ANNO 00 NUMERO 23 dal 23 al 29 ottobre 2014 COMUNE DI SABAUDIA PROVINCIA DI LATINA RUBRICA DELLE NOVITA’ NORMATIVE GIURISPRUDENZIALI ED AMMINISTRATIVE 1 Il Segretario Generale Il Responsabile di Progetto Avv. Francesco Zeoli Dr.ssa Paola Martullo INDICE IN AGGIORNAMENTI NORMATIVI D.lgs 13 ottobre 2014, n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, .in GU n.250 del 27-10-2014- in vigore dal 26 novembre 2014 pagg. 3/8 Decreto Min Giustizia 24 luglio 2014, n. 148 - Regolamento recante sgravi fiscali contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. In GU n.246 del 22-10-2014 in vigore da 6 .11.2014pagg. 9 /10 L. 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.- in GU n.246 del 22-10-2014- entrata in vigore il 6 novembre 2014- Pagg.11/12 IN INFORMATIVE 1.A.N.A.C. -Provvedimento 2 settembre 2014 Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo piu' basso 2. A.N.A.C. Comunicato 22.10.2014 - Decorrenza obblighi dei requisiti di partecipazione a gara tramite AVCPASS 3. A.N.A.C. Comunicato Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro 4. A.N.A.C. Comunicato 22.10.2014- Modalità di tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower) 5. . MEF- CONSIP- 23.10.2014 - Pubblicazione comunicato sull’avvenuta aggiudicazione della gara aperta per la sottoscrizione di Accordo quadro del servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro di personale delle PP.AA. 6. MIN. INT. 28 ottobre 2014 –Comunicato -Somme spettanti ai Comuni spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e contributiva per l’anno 2013 (ex D.M. 23 marzo 2011). 7. MIN. INT. 23 ottobre 2014 –Comunicato Mancata acquisizione delle certificazioni del rendiconto di bilancio anno 2012 –Pubblicazione Comuni ancora non adempienti 8. MIN. INT. 22 ottobre 2014- Comunicato Pagamento Fondo Sviluppo per Investimenti 2014 9. MIN.INT. 23 ottobre 2014 –Contributi straordinari per fusione di Comuni 10. MIN. INT.- Decreto 13 ottobre 2014- Concessione anticipazioni a favore degli enti locali in dissesto finanziario a valere sul fondo di rotazione 11. M.E.F. –Decreto 13 ottobre 2014 –Riparto spazi finanziari tra enti territoriali per pagamento debiti in conto capitale e Scadenze fornitori 12 . MIN.LAVORO E POL.SOCIALI Decreto 28.07.2014-(GU2 4.10.2014) Adolescenza -Riparto fondo nazionale per Infanzia e 13. MIN.INT. –Comunicato 27 ottobre attivazione n. verde contro droga e bullismo 14. A.N.C.I.-Lettera Segretario 23.ottobre 2014- proposte per attuare iniziative Art Bonus cultura 15. MIN.INT.- Comunicato 20 ottobre 2014 –istanze di naturalizzazione 16. A.R.A.N. – Comunicato 28 ottobre 2014- Elezioni RSU calendario adempimenti 17. AGENZIA DEMANIO- Comunicati 27 ottobre 2014- vendite immobili statali 18 .CONSIGLIO NAZ.FORENSE – Codice deontologico forense IN INFORMATIVE REGIONE LAZIO 1.Comunicato 25.10.2014 Contributi per i comuni del litorale laziale 2.Accordo triennale mobilità sanitaria Lazio-Umbria-B.U.R.L. 23.10.2014 3. Approvazione schema regolamentare contabile convenzione per la gestione associata di servv.soc.- 2 B.U.R.L. 28.10.2014,N. 86 Informativa esterna : pubblicazione determinazioni del 17 ottobre 2014 di concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende del Lazio , ai sensi dell’art. 2 co. 64, 65, 66 della legge n. 92/2012 Gli AGGIORNAMENTI GIURISRUDENZIALI : pag 30-34 AGGIORNAMENTI NORMATIVI DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2014, n. 153 Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.in GU n.250 del 27-10-2014- in vigore dal 26 novembre 2014 Le modifiche apportate al d.lgs. n. 159/2011 si riferiscono essenzialmente alla nuove definizione dell’ ambito soggettivi delle verifiche , da un lato e alle semplificazioni procedimentali dall’altro ,attraverso essenzialmente : - l’acquisizione della documentazione anti mafia , con accesso alla Banca Dati Nazionale Unica ; - l’ utilizzabilità delle documentazioni antimafia acquisite per uno specifico procedimento ,in più procedimenti se non sia decorso il termine di efficacia , -la garanzia di conclusione dei procedimenti amministrativi nei termini stabiliti senza ritardi , attraverso l’ acquisizione di autocertificazioni da parte dei richiedenti , per il rilascio di provvedimenti favorevoli; i provvedimenti favorevoli sono comunque emanati con l’ apposizione di condizioni risolutive o sospensive , qualora le informazioni in materia antimafia trasmesse oltre i termini previsti ex lege , non in via preventiva -rilascio di idonee garanzie da parte degli interessati a favore delle amministrazioni procedenti -omogeneizzazione dei procedimenti per il rilascio da parte dei Prefetti territorialmente competenti delle comunicazioni e delle informazioni antimafia e riduzione dei termini per il rilascio Prima di riportare in sintesi le modifiche introdotte , si ricordano le distinzioni in materia di documentazione antimafia come normate dall’art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 : la documentazione antimafia è costituita : -dalla comunicazione -dalla informazione . DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA La comunicazione consiste nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 d.lgs.n 159 /2011, conseguenti alla applicazione di una delle misure di prevenzione previste dal libro I –tit. I –capo II del codice penale . Se dalla verifica risulti che nei confronti di soggetti sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II, le amministrazioni pubbliche e gli altri soggetti indicati all’art. 83 co. 1 del d.lgs. n. 159 , non possono rilasciare i provvedimenti amministrativi elencati nell’art. 67 co. 1 e qualora rilasciati , l’applicazione di misura di prevenzione definitiva ne determina la decadenza. 