COSTITUZIONI E DIRETTORIO GENERALE DEL PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE P.I.M.E. 1991 PONTIFICIO ISTITUTO MISSIONI ESTERE Via F.D. Guerrazzi, 11 00152 ROMA Roma, 29 Giugno 1991 Carissimi Confratelli, con profondo senso di riconoscenza al Signore, presento a tutti voi le Costituzioni e il Direttorio del nostro Istituto nella loro forma definitiva. Sono il frutto di vent'anni di elaborazione, con cui abbiamo cercato di rispondere adeguatamente alle direttive del Concilio Vaticano II. Esprimono il volto della vocazione missionaria che ci unisce, descrivendola nei suoi aspetti concreti di vita comune, di spiritualità, di attività, di organizzazione. Con l'approvazione del Consiglio, stabilisco che entrino in vigore dal 1 Ottobre 1991. Le affido a Maria, Regina degli Apostoli, e ai nostri Beati Alberico Crescitelli e Giovanni Mazzucconi, perché ci aiutino a coglierne lo spirito e a viverle con fedeltà generosa e intelligente, come mezzo efficace per camminare al seguito di Gesù Cristo Evangelizzatore. P. Franco Cagnasso Superiore Generale CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE Prot. 5735/90 Roma, 11 dicembre 1990 Reverendissimo Padre, Mi riferisco alla stimata lettera del 27 settembre u.s., con la quale Ella si premurava di rimettere a questo Dicastero il progetto definitivo di Costituzioni di codesto benemerito Istituto, riveduto secondo le osservazioni che Le sono state notificate con l'Officio n. 604/90 del 5 luglio c.a. A tal proposito mi è anzitutto gradito comunicarLe che questa Congregazione, dopo aver attentamente esaminato le modifiche apportate al summenzionato Codice fondamentale e aver preso atto delle spiegazioni fornite circa punti segnalati nel suddetto Officio, ben volentieri concede, con il Decreto pari numero posto in allegato, l'approvazione definitiva del testo qui sottoposto. Nel contempo, ritengo doveroso esprimerLe l'apprezzamento di questo Dicastero per l'impegnativo lavoro compiuto, sia dall'ultima Assemblea Generale dell'Istituto che dalla stessa Direzione Generale, al fine di offrire ai membri del Pontificio Istituto Missioni Estere un testo di Costituzioni aggiornato, che potesse guidarli e sostenerli nel vivere quotidianamente la loro vocazione di inviati ad annunciare la Buona Novella "ad Gentes". Questa Congregazione ha infatti notato con soddisfazione che la finalità esclusivamente missionaria dell'Istituto è chiaramente espressa fino dal primo articolo delle Costituzioni e non può perciò che incoraggiare i membri a realizzarla generosamente, in piena fedeltà alle direttive del Magistero ecclesiastico e con la necessaria apertura alle nuove esigenze della Missione dei nostri tempi. Nel pregarla di voler cortesemente far qui pervenire alcuni esemplari delle summenzionate Costituzioni, non appena sarà terminata la stampa delle medesime, formulo i voti migliori perché il nuovo Codice fondamentale approvato dalla Santa Sede contribuisca a mantenere vivo lo slancio missionario dell'Istituto ed a rendere i suoi membri annunciatori sempre più efficaci del Vangelo a quei popoli e gruppi che ancora non lo conoscono. Mentre Le rinnovo i sensi di profonda gratitudine per il generoso contributo che il P.I.M.E. ha dato e continua ad offrire alla causa missionaria, specialmente in Asia, profitto volentieri della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio della Paternità Vostra Reverendissima devotissimo nel Signore Jozef Card. Tomko Pref. José T. Sanchez Segr. Al Reverendo Padre P. Franco Cagnasso Superiore Generale P.I.M.E. Via F.D. Guerrazzi, 11 00152 Roma CONGREGATIO PRO GENTIUM EVANGELIZATIONE Prot. 5735/90 DECRETUM Il Pontificio Istituto Missioni Estere (P.I.M.E.), la cui sede principale si trova in questa alma città, ha origine dall'unione effettuata il 23 maggio 1926 mediante il Motu Proprio "Cum Missionalium Opera" da Pio XI di v.m. del "Seminario Lombardo per le Missioni Estere", fondato a Milano da Mons. Angelo Ramazzoti (il 1° dicembre 1850) ed eretto ufficialmente in seguito dai Vescovi lombardi; con il "Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Roma per le Missioni Estere", realizzato in Roma da Mons. Pietro Avanzini ed eretto canonicamente da Pio IX il 21 giugno 1874. Nella Chiesa che è sacramento universale di salvezza, il suddetto Istituto riconosce come proprio fine l'attività missionaria ed in particolare l'evangelizzazione di quei popoli e gruppi umani ai quali non è stato ancora annunciato il messaggio della Buona Novella portata da Cristo. In conformità alle direttive del Concilio Vaticano II ed alle norme emanate successivamente dalla Santa Sede, il Pontificio Istituto Missioni Estere ha provveduto a rivedere le proprie Costituzioni ed il Superiore Generale, per mandato dell'Assemblea Generale, svoltasi nel 1989, ha presentato a questo Dicastero per l'approvazione definitiva, il nuovo Codice fondamentale dell'Istituto. Questa Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, dopo aver affidato il summenzionato Codice fondamentale all'esame dei suoi Consultori, ottenuto il parere favorevole del Congresso, tenutosi il 7 c.m., con il presente Decreto approva e conferma le Costituzioni del Pontificio Istituto Missioni Estere, con i cambiamenti richiesti ed introdotti successivamente nelle medesime, secondo l'esemplare in lingua italiana che si trova nell'archivio del Dicastero, osservato quanto per diritto si deve osservare. Fedeli all'impegno missionario, i membri del Pontificio Istituto Missioni Estere si sforzino di vivere la loro vocazione di annunciatori del Vangelo "ad Gentes" in piena fedeltà al carisma dell'Istituto ed alle Costituzioni approvate dalla Santa Sede, nella scia della gloriosa tradizione storica della Società. Nonostante qualunque altra cosa in contrario. Dato a Roma, nella sede della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, 1'8 dicembre, Solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, dell'Anno del Signore 1990. Jozef Card. TomFo Pref. José T. Sanchez Segr. REGOLE E COSTITUZIONI dalla fondazione 1851 Proposta di alcune Massime e Norme per l'Istituto delle Missioni Estere 1886 Regola dell'Istituto Lombardo per le Missioni Estere 1887 Discipline speciali della Casa di S. Calocero per gli alunni aspiranti alle Estere Missioni 1912 Regole del Pontificio Seminario dei SS.AA. Pietro e Paolo per le Missioni Estere 1914 Regole dell'Istituto - del Seminario per le Missioni Estere in Milano 1917 Breve Direttorio per i Missionari dell'Istituto delle Missioni Estere in Milano 1925 Costituzioni dell'Istituto delle Missioni Estere di Milano 1929 Direttorio per i Superiori Regionali del Pontificio Istituto Missioni Estere 1935 Costituzioni del Pontificio Istituto dei SS.AA. Pietro e Paolo e dei SS. Ambrogio e Carlo per le Missioni Estere 1948 Direttorio per i Superiori e Padri del P.I.M.E. 1958 Costituzioni del Pontificio Istituto Missioni Estere 1978 Costituzioni e Direttorio Generale - Pontificio Istituto Missioni Estere 1991 Costituzioni e Direttorio Generale - Pontificio Istituto Missioni Estere ABBREVIAZIONI S. Scrittura At Col Cor Eb Ef Fil Gal Gv Lc Mr Mt Pt Rm Tm Ts Tt Atti degli Apostoli Colossesi Corinzi Ebrei Efesini Filippesi Galati Giovanni Luca Marco Matteo Pietro Romani Timoteo Tessalonicesi Tito Documenti ecclesiali AA AG CA CD EN ES GS LG Apostolicam Actuositatem - Decreto sull'apostolato dei Laici Ad Gentes - Decreto sull'attività missionaria della Chiesa Cum Admotae - Facoltà dei Superiori Christus Dominus - Decreto sull'Ufficio pastorale dei vescovi Evangelii Nuntiandi - Esortazione apostolica di Paolo VI circa l'Evangelizzazione del mondo contemporaneo Ecclesiae Sanctae - Applicazione di alcuni Decreti Gaudium et Spes - Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo Lumen Gentium - Costituzione dogmatica sulla Chiesa NAe Nostra Aetate - Dichiarazione sulle relazioni della Chiesa con le religioni non cristiane OT Optatam Totius - Decreto sulla Formazione sacerdotale PC Perfectae Caritatis - Decreto sul rinnovamento della vita religiosa PO Presbyterorum Ordinis - Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri RF Ratio Fundamentalis - Documento della S.C. per l'Educazione Cattolica sulla formazione sacerdotale SC Sacrosanctum Concilium - Costituzione sulla Sacra Liturgia SCael Sacer Caelibatus - Enciclica di Paolo VI sul celibato sacerdotale UR Unitatis Redintegratio - Decreto sull'ecumenismo Documenti PIME DC Pr Documenti Capitolari - Capitolo speciale d'aggiornamento 1971 1972 Proposta - Proposta di alcune Massime e Norme per l'Istituto delle Missioni Estere, settembre 1851 (ristampa 1961) V Ap Virtù Apostoliche - P. Paolo Manna (III ediz., 1964) NB: Per i documenti ecclesiali e i DC si citano i numeri; per la " Proposta " e " Virtù Apostoliche " si citano le pagine. C.E.P. C. D. Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli Articolo di Costituzione Articolo di Direttorio - sempre scritto in corsivo " ... il seguire Cristo come viene insegnato dal vangelo deve essere considerato da tutti gli istituti come la loro regola suprema ". Perfectae Caritatis 2 a " Tutti devono fare gran conto dell'osservanza delle nostre Costituzioni. Come dice il nome, esse sono le regole costitutive dell'Istituto, gli danno il suo carattere proprio e distintivo, determinano il suo modo di governo, le condizioni di reclutamento e la formazione dei suoi membri, la natura del legame che li unisce, i loro doveri e diritti, fissano in modo preciso il fine dell'Istituto e il modo di conseguirlo nelle sante missioni. Sono le leggi fondamentali della nostra società ". Virtù Apostoliche 132 IL NOSTRO PROGETTO DI VITA CAP. I - IL FINE DELL'ISTITUTO " Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato ". Mt 28,19 20 " Fine specifico di quest'attività missionaria è la evangelizzazione e la "plantatio Ecclesiae" in quei popoli e gruppi in cui ancora non esiste... In questa attività missionaria della Chiesa, si verificano a volte condizioni diverse e di tipo misto: prima c'è l'inizio e la "plantatio", poi il nuovo sviluppo o periodo giovanile. Ma, anche terminate queste fasi, non cessa l'azione missionaria della Chiesa: tocca anzi alle Chiese particolari già organizzate continuarla, predicando il vangelo ai singoli che sono ancora fuori di esse ". Ad Gentes 6 " Chi entra fra noi deve sapere che l'Istituto non ha altro fine che le missioni fra gli infedeli e che noi siamo tutti e solo missionari ". Virtù Apostoliche 6 Premessa Il Pontificio Istituto Missioni Estere - P.I.M.E. - ha origine dall'unione effettuata nel 1926 mediante il Motu Proprio " Cum Missionalium Opera " di Pio XI: - del " Seminario Lombardo per le Missioni Estere ", fondato a Milano da Mons. Angelo Ramazzotti ed eretto ufficialmente dai Vescovi lombardi nel 1850; - con il " Pontificio Seminario dei Santi Apostoli Pietro e Paolo di Roma per le Missioni Estere ", realizzato in Roma da Mons. Pietro Avanzini ed eretto canonicamente da Pio IX nel 1874. Compito di evangelizzazione (AG 1, 6, 20, PO 13; Pr 13; DC 84ss) C. 1 Nella Chiesa, che è sacramento universale di salvezza, il Pontificio Istituto Missioni Estere riconosce come proprio fine l'attività missionaria ed in particolare l'evangelizzazione dei popoli e gruppi non ancora cristiani. 1. Di tutta la vasta gamma dell'attività missionaria, descritta dal Decreto conciliare Ad Gentes, il P.I.M.E. scoglie e stabilisce come suo impegno prioritario l'annuncio del Vangelo ai non cristiani. A tale impegno l'Istituto darà la precedenza nell'assegnazione del personale e dei mezzi e nella ricerca di nuovi campi e metodi di lavoro. 2. L'Istituto presterà la sua collaborazione per la maturazione delle giovani Chiese, e specialmente per promuovere la loro fattiva partecipazione all'evangelizzazione dei non cristiani dentro e fuori del loro territorio. 3. Nei paesi la cui popolazione è per la maggioranza cristiana, la nostra presenza dovrà rispondere a particolari necessità di evangelizzazione, come: la mancanza o scarsità di clero ed agenti di pastorale locali, l'esistenza di ambienti socio-culturali praticamente non evangelizzati, l'insufficienza e l'inadeguatezza dello sviluppo della Chiesa particolare. D. l 1. Secondo la tradizione storica che interpreta il carisma missionario ad gentes dell'Istituto e per contribuire alla comunione fra le Chiese, culture e popoli, i membri del P.I.M.E. sono inviati per l'evangelizzazione all'estero, cioè fuori delle proprie Chiese, culture e paesi d'origine, anche quando in questi vi sono consistenti gruppi non cristiani. 2. Nell'ambito della priorità riguardante il primo annuncio del Vangelo sarà data speciale attenzione all'Asia. C. 2 I membri del P.I.M.E. realizzano la loro via particolare di dar gloria a Dio e di santificarsi nella totale dedizione al proprio fine, vissuta in fedeltà al diritto proprio e alle scelte dell'Istituto. C. 3 L'Istituto sottoporrà a costante verifica le sue attività e strutture ad ogni livello, perché rispondano il meglio possibile al fine e alle priorità qui stabilite. A servizio delle Chiese particolari (AG 20, 30; V Ap 1ss, 51ss; DC 120ss) C. 4 Riconoscendo che le Chiese particolari sono le prime e dirette responsabili dell'evangelizzazione nel proprio territorio, il P.I.M.E. svolge la sua attività come un servizio da compiere in comunione e dipendenza da esse. D. 4 Sia offrendo spontaneamente ai Vescovi la sua opera,che rispondendo alle loro richieste, l'Istituto si preoccuperà di garantire un servizio che nella sostanza e nei modi risponda ai bisogni della Chiesa particolare, e curerà nello stesso tempo che vengano salvaguardate le sue finalità e scelte prioritarie, e che siano rispettate le esigenze fondamentali della vocazione specifica dei suoi membri. Mediante una famiglia di apostoli (AG 23, 27; Pr 13ss) C. 5 Il P.I.M.E. accoglie e riunisce coloro che volendosi dedicare totalmente all'evangelizzazione, intendono realizzarla come membri di una famiglia di apostoli in comunione di vita e di attività D. 5 Possono far parte del P.I.M.E. solo coloro che si sentono chiamati a vivere il carisma missionario non isolatamente ma in unione con gli altri, e che perciò accettano la mediazione dell'Istituto anche per quanto riguarda l'attuazione concreta della loro vocazione apostolica. Per realizzare la vocazione dei singoli (AG 23; Pr 27ss; DC 147) C. 6 Il primo dovere del P.I.M.E. verso i suoi membri è di aiutarli a realizzare la loro vocazione nel miglior modo possibile e a viverla sempre con generosità e coerenza. D. 6 1. L'Istituto cercherà di alimentare con i mezzi più opportuni un clima di intensa spiritualità apostolica che sostenga i suoi membri nella loro vocazione. 2. Si preoccuperà che tutti siano inviati in missione in tempo utile per rendere un fruttuoso servizio missionario. Anche a chi dovesse essere trattenuto per servizi d'Istituto, si darà l'opportunità, appena possibile, di compiere una significativa attività nelle missioni. 3. Verso coloro che si trovano in crisi vocazionali o incontrano particolari difficoltà nella vita apostolica, Superiori e confratelli si adopereranno con comprensione e carità perché possano ritrovare la convinzione e la generosità del loro impegno missionario. Per suscitare missionari, formarli ed assisterli (AG 25, 26; Pr 21, 2; 73ss, V Ap 213ss) C. 7 Per far fronte alle esigenze dell'evangelizzazione e di una vera famiglia apostolica, il P.I.M.E. s'impegna nell'animazione missionaria, specialmente vocazionale, nella formazione specifica degli alunni e nell'assistenza ai membri nella loro attività ed in ogni evenienza. D. 7 1. L'Istituto faciliterà ai missionari l'esercizio proficuo del loro lavoro, li sosterrà nelle difficoltà, li aiuterà negli studi e nelle sperimentazioni utili per il rinnovamento dei metodi missionari, favorirà gli incontri fraterni e gli scambi di esperienze. 2. Avrà cura speciale dei missionari malati ed anziani e cercherà di creare per essi, dovunque si trovino, un ambiente fraterno che li accolga ed apprezzi per il loro apporto di spirito e di esperienza apostolica. CAP. II - L'IDENTITÀ DELL'ISTITUTO " Salì poi sul monte, chiamò a sé quelli che volle ed essi andarono a lui. Ne costituì Dodici che stessero con lui e anche per mandarli a predicare e perché avessero il potere di scacciare i demoni " Mc 3,13 15 " Perché l'opera missionaria stessa, come conferma l'esperienza, non può essere compieta dai singoli individui, una vocazione comune li ha riuniti in istituti dove, mettendo insieme le loro forze, possono ricevere una formazione adeguata, per eseguire quell'opera a nome della Chiesa e dietro comando dell'autorità gerarchica " Ad Gentes 27 " Anzi se in una proposta... è permesso stabilire qualche cosa di fisso e di immutabile, fisso ed immutabile appunto vorrebbe stabilirsi questo principio...: che cioè, sotto gli auspici e per mano dei Vescovi, anzi per commissione loro e loro autorità, intende l'Istituto offrire umilmente (se Dio lo farà crescere e prosperare) i suoi servigi al Sommo Pontefice e alla S. Congregazione di Propaganda ". Proposta 18 Società di vita apostolica (AG 23, 24, 27; ES II, 27; EN 60; Pr 21,1; V Ap 50-56; DC 163-176) C. 8 Il P.I.M.E. è una Società di Vita Apostolica, composta da missionari, chierici e laici, che in risposta all'invito di Cristo e per mandato della Chiesa, con una libera scelta celibataria, si consacrano con la Promessa definitiva all'attività missionaria per tutta la vita, in fraterna unione di intenti e in obbedienza ai Superiori, secondo le Costituzioni e Direttorio Generale. A norma del can. 302 è da considerarsi clericale con tutti gli effetti giudici conseguenti. È persona giuridica pubblica di diritto ecclesiastico. D. 8 1. Nel P.I.M.E. chierici e laici godono di uguale dignità, diritti e doveri, e si impegnano a valorizzare la loro vocazione per un servizio migliore alla missione, ferma restando la normativa del diritto universale. 2. Nato come famiglia di apostoli senza voti religiosi, l'Istituto intende accogliere come membri quanti vogliono dedicarsi totalmente all'attività missionaria senza per questo assumere lo stato religioso. 3. Ciascuno di noi svolge la missione in nome della Chiesa e per suo mandato, e ha il dovere di mantenersi in collegamento di vita e di azione con essa. 4. Fa parte del nostro carisma missionario il dono divino del celibato, liberamente accolto per il Regno di Dio, per metterci in condizione di vivere senza riserve la nostra vocazione. C. 9 Con la Promessa definitiva manifestiamo la nostra risposta alla chiamata di Dio e ci impegniamo a restarvi fedeli per sempre nell'Istituto che ci accoglie. Internazionalità C. 10 1. Il P.I.M.E. è un Istituto missionario internazionale. Ponendosi al servizio della comunione fra le Chiese per l'evangelizzazione dei non cristiani, accoglie e forma missionari in diversi paesi di modo che membri di nazionalità diverse operano insieme nei medesimi compiti dell'evangelizzazione. 2. Il giudizio definitivo e la decisione di promuovere vocazione e formare missionari in nuovi paesi spetta al Superiore Generale con voto deliberativo del Consiglio Plenario. D. 10 1. Un'autentica internazionalità richiede che tutti i membri del P.I.M.E. si impegnino a convivere nell'Istituto integrando le differenze culturali ed ecclesiali dei vari paesi d'origine, a vantaggio della missione. A tale scopo è necessario in tutti un atteggiamento di rispetto e di accoglienza dei valori e dei metodi di lavoro degli altri, e anche la creazione di strutture concrete che favoriscano la conoscenza reciproca, l'integrazione, il lavoro insieme. 2. La Direzione Generale può considerare l'avvio dell'Istituto in paesi dove non è ancora presente, salvaguardando il suo fine e le sue priorità apostoliche anche nella scelta delle vie concrete. Verifichi quindi seriamente se esistono o no gli elementi che consigliano tale passo, come: la capacità e disponibilità dei nostri missionari a dedicarsi al compito di reclutamento e formazione, la potenzialità delle vocazioni sul posto, e soprattutto il parere positivo delle Chiese particolari interessate. 3. Qualora singoli individui di paesi in cui il P.I.M.E. non ha attività di promozione vocazionale chiedessero di essere accolti nell'Istituto, la Direzione Generale esamini ponderatamente se gli interessati, nella loro situazione concreta, troveranno nell'Istituto la possibilità di realizzare adeguatamente la propria vocazione missionaria. In ogni caso, si presentino loro chiaramente gli impegni derivanti dall'appartenenza all'Istituto. Unità e solidarietà (Gv13, 34-35; I Cor 12, 4ss; PC 15; PO 8; EN 77; V Ap 65ss;DC 132ss) C. 11 L'Istituto è il luogo dove i carismi dei vari membri si fondono in armonica unità per un servizio più valido all'attività missionaria. D. 11 1. La comunione particolare che deve esistere tra di noi trova il suo fondamento nei valori ed esigenze del comune carisma missionario; da essi attingeremo lo spirito e le espressioni visibili della nostra fraternità. 2. Chi sceglie il P.I.M.E. entra in un organismo di persone solidali e corresponsabili, e si assume, in certo modo, la responsabilità dei confratelli. Perciò la comunità e ciascun membro devono adoperarsi sinceramente perché tutti possano realizzare la loro vocazione, contribuendo al comune continuo rinnovamento. Organizzazione comunitaria (Pr 76-77; V Ap 94ss; DC 145ss, 751-752, 760, 763) C. 12 I missionari del P.I.M.E. si riuniscono in comunità per meglio rispondere alle esigenze oggettive della loro particolare vocazione, rendendo più significativo il servizio al Vangelo. D. 12 1. Ogni comunità si imposti sul rispetto di due elementi fondamentali propri del nostro carisma: la comunione articolata con tutto l'Istituto, e l'integrazione apostolica con le Chiese particolari. 2. Scopo precipuo dell'organizzazione comunitaria è di venire incontro alle esigenze oggettive di ogni missionario. Essa, perciò, sarà ordinata in modo da assicurare a ciascuno: l'assistenza nelle difficoltà fisiche, psicologiche e morali; l'aiuto nella soluzione dei problemi personali e comunitari di vita e attività; l'appoggio finanziario in casi di necessità; il sostegno nello studio, nelle ricerche e sperimentazioni necessari per rinnovare i metodi missionari; l'arricchimento vicendevole attraverso scambi di esperienze e idee; la crescita spirituale mediante momenti di preghiera comune incentrati specialmente nella santissima Eucaristia. 3. I nostri missionari, sia isolati che riuniti in piccoli gruppi di vita e azione, restino sempre integrati nella comunità come centro di articolazione e di verifica. Ad ogni modo, si faccia tutto il possibile perché essi siano dovunque almeno in due. 4. Le comunità facciano in modo che nessun membro rimanga isolato od inattivo per insufficiente lavoro; in ogni caso sia data a ciascuno la possibilità di esercitare un'attività che lo qualifichi come missionario sacerdote o laico. Funzione del Superiore (Mc 10, 42ss; EG 13; PC 14; V Ap 67; DC 257, 262) C. 13 Nell'Istituto e in ogni sua comunità, il Superiore, quale segno di Cristo capo, presiede alla carità e all'unità. Perciò ha il compito e l'autorità di animare e guidare, in spirito di servizio verso i confratelli, comunità e membri nella vita spirituale e apostolica, valorizzando e armonizzando le forze e i doni di ciascuno. D. 13 1. II Superiore agisca sempre in umile ascolto della volontà di Dio e in dialogo aperto con i confratelli. 2. Pur curando l'efficacia delle varie attività, si preoccupi soprattutto che ciascun missionario cresca nella ricchezza delle virtù apostoliche e che tra tutti regni una reale comunione di vita in Cristo nel superamento generoso di ogni divergenza e difficoltà. 3. Come guida della comunità nella vita spirituale e apostolica, il Superiore sia di esempio nell'osservanza delle leggi e tradizioni dell'Istituto, e, nella piena corresponsabilità con tutti i membri, costruisca in Cristo una comunità fraterna nella quale si cerchi Dio e lo si ami sopra ogni cosa. Relazione con la Chiesa (LG 22-23; AG 29, 38; EN 60-62, 67-68; Pr 19; DC 1O9ss, 436-437) C. 14 Approvato dalla Santa Sede come Istituto di diritto pontificio, il P.I.M.E. dipende direttamente dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, dalla quale ricevono sanzione ecclesiale la sua autorità e le sue norme. Di conseguenza, tramite l'Istituto, il missionario viene messo al servizio della Chiesa in maniera stabile e definitiva, diventando un collaboratore speciale dell'episcopato per l'evangelizzazione. D. 14 1 L'Istituto in quanto tale ed ogni suo membro si distingueranno sempre per una profonda e cordiale adesione alla Chiesa, e professeranno amore, attaccamento e obbedienza filiale al Papa. 2. La nostra vocazione esige che contribuiamo ad animare le Chiese da cui proveniamo nel loro dovere di aprirsi al mondo intero, e nella loro responsabilità missionaria. Manterremo quindi con esse legami di vera comunione, coinvolgendole nella nostra attività missionaria. 