ha pronunciato la presente sul ricorso numero di

N. 12072/2013 REG.RIC.
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N. 03335/2014 REG.PROV.COLL.
N. 12072/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12072 del 2013, integrato da motivi
aggiunti, proposto da:
Giancarlo Cremonesi, rappresentato e difeso dagli avv. Federico Tedeschini,
Pierpaolo Salvatore Pugliano, con domicilio eletto presso Studio Legale
Tedeschini in Roma, largo Messico, 7;
contro
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma,
rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Ferrari, con domicilio eletto presso
Luigi Ferrari in Roma, via F. Denza, 27; Ministero dello Sviluppo
Economico, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12; Regione Lazio, Unione Italiana delle Camere
di Commercio Industria e Artigianato e Agricoltura Unioncamere;
nei confronti di
Lorenzo Tagliavanti, Marco Annarumi, Erino Colombi, Valter Giammaria,
Marcello Piacentini, Giovanni Quintieri, rappresentati e difesi dall'avv.
Salvatore Scafetta, con domicilio eletto presso Salvatore Scafetta in Roma,
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via Guido D'Arezzo, 18; Mauro Mannocchi, rappresentato e difeso dagli
avv. Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, Elisa Scotti, con domicilio eletto presso
Paolo Pittori in Roma, Lungotevere dei Mellini, 24;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Giuseppe ed altri Roscioli, rappresentati e difesi dall'avv. Salvatore Scafetta,
con domicilio eletto presso Salvatore Scafetta in Roma, via Guido
D'Arezzo, 18;
ad opponendum:
Confartiginato Imprese Roma, rappresentato e difeso dagli avv. Elisa Scotti,
Raffaele Bifulco, Paolo Pittori, con domicilio eletto presso Elisa Scotti in
Roma,
Lungotevere
dei
Mellini,
24;
Confederazione
Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa di Roma, Zsolt Keszi,
rappresentati e difesi dagli avv. Anna Romano, Filippo Satta, con domicilio
eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A; Adoc di Roma e del
Lazio ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta, Anna
Romano, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano,
1/A; Alas Confetra ed Altri, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Satta,
Anna Romano, con domicilio eletto presso Studio Legale Satta Romano &
Associati in Roma, Foro Traiano, 1/A;
per l'annullamento
dell'art. 27 bis dello Statuto della Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Roma relativo alla mozione di sfiducia del
Presidente e della Giunta;
della mozione di sfiducia e della convocazione del consiglio camerale
effettuata dal presidente della camera di commercio di Roma in data
27.11.13
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Camera di Commercio Industria
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Artigianato e Agricoltura di Roma e di Lorenzo Tagliavanti e di Marco
Annarumi e di Erino Colombi e di Valter Giammaria e di Mauro
Mannocchi e di Marcello Piacentini e di Giovanni Quintieri e di Ministero
dello Sviluppo Economico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 il dott. Carlo
Taglienti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 9 dicembre 2013 ed in pari data depositato l’avv.
Giancarlo Cremonesi, Presidente della Camera di Commercio di Roma, ha
impugnato la delibera camerale con la quale è stato introdotto nello Statuto
l’art. 27 bis dal titolo “ Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta”,
nonché l’atto di convocazione del consiglio camerale per la votazione sulla
mozione di sfiducia ed elezione del nuovo Presidente, nonché la mozione
stessa ed atti connessi.
