Deposito a Risparmio - Cassa di Risparmio di Cento

Foglio informativo
DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO
INFORMAZIONI SULLA BANCA
Cassa di Risparmio di Cento S.p.A.
Sede Legale e Direzione generale: Via Matteotti 8/B - 44042 CENTO (FE)
Tel. 051 6833111 - Fax 051 6833237
CODICE FISCALE, PARTITA IVA e Numero Iscrizione Registro Imprese di Ferrara 01208920387
Codice ABI: 6115.0 - REA n. 138272
Sito Internet: www.crcento.it - E-mail: [email protected]
N° iscrizione Albo delle Banche: 5099
Aderente al Fondo nazionale di garanzia ed al Fondo interbancario di tutela dei depositi
IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE
Dati e qualifica soggetto incaricato dell’offerta fuori sede/a distanza:
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Nome e cognome/Ragione sociale
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Sede (indirizzo)
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Telefono e e-mail
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Iscrizione ad Albi o elenchi
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Numero delibera iscrizione
Albo/elenco
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Qualifica
CHE COS’E’
Con il Deposito a risparmio la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, con l’obbligo di restituirle a richiesta del
cliente (deposito libero), oppure alla scadenza del termine pattuito (deposito vincolato). La movimentazione delle somme avviene
esibendo il libretto di risparmio (nominativo o al portatore), dove vengono annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca, fanno piena prova nei rapporti tra banca e depositante. Il saldo del libretto
al portatore non può essere di importo pari o superiore a 1.000 euro.
Principali rischi:
Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l’eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al depositante, in tutto o in
parte, il saldo disponibile. Per questo la Cassa di Risparmio di Cento SpA aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, che
assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro.
Altri rischi possono essere legati ad un utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto al portatore, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di prelievo del saldo da persona che appare legittimo titolare del libretto. Pertanto va osservata la
massima attenzione nella custodia del libretto.
PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE
Le voci di spesa riportate nel prospetto che segue rappresentano, con buona approssimazione, la gran parte dei costi complessivi
sostenuti da un consumatore medio titolare di un deposito a risparmio.
Questo vuole dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune voci escluse potrebbero essere importanti in relazione
sia al singolo deposito sia all’operatività del singolo cliente.
Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente anche la sezione “Altre Condizioni Economiche“.
Spese di apertura libretto
0€
Costo del libretto per rinnovo, estinzione, duplicazione
0€
Imposta di bollo per le persone fisiche
34,20 € annui
(non dovuta se il valore medio di giacenza
annuo è non superiore a 5.000 €)
Imposta di bollo per soggetti diversi dalle persone fisiche
100 € annui
Gestione
liquidità
SPESE FISSE
VOCI DI COSTO
Aggiornato al 03 Giugno 2014
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CAPITALIZZAZIONE
Gestione liquidità
Interessi
creditori
INTERESSI
SOMME
DEPOSITATE
SPESE
VARIABILI
DEPOSITO A RISPARMIO ORDINARIO
Spese per operazione eseguita allo sportello
0,52 €
Spese per operazione automatica pre-autorizzata
0,52 €
Spese per ogni comunicazione
a mezzo supporto cartaceo
a mezzo posta elettronica
disponibilità sul servizio di home banking via internet, se attivato
spese invio comunicazione variazione condizioni
recupero bollo comunicazione annuale condizioni
Tasso creditore annuo nominale
(al lordo della ritenuta fiscale)
0,70 €
0€
0€
1,50 €
2,00 €
0,005%
Periodicità
Annuale.
Riferimento anno
civile
365/365
(366/366 se bisestile)
ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE
Spese di estinzione rapporto
Spese di ammortamento a seguito di smarrimento/furto del libretto
0€
40 €
RECESSO E RECLAMI
Recesso
Ciascuna delle parti, salvo diverso accordo, potrà recedere da questo contratto in qualsiasi momento.
A questo scopo la Cassa dovrà inviare al Cliente una comunicazione con preavviso non inferiore a 5 (cinque) giorni.
Il Cliente potrà invece presentare il libretto per l’estinzione presso la filiale che lo ha emesso, senza necessità di alcun preavviso, e
senza alcuna penalità o spesa.
