COMUNE DI SERAVEZZA Provincia di Lucca Bando per l'assegnazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione anno 2014 Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge 431/1998 e ss. mm.; del DM LL.PP. 07/06/1999; della Deliberazione GC n.70/2008; della Deliberazione G.R.T. n. 265/2009; del D.D.R.T. n. 803 del 05/03/2014 ed approvato con Determinazione Settore Politiche della Persona N.411 del 07/05/2014. IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE DELLA PERSONA RENDE NOTO Che a partire dal 07/05/2014 (data di pubblicazione del presente bando all’Albo Pretorio Comunale) e sino alla data del 07/06/2014, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per avere accesso alla graduatoria degli aspiranti al contributo ad integrazione dei canoni di locazione da erogare per il periodo 01.01.2014 – 31.12.2014. L’erogazione dei contributi ai soggetti interessati avverrà nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, al momento che tali risorse siano divenute contabilmente disponibili, e nei limiti di quelle messe a disposizione dal Comune, secondo le procedure e le modalità indicate dal presente bando. Art. 1 Requisiti dei proponenti la domanda e condizioni per l’ammissibilità Possono partecipare al presente bando i soggetti che, alla data di presentazione della relativa domanda: 1) - siano cittadini italiani; - siano cittadini di uno Stato appartenente all’Unione Europea; - siano cittadini di altri Stati in possesso di valido titolo di soggiorno (D.Lgs. 286/1998 e ss.mm.ii.) e con residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione, è possibile autocertificare tale stato elencando i periodi di permanenza ed i relativi comuni di residenza. (Art. 11, comma 13, D.L. n. 112/2008, convertito con modifiche, in legge, L. n. 133/2008 – D.G.R.T. n. 265/2009) 2) abbiano la residenza anagrafica nel comune di Seravezza e presso l’immobile con riferimento al quale si richiede il contributo; la data di decorrenza delle mensilità utili per l’erogazione dei contributi coincide con quella dell’attribuzione della residenza anagrafica nelle ipotesi in cui l’attribuzione risulti successiva alla data del 01/01/2014; 1 3) si trovino, unitamente a tutti i componenti del nucleo familiare, nelle condizioni individuate alle lettere c) e d) della Tabella A allegata alla L.R.T. n. 96/1996 e ss. mm. ovvero: a) non titolarità di diritti di proprietà usufrutto uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, nell'ambito territoriale del Comune di Seravezza o nei comuni limitrofi; si intende adeguato l'alloggio la cui superficie utile abitabile intesa quale la superficie di pavimento misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli interni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre sia non inferiore a 30 mq. per 1 persona, non inferiore a 45 mq. per 2 persone, non inferiore a 55 mq. per 3 persone, non inferiore a 65 mq. per 4 persone, non inferiore a 75 mq. per 5 persone, non inferiore a 95 mq. per 6 persone ed oltre; b) non titolarità di diritti di proprietà su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo sfitti o concessi a terzi, ubicati in qualsiasi località, il cui valore catastale complessivo sia uguale o superiore al valore catastale di un alloggio adeguato determinato assumendo come vani catastali quelli di cui alla tabella di seguito riportata con riferimento al nucleo familiare, e come tariffa d'estimo quella convenzionale risultante dalla media del valore delle classi della categoria A3 (di zona periferica ove prevista) del Comune di Seravezza. Se nel territorio comunale di riferimento non è presente la categoria catastale A3, si considera, come tariffa d'estimo, la media del valore delle prime tre classi della categoria A2 di zona periferica ove prevista Componenti nucleo familiare 1 2 3 Vani catastali Componenti nucleo familiare 3 4 4,50 4 5 6 ed oltre Vani catastali 5 6 7 Nel caso di quote di proprietà il relativo valore è convenzionalmente ridotto di 1/3. Nel caso di diritto di usufrutto su uno o più alloggi o locali ad uso abitativo o quote di essi sfitti o concessi a terzi ubicati in qualsiasi località il valore catastale degli stessi è convenzionalmente ridotto della metà. 4) siano titolari di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato o depositato per la registrazione, in regola con le registrazioni annuali, riferito all’alloggio, di proprietà privata o pubblica, in cui hanno la residenza, con esclusione degli alloggi E.R.P. disciplinati dalla L.R.T. n. 96/1996 e ss. mm. e degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in villa) e A/9 (castelli, palazzi di pregio artistico e storico); 5) siano in possesso di una attestazione ISE (indicatore situazione economica) ed ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non scaduta al momento di presentazione della domanda e comunque valida ai sensi della normativa vigente al momento di presentazione della domanda, dalla quale risulti un valore ISE non superiore ad € 28.237,55; 6) presentino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi della normativa vigente al momento di presentazione della domanda rientranti entro i valori di seguito indicati: FasciaA Valore ISE uguale o inferiore all’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2014 ( € 13.035,88). Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%; FasciaB Valore ISE compreso tra l’importo corrispondente a due pensioni minime INPS per l’anno 2014 ( € 13.035,88 ) e l’importo di € 28.237,55. Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 24%. Valore ISEE non superiore ad € 16.000,00 (limite per l’accesso agli alloggi di e.r.p. stabilito con Deliberazione G.R.T. n. 630/2013); 2 7) non siano titolari di altri benefici pubblici erogati da qualunque ente a titolo di sostegno alloggiativo; 8) Non abbiano ceduto in tutto o in parte l’alloggio locato, ivi compresa la sub-locazione anche temporanea, né abbiano adibito l’alloggio ad attività illecite. Art.2 Soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi E.R.P. L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione di alloggio E.R.P. è causa di decadenza del diritto al contributo a far data dalla disponibilità dell’alloggio verificatasi nell’anno a cui si riferisce il Bando (2014). Per data di disponibilità dell’alloggio è da intendersi quella in cui il soggetto possa effettivamente entrare nell’alloggio. Art. 3 Reddito e canone di locazione di riferimento 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di ISE/ISEE. 2) Per gli studenti universitari la dichiarazione ISE/ISEE di riferimento è quella del soggetto a cui lo studente risulti fiscalmente a carico. 3) L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarino “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di certificazione, a firma del responsabile del competente ufficio comunale, attestante che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune, oppure, di autocertificazione circa la fonte di sostentamento (modello B). Nella fascia “ISE zero” sono compresi: - coloro che abbiano ISE pari a zero; - coloro che abbiano ISE inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale richiedono il contributo; 3 bis) Ai fini del presente bando e fatto salvo quanto previsto al precedente punto 3) relativamente a certificazioni ISE uguali a 0 o inferiori al canone di locazione, per “ISE incongruo” deve intendersi un valore ISE inferiore a quelli riportati nella sottostante tabella (Deliberazione GC n.70/2008). Oltre i 5 componenti, per ogni persona in più componente il nucleo familiare il parametro di equivalenza è aumentato di 0,35% con conseguente modifica dei valori successivi, come previsto dalla vigente normativa in materia: N° componenti il nucleo familiare 1 Scala di equivalenza Minimo vitale per il 2013 Valore ISE incongruo inferiore ad rapportato ai componenti del € nucleo familiare € 1,00 6.517,94 4.562,55 2 1,57 10.233,16 7.163,21 3 2,04 13.296,59 9.307,61 4 2,46 16.034,13 11.223,89 5 2,85 18.576,12 13.003,28 6 3,20 20.857,40 14.600,18 3 7 3,55 23.138,68 16.197,07 (Ai fini del calcolo dell’ISE incongruo si fa riferimento al minimo vitale anno 2014 (€ 6.517,94 pari a n.13 mensilità di € 501,38 corrispondenti al trattamento minimo mensile INPS anno 2014) rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare secondo la scala di equivalenza fissata per legge. Il valore ottenuto viene poi decurtato di un importo pari al 30% considerato quale incidenza indicativa del canone di locazione sul minimo vitale: - minimo vitale X coefficiente scala di equivalenza = minimo vitale rapportato al nucleo familiare - minimo vitale rapportato al nucleo familiare – 30% = valore di riferimento al di sotto del quale l’ISE si considera incongruo). 4) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori; 5) In caso di residenza nell’alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell’alloggio. Art. 4 Nucleo familiare 1) Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello determinato ai sensi della vigente normativa ISE/ISEE; 2) I coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche quando non risultino nello stesso stato di famiglia, salvo caso di divorzio o di separazione legale; la semplice separazione di fatto non comporta la divisione del nucleo familiare così inteso. Art. 5 Presentazione delle domande 1) Le domande di partecipazione al presente bando dovranno essere presentate presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Seravezza o spedite tramite raccomandata a/r al seguente indirizzo: Comune di Seravezza (LU) via XXIV Maggio, n. 22, 55047 Seravezza (LU); 2) Ai fini della compilazione della domanda sono stati predisposti appositi moduli (modello A, modello B, modello C) che potranno essere utilizzati dagli interessati. I moduli sono disponibili presso gli uffici comunali - Ufficio Servizi Sociali, ovvero scaricabili dal sito web www.comune.seravezza.lucca.it ; 3) Il termine per la presentazione delle domande, attestato dall’acquisizione al Protocollo comunale, è fissato alla data del 07/06/2014 esplicitando che, relativamente alle domande pervenute tramite posta, non farà fede il timbro postale di spedizione; 4) Le domande, compilate in ogni loro parte e debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e devono indicare l’indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al presente bando, compreso il recapito telefonico. Le domande non sottoscritte non saranno accolte e non potranno essere sanate. 5) Alla domanda deve essere allegata fotocopia di documento di identità in corso di validità; 6) Nella domanda i soggetti interessati, oltre ai requisiti di cui all’art.1 del presente bando, devono dichiarare: - le proprie complete generalità; 4 - la residenza comprensiva di via e n° civico; codice fiscale; valore ISE ed ISEE del nucleo familiare; canone annuo di locazione; periodo di validità del contratto di locazione; numero dei componenti il nucleo familiare numero dei nuclei familiari che risiedono nell’alloggio; Ai soli fini statistici e di monitoraggio sui proponenti la domanda, vengono richiesti anche i seguenti dati: - mq dell’alloggio calcolati sulla base della normativa per la tassa dei rifiuti (TARSU) o della tariffa di igiene ambientale (TIA) ove prevista; situazione di morosità già presente all’atto di presentazione della domanda (SI/NO); procedura di sfratto avviata (SI/NO); tipo del contratto registrato (es. 4+4, 3+2 o altre tipologie); numero soggetti disabili presenti nel nucleo; numero figli a carico del soggetto; numero soggetti ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo; numero soggetti minorenni presenti nel nucleo; Art. 6 Autocertificazione dei requisiti 1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 il richiedente, ove previsto, provvede all’autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando. 2) In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445 del 28.12.2000 art. 76, l’Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso. Qualora il contributo risultasse già liquidato l’Amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite. Art. 7 Formazione e pubblicazione della graduatoria 1) Il Comune procede all’istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Nelle ipotesi in cui siano rilevati motivi che ostino all’accoglimento della domanda sono date le comunicazioni di cui all’art 10 bis della Legge 241/1990. Entro 10 giorni dalla notifica della comunicazione dei motivi ostativi i destinatari possono depositare le osservazioni ritenute necessarie. Scaduti i termini per le osservazioni è convocata la Commissione di cui all’art. 8 della L.R.T. n. 96/1996 e ss. mm., che esamina tutta la documentazione pervenuta, decide in merito alle eventuali osservazioni prodotte, quindi formula ed approva la graduatoria suddivisa per Fascia A e Fascia B sulla base dei seguenti criteri: - Sono collocati nella Fascia A) i soggetti il cui valore ISE risulti uguale o inferiore all’importo di € 13.035,88 (importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l’anno 2014) e, rispetto allo stesso, l’incidenza del canone di locazione, al netto degli oneri accessori, non sia inferiore al 14%; - Sono collocati nella Fascia B) i soggetti il cui valore ISE sia superiore ad € 13.035,88 (importo di due pensioni minime I.N.P.S., per l’anno 2014) e non superiore ad € 28.237,55 e per i quali il valore ISEE non sia superiore ad € 16.000,00 (D.G.R.T. n.630/2013). Per tali soggetti l’incidenza del canone di locazione al netto degli oneri accessori, rapportata al valore ISE, non deve essere inferiore al 24%. 