Rassegna23 - Comune di Sabaudia

ANNO 00 NUMERO 23
dal 23 al 29 ottobre 2014
COMUNE DI SABAUDIA
PROVINCIA DI LATINA
RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE
GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE
1
Il Segretario Generale
Il Responsabile di Progetto
Avv. Francesco Zeoli
Dr.ssa Paola Martullo
INDICE
IN AGGIORNAMENTI NORMATIVI
D.lgs 13 ottobre 2014, n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, .in GU n.250 del 27-10-2014- in vigore dal 26
novembre 2014 pagg. 3/8
Decreto Min Giustizia 24 luglio 2014, n. 148 - Regolamento recante sgravi fiscali contributivi a favore di imprese
che assumono lavoratori detenuti. In GU n.246 del 22-10-2014 in vigore da 6 .11.2014pagg. 9 /10
L. 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti
l'accesso al trattamento pensionistico.- in GU n.246 del 22-10-2014- entrata in vigore il 6 novembre 2014- Pagg.11/12
IN INFORMATIVE
1.A.N.A.C. -Provvedimento 2 settembre 2014 Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al
prezzo piu' basso
2. A.N.A.C. Comunicato 22.10.2014 - Decorrenza obblighi dei requisiti di partecipazione a gara tramite AVCPASS
3. A.N.A.C. Comunicato Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a
150.000 euro
4. A.N.A.C. Comunicato 22.10.2014- Modalità di tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)
5. . MEF- CONSIP- 23.10.2014 - Pubblicazione comunicato sull’avvenuta aggiudicazione della gara aperta per la
sottoscrizione di Accordo quadro del servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro di personale delle
PP.AA.
6. MIN. INT. 28 ottobre 2014 –Comunicato -Somme spettanti ai Comuni spettanti ai comuni per la partecipazione al
contrasto all’evasione fiscale e contributiva per l’anno 2013 (ex D.M. 23 marzo 2011).
7. MIN. INT. 23 ottobre 2014 –Comunicato Mancata acquisizione delle certificazioni del rendiconto di bilancio anno
2012 –Pubblicazione Comuni ancora non adempienti
8. MIN. INT. 22 ottobre 2014- Comunicato Pagamento Fondo Sviluppo per Investimenti 2014
9. MIN.INT. 23 ottobre 2014 –Contributi straordinari per fusione di Comuni
10. MIN. INT.- Decreto 13 ottobre 2014- Concessione anticipazioni a favore degli enti locali in dissesto finanziario a
valere sul fondo di rotazione
11. M.E.F. –Decreto 13 ottobre 2014 –Riparto spazi finanziari tra enti territoriali per pagamento debiti in conto
capitale e Scadenze fornitori
12 . MIN.LAVORO E POL.SOCIALI Decreto 28.07.2014-(GU2 4.10.2014)
Adolescenza
-Riparto fondo nazionale per Infanzia e
13. MIN.INT. –Comunicato 27 ottobre attivazione n. verde contro droga e bullismo
14. A.N.C.I.-Lettera Segretario 23.ottobre 2014- proposte per attuare iniziative Art Bonus cultura
15. MIN.INT.- Comunicato 20 ottobre 2014 –istanze di naturalizzazione
16. A.R.A.N. – Comunicato 28 ottobre 2014- Elezioni RSU calendario adempimenti
17. AGENZIA DEMANIO- Comunicati 27 ottobre 2014- vendite immobili statali
18 .CONSIGLIO NAZ.FORENSE – Codice deontologico forense
IN INFORMATIVE REGIONE LAZIO
1.Comunicato 25.10.2014 Contributi per i comuni del litorale laziale
2.Accordo triennale mobilità sanitaria Lazio-Umbria-B.U.R.L. 23.10.2014
3. Approvazione schema regolamentare contabile convenzione per la gestione associata di servv.soc.-
2
B.U.R.L. 28.10.2014,N. 86
Informativa esterna : pubblicazione determinazioni
del 17 ottobre 2014 di concessione e proroga del
trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende del Lazio , ai sensi dell’art. 2 co. 64, 65, 66 della
legge n. 92/2012
Gli AGGIORNAMENTI GIURISRUDENZIALI : pag 30-34
AGGIORNAMENTI NORMATIVI
DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153
Ulteriori disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi
antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.in GU
n.250 del 27-10-2014- in vigore dal 26 novembre 2014
Le modifiche apportate al d.lgs. n. 159/2011 si riferiscono essenzialmente alla nuove definizione dell’
ambito soggettivi delle verifiche , da un lato e alle semplificazioni procedimentali dall’altro ,attraverso
essenzialmente :
- l’acquisizione della documentazione anti mafia , con accesso alla Banca Dati Nazionale Unica ;
- l’ utilizzabilità delle documentazioni antimafia acquisite per uno specifico procedimento ,in più
procedimenti se non sia decorso il termine di efficacia ,
-la garanzia di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini stabiliti senza ritardi , attraverso
l’ acquisizione di autocertificazioni da parte dei richiedenti , per il rilascio di provvedimenti favorevoli; i
provvedimenti favorevoli sono comunque emanati con l’ apposizione di condizioni risolutive o
sospensive , qualora le informazioni in materia antimafia trasmesse oltre i termini previsti ex lege , non in
via preventiva
-rilascio di idonee garanzie da parte degli interessati a favore delle amministrazioni procedenti
-omogeneizzazione dei procedimenti per il rilascio da parte dei Prefetti territorialmente competenti delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia e riduzione dei termini per il rilascio
Prima di riportare in sintesi le modifiche introdotte , si ricordano le distinzioni in materia di documentazione
antimafia come normate dall’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 :
la documentazione antimafia è costituita :
-dalla comunicazione
-dalla informazione .
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA
La comunicazione consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 d.lgs.n 159 /2011, conseguenti alla applicazione di una delle misure
di prevenzione previste dal libro I –tit. I –capo II del codice penale .
Se dalla verifica risulti che nei confronti di soggetti sia stata applicata con provvedimento definitivo una
delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, le amministrazioni pubbliche e gli altri
soggetti indicati all’art. 83 co. 1 del d.lgs. n. 159 , non possono rilasciare i provvedimenti amministrativi
elencati nell’art. 67 co. 1 e qualora rilasciati , l’applicazione di misura di prevenzione definitiva ne
determina la decadenza.
3
L’applicazione della misura di prevenzione definitiva , comporta inoltre il divieto di concludere contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i
cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le
concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura
degli organi competenti
L’ informazione antimafia consiste , invece, nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di
decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 ( di cui sopra), e in più nell'attestazione della
sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli
indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell’art. 91 ( cui si effettua espresso rinvio
per motivi di esemplificazione della esposizione descrittiva)
Resta comunque ferma la possibilità per il Prefetto di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da
provvedimenti di condanna anche non definitiva , per reati strumentali all'attività delle organizzazioni
criminali insieme a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto,
agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, oltrechè dall'accertamento delle
violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 commesse
con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali
casi, entro il termine di cui all'articolo 92, ( 45 giorni dalla richiesta , fatti salvi i casi di complessità istruttorie
) rilascia l'informazione antimafia interdittiva.
ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 83 CO. 1 –D.LGS. N.
159/2011
Gli adempimenti a carico delle amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 83 co. 1 ,sono
disciplinate dall’art. 83 , per cui le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni
uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese
comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico ,i concessionari di opere pubbliche, devono
acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 ,prima di stipulare, approvare o autorizzare i
contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, o prima di rilasciare o consentire i
provvedimenti indicati nell’art. 67
I provvedimenti elencati all’art. 67 sono:
a)licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché
siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di
servizi pubblici;
d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica
amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei
registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici;
f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di
attività imprenditoriali, comunque denominati;
g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,
concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di
attività imprenditoriali;
h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. )
DURATA DELLA DOCUMENTAZIONE
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La comunicazione antimafia acquisita dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 83
co. 1 , attraverso la Banca Dati Nazionale Unica , ha validità di 6 mesi dalla data dell’acquisizione
L’informazione , invece, ha validità di 12 mesi
MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 13.10.2014, n.153
AMBITO SOGGETTIVO E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE –Art 1
Art. 1 co. 1 a) - a chi deve riferirsi l’informazione antimafia ex art. 85 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 .Oltre ai soggetti
elencati all’art. 85 , l’informazione deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggior età dei soggetti
indicati nei commi precedenti , residenti nel territorio dello Stato ( modifica art. 3 – d.lgs. n. 159)
Art. 1 co. 1 b) – Utilizzabilità della documentazione gia acquisita .Fino alla attivazione della Banca Dati
Nazionale Unica , la documentazione valida per 6 o 12 mesi è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in
altri procedimenti diversi da quello per il quale è stato acquisita e riguardante gli stessi soggetti nei
confronti dei quali è stata acquisita
RILASCIO DELLE COMUNICAZIONI ANTIMAFIA FORMA E TERMINI – Modifiche artt. 87 e 88 d.lgs.
