CHIARIMENTI IN MERITO AI PIANI DI VENDITA (L.R. N. 27/2006

CHIARIMENTI IN MERITO AI PIANI DI VENDITA (L.R. N. 27/2006).
Gli Enti, A.T.E.R. e/o Comuni, proprietari di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.)
formulano i Piani di Vendita degli alloggi, contenuti nella misura massima del 30% del patrimonio
complessivo, che trasmettono alla Regione.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i Piani di Vendita ed
emana direttive per l’attuazione delle disposizioni.
Hanno titolo all’acquisto degli alloggi E.R.P., purché in regola con il pagamento del canone, degli oneri e
delle indennità prima della stipula dell’atto di compravendita: gli assegnatari, o su loro richiesta, i
componenti il nucleo familiare conviventi con l’assegnatario; i figli non conviventi dell’assegnatario, su sua
richiesta, purché in possesso dei requisiti per la permanenza nell’assegnazione di alloggi E.R.P..
Il prezzo di cessione degli alloggi è determinato dal valore che risulta applicando un moltiplicatore
compreso tra 100 e 150 alle rendite catastali aggiornate. L’Ente proprietario, con motivata deliberazione,
determina i criteri di applicazione del moltiplicatore. Al prezzo di cessione si applicano delle riduzioni in
base all’anzianità di costruzione, alla regolarità dei pagamenti, in caso di acquisto collettivo.
I proventi derivanti dall’alienazione degli immobili rimangono nella disponibilità degli Enti alienanti
e sono da destinare al reinvestimento in edifici ed aree edificabili, per la riqualificazione e l’incremento dl
patrimonio abitativo pubblico, mediante nuove costruzioni, recupero e manutenzione straordinaria di
quelle esistenti e programmi integrati, in opere di urbanizzazione socialmente rilevanti ed interventi di
edilizia agevolata o autofinanziata con l’obbligo dell’assegnazione con patto di futura vendita di almeno il
25% degli alloggi. Nei limiti del 15% dei proventi stessi per la gestione di contratti di servizio e spese
correnti necessarie ad affrontare l’emergenza abitativa, manutenzione degli alloggi in attesa di
assegnazione e ad iniziative dirette a reprimere le occupazioni illegali diffuse ed agevolare le assegnazioni,
ivi comprese le spese legali.
Attualmente con la L. r. 14 luglio 2014, n. 7, l’art. 145 lett. m) prevede che “al comma 4 dell’art. 49
della L.r. 28 dicembre 2006, n. 27, relativa alla gestione e al reimpiego dei proventi derivanti
dall’alienazione degli immobili dopo le parole: <Giunta regionale>, sono inserite le seguenti: <, per
l’approvazione>”.