CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI - RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI - BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 Delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR – G.U.R.I. n. 121 del 27-5-2014 – Serie Generale (Art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) In prima di copertina: il bastone di Asclepio, simbolo dell’arte medica, con l’aforisma di Ippocrate “La vita è breve, l’arte è vasta, l’occasione fuggevole”. Sullo sfondo e in ultima di copertina, le mazze della giustizia della Camera dei conti piemontese, simbolo della doppia giurisdizione. CORTE DEI CONTI Sezione delle Autonomie NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI - BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 Delibera n. 13/2014/SEZAUT/INPR – G.U.R.I. n. 121 del 27-5-2014 – Serie Generale (Art. 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266) Redazione curata dal Gruppo di studio per l’elaborazione delle Linee Guida: Pres. Mario Falcucci, cons. Alfredo Grasselli (coordinatore), cons. Lucilla Valente, cons. Lucia D’Ambrosio, ref. Donato Centrone, prof. Eugenio Anessi Pessina, prof. Emanuele Padovani, dott. Germano Marcelli, dott.ssa Maria Sorbo, dott. Giuseppe Giuliano, dott. Giuseppe Bilotta. Sommario NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI-RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI - BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 1 1. PREMESSA. 1 1.1. Inquadramento normativo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014. 2 1.2. Impostazione del questionario. 3 1.3. Il questionario - linee guida per il bilancio d’esercizio 2013 5 QUESTIONARIO BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 7 DATI GENERALI – PAG. 3 7 PARTE PRIMA: DOMANDE PRELIMINARI 8 1. IL COLLEGIO SI È ESPRESSO FAVOREVOLMENTE SUL BILANCIO DI ESERCIZIO? PAG.4 8 1.1 Se NO, indicare le motivazioni. 8 2. GRAVI IRREGOLARITÀ - PAG. 4 8 2.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall’azienda? pag.4 9 2.2 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili? - pag.4 9 2.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo amministrativo degli atti? - pag.4 9 2.4. Quali misure sono state adottate dall’Azienda per le irregolarità riscontrate? 9 2.5. Nell'esame del bilancio il collegio sindacale ha tenuto conto delle osservazioni contenute nelle delibere della Sezione Regionale di controllo? - pag.4 10 3.L’AZIENDA HA PRESENTATO IL BILANCIO D’ESERCIZIO PER L’ANNO 2013 IN PERDITA DI ESERCIZIO? - PAG.5 10 3.2. Specificare, nel caso di perdite dell’esercizio 2013, se il Direttore generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. - pag.5 10 3.3. Come si è espresso il Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla loro attendibilità? - Pag.5 10 3.4. E’ stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d’esercizio? - Pag.5 11 3.4.1. Se SI, indicare con quale provvedimento o modalità: (dato in migliaia di euro) pag.5 11 3.4.2. per quale importo (dato in euro): 11 3.4.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto alla perdita autorizzata (dato in euro): 11 4. NEL CASO IN CUI LA REGIONE ABBIA ISTITUITO LA GSA, IL TERZO CERTIFICATORE. - PAG.5 11 4.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della GSA? Pag.5 11 4.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio finanziario della Regione? - Pag.5 11 4.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'istituto tesoriere? - Pag.5 11 4.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità generale? - Pag.5 11 5. NELL’ESERCIZIO SI È FATTO RICORSO A NUOVO DEBITO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI? – PAG.6 13 5.1. E’ stato rispettato il divieto di cui all’articolo 119, comma 6 della Costituzione? – Pag.6 14 5.2. L’Ente si è avvalso nel 2013 della stipula di contratti di partenariato pubblico privato (esemplificativamente elencati nel d.lgs. n. 163/2006). – Pag.6 14 I 6. IL SERVIZIO DEL DEBITO (QUOTA CAPITALE E INTERESSI) RELATIVO ALL’ANNO 2013 RIENTRA ENTRO IL LIMITE QUANTITATIVO DEL 15% DELLE ENTRATE PROPRIE CORRENTI, OVVERO ENTRO IL DIVERSO LIMITE PREVISTO DALLA NORMATIVA REGIONALE? – PAG. 7 16 6.1. Indicare per l’anno 2013 i seguenti dati: entrate proprie, servizio del debito (quota capitale e interessi) – pag. 7 16 6.1.1 Indicare le voci di C.E. considerate ai fini dell’individuazione delle entrate proprie – pag. 7 17 7. SONO STATE FATTE OPERAZIONE DI GESTIONE ATTIVA DEL DEBITO? – PAG. 7 18 7.1. Se SI, indicare quali. – pag. 7 18 8. NEL CORSO DELL'ANNO 2013 L'ENTE HA FATTO RICORSO AD ANTICIPAZIONI DI TESORERIA? – PAG. 7 19 8.1. Le anticipazioni effettuate rispettano il limite dell’ammontare annuo? – pag. 7 19 8.2. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all’Azienda? – pag. 7 19 8.2.1. In caso negativo l’Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione? 19 9. ESISTE UNA GESTIONE SOCIALE ATTRIBUITA DAI COMUNI? – PAG. 7 22 9.1. In caso di risposta affermativa specificare quale è l'importo. – pag. 7 22 10. L’AZIENDA POSSIEDE PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ O IN ALTRI ORGANISMI (CONSORZI, FONDAZIONI, ECC.)? – PAG. 7 24 11. IL COLLEGIO SINDACALE HA ACCERTATO CHE IL SISTEMA CONTABILE (INVENTARI DEI CESPITI, INVENTARI DI MAGAZZINO, RICONCILIAZIONI CREDITI E DEBITI ECC.) FORNISCA LA RAGIONEVOLE SICUREZZA CHE IL BILANCIO O PARTE DI ESSO NON SIA INFICIATO DA ERRORI SIGNIFICATIVI? – PAG. 8 25 11.1. Se NO, si indichino le lacune evidenziate – pag. 8 25 12. INDICARE QUALI STRUTTURE DI CONTROLLO INTERNO SONO OPERATIVE PRESSO L'ENTE. – PAG. 8 25 13. SONO OPERATIVI PRESSO L'ENTE: – PAG. 8 25 13.1. sistemi budgetari? – pag. 8 25 13.2. sistemi di contabilità analitica? – pag. 8 25 13.3. Il sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui esso è finalizzato? – pag. 8 26 13.3.1. Se NO, specificare i motivi. – pag. 8 26 14. L'ENTE HA GESTIONI CONTABILI DIVERSE DA QUELLA ORDINARIA (ES. LIQUIDATORIA, STRALCIO, ECC.)? – PAG. 8 26 14.1. In caso di risposta affermativa, le relative componenti trovano collocazione in bilancio? – pag. 8 27 14.1.1. Se NO, indicare dove vengono inseriti i dati relativi a tali gestioni non ordinarie. – pag. 8 27 15. IL COLLEGIO SINDACALE HA PROVVEDUTO A CIRCOLARIZZARE I PRINCIPALI RAPPORTI DI CREDITO E DEBITO: – PAG. 8 27 16. L'AZIENDA SI È ADEGUATA ALLE DISPOSIZIONI EMANATE DALLA REGIONE PER ADEMPIERE A QUANTO DISPOSTO DALL'ART. 6, COMMA 20, DEL D.L. N. 78 DEL 2010? – PAG. 9 28 16.1. Se No, specificare i motivi: – pag. 9 28 17. L'AZIENDA HA ALLEGATO I PROSPETTI DEI DATI SIOPE, COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE, COSÌ COME RICHIESTO DAL COMMA 11, DELL'ART. 77-QUATER, DEL D.L. N. 112 DEL 2008 E DAL D.M. ATTUATIVO DEL 23 DICEMBRE 2009? – PAG. 9 28 17.1. Esiste concordanza tra i prospetti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell’ente e del cassiere o tesoriere? – pag. 9 28 17.2. In caso di discordanza, l’ente ha allegato al bilancio d’esercizio una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione? – pag. 9 28 18. IL BILANCIO DI ESERCIZIO (STATO PATRIMONIALE, CONTO ECONOMICO E NOTA INTEGRATIVA) È REDATTO SECONDO LO SCHEMA DEFINITO CON DM 20/3/2013? – PAG. 9 29 II 19. LA NOTA INTEGRATIVA (N.I.) È STATA INTEGRALMENTE COMPILATA? – PAG. 9 29 19.1. La N.I. contiene i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente? – pag. 9 29 20. E' STATO PREDISPOSTO IL RENDICONTO FINANZIARIO? 20.1 IL RENDICONTO FINANZIARIO È STATO REDATTO SECONDO LO SCHEMA DEFINITO DAL D.LGS. 118/2011? – PAG. 9 30 21. E' STATA PREDISPOSTA LA RELAZIONE SULLA GESTIONE? 21.1. LA RELAZIONE È STATA REDATTA SECONDO LO SCHEMA DEFINITO DAL D.LGS. 118/2011? 21.2. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE CONTIENE IL MODELLO DI RILEVAZIONE LA PER L'ESERCIZIO IN CHIUSURA E PER L'ESERCIZIO PRECEDENTE? 21.3. CONTIENE UN'ANALISI DEI COSTI SOSTENUTI PER L'EROGAZIONE DEI SERVIZI SANITARI, DISTINTI PER CIASCUN LIVELLO ESSENZIALE DI ASSISTENZA? – PAG. 10 30 22. CIASCUNA VOCE DEL PIANO DEI CONTI DELL'AZIENDA È UNIVOCAMENTE RICONDUCIBILE AD UNA SOLA VOCE DEI MODELLI DI RILEVAZIONE SP O CE? – PAG. 10 31 23. IL BILANCIO È STATO REDATTO IN OSSEQUIO AGLI ARTICOLI DA 2423 A 2428 DEL CODICE CIVILE, FATTO SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DAL D.LGS. 118/2011 E DAI RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI? – PAG. 10 31 24. LA REGIONE/PROV. AUT. HA EMANATO DIRETTIVE CONTABILI NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE? 24.1. TALI DIRETTIVE SONO COERENTI CON IL D.LGS. 118/2011 E I RELATIVI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI? – PAG. 10 31 25. IL BILANCIO PREVENTIVO 2013 È STATO PREDISPOSTO IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 25 DEL D.LGS. 118/2011? – PAG. 10 32 25.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. – pag. 10 32 26. IL BILANCIO PREVENTIVO 2014 È STATO PREDISPOSTO IN OSSEQUIO ALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 25 DEL D.LGS. 118/2011? – PAG. 10 32 26.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. – pag. 10 32 27. SONO STATI ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, IN MISURA PARI, RISPETTO AL VALORE CONSUNTIVATO NEL 2011, ALL’ 1% NEL 2013? – PAG. 11 33 28. SONO STATI ADOTTATI I PROVVEDIMENTI PER LA RIDUZIONE DELLA SPESA PER L’ACQUISTO DI PRESTAZIONI DA OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, IN MISURA PARI, RISPETTO AL VALORE CONSUNTIVATO NEL 2011, AL 2% NEL 2014? – PAG. 11 34 29.LE PRESTAZIONI EROGATE DAGLI OPERATORI PRIVATI ACCREDITATI, NEL 2013, HANNO RISPETTATO I TETTI PROGRAMMATI ? – PAG. 11 34 29.1 In caso di risposta negativa elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati: – pag. 11 34 29.2 Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate? – pag. 11 34 29.3 Indicare l'entità complessiva presunta dei contenzioni in essere al 31 dicembre 2013 (valore in euro): – pag. 11 35 30. LE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE CHE OPERANO NEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA ASL EROGANO PRESTAZIONI SANITARIE PER CONTO DEL SSN SULLA BASE DI ACCORDI CONTRATTUALI PREVENTIVAMENTE SOTTOSCRITTI? – PAG. 11 35 30.1. In caso negativo, è stata predisposta la sospensione dell’accreditamento istituzionale, come previsto dall'art. 79, comma 1-quinquies del d.l. 112/2008? – pag. 11 36 31. L’ENTE HA VERIFICATO L’ESISTENZA DI CONTRATTI CON VALORI DI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SUPERIORI DI OLTRE IL 20% AI CORRISPONDENTI PREZZI DI III RIFERIMENTO ELABORATI DALL’AUTORITÀ DI VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI (ART. 15 COMMA 13 LETTERA B D.L. 95/2012)? – PAG. 11 36 31.1. In caso positivo, quantificare numero e valore complessivo dei contratti non rispondenti ai prezzi di riferimento forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici: – pag. 11 37 32. INDICARE NUMERO E VALORE COMPLESSIVO DEI CONTRATTI RESCISSI A SEGUITO DI NEGOZIAZIONE INFRUTTUOSA, COME PREVISTO DAL D.L. 95/2012: – PAG. 11 37 33. L’ENTE HA CONSEGUITO L’OBIETTIVO DELLA RIDUZIONE DEL 10% DEL VALORE DEI CONTRATTI E DELLE CONNESSE PRESTAZIONI DI BENI E SERVIZI (AD ECCEZIONE DEI PRODOTTI FARMACEUTICI; ART. 15 COMMA D.L. 95/2012)? – PAG. 11 37 33.1 Quale criterio è stato adottato per conseguire l’obiettivo? (scegliere trarimodulazione prezzo e volumi –riduzione contenuto prestazioni –riduzione dei volumi – imposizione unilaterale taglio dei prezzi pari al 10%- altro specificare) – pag. 11 38 PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO 38 DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO 40 3. ANALISI DEL VALORE DELLA PRODUZIONE – PAG. 21 40 3.1 Ricavi – pag. 21 40 3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti della Regione? - Pag. 21 40 3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia – pag. 21 40 3.2.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale effettua puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione? - Pag. 21 40 3.2.1.1.Quali criticità ha riscontrato? - Pag. 21 41 3.2.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all’attività a carico dell’Azienda? - Pag. 21 41 3.2.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia? - Pag. 21 42 3.2.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia? - Pag. 21 43 3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività intramoenia: - Pag. 21 43 3.2.6. Precisare i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione: - Pag. 21 44 3.2.7. L’Azienda ha proceduto alla ricognizione straordinaria degli spazi disponibili o che si renderanno disponibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.l. 158/2012? - Pag. 21 44 3.2.7.1 In ipotesi di risultato negativo (spazi non disponibili) la Regione ha autorizzato in via residuale lo svolgimento di tali attività presso studi professionali privati collegati in rete? - Pag. 21 44 3.2.7.2 Quali controlli ha posto in essere l’Azienda sulle modalità di svolgimento di tali attività? - Pag. 21 44 4. QUALE È LA PERCENTUALE DI BENI E SERVIZI, SUL VALORE COMPLESSIVO DEGLI ACQUISTI ( VOCI C.E. B.1,B.2.B,B.3), ACQUISITI TRAMITE PROCEDURE CENTRALIZZATE O COORDINATE DI SPESA? - PAG. 22 45 4.1. Indicare quale forma di accentramento degli acquisti è utilizzata per l’acquisto di beni e servizi (Centrale acquisti regionale / Centrale acquisti regionale specializzata per il SSR/ Cooperazione (consorzi/azienda capofila)/ Aree vaste con personalità giuridica/ Aree vaste senza personalità giuridica/ altro): - Pag. 22 46 4.2. In ipotesi di rescissione del contratto e nelle more di espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, l’Azienda ha stipulato nuovi contratti per assicurare la disponibilità dei beni e dei servizi indispensabili per l’attività gestionale ed aziendale? Pag. 22 46 4.2.1. In caso di risposta affermativa, l’Azienda ha proceduto accedendo a convenzioni quadro anche di altre Regioni o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre Aziende sanitarie attraverso gare di appalto o fornitura (art. 15, comma 13, lettera b, ult.per., d.l. 95/2012)? - Pag. 22 46 IV 4.3. L’approvvigionamento dei beni e dei servizi è stato effettuato nel 2013 utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (art. 1, commi, 449 e 455 della legge n. 296/2006 – finanziaria 2007) o con altre Aziende Sanitarie? - Pag. 22 47 4.3.1. Vi sono stati acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento? - Pag. 22 49 4.3.2. In caso di risposta positiva, è stata redatta la "motivata relazione" di cui all'art. 11, comma 4, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010? - Pag. 22 51 4.3.2.1 In caso di risposta affermativa, indicare per quali tipologie di beni e servizi, per quali importi e come si è espresso l'organo di controllo e revisione. - Pag. 22 51 5. L’AZIENDA HA ATTIVATO MISURE DI CONTROLLO DELL’APPROPRIATEZZA PRESCRITTIVA IN AMBITO OSPEDALIERO? - PAG. 23 52 5.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? - Pag. 23 52 5.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate: - Pag. 23 52 5.2 L’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale? - Pag. 23 52 5.2.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? - Pag. 23 52 5.2.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate: - Pag. 23 52 6. L’AZIENDA SI È DOTATA DI STRUMENTI DI ANALISI E CONTROLLO SULLA EFFETTIVITÀ E REGOLARITÀ DELLE PRESTAZIONI EROGATE DALLE STRUTTURE PRIVATE ACCREDITATE? - PAG. 23 53 6.1 Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23 54 6.2 L'Azienda ha effettuato controlli sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati? - Pag. 23 54 6.2.1. Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23 56 6.3 L’Azienda ha ottemperato al dettato del D.M. 10.12.2009 in materia di controlli sulle prestazioni sanitarie acquistate da privati? - Pag. 23 56 6.3.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi: - Pag. 23 57 7. L’AZIENDA HA ACQUISITO BENI CON CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DA REGIONE O CON FORME DI FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI AD ESSI ASSIMILATE DAL D.LGS. 118/2011 (CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI; LASCITI E DONAZIONI VINCOLATI ALL'ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI; CONFERIMENTI, LASCITI E DONAZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI DA PARTE DELLO STATO, DELLA REGIONE, DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI)? - PAG. 24 57 7.1 L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. 118/2011 è stato sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono? - Pag. 24 58 7.2 Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate: - Pag. 24 7.2.1. Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata sterilizzata stornando a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa? 7.2.2. Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio? 7.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi investimenti? 7.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione? - Pag. 24 58 8. L’AZIENDA HA ACQUISITO BENI TRAMITE STIPULAZIONE DI MUTUO? 8.1 IL COLLEGIO HA VERIFICATO CHE NON SIANO STATI STERILIZZATI GLI AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI ACQUISITE CON MUTUO? - PAG. 24 59 9. PER I BENI LA CUI ACQUISIZIONE SIA STATA FINANZIATA CON L'UTILE D'ESERCIZIO, IL COLLEGIO HA VERIFICATO CHE GLI AMMORTAMENTI NON SIANO STATI STERILIZZATI? - PAG. 24 60 V 10. PER I BENI LA CUI ACQUISIZIONE SIA STATA FINANZIATA CON CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO ENTRO IL 31/12/2011, IL COLLEGIO HA VERIFICATO CHE GLI AMMORTAMENTI NON SIANO STATI STERILIZZATI (ART. 29, LETT. B) DEL D.LGS. 118/2011)? - PAG. 24 60 11. IL SISTEMA INFORMATIVO AZIENDALE ASSOCIA A CIASCUN CESPITE LA RELATIVA FONTE DI FINANZIAMENTO, QUALE BASE PER L'IDENTIFICAZIONE DEGLI AMMORTAMENTI DA STERILIZZARE? - PAG. 24 61 12. PER L’ASSISTENZA FARMACEUTICA SONO STATI ATTRIBUITI ALL’AZIENDA OBIETTIVI DA PARTE DELLA REGIONE? - PAG. 25 61 12.1. Se Si, sono stati raggiunti? - Pag. 25 62 12.2. L’Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci? - Pag. 25 62 12.2.1. Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile: a) Spesa farmaceutica ospedaliera, b) Spesa per la distribuzione diretta, c) Spesa per la distribuzione per conto, d) Spesa farmaceutica convenzionata. - Pag. 25 62 12.2.2. Se il dato non è disponibile indicare i motivi. - Pag. 25 63 13. PERSONALE – FONDI E CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA – PAG. 26 64 FERIE NON GODUTE: NOTA. 64 13. NEL COSTO DEL PERSONALE SONO COMPRESI I FONDI PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO, MATURATA GIÀ NEL DIRITTO NEL CORSO DEL 2013, MA NON ANCORA CORRISPOSTA? - PAG. 26 64 13.1 La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dal CCNL di riferimento? - Pag. 26 65 13.1.1. In particolare 65 13.2 Sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel 2013 a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per un importo pari a (euro) Pag. 26 66 14. PERSONALE – COSTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO – PAG. 26 67 14. INDICARE AL 31/12/2013 IL COSTO DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO (COMPRENSIVO DEI COSTI ACCESSORI E IRAP), ANCHE AI FINI DEL RISPETTO DELL’ART. 9, COMMA 28, D.L. 78/2010: - PAG. 26 67 14.1. Il collegio verifica che i contratti di servizi non vengano utilizzati per eludere le norme relative al contenimento della spesa di personale? - Pag. 26 68 14.2. Evidenziare le criticità rilevate: - Pag. 26 68 15. SPESA PER IL PERSONALE – PAG. 27 69 15.1 La spesa per il personale (da intendersi come costo di competenza dell'anno) nell'esercizio 2013 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009: 69 15.2 in caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi. Pag. 27 70 15.3 L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all'art. 2, comma 72, della legge n. 191 del 2009. Pag. 27 70 15.3.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti, specificare i motivi - Pag. 27 71 16. ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE. - PAG. 28 71 16.1. Nel 2013, tra gli oneri straordinari sono stati rilevati i seguenti valori: (1) Cambiamenti di stima rispetto a quelle dei bilanci degli esercizi precedenti; (2) Cambiamenti di principi contabili rispetto a quelli dei bilanci degli esercizi precedenti; (3) Correzione di errori nelle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti. - Pag. 38 71 PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE 73 1. STATO PATRIMONIALE ATTIVO – PAGG. 29-33 73 2. STATO PATRIMONIALE PASSIVO – PAGG. 34-36 73 2. IL COLLEGIO HA ACCERTATO CHE LO STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO DELL'ULTIMO ESERCIZIO È IL SEGUENTE ... - PAG. 37 73 3. SI È PROCEDUTO AL RICALCOLO DEGLI AMMORTAMENTI PREGRESSI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA CIRCOLARE MEF-MDS DEL 25/03/2013? 3.1. SE SI, VI SPECIFICARE L'IMPATTO SUL RISULTATO DELL'ESERCIZIO IN CUI IL RICALCOLO È STATO EFFETTUATO; L'IMPATTO SU UTILE E PERDITE PORTATI A NUOVO; L'IMPATTO SU ALTRE VOCI DI PATRIMONIO NETTO. 3.2. DELL'OPERAZIONE SI È DATA ADEGUATA NOTIZIA IN NOTA INTEGRATIVA NELL'ESERCIZIO IN CUI IL RICALCOLO È STATO EFFETTUATO? - PAG. 38 73 3.3. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione? - Pag. 38 74 3.4. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata? - Pag. 38 75 3.5. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ma fisicamente ubicate presso terzi (per esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)? - Pag. 38 75 3.6. Le immobilizzazioni, eccezion fatta per quelle acquistate a partire dall'esercizio 2012 utilizzando contributi in conto esercizio, sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011? 3.6.1. Se no, motivare, distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a seguito di autorizzazione regionale e (II) altre motivazioni. - Pag. 38 75 3.6.2. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2013 utilizzando contributi in conto esercizio: (a) sono state ammortizzate al 40%; (b) sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale una quota pari al 40% del contributo utilizzato; (c) altro. Se altro, specificare di seguito. - Pag. 38 76 3.7. Nel 2013 sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni beni per il seguente importo - indicare l'importo al netto del fondo ammortamento - (euro). - Pag. 38 77 3.8. L'azienda ha accertato a campione l’esistenza fisica dei principali beni materiali. Pag. 38 78 4. ORGANISMI PARTECIPATI – PAG. 39 78 4.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2013 – Pag. 39 78 4.2. Informazioni sui trasferimenti dell'ente a favore degli organismi partecipati - Pag. 39 78 5. CREDITI - PAG. 40 79 5.1 Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio - pag. 40. 80 6. PERDITE DI ESERCIZIO – PAG. 41 80 6.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni regionali? – pag. 41 81 7. UTILE DI ESERCIZIO - PAG. 41 81 8. FONDI RISCHI E ONERI - PAG. 41 81 8.1 Indicare per i fondi rischi ed oneri (B.I, B.II e B.III dello S.P.) i dati di seguito richiesti. - Pag. 41 82 8.3. - Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa? Pag. 41 83 DEBITI - PAG. 42 84 9.1. Indicare la composizione dei debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione o Provincie autonome e verso le altre aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2013 - Pag. 42 84 - Tabella 1: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione o Provincia autonoma – D.III) - pag.42 84 - Tabella 2: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso Aziende sanitarie pubbliche – D.V) - pag.42 85 10. DEBITI V/FORNITORI – – IL COLLEGIO HA ACCERTATO CHE: … – PAG. 43 85 10.2. Il Collegio descriva quali iniziative (anche a livello regionale) sono state intraprese per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e per far fronte al debito pregresso – pag.43 88 VII 10.3. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da “factoring” regionale) – pag.43 89 10.4. Alla chiusura dell’esercizio è stato iscritto nello S.P. un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento di (euro) … sulla base dei seguenti criteri – pag.43 89 ATTESTAZIONE FINALE 90 ALLEGATO N. 1 – NUOVI MODELLI CE ED SP 91 ALLEGATO N. 2 – LINEE GUIDA MODELLI SP E CE 96 ALLEGATO N. 3 – RETTIFICHE ALLE LINEE GUIDA 133 ALLEGATO N. 4 – RILEVAZIONE SIOPE 134 ALLEGATO N. 5 – FERIE NON GODUTE 136 5A - SCHEDA FERIE NON GODUTE 136 5B DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 141 5C DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA 144 ALLEGATO 6 – COSTI INTRAMOENIA 147 PROFILI PROBLEMATICI. 147 A) ONERE PER FONDO DI PEREQUAZIONE. 147 B) INDENNITÀ DI ESCLUSIVITÀ. 147 VIII Corte dei conti SEZIONE DELLE AUTONOMIE Coordinamento NOTE METODOLOGICHE DI LETTURA DEI QUESTIONARI-RELAZIONE DEI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEI SERVIZI SANITARI REGIONALI BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 DOCUMENTO DI LAVORO 1. Premessa. Come per le precedenti linee guida, relative ai bilanci d’esercizio 2011 e 2012 degli enti dei servizi sanitari regionali, anche quest’anno si propongono queste “Note metodologiche di lettura”. E’ opportuno ribadire che il documento - redatto dal gruppo di studio che ha curato la predisposizione della bozza del nuovo questionario - non costituisce parte integrante delle linee guida pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Esso si offre come strumento di ausilio all’attività di verifica svolta dai magistrati e dai funzionari delle Sezioni regionali di controllo, ad uso eminentemente interno, che non vincola le valutazioni delle Sezioni regionali. Saranno più che utili segnalazioni di specifici nodi interpretativi, che potranno essere poi oggetto di confronto tra tutti gli operatori, e consentire, a beneficio di tutti, i necessari aggiornamenti delle “Note”. Laddove si affrontano temi che già evidenziano profili di criticità, in assenza di precise indicazione normative e di una consolidata giurisprudenza, anche dove si propongono delle soluzioni, le questioni sono presentate in chiave problematica, e resta rimessa la concreta soluzione al giudizio delle Sezioni. Questo lavoro costituisce un aggiornamento dei precedenti, e, quindi, gli argomenti che non sono stati interessati da novità sono rimasti sostanzialmente invariati (salva la diversa numerazione dei quesiti e delle tabelle rispetto al questionario dello scorso anno), mentre sono state apportate variazioni ove necessario, e sono state scritte ex novo le parti relative all’attuazione delle novità legislative. Per maggiore utilità degli operatori, sono allegati a queste “Note” anche dei documenti che potrebbero essere di interesse. 1 1.1. Inquadramento normativo alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014. A norma dell’art. 1, comma 170 , della l. 266/2005, anche agli organi di revisione degli enti dei sistemi sanitari regionali si applicano le disposizioni previste per i revisori degli enti locali dai commi 166 e ss dello stesso articolo, che sono tenuti a redigere una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto. L’art. 1, comma 3, del d.l.174/2012, ha ribadito questo sistema di controllo, prevedendo, inoltre, la preclusione dell’attuazione dei programmi di spesa causativi di squilibri finanziari degli enti (comma 7, con riferimento a programmi di spesa di cui si accerti la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria). Circa questo aspetto, di particolare rilevanza e delicatezza, appare opportuno riportare quanto rappresentato nelle linee guida, con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 39/2014. Con detta pronuncia, la Corte “ha ritenuto l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 7, d.l. n. 174/2012, limitatamente alla parte in cui si riferisce al controllo dei bilanci preventivi e dei rendiconti consuntivi delle Regioni. E’ stato escluso, infatti, che le pronunce di accertamento e di verifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti possano avere l’effetto di vincolare il contenuto della produzione legislativa delle Regioni, nonché di inibire l’efficacia di tali leggi (per la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o per la inadeguatezza degli stessi). Appare opportuno, peraltro, formulare alcune riflessioni sui possibili esiti del controllo, ove, per i soli enti del servizio sanitario pubblico, si rilevino le condizioni del richiamato, art. 1, comma 7, del d.l.174 cit.. In primo luogo occorre richiamare la natura del controllo esterno della Corte dei conti sugli enti territoriali e sanitari con l'ausilio dei Collegi dei revisori dei conti, che “è ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità” pur assumendo anche “i caratteri propri del controllo sulla gestione in senso stretto” secondo l’avviso espresso dal Giudice delle leggi. Ciò in quanto il giudizio di legalità regolarità ha “la caratteristica, in una prospettiva non più statica (com'era il tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive” (cfr. C. cost. 7 giugno 2007, n. 179; sostanzialmente negli stessi termini n. 198/2012; n. 39/2014). La richiamata sent. n. 39, con riferimento agli effetti impeditivi conseguenti al procedimento ex art. 1 comma 7, cit. , ha ulteriormente precisato che “siffatti esiti del controllo sulla legittimità e sulla regolarità dei conti degli enti del Servizio sanitario nazionale sono volti a evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio di tali enti”. Non si 2 tratta, quindi, di conseguenze di natura repressivo-sanzionatoria, ma di una misura (che scatta solo in caso di inadeguatezza o mancanza di provvedimenti correttivi da parte dell’amministrazione) connessa alla naturale esigenza di salvaguardia degli equilibri della gestione finanziaria, che sono presidiati al più alto livello ordinamentale (cfr. artt. 81, 97, 119 Cost.). Peraltro, al di fuori delle condizioni indicate nella norma in questione, e cioè mancata copertura di programmi di spesa o insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria, resta pienamente operante il criterio del “controllo collaborativo” sancito dall’art. 7, comma 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), e da una consolidata giurisprudenza costituzionale. In questo quadro, è da ritenere che la norma in esame sia di stretta interpretazione, e che occorra comunque tener conto dei profili di illegittimità costituzionale che sono stati dichiarati nella menzionata sent. 39/2014. Ciò significa che gli effetti inibitori ivi previsti possono verificarsi solo se sia puntualmente individuato il programma di spesa che sia privo di copertura finanziaria, o che, in prospettiva, non sia finanziariamente sostenibile. Inoltre occorre accertare che il programma di spesa non sia diretta attuazione di una previsione di legge regionale, fattispecie per la quale andrebbero rispettati i principi affermati dal Giudice delle leggi nella dianzi ricordata sentenza n. 39/2014. Infine, trattandosi di gestioni finalizzate alla realizzazione della tutela alla salute, è comunque necessario tenere in debita considerazione anche il presidio costituito dall’art. 32 della Costituzione. In ogni caso resta fermo il potere-dovere delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti di segnalare agli enti e alla Regione, quale responsabile ultimo della gestione della sanità pubblica sul territorio, le irregolarità rilevate, e di monitorare i successivi comportamenti dell’amministrazione”1. 1.2. Impostazione del questionario. Nell’impostazione del questionario si è seguito il criterio adottato nei precedenti anni, tenendo conto anche della necessità di monitorare l’andamento del processo di armonizzazione dei bilanci. Si rammenta che il d.lgs. 118/2011 per gli enti del servizio sanitario è entrato in vigore con l’esercizio 2012, senza passare per un periodo di 1 Linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sul bilancio di esercizio 2013 ai sensi dell’articolo 1, comma 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e dell’art. 1, comma 3 del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, approvate con del. n.13 /2014. 3 sperimentazione, come invece previsto per Regioni ed enti locali. La struttura resta sostanzialmente la stessa: - istruzioni per la compilazione e l’invio del questionario; - indice; - scheda anagrafica dell’ente e del compilatore; - domande preliminari; - conto economico; - domande specifiche sul conto economico; - stato patrimoniale attivo e passivo; - domande specifiche sullo stato patrimoniale; - attestazioni finali. Non si è ritenuto di riproporre una parte specifica per le Regioni in Piano di rientro, perché le Regioni sono in fase di Programma Operativo, con adempimenti ed obiettivi diversi da Regione a Regione. Qualora i contenuti del questionario non soddisfino tutte le esigenze informative, resta in facoltà della Sezione procedere ad approfondimenti istruttori. Si riepilogano di seguito gli aspetti contenutistici di maggior rilievo. a) Atteso che il d.l.174/2012 non ha apportato modifiche di rilievo alle modalità del controllo rispetto alla disciplina della l. 266/2005, e che il bilancio preventivo non ha valenza autorizzatoria (come invece accade per gli enti territoriali, i cui bilanci seguono il criterio finanziario, a differenza degli enti sanitari, che adottano la contabilità economica) si è mantenuto un solo questionario relativo al bilancio d’esercizio 2013, prevedendo, il confronto tra le previsioni 2013 e i dati definitivi, e acquisendo informazioni circa la corretta formulazione del preventivo 2014. b) Per quanto riguarda gli enti assoggettati al controllo, dal 2013 si è ritenuto di dovere ampliare la platea anche alla Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), che è la struttura regionale che gestisce direttamente una parte delle risorse destinate al servizio sanitario, e che l’art. 19 del d.lgs. 118/2011 comprende nella perimetrazione degli enti sanitari i cui bilanci sono soggetti a consolidamento a livello regionale. Il soggetto tenuto all’invio del questionario relazione è stato individuato nella figura del Terzo certificatore, previsto dal citato d.lgs. in luogo del collegio sindacale (art. 22, comma 3, lett. d). Pertanto, anche per l’esercizio 2013, gli enti interessati dall’adempimento sono i seguenti: - Azienda Sanitaria Locale; 4 - Azienda Ospedaliera; - Policlinici Universitari; - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico; - Agenzie Regionali per l’Emergenza Sanitaria; - Gestioni Sanitarie Accentrate; - Ospedali classificati, se ritenuti dalle Sezioni regionali competenti pienamente equiparabili agli enti sanitari pubblici regionali. c) Sono stati introdotti numerosi quesiti volti a verificare lo stato di attuazione della riforma introdotta con il d.lgs. 118/2011. d) Particolare attenzione è stata posta alle norme in tema di revisione, razionalizzazione e contenimento della spesa sanitaria (in materia di acquisti di beni e servizi, di controlli degli enti sull’appropriatezza prescrittiva e sugli enti privati accreditati, di debiti verso i fornitori, etc.). e) Per quanto riguarda l’acquisizione dei dati di conto economico e dello stato patrimoniale, come per gli anni precedenti si è fatto riferimento ai modelli C.E. e S.P. adottati dal Ministero del Salute per la rilevazione dei dati nel Sistema Informativo della Sanità (NSIS), come modificati dal D.M. 15.6.2012. Detti modelli sono stati valorizzati anche dal d.lgs. 118 cit., che ne prevede l’allegazione alla nota integrativa, e dispone, altresì, che le voci dei piani dei conti predisposti dagli enti debbano trovare corrispondenza univoca con le voci di C.E. ed S.P. (art. 27). Per gli approfondimenti, ove possibile, si è fatto riferimento agli schemi contenuti nella “Nota integrativa”, approvata con D.M. 20.3.2013, al fine di omogeneizzare le classificazioni e semplificare le operazioni di compilazione. 1.3. Il questionario - linee guida per il bilancio d’esercizio 2013 La riclassificazione effettuata in base ai vigenti modelli CE e SP consente di ottenere un’omogeneizzazione dei dati, utile per analisi comparative e per una gestione informatizzata dei documenti. In proposito si rammenta che, fin dai questionari relativi al bilancio d’esercizio 2008, il Coordinamento sulla scorta dei dati acquisiti elabora per ciascun ente sanitario schede di analisi che invia alle Sezioni competenti a supporto dell’attività di verifica, e, al termine del ciclo di rilevazione, un file riepilogativo che consente comparazioni a livello regionale e nazionale. A tal fine scopo le linee guida prevedono che: 5 a) si utilizzi esclusivamente il file scaricabile dal sito istituzionale della Corte; b) si nomini il file secondo il seguente criterio: 13_regione_nome azienda (esempio: 13_Veneto_azienda ospedaliera Padova); c) il questionario sia inviato alla Sezione regionale territorialmente competente e alla Sezione delle Autonomie (ad una casella di posta appositamente dedicata: [email protected]); d) nel caso in cui a seguito dell’istruttoria eseguita dalla Sezione regionale di controllo alcuni dei dati originariamente inseriti nel questionario siano stati modificati, è necessario inviare il questionario integrale modificato al recapito di posta elettronica sopra indicato; le Sezioni cureranno l’esecuzione dell’adempimento. Si ribadisce che i questionari devono essere inviati in formato excel, poiché sia la versione cartacea, sia altri formati (come il pdf), sono inutilizzabili ai fini dell’acquisizione nel database e delle successive elaborazioni. Per mantenere la coerenza tra i contenuti della banca dati e quelli definitivi acquisiti dalle Sezioni di controllo, è necessario che vengano comunicate al Coordinamento le rettifiche conseguenti alle verifiche operate, tramite invio di un nuovo questionario con i dati corretti. Tanto vale anche per i meri errori di compilazione - che non possono essere corretti in sede centrale – quali la compilazione di tutto o parte il questionario in migliaia di euro, anziché all’unità di euro. Nelle “Istruzioni per la compilazione”, all’inizio del questionario, sono contenute le indicazioni di carattere generale (ivi comprese quelle sopra esposte) e il significato della colorazione delle celle del questionario. Si evidenzia che dopo l’ “Attestazione finale”, in fondo al questionario, sono stati previsti alcuni fogli, etichettati come “Annotazioni”, utilizzabili dai compilatori per fornire tutte le ulteriori precisazioni ritenute necessarie. AVVERTENZA: in considerazione dei problemi e delle discrasie rilevati in precedenza, tutti i dati sono richiesti all’euro (non più in migliaia di euro). Si prega di segnalare ai compilatori detta modalità, ove necessario, e di far inviare i questionari eventualmente corretti a [email protected] 6 QUESTIONARIO BILANCIO D’ESERCIZIO 2013 Avvertenza: i numeri di pagina indicati nei titoli fanno riferimento alle pagine del questionario Dati generali – pag. 3 La corretta compilazione del frontespizio consente l’esatta identificazione dell’ente, delle sue caratteristiche, del compilatore e dei suoi recapiti, nonché la corretta acquisizione nella banca dati. Particolarmente importante è il codice fiscale, in quanto consente di individuare l’ente in modo univoco, nel caso di una pluralità di invii, o se la denominazione non risulta sempre uguale. Si segnala che – dal bilancio d’esercizio 2012 - compilatore, oltre al Presidente del collegio sindacale, può essere anche il Terzo certificatore, previsto per la Gestione Sanitaria Accentrata. Nel rigo 7 di pag. 3 è prevista l’indicazione della qualifica del compilatore, da scegliere dal menù a tendina. Si richiama l’attenzione anche sulla “Tipologia di Ente” (cella C23): deve essere selezionato dal menù a tendina il tipo di ente cui si riferisce il questionario. Le tipologie individuate sono: - azienda ospedaliera; - policlinico universitario; - IRCCS (istituto di ricovero e cura a carattere scientifico); - Azienda sanitaria locale; - ARES: azienda regionale per l’emergenza sanitaria; - Ospedale classificato: gli ospedali classificati sono strutture private, gli organi di revisione sono da considerare assoggettati all’obbligo di invio del questionario solo nel caso in cui l’ente trovi nella Regione piena equiparazione alle strutture sanitarie pubbliche. É compito delle Sezioni regionali individuare tali situazioni. Nota: cfr. delibera Sezione regionale di controllo della Regione Siciliana n. 75/2010/PRSS, pag. 5 e nota 5; delibera Sezione regionale di controllo della Liguria n. 13/2008. Nel caso di un’incompleta compilazione dei campi dovuti della pagina (denominazione – cella H4; tipologia di ente – cella C25;; cella C29 – popolazione; Regione/Prov. Aut. cella E29; codice fiscale – cella I29) resta visibile in rosso l’allarme "ATTENZIONE DATI IDENTIFICATIVI DELL'ENTE INCOMPLETI". 7 PARTE PRIMA: Domande preliminari 1. Il Collegio si è espresso favorevolmente sul bilancio di esercizio? pag.4 1.1 Se NO, indicare le motivazioni. La prima domanda consente una rapida evidenziazione delle principali irregolarità emerse nell’espletamento delle funzioni di controllo esercitate dal Collegio sindacale e concluse con un giudizio non favorevole sul bilancio di esercizio. La gamma di irregolarità che comportano giudizio negativo è piuttosto ampia, atteso che, come evidenziato anche dal punto 17 del documento redatto nel marzo 2009 dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (allo scopo di delineare l’attività del collegio sindacale delle ASL e delle Aziende Sanitarie Ospedaliere), il parere sul bilancio di esercizio si esprime sulla conformità ai modelli di rappresentazione contabile ed in ordine ai seguenti punti: “- gestione dal punto di vista economico-finanziario; - regolarità e correttezza del sistema contabile; - corrispondenza tra scritture contabili e dati di bilancio; - osservanza dei principi contabili; - osservanza dei precetti normativi; - presenza di irregolarità contabili e finanziarie”. La disamina delle risposte sul punto comporta la verifica, in sede istruttoria, dell’osservanza da parte del Collegio sindacale degli obblighi informativi previsti dall’art. 3-ter, comma 1, lett. D, del d.lgs. n. 502/1992. 2. Gravi irregolarità - Pag. 4 I quesiti della sezione 2 attengono alla verifica svolta dal Collegio in sede di controllo di regolarità amministrativa e contabile, nonché in sede di controllo continuativo sul bilancio. In particolare si richiede di segnalare le eventuali gravi irregolarità riscontate, con una dettagliata illustrazione delle stesse. Il questionario riflette una consolidata prassi civilistica, affidando al Collegio la valutazione della “gravità” della irregolarità e dell’impatto che ne consegue a carico del bilancio. 8 Per “grave” irregolarità, deve intendersi quella che incide in maniera significativa sulla intelligibilità del bilancio e sul regolare svolgimento dell’attività gestionale. La presenza di eventuali irregolarità valutate come gravi dal Collegio potrà comportare la necessità di approfondimenti da parte delle Sezioni regionali. 2.1 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità contabili, tali da incidere sulla veridicità e sull’equilibrio del bilancio di esercizio e suggerito misure correttive non adottate dall’azienda? pag.4 Al punto 2.1 il Collegio dovrà indicare le irregolarità che generano errori significativi sulla veridicità o sull’equilibrio del bilancio e non quelli che non condizionano il giudizio sul risultato di esercizio presentato. La prassi professionale infatti considera significativi gli errori tali che “una persona ragionevole cambierebbe il suo giudizio sul bilancio stesso se fosse a conoscenza della loro esistenza”. Di norma l’errore si può ritenere significativo se rivela la sua incidenza sul Patrimonio Netto, sul Risultato di Esercizio o sulla Situazione Patrimoniale dell’Azienda. 2.2 Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o dei libri contabili? - pag.4 La domanda 2.2 ha riguardo al riscontro da parte del Collegio delle irregolarità dal punto di vista formale e sostanziale non solo nella gestione del bilancio, ma anche nella scrupolosa e completa tenuta dei libri contabili. 2.3. Il Collegio sindacale ha rilevato gravi irregolarità nell'ambito del controllo amministrativo degli atti? - pag.4 La domanda è intesa ad acquisire le risultanze di controllo sugli atti. Assume rilevanza con riguardo alla specificità del controllo del Collegio Sindacale degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. In quella sede dovrà rilevare l’entità del fenomeno, non solo rapportato alla dimensione aziendale, ma anche come vulnus che l’irregolarità comporta per i potenziali effetti di propagazione. 2.4. Quali misure sono state adottate dall’Azienda per le irregolarità riscontrate? pag.4 La Sezione regionale analizzerà le soluzioni adottate e valuterà la loro adeguatezza nel merito, non solo con riferimento alle irregolarità amministrative ma anche alle soluzioni gestionali adottate, ovviamente nei limiti connaturati al tipo di controllo svolto (coerenza 9 con le direttive nazionali e regionali, rispetto dei principi di ragionevolezza, efficienza, efficacia ed economicità, ecc). 2.5. Nell'esame del bilancio il collegio sindacale ha tenuto conto delle osservazioni contenute nelle delibere della Sezione Regionale di controllo? - pag.4 Il quesito è inteso a verificare il recepimento delle indicazioni rivolte dalla sezione regionale nelle delibere. 3.L’Azienda ha presentato il bilancio d’esercizio per l’anno 2013 in perdita di esercizio? - pag.5 La sezione 3 mira ad approfondire il tema delle perdite presenti in bilancio con riguardo alle relative modalità di copertura. La problematica relativa a detta copertura ha un duplice profilo, tenuto conto dell’esigenza che essa trovi realizzazione nel medesimo esercizio nell’aggregato regionale ai fini della rendicontazione ai tavoli di monitoraggio, ma anche con riferimento ai successivi esercizi nell’ambito del bilancio dell’azienda. 3.2. Specificare, nel caso di perdite dell’esercizio 2013, se il Direttore generale ha rappresentato nella relazione sulla gestione le cause e indicato i provvedimenti adottati per il loro contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione aziendale. - pag.5 La domanda mira a verificare che esista una effettiva consapevolezza nei livelli gestionali, di controllo e politici, dell’eventuale situazione di perdita attraverso l’analisi di tutte le modalità in cui tale consapevolezza si deve esprimere. Al Collegio ed alla Sezione regionale viene in questo caso affidato il giudizio di coerenza tra quanto indicato per il bilancio della singola azienda rispetto a quanto invece risultante nel sistema regionale. 3.3. Come si è espresso il Collegio sindacale sulle modalità di copertura e sulla loro attendibilità? - Pag.5 Al Collegio viene richiesto di pronunciarsi sulla rigorosità delle previsioni in materia di copertura della perdita e sulla loro effettiva capacità di raggiungere l’obiettivo. Si vuole verificare in particolare che le indicazioni sulla copertura della perdita non siano generiche (future alienazioni, futuri risparmi) ma siano concrete previsioni in grado di salvaguardare il patrimonio regionale. La Sezione regionale potrà svolgere approfondimenti per verificare l’esistenza e la 10 dimensione di eventuali perdite pregresse che non trovino soluzione di copertura. 3.4. E’ stata preventivamente autorizzata da parte della Regione o Provincia autonoma la perdita d’esercizio? - Pag.5 3.4.1. Se SI, indicare con quale provvedimento o modalità: (dato in migliaia di euro) pag.5 3.4.2. per quale importo (dato in euro): 3.4.3. indicare lo scostamento della perdita in caso di risultato peggiore rispetto alla perdita autorizzata (dato in euro): L’inquadramento delle perdite nell’ambito di una programmazione regionale è fatto conseguente alla logica dei tavoli di monitoraggio che si concentrano sul dato regionale anziché su quello aziendale. La Sezione potrà verificare tramite il Collegio la natura dell’autorizzazione che, nelle diverse Regioni, assume forme differenziate. Non potranno essere considerate autorizzazione generici richiami alla possibilità della perdita o a situazioni di difficoltà economica. Inoltre, il meccanismo di autorizzazioni da parte della Regione deve corrispondere ad un’effettiva capacità di copertura della perdita. 4. Nel caso in cui la Regione abbia istituito la GSA, il terzo certificatore. - Pag.5 4.1. ha verificato la regolare tenuta del libri contabili e della contabilità della GSA? - Pag.5 4.2. ha verificato la riconciliazione dei dati della GSA con le risultanze del bilancio finanziario della Regione? - Pag.5 4.3. ha effettuato le verifiche di cassa con l'istituto tesoriere? - Pag.5 4.4. ha verificato la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità generale? - Pag.5 I quesiti mirano a verificare gli adempimenti imposti al terzo certificatore dall’art 22 del decreto legislativo n.118/2011. In ipotesi di soluzione organizzativa e gestionale ex art. 19 del citato decreto, - cioè Gestione sanitaria accentrata – la Regione deve individuare un responsabile regionale che certifichi “con riferimento alla gestione sanitaria accentrata presso la Regione: 11 i. in sede di rendicontazione trimestrale, la regolare tenuta dei libri contabili e della contabilità, la riconciliazione dei dati della gestione accentrata con le risultanze del bilancio finanziario, la riconciliazione dei dati di cassa, la coerenza dei dati inseriti nei modelli ministeriali di rilevazione dei conti con le risultanze della contabilità; ii. in sede di rendicontazione annuale, quanto indicato al punto i), nonché la corrispondenza del bilancio alle risultanze della contabilità”. In merito alla certificabilità dei bilanci, va rammentato che il D.M. (salute) 17.09.2012 (G.U. n.238 dell’11.10.2012), a più di sei anni dalla scadenza prevista dalla legge n.266/2005, ha definito il percorso della certificabilità per i bilanci degli enti del servizio sanitario nazionale. Ai fini del raggiungimento della condizione di certificabilità, le Regioni hanno dovuto approvare un Percorso Attuativo della Certificabilità (PAC) che, una volta completato, consentirà di avviare l'ordinaria revisione contabile del Bilancio d'esercizio. Al termine dei percorsi attuativi di cui all’art.3 del citato D.M., per le Regioni la certificabilità sarà verificata attraverso: 1) la revisione contabile del bilancio d’esercizio della gestione sanitaria accentrata regionale e del bilancio consolidato del servizio sanitario regionale; 2) l’asseverazione dei dati e delle informazioni contabili e gestionali, a livello locale e regionale, identificati con le modalità di cui al comma 3. Successivamente, il Decreto 1 marzo 2013 (G.U: n.72 del 26.03.2013), ha definito i “Percorsi attuativi della certificabilità”. Coerentemente a quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 3 del Decreto Certificabilità, i Percorsi Attuativi di Certificabilità, presentati dalle singole regioni, unitamente agli eventuali aggiornamenti, sono approvati: � per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente dal Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e dal Tavolo di verifica adempimenti; � per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, dal Tavolo di verifica adempimenti. A norma del comma 4 dell’articolo 3 del Decreto Certificabilità, la verifica dell’attuazione dei PAC sarà effettuata: • per le regioni sottoposte ai Piani di rientro, congiuntamente il Comitato permanente per l’erogazione dei LEA e il Tavolo di verifica adempimenti, in occasione delle verifiche di attuazione del Piano di rientro; • per le regioni non sottoposte ai Piani di rientro, il Tavolo di verifica adempimenti, in occasione delle ordinarie verifiche degli adempimenti. Le Aziende sanitarie e la G.S.A. devono raggiungere gli obiettivi previsti dal Decreto Certificabilità, sotto la responsabilità ed il coordinamento della regione di 12 appartenenza, obbligata a trasmettere al Ministero della salute e dell’economia e delle finanze una relazione periodica di accompagnamento (riportata nell’ Allegato B de decreto), dalla quale si deve evincere, in modo chiaro e puntuale: • il livello d’implementazione, l’effettiva funzionalità ed affidabilità degli standard organizzativi, contabili e procedurali contenuti nel PAC; • le azioni intraprese per rafforzare l’efficacia e l’efficienza dei controlli e per diffondere la cultura dei controlli; • le azioni in corso e/o ancora da intraprendere per consentire l’avvio della fase di verifica della certificabilità dei dati e dei bilanci ed i tempi previsti; • gli esiti delle revisioni limitate (procedure di verifica concordate) ove richieste dalla regione (Decreto Certificabilità comma 1, articolo 3); • le eventuali criticità e/o i punti di miglioramento al PAC segnalati dai collegi sindacali delle singole Aziende Sanitarie. 