3 L’applicazione della misura di prevenzione definitiva , comporta inoltre il divieto di concludere contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cottimo fiduciario e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate ed è disposta la decadenza delle attestazioni a cura degli organi competenti L’ informazione antimafia consiste , invece, nell'attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 ( di cui sopra), e in più nell'attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate indicati nel comma 4 dell’art. 91 ( cui si effettua espresso rinvio per motivi di esemplificazione della esposizione descrittiva) Resta comunque ferma la possibilità per il Prefetto di desumere il tentativo di infiltrazione mafiosa da provvedimenti di condanna anche non definitiva , per reati strumentali all'attività delle organizzazioni criminali insieme a concreti elementi da cui risulti che l'attività d'impresa possa, anche in modo indiretto, agevolare le attività criminose o esserne in qualche modo condizionata, oltrechè dall'accertamento delle violazioni degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 commesse con la condizione della reiterazione prevista dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689. In tali casi, entro il termine di cui all'articolo 92, ( 45 giorni dalla richiesta , fatti salvi i casi di complessità istruttorie ) rilascia l'informazione antimafia interdittiva. ADEMPIMENTI DA PARTE DELLE AMMINISTRAZIONI E SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 83 CO. 1 –D.LGS. N. 159/2011 Gli adempimenti a carico delle amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 83 co. 1 ,sono disciplinate dall’art. 83 , per cui le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico ,i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 ,prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, o prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’art. 67 I provvedimenti elencati all’art. 67 sono: a)licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli elenchi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso; e) attestazioni di qualificazione per eseguire lavori pubblici; f) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati; g) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali; h) licenze per detenzione e porto d'armi, fabbricazione, deposito, vendita e trasporto di materie esplodenti. ) DURATA DELLA DOCUMENTAZIONE 4 La comunicazione antimafia acquisita dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’art. 83 co. 1 , attraverso la Banca Dati Nazionale Unica , ha validità di 6 mesi dalla data dell’acquisizione L’informazione , invece, ha validità di 12 mesi MODIFICHE APPORTATE DAL D.LGS. 13.10.2014, n.153 AMBITO SOGGETTIVO E MODALITA’ DI UTILIZZO DELLA DOCUMENTAZIONE –Art 1 Art. 1 co. 1 a) - a chi deve riferirsi l’informazione antimafia ex art. 85 co. 3 d.lgs. n. 159/2011 .Oltre ai soggetti elencati all’art. 85 , l’informazione deve riferirsi anche ai familiari conviventi di maggior età dei soggetti indicati nei commi precedenti , residenti nel territorio dello Stato ( modifica art. 3 – d.lgs. n. 159) Art. 1 co. 1 b) – Utilizzabilità della documentazione gia acquisita .Fino alla attivazione della Banca Dati Nazionale Unica , la documentazione valida per 6 o 12 mesi è utilizzabile e produce i suoi effetti anche in altri procedimenti diversi da quello per il quale è stato acquisita e riguardante gli stessi soggetti nei confronti dei quali è stata acquisita RILASCIO DELLE COMUNICAZIONI ANTIMAFIA FORMA E TERMINI – Modifiche artt. 87 e 88 d.lgs. n. 159 –Art. 2 Co. 1 La comunicazione è acquisita mediante consultazione la Banca Dati Nazionale Unica da parte dei soggetti indicati all’art. 97 co. 1 d.lgs. n. 159 ovvero: a) dalle pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, dagli enti e aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e dalle società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico ,dai concessionari di opere pubbliche e ai contraenti generali ( art. 83 co. 1 e 2 d.gs. n. 159) b) da camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; c) dagli ordini professionali; c-bis) dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nei casi previsti Resta ferma la competenza del Prefetto ,nella effettuazione delle necessarie verifiche e degli accertamenti, nel caso in cui dalla Banca dati Unica Nazionale ,risulti la sussistenza di motivi ostativi oppure nei casi in cui il soggetto dell’accertamento non risulti censito ( art. 88 co. 3 bis d.lgs. n. 159/2011) Co. 2 Nei casi in cui interviene il Prefetto ( ex art. 88 co. 2, 3 e 3 bis d.lgs. n. 159/2011), sono individuate le competenze territoriali ( art. 2 co. 2 – d.lgs n. 153/2014) Co. 2 b) E’ abbreviato il termine per il rilascio da parte del Prefetto della comunicazione antimafia ( entro 30 anziché entro 45 giorni dalla consultazione ) fatto salvo il maggior termine per complessità istruttorie pari a ulteriori 45 giorni DECORRENZA DEL TERMINE PER RILASCIO DI COMUNICAZIONE DA PARTE DEL PREFETTO: AUTOCERTIFICHE Co. 2 Decorso il termine di cui al co.4 dell’art. 88 ( 30 giorni dalla consultazione) i soggetti di cui all'articolo 83, co 1 e 2, tra cui le pubbliche amministrazioni ,procedono anche in assenza della comunicazione 5 antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'art. 89 sottoscritta in applicazione dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000RILASCIO DI PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI PREVIA AUTOCERTIFICAZIONE Co. 2 Nel caso in cui previa autocertificazione e senza i preventivi controlli da parte delle Prefetture , le amministrazioni e gli altri soggetti indicati all’art. 83 co. 1 e 2, debbano erogare contributi, finanziamenti, agevolazioni e altre erogazioni di cui all'art. 67 , tali contributi sono corrisposti sotto condizione risolutiva ,con l’obbligo di revoca di autorizzazioni e concessioni o recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite ( Integrazione art. 88 con inserimento co. 4 bis)REVOCA E RECESSO CONTRATTUALI Co. 2 La revoca e il recesso di cui all’art . 