5 Nell’ambito delle fasce A) e B), i soggetti richiedenti sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE (con arrotondamento alla seconda cifra decimale) a partire dalla percentuale di incidenza più alta, in caso di ulteriore parità, per sorteggio; 2) La graduatoria è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune; 3) Tutte le pubblicazioni all’Albo Pretorio sono effettuate nel rispetto del Dlgs. 30.06.2003 n. 196 e ss. mm.; 4) E’ fatta riserva di poter modificare la graduatoria definitiva nei casi di: a) accertata mancanza, da parte dell’Ufficio, di uno o più requisiti essenziali necessari alla collocazione in graduatoria e/o a percepire il contributo, ai sensi del presente bando; b) accertati errori di calcolo, da parte dell’Ufficio, del contributo spettante e/o della incidenza canone ISE; l’esclusione dall’erogazione del contributo, e/o la modifica dell’importo e la conseguente modifica della graduatoria, avverrà mediante comunicazione con raccomandata a.r. all’interessato, concedendo allo stesso i termini per la presentazione di deduzioni scritte e/o documenti. Art. 8 Termini e modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Trasferimento delle risorse ai Comuni – Risorse Comunali. I termini e le modalità per la richiesta dei fondi alla Regione Toscana e il trasferimento delle risorse ai Comuni avverranno nei tempi e modi che saranno indicati dalla Regione Toscana. Le risorse proprie dell’Amministrazione Comunale saranno rese effettivamente disponibili una volta che la Regione Toscana avrà comunicato l’esito definitivo del trasferimento delle risorse assegnate al Comune. Art. 9 Validità della graduatoria La graduatoria ha validità per l’anno 2014. Art. 10 Entità teorica del contributo 1) Sulla base dei criteri stabiliti dalla D.G.R.T. n. 265/2009 l’importo del contributo teorico è calcolato in rapporto all’incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato ed al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, e risulta determinato nel modo seguente: a) FASCIA A : il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 14% e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 3.100,00 annui; b) FASCIA B : il contributo è tale da ridurre l’incidenza del canone sul valore ISE al 24% e comunque fino ad un importo massimo arrotondato di € 2.325,00 annui. 2) Il contributo è poi rapportato al periodo di effettiva validità del contratto di locazione calcolato in mesi interi. Le frazioni di mese inferiori a quindici giorni sono escluse dal calcolo del contributo, quelle superiori si considerano mese intero. 3) Il contributo, decorre dal 1 gennaio 2014 o dalla data di stipula del contratto di locazione, se successiva. 6 Art. 11 Determinazione del contributo erogabile 1) la collocazione nella graduatoria non comporta automaticamente il diritto all’erogazione del contributo teorico spettante; 2) I contributi sono erogati nei limiti delle risorse assegnate al Comune dalla Regione Toscana per l’anno 2014 e delle risorse messe a disposizione dall’ente con propri fondi di bilancio; 3) nell’ipotesi in cui i fondi disponibili non siano sufficienti a coprire il fabbisogno teorico derivato dalla sommatoria dei contributi teorici, si procede come di seguito, assumendo come parametro di riferimento il fabbisogno di cui alla Fascia A che deve essere soddisfatto in via prioritaria: a) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione +comune) non siano sufficienti a far fronte al fabbisogno teorico complessivo della sola Fascia A, si procede all’erogazione dei contributi ai soli interessati appartenenti a tale fascia secondo i seguenti criteri di ripartizione: - i fondi regionali sono distribuiti sino a concorrenza dello stanziamento ed in base all’ordine della graduatoria; il contributo è erogato nella misura corrispondente al 70% del contributo teorico spettante in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; - i fondi comunali sono distribuiti mediante ripartizione proporzionale tra gli aventi diritto di Fascia A non soddisfatti dalla ripartizione dei fondi regionali, ove per ripartizione proporzionale deve intendersi quella derivata dall’applicazione della seguente formula: F.R.A.: Q.P.C. = C.T. : X X=Q.P.C.x C.T. F.R.A. In cui: F.R.A. : rappresenta il fabbisogno residuo di Fascia A non soddisfatto dalla ripartizione dei fondi regionali; Q.P.C. : rappresenta lo stanziamento comunale complessivo; C.T. : rappresenta il contributo teorico calcolato sulla base dei criteri previsti dal presente bando in funzione delle mensilità pagate e documentate; X : rappresenta il contributo proporzionale effettivo; b) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione + comune) siano sufficienti a far fronte al fabbisogno teorico complessivo della sola Fascia A si procede in tale senso, senza assegnazione di quota parte delle risorse per il soddisfacimento delle domande di cui alla Fascia B; c) relativamente al caso in cui i fondi disponibili (regione + comune) siano sufficienti a far fronte al fabbisogno teorico complessivo della Fascia A e solo parzialmente della Fascia B, fermo il criterio della ripartizione dei fondi regionali in relazione al 70% del contributo teorico spettante, i fondi comunali sono ripartiti in via proporzionale tra tutti gli appartenenti alla fascia B, ovvero tra gli appartenenti alla fascia B che non siano stati soddisfatti dalla ripartizione dei fondi regionali. Ai fini della ripartizione proporzionale sono utilizzati i criteri di cui alla lettera a) del presente punto; d) non saranno distribuiti acconti sul contributo, che verrà dunque erogato in un’unica soluzione. Art. 12 Liquidazione e pagamento dei contributi 7 1) Il Comune provvede alla liquidazione e pagamento dei contributi previo introito a bilancio delle risorse assegnate dalla Regione Toscana, e previo impegno delle proprie per la parte di competenza comunale; 2) gli aventi diritto prima della liquidazione del contributo devono presentare, a pena di esclusione, la documentazione appresso indicata: a) dichiarazione attestante: - il mantenimento dei requisiti indicati nella domanda; - regolarità della registrazione annuale del contratto riferita all’anno 2014; b) ricevute che attestano l’avvenuto pagamento del canone di locazione in relazione ai mesi per i quali gli interessati hanno diritto all’erogazione del contributo; si precisa che a tale fine, ed agli effetti del presente Bando, fanno fede le ricevute dei bonifici bancari ove riportino espressamente ed in modo inequivocabile il nominativo del beneficiario e la causale del pagamento. Si ricorda, inoltre, che i pagamenti di importi superiori ad € 999,99 dovranno essere effettuati utilizzando sistemi tracciabili ai sensi di quanto disposto dall’art. 49 del D.Lgs. 231 / 2007 e delle disposizioni di cui alla Legge di stabilità 2014 in particolare art. 1 comma 50 L. 147 / 2013. 3) l’entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; 4) nei casi in cui dalla presentazione delle ricevute di pagamento del canone si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda si procede come di seguito: a) canoni pagati in misura superiore: non si da luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo; b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcalo del contributo spettante. Art. 13 Liquidazione del contributo in presenza di condizioni di morosità. 1) i contributi integrativi di cui al presente bando potranno essere, in caso di morosità, erogati ai locatori interessati alla sanatoria della morosità medesima; ciò alle condizioni sotto riportate: a) Nel caso di contributo uguale o superiore all’importo della morosità: disponibilità del locatore, risultante da apposita dichiarazione (modello C) ad accettare il contributo, o la parte di esso corrispondente al debito accumulato, a sanatoria della morosità con conseguente rinuncia alla procedura di sfratto; b) Nel caso di contributo minore dell’importo della morosità: disponibilità del locatore, risultante da apposita dichiarazione (modello C) ad accettare il contributo a parziale sanatoria della morosità maturata, mediante la sospensione della procedura di sfratto per almeno un anno. In tale caso il locatore rimane creditore nei confronti del conduttore del debito non compensato dal contributo, e resta fermo l’impegno a non attivare procedure di sfratto prima che sia trascorso un anno dalla data di liquidazione del contributo medesimo; 2) in mancanza delle condizioni sopra dette il contributo relativo al periodo di morosità, non sarà erogato; 3) In presenza di morosità il contributo, o la parte di esso corrispondente al debito accumulato, sarà quindi erogato al locatore, previa presentazione da parte dello stesso della documentazione (modello C – Atto di Notorietà – sottoscritto dal locatore) in cui si attesti la disponibilità di cui al precedente c. 1, caso a) o b). 