5. Nell’esercizio si è fatto ricorso a nuovo debito per il finanziamento degli investimenti? – Pag.6 L’art. 2 comma 2 sexies lett. g) del d.lgs. n. 502/1992 prevede che le Regioni, fermo restando il generale divieto di indebitamento, disciplinino la possibilità per le unità sanitarie locali di: 1) ottenere anticipazioni, da parte del tesoriere, nella misura massima di un dodicesimo dell'ammontare annuo del valore dei ricavi iscritti nel bilancio preventivo annuale; 2) contrarre mutui e accendere altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento, previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti. In aderenza alle indicazioni poste dal legislatore nazionale nell’esercizio della funzione di definizione dei principi legislativi fondamentali nella materia della tutela della salute, l’indebitamento delle Aziende sanitarie e ospedaliere trova concreta disciplina nelle varie legislazioni regionali, che ne esplicitano presupposti e limiti (nel rispetto di quelli minimi definiti dal d.lgs. n. 502/1992). Si ricorda che la materia dovrà essere rivisitata, a breve termine, alla luce dell’entrata in vigore, dal 2014, della legge costituzionale n. 1/2012 che, oltre a sancire il principio dell’equilibrio di bilancio per tutti gli enti pubblici (cfr. nuova formulazione degli artt. 97 e 119 Cost.), ha ridefinito i presupposti per l’indebitamento delle Regioni (art. 119, sesto comma, Cost.), esplicitati poi dalla legge attuativa n. 243/2012 (che, per le autonomie territoriali, entrerà in vigore nel 2016). 13 L’attenzione del legislatore nazionale si è soffermata sul tema degli investimenti in sanità e sulle modalità di finanziamento anche nel d.lgs. n. 118/2011. Quest’ultimo ha uniformato, a livello nazionale, i principi di iscrizione delle poste di bilancio, di ricavo e costo, e la tenuta delle relative scritture contabili (si rinvia alle domande del questionario relative ai nuovi criteri di iscrizione, rappresentazione e valutazione delle poste economiche e patrimoniali). In particolare la nuova disciplina ha precisato i criteri di contabilizzazione, nel bilancio di ASL e AO, degli appositi contributi erogati in conto capitale dallo Stato, dalle Regioni o da altri Enti. Infatti non è raro, nella prassi, il caso di investimenti sostenuti con risorse correnti destinate all’erogazione dei LEA (con conseguente incremento dei debiti verso fornitori, alla luce della distrazione delle relative risorse). Al contrario, in altri casi, i ricavi derivanti dal finanziamento di investimenti, in assenza di precise e uniformi regole di contabilizzazione, hanno impropriamente concorso all’emersione di un fittizio temporaneo pareggio economico (in presenza, invece, di oneri correnti superiori ai pertinenti ricavi). Non si esclude, comunque, la possibilità di un autonomo indebitamento da parte dell’Azienda sanitaria, ove la disciplina regionale lo consenta esplicitamente, definendone presupposti e limiti. 5.1. E’ stato rispettato il divieto di cui all’articolo 119, comma 6 della Costituzione? – Pag.6 Appare necessario che il Collegio sindacale, in sede di risposta al predetto quesito, accerti l’assenza di mutui o di altre forme di finanziamento finalizzate a coprire debiti per spese correnti. Alla luce della costante giurisprudenza contabile, appare inoltre necessario verificare che la documentazione contabile permetta il costante monitoraggio del legame fra indebitamento e spesa d’investimento, evidenziandolo anche nei bilanci degli anni successivi (a tale adempimento accede la necessità di determinatezza o determinabilità degli interventi cui l’indebitamento è finalizzato). 5.2. L’Ente si è avvalso nel 2013 della stipula di contratti di partenariato pubblico privato (esemplificativamente elencati nel d.lgs. n. 163/2006). – Pag.6 L’art. 3 comma 15 ter del d.lgs. n. 163/2006 definisce i “contratti di partenariato pubblico privato”. Si tratta dei contratti aventi per oggetto una o più prestazioni, quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica, oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. 14 Vi rientrano, a titolo esemplificativo la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilità, l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le società miste. Il d.lgs. n. 163/2006 prevede che tali contratti debbano essere comunicati all’Unità Tecnica Finanza di Progetto (UTFP) ed all’ISTAT (art. 44, comma 1-bis d.l. n. 248/2007, conv. con legge n. 31/2008) ai fini della valutazione del relativo impatto sulle percentuali di “indebitamento netto/PIL” e “debito pubblico/PIL” del bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche, redatto in aderenza ai principi posti dai regolamenti comunitari (SEC 95), Proprio a fini giuscontabili e di uniforme apprezzamento su tutto il territorio nazionale ed europeo, il Codice dei contratti prevede che alle operazioni di partenariato pubblico privato si applichino i contenuti delle decisioni Eurostat (la cui principale in materia è stata assunta in data 11/02/2004). Sulla base delle regole statistico-contabili comunitarie (SEC 95) la valutazione dell’impatto delle operazioni di Partenariato pubblico privato, sul bilancio e sull’indebitamento delle PA, va effettuato sulla base dell’allocazione dei rischi contrattuali, in particolare riconducibili a tre categorie (di costruzione, di domanda, di disponibilità). Se almeno due dei tre rischi sono, in base all’esame del contratto e del piano economico finanziario, sopportati dal privato, le operazioni di PPP possono non essere considerate ai fini della redazione del “conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni” (art. 126 TFUE; Protocollo sulla procedura per disavanzi eccessivi; Reg. (Ce) n. 479/2009 del 25 maggio 2009, Reg. (Ce) n. 2223/1996 - SEC 95). Va precisato che quanto esposto non vale, se non indirettamente, ai fini della rappresentazione dell’operazione nei bilanci degli enti del SSN. Infatti le regole di iscrizione a bilancio, per l’ordinamento contabile interno (oggi tendenzialmente uniformate dal d.lgs. n. 118/2011), non cambiano. Tuttavia ne va valutato il rapporto con i limiti legislativi, aventi fonti in normative nazionali o regionali, in materia di indebitamento (allo stato attuale, un problema di impatto con le regole del patto stabilità interno, a differenza che per gli enti locali, non si pone). Infatti, il principio per cui le operazioni di PPP non costituiscono indebitamento se almeno due dei tre rischi tipici sono a carico del privato vale anche al fine di qualificare correttamente la sostanza dell’operazione per l’ordinamento contabile interno (che, come detto, prevede limiti alla capacità di indebitamento di ASL e AO). Se, pertanto, in conseguenza dell’analisi dei rischi emergenti dal contratto, questi ultimi sussistono principalmente in capo alla PA, l’operazione va considerata alla stregua di un debito assunto per investimenti (risultando nella sostanza fittizio l’apporto del capitale privato, a 15 fronte di rischi di costruzione e gestione, e relativi oneri, a carico della PA). Di conseguenza, la corretta contabilizzazione nel bilancio economico/patrimoniale degli enti del SSN impone di: - iscrivere il bene nello stato patrimoniale secondo le regole ordinarie (e le quote ammortamento in conto economico); - esporre speculare debito nel passivo dello stato patrimoniale. Nel caso in cui, invece, l’esame del contratto e del piano economico finanziario faccia emergere l’allocazione dei principali rischi tipici a carico del partner privato, la relativa operazione potrà non essere valutata come debito (e quindi, per esempio, non rilevare ai fini dei limiti legislativi all’indebitamento, oggetto della successiva domanda preliminare n. 6). In questo caso la corretta contabilizzazione nel bilancio economico/patrimoniale degli enti del SSN impone di: - iscrivere il bene nell’attivo patrimoniale solo al momento dell’acquisizione in proprietà (esercizio del riscatto nel leasing o nel contratto di disponibilità; avvenuta realizzazione dell’opera nel contratto di concessione di costruzione e gestione o nel project financing, etc.); - non iscrivere alcun debito al passivo patrimoniale; - iscrivere i canoni o contributi annuali come costo in conto economico (se mero onere di godimento dell’opera) o in immobilizzazioni dello stato patrimoniale (se componente dell’investimento). Per maggiori ragguagli si rinvia alla Deliberazione della Corte conti, Sez. Riunite. n. 49/2011, alla Determinazione dell’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici n. 4/2013, nonché alle Deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Lombardia, n. 187/2008, 1139/2009, n. 10/2012 e n. 439/2012. 6. Il servizio del debito (quota capitale e interessi) relativo all’anno 2013 rientra entro il limite quantitativo del 15% delle entrate proprie correnti, ovvero entro il diverso limite previsto dalla normativa regionale? – pag. 7 6.1. Indicare per l’anno 2013 i seguenti dati: entrate proprie, servizio del debito (quota capitale e interessi) – pag. 7 La legge2 pone un limite quantitativo alla capacità di indebitamento degli enti del SSN 2 D.lgs. 30-12-1992 n. 502, e succ. mod. e int., recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421”. Art. 2 (Competenze regionali), comma 2-sexies: “La Regione disciplina altresì: … g) fermo restando il generale divieto di indebitamento, la possibilità per le unità sanitarie locali di: … 2) contrazione di mutui e accensione di altre forme di credito, di durata non superiore a dieci anni, per il finanziamento di spese di investimento e previa autorizzazione regionale, fino a un ammontare complessivo delle relative rate, per capitale e interessi, non superiore al quindici per cento delle entrate proprie correnti, a esclusione della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione.” 16 commisurando la quota di rimborso (capitale + interessi) alla effettiva capacità di restituzione desumibile da un vincolo percentuale sulle entrate correnti, al netto della quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita alla Regione. Si richiede pertanto una verifica da parte del Collegio, considerando anche le eventuali specifiche norme autorizzative regionali, che dovrà sia indicare l’eventuale avvenuto sforamento del limite massimo, sia indicare separatamente le tre componenti (entrate proprie, quota capitale del servizio del debito e interessi del servizio del debito) da cui si perviene, in via automatica, al calcolo dell’indice in questione. Le entrate proprie, tipica partizione delle entrate nel bilancio finanziario degli enti locali, devono essere ricostruite attraverso la selezione di specifiche voci del C.E., escludendo, per esplicita previsione normativa, la quota di fondo sanitario nazionale di parte corrente attribuita dalla Regione alla Azienda (si veda il punto 6.1.1 qui di seguito). La quota capitale del servizio del debito non può essere desunta dallo stato patrimoniale e, pertanto, deve essere ricostruita sulla base delle conoscenze interne all’Azienda. Gli interessi del servizio del debito dovrebbero corrispondere alla voce C.3.B) Interessi passivi su mutui, addizionati, ove necessario, di quote eventualmente incluse alle voci C.3.C) Altri interessi passivi e C.4.A) Altri oneri finanziari. Si noti che in alcuni casi parte del debito di finanziamento, e dunque le relative rate di rimborso, potrebbe essere collocato all’interno delle società partecipate al fine di eludere il vincolo di legge (si veda la domanda n.9 e seguenti sotto-domande). 6.1.1 Indicare le voci di C.E. considerate ai fini dell’individuazione delle entrate proprie – pag. 7 Con la dicitura “entrate proprie” il legislatore ha individuato una grandezza non indicata all’interno del C.E. e che necessita, pertanto, di essere ricostruita ad hoc. Il Collegio deve indicare specificamente quali voci del C.E. sono state considerate. Le entrate proprie costituiscono una tipica partizione delle entrate nella contabilità finanziaria degli enti e pertanto è necessario procedere per analogia, considerando che il concetto di “proprie” è relativo alla Regione e non alla singola Azienda 3 e che il concetto di entrata è relativo alla competenza finanziaria e non a quella economica. Per pervenire alle entrate correnti, dovrebbe essere stato seguito lo schema seguente: + A.1) Contributi in c/esercizio - A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale + A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria + A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi 3 Vd. nota precedente. 17 + A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) + A.9) Altri ricavi e proventi ---------------------------------Totale entrate proprie correnti Non dovrebbero quindi rilevare le seguenti voci: A.2) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione a investimenti, poiché voce di C.E. relativa ad un aspetto di ricostruzione della competenza economica dei contributi, quindi non rilevante dal punto di vista finanziario; A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate di contributi vincolati di esercizi precedenti, per lo stesso motivo di cui al punto precedente; A.7) Quota contributi c/capitale imputata all’esercizio, poiché non riguarda la parte corrente ma quella in c/capitale; A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni, poiché voce di C.E. relativa ad un aspetto di ricostruzione della competenza economica dei costi pluriennali, quindi non rilevante dal punto di vista finanziario. 7. Sono state fatte operazione di gestione attiva del debito? – pag. 7 Il quesito si propone di verificare se a livello aziendale emerge l’effettuazione di operazioni di gestione attiva del debito o la partecipazione ad operazioni simili avviate a livello regionale. 7.1. Se SI, indicare quali. – pag. 7 Generalmente quando si fa riferimento alla gestione attiva del debito si intendono operazioni tese a ridefinire caratteristiche, oppure rimodulare scadenziari/durate o tassi e condizioni dei debiti di finanziamento (a medio-lungo termine). In particolare l’azione interessa anche operazioni in derivati. Quanto alle caratteristiche delle operazioni di gestione attiva del debito, si possono identificare diverse tipologie. Secondo la terminologia bancaria, le tipiche tipologie c.d. “di copertura” sono: Tasso Fisso – Amortizing* Tasso Fisso – Bullet* Tasso Fisso* Tasso Fisso Crescente – Amortizing* Tasso Fisso Crescente - Bullet Tasso Fisso Crescente Tasso Fisso Differito - Amortizing Tasso Fisso Differito - Bullet 18 Tasso Massimo – Amortizing* Tasso Massimo - Bullet Tasso Massimo Tasso Massimo con Premio Frazionato - Amortizing Tasso Massimo con Premio Frazionato - Bullet Tasso Massimo con Premio Frazionato Collar - Amortizing Collar - Bullet Collar con Premio Frazionato - Amortizing Collar con Premio Frazionato - Bullet Tasso Fisso con Minimo Garantito - Bullet Floor - Amortizing Tasso Flessibile Bullet Tasso Protetto Amortizing Tasso Protetto Bullet Basis Swap Le tipologie indicate sono quelle finalizzate alla mera copertura del rischio di oscillazione e quelle indicate con * costituiscono generalmente quelle più ricorrenti presso il sistema bancario. Tuttavia, non è da escludersi che alcune Aziende possano aver utilizzato altre tipologie di operazioni, a puro scopo speculativo. Va da se che per gestione attiva del debito potrebbe anche intendersi il semplice monitoraggio proattivo svolto attraverso incontri periodici con gli istituti di credito presso i quali sono stati accesi i debiti, al fine di valutare l’andamento dei tassi ed eventuali formule di rimodulazione finalizzate al miglioramento dell’economicità complessiva dell’operazione di finanziamento. 8. Nel corso dell'anno 2013 l'Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria? – pag. 7 8.1. Le anticipazioni effettuate rispettano il limite dell’ammontare annuo? – pag. 7 8.2. Il Tesoriere ha presentato il rendiconto all’Azienda? – pag. 7 8.2.1. In caso negativo l’Azienda ha proceduto a richiederne la compilazione? – pag. 7 La domanda preliminare n. 8 chiede di indicare se l’Ente ha fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria con lo scopo di fronteggiare lo sfasamento temporale che può verificarsi nei flussi delle spese rispetto a quello delle entrate. In caso di rilevante ricorso ad 19 anticipazioni appare opportuno accertarne le sottostanti motivazioni, se riferite ad un’errata programmazione dei pagamenti da parte dell’Azienda o, invece, ad una ridotta rimessa di cassa da parte della Regione rispetto agli impegni assunti (che, solitamente, dispongono, in sede di approvazione del bilancio preventivo, la corresponsione di una predeterminata somma mensile agli enti del SSN, sulla base dell’attività di ricovero e ambulatoriale, delle funzioni non tariffate erogate, etc.). In proposito, al fine di attenuare fenomeni di minore finanziamento degli enti del SSN a causa di differente utilizzo del fondo sanitario nazionale o di fondi regionali destinati alla sanità, il d.lgs. n. 118/2011 (art. 20) ha imposto alle Regioni di garantire l’esatta perimetrazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del SSR, nonché di accertare ed impegnare a favore degli Enti del SSN, nel corso dell'esercizio, l'intero importo corrispondente al finanziamento della sanità. Si precisa che, dal 2013, l’art. 3, comma 7, d.l. n. 35/2013, convertito con legge n. 64/2013, impone alle Regioni l’erogazione per cassa agli Enti del SSN, entro il 31/12 di ogni anno, di almeno il 90% delle risorse incassate dallo Stato a titolo di finanziamento del servizio sanitario e di quelle destinate dalla Regione, a valere su risorse proprie, ai medesimi fini. La successiva domanda 8.1 è funzionale alla verifica del rispetto dell’ammontare annuo massimo. L’art. 2, comma 2-sexies, del d.lgs. n. 502/1992 dispone che le Regioni disciplinino la possibilità per le aziende sanitarie di ricorrere ad anticipazioni da parte del tesoriere nella misura massima di 1/12 dell'ammontare annuo del valore dei ricavi, inclusi i trasferimenti, iscritti nel bilancio preventivo annuale. In virtù di provvedimenti legislativi regionali tale limite potrebbe essere meno elevato (mentre dovrebbe escludersi l’ipotesi inversa, alla luce della valenza di principio generale del tetto posto dalla legislazione nazionale). Si ricorda che l’analisi del corretto utilizzo delle anticipazioni di cassa si collega al connesso tema del divieto di utilizzo dell’indebitamento per spesa corrente. Alla luce del precetto costituzionale, la costante giurisprudenza contabile, formatasi principalmente in sede di esame dei bilanci degli enti locali, ha precisato che un ripetuto, notevole e pluriennale ricorso ad anticipazioni elude il divieto di indebitamento per spesa corrente (tramutandosi in una situazione di costante esposizione debitoria, con assunzione dei relativi oneri, verso l’istituto tesoriere). Nel caso di sensibili e ripetuti ricorsi ad anticipazioni di tesoreria, appare pertanto necessario approfondire l’avvenuta adozione, da parte dell’azienda sanitaria (anche in aderenza a indicazioni regionali), degli strumenti di programmazione dei pagamenti imposti dall’art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009. L’adempimento 20 è funzionale anche al fine di attenuare gli oneri derivanti dall’applicazione, in caso di ritardato pagamento ai fornitori, del d.lgs. n. 231/2002, recentemente rafforzato dal d.lgs. n. 192/2012. Sotto tale ultimo profilo pare opportuno verificare se le ASL e le AO (o, per esse, le Regioni) abbiano fatto uso delle facoltà e dei finanziamenti concessi dal legislatore nazionale al fine di permettere l’adempimento di debiti pregressi (art. 2 d.l. n. 35/2013, convertito in legge n. 64/2013; art. 3 bis d.l. n. 69/2013, convertito in legge n. 98/2013; art. 13, comma 6, d.l. n. 102/2013, convertito in legge n. 124/2013). Il questionario chiede, inoltre (domanda 8.2 e 8.2.1), se il tesoriere ha presentato il rendiconto all’Ente ed, eventualmente, in caso di risposta negativa, se quest’ultimo ne ha richiesto la compilazione. Le modalità per la presentazione, da parte dell’Istituto tesoriere, del rendiconto all’azienda sanitaria sono disciplinate nella convenzione per l’affidamento del servizio. Il tesoriere, dopo aver completato le operazioni di chiusura ed effettuati i controlli, deve rendere il conto della gestione tramite il rendiconto. Il tesoriere, unitamente a quest’ultimo, deve inviare all’ente gli ordinativi di pagamenti e le reversali di incasso, accompagnate dal relativo elenco. Va ricordato, infine, che il rapporto fra Aziende sanitarie ed istituti tesorieri è assoggettato alle regole sulla c.d. tesoreria unica, aventi fonte della legge n. 720/1984 e successive modifiche e integrazioni, fra le quali assumono rilievo l’art. 7, del d.lgs. n. 279/1997 e l’art. 77-quater del D.L. n. 112/2008, in base ai quali Regioni e ASL/AO sono tenute ad osservare le regole della “tesoreria unica mista” (entrate dallo Stato accreditate in conto corrente infruttifero di tesoreria; le entrate proprie accreditate su c/c bancario). Sulla materia è poi intervenuto l’art. 35, comma 8, del D.L. n. 1/2012, convertito con legge n. 27/2012, in virtù del quale, fino al 31 dicembre 2014, il ridetto regime di “tesoreria unica mista” è stato sospeso, con applicazione temporanea delle disposizioni di cui all'art. 1, della legge 720/1984 (confluenza di tutte le entrate, salvo le eccezioni previste, sui conti, fruttiferi o infruttiferi, aperti presso le sezioni di tesoreria provinciale della Banca d’Italia). La normativa da ultimo indicata, che ha trovato successiva legittimazione nella sentenza della Corte Costituzionale n. 311/2012, pone un problema di coordinamento con l’art. 21, del d.lgs. n. 118/2011 che, in aderenza al sistema di tesoreria unica mista, previsto dal d.lgs. n. 279/1997, aveva imposto alle Regioni di accendere due distinti conti correnti dedicati alla sanità. Un primo per le risorse ricevute a titolo di trasferimenti dal bilancio dello Stato, da versare in conti infruttiferi di tesoreria unica (conti infruttiferi); un secondo in cui versare le ulteriori risorse destinate al finanziamento del SSR da accendere presso i tesorieri delle Regioni. 21 9. Esiste una gestione sociale attribuita dai Comuni? – pag. 7 9.1. In caso di risposta affermativa specificare quale è l'importo. – pag. 7 Nel caso di gestione sociale attribuita dai Comuni è necessario indicare, al punto 9, l’importo delle somme trasferite dagli stessi risultanti dal bilancio d’esercizio. Il risultato economico della gestione sociale deve essere in pareggio e, di conseguenza, non influenzare quello della gestione sanitaria. L’eventuale squilibrio finanziario, da indicare esplicitamente in nota, deve essere momentaneo e comunque tale da non aggravare gli oneri finanziari dell’Azienda. Nel caso di strutturale squilibrio economico o finanziario della gestione sociale, l’Azienda dovrebbe richiedere ai Comuni il rimborso degli oneri da essa derivanti. L’art. 38 della Costituzione configura il diritto ad essere assistiti, riconoscendo, fra gli altri, il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale dei cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, i diritti previdenziali dei lavoratori in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria, il diritto all’educazione e all’avviamento al lavoro di inabili e minorati. Si tratta di bisogni di tipo diverso, che vanno dalla necessità di disporre di mezzi per il proprio sostentamento, all’assistenza sociale, all’accesso a forme di educazione e formazione professionale, etc. Il comma quattro della disposizione chiama a svolgere attività di assistenza organi ed istituti predisposti od integrati dallo Stato, mentre il comma cinque definisce l’assistenza privata libera. Il d.lgs. n. 502/1992, che ha istituito le Aziende sanitarie, ha distinto le competenze tra il settore sanitario e quello sociale, soprattutto da un punto di vista economico. Ha previsto che l'ASL possa assumere la gestione di attività o di servizi socioassistenziali, su delega dei singoli enti locali e con oneri a totale carico di questi ultimi (procedendo alle erogazioni solo dopo l'effettiva acquisizione delle necessarie disponibilità finanziarie). Nell’ambito del complessivo riordino e decentramento delle funzioni amministrative, gli artt. 128 e seguenti del d.lgs. n. 112/2008 hanno ripartito le competenze in materia di servizi sociali tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. In particolare l’art. 131, comma 2, del decreto attribuisce ai Comuni “i compiti di erogazione dei servizi e delle prestazioni sociali, nonché i compiti di progettazione e realizzazione della rete dei servizi sociali, anche con il concorso delle Province”. Il d.lgs. n. 229/1999, nell’apportare modifiche al d.lgs. n. 502/92, ha coinvolto i Comuni nel processo decisionale e programmatorio, in particolare per l'approvazione dei piani 22 sanitari e per la verifica della loro attuazione. Con la legge n. 328/2000, legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sono state disciplinate anche le prestazioni socio-sanitarie. La legge quadro ribadisce la centralità del territorio per la realizzazione, attraverso i piani di zona, della rete di servizi sociali ed il loro coordinamento e integrazione con gli interventi sanitari. Sulla normativa in discorso non ha inciso la riforma costituzionale n. 3/2001 che, con il principio di sussidiarietà, ha fatto salve le competenze già attribuite ai Comuni e le attività svolte dai privati nel settore dell’assistenza. Il nuovo assetto costituzionale riserva però allo Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, da garantire su tutto il territorio nazionale. Infatti, il D.P.C.M. 29 novembre 2001, recante la definizione dei livelli essenziali di assistenza, riconosce e garantisce anche attività e prestazioni di tipo socio-sanitario, integrate con quelle sanitarie, nell’ambito dell’assistenza distrettuale territoriale (ambulatoriale e domiciliare, residenziale e semiresidenziale) e ospedaliera. L'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie (D.P.C.M. 14/02/2001) è intervenuto a ridefinire le tipologie di prestazioni per aree di intervento e a regolare i criteri di suddivisione della spesa tra il SSN e i Comuni. Le prestazioni della c.d. “Rete integrata dei servizi socio-sanitari”, distinte in tre categorie, sono riassunte nella seguente tabella. Tipologia Aree di intervento Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale Esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite Prestazioni sociali rilevanza sanitaria a Prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria Persone in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute Bisogno socio-sanitario inerente alle funzioni psicofisiche e la limitazione delle attività del soggetto nelle fasi estensive e di lungo assistenza Contenuti - prestazioni ambulatoriali e domiciliari - trattamenti in strutture residenziali e semiresidenziali Competenza/finanziamento A.S.L./Fondo sociale nazionale e regionale - sostegno economico - aiuto domestico - ospitalità alberghiera Comuni/compartecipazione dei cittadini alla spesa - prestazioni ambulatoriali e domiciliari - trattamenti in strutture residenziali e semiresidenziali A.S.L./Fondo sociale nazionale e regionale 23 10. L’azienda possiede partecipazioni in società o in altri organismi (consorzi, fondazioni, ecc.)? – pag. 7 La domanda è meramente ricognitiva e serve per comprendere se vi sono organismi partecipati e quale ne sia la natura. L’informazione può essere utilizzata sia al fine di valutare la conformità della partecipazione detenuta alle finalità istituzionali dell’Azienda sanitaria (e l’avvenuta trasmissione alla Sezione regionale di controllo della delibera di ricognizione delle partecipazioni societarie ex art. 3. commi 27 e ss. L.F. n. 244/2007), che l’aderenza ai più stringenti obblighi posti agli enti del SSN dall’art. 9 comma 2 bis del d.lgs. n. 502/1992. Quest’ultima norma, infatti, restringe maggiormente l’ambito di esplicazione della capacità negoziale delle aziende sanitarie disponendo che, al di fuori dei programmi di sperimentazione previsti dal medesimo articolo (autorizzati dalle Regioni), “è fatto divieto alle aziende del Servizio sanitario nazionale di costituire società di capitali aventi per oggetto sociale lo svolgimento di compiti diretti di tutela della salute”. Appare pertanto necessario esaminare l’attività concretamente erogata dalle società partecipate da aziende sanitarie, che non può avere ad oggetto l’erogazione di prestazioni ambulatoriali, di ricovero o comunque di tutela diretta della salute dei cittadini, ma solo strumentali o di supporto a queste ultime. In caso di risposta positiva, le Sezioni regionali potranno anche procedere agli accertamenti tesi alla verifica del rispetto delle normative di finanza pubblica succedutesi nel corso degli ultimi anni. Si ricorda, per esempio, l’art. 13 del d.lgs. n. 223/2006, convertito con legge n. 248/2006, in base al quale le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono avere oggetto sociale esclusivo ed operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati. L’analisi può essere poi estesa al rispetto, da parte delle società partecipate, delle norme di finanza pubblica che hanno disciplinato la spesa per il personale o limitato/vietato le assunzioni (art. 18 d.l. n. 112/2008; art. 9 comma 29 d.l. n. 78/2010), posto limiti al numero ed alla retribuzione degli organi di amministrazione e controllo (art. 3 commi 44 e ss L.F. n. 244/2007; art. 6, commi 2, 3 e 6 del d.l. n. 78/2010; art. 23 bis d.l. n. 201/2011; art 4 d.l. n. 95/2012) o chiarito la procedura di evidenza pubblica da osservare per l’acquisto di beni e servizi (art. 4 d.l. n. 95/2012). Infine, sulla scorta delle modalità di analisi ormai sperimentate presso le società 24 partecipate da Enti locali, la verifica può essere approfondita per valutare la situazione degli organismi partecipati che hanno eventualmente chiuso l’esercizio in perdita e le azioni intraprese al fine di attenuarne gli impatti sul patrimonio dell’Azienda (fino a valutare l’eventuale presenza di trasferimenti nelle circostanze di divieto poste dall’art. 6 comma 19 del d.l. n. 78/2010). L’esame della situazione economico patrimoniale, infine, può permettere di verificare se le relative partecipazioni sono state oggetto di svalutazione nelle scritture economiche e patrimoniali di fine esercizio. 11. Il Collegio sindacale ha accertato che il sistema contabile (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, riconciliazioni crediti e debiti ecc.) fornisca la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori significativi? – pag. 8 La domanda si propone di focalizzare l’attenzione sulla procedura amministrativocontabile sottostante alla produzione del dato contabile esposto in bilancio. E’ necessario, infatti, che nelle fasi procedurali che conducono alla redazione del bilancio gli uffici dell’Ente pongano in essere procedure di contabilizzazione e di verifica dei dati in grado di garantirne l’attendibilità. E’ fondamentale, pertanto, che il Collegio effettui specifici accertamenti sull’attendibilità e affidabilità delle procedure di contabilizzazione e di verifica dei dati poste in essere dall’Ente ed espliciti le risultanze dei controlli effettuati. 11.1. Se NO, si indichino le lacune evidenziate – pag. 8 La domanda mira ad individuare specificatamente in quali ambiti e fasi delle procedure che conducono alla redazione del bilancio si siano verificate anomalie e carenze. 12. Indicare quali strutture di controllo interno sono operative presso l'ente. – pag. 8 La domanda ha lo scopo di verificare l’esistenza di procedure di controllo interne all’Ente e di individuare le strutture di controllo interno effettivamente operative. La risposta dovrà pertanto contenere l’elencazione delle strutture preposte ai controlli operanti presso l’Azienda. 13. Sono operativi presso l'Ente: – pag. 8 13.1. sistemi budgetari? – pag. 8 13.2. sistemi di contabilità analitica? – pag. 8 Tra i controlli interni assumono particolare rilevanza gli strumenti di controllo di gestione, 25 in quanto l’attività di orientamento e monitoraggio della gestione costituisce lo strumento di guida della gestione aziendale verso il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Il controllo di gestione costituisce, infatti, il presupposto strumentale alla razionalizzazione dell’uso delle risorse e al raggiungimento di adeguati livelli di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. All’interno dell’Azienda dovrebbero essere operativi controlli antecedenti (pianificazione strategica e programmazione aziendale sintetizzata nel budget) e controlli susseguenti (contabilità analitica e sistemi di reporting). In particolare dovrebbero essere operativi controllo economico della gestione (espresso da costi e ricavi), controllo monetario (flussi finanziari), controllo patrimoniale (anche della redditività dei centri di responsabilità), controllo qualitativo, controllo organizzativo. Nella prassi operativa la libertà lasciata alle aziende nella definizione dei propri strumenti di controllo di gestione ha portato a molteplici esempi e soluzioni differenziate. 13.3. Il sistema di contabilità analitica è affidabile e consente le valutazioni cui esso è finalizzato? – pag. 8 Con particolare riguardo al sistema di contabilità analitica, che è deputato a fornire i risultati consuntivi dell’Azienda integrati con i risultati della contabilità economico patrimoniale, viene richiesto di affiancare alla semplice dichiarazione di esistenza degli strumenti, offerta nella risposta precedente, indicazioni sull’effettiva efficacia degli strumenti stessi. 13.3.1. Se NO, specificare i motivi. – pag. 8 Si chiede al Collegio di chiarire le cause della mancata o parziale implementazione della contabilità analitica e/o di indicare quali aspetti della gestione dell’Ente non sono sottoposti a detta tipologia di controllo. 14. L'Ente ha gestioni contabili diverse da quella ordinaria (es. liquidatoria, stralcio, ecc.)? – pag. 8 Al momento della trasformazione delle ex USL in Asl sono sorte gestioni liquidatorie che hanno mantenuto tutte le posizioni debitorie e creditorie dei vecchi enti che, per legge, non venivano trasferite alle nuove Aziende. Tali gestioni liquidatorie risultano attualmente presenti in alcune realtà regionali. Pur essendo affidata alle nuove Aziende la tenuta e la gestione materiale delle gestioni liquidatorie, queste hanno mantenuto il precedente impianto di contabilità finanziaria e sono state mantenute separate dal bilancio delle nuove Aziende. Gli eventuali disavanzi 26 scaturenti dalla riscossione dei crediti ed il pagamento dei debiti delle gestioni liquidatorie non sono pertanto da considerarsi di competenza aziendale. Esistono, inoltre, in molte Regioni, gestioni liquidatorie, nate successivamente a quelle già citate in forza di operazioni straordinarie di aggregazione tra Asl disposte a livello regionale. Il quesito mira a individuare l’esistenza nell’Azienda di gestioni contabili diverse da quella ordinaria. 14.1. In caso di risposta affermativa, le relative componenti trovano collocazione in bilancio? – pag. 8 Il quesito mira a comprendere l’impatto effettivo o potenziale che le gestioni diverse da quella ordinaria possono avere sul bilancio di esercizio. Si ricorda che le gestioni stralcio derivanti dalla chiusura delle ex USL avevano una propria contabilità autonoma e separata cosicché non avevano impatto sul bilancio stesso (se si escludono situazioni di anticipazione di risorse che l’Azienda avesse effettuato a favore della gestione liquidatoria stessa). Diverso può essere invece il trattamento di gestioni stralcio originate da operazioni straordinarie successive. 14.1.1. Se NO, indicare dove vengono inseriti i dati relativi a tali gestioni non ordinarie. – pag. 8 Qualora le gestioni non abbiano effetto sul bilancio dell’Azienda viene richiesta al Collegio illustrazione del regime amministrativo contabile della gestione liquidatoria. 15. Il collegio sindacale ha provveduto a circolarizzare i principali rapporti di credito e debito: – pag. 8 15.a. con la Regione e le altre Aziende del Servizio Sanitario Nazionale? – pag.8 15.b. verso i fornitori? – pag. 8 15.c. con l'eventuale centrale di acquisto, azienda capofila e/o strutture similari? – pag. 8 Le circolarizzazioni (conferme esterne) sono procedure di revisione che hanno lo scopo di accertare l’esistenza e la completezza dei valori esposti in bilancio con riguardo a specifiche poste dello Stato Patrimoniale attraverso analitiche richieste di conferma del saldo inviate a parti terze con riguardo ad una percentuale significativa di poste. Il quesito mira a verificare il rispetto da parte del Collegio di quanto previsto nei principi di revisione (500, 501, 505) in merito alle procedure di controllo dell’esistenza e dell’effettiva entità delle poste debitorie e creditorie dell’Azienda. 27 In particolare viene chiesto al Collegio se abbia effettuato la circolarizzazione dei crediti e dei debiti nei confronti della Regione e delle altre Aziende del SSN, nei confronti dei fornitori e nei confronti di un’eventuale centrale di acquisto, azienda capofila e/o strutture similari. La mancata adozione di dette procedure di controllo rappresenta una grave criticità in quanto determina la carenza di adeguate certezze probatorie in merito ai valori iscritti nello Stato Patrimoniale. 16. L'azienda si è adeguata alle disposizioni emanate dalla Regione per adempiere a quanto disposto dall'art. 6, comma 20, del d.l. n. 78 del 2010? – pag. 9 L'art. 6 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 12, e ulteriormente integrato da interventi legislativi successivi, prevede una serie di misure per la riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Il comma 20 del medesimo articolo stabilisce che la normativa in discorso non si applica in via diretta alle Regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali dette misure costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Il quesito mira a conoscere se la Regione abbia emanato norme attuative, dettando anche disposizioni per gli enti sanitari, e se questi abbiano ottemperato a quanto previsto. 16.1. Se No, specificare i motivi: – pag. 9 Il quesito mira a conoscere se sia stata la Regione a non adottare disposizioni attuative ovvero se sia stata l’Azienda a non adeguarsi alle disposizioni emanate dalla Regione e quali siano state le ragioni ostative all’adeguamento. 17. L'azienda ha allegato i prospetti dei dati SIOPE, compresi quelli relativi alle disponibilità liquide, così come richiesto dal comma 11, dell'art. 77-quater, del d.l. n. 112 del 2008 e dal D.M. attuativo del 23 dicembre 2009? – pag. 9 17.1. Esiste concordanza tra i prospetti dei dati SIOPE con le scritture contabili dell’ente e del cassiere o tesoriere? – pag. 9 17.2. In caso di discordanza, l’ente ha allegato al bilancio d’esercizio una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione? – pag. 9 Dal 2008 anche gli enti del SSN sono obbligati a registrare le loro operazioni di cassa (incassi e pagamenti) sul Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE). Il sistema informativo è molto articolato, e consente, quindi, un livello di analisi 28 particolarmente approfondito. Si rammenta che nel referto sulla finanza regionale già da qualche anno viene svolta un’analisi della gestione di cassa degli enti del SSN, a livello di aggregato regionale, e, a richiesta, sono messi a disposizione delle Sezioni regionali anche le informazioni relative ai singoli enti. A partire dall’esercizio 2010, per effetto di quanto disposto dal comma 11, dell'art. 77-quater, del d.l. n. 112 del 2008 e dal D.M. attuativo del 23 dicembre 2009 (vedi allegato 1), tutti gli enti soggetti alla rilevazione SIOPE (compresi le Aziende del SSN), sono tenuti ad allegare al rendiconto o bilancio d’esercizio i relativi prospetti, nonché una relazione esplicativa delle cause che hanno determinato eventuali discordanze tra i prospetti SIOPE e le scritture contabili dell’ente. Generalmente, il sistema dovrebbe quadrare al centesimo poiché le rilevazioni SIOPE dovrebbero essere gestite a livello informatico in modo integrato alla contabilità, attraverso le reversali e i mandati di pagamento; qualora si verifichino discordanze, spesso queste sono attribuibili ad errori materiali del tesoriere o del contabile in Azienda. Si è mantenuta la domanda nel questionario per l’esercizio 2012, ma sarebbe interessante comprendere se tali differenze sono sostanziali e quali sono le motivazioni addotte per poi, eventualmente, procedere a richieste più mirate in futuro. 18. Il bilancio di esercizio (Stato patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa) è redatto secondo lo schema definito con DM 20/3/2013? – pag. 9 Il d.lgs. 118/2011 ha introdotto nuovi schemi di stato patrimoniale e di conto economico, che hanno sostituito quelli previgenti (D.M. 11/2/2002). Ha inoltre introdotto uno schema obbligatorio di nota integrativa. Gli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa contenuti nel d.lgs. 118/2011 sono stati successivamente modificati con D.M. 20/3/2013. Il quesito 18 intende accertare che le aziende abbiano redatto i propri bilanci secondo i nuovi schemi. 19. La Nota Integrativa (N.I.) è stata integralmente compilata? – pag. 9 19.1. La N.I. contiene i modelli CE e SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente? – pag. 9 Il d.lgs. 118/2011 (poi modificato dal D.M. 20/3/2013) prevede uno schema di nota integrativa molto articolato, con una netta prevalenza di tabelle predefinite e domande a risposta chiusa. L'obiettivo è di armonizzare l'informativa fornita dalle diverse aziende. Il quesito 19 intende verificare che lo schema sia stato effettivamente compilato nella sua interezza. La risposta sarà positiva anche nel caso vi siano parti non compilate unicamente perché non pertinenti per l'azienda in oggetto. 29 Nel contesto civilistico, una delle funzioni della nota integrativa è dettagliare le voci di stato patrimoniale e di conto economico. Per le aziende del SSN, il legislatore delegato ha ritenuto che tali informazioni di dettaglio siano già contenute nei modelli ministeriali CE e SP, che hanno l'ulteriore vantaggio di essere comuni a tutte le aziende. Il d.lgs. 118/2011 stabilisce pertanto (art. 26 c. 4) che "la nota integrativa deve contenere anche i modelli CE ed SP per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente". Il quesito 19.1 intende verificare che quest'obbligo sia stato rispettato. 20. E' stato predisposto il rendiconto finanziario? 20.1 Il rendiconto finanziario è stato redatto secondo lo schema definito dal d.lgs. 118/2011? – pag. 9 Il d.lgs. 118/2011 (art. 26 c. 1) , a differenza del codice civile, stabilisce che "Il bilancio d'esercizio [...] si compone dello stato patrimoniale, del conto economico, del rendiconto finanziario e della nota integrativa". Il medesimo d.lgs. 118/2011 contiene inoltre uno schema di rendiconto finanziario che, a differenza degli schemi di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, non è stato successivamente modificato dal D.M. 20/3/2013. Il quesito 20 intende accertare che il bilancio approvato contenga il rendiconto finanziario; il quesito 20.1 che il rendiconto sia conforme allo schema definito dal d.lgs. 118/2011. 21. E' stata predisposta la relazione sulla gestione? 21.1. La relazione è stata redatta secondo lo schema definito dal d.lgs. 118/2011? 21.2. La relazione sulla gestione contiene il modello di rilevazione LA per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio precedente? 21.3. Contiene un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza? – pag. 10 Il d.lgs. 118/2011: Stabilisce (art. 26 c. 1) che "Il bilancio d'esercizio [...] è corredato da una relazione sulla gestione sottoscritta dal direttore generale [nel caso delle aziende] e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione [nel caso della GSA]". Prevede un apposito schema di relazione sulla gestione, che non è stato successivamente modificato dal D.M. 20/3/2013. Stabilisce (art. 26 c. 4) che "la relazione sulla gestione deve contenere anche il modello di rilevazione LA, di cui al decreto ministeriale 18 giugno 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, per l'esercizio in chiusura e per l'esercizio 30 precedente, nonché un'analisi dei costi sostenuti per l'erogazione dei servizi sanitari, distinti per ciascun livello essenziale di assistenza”. I quesiti intendono accertare il rispetto di questi obblighi. 22. Ciascuna voce del piano dei conti dell'azienda è univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE? – pag. 10 Per perseguire una maggiore omogeneità delle rilevazioni contabili effettuate dalle diverse aziende, il d.lgs. 118/2011 (art. 27) stabilisce che "ciascuna voce del piano dei conti [dell'azienda e della GSA] deve essere univocamente riconducibile ad una sola voce dei modelli di rilevazione SP o CE". I modelli ministeriali CE e SP, in altri termini, configurano un "piano dei conti minimo": ogni voce dei modelli può essere scomposta in più conti, ma ogni conto dell'azienda o della GSA deve essere univocamente e interamente riconducibile a una e una sola voce del modello CE o del modello SP. Il quesito 22 intende accertare che il piano dei conti dell'azienda o GSA in oggetto rispetti quest'obbligo. 23. Il bilancio è stato redatto in ossequio agli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, fatto salvo quanto diversamente disposto dal d.lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi? – pag. 10 Il d.lgs. 118/2011 ha superato l'impostazione propria del d.lgs. 502/1992, che affidava alle singole Regioni la responsabilità di emanare "norme per la gestione economico finanziaria e patrimoniale delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere". Nella nuova impostazione, le aziende sanitarie devono applicare le disposizioni contenute negli articoli da 2423 a 2428 del codice civile, a meno che non sia lo stesso d.lgs. 118/2011 a stabilire diversamente (per esempio, prevedendo specifici schemi di bilancio o definendo, all'art. 29, appositi "Principi di valutazione specifici del settore sanitario"). Il riferimento ai "relativi provvedimenti attuativi" richiama principalmente le casistiche applicative successivamente emanate dai ministeri competenti (ad oggi tramite il D.M. 17/9/2012). Il quesito 23 intende accertare che ogni scostamento dalle disposizioni di cui agli articoli da 2423 a 2428 del codice civile trovi giustificazione appunto in quanto diversamente disposto dal d.lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi. 24. La Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti delle aziende? 24.1. Tali direttive sono coerenti con il d.lgs. 118/2011 e i relativi provvedimenti attuativi? – pag. 10 Il d.lgs. 118/2011 non vieta alle Regioni di impartire direttive contabili alle proprie 31 aziende. Al contrario, prevede espressamente (art. 32 c. 8) che "per favorire la compatibilità e l'uniformità dei bilanci da consolidare, il responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione può stabilire specifici obblighi informativi a carico [delle aziende sanitarie] e prescrivere trattamenti contabili omogenei. Nello stesso comma, il decreto ribadisce però che le indicazioni regionali devono rimanere "nei limiti di quanto stabilito dagli articoli 28 e 29". Più in generale, la Regione non può contraddire quanto stabilito dal d.lgs. 118/2011 e dai relativi provvedimenti attuativi. Il quesito 24 intende indagare se la Regione abbia emanato direttive contabili nei confronti delle aziende; il quesito 24.1 intende accertare che tali direttive non confliggano con il d.lgs. 118/2011 e con i relativi provvedimenti attuativi. Nella risposta, occorre tener presente che la Regione avrà emanato numerose direttive contabili prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011 e che molte di tali direttive saranno inevitabilmente in contrasto con il decreto stesso. Il quesito 24 va quindi interpretato come segue: "Dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011, la Regione/Prov. Aut. ha emanato direttive contabili nei confronti delle aziende o ribadito esplicitamente l'applicabilità di direttive precedentemente emanate?". Analogamente, il quesito 24.1 andrà riferito alle direttive emanate dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011, nonché a quelle emanate precedentemente, ma di cui dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011 si è ribadita esplicitamente l'applicabilità. 25. Il bilancio preventivo 2013 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 25 del d.lgs. 118/2011? – pag. 10 25.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. – pag. 10 26. Il bilancio preventivo 2014 è stato predisposto in ossequio alle disposizioni di cui all’art. 25 del d.lgs. 118/2011? – pag. 10 26.1. In caso di risposta negativa indicare i disallineamenti e le relative cause. – pag. 10 Il d.lgs. 118/2011 (art. 25) richiede la predisposizione di un "bilancio preventivo economico annuale" con le seguenti caratteristiche: È redatto "in coerenza con la programmazione sanitaria e con la programmazione economico-finanziaria della Regione" (c. 1). "Include un conto economico preventivo e un piano dei flussi di cassa prospettici, redatti secondo gli schemi di conto economico e di rendiconto finanziario previsti 32 dall'articolo 26. Al conto economico preventivo è allegato il conto economico dettagliato, secondo [il modello ministeriale] CE" (c. 2). "È corredato da una nota illustrativa, dal piano degli investimenti e da una relazione redatta dal direttore generale [per le aziende] e dal responsabile della gestione sanitaria accentrata presso la Regione per [la GSA]. La nota illustrativa esplicita i criteri impiegati nell'elaborazione del bilancio preventivo economico annuale; la relazione del direttore generale o del responsabile della gestione sanitaria accentrata evidenzia i collegamenti con gli altri atti di programmazione aziendali e regionali; il piano degli investimenti definisce gli investimenti da effettuare nel triennio e le relative modalità di finanziamento" (c. 3). "Deve essere corredato dalla relazione del collegio sindacale" (c. 3). E' approvato dalla "giunta regionale [...] entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui [si riferisce] (art. 32 c. 5). "Entro sessanta giorni dalla data di approvazione, [è pubblicato] integralmente sul sito internet della Regione (art. 32 c. 5). Con riferimento al bilancio preventivo economico annuale sia del 2012 sia del 2013, il questionario intende accertare (i) che il bilancio di previsione sia stato approvato; (ii) che il bilancio di previsione rispetti i requisiti stabiliti dal d.lgs. 118/2011; (iii) in caso di risposta negativa al punto (ii), quali requisiti non siano stati rispettati (es. data di approvazione; composizione; presenza dei documenti a corredo) e perché. 27. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione della spesa per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto al valore consuntivato nel 2011, all’ 1% nel 2013? – pag. 11 La domanda intende verificare il rispetto delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria previste, per l’anno 2013, dall’ art 15, comma 14, della L.135/12 (“Spending review”).Tale disposizione normativa stabilisce che, nel 2013, gli acquisti di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da operatori privati accreditati al Servizio sanitario nazionale siano ridotti, rispetto al livello consuntivato nel 2011, dell’1 per cento. Per il controllo di tale componente di spesa, è di fondamentale importanza la tempestiva programmazione dei fabbisogni assistenziali da parte delle Regioni e la stipula dei rispettivi contratti che definiscono, ad inizio d'anno, i budget per ciascun operatore privato accreditato e i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni rese; molte Regioni in Piano di rientro sono risultate carenti proprio sotto il duplice profilo della programmazione e della gestione puntuale della successiva fase contrattuale. 33 28. Sono stati adottati i provvedimenti per la riduzione della spesa per l’acquisto di prestazioni da operatori privati accreditati, in misura pari, rispetto al valore consuntivato nel 2011, al 2% nel 2014? – pag. 11 La domanda mira a verificare il rispetto delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria previste, per l’anno 2014, dall’ art 15, comma 14, della L.135/12 (“Spending review”). Tale disposizione normativa stabilisce che, nel 2014, gli acquisti di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza ospedaliera da operatori privati accreditati al Servizio sanitario nazionale siano ridotti, rispetto al livello consuntivato nel 2011, del 2 per cento. 29.Le prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati, nel 2013, hanno rispettato i tetti programmati ? – pag. 11 L’erogazione di servizi sanitari da parte degli operatori privati accreditati 4 deve essere preceduta dalla stipula di contratti che determinano il budget e i volumi massimi di prestazioni erogabili5 da ciascun centro di cura accreditato. La puntuale sottoscrizione dei contratti e il rispetto dei budget assegnati sono strumenti essenziali di governo delle attività del servizio sanitario, che consentono di contenere la spesa entro limiti coerenti con le risorse pubbliche rese disponibili in sede di programmazione. La domanda 29, quindi, mira a rilevare l’esistenza di casi di erogazione di servizi superiore ai budget programmati. 29.1 In caso di risposta negativa elencare sinteticamente le criticità e i motivi ostativi che non hanno permesso il rispetto dei tetti programmati: – pag. 11 La domanda 29.1 chiede di esporre, sinteticamente, le criticità più ricorrenti che hanno determinato il superamento dei tetti di spesa. 29.2 Vi sono in corso contenziosi per prestazioni erogate? – pag. 11 Le verifiche periodiche condotte in sede di Tavolo tecnico sui risultati di gestione dei servizi sanitari regionali hanno evidenziato casi, diffusi soprattutto nelle Regioni in Piano 4 Il quadro di riferimento sulla normativa nazionale per l’accreditamento istituzionale è rinvenibile nel d.lgs. 502/92 ( “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992”) e nelle successive integrazioni disposte dal d.lgs. n. 229/99. Di particolare interesse per le domande del Questionario è il Titolo II (“Prestazioni”) del d.lgs. 502/92 che, agli articoli 8-10, disciplina l’intero ciclo decisionale sul servizio sanitario: la programmazione dei fabbisogni sanitari regionali, l’accreditamento istituzionale, la sottoscrizione dei contratti con gli operatori privati accreditati, di cui si specificano, altresì, gli elementi “necessari”: la definizione dei budget, la remunerazione delle prestazioni sanitarie concordate, e i controlli su qualità e appropriatezza dei servizi prodotti. 5 Tutte le Regioni, al fine di controllare la spesa sanitaria, hanno affiancato, al sistema di finanziamento a tariffa, la definizione di budget, ossia di tetti basati sul valore e/o il volume delle prestazioni erogabili per tipologia assistenziale. 34 di rientro6, di operatori privati accreditati che erogano prestazioni senza che siano stati sottoscritti i relativi contratti, generando, così, contenziosi sulla remunerazione dei servizi, con effetti finanziari anche rilevanti per gli enti territoriali. Altra criticità connessa alla sottoscrizione dei contratti è, sovente, il ritardo con cui vengono sottoscritti rispetto all’anno di riferimento, “vanificando”, pertanto, la funzione programmatoria che tali atti rivestono. La domanda, quindi, ha il fine di verificare l’esistenza di operatori privati accreditati che operano per conto del SSN senza aver sottoscritto i contratti previsti dal d.lgs. 502/92. 29.3 Indicare l'entità complessiva presunta dei contenzioni in essere al 31 dicembre 2013 (valore in euro): – pag. 11 La domanda ha lo scopo di stimare il valore finanziario complessivo del contenzioso in corso nell’anno 2013 con gli erogatori privati accreditati per prestazioni sanitarie erogate in assenza di specifici accordi contrattuali, oppure, nel caso quest’ultimi siano stati sottoscritti, per la remunerazione dei servizi eccedenti i tetti di spesa indicati nei contratti. 30. Le strutture private accreditate che operano nel territorio di competenza della ASL erogano prestazioni sanitarie per conto del SSN sulla base di accordi contrattuali preventivamente sottoscritti? – pag. 11 Il d.lgs. 502/92 ha introdotto il sistema dell’ accreditamento istituzionale (rilasciato dalla Regione) per tutti gli operatori, pubblici e privati, del SSN. L’accreditamento, che si configura, giuridicamente, come atto di concessione di servizio pubblico 7 (trovando quindi, specifica fonte normativa nella legge e non più, come nel sistema previgente al d.lgs. 502/92, nelle convenzioni) è requisito necessario perché la struttura possa operare per conto del SSN, sulla base di contratti o accordi che specifichino i volumi di 6 Si riporta, a titolo esemplificativo, una sintesi delle maggiori criticità rilevate dal Tavolo tecnico, per gli esercizi 2010/2011, in sede di verifica dei risultati di gestione nelle Regioni in piano di rientro. Piemonte: Erogatori ospedalieri privati accreditati che non hanno sottoscritto i relativi contratti; il Tavolo tecnico chiede di sapere quali provvedimenti abbia adottato la Regione in proposito. Molise: Si segnalano carenze sia nella programmazione regionale del fabbisogno assistenziale sia nella programmazione finanziaria dei tetti di spesa sulla base dei quali sottoscrivere gli accordi contrattuali. Abruzzo: non tutti gli operatori hanno sottoscritto i relativi contratti. Rilevati contratti nei quali, a fronte dei tetti di spesa stabiliti, non sono specificati dettagliatamente il volume di attività per singolo operatore e la tipologia delle prestazioni da erogare. Criticata l’intestazione in capo allo stesso soggetto (”Gruppo Esperti regionali”), del compito di accreditare/stipulare i contratti con gli erogatori privati, e di monitorarne la compatibilità con i requisiti previsti dalle leggi regionali. Molise: Contratti firmati con erogatori privati accreditati in mancanza di una preliminare dettagliata ricognizione dei fabbisogni assistenziali; alcuni contratti stipulati in base alla spesa storica e non ai fabbisogni assistenziali. Campania: Operatori privati accreditati che non hanno stipulato i contratti, le cui associazioni di categoria reclamano preventivamente idonee garanzie per la remunerazione delle prestazioni erogate. Calabria: Operatori privati che erogano servizi senza contratto, per i quali La Regione ha adottato decreti che sospendono il rapporto di accreditamento. 7 Corte costituzionale, sentenza n. 204 del 6 luglio 2004, e Consiglio di Stato, V Sezione, sentenza n.1989 del 29 gennaio 2008. 35 prestazioni da erogare e i controlli di qualità e appropriatezza sui servizi resi. La domanda, quindi, mira a verificare l’esistenza di strutture sanitarie nelle rispettive aree territoriali di competenza delle ASL che erogano servizi per conto del SSN senza aver sottoscritto i rispettivi contratti. 30.1. In caso negativo, è stata predisposta la sospensione dell’accreditamento istituzionale, come previsto dall'art. 79, comma 1-quinquies del d.l. 112/2008? – pag. 11 La legge n. 133/2008, tra le misure di stabilizzazione della finanza pubblica introdotte a carico del SSN, dispone la sospensione dell’accreditamento per gli operatori privati accreditati che non hanno sottoscritto i contratti; la domanda, pertanto, è finalizzata a conoscere il numero delle aziende cui, in applicazione dell’art. 8-quinquies, comma 2quinquies del d.lgs. 502/928, sia stato sospeso l’accreditamento istituzionale. 31. L’ente ha verificato l’esistenza di contratti con valori di acquisto di beni e servizi superiori di oltre il 20% ai corrispondenti prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (art. 15 comma 13 lettera b d.l. 95/2012)? – pag. 11 La domanda intende monitorare l’attuazione delle misure di razionalizzazione della spesa sanitaria, in particolare quelle introdotte dall’art.15, comma 13, lettera b), della L. n. 135/129 (“Spending review”). Tale disposizione, al fine di ridurre la sensibile variabilità dei prezzi unitari pagati dal SSN per rifornirsi sul mercato di beni o servizi aventi caratteristiche omogenee, prescrive che, qualora questi superino di oltre il 20 per cento i prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio per i contratti pubblici, le aziende sanitarie abbiano l’obbligo di rinegoziare i contratti in essere e, in caso negativo, di recedere da essi, senza ulteriori oneri. La domanda, pertanto, vuole rilevare l’eventuale esistenza di contratti di acquisto che l’azienda abbia l’obbligo di rinegoziare. 8 Integrazione al d.lgs. 502/92 disposta dalla L. 133/08. L. 135/12, art. 15, c.13 lettera b:” all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. 9 36 31.1. In caso positivo, quantificare numero e valore complessivo dei contratti non rispondenti ai prezzi di riferimento forniti dall’Osservatorio dei contratti pubblici: – pag. 11 Le domanda è finalizzata a conoscere il numero e il valore complessivo dei contratti da rinegoziare, per “allinearli” ai prezzi di riferimento individuati dall’Osservatorio, e di quelli, eventualmente, rescissi. a. numero complessivo di contratti: Indicare il numero totale dei contratti che superano di oltre il 20 per cento i prezzi di riferimento individuati dall’Osservatorio sui contratti pubblici. b. valore complessivo dei contratti: Indicare il valore finanziario complessivo dei contratti che superano di oltre il 20 per cento i prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio. 32. Indicare numero e valore complessivo dei contratti rescissi a seguito di negoziazione infruttuosa, come previsto dal d.l. 95/2012: – pag. 11 La domanda si riferisce all’obbligo giuridico che hanno gli enti di rescindere quei contratti che, a seguito di negoziazione infruttuosa, superano di oltre il 20 per cento i valori rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici. a. numero complessivo di contratti: Indicare numero totale dei contratti rescissi. b. valore complessivo dei contratti: Indicare valore finanziario complessivo dei contratti rescissi. 33. L’ente ha conseguito l’obiettivo della riduzione del 10% del valore dei contratti e delle connesse prestazioni di beni e servizi (ad eccezione dei prodotti farmaceutici; art. 15 comma d.l. 95/2012)? – pag. 11 La domanda intende monitorare se gli enti del SSN abbiano conseguito l’obiettivo, posto dall’art. 15, comma 13, lettera a), della L. n. 135/12 (“Spending review”), di riduzione del valore dei contratti e delle rispettive forniture di beni e servizi 10 in misura pari al 10 per cento, per l’anno 2013. L’effettivo conseguimento della riduzione di spesa per consumi intermedi è importante per il rispetto dell’equilibrio economico degli enti sanitari, poiché la L. n. 135/12 ha operato tagli al finanziamento del SSN per il 2013 pari a complessivi 1.800 milioni, di cui 483 milioni ascrivibili 10 alle economie attese dalla Ad eccezione della spesa farmaceutica, per la quale valgono le specifiche disposizioni contenute nell’art. 15, commi 2-7, della L. 135/12. 37 riduzione del 10 per cento della spesa per acquisto di beni e servizi. La finanziaria 2013, tuttavia, a tutela dei livelli essenziali di assistenza, ha introdotto un meccanismo di “flessibilità” nel conseguimento di tale obiettivo11, poiché le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono anche adottare misure alternative (o integrative) alla riduzione del 5 per cento del valore dei contratti e delle rispettive prestazioni, purché assicurino l’equilibrio di bilancio del servizio sanitario. 33.1 Quale criterio è stato adottato per conseguire l’obiettivo? (scegliere trarimodulazione prezzo e volumi –riduzione contenuto prestazioni –riduzione dei volumi –imposizione unilaterale taglio dei prezzi pari al 10%- altro specificare) – pag. 11 Con la domanda 33.1 si vuole conoscere quali procedure siano state concretamente adottate per conseguire il risultato disposto dalla norma con l’art. 15, comma 13, lettera b), della L. n. 135/12 (“Spending review”): imposizione taglio unilaterale dei prezzi pari al 5 per cento, oppure, negoziazione con i fornitori mediante misure di riduzione del prezzo e del volume (o del contenuto) delle prestazioni. PARTE SECONDA - CONTO ECONOMICO I prospetti del conto economico e dello stato patrimoniale (inseriti rispettivamente nelle parti II e III del questionario) riprendono integralmente i modelli di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale degli enti del servizio sanitario nazionale, adottati dal Ministero del Salute per la rilevazione dei dati nel Sistema Informativo della Sanità (NSIS), come modificati dal D.M. 15.6.2012. Detti modelli sono stati valorizzati anche dal d.lgs. 118/2011, che ne prevede l’allegazione alla nota integrativa, e dispone, altresì, che le voci dei piani dei conti predisposti dagli enti debbano trovare corrispondenza univoca con le voci di C.E. ed S.P. (art. 27). - Rigo 2, celle C2 – D2: devono essere indicati il numero e la data dell’atto con il quale il Direttore Generale dell’ente ha approvato il bilancio d’esercizio. Si sottolinea che i questionari debbono essere compilati sulla base della determinazione con cui il Direttore dell’Ente adotta il bilancio d’esercizio, senza 11 Legge finanziaria 2013, art. 1, comma 131,lettera a: “ Al fine di razionalizzare le risorse in ambito sanitario e di conseguire una riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi, anche al fine di garantire il rispetto degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, al comma 13 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135:a) alla lettera a), dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono inserite le seguenti: «e del 10 percento a decorrere dal 1° gennaio 2013 e» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con specifico riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono comunque conseguire l'obiettivo economico-finanziario di cui alla presente lettera adottando misure alternative, purche' assicurino l'equilibrio del bilancio sanitario». 38 dover aspettare le ulteriori fasi di approvazione a livello regionale, che possono intervenire anche a distanza di parecchio tempo, in modo inconciliabile con l’esigenza di tempestività delle verifiche della Sezione. Eventuali difformità tra i dati del bilancio originariamente adottato e quelli derivanti dai successivi interventi degli organi regionali potranno essere oggetto di ulteriore approfondimento da parte delle Sezioni regionali. - Domanda n. 1a: si chiede ai compilatori se gli importi risultanti dalle scritture contabili dell’ente e riclassificati secondo il modello CE ministeriale corrispondano a quelli della quinta comunicazione al Nuovo Sistema Informativo della Sanità (NSIS). Si vuole porre l’accento sul fatto che i compilatori non possono limitarsi a copiare puramente e semplicemente il prospetto inviato dall’ente al NSIS, ma devono effettivamente operare una riclassificazione delle poste del bilancio, e porle a confronto con la quinta rilevazione del CE. - Domanda n. 1b: si chiede ai compilatori se gli importi risultanti dalle scritture contabili dell’ente e riclassificati secondo il modello CE ministeriale concordino con quelli riportati nel modello CE allegato alla Nota Integrativa. Con le due domande si vuole verificare la coerenza dei dati di bilancio forniti nelle varie sedi (al NSIS, alla Corte, all’interno stesso del bilancio con l’allegazione alla nota integrativa del CE), - Domanda n.2: il prospetto di Conto Economico: a) nella prima colonna è riportato il codice informatico di ogni voce del NSIS; b) nella seconda colonna sono riportate le descrizioni delle voci di CE; per eventuali chiarimenti sulle singole voci del conto economico e dello stato patrimoniale, si può far riferimento alle linee guida (che si allegano alle presenti note metodologiche) che integrano il modello di rilevazione del conto economico e dello stato patrimoniale stabilito dal Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto ministeriale del 15 giugno 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10.7.2012, S.O. n. 144; in alcune celle, contrassegnate da un triangolo rosso a destra in alto, sono presenti delle note che si leggono passandovi il puntatore – relative al segno da utilizzate al momento dell’inserimento dell’importo; c) nella terza colonna l’intestazione va completata con gli estremi dell’atto aziendale di previsione, e sotto vanno riportati gli importi. Il documento previsionale, pur non avendo il carattere autorizzatorio dei bilanci di previsione degli enti con bilancio finanziario, in varie Regioni assume una propria valenza, in quanto dagli eventuali scostamenti con il rendiconto possono derivare specifiche conseguenze 39 (ad es. sui premi ai vertici aziendali, o in relazione alle verifiche del rispetto degli obiettivi posti dai Piani di rientro); in alcune celle, contrassegnate da un triangolo rosso a destra in alto, sono presenti delle note - che si leggono passandovi il puntatore – relative al segno da utilizzate al momento dell’inserimento dell’importo; d) nella quarta colonna devono essere riportati gli importi relativi al bilancio d’esercizio 2012; e) la quinta colonna non è editabile, ma è impostata per calcolare automaticamente lo scostamento tra previsione e bilancio d’esercizio. DOMANDE SPECIFICHE SUL CONTO ECONOMICO 3. Analisi del valore della produzione – pag. 21 3.1 Ricavi – pag. 21 3.1.1. I contributi in conto esercizio da Regione, a destinazione indistinta e vincolata iscritti nel valore della produzione, corrispondono agli atti della Regione? - Pag. 21 La domanda è finalizzata a far attestare la corrispondenza tra quanto assegnato all’ente dalla Regione, con proprio atto deliberativo, e l’importo dei contributi in conto esercizio, a destinazione indistinta e vincolata, iscritti nel valore della produzione (voce A.1.A, per quanto riguarda i contributi da quota del Fondo Sanitario Nazionale, e A.1.B.1 - A.1.B.2 per quanto riguarda i contributi regionali extra fondo). Le linee guida del precedente mod. CE approvate con D.M. 31/12/2007 precisavano che “i contributi in conto esercizio devono essere iscritti per competenza, ovvero nel momento della assegnazione deliberata, indipendentemente dal flusso di finanziario di erogazione.” Le linee guida approvate con il citato D.M. 15.6.2012 si limitano a descrivere le voci, ma il principio contabile sopra riportato deve ritenersi tuttora applicabile. Per avere un riferimento sulle regole contabili e sui riferimenti normativi può essere ancora utile fare riferimento alle linee guida del precedente D.M., sopra richiamato, riportate in appendice alle “Note di lettura” relative al bilancio d’esercizio 2011. 3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia – pag. 21 3.2.1. In riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia, il Collegio sindacale effettua puntuali verifiche sull'esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e sulla sua corretta applicazione? - Pag. 21 Il D.P.C.M. 27/03/2000 all’art. 5, commi 1 e 2, prevede l’adozione da parte dei direttori 40 generali delle Aziende di un apposito atto aziendale che definisca le modalità organizzative dell'attività libero-professionale (o intramoenia o ALPI) sia in regime ambulatoriale che di ricovero, conformemente ai criteri individuati nell’articolo stesso. Il collegio sindacale, vigilando l’osservanza della legge, deve verificare la presenza del suddetto atto aziendale e il rispetto delle disposizioni in esso contenute. 3.2.1.1.Quali criticità ha riscontrato? - Pag. 21 Indicare le eventuali criticità riscontate dal Collegio sindacale, nel corso della verifica sull’esistenza di una adeguata regolamentazione aziendale e di corretta applicazione, in riferimento alle prestazioni sanitarie erogate in regime intramoenia. 3.2.2. La differenza tra i ricavi per le prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti i costi relativi all’attività a carico dell’Azienda? - Pag. 21 La legge n. 120 del 2007, art. 1, comma 4, prescrive a ciascuna Azienda la necessità di provvedere agli eventuali oneri connessi alla attività intramoenia determinando, in accordo con i professionisti, un tariffario idoneo ad assicurare l'integrale copertura di tutti i costi direttamente e indirettamente correlati alla gestione dell'attività intramoenia, ivi compresi quelli connessi alle attività di prenotazione e di riscossione degli onorari. L’attività intramoenia, dunque, non deve generare perdite per le Aziende. La risposta deve essere coerente con la tabella 3.2.5 nonché con la presenza di sistemi contabili che permettano di individuare i costi imputabili all’attività di intramoenia (domande 3.2.3 e 3.2.4). Anche per le finalità di cui alle sotto-domande seguenti, va precisato che il concetto di “tutti i costi relativi all’attività a carico dell’Azienda” si traduce con il termine tecnico di “costo pieno”. Secondo le consolidate teorie di contabilità dei costi, il concetto di “costo pieno” identifica, infatti, la sommatoria di tutti i costi sostenuti per la produzione di un determinato oggetto di costo (in tal caso l’attività intramoenia), siano essi direttamente imputabili, cioè i costi diretti, sia quelli sostenuti anche per altre finalità, cioè costi indiretti. I costi diretti costituiscono quelle fattispecie di costo che sono oggettivamente imputabili all’attività intramoenia, come il personale (medico, infermieristico, etc.), il materiale di consumo, medicinali, etc., ma a condizione che vi sia una rilevazione separata del consumo di risorsa (dell’orario di lavoro dedicato all’attività intramoenia, del materiale di consumo e dei medicinali effettivamente utilizzati tramite rilevazione puntuale, etc.). I costi indiretti sono rappresentati dal valore monetario del consumo di risorse che sono acquisite anche per altre finalità (nella fattispecie considerata, attività 41 non intramoenia), come le utenze (elettricità, riscaldamento), le pulizie, i costi amministrativi generali, etc. In questi casi e nel caso in cui i costi che potrebbero essere imputati direttamente non siano rilevati separatamente in modo oggettivo, si deve procedere ad imputazione su basi di allocazione, seguendo il concetto di “quota equa”, ossia assegnazione all’oggetto di costo (nel caso in specie, l’attività intramoenia) sulla base di una ragionevole considerazione rispetto all’assorbimento di risorse o, in altri termini, considerando il rapporto di causazione fra l’oggetto di costo, nel caso in specie l’attività intramoenia, ed il costo sostenuto. Le basi di allocazione variano al variare dei sistemi di contabilità analitica utilizzati (da basi di allocazione a grandezze “fisiche” come ad es. il numero dei mq per l’allocazione delle spese di pulizia o riscaldamento, a basi “contabili”, come l’utilizzo dei costi diretti o i costi del personale). Si sottolinea che la scelta della base di allocazione è e resta soggettiva e la valutazione rispetto alla sua bontà deve essere sempre ricollegata alla capacità di rappresentare, appunto, la “quota equa” di costi indiretti attribuita all’oggetto di costo considerato, nel caso in specie l’attività intramoenia. Generalmente più la base di allocazione è accurata, e quindi più ci si avvicina e si esaspera il concetto di “quota equa”, più il sistema di rilevazione è complesso e, quindi, costoso. In altri termini vi è un trade-off fra costo del sistema di rilevazione e sua accuratezza. Ragion per cui è necessario valutare se la base di allocazione costituisce un buon compromesso fra complessità/costo e accuratezza. A tal fine, è possibile identificare quote forfetarie di costi indiretti rispetto ai costi diretti a condizione che ciò sia suffragato da analisi storiche del comportamento complessivo dei costi indiretti rispetto ai costi diretti o analisi su base campionaria. 3.2.3. I sistemi contabili dell'Ente permettono di individuare i costi imputabili all'attività intramoenia? - Pag. 21 In continuità rispetto alle note di cui alla domanda 3.2.2, i sistemi contabili (qui si sottintende di contabilità analitica) dovrebbero permettere di individuare i costi diretti, cioè direttamente imputabili, e i costi indiretti, cioè indirettamente imputabili attraverso basi di allocazione. Ciò sottintende che sia organizzato un sistema di contabilità analitica per centri di costo, in grado di giungere alla conoscenza del costo pieno secondo le caratteristiche enunciate alle note della domanda 3.2.2. Si sottolinea l’importanza di aver costituito sistemi di rilevazione oggettivi dei costi diretti – ossia i costi che si definiscono diretti dell’attività intramoenia devono essere rilevati in modo sistematico e privo di effetti distorsivi della realtà, ad esempio attraverso i marcatempo per le spese del personale o sistemi di rilevazione a codici a barre per i beni di consumo e medicinali – e di aver scelto basi di allocazione che siano sostenute da corrette analisi che si fondano 42 sui principi della contabilità dei costi, in particolare il concetto di “quota equa” descritto alla spiegazione della domanda 3.2.2. 3.2.4. Esiste una contabilità separata per l'attività intramoenia? - Pag. 21 Il D.P.C.M. 27/03/2000 all’art. 7, comma 5, rinvia alla disposizione contenuta all’art. 3, commi 6 e 7, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, che obbligava le Aziende del SSN, per la gestione delle camere a pagamento, alla tenuta di una contabilità separata che tenga conto dei ricavi e di tutti i costi diretti e indiretti, e le cui risultanze non possono presentare una perdita. La risposta affermativa a questa domanda fa presumere un sistema di rilevazione più accurato del precedente, ove siano rilevati una quota maggiore di costi diretti. Tuttavia, valgono le stesse considerazioni di cui alle domande 3.2.2 e 3.2.3. In particolare, i costi indiretti eventualmente imputati alla contabilità separata devono seguire gli stessi principi enunciati alla spiegazione della domanda 3.2.2. 3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività intramoenia: - Pag. 21 NOTA: vd. anche all. 6 La compilazione della tabella permette di verificare la coerenza con quanto affermato nelle risposte alle domande precedenti. La differenza fra ricavi e costi deve essere positiva o pari a zero. Il questionario è impostato in modo tale da ricollegarsi al C.E. ove possibile. In particolare: totale ricavi intramoenia: corrisponde alla voce A.4.D del C.E., ed in tabella è richiesto di riportare le singole sotto-voci da 1 a 7; totale quote retrocesse al personale (escluso IRAP): corrisponde alla voce B.2.A.13 del C.E., ed in tabella è richiesto di riportare le singole sotto-voci da 1 a 7; IRAP relativa ad attività di libera professione: anche se non specificato dovrebbe derivare dalla voce Y.1.C del C.E. Per quanto concerne le altre voci: indennità di esclusività medica per attività libero professionale: trattasi di un costo indiretto che, verosimilmente, dovrebbe essere ripartito sulla base delle ore dedicate all’attività intramoenia da parte del personale; l’ipotesi di inclusione di tutto l’ammontare dell’indennità del personale, indipendentemente dall’attività intramoenia svolta, non sembrerebbe plausibile, poiché l’indennità di esclusività potrebbe essere corrisposta anche in assenza di attività intramoenia; in altri termini, il costo relativo all’indennità potrebbe non essere causato dall’attività intramoenia (si veda il concetto di causazione 43 espresso al punto 3.2.2. per i costi indiretti); pertanto pur in presenza di importi per indennità di esclusività nel bilancio aziendale dovrebbero essere accettabili anche ipotesi di importo pari a zero; costi diretti aziendali: dovrebbe includere i soli costi diretti (si veda la spiegazione alla domanda 3.2.2.); costi generali aziendali: è un altro modo di denominare i costi indiretti, pertanto dovrebbe includere i soli costi indiretti imputati all’attività di intramoenia (si veda punto 3.2.2.); fondo di perequazione: costituisce la quota destinata alla costituzione del fondo di perequazione a favore delle discipline mediche e veterinarie e dell’altra dirigenza del ruolo sanitario che hanno una limitata possibilità di esercizio della libera professione intramuraria, previsto dall’art. 57, comma 2, lettera i) del C.C.N.L. del 08-06-2000; è fissata dal regolamento di attività intramoenia nella misura di una quota percentuale dei ricavi. 3.2.6. Precisare i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione: - Pag. 21 Il Collegio dovrebbe indicare quali sono stati i criteri specifici di imputazione diretta ed indiretta dei costi. In particolare, dovrebbe indicare le modalità di misurazione dei costi diretti e le modalità di allocazione (basi di allocazione) dei costi indiretti. Per maggiori spiegazioni si veda il punto 3.2.2. 3.2.7. L’Azienda ha proceduto alla ricognizione straordinaria degli spazi disponibili o che si renderanno disponibili ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b, del d.l. 158/2012? - Pag. 21 3.2.7.1 In ipotesi di risultato negativo (spazi non disponibili) la Regione ha autorizzato in via residuale lo svolgimento di tali attività presso studi professionali privati collegati in rete? - Pag. 21 3.2.7.2 Quali controlli ha posto in essere l’Azienda sulle modalità di svolgimento di tali attività? - Pag. 21 La norma prevede che le aziende abbiano provveduto, entro il 30 novembre 2012, ad una ricognizione straordinaria degli spazi disponibili per l'esercizio dell’attività intramoenia, comprensiva di una valutazione dettagliata dei volumi delle prestazioni rese nell'ultimo biennio, in tale tipo di attività presso le strutture interne, esterne e gli studi 44 professionali; se tale ricognizione avesse avuto esito negativo, è possibile che l’Azienda abbia autorizzato, tra le altre possibilità, l’attività intramoenia presso studi professionali esterni. In tale ipotesi, si richiede quali siano state le attività di controllo proattivo tese a garantire il corretto esercizio dell’attività, anche in ottica di controllo della spesa pubblica, ai sensi della L. 120/07, art. 1, c. 4, lettere a) – g). 4. Quale è la percentuale di beni e servizi, sul valore complessivo degli acquisti ( voci C.E. B.1,B.2.B,B.3), acquisiti tramite procedure centralizzate o coordinate di spesa? - Pag. 22 Secondo il Rapporto Giarda in “Elementi per una revisione della spesa pubblica”, pubblicato nel 2012, solo il 3 per cento di tutta la spesa per beni e servizi delle pubbliche amministrazioni avviene mediante convenzioni Consip. La finanziaria 2007, al fine di incrementare la razionalizzazione della spesa degli enti territoriali, prevedeva che Centrali regionali di acquisto e Consip si integrassero per costituire un sistema a rete nell’ambito del Sistema nazionale di e-procurement, “perseguendo l’armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell’utilizzo di strumenti informatici per l’acquisto di beni e servizi”12. Al riguardo, l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), nella relazione annuale 2010 specificamente dedicata all’attività contrattuale svolta nel 2007/2008 dalle Centrali di Committenza regionali, rilevava il sensibile ritardo (rispetto ai tempi inizialmente previsti) nell’attuazione dell’integrazione a rete con le altre piattaforme digitali di e-procurement. Inoltre, nella relazione 2012 sull’attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni, l’AVCP rilevava, per il settore sanitario, evidenti carenze nelle procedure di affidamento ed esecuzione nelle forniture di beni e servizi (soprattutto nelle Regioni meridionali), che hanno comportato, in luogo di procedure concorsuali, un “rilevante utilizzo delle procedure negoziate, dei rinnovi contrattuali e delle proroghe”13. La domanda, pertanto, intende quantificare il valore percentuale, sul totale della spesa, dei beni e servizi acquisiti mediante centrali regionali di acquisto o altre forme coordinate di spesa. 12 Legge finanziaria per il 2007, articolo 1, comma 457. La legge 23 dicembre 1999, n. 488, oltre a disciplinare, all’art 26, commi 1 e 3, il ricorso alle convenzioni stipulate dal ministero dell’Economia per gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni (convenzioni obbligatorie per l’amministrazione statale, facoltative per tutte le altre ma con l’obbligo di rispettarne comunque i parametri di prezzo e qualità),precisa, al comma 6 dell’ art. 27 (“Disposizioni varie di razionalizzazione in materia contabile”), che i “contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni statali, stipulati a seguito di esperimento di gara, in scadenza nel triennio 2000-2002, possono essere rinnovati per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto”. 13 45 4.1. Indicare quale forma di accentramento degli acquisti è utilizzata per l’acquisto di beni e servizi (Centrale acquisti regionale / Centrale acquisti regionale specializzata per il SSR/ Cooperazione (consorzi/azienda capofila)/ Aree vaste con personalità giuridica/ Aree vaste senza personalità giuridica/ altro): - Pag. 22 Con la domanda si intende acquisire un quadro esauriente delle diverse forme organizzative cui le Regioni ricorrono per favorire l’aggregazione della spesa degli enti del servizio sanitario nazionale. 4.2. In ipotesi di rescissione del contratto e nelle more di espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, l’Azienda ha stipulato nuovi contratti per assicurare la disponibilità dei beni e dei servizi indispensabili per l’attività gestionale ed aziendale? - Pag. 22 L’articolo 15,comma 13, lettera b), della L. 135/12 (Dl 95/12), stabilisce l’obbligo, per le aziende sanitarie, di rinegoziare e, in caso di esito negativo, rescindere, quei contratti che comportino forniture di beni e servizi ad un costo significativamente superiore rispetto ai prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici o dalle Centrali regionali per gli acquisti14. La domanda, quindi, intende verificare se l’azienda, in caso di rescissione dei predetti contratti, abbia adottato quegli atti gestionali necessari a garantire la continuità dei servizi assistenziali da erogare. 4.2.1. In caso di risposta affermativa, l’Azienda ha proceduto accedendo a convenzioni quadro anche di altre Regioni o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre 14 D.L. 95/12, convertito, con modificazioni, in L. 135/12, art. 15, comma 13, lett. b): “ all'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Qualora sulla base dell'attività di rilevazione di cui al presente comma, nonché sulla base delle analisi effettuate dalle Centrali regionali per gli acquisti anche grazie a strumenti di rilevazione dei prezzi unitari corrisposti dalle Aziende Sanitarie per gli acquisti di beni e servizi, emergano differenze significative dei prezzi unitari, le Aziende Sanitarie sono tenute a proporre ai fornitori una rinegoziazione dei contratti che abbia l'effetto di ricondurre i prezzi unitari di fornitura ai prezzi di riferimento come sopra individuati, e senza che ciò comporti modifica della durata del contratto. In caso di mancato accordo, entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione della proposta, in ordine ai prezzi come sopra proposti, le Aziende sanitarie hanno il diritto di recedere dal contratto senza alcun onere a carico delle stesse, e ciò in deroga all'articolo 1671 del codice civile. Ai fini della presente lettera per differenze significative dei prezzi si intendono differenze superiori al 20 per cento rispetto al prezzo di riferimento. Sulla base dei risultati della prima applicazione della presente disposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 la individuazione dei dispositivi medici per le finalità della presente disposizione è effettuata dalla medesima Agenzia di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, sulla base di criteri fissati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativamente a parametri di qualità, di standard tecnologico, di sicurezza e di efficacia. …” 46 Aziende sanitarie attraverso gare di appalto o fornitura (art. 15, comma 13, lettera b, ult.per., d.l. 95/2012)? - Pag. 22 La domanda mira a conoscere, in caso di contratti rescissi 15 in base all’art. 15, comma 13, lettera b), della L.135/2012 (DL 95/12), quali tipologie negoziali le aziende sanitarie abbiano concretamente utilizzato per garantire la continuità del servizio assistenziale. A tal riguardo, l’art. 15, comma 13, lettera b), della L. 135/12 afferma che “… Le aziende sanitarie che abbiano proceduto alla rescissione del contratto, nelle more dell'espletamento delle gare indette in sede centralizzata o aziendale, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità dei beni e servizi indispensabili per garantire l'attività gestionale e assistenziale, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioniquadro, anche di altre Regioni, o tramite affidamento diretto a condizioni più convenienti in ampliamento di contratto stipulato da altre aziende sanitarie mediante gare di appalto o forniture». 4.3. L’approvvigionamento dei beni e dei servizi è stato effettuato nel 2013 utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento (art. 1, commi, 449 e 455 della legge n. 296/2006 – finanziaria 2007) o con altre Aziende Sanitarie? - Pag. 22 Al fine di incrementare l’aggregazione della spesa, la legge finanziaria 2007, all’art 1, commi 449 e 45516, determina l’obbligo, per gli enti del SSN, di rifornirsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali specifiche del proprio territorio (comma 449), oppure da centrali costituite in associazione con altre Regioni (comma 455). La razionalizzazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni è stata al centro di ripetuti interventi legislativi, che, a partire dalla legge finanziaria 2000 (L. 488/99), hanno formato un quadro normativo composito 15 Si veda, in proposito, la domanda 4.2. - L. F. 2007 (L 296/2006), art. 1 comma 449: Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento. - L. F. 2007 (L 296/2006), art 1, comma 455: fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le Regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre Regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio. 16 47 e stratificato, di cui di seguito si delinea una breve sintesi. La legge n. 488/99 (art. 26, commi 1 e 3, e art 34), dispone che il ministero dell’Economia stipuli convenzioni con le imprese private per forniture di beni e servizi all’amministrazione statale, cui possono aderire anche le altre amministrazioni pubbliche, che sono comunque tenute a utilizzare i parametri di qualità e di prezzo contenuti nelle convenzioni; il Governo, inoltre, promuove intese tra le Regioni affinché costituiscano un organismo comune e/o forme centralizzate per gli acquisti di beni e servizi da parte degli enti del SSN; il D.L. 347/2001, art. 2, commi 1/4, estende agli enti sanitari l’obbligo di aderire alle convenzioni stipulate dal MEF in base all’art. 26 della L.488/99, prevedendo, altresì, che il monitoraggio della spesa sanitaria dia separata evidenza agli acquisti effettuati al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento rilevati da Consip; con la legge finanziaria per il 2007 (L. 296/06, art. 1, commi 449,455 e 457), si riafferma l’obbligo, per le aziende sanitarie ed ospedaliere, di rifornirsi di beni e servizi utilizzando le convenzioni stipulate dalle centrali regionali di acquisto (cc. 449 e 455) e, per le Regioni, di costituire un sistema a rete che integri centrali regionali di acquisto e Consip (c. 457); la legge finanziaria per il 2010 (L. 191/09) prevede che la Consip concluda accordi quadro per l’acquisto di beni e servizi cui tutte la amministrazioni pubbliche, secondo il perimetro definito dall’art. 1, del d.lgs. 165/0117, possono aderire; le amministrazioni che non vi aderiscono devono rispettare, nei contratti da esse sottoscritti, parametri di qualità e prezzo analoghi a quelli contenuti nelle convenzioni Consip. Il D.L. 78/2010 (L. 122/2010) introduce l’obbligo di specifica e motivata relazione per gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli enti sanitari al di fuori di convenzioni quadro Consip e per importi superiori ai prezzi di riferimento ivi contenuti; la L. 135/12 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 95/12), infine, all’art.1, commi 1/9 , dispone la nullità e la responsabilità disciplinare e amministrativa per i contratti stipulati dalle amministrazioni statali in violazione dell’art. 26, comma 3 della L. 488/99, e la possibilità per tutte le altre amministrazioni che, sulla base di normative di settore (come è il caso, ad esempio, di università, istituti scolastici ed enti del SSN), sono obbligate a servirsi delle convenzioni stipulate da Consip o dalle Centrali di committenza regionali, di effettuare autonome procedure di acquisto solo in caso non siano ancora disponibili le specifiche convenzioni per i beni o i servizi da acquisire. Il testo normativo individua anche un insieme di categorie 17 merceologiche (energia elettrica, gas, Art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001: ” Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”. 48 combustibili da riscaldamento, telefonia fissa e mobile, carburanti) per le quali tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni (che, compilato annualmente dall’Istat, include, nella sezione “enti locali”, anche le Regioni, le università, gli istituti scolastici e le aziende del servizio sanitario nazionale) hanno comunque l’obbligo si servirsi delle convenzioni Consip o di quelle stipulate dalle rispettive Centrali regionali di committenza, diversamente stipulati, e la responsabilità determinando la nullità dei contratti disciplinare e amministrativa per gli amministratori che li hanno sottoscritti. 4.3.1. Vi sono stati acquisti di beni e servizi al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento? - Pag. 22 La domanda mira a rilevare l’esistenza di casi in cui non sia stato rispettato, da parte degli enti del servizio sanitario nazionale, il principio, posto, a partire dalla L. 488/99, a cardine di tutte le norme che disciplinano gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, che vieta agli enti del SSN di stipulare contratti al di fuori delle convenzioni Consip o delle rispettive centrali regionali di committenza, e per importi superiori a quelli previsti nelle specifiche convenzioni quadro. Principio riaffermato dalla più recente normativa, come, ad esempio, la legge finanziaria per il 2010 (art 1, comma 225, della L. 191/0918) e la L. 135/1219. Il legislatore ha, inoltre, potenziato l’attività di 18 Art. 1, comma 225, L.191/09: “La società CONSIP Spa conclude accordi quadro, ai sensi dell’articolo 59 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, cui le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 25, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, possono fare ricorso per l’acquisto di beni e di servizi. In alternativa, le medesime amministrazioni adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità e di prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro di cui al presente comma. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, dall’articolo 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall’articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall’articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”. 19 Art. 1, comma 1, L. 135/2012: “…i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contatto”. (Le centrali di acquisto regionali, pur tenendo conto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.,non sono soggette all'applicazione dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.). Comma 3: “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”. Comma 7: “((Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, quale misura di coordinamento della finanza pubblica, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 49 rilevazione dei prezzi di riferimento per i beni e servizi nazionale perché, con il utilizzati dal Servizio sanitario D.L. n. 98/2011 (art. 17, comma 1, lett. a) 20, incarica l’Osservatorio dei contratti pubblici “…anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti…di fornire alle Regioni un’elaborazione dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici, dei farmaci per uso ospedaliero e dei servizi sanitari e non sanitari di maggior impatto per la spesa sanitaria”. A partire dal 1° luglio 2012, l’Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici pubblica periodicamente, sul proprio sito internet, l’elenco aggiornato dei prezzi di riferimento in questione 21. Tuttavia, al fine di ottenere rilevazioni dei prezzi di riferimento dei dispositivi medici più aderenti alle specifiche caratteristiche di efficacia e complessità tecnologica che sovente ciascuno di tali beni incorpora, con decreto 11 gennaio 2013, il ministero della salute ha fissato criteri di qualità, efficacia, sicurezza e standard tecnologico cui l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali si deve attenere nella individuazione dei dispositivi medici per i quali L’Osservatorio dei contratti pubblici determina i prezzi di riferimento. della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione sul mercato elettronico e sul sistema dinamico di acquisizione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati. La presente disposizione non si applica alle procedure di gara il cui bando sia stato pubblicato precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto. E' fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai predetti corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico. La mancata osservanza delle disposizioni del presente comma rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale. 20 D.L. 98/2011, art 17 (“Razionalizzazione della spesa sanitaria”), comma 1, lettera a): “nelle more del perfezionamento delle attività concernenti la determinazione annuale di costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura da parte dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e anche al fine di potenziare le attività delle Centrali regionali per gli acquisti, il citato Osservatorio, a partire dal 1° luglio 2012, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, fornisce alle Regioni un'elaborazione dei prezzi di riferimento, ivi compresi quelli eventualmente previsti dalle convenzioni Consip, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 11, alle condizioni di maggiore efficienza dei beni, ivi compresi i dispositivi medici ed i farmaci per uso ospedaliero, delle prestazioni e dei servizi sanitari e non sanitari individuati dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico del Servizio sanitario nazionale. Ciò, al fine di mettere a disposizione delle Regioni ulteriori strumenti operativi di controllo e razionalizzazione della spesa. Le Regioni adottano tutte le misure necessarie a garantire il conseguimento degli obiettivi di risparmio programmati, intervenendo anche sul livello di spesa per gli acquisti delle prestazioni sanitarie presso gli operatori privati accreditati”. 21 Molti di questi prezzi di riferimento stilati dall’Osservatorio, soprattutto per quanto riguarda i principi attivi e i dispositivi medici, sono interessati da ricorsi delle aziende produttrici o erogatrici, sovente accolti dal TAR Lazio con sentenza che ne ha disposto l’annullamento. Tuttavia, secondo l’AVCP, “i prezzi pubblicati mantengono la validità di valori di riferimento quali strumenti di programmazione e razionalizzazione della spesa secondo lo spirito del D.L. 98/2012”. 50 4.3.2. In caso di risposta positiva, è stata redatta la "motivata relazione" di cui all'art. 11, comma 4, del d.l. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010? Pag. 22 L’articolo 11, comma 4, del D.L. 78/2010 convertito dalla legge 122/2010 recita “in conformità con quanto previsto dall'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e fermo il monitoraggio previsto dall'art. 2, comma 4, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito con legge 16 novembre 2001, n. 405, gli eventuali acquisti di beni e servizi effettuati dalle aziende sanitarie ed ospedaliere al di fuori delle convenzioni e per importi superiori ai prezzi di riferimento sono oggetto di specifica e motivata relazione, sottoposta agli organi di controllo e di revisione delle aziende sanitarie ed ospedaliere.” Il quesiti di cui sopra mirano a verificare se in caso di acquisti al di fuori delle convenzioni per importi superiori ai prezzi di riferimento, comportamento permesso nei limiti della norma, sia stata redatta la relazione, la medesima sia stata inviata all’organo di controllo, e come si è espresso il medesimo. 4.3.2.1 In caso di risposta affermativa, indicare per quali tipologie di beni e servizi, per quali importi e come si è espresso l'organo di controllo e revisione. Pag. 22 La presente domanda, che si ricollega all’obbligo, previsto dall’art. 11, comma 4, del D.L. 78/2011 (l. 122/10) di inviare “motivata relazione” agli organi di controllo acquisti di beni e servizi avvenuti per importi superiori ai per prezzi di riferimento e alle convenzioni, mira, in particolare, a rilevare quali siano le categorie di beni e servizi più frequentemente acquisiti ad un valore superiore alle soglie di prezzo indicate nelle convenzioni o nei prezzi di riferimento rilevati dall’Osservatorio dei contratti pubblici 22, il relativo valore finanziario (sia unitario che complessivo) e, infine, come si sia espresso in proposito l’organo di controllo e revisione. 22 L’Osservatorio ha individuato i prezzi di riferimento selezionando, attraverso la Banca Dati Nazionale dei Contratti pubblici, le principali stazioni appaltanti operanti in ambito sanitario su base regionale. L’indagine, condotta su base campionaria, ha comportato una attività di riclassificazione e rielaborazione dei dati così raccolti, che ha portato, infine, alla elaborazione di un prezzo di riferimento per ciascuna categoria di bene o servizio, sempre inferiore ai prezzi mediani rilevati, pubblicati, anch’essi, assieme ai prezzi di riferimento. L’Osservatorio stesso, d’altronde, afferma che “i prezzi rilasciati vanno comunque interpretati con cautela tenuto conto dell’eterogeneità che spesso caratterizza i beni ed i servizi acquisiti (in particolare per i dispositivi medici e i servizi) e, talvolta, del modesto numero di osservazioni raccolte…”. Si noti che molte pronunce del Tar Lazio hanno accolto, sia in via cautelare che nel merito, i ricorsi delle aziende produttrici contro il provvedimento adottato dall’Osservatorio che individua i prezzi di riferimento, proprio perché elaborato sulla base di “carenza di istruttoria e, conseguentemente, di motivazione”(sentenza Tar Lazio, n. 6490/2012) . 51 5. L’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero? - Pag. 23 5.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? - Pag. 23 5.