3. L'Istituto riconosce valida e significativa la cooperazione con le diocesi mediante forme diverse di collaborazione nel lavoro missionario. Una convenzione ne regolerà i reciproci impegni. Collaborazione con altre forze missionarie (AG 33; ES III, 21; DC 185ss, 438, 898ss, 903ss) C. 15 Lo Spirito Santo suscita sempre molteplici forze che in vari modi partecipano all'attività missionaria della Chiesa. Sensibile e aperto a questa azione, l'Istituto collabora volentieri con quanti condividono con esso gli ideali missionari. D. 15 1. È dovere di tutti mantenere sempre viva la disponibilità ad operare fattivamente e in armonia di intenti con tutte le forze missionarie impegnate nello stesso settore o contesto ecclesiale. 2. II P.I.M.E., riconoscendo il particolare vincolo storico e di vocazione apostolica che lo lega alle Missionarie dell'Immacolata, curerà una speciale collaborazione con loro nei vari settori dell'opera missionaria. 3. Sarà impegno sincero di ogni comunità e di tutti i suoi membri creare un clima cordiale di apertura e fraternità che permetta di accogliere con serenità quanti desiderano lavorare con noi, anche solo temporaneamente, nell'attività missionaria. 4. a) L'Istituto è aperto ad accogliere come associati i sacerdoti secolari ed i laici celibi che volessero collaborare nei campi in cui il P.I.M.E. lavora o nelle altre sue attività, mediante legami particolari con esso. b) L'associato si impegna per un tempo determinato e sempre rinnovabile, a partecipare alla vita e all'apostolato missionario, secondo lo spirito e le leggi dell'Istituto. c) I diritti e i doveri degli associati sono definiti nello Statuto di Associazione in cui sono specificate le norme per la preparazione, l'associazione, il lavoro apostolico e l'aspetto economico. I loro rapporti con l'Istituto saranno regolati da un'apposita convenzione. 5. a) La partecipazione di membri dell'Istituto a movimenti e gruppi ecclesiali, associazioni apostoliche e di spiritualità è benefica nella misura in cui contribuisce a rinsaldare la fedeltà alla vocazione apostolica e la comunione con tutti i confratelli; essa quindi si esprimerà in modi compatibili con gli impegni assunti nella Promessa definitiva secondo lo spirito e le norme del P.I.M.E. b) L'assunzione di compiti specifici nell'ambito di queste realtà va verificata con l'autorità competente dell'Istituto ed esige il suo consenso. c) Ogni membro, comunità e settore deve evitare tutto quello che può indurre a ritenere che il P.I.M.E. sia affiancato in maniera privilegiata a correnti ecclesiali o sociali particolari, creando tensioni con altri ambienti ecclesiali e con i responsabili delle Chiese particolari. CAP. III - SPIRITO APOSTOLICO " Passando lungo il mare della Galilea, vide Simone ed Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. Gesù disse loro: "Seguitemi, vi farò pescatori di uomini". E subito, lasciate le reti, lo seguirono " Mc 1,16-18 " I1 missionario diventa quindi partecipe della vita e della missione di colui che "annientò se stesso prendendo la natura di schiavo" (Fil 2,7); deve essere quindi pronto a mantenersi fedele per tutta la vita alla sua vocazione, a rinunciare a se stesso ed a tutto quello che in precedenza possedeva in proprio ed a farsi tutto a tutti " Ad Gentes 24 " La principale dote richiesta in chi aspira alle Missioni è una vera disposizione fondata nel sentimento della fede e nella carità di dedicarsi al bene delle anime e alla propagazione del regno di Cristo ". Proposta 32 " Come gli Apostoli ci impegnamo ad informare, in tutto, il nostro spirito a quello del divin Maestro ed a seguire fedelmente gli insegnamenti e gli esempi della sua vita apostolica" Virtù Apostoliche 6 Alla sequela del Cristo evangelizzatore (GV 3, 34; Rm 1,16; AG 3,8; EN 7,26, 29; Pr 43ss; V Ap 20ss, 61ss) C. 16 Fondamento e modello della nostra vita apostolica è il Cristo evangelizzatore; come Lui e in Lui, dedicandoci totalmente all'evangelizzazione, cercheremo sempre e solamente la gloria di Dio nella salvezza dell'uomo. D. 16 1. Ogni missionario si preoccuperà di aderire vitalmente alla volontà di Dio, come Cristo al Padre, per realizzare ogni giorno, nella varietà dette situazioni concrete, il disegno divino di salvezza. 2. Credendo che il Vangelo è veramente forza di Dio per la salvezza di tutti gli uomini, mediteremo e praticheremo la Parola che annunciamo, rendendo testimonianza ad essa con tutta la nostra vita, in vista della liberazione integrale dell'uomo. 3. Animati da questa fede, sapremo vedere nella Chiesa la comunità in cui opera il Cristo, e come tale la accoglieremo e annunceremo, mettendo tutta la fiducia nella potenza di Dio che agisce nella debolezza degli uomini. 4. Spinti dalla carità di Cristo, andremo incontro a tutti per rivelare l'amore di Dio che ha dato al mondo suo Figlio, affinché gli uomini, resi partecipi del suo stesso Spirito, sappiano amarsi come Dio li ha amati. C. 17 Poiché la salvezza di Cristo si attua nel mistero della croce, come suoi discepoli ed apostoli ci conformeremo a Gesù Crocifisso e su Lui solo faremo affidamento per l'efficacia del nostro apostolato. D. 17 1. II nostro stile di vita, personale e comunitario, non solo eviti la ricerca delle comodità e soddisfazioni terrene, ma rifletta chiaramente l'accettazione coraggiosa e serena dei disagi e delle tribolazioni che accompagnano l'impegno apostolico. 2. Dobbiamo essere pronti ad incontrare ogni genere di fatiche e sofferenze per il nome di Cristo, compiendo in noi quello che manca alla sua passione, a vantaggio del suo corpo che è la Chiesa, disposti a testimoniare il Vangelo anche con il sangue. Nella certezza della Resurrezione (Mt 28,20; Rm 8; GS 18' 22; EN 27; V Ap 13ss; DC 295ss) C. 18 La Buona Novella che il missionario annunzia è Cristo morto e risorto; perciò dobbiamo essere uomini dell'ottimismo e della speranza, che non si scoraggiano per gli insuccessi e le lentezze dell'apostolato. D. 18 1. Scrutando i segni dei tempi, sapremo vedere in ogni aspetto della realtà i germi del Regno di Dio che viene, ed indicare agli uomini le vie per le quali camminare. 2. Annunciatori della Buana Novella che anche la morte è vinta, saremo per ogni persona che incontriamo seminatori di gioia e formeremo delle comunità accoglienti che testimonino la vita nuova del Cristo Risorto. 3. Dalla speranza che ci viene dal Risorto attingiamo il fervore per un'attività fiduciosa ed instancabile, perseverando in tutte te difficoltà, sapendo rispettare i tempi e i modi dell'azione di Dio, contando in ogni occasione sull'assistenza che Cristo ha promesso ai suoi discepoli. Nella rinuncia e povertà (Mt 19, 21; Lc 14, 26-33; PC 13; PO 17; Pr 27-28; V Ap 99ss; DC 291ss) C. 19 La vocazione missionaria esige da noi una radicale povertà, come distacco dai beni terreni e rinnegamento di noi stessi, perché possiamo farci tutto a tutti, in vista di guadagnare gli uomini al Vangelo. D. 19 1. Di fronte ai beni terreni avremo un atteggiamento di povertà serena e totale, che ci renda liberi da ogni forma di avarizia, pronti e generosi ad usare per il servizio del Vangelo quanto possediamo od amministriamo. 2. II distacco dalla patria, dalla famiglia, dalla nostra stessa cultura deve essere vissuto quale parte inscindibile della nostra missione per inserirci nel popolo da evangelizzare, come Cristo mediante l'incarnazione si legò all'ambiente socio-culturale degli uomini tra cui visse. 3. Volendo condividere l'esistenza di chi ci sta vicino, soprattutto dei poveri e degli emarginati, daremo chiaro esempio di una vita personale e comunitaria di sobrietà, laboriosità e sacrificio, e rinunceremo ad ogni ricchezza e privilegio rifiutando tutto ciò che può pregiudicare un autentico annuncio del Cristo. Con l'obbedienza che salva (Fil 2, 7-8; Eb 5, 8-9; 10, 5-10; PC 14; PO 15; Pr 49; V Ap 111ss; DC 253ss) C. 20 Missionari del Cristo che con la sua obbedienza riscattò il genere umano, nella nostra dedizione apostolica accetteremo con fede la mediazione dell'autorità, specialmente dei Pastori della Chiesa e dei Superiori dell'Istituto. D. 20 1. Poiché evangelizzare non è mai un atto individuale e isolato, ma profondamente ecclesiale, non ci sentiremo padroni della nostra azione evangelizzatrice, ma la compiremo in unione con la Chiesa e in nome di essa, accettandone le direttive con obbedienza fiduciosa e corresponsabile. 2. Nelle disposizioni dei Superiori, negli indirizzi della comunità e negli stessi suggerimenti dei confratelli sapremo cogliere altrettanti segni della volontà di Dio e ne terremo conto per salvaguardarci da scelte individualistiche ed errate. 3. Nei momenti di tensione tra le decisioni dell'autorità e le nostre scelte personali, cercheremo luce nella fede e nella preghiera per non essere indotti a seguire le vie dell'uomo anziché quelle di Dio. 4. Riconoscendo che ogni vera autorità viene da Dio ci comporteremo sia in patria che in missione da cittadini leali ed onesti, obbedendo alle autorità civili e alle leggi che promuovono il bene comune. Fedeli al celibato (Mt 19, 11-12; 1 Cor 7, 7; PC 12; PO 16; S Cael; Pr 50; V Ap 182ss; DC 302ss) C. 21 Consacrati a Dio con il carisma del celibato accolto in vista dell'evangelizzazione, saremo gelosamente solleciti di tenere viva e rendere sempre più piena questa donazione mediante l'unione con Dio e la carità con i fratelli. D. 21 1. Per aderire più facilmente a Dio con un cuore non diviso, coltiveremo un'intensa vita spirituale, animata dalla preghiera che ci unisce intimamente al Signore e ci ottiene la grazia di restare fedeli al nostro impegno. 2. II generosa ed e rinnovata capacità di celibato per il Regno si distingue e si assicura con una carità aperta a tutti. Esso si deve esprimere nella fraternità sempre viva con tutti i membri dell'Istituto e le diverse comunità, e nella un amore senza limiti che ci renda uomini per gli altri. 3. Consapevoli della nostra fragilità, custodiremo il dono del celibato con la necessaria mortificazione, usando vigilanza e prudenza nel nostro comportamento, mirando sempre ad edificare ed orientare tutti a Cristo e non a noi. In comunione fraterna (Gv 13, 34-35; At 2, 42ss, 4, 32ss; I Cor 13; PC 15; PO 8; EN 77; Pr 51; V Ap 7ss; DC 312ss) C. 22 Riuniti dalla stessa vocazione, dobbiamo vivere in fraterna comunione, quale aiuto vicendevole e testimonianza evangelica. D. 22 1. Tutti i membri di una comunità P.I.M.E. si preoccupino di avere un cuor solo ed un'anima sola per testimoniare in maniera concreta e credibile la novità del Vangelo. 2. Vivremo insieme con lealtà, stima, benevolenza, assicurando e sublimando queste virtù umane con la carità evangelica, così da adempiere in ogni situazione il precetto del Signore, di amarci gli uni gli altri come Lui ha amato noi. 3. Nell'apostolato saremo uniti come persone mature e discepoli dello stesso Cristo, che sanno ritrovarsi al di sopra di ogni differenza e tensione, valorizzare ed armonizzare i carismi di ciascuno in vista dell'annuncio evangelico. 4. L'impostazione della nostra vita ed azione comunitaria non soffochi ma realizzi le singole persone, nel rispetto delle situazioni e tendenze particolari, evitando forme di coercizione individuali o di gruppo, lasciando giusto spazio ad un pluralismo che arricchisce la comunità intera con l'apporto di ognuno nella verità e carità. 5. La comunione tra di noi trovi il suo centro nella santissima Eucaristia, si manifesti e consolidi in frequenti incontri di preghiera, di studio sui comuni problemi, di fraternità conviviale. 6. La fraternità dei missionari del P.I.M.E. non può né deve esaurirsi tra i membri e le comunità dell'Istituto, ma resterà aperta alta varietà di espressioni della comunione ecclesiale, in un reciproco scambio di comprensione e donazione. Pregando per essere apostoli (Mt 18, 19-20; At 1, 14; 6, 4; Rm 15, 16, 30; I Ts 1, 2-3; SC 10; PC 6; PO 5, 14, 18, AG 42; Pr 47, V Ap 151ss; DC 330ss) C. 23 1. Ministri di Cristo tra le genti perché anch'esse diventino offerta gradita al Signore, faremo della preghiera liturgica e personale un elemento essenziale della nostra esistenza apostolica, per poter essere collaboratori di Dio nell'opera di salvezza. 2. Programmando l'orazione comunitaria si dia il posto centrale alla preghiera liturgica, specialmente alla concelebrazione eucaristica, alla recita delle Lodi e dei Vespri, ai riti che caratterizzano i tempi forti dell'anno liturgico. D. 23 1. Come gli Apostoli, daremo il primo posto alla preghiera, che deve costituire l'anima del nostro apostolato, e ci preoccuperemo di unire intimamente l'azione con l'orazione in un costante dialogo interiore con Dio. 2. Ogni nostra giornata abbia momenti espliciti di preghiera, in particolare: una prolungata meditazione della Parola di Dio, la Liturgia delle Ore, la celebrazione eucaristica, che è e deve essere vissuta quale centro e culmine della vita spirituale e di tutta l'evangelizzazione. 3. Ogni comunità determini il ritmo della preghiera comune tenendo conto delle situazioni concrete dei suoi membri e delle loro attività, e lasciando adeguato spazio all'orazione personale. Non si trascurino la recita anche comunitaria del Santo Rosario e certe preghiere tradizionali dell'Istituto, per tener vivo in noi lo spirito apostolico dei primi missionari. 4. vita dei festa di Alberico La devozione alla Santissima Vergine terrà un posto particolare nella missionari e delle comunità. Verranno celebrate in modo speciale la Maria Regina degli Apostoli, Patrona dell'Istituto, e dei Beati Crescitelli e Giovanni Mazzucconi. 5. Singoli e comunità prenderanno parte attiva alla vita di preghiera della Chiesa locale, specialmente nelle occasioni significative e nei momenti salienti dell'anno liturgico, tenendo conto della relazione e funzione particolare che hanno in essa. IL NOSTRO LAVORO CAP. IV - L'ATTIVITÀ MISSIONARIA " Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione, e mi ha mandato per annunziare ai poveri un lieto messaggio, per proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, per rimettere in libertà gli oppressi, e predicare un anno di grazia del Signore " Lc 4,18-19 " L'evangelizzazione conterrà sempre anche come base, centro e insieme vertice del suo dinamismo una chiara proclamazione che, in Gesù Cristo, Figlio di Dio fatto uomo, morto e resuscitato, la salvezza è offerta ad ogni uomo, come dono di grazia e di misericordia di Dio stesso " Evangelii Nuntiandi 27 " Come Cristo stesso penetrò nel cuore degli uomini per portarli attraverso un contatto veramente umano alla luce divina, così i suoi discepoli, animati intimamente dallo Spirito di Cristo, debbono conoscere gli uomini in mezzo ai quali vivono, ed improntare le relazioni con essi ad un dialogo sincero e comprensivo, dimostrando tutte le ricchezze che Dio nella sua munificenza ha dato ai popoli, ed insieme tentando di illuminare queste ricchezze alla luce del vangelo, di liberarle e di riferirle al dominio di Dio Salvatore ". Ad Gentes 12 Rinnovare l'uomo e l'umanità in Cristo (Mt 5, 1ss; AG 8, 9, GS 22; EN 18, 19, 27) C. 24 Essendo l'evangelizzazione un'opera complessa, dobbiamo sempre tenerne presenti il significato e lo l'uomo e l'umanità in Cristo. Perciò tutta la nostra un annuncio e una testimonianza che solo in Cristo è salvezza. multiforme e dinamica, scopo essenziali: rinnovare attività missionaria sarà offerta a tutti la D. 24 1. Nel compito di evangelizzare dobbiamo mirare a tutto l'uomo e a tutta la società nell'intento sia di diffondere sempre di più il Vangelo in territori o gruppi umani non cristiani, sia soprattutto di farlo penetrare nell'intimo della coscienza personale e collettiva, nei modelli di pensiero e di vita e nelle strutture degli ambienti socio-culturali in cui operiamo. 2. La nostra azione evangelizzatrice deve essere centrata sulla Buona Novella della salvezza in Gesù Cristo, con la preoccupazione non solo di annunciarla ma di incarnarla negli uomini e nel loro mondo concreto. 3. L'obiettivo finale del nostro lavoro è di far sorgere comunità cristiane che, partecipando pienamente alla salvezza del Cristo, siano immagini vive dell'umanità rinnovata in Lui. Impegnarci nella promozione umana (Mt 4, 23-24; Mc 6, 34ss; AG 12; EN 31-39; DC 381ss) C. 25 Come missionari porteremo il nostro contributo, alla luce del Vangelo e del Magistero della Chiesa, nell'edificare una società giusta e fraterna e nel denunciare ogni violazione dei diritti umani fondamentali. D. 25 1. È nostro dovere renderci conto della reale situazione degli uomini con cui viviamo, delle condizioni e strutture d'ingiustizia che violano i loro diritti fondamentali, imparando da essi a conoscere le loro vere necessità ed aspirazioni e collaborando con essi perché le sappiano identificare, esprimere e soddisfare. 2. In quest'opera mireremo alla piena e vera liberazione che affranca gli uomini dal peccato e dalle sue conseguenze, dall'egoismo individuale e collettivo e li mette in piena comunione con Dio e tra di loro. 3. Noi missionari per primi dobbiamo essere un chiaro esempio di carità e di giustizia verso tutti e di solidarietà particolare con i poveri e gli oppressi, nello stile di vita, nel possesso ed uso dei beni, nelle opere che facciamo, nelle relazioni ed amicizie, nella retribuzione a chi lavora per noi. 4. E pure nostro compito stimolare la comunità cristiana perché partecipi con spontaneità e generosità allo sviluppo del proprio paese nella giustizia e nella fraternità e perché impari a vivere i valori evangelici sotto ogni regime politico. 5. Come missionari ci dobbiamo normalmente astenere da scelte di parte politica, ma rientra nella nostra missione anche il denunciare gravi ingiustizie, da qualsiasi parte provengano, con fermezza, carità e prudenza (cfr. can. 287, 2). Di fronte a casi difficili che coinvolgono altri missionari non possiamo esimerci dal verificare le nostre posizioni con la Chiesa e la comunità P.I.M.E. locali e in particolare con il Vescovo e i Superiori dell'Istituto. Se staremo a queste condizioni potremo far conto sul sostegno e la difesa dell'Istituto. Inserirci nell'ambiente socio-culturale (Fil 2, 5ss; I Cor 9, 19-23; AG 10-12; EN 20, 79; V Ap 92ss, 242ss; DC 368ss) C. 26 Chiamati ad evangelizzare in un ambiente socio-culturale diverso dal nostro, ci renderemo presenti nella comunità umana alla quale siamo inviati con atteggiamenti di comprensione e di fraternità, e faremo ogni sforzo per vivere come discepoli di Cristo in sincera e profonda comunione con la gente e per inserirci nel suo mondo sociale e culturale. D. 26 1. La vocazione missionaria esige che siamo pronti a lasciare la patria e, senza rinnegare la nostra identità culturale, a comportarci, nel paese che ci accoglie, come ospiti che sanno recepire la ricchezza dei valori locali e portare il dono del Vangelo in umiltà e povertà. 2. II nostro maggior sforzo di inserimento deve puntare su un amore sincero e fattivo verso le persone, per accettarle così come sono, vivere realmente in mezzo a loro, crescere ed operare insieme con loro. 3. Per comunicare con il mondo socio-culturale del popolo tra cui viviamo, metteremo particolare impegno nello studio delle lingue, della cultura, dei problemi dell'esistenza concreta della gente. Accosteremo queste realtà con rispetto e simpatia, cercando di capire e farci capire, con sincero e paziente sforzo di ascolto e dialogo. 4. Adotteremo condizioni di vita tali che siano segno della comunione con la gente del luogo. Anche se non potremo sempre assumere integralmente il loro regime di vita, dovremo trovare il modo di dare una testimonianza di condivisione e solidarietà anche sotto questo aspetto, sia come individui che come comunità. Dialogare con i membri di altre religioni e con i non credenti (Gv 4, 4ss; At 14, 15-17; 17, 22-31; LG 16; AG 11; GS 19-21; NAe; EN 53, 55, 78, 79; DC 393ss) C. 27 Nelle relazioni con i membri di altre religioni e con i non credenti cercheremo di praticare un dialogo aperto e sincero attraverso la testimonianza della vita e la parola ed una positiva collaborazione, riconoscendo e promuovendo i loro valori nel rispetto della verità e carità. D. 27 1. Deve essere impegno di ogni missionario acquisire una sufficiente cognizione delle religioni non cristiane, dei problemi dottrinali e pastorali connessi, ed alimentare in sé le disposizioni fondamentali del dialogo: rispetto delle persone e della loro libertà religiosa, comprensione e stima per le loro credenze ed espressioni di vita religiosa, fermo restando l'obbligo di annunciare il Vangelo. 2. Chi lavora in paesi con popoli e gruppi che professano altre religioni si inserisca concretamente nel dialogo con loro mediante le vie suggerite dalle situazioni: conoscenza, incontro, collaborazione per risolvere i problemi sociali e religiosi, e animi in tal senso la comunità cristiana. 3. Dove la Chiesa particolare e l'Istituto lo ritengano opportuno, si preparino seriamente alcuni missionari, e normalmente dei gruppi, che si assumano il compito specifico del dialogo nel settore delle altre religioni. Queste esperienze siano avviate dopo una preparazione accurata anche sotto l'aspetto teologico e spirituale, e condotte poi con discernimento e prudenza, secondo le indicazioni della Chiesa ed in comunione con i responsabili locali del dialogo. 4. Di fronte al dilagare dell'ateismo e della " non credenza " anche nel mondo religioso non cristiano, dobbiamo sforzarci di capire questo fenomeno, scoprire le ragioni della negazione di Dio, e tenerne conto per una verifica del nostro modo di presentare e vivere il messaggio evangelico. 5. Riconoscendo di buon grado che coloro che si professano atei o non credenti spesso sono alla ricerca della verità e lavorano per il bene degli uomini, anche con loro condurremo un sincero e prudente dialogo e collaboreremo per l'edificazione di una società più giusta ed umana. 6. II dialogo autentico arricchisce l'impegno per l'evangelizzazione perché ci rende aperti a ciò che nei membri di altre religioni e negli stessi non credenti può essere l'inizio di un cammino verso la pienezza della verità. 7. Per i paesi dove l'evangelizzazione diretta è impossibile o molto difficile, si cerchino vie particolari di penetrazione e di presenza mediante missionari debitamente preparati, valorizzando in modo speciale il contributo dei laici. Lasciarci evangelizzare (At 1, 8; 1O, Iss, AG 4; EN 15, 41, 75, DC 376ss) C. 28 L'evangelizzazione, prima che gli altri, chiama in causa noi stessi, e ci domanda un continuo impegno di docilità allo Spirito, di conversione, di attenzione alle persone e all'ambiente circostanti, di testimonianza personale e comunitaria, per essere degni annunciatori della salvezza di Cristo. D. 28 1. Agente principale dell'evangelizzazione è lo Spirito Santo senza del quale non è possibile nessuna vera evangelizzazione. Perciò, pur non trascurando le tecniche umane, l'organizzazione e i piani pastorali, nella nostra attività missionaria ci lasceremo guidare dallo Spirito mettendoci in ascolto dei suoi impulsi. 2. Sia come singoli missionari che come comunità rivedremo spesso la nostra condotta, perché sia una testimonianza vissuta di fedeltà al Signore e al suo Vangelo. 3. Per questo impegno di continua conversione attingeremo ispirazione e stimolo da tutto ciò che di buono e di vero si trova nel cuore degli uomini e nelle culture e religioni dei popoli tra cui viviamo, vedendovi una preziosa indicazione dello Spirito. 4. Ricorderemo alla comunità cristiana, con i fatti più che con le parole, che non può evangelizzare il mondo con credibilità se prima non vive essa stessa il Vangelo mediante una conversione e un rinnovamento costanti. Annunciare il Cristo e iniziare alla vita cristiana (Mc 16, 15; At 2, 37-42; 4, 29-31; Rm 10, 14-17; AG 13-14; EN 22, 23, 27, 42-45, 63; V Ap 47ss; DC 403ss) C. 29 1. L'annuncio orale ed esplicito del Cristo perché lo Spirito susciti la fede e la conversione è un momento centrale della nostra attività missionaria, che richiede da noi forza e fiducia in Dio. A chi accoglie la Parola dedicheremo tutta la nostra cura perché sia iniziato alla vita cristiana nell'ambito della comunità ecclesiale. 2. Il fatto uomo, Consapevoli annunceremo Vangelo che noi missionari annunciamo è Cristo stesso, Figlio di Dio morto e risorto perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna. dell'azione dello Spirito nei cuori e invocando l'aiuto di Dio, con franchezza e fiducia il mistero del Cristo. D. 29 1. Non dobbiamo escludere a priori nessuna persona dall'annuncio esplicito del Cristo, ma piuttosto cogliere ogni circostanza e mezzo opportuni per proclamare la Buona Novella. In questo daremo speciale importanza ai mezzi di comunicazione sociale. 