8 4) Il locatore potrà riscuotere il contributo anche tramite l’associazione della proprietà edilizia, dallo stesso delegata, che attesti l’avvenuta sanatoria con dichiarazione sottoscritta anche dal locatore; 5) nel caso di liquidazione del contributo con le modalità di cui al precedente punto 1) la parte di contributo eventualmente eccedente la morosità, sarà liquidata al conduttore, con le modalità di cui al presente bando. Art. 14 Casi Particolari 1) in caso di decesso del beneficiario, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell’immobile e sulla base delle ricevute attestanti l’avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi secondo le seguenti disposizioni: a) gli eredi dovranno presentare espressa richiesta di liquidazione del contributo, corredata dalla documentazione necessaria ad accertarne lo stato; b) quanto indicato al precedente punto a) è da effettuarsi all’atto della dichiarazione di conservazione dei requisiti, che deve essere, all’uopo, presentata dagli eredi stessi, unitamente all’esibizione delle ricevute attestanti il pagamento del canone, il tutto riferito alla data di decesso del beneficiario originario; c) nel caso in cui il beneficiario sia deceduto successivamente alla presentazione della dichiarazione di conservazione dei requisiti la richiesta di liquidazione del contributo da parte degli eredi deve essere effettuata entro il termine di giorni 15 dal decesso; d) l’inosservanza delle disposizioni di cui ai punti precedenti implica la decadenza del diritto al contributo; 2) ove il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nello stesso Comune, il contributo è erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all’ISE. L’entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell’alloggio a cui si riferisce la domanda. Art. 15 Controlli e sanzioni 1) ai sensi dell’art.71 D.P.R. 445/2000 e dell’art. 6 c.3 D.P.C.M. n.221/1999 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 445/2000. L’Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali; 2) ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, punto 1.3, dell’allegato “A” alla D.G.R.T. n. 265/2009, l’ elenco degli aventi diritto al contributo sarà inviato alla Guardia di Finanza competente per territorio al fine dei controlli previsti dalle leggi vigenti. Art. 16 Avvio del procedimento 9 Rivolto al collocamento in graduatoria Le indicazioni che seguono hanno valenza di comunicazione di avvio del procedimento per quanto concerne il mero collocamento utile in graduatoria dei proponenti la domanda (articoli 7 ed 8 comma 3 della Legge 241/1990 e succ. mod.) In proposito si specifica che: - il procedimento dovrà considerarsi avviato a far data dal 09.06.2014; - l’amministrazione competente è il Comune di Seravezza (LU); - oggetto del procedimento è la collocazione utile in graduatoria per quanto concerne i contributi ad integrazione dei canoni di locazione ex Legge 431/1998 – anno 2014; - l’Ufficio Politiche della Persona è adibito all’istruttoria delle domande; - responsabile del procedimento è la Dott.ssa Pia Tonini, Responsabile del Settore Politiche della Persona – e-mail [email protected]; - il procedimento dovrà concludersi entro giorni 40 decorrenti dalla data di avvio; - in caso di interruzione dovuta alla comunicazione di eventuali motivi ostativi (art.8) il termine di conclusione del procedimento inizierà nuovamente a decorrere una volta pervenute tutte le osservazioni, ovvero una volta scaduto l’ultimo termine per la presentazione delle medesime; - il titolare del potere sostitutivo per le ipotesi di ritardo nella conclusione del procedimento è il segretario comunale del Comune di Seravezza, Dott. Sergio Camillo Sortino; - di ogni notizia inerente il presente Bando ed il relativo procedimento, sarà data apposita informativa nei modi dovuti, anche mediante avviso sul sito web del Comune www.comune.seravezza.lucca.it - sezione “Servizi Sociali”; - la data di presentazione della domanda coincide con quella di ricevimento da parte dell’Ufficio Protocollo del Comune e contestuale acquisizione al Protocollo dell’Ente; - gli atti relativi al procedimento di che trattasi sono visionabili presso l’Ufficio Servizi Sociali e ogni informazione telefonica può essere richiesta al numero 0584 757703. Art. 17 Tutela dei dati personali Ai sensi e per gli affetti del D.Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali richiesti sono prescritti dalle vigenti disposizioni normative ai fini del procedimento relativo al presente bando, e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. Art. 18 Norma finale Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla legge 431/1998 e ss. mm. , ai relativi decreti di attuazione, alla L.R.T. n. 41/2005 e ss. mm., Il presente Bando è conforme a quanto indicato dalla D.G.R.T. n. 265/2009. SERAVEZZA 07/05/2014 Il Funzionario Responsabile Dott.ssa Pia Tonini 10
© Copyright 2024 Paperzz