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RICERCA, CERTIFICAZIONI E VERIFICHE
DIPARTIMENTO TERRITORIALE DI BERGAMO
COFIMI-APINDUSTRIA
Bergamo
Ing. Angelo Romanelli, Direttore Dipartimento RCV
Data 14 FEBBRAIO 2014
INTRODUZIONE
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita decisione
di spesa.
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DATORE DI LAVORO
INTRODUZIONE
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso
delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature
possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le
quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed
organizzative, tra le quali quelle dell'allegato VI.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinche’ le
attrezzature di lavoro siano:
1) installate ed utilizzate in conformita' alle istruzioni d'uso;
2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la
permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano
corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di
manutenzione;
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Obblighi del datore di lavoro art. 71
INTRODUZIONE
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il datore di lavoro
provvede affinche':
1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di
installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo
l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo
dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova localita' di
impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento;
2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare
deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose
siano sottoposte:
1. a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle
indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona
tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona
prassi;
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Obblighi del datore di lavoro art. 71
Obblighi del datore di lavoro art. 71
i controlli sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e
l'efficienza ai fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono
essere effettuati da persona competente.
I risultati dei controlli devono essere riportati per iscritto e, almeno
quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a
disposizione degli organi di vigilanza.
Oltre a quanto previsto precedentemente, il datore di lavoro
sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche
periodiche, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La
prima di tali verifiche e' effettuata dall‘INAIL e le successive dalle
ASL/S.A. (D.M. 11 aprile 2011 integrato con decreto del fare). Le
verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a
carico del datore di lavoro.
Per l'effettuazione delle verifiche, l'INAIL può avvalersi del supporto
di soggetti pubblici o privati abilitati.
I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di
pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica
titolare della funzione.
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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
L’art. 89 Definizione
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
progettazione dell’opera denominato semplicemente coordinatore
per la progettazione; soggetto nominato dal committente o dal
responsabile dei lavori , dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 91.
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell’opera semplicemente coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’art. 92.
La figura del coordinatore della sicurezza non può essere assunta dal
datore di lavoro delle imprese o da un suo dipendente o il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da
questi designato.
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COORDINATORE DELLA SICUREZZA
L’art. 92 Obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori il Coordinatore:
e) segnala al “datore di lavoro” e al responsabile dei lavori, previa
contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori
autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e
alle prescrizioni del piano di cui all’art. 100, e propone la sospensione
dei lavori, l’allontanamento delle imprese e o dei lavoratori autonomi
dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
L’art. 94 Obblighi dei lavoratori autonomi.
L’art. 95 Misure generali di tutela.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l’esecuzione dei
lavori osservano le misure generali di tutela di cui all’art. 15 e curano,
ciascuno per la propria parte di competenza:
a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di salubrità;
b) la scelta dell’ubicazione dei posti di lavoro;
c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
d) la manutenzione, il controllo prima dell’entrata in servizio e il
controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro,
degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che
possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
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INTRODUZIONE
INTRODUZIONE
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa.
Potrebbe rientrare nella funzione di preposto il capo cantiere, il
capo reparto: si presuppone cioè, un ordine gerarchico; è giusto
che sia preposto chi è anche inquadrato ad un certo livello in
azienda, che abbia il potere di intervenire direttamente per evitare
la possibilità di infortuni.
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Preposto: Definizione
INTRODUZIONE
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli
lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della
inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un
rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
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Art.19 Obblighi del Preposto
INTRODUZIONE
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro
in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia
le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi
di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla
base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37.
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Art.19 Obblighi del Preposto
Attrezzature da lavoro
Il degrado è un effetto di invecchiamento e/o eccessivo uso dei
componenti.
L’invecchiamento e l’eccessivo utilizzo dell’attrezzatura, incidono
sensibilmente sull’uso sicuro dei dispositivi per la regolazione, il
controllo e la sicurezza.
L’attenzione è rivolta a quegli elementi sensibili per il mantenimento
delle condizioni di sicurezza, quindi l’attività di manutenzione è
fondamentale per prevenire rischi per la salute e la sicurezza dei
lavoratori.
