ANVU “Ars Nostra Vis Urbis” Associazione Professionale Polizia Locale d’Italia Città di San Donà di Piave T.S.O. e A.S.O. Laboratorio di formazione e aggiornamento professionale per gli operatori di Polizia di Giorgio Colombo e Salvatore Signorelli San Donà di Piave (VE) 14 - 15 febbraio 2014 Commissario Polizia Locale di Jesolo (VE) Salvatore Signorelli Commissario Polizia Locale di Milano Giorgio Colombo T.S.O. Trattamento Sanitario Obbligatorio Evoluzione della Giurisprudenza Legge Giolitti 11Febbraio 1904 n. 36 (Disposizioni sui manicomi e gli alienati) Legge n 615 1909 (Regolamento attuativo) Legge Mariotti 18 marzo 1968, n 431 (introduzione del ricovero volontario) Legge 13 maggio 1978, n 180 (Malati di mente e trattamenti sanitari delle malattie mentali) Legge 23 dicembre 1978, n 833 (Istituzione del SSN) Differenze Normative Legge Giolitti (n. 36/1904) / regolamento attuativo n. 615 • Il malato psichiatrico, una volta definito tale, viene rinchiuso in apposite strutture e privato dei diritti civili. Legge Mariotti (n. 431/1968) • Abolisce obbligo iscrizione al Casellario Giudiziario • Riconosce possibilità ricovero volontario • Prevede l’istituzione di centri di igiene mentale (CIM) • Assistenza fuori dall’ospedale psichiatrico Legge Basaglia (n. 180/1978) e successiva Legge n. 883/1978 istituente il Servizio Sanitario Nazionale, che la ingloba nella quasi totalità • E’ la normativa tuttora in vigore Franco Basaglia Legge 180/1978 art 33 (Norme per gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori). Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari. Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura. Legge 180/1978 art 34 (Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori per malattia mentale). La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria locale e nel complesso dei servizi generali per la tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a struttura dipartimentale che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative relative alla salute mentale. Le misure di cui al secondo comma dell'articolo precedente possono essere disposte nei confronti di persone affette da malattia mentale. Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali sono attuati di norma dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui al primo comma. Legge 180/1978 art 35 (Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale). Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla convalida di cui all'articolo 34, quarto comma, corredato dalla proposta medica motivata di cui all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare nella cui circoscrizione rientra il comune. Gestione Intervento Formazione del personale Conoscenza delle norme Modalità d’intervento Approccio psicologico all’intervento Verifica dei luoghi Gestione degli spazi Da evitare Assenza di vie di fuga Staff non preparato Presenza di oggetti contundenti Carenza di osservazione Carenza di personale Predisposizione psicofisica Essere preparati l’inaspettato Prevedere rischio gli ed eventuali aspettarsi fattori di Definire gli aspetti di rischio in ordine a concretezza, gravità, imminenza Gestione operativa Ambiente adeguato: evitare spazi ristretti, corridoi Allontanare familiari agitati Avere SEMPRE una via di fuga: posizionarsi tra il paziente e la via d’uscita Porta aperta o colleghi che osservino la scena Gestione dei Luoghi Evitare la presenza a portata di mano o sulla scrivania/tavolo/ripiano di armi potenziali (biro, siringhe, forbici, vetreria, oggetti contundenti, ombrelli, sedie leggere) Evitare di avere addosso oggetti “da vittima”, utilizzabili come appigli o armi (lunghi portachiavi, ciondoli, forbici, cravatte) Modalità di approccio Non avvicinare al paziente con modalità rapide e decise in senso frontale, poiché può essere percepito come un atteggiamento di confronto, di sfida Evitare il contatto diretto e prolungato nello sguardo degli occhi del paziente Sorridere o ridere può essere interpretato da parte dal paziente in senso aggressivo e dispregiativo Avvicinarsi al lato del paziente porgendo sempre il fianco, riducendo così la superficie che può essere oggetto di aggressione Atteggiamento in intervento Inutile far attendere un pz in aggressività progressiva Attenzione al linguaggio non verbale Mai voltare le spalle ad un pz potenzialmente violento, MAI PERDERE IL CONTROLLO VISIVO Consentire uno spazio fisico maggiore del normale (distanza consigliata circa 1,5 mtfino a 4) Atteggiamento in intervento DIMOSTRARE SICUREZZA Riconoscere quando la violenza è imminente Se c’è una sensazione di ansia è giusto seguire il proprio istinto e proteggere la propria sicurezza personale Evitare da parte del minacciato qualsiasi manifestazione di perdita di controllo emotivo e motorio Gestione del colloquio Restare calmi, con atteggiamento tranquillo e accogliente Parlare lentamente, a basso volume, con frasi corte, concetti semplici e concreti Lasciare tempo al paziente per esprimere e descrivere i sentimenti Fornire al pz la possibilità di scegliere qualcosa (es luogo del colloquio) Avvertire che la violenza non sarà tollerata e che sarà considerato responsabile delle azioni commesse. Da evitare MAI interrompere il pz in modo autoritario e minaccioso utilizzando la mano, il dito puntato, alzando il volume della voce, avvicinandosi sino a sfiorarlo fisicamente MAI esprimersi in modo provocatorio, emettere giudizi, fornire interpretazioni MAI formulare promesse che poi non possono essere mantenute (evitare il ricovero, o di rimandarlo a casa nell’immediatezza) Attività della Polizia Locale Tutela del paziente Tutela degli astanti Tutela degli operatori Chiarimenti in merito all’esecuzione del TSO • circolare del Ministero della Sanità n. 900.3/SM-E1/896 del 21.09.1992 • divulgata con circolare del Ministero dell’Interno n. 5300/M/10 (1)/Uff. 3) del 24.08.1993 • ribadita con la successiva circolare del Ministero dell’Interno n. 15700/6/2021 del 20/07/2001 LINEE GUIDA /DI INDIRIZZO REGIONALI ERACCOMANDAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DI A.S.O. E T.S.O. PER MALATTIA MENTALE - CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 2009 • La repressione dei comportamenti violenti è compito delle Forze dell’Ordine e l’intervento sanitario può essere messo in atto solo dopo che le FF.OO. saranno intervenute per garantire l’incolumità del personale sanitario. • Nel caso che il paziente si sia barricato in casa, la P.L. potrà avvalersi dei Vigili del Fuoco, in possesso degli strumenti (e le competenze) più idonei per accedere all’abitazione , arrecandovi il minor danno possibile. Le funzioni della Polizia Locale in presenza di A.S.O. e T.S.O. Specifica funzione di vigilanza sulla corretta esecuzione del provvedimento di ordinanza del sindaco ed inoltre eventuali funzioni di supporto e ausiliarie quali: acquisizione delle certificazioni presso le strutture sanitarie e consegna delle stesse al sindaco per la predisposizione dell’ordinanza; individuazione di persone (parenti, amici del malato) idonee a dare informazioni o ad ottenere il suo consenso al trattamento in virtù del rapporto fiduciario esistente con lo stesso; richiesta di intervento e di informazione del medico curante. • • • • • • Le funzioni della Polizia Locale in presenza di A.S.O. e T.S.O. raccolta di notizie sul paziente relative a potenziali situazioni di pericolo per la sua condotta violenta o per l’ambiente in cui si trova, o per il possesso di animali pericolosi, armi, ecc. ricerca del malato, finalizzata al raggiungimento dello stesso; allontanamento di curiosi o persone che potrebbero nuocere alla buona riuscita dell’intervento anche per attriti esistenti con il paziente; dialogo con il malato e persuasione dello stesso al fine di ricercarne il consenso e la collaborazione; informazione corretta al paziente mediante notificazione dell’ordinanza. Le funzioni della Polizia Locale in presenza di A.S.O. e T.S.O. Un’eventuale funzione coercitiva che diviene inevitabile e doverosa allorquando l’interessato manifesti uno dei seguenti comportamenti: • persistente resistenza, attiva o passiva, all’accompagnamento presso il luogo di destinazione, prima del trasporto o durante lo stesso; • tentativo di fuga o di barricarsi in casa, per sottrarsi al provvedimento; • tentativo di aggressione fisica verso il personale intervenuto, sia esso sanitario o di polizia locale, o verso altre persone presenti all’esecuzione dell’ordinanza; • tentativo di danneggiamento di cose proprie o altrui. Problematiche durante l’esecuzione del T.S.O. In caso di allontanamento del paziente dal reparto, ne viene data immediata comunicazione alla Forza Pubblica, affinché il paziente possa essere da questa reperito e ricondotto in S.P.D.C. Qualora il paziente sia irreperibile, il responsabile del S.P.D.C. ne dà comunicazione al Sindaco, specificando che il T.S.O. deve considerarsi revocato per impossibilità a proseguirlo. L’effettuazione di un nuovo ricovero in S.P.D.C. richiede che venga nuovamente avviata la procedura di T.S.O. Qualità giuridica necessaria al trattenimento del pz Il paziente non può essere trattenuto a bordo dell’autolettiga dal personale paramedico