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L'uso efficiente dell'energia
quale strumento per uno sviluppo sostenibile
Padova, 6 novembre 2014
Luca Leonardi
Introduzione:
energia, emissioni, efficienza
Consumi energetici: evoluzioni, tipologie
Fonte: IEA – Key World Energy Statistics 2014
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Consumi energetici: evoluzioni, tipologie
Fonte: IEA – Key World Energy Statistics 2014
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Consumi energetici: evoluzioni, tipologie
Fonte: IEA – Key World Energy Statistics 2014
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Consumi energetici: evoluzioni, tipologie
Fonte: IEA – Key World Energy Statistics 2014
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Consumi energetici: emissioni di CO2 correlate
Fonte: IEA – Key World Energy Statistics 2014
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Energia ed emissioni: possibili scenari
World abatement of energy-related CO2 emissions
Fonte: World Energy Outlook 2009 (IEA)
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Lo sviluppo sostenibile…
La prima definizione in ordine temporale è stata quella contenuta nel rapporto
Brundtland (dal nome della presidente della Commissione, la norvegese Gro
Harlem Brundtland) del 1987 e poi ripresa dalla Conferenza mondiale sull’ambiente
e lo sviluppo dell'ONU (World Commission on Environment and Development,
WCED)
“Lo Sviluppo sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i
propri bisogni”
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Quadro normativo italiano ed europeo
Norme tecniche di settore
Direttiva 2012/27/UE
Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UEe abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE
Art. 8, comma 4. Gli Stati membri garantiscono che le
imprese che non sono PMI siano soggette a un audit
energetico svolto in maniera indipendente ed efficiente in
termini di costi da esperti qualificati e/o accreditati o
eseguito
e
sorvegliato
da
autorità
indipendenti
conformemente alla legislazione nazionale entro il 5
dicembre 2015 e almeno ogni quattro anni dalla data del
precedente audit energetico.
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Direttiva 2012/27/UE
Direttiva 2012/27/UE del 25 ottobre 2012
sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UEe abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE
Art. 8, comma 6. Le imprese che non sono PMI e che
attuano un sistema di gestione dell'energia o ambientale —
certificato da un organismo indipendente secondo le
pertinenti norme europee o internazionali — sono esentate
dai requisiti di cui al paragrafo 4, a condizione che gli Stati
membri assicurino che il sistema di gestione in questione
includa un audit energetico sulla base dei criteri minimi
fondati sull'allegato VI.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 , n. 102
Attuazione
della
direttiva
2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale n. 165 del 18.07.2014)
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Il quadro normativo – Norme italiane, europee, ISO
ISO 50001
Sistemi di gestione
dell’energia
UNI EN 16001
Sistemi di
gestione
dell’energia
Benchmarking EE
UNI CEI EN
16231:2012
UNI 11352:2014
Società fornitrici di
Servizi Energetici
– ESCO
Energy Audit
Diagnosi Energetiche
UNI CEI/TR 11428:2011
UNI CEI EN 16247-1:2012
UNI 11339:2009
Esperti in
gestione
dell’energia EGE
EN15900
Servizi di efficienza
energetica
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La norma ISO 50001
ISO 50001 – How was it developed?
The request to ISO to develop an international energy management
standard came from the United Nations Industrial Development
Organization (UNIDO) which had recognized industry’s need to mount an
effective response to climate change and to the proliferation of national
energy management standards.
ISO, in turn, had identified energy management as one of the top five fields
for the development of International Standards and, in 2008, created a
project committee, ISO/PC 242, Energy management, to carry out the
work.
Experts from the national standards bodies of 44 ISO member countries
participated within ISO/PC 242 in the development of ISO 50001, with
another 14 countries as observers. The standard also benefitted from the
participation of development organizations including UNIDO and the World
Energy Council (WEC).
from ISO document “Win the energy challenge with ISO 50001”
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La norma UNI CEI EN ISO 50001
La norma ISO 50001 è stata pubblicata (in lingua inglese) in
data 15 giugno 2011: ISO 50001:2011 “Sistemi di gestione
dell'energia - Requisiti e linee guida per l'uso” (“Energy
management systems - Requirements with guidance for
use”).
