CC-2014-27 reg tasi e successive

CLUTA’ DI CTAM PINO
PROVINCIA Di ROMA
(ìu
(
DELIBERAZIONE ORIGINALE BEL CONSIGLIO COMUNALE
Atto
v.
Oggetto: Approvazione Regolamento Tasi
27
Del 09.04.2014
L’anno duernilaquattordici, il giorno nove del mese di aprile, alle ore 10.02, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta
ordinaria
X urgente
X straordinaria
pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Ristiltano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Presenti
Presenti Assenti
Assenti
DE PACE Paolo A. P.
Lnsigiiere
Consigliere
DI FABIO Gian Massimo
Consigliere
!3ERARDI Stefano
Consigliere
FERRETTI Alfredo
Consigliere
• .si
BOCCALI [van
Consigliere
FIORINI Graziella
Consigliere
si
CANNAVICCI Bruno
Consigliere
FUIANO Benedetta
Consigliere
CARENZA Ranieri
Consigliere
GIGLIO Federica
Consigliere
COLELLA Roberto
Consigliere
LANZILLOTTA Marco
Consigliere «si,...
COLUCCI Giuseppe
Consigliere
MUZI Marcello
Consigliere
COMELLA Alberto
Consigliere
CON’[’ESTABILE Anna Rita
Consigliere
CORRIAS Antonio
Consigliere
si...
PICCARI Franco
Consigliere «si..,.
COSTANZO Paola
Consigliere
si...
SUDANO Sandro
Consigliere
ADDEiSSI Elio
Consigliere
BALMAS Massimo
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1....
Vi...
.si...
.si.... PAZIENZA Marco
PERANDINI Andrea
Presenti N. 13
‘si.,»
si
Consigliere
Consigliere
Assenti N. il
«si....
,
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Vice Segretario generale Dott. Roberto Antoneili con le funzioni previste dail’art. 97, comma 4,
lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, o. 267.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Piccari, Berardi Cannavicci.
si,.,.
I
l’roposla di ddibcrazionc o. 0003 del 25/03/2014
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’.irt. i comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 201 3, che ha istituito l’imposta unica
comunale (IUC), che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale.
dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che
dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI). destinata a finanziare i costi del
servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore;
Visto che l’amministrazione comunale ha deciso (li approvare separati regolamenti per le suddette
componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la
comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo coacervo di tributi comunali;
Visti i commi da 639 a 704 dell’articolo i della Legge n, 147/2013, che nell’ambito della disciplina
della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI;
Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con
regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo n. 446/1997, la disciplina per
l’applicazione della IUC, concernente tra l’altro, per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni;
2) l’individuazione dei servizi indivisibili e l’indicazione analitica, per ciascuno ditali servizi, dei
relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
Visto il comma 679 dell’articolo i della Legge n. 147/2013679, secondo cui il Comune, con
regolamento di cui all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere
riduzioni ed esenzioni;
Visto l’art, 52 del DLgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702
dell’articolo I della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare
con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e
definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli
tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Vista la bozza di regolamento comunale TASI predisposta dall’Ufficio Tributi, allegata alla
presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
Visto l’art. 27, e. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:
il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché
entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal I ° gennaio dell’anno di riferimento;
Visto il DM. 13 febbraio 2014 che ha stabilito, per l’anno 2014, il differirnento al 30 aprile 2014
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
Visto l’allegato parere tecnico positivo espresso dal Responsabile del Servizio Tributi;
Visto l’allegato parere contabile positivo espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visto l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, acquisito in ottemperanza all’articolo 239,
comma 1, letterab, numero 7, del Digs. n. 267/2000;
Visto l’art. 42 del Digs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale
all ‘approvazione del presente atto;
Visto lo Statuto Comunale;
il Fiesidente, terminata l’illustrazione da parte dell’Assessore Terzuili della proposta di
deliberazione in oggetto. la pone in votazione
Al termine del dibattito, coni:e da tra trascrizione in atti, il Presidente pone in votazione il punto
Con voto espresso in forma palese. alPunanimità dei presenti, pari a n. 13
,
-
-
1. di approvare il “Regolamento comunale per l’applicazione del tributo per i servizi indivisibili
(TASI)” come da allegato alla presentedelibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2 di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2014;
3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente delibera e del
regolamento in oggetto al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei
termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere
IL CO SIGLIO COMUNALE
Con voto espresso in forma palese, alPunanimità dei presenti, pari a n. 13
DELIBERA
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delPart. 134, c. 4, del Digs. n. 267
del 18 agosto 2000.
