CONTRIBUTI AFFITTO BANDO 2014

COMUNE DI SERAVEZZA
Provincia di Lucca
Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di
locazione
anno 2014
Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998 e ss. mm.; del DM LL.PP. 07/06/1999; della
Deliberazione GC n.70/2008; della Deliberazione G.R.T. n. 265/2009; del D.D.R.T. n. 803 del
05/03/2014 ed approvato con Determinazione Settore Politiche della Persona N.411 del
07/05/2014.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DELLA PERSONA RENDE NOTO
Che a partire dal 07/05/2014 (data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio
Comunale) e sino alla data del 07/06/2014, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati
possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad
integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014.
L’erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla
Regione Toscana, al momento che tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, e nei limiti
di quelle messe a disposizione dal Comune, secondo le procedure e le modalità indicate dal
presente bando.
Art. 1
Requisiti dei proponenti la domanda e condizioni per l’ammissibilità
Possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della relativa
domanda:
1) - siano cittadini italiani;
- siano cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
- siano cittadini di altri Stati in possesso di valido titolo di soggiorno (D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.)
e con residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione, è possibile autocertificare tale stato elencando i periodi di permanenza ed i
relativi comuni di residenza. (Art. 11, comma 13, D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche, in
legge, L. n. 133/2008 – D.G.R.T. n. 265/2009)
2) abbiano la residenza anagrafica nel comune di Seravezza e presso l’immobile con riferimento al
quale si richiede il contributo; la data di decorrenza delle mensilità utili per l’erogazione dei
contributi coincide con quella dell’attribuzione della residenza anagrafica nelle ipotesi in cui
l’attribuzione risulti successiva alla data del 01/01/2014;
1
3) si trovino, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, nelle condizioni individuate alle
lettere c) e d) della Tabella A allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e ss. mm. ovvero:
a) non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo
familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Seravezza o nei comuni limitrofi; si intende adeguato
l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri
perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia
non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3
persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq.
per 6 persone ed oltre;
b) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi,
ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un
alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata
con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del
valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di Seravezza.
Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa
d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista
Componenti nucleo
familiare
1
2
3
Vani catastali
Componenti nucleo familiare
3
4
4,50
4
5
6 ed oltre
Vani
catastali
5
6
7
Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di 1/3.
Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo o quote di essi sfitti o concessi a
terzi ubicati in qualsiasi località il valore catastale degli stessi è convenzionalmente ridotto della metà.
4) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato
o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali, riferito all’alloggio, di
proprietà privata o pubblica, in cui hanno la residenza, con esclusione degli alloggi E.R.P.
disciplinati dalla L.R.T. n. 96/1996 e ss. mm. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1
(abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico);
5) siano in possesso di una attestazione ISE (indicatore situazione economica) ed ISEE (indicatore
situazione economica equivalente) non scaduta al momento di presentazione della domanda e
comunque valida ai sensi della normativa vigente al momento di presentazione della domanda,
dalla quale risulti un valore ISE non superiore ad € 28.237,55;
6) presentino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri
accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi della normativa vigente al momento di presentazione
della domanda rientranti entro i valori di seguito indicati:
FasciaA
Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per
l’anno 2014 ( € 13.035,88). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE
non inferiore al 14%;
FasciaB
Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno
2014 ( € 13.035,88 ) e l’importo di € 28.237,55. Incidenza del canone al netto degli oneri
accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad € 16.000,00
(limite per l’accesso agli alloggi di e.r.p. stabilito con Deliberazione G.R.T. n. 630/2013);
2
7) non siano titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno
alloggiativo;
8) Non abbiano ceduto in tutto o in parte l’alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche
temporanea, né abbiano adibito l’alloggio ad attività illecite.
Art.2
Soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti
per l’assegnazione di alloggi E.R.P.
L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie
vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo
la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione di
alloggio E.R.P. è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità
dell’alloggio verificatasi nell’anno a cui si riferisce il Bando (2014). Per data di disponibilità
dell’alloggio è da intendersi quella in cui il soggetto possa effettivamente entrare nell’alloggio.
Art. 3
Reddito e canone di locazione di riferimento
1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella
risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della
domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi e per gli effetti della
normativa in materia di ISE/ISEE.
2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo
studente risulti fiscalmente a carico.
3) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarino “ISE zero” è possibile soltanto in presenza
di certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, attestante che il
soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure, di
autocertificazione circa la fonte di sostentamento (modello B).
Nella fascia “ISE zero” sono compresi:
- coloro che abbiano ISE pari a zero;
- coloro che abbiano ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione
per il quale richiedono il contributo;
3 bis) Ai fini del presente bando e fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3) relativamente
a certificazioni ISE uguali a 0 o inferiori al canone di locazione, per “ISE incongruo” deve intendersi
un valore ISE inferiore a quelli riportati nella sottostante tabella (Deliberazione GC n.70/2008).
Oltre i 5 componenti, per ogni persona in più componente il nucleo familiare il parametro di
equivalenza è aumentato di 0,35% con conseguente modifica dei valori successivi, come previsto
dalla vigente normativa in materia:
N°
componenti il
nucleo
familiare
1
Scala di
equivalenza
Minimo vitale per il 2013
Valore ISE incongruo inferiore ad
rapportato ai componenti del
€
nucleo familiare €
1,00
6.517,94
4.562,55
2
1,57
10.233,16
7.163,21
3
2,04
13.296,59
9.307,61
4
2,46
16.034,13
11.223,89
5
2,85
18.576,12
13.003,28
6
3,20
20.857,40
14.600,18
3
7
3,55
23.138,68
16.197,07
(Ai fini del calcolo dell’ISE incongruo si fa riferimento al minimo vitale anno 2014 (€ 6.517,94 pari a n.13
mensilità di € 501,38 corrispondenti al trattamento minimo mensile INPS anno 2014) rapportato al numero
dei componenti il nucleo familiare secondo la scala di equivalenza fissata per legge.
Il valore ottenuto viene poi decurtato di un importo pari al 30% considerato quale incidenza indicativa del
canone di locazione sul minimo vitale:
- minimo vitale X coefficiente scala di equivalenza = minimo vitale rapportato al nucleo familiare
-
minimo vitale rapportato al nucleo familiare – 30% = valore di riferimento al di sotto del quale l’ISE si considera
incongruo).
4) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente
registrato, al netto degli oneri accessori;
5) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del
contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero
complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio.
Art. 4
Nucleo familiare
1) Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della vigente
normativa ISE/ISEE;
2) I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultino nello stesso stato
di famiglia, salvo caso di divorzio o di separazione legale; la semplice separazione di fatto non
comporta la divisione del nucleo familiare così inteso.
Art. 5
Presentazione delle domande
1) Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate presso l’Ufficio
Protocollo del Comune di Seravezza o spedite tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo:
Comune di Seravezza (LU) via XXIV Maggio, n. 22, 55047 Seravezza (LU);
2) Ai fini della compilazione della domanda sono stati predisposti appositi moduli (modello A,
modello B, modello C) che potranno essere utilizzati dagli interessati. I moduli sono disponibili
presso gli uffici comunali - Ufficio Servizi Sociali, ovvero scaricabili dal sito web
www.comune.seravezza.lucca.it ;
3) Il termine per la presentazione delle domande, attestato dall’acquisizione al Protocollo
comunale, è fissato alla data del 07/06/2014 esplicitando che, relativamente alle domande
pervenute tramite posta, non farà fede il timbro postale di spedizione;
4) Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, devono essere corredate
di tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l’indirizzo al quale trasmettere
le comunicazioni relative al presente bando, compreso il recapito telefonico. Le domande non
sottoscritte non saranno accolte e non potranno essere sanate.
5) Alla domanda deve essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità;
6) Nella domanda i soggetti interessati, oltre ai requisiti di cui all’art.1 del presente bando, devono
dichiarare:
-
le proprie complete generalità;
4
-
la residenza comprensiva di via e n° civico;
codice fiscale;
valore ISE ed ISEE del nucleo familiare;
canone annuo di locazione;
periodo di validità del contratto di locazione;
numero dei componenti il nucleo familiare
numero dei nuclei familiari che risiedono nell’alloggio;
Ai soli fini statistici e di monitoraggio sui proponenti la domanda, vengono richiesti anche i seguenti
dati:
-
mq dell’alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa dei rifiuti (TARSU) o della
tariffa di igiene ambientale (TIA) ove prevista;
situazione di morosità già presente all’atto di presentazione della domanda (SI/NO);
procedura di sfratto avviata (SI/NO);
tipo del contratto registrato (es. 4+4, 3+2 o altre tipologie);
numero soggetti disabili presenti nel nucleo;
numero figli a carico del soggetto;
numero soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;
numero soggetti minorenni presenti nel nucleo;
Art. 6
Autocertificazione dei requisiti
1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente, ove previsto, provvede
all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando.