Tale norma è stata recepita dall’UNI ed è stata pubblicata
anche in lingua italiana.
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
La norma UNI CEI EN ISO 50001:2011 specifica i requisiti per creare,
avviare, mantenere e migliorare un sistema di gestione dell'energia. Tale
sistema considera gli obblighi legislativi che l'organizzazione deve
rispettare e altri requisiti ai quali la stessa potrebbe sottostare. Il sistema
consente all'organizzazione di avere un approccio sistematico al
continuo miglioramento della propria efficienza energetica. La
norma descrive i requisiti per un continuo miglioramento sotto forma di
un più efficiente e più sostenibile uso dell'energia, senza tener conto
della sua forma. La norma però non definisce specifici criteri di
prestazione energetica. La norma è applicabile ad ogni organizzazione
che desideri assicurarsi di essere conforme alla propria politica
energetica e dimostrare tale conformità ad altri mediante
autovalutazione e autodichiarazione di conformità o mediante
certificazione di terza parte del proprio sistema di gestione dell'energia.
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
L’obiettivo generale della norma ISO 50001 è quello di aiutare le
organizzazioni a istituire i sistemi e i processi necessari a migliorare
l’efficienza energetica. Questo dovrebbe portare a riduzioni dei costi e
delle emissioni di gas serra mediante una sistematica gestione
dell’energia.
È applicabile a organizzazioni di ogni tipologia e dimensione
indipendentemente dalle differenti situazioni geografiche, culturali e
sociali.
La norma si applica alle attività che sono sotto il controllo
dell’organizzazione.
La norma per i sistemi di gestione dell’energia può essere utilizzata
indipendentemente o integrata con qualsiasi altro sistema di gestione.
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
Standard nazionali per i Sistemi di Gestione dell’Energia
in uso in Europa (1):
Olanda, 2000: specifica per i Sistemi di Gestione
dell’Energia ad uso delle compagnie partecipanti ai “LTA –
Long Term Agreement”

Danimarca, 2001: pubblicato lo standard DS2403 sui
Sistemi di Gestione dell’Energia , basato sulla ISO 14001,
con la “Guida alla Gestione dell’Energia” DS/INF 136 E

Svezia, 2003: pubblicato lo standard SS 627750 sui
Sistemi di Gestione dell’Energia , basato sulla ISO 14001

Fonte: CEN/CENELEC – Sito internet: www.cen.eu
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
Standard nazionali per i Sistemi di Gestione dell’Energia
in uso in Europa (2):
Irlanda, 2005: pubblicato lo standard I.S. 393 sui Sistemi
di Gestione dell’Energia, basato sulla ISO 14001

Spagna, 2007: pubblicato lo standard UNE-216301:2007
sui Sistemi di Gestione dell’Energia, coerente con la ISO
14001

Germania, 2007: la VDI, l’Associazione degli Ingegneri
Tedeschi, ha pubblicato il documento VDI 4602/1, regole
tecniche per la gestione dell’energia

Fonte: CEN/CENELEC – Sito internet: www.cen.eu
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
Implementazione pratica degli standard
I citati standard sono stati emanati su richiesta dei vari governi
nazionali a supporto delle rispettive politiche di miglioramento
dell’efficienza energetica, basate su accordi volontari.
Molte aziende hanno adottato Sistemi di Gestione dell’Energia al
loro interno, spesso come parte di Sistemi di Gestione già
esistenti (ISO 14001, ISO 9001, ecc.), e sono state certificate da
organismi di terza parte indipendente
I Sistemi di Gestione dell’Energia sono perciò già ben conosciuti,
diffusi e testati, con buoni risultati.
