TSO e ASO

ANVU
“Ars Nostra Vis Urbis”
Associazione Professionale
Polizia Locale d’Italia
Città di San Donà di Piave
T.S.O. e A.S.O.
Laboratorio
di formazione e aggiornamento
professionale per gli operatori di Polizia
di Giorgio Colombo e Salvatore Signorelli
San Donà di Piave (VE) 14 - 15 febbraio 2014
Commissario Polizia Locale di Jesolo (VE)
Salvatore Signorelli
Commissario Polizia Locale di Milano
Giorgio Colombo
T.S.O.
Trattamento Sanitario Obbligatorio
Evoluzione della Giurisprudenza
Legge Giolitti 11Febbraio 1904 n. 36
(Disposizioni sui manicomi e gli alienati)
Legge n 615 1909
(Regolamento attuativo)
Legge Mariotti 18 marzo 1968, n 431
(introduzione del ricovero volontario)
Legge 13 maggio 1978, n 180
(Malati di mente e trattamenti sanitari delle
malattie mentali)
Legge 23 dicembre 1978, n 833
(Istituzione del SSN)
Differenze Normative
Legge Giolitti (n. 36/1904) / regolamento attuativo n. 615
• Il malato psichiatrico, una volta definito tale, viene
rinchiuso in apposite strutture e privato dei diritti civili.
Legge Mariotti (n. 431/1968)
• Abolisce obbligo iscrizione al Casellario Giudiziario
• Riconosce possibilità ricovero volontario
• Prevede l’istituzione di centri di igiene mentale (CIM)
• Assistenza fuori dall’ospedale psichiatrico
Legge Basaglia (n. 180/1978) e successiva Legge n.
883/1978 istituente il Servizio Sanitario Nazionale, che la
ingloba nella quasi totalità
• E’ la normativa tuttora in vigore
Franco Basaglia
Legge 180/1978 art 33
(Norme per gli accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori).
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma
volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli
espressamente previsti da leggi dello Stato possono
essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e
trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32 della
Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei
diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il
diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Legge 180/1978 art 34
(Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori per malattia mentale).
La legge regionale, nell'ambito della unità sanitaria
locale e nel complesso dei servizi generali per la
tutela della salute, disciplina l'istituzione di servizi a
struttura dipartimentale che svolgono funzioni
preventive, curative e riabilitative relative alla salute
mentale.
Le misure di cui al secondo comma dell'articolo
precedente possono essere disposte nei confronti
di persone affette da malattia mentale.
Gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione
relativi alle malattie mentali sono attuati di norma
dai servizi e presidi territoriali extraospedalieri di cui
al primo comma.
Legge 180/1978 art 35
(Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza
ospedaliera
per
malattia
mentale
e
tutela
giurisdizionale).
Il provvedimento con il quale il sindaco dispone il
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di
degenza ospedaliera, da emanarsi entro 48 ore dalla
convalida di cui all'articolo 34, quarto comma,
corredato dalla proposta medica motivata di cui
all'articolo 33, terzo comma, e dalla suddetta
convalida deve essere notificato, entro 48 ore dal
ricovero, tramite messo comunale, al giudice tutelare
nella cui circoscrizione rientra il comune.
