RICERCA, CERTIFICAZIONI E VERIFICHE DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BERGAMO COFIMI-APINDUSTRIA Bergamo Ing. Angelo Romanelli, Direttore Dipartimento RCV Data 14 FEBBRAIO 2014 INTRODUZIONE Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita decisione di spesa. Dipartimento Territoriale di Bergamo DATORE DI LAVORO INTRODUZIONE Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’ le attrezzature di lavoro siano: 1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso; 2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; Dipartimento Territoriale di Bergamo Obblighi del datore di lavoro art. 71 INTRODUZIONE Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro provvede affinche': 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: 1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; Dipartimento Territoriale di Bergamo Obblighi del datore di lavoro art. 71 Obblighi del datore di lavoro art. 71 i controlli sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l'efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. Oltre a quanto previsto precedentemente, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche e' effettuata dall‘INAIL e le successive dalle ASL/S.A. (D.M. 11 aprile 2011 integrato con decreto del fare). Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione. Dipartimento Territoriale di Bergamo INTRODUZIONE INTRODUZIONE L’art. 89 Definizione e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera denominato semplicemente coordinatore per la progettazione; soggetto nominato dal committente o dal responsabile dei lavori , dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91. f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera semplicemente coordinatore per l’esecuzione dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92. La figura del coordinatore della sicurezza non può essere assunta dal datore di lavoro delle imprese o da un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da questi designato. Dipartimento Territoriale di Bergamo COORDINATORE DELLA SICUREZZA L’art. 92 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Durante l’esecuzione dei lavori il Coordinatore: e) segnala al “datore di lavoro” e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese e o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. L’art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi. L’art. 95 Misure generali di tutela. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dei lavori osservano le misure generali di tutela di cui all’art. 15 e curano, ciascuno per la propria parte di competenza: a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità; b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro; c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali; d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro, degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Dipartimento Territoriale di Bergamo INTRODUZIONE INTRODUZIONE Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. Potrebbe rientrare nella funzione di preposto il capo cantiere, il capo reparto: si presuppone cioè, un ordine gerarchico; è giusto che sia preposto chi è anche inquadrato ad un certo livello in azienda, che abbia il potere di intervenire direttamente per evitare la possibilità di infortuni. Dipartimento Territoriale di Bergamo Preposto: Definizione INTRODUZIONE a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; Dipartimento Territoriale di Bergamo Art.19 Obblighi del Preposto INTRODUZIONE d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. Dipartimento Territoriale di Bergamo Art.19 Obblighi del Preposto Attrezzature da lavoro Il degrado è un effetto di invecchiamento e/o eccessivo uso dei componenti. L’invecchiamento e l’eccessivo utilizzo dell’attrezzatura, incidono sensibilmente sull’uso sicuro dei dispositivi per la regolazione, il controllo e la sicurezza. L’attenzione è rivolta a quegli elementi sensibili per il mantenimento delle condizioni di sicurezza, quindi l’attività di manutenzione è fondamentale per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori. A tale scopo le norme di sicurezza (81/08 all. VII) elencano le periodicità delle attività di controllo da parte degli enti preposti, INAIL e ASL/S.A. con la valutazione delle condizioni di sicurezza delle attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di manutenzione adottate dal datore di lavoro. Dipartimento Territoriale di Bergamo Le attrezzatura di lavoro sono oggetto di degrado, quindi di riduzione delle condizioni di sicurezza rispetto alla prima messa in servizio. Le attrezzature da lavoro di competenza INAIL settore ricerca certificazione e verifica sono: Attrezzature di sollevamento (Sc e Sp); Attrezzature a pressione e impianti di riscaldamento (GVR); Le attrezzature di sollevamento si distinguono prima come: SC (sollevamento cose) SP (sollevamento persone) Attrezzature a pressione e impianti di riscaldamento (GVR); Sono attrezzature contenenti gas (G) vapore (V) riscaldamento (R) Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature da lavoro Per ogni attrezzatura da lavoro si dovrà distinguere: 1.La fabbricazione; 2.La commercializzazione; 3.La messa in servizio. La fabbricazione: è il momento storico indicata dal fabbricante dell’attrezzatura in dichiarazione di conformità. La commercializzazione: è il momento storico che stabilisce il passaggio di proprietà tra un fabbricante e un utente che intende utilizzare l’attrezzatura. La messa in servizio: è il momento storico di comunicazione da parte dell’utente di uso di una determinata attrezzatura (comunicazione all’INAIL e questa emette la matricola). La matricola INAIL/ISPESL è una attribuzione alfanumerica per la collocazione d’archivio da non confondere con il n.f. Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature da lavoro Attrezzature CE: rispondenti a direttive comunitarie Attrezzature non CE: rispondenti a norme nazionali previgenti al recepimento della direttiva macchina (D.M. 459 entrata in vigore il 21 settembre 1996). Attrezzature CE Sono macchine in ordine per essere messe in servizio con obbligo da parte del datore di lavoro di eseguire la verifica periodica secondo lo scadenziario dell’allegato VII, la prima di tale verifica è di competenza INAIL, con la possibilità di intervento entro 45 gg dalla richiesta con il proprio personale o avvalendosi del Soggetto Abilitato indicato dal datore di lavoro. Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature di sollevamento Attrezzature non CE Sono macchine messe in servizio prima del 21 settembre 1996 e sono caratterizzate da una rispondenza a norme previgenti alla direttiva macchine. Le norme nazionali previgenti individuava un fascicolo tecnico per approvazione di tipo o un fascicolo tecnico di unico prodotto per la preventiva approvazione. Successivamente alla approvazione della documentazione tecnica si esegue la verifica (collaudo) che dimostra la rispondenza a quanto documentato. Tale collaudo se viene eseguito dopo l’entrata in vigore del D.M. 11aprile 2011 si intende come prima verifica periodica. Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature di sollevamento Marcatura CE Messa in servizio Verifica periodica 1° verifica INAIL verifica periodica successiva Marcatura non CE Esame documentazione Collaudo (1° verifica periodica) verifica periodica successiva Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature di sollevamento Attrezzature CE: rispondenti a direttive comunitarie e sono identificate o con certificazione come attrezzatura o come insieme. Attrezzature CE: sono installate dall’utilizzatore e sono oggetto di verifica di messa in servizio nel rispetto dell’art. 4 del D.M. 329/04. Ottenuto il parere positivo successivamente (o contestualmente) si effettua la dichiarazione di messa in servizio (art. 6 all’INAIL e ASL). La dichiarazione di messa in servizio attesta l’inizio dell’esercizio della/e attrezzatura/e. Come per le attrezzature di sollevamento la dichiarazione di messa in servizio fa partire lo scadenziario per tali attrezzature secondo l’allegato A e B del D.M. 329/04 o secondo lo scadenziario in allegato VII del D.Lgs 81/08. Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature a pressione D.M. 329/04 Attrezzature CE Insieme: sono certificate da un fabbricante che attesta una rispondenza alla direttiva comunitaria come unità funzionale il tutto e integrato. In certificazione di insieme per le attrezzature, il fabbricante attesta che l’insieme nella attività di esercizio previsto, sono state effettuate tutte le valutazioni in analisi dei rischi e a tali rischi sono stati applicati i requisiti essenziali di sicurezza. La certificazione così effettuata e rispondente all’art. 5 del D.M. 329/04 non necessita di eseguire la verifica di messa in servizio, il datore di lavoro procede direttamente con la dichiarazione di messa in servizio. La dichiarazione di messa in servizio autorizza il datore di lavoro a esercire l’attrezzatura senza ulteriori attività di verifica nel rispetto dell’art. 6. Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature a pressione D.M. 329/04 Attrezzature certificate con norme previgenti ISPESL/ANCC: Sono attrezzature certificate secondo le norme previgenti validi per il territorio nazionale e ad oggi ancora esercibili. Sono attrezzature che sono sottoposte a verifica secondo le indicazioni date prima per le attrezzature CE. Oltre a queste attrezzature sono accettate in sanatoria tutte quelle attrezzature come tubazioni e recipienti per liquidi costruiti prima del 29 maggio 2002. Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature a pressione D.M. 329/04 Attrezzatura CE e non CE Insieme CE Art. 5 (DM 329) Verifca di messa in servizio art. 4 (DM 329) Dichiarazione di messa in servizio art. 6 (DM329) Dichiarazione di messa in servizio art. 6 (DM329) Prima verifica periodica all. VII - INAIL Prima verifica periodica all. VII - INAIL Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature a pressione D.M. 329/04 Impianti di riscaldamento aventi potenzialità ai focolai superiore a 116 KW Dipartimento Territoriale di Bergamo Impianti di riscaldamento Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008. Sino all’emissione dell’81/08 si distinguevano le verifiche omologative dalle verifiche periodiche. Le prime di competenza dell’ISPESL le seconde di competenza degli enti di vigilanza ASL (D.Lgs 833/78). Dipartimento Territoriale