SOLUZIONE srl www.entionline.it Aggiornamento Polizia Locale

SOLUZIONE srl
Servizi per gli enti locali
www.entionline.it
Aggiornamento Polizia Locale
Circolare 4 settembre 2014
Nuove procedure in tema di
sequestro e fermo amministrativo
Inquadramento generale
Il Ministro dell’Interno, con circolare prot. 300/A/5721/14/101/29/2/2014 dell' 1 agosto 2014, ha
dettato nuove disposizioni in tema di sequestro e fermo amministrativo, al fine di produrre dei
significativi risparmi di spesa scaturenti dalla soluzione dei seguenti premi:
a) dall’elevato numero di veicoli custoditi presso il custode acquirente;
b) dall’eccessiva estensione del tempo intercorrente tra l’adozione della sanzione accessoria e
l’eventuale alienazione dei mezzi non ritirati;
c) dalla difficoltà di notificare al proprietario l’avviso di ritirare il veicolo o assumerne la custodia
entro 10 giorni (ex art. 213, comma 2 quater, C.d.S.).
In esordio l’atto ministeriale ribadisce che <<i veicoli sottoposti a sequestro e fermo amministrativo,
esclusi i ciclomotori e i motocicli ( i quali per i primi 30 giorni dovranno essere affidati al custodeacquirente, cfr. art. 213 e 214 C.d.S.), devono, in via di principio essere affidati al proprietario,
ovvero se costui non è presente al momento dell’accertamento o non prontamente reperibile, al conducente o
ad uno degli altri soggetti obbligati in solido eventualmente rintracciato>>, ed anche ad una persona ad
essa delegata che dovrà sottoscrivere il verbale di affidamento per accettazione.
Orbene, se nessuno dei soggetti legittimati all’affidamento fosse presente al momento
dell’adozione degli atti (si pensi ai veicoli in sosta senza assicurazione), bisognerà produrre una
puntuale attività di rintraccio, anche preventiva, senza che la stessa penalizzi oltremodo
l’operatività del servizio. Solo nel caso in cui le ricerche siano vane o il soggetto legittimato non
possa recarsi sul luogo dell’accertamento in un tempo ragionevole (concetto che non può essere
fissato in minuti, in quanto condizionato dalle incombenze gravanti sul singolo operatore di
Polizia a cui spetterà il prudente apprezzamento e la decisione da prendere), si potrà affidarlo al
custode-acquirente indicando nel verbale le motivazioni che hanno portato a scegliere la
procedura straordinaria.
Come si ricorderà, la persona individuata dall’organo di Polizia per l’assunzione della custodia
non può rifiutarsi, salvo incappare nelle significative sanzioni di cui agli artt. 213 comma 2 ter
(p.m.r. 1818,00 e sospensione della patente da 1 a 3 mesi) e 214 comma 1 (p.m.r. 770,00, riduzione
del 30% non consentita, e sospensione della patente da 1 a 3 mesi), non costituendo “esimenti” nè
la mancanza di denaro per provvedere al trasporto (a mezzo di un operatore dallo stesso
individuato e con il quale sorgerà un rapporto di natura fiduciaria senza responsabilità o, peggio
ancora, intermediazione degli operatori di Polizia Locale) del veicolo sino ad un luogo idoneo di
custodia, ne l’indisponibilità di un’area adatta al deposito (a titolo esemplificativo: non soggetta a
pubblico passaggio, di cui abbia la piena disponibilità, accessibile agli organi deputati al controllo,
ecc). Infatti, il nominato custode non dovrà più autocertificare la sussistenza delle condizioni in
narrativa ma, addirittura, comunicarlo nei tre giorni successivi alla contestazione con intimazione
ai sensi dell’articolo 180 comma 8 del codice della strada, qualora non gli fosse immediatamente
noto. Gli agenti verbalizzanti dovranno, in ogni caso, rendere edotto l’utente che la sosta in un
luogo soggetto a pubblico passaggio di un veicolo sottoposto a
sequestro e/o fermo
amministrativo verrà sanzionata ai sensi degli artt. 213 comma 4 e/o 214, comma 8, fatta salva
l’applicazione delle sanzioni penali per l’eventuale violazione degli obblighi di custodia.
Guida veicolo sottoposto a sequestro
Sul punto ebbe a suo tempo modo di esprimersi lo stesso Ministero dell’Interno, Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, delle
Comunicazioni e per i reparti Speciali della Polizia di Stato, in data 25 gennaio 2012 emanando la
circolare protocollo numero 300/A/580/12/101/20/21/4, con la quale chiariva le eventuali
responsabilità penali in capo a chi è sorpreso alla guida di un veicolo sottoposto a sequestro o
fermo amministrativo.