A tale scopo le norme di sicurezza (81/08 all. VII) elencano le
periodicità delle attività di controllo da parte degli enti preposti,
INAIL e ASL/S.A. con la valutazione delle condizioni di sicurezza delle
attrezzature, di conseguenza sono giudicate le operazioni di
manutenzione adottate dal datore di lavoro.
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Le attrezzatura di lavoro sono oggetto di degrado, quindi di riduzione
delle condizioni di sicurezza rispetto alla prima messa in servizio.
Le attrezzature da lavoro di competenza INAIL settore
ricerca certificazione e verifica sono:
Attrezzature di sollevamento (Sc e Sp);
Attrezzature a pressione e impianti di riscaldamento (GVR);
Le attrezzature di sollevamento si distinguono prima come:
SC (sollevamento cose)
SP (sollevamento persone)
Attrezzature a pressione e impianti di riscaldamento (GVR);
Sono attrezzature contenenti gas (G) vapore (V)
riscaldamento (R)
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Attrezzature da lavoro
Per ogni attrezzatura da lavoro si dovrà distinguere:
1.La fabbricazione;
2.La commercializzazione;
3.La messa in servizio.
La fabbricazione: è il momento storico indicata dal
fabbricante dell’attrezzatura in dichiarazione di conformità.
La commercializzazione: è il momento storico che stabilisce
il passaggio di proprietà tra un fabbricante e un utente che
intende utilizzare l’attrezzatura.
La messa in servizio: è il momento storico di comunicazione
da parte dell’utente di uso di una determinata attrezzatura
(comunicazione all’INAIL e questa emette la matricola).
La matricola INAIL/ISPESL è una attribuzione alfanumerica
per la collocazione d’archivio da non confondere con il n.f.
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Attrezzature da lavoro
Attrezzature CE: rispondenti a direttive comunitarie
Attrezzature non CE: rispondenti a norme nazionali
previgenti al recepimento della direttiva macchina (D.M. 459
entrata in vigore il 21 settembre 1996).
Attrezzature CE
Sono macchine in ordine per essere messe in servizio con
obbligo da parte del datore di lavoro di eseguire la verifica
periodica secondo lo scadenziario dell’allegato VII, la prima
di tale verifica è di competenza INAIL, con la possibilità di
intervento entro 45 gg dalla richiesta con il proprio personale
o avvalendosi del Soggetto Abilitato indicato dal datore di
lavoro.
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Attrezzature di sollevamento
Attrezzature non CE
Sono macchine messe in servizio prima del 21 settembre
1996 e sono caratterizzate da una rispondenza a norme
previgenti alla direttiva macchine. Le norme nazionali
previgenti
individuava
un
fascicolo
tecnico
per
approvazione di tipo o un fascicolo tecnico di unico prodotto
per la preventiva approvazione. Successivamente alla
approvazione della documentazione tecnica si esegue la
verifica (collaudo) che dimostra la rispondenza a quanto
documentato. Tale collaudo se viene eseguito dopo
l’entrata in vigore del D.M. 11aprile 2011 si intende come
prima verifica periodica.
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Attrezzature di sollevamento
Marcatura CE
Messa in servizio
Verifica periodica
1° verifica INAIL
verifica periodica
successiva
Marcatura non CE
Esame
documentazione
Collaudo
(1° verifica periodica)
verifica periodica
successiva
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Attrezzature di sollevamento
Attrezzature CE: rispondenti a direttive comunitarie e sono
identificate o con certificazione come attrezzatura o come
insieme.
Attrezzature CE: sono installate dall’utilizzatore e sono
oggetto di verifica di messa in servizio nel rispetto dell’art. 4
del D.M. 329/04. Ottenuto il parere positivo successivamente
(o contestualmente) si effettua la dichiarazione di messa in
servizio (art. 6 all’INAIL e ASL). La dichiarazione di messa in
servizio attesta l’inizio dell’esercizio della/e attrezzatura/e.
Come per le attrezzature di sollevamento la dichiarazione di
messa in servizio fa partire lo scadenziario per tali
attrezzature secondo l’allegato A e B del D.M. 329/04 o
secondo lo scadenziario in allegato VII del D.Lgs 81/08.
