P01 - Comune di Montecatini Terme

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TITOLO I - DISPOSIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE
CAPO 1 – Generalità
Art. 1 Contenuti del Regolamento Urbanistico
Art. 2 Elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico
Art. 3 Validità ed efficacia del Regolamento Urbanistico
Art. 4 Poteri di deroga
Art. 5 Relazione tra Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio
Art. 6 Misure di salvaguardia
pag. 1
pag. 1
pag. 3
pag. 4
pag. 4
pag. 4
CAPO 2 - Valutazione degli effetti delle trasformazioni
Art. 7 Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni
pag. 4
Art. 8 Il monitoraggio degli effetti
pag. 5
Art. 9 Limiti allo sviluppo edilizio ed urbanistico in relazione al dimensionamento insediativo
Pag. 5
Art. 10 - Monitoraggio dello sviluppo edilizio ed urbanistico
pag. 5
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
CAPO 1 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 11 - Attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 12 - Piano attuativo
Art. 13 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione
Art. 14 - Progetto unitario (Intervento edilizio diretto convenzionato)
Art. 15 - Perequazione urbanistica
Art. 16 - Intervento edilizio diretto ed attività libera
Art. 17 - Criteri relativi agli standards ed al dimensionamento insediativo
CAPO 2 – Norme di carattere generale
Art. 18 - Dotazione di parcheggi
pag. 11
Art. 19 - Dotazione di parcheggi di urbanizzazione primaria
pag. 12
Art. 20 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali
pag. 12
Art. 21 - Dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione
pag. 13
Art. 22 - Tolleranze di costruzione
pag. 13
Art. 23 - Incentivi per favorire interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici
pag. 13
Art. 24 - Distanze
pag. 14
Art. 25 - Distanze dai fabbricati
pag. 14
Art. 26 - Distanze dai confini
pag. 15
Art. 27 - Distanza dalle strade
pag. 15
Art. 28 - Altezze massime degli edifici
pag. 16
Art. 29 - Superfici minime dei nuovi alloggi
pag. 16
Art. 30 - Housing sociale
pag. 16
Art. 31 - Disciplina delle alberature e dell’arredo urbano
pag. 17
Art. 32 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente irrilevanti ai fini del dimensionamento
pag. 18
Art. 33 - Destinazioni d'uso e variazioni
pag. 18
Art. 34 - Validità degli atti unilaterali d’obbligo
pag. 19
Art. 35 - Regolarizzazione di interventi
pag. 19
Art. 36 - Orti urbani
pag. 19
2
15
88
pag. 7
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 9
pag. 10
pag. 10
CAPO 1 – Piano delle funzioni
Art. 37 - Piano delle Funzioni
TITOLO III – DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
pag. 21
16
89
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91
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95
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97
98
99
17
CAPO 2 –
Art. 38 Art. 39 Art. 40 Art. 41 Art. 42 Art. 43 Art. 44 Art. 45 Art. 46 Art. 47 Art. 48 -
Disciplina delle funzioni
Destinazioni d’uso, categorie e funzioni
pag. 21
Categoria: residenziale
pag. 23
Destinazione d’uso produttiva
pag. 23
Destinazione d’uso commerciale
pag. 24
Destinazione d’uso direzionale
pag. 24
Destinazione d’uso turistico ricettiva
pag. 25
Destinazione d’uso servizi
pag. 25
Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso e depositi
pag. 26
Destinazione d’uso agricola
pag. 27
Compatibilità tra funzioni nell’ambito delle aree individuate dal RU
pag. 27
Funzioni incompatibili con l’edificato storico (Aree individuate con la lettera “A” dal RU)
pag. 28
CAPO 3 – Mutamenti di destinazione d'uso
Art. 49 - Disposizioni generali
pag. 28
Art. 50 - Mutamenti di destinazione d’uso soggetti a titolo abilitativo
pag. 29
Art. 51 - Mutamenti di destinazione senza opere soggetti a SCIA
pag. 29
Art. 52 - Mutamenti di destinazione d'uso soggetti a contributi e gratuiti
pag. 29
Art. 53 - Dotazioni di parcheggi richieste per i mutamenti di destinazione d'uso pag. 30
Art. 54 - Mutamenti di destinazioni d’uso di fabbricati rurali
pag. 30
Art. 55 - Depositi all’aperto
pag. 30
100
101
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106
3
TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
CAPO 1 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente privo di valore
Art. 56 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente privo di valore
18
19
pag. 31
CAPO 2 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore
Art. 57 - Schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente
pag. 31
Art. 58 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico – architettonico,
paesaggistico ed ambientale
pag. 32
Art. 59 - Edifici appartenenti alla Classe A: Edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04
pag. 32
Art. 60 - Edifici appartenenti alla Classe B: di particolare valore storico e architettonico meritevoli
di tutela
pag. 32
Art. 61 - Edifici appartenenti alla Classe C: di valore storico, architettonico e ambientale
pag. 33
Art. 62 - Procedimento per gli interventi sugli edifici meritevoli di tutela
pag. 33
107
108
109
110
111
112
20
CAPO 3 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente compromessi
Art. 63 - Modifica della Classificazione
pag. 34
Art. 64 - Edifici da demolire o rilocalizzare. Volumi e costruzioni precarie esistenti
pag. 34
Art. 65 - Ricostruzione di edifici crollati
pag. 34
113
114
115
21
CAPO 4 – Edifici con destinazione turistico-ricettiva
Art. 66 - Valorizzazione del patrimonio edilizio a destinazione turistico ricettiva pag. 35
Art. 67 - Modifica della destinazione d’uso del patrimonio edilizio a destinazione turistico –
ricettiva
pag. 36
116
117
4
TITOLO V – ZONIZZAZIONI DEL TERRITORIO URBANO
22
CAPO 1 – Zonizzazioni e disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche
Art. 68 - Metodologia e disciplina degli interventi in relazione alla zonizzazione di appartenenza
pag. 38
Art. 69 - Aree Agricole periurbane
pag. 38
118
119
CAPO 2 - Zona A
Art. 70 - Zona A - conservazione ambientale
pag. 39
Art. 71 - Sottozona AR: Area del Centro Storico, di nuclei o agglomerati di origine storica a
prevalente destinazione residenziale
pag. 40
Art. 72 - Sottozona AC: Area del Centro Storico con prevalente destinazione commercialedirezionale
pag. 40
Art. 73- Sottozona AA: Aree del centro storico a prevalente destinazione turistico ricettiva
pag. 42
Art. 74 - Sottozona A1: Centro Storico di Montecatini Alto ed aree integrative del centro storico
pag. 42
120
121
122
123
124
CAPO 3 - Zona B
Art. 75 - Zona B: Mantenimento, ristrutturazione e completamento
pag. 43
Art. 76 - Sottozona BR: Aree urbane a prevalente destinazione residenziale
pag. 44
Art. 77 - Sottozona BC: Aree urbane a prevalente destinazione commerciale – direzionale
pag. 44
Art. 78 - Sottozona BA: Aree urbane a prevalente destinazione turistico – ricettiva
pag. 45
Art. 79 - Sottozona BIC: Aree urbane di completamento a destinazione residenziale
pag. 45
125
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128
129
130
131
132
CAPO 4 - Zone C
Art. 80 - Zona AT: Aree di trasformazione
Art. 81 - Sottozona ATB: Aree di trasformazione a destinazione residenziale
Art. 82 - Sottozona ATD. Aree di trasformazione a destinazione produttiva
133
134
135
pag. 46
pag. 47
pag. 47
CAPO 5 - Zone D
Art. 83 - Zona D: Aree a destinazione produttiva
pag. 47
Art. 84 - Sottozona D1: Aree a prevalente destinazione artigianale di servizio pag. 48
Art. 85 - Sottozona D2: Aree a prevalente destinazione commerciale – direzionale ed artigianato
di servizio
pag. 48
Art. 86 - Sottozona D3: Aree a prevalente destinazione produttiva
pag. 49
Art. 87 - Sottozona D4: Aree per depositi di materiale all’aperto
pag. 49
Art. 88 - Sottozona DC: Aree a destinazione commerciale – direzionale di completamento
pag. 50
136
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138
139
140
141
5
23
TITOLO VI – ZONE AGRICOLE
CAPO 1 – Normativa generale
Art. 89 - Aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola
pag. 51
Art. 90 - Disciplina di carattere generale degli interventi edilizi ammessi in zona ad esclusiva o
prevalente funzione agricola
pag. 51
Art. 91 - Prescrizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio agricolo
pag. 57
142
143
144
24
CAPO 2 – Normativa specifica
Art. 92 - Sottozona E1 - Sottozona agricola ordinaria
pag. 59
Art. 93 - Sottozona E2. Sottozona agricola di pregio ambientale
pag. 59
Art. 94 - Sottozona E3. Sottozona agricola della bonifica
pag. 60
Art. 95 - Sottozona E4. Sottozona agricola produttiva ed allevamenti di bestiame
pag. 61
145
146
147
148
6
25
TITOLO VII – AREE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
CAPO 1 – Definizione e disciplina delle sottozone F
Art. 96 - Zona F: attrezzature di interesse generale
149
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151
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159
160
Art. 97 Art. 98 Art. 99 Art. 100 Art. 101 Art. 102 Art. 103 Art. 104 -
Sottozona FI: Attrezzature per l’istruzione
pag. 63
Sottozona FC: Attrezzature collettive
pag. 63
Sottozona FV: Verde pubblico o di uso pubblico
pag. 65
Sottozona FS: Attrezzature sportive
pag. 66
Sottozona FD: Attrezzature distributive e tecnologiche
pag. 67
Sottozona FP: Parcheggio terminale
pag. 67
Sottozona Vigili del Fuoco
pag. 68
Sottozona FL – Attrezzature ludico ricreative (Minigolf, Le Panteraie, Grotta Maona, Villa
Patrizia, Tiro a Volo)
pag. 68
Art. 105 - Sottozona FAE - Attrezzature turistico ricettive (complesso S. Barbara, Campeggio)
pag. 69
Art. 106 - Sottozona FT: Attrezzature termali
pag. 71
Art. 107 - Sottozona FTD: Attrezzature Termali Dismesse
pag. 71
7
26
pag. 62
TITOLO VIII – AREE DI VALORE STRATEGICO ED AMBIENTALE
CAPO 1 – Definizione e disciplina delle aree di valore strategico ed ambientale
Art. 108 - Aree di valore strategico ed ambientale sottoposte a piano attuativo di iniziativa
pubblica, privata e/o pubblico/privata
pag. 72
Art. 109 - Aree o immobili sottoposti a progetto unitario
pag. 79
161
162
8
27
TITOLO IX – AREE CON VINCOLI O CARATTERISTICHE PARTICOLARI
CAPO 1 – Zone con vincoli ed aree di rispetto sovraordinati
Art. 110 - Sottozona S: sorgenti idriche
Art. 111 - Vincolo idrologico
Art. 112 - Vincolo idrogeologico
Art. 113 - Vincoli paesaggistici
Art. 114 - Aree di rispetto cimiteriale
Art. 115 - Viabilità e fasce di rispetto stradale
Art. 116 - Aree di rispetto ferroviario
Art. 117 - Verde di rispetto fluviale
Art. 118 - Corsi d’acqua
pag. 81
pag. 81
pag. 81
pag. 81
pag. 81
pag. 82
pag. 83
pag. 83
pag. 83
CAPO 2 – Zone con vincoli ed aree di rispetto comunali
Art. 119 - Verde privato (VP)
Art. 120 - Parcheggi pubblici
Art. 121 - Funicolare e parco territoriale della funicolare
pag. 84
pag. 84
pag. 85
CAPO 3 – Zone con particolari caratteristiche
Art. 122 - Impianti di lavaggio a servizio degli autoveicoli
Art. 123 - Impianti di distribuzione di carburanti
pag. 85
pag. 86
163
164
165
166
167
168
169
170
171
28
172
173
174
29
175
176
9
30
TITOLO X – CONDIZIONI PER LE TRASFORMAZIONI
CAPO 1 – Trasformazioni dei suoli
Art. 124 - Norme generali
pag. 89
Art. 125 - Documento sull'utilizzo delle risorse ambientali
pag. 89
Art. 126 - Modificazioni pedologiche, morfologiche e degli assetti vegetazionali pag. 90
Art. 127 - Modificazione della permeabilità dei suoli (permeabilità)
pag. 90
177
178
179
180
31
CAPO 2 – Servizi di rete
Art. 128 - Approvvigionamento e risparmio idrico
Art. 129 - Depurazione
pag. 92
pag. 93
CAPO 3 – Inquinamenti
Art. 130 - Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale
Art. 131 - Inquinamento acustico
Art. 132 - Inquinamento elettromagnetico
pag. 94
pag. 95
pag. 95
181
182
32
183
184
185
33
CAPO 4 – Organizzazione dei sistemi per il miglioramento della qualità ambientale
Art. 133 - Raccolta differenziata dei rifiuti
pag. 96
Art. 134 - Risparmio energetico
pag. 96
186
187
10
34
TITOLO XI- SISMICA, GEOLOGIA ED IDRAULICA
CAPO 1 - Prevenzione dei rischi geologico, idraulico e sismicocondizioni per le trasformazioni
Art. 135 - Normativa di riferimento
pag. 99
Art. 136 - Classificazione della fattibilità
pag. 100
188
189
35
CAPO 2 - Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità geologica –geomorfologica
Art. 137 - Aree a pericolosità geologica (geomorfologica)
pag. 100
Art. 138 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità geologica
pag. 101
Art. 139 - Classi di fattibilità geologica
pag. 102
Art. 140 - Condizioni imposte dal PAI del bacino del fiume Arno
pag. 103
Art. 141 - Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità idraulica pag. 104
Art. 142 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica
pag. 105
Art. 143 - Condizioni di fattibilità idraulica
pag. 106
Art. 144 - Condizioni imposte dal PAI del bacino del fiume Arno
pag. 107
Art. 145 - Condizioni imposte dalla LR 21/2012
pag. 109
190
191
192
193
194
195
196
197
198
36
CAPO 3- Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità sismica
Art. 146- Aree a pericolosità sismica
Art. 147- Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici
Art. 148- Condizioni di fattibilità sismica
Art. 149- Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idrogeologici
Art. 150- Attribuzione della fattibilità per gli interventi
199
200
201
202
203
pag. 111
pag. 111
pag. 111
pag. 112
pag. 112
CAPO 4 - Disposizioni finalizzate alla sostenibilità e alla qualità degli interventi previsti dal RU e alla
tutela dell’integrità fisica del territorio e dell’ambiente
Art. 151- Misure generali di salvaguardia delle aree di pertinenza fluviale
pag. 113
Art. 152- Tutela dei corsi d’acqua e delle fonti di approvvigionamento idrico potabile e
disposizioni per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi
pag. 114
Art. 153 - Suolo e sottosuolo
pag. 114
Art. 154- Disposizioni generali relative alla conservazione del suolo
pag. 115
Art. 155 - Invarianza idraulica
pag. 117
37
204
205
206
207
208
TITOLO XII NORME FINALI E TRANSITORIE
38
CAPO 1 – Disposizioni conclusive
Art. 156 - Norme finali
Art. 157 - Norme transitorie
pag. 119
pag. 119
209
210
TITOLO XIII APPENDICI
39
APPENDICE 1
Aree per interventi di completamento edilizio a destinazione residenziale
211
40
APPENDICE 2
Aree per interventi di completamento a destinazione terziaria e ad attrezzature per lo sport
212
41
APPENDICE 3
Aree di perequazione urbanistica
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
42
APPENDICE 4
Dimensionamento piani attuativi
APPENDICE 5
Aree di trasformazione
APPENDICE 6
Verifica dimensionamento RU/PS
APPENDICE 7
Individuazione del numero degli abitanti da insediare in relazione alle previsioni del RU
APPENDICE 8
Verifica del soddisfacimento degli standard di cui al DM 1444/68
APPENDICE 9
Sistemi di monitoraggio
224
43
APPENDICE 10
Tabelle di fattibilità geologico – idraulica - sismica
225
APPENDICE 11
Deliberazione del consiglio comunale n. 28 del 2.4.2012 “Disciplina di urbanistica commerciale in
applicazione del D.Lgs 59/2010 del DL 223/2006 convertito con L 248/2006, della LR 28/2005 e del
relativo Regolamento DPGR 15R/2009”
44
226
45
46
47
48
APPENDICE 12
Schede degli immobili termali dismessi ritenuti non strategici
APPENDICE 13
Individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini espropriativi
APPENDICE 14
Regolamento DPRG 64R/2013
49
APPENDICE 15
Definizioni di categorie di intervento
50
227
228
APPENDICE 16
definizioni edilizie ed urbanistiche
Le presenti NTA sono state redatte utilizzando come base di riferimento per titoli I ,II ,III e X le Norme
Tecniche di attuazione del Regolamento urbanistico adottato nel 2013 ed approvato nel 2014 del
Comune di Ponte Buggianese (Comune associato a quello di Montecatini Terme per la gestione
dell’area governo del territorio). Hanno collaborato alla stesura delle presenti NTA l’arch. Riccardo
Luca Breschi di Pistoia e l’arch. Saskia Cavazza dell’area governo del territorio del Comune di
Montecatini Terme.
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
0
TITOLO I - DISPOSIZIONI E NORME DI CARATTERE GENERALE
12
38
CAPO 1 – Generalità
Art. 1 - Contenuti del Regolamento Urbanistico
1. Il Regolamento Urbanistico (di seguito denominato RU) conferisce efficacia ai contenuti ed
alle strategie delineate dal Piano Strutturale.
2. Il RU disciplina l’attività edilizia ed urbanistica sull’intero territorio comunale, definendo le
procedure, le modalità di attuazione degli interventi, i limiti di operatività e di
trasformabilità, le possibilità di sviluppo, attraverso la definizione di indirizzi, direttive e
prescrizioni che, nel rispetto delle esigenze di tutela e di conservazione del patrimonio
edilizio ed ambientale di valore storico architettonico, ne consentono la sua riqualificazione
e valorizzazione e la gestione e lo sviluppo del sistema insediativo e territoriale esistente.
3. Il RU è redatto nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali in tema di urbanistica,
secondo i contenuti previsti dall’art. 55 della LR n. 1/2005 e s.m.i. e dei relativi regolamenti
attuativi.
4. Il RU, sulla base degli elementi e delle conoscenze acquisite in sede di definizione del
quadro conoscitivo del Piano Strutturale (di seguito denominato PS), disciplina, in maniera
differenziata ed in relazione al valore ambientale dell’area di riferimento o del valore
storico architettonico dell’edificio esistente, gli interventi ammissibili.
5. Il RU persegue, nel rispetto dei valori sopra delineati, la conservazione, la riqualificazione e
la valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico architettonico e definisce le
possibilità di trasformazione degli insediamenti, delle infrastrutture e del territorio.
6. Tutte le possibilità di intervento previste dal RU, dovranno essere attuate nel rigoroso rispetto
dei diritti di terzi.
39
Art. 2 - Elaborati costituenti il Regolamento Urbanistico
1. Il RU del Comune di Montecatini Terme è costituito dai seguenti elaborati:
a. Elaborati grafici di quadro conoscitivo:
QC01a
Tavola numerazione del patrimonio edilizio esistente scala
1:5000 (numerazione per isolati in area centrale)
QC01b
Schede di rilievo del patrimonio edilizio esistente UTOE 1,2,3,4
QC01c
Schede di rilievo del patrimonio edilizio esistente: UTOE 5,6,7,8
isolati 1 - 200
QC01d
Schede di rilievo del patrimonio edilizio esistente: UTOE 5,6,7,8
isolati 201 – 397
QCO1e
Schede di rilievo del patrimonio edilizio esistente: UTOE 5,6,7,8
territorio aperto
QC01f
Schede di rilievo del patrimonio edilizio esistente UTOE 9 e 10
QC02
Zone Territoriali Omogenee come definite dal D.M. 1444/68
riferite al P.R.G. vigente
QC03
Edifici di particolare pregio storico-architettonico, offerta
ricettiva e P.P.
QC04
Potenzialità edificatorie residue del PRG vigente
QC05a
Localizzazione delle aree pubbliche riferite al P.R.G. vigente
QC05b
Schede di rilievo delle aree pubbliche riferite al P.R.G. vigente
QC06
Perimetrazione dei centri abitati vigente
QC07a
PABA: Localizzazione delle barriere architettoniche
QC07b
PABA: Schede di rilievo delle barriere architettoniche
QC07c
PABA: relazione illustrativa
QC08
Carta geologica e geomorfologica
QC09
Carta Idrogeologica e della Vulnerabilità degli acquiferi
Norme tecniche di attuazione
1
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
QC10a
QC10b
QC11a
QC11b
QC11c
QC12
QC13
Carta delle indagini geologiche e dei dati esistenti
Schede delle indagini geologiche eseguite dei dati esistenti
Mappa di esondazione tr 30
Mappa di esondazione tr 100
Mappa di esondazione tr 200
Carta Geologico-tecnica della microzonazione sismica
Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica
(M.O.P.S.)
QC14
Carta delle frequenze e delle isopache della copertura
QC15
carta dei vincoli e delle aree di rispetto
b. Elaborati grafici di progetto:
P01
Norme Tecniche di Attuazione (NTA), con le seguenti
appendici:
appendice 1
Aree per interventi di completamento edilizio a
destinazione residenziale
appendice 2
Aree per interventi di completamento a destinazione
terziaria e ad attrezzature per lo sport
appendice 3
Aree di perequazione urbanistica
appendice 4
Dimensionamento piani attuativi e progetti unitari
appendice 5
Aree di trasformazione
appendice 6
Verifica dimensionamento RU/PS
appendice 7
Individuazione del numero degli abitanti da insediare
in relazione alle previsioni del RU
appendice 8
Verifica del soddisfacimento degli standard di cui al
dm 1444/68
appendice 9
Attività di monitoraggio
appendice 10
Tabelle di fattibilità geologico - idraulica - sismica
appendice 11
Deliberazione CC n. 28 del 2.4.2012 “Disciplina di
urbanistica commerciale in applicazione del D.Lgs
59/2010 del DL 223/2006 convertito con L 248/2006,
della LR 28/2005 e del relativo Regolamento DPGR
15R/2009”
appendice 12
Schede degli immobili termali dismessi ritenuti non
strategici
appendice 13
individuazione dei beni sottoposti a vincolo ai fini
espropriativi
appendice 14
Regolamento DPRG 64R/2013
appendice 15
Definizioni di categorie di intervento
appendice 16
Definizioni edilizie ed urbanistiche
P02a
P02b
Classificazione degli edifici di particolare pregio storicoarchitettonico
Schede di rilievo degli edifici di particolare pregio storicoNorme tecniche di attuazione
2
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
architettonico
Schede di rilievo degli edifici del centro storico di Montecatini
Alto
P03a
Previsioni Urbanistiche - Zonizzazione intero territorio 1:5000
P03b
Previsioni Urbanistiche - Zonizzazione - UTOE 2 Nievole 1:2000
P03c
Previsioni Urbanistiche - Zonizzazione - UTOE 4 Montecatini Alto
1:2000
P03d
Previsioni Urbanistiche - Zonizzazione - UTOE 5 Montecatini est e
UTOE 6 Montecatini centro1:2000
P03e
Previsioni Urbanistiche - Zonizzazione - UTOE 7 Montecatini
ovest 1:2000
P03f
Previsioni Urbanistiche - Zonizzazione - UTOE 8 Marruota-Salsero
e UTOE 9 Biscolla 1:2000
P04
Carta della pericolosità geologica
P05a
Carta della pericolosità idraulica ai sensi del D.P.G.R. 53r/2011
P05b
Carta della pericolosità idraulica ai sensi del P.A.I. Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
P06
Carta della pericolosità sismica
c. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
P07a
Valutazione Ambientale Strategica: Rapporto ambientale
P07b
Valutazione Ambientale Strategica: Sintesi non tecnica
d. Relazioni:
- Relazione del responsabile del procedimento
- Relazione geologica e sismica
- Relazione idraulica: generale e di calcolo.
P02c
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Art. 3 - Validità ed efficacia del Regolamento Urbanistico
1. Il RU ha validità giuridica a tempo indeterminato, fatta eccezione per i casi descritti ai
successivi commi 2, 3 e 4.
2. Le previsioni contenute nel RU ed afferenti alla trasformazione degli assetti insediativi, sono
state dimensionate per i cinque anni successivi all’approvazione del medesimo. In
particolare sono dimensionate per tale periodo temporale le seguenti previsioni:
a. le aree di espansione e di trasformazione degli assetti insediativi da attuarsi
mediante piani attuativi (di seguito denominati PA),
b. il dimensionamento di Superficie utile lorda (di seguito denominata SUL) che
determina incremento di carico urbanistico,
c. le aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche da attuarsi mediante
procedura espropriativa per la realizzazione di strade, parcheggi, verde pubblico,
aree scolastiche, aree destinate ad ospitare servizi ed impianti pubblici, ecc.
3. Il vincolo preordinato all’esproprio, per l’acquisizione delle aree necessarie all’attuazione
delle previsioni di interesse pubblico, di cui al comma precedente, decade, nel caso in cui
nel quinquennio decorrente dalla data di approvazione del RU non vengano approvati i
relativi piani e/o progetti.
4. Nei casi in cui sia prevista l’approvazione di PA di iniziativa privata, la perdita di efficacia
di tali previsioni si verifica se entro cinque anni non sia stata stipulata la relativa
convenzione ovvero i proponenti non si siano impegnati alla cessione delle aree destinate
alla realizzazione di opere pubbliche, con atto unilaterale d’obbligo a favore del Comune,
debitamente registrato e trascritto.
5. Le previsioni urbanistiche riguardanti l’edificazione in lotti o aree di completamento,
conservano la loro efficacia anche con il decorso del quinquennio dall’approvazione del
RU.
6. In caso di incongruenze o di non perfetta corrispondenza tra rappresentazioni
cartografiche a scala diversa, riferite agli stessi tematismi, si dovrà far riferimento alle
elaborazioni cartografiche rappresentate nella cartografia di maggior dettaglio. (es. tra
una rappresentazione in scala 1:5000 ed una in scala 1:2000, dovrà essere presa a
riferimento la rappresentazione contenuta nella cartografia in scala 1:2000).
7. In caso di incongruenza o di non perfetta corrispondenza tra le rappresentazioni grafiche e
Norme tecniche di attuazione
3
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
le NTA riferite agli stessi tematismi, si dovrà far riferimento alle NTA.
8. Il Regolamento Edilizio e le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali di settore,
riferite o attinenti alla materia urbanistico-edilizia concorrono alla disciplina del territorio
comunale e del patrimonio edilizio esistente, in coordinamento con le disposizioni di cui alle
presenti norme.
9. Per quanto attiene alle definizioni ed ai parametri urbanistici ed edilizi, si dovrà far
riferimento a quanto previsto dal DPGR 11.11.2013 n. 64/R “Regolamento di attuazione
dell’art. 144 della LR 1/2005 e s.m.i. in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi per il governo del territorio”, allegato alle presenti norme all’appendice 14.
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Art. 4 - Poteri di deroga
1. Il potere di deroga alle presenti norme, potrà essere esercitato dal Sindaco, previa
deliberazione del Consiglio Comunale (di seguito denominato CC), esclusivamente nel
rispetto di quanto previsto dall’art. 54 della LR 1/2005 e s.m.i..
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Art. 5 - Relazione tra Regolamento Urbanistico e Regolamento Edilizio
1. Le terminologie e le definizioni a cui il RU fa riferimento, trovano la loro esplicazione sia nel
Regolamento Regionale n. 64/R che nel regolamento edilizio, che, ai sensi dell’art. 64 della
LR 1/2005 e smi , detterà norme in materia di modalità costruttive, ornato ed estetica,
igiene, sicurezza e vigilanza.
2. IL Regolamento Edilizio definirà inoltre:
a. le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente,
b. i requisiti minimi richiesti, per poter beneficiare degli incentivi previsti dalle presenti
norme, in ordine alla qualità edilizia degli interventi ed in particolare verso l’uso di
fonti energetiche rinnovabili, nel rispetto delle norme di riferimento nazionali e
regionali, allo scopo di favorire una qualità edilizia sostenibile ed ecocompatibile e
ciò nel rispetto delle indicazioni contenute nell’art. 146 della LR 1/2005 e s.m.i.,
c. i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di sistemazione ambientale
compensativi e/o connessi agli interventi di trasformazione nelle zone agricole,
come definiti all'art. 90 e seguenti delle presenti norme.
3. Le Norme Tecniche di Attuazione e gli elaborati grafici del RU e del PS prevalgono, in caso
di contrasto, le disposizioni del Regolamento Edilizio.
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Art. 6 - Misure di salvaguardia
1. Con la pubblicazione dell’atto di approvazione del presente RU vengono meno le
previsioni e l’efficacia del PRG vigente e decadono le misure di salvaguardia applicate a
partire dalla data della sua adozione ai sensi dell’art. 61 della LR 1/2005 e dell’art. 12,
comma 3, del DPR 380/01.
2. I permessi di costruire relativi a progetti approvati prima della data di adozione delle
presenti norme potranno essere rilasciati, solo se conformi alla disciplina introdotta dal RU.
3. Le varianti in corso d’opera, non sostanziali, ai permessi di costruire relativi ad edifici in
corso di costruzione alla data di adozione del RU saranno valutate con riferimento alla
normativa urbanistica vigente al momento del rilascio del titolo abilitativo originario.
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CAPO 2 - Valutazione degli effetti delle trasformazioni
Norme tecniche di attuazione
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Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
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Art. 7 - Valutazione degli effetti ambientali delle trasformazioni
1. Gli interventi finalizzati alla trasformazione degli assetti insediativi previsti dal RU sono
assoggettati alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) secondo le
disposizione della LR 10/2010 ed in particolare, sono stati oggetto di specifica valutazione di
carattere ambientale i PA che occupano aree di rilevante interesse o che presentano
particolari criticità; per tali PA nel Rapporto Ambientale è stata redatta una scheda di
dettagliata valutazione degli effetti ambientali attesi e sono state indicate le necessarie
misure di mitigazione che hanno carattere prescrittivo per la fase di attuazione degli
interventi.
2. In considerazione della procedura di VAS che è stata seguita, i PA previsti dal RU non sono
sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi dell’art. 5 bis della citata LR
10/2010 e s,m.i.
3. Il Comune si riserva tuttavia la possibilità, a seguito di significative modifiche del quadro
ambientale di riferimento o degli stessi interventi di trasformazione, di richiedere che le
relative previsioni ed i conseguenti PA siano sottoposti a verifica di assoggettabilità alla
VAS.
4. Eventuali proposte di PA non specificatamente previsti dal RU, dovranno essere
assoggettati a VAS, nel rispetto delle procedure previste dalla LR 10/2010 e s.m.i..
5. L’approvazione di PA e di Progetti unitari che prevedano destinazioni residenziali, anche
quando non soggetti a VAS, è comunque subordinata all’acquisizione delle certificazioni
da parte degli enti erogatori dei servizi, attestanti la:
a. disponibilità dell’approvvigionamento idropotabile,
b. capacità di assicurare lo smaltimento degli scarichi reflui di qualsiasi tipo mediante
gli impianti esistenti o comunque nel rispetto delle disposizioni legislative,
c. capacità di garantire la raccolta dei rifiuti solidi urbani.
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Art. 8 - Il monitoraggio degli effetti
1. Ai sensi dell’art. 55, comma 7, della LR 1/2005, alla scadenza di ogni quinquennio
dall’approvazione del RU, il Comune redige una relazione sul monitoraggio degli effetti di
cui all’articolo 13 della stessa legge.
2. Per ogni intervento di trasformazione degli assetti insediativi previsto dal RU e soggetto a
VAS, devono essere rispettate le prescrizioni contenute nelle specifiche schede di
valutazione, ed attuati gli eventuali interventi di mitigazione ivi previsti. Gli interventi sono
assoggettati a specifica verifica
secondo i criteri contenuti della scheda relativa
all’intervento, al fine di accertare la rispondenza delle opere agli obbiettivi prefissati.
3. La verifica è sempre operata dal Direttore dei Lavori ad avvenuta ultimazione dei lavori ed
è depositata presso il Comune.
4. L’esito positivo della verifica, che dovrà avvenire nei trenta giorni decorrenti dalla data di
presentazione al protocollo dell’Ente, è propedeutico alla certificazione di
abitabilità/agibilità delle opere di cui all’art. 86 della LR 1/2005 s.m.i..
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Art. 9 - Limiti allo sviluppo edilizio ed urbanistico in relazione al dimensionamento insediativo
1. Il RU, nel rispetto della capacità di insediamento prevista dal PS, stabilisce, sulla base degli
interventi rilevanti ai fini del dimensionamento, i limiti quantitativi allo sviluppo edilizio ed
urbanistico per ciascuna Unità territoriale organica elementare (di seguito denominata
UTOE) in cui è suddiviso il territorio comunale.
2. Gli interventi previsti dal RU sono stati definiti per destinazione d’uso e le quantità
ammissibili sono state espresse in termini di SUL massima realizzabile, fatta eccezione per le
strutture turistico ricettive (in cui il parametro di riferimento è costituito dal posto letto, così
come definito alle appendici 9 e 16 alle presenti norme) e delle strutture commerciale (in
cui il parametro di riferimento è costituito dalla superficie di vendita, così come definito alle
appendici 9 e 16 alle presenti norme). Tali dati sono contenuti nell'appendice 6 delle
presenti norme e costituiscono per ciascuna UTOE le quantità massime ammissibili nel
Norme tecniche di attuazione
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Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
periodo di validità del RU.
3. Al fine di assicurare il rispetto dei limiti di cui al comma precedente, si applicano le
disposizioni in materia di monitoraggio dello sviluppo edilizio ed urbanistico di cui all’articolo
seguente ed all’appendice 9 alla presenti norme.
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Art. 10 - Monitoraggio dello sviluppo edilizio ed urbanistico
1. Lo sviluppo edilizio previsto dal RU è sottoposto a monitoraggio, secondo le modalità
previste dal presente articolo e ciò al fine di garantirne il rispetto dei dimensionamento
previsto per ciascuna UTOE.
2. Ogni dodici mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di
approvazione del RU, gli Uffici Comunali verificano la progressione dello sviluppo edilizio ed
urbanistico, distinguendo tra la consistenza degli interventi che incidono sul
dimensionamento. Nelle more della verifica annuale, l’Ufficio potrà attivare un sistema di
monitoraggio “in tempo reale”, al fine di poter verificare in qualsiasi momento le capacità
edificatorie disponibili per ciascuna UTOE.
3. Entro il termine di cui sopra, gli Uffici Comunali verificano anche lo stato di attuazione degli
interventi infrastrutturali e degli standard urbanistici previsti dal RU, eseguiti sia per iniziativa
privata che pubblica.
4. Nel caso in cui all’interno di una determinata UTOE, le quantità attribuite a ciascuna
destinazione d’uso oggetto di monitoraggio si dovessero esaurire anzitempo, con delibera
CC, si potranno operare modifiche al dimensionamento delle singole UTOE, nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 57 delle NTA del PS e nel rispetto del dimensionamento
complessivo operato dal RU, senza che ciò costituisca variante al RU stesso.
5. Tali modifiche dovranno comunque garantire il rispetto della dotazione minima di standard
ad abitante da insediare pari a mq 24 ad abitante.
6. Nell’appendice 9 alle presenti norme, sono riportati per ciascuna UTOE i dimensionamenti
operati dal RU, per ciascuna categoria di destinazione oggetto di dimensionamento
(Residenziale, Direzionale, Industriale/artigianale, Commerciale, Turistico Ricettiva e
standard), espressi il SUL, fatto salvo le eccezioni definite all’art. 9 comma 2 delle presenti
norme.
7. Tali dimensionamenti sono soggetti a monitoraggio.
Norme tecniche di attuazione
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Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
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TITOLO II - ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO URBANISTICO
CAPO 1 – Modalità di attuazione del Regolamento Urbanistico
Art. 11 - Attuazione del Regolamento Urbanistico
1. Le previsioni contenute nel RU si attuano mediante PA di iniziativa pubblica e/o privata,
progetti di opere pubbliche, interventi diretti convenzionati, interventi perequativi, interventi
diretti ed attività edilizia libera.
2. Tutti gli interventi di trasformazione del territorio e del patrimonio edilizio esistente dovranno
essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni e delle destinazioni d’uso previste dagli
elaborati e dalle presenti norme del RU.
3. In ogni zona del territorio, laddove non diversamente ed esplicitamente specificato,
operano le norme di carattere generale definiti dall’art. 18 a 36 delle presenti norme.
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Art. 12 - Piano attuativo
1. I PA costituiscono strumenti di dettaglio di attuazione delle previsioni contenute nel RU e
possono essere attivati per iniziativa pubblica e/o privata nei casi previsti dalle presente
norme e dalla normativa vigente. Per le tipologie di piano e per gli aspetti procedurali si
richiamano i disposti di cui al titolo IV, Capi IV sezione II della LR 1/2005 e s.m.i.
2. Le porzioni de territorio Comunale sottoposte a PA sono individuate con apposito
perimetro nelle tavole del RU: detta perimetrazione comprende le aree edificabili e quelle
destinate ad opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi e verdi pubblici). In sede di
convenzione, nel rispetto delle indicazioni contenute nelle presenti norme, saranno stabiliti,
in accordo con l'AC, le quantità di opere di urbanizzazione da realizzare direttamente e le
quantità di aree pubbliche da cedere da parte del concessionario, nei tempi e nei modi di
volta in volta stabiliti.
3. La progettazione urbanistica preventiva dovrà essere estesa all'intera area perimetrata e
comunque ad una porzione che interessi almeno il 50% della superficie dell’intera area
d’intervento. Potranno essere apportate lievi modifiche alla suddetta perimetrazione e
potrà essere prevista l’attuazione per parti organiche o lotti funzionali a cui dovranno
essere associate le opere di urbanizzazione necessarie a garantire la funzionalità del
singolo lotto.
4. Ove non diversamente specificato nel Regolamento Edilizio, i PA dovranno essere costituiti
dai seguenti elaborati:
a. Estratto di RU della zona oggetto dell'intervento in scala 1:2000 o in scala di maggior
dettaglio,
b. Estratto catastale aggiornato relativo alla zona oggetto di intervento in scala
1:2000 o 1:1000,
c. Visure catastali relative a tutta l’area interessata dal piano,
d. Piano particellare catastale esteso all’intera area,
e. Planimetria quotata dell'area con curve e quote altimetriche in scala 1/500 o 1/200,
f. Documentazione fotografica dei luoghi e delle preesistenze,
g. Planimetria con individuazione delle aree destinate ad opere di urbanizzazione
primaria ed all’edificazione, quantificazione della superficie delle aree destinate a
parcheggi pubblici, verde pubblico ed altre aree a destinazione pubblica, incluse
eventuali opere di regimazione o compensazione idraulica,
h. Progetto planivolumetrico in scala 1/500 o 1/200 esteso a tutta l’area, con
l'individuazione delle opere di urbanizzazione (viabilità, parcheggi, verde pubblico
ect.) e dell'ingombro massimo di ciò che si intende conservare, della futura
edificazione, della destinazione d’uso dei fabbricati,le superfici fondiarie di
pertinenza di ciascun fabbricato, le sistemazioni esterne,
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
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j.
k.
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7.
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9.
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Profili ambientali e sezioni in scala 1/500-1/200,
Tipologie edilizie dei singoli edifici,
Simulazione dell'inserimento dell'intervento sotto il profilo urbanistico ed ambientale
mediante plastico o modellazioni tridimensionali informatizzate o foto simulate,
l. Prospetti con l’ indicazione dei parametri urbanistici, degli standard dei dati di
progetto comprensivi delle verifiche con le previsioni del Regolamento Urbanistico,
m. Norme tecniche di attuazione,
n. Relazione tecnica illustrativa,
o. Schema di convenzione con la quale vengono disciplinati i rapporti tra Comune e
soggetti operatori, in relazione alle modalità di attuazione degli interventi e delle
opere di urbanizzazione previste, i termini per la loro realizzazione, le forme di
garanzia che dovranno assicurare la completa realizzazione delle opere di
urbanizzazione e che dovranno operare fino alla cessione a favore del Comune;,
p. Relazione geologica ed idraulica di fattibilità,
q. Elaborati tecnici relativi alle opere di urbanizzazione primaria da eseguire a carico
degli operatori,
r. Valutazione degli effetti ambientali, se richiesta.
Nel caso di Piani di Recupero la documentazione di cui sopra dovrà essere integrata con i
seguenti elaborati:
a. relazione contenente la descrizione storica, fisica, sociale e patrimoniale degli
immobili assoggettati al piano nonché delle caratteristiche e delle cause del
degrado,
b. l’individuazione di eventuali interventi di rilevante e preminente interesse pubblico,
c. l’individuazione e numerazione delle unità minime di intervento,
d. perizia geologica e progetto di massima degli interventi di consolidamento (nel
caso di degrado ambientale per la presenza di fenomeni di dissesto idrogeologico).
Le aree cartografate nel RU ed identificate con apposita con sigla AT*5 ed AT*6 sono
relative a PA già approvati ed attualmente in corso di realizzazione; per detti piani restano
in vigore le relative norme di attuazione, fatto salvo le limitazioni previste per le aree
ricadenti in classe di pericolosità idraulica molto elevata normate al titolo XI delle presenti
norme.
In dette aree la realizzazione di nuovi edifici e la trasformazione di quelli esistenti è valutata
in riferimento alla normativa ed alle prescrizioni del PA approvato.
Il periodo di efficacia dei PA, fatta salve diverse specifiche indicazioni contenute nelle
presenti norme e/o nelle convenzioni, è di 10 anni dalla data di approvazione del piano.
Per il PEEP tale periodo è esteso a 18 anni ai sensi dell'art. 9 comma 1 della L. 167/1962,
come modificato da ultimo dall'art. 51 della L 457/1978.
Nel periodo di efficacia del PA sono ammesse varianti allo stesso PA che saranno valutate
con riferimento alla disciplina di settore vigente all'atto di approvazione del PA purché non
in contrasto con la disciplina introdotta dalle presenti norme.
Art. 13 - Esecuzione delle opere di urbanizzazione
1. Per tutti gli interventi sottoposti a PA o a progetto unitario che preveda la realizzazione di
tali opere, dovranno essere previste e realizzate con spese a carico del soggetto
proponente, tutte le opere di urbanizzazione primaria a servizio dell’area. Dovranno altresì
essere realizzati tutti gli standard minimi per quanto concerne il verde pubblico ed
parcheggi previsti dalle presenti norme e dalla vigente normativa in materia reperendo le
aree per detti standard fra quelle indicate a verde pubblico e parcheggi all'interno del
perimetro dell’area interessata dall’intervento urbanistico. E’ altresì ammessa la possibilità
di reperire dette aree all'interno dell'area edificabile senza che ciò possa determinare
riduzioni della capacita edificatoria massima fissata dal RU.
2. Tali aree unitamente alle opere di urbanizzazione realizzate, dovranno essere cedute
gratuitamente al Comune ed entreranno a far parte dei patrimonio indisponibile dell’ente.
3. Nel caso di esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione da parte dei soggetti titolari
del Permesso di costruire il rilascio dell’atto amministrativo, ove non diversamente
disciplinato da specifici atti della AC, è subordinato alle seguenti procedure:
Norme tecniche di attuazione
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Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
a. sottoscrizione da parte dei richiedenti di un atto unilaterale trascritto, (o di
convenzione nei casi previsti dalla legge), con il quale si obbligano, entro la data
indicata nell’atto medesimo, all’esecuzione delle opere previste ed alla cessione
gratuita delle stesse e dei terreni su cui insistono per la quota di proprietà;
b. approvazione da parte della AC di un progetto esecutivo delle opere di
urbanizzazione a cui l’atto fa riferimento da realizzarsi contestualmente ai fabbricati;
c. presentazione di idonea garanzia fidejussoria il cui importo e modalità di
pagamento è definito con atti regolamentari dell’AC.
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Art. 14 - Progetto unitario (Intervento edilizio diretto convenzionato)
1. L'intervento edilizio diretto convenzionato è assoggettato alla redazione di un Progetto,
che di norma dovrà essere approvato dalla Giunta Comunale (di seguito denominata GC)
(e salvo specifici casi previsti dalle presenti norme, dal CC) e che preveda l'assunzione da
parte del soggetto proponente di specifici obblighi nei confronti del Comune,
generalmente riferibili alla realizzazione di opere di urbanizzazione e/o cessione di aree.
2. L’intervento si attua previo Progetto Unitario nei seguenti casi:
a. ogni qualvolta ciò sia espressamente previsto nelle presenti norme,
b. per interventi che prevedano la modifica della destinazione d’uso turistico ricettiva,
secondo quanto disposto all’art. 67 delle presenti norme.
3. Il Progetto Unitario dovrà contenere, di norma, i seguenti elaborati:
a. estratto cartografico del regolamento urbanistico dell’area di intervento in scala
1:2000 o in scala maggiore;
b. dati urbanistici di verifica della corrispondenza tra quanto progettato e le previsioni
del RU,
c. il progetto delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
d. estratto catastale dell’area o dell’immobile oggetto di intervento;
e. il progetto planivolumetrico degli interventi edilizi;
f. la distribuzione delle quote edilizie e degli oneri per le opere di urbanizzazione;
g. l’eventuale definizione delle unità minime di intervento;
h. lo Schema di convenzione con la quale vengono disciplinati i rapporti tra Comune
e soggetti operatori, in relazione alle modalità di attuazione degli interventi e delle
opere di urbanizzazione previste, i termini per la loro realizzazione, le forme di
garanzia che dovranno assicurare la completa realizzazione delle opere di
urbanizzazione e che dovranno operare fino alla cessione a favore del Comune;
i. la relazione di fattibilità geologica ed idraulica.
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Art. 15 - Perequazione urbanistica
1. Il RU prevede, in attuazione dell’art. 60 della LR 1/2005 e s.m.i., la perequazione urbanistica
come strumento di equa distribuzione dei benefici e degli oneri derivanti dagli interventi di
trasformazione degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio comunale.
2. Sono soggetti alla disciplina della perequazione urbanistica gli interventi all’uopo individuati
dalla cartografia di piano secondo le modalità, le destinazioni d’uso ed i parametri di
riferimento contenuti nell’appendice 3 alle presenti norme.
3. Salvo diversa disposizione, tali interventi si attuano mediante titolo edilizio diretto
convenzionato di cui all’art. 14 delle presenti norme.
4. In detti ambiti i diritti edificatori e gli oneri ed obblighi di cui al comma 1 sono di norma
ripartiti percentualmente tra i proprietari delle aree interessate, secondo i seguenti criteri:
a. quanto al 35% in proporzione alla superficie del terreno di proprietà rispetto alla
superficie territoriale interessata dalla trasformazione;
b. quanto al 65% in proporzione alla rendita catastale dei beni di proprietà rispetto al
totale delle rendite di tutti i beni compresi nel perimetro dell’area interessata dalla
trasformazione;
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
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6.
7.
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c. ove alcune aree siano interessate da vincoli sovraordinati al Regolamento che ne
dispongano l’inedificabilità (incluse le condizioni di pericolosità idraulica I4 e PI4), la
superficie dei terreni interessati da tali vincoli, ai fini della determinazione della
percentuale di cui al punto 1 si computa al 50% di quella reale;
d. le rendite degli edifici esistenti sono computate ai fini delle determinazione della
percentuale di cui al punto 2. solo quando l’intervento ne preveda la demolizione o
la cessione al Comune; in caso di demolizione o cessione parziale la loro rendita si
computa in misura proporzionale alla SUL della porzione di edificio da demolire o
cedere in rapporto alla SUL complessiva dell’edificio cui si riferisce la rendita
catastale.
E’ facoltà degli interessati aventi titolo accordarsi su quote percentuali e criteri diversi da
quelli derivati dall’applicazione dei criteri perequativi così come sopra definiti. In ogni altro
caso il Comune procede in conformità ai criteri perequativi di cui al presente articolo.
Negli ambiti perequativi, salvo diverso accordo tra gli aventi titolo, sono ripartiti nella misura
determinata come sopra:
a. i quantitativi di superficie utile lorda relativi alle singole funzioni previste nell’ambito
soggetto a perequazione;
b. gli oneri economici per realizzare le opere di urbanizzazione e gli interventi di
interesse pubblico che il regolamento urbanistico prescrive come condizione
obbligatoria per la trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a
perequazione;
c. gli oneri relativi alla cessione gratuita al comune di aree a destinazione pubblica
quali sedi stradali, verde pubblico, parcheggi pubblici, attrezzature pubbliche o di
interesse pubblico;
d. gli obblighi relativi alle eventuali quote obbligatorie di edilizia residenziale con
finalità sociali;
e. gli eventuali ulteriori benefici pubblici che il regolamento urbanistico, o il piano
complesso di intervento, prescrivano come condizione obbligatoria per la
trasformazione degli assetti insediativi nell’ambito soggetto a perequazione.
La realizzazione degli interventi previsti nell’ambito soggetto a perequazione urbanistica
presuppone la redazione di un piano di ricomposizione fondiaria comprendente le permute
o cessioni immobiliari tra tutti i soggetti aventi titolo, definito sulla base del progetto di
dettaglio riferito all’intero ambito.
Il rilascio o l’efficacia dei titoli abilitativi è subordinata alla sottoscrizione di atti con i quali
sono effettuate le permute o cessioni immobiliari tra i soggetti aventi titolo in applicazione
dei criteri perequativi di cui sopra.
Art. 16 - Intervento edilizio diretto ed attività edilizia libera
1. In tutte le zone del territorio comunale, ove non sia diversamente prescritta l’attuazione
secondo le modalità descritte agli articoli precedenti, il RU si attua con intervento edilizio
diretto , secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.
2. Per quanto attiene ai procedimenti ed alla natura dei titoli abilitativi diretti (permesso di
costruire, SCIA ed attività edilizia libera) si fa riferimento a quanto previsto dalla legge LR
1/2005 e s.m.i. Il Regolamento Edilizio stabilirà più nel dettaglio i termini e la
documentazione minima necessaria per ciascun titolo abilitativo.
3. Per tutti gli interventi per i quali e richiesto il permesso di costruire è obbligatorio predisporre,
ai fini del rilascio del titolo abilitativo, il “documento di utilizzo delle risorse ambientali” di cui
all’125 delle presenti norme.
4. Rientrano nella fattispecie definita attività edilizia libera tutti gli interventi che non hanno
rilevanza sul dimensionamento del RU e che, per la loro natura, producono trasformazioni
leggere e minimali del territorio e del patrimonio edilizio esistente. Per tali fattispecie la
disciplina nazione e regionale prevede forme semplificate per la procedura attuativa, alla
quale si deve far riferimento.
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
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Art. 17 - Criteri relativi agli standards ed al dimensionamento insediativo
1. Il RU mira a conseguire una dotazione di aree a standard di mq 24/abitante così ripartite:
a. aree a verde pubblico attrezzato in ragione di mq. 12 mq ad abitante,
b. aree per l’istruzione in ragione di mq. 4,5 ad abitante,
c. aree per attrezzature di interesse comune, in ragione di mq. 3,5 ad abitante,
d. aree per parcheggi, in ragione di mq. 4 ad abitante.
2. Il RU individua come standard residenziale per abitante la SUL come definita dal
Regolamento DPGR 64/2013 (appendice 14 alle presenti norme). Al fine della verifica del
dimensionamento del Piano e del calcolo di aree da destinare ad opere di urbanizzazione
primaria e secondaria al servizio della residenza, sono stati assunti gli abitanti insediabili sulla
base delle previsioni operate dal PS che prevedono, per ciascuna UTOE, in relazione alle
caratteristiche della stessa, una diversa superficie di standard per abitante.
3. Nelle aree di trasformazione il calcolo degli abitanti da insediare venga effettuato
considerando che ogni abitante disponga di almeno 35 mq di SUL (equivalente a 105 mc
di volume) come standard residenziale ai sensi del DM 1444/1968.
4. La dotazione di aree a standard per PA non deve essere inferiore a mq 24 per abitante
insediabile per le destinazioni residenziali; a mq.80 ogni mq.100 di superficie lorda di
pavimento per le attività terziarie (direzionale e commerciale) e di mq.15 ogni mq.100 di
superficie totale per le attività produttive, escluse le sedi viarie. Nel caso di PA che
prevedono sia funzioni residenziali che terziarie e/o produttive, le aree a standard sono
calcolate in proporzione alle diverse destinazioni d'uso. Sui parametri sopraindicati, se
superiori, prevalgono le previsioni specifiche indicate nella disciplina di zona e nella scheda
relativa ad ogni area di trasformazione di cui all'appendice 4 alle presenti norme.
5. La verifica delle dotazioni degli standards esistenti e di progetto operati dal RU trova
riscontro nell'appendice 8 alle presenti norme.
6. Il monitoraggio della realizzazione degli standard è effettuato con le modalità indicate
all'art.10.
15
55
CAPO 2 – Norme di carattere generale
Art. 18 - Dotazione di parcheggi
1. Fatte salve le prescrizioni di norme sovraordinate (L. 122/’89, D.M. 1444/’68, D.Lgs. 114/’98,
ecc.) e le specifiche prescrizioni altrimenti disciplinate nelle presenti norme, in tutto il
territorio comunale per tutti gli interventi che determinano incremento di carico urbanistico,
così come definito dal Regolamento DPGR n. 64/R del 2013, determinato anche mediante
interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia o sostituzione
edilizia, dovrà essere garantita la dotazione di posti auto e spazi per la sosta secondo le
quantità di seguito previste.
2. Tali dotazioni costituiranno pertinenza legittimante la realizzazione dell’intervento e
pertanto non potranno essere modificate nella loro destinazione d’uso e consistentenza,
salvo modifica di destinazione d’uso dell’unità di riferimento, verso destinazioni d’uso che
prevedano quantità inferiori di standard o salvo diverse e successive disposizioni in materia.
L’individuazione di tali aree e/o spazi, dovrà risultare in maniera inequivocabile dal titolo
edilizio. La dotazione di parcheggi può essere reperita in area diversa dal lotto di
pertinenza entro i perimetri dei sistemi insediativi previsti dal PS.
3. Salvo specifica prescrizione più limitativa contenuta nelle presenti norme, nel tessuto
urbano assimilabile alle zone “A” e “B” così come individuate dal RU e nelle altre zone in cui
ciò è espressamente previsto dalle presenti norme, è altresì ammessa la monetizzazione
delle aree da destinare a parcheggio. Il costo unitario, da applicare alle aree da
monetizzare, è stabilito nel valore da apposito Regolamento Comunale, per l’applicazione
dei contributi relativi agli interventi edilizi ed urbanistici, che differenzia i valori a seconda
della microzona (individuata a fini IMU) di appartenenza, approvato con deliberazione CC
79/2005 e s.m.i..
4. Ai fini della verifica della dotazione di aree a parcheggio e della loro quantificazione, si
Norme tecniche di attuazione
11
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Regolamento Urbanistico
dovrà far riferimento a quanto previsto dal Regolamento Edilizio, fermo restando che:
a. per gli immobili o le unità immobiliari realizzati in epoca antecedente alla Legge
765/67, non essendo prevista nessuna dotazione obbligatoria di parcheggi , non
occorre alcuna verifica,
b. per gli immobili realizzati in epoca successiva alla legge 765/67 e fino
all’approvazione delle legge 122/89 si assume per acquisita una dotazione
corrispondente a 5 mq. ogni 100 mc. di costruzione,
c. per gli immobili o le unità immobiliari realizzate in epoca successiva alla legge
122/89, si assume per acquisita una dotazione corrispondente a 10 mq. ogni 100
mc.
d. per gli immobili o le unità immobiliari che hanno già provveduto alla monetizzazione
degli standard, sarà data per acquisita la superficie corrispondete alla quantità già
monetizzata.
5. Le quantità così come sopra definite, potranno essere portate in detrazione, ai fini del
calcolo del fabbisogno di superficie a parcheggio a fronte di interventi che determinano
incremento di carico urbanistico.
56
Art. 19 - Dotazione di parcheggi di urbanizzazione primaria
1. I parcheggi di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle zone sottoposte ai PA ed in tutti i
casi ove prescritti dalle presenti norme, devono soddisfare i parametri dimensionali di cui
alla Tabella che segue nonché, ove superiori, le quantità minime indicate all’art. 18.
destinazione d’uso
Residenziale
Commerciale all’ingrosso e depositi
Produttivo
Servizi ad eccezione di Servizi per
intrattenimento e spettacolo
Commerciale
Turistico ricettivo
Direzionale
Servizi per intrattenimento e spettacolo
parametro
20 mq. ogni 100 mq. di SUL
30 mq. ogni 100 mq. di SUL
40 mq. ogni 100 mq. di SUL
2. I parcheggi di urbanizzazione primaria da realizzarsi nelle zone sottoposte ai progetti unitari
di cui all’art. 14 devono soddisfare i parametri dimensionali indicati sulle tavole del RU e/o
nell'appendice 4 alle presenti norme.
3. La superficie dei parcheggi di urbanizzazione primaria dovrà comunque essere tale da
garantire una superficie minima di mq. 25 per ogni posto auto comprensiva degli spazi di
manovra salvo diversa dimostrazione. E’ fatta eccezione per i parcheggi che hanno
accesso diretto da spazi pubblici e sono privi di spazi di distribuzione, per i quali la superficie
minima è stabilita in mq. 12,50 per ogni posto auto. E' possibile convertire, per la verifica del
parametro, le superfici da adibire a parcheggi in numero di posti auto secondo
l'equivalenza: 1 posto auto = 25 mq di superficie complessiva di parcheggio.
4. Il presente articolo non si applica nelle zone agricole.
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Art. 20 - Dotazione di parcheggi privati pertinenziali
1. La realizzazione di parcheggi privati pertinenziali è prescritta in tutto il territorio comunale,
nella misura minima di mq. 35 ogni mq. 100 di superficie utile lorda in progetto, per tutti gli
interventi che determinano incremento di carico urbanistico.
2. Fermo restando quanto sopra specificato, devono, in ogni caso, essere assicurati:
a. due posti auto per ogni nuovo alloggio, comunque realizzato, previsto dal progetto;
b. un posto auto ogni tre posti letto comunque previsti in strutture ricettive;
c. due posti auto di cui uno per disabili per unità immobiliari destinate ad attività
commerciali aventi una superficie di vendita non superiore a mq. 100 e due posti
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
auto ulteriori ogni 50 mq. di superficie di vendita.
3. Per le modalità di calcolo, individuazione e reperimento delle aree a parcheggio si potrà
far riferimento a quanto previsto dal precedente art. 18.
4. La determinazione dell’importo dovuto per la monetizzazione degli spazi a parcheggio è
quantificata nel già citato regolamento comunale approvato con delibera CC 79/2005 e
s.m.i.
5. In caso di frazionamento (senza modifica della destinazione d’uso esistente) di unità
immobiliare la dotazione di parcheggi dovrà essere condotta rispetto all’unità immobiliare
più piccola.
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Art. 21 - Dotazione di parcheggi privati per la sosta di relazione
1. La realizzazione di parcheggi privati per la sosta di relazione è normata dalla Disciplina di
urbanistica commerciale in applicazione del D.Lgs 59/2010, dal DL 223/2006 convertito con
L 248/2006, della LR 28/2005 e del relativo Regolamento DPGR 15R/2009 e dalla delibera
del CC n. 28 del 2.4.2012, le cui disposizioni trovano applicazione in tutto il territorio
comunale ogni qualvolta l’intervento preveda l’apertura, in edifici di nuova costruzione o in
edifici esistenti, di nuova destinazione commerciale di:
a. strutture commerciali di vendita al dettaglio,
b. strutture commerciali atipiche;
c. attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Per ogni riferimento si applica la disciplina citata che si allega alle presenti norme sotto
forma di appendice 11 alle presenti norme.
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Art. 22 - Tolleranze di costruzione
1. Nell’esecuzione di opere ed interventi urbanistico-edilizi di qualsiasi tipo è ammessa la
tolleranza di costruzione del ± 2% rispetto alle misure nominali previste dal progetto allegato
al titolo abilitativo.
2. Per le parti che risultassero prive di esplicita quotatura nel progetto allegato al titolo
abilitativo, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è
ammessa una tolleranza di ± cm 10 rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in
scala 1:100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno.
Art. 23 - Incentivi per favorire interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli
edifici
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1. Il RU favorisce ed incentiva una qualità edilizia sostenibile ai sensi dell’articolo 37, comma 2,
lettera “f”, della LR 1/2005 e s.m.i. e pertanto persegue l’utilizzazione di materiali, tecnologie
e requisiti delle costruzioni che assicurino il benessere fisico delle persone, la salubrità degli
immobili e del territorio, il contenimento energetico, il rispetto dei requisiti di fruibilità,
accessibilità e sicurezza per ogni tipo di utente estesa al complesso degli insediamenti.
2. A tal fine il Regolamento Edilizio:
a. conterrà specifiche istruzioni tecniche finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui al
comma precedente;
b. individuerà soluzioni tecnologiche volte a favorire l’uso razionale dell’energia e l’uso
di fonti energetiche rinnovabili nel rispetto delle indicazioni del PS e del presente RU,
c. fornirà indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli
edifici da realizzare, al fine di massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare;
d. stabilirà una soglia minima di ecoefficienza al di sotto della quale non si ha accesso
agli incentivi urbanistici di cui al comma 3 del presente articolo ed inoltre graduerà
gli stessi a seconda del livello di ecoefficienza raggiunto nella progettazione.
3. Gli interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, di sostituzione e di
ristrutturazione edilizia che, compatibilmente con i caratteri storici ed architettonici degli
edifici e dei luoghi, si conformino alle specifiche di edilizia sostenibile di cui al comma
precedente beneficiano di incentivi di carattere urbanistico, ai sensi dell’art. 146, comma 3,
Norme tecniche di attuazione
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della LR 1/2005 e s.m.i., consistenti nella possibilità di incrementare, fino ad un massimo del
10%, la SUL ammissibile secondo le disposizioni delle presenti norme.
4. Nelle more dell’approvazione del Regolamento Edilizio integrato con le disposizioni di cui al
comma 2, per le finalità di cui al presente articolo si fa riferimento alle istruzioni tecniche
regionali denominate “Linee guida per la valutazione della qualità energetica ambientale
degli edifici in Toscana”, emanate ai sensi dell’art. 37, comma 3, della LR 1/2005 e s.m.i.,
approvate con DGR n. 322 del 28.02.2005 e successivamente modificate con DGR n. 218
del 03.04.2006.
5. In detta fase transitoria, per poter accedere agli incentivi di cui al comma 3, la
progettazione degli edifici deve adeguarsi integralmente alle disposizioni di cui al comma
precedente.
61
Art. 24- Distanze
1. E’ il distacco minimo, misurato in modo radiale, che intercorre in ogni punto tra la
proiezione dell’edificio emergente dal terreno e l’altro elemento di riferimento: il confine di
proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici confinanti, ecc.
2. Le distanze si misurano dai fili esterni delle murature anche nel caso vi siano scale a giorno
e terrazze a sbalzo, purché le scale a giorno non sporgano più di ml 2,50 dal muro
perimetrale e le terrazze a sbalzo non sporgano più di ml 2,00 dal muro perimetrale.
Art. 25- Distanze tra fabbricati
1. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile e l’ammissibilità della comunione o
dell’aderenza fra le costruzioni su fondi finitimi, nonché i limiti di distanza fra i fabbricati di
cui all’art. 9 del D.M. 1444/68, le distanze dai fabbricati, da rispettare su tutto il territorio
comunale in relazione alle tipologie di intervento ed alle zone omogenee previste dal RU,
sono stabilite secondo le fattispecie 1), 2) e 3) della tabella seguente:
DISTANZE FRA I FABBRICATI
TIPOLOGIA DI INTERVENTO
ZONA OMOGENEA
A
B
C
D
E
F
1
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
Sostituzione edilizia
2
2
2
2
2
2
Ristrutturazione Urbanistica (Piano Attuativo)
3
3
3
3
3
3
Nuova Edificazione (Piano Attuativo)
3
3
3
3
3
3
Nuova Edificazione (Titolo Diretto)
-
2
2
2
2
2
Ristrutturazione edilizia
Ristrutturazione
ricostruzione)
edilizia
(Demolizione
con
fedele
1 Le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
preesistenti. Sarà consentito il mantenimento delle preesistenti distanze anche nei casi di
sopraelevazione realizzata nell’ambito delle addizioni funzionali, purché finalizzate all’ampliamento
dell’unità immobiliare sottostante, senza la formazione di nuove unità immobiliari , fermo restando il
rispetto di quanto previsto dal Codice Civile. Per le ulteriori tipologie di addizione funzionali
eseguibili nell’ambito della ristrutturazione edilizia dovranno essere rispettate le distanze previste
dal punto 2) del presente comma.
Norme tecniche di attuazione
14
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2 Per le nuove costruzioni, per interventi di sostituzione edilizia ed ampliamenti volumetrici, per
addizioni funzionali, per interventi di sopraelevazione da eseguire in zona omogenea diversa dalla
zona omogenea A di RU, ove assentibili, è possibile costruire nel rispetto della distanza minima
assoluta di m 10,00 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti.
Anche nel caso in cui vi sia una sola parete finestrata, dovrà essere osservata la distanza di ml.
10,00 tra pareti antistanti.
E’ altresì ammessa l’edificazione a distanza di ml. 6,00 tra pareti entrambe non finestrate.
3 Sono ammesse distanze fra i fabbricati inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso
di gruppi di edifici che formino oggetto di PA.
2. Manufatti di carattere pertinenziale (logge, porticati, autorimesse, volumi tecnici, manufatti
di carattere accessorio, ecc.) di altezza utile interna non superiore a ml. 2,40, ancorché
parzialmente interrati, potranno essere realizzati a distanza non inferiore a ml. 3,00 dal
confine e comunque a distanza di ml. 6,00 da fabbricati (anche delle stessa proprietà),
purché con atto pubblico, registrato e trascritto, vengano vincolati al rispetto della loro
consistenza e destinazione. L’edificazione dei medesimi a distanza inferiore di ml. 3,00 dal
confine sarà assentibile previa sottoscrizione di convenzione (debitamente registrata e
trascritta) tra privati confinanti e fermo restando il rispetto delle distanze tra costruzioni.
3. Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di PA, sono ammessi fra gli edifici interni al
perimetro dell’intervento distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti paragrafi
restando salva l’osservanza delle distanze dalle strade prescritte dalle presenti norme.
Art. 26- Distanze dai confini
1. Su tutto il territorio comunale, per le nuove edificazioni, per gli interventi di sostituzione
edilizia e per tutte le tipologie di ampliamento, ivi compreso le addizioni funzionali, ferma
restando l’inderogabilità della distanza tra fabbricati, le distanze minime dai confini sono
stabilite in metri 5,00, fatto salvo quanto previsto al seguente comma 3 del presente
articolo.
2. La distanza dai confini potrà essere derogata mediante stipula di atto registrato e trascritto
con la proprietà confinante.
3. Fatta salva l'inderogabilità delle norme sulle distanze fra le costruzioni, le disposizioni di cui al
comma precedente, incluso l'obbligo della stipula, non operano per gli interventi di
sopraelevazione realizzati nell'ambito delle addizioni funzionali, nelle zone A di RU, per i
quali trova applicazione la disciplina del Codice civile.
4. Le prescrizioni in materia di distanza minima dai confini, fatte salve le disposizioni del Codice
Civile, non si applicano alle porzioni completamente interrate degli edifici a condizione che
le medesime non fuoriescano dalla quota dell’area circostante l’edificio a sistemazione
avvenuta.
Art. 27- Distanze dalle strade
1. Nel caso di edificazione lungo la viabilità pubblica, ai fini del calcolo della distanza, sarà
fatto riferimento non alla consistenza attuale, ma a quella prevista nelle tavole del RU.
2. Le distanze dei fabbricati dalla strada si misurano orizzontalmente in corrispondenza della
proiezione delle parti di edificio più sporgenti, esclusi:
a. gli aggetti di copertura ed i balconi di larghezza non superiore a ml. 2,00,
b. i pergolati,
c. le scale esterne aperte fino alla sporgenza rispetto al fabbricato di ml. 2,50.,
d. gli elementi decorativi.
3. Entro il perimetro dei centri abitati, come definiti all'appendice 16 alle presenti norme e
cartograficamente rappresentati nelle tavole di RU con idonea simbologia la distanza dal
filo stradale non può superare l’allineamento esistente o, in mancanza ml. 5,00, con
esclusione della viabilità a fondo cieco a servizio dei singoli insediamenti (nel qual caso
valgono le indicazioni progettuali con un minimo di ml.3,00).
Norme tecniche di attuazione
15
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4. Al di fuori dei centri abitati, come definiti all'appendice 16 alle presenti norme e
cartograficamente rappresentati nelle tavole di RU con idonea simbologia, le distanze
minime dei fabbricati dalle strade devono corrispondere a quelle previste dal Codice della
Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.
5. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate dai precedenti commi nel caso in cui ciò
sia espressamente consentito dalle presenti norme.
6. Per la definizione delle possibilità di edificazione nel rispetto dell’allineamento esistente, si
dovrà far riferimento alle disposizioni contenute nel regolamento edilizio.
Art. 28 - Altezze massime degli edifici
1. Fatto salvo quanto previsto dalla disciplina di zona, o in assenza di questa, l’altezza
massima (di seguito denominata H.max.) degli edifici non potrà essere superiore ai limiti di
seguito descritti:
a. per gli edifici residenziali ubicati all’interno del perimetro del sistema insediativo, non
oltre n. 3 livelli fuori terra compreso sottotetto abitabile o nei limiti della maggiore
delle altezze dell’organismo edilizio esistente oggetto di intervento, ove questo sia
costituito da un numero di piani superiore a 3,
b. per gli edifici residenziali esterni al perimetro del sistema insediativo, non oltre 2 livelli
fuori terra compreso il sottotetto abitabile (H max = 6,50 ml.),
c. per gli edifici a destinazione turistico/ricettiva, produttiva e commerciale, non oltre
15,00 ml. compreso sottotetto praticabile o nei limiti della maggiore delle altezze
dell’organismo edilizio esistente oggetto di intervento, ove questo sia costituito da
un’altezza superiore a ml. 15,00.
2. Nell’ambito di interventi di ristrutturazione edilizia che prevedano la sopraelevazione del
sottotetto, i limiti di H.max. realizzabile non potranno essere superiori a quelli sopra descritti,
fatta salva la possibilità di conformare la costruzione alla eventuale maggiore altezza
dell’organismo edilizio esistente.
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Art. 29 - Superfici minime dei nuovi alloggi
1. Al fine di non compromettere le caratteristiche tipologiche degli insediamenti esistenti e di
garantire adeguate condizioni di abitabilità degli alloggi e per contenere il carico
urbanistico derivante dalle trasformazioni edilizie ed urbanistiche, i nuovi alloggi risultanti sia
da interventi sul patrimonio edilizio esistente che da interventi di nuova edificazione
dovranno rispettare i seguenti limiti dimensionali:
a. mq. 70 di SUL ad esclusione degli edifici degli edifici destinati ad edilizia pubblica
residenziale, rispetto ai quali si potrà far riferimento alla specifica disciplina di settore;
b. mq. 85 di SUL per gli alloggi realizzati nell’ambito di interventi riguardanti la modifica
della precedente destinazione turistico ricettiva.
2. Alloggi di superficie inferiore, nel rispetto dei limiti di cui al DM 05/07/1975, sono ammessi nei
seguenti casi:
a. uno ogni cinque nuovi alloggi previsti sul medesimo immobile, sia nel caso di
interventi di nuova edificazione che di interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente ubicati entro il perimetro del sistema insediativo, anche nel caso di
mutamento della originaria destinazione d’uso turistico ricettiva,
b. per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di alloggi destinati ad esigenze di
carattere sociale (giovani coppie, anziani, ecc.) previa delibera del CC, con la
quale dovrà essere approvato anche lo schema di convenzione che disciplinerà le
modalità di utilizzo degli alloggi, la durata temporale ed i canoni di locazione a
prezzo calmierato e l’eventuale prezzo di cessione o di riscatto;
c. uno nell’ambito di interventi su edifici esistenti, ubicati all’esterno del perimetro del
sistema insediativo, aventi una SUL non superiore a mq. 200;
3. in sede di accertamento di conformità le limitazioni di cui al comma precedente non
operano per le unità immobiliari realizzate in data anteriore al 15 Maggio 1984 (Adozione
della variante al PRG per la disciplina degli interventi su patrimonio edilizio esistente
Norme tecniche di attuazione
16
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relativamente alle zone B del territorio comunale Delibera CC n. 187/1984), purché
l’effettiva realizzazione delle stesse sia comprovata entro il termine suddetto.
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Art. 30 - Housing sociale
1. Il RU non individua aree esplicitamente destinate e cartografate per edilizia sociale al fine
di evitare che ciò determini zone di scarsa qualità abitativa e degrado sociale. L’Housing
sociale è prevista come un’opportunità che il soggetto privato può cogliere proponendo
interventi ed azioni da concordare di volta in volta con l’AC per rispondere
congiuntamente ai temi sociali più attuali mediante la collocazione sul mercato di alloggi
a canone calmierato, forme di acquisto agevolato e di riscatto.
2. Il RU attribuisce, a tale scopo, nelle varie UTOE specifiche quantità di SUL da destinare ad
interventi di edilizia sociale a cui il soggetto proponente può attingere incrementando la
capacità edificatoria del lotto di riferimento che viene raddoppiata.
3. La quantità aggiuntiva è espressa in termine di UF ed è destinata per 80% all’housing
sociale mentre per il restante 20% è a disposizione del soggetto proponente. Restano fermi
tutti gli altri parametri del lotto di riferimento ad esclusione dell’H.max. che potrà
raggiungere i tre piani.
4. La superficie minima degli alloggi di housing sociale potrà derogare alle dimensioni minime
generali, così come stabilito dall’art. 29 delle presenti norme.
5. Gli interventi di housing sociale da nuovo consumo di suolo potranno essere attivati nelle
zone BIC, BR e nelle aree di trasformazione residenziale (AT).
6. Il progetto dovrà essere approvato da parte del CC nel caso in cui preveda degli alloggi di
SUL inferiore alle dimensioni minime stabilite dall’art 29 delle presenti norme mentre da
parte della GC negli altri casi. In tali sedi, approverà anche lo schema di convenzione che
disciplina la durata, le forme, i rapporti tra i soggetti ed i rispettivi obblighi.
7. Il presente articolo trova attuazione, in via sperimentale, per l’intero arco di validità del
primo RU; in seguito, nel caso in cui la relativa valutazione sia positiva e gli obiettivi siano
stati raggiunti, potrà essere confermato oppure potrà essere migliorato a fronte
dell’esperienza maturata con il primo RU.
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Art. 31 - Disciplina delle alberature e dell’arredo urbano
1. La presente disciplina opera all’interno del perimetro del sistema insediativo così come
rappresentato nelle tavole del RU.
2. Nei lotti sui quali esistono alberature di medio ed alto fusto, l'Amministrazione Comunale (di
seguito denominata AC) potrà richiedere al proprietario che le trasformazioni edilizie in
progetto siano realizzate in maniera tale da salvaguardare al massimo tali alberature. Ove
ciò non dovesse essere possibile, i proprietari si dovranno impegnare, mediante
autocertificazione, a provvedere a loro totale cura e spese, alla messa a dimora di nuove
alberature delle stesse caratteristiche ed in numero doppio di quelle abbattute e di altezza
non inferiore di ml. 2,00.
3. Gli interventi che determinano aumento di carico urbanistico, sono subordinati alla messa
a dimora di alberature di medio ed alto fusto nella misura di n. 1 albero per ogni 20 mq di
SUL di nuova edificazione o di SUL soggetta a mutamento di destinazione d’uso o di
ampliamento.
4. Le alberature dovranno esser messe a dimora nell’area di pertinenza dell’immobile oggetto
di nuova realizzazione o di trasformazione o, su indicazione dell’AC, negli spazi pubblici
circostanti l’edificio.
5. Nei casi di indisponibilità delle aree pertinenziali e/o di spazi pubblici circostanti l’edificio
oggetto di trasformazione, di cui al comma precedente, è altresì ammessa la
monetizzazione delle alberature da mettere a dimora sulla base del vigente prezziario
informativo dei principali lavori di manutenzione e costruzione del verde e delle forniture di
piante ornamentali.
6. In caso di abbattimento di alberature esistenti nell’ambito del resede di pertinenza di
immobili, è prescritta la messa a dimora di nuove alberature con le caratteristiche di cui al
Norme tecniche di attuazione
17
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Regolamento Urbanistico
comma precedente. Ove dovesse risultare impossibile mettere a dimora la nuova
alberatura, si dovrà far riferimento a quanto previsto dal comma precedente.
7. In tutto il territorio comunale, gli elementi costituenti l’arredo urbano dovranno essere
realizzati in modo da garantire un uso congruo degli spazi urbani e in ottemperanza alle
disposizioni del Codice della Strada (DPR 495/1992 e s.m.i.).
8. Le alberature da mettere a dimora dovranno contribuire al mantenimento delle
caratteristiche paesaggistiche, visive, ed ambientali del territorio e, ove possibile, dovranno
uniformarsi alla tipologia prevalente di alberatura esistente nella zona di riferimento.
9. L’AC, nell’ambito del Regolamento Edilizio o con apposito regolamento, disciplinerà le
modalità di attuazione e le caratteristiche degli elementi costituenti di arredo urbano.
65
Art. 32 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente irrilevanti ai fini del dimensionamento
1. I seguenti interventi non assumono rilevanza urbanistica e pertanto non sono
suscettibili di monitoraggio in quanto interventi ritenuti non determinanti nuovo
consumo di suolo:
a. ampliamento di unità immobiliari esistenti con destinazione d’uso
residenziale (da eseguire in aderenza all’immobile principale o entro il
resede di pertinenza dello stesso) contenuti entro il 20% della SUL dell’unità
immobiliare esistente, con un minimo sempre realizzabile di mq. 15,00 ed un
massimo di mq. 50,00 ed a condizione che detti ampliamenti non vadano a
determinare un incremento del numero delle unità immobiliari esistenti. A tal
proposito in sede di conseguimento del titolo abilitativo, dovrà essere
prodotto atto unilaterale d’obbligo con il quale il soggetto richiedente si
obbliga e si impegna per un periodo di 10 anni a non frazionane e/o
alienare separatamente l’ampliamento così conseguito dall’unità
immobiliare principale e a non modificare la destinazione d’uso;
l’ampliamento, ove eseguito entro il resede di pertinenza dell’immobile
principale dovrà avere destinazione accessoria non potendo in alcun modo
costituire ulteriore unità immobiliare, fatta eccezione per le autorimesse;
b. realizzazione di logge coperte fino ad un massimo di mq. 30,00 di SUL per
ciascuna unità immobiliare;
c. costruzione, entro il perimetro del sistema insediativo, così come individuato
con idonea simbologia nelle tavole del RU, di autorimesse pertinenziali in
muratura nella misura di mq. 20,00 di SUL per ogni alloggio e con altezza
media non superiore a ml. 2,40, a servizio di edifici bifamiliari ed unifamiliari
esistenti edificati antecedentemente all’entrata in vigore della L. 122/’89 ,
che siano sprovvisti di autorimesse e non dispongano di altri locali da adibire
a tale scopo;
d. realizzazione di strutture puntiformi (con unico appoggio centrale o laterale)
e copertura a sbalzo di dimensioni non superiori a ml. 5,00 in lunghezza e ml.
2,50 in larghezza (per ciascuno posto auto) destinate alla copertura di posti
auto a servizio di edifici plurifamiliari che risultino sprovvisti di autorimesse;
e. realizzazione di autorimesse interrate entro il resede di pertinenza di immobili
esistenti ubicati anche all’esterno del perimetro del sistema insediativo, nei
limiti delle quantità previste dalla L.122/89;
f. ampliamento per tutti gli immobili dalla destinazione d’uso diversa da quella
residenziale e quella agricola, per un massimo del 20% della SUL esistente.