2. D'altra parte eviteremo ogni forma di proselitismo nel senso deteriore del termine. L'evangelizzazione mira alla conversione e alla fede in Cristo, che sono doni di Dio ed esigono un'adesione consapevole e libera. 3. Metteremo particolare impegno nella cura dei catecumeni per iniziarli alla vita cristiana, non solo istruendoli nella fede e preparandoli ai sacramenti, ma anche educandoli in modo vitale e progressivo, in un contesto comunitario e liturgico, a comportarsi secondo il Vangelo e ad assumersi le loro responsabilità nella comunità. 4. Proprio in vista dell'annuncio e della catechesi, a noi missionari è richiesto uno sforzo vigoroso e continuo di inculturazione per saper fare una appropriata " traduzione " del messaggio evangelico nella fedeltà al contenuto della fede. Collaborare alla crescita della Chiesa particolare (Ef 4, 7ss; 1 Cor 12; LG 23; AG 15-21; UR 5-12; EN 58, 62-63, 73; DC 388ss, 416ss) C. 30 I1 nostro carisma ci impegna anche nello sviluppo delle comunità cristiane per far sì che le nuove Chiese siano dotate di forze proprie e di mezzi sufficienti tali da essere esse stesse capaci di svolgere l'opera di evangelizzazione. In vista di questa maturazione saremo disposti e preparati ad assumere specifici tipi di servizio in risposta ai bisogni e alle richieste, e a compierli con dedizione e competenza. D. 30 1. La priorità per l'evangelizzazione dei non cristiani non deve escludere né tanto meno contrapporsi all'impegno per la formazione e la crescita delle comunità cristiane. Da una parte l'azione missionaria si irradia dalle comunità ferventi, dall'altra i nuovi credenti vanno inseriti nel popolo di Dio attraverso la partecipazione effettiva a tutta la vita ecclesiale. 2. Nella maturazione delle comunità cristiane offriremo in particolare la nostra collaborazione per promuovere e formare vocazioni sacerdotali, religiose e laicali, favorire la ricerca e istituzione di nuovi ministeri rispondenti ai bisogni locali, dar riconoscimento e spazio ai diversi carismi che contribuiscono all'edificazione della Chiesa. 3. Daremo un contributo speciale all'animazione missionaria delle Chiese particolari, favorendo il sorgere di vocazioni missionarie, rendendoci disponibili per la loro formazione e dedicandoci all'evangelizzazione dei non cristiani assieme ad elementi locali dovunque sia possibile. 4. Nella nostra attività missionaria dobbiamo essere animati, nei confronti delle altre Chiese, da spirito ed impegno ecumenici: riconoscere la realtà cristiana che esse posseggono già, promuovere il dialogo nella verità e carità per realizzare una comunione più perfetta, unirci nella preghiera, collaborare fin dove è possibile nel servizio all'uomo e nella testimonianza a Cristo. In questo senso formeremo pure i fedeli, seguendo le direttive ecumeniche della Chiesa. Favorire l'inculturazione della Chiesa particolare (AG 19, 22; GS 58; EN 63-64) C. 31 La Chiesa particolare esige per sua natura di essere una Chiesa radicata nel suo ambiente socio-culturale, e ciò è compito principale dei responsabili locali. Ma noi pure, come missionari, abbiamo l'obbligo di comprendere il significato di questa inculturazione, di favorirne l'attuazione, di tener vivo il senso della cattolicità. D. 31 1. Nel lavoro di evangelizzazione e di pastorale staremo attenti a non introdurre forme e strutture di vita cristiana solo perché sperimentate nelle nostre Chiese d'origine, ma che non favoriscono l'incarnazione della Chiesa particolare nel patrimonio socio-culturale del suo ambiente. 2. Seguendo le direttive delle Conferenze episcopali e dei Vescovi locali, cercheremo di comprendere e stimolare il processo di inculturazione in tutti i settori della prassi e riflessione cristiana, e di adeguarci a questa esigenza nella nostra opera di annuncio, catechesi, pastorale e liturgia. 3. Qualche missionario particolarmente dotato e preparato nell'ambito sia delle culture locali che della teologia potrà offrire un aiuto più diretto nelle esperienze e nella soluzione dei problemi d'inculturazione, in comunione con i responsabili autoctoni. 4. Per la nostra posizione di ponte tra le Chiese e il carattere universale del servizio missionario, porteremo un contributo peculiare nel sottolineare convenientemente tutto ciò che serve ad alimentare il senso di apertura e di comunione con la Chiesa universale. Evangelizzare nella corresponsabilità (AG 20, 30, 31: ES III, 18; EN 68; DC 122, 422ss, 434) C. 32 I nostri impegni concreti, in qualsiasi fase o settore dell'attività missionaria, siano decisi e realizzati in comunione di servizio e corresponsabilità con la Chiesa particolare. D. 32 1. Come missionari ci sentiremo parte viva della Chiesa particolare, solidali con essa, in comunione di spirito e di azione con tutti i suoi membri e specialmente con il Vescovo. Sapremo vivere e lavorare con le forze locali, partecipare attivamente agli incontri ecclesiali, ai consigli presbiterali e pastorali. 2. Sia come comunità che come singoli saremo solleciti di conoscere e seguire le direttive pastorali dei Vescovi e delle Conferenze episcopali. Saremo pronti a rendere, con umiltà e fiducia, il servizio che è richiesto od accettato dalla Chiesa particolare concordando anche i tempi e le modalità di attuazione, contro ogni tentazione di imporre una nostra linea di azione. 3. Se siamo degli ausiliari, dobbiamo però essere anche dei collaboratori attivi e responsabili, capaci di attingere dal nostro carisma ardore e iniziativa, e insieme di inserirci nel piano globale di evangelizzazione che esige l'unione di tutte le forze apostoliche. 4. In questo spirito di fraterna collaborazione ciascuno è chiamato a dare il contributo del proprio zelo e della propria esperienza. Per questo, una volta divenuti familiari con la nuova realtà della missione, non dubiteremo di esporre ai responsabili della Chiesa particolare in spirito di rispettoso dialogo, pareri e proposte in materia di apostolato. 5. Quale che sia la linea o l'ambiente della loro attività missionaria, è necessario che i membri sacerdoti vivano in conformità con le esigenze del proprio sacerdozio, e a tale scopo stabiliscano momenti e modi per esprimere questo dovere in comunione con il presbiterio e la comunità P.I.M.E. del luogo. 6. Saremo pronti a lasciare uffici ed opere particolari, ambienti e tipi di lavoro, quando ciò venisse autorevolmente richiesto od apparisse utile per promuovere la responsabilità e maturazione della Chiesa particolare. Saremo anche disposti a lasciare per nuove frontiere, convinti che il lasciare in obbedienza all'Euntes è la forma privilegiata di animazione missionaria. 7. Servizio e corresponsabilità esercitati in conformità al nostro carisma potranno a volte suggerire iniziative missionarie che l'Istituto assume sotto la propria responsabilità, specie se superano l'ambito di una singola diocesi, ferma restando la necessità di agire con l'autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente. 8. Il nostro apporto a livello economico deve essere segno di comunione e condivisione, diretto a promuovere la corresponsabilità delle Chiese povere, evitando la loro eccessiva dipendenza dall'estero, nel rispetto delle realtà socio-culturali locali. CAP. V - L'ANIMAZIONE MISSIONARIA " Non appena furono arrivati, (Paolo e Barnaba) riunirono la comunità e riferirono tutto quello che Dio aveva compiuto per mezzo loro e come aveva aperto ai pagani la porta della fede. E si fermarono per non poco tempo insieme ai discepoli " At,14,27-28 " I Vescovi devono servirsi anche degli Istituti missionari per accendere nei fedeli lo zelo per le missioni, offrendo inoltre loro la possibilità, nei limiti di un giusto ordine, di suscitare e coltivare vocazioni di giovani per le missioni e di organizzare questue " Ecclesiae Sanctue III, 11 " Di più queste spedizioni diocesane e provinciali stabilirebbero un vincolo tra le Chiese native dei Missionari e quelle che il loro zelo benedetto da Dio verrebbe a formare nelle popolazioni convertite, e dovrebbe risultarne un impegno delle nostre Diocesi e provincie a proteggere gli interessi di quelle Chiese, le quali si raccomanderebbero a noi coi dolci titoli di una quasi parentela spirituale ". Proposta 17 Compito di animazione missionaria (At 15, 3-4; I Ts 1, 8; LG 13, AG 36-39; V Ap 8ss; DC 481ss) C. 33 Il fine del P.I.M.E. e la nostra particolare vocazione esigono che contribuiamo ad animare le Chiese particolari sia in missione che in patria, nel loro dovere di evangelizzare i non cristiani, e che provvediamo le risorse necessarie perché l'Istituto possa compiere la sua opera. D. 33 1. La nostra animazione missionaria resti sempre finalizzata all'evangelizzazione dei non cristiani. Perciò lavoreremo per tener vivo il senso della cattolicità e della responsabilità missionaria in tutto il popolo di Dio, e specialmente nelle persone e nei gruppi ecclesiali maggiormente responsabili. 2. Nell'animazione missionaria dobbiamo preoccuparci di comunicare, non solo conoscenze sui popoli tra cui lavoriamo e sulle loro situazioni sociopolitiche ed economiche, ma soprattutto testimonianze ed esperienze vissute, facendoci interpreti delle istanze e dei fermenti di vita evangelica delle Chiese di missione. 3. Nell'opera di animazione missionaria faremo conoscere con umiltà e fiducia il carisma proprio dell'Istituto e il bisogno che esso ha di uomini e mezzi per assolvere il compito di evangelizzazione affidatogli. Obiettivo prioritario (CD 15; PC 24; OT 2; AG 36, 38, 39; PO 11; ES III, 6; V Ap 9, 216ss; DC 493ss) C. 34 Volendo stimolare le Chiese particolari perché prendano parte attiva all'opera diretta di evangelizzazione dei non cristiani, ci occuperemo specialmente dell'animazione vocazionale. Là dove il P.I.M.E. accoglie vocazioni presenteremo l'Istituto come strumento efficace per realizzare l'impegno missionario. D. 34 1. Nella nostra animazione cercheremo soprattutto di favorire la nascita e la maturazione delle vocazioni missionarie a vita sia sacerdotali che laicali. A perseguire questo obiettivo attraverso l'esempio, la testimonianza di vita e la parola, devono sentirsi obbligati tutti, anche coloro che non hanno compiti espliciti di animazione. 2. L'opera di promozione vocazionale tenga presenti le esigenze dell'ambiente e le direttive ecclesiali, e si inserisca concretamente nella pastorale globale per le vocazioni, in collaborazione aperta e fraterna con le singole Chiese e con i vari Istituti. 3. Tenendo nella debita considerazione ogni tipo di vocazione apostolica, daremo valore e risalto alla speciale vocazione missionaria a vita, sia sacerdotale che laicale. 4. Nell'ambito di questa azione ci rivolgeremo di preferenza ai giovani capaci di una scelta matura, ai seminaristi e sacerdoti. Responsabilità ed organizzazione (V Ap 51-52; DC 477ss; 51 lss) C. 35 L'impegno dell'animazione missionaria riguarda ogni comunità ed ogni membro dell'Istituto, ma per assicurarne la continuità e la efficacia, un certo numero di missionari vi si dedicheranno espressamente e per un periodo di tempo conveniente. D. 35 1. Tutte le nostre comunità devono caratterizzarsi come centri di irradiazione missionaria nella Chiesa particolare. Nei paesi dove l'Istituto svolge promozione vocazionale e animazione, nelle attività esterne di apostolato daranno il primo posto all'animazione specifica. 2. Riconoscendo che un'adeguata esperienza missionaria rende più fruttuoso il lavoro di animazione, comunità e membri di missione si rendano disponibili a questo servizio per il tempo necessario, sia in missione che nelle Regioni di Istituto. I Superiori offrano loro ogni aiuto perché si inseriscano con coraggio e competenza nell'opera di animazione. 3. Superiori, singoli animatori ed équipes di animazione terranno opportuni contatti con le comunità di missione, aiuteranno i missionari rientrati a comunicare in modo conveniente la ricchezza della loro esperienza coinvolgendoli con fiducia nella programmazione ed attuazione delle varie iniziative. 4. Gli animatori si terranno aggiornati sui diversi aspetti della loro attività, si dedicheranno totalmente al loro compito evitando dispersioni, e coltiveranno un'intensa spiritualità missionaria, attingendo al patrimonio di esperienza e di zelo dell'Istituto. 5. Gli alunni ed in particolare gli studenti di teologia saranno solleciti di conoscere e comunicare il patrimonio missionario dell'istituto e verranno debitamente coinvolti nell'animazione missionaria a vantaggio della loro formazione apostolica e di una efficace testimonianza nel mondo giovanile. 6. Nelle Regioni di Istituto ci sia un centro per studiare i problemi dell'animazione, preparare e diffondere sussidi, promuovere iniziative, aiutare gli animatori e le comunità locali nella loro opera di irradiazione missionaria. Dove lo si riterrà opportuno, anche nelle Regioni di missione si creeranno centri. 7. Spetta alla Direzione Regionale coordinare il lavoro degli animatori locali, e assicurare che l'impostazione dell'animazione tenga conto degli orientamenti e delle priorità fissate a livello d'Istituto, nell'adattamento alle situazioni concrete. 8. I Superiori Regionali concordino una concreta collaborazione dei missionari in vacanza con i centri di animazione e le comunità vocazionali. Spirito dell'animazione missionaria (Mt 9, 39; At 13, 2-3; I Cor 16, 1ss; II Cor 8-9; PC 24; AG 36; V Ap 7ss) C. 36 Il lavoro di animazione missionaria sia compiuto in maniera dignitosa ed evangelica, ricordando che Dio è il padrone della messe e noi strumenti a servizio del suo Regno e della missione evangelizzatrice della Chiesa. D. 36 1. Anche nell'animazione missionaria daremo il primato alla preghiera e alla testimonianza di vita, perché solo l'orazione e l'esempio possono suscitare nel popolo di Dio la coscienza missionaria e la donazione all'apostolato. 2. Ci preoccuperemo di rispettare la verità e la carità, verificando continuamente i nostri metodi e discorsi, evitando esagerazioni e visioni unilaterali nel presentare situazioni e problemi missionari, rifuggendo da criteri efficientistici sia nella promozione delle vocazioni che nella ricerca di aiuti materiali. 3. Poiché un'autentica comunione interecclesiale ha bisogno di esprimersi anche in gesti concreti di solidarietà e collaborazione pratica, non esiteremo a farci interpreti, con semplicità e libertà di spirito, delle giuste necessità delle Chiese, dei nostri missionari che vi lavorano e dello stesso Istituto. 4. In ogni iniziativa di animazione ci atterremo alle norme dell'Istituto, delle Conferenze episcopali e Chiese particolari, cercando soprattutto il vantaggio dell'attività missionaria. C. 37 In conformità alle sue tradizioni, l'Istituto considera la stampa e gli altri mezzi di comunicazione sociale un valido strumento di animazione missionaria e vocazionale. D. 37 1. I membri del P.I.M.E s'impegnino, secondo la propria responsabilità nell'Istituto e le relative competenze, perché i nostri mezzi di comunicazione sociale presentino l'opera missionaria, specialmente quella svolta da noi, in tutta la sua realtà e ricchezza. Si stimoli perciò la collaborazione dei missionari sul campo e si promuova la diffusione dette nostre produzioni. 2. Si dia adeguata preparazione professionale ai membri destinati ai mass media. Essi poi, nel proprio lavoro, seguendo con attenzione lo sviluppo dell'attività missionaria, cercheranno di operare sempre per un dialogo fraterno e costruttivo tra le Chiese, le religioni, i popoli e le culture, in uno stile ispirato ad autenticità, verità e realismo. 3. Trattando di argomenti politici e sociali ci si ispiri ai principi detta giustizia e detta pace, secondo le indicazioni del Magistero detta Chiesa. Si tenga pure conto degli influssi e delle ripercussioni che possono superare l'ambito locale e coinvolgere tutto l'Istituto. CAP. VI - LA FORMAZIONE DEI MISSIONARI " Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito dal Padre mio l'ho fatto conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro frutto rimanga " Gv 15,15-16 " I futuri missionari devono ricevere una formazione spirituale e morale particolare per prepararsi a questo nobilissimo lavoro... Fin dall'inizio la loro formazione dottrinale deve essere impostata in modo da non perdere di vista l'universalità della Chiesa e la diversità dei popoli... Bisogna dar loro anche una speciale ed ordinata formazione apostolica sia con la teoria sia con le esercitazioni pratiche " Ad Gentes 25-26 " ... è da sperarsi che la convivenza e le buone discipline della Casa possano giovare molto non solo a stringere in un santo legame di fratellanza i missionari e creare quella uniformità di metodo, di spirito, che è la forza degli Istituti e tanto serve a conservare e perpetuare il frutto delle opere buone, ma anche giovino ad accrescere e maturare le virtù ed a fornire quel corredo di cognizioni, di avvertenze ed attitudini più speciali, che si richiedono per apparecchio prossimo a qualunque funzione ". Proposta 41-42 Formazione, missione e Istituto (AG 25,26; OT Iss; RF 3, Pr 14ss; V Ap 222ss; DC 533ss) C. 38 La nostra azione formativa si prefigge di preparare missionari secondo il fine e lo spirito dell'Istituto. Data la natura ecclesiale della missione, i criteri della formazione dovranno sempre ispirarsi all'esperienza e alle direttive della Chiesa. D. 38 1. II rapporto formativo sarà basato su una vita di comunione nell'Istituto visto come comunità di apostoli organizzata ecclesialmente in autentica compartecipazione di responsabilità, forze e valori, protesa in una continua ricerca per un migliore servizio dell'evangelizzazione. 2. Tale comunione farà particolare riferimento, oltre che agli educatori, anche ai missionari attualmente impegnati nel lavoro apostolico e così pure a quelli che ci hanno preceduto e che affidano alle nuove generazioni il loro patrimonio di esperienza. 3. Tutta la vita delle comunità formative, incluse le attività e le sperimentazioni pastorali, deve essere orientata verso una progressiva maturazione di un autentico senso missionario, che richiede una chiara determinazione ad uscire dalla propria gente per farsi, come Cristo, uno con i popoli ai quali si è invitati a portare l'annuncio della salvezza. 4. Al Direttorio Generale per la Formazione, approvato dal Superiore Generale con voto deliberativo del Consiglio faranno riferimento eventuali Direttori regionali per la formazione e i Regolamenti delle comunità formative. Giovani ed educatori nell'opera formativa (OT 5; RF 24, 30, 31, 38, 39ss; V Ap 213, 215ss; DC 558ss) C. 39 L'opera di formazione deve essere condotta tenendo presente che i giovani sono soggetti attivi della loro crescita e che gli educatori hanno il compito di presentare loro chiaramente la proposta missionaria, sacerdotale o laicale, dell'Istituto, di verificare e guidare il cammino formativo in ordine a tale proposta. Ogni équipe formativa poggia sui ruoli insostituibili e distinti del Rettore e del Direttore spirituale. D. 39 1. Gli educatori, per incarico ricevuto dall'autorità competente e in comunione con essa, hanno il compito di verificare e riconoscere il carisma missionario dei giovani che il Signore chiama; di insegnare il Vangelo come la tradizione apostolica l'ha trasmesso e la Chiesa lo interpreta; di promuovere la loro personalità secondo le esigenze dell'attività missionaria, nell'ambito del fine e della natura dell'Istituto. 2. Oltre alle doti naturali necessarie e alla dovuta preparazione pedagogica e dottrinale, gli educatori dovranno avere profondo senso di Dio, umile atteggiamento di servizio e di fratellanza, sensibilità alle esigenze della missione, e possibilmente esperienza diretta del lavoro missionario. 3. I vari educatori di una stessa comunità formativa, pur avendo ruoli e competenze diverse, devono sentirsi comunitariamente corresponsabili della formazione, collaborare sinceramente e soprattutto pregare insieme e con i giovani, per testimoniare che non è possibile vivere un rapporto fraterno cristiano se non ci si ritrova uniti davanti al Padre. 4. Gli educatori impegneranno i giovani alla collaborazione con un'obbedienza attiva e responsabile, favorendo il dialogo, il confronto, la creatività e la manifestazione schietta delle esigenze vocazionali. 5. Si dovrà favorire una maturazione autentica e integrale della persona, che promuova l'uso vigilante della coscienza e rispetti la personalità, i doni di grazia ed i tempi di crescita diversi, evitando ogni forma di individualismo e massificazione. Gli educatori non devono, comunque, rinunciare al loro compito di guidare e verificare il cammino formativo dei giovani. Formazione integrale e dinamica, fondata su Cristo (Gv 1, 38-39; OT 11, 14; PO 14; RF 49; V Ap 223-224; DC 547ss) C. 40 L'azione educativa in ogni sua fase avrà di mira una formazione integrale, che armonizzi le dimensioni umana, cristiana e missionaria e ne cerchi l'unità profonda in Cristo. D. 40 1. Nel processo formativo si curi in particolare l'unione tra fede, filosofia e cultura, tra Parola di Dio, liturgia e vita. 2. Si tenga presente la gradualità della formazione, formulando ogni proposta specifica nell'opportuno momento evolutivo, responsabilizzando sempre più il giovane in modo che impari progressivamente a guidarsi da solo. 3. Non si trascuri un'autentica maturazione dell'uomo, curando in particolare le doti di apertura, buon senso, generosità, amore al lavoro e sensibilità umana. Formazione missionaria (Mt 10, 1ss; OT 4, 12; GS 1; RF 94-99; Pr 41ss; DC 561ss) C. 41 I1 cammino formativo deve educare ad una profonda conoscenza e ad un'esperienza vissuta del messaggio evangelico, nella tensione ad annunciarlo ai non cristiani perché realizzino l'incontro e la comunione con il Padre. D. 41 1. II giovane va educato ad una sofferta consapevolezza del valore dell'uomo e del mondo, a un vivo senso del peccato e della liberazione in Cristo, alla disponibilità a condividere cristianamente le situazioni umane degli altri. 2. Gli alunni siano introdotti ad una conoscenza globale dei diversi problemi del mondo missionario di oggi, e siano aiutati a crescere nella capacità di comprensione, di stima, valorizzazione e, per quanto possibile, di assunzione della mentalità e cultura dei popoli da evangelizzare. 3. Per favorire lo sviluppo di questi atteggiamenti sarà utile un accostamento ai diversi ambienti, specialmente i più poveri e disagiati, il vivo contatto con i missionari e con popoli e culture di altri paesi, la partecipazione ad esperienze pastorali. Formazione spirituale (Gv 20, 21-22; OT 8-10; AG 25; RF 44-58; Pr 43ss; V Ap 230ss; DC 575ss) C. 42 La formazione spirituale mira a far sì che Cristo viva nel futuro apostolo e possa continuare in lui la missione affidata alla sua Chiesa. D. 42 1. La comunione con Cristo trova il fondamento nella fede e si esprime nella carità, soprattutto nei suoi aspetti di abnegazione, umiltà e povertà. Si educhi quindi il futuro missionario al confronto quotidiano con la Parola di Dio e all'adattamento apostolico in ogni situazione. 2. La partecipazione alla vita di Cristo Servo obbediente fino alla morte di croce si traduce in obbedienza ecclesiale, la quale esige che il giovane cerchi, discerna e faccia la volontà di Dio in dipendenza concreta dalla comunità guidata dalla sua gerarchia. 3. II cammino formativo ha nella preghiera il suo momento privilegiato. II giovane venga aiutato a vivere il mistero della preghiera sia individuale che liturgica e comunitaria. Si curino perciò gli spazi di contemplazione, gli scambi spirituali fraterni, la revisione di vita, e soprattutto la celebrazione eucaristica come fonte e culmine dell'esistenza pasquale e dell'evangelizzazione (cfr. can. 246). 4. Nella costante tensione alla conversione e conformazione a Cristo mezzi privilegiati debbono essere considerati il sacramento della penitenza e la direzione spirituale. Per questo ogni comunità di formazione abbia tra i responsabili uno che sia specializzato in teologia e sperimentato nelle vie dello spirito. 5. Gli educatori curino in modo positivo la vocazione al celibato in ordine alla missione. Chi domanda di essere ammesso definitivamente nell'Istituto deve aver risolto il problema della maturità affettiva e dato chiari segni della sua libera scelta celibataria. Formazione dottrinale e culturale (Mc 4, 34; At 1, 2; OT 13ss; AG 26; RF 38, 59ss; Pr 57ss; DC 676ss) C. 43 Coloro che intendono consacrarsi al servizio missionario come sacerdoti devono ricevere una profonda preparazione teologica il cui principio unificatore sia il fine dell'Istituto. A questo scopo il P.I.M.E. abbia una propria scuola teologica, che comprenda, tra i docenti, membri dell'Istituto. Nei paesi dove questo non è possibile, i nostri alunni frequentino scuole teologiche intercomunitarie, curando, se necessario, la dimensione missionaria con corsi particolari. D. 43 1. La caratterizzazione missionaria della teologia comporta che anche i trattati fondamentali siano animati e qualificati secondo la finalità pastorale e la dimensione missionaria intrinseche alla stessa teologia; e inoltre che il periodo formativo sia arricchito di quelle discipline umanistiche, scientifiche e tecnicoprofessionali che sono indispensabili per la conoscenza, l'accostamento, il dialogo e il servizio dei diversi popoli. 2. In particolare si darà rilievo, non solo durante il periodo filosoficoteologico, ma anche negli altri momenti formativi, allo studio delle religioni, dell'antropologia culturale, storia delle missioni, pastorale, lingue, storia dell'Istituto e spiritualità missionaria. 3. Tra i docenti, gli educatori e gli studenti è necessario che s'instauri un clima di fede e di sincera comunione ecclesiale, che li porti ad essere profondamente uniti nel perseguire il comune obiettivo della formazione missionaria. Dimensione comunitaria ed ecclesiale (Mt 18, 20; At 1, 21-22; 2, 42ss; OT 8; RF 24-31, 46, 49, 51-54; Pr 21,1; V Ap 3, 5-7; DC 553, 614ss) C. 44 Il missionario del P.I.M.E. sia educato allo spirito comunitario ed inserito in un'apposita comunità che risponda alle istanze e alle modalità tipiche della formazione in conformità alla tradizione dell'Istituto. D. 44 1. La comunità formativa deve essere: perseverante nell'ascolto della Parola, nella frazione del pane e nella preghiera; fraterna nell'amore, disponibile nell'obbedienza, articolata nell'impegno; aperta ai problemi reali dell'umanità; costantemente attenta alle esigenze della missione; solidale con le altre comunità dell'Istituto, con le Chiese da cui provengono gli alunni e dove ha sede la comunità; unita alla Chiesa universale. 2. L'azione formativa mira a far acquisire, in un clima di serenità e semplicità, i valori umani e cristiani necessari alla maturità, quali: l'amicizia e la carità, la stima vicendevole e la schiettezza, la regolarità di vita e lo spirito di servizio, il senso ecclesiale e l'amore alla croce. Questa azione si esprimerà negli incontri comunitari e nei gruppi di vita all'interno e nel contesto della comunità, in vista di un confronto delle varie posizioni ed esperienze alla luce della Parola di Dio. 3. Ogni comunità formativa abbia una " carta " o regolamento approvato dai Superiori maggiori, con i quali l'équipe ne verificherà l'applicazione. C. 45 Il Rettore è particolarmente responsabile del giudizio di idoneità degli alunni in vista della loro ammissione ai Ministeri, alla Promessa definitiva e agli Ordini. D. 45 1. L'autorità deve essere vista come l'elemento di guida e unità della comunità, il punto di convergenza e coordinamento delle esigenze personali perché siano al servizio della volontà di Dio. Questo compito sarà svolto principalmente dal Rettore, che dovrà perciò: a) ispirare, promuovere e coordinare tutta la gamma delle autentiche istanze della formazione missionaria dei singoli e della comunità, nel rispetto delle competenze e dei ruoli degli altri educatori; b) stimolare e coordinare in spirito di amicizia e di ricerca il lavoro dell'équipe degli educatori; c) decidere nella fase finale le linee operative da seguire. Il Rettore informerà i Superiori maggiori sulla vita e sui problemi della comunità, sulle doti, esperienze e profitto dei singoli alunni. 2. A loro volta i giovani di fronte agli educatori e particolarmente al Rettore hanno il dovere di: a) ascoltare ed accettare la loro parola con fede e fiducia, come conviene nei riguardi di confratelli a cui Dio e la Chiesa hanno affidato un mandato autorevole, verificando con loro mentalità e stile di vita; b) essere sinceri, autentici ed avere un atteggiamento di dialogo, così che gli educatori possano svolgere un'efficace azione, discernere lo spirito degli alunni e rendere testimonianza della loro idoneità davanti alla comunità cristiana e all'Istituto. Itinerario formativo (OT 3-4; RF 11-26; DC 654ss, 702ss) C. 46 L'Istituto si impegna nella formazione missionaria specifica con strutture formative proprie a livello di seminario maggiore. D. 46 1. L'ammissione al seminario maggiore richiede che il giovane abbia raggiunto: a) una maturità sufficiente per decidere liberamente di entrare in una comunità di formazione missionaria e sacerdotale; b) una maturità spirituale che presenti i seguenti requisiti: capacità di preghiera personale; coscienza abbastanza chiara della missione della Chiesa; interesse e capacità di impegno nell'apostolato; intenzione di donarsi alle missioni per tutta la vita. 2. Nella fase più opportuna del curriculum formativo tutti gli alunni dovranno trascorrere un periodo intenso di spiritualità in un'apposita comunità. Questo periodo ha lo scopo di proporre agli alunni: a) un'esperienza ed una conoscenza approfondita e sistematica della vita spirituale; b) un approfondimento delle esigenze oggettive della vocazione missionaria e sacerdotale e della propria situazione interiore di fronte alla chiamata divina ed ecclesiale; c) un'iniziazione alla vita e allo spirito dell'Istituto in vista di un inserimento definitivo in esso. 3. Anche coloro che entrassero nell'Istituto già sacerdoti e gli aspiranti missionari laici dovranno trascorrere un periodo di spiritualità adatto alle loro particolari situazioni ed esigenze. 4. Alla fine del biennio filosofico gli alunni esprimeranno ecclesialmente il loro impegno di dedicarsi alla missione con la Promessa iniziale. Essa non ha effetti giuridici ma valore morale. Con essa il giovane dichiara, di fronte all'Istituto, di voler perseverare nel suo cammino rendendosi disponibile a recepire la formazione missionaria che il P.I.M.E. gli offre, e questo si obbliga a continuare l'opera di preparazione e assistenza al candidato in vista di realizzare la sua vocazione missionaria. La Promessa iniziale è abbinata al Rito liturgico di ammissione tra i candidati al diaconato e al sacerdozio. 5. L'Istituto si impegna anche ad avere alcune strutture formative a livello preteologico. Nell'autorizzare le Regioni a costituire comunità formative preteologiche, la Direzione Generale tenga presente che esse sono ancora necessarie per garantire la continuità della nostra comunità teologica. 6. L'Istituto intende continuare e intensificare la collaborazione con i seminari diocesani per il reclutamento e la formazione delle vocazioni, e sensibilizzare i loro responsabili perché presentino la proposta missionaria ai seminaristi con maggior coraggio e in modo più esplicito (cfr. cc. 245, § 1; 256; 257). 7. Per dare la formazione preteologica, l'Istituto privilegia i seminari minori corrispondenti alla scuola media superiore e le comunità vocazionali, che dovranno essere incrementate. 8. Il processo formativo anche a livello preteologico include una progressiva maturazione umana e cristiana, un atteggiamento di disponibilità a Dio, una purezza di cuore che renda lo spirito libero e sensibile ai valori spirituali, una discreta conoscenza del sacerdozio missionario. I formatori aiutino il giovane a fare un'autentica scelta e lo preparino ad assumersi i compiti di domani. 9. Gli alunni, prima di venir ammessi agli studi filosofico-teologici, dovranno aver compiuto e superato positivamente il ciclo degli studi secondari richiesti per accedere agli studi superiori. Per questi studi si seguiranno le disposizioni governative dei singoli paesi e gli orientamenti presi dalle rispettive Direzioni Regionali, d'accordo con la Direzione Generale. Formazione dei missionari laici (At 11, 19-21, Rm 16, 1ss; AA 28-32; AG 23, 41; Pr 111-119; DC 217ss) C. 47 La formazione degli aspiranti missionari laici deve tener presenti i principi generali contenuti in questo capitolo e nello stesso tempo rispondere alle esigenze proprie della loro vocazione ad annunciare Cristo nelle diverse forme laicali di testimonianza evangelica. D. 47 1. I laici membri del P.I.M.E., pur nella varietà dei loro impegni, sono anzitutto missionari e ricevono una formazione rispondente a tale scopo. 2. Come aspiranti missionari laici si accettino normalmente quei giovani dai 18 anni in avanti che sono in possesso del diploma scolastico obbligatorio. Dopo i 30 anni 1'accettazione va fatta in via eccezionale, per persone che abbiano i dovuti requisiti e posseggano una solida maturazione umana e cristiana. 3. I requisiti necessari per essere accolti come aspiranti missionari laici sono: mente aperta, giusto criterio, sufficiente istruzione, capacità di apprendere le lingue, idoneità ad annunciare il Vangelo e attitudine ai vari impegni missionari. 4. Il missionario laico deve essere formato alle virtù apostoliche necessarie per ogni missionario, tenendo conto della visuale che gli è propria. Sia aiutato specialmente ad acquisire le virtù umane, a vivere la fede e la carità nelle realtà temporali, ad approfondire il senso apostolico del celibato, a coltivare un'intensa vita di preghiera. 5. A tutti gli aspiranti missionari laici siano impartite quelle cognizioni teologiche e discipline annesse che sono richieste da una formazione missionaria adeguata e da un'efficace attività apostolica. A quelli che ne avessero le attitudini si dia la possibilità di una vera specializzazione teologica anche di tipo superiore, o una particolare formazione catechetica. 6. Ogni aspirante missionario laico deve possedere od acquisire durante la formazione un mestiere finito o una professione. Chi ha le qualità necessarie sia avviato a corsi superiori, tenendo conto delle richieste dei nostri campi di lavoro; ma tutti siano formati in modo da essere pienamente disponibili per qualsiasi attività. 7. I missionari laici siano formati preferibilmente in un ambiente riservato a loro e seguano un curriculum non uniforme ma adattato ai vari casi e stabilito d'accordo con gli educatori. Ad ogni modo si abbia cura che la loro formazione teologica trovi un adeguato spazio accanto a quella tecnica o professionale. 8. In vista di una più perfetta comunione con i missionari sacerdoti, i Superiori locali e maggiori promuovano periodi d'incontro e dialogo fraterno tra gli aspiranti missionari laici e i candidati al sacerdozio. Formazione permanente e specializzazioni (I Tm 4, 14-16: II Tm 1, 6; Tt 2, 1; PC 18; OT 22; CD 16; PO 19; ES 1, 7; RF 100-101; V A p 1 99ss; DC 73 7ss) C. 48 Per aiutare i suoi membri ad essere fedeli alla vocazione e ad adeguare l'attività missionaria all'evoluzione dei tempi, l'Istituto ne curerà la formazione permanente in un contesto comunitario ed ecclesiale, tenendo conto delle necessità e dei carismi dei singoli e delle esigenze dei campi di lavoro. D. 48 1. La formazione permanente comprenderà i vari aspetti detta formazione missionaria: spirituale, teologico-pastorale, umana. L'aggiornamento pastorale dei missionari troverà il suo naturale contesto nella Chiesa particolare dove essi e la loro comunità operano, mentre il loro rinnovamento spirituale risponderà anche alle esigenze fondamentali dell'Istituto; le due prospettive dovranno comunque restare complementari. 2. La formazione permanente deve riguardare sia i singoli che le comunità, preoccupandosi del rinnovamento ed aggiornamento degli uni e delle altre. Per questo reciproco rapporto, i Superiori delle comunità ai vari livelli hanno un ruolo di particolare importanza. 3. Responsabili della formazione permanente sono anzitutto i missionari stessi, poi l'Istituto e le varie comunità. In particolare, le Circoscrizioni sia di missione che di Istituto realizzeranno un programma di formazione permanente rispondente alle varie esigenze. La Direzione Generale darà orientamenti ed aiuti per la sua attuazione, creando, se opportuno, un organismo centrale di animazione e coordinamento delle varie iniziative. 4. Si favorisca la formazione di missionari specializzati nei vari settori dell'attività missionaria in ordine ai servizi concreti da rendere alle Chiese e all'Istituto. Normalmente queste specializzazioni siano conseguite dopo un primo periodo di esperienza missionaria. 5. Allo stesso modo si curi la qualificazione degli educatori, animatori ed altri membri impegnati nei servizi d'Istituto. LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE CAP. VII - STATUTO GIURIDICO DEI MEMBRI " Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Purché questa libertà non diventi un pretesto per vivere secondo la carne, ma mediante la carità siate a servizio gli uni degli altri " Gal 5,13 " ... i più anziani devono veramente trattare come fratelli i più giovani aiutandoli nelle prime attività e responsabilità del ministero, sforzandosi anche di comprendere la loro mentalità, per quanto possa essere diversa, e guardando con simpatia le loro iniziative. I giovani, a loro volta, abbiano rispetto per l'età e l'esperienza degli anziani, sappiano studiare insieme ad essi i problemi riguardanti la cura d'anime, e collaborino con loro " Presbyterorum Ordinis 8 " Se non avremo spirito di corpo, se non saremo obbedienti agli ordini dei nostri capi, diventeremo deboli e riporteremo sconfitte invece di vittorie. Le vocazioni perdute in tutti gli Istituti per mancanza di spirito di obbedienza e di unione fraterna sono una triste dimostrazione di questo: Domus divisa contra se non stabit ". Virtù Apostoliche 96 Aggregazione mediante la Promessa definitiva (DC I63ss) C. 49 Si diventa membri del P.I.M.E. mediante la Promessa definitiva che incorpora all'Istituto. Essa ha pure l'effetto di incardinare nell'Istituto diaconi e sacerdoti che non abbiano avuto la facoltà di essere o restare incardinati in diocesi. Spetta al Superiore Generale con voto deliberativo del Consiglio, ammettere alla Promessa definitiva. D. 49 1. La Promessa definitiva sarà emessa normalmente al termine del curriculum formativo o di un congruo periodo di prova e inserimento nella vita dell'Istituto, in seguito a domanda scritta fatta al Superiore Generale; per chi accede agli ordini, prima del diaconato o, se si è già diaconi, prima del sacerdozio. 2. La Promessa definitiva sarà emessa dall'aspirante pubblicamente e sarà accettata dal Superiore Generale o da un suo delegato. 3. La cerimonia della Promessa definitiva è preceduta da un ritiro spirituale. Essa è pronunziata nel corso di una celebrazione eucaristica, dopo la liturgia della Parola. 4. Colui che emette la Promessa definitiva sottoscriverà la formula scritta di sua mano. Questa formula sarà controfirmata da chi la riceve e da due testimoni, e sarà mandata al Segretario Generale. C. 50 1. L'appartenenza ad una determinata Circoscrizione dipende da un atto positivo del Superiore Generale con il suo Consiglio. 2. Salvo casi particolari approvati dal Superiore Generale con il Consiglio, ogni membro dell'Istituto si riferirà alla Circoscrizione nel cui ambito è stato accolto nell'Istituto per i seguenti effetti: - assistenza al ritorno dalle missioni per legittime vacanze; - assunzione della piena appartenenza al rimpatrio definitivo. 3. Spetta al Superiore di Circoscrizione con il Consiglio determinare a quale comunità appartiene un membro della propria Circoscrizione. Ciascuno avrà il domicilio diocesano del luogo dove si trova la comunità di cui fa parte. C. 51 Gli aspiranti al diaconato e al sacerdozio sono ordinati con lettere dimissorie del Superiore Generale o del Vescovo nella cui diocesi vengono incardinati. D. 51 I membri dell'Istituto, come segno di legame con il presbiterio della loro diocesi di origine, siano aiutati a conservare od ottenere l'incardinazione nella propria diocesi, salvo restando la piena e definitiva incorporazione all'Istituto. In tal senso verrà stipulata una convenzione secondo norme concordate tra il Vescovo diocesano, il Superiore Generale e l'interessato. Diritti e doveri dei membri (DC 125ss) C. 52 Dalla Promessa definitiva scaturiscono tra membri e Istituto diritti e doveri secondo il diritto universale e quello proprio dell'Istituto. C. 53 Con la Promessa definitiva il missionario si consacra per tutta la vita al servizio della missione nell'Istituto. Promette obbedienza al Superiore Generale secondo le Costituzioni. Assume liberamente il celibato per il Regno. D. 53 1. Al sostentamento dei membri che sono a servizio di una missione si provvederà normalmente mediante un contratto con il Vescovo diocesano. 2. Al sostentamento di tutti gli altri membri provvederà direttamente l'Istituto. Per le loro spese strettamente personali le Direzioni di Circoscrizione stabiliranno un conveniente assegno che sarà approvato dalla Direzione Generale. 3. Al sostentamento dei nuovi membri non ancora destinati provvederà direttamente la Direzione Generale. C. 54 Il potere di comandare in virtù della Promessa spetta al Superiore Generale, il quale ne farà uso raramente e in caso di vera necessità. Il precetto sarà dato in iscritto o dinanzi a due testimoni a norma del diritto universale. D. 54 Prima di comandare in virtù della Promessa, il Superiore Generale tenga conto del parere del Superiore di Circoscrizione interessato, dei membri della comunità a cui appartiene il missionario, di coloro il cui parere è stato chiesto o espresso spontaneamente. C. 55 Poiché si entra nell'Istituto solo per finalità apostoliche, coloro che lo lasciano o ne vengono dimessi non possono pretendere indennizzi o compensi per qualunque attività compieta. Gli Statuti locali definiscano mezzi e modalità per scagionare l'Istituto da ogni responsabilità civile o penale in caso di comportamento indebito dei membri. D. 55 1. L'Istituto in spirito di carità aiuterà quelli che lo lasciano o ne vengono dimessi a trovare una decorosa sistemazione, e nei casi di vera necessità fornirà loro anche aiuti finanziari. 2. Trattandosi di diaconi e sacerdoti si adopererà, a loro richiesta, perché possano rientrare nella loro diocesi o incardinarsi in un'altra, a norma del diritto universale, o eventualmente ottenendo dalle competenti autorità il rescritto di perdita dello stato clericale. Destinazione C. 56 L'appartenenza ad una Circoscrizione è determinata dalla destinazione. D. 56 1. Coloro che hanno fatto la Promessa definitiva ma non hanno ricevuto la destinazione, esercitano il loro diritto elettorale solo nelle elezioni per i delegati all'Assemblea Generale. Spetta al Superiore Generale con il Consiglio determinare in quale collegio elettorale esercitano questo diritto. 2. Perché l'opera di coordinamento della Direzione Generale raggiunga il suo scopo, tutti i membri siano pienamente disponibili per permettere scambi di personale tra le diverse comunità, concordati tra la Direzione Generale e le Direzioni di Circoscrizione interessate e in dialogo con il missionario. Modalità della destinazione (DC 363ss) C. 57 La destinazione venga maturata in un dialogo sereno e fiducioso tra le parti interessate, nel rispetto del ruolo particolare di ognuna; in ogni caso la decisione finale spetta al Superiore Generale con il Consiglio. D. 57 1. Il criterio fondamentale per la destinazione è dato dalle esigenze concrete delle missioni e delle Circoscrizioni, quali emergono dalle richieste dei Vescovi e dei Superiori, in armonia con le finalità e la programmazione dell'Istituto. 2. Si tenga conto delle doti, attitudini e condizioni del destinando, nonché delle sue opzioni apostoliche, ma sempre in ordine ai bisogni oggettivi. 3. Se è appena possibile, si curi di programmare le destinazioni per un arco di più anni, sia quanto al numero dei missionari da inviare che quanto al tipo di servizi richiesti. 4. La destinazione venga data ai membri già sacerdoti o missionari laici con Promessa definitiva, normalmente, alla fine del curriculum formativo. 5. Eccezionalmente, ed a precise condizioni, la Direzione Generale, d'accordo con la Direzione di Circoscrizione, potrà destinare membri dell'Istituto che, pur avendo terminato il curriculum formativo, rimandano temporaneamente la scelta o l'ordinazione sacerdotale. C. 58 1. I membri trasferiti per servizio temporaneo da una Circoscrizione ad un'altra appartengono a quest'ultima ed in essa esercitano tutti i loro diritti e doveri. 2. Al termine del servizio temporaneo, i membri trasferiti verranno di nuovo destinati dal Superiore Generale con il Consiglio, normalmente, alla Circoscrizione da cui provenivano. Preparazione al lavoro dopo la destinazione (V Ap 87ss; DC 362) C. 59 Prima di cominciare l'attività è necessario che il missionario faccia una adeguata preparazione specifica in vista dell'inserimento nell'ambiente e del lavoro che dovrà compiere. D. 59 1. Parte essenziale e centrale di questa preparazione è lo studio delle lingue; ad esso il destinato dedicherà il suo maggior impegno per tutto il tempo necessario ad acquisire una conoscenza sufficiente per i compiti missionari. 2. Il destinato dovrà pure essere introdotto alla conoscenza dell'ambiente socio-culturale in cui deve lavorare e dei problemi ecclesiali locali mediante lo studio ed opportuni contatti ed esperienze. 3. Per assicurare un'efficace preparazione specifica, ogni Circoscrizione determini negli Statuti un programma concreto, adeguato e costantemente aggiornato, circa i contenuti, la durata, le modalità e gli strumenti di tale preparazione. Convenzione tra Vescovi diocesani e Istituto (AG 32; ES III, 17; DC 123, 426-7) C. 60 Per rendere un servizio missionario rispondente alle richieste della Chiesa particolare e alle esigenze della nostra vocazione missionaria, tra la Chiesa richiedente e l'Istituto sarà stipulata una convenzione che regoli reciproci rapporti ed impegni. D. 60 1. La convenzione, elaborata in dialogo e collaborazione tra Chiesa particolare e comunità P.I.M.E. interessata, sarà sottoposta all'esame e approvazione del Vescovo diocesano da una parte e del Superiore Generale dall'altra: il testo definitivo dorrà essere firmato dal Vescovo diocesano e dal Superiore Generale. 2. La convenzione stabilisca in modo chiaro e abbastanza dettagliato orientamenti e norme circa i seguenti punti: a) rapporti tra l'Istituto e la Chiesa particolare e specificamente tra il Superiore di Circoscrizione e il Vescovo diocesano nell'esercizio della rispettiva autorità sui missionari; b) invio e formazione permanente dei missionari; c) assegnazione di uffici, trasferimenti e rimozioni, programmazione del lavoro missionario; d) salvaguardia della specificità della nostra vocazione secondo le priorità missionarie del P.I.M.E. e delle esigenze fondamentali dei missionari in quanto membri dell'istituto; e) sostentamento, spese per salute, viaggi, studi, assicurazioni per malattie, invalidità e vecchiaia, vacanza in missione e in patria, richiami per servizio all'Istituto ed eventuali ritorni; f) eventuali proprietà ed amministrazione di beni dell'Istituto, ed amministrazione dei beni della missione; g) modalità di approvazione, durata, revisione e rinnovo della convenzione. 3. In riferimento all'art. D. 60, 2, c, un missionario può essere rimosso da un ufficio a discrezione sia del Vescovo diocesano che del Superiore di Circoscrizione, con uguale diritto e salve le clausole del contratto, avvertendo l'altra parte, il cui consenso non è però necessario. Vacanze periodiche in patria (DC 442ss) C. 61 Tutti i membri del P.I.M.E. che lavorano in missione o fuori del proprio paese hanno diritto a periodiche vacanze in patria, che dovranno servire a rinnovare lo spirito e le energie necessarie allo svolgimento della loro attività. D. 61 1. Le vacanze in patria devono servire ai missionari per rinfrancare il loro impegno e perseguire alcuni specifici obiettivi: riposo e salute fisica; rinnovamento spirituale e aggiornamento culturale e pastorale; approfondimento della comunione con l'Istituto e la Chiesa di origine; contributo all'animazione missionaria; adempimento dei doveri di pietà filiale. 2. La frequenza e la durata delle vacanze in patria saranno stabilite negli Statuti d'accordo con i Vescovi diocesani per le Circoscrizioni di missione, tenendo conto degli obiettivi delle vacanze e degli impegni locali. 3. Durante le vacanze in patria, i missionari potranno passare un congruo periodo in famiglia, ma si faranno un dovere di tenersi in contatto con l'Istituto e in particolare con la Regione di provenienza, sia per ricevere assistenza che per offrire il loro servizio, specialmente per l'animazione missionaria. 4. Per aiutare i missionari a raggiungere gli obiettivi delle vacanze in patria, tanto i reduci quanto i responsabili delle Circoscrizioni interessate cerchino di creare un clima di fraternità e di formulare, con l'aiuto degli organi competenti della Direzione Generale, programmazioni concrete rispondenti ai bisogni dei missionari in vacanza. 