400 - Consiglio regionale della Calabria

IX LEGISLATURA 85 A Seduta Mercoledì 25 giugno 2014 Deliberazione n. 400 (Estratto del processo verbale)
OGGETTO: Legge regionale - Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma
6, e dell'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n. 1.
Presidente: Francesco Talarico
Consigliere - Questore: Giovanni Nucera
Segretario: Carlo Pietro Calabrò
Consiglieri assegnati 49
Consiglieri presenti 30, assenti 19
... omissis ...
Il Presidente, quindi, dopo la relazione del Consigliere Orsomarso e l'intervento
dei Consiglieri Guccione e Adamo, essendo stati approvati separatamente i
quattro articoli della proposta di legge in argomento, eon gli emendamenti
introdotti, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto,
pone in votazione la legge nel suo complesso e, deciso l'esito - presenti e
votanti 30, a favore 30 - ne proclama il risultato:
"II Consiglio approva"
... omissis ...
IL PRESIDENTE f.to: Talarieo
IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Nucera
IL SEGRETARIO f.to Calabrò
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 3 luglio 2014
IL SEGRETARIO
(Avv. Carlo Pie
Allegato alla deliberazione
n. 400 del 25 giugno 2014
IX LEGISLATURA
LEGGE REGIONALE
INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1, COMMA 6,
E DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE REGIONALE 13 GENNAIO 2014, N. 1
E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 25
giugno 2014.
Reggio Calabria, 1 luglio 2014
IL PRESIDENTE
(F(r1fesc~o Talarico)
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I
RELAZIONE
Oggetto della presente proposta di legge è l'interpretazione autentica del
comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1 recante
"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto
2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125'\ nonché dell'articolo 4
della medesima legge.
In riferimento all'articolo 1 della L.R. 1/2014, si rappresenta che la disposizione
in esame nella sua formulazione prevede la predisposizione, a cura del
Dipartimento Regionale n.10, anche dell'elenco regionale relativo ai lavoratori di
cui alle Leggi regionali 15/2008,2812008 e 8/2010.
A ben vedere, però, il richiamo, sic et simpliciter, alle leggi regionali 15/2008,
28/2008 e 812010 appare suscettibile di produrre dubbi interpretativi, in assenza
di adeguate precisazioni, in ordine all'inserimento nell'elenco regionale di tutti
quei lavoratori che, pur avendo svolto (per come statuito dal comma 5 dell'art. 1
della L.R. 28/2008, per come aggiunto dall'art.18, comma 1 della L.R. 26
febbraio 2010, n.8) alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività in enti
strumentali della Regione Calabria, non hanno partecipato alla manifestazione
d'interesse espletata in forza del DDG n.1791 O del 14.11.2008 del Dipartimento
"Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e
Volontariato" .
In considerazione della ratio sottesa alla predisposizione degli elenchi regionali,
owero del superamento del precariato, la presente proposta è volta ad
allargare la platea di fruitori che possono essere inseriti nell'elenco regionale
previsto dalla I.r. 1/2014, atteso che nella formulazione della legge regionale
non risulta contemplata la condizione di tutti quei lavoratori che, pur non avendo
partecipato alla manifestazione d'interesse espletata in forza del DDG del
Dipartimento "Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato" n.17910 del 14.11.2008:
- hanno svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di attività alle
dipendenze di Enti partecipati interamente dalla Regione (owero enti in
house), per come indicato nella L.R. n.2812008;
- sono ancora in servizio - alla data di entrata in vigore della Legge Regionale
13 gennaio 2014, n.1 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato
di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013,
n.125" - presso Enti partecipati interamente dalla Regione (owero enti in
house).
Pertanto, la presente proposta di legge interpretativa dell'articolo 1 si rende
necessaria al fine chiarire la portata dei soggetti che hanno diritto
all'inserimento nell'elenco regionale, così favorendo il superamento del
precariato ed evitando ingiuste disparità di trattamento nei confronti di lavoratori
che alla data di entrata in vigore della LR 1/2014 risultano ancora svolgere
attività presso enti interamente partecipati dalla Regione Calabria.