n. 159 –Art. 2
Co. 1 La comunicazione è acquisita mediante consultazione la Banca Dati Nazionale Unica da parte dei
soggetti indicati all’art. 97 co. 1 d.lgs. n. 159 ovvero:
a) dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti
e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo
Stato o da altro ente pubblico ,dai concessionari di opere pubbliche e ai contraenti generali ( art. 83 co. 1 e 2
d.gs. n. 159)
b) da camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
c) dagli ordini professionali;
c-bis) dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nei casi previsti
Resta ferma la competenza del Prefetto ,nella effettuazione delle necessarie verifiche e degli accertamenti,
nel caso in cui dalla Banca dati Unica Nazionale ,risulti la sussistenza di motivi ostativi oppure nei casi in
cui il soggetto dell’accertamento non risulti censito ( art. 88 co. 3 bis d.lgs. n. 159/2011)
Co. 2 Nei casi in cui interviene il Prefetto ( ex art. 88 co. 2, 3 e 3 bis d.lgs. n. 159/2011), sono individuate le
competenze territoriali ( art. 2 co. 2 – d.lgs n. 153/2014)
Co. 2 b) E’ abbreviato il termine per il rilascio da parte del Prefetto della comunicazione antimafia ( entro 30
anziché entro 45 giorni dalla consultazione ) fatto salvo il maggior termine per complessità istruttorie pari a
ulteriori 45 giorni
DECORRENZA DEL TERMINE PER RILASCIO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PREFETTO:
AUTOCERTIFICHE
Co. 2 Decorso il termine di cui al co.4 dell’art. 88 ( 30 giorni dalla consultazione) i soggetti di cui all'articolo
83, co 1 e 2, tra cui le pubbliche amministrazioni ,procedono anche in assenza della comunicazione
5
antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 sottoscritta in applicazione dell’art. 38
D.P.R. n. 445/2000RILASCIO DI PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI PREVIA AUTOCERTIFICAZIONE
Co. 2 Nel caso in cui previa autocertificazione e senza i preventivi controlli da parte delle Prefetture , le
amministrazioni e gli altri soggetti indicati all’art. 83 co. 1 e 2, debbano erogare contributi, finanziamenti,
agevolazioni e altre erogazioni di cui all'art. 67 , tali contributi sono corrisposti sotto condizione
risolutiva ,con l’obbligo di revoca di autorizzazioni e concessioni o recesso dai contratti, fatto salvo il
pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite ( Integrazione art. 88 con inserimento co. 4 bis)REVOCA E RECESSO CONTRATTUALI
Co. 2 La revoca e il recesso di cui all’art . 88 comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle
cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata dopo la stipula del
contratto, dopo la concessione di lavori o di rilascio di autorizzazione al subcontratto.CONTRIBUTI O ALTRI VANTAGGI FINANZIARI DA PARTE DI STATO , ENTI PUBBLICI E UE :
SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO
In caso di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo
svolgimento di attività imprenditoriali, il versamento puo' essere in ogni caso sospeso fino alla
ricezione da parte dei soggetti richiedenti ( tra cui le pp.aa) di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della
comunicazione antimafia liberatoria ( integrazione art. 88 con inserimento co. 4 bis )
COMUNICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA DA PARTE DEL
PREFETTO ALL’IMPRESA O SIM. ( integrazione art. 88 con inserimento co. 4 ter – d.lgs. n. 159)
Il Prefetto effettua la comunicazione , entro 5 giorni dalla sua adozione,all’impresa, societa’ o
associazione interessata, secondo le modalita’ previste dall’articolo 79, comma 5-bis, d.lgs. 163/2006ACCERTAMENTO DI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA A SEGUITO DELLA RICHIESTA
DI COMUNICAZIONA ANTIMAFIA
Co. 2 Quando in esito alle verifiche tramite consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'art. 88,
comma 2, sia accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto adotta comunque
un'informazione antimafia interdittiva e ne da' comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83,
commi 1 e 2 ( comprese le pp.aa) , senza emettere la comunicazione antimafia.
L'informazione antimafia adottata tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta –
RILASCIO INFORMAZIONI ANTIMAFIA – Art. 3 Sono omogeneizzate le disposizioni che disciplinano
la comunicazione antimafia a quelle riferite alla informazione antimafia, rispetto alle modalità di
acquisizione , soggetti competenti e comunicazioni alle imprese
L'informazione antimafia e' conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica da
parte dei soggetti ex art. 97, co 1,incluse le pp.aa. debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92,
commi 2 e 3.
L’informazione è immediatamente rilasciata quando non risultino elementi negativi a carico dei soggetti cui
l’informazione si riferisce .L’informazione in tal caso è detta “liberatoria”( art. 92 co. 1 d.lgs. n. 159/2011)
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Se invece non può essere rilasciata informazione liberatoria , l’informazione è rilasciata dal Prefetto
territorialmente competente come individuato all’art. 92 co. 2 e 3 d.lgs. n. 159
Quando non può essere rilasciata informativa liberatoria, causa la sussistenza di cause di decadenza, di
sospensione o di divieto di cui all'art. 67 d.lgs. 159 /2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'art. 84, co.4, d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia
interdittiva entro 30 giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare
complessita', il Prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le
informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Il Prefetto procede con le stesse modalita' quando la
consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito (
sostituzione dell’art. 92 co. 2 d.lgs 159)
Come per la comunicazione antimafia , l'informazione antimafia interdittiva e' comunicata
dal Prefetto, entro 5 giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le
modalita' previste dall'art. 79, co 5-bis, d.lgs. n. 163/2006
I
RAPPORTI PREFETTO –A.N,A.C. –Applicazione dell’art. 32 co. 10 – legge n. 114/2014
Il Prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica anche la sussistenza dei presupposti
per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, co. 10 – legge n. 114/2014 e, in caso positivo, ne informa
tempestivamente il Presidente A.N.A.C.
Le misure previste dall’art. 32 co. 10 - legge n. 114/2014 sono riferite alle imprese aggiudicatarie di appalti
nei confronti delle quali l’A.G. proceda per reati contro la pubblica amministrazione individuati all’art. 32
co. 1 della legge n. 114 o in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte
illecite o eventi criminali attribuibili alle imprese .In tali casi su proposta del Presidente dell’A.N.A.C. il
Prefetto può intimare all’impresa aggiudicataria, valutata la particolare gravità dei fatti oggetto
dell'indagine, di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e se l'impresa
non si adegui nel termine di 30 giorni , provvede nei 10 giorni successivi, con decreto ,alla nomina di uno o
più amministratori
Quando sia stata emessa una informativa antimafia , il Prefetto , invece ,procede d’ufficio senza attività di
impulso dell’A.N.A.C. il cui Presidente deve essere informato dei provvedimenti adottati secondo forme e
modalità indicate dall’art. 32 co. 10
PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI RILASCIABILI DALLE PP.AA SOTTOPOSTI A CONDIZIONE
Anche in caso di informazioni antimafia , oltreché nei casi di comunicazione antimafia ,quando sia decorso il
termine dei 30 giorni o un termine superiore per complessità istruttorie , e il Prefetto non l’abbia rilasciata ,
oppure in casi di urgenza , gli organi competenti al rilascio di provvedimenti favorevoli , comprese le pp.aa.
, rilasciano tali provvedimenti sotto condizione risolutiva , con l’obbligo di revoca di autorizzazioni e
concessioni o recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il
rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite e con le
revoche e i recessi contrattuali previsti riguardo ai contratti stipulati in mancanza di rilascio delle
informazioni
Stesso procedimento in caso di erogazione di contributi e altri vantaggi economici concessi o erogati da
parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività
imprenditoriali,, per i quali è prevista la sospensione sino al ricevimento della informazione .
NORME PER IL FUNZIONAMENTO BANCA DATI UNICA NAZIONALE –Art.
4
7
In sintesi sono previste le seguenti misure :
a)
Facoltà regolamentare dello Stato di disciplinare le modalità per acquisire i dati anagrafici dei
soggetti sottoposti a verifiche antimafia tramite A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione
Residente) comparando i dati con quelli in possesso del C.E.D. ex art. 8 co. 1 –l. n. 121/1981.
b)
In caso di mancato funzionamento della Banca dati unica nazionale per eventi eccezionali la
comunicazione antimafia è sostituita da autocertifica e l’informazione è rilasciata dal Prefetto previe
verifiche entro 30 giorni o termini maggiori in caso di complessità istruttoria ).
c)
Se la comunicazione antimafia è rilasciata in ritardo , i provvedimenti favorevoli ex art. 67 d.lgs.
n. 159 sono rilasciati dalle pp.aa e dagli altri soggertti ex art. 83 d.lgs. n. 159 , sotto condizione
risolutiva e previa presentazione di rilascio di garanzia fideiussoria di importo pari al valore delle
erogazioni varie .
d)
Il Ministero dell’Interno Dip.to per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le
risorse strumentali e finanziarie, pubblica subito in caso di mancato funzionamento della Banca
dati nazionale unica ,un avviso sul proprio sito e su quelli delle Prefetture .Con le stesse modalità ne
è pubblicizzato il ripristino .
e)
Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica e' accertato con decreto del
capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e'
pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione
trasparente
Laddove è utilizzata la nomenclatura” banca dati” , la medesima è sostituita da Banca Dati Unica Nazionale
Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate prima del 26.11.2014 si applicano le
disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 con le eccezioni stabilite all’art. 5 co. 2 della legge in “rubrica”
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DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 24 luglio 2014, n. 148 - Regolamento recante sgravi fiscali
contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. In GU n.246 del 22-10-2014
in vigore da 6 .11.2014
Art. 1 Crediti di imposta per assunzioni di detenuti o internati
Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o
internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,
n. 354, è concesso un credito di imposta pari a 700 € mensili per il 2013 e a 520, 00€ mensili dal
2014 in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate
Alle imprese che assumono lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati
semiliberi per un periodo non inferiore a 30 giorni e' concesso un credito di imposta per ogni
lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella
misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di
lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013
Dal 1 gennaio e sino alla emanazione di un nuovo decreto ministeriale , il credito di imposta è di
300€
Il credito di imposta è riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno impiegato detenuti o
internati , o semiliberi o internati semiliberi in part time , in misura proporzionata alle ore di
lavoro prestate
Le disposizioni di cui sopra si applicano , alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro gia'
instaurati alla data del 1° gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a 30
successivamente al 1° gennaio 2013
Art. 2 Credito di imposta per attività di formazione
Il credito di imposta spetta per gli stessi importi individuati all’art. 1 anche per i datori di lavoro
che svolgono attivita' di formazione nei confronti di detenuti o internati che comporti la
successiva assunzione dopo il periodo formativo per un periodo minimo corrispondente al
triplo del periodo di formazione
Il credito di imposta spetta anche ai datori di lavoro che svolgono attivita' di formazione
mirata a
fornire professionalita' ai detenuti o agli internati da impiegare in attivita'
lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria.
Art. 3 Presupposti per fruire delle agevolazioni
Il credito di imposta spetta purchè:
a) I datori di lavoro assumano con contratto di lavoro subordinato per non meno di 30 giorni
detenuti , internati , anche ammessi al lavoro esterno , e semiliberi;
b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti
collettivi di lavoro.
Le agevolazioni spettano alle imprese che abbiano stipulato apposite convenzioni con la direzione
degli istituti penitenziari dove si trovano i lavoratori
Art. 4 Fruizione del credito di imposta
Spetta per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto se
detenuto o internato;
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per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo in caso di assunzione di detenuti e
internati che non hanno beneficiato della semiliberta'o del lavoro esterno , purchè il rapporto di
lavoro sia iniziato mentre il soggetto non era in stato di libertà
Art. 6 Adempimenti delle imprese per fruire del credito di imposta
Dal 2015 i soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31
ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza,
relativa sia alle assunzioni gia' effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto
penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione nelle modalità stabilite dall’art. 6 ,
dimodochè l’istituto penitenziario provveda a trasmettere le istanze al provveditorato regionale
dell’amministrazione penitenziaria .Sono previsti controlli sull’effettivo utilizzo del credito di
imposta
L’art. 5 indica nel dettaglio le caratteristiche del credito di imposta mentre l’art. 8 prevede un
sistema di riduzione delle aliquote contributive per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e
assistenziale relativa a detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e
ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno .
I benefici di cui all’art. 8 si applicano anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato
detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della
semiliberta' o del lavoro esterno
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LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle
deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.- in GU n.246 del 22-10-2014entrata in vigore il 6 novembre 2014
La legge apporta le seguenti modifiche sintetizzate:
art. 1 legge 147/2014 -A) in materia di “salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti
di accesso al sistema pensionistico”.E’stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di
accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011,continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 35.000 soggetti, anche se
maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011.
I potenziali
beneficiari sono :
-i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011
accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori
sociali anche se percepiscano la CIG straordinaria (ex art. 1 – legge n. 223/1991) , entro i 15 giorni
successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rapporto di
lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita' ai sensi degli artT 4 e 24
della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure
-i lavoratori che siano cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in
mobilita' ex artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i cui nominativi siano stati
comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le
modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012.
Il numero di soggetti ammessi al beneficio di fruizione del trattamento pensionistico antecedente
alla legge n. 214/2011 sono diminuiti da 55.000 a 35.000 per le riaccertate economie di spesa a
disposizione , che finanziano il fondo istituito appositamente presso il Ministero del Lavoro ex
art. 1 co. 235 - legge n. 228/2012 , risorse diminuite rispetto a quelle programmate con la legge di
stabilità 2014 .
Pertanto , gli importi indicati al IV periodo del co. 235 dell’art. 1 – legge n. 228/2012 sono ridotti
di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per
l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di
euro per l'anno 2019 , mentre i soggetti che possono fruirne sono :
nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di :
77 milioni di euro per l'anno 2014,
di 83 milioni di euro per l'anno 2015,
di 63 milioni di euro per l'anno 2016,
di 43 milioni di euro per l'anno 2017,
di 24 milioni di euro per l'anno 2018
di 6 milioni di euro per l'anno 2019.
Art. 2 – legge n. 147/2014
Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle
decorrenze vigenti alla data di entrata in vigenza del nuovo sistema pensionistico continuano
ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento dopo il 31
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dicembre 2011 elencati all’art. 2 co. 1 lett. da a ) a e) della legge in “rubrica”
I lavoratori sono ammessi ai benefici previa presentazione di loro istanza da effettuarsi entro
60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (6 novembre 2014 )all’INPS
Art. 3 – legge n. 147/2014 Interpretazione autentica dell’ art. 1 co 194 e ) della legge n.
147/2013
Tra i beneficiari del trattamento pensionistico antecedente a quello introdotto dal d.l. n. 201/2011
sono elencati alla lett. e ) del co. 194 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014 :
i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione dopo il 4 dicembre 2011 , che, entro 6 mesi dalla fine
del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, co.1 e 2, della legge 23 luglio
1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla
data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011
L’art. 3 della legge precisa che
il versamento della contribuzione volontaria puo' essere
effettuato solo con riferimento ai 6 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' relativa
alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
Per gli stessi lavoratori di cui sopra ( elencati alla lett e) del co 194 dell’art. 1 della legge n.
147/2013 ) ,
gia' autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente al 31.12.2013 e per i quali siano
decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai 6
mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita', relativa alla mobilita' in cui
l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.
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INFORMATIVE
AREA TECNICA –
APPALTI
1.A.N.A.C. -Provvedimento 2 settembre 2014
Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per
appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al
prezzo piu' basso. (Bando-tipo n. 2). -In GU Serie Generale n.246 del 22-10-2014 - Suppl. Ordinario n. 80E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale indicata in rubrica , l'allegato «Bando-tipo per l'affidamento di
lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta ex art. 55 d.lgs. n. 163/2006 per appalto di sola
esecuzione .Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo piu' basso . Il provvedimento
si configura come una Linea guida che le amministrazioni sono tenute a seguire per la compilazione e la
predisposizione del modello allegato .In sintesi si prevedono le prescrizioni di seguito in sintesi descritte
ricomprese, nei paragrafi delle note descrittive che compongono il provvedimento
:
Deroghe al bando tipo- paragrafo 1
Eventuali deroghe al bando-tipo, sebbene motivate, non potranno mai consistere nell'introduzione di
clausole di esclusione contrastanti con il disposto dell’ art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, poiché
potrebbero essere affette da nullità
Rispetto alle cause di esclusione tipizzate nella determinazione dell'AVCP n. 4/2012, le stazioni
appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica
motivazione con riferimento a disposizioni di leggi vigenti o agli ulteriori criteri previsti dall'art. 46,
comma 1-bis, del Codice.
Il Modello predisposto contiene gli elementi essenziali-paragrafo 1
L’A.N.A.C precisa che il modello elaborato contenente gli elementi essenziali della procedura di
affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara , non puo'
essere ritenuto esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi.
nel caso di gare gestite con sistemi telematici si deve integrare il disciplinare di gara con le norme sulla
procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice e dal Regolamento in materia, mentre, per le procedure
indette dalle centrali di committenza, i modelli predisposti potranno essere utilizzati nei limiti di
compatibilita' con le specificita' degli istituti.
Cause di esclusione-paragrafo 1
Nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante sono contenute le cause di esclusione ai sensi dell'art. 46, co
1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, gia' tipizzate con l'atto di determinazione n. 4 del 2012, al quale l’Autorità
effettua espresso rinvio
Irrogazione di sanzioni pecuniarie per irregolarità adempimentali dei concorrenti-par.1
L'Autorita' , è indicato in premessa ,procedera' attraverso apposita determinazione a fornire alle stazioni
appaltanti , indicazioni sulle modalita' applicative delle nuove disposizioni normative, riferite
all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie , in caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità
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essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive come prescritto dall’art. 39 – legge n. 114/2014 ,
integrativo dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006
Qualificazione unica SOA-par. 2
Per quanto riguarda la qualificazione negli appalti di lavori di pubblici di importo superiore a
150.000 € , vige il sistema unico di qualificazione, in base al quale l'attestato di qualificazione rilasciato
dalle SOA assolve ogni onere documentale
sulla dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnica e
finanziaria per l’affidamento dei lavori della tipologia ed importo indicato
nel bando, e a garantire la stazione appaltante in ordine all'affidabilita' dell'impresa certificata, come
disposto dall’art. 60- co. 4-DPR n. 207/2010
La nuova disciplina in materia di qualificazione-par. 2
l'individuazione delle categorie di lavoro da inserire nei bandi di gara rientra nell'attivita' del progettista
ex art. 108 D.P.R. n. 207/2010 e consiste nell'abbinamento dell'insieme delle lavorazioni previste nel
progetto e del relativo importo, alle categorie di cui all'Allegato A.
La legge n. 80/2014, all’art.. 12 ha modificato il sistema di qualificazione :
a)riducendo il numero delle categorie a qualificazione obbligatoria ex all. A del DPR n. 207/2010 a seguito
della modifica ;
b) riducendo il numero delle lavorazioni superspecialistiche . Così ad esempio, non sono piu' considerate
super-specialistiche le categorie OS3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie),
OS8
(opere
di impermeabilizzazione) OS20A e OS20B (rilevanti topografici e indagini geognostiche) e pertanto
possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicataria, se in possesso della relativa qualificazione,
ovvero possono essere subappaltate per l'intero importo, senza necessita' di partecipazione in
raggruppamento verticale.
Nei bandi di gara devono essere indicati l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto
dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente e le ulteriori categorie
generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi
importi, che sono scorporabili.
Ex art. 108 co. 2 DPR n. 207/2010 ,per categoria prevalente s'intende quella di importo piu' elevato tra le
categorie costituenti l'intervento, mentre, ai sensi del co 3, le ulteriori categorie generali e specializzate,
sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono di importo
singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, oppure di importo
superiore a 150.000 euro.
Costo del lavoro-par. 2.1
La valutazione del costo del lavoro deve trovare la sua corretta collocazione nell'ambito della verifica di
congruita' dell'offerta.
Il Ministero del lavoro, rispetto a quale CCNL applicare ha affermato che, con specifico
riferimento ai contratti di appalto di lavori edili, e' corretto l'inserimento nell'ambito dei bandi-tipo
predisposti ai sensi dell'art. 64, co. 4-bis, d.lgs 163 la formula seguente
"applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e
territoriale dell'edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale
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Importo dell’appalto-par. 3
Questo deve essere al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, il cui valore
deve essere specificatamente indicato.
Costi della sicurezza-par. 3
Sono valutati in sede di verifica della congruità dell’offerta , possono essere indicati dall’offerente e ,se
inseriti nel bando ,non possono essere prescritti a pena di esclusione .Ciò in quanto , l’art. 87 co. 4 d.lgs. n.
163 , prevede tale clausola obbligatoria solo per servizi e forniture , non anche per i lavori
Partecipazione a gara di RTI-par. 5
Nel caso di RTI di tipo orizzontale, e' previsto che la qualificazione debba essere posseduta
dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori e la restante percentuale, anche
cumulativamente dalla capogruppo insieme alle mandanti, purche' a ciascuno corrisponda la misura
minima del 10% e purche' l'impresa mandataria, nel calcolo finale,
possegga in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria
Nel caso di RTI di tipo verticale, le norme sulla partecipazione prevedono che la qualificazione debba
essere posseduta dalla capogruppo nella categoria prevalente per il corrispondente importo, e dalle
mandanti - relativamente alle categorie scorporabili
I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta,
fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che
ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle
imprese interessate
Avvalimento-par.5
Si applica l’art. 49 d.lgs. 163/2006
Gli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di
lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacita' di piu' imprese. Nel bando di gara
deve essere chiaramente specificato il livello minimo di capacita' richiesta ossia di classifica minima che
deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacita' per
il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara
Cause ostative alla partecipazione-par. 6
Sono quelle indicate all’art. 38 d.lgs . n. 163/2006
Tra le cause di esclusione e' incluso anche il divieto ope legis di cui all'art. 53, co16-ter, del d.lgs.n. 165/2001
introdotto dall'art. 1, com 42, lett. l), - legge n. 190/2012
Verifica dei requisiti di partecipazione-par.7
I requisiti sono verificati tramite sistema AVCPASS , obbligatorio dal 1 luglio 2014 (delib. 111/2014).
Visione della documentazione e sopralluoghi-par. 8
Il disciplinare prevede che tutta la documentazione di gara sia messa a disposizione delle imprese sul
profilo del committente, ex art. 32 – l. n. 69/2009 e art. 23 d.lgs. n. 33/2013
Per le modalità di pubblicazione si applica l’art. 66 – d.lgs. n. 163/2006 come modificato al co. 7 dall’art. 26 –
legge n. 89/2014 , disposizioni riferite alle modalità di pubblicazione di avvisi e bandi in base agli importi e
15
l’art 122. co. 5 .Le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2016 .
Pubblicazioni di rilevanza comunitaria- dal 1 gennaio 2016 non è prevista la pubblicazione su quotidiani
1. Per i contratti di importo comunitario , gli avvisi e i bandi di gara devono essere trasmessi alla Commissione
per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea , per via elettronica o con altri mezzi di
trasmissione .La pubblicazione avviene seecondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione ex all. X p.3
2. Le spese di pubblicazione sono a carico della Comunità europea
3. Sono inoltre pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici ;
sul profilo del Committente della amministrazione appaltante ; non oltre 2 giorni lavorativi successivi sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio con l'indicazione degli
estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
In caso di appalti di soglia comunitaria , il Comune che pubblica l'avviso sul proprio sito istituzionale trasmette
alla Commissione al sito internet http://simap.eu.int ,una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione
di un avviso periodico indicativo sul profilo del committente , soltanto qualora il comune intenda avvalersi di
utilizzare termini abbreviati nelle procedure di gara .
Pubblicazioni di rilevanza nazionale – importo pari o sup a 500.00 €
1. Per i contratti di importo pari o superiore a 500.000 € i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati :
A) nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici;
B) sul sito informatico della stazione appaltante
C) entro i successivi 2 giorni lavorativi ,sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e
sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006 con gli
estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
Dal 1 gennaio 2016 la pubblicazione di informazioni ulteriori complementari o aggiuntive rispetto a quelle
indicate nel d.lgs. n. 163/2006 e nell’all. IX avviene soltanto in via telematica e non può comportare oneri
finanziari a carico delle stazioni appaltanti ( art. 66 co. 7 d.lgs. n. 163/2006)
Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai
contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate
alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (art. 66 co. 7 bis
– d.lgs. n. 163/2006 )
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità , decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana .
Pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune appaltante- contratti di importo inferiore a 500.000€
1. Sono pubblicati sul sito informatico – albo pretorio informatico del Comune dove si eseguono i lavori e sul
sito dell’amministrazione appaltante, i bandi e gli avvisi di gara e relativa documentazione per i contratti di
importo inferiore a 500.000€
Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità , decorrono dalla data di pubblicazione sul sito informatico comunale.
Rispetto ai sopralluoghi, gli appalti di lavori la mancata effettuazione del sopralluogo determina
l'esclusione dalla gara in quanto integra una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, co 2)
ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta ;il sopralluogo potra' essere effettuato da un
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega,
purche' dipendente dell'operatore economico concorrente .
Modalità di presentazione della documentazione e richiesti chiarimenti da parte dei partecipanti
Si richiamano le disposizioni ex D.P.R. n. 445/2000 .Le amministrazioni appaltanti possono prevedere nei
bandi di gara l’obbligo per i partecipanti di indicare un indirizzo di posta elettronica o del fax ( art. 79 co. 5
quinquies –d.lgs. n. 163/2006). Tale condizione non è a pena di esclusione , esonerando soltanto
16
l’amministrazione appaltante dalla responsabilità per mancato o ritardato recapito dei plichi .
Le pubbliche amministrazioni appaltanti se intendano avvalersi
elettronica, devono utilizzare esclusivamente quella certificata.
per
le
comunicazioni
la
posta
Subappalto-par. 10
L'aggiudicatario dell’appalto puo':
a) eseguire tutte le lavorazioni della categoria prevalente;
b) eseguire direttamente, ancorche' privo delle
relative qualificazioni, tutte le lavorazioni delle
categorie scorporabili che non siano a qualificazione obbligatoria;
c) eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili se in possesso delle specifiche
qualificazioni;
d) subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni della categoria prevalente
entro il limite del 30%.
e) subappaltare, senza limiti d'importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, le lavorazioni
delle categorie scorporabili ad eccezione delle categorie di cui all'art. 12, co 1, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, il
cui valore superi il 15% dell'importo totale dei lavori
Si prevede il pagamento diretto al subappaltatore :
-obbligatorio quando l'oggetto dell'appalto comprenda opere super specialistiche ex art. 37, co 11, d.lgs.n
163;
-facoltativo negli altri casi
Inoltre è previsto il pagamento diretto al subappaltatore come:
-scelta preferenziale ( non obbligatoria) ex legge 11 novembre 2011, n. 180, c.d. "Statuto delle
imprese",quando il subcontraente sia una PMI
-applicato d’imperio da parte dell’amministrazione appaltante anche in deroga alle previsioni del bando di
gara quando l’affidatario versi in condizioni di crisi di liquidità finanziaria (l.n. 9/2014)
Cauzioni e garanzie-par. 12
Cauzione provvisoria in forma di fidejussione – si applica l’art. 75 d.lgs. n. 163 : l'art. 75 d.lgs. n. 163/2006
prevede che la garanzia debba avere validita' per almeno 180 giorni dalla data di presentazione
dell'offerta. L’art 75 comunque lascia poi alla amministrazione appaltante di poter richiedere una garanzia
con termine di validita' maggiore o minore in relazione alla
durata
presumibile
del
procedimento.Tale durata deve intendersi decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle
offerte
Il modulo di disciplinare predisposto , a maggiore tutela dell’amministrazione appaltante , ha previsto la
possibilità di presentazione della cauzione con sottoscrizione autenticata ( l’applicazione della clausola non è
obbligatoria per l’amministrazione)
Il modulo di disciplinare ha altresì previsto , come facoltà ( non obbligo) per l’amministrazione appaltante in
caso di cauzione fideiussoria di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il
sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa' fideiubente nei confronti
della stazione appaltante
Altre specifiche tecniche sono dettagliate al paragrafo
12 del provvedimento descrittivo-esplicativo in
17
“rubrica”
Pagamento contributo all’AVCP-par. 13
Le istruzioni per il calcolo dell'importo e per le modalita' di versamento sono indicate nella
deliberazione dell'AVCP del 21 dicembre 2011. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilita'
dell'offerta, di conseguenza, il mancato versamento ovvero la mancata comprova del pagamento
costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara.
Requisiti di capacità tecnico organizzativa-par. 14
Si applica l’art. 40 co. 3 del d.lgs. n. 163/2006
Modalità di presentazione delle offerte-par.15
Si forniscono dettagli in materia di chiusura dei plichi , per cui in conformita' con quanto stabilito
dall'AVCP nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per "sigillatura" deve intendersi una chiusura
ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o
striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticita' della chiusura originaria
proveniente dal mittente, garantire l'integrita' e la non manomissione del plico e delle buste.
Criteri di aggiudicazione-par. 16
Si prevede l’applicazione dell’art. 82 d.lgs. n. 163/2006 :
prezzo da stabilire per i contratti da stipulare a misura : l'aggiudicazione avverra' sulla base del massimo
ribasso applicato a ciascuno dei prezzi indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara, oppure con la
modalita' del ribasso massimo complessivo associato ai prezzi unitari offerti sulle
singole parti e lavorazioni.;
-prezzo da stabilire per i contratti da stipulare a corpo : l'aggiudicazione potra' avvenire al massimo
ribasso percentuale sul costo dei lavori stabilito a base d'asta, oppure al massimo ribasso associato ai prezzi
unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni;
-prezzo da stabilire a misura e a corpo : l’aggiudicazione potrà avvenire al massimo ribasso associato ai
prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni
Si applica l’art. 53 del d.lgs. n. 163/2006
Per come pagare il corrispettivo si rinvia al paragrafo
determinazione AVCP n. 6/2009
16 del provvedimento ANAC che richiama la
Contenuto Busta A – Documentazione amministrativa-par.17
Si applica l’art. 38 co. 1 d.lgs. n. 163/2006 “Requisiti di ordine generale”
E’stata prevista una specifica attestazione in relazione a ognuna delle condizioni soggettive indicate
nell’art. 38.
Nello specifico: rispetto al requisito di cui all’art. 38 co. 1 c)- provvedimenti di condanna definitivi, nel
modello si richiede di dichiarare tutte le condanne penali riportate anche quelle per le quali il reo abbia
beneficiato della non menzione .L’obbligo da parte del concorrente non sussiste solo nei casi stabiliti dalla
legge , ovvero :
-per reato depenalizzato;
-per reato dichiarato estinto dopo la condanna
18
-in casi di intervenuta riabilitazione o revoca della condanna
In caso di fusione , incorporazione , cessione di società ,tali dichiarazioni devono essere rese anche dagli
amministratori , dai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente , incorporata o fusesi
nell’ultimo anno o che sono cessati dalla carica in questo periodo .
Le dichiarazione in ordine ai seguenti requisiti devono essere rese dai due soci si società di capitali
ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria:
-dichiarazioni sui requisiti indicati all’art. 38 co. 1 lett.b ) ( nei casi di pendenza di un procedimento per
applicazione di misure di prevenzioni personali di competenza dell’A.G. ex art. 6 d.lgs. n. 159/2011sorveglianza speciale di p.s. o nei casi di procedimento pendente per l’applicazione di una delle cause di
divieto di cui all’art. 67 d.lgs n. 159/2011 ), ai requisiti di cui sopra ex art. 38 co. 1 c) ;
-sui requisiti di cui alla lett. m ter ( nei casi di pendenza di uno dei procedimenti di cui alla lett. b ) che pur
essendo stati vittime dei reati di concussione ( art. 317 c.p.) ed estorsione ( art. 629 c.p.) aggravati dall’essere
stati commessi da associazioni di stampo mafioso ( ex art. 416 bis c.p.) , non risultino aver denunciato i fatti
all’AG , fatti salvi i casi di esclusione di responsabilità di cui all’art. 4 della legge n. 689/81 ,
le dichiarazione in ordine ai suddetti requisiti devono essere rese dai due soci si società di capitali
ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria
Nello specifico rispetto al requisito ex art. 38 co. 1 a) –fallimento e procedure concorsuali cui sono sottoposte
le imprese concorrenti , l’esclusione dalla partecipazione non si pone in essere in caso di concordato
preventivo con continuità aziendale , se il concorrente produca la documentazione prevista dall’art. 186 bis
- r.d. 16.marzo 1942, n. 267 ( legge fallimentare) elencati nel modello .Il concorrente deve dichiarare in sede
di offerta l’impresa ausiliaria che abbia tutti i requisiti per poter partecipare alla gara che assuma in solido
la responsabilità dell’esecuzione del contratto .L’impresa ausiliria non deve essere a sua volta sottoposta a
procedura di concordato preventivo
E’ prevista la possibilità di partecipazione a gara degli operatori gia ammessi a concordato preventivo con
continuità aziendale e anche quelli che hanno depositato ricorso per essere ammessi alla procedura previa
autorizzazione del giudice
Per le dichiarazioni sui requisiti generali di procuratori speciali : l’amministrazione appaltante può
richiederle, fermo restando che il concorrente dovrà indicare tra i soggetti sottoposti a verifica dei requisiti
generali anche gli instotori e i procuratori speciali con poteri di rappresentanza e con poteri gestori e
continuativi( pgf 15.3 b) modello
Nel paragrafo 17 sono oltre ai requisiti generali da rendersi nelle modalità su descritte sono specificate le
ulteriori dichiarazioni relative al possesso di attestazione di qualificazione di SOA in corso di validità ,
dichiarazioni ex art. 106 co. 2 DPR n. 207/2010, accettazione di eventuali condizioni di esecuzione del
contratto ex art. 69 d.lgs n. 163 , protocolli di legalità e obblighi ex codice di comportamento sulla base
delle indicazioni ANAC in delib. n. 72/2013
Contenuto busta B -Offerta economica-par. 18
Nel caso di appalti di sola esecuzione il prezzo si riferisce solo al corrispettivo offerto per lo svolgimento dei
lavori (art. 53, comma 2, lett. a), del Codice).
In caso di aggiudicazione dell'offerta con il sistema dei prezzi unitari , si applica l’art. 119 e l’art. 118
DPR n. 207
Offerte anomale-par. 20
Si applica l’art. 122 co. 9 – d.lgs. n. 163/2006 per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di € .
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E’ specificato che per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione € con l’applicazione del criterio del
prezzo più basso , si escludono automaticamente dalle gare le offerte che presentano una % di ribasso pari
o superiore alla soglia di anomalia ex art. 86 - d.lgs. n. 163 ,senza procedere alla verifica in contraddittorio
con il concorrente ai sensi dell’art. 87 co. 1 e senza che l’amministrazione appaltante possa comunque
esercitare l’esclusione automatica se il numero delle offerte sia inferiore a 10
Fino al 31.12.2015 , è possibile applicare le disposizioni su riportate agli appalti di importo anche superiore
a 1 milione di € ma inferiore alla soglia comunitaria pari a 5.186.000€ , mentre dal 1 gennaio 2016 le
disposizioni descritte ritorneranno ad applicarsi solo per gli appalti di lavoro inferiori a 1 milione € .
In caso di richieste giustificazioni sull’offerta senza esclusione automatica , è stata predisposta una scheda (
n. 1) allegata al modello del disciplinare, con un elenco dei dati da richiedere e gli elementi rispetto ai quali
poter richiedere giustificazioni ( indicati al paragrafo 20 del provvedimento), paragrafo che evidenzia la
procedura da seguìre in caso di attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale ex art. 88
APPALTI
2.A.N.A.C.- COMUNICATO 22.10.2014 - Decorrenza obblighi dei requisiti di partecipazione a
gara tramite AVCPASS –Sito A.N.A.C.
Ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006, dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente
attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’AVCP
La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure
di affidamento il cui CIG sia stato richiesto a partite dal 1° luglio 2014.
Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è
previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG.
Si ricorda che in base alla deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP , l’AVCPass è il servizio realizzato
dall’AVCP per la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici
Il sistema AVCPASS consente:
a.
alle amministrazioni appaltanti , attraverso un’interfaccia web con gli Enti Certificanti, l’acquisizione
della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo
ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;
b.
agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui
produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può
utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il
periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo .
Per l’utilizzo del sistema :
a)l’amministrazione appaltante, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura
di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla
verifica dei requisiti;
b)l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura
di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le
autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione
alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica
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dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.
Oneri della amministrazioni appaltanti
Le amministrazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che:
a.
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ex art. 6-bis – d.lgs. n. 163/2006 e della delibera attuativa n. 111/2012 AVCP ,
attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’AVCP , fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis;
b.
tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al
sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS)
secondo le istruzioni ivi contenute.
Documentazione verificabile tramite AVCPASS
La documentazione verificabile attraverso il sistema AVCPASS , a comprova:
A) dei requisiti generali (art. 38 d.lgs. n. 163/2006) e di idoneità professionale (art. 39 – d.lgs. n.
163/2006) è la seguente :
a.
Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
b.
Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;
c.
Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita
dal Ministero della Giustizia;
d. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
e.
Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato
nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;
f.
Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
g.
Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno
B) dei requisiti economico-finanziari :
a.
Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;
b.
Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO
9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;
c.
Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa
individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
d. Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto
Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).
C) dei requisiti di carattere tecnico organizzativo :
a)le Attestazioni SOA;
b)i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla
stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che
dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità
del 5 ottobre 2010;
c)certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni
o enti pubblici;
d)le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.
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Sul sito A.N.C.I. è pubblicato un Comunicato Stampa dal cui contenuto risulta un prossimo incontro tra il
Presidente dell’A.N.A.C. e il Presidente dell’A.N.C.I. per verificare l’effettiva efficacia del meccanismo per
gli appalti – AVCPASS e le criticità che ne potrebbero derivare .
3. A.N.A.C. COMUNICATO Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici
di importo superiore a 150.000 euro- in GU n.251 del 28-10-2014
E’ stato pubblicato sul sito AVCP-ANAC ,il Manuale in rubrica.
Il Manuale consta di 7 parti distinte in :
Parte I
Organismi di attestazione
Parte II Princìpi geenrali nell’attività di attestazione
Parte III Casellario informatico
ParteIV Certificazioni di qualità
Parte V Certificati di esecuzione lavori
Parte VI Sistema Sanzionatorio nei confronti delle SOA
Parte VII Vigilanza sulle attestazioni
Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 29 ottobre 2014
RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE – TUTTI I SETTORI
4. ANAC- COMUNICATO 22.10.2014-
Modalità di tutela del dipendente che segnala illeciti
(Whistleblower)- sito ANAC
In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 co. 51- l. n. 190/2012 e 19 co. 5 –l. n. 114/2014
,l’ANAC fa conoscere che è stato reso attivo un canale privilegiato a favore dei dipendenti che
intendano segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di
lavoro direttamente all’A.N.A.C. , senza attivare procedure interne .Il canale privilegiato consiste
nella predisposizione di un protocollo riservato che assicuri la riservatezza sull’identità del
segnalante e lo svolgimento di un’attività di vigilanza ,per contribuire all’accertamento delle
circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita.
A breve è prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo di dettaglio
PERSONALE – SEGRETERIA -TUTTI I SETTORI
5.MEF- CONSIP- 23.10.2014 Pubblicazione comunicato sull’avvenuta aggiudicazione della gara
aperta per la sottoscrizione di Accordo quadro del servizio di gestione integrata delle trasferte
di lavoro di personale delle PP.AA. Sito MEF – sez Documenti e Pubblicazione e Consip s.p.a.
Risultano pubblicati sul sito M.E.F. gli affidatari della procedura aperta per la conclusione di
accordo Quadro per la prestazione dei Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del
personale delle Pubbliche Amministrazioni . Gli Aggiudicatari sono :
1. Cisalpina Tours S.p.A.
2. Carlson Wagonlit Italia S.r.l.
3. Uvet American Express Corporate Travel S.p.A.
4. Seneca S.p.A..
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FINANZIARIO
6.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 28 ottobre 2014 –Somme spettanti ai Comuni
spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e contributiva per
l’anno 2013 (ex D.M. 23 marzo 2011).Sito Ministero Interno
Il Ministero fa conoscere che con provvedimento del 22.10.2014 è stata disposta l’erogazione del
contributo - anno 2013- spettante ai Comuni per la partecipazionr al contrasto alla evasione fiscale
e contributiva e si è proceduto alla erogazione del saldo relativo al saldo anno 2012 a favore dei
Comuni che nel 2013 avevano ricevuto un acconto pari al 98, 52% delle risorse ad essi spettanti
L’elenco con i relativi importi è nell’elenco allegato
7.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 23 ottobre 2014 –Mancata acquisizione delle
certificazioni del rendiconto di bilancio anno 2012 –Pubblicazione Comuni ancora non
adempienti
Sabaudia adempiente
8.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 22 ottobre 2014-Pagamento Fondo Sviluppo per
Investimenti 2014
Enti beneficiari :
A titolo di saldo in favore di n. 6.838 comuni per complessivi € 154.379.565,04 e
a favore di n. 77 province per complessivi euro 15.738.108,03
Per verificare l’importo pagato si accede dal link in Comunicati Ministero dell’Interno
Non sono stati erogati , in quanto sospesi , i pagamenti agli enti locali che non abbiano trasmesso
il certificato del rendiconto 2012 , ai sensi dell’art. 43 co. 3 – d.l. n. 66/2014 .
9.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 23 ottobre 2014 – Contributi straordinari per
fusione di Comuni –sito Ministero Interno
Per favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i 10 anni
decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei
trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono
Il Comunicato in “rubrica” fa seguito al Comunicato 13 giugno 2014 che ha provveduto al riparto
delle somme a seguito di documentazione trasmessa dalle Regioni , come indicato nel prospetto
allegato
10 DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 14 OTTOBRE 2014-Concessione anticipazione in
favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la
stabilita' finanziaria degli enti locali in GU Serie Generale n.247 del 23-10-2014
E’ stato pubblicato l’elenco dei Comuni (all'allegato «A»), per la concessione di anticipazione, fino
all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo di rotazione,
denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», di cui
all'art. 243-ter, TUEL da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria
per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'art. 258 TUEL .
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11.DECRETO 13 OTTOBRE 2014 -M.E.F. Riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali
per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione dell’art. 4 co. 6 del decretolegge n. 133 del 2014. In GU n.250 del 27-10-2014
L’art. 4 co. 5 del d.l. n. 133/2014 ha stabilito l’esclusione dal calcolo di stabilità degli importi per
pagamenti sostenuti dopo il 13 settembre 2014 ,per debiti in conto capitale degli enti territoriali
per il 2014 e 2015.
I pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale:
a)certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013;
b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre
2013;
c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento di legittimità entro la medesima data.
Il riparto dell’importo tra i Comuni ,pari a € 524 milioni per il 2014 , è stato effettuato
esclusivamente tra quei Comuni che hanno trasmesso richiesta di concessione di spazi finanziari
entro il 30.09.2014 e all’indirizzo di posta elettronica della RGS .Gli importi sono quantificati nelle
tabelle allegate al decreto in “rubrica”
SCADENZE PER FORNITORI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI :COMUNICATO M.E.F. 27.10.2014 –
sito M.E.F.
Il M.E.F. fa conoscere che i titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni
possono chiederne la certificazione all’amministrazione debitrice usando la piattaforma
informatica del Governo .Se il credito è maturato entro il 31 dicembre 2013, il creditore può cedere
il proprio credito a intermediari finanziari con l'assistenza della garanzia dello Stato, purché
l'istanza venga presentata entro il prossimo 31 ottobre.
Grazie alla garanzia dello Stato,- si legge nel Comunicato- la cessione del credito può avvenire a
condizioni particolarmente vantaggiose. Il costo dell'operazione di cessione è pari all'1,6% del
valore del credito per importi superiori a 50mila euro e all'1,9% per importi fino a 50mila euro.
SERVIZI SOCIALI E SANITA’
12 DECRETO 28 luglio 2014 -MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Ripartizione
delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato
alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari, di cui alla ex lege 285/1997, per l'anno
2014- in G.U. 24.10.2014, N. 248
Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per
l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge n. 285/97 e' autorizzato il finanziamento, a
favore dei 15 comuni della somma complessiva di euro 30.688.000,00, di cui allo stanziamento
disposto per il 2014,secondo il riparto stabilito dal Ministero .
I Comuni assegnatari sono : Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli,
Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari.
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13 COMUNICATO MINISTERO INTERNO 27 ottobre 2014 – Numero verde contro droga e
bullismo
E’ stato attivato il numero verde 43002 contro droga e bullismo per segnalare via sms episodi di
bullismo o legati alla droga. Il servizio è in corso di attivazione in tutte le questure italiane, con il
coordinamento delle prefetture
CULTURA –TURISMO-ORGANI ISTITUZIONALI
14. NOTA LETTERA
SEGRETARIO GENERALE ANCI 23.10.2014 –Proposte per la
concretizzazione delle erogazioni liberali culturali –Art bonus
Con una lettera pubblicata sul sito A.N.C.I. il Segretario generale ANCI , ha evidenziato
l’opportunità , per rendere attuative le disposizioni del d.l. n. 83/2014 in materia di “Art Bonus”
per la cultura , incentivante le donazioni private da parte di imprese o cittadini , con la fruizione
di un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato , di effettuare campagne di
sensibilizzazione delle disposizioni sui siti internet , con la creazione di una specifica sezione
contenente le procedure per effettuare i lavori oltre a riferimenti nominativi , telefonici, mails
degli uffici competenti in materia .In nota la Scrivente fa rilevare che il metodo probabilmente più
semplice per effettuare le donazioni sarebbe l’utilizzo del bonifico bancario .Il donante
conservando la ricevuta di pagamento in sede di dichiarazione dei redditi potrebbe registrare il
credito di imposta che vale dal periodo di imposta 2014
DEMOGRAFICI
15. COMUNICATO 20 OTTOBRE 2014-MINISTERO INTERNO -Indirizzi per istanze di
naturalizzazione –sito Ministero Interno
Il Ministero dell’Interno fa conoscere che da novembre saranno operative nuove modalità per
comunicare con gli uffici del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione che si occupano di
cittadinanza con tre indirizzi di pec . per la trasmissione di istanze di naturalizzazione
R.S.U. –ORGANI ISTITUZIONALI – PERSONALE
16. COMUNICATO A.R.A.N. 28 ottobre 2014 – Calendario elezioni RSU
In data 28 ottobre 2014 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo per la
definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti.
In tale protocollo è prevista la tempistica relativa a tutti gli adempimenti necessari per il rinnovo
delle RSU in scadenza nel prossimo anno. Le elezioni si terranno nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015
interesseranno tutto il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. I nuovi
organismi di rappresentanza del personale, una volta eletti, resteranno in carica per un triennio.
Sul sito ARAN sono pubblicizzati gli adempimenti con le relative scadenze –art. 2 protocollo
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PATRIMONIO17 COMUNICATI AGENZIA DEL DEMANIO 23./27 10.2014 Pubblicazione bandi di vendita
di immobili di proprietà dello Stato –Sito Agenzia Demanio
BANDO TERREVIVE sul sito www.agenziademanio.it sono stati pubblicati i primi bandi di gara
per la vendita di terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato prevista dal decreto
TERREVIVE (art.66 del D.L. n° 1/2012), l’iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali per favorire il cambio generazionale e rilanciare l’imprenditoria in campo
agricolo
Oggetto della vendita sono complessivamente 12 lotti situati in 7 regioni: 1 in Lombardia, 2 in
Emilia-Romagna, 1 in Toscana, 1 nelle Marche, 2 in Basilicata, 3 in Puglia e 2 in Sicilia, per un totale
di 500 ettari circa. I terreni in vendita hanno una base d’asta superiore a 100 mila euro, per un
valore complessivo di circa 2 milioni e 890 mila euro.I soggetti interessati potranno inviare la
propria offerta economica agli uffici delle Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio
competenti per ciascun lotto, entro le date di scadenza dei bandi previste tra gennaio e febbraio
2015. I lotti verranno aggiudicati all’offerta più alta rispetto alla base di partenza, tenendo conto
che i giovani imprenditori agricoli con meno di 40 anni avranno il diritto di prelazione per i
terreni liberi. Nel caso i terreni fossero già utilizzati saranno assegnati prioritariamente ai
conduttori.
BANDO VENDITA IMMOBILI DELLO STATO sul sito
www.agenziademanio.it è stato
pubblicato il terzo bando unico del 2014 che propone al mercato, mediante asta pubblica, 16 beni
di proprietà dello Stato situati su tutto il territorio nazionale . Il portafoglio comprende terreni,
edifici, palazzi storici, ex caserme, ex carceri, ex forti in 10 regioni italiane, prevalentemente in
centri urbani medio-piccoli. Si tratta quindi di opportunità di mercato rivolte a diverse tipologie di
investitori, in particolar modo all’imprenditoria locale.I beni a base d’asta differenziata sono
localizzati nelle Regioni: Calabria, Piemonte ,Lombardia, Friuli Venezia Giulia ,Emilia Romagna
Puglia , Toscana.I dettagli sono pubblicati sul sito Agenzia del Demanio -sezione Gare, Aste e Avvisi –
Vendita beni immobili
UFFICIO LEGALE-AVVOCATURA
18. COMUNICATO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA –Codice deontologico forense – in G.U. Serie Gen 16.10.2014, N. 241
Il codice entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella G.U.