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate: - Pag. 23 In termini generali l’appropriatezza prescrittiva in ambito farmacologico mira a verificare che il farmaco venga prescritto per patologie per le quali all’interno della scheda tecnica esiste l’indicazione terapeutica, ovvero per patologie per le quali ne è stata autorizzata l’immissione in commercio dall’AIFA. Nel corso degli ultimi anni l’AIFA ha emanato numerosissime “Note per l’appropriatezza prescrittiva” limitative delle prescrizioni a carico del SSN, che fissano le condizioni che ne consentono la rimborsabilità, con riguardo all’ambito ospedaliero e all’utilizzo in ambito territoriale. Anche se il farmaco è autorizzato per diverse indicazioni cliniche, solo per alcune di dette patologie o usi, fattori di rischio o gruppi di popolazione, ne è ammessa la rimborsabilità a carico del SSN. Dette note, pertanto, hanno finalità non solo di “farmacovigilanza”, ma anche di controllo e contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera e territoriale, in quanto limitano le ipotesi in cui il farmaco è prescrivibile o somministrabile con spesa rimborsabile dal SSN. Le domande mirano, pertanto, a verificare se l’Azienda abbia attivato misure di controllo per verificare il rispetto dei limiti e delle condizioni fissate dall’AIFA, se il Collegio abbia provveduto a verificare l’esistenza e l’adeguatezza dei controlli attivati e se ha eventuali criticità da segnalare. 5.2 L’Azienda ha attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva in ambito territoriale? - Pag. 23 5.2.1. Se SI, il collegio sindacale ritiene adeguate le misure di controllo adottate? - Pag. 23 5.2.1.1. In caso di risposta negativa, indicare quali misure e perché non sono ritenute adeguate: - Pag. 23 La farmaceutica territoriale comprende tre categorie di spesa: i farmaci prescritti dai medici di base ed erogati a carico del SSN dalle farmacie convenzionate, i farmaci acquistati direttamente dalle ASL dalle aziende produttrici e consegnate ai cittadini dalle Asl stesse (distribuzione diretta) e, infine, le medicine acquistate direttamente dalle Asl e distribuiti tramite le farmacie convenzionate (distribuzione per conto). La spesa 52 farmaceutica territoriale, al contrario di quella ospedaliera, ha mostrato, negli ultimi anni, un andamento decrescente, grazie a politiche di contenimento attuate mediante la distribuzione per conto e diretta, la fissazione di tetti alla spesa (stabiliti, per legge, in percentuale al Fondo sanitario nazionale), e l’obbligo, a carico dei produttori, di restituire alle Regioni la quota eccedente il tetto (“pay back”), la fissazione di percentuali obbligatorie di sconto a carico di grossisti e farmacisti e, infine, la compartecipazione dei cittadini alla spesa mediante il pagamento di ticket. Tuttavia, un ruolo importante nel contenimento della spesa può essere perseguito attraverso l’incentivazione dell’appropriatezza prescrittiva. L’appropriatezza, definita, dal Glossario del governo clinico a cura del Ministero della salute, come intervento sanitario “correlato al bisogno del paziente, fornito nei modi e tempi adeguati e con bilancio positivo tra benefici, rischi e costi”, risponde, nel caso della prescrizione farmaceutica, alla necessità di garantire il trattamento terapeutico più efficace al minor costo possibile, rendendo così l’onere finanziario compatibile con le risorse disponibili. Iniziative per incentivare l’appropriatezza sono, ad esempio, farmacovigilanza e la diffusione, a farmacoeconomia tutti gli (elaborate operatori sanitari, dall’AIFA), e, più delle in note di generale, l’implementazione di sistemi di monitoraggio e reporting delle prescrizioni mediche, per la verifica dell’osservanza, da parte dei medici di base, della possibilità di indicare il solo principio attivo nelle prescrizioni farmaceutiche e, per le farmacie convenzionate, di fornire, se disponibili, farmaci a brevetto scaduto che garantiscano identica efficacia terapeutica ad un costo inferiore per il SSN. Le domande mirano, pertanto, a verificare se l’Azienda abbia attivato misure di controllo dell’appropriatezza prescrittiva e rispettato i limiti e le condizioni fissate dall’AIFA in materia di spesa farmaceutica territoriale, se il Collegio abbia provveduto a verificare l’esistenza e l’adeguatezza dei controlli attivati, e se ha eventuali criticità da segnalare. 6. L’Azienda si è dotata di strumenti di analisi e controllo sulla effettività e regolarità delle prestazioni erogate dalle strutture private accreditate? - Pag. 23 Il processo di accreditamento degli erogatori, privati e pubblici, che compongono il SSN, e la successiva fase, di stipula degli accordi o dei contratti 23 e di monitoraggio delle prestazioni prodotte, sono disciplinate dal d.lgs. 229/99 (in particolare, nel Titolo II “Prestazioni”, artt. 8/10) , di seguito più volte modificato ed integrato fino alle più recenti disposizioni in merito previste dalla L. 189/12 (“decreto Balduzzi”). In base all’art. 8– 23 Il d.lgs. 502/1992, definisce “accordi” gli atti che determinano il budget e il contenuto delle prestazioni erogabili da parte degli enti pubblici per conto del SSN, e “contratti” gli atti con analogo contenuto stipulati dagli erogatori privati accreditati. 53 octies (“Controlli”) del d.lgs. 229/99, ”La Regione e le aziende sanitarie locali attivano un sistema di monitoraggio e controllo sulla definizione e sul rispetto degli accordi contrattuali da parte di tutti i soggetti interessati nonché sulla qualità della assistenza e sulla appropriatezza delle prestazioni rese”24. Le Asl, in particolare, conducono il monitoraggio sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento emanato dalla Regione, che definisce, tra l’altro ”…il debito informativo delle strutture accreditate interessate agli accordi e le modalità per la verifica della adeguatezza del loro sistema informativo; l'organizzazione per la verifica del comportamento delle singole strutture; la validità della documentazione amministrativa attestante l'avvenuta erogazione delle prestazioni e la sua rispondenza alle attività effettivamente svolte; necessità clinica e appropriatezza delle prestazioni e dei ricoveri effettuati, con particolare riguardo ai ricoveri di pazienti indirizzati o trasferiti ad altre strutture; appropriatezza delle forme e delle modalità di erogazione della assistenza, e, infine, risultati finali della assistenza, incluso il gradimento degli utilizzatori dei servizi”25. In particolare, ad esempio, rispetto al monitoraggio delle attività di ricovero ospedaliero, al superamento del budget annuale assegnato per l’erogazione di un determinato tipo di prestazione le aziende sanitarie dovranno applicare forme di regressione tariffaria26 in misura proporzionale al concorso a tale superamento cui ha contribuito ciascun erogatore, sia pubblico che privato, oppure, escludere dalla contabilizzazione i ricoveri ordinari dei DRG27 ad alto rischio di inappropriatezza. Nel caso dell’attività specialistica ambulatoriale, sarà cura dell’azienda, tra l’altro, effettuare il controllo sulle dichiarazioni attestanti il diritto di esenzione dal ticket per reddito. 6.1 Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23 La domanda mira, in caso di risposta positiva, ad individuare le tipologie di monitoraggio concretamente ed effettivamente attivate dalla azienda sanitaria, viceversa, in caso di risposta negativa, a conoscere le ragioni del mancato controllo. 6.2 L'Azienda ha effettuato controlli sulla appropriatezza e qualità delle prestazioni erogate dagli operatori privati accreditati? - Pag. 23 La “missione” fondamentale dei Servizi sanitari regionali è quella di garantire a tutti i cittadini e residenti pari opportunità nella fruizione dei servizi assistenziali inclusi nei 24 d.lgs. 502/92, articolo 8-octies,comma 1. d.lgs. 502/92, articolo 8-octies,comma 3. 26 I costi di produzione delle prestazioni non possono comunque essere intaccati dalle regressioni tariffarie, poiché devono incidere esclusivamente sul margine di remuneratività garantito dalle tariffe. 27 I DRG (Diagnosis Related Groups) classificano gli interventi terapeutici per “Raggruppamenti omogenei di diagnosi”, e sono la base per la remunerazione delle attività di cura erogate in ambito ospedaliero. 25 54 Livelli essenziali di assistenza (LEA), secondo standard di efficienza nell’uso delle risorse, equilibrio economico della gestione, e qualità e appropriatezza 28 delle prestazioni erogate. Mentre il concetto di appropriatezza implica valutazioni di tipo sia “qualitativo” che “quantitativo”29, poiché definisce un intervento sanitario adeguato ai bisogni assistenziali del paziente condotto con un uso efficiente delle risorse strumentali disponibili, bilanciando positivamente benefici, rischi e costi, la qualità attiene esclusivamente all’efficacia delle cure erogate dagli enti del Servizio sanitario nazionale. A tal proposito, l’articolo 10 (“Controllo di qualità”) del d.lgs. 502/9230 afferma che “Allo scopo di garantire la qualità dell'assistenza nei confronti della generalità dei cittadini, è adottato in via ordinaria il metodo della verifica e revisione della qualità e della quantità delle prestazioni, nonché del loro costo,...”, e le Regioni “…nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 8, comma 4, e avvalendosi dei propri servizi ispettivi, verificano il rispetto delle disposizioni in materia di requisiti minimi e classificazione delle strutture erogatrici, con particolare riguardo alla introduzione ed utilizzazione di sistemi di sorveglianza e di strumenti e metodologie per la verifica di qualità dei servizi e delle prestazioni”. Il D.P.C.M. 29/11/2001,dopo aver affermato, al punto 4.3, che “le Regioni disciplinano criteri e modalità per contenere il ricorso e l’erogazione di prestazioni che non soddisfano il principio di appropriatezza organizzativa e di economicità nella utilizzazione delle risorse…”, specifica, nell’allegato 2C, le prestazioni, incluse nei LEA, per le quali occorra trovare modalità più corrette di erogazione. Il perseguimento dell’appropriatezza in ambito ospedaliero è al centro delle disposizioni normative di settore e degli accordi di governance sul Servizio sanitario nazionale, concertati tra Stato e Regioni: il Patto per la salute 2010/2012 dedica l’art. 6, comma 5 31, a tale obiettivo, e gli allegati A e B 28 A titolo esemplificativo, si riportano alcuni dei 114 indicatori di qualità e appropriatezza riportati nel recente Programma nazionale valutazione esiti (ed. 2013), centrato soprattutto sull’assistenza ospedaliera. Indicatori di qualità: “Mortalità a 30 gg. dopo intervento di bypass aortocoronarico isolato”,” Trattamento della frattura nell’anziano, proporzione di interventi chirurgici entro 48H”. Indicatori di approppriatezza: “Proporzione di taglio cesareo primario” (ossia parti chirurgici in donne senza precedente cesareo), “Ospedalizzazione programmata per intervento di tonsillectomia”. 29 Si possono distinguere due profili, nel concetto di appropriatezza: l’appropriatezza clinica, che valuta il rapporto rischi/benefici che un intervento terapeutico comporta per il paziente, e l’appropriatezza organizzativa, ossia la valutazione del contesto assistenziale (ricovero ospedaliero ordinario o diurno, day surgery o ambito ambulatoriale) nel quale si svolge l’intervento sanitario. 30 d.lgs. 502/92, “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n.421”. 31 Patto per la salute 2012/2012, articolo 6 (“Razionalizzazione della rete ospedaliera e incremento dell'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri”), comma 5:” In vista dell'adozione del provvedimento di revisione straordinaria del DPCM di definizione dei livelli essenziali di assistenza, secondo quanto previsto dal punto 2.4 del Patto per la salute del 28 settembre 2006, si conviene che la lista dei 43 DRG ad alto rischio di inappropriatezza, di cui all'allegato 2C del DPCM 29 novembre 2001, venga integrata dalle Regioni e dalle Province autonome in base alla lista contenuta negli elenchi A e B allegati alla presente intesa. Le Regioni e le province autonome assicurano l'erogazione delle prestazioni gia' rese in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero in regime ambulatoriale. Nel caso di ricorso al regime ambulatoriale, le Regioni e le province autonome provvedono a definire per le singole prestazioni o per pacchetti di prestazioni, in via provvisoria, adeguati importi tariffari e adeguate forme di 55 ampliano la casistica dei DRG32 ad alto rischio di inappropriatezza individuata dal DPCM 29 novembre 2001, che, se trattati in regime di day surgery o degenza ordinaria, andrebbero, più correttamente, trasferiti in ambito ambulatoriale o di ricovero diurno. La L. 133/08, art 79, comma 1-septies33, dispone che le Regioni effettuino un controllo annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera, elevato al 100 per cento per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza; in attuazione dell’obbligo di monitoraggio previsto dall’art. 79, comma 1-septies, della L. 133/08, il ministro della salute ha emanato il decreto 10 dicembre 200934, nel quale sono specificati i parametri mediante i quali le Regioni individuano le prestazioni per le quali effettuare i controlli sulla totalità delle cartelle cliniche. Le politiche che, a partire dal D.P.C.M. 29/11/2001, perseguono la appropriatezza in ambito ospedaliero al fine di migliorare l’efficienza della spesa senza compromettere la garanzia dei Livelli essenziali di assistenza (LEA), costituiscono applicazione, ante litteram, del principio enunciato dal D.L. 95/12 (L. 135/2012):”Disposizioni per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.” 6.2.1. Se SI, specificare quali; se NO, indicare le motivazioni: - Pag. 23 La domanda mira, in caso di risposta positiva, ad individuare le tipologie di monitoraggio concretamente ed effettivamente attivate dalla azienda sanitaria; viceversa, in caso di risposta negativa, a conoscere le ragioni del mancato monitoraggio. 6.3 L’Azienda ha ottemperato al dettato del D.M. 10.12.2009 in materia di controlli sulle prestazioni sanitarie acquistate da privati? - Pag. 23 Il D.M. 10/12/09, in attuazione degli adempimenti previsti dall’art. 79, comma 1-septies della L. 133/08, determina i parametri in base ai quali le Regioni identificano le partecipazione alla spesa, determinati in maniera da assicurare minori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale rispetto alla erogazione in regime ospedaliero”. 32 L’acronimo DRG ( Diagnosis Related Groups) significa Raggruppamenti omogenei di diagnosi, e costituisce, a partire dal 1995, il sistema di retribuzione degli ospedali per l’attività di cura. Fino al 1995, gli interventi venivano retribuiti, “ a piè di lista”, in base alle giornate di degenza, mentre con il sistema dei DRG si remunera la prestazione. Tale sistema, che individua, quindi, un “costo standard” per tipo di prestazione, è nato negli Stati uniti ( negli anni ‘80), e una delle prime Regioni ad applicarlo, in Italia, è stata la Lombardia. 33 L. 133/08, art 79, comma 1 septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 e' sostituito dal seguente:2) Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le Regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle Regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.» 34 Decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, 10 dicembre 2009, “Controlli sulle cartelle cliniche”. 56 prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza35 per le quali effettuare i controlli sulla totalità delle cartelle cliniche e delle schede di dimissione ospedaliera. Tale monitoraggio si conclude con un report annuale36, che le Regioni devono inviare, entro il 30 maggio successivo all’anno di riferimento, al ministero della salute, e che costituisce anche oggetto di valutazione in sede di verifica degli adempimenti per l’erogazione del finanziamento integrativo al Servizio sanitario nazionale. 6.3.1. In caso di risposta negativa, specificare i motivi: - Pag. 23 Nel caso gli enti non abbiano effettuato il monitoraggio disciplinato dal D.M. 10.12.2009, si chiede di illustrarne le ragioni. 7. L’Azienda ha acquisito beni con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. 118/2011 (contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici; lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni; conferimenti, lasciti e 35 Decreto 10 dicembre 2009 (“Controlli sulle cartelle cliniche”). art. 2: 1. Al fine di identificare le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza, le Regioni utilizzano almeno i seguenti parametri: a) elevato scostamento del volume di ricoveri erogati in aree territoriali sub-regionali; b) elevato valore tariffario dei singoli ricoveri; c) elevata valorizzazione tariffaria complessiva di gruppi di ricoveri nell'ambito dei quali le prestazioni sono state erogate; d) sbilanciata proporzione, per specifici ricoveri, tra i volumi erogati da diverse tipologie di strutture e/o da singole strutture ospedaliere del territorio subregionale. 2. Le Regioni utilizzano ulteriori parametri e/o strumenti capaci di evidenziare fenomeni quali opportunismo nella codifica, selezione di casistica ed inappropriatezza di erogazione legati al finanziamento prospettico dei ricoveri, anche con riferimento: A) alle soglie indicate a livello regionale per i DRG ad elevato rischio di inappropriatezza di cui all'allegato 2C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 e successive modificazioni; B) ad elevati volumi dei DH medici a carattere diagnostico. 3. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, garantiscono il controllo di appropriatezza sui ricoveri relativi ai tagli cesarei a partire dal monitoraggio del livello di qualita' e completezza delle relative SDO. Le tabelle di qualita' della codifica costituiranno la base per la definizione di programmi di intervento specifici, in particolare nelle strutture in cui la percentuale di cesarei rappresenta oltre il 40% sul totale dei parti. 36 Decreto 10 dicembre 2009 (“Controlli sulle cartelle cliniche”), art. 3: 1. Il totale di cartelle cliniche da controllare in applicazione dei parametri di cui all'art. 2 deve essere pari ad almeno il 2,5% del totale dei ricoveri complessivi erogati dalla Regione. 2. Le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano inviano al Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema, con cadenza annuale, entro il 30 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, un report relativo ai controlli di cui al presente decreto. 3. Nel report annuale deve essere specificato: a)la metodologia adottata dalla Regione per l'identificazione delle prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza da sottoporre a controllo (compresi dettagli tecnici quali la scelta del riferimento,la metodologia di standardizzazione, la metodologia di raggruppamento dei ricoveri, etc.); b) la tipologia di prestazioni identificate come ad alto rischio di inappropriatezza; c) il numero dei controlli effettivamente eseguito per ciascun erogatore; d) la metodologia utilizzata per il riscontro di qualita' e appropriatezza delle cartelle cliniche, i protocolli di valutazione adottati e le conseguenti misure adottate; e) i risultati del processo di controllo e le conseguenti misure adottate; f) ogni altra informazione che la Regione ritiene utile segnalare ai fini della documentazione e caratterizzazione, anche quantitativa, delle attivita' di controllo effettuate. 4. La trasmissione del report di cui al presente articolo costituisce oggetto di valutazione in sede di verifica degli adempimenti, di cui all'intesa stipulata dallo Stato e le Regioni e province autonome di Trento e Bolzano il 23 marzo 2005 a cura del Comitato di cui all'art. 9 della predetta Intesa. 57 donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati)? - Pag. 24 7.1 L'ammortamento di beni acquisiti con contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate dal d.lgs. 118/2011 è stato sterilizzato tramite lo storno a conto economico di quote di tali contributi, commisurate all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono? - Pag. 24 7.2 Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale da Regione o con forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate: Pag. 24 7.2.1. Laddove si sia prodotta una minusvalenza, la minusvalenza è stata sterilizzata stornando a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza stessa? 7.2.2. Laddove si sia prodotta una plusvalenza, la plusvalenza è stata direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio? 7.2.3. I proventi della dismissione sono stati destinati al finanziamento di nuovi investimenti? 7.2.4. E' stata rispettata la regola per la quale il nuovo acquisto può essere effettuato solo successivamente all'incasso dei proventi della dismissione? Pag. 24 Il d.lgs. 118/2011 (art. 29, lett. c) ha disciplinato nel dettaglio le rilevazioni contabili relative alle immobilizzazioni acquisite con contributi in conto capitale, cercando di superare le forti eterogeneità interregionali in materia. Ulteriori indicazioni sono state fornite attraverso l'emanazione, con D.M. 17/9/2012, di un'apposita casistica applicativa sulla "sterilizzazione degli ammortamenti", che esemplifica anche le rilevazioni contabili da effettuare. Il questionario intende accertare se queste disposizioni siano state applicate. In particolare: Il quesito 7 intende preliminarmente accertare che la fattispecie sia presente in azienda. Al riguardo si osservi che il d.lgs. 118/2011 fa inizialmente riferimento ai "contributi in conto capitale da Regione", ma successivamente estende le medesime regole "ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici, a lasciti e donazioni vincolati all'acquisto di immobilizzazioni, nonché a conferimenti, lasciti e donazioni di immobilizzazioni da parte dello Stato, della Regione, di altri soggetti pubblici o privati". È 58 a questo elenco che il questionario si riferisce con l'espressione "forme di finanziamento assimilate ai contributi in conto capitale da Regione". Il quesito 7.1 intende accertare che, laddove la fattispecie sia presente, gli ammortamenti siano stati effettivamente e correttamente sterilizzati, ossia sia stata rispettata la disposizione secondo cui "laddove siano impiegati per l'acquisizione di cespiti ammortizzabili, i contributi [in conto capitale da Regione e le forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate] vengono successivamente stornati a proventi con un criterio sistematico, commisurato all'ammortamento dei cespiti cui si riferiscono, producendo la sterilizzazione dell'ammortamento stesso". Il quesito 7.2 intende indagare i comportamenti aziendali nel caso un bene acquisito con contributi in conto capitale da Regione [o forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate] venga alienato. In particolare, si vuole accertare l'aderenza alle disposizioni del d.lgs. 118/2011, secondo cui: (i) "Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di minusvalenza, viene stornata a provento una quota di contributo commisurata alla minusvalenza. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione"; (ii) "Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale con generazione di plusvalenza, la plusvalenza viene direttamente iscritta in una riserva del patrimonio netto, senza influenzare il risultato economico dell'esercizio. La quota di contributo residua resta iscritta nell'apposita voce di patrimonio netto ed è utilizzata, unitamente alla riserva derivante dalla plusvalenza, per sterilizzare l'ammortamento dei beni acquisiti con le disponibilità generate dalla dismissione". Intende inoltre accertare l'aderenza alle ulteriori disposizioni contenute nella casistica applicativa, secondo cui: (iii) "Nel caso di cessione di beni acquisiti tramite contributi in conto capitale, il [corrispettivo dell'alienazione] deve essere destinato a nuovi investimenti. La destinazione deve essere stabilita contestualmente all’alienazione e indicata nella nota integrativa del primo bilancio successivo alla vendita. I contributi non possono essere utilizzati per il nuovo acquisto finché l’azienda non abbia riscosso il corrispettivo dell’alienazione. Il Collegio Sindacale verifica e attesta l’effettivo rispetto di queste disposizioni". 8. L’Azienda ha acquisito beni tramite stipulazione di mutuo? 8.1 Il Collegio ha verificato che non siano stati sterilizzati gli ammortamenti delle immobilizzazioni acquisite con mutuo? - Pag. 24 La casistica applicativa sulla "sterilizzazione degli ammortamenti" emanata con D.M. 59 17/9/2012 stabilisce che "l’ammortamento dei beni finanziati con mutuo non può essere sterilizzato, salvo naturalmente il caso in cui, a fronte di tale mutuo, l’azienda riceva un contributo in conto capitale (per esempio, a copertura delle quote capitale di rimborso del mutuo stesso)". Ciò perché "con la sterilizzazione, un contributo in conto capitale viene ripartito tra più esercizi e partecipa per quote, come componente positivo, alla determinazione del risultato economico dei singoli esercizi. Non può quindi esservi sterilizzazione senza un contributo in conto capitale". Il questionario, dopo aver preliminarmente verificato che l'azienda abbia acquisito immobilizzazioni tramite la stipulazione di mutui (quesito 8), intende accertare (quesito 8.1) che sia stato rispettato il divieto di sterilizzare gli ammortamenti di tali immobilizzazioni. 9. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con l'utile d'esercizio, il Collegio ha verificato che gli ammortamenti non siano stati sterilizzati? - Pag. 24 La casistica applicativa sulla "sterilizzazione degli ammortamenti" emanata con D.M. 17/9/2012 stabilisce che "l’utile di esercizio, qualora utilizzato per l’effettuazione di investimenti, deve essere accantonato, al momento dell’approvazione del bilancio da parte della Regione, in un’apposita riserva denominata “Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti”. La proposta di accantonamento a riserva deve essere contenuta nella relazione sulla gestione e richiede il parere favorevole del Collegio Sindacale. Effettuato l’investimento, la riserva viene stornata al fondo di dotazione e non può essere utilizzata per sterilizzare gli ammortamenti". Il questionario intende accertare che sia stato rispettato il divieto di sterilizzare gli ammortamenti delle immobilizzazioni la cui acquisizione sia stata finanziata con l'utile d'esercizio. 10. Per i beni la cui acquisizione sia stata finanziata con contributi in conto esercizio entro il 31/12/2011, il Collegio ha verificato che gli ammortamenti non siano stati sterilizzati (art. 29, lett. b) del d.lgs. 118/2011)? - Pag. 24 Il d.lgs. 118/2011, come successivamente modificato dalla legge finanziaria 2013, prevede un particolare trattamento contabile per i cespiti acquisiti a partire dall'1/1/2012 e la cui acquisizione sia stata finanziata con contributi in conto esercizio. Il quesito 10 si sofferma, invece, sui cespiti la cui acquisizione sia stata finanziata con contributi in conto esercizio entro il 31/12/2011. Per questi cespiti non è previsto alcun trattamento contabile particolare e resta esclusa ogni forma di sterilizzazione degli ammortamenti. Il questionario intende accertare che il divieto di sterilizzare gli ammortamenti sia stato 60 rispettato. 11. Il sistema informativo aziendale associa a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento, quale base per l'identificazione degli ammortamenti da sterilizzare? - Pag. 24 I punti precedenti hanno evidenziato come gli ammortamenti vadano sterilizzati solo se (e nella misura in cui) l'acquisizione delle immobilizzazioni sia stata finanziata da determinate fonti (contributi in conto capitale da Regione; forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate; corrispettivi dell'alienazione di immobilizzazioni precedentemente acquistate con contributi in conto capitale da Regione o forme di finanziamento degli investimenti ad essi assimilate; contributi in conto esercizio, ma solo per acquisti successivi al 31/12/2011 e in presenza di determinate scelte contabili operate dalla Regione e dell'azienda, secondo quanto dettagliatamente disposto dalle casistiche applicative in merito). Per la corretta e verificabile determinazione delle sterilizzazioni, è quindi essenziale che il sistema informativo aziendale associ a ciascun cespite la relativa fonte di finanziamento. Il quesito 11 intende verificare il soddisfacimento di questa condizione. 12. Per l’assistenza farmaceutica sono stati attribuiti all’azienda obiettivi da parte della Regione? - Pag. 25 Il legislatore nazionale ha introdotto, già a partire dall’esercizio 2002, disposizioni miranti al contenimento della spesa farmaceutica, fissando specifici tetti per la spesa farmaceutica territoriale (convenzionata, diretta e per conto) e per la spesa farmaceutica ospedaliera, da ultimo rispettivamente determinati nella misura del 13,1% e del 2,4% del finanziamento complessivo ordinario del SSN per il 2012 e del 11,35% e del 3,5% per il 2013 (vedi art. 15 d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012). Considerato che detti limiti di contenimento delle varie componenti della spesa farmaceutica e della spesa farmaceutica complessiva fissati dal legislatore nazionale debbono essere realizzati a livello regionale e non di singola Azienda, si chiede al Collegio se la Regione, al fine di raggiungere l’obiettivo globale assegnatole, abbia individuato per l’Azienda specifici obiettivi per l’assistenza farmaceutica. La domanda mira a chiarire, nel caso di mancato rispetto da parte della Regione dei limiti fissati dal legislatore nazionale, le responsabilità delle singole Aziende e della Regione La risposta NO e/o la mancata compilazione dei campi da parte di tutti gli Enti del sistema sanitario regionale è indicativa di una responsabilità della Regione per non aver dato i 61 necessari indirizzi alle Aziende. Nel 2013 hanno superato il tetto programmato della spesa farmaceutica territoriale (11,35%) le Regioni Sardegna, Sicilia, Puglia, Calabria, Lazio, Campania, Abruzzo, Marche e Molise; hanno superato il tetto programmato della spesa farmaceutica ospedaliera (3,5%) le Regioni Toscana, Friuli V.G., Puglia, Sardegna, Umbria, Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Liguria, Lazio, Marche, Basilicata, Molise, Veneto, Lombardia, Calabria e Campania e la Provincia di Bolzano (fonte: Agenzia Italiana del Farmaco AIFA Monitoraggio spesa farmaceutica Regionale gennaio/dicembre 2013 – Dati al 30 aprile 2014). 12.1. Se Si, sono stati raggiunti? - Pag. 25 La domanda mira ad individuare, nel caso di mancato rispetto da parte della Regione dei limiti fissati dal legislatore nazionale, le rispettive responsabilità delle singole Aziende e della Regione. Il mancato raggiungimento di specifici obiettivi assegnati dalla Regione è, infatti, indicativo di una specifica responsabilità dell’Azienda. 12.2. L’Azienda ha attivato la distribuzione diretta dei farmaci? - Pag. 25 La domanda mira a verificare se l’Azienda abbia attivato la distribuzione diretta dei farmaci. La distribuzione diretta è la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie (farmacie ospedaliere o altre strutture interne alle Aziende), all’atto della dimissione da ricovero o a seguito di visita specialistica, di medicinali ai pazienti per l’assunzione e il consumo al proprio domicilio (limitatamente al primo ciclo terapeutico completo). L’attivazione della distribuzione diretta mira al contenimento della spesa farmaceutica territoriale, attraverso la correlativa riduzione dell’erogazione di farmaci a carico del SSR da parte delle farmacie aperte al pubblico e convenzionate (spesa farmaceutica convenzionata). Con la distribuzione diretta, infatti, i farmaci a carico del SSR vengono acquistati direttamente dalle Aziende a costi unitari sensibilmente inferiori a quelli che deriverebbero dal rimborso dei medesimi prodotti alle farmacie convenzionate. 12.2.1. Indicare il costo delle seguenti voci, se il dato è disponibile: a) Spesa farmaceutica ospedaliera, b) Spesa per la distribuzione diretta, c) Spesa per la distribuzione per conto, d) Spesa farmaceutica convenzionata. - Pag. 25 La domanda mira a conoscere i costi delle varie componenti della spesa farmaceutica complessiva, a verificarne l’incidenza e a monitorarne l’evoluzione nel tempo. Si tratta di informazioni non ricavabili in maniera analitica direttamente dal CE (salvo per quanto concerne la spesa farmaceutica convenzionata), che contempla le voci complessive 62 B.1.A.1 “Acquisto prodotti farmaceutici e emoderivati” e B.2.A.2 “Acquisto servizi sanitari per farmaceutica convenzionata”. La farmaceutica ospedaliera registra i consumi di medicinali distribuiti o somministrati all’interno delle strutture ospedaliere e nella continuità ospedale-territorio. La distribuzione diretta è, come si è detto, la dispensazione, per il tramite delle strutture sanitarie, di medicinali ai pazienti per l’assunzione e il consumo al proprio domicilio. La distribuzione per conto è la dispensazione di medicinali ai pazienti per l’assunzione e il consumo al proprio domicilio, effettuata, attraverso specifici accordi, dalle farmacie territoriali, che distribuiscono i farmaci acquistati direttamente dalle Aziende, al costo unitario della distribuzione diretta (oltre, in molti casi, ad un compenso aggiuntivo per il servizio di distribuzione, iscritto di norma alla voce B.2.A.9 “Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F” del CE), quindi ad un costo significativamente inferiore a quello che si sosterrebbe con la farmaceutica convenzionata. Il trend è positivo se si verifica una significativa riduzione della spesa farmaceutica convenzionata a fronte di un incremento - meno significativo della distribuzione diretta e della distribuzione per conto, con conseguente riduzione della spesa farmaceutica territoriale complessiva. Per quanto concerne la spesa farmaceutica ospedaliera si segnala che tra i relativi costi non sono inseriti quelli per la distribuzione e somministrazione di farmaci a pazienti ricoverati in strutture private che vengono rimborsati nell’ambito del DRG complessivo (di norma voce B.2.A.7 “acquisto Servizi sanitari per assistenza ospedaliera”). L’incidenza della spesa farmaceutica ospedaliera dovrebbe, pertanto, essere valutata anche in relazione al numero delle case di cura private operanti nella Regione. 12.2.2. Se il dato non è disponibile indicare i motivi. - Pag. 25 La mancata conoscenza dei dati deve essere motivata, in quanto si tratta di informazioni che Regioni e Province autonome sono tenute a comunicare al Ministero della Salute. Il Ministero della Salute, infatti, ha istituito nel corso degli ultimi anni, banche dati per il monitoraggio dei consumi dei farmaci, prevedendo la trasmissione di appositi flussi informativi (quantità e valore economico dei medicinali) al NSIS (Nuovo Sistema Informativo Sanitario) da parte delle Regioni e delle Province autonome, con riguardo alla distribuzione diretta e per conto (D.M. 31 luglio 2007, modificato con D.M. 13 novembre 2008) e alla distribuzione ospedaliera (D.M. 4 febbraio 2009). Per quanto concerne, invece, la farmaceutica convenzionata, la Legge Finanziaria 1999 (Legge n. 448 del 23 dicembre 1998) e successive modifiche prevede che le Regioni e le Province autonome, attraverso l’Agenzia nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, trasmettano al Ministero 63 della Salute - Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza, i dati relativi alla vendita, da parte delle farmacie aperte al pubblico, di tutti i medicinali erogati con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale, incluso l’ossigeno terapeutico (Flusso OsMed). I dati dei flussi informativi vengono utilizzati dall’AIFA per il monitoraggio periodico delle varie componenti della spesa farmaceutica e per il calcolo degli scostamenti rispetto ai tetti programmati. Si segnala che con D.M. in data 11 giugno 2010 si è, inoltre, prevista l'istituzione della banca dati per il monitoraggio dei dispositivi medici che le strutture sanitarie direttamente gestite dal SSN acquistano o rendono disponibili all'impiego. Oggetto del monitoraggio sono: i dispositivi medici distribuiti alle unità operative delle strutture di ricovero e cura destinati al consumo interno o alla distribuzione diretta; i dispositivi medici acquistati o resi disponibili dalle Aziende Sanitarie Locali o strutture equiparate e destinate alle strutture del proprio territorio per consumo interno, distribuzione diretta o distribuzione per conto. 13. PERSONALE – fondi e contrattazione integrativa – pag. 26 FERIE NON GODUTE: NOTA. Nel questionario non sono stati previsti quesiti sulle ferie non godute, in considerazione del divieto di monetizzazione delle stesse stabilito dall’art. 5, comma 8, del d.l.6 luglio 2012, n. 95, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 135. La questione presumibilmente porrà comunque alcuni problemi, a partire dalla registrazione in bilancio di sopravvenienze attive, derivanti dallo svuotamento dell’apposito fondo. Inoltre permangono situazioni che, alla luce della giurisprudenza comunitaria, possono portare all’erogazione dell’indennità sostitutiva. Problemi gestionali possono poi derivare dalla richiesta di godimento di ferie - maturate nel tempo - per periodi considerevoli. Sulla problematica si rinvia agli allegati nn. 5a-5b-5c. 13. Nel costo del personale sono compresi i fondi per la retribuzione di risultato, maturata già nel diritto nel corso del 2013, ma non ancora corrisposta? - Pag. 26 I fondi per la retribuzione di risultato rappresentano un incentivo economico al raggiungimento di risultati aziendali previsti da parte del personale. In sostanza, i fondi in questione si atteggiano come una componente (variabile) della retribuzione totale da corrispondere al personale e, pertanto, detti oneri devono riflettersi nel bilancio di esercizio come componente negativo di reddito. La ratio è ascrivibile alla norma generale dell’art. 2423-bis, comma 1, cod. civ. in cui si prescrive di tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell’esercizio, indipendentemente dalla data dell’incasso o del 64 pagamento. Altresì, bisogna considerare anche quanto disposto nel Principio Contabile n. 12, che considera nella voce B9 del conto economico <<Costi del personale>> l’iscrizione dei costi sostenuti nell’esercizio per il personale dipendente. In definitiva, alla luce di quanto esposto, la quantificazione dei fondi per la retribuzione di risultato trova applicazione secondo il principio di competenza che impone l’inclusione di detti oneri a conto economico come componente negativo di reddito, sebbene tale forma di incentivo non sia stata ancora corrisposta al dipendente. 13.1 La determinazione delle risorse dei fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa rispetta gli indirizzi di coordinamento regionale ed i limiti fissati dal CCNL di riferimento? - Pag. 26 La determinazione delle risorse relative ai fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa deve riflettere l’indirizzo di coordinamento regionale, nonché rispecchiare le disposizioni fissate a livello generale dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento. Pertanto, il quesito mira a verificare se le risorse destinate ai fondi relativi alla contrattazione integrativa rispecchiano le norme di coordinamento e determinazione fissate sia a livello nazionale che regionale. 13.1.1. In particolare a) gli oneri relativi alla contrattazione integrativa sono iscritti nel 2013 per complessivi (euro). - Pag. 26 Indicare l’importo complessivo degli oneri relativi alla contrattazione integrativa riferiti all’esercizio di competenza. b) Il Collegio ha verificato la compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio nell'anno 2013 e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, ai sensi di quanto previsto dall'art.40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001? - Pag. 26 Il Collegio Sindacale, tra i vari controlli inerenti alla veridicità e alla correttezza del bilancio, deve anche attuare il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione integrativa con i vincoli di bilancio (quindi la relativa copertura finanziaria) ed il rispetto dei limiti derivanti dall’applicazione delle norme di legge. Altresì, il Collegio deve verificare anche la compatibilità degli stessi con le disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori. 65 Il quesito mira, dunque, a monitorare i controlli effettuati dal Collegio e, soprattutto, a verificare che i fondi per la contrattazione integrativa riflettano le disposizioni vigenti, trovino copertura e non alterino i vincoli di bilancio. 13.2 Sono state conteggiate tra le sopravvenienze passive le somme pagate nel 2013 a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse per un importo pari a (euro) - Pag. 26 Le sopravvenienze passive sono componenti straordinarie di reddito che derivano da operazioni di natura straordinaria o da eventi eccezionali. Nello specifico, si intendono delle nuove passività che si aggiungono alle precedenti o nuovi costi che derivano entrambi da eventi imprevedibili, occasionali o accidentali. Le competenze contrattuali pregresse si riferiscono ad oneri relativi a costi corrisposti nel 2013 a titolo di arretrato e, dunque, destinati ad essere di competenza di esercizi antecedenti; pertanto, non potendo iscriverli nei bilanci degli esercizi di competenza, vengono iscritti nel bilancio in corso come componente (negativo) straordinario di reddito. Il quesito mira a comprendere quanta parte delle sopravvenienze passive è ascrivibile a titolo di arretrato per competenze contrattuali pregresse e se tale fenomeno si ripete nel tempo. Tale eventualità potrebbe configurarsi come una non corretta – o addirittura mancata – imputazione ai costi dell’esercizio di competenza degli arretrati di che trattasi. 66 14. PERSONALE – Costo delle prestazioni di lavoro – pag. 26 14. Indicare al 31/12/2013 il costo delle prestazioni di lavoro (comprensivo dei costi accessori e IRAP), anche ai fini del rispetto dell’art. 9, comma 28, d.l. 78/2010: - Pag. 26 La tabella mira ad acquisire le informazioni sul costo di tutte le prestazioni di lavoro (sanitarie, sociosanitarie, non sanitarie, a tempo indeterminato e determinato, occasionali, etc.). Il costo delle prestazioni di lavoro per le finalità che la tabella si prefigge di individuare deve essere inteso al lordo dei costi accessori e dell’IRAP. La giurisprudenza contabile (vedi Sezioni Riunite centrali in sede di controllo, delibera n. 27/2011/CONTR) ha esplicitato che ai fini dell’attuazione della normativa in materia di personale appare maggiormente coerente prendere in considerazione la spesa di personale nel suo complesso, ossia al lordo delle componenti escluse ai fini dell’applicazione dell’art. 1 comma 557. Il costo delle prestazioni di lavoro è stato suddiviso nelle seguenti tipologie: I. Personale dipendente a tempo indeterminato; II. Personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa: da intendersi il personale indicato al primo periodo del comma 28, art. 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; III. Personale con contratti di formazione-lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro e lavoro accessorio: da intendersi il personale indicato al secondo periodo del comma 28, art. 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78; IV. Personale comandato: da intendersi come differenza tra il costo del personale in comando ed il rimborso del personale comandato (prendere a riferimento le voci del conto economico A.3.B.1.1, A.3.B.2.1, A.3.B.3.1, B.2.A.14.4); V. Altre prestazioni di lavoro non considerate precedentemente: si tratta di una voce residuale che dovrebbe comprendere quelle tipologie di prestazioni di lavoro (sanitarie, sociosanitarie e non sanitarie) che non possono rientrare in una delle categorie sopra evidenziate. Dunque, i costi sostenuti dagli enti relativamente a tutte le tipologie di personale dovrebbero essere ricompresi nella tabella suddividendoli per ciascuna tipologia di prestazione di lavoro sopra individuata. L’impostazione triennale della tabella permette di verificare il rispetto di quanto prescritto al comma 28, art. 9, del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., 67 relativamente alla spesa del personale. Infatti, le disposizioni della norma in esame costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano, oltre ai vari enti individuati (Regioni, Province autonome, enti locali), anche gli enti del Servizio sanitario nazionale. Le disposizioni relative al comma 28, dell’art. 9, del D.L. n. 78/2010, individuano un limite massimo alla spesa del personale, da calcolare in base a due paramenti definiti nel modo seguente: a) “gli enti possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009”; b) “Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009”. La tabella evidenzia altresì l’incidenza del costo delle prestazioni di lavoro del 2013 rispetto al 2009 come previsto dell’art. 9, comma 28 del D.L. n. 78/2010 ed inoltre, per completezza di analisi, anche l’incidenza delle suddette spese 2013 rispetto agli anni 2011 e 2012. 14.1. Il collegio verifica che i contratti di servizi non vengano utilizzati per eludere le norme relative al contenimento della spesa di personale? - Pag. 26 14.2. Evidenziare le criticità rilevate: - Pag. 26 Come noto i recenti divieti normativi di effettuare assunzioni e i vincoli di bilancio presenti nella maggior parte dei contesti regionali hanno portato le aziende a delegare a soggetti esterni attraverso la sottoscrizione di contratti di servizio molte attività e funzioni che un tempo erano internalizzati. Tale prassi, perfettamente lecita, consente alle aziende di rendere più elastica la propria struttura dei costi ed il mantenimento delle funzioni. Appare evidente tuttavia come l’esternalizzazione delle funzioni possa nella pratica operativa prestarsi come strumento per aggirare specifiche norme. Con questa domanda si vuole sensibilizzare il Collegio a monitorare, nell’ambito del suo controllo di regolarità amministrativa, il fenomeno ed a riferire in sede di questionario allo scopo di intercettare quei casi che risultino palesemente in contrasto con la norma. Oltre al mancato rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale tra le criticità potenzialmente riscontrabili si ricordano: 68 - divieto di subappalto di manodopera; - maggiore onerosità della funzione. 15. Spesa per il personale – Pag. 27 15.1 La spesa per il personale (da intendersi come costo di competenza dell'anno) nell'esercizio 2013 ha rispettato il limite previsto dall'art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009: N.B.: la tabella va compilata con i dati richiesti anche se la Regione ha dettato disposizioni difformi. In questa ipotesi fornire le precisazioni del caso rispondendo anche alla domanda successiva (15.2). - Pag. 27 La tabella in esame mira a verificare il rispetto del limite prescritto dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009; pertanto, la tabella deve essere compilata in tutte le sue parti, così come strutturata, dai Collegi sindacali degli enti del servizio sanitario, indipendentemente dal fatto che la Regione, legiferando in materia, abbia dettato disposizioni difformi. Tale considerazione è ascrivibile alla necessità di avere riferimenti uguali per tutti gli enti, quali che siano le normative specifiche di ogni Regione, al fine di effettuare confronti tra Regioni sull'andamento della spesa del personale. Per quanto concerne, dunque, le Regioni in equilibrio economico che hanno legiferato in maniera difforme, le peculiarità devono essere esplicitate nel quesito 15.2. Si segnala, peraltro, che la Corte costituzionale, con sentenza 10 giugno 2011 n. 182, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 2, lett. b) della l. reg. Toscana 29 dicembre 2010, n. 65, che disponeva che per l’anno 2011 gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale avrebbero dovuto contenere le spese per il personale entro i limiti delle spese sostenute nel 2006, ridotte dell’1,4%, in difformità alla previsione dell’art. 2, comma 71, L. 191/2009, cit., che per il triennio 2011-2012 fissa l’anno di comparazione al 2004. Con riferimento all’esposizione dei dati da inserire nella tabella, in riferimento alla spesa del personale, si è scelto di individuare in modo univoco il criterio di competenza; va da sé, dunque, che il costo da intendersi sarà unicamente il costo di competenza dell’anno. A seguito dell’emanazione del D. L. n. 207/2012, in particolare l’art. 3 bis, al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, per il triennio 2013-2015, è sospesa, nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui, con riferimento all'azienda sanitaria locale di Taranto, l'applicazione: a) delle disposizioni relative alla limitazione del turn-over e al rispetto del 69 vincolo di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e alla limitazione di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; b) delle disposizioni limitative dei posti letto, di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia; c) delle disposizioni limitative degli accordi contrattuali con le strutture accreditate di cui al Piano di rientro e di riqualificazione del Sistema sanitario regionale 2010-2012, sottoscritto dalla regione Puglia. 15.2 in caso di mancato rispetto del limite specificare i motivi. Pag. 27 Il quesito mira ad evidenziare le motivazioni sottostanti al mancato rispetto del limite previsto dalla normativa nazionale (dall’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009). Dunque, i compilatori del questionario devono esplicitare i motivi che hanno portato al mancato rispetto del limite previsto. In tale casistica rientrano anche quegli enti che hanno rispettato le disposizioni previste dalla disciplina dettata a livello regionale, che però, in caso di Regione in equilibrio economico, può non riflettere i limiti imposti dalla normativa prescritta all’art. 2, comma 71, della legge n. 191 del 2009. Nel caso specifico, dunque, i compilatori dei questionari relativi ad enti per i quali la Regione ha legiferato dettando disposizioni difformi, tali da non riflettersi nella tabella individuata al quesito 15.1, possono chiarire la peculiarità della situazione illustrando le disposizioni prescritte, includendo anche il relativo calcolo del limite (le delucidazioni del calcolo possono essere descritte anche con una nota aggiuntiva da inserire nei fogli denominati “Annotazioni”). 15.3 L'ente, nell'ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, ha dato attuazione all'art. 2, comma 72, della legge n. 191 del 2009. Pag. 27 Il quesito mira a verificare, nell’ambito degli indirizzi fissati dalla Regione, il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa. Infatti, la normativa richiamata prescrive quanto segue: “Gli enti destinatari delle disposizioni di cui al comma 71, nell’ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni, anche in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione ed efficientamento della rete ospedaliera, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal medesimo comma: a) predispongono un programma annuale di revisione delle consistenze di personale dipendente a tempo indeterminato, determinato, che presta servizio con contratti di 70 collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con convenzioni, finalizzato alla riduzione della spesa complessiva per il personale, con conseguente ridimensionamento dei pertinenti fondi della contrattazione integrativa per la cui costituzione fanno riferimento anche alle disposizioni recate dall’ articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni; b) fissano parametri standard per l’individuazione delle strutture semplici e complesse, nonché delle posizioni organizzative e di coordinamento, rispettivamente, delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa così come rideterminati ai sensi del presente comma”. 