Fonte: CEN/CENELEC – Sito internet: www.cen.eu
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
I motivi per lo standard europeo EN 16001:2009
La Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia e
sui servizi energetici stabilisce obiettivi nazionali complessivi di
risparmio energetico pari al 9% per il nono anno di applicazione
della Direttiva (2016).
L’Unione Europea si è impegnata a raggiungere i seguenti obiettivi
entro il 2020:
- diminuire le emissioni di GHG almeno del 20%;
- Aumentare l’efficienza energetica del 20%;
- Raggiungere una quota di energie rinnovabili del 20%;
- Incrementare la quota dei biocarburanti nei trasporti al 10%.
C’è una domanda di mercato per strumenti di efficienza energetica.
Fonte: CEN/CENELEC – Sito internet: www.cen.eu
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
Integrabilità
ISO 50001
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
Un sistema di gestione dell’energia certificato secondo la UNI
CEI EN ISO 50001 si può inoltre integrare perfettamente con i
sistemi di quantificazione dei GHG (ad esempio con quelli
definiti dalla norma ISO 14064), in quanto qualsiasi azione di
risparmio o di miglioramento dell’efficienza energetica si può
“tradurre” in un “risparmio” di emissioni di CO2.
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Introduzione alla norma UNI CEI EN ISO 50001
In seguito all'introduzione della norma ISO 50001:2011, la
norma EN 16001 è stata ritirata in data 1° dicembre
2011.
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ISO 50001: struttura della norma
La norma ISO 50001 si basa sulla classica metodologia PDCA:
Plan – Do – Check – Act
Pianificare – Attuare – Verificare – Agire
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ISO 50001 – Requisiti certificabili
4.1 General requirements
4.2 Management responsibility
4.2.1 Top management
4.2.2 Management representative
4.3 Energy policy
4.4 Energy planning
4.4.1 General
4.4.2 Legal requirements and other
requirements
4.4.3 Energy review
4.4.4 Energy baseline
4.4.5 Energy performance indicators
4.4.6 Energy objectives, energy targets
and energy management action plans
4.5 Implementation and operation
4.5.1 General
4.5.2 Competence, training and
awareness
4.5.3 Communication
4.5.4 Documentation
4.5.5 Operational control
4.5.6 Design
4.5.7 Procurement of energy services,
products, equipment and energy
4.6 Checking
4.6.1 Monitoring, measurement and
analysis
4.6.2 Evaluation of compliance with
legal requirements and other
requirements
4.6.3 Internal audit of the EnMS
4.6.4 Nonconformities, correction,
corrective action and preventive action
4.6.5 Control of records
4.7 Management review
4.7.1 General
4.7.2 Input to management review
4.7.3 Output from management review
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Vantaggi di un sistema di gestione dell’energia
 Riduzione dei costi
 Riduzione delle emissioni di gas serra
 Preservazione di materie prime ed energia
 Miglioramento dell’immagine e della
aziendale, con possibili vantaggi competitivi
reputazione
 Migliori rapporti con il pubblico
 Conformità legislativa (anche rispetto a possibili future
norme in materia energetica)
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La norma UNI CEI 11352:2014
La norma UNI CEI 11352:2014
Gestione dell’energia
Società che forniscono servizi energetici (ESCO)
Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti
dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio
La norma UNI CEI 11352, dell’aprile 2014, definisce i requisiti
generali delle società (ESCO) che forniscono ai propri clienti servizi
volti al miglioramento dell’efficienza energetica conformi alla norma
UNI CEI EN 15900, con garanzia di risultati.
In particolare, descrive i requisiti generali e le capacità
(organizzativa, diagnostica, progettuale, gestionale, economica e
finanziaria) che una ESCO deve possedere per poter offrire i servizi
di efficienza energetica presso i propri clienti.
Fornisce inoltre una lista di controllo per la verifica delle capacità
delle ESCO (Appendice A) e i contenuti minimi dell'offerta
contrattuale del servizio di miglioramento dell'efficienza energetica
(Appendice B).