5. Al di fuori delle vacanze periodiche e dei rimpatri definitivi, sono ammessi ritorni straordinari in patria solo per ragioni gravissime ed urgenti di famiglia; la decisione in merito spetta al Superiore della Circoscrizione con voto consultivo del Consiglio e sarà tempestivamente comunicata al Superiore Generale. Assistenza ai confratelli ammalati e anziani (PO 8; Pr 87ss; V Ap 91, 207ss, 21O) C. 62 L'Istituto assicura ai membri ammalati assistenza. Tutti i membri saranno particolarmente attenzione verso i confratelli ammalati e anziani, che essi danno al regno di Dio con la loro vita di loro partecipazione al mistero della croce. e anziani la necessaria solleciti e pieni di consapevoli del contributo fede e di preghiera e con la D. 62 1. I confratelli anziani o ammalati siano aiutati a restare, per quanto possibile, nella loro missione o in comunità attive, svolgendo quel ministero o quei servizi che l'età e la salute permettono. 2. Si favorisca l'impiego dei confratelli anziani o ammalati anche in servizi di cooperazione pastorale nelle diocesi (assistenza a cliniche, conventi, sanatori, parrocchie, ecc.) a nome dell'Istituto; essi saranno riuniti in piccole comunità adatte allo scopo, o, se necessario e opportuno, potranno operare anche isolatamente, ma restando sempre in contatto con l'Istituto. 3. I confratelli con malattie croniche o comunque inabili al lavoro, saranno accolti nelle comunità organizzate a questo scopo, dove riceveranno ogni assistenza. I Superiori responsabili offriranno ad essi modi e mezzi perché, secondo le loro forze e possibilità, si sentano ancora realizzati nella vocazione missionaria. Dimora temporanea fuori Istituto C. 63 1. Il Superiore Regionale, con voto deliberativo del suo Consiglio, per giusta causa può permettere ad un membro di dimorare fuori delle comunità dell'Istituto nell'ambito della propria Regione per un periodo non superiore ad un anno. 2. Il Superiore Generale, con voto deliberativo del suo Consiglio, può permettere ad un membro di dimorare fuori dell'Istituto per un periodo di tempo non superiore a tre anni, rimanendo privo della voce attiva e passiva e del diritto al sostentamento, eccetto che per giusti motivi non decida diversamente con voto deliberativo del suo Consiglio, previo il consenso del Vescovo della diocesi in cui dovrà dimorare, se si tratta di un chierico. La domanda di dimorare temporaneamente fuori Istituto è indirizzata al Superiore della Circoscrizione. Questi la trasmetterà al Superiore Generale, presentando il suo parere e quello del suo Consiglio. C. 64 Il confratello che desidera per gravi motivi continuare la sua esperienza di vita fuori dell'Istituto farà do manda alla C.E.P. tramite il Superiore Generale. Il periodo di dimora fuori dell'Istituto non deve superare i sei anni. D. 64 Durante questo tempo, l'interessato resta privo della voce attiva e passiva e del diritto al sostentamento; con l'accettazione dell'indulto egli rilascerà al Superiore Generale una dichiarazione scritta con cui libera l'Istituto da ogni responsabilità giuridica e finanziaria nei suoi riguardi per il tempo concesso dall'indulto. Allo scadere del tempo concesso, il confratello è invitato a rientrare nell'Istituto o a lasciarlo definitivamente. Un rifiuto non motivato può portare alla dimissione secondo l'art. C. 68. Uscita dall'Istituto C. 65 Il Superiore Generale, a norma del diritto universale, con voto deliberativo del suo Consiglio, può sciogliere un missionario dall'impegno verso l'Istituto, dispensandolo dalla Promessa definitiva. D. 65 Ai diaconi e sacerdoti la dispensa sarà concessa solo con il consenso del Vescovo della diocesi in cui sono incardinati, oppure dopo l'accettazione da parte di un Vescovo per l'incardinazione nella sua diocesi. C. 66 Se qualcuno non si sentisse di intraprendere o continuare l'opera missionaria sul campo, e neppure di svolgere compiti all'interno dell'Istituto, lo si dovrà aiutare a riconsiderare la propria posizione, tenendo conto del fine e della natura dell'Istituto. Se poi perdurasse nella sua indisponibilità, lo si indurrà a lasciare l'Istituto e ad inserirsi in qualche diocesi. In caso di rifiuto, si procederà alla dimissione. 1. Nel caso di passaggio ad un'altra Società di vita apostolica, si osservino le norme del can. 744, § 1. 2. Nel caso di passaggio ad un Istituto di vita consacrata, si osservino le norme del can. 744, § 2. 3. Nel caso di perdita dello stato clericale, si osservino le norme dei cc. 290-293. Dimissione dall'Istituto C. 67 1. L'Istituto può dimettere un missionario solamente secondo le forme e nei casi previsti dal diritto universale e dalle Costituzioni. 2. Spetta al Superiore Generale con il voto collegiale e segreto del Consiglio al completo dimettere un membro dell'Istituto. Il decreto di dimissione dovrà essere ratificato dalla C.E.P. D. 67 1. Sono cause di dimissione ipso iure queste contemplate dal can. 694. In questo caso il Superiore Generate con il Consiglio, senza interporre indugio, raccolte le prove, emette la dichiarazione del fatto perché consti giuridicamente della dimissione. 2. Nei casi di dimissione obbligatoria previsti dal diritto universale si seguono le prescrizioni di detto diritto. C. 68 Sono cause di possibile dimissione, congrua congruis referendo, purché gravi, esterne, imputabili e giuridicamente comprovate, quelle elencate dal can. 696, § 1 e inoltre: 1. disobbedire apertamente e ostinatamente ad un ordine dato dal Superiore Generale in forza della Pro messa definitiva; 2. accettare senza l'autorizzazione dei Superiori un ufficio stabile fuori dell'Istituto; 3. darsi all'attività politica, al commercio senza il permesso della competente autorità ecclesiastica; 4. rifiutare di andare in missione o di ritornarvi; 5. abbandonare per un semestre senza permesso la missione o la comunità a cui si appartiene; 6. rifiutare senza motivo di ritornare nell'Istituto terminato il tempo concesso per la dimora temporanea fuori Istituto; 7. ritenersi o usare a proprio arbitrio gli stipendi delle funzioni o uffici retribuiti; acquistare o possedere in proprio beni immobili in missione; contrarre gravi debiti senza l'autorizzazione dei Superiori. D. 68 Qualora un confratello incorresse in una delle cause di dimissione previste all'art. C. 68, il Superiore della sua Circoscrizione, constatata l'esistenza del fatto e la colpevolezza giuridicamente comprovata, gli farà due ammonizioni per iscritto, in ciascuna delle quali esplicitamente minaccerà la dimissione e menzionerà le cause che la renderebbero necessaria. All'interessato va garantita la piena libertà di rispondere e di difendersi anche con l'aiuto di altre persone di sua fiducia; le sue risposte, date per iscritto, devono essere richieste e allegate all'intera pratica. Risultate vane le due ammonizioni, il Superiore sottoporrà l'intera pratica al Superiore Generale. 1. Quando tutti cc. 695, 2 e 697 sono al completo esaminano procedura termina con i procedimenti preliminari per la dimissione descritti nei stati adempiuti, il Superiore Generale e il suo Consiglio attentamente le prove, gli argomenti e la difesa. La voto collegiale segreto. 2. In ogni momento della procedura, il missionario gode del diritto di comunicare con il Superiore Generale e inviare a lui la sua difesa. 3. Se con voto collegiale segreto viene decisa la dimissione, si preparerà il decreto che, per la validità, dovrà contenere in modo sommario i motivi di diritto e di fatto, il diritto dell'interessato di ricorrere alla Santa Sede nei limiti di tempo previsti dal diritto universale, e la conferma della Santa Sede, alla quale devono essere trasmessi tutti gli atti. 4. Questo decreto deve essere notificato all'interessato che ha il diritto di ricorrere alla Santa Sede entro 10 giorni dal ricevimento della notifica. II ricorso ha effetto sospensivo. 5. La dimissione scioglie il missionario e l'istituto dagli obblighi reciproci. Però il missionario diacono o sacerdote dimesso resta sottomesso alle norme speciali del diritto universale in forza della sua ordinazione. C. 69 Un membro definitivamente incorporato che abbia lasciato l'Istituto ottenendo la dispensa secondo il C. e D. 65, dietro sua richiesta, può essere riammesso nell'Istituto dal Superiore Generale con il Consiglio, qualora sia accertata la giusta causa della sua uscita e la cessazione di tale causa. Emetterà allora la Promessa definitiva e riceverà la destinazione. Impegno verso i nostri defunti (LG 49-50) C. 70 Poiché la comunione in Cristo si estende oltre la morte, tutti i membri dell'Istituto offriranno preghiere e suffragi per i confratelli defunti. D. 70 1. Alla morte del Sommo Pontefice, del Cardinale Prefetto della C.E.P. e del Superiore Generale, in ogni comunità sarà celebrata solennemente una Messa di suffragio. 2. Alla morte di un membro dell'Istituto tutti offriranno preghiere e suffragi; ogni sacerdote applicherà una Messa per il defunto. 3. Alla morte dei genitori di un missionario sacerdote, questi ha diritto di celebrare per loro 30 Messe da non computarsi con quelle che già gli spettano; nello stesso caso, i missionari laici hanno diritto di far celebrare le 30 Messe a cura della comunità alla quale appartengono. 4. Nel mese di novembre, ogni membro sacerdote celebrerà 3 Messe di suffragio: una per tutti i confratelli defunti, un'altra per i defunti genitori dei membri, e una terza per i defunti associati e benefattori dell'Istituto. CAP. VIII - GOVERNO E STRUTTURE "Ciascuno viva secondo la grazia ricevuta, mettendola a servizio degli altri, come buoni amministratori di una multiforme grazia di Dio. Chi parla, lo faccia con parole di Dio; chi esercita un ufficio, lo compia con l'energia ricevuta da Dio, perché in tutto venga glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo " I Pt 4,10-11 " I Superiori... esercitino l'autorità in spirito di servizio verso i fratelli, in modo da esprimere la carità con cui Dio li ama. Reggano i sudditi come figli di Dio e con rispetto della persona umana... Guidino i membri in maniera tale che questi nell'assolvere i propri compiti e nell'intraprendere iniziative cooperino con un'obbedienza attiva e responsabile " Perfectue Caritatis 14 " Chi chiede di entrare nell'Istituto, liberamente accetta e fa propria quella scelta che l'Istituto fa tra le possibili forme di vita apostolica e di esperienza comunitaria, dichiarandosi solidale e corresponsabile con tutti gli altri del patrimonio di effettivo impegno per la causa dell'evangelizzazione, come anche delle strutture e norme pratiche che formano la realtà dell'Istituto ". Documenti Capitolari 149 Criterio fondamentale di strutturazione e governo C. 71 La strutturazione dell'Istituto e l'esercizio dell'autorità ai vari livelli sono articolati secondo i principi di corresponsabilità e di sussidiarietà per il miglior servizio all'attività missionaria. D. 71 1. Per permettere a tutti i membri di esercitare la loro corresponsabilità nel governo dell'Istituto, si devono usare tutti i mezzi idonei a tale scopo, quali il dialogo, gli scambi di vedute, la collaborazione. 2. Ogni Superiore si assuma la responsabilità che gli deriva dalle sue funzioni e competenze a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale, rispettando quelle degli altri. Pertanto si devono evitare sia le ingerenze indebite, che le fughe di responsabilità e i ricorsi non necessari o troppo frequenti alle autorità superiori. Autorità nell'Istituto C. 72 1. L'Istituto dipende direttamente dalla Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli. 2. L'autorità interna dell'Istituto è esercitata dall'Assemblea Generale, dal Superiore Generale con il suo Consiglio, dai Superiori Regionali, dai Superiori Delegati e locali, coadiuvati dai rispettivi Consigli nell'ambito delle competenze e funzioni proprie, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale. 3. Superiori maggiori sono il Superiore Generale, i Superiori Regionali, i rispettivi Vicari quando ne fanno le veci. 4. Il Superiore ad ogni livello presiede alla comunione dei membri, anima e guida la comunità stimolando, valorizzando, coordinando e verificando il lavoro di tutti. Suddivisione dell'Istituto C. 73 1. L'Istituto si articola in Circoscrizioni e rispettive comunità locali. 2. Per Circoscrizioni si intendono: le Comunità regionali o Regioni di missione, le Comunità regionali o Regioni di Istituto, le Delegazioni. 3. L'erezione, soppressione e modifiche di Regioni e Delegazioni spetta al Superiore Generale con voto deliberativo del Consiglio. Per le Delegazioni non territoriali è richiesto il voto deliberativo del Consiglio Plenario. D. 73 1. La Regione di missione è costituita da una comunità organizzata di membri, nella quale il servizio dell'autorità è esercitato dal Superiore Regionale ed ha per scopo principale l'evangelizzazione in un determinato territorio o ambiente. 2. La Regione di Istituto è costituita da una comunità organizzata di membri, nella quale il servizio dell'autorità è esercitato dal Superiore Regionale ed ha per scopo principale il servizio alle missioni mediante l'opera di animazione, formazione e assistenza ai missionari. 3. La Delegazione è costituita da una comunità organizzata di membri che è posta sotto l'autorità di un Superiore Delegato, o perché non ha le condizioni necessarie per essere costituita in Regione (Delegazione territoriale), o per motivi particolari dovuti alla sua situazione o ai suoi compiti (Delegazione non territoriale). 4. Per comunità locale si intende l'insieme di membri che vivono e operano per le finalità proprie dell'Istituto nell'ambito di una Circoscrizione e che hanno per responsabile il Superiore locale. Assemblea Generale (PC 14;ES II, 1, 2, 18) C. 74 L'Assemblea Generale, che rappresenta l'insieme dei membri dell'Istituto e li rende partecipi della vita e del dinamismo di esso, incarna la suprema autorità collegiale, legislativa e di verifica, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale, e gode del potere giudiziario. D. 74 Scopo dell'Assemblea Generale non è solo di legiferare, ma soprattutto di suscitare un nuovo soffio di vitalità apostolica, nella fedeltà allo spirito delle origini e nel rinnovamento domandato dalle esigenze del presente. C. 75 È competenza dell'Assemblea Generale: 1. eleggere il Superiore Generale e il suo Consiglio; 2. rivedere eventualmente le Costituzioni e Direttorio Generale e promuovere un adeguato rinnovamento, purché siano rispettati il fine, la natura e l'indole propri dell'Istituto; 3. stabilire norme che obbligano tutti i singoli membri e le comunità dell'Istituto; 4. sottoporre a verifica generale l'attività missionaria, i compiti e gli impegni dell'Istituto; 5. formulare orientamenti e programmazioni per il periodo successivo. C. 76 L'Assemblea Generale si raduna ordinariamente ogni sei anni, non oltre 3 mesi prima o dopo la scadenza della Direzione Generale. Il Superiore Generale con il Consiglio e l'approvazione della C.E.P. può indire un'Assemblea Generale straordinaria in circostanze speciali; questa Assemblea straordinaria può essere richiesta anche dai due terzi delle Circoscrizioni, in base ad una votazione a maggioranza qualificata di due terzi dei rispettivi membri. C. 77 Spetta al Superiore Generale o, in sua mancanza, al Vicario Generale, convocare l'Assemblea Generale almeno un anno prima della sua apertura, fissandone il luogo, la data e le modalità di preparazione. D. 77 1. In preparazione all'Assemblea Generate il Superiore di Circoscrizione e i deputati eletti raduneranno tutti i membri secondo le norme stabilite nello Statuto allo scopo di: a) esprimere il proprio parere sulle questioni che il Superiore Generale propone di studiare in vista dell'Assemblea Generale; b) proporre eventuali questioni da inserire nel programma dell'Assemblea Generale; c) studiare le questioni importanti che riguardano la Circoscrizione in relazione all'Assemblea Generale. 2. I Superiori di Circoscrizione faranno pervenire al Superiore Generale una relazione, approvata dal rispettivo Consiglio, sullo stato anche finanziario della propria Circoscrizione, in tempo utile perché possa servire alla preparazione dell'Assemblea Generale. Lo stesso faranno altri uffici od organismi dell'Istituto, su richiesta del Superiore Generale. C. 78 a) Sono membri di diritto dell'Assemblea Generale: il Superiore Generale, i quattro Assistenti Generali e i Superiori Regionali. b) Sono membri delegati i deputati eletti secondo le norme stabilite nel Direttorio generale. D. 78 a) I deputati dell'Assemblea generale sono eletti nelle circoscrizioni secondo queste proporzioni: uno fino a trenta membri, due fino a sessanta e tre oltre i sessanta. b) Un deputato è eletto in loro rappresentanza da tutti i Missionari Laici, ciascuno dei quali vota sia per i deputati da eleggere nella circoscrizione a cui appartiene, sia per il deputato rappresentante dei Missionari Laici. C. 79 Per l'elezione dei deputati all'Assemblea Generale hanno diritto di voce attiva e passiva tutti i membri non giuridicamente impediti a norma delle presenti Costituzioni e Direttorio Generale. Con la lettera di convocazione dell'Assemblea Generale il Superiore Generale invia ad ogni Superiore di Circoscrizione la lista degli eleggibili a deputati e le schede elettorali munite del bollo dell'Istituto. D. 79 1. I deputati saranno eletti possibilmente entro tre mesi dalla convocazione dell'Assemblea Generale perché possano organizzare adeguatamente la preparazione della rispettiva comunità ai lavori dell'Assemblea in sintonia con le iniziative a ciò promosse dalla Direzione Generale. 2. L'elezione avverrà in Assemblea -- a meno che gli Statuti non dispongano diversamente -- convocata e presieduta dal Superiore di Circoscrizione. 3. Per lo svolgimento delle elezioni si osservino le norme stabilite per le elezioni (cfr. APPENDICE I e II). 4. Nelle Circoscrizioni che eleggono un solo deputato, il supplente è il missionario che riceve il maggior numero di voti dopo il deputato, purché ottenga almeno un terzo dei suffragi. 5. In tutti gli altri casi, dopo l'elezione dell'ultimo deputato, si procede all'elezione dei supplenti con due votazioni, una a maggioranza assoluta e una relativa. 6. II Superiore notificherà subito i nomi degli eletti agli interessati, se assenti, agli elettori e alla Direzione Generale. C. 80 Tutti i membri eletti o di diritto sono obbligati a partecipare all'Assemblea Generale e non possono arbitrariamente rinunciarvi. Giudice degli impedimenti alla partecipazione è il Superiore Generale. Se viene meno un deputato, interviene il primo supplente. Mancando il Regionale, interviene il Vice regionale. D. 80 1. La Direzione Generale continua nelle sue funzioni durante l'Assemblea Generale. Se in questo periodo le si presentassero problemi di particolare importanza ed urgenza, è opportuno che li sottoponga all'Assemblea Generale perché li discuta e decida sul da farsi. 2. Presidente dell'Assemblea Generale è il Superiore Generale, il quale propone l'organizzazione dei lavori assembleari, e i nomi dei redattori dei verbali. L'Assemblea ha l'autorità di accettare o modificare quanto proposto. Elegge poi, in base al Regolamento di procedura i membri del Consiglio di Presidenza, che con il Superiore Generale coordinano i lavori e la direzione delle sedute; il Segretario e due scrutatori. 3. Il Superiore Generale uscente darà relazione della sua gestione, dello stato generale e della situazione patrimoniale e finanziaria di tutto l'Istituto. Analogamente potranno fare i Superiori in rapporto alle loro circoscrizioni. Tali relazioni devono essere previamente approvate dai rispettivi Consigli. L'Assemblea potrà richiedere anche le relazioni di altri uffici od organismi dell'Istituto. 4. Non solo le Circoscrizioni e le comunità locali, ma qualsiasi membro dell'Istituto può liberamente far pervenire all'Assemblea Generale i suoi desideri e proposte direttamente o tramite i propri delegati. 5. L'Assemblea potrà invitare esperti per le diverse materie da trattare; essi non avranno diritto di voto. 6. L'Assemblea determinerà il modo con cui tutti i membri dell'Istituto saranno informati dello svolgimento dei suoi lavori, salvo sempre il riserbo per notizie di carattere delicato o strettamente personale. C. 81 Per la validità degli atti dell'Assemblea Generale si richiede la presenza di almeno due terzi dei suoi membri. Le decisioni vengono prese ordinariamente a maggioranza assoluta, a meno che in casi speciali si stabilisca, a maggioranza assoluta, una maggioranza di due terzi. Trattandosi di un cambiamento delle Costituzioni, si richiedono la maggioranza dei due terzi e l'approvazione della C.E.P. C. 82 Sono eleggibili alla carica di Superiore Generale i missionari sacerdoti con almeno 40 anni di età e 10 di appartenenza all'Istituto. 1. Per l'elezione del Superiore Generale: nei primi tre scrutini si richiede la maggioranza dei due terzi. Nel quarto e quinto scrutinio la maggioranza assoluta. Se nessuno risultasse eletto, si procederà ad una sesta votazione di ballottaggio tra i due candidati che nel quinto scrutinio hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il seniore per appartenenza all'Istituto e in caso di parità, per età. Per l'elezione di un Superiore ecclesiastico all'ufficio di Superiore Generale occorre la maggioranza dei due terzi e la postulazione alla Santa Sede. 2. L'eletto entra subito in carica con la semplice accettazione ed emette la professione di fede e il giuramento di fedeltà. Della elezione si dà immediatamente comunicazione alla C.E.P. e a tutto l'Istituto. 3. Se l'eletto non è membro dell'Assemblea, questa rimane sospesa fino al suo arrivo. C. 83 Sono eleggibili alla carica di Assistenti Generali i missionari membri dell'Istituto da almeno 5 anni, salve le disposizioni dell'art. C. 90 riguardanti il Vicario Generale. 1. I quattro Assistenti Generali sono eletti uno per volta in quattro votazioni successive a maggioranza assoluta nei primi due scrutini. Il terzo scrutinio verterà sui due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti, sarà eletto il seniore per appartenenza all'Istituto e in caso di parità, per età. 2. Il primo Assistente eletto è per diritto Vicario Generale. 3. Gli Assistenti Generali entrano in carica dal momento dell'accettazione dell'elezione. 4. Se qualcuno degli eletti non è membro dell'Assemblea sarà chiamato ad intervenirvi e sarà membro a tutti gli effetti. C. 84 Esaurito il programma e approvato il verbale dell'ultima seduta, il Presidente mette ai voti la chiusura dell'Assemblea; essa si scioglie dopo che tutti i membri hanno firmato il verbale. Sarà mandato alla C.E.P., a riguardo delle decisioni dell'Assemblea che richiedono la sua approvazione, un rapporto speciale, firmato dal Superiore Generale e dagli Assistenti. D. 84 1. Sarà compito della Direzione Generale eletta curare la pubblicazione degli Atti dell'Assemblea Generale e prendere le iniziative necessarie perché essi vengano effettivamente conosciuti e accolti da tutti, e messi in pratica da ciascuno secondo le proprie competenze. 2. Dopo l'Assemblea Generale in ogni Circoscrizione il Superiore con i deputati radunerà tutti i membri per la presa di coscienza e l'attuazione di quanto l'Assemblea ha stabilito. Direzione Generale (DC 780) C. 85 La Direzione Generale è composta dal Superiore Generale e da quattro Assistenti Generali, dura in carica sei anni o fino alla successiva Assemblea Generale ordinaria. C. 86 La Direzione Generale ha la funzione di animare e guidare l'Istituto secondo le norme del diritto universale e proprio, e di coordinare le attività delle varie comunità nell'ambito degli orientamenti, delle decisioni e scelte operative fatte dalla Assemblea Generale. In particolare spetta alla Direzione Generale: 1. decidere la pianificazione a livello generale delle attività, secondo gli orientamenti dell'Assemblea Generale; 2. verificare che in tutte le scelte operative siano rispettate le linee date dall'Assemblea Generale; 3. interpretare autorevolmente nei singoli casi sia le norme del Direttorio Generale che le decisioni e gli orientamenti dell'Assemblea Generale; 4. aiutare concretamente ed efficacemente le Direzioni di Circoscrizione perché siano in grado di assolvere ai loro compiti senza evasione di responsabilità; 5. assicurare, attraverso adeguati organi di stampa nelle lingue attuali dell'Istituto, l'informazione, la riflessione e il dialogo. Superiore Generale (CA II,2;DC781) C. 87 Il Superiore Generale, quale responsabile e animatore di tutto l'Istituto, segno e promotore dell'unità, ha l'autorità ordinaria su tutte le comunità e sui singoli membri dell'Istituto, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale. D. 87 Il Superiore Generale eserciterà la sua autorità in spirito di collegialità e di sussidiarietà; egli: 1. coordina il lavoro della Direzione Generale, e, sempre salvo il suo diritto di agire personalmente a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale, cerca, come prassi ordinaria di governo, di pianificare e decidere con i suoi Assistenti, mettendoli in grado di svolgere il loro compito in spirito di corresponsabilità e cooperazione; 2. pur avendo la suprema autorità ordinaria immediata su tutto l'Istituto, cura che siano rispettate le competenze dei Superiori intermedi, favorendo nei modi più opportuni l'effettiva assunzione ed esercizio delle rispettive responsabilità, nell'ambito delle Costituzioni e Direttorio Generale; 3. cura 1'informazione, 1'aggiornamento e la formazione permanente, le relazioni e il dialogo con i singoli e le comunità. Personalmente o per mezzo di un Assistente Generale, almeno una volta durante il suo mandato, farà la visita canonica a tutte le Circoscrizioni e ai loro membri; 4. mantiene le relazioni con la Santa Sede, specialmente con la C.E.P., le Conferenze episcopali, gli altri Istituti missionari e le autorità civili; dà relazione alla C.E.P. sullo stato e le attività dell'Istituto secondo le richieste; sottoscrive le convenzioni con i Vescovi; fa conoscere ai membri dell'Istituto le direttive della Santa Sede e ne cura l'osservanza. C. 88 1. Il Superiore Generale può essere rieletto solo per un secondo sessennio. 