2. Per gli edifici di particolare valore storico architettonico la realizzazione delle
costruzioni al comma 1 del presente articolo dovrà essere valutata in relazione alle
esigenze di tutela dell’immobile, nel rispetto delle procedure previste dalle presenti
norme.
3. Ai soli interventi di cui alla lettera a) si applica la normativa per la conservazione e
l’ampliamento delle alberature esistenti, nella misura doppia rispetto a quanto
indicato all’art. 31 delle presenti norme e la normativa in merito al reperimento dei
parcheggi secondo l’art. 19 e seguenti delle presenti norme.
4. La definizione di resede di pertinenza è contenuta nell’appendice 16 alle presenti
Norme tecniche di attuazione
18
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norme.
Art. 33 - Destinazioni d'uso e variazioni
1. La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di
intervento edilizio diretto, come in quelli per l'intervento urbanistico preventivo.
2. Per destinazione d'uso di un edificio, di un'opera, di un'area, si intende il complesso di usi e
funzioni che l'edificio, l'opera, l'area soddisfano e devono soddisfare.
3. In tutto il territorio comunale, previa acquisizione del preventivo parere della
Soprintendenza ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del D.Lgs. 42/2004 per gli edifici soggetti a
vincolo monumentale, anche in deroga alle destinazioni di zona omogenea ed ai
parametri urbanistici, il cambio di destinazione d’uso è possibile verso l’uso pubblico o di
interesse pubblico e/o collettivo limitatamente alle seguenti categorie, di cui alla Delibera
di CC 97/2006 che di seguito si riportano:
a. Pubblica amministrazione,
b. Attività culturali (svolte in musei, teatri, auditori, cinematografi, sale di spettacolo,
centro congressuale, sale espositive, videoteche),
c. Attività assistenziali e sanitarie (svolte in centri di assistenza, ambulatori,
poliambulatori, centri fisioterapici e riabilitativi, centri termali),
d. Pubblica sicurezza,
e. Ricreazione e tempo libero (svolte in parchi acquatici, centri fitness, palestre, scuole
di danza e musica),
f. Parcheggi pubblici o di uso pubblico
4. Limitatamente alle funzioni rappresentate da uffici e funzioni amministrative della pubblica
amministrazione, uffici ed attività sanitarie pubbliche, forze dell’ordine, vigili del fuoco e
scuole pubbliche, sono ammessi ampliamenti in deroga ai parametri di zona, che
comunque non possono comportare ampliamenti superiori al 50 per cento della SUL
esistente.
5. In qualsiasi zona di RU è consentito il ritorno degli immobili ad una destinazione residenziale
preesistente, anche in deroga alle destinazioni d’uso ammesse nelle zone di appartenenza,
senza che questo autorizzi svincoli di attività turistico-ricettive, ad eccezione delle
fattispecie previste all’art. 67 delle presenti norme.
6. In tutto il territorio comunale, le unità immobiliari a destinazione ludica "Sala Giochi", ove
non previste in appositi PA o in progetti unitari, dovranno essere ubicate in locali a
destinazione commerciale posti a distanza non inferiore a m. 100 da strutture turisticoricettive, religiose, scolastiche e sanitarie. Tali attività dovranno essere obbligatoriamente
dotate di idonei spazi a parcheggio secondo le disposizioni disciplinate all’art. 18 e seguenti
delle presenti norme, con l’esclusione della possibilità di procedere alla loro
monetizzazione.
Art. 34 - Validità degli Atti unilaterali d’obbligo
1. Gli interventi edilizi per i quali è prevista la sottoscrizione di atto unilaterale d’obbligo
(addizioni funzionali – annessi agricoli ecc.) dovranno prevedere una durata di almeno 10
anni.
2. Gli atti unilaterali d’obbligo finalizzati alla realizzazione di addizioni funzionali, che non
riportano un limite di scadenza del vincolo o degli impegni assunti, debbono intendersi tutti
ricondotti al termine decennale dalla data della loro trascrizione.
Art. 35 - Regolarizzazione di interventi
1. Per tutti gli immobili, in qualunque zona di RU collocati, che avessero già realizzato
interventi di ampliamento, in assenza del titolo edilizio, ove riconducibili agli ampliamenti
previsti dalle presenti norme, potranno conseguire la cosiddetta sanatoria giurisprudenziale
secondo le modalità e incombenze dettate dall’art. 140 LR 1/2005 e s.m.i. nel caso non
sussistano vincoli di carattere ambientale e paesaggistico.
Norme tecniche di attuazione
19
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Regolamento Urbanistico
2. Nel caso in cui gli immobili ricadano oggi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, le
opere abusivamente eseguite siano ritenute conformi con la disciplina prevista dal RU e
siano state realizzate in epoca antecedente all’entrata in vigore del vincolo paesaggistico
o in epoca antecedente all’entrata in vigore del D.lgs n. 157 del 2006, ove sia riconosciuta
la loro compatibilità paesaggistica, potranno essere legittimate sia dal punto di vista edilizio
che da quello paesaggistico nell’ambito della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale.
Art. 36 - Orti urbani
1. Al fine di favorire la solidarietà tra generazioni, contribuire a far uscire dall’isolamento
persone anziane o disagiate e nel contempo produrre un reddito “in natura”, che vada ad
integrare quello familiare, nelle aree Agricole periurbane (E5) individuate dal RU di cui
all’art. 69 delle presenti norme e nelle aree di proprietà pubblica, è consentita la
realizzazione di orti urbani, sia per iniziativa pubblica che privata.
2. Con apposito regolamento, da approvarsi da parte del CC, verranno disciplinate:
a. le forme di assegnazione,
b. i requisiti dei soggetti che possono beneficiare dell’assegnazione,
c. la durata della concessione,
d. il canone di concessione,
e. le modalità di realizzazione e le caratteristiche degli stessi,
f. le modalità di approvvigionamento dell’acqua necessaria alla conduzione
agricola,
g. le opere di recinzione e le caratteristiche costruttive e dimensionali dei manufatti
destinati ad ospitare le attrezzature necessarie alla conduzione dell’orto,
h. l’utilizzo di fertilizzanti, antiparassitari ed altri prodotti ammessi dalla vigente
normativa in merito,
i. le modalità di utilizzo,
j. le modalità di manutenzione delle parti comuni,
k. i casi di decadenza e revoca dell’assegnazione.
3. La realizzazione di orti urbani di iniziativa privata, è sottoposta all’approvazione di un
progetto unitario convenzionato da parte della GC. Tale progetto, oltre all’individuazione
dell’area, dovrà contenere e rappresentare in maniera adeguata, tutte le opere e le
sistemazioni previste, oltre ad uno schema di convenzione con il quale il soggetto
proponente si obbliga e si impegna a rispettare il regolamento all’uopo predisposto ed a
definire di concerto con l’AC i canoni di concessione, i criteri per l’assegnazione, la durata
e l’impegno alla rimozione,alla scadenza del termine previsto in convenzione, delle opere
eseguite.
4. In ogni caso la produzione ricavata non potrà dar adito ad attività commerciale o
finalizzata ad attività di lucro, ma dovrà essere unicamente rivolta alla produzione
destinata all’autoconsumo.
5. La conduzione del terreno non potrà essere affidata a manodopera retribuita, ed il terreno
dovrà essere coltivato direttamente dall’assegnatario e dai suoi familiari.
Norme tecniche di attuazione
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2
TITOLO III – DISCIPLINA DELLE FUNZIONI
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CAPO 1 – Piano delle Funzioni.
Art. 37 - Piano delle Funzioni
1. In relazione a quanto previsto dall’art. 69 della LR1/2005 e s.m.i. il Comune con successivo
atto redigerà il Piano della localizzazione e distribuzione delle Funzioni avente il contenuto e
l'efficacia di cui all'art. 58 della stessa legge.
2. Fino all’approvazione del piano di cui sopra, si applicano le norme transitorie del presente
Capo in materia di disciplina delle funzioni.
3. Le norme che seguono:
a. individuano e definiscono le categorie delle destinazioni d'uso e, all’interno delle
singole categorie, individuano le funzioni ricomprese nella categoria stessa,
b. disciplinano la loro articolazione ed i mutamenti di destinazione d’uso degli
immobili,
c. dispongono in ordine alle attività ed agli insediamenti commerciali,
d. definiscono le funzioni assimilabili tra categorie diverse,
e. definiscono le funzioni e le attività incompatibili con le aree del centro storico e
della matrice storica, individuate nel RU con la lettera “A”.
17
67
CAPO 2 – Disciplina delle funzioni
Art. 38 - Destinazioni d’uso, categorie e funzioni
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 59 della LR 01/2005, le destinazioni d’uso sono
distinte nelle seguenti categorie:
a. residenziale;
b. produttiva;
c. commerciale;
d. turistico-ricettiva;
e. direzionale;
f. di servizio;
g. commerciale all’ingrosso e depositi;
h. agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.
2. All’interno delle suddette categorie, si individuano le funzioni di seguito descritte:
a) residenziale:
a.1 residenziale abitativa;
a.2 residenziale turistica;
b) produttiva:
b.1 industriale ed artigianale produttiva;
b.2 artigianale di servizio alla residenza;
b.3 strutture per la logistica
c) commerciale:
c.1 commerciali al dettaglio - esercizi di vicinato;
c.2 commerciali al dettaglio - medie strutture di vendita;
c.3 commerciali al dettaglio – grandi strutture di vendita;
c.4 commerciali atipiche;
c.5 somministrazione di alimenti e bevande;
c.6 vendita della stampa.
Norme tecniche di attuazione
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d) direzionale
d.1 direzionale privato
d.2 direzionale di interesse pubblico
e) turistico ricettiva
e.1 strutture ricettive alberghiere
e.2 campeggi e villaggi turistici
e.3 strutture ricettive extra-alberghiere per l'accoglienza collettiva
e.4 residence
f) di servizio:
Servizi pubblici
f.1 Servizi per l’istruzione prescolastica e dell'obbligo:
f.2 Servizi per l’istruzione superiore ed universitaria
f.3 Servizi cimiteriali;
f.4 Servizi per il culto
f.5 Servizi per la cultura
f.6 Servizi sociali
f.7 Servizi socio-ricreativi
f.8 Servizi sanitari
f.9 Servizi della pubblica amministrazione
f.10 Servizi per la difesa
f.11 Servizi per il verde e per lo sport
f.12 Servizi per il commercio
f.13 Servizi per la mobilità
f.14 Servizi ed Impianti tecnologici
Servizi privati
f.15 Servizi medico assistenziali
f.16 Servizi per il benessere fisico
f.17 Servizi per il turismo e per lo svago
f.18 Servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo
f.19 Servizi per la produzione
f.20 Servizi per la viabilità
f.21 Servizi ambientali e di trasformazione rifiuti
g) commerciale all'ingrosso e depositi.
g.1 commerciale all'ingrosso e depositi;
g.2 depositi all'aperto
h) agricola
h.1 agricola produttiva
h.2 attività connesse alla produzione agricola
3. Costituisce mutamento di destinazione d’uso ai sensi delle lettere “c” ed “e” dell’art. 58
della LR 1/2005 e s.m.i. , il passaggio da una categoria all’altra o da una funzione all’altra
anche all’interno della stessa categoria, fatta eccezione per l’utilizzo del patrimonio edilizio
agricolo da parte degli imprenditori agricoli a titolo principale.
4. Non costituisce mutamento di destinazione d’uso la modifica di utilizzazione di una
porzione di unità immobiliare in quantità inferiore al 35% della superficie utile della stessa o
comunque interessante una superficie utile inferiore o uguale a mq. 30,00, anche se
conseguiti con più interventi successivi.
5. Ai fini della determinazione della destinazione d’uso esistente, si dovrà far riferimento a
quella risultante dagli atti d’archivio dell’AC o da atti pubblici, che si sono formati in data
anteriore a quella di adozione del RU. In mancanza di tali atti, potrà essere assunta come
destinazione legittima, quella risultante dall’atto di primo accampionamento dell’unità
immobiliare di riferimento, al catasto fabbricati.
6. Nel caso sia prevista dalle presenti norme una categoria di destinazione d'uso, senza
ulteriori specificazioni, si intendono ammesse tutte le funzioni in cui è articolata la categoria
Norme tecniche di attuazione
22
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di destinazione d'uso, fatte salve eventuali limitazioni della disciplina di ambito o di zona.
7. Ove si riscontrino funzioni non ricomprese nell’elenco di cui sopra, il Responsabile del
Servizio Urbanistica potrà, con apposita determinazione, implementare il suddetto elenco,
ai fini dell’applicazione della presente disciplina e stabilirne la compatibilità o la
incompatibilità con le destinazioni di zona.
68
Art. 39 - Categoria residenziale
1. Sono comprese in questa categoria, le abitazioni e le relative pertinenze come parcheggi,
autorimesse, cantine, soffitte, locali tecnici, nonché attrezzature di uso comune come
locale lavanderia, spazi per giochi, sala per riunioni condominiali, giardini, ecc. ed anche le
strutture per l'accoglienza temporanea, tipo monasteri, collegi, convitti e simili e le strutture
ricettive extra alberghiere aventi le caratteristiche della civile abitazione.
2. Ai fini della presente disciplina il residenziale si distingue in:
a.1 residenziale abitativo,
a.2 residenziale turistico.
3. Sono comprese nella funzione “residenziale abitativa” le abitazioni e le relative pertinenze
di qualsiasi tipo e natura (residenze permanenti, residenze temporanee) ivi comprese
quelle utilizzate in modo promiscuo qualora la superficie prevalente dell’unità immobiliare
sia adibita ad uso abitativo. E’ fatta eccezione per edifici rurali ad uso abitativo, i quali, sino
a quando utilizzati a fini agricoli, costituiscono a tutti gli effetti costruzioni ad uso agricolo.
4. Sono comprese nel “residenziale abitativo” anche quelle strutture, tipo convitti, collegi,
monasteri, conventi e simili destinate ad accogliere anche in via temporanea particolari
categorie di utenti come gli studenti ed i lavoratori fuori sede.
5. Sono comprese nella funzione “residenziale turistica” le strutture ricettive extra alberghiere
con le caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della LR
42/2000 e cioè: esercizi di affittacamere (come oggi definiti all’art. 55 della legge), case e
appartamenti per vacanze (come oggi definite all’art. 56 della legge), residenze d’epoca
(come oggi definite all’art. 58 della legge).
69
Art. 40 - Destinazione d’uso produttiva
1. Fanno parte della categoria di destinazione d’uso “produttiva”, le attività manifatturiere,
industriali ed artigianali finalizzate alla produzione di beni o servizi oppure alla riparazione o
trasformazione di beni o materiali, nonché alla loro movimentazione e le aree destinate al
deposito e stoccaggio all’aperto ed al coperto legate all’attività produttiva, i centri di
servizio alle imprese, le attività di rottamazione, riciclaggio ed altre attività funzionalmente
connesse con le attività produttive. Ai fini delle presente disciplina le attività produttive si
distinguono in:
b.1 industriale ed artigianale produttiva,
b.2 artigianale di servizio,
b.3 strutture per la logistica.
2. Fanno parte delle attività industriali ed artigianali produttive le industrie e laboratori
artigiani, le officine e carrozzerie, i laboratori di riparazione e simili.
3. Le unità adibite alle attività di cui al comma precedente si considerano produttive nella
loro interezza anche quando comprendano spazi destinati alla commercializzazione dei
beni prodotti nell’azienda, uffici, alloggi di servizio ed altre attività strettamente connesse
con quella produttiva e ad essa finalizzate.
4. Le attività artigianali di servizio sono quelle attività che offrono servizi, lavorazioni od
assistenze finalizzate a dare risposta ad esigenze dell’utenza diffusa e si caratterizzano per
l’elevato grado di integrazione e compatibilità con la residenza (quali laboratori artistici e
botteghe artigiane, servizi alla persona e servizi di riparazione, laboratori che producono
alimenti ai fini della vendita diretta al pubblico,toelette per animali e simili).
5. Sono strutture per la logistica quelle strutture destinate allo stoccaggio temporaneo di
merci da movimentare su gomma e/o su rotaia: esse includono, oltre ad aree coperte e
scoperte di deposito e di parcheggio di mezzi di trasporto, anche attrezzature e servizi di
Norme tecniche di attuazione
23
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supporto alle stesse attività quali uffici, locali per il personale, officine per automezzi e simili.
70
Art. 41 - Destinazione d’uso commerciale
1. Appartengono alla categoria di destinazione d’uso “commerciale” le attività comunque
finalizzate alla vendita al dettaglio in sede fissa come definite dalla LR 28/2005 e s.m.i., i
pubblici esercizi come bar, ristoranti, botteghe artigiane, quali panetterie, pasticcerie,
pizzerie, rosticcerie da asporto. Ai fini delle presenti norme tali attività si distinguono in:
c.1 commerciali al dettaglio - esercizi di vicinato,
c.2 commerciali al dettaglio - medie strutture di vendita,
c.3 commerciali al dettaglio – grandi strutture di vendita,
c.4 commerciali atipiche,
c.5 somministrazione di alimenti e bevande,
c.6 vendita della stampa.
2. Si definiscono attività commerciali al dettaglio quelle svolte da chiunque
professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private
in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Le
attività commerciali al dettaglio sono definite e disciplinate dal Capo III del Titolo II della LR
28/2005; le strutture in cui esse sono esercitate si articolano in:
a. esercizi di vicinato, quando hanno una superficie di vendita fino a 300 mq,
b. medie strutture di vendita, quando hanno una superficie di vendita compresa fra
301 e 1500 mq,
c. grandi strutture di vendita quando hanno una struttura di vendita superiore a 1500
mq.
3. Sono attività commerciali atipiche quelle particolari attività commerciali al dettaglio che
commercializzano prodotti di grosse dimensioni o prodotti per i quali la vendita al dettaglio
viene in genere effettuata congiuntamente alla vendita all'ingrosso . Rientrano fra le
attività commerciali atipiche le attività commerciali specializzate nella vendita esclusiva di
merci ingombranti ed a consegna differita, come definite all'art.21 bis della LR 28/2005 e gli
esercizi che svolgono in modo congiunto la vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti
elencati al comma 6 dell'art.21 della stessa legge.
4. Sono attività di somministrazione di alimenti e bevande quelle particolari attività
commerciali nelle quali la vendita è finalizzata al consumo sul posto. Vi rientrano tutti i casi
in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio, appositamente attrezzati
e gestiti per la funzionalità del medesimo, ovvero in una superficie aperta al pubblico,
adiacente o pertinente al locale (ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde, bar, caffè,
pasticcerie, gelaterie, birrerie, paninoteche, enoteche e simili).
5. Sono attività di vendita della stampa quotidiana e periodica le attività definite e
disciplinate al Capo IV del Titolo II della LR 28/2005, che possono essere esercitate in punti
di vendita sia esclusivi che non esclusivi.
6. Nei centri commerciali, come definiti all'art.15 , comma 1, lettera g) della LR 28/2005, sono
ammesse, salvo diverse disposizioni della disciplina di zona, tutte le funzioni della
destinazione d'uso commerciale nonché la funzione direzionale di interesse pubblico e la
funzione artigianale di servizio. I passaggi dall'una all'altra di dette funzioni all'interno dei
centri commerciali, non costituiscono mutamento di destinazione d'uso.
7. In conformità all’art. 57 delle NTA del PS, per superficie a destinazione commerciale si
intende la superficie di vendita (come specificato nell’allegato 16 alle presenti norme).
71
Art. 42 - Destinazione d’uso direzionale
1. Appartengono alla categoria di destinazione d’uso “direzionale” le attività finalizzate alla
direzione, organizzazione e gestione di enti o imprese fornitrici di servizi diversi da quelli
commerciali nonché alla fornitura di servizi intellettuali o comunque libero professionali (sedi
di banche o assicurazioni o simili, uffici in genere, studi professionali, agenzie di affari, ecc.).
Ai fini della presente disciplina le attività direzionali si distinguono in :
Norme tecniche di attuazione
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f.1 direzionale privato,
f.2 direzionale di interesse pubblico.
2. Nel direzionale privato rientrano gli uffici e gli studi professionali, le agenzie di affari e le
strutture a servizio di attività libero professionali e private in genere.
3. Nel direzionale di interesse pubblico sono comprese le sedi di banche, di società, di
associazioni ed organismi partecipativi che per la funzione svolta e per le condizioni di
accessibilità che richiedono rivestono un interesse pubblico.
4. Le unità adibite alle attività di cui ai commi precedenti, anche se utilizzate in modo
promiscuo, si considerano direzionali nella loro interezza quando occupano la prevalente
superficie dell’unità immobiliare.
72
Art. 43 - Destinazione d’uso turistico ricettiva
1. Rientrano nella categoria di destinazione d’uso “turistico-ricettiva” le attività ricettive
gestite per la produzione e l’offerta al pubblico di servizi per l’ospitalità di cui alla LR
42/2000, ad eccezione di quelle aventi le caratteristiche della civile abitazione. Ai fini della
presente disciplina le attività turistico ricettive si distinguono in:
e.1 le strutture ricettive alberghiere,
e.2 i campeggi ed i villaggi turistici,
e.3 le strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva,
e.4 i residence.
2. Fra le strutture ricettive alberghiere rientrano gli alberghi (come oggi definiti all’art.26 della
legge 42/2000), le residenze turistico – alberghiere (come oggi definite all’art. 27 della
legge), le dipendenze (come oggi definite all’art. 28 della legge).
3. Fra i campeggi ed i villaggi turistici rientrano i campeggi (come oggi definiti all’art. 29 della
legge), i villaggi turistici (come oggi definiti all’art. 30 della legge),le aree di sosta (come
oggi definite all’art. 31 della legge), i parchi di vacanza (come oggi definiti all’art. 32 della
legge).
4. Sono strutture ricettive extra-alberghiere per la ospitalità collettiva le case per ferie e rifugi
escursionistici (come oggi definiti all’art. 47 della legge), gli ostelli per la gioventù (come
oggi definiti all’art. 48 della legge), i rifugi alpini (come oggi definiti all’art. 49 della legge), i
bivacchi fissi (come oggi definiti all’art. 50 della legge).
5. Sono residence le strutture ricettive come oggi definite all'art.62 della legge.
6. Non rientrano nella destinazione d’uso “turistico-ricettiva”, ma costituiscono una specifica
funzione della destinazione residenziale, le strutture ricettive extra alberghiere con le
caratteristiche della civile abitazione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione III della LR 42/2000, e
cioè gli esercizi di affittacamere, le case e appartamenti per vacanze, le residenze
d’epoca.
7. In considerazione del fatto che il dimensionamento operato dal RU in merito alla
destinazione d’uso turistico ricettiva è espresso in posti letto, ai fini della verifica del corretto
dimensionamento da operare in sede di presentazione del progetto, si assume la seguente
equivalenza: 1 posto letto = 12 mq SUL. (come specificato nell’allegato 16 alle presenti
norme).
73
Art. 44 - Destinazione d’uso servizi
1. Appartengono alla categoria di destinazione d’uso “servizi” le attività e le attrezzature
pubbliche di qualsiasi tipo e natura nonché le attività private che offrano servizi o
attrezzature che comunque rivestono interesse pubblico.
2. La destinazione d'uso “ servizi” è divisa in due principali famiglie di funzioni: “servizi pubblici”,
intendendosi con ciò i servizi tipicamente pubblici o comunque di pubblico interesse,
ancorché gestiti da soggetti non pubblici; “servizi privati” intendendosi con ciò i servizi
generalmente gestiti da soggetti privati anche se rivestono o possono rivestire un interesse
pubblico. All'interno di ciascuna famiglia i servizi si articolano in ulteriori funzioni come
elencate di seguito:
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
Servizi pubblici
f.1 Servizi per l’istruzione prescolastica e dell'obbligo:asili nido, scuole materne, elementari e
medie
f.2 Servizi per l’istruzione superiore ed universitaria
f.3 Servizi cimiteriali;
f.4 Servizi per il culto:chiese, conventi, monasteri,oratori ed altri edifici per il culto.
f.5 Servizi per la cultura : musei, teatri, auditorium, cinema, biblioteche, sale convegni e mostre
f.6 Servizi sociali: centri di assistenza, case di riposo, residenze protette, residenze per anziani,
residenze per l'emergenza abitativa quali alloggi volano;
f.7 Servizi socio-ricreativi: centri sociali, centri culturali e ricreativi,centri polivalenti.
f.8 Servizi sanitari: presidi ospedalieri con attività e funzioni di supporto, cliniche, centri medici
poli-specialistici, poliambulatori, servizi termali;
f.9 Servizi della pubblica amministrazione: uffici e servizi comunali e di altri enti pubblici, servizi
della protezione civile, tribunali, uffici postali;
f.10 Servizi per la difesa: caserme ed attrezzature della Finanza, dei Carabinieri, della Polizia di
Stato, per la pubblica sicurezza e militari in genere;
f.11 Servizi per il verde e per lo sport: parchi, giardini,aree attrezzate di quartiere, percorsi e
sistemazioni a verde di interesse pubblico, palazzi dello sport ed impianti sportivi pubblici
coperti e scoperti;
f.12 Servizi per il commercio: mercati coperti e scoperti;
f.13 Servizi per la mobilità : parcheggi pubblici o di uso pubblico coperti e scoperti,, stazioni e
centri servizi per la mobilità, attrezzature per la mobilità alternativa,
f.14 Servizi ed Impianti tecnologici: impianti tecnici per la distribuzione di acqua, energia
elettrica e gas, impianti per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue;
Servizi privati
f.15 Servizi medico assistenziali: ambulatori medici e veterinari, farmacie, strutture per la
riabilitazione ;
f.16 Servizi per il benessere fisico: palestre e piscine ed impianti sportivi privati, centri fitness,
f.17 Servizi per il turismo e per lo svago: parchi tematici, parchi avventura, parchi divertimenti
di estese dimensioni.
f.18 Servizi per l'intrattenimento e lo spettacolo: sale da ballo, discoteche, nigth club, sale da
gioco e locali simili;
f.19 Servizi per la produzione : spazi espositivi per la produzione; centri servizi avanzati alle
imprese per l'innovazione e per la società dell'informazione, incubatori di imprese e laboratori
di ricerca, mense ;
f. 20 Servizi per la viabilità : parcheggi privati, aree di sosta per camper e per automobilisti,
stazioni di servizio distribuzione e deposito carburanti
f.21 Servizi ambientali e di trasformazione rifiuti: servizi, anche di tipo produttivo, per la
trasformazione ed il trattamento di rifiuti e di materiali inerti, attività di rottamazione.
3. La divisione fra servizi pubblici e privati non esclude la possibilità che servizi definiti pubblici
siano esercitati con le modalità tipiche dei servizi privati e viceversa. E' altresì possibile che
determinati servizi, per la loro natura e per le modalità di esercizio, siano riconducibili a più
di una funzione fra quelle sopraelencate. Ove si rendesse necessario, saranno di volta in
volta precisate le caratteristiche e la natura di tali servizi e la loro appartenenza alle
funzioni sopraelencate.
4. In tutto il territorio comunale, le attività di intrattenimento e di spettacolo di cui al punto f.18
che per la forte affluenza, l’inquinamento acustico e gli orari di apertura non risultano
compatibili con la funzione abitativa, sono ammesse nelle zone all’uopo dedicate
opportunamente individuate nelle tavole di RU e nelle zone a prevalente funzione
produttiva.
5. I servizi per l'istruzione prescolastica e dell'obbligo f.1 comprendono i nidi di infanzia,i servizi
integrativi ed i nidi aziendali di cui all'art.4 della LR 32/2002 e s.m.i.
Norme tecniche di attuazione
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Comune di Montecatini Terme
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Art. 45 - Destinazione d’uso commerciale all’ingrosso e depositi
1. Rientrano nella categoria di destinazione d’uso “commerciale all’ingrosso e depositi” le
attività di commercio all’ingrosso e quelle di magazzino o deposito, sia al coperto che
all'aperto. In relazione ai diversi tipi di strutture ed ai fini delle presenti norme la destinazione
d'uso “commerciale all'ingrosso e depositi” si articola in:
g.1 attività commerciali all'ingrosso e depositi e magazzini,
g.2 depositi all'aperto.
2. Sono attività commerciali all’ingrosso quelle svolte da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso
o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tali attività sono
svolte sia in strutture coperte che scoperte, in aree in cui sono comunque consentite stabili
trasformazioni del suolo.
3. Sono attività di magazzino o deposito quelle finalizzate in via prevalente od esclusiva al
mero stoccaggio di materiali o beni finiti, senza che nella stessa unità si effettuino
apprezzabili lavorazioni o trasformazioni dei medesimi o loro commercializzazione al
dettaglio; rientrano fra le attività di magazzino e deposito le attività di rimessaggio di
automezzi e veicoli incluse le attività di noleggio degli stessi.
4. Sono depositi all'aperto le attività all'aperto di mero stoccaggio di materiali e beni finiti
senza esercizio di alcuna attività commerciale e senza significative trasformazioni del suolo.
75
Art. 46 - Destinazione d’uso agricola
1. Rientrano nella categoria di destinazione d’uso “agricola” le attività finalizzate allo
sfruttamento razionale e organizzato della capacità produttiva del suolo sia per la
coltivazione di specie vegetali che per finalità di allevamento, nonché le funzioni connesse
ai sensi di legge. Ai fini della presente disciplina l'attività agricola si distingue in:
h.1 agricola produttiva
h.2 attività connesse alla produzione agricola
2. Le attività produttive agricole sono tutte le attività finalizzate alla conduzione dei fondi, alla
coltivazione ed alla trasformazione produttiva del suolo agricolo, all'allevamento secondo
le indicazioni e le definizioni contenute nella normativa di settore.
3. Nelle attività connesse alla produzione agricola sono comprese tutte quelle attività che,
seppur non direttamente riconducibili alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento, sono
strettamente legate alla produzione agricola e alla conservazione del territorio rurale, ivi
comprese l’agriturismo e l’acquacoltura.
Art. 47 - Compatibilità tra funzioni nell’ambito delle aree individuate dal Regolamento Urbanistico
1. Risultano fra loro compatibili, pur dovendo legittimare la modifica del mutamento di
destinazione d’uso, le funzioni di seguito indicate pur appartenendo a categorie diverse:
2. Sono compatibili con le aree a destinazione residenziale le funzioni di eseguito elencate:
a. gli esercizi commerciali esercitati in sede fissa limitatamente agli esercizi di vicinato
ed alle medie strutture di vendita, i pubblici esercizi, le botteghe artigiane,
b. le attività artigianali di servizio alla persona ed alla casa, non rumorose e non
inquinanti, quali: sartorie e similari, rilegatorie, oreficerie e similari, riparazione di
piccoli elettrodomestici e computers, lavanderie, artigianato artistico, gelaterie,
estetiste, ecc.,
c. uffici pubblici e privati, studi professionali, servizi di assistenza sociale e sanitaria,
ambulatori medici, servizi per la cultura e creativi, residenze protette per pensionati
ed anziani,
d. impianti sportivi coperti: palestre,
e. impianti sportivi all’aperto: piccoli campi polivalenti, campi di pallavolo e/o
pallacanestro, piste di pattinaggio, campi per il gioco delle bocce, piccoli campi di
Norme tecniche di attuazione
27
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Regolamento Urbanistico
calcio, campi da tennis, piscine, ecc.,
f. attrezzature turistico ricettive alberghiere ed extralberghiere,
g. studi, ateliers e gallerie d’arte,
h. servizi per l’istruzione, per la cultura, sociali, culturali e ricreativi,
i. servizi per il culto,
j. servizi alle persone ed alle cose.
3. Sono compatibili con le aree destinate ad attività produttive e direzionali (servizi alle
imprese), le funzioni di seguito elencate:
a. uffici per attività assicurative, finanziarie e bancarie,
b. centri di ricerca e laboratori di analisi,
c. servizi ricreativi, di intrattenimento e spettacolo,
d. studi professionali,
e. centri congressi,
f. strutture espositive,
g. servizi alle persone e alle cose,
h. servizi tecnici ed amministrativi,
i. pubblici esercizi,
j. servizi per il culto,
k. palestre ed impianti sportivi.
Art. 48 - Funzioni incompatibili con l’edificato storico (Aree individuate con la lettera “A” dal
Regolamento Urbanistico)
1. Le funzioni e le attività di seguito descritte, fatte salve eventuali attività preesistenti, risultano
incompatibili rispetto alla caratterizzazione ed alle funzioni storiche presenti nei centri storici
e nelle aree di matrice storica:
a. esercizi per la vendita di materiali edili e beni collegati all’edilizia,
b. esercizi per la vendita di automezzi e relativi accessori e ricambi,
c. esercizi per la vendita di beni per le imprese industriali e commerciali (materie prime
e semilavorati, macchinari materiali e componenti per la meccanica, combustibili
solidi e liquidi, prodotti chimici ed olii lubrificanti ecc.),
d. impianti di distribuzione carburanti e di servizio per l’automobilista,
e. depositi e magazzini di merci e beni all’ingrosso,
f. tutte le attività considerate industriali e/o artigianali insalubri e rumorose ai sensi
della normativa vigente,
g. grandi strutture di vendita,
h. rottamazione e materiali di recupero,
i. macchinari ed attrezzature per l’agricoltura, compresa la vendita di ricambi ed
accessori,
j. rimesse per automezzi di portata superiore a 10 q.,
k. caserme, istituti di pena,
l. mattatoi,
m. depositi o centri di raccolta e smistamento dei rifiuti urbani.
18
CAPO 3 – Mutamenti di destinazione d'uso
Art. 49 - Disposizioni generali
1. Costituiscono mutamento di destinazione d'uso i passaggi dall'una all'altra delle categorie
di destinazioni d'uso e delle funzioni così come sopra descritte.
2. Costituiscono eccezioni al comma 1 e pertanto non è necessaria la modifica della
destinazione d’uso per l’esercizio della nuova attività o funzione da insediare, i seguenti
casi:
a. le attività artigianali di servizio b.2 sono compatibili con le attività commerciali,
b. le farmacie di cui alla funzione f.15 sono compatibili con le attività commerciali,
Norme tecniche di attuazione
28
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Regolamento Urbanistico
3.
4.
5.
6.
c. i poliambulatori, ambulatori medici e veterinari di cui alla funzione f.15 sono
compatibili con le attività direzionali,
d. i servizi per la produzione di cui alla funzione f.19 sono compatibili con le attività
produttive,
e. le residenze protette, le residenze per anziani, le residenze per l'emergenza abitativa
di cui alla funzione f.6 sono compatibili con la residenza,
f. i servizi per la pubblica amministrazione f.9 sono compatibili con le attività direzionali
di interesse pubblico d.2 e con il residenziale,
g. la vendita stampa c.5 è compatibile con il commerciale al dettaglio c.1,c.2 e c.3 ,
con la somministrazione di alimenti e bevande c.4 e limitatamente ai punti di
vendita esclusivi (edicole) con ogni altra destinazione.
Il mutamento di destinazione connesso a interventi edilizi è consentito quando sia altresì
consentito dal RU l’intervento edilizio stesso.
Il mutamento di destinazione senza opere è consentito quando l’immobile sia in possesso,
precedentemente al mutamento stesso, delle caratteristiche di abitabilità e agibilità
richieste per la nuova funzione e la nuova destinazione sia ammessa nella zona urbanistica
di appartenenza e non esclusa da specifiche disposizioni del RU.
Non è consentito ridurre la dotazione e quindi modificare la destinazione d’uso di locali e/o
aree (autorimesse, parcheggi coperti e scoperti, superficie permeabile ecc.) che hanno
concorso alla verifica della dotazione di standard previsti dalla normativa vigente al
momento della realizzazione della costruzione o della legittimazione della destinazione
d’uso presente. La loro riduzione potrà essere assentita solo nel caso in cui la nuova
destinazione d’uso preveda una dotazione minore di standard.
Non è consentito il mutamento della destinazione d’uso di autorimesse realizzate ai sensi
della L.122/89 o in forza di normative che ne consentivano la realizzazione in deroga agli
indici urbanistici previsti dal piano regolatore all’epoca vigente.
Art. 50 - Mutamenti di destinazione d’uso soggetti a titolo abilitativo
1. Sono soggetti al corrispondente titolo edilizio abilitativo, i mutamenti di destinazione d’uso
connessi ad interventi edilizi che lo richiedono o comunque connessi ad opere edilizie che
ne modifichino le condizioni di abitabilità o agibilità. Sono inoltre soggetti al corrispondente
titolo abilitativo i mutamenti di destinazione che richiedono opere edilizie per la
realizzazione degli standard urbanistici.
2. Sono soggetti al corrispondente titolo abilitativo gli interventi che mutano la destinazione
d’uso agricola degli edifici esistenti nelle zone classificate E nel RU, secondo la disciplina di
cui al Capo III Titolo IV della LR 1/2005 ed in conformità alle disposizione del titolo VI delle
presenti norme.
Art. 51 - Mutamenti di destinazione senza opere soggetti a SCIA
1. Fino all'approvazione della disciplina di cui all’art. 58 della LR n. 1/2005 e s.m.i., i mutamenti
di destinazione d’uso come definiti all’art. 50 delle presenti norme, anche se non
comportano l'esecuzione di opere, sono sottoposti a SCIA, fatte salve diverse disposizioni
contenute nelle presenti norme.
Art. 52 - Mutamenti di destinazione d'uso soggetti a contributi e gratuiti
1. In via generale i mutamenti di destinazione d'uso come definiti all’art. 48 comma 1 delle
presenti norme, con opere o senza opere, sono assoggettati al pagamento del contributo
di cui al Titolo VII della LR1/2005, con le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento
Comunale, fatto salvo i casi di seguito descritti.
2. Sono sempre gratuiti i mutamenti di destinazione d'uso, con opere o senza opere, fra
funzioni ricadenti nella stessa categoria di destinazione d'uso, se il mutamento non
comporta incremento della dotazione di standard.
Norme tecniche di attuazione
29
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3. Sono altresì gratuiti i seguenti mutamenti di destinazione d'uso senza opere:
a. verso la destinazione d'uso produttiva,
b. verso la destinazione d'uso agricola, se il richiedente è un imprenditore agricolo
professionale (IAP),
c. verso le funzioni di servizi pubblici,
d. verso la destinazione d'uso commerciale all'ingrosso e deposito provenendo da
destinazione commerciale.
Art. 53 - Dotazioni di parcheggi richieste per i mutamenti di destinazione d'uso
1. Nel caso di mutamento di destinazione d'uso la dotazione di parcheggi è disciplinata
dell’art. 19 e seguenti delle presenti norme.
Art. 54 - Mutamenti di destinazioni d'uso di fabbricati rurali
1. Gli interventi con opere esterne finalizzati alla variazione dell’originaria destinazione
agricola dei fabbricati siti in zona agricola dovrà ricercare soluzioni architettoniche
compatibili con il contesto tipologico, paesaggistico ed ambientale di riferimento,
ispirandosi sia ai modelli tipologici che all’uso dei materiali e delle finiture propri del territorio
aperto, così come definiti dal successivo comma 5 dell’art. 912 delle preseti norme
Art. 55 - Depositi all’aperto
1. L’occupazione di suolo ed aree per il deposito di merci e/o materiali e/o mezzi d’opera per
l’esercizio di attività d’impresa, esclusa la vendita e senza la realizzazione di interventi che
possano trasformare permanentemente il suolo, sono consentite oltre che nelle aree a
specifica destinazione, anche entro il perimetro della sottozona E5 (Agricole in aree
periurbane).
2. Al fine di minimizzare l’impatto determinato dall’utilizzo dell’area per effetto del deposito
dei materiali di cui sopra, le aree interessate dovranno essere opportunamente recintate
con schermature continue lungo tutto il perimetro in essenze arboree di adeguata altezza.
Dette aree dovranno comunque osservare una distanza di ml. 50 dalle abitazioni e ml. 30
dalla viabilità pubblica.
3. Le are interessate potranno essere sistemate con opere che non determinino una modifica
permanente ed irreversibile dell’uso del suolo.
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
3
TITOLO IV – CLASSIFICAZIONE E DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
19
CAPO 1 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente privo di valore
Art. 56 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente privo di valore
1. In via generale e fatto salvo quanto di seguito disciplinato e nel rispetto di norme più
restrittive, sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino alla sostituzione
edilizia.
2. Interventi di ristrutturazione urbanistica potranno essere attuati previa approvazione di
piano di recupero che ove non cartografato, potrà essere attuato per iniziativa pubblica,
privata e/o pubblico- privata in relazione alla presenza di condizioni di degrado
riconducibili a quelle individuate dalla legge 457/78.
20
CAPO 2 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente di valore
Art. 57 - Schedatura e classificazione del patrimonio edilizio esistente
1. A seguito di una ricognizione che ha interessato il patrimonio edilizio esistente sul territorio
comunale, è stato individuato, cartografato e classificato il patrimonio edilizio esistente
ritenuto di valore storico, architettonico ed ambientale.
2. La schedatura operata evidenzia e sintetizza i caratteri dell’edificio e gli elementi di valore
riscontrati, da conservare e salvaguardare in occasione di interventi edilizi riguardanti
l’immobile.
3. Per il centro Storico di Montecatini Alto (sottozona A1) e per le aree limitrofe (sottozona AR),
vista la loro particolarità, il patrimonio immobiliare è stato censito e suddiviso in comparti le
cui possibilità di intervento, sono disciplinate dalle presenti norme all’art. 74.
4. La schedatura potrà essere implementata con ulteriori dati e/o informazioni che possano
essere ritenute utili a favorire la conoscenza e l’apprezzamento degli elementi di valore
storico architettonico presenti. L’implementazione, sarà recepita con apposita
determinazione del Dirigente o del Responsabile del servizio, senza che ciò determini
variante al RU e sempre che ciò non determini modifiche di classificazione e/o di
prescrizioni ivi contenute.
5. Nella tavola n. P02a del RU sono stati evidenziati con diversa colorazione e numerati, gli
edifici ed i complessi edilizi meritevoli di particolare tutela, da salvaguardare in ragione del
loro valore storico, architettonico, ambientale, tipologico o documentario. In relazione al
valore attribuito, sono state disciplinate le possibilità di intervento.
6. Gli edifici o complessi edilizi di cui al comma precedente sono distinti nelle seguenti classi:
a. Classe A: comprende gli edifici e/o complessi di edifici vincolati ai sensi della II
parte del D.Lgs 42/04 ancorché non schedati e rappresentati mediante colore
rosso;
b. Classe B: gli edifici e/o complessi di edifici, di particolare valore storico e
architettonico meritevoli di tutela, rappresentati mediante colore giallo;
Si definiscono tali gli edifici, i manufatti e le aree pertinenziali ed i gruppi di edifici,
che per caratteristiche tipologiche, per conservazione degli elementi costruttivi e
decorativi tradizionali, per epoca e per criteri di inserimento, per la natura
specialistica che rappresentano, costituiscono i capisaldi della strutturazione urbana
e paesaggistica del territorio e della città.
c. Classe C: gli edifici e/o complessi edilizi con elementi di valore storico,
architettonico e ambientale , rappresentati mediante colore verde.
Si definiscono tali gli edifici, i manufatti e le aree di pertinenza di minore valore
Norme tecniche di attuazione
31
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Regolamento Urbanistico
tipologico e architettonico o di più recente formazione o, se di impianto storico,
con parziali alterazioni rispetto al carattere originario.
Art. 58 - Interventi sul patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico – architettonico,
paesaggistico ed ambientale.
1. Il Patrimonio edilizio esistente ritenuto di particolare valore storico – architettonico o di
interesse paesaggistico ed ambientale, è stato suddiviso in tre Classi, così come di seguito
descritto. A ciascuna classe, corrispondono diverse possibilità di intervento in relazione al
valore attribuito all’immobile.
2. I progetti riguardanti gli interventi da eseguire sugli edifici o sulle aree di pertinenza degli
stessi devono documentare gli elementi tipologici, formali e strutturali che qualificano il
valore degli immobili stessi e dimostrare la compatibilità degli interventi previsti con le
esigenze di tutela e di conservazione dei suddetti elementi.
3. Tale condizione dovrà risultare esplicitata nel parere che verrà acquisito dalle competenti
commissioni chiamate ad esprimersi sul progetto.
4. Sugli edifici di pregio, di norma sono ammessi interventi edilizi fino alla ristrutturazione
edilizia, nel rispetto delle condizioni e delle limitazioni di seguito esposte per le singole classi
e /o di quanto contenuto nelle prescrizioni di scheda.
5. Trasformazioni di grado superiore a quelli previsti nell’ambito della ristrutturazione edilizia,
saranno assentiti con le procedure previste dalle presenti norme per gli interventi edilizi
diretti convenzionati di cui all’art. 14 delle presenti norme.
Art. 59 - Edifici appartenenti alla Classe A: Edifici vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04
1. Per gli edifici, i manufatti e/o le aree pertinenziali appartenenti alla classe A,
indipendentemente dalla previsione di RU, sono ammissibili gli interventi e destinazioni d’uso
autorizzati ai sensi dell’art. 21 del Codice per i beni culturali (D.Lgs. 42/04).
Art. 60 - Edifici appartenenti alla Classe B: di particolare valore storico e architettonico meritevoli di
tutela
1. Per gli edifici e/o complessi immobiliari facenti parte della classe B, sono ammessi interventi
fino alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni di seguito descritte:
a. Gli interventi non potranno comportare alterazioni stilistiche delle facciate ritenute
di particolare valore storico/architettonico e dell’andamento delle coperture.
b. Non è ammessa la realizzazione di terrazze a tasca.
c. Finestre a tetto solo se finalizzate al raggiungimento dei requisiti minimi igienico
sanitari e di dimensioni contenute ed in posizione complanare all’andamento della
falda e sempreché il loro posizionamento non determini una significativa alterazione
del valore storico – architettonico dell’immobile.
d. Piccole modifiche alle coperture, anche in ottemperanza alle disposizioni di cui
all’art. 82 comma 13 della LR 1/05, ed alle facciate non prospicienti su spazi
pubblici, quando non incidano su elementi di interesse storico-architettonico o
comunque quando ne sia adeguatamente dimostrata la compatibilità con i
medesimi.
e. Chiusura di loggiati e porticati, con l’installazione di vetrate poste su elementi
strutturali in legno e/o metallici, nel rispetto delle caratteristiche strutturali e storico –
architettoniche dell’edificio; tali elementi di tamponatura dovranno essere realizzati
in modo da mantenere inalterata la percezione visiva del loggiato e/o del
porticato.
f. modifiche interne su parti non strutturali dell’edificio, se non incidenti sugli elementi
di pregio o con dimostrazione della loro compatibilità.
g. Interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme nell’ambito di interventi di
ristrutturazione edilizia, fatto salvo quanto diversamente specificato.
h. demolizioni e/o traslazioni volumetriche dei soli corpi accessori ritenuti incongrui con
Norme tecniche di attuazione
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l’impianto originario, nell’ambito del resede di pertinenza del fabbricato.
ricostruzione filologica di edifici parzialmente crollati e/o demoliti a seguito di eventi
calamitosi.
j. Il riutilizzo della volumetria sotto falda, per destinare tali spazi a funzioni diverse,
senza che ciò determini incrementi di volumetria, e nel rispetto delle altezze minime
di legge a fronte delle destinazioni d’uso previste.
k. la sostituzione e lo sbassamento delle strutture orizzontali del solo solaio di sottotetto,
senza che si modifichino le aperture delle facciate e l’andamento del solaio di
copertura del tetto (fatta eccezione per la possibilità di inserire finestre a tetto fino
al conseguimento dei minimi requisiti igienico-sanitari, nel rispetto di quanto previsto
alla lett. C del presente comma) indipendentemente dal fatto che gli spazi sotto
tetto esistenti risultino già abitabili o legittimati in forza di atti amministrativi. Anche in
tale evenienza il progetto dovrà assicurare la conservazione degli elementi di
interesse documentario ed ambientale tramite idonea analisi storico–critico stilistica
che dovrà essere allegato al progetto.
2. Ove l’utilizzazione dei sottotetti sia volta ad incrementare la SUL dell’edificio e/o modificare
la funzione propria dei locali, l’ammissibilità dell’intervento è vincolata alla verifica della
dotazione di parcheggi secondo quanto previsto dall’art. 19 e seguenti.
i.
Art. 61 - Edifici appartenenti alla Classe C: di valore storico, architettonico e ambientale
1. Per gli edifici e/o complessi immobiliari facenti parte della classe C, sono ammessi interventi
fino alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni e limitazioni di seguito descritte:
2. Per tale classe di edifici, valgono tutte le prescrizioni previste per gli edifici di Classe B.
3. Sono inoltre ammissibili:
a. Modificazioni delle facciate o delle coperture solo nel caso di ripristino di situazioni
preesistenti oppure qualora l’intervento interessi porzioni di edificio già alterate ed il
cui rilevante carattere tipologico sia già stato perduto o compromesso.
b. La realizzazione di terrazze a tasca di dimensioni contenute (sup. max mq. 10) sulle
falde non prospicienti il fronte strada.
c. Finestre in copertura max di ml. 1,00x1,00 o abbaini tradizionali solo su prospetti non
fronteggianti le vie.
d. La variazione della quota di imposta dei solai esistenti, ivi compresi quelli del
sottotetto, nel rispetto della compatibilità sopra indicata (analisi storico-critica) ed
alla condizione che i medesimi non interessino le aperture delle facciate.
e. modifiche e/o sostituzioni di parti strutturali dell’edificio, nel rispetto della posizione
delle aperture esterne esistenti.
Art. 62 - Procedimento per gli interventi sugli edifici meritevoli di tutela
1. Gli edifici compresi in classe A ai sensi delle presenti norme, sono sottoposti alla normativa
e ai procedimenti definiti nella Parte seconda, Tit. I Capo III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e
successive modifiche ed integrazioni.
2. Fatta eccezione per gli interventi di ordinaria manutenzione, la realizzazione di opere e/o di
interventi da eseguire su immobili compresi nella classe B, nonché per gli edifici in classe C ,
gli interventi recanti mutamento di destinazione d’uso e/o modifiche all’esteriore aspetto e
dell’assetto strutturale degli edifici, è sottoposta all’acquisizione di preventivo atto di
assenso di cui alla LR 1/2005, articolo 79, comma 5, punto d, e articolo 82 comma 4, e s.m.i.
secondo il procedimento indicato nel Regolamento Edilizio Comunale. Per alterazione
dell’aspetto strutturale si intendono le modifiche alle strutture portanti (quali: solai, strutture
verticali e collegamenti) finalizzate alla realizzazione di un diverso modello statico.
3. Gli edifici compresi in classe B e C sono esclusi dalla necessità di acquisire l’atto d’assenso
se, ricadenti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in relazione alla natura delle opere
da eseguire, debbono acquisire l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/04 e
s.m.i.
4. I progetti degli interventi devono rispettare le caratteristiche indicate all’articolo 81 della LR
1/2005 e s.m.i. e, ove presenti, le prescrizioni contenute nella scheda edificio.
Norme tecniche di attuazione
33
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21
CAPO 3 – Interventi sul patrimonio edilizio esistente compromessi
Art. 63 - Modifica della Classificazione
1. Ad esclusione degli edifici appartenenti alla Classe A è fatta salva la possibilità di
documentare l'avvenuta alterazione delle caratteristiche storico architettoniche
dell’edificio e la conseguente perdita del valore testimoniale che lo stesso rappresenta.
2. Tale circostanza, dovrà essere dimostrata mediante:
a. relazione tecnica illustrativa;
b. documentazioni fotografiche dell'immobile estese al contesto di riferimento;
c. analisi storica dell’evoluzione \ trasformazione del fabbricato, supportata da schemi
grafici.
3. La modifica della classe di appartenenza dell’edificio e/o le prescrizioni contenute nella
scheda sarà conseguita con delibera CC, senza che ciò costituisca variante allo strumento
urbanistico, previa presentazione di istanza, corredata della documentazione di cui sopra e
previo parere positivo della Commissione comunale per il paesaggio.
Art. 64 - Edifici da demolire o rilocalizzare. Volumi e costruzioni precarie esistenti
1. Al fine di migliorare la qualità abitativa, di minimizzare eventuali costi sociali e di ridurre le
situazioni di pericolosità degli abitanti già insediati in aree sensibili e fragili dal punto di vista
logistico ed ambientale, gli immobili con destinazione d’uso residenziale al momento
dell’adozione del RU e non classificati come di pregio, ricadenti all’interno delle fasce di
rispetto (stradale, ferroviaria, cimiteriale, di elettrodotto, fluviale e metanodotto) o in zona
ricadente in Classe 4 di pericolosità idraulica molto elevata, ai sensi del DPGR 53R/2011,
potranno essere demoliti e ricostruiti nella stessa quantità o in quantità inferiore entro il
resede di pertinenza dell’immobile nella porzione priva di vincoli e/o limitazioni oppure
trasferiti in area edificabile (zona B o lotti di completamento) nella stessa UTOE di
appartenenza sempre che l’indice di utilizzazione fondiaria (di seguito denominata UF)
complessiva sul lotto di destinazione non ecceda 0,75 mq. di SUL per ogni mq. di superficie
fondiaria (Sf).
2. In tale evenienza, la demolizione dell’edificio dovrà avvenire inderogabilmente entro il
termine di validità dell’unico titolo edilizio (permesso di costruire convenzionato) finalizzato
sia alla ricostruzione che alla demolizione.
3. Gli interventi di cui al comma 1 e 2 sono soggetti a monitoraggio con Sul massima totale
oggetto di trasferimento sull’intero territorio comunale di mq 4000; tali interventi non
determinano alcun riflesso sul dimensionamento delle singole UTOE, in quanto la Sul
coinvolta è meramente trasferita all’interno della stessa UTOE in luogo più sicuro.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo trovano attuazione, in via sperimentale, nei primi tre
anni di validità del primo RU; in seguito, nel caso la relativa valutazione sia positiva e gli
obiettivi siano raggiunti, potranno essere confermati con deliberazione di CC oppure la
norma potrà essere migliorata a fronte dell’esperienza triennale maturata, con una
apposita variante normativa al RU o inserita nei RU successivi.
5. Al fine di ovviare a situazioni di degrado e di disordine insediativo e/o compositivo,
nell’ottica di una progressiva riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, in occasione
di interventi di totale ristrutturazione e/o ampliamento degli edifici, gli stessi sono subordinati
alla riqualificazione edilizia delle superfetazioni esistenti al fine di procedere al riordino
compositivo integrale dei fabbricati e delle aree di pertinenza.
6. In tale evenienza la superficie complessiva delle superfetazioni esistenti, potrà essere
implementata del 10% di quella esistente ed a condizione che l’intervento preveda la
riqualificazione di tutte le superfetazioni presenti sull’immobile o nell’area di pertinenza
dello stesso.
7. La definizione di superfetazione è riportata nell’appendice 16 alle presenti norme.
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
Art. 65 - Ricostruzione di edifici crollati
1. Previa dimostrazione della reale consistenza di edifici crollati e/o demoliti e della legittimità
urbanistica degli stessi,
sarà consentita la loro riedificazione nell’area di sedime,
sempreché ciò non contrasti con previsioni di interesse pubblico o norme sovraordinate.
2. Ove ciò non sia possibile in relazione ai vincoli esistenti sull’area, la ricostruzione potrà
avvenire sulla base delle possibilità offerta dall’articolo precedente.
3. Ove non sia possibile documentare la reale consistenza dell’immobile preesistente, solo nel
caso in cui esso risulti rappresentato nelle mappe d’impianto del catasto Terreni, potrà
essere riedificato un sol piano fuori terra di altezza non superiore a ml. 3,00.
4. Ove l’immobile oggetto di ricostruzione ricada in zona sottoposta a vincolo paesaggistico
dovrà essere conservata la sagoma dell’edificio preesistente.
22
CAPO 4 – Edifici con destinazione turistico-ricettiva
Art. 66 - Valorizzazione del patrimonio edilizio a destinazione turistico ricettiva
1. Il RU, si prefigge la riqualificazione e la valorizzazione del patrimonio a destinazione turistico
ricettiva. A tal proposito vengono incentivati tutti gli interventi finalizzati all’incremento della
ricettività, delle attività e dei servizi ad essa complementari.
2. Per gli edifici alberghieri, in qualunque zona di RU siano collocati, fatte salve eventuali
limitazioni previste per gli immobili di particolare valore storico architettonico ed
ambientale, sono di norma consentiti interventi fino alla sostituzione edilizia con possibilità di
beneficiare degli ampliamenti previsti all’art. 32 delle presenti norme senza modifica della
destinazione d’uso.
3. E’ sempre ammessa la possibilità di eseguire interventi di ampliamenti delle strutture turistico
ricettive esistenti nel rispetto degli indici di zona.
4. Oltre agli ampliamenti previsti ai precedenti comma 2 e 3 sulle strutture turistico ricettive
esistenti è ammesso incrementare ulteriormente il potenziale fino al limite del
raggiungimento dell’incremento del 35% della Sul originaria a condizione che i posti letto
aggiuntivi siano disponibili nell’UTOE.
5. Gli interventi che prevedono la realizzazione degli ampliamenti di cui sopra, sono
subordinati al parere favorevole del Nucleo Tecnico di Valutazione di cui all’art. 15 del PS,
che si dovrà esprimere in relazione all’adeguatezze dei servizi offerti tenuto conto della
capacità ricettiva della struttura oggetto di intervento.
6. In occasione di tali interventi ove sia previsto l’incremento della capacità ricettiva in termini
di dotazione di camere e di posti letto, il progetto dovrà prevedere un corrispondente
ampliamento della dotazione di servizi e di spazi a comune, che non potranno risultare
inferiori al 20% della Sul complessiva prevista in incremento.
7. A fronte di interventi che prevedono un incremento della Sul, dovrà essere prevista una
adeguata dotazione di posti auto, cos’ì come previsto dall’art. 19 e seguenti delle presenti
norme.
8. Gli interventi che prevedono l’incremento della Sul, dovranno rispettare una delle due
possibilità alternative di seguito elencate:
a. ove in sopraelevazione non dovranno superare l’H.max. prevista dalla disciplina di
zona o in mancanza l’H.max. di ml. 15,00 o comunque non superare l’altezza
dell’immobile esistente qualora più alto dell’H.max. di zona,
b. ove in aumento della superficie coperta, dovranno rispettare il R.C. relativo alla
sottozona di appartenenza o in mancanza la Superficie Coperta non potrà essere
incrementata più del 20% di quella esistente, fermo restando il rispetto dei limiti alla
permeabilità del lotto di riferimento.
9. Nell'ambito di edifici a destinazione turistico/ricettiva, è ammissibile la realizzazione di
attività complementari e servizi volti ad incrementare l’offerta turistica. La possibilità di
estendere tali attività e servizi all'utenza esterna è rimandata alle specifiche discipline del
settore.
Norme tecniche di attuazione
35
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10. Per gli interventi su edifici preesistenti finalizzati alla formazione di RTA, in qualunque zona
del RU, siano essi accompagnati o meno da opere, è obbligatorio sottoscrivere apposito
atto unilaterale d’obbligo, da stipularsi a cura del richiedente, debitamente registrato, dal
quale risulti l’impegno a non frazionare l’immobile, mantenendo proprietà e gestione
unitaria e prevedendo altresì, in caso di inottemperanza, una sanzione pari al doppio
dell’aumento del valore venale dell’immobile.
Art. 67 - Modifica della destinazione d’uso del patrimonio edilizio a destinazione turistico – ricettiva
1. La modifica della destinazione turistico/ricettiva (c.d. svincolo) alle categorie di cui al
comma 1 dell’articolo 59 della LR 1/2005 e s.m.i (a-residenziale; c-commerciale; edirezionale; f-servizio), sarà regolata dalle seguenti modalità:
a. Per gli edifici turistico/ricettivi esterni all’Ambito dell’accoglienza alberghiera come
definito all’art. 15 del PS, la riconversione dell’uso delle strutture ricettive è sempre
ammessa, nel rispetto della disciplina applicabile nella zona e/o all’immobile
interessato alla modifica.
b. Per edifici turistico/ricettivi localizzati in Area turistico termale (zona gialla nella Tav. 4
del PS) il cambio di destinazione turistico/ricettiva è consentito solo per le aziende:
i. o che siano in grado di dimostrare, con documenti dai quali si desuma in
modo inequivocabile, l’effettiva data di cessazione dell’attività dell’ultima
azienda ivi insediata da almeno cinque anni;
ii. o che siano in grado di dimostrare, tramite atti e provvedimenti
amministrativi, che alla data del 19.12.2011 (Deliberazione CC di adozione
della variante 1 al PS) l’azienda turistico/ricettiva era dotata di un numero di
camere non superiore a dieci.
c. Per gli edifici alberghieri localizzati in Area a prevalente vocazione turistico ricettiva
(zona verde nella Tav. 4 del PS) il cambio di destinazione turistico/ricettiva è
consentito solo per le aziende per le quali si possa documentalmente dimostrare
(con esclusione di ogni altra ipotesi) che l’ultima azienda ivi insediata ha cessato
l’attività da almeno 5 anni.
2. Il ritorno alla destinazione residenziale preesistente, come comprovata da atti e
provvedimenti amministrativi, anche in deroga alla previsione di zona, è consentito su tutto
il territorio comunale, per gli edifici turistico/ricettivi con numero di camere non superiore a
dieci.
3. Fatta salva la disciplina urbanistica della zona omogenea di appartenenza degli edifici
ricettivi da svincolare, nonché la specifica disciplina di settore, la riconversione parziale
dell'uso dei medesimi (c.d. svincolo parziale) è ammessa per le aziende in grado di
dimostrare, tramite atti e provvedimenti amministrativi, che alla data del 19.12.2011, la
struttura ricettiva inattiva era dotata di un numero di camere superiore a 10, fermi restando
i requisiti temporali per l'accesso allo svincolo disposti al comma precedente.
4. La riconversione parziale di cui al comma precedente è ammessa altresì a condizione di
ripristinare contestualmente la funzione ricettiva sulla porzione residua dell'edificio, nelle
forme previste dalle leggi e dai regolamenti di settore, ferma restando l'applicazione delle
disposizioni di cui al presente articolo.
5. Nei casi di cui al comma 1bis, la certificazione di agibilità/abitabilità della porzione di
immobile riconvertita ad usi non turistico/ricettivi, potrà essere attestata solo a seguito della
comunicazione dell'inizio di esercizio dell'attività turistico/ricettiva, da effettuarsi nelle forme
di legge.
6. La modifica della destinazione d’uso di strutture turistico ricettive è soggetta al rilascio di
permesso di costruire convenzionato che potrà essere conseguito attraverso la
partecipazione ad una procedura di tipo concorsuale con bando pubblico dalla
scadenza annuale.
7. A tal proposito l’AC, con apposita deliberazione di Giunta, stabilirà la quantità di Sul
massima da destinare alla riconversione di edifici turistici ricettivi inattivi distinta per nuova
destinazione e per UTOE. Tale quantità dovrà essere compresa nel dimensionamento della
Sul da recupero con definito nell’appendice 6 alle presenti norme e terrà conto della
superficie non assegnata dal bando precedente.
8. Ai fini del dimensionamento previsto dal vigente PS:
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
a. La superficie utile lorda delle unità immobiliari residenziali ottenute dagli svincoli di
strutture turistico/ricettive sarà considerata Sul da recupero e quindi detratta da
quella disponibile sulla corrispondente voce nella tabella dell’UTOE di riferimento
(monitoraggio).
b. Sarà fatta eccezione, fermo il rispetto delle condizioni disposte al comma 1 lett. a),
b) e c), per gli edifici a destinazione turistico/ricettiva che ripristinino funzioni
residenziali preesistenti, ai sensi della lett. d) del comma precedente.
La modifica della destinazione d’uso di edifici turistico/ricettivi inattivi potrà avvenire nel
rispetto del dimensionamento previsto per ogni singola UTOE dal presente RU.
Per interventi di mutamento di destinazione d’uso sarà in ogni caso interamente dovuta la
dotazione di aree a parcheggio per la “sosta stanziale”; eventuali ulteriori aree per la sosta
dovranno essere reperite, ove previste dalle specifiche discipline di settore, in relazione alle
destinazioni e/o funzioni da assentire - ivi compreso quello per la sosta di relazione degli
insediamenti commerciali previsto dalla disciplina locale - l’AC, nella convenzione
propedeutica al rilascio del titolo edilizio, potrà in ogni caso richiedere la dotazione di altro
standard urbanistico specifico, ai sensi delle leggi vigenti e/o la riqualificazione di aree
destinate all’uso pubblico, fatte salve eventuali procedure di monetizzazione degli stessi
standard e/o degli interventi di riqualificazione.
Sugli immobili svincolati saranno ammissibili gli interventi previsti dalla disciplina di zona e/o
dell’immobile qualora lo stesso risulti inserito tra quelli meritevoli di tutela.
Ove siano assentibili interventi di sostituzione edilizia sarà possibile riedificare la superficie
utile lorda legittima esistente, con esclusione delle addizioni funzionali, come definite
all’articolo 79 comma 2 punto d/3 della LR 1/2005 e s.m.i., e fatte salve norme di RU più
restrittive relative ad immobili schedati ai sensi dell’articolo 57 e seguenti delle presenti
norme; ove il cambio di destinazione d’uso sia ottenuto attraverso interventi di sostituzione
edilizia, dovranno essere reperite, al piano interrato dell’edificio o nel lotto di pertinenza, le
aree da destinare a parcheggio.
Ove l’immobile sia riconvertito ad uso residenziale, non saranno ammesse di norma unità
abitative di taglio minimo con Sul non inferiore a mq. 85 e fatte salve le disposizioni dell’art.
29 delle presenti norme.
Dovrà altresì essere garantita la creazione di due posti macchina privati (definiti ai sensi del
punto f. comma 3, articolo 10 del Regolamento DPGR 2R/2007) per alloggio, da reperire
secondo le modalità individuate all’art. 19 e seguenti delle presenti norme. I proventi
derivanti dalla eventuale monetizzazione degli spazi a parcheggio corrisposti al Comune
saranno destinati all’aumento della dotazione dei posti auto a favore dei residenti o alla
riqualificazione dei parcheggi esistenti.
Nei casi di cui al comma 2, ove adeguatamente dimostrabile con atti amministrativi, è
ammesso il ripristino del numero e delle dimensioni delle unità residenziali preesistenti
all'insediamento della funzione ricettiva.
Ove l’immobile sia riconvertito a destinazione commerciale dovrà essere garantita la
creazione di almeno due posti macchina (definiti ai sensi del punto g. comma 3, articolo 10
del Regolamento DPGR 2R/2007di cui uno delle dimensioni idonee per i disabili, per attività
con superficie di vendita inferiore a 100 mq e di ulteriori due posti macchina al
superamento della superficie suindicata nonché per ogni successivo incremento di mq. 50.
E’ fatto salvo quanto stabilito all’art. 18 delle presenti norme. I proventi derivanti dalla
eventuale monetizzazione degli spazi a parcheggio corrisposti al Comune saranno destinati
all’aumento della dotazione dei posti auto ad uso commerciale o alla riqualificazione dei
parcheggi esistenti.
Ove l’immobile sia riconvertito a destinazione direzionale e/o a servizi dovrà essere
garantita la creazione di almeno due posti macchina (definiti ai sensi del punto g. comma
3, articolo 10 del Regolamento di attuazione dell’articolo 37 della LR 1/2005 e s.m.i.), di cui
uno delle dimensioni idonee per i disabili, per attività con superficie inferiore a 200 mq e di
ulteriori due posti macchina al superamento della superficie suindicata nonché per ogni
successivo incremento di 100 mq. E’ fatto salvo quanto stabilito all’art. 18 delle presenti
norme. I proventi derivanti dalla eventuale monetizzazione degli spazi a parcheggio
corrisposti al Comune saranno destinati all’aumento della dotazione dei posti auto ad uso
direzionale o alla riqualificazione dei parcheggi esistenti.
Norme tecniche di attuazione
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TITOLO V – ZONIZZAZIONI DEL TERRITORIO URBANO
CAPO 1 – Zonizzazioni e disciplina delle trasformazioni edilizie ed urbanistiche
Art. 68 - Disciplina degli interventi in relazione alla zonizzazione di appartenenza
1. L’intero territorio comunale è stato suddiviso in zone omogenee così come previsto dal DM
1444/68. L'urbanizzazione e l’edificazione nelle varie zone omogenee del territorio
comunale è regolata dall'applicazione delle norme di seguito esposte:
a. per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, si dovrà far riferimento a quanto
previsto dal titolo IV delle presenti NTA “Classificazione e disciplina degli interventi sul
patrimonio edilizio esistente”, nel rispetto del valore storico architettonico
dell’immobile oggetto di intervento. A tal proposito, nella tavola n. P02a sono stati
evidenziati gli immobili di valore storico architettonico presenti sul territorio
comunale;
b. nell’ambito del tessuto urbano, nella cartografia di progetto, sono rappresentate,
con apposita simbologia, le zone omogenee a cui corrispondono diverse possibilità
di intervento, che tengono anche conto delle destinazioni d’uso presenti ed
assentibili. Il RU, nell’ambito della disciplina della zona omogenea di riferimento
prevede capacità edificatorie e destinazioni d’uso ammissibili, differenziate da zona
a zona. Di norma la capacità edificatoria viene espressa in SUL o posti letto; gli altri
parametri di riferimento sono costituiti dall’H.max, dal Rapporto di Copertura (di
seguito denominato RC) e dalle distanze dai confini (di seguito denominata Dc), dai
fabbricati (di seguito denominata Df) e dalle strade (di seguito denominata Ds),
superficie di vendita, UF.
c. all’interno dei perimetro dei centri abitati così come definiti dall’art. 55 comma 2
lettera b) della LR 1/2005 e s.m.i., nella cartografia di progetto, sono rappresentati,
con apposita simbologia, i lotti di completamento edilizio a cui è stata assegnata la
SUL max e l’H max realizzabile ed in alcuni casi, è stata prevista la contestuale
realizzazione di opere pubbliche;
d. nella cartografia di progetto, sono rappresentate, con apposita simbologia, le aree
la cui attuazione è demandata ad accordi perequativi di iniziativa privata;
e. nel perimetro del sistema insediativo, nella cartografia di progetto, sono
rappresentate, con apposita simbologia, gli immobili e le aree che presentano
particolari situazioni di degrado, la cui riqualificazione è affidata all’attuazione di
piano di recupero o di PA di iniziativa pubblica, privata e/o pubblico/privata;
f. nel perimetro del sistema insediativo, nella cartografia di progetto, sono
rappresentate, con apposita simbologia, gli immobili e le aree interessati da progetti
unitari;
g. nel perimetro del sistema insediativo, nella cartografia di progetto, sono
rappresentate, con apposita simbologia, le aree di trasformazione, che
determinano la nuova espansione urbana della città, la cui attuazione è
demandata all’approvazione di PA.
2. La dotazione di parcheggi e/o posti auto, è regolata dalle norme di carattere generale di
cui agli art. 18 e seguenti, salvo diversa indicazione, ove previsto, contenuta nelle norme
che disciplinano gli interventi all’interno della zona omogenea di riferimento.
3. Il rispetto delle distanza dai confini, dai fabbricati e dalla strada è regolata dalle norme di
carattere generale di cui agli art. 24 e seguenti, salvo diversa indicazione, ove previsto,
contenuta nelle norme che disciplinano gli interventi all’interno della zona omogenea di
riferimento.
Art. 69 – Sottozona E5: Aree Agricole periurbane
1. Le aree comprese entro tale delimitazione, perimetrate con apposita simbologia,
Norme tecniche di attuazione
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individuano quelle parti del tessuto urbano comprese entro il perimetro del sistema
insediativo, così come definito dal PS, che hanno perso l’originaria funzione agricola e che
fungono da tessuto connettivo tra i tessuti edilizi esistenti e le aree di trasformazione previste
dal RU ed il territorio aperto.
2. All’interno di tali aree operano le seguenti disposizioni:
a. non sono consentiti interventi di nuova edificazione;
b. sul patrimonio edilizio esistente, fatte salve le limitazioni che operano sul patrimonio
edilizio ritenuto di interesso storico – architettonico ed ambientale, sono consentiti
interventi fino alla sostituzione edilizia;
c. i fondi agricoli effettivamente coltivati concorrono alla quantificazione delle
superfici aziendali ai fini dell’applicazione della disciplina prevista per le zone
agricole.
d. nell’ambito dell’attività edilizia agricola, sono ammissibili i seguenti interventi:
i. realizzazione di annessi agricoli amatoriali, così come disciplinati dall’art. 90
comma 6 delle presenti norme;
ii. realizzazione di serre stagionali, così come disciplinate dall’art. 90 comma 8
delle presenti norme;
iii. ampliamento di fabbricati rurali, così come disciplinati dall’art. 90 comma 2
delle presenti norme;
3. All’interno di tali aree sono ammissibili:
a. sistemazioni temporanee finalizzate alla realizzazione di maneggi, piste per
l’addestramento di equini, attività cinofile ecc.. I manufatti necessari allo
svolgimento di tali attività dovranno essere di tipo prefabbricato e facilmente
amovibili. La realizzazione di tali interventi è subordinata all’approvazione di un
progetto unitario da parte della GC che approverà anche lo schema di
convenzione con il quale verrà stabilita la durata di tali attività, l’impegno alla
rimozione dei manufatti installati e le forme di garanzia ritenute adeguate a coprire
le spese di una eventuale rimozione a carico dell’ente;
b. realizzazione di aree a parcheggio privato o aree per la sosta a servizio degli
insediamenti contermini;
c. interventi finalizzati alla realizzazione di impianti per la distribuzione di carburanti (di
cui all’art. 123 delle presenti norme) e degli autolavaggi (di cui all’art. 122 delle
presenti norme);
d. sistemazione di aree a verde con attrezzature ludiche e/o sportive. In tale
eventualità sarà consentito il posizionamento sull’area di un manufatto per la
somministrazione di bevande ed alimenti della Sul massima di mq. 30 e dell’H.max.
di ml. 3,00;
e. la realizzazione manufatti accessori nelle aree di pertinenza di edifici esistenti;
f. i depositi di materiali all’aperto, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 delle
presenti norme.
CAPO 2 – Zona A
Art. 70 - Zona A: conservazione ambientale
1. Sono le aree che individuano il tessuto storico originario e generatrice del tessuto urbano
esistente e le aree che individuano nuclei e/o insediamenti di valore storico - testimoniale
ed ambientale.
2. Tale zona si articola in quattro sottozone:
a. Sottozona AR: Aree del Centro Storico, di nuclei o agglomerati di origine storica a
prevalente destinazione residenziale.
b. Sottozona AC: Aree del Centro Storico a prevalente destinazione commerciale direzionale;
c. Sottozona AA: Aree del Centro Storico a prevalente destinazione turistico – ricettiva.
d. Sottozona A1: Centro storico di Montecatini Alto ed aree integrative del centro
storico.
Norme tecniche di attuazione
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3. Tutti gli interventi che determinano modifica all’esteriore aspetto dei luoghi, nella presente
zona, sono soggetti ad acquisizione di preventivo atto d’assenso.
4. Ove in relazione alle opere da eseguire sia necessario acquisire l’autorizzazione
paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D.lgs 42/2004 e s.m.i., la stessa è sostitutiva dell’atto
di cui al comma precedente.
Art. 71 - Sottozona AR: Area del Centro Storico, di nuclei o agglomerati di origine storica a
prevalente destinazione residenziale
1. Nella sottozona AR risulta prevalente la destinazione residenziale; tale destinazione risulta
quindi la più conveniente e pertanto deve essere conservata ed eventualmente ampliata;
sono tuttavia ammesse le funzioni e le destinazioni d’uso ritenute compatibili con le
caratteristiche della zona, così come previste dall’art. 38, 47 e 48 delle presenti norme.
2. Sono quindi ammesse tutte le modifiche di destinazione d’uso verso il residenziale, fatta
eccezione per gli immobili a destinazione turistico-ricettiva per i quali valgono le prescrizioni
e le procedure dettate dall’art. 67 delle presenti norme.
3. Sugli immobili del patrimonio edilizio esistente, è ammessa la conservazione delle ulteriori
destinazioni diverse dalla residenza, come risultanti da atti pubblici ovvero da atti in
possesso della pubblica amministrazione.
4. Entro la perimetrazione della sottozona AR operano le seguenti limitazioni:
a. le aree comprese sono prive di capacità edificatoria propria; pertanto a tale zona
non è attribuito nessun indice di fabbricabilità e quindi non sono consentite nuove
costruzioni;
b. fatte salve le limitazioni agli interventi edilizi previste per gli immobili ritenuti di
particolare valore storico – architettonico ed ambientale, oggetto di specifica
schedatura, in via generale per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla
sostituzione edilizia con possibilità di beneficiare, contestualmente alla realizzazione
dell’intervento, degli interventi previsti dall’art. 32, solo nel caso in cui non vi sia
incremento di unità immobiliari o mutamento di destinazione d’uso;
c. eventuali interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme potranno essere eseguiti
nell’ambito del resede di pertinenza del fabbricato sempre che ne sia riconosciuta
la loro compatibilità con le esigenze di tutela del contesto e dell’immobile di
riferimento;
d. Interventi edilizi di grado superiore a quelli previsti dalla disciplina di zona o
riconducibili a quelli ammessi dall’eventuale classe di valore dell’edificio, qualora di
pregio, potranno essere assentiti soltanto mediante l’attivazione di PA che potrà
essere promossa per iniziativa privata, pubblica e pubblico-privata, ove ricorrano
particolari condizioni di degrado così come individuate dalla legge 457/78. In sede
di definizione del PA, dovrà essere prevista la realizzazione e/o la riqualificazione di
opere pubbliche di esclusivo interesse comunale, al fine di aumentare la dotazione
di standard urbanistici o la qualità degli stessi, secondo le modalità stabilite all’art.
17 delle presenti norme.
e. Le aree inedificate interposte tra gli edifici dovranno essere conservate e la loro
possibile trasformazione dovrà essere attentamente valutata da parte della
commissione che sarà chiamata ad esprimersi sulla conformità dell’intervento
proposto in relazione alle esigenze di tutela del contesto e dell’immobile di
riferimento.
Art. 72 - Sottozona AC: Area del Centro Storico con prevalente destinazione commercialedirezionale
1. Nella sottozona AC risultano prevalenti le destinazioni commerciale e direzionale; tali
destinazioni, coincidendo con il modello urbano storico di Montecatini Terme, devono
essere conservate ed eventualmente ampliate; per questo motivo all’interno di detta zona,
e solo all’interno di essa, sono ammessi cambiamenti di destinazione verso la destinazione
commerciale, direzionale, turistico-ricettiva e artigianale non inquinante, non rumorosa e
compatibile con i caratteri storici, architettonici e morfotipologici della zona e ferme
Norme tecniche di attuazione
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restando le specifiche fattispecie altrimenti disciplinate dalle presenti norme.
2. Le attività commerciali all’interno della zona potranno essere realizzate prevalentemente ai
piani terra e primo degli immobili, mentre la destinazione d’uso residenziale potrà essere
collocata ai piani superiori al primo, ossia dal terzo livello compreso fuori terra rispetto al
livello stradale. Sono pertanto ammessi cambiamenti di destinazione d’uso verso il
residenziale nel limite sopra indicato. E’ altresì ammesso il mutamento di destinazione d’uso
verso il residenziale di locali posti al piano terreno e primo, solo nel caso in cui la superficie
commerciale esistente risulti non superiore al 25 % della superficie complessiva del relativo
piano.
3. In relazione alle unità immobiliari a destinazione ludica “Sala Giochi” è fatto salvo quanto
disposto dall’art. 33 comma 6 delle presenti norme.
4. Nuovi insediamenti commerciali dovranno comunque essere ammissibili in base al Piano
del Commercio, disciplina a cui fare riferimento anche per quanto concerne la dotazione
degli standard.
5. Entro il perimetro della sottozona AC operano le seguenti limitazioni:
a. le aree comprese sono prive di capacità edificatoria propria, pertanto a tale zona
non è attribuito nessun indice di fabbricabilità e quindi non sono consentite nuove
costruzioni;
b. fatte salve le limitazioni agli interventi edilizi previste per gli immobili ritenuti di
particolare valore storico – architettonico ed ambientale, oggetto di specifica
schedatura, in via generale per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla
sostituzione edilizia con possibilità di beneficiare, contestualmente alla realizzazione
dell’intervento, degli interventi dell’art. 32 delle presenti norme, solo nel caso in cui
non vi sia incremento di unità immobiliari o mutamento di destinazione d’uso;
c. eventuali interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme potranno essere eseguiti
nell’ambito del resede di pertinenza del fabbricato sempre che ne sia riconosciuta
la loro compatibilità con le esigenze di tutela del contesto e dell’immobile di
riferimento;
d. Interventi edilizi di grado superiore a quello previsto dalla disciplina di zona o dalla
schedatura dell’edificio, potranno essere assentiti soltanto mediante l’attivazione di
PA che potrà essere promossa per iniziativa privata, pubblica e pubblico-privata,
ove ricorrano particolari condizioni di degrado così come individuate dalla legge
457/78. In sede di definizione del PA, dovrà essere prevista la realizzazione e/o la
riqualificazione di opere pubbliche di esclusivo interesse comunale, al fine di
aumentare la dotazione di standard urbanistici o la qualità degli stessi, secondo le
modalità stabilite all’art. 17 delle presenti norme.
6. L’area compresa entro la perimetrazione individuata dal RU con apposita simbologia (ACK), si riferisce al compendio immobiliare denominato “Area KURSAAL”. Entro tale perimetro
operano le prescrizioni del presente articolo, da riferirsi all’intero isolato così come si è
determinato per effetto dell’attuazione del piano di recupero previsto dal precedente
PRG. Sul complesso immobiliare, sono assentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia,
senza incrementi di volumetrici e/o addizioni funzionali di alcun tipo, fatta eccezione per
eventuali volumi tecnici che si dovessero rendere necessari in relazione alle attività da
insediare. Nel quadro di un completo recupero delle funzioni storiche del Kursaal, saranno
assentibili destinazioni ludiche polivalenti, quali il cinema-teatro, locali da ballo,
intrattenimento e bar che costituiscono il primo nucleo commerciale che potranno essere
integrate con strutture per la ristorazione ed il benessere dei frequentatori, per la
ricreazione, il fitness ed il tempo libero. Le destinazioni residenziali non potranno superare il
18% della volumetria esistente. I tagli minimi ammissibili previsti per gli alloggi sono di mq. 70
di superficie utile fino al massimo del 30% delle superfici utili residenziali complessive e
superiori a mq. 110 di superficie utile per la restante parte residenziale.
7. L’area compresa entro la perimetrazione individuata dal RU con apposita simbologia (ACL), si riferisce al compendio immobiliare denominato “Area LAZZI”. Il complesso immobiliare
costituito dall’”Area Lazzi”, ospita attualmente, nei locali posti al piano primo, la sede della
Società partecipata Montecatini Parcheggi e Servizi, mentre la restante parte di immobile
risulta inutilizzata, fatta eccezione per una limitata porzione del piano terreno che viene
utilizzata dall’AC per l’allestimento di mostre artistiche. Il complesso immobiliare è stato di
recente vincolato dalla Soprintendenza e pertanto l’immobile risulta classificato tra gli
Norme tecniche di attuazione
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immobili di particolare valore storico - architettonico ed ambientale, di classe A.
Sull’edificio sono assentibili tutti gli interventi che la Soprintendenza riterrà ammissibili in
relazione alle esigenze di tutela dell’immobile stesso e le destinazioni d’uso pubbliche o di
interesse pubblico e/o collettivo, attività commerciali, direzionali e di servizio. Ove ritenuto
ammissibile dalla Soprintendenza, potranno essere eseguiti parcheggi interrati e/o
seminterrati.
Art. 73- Sottozona AA: Aree del centro storico a prevalente destinazione turistico ricettiva
1. Nella sottozona AA risulta prevalente la destinazione alberghiera; tale destinazione deve
essere conservata ed eventualmente ampliata; per questo motivo all’interno di detta zona
non sono ammessi, ad esclusione di quanto previsto all’art. 67 delle presenti norme,
cambiamenti di destinazione da alberghiera e turistico ricettiva ad altre destinazioni, né
svincoli anche parziali delle superfici attualmente destinate ad attività ricettive; la
sottozona AA è priva di capacità edificatoria propria, pertanto non ha indice di
fabbricabilità e quindi non sono consentite nuove costruzioni.
2. Fatte salve le limitazione agli interventi edilizi previste per gli immobili ritenuti di particolare
valore storico – architettonico ed ambientale, oggetto di specifica schedatura, in via
generale per gli edifici esistenti sono consentiti:
a. interventi fino alla sostituzione edilizia con possibilità di beneficiare, contestualmente
alla realizzazione dell’intervento, degli ampliamenti di cui all’art. 32 delle presenti
norme, sempre che ciò non determini incremento del numero delle unità immobiliari
o mutamento di destinazione d’uso;
b. interventi previsti al precedente art. 66 commi 2,3 e 4;
c. interventi di ristrutturazione edilizia con mutamento di destinazione nell’ambito della
SUL esistente;
d. interventi che determinano mutamento dell’aspetto esteriore dell’immobile previa
acquisizione di atto d’assenso nelle forme previste dalle presenti norme;
e. ampliamenti di cui all’art. 32 delle presenti norme eseguiti nell’ambito del resede di
pertinenza del fabbricato sempre che ne sia riconosciuta la loro compatibilità con
le esigenze di tutela del contesto e dell’immobile di riferimento;
f. Interventi edilizi di ristrutturazione urbanistica, di nuova costruzione o di grado
superiore a quello previsto dalla schedatura dell’edificio, soltanto mediante
l’attivazione di piano di recupero che potrà essere promossa per iniziativa privata,
pubblica e pubblico-privata;
3. In presenza di immobili destinati ad altri usi è sempre ammissibile il mutamento di
destinazione verso l’uso alberghiero o a servizi turistici (come parcheggi, servizi anche
consortili di lavanderia e cucina ecc., terminals turistici per collegamenti fra centro e
terminals-bus periferici, sale di riunione, impianti sportivi e fisioterapici ecc.) ivi compreso per
gli immobili ritenuti di particolare valore storico – architettonico oggetto di apposita
schedatura. Nel caso di cambiamento di destinazione verso l’uso alberghiero, per aumenti
della capacità ricettiva a scapito di altre destinazioni, devono essere garantiti la creazione
di servizi per i clienti in ragione del 30% della volumetria che assume la nuova destinazione.
4. E’ altresì ammissibile il mutamento della destinazione d’uso di immobili non destinati ad
attività turistico ricettive verso altre destinazioni (residenziale, commerciale, direzionale,
artigianale di servizio e funzioni pubbliche o ad uso pubblico).
5. Nel caso di accorpamenti di aziende che cedano l’attività ad altre aziende turistico
ricettive contigue, al fine di conseguire un’adeguata dotazione di servizi ed il
raggiungimento di una migliore funzionalità gestionale, deve essere assicurato, da parte
della nuova azienda venuta così a crearsi, un 20% del volume risultante dall’accorpamento
per i servizi dei clienti. Tale norma vale anche nel caso di realizzazione di servizi consortili fra
più aziende, in questo caso potrà comunque essere computata al fine del raggiungimento
del 20% anche quota parte dei servizi che non si trovano compresi nell’area di pertinenza.
Art. 74 - Sottozona A1: Centro Storico di Montecatini Alto ed aree integrative del centro storico
1. La sottozona A1 comprende il Centro Storico di Montecatini Alto, che costituisce il
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Regolamento Urbanistico
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patrimonio edilizio più antico del territorio comunale e le aree urbane integrative del centro
storico stesso a prevalente destinazione residenziale (zone AR).
Nella presente sottozona il patrimonio edilizio esistente è suddiviso in comparti omogenei,
comprensivi di uno o più edifici, identificabili in base ai valori storico ambientali, alle
caratteristiche plani volumetriche, tipologiche e decorative.
Ogni comparto omogeneo è definito da apposita scheda nella quale sono evidenziati gli
elementi di valore storico, architettonico e testimoniale, la massima categoria d’intervento
ammissibile ed eventuali prescrizioni per la tutela.
Fermo restando che nella sottozona A1 è sempre ammissibile la categoria del restauro e
del risanamento conservativo, la scheda individua gli edifici per i quali sono altresì
consentiti gli interventi della ristrutturazione edilizia, ed il relativo grado di ristrutturazione
edilizia ammissibile, come specificato all’appendice 15 delle presenti norme.
All’interno della sottozona A1 operano le seguenti limitazioni:
a. in via generale non sono consentiti interventi di sopraelevazione finalizzati a
rendere abitabili i locali sottotetto. Ove la schedatura preveda la possibilità di
eseguire interventi di sopraelevazione, gli stessi potranno essere eseguiti a
condizione che i locali sottotetto risultino legittimamente adibiti ad uso abitativo e
che l’intervento in sopraelevazione sia finalizzato al raggiungimento delle altezze
minime di legge per tali locali.
b. è sempre consentita la realizzazione di un cordolo perimetrale dell’H.max. di cm. 30
al fine di perseguire miglioramenti strutturali;
c. gli ampliamenti di cui all’art. 32 delle presenti norme, laddove previsti dalla
schedatura, potranno essere eseguiti nell’ambito del resede di pertinenza del
fabbricato sempre che ne sia riconosciuta la loro compatibilità con le esigenze di
tutela del contesto e dell’immobile di riferimento;
d. non sono consentiti interventi edilizi che possano determinare una alterazione
sostanziale dell’impianto plani volumetrico esistente;
e. Interventi edilizi di grado superiore a quello previsto dalla schedatura dell’edificio,
potranno essere assentiti soltanto mediante l’attivazione di piano di recupero che
potrà essere promossa per iniziativa privata, pubblica e pubblico-privata e che
comunque dovrà interessare tutti gli edifici compresi entro il perimetro del comparto
di appartenenza;
f. le aree inedificate interposte tra gli edifici dovranno essere conservate e la loro
possibile trasformazione dovrà essere attentamente valutata da parte della
commissione che sarà chiamata ad esprimersi sulla conformità dell’intervento
proposto in relazione alle esigenze di tutela dell’immobile di riferimento;
g. sono vietati gli ampliamenti una tantum previsti per patrimonio edilizio esistente con
destinazione d’uso agricola, di cui all’art. 43 comma 1, lettere b), d) e comma 3
della LR 1/2005 e s.m.i.
Dalla destinazione d'uso della sottozona A1 sono escluse tutte quelle attività ritenute
incompatibili, così come descritto dall’art. 48 delle presenti norme, con il carattere
prevalentemente residenziale della zona.
Le destinazioni d’uso assentite sono quelle previste per le aree a prevalente destinazione
residenziale, così come indicate all’art. 38 e 47 delle presenti norme. Il Comune ha facoltà
di consentire ulteriori e diverse destinazioni d'uso qualora queste siano ritenute compatibili
con il carattere urbanistico, oltre che storico ed artistico, del contesto e del complesso
immobiliare di riferimento.
Il Comune ha facoltà di rifiutare (e di revocare) licenze per l'installazione di esercizi a
carattere commerciale e di uffici pubblici e privati che arrechino molestia e costituiscano
pregiudizio ed intralcio alla circolazione o comportino un aumento di carico urbanistico
ritenuto non sostenibile dal tessuto urbano esistente.
CAPO 3 - Zona B
Art. 75 - Zona B: Mantenimento, ristrutturazione e completamento
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1. Le aree del tessuto urbano classificate zone B sono riferite alle parti del territorio del tutto o
parzialmente edificate, così come definite dall’art. 2 del DM 1444/1968.
2. Tali aree sono state suddivise in quattro sottozone e precisamente:
a. Sottozona BR – aree urbane a prevalente destinazione residenziale;
b. Sottozona BC – aree urbane a prevalente destinazione commerciale – direzionale;
c. Sottozona BA – aree urbane a prevalente destinazione turistico – ricettiva;
d. Sottozona BIC – aree urbane di completamento a destinazione residenziale.
3. Per le nuove costruzioni non potranno essere utilizzati terreni frazionati le cui potenzialità
edificatorie siano già state utilizzate per la realizzazione di edifici esistenti.
4. L'eventuale piano seminterrato od interrato non potrà essere adibito ad abitazione
neppure temporaneamente, ma soltanto a servizi come cantina, depositi, caldaie,
autoclave, autorimesse, taverne, ecc.
5. Gli spazi liberi a verde dovranno essere sistemati e mantenuti ad orto e/o giardino e
comunque alberati in misura di un minimo di quattro alberi ogni 100 mq. di superficie
scoperta.
Art. 76 - Sottozona BR: Aree urbane a prevalente destinazione residenziale
1. Le sottozone BR si connotano per la prevalente presenza di immobili a destinazione
residenziale esterne al centro storico.
2. Sono ammissibili le destinazioni d’uso ritenute compatibili con le caratteristiche della zona,
così come previste dall’art. 38 e 47 delle presenti norme.
3. Nella sottozona BR sono ammessi i seguenti interventi:
a. quelli previsti dalla classe di appartenenza dell’edificio ed alla relativa disciplina nel
caso di edifici che rivestono interesse storico e/o storico architettonico, così come
individuati dalla schedatura del patrimonio edilizio esistente;
b. interventi fino alla sostituzione edilizia per tutti gli altri edifici, con possibilità di
eseguire contestualmente gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme nel
caso in cui l’intervento non preveda modifica della destinazione d’uso o
incremento del numero di unità immobiliari;
c. nuove costruzioni, nei limiti delle seguenti prescrizioni:
i. UF max: mq./mq. 0,35;
ii. RC max = 40% della superficie fondiaria;
iii. H.max.: ml. 10,00 per gli edifici di nuova costruzione e ml. 15,00 per interventi
su edifici esistenti aventi altezza superiore a ml. 10,00 per i quali è prevista la
possibilità di incrementare di un unico piano, il numero dei piani esistenti,
fatta eccezione per gli edifici disposti ad un sol piano fuori terra, che
potranno essere sopraelevati fino ad una altezza non superiore a ml. 10,00.
iv. Distanze: valgono le norme di carattere generale (art. 24 e seguenti) con la
possibilità di mantenere, rispetto alle strade, gli allineamenti con gli edifici
esistenti.
4. La volumetria realizzata nell’ambito degli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme
non concorre alla verifica della capacità edificatoria del lotto di riferimento.
Art. 77 - Sottozona BC: Aree urbane a prevalente destinazione commerciale – direzionale
1. Le sottozone BC si connotano per la prevalente presenza di immobili a destinazione
commerciale – direzionale esterne al centro storico.
2. Sono ammissibili le stesse destinazioni d’uso previste dalle presenti norme per la sottozona
AC (art. 72).
3. Nella sottozona BC sono ammessi i seguenti interventi:
a. quelli previsti dalla classe di appartenenza dell’edificio ed alla relativa disciplina nel
caso di edifici che rivestono interesse storico e/o storico architettonico, così come
individuati dalla schedatura del patrimonio edilizio esistente;
b. interventi fino alla sostituzione edilizia per tutti gli altri edifici, con possibilità di
eseguire contestualmente gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme nel
caso in cui l’intervento non preveda modifica della destinazione d’uso o
Norme tecniche di attuazione
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incremento del numero di unità immobiliari;
c. nuove costruzioni, nei limiti delle seguenti prescrizioni:
i. nuove costruzioni, nei limiti delle seguenti prescrizioni:
ii. UF max: mq./mq. 0,35;
iii. RC max = 40% della superficie fondiaria;
iv. H.max.: ml. 10,00 per gli edifici di nuova costruzione e ml. 15,00 per interventi
su edifici esistenti aventi altezza superiore a ml. 10,00 per i quali è prevista la
possibilità di incrementare di con non più di un piano, il numero dei piani
esistenti, fatta eccezione per gli edifici disposti ad un sol piano fuori terra,
che potranno essere sopraelevati fino ad una altezza non superiore a ml.
10,00.
v. Distanze: valgono le norme di carattere generale (art. 24 e seguenti) con la
possibilità di mantenere, rispetto alle strade, gli allineamenti con gli edifici
esistenti.
4. la volumetria realizzata nell’ambito gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme non
concorre alla verifica della capacità edificatoria del lotto di riferimento;
Art. 78 - Sottozona BA: Aree urbane a prevalente destinazione turistico – ricettiva
1. Le sottozone BA non rivestono particolari caratteristiche di interesse paesaggistico ed
ambientale e si connotano per la prevalente destinazione turistico – ricettiva.
2. Sono ammissibili le stesse destinazioni d’uso previste dalle presenti norme per la sottozona
AA (art. 73).
3. Nella sottozona BA sono ammessi i seguenti interventi:
a. quelli previsti dalla classe di appartenenza dell’edificio ed alla relativa disciplina nel
caso di edifici che rivestono interesse storico e/o storico architettonico, così come
individuati dalla schedatura del patrimonio edilizio esistente;
b. interventi fino alla sostituzione edilizia per tutti gli altri edifici, con possibilità di
eseguire contestualmente, gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme nel
caso in cui l’intervento non preveda modifica della destinazione d’uso o
incremento del numero di unità immobiliari;
c. ampliamenti previsti dall’art. 66 commi 2,3,4 del presenti norme;
d. nuove costruzioni, nei limiti delle seguenti prescrizioni:
i. UF max: UF mq./mq. 0,35;
ii. R.C. max = 40% della superficie fondiaria;
iii. H.max.: ml. 10,00 per gli edifici di nuova costruzione e ml. 15,00 per interventi
su edifici esistenti aventi altezza superiore a ml. 10,00 per i quali è prevista la
possibilità di incrementare di con non più di un piano, il numero dei piani
esistenti, fatta eccezione per gli edifici disposti ad un sol piano fuori terra,
che potranno essere sopraelevati fino ad una altezza non superiore a ml.
10,00.
iv. Distanze: valgono le norme di carattere generale (art. 24 e seguenti) con la
possibilità di mantenere, rispetto alle strade, gli allineamenti con gli edifici
esistenti.
4. la volumetria realizzata nell’ambito degli interventi di cui all’art. 32 delle presenti non
concorre alla verifica della capacità edificatoria del lotto di riferimento;
Art. 79 - Sottozona BIC: Aree urbane di completamento a destinazione residenziale
1. Il RU individua, perimetrandole con apposita simbologia con numerazione progressiva,
aree per interventi di completamento edilizio a destinazione residenziale (BIC)
prevalentemente libere da costruzioni ed ubicate all'interno del tessuto insediativo
esistente, sulle quali sono ammessi
interventi di nuova edificazione, finalizzati al
completamento, alla definizione del tessuto insediativo ed all'incremento della dotazione
di standard.
2. Di norma gli interventi ammessi sono associati alla realizzazione di opere pubbliche o di
interesse pubblico (parcheggi, viabilità, verde pubblico, verde scolastico ecc.); tali
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
3.
4.
5.
6.
7.
8.
previsioni risultano cartograficamente rappresentate e dimensionate sia in relazione alle
capacità edificatorie che in relazione all’entità degli standard;
Le BIC e le loro caratteristiche sono elencate nell'appendice 1 delle presenti norme e
trovano rappresentazione nelle tavole del RU con idonea perimetrazione che include
l'area edificabile propriamente detta e le eventuali aree destinate alla realizzazione degli
standard ad essa correlati.
Nelle aree BIC il RU si attua per iniziativa privata previa redazione ed approvazione di
progetto unitario, secondo le procedure stabilite all'art. 14 delle presenti norme solo nel
caso in cui sia prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione. In sede di redazione del
progetto unitario è consentito apportare lievi e motivate modifiche al disegno delle aree
destinate a standard, senza che ciò comporti variante al RU, purché non venga ridotta
l'accessibilità e la funzionalità degli spazi pubblici e fermo restando che la quantità di aree
pubbliche indicata, costituisce in ogni caso un valore minimo prescrittivo obbligatorio.
E’ consentita la possibilità di dare attuazione non unitaria alle previsioni contenute in
un’area BIC, a condizione che sia assicurato il rispetto delle prescrizioni contenute nelle
presenti norme, in relazione alla completa realizzazione degli standard ed/o alla cessione
delle aree interessate a favore del Comune e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
necessarie ad assicurare l’efficienza e la funzionalità degli interventi previsti sul lotto e
fermo restando che il lotto di prima attuazione dovrà avere dimensioni non inferiori al 50%
di quello originario così come rappresentato sulle tavole del RU.
Nelle aree BIC è ammessa la destinazione d’uso residenziale e le attività e funzioni con
essa compatibili di cui agli art. 38 e 47 delle presenti norme.
Nelle aree BIC sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei parametri
edilizi indicati per ciascuna area nell'Appendice1 delle presenti norme ed a condizione
che, quando previsto, siano preventivamente o contestualmente realizzati gli standard
previsti ed indicati nelle tavole del RU o cedute le relative aree nei casi espressamente
indicati nell’Appendice1.
La SUL prevista all’interno del perimetro di un’area BIC, costituisce la SUL massima
realizzabile e pertanto, nel caso in cui sull’area già insistano fabbricati, la corrispondente
SUL dovrà essere detratta da quella massima realizzabile.
CAPO 4 - Zone C
Art. 80 - Zona AT: Aree di trasformazione
1. Le AT (aree di trasformazione) comprendono le parti del territorio Comunale destinate a
nuova espansione edilizia ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e
secondaria ai sensi della legge n. 1150 del 17.08.42 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le AT come individuate del RU sono aree destinate ad ospitare nuovi insediamenti a
destinazione residenziale, produttiva o terziaria, che per la loro collocazione, si configurano
come aree finalizzate alla ricucitura del tessuto urbano e del sistema infrastrutturale.
3. Le stesse sono assimilabili alle zone omogenee “C” , così come definite dall’art. 2 del DM
1444/68.
4. Gli standard urbanistici richiesti dalla presente disciplina e dalle eventuali discipline di
settore, a fronte delle destinazioni d’uso previste, dovranno essere interamente reperiti
all’interno del perimetri della zona AT, non essendo consentita la possibilità di monetizzare
tali aree.
5. Le opere di urbanizzazione individuate dagli elaborati del RU, all’interno del perimetro della
zona AT, assumono valore di indirizzo in ordine all’obiettivo che intendono perseguire
finalizzato alla ricomposizione del tessuto urbano. Eventuali modifiche e/o varianti rispetto a
tali assetti dovranno essere adeguatamente motivate e potranno essere valutate ed
assentite, solo nel caso in cui vengano individuate soluzioni alternative in grado di garantire
lo stesso risultato prefisso. In ogni caso non potranno determinare incrementi delle
potenzialità edificatorie attribuite all’area, né riduzione delle dotazioni di standard, anche
nel caso in cui gli stessi siano per quantità superiori ai minimi di legge. Le varianti alle
localizzazioni dello standard previste nelle zona AT non costituiscono, pertanto, variante al
Norme tecniche di attuazione
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RU.
6. Nelle zone AT gli interventi verranno attuati previa approvazione di PA di iniziativa privata
esteso a tutta l’area compresa entro il perimetro della zona AT.
7. Le zone AT sono suddivise in due sottozone e precisamente:
a. Sottozona ATR: aree di espansione a destinazione residenziale;
b. Sottozona ATD: aree di espansione a destinazione produttiva.
8. In tutte le zone AT l'eventuale piano seminterrato non potrà essere adibito ad abitazione
neppure temporanea, ma soltanto a servizi (autorimessa, cantina, deposito, centrale
termina, autoclave, ecc.). Le autorimesse dovranno comunque trovare posto nel corpo
della fabbrica.
9. Gli spazi liberi dovranno essere sistemati e mantenuti ad orto e/o giardino e comunque
alberati in misura di un minimo di quattro alberi ogni 100 mq. di superficie scoperta.
10. Fermo restando le quantità indicate nell’appendice 5 alle presenti norme, il rispetto della
dotazione degli standards si dovrà avvenire in conformità a quanto previsto dall’art. 17
delle presenti norme.
11. Nelle zone AT, una volta attuate, saranno assentibili sul patrimonio edilizio esistente,
interventi fino alla sostituzione edilizia, nel rispetto delle destinazioni d’uso previste nella
sottozona di riferimento.
Art. 81 - Sottozona ATR: Aree di trasformazione a destinazione residenziale
1. Le sottozone ATR individuano le parti del territorio comunale destinate ad interventi di
espansione a destinazione residenziale.
2. All’interno delle sottozona ATR sono ammissibili le destinazioni d’uso ritenute compatibili con
le caratteristiche della zona, così come previste dall’art. 38 e 47 delle presenti norme.
3. Il RU individua tre ATR di progetto le cui capacità edificatorie risultano indicate
nell’appendice 5 alle presenti norme nella quale si riscontra anche la dotazione di
standard così come cartografati fermo restando che la corretta verifica degli standard
deve essere effettuata ai sensi dell’art. 17 delle presenti norme.
4. Si riportano di seguito le quantità di SUL ammissibili per ciascuna delle tre aree di
trasformazione:
a. ATR 1 : SUL max mq. 1.800;
b. ATR 3 : SUL max mq. 1.000;
c. ATR 4 : SUL max mq. 2.000.
5. H.max. delle costruzioni: ml. 10,00
6. RC max: 30%
Art. 82 - Sottozona ATD: Aree di trasformazione a destinazione produttiva
1. Le aree ATD individuano le parti del territorio comunale destinate ad interventi di
espansione da destinare all’insediamento di attività produttive di tipo industriale,
artigianale e/o artigianale di servizio, così come individuate all’art. 38 e 40 delle presenti
norme.
2. All’interno di tali aree sono previste tutte le funzioni ammissibili nell’ambito delle attività
produttive.
3. Il RU individua una ATD; per la dotazione di standard si dovrà far riferimento a quanto
evidenziato nelle tabelle contenute nell’appendice 5 alle presenti norme, fermo restando
che la corretta verifica degli standard deve essere effettuata ai sensi dell’art. 17 delle
presenti norme.
4. La ATD ha SUL max mq. 1.200;
5. H.max. delle costruzioni: ml. 12,00;
6. RC max: 50%.
CAPO 5 - Zone D
Norme tecniche di attuazione
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Art. 83 - Zona D: Aree a destinazione produttiva
1. Le Aree D comprendono le parti del territorio destinate alle attività produttive in cui
coesistono anche attività commerciali, attività artigianali produttive e di servizio.
2. Da dette zone D sono escluse le industrie insalubri di cui al R.D. 12.07.1912 e s.m.i. e le
industrie a rischio di incidente rilevante di cui al D.lgs 334/1999 ed al D.lgs 238/2005.
3. L’area D si suddivide in cinque sottozone:
a. Sottozona D1: Aree a prevalente destinazione artigianale di servizio;
b. Sottozona D2: Aree a prevalente destinazione commerciale – direzionale;
c. Sottozona D3: Aree a prevalente destinazione produttiva;
d. Sottozona D4: Aree destinate al deposito di materiali all’aperto;
e. Sottozona DC: Aree a destinazione commerciale – direzionale di completamento.
4. Nelle zone D attuate, saranno assentibili sul patrimonio edilizio esistente, interventi fino alla
sostituzione edilizia, nel rispetto delle destinazioni d’uso previste nella sottozona di
riferimento.
Art. 84 - Sottozona D1: Aree a prevalente destinazione artigianale di servizio
1. La sottozona D1 individua le parti di territorio comunale già occupate da piccole e medie
attività destinate ad artigianato di servizio, ivi compreso le attività connesse con il recupero
dei rifiuti e la raccolta differenziata, nel rispetto della specifica disciplina di settore.
2. Nelle sottozone D1 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a. produttivo;
b. commerciale all’ingrosso e depositi;
c. commerciale al dettaglio, limitatamente alla vendita di prodotti di propria
produzione;
d. commerciale atipico;
e. direzionale.
3. Nelle sottozone D1 l'edificazione si attua attraverso intervento diretto con le seguenti
prescrizioni:
a. UF max: 0,50 mq/mq.;
b. RC max: 50%;
c. H.max: 10,00 m.
4. Nelle sottozone D1 sono ammessi i seguenti interventi sul patrimonio edilizio esistente:
a. quelli previsti dalla classe di appartenenza dell’edificio ed alla relativa disciplina nel
caso di edifici che rivestono interesse storico e/o storico architettonico, così come
individuati dalla schedatura del patrimonio edilizio esistente;
b. interventi fino alla sostituzione edilizia per tutti gli altri edifici, con possibilità di
eseguire contestualmente gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme nel
caso in cui l’intervento non preveda modifica della destinazione d’uso o
incremento del numero di unità immobiliari;
5. La volumetria realizzata nell’ambito gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme non
concorre alla verifica della capacità edificatoria del lotto di riferimento.
6. Al limite delle altezze massime previste nella sottozona D1 fanno eccezione le canne
fumarie, le antenne e le apparecchiature speciali strettamente connesse alla funzionalità
dell'impianto.
Art. 85 - Sottozona D2: Aree a prevalente destinazione commerciale – direzionale ed artigianato di
servizio
1. La sottozona D2 individua le parti di territorio comunale che si caratterizzano per la
presenza di attività commerciali e di piccole e medie attività destinate ad artigianato di
servizio.
2. In detta zona sono ammissibili le seguenti destinazioni d’uso:
a. produttivo, limitatamente all’artigianato di servizio;
b. commerciale fino alla media struttura di vendita;
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c.
d.
e.
f.
3.
4.
5.
6.
commerciale all’ingrosso e depositi;
commerciale atipico;
direzionale;
servizi pubblici limitatamente alle funzioni individuate dall’apposita disciplina all’art.
38 delle presenti norme, con i seguenti riferimenti: nidi aziendali; f.4, f.5, f.7, f.9, f.11,
f.12, f.13, f.14;
g. tutti i servizi privati, limitatamente alle funzioni individuate dalla disciplina del citato
art. 38;
h. residenze per i titolari, i custodi o i gestori dell’attività, nei limiti dimensionali previsti
dal comma 6 del presente articolo.
Nelle sottozone D2 l'edificazione si attua attraverso intervento diretto con le seguenti
prescrizioni:
a. UF max: 0,50 mq/mq.;
b. RC max: 50%;
c. H.max:12,00 m.
d. Distanze dai confini, dai fabbricati e dalla strada: vedi norme di carattere generale.
Sulgli immobili esistenti sono assentibili gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme che
non concorrono alla verifica della capacità edificatoria del lotto di riferimento.
Al limite delle altezze massime previste nella sottozona D1 fanno eccezione le canne
fumarie, le antenne e le apparecchiature speciali strettamente connesse alla funzionalità
dell'impianto.
E' ammesso un alloggio per il custode o per il titolare dell'azienda, da prevedersi all'interno
del fabbricato, per una superficie massima di mq. 120 di SUL.
Art. 86 - Sottozona D3: Aree a prevalente destinazione produttiva
1. La sottozona D3 individua le parti di territorio comunale già occupate da opifici a
destinazione produttiva di tipo industriale e/o artigianale.
2. Nelle sottozone D3 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso:
a. produttivo;
b. commerciale all’ingrosso e depositi;
c. commerciale al dettaglio, limitatamente alla vendita di prodotti di propria
produzione;
d. commerciale atipico;
e. direzionale;
f. funzioni compatibili con le destinazioni d’uso sopra richiamate ai sensi dell’art. 47
delle presenti norme.
3. Nelle sottozone D3 l'edificazione si attua attraverso intervento diretto con le seguenti
prescrizioni:
a. UF max: 0,75 mq/mq.;
b. RC max: 50%;
c. H.max:12,00 m.
d. Distanze dai confini, dai fabbricati e dalla strada: vedi norme di carattere generale.
4. La volumetria realizzata nell’ambito degli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme
non concorre alla verifica della capacità edificatoria del lotto di riferimento.
5. Al limite delle altezze massime previste nella sottozona D1 fanno eccezione le canne
fumarie, le antenne e le apparecchiature speciali strettamente connesse alla funzionalità
dell'impianto.
6. E' ammesso un alloggio per il custode o per il titolare dell'azienda, da prevedersi all'interno
del fabbricato, per una superficie massima di mq. 120 di SUL.
Art. 87 - Sottozona D4: Aree per depositi di materiale all’aperto
1. La sottozona D4 individua le parti di territorio comunale destinate ad attività che
contemplano l’esposizione, il deposito, la commercializzazione ed il confezionamento di
materiali e prodotti, non inquinanti.
2. Nella sottozona D4 è consentita l’edificazione diretta di strutture di dimensioni
Norme tecniche di attuazione
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particolarmente contenute a servizio dell’attività e nel rispetto dei seguenti parametri:
a. UF max: = 0,05 mq/mq;
b. H max: ml. 6,00;
c. distanza minima dalla strada ml. 10,00;
3. In prossimità dell’abitato, al fine di minimizzare l’impatto visivo, acustico e di contenimento
delle polveri determinato dall’utilizzo dell’area per effetto delle attività svolte, le aree
interessate dovranno essere opportunamente recintate e schermate con siepi continue
lungo tutto il perimetro e di adeguata altezza (non inferiore a ml. 2,50).
Art. 88 - Sottozona DC: Aree a destinazione commerciale – direzionale di completamento
1. Il RU individua, perimetrandole con apposita simbologia, zone per interventi di
completamento edilizio a destinazione commerciale - direzionale (DC) costituite da aree
prevalentemente libere da costruzioni ubicate all'interno del tessuto insediativo esistente,
sulle quali sono ammessi interventi di nuova edificazione, finalizzati al completamento ed
alla definizione del tessuto insediativo ed all'incremento della dotazione di standard.
2. Gli interventi ammessi sono associati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico (parcheggi, viabilità, verde pubblico, verde scolastico ecc.); tali previsioni
risultano quantificate nell' appendice 2 delle presenti norme.
3. Nelle sottozone DC il RU si attua per iniziativa privata previa redazione di progetto unitario,
secondo le procedure stabilite all'art. 14 delle presenti norme. In sede di redazione del
progetto unitario dovranno essere reperite ed identificate le aree destinate a standard, nel
rispetto delle quantità indicate nell’appendice 2 alle presenti norme, che costituiscono in
ogni caso un valore minimo prescrittivo.
4. E’ consentita la possibilità di dare attuazione non unitaria alle previsioni contenute in una
sottozona DC, a condizione che sia assicurato in rispetto delle prescrizioni contenute nelle
presenti norme, in relazione alla completa realizzazione degli standard ed/o alla cessione
delle aree interessate a favore del Comune, e la realizzazione delle opere di urbanizzazione
necessarie ad assicurare l’efficienza e la funzionalità degli interventi previsti sul lotto e fermo
restando che il lotto di prima attuazione dovrà avere dimensioni non inferiori al 50% di
quello originario così come rappresentato sulle tavole del RU.
5. Nelle sottozone DC sono ammesse le destinazioni d’uso della sottozona D2.
6. Nelle sottozone DC sono ammessi interventi di nuova costruzione nel rispetto dei parametri
edilizi indicati per ciascuna area nell'appendice 2 delle presenti norme a condizione che
siano preventivamente o contestualmente realizzati gli standard previsti nelle quantità
espressamente indicate nell’appendice 2 alle presenti norme.
7. La SUL prevista all’interno del perimetro di una sottozona DC, costituisce la SUL massima
realizzabile e pertanto, nel caso in cui sull’area già insistano fabbricati, la corrispondente
SUL dovrà essere detratta da quella massima realizzabile.
8. Il RU conferma, con apposita simbologia, l’ambito territoriale denominato “Area della
Nievoletta” già presente nel previgente PRG con la sigla comparto 5B. All’interno di detta
zona, con idonea simbologia è individuata l’area di riqualificazione D2C, la cui possibilità di
trasformazione è subordinata alla preventiva approvazione di PA con la sigla PR6. Nell’area
di riqualificazione sarà realizzato un complesso edilizio a destinazione commerciale per la
grande distribuzione, in forza dell’esito favorevole della Conferenza di Pianificazione ai sensi
dell’articolo 69 della LR 52/2012. Il complesso edilizio sarà realizzato nel rispetto dei
parametri urbanistici di cui al successivo art. 108 comma 1 lettera g delle presenti norme.
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TITOLO VI – ZONE AGRICOLE
CAPO 1 – Normativa generale
Art. 89 - Aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola
1. Il RU individua, nelle aree esterne al perimetro del sistema insediativo, il territorio rurale a
prevalente o esclusiva funzione agricola e ne definisce le seguenti sottozone:
a. E1 : Sottozone agricole ordinarie;
b. E2 : Sottozone agricole di pregio ambientale;
c. E3 : Sottozone agricole della bonifica;
d. E4 : Sottozone agricole produttive.
2. Non esistono zone ad esclusiva funzione agricola.
3. Fatte salve specifiche disposizioni di zona, all’interno della aree agricole E1, E2 ed E3 opera
la disciplina di carattere generale di seguito riportata, mentre per la sottozona E4 si dovrà
far riferimento esclusivamente alla propria disciplina.
Art. 90 - Disciplina di carattere generale degli interventi edilizi ammessi in zona ad esclusiva o
prevalente funzione agricola
1. Le seguenti norme disciplinano le possibilità di intervento nelle zone a prevalente funzione
agricola (sottozone E1 – E2 ed E3) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 39 e seguenti del
Capo III – Il Territorio rurale, della LR 1/2005 e s.m.i.
2. nuovi edifici rurali ad uso abitativo ed ampliamenti dei fabbricati esistenti:
a. Fermo restando l’obbligo di procedere prioritariamente al recupero degli edifici
esistenti, la costruzione di nuovi edifici rurali ad uso abitativo e l’ampliamento dei
fabbricati esistenti sono ammessi, solo se riferiti alle esigenze di residenza sul fondo
dell’Imprenditore Agricolo a titolo principale (IAP) e nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 41 della LR n. 1/2005 e s.mi.i; dall’art. 3 del Regolamento DPGR 5R/2007, e
dalle NTA del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (di seguito
denominato PTC), al quale si dovrà far riferimento anche per la verifica del possesso
dei requisiti minimi per consentire alle aziende agricole la realizzazione di unità
abitative, previa la redazione del Programma Aziendale pluriennale di
miglioramento agricolo ambientale (di seguito denominato programma aziendale).
b. In ottemperanza a quanto previsto dal 4° comma dell’art. 3 del Regolamento DPGR
5/R/2007 sopra richiamato e dalle NTA del PTC, potranno essere eseguite abitazioni
rurali nel rispetto dei seguenti limiti dimensionali massimi:
i. Superficie complessiva (SC) = (S.u. + S.n.r.) max mq. 160,00; Dalla SC sono da
escludere:
1. i vani tecnici destinati ad ospitare impianto tecnologici nella
dimensione massima di mq. 6,00, salvo diverse e documentate
esigenze;
2. porticati di altezza media non superiore a ml. 2,40, fino ad una
superficie max di mq. 25,00;
3. autorimesse fino al rispetto della superficie corrisponde ad 1 mq. ogni
10 mc. di costruzione;
4. soffitte o porzioni di soffitte con altezza inferiore a ml. 1,80;
5. la superficie occupata dalla scala interna, di larghezza non superiore
a ml. 1,00;
ii. Superficie abitabile (Su): max mq. 110,00;
iii. Superficie non residenziale (S.n.r.): max mq. 120,00. Si riferisce a vani e locali
accessori di pertinenza dell’unità abitativa, che ai fini del calcolo della
superficie complessiva verranno assunti in ragione del 60% della superficie
Norme tecniche di attuazione
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effettiva, in relazione a quanto previsto dal DM 10/05/77 n. 801;
iv. H.max.: ml. 6,50;
v. tipologia edilizia dovrà rifarsi a modelli storicizzati del contesto di riferimento.
c. Sono inoltre ammessi gli ampliamenti ai fabbricati rurali ad uso abitativo esistenti
con le procedure previste al comma 1 fino al concorrere delle dimensioni previste
dal precedente comma b.
d. Sul patrimonio edilizio esistente con destinazione d’uso agricola sono consentiti,
sempreché non comportino mutamento della destinazione d’uso agricola, tutti gli
interventi previsti dall’art. 43 della LR 1/2005 e s.m.i. mediante le procedure in esso
definite.
e. Sulle unità immobiliari destinaste ad uso abitativo, sia con destinazione d’uso
agricola, che residenziale, sono inoltre ammessi gli interventi di cui all’art. 32 delle
presenti norme.
3. mense, refettori, spogliatoi e servizi igienici in funzione del numero degli addetti presenti in
azienda e dichiarati nel piano Aziendale secondo le superfici di seguito definite:
a. Numero addetti presenti in azienda (titolari, familiari, salariati fissi)
b. Dimensioni locali (mq S.U. /addetto)
c. Mense e refettori Spogliatoi e servizi igienici
i. Fino a 5 addetti
mense e refettori 0
Spogliatoi e servizi igienici:1,40 mq ad addetto
ii. Da 6 a 20 addetti
mense e refettori 7,00 mq ad addetto
Spogliatoi e servizi igienici:1,40 mq ad addetto
iii. Da 21 a 50 addetti mense e refettori 6,00 mq ad addetto
Spogliatoi e servizi igienici:1,40 mq ad addetto
iv. Oltre 50 addetti
mense e refettori 4,00 mq ad addetto.
Spogliatoi e servizi igienici:1,40 mq ad addetto
4. annessi agricoli ai sensi dell’art. 41 comma 4 della LR 1/2005 e s.m. i. (a servizio di aziende
agricole con la presentazione programma aziendale)
a. La costruzione di nuovi annessi agricoli da parte di imprenditori agricoli professionali
(IAP) dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 41 comma 4° della LR
1/2005 e s.m.i. e dall’art. 4 comma 1° e 2° del Regolamento DPGR 5/R/2007, nonché
delle NTA del PTC, al quale si dovrà far riferimento sia per l’individuazione dei
requisiti minimi, in termini di superficie aziendale, necessari per la realizzazione di
annessi agricoli, che per il dimensionamento degli annessi stessi.
b. In relazione a quanto previsto dal 3° comma del Regolamento sopra citato e dalle
NTA del PTC, gli annessi agricoli potranno essere realizzati nel rispetto delle seguenti
caratteristiche e prescrizioni:
i. H.max.: ml. 6,50 (salvo diverse e comprovate esigenze, chiaramente
esplicitate in sede di presentazione del programma aziendale)
ii. Sistemazioni esterne limitate alla realizzazione di un marciapiede perimetrale
di larghezza non superiore a ml. 1,50 (salvo diverse e comprovate esigenze,
chiaramente esplicitate in sede di presentazione del programma aziendale)
iii. E’ ammessa la possibilità di realizzare un servizio igienico all’interno
dell’annesso della superficie massima di mq. 4,00, con accesso diretto
dall’esterno
iv. Non è consentita la realizzazione di porticati, pensiline e tettoie a servizio
dell’annesso agricolo e neppure la realizzazione di volumi interrati, fatta
salva la possibilità di realizzare cisterne per la raccolta dell’acqua piovana
da utilizzare per usi irrigui. L’eventuale scannafosso non potrà avere una
larghezza superiore a ml. 0,80 e dovrà essere mantenuto ispezionabile per la
sua interezza ed accessibile dall’esterno
v. In zona collinare, dovranno essere realizzati con soluzioni tipologiche che si
richiamano a modelli storicizzati (pianta rettangolare, copertura con tetto a
capanna, con il colmo posizionato lungo l’asse di maggior dimensione) con
strutture verticali perimetrali esterne in pietra tipo locale murata a faccia
vista, mentre nelle aree di pianura gli annessi potranno essere realizzati con
paramento esterno intonacato e successivamente tinteggiato nel rispetto
Norme tecniche di attuazione
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dei colori esistenti nella zona di riferimento
vi. In zona collinare gli aggetti di gronda e le ventibuie, dovranno essere
realizzate con travicelli in legno, mezzane in cotto, oppure con mezzane
semplicemente aggettanti. I canali e le calate dovranno essere realizzati in
rame, mentre gli infissi dovranno essere realizzati in legno (nelle forme
tradizionali e/o ferro battuto. E’ espressamente vietato l’uso di infissi in
alluminio ancorché realizzati di forma e colore in simil legno)
vii. dovranno essere localizzati in prossimità dei fabbricati o di altri annessi
esistenti ed in zone direttamente accessibili dalla viabilità esistente
viii. le caratteristiche tipologiche, architettoniche e le finiture dovranno risultare
coerenti con
l’edilizia tradizionale ed il contesto paesaggistico di
riferimento; in particolare non sono ammesse coperture piane,
tamponamenti prefabbricati in cemento liscio o trattato
ix. la loro costruzione deve essere associata ad un’accurata sistemazione
arborea ed arbustiva del perimetro esterno e delle aree pertinenziali, al fine
di minimizzare e favorire l’inserimento ambientale del manufatto, nel
contesto di riferimento.
5. annessi agricoli ai sensi dell’art. 41 comma 7 della LR 01/2005 e s.m.i. (realizzazione di
annessi agricoli non soggetti al rispetto delle superfici minime fondiarie, per i quali non
occorre la presentazione del programma aziendale).
a. La costruzione di nuovi annessi agricoli per i quali non è previsto il rispetto delle
superfici minime aziendali, di cui all’art. 2 del Regolamento DPGR n. 5/R/2007, può
essere attuata da:
i. aziende agricole, iscritte alla Camera di Commercio, industria, artigianato
ed agricoltura (CCIAA), che esercitano in via prevalente le attività di cui
all’art. 5 del regolamento sopra citato,
ii. aziende agricole che esercitano attività di coltivazione in serra fissa, di
agricoltura biologica ai sensi delle disposizioni comunitarie, di allevamento di
equini, fauna selvatica, ovicaprini, api, chiocciole e lombrichi, cinotecnica o
l’acquacoltura,
iii. aziende agricole che dimostrino la proprietà di una superficie fondiaria
compresa tra mq. 6.000,00 ed il 50% della superficie minima aziendale
necessaria per la costruzione di abitazioni rurali da parte di aziende agricole,
sulla base dei parametri stabiliti dalle NTA del PTC.
iv. La verifica del possesso della superficie minima (mq. 6.000,00) dovrà essere
effettuato sulla base delle coltivazioni in atto, moltiplicando la superficie per
i seguenti coefficienti correttivi:
1. Viticoltura, Olivicoltura, Frutticoltura 1,00
2. Orticoltura, Floricoltura, Vivaismo, Ortoflorovivaismo 1,00
3. Seminativi 0,50
4. Silvicoltura (bosco ceduo) 0,10
5. Silvicoltura (bosco d’alto fusto) 0,20
6. Arboricoltura da legno 0,15
7. Castanicoltura da frutto 0,30.
b. Fermo restando il possesso dei requisiti sopra indicati, gli annessi agricoli potranno
essere realizzati nel rispetto delle seguenti dimensioni e caratteristiche:
i. per le aziende che esercitano in via prevalente attività cerealicoli foraggere, ed anche attività di allevamento bestiame, la dimensione delle
stalle viene fissata così come segue:
1. per bovini ed equini: 25 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti
tecnologici necessari;
2. per suini: 30 mq/ha di seminativo, oltre agli impianti tecnologici
necessari;
3. per allevamenti avicunicoli: 50 mq/ha di seminativo, oltre agli
impianti tecnologici necessari.
ii. le superfici suddette si intendono utili;
iii. H.max.: ml. 2,40;
iv. distanza dai fabbricati ml. 20,00
Norme tecniche di attuazione
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
v. distanza dalle strade comunali e vicinali di uso pubblico ml. 20,00
vi. distanza dai confini ml. 10,00;
le aziende in possesso dei requisiti di cui al punto i., ii, iii,., potranno realizzare annessi
agricoli nel rispetto delle seguenti dimensioni:
i. Superficie utile non superiore a mq. 30,
ii. H.max.: ml. 2,40,
iii. distanza dai fabbricati ml. 10,00,
iv. distanza dalle strade comunali e vicinali di uso pubblico ml. 20,00,
v. distanza dai confini ml. 10,00.
gli annessi agricoli di cui sopra dovranno essere eseguiti nel rispetto delle seguenti
caratteristiche costruttive e tipologiche:
i. sistemazioni esterne, limitate alla realizzazione di un marciapiede perimetrale
di larghezza non superiore a ml. 1,50 (salvo diverse e comprovate esigenze,
chiaramente esplicitate in sede di presentazione del programma aziendale);
ii. e’ ammessa la possibilità di realizzare un servizio igienico all’interno
dell’annesso della superficie massima di mq. 4,00, con accesso diretto
dall’esterno;
iii. non è consentita la realizzazione di porticati, pensiline e tettoie a servizio
dell’annesso agricolo e neppure la realizzazione di volumi interrati, fatta
salva la possibilità di realizzare cisterne per la raccolta dell’acqua piovana
da utilizzare per usi irrigui. L’eventuale scannafosso non potrà avere una
larghezza superiore a ml. 0,80 e dovrà essere mantenuto ispezionabile perla
sua interezza ed accessibile dall’esterno;
iv. la realizzazione sarà orientata verso strutture verticali perimetrali esterne
caratterizzate da materiali e tecnologie costruttive della tradizione locale, in
grado di assicurare il più congruo livello di integrazione con il paesaggio;
v. in zona collinare gli aggetti di gronda e le ventibuie, dovranno essere
realizzate con travicelli in legno, mezzane in cotto, oppure con mezzane
semplicemente aggettanti . I canali e le calate dovranno essere realizzati in
rame, mentre gli infissi dovranno essere realizzati in legno (nelle forme
tradizionali e/o ferro battuto. E’ espressamente vietato l’uso di infissi in
alluminio ancorché realizzati di forma e colore in simil legno.
La realizzazione di annessi agricoli non è consentita nel caso di trasferimenti parziali
di fondi agricoli attuati al di fuori dei programmi aziendali, così come previsto
dall’art. 46 della LR 01/2005 s.m.i. ed a tal proposito al momento della presentazione
dell’istanza di permesso di costruire, il richiedente dovrà produrre certificato storico
catastale, riferito all’ultimo decennio,
La realizzazione degli annessi agricoli sopra citati è subordinata alla verifica della
inesistenza sul fondo di riferimento di manufatti e/o costruzioni legittimamente
esistenti destinate ad uso agricolo.
E’ consentito l’adeguamento dimensionale, nel rispetto dei limiti sopra indicati, di
eventuali annessi agricoli esistenti di dimensione inferiore a quella realizzabile sulla
base dei parametri sopra individuati.
In presenza di eventuali manufatti, ancorché legittimi, con caratteristiche strutturali
di tipo precario, o non riconducibili a modelli storicizzati, in relazione al contesto di
riferimento, la realizzazione dei nuovi annessi agricoli è subordinata alla contestuale
eliminazione degli stessi.
La realizzazione degli annessi agricoli di cui sopra è subordinata alla sottoscrizione di
una convenzione o di un atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere a
spese del richiedente in cui si stabilisca l’obbligo per il richiedente a:
i. non modificare la destinazione d’uso dell’annesso agricolo;
ii. non alienare separatamente dall’annesso, il fondo cui si riferisce;
iii. mantenere il fondo in produzione ed effettuare gli interventi di
manutenzione ambientale.
6. annessi agricoli ai sensi dell’art. 41 comma 5 della LR 1/2005 e s.m.i. (annessi agricoli
destinati all’agricoltura esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli)
a. E’ consentita la realizzazione di annessi agricoli destinati all’agricoltura esercitata da
soggetti diversi (agricoltori amatoriali), dagli imprenditori agricoli, alle seguenti
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
b.
c.
d.
e.
f.
g.
condizioni:
i. Superficie minima aziendale non inferiore a mq. 1500,00, calcolati con gli
stessi criteri di previsti al presente articolo, comma 5, a) IV;
ii. Superficie utile massima realizzabile mq. 15,00;
iii. H.max.: ml. 2,40;
iv. Distanza dai confini ml. 5,00;
v. Distanza dai fabbricati ml. 10,00;
vi. Distanza dalle strade comunali e vicinali di uso pubblico ml. 20,00;
L’installazione è consentita a condizione che non comporti alcuna modifica della
morfologia dei luoghi;
Caratteristiche costruttive:
i. strutture interamente in legno o con altri materiali leggeri ritenuti compatibili
con le caratteristiche del contesto di riferimento, privi di opere di
fondazione, fatta eccezione per quelle di ancoraggio.
ii. Non è consentito dotare il manufatto di servizi che ne consentano l’utilizzo
abitativo ancorché saltuario o temporaneo.
L’istanza per il conseguimento del permesso di costruire è presentata dal titolare
dell’azienda agricola o dal proprietario del fondo.
La realizzazione degli annessi agricoli di cui sopra è subordinata alla sottoscrizione di
una convenzione o di un atto unilaterale d’obbligo, da registrare e trascrivere a
spese del richiedente in cui si stabilisca l’obbligo per il richiedente a:
i. non modificare la destinazione d’uso dell’annesso agricolo;
ii. l’impegno alla rimozione dell’annesso al cessare dell’attività agricola o in
caso di trasferimento di proprietà anche parziale del fondo;
iii. mantenere il fondo in produzione ed effettuare gli interventi di
manutenzione ambientale;
iv. di assoggettarsi alla demolizione dell’annesso in caso di inadempimento.
L’impegno alla demolizione in caso di vendita dell’intero fondo preso a riferimento
per la realizzazione dell’annesso, non opera nel caso in cui il nuovo proprietario,
nell’atto di acquisizione del bene, si impegni a mantenere inalterate le condizioni
del fondo che hanno reso possibile la realizzazione del manufatto, le sue
caratteristiche e gli impegni assunti dal precedente proprietario.
Per gli allevatori amatoriali, fermo restando il rispetto dei requisiti minimi, in termini di
superficie aziendale e di caratteristiche costruttive, sopra richiamati, potranno esser
eseguiti annessi destinati al ricovero di:
i. Animali di grossa taglia (equini, bovini ecc) nel rispetto dei seguenti
parametri:
1. Superficie utile netta box per ricovero di un animale mq. 10,00;
2. Superficie massima porticati esterni mq. 10,00;
3. H.max.: ml. 2,60;
4. Distanza dai fabbricati ad uso abitativo ml. 50,00;
5. Distanza da altri fabbricati ml. 10,00;
6. Distanza dai confini ml. 20,00;
7. Distanza dalle strade comunali e vicinali di uso pubblico ml. 20.00.
ii. Animali di piccola taglia (animali da cortile, ovini, caprini, suini ecc) nel
rispetto dei seguenti parametri:
1. Superficie utile netta mq. 10,00;
2. H.max.: ml.2,40;
3. Distanza dai fabbricati ad uso abitativo ml. 50,00;
4. Distanza da altri fabbricati ml. 10,00;
5. Distanza dai confini ml. 20,00;
6. Distanza dalle strade comunali e vicinali di uso pubblico ml 20.00.
iii. Le superfici degli annessi agricoli potranno essere ampliate in maniera
proporzionale alle dimensioni dell’azienda, la cui superficie dovrà
comunque essere calcolata secondo i criteri indicati al presente articolo,
comma 5, a) IV.
iv. In ogni caso le superfici ampliate non potranno determinare la realizzazione
di un annesso agricolo di dimensioni superiori a mq. 20 di superficie utile.
Dagli ampliamenti di cui al presente comma sono esclusi i porticati esterni di
Norme tecniche di attuazione
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cui al punto i.) 2, la cui costruzione resta ammissibile per la superficie
massima di 10 mq.
v. E’ prescritta la sottoscrizione di convenzione o atto unilaterale d’obbligo,
così come definito al precedente punto e).
vi. E’ prescritta la tipologia , così come definita al precedente punto b) e c).
7. Manufatti precari ai sensi dell’art. 41 comma 8 della LR 1/0205 e s.m.i.:
a. L’installazione di manufatti precari per lo svolgimento delle attività di aziende
agricole potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 7 del Regolamento
DPGR n. 5/R/2007.
8. Serre temporanee e serre con copertura stagionale aventi le caratteristiche costruttive dei
manufatti precari (art. 41 comma 8 della LR 1/2005 e s.m.i.):
a. L’installazione di serre temporanee e di serre con copertura stagionale per lo
svolgimento delle attività agricole aventi le caratteristiche costruttive dei manufatti
precari è consentita solo alle aziende agricole nel rispetto di quanto previsto
dall’art. 8 del Regolamento DPGR 5/R.
9. Serre fisse aventi le caratteristiche costruttive degli annessi (art. 41 comma 4 e 7 della LR
1/2005 e s.m.i.):
a. Per l’installazione di serre con requisiti diversi da quelli sopra indicati, si applicano le
stesse disposizioni previste per gli annessi agricoli di cui al comma 4 e 5 del presente
articolo, con la precisazione che le serre fisse, realizzate dopo l’entrata in vigore
delle disposizioni di cui al titolo IV Capo III della LR n. 01/2005, non possono mutare la
destinazione d’uso agricola e devono essere rimosse al termine della validità del
piano aziendale.
b. Le serre possono comunque essere mantenute in caso di proroga del programma o
per l’attuazione di un nuovo programma, così come stabilito dall’art. 41 comma 6
della LR 1/2005 e s.m.i.
10. Sul patrimonio edilizio esistente sito in zona agricola con destinazione d’uso non agricola
sono consentiti tutti gli interventi previsti per il recupero del patrimonio edilizio esistente
dall’art. 44 della LR 1/2005 e s.m.i. compresa la ristrutturazione urbanistica mediante la
procedura di PA.
11. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che comporta il mutamento della
destinazione d’uso agricola si fa riferimento all’art. 45 della LR 1/2005 e s.m.i. e dovrà essere
posta particolare attenzione alle sistemazioni ambientali che dovranno essere realizzate ai
sensi dell’art. 12 del regolamento DPGR 5R/207 e s.m.i.
12. Il mutamento di destinazione d’uso di annessi agricoli dovrà comunque garantire la
permanenza di una superficie ad annesso pari a mq 15 di SUL. Tale limitazione non opera
nel caso in cui, alla data dell’adozione del presente RU, l’annesso agricolo risulti non
collegato ad alcun appezzamento di terreno agricolo.
13. Interventi vietati
a. In zona agricola non è consentita la realizzazione di impianti solari, fotovoltaici, eolici
destinati alla produzione di energia che non siano di stretta pertinenza ed utilizzo a
servizio di edifici esistenti limitatamente alla possibilità di soddisfare il fabbisogno
energetico aziendale.
b. Nell’azienda agricola non è consentita l’installazione di impianti energetici la cui
capacità produttiva e reddituale risulti prevalente rispetto a quella agricola.
c. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, nonché per quelli di nuova
edificazione o di ampliamento di abitazioni o annessi rurali:
i. non é consentita la realizzazione di terrazze a tasca,
ii. non é consentita la realizzazione di scale esterne a sbalzo o a vista, mentre è
consentita per tutti i fabbricati di scarso valore la possibilità di realizzare una
scala esterna “chiusa”, cioè con rampe non lateralmente a vista in quanto
inserite fra la parete del fabbricato ed un setto murario che funge anche da
parapetto. A tal proposito e per quanto possibile, la scala dovrà avere in
pianta un andamento rettilineo, cioè non con rampe parallele, il cui sviluppo
dovrà avvenire lungo i fronti laterali o tergali dei fabbricati. Il parapetto,
Norme tecniche di attuazione
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costituito dal setto murario, non dovrà recare alcun decoro, ma dovrà
esclusivamente essere rifinito con materiale di tipo tradizionale (cotto, pietra
e similari). Il pianerottolo di arrivo dovrà essere strettamente sufficiente a
garantire l'accesso al piano superiore del fabbricato, senza acquisire i
connotati di un balcone.
iii. non é consentita la realizzazione di balconi in sporgenza dal filo esterno
della muratura; eventuali logge dovranno essere inserite all'interno del corpo
di fabbrica principale.
iv. non è consentito alcun intervento esterno sul fabbricato e nell’area di
pertinenza che riconduca all’assetto urbano proprio del sistema insediativo.
Art. 91 - Prescrizioni per la realizzazione di interventi sul patrimonio edilizio agricolo
1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e gli interventi di nuova costruzione, ove
ammessi, dovranno essere realizzati in maniera coerente con le caratteristiche del
patrimonio edilizio agricolo storicizzato.
2. A tal proposito si forniscono una serie di indicazioni utili per un corretto approccio
progettuale. In particolare, vengono di seguito forniti quegli elementi che aiutano a
caratterizzare i tipi edilizi, le forme corrette di accrescimento, i materiali e le tecniche
costruttive.
3. I tipi edilizi più ricorrenti, accertati nell’ambito delle verifiche condotte sul patrimonio edilizio
esistente nel territorio agricolo, si possono così sinteticamente descrivere:
a. Edificio che si caratterizza per la sua forma compatta, quadrangolare, con il corpo
principale disposto su due piani fuori terra e con rapporto tra fronte principale e
fronti laterali, pari a 1 o 1,15. Generalmente tali immobili si connotano per
l’imponenza, l’importanza ed i particolari architettonici di rilievo che li
contraddistingue nel paesaggio agricolo e molto spesso in essi trovava sede la
residenza padronale. Gli ampliamenti del corpo centrale, sono stati eseguiti
aggiungendo sui prospetti laterali o sul retro dei corpi di fabbrica destinati ad
annessi agricoli a servizio della produzione. Il fabbricato principale si caratterizza per
la copertura a padiglione o a capanna, manto in coppi ed embrici in cotto alla
toscana, scala interna perpendicolare al fronte, prospettante l'ingresso principale
ed in alcuni casi la scala di accesso è posizionata all’esterno sul fronte principale.
Gli aggetti di gronda sono prevalentemente costituiti da travicelli in legno
smensolati e mezzane in cotto, ma si riscontrano anche aggetti di gronda
totalmente costituiti da elementi in cotto sovrapposti ed aggettanti ed anche
aggetti di gronda con travicelli in legno con sovrastante tavolato in luogo delle
mezzane in cotto. Le facciate dell’edifico si presentano sia intonacate che con
muratura stuccata a faccia vista secondo tecniche non sempre omogenee. L’
orientamento dell’ asse principale è quello E-O con ingresso centrale sul fronte Sud.
b. Edificio che si caratterizza per la forma rettangolare allungata, disposto nella
maggior parte dei casi su due piani fuori terra ed in alcuni casi con vano centrale
costituente il 3° piano fuori terra destinato a colombaia. Si riscontrano anche edifici
disposti su tre piani e generalmente coincidono con l’abitazione padronale. Il
solaio di copertura è generalmente a capanna con manto in coppi ed embrici in
cotto alla toscana, con fronti minori timpanati ed aggetti di gronda con le stesse
caratteristiche costruttive di quelli sopra descritti. Le scale di accesso al piano primo
sono prevalentemente interne, perpendicolari al fronte, ma si ritrovano anche casi
in cui le stesse risultano parallele al fronte, situate nel corpo centrale. L’
orientamento principale è lungo l’asse E-O con ingresso centrale sul fronte Sud.
Originariamente costituito da unica unità abitativa inglobante al suo interno parte
degli annessi minori. Generalmente gli ampliamenti (di uno o due piani fuori terra )
sono avvenuti lungo la direttrice principale E-O sui lati del corpo principale ed in
alcuni casi lo schema tipologico si è sviluppato ad “L” in quanto condizionato
dall’andamento del terreno circostante. Molto spesso gli edifici sono stati edificati in
posizione parallela alla viabilità storica di tipo vicinale o comunale. E’ questa
sicuramente la tipologia edilizia più diffusa e ricorrente e più di ogni altra, nel corso
degli anni, è stata oggetto di interventi edilizi finalizzati al recupero a fini abitativi di
Norme tecniche di attuazione
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locali destinati a funzioni legate all’attività agricola (ex stalle, cantine, fienili, locali di
sgombero ecc.). Per effetto di ciò è sempre più frequente imbattersi in fabbricati
che sono stati suddivisi in più unità immobiliari ad uso abitativo disposte da terra a
tetto (tipo villette a schiera) e ricavate entro il corpo di fabbrica originario.
4. In relazione a quanto sopra esposto, di seguito si descrivono i modelli aggregativi, le matrici
tipologiche degli insediamenti rurali dell'area e le successive trasformazioni intervenute a
partire dal secondo dopoguerra:
a. Gli accrescimenti per gli edifici di tipo a),di cui al paragrafo precedente, quasi
sempre erano determinati da esigenze di carattere familiare e/o aziendale e gli
stessi avvenivano generalmente lungo l’asse principale dell’edificio, quasi sempre
orientato da est verso ovest, lasciando così libera la vista verso il lato Sud.
Generalmente gli ampliamenti, ove disposti su due piani, si connotavano per la
presenza di locali destinati al uso agricolo al piano terreno e ad uso residenziale al
piano primo. In alcuni casi la tipologia quadrangolare si è determinata per il
raddoppio dell’edificio originariamente improntato a pianta rettangolare che è
stato raddoppiato addossando la nuova costruzione sul prospetto opposto a quello
principale.
b. La disposizione più ricorrente delle aggregazioni per gli edifici di tipo B, di cui al
paragrafo precedente, è quella che vede l’aggiunta di corpi secondari, sui lati del
corpo principale, molto spesso disposti su uno o due piani fuori terra, con i locali
del piano terra, generalmente destinati all’attività agricola (stalle, rimessa
macchinari agricoli, cantine ecc.) anche perché i locali posti al piano primo, quasi
sempre venivano destinati a soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare
(camere, locali di servizio alla residenza ecc.). Ove non collocati in adiacenza al
corpo principale, la loro realizzazione è avvenuta nell’ambito del resede di
pertinenza dell’edificio, ma in modo da poter mantenere libera la visuale verso sud.
5. Prescrizioni per la realizzazione di interventi edilizi storici su immobili appartenenti al
patrimonio edilizio agricolo:
a. Sul patrimonio edilizio esistente alla data di impianto del catasto terreni a
prescindere dalla classificazione attribuita all’edificio, ove non siano state alterate
le caratteristiche originarie per effetto di interventi impropri o legittimati da condoni
edilizi, gli interventi edilizi potranno essere effettuati nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
i. Intonaci - finiture: Nei casi in cui la finitura ad intonaco risulti propria
dell'edificio oggetto d'ampliamento, é fatto obbligo l'utilizzo di tale finitura. In
tali situazioni é indicato l'uso di intonaco di tipo civile mediante arricciatura e
stabilitura con malta bastarda e velo finale a malta di calce, tirato
seguendo l'andamento della muratura. Qualora l'intonaco non attenga alla
tipologia dell'edificio, ma l'edificio risulti attualmente intonacato, dovrà
essere ripristinata la muratura originaria (in laterizio o in pietra a faccia vista )
con stuccature a rasapietra, con malta di calce.
ii. Colori: Nei casi in cui nella fase di rilievo precedente l'ampliamento venga
accertata un'originaria tinteggiatura con tonalità specifiche (in genere
indicanti l'appartenenza a complessi fondiari, proprietà di enti ecclesiastici
ecc.) é indicato il ripristino e l'utilizzo di tali colorazioni; nel caso si riscontri la
presenza di cornici e mostre alle aperture, é indicato l'utilizzo di tali soluzioni
decorative. In tutti gli altri casi si prescrive l'uso di pitture minerali a base di
silicati, a calce, applicati a pennello, con colori chiari propri della tradizione
locale.
iii. Coperture: Relativamente alle nuove abitazioni rurali é indicato l'utilizzo di
tipologie a capanna o a padiglione, con inclinazione massima delle falde
pari al 25%.
iv. Manto di copertura: E' indicata la realizzazione in coppi ed embrici in cotto
alla toscana.
v. Struttura di gronda: Negli ampliamenti del patrimonio edilizio esistente é
indicata la realizzazione, nei modi e nelle caratteristiche della tipologia
originaria (a correnti e tavole in legno o mezzane in cotto, con mensola
semplice o doppia sagomata nel tratto terminale, sporgenza max 60 cm
oppure ad elementi in cotto in aggetto, semplici o con pezzi speciali, con
Norme tecniche di attuazione
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vi.
vii.
viii.
ix.
x.
sporgenza massima 45 cm oppure infine con intradosso raccordato con
modanature al corpo principale). Nei casi di ampliamento o di costruzione in
aderenza, sia di annessi che di nuove abitazioni, é consentito il
raggiungimento della stessa altezza di quest'ultimo.
Aperture: Nelle nuove costruzioni rurali, per le aperture principali dovrà di
norma essere rispettato il rapporto h/l: 1,5 per le finestre, con h massimo non
superiore di norma a 130 cm, 2,5 per le porte, con h massimo non superiore
di norma a 210 cm. Negli ampliamenti dovranno di norma essere rispettate
le dimensioni dei vani di porta e di finestra dell’edificio esistente.
Infissi e dispositivi di oscuramento: Negli interventi sul patrimonio edilizio
esistente, nonché in quelli di ampliamento, valgono le seguenti indicazioni:
le porte esterne dovranno essere in rovere o castagno naturale, in legno
verniciato, impostate sul filo interno della muratura. Le finestre dovranno
essere in legno naturale o verniciato, realizzate con sagoma rettangolare,
ad architrave lineare o curvilineo.
Sui fabbricati privi di valore è consentita la realizzazione di piccole tettoie
con aggetto massimo di 1,20 mt, realizzate in legno e con manto di
copertura in coppi ed embrici in cotto alla toscana, di lunghezza
strettamente sufficiente a proteggere dagli agenti atmosferici i serramenti
esterni.
Sui fabbricati di particolare valore storico – architettonico ed ambientale, la
possibilità di realizzazione piccole tettoie come quelle di cui al comma
precedente, dovrà essere valutata di volta in volta in relazione all’esigenza
di tutela dell’edificio.
Recinzioni: Nelle aree di pertinenza degli edifici, le recinzioni potranno essere
realizzate in elementi murati di cotto o pietrame a faccia vista a raso, o
intonacati come il corpo principale, con H.max. pari ad 1,20 ml. Il manufatto
deve garantire, con opportuni accorgimenti, la permeabilità idraulica nelle
aree a rischio. Tale soluzione è consigliata sui fronti principali dei fabbricati e
nelle aree a contatto o prossime alla viabilità. E' altresì ammessa la
realizzazione di recinzioni in pali di legno e rete a maglia quadrata o
romboidale a maglia sciolta,di H.max. di mt 1,50, senza formazione di
cordolo ed associate a siepi o, quantomeno a tratti, a schermature
arbustive e/o arboree. Tale soluzione è consigliata sulle aree retrostanti o
laterali ai fabbricati e nelle aree a contatto con il territorio aperto.
25
CAPO 2 – Normativa specifica
Art. 92 - Sottozona E1: Sottozona agricola ordinaria
1. La sottozona agricola ordinaria E1 comprende la parte del territorio comunale, a
prevalente funzione agricola, che conserva ancora in parte i caratteri dell’antica struttura
agraria, che si caratterizza per la presenza dei terrazzamenti nella fascia pedecollinare,
dove predomina la coltivazione dell’olivo e per la presenza dei seminativi nella parte
pianeggiante.
2. Il RU persegue gli obiettivi delineati dal PS, incentivando la permanenza della presenza
umana sul territorio, favorendo tutti gli interventi finalizzati al mantenimento ed alla
conservazione della struttura agraria tradizionale, al riordino ed alla riqualificazione
dell’ambiente, dei nuclei sparsi e degli edifici singoli e delle relative pertinenze,
incentivandola promozione di attività anche part – time, dell’agriturismo e delle attività
connesse e compatibili con i valori paesaggistici di riferimento.
3. Per tale sottozona, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dalla disciplina di carattere
generale, di cui all’art. 89 e seguenti delle presenti norme.
4. E' proibita l'apertura di cave.
5. Fatte salve le limitazioni agli interventi che operano sul patrimonio di particolare valore
storico – architettonico ed ambientale, per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino
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alla ristrutturazione edilizia con possibilità sopraelevazione nel solo caso di immobili
preesistenti impostati su di un solo piano fuori terra consentendosi in tale solo caso, la
costituzione di un piano primo.
Art. 93 - Sottozona E2: Sottozona agricola di pregio ambientale
1. La sottozona agricola E2 di pregio ambientale comprende prevalentemente la fascia di
territorio pedecollinare, di particolare pregio ambientale, integrativa e protettiva nei
riguardi del Centro Storico di Montecatini Alto. Tali aree si caratterizzano per la prevalenza
di funzioni agricole e pertanto in tale zona risultano assentibili tutti gli interventi previsti dalla
presente disciplina per le zone agricole e dalla disciplina regionale per le zone agricole.
2. In particolare in tali zone sono ammessi:
a. per tale sottozona, sono ammissibili tutti gli interventi previsti dalla disciplina di
carattere generale, di cui all’art. 89 e seguenti delle presenti norme
b. per gli edifici di particolare valore storico - architettonico ed ambientale, saranno
assentibili gli interventi previsti dall’apposita disciplina;
c. tutti gli interventi previsti dal Titolo IV Capo III della LR11/2005 e s.m.i. con la sola
esclusione delle serre fisse.
3. l’uso ed il colore dei materiali dovrà essere approvato da parte della commissione per il
paesaggio.
4. Per mantenere inalterato il rapporto tra i manufatti architettonico - urbanistici e l’ambiente
circostante e per preservare i peculiari pregi ambientali e naturali, le trasformazioni
morfologiche del suolo, così come l'abbattimento di alberature esistenti propedeutiche
alla realizzazione dell’intervento dovranno essere limitate allo stretto necessario; è
comunque vietata l'asportazione o il danneggiamento del patrimonio floristico,
l'introduzione di specie vegetali estranee all'ambiente, la rimozione o il danneggiamento di
elementi naturali caratterizzati e/o caratterizzanti ed infine l'apertura di cave.
5. E' consentita la realizzazione, salvaguardando le caratteristiche dell'ambiente, di impianti
sportivi (piscine, campi da tennis) di esclusiva pertinenza ad uso delle unità abitative
esistenti.
Art. 94 - Sottozona E3: Sottozona agricola della bonifica
1. La sottozona agricola E3 agricola della bonifica comprende le aree a prevalente funzione
agricola che in gran parte costituivano un tempo i possedimenti della Fattoria della Tenuta
del Pedicino, prevalentemente originati dagli interventi di bonifica che interessarono le
aree contigue al Padule di Fucecchio.
2. Il patrimonio edilizio esistente è costituito prevalentemente da fabbricati piuttosto ampi
impostati su pianta di forma rettangolare che nel corso degli anni ha subito ampliamenti
che si sono sviluppati sui lati del corpo principale ed entro il resede di pertinenza, spesso in
maniera disarticolata e disaggregata, mentre il terreno agricolo si caratterizza per la
presenza di seminativi alberati a viti, pioppi gelsi – integrati a sodi e colture palustri. Nel
corso degli anni l’impianto originario ha subito modifiche che hanno determinato una
alterazione della rete scolante di fossi e canali, con accorpamento dei campi finalizzato
all’introduzione di colture estensive quali granturco, girasoli ecc. Il RU mira alla
conservazione della rete scolante minore ed alla preservazione del paesaggio agrario
della bonifica, ponendo particolare attenzione a processi di valorizzazione attraverso forme
di turismo integrate e sostenibili. In tali aree sono da considerare elementi di pregio e di
fragilità e pertanto oggetto di specifica tutela:
a. il terreno vegetale;
b. la giacitura dei piani di campagna;
c. il reticolo idraulico minore;
d. la permeabilità dei suoli;
e. l’uso della risorsa acqua.
3. Fatti salvi gli interventi per impianti ed infrastrutture pubbliche, non altrimenti localizzabili,
entro questa zona sono vietati:
a. l’asportazione e la sostituzione del terreno vegetale, salvo che per le normali
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operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini;
b. l’alterazione delle quote del piano di campagna;
c. la modifica del reticolo idraulico minore, incluse l’eliminazione e la deviazione di
argini, la copertura e l’intubazione dei canali e dei fossi di scolo, fatta salva la
possibilità di realizzare passi carrabili;
d. la modifica di elementi di particolare valore o di interessa paesaggistico ed
ambientale, quali filari di essenze arboree e massa vegetazionali tipiche;
e. lo smaltimento di materiali solidi e liquidi che possano determinare inquinamento o
alterazione della qualità del suolo e delle risorse idriche;
f. l’incontrollato emungimento delle falde acquifere;
g. la discarica di materiali di rifiuto o il deposito all’aperto di rottami industriali, rottami
di autovetture ed altri materiali ferrosi o comunque suscettibili di provocare
fenomeni di inquinamento del sottosuolo.
4. Interventi ammessi:
a. è consentita la nuova edificazione secondo quanto previsto dalla disciplina di
carattere generale per le zone agricole;
b. sul patrimonio edilizio esistente di particolare valore storico – architettonico ed
ambientale sono assentibili tutti gli interventi previsti dall’apposita disciplina;
c. sul patrimonio di scarso valore sono consentiti tutti gli interventi edilizi riconducibili
alla disciplina di carattere generale di cui all’art. 89 e seguenti delle presenti norme
ed interventi fino alla sostituzione edilizia;
5. Destinazioni d’uso ammesse:
a. attività agricole ed attività ad esse connesse e compatibili;
b. destinazioni residenziali ed attività connesse e compatibili;
c. attività di servizio limitatamente alle funzioni f.5, f.9, f.11 dell’art. 38 utili all’esercizio
delle attività agricole ed alla valorizzazione turistica del territorio.
Art. 95 - Sottozona E4: Sottozana agricola produttiva ed allevamenti di bestiame
1. La sottozona agricola E4 agricola produttiva ed allevamenti di bestiame comprende le
aree a prevalente funzione agricola destinate ad attività agricole che operano nell’ambito
della trasformazione di prodotti agricoli e dell’allevamento di bestiame.
2. Entro tale zona è previsto il mantenimento delle destinazioni d’uso presenti e sul patrimonio
edilizio esistente sono consentiti tutti gli interventi ammissibili nell’ambito della ristrutturazione
edilizia, ivi compreso gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme.
3. Sono inoltre ammissibili interventi di ampliamento nel rispetto dei seguenti parametri
urbanistici:
a. H max ml. 8,00;
b. Uf max : 1,00 mq/mq
c. R.C. max 40%
4. La modifica della destinazione d’uso, potrà essere conseguita solo a seguito
dell’approvazione del PA disciplinato dall’art. 12 delle presenti norme.
Norme tecniche di attuazione
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6
TITOLO VII – AREE ED ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE
26
CAPO 1 – Definizione e disciplina delle zone F
Art. 96 - Zona F: attrezzature di interesse generale
1. Sono le parti del territorio o gli edifici destinate ad attrezzature ed impianti di interesse
generale, che nel loro complesso costituiscono la zona omogenea “F” di cui all’art. 2 del
D.M. 1444/68.
2. Le zone F possono essere sia di proprietà pubblica che privata.
3. Il RU individua nell’ambito delle zone F di previsione, quelle sottoposte ad acquisizione
mediante procedura espropriativa da parte del Comune o da parte degli Enti competenti
e le stesse trovano una più esatta individuazione nell’elenco degli immobili sottoposti ad
esproprio riportati in appendice 13 alle presenti norme.
4. La realizzazione di dette previsioni è altresì ammessa da parte di privati proprietari previa la
stipula di apposita convenzione con l’AC, con la quale ne sia assicurato l’uso pubblico nel
rispetto delle previsioni dettate dal RU in relazione alla specifica sottozona di
appartenenza.
5. Le zone F rappresentate nelle tavole del RU, si possono suddividere nelle seguenti tre
categorie:
a. Le attrezzature afferenti al vivere dei residenti anche se alcune di esse si rivolgono ai
residenti occasionali (turisti); di iniziativa o interesse pubblico;
b. Le attrezzature rivolte al completamento della industria turistica ed alla
rivitalizzazione della collina; di iniziativa sia pubblica che privata;
c. Le attrezzature e gli impianti afferenti al compendio termale.
6. I servizi inclusi nella categoria a sono a loro volta suddivisi in sei sottozone:
Sottozona FI: attrezzature per l’istruzione;
Sottozona FC: attrezzature collettive;
Sottozona FV: verde pubblico;
Sottozona FS: attrezzature sportive;
Sottozona FD: attrezzature distributive e tecnologiche;
Sottozona FP: attrezzature parcheggio terminale;
7. I servizi inclusi nella categoria b sono suddivisi nelle seguenti tre sottozone:
Sottozona FA: attrezzature turistico – ricettive;
Sottozona FE: attrezzature espositive;
Sottozona FL: attrezzature ludico – ricreative;
8. I Servizi inclusi nella categoria c sono suddivisi nelle seguenti due sottozone:
Sottozona FT: attrezzature termali;
Sottozona FTD: attrezzature termali dismesse;
9. Tali sottozone sono state rappresentate con apposita simbologia e grafia, distinguendo tra
quelle esistenti e quelle di progetto.
10. In tali aree sono ammesse le funzioni pubbliche così come individuate dall’art. 38 delle
presenti norme ed il passaggio da una funzione di interesse generale all’altra, non
comporta la necessità di dare attuazione a varianti al RU, ma deve semplicemente essere
approvata da parte del CC.
11. Fermo restando eventuali specifiche disposizioni e limitazioni alla capacità edificatoria
previste dalla presenti norme, all’interno delle zone F l’edificabilità è determinata in
relazione alle esigenze della funzione a cui è destinata l’area, nel rispetto di valori
paesaggistici, ed ambientali, nonché di compatibilità con i contesto di riferimento.
12. Eventuali edifici presenti entro il perimetro delle zone F potranno essere oggetto di
interventi edilizi fino alla sostituzione edilizia, ad eccezione del patrimonio edilizio esistente di
particolare valore storico – architettonico ed ambientale, per il quale si dovrà far
riferimento alla specifica disciplina.
13. All’interno di tali sottozone è consentita la conservazione delle destinazioni d’uso presenti,
ancorché non compatibili con quelle previste dalla disciplina di zona. Solo per interventi di
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grado superiore alla ristrutturazione edilizia è prescritto l’obbligo di adeguarsi alle
destinazioni d’uso previste dalla sottozona di riferimento.
14. Il vincolo preordinato all’esproprio che insiste sulle aree di previsione, non preclude la
possibilità di utilizzare tali aree per usi privati, fino al momento dell’avvio delle procedure
espropriative, ivi compresa la possibilità di eseguire opere di sistemazione minori a
condizione che le stesse non si configurino come nuova costruzione e che l’interessato
riconosca, secondo le modalità ritenute più opportune dall’AC, che dell’eventuale
incremento di valore conseguente alla realizzazione di tali opere non si dovrà tener conto
in sede di definizione dell’indennità di esproprio.
Art. 97 - Sottozona FI: Attrezzature per l’istruzione
1. Sono le aree destinate ad attrezzature scolastiche e formative riconducibili a quelle
indicate dall’art. 3, lettera a) del DM 1444/68.
2. Il RU distingue con idonea simbologia le attrezzature scolastiche esistenti (FIe) da quelle di
previsione (FIp).
3. Sono comprese entro tale sottozona le attrezzature scolastiche costituite da asili nido,
scuole materne, scuole elementari, scuole medie e scuole superiori e le attrezzature
formative, intendendosi tali le scuole di formazione professionale.
4. In tale sottozona il RU si attua per intervento diretto, previa approvazione da parte della
GC del progetto, che dovrà prevedere la sistemazione generale dell’area di riferimento.
5. L’edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali della destinazione d’uso
prevista ed al rispetto dei parametri imposti dalle specifiche discipline di settore ed in ogni
caso non potrà essere superato l’If = 1,00 mq/mq. con H.max: di ml. 12,00.
6. Gli spazi liberi a verde dovranno essere sistemati e mantenuti con alberature idonee in
misura minima di quattro alberi ogni 100 mq. di superficie scoperta.
7. In tale sottozona è consentito l’utilizzo delle strutture esistenti, quali, a titolo descrittivo ma
non esaustivo, impianti sportivi, auditorium e palestre, per le funzioni e le attività di interesse
pubblico previste all’art. 38.
Art. 98 - Sottozona FC: Attrezzature collettive
1. Per attrezzature collettive si devono intendere le aree destinate alle attività riconducibili a
quelle indicate dall’art. 3 lettera b) del DM 1444/68, quali: religiose, culturali,teatrali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, sedi di quartiere, pubblici uffici (Ufficio PP.TT., ecc.),
stazioni ferroviarie, eliporto ed altre consimili, nonché i servizi sociali, assistenziali, formativi,
culturali e sportivi ad esse connessi.
2. Il RU individua con apposita campitura e specifico simbolo grafico il tipo di attrezzatura
esistente (FCe) o di previsione (FCp).
3. In tali sottozone le previsioni del RU si attuano con titolo edilizio diretto, per interventi fino
alla sostituzione edilizia; interventi di grado superiore con progetto unitario convenzionato
sulla base di un progetto che dovrà prevedere la sistemazione generale dell’area e che
dovrà essere approvato da parte della GC.
4. L’edificabilità è determinata in relazione alle esigenze funzionali della destinazione d’uso
prevista ed al rispetto dei parametri imposti dalle specifiche discipline.
5. Sugli edifici esistenti entro il perimetro della presente sottozona FC, sono consentiti tutti gli
interventi ammissibili sul patrimonio edilizio esistente, ivi compreso gli interventi di cui all’art.
32 delle presenti norme. Per gli immobili ritenuti di particolare valore storico – architettonico
ed ambiente, si dovrà far riferimento alla specifica disciplina.
6. Nelle aree di seguito indicate ed evidenziate con idonea perimetrazione nella cartografia
del RU, gli interventi eccedenti la sostituzione edilizia potranno essere attuati con progetto
unitario, nel rispetto dei seguenti indici di UF:
a. per le aree afferenti al complesso religioso denominato San Francesco:
i. –UF max: 0,75 mq/mq.;
ii. RC max: 40%;
iii. H.max:12,00 m.
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b. per le aree afferenti al complesso immobiliare denominato Murialdo
i. UF max: 0,50 mq/mq.;
ii. RC max: 40%;
iii. H.max. 12,00 m
c. Il RU, con apposita simbologia, individua l’area per la realizzazione di un eliporto per
il quale valgono le seguenti norme:
i. l’eliporto potrà essere attuato per iniziativa privata e/o pubblico – privata;
ii. all’interno di tale area potranno essere realizzate, oltre alle piste di
atterraggio, tutti quei volumi necessari a garantire il funzionamento
dell’eliporto, il rimessaggio e la manutenzione degli elicotteri, nel rispetto dei
seguenti indici:
1. UF maX: 0,50 mq/mq.;
2. RC max: 20%;
3. H.max. 10,00 m.
iii. è prevista al possibilità di realizzare un alloggio per il custode della SUL
massima di mq. 120 di SUL.
iv. dovrà essere prevista un’area in grado di ospitare almeno 200 posti auto;
v. in conformità alle indizioni contenute nel piano di indirizzo e
regolamentazione degli orari, l’accesso all’area Eliporto dovrà avvenire
prolungando via del Cassero fino a raggiungere l’area, in modo da non
attestarsi sulla strada Provinciale denominata Camporcioni.
d. All’interno della sottozona FC è compresa anche l’Area occupata dal Teatro Verdi
per la quale vale la seguente disciplina:
i. Fatte salve le possibilità di intervento previste dall’apposita disciplina per gli
edifici ritenuti di particolare valore storico – architettonico ed ambientale, e
l’obbligo di intervenire sul parco storico e sugli edifici con vincolo
monumentale e sui beni paesaggistici conformemente agli articoli 12 e 20
del PS nel rispetto del disposto dell’articolo 81 della LR 1/2005 e s.m.i. ed
ottenere idonea e preventiva autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e
s.m.i.. in detta sottozona si può intervenire mediante:
1. Titolo diretto per interventi fino alla categoria della ristrutturazione
edilizia;
2. Interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme;
3. Interventi fino alla categoria del Restauro e risanamento
conservativo del parco storico;
4. progetto unitario per interventi di categoria superiore alla
ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle disposizioni previste dal PS. In
particolare il progetto unitario dovrà contenere:
a. il censimento della vegetazione esistente, consistente in:
b. Rilievo fotografico,
c. Nome della pianta: Famiglia, Genere , Specie , Varietà, Nome
volgare,
d. Posizione,
e. Caratteristiche: Anno di impianto, Dati dimensionali, Aspetto
chioma e fusto, Presenza di effetti negativi,
f. Stato Fitosanitario: Aspetto generale, Presenza di lesioni, Stato
chioma e rami,
g. Grado di pericolosità.
h. Interventi necessari: Piante da conservare, da eliminare o da
sostituire,
i. la proposta di restauro del giardino storico con il
mantenimento degli elementi formali ed architettonici
presenti ed il Piano di manutenzione del Parco.
ii. Le destinazioni d’uso ammesse ai sensi dell’articolo 58 della LR 1/2005 e s.m.i.
sono:
1. Attrezzature teatrali;
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2. Studio televisivo;
3. Attrezzature congressuali;
4. Spazi espositivi non commerciali;
5. Attrezzature museali.
iii. In ogni caso, gli interventi d’ampliamento non potranno superare i seguenti
limiti dimensionali:
1. Aumento dei posti a sedere del teatro esistente sino al
raggiungimento del numero massimo complessivo di 1.500, calcolati
secondo le disposizioni normative vigenti;
2. Ampliamento della superficie degli ambienti accessori esistenti
(camerini, laboratori, servizi igienici per il personale, magazzini, sale di
prova) sino al raggiungimento della superficie lorda massima
complessiva di mq 2.000;
3. Ampliamento degli spazi di accoglienza esistenti (bar, foyer,
guardaroba, servizi igienici per il pubblico) sino al raggiungimento
della superficie lorda massima complessiva di mq 1.000;
4. Ampliamento dello spazio destinato a uffici-biglietteria esistente sino
al raggiungimento della superficie lorda massima complessiva di mq
150;
5. Ampliamento delle pertinenze destinate a sala museo – sala
espositiva non utilizzabile per la vendita, sino al raggiungimento della
superficie lorda massima complessiva di mq 800 con le seguenti
limitazioni:
a. H.max. del palcoscenico metri 16,50,
b. H.max. della copertura della sala del teatro metri 13,50,
c. SC max mq 2.800,
d. H.max edifici pertinenziali metri 6,00.
iv. La creazione di posti macchina deve essere garantita nella misura di uno
ogni tre nuovi posti a sedere. Qualora non sia possibile reperire i posti
macchina nel perimetro della sottozona Teatro Verdi è possibile attivare un
convenzionamento decennale con soggetti privati o pubblici che asservano
adeguati posti auto con aree di parcheggio privato situate entro il raggio di
metri 600 dall’edificio o garantendo, durante l’orario di apertura al pubblico
della struttura, il funzionamento di idoneo sistema di trasporto collettivo
dedicato se le aree sono situate a distanza superiore a metri 600.
v. L’approvazione del progetto unitario, previsto dall’articolo 72 del PS, è
subordinata alla verifica di fattibilità geologica, ai sensi dell’articolo 62,
commi 2, 3 e della LR n. 1/2005 e s.m.i..
Art. 99 - Sottozona FV: Verde pubblico o di uso pubblico
1. La sottozona FV comprende le aree riconducibili a quelle indicate dall’art. 3 lettera c) del
DM 1444/68 da destinare a parco pubblico o di uso pubblico di tipo urbano o territoriale,
esistenti o di previsione, che il RU propone di implementare ulteriormente.
2. Le aree comprese entro tale sottozona, possono essere di proprietà pubblica e/o privata.
3. Il RU distingue con idonea simbologia i parchi esistenti (FVe) da quelli di previsione (FVp).
4. Le aree destinate a parco pubblico o di uso pubblico, dovranno conservare il patrimonio
arboreo esistente che potrà essere sostituito ed implementato avendo cura di porre a
dimora essenze autoctone. Le aree di progetto, dovranno esser piantumate con specie
tipiche della zona e coerenti con le caratteristiche del paesaggio circostante.
5. Nelle sottozone FV sarà consentita:
a. la realizzazione di percorsi pedonali, piste ciclabili, piazzole attrezzate per la sosta
ed il ristoro, che potranno essere opportunamente pavimentate con materiali
ritenuti congrui all’ambiente;
b. la realizzazione di piccole sistemazioni ed attrezzature ricreative di basso impatto,
quali piste di pattinaggio, campi per il gioco delle bocce e giochi simili;
c. la realizzazione di piccole costruzioni di servizio all’utenza (servizi igienici, chioschi
per la vendita di giornali e riviste e per la somministrazione di bevande ed alimenti
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
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8.
9.
ecc.) e di locali destinati alla realizzazione di piccole costruzioni di servizio all’area
(magazzini per attrezzature, locali tecnici, impianti tecnologici ecc.).
La realizzazione di tali costruzioni sarà assentita sulla base di un progetto di sistemazione
generale dell’area di riferimento, che dovrà essere sottoposto all’approvazione da parte
della GC.
In ogni caso la SUL delle costruzioni a servizio dell’utenza non potrà essere superiore a mq.
50,00 e quella per le costruzioni di servizio all’area non potrà essere superiore a mq. 50,00.
La realizzazione di parchi da assoggettare ad uso pubblico, per iniziativa privata, potrà
essere attuata previa approvazione da parte della GC del progetto che preveda la
sistemazione complessiva dell’area e le modalità di fruizione del parco da parte della
collettività.
Nella sottozona FV, tra il verde di previsione, è ricompresa la porzione di territorio comunale
destinata alla realizzazione del parco attrezzato della Biscolla (FVP) di iniziativa pubblica,
privato o pubblico - privata; il RU prevede la sua attuazione attraverso un progetto unitario
che potrà essere attuato anche per stralci funzionali. Il progetto dovrà prevedere gli
interventi di bonifica e riconversione dell’area un tempo occupata dall’inceneritore,
dell’area ex discarica di rifiuti dismessa e dell’area occupata dal centro comunale di
raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato. Il progetto dovrà prevedere la
sistemazione ambientale, introduzione di giochi per il tempo libero e fitnes, piccole
costruzioni di servizio all’utenza, servizi igienici, chioschi per la vendita di giornali e riviste e
per la somministrazione cibi e bevande, locali tecnici, impianti tecnologici, ecc… e, nella
zona del centro comunale suddetto, data la presenza di impianti utilizzabili, si potrà
prevedere un’area di sosta per camper, roulottes e/o pulman. Nelle more
dell’approvazione del progetto, sono assentibili esclusivamente le opere ed i manufatti
necessari ed indispensabili a garantire il funzionamento dell’impianto esistente. Il potenziale
edificatorio derivante da eventuali manufatti realizzati nell’ambito dell’attività di gestione
del centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo differenziato, non potrà
essere riutilizzato per la nuova destinazione, a parco e dovranno essere rimossi al cessare
dell’attività.
Art. 100 - Sottozona FS: Attrezzature sportive
1. Il RU individua con apposita simbologia le aree esistenti (FSe), di progetto (FSp) e di
completamento (FSc) destinate o da destinare alla realizzazione di impianti sportivi privati o
di uso pubblico.
2. In tali sottozone, oltre alle strutture per gli impianti sportivi ed a quelle integrative di servizio
(spogliatoi, servizi, deposito attrezzi, ecc.), è ammessa una edificabilità residenziale
limitatamente all'alloggio del personale di custodia nella misura massima di mq. 80,00 di
SUL.
3. I parcheggi inerenti le costruzioni saranno previsti nella misura massima di 10 mq/100 mc.
costruiti.
4. Gli spazi liberi dagli impianti dovranno, compatibilmente all'attività sportiva che vi si
svolgerà, essere sistemati e mantenuti con alberature idonee in misura di quattro alberi
ogni 100 mq. di superficie scoperta.
5. Nell’ambito della sottozona FS è assentibile la realizzazione da parte di privati, di impianti
sportivi, sulla base di convenzione sottoscritta con l’AC.
6. Nelle zone FSe ed FSp, l’edificazione potrà avvenire entro i limiti di seguito previsti:
a. UF max: 0,40 mq/mq;
b. H.max: 10,00 m.
c. RC max: 40%
7. Sul patrimonio edilizio esistente, saranno assentibili interventi fino alla sostituzione edilizia.
8. Entro la perimetrazione della zona FSe è compresa l’area occupata dagli impianti
dell'Ippodromo Sesana e relativi annessi, evidenziata in cartografia con idonea simbologia.
In detta zona si può intervenire mediante:
a. titolo diretto per interventi fino alla categoria della sostituzione edilizia;
b. PA per interventi di categoria superiore alla sostituzione edilizia.
9. Sono ammesse destinazioni d'uso di servizio all'attività ippica, sport ed al tempo libero con
le seguenti prescrizioni:
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
a. UF max: 0,20 mq/mq;
b. H.max.: 10,00 m;
c. Obbligo di depuratori per lo smaltimento dei liquami e accorgimenti per evitare
ogni possibile forma di inquinamento ambientale;
d. possono essere previste destinazioni commerciali la cui superficie utile lorda non
potrà superare il 20% della superficie delle residue funzioni presenti.
10. Il RU, nell’ambito delle zone FS individua un’area di completamento (FSc) per la quale è
prevista l’attuazione, per iniziativa privata sulla base di un progetto unitario convenzionato
con l’AC, di intervento di completamento dell’area sportiva esistente.
11. Il progetto dovrà prevedere la realizzazione di opere di urbanizzazione (viabilità e
parcheggi) così come evidenziati nella rappresentazione grafica della sottozona e
quantificati all’appendice 2 delle presenti norme.
12. Entro tale area è consentita la realizzazione di impianti sportivi coperti, nel rispetto degli
indici di seguito indicati:
a. SUL max: mq. 2.500,00 a destinazione sportiva;
b. H. max: ml. 10,00;
c. dotazione di parcheggi come da appendice 2 alle presenti norme.
Art. 101 - Sottozona FD: Attrezzature distributive e tecnologiche
1. Il RU individua con apposita simbologia le aree destinate ad attrezzature tecnologiche
esistenti (FDe) e di progetto (FDp).
2. Per attrezzature tecnologiche e distributive devono intendersi: impianti per la produzione
e/o la distribuzione dell’energia, impianti centrali e ripetitori per telecomunicazioni, impianti
per l’approvvigionamento idropotabile e per la depurazione, cantieri comunali, centro
comunale di raccolta differenziata dei rifiuti, aree per mercati all'aperto, ecc.. di cui alla
funzione servizi ed impianti tecnologici f.14 dell'art.38 delle presenti norme.
3. In tali aree il RU si attua per intervento edilizio diretto, previo approvazione dei progetti da
parte GC, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia nel rispetto dei
parametri definiti al successivo comma 5 e comunque sempre nel rispetto dei valori
ambientali e paesistici e di compatibilità urbanistica con il contesto.
4. Sugli edifici esistenti destinati a impianti tecnologici sono consentiti tutti gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente nonché i necessari ampliamenti, sempre nei limiti delle esigenze
funzionali nel rispetto dei parametri definiti al successivo comma.
5. Sia negli interventi di nuova costruzione che di trasformazione del patrimonio edilizio
esistente il progetto dovrà garantire le seguenti caratteristiche:
a. contenere particolari accorgimenti per evitare ogni forma di inquinamento, sia
della falda acquifera sia dell'ambiente circostante,
b. prevedere opportuna ed incisiva piantumatazione degli spazi liberi di risulta tra
impianto e impianto oppure della fascia al confine su tutti i lati tra l’impianto ed il
contesto adiacente allo scopo di favorire l’inserimento ambientale dei manufatti
nell’ambiente circostante.
c. rispettare i seguenti parametri e prescrizioni (ad esclusione del comma 6):
i. UF max: 0,50 mq/mq
ii. H.max: 6,50 m,
iii. RC max. 40%.
6. Con la medesima simbologia grafica e con sigla FDe “CCRD” è stata individuata l’area
(compresa entro il perimetro del progetto unitario denominato “Parco della Biscolla”)
attualmente occupata dal Centro Comunale di raccolta dei rifiuti urbani, raccolti in modo
differenziato. Per detta area non sono applicabili le norme generali della sottozona di
appartenenza in termini di edificabilità, dovendosi al riguardo far riferimento a quanto
previsto dall’art. 99 comma 9 delle presenti norme.
Art. 102 - Sottozona FPe: Attrezzature Parcheggio terminale esistente
1. Il RU, individua con apposita simbologia la parte del territorio destinata a parcheggio
terminale (già realizzata dal Comune nella forma della concessione di costruzione e
Norme tecniche di attuazione
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Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
2.
3.
4.
5.
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9.
10.
gestione) per la mobilità su strada e a servizi e/o funzioni complementari pubblici, di
interesse pubblico e/o collettivo e privati.
L'attrezzatura terminale, così come previsto nella convenzione attuativa già sottoscritta ed
in via di definitiva attuazione, dovrà constare di:
a. un parcheggio per autovetture predisposto per il funzionamento (anche a
rotazione) della capacità di almeno 480 posti auto.
b. un parcheggio per autobus, predisposto per il funzionamento (anche a rotazione)
della capacità di almeno 35 posti oltre a 4 stalli per navette e 20 posti auto, questi
ultimi insieme ai 4 per navetta da cedere all'AC,
c. un punto di accoglienza bus turistici.
I servizi e/o le funzioni complementari insediabili dovranno essere prevalentemente
pubblici, di interesse pubblico e/o collettivo. La prevalenza si calcolerà in base alla
superficie lorda occupata. Gli insediamenti privati saranno esclusivamente a destinazione
commerciale, turistico-ricettiva, direzionale, artigianato di servizio e ludico ricreativa.
Gli insediamenti di vendita al dettaglio saranno possibili solo nella tipologia di esercizi di
vicinato e media struttura di vendita.
Gli insediamenti commerciali non potranno nel loro complesso occupare una superficie
lorda superiore a mq. 4.000.
Gli insediamenti di attività ludico sportive, potranno occupare nel loro complesso una
superficie lorda non superiore a mq. 5000,00.
Per gli altri insediamenti l’esistenza del requisito della pubblicità ,dell’interesse pubblico e/o
collettivo dovrà essere riconosciuta dal Comune. A titolo esemplificativo e non esaustivo
tale requisito sarà riconosciuto ad uffici amministrativi, sede dei Vigili Urbani, Polizia di Stato,
Carabinieri, Guardia di Finanza, insediamenti di carattere sanitario o clinico, sede di partiti
politici , sindacati, associazioni di categoria, sedi di culto e attività connesse ecc…
Sul patrimonio edilizio esistente sono ammessi interventi fino al grado della ristrutturazione
edilizia come definita dalle presenti norme e dalla disciplina regionale.
Sul patrimonio edilizio esistente la ristrutturazione urbanistica e la sostituzione edilizia saranno
ammesse solo previa approvazione di specifico Piano di Recupero. Gli interventi saranno di
iniziativa pubblica e/o privata (in tal ultimo caso opportunamente convenzionata al fine di
garantire il puntuale rispetto della disciplina introdotta da questo articolo.)
Distanze dalla strada:
a. su Via. Foscolo mt. 5,60;
b. su Via. Cividale allineamento;
c. dai confini: mt.3,00.
Art. 103 - Sottozona Vigili del Fuoco
1. La sottozona Vigili del Fuoco è carografata nelle tav. P03a e P03f con apposita simbologia
grafica rappresentante FDe ed il simbolo dei vigili del fuoco. Tale funzione, già prevista nel
PRG e nel PS all’art. 12 delle NTA, concorre, insieme alla previsione di realizzazione
dell’eliporto, alla realizzazione del “Fuso della protezione civile” in conformità al PS.
2. Sul fabbricato esistente sono ammissibili tutte le categorie di intervento.
3. Sull’area sono applicabili gli indici ed i parametri delle zone FD di cui al precedente art. 101
comma 4 e 5.
4. Restano fermi tutti gli obblighi sottoscritti nella convenzione con la “Convenzione fra la
Provincia di Pistoia e i Comuni di Montecatini Terme, Pescia, Monsummano, Pieve a
Nievole, Massa e Cozzile, Ponte Buggianese, Chiesina Uzzanese, Borgo a Buggiano,
Larciano, Lamporecchio, Uzzano per il cofinanziamento degli oneri di urbanizzazione per
l'accesso all'area per ricovero di Protezione Civile nonché alla nuova Caserma dei Vigili del
Fuoco di Montecatini Terme" Stipulata in data 16.5.2003 e propedeutica alla realizzazione
del fabbricato.
Art. 104 - Sottozona FL: Attrezzature ludico ricreative (Minigolf, Le Panteraie, Grotta Maona, Villa
Patrizia, l’Area, Tiro a Volo).
1. La Sottozona FL comprende le parti del territorio comunale con destinazione turistico
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Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
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ricreativa, che si possono adibire all'esercizio del tempo libero e sono cartograficamente
individuate con la simbologia FLe quelle esistenti e FLp, quelle di progetto.
Nella sottozona FL sono consentite destinazioni d'uso esclusivamente per: ristoranti, caffèbar, sedi di clubs, spazi per attività ricreative e culturali, campi da tennis, piscine e impianti
sportivi in genere.
Una quota-parte del volume complessivo, nella misura del 30%, potrà essere destinata alla
ricettività turistica connessa con tale attività.
Nella sottozona FL, qualora non già esistente, è consentita l'edificazione di un alloggio per il
gestore o per il personale di servizio della SUL max di 120 mq che dovrà costituire un insieme
organico con le altre previsioni edilizie.
Sono escluse nuove destinazioni d'uso di carattere residenziale.
Nel rispetto degli indirizzi disposti dal PS (artt. 14, 28 e 42), si potrà intervenire tramite:
a. titolo diretto per interventi di categoria fino alla sostituzione edilizia;
b. progetto unitario di iniziativa privata per interventi di categoria superiore alla
sostituzione edilizia, che dovrà prevedere:
i. spazi da destinarsi a parcheggi nella misura di 2 mq. ogni 20 mc.;
ii. impianti di depurazione per lo smaltimento dei liquami;
iii. ogni accorgimento possibile per evitare qualsiasi forma di inquinamento;
iv. sistemazione a verde degli spazi, residui all'intervento, con piantumazioni
effettuate con specie vegetali caratteristiche del luogo;
v. un insieme organico dal punto di vista architettonico.
L'edificazione si attuerà in base alle seguenti prescrizioni:
a. UF max: 0,06 mq/mq;
b. H.mex: 6,50 m;
Art. 105 - Sottozona FAe: Attrezzature turistico ricettive esistenti (complesso S. Barbara, Campeggio)
1. Il RU individua con apposita simbologia la parte del territorio comunale occupata da
impianti già esistenti con destinazione alberghiera e con attività turistico ricettiva
(campeggio), esterna ai centri abitati.
2. In detta sottozona si può intervenire mediante:
a. titolo diretto per interventi di categoria fino alla sostituzione edilizia;
b. progetto unitario di iniziativa privata, convenzionato con l’AC tendente
all'adeguamento e al potenziamento funzionale delle attività già in atto alla data
dell'adozione delle presenti norme, per interventi di categoria superiore alla
sostituzione edilizia. Detto progetto dovrà prevedere:
i. spazi da destinarsi a parcheggi nella misura di 2 mq. ogni 20 mc.;
ii. impianti di depurazione per lo smaltimento dei liquami;
iii. ogni accorgimento per evitare qualsiasi forma di inquinamento;
iv. sistemazione a verde degli spazi residui all'intervento con piantumazioni
effettuate con specie vegetali caratteristiche dei luoghi.
3. Nell'ambito della sottozona FA sono ammesse, esclusivamente, destinazioni d'uso connesse
con l'attività turistico alberghiera; sono escluse destinazioni d'uso a carattere residenziale,
fatta eccezione per l’abitazione del proprietario o del custode che potrà essere realizzata
fino ad una SUL non superiore a mq. 120,00.
4. Le prescrizioni nella sottozona FA sono:
a. UF: 0,08 mq/mq;
b. H.max. 6,50 m;
c. RC max: 10%;
5. Le preesistenze volumetriche presenti nella sottozona FA, possono conservare la
destinazione d’uso esistente o possono essere ristrutturate e riconvertite alle destinazioni
d’uso consentite nella sottozona, nell'ambito del volume esistente.
6. Nel caso in cui tali preesistenze venissero demolite per essere ricostruite, l'indice da
rispettare sarà quello previsto nella sottozona.
7. Per quanto concerne l’area destinata a campeggio valgono le norme di seguito riportate:
a. Area per parchi di campeggio.
i. L'area minima per l'attrezzatura è di mq. 20.000;
ii. Gli spazi per le tende e roulotte non possono interessare più di 1/3 dell'area
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
b.
c.
d.
e.
f.
totale;
iii. L’area risultante deve restare allo stato naturale almeno per la metà, salvo
opere di piantumazione o rimboschimento; nell'altra metà saranno
consentiti l'installazione dei servizi igienico sanitari e dei servizi generali e
parcheggi;
iv. Sono consentiti movimenti di terra di piccola entità per spianamenti,
terrazzamenti, viabilità interna purché realizzati attraverso tutte quelle opere
necessarie alla stabilità e salvaguardia del terreno e con tecniche
costruttive ecocompatibili;
v. Dovrà essere rivolta particolare attenzione alla cura del verde che dovrà
mirare al mantenimento delle alberature d’alto fusto presenti ed in
particolare dell'ulivo ed alla loro integrazione con essenze arboree
autoctone, al fine di minimizzare l’inserimento delle strutture, nel contesto
paesaggistico di riferimento;
vi. Fatto salvo quanto disposto dalla precedente lettera v.), è consentita
l'apertura di sentieri pedonali;
vii. Il rivestimento antipolvere delle strade carrabili è facoltativo; esso deve
comunque essere realizzato con sistemi che garantiscano la permeabilità
almeno parziale e non alterino il regime superficiale delle acque piovane.
viii. All'ingresso del campeggio devono essere predisposte una più aree
appositamente segnalate per la sosta dei veicoli dei campeggiatori; la sosta
delle automobili nel resto del campeggio sarà di regola vietata; la
transitabilità automobilistica nel campeggio deve essere solo prevista
all'arrivo e alla partenza del campeggiatore o in casi di emergenza;
ix. Dovrà essere predisposta adeguata protezione per gli alberi che potrebbero
essere danneggiati dalle manovre degli autoveicoli;
x. Nell'area destinata a campeggio dovranno essere appositamente indicate
le zone in cui è consentito il passaggio e la sosta della roulotte; tali zone
saranno scelte in modo da non arrecare alcun danno alla vegetazione
esistente; per le zone percorribili dalle roulotte dovrà indicarsi la dimensione
della roulotte ammessa.
Costruzioni nella zona campeggio.
i. Nella zona per campeggio di cui al precedente comma 7 le installazioni fisse
per i servizi generali, i parcheggi e la viabilità interna non devono coprire
complessivamente più di 1/6 della superficie totale.
ii. Ogni parco di campeggio deve disporre di spazi per tende e per roulotte
pari almeno a 70 mq.
iii. Per ogni ospite deve essere assicurata una dotazione idrica di almeno 50 litri
al giorno di acqua potabile.
iv. Gli impianti igienico-sanitari devono essere dotati di:
1. n. 1 doccia per 30 ospiti;
2. n. 1 lavabo per 15 ospiti;
3. n. 1 wc per n. 10 ospiti;
4. n. 1 bidone per rifiuti da 50 litri per n. 20 ospiti.
In ogni campeggio dovrà esserci almeno n. 1 estintore anti incendio in provato
stato di funzionamento ogni 100 ospiti, ubicati in modo da non distare più di ml. 50
dalla installazione più lontana.
Per lo scarico delle immondizie dovrà essere disposto un recipiente con coperchio a
cerniera, lavabile, della capacità media di 50 litri ogni 20 ospiti; il trasporto dei
bidoni dovrà avvenire fuori dall'area delle tende, su apposita piazzola dotata di
presa d'acqua per il lavaggio dei bidoni.
Sul patrimonio edilizio esistente ritenuto di particolare valore storico – architettonico
ed ambientale, ricadente nell’area potranno essere eseguiti tutti gli interventi
ammessi dall’apposita disciplina, con possibilità di utilizzare gli immobili per servizi di
carattere generale, alloggio del custode di 120 mq di SUL max., impiantistica ecc..
L'apertura di una attrezzatura per campeggio è soggetta, all'approvazione tecnica
degli elaborati di progetto redatto secondo i criteri delle norme vigenti in materia di
Attrezzature di Parchi di Campeggio, da parte della GC ed alla sottoscrizione di
atto unilaterale d’obbligo con il quale il richiedente o i richiedenti, loro successori e
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
aventi causa si impegnano:
i. all'esecuzione del progetto conformemente in ogni sua parte agli elaborati
approvati;
ii. all'assunzione a loro carico delle opere necessarie alla realizzazione degli
impianti tecnici necessari al corretto funzionamento delle attrezzature
(strade, impianto elettrico, impianto idrico, fognature, ecc.) e tutte quelle
opere necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi;
iii. alla realizzazione delle opere necessarie al corretto modo di smaltimento
delle acque di scarico;
iv. a stabilire un termine entro cui le opere suddette dovranno essere eseguite,
che non potrà essere superiore a tre anni;
v. a fornire idonee garanzie finanziarie (fidejussione bancaria e/o assicurativa)
per l'adempimento degli obblighi derivanti dall’atto d’obbligo di cui sopra;
vi. a redigere il regolamento interno del campeggio.
g. La realizzazione di interventi edilizi su strutture già esistenti è sottoposta alle stesse
procedure e condizioni di quelle previste per l’apertura di una nuova attrezzatura
per campeggio, solo nel caso in cui gli interventi previsti determinino incrementi
plano – volumetrici eccedenti il 20% della SUL esistente o la riorganizzazione di
un’area interessante oltre il 50% della superficie complessiva destinata a
campeggio.
h. La normativa appena citata la si deve intendere integrativa alla Legge
21.03.1958,n. 326 e al D.P.R. 20.06.1961, n. 869.
Art. 106 - Sottozona FT: Attrezzature termali
1. La sottozona FT comprende la parte del territorio comunale, interessata dal compendio
termale, ove si trovano ubicati impianti, attrezzature e servizi per il termalismo e per il tempo
libero.
2. In detta sottozona sono assentibili destinazioni e funzioni connesse al completamento ed a
supporto dell’offerta termale e si può intervenire mediante:
a. Titolo diretto per interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia
comprensiva degli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme;
b. PA per interventi di categoria superiore alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle
disposizioni del PS.
3. Sono comunque fatte salve le possibilità di intervento previste dall’apposita disciplina per
gli edifici ritenuti di particolare valore storico – architettonico ed ambientale.
4. Gli interventi sul parco storico, sugli edifici con vincolo monumentale e sui beni
paesaggistici ai sensi del D.Lgs. 42/2004 devono essere conformi agli articoli 12 e 20 del PS,
rispettare il disposto dell’articolo 81 della LR 1/2005 e s.m.i. ed ottenere idonea e preventiva
autorizzazione ai sensi del citato Codice.
Art. 107 - Sottozona FTD: Attrezzature Termali Dismesse
1. La sottozona FTD comprende gli immobili e le aree appartenenti al compendio termale le
cui funzioni ed attività risultano cessate in quanto non più strategiche alle finalità aziendali,
così come individuati nell’appendice 12 alle presenti norme.
2. In detta sottozona si può intervenire mediante:
a. Titolo diretto per interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia.
b. PA per interventi di categoria superiore alla ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle
disposizioni del PS.
3. Sono comunque fatte salve le possibilità di intervento previste dall’apposita disciplina per
gli edifici ritenuti di particolare valore storico – architettonico ed ambientale.
4. Per ogni immobile compreso nelle aree FTD sono ammesse le destinazioni d’uso elencate
nell’apposita scheda di dettaglio dell’appendice 12, fermi restando i vincoli e le prescrizioni
ivi individuati.
5. Sono comunque sempre assentibili le destinazioni d’uso pubbliche, o di interesse pubblico
e/o collettivo, così come previste dall’art. 38 e 44 delle presenti norme.
Norme tecniche di attuazione
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6. Ove previsti dalle schede di dettaglio dell’appendice 12 alle presenti norme gli
ampliamenti sono commisurati a soddisfare le necessità funzionali ed operative delle
destinazioni d’uso.
Norme tecniche di attuazione
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TITOLO VII – AREE DI VALORE STRATEGICO ED AMBIENTALE
CAPO 1 – Definizione e disciplina delle aree di valore strategico ed ambientale
Art. 108 - Aree di valore strategico ed ambientale sottoposte a piano attuativo di iniziativa
pubblica, privata e/o pubblico/privata.
1. Le aree di valore strategico ed ambientale rappresentano le parti del territorio comunale
dove è prevista la possibilità di intervenire con PA di iniziativa pubblica, privata e/o
pubblico/privata e riguarda le aree e gli ambiti territoriali di seguito descritti:
a. Il centro storico di Montecatini Alto
b. Piano di Riqualificazione Area denominata Porta Sud - Est (PR1)
c. Piano di Riqualificazione Area denominata Porta Ovest(PR2)
d. L’area interessata dall’ex Tiro a Volo (PR3)
e. Piano di Recupero area ex Allevamento Suini (PR4)
f. L'area interessata dall'ex Cava Maona (PR5)
g. Piano di Riqualificazione Area ex Nievoletta (PR6)
h. Piano di Riqualificazione Area denominata Porta Est (Piazza Italia) (PR7)
i. Area di Sviluppo Termale (PR8)
j. Piano di Recupero area ex Slam (PR9)
k. Piano di Recupero “Ariani” (PR10).
2. Il PA di ciascuna zona dovrà ispirarsi ai seguenti criteri progettuali:
a. Il centro storico di Montecatini Alto:
i. Comprende l’area del centro storico, che costituisce il patrimonio edilizio più
antico del territorio comunale, classificato, sulla presente normativa, come
"Sottozona A1".
ii. Il PA individuerà l’ambito territoriale che si caratterizza per le particolari
condizioni di degrado così come individuate dalla legge 457/78, per le quali
si rende opportuno il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio ed
urbanistico esistente, mediante interventi rivolti alla conservazione, al
risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio
stesso, con ulteriore attenzione ai problemi viari e di parcheggio.
iii. Nell’ambito del PA, al fine di recuperare particolari condizioni di degrado,
potranno essere previsti interventi di categoria maggiore rispetto a quelli
previsti dai Comparti di intervento, così come definite, al fine di riqualificare
e valorizzare il tessuto urbano di riferimento.
iv. Nell’ambito di interventi che prevedano il potenziamento e/o la
riqualificazione del sistema stradale e/o dei parcheggi, dovranno essere
privilegiate soluzioni che minimizzino gli effetti prodotti sull’ambiente,
mediante la scelta di materiali e finiture proprie del contesto di riferimento.
b. Piano di Riqualificazione Area denominata Porta Sud - Est (PR1)
i. L’area compresa entro il perimetro evidenziato con apposita simbologia
comprende la porzione del territorio comunale costituente l’accesso alla
città da Sud -Est in prossimità di un’area caratterizzata dalla forte presenza
di immobili a destinazione commerciale e produttiva.
ii. Il piano dovrà prevedere la riqualificazione della viabilità e la formazione di
percorsi di tipo urbano atti a porre in stretta relazione il patrimonio
immobiliare esistente, al fine di creare un Parco Urbano dalle caratteristiche
omogenee finalizzato alla ricucitura di fabbricati che presentano ad oggi,
caratteristiche costruttive, di finitura e di destinazione diverse fra loro.
iii. Nell’ambito del PA, fermo restando la possibilità di intervenire sul patrimonio
edilizio esistente, conservando le destinazioni d’uso presenti e/o
modificando le stesse nei limiti previsti dalla disciplina di zona, è consentito il
cambio di destinazione d’uso, verso il commerciale, nel rispetto della
Norme tecniche di attuazione
73
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Regolamento Urbanistico
specifica disciplina, con l’esclusione della realizzazione di gradi strutture di
vendita.
iv. E’ prevista la possibilità di implementare il potenziale edificatorio presente,
secondo le seguenti quantità:
1. SUL max a destinazione commerciale: mq. 2200;
2. SUL max a destinazione direzionale e/o artigianato di servizio: mq.
1000;
3. H.max: ml. 12,00
4. RC max: 50%..
c. Piano di Riqualificazione Area denominata (PR2)
i. Il RU recepisce in toto i contenuti della disciplina relativa all’area di cui
trattasi, adottata con delibera del CC n.
del 24.3.2014 ai sensi dell’art. 64
comma 5 del PS.
ii. Il PA persegue la riqualificazione complessiva dell’area mediante
l’implementazione del verde, la ridefinizione della viabilità stradale e la
ricomposizione del complesso edilizio ricompreso nel perimetro e pertanto
dovrà essere condotto uno specifico studio atto a verificare i rapporti fra le
funzioni insediate, gli spazi a parcheggio e verde pubblico e le infrastrutture
rispetto all’UTOE di riferimento.
iii. Nelle more per l’attuazione del PA sul patrimonio edilizio esistente possono
essere eseguiti interventi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia,
senza possibilità di modificare la destinazione d’uso degli edifici presenti.
iv. In sede di definizione del PA, devono essere ricercate soluzioni
architettoniche che privilegiano la progettazione degli spazi aperti e del
verde pubblico, attraverso un intervento di ristrutturazione urbanistica
finalizzato ad una complessiva ridefinizione della volumetria e delle
destinazioni assentibili, così come disciplinato nei successivi commi.
v. Le aree destinate a parcheggio, anche interrato, dovranno essere reperite
nel perimetro di piano ed essere adeguate per dotazione alle destinazioni
d’uso previste, fermo restando che non potranno essere inferiori ai limiti
disposti dalla vigente legislazione in materia.
vi. La localizzazione delle aree di cui al comma precedente non dovrà, di
norma, costituire soluzione di continuità per gli spazi destinati a verde
pubblico.
vii. Il sistema di viabilità esistente dovrà essere improntato a favorire la
fluidificazione del traffico in entrata ed in uscita, perseguendo con ciò
anche un miglioramento delle condizioni micro climatiche dell’area.
viii. Il nuovo complesso immobiliare potrà ospitare attività di tipo commerciale,
direzionale e residenziale, nel rispetto dei parametri urbanistici di seguito
descritti:
1. Destinazione commerciale: tale destinazione
dovrà essere
conservata fino alla concorrenza di una superficie di vendita non
superiore a mq. 500,00;
2. Destinazione Direzionale: tale destinazione potrà essere assentita fino
alla concorrenza di una S.u.l. complessiva non superiore a mq.
700,00;
3. Destinazione residenziale : tale destinazione potrà essere assentita
fino alla concorrenza di una S.u.l. complessiva non superiore a mq.
500,00, ottenuti dalla riconversione delle volumetrie esistenti
attualmente destinate ad uso commerciale.
4. H.max.: ml. 15,00;
5. Distanza dai confini, dai fabbricati e dalle strade: nel rispetto delle
disposizioni di carattere generale;
6. Dotazione di parcheggi: nel rispetto delle disposizioni di carattere
generale e di settore;
7. Verde pubblico: nell’ambito del piano dovranno essere reperite
superfici da destinare a verde pubblico, per un quantità non inferiore
a mq.1800.
Norme tecniche di attuazione
74
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Regolamento Urbanistico
d. Polo Fieristico -Area ex Tiro a volo (PR3)
i. L’area compresa entro la perimetrazione individuata con apposita
simbologia dal RU, comprende la parte del territorio comunale in parte già
occupata da impianti sportivi privati e da funzioni connesse al
completamento dell’attività ludico/sportiva (ristoranti, dancing, gelaterie,
ecc.), le cui possibilità di intervento risultano disciplinate dall’art. 104 delle
presenti norme.
ii. Entro tale perimetrazione e previa approvazione di PA, è assentita la
realizzazione di strutture di interesse comune finalizzate alla realizzazione di
un polo fieristico – espositivo entro i limiti dimensionali riportati
nell’appendice 4 alle presenti norme.
iii. Fermo restando la capacità edificatoria determinata per effetto
dell’applicazione degli indici di zona, è consentita l’ulteriore realizzazione di
manufatti e/o strutture di interesse collettivo, con SUL max di mq. 4300 ed
H.max 7,50 m.
iv. Il piano dovrà prevedere il reperimento di un’area da destinare a verde
attrezzato di uso pubblico della superficie non inferiore a mq. 15000,00; tale
quantità concorrerà alla determinazione dello standard.
v. Il piano dovrà prevedere il reperimento di un’area a parcheggio pubblico
e/o di uso pubblico, destinata ad ospitare non meno di 600 posti auto; tale
quantità concorre alla determinazione dello standard.
vi. Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di realizzazione,
utilizzazione e/o cessione delle aree destinate ad uso pubblico.
e. Piano di Recupero area ex Allevamento Suini (PR4)
i. L’area compresa entro il perimetro evidenziato con apposita simbologia
comprende la porzione del territorio comunale interessata dalla presenza di
un allevamento di bestiame.
ii. Nelle more dell’approvazione del piano, è ammesso intervenire sul
patrimonio edilizio esistente, conservando le destinazioni d’uso presenti e/o
modificando le stesse nei limiti previsti dalla disciplina di zona E4 (art. 95 delle
presenti norme).
iii. Il Piano di recupero consentirà la totale riconversione della SUL esistente, con
le seguenti limitazioni:
1. la SUL a destinazione residenziale non potrà eccedere il 25% della SUL
complessiva;
2. sono consentite destinazioni d’uso commerciali, direzionali ed attività
artigianali di servizio non inquinanti;
3. Sano consentite destinazioni d’uso ludico – sportive con l’esclusione
delle funzioni individuate dall’art. 38 delle presenti norme, n. f18. Per
tali attività sarà possibile implementare la SUL esistente del 10% della
SUL complessiva;
4. H.max.: ml. 6,50.
f.
L'area interessata dall'ex Cava Maona (PR5)
i. Comprende l'area interessata dalla ex cava e dai terreni ad essa pertinenti.
Il PA dovrà perseguire l’utilizzazione prevalentemente pubblica o di uso
pubblico delle aree ricomprese entro il perimetro individuato dal RU.
Saranno altresì assentite destinazioni residenziali, attività sportive, ricreative,
culturali e dello spettacolo, commerciali e direzionali, nel rispetto dei limiti di
seguito indicati.
ii. Il piano dovrà indicare le modalità di riqualificazione ambientale e dell’area
di cava, le sistemazioni delle aree limitrofe, la viabilità d'accesso e le aree di
sosta.
iii. In via prioritaria dovrà essere valutata, con il soggetto incaricato della
gestione del servizio acquedotto, la possibilità di recuperare, nell’ambito
dell’area di cava, un bacino destinato alla raccolta di acque da destinare
al consumo umano al fine di implementare la potenzialità dell’acquedotto
Norme tecniche di attuazione
75
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
cittadino,
attraverso
la
realizzazione
di
un
idoneo
sistema
approvvigionamento, raccolta, potabilizzazione, distribuzione e connessione
con la rete acquedottistica esistente.
iv. Particolare attenzione andrà rivolta al sistema di regimazione delle acque
superficiali al fine di prevenire fenomeni di dissesto ed inquinamento.
v. Il piano potrà prevedere:
1. il recupero a fini abitativi delle volumetrie legittimamente esistenti;
2. attività commerciali fino al conseguimento massimo di una SUL di
mq. 500;
3. attività direzionali fino al conseguimento massimo di una SUL di mq.
500;
4. attività ed attrezzature di uso comune ( sportive, ricreative, culturali
e dello spettacolo) fino al conseguimento massimo di una SUL di mq.
1000,00;
5. H.max di progetto: ml. 6,00;
6. la realizzazione di un sistema di viabilità idoneo a favorire la
connessione con la viabilità esistente, in modo da offrire soluzioni che
possano risolvere le problematiche di accesso e deflusso delle
autovetture che transitano lungo la viabilità attraverso la quale si
raggiunge l’edificio scolastico denominato Scuole Casciani;
7. un parcheggio di uso pubblico destinato ad ospitare almeno 400
posti auto; tale quantità concorre alla determinazione dello
standard;
8. un’area da destinare a verde pubblico attrezzato della superficie
non inferiore a mq. 2000,00. Tale quantità concorre alla
determinazione dello standard.
vi. Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di realizzazione,
utilizzazione e/o cessione delle aree destinate ad uso pubblico.
g. Piano di Riqualificazione Area ex Nievoletta (PR6)
i. Il RU recepisce in toto i contenuti del piano di riqualificazione suddetto,
adottato con delibera del CC n. 23 del 24.3.2014 che prevede:
1. La realizzazione di un complesso edilizio a destinazione commerciale
per la grande distribuzione, in forza dell’esito favorevole della
Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’articolo 69 della LR 52/2012,
nel rispetto dei seguenti parametri urbanistici:
a. RC max: 40% della superficie fondiaria.
b. Indice di fabbricabilità fondiaria: If = 2 mc./mq.
c. Uf max:= 0,35
d. H,max: ml. 12,00;
e. Distanze:
i. dal confine autostradale: In conformità alle
disposizioni previste nel centro abitato dall’Ente
proprietario e comunque non inferiore a ml. 20,00
come stabilito dal PS;
ii. da Via Giovanni Gentile: ml. 10,00
iii. dalle altre strade confinanti: ml. 5,00
iv. dai confini ml. 6,00;
v. dai fabbricati ml. 10,00;
f. Parcheggio di uso pubblico: In misura non inferiore al 60%
della SUL ai sensi del D.M. 1444/68 e comunque in grado di
garantire la sosta di capacità minima non inferiore a 400 posti
auto; possono concorrere al soddisfacimento dello standard
di previsione a parcheggio pubblico, i parcheggi previsti per
la sosta di relazione dalla disciplina di settore commerciale.
g. Parcheggi stanziali: 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di
volume, ai sensi della L. 122/89.
h. Densità arborea(Numero di alberature di alto fusto da
mettere a dimora in rapporto alla superficie fondiaria): Da =
Norme tecniche di attuazione
76
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Regolamento Urbanistico
0,01. Ove non sia possibile soddisfare interamente detto
parametro all’interno dell’area, la parte residua potrà
accedere all’istituto della monetizzazione.
i. Destinazioni d’uso consentite:
i. commerciale, fino alla grande distribuzione, purché
contenuta entro mq. 2500 di Superficie di vendita;
ii. direzionale;
iii. residenziale, limitatamente alla realizzazione di un
alloggio per il custode o per la proprietà della SUL
massima di mq. 120,00.
ii. In via prioritaria gli standard urbanistici, quantificati ai sensi del DM 1444/68,
della LR 1/2005 e s.m.i. nonché dal relativo Regolamento DPGR 2R/2007,
dalla disciplina di settore LR 28/2005 e s.m.i. e dal relativo Regolamento
DPGR 15R/2009 e s.m.i., dovranno essere interamente reperiti all’interno del
perimetro di piano. Ove ciò non fosse possibile per documentati
impedimenti sarà consentita la facoltà di cui all’art. 18 comma 3delle
presenti norme.
iii. Sono interamente a carico del soggetto attuatore le opere di
urbanizzazione
primaria,
preventive
o
contestuali
all’attuazione
dell’intervento proposto ed a questo funzionali e/o gli interventi previsti dai
contributi dei soggetti competenti in materia ambientale, nell’ambito della
valutazione ambientale strategica ai sensi della LR 10/2010 e s.m.i. e/o degli
Enti partecipanti alla Conferenza di Pianificazione sostenuta ai sensi dell’art.
69 della LR 52/2012, fra le quali si segnalano, previo parere favorevole degli
Enti gestori delle infrastrutture:
1. opere di miglioramento della viabilità pubblica e/o opere di
mitigazione geometrico-funzionale della rete stradale afferente la
nuova struttura di vendita, specificate nella relazione dello studio
viabilistico, nelle forme e nei modi individuati dagli studi di
valutazione degli effetti prodotti sulla viabilità dall’insediamento
commerciale da insediare;
2. opere di regimazione idraulica delle acque superficiali, al fine di
ovviare a fenomeni di ristagno e/o difficoltà di deflusso delle acque
meteoriche;
3. adeguato sistema di trattamento delle acque reflue ed
allacciamento alla fognatura comunale o, in alternativa, dotazione
di adeguato impianto autonomo, previa acquisizione delle prescritte
autorizzazioni dagli organi competenti;
4. opere di approvvigionamento idrico;
5. eventuali ulteriori opere che si dovessero rendere necessarie in
rispondenza alla specifica disciplina di settore.
iv. In sede di presentazione del progetto, finalizzato al rilascio del titolo
abilitativo:
1. dovranno essere soddisfatti i requisiti obbligatori, con riferimento agli
elementi di qualità e alle prestazioni, previsti per le grandi strutture di
vendita dalla L.R. 28/2005 e dal relativo regolamento attuativo n.
15/R.
2. dovranno essere previste idonee opere di mitigazione vegetazionali
lungo il lato autostradale e schermature, preferibilmente di tipo
vegetazionale, lungo il confine con le sottozone BR.
3. dovranno essere rafforzate opere vegetazionali nelle aree a
parcheggio.
h. Piano di Riqualificazione Area denominata Porta Est (Piazza Italia) (PR7)
i. L’area compresa entro il perimetro evidenziato con apposita simbologia
comprende la porzione del territorio comunale che individua l’accesso alla
città provenendo da est e dall’autostrada A11. Tale contesto si caratterizza
per la significativa presenza della stazione Ferroviaria (progettata da
Angelo Mazzoni) e dell’ampio parcheggio direttamente prospettante la
Norme tecniche di attuazione
77
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
ii.
iii.
iv.
v.
i.
stessa, sul quale si affacciano edifici ad uso promiscuo (destinati a residenza,
attività commerciali e di servizio), che nel loro insieme non presentano
particolari caratteristiche architettoniche.
Il piano dovrà prevedere la ridefinizione dei prospetti architettonici
dell’invaso urbano costituente la piazza, la formazione di un micro parco e/o
sistema di giardini e/o di verde pubblico.
La riqualificazione dovrà tener conto dei seguenti criteri progettuali:
1. individuazione di congrue soluzioni morfo tipologiche atte a conferire
un nuovo carattere architettonico, anche simbolico di Montecatini
(Ville d’eau), ponendosi in relazione con il patrimonio edilizio esistente
sulla piazza;
2. la ridefinizione delle quinte prospettiche, prospicienti sull’invaso
urbano costituente la piazza, integrandosi con i varchi stradali
esistenti, che dovranno essere opportunamente riqualificati;
Il piano dovrà porsi in stretta relazione con le politiche di sviluppo ferroviario
e del trasporto pubblico con la rifunzionalizzazione della stazione Mazzoni e
del relativo parcheggio.
Nell’ambito del piano, fermo restando la possibilità di intervenire sul
patrimonio edilizio esistente, conservando le destinazioni d’uso presenti e/o
modificando le stesse nei limiti previsti dalla disciplina di zona, è consentita
l’implementazione del potenziale edificatorio presente, secondo le seguenti
quantità:
1. SUL max: a destinazione commerciale mq. 1500;
2. SUL max a destinazione direzionale e/o artigianato di servizio: mq.
1200;
3. H.max: ml. 15,00.
Area di Sviluppo Termale (PR8)
i. L’area compresa entro il perimetro individuato con apposita simbologia dal
RU e denominata AST (Ambito di Sviluppo Termale) comprende la porzione
del territorio comunale caratterizzata dalla prevalenza della funzione
Termale che sulla base delle indicazioni del PS, il RU intende promuovere e
favorire il suo potenziamento ed il miglioramento dell’offerta
turistico/termale nel suo complesso.
ii. Al fine di promuovere la riqualificazione ed il potenziamento del compendio
termale, previa approvazione di PA, che può essere riferito all’intera area
così come individuata dalla perimetrazione di cui sopra, oppure riferita ad
un singolo stabilimento ed all’area ad esso pertinente, possono essere
assentiti interventi di ampliamento degli immobili esistenti, da destinare a
funzioni termali e/o compatibili con l’attività termale.
iii. Il PA, in relazione al piano industriale della Società Terme spa, deve in ogni
caso individuare il patrimonio immobiliare ritenuto strategico da quello non
strategico.
iv. Il piano definisce in maniera accurata gli ambiti e le condizioni entro cui
potranno essere articolati gli ampliamenti e/o realizzati nuovi edifici avendo
cura di salvaguardare il contesto storico - paesaggistico ed ambientale di
riferimento.
v. Le attività e le funzioni insediabili, non necessariamente devono essere
indirizzate a fini meramente terapeutici, essendo quindi ammissibili tutte
quelle attività e quelle funzioni che si rivolgono verso il benessere ed il fitness,
ivi compreso le attività ludiche, commerciali e turistiche.
vi. La destinazione residenziale può essere prevista in quota marginale e
contenuta, purché distinta dalle funzioni propriamente termali.
vii. In sede di redazione del PA deve essere effettuato uno specifico studio
esteso alle aree al contorno, per valutarne gli effetti prodotti ed in
particolare la valutazione afferisce al sistema dei parcheggi e della viabilità.
viii. Il piano reperisce al suo interno, gli standard previsti dal DM 1444/68 e s.m.i.,
ed ove ciò non fosse possibile, in sede di approvazione del piano, l’AC
definisce di concerto con il soggetto proponente, misure alternative e
Norme tecniche di attuazione
78
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
sostitutive.
ix. In termini dimensionali, entro il perimetro dell’AST, saranno assentibili
incrementi di SUL così come di seguito descritto, a fronte delle destinazioni
d’uso previste:
1. SUL max attività commerciali: mq. 1.000,00;
2. SUL max attività direzionali: mq. 1.000,00;
3. SUL max attrezzature di interesse comune: mq. 1000,00;
4. attrezzature turistico ricettive: max 200 posti letto;
5. destinazioni residenziali: max 10% della SUL compresa nel perimetro di
PA;
x. H.max: in caso di ampliamento, l’altezza non potrà superare quella del
fabbricato esistente.
xi. Per i nuovi edifici l’H.max. dovrà essere contenuta entro ml. 10,00.
xii. Il piano dovrà prevedere il reperimento di un’area da destinare a verde
attrezzato di uso pubblico della superficie non inferiore a mq. 3.000,00.
xiii. Con apposita convenzione verranno disciplinate le modalità di realizzazione,
utilizzazione e/o cessione delle aree destinate ad uso pubblico.
j.
Piano di Recupero area ex Slam (PR9)
i. All’interno dell’area individuata con apposita simbologia dal RU, previa
approvazione di PA, sarà consentito l’ampliamento della struttura ricettiva
esistente, con contestuale riconversione a tale destinazione di tutte le
destinazioni esistenti.
ii. Il piano può prevedere un incremento di posti letto esistenti alla data di
adozione del presente RU, secondo le quantità di seguito indicate:
1. nuovi posti letto: max 80;
2. H.max: ml. 12,00.
3. RC max: 40%
iii. Nelle more dell’attuazione del piano è possibile intervenire sul patrimonio
edilizio esistente nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla disciplina di
zona di appartenenza.
k.
Piano di Recupero “Ariani” (PR10)
i. Negli elaborati del RU, con apposita simbologia, è stata individuata l’area e
l’immobile su di essa insistente, denominato Piano di recupero “Porta di
Borgo” (PR10).
ii. L’area di cui trattasi ricade nel vigente RU in zona AR, le cui possibilità di
intervento sono disciplinate dall’art. 71 delle presenti norme.
iii. Interventi di grado superiore, potranno essere assentiti, previa approvazione
di Piano di recupero, che dovrà essere attuato nel rispetto delle seguenti
disposizioni.
iv. – Destinazioni d’uso.
v. Entro tale area sono consentite tutte le destinazioni d’uso ammesse per la
sottozona AR così come disciplinato dall’art. 71 delle presenti norme.
vi. Sono escluse le funzioni e le destinazioni d’uso ritenute incompatibili con il
contesto di riferimento, così come disciplinato dall’art. 48 delle presenti
norme e che risultano in contrasto con il vigente P.C.C.A.
vii. – Standard .
viii. In via prioritaria dovranno essere reperite entro il perimetro del piano le aree
necessarie al soddisfacimento degli standard di cui D.M. 1444/68. Tuttavia,
tenuto conto del contesto di riferimento, ove dovesse risultare impossibile il
reperimento di tali aree, si potrà accedere all’istituto della monetizzazione,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4 del DM 1444/68, nelle forme e nei
modi, così come disciplinati da apposito regolamento comunale.
ix. - Parametri urbanistici ed edilizi x. Il Piano di cui trattasi dovrà essere attuato nel rispetto degli indici urbanistici
e dei parametri edilizi di seguito elencati:
Norme tecniche di attuazione
79
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Superficie fondiaria
Indice di fabbricabilità fondiaria
RC
H.max.:, salvo volumi tecnici
Superficie permeabile
Superficie a parcheggio privato
Distanze tra fabbricati, confini e
dalla strada
Mq
Mc/mq
560 circa
0,62
12%
Ml
Non superiore a 7.50
Mq
Minimo 25% delle sup. fondiaria
Mq
Minimo 35, 00
Norme di carattere generale con
possibilità
di
mantenere
gli
allineamenti con gli edifici esistenti
rispetto alla strada.
Tipo edilizio
Villa isolata
Numero di piani f.t.
Non superiore a 2
Numero di piani interrati
Non superiore a 1
Altezza utile dei locali interrati
Ml
Non superiore a 2.40
Altezza utile dei locali abitabili
Non superiore a 2.70
Numero di unità immobiliari
1
DOTAZIONE MINIMA DI STANDARD URBANISTICO: nel rispetto di quanto previsto dal
D.M. 1444/68.
Art. 109 - Aree o immobili sottoposti a progetto unitario
1. Le zone comprese entro il perimetro evidenziato dagli elaborati del RU con apposita
simbologia, individuano aree e/o immobili ed aree di pertinenza degli stessi, per i quali è
prevista la possibilità di intervenire esclusivamente con progetto unitario convenzionato
con l'AC secondo le modalità previste dall’art. 14 delle presenti norme.
2. Sono compresi nella perimentrazione gli immobili meglio conosciuti come “Ex Paradiso” ed
“Ex Casa di Cura Quisisana”, ubicati entro il perimetro del Centro Storico di Montecatini
Alto, sui quali, stante le loro dimensioni ed il particolare interesse urbanistico che rivestono
nel contesto di riferimento, ove si intenda modificare la destinazione d’uso esistente, si
dovrà intervenire con progetto unitario di iniziativa privata esteso a tutta l’area compresa
entro tale perimetrazione.
3. Sul patrimonio edilizio esistente sono ammissibili senza la necessità di convenzionarsi, tutti gli
interventi edilizi fino alla categoria della ristrutturazione edilizia e gli interventi di cui all’art.
32 delle presenti norme, sempre che sia conservata la destinazione d’uso esistente.
4. Gli interventi si attengono ai seguenti orientamenti progettuali ed ai seguenti indici
urbanistici:
a. trattandosi di immobili facenti parte del Centro Storico di Montecatini Alto, le
destinazioni d’uso ammissibili, fanno riferimento a quanto indicato nella relativa
scheda edificio;
b. il progetto esamina attentamente le problematiche connesse con le modalità di
accesso e di sosta, proponendo, se del caso, interventi di miglioramento, sia delle
infrastrutture viarie esistenti che delle modalità di sosta in prossimità dell’edificio;
c. per la dotazione dei parcheggi si far riferimento alle norme di carattere generale,
fermo restando il fatto, che ove non risultassero reperibili entro il lotto di pertinenza
dell’edificio o in aree esterne allo stesso, si potrà accedere alla monetizzazione
degli stessi, secondo le modalità stabilite dal vigente regolamento.
5. Sono compresi nella stessa perimetrazione il Teatro Verdi (art. 98 lettera d) delle presenti
norme), il parco della Biscolla (art. 99 comma 9 delle presenti norme) per i quali si rimanda
a detti articoli.
6. La perimetrazione comprende anche la parte di territorio che il RU, in attuazione delle
previsione del PS, destina alla realizzazione di un sistema di sopra attraversamento (urban
link) dell’autostrada A11, in prossimità dell’area destinata ad ospitare una grande struttura
di vendita, al fine di migliorare la connessione tra le aree che si trovano sugli opposti lati
rispetto all’asse Autostradale.
7. Il sopra attraversamento autostradale è attuato mediante la creazione di un percorso
attrezzato, lungo il quale saranno realizzati fondi a destinazione commerciale costituiti da
negozi di vicinato, fino alla concorrenza di una superficie di vendita complessiva massima
di mq. 500,00.
Norme tecniche di attuazione
80
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Regolamento Urbanistico
8. Il progetto è attuato per iniziativa privata, ed in sede di presentazione dello stesso sono
definite le modalità attuative dell’intervento e definita con maggior precisione, senza che
ciò costituisca variante al RU, l’area complessivamente interessata dal progetto.
9. I parcheggi previsti dalla specifica disciplina di settore, sono reperiti sull’area posta a sud
dell’autostrada, poiché sul lato nord sono utilizzabili i parcheggi previsti dal progetto
riguardante la costruzione della grande struttura di vendita.
Norme tecniche di attuazione
81
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
8
TITOLO IX- AREE CON VINCOLI O CARATTERISTICHE PARTICOLARI
28
CAPO 1 – Zone con vincoli ed aree di rispetto sovraordinati
Art. 110 - Sottozona S: sorgenti idriche
1. Sono così rappresentante le sorgenti idriche individuate fuori dell'area termale (nella quale
sono vigenti apposite diverse disposizioni).
2. Allo scopo di preservare la distribuzione o l'inquinamento sono escluse edificazioni di ogni
tipo in corrispondenza della sorgente e della vena di emissione per un raggio di ml. 100.
3. A protezione del punto di captazione delle acque sotterranee è consentita la realizzazione
di manufatti finalizzati ad ospitare impianti e vasche di accumulo per una SUL max di mq.
100 ed una H.max 3,50ml.
4. Eventuali altri impianti per l’imbottigliamento potranno essere realizzati sulla base di un
progetto unitario approvato dalla GC e convenzionato con l’AC che preveda il minore
consumo di suolo possibile la cui dimensione deve essere quella strettamente necessaria al
funzionamenti dell’impianto stesso.
Art. 111 - Vincolo idrologico del bacino di Montecatini Terme e disposizioni per la tutela del campo
termale
1. L’area a protezione del bacino idrologico comunale è regolata e trova la sua
perimetrazione nella cartografia allegata alla DGR 426/2010 che ne disciplina anche le
possibilità di intervento ed alla quale si deve far riferimento.
2. All’interno dell’area di cui al comma 1 del presente articolo è compresa l’area di
concessione mineraria rilasciata alle Terme di Montecatini con Decreto Dirigenziale n°3247
del 08/07/2009 e la zona di rispetto alla stessa così come definita dalla LR 38/2004.
Art. 112 - Vincolo idrogeologico
1. Le zone comprese entro il perimetro evidenziato dagli elaborati del RU con apposita
simbologia, individuano l’area soggetta a vincolo idrogeologico ai sensi del RD 3267/1923
e LR 39/2000 e relativo regolamento DPGR 48R/2003.
2. In tale aree trova applicazione il Regolamento Comunale redatto ai sensi dell’art. 40 della
citata LR 39/2000 ed approvato con DCC 29/2004 successivamente modificato con DCC
18/2010.
Art. 113 - Vincoli paesaggistici
1. Le zone comprese entro il perimetro evidenziato dagli elaborati del RU con apposita
simbologia, individuano l’area soggetta a vincolo paesaggistico cui al D. Lgs. 42/04
imposto mediante i Decreti Ministeriali del Ministero per la Pubblica Istruzione di concerto
con il Ministero per il Turismo e Spettacolo del 15.11.1968 e 1.04.1969.
Art. 114 - Aree di rispetto cimiteriale
1. Comprendono le zone del territorio comunale all'interno delle quali è vietata qualsiasi tipo
di edificazione sia perché di rispetto all'area cimiteriale sia per permettere i necessari
successivi ampliamenti dei cimiteri esistenti.
2. In tali aree è consentita la realizzazione di parcheggi di servizio alla struttura cimiteriale.
3. Ai sensi dell’art. 338 del RD 1265/1934, come modificato dall’art.28 della L.166/2002, sugli
Norme tecniche di attuazione
82
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
edifici esistenti nella fascia di rispetto cimiteriale sono consentiti interventi fino alla
ristrutturazione edilizia.
4. Le eventuali addizioni funzionali o pertinenze, ove ammesse dalla disciplina di zona e dalla
schedatura del patrimonio ritenuto di particolare valore storico – architettonico ed
ambientale, non possono eccedere il 10% della superficie utile lorda esistente.
5. Nelle fasce di rispetto cimiteriale, oltre ai servizi cimiteriali, è consentita l’installazione di
piccoli manufatti di carattere precario per le attività strettamente correlate con la funzione
cimiteriale (quali la rivendita di fiori). In tali casi l’eventuale manufatto può essere ammesso
solo a titolo precario, previo conseguimento di specifico atto di concessione di uso
pubblico nel quale dovrà essere stabilità da durata ed i termini di utilizzazione dell’area.
L’area oggetto di concessione dovrà essere individuata in maniera strettamente
necessaria allo svolgimento dell’attività correlata e non darà origine ad alcun diritto
edificatorio comunque riutilizzabile.
Art. 115 - Viabilità e fasce di rispetto stradale
1. Il RU individua con apposita simbologia grafica la viabilità di previsione (V-viabilità di
previsione). A Secondo della loro ubicazione nell’ambito delle zonizzazioni definite dal RU,
tali aree possono essere realizzate per iniziativa pubblica attraverso la procedura
espropriativa oppure per iniziativa privata, se all’interno di zonizzazioni la cui attuazione è
affidata ad iniziativa privata (BIC o AT).
2. Le fasce di rispetto stradale comprendono le aree di rispetto stradale ed autostradale.
3. Oltre alle indicazioni riportate nelle tavole di RU, nelle zone esterne ai centri abitati le
profondità delle fasce sono definite dagli artt. 16 e 17 del Nuovo Codice della Strada
nonché dagli artt. 26 e 27 del relativo Regolamento di esecuzione (DPR n. 495/1992), cui si
rimanda anche per quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio.
4. La profondità delle fasce di rispetto stradale all’interno del centro abitato e dei limiti del
sistema insediativo urbano, è stabilita dall’art. 18 del Codice della Strada nonché dall’art.
28 del relativo Regolamento di esecuzione (DPR n. 495/1992), cui si rimanda anche per
quanto attiene le limitazioni alle opere di carattere non edilizio.
5. Per i tipi di strada non regolamentati dalla norma richiamata si applicano le distanze
minime previste dalle presenti norme in funzione della zona o tessuto interessato.
6. Entro dette aree è vietata ogni costruzione, anche interrata o di carattere provvisorio.
7. Per le costruzioni esistenti in queste aree sono ammissibili interventi fino alla categoria della
sostituzione edilizia e opere edilizie atte a determinare miglioramenti igienico-sanitari.
8. E’ consentita la possibilità di eseguire addizioni funzionali, entro l’area individuata dalla
proiezione dell’allineamento esistente, determinato dal fronte dell’edificio rispetto all’area
di vincolo, previa acquisizione di autorizzazione dell’Ente preposto alla tutela del vincolo.
9. Le fasce di rispetto stradale e autostradale, possono essere computate ai fini
dell'edificabilità, da effettuarsi nelle aree adiacenti, in ragione del 50% del RCe dell'indice
di UF di zona.
10. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa di realizzazione di parcheggi e sistemazioni a
verde; a tal proposito le aree interessate sono adeguatamente sistemate, prevedendo la
possibilità di eseguire opere di recinzione e di pavimentazione della superficie destinata al
transito ed alla sosta degli autoveicoli, a condizione che la superficie permeabile risulti non
inferiore al 25% della superficie complessiva dell’area di riferimento.
11. Nelle fasce di rispetto stradale sono ammesse le ordinarie opere connesse alla utilizzazione
delle aree contermini (accessi, reti tecnologiche e simili).
12. Entro dette aree è fatto divieto di esporre merci a cielo aperto.
13. In deroga a quanto sopra stabilito ai sensi dell'art. 2, del DL n. 32/98, nelle fasce di rispetto di
cui agli artt. 16, 17 e 18 del DL n. 285/1992 è ammessa l'installazione di nuovi impianti di
lavaggio a servizio degli autoveicoli (autolavaggio, Wc, ripostigli, ricovero personale) le cui
caratteristiche sono definite al successivo art. 122 delle presenti norme.
14. E’ ammessa, inoltre, la realizzazione di impianti di carburanti a servizio dell’automobilista in
rispondenza a quanto stabilito dall'art. 2, commi 1 e 4 del D.Lgs. 32/1998 ed a quanto
indicato nella deliberazione CR n. 359/1996, le cui caratteristiche sono definite al successivo
art. 123 delle presenti norme.
Norme tecniche di attuazione
83
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Regolamento Urbanistico
Art. 116 - Aree di rispetto ferroviario
1. Comprendono la parte del territorio comunale interessata dalla linea ferroviaria e destinate
ad impianti e costruzioni ferroviarie ed ai relativi fabbricati e servizi.
2. Gli ampliamenti di edifici prospicienti la sede ferroviaria non potranno essere avanzati verso
detta area di rispetto.
Art. 117 - Verde di rispetto fluviale
1. A tutti i corsi d’acqua demaniali si applicano le disposizioni di cui all’art. 96, punto f) del RD
523/1904 con la prescrizioni che il limite di mt. 10 per le costruzioni e gli scavi si misura dal
piede esterno degli argini oppure dal ciglio di sponda nel caso di corso d’acqua non
arginato.
2. A tutti i corsi d’acqua nell’elenco di cui all’Allegato 5 al PIT si applicano inoltre le prescrizioni
sugli ambiti fluviali di larghezza pari a m 10 di cui all’art. 36 comma 3 del PIT. A questi stessi
corsi d’acqua si applicano le prescrizioni di cui all’art. 1 della LR 21/2012. In particolare i
corsi d’acqua dell’elenco citato, con il relativo codice identificativo, sono i seguenti:
a. Fiume Nievole – Fosso dei sacchi
b. Torrente Salsero
c. Torrente Borra – Fosso del Polo
d. Torrente Bolognola – Fosso della Mota
e. Fosso Renaggio – Fosso del Frate
f. Fosso Ribotro – Fosso di Ragnaia
g. Fosso di Rasicce – Fosso della Maona
h. Fosso di Serravalle – Rio di Rinfresco
i. Fosso Partisella – Forragrande
j. Fosso Vecchione – Fossi di Riaffrico
k. Fosso Pungolaia – Fosso Comune
l. Fosso di lecceti – Rio Salserino
m. Fosso di Luchini – Fosso della Nievolina
n. Fosso di Pieracci – Rio Sant’Antonio
o. Fosso della Gioda – Fosso Caldestaio
3. Con apposita simbologia grafica il RU indivia aree di rispetto e di protezione di alcuni corsi
d’acqua, all’interno delle quali non è consentita alcun tipo di edificazione.
4. In tali aree, fatto salvo quanto previsto al comma 1 del presente articolo, opera la
medesima disciplina delle aree a verde privato di cui all’art. 119 delle presenti norme con
le limitazioni e le possibilità definite all’art. 152 e seguenti delle presenti norme.
Art. 118 - Corsi d’acqua
1. I corsi d'acqua principali ed i relativi ambiti sono individuati con apposita campitura sulle
tavole del RU, sia all'interno del sistema insediativo urbano che nel territorio rurale. Essi
comprendono i fiumi, i torrenti, i canali, i fossi ed i loro elementi costitutivi: alvei, argini,
opere idrauliche, formazioni riparialiai , percorsi d'argine nonché le aree ad essi
strettamente connesse dal punto di vista ecologico e paesaggistico. Essi assolvono la
funzione primaria di scolo delle acque e di collegamento fra distinti sistemi ambientali e nel
loro insieme costituiscono una rilevante risorsa ambientale.
2. Di norma non sono ammessi il tombamento dei corpi idrici e l’alterazione o
l’artificializzazione dell’alveo e delle sponde. Sono ammesse eccezioni per gli interventi
finalizzati alla regolazione del regime idraulico.
3. Sono ammessi ed incentivati gli interventi di ripristino e consolidamento atti a contrastare le
dinamiche di dissesto idrogeologico, privilegiando le tecniche dell’ingegneria naturalistica.
4. Per gli interventi di consolidamento di versante e per la conservazione dei manufatti di
regimazione delle acque aventi interesse storico è prescritto l’utilizzo di tecniche e materiali
tradizionali o, nei casi di provata impossibilità, di tecniche e materiali a basso impatto
Norme tecniche di attuazione
84
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Regolamento Urbanistico
ambientale.
5. L’ambito di tutela dei corsi d’acqua è individuato in una fascia di rispetto di ml. 10 dalla
linea di sponda o dal piede esterno dell’argine. In detta fascia non è consentita alcuna
nuova costruzione, ancorché precaria; sono ammessi gli interventi di cura della
vegetazione ripariale al fine di assicurare la manutenzione degli argini e la biodiversità delle
specie autoctone. In tali ambiti si applicano inoltre le prescrizioni del RD 25 n. 523/1904
nonché le ulteriori prescrizioni della LR 21/2012.
6. Per gli edifici esistenti ricadenti nella fascia di rispetto di cui al comma precedente sono
consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia di tipo R1, così come così come definita
nell’appendice 15 alle presenti norme se non diversamente stabilito in ragione del valore
storico ed architettonico dell’immobile.
7. Per tali edifici sono altresì assentibili gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti norme.
8. Sui corsi d’acqua e sulle aree limitrofe sono consentiti interventi di regimazione delle acque,
di risistemazione e consolidamento degli argini, di tutela, riqualificazione e piantumazione
della vegetazione ripariale, di realizzazione di percorsi pedonali, ciclabili o equestri, di
passerelle pedonali di attraversamento e di spazi di sosta attrezzata.
9. In particolare, anche al fine di migliorare le capacità autodepurative dei corsi d'acqua,
sono incentivati gli interventi di conservazione e ripristino delle caratteristiche di naturalità
dell'alveo fluviale e delle fasce verdi ripariali, tramite la riqualificazione della vegetazione
arborea ed arbustiva. A tal fine le aree dei corsi d'acqua sono individuati come ambiti sui
quali indirizzare, sulla base di specifici progetti, gli interventi di sistemazione ambientale di
cui all'art. 89 e seguenti, nei casi in cui non risulti possibile od utile realizzarli nelle arre
interessate dai Programmi aziendali.
10. Gli interventi di sistemazione delle sponde e degli argini dovranno sempre essere finalizzati
anche a favorire la mobilità ciclopedonale.
29
CAPO 2 – Zone con vincoli ed aree di rispetto comunali
Art. 119 - Verde privato (VP)
1. Le zone comprese entro il perimetro evidenziato dagli elaborati del RU con apposita
simbologia (VP), individuano le aree urbane, inedificate, che per la loro particolare
ubicazione, o per le loro peculiari caratteristiche debbano essere preservate come
elementi di decoro ed arredo urbano.
2. In questa zona è di norma vietata l'edificazione e l'abbattimento delle alberature esistenti.
3. E' consentita la realizzazione di impianti sportivi (piscine, campi da tennis, ecc.) e loro
volumi tecnici e di servizio, fino ad un max. di 20,00 mq. di SUL e di H.max non superiore a
ml. 2,40; detti impianti devono essere di uso esclusivo delle proprietà alla quali si riferiscono,
anche se poste a cavallo di spazi pubblici.
4. Per gli edifici esistenti in detta zona, sono consentiti interventi edilizi fino alla ristrutturazione
edilizia, ivi compreso la possibilità di eseguire gli interventi di cui all’art. 32 delle presenti
norme.
5. E' consentita la conservazione della destinazione d’uso esistente.
6. E’ consentito il mutamento della destinazione d’uso esistente verso la destinazione
residenziale.
7. E’ consentito l’utilizzo di dette aree per la sosta di automezzi e per l’esposizione di prodotti
connessi con l’attività svolta nell’edificio principale rispetto al quale dette aree afferiscono.
Art. 120 - Parcheggi pubblici
1. Sono le aree definite con la lettera d) dal DM 1444 del 2.4.68 sia esistenti che di progetto.
Esse sono individuate con apposita campitura e sigla nelle tavole del RU ed oltre ai
parcheggi pubblici, coperti o scoperti, in dette aree sono ammesse: aree di sosta per i
camper, piccole strutture di informazione ed a servizio della mobilità.
2. In tali aree il RU si attua per intervento edilizio diretto, previa approvazione dei progetti da
Norme tecniche di attuazione
85
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Regolamento Urbanistico
parte GC, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
3. I parcheggi pubblici possono essere realizzati in superficie oppure in uno o più piani, entro o
fuori terra.
4. Di norma le aree a parcheggio devono rispondere ai seguenti requisiti dimensionali:
a. spazio per la sosta di una auto: larghezza ml. 2,50 - lunghezza ml. 5,00
b. larghezza corsia di alimentazione per parcheggi a pettine a 90°: ml. 6,00
c. larghezza corsia a senso unico per alimentazione di parcheggi a pettine a 45°: ml.
5,00
d. larghezza corsia a senso unico per alimentazione per parcheggi a pettine a 30° od
inferiore: ml. 4,50
5. Diversi requisiti dimensionali saranno ammissibili previa documentata dimostrazione delle
ragioni tecniche od ambientali che li motivano.
6. I parcheggi pubblici sono realizzati dal Comune, direttamente o mediante affidamento in
concessione a privati. L’eventuale concessione è retta da apposita convenzione che ne
stabilisce la durata e prevede il passaggio al Comune, alla scadenza del limite temporale
in essa stabilito, degli impianti e delle aree. La convenzione può riservare ad uso privato
una quota parte dei posti auto, in misura comunque inferiore al 50% e disciplinerà le
modalità di utilizzo e di assegnazione.
7. Nella realizzazione di parcheggi a livello stradale deve essere riservata una superficie
minima al 10% dell'area per sistemazioni a verde alberato. Detta dotazione minima è
elevata al 20% per parcheggi di estensione complessiva superiore a mq. 2500.
8. Le pavimentazioni degli spazi di sosta devono essere realizzate con materiale drenante,
limitando alle sole corsie di manovra le superfici impermeabili. E’ fatta eccezione per casi
particolari, nei quali potranno essere ammessi maggiori livelli di impermeabilizzazione
superficiale previa documentata dimostrazione delle ragioni tecniche od ambientali che
motivano la scelta.
9. Nei PA ed in tutti i casi ove prescritti, ma non dimensionati, dalle presente norme gli spazi di
sosta o parcheggio pubblico vanno previsti, secondo le destinazioni d'uso degli edifici e
delle aree , nelle quantità specificate all'art.18 delle presenti norme per i parcheggi di
urbanizzazione primaria.
10. I parcheggi già indicati sulle tavole del RU possono essere computati per la verifica degli
standard; è comunque obbligatorio provvedere al reperimento di altri parcheggi
eventualmente mancanti a raggiungere la quantità minima risultante dall’applicazione dei
parametri riportati all’art. 18 e seguenti delle presti norme.
Art. 121 - Funicolare e parco territoriale della funicolare
1. Le zone comprese entro il perimetro evidenziato dagli elaborati del RU con apposita
simbologia, individuano la parte del territorio comunale interessata dalla linea e dagli
impianti della funicolare e l’area di stretta pertinenza dell’impianto, denominata “parco
territoriale della funicolare”.
2. In detta zona è consentita la realizzazione di impianti tecnologici di servizio alla funicolare,
da realizzare in maniera tale da non alterare valori ambientali e paesaggistici della zona.
3. Eventuali modifiche all’impianto (ad esempio per la realizzazione di una fermata
intermedia lungo la linea) potranno essere attuate sulla base di un progetto unitario
approvato dalla GC.
4. Nell’area “parco territoriale della funicolare” è da salvaguardare il rapporto tra la
funicolare, il percorso medioevale di accesso a Montecatini Alto e l’ambiente circostante.
Il percorso pedonale medioevale esistente dovrà essere conservato e restaurato a
recepimento dell’art. 12 comma 5 delle NTA del PS.
5. Fatte salve le limitazioni del precedente comma 4, in quest’area sono consentite le attività
agricole della sottozona E2 ad esclusione della fascia di 15 ml dal tracciato della
funicolare, nella quale sono inibite tutte le trasformazioni del territorio, sopra e sotto suolo.
30
CAPO 3 – Zone con particolari caratteristiche
Norme tecniche di attuazione
86
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Regolamento Urbanistico
Art. 122 - Impianti di lavaggio a servizio degli autoveicoli
1. In deroga a quanto stabilito al precedente art. 115, ai sensi dell'art. 2, del DL n. 32/98, nelle
fasce di rispetto di cui agli artt. 16, 17 e 18 del DL n. 285/1992 Nuovo Codice della strada
(normate all’art. 115 delle presenti norme) è ammessa l'installazione di nuovi impianti di
lavaggio a servizio degli autoveicoli (autolavaggio, Wc, ripostigli, ricovero personale).
2. I nuovi lavaggi sono ammessi anche in aree classificate con grado 3 di pericolosità (art. 141
e seguenti delle presenti norme) purché in sede di progettazione dei nuovi interventi sia
attuato un rialzamento dei piazzali degli impianti per raccordarsi alla viabilità di accesso al
fine di conseguire una protezione dai problemi idraulici di smaltimento delle acque basse.
E' comunque fatto obbligo di allegare alle istanze di concessione edilizia le indagini
geologico-tecniche sulla pericolosità, fattibilità ed il rischio idraulico secondo i dettami
della vigente normativa in materia.
3. E' obbligatorio allegare al progetto una valutazione sulla adeguatezza degli impianti di
smaltimento delle acque meteoriche e loro interazione con la rete drenante di superficie.
4. E' consigliato l'utilizzo di tipologie costruttive dei piazzali atte alla ritenzione anche
temporanea delle acque meteoriche (autobloccanti, conglomerati bituminosi con porosità
inferiore al 25%).
5. I nuovi impianti di lavaggio devono garantite tutte le seguenti caratteristiche:
a. essere realizzati esclusivamente esternamente al perimetro dell'area soggetta a
vincolo paesistico-ambientale di cui al D.Lgs. 42/04 e s.m.i..
b. non essere realizzati lungo tutte le strade poste a nord dell'asse costituito dalla Via
Pistoiese, C.so Matteotti, C.so Roma, Via Lucchese in quanto strade a prevalente
carattere collinare e comunque ricadenti in aree integrative a quelle di interesse
ambientale e/o paesaggistico;
c. non essere collocati a meno di 60,00 mt. dall'autostrada, misurati su entrambi i lati
della stessa;
d. essere collocati in aree della superficie minima di mq. 1.000 e massima di mq. 1.600;
e. garantire manufatti per ricovero personale, servizi igienici, magazzini con superficie
coperta non superiore ad 1/10 dell'area del lotto, non considerando i tunnel di
lavaggio;
f. manufatti di servizio ad una distanza di mt. 5,00 dai confini e mt. 10,00 dalle
costruzioni limitrofe, che viene elevata a mt. 25,00 per prospicienza con edifici
residenziali ed edifici sportivi e/o attrezzature pubbliche;
g. distanza minima tra nuovi impianti è di mt. 2.000 misurati lungo le strade di
collegamento, con esclusione di quelli ricompresi in un impianto di distribuzione
carburanti.
h. distanza minima dagli incroci: mt. 100.
Art. 123 - Impianti di distribuzione di carburanti
1. In rispondenza a quanto stabilito dall'art. 2, commi 1 e 4 del D.Lgs. 32/1998 ed a quanto
indicato nella deliberazione CR n. 359/1996 si stabiliscono i requisiti e le caratteristiche delle
aree (pubbliche e private) sulle quali possono essere installati gli impianti di distribuzione di
carburanti come sotto indicato:
a. Gli impianti di distribuzione di carburante dovranno essere installati su aree
(pubbliche o private) che non abbiano le caratteristiche di incompatibilità di sito,
caratterizzata da intralcio al traffico ed in contrasto con le risorse storico-ambientali
così come definito dall'allegato D) alla deliberazione CR n. 359/1996 lettera a) e b).
b. L'intralcio al traffico di cui alla sopra citata lettera a) dell'allegato alla Deliberazione
di CR n. 359/1996 non si verifica per prossimità di una confluenza a T fra due strade.
c. Resta l'incompatibilità relativamente all'erogazione di carburante su sede stradale.
d. La prospicienza e/o contiguità si verifica quando l'immissione all'impianto è
collocato a meno di mt. 15,00 da incrocio, semaforo, curva o dosso.
2. L'installazione di impianti di distribuzione carburanti è vietata nelle seguenti aree:
a. sulle strade locali così come definite alla Tav. 2-1A nel vigente piano del traffico
approvato con DCC n. 69/1998.
Norme tecniche di attuazione
87
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Regolamento Urbanistico
3.
4.
5.
6.
b. All’interno del perimetro che individua sul territorio comunale l'area soggetta a
vincolo paesistico ambientale di cui al D. Lgs. 42/04 imposto mediante i Decreti
Ministeriali del Ministero per la Pubblica Istruzione di concerto con il Ministero per il
Turismo e Spettacolo del 15.11.68 e 1.04.69, ritenendo incompatibili le strutture
tecniche degli impianti di distribuzione di carburanti, quali pensiline, tettoie,
colonnine di erogazione ed altro, con la tutela paesistico ambientale imposta dalle
norme sopra citate.
c. Nelle seguenti piazze classificate di particolare valore architettonico, urbanistico ed
ambientale:
i. Piazza Italia (Intero Mappale 48 Del Foglio Di Mappa 27);
ii. Piazza Gramsci;
iii. Piazza Xx Settembre;
iv. Piazza Della Rimembranza;
v. Piazza C. Battisti.
a fronte della presenza di edifici storici e dal particolare pregio ambientale costituito
dalle aree verdi e il contorno degli edifici presenti su dette piazze. In dette piazze le
strutture degli impianti impedirebbero la visuale dei beni storici o comunque
costituirebbero elemento di sovrapposizione e/o di interferenza con l'unità
ambientale.
d. Nelle zone AR, AC, AA, A1del vigente RU (art. 71 – 73 delle presenti norme)
considerando le stesse come integrative a quelle soggette a tutela paesaggistica
ambientale nel rispetto della vigente normativa di settore.
I nuovi impianti di distribuzione di carburanti dovranno essere realizzati nel rispetto delle
seguenti caratteristiche:
a. installati su aree pubbliche e private all'interno della fascia di rispetto delle strade di
scorrimento classificate come strade urbane secondarie secondo il vigente Codice
della Strada denominate "Camporcioni" e "Ponte di Bari".
b. collocati solo su tratti rettilinei pianeggianti (esclusi tratti sopraelevati) delle
sopradette strade, ad una distanza minima dagli incroci di mt. 100, ed a una
distanza minima tra gli impianti collocati su detti tratti di strada sia sullo stesso lato
che sul lato opposto, di mt. 1.100.
c. superficie minima, compresi i percorsi d'ingresso o di uscita, di mq. 1.600 e superficie
massima di mq.2.500.
d. tipologia della stazione di servizio così come classificata alla lettera c) dell'allegato
alla Deliberazione CR n. 359/1996, ad eccezione del caso previsto al successivo
punto.
e. costruzione di manufatti per ricovero personale, esposizione prodotti, lavaggio,
grassaggio, ed altri servizi dell'autoveicolo aventi le seguenti caratteristiche:
i. superficie coperta non superiore ad 1/10 della superficie dell'area di
impianto con esclusione delle pensiline.
ii. distanza di mt. 5,00 dai confini e mt. 10,00 dalle costruzioni limitrofe.
iii. distanza minima di mt. 20,00 dalla recinzione dell'impianto nel caso di
costruzioni confinanti con impianti sportivi e/o attrezzature pubbliche.
iv. distanza minima di mt. 25,00 dalla recinzione dell'impianto nel caso di
costruzioni prospicienti con edifici residenziali.
Sono ammessi nuovi impianti anche in aree classificate con grado 3 di pericolosità idraulica
(art. 141 e seguenti delle presenti norme) purché in sede di progettazione dei nuovi
interventi sia attuato un rialzamento dei piazzali degli impianti per raccordarsi alla viabilità
di accesso al fine di conseguire una protezione dai problemi idraulici di smaltimento delle
acque basse. E' comunque fatto obbligo di allegare alle istanze di concessione edilizia le
indagini geologico-tecniche sulla pericolosità, fattibilità ed il rischio idraulico secondo i
dettami della vigente.
E' obbligatorio allegare al progetto una valutazione sulla adeguatezza degli impianti di
smaltimento delle acque meteoriche e loro interazione con la rete drenante di superficie. E'
consigliato l'utilizzo di tipologie costruttive dei piazzali atte alla ritenzione anche
temporanea delle acque meteoriche (autobloccanti, conglomerati bituminosi con porosità
inferiore al 25%).
Gli impianti preesistenti alla data di adozione del presente RU permangono negli attuali siti
solo in deroga ai requisiti fissati al precedente comma 1, se nel rispetto di quanto indicato
Norme tecniche di attuazione
88
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ai perecedenti commi 2, 3, 4 e 5.
7. Per gli impianti preesistenti non rispondenti ai requisiti fissati ai punti commi 1, 2, 3, 4 e 5 del
presente articolo si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 32/1998.
8. Nel caso di smantellamento e dismissione di un impianti di distribuzione carburante
esistente e fatto obbligo procedere alla bonifica dell’area a totale cura e spese del
proprietario dell’area che è obbligato anche alla rimessa in pristino dell’area.
9. Le aree che si rendessero libere a seguito di smantellamento di un impianto di distribuzione
di carburanti, ai fini delle destinazioni urbanistiche assumono la classificazione di
parcheggio pubblico o privato.
10. Qualora per la realizzazione di opere pubbliche si rendesse necessario lo smantellamento di
un impianto di distribuzione carburanti ricompreso tra quelli indicati al comma 7, sarà
consentito il trasferimento dello stesso, mantenendo le stesse caratteristiche tipologiche
(tipologia dell'impianto quale stazione di servizio, stazione rifornimento, chiosco,
mantenimento della superficie coperta esistente, mantenimento dei volumi edificati), nelle
immediate vicinanze del sito precedente, purché ricadente in fascia di rispetto stradale,
nel rispetto dei requisiti indicati ai commi 1, 3, 4 e 5.
11. Gli impianti nel caso di collocamento in zone prive di fognature comunali dovranno dotarsi
di apposito impianto di depurazione della acque reflue.
12. E’ fatto salvo quanto prescritto dalla vigente legislazione in materia.
Norme tecniche di attuazione
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9
TITOLO X – CONDIZIONI PER LE TRASFORMAZIONI
31
CAPO 1 – Trasformazioni dei suoli
Art. 124 - Norme generali
1. Il RU, conformemente alla LR 1/2005 e s.m.i., al PIT, al PTC ed al PS, tutela e garantisce
l’integrità fisica del territorio e stabilisce, sulla base della VAS, i criteri ed i metodi da
applicare in ogni trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di garantire il consumo
sostenibile, duraturo ed equilibrato delle attuali risorse ambientali e di ridurre il consumo
idrico, energetico e la produzione dei rifiuti.
2. L’ammissibilità delle trasformazioni ammesse dal RU, è subordinata all’osservanza delle
disposizioni del titolo X e XI delle presenti norme, valide su tutto il territorio comunale, volte
ad un utilizzo efficiente delle risorse di natura ambientale ed al contenimento di alcuni
fattori di pressione.
3. Le presenti disposizioni recepiscono le prescrizioni contenute nel Rapporto Ambientale VAS
e con esse si integrano.
4. La nuova edificazione e tutti gli interventi di trasformazione edilizia che prevedono
l’aumento del carico urbanistico sono ammessi solo se l’approvigionamento idrico, il
trattamento delle acque reflue, la difesa del suolo contro i rischi di esondazione o frane e
smottamenti, lo smaltimento dei rifiuti, la disponibilità di energia e le infrastrutture per la
mobilità, sono già garantiti, esistenti e sufficienti; diversamente le opere edilizie sono
ammissibili esclusivamente se propedeuticamente o contestualmente ad esse sono
realizzate tutte le altre infrastrutture che garantiscono la loro sostenibilità ambientale, così
come descritte nei successivi articoli delle presenti norme.
5. I progetti edilizie ed urbanistici dovranno in ogni caso rispettare le prescrizioni contenute
nella VAS a corredo del presente RU.
6. I PA di cui all’art. 12 delle presenti norme devono garantire il rispetto delle prescrizioni
indicate nelle specifiche schede di valutazione di ciascuna area contenute nel Rapporto
Ambientale.
7. Per tutti gli interventi con categoria superiore alla ristrutturazione edilizia è obbligatorio
allegare alla richiesta del titolo abilitativo il “Documento sull’utilizzo delle risorse” di cui al
successivo art. 125 delle presenti norme.
8. Per tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia con contestuale incremento delle unità
immobiliari e/o mutamento delle destinazioni d’uso è obbligatorio allegare la valutazione
degli effetti in merito all’approvigionamento ed al risparmio idrico ed alla depurazione.
9. Per gli interventi sottoposti a PA, progetto unitario e permesso a costruire è obbligatorio
dotarsi del parere (preventiva verifica di sostenibilità) degli enti gestori dei servizi di rete
acquedotto e fognatura così come previsto dall’art. 7 comma 5 delle presenti norme.
76
Art.125 - Documento sull'utilizzo delle risorse ambientali
1. Tutti i progetti che prevedono trasformazioni eccedenti la ristrutturazione edilizia sono
accompagnati, sostenuti ed integrati da uno specifico elaborato, denominato
“documento sull’utilizzo delle risorse”, volto a valutare l’impatto del progetto sulle risorse
ambientali del territorio; tale documento, da allegare alla richiesta di titolo abilitativo, deve
essere redatto di pari passo al progetto in modo da poter migliorare quest’ultimo laddove il
documento metta in evidenza criticità riguardo agli aspetti ambientali.
2. Il “documento sull’utilizzo delle risorse” illustra il contenuto delle valutazioni effettuate
rispetto a tutte le risorse ambientali individuate, definisce le soluzioni proposte e dimostra
l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o, economica di adempiere alle disposizioni
proposte nel RU.
3. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere
Norme tecniche di attuazione
90
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Regolamento Urbanistico
nuove soluzioni che rendano realizzabile e/o migliorabile l’intervento.
4. Sono oggetto di valutazione sul “documento sull’utilizzo delle risorse“ le seguenti
problematiche:
a. la tutela del sistema idraulico,degli acquiferi e delle risorse idriche;
b. le modificazioni pedologiche, morfologiche, della vegetazione e della permeabilità
dei suoli;
c. l'approvvigionamento ed il risparmio idrico;
d. i sistemi di depurazione;
e. le emissioni in atmosfera di origine civile ed industriale;
f. la limitazione dell’inquinamento acustico;
g. il potenziamento della raccolta differenziata;
h. il risparmio energetico;
i. la limitazione dell’inquinamento elettromagnetico.
5. Il “Documento sull’utilizzo delle risorse” deve contenere:
a. l’individuazione delle problematiche determinate dal progetto;
b. l’indicazione delle misure idonee ad evitare, ridurre o compensare gli impatti
negativi del progetto sull’ambiente;
c. riportare nelle norme di riferimento i criteri di valutazione degli argomenti
sopraelencati.
6. Per gli interventi nelle aree di trasformazione assoggettate a PA ai sensi dell’art. 12 delle
presenti norme, i contenuti del “documento dell’utilizzo delle risorse”, sono parte integrante
dello specifico documento, da allegare al PA, con il quale si dà atto del rispetto delle
prescrizioni della VAS.
7. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento del numero delle unità
immobiliari e/o mutamento di destinazione d'uso è prescritta la redazione di un documento
semplificato, da allegarsi al titolo abilitativo, sull'uso delle risorse relativo almeno
all'approvigionamento e risparmio idrico ed alla depurazione, sulla base delle indicazioni
degli art. 128 e 129 e seguenti delle presenti norme.
8. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere
nuove soluzioni che rendano realizzabile e/o migliorabile l’intervento.
77
Art. 126 - Modificazioni pedologiche, morfologiche e degli assetti vegetazionali
1. L’asportazione e la sostituzione del terreno vegetale è vietata salvo che per le normali
operazioni di zollatura, drenaggio e successivi ripristini.
2. Tutti gli interventi che interessano la morfologia esistente ed in particolare le sistemazioni
agrarie devono:
a. rispettare gli assetti morfologici esistenti;
b. contenere gli scavi e i riporti;
c. adottare modifiche coerenti con le forme originarie;
d. essere compatibili con le caratteristiche geotecniche dei terreni;
e. privilegiare, nelle realizzazioni di opere in genere, l’uso del legno e pietrame rispetto
al cemento, intervenendo con tecniche di ingegneria naturalistica.
3. La modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive, filari
alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve essere
accuratamente documentata ed è assentibile esclusivamente nel caso in cui sia verificata
la sua sostenibilità ambientale e la sua compatibilità rispetto al contesto paesaggistico.
4. Tali valutazioni sono sviluppate nell’ambito del “documento sull’utilizzo delle risorse”,
allegato al progetto e per gli interventi ricadenti in aree PA (art. 12 delle presenti norme)
nel documento nel quale si deve dare atto del rispetto delle specifiche prescrizioni della
VAS.
5. Detti documenti devono illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate e le soluzioni
proposte al fine di garantire la sostenibilità e dunque l’ammissibilità dell’intervento.
6. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere
nuove soluzioni che rendano realizzabile e/o migliorabile l’intervento.
Norme tecniche di attuazione
91
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
78
Art 127 - Modificazione della permeabilità dei suoli (permeabilità)
1. La verifica del massimo indice di impermeabilizzazione deve essere effettuata per tutte le
trasformazioni e gli interventi che comportano una riduzione di permeabilità dei suoli,
secondo il metodo di cui al comma 2 e seguenti.
2. Verifica del rispetto del massimo indice di impermeabilizzazione:
a. Ad ogni tipologia di opera o di uso del terreno viene attribuito un “coefficiente di
impermeabilizzazione convenzionale” (Ci) per il quale deve essere moltiplicata la
superficie così impegnata.
b. I coefficienti di impermeabilizzazione convenzionale (Ci) da applicare sono indicati
nella tabella seguente:
TIPOLOGIA di SUPERFICIE
superfici edificate o coperte da serre
superfici di strade bitumate o cementate
superfici di strade bianche inghiaiate o in terra costipata oppure pavimentate con
blocchetti non cementati
superfici su cui sono applicati teli o membrane impermeabili anche se tra loro non saldati o
coperti da ghiaia e/o da terreno
superfici su cui sono applicati teli o membrane permeabili
superfici comunque coperte in modo tale da non consentire la permeabilità dell’acqua
battente
superfici sulle quali è comunque apprezzabilmente limitata la permeabilità dell’acqua
battente
In tutti gli altri casi si assume
Ci
1,00
1,00
0,50
1,00
0,50
1,00
0,50
0
c. Il rapporto fra la somma delle superfici moltiplicate per i relativi coefficienti e la
superficie complessiva ricadente in una determinata zona urbanistica dovrà
risultare non superiore all’indice di impermeabilizzazione massimo Ii consentito nella
zona stessa in base alla seguente tabella:
Aree urbanizzate (art. 70-88)
Aree agricole ordinarie (art. 92)
Aree agricole di pregio ambientale (art. 93)
Aree agricole della bonifica (art. 94)
Aree agricole produttive ed allevamenti (art.
95)
Aree agricole periurbane (art. 69)
A, B, C, D, F,
E1
E2
E3
E4
Indice max di
impermeabilizzazion
e
0,75
0,30
0,10
0,10
0,30
E5
0,30
d. Nel caso la superficie aziendale si estenda su più zone urbanistiche non è consentita
la mediazione pesata degli indici tra diverse zone.
3. Ogni trasformazione di nuova edificazione deve garantire il mantenimento di una superficie
scoperta permeabile secondo la definizione contenuta nell’appendice 16 alle presenti
norme, tale da consentire il rispetto della precedente tabella.
4. In occasione di ogni trasformazione di realizzazione o di adeguamento, di piazzali,
parcheggi, elementi di viabilità pedonale o meccanizzata, devono essere adottate
modalità costruttive che consentano l'infiltrazione, oppure la ritenzione, anche
temporanea, delle acque meteoriche. Può essere fatta eccezione soltanto per dimostrati
motivi di sicurezza ovvero di tutela di interessi storico-ambientali.
5. I progetti delle trasformazioni comportanti la realizzazione di superfici impermeabili o
parzialmente permeabili, o che prevedano modifiche di uso e/o utilizzo del suolo devono
prevedere il rispetto dell’invarianza idraulica di cui all’art. 155 secondo la definizione
contenuta nell’appendice 16 alla presenti norme.
Norme tecniche di attuazione
92
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
6. I progetti relativi alla realizzazione delle sistemazioni esterne, dei parcheggi, della viabilità,
dei rilevati, dovranno essere tesi ad evitare o mitigare la impermeabilizzazione superficiale
dei terreni operata dalla edificazione e dalla urbanizzazione.
7. I nuovi spazi pubblici e privati destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o
meccanizzata, devono essere realizzati privilegiando modalità costruttive che consentano
l’infiltrazione o la ritenzione anche temporanea delle acque. La prescrizione non si attua
per motivi di sicurezza e per tutela storico-ambientale. Tra i motivi di sicurezza rientrano le
esigenze statiche in relazione a carichi stradali gravosi ed in rapporto alle caratteristiche
geotecniche dei terreni.
8. Per gli impianti specializzati di vivaio, è vietata la impermeabilizzazione permanente del
suolo.
9. Il convogliamento delle acque di ruscellamento e di efflusso verso i corsi di acqua e
fognature, privilegerà deflussi in aree permeabili prima di raggiungere i ricettori finali, fatta
salva la necessità di non apportare danni dovuti al ristagno nelle aree interessate.
10. Tutti interventi che comportano variazioni allo stato di impermeabilizzazione dei suoli,
dovranno prevedere interventi di autocontenimento delle acque per compensare anche i
surplus prodotti dalla variazione di uso del terreno e dalla conseguente modifica dei regimi
di permeabilità e capacità di infiltrazione delle superfici modificate
32
79
CAPO 2 – Servizi di rete
Art. 128 - Approvvigionamento e risparmio idrico
1. Al fine di promuovere una specifica ed incisiva azione di contenimento dei consumi idrici
soprattutto nei casi in cui trasformazioni ed utilizzi possono dar luogo ad utenze con
consumi idrici superiori a 1000 mc/anno o comportare impatti ambientali rilevanti sul
sistema acqua, in sede di PA o di progettazione edilizia degli interventi, il soggetto avente
titolo ad operare le trasformazioni deve:
a. valutare il fabbisogno idrico per i diversi usi, derivante dalla trasformazione o
dall’intervento;
b. valutare l’impatto di tale fabbisogno sul bilancio idrico complessivo del Comune;
c. verificare l’efficienza dei tratti limitrofi della rete idrica e, ove necessario, apporre gli
interventi necessari a ridurre le perdite fisiche eventualmente rinvenute;
d. verificare la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte
alla riduzione dei prelievi idrici ed alla eliminazione degli sprechi quali:
i. la realizzazione di reti idriche duali fra uso potabile ed altri usi al fine
dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili;
ii. la raccolta e l’impiego delle acque meteoriche per usi compatibili;
iii. Il reimpiego delle acque reflue, depurate e non, per usi compatibili;
iv. l’utilizzo dell’acqua di ricircolo nelle attività di produzione di beni;
v. l’impiego di metodi e tecniche di risparmio idrico domestico e nei settori
industriale, terziario e agricolo;
e. dare atto, anche in accordo con le competenti autorità, della disponibilità della
risorsa e dell’adeguatezza della rete di approvvigionamento a soddisfare il
fabbisogno idrico, ovvero della necessità di soddisfare tale bisogno mediante
l’attivazione di specifiche derivazioni idriche ed opere di captazione delle acque di
falda, valutandone altresì l’impatto sul sistema idrogeologico e tenendo conto della
necessità di riservare le acque di migliore qualità al consumo umano. La
valutazione di cui sopra sarà sviluppata nell’ambito del “documento sull’utilizzo
delle risorse”, di cui all’art. 125 delle presenti norme allegato al progetto e, per gli
interventi ricadenti in aree PA, nel documento nel quale si deve dare atto del
rispetto delle specifiche prescrizioni della VAS. Tale elaborato, dovrà illustrare il
contenuto delle valutazioni effettuate, le soluzioni proposte ovvero dimostrare
l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle
disposizioni precedentemente esposte.
Norme tecniche di attuazione
93
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
f.
acquisire la preventiva verifica di sostenibilità da parte degli enti dei servizi nel caso
di interventi sottoposti a PA, progetto unitario e permesso a costruire.
g. garantire il ripristino della regimazione idraulica all’esterno degli insediamenti, una
volta concluse le opere.
2. Per tutte le tipologie di trasformazioni previsti dalle presenti norme, il soggetto avente titolo
ad operare la trasformazione o l’intervento deve:
a. prevedere l’installazione di contatori per il consumo dell’acqua in ogni singola unità
abitativa;
b. effettuare i collegamento a reti duali, ove già disponibili;
c. prevedere la realizzazione di impianti idrici dotati di dispositivi di riduzione del
consumo di acqua potabile(quali sistemi di erogazione differenziata, limitatori di
flusso degli scarichi, rubinetti a tempo, miscelatori aria/acqua frangigetto, ecc.);
d. dichiarare la necessità di attivare opere di derivazione idrica e o di captazione
delle acque di falda per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici;
e. istallare di cisterne di raccolta di acque meteoriche da utilizzare a scopo non
potabile all’interno dell’area di pertinenza.
f. Per le attività industriali-artigianali esistenti e di progetto:
i. riutilizzare le acque di ricircolo devono essere all’interno dei cicli produttivi
stessi,
ii. prevedere l’installazione di contatori differenziali.
3. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere
nuove soluzioni che rendano realizzabile e/o migliorabile l’intervento.
80
Art. 129 - Depurazione
1. Per tutte le tipologie di trasformazione previste dalle presenti norme, in sede di PA o di
progettazione degli interventi edilizi, il soggetto avente titolo ad operare la trasformazione
o l’intervento deve:
a. valutare il volume e le caratteristiche delle acque reflue derivanti dalla
trasformazione o dall’intervento ed il suo impatto sulla qualità delle acque
superficiali e sotterranee;
b. dare atto, anche in accordo con la competente autorità, dell’adeguatezza della
rete fognaria e del sistema di depurazione dando priorità alla realizzazione di reti
separate per la raccolta dei reflui con accumulo e riutilizzo di acque meteoriche e,
in particolare per le piccole comunità, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a
sistemi di fitodepurazione.
2. Tali valutazioni saranno sviluppate nell’ambito del “documento sull’utilizzo delle risorse” di
cui all’art. 125 delle presenti norme, allegato al progetto e per gli interventi ricadenti in aree
PA nel documento nel quale si deve dare atto del rispetto delle specifiche prescrizioni della
VAS. Detti documenti dovranno illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate e le
soluzioni proposte per adempiere alle disposizioni precedenti.
3. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a. È necessario acquisire la preventiva verifica di sostenibilità da parte degli enti dei
servizi nel caso di interventi sottoposti a PA, progetto unitario e permesso a costruire.
b. Gli scarichi nel suolo, anche se con processo di depurazione, possono essere
effettuati solo se con apposita relazione geologica viene documentata la loro non
pericolosità per la falda in riferimento alle norme vigenti.
c. Nei progetti relativi ad interventi agricoli deve essere documentata la tipologia di
prodotti chimici impiegati per le colture verificando la possibilità di attuare forme di
agricoltura biologica, di lotta integrata ecc.
d. In occasione di ogni trasformazione od intervento riguardante immobili dei quali
facciano parte superfici coperte e scoperte destinabili alla produzione o allo
stoccaggio di beni finali intermedi e di materie prime, ovvero di qualsiasi merce
suscettibile di provocare scolo di liquidi inquinanti, devono essere osservate le
seguenti disposizioni:
i. tutte
le
predette
superfici
devono
essere
adeguatamente
impermeabilizzate e munite di opere di raccolta dei liquidi di scolo
provenienti dalle medesime superfici;
Norme tecniche di attuazione
94
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
ii. le opere per la raccolta dei liquidi di scolo delle superfici impermeabilizzate
devono essere dimensionate anche in funzione delle acque di prima
pioggia, per esse intendendosi quelle indicativamente corrispondenti per
ogni evento meteorico a una precipitazione di millimetri sessanta
(corrispondente ad una pioggia oraria con tempo di ritorno ventennale)
uniformemente distribuita sull’intera superficie scolante servita dalla rete di
drenaggio;
iii. le acque di prima pioggia relative a superfici impermeabili superiori ai 2.000
mq dovranno essere sottoposte ad un processo di pretrattamento prima
dell’immissione nella rete delle acque meteoriche o nei fossi e canali.
e. Ogni nuovo insediamento deve essere fornito delle relative opere di urbanizzazione
primaria, da allacciare alle reti principali esistenti e, per le acque nere, agli impianti
di depurazione esistenti.
f. In caso di inadeguatezza dei sistemi fognari esistenti, l’approvazione dei nuovi PA
deve essere subordinata alla verifica e all’adeguamento degli stessi al fine di
sopperire ai nuovi carichi urbanistici.
g. Non sono ammessi nuovi interventi edificatori privi dei necessari collegamenti alle
reti fognarie pubbliche e ai sistemi di smaltimento e depurazione.
h. Deve essere mantenuta in efficienza la rete fognaria sia bianca che nera e gli
impianti di depurazione (pubblici e privati).
i. Negli interventi di nuova espansione urbana o di semplice ristrutturazione con
aumento dei carichi urbanistici sulla rete fognaria esistente deve essere verificata
l’efficienza dei tratti limitrofi e, ove necessario, devono essere apportati gli interventi
necessari a ridurre le perdite fisiche eventualmente rinvenute;
j. Nel caso di depuratore pubblico saturo, il PA dovrà prevedere unitamente
all’allaccio alla rete pubblica, anche un sistema di depurazione delle acque
autonomo e privato.
k. Le reti fognarie di nuova realizzazione per le acque bianche, dovranno essere
progettate per favorire il massimo invaso di acqua ottenibile attraverso ampie
dimensioni, ridotta profondità (in modo da mantenerle vuote nei periodi asciutti) e
bassa pendenza (per ridurre la velocità di flusso); qualora sia previsto il
convogliamento di fosse campestri nella fognatura pubblica, dovranno essere
previsti manufatti per l’abbattimento del trasporto solido, in modo da preservare nel
tempo la funzionalità delle condotte sotterranee; le acque pluviali, prima della loro
immissione in fognatura dovranno essere accumulate in cisterne interrate, private o
condominiali, di adeguata ampiezza, al fine di ridurre la quantità delle acque
immesse nei collettori fognari nei momenti di intensa piovosità e al fine di utilizzare le
acque piovane per irrigazione o altri usi consentiti.
l. Nei PA devono essere previsti impianti di fognatura separati per le acque piovane e
le acque reflue,
4. Nella scelta delle soluzioni si dovrà tener conto e dare prioritaria attuazione a quanto
richiesto dall’AC. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere
nuove soluzioni che possano migliorare l’intervento.
33
81
CAPO 3 – Inquinamenti
Art. 130 - Emissioni in atmosfera di origine civile e industriale
1. Al fine di perseguire la riduzione delle emissioni in atmosfera, le seguenti tipologie di
intervento o trasformazioni sono subordinate alla verifica degli effetti determinati dal
traffico veicolare e da processi di combustione:
a. attivazioni di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a
specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie e
grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di
richiamo della popolazione;
Norme tecniche di attuazione
95
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
b. trasformazioni che possono comportare impatti ambientali rilevanti sulla risorsa aria,
sia per il traffico che per le emissioni inquinanti generate.
2. Le trasformazioni di nuove edificazioni di manufatti destinati ad attività produttive che
comportano emissioni inquinanti sono ammesse esclusivamente nelle zone urbane con
prevalente destinazione produttiva e sono comunque subordinate alla valutazione degli
effetti che le emissioni possono comportare sulla qualità dell’aria nonché all’adozione di
tecnologie pulite e di sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera con riferimento
alle migliori tecnologie disponibili.
3. Per tutti i casi non rientranti nelle categorie precedenti il Comune prevede la possibilità di
indicare forme di incentivazione per i proponenti che intendano adottare alcune delle
disposizioni indicate.
4. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi edilizi, il
soggetto avente titolo ad operare trasformazioni o l’intervento è tenuto a valutare:
a. i volumi di traffico indotto e le emissioni in atmosfera generati dalle trasformazioni o
dall’intervento, la loro interazione con i livelli di traffico e di inquinamento
atmosferico esistente;
b. la fattibilità tecnica, ambientale ed economica di specifiche misure volte:
i. alla riduzione del traffico veicolare generato dalla trasformazione stessa;
ii. all’incentivazione dell’uso del trasporto collettivo;
iii. all’incentivazione della mobilità ciclabile e pedonale nell’area oggetto
d’intervento o trasformazione;
iv. al risparmio energetico ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.
82
Art. 131 - Inquinamento acustico
1. La classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della LR 89/1998 modificata dalla
LR 39/2011 e relativo regolamento DPGR 2R/2014 è definita nel piano di classificazione
acustica (di seguito denominato PCCA) approvato con delibera del CC n. 77/2000 e
successiva variante approvata con DCC 10/2014.
2. Le trasformazioni fisiche e funzionali, sono tenute a rispettare i valori limite delle sorgenti
sonore definite dal DPCM 14 novembre 1997 e successive modifiche. La rilevazione dei
livelli di emissione acustica nelle diverse parti del territorio predisposta dall’AC costituisce il
quadro di raffronto per la valutazione acustica degli interventi di nuova edificazione e di
recupero dell’esistente.
3. Nei casi di trasformazioni di manufatti edilizi esistenti adibiti ad utilizzazioni non conformi alla
classe acustica, o che comunque non garantiscano il rispetto dei valori limite, è richiesta
l’adozione di un provvedimento tecnico e gestionale idoneo a contenere i livelli di
inquinamento acustico, quali la riduzione delle velocità dei veicoli, l’impiego di asfalti
drenanti fonoassorbenti, l’insonorizzazione delle sorgenti di rumore, la messa in opera di
barriere acustiche.
4. I progetti relativi alla realizzazione di nuove viabilità pubbliche devono contenere la
valutazione di impatto acustico e gli accorgimenti per la sua limitazione che, quando
possibile, è attuata mediante elementi vegetali autoctoni .
5. Gli interventi edilizi o provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione, licenze relative
a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti a attività produttive, sportive e ricreative e
postazioni di servizio commerciali polifunzionali devono prevedere le opportune modalità
esecutive, da documentare al momento di presentazione delle domande per il titolo
abilitativo o di attestazione di conformità, per limitare l’inquinamento acustico a quanto
previsto dalla rispettiva classe di zonizzazione acustica nella quale ricade la costruzione.
83
Art. 132 - Inquinamento elettromagnetico
1. Al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici e garantire
un corretto funzionamento del servizio di telefonia mobile, che risulti compatibile con un
ordinato assetto urbanistico e con la tutela degli interessi paesaggistici ed ambientali,
nonché efficiente ed accessibile per tutti gli operatori, si applicano le seguenti disposizioni:
a. dovranno essere rispettate le fasce di rispetto per elettrodotti e cabine di
Norme tecniche di attuazione
96
Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
trasformazione, di ampiezza variabile in funzione della loro tensione;
b. i progetti di realizzazione di cabine di trasformazioni dovranno contenere la
valutazione dell’intensità del campo elettrico e del campo di induzione magnetica;
c. i limiti di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, in qualunque
punto accessibile alle persone, dovranno essere stabiliti in relazione ai presumibili
tempi di permanenza giornaliera nelle aree in esame;
d. qualora si riscontrino valori superiori ai limiti di legge in zone abitative, adibite ad
attività produttive, ricreative, scolastiche e comunque accessibili alla popolazione, il
Comune deve ordinare le azioni di risanamento volte a ricondurre i livelli nei limiti
previsti;
e. deve essere perseguito il corretto inserimento nel contesto paesaggistico e
ambientale di manufatti, quali antenne , cabine, impianti tecnologici e linee aeree
di trasporto e distribuzione, anche mediante schermature arboree ed altri
accorgimenti finalizzati a ridurre l'impatto visivo di detti manufatti.
2. Per la regolamentazione delle antenne si fa riferimento alle normative nazionali e regionali
vigenti.
34
84
CAPO 4 – Organizzazione dei sistemi per il miglioramento della qualità ambientale
Art. 133 - Raccolta differenziata dei rifiuti
1. Al fine di favorire la corretta gestione dei rifiuti e per potenziare la loro raccolta differenziata,
si applicano le seguenti disposizioni, finalizzate in particolare all'individuazione e realizzazione
di apposite aree per la raccolta differenziata: isole ecologiche, stazioni ecologiche e
piattaforme.
2. Le stazioni ecologiche e le piattaforme sono individuate dal Comune, d'intesa con il gestore
della raccolta, nell'ambito delle aree destinate ad impianti tecnologici o a destinazioni
pubbliche o produttive comunque compatibili con detta utilizzazione delle aree.
3. Le isole ecologiche, intese come insiemi di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti,
sono localizzate preferibilmente nelle aree interessate da interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia, avendo riguardo alla necessità di schermarle visivamente e tenendo
conto delle necessità di transito e manovra dei mezzi adibiti alla raccolta, nonché del fatto
che la distanza massima tra “isola ecologica” e utenti non deve superare il chilometro e
che l’ubicazione ottimale di tali impianti è in prossimità di luoghi abitualmente frequentati
come supermercati, centri commerciali ed altri spazi, pubblici o privati, di richiamo della
popolazione.
4. Nella definizione delle caratteristiche delle strade di nuova realizzazione, o da ristrutturare, è
fatto obbligo di tenere conto delle necessità di ubicazione di campane e cassonetti per la
raccolta dei rifiuti, differenziata e non, nonché delle necessità di transito e manovra dei
mezzi adibiti a raccolta.
5. Le seguenti tipologie di trasformazioni od intervento sono assoggettate alle disposizioni del
comma successivo:
a. sistemazione degli spazi scoperti autonomi, con particolare riferimento a quelli
destinati a servizi pubblici e o di uso collettivo.
b. attivazione di utilizzazioni, nonché nuova edificazione di manufatti destinati a
specifiche utilizzazioni abitualmente frequentate dalla popolazione, come medie o
grandi strutture di vendita, aree fieristiche, stadio e altri spazi, pubblici o privati, di
richiamo della popolazione.
c. progetti di realizzazione o ristrutturazione di attività produttive, di servizi e di edificato
urbano residenziale superiori a mq 500 di SUL.
6. Il soggetto avente titolo ad operare le trasformazioni o gli interventi di cui al precedente
comma 5 deve:
a. valutare la quantità e le caratteristiche dei rifiuti che saranno prodotti dalle funzioni
insediate ed il loro impatto sul sistema di raccolta dei rifiuti esistente, (domiciliare,
mediante campane, cassonetti, ecc.) e le modalità di smaltimento.
b. prevedere nell’ambito della trasformazione, ove richiesto dal Comune d'intesa con il
Norme tecniche di attuazione
97
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Regolamento Urbanistico
gestore della raccolta, le eventuali aree/strutture necessarie a soddisfare le
esigenze di raccolta, differenziata e non, dei rifiuti prodotti.
85
Art.134 - Risparmio energetico
1. Tutti gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica rispettano la vigente normativa in
materia di risparmio dei consumi energetici nonché le seguenti disposizioni finalizzate ad
ottimizzare l'efficienza energetica delle nuove costruzioni e del patrimonio edilizio esistente.
2. Nella progettazione degli interventi o trasformazioni, al fine di ottenere una integrazione
ottimale tra le caratteristiche del sito e le destinazioni d’uso finali degli edifici, per il
recupero di energia in forma attiva e passiva, devono essere garantiti:
a. l’accesso ottimale della radiazione solare per gli edifici e per particolari condizioni
climatiche, sia quelle locali sia quelle legate alla morfologia del tessuto urbano;
b. l’accesso al sole per tutto il giorno e per tutti gli impianti solari realizzati o progettati;
c. la schermatura opportuna, prodotta anche dai volumi edificati circostanti, per la
riduzione del carico solare termico nel periodo estivo, che consenta comunque una
buona illuminazione interna;
d. l’utilizzo dei venti prevalenti per interventi strategici di climatizzazione e
raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi urbani;
e. la riduzione dell’effetto “isola di calore”, la mitigazione dei picchi di temperatura
durante l’estate ed il controllo del microclima e della radiazione solare, attraverso la
progettazione del verde e degli spazi aperti nei tessuti urbani edificati, così come
attraverso il controllo dell’arredo delle superfici di pavimentazione pubblica.
3. In sede di pianificazione urbanistica attuativa o di progettazione degli interventi, il soggetto
avente titolo ad operare l’intervento o la trasformazione, deve valutare la fattibilità
tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi quali:
a. sistemi di fornitura energetica decentrati basati su energie rinnovabili;
b. cogenerazione;
c. sistemi di riscaldamento e climatizzazione a distanza, di complessi di edifici, se
disponibili;
d. connessione energetica tra il comparto civile e quello industriale;
e. “ciclo chiuso” della risorsa energetica nel comparto industriale (efficienza. energy
ascading);
f. pompe di calore;
g. sistemi di raffrescamento e riscaldamento passivo di edifici e spazi aperti.
4. Dette valutazioni sono sviluppate nell’ambito del “documento sull’utilizzo delle risorse”, di
cui all’art. 125 delle presenti norme, allegato al progetto e per gli interventi ricadenti in aree
PA nel documento nel quale si deve dare atto del rispetto delle specifiche prescrizioni della
VAS. Detti documenti dovranno illustrare il contenuto delle valutazioni effettuate e le
soluzioni proposte per adempiere alle disposizioni precedenti, ovvero dimostrare
l’eventuale impossibilità tecnica, ambientale e/o economica di adempiere alle disposizioni
sopraindicate.
5. Il Comune ha la facoltà di respingere le soluzioni adottate e richiedere e/o promuovere
nuove soluzioni che rendano realizzabile e/o migliorabile l’intervento.
6. Nei documenti sopracitati dovranno essere indicati:
a. i consumi energetici previsti per l’utilizzo dell’immobile, in particolare quelli per il
riscaldamento, l’energia elettrica e per la gestione di eventuali impianti collegati
all’attività lavorativa;
b. il tipo e il dimensionamento degli impianti previsti;
c. i materiali che vengono utilizzati per la coibentazione e il risparmio energetico;
d. le emissioni in atmosfera.
7. Al fine di verificare e promuovere il contenimento dei consumi i documenti sopracitati
dovranno contenere inoltre:
a. l’orientamento dell’immobile con indicazione delle potenzialità di miglior utilizzo
dell’irraggiamento solare;
b. i sistemi di coibentazione verificando la possibilità di superare i minimi previsti dalla L.
10/91;
c. l’ombreggiamento esterno dell’edificio con specie spoglianti che consentano
Norme tecniche di attuazione
98
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Regolamento Urbanistico
l’irraggiamento invernale e sistemi di limitazione dell’effetto serra delle vetrate in
particolare per quelle di ampie dimensioni, ecc ;
d. il rendimento delle caldaie ricercandone i livelli migliori;
e. i sistemi di illuminazione interna ed esterna rispettando le disposizioni in materia di
inquinamento luminoso;
f. la predisposizione di opere per l’installazione di pannelli solari o altre forme di
riscaldamento;
g. altre forme di contenimento dei consumi in particolare per le attività produttive.
8. In conformità a quanto disposto dall'art 146 della LR 1/2005 e s.m.i., per favorire gli interventi
per il contenimento dei consumi energetici, non sono computati ai fini degli indici di
fabbricabilità (sia in termini di Sul che di Volume) stabiliti dal presente RU:
a. lo spessore delle murature esterne superiore a 30 cm,
b. il maggiore spessore dei solai necessario al conseguimento di un ottimale
isolamento termico ed acustico,
c. le serre solari eseguite nel rispetto delle seguenti caratteristiche:
i. siano realizzate esclusivamente sulla facciata del fabbricato principale
esposta nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest ;
ii. siano di dimensione non superiore al 30% della Sul dell’unità abitativa
esistente , rispetto alla quale dovranno essere costruite in aderenza;
iii. almeno tre lati dovranno essere realizzati in vetro o con materiali trasparenti,
adatti allo scopo, riducendo al minimo le dimensioni degli elementi
strutturali;
iv. siano contenute entro l’H.max del fabbricato;
v. non aggettino più di ml 3,50 dal prospetto sud;
vi. garantiscano il rispetto della distanza dai confini e dai fabbricati;
vii. garantiscano il rapporto aereo illuminante dei locali che vi prospettano;
viii. dimostrino, attraverso calcoli energetici che dovranno essere prodotti
unitamente al progetto, la loro funzione di riduzione del fabbisogno di
energia primaria per la climatizzazione invernale, di una quantità pari ad
almeno il 10% ottenuto dal solo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia
solare. A tal proposito il progetto dovrà valutare il guadagno energetico,
tenuto conto dell’irraggiamento
solare, calcolato nel rispetto della
normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento, intendendo come
guadagno la differenza tra l’energia dispersa in assenza del sistema
bioclimatica e quella dispersa in presenza del sistema stesso;
ix. la formazione della serra non deve determinare nuovi locali riscaldati o
comunque locali idonei a consentire la presenza continuativa di persone
(locali di abitazione permanente o non permanente, luoghi di lavoro, etc.) ;
x. al fine di evitare il surriscaldamento estivo, le superfici vetrate potranno
essere dotate di idonee schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili;
Norme tecniche di attuazione
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Comune di Montecatini Terme
Regolamento Urbanistico
10
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TITOLO XI- SISMICA, GEOLOGIA ED IDRAULICA
CAPO 1 - Prevenzione dei rischi geologico, idraulico e sismico
condizioni per le trasformazioni
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Art. 135 - Normativa di riferimento
1. Su tutto il territorio comunale, la prevenzione dei rischi territoriali (rischio geomorfologico e
idrogeologico) fa riferimento alle normative dello stato e regionali e alle normative
emanate dall’Autorità di Bacino del Fiume Arno e del Bacino idrologico di Montecatini
Terme, con particolare riferimento a:
a. D.M. 14.01.08 “Norme tecniche per le Costruzioni”;
b. Circolare applicativa (Circolare n. 617 del 02.02.2009 Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti – Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici);
c. DPGR 36R/2009“Regolamento di attuazione dell’articolo 117, commi 1 e 2, della
LR1/2005, ed al relativo “documento esplicativo ed applicativo degli art. 6 e 7 del
DPGR 36R/2009 redatto dal Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica”;
d. DPGR 53/R/2011 “Regolamento di attuazione dell’articolo 62 della LR 1/2005 (Norme
per il governo del territorio) in materia di indagini geologiche;
e. DCRT 72/2007 “Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale”;
f. D.lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
g. PTC variante generale approvato con DCP n°123 del 21/04/2009;
h. LR 38/2004 “Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione, e
dell’utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali;
i. DPGR 11R/2009 “Regolamento di attuazione della LR 38/2004”;
j. DPGR n°426 del 31 Marzo 2010 “Bacino idrologico di Montecatini Terme:
individuazione delle aree di tutela con relative prescrizioni ai sensi dell’art.6, comma
3, della LR 38/2004”;
k. Delibera Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 29 Novembre
1999 n° 139 concernente l’adozione delle misure di salvaguardia delle aree a
pericolosità e rischio idraulico molto elevato individuate e perimetrale nel “Piano
straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio idrogeologico più alto nel
bacino del Fiume Arno;
l. Delibibera 135/99 e 136/99 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del
Fiume Arno “Misure di salvaguardia per le aree a pericolosità e a rischio di frana
elevato”;
m. DPCM 4 luglio 2008 “Modifiche al Piano stralcio relativo alla riduzione del Rischio
idraulico”;
n. DPCM 6 Maggio 2005 “Piano stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);
o. OPCM n. 3907 del 13.11.2010, che disciplina i contributi economici per gli interventi
di prevenzione del rischio sismico, previsti dall’art. 11 della L. 77/2009;
p. DGRT 261/2011, recepimento a livello regionale dell’OPCM n. 3907/2010 con
riferimento all’ Allegato A che individua i territori nei quali e prioritaria la
realizzazione degli studi di Microzonazione Sismica , le modalità di predisposizione
delle specifiche tecniche per la realizzazione dei suddetti studi, le modalità di
recepimento e utilizzo dei risultati degli studi di MS in fase pianificatoria;
q. OPCM 4007/2012 - Attuazione dell'articolo 11 del DL 39/2009, convertito, con
modificazioni dalla L 77/2009;
r. DGRT 741/2012;
s. Indirizzi e Criteri di Microzonazione Sismica del Dipartimento della Protezione Civile
Nazionale (ICMS) approvati il 13 novembre 2008 dalla Conferenza delle regioni e
delle Province autonome;
t. Specifiche tecniche regionali: Allegato A al DGRT 261/2011, appendice 1,
appendice 2;
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
u. Istruzioni Tecniche del Programma VEL (Valutazione Effetti Locali) della Regione
Toscana, nonché alle indicazioni contenute nel Volume di Ingegneria Sismica
2/2011;
v. Indicazioni contenute nel Volume di Ingegneria Sismica 2/2011.
2. La definizione di intervento di auto sicurezza (in cui è definito anche il franco di sicurezza ed
i suoi relativi valori), di intervento di compensazione e di invarianza idraulica è riportata
nell’appendice 16 alla presenti norme.
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Art. 136 - Classificazione della fattibilità
1. Il giudizio di fattibilità è stato elaborato tenendo conto delle situazioni di pericolosità
riscontrate per i diversi fattori geologici, idraulici e sismici, nel rispetto dei criteri indicati dal
DPGR 53R/2011 e delle disposizioni dettate da normative sovraordinate quali il Piano di
Assetto Idrogeologico (PAI) e la LR 21/2012. Le condizioni di attuazione delle previsioni
urbanistiche ed infrastrutturali sono differenziate secondo le seguenti categorie di fattibilità:
a. CLASSE DI FATTIBILITÀ F.4 - Fattibilità limitata. Si riferisce alle previsioni urbanistiche ed
infrastrutturali la cui attuazione è subordinata alla realizzazione di interventi di messa
in sicurezza che vanno individuati e definiti in sede di redazione del medesimo
regolamento urbanistico, sulla base di studi, dati da attività di monitoraggio e
verifiche atte a determinare gli elementi di base utili per la predisposizione della
relativa progettazione.
b. CLASSE DI FATTIBILITÀ F.3 - Fattibilità condizionata. Si riferisce alle previsioni
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali, ai fini della individuazione delle condizioni
di compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità riscontrate, è
necessario definire la tipologia degli approfondimenti di indagine da svolgersi in
sede di predisposizione dei piani complessi di intervento o dei PA o, in loro assenza,
in sede di predisposizione dei progetti edilizi.
c. CLASSE DI FATTIBILITÀ F.2 - Fattibilità con normali vincoli. Si riferisce alle previsioni
urbanistiche ed infrastrutturali per le quali è necessario indicare la tipologia di
indagini e/o specifiche prescrizioni ai fini della valida formazione del titolo abilitativo
all'attività edilizia.
d. CLASSE DI FATTIBILITÀ F.1 - Fattibilità senza particolari limitazioni. Si riferisce alle
previsioni urbanistiche ed infrastrutturali per le quali non sono necessarie prescrizioni
specifiche ai fini della valida formazione del titolo abilitativo all'attività edilizia.
2. Così come previsto dal DPGR 53R/2011 la fattibilità è stata distinta in funzione delle
situazioni di pericolosità riscontrate per i diversi fattori: geologici (geologici s.s., e
geomorfologici), idraulici e sismici, ai fini di una più agevole e precisa definizione delle
condizioni di attuazione delle previsioni, delle indagini di approfondimento da effettuare a
livello attuativo ed edilizio, delle opere necessarie per la mitigazione del rischio, nel rispetto
delle disposizioni dei piani di bacino.
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CAPO 2 - Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità geologica –geomorfologica
Art. 137 - Aree a pericolosità geologica (geomorfologica)
1. Di seguito vengono riportate e le categorie così definite:
a. G1 - pericolosità geomorfologica bassa - aree in cui i processi geomorfologici e le
caratteristiche litologiche, giaciturali non costituiscono fattori predisponenti al
verificarsi di processi morfoevolutivi;
b. G2 - pericolosità geomorfologica media - aree in cui sono presenti fenomeni franosi
inattivi e stabilizzati (naturalmente o artificialmente); aree con elementi
geomorfologici, litologici e giaciturali dalla cui valutazione risulta una bassa
propensione al dissesto; corpi detritici su versanti con pendenze inferiori al 25%.
c. G3 - pericolosità geomorfologica elevata - aree in cui sono presenti fenomeni
quiescenti; aree potenziale instabilità connessa alla giacitura, all’acclività, alla
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Regolamento Urbanistico
litologia, alla presenza di acque superficiali e sotterranee, nonché a processi di
degrado di carattere antropico; aree interessate da intensi fenomeni erosivi e da
subsidenza; aree caratterizzate da terreni con scadenti caratteristiche
geotecniche; corpi detritici su versanti con pendenze superiori al 25%.
d. G4 - pericolosità geomorfologica molto elevata - aree in cui sono presenti fenomeni
attivi e relative aree di influenza, aree interessate da soliflussi.
2. Su tutto il territorio comunale sono ammessi tutti quegli interventi volti a mitigare il
fenomeno del dissesto idrogeologico nel senso più ampio del termine, rispettando
l’equilibrio dell’attuale assetto geomorfologico.
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Art. 138 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità geologica
1. I criteri di fattibilità in relazione alla pericolosità geologica sono definiti nel punto 3.2.1 del
DPGR 53/R/ 2011.
2. In aree interessate da frane attive, inserite in classe G4 di pericolosità, sono ammessi i
seguenti interventi:
a. opere di bonifica e consolidamento, con la regimazione delle acque superficiali
necessarie a garantire l’incolumità pubblica;
b. monitoraggio di quelle frane i cui fattori geologici e di acclività del versante
possono concorrere ad innescare il fenomeno franoso. Al monitoraggio se
necessario seguiranno opere di bonifica e consolidamento;
c. realizzazione di drenaggi superficiali, con canalette prefabbricate o posate in
opera, è opportuno rimodellare l’area se interessata da un riattivamento che può
costituire veicolo per infiltrazione delle acque meteoriche ed incrementare quindi il
processo franoso; pulire con opere di manutenzione ordinaria i fossi, le canalette e
le aree terrazzate in prossimità delle frane;
d. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche o di
interesse pubblico;
e. realizzazione, per i fenomeni di scalzamento alla base del versante, di strutture di
contenimento adottando le metodologie appropriate (gabbioni in pietrame o
similare, od altre tipologie di interventi di cui alla DCRT 155/97), eseguendo opere di
drenaggio a monte delle strutture suddette capaci di captare ed allontanare le
acque sotterranee;
f. nelle aree a minor copertura vegetale, sono favoriti gli interventi di inerbimento e
piantumazione realizzati insieme ad opere di sistemazione naturalistica del versante
(viminate e simili) volti a limitare l’erosione del suolo o a favorire la formazione di
nuovi strati di suolo ove completamente mancante;
g. gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici esistenti;
h. gli interventi volti alla riduzione delle vulnerabilità dei manufatti esistenti, che non
comportino aumenti di volume di superficie e carico urbanistico;
i. gli interventi di demolizione senza ricostruzione.
3. In aree interessate da frane quiescenti inserite in classe G3 di pericolosità, sono ammessi,
oltre a quelli consentiti in classe G4, i seguenti interventi:
a. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti;
b. gli interventi di ristrutturazione edilizia; tale realizzazione è soggetta ad
autorizzazione comunale previa presentazione di perizia geomorfologia e
geologico–tecnica realizzata sulla base di indagini di dettaglio e corredata da
eventuale valutazione della stabilità del tratto di versante interessato;
c. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria delle opere pubbliche o di
interesse pubblico;
d. gli interventi di demolizione e ricostruzione; tale realizzazione è soggetta ad
autorizzazione comunale previa presentazione di perizia geomorfologia e
geologico–tecnica realizzata sulla base di indagini di dettaglio e corredata da
eventuale valutazione della stabilità del tratto di versante interessato.
4. Interventi di qualsiasi natura riguardanti le aree ricadenti in pericolosità G4 per fattori
geomorfologici (classi P.f.3 e P.f.4 del PAI) devono essere supportati da un progetto delle
opere di messa in sicurezza e bonifica dei terreni; per gli interventi di tipo edificatorio e
infrastrutturale le opere saranno di tipo strutturale, per le rimanenti tipologie di intervento la
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5.
6.
7.
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sicurezza potrà essere conseguita anche con opere di tipo non strutturale a condizione che
vengano raggiunti i parametri di sicurezza prescritti dalla normativa. La relazione geologica
a corredo sia del progetto che delle opere di messa in sicurezza dovrà essere supportata
da indagini estese alla porzione di versante interessata dal fenomeno.
La realizzazione di interventi di qualsiasi natura in aree a pericolosità G4 è condizionata al
parere vincolante dell’Autorità di Bacino del F. Arno. Le condizioni idrogeologiche
dovranno essere approfondite sulla base di un apposito studio per la definizione delle
eventuali opere di messa in sicurezza e per supportare la richiesta di “modifiche e
integrazioni al PAI” per la deperimetrazione, se possibile, dell’area come prescritto dal
D.P.C.M. 6 maggio 2005: "Approvazione del Piano di Bacino del Fiume Arno, Stralcio Assetto
Idrogeologico" (GU n. 230 del 3 ottobre 2005).
Nelle aree ricadenti in classe 4 interessate da dissesti antropici, crolli potenziali, fenomeni
erosivi, coperture detritiche su versanti acclivi, gli interventi previsti potranno essere realizzati
solo a condizione che venga condotto uno studio geologico e geomorfologico di dettaglio
mirato alla verifica della effettiva stabilità del versante prima e dopo la realizzazione degli
interventi. Questa verifica, estesa ad un intorno significativo dell’area di intervento, deve
identificare ed accertare i fenomeni di dissesto in atto o potenziali in relazione alle possibili
evoluzioni spaziali e temporali, gli spessori delle coltri detritiche coinvolte, le condizioni di
drenaggio superficiale e sotterraneo; deve inoltre verificare che l’intervento non comporti
aggravamento delle condizioni nelle aree limitrofi.
Gran parte del territorio montano di Montecatini rientra in G3 (pericolosità elevata): aree
interessate da elementi morfologici e relative aree di influenza come corpi di frana e orli di
scarpata di frana quiescenti, orli di scarpata di erosione fluviale, versanti con accentuata
acclività, tutti i depositi detritici potenzialmente soggetti a franosità, i materiali di riporto, le
zone con pareti rocciose subverticali soggette a frane per crollo o ribaltamento. Ogni
eventuale intervento deve essere accompagnato da una relazione geologica e
geotecnica che, faccia esplicito riferimento al fenomeno geomorfologico a causa del
quale l’area è classificata in pericolosità G3, specificando come l’intervento non apporti
cambiamenti che possano rendere ancora più precario l’equilibrio locale e indicando
eventuali aspetti migliorativi dell’intervento proposto.
Nelle aree ricadenti in classe G3 gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo sulla
base di uno studio geologico, geomorfologico e geologico tecnico di dettaglio eseguito a
livello di area complessiva con valutazioni sulla stabilità del tratto di versante interessato.
Sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l’adozione
di tecniche fondazionali di un certo impegno.
Art. 139 - Classi di fattibilità geologica
1. FATTIBILITA’ LIMITATA (F4): non sono presenti previsioni che in relazione alla specifica
tipologia di intervento ricadano in Classe di fattibilità 4.
2. FATTIBILITA’ CONDIZIONATA (F3): Riguarda aree che sono state ritenute in condizioni al
limite dell’equilibrio con un livello di rischio elevato anche per interventi di modesta
incidenza al suolo. L’attuazione delle previsioni ricadenti in questa classe sono subordinate
alla realizzazione di approfonditi studi di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico
estesi a livello di area complessiva che permettano di verificare l’effettiva condizione di
stabilità dell’area e la necessità di eventuali interventi di messa in sicurezza.
3. Per quanto riguarda le modalità di modellazione geologica e geotecnica e in base alla
volumetria dell’intervento previsto si rinvia al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni” e la Circolare 2 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. Per ciò che attiene ai
criteri ed alle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche si rinvia a
quanto prescritto nel DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R ed al relativo “documento esplicativo ed
applicativo degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R redatto dal Coordinamento
Regionale Prevenzione Sismica”. Gli studi geologici, idrogeologici e geotecnici una volta
approvati dalla competente Autorità di Bacino, come gli studi geologici, idrogeologici, e
geotecnici inerenti il progetto edilizio definitivo/esecutivo, costituiscono parte integrante
degli atti da sottoporre all'Amministrazione Comunale per il rilascio del titolo edilizio.
4. FATTIBILITA’ CON NORMALI VINCOLI (F2): Le condizioni di attuazione delle previsioni
urbanistiche, infrastrutturali e gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ricadenti in questa
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classe sono attuabili sulla base dei risultati di specifiche indagini da eseguirsi a livello di
progetto definitivo/esecutivo, al fine di non modificare negativamente le condizioni
idrogeologiche, geotecniche ed i processi morfologici presenti nell’area.
5. FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Rientrano in questa classe di fattibilità
interventi in pericolosità geologica bassa (G1) e interventi a bassa vulnerabilità ricadenti in
classi di pericolosità maggiore. Le previsioni urbanistiche ed infrastrutturali e gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente ricadenti in questa classe, per le condizioni geomorfologiche
stabili, la loro scarsa incidenza sul suolo e il basso grado di vulnerabilità, non sono soggette
a prescrizioni specifiche e possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a
limitazioni di carattere geomorfologico, idrogeologico e geotecnico.
6. Per gli interventi ricadenti in Classi di fattibilità F2 e F1 per le tipologie di indagine da
eseguirsi a livello edificatorio devono comunque rispettare le indicazioni/prescrizioni
previste nei: D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni”; Circolare 2
febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP; DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R ed al relativo “documento
esplicativo ed applicativo degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R redatto dal
Coordinamento Regionale Prevenzione Sismica”.
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Art. 140 - Condizioni imposte dal PAI del bacino del fiume Arno
AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA MOLTO ELEVATA (PF4)
1. all’interno delle aree pf4 valgono le seguenti condizioni alla trasformazione, nel rispetto
dell’art.10 del PAI del Bacino del Fiume Arno. Sono consentiti, purché nel rispetto del buon
regime delle acque:
a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi,
nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che
determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole
dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa
fissati;
b. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
c. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della
viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano
realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la
possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di
consolidamento;
d. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere
a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e
nelle leggi regionali vigenti in materia;
e. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli
impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria,
sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere
architettoniche;
f. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del
D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti
in materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del
carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità
e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento
franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
g. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di
volume e di carico urbanistico;nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di
interesse pubblico, non diversamente localizzabili, a condizione che siano
preventivamente realizzate le opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del
movimento franoso previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità
di tali interventi con gli indirizzi dalla stessa fissati.
AREE A PERICOLOSITÀ GEOMORFOLOGICA ELEVATA (PF3)
2. Nelle aree P.F.3, sono consentiti, purché nel rispetto del buon regime delle acque:
a. interventi di consolidamento, sistemazione e mitigazione dei fenomeni franosi,
nonché quelli atti a indagare e monitorare i processi geomorfologici che
determinano le condizioni di pericolosità molto elevata, previo parere favorevole
dell’Autorità di Bacino sulla conformità degli interventi con gli indirizzi dalla stessa
fissati;
b. interventi di ristrutturazione delle opere e infrastrutture pubbliche nonché della
viabilità e della rete dei servizi privati esistenti non delocalizzabili, purché siano
realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità e non compromettano la
possibilità di realizzare il consolidamento dell’area e la manutenzione delle opere di
consolidamento;
c. interventi di demolizione senza ricostruzione, di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere
a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e
nelle leggi regionali vigenti in materia;
d. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli
impianti relativamente a quanto previsto dalle norme in materia igienico-sanitaria,
sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere
architettoniche;
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e.
interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del
D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti
in materia, che non comportino aumento di superficie o di volume né aumento del
carico urbanistico, purché siano realizzati senza aggravare le condizioni di instabilità
e non compromettano la possibilità di realizzare il consolidamento del movimento
franoso e la manutenzione delle opere di consolidamento;
f. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità, a migliorare la
tutela della pubblica incolumità, che non comportino aumenti di superficie, di
volume e di carico urbanistico.
g. nuovi interventi relativi a opere pubbliche o di interesse pubblico, non
diversamente localizzabili, a condizione che siano preventivamente realizzate le
opere funzionali al consolidamento e alla bonifica del movimento franoso previo
parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla conformità di tali interventi con gli
indirizzi dalla stessa fissati.
3. Nelle aree P.F.3 sono inoltre consentiti, gli ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti
esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici, volumi tecnici, autorimesse
pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile senza che si costituiscano
nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi,
purché corredati da un adeguato studio geotecnico da cui risulti la compatibilità con le
condizioni di pericolosità che gravano sull’area.
4. I nuovi interventi, gli interventi di ristrutturazione urbanistica nonché gli interventi di
ristrutturazione edilizia diversi da quelli di cui indicati per la Classe PF4 sono consentiti a
condizione che siano preventivamente realizzate le opere di consolidamento e di messa in
sicurezza, con superamento delle condizioni di instabilità, relative al sito interessato dal
nuovo intervento, previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità di tali
opere rispetto alle previsioni generali di sistemazione dell’area. Nel caso di frane quiescenti,
qualora le opere di consolidamento e messa in sicurezza siano elemento strutturale
sostanziale della nuova edificazione, è ammessa la contestualità.
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Art. 141 - Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità idraulica
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
AREE A PERICOLOSITÀ IDRAULICA
1. La carta di pericolosità idraulica del RU è stata realizzata a seguito dello studio idraulico
svolto dall’Ing. Silvia Lucia per conto dell’AC di Montecatini Terme secondo i criteri previsti
dal DPGR 53R/2011. I risultati e la sintesi dei dati ha permesso di realizzare la cartografia della
pericolosità idraulica definendo le quattro classi di pericolosità così come previste nel DPGR
53/R:
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Pericolosità idraulica molto elevata (I.4): aree interessate da allagamenti per eventi con Tr ≤
30 anni.
a. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali,
in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe
di pericolosità molto elevata le aree di fondovalle non protette da opere idrauliche
per le quali ricorrano contestualmente le seguenti condizioni:
b. vi sono notizie storiche di inondazioni;
c. sono morfologicamente in situazione sfavorevole di norma a quote altimetriche
inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno dell'argine o, in
mancanza, sopra il ciglio di sponda.
3. Pericolosità idraulica elevata (I.3): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra
30<TR≤200 anni.
a. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali,
in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici, rientrano in classe
di pericolosità elevata le aree di fondovalle per le quali ricorra almeno una delle
seguenti condizioni:
i. vi sono notizie storiche di inondazioni;
ii. sono morfologicamente in condizione sfavorevole di norma a quote
altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a metri 2 sopra il piede esterno
dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda.
4. Pericolosità idraulica media (I.2): aree interessate da allagamenti per eventi compresi tra
200<TR≤ 500 anni.
a. Fuori dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e infrastrutturali,
in presenza di aree non riconducibili agli ambiti di applicazione degli atti di
pianificazione di bacino e in assenza di studi idrologici e idraulici rientrano in classe di
pericolosità media le aree di fondovalle per le quali ricorrano le seguenti condizioni:
i. non vi sono notizie storiche di inondazioni;
ii. sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale
adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a metri 2 rispetto al piede
esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda.
5. Pericolosità idraulica bassa (I.1): aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le
quali ricorrono le seguenti condizioni:
a. non vi sono notizie storiche di inondazioni;
b. sono in situazioni favorevoli di alto morfologico, di norma a quote altimetriche
superiori a metri 2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di
sponda.
2.
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Art. 142 - Criteri generali di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica
1. I criteri di fattibilità in relazione alla pericolosità idraulica sono definiti nei punti 3.2.2.1, 3.2.2.2
e 3.2.2.3 del DPGR 53R/2011.
2. Inoltre, è necessario rispettare i seguenti criteri:
a. sono ammissibili interventi di nuova edificazioni, trasformazioni di edifici esistenti che
comportino ampliamenti o variazione di sagoma e modifiche morfologiche, come
meglio specificato nella tabella riassuntiva, solo se verranno realizzati gli interventi di
messa in sicurezza indicati da realizzare anche contestualmente agli interventi
previsti. Gli studi eseguiti dovranno costituire elemento di base per la progettazione
e il dimensionamento degli interventi di messa in sicurezza delle aree in
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trasformazione e per l'attribuzione della classe di fattibilità degli interventi.
b. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla
autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità
idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare
l’attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto dei Piano di
Assetto Idrogeologico. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere
del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto
agli obiettivi dei PAI e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono
altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della
funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi
fluviali.
c. In tali aree possono essere inseriti atti di pianificazione territoriali per previsioni
edificatorie non diversamente localizzabili ed infrastrutturale, subordinando
l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di
messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti
a partire dagli studi idrologici e idraulici effettuati, tenendo anche conto del reticolo
di acque superficiali di riferimento dei P.A.I., non devono aumentare il livello di
rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell’eventuale incremento dei
picchi di piena a valle.
d. Nelle aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con
tempi di ritorno non superiori a 30 anni, non potranno essere oggetto di previsioni
edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili purché
siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni.
e. Eventuali nuovi studi idrologici e idraulici dovranno attenersi ai criteri definiti dalle
Autorità di Bacino, che si esprimono sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli
indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati,
costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del PAI.
f. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi
alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo
abilitativo all’attività edilizia contenga la stretta relazione con i relativi interventi di
messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare
l’abitabilità o l’agibilità dell’intervento.
g. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza
idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e all’ Autorità di Bacino dichiarazione a
firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi,
ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo
di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro
conoscitivo del PAI.
h. E’ consentito nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti
per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purché siano realizzati in condizioni di
sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento ed al contesto territoriale e
senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi
agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione
agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 50 mq.
i. In queste aree è consentita l’installazione di strutture mobili temporanee stagionali
per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l’incolumità pubblica,
fermo restando la necessità di acquisire il parere dell’autorità idraulica competente.
j. deve essere garantita la gestione del patrimonio edilizio e infrastrutturale esistente e
di tutte le funzioni connesse, consentendo interventi che non comportino aumenti
di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie
senza tamponature laterali.
3. Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati
esistenti nei seguenti casi:
a. interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato;
b. interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad
obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza
sull’ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di
adeguamento antisismico.
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Art. 143 - Condizioni di fattibilità idraulica
1. FATTIBILITA’ LIMITATA (F4): Si riferisce a previsioni edificatorie ed infrastrutturali condizionate
alla realizzazione di interventi di messa in sicurezza definiti all’interno del RU.
a. Le condizioni di realizzabilità degli interventi riguardano:
i. la conservazione del reticolo idraulico esistente, compresi i fossi poderali e
quelli intubati; nel caso di interventi che modifichino l’organizzazione del
drenaggio dovrà essere assicurata uguale capacità di invaso e di
funzionalità della rete;
ii. l’obbligo di mettere in opera interventi di autosicurezza per Tr = 200 anni,
come definiti ai commi seguenti, senza che venga aumentato il pericolo
nelle aree circostanti. Per la valutazione dei battenti idraulici attesi dovranno
essere utilizzati i risultati dello studio idraulico allegato al RU considerando lo
scenario con Tr = 200 anni (Tav. QC11c).
iii. il divieto di realizzare piani interrati e seminterrati.
b. Sono presenti delle previsioni in Classe di fattibilità limitata F4 per la cui descrizione si
rimanda alle schede specifiche riportate nell’appendice 10 alle presenti norme.
2. FATTIBILITA’ CONDIZIONATA (F3): Le previsioni non determinano un pericolo per persone e
beni, non creano un aumento di pericolosità in aree limitrofe, ne sottrazione di volume
all’area sondabile. Per l’attuazione degli interventi dovranno essere prese idonee misure
atte a ridurne la vulnerabilità e dovranno essere rispettate le prescrizioni previste nei punti
3.2.2.1 e 3.2.2.2 dell’Allegato A DPGR 53R/2011.
3. FATTIBILITA’ CON NORMALI VINCOLI (F2): Per interventi di nuova edificazione e nuove
infrastrutture possono non essere dettate condizioni di fattibilità dovute a limitazioni di
carattere idraulico. Qualora si voglia perseguire un maggiore livello di sicurezza idraulica,
possono essere indicati i necessari accorgimenti costruttivi per la riduzione della
vulnerabilità delle opere previste o individuati gli interventi da realizzare per la messa in
sicurezza per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni, tenendo conto comunque
della necessità di non determinare aggravi di pericolosità in altre aree.
4. FATTIBILITA’ SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI (F1): Per gli interventi ricadenti in questa classe
di fattibilità idraulica non è necessario indicare specifiche condizioni e prescrizioni dovute a
limitazioni di carattere idraulico.
5. CLASSE: LR 21/12. In questa classe ricadono gli interventi compresi nelle aree a pericolosità
molto elevata sia nella zonazione del RU (I4), che in quella del PAI (Pi4). I vincoli cui sono
soggetti questi interventi sono quelli indicati nella LR 21 del 21/2012.
6. In tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla classe di fattibilità, nella
realizzazione di interventi edilizi comportanti incremento della superficie impermeabile per
quantità pari o superiori a 500 mq comprensivi di parcheggi e piazzali, dovranno essere
previsti impianti di accumulo per l’immagazzinamento delle acque meteoriche al fine di
non aggravare la situazione idraulica nelle aree contermini ai sensi dell’art. 39 comma 5
lettera c delle NTA del PTC.
7. Gli interventi di messa in sicurezza idraulica devono essere predisposti anteriormente o
essere contestuali all’attuazione delle previsioni. Il rilascio delle certificazioni di
abitabilità/agibilità dei locali è condizionato all’esecuzione e al successivo collaudo degli
stessi interventi.
8. I PA già approvati alla data di entrata in vigore del presente RU, che non prevedano
interventi di messa in sicurezza idraulica, dovranno essere adeguati tenendo conto delle
quote dei battenti idraulici per Tr 200 di cui alla Tav. QC11c allegata al RU.
9. Il superamento delle condizioni di criticità potrà essere raggiunto anche senza l’esecuzione
di interventi di carattere strutturale, purché sia garantita la sicurezza per gli interventi edilizi
e non venga aggravata la pericolosità nelle aree circostanti
10. Le definizioni di intervento di autosicurezza e di intervento di compensazione sono riportate
nell’appendice 16 alle presenti norme.
Art. 144 - Condizioni imposte dal PAI del bacino del fiume Arno
1. Nelle aree P.I.4 sono consentiti:
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a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente,
previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi
stessi con il PAI;
b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi
pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica
in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;
c. interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
d. interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse
pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture
parimenti essenziali e non delocalizzabili, purché siano realizzati in condizioni di
sicurezza idraulica in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale,
non concorrano ad incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità
di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino
coerenti con gli interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario
acquisire il preventivo parere favorevole dell’Autorità di Bacino;
e. interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità;
f. interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle
lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e
integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;
g. adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli
impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di
sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché
gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
h. ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla
realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici,
autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o
funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari,
nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che
non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
i. interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 3 del
D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti
in materia, che non comportino aumento della superficie coperta. Qualora gli
interventi comportino aumento di carico urbanistico, gli stessi sono ammessi, purché
realizzati in condizioni di sicurezza idraulica. La verifica dell’esistenza di tali condizioni
dovrà essere accertata dall’autorità preposta al rilascio del provvedimento
autorizzativo;
j. realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni,
pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la
creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché
indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
k. nuovi interventi e interventi di ristrutturazione urbanistica, a condizione che venga
garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza
idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, sulla base di studi idrologici ed
idraulici, previo parere favorevole dell’autorità idraulica competente e dell’Autorità
di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che
concerne le aree adiacenti. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi
ovvero in atti unilaterali d’obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le
Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le
prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) per la
realizzazione degli interventi nonché le condizioni che possano pregiudicare
l’abitabilità o l’agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione,
dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.
2. Nelle aree P.I.3 sono consentiti i seguenti interventi:
a. interventi di sistemazione idraulica approvati dall’autorità idraulica competente,
previo parere favorevole dell’Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi
stessi con il PAI;
b. interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi
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pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica
in relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale;
interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle opere pubbliche o di interesse
pubblico, riferite a servizi essenziali, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture
parimenti essenziali, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in
relazione alla natura dell’intervento e al contesto territoriale, non concorrano ad
incrementare il carico urbanistico, non precludano la possibilità di attenuare o
eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e risultino coerenti con gli
interventi di protezione civile. Per tali interventi è necessario acquisire il preventivo
parere favorevole dell’Autorità di Bacino;
interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurne la vulnerabilità e a migliorare la
tutela della pubblica incolumità;
interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle
lettere a), b) e c) dell’art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e successive modifiche e
integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in materia;
adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli
impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di
sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché
gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
realizzazione di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione
ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi
agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola
vincolata;
ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla
realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici,
autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o
funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari,
nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che
non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell’art. 3 del D.P.R.
n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali vigenti in
materia, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree
adiacenti;
interventi di ristrutturazione urbanistica, così come definite alla lettera f) dell’art. 3
del DPR n.380/2001 e successive modifiche e integrazioni e nelle leggi regionali
vigenti in materia che non comportino aumento di superficie o di volume
complessivo, fatta eccezione per i volumi ricostruiti a seguito di eventi bellici e
sismici, purché realizzati nel rispetto della sicurezza idraulica senza aumento di
pericolosità per le aree adiacenti;
interventi nelle zone territoriali classificate negli strumenti urbanistici, ai sensi del
Decreto interministeriale n. 1444/1968, come zone A, B, D, limitatamente a quelli che
non necessitano di PA, e F, destinate a parco, purché realizzati nel rispetto della
sicurezza idraulica, risultante da idonei studi idrologici e idraulici e a condizione che
non aumentino il livello di pericolosità;
le ulteriori tipologie di intervento comprese quelle che necessitano di PA, a
condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle
opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni,
sulla base di studi idrologici ed idraulici, previo parere favorevole dell’autorità
idraulica competente e dell’Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di
messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti.
Art. 145 - Condizioni imposte dalla LR 21/2012
1. Nelle aree classificate dal RU e dai PAI Bacino Arno, come aree a pericolosità idraulica
molto elevata, è consentita la realizzazione dei seguenti interventi:
a. opere di difesa e regimazione idraulica;
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b. infrastrutture di tipo lineare non diversamente localizzabili, a condizione che siano
preventivamente o contestualmente realizzate le opere per la loro messa in
sicurezza idraulica per tempo di ritorno duecentennale, senza aggravare la
pericolosità idraulica al contorno.
Nelle aree di cui al comma 1, è consentita, altresì, la realizzazione degli interventi di seguito
indicati, a condizione che siano preventivamente realizzate, ove necessarie, le opere per la
loro messa in sicurezza per tempo di ritorno duecentennale, comprensive degli interventi
necessari per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno:
a. ampliamento e adeguamento di opere pubbliche;
b. nuovi impianti e relative opere per la raccolta e la distribuzione della risorsa idrica, il
convogliamento e la depurazione degli scarichi idrici, lo stoccaggio, il trattamento,
lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti, la produzione ed il trasporto di energia da
fonti rinnovabili o, comunque, al servizio di aziende e insediamenti produttivi previsti
dagli strumenti e atti di pianificazione e programmazione regionali, provinciali e
comunali vigenti al momento di entrata in vigore della presente legge, non
diversamente localizzabili, oppure ampliamento o adeguamento di quelli esistenti;
c. nuovi edifici rurali ubicati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola,
oppure ampliamento o modificazione di quelli esistenti, salvo quanto previsto al
comma 9, lettera g);
d. interventi di cui all’articolo 78, comma 1, lettere g) ed h) e all’articolo 79 della l.r.
1/2005, se previsti dal PRG o dal R.U., salvo quanto previsto al comma 3 e al comma
9, lettera a).
Nel rispetto delle prescrizioni e delle limitazioni di cui ai commi 4 e 5, sugli immobili esistenti
ricadenti nelle aree di cui al comma 1, sono consentiti:
a. gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche di cui
all’articolo 79, comma 2, lettera a), della LR 1/2005 e s.m.i.;
b. gli interventi di restauro e risanamento conservativo di cui all’articolo 79, comma 2,
lettera c), della LR 1/2005 e s.m.i.;
c. i mutamenti di destinazione d’uso degli immobili, edifici ed aree anche in assenza di
opere edilizie, nei casi individuati dalla disciplina della distribuzione e localizzazione
delle funzioni di cui all’articolo 58 della LR 1/2005 e s.m.i.;
d. gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 79, comma 2, lettera d) della
LR1/2005 s.m.i., previsti dal RU;
Gli interventi di cui al comma 3, sono realizzati a condizione che:
a. sia assicurata l’assenza o l’eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche
tramite sistemi di riduzione della vulnerabilità;
b. non si determini l’aumento dei rischi e della pericolosità idraulica al contorno.
Gli interventi di cui al comma 3, lettere b), c), e d) sono realizzati a condizione che non
determinino:
a. creazione di nuove unità immobiliari con destinazione d’uso residenziale o che
comunque consenta il pernottamento;
b. aumento della superficie coperta dell’edificio oggetto di intervento.
Nelle aree di cui al comma 1, gli interventi comportanti rimodellazioni del terreno non
rientranti nell’articolo 80, comma 1, lettera d), della LR 1/2005 e s.m.i., oppure la
realizzazione di recinzioni o muri di cinta, sono consentiti solo nel caso in cui non
determinano aumento del livello di pericolosità in altre aree.
Le opere di messa in sicurezza di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, comprensive di
quelle necessarie per non aggravare la pericolosità idraulica al contorno, sono definite in
uno specifico progetto allegato alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), oppure
presentato e valutato nel procedimento di rilascio del titolo abilitativo; la realizzazione di
tali opere costituisce presupposto per la regolarità degli interventi assentiti dai titoli
abilitativi.
Il progettista produce l’asseverazione attestante il rispetto delle condizioni di cui ai commi
2, 4, 5, 6 e comma 9, lettera g) della LR 21/2012.
Il presente articolo non si applica:
a. agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, alla demolizione senza
ricostruzione di edifici e manufatti esistenti, nonché alla sostituzione delle coperture
in cemento amianto;
b. agli interventi previsti dai PA di iniziativa pubblica, privata, o pubblico-privata, con
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c.
d.
e.
f.
g.
le relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di
entrata in vigore della presente legge;
agli interventi previsti dai PA di iniziativa pubblica, privata o pubblico-privata, per i
quali è già stata stipulata convenzione o accordo preliminare, ai sensi del RU, prima
della data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano
realizzati preventivamente, o contestualmente alle opere di urbanizzazione
primaria, gli interventi di messa in sicurezza idraulica per tempo di ritorno
duecentennale, senza aggravare le condizioni di pericolosità idraulica al contorno;
ai progetti di opere pubbliche, previsti negli strumenti urbanistici vigenti, con le
relative opere di messa in sicurezza idraulica, approvati prima della data di entrata
in vigore della presente legge;
agli interventi per i quali sia stato rilasciato il permesso di costruire, o sia stata
presentata la SCIA, completa della documentazione necessaria, prima della data
di entrata in vigore della presente legge;
agli interventi in aree che, al momento di entrata in vigore della presente legge,
sono classificate in pericolosità idraulica molto elevata nel caso in cui, a seguito di
ulteriori indagini o di opere di messa in sicurezza, risultino classificate dai piani di
assetto idrogeologico in pericolosità idraulica inferiore al momento della
presentazione della pratica edilizia per il permesso di costruire o per la SCIA;
alla realizzazione di annessi agricoli, che non costituiscono ostacolo al deflusso delle
acque e non sottraggono volume di laminazione in relazione a inondazioni aventi
tempo di ritorno duecentennale, funzionali alla gestione dell’azienda agricola e
situati nelle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, purché, tramite
convenzione o atto d’obbligo unilaterale di cui all’articolo 42, comma della LR
1/2005 e s.mi.i, sia stabilito di non modificare la destinazione d’uso degli stessi
annessi agricoli.
CAPO 3- Disposizioni relative alle condizioni di pericolosità e fattibilità sismica
Art. 146- Aree a pericolosità sismica
1. Pericolosità sismica locale molto elevata (S.4): zone suscettibili di instabilità di versante
attiva che pertanto potrebbero subire una accentuazione dovuta ad effetti dinamici quali
possono verificarsi in occasione di eventi sismici;
2. Pericolosità sismica locale elevata (S.3): zone suscettibili di instabilità di versante quiescente
che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici; zone con terreni di fondazione particolarmente
scadenti che possono dar luogo a cedimenti diffusi; terreni suscettibili di liquefazione
dinamica; zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico-meccaniche
significativamente diverse; aree interessate da deformazioni legate alla presenza di faglie
attive e faglie capaci (faglie che potenzialmente possono creare deformazione in
superficie); zone stabili suscettibili di amplificazioni locali caratterizzati da un alto contrasto
di impedenza sismica atteso tra copertura e substrato rigido entro alcune decine di metri;
3. Pericolosità sismica locale media (S.2): zone suscettibili di instabilità di versante inattiva e
che pertanto potrebbero subire una riattivazione dovuta ad effetti dinamici quali possono
verificarsi in occasione di eventi sismici; zone stabili suscettibili di amplificazioni locali (che
non rientrano tra quelli previsti per la classe di pericolosità sismica S.3;
4. Pericolosità sismica locale bassa (S.1): zone stabili caratterizzate dalla presenza di litotipi
assimilabili al substrato rigido in affioramento con morfologia pianeggiante o poco inclinata
e dove non si ritengono probabili fenomeni di amplificazione o instabilità indotta dalla
sollecitazione sismica.
Art. 147- Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti sismici
1. I criteri di fattibilità in relazione alla pericolosità sismica sono definiti nel punto 3.5 del DPGR
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53R/2011.
Art. 148- Condizioni di fattibilità sismica
1. FATTIBILITA’ LIMITATA (F4): In questa fase di predisposizione del regolamento urbanistico, nei
centri urbani in cui è stato predisposto uno studio di MS di livello 1 secondo la classificazione
sopra riportata, non sono state individuate aree a pericolosità sismica locale molto elevata.
2. FATTIBILITA’ CONDIZIONATA (F3): In sede di predisposizione dei piani complessi di intervento
o dei PA o, in loro assenza, in sede di predisposizione dei progetti edilizi, devono essere
valutati i seguenti aspetti prescrittivi:
a. nel caso di zone suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le
prescrizioni riportate nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere
realizzate indagini geofisiche e geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza
e per la corretta definizione dell’azione sismica. Si consiglia l’utilizzo di metodologie
geofisiche di superficie capaci di restituire un modello 2D del sottosuolo al fine di
ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo. E’ opportuno che tali indagini
siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di campioni su cui
effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni dinamiche
e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi
pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al meccanismo del
movimento del corpo franoso;
b. nel caso di terreni di fondazione particolarmente scadenti, devono essere realizzate
adeguate indagini geognostiche e geotecniche finalizzate alle verifiche dei
cedimenti;
c. per i terreni soggetti a liquefazione dinamica, devono essere realizzate adeguate
indagini geognostiche e geotecniche finalizzate al calcolo del coefficiente di
sicurezza relativo alla liquefazione dei terreni;
d. in presenza di zone di contatto tra litotipi con caratteristiche fisico meccaniche
significativamente diverse e in presenza di aree interessate da deformazioni legate
alla presenza di faglie attive e capaci, deve essere realizzata una campagna di
indagini geofisiche di superficie che definisca geometrie e velocità sismiche dei
litotipi posti a contatto al fine di valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica; è
opportuno che tale ricostruzione sia tarata mediante indagini geognostiche dirette;
e. nelle zone stabili suscettibili di amplificazione locali caratterizzate da un contrasto di
impedenza sismica > 2 collocato entro i 50 metri dalla superficie, individuate nella
realizzazione dello studio di MS di livello 1 allegato al R.U. (Carta delle microzone
omogenee in prospettiva sismica e Carta delle frequenze fondamentali dei
depositi) deve essere realizzata una campagna di indagini geofisica (ad esempio
profili sismici a riflessione/rifrazione, prove sismiche in foro, profili MASW, misure di
rumore ambientale) e geotecniche (ad esempio sondaggi, preferibilmente a c.c.)
che definisca spessori, geometrie e velocità sismiche dei litotipi sepolti al fine di
valutare l’entità del contrasto di rigidità sismica individuato.
3. Nelle zone di bordo della valle, per quanto attiene alla caratterizzazione geofisica, è
preferibile l’utilizzo di prove geofisiche di superficie capaci di effettuare una ricostruzione
bidimensionale del sottosuolo (sismica a rifrazione/riflessione) orientate in direzione del
maggior approfondimento del substrato geologico e/o sismico.
4. Le indagini di cui sopra devono condurre alla realizzazione almeno di uno studio di MS di
livello 2 e di uno studio MS di livello 3 in caso di realizzazione di edifici strategici o in quelle
situazioni geologico e geomorfologico complesse quali:
a. substrato rigido sepolto a geometria articolata.
b. zona di raccordo tra rilievo e pianura (zona di unghia con substrato rigido sepolto in
approfondimento sotto la pianura.
c. successione litostratigrafica che preveda terreni rigidi su terreni soffici (inversione di
velocità).
d. substrato rigido entro i 50 metri dal p.c.
e. presenza di contrasti di impedenza > 2.
5. I risultati della campagna di indagine di cui sopra, inseriti all’interno della relazione
geologica, sono parte integrante del progetto definitivo/esecutivo allegato allo strumento
Norme tecniche di attuazione
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attuativo ed alla pratica edilizia.
Art. 149- Criteri generali di fattibilità in relazione agli aspetti idrogeologici
1. La carta della Vulnerabilità Idrogeologica rappresenta il riferimento per l’individuazione di
situazioni in cui la risorsa idrica appare vulnerabile.
2. Nelle zone con vulnerabilità elevata, corrispondente alle classi 4, e medio-elevata,
corrispondente alla Classe 3, per le quali è riconosciuta un’elevata esposizione al rischio
della risorsa idrica, la realizzazione di smaltimenti di liquami per subirrigazione, di
fertirrigazioni e di spandimenti di acque vegetative, nonché la realizzazione di lagoni di
accumulo di liquami, di strutture interrate di deposito o magazzinaggio di prodotti chimici e
simili, dovrà essere opportunamente motivata e sostenuta da uno studio idrogeologico di
dettaglio.
Art. 150- Attribuzione della fattibilità per gli interventi
1. Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano e
nelle zone di completamento a carattere residenziale, produttivo, commerciale e
direzionale all’interno degli ambiti urbani, l'assegnazione della fattibilità in relazione alla
trasformazione in progetto e alle condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e
sismica riscontrate dovrà avvenire secondo i criteri riportati nella tabella riportata
nell’appendice 10 alle presenti norme.
CAPO 4 - Disposizioni finalizzate alla sostenibilità e alla qualità degli interventi previsti dal RU e alla
tutela dell’integrità fisica del territorio e dell’ambiente
Art. 151- Misure generali di salvaguardia delle aree di pertinenza fluviale
1. Tutti i corsi d'acqua del territorio comunale, che abbiano importanza ai fini del
funzionamento del reticolo drenante superficiale sono soggetti alle disposizioni del presente
articolo, fatte salve le ulteriori competenze in materia degli Enti sovraordinati.
2. Su ambedue le sponde dei corsi d’acqua, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è
istituita una fascia di rispetto di larghezza minima pari a 10 ml. a partire dal piede esterno
dell’argine o in mancanza dal ciglio di sponda per i corsi d’acqua non arginati; questa
fascia, oltre a garantire la conservazione delle funzioni biologiche dell’ecosistema ripariale,
servirà ad assicurare la piena efficienza delle sponde e la funzionalità delle opere
idrauliche, oltre a facilitare le operazioni di manutenzione delle stesse.
3. Nella fascia di rispetto di cui al precedente comma b) sono consentiti solamente interventi
di sistemazione a verde con impiego esclusivo di specie ripariali autoctone, con percorsi
pedonali e ciclabili, ma senza attrezzature;
4. Gli interventi di ripristino delle sponde devono prevedere la rinaturalizzazione degli alvei; in
ogni caso dovrà essere garantita la continuità della copertura vegetale.
5. Sono vietati:
a. la nuova edificazione;
b. la nuova coltivazione, anche nell’ambito di orti e di allevamenti animali;
c. la realizzazione di ogni tipo di impianto tecnologico salvo le opere attinenti alla
corretta regimazione dei corsi d’acqua, alla regolazione del deflusso di magra e di
piena, alle derivazioni e alle captazioni per approvvigionamento idrico e per il
trattamento delle acque reflue, nonché per le opere necessarie
all’attraversamento viario e all’organizzazione di percorsi ciclopedonali e funzionali
alle pratiche agricole meccanizzate.
d. la realizzazione di opere che possono ostacolare il regolare deflusso delle acque;
e. gli interventi di cementificazione in alveo e degli argini; devono essere privilegiati gli
interventi secondo tecniche di ingegneria naturalistica.
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6. L’efficienza idraulica delle arginature dovrà essere garantita da un preciso programma di
manutenzione periodica per il mantenimento di un’efficace copertura vegetale delle
sponde, privilegiando la salvaguardia delle essenze autoctone.
7. Le opere idrauliche ed i loro manufatti, ancorché danneggiati o in pessimo stato di
manutenzione e/o di totale inefficienza idraulica, devono essere salvaguardate da usi
impropri e/o manomissioni anche se di proprietà privata.
8. I proprietari dei fondi interessati da corsi d’acqua e da linee di drenaggio sono tenuti alla
loro manutenzione senza apportare modifiche alle caratteristiche funzionali, nonché al
ripristino delle stesse nei casi di non funzionamento. Sui fossi privati gli interventi di
alterazione del tracciato e/o di copertura dell’alveo potranno avvenire solo per
comprovata necessità e sempre dopo autorizzazione comunale.
9. Eventuali solchi da erosione venutisi a creare in seguito ad eventi anche eccezionali
dovranno prontamente essere ripristinati, avendo cura di aumentare il volume delle
affossature, per evitare il ripetersi del fenomeno. In caso di deposito di materiali di erosione
su aree pubbliche, i costi di ripristino, eventualmente eseguiti dalla Pubblica
Amministrazione, ricadranno sui proprietari dei terreni oggetto di erosione, previa
comunicazione ai proprietari, con possibilità di esecuzione in danno.
Art. 152- Tutela dei corsi d’acqua e delle fonti di approvvigionamento idrico potabile e disposizioni
per la salvaguardia delle fonti, sorgenti e pozzi
1. Le fonti, le sorgenti ed i pozzi sono i punti di emungimento delle acque assunti come risorsa
suscettibile di uso idropotabile che deve essere tutelata nelle sue caratteristiche fisicochimiche e preservata da alterazioni dell’ambiente prossimo e da usi impropri.
2. Deve essere salvaguardato il carattere pubblico della risorsa acqua e compatibilmente
con le necessarie opere di captazione, devono essere salvaguardate le aree di pertinenza
e lo stato fisico dei luoghi.
3. Particolare attenzione dovrà essere posta nella realizzazione dei pozzi anche privati al fine
di proteggere le acque di falda. La realizzazione dei pozzi, è comunque subordinata alla
preventiva realizzazione di una vasca quale serbatoio di stoccaggio delle acque
necessarie per l’irrigazione degli spazi a verde e quindi alla dimostrazione della insufficienza
del volume di acqua stoccato rispetto al fabbisogno. L’utilizzo delle acque del sottosuolo è
previsto esclusivamente come integrazione a quelle meteoriche.
4. La realizzazione di nuovi pozzi per acqua è subordinata al titolo abilitativo richiesto dal
Regolamento Edilizio. I nuovi pozzi che attingono dalla falda freatica superficiale dovranno
prevedere l’impermeabilizzazione della zona attigua al pozzo stesso, da realizzarsi
mediante un marciapiede della larghezza minima di 50 cm. Al fine di evitare l’infiltrazione
delle acque di ruscellamento superficiale, la bocca-pozzo dovrà essere collocata ad
un’altezza minima di 60 cm dal piano di campagna, a meno che la bocca-pozzo sia
racchiusa in un pozzetto a tenuta stagna, protetta da un tombino. La realizzazione di nuovi
pozzi, dovrà attenersi al rispetto delle normative emanate in materia a livello regionale e
nazionale.
5. I pozzi artesiani dovranno prevedere il corretto isolamento degli acquiferi attraversati e
l’impermeabilizzazione superficiale, da ottenersi mediante cementazione dei primi metri di
profondità.
6. All’interno delle aree produttive sono da privilegiare pozzi di tipo artesiano.
7. Per il prelievo dal sottosuolo, per qualsiasi scopo, di acque da destinare a qualsiasi uso,
mediante pozzi da costruire ex novo o da approfondire, sorgenti, scavi di qualsiasi natura e
dimensione, dovrà essere presentata idonea istanza inserendo nella documentazione a
corredo anche gli estremi relativi all’autorizzazione/denuncia del pozzo e delle sue
caratteristiche costruttive ed idrogeologiche.
8. I pozzi non più utilizzati per l'approvvigionamento idrico, se non adeguatamente attrezzati
come punti di controllo della falda (misura del livello e qualità delle acque) dovranno
essere adeguatamente cementati.
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Art. 153 - Suolo e sottosuolo
1. I terrazzamenti ed i ciglionamenti agrari dovranno essere conservati e tutelati,
mantenendoli nella loro piena efficienza mediante opportune opere di manutenzione
consistenti nel ripristino delle parti lesionate e nel mantenimento in efficienza delle opere di
drenaggio delle acque superficiali. Sono tutelate le essenze arboree tradizionali in
particolare la vite e l’olivo; la sostituzione di interi vigneti ed oliveti può essere attuata solo
nell’ambito di un progetto di miglioramento ambientale o per esigenze connesse alla
realizzazione di viabilità poderale di uso pubblico.
2. È vietata la demolizione e la modificazione, anche parziale, dei muri di contenimento a
secco (muretti a secco) esistenti nella zona montana. È consentita la manutenzione dei
medesimi, quando limitata alla liberazione degli interstizi tra pietra e pietra da terreno e/o
vegetazione spontanea che ne limitino la capacità drenante, nonché il riposizionamento in
sede di pietre originariamente costituenti l’opera, eventualmente rimosse per cause
naturali od accidentali. Qualora esistano comprovate esigenze di messa in sicurezza di
opere o manufatti esistenti che rendano necessari interventi di modifica del sistema dei
muretti a secco, tale modifica è soggetta a comunicazione di inizio attività libera. I muri
ripristinati dovranno essere muniti di appositi drenaggi e alla base dovranno essere
realizzate delle scoline per la raccolta delle acque.
3. Dovrà essere salvaguardata l’integrità del manto erboso nelle aree soggette a fenomeni
erosivi e rischio franoso e con essa la fertilità naturale dei suoli applicando corretti carichi
animali e l’allontanamento delle acque di percolazione mediante la creazione ed il
mantenimento di opportune sistemazioni idrauliche.
4. Ogni sbancamento e scavo che comporti modificazioni permanenti e rilevanti della
morfologia e del profilo topografico deve essere provvisto di appositi drenaggi a monte per
l’abbattimento del carico delle acque meteoriche e il loro convogliamento nella rete di
scolo.
5. Per ogni intervento che comporti un rimodellamento con modifica della pendenza di
superfici preesistenti si dovranno calcolare le condizioni di stabilità delle nuove pareti e/o
dei nuovi versanti in relazione alla prevista configurazione finale e alle variazioni indotte
sulla stabilità delle strutture limitrofe.
6. Gli interventi che prevedano l’esecuzione di sbancamenti di tratti di versante, l’esecuzione
di scavi localizzati o trincee, compresa l’apertura o l’ampliamento della viabilità di accesso
a manufatti esistenti, sono soggetti ad acquisizione di idoneo titolo abilitativo, previa
presentazione di una adeguata documentazione progettuale, completa di
documentazione fotografica e relazione geologico - geotecnica comprovante la
necessità dell’intervento, la compatibilità dell’intervento medesimo con le caratteristiche
ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato, la stabilità dei
fronti di scavo mediante adeguate verifiche, la non modificazione dell’assetto idraulico del
versante e il rinverdimento delle superfici mediante opere di rinaturalizzazione con
l’impiego di tecniche dell’ingegneria naturalistica.
7. Ogni modifica morfologica, anche parziale del sistema dei terrazzamenti in terra, privi di
muri di contenimento per la realizzazione di nuove opere o manufatti, è soggetta ad
idoneo titolo abilitativo, previa presentazione di specifica relazione geomorfologica e
geologico–tecnica realizzata sulla base di indagini di dettaglio e per un intorno adeguato
dell’area in oggetto, comprovante la compatibilità dell’intervento medesimo con le
caratteristiche ambientali dei luoghi, la messa in sicurezza del tratto di versante interessato
attraverso verifiche di stabilità e la non modificazione dell’assetto idraulico del versante.
8. Gli interventi su terreni agricoli che comportino movimenti di terra, modificazione dello stato
e consistenza delle colture arboree, modifiche delle opere di regimazione delle acque
superficiali e profonde, sono consentiti a condizione che il progetto sia accompagnato da
elaborati che individuino sia gli assetti definitivi che le sistemazioni intermedie, per garantire
la realizzazione degli interventi senza alterazioni negative del paesaggio e che sia acquisito
l’idoneo titolo abilitativo.
9. Ogni modificazione degli assetti vegetazionali (aree boschive o parzialmente boschive,
filari alberati, singoli elementi arborei) sia in area urbana che nel territorio aperto deve
essere accuratamente documentata e devono essere valutati la sua sostenibilità
ambientale e la compatibilità rispetto al contesto paesaggistico.
10. Nelle aree suscettibili di inondazioni con TR 200 anni, è fatto divieto di realizzare locali
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
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14.
interrati o seminterrati con aperture dirette sull’esterno (porte, finestre, rampe o scale) se
non completamente stagni, protetti da soglie poste a quote di sicurezza, e non collegate
direttamente con le reti di smaltimento bianche e nere. Per tali locali sono vietate
destinazioni d'uso che comportino la permanenza negli ambienti interrati.
Per tutte le costruzioni interrate previste nelle zone con falda acquifera superficiale, dovrà
essere verificata la profondità del livello di falda e valutata la sua escursione stagionale in
relazione alla profondità di posa delle fondazioni.
Nel caso che le costruzioni interrate siano costituite da locali sotterranei di profondità
superiore ad un piano e/o da strutture fondazionali dirette profonde, la loro realizzazione è
subordinata alla verifica dell’interferenza che le nuove costruzioni produrranno sulla
circolazione delle acque sotterranee relativamente al loro possibile sbarramento e
conseguente innalzamento del livello freatico e/o piezometrico.
La messa in opera degli impianti tecnologici dovrà preferibilmente evitare la variazione e/o
l’alterazione del reticolo di deflusso delle acque superficiali.
Su tutte le aree occupate da vecchie discariche di rifiuti, non autorizzate, siano esse
censite nell’anagrafe dei siti da bonificare della Regione o ancora non identificate, si
applicano le disposizioni del D.Lgs 152/06. Le suddette aree dovranno essere riportate a
condizioni compatibili con l’ambiente circostante anche al fine di garantire adeguate
condizioni di salubrità dell’ambiente.
Art. 154- Disposizioni generali relative alla conservazione del suolo
1. Oltre a quanto prescritto nella Legge Forestale della Toscana (LR 39/2000 e nella
Deliberazione della Giunta Regionale n. 829 del 08/08/2003 “Regolamento Forestale della
Toscana”), al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici,
la moderazione delle piene e la tutela dell’ambiente, per tutto il territorio rurale del
comune con uso reale prevalente agricolo e forestale, anche qualora siano sospese
temporaneamente o permanentemente le lavorazioni, si dispone quanto descritto nei
seguenti punti:
a. Regimazione idrica superficiale: i proprietari ed i conduttori dei terreni, in particolare
nelle lavorazioni agricole, devono realizzare un’adeguata rete di regimazione delle
acque, fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), fossi collettori, della quale deve
essere assicurata manutenzione e piena efficienza. Nello stesso modo deve essere
mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale (fosse
livellari, fossi collettori, cunette stradali) liberandola dai residui di lavorazione dei
terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti. Qualora il proprietario venga
meno al proprio dovere di manutenzione, il comune può intervenire con
procedimento sostitutivo motivato da pubblico interesse.
b. Sorgenti e zone di ristagno idrico: in presenza di sorgenti e di zone di ristagno idrico
delle acque superficiali e/o sub-superficiali, si deve provvedere al loro
convogliamento nel reticolo di scolo attraverso adeguate opere di captazione e di
drenaggio. Sono vietati gli interventi che interferiscano con le scaturigini naturali di
acque sotterranee, ancorché non captate. Qualora esistano comprovati motivi di
messa in sicurezza di tratti di versante, di manufatti od opere, minacciati dalla
saturazione dei terreni ad opera di emergenze idriche naturali, gli interventi di
captazione, drenaggio, incanalamento delle acque di emergenza verso impluvi
naturali sono soggetti ad autorizzazione comunale, previa presentazione di
relazione geologica ed idrogeologica comprovante la necessità dell’intervento e
che dimostri la compatibilità dell’intervento medesimo con le condizioni generali,
ambientali geomorfologiche ed idrogeologiche, del versante. Sono vietati gli
interventi di qualsiasi natura che interferiscano o danneggino i sistemi naturali tipo
cavità sotterranee, cave (Grotta Maona) e aree di particolare pregio naturalistico
(Parco delle Panteraie, Parco Termale). Qualora esistano comprovate esigenze di
messa in sicurezza di opere o manufatti esistenti che rendano indispensabili
interventi che interessino direttamente questi sistemi naturali, tale intervento è
soggetto ad autorizzazione comunale, previa presentazione di adeguata
documentazione progettuale, completa di relazione geologica che, oltre ad
illustrare il contesto geologico ed idrogeologico locale, individui gli elementi
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c.
d.
e.
f.
g.
h.
progettuali volti a minimizzare l’impatto dell’opera con l’ambiente sotterraneo e
circostante, con particolare attenzione alla protezione (qualitativa e quantitativa)
delle acque sotterranee eventualmente presenti, sia termali che acque dolci
fredde.
Tutela delle opere idrauliche di consolidamento e di regimazione: le opere di
sistemazione superficiale e profonda eseguite con finanziamenti pubblici in nessun
caso devono essere danneggiate; i terreni sui quali insistono tali opere possono
essere soggetti a lavorazioni o piantagioni previa autorizzazione rilasciata dagli Enti
competenti.
Scarpate stradali e fluviali: le scarpate stradali e fluviali non possono essere oggetto
di lavorazione agricola, in particolare:
i. le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali (strade provinciali e
comunali) devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo di
almeno metri 3 dal ciglio superiore della scarpata a valle della sede
stradale;
ii. a monte di tale fascia di rispetto, in relazione all’erodibilità dei suoli e
all’assetto agronomico degli impianti, deve essere prevista l’apertura di un
adeguato canale di raccolta delle acque di scorrimento superficiale (fosso
di valle e/o fosso di guardia) e il relativo collegamento con la rete di scolo
naturale o artificiale;
iii. qualora risulti impossibile la realizzazione di un canale di raccolta (fosso di
valle) a monte della fascia di rispetto, il canale può essere realizzato
all’interno della fascia stessa; in tal caso tra la sede stradale ed il canale
dovrà essere realizzata, come opera di presidio, l’impianto di una siepe la
cui distanza dalla sede stradale dovrà rispettare le normative vigenti;
iv. le lavorazioni agricole adiacenti al margine superiore delle incisioni fluviali
devono mantenere una fascia di rispetto a terreno saldo non inferiore a 1,5
m.;
v. le scarpate devono essere recuperate alla vegetazione autoctona locale,
facilitando la ricolonizzazione spontanea o ricorrendo alle tecniche
dell’Ingegneria Naturalistica, con preferibile inserimento di compagini
erbaceo-arbustive;
vi. il bosco, se presente, va mantenuto.
Viabilità: La realizzazione di nuova viabilità non dovrà costituire ostacolo al normale
deflusso delle acque superficiali. Eventuali rilevati stradali dovranno essere corredati
da specifici studi che prevedano la ricucitura del reticolo idrografico minore ed
analizzino l’interazione del nuovo manufatto con la distribuzione delle acque in
caso di esondazione dai corsi d’acqua limitrofi. Da tali studi dovranno emergere le
soluzioni da adottare per non incrementare il livello di rischio idraulico nelle aree
circostanti. La realizzazione di nuova viabilità deve impedire che il rilevato in
progetto produca “effetto diga” impedendo il naturale deflusso delle acque
superficiali. La viabilità poderale, i sentieri, le mulattiere e le carrarecce devono
essere mantenute efficienti e dotate di cunette, taglie-acque e altre opere
consimili, onde evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali; le
lavorazioni agricole del terreno devono mantenere una fascia di rispetto superiore a
1,5 m.
Siepi e alberi isolati: nella lavorazione dei terreni a coltura agraria devono essere
rispettati gli alberi isolati e a gruppi, nonché le siepi ed i filari a corredo della rete
idrica esistente o in fregio ai limiti confinari, preservandone in particolare l’apparato
radicale.
Disboscamento e decespugliamento: l’eliminazione delle aree forestali (bosco e
cespugli) è sempre vietata. Si fa eccezione per localizzate necessità legate
all’esecuzione di opere di regimazione idrica e di consolidamento dei versanti; in tal
caso deve essere limitata allo stretto necessario per l’esecuzione dell’opera. Dopo
l’intervento, sulle superfici interessate viene reinsediata la vegetazione preesistente
se ne ricorrono la necessità e la possibilità tecnica e se l’operazione non costituisce
di per sé un fattore turbativo dell’equilibrio del suolo.
Lavorazioni del terreno: nelle aree antropizzate non sono ammesse le lavorazioni
agricole che prevedano la sistemazione di tratti di versante con sistemazione con la
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
i.
direzione dei filari, delle arature e dei fossi disposte secondo le linee di massima
pendenza, poiché tale sistemazione favorisce l’instaurarsi di fenomeni di erosione
accelerata dei suoli mediante ruscellamento superficiale. Qualora si ritenga che
tale sistemazione sia adatta a particolari condizioni del terreno, si ritiene opportuna
una attenta valutazione geomorfologia del contesto in cui si inserisce l’intervento.
Al fine di tutelare l’intera area dagli incendi è consentita la realizzazione di tutte le
opere ed interventi strettamente funzionali alla salvaguardia dagli incendi boschivi,
(L. 431/1985).
Art. 155 - Invarianza idraulica
1. Il principio dell’invarianza idraulica prevede che i maggiori apporti dovuti all’aumento delle
superfici impermeabili o semipermeabili in un certo sito siano laminati in modo da
mantenere invariata la portata in ingresso al corpo idrico recettore. Il sistema di drenaggio
deve prevedere adeguati volumi di invaso e uno scarico regolato in modo da garantire
che la portata defluente nello stato originario sia pari a quella dello stato finale, una volta
realizzata l’opera.
2. Questo principio si applica per interventi che prevedano l’impermeabilizzazione di superfici
maggiori di 500 mq.
3. Le modalità di stoccaggio provvisorio possono essere:
a. vasche ad hoc;
b. aree a verde ribassate;
c. fosse e collettori fognari.
4. Qualsiasi sia la modalità di stoccaggio prevista dal progetto, è prescritto che essa sia
realizzata all’interno dell’area di pertinenza dell’intervento e a monte del punto di scarico
dei deflussi nel corpo idrico recettore o dell’area scolante.
5. Per interventi diffusi su interi comparti urbani, è auspicabile che i proponenti prevedano la
realizzazione di modalità di stoccaggio al servizio dell’intero comparto urbano, di entità
almeno pari alla somma dei volumi richiesti dai singoli interventi e collocati comunque
idraulicamente a monte del recapito finale.
6. Le acque meteoriche, stoccate con le modalità suddette, dovranno essere immesse nel
reticolo idrografico superficiale o in pubblica fognatura tramite una bocca tarata
opportunamente dimensionata; la portata di deflusso sarà calcolata facendo riferimento
ai classici metodi idraulici utilizzati tradizionalmente.
7. Possono essere adottate soluzioni alternative a quelle previste al comma 3, purché si
dimostri la pari efficacia in termini di mantenimento dei colmi di portata di piena ai valori
precedenti l’impermeabilizzazione o trasformazione dei suoli. A tal fine il proponente dovrà
corredare il progetto di un’apposita documentazione idrologica ed idraulica.
8. Della sussistenza delle condizioni di invarianza idraulica richiamate ai punti precedenti deve
essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all’attività
edilizia.
Norme tecniche di attuazione
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Regolamento Urbanistico
11
TITOLO XII- NORME FINALI E TRANSITORIE
CAPO 1- Disposizioni conclusive
129
Art. 156 - Norme finali
1. Nel caso in cui i seguenti atti siano approvati dal CC e siano resi pubblici, non si
configurano come varianti al RU:
a. Tutti i casi esplicitamente definiti nelle presenti norme,
b. Le modifiche conseguenti ad approfondimenti volti a rettificare e correggere meri
errori materiali,
c. Le modifiche conseguenti all’adeguamento di minima entità nelle perimetrazioni
anche in conseguenza alla redazione di PA con approfondimento di scala di
intervento rispetto al RU solo ed esclusivamente nel caso in cui siano conformi al PS
e non vengano modificati i parametri e gli indici urbanistici definiti nel RU,
d. Le modifiche conseguenti all’adeguamento della viabilità pubblica anche in
conseguenza alla redazione di progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche
con approfondimento di scala di intervento rispetto al RU, solo ed esclusivamente
nel caso in cui non vengano modificati gli assetti espropriativi.
130
Art. 157 - Norme transitorie
1. Al fine di facilitare la corretta applicazione delle presenti norme per l’univoca
interpretazione delle definizioni, dei parametri e degli indici edilizi ed urbanistici fanno parte
integrante del presente RU le appendici 14, 15 e 16, che contengono una serie di definizioni
che per la loro natura sono di carattere regolamentare e quindi proprie del Regolamento
Edilizio. Pertanto le appendici 14, 15 e 16 restano in vigore nel RU fino al loro inserimento nel
Regolamento Edilizio e, all’entrata in vigore del Regolamento Edilizio decadranno dal RU,
senza che ciò comporti la necessita di una variante normativa.
2. L’intero RU, così come adottato, entra in vigore il giorno di pubblicazione dell’avviso
dell’avvenuta sua adozione sul BURT ai sensi dell’art. 17 della LR 1/2005 e s.m.i..
3. L’intero RU, così come approvato, entra in vigore il giorno di pubblicazione dell’avviso
dell’avvenuta sua adozione sul BURT ai sensi dell’art. 17 della LR 1/2005 e s.m.i.. Da detto
giorno decadono definitivamente il RU adottato ed il previdente PRG comprensivo di tutte
le sue varianti.
4. il presente RU è soggetto a monitoraggio secondo quanto definito agli art. 8, 10 ed
all’appendice 9 alle presenti norme ed è soggetto a periodica verifica da parte del
Comune. Ai fini della verifica del buon funzionamento del RU e nell’ottica della
predisposizione condivisa, consapevole e trasparente dei successivi RU, sono ammesse in
ogni tempo da parte dell’intera collettività considerazioni tecniche e proposte di
miglioramento.
Norme tecniche di attuazione
121
APPENDICE 1
AREE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO EDILIZIO A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
0
1
Il seguente prospetto individua per ogni Utoe i lotti di completamento edilizio a destinazione
residenziale.
Ciascun lotto di terreno edificabile è stato individuato con la sigla BIC a cui è affiancato un
numero di riferimento che trova corrispondenza e rappresentazione nella cartografia in scala
1:2000 dell’Utoe di appartenenza.
Tali aree risultano prevalentemente libere da costruzioni ed ubicate all'interno del tessuto
insediativo esistente, sulle quali sono ammessi interventi di nuova edificazione, finalizzati al
completamento, alla definizione del tessuto insediativo ed all'incremento della dotazione di
standard.
Di norma gli interventi ammessi sono associati alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse
pubblico (parcheggi, viabilità, verde pubblico, verde scolastico ecc.); tali previsioni risultano
cartograficamente rappresentate e dimensionate nel seguente prospetto.
Il perimetro dell’area BIC include quindi l'area edificabile propriamente detta e le eventuali aree
destinate alla realizzazione degli standard ad essa correlati.
La realizzazione delle opere di urbanizzazione, ove previste, sarà posta interamente a carico del
soggetto attuatore che dovrà realizzarle a sua totale cura e spese e cederle, unitamente alle aree
su cui insistono, gratuitamente al comune, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria.
Per ciascun lotto edificabile il prospetto riporta la superficie fondiaria, la superficie dell’area
edificabile, la Sul complessivamente realizzabile, il Rapporto di Copertura massimo, l’Altezza
massima e, se prevista, la superficie relativa agli standard individuati nella cartografia del RU
all’interno del lotto.
Riguardo all’entità delle superfici indicate nel prospetto, si precisa che le stesse sono state
calcolate con applicazione GIS e pertanto in sede attuativa, ai fini della verifica del calcolo di
dette superfici è ammessa una tolleranza del 5%. Sono sempre ammesse superfici maggiori, fermo
restando la capacità edificatoria attribuita a ciascun lotto.
La realizzazione e la conseguente cessione a favore del Comune delle opere pubbliche e delle
relative aree dovrà avvenire prima della certificazione di abitabilità del fabbricato realizzato sulla
porzione edificabile del lotto di terreno.
Le opere di urbanizzazione sopra richiamate, concorrono alla verifica degli standard pubblici.
UTOE N° AREA
BIC38
2
BIC39
2
BIC40
2
BIC41
2
BIC44
2
BIC50
2
BIC51
2
TOTALE UTOE
SUPERFICIE
1.444
3.058
3.249
1.315
5.536
2.952
4.193
21.747
UTOE N° AREA
BIC32
4
BIC52
4
TOTALE UTOE
SUPERFICIE
5.719
4.313
10.032
AREA
EDIF.
2.682
2.872
991
1.720
2.448
2.508
13.221
SUL
max
200
250
250
200
300
200
250
1.650
R.C.
max
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
AREA
EDIF.
4.260
1.273
5.534
SUL
max
300
250
550
R.C.
max
40%
40%
H
max
10
10
10
10
10
10
10
H
max
10
10
PARK
377
268
229
1.829
503
1.685
4.890
PARK
712
897
1.609
VIAB
VERDE
109
89
379
1.608
577
1.608
VIAB
481
VERDE
481
2.142
2.142
I
UTOE N° AREA
BIC5
5
BIC6
5
BIC7
5
BIC34
5
BIC37
5
BIC46
5
BIC49
5
BIC53
5
TOTALE UTOE
SUPERFICIE
2.686
2.430
1.201
967
5.103
6.026
1.390
4.010
23.812
AREA
EDIF.
1.927
1.943
1.008
857
2.803
3.245
991
2.615
15.390
SUL
max
250
250
200
150
300
300
200
250
1.900
R.C.
max
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
UTOE N° AREA
BIC22
6
TOTALE UTOE
SUPERFICIE
1.862
1.862
AREA
EDIF.
1.729
1.729
SUL
max
400
400
R.C.
max
H
max
UTOE N° AREA
BIC8
7
BIC9
7
BIC10
7
BIC11
7
BIC12
7
BIC13
7
BIC14
7
BIC15
7
BIC16
7
BIC17
7
BIC18
7
BIC19
7
BIC20
7
BIC21
7
BIC26
7
BIC33
7
BIC35
7
BIC36
7
BIC47
7
BIC48
7
BIC54
7
BIC55
7
TOTALE UTOE
SUPERFICIE
1.047
1.156
1.236
1.782
637
536
982
500
1.583
865
4.331
1.208
899
2.877
1.416
1.186
1.067
761
1.383
1.041
5.873
2.076
34.445
AREA
EDIF.
748
820
SUL
max
200
200
200
200
150
150
200
150
250
150
300
200
150
250
200
200
200
150
200
150
400
300
4.550
R.C.
max
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
H
max
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
N° AREA
BIC23
BIC24
BIC25
BIC27
BIC28
BIC29
SUPERFICIE
1.012
757
1.292
496
2.196
2.176
SUL
max
200
200
150
150
200
250
R.C.
max
40%
40%
40%
40%
40%
40%
UTOE
8
8
8
8
8
8
3.455
1.042
2.575
660
1.290
2.733
1.441
14.765
AREA
EDIF.
793
393
1.583
H
max
10
10
10
10
10
10
10
10
H
max
10
10
10
10
10
10
PARK
486
193
110
739
1.927
VIAB
759
VERDE
1.560
849
398
786
3.504
849
PARK
134
134
VIAB
VERDE
PARK
299
VIAB
VERDE
608
4.064
335
876
166
302
756
93
819
554
3.865
1.665
82
2.083
657
PARK
218
VIAB
VERDE
657
103
443
149
II
UTOE N° AREA
BIC30
8
BIC31
8
BIC42
8
BIC43
8
TOTALE UTOE
SUPERFICIE
5.628
5.383
1.926
4.732
25.598
UTOE N° AREA
BIC1
9
BIC2
9
BIC3
9
BIC4
9
BIC45
9
BIC56
9
9
BIC57
TOTALE UTOE
SUPERFICIE
741
1.122
1.874
1.402
5.298
1.177
1.624
11.614
TOTALE GEN.
SUPERFICIE
129.886
AREA
EDIF.
3.844
2.277
1.204
2366.77
10.095
SUL
max
350
350
200
250
2.300
R.C.
max
40%
40%
40%
40%
H
max
10
10
10
10
AREA
EDIF.
819
1.584
934
4.766
883
1.331
8.987
SUL
max
150
200
200
200
300
200
200
1.450
R.C.
max
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%
H
max
10
10
10
10
10
10
10
AREA
EDIF.
70.504
SUL
R.C
max max.
12.800 40%
H
max
10%
PARK
1.241
1.344
414
1.161
4.925
VIAB
544
2.078
308
1.204
4.282
VERDE
PARK
VIAB
VERDE
303
141
467
531
294
293
1.737
1.046
PARK
21.223
VIAB VERDE
11.973 5.256
148
898
III
APPENDICE 2
AREE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A DESTINAZIONE TERZIARIA
E AD ATTREZZATURE PER LO SPORT
0
Il seguente prospetto individua per ogni Utoe i lotti di completamento edilizio a destinazione
terziaria e ad attrezzature per lo sport.
DESTINAZIONE TERZIARIA
Il RU individua una sola area edificabile a destinazione terziaria che è stata individuata con la sigla
DC a cui è affiancato il numero di riferimento, e trova rappresentazione nella cartografia in scala
1:2000 dell’Utoe di appartenenza.
Il prospetto riporta per tale lotto edificabile la superficie fondiaria, la Sul complessivamente
realizzabile, distinta per destinazioni d’uso, il Rapporto di Copertura massimo, l’Altezza massima e la
superficie relativa allo standard a parcheggio da reperire all’interno del lotto.
Tale parcheggio, unitamente all’area su cui insiste, dovrà essere eseguito e ceduto gratuitamente
a favore del Comune a cura e spese del soggetto proponente che potrà scomputare gli oneri
concessori di urbanizzazione primaria, nel rispetto delle specifiche procedure così come
disciplinate dalle vigenti norme.
Riguardo all’entità delle superfici indicate nel prospetto, si precisa che le stesse sono state
calcolate con applicazione GIS e pertanto in sede attuativa , ai fini della verifica del calcolo di
dette superfici è ammessa una tolleranza del 5%. Sono sempre ammesse superfici maggiori, fermo
restando la capacità edificatoria attribuita a ciascun lotto.
La realizzazione e la conseguente cessione a favore del Comune delle opere pubbliche e delle
relative aree dovrà avvenire prima della certificazione di abitabilità del fabbricato realizzato sulla
porzione edificabile del lotto di terreno.
Le opere di urbanizzazione sopra richiamate, concorrono alla verifica degli standard pubblici.
SPORT
Il RU individua una sola area edificabile a destinazione ad attrezzature per lo sport che è stata
individuata con la sigla FSc a cui è affiancato il numero di riferimento, e trova rappresentazione
nella cartografia in scala 1:2000 dell’Utoe di appartenenza.
Il prospetto riporta per tale lotto edificabile la superficie territoriale, l’area edificabile, la Sul
complessivamente realizzabile, il Rapporto di Copertura massimo, l’Altezza massima e la superficie
relativa allo standard a parcheggio e viabilità da reperire all’interno del lotto.
Sia il parcheggio che la viabilità prevista, unitamente alle aree su cui insistono, dovranno essere
eseguite e cedute gratuitamente a favore del Comune a cura e spese del soggetto proponente,
che potrà scomputare gli oneri concessori di urbanizzazione primaria, nel rispetto delle specifiche
procedure così come disciplinate dalle vigenti norme.
Riguardo all’entità delle superfici indicate nel prospetto, si precisa che le stesse sono state
calcolate con applicazione GIS e pertanto in sede attuativa, ai fini della verifica del calcolo di
dette superfici è ammessa una tolleranza del 5%. Sono sempre ammesse superfici maggiori, fermo
restando la capacità edificatoria attribuita a ciascun lotto.
La realizzazione e la conseguente cessione a favore del Comune delle opere pubbliche e delle
relative aree dovrà avvenire prima della certificazione di abitabilità del fabbricato realizzato sulla
porzione edificabile del lotto di terreno.
Le opere di urbanizzazione sopra richiamate, concorrono alla verifica degli standard pubblici.
I
AREE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A DESTINAZIONE COMMERCIALE
AREA
SULDirez SULComm R.C.
UTOE N° AREA SUPERFICIE
H max PARK VIAB
EDIF.
max
max.
max
DC1
8
3.342
1.000
500
50%
10
1.000
TOTALE UTOE
3.342
0
1.000
500
1.000
0
VERDE
0
AREE PER INTERVENTI DI COMPLETAMENTO A DESTINAZIONE ATTREZZATURE PER LO SPORT
AREA
SUL Sport
R.C
UTOE N° AREA SUPERFICIE
H max PARK VIAB VERDE
EDIF.
max
max.
FSc1
8
7.923
5.096
2.500
50%
10
1.573
715
TOTALE UTOE
7.923
5.096
2.500
1.573
715
0
II
APPENDICE 3
AREE DI PEREQUAZIONE URBANISTICA
0
1
Il seguente prospetto individua per ogni Utoe le aree suscettibili di edificazione a destinazione
residenziale, attraverso forme di perequazione, che le Norme Tecniche di Attuazione del RU hanno
appositamente disciplinato.
Ciascuna area interessata è stata individuata con la sigla PU a cui è affiancato il numero di
riferimento e trova rappresentazione nella cartografia in scala 1:2000 dell’Utoe di appartenenza.
Per ciascun lotto edificabile il prospetto riporta la superficie fondiaria, la superficie dell’area
edificabile, la Sul complessivamente realizzabile, il Rapporto di Copertura massimo, l’Altezza
massima e la superficie relativa agli standard individuati nella cartografia del RU all’interno del
lotto.
Gli standards, unitamente all’area su cui insistono, dovranno essere eseguiti e ceduti gratuitamente
a favore del Comune a cura e spese del soggetto proponente che potrà scomputare gli oneri
concessori di urbanizzazione primaria, nel rispetto delle specifiche procedure così come
disciplinate dalle vigenti norme.
Riguardo all’entità delle superfici indicate nel prospetto, si precisa che le stesse sono state
calcolate con applicazione GIS e pertanto in sede attuativa , ai fini della verifica del calcolo di
dette superfici è ammessa una tolleranza del 5%. Sono sempre ammesse superfici maggiori, fermo
restando la capacità edificatoria attribuita a ciascun lotto.
La realizzazione e la conseguente cessione a favore del Comune delle opere pubbliche e delle
relative aree dovrà avvenire prima della certificazione di abitabilità del fabbricato realizzato sulla
porzione edificabile del lotto di terreno.
Le opere di urbanizzazione sopra richiamate, concorrono alla verifica degli standard pubblici.
N°
UTOE AREA
2
PU2
TOTALE UTOE
SUPERFICIE AREA EDIF.
4.729
3.754
4.729
3.754
SUL
max
400
400
R.C.
max
40%
H max
10
PARK
976
976
VIAB
VERDE
N°
UTOE AREA
5
PU3
TOTALE UTOE
SUPERFICIE AREA EDIF.
971
540
971
540
SUL
max
300
300
R.C.
max
40%
H max
10
PARK
431
431
VIAB
VERDE
N°
UTOE AREA
8
PU1
TOTALE UTOE
SUPERFICIE AREA EDIF.
13.003
5.774
13.003
5.774
SUL
max
600
600
R.C.
max
40%
H max
10
PARK
176
176
VIAB
876
876
VERDE
TOTALE GEN.
SUL
SUPERFICIE AREA EDIF. max
18.703
1.300
R.C.
max
40%
H max
10
PARK
1.583
VIAB
2.459
VERDE
0
I
APPENDICE 4
DIMENSIONAMENTO PIANI ATTUATIVI E PROGETTI UNITARI
0
1
PIANI DI RECUPERO ED AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
Il seguente prospetto individua per ogni Utoe i piani di recupero e di riqualificazione urbanistica.
Per ciascun piano è stata indicata l’Utoe di appartenenza ed il numero di riferimento, la
denominazione, la tipologia (se trattasi di Piano che prevede il solo recupero della Sul o della
volumetria esistente, oppure se è previsto un incremento di Sul), il parametro di riferimento (Sul o
Volume), le destinazioni d’uso ammissibili, gli standard da reperire.
Le quantità attribuite costituiscono il dimensionamento massimo realizzabile per ciascuna
destinazione d’uso prevista.
Gli i standard previsti per ciascun piano, dovranno essere reperiti entro l’area così come definita
dal perimetro individuato nella cartografia del RU per ciascun piano.
Le opere di urbanizzazione previste dal piano, la cui realizzazione e conseguente cessione gratuita
a favore del comune (unitamente alle aree su cui insistono) è posta interamente a carico del
soggetto attuatore, saranno scomputate dagli oneri concessori di urbanizzazione primaria, nel
rispetto delle procedure previste per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri.
Riguardo all’entità delle superfici indicate nel prospetto, si precisa che le stesse sono state
calcolate con applicazione GIS e pertanto in sede attuativa , ai fini della verifica del calcolo di
dette superfici è ammessa una tolleranza del 5%. Sono sempre ammesse superfici maggiori, fermo
restando la capacità edificatoria attribuita a ciascun lotto.
La realizzazione e la conseguente cessione a favore del Comune delle opere pubbliche e delle
relative aree dovrà in ogni caso avvenire prima della certificazione di abitabilità del fabbricato o
dei fabbricati realizzati sulla porzione edificabile dell’area di piano.
Le opere di urbanizzazione sopra richiamate, concorrono alla verifica degli standard pubblici.
PROGETTI UNITARI
Il prospetto individua per ogni Utoe i “progetti unitari”, definendo tali, gli interventi sottoposti a
rilascio di titolo edilizio convenzionato.
Per ognuno di essi vengono forniti tutti i riferimenti così come sopra descritti per gli interventi
sottoposti a piani di Recupero.
I
0
APPENDICE "4"
DIMENSIONAMENTO Piani Attuativi
PIANI DI RECUPERO ED AREE DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA
DESTINAZIONI AMMISSIBILI
UTOE
PDR
DENOMINAZIONE
TIPOLOGIA
PARAMETRO DI
RIFERIMENTO
residenziale
Unità di
Quantità
misura
8
1
Porta Sud-est
7
2
Porta ovest (esselunga)
10
3
Polo fieristico (tiro a volo)
2
4
Ex allevamento suini
Recupero
Riconversione VOLUME esist. VOL
6
8
5
6
5
5
6
7
8
9
Parco Maona
Esselunga
Porta Est (p.zza Italia)
Ast
Ex Slam
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
Incremento
VOL
4
10
Ariani
Recupero
Incremento
Recupero +
ampliamento
Incremento
SUL
SUL Esistente + SUL di
Progettto
SUL
SUL
SUL
Riconversione VOLUME esist.
si
500 R
25%
esistent
commerciale direzionale turist. ricet. artigianale
SUL mq.
SUL mq. N. posti letto SUL mq.
2200
1000
500 R
700
si
si
500
2500
1500
1000
500
1200
1000
industriale scolastica
attrezzature
parcheggi
SUL mq. SUL mq. int. comune SUL mq. N. posti auto
verde attr.
SUL mq.
1800
4300
600
15000
1000
400
400
2000
si
200
60
1000
3000
PROGETTI UNITARI
TIPOLOGIA
DESTINAZIONI AMMISSIBILI
commerciale direzionale turist. ricet. artigianale industriale scolastica
attrezzature
parcheggi
SUL mq.
SUL mq. N. posti letto SUL mq.
SUL mq. SUL mq. int. comune SUL mq. N. posti auto
100%
100%
100%
max 10% max 100%
max 100%
PC
4
4
11
12
Ex Paradiso
Ex Quisisana
Recupero
Recupero
5
13
Complesso religioso San Francesco
Incremento SUL
secondo disposizioni
art. 98, 6^ comma
lettera a)
8
14
Complesso Religioso Murialdo
Incremento SUL
secondo disposizioni
art. 98, 6^ comma
lettera b)
9
15
Parco di Biscolla
Incremento SUL
secondo disposizioni
art. 99 , 9^ comma
NTA
6
16
Teatro verdi
Incremento SUL
secondo disposizioni
art. 98, 6^ comma
lettera d)
Urban Link
Incremento SUL
8
DENOMINAZIONE
PARAMETRO DI
RIFERIMENTO
UTOE
SUL Esistente
SUL Esistente
residenziale
SUL mq.
max 20%
500
verde attr.
SUL mq.
APPENDICE 5
AREE DI TRASFORMAZIONE
0
1
AREE DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
Il seguente prospetto individua, per ogni Utoe, le aree di trasformazione a destinazione residenziale,
da attuare mediante l’approvazione di Piano attuativo.
Ciascuna area interessata è stata individuata con la sigla ATR a cui è affiancato il numero di
riferimento e trova rappresentazione, con idonea simbologia, nella cartografia in scala 1:2000
dell’Utoe di appartenenza.
Per ciascuna area è stata indicata l’Utoe di appartenenza ed il numero di riferimento, la Superficie
Territoriale, la superficie edificabile, la Sul massima realizzabile, il Rapporto di Copertura, l’altezza
massima, il numero degli aitanti equivalenti, le opere di urbanizzazione da reperire entro l’area,
distinte per tipologia e per le quali sono anche state indicatele relative quantità.
Gli i standard previsti per ciascun piano, dovranno essere reperiti entro l’area così come definita
dal perimetro individuato nella cartografia del RU per ciascun piano.
Le opere di urbanizzazione previste dal piano, la cui realizzazione e conseguente cessione gratuita
a favore del comune (unitamente alle aree su cui insistono) è posta interamente a carico del
soggetto attuatore, saranno scomputate dagli oneri concessori di urbanizzazione primaria, nel
rispetto delle procedure previste per la realizzazione di opere di urbanizzazione a scomputo oneri.
Riguardo all’entità delle superfici indicate nel prospetto, si precisa che le stesse sono state
calcolate con applicazione GIS e pertanto in sede attuativa; ai fini della verifica del calcolo di
dette superfici è ammessa una tolleranza del 5%. Sono sempre ammesse superfici maggiori, fermo
restando la capacità edificatoria attribuita a ciascun lotto.
La realizzazione e la conseguente cessione a favore del Comune delle opere pubbliche e delle
relative aree dovrà in ogni caso avvenire prima della certificazione di abitabilità del fabbricato o
dei fabbricati realizzati sulla porzione edificabile dell’area di piano.
Le opere di urbanizzazione sopra richiamate, concorrono alla verifica degli standard pubblici.
AREE DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
Lo stesso prospetto comprende anche i dati relativi alla previsione di un’area di trasformazione a
destinazione produttiva.
Anche per la stessa, valgono le condizioni sopra specificate.
I
APPENDICE “5”
AREE DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE RESIDENZIALE
UTOE N° AREA
9
ATB1
9
ATB3
9
ATB4
TOTALE UTOE
SUP.
AREA
EDIF.
SUL
max
22.915
15.824
27.559
66.298
20.916
13.355
23.082
57.353
1.800
1.000
2.000
4.800
R.C.max
H
max
30%
30%
30%
10
10
10
VIAB
VERDE
ISTRUZ.
INT.
COMUNE
1999
2469
4478
8946
600
300
600
1500
200
150
250
600
200
500
1.000
1.700
PARK
VIAB
VERDE
ISTRUZ.
500
500
0
500
500
500
500
INT.
COMUNE
300
300
ABITANTI PARK
42
23
47
112
1000
500
1200
2700
AREE DI TRASFORMAZIONE A DESTINAZIONE PRODUTTIVA
UTOE N° AREA
9
ATD2
TOTALE UTOE
SUP.
12.020
12.020
AREA
EDIF.
SUL
R.C max
max
1.200
50%
1.200
H
max
12
APPENDICE 6
VERIFICA DIMENSIONAMENTO RU/PS
0
1
Il seguente prospetto mira alla verifica del dimensionamento operato dal RU, rispetto alle previsioni
ed al dimensionamento operato dal PS, riportando i dati relativi a ciascuna Utoe e suddividendoli
in quattro parti:
1)- dati relativi al dimensionamento operato dal PS;
2)- dati relativi agli interventi eseguiti dal 2011 al 2013 in forza dello strumento urbanistico vigente,
che hanno determinato consumo di suolo;
3)- dimensionamento operato dal RU, distinto tra interventi che determinano nuovo consumo di
suolo (a sua volta distinti in base alla previsione operata dal RU) ed interventi di recupero;
4)- quantità residue rispetto al dimensionamento operato dal PS, che potranno essere utilizzate nei
successivi RU.
Il prospetto si chiude con il riepilogo totale, che contiene anche i dati relativi agli standard di
progetto.
I
0
APPENDICE " 6 "
VERIFICA DIMENSIONAMENTO RU/PS
UTOE 1
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
Residuo
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
SUL
1648
0
Direzionale
0
Industriale/artigianale
0
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
0
0
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
N.
0
MQ
0
0
0
0
SUL - A
AT
SUL
SUL
ALTRE
SOTTO PDR
ZONE
PU
SUL
SUL
SUL
Recupero
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
SUL
SUL
SUL %
SUL - B
36,4
600
N.
TOTALE
SUL A+B
600
SUL
1048
UTOE 2
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
Direzionale
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi*
Viabilità
Parco Ippoterapia
SUL
5992
4120
SUL - A
288
Residuo
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
Recupero
ALTRE
HOUSING
TOTALE
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL %
SUL - B
SUL A+B
33,4
2000
2000
1650
400 600
600
3538
38
0
0
0
600
0
400
400
N.
0
0
61579
106325
10420
49970
N.
1608
4890
577
3000
39325
976
3000
40933
5866
577
SUL
3992
582
38
200
UTOE 3
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
Direzionale
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi*
Viabilità
SUL
2266
0
SUL - A
Residuo
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
Recupero
ALTRE
HOUSING
TOTALE
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL %
SUL - B
SUL A+B
44,1
1000
1000
SUL
1266
65
65
0
0
331
0
N.
20
0
0
0
112
331
331
0
20
N.
20
0
997
997
UTOE 4
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
Direzionale
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
SUL
4635
1236
SUL - A
210
Residuo
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
550
23
Recupero
TOTALE
1150
SUL
2425
86
23
23
0
256
256
0
N.
7
0
300
300
% SUL - B
43,1
2000
SUL A+B
2210
0
256
0
N.
7
0
0
3360
3750
7
2142
1609
481
96580
98722
1609
481
UTOE 5
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo**
Direzionale
Industriale/artigianale
SUL
20981
5150
548
Nuovo consumo di suolo
Recupero
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL %
SUL - B
SUL A+B
61,2
12850
12850
1900
300 1000
1000
4748
2360
SUL
8131
402
500
1200
1700
660
1500
1500
3000
259
60
N.
560
636
0
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
3259
0
Turistico Ricettivo
Posti Letto
N.
1196
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Palazzo Congressi
Viabilità
SUL - A
Residuo
Dimensionamento
5413
3019
2742
22003
60000
500
849
4064
3504
431
15095
15095
40573
41422
4495
3504
NB: la Sul da recupero è comprensiva della Sul pari a mq. 3380,00 attribuita a seguito del Primo Bando per gli "svincoli alberghieri" approvato con delibera della G.C. n. 40 del 29.05.2013
Per i bandi finalizzati alla riconversione di strutture ricettive dismesse, ai fini del dimensionamento, si dovrà far riferimento alle quantità al momento disponibili nell'Utoe, nella Sul da recupero..
UTOE 6
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
SUL
da recupero
30900
da nuovo consumo di suolo**
400
pervenuti dall'Utoe 8 mq. 400 di S
400
Direzionale***
2841
trasferiti all'UTOE 7 mq. 226 di Su (3067 - 226) = 2841
Industriale/artigianale
0
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
2841
0
Turistico Ricettivo
Posti Letto
N.
3942
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Area Termale
Viabilità
-1385
2343
134635
1927
0
SUL - A
Residuo
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
134
TOTALE
400
SUL
7900
0
1500
1500
1341
1500
1500
1341
200
N.
1700
2242
2000
5000
5000
2000
5000
12173
400
1500
Recupero
7039
%
74,4
SUL - B
23000
NB: la Sul da recupero è comprensiva della Sul pari a mq. 5252,00 attribuita a seguito del Primo Bando per gli "svincoli alberghieri" approvato con delibera della G.C. n. 40 del 29.05.2013
Per i bandi finalizzati alla riconversione di strutture ricettive dismesse, ai fini del dimensionamento, si dovrà far riferimento alle quantità al momento disponibili nell'Utoe, nella Sul da recupero
SUL A+B
23000
UTOE 7
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
SUL
12514
7134
SUL - A
Residuo
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
4550
600
Direzionale***
700
pervenuti dall'Utoe 6 ed 8 mq. 700 (174+226+300) = 700
Industriale/artigianale
0
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Polizia di Stato
Viabilità
1000
700
401
0
401
N.
0
0
1410
4208
5407
15000
2083
1800
3560
TOTALE
6150
SUL
8514
984
700
0
401
0
N.
657
3865
Recupero
2457
7425
2083
%
32
SUL - B
4000
SUL A+B
4000
UTOE 8
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Residenziale
SUL
da recupero
28607
da nuovo consumo di suolo
5904
trasferiti all'UTOE 7 mq. 400 di Su (6304 - 400)
Direzionale
2700
trasferiti all'UTOE 7 mq. 300 di Su (3000 - 300) = 2700
Industriale/artigianale
0
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
trasferiti all'UTOE 9 mq. 229 di
Sup. di vendita
(3429 - 229)
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
SUL - A
90
Dimensionamento
RU
Residuo
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
BIC/FSc/DC AT
PU
SOTTO PDR/PC
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
2300
600 1500
3200
2500
1000
5400
SUL
20517
504
176
876
%
28
SUL - B
8000
SUL A+B
8090
1000
2000
700
1000
2200
3200
0
2500
2500
0
N.
7498
4997
TOTALE
1000
N.
0
27090
6925
8029
22500
Recupero
5000
2068
0
12674
7941
UTOE 9
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
SUL
5425
8594
Direzionale
1450
4800
1000
1000
8250
32
2830
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
pervenuti dall'Utoe 8 mq. 229 di
Sup. di vendita
(409 + 229) = 638
Grande Struttura di vendita
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Deposito/Stoccaggio
Viabilità
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
32
Industriale/artigianale
Turistico Ricettivo
Posti Letto
SUL - A
1808
Residuo
Dimensionamento
1200
638
32
Recupero
TOTALE
%
41,5
SUL - B
2252
SUL A+B
4060
SUL
1365
344
1000
2200
0
0
630
638
638
0
60
N.
60
60
0
N.
120
0
5472
175910
16163
15000
1737
1100
2000
2000
3200
95200
3262
1046 8946
1100
2000
97200
4937
3262
9992
UTOE 10
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
Direzionale
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
SUL
374
206
35
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
Recupero
TOTALE
%
100
SUL - B
374
SUL A+B
374
SUL
0
206
206
35
35
0
552
552
0
0
552
0
N.
0
Polo espositivo
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
SUL - A
Residuo
Dimensionamento
0
4364
179997
2634
N.
4300
4300
15000
7500
0
15000
7500
RIEPILOGO TOTALE
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
Interventi 2011-2013
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
Direzionale
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
SUL
113342
32744
146086
8794
SUL - A
2108
836
Residuo
Dimensionamento
PS
Dimensionamento
RU
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
0
0
0
0
0
0
12800 4800
1300
5206
0
4900
Recupero
TOTALE
SUL
ATT.
29842
%
51,3
91,1
TOTALE
SUL - B
56076
SUL A+B
58184
SUL
57266
2902
0
0
0
1590
4400
0
5990
68,1
2804
2830
0
1200
0
1000
0
0
2200
77,7
630
12078
2500
0
0
0
0
0
0
10278
0
0
2500
0
0
10278
2500
85,1
100
1800
0
5285
0
0
0
2087
260
0
2347
44,4
2938
16195
7000
300734
57676
24001
APPENDICE 7
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DEGLI ABITANTI DA INSEDIARE
IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DEL RU
0
Il presente prospetto, sulla base dei criteri con cui il PS, ha stimato il numero degli abitanti da
insediare, pone in relazione gli stessi con il dimensionamento previsto ed ha stimato per ciascuna
Utoe gli abitanti da insediare sulla base del dimensionamento operato dal RU, quantificato in
termini percentuali rispetto a quello del PS.
Tale parametro non è omogeneo, fra le Utoe, poiché le stesse presentano un diverso rapporto
Sul/abitante.
Sulla base della metodologia seguita, è previsto un incremento di abitanti pari a n. 1995.
I
APPENDICE " 7 "
0
UTOE 1
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
42
38
totale
abitanti
80
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
0
1.648
1.648
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
600
0
600
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
36%
14
abitanti
esistenti
42
totale
abitanti
56
UTOE 2
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
602
122
totale
abitanti
724
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
4120
10.112
5.992
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
2000
3538
5538
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
55%
67
abitanti
esistenti
602
totale
abitanti
669
UTOE 3
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
397
40
totale
abitanti
437
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
0
2.266
2.266
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
1000
0
1000
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
44%
18
abitanti
esistenti
397
totale
abitanti
415
UTOE 4
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
785
82
totale
abitanti
867
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
1236
5.871
4.635
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
2000
1150
3150
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
54%
44
abitanti
esistenti
785
totale
abitanti
829
UTOE 5
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
3607
654
totale
abitanti
4261
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
5150
26.131
20.981
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
12850
4748
17598
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
67%
440
abitanti
esistenti
3607
totale
abitanti
4047
UTOE 6
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
4631
780
totale
abitanti
5411
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
0
30.900
30.900
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
23000
400
23400
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
76%
591
abitanti
esistenti
4631
totale
abitanti
5222
UTOE 7
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
4128
477
totale
abitanti
4605
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
7134
19.648
12.514
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
4000
6150
10150
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
52%
246
abitanti
esistenti
4128
totale
abitanti
4374
UTOE 8
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
6118
836
totale
abitanti
6954
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
6304
34.911
28.607
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
8000
5400
13400
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
38%
321
abitanti
esistenti
6118
totale
abitanti
6439
UTOE 9
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
976
326
totale
abitanti
1302
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
8593,667 14.019
5.425
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
2252
8250
10502
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
75%
244
abitanti
esistenti
976
totale
abitanti
1220
UTOE 10
INDIVIDUAZIONE DEL NUMERO DI ABITANTI DA INSEDIARE IN RELAZIONE ALLE PREVISIONI DI RU
PREVISIONI PS
abitanti
abitanti
esistenti previsione
88
10
totale
abitanti
98
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
206
580
374
DIMENSIONAMENTO RU
destinazione residenziale
Recupero N.C.S.
Totale
374
206
580
% di Attuazione abitanti
PS
previsione
100%
10
abitanti
esistenti
88
totale
abitanti
98
TOTALE INTERO TERRITORIO
abitanti
abitanti
totale
esistenti previsione abitanti
21374
3365
24739
La popolazione esistente è riferita al 31-12-2010 (fonte: Anagrafe comunale)
TOTALE INTERO TERRITORIO
abitanti
abitanti
totale
previsione esistenti
abitanti
1995
21374
23369
APPENDICE 8
VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DEGLI STANDARD DI CUI AL DM 1444/68
0
Il presente prospetto riporta nella parte descrittiva prima delle tabelle, i riferimenti alla previsioni
operate dal RU in termini di zonizzazioni, le quali sono state prese a riferimento per la verifica degli
standard.
Le verifiche sono state effettuate sulla base degli standard assunti nel PTC della Provincia di Pistoia
che innalzano da mq. 18 (di legge) a mq. 24 la dotazione di standard ad abitante.
Nei quattro prospetti che sono stati predisposti per ciascuna tipologia di standard Aree a verde e
sportive, Aree per Attrezzature di interesse Comune, Aree per l’istruzione, Aree per parcheggi sono
stati riportati , distinti per Utoe, i dati relativi:
- allo standard esistente, effettivamente accertato e dimensionato in sede di redazione del RU;
- allo standard di progetto, relativo alle previsioni operate dal RU;
- alla superficie totale, data dalla somma dei primi due dati;
- al numero degli abitanti previsti (dato dalla somma degli abitanti esistenti con quelli da insediare);
- all’entità dello standard ad abitante, determinato dal rapporto tra lo standard totale ed il numero
degli abitanti previsti;
- al fabbisogno calcolato in relazione alla quantità stabilita per legge ed il numero degli abitanti
previsti;
- alla differenza in termini di superficie, tra lo standard complessivo (esistente + quello di progetto) e
la quantità corrispondente al minimo di legge.
A margine di ogni singola tabella, vengono riportate le verifiche rispetto allo standard minimo di
legge, riferito sia allo stato attuale, che allo stato di progetto.
I
0
APPENDICE " 8 "
VERIFICA DEL SODDISFACIMENTO DELLO STANDARD DI CUI AL D.M. 1444/68
Il riferimento alle voci previste dal D.M. 1444/68 si basa sul raggruppamento delle corrispondenti
zone omogenee indicate nelle tavole P03, distinguendone l’odierno stato di attuazione.
Riferimenti alle previsioni di R.U. :
Aree per l’Istruzione: sottozone Fie, Fip
Aree per attrezzature d’interesse comune : Sottozone FCe, FCp, FDe, FDp, FAe, FLe, FTe, FTd
Aree Verdi e Sportive : Sottozone FSe, FSp, FC, FVe, FVp
Parcheggi : Sottozone P, Pp, Fpe
Il calcolo è altresì comprensivo delle aree pubbliche realizzate a seguito della pianificazione attuativa.
Stanti le premesse, si riportano a seguire le tabelle d’analisi dello stato dello standard attuato
(riferito al PS) e di previsione, distinto per U.T.O.E. di appartenenza.
DIMENSIONAMENTO AREE VERDI E SPORTIVE (min. 12mq/abitante)
UTOE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE
Verifica
ESISTENTE
mq.
PROGETTO
mq.
TOTALE
mq.
0
40.591
0
5.844
15.419
229.429
226.379
68.981
1.700
18.202
606.545
0
40.933
0
98.722
41.422
5.000
2.457
0
97.200
15.000
300.734
0
81.525
0
104.566
56.841
234.429
228.836
68.981
98.900
33.202
907.279
Standard minimo
Standard attuale
Standard progetto
12 mq/abitante
Abitanti attuali n.
28
39
> 12 mq.
ABITANTI
n.
MQ
Standard/Abi
tante
56
669
415
829
4.047
5.222
4.374
6.439
1.220
98
23.369
0
122
0
126
14
45
52
11
81
339
39
FABBISOGNO
12mq/abitante
DIFFERENZA
mq.
672
8.028
4.980
9.948
48.564
62.664
52.488
77.268
14.640
1.176
280.428
-672
73.497
-4.980
94.618
8.277
171.765
176.348
-8.287
84.260
32.026
626.851
FABBISOGNO
4mq/abitante
DIFFERENZA
mq.
224
2.676
1.660
3.316
16.188
20.888
17.496
25.756
4.880
392
93.476
-224
744
56.125
88.933
20.574
278.636
4.095
27.403
41.624
139.988
657.898
21.374
DIMENSIONAMENTO ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (min. 4mq/abitante)
UTOE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE
Verifica
ESISTENTE
mq.
PROGETTO
mq.
TOTALE
mq.
ABITANTI
n.
0
420
57.785
92.249
36.762
297.524
21.591
53.159
44.504
140.380
744.374
0
3.000
0
0
0
2.000
0
0
2.000
0
3.420
57.785
92.249
36.762
299.524
21.591
53.159
46.504
140.380
751.374
56
669
415
829
4.047
5.222
4.374
6.439
1.220
98
23.369
Standard minimo
Standard attuale
Standard progetto
7.000
4 mq/abitante
35
32
Abitanti attuali n.
> 4 mq.
21.374
MQ
Standard/Abi
tante
0
5
139
111
9
57
5
8
38
1.432
32
DIMENSIONAMENTO AREE PER L'ISTRUZIONE (min. 4,5mq/abitante)
UTOE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE
Verifica
ESISTENTE
mq.
PROGETTO
mq.
TOTALE
mq.
ABITANTI
n.
0
2.508
0
321
50.333
17.570
3.133
17.226
0
0
91.092
0
0
0
0
15.095
0
0
0
1.100
0
16.195
0
2.508
0
321
65.428
17.570
3.133
17.226
1.100
0
107.287
56
669
415
829
4.047
5.222
4.374
6.439
1.220
98
23.369
Standard minimo
Standard attuale
Standard progetto
4,5 mq/abitante
Abitanti attuali n.
4
5
> 4,5 mq.
MQ
Standard/Abi
tante
0
4
0
0
16
3
1
3
1
0
5
FABBISOGNO
4,5mq/abitante
DIFFERENZA
mq.
252
3.011
1.868
3.731
18.212
23.499
19.683
28.976
5.490
441
105.161
-252
-502
-1.868
-3.410
47.216
-5.929
-16.550
-11.749
-4.390
-441
2.127
FABBISOGNO
3,5mq/abitante
DIFFERENZA
mq.
196
2.342
1.453
2.902
14.165
18.277
15.309
22.537
4.270
343
81.792
-196
4.750
-456
1.102
11.679
14.095
14.267
43.302
842
7.157
96.542
21.374
DIMENSIONAMENTO AREE PER PARCHEGGI (min. 3,5mq/abitante)
UTOE
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTALE
Verifica
ESISTENTE
mq.
PROGETTO
mq.
TOTALE
mq.
ABITANTI
n.
0
1.226
0
2.394
21.349
20.199
22.151
53.164
175
0
120.658
0
5.866
997
1.609
4.495
12.173
7.425
12.674
4.937
7.500
57.676
0
7.092
997
4.003
25.844
32.372
29.576
65.838
5.112
7.500
178.334
56
669
415
829
4.047
5.222
4.374
6.439
1.220
98
23.369
Standard minimo
Standard attuale
Standard progetto
3,5 mq/abitante
Abitanti attuali n.
6
8
> 3,5 mq.
TOTALE STANDARD COMPLESSIVI
SITUAZIONE ATTUALE
SITUAZIONE DI PROGETTO
MQ
Standard/Abi
tante
0
11
2
5
6
6
7
10
4
77
8
21.374
TOTALE
mq.
ABITANTI
n.
1.562.669
1.944.274
21.374
23.369
MQ
Standard/Abi
tante
73
83
> 24
> 24
APPENDICE 9
ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO
0
L’appendice 9 riporta il prospetto del dimensionamento operato dal RU, suddiviso per ciascuna
UTOE a fronte delle destinazioni d’uso oggetto di dimensionamento (Residenziale, Direzionale,
Industriale/artigianale, Commerciale, Turistico Ricettiva e standard).
Per ciascuna di esse il prospetto indica l’entità del dimensionamento espressa in mq. di Sul, fatto
salvo per la destinazione turistico ricettiva, per la quale sono stati indicati il numero di posti letto e
per la destinazione commerciale dove il dato numerico quantifica la superficie di vendita.
Tali quantità sono soggette a monitoraggio, secondo le procedure indicate dall’art. 10 delle
presenti NTA
Il prospetto evidenzia, mediante colorazione in verde, le quantità attribuite a tutte le altre
zonizzazioni previste dal RU che ricomprendono anche il residuo del precedente strumento
urbanistico, all’ Housing sociale e quelle afferenti ad interventi di recupero, per le quali, non
essendo associate a previsioni puntuali, l’attività di monitoraggio assume particolare importanza,
poiché, ove dovessero esaurirsi i quantitativi attribuiti a ciascuna destinazione, l’intervento non
risulterebbe ammissibile.
E’ pertanto facilmente intuibile, come per tali fattispecie, sia auspicabile una attività di
monitoraggio, per così dire “in tempo reale”, nelle forme e nei modi che l’ufficio riterrà più
opportune ed efficaci, al fine di garantire la massima trasparenza all’utente che ha interesse ad
intervenire nell’ambito delle suddette destinazioni.
Per quanto concerne la superficie da recupero, l’attività di monitoraggio sarà riferita ad interventi
che determinano:
- modifica della destinazione turistico ricettiva in destinazione residenziale;
- modifica della destinazione d’uso industriale in destinazione d’uso residenziale;
- modifica di annessi agricoli, in destinazione d’uso residenziale;
mentre gli interventi che determinano nuovo consumo di suolo, sono quelli riguardati:
- la nuova edificazione;
- gli ampliamenti che eccedono le quantità riconducibili alle addizioni funzionali.
Per quanto attiene alle volumetrie da rilocalizzare, si precisa che tale possibilità potrà essere
esercitata per un periodo di tempo non superiore a tre anni, decorrenti dalla pubblicazione sul
BURT dell’avviso di approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico, secondo quanto disposto
dall’art. 64 delle NTA.
I
0
APPENDICE " 9 "
INTERVENTI DA MONITORARE
UTOE 1
Dimensionamento
RU
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
AT
SUL
SUL
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
SUL
SUL
SUL
Recupero
Rilocalizzazione di
volumetrie
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
SUL
SUL
SUL
Direzionale
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
N.
SUL
600
SUL
UTOE 2
Dimensionamento
RU
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
AT
SUL
1650
SUL
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
SUL
SUL
400 600
SUL
Recupero
Rilocalizzazione di
volumetrie
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
SUL
SUL
600
SUL
3250
Direzionale
0
Industriale/artigianale
0
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
400
400
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi*
Viabilità
Parco Ippoterapia
N.
1608
4890
577
3000
39325
976
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
3000
40933
5866
577
SUL
2000
SUL
UTOE 3
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR/PC
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
Direzionale
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi*
Viabilità
331
331
20
N.
20
997
997
Recupero
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
Rilocalizzazione di
volumetrie
SUL
1000
SUL
UTOE 4
Dimensionamento
RU
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
AT
SUL
550
Direzionale
SUL
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
SUL
SUL
300
SUL
Recupero
Rilocalizzazione di
volumetrie
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
SUL
SUL
300
SUL
1150
23
23
256
256
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
N.
7
7
2142
1609
481
96580
98722
1609
481
SUL
2000
SUL
UTOE 5
Dimensionamento
RU
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo**
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
Nuovo consumo di suolo
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR/PC
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
1900
300 1000
Direzionale
1000
Recupero
Rilocalizzazione di
volumetrie
SUL
12850
SUL
4200
500
1200
1700
1500
1500
3000
60
N.
560
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Palazzo Congressi
Viabilità
500
849
4064
3504
431
15095
15095
40573
41422
4495
3504
NB: la Sul da recupero è comprensiva della Sul pari a mq. 3380,00 attribuita a seguito del Primo Bando per gli "svincoli alberghieri" approvato con delibera della G.C. n. 40 del 29.05.2013
Per i bandi finalizzati alla riconversione di strutture ricettive dismesse, ai fini del dimensionamento, si dovrà far riferimento alle quantità al momento disponibili nell'Utoe, nella Sul da recupero..
UTOE 6
Dimensionamento
RU
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo**
AT
SUL
SUL
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
SUL
SUL
SUL
SUL
1500
134
SUL
SUL
23000
SUL
400
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Rilocalizzazione di
volumetrie
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
400
Direzionale***
trasferiti all'UTOE 7 mq. 226 di Sul
Industriale/artigianale
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Area Termale
Viabilità
SUL
Recupero
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
1500
1500
1500
1500
200
N.
1700
2000
5000
5000
2000
5000
12173
7039
NB: la Sul da recupero è comprensiva della Sul pari a mq. 5252,00 attribuita a seguito del Primo Bando per gli "svincoli alberghieri" approvato con delibera della G.C. n. 40 del 29.05.2013
Per i bandi finalizzati alla riconversione di strutture ricettive dismesse, ai fini del dimensionamento, si dovrà far riferimento alle quantità al momento disponibili nell'Utoe, nella Sul da recupero
UTOE 7
Dimensionamento
RU
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
AT
SUL
4550
SUL
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
SUL
SUL
SUL
600
Direzionale***
pervenuti dall'Utoe 6 ed 8
Industriale/artigianale
Recupero
SUL
SUL
1000
700
401
401
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Polizia di Stato
Viabilità
SUL
6150
700
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Rilocalizzazione di
volumetrie
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
N.
657
3865
2083
1800
3560
2457
7425
2083
SUL
4000
SUL
UTOE 8
Dimensionamento
RU
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
Nuovo consumo di suolo
BIC/FSc/DC AT
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
SUL
2300
SUL
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
SUL
SUL
SUL
600 1500
Direzionale
trasferiti all'UTOE 7 mq. 300 di Sul
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Recupero
SUL
SUL
1000
SUL
5400
1000
1000
2000
1000
2200
2500
3200
2500
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
Rilocalizzazione di
volumetrie
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
N.
7498
4997
176
876
5000
2068
0
12674
7941
SUL
8000
SUL
UTOE 9
Dimensionamento
RU
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
1450
4800
Direzionale
1000
1000
8250
32
Industriale/artigianale
1200
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Deposito/Stoccaggio
Viabilità
Recupero
ALTRE
HOUSING
AT
PU
SOTTO PDR/PC
STANDARD TOTALE
SOCIALE
ZONE
SUL SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
SUL
1737
1100
2000
2000
3200
32
1000
2200
638
638
60
N.
60
95200
3262
1046 8946
1100
2000
97200
4937
3262
9992
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
Rilocalizzazione di
volumetrie
SUL
2252
SUL
UTOE 10
Dimensionamento
RU
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
Recupero
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
Direzionale
AT
SUL
SUL
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
SUL
SUL
SUL
Rilocalizzazione di
volumetrie
HOUSING
STANDARD TOTALE
SOCIALE
SUL
SUL
SUL
206
206
35
35
552
552
Industriale/artigianale
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
Turistico Ricettivo
Posti Letto
Polo espositivo
Standard
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
N.
4300
4300
15000
7500
0
15000
7500
SUL
374
SUL
RIEPILOGO TOTALE
Dimensionamento
Nuovo consumo di suolo
BIC
Residenziale
da recupero
da nuovo consumo di suolo
AT
ALTRE
SOTTO PDR/PC
ZONE
PU
Recupero
HOUSING
SOCIALE
Rilocalizzazione di
volumetrie
TOTALE
SUL
0
12800
SUL
0
4800
SUL
0
1300
SUL
0
5206
SUL
0
0
SUL
0
4900
29006
Direzionale
0
0
0
1590
4400
0
5990
Industriale/artigianale
0
1200
0
1000
0
0
2200
Commerciale
Fino alla media struttura di vendita
Grande Struttura di vendita
0
0
0
0
0
0
10278
0
0
2500
0
0
10278
2500
Turistico Ricettivo
Posti Letto
0
0
0
2087
260
0
2347
Istruzione
Attrezzature di interesse Comune
Verde attrezzato
Parcheggi
Viabilità
Efficacia della
norma : 3 anni
dall'approvazione
del RU
SUL
16195
7000
300734
57676
24001
SUL
56076
SUL MAX 4000
APPENDICE 10
ATTRIBUZIONE DELLA FATTIBILITÀ PER GLI INTERVENTI
0
Per quanto riguarda gli interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio extraurbano e nelle
zone di completamento a carattere residenziale, produttivo, commerciale e direzionale all’interno
degli ambiti urbani, l'assegnazione della fattibilità in relazione alla trasformazione in progetto e alle
condizioni di pericolosità geomorfologica, idraulica e sismica riscontrate dovrà avvenire secondo i
criteri riportati nella tabella sotto riportata.
TIPOLOGIA DI
INTERVENTO
Interventi di
restauro,
risanamento
conservativo, sul
patrimonio edilizio
esistente senza
incremento di
superficie coperta,
di volume e di
carico urbanistico;
demolizione senza
ricostruzione
Manutenzione
straordinaria sul
patrimonio edilizio
esistente
Manutenzione
ordinaria sul
patrimonio edilizio
esistente
Ristrutturazione
edilizia senza
ampliamento
planimetrico
Ristrutturazione
edilizia con
ampliamento
Interventi
di
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria delle
opere pubbliche o
di
interesse
pubblico
Demolizione con
fedele
ricostruzione
Demolizione senza
ricostruzione
CLASSI
PERICOLOSITA’
GEOMORFOLOGI
CA
G
G
G G4
1
2
3
FATTIBILITA’
GEOLOGICA FG
F1 F2 F2 F2
FATTIBILITA’
IDRAULICA FI
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F3
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F3
F1
F2
F2
F3
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F2
F3
F1
F2
F3
F3
F1
F2
F2
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F3
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
CLASSI PERICOLOSITA’
IDRAULICA
I1
I2
I3
I4+
PI3
L.21/12
I4+PI4
CLASSI
PERICOLOSITA’
SISMICA
S1
S2
S3
S4
FATTIBILITA’ SISMICA FS
F1
F2
F2
F2
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
L.21/12
F1
F1
F1
F1
I
Sostituzione edilizia
Realizzazione di
volumi interrati
Nuova
edificazione
Nuova
edificazione di
edifici strategici
(edifici classe IV
NTC 2008)
Realizzazione di
annessi agricoli
indispensabili alla
conduzione del
fondo con
destinazione
agricola vincolata,
dimensione max
planimetrica 50
mq
Installazione di
serre fisse con
dimensioni < di 50
mq
Installazione di
serre fisse con
dimensioni > di 50
mq
Realizzazione di
garage fuori terra
Realizzazione di
piscine e locali
accessori
Realizzazione di
logge e porticati
fissi
Realizzazione di
volumi tecnici
Realizzazione di
parcheggi
pubblici, privati o
privati di uso
pubblico con
dimensioni < di 500
mq
Realizzazione di
parcheggi
pubblici, privati o
privati di uso
pubblico con
dimensioni > di 500
mq
Realizzazione di
parcheggi interrati
Realizzazione di
impianti di
distribuzione
F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
L.21/12
L.21/12
F1
F1
F2
F2
F3
F3
F4
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F3
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F3
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
II
carburanti e
strutture di servizio
Realizzazione
nuova viabilità
Ampliamento
viabilità esistente e
opere
urbanizzazione
primaria
Realizzazione
verde pubblico a
parco
Realizzazione
verde pubblico
attrezzato
Realizzazione di
aree destinate ad
attrezzature
pubbliche
Impianti sportivi
all’aperto, piste
ciclabili, campi di
calcio, senza locali
accessori, tribune,
ecc..
Piccoli edifici ed
impianti di servizio
di strutture a rete
inferiori a 50 mq
(acquedotto,
impianti adduzione
e distribuzione gas,
cabine di
trasformazione
Enel, impianti di
telefonia fissa e
mobile)
Realizzazione di
pannelli
fotovoltaici o solari
installati a terra e
impianti eolici a
terra
Realizzazione
laghetti ed invasi
artificiali realizzati
solo in scavo
Realizzazione
laghetti ed invasi
artificiali con
sbarramento
eliporto
Urban link
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F1
L.21/12
F1
F1
F1
F1
F1
F1
F2
F2
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F1
F2
F2
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F1
F2
F3
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F3
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
F1
F2
F3
F4
L.21/12
F1
F2
F3
F4
F2
F2
F3
F3
F2
F2
III
Aree di
trasformazione a
destinazione
residenziale
AT1
AT3
AT4
Aree di
trasformazione a
destinazione
produttiva
AT2
Piani Recupero
(PDR)
1) Porta sudest
2) Porta Ovest
3) Polo
fieristico
4) Ex
allevament
o suini
5) Parco
Maona
6) Esselunga
7) Porta Est
8) Ast
9) Ex slam
10) Ariani
Scheda fattibilità
F2
F2
F4
F4
F4
F3
F2
F2
F2
F2
F2
F2
F3
F2
Scheda fattibilità
F3
F3
F1
Scheda fattibilità
F2
F2
F3
F2
F2
F3
Scheda fattibilità
F2
F2
F3
F1
F3
F3
Note:
F3: la previsione per essere ammissibile deve essere verificata nel rispetto delle prescrizioni previste
al punto 3.2.2.2 dell’allegato A del DPGR 25 Ottobre 2011 53/R, nel rispetto degli studi idraulici
realizzati dall’Ing. Silvia Lucia e dall’art. 7 del PAI (Autorità di Bacino Arno).
F4: la previsione per essere ammissibile deve essere verificata nel rispetto delle prescrizioni previste
al punto 3.2.2.1 dell’allegato A del DPGR 25 Ottobre 2011 53/R, nel rispetto degli studi idraulici
realizzati dall’Ing. Silvia Lucia e dall’art. 6 del PAI (Autorità di Bacino Arno).
F4: la previsione per essere ammissibile deve essere verificata nel rispetto delle prescrizioni previste
al punto 3.2.1 dell’allegato A del DPGR 25 Ottobre 2011 53/R e nel rispetto degli art. 10 e 11 del PAI
(Autorità di Bacino Arno).
IV
Art. SCHEDE DI FATTIBILITÀ
PDR 3: POLO FIERISTICO (TIRO A VOLO)
Prescrizioni e indirizzi progettuali:
Pericolosità
Pericolosità
Pericolosità
Idraulica I4/I2 DPGR 53/R
geomorfologica G3
Sismica S2
Idraulica PI3/PI2 PAI
Il PDR 3 è collocato in un area inserita in pericolosità geomorfologica G3, in pericolosità
sismica S2 e in base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio
idraulico redatta dall’Ing. Silvia Lucia, l’area ricade in classe di pericolosità I4 e in classe di
pericolosità I2 ai sensi della DPGR 53R/2011 e in classe di pericolosità idraulica PI3 e PI2 ai
sensi del PAI .
In base alle norme riportate dal DPGR 53R/2011 e dal PAI del Bacino Fiume Arno gli interventi
in oggetto saranno fattibili se realizzati in area a pericolosità idraulica classe I2 o PI2. In base
alle considerazioni di cui sopra si attribuiscono le seguenti fattibilità:
Fattibilità geologica FG3
Fattibilità idraulica FI2
Fattibilità sismica FS2
Prescrizioni alla trasformazione: Per quanto riguarda le condizioni di fattibilità sismica ed
idraulica non ci sono elementi di particolare criticità; per quanto riguarda gli aspetti
geomorfologici l’area in oggetto ricade in zone con scadenti caratteristiche geotecniche
pertanto dovranno essere rispettate le condizioni della fattibilità geologica FG3.
L’attuazione delle previsioni ricadenti in questa classe sono subordinate alla realizzazione di
approfonditi studi di carattere geologico, idrogeologico e geotecnico estesi a livello di area
complessiva che permettano di verificare l’effettiva condizione di stabilità dell’area e la
necessità di eventuali interventi di messa in sicurezza.
Per quanto riguarda le modalità di modellazione geologica e geotecnica e in base alla
volumetria dell’intervento previsto si rinvia al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni” e la Circolare 2 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. Per ciò che attiene ai criteri
ed alle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche si rinvia a quanto
prescritto nel DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R ed al relativo “documento esplicativo ed applicativo
degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R redatto dal Coordinamento Regionale
Prevenzione Sismica”.
PDR 5: Parco della Maona
Descrizione dell’area:
Prescrizioni e indirizzi progettuali:
Pericolosità
Pericolosità
Pericolosità
geomorfologica G3
Sismica S2/S3
Idraulica non è classificata
Il PDR 5 è collocato in un area inserita in pericolosità geomorfologica G3, in pericolosità
sismica S2 e S3 e in base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio
idraulico redatta dall’Ing. Silvia Lucia, l’area non ricade in nessuna classe di pericolosità
idraulica ai sensi della DPGR 53R/2011; secondo i criteri del PAI l’area è esclusa da qualsiasi
classe di pericolosità idraulica.
In base alle norme riportate dal DPGR 53R/2011 e dal PAI del Bacino Fiume Arno agli
interventi in oggetto viene assegnata una fattibilità geomorfologica FG3 e una fattibilità
Sismica FS2/FS3 a seconda della collocazione degli interventi.
Fattibilità geologica FG3
Fattibilità idraulica FI1
Fattibilità sismica FS2-FS3
Prescrizioni alla trasformazione: le condizioni alla fattibilità dell’intervento tengono conto
della fattibilità geomorfologica FG3 e della fattibilità sismica FS3. Per quanto riguarda le
condizioni di fattibilità idraulica non ci sono elementi di particolare criticità; per quanto
riguarda la fattibilità geomorfologia FG3, gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo
sulla base di uno studio geologico, geomorfologico e geologico tecnico di dettaglio eseguito a
livello di area complessiva con valutazioni sulla stabilità del tratto di versante interessato.
Sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l’adozione di
tecniche fondazionali di un certo impegno. Pertanto dovranno essere rispettate le condizioni
della fattibilità geologica FG3, come riportato nell’art. xx delle NTA.
Per quanto riguarda le modalità di modellazione geologica e geotecnica e in base alla
volumetria dell’intervento previsto si rinvia al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni” e la Circolare 2 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. Per ciò che attiene ai criteri
ed alle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche si rinvia a quanto
prescritto nel DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R ed al relativo “documento esplicativo ed applicativo
degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R redatto dal Coordinamento Regionale
Prevenzione Sismica”.
Per quanto riguardagli interventi di mitigazione dal punti do vista sismico nelle zone identificate
come suscettibili di instabilità di versante quiescente, oltre a rispettare le prescrizioni riportate
nelle condizioni di fattibilità geomorfologica, devono essere realizzate indagini geofisiche e
geotecniche per le opportune verifiche di sicurezza e per la corretta definizione dell’azione
sismica. Si consiglia l’utilizzo di metodologie geofisiche di superficie capaci di restituire un
modello 2D del sottosuolo al fine di ricostruire l’assetto sepolto del fenomeno gravitativo.
E’ opportuno che tali indagini siano tarate mediante prove geognostiche dirette con prelievo di
campioni su cui effettuare la determinazione dei parametri di rottura anche in condizioni
dinamiche e cicliche. Tali indagini sono in ogni caso da rapportare al tipo di verifica (analisi
pseudostatica o analisi dinamica), all’importanza dell’opera e al meccanismo del movimento del
corpo franoso.
PDR 8: AST
Descrizione dell’area:
Prescrizioni e indirizzi progettuali:
Pericolosità
Pericolosità
geomorfologica G3/G2
Sismica S3
Pericolosità
Idraulica I2 DPGR 53/R
Idraulica non classificata PAI
Il PDR 8 è collocato in un area inserita in pericolosità geomorfologica G3 (area collinare delle
Panteraie) e in classe geomorfologica G2 (area del parco termale), in pericolosità sismica S3 e
in base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio idraulico redatta
dall’Ing. Silvia Lucia, l’area ricade in classe di pericolosità idraulica I2 ai sensi della DPGR
53R/2011; secondo i criteri del PAI l’area è esclusa da qualsiasi classe di pericolosità idraulica.
In base alle norme riportate dal DPGR 53R/2011 e dal PAI del Bacino Fiume Arno agli
interventi in oggetto viene assegnata una fattibilità geomorfologica FG3 (zona collinare delle
Panteraie) o FG2 (zona dell’area termale) a seconda della collocazione dell’intervento e una
Fattibilità geologica FG3/FG2
Fattibilità idraulica FI2
Fattibilità sismica FS3
Prescrizioni alla trasformazione: le condizioni alla fattibilità dell’intervento tengono conto
della fattibilità geomorfologica FG3 e della fattibilità sismica FS3. Per quanto riguarda le
condizioni di fattibilità idraulica non ci sono elementi di particolare criticità; per quanto
riguarda la fattibilità geomorfologia FG3, gli interventi di nuova edificazione sono ammessi solo
sulla base di uno studio geologico, geomorfologico e geologico tecnico di dettaglio eseguito a
livello di area complessiva con valutazioni sulla stabilità del tratto di versante interessato.
Sono inoltre da prevedersi interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l’adozione di
tecniche fondazionali di un certo impegno. Pertanto dovranno essere rispettate le condizioni
della fattibilità geologica FG3, come riportato nell’art. xx delle NTA.
Per quanto riguarda le modalità di modellazione geologica e geotecnica e in base alla
volumetria dell’intervento previsto si rinvia al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove Norme Tecniche
per le Costruzioni” e la Circolare 2 febbraio 2009 n° 617/C.S.LL.PP. Per ciò che attiene ai criteri
ed alle modalità di esecuzione delle indagini geognostiche e geotecniche si rinvia a quanto
prescritto nel DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R ed al relativo “documento esplicativo ed applicativo
degli art. 6 e 7 del DPGR 9 luglio 2009 n° 36/R redatto dal Coordinamento Regionale
Prevenzione Sismica”.
Per quanto riguarda la fattibilità sismica valgono le disposizioni delle NTA art. xx.
ATR 1
Pericolosità
Pericolosità
Pericolosità
Idraulica I3 DPGR 53/R
geomorfologica G2
Sismica S2
Idraulica PI2 PAI
L’area ATR 1 è collocata in un area inserita in pericolosità geomorfologica G2, in pericolosità
sismica S2 e in base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio
idraulico redatta dall’Ing. Silvia Lucia, l’area ricade in classe di pericolosità idraulica I3 ai sensi
della DPGR 53R/2011; secondo i criteri del PAI l’area è classe di pericolosità PI2.
In base alle norme riportate dal DPGR 53R/2011 e dal PAI del Bacino Fiume Arno agli
interventi in oggetto viene assegnata la seguente fattibilità:
Fattibilità geologica FG2
Fattibilità sismica FS2
Fattibilità idraulica FI3
Prescrizioni alla trasformazione: per quanto riguarda le condizioni di vulnerabilità e
fattibilità geomorfologica e sismica, non ci sono elementi di particolare criticità. Per quanto
riguarda gli aspetti idraulici, le aree di espansione edilizia, le viabilità ed i parcheggi dovranno
prevedere opere di autosicurezza senza che siano aggravate le condizioni di pericolosità nelle
aree circostanti. A questo proposito il battente massimo per Tr 200 riportato nella tavola
QC11c allegato al RU è compreso tra i 30 e 60 cm, più un franco del 50% del battente indicato,
considerando un valore minimo di 30 cm e valore massimo di 50 cm per i vani abitabili e i
luoghi di lavoro; per la realizzazione di parcheggi esterni, locali accessori e garage la messa in
sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno di 200 anni più un franco
di 30 cm.
ATR 2
Pericolosità
Pericolosità
Pericolosità
geomorfologica G2
Sismica S2
Idraulica I3/I2 DPGR 53/R
Idraulica PI2/PI1 PAI
L’area ATR 2 è collocata in un area inserita in pericolosità geomorfologica G2, in pericolosità
sismica S2 e in base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio
idraulico redatta dall’Ing. Silvia Lucia, l’area ricade in classe di pericolosità idraulica I3 e I2 ai
sensi della DPGR 53R/2011; secondo i criteri del PAI l’area è in classe di pericolosità PI2 e PI1.
In base alle norme riportate dal DPGR 53R/2011 e dal PAI del Bacino Fiume Arno agli
interventi in oggetto viene assegnata la seguente fattibilità:
Fattibilità geologica FG2
Fattibilità sismica FS2
Fattibilità idraulica FI3
Prescrizioni alla trasformazione: per quanto riguarda le condizioni di vulnerabilità e
fattibilità geomorfologica e sismica, non ci sono elementi di particolare criticità. Per quanto
riguarda gli aspetti idraulici, le aree di espansione edilizia, le viabilità ed i parcheggi dovranno
prevedere opere di autosicurezza senza che siano aggravate le condizioni di pericolosità nelle
aree circostanti. A questo proposito il battente massimo per Tr 200 riportato nella tavola
QC11c allegato al RU è inferiore ai 10 cm, più un franco del 50% del battente indicato,
considerando un valore minimo di 30 cm e valore massimo di 50 cm per i vani abitabili e i
luoghi di lavoro; per la realizzazione di parcheggi esterni, locali accessori e garage la messa in
sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno di 200 anni più un franco
di 30 cm.
ATR 3
Pericolosità
Pericolosità
geomorfologica G2
Sismica S2
Pericolosità
Idraulica I2 DPGR 53/R
Idraulica PI1 PAI
L’area ATR 3 è collocata in un area inserita in pericolosità geomorfologica G2, in pericolosità
sismica S2 e in base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio
idraulico redatta dall’Ing. Silvia Lucia, l’area ricade in classe di pericolosità idraulica I2 ai sensi
della DPGR 53R/2011; secondo i criteri del PAI l’area è classe di pericolosità PI1.
In base alle norme riportate dal DPGR 53R/2011 e dal PAI del Bacino Fiume Arno agli
interventi in oggetto viene assegnata la seguente fattibilità:
Fattibilità geologica FG2
Fattibilità sismica FS2
Fattibilità idraulica FI2
Prescrizioni alla trasformazione: per quanto riguarda le condizioni di vulnerabilità e
fattibilità geomorfologica e sismica, non ci sono elementi di particolare criticità. Anche per
quanto riguarda gli aspetti idraulici, le aree di espansione edilizia, le viabilità ed i parcheggi
dovranno interessare le aree caratterizzate dalla pericolosità I2 in modo da non prevedere
opere di autosicurezza.
ATR 4
Pericolosità
Pericolosità
Pericolosità
geomorfologica G2
Sismica S2
Idraulica I2 DPGR 53/R
Idraulica PI1 PAI
L’area ATR 4 è collocata in un area inserita in pericolosità geomorfologica G2, in pericolosità
sismica S2 e in base alla classificazione della pericolosità idraulica derivata dallo studio
idraulico redatta dall’Ing. Silvia Lucia, l’area ricade in classe di pericolosità idraulica I4, I3 e I2
ai sensi della DPGR 53R/2011; secondo i criteri del PAI l’area è classe di pericolosità PI3, PI2 e
PI1. In base alle norme riportate dal DPGR 53R/2011 e dal PAI del Bacino Fiume Arno agli
interventi in oggetto saranno fattibili se realizzati in area a pericolosità idraulica classe I2 o
PI1. In base alle considerazioni di cui sopra si attribuiscono le seguenti fattibilità:
Fattibilità geologica FG2
Fattibilità sismica FS2
Fattibilità idraulica FI2
Prescrizioni alla trasformazione: per quanto riguarda le condizioni di vulnerabilità e
fattibilità geomorfologica e sismica, non ci sono elementi di particolare criticità. Anche per
quanto riguarda gli aspetti idraulici, le aree di espansione edilizia, le viabilità ed i parcheggi
dovranno interessare le aree caratterizzate dalla pericolosità I2 in modo da non prevedere
opere di autosicurezza. Nel caso gli interventi siano collocati in area a pericolosità idraulica I3,
saranno fattibili solo prevedendo opere di autosicurezza senza che siano aggravate le
condizioni di pericolosità nelle aree circostanti. A questo proposito il battente massimo per Tr
200 riportato nella tavola QC11c allegato al RU è inferiore ai 10 cm, più un franco del 50% del
battente indicato, considerando un valore minimo di 30 cm e valore massimo di 50 cm per i
vani abitabili e i luoghi di lavoro; per la realizzazione di parcheggi esterni, locali accessori e
garage la messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno di
200 anni più un franco di 30 cm.
APPENDICE 11
DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 2.4.2012
DISCIPLINA DI URBANISTICA COMMERCIALE IN APPLICAZIONE DEL D.LGS 59/2010 DEL DL 223/2006
CONVERTITO CON L 248/2006, DELLA LR 28/2005 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DPGR 15R/2009.
0
Rer effetto della modifica introdotta alla LR 28/2005 con LR 52/2012 entrata in vigore
successivamente alla DCC 28/2012, la superficie di vendita dei negozi di vicinato è stata innalzata
da mq. 250,00 a mq. 300,00, per cui tutti i riferimenti contenuti nella delibera di cui sopra, relativi
alla superficie di vendita esercitata in negozi di vicinato, debbono intendersi ricondotti ad una
superficie mq. 300,00 come da LR.
Ad esplicitazione dei contenuti della disciplina di urbanistica commerciale di cui alla delibera CC
28/2012 si allega la tabella che riassume schematicamente i dati ed i riferimenti da assumere in
relazione alla tipologia di esercizio commerciale ed alla loro ubicazione.
I
COMUNE DI MONTECATINI TERME
VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28
SEDUTA DEL 02/04/2012.
OGGETTO: DISCIPLINA DI URBANISTICA COMMERCIALE IN APPLICAZIONE
DEL D.LGS. 59/2010, DEL D.L. 223/2006 CONVERTITO CON LEGGE N. 248/2006,
DELLA LEGGE REGIONALE 28/2005 E DEL RELATIVO REGOLAMENTO DI
ATTUAZIONE D.P.G.R. 15/R/2009.
L’anno DUEMILADODICI, addì DUE del mese di APRILE alle ore 21,30, nella solita sala delle
adunanze, previa convocazione nei modi di rito, si è oggi riunito il Consiglio Comunale in sessione
straordinaria - seduta pubblica, in prima convocazione. Risultano presenti i Signori:
BELLANDI GIUSEPPE
CHECCACCI ANTONIO
ROSELLINI PIETRO
RASTELLI ANDREA
BALDECCHI LUCIANO
NATALINI DONATELLA
BONACCORSI LAURA
GIUNTI LUCA
CHELLI BEATRICE
PAOLINI SERGIO
LA LOGGIA FRANCESCA
A
P
P
P
A
P
A
P
P
P
P
TOTALE PRESENTI n. 13
MORINI MASSIMO
MARCHI SILVIA
LAPENNA ALBERTO
SENSI RICCARDO
PANCIOLI EUGENIO
SPADONI GIOVANNI
QUARANTA ANDREA
GABBANI ANDREA
SARTONI ALESSANDRO
MENCARELLI MORENO
A
P
A
A
P
P
A
P
P
A
TOTALE ASSENTI n. 8
Sono presenti gli Assessori: Ferretti Davide, Galluzzi Monica, Ialuna Bruno, Pucci Stefano, Rucco
Ennio, Tosi Fabio
.
Presiede l’adunanza il Sig. ANTONIO CHECCACCI, nella sua qualità di Presidente.
Assiste il Sig. Dott. ANTONIO FAVARA, Segretario Generale.
Sono designati scrutatori i Sigg.ri: La Loggia Francesca , Paolini Sergio, Spadoni Giovanni.
Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale per poter deliberare, pone in
discussione l’argomento in oggetto.
FOGLIO N.
1
-
Deliberazione n. 28 del 02/04/2012
Si dà atto che durante la trattazione esce il cons. Quaranta. Risultano pertanto
presenti n.18 componenti il Consiglio Comunale ed assenti i cons.ri Quaranta,
Baldecchi e Lapenna.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il Consiglio Comunale di Montecatini Terme adottò nell’anno
2001 la Deliberazione n. 104 avente per oggetto “Conformazione alla disciplina
regionale per l’esercizio del commercio al dettaglio in sede fissa”;
DATO ATTO che nel tempo si sono susseguiti interventi normativi sia a livello
nazionale sia a livello regionale che rendono necessario l’aggiornamento della
disciplina prevista dalla Deliberazione consiliare n. 104 sopra citata;
VISTE le norme introdotte in materia di insediamento delle strutture di vendita
dal D.Lgs. 59/2010, dal D.L. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006, dalla
Legge Regionale 28/2005 e dal relativo Regolamento di attuazione
d.p.g.r.15/R/2009;
RILEVATO che l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali costituisce
espressione della libertà di iniziativa economica e non può essere sottoposta a
limitazioni non giustificate o discriminatorie; eventuali limitazioni possono essere
introdotte per esigenze relative alla tutela dell’ambiente, in speciale modo urbano e
alla sicurezza stradale avuto riferimento alla accertata carenza di infrastrutture viarie
e parcheggi;
VISTA la proposta di regolamento con relativa planimetria, elaborata dall’U.O.
Promozione e Sviluppo delle Attività Economiche e Produttive di concerto con la
U.O. Tecnica, Pianificazione Territoriale. P.R.G. e S.I.T., costituita da n. 12 articoli,
che allegata al presente atto sotto la lettera “A” ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
CONSIDERATO che la disciplina di cui al regolamento in questione è dettata
in esecuzione degli artt. 11, comma 1, lettera e) e 84 del Decreto legislativo 59/2010,
dei principi già portati dalla L. n. 248/2006, ribaditi nell’art. 1, comma 1, del D.L.
24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni in Legge 24 marzo 2012, n. 27 e nelle
more dell’adeguamento della Legge regionale reso necessario ai fini del rispetto
della disciplina comunitaria e statale come peraltro ribadito nella premessa
dell’allegato “A” della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 638 del
5.07.2010;
DATO ATTO che:

il centro storico di Montecatini Alto è dichiarato saturo per l’accertata
insostenibilità infrastrutturale logistica e di mobilità;
IL PRESIDENTE
(Sig. Antonio Checcacci)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)
FOGLIO N. _________
Deliberazione n. 28 del 02/04/2012

nessuna limitazione dimensionale di cui al comma 3 dell’art. 8 del
d.p.g.r. 15/R/2009 (Regolamento di attuazione della Legge Regione
Toscana n. 28/2005) è prevista per l’area centrale bensì è disposta
un’articolazione applicativa degli standard urbanistici in relazione alle
dimensioni della tipologia dell’esercizio. In particolare, in relazione alle
esigenze di tutela del particolare ambiente termale e delle connotazioni
storiche dell’area centrale, anche per salvaguardare il decoro del
contesto, è disposta una limitazione della superficie delle medie
strutture di vendita destinata al settore alimentare pari a massimi
250 mq.;

nell’ambito della zona periferica è definita e delimitata la sottozona
qualificata come “aerale dell’asse viario della zona sud”. L’areale,
costituisce zona di particolare agevole accessibilità ai fini della
promozione di insediamenti di grandi strutture di vendita anche per la
sua posizione baricentrica nel comprensorio della Valdinievole. Ciò è
conforme alla variante al Piano strutturale in corso di approvazione. I
limiti dimensionali di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), del Regolamento
di attuazione d.p.g.r. 15/R/2009, come correlati al limite dimensionale
del Comune di cui all’art. 14, comma1, lett. b), sono ridotti a 2500 mq
di superficie di vendita;
RILEVATO che il presente regolamento dovrà trovare attuazione negli
strumenti urbanistici comunali ed in particolare nel Regolamento urbanistico;
DATO ATTO che:



la proposta è stata sottoposta al processo di concertazione, previsto
dagli artt. 4 comma 2 lett. a e 17 comma 2 della L. R.T. 28/2005, con le
organizzazioni imprenditoriali
del commercio, le organizzazioni
sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello provinciale;
è stata svolta la procedura di concertazione come da documentazione
in atti;
la proposta è stata presentata, esaminata e discussa con parere
favorevole dalle Commissioni Consiliari “Sviluppo Economico”,
“Assetto del Territorio” e “Verifica ed Aggiornamento dello Statuto e
Regolamenti” nella riunione congiunta del 27 marzo 2012;
VISTI i vigenti strumenti urbanistici comunali;
VISTO l'art. 49 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il parere tecnico favorevole, reso dal responsabile del Servizio
interessato (allegato "B");
IL PRESIDENTE
(Sig. Antonio Checcacci)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)
FOGLIO N. _________
Deliberazione n. 28 del 02/04/2012
DATO ATTO che, non comportando il presente provvedimento impegno di
spesa o diminuzione di entrata, non deve essere richiesto, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere del
responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile;
CONSIDERATO il dibattito tenutosi
dattilografico viene conservato agli atti;
sull’argomento
il
cui
resoconto
EFFETTUATA la votazione della proposta di deliberazione, di cui il Presidente
con l'ausilio degli scrutatori verifica e proclama il seguente risultato:
presenti:
n. 18
votanti:
n. 18
voti favorevoli:
n. 12
voti contrari:
n. 6: cons.ri Gabbani, Mencarelli, Pancioli, Sartoni,
Sensi, Spadoni;
DELIBERA
Stante le motivazioni espresse in narrativa:
1) DI APPROVARE la Disciplina di urbanistica commerciale (allegato “A”) con la
relativa planimetria, adottata in applicazione del D.Lgs. 59/2010, del D.L.
223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006, della Legge Regionale 28/2005
e del relativo Regolamento di attuazione d.p.g.r. 15/R/2009, che allegata al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2) DI DARE ATTO che, ai sensi e per gli effetti della legge 241/90, il
responsabile del presente procedimento e della sua esecuzione è il dirigente
dott.ssa Rafaela Verdicchio del Servizio Sviluppo, Affari Generali e Cultura;
3) DI DARE ATTO:


che il presente deliberato verrà pubblicato ritualmente all'Albo Pretorio del
Comune per quindici giorni consecutivi, ex art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267
del 18 agosto 2000;
che lo stesso diverrà esecutivo alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ex art. 134, comma 3, del citato
D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000;
4) DI DARE ATTO che al presente provvedimento sono uniti n. 2 allegati;
IL PRESIDENTE
PONE quindi in votazione, per alzata di mano, la proposta di immediata eseguibilità
del provvedimento;
IL PRESIDENTE
(Sig. Antonio Checcacci)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)
FOGLIO N. _________
Deliberazione n. 28 del 02/04/2012
ESPERITA la stessa con l’ausilio degli scrutatori, si accerta:
presenti:
n. 18
astenuti:
n. 6: cons.ri Gabbani, Mencarelli, Pancioli, Sartoni,
Sensi, Spadoni;
votanti:
n. 12
voti favorevoli:
n. 12
PROCLAMA l’esito della votazione e,
DICHIARA
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE il presente provvedimento ai sensi e per gli effetti
dell'art.134 - comma 4° - del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267.
IL PRESIDENTE
(Sig. Antonio Checcacci)
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Antonio Favara)
FOGLIO N. _________
Deliberazione n. 28 del 02/04/2012
Il presente verbale, che consta di n. 15 fogli, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
ANTONIO CHECCACCI
IL SEGRETARIO GENERALE
ANTONIO FAVARA
_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata oggi all’Albo Pretorio del Comune per
rimanervi 15 giorni consecutivi.
Montecatini Terme,
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Sviluppo Affari Generali e Cultura”
Rafaela Verdicchio
_________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per eseguita
pubblicazione all'Albo Pretorio il
Montecatini Terme, ______________________
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
“Sviluppo Affari Generali e Cultura”
Rafaela Verdicchio
FOGLIO N. _________
ALLEGATO " A "
Disciplina di urbanistica commerciale in applicazione del D.Lgs. 59/2010, del D.L.
223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006, della Legge Regionale 28/2005 e del relativo
Regolamento di attuazione d.p.g.r. 15/R/2009.
ART. 1
La presente disciplina di valenza urbanistico-commerciale è dettata ai fini della applicazione
sul territorio comunale delle norme portate in materia di insediamento delle strutture di
vendita dal D.Lgs. 59/2010, dal D.L. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006, dalla
Legge Regionale 28/2005 e dal relativo Regolamento di attuazione d.p.g.r.15/R/2009.
ART. 2
Ai fini della presente disciplina si intende per:
a) esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita:
1) non superiore a 150 metri quadrati nei comuni con popolazione residente fino a
diecimila abitanti;
2) non superiore a 250 metri quadrati nei comuni con popolazione residente superiore a
diecimila abitanti;
b) medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella degli
esercizi di vicinato, nei limiti stabiliti dal Regolamento d.p.g.r. 15/R/2009, ai sensi
dell'articolo 22, comma 1, lettera h);
c) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie di vendita superiore a quella delle
medie strutture, nei limiti stabiliti dal Regolamento d.p.g.r. 15/R/2009, ai sensi dell'articolo
22, comma 1, lettera h);
d) centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi
commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Per superficie di vendita di un
centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli
esercizi di commercio al dettaglio in esso presenti.
e) unità commerciali esistenti, le unità immobiliari aventi destinazione commerciale, ai sensi
dell’art. 59, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., alla data di approvazione
del presente regolamento.
1
Art. 3
Ai fini della presente disciplina si intende per:
1) Decreto legislativo – il D.lgs. 59/2010;
2) Legge – il D.L. 223/2006 convertito dalla Legge n. 248/2006;
3) Legge Regionale – la Legge Regione Toscana n. 28 del 7 febbraio 2005;
4) Regolamento – il d.p.g.r. 15/R/2009 Regolamento di attuazione della Legge Regione
Toscana n. 28/2005.
Art. 4
In virtu’ delle normative di cui al precedente punto art. 3 e della loro interpretazione correlata
e contestuale l’accesso e l’esercizio delle attività commerciali costituisce espressione della
libertà di iniziativa economica e non può essere sottoposta a limitazioni non giustificate o
discriminatorie.
L’accesso all’attività commerciale e il suo esercizio non possono essere subordinati
all’applicazione di una verifica di natura economica che subordina il rilascio del titolo
autorizzatorio alla prova dell’esistenza di un bisogno economico o di una domanda di mercato
o alla valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell’attività o alla valutazione
dell’adeguatezza dell’attività rispetto agli obiettivi di programmazione economica stabiliti.
Art. 5
In virtu’ di motivazioni relative ad imperativi di interesse generale e, quindi, per ragioni di
pubblico interesse, limitazioni alle libertà di cui al precedente art. 4 sono introdotte per
esigenze relative alla tutela dell’ambiente, in special modo urbano ed alla sicurezza stradale
avuto riferimento alla accertata carenza di infrastrutture viarie e parcheggi.
Art. 6
In virtu’ dei criteri di pianificazione territoriale di cui al vigente Piano di indirizzo territoriale
regionale e di cui all’art. 4, comma 2, lettera a) della Legge Regionale, il centro storico di
Montecatini Alto è dichiarato saturo per l’accertata insostenibilità infrastrutturale logistica e
di mobilità.
Il centro storico suddetto è infatti caratterizzato da una rete viaria di ridotte dimensioni e da
una dotazione limitata di parcheggi come meglio evidenziato (colorazione rosa) nella
planimetria allegata “sub A1”.
2
Nell’ambito della perimetrazione del centro storico come definita nei vigenti strumenti
urbanistici non è quindi consentito l’insediamento di medie strutture di vendita alimentari e
non alimentari.
Nel centro storico di Montecatini Alto è quindi consentito l’insediamento
esclusivo di
esercizi di vicinato per la necessaria tutela dell’ambiente storico e per l’esigenza di
salvaguardia della sicurezza del traffico.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 28 del Regolamento gli standard dei parcheggi di Relazione
sono annullati essendo parte rilevante del centro storico riservato alla sola circolazione
pedonale.
Ai fini dell’insediamento dell’attività di commercio negli esercizi di vicinato non è richiesto
l’adeguamento allo standard di parcheggio di cui al D.M. 1444/1968 per la evidente
insussistenza di spazi reperibili nell’ambito del tessuto urbano storicizzato.
In sede di mutamento della destinazione d’uso alla categoria commerciale, di cui all’art. 59
della Legge Regionale n. 1/2005 e s.m.i., ai fini dell’insediamento di esercizi di vicinato, è
richiesto il rispetto degli standard di parcheggio stanziale di cui alla Legge n. 122/1989 e
s.m.i., fatto salvo il disposto di cui all’art. 45, comma 3, e dell’art. 55 delle Norme Tecniche
di Attuazione del Piano Regolatore Generale per quanto attiene la dotazione delle alberature.
Nel centro storico di Montecatini Alto non è ammesso l’insediamento di grandi strutture di
vendita.
Art. 7
Ai fini dell’applicazione della presente disciplina è identificata in ordine alla planimetria “sub
A1” (colorazione azzurra) la zona centrale di Montecatini Terme.
Essa è caratterizzata dall’insediamento di funzioni di carattere turistico-ricettivo, commerciali,
di servizi termali, artigianali, direzionali e da insediamenti residenziali.
Il tessuto urbanistico dell’area centrale è caratterizzato quindi da un’alta densità qualitativa e
quantitativa di attività anche storicizzate.
Le attività sopra indicate sono supportate da un sistema infrastrutturale adeguato dotato di
parcheggi semiperiferici e da strutture immediatamente esterne poste a margine dell’area con
elevata capacità di accoglimento di mezzi veicolari.
I parcheggi fondamentali a servizio della città hanno un capacità di accoglimento di circa
2883 mezzi veicolari.
La struttura deputata ad accogliere il traffico pendolare è costituita dal complesso denominato
“Terminal Bus” posto in Viale U. Foscolo con una capacità di circa 700 posti-macchina.
3
La zona centrale, come sopra definita, risulta anche parzialmente interessata da una zona a
traffico limitato, all’interno della quale sono disposte riduzioni del traffico nel periodo di
stagione turistica.
L’area centrale come sopra identificata, possiede quindi condizioni infrastrutturali idonee alla
localizzazione e all’insediamento delle medie strutture di vendita così come identificate
dall’art. 22, comma 1, lett. f), della Legge Regionale e dall’art. 8, comma 1, del Regolamento.
Nessuna limitazione dimensionale di cui al comma 3 dell’art. 8 del Regolamento è prevista
per l’area centrale bensì è disposta un’articolazione applicativa degli standard urbanistici in
relazione alle dimensioni della tipologia dell’esercizio.
In relazione alle esigenze di tutela del particolare ambiente termale e delle connotazioni
storiche dell’area centrale, anche per salvaguardare il decoro del contesto, è disposta una
limitazione della superficie delle medie strutture di vendita destinata al settore alimentare pari
a massimi 250 mq.
I titolari delle medie strutture di vendita attivate nelle unità immobiliari esistenti di cui alla
lettera e) del precedente articolo 2 non sono tenuti al rispetto degli standard dei parcheggi di
relazione di cui all’art. 29 del Regolamento né degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.
1444 né di quelli di cui alla Legge 24.03.1989 n. 122.
L’insediamento delle medie strutture di vendita in edifici a destinazione commerciale,
conseguita successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, è subordinata al
rispetto esclusivo degli standard come in appresso definiti:
a) medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 251 mq e 800 mq:
- standard di cui alla Legge 24.03.1989 n. 122,
fatto salvo il disposto di cui all’art. 45, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale;
- standard di alberature di cui all’art. 29, comma 2, del Regolamento,
fatto salvo il disposto di cui all’art. 55, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale;
b) medie strutture di vendita con superficie di vendita compresa tra 801 mq e 1500 mq:
- standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444;
- standard di cui Legge 24.03.1989 n. 122,
fatto salvo il disposto di cui all’art. 45, comma 3, delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale
- standard di cui all’art. 29 del Regolamento,
4
fatto salvo il disposto di cui all’art. 55, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione
del Piano Regolatore Generale, relativamente alla dotazione delle alberature;
L’ampliamento della superficie di vendita oltre gli 800 mq delle medie strutture attivate, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, in edifici a destinazione commerciale, è
subordinato all’applicazione degli standard come definiti al precedente comma lettera b) per
la parte eccedente gli 800 mq stessi.
I titolari delle attività commerciali di esercizio di vicinato già insediate alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, nelle unità immobiliari esistenti di cui alla lettera e) del
precedente articolo 2, non sono tenuti al rispetto degli standard dei parcheggi di relazione di
cui all’art. 29 del Regolamento né degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 né di
quelli di cui alla Legge 24.03.1989 n. 122.
L’insediamento di attività commerciali di esercizio di vicinato in edifici a destinazione
commerciale, conseguita successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, è
subordinato al rispetto esclusivo degli standard di parcheggio stanziale di cui alla Legge n.
122/1989 e s.m.i. fatto salvo il disposto di cui all’art. 45, comma 3, e dell’art. 55 delle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale per quanto attiene la dotazione delle
alberature.
L’ampliamento della superficie di vendita degli esercizi di vicinato attivati, alla data di entrata
in vigore del presente regolamento, in edifici a destinazione commerciale, è subordinato
all’applicazione degli standard come definiti al precedente comma per la parte eccedente la
superficie di vendita autorizzata o legittimata.
Nell’area centrale di Montecatini Terme non è ammesso l’insediamento di grandi strutture di
vendita.
Art. 8
Ai fini dell’applicazione della presente disciplina è identificata in ordine alla planimetria “sub
A1” (colorazione verde chiaro) la zona periferica di Montecatini terme.
Essa è caratterizzata dall’insediamento di funzioni eterogenee quali quella residenziale,
agricola, di servizi ed anche commerciali.
Il tessuto urbanistico dell’area periferica è quindi contrassegnato da una varietà di funzioni
commiste.
Il sistema infrastrutturale è valutato idoneo in relazione allo svolgimento delle citate funzioni
ma necessariamente da potenziare nella ipotesi di insediamento di medie strutture di vendita
5
in relazione alle esigenze di reperimento di spazi di sosta di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444,
alla Legge 24.03.1989 n. 122 e di relazione di cui al Regolamento.
Nell’ambito della zona periferica è identificato l’aerale dell’asse viario della zona sud, come
delimitato nella allegata planimetria, di cui al successivo art. 9.
Nell’area periferica, come perimetrata al comma 1, i titolari delle attività commerciali di
esercizio di vicinato già insediate alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nelle
unità immobiliari esistenti di cui alla lettera e) del precedente articolo 2, non sono tenuti al
rispetto degli standard dei parcheggi di relazione di cui all’art. 29 del Regolamento né degli
standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 né di quelli di cui alla Legge 24.03.1989 n. 122;
L’insediamento di attività commerciali di esercizio di vicinato in edifici a destinazione
commerciale, conseguita successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, è
subordinato al rispetto degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444, di quelli di cui alla
Legge n. 122/1989 e di quelli di cui all’art. 28, comma 1, del Regolamento.
I titolari delle medie strutture di vendita attivate nelle unità immobiliari esistenti di cui alla
lettera e), del precedente articolo 2, non sono tenuti al rispetto degli standard dei parcheggi di
relazione di cui all’art. 29 del Regolamento né degli standard di cui al D.M. 2 aprile 1968 n.
1444 né di quelli di cui alla Legge 24.03.1989 n. 122.
L’insediamento delle medie strutture di vendita in edifici a destinazione commerciale,
conseguita successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, è subordinata al
rispetto dei parcheggi di relazione di cui all’art. 29 del Regolamento, di quelli di cui al D.M. 2
aprile 1968 n. 1444 e di quelli di cui alla Legge 24.03.1989 n. 122.
L’ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture attivate, alla data di entrata in
vigore del presente regolamento, in edifici a destinazione commerciale, è subordinato
all’applicazione degli standard come definiti al precedente comma per la parte eccedente la
superficie di vendita autorizzata o legittimata.
Art. 9
Nell’ambito della zona periferica è definita e delimitata la sottozona qualificata come “aerale
dell’asse viario della zona sud” di cui alla planimetria “sub A1” (colorazione verde scuro).
Tale sottozona è caratterizzata da una base infrastrutturale di particolare rilevanza per la
funzione di raccordo fra la strada regionale ex SS435 Lucchese, il raccordo con l’autostrada
A11 Firenze mare e la via provinciale Camporcioni oltre che per la connessione con la
viabilità comunale principale nord-sud costituita da via Tripoli, via del Salsero e via
Marruota.
6
L’areale, come identificato nella planimetria, costituisce quindi zona di particolare agevole
accessibilità ai fini della promozione di insediamenti di grandi strutture di vendita anche per
la sua posizione baricentrica nel comprensorio della Valdinievole.
I limiti dimensionali di cui all’art. 12, comma 1, lett. b), del Regolamento come correlati al
limite dimensionale del Comune di cui all’art. 14, comma1, lett. b), sono ridotti a 2500 mq di
superficie di vendita.
La riduzione di cui al comma precedente è disposta avuto riferimento alla considerazione del
limite di tolleranza del sistema infrastrutturale della sottozona.
Art. 10
La disciplina di cui al presente regolamento è dettata in esecuzione degli artt. 11, comma 1,
lettera e) e 84 del Decreto legislativo, dei principi già portati dalla Legge, ribaditi nell’art. 1,
comma 1, del D.L. 24.01.2012, n. 1 convertito con modificazioni in Legge n. 27 del
24.03.2012 e nelle more dell’adeguamento della Legge regionale reso necessario ai fini del
rispetto della disciplina comunitaria e statale come peraltro ribadito nella premessa
dell’allegato “A” della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 638 del 5.07.2010.
Per quanto non espressamente disposto si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui al
Regolamento.
Art. 11
Nelle more dell’entrata in vigore della Legge regionale in adeguamento alla disciplina
richiamata nell’articolo precedente continua ad applicarsi l’art. 11 del Regolamento il cui
contenuto è ritenuto di valenza urbanistico-commerciale.
Art. 12
Contestualmente all’efficacia del presente regolamento è abrogata la deliberazione consiliare
n. 104 in data 12.11.2001.
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U.O. PIANIFICAZIONE TERRITORIALE P.R.G. E S.I.T.
Arch. Fabio Ciliberti
Clara Lazzeretti
RIPARTIZIONE DELLE ZONE COMMERCIALI - INTERVENTI AMMISSIBILI
0
CENTRO STORICO
MONTECATINI ALTO
AREA CENTRALE
AREA PERIFERICA
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ESERCIZI VICINATO
Superficie Vendita
≤ 300 mq.
Esistenti
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Verde Pubblico
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MEDIE STRUTTURE DI VENDITA
ALIMENTARI
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Esistenti
Nuovi o da ampliamento
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Verde Pubblico
Alberature
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NON ALIMENTARI
GRANDI STRUTTURE
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ampliamento
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Superficie vendita
da mq. >300 a mq. ≤1500
Esistenti
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Verde Pubblico
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Superficie vendita
da mq. >1500 a mq. ≤2500
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≤800 mq
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ampliamento
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Esistenti
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Verde Pubblico
Alberature
Nuovi o da
ampliamento
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO
NO
NO
NO
Nuovi o da
ampliamento
SI
SI
SI
SI
SI
N.B.
I casi di ampliamento che comportino cambio di TIPOLOGIA (es. da esercizi di vicinato a MSV) gli standard saranno computati sulla
sola superficie in ampliamento
LEGENDA
P1 = Parcheggi ex D.M. 1444/68
P2 = Parcheggi ex Regolamento Regionale 15R
P3 = Parcheggi ex L.122/89
*
= (sup.progetto - 800mq)
0
APPENDICE 12
SCHEDE DEGLI IMMOBILI TERMALI DISMESSI RITENUTI NON STRATEGICI
L’appendice 12 è composta dalle schede degli immobili e delle aree appartenenti al
compendio termale le cui funzioni ed attività risultano cessate in quanto non più strategiche
alle finalità aziendali.
Per ciascun immobile la scheda riporta la documentazione fotografica, l’estratto planimetrico
con l’identificazione dell’area di pertinenza, i vincoli urbanistici che gravano sull’immobile, le
destinazioni d’uso consentite, le possibilità di intervento e le eventuali prescrizioni.
1
“NUOVE” SERRE
2
SERRE TORRETTA
3
PALAZZINA CONSULENTI
4
EX IMBOTTIGLIAMENTO viale Bicchierai-Grocco
5
EX PRODOTTI DERIVATI viale Marconi
6
EX MAGAZZINI Viale Marconi
7
BIBITE GRATUITE via Grocco
8
ISTITUTO DI CURA
9
LAVANDERIA E PARCO
10 EX BAGNI GRATUITI viale Bicchierai
11 PALAZZINA PRESIDENZIALE
12 CASCINA IGEA
13 NEGOZI DI VIALE VERDI
14 TERRENO EX OFFICINE
15 LA CASINA (Ex ricovero attrezzi giardinaggio)
1
1 LE “NUOVE” SERRE
Foglio di mappa 22
A - VINCOLI URBANISTICI
Foglio 22, particella n. 176 vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04.
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Di servizio (attrezzature ludico-sportive) – commerciale – direzionale – turistico-ricettivo.
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
Intervento subordinato alla realizzazione di parcheggi ad uso pubblico prospicienti viale Marconi in
ragione del 10% della superficie fondiaria.
4
2 SERRE TORRETTA
5
Foglio di mappa 20
6
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
Foglio 20, Particella n. 44 vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04.
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Di servizio - commerciale – direzionale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
Sono, altresì, ammessi incrementi volumetrici, solo se compatibili con l’insieme e necessari all’uso,
nel limite massimo del 30% del volume esistente.
D - PRESCRIZIONI
7
3 PALAZZINA CONSULENTI
8
Foglio di mappa 19
9
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Direzionale - di servizio
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
10
4 EX IMBOTTIGLIAMENTO VIALE BICCHIERAI-GROCCO
11
Foglio di mappa 21
12
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
Mappali nn. 2-536-537-538-539-540 vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Direzionale - di servizio (parcheggio) - commerciale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
13
5 PRODOTTI DERIVATI VIALE MARCONI
14
Foglio di mappa 22
15
A - VINCOLI URBANISTICI
Mappale n. 177 vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Di servizio (attrezzature sanitarie)
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
16
6 EX MAGAZZINI VIALE MARCONI
17
Foglio di mappa 21
18
A - VINCOLI URBANISTICI
Mappali n. 553 e n. 105 (solo edificio) classificati di pregio storico-architettonico tipologia “A” di
PRG.
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Di servizio (attrezzature sanitarie o scolastiche)
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
Sono, altresì, ammessi incrementi volumetrici, solo se compatibili con l’insieme e necessari all’uso,
nel limite massimo del 30% del volume esistente.
D - PRESCRIZIONI
19
7 EX BIBITE GRATUITE VIA GROCCO
20
Foglio di mappa 21
21
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
Mappale n. 10 vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Commerciale – direzionale.
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
Sono, altresì, ammessi incrementi volumetrici, solo se compatibili con l’insieme e necessari all’uso,
nel limite massimo del 30% del volume esistente.
D – PRESCRIZIONI
La possibilità di realizzare l’incremento volumetrico del 30% massimo del volume esistente dovrà
avvenire attraverso il tamponamento della loggia.
22
8 ISTITUTO DI CURA
23
Foglio di mappa 21
24
A - VINCOLI URBANISTICI
Mappali n. 104-549-550 vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Di servizio (attrezzature sanitarie) – turistico-ricettiva – direzionale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
25
9 LAVANDERIA E PARCO
26
Foglio di mappa 21
27
A - VINCOLI URBANISTICI
Mappale n. 203 (solo edificio principale) classificato di pregio storico-architettonico tipologia “A” di
PRG.
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Di servizio (attrezzature sanitarie o scolastica) – turistico-ricettiva – direzionale e residenziale.
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D – PRESCRIZIONI
La funzione residenziale è ammissibile nelle quantità legittimate ed esistenti alla data di adozione
della Del.C.C. n. 75/2012 (21.6.2012).
28
10 EX BAGNI GRATUITI
29
Foglio di mappa 21
30
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico (porzione)
Mappale n. 202 vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Di servizio (attrezzature sanitarie, sportive, parcheggio) – direzionale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
Sono, altresì, ammessi incrementi volumetrici, solo se compatibili con l’insieme e necessari all’uso,
nel limite massimo del 30% del volume esistente.
In considerazione del fatto che è attualmente in corso un intervento di ristrutturazione ed
ampliamento in forza della previdente normativa, si precisa che l’intervento ammesso dalle
presenti norme non è cumulabile con quello precedente.
D - PRESCRIZIONI
31
11 PALAZZINA PRESIDENZA (VIA DIAZ)
32
Foglio di mappa 22
33
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
Mappale n. vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Direzionale - residenziale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
34
12 CASCINA IGEA
35
Foglio di mappa 19
36
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
Mappale n. vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Commerciale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
37
13 NEGOZI DI VIALE VERDI
38
Foglio di mappa 19
39
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
Mappale n. vincolato ai sensi della parte II del D.Lgs. 42/04 (Ex D.Lgs. 490/99)
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Commerciale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D - PRESCRIZIONI
40
14 TERRENO EX OFFICINE
41
Foglio di mappa 22
42
A - VINCOLI URBANISTICI
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Residenziale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Nuova edificazione nell’area individuata nell’UTOE 6 con il perimetro BIC 22 nei modi e nelle
quantità previste nell’appendice 1 (BIC 22) con funzione residenziale ammessa fino al limite di mq.
400 di SUL
D – PRESCRIZIONI
43
15 LA CASINA (EX RICOVERO ATTREZZI GIARDINAGGIO)
44
Foglio di mappa 19
45
A - VINCOLI URBANISTICI
Vincolo ambientale e paesaggistico
B - DESTINAZIONI D’USO CONSENTITE:
Commerciale
C – INTERVENTI AMMISSIBILI
Sono ammessi gli interventi di fino alla ristrutturazione edilizia comprensiva degli interventi di cui
all’art. 32 delle presenti norme ove ritenuti compatibili con le esigenze di tutela dell’immobile.
D – PRESCRIZIONI
46
0
APPENDICE 13
INDIVIDUAZIONE DEI BENI SOTTOPOSTI A VINCOLO AI FINI ESPROPRIATIVI
L’appendice 13 è costituita dalla tabella contenente l’individuazione dei beni sottoposti a vincolo
ai fini espropriativi ai sensi degli art. 9 e 10 del DPR 327/2001, così come previsto dall’art. 55 comma
4 lettera g) della LR 1/2005 e s.m.i..
1
1
3
5
5
5
7
8
9
DITTE PROPRIETARIE
BARONI ALBERTO - BARONI ANTONIO
BARONI ALBERTO - BARONI ANTONIO
MACCHINI STEFANO
DEL CARLO ANNA
DEL CARLO PAOLA
DEL CARLO ANNA
BONVICINI ANDREA - VENTUNO SRL
Attrezzature Scolastiche
DEL CARLO ANNA
DEL CARLO ANNA
DEL CARLO PAOLA
DEL CARLO PAOLA
REGIONE TOSCANA
Viabilità
REGIONE TOSCANA
INTUR S R L
DEL CARLO PAOLA
DEL CARLO PAOLA
Viabilità
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SELMI MARIO
Verde Pubblico
SELMI MARIO
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Viabilità
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Parcheggio
COMUNE
Montecatini Terme
4
Montecatini Terme
22
Montecatini Terme
22
Montecatini Terme
22
Montecatini Terme
16
Montecatini Terme
25
Montecatini Terme
28
29
193
441
529
63
118
121
122
123
162
410
1667
36
37
39
118
410
1862
1863
102
103
1740
97
98
289
612
645
689
2
catasto terreni
superficie
qualità
seminativo arborato
seminativo arborato
seminativo arborato
canneto
seminativo arborato
seminativo arborato
ente urbano
seminativo arborato
seminativo arborato
vigneto
seminativo arborato
bosco alto
seminativo
seminativo arborato
seminativo arborato
vigneto
seminativo arborato
seminativo arborato
area urbana F/1
vigneto
uliveto/vigneto
seminativo arborato
orto ir fi
seminativo arborato
orto ir fi
seminativo arborato
seminativo arborato
seminativo arborato
classe
DESTINAZIONE
URBANISTICA
particella
UTOE
foglio
DATI CATASTALI
3
3
3
2
2
3
3
3
1
2
2
4
2
2
1
3
3
2
2
1
U
1
U
1
2
1
R. D.
R. A.
mq
€
€
3.545
1.590
475
340
6.190
2.853
2.580
1.760
2.640
1.340
490
350
4.680
9.636
6.190
1.340
11.935
445
514
470
5
1.800
2.177
480
220
80
16.630
12.480
10,07
4,52
1,35
1,40
36,76
8,10
12,82
5,75
1,72
0,79
33,57
10,31
5,00
7,50
12
2.091,00
0,36
6,04
57,23
36,76
11,76
3390
1,26
6,36
9,54
10,00
2,66
0,05
4,83
52,25
33,57
10,38
43,15
1,61
2,55
0,02
11,53
115,27
3,07
11,65
0,51
89,32
79,92
2,67
0,01
11,16
48,35
2,97
4,89
0,5
90,18
77,34
Porzione
Intera
2
APPENDICE 14
REGOLAMENTO DPGR 64R/2013
REGOLAMENTO REGIONALE DI UNIFICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI
E DELLE DEFINIZIONI TECNICHE
0
L’appendice 14 riporta fedelmente il BURT n. 54 del 15.11.2013 parte I nella parte relativa al DPGR
64/2013 riguardante il “Regolamento di attuazione dell’art. 144 della Legge Regionale 3 gennaio
2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed
edilizi per il governo del territorio” che il presente RU utilizza e fa proprio anche prima della sua
entrata in vigore.
I
Anno XLIV
Repubblica Italiana
BOLLETTINO UFFICIALE
della Regione Toscana
Parte Prima n. 54
venerdì, 15 novembre 2013
Firenze
Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620
E-mail: [email protected]
Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre
parti separate.
L’accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.
Nella Parte Prima si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché
gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi
politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte
Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.
Nella Parte Seconda si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri
Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti
della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione
aventi carattere organizzativo generale.
Nella Parte Terza si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l’attribuzione di
borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie
della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima
conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in
materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).
Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all’edizione ordinaria di riferimento,
per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze
connesse alla tipologia degli atti.
2
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
SOMMARIO
LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 66
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti. Modifiche
” 22
alla l.r. 29/2004.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) in materia di unificazione dei
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.
pag. 3
_____________
LEGGE REGIONALE 12 novembre 2013, n. 65
Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.
3 - (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).
” 21
_____________
SEZIONE III
COMMISSARI REGIONALI
- Ordinanze
ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
11 novembre 2013, n. 24
Ristrutturazione porto di Piombino. Individuazione strutture a supporto del Commissario e nomina
” 24
funzionari delegati.
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
SEZIONE I
LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 11 novembre 2013, n. 64/R
Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il
governo del territorio) in materia di unificazione dei
parametri urbanistici ed edilizi per il governo del territorio.
La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana
il seguente regolamento:
SOMMARIO
Capo I
Disposizioni generali
Art. 1 - Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
Capo II
Parametri urbanistici ed edilizi
Art. 2 - Indice insediativo residenziale
Art. 3 - Superficie territoriale
Art. 4 - Superficie fondiaria
Art. 5 - Superficie per attrezzature e spazi pubblici
Art. 6 - Indice di fabbricabilità territoriale
Art. 7 - Indice di utilizzazione territoriale
Art. 8 - Indice di fabbricabilità fondiaria
Art. 9 - Indice di utilizzazione fondiaria
Art. 10 - Superficie utile lorda
Art. 11 - Superficie utile
Art. 12 - Superficie utile abitabile o agibile
Art. 13 - Superficie non residenziale o accessoria
Art. 14 - Superficie convenzionale complessiva
Art. 15 - Superficie coperta
Art. 16 - Rapporto di copertura
Art. 17 - Rapporto di occupazione del sottosuolo
Art. 18 - Altezza massima
Art. 19 - Altezza interna netta
Art. 20 - Altezza virtuale
Art. 21 - Numero dei piani
Art. 22 - Volume lordo
Art. 23 - Volume
Art. 24 - Volume virtuale dell’edificio e volume virtuale dell’unità immobiliare
Art. 25 - Superficie di vendita
3
Art. 26 - Superficie di somministrazione
Art. 27 - Superficie permeabile di pertinenza
Art. 28 - Rapporto di permeabilità
Art. 29 - Densità arborea
Art. 30 - Superficie agraria utilizzabile
Capo III
Subarticolazioni dei parametri urbanistici
ed edilizi e delle definizioni tecniche
Art. 31 - Subarticolazioni dei parametri urbanistici ed
edilizi e delle definizioni tecniche
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
Art. 32 - Adeguamento dei regolamenti edilizi e degli
strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di
governo del territorio
Art. 33 - Disposizioni transitorie
Art. 34 - Abrogazioni
Art. 35 - Entrata in vigore
Allegato A - Definizioni tecniche di riferimento
Parte I - Definizioni tecniche di riferimento per gli
interventi urbanistico-edilizi
Parte II - Definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, comma sesto della Costituzione;
Visto l’articolo 42 dello Statuto;
Vista la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme
per il governo del territorio), ed in particolare l’articolo.
144;
Visto il parere del Comitato tecnico di direzione,
espresso nella seduta del 18 luglio 2013;
Visti i pareri della competente struttura di cui
all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno della
Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale n. 696 del 5 agosto 2013, che ha adottato lo schema
di regolamento;
Visto il parere della commissione consiliare competente
espresso, ai sensi dell’articolo 42, comma 2 dello Statuto
nella seduta del 18 settembre 2013, favorevole con la
seguente raccomandazione: “al fine di raggiungere l’obiettivo della massima semplificazione raccogliendo in
un unico atto tutti i parametri e le definizioni tecniche
4
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
d’ora in avanti applicabili dai comuni, sarebbe opportuno
riprodurre all’interno del regolamento in oggetto anche i
parametri e le definizioni fatti salvi e contenuti in altri atti
normativi (articolo 1), mantenendo il rinvio informativo
alla fonte che li definisce”;
3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio),
il presente regolamento determina i parametri urbanistici
ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti di cui all’articolo
52 della legge medesima.
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso, ai sensi dell’articolo 66, comma
3, dello Statuto, nella seduta del 4 settembre 2013;
2. Le definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi e le definizioni di elementi
costitutivi o di corredo delle costruzioni sono contenute
nell’allegato A.
Visto l’ulteriore parere della competente struttura di
cui all’articolo 17, comma 4, del Regolamento interno
della Giunta regionale Toscana 18 marzo 2013, n. 3;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 ottobre 2013, n. 881;
Considerato quanto segue:
1. in attuazione dell’articolo 144 della l.r.1/2005,
si rende necessario determinare i parametri urbanistici
ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nei
regolamenti edilizi e negli strumenti ed atti comunali, al
fine di garantirne l’uniformità sul territorio toscano;
2. si ritiene opportuno accogliere parzialmente il parere della commissione consiliare ed adeguare conseguentemente il testo del regolamento, riproducendo le definizioni di “superficie di vendita” e “superficie di somministrazione” stabilite dalla legge regionale 7 febbraio 2005,
n. 28 (Codice del commercio); ciò al fine di perseguire la
massima semplificazione e chiarezza, raccogliendo nello
stesso tutte le definizioni tecniche necessarie;
3. per le medesime finalità di semplificazione e chiarezza, si ritiene di mantenere e fare salve nell’articolo 1
del regolamento, le definizioni previste a specifici fini,
fissate dalla legge regionale 8 maggio 2009, n.24 (Misure
urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e
alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente),
dall’articolo 74 quater della l.r.1/2005, nonché dal regolamento regionale approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per
il governo del territorio” relativo alle istruzioni tecniche
sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni
di sicurezza), in quanto esse sono relative a fattispecie
particolari non applicabili in via generale;
si approva il presente regolamento
Capo I
Disposizioni generali
Articolo 1
Oggetto del regolamento e ambito di applicazione
1. In attuazione dell’articolo 144 della legge regionale
3. Il presente regolamento stabilisce, altresì, le modalità
di recepimento dei suoi contenuti nei regolamenti edilizi,
negli strumenti della pianificazione territoriale e negli
atti di governo del territorio dei comuni, nonché negli
strumenti urbanistici generali.
4. Restano ferme le definizioni di “superficie utile
lorda” (Sul) contenute nelle seguenti disposizioni e limitatamente agli interventi posti in essere in forza delle
medesime:
a) nell’articolo 2, comma 1, lettera b), della legge
regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente);
b) nell’articolo 74 ter, comma 1, lettera c), della l.r.
1/2005.
5. E’ fatta altresì salva la definizione di “copertura”
contenuta nell’articolo 3, comma 1, lettera a) del regolamento regionale approvato con decreto del Presidente
della Giunta regionale 23 novembre 2005, n. 62/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per il
governo del territorio” relativo alle istruzioni tecniche
sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il
transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni
di sicurezza).
Capo II
Parametri urbanistici ed edilizi
Articolo 2
Indice insediativo residenziale
1. Si definisce “indice insediativo residenziale” (Ir) il
parametro che esprime il quantitativo di superficie utile
lorda (Sul), oppure di volume (V), convenzionalmente
attribuito dagli strumenti ed atti comunali a ciascun abitante
insediato o insediabile. L’indice insediativo residenziale
è fissato dal comune nel rispetto dei quantitativi medi per
abitante stabiliti dalle norme statali.
2. In sede di formazione degli atti comunali di governo
del territorio, e relative varianti, il numero complessivo
di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
territorio comunale, calcolato in applicazione dell’indice
insediativo residenziale (Ir) di cui al comma 1, costituisce
parametro di riferimento per il dimensionamento degli
standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali
prescritte dalle norme statali e regionali.
3. Per standard urbanistici ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati
alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio,
con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.
Articolo 3
Superficie territoriale
1. Si definisce “superficie territoriale” (St) la superficie
complessiva delle aree soggette ad un piano attuativo, oppure delle aree che siano oggetto di un intervento unitario
comunque denominato subordinato alla previa stipula di
convenzione.
2. La superficie territoriale (St) è comprensiva di
tutte le superfici fondiarie (Sf) destinate agli interventi
privati nonché di tutte le superfici per attrezzature e
spazi pubblici (Sap), ancorché già esistenti. La misura
e l’ubicazione di tali superfici è definita dagli strumenti
ed atti comunali, oppure prevista in sede di formazione
e approvazione del piano attuativo o intervento unitario
comunque denominato subordinato alla previa stipula di
convenzione.
3. Salvo espressa esclusione dettata dagli strumenti o
atti comunali, la superficie territoriale (St) comprende le
aree ricadenti all’interno delle fasce di rispetto stradale di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo
Codice della Strada).
Articolo 4
Superficie fondiaria
1. Si definisce “superficie fondiaria” (Sf) la porzione
dell’area di intervento utilizzabile o utilizzata a fini edificatori privati, comprendente l’area di sedime degli edifici
e gli spazi di pertinenza degli stessi.
2. La superficie fondiaria (Sf) è costituita dalla parte
residua della superficie territoriale (St), una volta detratte
le superfici per attrezzature e spazi pubblici (Sap) di cui
all’articolo 5.
Articolo 5
Superficie per attrezzature e spazi pubblici
1. Si definisce “superficie per attrezzature e spazi
pubblici” (Sap) la porzione della superficie territoriale
(St) destinata alla viabilità, all’urbanizzazione primaria
e secondaria ed alle dotazioni territoriali pubbliche in
5
genere, comprendente le aree di proprietà pubblica, o
comunque a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico,
ancorché private.
Articolo 6
Indice di fabbricabilità territoriale
1. Si definisce “indice di fabbricabilità territoriale”
(It) il parametro numerico che esprime in metri cubi di
volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).
Articolo 7
Indice di utilizzazione territoriale
1. Si definisce “indice di utilizzazione territoriale” (Ut)
il parametro numerico che esprime in metri quadrati di
superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili
per ogni metro quadrato di superficie territoriale (St).
Articolo 8
Indice di fabbricabilità fondiaria
1. Si definisce “indice di fabbricabilità fondiaria” (If)
il parametro numerico che esprime in metri cubi di volume (V) le quantità massime edificabili per ogni metro
quadrato di superficie fondiaria (Sf).
Articolo 9
Indice di utilizzazione fondiaria
1. Si definisce “indice di utilizzazione fondiaria” (Uf)
il parametro numerico che esprime in metri quadrati di
superficie utile lorda (Sul) le quantità massime edificabili
per ogni metro quadrato di superficie fondiaria (Sf).
Articolo 10
Superficie utile lorda
1. Si definisce “superficie utile lorda” (Sul) la somma
delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed
interrati, comprensive degli elementi di cui al comma 2
e con l’esclusione degli elementi di cui ai commi 3, 4,
5, 6 e 7.
2. Nel computo della superficie utile lorda (Sul) sono
compresi:
a) gli elementi verticali del fabbricato compresi nell’involucro edilizio di cui alla Parte I dell’Allegato A,
quali muri perimetrali, pilastri, partizioni interne;
b) le scale interne all’involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie utile lorda
(Sul) di tali scale è computata con esclusivo riferimento
al piano abitabile o agibile più basso da esse collegato
6
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione
delle rampe e dei pianerottoli intermedi;
c) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità
immobiliari. La superficie utile lorda (Sul) di tali vani è
computata con esclusivo riferimento al piano abitabile o
agibile più basso tra quelli serviti;
d) le logge o portici con il lato minore superiore a
ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del
fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma
del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile
lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura
indicata;
e) i sottotetti recuperati a fini abitativi ai sensi della
legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti);
f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui alla
lettera e), per le porzioni aventi altezza interna netta (Hin)
superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
g) ogni altra superficie non esclusa dal computo della
superficie utile lorda (Sul) ai sensi dei commi 3, 4, 5, 6
e 7.
3. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono
escluse le seguenti superfici non residenziali o accessorie
(Snr):
a) le logge o portici con il lato minore non superiore a
ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna del
fabbricato ed il filo esterno di delimitazione della sagoma
del medesimo. Ai fini del computo della superficie utile
lorda (Sul) si considera la sola parte eccedente la misura
indicata. Determina comunque incremento di superficie
utile lorda (Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati
per la realizzazione di verande;
b) i balconi, indipendentemente dall’entità dell’aggetto
rispetto al filo delle pareti perimetrali esterne dell’edificio.
Determina comunque incremento di superficie utile lorda
(Sul) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
c) le terrazze prive di copertura;
d) le parti condominiali o ad uso comune, sia interne
che esterne all’involucro edilizio, quali porticati privati,
androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali,
passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi
comuni e altri locali e spazi di servizio;
e) le superfici coperte da tettoie, ivi comprese quelle
poste a servizio degli impianti per la distribuzione dei
carburanti;
f) le autorimesse private, singole o collettive, totalmente
interrate, comprensive dei relativi spazi di manovra,
ricadenti nelle aree ad esclusiva o prevalente funzione
agricola individuate dagli strumenti ed atti comunali, o
in aree ad esse assimilate dai medesimi strumenti ed atti,
purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente
all’unità immobiliare di riferimento, e con altezza interna
netta (Hin) non superiore a ml 2,40, misurata nel punto
più alto. Un’altezza interna netta (Hin) maggiore può
essere ammessa ai fini dell’esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per obblighi derivanti
dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza.
La disciplina comunale può dettare soglie dimensionali
massime ai fini dell’esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul);
g) le autorimesse private, singole o collettive, comprensive dei relativi spazi di manovra, ricadenti in aree
diverse da quelle indicate alla lettera f), indipendentemente
dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di
campagna, purché con altezza interna netta (Hin) non
superiore a ml 2,40, misurata nel punto più alto, ed a
condizione che siano prive di requisiti igienico-sanitari
e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché
saltuaria di persone. Un’altezza interna netta (Hin)
maggiore può essere ammessa ai fini dell’esclusione
dal computo della superficie utile lorda (Sul) solo per
obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre
norme di sicurezza. Fatta eccezione per le autorimesse
totalmente interrate con le caratteristiche di cui alla
lettera h), l’esclusione dal computo della superficie utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti le
dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale
e di relazione definite dalle norme statali e regionali in
materia urbanistico-edilizia oppure, se superiori, dalla
disciplina comunale;
h) le cantine, nonché in generale i locali totalmente
interrati non destinati alla presenza continuativa di persone, purché con altezza interna netta (Hin) non superiore
a ml 2,40 misurata nel punto più alto. Negli ambiti
dichiarati a pericolosità geomorfologica o idraulica elevata o molto elevata la disciplina comunale può escludere
dal computo della superficie utile lorda (Sul) i ripostigli
pertinenziali collocati in tutto o in parte al di sopra della
quota del piano di campagna, purché si tratti di locali
accessori con altezza interna netta (Hin) non superiore
a ml 2,40 misurata nel punto più alto e privi di requisiti
e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché
saltuaria di persone;
i) i locali motore ascensore, le cabine idriche, le centrali termiche, ed altri vani tecnici consimili.