Gestione Intervento
Formazione del personale
Conoscenza delle norme
Modalità d’intervento
Approccio psicologico all’intervento
Verifica dei luoghi
Gestione degli spazi
Da evitare
Assenza di vie di fuga
Staff non preparato
Presenza di oggetti contundenti
Carenza di osservazione
Carenza di personale
Predisposizione psicofisica
Essere
preparati
l’inaspettato
Prevedere
rischio
gli
ed
eventuali
aspettarsi
fattori
di
Definire gli aspetti di rischio in ordine
a concretezza, gravità, imminenza
Gestione operativa
Ambiente adeguato: evitare spazi ristretti,
corridoi
Allontanare familiari agitati
Avere SEMPRE una via di fuga:
posizionarsi tra il paziente e la via
d’uscita
Porta aperta o colleghi che osservino la
scena
Gestione dei Luoghi
Evitare la presenza a portata di mano
o sulla scrivania/tavolo/ripiano di
armi potenziali (biro, siringhe,
forbici, vetreria, oggetti contundenti,
ombrelli, sedie leggere)
Evitare di avere addosso oggetti “da
vittima”, utilizzabili come appigli o
armi (lunghi portachiavi, ciondoli,
forbici, cravatte)
Modalità di approccio
Non avvicinare al paziente con modalità rapide e
decise in senso frontale, poiché può essere
percepito come un atteggiamento di confronto,
di sfida
Evitare il contatto diretto e prolungato nello
sguardo degli occhi del paziente
Sorridere o ridere può essere interpretato da parte
dal paziente in senso aggressivo e dispregiativo
Avvicinarsi al lato del paziente porgendo sempre il
fianco, riducendo così la superficie che può
essere oggetto di aggressione
Atteggiamento in intervento
Inutile far attendere un pz in aggressività
progressiva
Attenzione al linguaggio non verbale
Mai voltare le spalle ad un pz potenzialmente
violento,
MAI PERDERE IL CONTROLLO VISIVO
Consentire uno spazio fisico maggiore del
normale (distanza consigliata circa 1,5 mtfino a 4)
Atteggiamento in intervento
DIMOSTRARE SICUREZZA
Riconoscere quando la violenza è imminente
Se c’è una sensazione di ansia è giusto seguire
il proprio istinto e proteggere la propria
sicurezza personale
Evitare da parte del minacciato qualsiasi
manifestazione di perdita di controllo emotivo
e motorio
Gestione del colloquio
Restare calmi, con atteggiamento tranquillo e
accogliente
Parlare lentamente, a basso volume, con frasi corte,
concetti semplici e concreti
Lasciare tempo al paziente per esprimere e
descrivere i sentimenti
Fornire al pz la possibilità di scegliere qualcosa (es
luogo del colloquio)
Avvertire che la violenza non sarà tollerata e che
sarà considerato responsabile delle azioni
commesse.
Da evitare
MAI interrompere il pz in modo autoritario e
minaccioso utilizzando la mano, il dito
puntato, alzando il volume della voce,
avvicinandosi sino a sfiorarlo fisicamente
MAI esprimersi in modo provocatorio, emettere
giudizi, fornire interpretazioni
MAI formulare promesse che poi non possono
essere mantenute (evitare il ricovero, o di
rimandarlo a casa nell’immediatezza)
Attività della Polizia Locale
Tutela del paziente
Tutela degli astanti
Tutela degli operatori
Chiarimenti in merito
all’esecuzione del TSO
• circolare del Ministero della Sanità n. 900.3/SM-E1/896
del 21.09.1992
• divulgata con circolare del Ministero dell’Interno n.
5300/M/10 (1)/Uff. 3) del 24.08.1993
• ribadita con la successiva circolare del Ministero
dell’Interno n. 15700/6/2021 del 20/07/2001
LINEE GUIDA /DI INDIRIZZO REGIONALI ERACCOMANDAZIONI IN MERITO ALL’APPLICAZIONE DI
A.S.O. E T.S.O. PER MALATTIA MENTALE - CONFERENZA
DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - 2009
• La repressione dei comportamenti violenti è compito
delle Forze dell’Ordine e l’intervento sanitario può
essere messo in atto solo dopo che le FF.OO.
saranno intervenute per garantire l’incolumità del
personale sanitario.
• Nel caso che il paziente si sia barricato in casa, la P.L.
potrà avvalersi dei Vigili del Fuoco, in possesso degli
strumenti (e le competenze) più idonei per accedere
all’abitazione , arrecandovi il minor danno possibile.
Le funzioni della Polizia Locale in presenza
di A.S.O. e T.S.O.
Specifica funzione di vigilanza sulla corretta esecuzione
del provvedimento di ordinanza del sindaco ed inoltre
eventuali funzioni di supporto e ausiliarie quali:
acquisizione delle certificazioni presso le strutture
sanitarie e consegna delle stesse al sindaco per la
predisposizione dell’ordinanza;
individuazione di persone (parenti, amici del malato)
idonee a dare informazioni o ad ottenere il suo
consenso al trattamento in virtù del rapporto fiduciario
esistente con lo stesso;
richiesta di intervento e di informazione del medico
curante.