di Bergamo INTRODUZIONE Attrezzature da lavoro a) Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. b) Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro (messa in servizio, fuori servizio, impiego etc………..) c) Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. d) Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa. e) Operatore: il lavoratore incaricato all’uso di una attrezzatura di lavoro. Dipartimento Territoriale di Bergamo D.Lgs 81/08 art. 69 La mancata manutenzione o la errata manutenzione può provocare incidenti che possono determinare infortuni ai Lavoratori e ulteriori danni di immagine aziendale da coinvolgere tutta la gerarchia della sicurezza aziendale. Compito Individuazione dei macchinari, attrezzature, impianti e strumenti oggetto di manutenzione e definizione di un programma di manutenzione preventiva e successivamente pianificare la formazione del Personale incaricato alla manutenzione. Soluzione Definizione di un Piano di Manutenzione Preventiva e formazione con sensibilizzazione del personale incaricato Dipartimento Territoriale di Bergamo Pianificazione della manutenzione e formazione addetti I Responsabili delle attività di manutenzione gestiscono e tengono aggiornato un apposito elenco impianti, mezzi, macchinari ed attrezzature in dotazione, che sottopongono a verifica del Responsabile della Direzione. Per tali impianti, mezzi, macchinari e attrezzature, i Responsabili delle attività di manutenzione gestiscono una specifica scheda di manutenzione nella quale vengono riportati tutte le informazioni utili, desunti dal manuale di istruzione e d’uso del fabbricante, per una corretta manutenzione, in particolare: • tipologia dell’impianto, del mezzo, del macchinario o attrezzatura; • tipologia di intervento di manutenzione; • frequenza di intervento. Dipartimento Territoriale di Bergamo Fasi attuative La scheda di manutenzione definisce tutti gli interventi di manutenzione ordinaria o preventiva che il personale interessato deve effettuare ad intervalli predeterminati. Tali interventi sono quelli che l’esperienza aziendale suggerisce, tenuto conto di quanto consigliato nel manuale d’uso e manutenzione predisposto dal fabbricante. E’ cura del Responsabile della Direzione, su segnalazione dei Responsabili della manutenzione, organizzare attività di addestramento finalizzata ad una idonea utilizzazione dell’attrezzatura con particolare attenzione agli aspetti relativi all’ambiente e alla salute e sicurezza dei lavoratori. Dipartimento Territoriale di Bergamo Fasi attuative: Scheda di manutenzione Le attività di manutenzione vengono effettuate con personale aziendale o, nel caso di ricorso a Organizzazione Esterna, da Personale qualificato nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia ambientale e di tutela della sicurezza nel luogo di lavoro. Lo stato di utilizzazione degli impianti, dei mezzi, dei macchinari e delle attrezzature viene verificato di volta in volta dal Personale Aziendale al momento della loro effettiva utilizzazione durante lo svolgimento delle attività operative ed al momento della conclusione delle attività stesse. In caso di malfunzionamento o di non conformità del mezzo , il Responsabile aziendale mette al corrente il Responsabile della manutenzione interessato affinchè si prendono tutte quelle azioni necessarie per ripristinare la funzionalità del mezzo o attrezzatura. Dipartimento Territoriale di Bergamo Aspetti manutentivi Le attrezzature che oggi troviamo a disposizione possono essere di due tipi: a)Attrezzature rispondenti alle norme ante Direttiva macchine; b)Attrezzature a Direttiva macchine, con marchio CE. Le Direttive, quindi, non solo sostituiscono le norme previgenti ma introducono la nuova filosofia di approccio delle attrezzature di lavoro. Viene soppresso il concetto di omologazione a favore di quello della certificazione con tutte le conseguenze che verranno considerate. Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzature da lavoro Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature da lavoro Le disposizioni dell’allegato VI si applicano allorchè esiste, per l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente. 1)Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature da lavoro Indicazioni generale per eliminare i rischi o ridurli e gli aspetti che caratterizzano tra i quali: a) l’illuminazione, b) l’avviamento, c) Rischio di proiezione di oggetti, d) Rischi di elementi mobili, e) Rischi di caduta di oggetti, f) materie e prodotti pericolosi, g) rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti. Dipartimento Territoriale di Bergamo D.Lgs 81/08 all. VI 2)Disposizioni cocernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o no. 3)Disposizioni cocernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi (SC) 4)Disposizioni cocernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare persone (SP) 5)Disposizioni cocernenti l’uso di determinate attrezzature da lavoro 6)Rischi per l’Energia Elettrica 7)Materie e prodotti infiammabili e esplodenti 8)Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenici, ossidrica, elettrica e simili 9)Macchine utensili per legno e materiali affini 10)Macchine per filare e simili Dipartimento