2. Se il Superiore Generale viene a mancare o dà le dimissioni accettate dalla C.E.P., il Vicario Generale assume il governo ordinario dell'Istituto e indice, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale, l'Assemblea Generale da tenersi entro un anno. Vicario Generale C. 89 Il Vicario Generale partecipa della autorità del Superiore Generale e la esercita nel suo nome. Egli: 1. coadiuva il Superiore Generale nella direzione dell'Istituto secondo le norme e le facoltà a lui delegate; 2. può dare esecuzione alle decisioni già prese in Consiglio Generale; 3. fa le veci del Superiore Generale quando questi fosse temporaneamente impedito di esercitare le funzioni del suo ufficio, o fosse assente; 4. tratta gli affari ordinari, in conformità alle istruzioni ricevute dal Superiore Generale assente; 5. per gli affari straordinari si rivolgerà tempestivamente al Superiore Generale dopo averne trattato con gli Assistenti e si atterrà alle sue disposizioni; nei casi urgenti può prendere decisioni con il Consiglio, notificandole subito al Superiore Generale. C. 90 Il Vicario Generale deve essere sacerdote e dura in carica sei anni; se viene a mancare o dà le dimissioni, il Superiore Generale e i rimanenti Assistenti eleggono collegialmente un nuovo Assistente, e poi il Superiore Generale con i Consiglieri eleggono collegialmente il nuovo Vicario Generale nella persona di uno degli Assistenti. Assistenti Generali C. 91 Gli Assistenti Generali coadiuvano il Superiore Generale nel governo ordinario dell'Istituto; essi procureranno di essere uniti di mente e di cuore al Superiore Generale. D. 91 1. Gli Assistenti Generali sono corresponsabili di tutta la vita e l'attività dell'Istituto, ma è bene che ognuno di essi sia incaricato di seguire particolari campi di attività e/o aree geografiche. 2. Per assolvere convenientemente ai doveri del proprio ufficio, gli Assistenti Generali non possono assumere cariche o impieghi incompatibili con il proprio ufficio, a giudizio del Superiore Generale. C. 92 Gli Assistenti Generali durano in carica sei anni. Se un Assistente Generale viene a mancare o per legittimi motivi cessa dal suo ufficio, il Superiore Generale e gli altri Assistenti eleggono collegialmente un nuovo Assistente, che rimane in carica fino alla seguente Assemblea Generale. Anche per l'accettazione delle dimissioni, trasferimento o rimozione dall'incarico di un Assistente o del Vicario Generale, è richiesto il voto collegiale. Consiglio generale C. 93 I1 Consiglio generale, che è la riunione di fatto dei membri della Direzione Generale, è l'espressione concreta e ordinaria dello spirito di corresponsabilità che deve animare il governo centrale dell'Istituto. C. 94 I1 Consiglio generale è presieduto dal Superiore Generale o in sua assenza dal Vicario Generale. Si riunisce su proposta del Superiore Generale o su richiesta di almeno due Assistenti. Per la legittimità delle decisioni sulle materie riservate al Consiglio o comunque in esso trattate è richiesta la presenza di almeno tre membri, compreso il Superiore Generale o il Vicario Generale a norma dell'art. C. 89, 3, 4. D. 94 Ordinariamente al Consiglio sarà presente il Segretario Generale per aiutare nelle modalità tecniche e redigere il verbale di ogni adunanza, che verrà letto, approvato e firmato al principio della seduta successiva. C. 95 È materia di Consiglio ciò che come tale il Superiore propone o almeno due Assistenti richiedono, salve le norme dell'art. C. 97. D. 95 L'ordine del giorno circa le cose da trattare deve essere comunicato ai membri del Consiglio in tempo utile per una conveniente preparazione. È dovere di ogni membro della Direzione Generate informare gli altri e tenersi informato circa gli affari da trattare in Consiglio. C. 96 Nelle decisioni per le quali gli Assistenti hanno voto deliberativo è necessario il consenso del Consiglio generale espresso a maggioranza dei voti. D. 96 Il voto sarà espresso in forma segreta nei casi contemplati dall'art. C. 97, 1, 4, 7, o su richiesta di un Assistente. Tutti coloro che in qualsiasi modo partecipano al Consiglio sono obbligati al segreto finché le decisioni non siano state pubblicate, e devono usare discrezione su quanto è stato trattato in Consiglio. C. 97 Oltre ai casi espressamente indicati in altri articoli, gli Assistenti in Consiglio hanno voto deliberativo anche nelle seguenti materie: 1. Casi in cui il Superiore Generale intende comandare e richiedere l'obbedienza in virtù della Promessa definitiva. 2. Accettazione di nuovi campi di lavoro; ratifica delle convenzioni con i Vescovi diocesani. 3. Destinazione di membri alle Circoscrizioni, loro trasferimenti e richiamo in patria. 4. Conferma dell'elezione dei Superiori Regionali e rispettivi Vice regionali e accettazione delle loro dimissioni, trasferimento o rimozione dall'ufficio; conferma dei Consiglieri regionali e approvazione degli Statuti regionali. 5. Nomina dell'economo Generale, Rappresentanti legali, Segretario Generale, Superiori Delegati, Superiori e professori dei seminari maggiori, responsabili di uffici o organismi a livello di Direzione Generale, accettazione di dimissioni, trasferimento o rimozione dall'ufficio delle stesse persone. 6. Scelta del luogo dove tenere l'Assemblea Generale se è fuori della Casa Generalizia. 7. Ammissione alla Promessa definitiva e agli Ordini; dimora fuori dell'Istituto per oltre un anno e concessione della dispensa dalla Promessa definitiva ed eventuale riammissione. 8. Costruzione di nuovi edifici; investimenti di capitali, contratti finanziari importanti, prestiti, alienazioni, ipoteche, gravami e debiti, secondo le norme del diritto universale. 9. Approvazione dei bilanci annui preventivi e consuntivi dell'economato generale, ripartizioni di sussidi 10. Ogni affare grave e straordinario che per diritto universale richiede l'approvazione della Santa Sede. 11. Convocazione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Plenario in circostanze straordinarie. Uffici e organismi a livello di Direzione Generale C. 98 Per rendere più efficiente il governo dell'Istituto ed assicurare la continuità che il lavoro tecnico comporta, il Superiore Generale e il Consiglio sono coadiuvati in modo particolare dalla Segreteria generale, dall'Economato generale e da altri uffici ed organismi che potranno essere costituiti secondo le necessità. D. 98 Circa le competenze di detti uffici ed organismi, oltre a quanto è detto altrove per alcuni di essi, si terrà presente ciò che segue: 1. Il Segretario Generale, l'Economo Generale e i titolari degli uffici e organismi costituiti sono nominati e restano in carica a beneplacito del Superiore Generale con il Consiglio. 2. Il Segretario Generale è segretario del Consiglio Generale, cura la compilazione degli atti e lettere ufficiali, la conservazione dei documenti, la compilazione dello schedario anagrafico dei membri e altri lavori che il Superiore crederà opportuno affidare. Normalmente è anche incaricato di trattare presso la Santa Sede le questioni che gli vengono affidate, secondo le istruzioni del Superiore Generale. 3. L'Economo Generale, sotto la guida e la verifica del Superiore Generale con il Consiglio, ha il controllo tecnico dell'amministrazione dei vari settori economici dell'Istituto e amministra i beni mobili ed immobili del Fondo Generale di Istituto. 4. Altri uffici e persone che collaborano con il Superiore Generale e Consiglio sono: a) Il Rappresentante legale, che rappresenta l'Istituto in tutti gli atti legati e amministrativi che lo richiedono. b) Il Direttore dell'Ufficio Ricerche Storiche, che cura la raccolta e la pubblicazione di documenti e studi riguardanti la storia e le tradizioni dell'Istituto. c) L'Archivista, che ha la cura dell'archivio storico ed è membro di diritto dell'Ufficio Ricerche Storiche. d) Il Postulatore, che è incaricato dei lavori inerenti alle cause di beatificazione e canonizzazione. e) Eventuali altri uffici e organismi per determinati compiti, che saranno costituiti dalla Direzione Generale, la quale ne preciserà la struttura e le competenze. 5. Alla scadenza della Direzione Generale, i membri della Segreteria e dell'Economato generale, e degli altri uffici che collaborano con il Superiore generale e Consiglio presenteranno le dimissioni alla nuova Direzione generale, che potrà riconfermarli o incaricarli degli atti di ordinaria amministrazione, fino all'eventuale nomina di altri titolari. Consiglio Plenario C. 99 Il Consiglio Plenario è la riunione del Superiore Generale, degli Assistenti Generali e dei Superiori di Circoscrizione: è convocato e presieduto dal Superiore Generale. Normalmente è un organo consultivo. Ha potere deliberativo nelle questioni demandategli dal Superiore Generale con il consenso del Consiglio e nei casi previsti dalle Costituzioni/Direttorio Generale. D. 99 1. Il Consiglio Plenario viene convocato di norma ogni due anni; per circostanze particolari il Superiore Generale, con il consenso del suo Consiglio ed udito il parere dei Superiori di Circoscrizione, potrà fare una convocazione straordinaria. 2. Il Consiglio Plenario ha la funzione di: a) verificare l'applicazione e l'esecuzione degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea Generale; b) offrire alla Direzione Generale elementi per la programmazione dell'attività dell'Istituto e della distribuzione del personale, partendo dalla programmazione delle Circoscrizioni e fissando priorità per la pianificazione; c) stimolare la comunicazione e lo scambio delle esperienze tra Circoscrizioni. 3. Il Superiore Generale, udito il parere del Consiglio, stabilisce la data dell'inizio e della fine del Consiglio Plenario e, sentiti i Superiori, prepara l'agenda dei lavori, inviandola a tutti i membri del Consiglio Plenario almeno tre mesi prima della riunione, e richiedendo la consultazione delle rispettive comunità. Argomenti non previsti potranno essere discussi durante il Consiglio Plenario su proposta di almeno cinque membri. 4. Le conclusioni del Consiglio Plenario saranno comunicate a tutti i membri dell'Istituto. Norme per tutte le Direzioni Regionali C. 100 Ogni Direzione Regionale è composta dal Superiore Regionale e dai Consiglieri, di cui uno diventa Vice regionale a norma degli Statuti di ciascuna Regione. Il Regionale e il Vice regionale devono essere sacerdoti e membri dell'Istituto da almeno cinque anni. C. 101 Il Superiore Regionale ha autorità su tutti i membri della comunità regionale e su ciascuna comunità minore di essa e la esercita a norma di queste Costituzioni e Direttorio Generale e dello Statuto regionale. D. 101 1. Il Superiore Regionale è pure il rappresentante ufficiale dell'Istituto e del Superiore Generale, sia rispetto ai membri e alle comunità della propria Regione, sia nei riguardi degli esterni. Ha cura dei missionari in quanto membri dell'Istituto e deve salvaguardare le esigenze missionarie di ciascuno e le finalità dell'Istituto. 2. Ha il compito e l'autorità di verificare che le scelte, anche quelle fatte da tutta la comunità, siano in sintonia con le scelte generali dell'Istituto e le direttive della Chiesa particolare. 3. Cura in particolare di essere animatore della comunità; sarà pertanto suo primo dovere informare e sensibilizzare i confratelli sui principali problemi comuni e sugli interessi di tutto l'Istituto, cercando insieme con essi la volontà di Dio e coinvolgendoli nelle decisioni riguardanti l'intera comunità. 4. Almeno una volta all'anno visiterà le comunità ed i singoli membri della Regione, secondo un piano prestabilito e d'accordo con il suo Consiglio. Per stimolare 1a corresponsabilità e l'impegno nelle attività e nei servizi della comunità, organizzerà almeno una volta all'anno, a norma dello Statuto regionale, un'assemblea di tutti i membri o dei rappresentanti delle varie comunità minori e settori. 5. Terrà regolarmente informata la Direzione Generate degli orientamenti, scelte e decisioni della comunità, anche inviando i verbali dei Consigli e delle Assemblee regionali e i bilanci preventivi e consuntivi approvati. Sottoporrà alla sua approvazione ogni decisione che coinvolga in qualche modo tutto l'Istituto. 6. Per gli atti legati e amministrativi che lo richiedono, si serve di un Rappresentante legale. 7. Il Superiore Regionale non può assumere cariche incompatibili con il suo ufficio. C. 102 1. Il Superiore Regionale viene eletto dai membri della comunità regionale normalmente tra i membri della Regione, dura in carica quattro anni, è rieleggibile una sola volta. L'elezione viene indetta dal Superiore Generale tre mesi prima della scadenza del Superiore Regionale in carica. Spetta al Superiore Generale, con voto deliberativo del Consiglio, confermare l'elezione e determinare la data, non oltre due mesi dalla elezione, in cui il nuovo Superiore incomincerà ad esercitare le funzioni. 2. Per eleggere come Superiore Regionale un membro di un'altra Regione si richiedono una votazione a maggioranza di due terzi e la conferma del Superiore Generale che sentirà il parere della Direzione Regionale interessata. D. 102 1. Le elezioni - a meno che lo Statuto regionale non dica diversamente - avvengono in Assemblea regionale convocata e presieduta dal Superiore Regionale uscente, il quale manderà poi alla Direzione Generale il documento con i risultati ufficiali delle elezioni firmato dal Segretario e dai due scrutatori. 2. Quando nell'elezione a Superiore di una Regione, nel primo scrutinio compare il nome di un membro di un'altra Circoscrizione, il Presidente ricorderà ai votanti che il candidato, per essere eletto, ha bisogno dei due terzi dei voti a norma dell'art. C. 102, 2. Se nel secondo scrutinio questi ottiene la maggioranza qualificata, risulterà eletto; diversamente verrà eliminato, e la votazione ricomincerà da capo. C. 103 L'elezione dei Consiglieri regionali avviene durante la stessa Assemblea che elegge il Superiore Regionale, salvo prescrizioni particolari. Spetta al Superiore Generale confermare la scelta del Vice regionale e dei Consiglieri. D. 103 1. II Vice regionale collabora con il Superiore Regionale con i poteri da lui conferitigli, e lo sostituisce in caso di assenza o di legittimo impedimento. 2. I Consiglieri assistono il Superiore Regionale nella direzione della comunità a norma dello Statuto regionale. Per assolvere meglio i suoi compiti, il Superiore Regionale li potrà incaricare di seguire un particolare campo di lavoro e strutturare, d'accordo con loro, la Regione in determinati settori, a norma dello Statuto regionale. 3. I Consiglieri durano in carica quanto il Superiore Regionale. C. 104 1. In caso di impedimento permanente, di dimissioni, trasferimento o rimozione del Superiore Regionale, il Superiore Generale, al quale spetta il giudizio definitivo della presenza di tali impedimenti e l'accettazione delle dimissioni, indirà nuove elezioni a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale. 2. Il Vice regionale convocherà l'assemblea regionale e si procederà all'elezione del nuovo Superiore secondo l'art. D. 102. 3. Nel frattempo il Vice regionale curerà l'amministrazione ordinaria della Comunità regionale. 4. In caso di impedimento permanente, di dimissioni e trasferimento del Vice regionale o di un Consigliere regionale riconosciuti e accettati dal Superiore Generale con il Consiglio, il Superiore Regionale provvederà alla loro sostituzione a norma dello Statuto regionale. C. 105 In caso di dimissioni o rimozione di una Direzione Regionale, il Superiore Generale indirà entro un anno nuove elezioni e nominerà con voto deliberativo del suo Consiglio un Delegato che curerà l'ordinaria amministrazione della Regione e convocherà l'assemblea regionale elettiva secondo lo Statuto regionale. Assemblee regionali C. ha di il 106 L'Assemblea regionale viene convocata almeno una volta all'anno ed lo scopo di favorire la conoscenza, l'informazione e la responsabilizzazione tutti i membri della Regione ravvivando lo spirito apostolico e promuovendo rinnovamento. D. 106 1. Il Superiore Regionale convocherà l'Assemblea con almeno tre mesi di anticipo, comunicando luogo, data e ordine del giorno approvati dal Consiglio. 2. L'assemblea: a) elegge il Superiore Regionale e, dove è il caso, il Consiglio a norma dello Statuto regionale; b) definisce lo Statuto regionale o le sue modifiche, da sottoporre all'approvazione del Superiore Generale; c) definisce i termini delle Convenzioni da proporre all'approvazione del Superiore Generale e dei Vescovi; d) negli altri casi agisce come organo consultivo a meno che lo Statuto non preveda diversamente o il Superiore Regionale, con il consenso del Consiglio, la chiami a decidere con voto deliberativo su determinate materie " ad modum actus ". 3. Sono materie di informazione all'Assemblea regionale perché si esprima in modo consultivo: a) la programmazione generale delle attività; b) l'apertura e chiusura di attività rilevanti e di comunità; c) l'economia regionale; d) la relazione del Superiore Regionale all'Assemblea Generale e l'elaborazione di revisioni e proposte che i deputati regionali presenteranno all'Assemblea Generale. C. 107 In ogni Direzione Regionale il voto deliberativo del Consiglio è richiesto nei seguenti casi: 1. erezione o soppressione di comunità locali od altre opere speciali a norma del C. 111; 2. nomina, rimozione, giudizio di impedimento permanente, accettazione di dimissioni dell'economo Regionale, Rappresentante legale, dei Superiori e responsabili locali di settori d'attività; 3. approvazione dei bilanci annuali preventivi e consuntivi e della relazione patrimoniale e finanziaria annuale alla Direzione Generale; 4. richiesta alla Direzione Generale dell'autorizzazione a procedere negli affari di straordinaria amministrazione; 5. determinazione dell'assegno ai membri e delle modalità di sostentamento, assistenza medica e altre spese per studi e viaggi; 6. richiesta di personale alla Direzione Generale e designazione dei membri ai diversi posti e uffici; 7. permesso di dimorare fuori delle comunità dell'Istituto a norma del C. 63, 1. Statuto regionale C. 108 Ogni comunità regionale si darà un proprio Statuto regionale le cui norme particolari, nell'ambito delle norme generali delle Costituzioni, dovranno assicurare l'effettivo perseguimento delle finalità proprie e dei compiti specifici di ciascuna Regione. Spetta alla Direzione Generale approvare lo Statuto regionale. Norme per le Delegazioni C. 109 Alle Delegazioni si applicano, in genere, le disposizioni riguardanti le Comunità regionali con le seguenti particolarità: 1. la nomina del Superiore Delegato e dei Consiglieri spetta al Superiore Generale con il Consiglio, uditi i membri della Delegazione; 2. il Superiore Delegato ha autorità sulla comunità e gode dei poteri espressamente concessigli nell'atto di nomina; 3. dura in carica per il tempo stabilito al momento della nomina. Opere direttamente dipendenti dalla Direzione Generale C. 110 Dipendono direttamente dalla Direzione Generale le comunità di formazione a livello di seminario maggiore ed altre opere che la stessa Direzione credesse opportuno, dopo aver consultato le Direzioni di Circoscrizione interessate. D. 110 1. I membri addetti a queste comunità od opere vengono normalmente destinati dal Superiore Generale con il Consiglio alla Circoscrizione nel cui ambito si trova la comunità di formazione o l'opera. 2. I membri addetti a comunità od opere direttamente dipendenti dalla Direzione Generale dovranno rispettare le norme che il Superiore della Circoscrizione nel cui ambito si trovano può dare circa le relazioni con l'esterno. Comunità locali C. 111 1. Spetta al Superiore Regionale con voto deliberativo del suo Consiglio costituire o sopprimere ufficialmente comunità locali od altre opere speciali, udito il parere della Direzione Generale e salvi i diritti del Vescovo diocesano. 2. I1 Superiore della comunità locale è nominato dal Regionale, dopo conveniente consultazione. In casi particolari, purché non si tratti di comunità formative, la Direzione Regionale può concedere che il Superiore locale venga eletto dai membri della stessa comunità: l'elezione dovrà essere confermata dal Superiore Regionale con il Consiglio. 3. Il Superiore locale dura in carica tre anni, salvo il bene della comunità o la richiesta di personale altrove consigli la rimozione o il trasferimento, e può essere riconfermato per un secondo triennio. D. 111 1. Anche nelle Circoscrizioni dove non si costituiscono comunità locali, lo Statuto dia indicazioni perché i membri che vivono ed operano in uno stesso luogo o ambiente esprimano la dimensione comunitaria della nostra famiglia di apostoli. 2. Il Superiore locale sarà aiutato da Consiglieri eletti dai membri della comunità locale e confermati dal Superiore Regionale con il Consiglio. I Consiglieri durano in carica quanto il Superiore locale. CAP. IX - BENI ECONOMICI " Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Non procuratevi oro, né argento, né moneta di rame nelle vostre cinture, né bisaccia da viaggio, né due tuniche né sandali, né bastone, perché l'operaio ha diritto al suo nutrimento " Mt 10,9-10 " Gli istituti stessi, tenendo conto delle condizioni dei singoli luoghi, cerchino di dare una testimonianza quasi collettiva della povertà, e volentieri destinino qualche parte dei loro beni per le altre necessità della Chiesa e per il sostentamento dei poveri " Perfectue Caritatis 13 " Quanto a superare le enormi spese, che si richiedono per i viaggi e per il primo stabilimento della Missione, la Casa ha messo la sua fiducia nella Provvidenza, in modo però da non credersi dispensata da tutte quelle pratiche di cristiana prudenza, che sono volute per ben cooperare alle disposizioni di Dio ". Proposta 80 " Non diamo al danaro troppo valore come mezzo di apostolato. Intendiamo bene la giusta forza di questa parola: troppo. I1 Vangelo non farà molta strada appoggiato alle grucce del danaro, e se pure sembrerà progredire, non sarà progresso duraturo e verace ". Virtù Apostotiche 106 Principi generali (Lc 12, 22ss; 16, 11-12; GS 70, 72; PC 13; PO 17; ES II, 23; DC 819ss) C. 112 L'Istituto acquista, possiede, usa, amministra ed aliena i beni economici solo nella misura e nelle esigenze richieste per svolgere la sua attività missionaria e garantire convenienti servizi di animazione, formazione e assistenza ai missionari. D. 112 1. L'Istituto nel suo insieme, la Direzione Generale, le Circoscrizioni, le varie comunità ed i singoli membri, riconoscendosi quali strumenti nelle mani di Dio per l'opera di evangelizzazione, porranno la loro fiducia anzitutto nella Provvidenza e non nella sicurezza economica. Eviteranno perciò ogni forma di capitalizzazione ed uso dei beni economici mobili ed immobili che sia in contrasto con le esigenze della povertà apostolica, tanto nello stile di vita personale e comunitaria quanto nelle strutture e nelle opere. 2. Perché la povertà apostolica venga vissuta in concreto e a tutti i livelli, è necessario che i singoli missionari, le varie comunità, le Circoscrizioni e tutto l'Istituto compiano una seria e periodica verifica circa l'entità e l'uso dei beni economici, tenendo conto della situazione socioeconomica degli ambienti in cui operano e delle scelte delle Chiese particolari. In particolare: a) I membri dell'Istituto non si concedano comodità o privilegi in contrasto con le condizioni dei confratelli o della gente comune tra cui vivono; accettino di confrontarsi con gli altri circa il possesso e l'uso dei beni economici, a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale e degli Statuti; siano coscienziosi nel rispettare le intenzioni dei benefattori. b) Ogni Comunità regionale e locale, in occasione della programmazione economica, esamini se agisce veramente in conformità alla nostra finalità missionaria e allo spirito apostolico nella gestione e destinazione delle risorse economiche. c) Per tutto l'Istituto tale verifica verrà fatta in occasione dell'Assemblea Generale e del Consiglio Plenario; allo scopo, prima di dette riunioni, il Consiglio Generale dell'Economia esaminerà la situazione economica di tutto l'Istituto e presenterà una relazione critica dei vari bilanci. 