•
•
•
•
•
•
Le funzioni della Polizia Locale in presenza di
A.S.O. e T.S.O.
raccolta di notizie sul paziente relative a
potenziali situazioni di pericolo per la sua
condotta violenta o per l’ambiente in cui si
trova, o per il possesso di animali pericolosi,
armi, ecc.
ricerca del malato, finalizzata al raggiungimento
dello stesso;
allontanamento di curiosi o persone che
potrebbero nuocere alla buona riuscita
dell’intervento anche per attriti esistenti con il
paziente;
dialogo con il malato e persuasione dello stesso
al fine di ricercarne il consenso e la
collaborazione;
informazione corretta al paziente mediante
notificazione dell’ordinanza.
Le funzioni della Polizia Locale in presenza di
A.S.O. e T.S.O.
Un’eventuale funzione coercitiva che diviene inevitabile e
doverosa allorquando l’interessato manifesti uno dei
seguenti comportamenti:
• persistente resistenza, attiva o passiva,
all’accompagnamento presso il luogo di
destinazione, prima del trasporto o durante lo
stesso;
• tentativo di fuga o di barricarsi in casa, per sottrarsi al
provvedimento;
• tentativo di aggressione fisica verso il personale
intervenuto, sia esso sanitario o di polizia locale, o
verso altre persone presenti all’esecuzione
dell’ordinanza;
• tentativo di danneggiamento di cose proprie o altrui.
Problematiche durante
l’esecuzione del T.S.O.
In caso di allontanamento del paziente dal
reparto, ne viene data immediata
comunicazione alla Forza Pubblica,
affinché il paziente possa essere da
questa reperito e ricondotto in S.P.D.C.
Qualora il paziente sia irreperibile, il
responsabile del S.P.D.C. ne dà
comunicazione al Sindaco, specificando
che il T.S.O. deve considerarsi revocato
per impossibilità a proseguirlo.
L’effettuazione di un nuovo ricovero in
S.P.D.C. richiede che venga nuovamente
avviata la procedura di T.S.O.
Qualità giuridica necessaria al
trattenimento del pz
Il paziente non può essere
trattenuto a bordo dell’autolettiga
dal personale paramedico
Dispositivi di protezione
individuali
Sono considerati DPI tutte quelle attrezzature
necessarie alla salvaguardia dell’incolumità
dell’operatore, che devono essere fornite dal
datore di lavoro, in seguito ad una attenta ed
obbligatoria valutazione dei rischi
Non si possono considerare DPI gli indumenti
quali, per esempio, le uniformi
camice in tiwek
guanti in vinile
maschera con visiera
guanti antitaglio/antisiringa
giubbetto balistico
estensione antitaglio
I non TSO
Segnalazioni uffici competenti
Cps Cada fax.doc
Stato di Necessità
Soccorso di Necessità
soccorso54.doc
Paziente Minore
Possibilità di effettuazione di TSO
su pz minore solo in presenza di
assenso.doc
Presenza di Minori
TSO
persona sola con la quale vive/vivono
figli minori, al quale/ai quali nessuno
può provvedere
affidominoretso.DOC
gli animali domestici
……. e se nessuno li vuole
accudire?
Canile Sanitario.doc
Armi
TSO
nei confronti di un pz titolare di licenza di
porto d’armi
portoarmi.doc
Libertà Vigilata
Misure di Sicurezza
Tsoarrestidom cc ps.doc
Tsoarrestidom uff sorvegl.doc
Tsolibertàvigilata cc ps.doc
Tsolibervigilata uff sorvegl.doc
Persone Scomparse
TSO nei confronti di pz precedentemente
segnalati in SDI quali persone scomparse
Tsoperscomp.doc
I nostri adempimenti
La Polizia Locale interviene nell’esecuzione dei T.S.O. in
quanto procede nell’esercizio del potere di polizia
amministrativa sanitaria, propria dell’autorità locale, e
non in quello dell’attività di P.S.