CITTA’ di CIAMPINO
Provincia di ROMA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL TRIBUTO PER I SERVIZI
INDIVISIBILI
TASI
Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n. (lei
INDKE
Art. i
Ad. 2
Ad. 3
Ad. 4
Art. 5
Ad. 6
Ad. 7
Ad. 8
Ad. 9
-
-
-
Oggetto
Soggetto attivo
Presupposto Impositivo
Soggetti passivi
Base Imponibile
Aliquote
Detrazione per abitazione principale
Riduzioni
Dichiarazione
Ad. 10-Versamenti
Ad. 11- RImborsi e compensazione
Ad. 12- Attività dl controllo e sanzioni
Ad. 13- DilazIone del pagamento degli awlsl di accertamento
Ad. 14- RIscossione coattiva
Ad. 15- Entrata In vigore del regolamento
Ait. 16- Clausola dl adeguamento
-
-
-
-
-
-
P4 3
pag. 3
pag. 3
pag. 3
P4. 3
4
P4.
pagA
4
P4p4.4
p4. 4
pag. 5
P4- 5
p4. 6
pag. 6
pag.7
pag. 7
Art. 1-Oggetto
1. Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs. del 15
dicembre 1997, n. 446, disciplina l’imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al
tributo sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari
vigenti.
Art. 2 Soggetto attivo
-
i, Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste,
interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai finì della prevalenza si considera l’intera
superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Art. 3— Presupposto impositivo
1. lI presupposto impositivo si verifica con il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree
fabbricabili, così come definite ai fini dell’imposta municipale propria (IMU), a qualsiasi uso adibiti.
2. È assoggettata ad imposizione anche l’abitazione principale, così come definita ai fini dell’IMU.
Art. 4—Soggetti passivi
1. Il soggetto passivo è il possessore o il detentore di fabbricati ed aree fabbricabili, di cui all’articolo 2.
2. Nel caso in cui l’oggetto imponibile è occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale,
quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria, a condizione che
l’occupante non faccia parte dello stesso nucleo famigliare del possessore.
3. L’occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente
dovuto in base all’aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta
dall’occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante
parte è dovuta dal possessore.
4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare,
la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e superficie.
5. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica
obbligazione tributaria, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico dei contribuenti, ogni
possessore ed ogni detentore effettua il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di
possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell’area
fabbricabile, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per
almeno quindici giorni.
6. A ciascuno degli anni solari corrisponde un autonoma obbligazione tributaria.
Art. 5
—
Base imponibile
1. La base imponibile è la stessa prevista per l’applicazione dell’IMU, di cui all’articolo 13 del decreto legge
n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e sm. e dal relativo
regolamento comunale,
Art 6 Aliquote
-
1 Il Consiglio Comunale approva le aliquote e le eventuali maggiorazioni entro il termine fissato da norme
statali per rapprovazione del bilancio di previsione Con la medesima delibera può essere deliberato
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attivita e
tipologia e destinazione degli immobili
2. Le aliquote, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai
sensi dell’art 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n 296
3 Con la delibera di cui al comma i, il Consiglio Comunale provvede all’individuazione dei servizi indivisibili
e allindicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta
Art 7
-
Detrazione per abitazione principale
i Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può stabilire applicazione di detrazioni, fino a
concorrenza del tributo dovuto, ai sensi del comma 731 dell’art i della Legge n 147 del 27 12 2013 (Legge
di Stabilita 2014), nei seguenti casi
a) per I abitazione principale e pertinenze della stessa,
ai) per abitazione principale si considerano le unita immobiliari che per il possessore o il detentore e/o
occupante costituiscono abitazione principale e pertinenze della stessa, come definite ai fini dellimposta
municipale propria;
b) per i familiari dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale al primo gennaio dell’anno di competenza del tributo;
c) cittadini italiani iscritti all’AIRE;
ci) per una singola abitazione e relative pertinenze, come definite ai fini dell’imposta municipale propria
per l’abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti
nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata,
3. La detrazioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente competono unicamente per la quota di
tributo di competenza del soggetto passivo per il quale l’unità immobiliare costituisca abitazione principale
o pertinenza della stessa.