88 comma 4-bis si applicano anche quando la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e' accertata dopo la stipula del contratto, dopo la concessione di lavori o di rilascio di autorizzazione al subcontratto.CONTRIBUTI O ALTRI VANTAGGI FINANZIARI DA PARTE DI STATO , ENTI PUBBLICI E UE : SOSPENSIONE DEL VERSAMENTO In caso di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali, il versamento puo' essere in ogni caso sospeso fino alla ricezione da parte dei soggetti richiedenti ( tra cui le pp.aa) di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, della comunicazione antimafia liberatoria ( integrazione art. 88 con inserimento co. 4 bis ) COMUNICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA INTERDITTIVA DA PARTE DEL PREFETTO ALL’IMPRESA O SIM. ( integrazione art. 88 con inserimento co. 4 ter – d.lgs. n. 159) Il Prefetto effettua la comunicazione , entro 5 giorni dalla sua adozione,all’impresa, societa’ o associazione interessata, secondo le modalita’ previste dall’articolo 79, comma 5-bis, d.lgs. 163/2006ACCERTAMENTO DI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE MAFIOSA A SEGUITO DELLA RICHIESTA DI COMUNICAZIONA ANTIMAFIA Co. 2 Quando in esito alle verifiche tramite consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'art. 88, comma 2, sia accertata la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa, il Prefetto adotta comunque un'informazione antimafia interdittiva e ne da' comunicazione ai soggetti richiedenti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2 ( comprese le pp.aa) , senza emettere la comunicazione antimafia. L'informazione antimafia adottata tiene luogo della comunicazione antimafia richiesta – RILASCIO INFORMAZIONI ANTIMAFIA – Art. 3 Sono omogeneizzate le disposizioni che disciplinano la comunicazione antimafia a quelle riferite alla informazione antimafia, rispetto alle modalità di acquisizione , soggetti competenti e comunicazioni alle imprese L'informazione antimafia e' conseguita mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica da parte dei soggetti ex art. 97, co 1,incluse le pp.aa. debitamente autorizzati, salvo i casi di cui all'articolo 92, commi 2 e 3. L’informazione è immediatamente rilasciata quando non risultino elementi negativi a carico dei soggetti cui l’informazione si riferisce .L’informazione in tal caso è detta “liberatoria”( art. 92 co. 1 d.lgs. n. 159/2011) 6 Se invece non può essere rilasciata informazione liberatoria , l’informazione è rilasciata dal Prefetto territorialmente competente come individuato all’art. 92 co. 2 e 3 d.lgs. n. 159 Quando non può essere rilasciata informativa liberatoria, causa la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 d.lgs. 159 /2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co.4, d.lgs. n. 159/2011, il Prefetto dispone le necessarie verifiche e rilascia l'informazione antimafia interdittiva entro 30 giorni dalla data della consultazione. Quando le verifiche disposte siano di particolare complessita', il Prefetto ne da' comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata, e fornisce le informazioni acquisite nei successivi 45 giorni. Il Prefetto procede con le stesse modalita' quando la consultazione della banca dati nazionale unica e' eseguita per un soggetto che risulti non censito ( sostituzione dell’art. 92 co. 2 d.lgs 159) Come per la comunicazione antimafia , l'informazione antimafia interdittiva e' comunicata dal Prefetto, entro 5 giorni dalla sua adozione, all'impresa, societa' o associazione interessata, secondo le modalita' previste dall'art. 79, co 5-bis, d.lgs. n. 163/2006 I RAPPORTI PREFETTO –A.N,A.C. –Applicazione dell’art. 32 co. 10 – legge n. 114/2014 Il Prefetto, adottata l'informazione antimafia interdittiva, verifica anche la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32, co. 10 – legge n. 114/2014 e, in caso positivo, ne informa tempestivamente il Presidente A.N.A.C. Le misure previste dall’art. 32 co. 10 - legge n. 114/2014 sono riferite alle imprese aggiudicatarie di appalti nei confronti delle quali l’A.G. proceda per reati contro la pubblica amministrazione individuati all’art. 32 co. 1 della legge n. 114 o in presenza di rilevate situazioni anomale e comunque sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili alle imprese .In tali casi su proposta del Presidente dell’A.N.A.C. il Prefetto può intimare all’impresa aggiudicataria, valutata la particolare gravità dei fatti oggetto dell'indagine, di provvedere al rinnovo degli organi sociali sostituendo il soggetto coinvolto e se l'impresa non si adegui nel termine di 30 giorni , provvede nei 10 giorni successivi, con decreto ,alla nomina di uno o più amministratori Quando sia stata emessa una informativa antimafia , il Prefetto , invece ,procede d’ufficio senza attività di impulso dell’A.N.A.C. il cui Presidente deve essere informato dei provvedimenti adottati secondo forme e modalità indicate dall’art. 32 co. 10 PROVVEDIMENTI FAVOREVOLI RILASCIABILI DALLE PP.AA SOTTOPOSTI A CONDIZIONE Anche in caso di informazioni antimafia , oltreché nei casi di comunicazione antimafia ,quando sia decorso il termine dei 30 giorni o un termine superiore per complessità istruttorie , e il Prefetto non l’abbia rilasciata , oppure in casi di urgenza , gli organi competenti al rilascio di provvedimenti favorevoli , comprese le pp.aa. , rilasciano tali provvedimenti sotto condizione risolutiva , con l’obbligo di revoca di autorizzazioni e concessioni o recesso dai contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere gia' eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite e con le revoche e i recessi contrattuali previsti riguardo ai contratti stipulati in mancanza di rilascio delle informazioni Stesso procedimento in caso di erogazione di contributi e altri vantaggi economici concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali,, per i quali è prevista la sospensione sino al ricevimento della informazione . NORME PER IL FUNZIONAMENTO BANCA DATI UNICA NAZIONALE –Art. 4 7 In sintesi sono previste le seguenti misure : a) Facoltà regolamentare dello Stato di disciplinare le modalità per acquisire i dati anagrafici dei soggetti sottoposti a verifiche antimafia tramite A.N.P.R. (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) comparando i dati con quelli in possesso del C.E.D. ex art. 8 co. 1 –l. n. 121/1981. b) In caso di mancato funzionamento della Banca dati unica nazionale per eventi eccezionali la comunicazione antimafia è sostituita da autocertifica e l’informazione è rilasciata dal Prefetto previe verifiche entro 30 giorni o termini maggiori in caso di complessità istruttoria ). c) Se la comunicazione antimafia è rilasciata in ritardo , i provvedimenti favorevoli ex art. 67 d.lgs. n. 159 sono rilasciati dalle pp.aa e dagli altri soggertti ex art. 83 d.lgs. n. 159 , sotto condizione risolutiva e previa presentazione di rilascio di garanzia fideiussoria di importo pari al valore delle erogazioni varie . d) Il Ministero dell’Interno Dip.to per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, pubblica subito in caso di mancato funzionamento della Banca dati nazionale unica ,un avviso sul proprio sito e su quelli delle Prefetture .Con le stesse modalità ne è pubblicizzato il ripristino . e) Il periodo di mancato funzionamento della banca dati nazionale unica e' accertato con decreto del capo del predetto Dipartimento ovvero di altro dirigente appositamente delegato. Il decreto e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'interno nella sezione "Amministrazione trasparente Laddove è utilizzata la nomenclatura” banca dati” , la medesima è sostituita da Banca Dati Unica Nazionale Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate prima del 26.11.2014 si applicano le disposizioni del d.lgs. n. 159/2011 con le eccezioni stabilite all’art. 5 co. 2 della legge in “rubrica” 8 DECRETO MINISTERO GIUSTIZIA 24 luglio 2014, n. 148 - Regolamento recante sgravi fiscali contributivi a favore di imprese che assumono lavoratori detenuti. In GU n.246 del 22-10-2014 in vigore da 6 .11.2014 Art. 1 Crediti di imposta per assunzioni di detenuti o internati Alle imprese che assumono, per un periodo non inferiore a 30 giorni, lavoratori detenuti o internati, anche ammessi al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è concesso un credito di imposta pari a 700 € mensili per il 2013 e a 520, 00€ mensili dal 2014 in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate Alle imprese che assumono lavoratori semiliberi provenienti dalla detenzione o internati semiliberi per un periodo non inferiore a 30 giorni e' concesso un credito di imposta per ogni lavoratore assunto, e nei limiti del costo per esso sostenuto, nella misura di euro 350 mensili, in misura proporzionale alle giornate di lavoro prestate, a decorrere dal 1° gennaio 2013 Dal 1 gennaio e sino alla emanazione di un nuovo decreto ministeriale , il credito di imposta è di 300€ Il credito di imposta è riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno impiegato detenuti o internati , o semiliberi o internati semiliberi in part time , in misura proporzionata alle ore di lavoro prestate Le disposizioni di cui sopra si applicano , alle stesse condizioni, anche ai rapporti di lavoro gia' instaurati alla data del 1° gennaio 2013 e che proseguono per un periodo non inferiore a 30 successivamente al 1° gennaio 2013 Art. 2 Credito di imposta per attività di formazione Il credito di imposta spetta per gli stessi importi individuati all’art. 1 anche per i datori di lavoro che svolgono attivita' di formazione nei confronti di detenuti o internati che comporti la successiva assunzione dopo il periodo formativo per un periodo minimo corrispondente al triplo del periodo di formazione Il credito di imposta spetta anche ai datori di lavoro che svolgono attivita' di formazione mirata a fornire professionalita' ai detenuti o agli internati da impiegare in attivita' lavorative gestite in proprio dall'Amministrazione penitenziaria. Art. 3 Presupposti per fruire delle agevolazioni Il credito di imposta spetta purchè: a) I datori di lavoro assumano con contratto di lavoro subordinato per non meno di 30 giorni detenuti , internati , anche ammessi al lavoro esterno , e semiliberi; b) corrispondano un trattamento economico non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di lavoro. Le agevolazioni spettano alle imprese che abbiano stipulato apposite convenzioni con la direzione degli istituti penitenziari dove si trovano i lavoratori Art. 4 Fruizione del credito di imposta Spetta per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto se detenuto o internato; 9 per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo in caso di assunzione di detenuti e internati che non hanno beneficiato della semiliberta'o del lavoro esterno , purchè il rapporto di lavoro sia iniziato mentre il soggetto non era in stato di libertà Art. 6 Adempimenti delle imprese per fruire del credito di imposta Dal 2015 i soggetti che intendono fruire del credito di imposta devono presentare, entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello per cui si chiede la fruizione del beneficio, una istanza, relativa sia alle assunzioni gia' effettuate che a quelle che si prevede di effettuare, presso l'istituto penitenziario con il quale hanno stipulato la convenzione nelle modalità stabilite dall’art. 6 , dimodochè l’istituto penitenziario provveda a trasmettere le istanze al provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria .Sono previsti controlli sull’effettivo utilizzo del credito di imposta L’art. 5 indica nel dettaglio le caratteristiche del credito di imposta mentre l’art. 8 prevede un sistema di riduzione delle aliquote contributive per l’assicurazione obbligatoria previdenziale e assistenziale relativa a detenuti o internati, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e ai condannati ed internati ammessi al lavoro all'esterno . I benefici di cui all’art. 8 si applicano anche per i 18 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo del lavoratore assunto per i detenuti ed internati che hanno beneficiato della semiliberta' o del lavoro esterno 10 LEGGE 10 ottobre 2014, n. 147 Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico.- in GU n.246 del 22-10-2014entrata in vigore il 6 novembre 2014 La legge apporta le seguenti modifiche sintetizzate: art. 1 legge 147/2014 -A) in materia di “salvaguardia dei lavoratori dall’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico”.E’stabilito che le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decretolegge n. 201 del 2011,continuano ad applicarsi, nel limite di ulteriori 35.000 soggetti, anche se maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011. I potenziali beneficiari sono : -i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali anche se percepiscano la CIG straordinaria (ex art. 1 – legge n. 223/1991) , entro i 15 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e il cui rapporto di lavoro cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita' ai sensi degli artT 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, oppure -i lavoratori che siano cessati dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilita' ex artt. 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, i cui nominativi siano stati comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e delle politiche sociali secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012. Il numero di soggetti ammessi al beneficio di fruizione del trattamento pensionistico antecedente alla legge n. 214/2011 sono diminuiti da 55.000 a 35.000 per le riaccertate economie di spesa a disposizione , che finanziano il fondo istituito appositamente presso il Ministero del Lavoro ex art. 1 co. 235 - legge n. 228/2012 , risorse diminuite rispetto a quelle programmate con la legge di stabilità 2014 . Pertanto , gli importi indicati al IV periodo del co. 235 dell’art. 1 – legge n. 228/2012 sono ridotti di 74 milioni di euro per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni di euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017, 23 milioni di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019 , mentre i soggetti che possono fruirne sono : nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di : 77 milioni di euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 di 6 milioni di euro per l'anno 2019. Art. 2 – legge n. 147/2014 Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti alla data di entrata in vigenza del nuovo sistema pensionistico continuano ad applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento dopo il 31 11 dicembre 2011 elencati all’art. 2 co. 1 lett. da a ) a e) della legge in “rubrica” I lavoratori sono ammessi ai benefici previa presentazione di loro istanza da effettuarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (6 novembre 2014 )all’INPS Art. 3 – legge n. 147/2014 Interpretazione autentica dell’ art. 1 co 194 e ) della legge n. 147/2013 Tra i beneficiari del trattamento pensionistico antecedente a quello introdotto dal d.l. n. 201/2011 sono elencati alla lett. e ) del co. 194 dell’art. 1 della legge di stabilità per il 2014 : i lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione dopo il 4 dicembre 2011 , che, entro 6 mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7, co.1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del d.l. n. 201/2011 L’art. 3 della legge precisa che il versamento della contribuzione volontaria puo' essere effettuato solo con riferimento ai 6 mesi successivi al termine di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011. Per gli stessi lavoratori di cui sopra ( elencati alla lett e) del co 194 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 ) , gia' autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente al 31.12.2013 e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai 6 mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita', relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011. 12 INFORMATIVE AREA TECNICA – APPALTI 1.A.N.A.C. -Provvedimento 2 settembre 2014 Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta per appalto di sola esecuzione lavori. Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo piu' basso. (Bando-tipo n. 2). -In GU Serie Generale n.246 del 22-10-2014 - Suppl. Ordinario n. 80E’ stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale indicata in rubrica , l'allegato «Bando-tipo per l'affidamento di lavori pubblici nei settori ordinari - Procedura aperta ex art. 55 d.lgs. n. 163/2006 per appalto di sola esecuzione .Contratti di importo superiore a euro 150.000 - Offerta al prezzo piu' basso . Il provvedimento si configura come una Linea guida che le amministrazioni sono tenute a seguire per la compilazione e la predisposizione del modello allegato .In sintesi si prevedono le prescrizioni di seguito in sintesi descritte ricomprese, nei paragrafi delle note descrittive che compongono il provvedimento : Deroghe al bando tipo- paragrafo 1 Eventuali deroghe al bando-tipo, sebbene motivate, non potranno mai