Nonostante possa apparire che l’attività di tutela e
d’accompagnamento del pz. esuli dai compiti
istituzionali propri degli operatori di polizia locale,
questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta
delle direttive impartite dal Sindaco, il quale, in tal
caso, assicura e coordina lo svolgimento delle attività
di polizia locale
e di autorità sanitaria, di cui
è titolare nei
trattamenti sanitari obbligatori, in forza della legge
23.12.1978 n. 833 art. 33, titolarità riconfermata
dall’art. 117 del D. Lgs. 31.3.1998 n. 112 – come
trasfuso nell’art. 50, comma 5, del D.Lgs.
18.8.2000 n.267 – laddove è previsto che in caso
di emergenze sanitarie a carattere esclusivamente
locale le ordinanze contingibili ed urgenti siano
adottate dal sindaco, quale rappresentante della
comunità locale ed Ufficiale di Governo.
Le Ordinanze Sindacali
TSO da effettuarsi al domicilio del pz.
Mod. «A»
E’ un’O.S. con la quale il Sindaco, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale ordina al medico di turno di sottoporre
il pz indicato ad un accertamento sanitario obbligatorio
al fine de determinare l’eventuale convalida della
procedura.
Nessuna dicitura può essere inserita a cura del medico
sulla OS ad esclusione di data, ora, firma.
OS visita.doc
Le Ordinanze Sindacali
TSO da effettuarsi al domicilio del pz.
Mod. «B»
E’ un’O.S. con la quale il Sindaco, in qualità di Autorità
Sanitaria Locale ordina all’ospedale indicato di
procedere al ricovero del il pz indicato, fermo restando
l’avvenuta convalida da parte del medico intervenuto al
domicilio.
Nessuna dicitura può essere inserita a cura del medico
dell’ospedale sulla OS ad esclusione di data, ora, firma.
OS ricovero34.doc
Certificato di convalida
Tutto ciò che il medico intervenuto al domicilio
vuole specificare, e che NON può essere scritto in
calce all’Ordinanza Sindacale, va inserito in
questo atto
modello tipo
Convalida.DOC
49
Accertamento Sanitario Obbligatorio
•
•
•
Quando:
fondato sospetto che il paziente presenta una patologia
psichiatrica acuta e grave che necessita di interventi tempestivi
Come:
1) certificazione medica di proposta contenente le motivazioni che
suggeriscono la richiesta di tale provvedimento.
2) La documentazione viene inviata al Sindaco che dispone il
provvedimento e dà disposizione alla Polizia Locale (ed ev.
anche forze di polizia) di individuare il paziente e di obbligarlo
ad accettare la visita.
Dove:
Nell'ordinanza del Sindaco deve essere specificato dove si intende
effettuare l'ASO (ambulatorio, domicilio del paziente, pronto
soccorso di ospedale civile ove sia presente una accettazione
psichiatrica o sia comunque attivabile una consulenza
psichiatrica).
Lo psichiatra del servizio pubblico che effettua la visita di
accertamento decide sui provvedimenti da prendere
(trattamento domiciliare, ricovero volontario, TSO)
… questioni ricorrenti …
Non è obbligatorio il trasporto del paziente con
autolettiga.. E’ VIVAMENTE CONSIGLIATO
Se il medico o il personale paramedico della autolettiga lo
richiede, ed in tutti i casi in cui l’Agente operante lo
ritenga necessario UN APL SALE A BORDO del m.s.b.
(dopo aver scaricato l’arma e consegnato il caricatore al
collega che segue con la pattuglia)
Il trasporto del pz., in questi casi, deve avvenire con il pz
sul lettino, assicurato con le cinture in dotazione alle
autocaricanti,
al
fine
di
poter
intervenire
tempestivamente a tutela del personale paramedico e
del pz
L’uso dei bracciali di contenimento deve essere
attentamente valutato!!!
… questioni ricorrenti …
• Struttura Ospedaliera fuori dal territorio
comunale
• Impossibilità di accettazione del pz. da parte
della struttura deputata al ricovero con
necessità di trasferimento in altra struttura
• La circolare n. 3/2001 del 20.07.01 del Ministero
dell’Interno ha definitivamente fugato ogni
dubbio in tal senso.