Nei confronti della persona, sia essa il trasgressore nominato custode, il proprietario affidatario del
veicolo sequestrato ovvero persona diversa dal custode, sorpresa a circolare con un veicolo
sottoposto a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 213 C.d.S., trovano sempre applicazione
le disposizioni dell’art. 213, comma 4, C.d.S. (P.M.R. di euro 1.988,00 – riduzione 30% non
consentita - e sospensione della patente o CIGS da 1 a 3 mesi); il veicolo verrà rimosso e condotto
in un luogo idoneo di custodia con tanto di apposizione di segnalazione sullo stato di sequestro.
Nel caso di specie il profilo penale riguarderà solo l’eventuale violazione dell’art. 349 del C.P.
(violazione di sigilli) e non anche dell’art. 334 del C.P. (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a
sequestro) laddove la condotta messa in essere dal custode si limiti solo alla circolazione con il
mezzo sottoposto a sequestro e non si ravvisi l’intenzione ulteriore di sottrarlo all’esecuzione della
confisca amministrativa. Tale interpretazione, mutuando dall’art. 9 della legge 689/81 (principio di
specialità) è stata autorevolmente confermata dalla Cassazione Penale, Sezioni Unite, 21.01.2011, n°
1963.
Guida veicolo sottoposto a fermo
Discorso in parte differente nel caso in cui si accerti la circolazione con il veicolo sottoposto a fermo
amministrativo. Infatti nei confronti della persona nominata custode ovvero che comunque
conduce il veicolo sottoposto a fermo avendo consapevolezza della misura limitativa della
circolazione, trovano applicazione le sole sanzioni del comma 8 dell’art. 214 C.d.S. (sanzione
edittale da euro 770,00 ad euro 3086,00 pagamento in misura ridotta non ammesso + sequestro
amministrativo del veicolo per confisca).
Analogamente al caso del sequestro amministrativo, anche in caso di rimozione dei sigilli apposti
dagli organi di polizia stradale su un veicolo sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell’art.
214 C.d.S., trovano applicazione le sanzioni di cui all’art. 349 CP.
È bene sottolineare che non sarà automatico identificare la persona che conduce il veicolo con colui
che ha rimosso i sigilli, bisognerà approntare un minimo di indagine al fine di individuare nella
maniera migliore la dinamica dei fatti.
Riepilogo
Ricapitolando, i casi ex lege in cui il veicolo sequestrato o fermato potrà essere conferito al custodeacquirente sono:
assenza del trasgressore, vane ricerche del proprietario o di altro obbligato in solido;
rifiuto di custodia;
soggetti che versino in stato di ubriachezza o di infermità mentale (con possibilità di
richiederne la custodia appena superate le condizioni ostative previo pagamento delle spese di
recupero e di custodia nel frattempo maturate);
fermo amministrativo previsto dagli artt. 202, comma 2 quater, e 207, c. 3 del codice della
strada;
artt. 46 e 46 bis della legge 298/74.
Allo stato viene anche superata la circolare prot. n. 2632/2013/AreaIII/Dep del 25/11/2013 della
Prefettura di Como che volle uniformare gli adempimenti operativi delle varie forze dell’ordine in
relazione all’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della confisca amministrativa
in conseguenza di ipotesi di reato. Nella circostanza si specificava che in occasione
dell’accertamento dei reati di cui agli artt. 116, 186 187 e 189 del Codice della strada, il veicolo con
il quale tale illecito penale è stato commesso deve essere sottoposto a sequestro amministrativo
finalizzato alla confisca ed obbligatoriamente conferito al “custode acquirente” provinciale per un
periodo di trenta giorni, trascorsi i quali potrà essere affidato al suo legittimo proprietario.
Misure volte a ridurre i tempi di definizione del procedimento di alienazione dei veicoli
Nei casi residuali di affidamento del veicolo sottoposto a sequestro e/o a fermo amministrativo al
custode-acquirente, l’organo verbalizzante deve <<dare avviso scritto al trasgressore, al proprietario o
ad un altro soggetto indicato nell’art. 196 del codice della strada, che trascorsi 10 giorni, la mancata
assunzione della custodia del veicolo determinerà l’immediato trasferimento della proprietà al custode, anche
ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento>>, anche in pendenza di
contenzioso amministrativo in atto, ovvero di procedimento penale in corso in quanto (o
dell’esecuzione dei lavori di pubblica utilità) l’alienazione scatta per l’inerzia del proprietario a
ritirare il veicolo e non direttamente legato alla sussistenza o meno del comportamento illecito
compiuto alla guida.
La novità consta del fatto che, contestualmente alla notifica del verbale di sequestro o fermo, il
Comando procederà all’affissione dell’atto all’Albo del Comune in cui a sede la depositeria.
Nella circostanza in cui il destinatario risulti irreperibile agli indirizzi risultanti dai pubblici
registri, non si dovranno avviare accertamenti aggiuntivi e/o ulteriori tentativi di notifica,
ritenendosi compiuta la notifica allo spirare del ventesimo giorno dell’affissione all’Albo,
mutuando la disciplina degli artt. 142 e 143 del codice di procedura civile.