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Attrezzature a pressione D.M. 329/04
Attrezzature CE Insieme: sono certificate da un fabbricante
che attesta una rispondenza alla direttiva comunitaria come
unità funzionale il tutto e integrato. In certificazione di
insieme per le attrezzature, il fabbricante attesta che
l’insieme nella attività di esercizio previsto, sono state
effettuate tutte le valutazioni in analisi dei rischi e a tali rischi
sono stati applicati i requisiti essenziali di sicurezza.
La certificazione così effettuata e rispondente all’art. 5 del
D.M. 329/04 non necessita di eseguire la verifica di messa in
servizio, il datore di lavoro procede direttamente con la
dichiarazione di messa in servizio.
La dichiarazione di messa in servizio autorizza il datore di
lavoro a esercire l’attrezzatura senza ulteriori attività di
verifica nel rispetto dell’art. 6.
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Attrezzature a pressione D.M. 329/04
Attrezzature certificate con norme previgenti ISPESL/ANCC:
Sono attrezzature certificate secondo le norme previgenti
validi per il territorio nazionale e ad oggi ancora esercibili.
Sono attrezzature che sono sottoposte a verifica secondo le
indicazioni date prima per le attrezzature CE. Oltre a queste
attrezzature sono accettate in sanatoria tutte quelle
attrezzature come tubazioni e recipienti per liquidi costruiti
prima del 29 maggio 2002.
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Attrezzature a pressione D.M. 329/04
Attrezzatura CE e non CE
Insieme CE
Art. 5 (DM 329)
Verifca di messa in
servizio art. 4 (DM 329)
Dichiarazione di messa in
servizio art. 6 (DM329)
Dichiarazione di messa in
servizio art. 6 (DM329)
Prima verifica periodica
all. VII - INAIL
Prima verifica periodica
all. VII - INAIL
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Attrezzature a pressione D.M. 329/04
Impianti
di
riscaldamento
aventi
potenzialità ai focolai superiore a 116 KW
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Impianti di riscaldamento
Per la mancata richiesta di verifica periodica è
prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D.
L.gs n.81/2008.
Sino all’emissione dell’81/08 si distinguevano le verifiche
omologative dalle verifiche periodiche. Le prime di
competenza dell’ISPESL le seconde di competenza degli
enti di vigilanza ASL (D.Lgs 833/78).
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INTRODUZIONE
Attrezzature da lavoro
a) Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o
impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e
componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo,
destinato ad essere usato durante il lavoro.
b) Uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa
connessa ad una attrezzatura di lavoro (messa in servizio, fuori
servizio, impiego etc………..)
c) Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore
costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
d) Lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in
parte in una zona pericolosa.
e) Operatore: il lavoratore incaricato all’uso di una attrezzatura di
lavoro.
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D.Lgs 81/08 art. 69
La mancata manutenzione o la errata manutenzione può provocare
incidenti che possono determinare infortuni ai Lavoratori e ulteriori
danni di immagine aziendale da coinvolgere tutta la gerarchia della
sicurezza aziendale.
Compito
Individuazione dei macchinari, attrezzature, impianti e
strumenti oggetto di manutenzione e definizione di un
programma di manutenzione preventiva e successivamente
pianificare la formazione del Personale incaricato alla
manutenzione.
Soluzione
Definizione di un Piano di Manutenzione Preventiva e
formazione con sensibilizzazione del personale incaricato
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Pianificazione della manutenzione e formazione addetti
I Responsabili delle attività di manutenzione gestiscono e tengono
aggiornato un apposito elenco impianti, mezzi, macchinari ed
attrezzature in dotazione, che sottopongono a verifica del
Responsabile della Direzione.
Per tali impianti, mezzi, macchinari e attrezzature, i Responsabili
delle attività di manutenzione gestiscono una specifica scheda di
manutenzione nella quale vengono riportati tutte le informazioni
utili, desunti dal manuale di istruzione e d’uso del fabbricante, per
una corretta manutenzione, in particolare:
• tipologia dell’impianto, del mezzo, del macchinario o attrezzatura;
• tipologia di intervento di manutenzione;
• frequenza di intervento.