In caso di recesso il rapporto sarà chiuso entro il termine massimo di 1 (uno) giorno lavorativo da quello in cui il libretto è presentato alla Cassa
Reclami – Ricorso a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie
1. I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della Banca istituito presso la Direzione Generale, Via G. Matteotti, 8/B, 44042
Cento (FE) a mezzo raccomandata A.R oppure per via telematica all’indirizzo di posta: [email protected].
L’Ufficio Reclami dovrà rispondere entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento del reclamo.
2. Nel caso di insoddisfacente o non tempestiva risposta dell'Ufficio Reclami, il Cliente potrà rivolgersi all’”Arbitro Bancario
Finanziario" (di seguito “ABF”). Se la richiesta ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo,
la controversia rientra nella cognizione dell’ABF solo se l’importo richiesto non è superiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00). Il Cliente può presentare il ricorso anche a mezzo di un’associazione di categoria. Il Cliente deve redigere il ricorso
utilizzando la modulistica pubblicata sul sito internet dell’ "ABF", reperibile anche presso tutte le Filiali della Banca d’Italia
aperte al pubblico. Il Cliente deve inviare tempestivamente una copia del ricorso alla Banca a mezzo lettera raccomandata
A.R. o posta elettronica certificata. Il ricorso all'ABF non può essere proposto qualora siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi
dalla presentazione del reclamo alla Banca. L'ABF adotterà una decisione nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui
la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni della Banca, ovvero dalla scadenza del termine previsto per la presentazione di tali controdeduzioni. Il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può esser sospeso una o più volte, e in ogni caso
per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, dalla segreteria tecnica. Il ricorso è gratuito per il Cliente, salvo il versamento di un importo di Euro 20,00 (venti/00) per contributo alle spese di procedura, che in caso di accoglimento anche
solo parziale del ricorso verrà tuttavia rimborsato dalla Banca. Presso ogni Filiale della Banca il Cliente può trovare una Guida Pratica relativa all’accesso ai meccanismi di soluzione stragiudiziale delle controversie (ABF).
3. In relazione al preventivo esperimento di tentativo di conciliazione ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie
che possano sorgere da, o in relazione a, questo contratto, il Cliente e la Banca, singolarmente o in forma congiunta, qualunque sia il valore della controversia, possono ricorrere all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore
Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (Organismo
Aggiornato al 03 Giugno 2014
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abilitato alla mediazione iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia). Il Regolamento del Conciliatore Bancario
Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca. È fatta salva la possibilità per la
Banca ed il Cliente di indicare concordemente un altro organismo di conciliazione abilitato alla mediazione, iscritto
nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia. È fatta comunque salva la possibilità per il Cliente di adire, in alternativa all'Organismo di Conciliazione Bancaria, l’ABF ai sensi del precedente comma 2. Resta ferma la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria nel caso in cui il tentativo di conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.
Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it,
chiedere presso le Filiali della Banca d’Italia oppure chiedere alla Cassa di Risparmio di Cento SPA.
LEGENDA
Capitalizzazione degli interessi
Costo del libretto
Spese di ammortamento
Spese di apertura libretto
Spese di estinzione
Spese di liquidazione
Spese per singola operazione
Tasso creditore annuo
Valute su versamenti
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Meccanismo per cui, secondo cadenze e modalità prefissate gli interessi producono a loro volta interessi
Commissione per rinnovo, estinzione, duplicazione del libretto a risparmio
Spese previste per pratica da istruire in caso di furto o smarrimento
Spese per l’emissione del libretto di risparmio
Spese per l’estinzione del libretto di risparmio
Sono le spese collegate alla liquidazione periodica delle competenze e spese
Commissione a carico del cliente per ogni operazione effettuata
Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme
depositate (interessi creditori), che sono poi accreditati sul libretto di risparmio, al netto delle ritenute fiscali.
Per i vincolati alla scadenza del vincolo o all’estinzione.
I libretti vincolati non estinti alla scadenza si intendono rinnovati per la stessa
durata al tasso minimo del momento.
Indica la decorrenza dei giorni utili per il calcolo degli interessi.
Gli interessi sono conteggiati con la valuta del giorno in cui è effettuato il versamento (solo contante) sino alla data di prelevamento
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