Dispositivi di protezione individuali Sono considerati DPI tutte quelle attrezzature necessarie alla salvaguardia dell’incolumità dell’operatore, che devono essere fornite dal datore di lavoro, in seguito ad una attenta ed obbligatoria valutazione dei rischi Non si possono considerare DPI gli indumenti quali, per esempio, le uniformi camice in tiwek guanti in vinile maschera con visiera guanti antitaglio/antisiringa giubbetto balistico estensione antitaglio I non TSO Segnalazioni uffici competenti Cps Cada fax.doc Stato di Necessità Soccorso di Necessità soccorso54.doc Paziente Minore Possibilità di effettuazione di TSO su pz minore solo in presenza di assenso.doc Presenza di Minori TSO persona sola con la quale vive/vivono figli minori, al quale/ai quali nessuno può provvedere affidominoretso.DOC gli animali domestici ……. e se nessuno li vuole accudire? Canile Sanitario.doc Armi TSO nei confronti di un pz titolare di licenza di porto d’armi portoarmi.doc Libertà Vigilata Misure di Sicurezza Tsoarrestidom cc ps.doc Tsoarrestidom uff sorvegl.doc Tsolibertàvigilata cc ps.doc Tsolibervigilata uff sorvegl.doc Persone Scomparse TSO nei confronti di pz precedentemente segnalati in SDI quali persone scomparse Tsoperscomp.doc I nostri adempimenti La Polizia Locale interviene nell’esecuzione dei T.S.O. in quanto procede nell’esercizio del potere di polizia amministrativa sanitaria, propria dell’autorità locale, e non in quello dell’attività di P.S. Nonostante possa apparire che l’attività di tutela e d’accompagnamento del pz. esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di polizia locale, questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta delle direttive impartite dal Sindaco, il quale, in tal caso, assicura e coordina lo svolgimento delle attività di polizia locale e di autorità sanitaria, di cui è titolare nei trattamenti sanitari obbligatori, in forza della legge 23.12.1978 n. 833 art. 33, titolarità riconfermata dall’art. 117 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 – come trasfuso nell’art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.8.2000 n.267 – laddove è previsto che in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti siano adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ed Ufficiale di Governo. Le Ordinanze Sindacali TSO da effettuarsi al domicilio del pz. Mod. «A» E’ un’O.S. con la quale il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale ordina al medico di turno di sottoporre il pz indicato ad un accertamento sanitario obbligatorio al fine de determinare l’eventuale convalida della procedura. Nessuna dicitura può essere inserita a cura del medico sulla OS ad esclusione di data, ora, firma. OS visita.doc Le Ordinanze Sindacali TSO da effettuarsi al domicilio del pz. Mod. «B» E’ un’O.S. con la quale il Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale ordina all’ospedale indicato di procedere al ricovero del il pz indicato, fermo restando l’avvenuta convalida da parte del medico intervenuto al domicilio. Nessuna dicitura può essere inserita a cura del medico dell’ospedale sulla OS ad esclusione di data, ora, firma. OS ricovero34.doc Certificato di convalida Tutto ciò che il medico intervenuto al domicilio vuole specificare, e che NON può essere scritto in calce all’Ordinanza Sindacale, va inserito in questo atto modello tipo Convalida.DOC 49 Accertamento Sanitario Obbligatorio • • • Quando: fondato sospetto che il paziente presenta una patologia psichiatrica acuta e grave che necessita di interventi tempestivi Come: 1) certificazione medica di proposta contenente le motivazioni che suggeriscono la richiesta di tale provvedimento. 2) La documentazione viene inviata al Sindaco che dispone il provvedimento e dà disposizione alla Polizia Locale (ed ev. anche forze di polizia) di individuare il paziente e di obbligarlo ad accettare la visita. Dove: Nell'ordinanza del Sindaco deve essere specificato dove si intende effettuare l'ASO (ambulatorio, domicilio del paziente, pronto soccorso di ospedale civile ove sia presente una accettazione psichiatrica o sia comunque attivabile una consulenza psichiatrica). Lo psichiatra del servizio pubblico che effettua la visita di accertamento decide sui provvedimenti da prendere (trattamento domiciliare, ricovero volontario, TSO) … questioni ricorrenti … Non è obbligatorio il trasporto del paziente con autolettiga.. E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO Se il medico o il personale paramedico della autolettiga lo richiede, ed in tutti i casi in cui l’Agente operante lo ritenga necessario UN APL SALE A BORDO