1
I
Oggetto della presente proposta di legge è rappresentato, altresì,
dall'interpretazione autentica de Il' articolo 4 della legge regionale 13 gennaio
2014, n.1 recante "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al
D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125".
La legge regionale n. 1/2014, nella formulazione dell'articolo 4 prevede che "Per
le finalità di cui all'articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito in legge
30 ottobre 2013, n.125, le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di
cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti,
possono prorogare contratti di lavoro a tempo indeterminato, nonché l'utilizzo
dei soggetti aventi diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 1
della presente legge, sino al31 dicembre 2016".
Atteso il disposto legislativo sopra richiamato, la presente proposta di legge
interpretativa dell'articolo 4 si rende necessaria al fine chiarire la natura dei
contratti di lavoro oggetto della proroga di cui all'articolo 4 della L.R. 1/2014,
nonché la portata dei soggetti che hanno diritto all'inserimento nell'elenco
regionale, owero di coloro che sono già destinatari delle misure di contrasto
alla crisi economica ex articolo 2 della L. R. 15/2008.
E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 3 luglio 2014
Éif.~LE
IL SEGRETARIO
, (Aw. Carlo PielJi\'Ò)
2
Art. 1
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 6, della Legge Regionale 13
gennaio 2014, n.1 Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al
D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125)
1. L'articolo 1, comma 6, della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1
"Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto
2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125" è da interpretare nel
senso che l'elenco regionale di cui alle Leggi regionali 15/2008, 28/2008 e
8/2010 debba ricomprendere anche tutti i lavoratori di Enti partecipati
interamente dalla Regione che, pur non avendo partecipato alla manifestazione
d'interesse espletata in forza del DDG n.17910 del 14.11.2008 del Dipartimento
"Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale, Cooperazione e
Volontariato", abbiano svolto, alla data del 31.12.2007, almeno due anni di
attività, anche mediante contratti di cO.co.pro., alle dipendenze di tali enti
partecipati e/o che siano in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge.
Art. 2 (Interpretazione autentica dell'articolo 4 della Legge Regionale 13 gennaio 2014, n.1 "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101 convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125") 1. L'articolo 4 della legge regionale 13 gennaio 2014, n.1 "Indirizzi volti a
favorire il superamento del precariato di cui al D.L. 31 agosto 2013, n.101
convertito in legge 30 ottobre 2013, n.125" è da interpretare nel senso che "Per
le finalità di cui all'articolo 4 del D.L. 31 agosto 2013, n.101, convertito in legge
30 ottobre 2013 n.125, le pubbliche amministrazioni nell'ambito dell'elenco di
cui all'articolo 1 della presente legge e nel rispetto delle disposizioni vigenti,
possono prorogare contratti di lavoro a tempo determinato, nonché l'utilizzo da
parte degli enti utilizzatori dei soggetti di cui all'articolo 2 della L.R. 15/2008 che
hanno diritto all'inserimento nell'elenco regionale di cui all'articolo 1 della
presente legge, sino al 31 dicembre 2016. Pertanto, ai fini dell'utilizzo dei
soggetti di cui all'articolo 2 della L.R. 15/2008, non si rende più necessaria sino
al 31 dicembre 2016, ed ai fini della proroga dei contratti di lavoro di detti
soggetti, l'approvazione del Piano di reinserimento occupazionale e del parere
della Commissione permanente competente di cui al comma 1 della L.R.
15/2008" .
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Art. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 5 della I.r. 1/2014) 1. L'articolo 1, comma 5, della I.r. 1/2014 è da interpretare nel senso che
"tra i destinatari dei benefici di cui all'articolo 2 della I.r. n. 15/2008 rientrano
anche i lavoratori che hanno presentato istanza alla Regione entro il 21
dicembre 2010, che sono stati oggetto di accordo istituzionale e che sono nella
condizione di disoccupati di lunga durata".
Art. 4 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.
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