4. Nell’ipotesi di più soggetti passivi aventi diritto alla detrazione per la stessa unità immobiliare, anche con
quote diverse, la detrazione sarà suddivisa in parti uguali.
5. Le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno
ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Art, 8— Riduzioni ed esenzioni
1. Con la delibera di cui all’articolo 6 il Consiglio Comunale può, ai sensi di quanto previsto dai commi 679 e
682 dell’art, i della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), introdurre riduzioni ed esenzioni.
Art. 9— Dichiarazione
1. I soggetti individuati all’articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, con modello messo a
disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la
detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo, la quale ha effetto anche per gli anni successivi
qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate,
Art, 10— Versamenti
1, Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è
protratta il possesso, l’occupazione o la detenzione; a tal fine il mese durante il quale il possesso,
l’occupazione o la detenzione si è protratta per almeno quindici giorni è computato per intero.
4
2 Il tributo e versato in autoliquidazione da parte del contnbuente Il Comune puo al fine di semplificare
gli adempimenti posti a carico del contribuente inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando
che in caso di mancato invio dei moduli precompalati il soggetto passivo e comunque tenuto a versare
I imposta dovuta sulla base da quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al successivo comma 3
3 Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per I anno in corso in due
rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all’importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla
base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente La seconda rata deve essere
versata entro aI 16 dicembre a saldo del tributo dovuto per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla
prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo
complessivamente dovuto in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l’anno
2014, la rata di acconto è versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per l’anno.
4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni
dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, o 241, nonche tramite apposito bollettino di conto
corrente postale con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle Entrate
5 Il tributo non è versato qualora esso sia inferiore a € 5,00 Tale importo si intende riferito al tributo
complessivamente dovuto per l’anno e non alle singole rate di acconto e di saldo
Art 11— Rimborsi e compensazione
i Il contribuente puo richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine
di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla
restituzione.
2. lI Comune si pronuncia entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Il rimborso sarà
ordinatoriamente effettuato entro centottanta (180> giorni dalla data di presentazione dell’istanza.
3. L’istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al
successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.
Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali.
Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.
4. Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell’istanza di rimborso, essere
compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TASI. La compensazione è
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 5,00.
Art. 12— Attività di controllo e sanzioni
1. L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella legge o. 147 del 2013 e nella
legge n. 296 del 2006.
2. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i
poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al
tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può
inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di
servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo,
mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del codice civile.
5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l’articolo
13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento aI 200 per
cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non
versato, con un minimo di 50 euro.
8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di
sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del
ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e
degli interessi.
10. Ai sensi dell’art. 50, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si stabilisce la non applicazione
delle sanzioni per ritardati pagamenti effettuati dagli eredi nei 12 mesi successivi alla data di decesso del
soggetto passivo. Per eventuali versamenti effettuati oltre tale termine, l’attenuazione delle sanzioni di cui
alle norme richiamate, si applicherà secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre
1997, n. 472. In tale fattispecie la prescritta scadenza è da intendersi trascorsi 12 mesi dalla data di decesso
del soggetto passivo.
11. Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di
imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di €. 10,00, con riferimento ad ogni periodo
d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
12. Per incentivare l’attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo
definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento della TASI, potrà essere destinata con
modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire
annualmente tra il personale che ha partecipato a tale attività.
Art. 13- Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
1. lI Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di
obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di
accertamento fino ad un massimo di dodici (12) rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli
avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di sei (6) rate
mensili.