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UNI CEI 11352:2014
La UNI CEI 11352 risponde alle necessità del mercato:
- dal lato della domanda di servizi di efficienza energetica per
supportare i clienti a qualificare le aziende che offrono servizi
di miglioramento dell'efficienza energetica conformi alla
norma UNI CEI EN 15900;
- dal lato dell'offerta come strumento di autodiagnosi e di
qualificazione per le aziende che offrono tali servizi.
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UNI CEI 11352:2014
 Completa il quadro normativo rappresentato dalla UNI CEI
EN ISO 50001 e dalla UNI CEI 11339.
 Contribuisce al conseguimento degli obiettivi fissati dalla
Direttiva 2012/27/UE concernente l'efficienza energetica.
 E’ uno strumento di supporto per le politiche energetiche
nazionali (la norma è stata elaborata sulla base di quanto
richiesto nell'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 115/08).
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UNI CEI 11352:2014 – Requisiti generali di una ESCO
Una ESCO DEVE possedere i seguenti requisiti (paragrafo 4.1):
 Essere in grado di svolgere un servizio di efficienza energetica in
accordo alla UNI CEI EN 15900:2010;
 Essere in grado si svolgere TUTTE le attività di cui al par. 4.2;
 Possedere le capacità descritte nel par. 4.3;
 Offrire garanzia contrattuale di miglioramento dell'efficienza
energetica attraverso i servizi e le attività fornite, con assunzione in
proprio dei rischi tecnici e finanziari connessi con l'eventuale mancato
raggiungimento degli obiettivi concordati. L’eventuale quota parte dei rischi
tecnici e finanziari non assunti dalla ESCO deve essere chiaramente
definita a livello contrattuale;
 collegare la remunerazione dei servizi e delle attività fornite al
miglioramento dell'efficienza energetica ed al raggiungimento degli altri
criteri di prestazioni e rendimento stabiliti;
 garantire la disponibilità al cliente dei dati misurati nel corso
dell'espletamento del servizio mediante adeguata reportistica.
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La norma UNI CEI EN 15900:2010
Preparation
Data on energy
consumption and
current energy
efficiency situation
Energy audit
Description of the
framework for the
actions and the
follow-up
procedures
Action
implementation
Records of
implemented
energy efficiency
improvement
actions
Measurement
& verification
Description of the
new energy
efficiency situation
A typical energy efficiency service provision process
UNI CEI EN 15900:2010, Figura 1
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Attività di una ESCO (par. 4.2) (1)
Le attività svolte dalla ESCO sul sistema di domanda e
consumo di energia dei propri clienti, ai fini della fornitura del
servizio di efficienza energetica, possono essere svolte
direttamente o indirettamente, fermo restando l'assunzione
di responsabilità.
Le attività non svolte direttamente dalla ESCO devono essere
contrattualmente dichiarate.
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Attività di una ESCO (par. 4.2) (2)
a) diagnosi energetiche;
b) verifica della rispondenza degli impianti e delle attrezzature alla legislazione e alla
normativa di riferimento, con individuazione di eventuali interventi di adeguamento;
c) elaborazione di studi di fattibilità, preliminari alla progettazione, con analisi tecnicoeconomica e scelta delle soluzioni più vantaggiose in termini di efficienza energetica
e di convenienza economica;
d) progettazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica da
realizzare, con la redazione delle specifiche tecniche;
e) realizzazione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
f) gestione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e conduzione
degli stessi garantendone la resa ottimale;
g) manutenzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
h) monitoraggio dei consumi, delle prestazioni e dei risultati conseguiti;
i) presentazione di adeguati rapporti periodici al cliente;
j) supporto tecnico per l'acquisizione e/o la gestione di finanziamenti, incentivi, bandi
inerenti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica;
k) attività di formazione e informazione dell'utente;
l) certificazione energetica degli edifici (obbligatoria solo se congruente con il campo di attività della ESCO).