Deduce il ricorrente:
Violazione degli artt. 3 , 13 e 16 della legge n. 580/93 come modificata dal
D.Lgs 23/2010; degli artt. 13,25 e 27 dello Statuto camerale, dell’art. 3 del
Regolamento per il funzionamento del consiglio camerale; dell’art. 3 del
Regolamento per il funzionamento della giunta; degli artt 2, 3 e 5 del
Codice Etico della CCIA; violazione del principio di tipicità degli atti a
contenuto provvedimentale; eccesso di potere per sviamento, carenza
assoluta dei presupposti, travisamento , difetto d’istruttoria, illogicità,
ingiustizia, contraddittorietà, carenza di motivazione: delineati i profili
riguardanti le competenze e le funzioni del Presidente e la sua posizione di
neutralità, si evidenzia l’illegittimità della previsione di una sfiducia “in
bianco” senza indicazione delle ipotesi che la possano determinare, mentre
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l’art. 27 dello statuto prevede che il Presidente cessa per dimissioni o
decadenza, quest’ultima in base a norme di legge;la violazione dei limiti
previsti dalla suddetta legge n.580/93 alla potestà statutaria delle camere di
commercio anche per quanto attiene alle cause di decadenza dalla carica
degli organi camerali: la legge non attribuisce al potere statutario la
competenza ad introdurre nuove ipotesi di decadenza dalle cariche camerali;
l’introduzione della norma sarebbe stata dettata dal mancato rispetto da
parte del Presidente del c.d. “accordo della staffetta” che implicava sue
dimissione a metà mandato, poi non più rassegnate, con evidente sviamento
di potere;
Violazione art. 24 Cost, dell’art. 16 della legge n. 580/93, dell’art. 10 della
legge n. 241/90, degli artt 14,25 e 43 dello Statuto; degli artt 27 e 28 del
Regolamento per il funzionamento del consiglio, del principio del
contrarius actus e del giusto procedimento; eccesso di potere per
travisamento, illogicità, ingiustizia, sviamento carenza dei presupposti e di
motivazione:
ulteriori
specifiche
illegittimità
dell’art.
27
bis
dello
Statuto:
indeterminatezza delle ipotesi di decadenza; la maggioranza semplice
prevista per la sfiducia è in contrasto con la previsione della maggioranza
qualificata per la nomina; illegittima previsione della necessità di indicare il
nominativo del nuovo Presidente; illegittimità del voto per appello nominale
e non a scrutinio segreto, riguardando questioni relative a persone;
illegittimità della mancata previsione di forme di contraddittorio;
3) stessa rubrica, relativamente alla mozione di sfiducia presentata il 22
novembre 2013: illegittimità derivata.
Costituitasi la Camera di Commercio di Roma in persona del Vice
Presidente, ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per
non essere gli atti impugnati immediatamente lesivi degli interessi del
ricorrente trattandosi di norme regolamentari; nel merito sostiene
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l’infondatezza del ricorso per le seguenti ragioni: l’art. 27 bis rientra nelle
potestà statutarie delle camere di commercio ai sensi dell’art. 3 della legge n.
580/93 e successive modifiche; la maggioranza delle camere di commercio
ha già adottato norme analoghe sulla mozione di sfiducia a Presidente e
Giunta; la normativa statale nulla indica sulle ipotesi di cessazione dalla
carica del Presidente e della Giunta, ma ciò non significa che godano di
posizione di stabilità assoluta; la loro elezione è espressione di una fiducia
manifestata dal consiglio: la mozione serve ad evidenziare comportamenti
del presidente e della giunta che violino i doveri dell’Ufficio al quale essi
sono stati chiamati, che comportano malfunzionamento dell’ente e che
costituiscono presupposto per il venir meno della fiducia che ha portato alla
loro elezione; la mozione di sfiducia è il modulo procedimentale attraverso
il quale dare contenuto alle cause di sfiducia; l’art. 21 quinquies della legge
241/90 prevede solo che lo stesso organo che ha adottato l’atto può
revocarlo, ma non indica particolari maggioranze per gli organi collegiali;
per la votazione di giunta e presidente è previsto il voto palese e non lo
scrutinio segreto; il quarto motivo di gravame è inammissibile per mancata
indicazione di specifiche censure; è infondato in quanto la norma non è
stata introdotta per colpire direttamente il Presidente, ma in analogia
quanto accaduto per la maggior parte delle camere di commercio d’Italia.
Si sono costituiti i controinteressati indicati in epigrafe, che hanno
evidenziato l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso per ragioni
analoghe a quelle illustrate dalla resistente.
Anche gli intervenienti ad opponendum hanno insistito per la reiezione del
ricorso sulla base di analoghe argomentazioni.