consistere nell'introduzione di clausole di esclusione contrastanti con il disposto dell’ art. 46, comma 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, poiché potrebbero essere affette da nullità Rispetto alle cause di esclusione tipizzate nella determinazione dell'AVCP n. 4/2012, le stazioni appaltanti possono prevedere ulteriori cause di esclusione, previa adeguata e specifica motivazione con riferimento a disposizioni di leggi vigenti o agli ulteriori criteri previsti dall'art. 46, comma 1-bis, del Codice. Il Modello predisposto contiene gli elementi essenziali-paragrafo 1 L’A.N.A.C precisa che il modello elaborato contenente gli elementi essenziali della procedura di affidamento che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara , non puo' essere ritenuto esaustivo di tutte le possibili fattispecie che in concreto possono verificarsi. nel caso di gare gestite con sistemi telematici si deve integrare il disciplinare di gara con le norme sulla procedura e le altre indicazioni dettate dal Codice e dal Regolamento in materia, mentre, per le procedure indette dalle centrali di committenza, i modelli predisposti potranno essere utilizzati nei limiti di compatibilita' con le specificita' degli istituti. Cause di esclusione-paragrafo 1 Nelle parti a contenuto prescrittivo vincolante sono contenute le cause di esclusione ai sensi dell'art. 46, co 1-bis, del d.lgs. n. 163/2006, gia' tipizzate con l'atto di determinazione n. 4 del 2012, al quale l’Autorità effettua espresso rinvio Irrogazione di sanzioni pecuniarie per irregolarità adempimentali dei concorrenti-par.1 L'Autorita' , è indicato in premessa ,procedera' attraverso apposita determinazione a fornire alle stazioni appaltanti , indicazioni sulle modalita' applicative delle nuove disposizioni normative, riferite all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie , in caso di mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità 13 essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive come prescritto dall’art. 39 – legge n. 114/2014 , integrativo dell’art. 38 d.lgs. n. 163/2006 Qualificazione unica SOA-par. 2 Per quanto riguarda la qualificazione negli appalti di lavori di pubblici di importo superiore a 150.000 € , vige il sistema unico di qualificazione, in base al quale l'attestato di qualificazione rilasciato dalle SOA assolve ogni onere documentale sulla dimostrazione dei requisiti di capacita' tecnica e finanziaria per l’affidamento dei lavori della tipologia ed importo indicato nel bando, e a garantire la stazione appaltante in ordine all'affidabilita' dell'impresa certificata, come disposto dall’art. 60- co. 4-DPR n. 207/2010 La nuova disciplina in materia di qualificazione-par. 2 l'individuazione delle categorie di lavoro da inserire nei bandi di gara rientra nell'attivita' del progettista ex art. 108 D.P.R. n. 207/2010 e consiste nell'abbinamento dell'insieme delle lavorazioni previste nel progetto e del relativo importo, alle categorie di cui all'Allegato A. La legge n. 80/2014, all’art.. 12 ha modificato il sistema di qualificazione : a)riducendo il numero delle categorie a qualificazione obbligatoria ex all. A del DPR n. 207/2010 a seguito della modifica ; b) riducendo il numero delle lavorazioni superspecialistiche . Così ad esempio, non sono piu' considerate super-specialistiche le categorie OS3 (impianti idrico-sanitari, cucine, lavanderie), OS8 (opere di impermeabilizzazione) OS20A e OS20B (rilevanti topografici e indagini geognostiche) e pertanto possono essere eseguite direttamente dall'aggiudicataria, se in possesso della relativa qualificazione, ovvero possono essere subappaltate per l'intero importo, senza necessita' di partecipazione in raggruppamento verticale. Nei bandi di gara devono essere indicati l'importo complessivo dell'opera o del lavoro oggetto dell'appalto, la relativa categoria generale o specializzata considerata prevalente e le ulteriori categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera o il lavoro, con i relativi importi, che sono scorporabili. Ex art. 108 co. 2 DPR n. 207/2010 ,per categoria prevalente s'intende quella di importo piu' elevato tra le categorie costituenti l'intervento, mentre, ai sensi del co 3, le ulteriori categorie generali e specializzate, sono quelle che, a scelta del progettista in sede di redazione del progetto a base di gara, sono di importo singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dell'opera o lavoro, oppure di importo superiore a 150.000 euro. Costo del lavoro-par. 2.1 La valutazione del costo del lavoro deve trovare la sua corretta collocazione nell'ambito della verifica di congruita' dell'offerta. Il Ministero del lavoro, rispetto a quale CCNL applicare ha affermato che, con specifico riferimento ai contratti di appalto di lavori edili, e' corretto l'inserimento nell'ambito dei bandi-tipo predisposti ai sensi dell'art. 64, co. 4-bis, d.lgs 163 la formula seguente "applicazione ai lavoratori coinvolti nei lavori oggetto del presente bando di gara del contratto nazionale e territoriale dell'edilizia sottoscritti dalle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale 14 Importo dell’appalto-par. 3 Questo deve essere al netto dell'IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, il cui valore deve essere specificatamente indicato. Costi della sicurezza-par. 3 Sono valutati in sede di verifica della congruità dell’offerta , possono essere indicati dall’offerente e ,se inseriti nel bando ,non possono essere prescritti a pena di esclusione .Ciò in quanto , l’art. 87 co. 4 d.lgs. n. 163 , prevede tale clausola obbligatoria solo per servizi e forniture , non anche per i lavori Partecipazione a gara di RTI-par. 5 Nel caso di RTI di tipo orizzontale, e' previsto che la qualificazione debba essere posseduta dalla mandataria nella misura minima del 40% dell'importo dei lavori e la restante percentuale, anche cumulativamente dalla capogruppo insieme alle mandanti, purche' a ciascuno corrisponda la misura minima del 10% e purche' l'impresa mandataria, nel calcolo finale, possegga in ogni caso i requisiti in misura maggioritaria Nel caso di RTI di tipo verticale, le norme sulla partecipazione prevedono che la qualificazione debba essere posseduta dalla capogruppo nella categoria prevalente per il corrispondente importo, e dalle mandanti - relativamente alle categorie scorporabili I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facolta' di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilita' con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate Avvalimento-par.5 Si applica l’art. 49 d.lgs. 163/2006 Gli operatori economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avvalersi per la stessa categoria di qualificazione delle capacita' di piu' imprese. Nel bando di gara deve essere chiaramente specificato il livello minimo di capacita' richiesta ossia di classifica minima che deve essere posseduta dall'operatore o dagli operatori economici di cui si intenda cumulare le capacita' per il raggiungimento della classifica richiesta nel bando di gara Cause ostative alla partecipazione-par. 6 Sono quelle indicate all’art. 38 d.lgs . n. 163/2006 Tra le cause di esclusione e' incluso anche il divieto ope legis di cui all'art. 53, co16-ter, del d.lgs.n. 165/2001 introdotto dall'art. 1, com 42, lett. l), - legge n. 190/2012 Verifica dei requisiti di partecipazione-par.7 I requisiti sono verificati tramite sistema AVCPASS , obbligatorio dal 1 luglio 2014 (delib. 111/2014). Visione della documentazione e sopralluoghi-par. 8 Il disciplinare prevede che tutta la documentazione di gara sia messa a disposizione delle imprese sul profilo del committente, ex art. 32 – l. n. 69/2009 e art. 23 d.lgs. n. 33/2013 Per le modalità di pubblicazione si applica l’art. 66 – d.lgs. n. 163/2006 come modificato al co. 7 dall’art. 26 – legge n. 89/2014 , disposizioni riferite alle modalità di pubblicazione di avvisi e bandi in base agli importi e 15 l’art 122. co. 5 .Le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2016 . Pubblicazioni di rilevanza comunitaria- dal 1 gennaio 2016 non è prevista la pubblicazione su quotidiani 1. Per i contratti di importo comunitario , gli avvisi e i bandi di gara devono essere trasmessi alla Commissione per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea , per via elettronica o con altri mezzi di trasmissione .La pubblicazione avviene seecondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione ex all. X p.3 2. Le spese di pubblicazione sono a carico della Comunità europea 3. Sono inoltre pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – serie speciale contratti pubblici ; sul profilo del Committente della amministrazione appaltante ; non oltre 2 giorni lavorativi successivi sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio con l'indicazione degli estremi della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale In caso di appalti di soglia comunitaria , il Comune che pubblica l'avviso sul proprio sito istituzionale trasmette alla Commissione al sito internet http://simap.eu.int ,una comunicazione in cui è annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo sul profilo del committente , soltanto qualora il comune intenda avvalersi di utilizzare termini abbreviati nelle procedure di gara . Pubblicazioni di rilevanza nazionale – importo pari o sup a 500.00 € 1. Per i contratti di importo pari o superiore a 500.000 € i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati : A) nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Speciale relativa ai contratti pubblici; B) sul sito informatico della stazione appaltante C) entro i successivi 2 giorni lavorativi ,sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 163/2006 con gli estremi della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale Dal 1 gennaio 2016 la pubblicazione di informazioni ulteriori complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel d.lgs. n. 163/2006 e nell’all. IX avviene soltanto in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti ( art. 66 co. 7 d.lgs. n. 163/2006) Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all'allegato IX A sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione (art. 66 co. 7 bis – d.lgs. n. 163/2006 ) Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità , decorrono dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana . Pubblicazioni sul sito istituzionale del Comune appaltante- contratti di importo inferiore a 500.000€ 1. Sono pubblicati sul sito informatico – albo pretorio informatico del Comune dove si eseguono i lavori e sul sito dell’amministrazione appaltante, i bandi e gli avvisi di gara e relativa documentazione per i contratti di importo inferiore a 500.000€ Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità , decorrono dalla data di pubblicazione sul sito informatico comunale. Rispetto ai sopralluoghi, gli appalti di lavori la mancata effettuazione del sopralluogo determina l'esclusione dalla gara in quanto integra una violazione di una prescrizione del Regolamento (art. 106, co 2) ed una carenza di un elemento essenziale dell'offerta ;il sopralluogo potra' essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente o da soggetto diverso munito di delega, purche' dipendente dell'operatore economico concorrente . Modalità di presentazione della documentazione e richiesti chiarimenti da parte dei partecipanti Si richiamano le disposizioni ex D.P.R. n. 445/2000 .Le amministrazioni appaltanti possono prevedere nei bandi di gara l’obbligo per i partecipanti di indicare un indirizzo