CLUTA’ DI CTAM PINO PROVINCIA Di ROMA (ìu ( DELIBERAZIONE ORIGINALE BEL CONSIGLIO COMUNALE Atto v. Oggetto: Approvazione Regolamento Tasi 27 Del 09.04.2014 L’anno duernilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 10.02, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta ordinaria X urgente X straordinaria pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Ristiltano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: Presenti Presenti Assenti Assenti DE PACE Paolo A. P. Lnsigiiere Consigliere DI FABIO Gian Massimo Consigliere !3ERARDI Stefano Consigliere FERRETTI Alfredo Consigliere • .si BOCCALI [van Consigliere FIORINI Graziella Consigliere si CANNAVICCI Bruno Consigliere FUIANO Benedetta Consigliere CARENZA Ranieri Consigliere GIGLIO Federica Consigliere COLELLA Roberto Consigliere LANZILLOTTA Marco Consigliere «si,... COLUCCI Giuseppe Consigliere MUZI Marcello Consigliere COMELLA Alberto Consigliere CON’[’ESTABILE Anna Rita Consigliere CORRIAS Antonio Consigliere si... PICCARI Franco Consigliere «si..,. COSTANZO Paola Consigliere si... SUDANO Sandro Consigliere ADDEiSSI Elio Consigliere BALMAS Massimo r 1.... Vi... .si... .si.... PAZIENZA Marco PERANDINI Andrea Presenti N. 13 ‘si.,» si Consigliere Consigliere Assenti N. il «si.... , Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. Partecipa il Vice Segretario generale Dott. Roberto Antoneili con le funzioni previste dail’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, o. 267. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Piccari, Berardi Cannavicci. si,.,. I l’roposla di ddibcrazionc o. 0003 del 25/03/2014 IL CONSIGLIO COMUNALE Visto l’.irt. i comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 3, che ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale. dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI). destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore; Visto che l’amministrazione comunale ha deciso (li approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali; Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo i della Legge n, 147/2013, che nell’ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI; Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TASI: 1) la disciplina delle riduzioni; 2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno ditali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; Visto il comma 679 dell’articolo i della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni; Visto l’art, 52 del DLgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell’articolo I della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti; Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Visto l’art. 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal I ° gennaio dell’anno di riferimento; Visto il DM. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differirnento al 30 aprile 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali; Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi; Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario; Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239, comma 1, letterab, numero 7, del Digs. n. 267/2000; Visto l’art. 42 del Digs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all ‘approvazione del presente atto; Visto lo Statuto Comunale; il Fiesidente, terminata l’illustrazione da parte dell’Assessore Terzuili della proposta di deliberazione in oggetto. la pone in votazione Al termine del dibattito, coni:e da tra trascrizione in atti, il Presidente pone in votazione il punto Con voto espresso in forma palese. alPunanimità dei presenti, pari a n. 13 , - - 1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI)” come da allegato alla presentedelibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2 di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014; 3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente; Successivamente, stante l’urgenza di provvedere IL CO SIGLIO COMUNALE Con voto espresso in forma palese, alPunanimità dei presenti, pari a n. 13 DELIBERA Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134, c. 4, del Digs. n. 267 del 18 agosto 2000. CITTA’ di CIAMPINO Provincia di ROMA REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI TASI Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. (lei INDKE Art. i Ad. 2 Ad. 3 Ad. 4 Art. 5 Ad. 6 Ad. 7 Ad. 8 Ad. 9 - - - Oggetto Soggetto attivo Presupposto Impositivo Soggetti passivi Base Imponibile Aliquote Detrazione per abitazione principale Riduzioni Dichiarazione Ad. 10-Versamenti Ad. 11- RImborsi e compensazione Ad. 12- Attività dl controllo e sanzioni Ad. 13- DilazIone del pagamento degli awlsl di accertamento Ad. 14- RIscossione coattiva Ad. 15- Entrata In vigore del regolamento Ait. 16- Clausola dl adeguamento - - - - - - P4 3 pag. 3 pag. 3 pag. 3 P4. 3 4 P4. pagA 4 P4p4.4 p4. 4 pag. 5 P4- 5 p4. 