L’importo minimo di ogni rata non potrà in ogni caso essere inferiore ad €. 50,00.
2. Se l’importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore a euro diecimila (10.000,00), il
riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza
fideiussoria o fideiussione bancaria irrevocabile, liquidabile a semplice richiesta del Comune creditore, la
polizza fideiussoria dovrà essere rilasciata da primaria compagnia accettata dal Comune.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l’applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data
di presentazione dell’istanza, maggiorato di 2 punti percentuali. Il provvedimento di rateizzazione o di
sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
4. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del
termine di versamento degli avvisi.
5. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive:
a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b. l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un’unica
soluzione;
c. importo non può più essere rateizzato.
Art. 14 Riscossione coattiva
1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione
fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.
2. Non sì procede alla riscossione coattiva qualora ‘ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni
ed interessi, non sia superiore ali’importo di €. 10,00, con riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che
I credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
Art. 15- Entrata in vigore del regolamento
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1gennaio 2014.
Art. 16— Clausola di adeguamento
i. I presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative soprav
venute.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono
intendere fatti al testo
vigente delle norme stesse.
CITTÀ IM CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA
Part. IVA, OlI 15411009
CF. 02773250580
QAJ’. 00043
DELIBER4 DI CONSIGLIO COMUNALE N.___________ DEL_______________
3
(Proposta 1,.
del 2 5j3] ( L )
OGGETTO:
/1
QdSb TÀ S
Ai sensi de/Irt 8, comma d), del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-201S
approvato dalla Giunta Comunale in data 19.06.2013, i sottoscritti dichiarano di non trova,i in
situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.
Il Responsabile de/procedimento
Il Dirla te
A 0lRlG4TE1l1 5TT0RE
INFOpATI9O
CON0MiC0 FlkANZtIIQ
0011. aimfl4 Lucm)
.
-
/
=== =====
=
= ======== ===== ==
==== ===
===
fV
====
==
=
==
Pareri esplessi ai sensi degli artt 49, co,nma 1, e 147 bis; comma 1, D. Lgs.. 267/2000:
Si esprime parere FA VOREVQLE/SE.4V8ftEVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la
correttezza del/zione amministrativa
IL
/
IL DIRI ENTE
ETrRE
C7ampino,
Si esprime parere FA VQREVQLE/ S 434?REViLE di regolarità contabile
IL DIRIGE
IL RE oNsABÌ?
aampino,
CO
IL
COMtJNAI
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è
stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggi
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’ari 124, primo comma del DLgs. 18 agosto 2000,
.
2
AddìS
.
1
(5Iu
E Certifico che questa deliberazione
è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi IO giorni dalla pubblicazione ai sensi
Ari 134, comma terzo, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267:
ertifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
perché dichiarata
immediatamente eseguibile (Ari 134, comma quarto, del DLgs 18 agosto 2000, n. 267);
Addì,4/%.
COMUNALC
ORIGINALE della Deliberazione
LE1
COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Data
Il Funzionario/Responsabile
CITTA’ DI CIAMPINO
PROVINCIA DI ROMA
DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: 1. Modifiche a seguito di rilievo del MEF all’art. 2 del Regolamento per il tributo
dei Servizi Indivisibili TASI, approvato con Delibera di CC n. 27 del 9 aprile
2014
Atto 1V. 72
Del 2 6.09.2014
L’anno duemilaquattordici, il giorno ventisei del mese di settembre, alle ore 9.10, nella sala delle adunanze consiliari,
convocato con inviti scritti recapitati a termine di legge, si è riunito in seduta
ordinaria
straordinaria X
urgente X
pubblica, di prima convocazione, il Consiglio Comunale.
Risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:
Presenti Assenti
TERZULLI Giovanni
ABBONDATI Guglielmo
Sindaco
onsigliere
si...
•
.
.
.si
Presenti
DE SISTI Daniele
onsigliere
DI FABIO Gian Massimo
Consigliere
ALETRAS Mario
Consigliere
MUZI Marcello
Consigliere
BALMAS Massimo
Consigliere
si.... NATALI Paola
Consigliere
BARTOLUCCI Marco
Consigliere
• .