•
Circolare n. 3/2001 del 20 luglio 2001
Ministero dell'Interno
Continuano a pervenire a questa direzione generale da parte delle amministrazioni locali richieste di
chiarimenti in ordine alla questione relativa alle attività di scorta espletate dai vigili urbani nel corso del
trasferimento con autoambulanza di persone assoggettate al trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.)
anche al di fuori del territorio comunale. Al riguardo, questo ministero, più volte interessato sulla
problematica in esame, ha espresso il proprio avviso ritenendo che le funzioni di accompagnamento dei
soggetti per i quali si rende obbligatorio il T.S.O. debbano essere svolte dagli operatori di polizia
municipale per assicurare prioritariamente l'attuazione dei principi generali di tutela della persona fissati,
in particolare dalla legge 833/78, istitutiva del servizio sanitario nazionale.
Ancorché tale attività di accompagnamento esuli dai compiti istituzionali propri degli operatori di polizia
municipale, questi sono, tuttavia, tenuti ad assolverla, sulla scorta delle direttive impartite dal sindaco, il
quale, in tal caso, assicura e coordina lo svolgimento sia delle funzioni di polizia locale (art.1 e 2 della
legge 7/3/1986, n. 65), sia di quella di autorità sanitaria, di cui è titolare nei trattamenti sanitari obbligatori,
in forza della legge 23/12/1978 n. 833, art. 33, titolarità riconfermata dall'art. 117 del dlgs 31/3/1998 n. 112 Ñ
come trasfuso nell'art.50, comma 5, del dlgs 18/8/2000, n. 267 Ñ laddove è previsto che in caso di
emergenze sanitarie a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal
sindaco, quale rappresentante della comunità locale.
Ciò premesso, al fine di consentire uniformità di orientamento da parte delle SS.LL. sulla materia in
argomento, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni procedurali:
- il sindaco emette l'ordinanza di ricovero obbligatorio per il soggetto con patologia mentale presso il più
vicino presidio sanitario, rimanendo esclusivamente a carico di quest'ultimo, qualora non vi fosse
disponibilità di posti, il compito di individuare un'altra struttura idonea ove indirizzare l'ammalato;
- i vigili urbani devono accompagnare l'infermo di mente fino al luogo di cura, anche se fuori del comune,
poiché intervengono nell'esercizio del potere di polizia amministrativa sanitaria, propria dell'autorità
locale, e non in quello dell'attività di P.S.;
- quanto ai mezzi con cui trasportare il malato di mente presso il presidio sanitario, di regola ed in via
prioritaria, essi vanno individuati nelle autoambulanze, non escludendo, però, in considerazione della
peculiarità della malattia, l'uso di qualsiasi automezzo, anche privato, in caso di necessità ed ove
possibile;
- una volta raggiunto il luogo di trasferimento, qualora il ricovero dell'infermo non fosse possibile per
mancanza di posti disponibili lo stesso veicolo che ha iniziato il viaggio di trasporto proseguirà fino a
raggiungere la nuova destinazione.
Si fa presente, da ultimo, che le indicazioni di cui sopra risultano compatibili con l'avviso espresso a suo
tempo dal ministero della sanità (circ. n.900.3/SM-E1/896 del 21.9.1992) e con le direttive emanate dalle
regioni alle strutture sanitarie locali, onde facilitare le necessarie intese fra tutte le istituzioni interessate al
buon andamento dell'attività amministrativa nel suo complesso
Ricorsi
Chi è sottoposto a TSO, e chiunque ne abbia interesse, può
proporre al Tribunale Ordinario competente per territorio,
RICORSO contro il provvedimento convalidato dal Giudice
Tutelare. Il Presidente del Tribunale, acquisito il ricorso, il
provvedimento di TSO e sentito il PM può sospendere il
TSO medesimo. Sull’eventuale richiesta di sospensiva
proposta dalla parte in causa, il Presidente del Tribunale
deve provvedere entro 10 giorni (il TSO ne dura 7 !!!)
RicorsoTSO.doc
SospensioneTSO.doc