L’intervento ad adjuvandum replica le ragioni del ricorso.
Con decreto monocratico n.4890 del giorno 11 dicembre 2013 è stata
sospesa l’efficacia della convocazione del consiglio camerale per la
presentazione della mozione di sfiducia.
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Con memoria del 18 dicembre 2013 parte ricorrente respinge le eccezioni
di inammissibilità del ricorso, evidenziando l’ interesse al mantenimento del
principio della stabilità delle cariche di presidente ; nel merito evidenzia
l’assenza di un rapporto fiduciario non trattandosi qui di ente locale con
valenza politica.
Con ordinanza collegiale n. 5104 del 21 dicembre 2013 la Sezione ha
accolto l’istanza cautelare; l’ordinanza non risulta riformata dal Consiglio di
Stato ( Sez VI n.113 del 15 gennaio 2014) .
Con memorie le parti in causa hanno precisato le loro conclusioni in vista
dell’udienza pubblica del 13 febbraio 2014: parte ricorrente ha in particolare
insistito sui limiti dell’autonomia statutaria delle camere di commercio e
sulla c.d. sfiducia in bianco; parte resistente criticando con puntuali
osservazioni l’ordinanza della Sezione n. 5103/2013, e ribadendo le ragioni
dell’inammissibilità e dell’infondatezza del ricorso.
Con motivi aggiunti il ricorrente impugna tuzioristicamente gli stessi atti,
precisando che nei motivi di ricorso è chiaramente rintracciabile anche la
censura di illegittimità dell’art. 27 bis dello Statuto per violazione dei limi
alla potestà statutaria posti dalla legge n. 580/93.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il Presidente della camera di commercio di Roma
ha impugnato la delibera camerale con la quale è stato introdotto nello
Statuto un articolo, il 27 bis, che disciplina l’ipotesi della mozione di sfiducia
del Presidente e della Giunta camerale, ed in particolare prevedendo
quorum diversi da quelli previsti per l’elezione.
1-Preliminarmente deve essere esaminata l’ eccezioni di inammissibilità del
ricorso.
Essa attiene alla natura non immediatamente lesiva della norma
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regolamentare impugnata.
Il Collegio ritiene che l’eccezione non sia fondata.
L’introduzione di una ipotesi nuova che preveda la possibilità di far
decadere dalla carica Presidente e Giunta costituisce di per se stessa una
lesione all’equilibrio precedente, basato sulla stabilità di dette figure,
tendenzialmente per tutta la durata della consiliatura.
Il Presidente, come qualsiasi componente del consiglio, ha quindi interesse
immediato a contestare tale nuova struttura e tale nuovo assetto degli
equilibri confidando sulla stabilità dell’assetto di vertice dell’ente.
Ha peraltro anche un interesse personale alla eliminazione di una norma
che compromette da subito la stabilità del suo incarico.
Peraltro non si può ignorare, sotto un profilo meramente “pratico”, che
tutto era già predisposto per esercitare la sfiducia nella seduta del 12
dicembre 2013, con la stessa maggioranza che aveva deliberato
l’introduzione della norma qui contestata.
2-Nel merito parte ricorrente, con il primo articolato profilo di gravame e
con i motivi aggiunti, contesta sostanzialmente che la legge n. 580/93 come
modificata dal d.l.gvo n.23/2010, conferisca alle camere di commercio il
potere statutario di introdurre una nuova ipotesi di decadenza dalle cariche
di presidente e membro di giunta, non previste dalla legge stessa.
Ad avviso del Collegio le censure sono fondate.
L’art. 3 della legge suddetta prevede ; “1. In conformità ai principi della
presente legge, ad ogni camera di commercio è riconosciuta potestà
statutaria e regolamentare. Lo statuto disciplina, tra l'altro, con riferimento
alle caratteristiche del territorio:
a) l'ordinamento e l'organizzazione della camera di commercio;
b) le competenze e le modalità di funzionamento degli organi;
c) la composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla presente
legge;
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d) le forme di partecipazione.
2. Lo statuto stabilisce, altresì, anche tenendo conto degli eventuali criteri a
tal fine individuati dal decreto di cui all'articolo 10, comma 3, norme per
assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e per promuovere la presenza di
entrambi i sessi negli organi collegiali delle camere di commercio, nonché
degli enti e aziende da esse dipendenti.
3. Lo statuto è approvato dal consiglio con il voto dei due terzi dei
componenti. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
alle modifiche statutarie.
4. Lo statuto è pubblicato sul sito internet istituzionale della camera di
commercio ed inviato al Ministero dello sviluppo economico per essere
inserito nella raccolta ufficiale degli statuti “.
E’ in primo luogo evidente che tra le competenze statutarie espressamente
previste non vi è quella di deliberare sulla decadenza delle cariche camerali,
ed anche che il potere statutario deve essere esercitato in conformità ai
principi della legge.
Orbene, ad avviso del Collegio tra tali principi vi è anche quello che solo la
legge può disciplinare le ipotesi di cessazione dalle cariche camerali.
In primo luogo l’art. 14 della legge disciplina compiutamente la Giunta: il
comma due in particolare poi prevede che : “La giunta dura in carica cinque
anni in coincidenza con la durata del consiglio e il mandato dei suoi membri
è rinnovabile per due sole volte.”; naturalmente trattasi della giunta come
risultante dalle elezioni di cui al primo comma dello stesso articolo.
Anche per la figura del Presidente vi è una disciplina compiuta della legge;
in particolare l’art. 16 c.3 prevede che “Il presidente dura in carica cinque
anni, in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due
sole volte”.
Anche i requisiti soggettivi richiesti per ricoprire le cariche camerali sono
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disciplinati dalla legge all’art. 13, così come le ipotesi di decadenza dalla
carica di consigliere previste al comma 3.
In definitiva cioè la materia riguardante i requisiti e le ipotesi di decadenza
delle cariche all’interno della camera di commercio sembra riservata alla
legge.
Del resto l’ipotesi di mal funzionamento del consiglio, ivi compresa
evidentemente anche quella di contrasto tra organi, è disciplinata dall’art. 5
c.2 lett.a) che prevede lo scioglimento del consiglio stesso.
In definitiva le legge non sembra prevedere autonome ipotesi di cessazione
dalle cariche di Presidente e componente della Giunta che non siano
collegate alla decadenza dalla carica di consigliere; e comunque sembra
riservare alla fonte primaria la disciplina delle cause di decadenza.
Per quanto riguarda poi il c.d. “vincolo di mandato” quale presupposto
della “fiducia” e della “sfiducia”, è bensì vero che nessuna norma della
legge lo prevede nel rapporto tra consiglio e cariche di Presidente e
componente di giunta; tuttavia l’unica norma che tratta tale argomento (art.
10 c.7) pone il principio dell’esclusione di tale vincolo, esclusione che ben si
concilia con la funzione tecnico amministrativa dell’ente.
Peraltro l’art. 27 dello Statuto, interpretando evidentemente la normativa di
legge nel senso sopra illustrato, prevede che la cessazione delle cariche di
Presidente e componente della giunta avviene solo per dimissioni o
decadenza, laddove le ipotesi di decadenza sono esplicitamente rimesse alla
disciplina legislativa.
Invero la tendenziale stabilità degli organi di vertice dell’ente consente di
rendere la gestione della camera di commercio non influenzabile da
modificazioni dell’assetto politico-istituzionale e indenne da possibili
contrapposizioni tra forze sociali e imprenditoriali, a tutto vantaggio di una
regolarità di gestione, fermo restando che comunque i poteri del consiglio
prevalgono su quelli del Presidente e della Giunta.
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In conclusione il ricorso deve essere accolto, con assorbimento degli
ulteriori profili di gravame e con effetto caducatorio sugli ulteriori atti
impugnati, affetti da illegittimità derivata.
Considerata la novità della questione sussistono giusti motivi per
compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014
con l'intervento dei magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Carlo Taglienti, Consigliere, Estensore
Claudio Vallorani, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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