15.3.1 In caso di risposta negativa ad almeno uno dei punti precedenti, specificare i motivi - Pag. 27 Il quesito pone in evidenza le motivazioni che hanno portato l’ente al mancato rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa prescritti dalla normativa richiamata al quesito precedente. 16. Oneri straordinari della gestione. - Pag. 28 16.1. Nel 2013, tra gli oneri straordinari sono stati rilevati i seguenti valori: (1) Cambiamenti di stima rispetto a quelle dei bilanci degli esercizi precedenti; (2) Cambiamenti di principi contabili rispetto a quelli dei bilanci degli esercizi precedenti; (3) Correzione di errori nelle poste di bilancio relativi ad esercizi precedenti. - Pag. 38 Il quesito, posto in forma di tabella, non indaga il dettaglio di tutti i proventi e gli oneri straordinari, perché informazioni sufficienti dovrebbero già essere contenute nel modello ministeriale CE. Tiene però conto che l'entrata in vigore del d.lgs. 118/2011 potrebbe aver comportato consistenti modifiche nei principi di valutazione impiegati dalle aziende per la redazione dei propri bilanci; potrebbe inoltre aver rappresentato l'occasione per rivedere stime e correggere errori. Al riguardo, il principio contabile nazionale OIC 29 distingue tra cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stima, correzione di errori. In estrema sintesi: "Un cambiamento di principio contabile è rappresentato da una o più variazioni rispetto ai principi contabili adottati nel precedente esercizio". In generale, "un cambiamento di principio contabile deve essere applicato retroattivamente": "si ha applicazione retroattiva quando il nuovo principio contabile trova applicazione anche 71 su fatti ed operazioni avvenuti negli esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se il nuovo principio fosse stato sempre applicato. Tali fatti ed operazioni vengono quindi riflessi nel bilancio in cui avviene il cambiamento di principio contabile in conformità al nuovo principio". "Gli effetti di una variazione dei criteri di valutazione adottati vanno rilevati tra i proventi e oneri straordinari". I cambiamenti di stime contabili, al contrario, sono riconducibili alla "acquisizione di maggiori o ulteriori informazioni o di accresciuta esperienza in merito a presupposti o fatti sui quali era fondata la stima originaria"; pertanto "rientrano nel normale procedimento di formazione di stima" e non "comportano l’evidenza di elementi straordinari di reddito". Un errore, infine, "consiste nella impropria o nella mancata applicazione di un principio contabile, nel caso in cui, al momento in cui esso viene commesso, siano disponibili le informazioni e i dati necessari per il suo corretto trattamento. Possono verificarsi errori a causa di errori matematici, di erronee interpretazioni di fatti, di negligenza nel raccogliere tutte le informazioni ed i dati disponibili per un corretto trattamento contabile". In generale, la correzione degli errori "deve avvenire nell’esercizio stesso in cui essi vengono scoperti, attraverso la rettifica della posta patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, con contropartita alla voce 'proventi ed oneri straordinari - componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti'". In generale, pertanto, tra i proventi e gli oneri straordinari dovrebbero trovare collocazione gli effetti dei cambiamenti di principi contabili e della correzione di errori, non invece gli effetti di cambiamenti di stima. Va però osservato che: Il d.lgs. 118/2011 (art. 29, lett. f) introduce una definizione di proventi e oneri straordinari che è più ampia di quella civilistica: "le plusvalenze, le minusvalenze, le donazioni che non consistano in immobilizzazioni, né siano vincolate all'acquisto di immobilizzazioni, nonché le sopravvenienze e le insussistenze, sono iscritte fra i proventi e gli oneri straordinari". La circolare congiunta del Ministero della Salute (Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) del 25/03/2013, nel confermare la necessità di ricalcolare i fondi ammortamento all'1/1/2012, applicando retroattivamente le aliquote contenute nell’allegato 3 del d.lgs. 118/2011, indipendentemente dalla fonte di finanziamento del cespite, ha stabilito che "la variazione derivante [...] non dovrà essere imputata al conto economico 2012, ma dovrà essere contabilizzata a stato patrimoniale 2012 come posta di patrimonio netto". 72 PARTE TERZA - STATO PATRIMONIALE 1. Stato patrimoniale attivo – pagg. 29-33 1.2. Stato patrimoniale passivo – pagg. 34-36 Per quanto riguarda gli aspetti generali si rinvia – mutatis mutandis - a quanto illustrato con riferimento al conto economico. In particolare, anche qui si chiede la verifica della concordanza dei dati con il modello SP allegato alla Nota integrativa, e si chiede di compilare i prospetti della stato patrimoniale attivo e passivo secondo lo schema ministeriale. 2. Il Collegio ha accertato che lo Stato Patrimoniale riclassificato dell'ultimo esercizio è il seguente ... - Pag. 37 La riclassificazione proposta rivede, sotto il profilo dell’analisi finanziaria, lo Stato Patrimoniale delle aziende, al fine di considerare le caratteristiche di liquidità ed esigibilità dei singoli elementi dell’attivo e del passivo. In particolare, sono da intendersi "a breve" le disponibilità liquide e le attività destinate a trasformarsi in liquidità entro 12 mesi. Analogamente, sono da intendersi "a breve" le passività destinate a generare uscite di liquidità entro 12 mesi. Sulla base di tali definizioni, il prospetto richiede di disaggregare alcune macroclassi e classi dello stato patrimoniale in una quota "a breve" e una "a medio lungo". Le macroclassi e classi interessate sono: (1) immobilizzazioni finanziarie; (2) crediti iscritti nell'attivo circolante; (3) fondi per rischi e oneri; (4) debiti. 3. Si è proceduto al ricalcolo degli ammortamenti pregressi secondo quanto stabilito dalla circolare MEF-MdS del 25/03/2013? 3.1. Se SI, specificare l'impatto sul risultato dell'esercizio in cui il ricalcolo è stato effettuato; l'impatto su utile e perdite portati a nuovo; l'impatto su altre voci di patrimonio netto. 3.2. Dell'operazione si è data adeguata notizia in nota integrativa nell'esercizio in cui il ricalcolo è stato effettuato? - Pag. 38 La versione originaria del d.lgs. 118/2011 (art. 29, lett. b) faceva espressamente salvi gli ammortamenti effettuati negli esercizi 2011 e precedenti. La legge finanziaria 2013, tuttavia, ha abrogato tale disposizione, imponendo così il ricalcolo dei fondi ammortamento all'1/1/2012 tramite l'applicazione retroattiva delle aliquote contenute nell’all. 3, del d.lgs. 118/2011, indipendentemente dalla fonte di finanziamento del 73 cespite. La circolare congiunta del Ministero della Salute (Dipartimento della programmazione e dell'ordinamento del SSN) e del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato) del 25/03/2013, nel confermare la necessità del ricalcolo, ha stabilito che "la variazione derivante [...] non dovrà essere imputata al conto economico 2012, ma dovrà essere contabilizzata a stato patrimoniale 2012 come posta di patrimonio netto". La circolare non specifica le scritture contabili da effettuare, né distingue tra ammortamenti sterilizzabili e non sterilizzabili. È quindi probabile la presenza di comportamenti contabili differenziati tra Regioni, nonché tra aziende della medesima Regione. Tuttavia, ipotizzando che la variazione dei fondi ammortamento derivante dal ricalcolo sia stata pari a X per ammortamenti sterilizzabili e Y per ammortamenti non sterilizzabili, l'effetto netto del ricalcolo sarà stato sterilizzazione degli presumibilmente il seguente: Incremento dei fondi ammortamento: X+Y Decremento delle ammortamenti voci di patrimonio (Finanziamenti per netto deputate investimenti; alla donazioni e lasciti vincolati a investimenti): X Decremento della voce di patrimonio netto relativa a utili e perdite portati a nuovo (per esempio tramite l'iscrizione di una riserva negativa per ricalcolo ammortamenti): Y Impatto sul risultato d'esercizio: Nullo. La rilevanza dell'operazione impone che motivazioni del ricalcolo, criteri utilizzati ed effetti sul bilancio vengano illustrati in nota integrativa. Ciò anche perché, limitatamente agli ammortamenti non sterilizzati, il maggior valore dei fondi ammortamento (Y, nell'esempio) si traduce in minori costi a carico degli esercizi futuri. Il questionario intende appunto accertare: se il ricalcolo sia stato effettuato, nell'esercizio 2012 oppure in quello 2013 (quesito 3); quale impatto abbia avuto su risultato d'esercizio e parti ideali del patrimonio netto (quesito 3.1); se sia stato adeguatamente illustrato in nota integrativa (quesito 3.2). 3.3. I crediti per contributi in conto capitale dallo Stato, dalla Regione e da altri Enti pubblici sono supportati da apposito provvedimento di assegnazione? Pag. 38 Il D.lgs. 118/2011 (art. 29, c. 1, lett. c) stabilisce che "i contributi in conto capitale da Regione sono rilevati sulla base del provvedimento di assegnazione", aggiungendo poi che "le presenti disposizioni si applicano anche ai contributi in conto capitale dallo Stato e da altri enti pubblici". Solo a fronte di un apposito provvedimento di assegnazione, in altri termini, l'azienda può iscrivere nel patrimonio netto un "finanziamento per investimenti" 74 e nell'attivo patrimoniale, in contropartita, il corrispondente credito. Il quesito 3.3 intende verificare che ad ogni credito per contributi in conto capitale iscritto nell'attivo patrimoniale corrisponda un apposito provvedimento formale di assegnazione da parte del soggetto erogatore. 3.4. Il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata? - Pag. 38 Il D.lgs. 118/2011 (art. 29, c. 1, lett. a) stabilisce che "il costo delle rimanenze di beni fungibili è calcolato con il metodo della media ponderata". Si tratta di una norma più restrittiva di quella del codice civile (art. 2426) secondo cui, invece, " il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: primo entrato, primo uscito o: ultimo entrato, primo uscito". Il quesito 3.4 intende appurare che il criterio di valutazione previsto dal d.lgs. 118/2011 sia stato effettivamente applicato. 3.5. Nella valutazione delle rimanenze si è tenuto conto anche di eventuali scorte di reparto e di scorte di proprietà dell'azienda ma fisicamente ubicate presso terzi (per esempio nell'ambito della distribuzione per nome e per conto)? - Pag. 38 Le rimanenze di magazzino non si limitano alle rimanenze presso i magazzini principali dell'azienda, ma comprendono tutte "le rimanenze di magazzino presso gli stabilimenti e i magazzini della impresa", nonché "le giacenze di proprietà dell'impresa presso terzi" (Principio contabile OIC 13). Nel declinare questa definizione con riferimento specifico alle aziende sanitarie pubbliche, lo schema di nota integrativa emanato con d.lgs. 118/2011 e modificato con D.M. 20/3/2013 richiede (tab. 15) la specifica valorizzazione di "scorte di reparto" e di beni "presso terzi per distribuzione per nome e per conto". Il quesito 3.5 intende verificare che la rilevazione delle rimanenze si sia effettivamente estesa a queste due fattispecie. 3.6. Le immobilizzazioni, dall'esercizio 2012 eccezion utilizzando fatta per contributi in quelle conto acquistate esercizio, a sono partire state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011? 3.6.1. Se no, motivare, distinguendo tra (I) utilizzo di aliquote più elevate a seguito di autorizzazione regionale e (II) altre motivazioni. - Pag. 38 Il d.lgs. 118/2011 (all. 3) introduce un sistema di aliquote di ammortamento 75 obbligatorie, che sostituisce le previgenti aliquote regionali. L'utilizzo di aliquote inferiori a quelle dell'all. 3 non è consentito. L'utilizzo di aliquote superiori era esplicitamente consentito dalla versione originaria del decreto (art. 29, c.1, lett. b) previa "autorizzazione regionale". Tale facoltà è stata abrogata dalla legge finanziaria 2013, ma viene riproposta nello schema di nota integrativa approvato con D.M. 20/3/2013. Dell'eventuale utilizzo di aliquote superiori a quelle previste dall'all. 3 si deve appunto dare evidenza in nota integrativa (sezioni IMM01 e IMM02). Il questionario intende verificare: (i) se l'azienda abbia applicato le aliquote di ammortamento previste dal d.lgs. 118/2011 (all. 3); (ii) in caso contrario, per quali motivi non l'abbia fatto, distinguendo tra la motivazione canonica (utilizzo di aliquote più elevate previa autorizzazione regionale) e altre eventuali motivazioni. Dal quesito sono escluse le immobilizzazioni "acquistate a partire dall'esercizio 2012 utilizzando contributi in conto esercizio" perché il loro ammortamento è assoggettato a una particolare disciplina (vd. infra). 3.6.2. Le immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2013 utilizzando contributi in conto esercizio: (a) sono state ammortizzate al 40%; (b) sono state ammortizzate sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale una quota pari al 40% del contributo utilizzato; (c) altro. Se altro, specificare di seguito. - Pag. 38 La versione originaria del d.lgs. 118/2011 (art. 29 c. 1 lett. b) stabiliva che "i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione". In merito, la casistica ministeriale approvata con D.M. 17/9/2012, "al fine di salvaguardare il principio di rappresentazione veritiera e corretta, nel pieno rispetto dello spirito della norma e del suo impatto su patrimonio netto e risultato d’esercizio", prescriveva la seguente modalità di rilevazione: "(i) nell’esercizio di acquisizione, iscrizione della immobilizzazione nello stato patrimoniale. Nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi, progressivo ammortamento dell’immobilizzazione stessa, nel rispetto del principio di competenza economica e secondo quanto previsto dalle norme generali sulle immobilizzazioni; (ii) nell’esercizio di acquisizione, iscrizione a conto economico di un costo pari al valore dell’immobilizzazione, con contropartita nei “Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio” del patrimonio netto. Questa scrittura di fatto storna la quota di contributo utilizzata per acquisire l’immobilizzazione da conto esercizio a conto capitale [...]; (iii) nell’esercizio di acquisizione e negli esercizi successivi, progressivo 76 utilizzo del finanziamento per investimenti per sterilizzare gli ammortamenti, secondo quanto previsto dalle norme generali sulle sterilizzazioni". La legge finanziaria 2013 ho modificato questa disposizione, introducendo un periodo transitorio: "b) a partire dall'esercizio 2016 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati nell'esercizio di acquisizione; per gli esercizi dal 2012 al 2015 i cespiti acquistati utilizzando contributi in conto esercizio, indipendentemente dal loro valore, devono essere interamente ammortizzati applicando le seguenti percentuali per esercizio di acquisizione: 1) esercizio di acquisizione 2012: per il 20% del loro valore nel 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016; 2) esercizio di acquisizione 2013: per il 40% del loro valore nel 2013, 2014; per il 20% nel 2015; 3) esercizio di acquisizione 2014: per il 60% del loro valore nel 2014; per il 40% nel 2015; 4) esercizio di acquisizione 2015: per 1'80% del loro valore nel 2015; per il 20% nel 2016". Nelle more della formale emanazione della casistica ministeriale che disciplina la tematica, alla chiusura dell'esercizio 2013, con riferimento alle immobilizzazioni acquistate nell'esercizio 2013 utilizzando contributi in conto esercizio, le aziende possono quindi aver: (a) ammortizzato le immobilizzazioni al 40% (secondo la lettera del d.lgs. 118/2011 come modificato dalla legge finanziaria 2013); (b) ammortizzato le immobilizzazioni sulla base dei coefficienti previsti dall'allegato 3 al d.lgs. 118/2011, provvedendo nel contempo a stornare dal conto esercizio al conto capitale una quota pari al 40% del contributo utilizzato (adattando quindi il meccanismo previsto dalla casistica ministeriale all'intervenuta modifica del d.lgs. 118/2011); (c) adottato soluzioni difformi dalle due modalità qui descritte. Il quesito intende verificare il trattamento contabile prescelto. 3.7. Nel 2013 sono stati dichiarati fuori uso ed eliminati dalle immobilizzazioni beni per il seguente importo - indicare l'importo al netto del fondo ammortamento - (euro). - Pag. 38 Nel caso di immobilizzazioni dichiarate fuori uso con specifici provvedimenti nel corso del 2012, occorre indicare l’importo del valore residuo del bene (valore netto, pari alla differenza tra valore lordo e fondo ammortamento) che risultava iscritto in contabilità al momento della dismissione. I beni non più utilizzabili nel processo produttivo devono essere stralciati anche dai relativi inventari ed rottamazione (o cessione a terzi) in apposito elenco. 77 eventualmente iscritti fino alla 3.8. L'azienda ha accertato a campione l’esistenza fisica dei principali beni materiali. - Pag. 38 È richiesto se l’Azienda abbia provveduto, utilizzando il metodo del campionamento, alla conciliazione tra inventario contabile ed inventario fisico dei beni. Tale controllo deve essere effettuato al termine dell’esercizio verificando che i beni (in particolare quelli mobili di maggior valore) il cui valore risulta rilevato nel patrimonio e descritto negli inventari siano fisicamente esistenti e utilizzati. Ci si vuole sincerare, quindi, se il controllo venga ordinariamente effettuato solo su base contabile (libro cespiti) o materialmente venga effettuata una verifica fisica dei beni per verificarne l’esistenza e lo stato di uso. L’assenza della verifica da parte dell’azienda non esenta naturalmente il Collegio Sindacale dallo svolgimento delle attività di controllo previste nei principi di revisione e nelle norme di comportamento. 4. ORGANISMI PARTECIPATI – Pag. 39 4.1. Informazioni sugli organismi partecipati al 31/12/2013 – Pag. 39 La tabella serve per acquisire le principali informazioni sugli organismi partecipati. Nello specifico, la denominazione dell’organismo partecipato, la forma giuridica, il settore di attività, il valore della partecipazione e la loro dimensione in termini di patrimonio e di giro di affari. Vengono, inoltre, richieste informazioni anche sui loro risultati, che siano positivi o negativi (perdite), ed il criterio di valutazione adoperato (Metodo del costo o del patrimonio netto). Nella tabella in questione assume notevole importanza l’inserimento del Codice Fiscale dell’organismo partecipato, in quanto rappresenta l’unico elemento di identificazione ai fini di una individuazione univoca delle partecipate. 4.2. Informazioni sui trasferimenti dell'ente a favore degli organismi partecipati - Pag. 39 La tabella integra la precedente, per avere notizia dei trasferimenti che vengono effettuati, a vario titolo, agli organismi partecipati. Questo serve per comprendere se la solidità (o la debolezza) delle aziende partecipate dipende o meno dalla situazione dell’ente proprietario. Chiaramente è la combinazione delle fonti il profilo cui si deve prestare attenzione: se l’azienda partecipata è in perdita e le si versano contributi in conto capitale occorre verificare che non ci si trovi di fronte ad un’elusione dell’art. 6, c. 78 19 del d.l. 78/201037. 5. CREDITI - Pag. 40 La principale funzione dei questionari è quella di verificare se il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta sia della situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda, sia del risultato economico dell’esercizio. L’esistenza e l’esigibilità dei crediti esposti rappresenta uno dei principali fattori di criticità dell’attendibilità del bilancio. Il quesito si collega al punto 15 delle domande preliminari nel quale è richiesto se il collegio sindacale ha effettuato la circolarizzazione dei principali rapporti di credito e di debito. Nelle tabelle del punto 5 viene richiesto di dettagliare i crediti per tipologie ed ente risultanti al 31/12/2013, con l’indicazione dell’anno di provenienza degli stessi. Occorre in particolare esporre e controllare la corrispondenza con le voci dello stato patrimoniale: - Tabella 1: indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall’Azienda verso la Regione o Provincia autonoma per spesa corrente per l'anno 2013. - pag.40 Vanno riportati i crediti verso Regione o Provincia autonoma per spesa corrente (primo prospetto) il cui valore al 31/12/2013 deve corrispondere a quanto indicato alle voci B.II.2.a) dello stato patrimoniale (automaticamente rilevato nella cella di controllo). Il prospetto rileva il valore nominale dei crediti per ciascun anno di formazione ed il relativo ammontare del fondo svalutazione. Il dettaglio per anno di provenienza fornisce un’informazione importante sull’effettivo valore di realizzo dei crediti esposti e, dunque, sull’eventuale fondo svalutazione stanziato. - Tabella 2: indicare le voci che compongono i crediti iscritti dall’Azienda verso la Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto per l'anno 2013.- pag.40 Vanno riportati i crediti verso Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio 37 Art. 6, c. 19, D.L. 78/2010, convertito con l. 30 luglio 2010, n. 122.: <<Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma>>. 79 netto (secondo prospetto), il cui valore al 31/12/2013 deve corrispondere a quanto indicato alle voci B.II.2.b dello stato patrimoniale (automaticamente rilevato nella cella di controllo). Il prospetto rileva il valore nominale dei crediti per ciascun anno di formazione ed il relativo ammontare del fondo svalutazione. Il dettaglio per anno di provenienza fornisce un’informazione importante sull’effettivo valore di realizzo dei crediti esposti e, dunque sull’eventuale fondo svalutazione stanziato. - Tabella 3: indicare le voci che compongono i crediti iscritti verso Aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2013: - pag. 40 Vanno riportati i crediti verso Aziende sanitarie pubbliche (terzo prospetto) il cui valore al 31/12/2013 deve corrispondere a quanto indicato alle voci B.II.4 del conto del patrimonio (automaticamente rilevato nella cella di controllo). Il dettaglio per anno di provenienza fornisce un’informazione importante sull’effettivo valore di realizzo dei crediti esposti. In generale si considera che il decorso del tempo aumenti la percentuale di inesigibilità dei crediti fino a valutare, salvo prova contraria, inesigibili i crediti da oltre 5 anni. Per i crediti relativi agli anni 2009 e precedenti, attesa la risalenza, se manca una annotazione del collegio sindacale con le motivazioni del mantenimento, occorre un approfondimento da parte della Sezione. 5.1 Il fondo svalutazione crediti è stato calcolato sulla base del seguente criterio - pag. 40. Il quesito tende a rilevare il criterio di calcolo del fondo svalutazione crediti. Infatti, i crediti devono essere valutati secondo il presumibile valore di realizzo ed esposti in bilancio al netto del fondo svalutazione crediti e delle perdite su crediti. Occorre indicare, dunque, se sono state rispettate le norme del codice civile e le indicazioni dei principi contabili che richiedono la rilevazione dei crediti secondo il presumibile valore di realizzo. Il valore di realizzo deve corrispondere al valore nominale dei crediti diminuito del fondo di svalutazione, in quanto la quota accantonata annualmente è relativa alla presunta perdita per inesigibilità di crediti. La modalità di costituzione del fondo (in percentuale rispetto al dato storico di inesigibilità, alla vetustà ecc.) deve essere indicata da parte del Collegio sindacale. Si ritiene necessario indicare anche se tale modalità è variata rispetto all’esercizio precedente. 6. PERDITE DI ESERCIZIO – Pag. 41 Indicare per le perdite iscritte in bilancio i dati di seguito richiesti in riferimento 80 ai relativi anni - Pag. 41 Nel prospetto è richiesto il dettaglio delle perdite per anno di iscrizione, il loro ripiano e l’entità non ripianata al 31/12/2013. Il totale deve corrispondere con le voci dello stato patrimoniale (automaticamente rilevato nella cella di controllo): A.V - versamenti per ripiano perdite; A.VI - perdite portate e a nuovo; A.VII - perdita d’esercizio. Per gli anni dal 2009 al 2013, nel caso di esercizio chiuso in perdita deve essere inoltre indicata l’entità, la modalità di copertura e l’entità del ripiano. Nel caso più frequentemente ricorrente di copertura con finanziamento regionale occorre indicare anche gli estremi del provvedimento. 6.1. Il Collegio ha accertato che i contributi per ripiano perdite corrispondono alle deliberazioni regionali? – pag. 41 Il Collegio sindacale deve segnalare se ha provveduto alla verifica della corrispondenza tra l’importo indicato a ripiano finanziato con trasferimento della Regione e quanto indicato nel provvedimento della stessa. Nel caso di mancato accertamento o di non corrispondenza degli importi il Collegio sindacale deve indicare i motivi. 7. UTILE DI ESERCIZIO - pag. 41 Il quesito pone l’attenzione sulla destinazione di un eventuale utile di esercizio originato nell’esercizio 2013. Il Collegio deve indicare la ripartizione dell’utile d’esercizio tra: - (I) utile portato a compensazione delle perdite o portato a nuovo; - (II) utile accantonato a riserva al fine di finanziare nuovi investimenti; - (III) utile accantonato a riserva senza una esplicita finalizzazione; - (IV) altro. Da rilevare che la voce “altro” richiede una specificazione dell’ultima casistica e della modalità in cui verrà adoperato l’utile d’esercizio destinato a questa componente. 8. FONDI RISCHI E ONERI - pag. 41 Si deve tenere conto, come disposto dall’art. 2423-bis punto 4 del Codice civile, dei rischi e delle perdite di competenza dell’esercizio, anche se conosciuti dopo la chiusura dello stesso. 81 8.1 Indicare per i fondi rischi ed oneri (B.I, B.II e B.III dello S.P.) i dati di seguito richiesti. - Pag. 41 E’ richiesto di dettagliare per tipologia la composizione del fondo per rischi ed oneri. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali alla chiusura dell’esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza. La tabella, che richiama le medesime voci individuate nella nota integrativa, sezione Fondi per rischi e oneri (allegato 3, del D.M. del 20 marzo 2013), illustra la movimentazione per tipologia di fondi rischi e oneri delle seguenti voci: - Fondi per imposte anche differite; - Fondi per rischi; - Fondi da distribuire; - Quote inutilizzate contributi; - Altri fondi per oneri e spese. Devono essere rilevati in particolare: - gli accantonamenti per cause civili ed oneri processuali (macrovoce fondi per rischi); - gli accantonamenti per contenzioso personale dipendente (macrovoce fondi per rischi); - gli accantonamenti per rinnovi contrattuali (macrovoce altri fondi per oneri e spese); - gli accantonamenti per fondi integrativi pensione (macrovoce altri fondi per oneri e spese); - gli accantonamenti per interessi di mora; - gli accantonamenti per premi di operosità; - gli accantonamenti per manutenzioni cicliche. In particolare : Accantonamenti per rinnovi contrattuali La quota accantonata deve tenere conto, nel rispetto del principio della competenza, delle indicazioni nazionali e regionali e deve comprendere sia di quanto disposto nella contrattazione nazionale sia delle eventuali integrazioni contrattate localmente. Accantonamenti per contenzioso con il personale dipendente Il fondo rischi costituito deve essere congruo con il trend storico e con il grado di soccombenza stimato delle vertenze in essere. 8.2. Il collegio sindacale ha attestato nella propria relazione l’avvenuto rispetto degli adempimenti necessari per procedere all’iscrizione dei fondi rischi e oneri e al relativo utilizzo, avendo riguardo alla normativa vigente e ai corretti 82 principi contabili, nonché alle procedure amministrativo-contabili in essere nell’Azienda? – Pag. 41 La congruità dei fondi ed il rispetto dell’obbligo di accantonare oneri per passività probabili deve essere verificata dal collegio sindacale ed attestata nella relazione prodotta da detto organo. Nello specifico, il collegio sindacale attesta che l’iscrizione dei fondi rischi e oneri ed il relativo utilizzo è avvenuto nel rispetto della normativa vigente e dei principi contabili. Nel caso in cui il collegio rilevi delle criticità dovute a qualunque titolo deve riportarle sinteticamente nel riquadro “Osservazioni”. 8.3. - Le passività potenziali possibili sono state indicate in nota integrativa? Pag. 41 Il quesito mira a verificare se sono state date informazioni in nota integrativa sulle passività potenziali possibili. In particolare, deve essere data adeguata informazione nella nota integrativa se la passività deriva da un’obbligazione: - possibile, che scaturisce da eventi passati e la cui esistenza deve essere confermata o meno da uno o più fatti futuri che non sono sotto il controllo dell’ente; - non probabile in relazione all’impiego di risorse per la sua estinzione; - che non può essere determinata con sufficiente attendibilità. Dunque, sono passività potenziali le situazioni caratterizzate da uno stato d’incertezza, le quali a seconda del verificarsi in futuro di uno o più eventi, potranno concretizzarsi in una perdita per l’ente confermando il sorgere di una passività o la perdita di un’attività in parte o in toto. Devono, invece, essere rilevati nel bilancio di esercizio i futuri debiti che sono certi nell’an e nel quantum e che alla data di formazione del bilancio d’esercizio derivino da un evento passato, diano causa di una probabile uscita finanziaria e il cui ammontare sia attendibilmente stimabile. 8.4. – Le quote inutilizzate di contributi vincolati di parte corrente, nelle fattispecie indicate dal modello CE (voce B.16.C e relative sottovoci), sono state accantonate negli appositi fondi spese? - Pag. 41 Il quesito mira a verificare se le quote di contributi vincolati di parte corrente che non sono stati ancora utilizzati risultano essere accantonati negli appositi fondi spese, così come è previsto dalla normativa e dal modello di CE (voce B.16.C e relative sottovoci). 8.5. – Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un apposito fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari 83 stanziati? - Pag. 41 Il quesito mira a verificare se esiste la possibilità che la non capienza dell’accantonamento a fondi rischi effettuato possa generare perdite addizionali rispetto agli stanziamenti effettuati. Pertanto, il collegio dovrebbe verificare la congruità dello stanziamento, e qualora quest’ultimo risulti incapiente deve rilevare tale criticità. 8.6. – Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l’impossibilità di formulare stime attendibili? - Pag. 41 Il collegio deve rilevare se l’Azienda per eventuali rischi probabili non ha costituito un apposito fondo in bilancio a causa della impossibilità di formulare stime attendibili. 8.7. – Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili, da cui potrebbero scaturire perdite significative? - Pag. 41 I rischi inerenti ad un evento possibile sono connaturati alla possibilità che l’evento dipenda da un’eventualità che può o meno verificarsi; ossia, il grado di accadimento dell’evento futuro è inferiore al probabile. Per dette passività potenziali è richiesta la sola informazione in nota integrativa. Il quesito pone l’attenzione sui possibili eventi futuri da cui potrebbero scaturire perdite significative e, dunque, il collegio dovrebbe evidenziare la presenta di tali rischi. 9. Debiti - pag. 42 In diritto, il debito rappresenta l’obbligo giuridico di eseguire da parte di un soggetto, detto debitore, una determinata prestazione suscettibile di valutazione economica a favore di un altro soggetto determinato, detto creditore. 9.1. Indicare la composizione dei debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione o Provincie autonome e verso le altre aziende sanitarie pubbliche per l'anno 2013 - Pag. 42 - Tabella 1: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso la Regione o Provincia autonoma – D.III) - pag.42 È richiesto di dettagliare i debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale dall’Azienda verso la Regione o Provincia autonoma al 31/12/2013. Tale importo, distinto per anno di formazione, deve corrispondere a quanto 84 indicato nelle voci D.III dello stato patrimoniale. A tal proposito, la tabella contiene una cella di controllo sulla corrispondenza o meno dei dati indicati con quanto iscritto nello stato patrimoniale. Come per i crediti, anche per i debiti è richiesto il dettaglio per anno di provenienza, e pur essendo meno critica, ai fini della attendibilità del risultato, una permanenza di debiti derivanti dagli anni 2009 e precedenti, denota, se non motivata, difficoltà a soddisfare le obbligazioni assunte. - Tabella 2: indicare le voci che compongono i debiti iscritti dall’Azienda verso Aziende sanitarie pubbliche – D.V) - pag.42 È richiesto di dettagliare i debiti iscritti nel passivo dello stato patrimoniale dall’Azienda verso Aziende sanitarie pubbliche al 31/12/2013. Tale importo, distinto per anno di formazione, deve corrispondere a quanto indicato nelle voci D.V dello stato patrimoniale. A tal proposito, la tabella contiene una cella di controllo sulla corrispondenza o meno dei dati indicati con quanto iscritto nello stato patrimoniale. Come per i crediti, anche per i debiti è richiesto il dettaglio per anno di provenienza, e pur essendo meno critica, ai fini dell’attendibilità del risultato, una permanenza di debiti derivanti dagli anni 2009 e precedenti, denota, se non motivata, difficoltà a soddisfare le obbligazioni assunte. 10. Debiti v/fornitori – Il Collegio ha accertato che: … – pag. 43 Il tema dei debiti commerciali è particolarmente sensibile ed attuale38. Gli squilibri economici e finanziari delle Aziende, e la conseguente difficoltà a far fronte in tempi ragionevoli alle obbligazioni assunte, causano ritardi notevoli nei pagamenti, con conseguente sofferenza delle aziende creditrici. Attraverso le disposizioni relative agli obblighi di trasparenza introdotte dall’art. 33 del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni pubbliche, comprese le Aziende del SSN, sono obbligate a pubblicare annualmente, l’indicatore di tempestività dei pagamenti per beni, servizi e forniture. Inoltre anche attraverso le informazioni contenute nel C.E. e nello S.P. è possibile approssimare i tempi di pagamento complessivi. In questa sezione del questionario ai Collegi sono richieste informazioni aggiuntive e di controllo allo scopo di conoscere l’entità dei debiti non ancora scaduti (colonna E) differenziata da quelli scaduti e insoluti (colonna F), nonché i giorni medi tra il ricevimento ed il pagamento della fattura (colonna G). Rispetto allo scorso anno si è semplificato il prospetto, chiedendosi semplicemente il tempo medio tra 38 In particolare, vd. d.l. 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, in legge 6 giugno 2013, n. 64, e, recentemente, d.l. 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge23 giugno 2014, n. 89, Capo II, artt. 29 e ss. (l’art. 34 reca Disposizioni in materia di pagamento dei debiti sanitari) 85 ricevimento e pagamento della fattura, senza distinguere tra il tempo medio contrattualmente previsto e il ritardo medio dei pagamenti rilevato dall’Azienda oltre tale temine. Il dato della colonna G dovrebbe essere in linea con il livello dell’indicatore di tempestività dei pagamenti di cui all’art. 33, del d.lgs. 33/2013 sopra citato pubblicato all’interno della parte istituzionale “Amministrazione trasparente” del sito internet ufficiale aziendale. In particolare il prospetto richiede, per la serie storica 2010-11-12, i seguenti dati. Colonna D - Debiti verso fornitori (totale): la cella (bloccata) somma automaticamente gli importi dei debiti non ancora scaduti (colonna E) e debiti scaduti e insoluti (colonna F). Il risultato dovrebbe corrispondere a quanto riportato nello S.P. alla voce D.VII - Debiti verso fornitori per l’anno 2013. Per facilitare la verifica è stata predisposta una cella di controllo (H7) sulla corrispondenza o meno dei dati indicati con quanto iscritto nello stato patrimoniale. Qualora siano rilevate discrepanze, si invita il Collegio a fornire adeguata spiegazione. Colonna E - Debiti verso fornitori non ancora scaduti (debiti non ancora soggetti a pagamento in quanto il termine di dilazione previsto in fattura non è spirato): vanno indicati gli importi dei debiti assunti, ma non ancora scaduti. Si tratta di quella parte di debiti che fisiologicamente ogni anno vanno iscritti nello stato patrimoniale, perché riferiti ad operazioni concluse che – prevedendo un termine dilatorio del pagamento secondo normali prassi commerciali – si trascinano fisiologicamente all’esercizio successivo (ad es., la fattura con pagamento a 60 gg. emessa a dicembre e regolarmente pagata a fine gennaio dell’anno successivo comporta l’iscrizione dell’importo a debito nel passivo dello stato patrimoniale al 31 dicembre). Colonna F - Debiti verso fornitori scaduti (debiti soggetti a pagamento): vanno indicati gli importi dei debiti per i quali sia scaduto il termine contrattualmente previsto per l’adempimento dell’obbligazione da parte dell’ente e che non siano stati ancora pagati. Il pagamento oltre la scadenza contrattualmente prevista comporterebbe l’applicazione automatica di interessi moratori. Colonna G - Giorni medi tra il ricevimento ed il pagamento della fattura (tempo medio intercorrente tra il i pagamenti dalla data di emissione della fattura): di norma gli accordi tra le parti prevedono un certo lasso di tempo tra l’emissione della fattura (e, quindi dell’avvenuta prestazione da parte del fornitore) e il pagamento da parte dell’ente. Poiché gli accordi sul punto possono variare di volta in volta, si deve far riferimento alla media, eventualmente ponderata per il peso economico dei vari contratti, delle dilazioni. E’ importante tenere presente che, a partire dall’1-01-2013, il d.lgs. 192/2012 prevede 86 che i tempi massimi di pagamento siano pari a 60 giorni. Un riscontro di tempi medi più elevati è indice di una situazione anomala, che può produrre maggiori esborsi in termini sia di interessi impliciti (forniture a prezzi maggiori) sia di interessi moratori. Il d.lgs. 192/2012, infatti, prevede che gli interessi moratori decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento. I ritardi, inoltre, possono dar luogo a contenziosi, in cui le amministrazioni finiscono inevitabilmente soccombenti, con ulteriore aggravio di spese. Non essendo state indicate puntualmente le modalità di calcolo del tempo medio dei pagamenti da nessuna norma, potrebbe risultare difficile la comparazione fra realtà aziendali diverse, mentre resta indicativo il confronto intertemporale all’interno della stessa Azienda. 10.1. Precisare la metodologia utilizzata per il calcolo dei giorni medi di pagamento Allo stato attuale, nessun organo istituzionale si è espresso sulla modalità da utilizzare per determinare il tempo medio dei pagamenti. Ciò malgrado vi siano previsioni legislative che obbligano tutti gli enti della pubblica amministrazione sottoposti agli obblighi di trasparenza ex d.lgs. 33/2013, a pubblicare il c.d. “indicatore di tempestività dei pagamenti”39. Il quesito si pone l’obiettivo di comprendere come l’ente proceda a calcolare questo indicatore, e se abbia una strumentazione contabile/informatica allo scopo (scadenzario e/o sistema di registrazione delle fatture supportato da adeguato software)40. Rispetto alle possibili modalità di calcolo, si annoverano le due principali: • modalità di calcolo “puntuale”, ossia generata dai tempi medi di pagamento, in giorni, effettivamente sperimentati dai singoli fornitori e che sono computati dal momento della emissione della fattura (data fattura) al momento dell’effettivo pagamento; la media dei tempi di pagamento si calcola in modo ponderato per l’ammontare della transazione commerciale; • modalità di calcolo “forfetaria” o “da bilancio”, ossia il calcolo di un indice sintetico/generale, espresso in giorni, attraverso il rapporto fra debiti commerciali (cioè i debiti generati da transazioni commerciali per acquisti di forniture) e il totale dei costi relativi alle forniture stesse, il tutto moltiplicato per 360; eventualmente, l’ammontare 39 Vd., da ultimo, anche l’art. 8, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66. In ordine agli obblighi di fatturazione elettronica, si segnala che per il 2013 non erano ancora vigenti: vd. art. 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013 (entrato in vigore il 6 giugno 2013), n. 55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", e art. 25, d.l. 66/2014. 40 87 dei debiti commerciali può essere computato come media semplice fra i debiti commerciali ad inizio anno (ossia al 31-12 dell’esercizio precedente) e quelli al 31-12. Il metodo “da bilancio” potrebbe essere difficile da attuare, in quanto bisognerebbe effettuare una cernita puntuale delle voci da inserire nella formula di calcolo. Considerato che una corretta gestione aziendale prevede che gli uffici di bilancio/ragioneria adottino scadenziari dei fornitori dai quali si dovrebbe desumere sia la data di ricezione della fattura sia quella di pagamento, in teoria dovrebbe essere più immediato ottenere l’indice attraverso il calcolo con metodo “puntuale” su base ponderata. Ciò in tanto vale, in quanto l’azienda sia dotata del necessario software gestionale, che consenta l’elaborazione della formula di calcolo appresso esposta: Dove: X1p, X2p, … Xnp: tempo di pagamento della fattura 1, tempo di pagamento della fattura 2, …, tempo di pagamento della fattura n X1f, X2f, … Xnf: tempo di ricezione della fattura 1, tempo di ricezione della fattura 2, …, tempo di ricezione della fattura n V1, V2, … Vn: valore della fattura 1, valore della fattura 2, …, valore della fattura n La formula va applicata con riferimento a tutte le forniture di beni e servizi (n in totale) per tutte le tipologie di fornitori. 10.2. Il Collegio descriva quali iniziative (anche a livello regionale) sono state intraprese per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute e per far fronte al debito pregresso – pag.43 In passato diverse Regioni hanno fatto ricorso al sistema delle cartolarizzazioni, attualmente non più utilizzato (ma di cui perdurano gli effetti, quanto a pagamento del debito residuo e relativi interessi). Ora si assiste ad altri fenomeni, quali accordi con istituti di credito che, con il consenso dei creditori, si accollano il debito attraverso operazioni di factoring. Il factoring è il contratto per mezzo del quale un istituto di credito (“factor”) acquista da un'impresa (“creditore-cedente”) che, nel caso in specie, subisce le dilazioni di pagamento di una Azienda del SSN, la globalità o una parte dei suoi crediti commerciali verso la medesima Azienda del SSN (“ceduta”). L’Azienda del SSN è, quindi, obbligata a pagare direttamente ed esclusivamente al factor. La “fattorizzazione” dei 88 crediti può avvenire secondo due modalità principali: factoring “pro-solvendo” se il factor acquista i crediti con diritto di rivalsa sul cedente nel caso di mancato pagamento da parte del debitore; factoring “pro-soluto” se il factor acquisisce i crediti in via definitiva, ossia l’istituto di credito si sostituisce definitivamente al creditore-cedente. In entrambi i casi, il pagamento ai fornitori è effettuato dagli istituti di credito che, di fatto, smobilizzano somme (decurtate del costo del servizio di factoring) che dovranno essere poi pagate dalle Aziende. Formalmente, quindi, il rapporto passa da Azienda/fornitore ad Azienda/istituto di credito. E’ necessario, pertanto, monitorare queste situazioni poiché l’aumentare di queste posizioni potrebbe incidere, già nel breve-medio termine, sull’aumento dei prezzi praticati dai fornitori, per via delle somme che vengono trattenute dagli istituti di credito per fornire il servizio di smobilizzo dei crediti commerciali. 10.3. Gli interessi passivi per ritardato pagamento ai fornitori hanno subito la seguente evoluzione (specificare se gli interessi passivi derivano da pagamenti diretti o da “factoring” regionale) – pag.43 Il prospetto riepiloga in serie storica (anni 2011-2012-2013) la situazione degli interessi passivi per ritardato pagamento, distinguendo tra interessi moratori pagati direttamente ai fornitori e interessi pagati in conseguenza delle operazioni concordate a livello regionale (factoring), di cui si è fatto cenno al punto 10.1. A tal proposito, si ricorda che in recepimento della normativa comunitaria, a partire dall’1-01-2013 gli interessi moratori scattano automaticamente a partire dal sessantunesimo giorno di dilazione del pagamento. Il monitoraggio separato degli interessi passivi da factoring (“regionale” in quanto generalmente gli accordi di factoring sono conclusi a tale livello) consente di monitorare ulteriormente il fenomeno dei ritardati pagamenti, poiché il suo aumentare più che proporzionale all’aumento degli interessi passivi moratori complessivi individua un maggior ricorso al sistema bancario, indice di una minore credibilità dell’Azienda percepita dai propri fornitori. 10.4. Alla chiusura dell’esercizio è stato iscritto nello S.P. un fondo per interessi moratori e per oneri di ritardato pagamento di (euro) … sulla base dei seguenti criteri – pag.43 E’ indicato l’importo dell’accantonamento a chiusura dell’esercizio 2013 per interessi ed oneri per ritardato pagamento, e indicazione dei criteri utilizzati: poiché, come si è detto, il ritardo nei pagamenti causa costi aggiuntivi, deve essere previsto un accantonamento per farvi fronte nell’esercizio successivo. Nell’apposito campo editabile devono essere 89 esplicitati i criteri in base ai quali è stato determinato l’ammontare del fondo. Potrebbe essere interessante confrontare gli importi indicati nei questionari relativi al 2011 e al 2012 con quello del questionario relativo al 2013, anche in relazione all’andamento degli interessi di mora di cui alla domanda 10.3. Attestazione finale L’attestazione finale sulla conformità delle informazioni fornite con il questionario alle risultanze dei documenti contabili dell’ente, a seguito dell’inclusione delle GSA tra gli enti soggetti a controllo e della compilazione del questionario da parte del Terzo certificatore, è stata distinta in due fogli, il primo riservato al Collegio sindacale, il secondo al Terzo certificatore, a seconda dei casi. 90 ALLEGATO n. 1 – Nuovi modelli CE ed SP Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, serie generale n. 159, Suppl. Ord. n. 144 del 10 luglio 2012 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 15 giugno 2012 Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale. IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione che, tra l'altro, attribuisce alla legislazione esclusiva dello Stato il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 5 giugno 1984, con il quale si fa obbligo alle unita' sanitarie locali di inviare alle Regioni e alle province autonome nonche' al Ministero della sanita' le informazioni relative alle proprie attivita' gestionali ed economiche; Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanita', con proprio decreto, e' autorizzato ad adeguare l'acquisizione dei dati sulle attivita' gestionali ed economiche delle unita' sanitarie locali; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante: «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», il quale, all'art. 118, individua le funzioni e i compiti amministrativi che restano allo Stato in ordine alle attivita' di informazione ed in particolare alla lettera e) del comma 1 il coordinamento informativo e statistico; Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 9 giugno 2001, riguardante la rilevazione trimestrale dei costi e dei ricavi delle aziende sanitarie locali; Visto il decreto del Ministro della salute del 29 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 20 giugno 2003, riguardante l'estensione agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico dell'obbligo della redazione dei modelli per l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria; Visto il decreto del Ministro della salute del 23 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2006, riguardante l'estensione alle aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico) dell'obbligo della redazione dei modelli per l'acquisizione dei dati economici per finalita' di programmazione e di governo della spesa sanitaria; Visto il decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2007, n. 289, supplemento ordinario, recante i nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP), alla cui compilazione sono tenute le aziende unita' sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' anche le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per le attivita' sanitarie gestite direttamente (cosiddetta «gestione sanitaria accentrata»); Visto il decreto del Ministro della salute del 31 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2008, n. 14, supplemento ordinario, recante la codifica e le linee guida dei nuovi modelli di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP) di cui al richiamato decreto del 13 novembre 2007; Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 91 Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (rep. atti 243/CSR) ed in particolare l'art. 11 che prevede, tra l'altro, che le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano «in funzione della necessita' di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualita' dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all'attuazione del federalismo fiscale, a garantire l'accertamento della qualita' delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali, nonche' la qualita' dei dati contabili» e che, a tal fine, si impegnano, tra gli altri, «ad avviare le procedure per perseguire la certificabilita' dei bilanci»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica» e in particolare l'art. 2 che reca una delega legislativa al Governo per l'adeguamento dei sistemi contabili alle procedure e ai criteri stabiliti dall'Unione europea; Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», ed in particolare il titolo II, recante «Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario» che detta disposizioni volte a garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; Visti in particolare gli articoli 26, comma 3 e 32, comma 6 del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011 che stabiliscono, al fine di conferire struttura uniforme alle voci del bilancio preventivo economico annuale e del bilancio d'esercizio, nonche' omogeneita' ai valori inseriti in tali voci, che i bilanci di esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale debbano essere predisposti secondo gli appositi schemi di cui all'allegato n. 2 del richiamato decreto legislativo n. 118 del 2011; Ritenuto necessario, per adeguare i modelli di rilevazione economica vigenti ai debiti informativi previsti dall'intervenuta normativa attuativa della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, adottare un nuovo modello CE per le rilevazioni del conto economico a preventivo, trimestrali e a consuntivo da parte delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del Servizio sanitario regionale; Ritenuto, per le medesime motivazioni sopraesposte, di dover, altresi', adottare un nuovo modello SP per le rilevazioni dello stato patrimoniale a consuntivo da parte delle aziende unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni e delle aziende ospedaliere universitarie, integrate con il Servizio sanitario nazionale (gia' policlinici universitari a gestione diretta di diritto pubblico), nonche' delle Regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli stessi enti; Ritenuto di procedere comunque alla revisione dei modelli di rilevazione economica CE e SP nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di certificabilita' dei bilanci sanitari, ai sensi dell'art. 