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Capacità di una ESCO (par. 4.3)
Tali capacità devono permettere alla ESCO di gestire le attività
di cui al punto 4.2, svolte direttamente oppure affidate a terzi,
e di offrire un servizio conforme alla UNI CEI EN 15900.
 Organizzativa
 Diagnostica
 Progettuale
 Gestionale
 Economica e finanziaria
Lista di controllo per la verifica dei requisiti e delle capacità:
Appendice A
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La norma UNI CEI 11339:2009
Il quadro normativo – UNI CEI 11339:2009
La norma UNI CEI 11339:2009
Gestione dell’energia
Esperti in gestione dell’energia
Requisiti generali per la qualificazione
La norma definisce i requisiti generali e le procedure per la qualificazione
degli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) delineandone i compiti, le
competenze e le modalità di valutazione delle competenze.
La UNI CEI 11339 intende costituire un punto di riferimento sia per gli
esperti in gestione dell’energia, sia per i fornitori di servizi di efficienza
energetica, sia per i clienti finali, nonché è da considerarsi come strumento
di supporto per le politiche energetiche nazionali. A tale riguardo si
sottolinea che la norma è stata elaborata sulla base di quanto richiesto
nell’articolo 16 del Decreto Legislativo n. 115/08.
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Il quadro normativo – UNI CEI 11339:2009
La UNI CEI 11339:2009:
 fornisce le linee guida sui principi delle attività di
gestione razionale ed efficiente dell’energia in termini di
conoscenze e competenze degli ‘esperti in gestione
dell’energia’;
 consente agli aspiranti ‘esperti in gestione dell’energia’ di
comprovare e mettere in evidenza il proprio livello di
competenza ed esperienza attraverso un processo di
qualificazione chiaramente definito;
 definisce le modalità per il riconoscimento-mantenimento
di tale livello di qualificazione.
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UNI CEI 11339:2009 – La figura dell’EGE
L’EGE è figura professionale che gestisce l’uso dell’energia in
modo efficiente coniugando conoscenze nel campo
energetico (ivi comprese le ricadute ambientali dell’uso
dell’energia) con competenze gestionali, economicofinanziarie
e
di
comunicazione,
mantenendosi
continuamente e costantemente aggiornata sull’evoluzione
delle tecnologie, delle metodologie e della normativa
energetico-ambientale.
L’EGE si pone l’obiettivo di migliorare il livello di efficienza
energetica e/o di ridurre i consumi di energia e le
emissioni di gas clima-alteranti legate all’utilizzo
dell’energia, di incrementare in qualità e/o in quantità i
servizi forniti comunque attinenti all’uso razionale
dell’energia.
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UNI CEI 11339:2009 – Compiti dell’EGE (1)
 analisi approfondita e continuativa del sistema energetico in cui si
trova ad operare: dei processi, degli impianti e delle tecnologie impiegati,
della politica energetica dell’organizzazione;
 promozione
dell’introduzione
di
una
politica
energetica
dell’organizzazione o, se gia presente, attività di verifica che essa:
a) sia rilevante in relazione a tipo, dimensione ed uso dell’energia nelle sue
attività/operazioni, prodotti o servizi;
b) includa un impegno a conformarsi alla legislazione, regolamentazione ad
altre normative rilevanti per le aree del campo dell’energia applicabili
all’organizzazione, contribuendo all’attuazione di programmi ed accordi
nazionali ed internazionali in merito;
c) costituisca le basi per la definizione e la procedura di sviluppo degli obiettivi
energetici;
d) includa un impegno al miglioramento continuo;
e) venga documentata, implementata, mantenuta e comunicata ai dipendenti
ed ai soggetti comunque coinvolti nell’attività dell’organismo;
f) sia accessibile al pubblico in generale;
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UNI CEI 11339:2009 – Compiti dell’EGE (2)
 promozione dell’introduzione e del mantenimento all’interno
dell’organizzazione dei sistemi di gestione dell’energia conformi alla UNI
CEI EN 16001;
 gestione di una contabilità energetica analitica, valutazione dei
risparmi ottenuti dai progetti di risparmio energetico e relative misure;
 analisi dei contratti di fornitura e cessione di energia;
 diagnosi energetiche comprensive dell’individuazione di interventi
migliorativi anche in relazione all’impiego delle fonti energetiche rinnovabili;
 analisi tecnico-economica e di fattibilità degli interventi e valutazione
dei rischi;
 ottimizzazione della conduzione e manutenzione degli impianti;
 gestione e controllo dei sistemi energetici;
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UNI CEI 11339:2009 – Compiti dell’EGE (3)
 elaborazione di piani e programmi di attività e attuazione degli stessi
con la gestione del personale addetto, dei consulenti, dei fornitori, delle ditte
esecutrici;
 individuazione di programmi di sensibilizzazione e di promozione
dell’uso efficiente dell’energia e attuazione degli stessi;
 definizione delle specifiche tecniche attinenti gli aspetti energetici
dei contratti per la realizzazione di interventi e/o la fornitura di beni e
servizi e la gestione di impianti;
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UNI CEI 11339:2009 – Compiti dell’EGE (4)
 applicazione appropriata della legislazione e della normativa tecnica in
campo energetico e ambientale;
 reportistica e relazioni con la direzione, il personale e l’esterno;
 pianificazione dei sistemi energetici;
 pianificazione finanziaria delle attività;
 gestione del progetto (project management).
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UNI CEI 11339:2009 – Competenze dell’EGE (1)
 conoscenza dei Sistemi di Gestione dell’Energia e delle tecniche di
auditing in tale ambito ed, ove investito della necessaria responsabilità e
autorità, deve essere in grado di predisporre ed implementare tale Sistema
nell’organizzazione ivi compreso un programma di gestione dell’energia
conforme alla UNI CEI EN 16001;
 conoscenza delle tecnologie tradizionali e innovative di efficienza
energetica e uso delle fonti rinnovabili;
 conoscenza di base delle implicazioni ambientali degli usi energetici;
 conoscenza del mercato dell’energia elettrica e del gas, degli attori
coinvolti nel mercato stesso, della tipologia delle offerte di fornitura, delle
forme contrattuali, delle tariffe e prezzi correnti;
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UNI CEI 11339:2009 – Competenze dell’EGE (2)
 conoscenza di base delle metodologie ai valutazione economica dei
progetti, della redditività degli investimenti, delle fonti di finanziamento,
degli strumenti di finanziamento (finanza di progetto - “project financing” e
FTT - Finanziamento Tramite Terzi), nonché della valutazione dei rischi di
progetto;
 conoscenza delle metodologie di valutazione dei risparmi di energia
conseguibili e conseguiti;
 conoscenza di modalità contrattuali per l’acquisto di beni e/o servizi,
con un particolare riferimento agli interventi finalizzati alla riqualificazione
energetica (anche in modalità di affidamento a terzi/outsourcing) e ai
contratti a garanzia di risultato e/o a prestazione garantita;
 conoscenza di base del project management e delle basi di:
organizzazione aziendale, controllo di gestione e budget, contabilità
analitica;
 conoscenza della legislazione e normativa tecnica in materia
ambientale ed energetica.
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UNI CEI 11339:2009 – Specializzazioni dell’EGE
In ragione di una maggiore definizione dei campi di
competenza della figura professionale sono definite due
macroattività specializzate:
 EGE settore industriale (con particolari competenze
finalizzate ad applicazioni industriali e processi produttivi),
 EGE settore civile (con particolari competenze
finalizzate agli utilizzi civili e della pubblica amministrazione).
