AREA MONOPOLI DIREZIONE TERRITORIALE EMILIA ROMAGNA Ufficio del Direttore AVVISO ISCRIZIONI E RINNOVI “RIES” 2014 PER GLI OPERATORI DELLA FILIERA DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON SEDE LEGALE O DOMICILIO FISCALE NELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA *** UTILIZZO DELLA PEC, ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA DI BOLLO, MODULISTICA DA UTILIZZARE *** UTILIZZO DELLA PEC In base alla normativa vigente, le società e le ditte individuali iscritte nelle camere di commercio hanno l’obbligo di dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC). Al fine di garantire una maggiore celerità delle iscrizioni nell’elenco “RIES” (elenco di cui all’art. 1 comma 533 L. n. 266/2005) per l’anno 2014, si consiglia ai soggetti dotati di valida pec1, con sede legale o domicilio fiscale nella regione Emilia Romagna, che intendono iscriversi o rinnovare per l’anno 2014 l’iscrizione in detto elenco, di far pervenire le relative istanze esclusivamente dalla propria pec, ai seguenti indirizzi della Direzione territoriale Emilia Romagna dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli: Indirizzo pec … [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] 1 … per gli operatori con sede legale o domicilio fiscale in provincia di: Bologna Parma Piacenza e Rimini Modena Ravenna In particolare, l’invio di istanze e dichiarazioni ad un’amministrazione attraverso la PEC è da considerarsi valido, a tutti gli effetti di legge, anche in assenza di firma digitale (e di altri strumenti di identificazione, es. copia del documenti di identità), quando – come previsto dall'art. 65 comma 1 lettera c-bis) del Codice dell'amministrazione digitale, DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 (CAD) – le relative credenziali di accesso siano state rilasciate, previa identificazione del titolare, e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. La norma fa riferimento alla PEC gratuita per il cittadino (circuito postacerificat@) e alle caselle PEC conformi al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2012. L’art. 61 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2013 ha precisato che l’utilizzo di questi strumenti, effettuato richiedendo la ricevuta completa, sostituisce la firma elettronica avanzata nei confronti della pubblica amministrazione (fonte: http://www.lineaamica.gov.it/risposte/valenza-legale-posta-elettronica-certificata) . [email protected] [email protected] [email protected] Ferrara Forlì-Cesena Reggio Emilia indicando espressamente di voler ricevere tramite stesso mezzo (pec) tutte le comunicazioni da parte dell’Amministrazione, relative alla richiesta di iscrizione. IMPOSTA DI BOLLO PER L’ISTANZA TRASMESSA TRAMITE PEC Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo sull’istanza trasmessa via pec: 1) se il mittente della pec, in virtù di una autorizzazione ottenuta dall’Agenzia delle Entrate, assolve l’imposta di bollo in modo virtuale, dovrà indicare, come previsto dalla stessa autorizzazione, sugli atti e documenti inviati, il modo di pagamento e gli estremi della citata autorizzazione, ai sensi dell’art. 15 DPR 642/1972; 2) se il mittente della pec non è autorizzato dall’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale: a) deve apporre la marca da bollo sui documenti conservati in originale presso la propria sede o ufficio e provvedere all’annullo della stessa; b) deve indicare nei documenti che invierà via pec i numeri identificativi delle marche da bollo utilizzate sull’istanza. Il numero identificativo in una marca da bollo è quello di seguito inquadrato in rosso (attenzione, la marca deve essere da € 16,00): Pertanto, qualora il richiedente l’iscrizione RIES non disponga dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate al pagamento virtuale dell’imposta di bollo, dovrà semplicemente allegare, nella pec, oltre alla modulistica per l’iscrizione già presente sul sito (http://www.aams.gov.it/site.php?id=2011), debitamente compilata e sottoscritta, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l’avvenuto assolvimento dell’imposta di bollo. Un modello di tale dichiarazione viene reso disponibile in allegato al presente avviso. Per quanto riguarda l’ammontare dell’imposta di bollo da assolvere in relazione all’istanza trasmessa telematicamente, l’art. 1 commi 591 e 592 della L. n. 147/2013 ha ricondotto tale ammontare a € 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento. MODULISTICA DA UTILIZZARE PER L’ISTANZA DI ISCRIZIONE/RINNOVO Per quanto riguarda la modulistica da utilizzare, si avverte che il nuovo modulo di istanza “RIES” pubblicato l’11/2/2014 sul sito internet dell’Amministrazione riporta a pag. 2 il corretto contenuto dell’autocertificazione relativa all’assenza di misure di prevenzione antimafia disciplinate dal nuovo “codice antimafia” (D.Lgs. n. 159/2011): CORRETTO mentre il vecchio modulo in precedenza disponibile, facendo riferimento alla ormai abrogata legge n. 575/1965, non deve più essere utilizzato: SBAGLIATO In ogni caso, le istanze già pervenute all’Ufficio utilizzando il vecchio modulo saranno ritenute comunque valide ai fini dell’iscrizione/rinnovo, fermo restando la necessità che a partire dalla pubblicazione del presente avviso sul sito internet dell’Amministrazione, venga utilizzato il nuovo modulo. Si riepiloga quindi la documentazione che deve pervenire nel caso di istanza di iscrizione/rinnovo RIES trasmessa via pec: 1) istanza di iscrizione/rinnovo redatta utilizzando il modulo pubblicato l’11/2/2014 sul sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo http://www.aams.gov.it/site.php?id=2013. Nell’istanza specificare chiaramente l’autorità e la data del rilascio delle licenze ex art. 86/88 T.U.L.P.S.; 2) autocertificazione compagine societaria (solo per le società, non per le imprese individuali) sottoscritta dal firmatario dell’istanza RIES; 3) autocertificazione del possesso dei requisiti antimafia e dei requisiti art. 5 D.D. AAMS 31857/2011 (un’autocertificazione per ciascun soggetto obbligato. I soggetti obbligati sono: a. per le imprese individuali: il titolare; b. per le società: tutti coloro che hanno il potere di impegnare verso i terzi la società (es. tutti i soci per le s.n.c., tutti i soci accomandatari per le s.a.s., tutti gli amministratori per le s.r.l., ecc.) c. per i circoli e le associazioni in genere: il presidente secondo lo Statuto deliberato); 4) dichiarazione sostitutiva atto di notorietà avvenuto assolvimento imposta di bollo su istanza RIES sottoscritta dal firmatario dell’istanza RIES (il modulo utilizzabile è allegato per comodità al presente avviso); 5) consenso trattamento dati personali sottoscritto dal firmatario dell’istanza RIES; 6) fotocopia documento d’identità valido del firmatario dell’istanza RIES e di tutti i dichiaranti le autocertificazioni; 7) copia mod. F24 avvenuto versamento € 150,00; 8) In caso di subentro in esercizio già censito, dovrà essere allegato il modello DISE; L’elencazione suddetta vale anche nel caso di trasmissione cartacea dell’istanza, con esclusione ovviamente del documento di cui al punto 4 (dichiarazione sostitutiva atto di notorietà avvenuto assolvimento imposta di bollo), giacchè l’istanza trasmessa cartaceamente dovrà recare apposta una marca da bollo da € 16,00. *** Gli uffici della DT Emilia Romagna rimangono a disposizione per qualsiasi necessità di chiarimento, ai numeri di telefono e agli indirizzi di posta elettronica che è possibile consultare sul sito internet dell’Amministrazione all’indirizzo http://www.aams.gov.it/site.php?id=2528 . F.to il Direttore ad interim Daniele Stella
© Copyright 2024 Paperzz