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Fasi attuative
La scheda di manutenzione definisce tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria o preventiva che il personale interessato
deve effettuare ad intervalli predeterminati. Tali interventi sono
quelli che l’esperienza aziendale suggerisce, tenuto conto di quanto
consigliato nel manuale d’uso e manutenzione predisposto dal
fabbricante.
E’ cura del Responsabile della Direzione, su segnalazione dei
Responsabili della manutenzione, organizzare attività di
addestramento
finalizzata
ad
una
idonea
utilizzazione
dell’attrezzatura con particolare attenzione agli aspetti relativi
all’ambiente e alla salute e sicurezza dei lavoratori.
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Fasi attuative: Scheda di manutenzione
Le attività di manutenzione vengono effettuate con personale
aziendale o, nel caso di ricorso a Organizzazione Esterna, da
Personale qualificato nel rispetto degli obiettivi di salvaguardia
ambientale e di tutela della sicurezza nel luogo di lavoro.
Lo stato di utilizzazione degli impianti, dei mezzi, dei macchinari e
delle attrezzature viene verificato di volta in volta dal Personale
Aziendale al momento della loro effettiva utilizzazione durante lo
svolgimento delle attività operative ed al momento della conclusione
delle attività stesse. In caso di malfunzionamento o di non
conformità del mezzo , il Responsabile aziendale mette al corrente il
Responsabile della manutenzione interessato affinchè si prendono
tutte quelle azioni necessarie per ripristinare la funzionalità del
mezzo o attrezzatura.
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Aspetti manutentivi
Le attrezzature che oggi troviamo a disposizione possono essere di
due tipi:
a)Attrezzature rispondenti alle norme ante Direttiva macchine;
b)Attrezzature a Direttiva macchine, con marchio CE.
Le Direttive, quindi, non solo sostituiscono le norme previgenti ma
introducono la nuova filosofia di approccio delle attrezzature di lavoro.
Viene soppresso il concetto di omologazione a favore di quello della
certificazione con tutte le conseguenze che verranno considerate.
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Attrezzature da lavoro
Disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature da lavoro
Le disposizioni dell’allegato VI si applicano allorchè esiste, per
l’attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
1)Disposizioni generali applicabili a tutte le attrezzature da lavoro
Indicazioni generale per eliminare i rischi o ridurli e gli aspetti che
caratterizzano tra i quali:
a) l’illuminazione,
b) l’avviamento,
c) Rischio di proiezione di oggetti,
d) Rischi di elementi mobili,
e) Rischi di caduta di oggetti,
f) materie e prodotti pericolosi,
g) rischio da spruzzi e investimento da materiali incandescenti.
Dipartimento Territoriale di Bergamo
D.Lgs 81/08 all. VI
2)Disposizioni cocernenti l’uso delle attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o no.
3)Disposizioni cocernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a
sollevare e movimentare carichi (SC)
4)Disposizioni cocernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a
sollevare persone (SP)
5)Disposizioni cocernenti l’uso di determinate attrezzature da lavoro
6)Rischi per l’Energia Elettrica
7)Materie e prodotti infiammabili e esplodenti
8)Impianti ed operazioni di saldatura o taglio ossiacetilenici, ossidrica,
elettrica e simili
9)Macchine utensili per legno e materiali affini
10)Macchine per filare e simili
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D.Lgs 81/08 all. vi
Verifiche periodiche sc-sp - all. VII
Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su cazzo ad azionamento mot.
Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su cazzo a sviluppo verticale e
azionati a mano
Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani
Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con
diametro del paniere x numero di giri > 450
Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi
infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od
instabili, aventi diam. esterno del paniere > 500 mm.
Verifica annuale
Carrelli semoventi a braccio telescopico
Verifica annuale
Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne
Verifica biennale
Ascensori e montacarichi da cantiere con
cabina/piattaforma guidata verticalmente
Verifica annuale
Dipartimento Territoriale di Bergamo
Attrezzatura
Verifiche periodiche sc-sp - all. VII
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore ai 200 Kg, non azionati a mano di tipo mobile
o trasferibile in costruzioni, siderurgico, ecc
Intervento/periodicità
Verifica annuale
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile Verifica biennale
o trasferibile, con fabbricazione < 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile Verifica annuale
o trasferibile, con fabbricazione >10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo mobile Verifica annuale
o trasferibile, con fabbricazione >10 anni riscontrabili in
siderurgico, costruzioni, ecc.