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UNI CEI 11339:2009 – Valutazione (1)
Il processo di valutazione può essere condotto in termini di:
• autovalutazione;
• valutazione da parte dell’organizzazione entro cui I’EGE
andrà a operare;
• valutazione da parte di soggetti terzi, anche all’interno di
processi di certificazione.
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UNI CEI 11339:2009 – Valutazione (2)
E’ richiesto il possesso di adeguata esperienza
professionale nel settore della gestione dell’energia,
eventualmente integrata dai relativi titoli di formazione. In
particolare la formazione scolastica deve risultare tanto più
approfondita ed attinente compiti e competenze dell’EGE
quanto minore è l’esperienza professionale maturata.
La formazione scolastica è comprovata con idoneo titolo di
studio.
L’adeguata esperienza deve essere documentata con
lettere di incarico/referenze e/o altra documentazione
pertinente.
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UNI CEI 11339:2009 – Valutazione (3)
Nel caso in cui il processo di valutazione sia condotto al fine
o all’interno di un processo di certificazione, è necessario
che l’organismo di certificazione operi secondo i requisiti
della UNI CEI EN ISO/IEC 17024.
La verifica del mantenimento delle competenze deve essere
effettuata periodicamente e l’intervallo tra tali verifiche non
può essere maggiore di 5 anni.
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Novità introdotte dal D. Lgs. n. 102/2014
Il D. Lgs. n. 102/2014
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014 , n. 102
Attuazione
della
direttiva
2012/27/UE
sull’efficienza energetica, che modifica le
direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie
Generale n. 165 del 18.07.2014)
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 1 - Finalità
1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva
2012/27/UE e nel rispetto dei criteri fissati dalla
legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro
di misure per la promozione e il miglioramento
dell’efficienza energetica che concorrono al
conseguimento dell’obiettivo nazionale di
risparmio energetico indicato all’articolo 3. Il
presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a
rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia e
a superare le carenze del mercato che frenano
l’efficienza nella fornitura e negli usi finali
dell’energia.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 3 - Obiettivo nazionale di risparmio energetico
1. L’obiettivo nazionale indicativo di risparmio
energetico cui concorrono le misure del presente
decreto, consiste nella riduzione, entro l’anno
2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di
petrolio dei consumi di energia primaria, pari a
15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio
di energia finale, conteggiati a partire dal 2010,
in coerenza con la Strategia energetica nazionale.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 6 - Acquisti delle Pubbliche amministrazioni
centrali
Le pubbliche amministrazioni centrali si attengono al
rispetto dei requisiti minimi di efficienza energetica
di cui all’allegato 1 [...] L’obbligo si considera assolto
qualora l’acquisto di prodotti, servizi ed immobili
rispetti almeno le «specifi che tecniche» e le
«clausole contrattuali» indicate nei «Criteri
ambientali minimi» per le pertinenti categorie di
prodotti indicate al punto 3.6 del «Piano d’azione
per la sostenibilità ambientale dei consumi nel
settore della Pubblica Amministrazione (PAN
GPP)».
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art.8, comma 1
Le grandi imprese [impresa che occupa più di 250
persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o
il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro]
eseguono una diagnosi energetica, condotta da società di
servizi energetici, esperti in gestione dell’energia o auditor
energetici [...] nei siti produttivi localizzati sul territorio
nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente
ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all’allegato 2 al
presente decreto. Tale obbligo non si applica alle grandi
imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi
EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a
condizione che il sistema di gestione in questione includa un
audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui
all’allegato 2 al presente decreto.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
ALLEGATO 2
Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro
dei sistemi di gestione dell’energia
I criteri minimi che devono possedere gli audit di qualità sono di seguito riportati:
a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati
e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici
o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su
semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo
termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di
sconto;
d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di
tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in
modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative;
Gli audit energetici consentono calcoli dettagliati e convalidati per le misure
proposte in modo da fornire informazioni chiare sui potenziali risparmi. I dati
utilizzati per gli audit energetici possono essere conservati per le analisi storiche
e per il monitoraggio della prestazione.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 8, comma 2
Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto [Nota: il decreto legislativo n. 102/2014 è entrato in
vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, cioè in data 19.07.2014] le diagnosi di cui al
comma 1 sono eseguite da soggetti certificati da
organismi accreditati ai sensi del regolamento comunitario
n. 765 del 2008 o firmatari degli accordi internazionali di
mutuo riconoscimento, in base alle norme UNI CEI 11352,
UNI CEI 11339 o alle ulteriori norme di cui all’articolo 12,
comma 3, relative agli auditor energetici [Nota:
verosimilmente la EN 16247-5].