2) In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l’Amministrazione Comunale provvederà alla
revoca del beneficio eventualmente concesso. Qualora il contributo risultasse già liquidato
l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite.
Art. 7
Formazione e pubblicazione della graduatoria
1) Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e
la regolarità. Nelle ipotesi in cui siano rilevati motivi che ostino all’accoglimento della domanda
sono date le comunicazioni di cui all’art 10 bis della Legge 241/1990. Entro 10 giorni dalla notifica
della comunicazione dei motivi ostativi i destinatari possono depositare le osservazioni ritenute
necessarie. Scaduti i termini per le osservazioni è convocata la Commissione di cui all’art. 8
della L.R.T. n. 96/1996 e ss. mm., che esamina tutta la documentazione pervenuta, decide in
merito alle eventuali osservazioni prodotte, quindi formula ed approva la graduatoria suddivisa
per Fascia A e Fascia B sulla base dei seguenti criteri:
- Sono collocati nella Fascia A) i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all’importo di €
13.035,88 (importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l’anno 2014) e, rispetto allo stesso,
l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%;
- Sono collocati nella Fascia B) i soggetti il cui valore ISE sia superiore ad € 13.035,88 (importo
di due pensioni minime I.N.P.S., per l’anno 2014) e non superiore ad € 28.237,55 e per i quali il
valore ISEE non sia superiore ad € 16.000,00 (D.G.R.T. n.630/2013). Per tali soggetti l’incidenza
del canone di locazione al netto degli oneri accessori, rapportata al valore ISE, non deve essere
inferiore al 24%.
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Nell’ambito delle fasce A) e B), i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di
incidenza canone/ISE (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) a partire dalla percentuale di
incidenza più alta, in caso di ulteriore parità, per sorteggio;
2) La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune;
3) Tutte le pubblicazioni all’Albo Pretorio sono effettuate nel rispetto del Dlgs. 30.06.2003 n. 196 e
ss. mm.;
4) E’ fatta riserva di poter modificare la graduatoria definitiva nei casi di:
a) accertata mancanza, da parte dell’Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla
collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando;
b) accertati errori di calcolo, da parte dell’Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza
canone ISE; l’esclusione dall’erogazione del contributo, e/o la modifica dell’importo e la
conseguente modifica della graduatoria, avverrà mediante comunicazione con raccomandata a.r.
all’interessato, concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o
documenti.
Art. 8
Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali.
I termini e le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle
risorse ai Comuni avverranno nei tempi e modi che saranno indicati dalla Regione Toscana.
Le risorse proprie dell’Amministrazione Comunale saranno rese effettivamente disponibili una volta
che la Regione Toscana avrà comunicato l’esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate
al Comune.
Art. 9
Validità della graduatoria
La graduatoria ha validità per l’anno 2014.
Art. 10
Entità teorica del contributo
1) Sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R.T. n. 265/2009 l’importo del contributo teorico è
calcolato in rapporto all’incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione
regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, e risulta determinato nel
modo seguente:
a) FASCIA A : il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 14% e
comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00 annui;
b) FASCIA B : il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 24% e
comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 2.325,00 annui.
2) Il contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in
mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo,
quelle superiori si considerano mese intero.
3) Il contributo, decorre dal 1 gennaio 2014 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se
successiva.
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Art. 11
Determinazione del contributo erogabile
1) la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del
contributo teorico spettante;
2) I contributi sono erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Toscana
per l’anno 2014 e delle risorse messe a disposizione dall’ente con propri fondi di bilancio;
3) nell’ipotesi in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno teorico derivato
dalla sommatoria dei contributi teorici, si procede come di seguito, assumendo come parametro di
riferimento il fabbisogno di cui alla Fascia A che deve essere soddisfatto in via prioritaria:
a) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione +comune) non siano sufficienti a far
fronte al fabbisogno teorico complessivo della sola Fascia A, si procede all’erogazione dei
contributi ai soli interessati appartenenti a tale fascia secondo i seguenti criteri di ripartizione:
- i fondi regionali sono distribuiti sino a concorrenza dello stanziamento ed in base all’ordine
della graduatoria; il contributo è erogato nella misura corrispondente al 70% del
contributo teorico spettante in funzione del numero di mensilità pagate e documentate;
- i fondi comunali sono distribuiti mediante ripartizione proporzionale tra gli aventi diritto di
Fascia A non soddisfatti dalla ripartizione dei fondi regionali, ove per ripartizione
proporzionale deve intendersi quella derivata dall’applicazione della seguente formula:
F.R.A.: Q.P.C. = C.T. : X
X=Q.P.C.x C.T.