del m.s.b. (dopo aver scaricato l’arma e consegnato il caricatore al collega che segue con la pattuglia) Il trasporto del pz., in questi casi, deve avvenire con il pz sul lettino, assicurato con le cinture in dotazione alle autocaricanti, al fine di poter intervenire tempestivamente a tutela del personale paramedico e del pz L’uso dei bracciali di contenimento deve essere attentamente valutato!!! … questioni ricorrenti … • Struttura Ospedaliera fuori dal territorio comunale • Impossibilità di accettazione del pz. da parte della struttura deputata al ricovero con necessità di trasferimento in altra struttura • La circolare n. 3/2001 del 20.07.01 del Ministero dell’Interno ha definitivamente fugato ogni dubbio in tal senso. • Circolare n. 3/2001 del 20 luglio 2001 Ministero dell'Interno Continuano a pervenire a questa direzione generale da parte delle amministrazioni locali richieste di chiarimenti in ordine alla questione relativa alle attività di scorta espletate dai vigili urbani nel corso del trasferimento con autoambulanza di persone assoggettate al trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.) anche al di fuori del territorio comunale. Al riguardo, questo ministero, più volte interessato sulla problematica in esame, ha espresso il proprio avviso ritenendo che le funzioni di accompagnamento dei soggetti per i quali si rende obbligatorio il T.S.O. debbano essere svolte dagli operatori di polizia municipale per assicurare prioritariamente l'attuazione dei principi generali di tutela della persona fissati, in particolare dalla legge 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Ancorché tale attività di accompagnamento esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di polizia municipale, questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta delle direttive impartite dal sindaco, il quale, in tal caso, assicura e coordina lo svolgimento sia delle funzioni di polizia locale (art.1 e 2 della legge 7/3/1986, n. 65), sia di quella di autorità sanitaria, di cui è titolare nei trattamenti sanitari obbligatori, in forza della legge 23/12/1978 n. 833, art. 33, titolarità riconfermata dall'art. 117 del dlgs 31/3/1998 n. 112 Ñ come trasfuso nell'art.50, comma 5, del dlgs 18/8/2000, n. 267 Ñ laddove è previsto che in caso di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Ciò premesso, al fine di consentire uniformità di orientamento da parte delle SS.LL. sulla materia in argomento, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni procedurali: - il sindaco emette l'ordinanza di ricovero obbligatorio per il soggetto con patologia mentale presso il più vicino presidio sanitario, rimanendo esclusivamente a carico di quest'ultimo, qualora non vi fosse disponibilità di posti, il compito di individuare un'altra struttura idonea ove indirizzare l'ammalato; - i vigili urbani devono accompagnare l'infermo di mente fino al luogo di cura, anche se fuori del comune, poiché intervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sanitaria, propria dell'autorità locale, e non in quello dell'attività di P.S.; - quanto ai mezzi con cui trasportare il malato di mente presso il presidio sanitario, di regola ed in via prioritaria, essi vanno individuati nelle autoambulanze, non escludendo, però, in considerazione della peculiarità della malattia, l'uso di qualsiasi automezzo, anche privato, in caso di necessità ed ove possibile; - una volta raggiunto il luogo di trasferimento, qualora il ricovero dell'infermo non fosse possibile per mancanza di posti disponibili lo stesso veicolo che ha iniziato il viaggio di trasporto proseguirà fino a raggiungere la nuova destinazione. Si fa presente, da ultimo, che le indicazioni di cui sopra risultano compatibili con l'avviso espresso a suo tempo dal ministero della sanità (circ. n.900.3/SM-E1/896 del 21.9.1992) e con le direttive emanate dalle regioni alle strutture sanitarie locali, onde facilitare le necessarie intese fra tutte le istituzioni interessate al buon andamento dell'attività amministrativa nel suo complesso Ricorsi Chi è sottoposto a TSO, e chiunque ne abbia interesse, può proporre al Tribunale Ordinario competente per territorio, RICORSO contro il provvedimento convalidato dal Giudice Tutelare. Il Presidente del Tribunale, acquisito il ricorso, il provvedimento di TSO e sentito il PM può sospendere il TSO medesimo. Sull’eventuale richiesta di sospensiva proposta dalla parte in causa, il Presidente del Tribunale deve provvedere entro 10 giorni (il TSO ne dura 7 !!!) RicorsoTSO.doc SospensioneTSO.doc
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