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 8, comma 3
Le imprese a forte consumo di energia che ricadono nel
campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3,
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono
tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le
medesime scadenze, indipendentemente dalla loro
dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi
ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle
diagnosi stesse o in alternativa ad adottare sistemi di
gestione conformi alla norma ISO 50001.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 8, comma 3
La norma richiamata dall'art. 8, comma 3, del D. Lgs. n. 102/2014
richiama un Decreto Ministeriale da emanarsi. Si tratta del Decreto
del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2013, che
all'art. 2, comma 1, recita:
Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali,
nell'annualità di riferimento, si sono
verificate entrambe le
seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo
svolgimento della propria attività,
almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4
gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo
dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attività,
determinato ai sensi dell’art. 4, e il
valore del fatturato,
determinato ai sensi dell’art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per
cento.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 8, commi 9 e 10
Entro il 31 dicembre 2014 il Ministero dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e
del mare, pubblica un bando per il cofinanziamento di
programmi presentati dalle Regioni finalizzati a
sostenere la realizzazione di diagnosi energetiche nelle
PMI o l’adozione nelle PMI di sistemi di gestione
conformi alle norme ISO 50001. I programmi di sostegno
presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi
alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di
Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di
efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o
dell’ottenimento della certificazione ISO 50001.
All’attuazione delle attività previste al comma 9 si provvede, nel
limite massimo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2014 al 2020
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 12, comma 5
I soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettere c), d)
ed e) del decreto ministeriale 28 dicembre 2012
[Nota: ESCO ed Energy Manager], decorsi
ventiquattro mesi dall’entrata in vigore del
presente decreto, possono partecipare al
meccanismo dei certificati bianchi solo se in
possesso di certificazione, rispettivamente,
secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI
11339.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 12, comma 1
ACCREDIA, sentito il CTI per il necessario
collegamento con la normativa tecnica di settore,
entro il 31 dicembre 2014, sottopone al Ministero
dello sviluppo economico e al Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
per l’approvazione gli schemi di certificazione e
accreditamento per la conformità alle norme
tecniche in materia di ESCO, esperti in gestione
dell’energia, sistemi di gestione dell’energia,
diagnosi energetiche e alle disposizioni del presente
decreto.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 12, comma 3
UNI-CEI, in collaborazione con CTI ed ENEA, entro
180 giorni dalla pubblicazione del presente decreto,
elabora norme tecniche per la certificazione
volontaria degli auditor energetici nei settori
dell’industria, del terziario e dei trasporti e degli
installatori di elementi edilizi connessi al
miglioramento della prestazione energetica degli
edifici.
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Il D. Lgs. n. 102/2014
Art. 13, commi 1 e 2
Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione
con le associazioni di categoria, in particolare delle
ESCO e dei Servizi energetici, con le associazione
dei consumatori e con le Regioni, predispone un
programma triennale di informazione e
formazione finalizzato a promuovere e facilitare
l’uso efficiente dell’energia. [...] All’attuazione del
programma di cui al comma 1 si provvede nel limite
massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2015, 2016 e 2017
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Grazie per l’attenzione
Luca Leonardi
Tel: 02 27091.233
Cell: 348 17 65 351
E mail: [email protected]
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