6 pag. 6 pag.7 pag. 7 Art. 1-Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. Art. 2 Soggetto attivo - i, Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai finì della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Art. 3— Presupposto impositivo 1. lI presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti. 2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU. Art. 4—Soggetti passivi 1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 2. 2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore. 3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è dovuta dal possessore. 4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. 5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni. 6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria. Art. 5 — Base imponibile 1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo regolamento comunale, Art 6 Aliquote - 1 Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le eventuali maggiorazioni entro il termine fissato da norme statali per rapprovazione del bilancio di previsione Con la medesima delibera può essere deliberato l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attivita e tipologia e destinazione degli immobili 2. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n 296 3 Con la delibera di cui al comma i, il Consiglio Comunale provvede all’individuazione dei servizi indivisibili e allindicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta Art 7 - Detrazione per abitazione principale i Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può stabilire applicazione di detrazioni, fino a concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell’art i della Legge n 147 del 27 12 2013 (Legge di Stabilita 2014), nei seguenti casi a) per I abitazione principale e pertinenze della stessa, ai) per abitazione principale si considerano le unita immobiliari che per il possessore o il detentore e/o occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dellimposta municipale propria; b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale al primo gennaio dell’anno di competenza del tributo; c) cittadini italiani iscritti all’AIRE; ci) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell’imposta municipale propria per l’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata, 3. La detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l’unità immobiliare costituisca abitazione principale o pertinenza della stessa. 4. Nell’ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali. 5. Le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Art, 8— Riduzioni ed esenzioni 1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può, ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e 682 dell’art, i della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), introdurre riduzioni ed esenzioni. Art. 9— Dichiarazione 1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate, Art, 10— Versamenti 1, Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratta il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso, l’occupazione o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero. 4 2 Il tributo e versato in autoliquidazione da parte del contnbuente Il Comune puo al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompalati il soggetto passivo e comunque tenuto a versare I imposta dovuta sulla base da quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3 3 Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per I anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente La seconda rata deve essere versata entro aI 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno 2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno. 4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, o 241, nonche tramite apposito bollettino di conto corrente postale con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 5 Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 5,00 Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo Art 11— Rimborsi e compensazione i Il contribuente puo richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. 2. lI Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Il rimborso sarà ordinatoriamente effettuato entro centottanta (180> giorni dalla data di presentazione dell’istanza. 3. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento. 4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. 5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00. Art. 12— Attività di controllo e sanzioni 1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge o. 147 del 2013 e nella legge n. 296 del 2006. 2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso. 3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni. 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile. 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento aI 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro. 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. 9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi. 10. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni di cui alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso del soggetto passivo. 11. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di €. 10,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. 12. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività. Art. 13- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento 1. lI Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di dodici (12) rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei (6) rate mensili. L’importo minimo di ogni rata non potrà in ogni caso essere inferiore ad €. 50,00. 2. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro diecimila (10.000,00), il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria irrevocabile, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore, la polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune. 3. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo. 4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi. 5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive: a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; b. l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica soluzione; c. importo non può più essere rateizzato. Art. 14 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910. 2. Non sì procede alla riscossione coattiva qualora ‘ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore ali’importo di €. 10,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che I credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo. Art. 15- Entrata in vigore del regolamento 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1gennaio 2014. Art. 16— Clausola di adeguamento i. I presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative soprav venute. 2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse. CITTÀ IM CIAMPINO PROVINCIA DI ROMA Part. IVA, OlI 15411009 CF. 02773250580 QAJ’. 00043 DELIBER4 DI CONSIGLIO COMUNALE N.___________ DEL_______________ 3 (Proposta 1,. del 2 5j3] ( L ) OGGETTO: /1 QdSb TÀ S Ai sensi de/Irt 8, comma d), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-201S approvato dalla Giunta Comunale in data 19.06.2013, i sottoscritti dichiarano di non trova,i in situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto. Il Responsabile de/procedimento Il Dirla te A 0lRlG4TE1l1 5TT0RE INFOpATI9O CON0MiC0 FlkANZtIIQ 0011. aimfl4 Lucm) . - / === ===== = = ======== ===== == ==== === === fV ==== == = == Pareri esplessi ai sensi degli artt 49, co,nma 1, e 147 bis; comma 1, D. Lgs.. 267/2000: Si esprime parere FA VOREVQLE/SE.4V8ftEVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza del/zione amministrativa IL / IL DIRI ENTE ETrRE C7ampino, Si esprime parere FA VQREVQLE/ S 434?REViLE di regolarità contabile IL DIRIGE IL RE oNsABÌ? aampino, CO IL COMtJNAI CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’ari 124, primo comma del DLgs. 18 agosto 2000, . 2 AddìS . 1 (5Iu E Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai sensi Ari 134, comma terzo, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267: ertifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno perché dichiarata immediatamente eseguibile (Ari 134, comma quarto, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267); Addì,4/%. COMUNALC ORIGINALE della Deliberazione LE1 COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo Data Il Funzionario/Responsabile CITTA’ DI CIAMPINO PROVINCIA DI ROMA DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE Oggetto: 1. Modifiche a seguito di rilievo del MEF all’art. 2 del Regolamento per il tributo dei Servizi Indivisibili TASI, approvato con Delibera di CC n. 27 del 9 aprile 2014 Atto 1V. 72 Del 2 6.09.2014 L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 9.10, nella sala delle adunanze consiliari, convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta ordinaria straordinaria X urgente X pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale. Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri: Presenti Assenti TERZULLI Giovanni ABBONDATI Guglielmo Sindaco onsigliere si... • . . .si Presenti DE SISTI Daniele onsigliere DI FABIO Gian Massimo Consigliere ALETRAS Mario Consigliere MUZI Marcello Consigliere BALMAS Massimo Consigliere si.... NATALI Paola Consigliere BARTOLUCCI Marco Consigliere • . .si..•. • . . .si... NUZZO Cristina Consigliere ....si•... Consigliere ....si.... BOCCAU Ivan Consigliere PERINELLI Anna Maria CARL1NI Rosanna Consigliere PERONI Luca Consigliere CHECCHI Marilena Consigliere PIZZONIA Gennaro Consigliere COL FILA Emanuela Consigliere PICCARI Franco Consigliere si... COLUCCI Francesca R. Consigliere si... SISTI Gabriella Consigliere si... COMELLA Alberto Consigliere si... SURACI Carmelo Consigliere si... CORRIAS Antonio Consigliere si... TESTA Mauro Consigliere si... DE PACE Paolo A. P. Consigliere si.... Presenti N. 21 Assenti N. 4 Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione dell’oggetto sopra indicato. Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Piccari, Checchi e Suraci Assenti Proposta di deliberazione n° CC-TRE-14-0006 del 11/7/2014 Oggetto:Modifiche a seguito di rilievo del MEF all’art. 2, del Regolamento per il tributo dei Servizi Indivisibili TASI, approvato con Delibera di CC n.27 deI 9 aprile 2014. IL CONSIGLIO COMUNALE VISTI la legge 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche; VLSI A la propria deliberrazione n. 27, del 9/4/20 14, rubricata:”Approvazione del Regolamento ‘rAsi: VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.19514/214, dell’7/7/2014, assunta al protocollo del comune di Ciampino al n. A-2014-002 1810, contenente Uil rilievo alla delibera di consiglio su richiamata n. 27, del 9/4/2014, e segnatamente al art 2 (Soggetto attivo), del Regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili TASI, nella quale si rileva che “si osserva che le disposizioni di cui ai conimi 669-681 dell’arI. 1, della legge 27/12/2013, i,. 147, recanti la disciplina del tributo in parola, non contengono alcuna statuizione in merito all’individuazione del sogello attivo nell ‘ipotesi in cui gli immobili insistano sul territorio di comunj diversi. In a quanto assenza di un criterio fissato dalla norma statale, si deve ritenere che analogamente affermato in materia di imposta municipale propria (IMU) nelle “Istruzioni per la compilazione 2012, della dichiarazione IMU, approvate, unitamente al relativo modello, cow’D.M. 30 ottobre osta corrisp essere debba qualora l’immobile insista sull territorio di due comuni diversi, la T4S1 della criterio a ciscuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie e non in base al detta ipotesi mente diversa e regolar prevalenza spaziale, fatta salva, peraltro la possibilita di divieto di del rispetto ricorrendo a specifici accordi tra gli enti territoriali interessati, purcliè nel (loppia imposizione. “; del tributo sui Servizi RITENUTO pertanto di dover apportare le dovute modifiche al Regolamento 27, del 9/4/2014, Indivisibili (TASI) già adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. mediante: segue: • modifica dell’art. 2, del citato regolamento, rubricato: (Soggetto attivo) come , Testo dell’art. 2, di cui alla Delibera di C.C. n.27 del 9/4/2014 I. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui o interamente insiste, superficie tìni Ai ale. comun io prevalentemente, sul territor della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia preclusa o esente dal tributo, Testo modticato 1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o parzialmente, sul territorio comunale. Nel caso l’immobile insista anche in parte sul territorio di comuni diversi, il tributo è dovuto proporzionalmente alla superficie di competenza di ciascuno, fatta salva la possibilità di regolare diversamente detta ipotesi, in base a specifici accordi tra gli Enti territoriali interessati, nel rispetto del divieto di doppia imposizione. ezza dell’azione VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la corrett nte del Servizio Tributi e amministrativa e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirige 147-bis, comma 1, deI dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma I e T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267; Alle ore 10.25 entrano i Consiglieri Pizzoniae Colucci. oggetto da parte dell’Ass. Il Presidente, sentita l’illustrazione della proposta dt Deliberazione in Savi, la pone in votazione Con voto espresso in forma palese -Favorevoli 18 (Abbondati, Bartolucci, De Sisti, Checchi, Aletras, Cailini, Colella, Corrias, Muzi, Natali, Nuzo, Peroni, Piccari, Suraci, Boccali, Pizzonia, Colucci, Testa) 2 Contrari lia, Sisti) (Corne zero Astenuti - - DELIBERA Servizi [)i procedere come in premessa alla modifica dell’art. 2, dei Regolamento dei tributo sui 9/4/2014, lndivisibili (TASI) già adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27, del come segue, dando atto che le parti in grassetto sono quelle oggetto di modifica: , Testo modficato ili assoggettabili la Omissis....1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immob caso l’immobile Nel ale. cui superficie insiste, interamente o parzialmente, sul territorio comun proporzionalmente insista anche in parte sul territorio di comuni diversi, il tributo è dovuto e diversamente alla superficie di competenza di ciascuno, fatta salva la possibilità di regolar nel rispetto del detta ipotesi, in base a specifici accordi tra gli Enti territoriali interessati, divieto di doppia imposizione. cazione ai sensi DA atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per la sua pubbli a e delle finanze,, dell’art.13, comma 13-bis e 15, del DL. n. 20 1/201 1, al Ministero dell’economi Portale del federalismo fiscale, con modalità esclusivamente Dipartimento delle finanze telematiche. - palese: Successivamente stante t’urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma Con voto espresso in forma palese -Favorevoli 18 s, Muzi, Natali, Nuzzo, (Abbondati, Bartolucci, De Sisti, Checchi, Aletras, Canini, Colella, Corria Peroni, Piccari, Suraci, Boccali, Pizzonia, Colucci, Testa) 2 Contrari (Cornelia, Sisti) zero Astenuti - - IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA del T.U.O.E.L. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delI’art. 134 267/2000. _ ______ CITTÀ DI CIAMPINO 4 I PROVINCIA DI ROMA (li ( CL. 02772505X() (/\)• - I’r. I.V.\. 0111541 (00) DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.___________ DEL_______________ del À’( (1 (2 L i ) (Proposta n. OGGETTO: floNf+ /2c 4cìiTo 745I j Ct7o L-( 1t Ai sensi dellrt. 8, comma d), de! Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2015, in approvato dalla Giunta Comunale in data 19.06.2013. i sottoscritti dichiarano di non trovarsi situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto. Il 7’ Lucarelli D. Lgs. 267/2000: Pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, attestante la regolarità e la Si esprime parere FA VOREVQLE/ SFA-V-.-V&E di regolarità tecn,ca, correttezza dell’azione amminLstrativa Ciampino, li )À ( ( i Si esprime parere FA VQREVOLE/ SFAVO Ciampino, li /4) \ rVOiE di regolarità contabile 0 SET1ORE UI OIRG NTE —Co Luca re PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO: ’ART. 2 MODIFICHE A SEGUITO DI RILIEVO DEL MEF DELL INDIVISIBILI DEL REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI COMUNALE CONSIGLIO DELIBERA DI CON APPROVATO (TASI) NUMERO 27 DEL 09.04.2014 - — Assessore, non so se vuole illustrare un PRESIDENTE: momento questo punto, grazie. l’Amministrazione ASSESSORE: Grazie Presidente. Anche qui modifiche al è stata invitata dal MEF ad apportare alcune etazioni Regolamento e ciò per effetto di alcune interpr in sede della norma che, come ovviamente tutte le norme alcuni di bisogno ha applicazione, prima di un adottato aveva Comune il quindi aggiustamenti, sulla Regolamento, previsto di adottare un regolamento norma scorta delle indicazioni iniziali della norma, la fatta poi è stata interpretata, l’interpretazione è stata Comuni. propria dal Ministero che le ha trasmesse ai il Quindi io andrei a leggere di fatto che cosa è stato “Il testo emendato che così recita: mentre qui si diceva Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli insiste superficie cui la assoggettabili immobili interamente o prevalentemente sul territorio comunale, ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie anche se parte di essa sia preclusa o dell’immobile, ndo esente dal tributo”, il testo emendato è così, recepe quella interpretazione del Ministero “Il Comune applica e immobili agli relativamente tributo il riscuote o assoggettabili la sui superficie insiste interamente parzialmente” è qui la modifica “sul territorio comunale. Nel caso l’immobile insista anche in parte sul territorio di Comuni diversi, il tributo è dovuto proporzionalmente sulla superficie di competenza di ciascuno, fatta salva la possibilità di regolare diversamente detta ipotesi in territoriali Enti tra accordi specifici a base doppia della divieto del rispetto nel interessati imposizione”. Questo che cosa vuole dire? Che quando un immobile insiste, è ubicato a cavallo del territorio di regolamentata specificatamente viene Comuni, due l’imposizione tributaria anche per evitare il discorso è chiaro che se un immobile della doppia tassazione, insiste per una parte sul Comune dì Ciampino e per una essere dovrà Marino, di Comune sul parte essere deve fiscale prelievo il proporzionalmente..., sul insistenza di percentuale alla proporzionale 25 territorio delle singole amministrazioni, saivo diversi accordi dei Comuni su come fare la imposizione, su come applicare l’imposta. Grazie. PRESIDENTE: Grazie Assessore. Non ho iscritti a parlare su questo punto, non so se ci sono interventi altrimenti punto al quindi Favorevoli votazione. in pongo lo quattro? Contrari? Astenuti? VOTAZ IONE astenuti due, contrari 18, Favorevoli PRESIDENTE: nessuno, il punto quattro è approvato. Nettiamo ora in votazione l’immediata esecutività, favorevoli? Contrari? Astenuti? VOTAZIONE nessuno due, contrari 18, Favorevoli PRESIDENTE: l’immediata esecutività. approvata quindi è astenuto, Passiamo al. punto cinque all’ordine del giorno. 26 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggiZ..4 OIT 2.1 4e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267. Addì 2 CERTIFICATO DI ESECIJTIVITÀ Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi Art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267; Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 26 T 2014 immediatamente eseguibile (Art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267); Addì 24 OTT 2T4 [ ORIGINALE della Deliberazione COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo Data Il Funzionario/Responsabile perché dichiarata
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