4. Dal computo della superficie utile lorda (Sul) sono
altresì esclusi:
a) le scale esterne all’involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove prive di copertura
o non delimitate da tamponamenti perimetrali, purché
limitate al superamento di un solo piano di dislivello;
b) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste
all’esterno dell’involucro edilizio, ivi comprese quelle ad
uso esclusivo di singole unità immobiliari purché adibite
esclusivamente a tale funzione;
c) i porticati pubblici o asserviti ad uso pubblico;
d) le gallerie pedonali pubbliche o asservite ad uso
pubblico;
e) gli spazi aperti sottostanti ad elementi aggettanti
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
dalle pareti perimetrali esterne del fabbricato quali pensiline a sbalzo o altri elementi consimili con funzione di
copertura privi di sostegni verticali purché con aggetto
non superiore a ml 2,00;
f) i piani o locali sottotetto diversi da quelli di cui
alla lettera e) del comma 2, per le porzioni aventi altezza
interna netta (Hin) non superiore a ml 1,80, ancorché non
delimitate da muri;
g) gli eventuali spazi scoperti interni al perimetro
dell’edificio, quali cortili, chiostrine e simili;
h) le autorimesse pubbliche o asservite ad uso pubblico, indipendentemente dalla loro collocazione rispetto
alla quota del terreno;
i) i volumi tecnici, come definiti nell’allegato A, diversi da quelli di cui al comma 3, lettera i);
j) le intercapedini orizzontali o verticali comunque
configurate;
k) i palchi morti ed altre analoghe superfici con
accessibilità limitata al mero deposito di oggetti;
l) gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento
con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso,
e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola
eccezione dell’abbaino o altra apertura avente esclusiva
funzione di accesso alla copertura;
m) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a
realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli
edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni regionali volte all’eliminazione delle barriere
architettoniche;
n) le opere, interventi e manufatti comunque privi di
rilevanza urbanistico-edilizia.
5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie
utile lorda (Sul) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici,
finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche
degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi
edilizi, le norme in materia consentono di derogare a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o
dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del
nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in
applicazione delle norme regionali in materia di edilizia
sostenibile:
a) lo spessore delle murature esterne per la parte
eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm;
b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel
rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed
impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile;
c) le serre solari di cui alla Parte II dell’Allegato A,
7
come disciplinate dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile.
6. Limitatamente alla destinazione d’uso commerciale
al dettaglio, sono inoltre escluse dal computo della superficie utile lorda (Sul), a condizione che non si determinino
eccedenze di superficie coperta (Sc) rispetto ai limiti
prescritti dagli strumenti ed atti comunali:
a) le gallerie commerciali, intese come spazi coperti
aperti al pubblico durante gli orari di esercizio;
b) le dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale e di
relazione, qualora reperite in autorimesse o spazi coperti,
indipendentemente dalla loro collocazione rispetto alla
quota del terreno e purché con altezza interna netta
(Hin) non superiore ai minimi prescritti dalla normativa
antincendio. L’esclusione dal computo della superficie
utile lorda (Sul) non riguarda eventuali parti eccedenti
le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale
e di relazione definite dalle norme statali e regionali in
materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla
disciplina comunale.
7. La disciplina comunale, ai sensi del dell’articolo
29, comma 1, può individuare subarticolazioni delle fattispecie di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 da escludersi dal computo
della superficie utile lorda (Sul), purché coerenti con i
criteri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione
che dall’esclusione non derivino incrementi di carico
urbanistico, come definiti alla Parte I dell’Allegato A.
8. La superficie utile lorda (Sul) costituisce parametro
per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente
insediati o insediabili sul territorio comunale in applicazione dell’indice insediativo residenziale (Ir) di cui all’articolo 2. La superficie utile lorda (Sul) concorre altresì
al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di
cui all’articolo 120 della l.r. 1/2005.
Articolo 11
Superficie utile
1. Nel rispetto di quanto disposto dall’articolo 120
della l.r. 1/2005, si definisce “superficie utile” (Su) la
superficie effettivamente calpestabile di un’unità immobiliare, oppure di un edificio o complesso edilizio, corrispondente alla somma della superficie utile abitabile
o agibile (Sua) e della superficie non residenziale o accessoria (Snr), come definite agli articoli 12 e 13.
Articolo 12
Superficie utile abitabile o agibile
1. Si definisce “superficie utile abitabile o agibile”
(Sua) la superficie effettivamente calpestabile dei locali
di abitazione, ivi compresi i sottotetti recuperati a fini
abitativi ai sensi della l.r. 5/2010, oppure dei locali o
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15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
ambienti di lavoro, comprensiva di servizi igienici, corridoi, disimpegni, ripostigli ed eventuali scale interne
all’unità immobiliare, e con esclusione di:
a) murature, pilastri, tramezzi;
b) sguinci, vani di porte e finestre;
c) logge, portici, balconi, terrazze e verande;
d) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;
e) autorimesse singole;
f) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati,
con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80;
g) intercapedini e volumi tecnici;
h) tettoie pertinenziali.
2. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) delle
eventuali scale interne alle singole unità immobiliari è
computata con esclusivo riferimento al piano abitabile
o agibile più basso da esse collegato, e corrisponde alla
superficie sottostante alla proiezione delle rampe e dei
pianerottoli intermedi.
3. Non costituiscono superficie utile abitabile o agibile
(Sua) spazi di uso comune o asserviti ad uso pubblico
quali:
a) autorimesse collettive;
b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani
ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o
pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e
spazi coperti di servizio condominiali o di uso comune;
c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali
termiche, ed altri vani tecnici consimili;
d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad
uso pubblico.
4. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su), una
volta detratta la superficie non residenziale o accessoria
(Snr).
5. La superficie utile abitabile o agibile (Sua) concorre
alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all’articolo 14, costituente parametro
di riferimento per il calcolo del contributo per costo di
costruzione di cui all’articolo 121 della l.r. 1/2005.
Articolo 13
Superficie non residenziale o accessoria
1. Si definisce “superficie non residenziale o accessoria” (Snr) di una unità immobiliare la porzione della
superficie utile (Su) destinata a servizi e accessori, misurata al netto di:
a) murature, pilastri, tramezzi;
b) sguinci, vani di porte e finestre;
c) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati,
con altezza interna netta (Hin) inferiore a ml 1,80.
d) intercapedini e volumi tecnici.
2. Nel computo della superficie non residenziale o
accessoria (Snr) di una unità immobiliare sono compresi:
a) logge, portici, balconi, terrazze e verande;
b) cantine, soffitte, ed altri locali accessori consimili;
c) autorimesse singole;
d) tettoie pertinenziali.
3. Nel computo della superficie non residenziale o
accessoria (Snr) di un edificio o complesso edilizio sono
altresì compresi spazi di uso comune o asserviti ad uso
pubblico quali:
a) autorimesse collettive;
b) porticati privati, androni di ingresso, scale e vani
ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi
coperti di servizio condominiali o di uso comune;
c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali
termiche, ed altri vani tecnici consimili;
d) porticati e altri spazi coperti consimili asserviti ad
uso pubblico.
4. La superficie non residenziale o accessoria (Snr)
corrisponde alla parte residua della superficie utile (Su),
una volta detratta la superficie utile abitabile o agibile
(Sua).
5. La superficie non residenziale o accessoria (Snr)
concorre alla determinazione della superficie convenzionale complessiva (Scc) di cui all’articolo 14, costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all’articolo 121 della
l.r. 1/2005.
Articolo 14
Superficie convenzionale complessiva
1. Si definisce “superficie convenzionale complessiva”
(Scc) il quantitativo, espresso in metri quadrati, ottenuto
sommando la superficie utile abitabile o agibile (Sua)
con il 60 per cento della superficie non residenziale o
accessoria (Snr).
2. La superficie convenzionale complessiva (Scc)
costituisce parametro di riferimento per il calcolo del
contributo per il costo di costruzione di cui all’articolo
121 della l.r. 1/2005.
Articolo 15
Superficie coperta
1. Si definisce “superficie coperta” (Sc) la superficie
risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dell’ingombro planimetrico massimo dell’edificio fuori terra,
delimitato dagli elementi verticali esterni dell’edificio medesimo, quali pareti perimetrali, pilastri, setti portanti.
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2. Sono compresi nel computo della superficie coperta
(Sc), le logge, i portici, i porticati, le tettoie ed i ballatoi,
compresi quelli posti in aggetto rispetto al filo delle pareti
perimetrali dell’edificio.
3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta
(Sc):
a) i balconi aventi aggetto dalle pareti esterne del
fabbricato non superiore a ml 2,00. Non determina incremento di superficie coperta (Sc) l’eventuale installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande;
b) gli sporti di gronda con aggetto non superiore a
ml 2,00;
c) gli elementi aggettanti dalle pareti perimetrali esterne
del fabbricato, quali pensiline a sbalzo o altri elementi
consimili con funzione di copertura privi di sostegni verticali, purché con aggetto non superiore a ml 2,00;
d) le scale esterne all’involucro edilizio, ove prive di
copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali;
e) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste
all’esterno dell’involucro edilizio, purché adibite esclusivamente a tale funzione;
f )i volumi tecnici realizzati in tutto o in parte fuori
terra nei casi in cui, per esigenze dettate dalle norme
di sicurezza, gli stessi non possano essere totalmente
interrati o collocati all’interno dell’involucro edilizio;
g) le opere, interventi e manufatti comunque privi di
rilevanza urbanistico-edilizia.
4. Sono esclusi dal computo della superficie coperta
(Sc) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli
edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi
edilizi, le norme in materia consentono di derogare a
quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o
dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze
minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del
nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
In ogni caso sono esclusi, quali incentivi urbanistici in
applicazione delle norme regionali in materia di edilizia
sostenibile:
a) lo spessore delle murature esterne per la parte
eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 centimetri;
b) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel
rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed
impiantistici definiti dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile;
c) le serre solari di cui alla Parte II dell’Allegato A,
come disciplinate dalle norme regionali in materia di
edilizia sostenibile.
5. Gli ingombri planimetrici sul terreno dei manufatti
9
esclusi dal calcolo della superficie coperta (Sc) ai sensi
del presente regolamento rilevano comunque ai fini
della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di
riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui
alle norme regionali.
6. La disciplina comunale, ai sensi del dell’articolo
29, comma 1, può individuare subarticolazioni delle fattispecie di cui ai commi 2, 3 e 4 da escludersi dal computo
della superficie coperta (Sc), purché coerenti con i criteri desumibili dai commi medesimi, ed a condizione
che dall’esclusione non derivino incrementi di carico
urbanistico, come definiti nella Parte I dell’Allegato A.
Articolo 16
Rapporto di copertura
1. Si definisce “rapporto di copertura” (Rc) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie coperta
(Sc) massima ammissibile e la superficie fondiaria (Sf).
Articolo 17
Rapporto di occupazione del sottosuolo
1. Si definisce “rapporto di occupazione del sottosuolo” (Ros) la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali totalmente o prevalentemente interrati, misurata al lordo delle
pareti perimetrali, e la superficie fondiaria (Sf) del lotto
urbanistico di riferimento.
2. Nel computo del rapporto di occupazione del
sottosuolo (Ros) sono compresi tutti i manufatti totalmente o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed
intercapedini.
Articolo 18
Altezza massima
1. Si definisce “altezza massima” (Hmax) dell’edificio
la maggiore tra le altezze dei vari prospetti, misurate con
riferimento:
a) in alto, alla linea d’intersezione tra il filo della
parete perimetrale esterna e la quota di imposta della copertura, comunque configurata. Sono considerate anche
le eventuali porzioni di edificio arretrate rispetto al filo
della facciata principale, laddove emergenti dal profilo
della copertura. In caso di copertura inclinata a struttura
composta è presa a riferimento la quota d’imposta dell’orditura secondaria o, in mancanza, la quota di imposta
della struttura continua;
b) in basso, alla linea di base di ciascun prospetto,
corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede, o
della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio.
10
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
2. In ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata
o molto elevata la disciplina comunale può indicare come
linea di riferimento in basso per il computo dell’altezza
massima (Hmax) una quota sopraelevata rispetto a quella
indicata alla lettera b) del comma 1, comunque non
superiore alla quota del battente idraulico di riferimento
calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale.
3. Non si considerano ai fini del computo dell’ altezza
massima (Hmax):
a) i prospetti la cui linea di base sia posta ad una
quota inferiore a quella del piano di campagna naturale
o originario;
b) i parapetti continui posti a delimitare coperture
piane praticabili;
c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici.
4. Fatta eccezione per gli edifici posti ad una quota
altimetrica superiore a 1000 metri s.l.m., nel caso di
coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento
deve essere aggiunta, ai fini del computo dell’altezza
massima (Hmax), la maggiore altezza raggiunta al colmo
dalla falda inclinata rispetto all’altezza raggiungibile con
la pendenza del 30 per cento.
5. Sono esclusi dal computo dell’altezza massima
(Hmax) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici,
finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche
degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell’ambito dei
procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi
edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali,
regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito
alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di
protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
Articolo 19
Altezza interna netta
1. Si definisce “altezza interna netta” (Hin) di un piano
o di un locale l’altezza effettiva misurata tra il piano finito
di calpestio e l’intradosso della struttura soprastante, sia
essa di interpiano o di copertura.
2. Ai fini della determinazione dell’altezza interna netta
(Hin) non si considerano i controsoffitti di qualsivoglia
tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della
struttura di copertura al fine di renderla conforme alle
norme in materia di risparmio energetico.
3. In presenza di coperture voltate, inclinate o comunque irregolari, l’altezza interna netta (Hin) è determinata
come media ponderale delle altezze rilevate, o previste
dal progetto, prendendo a riferimento per il calcolo il filo
interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo
locale, oggetto di misurazione, fatto salvo quanto disposto
dall’articolo 23, comma 1, per il calcolo del volume (V)
del piano sottostante una copertura inclinata.
4. Non rilevano ai fini del computo dell’altezza interna netta (Hin):
a) il maggior spessore di eventuali elementi appartenenti all’orditura principale del solaio o della copertura;
b) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico,
purché realizzati nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme regionali in materia di edilizia sostenibile.
5. Le altezze minime prescritte dalle norme igienicosanitarie per i locali e ambienti di abitazione e di lavoro
sono verificate tenendo conto dei controsoffitti di cui al
comma 2.
6. Ai soli fini del calcolo del volume (V) degli edifici
con copertura inclinata l’ altezza interna netta (Hin)
minima del piano sottostante la copertura è determinata
con le modalità specificate all’articolo 23, comma 1.
Articolo 20
Altezza virtuale
1. Si definisce “altezza virtuale” (Hv) la misura convenzionale di altezza dell’edificio (Hve) o dell’unità immobiliare (Hvui), da utilizzarsi ai fini del computo del relativo volume virtuale (Vv). Essa è fissata nella misura di:
a) ml 3,50 per le seguenti destinazioni d’uso: commerciale al dettaglio, commerciale all’ingrosso e depositi,
industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d’uso
ad esse assimilate dalla disciplina della distribuzione e
localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai
sensi dell’articolo 58 della l.r. 1/2005;
b) ml 3,00 per le altre destinazioni d’uso.
2. Per edifici con pluralità di funzioni l’altezza virtuale dell’edificio (Hve) è individuata con riferimento alla destinazione d’uso prevalente.
Articolo 21
Numero dei piani
1. Si definisce ”numero dei piani” (Np) il parametro
numerico corrispondente ai livelli calpestabili fuori terra
o seminterrati della costruzione. Sono compresi nel computo del numero dei piani (Np):
a) gli attici e i piani abitabili o agibili comunque denominati ricavati al di sopra della copertura principale
dell’edificio, comunque configurata. Non sono compresi
nel computo del numero dei piani (Np) i livelli calpestabili
costituiti in via esclusiva o prevalente da terrazze o la-
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
strici solari e nei quali non siano presenti spazi o locali
costituenti superficie utile abitabile o agibile (Sua);
b) i piani sottotetto, i piani ammezzati, i piani seminterrati, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti
superficie utile abitabile o agibile (Sua) o superficie non
residenziale o accessoria (Snr).
Articolo 22
Volume lordo
1. Si definisce “volume lordo” (Vl) dell’edificio l’ingombro volumetrico nello spazio occupato dalla sagoma
del medesimo, delimitata:
a) nella parte superiore dall’estradosso della copertura,
comunque configurata;
b) nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti
perimetrali dell’edificio fuori terra, compresi eventuali
bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi
praticabili aperti quali logge, portici o porticati;
c) nella parte inferiore dalla quota del terreno, del
marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza
all’edificio.
2. E’ esclusa dal computo del volume lordo (Vl) la
porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione
e consistenza.
Articolo 23
Volume
1. Si definisce “volume” (V) dell’edificio la cubatura
ricavata moltiplicando la superficie utile lorda (Sul)
complessiva dei singoli piani per l’altezza interna
netta (Hin) di ciascun piano o locale. Negli edifici con
copertura inclinata l’altezza interna netta (Hin) minima
del piano sottostante la copertura da utilizzarsi per il
calcolo della media ponderale delle altezze rilevate o
previste dal progetto, è determinata con riferimento all’intersezione tra il piano di imposta dell’orditura secondaria
della copertura medesima e il filo esterno della parete
perimetrale.
2. Nel computo del volume (V) realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti ed atti comunali
vanno detratti i volumi, calcolati ai sensi del comma 1, già
legittimamente esistenti sul lotto urbanistico di riferimento
interessato dall’intervento, con esclusione delle consistenze
che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realizzarsi in base al nuovo titolo
abilitativo.
3. All’interno di un involucro edilizio non rileva ai
fini del computo del volume (V) l’eventuale eliminazione
di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.
11
4. Sono esclusi dal computo del volume (V) tutti i
maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei
limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati
alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in
materia consentono di derogare a quanto previsto dalle
normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi
comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle
distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché
alle altezze massime degli edifici.
5. La disciplina comunale può consentire, anche in
deroga ai limiti di volume (V) stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell’altezza interna netta
(Hin) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come
locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura
strettamente necessaria al raggiungimento dell’altezza
minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.
6. Il volume (V) costituisce parametro per il calcolo
del numero di abitanti convenzionalmente insediati o
insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell’indice insediativo residenziale (Ir) di cui all’articolo 2.
Il volume (V) concorre altresì al calcolo del contributo
per oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 120 della
l.r. 1/2005.
Articolo 24
Volume virtuale dell’edificio e
volume virtuale dell’unità immobiliare
1. Si definisce “volume virtuale dell’edificio” (Vve) la
cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (Sc)
dell’edificio per l’altezza virtuale del medesimo (Hve),
oppure per l’altezza massima (Xmax), se inferiore.
2. Si definisce “volume virtuale dell’unità immobiliare” (Vvui) la cubatura ricavata moltiplicando la
superficie utile lorda (Sul) dell’unità immobiliare per
l’altezza virtuale della medesima (Hvui).
3. Il volume virtuale dell’edificio (Vve) di cui al
comma 1 può essere utilizzato dalla disciplina comunale
come parametro di riferimento per il dimensionamento
di interventi di sostituzione edilizia, parziale o totale,
oppure di ristrutturazione urbanistica.
4. Il volume virtuale dell’unità immobiliare (Vvui)
di cui al comma 2 può essere utilizzato dalla disciplina
comunale come parametro di riferimento:
a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per
la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali
al dettaglio nonché alle altre attività ad essi assimilate
dagli strumenti o atti comunali, oppure dalla disciplina
della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 58 della l.r. 1/2005,
12
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
limitatamente ai casi in cui l’altezza virtuale (Hvui) risulti
inferiore all’altezza interna netta (Hin). A tal fine non
rileva la tipologia di esercizio definita in applicazione
delle norme regionali o statali in rapporto al parametro
della superficie di vendita;
b) ai fini della determinazione del contributo per oneri
di urbanizzazione di cui all’articolo 120 della l.r. 1/2005,
limitatamente a specifiche fattispecie e destinazioni d’uso
individuate dal regolamento edilizio per le quali l’utilizzo
del volume (V) come parametro di riferimento possa dar
luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente
commisurato all’incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall’intervento o dal mutamento della
destinazione d’uso.
Articolo 25
Superficie di vendita
1. Ai sensi dell’articolo 15, comma 1, lettera c),
della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del
Commercio. Testo Unico in materia di commercio in sede
fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e
bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti), si definisce “superficie di
vendita” (Sv) di un esercizio commerciale, l’area destinata
alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, vetrine, cabine di prova e simili e le aree di
esposizione della merce, se accessibili alla clientela. Non
costituisce superficie di vendita, anche se accessibile alla
clientela, l’area scoperta, purché adiacente all’esercizio
commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento
della superficie di vendita e quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, servizi, spazi collocati
oltre le casse, uffici se non accessibili alla clientela.
parte del terreno, contribuendo all’alimentazione delle
falde acquifere.
2. La superficie permeabile di pertinenza (Spp)
comprende le pavimentazioni autobloccanti prefabbricate
posate su massicciata, sabbia o terra, a condizione che:
a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati
impermeabili quali massetti in calcestruzzo o simili;
b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di
manovra di autoveicoli o di automezzi pesanti.
Articolo 28
Rapporto di permeabilità
1. Si definisce “rapporto di permeabilità” (Rp) la proporzione, espressa in percentuale, tra la superficie permeabile
di pertinenza (Spp) e la superficie fondiaria (Sf).
2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di sostituzione edilizia, e negli interventi di ampliamento di edifici esistenti comportanti
incremento di superficie coperta (Sc), è garantito il mantenimento di un rapporto di permeabilità pari ad almeno
il 25 per cento della superficie fondiaria (Sf).
3. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei
requisiti minimi di permeabilità dei suoli di cui al comma
2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di
autocontenimento o di ritenzione temporanea:
a) ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento
dei quantitativi minimi di superficie permeabile di pertinenza (Spp);
b) ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei.
1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera b), della
l.r. 28/2005, si definisce “superficie di somministrazione”
(Ss), la superficie appositamente attrezzata per essere
utilizzata per la somministrazione. Rientra in essa l’area
occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche
e simili, nonché lo spazio funzionale esistente tra dette
strutture. Non vi rientra l’area occupata da magazzini,
depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi.
4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione
temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove
sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni:
a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito
controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in
corsi d’acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura
equivalente al quantitativo di superficie permeabile di
pertinenza (Spp) non reperito;
b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno;
c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e
del sottosuolo.
Articolo 27
Superficie permeabile di pertinenza
Articolo 29
Densità arborea
1. Si definisce “superficie permeabile di pertinenza” di
un edificio (Spp) la porzione della superficie fondiaria (Sf)
non impegnata da pavimentazioni, manufatti permanenti
o costruzioni, fuori terra o interrate, e che consente l’assorbimento almeno parziale delle acque meteoriche da
1. Si definisce “densità arborea” (Da) il parametro
che indica il numero di alberi di alto fusto da mettere a
dimora in proporzione alla superficie fondiaria (Sf) del
lotto urbanistico di riferimento, oppure alla superficie
per attrezzature e spazi pubblici (Sap) interessata dall’in-
Articolo 26
Superficie di somministrazione
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
tervento. Per i filari alberati la densità arborea (Da) è
definita in proporzione all’estensione lineare dell’area di
intervento.
2. La disciplina comunale può contenere la specificazione delle specie arboree consentite o prescritte nelle
varie parti del territorio.
Articolo 30
Superficie agraria utilizzabile
1. Si definisce “superficie agraria utilizzabile” (Sau)
la porzione del fondo agricolo effettivamente destinata a
produzioni aziendali o a coltivazioni da parte di soggetti
non professionali, con esclusione delle superfici forestali,
delle tare agricole, degli incolti e dei fabbricati.
Capo III
Subarticolazioni dei parametri urbanistici
ed edilizi e delle definizioni tecniche
Art. 31
Subarticolazioni dei parametri urbanistici
ed edilizi e delle definizioni tecniche
1. In ragione di motivate esigenze o specificità locali, la disciplina comunale può contenere, nei casi
espressamente previsti dal presente regolamento, ulteriori
subarticolazioni dei parametri urbanistici ed edilizi di cui
al Capo II, nonché delle definizioni di cui all’Allegato
A, purché siano rispettate le seguenti, concorrenti condizioni:
a) le subarticolazioni risultino coerenti con le definizioni contenute nel presente regolamento nonché con i
criteri da esse desumibili;
b) dalla subarticolazione comunale non conseguano
incrementi di carico urbanistico, come definiti alla Parte
I dell’Allegato A;
c) non sia prevista una subarticolazione dei parametri
e delle definizioni in funzione di un’applicazione differenziata tra nuove edificazioni ed interventi sul patrimonio
edilizio esistente.
2. Nella disciplina comunale che contiene le subarticolazioni di cui al comma 1 si fa espressamente riferimento al presente articolo.
Capo IV
Disposizioni finali e transitorie
Articolo 32
Adeguamento dei regolamenti edilizi, degli strumenti
della pianificazione territoriale e
degli atti di governo del territorio
1. I comuni adeguano i parametri urbanistici ed edilizi
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e le definizioni tecniche del regolamento edilizio ai parametri e alle definizioni di cui al Capo II ed all’Allegato
A del presente regolamento entro il termine perentorio di
trecentosessantacinque giorni dalla entrata in vigore del
medesimo ai sensi dell’articolo 35. Decorso inutilmente
tale termine, i parametri e le definizioni contenute nel
presente regolamento sostituiscono i difformi parametri
e definizioni dei regolamenti edilizi.
2. Entro il termine di cui al comma 1, i comuni verificano la necessità di adeguare i propri strumenti di
pianificazione territoriale e atti di governo del territorio
ai parametri e alle definizioni contenuti nel presente regolamento e, ove tale necessità sussista, provvedono nel
medesimo termine all’adozione di apposita variante di
adeguamento.
3. Qualora dalla verifica di cui al comma 2 non emerga
la necessità di adeguare gli strumenti di pianificazione
territoriale e gli atti di governo del territorio entro il
termine di cui al comma 1, il recepimento dei parametri
e delle definizioni di cui al presente regolamento negli
strumenti medesimi è comunque effettuato entro il
termine di validità della disciplina di cui all’articolo 55,
comma 1, lettera b) della l.r. 1/2005.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, decorsi inutilmente
i termini ivi indicati, i parametri e le definizioni dei regolamenti edilizi adeguati ai sensi del comma 1, o quelle
contenute nel presente regolamento in caso di mancato
adeguamento, sostituiscono le difformi definizioni eventualmente contenute negli strumenti di pianificazione
territoriale e negli atti di governo del territorio.
Articolo 33
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento non si applica:
a) ai piani attuativi che, alla data di entrata in vigore
del regolamento edilizio adeguato oppure decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 32, comma 1, siano stati già adottati o approvati, nonché alle relative varianti;
b) alle istanze di permesso di costruire ed alle SCIA
che, alla data di entrata in vigore del regolamento edilizio
adeguato oppure decorso inutilmente il termine di cui
all’articolo 32, comma 1, siano già state presentate, nonché alle relative varianti in corso d’opera di cui all’articolo
83-bis della l.r. 1/2005.
Articolo 34
Abrogazioni
1. Alla data di entrata in vigore del regolamento
edilizio adeguato oppure decorso inutilmente il termine
di cui all’articolo 32, comma 1, l’articolo 16 del decreto
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15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
del Presidente della Giunta regionale 9 febbraio 2007, n.
2/R (Regolamento di attuazione dell’articolo 37 comma
3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 “Norme per
il governo del territorio” - Disposizioni per la tutela e
valorizzazione degli insediamenti) è abrogato.
Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.
ROSSI
Articolo 35
Entrata in vigore
Firenze, 11 novembre 2013
1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi
centottanta giorni dalla data della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.
SEGUE ALLEGATO
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
Allegato A
Definizioni tecniche di riferimento
Parte I - Definizioni tecniche di riferimento per gli interventi urbanistico-edilizi
complesso edilizio
edificio (o fabbricato)
unità immobiliare
organismo edilizio
involucro edilizio
Insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratterizzato da autonomia funzionale obiettivamente riconoscibile.
Costruzione stabile dotata di autonomia morfotipologica e funzionale, costituita da una
o più unità immobiliari e da eventuali parti di uso comune.
Salvo diverse disposizioni del regolamento edilizio comunale, si considerano edifici
unifamiliari, ai fini dell’esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione
di cui all’articolo 124, comma 2, legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), le costruzioni composte da una sola unità immobiliare, aventi superficie convenzionale complessiva (Scc) pari o inferiore a mq 105, e che nella loro interezza, dalle fondazioni alla copertura, risultino completamente autonome, anche nella configurazione eventualmente modificata dall’intervento edilizio. L’ampliamento del 20% può
essere riferito sia al volume (V) sia alla superficie convenzionale complessiva (Scc)
dell’edificio. E’ ammissibile l’aumento concomitante di entrambi i parametri, sempre che
l’incremento di ciascuno di essi resti contenuto entro la misura del 20%.
Insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza
funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse
di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante
dell’unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.
Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare.
Unità immobiliare, o edificio, oppure complesso edilizio, interessato dall’intervento
urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d’uso.
Figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell’edificio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza.
L’involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio, al
lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall’intradosso del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato.
Non concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio:
a) le logge, i portici, i porticati, gli spazi praticabili aperti in genere;
b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline
ed altre coperture a sbalzo comunque denominate;
c) le eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio o a parti di esso;
d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali
spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati;
e) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle
pareti perimetrali;
f) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, ivi
compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con
l’edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;
g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai
sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
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15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
sagoma
Figura solida di inviluppo che delimita l’ingombro volumetrico nello spazio occupato
da un edificio, escluse eventuali porzioni interrate.
La sagoma è delimitata nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque
configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio fuori
terra, compresi eventuali bow-window e ballatoi in aggetto ed al lordo di spazi praticabili
aperti quali logge, portici o porticati; nella parte inferiore dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio.
Non concorrono alla determinazione della sagoma:
a) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza. Relativamente alla determinazione della quota del piano di campagna in aderenza all’edificio - e
alla conseguente individuazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe;
b) i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coperture
a sbalzo comunque denominate;
c) le eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio, ove obiettivamente autonome rispetto al
medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta;
d) gli eventuali pilastri o setti portanti posti in posizione esterna rispetto al filo delle
pareti perimetrali;
e) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali
spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati;
f) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, ivi
compresi gli abbaini, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con
l’edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;
g) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai
sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
h) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro
stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
Non costituiscono modifiche della sagoma:
- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell’edificio o manufatto rispetto all’area
di sedime assentita;
- l'installazione di infissi vetrati per la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando con
infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una
terrazza o parte di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una
tettoia direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa.
lotto urbanistico di riferiPorzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, emento
sistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute negli strumenti ed atti comunali.
Il lotto urbanistico di riferimento comprende l’area di sedime dell’edificio o complesso
edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all’edificio o complesso edilizio medesimo.
Ai fini dell’individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali:
- la destinazione dei suoli definita dagli strumenti e atti comunali;
- per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (Sf) originariamente presa a riferimento per l’edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio
per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia;
- per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d’impianto o
dalla documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile.
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
area di sedime
Impronta a terra della sagoma dell’edificio o manufatto edilizio.
Il perimetro dell’area di sedime è pertanto delimitato dal filo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio (o manufatto edilizio), al lordo di spazi praticabili aperti quali logge,
portici o porticati, nonché di eventuali tettoie poste in aderenza all’edificio medesimo, ove
obiettivamente autonome dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sagoma distinta.
Sono esclusi dal perimetro dell’area di sedime:
a) lo spessore delle pareti esterne per la parte eccedente i minimi fissati dai regolamenti edilizi, e comunque per la parte eccedente i 30 cm, costituente incentivo urbanistico ai
sensi delle norme regionali in materia di edilizia sostenibile;
b) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali
spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati;
c) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio, salvo quelli totalmente integrati con il
medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale.
dotazioni di parcheggio per
Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi
la sosta stanziale
spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o
mutamento della destinazione d’uso degli organismi edilizi in conformità con le norme
statali o regionali.
La misura minima di tali dotazioni è definita dall’articolo 41 sexies, legge 17 agosto
1942, n. 1150 (Legge urbanistica), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
dotazioni di parcheggio per
Quantitativi minimi di aree per parcheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di
la sosta di relazione
manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento
della destinazione d’uso, di esercizi commerciali, di esercizi di somministrazione di alimenti e
bevande al pubblico, o di altre attività ad essi assimilate dalla ‘disciplina della distribuzione e
localizzazione delle funzioni’ approvata dal comune ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio).
La misura minima di tali dotazioni è definita ai sensi della legge regionale 7 febbraio
2005 n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su
aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e
periodica e distribuzione di carburanti) e relativo regolamento di attuazione, con riferimento alle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali, oppure, se superiore, da
specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
dotazioni di parcheggio
Quantitativi minimi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei
pubblico
relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione del regolamento
urbanistico, oppure, salva diversa disposizione del medesimo, in sede di formazione dei
piani attuativi in esso previsti.
La misura minima di tali dotazioni è definita dal d.m. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti
inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle
attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei
nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L.
6 agosto 1967, n. 765), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
incremento del carico urbaAumento della sollecitazione prodotta dalle trasformazioni del sistema insediativo in
nistico
termini di necessità di dotazioni territoriali, infrastrutture, attrezzature e spazi pubblici o di
interesse pubblico.
Si ha comunque incremento di carico urbanistico in caso di:
a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi
dell’articolo 2 del presente regolamento, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di
parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità
immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d’uso;
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15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
c) mutamenti della destinazione d’uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il
reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione;
d) incremento della superficie di vendita o della superficie di somministrazione di esercizi commerciali o di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico
esistenti;
e) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile.
Parte II - Definizioni di elementi costitutivi o di corredo delle costruzioni
abbaino
balcone
ballatoio
bow-window
cantine (o scantinati)
copertura
intercapedini
intradosso
loggia (o portico)
Volume tecnico appositamente configurato e dimensionato per consentire l’accesso alla copertura, piana o inclinata. Le aperture in esso collocate possono concorrere alla verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto.
Non sono identificabili come abbaini le porzioni di copertura in contropendenza finalizzate all’illuminazione ed aerazione di spazi o locali posti al piano sottotetto.
Struttura edilizia a sviluppo orizzontale, aperta e praticabile, posta in aggetto rispetto
alla sagoma dell’edificio, munita di ringhiera o di parapetto, direttamente accessibile
dall’unità immobiliare o comunque di uso privato esclusivo, nonché priva di autonoma
copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da
soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti.
Spazio praticabile di uso comune finalizzato a distribuire l’accesso a più unità immobiliari, configurato come elemento a sviluppo orizzontale compreso entro il filo delle pareti perimetrali esterne dell’edificio, o posto in aggetto alle medesime.
Il ballatoio concorre alla determinazione della sagoma dell’edificio anche ove configurato
come spazio aperto delimitato da semplice ringhiera o parapetto. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre altresì alla determinazione dell’involucro edilizio.
Porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo
delle pareti perimetrali esterne di un edificio.
Locali accessori, totalmente o prevalentemente interrati, generalmente adibiti ad uso di
ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e
dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone.
Delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. La copertura è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche gli eventuali strati di coibentazione e di impermeabilizzazione interposti tra i medesimi. Essa assume diverse denominazioni in ragione della sua
configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la
struttura o per il manto superficiale.
Spazi variamente configurati delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o
controsoffitti, ed aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al
comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell’edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all’alloggiamento di tubazioni o impianti.
L’accessibilità alle intercapedini è limitata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione.
Sono da considerarsi intercapedini spazi quali scannafossi, gattaiolati, cavedi, colonne per
la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non praticabili.
Piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppure, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell’orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80.
Ai fini dell’individuazione dell’intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l’eventuale maggior spessore dell’orditura principale.
Spazio praticabile coperto, aperto sul fronte esterno su uno o più lati talora scanditi da
pilastri o colonne, direttamente accessibile dall’unità immobiliare o comunque ad uso privato esclusivo. Laddove non collocati al piano terreno la loggia o il portico sono di norma
delimitati da un parapetto o da una ringhiera.
15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
Le logge o portici, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorrono alla determinazione della sagoma dell’edificio.
parti condominiali o di uso
Locali o spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità
comune
immobiliari, quali ad esempio porticati privati, androni di ingresso, scale e vani ascensore
condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi
comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni.
pensilina
Struttura accessoria di copertura, realizzata con materiali durevoli, posta in aggetto alle
pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
piano o locale fuori terra
Piano dell’edificio - o singolo locale - il cui livello di calpestio sia collocato in ogni
sua parte ad una quota superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio medesimo.
piano o locale interrato
Piano dell’edificio - o singolo locale - il cui soffitto, misurato all’intradosso, risulti in ogni
sua parte ad una quota pari o inferiore a quella del terreno, del marciapiede, della pavimentazione, nonché di eventuali rampe o scale esterne, posti in aderenza all’edificio medesimo.
In caso di manufatti isolati, oppure di locali in tutto o in parte esterni all’area di sedime
dell'edificio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertura non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio medesimo.
piano o locale seminterrato
Piano dell’edificio - o singolo locale - posto ad una quota intermedia rispetto ai piani o
o parzialmente interrato
locali fuori terra ed a quelli interrati.
Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati la cui volumetria, misurata al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocata al di sotto della quota del terreno, del marciapiede, della pavimentazione, nonché di eventuali
rampe o scale esterne, posti in aderenza all’edificio.
piano sottotetto
Piano dell’edificio posto immediatamente sotto la copertura, comunque configurata,
delimitato inferiormente da un solaio praticabile ed utilizzabile per spazi o locali destinati
alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari,
oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti.
I sottotetti non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimili, aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini.
porticato
Spazio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso all’edificio, scandito da colonne o pilastri, aperto lungo il perimetro esterno dell’edificio, o verso spazi pertinenziali interni, e costituente spazio condominiale o di uso comune, oppure pubblico o
asservito ad uso pubblico.
Non fanno parte del porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri
elementi suscettibili di determinare vani chiusi.
Il porticato, pur non facendo parte dell’involucro edilizio, concorre alla determinazione della sagoma dell’edificio.
serra solare
Elemento di architettura bioclimatica - dalle caratteristiche obiettivamente distinte da
quelle delle comuni verande - costituito da una serra vera e propria finalizzata ad introitare
la radiazione solare coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell’edificio o
dell’unità immobiliare.
La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata
all’irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale.
La serra solare costituisce volume tecnico e non può essere destinata alla permanenza
continuativa di persone, né dotata a tal fine di climatizzazione artificiale. Essa concorre
alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma dell’edificio.
soppalco
Struttura orizzontale praticabile con la quale viene ricavata, all’interno di un locale
principale di idonea altezza, un quantitativo aggiuntivo di superficie utile abitabile o agibile (Sua), oppure di superficie non residenziale o accessoria (Snr). Il soppalco ha almeno
un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.
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15.11.2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 54
terrazza
tettoia
veranda
volumi tecnici
Ripiano orizzontale esterno aperto e praticabile, delimitato da un parapetto o da una
ringhiera, realizzato a copertura di parti dell’edificio, direttamente accessibile da un’unità
immobiliare o da parti condominiali o di uso comune.
Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell’edificio o
di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di
lastrico solare o di terrazza a tasca.
Costruzione o struttura sorretta da pilastri, o altri elementi strutturali puntiformi, prevalentemente o totalmente priva di tamponamenti esterni e provvista di una copertura capace di offrire stabilmente riparo dagli agenti atmosferici. Adibita ad usi accessori ad
un’attività principale di riferimento, oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali, la
tettoia può essere:
a) libera su tutti i lati;
b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale,
dal quale può avere anche accesso diretto.
La tettoia di cui alla lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta
dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico e strutturale, costituisce fattispecie distinta dalla loggia o portico e dal porticato. La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autonoma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.
Locale o spazio praticabile coperto ricavato delimitando con infissi vetrati, parzialmente o totalmente apribili, spazi accessori quali una loggia o portico, una terrazza o parte
di essa, un balcone (sottostante o meno ad altro balcone o sporto di gronda), una tettoia
direttamente accessibile da una unità immobiliare, o parte di essa.
L’installazione di infissi vetrati per la realizzazione della veranda costituisce modifica
dell’involucro edilizio, mentre non rileva ai fini della determinazione della sagoma
dell’edificio.
Manufatti in genere finalizzati a contenere apparecchiature, macchinari o impianti tecnologici a servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare, aventi dimensioni
non superiori a quelle indispensabili per l’alloggiamento e la manutenzione dei medesimi, o
comunque non superiori ai minimi dettati dalle norme in materia di sicurezza.
I volumi tecnici hanno caratteristiche morfotipologiche che ne attestano in modo inequivocabile l’utilizzo, e possono essere sia esterni che interni all’involucro edilizio di riferimento, parzialmente o totalmente interrati, o collocati fuori terra, oppure posti al di sopra
della copertura dell’edificio.
Sono esemplificativamente da considerarsi volumi tecnici manufatti quali: cabine elettriche; vani caldaia; locali in genere per impianti centralizzati di riscaldamento, climatizzazione, trattamento e deposito di acque idrosanitarie; extracorsa degli ascensori e relativi
locali macchine; cisterne e serbatoi idrici; abbaini ed altri elementi consimili di accesso
alla copertura; serre solari; contenitori di macchinari e impianti per attività produttive.
Concorrono alla determinazione dell’involucro edilizio e della sagoma dell’edificio di
riferimento solo i volumi tecnici posti in aderenza o sulla copertura del medesimo, e che
risultino totalmente integrati con esso dal punto di vista morfotipologico o strutturale.
APPENDICE 15
DEFINIZIONI DELLE CATEGORIE DI INTERVENTO
0
1
La presente appendice definisce gli interventi edilizi, in base ai principi dettati dalla LR 1/2005 e
s.m.i.
Per la definizione degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia si dovrà fare riferimento a
quanto previsto agli art. 78, 79, 80 della LR 1/2005 e s.m.i..
Tuttavia per tutte le categorie di intervento a mero titolo indicativo e non esaustivo, si riportano di
seguito le tipologie di opere eseguibili nell’ambito della specifica categoria, elencata seguendo
l’ordine contenuto nell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i.
1- MANUTENZIONE ORDINARIA
Sono tutti gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti. Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli
elementi architettonici o decorativi degli edifici, sia per quanto attiene ai materiali che alle
modalità di esecuzione. Rientrano in tale categoria i seguenti interventi:
1- sostituzione degli elementi impiantistici quali caldaie, autoclavi, ecc., che non comportino
la realizzazione di nuovi locali o il rifacimento completo degli impianti
2- mantenimento dell'efficienza di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico,
fognario ecc.)
3- mantenimento dell'efficienza di manufatti (vasche, fontane, chioschi, recinzioni, giochi,
apparecchi di illuminazione, parapetti e muretti ecc.) senza intervenire sull'assetto generale
dello spazio aperto
4- mantenimento dell'efficienza delle pavimentazioni mediante la sostituzione di alcuni
elementi deteriorati
5- modifica della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie (cunette,
canalette, tombini, drenaggi superficiali ecc.) nonché delle opere di consolidamento dei
terreni in pendio e delle scarpate
6- manutenzione, sistemazione, riparazione, modifica e sostituzione degli elementi di difesa
spondale necessari per il rinnovamento degli elementi stessi
7- rifacimento della tinteggiatura senza cambio di colore
8- riparazione o rifacimento degli elementi decorativi con le stesse caratteristiche
9- riparazione o rifacimento dell’intonaco
10- sostituzione degli infissi con le stesse caratteristiche di quelli esistenti
11- riparazione o sostituzione di cancelli, inferriate e ringhiere con le stesse caratteristiche degli
elementi esistenti
12- riparazione o sostituzione di griglie o botole
13- realizzazione di nicchie e sportelli per la protezione di impianti e contatori
14- riparazione o sostituzione di canne fumarie con altre di medesime caratteristiche e
dimensioni
15- riparazione e sostituzione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture
piane, terrazze e balconi
16- riparazione o rifacimento degli elementi di finitura di terrazze e balconi, compreso la posa in
opera di fioriere ornamentali
17- riparazione o sostituzione di tende parasole, mantenendo le caratteristiche preesistenti
18- installazione di zanzariere o tende su terrazze private
19- ripassatura del manto di copertura con possibile sostituzione o integrazione degli elementi
deteriorati, compreso anche la sporadica sostituzione degli elementi secondari della
copertura
20- sostituzione del manto di copertura con nuovi elementi aventi le stesse caratteristiche o
simili per forma e materiali, salvo il caso del successivo punto 31
21- riparazione o sostituzione di canali di gronda e pluviali con elementi aventi le stesse
caratteristiche
I
22- riparazione, rifacimento o nuova realizzazione della cimasa dei parapetti di terrazze e
balconi
23- riparazione o rifacimento di comignoli e canne fumarie con nuovi elementi aventi le stesse
caratteristiche e dimensioni
24- riparazione o sostituzione di lucernari con le stesse caratteristiche di quelli esistenti
25- riparazione o sostituzione degli elementi non strutturali di pensiline, pergolati, pensiline a
copertura degli impianti di distribuzione carburanti, mantenendo invariate le caratteristiche
preesistenti
26- riparazione o sostituzione del muro di cinta o di contenimento, mantenendo invariate le
caratteristiche costruttive preesistenti
27- riparazione o sostituzione di barriera manuale o automatica per l’accesso carrabile
28- installazione di paletti dissuasori.
Opere equiparabili alla manutenzione ordinaria:
29- nuova realizzazione di coibentazioni e rivestimenti a cappotto fino a d uno spessore
massimo di cm. 5
30- nuova realizzazione dei sistemi di coibentazione e impermeabilizzazione di coperture piane,
terrazze e balconi per uno spessore massimo di cm 8
31- realizzazione di manufatti per la protezione di impianti e contatori fino ad una superficie
massima di mq. 0,50
32- sostituzione del manto di copertura esistente in eternit o cemento amianto con nuovo
manto dal materiale diverso non inquinante che si avvicina per forma e colori a quello
preesistente, a condizione che non venga modificata la struttura
33- interventi volti alla eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la
realizzazione di rampe o ascensori esterni, ovvero di manufatti che determinino alterazioni
della sagoma dell’edificio
34- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato
35- movimenti di terra strettamente pertinenti l’esercizio dell’attività agricola e pratiche agrosilvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici, agrari, a condizione che non
incidano su sistemazioni storiche dei terreni realizzate ai fini delle pratiche colturali agricole
oppure della difesa del suolo
36- installazione di serre mobili stagionali, sprovviste di struttura in muratura, funzionali allo
svolgimento dell’attività agricola diverse da quelle previste al successivo punto 2.16;
37- elementi di arredo delle aree pertinenziali totalmente ininfluenti dal un punto di vista edilizio
ed urbanistico elencati al punto E “Elementi di arredo” nell’appendice 11, quali:
a. impianti di illuminazione esterna pubblica e privata di carattere provvisorio
b. ripostigli esterni e tettoie per il ricovero di legna e/o attrezzi da giardino, realizzati
completamente in legno, delle dimensioni massime di ml. 2,00 x 2,00 ed altezza in
gronda non superiore a ml. 2,00, che non prevedano la realizzazione di opere
murarie in elevazione
c. pergolati e gazebi privi di copertura fissa e interamente in legno o in profilato
metallico semplicemente infissi al suolo
d. forni e barbecue di tipo prefabbricato
a. piccole serre stagionali da giardino
b. voliere e ricoveri per animali di piccola taglia
c. elementi di arredo da giardino, tende, zanzariere, fioriere, panchine, piscine
stagionali semplicemente appoggiate sul suolo la cui permanenza sul lotto sia
limitata al periodo estivo
d. installazione di antenne e parabole ricetrasmittenti della radio e della televisione ad
uso privato
e. Installazione di tende o tendoni su aree private per una superficie massima di 20 mq,
aventi montanti in struttura leggera, oppure del tipo estensibile senza montanti, non
infissi al suolo e senza chiusure laterali.
38- installazione ed impianti per la produzione di energia rinnovabile definiti dall’art. 17 della LR
39/2005 e s.m.i.
II
2- MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Si definiscono interventi di manutenzione straordinaria, “le opere e le modifiche necessarie per
rinnovare e sostituire le parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso”.
Rientrano in tale categoria i seguenti interventi, quando sono eseguiti in modo identico a quelli
esistenti per tecnologia, tecnica, materiali, caratteri e colori:
- Opere interne
1. rifacimento di porzione di solai interni e di copertura
2. rifacimento di parti strutturali verticali
3. consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione
4. apertura di porte interne e spostamento di pareti interne, nonché opere e modifiche
necessarie per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che tali
interventi non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari, non comportino
modifica della destinazione d’uso né aumento del numero delle medesime. Tali opere o
modifiche non potranno comunque comportare alterazioni del carattere architettonico
dell’edificio
5. rifacimento e/o installazione di impianti tecnologici a servizio delle unità immobiliari di
riferimento
6. installazione e modifica di impianti tecnici (idraulico, di drenaggio profondo, elettrico,
fognario ecc.);
- Opere esterne:
1. opere di costruzione, sistemazione, riparazione, modifica e sostituzione degli elementi di
difesa spondale necessari per il rinnovamento degli elementi stessi, per il loro risanamento e
consolidamento nonché per la loro trasformazione in opere anche diverse da quelle
originarie ma compatibili e funzionali ai compiti di difesa idraulica ai medesimi assegnata.
Tutte le opere di difesa idraulica o di contenimento delle tendenze naturali dei corsi
d’acqua devono essere motivate sulla base delle esigenze di difesa di insediamenti esposti
a rischio e finalizzate alla eliminazione di situazioni di pericolo per i centri abitati e per le
infrastrutture in conseguenza degli eventi critici di deflusso. Ove possibile, gli interventi
dovranno garantire il massimo risultato ambientale attraverso l’utilizzo di strutture flessibili
spontaneamente naturalizzabili e di tecnologie di ingegneria naturalistica. Le tipologie degli
interventi di manutenzione idraulica faranno riferimento anche all’atto di indirizzo e
coordinamento di cui al DPR 13.4.1993 e alla DCRT n. 155/1994 nonché alle linee guida che
potranno essere emanate dall’Autorità di Bacino
2. rifacimento e/o esecuzione di intonaci e coloriture esterne con modifica del colore
originale
3. esecuzione di infissi esterni e dei dispositivi di oscuramento
4. rifacimento e/o installazione di materiali di isolamento sia in copertura che a cappotto sulle
pareti perimetrali
5. riporto di terreno vegetale al fine di livellare terreni agricoli senza modificare i reticoli di
scolo esistenti
6. tombamento di piccole porzioni di canali e fossi strettamente limitato alla dimensione
necessaria alla realizzazione di attraversamenti pedonali e/o carrabili
7. nuova realizzazione di comignoli fino ad un’altezza massima fuori falda di ml. 1,00
8. nuova realizzazione di lucernari e passi d’uomo della superficie massima di mq. 0,50
- Opere equiparabili alla manutenzione straordinaria:
9. realizzazione di pozzi sia per uso domestico che per uso irriguo
10. realizzazione della rete di convogliamento e smaltimento delle acque di superficie
(cunette, canalette, tombini, drenaggi superficiali ecc.) nonché delle opere di
consolidamento dei terreni in pendio e delle scarpate
11. nuova realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti semplicemente infissi al suolo,
senza impiego di malte o conglomerati e senza la formazioni di cordoli in calcestruzzo,
dell’altezza massima fuori terra di ml. 2,00
III
12. opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere
immediatamente rimosse al cessare della necessità, e comunque entro un termine non
superiore a 90 giorni
13. opere di pavimentazione e di finitura degli spazi esterni, anche per aree di sosta, nel
rispetto delle disposizioni regionali e comunali in materia di contenimento
dell’impermeabilizzazione del suolo, ivi compresa la realizzazione di intercapedini
interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque ai fini irrigui, volumi
tecnici interrati e locali tombati consimili
14. aree ludiche senza fini di lucro, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco ed il tempo
libero attraverso l’installazione di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere
murarie
15. elementi di arredo delle aree pertinenziali che esercitano una certa consistenza e pertanto
diversi dagli elementi di arredo elencati al punto 1.37, quali:
e. impianti di illuminazione esterna pubblica e privata di carattere permanente
f. ripostigli esterni e tettoie per il ricovero di legna e/o attrezzi da giardino, realizzati
completamente in legno, delle dimensioni massime di 10 mq. ed altezza in gronda
non superiore a ml. 2,20, che non prevedano la realizzazione di opere murarie in
elevazione
g. pergolati e gazebi privi di copertura fissa realizzati interamente in legno o in profilato
metallico oppure con colonne in muratura installati al suolo con piccola fondazione
puntuale sotto i montanti
h. elementi di arredo da giardino, tende, zanzariere, fioriere, panchine, piscine
semplicemente appoggiate sul suolo di carattere permanente
a. installazione di elementi di arredo urbano su suolo pubblico, a seguito di
concessione di suolo pubblico ed eventuale autorizzazione paesaggistica o atto di
assenso.
16. installazione di manufatti precari, serre temporanee e serre con copertura stagionale
previsti e disciplinati dall’art. 41 comma 8 LR 1/2005 e s.m.i. diverse da quelle previste al
precedente punto 1.36.
17. installazione ed impianti per la produzione di energia rinnovabile definiti dall’art. 16 e 16 bis
della LR 39/2005 e s.m.i.
3- RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Si definiscono interventi di restauro e di risanamento conservativo, “… quegli interventi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di
opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili; tali interventi comprendono il rinnovo degli
elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle
esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio; tali interventi
comprendono altresì gli interventi sistematici, eseguiti mantenendo gli elementi tipologici formali e
strutturali dell’organismo edilizio, volti a conseguire l’adeguamento funzionale degli edifici
ancorché recenti”.
Si stabilisce che in interventi di restauro e risanamento conservativo:
1- per elementi tipologici si intendono tutti gli elementi che concorrono alla definizione
dell’organismo edilizio quali le caratteristiche planivolumetriche, l’impostazione e la
successione degli orizzontamenti, la tipologia di copertura, gli elementi di collegamento
verticale
2- per elementi architettonici si intendono tutti quelli che concorrono alla configurazione
dell’oggetto architettonico quali l’organicità dei prospetti, il disegno e la tipologia di
aperture interne ed esterne, la presenza di balconi o logge, i soffitti di pregio (decorati, a
cassettoni, a struttura lignea, cannicciati affrescati ecc.), gli elementi decorativi (pitture,
graffiti, rilievi scultorei, stucchi, ecc.) ed i materiali costitutivi
3- per elementi strutturali si intendono tutti quelli che concorrono alla definizione del sistema
strutturale quali il sistema di ripartizione dei carichi, le pilastrature e pareti portanti, l’orditura
della copertura e dei solai
IV
4- qualsiasi intervento da eseguire su immobili, il cui massimo grado di intervento previsto è il
restauro e risanamento conservativo, dovrà:
a. essere adeguatamente documentato e argomentato in dettaglio attraverso una
approfondita analisi storica, tipologica, architettonica dell’edificio, ottenuta
mediante documentazione, rilievo grafico, fotografico, saggi eventuali
b. nel caso si debbano prevedere passaggi di canalizzazioni incassate per impianti
tecnologici, o rifaciture di intonaci, è fatto obbligo di procedere con cautela a
saggi di raschiatura delle imbiancature da effettuare in loco (adeguatamente
documentati) al fine di accertare l’eventuale presenza di affreschi o decorazioni
preesistenti che, in caso di rinvenimento, devono essere sottoposti ad intervento di
ripristino e restauro
c. nel caso di richiesta di intervento relativo alle sole facciate, l’intervento deve essere
prospettato per parti organiche e non solo relativamente ai confini di proprietà
eventuali deroghe a quanto sopra, potranno essere applicate solo se si dimostri che il singolo
intervento concorre ad una riqualificazione architettonica dell’edificio e previo parere favorevole
della Commissione Edilizia.
Rientrano in tale categoria i seguenti interventi:
1- il consolidamento e il risanamento del complesso originario, nelle sue strutture verticali,
orizzontali e di copertura senza spostamento né modifiche dei materiali preesistenti (sono
ammessi consolidamenti e/o inserzioni di elementi diversi solo se indispensabili a finalità
statiche o per l’adeguamento sismico dell’edificio, o per interventi di miglioramento
energetico degli edifici)
2- il rinnovo integrale delle strutture orizzontali e del tetto, purché non se ne modifichi la
posizione, la forma, l’orditura ed i materiali e qualora sia documentato lo stato di avanzato
e complessivo degrado delle stesse
3- la realizzazione di piccole scale in struttura leggera (metallica o legno) per l’accesso al
sottotetto, nell’ambito di interventi di recupero a fini abitativi dello stesso, solo nel caso in
cui il solaio che dovrà essere in parte demolito per consentire l’accesso al sottotetto, non
presenti caratteristiche costruttive di particolare valore (soffitti affrescati, a cassettone etc.)
4- la formazione di “cordolo di rigiro” dell’altezza massima di cm. 30, alla sommità dei muri
portanti, per migliorare il collegamento degli stessi e per la formazione del piano
d’appoggio del solaio di copertura, solo nel caso in cui tale elemento strutturale si renda
necessario per ottemperare ai disposti della vigente normativa sismica, ove ciò sia ritenuto
compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio immobiliare di particolare valore
storico – architettonico ed ambientale, nell’ambito di interventi di totale rifacimento del
solaio di copertura. Detto cordolo dovrà essere opportunamente schermato in modo da
non renderlo visibile, conformando il proprio paramento esterno alle caratteristiche di
finitura della facciata.
5- il restauro e ripristino dei fronti interni ed esterni, delle corti e degli spazi inedificati, dei
materiali di copertura e di finitura procedendo al ripristino dei materiali originari; la
sostituzione degli stessi è ammessa soltanto per le parti documentate come non
recuperabili
6- la conservazione ed il ripristino dell’impianto o degli impianti distributivi organizzativi originari
con limitate sistemazioni e modifiche interne (per la dotazione di adeguate attrezzature
igienico sanitarie, anche impiegando l’areazione forzata) e con la demolizione e la
ricostruzione di tramezzature non strutturali interne, finalizzate ad una riorganizzazione
dell’impianto distributivo interno, senza alterare le caratteristiche degli ambienti di
importanza storico – architettonica. E’ in ogni caso prescritto il divieto della demolizione
delle strutture verticali portanti nelle quali sono ammesse esclusivamente aperture di vani
porta interni purché di ridotte dimensioni
7- la reintegrazione con materiali tradizionali delle parti soggette a usura quali il manto di
copertura, pavimenti, rivestimenti, qualora non abbiano valore documentario e formale
particolare
8- il riutilizzo della volumetria esistente sotto falda, per destinazioni assentibili, purché siano
verificate le altezze minime di legge a fronte delle destinazioni d’uso previste ed a
condizione che l’intervento sia effettuato senza alterazione della sagoma dell’edificio
V
9- modifica delle superfici delle unità immobiliari mediante trasformazione di superficie utili in
superfici non residenziali e viceversa, con modifica anche del numero delle unità
immobiliari e della destinazione d’uso
10- ricavare nuove unità immobiliari solo nel caso in cui:
a. sia garantita la superficie minima prevista dalle NTA del RU
b. gli interventi edilizi necessari non vadano ad incidere su elementi strutturali orizzontali
e di collegamento verticale (scale), spazi condominiali o di uso collettivo (come
androni, scale, etc.) e siano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali
dell’organismo edilizio.
Nel restauro e risanamento conservativo non sono attuabili i seguenti interventi:
- qualsiasi alterazione dei volumi, dei profili e dei tetti (per alterazione si intende la variazione
di sagoma, forma, tipologia della struttura e del manto di copertura), delle facciate, delle
strutture e delle eventuali decorazioni;
- la realizzazione di terrazzi a tasca ed a sbalzo.
4- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
Si definiscono interventi di ristrutturazione edilizia “quelli rivolti a trasformare l’organismo edilizio
mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o
in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni
elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed
impianti”.
Rientrano in tale categoria i seguenti interventi:
1- completa demolizione del fabbricato con fedele ricostruzione dello stesso, intendendo per
fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali, o con materiali ritenuti
compatibili dagli atti di governo del territorio, nonché nella stessa collocazione e con la
stessa articolazione della sagoma e lo stesso volume urbanistico, fatte salve esclusivamente
le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica e per il
contenimento energetico
2- volti al ripristino di edifici o parti di essi eventualmente crollati o demoliti o resi inagibili a
seguito di eventi calamitosi, accidentali o comunque derivati da cause di forza maggiore.
La loro ricostruzione, potrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 delle presenti
norme, fermo restando che in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, la ricostruzione
dovrà avvenire nel rispetto della sagoma dell’edificio preesistente.
3- il cambio di destinazione d’uso ove consentito dalle vigenti normative e strumenti
urbanistici. (Si ha mutamento di destinazione quando sia variata l’utilizzazione di una unità
immobiliare in modo da interessare oltre il 35% della superficie utile dell’unità stessa o
comunque oltre trenta metri quadrati, anche con più interventi successivi come disposto
dall’art. 59 comma 1 della LR 1/2005 e s,m.i.)
4- il frazionamento di unità immobiliari
5- l’aumento della superficie delle unità immobiliari, conseguente alla mutata destinazione
d’uso di vani non residenziali in vani residenziali
6- lo spostamento dei collegamenti verticali ed orizzontali e la riformulazione delle unità
immobiliari mediante accorpamento e/o frazionamento
7- necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all’adeguamento degli immobili
per le esigenze dei disabili, in aggiunta ai volumi esistenti e in deroga agli indici di
fabbricabilità fondiaria e territoriale da eseguire solo attraverso soluzioni architettoniche
coerenti con l’edificio esistente e tali da non comprometterne il suo aspetto e valore
architettonico
8- recupero del sottotetto a fini abitativi eseguiti nel rispetto delle disposizioni di cui alla LR
5/2010 (norme per il recupero abitativo dei sottotetti)
9- demolizione, costruzione o trasformazione di elementi strutturali anche parziali (solai, scale,
pareti perimetrali o interne portanti, pilastri, terrazze a sbalzo, terrazze a tasca ecc.)
10- adeguamento igienico sanitario mediante rialzamento del solaio di copertura per lo stretto
necessario a raggiungere l’altezza minima prevista in gronda per immobili costruiti prima
del DM 5.7.1975 che, all’entrata in vigore della LR 05/2010 presentavano vani con
VI
11121314-
15161718-
destinazioni abitabili regolarmente autorizzati (o in possesso di documentazione -planimetrie
catastali o documentazione fotografica- che dimostri palesemente l’utilizzo da tempo
prolungato a tale destinazione) che non raggiungono le altezze minime previste dalla
normativa. Tale intervento è considerato in deroga agli indici fondiari ed in deroga agli art.
7, 8 e 9 del D.M. 02.04.1968. Il rialzamento dovrà essere eseguito attraverso soluzioni
architettoniche tali da non compromettere l’aspetto architettonico del fabbricato ed in
modo tale che non si configuri un aumento di unità immobiliari.
costruzione di servizi igienici per ogni unità immobiliare esistente, attraverso spazi
architettonici coerenti con l’edificato esistente, purché contenuti entro i limiti dimensionali
delle costruzioni in deroga come di seguito definite
costruzione di volumi tecnici per ogni unità immobiliare, entro i limiti dimensionali delle
costruzioni in deroga come di seguito definite
demolizione di edifici o manufatti non contestuali alla ricostruzione o ad interventi di nuova
edificazione
realizzazione di manufatti pertinenziali a servizio del fabbricato principale, quali piscine
(dalle caratteristiche diverse da quelle ai punti 1-37c e 2-16d), locali di sgombero, cantine e
porticati, realizzati nell’area di pertinenza dello stesso, nel rispetto dei limiti dimensionali
previsti dall’art. 32 delle NTA del RU
demolizione di volumi secondari (facenti parte di un medesimo organismo edilizio) e loro
ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all’interno del resede di riferimento, entro i
limiti dimensionali previsti dall’art. 32 delle NTA del RU.
modifiche alla sagoma finalizzate alla realizzazione di costruzioni di addizioni funzionali agli
organismi edilizi esistenti
ampliamenti una tantum previsti per il patrimonio edilizio con destinazione d’uso agricola ai
sensi dell’art. 43 comma 3 della LR 1/2005 e s.m.i. e quelli previsti all’art. 43 comma 1 lettere
b) e d)
la demolizione e ricostruzione di immobili nell’ambito della volumetria esistente all’interno
dello stesso lotto.
Per Addizione funzionale (AF) si intende l’incremento plani volumetrico di una unità immobiliare
esistente senza che ciò possa determinare incremento del numero di unità immobiliari , né
modifica della destinazione d’uso.
Le addizioni funzionali non devono eccedere il 20% della volumetria dell’unità immobiliare di
riferimento esistente ed i limiti individuati dall’art. 32 delle NTA del RU.
Nel caso di interventi su edifici condominiali, dovrà essere acquisito il consenso da parte dei
condomini mediante verbale di assemblea condominiale per le modifiche estetiche da apportare
al fabbricato, nel rispetto della normativa vigente sui condomini.
Non è consentita la cessione di diritti edificatori determinati dalle addizioni funzionali a favore di
altre unità immobiliari.
Le addizioni funzionali, possono essere realizzate in tutti gli immobili per i quali siano consentiti
interventi di ristrutturazione edilizia. Per quanto attiene gli edifici classificati di particolare storico
architettonico, dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle schede di riferimento.
Nella realizzazione delle costruzioni in deroga devono essere rispettate le distanze da fabbricati e
confini secondo la normativa vigente.
Le addizioni funzionali possono essere realizzate su fabbricati edificati in epoca successiva al 1950
(così come evidenziati nella tavola QC01 del PS) oppure se precedenti a tale data, deve essere
acquisito preventivo atto di assenso che ne valuti la compatibilità in relazione al valore testimoniale
del fabbricato di riferimento.
L’altezza in gronda, in caso di sopraelevazione, dovrà essere contenuta nei limiti minimi necessari
al conseguimento dell’abitabilità dei vani, così come definita nel Regolamento Edilizio.
La realizzazione delle addizioni funzionali è subordinata alla stipula di apposito atto unilaterale
d’obbligo decennale, registrato e trascritto dal quale risulti l’identificazione quantitativa, mediante
descrizione letterale e rappresentazione grafica schematica dell’addizione, l’impegno a non
mutare la destinazione d’uso e a non frazionare l’unità immobiliare a cui è funzionale l’intervento.
Sono definiti nel grado R1 della ristrutturazione edilizia gli interventi di cui ai numeri:
2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 14 - 16;
VII
- sono definite nel grado R2 della ristrutturazione edilizia, oltre agli gli interventi previsti nel grado R1,
quelli di cui al numero: 10;
- sono definiti nel grado R3 della ristrutturazione edilizia gli interventi di cui ai gradi R1 ed R2 altre ai
numeri : 1 e 18.
5- SOSTITUZIONE EDILIZIA
Si definiscono “interventi di sostituzione edilizia intesi come demolizione e ricostruzione di volumi
esistenti non assimilabili alla ristrutturazione edilizia, eseguiti anche con contestuale incremento
volumetrico, diversa articolazione,collocazione e destinazione d’uso a condizione che non si
determini modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale e che non si renda
necessario alcun intervento sulle opere di urbanizzazione”.
Per incrementi volumetrici si intendono gli ampliamenti all’organismo edilizio esistente, che
eccedono le addizioni funzionali come definite nella ristrutturazione edilizia e gli interventi che
eccedono gli ampliamenti di cui all’art. 32 delle presenti norme.
Gli incrementi volumetrici comprendono:
- ampliamenti fino alla saturazione degli indici di zona,
- ampliamenti determinati dalla necessità di adeguare le altezze degli immobili alle
destinazioni d’uso previste nel progetto fino all’altezza massima di zona.
In ogni caso è sempre consentito:
- mantenere la SUL esistente anche nel caso in cui la stessa ecceda i limiti della disciplina di
zona,
- raggiungere l’UF max di zona e l’H. max di zona indipendentemente dal volume esistente.
6- NUOVA COSTRUZIONE
Si definiscono interventi di nuova costruzione quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del
territorio che incidono sulle risorse essenziali del territorio e che prevedono l’utilizzo di nuovo
consumo di suolo.
Gli interventi di nuova costruzione sono:
1- gli interventi di nuova edificazione e cioè di realizzazione di nuovi manufatti edilizi, fuori terra
o entro terra o in ampliamento a quelli esistenti, diversi da quelli riguardanti la realizzazione
di addizioni funzionali;
2- l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere,
quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a
soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano posizionati, con temporaneo
ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto per la sosta ed il soggiorno dei
turisti
3- la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune
4- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo in edificato
5- la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d’impianti per attività
produttive all’aperto, che comporti l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione
permanente del suolo in edificato
6- gli interventi pertinenziali e gli ampliamenti eccedenti le quantità previste dall’art. 79
comma 2 lett d della LR 1/2005 e s.m.i. e disciplinate dal precedente art. 12
Per ampliamento volumetrico (AV) si intende l’ampliamento plani volumetrico del patrimonio
edilizio esistente attuato tramite indice di zona o ampliamenti che eccedono i limiti previsti per le
addizioni funzionali.
7- RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
VIII
Si definiscono interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto
urbanistico-edilizio con altro dal diverso disegno urbano, mediante un insieme sistematico di
interventi edilizi, urbanistici, ambientali e logistici anche con la modificazione del disegno dei lotti,
degli isolati e della rete stradale.
IX
APPENDICE 16
DEFINIZIONI EDILIZIE ED URBANISTICHE
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Per quanto attiene alle definizioni edilizie ed urbanistiche, si fa esplicito riferimento al DPGR
64R/2013, che si allega al presente Regolamento sotto l’appendice 14.
Si riportano di seguito le definizioni e le specifiche non contenute nel provvedimento sopra
richiamato, elencati in ordine alfabetico.
A
Arretramento e rientranza del perimetro dell’edificio
Si definiscono tali le porzioni della sagoma dell’edificio caratterizzati da arretramenti scoperti
delimitati da tre pareti.
La loro realizzazione è ammessa a condizione che il lato minore sia uguale o inferiore ad 1/3 del
lato maggiore.
Nel caso in cui l’arretramento della sagoma sia realizzato in corrispondenza della stessa unità
immobiliare, è consentita la realizzazione di aperture di servizio della stessa a condizione che non
concorrano a verificare il rapporto aeroilluminante del vano di riferimento.
C
Cavedio
Si definisce cavedio lo spazio chiuso su tutti i lati ricavato all´interno di una struttura muraria che ha
le seguenti caratteristiche:
- collega direttamente i piani dell'edificio con il solaio di copertura del tetto in forma aperta
e comunica in basso con l'esterno a mezzo di corridoio o passaggio rettilineo a livello del
pavimento.
- ha la seguente dimensione massima (per superficie minima si intende quella libera da
proiezioni in pianta di parti aggettanti e l'altezza si computa a partire dal piano del
pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio):
o altezza fino a m. 08: lato minimo ml. 2,50, superficie minima
mq 6;
o altezza fino a m. 12: lato minimo ml. 3,00, superficie minima
mq 9;
o altezza fino a m. 18: lato minimo ml. 3,50, superficie minima
mq 12;
o altezza oltre m. 18: lato minimo ml. 4,00, superficie minima
mq 16.
- ha la base facilmente accessibile per consentirne la pulizia.
- è aperto alla base per consentire il tiraggio naturale.
- non presenta affaccio di nessun locale.
- contiene strutture fisse di collegamento verticale e piani grigliati per garantire l'accesso
agevole e sicuro al personale tecnico.
I cavedi non sono consentiti nelle nuove edificazioni salvo per il passaggio di impianti e
canalizzazioni comuni.
I cavedi tecnici o passi d'uomo sono preordinati al passaggio dei condotti tecnici verticali
dell'impiantistica del manufatto edilizio.
Centro abitato
Si definisce centro abitato la porzione del sistema insediativo caratterizzata dalla presenta di
tessuto urbano consolidato (ivi compresi eventuali lotti residui) che il RU individua nelle tavole con
apposita simbologia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 55 comma 2 lettera b) della LR 1/2005 e
s.m.i.
Cortile o corte
Il cortile o corte è lo spazio esterno delimitato da almeno tre pareti di edifici che vi si affacciano,
che, oltre a dare aria e luce agli stessi, soddisfa l'esigenza dell'accesso alla via pubblica.
Essi devono essere collegati con l'esterno a livello del suolo con accesso transitabile anche agli
automezzi.
I
La loro superficie netta minima deve essere non inferiore ad un quarto di quella delle pareti che li
delimitano e non possono avere lati inferiori a ml. 4.
In tutte le corti e i cortili interni ai fabbricati, anche se di uso comune a più fabbricati, è permesso
l'inserimento di ascensori, al fine di garantire l'accessibilità verticale agli edifici, anche in deroga
alle norme relative alle distanze, nel rispetto delle norme di Codice Civile.
Nei cortili esistenti deve essere favorito l'inserimento del verde anche tramite l'abbattimento di muri
di confine di cortili adiacenti. La progettazione e la realizzazione di tutti gli spazi, anche attrezzati
deve essere unitaria.
E
Elemento di arredo
Si considera elemento di arredo, e pertanto ininfluente da un punto di vista edilizio ed urbanistico
seppur con necessità di presentare al comune la comunicazione di inizio attività libera ai sensi
dell’art. 80 comma 2 lettera A, B C, D o D bis della LR 1/2005 e s.m.i., il manufatto semplicemente
appoggiato al suolo, nelle aree a corredo di edifici esistenti e da utilizzarsi ad esclusivo servizio dei
medesimi.
A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si configurano tali i seguenti manufatti:
forni, barbecue, caminetti, pergolati, gazebi, casette in legno per il ricovero di materiali da
giardino (della superficie ml 2 x ml 2 ed altezza media ml. 2,00 e di superficie utile lorda non
superiore a mq. 10 ed altezza media di ml. 2,20), voliere, cucce per cani, attrezzature ludiche, ivi
compreso manufatti destinati a giochi d’acqua, piccole serre da giardino e limonaie per il
ricovero invernale delle piante.
I
Intervento di auto sicurezza
Si definiscono interventi di autosicurezza gli int0erventi locali interni o limitrofi all'area di edificazione
che garantiscano la messa in sicurezza rispetto a eventi con tempo di ritorno di 200 anni dei vani
abitabili, dei luoghi di lavoro, delle autorimesse, dei vani tecnici e delle pertinenze senza aumento
della pericolosità nelle aree circostanti, attraverso la realizzazione delle seguenti opere:
- sopraelevazione del piano di edificazione con sopraelevazione del piano di calpestio
interno all'edificio
- cinturazione idraulica dell'area.
La messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno 200 anni più un
franco del 50% del battente atteso, considerando un valore minimo di 30 cm e valore massimo di
50 cm per i vani abitabili e i luoghi di lavoro.
Per la realizzazione di parcheggi esterni, locali accessori, garage, porticati, centrali elettriche la
messa in sicurezza è valutata in riferimento ai livelli attesi con tempo di ritorno di 200 anni più un
franco di 30 cm.
Nei casi di ristrutturazione edilizia, ad eccezione della demolizione e fedele ricostruzione, in cui sia
dimostrata l'impossibilità tecnica di raggiungere le condizioni di autosicurezza sono comunque
ammessi interventi di miglioramento delle condizioni di esposizione al rischio idraulico mediante
sopraelevazione del piano di calpestio fino al raggiungimento dell'altezza minima dei vani ai fini
igienicosanitari e/o mediante la messa in opera di accorgimenti tecnico costruttivi atti comunque
alla riduzione del danno.
Interventi di compensazione
Gli interventi di compensazione sono quegli interventi che garantiscano il non aggravio nelle aree
circostanti; sono realizzati di norma attraverso la modificazione altimetrica di aree interne o limitrofe
a quella di edificazione in modo da recuperare i volumi sottratti alla esondazione per un tempo di
ritorno di 200 anni.
Invarianza idraulica
L’invarianza idraulica è il principio che prevede che i maggiori apporti dovuti all’aumento delle
superfici impermeabili o semipermeabili in un certo sito siano laminati in modo da mantenere
invariata la portata in ingresso al corpo idrico recettore, senza produrre alcun aggravio derivante
dai deflussi superficiali originati dall’area stessa a fronte della sua trasformazione.
II
M
Manufatto secondario e/o pertinenziale
Per manufatto secondario si intende ogni volume fuori terra di pertinenza al fabbricato o bene
(azienda, terreno agricolo ecc.), che per dimensioni e utilizzo sia identificabile come principale e
che è a servizio e/o ornamento dello stesso.
Sono pertinenze i manufatti che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, sono
posti in un durevole rapporto di subordinazione con gli edifici principali, al fine di renderne più
agevole e funzionale l’uso ed in modo tale da essere posti a loro servizio durevole o ad ornamento
dei medesimi.
Le pertinenze di norma sono poste all’interno del medesimo lotto dell’edificio principale e
presentano dimensioni modeste e ridotte rispetto al fabbricato cui fanno riferimento.
Si definiscono tali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti manufatti: le autorimesse, le
cantine, i locali esterni o adiacenti al fabbricato principale con destinazioni accessorie, le tettoie, i
locali di deposito e ricovero attrezzi, i locali di sgombero, annessi agricoli, stalle, annessi per il
ricovero di animali etc.
P
Patio o Chiostro
Si definisce patio un cortile interno, circondato da un loggiato su cui si affacciano le varie facciate
del fabbricato.
Il patio o chiostro è funzionale ad edifici o a parte di essi, di non più di due piani e non hanno
comunicazione diretta con l'esterno a livello del pavimento.
La superficie netta minima del patio non deve essere inferiore ad un sesto della superficie delle
pareti che lo delimitano e non può avere lati inferiori a ml. 4.
Patrimonio edilizio esistente
Per patrimonio edilizio esistente si intende l’immobile realizzato e legittimato nella propria
destinazione d’uso e consistenza da almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori.
Plateatico
Per Plateatico si intende un’area dotata delle attrezzature necessarie all’allestimento di mercati
all’aperto, spettacoli e/o manifestazioni viaggianti . Il RU con apposita simbologia individua l’area
all’uopo destinata.
Posto letto
Per posto letto si intende una superficie di 12 mq Sul.
R
Resede o lotto di riferimento
Per resede o lotto di riferimento si intende l’area strettamente e funzionalmente connessa con
l’intero organismo edilizio, che, salvo diversa dimostrazione, è quella catastalmente individuata
oppure ottenuta entro un raggio massimo di 25 ml dalla sagoma dell’edificio principale.
S
Sistema insediativo
Si definisce sistema insediativo l’ambito territoriale individuato dal PS e confermato graficamente
nelle tavole del RU che comprende il centro abitato e le aree limitrofe suscettibili di trasformazione
urbanistiche finalizzate allo sviluppo ed all’ampliamento del tessuto urbano esistente. Tale ambito si
caratterizza per la presenza dell’edificato storico e moderno e delle aree che hanno perso la
propria funzione originaria agricola e che costituiscono il tessuto connettivo tra i tessuti edilizi
esistenti e le aree di trasformazione previste dal RU ed il territorio aperto. Il perimetro del sistema
insediativo costituisce la linea di netta separazione tra l’ambito urbano ed il territorio aperto.
III
Superfetazione
Si definisce superfetazione un manufatto dall’origine del tutto indipendente strutturalmente e
temporalmente dal fabbricato originario. Tali manufatti si contraddistinguono per l’uso di materiali,
caratteristiche e finiture che non appartengono alla tipologia stilistica del fabbricato principale
rispetto al quale possono essere posti in aderenza o in corpi indipendenti entro il resede di
pertinenza.
Superficie a destinazione commerciale
In conformità all’art. 57 delle NTA del PS, per superficie a destinazione commerciale si intende la
superficie di vendita.
Superficie permeabile di pertinenza di un edificio
Si intende la superficie non impegnata da costruzioni che comunque consenta l’assorbimento
anche parziale delle acque meteoriche.
V
Volumi interrati
Si definiscono tali gli immobili o le porzioni di essi, poste al di sotto della quota del piano di
campagna originario.
IV