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso,
con fabbricazione < 10 anni
Apparecchi di sollevamento materiali con portata
superiore ai 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso,
Verifica biennale
Verifica triennale
Dipartimento Territoriale di Bergamo
Attrezzatura
Verifiche periodiche gvr - all. VII
Intervento/periodicità
Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo
Recipienti in III e IV categoria
Verifica funzionamento
biennale
Integrità: Decennale
Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo
Recipienti in I e II categoria
Verifica funzionamento
quadriennale
Integrità: Decennale
Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo
Tubazioni in I, II e III categoria.
Verifica funzionamento
quinquennale
Integrità: Decennale
Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 1 gruppo
Recipienti per liquidi in I, II e III categoria.
Verifica funzionamento
quinquennale
Integrità: Decennale
Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 2 gruppo
Recipienti contenenti fluidi diversi dal vapor d’acqua in
III e IV categoria
Verifica funzionamento
quinquennale
Integrità: Decennale
Attrezzature e insiemi contenenti fluidi del 2 gruppo
Generatori di vapore d’acqua
Visita interna biennale
Verifica funz. biennale
Integrità: Decennale
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Attrezzatura
Dipartimento Territoriale di Bergamo
Decreto 11 aprile 2011
Attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina,
apparecchio, utensile o impianto, inteso come il
complesso
di
macchine,
attrezzature
e
componenti necessari all’attuazione di un
processo produttivo, destinato ad essere usato
durante il lavoro.
Dipartimento Territoriale di Bergamo
Movimentazione di merci
MOVIMENTAZIONE MERCI PERICOLOSE
Carico, scarico, facchinaggio di merci e materiali
Manuale sulla sicurezza destinato
agli addetti al carico, scarico, facchinaggio
di merci e materiali pericolosi
INAIL ed. 2012
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Movimentazione di merci
Per eliminare i rischi residui connessi all’utilizzo delle apparecchiature, è
necessario avere a disposizione e utilizzare determinati DPI; è da
prevedersi quindi un impiego mirato dei DPI limitatamente alle attività per
le quali i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti.
Per i singoli DPI, devono essere individuate poi le condizioni di utilizzo,
tenendo conto di:
• entità del rischio;
• frequenza dell’esposizione;
• caratteristiche degli ambienti di lavoro;
• prestazioni, sulla base delle indicazioni fornite dal produttore;
• uso simultaneo (compatibilità di utilizzo) di altri DPI;
• ritmo e durata di lavoro;
• confort ed ergonomia;
• marcatura CE.
Di seguito, sono riportati, a seconda della tipologia di attrezzatura
utilizzata e della mansione, i principali DPI da utilizzare, che saranno
implementati nelle varie specifiche realtà.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Apparecchi di sollevamento
Durante l’utilizzo dei mezzi di sollevamento, è necessario utilizzare:
• DPI di protezione del capo (elmetti);
• DPI di protezione delle mani (guanti), soprattutto nelle fasi di
imbracatura o sgancio dei carichi;
• DPI di protezione dei piedi (scarpe di sicurezza).
Qualora l’accesso alle posizioni sopraelevate degli apparecchi comporti
rischio di caduta, è necessario utilizzare in aggiunta ai DPI di cui sopra,
specifici DPI anticaduta (imbracatura + assorbitore di energia) e
prevedere idonei punti di vincolo mobili o fissi alle strutture.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Allo scopo di assicurare il funzionamento in piena sicurezza degli
apparecchi di sollevamento è necessario che siano mantenute le
corrette condizioni di lavoro e funzionamento. È necessario perciò un
regolare controllo di tutti gli apparecchi di sollevamento per mezzo
di ispezioni. Ciò assicura che le deviazioni dalle condizioni di sicurezza
siano rilevate e che possano essere corrette.
Le ispezioni devono essere predisposte dall’utilizzatore.
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UNI ISO 9927-1 “Apparecchi di sollevamento
Ispezioni”
Angelo Romanelli
[email protected]
Mail di struttura:
[email protected]
[email protected]
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE