Concorso in magistratura - Dirittifondamentali.it

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«Concorso in magistratura: valgono più le ragioni di spesa della difesa erariale o quelle
di salute dell’aspirante magistrato disabile? Divergenza di vedute fra Giudici
amministrativi in sede cautelare»
(TAR Lazio, ord. 6/06/2014, n° 2563; Consiglio di stato, sez. IV, D.P. 09/06/2014,
n. 2435)
concorso in magistratura – disabilità – ragioni di spesa
È di stretta attualità la vicenda che investe le imminenti prove scritte del
concorso per magistrato ordinario indetto con D.M. 30/10/2013, riguarda un
concorrente disabile che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di articolare in
giorni non consecutivi le prove già fissate per le date del 25, 26 e 27 giugno 2014,
ovviamente per ragioni legate al proprio stato di salute; ma con decreto ministeriale
del 07/03/2014 l’Autorità amministrativa aveva rigettato la richiesta e pertanto il
soggetto
ricorreva
avverso
tale
provvedimento
al
Giudice
amministrativo
contestandone la legittimità.
Emblematica era stata la decisione del Tar Lazio che in data 06 giugno aveva
ritenuto preminenti le ragioni di interesse legittimo di un concorrente rispetto ad altre
esigenze organizzative, più o meno reali, rappresentate dall’Amministrazione
resistente.
E difatti, il Collegio, ordinando la sospensione delle prove concorsuali, ha
evidenziato che “la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni giustificatrici della
scelta predetta, connesse a profili di spesa o di organizzazione del lavoro degli
addetti alla procedura concorsuale (spese di affitto dei locali, attività di custodia
del materiale delle prove ecc.), che devono considerarsi recessive rispetto alla
primaria esigenza di garanzia della possibilità di accesso del ricorrente alle
prove in parità di condizioni con gli altri concorrenti”. Ed ha inoltre sottolineato
che la scelta dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle
prove scritte in tre giorni continuativi, non pare risponda ad esigenze
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indefettibili di garanzia dell’anonimato e del buon andamento della
procedura, sotto i profili della trasparenza, linearità e selezione dei migliori.
Tuttavia, a soli tre giorni di distanza, ossia il 09/06/2014, sempre in sede
cautelare, su ricorso promosso dal Ministero della Giustizia avverso la suddetta
ordinanza, il Presidente della IV sezione del Consiglio di Stato, con decreto “inaudita
altera parte”, ha “rimesso tutto a posto” riformando/annullando l’ordinanza del Tar
Lazio (peraltro con una motivazione tutta incentrata sul periculum in mora e che
nulla dice circa il fumus boni iuris).
Ora, in attesa della conferma dal parte del Collegio, il 01/07/2014, del decreto
che ha carattere solo provvisorio, le prove previste per il concorso potranno
regolarmente svolgersi, ma siamo proprio sicuri che all’esito di questa vicenda
giudiziaria saranno ritenute svolte regolarmente?
***
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 6937 del 2014, proposto da:
Giancarlo Neri, rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Clara, Michele De
Fina, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Elisabetta Alessandra in
Roma, via Stefano Longanesi, 9;
contro
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Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato
e difeso per legge dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in Roma,
via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del decreto ministeriale del 7 marzo 2014 con cui, previo rigetto dell’istanza
tesa ad ottenere lo svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte
del concorso per magistrato ordinario indetto con d.m. 30.10.2013, ha disposto
lo svolgimento di tali prove nei giorni 25, 26 e 27 giugno 2014; degli atti
connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento
impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 il dott. Giampiero
Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che, ai sensi dell’art. 16 della legge 12.3.1999 n. 68, deve essere
garantita ai disabili la possibilità di partecipazione a tutti i concorsi per il
pubblico impiego, da qualsiasi amministrazione pubblica siano banditi, in
parità di condizioni con tutti gli altri concorrenti, mediante la previsione di
speciali modalità di svolgimento delle prove di esame;
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Ritenuto che l’esigenza di garanzia di accesso al pubblico impiego da parte dei
cittadini disabili, attraverso la necessaria modulazione delle modalità di
svolgimento delle prove, assume particolare e specifica rilevanza in relazione
al concorso per l’ammissione alla magistratura ordinaria che costituisce lo
strumento esclusivo per l’accesso dei cittadini all’esercizio del potere
giurisdizionale dello Stato;
Considerato che la previsione di cui all’art. 20 della legge n. 104/1992, relativa
al diritto del disabile ammesso alla partecipazione a concorsi pubblici, di
chiedere l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap , nonché la
concessione di tempi aggiuntivi, non esaurisce l’ambito degli strumenti di
modulazione delle modalità di svolgimento delle prove concorsuali
ipotizzabili per il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla successiva
generale disposizione normativa di cui al citato art. 16 della legge 12.3.1999 n.
68;
Ritenuto, peraltro, che la previsione del menzionato art. 16 non può valere a
legittimare l’introduzione di modalità di svolgimento delle prove concorsuali
incompatibili con quelle espressamente previste dalla legge in relazione ad
esigenze generali parimenti rilevanti, come quelle finalizzate a garanzia
dell’anonimato o del buon andamento della procedura;
Ritenuto, in questa prospettiva, che la domanda del ricorrente di articolazione
dello svolgimento delle prove scritte in tre giorni non consecutivi non
contrasta con nessuna disposizione precettiva di legge , considerato che il r.d.
1860/1925 e successive modificazioni e integrazioni non impone che le prove
scritte si svolgano in tre giorni consecutivi; e ciò a differenza della subordinata
richiesta di svolgimento di una sola prova scritta e di differimento delle
ulteriori prove all’esito della correzione della prima, che contrasta con la
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regolamentazione normativa generale di cui alle disposizioni di legge
richiamate;
Ritenuto,
peraltro,
che
non
sembra
al
Collegio
che
la
scelta
dell’Amministrazione, di articolazione dello svolgimento delle prove scritte in
tre giorni continuativi, risponda ad esigenze indefettibili di garanzia
dell’anonimato e del buon andamento della procedura, sotto i profili della
trasparenza, linearità e selezione dei migliori;
Ritenuto anche che la difesa erariale si è limitata ad addurre ragioni
giustificatrici della scelta predetta, connesse a profili di spesa o di
organizzazione del lavoro degli addetti alla procedura concorsuale ( spese di
affitto dei locali, attività di custodia del materiale delle prove ecc.), che devono
considerarsi recessive rispetto alla primaria esigenza di garanzia della
possibilità di accesso del ricorrente alle prove in parità di condizioni con gli
altri concorrenti;
Ritenuto, pertanto, che, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta
la sospensione del decreto impugnato nella parte in cui fissa lo svolgimento
delle prove scritte del concorso in tre giorni consecutivi, ordinando
all’amministrazione resistente l’individuazione di una diversa articolazione
temporale delle prove secondo le esigenze rappresentate dal ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater)
accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe e per l’effetto
sospende in parte qua il provvedimento impugnato secondo quanto indicato
in parte motiva.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del giorno 23 ottobre
2014.
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Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata
presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle
parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2014 con
l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Fabio Mattei, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 06/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
***
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
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sul ricorso numero di registro generale 4783 del 2014, proposto da:
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Giancarlo Neri;
per la riforma
dell' ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I QUA n.
02563/2014, resa tra le parti, concernente rigetto istanza tesa ad ottenere lo
svolgimento in giorni non consecutivi delle prove scritte del concorso per
magistrato ordinario - mcp
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai
sensi degli artt. 56 e 98, co. 1, cod. proc. amm.;
Ritenuto che l’adozione del provvedimento cautelare d’urgenza presuppone
l’esistenza di una situazione ad effetti irreversibili ed irreparabili tale da non
consentir neppure di attendere il tempo intercorrente tra il deposito del
ricorso e la prima camera di consiglio utile che nella fattispecie è
calendarizzata per il prossimo 1 luglio 2014;
che tale pregiudizio acquista nell’intervallo anzidetto i caratteri della
irreversibilità e della irreparabilità;
che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all’art. 56 del d.lgs. 2 luglio 2010
n. 104;
P.Q.M.
Accoglie l’istanza di cui sopra.
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Fissa, per la discussione, la camera di consiglio del 1 luglio 2014.
Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso
la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma il giorno 9 giugno 2014.
Il Presidente
Riccardo Virgilio
DEPOSITATO IN SEGRETERIA
Il 09/06/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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