avviso iscrizioni e rinnovi “ries”

AREA MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA
Ufficio del Direttore
AVVISO
ISCRIZIONI E RINNOVI “RIES” 2014
PER GLI OPERATORI DELLA FILIERA
DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO
CON SEDE LEGALE O DOMICILIO FISCALE
NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
***
UTILIZZO DELLA PEC, ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO,
MODULISTICA DA UTILIZZARE
***
UTILIZZO DELLA PEC
In base alla normativa vigente, le società e le ditte individuali iscritte nelle camere di commercio
hanno l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC).
Al fine di garantire una maggiore celerità delle iscrizioni nell’elenco “RIES” (elenco di cui all’art. 1
comma 533 L. n. 266/2005) per l’anno 2014, si consiglia ai soggetti dotati di valida pec1, con sede
legale o domicilio fiscale nella regione Emilia Romagna, che intendono iscriversi o rinnovare per
l’anno 2014 l’iscrizione in detto elenco, di far pervenire le relative istanze esclusivamente dalla
propria pec, ai seguenti indirizzi della Direzione territoriale Emilia Romagna dell’Agenzia delle
dogane e dei monopoli – area monopoli:
Indirizzo pec …
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
1
… per gli operatori con sede legale o
domicilio fiscale in provincia di:
Bologna
Parma
Piacenza e Rimini
Modena
Ravenna
In particolare, l’invio di istanze e dichiarazioni ad un’amministrazione attraverso la PEC è da considerarsi
valido, a tutti gli effetti di legge, anche in assenza di firma digitale (e di altri strumenti di identificazione, es. copia del
documenti di identità), quando – come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione
digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – le relative credenziali di accesso siano state
rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo
allegato. La norma fa riferimento alla PEC gratuita per il cittadino (circuito postacerificat@) e alle caselle PEC
conformi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012. L’art. 61 del Decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha precisato che l’utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la
ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione (fonte:
http://www.lineaamica.gov.it/risposte/valenza-legale-posta-elettronica-certificata) .
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Ferrara
Forlì-Cesena
Reggio Emilia
indicando espressamente di voler ricevere tramite stesso mezzo (pec) tutte le comunicazioni da
parte dell’Amministrazione, relative alla richiesta di iscrizione.
IMPOSTA DI BOLLO PER L’ISTANZA TRASMESSA TRAMITE PEC
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’istanza trasmessa via pec:
1) se il mittente della pec, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate, assolve
l’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà indicare, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli
atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi
dell’art. 15 DPR 642/1972;
2) se il mittente della pec non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale:
a) deve apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale presso la propria
sede o ufficio e provvedere all’annullo della stessa;
b) deve indicare nei documenti che invierà via pec i numeri identificativi delle marche da
bollo utilizzate sull’istanza.
Il numero identificativo in una marca da bollo è quello di seguito inquadrato in rosso (attenzione,
la marca deve essere da € 16,00):
Pertanto, qualora il richiedente l’iscrizione RIES non disponga dell’autorizzazione da parte
dell’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale dell’imposta di bollo, dovrà semplicemente
allegare, nella pec, oltre alla modulistica per l’iscrizione già presente sul sito
(http://www.aams.gov.it/site.php?id=2011), debitamente compilata e sottoscritta, una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà circa l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. Un modello di
tale dichiarazione viene reso disponibile in allegato al presente avviso.
Per quanto riguarda l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in relazione all’istanza
trasmessa telematicamente, l’art. 1 commi 591 e 592 della L. n. 147/2013 ha ricondotto tale
ammontare a € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento.
MODULISTICA DA UTILIZZARE PER L’ISTANZA DI ISCRIZIONE/RINNOVO
Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare, si avverte che il nuovo modulo di istanza “RIES”
pubblicato l’11/2/2014 sul sito internet dell’Amministrazione riporta a pag. 2 il corretto contenuto
dell’autocertificazione relativa all’assenza di misure di prevenzione antimafia disciplinate dal nuovo
“codice antimafia” (D.Lgs. n. 159/2011):
CORRETTO
mentre il vecchio modulo in precedenza disponibile, facendo riferimento alla ormai abrogata legge
n. 575/1965, non deve più essere utilizzato:
SBAGLIATO
In ogni caso, le istanze già pervenute all’Ufficio utilizzando il vecchio modulo saranno ritenute
comunque valide ai fini dell’iscrizione/rinnovo, fermo restando la necessità che a partire dalla
pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Amministrazione, venga utilizzato il
nuovo modulo.
Si riepiloga quindi la documentazione che deve pervenire nel caso di
istanza di iscrizione/rinnovo RIES trasmessa via pec:
1) istanza di iscrizione/rinnovo redatta utilizzando il modulo pubblicato l’11/2/2014 sul sito
internet dell’Amministrazione all’indirizzo http://www.aams.gov.it/site.php?id=2013.
Nell’istanza specificare chiaramente l’autorità e la data del rilascio delle licenze ex art.
86/88 T.U.L.P.S.;
2) autocertificazione compagine societaria (solo per le società, non per le imprese individuali)
sottoscritta dal firmatario dell’istanza RIES;
3) autocertificazione del possesso dei requisiti antimafia e dei requisiti art. 5 D.D. AAMS
31857/2011 (un’autocertificazione per ciascun soggetto obbligato. I soggetti obbligati sono:
a. per le imprese individuali: il titolare;
b. per le società: tutti coloro che hanno il potere di impegnare verso i terzi la società
(es. tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari per le s.a.s., tutti gli
amministratori per le s.r.l., ecc.)
c. per i circoli e le associazioni in genere: il presidente secondo lo Statuto deliberato);
4) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà avvenuto assolvimento imposta di bollo su istanza
RIES sottoscritta dal firmatario dell’istanza RIES (il modulo utilizzabile è allegato per
comodità al presente avviso);
5) consenso trattamento dati personali sottoscritto dal firmatario dell’istanza RIES;
6) fotocopia documento d’identità valido del firmatario dell’istanza RIES e di tutti i dichiaranti
le autocertificazioni;
7) copia mod. F24 avvenuto versamento € 150,00;
8) In caso di subentro in esercizio già censito, dovrà essere allegato il modello DISE;
L’elencazione suddetta vale anche nel caso di trasmissione cartacea dell’istanza, con esclusione
ovviamente del documento di cui al punto 4 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà avvenuto
assolvimento imposta di bollo), giacchè l’istanza trasmessa cartaceamente dovrà recare apposta una
marca da bollo da € 16,00.
***
Gli uffici della DT Emilia Romagna rimangono a disposizione per qualsiasi necessità di
chiarimento, ai numeri di telefono e agli indirizzi di posta elettronica che è possibile consultare sul
sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo http://www.aams.gov.it/site.php?id=2528 .
F.to il Direttore ad interim
Daniele Stella