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale si provvedera' ad integrare le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, al fine di garantire uniformita' di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci; Visto l'art. 11, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che prevede che il mancato 92 rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione del modello di rilevazione comporta l'adozione delle misure sostitutive ivi previste; Tenuto conto che il conferimento dei dati al Sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalita' stabilite dal richiamato decreto ministeriale del 13 novembre 2007 e successive integrazioni di adozione dei modelli di rilevazione economica, costituisce adempimento cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento delle risorse destinate al Servizio sanitario nazionale, come previsto dall'art. 3, comma 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Considerato, altresi', che il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza ai fini della confermabilita' dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005; Acquisito il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 19 aprile 2012, ai sensi dell'art. 2, comma 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281(rep. atti n. 93/CSR); Decreta: Art. 1 Modello di rilevazione del Conto economico (CE) e dello Stato patrimoniale (SP) 1. A partire dall'anno 2012, per l'acquisizione al Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute (denominato NSIS) dei dati economici relativi alla gestione del Servizio sanitario nazionale, gli enti di cui all'art. 19, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ovvero le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, nonche' le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la provincia autonoma medesima, sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del Servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio sanitario regionale inviano i modelli del Conto economico (CE) preventivo, trimestrali e consuntivo alle Regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l'apposito modello riportato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni. 2. Gli enti di cui al comma 1 sono tenuti, con riferimento all'anno 2012, a trasmettere il modello dello Stato patrimoniale (SP) consuntivo alle Regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della salute utilizzando allo scopo l'apposito modello riportato nell'allegato 2 che costituisce parte integrante del presente decreto e sostituisce quello allegato al decreto del Ministro della salute del 13 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 17 gennaio 2008, e successive modificazioni. 3. Le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano impartiscono disposizioni alle proprie aziende sanitarie per gli adempimenti connessi alla compilazione dei modelli sopraindicati. Art. 2 Modalita' di compilazione e sottoscrizione dei modelli 1. Le modalita' di compilazione dei modelli sono specificate nelle note esplicative e nelle linee guida che accompagnano ciascuno di essi. 2. I modelli di rilevazione devono essere sottoscritti dal responsabile dell'area economicofinanziaria dell'azienda e, per quanto riguarda i modelli alla cui compilazione sono tenute le Regioni e le province autonome, sia nel caso di sussistenza della gestione sanitaria accentrata presso la Regione o la provincia autonoma medesima sia nel caso di gestione integrale del finanziamento del servizio sanitario regionale presso gli enti del servizio 93 sanitario regionale, dal responsabile individuato ai sensi degli articoli 22 e 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Art. 3 Modalita' di trasmissione dei modelli economici 1. I modelli CE rilevazione a preventivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento; i modelli CE rilevazione a preventivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento. 2. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 30 aprile dell'anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 luglio dell'anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. 3. I modelli CE rilevazione trimestrale contraddistinti dal codice «999» riepilogativo regionale devono essere trasmessi per ciascun trimestre con le seguenti scadenze: i) per il primo trimestre, entro il 15 maggio dell'anno di riferimento; ii) per il secondo trimestre, entro il 31 agosto dell'anno di riferimento; iii) per il terzo trimestre, entro il 15 novembre dell'anno di riferimento; iv) per il quarto trimestre, entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. 4. I modelli CE rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli CE rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 5. I modelli SP rilevazione a consuntivo contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; i modelli SP rilevazione a consuntivo consolidati regionali, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento. 6. Restano fermi gli adempimenti relativi alla trasmissione dei modelli di rilevazione dei costi dei presidi ospedalieri a gestione diretta (CP) e dei livelli di assistenza (LA) alle relative scadenze contenuti nel decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 2001 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 90 del 18 aprile 2001) e successive modificazioni. 7. Limitatamente all'anno 2012, i modelli CE rilevazione a preventivo e primo trimestre, contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende, devono essere trasmessi entro il 15 giugno 2012, mentre i modelli CE consolidato regionale, contraddistinti dal codice «999», devono essere trasmessi entro il 30 giugno 2012. 8. Nel rispetto dei termini menzionati nei commi precedenti, i predetti enti inviano i dati utilizzando la rete telematica del Nuovo sistema informativo sanitario. Art. 4 Validazione dei dati 1. Il periodo che intercorre tra il termine per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «000» e dai codici delle aziende e quello per la trasmissione dei modelli contraddistinti dal codice «999», riepilogativo regionale, e' utilizzato dalle Regioni per validare i dati dei modelli economici trasmessi dalle aziende e per comunicare alle stesse aziende le eventuali rettifiche da operare. Alle scadenze per la trasmissione dei modelli riepilogativi regionali CE e SP previste dall'art. 3, il Ministero della salute provvede ad utilizzare i dati. Art. 5 Ritardi e inadempienze 1. Il mancato rispetto dei termini di trasmissione e delle norme di compilazione dei modelli di rilevazione, comporta l'adozione delle misure sostitutive stabilite dall'art. 11, comma 11, 94 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 e, per i dati inclusi nel Programma statistico nazionale, delle sanzioni amministrative previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. 2. Il conferimento dei dati al Nuovo sistema informativo sanitario, nei contenuti e secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti, e' ricompreso tra gli adempimenti cui sono tenute le Regioni per l'accesso al maggior finanziamento ai sensi dell'art. 3, comma 6 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 23 marzo 2005 (rep. atti n. 2271), in attuazione dell'art. 1, comma 173 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 3. Il mancato rispetto dei contenuti e delle tempistiche per la trasmissione dei modelli di cui ai precedenti articoli costituisce grave inadempienza, ai fini della confermabilita' dell'incarico di direttore generale in applicazione dell'art. 3, comma 8 della richiamata intesa del 23 marzo 2005. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 giugno 2012 Il Ministro della salute Balduzzi p. Il Ministro dell'economia e delle finanze il vice Ministro delegato Grilli 95 ALLEGATO n. 2 – Linee guida modelli SP e CE LINEE GUIDA DEL MODELLO SP Le linee guida qui presentate integrano lo schema del modello ministeriale SP e forniscono gli indirizzi e le modalità di compilazione del modello. La nuova strutturazione del modello SP e le sue linee guida sono stati progettati per consentire l'omogeneizzazione, e quindi la confrontabilità a livello centrale, dei flussi patrimoniali di bilancio delle aziende sanitarie. Nell'ambito della progettazione dei nuovi modelli è stata prestata particolare attenzione al rispetto dei vincoli dettati dalle esigenze di consolidamento, nonché dalle esigenze derivanti dalla necessità di monitoraggio dei crediti, dei debiti e delle rimanenze. In particolare, nella colonna "Cons." è stato riportato il livello di consolidamento a cui è assoggettata la voce, ovvero: ■ R: è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce pertanto risulta compilata dalle singole aziende ma viene elisa dalla Regione, nel processo di consolidamento, per pervenire alla compilazione corretta del modello 999; ■ RR. è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce sorge nel modello SP dell'azienda ma ha un corrispondente di segno opposto nel modello SP 000 di compilazione regionale (ad esempio, un credito di una Asl verso la Regione per un finanziamento per investimento trova il corrispondente debito della Regione verso la Asl, per la medesima natura ed importo, esposto nel modello SP 000 della Regione ed entrambe le poste vengono consolidate nel modello 999); ■ S: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale; riguarda solitamente le voci che sono significative a livello regionale (ad esempio, i crediti verso lo Stato per mobilità attiva pubblica), ma che a livello nazionale devono essere consolidate in quanto non significative per la determinazione del modello SP nazionale e compensate tra loro dallo Stato anche dal punto di vista finanziario; ■ SS: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale dopo aver consolidato le voci "S"; riguarda solitamente voci relative a crediti / debiti che sorgono tra aziende pubbliche ma che non sono regolate mediante compensazione bensì con fatturazione diretta tra aziende. Le linee guida sono infine strutturate in modo da fornire: ■ l'indicazione del livello di consolidamento della voce; ■ la descrizione del contenuto della voce con indicazione delle nature di ricavo e costo da includere e le voci di sommatoria. Cod Descrizione A) IMMOBILIZZAZIONI A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento Cons Descrizione contenuto Somma di tutte le voci con codice prefisso A) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.1) I costi di impianto e di ampliamento, così come indicati dal P.C. (Principio Contabile) n. 24 emanato dall'UIC (Organismo Italiano di Contabilità), comprendono tutti i costi e le spese direttamente sostenuti per: • la costituzione della società, quali, ad esempio, i costi inerenti l'atto costitutivo, le relative tasse, le eventuali consulenze dirette alla sua formulazione, l'ottenimento delle licenze, permessi ed autorizzazioni richieste, e simili; • la costituzione dell'azienda, intesa come insieme organizzato di beni, strumenti e persone, quali i costi sostenuti per disegnare e rendere operativa la struttura aziendale iniziale, o le spese sostenute per gli studi preparatori, per le ricerche di mercato, per addestramento "iniziale" del personale e simili che fossero necessari ad avviare l'attività dell'azienda; • l'ampliamento della società e dell'azienda, inteso non già come il naturale semplice processo di accrescimento quantitativo e qualitativo dell'impresa, ma come una vera e propria espansione della stessa in direzioni ed in attività precedentemente non perseguite, ovvero verso un ampliamento di tipo sì quantitativo, 96 A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo A.I.2.D) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno derivanti dall'attività di ricerca ma di misura tale da apparire straordinario; costi, in sintesi, sostenuti in modo non ricorrente e che specificamente attengono ad un nuovo allargamento dell'attività sociale. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.2) I costi di ricerca e sviluppo, così come identificati dal P.C. n. 24 emanato dall'UIC, possono distinguersi in costi sostenuti: • per la ricerca di base (mai iscrivibile nello Stato Patrimoniale); • per la ricerca applicata o finalizzata ad uno specifico prodotto o processo produttivo (iscrivibile a determinate condizioni); • per lo sviluppo (iscrivibile a determinate condizioni). La voce NON include anche i costi di pubblicità ad utilità pluriennale, che sono riclassificati nelle altre Immobilizzazioni immateriali, specificatamente nella voce Pubblicità (A.I.5.e). Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.I.3) Si tratta di beni immateriali derivanti da acquisizioni avvenute a titolo oneroso o da attività di ricerca. Sono iscrivibili in tale voce solo se si acquista la piena titolarità a norma di legge o come da contratto (es. software per il quale si è acquisito il diritto di proprietà da terzi). Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca A.I.3.C) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti Sono le immobilizzazioni immateriali in corso di realizzazione e gli anticipi corrisposti a terzi per l'acquisizione di immobilizzazioni immateriali. Nel momento in cui l'immobilizzazione risulti pronta per l'uso, le voci relative ai predetti conti dovranno essere stornate per l'importo corrispondente e collocate nello specifico conto. A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.5) A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi A.I.5.e) Pubblicità Rientrano, così come previsto dal P.C. n. 24, in questa voce: • concessioni, ovvero i provvedimenti con i quali la Pubblica Amministrazione trasferisce ad altri soggetti i propri diritti o poteri, con i relativi oneri ed obblighi. Essi riguardano esclusivamente le concessioni di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riguardare: diritti su beni di proprietà degli enti concedenti (sfruttamento in esclusiva di beni pubblici, quali ad esempio il suolo demaniale); diritto di esercizio di attività proprie degli enti concedenti (gestione regolamentata di alcuni servizi pubblici, quali ad esempio trasporti, parcheggi, ecc.). • licenze, ovvero le autorizzazioni con le quali si consente l'esercizio di attività regolamentate; • marchi, ovvero segni distintivi dell'azienda; • altri diritti simili. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Include i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni di terzi in locazione/comodato (anche in leasing). Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Comprende i costi di pubblicità funzionali al buon esito del progetto per il quale i costi di impianto e di ampliamento sono stati sostenuti (l'avviare una nuova attività produttiva, il lanciare un prodotto innovativo, ecc.). Tali costi devono avere carattere di eccezionalità e non di ricorrenza, poiché in quest'ultimo caso, quand'anche potessero riferirsi a progetti per i quali sono stati capitalizzati costi di impianto e di ampliamento, essi diverrebbero tuttavia istituzionali per il fatto stesso di essere ripetitivamente sostenuti; in altre parole, tali costi sono collegati alla necessaria fase commerciale di "lancio" di un nuovo 97 A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità A.I.5.g) Altre Immobilizzazioni immateriali A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni Immateriali A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo A.I.6.C) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI A.II.1) Terreni A.II.1.a) Terreni disponibili A.II.1.b) Terreni indisponibili A.II.2) Fabbricati A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili) A.II.2.a.l) Fabbricati non strumentali (disponibili) A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili) A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili) A.II.2.b.l) Fabbricati strumentali (indisponibili) A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili) A.II.3) Impianti e macchinari A.II.3.a) Impianti e macchinari A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.5) Mobili e arredi A.II.5.a) Mobili e arredi A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi A.II. 6) Automezzi A.II.6.a) Automezzi A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi prodotto e non rappresentano, invece, costi "di sostegno" della commerciabilità di prodotti già esistenti. I costi così definiti, inoltre, debbono essere relativi ad azioni dalle quali l'impresa ha la ragionevole aspettativa di importanti e duraturi ritorni economici. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Si tratta di una voce residuale, che contiene tutte le categorie di immobilizzazioni immateriali che non possono essere comprese nelle voci precedenti. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.I.6) Il valore del fondo svalutazione deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.1) La voce contiene il valore dei terreni di proprietà dell'azienda. Il terreno su cui insiste l'edificio non può essere considerato pertinenza dello stesso e, pertanto, va valutato separatamente con apposita perizia (anche redatta da un perito interno all'azienda), dedotto dal valore complessivo dell'immobile ed inserito in questa voce. La voce non può essere ammortizzata ma, in caso di perdita durevole di valore, deve essere svalutata. Riguardo alla distinzione dei terreni tra "disponibili" e "indisponibili", i secondi sono quelli in cui viene svolta l'attività istituzionale; di conseguenza, la prima categoria include, in via residuale, tutti i terreni non destinati all'attività istituzionale. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2.a) I fabbricati non strumentali sono quelli non destinati all'attività istituzionale. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.2.b) Si tratta dei fabbricati in cui viene svolta l'attività istituzionale. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.3) La voce, secondo quanto previsto dal P.C. n. 16, accoglie: • impianti generici, connessi alla funzionalità degli edifici (ad esemplo: impianti di produzione e distribuzione di energia, di illuminazione, di trasporto interno, ecc.); • impianti specifici, utilizzati per i singoli processi aziendali (ad esempio: impianti di diagnostica nucleare, ecc.). Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.4) Beni che, a differenza di quelli compresi nella voce A.II.3), possono avere un valore economico minore o un ciclo di vita più breve. Secondo il criterio della universalità dei beni (art. 816 ce), i beni, il cui utilizzo non può essere dissociato da altri (per esempio: il monitor di un ecografo), vanno considerati nel loro insieme. Il valore del fondo ammortamento deve essere Indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.5) La voce comprende i mobili, gli arredi e le scaffalature. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.II.6) Sono incluse anche le autoambulanze. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno 98 A.II.7) Oggetti d'arte A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali A.II.8.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni materiali A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti A.II.10) F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d’arte A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE A.III.1) Crediti finanziari A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri A.III.2) Titoli A.III.2.a) Partecipazioni A.III.2.D) Altri titoli A.III.2.b.l) Titoli di Stato negativo. Comprende i beni di elevato valore artistico, che non devono essere ammortizzati. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.8) Questa voce accoglie il valore di ogni altro cespite ad utilità pluriennale non specificatamente imputabile ad altra voce quale, ad esempio, elaboratori elettronici, macchine elettroniche d’ufficio, ecc. Il valore del fondo ammortamento deve essere indicato con segno negativo. Sono le immobilizzazioni materiali in corso di realizzazione e gli anticipi corrisposti a terzi per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali. Nel momento in cui l’’immobilizzazione risulti pronta per l’uso, le voci relative ai predetti conti dovranno essere stornate per l’importo corrispondente e collocate nello specifico conto. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.II.10) Il valore del fondo svalutazione deve essere indicato con segno negativo Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.1) Si tratta di crediti sorti per prestiti e finanziamenti concessi Si tratta di una voce residuale in quanto non include i crediti relativi a finanziamenti per investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio (tutti iscritti nell’attivo circolante) Si tratta di una voce residuale in quanto non include i crediti relativi a finanziamenti per investimenti, ripiani perdite, contributi in c/esercizio (tutti iscritti nell’attivo circolante). Contiene altresì i crediti della G.S.A. verso la Regione per l’utilizzo temporaneo da parte di quest’ultima delle somme giacenti nei c/c di Tesoreria destinati al finanziamento della sanità. Comprende i crediti per prestiti e finanziamenti concessi agli enti di cui all’art. 32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011, ovvero “ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (….) presso altri soggetti” nonché “ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale" Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.2) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.III.2.b) Sono relativi ad azioni in imprese quotate, titoli di stato o obbligazioni. Bisogna far presente che le norme in materia di tesoreria unica vietano agli enti sottoposti a detta normativa, e quindi anche alle Aziende Sanitarie Pubbliche, di acquisire tra le attività finanziarie i valori mobiliari. In questa voce potranno, quindi, essere iscritti tutti quei titoli a mediolungo termine di cui l'azienda è venuta in possesso tramite lasciti o donazioni, sottoposti a vincolo di destinazione, ovvero quelli in attesa di essere smobilizzati. A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa A.III.2.b.4) Titoli diversi B) ATTIVO CIRCOLANTE B.I) RIMANENZE Somma di tutte le voci con codice prefisso B) Le rimanenze sono beni di consumo necessari per il normale svolgimento dell'attività aziendale e per la produzione delle prestazioni. L'inserimento tra le rimanenze richiede che i beni siano di proprietà dell'azienda. Costituiscono, quindi, rimanenze: • giacenze presso i magazzini dell'azienda (ivi comprese quelle di reparto), ad esclusione di quelle di cui non si ha la proprietà (ad 99 esempio: In prova, in c/visione, in c/deposito o altro); • beni di proprietà dell'azienda che si trovano presso terzi (ad esemplo: in prova, in c/visione, in c/deposito o altro); • beni già acquistati, ma ancora giacenti presso i magazzini del fornitore; • beni in viaggio, di cui l'azienda ha già acquisito il titolo di proprietà. La loro natura contabile è quella di costi sospesi, in quanto sono beni per i quali sono stati sostenuti, durante l'esercizio, i costi d'acquisto e/o di trasporto e/o di scarico e/o di conservazione e/o di produzione. Tali beni saranno venduti o consumati nell'esercizio successivo; sono, quindi, componenti del reddito dell'esercizio in cui si verificherà il consumo o la vendita. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.I.1) B.I.1) Rimanenze beni sanitari B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti B.I.1.c) Dispositivi medici B.I.1.d) Prodotti dietetici B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini) B.I.1.f) Prodotti chimici B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari In tale voce vanno esposti gli acconti erogati a fornitori per acquisire beni e prodotti sanitari. Gli acconti a fornitori per servizi vanno indicati nella voce B.II.7.e) Altri crediti diversi. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.I.2) B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari B.I.2) Rimanenze beni non sanitari B.I.2.a) Prodotti alimentari B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere B.I.2.C) Combustibili, carburanti e lubrificanti B.L2.d) Supporti informatici e cancelleria B.I.2.e) Materiale per la manutenzione B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari B.II) CREDITI B.II.1) Crediti v/Stato B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000 SS B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente – FSN SS B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva S extraregionale B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota SS fabbisogno sanitario regionale standard B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento SS sanitario aggiuntivo corrente B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa ss In tale voce vanno esposti gli acconti erogati a fornitori per acquisire beni e prodotti non sanitari. Gli acconti a fornitori per servizi vanno indicati nella voce B.II.7.e) Altri crediti diversi. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.1) E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza di un atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale, per indicare i crediti che essa vanta nei confronti dello Stato, per la quota indistinta del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alla compartecipazione al gettito fiscale dell'IVA. E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza di un atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale, per indicare i crediti che essa vanta nei confronti dello Stato per la quota indistinta (per le Regioni a statuto speciale) e vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa alla posizione creditoria che la Regione vanta nei confronti delle altre Regioni per la mobilità attiva extraregionale. Tali crediti vengono poi "trasformati" in crediti v/Stato, in quanto è lo Stato che fa da "camera di compensazione" per la mobilità attiva extra regionale. E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie rese a pazienti residenti negli Stati dell'Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D.L.vo 502/92 e art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06. Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa alla posizione creditoria che la Regione - in attesa dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale - vanta nei confronti dello Stato per la quota di FSR assegnata in acconto; in seguito, la Regione dovrà assegnare tale quota in acconto alle Aziende sanitarie pubbliche. Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A. ed è relativa alla posizione creditoria che la Regione vanta nei confronti dello Stato per la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente. Si tratta di una voce residuale che contiene le altre tipologie di crediti 100 corrente – altro B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti ss per investimenti B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca B.II.1.i.l) Crediti v/Stato per ricerca ss corrente - Ministero della Salute B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca ss finalizzata - Ministero della Salute B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca altre Amministrazioni centrali ss B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca finanziamenti per investimenti ss B.II.1.l) Crediti v/prefetture B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2.a) B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP RR B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente Addizionale IRPEF RR B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR RR B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale R B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale S B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR nei confronti dello Stato che non rientrano nelle cateqorie precedenti. Questa voce rileva ì crediti verso lo Stato per contributi assegnati e vincolati alla realizzazione di investimenti. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.l.i) Include i crediti vantati verso il Ministero della Salute e correlati ai contributi per la ricerca corrente. Include i crediti vantati verso il Ministero della Salute e correlati ai contributi per la ricerca finalizzata. Include i crediti vantati verso altre Amministrazioni centrali diverse dal Ministero della Salute (Ministero dell'Istruzione, CNR, ecc.) correlati ai contributi per la ricerca. Questa voce rileva i crediti verso lo Stato per contributi assegnati e vincolati alla realizzazione di investimenti, correlati all'attività di ricerca. Questa voce rileva i crediti verso le prefetture derivanti dall'erogazione di prestazioni sanitarie a favore di cittadini stranieri (STP, apolidi, ecc.). RR B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA RR B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro RR E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale, per indicare i crediti vantati nei confronti della Regione o della Provincia Autonoma, per la quota indistinta del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale derivante dalla stima del gettito fiscale dell'IRAP. E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A., in presenza dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale, per indicare i crediti vantati nei confronti della Regione o della Provìncia Autonoma, per la quota indistinta del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servìzio Sanitario Nazionale derivante dalla stima del gettito fiscale dell'addizionale IRPEF. Questa voce viene alimentata dalle aziende, in presenza dell'atto formale dì assegnazione del finanziamento ordinario da parte della Regione ed è relativa alla posizione creditoria che le aziende vantano verso la Regione o la Provincia Autonoma per la quota di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale assegnata. Questa voce è compilata dalle aziende che vantano un credito verso la Regione per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione (mobilità intraregionale). Questo credito è oggetto di elisione da parte della Regione o della Provìncia Autonoma in sede di elaborazione del consolidato "999". Questa voce è compilata dalle aziende che vantano un credito verso la Regione o la Provincia Autonoma per l'erogazione di prestazioni sanitarie ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. Questa voce viene alimentata dalle aziende, in attesa dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario del Servizio Sanitario Nazionale ed è relativa alla posizione creditoria che le aziende vantano verso la Regione o la Provincia Autonoma per la quota di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale assegnata in acconto. Questa voce viene alimentata dalle aziende ed è relativa alla posizione creditoria che le stesse vantano verso la Regione o la Provincia Autonoma per la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei maggiori costì per l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA (Livelli Essenziali di Assistenza). Questa voce viene alimentata dalle aziende ed è relativa alla posizione creditoria che le stesse vantano verso la Regione o la Provincia Autonoma per la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei costi per l'erogazione delle prestazioni non comprese nell'ambito dei LEA. Si tratta dì una voce residuale che contiene le altre tipologie dì crediti nei confronti della Regione o della Provìncia Autonoma che non rientrano nelle categorie precedenti. B.II.2.a. 10) Crediti v/Regione o Provincia RR Autonoma per ricerca Contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma derivanti dall'assegnazione dei finanziamenti per ricerca. B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.2.b) Sono crediti che l'azienda vanta verso la Regione o la Provincia Autonoma, in relazione al suo ruolo di "ultimo soggetto di controllo societario" dell'azienda. In queste voci sono pertanto iscritti i crediti 101 correlati a movimentazioni di voci di patrimonio netto. B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti RR Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma per i finanziamenti per investimenti già deliberati dalla Regione. B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia RR Autonoma per incremento fondo dotazione Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma per aumenti o reintegri di fondo di dotazione, già deliberati dalla Regione. B.II. 2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite RR Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma per delibere relative a ripiani perdite di esercizi precedenti. B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005 RR Tale voce è obbligatoria per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo ai sensi del comma 180 della Legge n. 311/2004. RR Questa voce contiene i crediti verso la Regione o la Provincia Autonoma derivanti dallo stanziamento di risorse destinate alla copertura di investimenti effettuati negli esercizi precedenti e non finanziati, come da Verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 24 marzo 2011. B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti Sono i crediti di varia natura (esclusa quella finanziaria) che l'azienda vanta verso i Comuni, per attività esercitate dall'azienda nell'interesse proprio e del Comune di appartenenza, come ad esempio i crediti per rette relative ad anziani ricoverati in R.S.A. I crediti devono essere esposti al netto di "note di credito da emettere" ed includere le "fatture o documenti da emettere". B.II.3) Crediti v/Comuni B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.4) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.4.a) R B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non RR in compensazione B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni Si tratta di crediti di varia natura(esclusa quella finanziaria) nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione, derivanti ad esempio da prestazioni ad assistiti. Include anche i crediti vantati dall'azienda per la mobilità attiva intra regionale (mobilità interna). RR B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire RR E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. che viene alimentata nel momento in cui la Regione - in attesa dell'atto formale di Intesa tra le Regioni - provvede all'assegnazione degli acconti alle aziende; rappresenta un minor debito in termini di quota FSR spettante alle aziende. B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione Include i crediti aziendali verso Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni che non rientrano nella mobilità pubblica in compensazione. B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione S Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.II.5) Sono i crediti vantati dalle aziende e dalla G.S.A. nei confronti degli enti di cui all'art. 32, comma 6 lett. b) e c) del d.lgs. n.118/2011, ovvero "ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (...) presso altri soggetti" nonché "ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale". B.II.5.a) Crediti v/enti regionali B.II.5.b) Crediti v/sperlmentazioni gestionali B.II.S.c) Crediti v/altre partecipate B.II.6) Crediti v/Erario B.II.7) Crediti v/altri B.II.7.a) Crediti v/clienti privati Include 1 crediti verso l'Erario di qualsiasi natura e, per la parte di attività commerciale, anche i crediti per imposte anticipate, così come previste dall'art. 2427 ce, p. 14, b). Somma di tutte le voci con codice prefisso B.II.7) B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatone Sono i crediti che l'azienda vanta verso le gestioni liquidatorie di sua competenza. I crediti devono essere esposti al netto di "note di credito da emettere" ed includere le "fatture o documenti da emettere". B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici Contiene i crediti vantati dalle aziende verso altri soggetti pubblici. NON include ì crediti verso le Amministrazioni centrali dello Stato, già ricomprese nelle voci B.II.l) da a) a h). 102 I crediti devono essere esposti al netto di "note di credito da emettere" ed includere le "fatture o documenti da emettere". Contiene i crediti vantati dalle aziende verso altri soggetti pubblici, relativamente all'attività di ricerca. NON include i crediti verso le Amministrazioni centrali dello Stato, già ricomprese nelle voci B.II.l.i). In questa voce residuale trovano allocazione, ad esempio, i crediti verso il personale di qualsiasi natura (prestiti, antìcipi, ecc.), ì crediti per pagamenti a personale per conto di altri enti privati paganti, i crediti verso soggetti esteri, i crediti derivanti da acconti a farmacie, depositi cauzionali o acconti pagati a fornitori per servizi e, in generale, tutti i crediti che per loro natura non trovano accoglimento nelle voci precedenti. I crediti devono essere esposti al netto di "note di credito da emettere" ed includere le "fatture o documenti da emettere". B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca B.II.7.e) Altri crediti diversi B.III) ATTIVITÀ' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI Somma di tutte le voci con codice prefisso B.III) B.III. 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni Vanno indicati in tali voci le partecipazioni ed i titoli che saranno ceduti/smobilizzati entro 12 mesi. B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni B.IV) DISPONIBILITÀ' LIQUIDE Somma di tutte le voci con codice prefisso B.IV) Comprende tutte le disponibilità liquide presenti in azienda, per esempio quelle presso le casse economali, nonché presso le casse per la riscossione dei ticket. Riguarda le disponibilità liquide giacenti sui c/c bancari. Tale voce è compilata esclusivamente dalla G.S.A. Riguarda le disponibilità liquide giacenti sul c/c infruttifero presso la Banca d'Italia, diverso dal precedente e destinato al finanziamento della sanità. Riporta le disponibilità liquide giacenti su c/c postale. Somma di tutte le voci con codice prefìsso C) Somma di tutte le voci con codice prefisso C.I) Accoglie tutte le tipologie di ratei attivi, ad esclusione di quelli riferiti a ricavi derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie pubbliche della Regione. B.IV.1) Cassa B.IV.2) Istituto Tesoriere B.IV.3) Tesoreria Unica B.IV.4) Conto corrente postale C) RATEI E RISCONTI ATTIVI C.I) RATEI ATTIVI C.I.1) Ratei attivi C.I.2) Ratei attivi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione R C.II) RISCONTI ATTIVI C.II.1) Risconti attivi C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione D) CONTI D'ORDINE D.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE R Accoglie esclusivamente le tipologie di ratei attivi relativi a ricavi derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Somma di tutte le voci con codice prefìsso C.II) Accoglie tutte le tipologie di risconti attivi, ad esclusione di quelli riferiti a costi per l'acquisto di beni e servizi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Accoglie esclusivamente le tipologie di risconti attivi relativi a costi per l'acquisto di beni e servizi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Somma di tutte le voci con codice prefìsso D) I conti d'ordine mettono in rilievo i rapporti tra l'azienda e soggetti terzi che non producono in linea generale riflessi sullo Stato Patrimoniale e sul Conto Economico. Essi, infatti, costituiscono delle annotazioni di memoria o meglio di corredo della situazione patrimoniale-finanziaria esposta nello Stato Patrimoniale, ma non costituiscono né attività, né passività in senso stretto. Pertanto essi non vanno sommati né ai totali dell' attivo, né ai totali del passivo. Tutte le informazioni relative ai conti d'ordine vanno inserite nella Nota Integrativa, per dare informazioni aggiuntive rispetto a quelle contenute nello Stato Patrimoniale, rispettando il principio della chiarezza ed evitando duplicazioni. L'utilizzo di tale voce si rende necessario per bilanciare l'evidenziazione della consistenza dei canoni rimasti da pagare, iscritta nella parte passiva, per segnalare l'entità di tutti quei canoni che, pur non costituendo un debito, incideranno sulle gestioni future. La dizione "canoni di leasing ancora da pagare" si deve intendere come "canoni di leasing da scadere", per evitare che l'azienda operi una doppia imputazione (una volta nel Conto Economico e una seconda nei conti d'ordine) delle fatture per canoni maturati negli ultimi mesi dell'esercizio e contabilizzate per competenza, ma non ancora 103 liquidate. D.II) DEPOSITI CAUZIONALI D.III) BENI IN COMODATO D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE A) PATRIMONIO NETTO A.I) FONDO DI DOTAZIONE In tale voce vanno indicati tutti i depositi cauzionali che non siano già presenti in conti dell'attivo (o passivo) dello Stato Patrimoniale (es.: depositi su libretti vincolati custoditi dall'azienda e, pertanto, non versati su un conto corrente acceso in capo all'azienda e tenuto presso l'Istituto Tesoriere dell'azienda stessa). In tale voce sono ricompresi tutti quei beni che vengono acquisiti dall'azienda in comodato. E' una voce residuale in cui inserire quanto non specificamente indicato nelle voci precedenti (ad esempio garanzie prestate, garanzie ricevute, beni in contenzioso, altri impegni assunti). Somma di tutte le voci con codice prefisso A) A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.II) Accoglie i finanziamenti per investimenti ricevuti dallo Stato, dalla Regione o da altri soggetti pubblici ove sia obbligatoria la sterilizzazione degli ammortamenti correlati ai beni acquistati con il suddetto finanziamento. La voce va rappresentata al netto delle sterilizzazioni degli ammortamenti e delle minusvalenze da alienazione o dismissione di cespiti acquisiti con tali finanziamenti. A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione E alimentato in sede di redazione del primo Stato Patrimoniale in contropartita ai beni ammortizzabili iscritti nell'attivo, la cui acquisizione originaria si presume sia stata finanziata da contributi in c/capitale. A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88 A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca A.II.2.C) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI A.IV) ALTRE RISERVE A.IV.1) Riserve da rivalutazioni A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire A.IV.3) Contributi da reinvestire A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.II.2) Questa voce è alimentata tramite storno indiretto (attraverso le voci A.2) di conto economico) dei contributi in conto esercizio quando tali contributi vengono utilizzati per l'acquisizione di immobilizzazioni. Accoglie il valore di donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, a fronte dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale del bene donato (crediti o disponibilità liquide vincolate all'acquisizione di immobilizzazioni; immobilizzazioni) da parte dei privati. La voce va rappresentata al netto delle eventuali sterilizzazioni, dei correlati ammortamenti e delle minusvalenze da alienazione o dismissione di cespite acquisito mediante donazione o lascito. Non comprende le donazioni e lasciti da Regione o da altri soggetti pubblici, da rilevare rispettivamente nelle voci A.II.3 e A.II.4. Somma di tutte le voci con codice prefìsso A.IV) Questa voce accoglie le riserve di rivalutazione laddove disposizioni legislative nazionali specificatamente riferite alle Aziende sanitarie pubbliche consentano la rivalutazione dei cespiti. Nel caso di cessione di beni acquisiti con contributi in c/capitale, il residuo contributo presente nel Patrimonio Netto deve essere destinato a nuovi investimenti. Tale contributo è stornato nella voce A.IV.3). Qualora l'alienazione generi una plusvalenza, questa deve essere accantonata nella voce A.IV.2), senza transitare da conto economico. Nel Patrimonio Netto resta Inoltre iscritto il residuo contributo in c/capitale che viene stornato nella voce A.IV.3). Qualora l'alienazione generi, Invece, una minusvalenza, questa deve essere imputata a conto economico e sterilizzata. La quota residua del contributo è stornata alla voce A.IV.3). L'utile di esercizio, qualora utilizzato per l'effettuazione di Investimenti, deve essere accantonato, al momento dell'approvazione del bilancio da parte della Regione, in un'apposita riserva denominata "Riserve da utili di esercizio destinati a Investimenti". Effettuato l'investimento, la 104 A.IV.5) Riserve diverse A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANI PERDITE A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005 A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti A.V.3) Altro A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO B) FONDI PER RISCHI E ONERI B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE B.II) FONDI PER RISCHI riserva viene stornata al fondo di dotazione e non può essere utilizzata per sterilizzare gli ammortamenti. E' la voce residuale in cui far confluire tutte le altre riserve di patrimonio netto non specificamente classificate nelle voci precedenti. Somma di tutte le voci con codice A.V) Tale voce è obbligatoria per le Regioni che hanno sottoscritto l'accordo ai sensi del comma 180 della Legge n. 311/2004. Questa voce contiene l'ammontare delle risorse che la Regione o la Provincia Autonoma destina alla copertura degli investimenti effettuati negli esercizi precedenti e non finanziati, come da Verbale del Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali del 24 marzo 2011. Accoglie l'ammontare delle risorse che la Regione destina a copertura delle perdite. L'iscrizione in tale voce, a contropartita di un credito v/Regione per ripiano perdite (voce B.II.2.b.3) dell'attivo), deve avvenire all'atto della delibera regionale di formalizzazione del ripiano perdite. Secondo quanto previsto dall'art.29, comma 1, lett. d) del d.lgs. 118/2011, al momento dell'erogazione il contributo è stornato da questa voce e portato a diretta riduzione della perdita all'interno della voce A.VI). In questa voce vengono iscritti i risultati economici di esercizi precedenti, che non siano stati distribuiti, accantonati ad altre riserve o, se negativi, ripianati (P.C. 28, lett. D), p. Vili). Riporta il risultato d'esercizio conseguito. Somma di tutte le voci con codice prefisso B) Accoglie gli accantonamenti per accertamenti subiti, condoni, imposte differite (IRES e IRAP per l'attività commerciale). Accoglie gli accantonamenti per rischi, il cui accadimento è incerto nell'esistenza e nell'ammontare. B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali B.II. 2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente B.II.3) Fondo rischi per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) B.II.5) Altri fondi rischi B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE B.III.1) FSR indistinto da distribuire B.III.2) FSR vincolato da distribuire B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi Somma di tutte le voci con codice prefisso B.III) E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario, la quota indistinta del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale da assegnare alle aziende. E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza dell'atto formale di assegnazione del finanziamento ordinario, la quota vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale da assegnare alle aziende. E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento per il ripianamento dei disavanzi pregressi da assegnare alle aziende. B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei maggiori costi per l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA, da assegnare alle aziende. B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento sanitario aggiuntivo corrente, destinato alla copertura dei costi per l'erogazione delle prestazioni non comprese nell'ambito dei LEA, da assegnare alle aziende. B.III. 6) Fondo finanziamento per ricerca E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento destinato alla ricerca, da assegnare alle aziende. 105 B.III. 7) Fondo finanziamento per investimenti E' una voce compilata esclusivamente dalla G.S.A. per indicare, in presenza dello specifico atto formale di assegnazione, la quota di finanziamento destinato alla copertura degli investimenti, da assegnare alle aziende. B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.IV) B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma relativi al FSR vincolato. La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.A) di conto economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi. Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio vincolati da soggetti pubblici. La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.B) di conto economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi. Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi in c/esercizio relativi alla ricerca. La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.C) di conto economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi. Accoglie gli accantonamenti delle quote inutilizzate dei contributi vincolati in c/esercizio da privati. La voce viene stornata, con contropartita la voce A.3.D) di conto economico, nell'esercizio in cui tali quote di contributi sono effettivamente utilizzate, ovvero sono sostenuti i relativi costi. B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo) B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati Somma di tutte le voci con codice prefisso B.V) In linea generale, per gli altri fondi per oneri e spese si rinvia al contenuto del P.C. 19, punto CU e C.V (ove richiamabili dalla casistica). Accoglie il progressivo degli accantonamenti relativi ai fondi integrativi pensione. Accolgono il progressivo di tutti gli accantonamenti per rinnovi contrattuali come esposti nelle voci B.16.D.2), B.16.D.3), B.16.D.4), B.16.D.5) e B.16.D.6) del conto economico. Tali fondi saranno utilizzati nel momento della liquidazione dei rinnovi contrattuali. B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE B.V.1) Fondi integrativi pensione B.V.2) Fondo rinnovi contrattuali B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai Voce residuale che accoglie l'ammontare progressivo di tutti gli altri accantonamenti per oneri e spese, ad esclusione di quelli che sono esposti nelle voci dettagliate del presente modello. B.V.3) Altri fondi per oneri e spese Somma di tutte le voci con codice prefisso C) In questa voce sono ricondotti il trattamento di fine rapporto del personale dipendente e il fondo per premi operosità dei medici specialisti ambulatoriali, ad esso assimilabile per natura. Questa voce accoglie l'ammontare del fondo per premio di operosità maturato presso l'azienda ove lo specialista sta prestando la sua opera, comprensivo delle rivalutazioni e integrazioni in sede di rinnovi contrattuali. I premi di operosità sono riferiti a medici specialisti ambulatoriali, biologi e psicologi specialisti ambulatoriali e, in generale, tutte le figure professionali che hanno diritto ai premi di operosità. C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO C.1) FONDO PER PREMI OPEROSITÀ' MEDICI SUMAI C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI D) DEBITI D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI D.II) DEBITI V/STATO D.II.1) Debiti v/Stato per S La voce, per il disposto del 4° comma dell'art. 2424 bis ce. accoglie solo il fondo per il T.F.R. al sensi dell'art. 2120 ce, che stabilisce anche l'importo dell'accantonamento insieme ai C.C.N.L. Somma di tutte le voci con codice prefìsso D) I mutui passivi vanno esposti in bilancio al loro valore nominale; gli oneri accessori per l'ottenimento dei mutui vanno differiti, se di ammontare rilevante, ed ammortizzati in base al periodo di durata del prestito, con metodologia analoga a quella per 1 disaggi di emissione (P.C. 19, lett. M.V). Somma di tutte le voci con codice prefìsso D.II) E' una voce di compilazione esclusiva della G.S.A. 106 mobilità passiva extraregionale E' riferita ai debiti v/Stato relativi alla mobilità passiva extraregionale. Questa voce, in sede di calcolo del saldo a credito/debito della Regione per mobilità, andrà compensata con la relativa voce di credito della Regione verso lo Stato per la mobilità attiva. D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie erogate da Stati dell'Unione Europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo e Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D.L.vo 502/92 e art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06. Questa voce viene alimentata esclusivamente dalla G.S.A., in attesa dell'atto formale di assegnazione del finanziamento sanitario ordinario corrente, ed è relativa alla posizione debitoria delia Regione nei confronti dello Stato per la quota di riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale erogata in acconto. Essa rappresenta, pertanto, un minor credito in termini di quota di riparto complessivamente spettante. D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato SS D.II.4) Debiti v/Stato per ricerca restituzione finanziamenti ss Contiene i debiti verso lo Stato, derivanti dalla restituzione dei finanziamenti assegnati per la ricerca. D.II.5) Altri debiti v/Stato ss Comprende altre tipologie di debiti verso lo Stato non ricomprese nelle categorie precedenti. D.III) DEBITI V/REGIONE 0 PROVINCIA AUTONOMA Somma di tutte le voci con codice prefisso D.III) D.III. 1) Debiti v/Regione o Provincia RR Autonoma per finanziamenti Contiene i debiti dell'azienda nei confronti della Regione per finanziamenti ricevuti a vario titolo, che dovranno pertanto essere restituiti dall'azienda. Contiene altresì i debiti della G.S.A. verso la Regione per l'utilizzo temporaneo delle somme giacenti nei c/c di Tesoreria "non sanità". D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale R D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale S D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma RR Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un debito verso la Regione a fronte dell'erogazione di prestazioni sanitarie da parte di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione (mobilità intraregionale). Questa voce è alimentata dalle aziende che hanno un debito verso la Regione per l'erogazione di prestazioni sanitarie a propri assistiti effettuate da strutture ubicate al di fuori della Regione di appartenenza dell'assistito. Questa voce è alimentata dalle aziende, in attesa dell'atto formale di assegnazione del finanziamento sanitario ordinario corrente, ed è relativa alla posizione debitoria delle aziende verso la Regione per la quota di FSR erogata in acconto, che rappresenta, pertanto, un minor credito per la quota di FSR complessivamente spettante. D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma Accoglie tutti gli altri debiti dell'azienda nei confronti della Regione che non sono ricomprese nelle voci precedenti. D.IV) DEBITI V/COMUNI Sono relativi a debiti originati da personale comandato, da prestazioni di assistenza sanitaria erogate dai Comuni per conto dell'azienda ed altri debiti di qualsiasi natura ad essi riferiti. Somma di tutte le voci con codice prefisso D.V) In linea generale, le voci seguenti accolgono i debiti dell'azienda verso altre Aziende sanitarie pubbliche, di qualsiasi natura (istituzionale o finanziaria). Somma di tutte le voci con codice prefisso D.V.l) Si tratta di debiti, di varia natura, nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche, come ad esempio per prestazioni ad assistiti erogate da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Include anche i debiti dell'azienda verso altre Aziende sanitarie pubbliche per la mobilità passiva intraregionale (mobilità interna). I debiti sono al netto delle note di credito da ricevere ed includono le fatture da ricevere. D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR RR D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA RR D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per RR 107 finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – per mobilità in compensazione R D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione – per mobilità non RR in compensazione D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni RR D. V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione SS La voce accoglie i debiti dell'azienda nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per le prestazioni che non rientrano nella mobilità pubblica in compensazione. R La voce è di compilazione esclusiva della G.S.A. ed accoglie il debito che la Regione ha nei confronti dell'azienda nel caso di versamenti in c/patrimonio netto (finanziamenti per investimenti, aumenti di fondo di dotazione, ripiani perdite, copertura ammortamenti non sterilizzati) assegnati, ma non ancora erogati. D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto D.VI) DEBITI V/ SOCIETÀ" PARTECIPATE E/0 ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VI) Sono i debiti delle aziende e della G.S.A. nei confronti degli enti di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. 118/2011, ovvero "ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (...) presso altri soggetti" nonché "ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale". D.VI.1) Debiti v/enti regionali D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali D. VI.3) Debiti v/altre partecipate D.VII) DEBITI V/FORNITORI Somma di tutte le voci con codice prefisso D.VII) La voce accoglie tutti i debiti verso fornitori (pubblici e privati), che non trovano specifico dettaglio nelle voci precedenti. Include altresì i debiti verso soggetti privati accreditati. I debiti sono al netto delle note di credito da ricevere ed includono le fatture da ricevere. D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie D.V.II.2) Debiti verso altri fornitori D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE Il saldo da esporre in bilancio deve esprimere l'effettivo debito per capitale, interessi e oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio, anche se gli interessi e gli oneri accessori vengono addebitati successivamente a tale data (P.C. 19, lett. M.IV). D.IX) DEBITI TRIBUTARI La voce accoglie solo le passività per imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette (IRES, IRAP) ed indirette (IVA) dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d'imposta (IRPEF), ed in genere per tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo (es.: debiti per imposte di registro). I debiti per imposte probabili o incerte nell'ammontare o nella data di sopravvenienza (comprese le imposte differite) vanno, invece, iscritti nella voce B.I) Fondi per imposte, anche differite. D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE Questa voce accoglie tutti debiti verso INPDAP, INAIL, INPS e, in generale, verso tutti gli istituti previdenziali, a qualsiasi titolo. D.XI) DEBITI V/ALTRI Somma di tutte le voci con codice prefisso D.XI) Accoglie tutti gli altri debiti, sia verso enti pubblici, sia verso privati, che non trovano accoglimento nelle precedenti voci di debito. D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori D.XI.2) Debiti v/dipendenti Accoglie tutti i debiti verso dipendenti, relativi a spettanze di qualsiasi natura, non ancora corrisposte ma già maturate nel diritto (es.: straordinari non ancora pagati, fondi aziendali non ancora distribuiti, 108 ferie maturate e non godute, ecc.). Sono i debiti dell'azienda verso le gestioni liquidatorie di sua competenza. Questa voce accoglie tutti gli altri debiti verso soggetti terzi, che non sono iscrivibili nelle specifiche voci di bilancio (es.: depositi cauzionali di terzi non gestibili con i conti d'ordine in quanto movimentati attraverso i conti accesi alle disponibilità liquide e/o il tesoriere). Somma di tutte le voci con codice prefìsso E) Somma di tutte le voci con codice prefìsso E.I) Accoglie tutte le tipologie di ratei passivi, ad esclusione di quelli riferiti a costi per l'acquisto di beni e servizi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione. D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatone D.XI.4) Altri debiti diversi E) RATEI E RISCONTI PASSIVI E.I) RATEI PASSIVI E.I.1) Ratei passivi E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Accoglie esclusivamente le tipologie di ratei passivi riferiti a costi per l'acquisto di beni e servizi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Somma di tutte le voci con codice prefisso E.II) Accoglie tutte le tipologie di risconti passivi ad esclusione di quelli riferiti a ricavi derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Si ricorda che, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011, l'attribuzione agli esercizi di competenza economica delle quote inutilizzate di contributi vincolati è garantita tramite la rilevazione NON di risconti passivi, bensì di appositi accantonamenti. R E.II) RISCONTI PASSIVI E.II.1) Risconti passivi E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Accoglie esclusivamente le tipologie di risconti passivi riferiti a ricavi derivanti dall'erogazione di beni e servizi a favore di Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Somma di tutte le voci con codice prefisso F) R F) CONTI D'ORDINE F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE F.II) DEPOSITI CAUZIONALI F.III) BENI IN COMODATO F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE Si rinvia ai commenti già esposti per le voci dei conti d'ordine dell'attivo. LINEE GUIDA DEL MODELLO CE Le linee guida qui presentate integrano lo schema del modello ministeriale CE e forniscono gli indirizzi e le modalità di compilazione del modello. La nuova strutturazione del CE e le sue linee guida sono stati progettati per consentire l'omogeneizzazione, e quindi la confrontabilità a livello centrale, dei flussi economici di bilancio delle aziende sanitarie. Nell'ambito della progettazione dei nuovi modelli è stata prestata particolare attenzione al rispetto dei vincoli dettati dalle esigenze di consolidamento, nonché dalle esigenze derivanti dalla necessità di monitoraggio degli acquisti di beni e servizi. In particolare, nella colonna "Cons." è stato riportato il livello di consolidamento a cui è assoggettata la voce, ovvero: ■ R: è una voce che viene consolidata a livello regionale nel modello 999; la voce pertanto risulta compilata dalle singole aziende ma viene elisa dalla Regione, nel processo di consolidamento, per pervenire alla compilazione corretta del modello 999; ■ S: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale; riguarda solitamente le voci che sono significative a livello regionale (ad esempio, i ricavi per mobilità attiva extraregionale in compensazione), ma che a livello nazionale devono essere consolidate (ad esempio, con i costi da mobilità passiva extraregionale in compensazione) in quanto non significative per la determinazione del modello CE nazionale e compensate tra loro dallo Stato anche dal punto di vista finanziario (saldo di mobilità); ■ SS: è una voce che viene consolidata a livello Ministeriale dopo aver consolidato le voci "S"; riguarda solitamente voci relative a ricavi e costi che sono conseguiti tra aziende pubbliche ma che non sono regolate mediante compensazione bensì con fatturazione diretta tra aziende e che pertanto devono essere mantenute per la corretta determinazione del risultato delle singole Regioni. 109 Si precisa pertanto che ai fini di un corretto percorso di consolidamento, i costi relativi a prestazioni acquistate da strutture private accreditate extra Regioni, qualora non soggette a compensazione della mobilità a livello nazionale (es. riabilitazione, psichiatria, RSA, comunità terapeutiche) non devono essere inseriti nelle voci "acquisti da pubblico- Extra regione" ma nelle voci "acquisti da privato (intraregionale ed extraregionale); Le linee guida sono infine strutturate in modo da fornire: ■ l'indicazione del livello di consolidamento della voce; ■ la descrizione del contenuto della voce con indicazione delle nature di ricavo e costo da includere e le voci di sommatoria. Cod. Descrizione A) Valore della produzione A.1) Contributi in c/esercizio Cons Descrizione Contenuto Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.A) Contiene i fondi assegnati dalla Regione o Provincia Autonoma alla G.S.A. e alle Aziende per finanziare l'attività istituzionale, anche attraverso fondi vincolati al raggiungimento di specifici obiettivi finanziati esclusivamente dal Fondo Sanitario regionale. A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale. A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto Contiene la quota capitaria, i finanziamenti per funzioni non tariffate e, in generale, tutti i contributi legati alla quota indistinta del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato Contiene tutti i contributi derivanti dalla quota vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, tra cui: • obiettivi di piano (L. 662/96 e L. 133/08); • AIDS (L. 135/90); • veterinaria (L. 218/88); • borse di studio ai medici di medicina generale (L. 109/88); • fondo di esclusività (L 488/99); • assistenza a extracomunitari irregolari (L. 40/98); • attività di medicina penitenziaria (D.L.vo 230/99); • prevenzione e cura della fibrosi cistica (L. 362/98); • provvidenze economiche agli Hanseniani (L. 31/86); • medicina penitenziaria (art. 2,comma 283 L. 244/07). A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B) Contiene, in generale, gli importi dei contributi non rientranti nel riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, assegnati da Regione, Provincia Autonoma, altri soggetti pubblici (Amministrazioni statali, Province, Comuni, settore pubblico allargato), inclusi i contributi dell'Unione Europea e le risorse derivanti dal gettito di fiscalità regionale. Non include i contributi per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C). A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.1) Contiene in generale tutti i contributi vincolati a carico del bilancio regionale che non sono finanziati direttamente dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. In tale voce deve essere allocata la quota di contributi a carico del bilancio regionale non finanziati direttamente dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, destinati alla copertura dei maggiori costi per l'erogazione delle prestazioni nell'ambito dei LEA. A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA In tale voce deve essere allocata la quota di contributi a carico del bilancio regionale, destinati alla copertura dei costi per l'erogazione delle prestazioni non comprese nell'ambito dei LEA. A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro Rappresenta una voce residuale che comprende le tipologie di contributi da Regione o Provincia Autonoma, non rientranti nelle voci precedenti. Comprende anche i contributi derivanti da iscrizione volontaria al Servizio sanitario nazionale. A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.2) A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o R Sono relativi a contributi extra FSR vincolati provenienti da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma. 110 Prov. Aut. (extra fondo) vincolati A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro R Rientrano, in questa voce, tutte le altre tipologie di fondi assegnati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Provincia Autonoma non vincolati. A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.B.3) A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati Sono relativi a fondi a destinazione vincolata assegnati da Amministrazioni statali, Province, Comuni, settore pubblico allargato, Unione Europea. Contiene anche i contributi obbligatori ex L. 210/92. Non include i contributi per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C). A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92 A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro Comprendono i contributi derivanti dall'applicazione della L.210/92. La voce è alimentata qualora la Regione abbia demandato alle aziende sanitarie la gestione del contributo in oggetto. Sono relativi a fondi assegnati da Amministrazioni statali, Province, Comuni, settore pubblico allargato, Unione Europea, senza un vincolo di destinazione. Non include i contributi per ricerca che sono previsti nella voce A.1.C). A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca Somma di tutte le voci con codice prefisso A.1.C) A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente Sono i contributi erogati dal Ministero della Salute per l'attività di ricerca di tipo istituzionale. A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata Sono i contributi erogati dal Ministero della Salute per l'attività di ricerca finalizzata. A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca Comprende i contributi erogati dalla Regione e da altri soggetti pubblici per attività di ricerca. Comprende i contributi erogati da soggetti privati per attività di ricerca. A.1.D) Contributi c/esercizio da privati Comprende i contributi erogati da privati, sia a destinazione vincolata sia indistinta, ad eccezione dei contributi per ricerca, compresi nella voce A.1.C.4); contiene anche il contributo dell'Istituto Tesoriere, sia a destinazione vincolata che indistinta. A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti Somma di tutte le voci con codice prefisso A.2) A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale Comprende le rettifiche, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011, da apportare ai contributi in conto esercizio, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti. La voce include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio. A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi Comprende le rettifiche da apportare ai contributi in conto esercizio diversi da quelli derivanti dalla ripartizione della quota indistinta e vincolata del riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale, ad es. contributi extra fondo da Regione o Provincia Autonoma, da altri soggetti pubblici, da privati, qualora tali contributi siano utilizzati per finanziare gli investimenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 118/2011. La voce Include rettifiche di segno opposto rispetto ai contributi in conto esercizio. A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca L'art. 29, comma 1, lett. e) del d.lgs. 118/2011 stabilisce che "le quote di contributi di parte corrente finanziati con somme relative al fabbisogno sanitario regionale standard, vincolate ai sensi della normativa nazionale vigente e non utilizzate nel corso dell'esercizio, sono accantonate nel medesimo esercizio in apposito fondo spese per essere rese disponibili negli esercizi successivi di effettivo utilizzo." Nell'esercizio di effettivo utilizzo, al fine di garantire la corretta rilevazione della natura del costo, si rileverà: • il costo e, in contropartita, il correlato debito; • la riduzione del fondo e, in contropartita, un componente positivo del risultato di esercizio a titolo di "Utilizzo fondi". Tale trattamento contabile non si applica agli altri fondi rischi e oneri. A.3.D) Utilizzo fondi per quote 111 inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4) A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A) A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria R erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.1) A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero Contiene i ricavi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery e day hospital, SPDC (Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura), lungodegenza e riabilitazione in regime di ricovero, erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. R A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica R ambulatoriale Contiene i ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso non seguite da ricovero, erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Comprende, inoltre, le prestazioni di neuropsichiatria infantile e di screening. A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale R Contiene la valorizzazione delle prestazioni di psichiatria extraospedaliera erogate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione nel caso in cui esista una tariffa regionale di riferimento e/o convenzione. A.4.A.1.4) Prestazioni di File F R Contiene le prestazioni relative all'erogazione dei farmaci in regime di File F, Doppio Canale e Primo ciclo terapeutico, effettuate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale R A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata A.4.A.1.7) Prestazioni termali A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria R Accolgono le prestazioni di servizi, come dettagliati nelle voci, effettuate ad altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. R R Contiene i ricavi per prestazioni di elisoccorso e trasporto con ambulanza, maturati nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. R Contiene i ricavi derivanti da attività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale, cessione farmaci ed emoderivati, consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria, attività di riabilitazione ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) ed altri ricavi propri maturati nei confronti di altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione che non trovano allocazione nelle voci precedenti. A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici Contiene ricavi e rimborsi per servizi resi a Comuni, Province, Regioni, enti previdenziali, Amministrazioni statali e altri enti del settore pubblico allargato; attività veterinaria, attuazione direttiva n. 85/73/CEE in ambito regionale, attività di riabilitazione ed in generale di area socio-sanitaria, eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) ed erogate a favore dei soggetti pubblici sopra indicati. Contiene anche le prestazioni relative alle attività sanitarie rimborsate dalle Prefetture. A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.3) S Contiene i ricavi per prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day surgery e day hospital, SPDC, lungodegenza e riabilitazione, in regime di ricovero erogate ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali S Contiene i ricavi per prestazioni di specialistica ambulatoriale e pronto soccorso non seguite da ricovero, erogate ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. Comprende inoltre le prestazioni di neuropsichiatria infantile e di screening. A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.) SS Contiene la valorizzazione delle prestazioni di psichiatria extraospedaliera nel caso in cui esista una tariffa regionale di riferimento. I ricavi sono riferiti solo a prestazioni erogate ad Aziende sanitarie A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero 112 pubbliche di altre Regioni. A.4.A.3.4) Prestazioni di File F S A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione S A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione S Contiene le prestazioni relative all'erogazione dei farmaci in regime di File F, Doppio Canale e Primo ciclo terapeutico, effettuate ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. Accolgono le prestazioni di servizi, come dettagliati nelle voci, effettuate ad Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. S S Contiene i ricavi per prestazioni di elisoccorso e trasporto con ambulanza maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione S Si tratta di una voce residuale relativa a prestazioni sanitarie nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione S Contiene i ricavi derivanti dalla cessione di emocomponenti e cellule staminali maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC S Nel caso in cui la tariffa regionale sia inferiore rispetto alla TUC, la Regione deve riconoscere alle Aziende una quota minore rispetto a quanto remunerato dalle altre Regioni; pertanto, la differenza genera un ricavo della G.S.A. A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione SS Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.A.3.12) SS Contengono i ricavi, non soggetti a compensazione, per attività di riabilitazione ed in generale attività socio-sanitaria eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, RSA, ecc.) nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. SS Contiene i ricavi fatturati direttamente e, quindi, non soggetti a compensazione, relativi all'attività di prevenzione, salute in ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale, cessione farmaci ed emoderivati, consulenze, multe, ammende, prestazioni di veterinaria ed altri ricavi propri, maturati nei confronti di Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie rese a pazienti residenti negli Stati dell'Unione Europea, della Svizzera, dello Spazio Economico Europeo e dei Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D.L.vo 502/92 e art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06. A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/ residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) S Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.B) A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione In compensazione S (mobilità attiva) A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione S (mobilità attiva) A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. S Extraregione in compensazione (mobilità attiva) A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva) A.4.C) Ricavi per prestazioni Le voci sono, di norma, di compilazione della G.S.A. Possono essere compilate anche dalle singole Aziende nel caso in cui la Regione richieda alle stesse di inserire il dato nel CE aziendale. S Contiene, tra gli altri, i ricavi da rilascio certificati e cartelle cliniche, 113 sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati sperimentazione farmaci, cessione sangue ed emoderivati v/privati, attività del dipartimento di prevenzione ex art. 3 d.lgs. n.502/92, servizio di medicina legale, ospedaliera ed altri servizi sanitari resi a privati paganti e ad enti privati, attività veterinarie v/privati, multe, ammende, contravvenzioni di vigili sanitari e, in genere, tutti gli altri ricavi propri per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria maturati verso soggetti privati. Contiene anche i ricavi per attività di riabilitazione ed in generale attività di area sociosanitaria eseguita da strutture a gestione diretta (es.: istituti di riabilitazione ex art. 26, Rsa, ecc.) nei confronti di soggetti privati. A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia Somma di tutte le voci con codice prefisso A.4.D) A.4.D.1) Ricavi per prestazioni intramoenia - Area ospedaliera A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Area specialistica Accoglie i ricavi per libera professione ex art. 55, comma 1, lett. a) - b) CCNL distinti per area di riferimento. A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Area sanità pubblica A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie Intramoenia -Consulenze (ex art. 55 c i lett. c), d) ed ex Art. 57-58) A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie e Intramoenia -Consulenze (ex art. 55 c i lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Altro Accoglie i ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area libero professionale (art. 55, comma 1, lett. c) e d) e art. 57-58 CCNL 8 giugno 2000). R A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia -Altro (Aziende R sanitarie pubbliche della Regione) A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi Voce residuale per tutti gli eventuali ulteriori ricavi da attività intramoenia non inseriti nelle voci precedenti. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5) A.5.A) Rimborsi assicurativi Comprende i rimborsi assicurativi di competenza dell'esercizio, sia correlati ad attività sanitaria, sia correlati ad altri eventi (es.: danni atmosferici). A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.B) Contiene l'ammontare dei rimborsi di competenza dell'esercizio, spettanti all'azienda per personale in comando presso la Regione. Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed IRAP) che l'azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono esposti nelle voci relative al costo del personale. Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e rimborsi spese da parte della Regione. Contiene, tra l'altro, i recuperi, i rimborsi e il concorso alle spese per utenze, spese di pulizia e vitto. A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.C) A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione R Contiene l'ammontare dei rimborsi di competenza dell'esercizio spettanti all'azienda per personale in comando presso le Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed IRAP) che l'azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono esposti nelle voci relative al costo del personale. A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R La voce è relativa ai rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione correlati a forniture di beni sanitari e non. Nel caso il prezzo della fornitura comprenda, oltre al costo del bene, anche un margine per il servizio, il ricavo relativo al servizio va incluso nella medesima voce. 114 A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione R Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e rimborsi spese da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Contiene, tra l'altro, i recuperi, i rimborsi e il concorso alle spese per utenze, spese di pulizia e vitto. A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.D) A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici Contiene l'ammontare dei rimborsi di competenza dell'esercizio spettanti all'azienda per personale in comando presso altri soggetti pubblici. Tali rimborsi sono correlati agli oneri stipendiali (competenze, oneri ed IRAP) che l'azienda ha sostenuto per il personale comandato, che sono esposti nelle voci relative al costo del personale. A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici La voce è relativa ai rimborsi da parte di altri soggetti pubblici correlati a forniture di beni sanitari e non. Nel caso il prezzo della fornitura comprenda, oltre al costo del bene, anche un margine per il servizio, il ricavo relativo al servizio va incluso nella medesima voce. A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e rimborsi spese da altri soggetti pubblici. Contiene, tra l'altro, 1 concorsi alle spese da Comuni per integrazione rette RSA e le rivalse per prestazioni sanitarie con costo a carico di Enti Pubblici. A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back Somma di tutte le voci con codice prefisso A.5.E) La voce è relativa al rimborso ricevuto dalle Regioni da parte delle aziende farmaceutiche (cosiddetto "Pay back"). A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale Trattasi delle somme previste dall'articolo 5, commi 2 e 3 del decreto legge 159/2007, convertito dalla legge 222/2007. A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera Trattasi delle somme eventualmente versate dalle aziende farmaceutiche alle Regioni, a decorrere dal 2013, in caso di superamento del tetto di spesa di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, con le modalità previste dal regolamento sulla farmaceutica ospedaliera, da adottarsi in caso di mancato raggiungimento dell'Intesa fra lo Stato e le Regioni entro il 30 aprile 2012, al sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto legge 98/2011, convertito dalla legge 111/2011. A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back In tale voce confluiscono gli eventuali ulteriori rimborsi dalle aziende farmaceutiche alle Regioni, il cui periodo di validità è stato prorogato da ultimo al 31 dicembre 2012, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5 del decreto legge 216/2011, convertito dalla legge 14/2012. Inoltre confluiscono: - somme restituite dalle aziende farmaceutiche alle Regioni e alle Province autonome a seguito del superamento del limite massimo di spesa fissato per il medicinale, in sede di contrattazione del prezzo ai sensi dell'articolo 48, comma 33, dei decreto-legge 30 Settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 Novembre 2003, n. 326; - somme restituite dalle aziende farmaceutiche, anche sotto forma di extra-sconti alle Regioni e alle Province Autonome, in applicazione di procedure di rimborsabilità condizionata sottoscritte in sede di contrattazione del prezzo del medicinale, ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 Settembre 2003, n.269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n.326; - somme a titolo di sconto riconosciuto dalle aziende farmaceutiche al SSN dell'1,83% di cui all'articolo 1, comma 6 del decreto-legge 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n.122 A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati Voce generica che comprende ogni altro ricavo relativo a concorsi, recuperi e rimborsi spese da soggetti privati; comprende anche i concorsi da privati per attività socio sanitarie in RSA. A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) Somma di tutte le voci con codice prefisso A.6) Comprende anche gli introiti per quota fissa di cui all'art. 17, comma 6, del D.L. 98/2011. A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale Si riferisce ai ticket per specialistica ambulatoriale, diagnostica strumentale, prestazioni di medicina sportiva, analisi di laboratorio effettuate nelle strutture gestite direttamente dall'azienda. 115 A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie Ticket sul pronto soccorso Si riferisce ai ticket per l'accesso al pronto soccorso. A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro Si riferisce ai ticket per l'accesso a prestazioni non ricomprese nelle voci precedenti. A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio Somma di tutte le voci con codice prefisso A.7) A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei Finanziamenti per investimenti dallo Stato La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale provenienti dallo Stato. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni. A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei Finanziamenti per investimenti da Regione La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale provenienti dalla Regione. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni. A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni dì prima dotazione La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti dei beni in prima dotazione, acquisiti con specifici finanziamenti. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni. A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/esercizio FSR destinati ad investimenti La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/esercizio derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni. A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/esercizio destinati ad investimenti La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con altre tipologie di contributi in c/esercizio, diverse dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni. A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto La voce contiene le sterilizzazioni effettuate sugli ammortamenti delle immobilizzazioni, se queste sono state acquisite con contributi in c/capitale provenienti da terzi (es. donazioni e lasciti). Accoglie inoltre le sterilizzazioni legate alle minusvalenze da dismissione o vendita delle medesime immobilizzazioni. A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni A.9) Altri ricavi e proventi A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari A.9.C) Altri proventi diversi Totale valore della produzione (A) B) Costi della produzione B.1) Acquisti di beni B.1.A) Acquisti di beni sanitari B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati Accoglie i costi interni, già iscritti nei costi di produzione, sostenuti per la costruzione di immobilizzazioni o l'effettuazione di manutenzioni incrementative. Somma di tutte le voci con codice prefisso A.9) Comprende le consulenze per attuazione L.626/94 ed altre consulenze non sanitarie. Contiene anche i ricavi da differenza alberghiera. Comprende sia i canoni per fitto sia i rimborsi delle spese condominiali maturati verso soggetti pubblici e privati. Voce generica relativa a proventi che non trovano allocazione in altra voce precedente. Somma di tutte le voci con codice prefisso A) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.1) B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale Contiene il costo sostenuto per tutti i medicinali ad uso umano dotati di un codice di AIC (Autorizzazione all'Immissione in Commercio), inclusi i gas medicinali, i radiofarmaci e i mezzi di contrasto dotati di AIC. E' escluso il costo per vaccini ed emoderivati di produzione regionale che va riportato nelle voci specifiche. B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC Contiene il costo sostenuto per i medicinali ad uso umano dei tipi: formulazioni magistrali, formule officinali, ossigeno e gas medicinali privi di AIC e medicinali esteri non autorizzati all'immissione in commercio in Italia ed utilizzati ai sensi del decreto del Ministro della Salute 11 febbraio 1997. B.1.A.l.3) Emoderivati di produzione regionale Contiene il costo sostenuto per i medicinali derivati dal sangue o dal plasma umani di produzione regionale. B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti Somma delle voci con prefisso B.1.A.2). 116 Contiene il costo sostenuto per il sangue e gli emocomponenti, intesi quali prodotti derivanti dal frazionamento fisico delle unità di sangue (ad es.: concentrati eritrocitari, plasma e concentrati piastrinici), compresa la cessione di emocomponenti labili tra Regioni. B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale B.1.A.2.3) da altri soggetti. R S Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.3) Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologia né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi (d.lgs. 46/1997). B.1.A.3) Dispositivi medici Contiene il costo riferito ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione nel sistema Banca dati/Repertorio, ai sensi del Decreto del Ministro della Salute 20 febbraio 2007, modificato dal Decreto del Ministro della Salute 21 dicembre 2009. Qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento. B.1.A.3.1) Dispositivi medici B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi Contiene il costo riferito ai dispositivi medico diagnostici in vitro ricadenti nell'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n. 332/2000. Qualsiasi dispositivo medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio, un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo dì fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche. I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici in vitro. Si intendono per contenitori dì campioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnostico in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante ad esami diagnostici in vitro. Contiene il costo sostenuto per i prodotti inclusi nel registro nazionale istituito ai sensi dell'art. 7 del DM 8 giugno 2001 e regolamentati dal Decreto n. 111/92, che recepisce la Direttiva CEE n. 89/398. B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD) B.1.A.4) Prodotti dietetici B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini) Comprende tutti i vaccini, anche quelli dotati di codice AIC. B.1.A.6) Prodotti chimici Reagenti e sostanze solide o liquide che non rientrino nella categoria dei dispositivi diagnostici in vitro (IVD). B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario Contiene anche il materiale chirurgico ad uso veterinario. B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari Contiene gli altri beni e prodotti sanitari che non trovano collocazione nelle voci precedenti. B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.1.B) Acquisti di beni non R Contiene tutti gli acquisti di beni sanitari di qualsiasi natura, se effettuati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.l.B) 117 sanitari B.1.B.1) Prodotti alimentari B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere Contiene gli acquisti per combustibili, carburanti, lubrificanti ad uso riscaldamento, cucine e trasporto. B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria Contiene gli acquisti dei soli materiali di manutenzione. Sono esclusi i costi dei servizi di manutenzione, da esporre nelle apposite voci B.3) B.1.B.5) Materiale per la manutenzione B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2) Acquisti di servizi B.2.A) Acquisti servizi sanitari B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base B.2.A.1.1) - da convenzione B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS R Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.1) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.1.1) Contiene i costi relativi alle convenzioni con i medici di medicina generale. Contiene i costi relativi alle convenzioni con i pediatri di libera scelta. Contiene i costi relativi alle convenzioni con i medici di guardia medica, compresa quella turistica. Contiene i costi relativi alle altre convenzioni di medicina di base, non ricomprese nelle voci precedenti. B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc) B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) Mobilità extraregionale R Contiene il costo per l'acquisto di servizi di medicina di base da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. S Contiene il costo per l'acquisto di servizi di medicina di base da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.2) B.2.A.2.1) - da convenzione B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)Mobilità intraregionale R B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione) S B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Contiene tutti gli acquisti di beni non sanitari di qualsiasi natura, se effettuati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Comprende i costi per l'assistenza farmaceutica erogata attraverso le farmacie pubbliche e private in convenzione. Comprende anche il contributo alle farmacie rurali ed i contributi ENPAF. Non comprende le prestazioni per dietetica e protesica, che sono da riportare nelle voci B.2.A.5) e B.2.A.6). Comprende i costi per l'assistenza farmaceutica erogata da farmacie pubbliche e private ubicate in Regione, ma fuori dal territorio di competenza dell'Asl. Non comprende le prestazioni per dietetica e protesica, che sono da riportare nelle voci B.2.A.5) e B.2.A.6). Comprende i costi per l'assistenza farmaceutica erogata da farmacie pubbliche e private, ubicate in altre Regioni. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.3) R Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, acquistate da altre Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Comprende anche gli acquisti di prestazioni intraregionali di "screening" e di neuropsichiatria infantile. B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, acquistate da altri soggetti pubblici della Regione. Comprende anche gli acquisti di prestazioni di "screening" e di neuropsichiatria infantile. B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione) Contiene le prestazioni di specialistica ambulatoriale e le prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero acquistate da Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni. Comprende anche gli acquisti di prestazioni di "screening" e di neuropsichiatria infantile (mobilità passiva Extraregione). Comprende anche l'attività di ricerca e reperimento di cellule staminali emopoietiche svolta dall'IBMDR (Galliera di Genova). S 118 La voce si riferisce unicamente ai servizi di assistenza medico specialistica convenzionata interna. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A 3.5) B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI B.2.A.3.5) - da privato B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policlinici privati Contiene i costi per prestazioni di specialistica ambulatoriale e prestazioni di pronto soccorso non seguite da ricovero, acquistate da soggetti privati accreditati (IRCCS privati, ospedali classificati, Policlinici privati, ambulatori e laboratori privati accreditati, case di cura private accreditate). Comprende anche gli acquisti di prestazioni di "screening" e di neuropsichiatria infantile. Le prestazioni erogate da strutture in "Sperimentazione gestionale" a carattere privato, vanno indicate nella voce "altri soggetti privati". B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti -Extraregione (mobilità attiva in compensazione) Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa a prestazioni specialistiche. B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.4) B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) R B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale) B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) SS Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.5) R B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione) S B.2.A.5.4) - da privato B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica B.2.A.6.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.6.4) - da privato B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.7.3) - da pubblico Le voci accolgono i servizi di riabilitazione extraospedaliera estensiva o intermedia, a ciclo diurno e/o continuativo, rivolti al recupero funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa, erogati da strutture istituti di riabilitazione ex art. 26. Contiene le prestazioni che comportano l'erogazione dei prodotti destinati ad una alimentazione particolare per le persone affette da: malattie metaboliche congenite; fibrosi cistica o malattia fibrocistica del pancreas o mucoviscidosi, ai sensi della Legge n. 548/1993; morbo celiaco, compresa la variante clinica della dermatite erpetiforme e l'erogazione di sostituti del latte materno per i nati da madri sieropositive per HIV, fino al compimento del sesto mese di età (DM 8 giugno 2001). Contiene altresì le prestazioni che comportano l'erogazione in favore delle persone affette da patologia diabetica di prodotti (reattivi per la ricerca del glucosio nelle urine, reattivi per la ricerca di corpi chetonici nelle urine, reattivi per la ricerca contemporanea del glucosio e dei corpi chetonici nelle urine, reattivi per il dosaggio della glaucosemia - test rapido con una goccia di sangue -, siringhe da insulina monouso ai sensi del DM 8 febbraio 1982), nonché di microinfusori e di glucometri [circ. Min Sai. 19 aprile 1988 "Criteri di concessione e modalità di fornitura (art. 3, Legge 16 marzo 1987, n. 115)]. Solo per i diabetici non sono da considerare prodotti sanitari, ai sensi degli art. 3 e 4 della Legge n. 115/87, gli alimenti dietetici. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.6) R Contiene le prestazioni che comportano l'erogazione di protesi, ortesi ed ausili monouso e tecnologici inclusi e descritti negli elenchi allegati al DM 27 agosto 1999, n. 332. S Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.7) R S 119 (Extraregione) B.2.A.7.4) - da privato Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.7.4) B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati Le voci accolgono l'acquisto di prestazioni di degenza ordinaria per acuti, day hospital, day surgery, riabilitazione e lungodegenza in regime di ricovero e ospedalizzazione domiciliare. Le prestazioni erogate da strutture in "Sperimentazione gestionale" a carattere privato vanno indicate nella voce "altri soggetti privati". B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti -Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Accoglie la mobilità attiva extra regionale da privato relativa ad assistenza ospedaliera. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.8) R B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale) B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale SS Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.9) R B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione) S B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale) B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti -Extraregione (mobilità attiva in compensazione) Comprende i costi sostenuti per la distribuzione dei farmaci sul territorio ed i costi per consumi di farmaci a somministrazione diretta o per uso domiciliare. Accoglie anche i costi relativi alla distribuzione di farmaci doppio canale e primo ciclo terapeutico, ove il farmaco non sia acquistato direttamente. Nel caso il farmaco distribuito via doppio canale o primo ciclo terapeutico sia già stato acquistato dall'azienda, in questa voce vanno indicati i soli costi del servizio distributivo (per esempio distribuzione in nome e per conto). Comprende anche il costo per alcuni farmaci somministrati in regime di ricovero ad assistiti emofilia, nonché per farmaci classificati in classe H somministrati per trattamenti anche a domicilio. Accoglie la mobilità attiva extra regionale da privato relativa ad erogazioni di farmaci File F e doppio canale. B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.10) B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende R sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.10.3) - da pubblico S (Extraregione) B.2.A.10.4) - da privato B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti -Extraregione (mobilità attiva in compensazione) B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario B.2.A.11.1) - da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Le voci comprendono i costi relativi alle prestazioni di psichiatria non riconducibili ad un ricovero ospedaliero, nel caso in cui esista una tariffa regionale di riferimento e/o convenzione. Accoglie la mobilità attiva extraregionale da privato relativa ad erogazioni di servizi termali. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.11) R Accoglie sia i costi di trasporto per emergenza sanitaria 118, sia altri costi di trasporto sanitari non in emergenza. 120 Mobilità intraregionale B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione) B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione) B.2.A.11.4) - da privato B.2. A. 12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Mobilità intraregionale S Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.12) R B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione) B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregìone) non soggette a compensazione SS Questa voce comprende l'acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI). Accoglie gli interventi di riabilitazione extra ospedaliera estensiva o Intermedia, a ciclo diurno e/o continuativo, rivolti al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali o miste dipendenti da qualunque causa, prodotti da strutture direttamente gestite da Aziende sanitarie pubbliche (es.: RSA, hospice, ecc.). NON sono inserite in questa voce le prestazioni di riabilitazione eseguite da strutture istituti di riabilitazione ex art. 26 direttamente gestite da Aziende sanitarie pubbliche e/o da altri enti pubblici o privati, che devono essere invece inserite nella voce B.2.A.4). Comprende gli acquisti di prestazioni da consultori privati e dalle comunità terapeutiche per tossicodipendenti rese anche da strutture ubicate in altre Regioni (non in compensazione). B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale) B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale) B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof, (intramoenia) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.13) B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica Accoglie i costi per libera professione ex art. 55, comma 1, lett. a) - b) CCNL distinti per area di riferimento. B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) Accoglie i costi per servizi di consulenza sanitaria in area libero professionale (art. 55, comma 1, lett. c) e d) ed art. 57-58 CCNL 8 giugno 2000). R B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero Voce residuale per tutti gli eventuali ulteriori costi di compartecipazione al personale per attività intramoenia non inseriti nelle voci precedenti. R Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.14) Comprende i rimborsi agli assistiti all'estero ai sensi del DM 3 novembre 1989, e i rimborsi per assistenza indiretta. 