In evidenza :
-le disposizioni per pubblicizzare gli studi professionali e dovere di corretta informazione ( art.
35)
-le disposizioni sul divieto di accaparramento della clientela con agenzie e procacciatori (art. 37)
-le disposizioni contenute nel Tit.III sulla correttezza di rapporti tra colleghi
-le disposizioni in materia di formazione continua ( art. 15)
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REGIONE LAZIO
Comunicato 25 ottobre 2014 – Contributi per i Comuni del litorale – sito Regione Lazio
La Regione fa conoscere che per sostenere e rilanciare l’economia del mare del Lazio e creare nuove
occasioni d’impresa e di lavoro, sono stati stanziati fondi da erogare a 24 Comuni del litorale laziale
Sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro tra il 2015 e il 2016. Per avere accesso alle risorse i Comuni
interessati dovranno presentare progetti specifici secondo le modalità e criteri fissati dalla Regione. In
particolare i progetti dovranno riguardare attività di assistenza, accoglienza, sicurezza delle spiagge,
promozione del territorio, riqualificazione urbana e ambientale
Il contributo massimo sarà di 200mila euro, con diverse modalità di cofinanziamento a seconda della
percentuale
di
partecipazione
finanziaria
dei
Comuni
e
degli
altri
Enti
pubblici.
Non potranno partecipare i Comuni che non hanno adottato il provvedimento di classificazione delle aree
demaniali marittime con finalità turistico-ricreative o che risulteranno inadempienti in relazione alla
normativa vigente in materia di imposte regionali sulle concessioni statali del demanio marittimo
Accordo quadro triennale 2015- 2017 per la gestione della mobilità sanitaria tra il Lazio e
l’Umbria ( art. 9 Patto della Salute 2014- 2016)- B.U.R.L. 23.10.2014, n. 85
DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2014, n. 661 Approvazione schema di Accordo quadro triennale
2015-2017 per la gestione della mobilità sanitaria tra le Regioni Umbria e Lazio
Con il protocollo sono individuati tali obiettivi principali :
-garantire
la regolazione e la facilitazione di accesso alle prestazioni dei pazienti dell’altra Regione,
attraverso adeguati sistemi di informazione e la semplificazione delle procedure amministrative;
-definire i criteri di appropriatezza comuni per l’accesso alle prestazioni sanitarie nei
diversi regimi assistenziali;
-prevedere la mobilità di equipe di professionisti di una regione nelle strutture dell’altra;
-rivalutare la rete dell’emergenza nelle zone di confine al fine di far afferire le
urgenze/emergenze alla struttura ospedaliera più accessibile
-eliminare progressivamente eventuali differenze tariffarie, prevedendo aggiornamenti puntuali
Gli ambiti di attività oggetto dell’accordo sono:
-Prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che dayhospital,
-Prestazioni di specialistica ambulatoriale
- Prestazioni di riabilitazione
-Prestazioni di emergenza
Per la definizione dei piani di attività si dà mandato alle rispettive Direzioni Regionali di valutare e proporre
la definizione di accordi finalizzati a garantire la miglior qualità e continuità assistenziale
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE - Approvazione schema di regolamento contabile
della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito
territoriale individuati ai sensi dell’art. 47, co 1, lett c), L.R. n. 38/1996.- in B.U.R.L. 28.10.2014 , n.
86- Rif.to deliberazione G.R.L.n. 395/2014
E’ stato approvato lo schema tipo di regolamento contabile della convenzione per la gestione associata dei
servizi sociali dei Comuni di ambito territoriale , che entra in vigore dal 1 gennaio 2015 previa adozione da
parte degli enti degli ambiti territoriali individuati ex art. 47 co. 1 c) L.R. n. 38/96 del documento redatto
sulla base dello schema allegato .
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In particolare l’art. 6 dello schema regolamentare stabilisce che i Comuni associati si impegnano così come
stabilito dalla Convenzione a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ed erogare le quote di
compartecipazione obbligatorie per far fronte agli oneri derivanti dalla Convenzione stessa
INFORMATIVA ESTERNA
Sono state pubblicate sul B.U.R.L. 28 ottobre 2014, n. 86 8 determinazioni del 17 ottobre 2014 di
concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende del
Lazio , ai sensi dell’art. 2 co. 64, 65, 66 della legge n. 92/2012
Ai sensi dell’art. 2 co. 64 , si tratta della concessione, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e
ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo
sociale per occupazione e formazione
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SCADENZE EXTRAORDINARIE
ENTRO 31.10 Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della
"cedolare secca" effettuano il versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di
locazione e affitto stipulati in data 01/10/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2014. I tributi
devono essere autoliquidati e versati entro 30 giorni dalla stipula, prima della registrazione; la copia
dell'attestato di versamento va poi consegnata all 'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla
richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione
Risoluzione Ag.Entr. n. 14/E del 24 gennaio 2014
Per tutte le scadenze fiscali è consultabile il sito AgenziaEntrate –sez. Strumenti- Scadenziario
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AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI
POLIZIA LOCALE- RESPONSABILE TRASPARENZA
1.Esercizio del diritto di accesso
Tar Reggio Calabria- sez.I- sentenza breve 22 ottobre 2014 , n. 584-E’ illegittimo il diniego di accesso ad
una denuncia che ha dato luogo ad un procedimento di controllo o ispettivo da parte della Polizia
locale .Può essere disposto in alcuni casi soltanto il differimento ( rispetto alla comunicazione del
nominativo del denunciante) , ma non il diniego assoluto
A seguito di un esposto denuncia anonimo nei confronti del titolare di un’azienda motivato da sosta
irregolare di un autocarro di proprietà dell’azienda , il titolare ha presentato richiesta di accesso alla
denuncia e alla documentazione fotografica , da cui derivava l’accertamento da parte della Polizia .Il
comando ha negato l’accesso alla documentazione richiesta per esigenze istruttorie e l’interessato
richiedente ha presentato ricorso al TAR, , ricorso accolto
Nella parte motivazionale della sentenza ,il giudice di I grado ha evidenziato che colui che subisce un
procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti
amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di
preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti .
Sebbene non si possa escludere che l'immediata comunicazione del nominativo del denunciante potrebbe
incidere negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria , tale esigenza da salvaguardare può giustificare un
breve differimento del diritto di accesso. Non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti
quando ormai ,come nel caso di specie , il procedimento ispettivo - disciplinare si è definitivamente
concluso.
POLIZIA LOCALE –COMMERCIO
2 Competenza ad adottare licenze di p.s. per installazione apparecchi di giochi leciti –
Consiglio di Stato – sez.V—sentenza 23 ottobre 2014, n. 5269 .La competenza può essere riconosciuta in
capo agli organi gestionali apicali con compiti di sovrintendenza e coordinamento da parte del Sindaco
Sebbene sia da ritenere legittima la interpretazione in base alla quale , l’art. 86 – co. 3 -del RD n. 773/1931,
che stabilisce che la materia del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per gli apparecchi automatici,
semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, e“per l’installazione in esercizi commerciali o
pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo
88, o per l’installazione in altre aree aperte al pubblico”, rientri nella materia di pubblica sicurezza , il
passaggio delle competenze nel rilascio della licenza dalle Questure ai Comuni . non implica
necessariamente il passaggio e la competenza al rilascio dai questori ai sindaci
Seppure la materia rientra nell’“ordine pubblico” e nell’ambito delle competenze e funzioni di polizia
amministrativa (ex art. 19 DPR n. 616/1977), il richiamo all’art. 54 TUEL che dispone che
il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla
legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni
affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto
quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto”.
non significa che su tale organo incomba l’obbligo di emanare atti di polizia amministrativa.E’ invece da
garantire a livello comunale che siano le amministrazioni stesse ad adottare modelli organizzativi nei quali
anche i provvedimenti di polizia amministrativa locale contemplati dal T.U. 773 del 1931 siano ricondotti alle
competenze gestionali dei dirigenti oppure dei soggetti investiti di funzioni apicali a’ sensi dell’art. 107 –
TUEL , salvo restando il diretto controllo del Sindaco sul loro operato
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LEGALE
3. Decreto ingiuntivo
Tar Reggio Calabria – sez.I- sentenza 22 ottobre 2014 ,n.578 –Il decreto ingiuntivo non opposto equivale a
una sentenza passata in giudicato
Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato, dimodochè
nessun dubbio può porsi sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo
per la sua esecuzione.
Nella specie i decreti ingiuntivi di cui la ricorrente chiede l'adempimento non sono stati opposti come da
attestazione della competente cancelleria agli atti del giudizio) e sono divenuti esecutivi
La definitività dei decreti su indicati comporta l’obbligo, per l’Amministrazione resistente, di adottare i
provvedimenti necessari per adempiere esattamente al loro disposto.
Con la sentenza , il giudice amministrativo ha ordinato all’Amministrazione resistente di adempiere ai
provvedimenti divenuti definitivi e di effettuare il pagamento del dovuto nel termine di giorni 120 dalla
comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della pronuncia di I grado, con
nomina in caso di ulteriore inadempienza di un commissario ad acta nella persona del Prefetto o delegato
del Prefetto, affinchè provveda, entro giorni 90 dalla scadenza del predetto termine concesso
all’Amministrazione resistente, a dare esatta esecuzione ai decreti, con spese a carico dell’Amministrazione
resistente.