F.R.A.
In cui:
F.R.A. : rappresenta il fabbisogno residuo di Fascia A non soddisfatto dalla ripartizione dei fondi
regionali;
Q.P.C. : rappresenta lo stanziamento comunale complessivo;
C.T. : rappresenta il contributo teorico calcolato sulla base dei criteri previsti dal presente bando in
funzione delle mensilità pagate e documentate;
X : rappresenta il contributo proporzionale effettivo;
b) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione + comune) siano sufficienti a far fronte
al fabbisogno teorico complessivo della sola Fascia A si procede in tale senso, senza
assegnazione di quota parte delle risorse per il soddisfacimento delle domande di cui alla Fascia
B;
c) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione + comune) siano sufficienti a far fronte
al fabbisogno teorico complessivo della Fascia A e solo parzialmente della Fascia B, fermo
il criterio della ripartizione dei fondi regionali in relazione al 70% del contributo teorico spettante, i
fondi comunali sono ripartiti in via proporzionale tra tutti gli appartenenti alla fascia B, ovvero tra gli
appartenenti alla fascia B che non siano stati soddisfatti dalla ripartizione dei fondi regionali. Ai fini
della ripartizione proporzionale sono utilizzati i criteri di cui alla lettera a) del presente punto;
d) non saranno distribuiti acconti sul contributo, che verrà dunque erogato in un’unica
soluzione.
Art. 12
Liquidazione e pagamento dei contributi
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1) Il Comune provvede alla liquidazione e pagamento dei contributi previo introito a bilancio delle
risorse assegnate dalla Regione Toscana, e previo impegno delle proprie per la parte di
competenza comunale;
2) gli aventi diritto prima della liquidazione del contributo devono presentare, a pena di esclusione,
la documentazione appresso indicata:
a) dichiarazione attestante:
- il mantenimento dei requisiti indicati nella domanda;
- regolarità della registrazione annuale del contratto riferita all’anno 2014;
b) ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di locazione in relazione ai mesi per i
quali gli interessati hanno diritto all’erogazione del contributo; si precisa che a tale fine, ed agli
effetti del presente Bando, fanno fede le ricevute dei bonifici bancari ove riportino espressamente
ed in modo inequivocabile il nominativo del beneficiario e la causale del pagamento. Si ricorda,
inoltre, che i pagamenti di importi superiori ad € 999,99 dovranno essere effettuati utilizzando
sistemi tracciabili ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 231 / 2007 e delle disposizioni
di cui alla Legge di stabilità 2014 in particolare art. 1 comma 50 L. 147 / 2013.
3) l’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e
documentate;
4) nei casi in cui dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone
formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di
seguito:
a) canoni pagati in misura superiore: non si da luogo a revisione della graduatoria e del
relativo contributo;
b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in
graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante.
Art. 13
Liquidazione del contributo in presenza di condizioni di morosità.
1) i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai
locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima; ciò alle condizioni sotto riportate:
a) Nel caso di contributo uguale o superiore all’importo della morosità: disponibilità del locatore,
risultante da apposita dichiarazione (modello C) ad accettare il contributo, o la parte di esso
corrispondente al debito accumulato, a sanatoria della morosità con conseguente rinuncia alla
procedura di sfratto;
b) Nel caso di contributo minore dell’importo della morosità: disponibilità del locatore, risultante da
apposita dichiarazione (modello C) ad accettare il contributo a parziale sanatoria della morosità
maturata, mediante la sospensione della procedura di sfratto per almeno un anno. In tale caso il
locatore rimane creditore nei confronti del conduttore del debito non compensato dal contributo, e
resta fermo l’impegno a non attivare procedure di sfratto prima che sia trascorso un anno dalla
data di liquidazione del contributo medesimo;
2) in mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà
erogato;
3) In presenza di morosità il contributo, o la parte di esso corrispondente al debito accumulato,
sarà quindi erogato al locatore, previa presentazione da parte dello stesso della documentazione
(modello C – Atto di Notorietà – sottoscritto dal locatore) in cui si attesti la disponibilità di cui al
precedente c. 1, caso a) o b).