.si..•.
• . .
.si...
NUZZO Cristina
Consigliere ....si•...
Consigliere ....si....
BOCCAU Ivan
Consigliere
PERINELLI Anna Maria
CARL1NI Rosanna
Consigliere
PERONI Luca
Consigliere
CHECCHI Marilena
Consigliere
PIZZONIA Gennaro
Consigliere
COL FILA Emanuela
Consigliere
PICCARI Franco
Consigliere
si...
COLUCCI Francesca R.
Consigliere
si...
SISTI Gabriella
Consigliere
si...
COMELLA Alberto
Consigliere
si...
SURACI Carmelo
Consigliere
si...
CORRIAS Antonio
Consigliere
si...
TESTA Mauro
Consigliere
si...
DE PACE Paolo A. P.
Consigliere
si....
Presenti N. 21
Assenti N. 4
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente Marcello Muzi invita a procedere alla trattazione
dell’oggetto sopra indicato.
Partecipa il Segretario generale Dott. Fabrizio Rita con le funzioni previste dall’art. 97, comma 4, lett. a),
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Piccari, Checchi e Suraci
Assenti
Proposta di deliberazione n° CC-TRE-14-0006 del 11/7/2014
Oggetto:Modifiche a seguito di rilievo del MEF all’art. 2, del Regolamento per il tributo dei Servizi
Indivisibili TASI, approvato con Delibera di CC n.27 deI 9 aprile 2014.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTI la legge 27/12/2013, n. 147, e successive modifiche;
VLSI A la propria deliberrazione n. 27, del 9/4/20 14, rubricata:”Approvazione del Regolamento
‘rAsi:
VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze n.19514/214, dell’7/7/2014, assunta al
protocollo del comune di Ciampino al n. A-2014-002 1810, contenente Uil rilievo alla delibera di
consiglio su richiamata n. 27, del 9/4/2014, e segnatamente al art 2 (Soggetto attivo), del
Regolamento della Tassa sui Servizi Indivisibili TASI, nella quale si rileva che “si osserva che le
disposizioni di cui ai conimi 669-681 dell’arI. 1, della legge 27/12/2013, i,. 147, recanti la
disciplina del tributo in parola, non contengono alcuna statuizione in merito all’individuazione
del sogello attivo nell ‘ipotesi in cui gli immobili insistano sul territorio di comunj diversi. In
a quanto
assenza di un criterio fissato dalla norma statale, si deve ritenere che analogamente
affermato in materia di imposta municipale propria (IMU) nelle “Istruzioni per la compilazione
2012,
della dichiarazione IMU, approvate, unitamente al relativo modello, cow’D.M. 30 ottobre
osta
corrisp
essere
debba
qualora l’immobile insista sull territorio di due comuni diversi, la T4S1
della
criterio
a ciscuno dei due Comuni proporzionalmente alla superficie e non in base al
detta ipotesi
mente
diversa
e
regolar
prevalenza spaziale, fatta salva, peraltro la possibilita di
divieto di
del
rispetto
ricorrendo a specifici accordi tra gli enti territoriali interessati, purcliè nel
(loppia imposizione. “;
del tributo sui Servizi
RITENUTO pertanto di dover apportare le dovute modifiche al Regolamento
27, del 9/4/2014,
Indivisibili (TASI) già adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.
mediante:
segue:
• modifica dell’art. 2, del citato regolamento, rubricato: (Soggetto attivo) come
,
Testo dell’art. 2, di cui alla Delibera di C.C. n.27
del 9/4/2014
I. Il Comune applica e riscuote il tributo
relativamente agli immobili assoggettabili la cui
o
interamente
insiste,
superficie
tìni
Ai
ale.
comun
io
prevalentemente, sul territor
della prevalenza si considera l’intera superficie
dell’immobile, anche se parte di essa sia preclusa
o esente dal tributo,
Testo modticato
1. Il Comune applica e riscuote il tributo
relativamente agli immobili assoggettabili la cui
superficie insiste, interamente o parzialmente,
sul territorio comunale. Nel caso l’immobile
insista anche in parte sul territorio di comuni
diversi, il tributo è dovuto proporzionalmente
alla superficie di competenza di ciascuno,
fatta salva la possibilità di regolare
diversamente detta ipotesi, in base a specifici
accordi tra gli Enti territoriali interessati, nel
rispetto del divieto di doppia imposizione.
ezza dell’azione
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la corrett
nte del Servizio Tributi e
amministrativa e di regolarità contabile, espressi rispettivamente dal Dirige
147-bis, comma 1, deI
dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’art. 49, comma I e
T.U. sull’ordinamento degli enti locali di cui al D.L.vo 18.8.2000, n. 267;
Alle ore 10.25 entrano i Consiglieri Pizzoniae Colucci.
oggetto da parte dell’Ass.
Il Presidente, sentita l’illustrazione della proposta dt Deliberazione in
Savi, la pone in votazione
Con voto espresso in forma palese
-Favorevoli 18
(Abbondati, Bartolucci, De Sisti, Checchi, Aletras, Cailini, Colella, Corrias, Muzi, Natali, Nuzo,
Peroni, Piccari, Suraci, Boccali, Pizzonia, Colucci, Testa)
2
Contrari
lia,
Sisti)
(Corne
zero
Astenuti
-
-
DELIBERA
Servizi
[)i procedere come in premessa alla modifica dell’art. 2, dei Regolamento dei tributo sui
9/4/2014,
lndivisibili (TASI) già adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27, del
come segue, dando atto che le parti in grassetto sono quelle oggetto di modifica:
,
Testo modficato
ili assoggettabili la
Omissis....1. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immob
caso l’immobile
Nel
ale.
cui superficie insiste, interamente o parzialmente, sul territorio comun
proporzionalmente
insista anche in parte sul territorio di comuni diversi, il tributo è dovuto
e diversamente
alla superficie di competenza di ciascuno, fatta salva la possibilità di regolar
nel rispetto del
detta ipotesi, in base a specifici accordi tra gli Enti territoriali interessati,
divieto di doppia imposizione.
cazione ai sensi
DA atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa per la sua pubbli
a e delle finanze,,
dell’art.13, comma 13-bis e 15, del DL. n. 20 1/201 1, al Ministero dell’economi
Portale del federalismo fiscale, con modalità esclusivamente
Dipartimento delle finanze
telematiche.
-
palese:
Successivamente stante t’urgenza di provvedere, con votazione espressa in forma
Con voto espresso in forma palese
-Favorevoli 18
s, Muzi, Natali, Nuzzo,
(Abbondati, Bartolucci, De Sisti, Checchi, Aletras, Canini, Colella, Corria
Peroni, Piccari, Suraci, Boccali, Pizzonia, Colucci, Testa)
2
Contrari
(Cornelia, Sisti)
zero
Astenuti
-
-
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA
del T.U.O.E.L.
Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi delI’art. 134
267/2000.
_
______
CITTÀ DI CIAMPINO
4
I
PROVINCIA DI ROMA
(li (
CL. 02772505X()
(/\)•
-
I’r. I.V.\. 0111541 (00)
DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N.___________ DEL_______________
del À’( (1 (2 L i )
(Proposta n.
OGGETTO:
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4cìiTo
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L-(
1t
Ai sensi dellrt. 8, comma d), de! Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2013-2015,
in
approvato dalla Giunta Comunale in data 19.06.2013. i sottoscritti dichiarano di non trovarsi
situazione di conflitto di interessi in relazione al presente atto.
Il
7’
Lucarelli
D. Lgs. 267/2000:
Pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1,
attestante la regolarità e la
Si esprime parere FA VOREVQLE/ SFA-V-.-V&E di regolarità tecn,ca,
correttezza dell’azione amminLstrativa
Ciampino, li
)À
( (
i
Si esprime parere FA VQREVOLE/ SFAVO
Ciampino, li
/4)
\
rVOiE di regolarità contabile
0 SET1ORE
UI
OIRG NTE
—Co
Luca re
PUNTO 4 ALL’ORDINE DEL GIORNO:
’ART. 2
MODIFICHE A SEGUITO DI RILIEVO DEL MEF DELL
INDIVISIBILI
DEL REGOLAMENTO PER IL TRIBUTO DEI SERVIZI
COMUNALE
CONSIGLIO
DELIBERA DI
CON
APPROVATO
(TASI)
NUMERO 27 DEL 09.04.2014
-
—
Assessore, non so se vuole illustrare un
PRESIDENTE:
momento questo punto, grazie.
l’Amministrazione
ASSESSORE: Grazie Presidente. Anche qui
modifiche al
è stata invitata dal MEF ad apportare alcune
etazioni
Regolamento e ciò per effetto di alcune interpr
in sede
della norma che, come ovviamente tutte le norme
alcuni
di
bisogno
ha
applicazione,
prima
di
un
adottato
aveva
Comune
il
quindi
aggiustamenti,
sulla
Regolamento, previsto di adottare un regolamento
norma
scorta delle indicazioni iniziali della norma, la
fatta
poi è stata interpretata, l’interpretazione è stata
Comuni.
propria dal Ministero che le ha trasmesse ai
il
Quindi io andrei a leggere di fatto che cosa è stato
“Il
testo emendato che così recita: mentre qui si diceva
Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli
insiste
superficie
cui
la
assoggettabili
immobili
interamente o prevalentemente sul territorio comunale, ai
fini della prevalenza si considera l’intera superficie
anche se parte di essa sia preclusa o
dell’immobile,
ndo
esente dal tributo”, il testo emendato è così, recepe
quella interpretazione del Ministero “Il Comune applica e
immobili
agli
relativamente
tributo
il
riscuote
o
assoggettabili la sui superficie insiste interamente
parzialmente” è qui la modifica “sul territorio comunale.
Nel caso l’immobile insista anche in parte sul territorio
di Comuni diversi, il tributo è dovuto proporzionalmente
sulla superficie di competenza di ciascuno, fatta salva
la possibilità di regolare diversamente detta ipotesi in
territoriali
Enti
tra
accordi
specifici
a
base
doppia
della
divieto
del
rispetto
nel
interessati
imposizione”. Questo che cosa vuole dire? Che quando un
immobile insiste, è ubicato a cavallo del territorio di
regolamentata
specificatamente
viene
Comuni,
due
l’imposizione tributaria anche per evitare il discorso
è chiaro che se un immobile
della doppia tassazione,
insiste per una parte sul Comune dì Ciampino e per una
essere
dovrà
Marino,
di
Comune
sul
parte
essere
deve
fiscale
prelievo
il
proporzionalmente...,
sul
insistenza
di
percentuale
alla
proporzionale
25
territorio delle singole amministrazioni, saivo diversi
accordi dei Comuni su come fare la imposizione, su come
applicare l’imposta. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie Assessore. Non ho iscritti a parlare
su questo punto, non so se ci sono interventi altrimenti
punto
al
quindi
Favorevoli
votazione.
in
pongo
lo
quattro? Contrari? Astenuti?
VOTAZ IONE
astenuti
due,
contrari
18,
Favorevoli
PRESIDENTE:
nessuno, il punto quattro è approvato. Nettiamo ora in
votazione l’immediata esecutività, favorevoli? Contrari?
Astenuti?
VOTAZIONE
nessuno
due,
contrari
18,
Favorevoli
PRESIDENTE:
l’immediata esecutività.
approvata
quindi
è
astenuto,
Passiamo al. punto cinque all’ordine del giorno.
26
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 32 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009, è
stata pubblicata sull’albo pretorio on line del Comune oggiZ..4
OIT 2.1 4e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi
dell’art. 124, primo comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.
Addì
2
CERTIFICATO DI ESECIJTIVITÀ
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi
Art. 134, comma terzo, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;
Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno
26 T 2014
immediatamente eseguibile (Art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);
Addì 24 OTT 2T4
[
ORIGINALE della Deliberazione
COPIA CONFORME della Deliberazione, per uso amministrativo
Data
Il Funzionario/Responsabile
perché dichiarata