3. È segno di povertà evangelica dedicarsi al proprio lavoro missionario confidando nell'aiuto della Provvidenza ed accogliere il contributo finanziario che le comunità cristiane offrono come segno di partecipazione all'opera di evangelizzazione. 4. Qualsiasi lavoro dei membri dell'Istituto va considerato non solo in termini puramente economici o in vista di bisogni personali, ma in riferimento all'attività missionaria nel quadro della natura e delle esigenze fondamentali dell'Istituto. Così il lavoro retribuito non va ricercato per rendersi economicamente indipendenti ma potrà essere assunto come una forma di presenza missionaria quando nella situazione concreta è ritenuto tale anche dal Vescovo e dalla comunità P.I.M.E. locale, d'accordo con i quali si dovrà pure disporre della retribuzione ricevuta. Corresponsabilità e compartecipazione (DC 833ss) C. 113 Nel P.I.M.E. tutti i membri, ciascuno secondo il proprio ruolo, sono corresponsabili nel provvedere e gestire i beni economici e partecipano alla maturazione delle decisioni relative alle gestioni economiche a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale. D. 113 1. Poiché l'attività missionaria e i servizi essenziali dell'Istituto sono diritto e dovere di tutti i membri, il compito di provvedere alle necessità di vita e di lavoro non ricade soltanto sui Superiori ed i responsabili dell'economia, ma è un preciso impegno di tutti e dei singoli membri. D'altra parte, ogni comunità si preoccupi che i singoli membri ricevano il sostentamento e l'assistenza adeguati ai bisogni e alle giuste esigenze delle persone, nel contesto della situazione socio-economica locale. 2. Nelle comunità locali i Superiori, almeno una volta all'anno, informeranno i membri circa la situazione economica e promuoveranno incontri per studiare assieme nuove iniziative con cui provvedere ed amministrare i beni economici. 3. Nelle Circoscrizioni, specie in occasione delle assemblee, il Superiore avrà cura di tenere informati i membri sull'andamento economico della comunità e di sollecitarne il parere e la collaborazione per formulare progetti e stabilire programmazioni straordinarie. 4. A loro volta i membri e i responsabili delle comunità ed opere delle Circoscrizioni si impegneranno a far conoscere i propri piani e le risorse di cui dispongono; ad usare dei loro beni economici tenendo conto della programmazione della comunità P.I.M.E. e della diocesi; a contribuire nella costituzione di eventuali fondi. In tutto questo seguiranno scrupolosamente le norme degli Statuti. 5. La Direzione Generale cercherà di suscitare la corresponsabilità nel campo economico mediante un'opportuna informazione sulla situazione economica generale e sull'uso dei fondi per particolari scopi, chiedendo pareri a persone od organismi competenti dell'Istituto per decisioni di straordinaria importanza e stimolando Circoscrizioni e comunità minori a tendere verso l'autosufficienza economica. Proprietà e beni dell'Istituto (DC 825) C. 114 1. L'Istituto ha il diritto di acquistare, possedere, usare, amministrare ed alienare beni economici, sia mobili che immobili, secondo i principi e nei limiti stabiliti dal diritto universale e dalle Costituzioni e Direttorio Generale. 2. Il patrimonio dell'Istituto è unico e collettivo e la sua proprietà appartiene all'Istituto intero. 3. Il patrimonio è amministrato in un Fondo Generale di Istituto e nelle singole Circoscrizioni secondo le rispettive competenze, a norma del diritto universale e di quello proprio. D. 114 1. Il Fondo Generale di Istituto ha lo scopo di realizzare un'adeguata distribuzione dei beni, secondo le necessità e finalità dell'Istituto e di evitare accumulazione di capitali. 2. II Fondo è formato dai beni ad esso assegnati al momento della sua costituzione; dai beni immobili donati all'istituto e dalle eredità intestate all'Istituto; da donazioni spontanee al Fondo stesso e da contributi delle Circoscrizioni. È regolato da uno Statuto approvato dal Superiore Generale con il Consiglio. 3. L'amministrazione del Fondo è affidata all'Economato generale. 4. L'assegnazione dei beni del Fondo è compito della Direzione Generale, dei Superiori Regionali e Delegati a norma dello Statuto. 5. Le Circoscrizioni amministrano e usano i beni loro affidati per il raggiungimento delle loro finalità secondo le Costituzioni e Direttorio Generale. Proprietà e beni dei singoli (DC 832) C. 115 1. Ogni missionario ritiene la proprietà, l'amministrazione e l'uso di ciò che possiede o di cui entra in possesso a titolo strettamente personale a norma delle Costituzioni e Direttorio Generale. Tuttavia, nell'esercizio di questo diritto, si deve preoccupare di rispettare le esigenze della povertà apostolica e della vita comunitaria. 2. I proventi di uffici e funzioni approvati dal Superiore competente saranno messi per intero a disposizione della comunità a cui il missionario appartiene. Nessuno può dedicarsi di propria iniziativa ad un lavoro stabile e retribuito tenendo per sé i frutti o utilizzando beni destinati all'apostolato a proprio vantaggio (cfr. C. 68, 2, 7). D. 115 1. Ogni donazione di qualunque tipo e da qualsiasi parte provenga deve essere assegnata secondo le intenzioni dei benefattori. Nel dubbio se sia fatta ad un missionario come persona privata, oppure alla missione o comunità cui appartiene, si presume che sia della missione o comunità. 2. I beni dei missionari depositati presso l'Istituto sono considerati beni dati e gestiti " intuitu missionis " o per l'apostolato in genere. I beni strettamente personali dovranno essere specificamente dichiarati tali. Economi e Procuratori si faranno premura di chiedere agli interessati le necessarie specificazioni, mancando le quali riterranno " intuitu missionis " le somme date in amministrazione. 3. L'amministrazione e l'impiego dei beni non strettamente personali affidati ai singoli saranno aperti alla possibilità di controllo da parte dei Superiori competenti. 4. L'Istituto non è per nulla responsabile dei debiti e degli oneri che i membri contraessero di propria iniziativa. 5. Le richieste di sovvenzioni presentate ai nostri organismi di aiuto e al Fondo Generale di Istituto saranno prese in considerazione solo se approvate dal Superiore di Circoscrizione, il quale diventerà responsabile e garante che il denaro concesso sia realmente usato secondo lo scopo per cui fu chiesto. 6. Ogni membro dell'istituto faccia tempestivamente il testamento, valido anche secondo il diritto civile, depositandolo presso l'Economato della Circoscrizione o notificando ad esso dove l'ha depositato. Salve contrarie disposizioni testamentarie e i diritti degli eredi legittimi, quanto di personale il missionario lascia è della Circoscrizione a cui appartiene. Servizi d'interesse generale o per casi straordinari (DC 841-844) C. 116 È compito della Direzione Generale assicurare i servizi d'interesse generale che superano l'ambito e le possibilità delle singole Circoscrizioni o sono richiesti da situazioni di emergenza. D. 116 1. La Direzione Generale, oltre a provvedere ai bisogni economici inerenti al suo funzionamento e a quello degli enti da essa direttamente dipendenti, assicurerà servizi quali: studio delle lingue europee per i destinati; viaggi per raduni generali previsti dalle Costituzioni o indetti da essa; ospitalità ai missionari di passaggio nella Casa Generalizia; corsi generali di formazione permanente e studi particolari richiesti o approvati dalla Direzione Generale, salve le convenzioni delle Circoscrizioni di missione. 2. In vista di tali servizi la Direzione Generale amministra beni destinati a tale scopo dai benefattori o assegnati dal Fondo Generale di Istituto. Amministra inoltre attraverso l'Economo Generale il Fondo Generale di Istituto per realizzare una giusta ripartizione di risorse fra Circoscrizioni, comunità, singoli e per intervenire in casi di emergenza e per aiuti speciali. Responsabili della politica economica (DC 862, 864) C. 117 La politica economica ai diversi livelli è decisa dal rispettivo Superiore con il proprio Consiglio, udito il parere dell'economo. D. 117 1. La Direzione Generale decide la politica economica generale dell'Istituto, tenendo conto degli orientamenti e delle decisioni dell'Assemblea Generale, salve restando le norme del diritto universale. La Direzione della Circoscrizione nel decidere la politica economica della propria Regione dovrà rispettare le direttive della Direzione Generale. Il Superiore della comunità locale formulerà la politica economica comunitaria tenendo presenti le indicazioni della Direzione e dello Statuto della Circoscrizione. 2. Gli Economi eseguono la politica economica stabilita dalle Direzioni competenti tenendosi in stretto contatto con esse. 3. I Superiori delle Circoscrizioni aventi in comune interessi e problemi di economia promuovano, d'accordo con la Direzione Generale, incontri a carattere tecnico-consultivo dei responsabili del settore allo scopo di impostare e coordinare l'attività economica, dare suggerimenti per una politica economica comune, trovare modi per concretizzarla, controllare l'applicazione di detta politica. 4. Per gli atti di amministrazione straordinaria, determinati dal Direttorio Generale dell'Economia, i responsabili della politica economica dovranno avere l'approvazione delle competenti autorità, a norma del diritto universale e dell'articolo C. 97, 8. Strutture economiche ai vari livelli (DC 861) C. 118 L'organizzazione economico-finanziaria comprende, a livello generale: l'Economato generale e il Consiglio Generale dell'Economia; a livello di Circoscrizione: l'Economato di Circoscrizione e il Consiglio di Circoscrizione dell'Economia; a livello nazionale o regionale: il Rappresentante legale; a livello di comunità locale: l'Economo locale. D. 118 1. L'amministrazione ai vari livelli sia tenuta secondo un metodo unico, chiaro e facile da verificare, che sarà stabilito dal Consiglio Generale dell'Economia. 2. Gli Economi dovranno avere un'adeguata competenza tecnica per acquisire e aggiornare la quale sia i Superiori che gli interessati si sentiranno realmente impegnati. Si avvarranno opportunamente dell'aiuto di esperti e di revisori dei conti. 3. A qualsiasi livello di amministrazione si faccia un inventario dei beni e degli impegni, firmato dagli Economi e dai Superiori competenti. Esso verrà aggiornato ogni due anni ed includerà, oltre ai beni immobili, anche altri beni di valore in uso nella comunità (mezzi di trasporto, biblioteche, libri e oggetti di valore, opere d'arte o di valore storico per l'Istituto, ecc.). Una copia sarà inviata all'Economato di ordine superiore. 4. Per promuovere un'effettiva programmazione economica, ogni comunità a qualsiasi livello presenti in tempo utile il bilancio preventivo annuale all'approvazione della Direzione immediatamente superiore. 5. Eventuali procure possono essere stabilite dai Superiori competenti qualora siano richieste dal servizio missionario e dalla assistenza a membri e comunità dell'Istituto. Economato Generale (DC 872-873) C. 119 L'Economato generale è un organo tecnico-operativo alle dipendenze della Direzione Generale per coordinare l'amministrazione del patrimonio di Istituto e dei beni ad esso affidati. Esso è diretto da un Economo Generale coadiuvato da uno o più collaboratori di cui uno è Vice economo generale. D. 119 1. I membri dell'Economato generale sono nominati dalla Direzione Generale e restano in carica a beneplacito della medesima. 2. L'Economo Generale cura: a) l'amministrazione dei beni mobili e immobili assegnati al Fondo Generale di Istituto; b) il controllo tecnico dell'amministrazione dei vari settori economici dell'Istituto e dell'opera dei Rappresentanti legali; c) lo studio e la ricerca sui problemi economici e amministrativi dell'istituto come tale. 3. I suoi compiti sono, tra l'altro, i seguenti: a) amministrare depositi e beni affidati sia da singoli che da comunità; b) fare acquisti e spedizioni; c) aiutare a svolgere le pratiche per passaporti, visti e viaggi; d) aiutare nella compilazione tecnica dei progetti presentati dalle missioni e inoltrati agli enti di assistenza; e) curare, in collaborazione con le Circoscrizioni, le pratiche inerenti alle necessità di assistenza di tutti i membri. 4. Per gli atti di amministrazione straordinaria la decisione spetta alla Direzione Generale; l'Economo Generate esporrà la situazione relativa alle questioni in causa ed eseguirà poi le decisioni prese dalla Direzione Generate. 5. L'Economo Generale rappresenta l'Istituto nei rapporti amministrativi presso gli enti ecclesiastici e civili, se necessario tramite i Rappresentanti legali. 6. Ogni anno, in base alle relazioni che esigerà per tempo dai Superiori di Circoscrizione, l'Economo Generale presenterà alla Direzione Generate i bilanci preventivi e consuntivi di tutto l'Istituto. Ogni volta che sarà richiesto, darà alla Direzione Generate resoconto della situazione economicofinanziaria di tutto l'Istituto. 7. L'Economo Generate ha il compito di controllare l'amministrazione tenuta dagli Economi di Circoscrizione e quella degli altri enti ed opere dipendenti direttamente dalla Direzione Generate. Le modalità concrete di questa verifica saranno stabilite dal Direttorio Generate dell'Economia. Consiglio Generale dell'Economia (DC 875) C. 120 Il Consiglio Generale dell'Economia è un organo tecnico-consultivo alle dirette dipendenze della Direzione Generale per la supervisione, revisione e controllo dell'amministrazione dell'economo Generale e per l'assistenza tecnica alla Direzione Generale in materia di programmazione economica. D. 120 1. I membri del Consiglio Generale dell'Economia sono nominati dal Superiore Generale con il suo Consiglio e restano in carica a beneplacito del Superiore Generale. 2. I compiti e le funzioni del Consiglio Generale dell'Economia saranno determinati dal Direttorio Generale dell'Economia. Economato di Circoscrizione (DC 874) C. 121 L'Economato di Circoscrizione attende all'amministrazione dei beni dell'Istituto affidati alla Circoscrizione e alle prestazioni di servizi economico-assistenziali ai membri; è diretto dall'economo di Circoscrizione che sarà aiutato da uno o più collaboratori di cui uno Vice economo. D. 121 1. Sia l'Economo di Circoscrizione che i suoi collaboratori sono nominati dal Superiore della Circoscrizione con voto deliberativo del suo Consiglio e restano in carica a beneplacito della Direzione di Circoscrizione. 2. Alla scadenza della Direzione della Circoscrizione, i membri dell'economato rassegneranno le dimissioni nelle mani della nuova Direzione, che potrà riconfermarli o incaricarli degli atti di ordinaria amministrazione fino all'eventuale nomina di altri titolari. 3. Spetta all'economo di Circoscrizione condurre l'amministrazione ordinaria dei beni dell'Istituto affidati alla Circoscrizione; preparare la documentazione necessaria in caso di amministrazione straordinaria; controllare tecnicamente la gestione economica delle comunità locali; amministrare i beni che i membri affidano all'economato e prestare servizi assistenziali a membri e comunità. 4. Ogni anno presenterà al Superiore della Circoscrizione il bilancio consuntivo e preventivo ed il resoconto dell'esecuzione delle pie volontà; ogni volta che ne è richiesto, darà alla Direzione di Circoscrizione resoconto della sua gestione e della situazione economico-finanziaria della Circoscrizione. Consiglio di Circoscrizione dell'Economia (DC 875) C. 122 Il Consiglio di Circoscrizione dell'Economia è un organo tecnico-consultivo alle dirette dipendenze della Direzione di Circoscrizione per la supervisione, revisione e controllo dell'economato e per l'assistenza tecnica alla Direzione in materia di programmazione economica. D. 122 1. I membri del Consiglio di Circoscrizione dell'Economia sono nominati dal Superiore della Circoscrizione con il Consiglio e restano in carica a beneplacito del Superiore di Circoscrizione. 2. I compiti e le funzioni del Consiglio di Circoscrizione dell'Economia saranno determinati nel Direttorio Generale dell'Economia. Economato locale (DC 876) C. 123 Ogni comunità locale abbia un Economo possibilmente distinto dal Superiore. Suo compito è di curare l'amministrazione dei beni economici della comunità locale, alle dipendenze del Superiore. D. 123 L'Economo locale sarà nominato dalla Direzione della Circoscrizione dopo consultazione del Superiore della comunità locale; resta in carica tre anni ed è sempre rieleggibile. APPENDICE I PROCEDURA per tutte le elezioni A. " Ha forza di diritto ciò che, presente la maggior parte di quelli che devono essere convocati, è piaciuto alla maggioranza assoluta di coloro che sono presenti " (can. 119, 1). B. Per maggioranza assoluta si intende il superamento della metà, che sarà di 1 nel caso in cui il numero sia pari: di 1/2 se dispari. C. Per lo svolgimento delle elezioni occorrono: Presidente: Il Superiore in carica o il Vice se assente o impedito il Superiore. Scrutatori: da eleggere in Assemblea. Segretario verbalista: da eleggere in Assemblea. D. Per la validità dell'Assemblea è richiesta la presenza fisica della maggioranza assoluta dei convocati. - La maggioranza per lo scrutinio viene stabilita prima della votazione sul numero delle schede distribuite. - Scrutini: due a maggioranza assoluta; un terzo di ballottaggio tra i due candidati che nel secondo scrutinio hanno ottenuto la maggior parte dei voti. - Anzianità: nel caso di parità di voti, il più anziano di età (a meno che non sia stabilito diversamente). - Rinuncia: il processo di elezione ricomincia da capo. APPENDICE II Votazione per Procura Se qualche missionario non può partecipare all'Assemblea di Circoscrizione in cui avvengono elezioni, ma vuole ugualmente esercitare il suo diritto di voto tramite procuratore: A. sceglierà liberamente il suo procuratore al quale potrà dire: - per chi dovrà votare a suo nome. In questo caso il procuratore metterà sulla scheda il nome che gli è stato indicato. - Oppure con quali criteri votare a suo nome: liberamente... a sua scelta..., per la persona che ritiene più idonea... In questo caso il procuratore è tenuto a mettere lo stesso nome sulla propria scheda e su quella datagli per delega. B. Le motivazioni per l'assenza dall'Assemblea vanno date con sufficiente anticipo al Superiore - per iscritto o oralmente. Se le motivazioni non sono espresse in nessun modo, la delega è invalida. C. Chi non partecipa all'Assemblea e intende delegare,deve dare la delega per iscritto. In apertura di Assemblea, questo scritto viene consegnato al Presidente che solo dopo darà la scheda per il voto delegato. D. Nessuno può ricevere più di una delega. E. Per quanto riguarda la maggioranza necessaria per la validità dell'Assemblea stessa, si stia a quanto detto nell'APPENDICE I, D. Le deleghe sono escluse dal computo. F. La maggioranza per lo scrutinio si computa sul numero delle schede distribuite. APPENDICE III PROFESSIONE DI FEDE (Formula da usare nei casi prescritti dal Diritto) Ego... firma fide credo et profiteor omnia et singula quae continentur in Symbolo fidei, videlicet: Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factorem coeli et terrae, visibilium omnium et invisibilium et in unum Dominum Iesum Christum, Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri per quem omnia facta sunt, qui propter nos homines et propter nostram salutem descendit de coelis, et incarnatus est de Spiritu Sancto, ex Maria Virgine, et homo factus est; crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato, passus et sepultus est; et resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in coelum, sedet ad dexteram Patris, et iterum venturus est cum gloria iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis; et in Spiritum Sanctum Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit; qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur qui locutus est per Prophetas; et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi saeculi. Amen. Firma fide quoque credo ea omnia quae in verbo Dei scripto vel tradito continentur et ab Ecclesia sive sollemni iudicio sive ordinario et universali Magisterio tamquam divinitus revelata credenda proponuntur. Firmiter etiam amplector ac retineo omnia et singula quae circa doctrinam de fide vel moribus ab eadem definitive proponuntur. Insuper religioso voluntatis et intellectus obsequio doctrinis adhaereo quas sive Romanus Pontifex sive Collegium espiscoporum enuntiant cum Magisterium authenticum exercent etsi non definitivo actu easdem proclamare intendant. GIURAMENTO Dl FEDELTÀ (Formula da usare quando si assume un ufficio) Ego... in suscipiendo officio... promitto me cum catholica Ecclesia communionem semper servaturum, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione. Magna cum diligentia et fidelitate onera explebo quibus teneor erga Ecclesiam, tum universam, tum particularem, in qua ad meum servitium, secundum iuris praescripta, exercendum vocatus sum. In munere meo adimplendo, quod Ecclesiae nomine mihi commissum est, fidei depositum integrum servabo, fideliter tradam et illustrabo; quascumque igitur doctrinas iisdem contrarias devitabo. Disciplinam cunctae Ecclesiae communem fovebo observantiamque cunctarum legum ecclesiasticarum urgebo, earum imprimis quae in Codice Iuris Canonici continentur. Christiana oboedientia prosequar quae sacri Pastores, tamquam authentici fidei doctores et magistri declarant, aut tamquam Ecclesiae rectores statuunt, atque cum Episcopis dioecesanis libenter operam dabo, ut actio apostolica, nomine et mandato Ecclesiae exercenda, salvis indole et fine mei Instituti, in eiusdem Ecclesiae communione peragatur. Sic me Deus adiuvet et sancta Dei Evangelia, quae manibus meis tango. FORMULA DELLA PROMESSA DEFINITIVA Reverendo Superiore e cari confratelli Avendo io (N.N.) sentito la chiamata, che il Padre mi ha rivolto per mezzo di Cristo, ad annunciare la Buona Novella ai non cristiani, mosso dalla grazia dello Spirito Santo, voglio rispondere a questo appello offrendo me stesso totalmente e per tutta la vita al servizio del Vangelo. Perciò rinnovo l'impegno del mio battesimo, mediante il quale il Signore Gesù mi ha reso partecipe del suo Spirito e della sua missione, quale membro vivo del suo Corpo che è la Chiesa. Ma, soprattutto, riaffermo la mia piena risposta alla speciale vocazione con la quale Cristo mi ha fatto suo apostolo per le genti, promettendo di consacrarmi interamente e per sempre all'opera missionaria. (I sacerdoti aggiungono) Configurato poi in maniera speciale a Cristo sacerdote col sacramento dell'Ordine che ho ricevuto (riceverò), intendo osservare gli obblighi della santità sacerdotale e del sacro celibato, per vivere pienamente il mistero di Colui che il Padre ha consacrato ed inviato per la salvezza del mondo. (I fratelli aggiungono) A tal fine, faccio anche promessa di osservare la castità perfetta, quale dono di Dio per una partecipazione più intima al mistero di Colui che il Padre ha consacrato ed inviato per la salvezza del mondo. Convinto, peraltro, che la chiamata missionaria si realizza comunitariamente, chiedo di venir ammesso tra i membri del Pontificio Istituto Missioni Estere, che Dio ha suscitato per essere al servizio della missionarietà della Chiesa. E perciò prometto di dedicarmi all'opera missionaria nella fedeltà a questo Istituto, in fraterna unità di intenti con tutti i suoi membri e in particolare comunione con le Chiese locali. Prometto pure obbedienza al Superiore Generale, secondo le norme dello stesso Istituto. Lo Spirito del Signore, che mi manda ad evangelizzare i poveri, mi confermi in queste disposizioni, e mi aiuti a vivere povero per farmi tutto a tutti, casto per il Regno di Dio, perseverante nella vocazione apostolica, per l'intercessione della Madre di Dio, Regina degli Apostoli. INDICE ANALITICO N.B. I numeri si riferiscono agli articoli delle Costitozioni (C.) o del Direttorio Generale (D.). La voce in questione è spesso ripetuta nel corso delle spiegazioni con la sola iniziale maiuscola. I numeri in neretto segnalano l'articolo di maggior rilievo o che tratta ex professo una data voce. Chi non trovasse una determinata voce cerchi tra quelle sinonime o attinenti alla stessa materia. AGGREGAZIONE - all'Istituto: C. 49; D. 49 