121 Comprende i contributi erogati agli enti di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011, ovvero "ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende (...) presso altri soggetti" nonché "ogni altra società partecipata o ente dipendente che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale standard o delle ulteriori risorse destinate al finanziamento del servizio sanitario regionale". B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92 Comprende anche i costi per l'assegnazione di buoni socio-sanitari ove non direttamente riferibili a prestazioni ADI, contributi ad enti privati, quota IZS, quota 2% Ministero della Salute, contributi ad allevatori, ecc. B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/ Aziende sanitarie pubbliche della Regione R B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A. 15) R B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi -Altri soggetti pubblici B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios., da privato Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.15.3) B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato - articolo 55, comma 2, CCNL 8 giugno 2000 Comprende le consulenze sanitarie in area pagamento ex. art. 55, comma 2 CCNL. B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato Comprende anche i compensi collegati alla L. 1/2002 (Libera Professione Infermieristica). Vanno inoltre indicati in questa voce gli incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza sanitaria. B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale area sanitaria B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario In comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) Accoglie l'indennità "De Maria" corrisposta a personale universitario. Comprende anche i costi per il personale tirocinante, borsisti, assegni, prestazioni occasionali, ecc. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.15.4) R Tale voce comprende anche i rimborsi degli oneri stipendiali per il personale sanitario in comando dall'Università presso l'Azienda. SS Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.A.16) Nel caso di acquisti di servizi sanitari appaltati mediante contratti multiservizio (o global Service) è necessario distinguere per natura la quota parte di ciascun costo. B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie R Sono voci residuali. Comprendono anche i compensi riconosciuti al personale per le sperimentazioni cliniche (da indicare nella voce B.2.A.16.4 - Altri servizi 122 pubbliche della Regione sanitari da privato). B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione) B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato E' riferita a tutte le prestazioni sanitarie erogate da Stati dell'Unione Europea, Svizzera, Spazio Economico Europeo e Paesi in convenzione con i quali sono in vigore accordi di sicurezza sociale, disciplinati ai sensi dell'art. 18, comma 7, del D.L.vo 502/92 e art. 1, comma 796, lett. d), L. 296/06. B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC S Nel caso in cui la tariffa regionale sia maggiore rispetto alla TUC, la Regione deve riconoscere alle aziende una quota aggiuntiva rispetto a quanto remunerato dalle altre Regioni; pertanto, la differenza genera un costo della G.S.A. B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B) B.2.B.1) Servizi non sanitari Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1) Nel caso di acquisti di servizi appaltati (es. lavanderia, pulizia, mensa, riscaldamento, elaborazione dati, trasporti, smaltimento rifiuti) mediante contratti multiservizio (o global service) è necessario distinguere per natura la quota parte di ciascun costo. B.2.B.1.1) Lavanderia B.2.B.1.2) Pulizia Accoglie i costi del servizio di mensa organizzato o fornito esternamente a favore di degenti, familiari, personale ed i costi del servizio sostitutivo di mensa del personale (buoni pasto-mensa). B.2.B.1.3) Mensa B.2.B.1.4) Riscaldamento B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari) B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti Comprende i costi per utenze telefoniche per la telefonia fissa e mobile, collegamenti alla rete internet e altri collegamenti telefonici. B.2.B.1.8) Utenze telefoniche B.2.B.1.9) Utenze elettricità Comprende i costi per acqua ed altre utenze che non sono ricompresi nelle voci precedenti. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1.11) B.2.B.1.10) Altre utenze B.2.B.1.11) Premi di assicurazione B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.1.12). Rappresenta una voce residuale, in quanto contiene tutte le tipologie di servizi non compresi nelle voci precedenti. B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) R Contiene gli acquisti dei servizi non sanitari effettuati da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici Comprende tutti gli altri servizi non sanitari non evidenziati in apposite righe erogati da altri soggetti pubblici. B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato Include le spese di pubblicità e promozione, rimborsi spese viaggio e soggiorno (anche del personale dipendente), servizi esterni di vigilanza, spese postali, spese per immobili di proprietà, abbonamenti, libri, giornali e, in generale, servizi di tesoreria e tutti gli altri costi per servizi non sanitari da privato che non hanno evidenza nelle voci precedenti. B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2) B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione R 123 B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2.3) B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato Include le consulenze amministrative, legali, notarili e tecniche. Vanno inoltre indicati in questa voce gli incentivi per il personale del comparto che collabora all'attività di consulenza professionale, tecnica e amministrativa. B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato Comprende l'indennità a personale universitario, area non sanitaria, istituita ai sensi dell'art.31 del DPR 761/79 e dell'art. 28 CCNL Università 27 luglio 2005 quadriennio 2001 -2005. B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria B.2.B.2.3.D) Lavoro Interinale - area non sanitaria B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.2.4) B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in R comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università Tale voce comprende anche i rimborsi degli oneri stipendiali per il personale non sanitario in comando da Università presso l'azienda. B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in SS comando da aziende di altre Regioni (Extraregione) B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato Somma di tutte le voci con codice prefisso B.2.B.3) B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.3) Nel caso di acquisti di manutenzioni mediante contratti multiservizio (o global service) è necessario distinguere per natura la quota parte di ciascun costo. Comprende anche l'indennità per libera docenza svolta dal personale dipendente in occasione di corsi di aggiornamento e formazione continua, nonché i compensi a docenti esterni. B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi Vanno indicate in questa voce le manutenzioni che non trovano specifica indicazione nelle voci precedenti. B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione B.4) Godimento di beni di terzi B.4.A) Fitti passivi R Vanno indicati in questa voce i costi sostenuti per manutenzioni, di qualsiasi natura, acquisite da Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.4) In questa voce vanno inserite, oltre al canone di locazione, le spese 124 B.4.B) Canoni di noleggio B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria B.4.C) Canoni di leasing B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della R Regione condominiali relative all'immobile affittato. Include anche i fitti di sale e convegni. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.4.B) Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.4.C) Va compilato esclusivamente per tutti gli affitti e noleggi contratti con Aziende sanitarie pubbliche della Regione. Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.5) - B.6) - B.7) - B.8). Ogni riga di dettaglio del costo del personale comprende: • competenze fisse; • straordinari; • indennità; • incentivazioni; • risorse aggiuntive regionali; • accantonamenti per ferie maturate e non godute, accantonamenti TFR (ove presenti); Totale Costo del personale • accantonamenti per trattamenti di quiescenza e simili (ove presenti); • oneri sociali (IRAP esclusa); • altri costi del personale. Il costo del personale da inserire nelle rispettive voci distinte per ruolo è relativo a: • personale a tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo pieno, a part-time anche in aspettativa senza assegni o con assegni ridotti; • personale a tempo determinato anche in regime di part-time o con contratto di tipo privatistico (escluso lavoro interinale e personale delle cooperative di servizi che svolgono attività in appalto); • personale contrattista o equiparato (personale con contratto di lavoro privatistico a tempo indeterminato); • personale a tempo determinato assunto con contratto di formazione e lavoro. I costi devono essere imputati per competenza economica, indipendentemente dal momento di pagamento. Si ricorda che i rimborsi spese a dipendenti, diversamente dalle indennità di missione, non fanno parte del costo del personale e vanno pertanto indicati o nella voce B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione o nella voce B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato. NON include gli accantonamenti per rinnovi contrattuali ed altri fondi oneri, che sono evidenziati nell'apposita voce B.16.D). B.5) Personale del ruolo sanitario B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A.1) B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico B.5.A.2.1) Costo del personale La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.A.2) 125 dirigente non medico -tempo indeterminato B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico -tempo determinato B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico -altro La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario Somma di tutte le voci con codice prefisso B.5.B) B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario -tempo indeterminato B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario -tempo determinato B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario -altro B.6) Personale del ruolo professionale B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.6) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.6.A) B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo indeterminato La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie II costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. Somma di tutte le voci con codice prefìsso B.6.B) B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale tempo determinato B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro B.7) Personale del ruolo tecnico B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7.A) B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico Somma di tutte le voci con codice prefisso B.7.B) B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico -tempo indeterminato B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico -tempo determinato B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico -altro La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro 126 o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. B.8) Personale del ruolo amministrativo B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8.A) B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo indeterminato B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo tempo determinato B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo Somma di tutte le voci con codice prefisso B.8.B) B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo indeterminato B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo tempo determinato B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo altro B.9) Oneri diversi di gestione La voce rappresenta una categoria residuale rispetto alle precedenti. Accoglie il costo del personale assunto con contratti di formazione e lavoro o eventuali oneri connessi alle prestazioni degli LSU. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.9) B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires) Contiene, ad esempio, l'imposta di registro, l'IMU, le imposte di bollo, ipotecarie e catastali, le tasse rifiuti, ecc. NON contiene IRES ed IRAP. B.9.B) Perdite su crediti Questa voce accoglie le perdite su crediti che derivano dalla cancellazione di un credito sorto nell'esercizio. Nel caso in cui il credito da eliminare sia sorto in esercizi precedenti, l'ammontare eccedente il fondo svalutazione crediti va indicato tra le sopravvenienze passive. B.9.C) Altri oneri diversi di gestione Somma di tutte le voci con codice prefisso B.9.C) B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale Contiene i costi per compensi, indennità, rimborsi ed oneri sociali (IRAP esclusa) relativi al Direttore Generale, Amministrativo, Sanitario, sociale, Collegio Sindacale ed ogni altro organo istituzionale (es.: Nuclei di valutazione/controllo interno, Consiglio di Amministrazione, ecc.). B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione Totale Ammortamenti Include anche multe, ammende, penalità, oltre a tutti gli altri oneri di gestione non altrove inseribili. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.10 - B.11) Contiene le quote di ammortamento relative a: B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali B.12) Ammortamento dei fabbricati B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili) B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili) • costi di impianto e di ampliamento; • costi di ricerca e sviluppo; • diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno; • altre immobilizzazioni immateriali. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.12) - B.13) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.12) Contiene le quote di ammortamento relative a: B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti • impianti e macchinari; • attrezzature sanitarie e scientifiche; • mobili e arredi; • automezzi; • altre immobilizzazioni materiali. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.14). La voce accoglie la quota accantonata per la svalutazione delle immobilizzazioni o un'eventuale inesigibilità dei crediti (es.: crediti relativi a prestazioni effettuate a terzi paganti). B.14.A) Svalutazione delle 127 immobilizzazioni immateriali e materiali B.14.B) Svalutazione dei crediti B.15) Variazione delle rimanenze Somma di tutte le voci con codice prefisso B.15) In tali voci sono ricompresi: B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie • prodotti farmaceutici ed emoderivati; • sangue ed emocomponenti; • dispositivi medici; • prodotti dietetici; • materiali per la profilassi; • prodotti chimici; • materiali e prodotti per uso veterinario; • altri beni e prodotti sanitari. In tali voci sono ricompresi: B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie B.16) Accantonamenti dell'esercizio B.16.A) Accantonamenti per rischi B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali • prodotti alimentari; • materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere; • combustibili, carburanti e lubrificanti; • supporti informatici e cancelleria, • materiale per la manutenzione; • altri beni e prodotti non sanitari. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16) Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16.A) B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione) B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi Accoglie accantonamenti relativi a rischi a carico dell'azienda, di probabile accadimento, ma incerti nel tempo e nell'ammontare (es. accantonamenti per cause civili in corso, per contenzioso con il personale dipendente,...). B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI) Accoglie solo gli accantonamenti dell'esercizio per i premi di operosità medici spettanti a specialisti ambulatoriali, biologi e psicologi e, in generale, tutte le figure professionali che hanno diritto ai premi di operosità. B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16.C) B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato Comprende la quota inutilizzata dei contributi vincolati, derivanti dal riparto delle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale. B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati Comprende la quota inutilizzata dei contributi extrafondo vincolati erogati da soggetti pubblici (Regione, Provincia Autonoma, Stato, ecc.). B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati B.16.D) Altri accantonamenti B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt: dirigenza medica B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt: dirigenza non medica Comprende la quota inutilizzata dei contributi per ricerca erogati da soggetti pubblici. Comprende la quota inutilizzata dei contributi vincolati erogati da privati. Somma di tutte le voci con codice prefisso B.16.D) Include gli accantonamenti per rinnovi contrattuali ed altri fondi oneri. 128 B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto B.16.D.7) Altri accantonamenti E' una voce residuale, in cui inserire le tipologie di accantonamenti non previste nelle voci precedenti. Totale costi della produzione (B) Somma di tutte le voci con codice prefisso B) C) Proventi e oneri finanziari C.1) Interessi attivi C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari C.1.C) Altri interessi attivi C.2) Altri proventi C.2.A) Proventi da partecipazioni C.2.B) Proventi finanziari da Somma di tutte le voci con codice prefisso C.1) Contiene gli interessi attivi maturati nell'esercizio sul conto presso la sezione della Tesoreria provinciale dello Stato. Contiene gli interessi attivi maturati nell'esercizio sul conto corrente postale e bancario. Contiene gli altri interessi attivi maturati nel periodo e non compresi nelle voci precedenti (es.: interessi di mora v/clienti). Non include gli interessi attivi legati a crediti finanziari concessi a terzi, né gli interessi collegati a titoli iscritti nelle immobilizzazioni, né i proventi finanziari di qualsiasi natura relativi a rapporti con società partecipate e/o enti dipendenti (di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011) o con la Regione. Somma di tutte le voci con codice prefisso C.2) In tale voce sono ricompresi i proventi da dividendi deliberati da imprese controllate, collegate o altre imprese, indipendentemente dalla loro erogazione finanziaria. crediti iscritti nelle immobilizzazioni In tale voce sono ricompresi i proventi finanziari (commissioni, interessi) legati a crediti finanziari concessi a società controllate, collegate o terzi o nel raro caso in cui maturino interessi attivi nei confronti della Regione. C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni Contiene interessi su titoli di stato e obbligazioni iscritti nelle immobilizzazioni (es.: BOT, titoli di stato, obbligazioni, proventi da operazioni di pronti contro termine). C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti Trattasi di una voce residuale in cui inserire le tipologie di proventi finanziari non previste nelle voci precedenti. In questa voce sono indicati gli utili su cambi realizzati nel corso dell'esercizio nonché quelli valutativi determinati dalla conversione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2426 codice civile, n. 8 bis). Somma di tutte le voci con codice prefisso C.3) C.2.E) Utili su cambi C.3) Interessi passivi C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa C.3.B) Interessi passivi su mutui C.3.C) Altri interessi passivi C.4) Altri oneri C.4.A) Altri oneri finanziari C.4.B) Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (C) D) Rettifiche di valore di attività finanziarie Interessi passivi maturati nel periodo su anticipazioni dell'Istituto Tesoriere. Interessi passivi maturati nel periodo su mutui. In tale voce sono ricompresi: gli interessi di mora - di competenza dell'esercizio - da riconoscere ai fornitori, gli oneri finanziari addebitati da società partecipate e/o enti dipendenti (di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011) ed eventuali interessi passivi maturati verso la Regione. Somma di tutte le voci con codice prefisso C.4) In tale voce sono ricomprese: le perdite su partecipazioni derivanti da ripiani perdite di società partecipate e/o enti dipendenti (di cui all'art.32, comma 6, lett. b) e c) del d.lgs. n. 118/2011). In questa voce sono indicate le perdite su cambi realizzate nel corso dell'esercizio nonché quelle valutative determinate dalla conversione delle attività e passività in valuta al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2426 codice civile, n. 8 bis). Somma di tutte le voci con codice prefisso C) D.1) Rivalutazioni Le rivalutazioni si riferiscono esclusivamente ai ripristini di valore delle attività finanziarie quando sono venuti meno i motivi di una precedente svalutazione. NON sono quindi riferite alle rivalutazioni monetarie, le quali non transitano per il conto economico, ma incidono direttamente sulla apposita voce del patrimonio netto A.V.1) Riserve da rivalutazione. Sono da distinguere a seconda che riguardino una partecipazione, un'altra Immobilizzazione finanziaria o altro. D.2) Svalutazioni Il termine «svalutazioni» si riferisce a tutte le svalutazioni di partecipazioni, attività finanziarie ed altro per perdite durevoli di valore. Nel caso in cui il motivo della perdita durevole di valore venga meno, è 129 possibile ripristinare il valore originario (si veda commento alla voce D.1). In queste voci non va indicata la svalutazione di crediti iscritti nel circolante, che trova accoglimento nella voce B.14.B). Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) E) Proventi e oneri straordinari E.1) Proventi straordinari Somma di tutte le voci con codice prefisso D) Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1) Le plusvalenze vanno iscritte in queste voci, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett.f) del d.lgs. 118/2011. Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B) E.1.A) Plusvalenze E.1.B) Altri proventi straordinari E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse E.1.B.2) Sopravvenienze attive E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi E.1.B.3) Insussistenze attive E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.2) R Somma di tutte le voci con codice prefisso E.l.B.2.2) S Somma di tutte le voci con codice prefisso E.1.B.3) R Somma di tutte le voci con codice prefisso E.l.B.3.2) S E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi E.1.B.4) Altri proventi straordinari E.2) Oneri straordinari E.2.A) Minusvalenze E.2.B) Altri oneri straordinari E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2) Le minusvalenze vanno iscritte in queste voci, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett.f) del d.lgs. 118/2011. Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B) 130 precedenti E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali E.2.B.3) Sopravvenienze passive E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3) R Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.1) E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive R v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze R passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive S v/terzi relative alla mobilità extraregionale E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza medica E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale dirigenza non medica E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale comparto Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.2) Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.3.2.B) E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi E.2.B.4) Insussistenze passive E.2.B.4.1) Insussistenze passive R v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive S v/terzi relative alla mobilità extraregionale Somma di tutte le voci con codice prefisso E.2.B.4) E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi 131 E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi E.2.5.5) Altri oneri straordinari Totale proventi e oneri straordinari (E) Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) Imposte e tasse Y.1) IRAP Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia) Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale Y.2) IRES Y.2.A) IRES su attività istituzionale Somma di tutte le voci con codice prefisso E) Somma algebrica di: valore della produzione, costi della produzione, proventi/oneri finanziari, rettifiche di valore di attività finanziarie e proventi/oneri straordinari. Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.1) Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.2) Include in generale l'eventuale IRES relativa ad attività istituzionale. Attualmente include I1RES sugli immobili istituzionali. Y.2.B) IRES su attività commerciale Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.) Totale imposte e tasse RISULTATO DI ESERCIZIO Include gli accantonamenti, se di competenza dell'esercizio, per accertamenti ed eventuali condoni. Nel caso tali imposte siano riferibili ad esercizi precedenti, l'accantonamento va indicato nella voce E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti. Somma di tutte le voci con codice prefisso Y.1) - Y.2) - Y.3) Somma algebrica tra il risultato prima delle imposte e le imposte e tasse d'esercizio. 132 ALLEGATO n. 3 – Rettifiche alle linee guida Gazzetta n. 42 del 19 febbraio 2013 - MINISTERO DELLA SALUTE – COMUNICATO All'allegato 2 del decreto 15 giugno 2012, recante: «Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale», pubblicato nel Supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 159 del 10 luglio 2012, alla pag. 9, in corrispondenza della voce «D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto», nella colonna «Cons» dove e' scritto: «R», leggasi: «RR». COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA SALUTE (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30.09.13, pag. 18) COMUNICATO RELATIVO AL DECRETO 15 GIUGNO 2012, RECANTE: «NUOVI MODELLI DI RILEVAZIONE ECONOMICA "CONTO ECONOMICO" (CE) E "STATO PATRIMONIALE" (SP) DELLE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE» All'allegato 1 del decreto 15 giugno 2012, recante: "Nuovi modelli di rilevazione economica "Conto economico" (CE) e "Stato patrimoniale" (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 144 alla Gazzetta Ufficiale serie generale n. 159 del 10 luglio 2012, alla pag. 58, sono da apportare le seguenti rettifiche: in corrispondenza della voce "B.1.A.3.) Dispositivi medici" il contenuto della colonna denominata "descrizione contenuto" deve essere così sostituito: "Somma di tutte le voci con codice prefisso B.1.A.3)"; in corrispondenza della voce "B.1.A.3.1) Dispositivi medici" il contenuto della colonna denominata "descrizione contenuto" deve essere così sostituito: "Qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione (compreso il software informatico impiegato per il corretto funzionamento) e destinato dal fabbricante ad essere impiegato nell'uomo a scopo di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici nè mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi (d.lgs. 46/1997). Contiene il costo riferito sia ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione nel sistema Banca dati/Repertorio, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, sia ai dispositivi medici non dotati di numero di iscrizione nel sistema Banca dati/Repertorio". in corrispondenza della voce "B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantatili attivi" il contenuto della colonna denominata "descrizione contenuto" deve essere così sostituito: "Qualsiasi dispositivo medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo l'intervento (d.lgs. 507/92). Contiene il costo riferito sia ai dispositivi medici dotati di numero di iscrizione nel sistema Banca dati/Repertorio, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009, sia ai dispositivi medici non dotati di numero di iscrizione nel sistema Banca dati/Repertorio". 133 ALLEGATO n. 4 – RILEVAZIONE SIOPE Ministero dell’Economia e delle Finanze N. 38666 - DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE dello STATO - IGEPA IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del citato decreto legge n. 112/2008, che stabilisce che, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, sono stabilite le modalità attraverso le quali gli enti pubblici soggetti al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell’art. 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modifiche ed integrazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono più tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni; VISTO l’articolo 77-quater, comma 11, del citato decreto legge n. 112/2008, che prevede altresì che i prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio e che le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE; VISTO il comma 3 del citato articolo 28 della legge n. 289/2002, in cui è previsto che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale; VISTO il comma 161 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all’art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell’elenco pubblicato dall’ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; VISTI i Decreti del Ministro dell’economia e delle finanze del 18 febbraio 2005, del 14 novembre 2006, del 5 marzo 2007 e del 9 gennaio 2008 che hanno definito gli schemi dei codici gestionali SIOPE delle Regioni, degli enti locali, delle università, degli enti di ricerca, delle strutture sanitarie e degli enti di previdenza pubblici; VISTI gli articoli 29, 30 e 32 della legge n. 468/1978 e successive modifiche e integrazioni, che disciplinano gli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati trimestrali di cassa; RITENUTO opportuno rinviare ad un successivo provvedimento la definizione dei criteri per individuare gli enti che devono ritenersi inadempienti al SIOPE e nei confronti dei quali operano le sanzioni richiamate dal comma 11 del suddetto articolo 77-quater; ACQUISITO il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 marzo 2009; D E C R E T A: Articolo 1 (Eliminazione rilevazione trimestrale di cassa) 1. Al fine di prevedere un periodo di tempo congruo per superare gli eventuali inconvenienti che non assicurano ancora il regolare invio al Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE) gli enti di previdenza pubblici, le Regioni e le province autonome, le province, i comuni, le comunità montane, le università, gli enti di ricerca e le aziende sanitarie ed ospedaliere, a decorrere dall’esercizio 2010, non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Restano fermi gli adempimenti di cui al comma 1 per i dati di cassa relativi ai trimestri del 2009. Per le province, i comuni e le comunità montane, i tesorieri provvedono nel 2010 anche alla trasmissione del prospetto denominato “quinto periodo”. Articolo 2 (Rendiconto e dati SIOPE) 134 1. Gli enti soggetti alla rilevazione di cui all’art. 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 allegano, a seconda del tipo di contabilità cui sono tenuti, al rendiconto o al bilancio di esercizio relativi agli anni 2010 e successivi, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati SIOPE del mese di dicembre contenenti i valori cumulati dell’anno di riferimento e la relativa situazione delle disponibilità liquide. 2. I soli enti che trasmettono i propri dati al SIOPE distinguendo le gestioni delle diverse unità organizzative che li compongono, allegano al rendiconto o al bilancio di esercizio i prospetti SIOPE relativi alla gestione aggregata e la situazione delle disponibilità liquide delle singole unità organizzative. 3. I prospetti dei dati SIOPE e la relativa situazione delle disponibilità liquide sono disponibili accedendo all’archivio gestito dalla Banca d’Italia, attraverso l’applicazione WEB www.siope.it. Il prospetto dei dati SIOPE degli enti di previdenza pubblici è disponibile accedendo all’archivio gestito dalla Ragioneria Generale dello Stato, attraverso il portale del Data Warehouse RGS. 4. Nel caso in cui i prospetti dei dati SIOPE relativi all’esercizio precedente o la relativa situazione delle disponibilità liquide non corrispondano alle scritture contabili dell’ente e del cassiere o tesoriere, l’ente allega al rendiconto o al bilancio di esercizio una relazione, predisposta dal responsabile finanziario, esplicativa delle cause che hanno determinato tale situazione e delle iniziative adottate per pervenire, nell’anno successivo, ad una corretta attuazione della rilevazione SIOPE. Entro 20 giorni dall’approvazione del rendiconto o bilancio di esercizio la relazione è inviata alla competente Ragioneria territoriale dello Stato. Gli enti di previdenza pubblici, le regioni, le province autonome e gli enti di ricerca inviano la relazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro lo stesso termine. 5. Non sono considerate cause di mancata corrispondenza ai fini del comma 4: a) le differenze riguardanti la classificazione economica dei dati, con riferimento alle voci contabili per le quali la codifica SIOPE adotta criteri di aggregazione diversi da quelli previsti per il bilancio degli enti diversi dagli enti locali; b) le differenze tra il totale generale delle riscossioni o dei pagamenti risultanti dalle scritture dell’ente ed i corrispondenti risultati riportati dai prospetti dei dati SIOPE e dalla situazione delle disponibilità liquide, inferiori all’1 per cento. Per l’INPS e l’INPDAP sono ammissibili differenze inferiori allo 0,5 per cento ; c) le differenze determinate dalle riscossioni e dai pagamenti codificati con il codice SIOPE 9998 riguardante gli incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa e i pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa, a condizione che le differenze determinate per le entrate risultino dello stesso importo di quelle determinate per le spese. Articolo 3 (Disposizioni finali) Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 dicembre 2009 IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO Firmato CANZIO 135 ALLEGATO n. 5 – FERIE NON GODUTE 5a - SCHEDA FERIE NON GODUTE La liquidazione delle ferie non godute alla luce della normativa di riferimento e delle piu’ recenti pronunce giurisprudenziali. Cassazione: Sentenza n. 18168 del 26 luglio 2013 La Cassazione ribadisce il diritto irrinunciabile alle ferie e che l’indennità rappresenta una doppia natura risarcitoria (per la perdita del bene riposo) e retributiva in quanto rappresenta il corrispettivo di una attività lavorativa resa, in un periodo che, pur essendo di per sé retribuito, non sarebbe dovuto essere destinato al lavoro perché destinato al godimento delle ferie. Ne consegue che in caso di mancato godimento delle ferie - una volta divenuto impossibile per il datore di lavoro, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligo di consentirne la fruizione - deriva il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, le clausole del contratto collettivo (nella specie, l'art. 18, comma 9, c.c.n.l. Regioni ed enti locali, triennio 1994-1997), che pur prevedono che le ferie non sono monetizzabili, vanno interpretate - in considerazione dell’irrinunciabilità del diritto alle ferie, ed in applicazione del principio di conservazione del contratto - nel senso che, in caso di mancata fruizione delle ferie per causa non imputabile al lavoratore, non è escluso il diritto di quest'ultimo all'indennità sostitutiva. Se ne deduce la possibilità di corresponsione dell’indennità sostitutiva per causa non imputabile al datore di lavoro e al lavoratore. Tuttavia bisogna sottolineare che, anche se la sentenza è recentissima (luglio 2013), l’analisi viene fatta in riferimento al contratto collettivo Regioni ed enti locali 1994-1997 e quindi precedente al decreto legge 95/2012. Decreto legge 95/2012 art. 5 comma 8 La lettura testuale del decreto in riferimento alle ferie non godute evidenzia l’impossibilità di erogare trattamenti economici sostitutivi anche in relazione a situazioni come la cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, raggiungimento del limite di età, sancendone anche una specifica responsabilità dirigenziale in caso di violazione della normativa. …Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche…sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilita', dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di eta'. Eventuali disposizioni normative e contrattuali piu' favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, e' fonte di responsabilita' disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. Direttiva UE 2003/88 La direttiva all’art. 7 afferma che Il periodo minimo di ferie annuali retribuite non può essere sostituito da un'indennità finanziaria, salvo in caso di fine del rapporto di lavoro. 136 Se ne deduce una indiretta ammissibilità dell’indennità sostitutiva in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Corte di giustizia dell’Unione europea - Sentenza Cause riunite C-350/06e C-520/06 La Corte in questo caso interpreta ulteriormente le disposizioni della direttiva 2003/88 affermando che l’art. 7, n. 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non sia dovuta alcuna indennità finanziaria sostitutiva delle ferie annuali retribuite non godute al lavoratore che sia stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. Ai fini del calcolo della suddetta indennità finanziaria è parimenti determinante la retribuzione ordinaria del lavoratore, la stessa che deve essere mantenuta durante il periodo di riposo corrispondente alle ferie annuali retribuite. Da qui la diretta ammissibilità dell’indennità sostitutiva in caso di malattia. Corte di giustizia dell’Unione europea - Sentenza Causa C-214/10 La Corte in merito ad un caso simile specifica quanto segue: L’art. 7, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 4 novembre 2003, 2003/88/CE, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a disposizioni o a prassi nazionali le quali prevedano che il diritto alle ferie annuali retribuite si estingua allo scadere del periodo di riferimento e/o di un periodo di riporto fissato dal diritto nazionale anche quando il lavoratore è stato in congedo per malattia per l’intera durata o per una parte del periodo di riferimento e la sua inabilità al lavoro è perdurata fino al termine del rapporto di lavoro, ragione per la quale egli non ha potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite. L’art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva deve essere interpretato nel senso che non osta a legislazioni o prassi nazionali secondo le quali il diritto alle ferie ovvero all’indennità sostitutiva delle ferie si estingua per decorrenza del periodo di riferimento nonché di un periodo di riporto anche nel caso in cui il lavoratore sia inabile al lavoro per un periodo più lungo, laddove il periodo di riporto sia calcolato in modo tale che la finalità del diritto primario al riposo venga rispettata. Una possibilità di riporto per un periodo di almeno 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento soddisfa tale requisito ma non è necessaria in base al diritto dell’Unione. Gli Stati membri hanno piuttosto la facoltà di introdurre anche norme diverse nel rispetto dei limiti fissati dalla direttiva. In definitiva stabilisce che il diritto alle ferie retribuite permane anche se fruite in un momento successivo all’annualità di riferimento, stabilendone tuttavia la fruizione entro un ragionevole periodo di tempo successivo alla all’annualità stessa. Risulta quindi compatibile con la normativa europea una disposizione nazionale che non consenta la monetizzazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro se viene oltrepassato il periodo di riferimento stabilito dai contratti nazionali. 137 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – Parere rif. 40033 del 08/10/2012. Parere in merito all’ambito di applicazione del divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi delle ferie, permessi e riposi non fruiti in occasione della mancata fruizione derivante da periodi di malattia o dispensa dal servizio per inidoneità assoluta o permanente. Viene specificato come la disposizione del d.l. 95/2012 sia diretta a colpire gli abusi dell’eccessivo ricorso alla monetizzazione delle ferie non godute a causa dell’assenza di programmazione da parte della dirigenza sulle ferie dei dipendenti. Il dipartimento della funzione pubblica opera una distinzione tra cause estintive derivanti da comportamenti in cui il lavoratore concorre in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro (esercizio del proprio diritto di recesso) e vicende indipendenti dalla volontà del lavoratore e della capacità organizzativa del datore di lavoro. Ne deriva che solo nell’ultimo caso non opererebbe il comma 8 dell’art. 5 del d.l. 95/2012 e si fa riferimento all’art. 7 della direttiva 2003/88 che fa salva la previsione dell’indennità sostitutiva nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro recepita nell’art. 10 del d.lgs. 66/2003 che testualmente afferma…”Il predetto periodo minimo di quattro settimane non puo' essere sostituito dalla relativa indennita' per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”. La funzione pubblica afferma in conclusione che non rientrano nel divieto posto dall’art. 5 comma 8 del d.l. 95/20102 i casi di cessazione dal servizio come le ipotesi di decesso, malattia o infortunio. Ministero dell’economia e delle finanze – rif. Prot. 94806 del 09/11/2012 In merito ad un quesito posto dall’azienda ospedaliera sull’applicazione della disposizione in oggetto viene esplicato quanto segue. Il Ministero ribadisce che ipotesi estintive come dispensa dal servizio per inidoneità assoluta o permanente, decesso del dipendente non rappresentano eventi estintivi del rapporto di lavoro imputabili alla volontà del lavoratore o alla capacità organizzativa del datore di lavoro (comportamenti attivi del dipendente o mancanza di programmazione e di controllo da parte del datore di lavoro) e quindi in questi casi come nel caso di malattia non è applicabile la disposizione in oggetto. Delibera della Sezione di controllo per la Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste – Deliberazione n. 20/2013/PAR Da ultimo si segnala per completezza di trattazione – anche se non inerente al personale del Servizio sanitario – la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste nella quale si individua un’altra ipotesi in cui è possibile monetizzare le ferie non godute, con riferimento al personale precario della scuola che non abbia potuto fruire delle ferie maturate in costanza di servizio, a causa dei periodi obbligati per il congedo ordinario. Conclusioni: In conclusione vi possono essere situazioni in cui il diritto alle ferie garantito dall’art.36 della Costituzione e dalla normativa comunitaria possa confliggere con il divieto di monetizzare le ferie non godute e di conseguenza sui possibili risparmi di spesa in capo all’Ente pubblico. 138 I casi individuati sono, in particolare, quelli dell’impossibilità derivante dal datore di lavoro che non riesce a far fruire le ferie al lavoratore e nell’impossibilità di quest’ultimo di esercitare il suo diritto garantito. Interessante è la recentissima sentenza della Cassazione del luglio 2013, che tuttavia, come evidenziato, fa riferimento ad una controversia riguardante il contratto collettivo Regioni ed enti locali del triennio 19941997. Sia la funzione pubblica che il Ministero dell’economia e delle finanze sottolineano la distinzione tra cause estintive derivanti da comportamenti in cui il lavoratore concorre in modo attivo alla conclusione del rapporto di lavoro (esercizio del proprio diritto di recesso) non monetizzabili e, vicende indipendenti dalla volontà del lavoratore e della capacità organizzativa del datore di lavoro, che sarebbero monetizzabili in quanto non previste. Dalle considerazioni evidenziate si può argomentare come il lavoratore in caso di recesso esercita un proprio diritto che va contemperato con l’esigenza di usufruire delle ferie in modo coerente con l’organizzazione dell’attività lavorativa. Il d.l. 95/2012 va quindi interpretato alla luce della giurisprudenza comunitaria, e, conseguentemente, nei bilanci di esercizio dovrà essere rilevata la parte riferibile alla posta sopradescritta. Nel contempo va monitorata anche la situazione gestionale dell’ente perché l’accumulo delle ferie, al momento dell’effettivo godimento, può provocare disfunzioni sotto il profilo organizzativo in termini di servizi, e potrebbe comportare notevoli ripercussioni economiche per la necessità di far fronte a eccessive assenze di personale. 139 140 5b Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato 141 142 143 5c Dipartimento Funzione Pubblica 144 145 146 ALLEGATO 6 – Costi intramoenia Profili problematici. La tabella sull'intramoenia è stata mutuata dal modello di nota integrativa approvato con D.M. Salute 20.3.2013 pubblicato in G.U. del 15.4.2013, S.O. n.30 , all. 3, pag. 51, tab. 54, che prevede anche l'indennità di esclusività e il fondo di perequazione tra i costi da considerare. Su queste voci già sono emersi alcuni profili problematici, sui quali si forniscono prime indicazioni, che potranno essere riconsiderate sulla base delle verifiche che saranno effettuate dalle Sezioni regionali. a) Onere per fondo di perequazione. L'onere per l'intramoenia, fondo per di espressa perequazione norma di va CCNL. incluso E' nei una costi percentuale per del ricavo dell'attività (5%) che il contratto collettivo destina ai quei medici che non possono esercitare attività intramoenia. b) Indennità di esclusività. Alcune Aziende hanno manifestato dubbi sull'inclusione nelle voci "altri costi intramoenia" della voce: “Indennità di esclusività medica per attività di libera professionale”, in quanto non ritenuta computabile perché relativa a tutti i medici in esclusività e non direttamente collegata all'esercizio dell'attività intramoenia. Si è anche chiesto, nel caso che si confermi che i dati per tale voce vadano inseriti, se i dati da immettersi debbano essere quelli riferiti solo al personale che svolge effettivamente attività intramoenia (quindi un sottoinsieme del personale in esclusività), oppure se vada inserito il totale dell'indennità di esclusività corrisposto a tutto il personale (che svolga intramoenia o meno). Circa il primo aspetto (inclusione dell’indennità in discorso tra i costi) non sembra esservi dubbio. Sul secondo profilo (modalità di determinazione dell’importo da riportare in tabella) obiettivamente sorgono dubbi, perché non sono state fornite a livello normativo indicazioni univoche, e il riporto dell’indennità nella sua integralità, a seconda della situazione concreta in cui l’azienda si trova ad operare, può portare a risultati distorti. Allo stato, pertanto, si possono fornire indicazioni di massima, con riserva di futuri approfondimenti Il problema della comparabilità è insito in tutti i conteggi di costo pieno, e non può essere eliminato (ad esempio obbligando a predeterminate basi di allocazione o quote di 147 allocazione) senza creare effetti distorsivi della realtà; la correttezza di calcolo del costo pieno di un prodotto/servizio (in questo caso dell'intramoenia) va indagato caso per caso e secondo principi non di "correttezza contabile"/"adesione a principi contabili", ma di correttezza del calcolo di "quota equa", ossia di costi indiretti che verosimilmente misurano le risorse utilizzate per l'attività intramoenia in ciascun specifico contesto; l'analisi andrebbe fatta anche in base ai costi/benefici di rilevazioni precise (es. contabilità "separate") tali per cui l'Azienda deve dimostrare che i calcoli effettuati per il conteggio dei costi indiretti siano ragionevoli. Di seguito si propone una tabella con alcune ipotesi di determinazione dell’indennità di esclusiva da considerare ai fini della copertura dei costi complessivi del servizio intramurario. Sarà utile il successivo confronto con quanto rilevato in sede regionale. 148 3.2. Prestazioni sanitarie intramoenia – pag. 21 3.2.5. Indicare per ciascuna macrovoce di costo l'importo imputabile all'attività intramoenia: indennità di esclusività medica per attività libero professionale: trattasi di un costo indiretto che, verosimilmente, dovrebbe essere ripartito in base ad una adeguata base di allocazione; l’ipotesi di inclusione di tutto l’ammontare dell’indennità del personale, indipendentemente dall’attività intramoenia svolta, non sembrerebbe plausibile, poiché l’indennità di esclusività potrebbe essere corrisposta anche in assenza di attività intramoenia; in altri termini, il costo relativo all’indennità potrebbe non essere causato dall’attività intramoenia (si veda il concetto di causazione espresso al punto 3.2.2. per i costi indiretti) IPOTESI DI CALCOLO Si suppone che le spese di indennità di esclusività totali siano pari a € 100.000,00 Ipotesi A) Nessun valore poiché Indennità di esclusività già inclusa nei "costi generali aziendali" di cui alla voce specifica della tabella Si potrebbe verificare l'ipotesi che l'Azienda abbia considerato la voce Indennità di esclusività all'interno dei "costi generali aziendali" di cui alla voce specifica in tabella. Dal punto di vista teorico ciò è corretto, poiché il costo in questione è solo in via indiretta correlato alla attività intramoenia Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi A € 0,00 0,00 Ipotesi B) Base di allocazione = ore intramoenia/ore di prestazione attività istituzionale esclusiva attività istituzionali attività intramoenia totali Prospetto ore lavorate non in esclusiva in esclusiva 1.800 21.600 0 5.184 1.800 26.784 totali 23.400 5.184 28.584 Indennità di esclusività totali (A) € 100.000,00 Fattore di allocazione (B) = ore attività intramoenia/ore attività istituzionale in esclusiva Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi B = (B)/(A) 0,1935 € 19.354,84 Ipotesi C) Base di allocazione = ricavi generati Indennità di esclusività totali (A) € 100.000,00 Ricavi complessivi generati dalle prestazioni svolte dai medici in regime di esclusività* (B) € 235.000,00 Totale ricavi intramoenia (da C.E.) (C) € 50.000,00 Fattore di allocazione (D) = (C)/(B) 0,2128 Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi C = (D)*(A) € 21.276,60 * questa quota dovrebbe già essere disponibile in contabilità analitica per via dei flussi informativi che devono essere trasmessi al Ministero della Salute 149 Ipotesi D) Base di allocazione = costo del personale (al netto di indennità di esclusività) Indennità di esclusività totali (A) € 100.000,00 Costo del personale in regime di esclusività (al netto dell'indennità di esclusività) (B) Totale quote retrocesse al personale (escluso IRAP) (da C.E.) (C) € € Fattore di allocazione (D) = (C)/(B) 200.000,00 40.000,00 0,2000 Indennità di esclusività imputate a intramoenia ipotesi D = (D)*(A) 150 € 20.000,00
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