4. Inammissibilità di un ricorso se non vi è tutela giuridica della situazione che il ricorrente intende far
valere
Consiglio di Stato – sez.V- sentenza 23 ottobre 2014 – n. 5269 -Non è giuridicamente qualificabile la
pretesa del commerciante che intenda estendere la propria attività all’esterno del negozio , senza il
rispetto delle prescrizioni emanate dall’amministrazione locale e pertanto il ricorso è da dichiararsi
inammissibile
E’ necessario per attivare un giudizio dinanzi al giudice amministrativo , effettuare la distinzione tra la
titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all’esercizio di
un’azione in giudizio -legittimazione al ricorso- da un lato, e l’utilità ricavabile dall’accoglimento della
domanda di annullamento -interesse al ricorso-, dall’altro . La titolarità di una posizione sostanziale
differenziata presuppone, “il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta
dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’amministrazione o da un
soggetto ad essa equiparato”
Nel caso di specie la ricorrente non è stata in grado di vantare la titolarità di alcuna posizione
giuridicamente protetta in ordine all’estensione della propria attività commerciale sullo spazio in
discussione, estensione da essa attuata soltanto di fatto.
Non vale a giustificare tale situazione di fatto , la circostanza che per lungo tempo il Comune non abbia
disposto la rimozione di strutture movibili poste dalla ricorrente all’esterno dell’esercizio commerciale oltre i
limiti di superfici occupabili e stabiliti con ordinanza sindacale
AREA TECNICA –PERSONALE- RESPONSABILE TRASPARENZA –RESPONSABILE PREVENZIONE
CORRUZIONE
5. Incentivi per la progettazione
Corte dei Conti - sez.contr. Piemonte – deliberazione 2 ottobre 2014, n. 197 - Spetta ai dipendenti che
hanno partecipato alla redazione del progetto spettano gli incentivi .Se l’attività è svolta all’esterno non
vi è diritto al percepimento dell’incentivo .La normativa ex codice degli appalti è stata modificata dalla
legge n. 114/2014
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Quesito formulato :
E’ possibile riconoscere l’incentivo alla progettazione ex art. 23 –d.lgs. n. 163/2006 ?
E’ possibile riconoscere l’incentivo alla progettazione in caso di:
a)progettazione esterna, direzione lavori interna e collaudo esterno;
b)progettazione, direzione lavori e collaudo esterni.?
Con l’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014,
n. 90 , in vigore dal 19 agosto 2014 , e in particolare con l’entrata in vigenza dell’art. 13 e 13 bis , è stato
innovato il sistema dell’erogazione degli incentivi per la progettazione
L’art. 13 della legge n. 114 , ha , con l’abrogazione dei co. 5 e 6 del d.lgs. n. 163/2006 , stabilito che in ragione
della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non
possono più essere corrisposte somme previste al co. 5 ( importo massimo del 2% dell’importo posto a
base di gara di un ‘opera o lavoro ) e al co. 6( riparto del 30% della tariffa professionale per la redazione
di atto pianificatorio ) e le risorse destinate, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara
di un’opera o di un lavoro”, vengono fatte confluire in un apposito “Fondo per la progettazione e
l’innovazione”. Le modalità e i criteri di ripartizione, nello specifico, sono demandati ad un apposito
regolamento dell’amministrazione
Al di là delle modifiche normative afferenti le modalità di riparto , la sez. consultata afferma che la
corresponsione dell’incentivo al RUP è effettuata soltanto nel caso in cui l’attività di progettazione (=
redazione del progetto) sia stata svolta all’interno dell’amministrazione e non sia stata affidata all’esterno .
Inoltre , la corresponsione avviene non tenendo conto del ruolo “ soggettivo” di chi ha svolto l’attività , ma
dell’attività svolta .Prevale , cioè , l’elemento oggettivo , dimodochè qualsiasi dipendente interno , a
prescindere che abbia la qualifica di R.U.P. ha diritto a percepìre il compenso se ha effettivamente svolto
attività di progettazione , ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale.
PERSONALE
6..Come si calcolano gli emolumenti da posizioni organizzative ,nei Comuni di minor consistenza
demografica senza dirigenza
Corte dei Conti /sez.aut/ delib. 21. Ottobre 2014, n. 26 –Le risorse del bilancio comunale per il pagamento
delle pp.oo. nei Comuni senza dirigenza rientrano nel calcolo dei limiti di spesa di cui all’art. 9 co. 2 bis –
d.l. n. 78/2010
Questione rimessa : le risorse da sottoporre a contenimento ex art. 9 co. 2 bis – legge n. 122/2010 sono
soltanto quelle che confluiscono nei fondi delle risorse decentrate o comprendono anche quelle che gravano
sul bilancio dell’amministrazione per coprire il trattamento accessorio spettante a titolo di posizione
organizzativa negli enti che non hanno la dirigenza?
Parere formulato : il trattamento per le pp.oo. trattandosi di ente privo di figure dirigenziali non grava sul
fondo ex art. 15 CCNL 1.04.1999 , ma è finanziato con risorse di bilancio comunale .Vige infatti per gli enti
con dirigenza e per quelli senza ,un doppio sistema di imputazione delle risorse
I comuni che hanno la dirigenza devono imputare le risorse per le pp.oo. sul fondo per le risorse
decentrate , mentre i comuni che non hanno la dirigenza individuano direttamente nel bilancio le risorse e
applicano il regime della contrattazione integrativa.
In caso poi di assegnazione di p.o. a dipendenti che gia siano titolari di trattamento accessorio , il
trattamento accessorio non è più percepìto rientrando , esso, nella p.o. e pertanto si riduce la quota parte del
fondo per le risorse decentrate
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La disposizione di riferimento , oggetto della questione , è contenuta nell’art. 9 co. 2 bis – d.l. n. 78/2010 che
dispone che
dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 ,l’ammontare complessivo delle risorse
destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle
amministrazioni ( inclusi i Comuni) , non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è,
comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.
Si legge nella deliberazione, dal testo , considerata la finalità perseguita dal legislatore, si evince che ci sia
la volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad
offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la
provenienza delle risorse, se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente
rilevante. Quindi ,rientrerebbero nei limiti posti dall’art. 9 co. 2 bis su riportato ,sia le risorse che ricadono
sui fondi della ccdi ( per le amministrazioni che assegnano pp.oo. negli enti con dirigenza )sia i fondi per
le pp.oo. che ricadono direttamente sui bilanci comunali .
Pertanto , le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art.
11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni
organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9,
comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, in legge n. 122/2010
FINANZIARIO –REVISORI CONTABILI
7. Come deve essere iscritto in bilancio il disavanzo di amministrazione
Corte dei Conti- sez.reg.contr.Abruzzo- delib.23 ottobre 2014, n. 321 –I metodi di contabilizzazione sono
differenti per gli enti locali in gestione ordinaria e quelli che hanno invece fatto ricorso alla procedura di
riequilibrio finanziario
Quesito formulato : il Comune che è stato ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale
ex art. 243 bis e segg. T.U.E.L. come deve contabilizzare il disavanzo di amministrazione .Cioè: al momento
della redazione del bilancio previsionale annuale 2014 deve considerare l’intero disavanzo accumulato sino
alla data di approvazione del bilancio di previsione 2014 oppure deve iscriversi nel bilancio annuale 2014
soltanto la quota di disavanzo da riassorbire nel singolo esercizio finanziario secondo le previsioni del
piano di riequilibrio ?
Risposta : Il Comune ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUEL ,
attivabile in presenza di evidenti segni di squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario
devono inscrivere nel bilancio annuale da approvare soltanto la quota di disavanzo che deve essere oggetto
di recupero nell’esercizio annuale di riferimento.Ciò in quanto è previsto un ripianamento della massa
passiva complessiva spalmata nell’arco temporale considerato nel piano di riequilibrio .A favore di tale
impostazione , è l’art. 243 bis co. 6 T.U.E.L. che alla lett d) stabilisce che il piano di riequilibrio finanziario
pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e
deve, comunque, contenere , tra le varie misure elencate, l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di
riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi
previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio .
Con la deliberazione n. 16 /2012 ,la Corte dei Conti /sez.Aut./ha espresso parere favorevole al fatto che la
percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione deve essere più alta nei primi anni del piano e
preferibilmente negli anni che restano del quinquennio di consiliatura in modo da realizzare il riequilibri
entro e non oltre i 5 anni .
La procedura ordinaria di contabilizzazione dell’intero disavanzo come stabilito all’art. 165 co. 11 TUEL
secondo cui il disavanzo di amministrazione è iscritto in bilancio, con le modalità di cui all’art. 188 prima di
tutte le entrate e prima di tutte le spese invece è da considerarsi applicabile nelle amministrazioni a gestione
regolare
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SEGRETERIA –ORGANI ISTITUZIONALI
8 Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti , aziende ,istituzioni
Tar Brescia- sez.I- sentenza 15 ottobre 2014, n. 1058 –Le nomine di competenza dei comuni possono essere
effettuate legittimamente anche in assenza di indirizzi ex art. 42 comma 2-m del Dlgs. 18 agosto 2000 n.
267
Le nomine di competenza dei comuni possono essere effettuate legittimamente anche in assenza di indirizzi
ex art. 42 co 2-m del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto l’ordinamento generale contiene dei criteri-guida
che si impongono anche se non sono recepiti dai singoli enti. Tra questi, i due principali sono la
preparazione professionale e l’assenza di conflitti di interesse.Da ciò ne consegue che la contestazione delle
nomine deve avere come fondamento la dimostrazione di un deficit curricolare o di una situazione di
incompatibilità, elementi che nel ricorso deciso in I grado non sono stati provati
Se fosse provata la sussistenza di profili di illegittimità nella nomina di tutti o di una parte dei consiglieri di
amministrazione, gli effetti dell’annullamento si producono soltanto dalla data di deposito della
sentenza,escludendo caducazioni automatiche dei provvedimenti adottati
L’ investitura sebbene non regolare e il principio di continuità degli organi amministrativi garantiscono
infatti la validità e la stabilità dei provvedimenti assunti dall’organo illegittimamente costituito, fatta salva la
facoltà di revoca al subentro dei nuovi componenti
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