v. APPARTENENZA, PROMESSA AMMINISTRAZIONE economica - atti di A. straordinaria: C. 97, 10 - autorizzazione per atti di A.straordinaria: D. 117, 4; 119,5 - metodo unico di A.: D. 118,1 - inventario di beni ed impegni: D. 118, 3 - bilancio preventivo annuale di ogni comunità: D. 118, 4 v. ORGANIZZAZIONE economico-finanziaria, POLITICA economica ANIMAZIONE - impegno dell'Istituto nell'A.: C. 7; C. 33; D. 33 - A. vocazionale: C. 7; C. 34; D. 34 - responsabilità ed organizzazione: C. 35; D. 35 - animatori ed équipes: C. 35; D. 35, 3, 4 - studenti di teologia ed A.: D. 35, 5 - centri regionali e locali: D. 35, 6, 7 - spirito e vie di A.: C. 36; D. 36 - preghiera e testimonianza: D. 33, 2; D. 36, 1 - verità e carità: D. 36, 2 - direttive da seguire: D. 36, 4 APPARTENENZA - alle Circoscrizioni: C. 50 - determinata dalla destinazione: C. 56 v. AGGREGAZIONE, PROMESSA ARCHIVISTA D. 98, 4c ASIA - speciale attenzione: D. 1,2 ASSEMBLEA Generale - autorità nell'Istituto: C. 72, 2 - descrizione specifica: C. 74 e ss. - scopo: D. 74 - competenze: C. 75 - A. ordinaria e straordinaria: C. 76 - convocazione: C. 77 - preparazione: D. 77 membri: C. 78 elezione dei deputati: C. 79; D. 79 obbligo di partecipare: C. 80 organizzazione dei lavori: D. 80, 2, 3, 4 presenza di esperti: D. 80, 5 informazione sull'a. all'Istituto: D. 80, 6 validità dell'a. e metodo di decidere in A.: C. 81 elezione del Superiore Generale in A.: C. 82 elezione degli Assistenti: C. 83 chiusura: C. 84 pubblicazione Atti: D. 84, 1 raduni di Circoscrizione per conoscenza decisioni: D. 84, 2 Regionale - convocazione e scopo C. 106; D. 106 ASSISTENTI GENERALI - membri di diritto dell'Assemblea Generale: C. 78 - loro elezione: C. 83 - autorità, funzioni, doveri, compiti: C. 91; D. 91 - requisiti, durata in carica, cessazione dall'ufficio; C. 83; C.92 v. CONSIGLIO generale, DIREZIONE generale ASSISTENZA - generale ai membri: C. 7; D. 53 - nel lavoro: D. 7, 1 - per il loro sostentamento: D. 53 - ai malati ed anziani: D. 7, 2; C. 62; D. 62 - ai missionari in vacanza: C. 50, 2; D. 61, 3 - a chi lascia o è dimesso: C. 55; D. 55 - oggetto delle convenzioni con Vescovi: D. 60, 2c - preoccupazione della comunità per i singoli membri: D. 113,1 ASSOCIATI - all'Istituto: D. 15, 4 - suffragi per A.: D. 70, 4 ATTIVITÀ MISSIONARIA - fine dell'Istituto: C. 1 - in servizio alle Chiese particolari: C. 4; D. 4 v. EVANGELIZZAZIONE BENI ECONOMICI - principi generali: C. 112; D. 112 - corresponsabilità e compartecipazione * nel provvedere a gestire i B.E.: C. 113; D. 113 * dei superiori e responsabilità dell'economia: D. 113, * dei singoli membri: D. 113, 4 * delle comunità locali: D. 113, 2 * delle circoscrizioni: D. 113, 3 * della Direzione Generale: D. 113, 5 CATECHESI - CATECUMENATO C. 29; D. 29, 3, 4 - catechesi e inculturazione: D. 31, 2 CELIBATO - esigenza: C. 8; D. 8, 4 - significato e fedeltà: C. 21; D. 21 - formazione e C.: D. 42, 5; D. 47, 4 C.E.P. (Congr. per l' Evangelizzazione) - dipendenza dell'Istituto: C. 14; C. 72, 1 - ratifica decreto di dimissione: C. 67, 2 - suffragi per il Cardinale Prefetto: D. 70, 1 - approvazione per Assemblea straordinaria: C. 76 - approvazione per cambiare Costituzioni: C. 81 - comunicazione elezione Superiore Generale: C. 82, 2 - rapporto su decisioni dell'Assemblea Generale: C. 84 - rapporto sullo stato e attività dell'Istituto: D. 87, 4 - si pronuncia su dimissioni del Superiore Generale: C. 88, 2 CHIESA universale - C. e missione: C. 1; C. 8; D. 8, 3 - il missionario a servizio della C.: C. 14 - favorire il senso di apertura e comunione con la C.: D. 31, 4 - la comunità formativa sia unita alla C.: D. 44, 1 particolare - collaborazione per maturazione e missionarietà: C. 1, 2 - aiuto per lo sviluppo di C.p. bisognose: C. 1, 3 - responsabilità missionaria delle C.p. e nostro servizio:C. 4;D.4 - integrazione apostolica delle comunità nelle C.p.: D. 12, 1 - legami che le C. d'origine: D. 14, 2 - partecipazione alla vita di preghiera delle C.p.: D. 23, 5 - collaborare alla crescita delle C.p.: C. 30; D. 30 - favorire l'inculturazione delle C.p.: C. 31; D. 31 - evangelizzare nella corresponsabilità con la C.p.: C. 32; D. 32 - solidarietà degli alunni con le C. da cui provengono: D. 44, 1 - aggiornamento pastorale nel contesto delle C.p.: D. 48, 1 CIRCOSCRIZIONI - appartenenza: C. 50, 1; C. 56 - riferimento: C. 50, 2 - suddivisione dell'Istituto: C. 73 - descrizione: C. 73, 2 - norme per elezioni deputati: D. 79 - amministrazione dei beni: C. 114, 3; D. 114, 5 COLLABORAZIONE - con le Chiese part.: D. 14, 3 - con altre forze missionarie: C. 15; D. 15 - con le Missionarie dell'Immacolata: D. 15, 2 - nell'animazione vocazionale: D. 34, 2 - con i seminari diocesani: D. 46, 6 COMUNIONE fraterna tra i membri - C. d'intenti: C. 8 - fraternità apostolica: C. 12; D. 12 - esigenze della C. fraterna: C. 22; D. 22 ecclesiale - dei membri sacerdoti con presbiterio e comunità PIME: D. 32, v. CHIESA universale, CHIESE particolari COMUNITÀ in generale - organizzazione comunitaria; C. 12; D. 12 - impostazione di vita e azione: D. 22, 4 1, 3 locale - unità in cui descrizione: costituzione informazione si suddivide l'Istituto: C. 73 D. 73, 4 e soppressione: C. 1 1 1 e programmazione economica: D. 113, 2 regionale v. REGIONE formative v. FORMAZIONE CONFERENZE EPISCOPALI - direttive per * inculturazione della Chiesa locale: D. 31, 2 * per l'evangelizzazione: D. 32, 2 * per l'animazione missionaria: D. 36, 4 CONSIGLIERI generali v. ASSISTENTI regionali - membri della Direzione Regionale: C. 100 - approvati dalla Direzione Generale: C. 103 - durata, poteri, funzioni: D. 103, 2 - caso di impedimento, dimissione, trasferimento: C. 104, 4 locali: D. 111, 2 CONSIGLIO plenario - descrizione: C. 99 - convocazione: D. 99, 1 - funzione: D. 99, 2 - svolgimento: D. 99, 3 - comunicazione conclusioni: D. 99, 4 - verifica di povertà nei beni economici: D. 112, 2c - competenza sull'internazionalità: C. 10, 2 - competenza per erezione, soppressione Delegazioni non territoriali; C. 72, 3 generale - autorità nell'Istituto: C. 72, 2 - descrizione: C. 93 - funzionamento: C. 94; D. 94 - materia di C.: C. 95 - ordine del giorno: D. 95 - modalità di voto: C. 96; D. 96 - voto deliberativo: C. 97; C. 63, 2; C. 65 - voto collegiale: C. 67, 2; D. 68; C. 90; C. 92 generale dell'economia - verifica di povertà nei beni economici: D. 112, 2c - descrizione: C. 120 - composizione: D. 120, 1 - competenze: D. 120, 2 regionale - autorità nell'Istituto: C: 72, 2 - accordo per la visita del Regionale: D. 104, 4 - costituzione: C. 103 - voto deliberativo: C. 107 di Circoscrizione dell'economia - descrizione: C. 122 - nomina membri: D. 122, 1 - compiti e funzioni: D. 122, 2 locale: C. 72, 2; D. 1 1 1' 2 CONVENZIONI - per - per - per - tra gemellaggi e altre forme di cooperazione: D. 14, 3 gli associati: D. 15, 4c membri incardinati in diocesi: D. 51 Istituto e vescovi: C. 60; D. 87, 4 * elaborazione e approvazione: D. 60, 1 * punti da precisare: D. 60, 2 COSTITUZIONI - vincolo: C. 8 - revisione: C. 75, 2 DEFUNTI - impegno verso i nostri D.: C. 70; D. 70 DELEGATO - DELEGAZIONE - unità in cui si suddivide l'Istituto: C. 73 - descrizione: D. 73, 3 -superiore delegato: D. 73, 3 - norme: C. 109 - territoriale e non territoriale: D. 73, 3 DEPUTATI all'Assemblea Generale - membri delegati: C. 78, b - norme per elezione: C. 79; D. 79 - obbligo di partecipazione: C. 80 DESTINAZIONE - determina appartenenza ad una Circoscrizione: C. 56; D. 56 - modalità della D.: C. 57 - criteri: D. 57 - programmazione: D. 57, 3 - tempo in cui darla: D. 57, 4 - membri che rimandano scelta o ordinazione: D. 57, 5 DIMISSIONE dall'Istituto - per chi non rientra scaduti motivo e tempo: D. 64 - autorità che dimette: C. 67 - D.ipso iure - modalità: D. 67, 1 - D.obbligatoria- modalità: D. 67, 2 - D.possibile - cause - modalità: C. 68; D. 68 DIMISSIONI da cariche - superiore generale: C. 88, 2 - vicario generale: C. 90 - assistenti generali: C. 92 - superiore regionale: C. 104 - vice regionale e consiglieri: C. 104, 4 - direzione regionale: C. 105 - membri dell'economato generale: D. 119, 2 - membri dell'economato di Circoscrizione: D. 121, 2 DIMORA fuori Istituto - temporanea: C. 63; C. 64; D. 64 - competenze: * C.E.P.: C. 64 * Superiore Generale: C. 63, 2 * Superiore Regionale: C. 63, 1 DIRETTORIO - generale dellteconomia: D. 117, 4; D. 119, 8; D. 120, 2 - generale della formazione: D. 38, 4 - eventuali D. regionali per la formazione; D. 38, 4 V. Statuti Regionali DIREZIONE generale - e internazionalità: D. 10, 2, 3 - e strutture pre-teologiche: D. 46, 5 - e formazione permanente: D. 48, 3 - stabilisce casi particolari di appartenenza: C. 50, 2 - approva assegno mensile: D. 53, 2 - provvede al sostentamento membri non destinati: D. 53, 3 - interviene per scambi di personale tra regioni: D. 56, 2 - e destinazioni: C. 57; D. 57 - eletta dall'Assemblea Generale: C. 75, 1 - prepara l'Assemblea Generale: D. 79, 1 - suo potere durante l'Assemblea Generale: D. 80, 1 - composizione, durata, funzioni e autorità: C. 85; C. 86 - uffici e organismi: C. 98; D. 98 - opere direttamente dipendenti: C. 110; D. 110 - e corresponsabilità economica: D. 113, 5 - e servizi di interesse generale: C. 116; D. 116 - decide politica economica: D. 117, 1 v. SUPERIORE GENERALE - ASSISTENTI GENERALI regionale - e animazione missionaria: D. 35, 7 - costituisce strutture pre-teologiche: D. 46, 5 - dà orientamento per studi secondari: D. 46, 9 - norme: C. 100; C. 101; D. 101 e ss. - costituisce e sopprime comunità locali: C. 111, 1 di Circoscrizione - concorda scambi di personale: D. 56, 2 - suo accordo per casi speciali di destinazione: D. 57, 5 DIRITTI - DOVERI - tra membri e Istituto: C. 52, C. 53; D. 53 - uguaglianza tra i membri: D. 8, 1 - esigenze oggettive dei membri: D. 12 v. ASSISTENZA- PROMESSA- PROPRIETA, ecc. DISPENSA - dalla Promessa definitiva: C. 65; D. 68, 5 ECOMONATO generale - descrizione: C. 119 - membri, nomina: C. 98; D. 98, 3; D. 119, 1 scadenza: D. 119, 2 compiti: D. 119, 3, 4, 5, 6, 8 relazione e bilancio di tutto l'Istituto: D. 120, 7 amministra Fondo Generale di Istituto: D. 114, 3; D. 116, 2 di Circoscrizione - deposito e notifica del testamento: D. 115, 6 - composizione, compiti: C. 121 nomina componenti e durata ufficio: D. 121, 1, 2 funzioni: D. 121, 3 relazioni e bilanci della regione: D. 121, 4 ECONOMI in generale - eseguono la politica economica: D.117, 2 - competenza tecnica: D. 1 18, 2 in particolare v. ECONOMATO ECUMENISMO - D. 30,4 EVANGELIZZAZIONE - fine dell'Istituto: C. 1 - priorità del primo annuncio: C. 1, 1 - nei paesi a maggioranza cristiana: C. 1, 3 - significato e scopo: C. 24; D. 24 - e dialogo: D. 27, 6 - in speciali difficoltà: D. 27, 7 - lasciarsi evangelizzare: C. 28; D. 28 - annuncio del Cristo e iniziazione cristiana: C. 29; D. 29 - nella corresponsabilità: C. 32; D. 32 FINE - dell'Istituto: C. 1 - e santificazione: C. 2 FONDO GENERALE D'ISTITUTO - patrimonio dell'Istituto: C. 114, 3 - scopo: D. 114, 1 costituzione: D. 114, 2 amministrazione: D. 114, 3, 4; D, 116, 2; D, 119, 3 assegnazione beni: D. 114, 4 FORMAZIONE - impegno dell'Istituto: C. 7 - scopo: C. 38; D. 38 - ecclesiale e comunitaria: C. 38; D. 38, 1, 2; C. 44; D. 44 - missionaria: C. 38; D. 38, 1, 3; C. 41; D. 41; C. 43; D. 43 - integrale e dinamica: C. 40; D. 40 - umana: D. 40, 3 - spirituale: C. 42; D. 42 - dottrinale e culturale: C. 43; D. 43 - rapporto giovani ed educatori: C.39; D.39; D.42,2; D.43,3 - " carta " o regolamento: D. 44, 3 - direttorio: D. 38, 4 - itinerario formativo: C. 46; D. 46 - dei missionari laici: C. 47; D. 47 - permanente: C. 48; D. 48 * e vacanze dei missionari: D. 61, 1 * oggetto convenzione con Vescovi: D. 60, 2b * responsabilità del Superiore Generale: D. 87, 3 FRATELLI v. MISSIONARI LAICI - MEMBRI INCARDINAZIONE - nell'Istituto: C. 49 - nella Chiesa d'origine: D. 51 - in diocesi: D. 55, 2 INCULTURAZIONE - nell'ambiente socio-culturale: C.27; D.27; C.59; D.59,2, 3 - in vista del primo annuncio: D. 30, 4 - favorire l'I. della Chiesa particolare: C. 31; D. 31 INTERNAZIONALITÀ - dell'Istituto: C. 10; D. 10 ISTITUTO - Società di vita apostolica: C. 8 - internazionale: C. 10, 1 - famiglia di apostoli: C. 5; D. 8, 2 - relazione con la Chiesa: C. 14; D. 14 - diritto ad acquistare, possedere, alienare: C. 112; D. 112 - proprietà e beni: C. 114; D. 114 MEMBRI - requisiti: C. 5; D. 5; C. 8; D. 8; C. 9 - inviati per l'evangelizzazione: D. 1, - trasferimento: C. 58 MISSIONARI LAICI - membri dell'Istituto: C. 8; D. 8, 1 - formazione: C. 47; D. 47 - periodo di spiritualità: D. 46, 3 MOVIMENTI ecclesiali - partecipazione: D. 15, 5 OBBEDIENZA - impegno di vocazione: C. 8 - caratteristica della spiritualità apostolica: C. 20; D. 20 - alle autorità e leggi civili: D. 20, 4 OPERE - dipendenti dalla Direzione Generale: C. 110; D. 110 ORDINAZIONE - giudizio di Idoneità: C. 45 - lettere dimissorie: C. 51 ORGANISMI - collaborazione: C. 15; D. 15 - a livello di Direzione Generale: C. 98; D. 98 ORGANIZZAZIONE - comunitaria dell'Istituto: C. 12; D. 12 - economico-finanziaria: C. 118; D. 118 PAPA - amore e obbedienza: D. 14, 1 - suffragi: D. 70, 1 PASSAGGIO ad altri Istituti - a Società di vita apostolica: C: 66, 1 - a Istituti di vita consacrata: C. 66, 2 POLITICA impegno politico - comportamento del missionario: D. 25, 5 - possibile causa di dimissione: C. 68, 3 economica - responsabili: C. 117; D. 117, 1 - esecutori: D. 117, 2 - straordinaria: D. 117, 4 POSTULATORE - D. 98, 4d POVERTÀ - rinuncia: C. 19; D. 19 - atteggiamento: D. 19, 1 - distacco: D. 19, 2; D. 26, 1 - condivisione: D. 19, 3; D. 26, 4 - formazione alla P.: D. 42, 1 - nei beni:D.112 -dei singoli: C. 115; D. 115 PRIORITÀ - dell'annuncio ai non cristiani: C. 1, 1 - attenzione all'Asia: D. 1, 2 - da verificare: C. 3 PREGHIERA - e obbedienza: D. 20, 3 - e celibato: D. 21, 1 - per essere apostoli: C. 23; D. 23 - e animazione missionaria: D. 36, 1 - nel cammino formativo: D. 42, 3 - per i nostri defunti: C. 70; D. 70 PROMESSA - vincolo dei membri: C. 8 - significato e valore: C. 9 - giudizio per ammissione: C. 45 - incorpora all'Istituto: C. 49 - tempo e modo: D. 49, 1, 2; C. 69 - cerimonia: D. 49, 3, 4 - diritti e doveri provenienti: C. 52; C. 53; D. 53 - comando in virtù della P.: C. 54; D. 54 - dispensa: C. 65; D. 65; D. 68, 5 - iniziale: D. 46, 5 - formula: pag. 318 PROPRIETÀ dei beni economici - diritto dell'Istituto: C. 1 14 - diritto dei singoli: C. 115, 1 - proventi di uffici e funzioni: C. 115, 2 - donazioni: D. 115, 1 - beni " intuitu missionis ": D. 115, 2 - controllo su beni non personali: D. 115, 3 - debiti e oneri: D. 115, 4 - richieste di sovvenzioni: D. 115, 5 - testamento: D. 115, 6 RAPPRESENTANTE LEGALE - nomina: C. 97, 5 - funzione: D. 98, 4a; C. 118 REGIONE - e animazione: D. 35, 6 - e formazione permanente:: D. 48, 3 - scambio di personale: D. 56, 2 unità di suddivisione: C. 73 erezione, soppressione, modifiche: C. 73, 3 di missione: D. 73, 1 di Istituto: D. 73, 2 verifica circa beni economici: D. 1 12, 2b RELIGIONI - dialogo: C. 27; D. 27, 1, 2, 3, 6 RIAMMISSIONE nell'Istituto - C. 69 RIDUZIONE allo stato laicale - C. 66, 3 - assistenza: D. 55 RIMPATRIO definitivo - appartenenza: C. 50, 2 SEGRETERIA - SEGRETARIO GENERALE - ufficio a livello di Direzione Generale: C. 98 - nomina e durata in carica: D. 98, 1 - compiti: D. 98, 2 SEMINARIO - strutture pre-teologiche: D. 46, 5, 7, 8, 9 - impegno dell'Istituto: C. 46 - condizione per ammissione: D. 46, 1 - équipe formativa: C. 39; D. 39 - rettore: C. 39; C. 45 - direttore spirituale: C. 39 - dipendenza: C. 110 - scuola teologica: C. 43; D. 43 - periodo di spiritualità: D. 46, 2, 3 SERVIZI - di interesse generale: C: 116; D. 116 - economico-assistenziali: C. 121 SPECIALIZZAZIONI - nel dialogo con le religioni: D. 27, 3 - per inculturazione: D. 31, 3 - nei settori dell'attività missionaria: D. 48, 4 SPIRITO APOSTOLICO - alimentare lo Sp.A.: D. 6, 1 - Cristo evangelizzatore, fondamento e modello: C. 16; D. 16 - fece: D. 16, 3; C.20; D.20, 3 - carità: D. 16, 4; D. 21, 2; D. 22, 2; D. 25, 3; D. 26, 2 - croce: C. 17;D. 17 - speranza e resurrezione: C. 18; D. 18 - gioia: D. 18, 2 - vita spirituale e evangelizzazione: D. 28, 2, 3 - vita spirituale e formazione: C. 42; D. 42 - periodo di spiritualità: D. 46, 2, 3 v. CELIBATO, OBBEDIENZA, POVERTA, PREGHIERA STAMPA e mezzi di comunicazione - C. 37; D. 37 - interna: C. 86, 5 STATUTI REGIONALI - C. 108; D. 102, 1; D. 106, 2a, b; D. 111, 1; D. 112, 2a SUPERIORE - funzione: C. 13; D: 13; C. 72, 4 - e formazione permanente: D. 48, 2 maggiore - chi è: C. 72, 3 - approva la " carta " delle comunità formative: D. 44, 3 - è informato circa comunità formative e alunni: D. 45, lc - promuove incontri tra aspiranti missionari laici e candidati al sacerdozio: D. 47, 8 Generale - ammette alla Promessa definitiva: C. 49 - stabilisce appartenenza: C. 50, 1 - concede lettere dimissorie: C. 51 - firma convenzioni: D. 51; D. 61, 1; D. 87, 4 - può comandare in virtù della Promessa: C. 54 - determina collegio elettorale: D. 56, 1 - decide destinazione: C. 57 - permette dimora fuori Istituto: C. 63, 2 - può dispensare dalla Promessa: C. 65 - può dimettere dall'Istituto: C. 67, 2 - suffragi per il S.G.: D. 70, 1 - erige, sopprime e modifica Regioni e Delegazioni: C.72,3 - convoca l'Assemblea Generale: C. 77 - può convocare Assemblea Generale straordinaria: C. 76 - è membro di diritto dell'Assemblea Generale: C. 78, a - dà relazione della sua gestione: D. 80, 3 - sua elezione: C. 82; C. 88 - emette professione di fede e giuramento: C. 82, 2 - sua autorità: C. 87; D. 87 - presiede il Consiglio Generale: C. 94 - convoca e presiede il Consiglio Plenario: C. 99 - indice, conferma e approva elezioni: C. 102, 1 - nomina un delegato in caso di dimissioni o rimozione di una Direzione Regionale: C. 105 - nomina i Superiori Delegati: C. 109 - destina membri addetti ad opere direttamente dipendenti dalla Direzione Generale: D. 110, 1 - nomina i membri del Consiglio Generale dell'Economia: D. 120, 1 Regionale - e animazione missionaria: D. 35, 8 - determina la comunità di appartenenza: C. 50, 2 - permette dimora temporanea fuori Istituto: C. 63, 1 - ammonizioni in caso di dimissione: D. 68 - autorità e funzioni: C. 72, 1; C. 101; D. 101 - è superiore maggiore: C. 72, 3 - è membro di diritto dell'Assemblea Generale: C. 78, a - sua elezione: C. 102; D. 102 - casi di impedimento, dimissioni, trasferimento, rimozione: C. 104, - convoca Assemblea regionale: D. 106, 1 - costituisce e sopprime comunità locali: C. 111, 1 - nomina i superiori locali: C. 111, 2 Delegato v. DELEGATO di Circoscrizione - rimozione di un missionario: D. 60, 3 - aiuto ai missionari in vacanza: D. 61, 4 - decide per ritorni straordinari: D. 61, 5 - convoca e presiede assemblea per elezione deputati: D. 79, 2 - raduna i membri per post-Assemblea Generale: D. 84, 2 - è membro del Consiglio Plenario: C. 99 - informa i membri sull'andamento economico: D. 113, 3 - nomina i membri dell'economato: D. 121, 1 - nomina i membri del Consiglio di Circoscrizione dell'Economia: D. 122, 2 locale - autorità: C. 72, 2; D. 73, 4 nomina o elezione: C. 111, 2 durata in carica: C. 111, 3 aiutato da consiglieri: D. 111, 2 TESTAMENTO - D. 115, 6 UFFICIO - Ricerche storiche: D. 98, 4b - a livello di Direzione Generale: C. 98 USCITA dall'Istituto - legittima per dispensa: C. 65 - per altre cause: C. 66 VACANZE - collaborazione per l'animazione: D. 35, 8 oggetto della convenzione: D. 60, 2 e periodiche in patria: C. 61; D. 61 obiettivi: D. 61, 1 frequenza e durata: D. 61, 2 - modalità: D. 61, 4 - aiuto ai missionari: D. 61, 5 VESCOVO diocesano - servizio dell'Istituto: D. 4 - seguire le direttive pastorali: D. 32, 2 - richiesta per destinazione: D. 57, 1 - convenzione con Istituto: C. 60; D. 60 - rimozione di un missionario: D. 60, 3 - accordo per vacanze in patria: D. 61, 2 - consenso per ricevere chi esce dall'Istituto: D. 65 v. CHIESA particolare VICARIO - GENERALE può convocare Assemblea Generale: C. 77 sua elezione:s C. 83, 1, 2 autorità, funzione, compiti: C. 89 requisiti, dimissioni: C. 90 può presiedere il Consiglio Generale: C. 94 VICE REGIONALE - mancando il Regionale, interviene all'Assemblea G.: C. 80 - requisiti per nomina o elezione: C. 100 - elezione: C. 103 - conferma della Direzione Generale: C. 103 - funzioni e poteri: D. 103, 1, 2 - durata in carica: D. 103, 3 - provvede all'elezione del Regionale impedito o dimesso: C. 104,2 - sostituzione: C. 104, 4 VISITA - canonica del Superiore Generale: C. 87, 3 - del Superiore Regionale: D. 101, 4 VOCAZIONE - rispetto delle esigenze: D. 4 - risposta all'invito di Cristo: C. 8; D. 8 - aiuto a chi è in crisi: D. 6, 3 INDICE GENERALE Lettera del Superiore Generale Lettera e Decreto di Propaganda Fide Regole e Costituzioni dalla fondazione Abbreviazioni " XIII pag. I " " IV XII IL NOSTRO PROGETTO DI VITA Cap. I: Il fine dell'Istituto " 5 Premessa " 7 Compito di evangelizzazione " 8 A servizio delle Chiese particolari " Mediante una famiglia di apostoli " 12 Per realizzare la vocazione dei singoli " Per suscitare missionari, formarli ed assisterli Cap. II: L'identità dell'istituto " 19 Società di vita apostolica " 20 Internazionalità " 22 Unità e solidarietà " 26 Organizzazione comunitaria " 28 Funzione del Superiore " 30 Relazione con la Chiesa " 32 Collaborazione con altre forze missionarie Cap. III: Spirito Apostolico " 41 Alle sequela del Cristo evangelizzatore Gloriandoci della sua croce " Nella certezza della Resurrezione Nella rinuncia e povertà " Con l'obbedienza che salva " Fedeli al celibato " 52 In comunione fraterna " 54 Pregando per essere apostoli " 44 " 46 48 12 14 " " 42 44 56 IL NOSTRO LAVORO Cap. IV: L'attività missionaria " Rinnovare l'uomo e l'umanità in Cristo Impegnarci nella promozione umana Inserirci nell'ambiente socio-culturale 65 " " 68 " 66 70 " 34 16 Dialogare con i membri di altre religioni e con i non credenti " 74 Lasciarci evangelizzare " 78 Annunciare il Cristo e iniziare alla vita cristiana Collaborare alla crescita della Chiesa particolare Favorire l'inculturazione della Chiesa particolare Evangelizzare nella corresponsabilità " Cap. V: L'animazione missionaria " Compito di animazione missionaria Obiettivo prioritario " 100 Responsabilità ed organizzazione Spirito dell'animazione missionaria 97 " " 90 " " " 80 84 88 116 " 120 98 102 " 106 Cap. VI: La formazione dei missionari " 113 Formazione, missione e Istituto " 114 Giovani ed educatori nell'opera formativa " Formazione integrale e dinamica, fondata su Cristo . Formazione missionaria " 122 Formazione spirituale " 124 Formazione dottrinale e culturale " 126 Dimensione comunitaria ed ecclesiale " 128 Itinerario formativo " 134 Formazione dei missionari laici " 140 Formazione permanente e specializzazioni " 146 LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE Cap. VII: Statuto giuridico dei membri " Aggregazione mediante la Promessa definitiva Diritti e doveri dei membri " 158 Destinazione " 162 Modalità della destinazione " 164 153 Preparazione al lavoro dopo la destinazione Convenzione tra Vescovi diocesani e l'Istituto Vacanze periodiche in patria " 172 Assistenza ai confratelli ammalati e anziani Dimora temporanea fuori dell'Istituto " Uscita dall'Istituto " 182 Dimissione dall'Istituto " 184 Impegno verso i nostri defunti " 192 Cap. VIII: Governo e strutture " 195 Criterio fondamentale di strutturazione e governo Autorità nell'Istituto " 198 Suddivisione dell'Istituto " 198 Assemblea Generale " 202 Direzione Generale " 220 Superiore Generale " 222 Vicario Generale " 226 Assistenti Generali " 228 Consiglio Generale " 232 Uffici e organismi a livello di Direzione Generale Consiglio Plenario " 244 Norme per tutte le Direzioni Regionali " Assemblee Regionali " 258 " 154 " " 168 170 " 178 176 246 " 196 " 240 Statuto Regionale " 262 Norme per le Delegazioni " 264 Opere direttamente dipendenti dalla Direzione Generale " 264 Comunità locali " 266 Cap. IV: Beni economici " 271 Principi generali " 272 Corresponsabilità e compartecipazione " 276 Proprietà e beni dell'Istituto " 280 Proprietà e beni dei singoli " 284 Servizi di interesse generale o per casi straordinari . Responsabili della politica economica " 290 Strutture economiche ai vari livelli " 294 Economato Generale " 296 Consiglio Generale dell'Economia " 302 Economato di Circoscrizione " 302 Consiglio di Circoscrizione dell'Economia " Economato locale " 306 APPENDICE I: procedura per tutte le elezioni APPENDICE II: votazione per procura APPENDICE III: professione di fede giuramento di fedeltà " Formula della Promessa definitiva Indice analitico " 319 Finito di stampare Luglio 1991 Fotocomposizione: PHOTOTYPE s.n.c. - Roma Stampa: NUOVA EUROGRAFICA s.r.1. - Roma " 317 " " " 316 318 312 " 306 308 288
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