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4) Il locatore potrà riscuotere il contributo anche tramite l’associazione della proprietà edilizia, dallo
stesso delegata, che attesti l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore;
5) nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto 1) la parte di
contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore, con le modalità di cui
al presente bando.
Art. 14
Casi Particolari
1)
in caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di
residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento
dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi secondo le seguenti disposizioni:
a) gli eredi dovranno presentare espressa richiesta di liquidazione del contributo, corredata dalla
documentazione necessaria ad accertarne lo stato;
b) quanto indicato al precedente punto a) è da effettuarsi all’atto della dichiarazione di
conservazione dei requisiti, che deve essere, all’uopo, presentata dagli eredi stessi, unitamente
all’esibizione delle ricevute attestanti il pagamento del canone, il tutto riferito alla data di decesso
del beneficiario originario;
c) nel caso in cui il beneficiario sia deceduto successivamente alla presentazione della
dichiarazione di conservazione dei requisiti la richiesta di liquidazione del contributo da parte degli
eredi deve essere effettuata entro il termine di giorni 15 dal decesso;
d) l’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti precedenti implica la decadenza del diritto al
contributo;
2) ove il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso
Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento
dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato
tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo
non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di
trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in
relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda.
Art. 15
Controlli e sanzioni
1) ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 6 c.3 D.P.C.M. n.221/1999 spetta
all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 D.P.R.
445/2000. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente
percepite, gravate di interessi legali;
2) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, punto 1.3, dell’allegato “A” alla D.G.R.T. n. 265/2009, l’
elenco degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per
territorio al fine dei controlli previsti dalle leggi vigenti.
Art. 16
Avvio del procedimento
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Rivolto al collocamento in graduatoria
Le indicazioni che seguono hanno valenza di comunicazione di avvio del procedimento per quanto
concerne il mero collocamento utile in graduatoria dei proponenti la domanda (articoli 7 ed 8
comma 3 della Legge 241/1990 e succ. mod.) In proposito si specifica che:
- il procedimento dovrà considerarsi avviato a far data dal 09.06.2014;
- l’amministrazione competente è il Comune di Seravezza (LU);
- oggetto del procedimento è la collocazione utile in graduatoria per quanto concerne i
contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex Legge 431/1998 – anno 2014;
- l’Ufficio Politiche della Persona è adibito all’istruttoria delle domande;
- responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pia Tonini, Responsabile del Settore Politiche
della Persona – e-mail [email protected];
- il procedimento dovrà concludersi entro giorni 40 decorrenti dalla data di avvio;
- in caso di interruzione dovuta alla comunicazione di eventuali motivi ostativi (art.8) il
termine di conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere una volta
pervenute tutte le osservazioni, ovvero una volta scaduto l’ultimo termine per la
presentazione delle medesime;
- il titolare del potere sostitutivo per le ipotesi di ritardo nella conclusione del procedimento è
il segretario comunale del Comune di Seravezza, Dott. Sergio Camillo Sortino;
- di ogni notizia inerente il presente Bando ed il relativo procedimento, sarà data apposita
informativa nei modi dovuti, anche mediante avviso sul sito web del Comune
www.comune.seravezza.lucca.it - sezione “Servizi Sociali”;
- la data di presentazione della domanda coincide con quella di ricevimento da parte
dell’Ufficio Protocollo del Comune e contestuale acquisizione al Protocollo dell’Ente;
- gli atti relativi al procedimento di che trattasi sono visionabili presso l’Ufficio Servizi Sociali
e ogni informazione telefonica può essere richiesta al numero 0584 757703.
Art. 17
Tutela dei dati personali
Ai sensi e per gli affetti del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali richiesti sono prescritti
dalle vigenti disposizioni normative ai fini del procedimento relativo al presente bando, e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo.
Art. 18
Norma finale
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e
ss. mm. , ai relativi decreti di attuazione, alla L.R.T. n. 41/2005 e ss. mm., Il presente Bando è
conforme a quanto indicato dalla D.G.R.T. n. 265/2009.
SERAVEZZA 07/05/2014
Il Funzionario Responsabile
Dott.ssa Pia Tonini
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