Territoriale di Bergamo D.Lgs 81/08 all. vi Verifiche periodiche sc-sp - all. VII Intervento/periodicità Scale aeree ad inclinazione variabile Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su cazzo ad azionamento mot. Verifica annuale Ponti mobili sviluppabili su cazzo a sviluppo verticale e azionati a mano Verifica biennale Ponti sospesi e relativi argani Verifica biennale Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro del paniere x numero di giri > 450 Verifica triennale Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diam. esterno del paniere > 500 mm. Verifica annuale Carrelli semoventi a braccio telescopico Verifica annuale Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne Verifica biennale Ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente Verifica annuale Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzatura Verifiche periodiche sc-sp - all. VII Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano di tipo mobile o trasferibile in costruzioni, siderurgico, ecc Intervento/periodicità Verifica annuale Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile Verifica biennale o trasferibile, con fabbricazione < 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile Verifica annuale o trasferibile, con fabbricazione >10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile Verifica annuale o trasferibile, con fabbricazione >10 anni riscontrabili in siderurgico, costruzioni, ecc. Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con fabbricazione < 10 anni Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, Verifica biennale Verifica triennale Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzatura Verifiche periodiche gvr - all. VII Intervento/periodicità Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Recipienti in III e IV categoria Verifica funzionamento biennale Integrità: Decennale Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Recipienti in I e II categoria Verifica funzionamento quadriennale Integrità: Decennale Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Tubazioni in I, II e III categoria. Verifica funzionamento quinquennale Integrità: Decennale Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo Recipienti per liquidi in I, II e III categoria. Verifica funzionamento quinquennale Integrità: Decennale Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 2 gruppo Recipienti contenenti fluidi diversi dal vapor d’acqua in III e IV categoria Verifica funzionamento quinquennale Integrità: Decennale Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 2 gruppo Generatori di vapore d’acqua Visita interna biennale Verifica funz. biennale Integrità: Decennale Dipartimento Territoriale di Bergamo Attrezzatura Dipartimento Territoriale di Bergamo Decreto 11 aprile 2011 Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro. Dipartimento Territoriale di Bergamo Movimentazione di merci MOVIMENTAZIONE MERCI PERICOLOSE Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali Manuale sulla sicurezza destinato agli addetti al carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali pericolosi INAIL ed. 2012 Dipartimento Territoriale di Bergamo Movimentazione di merci Per eliminare i rischi residui connessi all’utilizzo delle apparecchiature, è necessario avere a disposizione e utilizzare determinati DPI; è da prevedersi quindi un impiego mirato dei DPI limitatamente alle attività per le quali i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti. Per i singoli DPI, devono essere individuate poi le condizioni di utilizzo, tenendo conto di: • entità del rischio; • frequenza dell’esposizione; • caratteristiche degli ambienti di lavoro; • prestazioni, sulla base delle indicazioni fornite dal produttore; • uso simultaneo (compatibilità di utilizzo) di altri DPI; • ritmo e durata di lavoro; • confort ed ergonomia; • marcatura CE. Di seguito, sono riportati, a seconda della tipologia di attrezzatura utilizzata e della mansione, i principali DPI da utilizzare, che saranno implementati nelle varie specifiche realtà. Dipartimento Territoriale di Bergamo DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Apparecchi di sollevamento Durante l’utilizzo dei mezzi di sollevamento, è necessario utilizzare: • DPI di protezione del capo (elmetti); • DPI di protezione delle mani (guanti), soprattutto nelle fasi di imbracatura o sgancio dei carichi; • DPI di protezione dei piedi (scarpe di sicurezza). Qualora l’accesso alle posizioni sopraelevate degli apparecchi comporti rischio di caduta, è necessario utilizzare in aggiunta ai DPI di cui sopra, specifici DPI anticaduta (imbracatura + assorbitore di energia) e prevedere idonei punti di vincolo mobili o fissi alle strutture. Dipartimento Territoriale di Bergamo DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza siano rilevate e che possano essere corrette. Le ispezioni devono essere predisposte dall’utilizzatore. Dipartimento Territoriale di Bergamo UNI ISO 9927-1 “Apparecchi di sollevamento Ispezioni” Angelo Romanelli [email protected] Mail di struttura: [email protected] [email protected] Dipartimento Territoriale di Bergamo GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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