Si precisa che la procedura speciale di notifica mediante l’affissione all’albo Comunale, pur
avviandosi contestualmente alla notifica ordinaria, disciplinata dall’art. 201 del codice della strada,
costituisce procedura speciale invocabile solo quando la prima non è andata a buon fine.
Nel caso di fermo amministrativo di motocicli e ciclomotori i 10 giorni decorreranno trascorsi i
primi 30 durante i quali devono essere depositati presso il custode- acquirente.
La nuova disciplina non si applica nelle province dove non è stato individuato ancora il custodeacquirente; infatti il Ministero precisa, senza nessun rischio di dubbio interpretativo, che laddove il
veicolo fosse depositato presso una delle depositerie autorizzate inserite nell’elenco prefettizio (ex
D.P.R. 571/1982) non è consentito il trasferimento di proprietà ex art. 213 c. 2 quater del codice
delle strada, ma trascorsi infruttuosamente tre mesi dall’’invito al ritiro, esso verrà considerato
abbandonato e trasferito all’agenzia del Demanio senza altre particolari formalità.
MODULISTICA:
Verbale multiuso di fermo e sequestro amministrativo e di fermo amministrativo
provvisorio a seguito di ipotesi di reato
Scarica il modello in formato pdf
Il modello in formato Word compilabile deve essere scaricato dal nostro sito
www.entionline.it al seguente percorso: POLIZIA LOCALEModulistica Verbale
sequestro-fermo (Word)
Aiutati a lavorare meglio: prova le nostre pratiche digitali per la Polizia Locale:
scrivi ad [email protected] per ricevere GRATUITAMENTE la pratica n. 1:
“Assicurazione obbligatoria r.c. auto - Procedura relativa alla demolizione”.
Vai alla locandina pubblicitaria
Vai al modulo d'ordine con l'elenco delle altre pratiche disponibili
Se non avete ricevuto una circolare precedente o comunque desiderate che vi venga
reinviata, potete richiederla a: [email protected] oppure via fax allo 02/87366244.
Ultime circolari Polizia Locale:
Circolare Polizia Locale 1 settembre – Notiziario
Circolare Polizia Locale 28 agosto – Feste popolari e manifestazioni patronali: procedura
di autorizzazione
Circolare Polizia Locale 25 agosto – Notiziario
Circolare Polizia Locale 20 agosto – Esternalizzazione dei servizi amministrativi per la
Polizia Locale
Circolare Polizia Locale 28 luglio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 24 luglio – L’articolo 223 del C.d.S.: il ritiro patente in
conseguenza delle ipotesi di reato
Circolare Polizia Locale 21 luglio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 17 luglio – Il diritto di accesso e le infrazioni stradali accertate
mediante apparecchiature
Circolare Polizia Locale 14 luglio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 10 luglio – Sottorganico: garantire i servizi mediante forme di
collaborazione sovraccomunale
Circolare Polizia Locale 7 luglio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 2 luglio – Accertamento e contestazione di infrazioni in
collaborazione con le Forze dell’Ordine
Circolare Polizia Locale 30 giugno – Notiziario
Circolare Polizia Locale 26 giugno – Competizioni su strada: scorte di Polizia Locale
Circolare Polizia Locale 23 giugno – Notiziario
Circolare Polizia Locale 19 giugno – Modalità di controllo di spettacoli e intrattenimenti
nei pubblici esercizi e dei potenziali disturbi alla quiete pubblica
Circolare Polizia Locale 16 giugno – Notiziario
Circolare Polizia Locale 12 giugno – Manifestazioni pubbliche e di carattere temporaneo:
aspetti di criticità e prassi autorizzatoria
Circolare Polizia Locale 9 giugno – Notiziario
Circolare Polizia Locale 6 giugno – Gli atti da redigere in caso di accertamento di guida
in stato d’ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti
Circolare Polizia Locale 2 giugno – Notiziario
Circolare Polizia Locale 29 maggio – Lavoro straordinario – Pagamento a compensazione
Circolare Polizia Locale 26 maggio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 23 maggio – Essere un “buon amministrativo” per far funzionare
un Comando di Polizia Locale, tecnica di redazione degli atti ed alcuni esempi pratici
Circolare Polizia Locale 19 maggio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 15 maggio – La scelta dell’armamento ed il condizionamento
psicologico dell’operatore e dell’utente
Circolare Polizia Locale 12 maggio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 8 maggio – Struttura del procedimento sanzionatorio: gli istituti
della contestazione, della notificazione e della prescrizione
Circolare Polizia Locale 5 maggio – Notiziario
Circolare Polizia Locale 1 maggio – Identificazione di persona di dubbia identità o di
persona in stato di arresto
Circolare Polizia Locale 28 aprile – Notiziario
Circolare Polizia Locale 16 aprile – Struttura del procedimento sanzionatorio:
l'accertamento
Circolare Polizia Locale 14 aprile – Notiziario
Circolare Polizia Locale 10 aprile – Affissioni politiche abusive