di posta elettronica o del fax ( art. 79 co. 5 quinquies –d.lgs. n. 163/2006). Tale condizione non è a pena di esclusione , esonerando soltanto 16 l’amministrazione appaltante dalla responsabilità per mancato o ritardato recapito dei plichi . Le pubbliche amministrazioni appaltanti se intendano avvalersi elettronica, devono utilizzare esclusivamente quella certificata. per le comunicazioni la posta Subappalto-par. 10 L'aggiudicatario dell’appalto puo': a) eseguire tutte le lavorazioni della categoria prevalente; b) eseguire direttamente, ancorche' privo delle relative qualificazioni, tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili che non siano a qualificazione obbligatoria; c) eseguire direttamente tutte le lavorazioni delle categorie scorporabili se in possesso delle specifiche qualificazioni; d) subappaltare a soggetti in possesso di adeguate qualificazioni le lavorazioni della categoria prevalente entro il limite del 30%. e) subappaltare, senza limiti d'importo, a soggetti in possesso di adeguata qualificazione, le lavorazioni delle categorie scorporabili ad eccezione delle categorie di cui all'art. 12, co 1, del d.l. 28 marzo 2014, n. 47, il cui valore superi il 15% dell'importo totale dei lavori Si prevede il pagamento diretto al subappaltatore : -obbligatorio quando l'oggetto dell'appalto comprenda opere super specialistiche ex art. 37, co 11, d.lgs.n 163; -facoltativo negli altri casi Inoltre è previsto il pagamento diretto al subappaltatore come: -scelta preferenziale ( non obbligatoria) ex legge 11 novembre 2011, n. 180, c.d. "Statuto delle imprese",quando il subcontraente sia una PMI -applicato d’imperio da parte dell’amministrazione appaltante anche in deroga alle previsioni del bando di gara quando l’affidatario versi in condizioni di crisi di liquidità finanziaria (l.n. 9/2014) Cauzioni e garanzie-par. 12 Cauzione provvisoria in forma di fidejussione – si applica l’art. 75 d.lgs. n. 163 : l'art. 75 d.lgs. n. 163/2006 prevede che la garanzia debba avere validita' per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L’art 75 comunque lascia poi alla amministrazione appaltante di poter richiedere una garanzia con termine di validita' maggiore o minore in relazione alla durata presumibile del procedimento.Tale durata deve intendersi decorrente dal termine di scadenza per la presentazione delle offerte Il modulo di disciplinare predisposto , a maggiore tutela dell’amministrazione appaltante , ha previsto la possibilità di presentazione della cauzione con sottoscrizione autenticata ( l’applicazione della clausola non è obbligatoria per l’amministrazione) Il modulo di disciplinare ha altresì previsto , come facoltà ( non obbligo) per l’amministrazione appaltante in caso di cauzione fideiussoria di allegare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con cui il sottoscrittore attesta il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la societa' fideiubente nei confronti della stazione appaltante Altre specifiche tecniche sono dettagliate al paragrafo 12 del provvedimento descrittivo-esplicativo in 17 “rubrica” Pagamento contributo all’AVCP-par. 13 Le istruzioni per il calcolo dell'importo e per le modalita' di versamento sono indicate nella deliberazione dell'AVCP del 21 dicembre 2011. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilita' dell'offerta, di conseguenza, il mancato versamento ovvero la mancata comprova del pagamento costituiscono causa di esclusione dalla procedura di gara. Requisiti di capacità tecnico organizzativa-par. 14 Si applica l’art. 40 co. 3 del d.lgs. n. 163/2006 Modalità di presentazione delle offerte-par.15 Si forniscono dettagli in materia di chiusura dei plichi , per cui in conformita' con quanto stabilito dall'AVCP nella determinazione del 10 ottobre 2012, n. 4, per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come ceralacca o piombo o striscia incollata, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticita' della chiusura originaria proveniente dal mittente, garantire l'integrita' e la non manomissione del plico e delle buste. Criteri di aggiudicazione-par. 16 Si prevede l’applicazione dell’art. 82 d.lgs. n. 163/2006 : prezzo da stabilire per i contratti da stipulare a misura : l'aggiudicazione avverra' sulla base del massimo ribasso applicato a ciascuno dei prezzi indicati nell'elenco prezzi posto a base di gara, oppure con la modalita' del ribasso massimo complessivo associato ai prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni.; -prezzo da stabilire per i contratti da stipulare a corpo : l'aggiudicazione potra' avvenire al massimo ribasso percentuale sul costo dei lavori stabilito a base d'asta, oppure al massimo ribasso associato ai prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni; -prezzo da stabilire a misura e a corpo : l’aggiudicazione potrà avvenire al massimo ribasso associato ai prezzi unitari offerti sulle singole parti e lavorazioni Si applica l’art. 53 del d.lgs. n. 163/2006 Per come pagare il corrispettivo si rinvia al paragrafo determinazione AVCP n. 6/2009 16 del provvedimento ANAC che richiama la Contenuto Busta A – Documentazione amministrativa-par.17 Si applica l’art. 38 co. 1 d.lgs. n. 163/2006 “Requisiti di ordine generale” E’stata prevista una specifica attestazione in relazione a ognuna delle condizioni soggettive indicate nell’art. 38. Nello specifico: rispetto al requisito di cui all’art. 38 co. 1 c)- provvedimenti di condanna definitivi, nel modello si richiede di dichiarare tutte le condanne penali riportate anche quelle per le quali il reo abbia beneficiato della non menzione .L’obbligo da parte del concorrente non sussiste solo nei casi stabiliti dalla legge , ovvero : -per reato depenalizzato; -per reato dichiarato estinto dopo la condanna 18 -in casi di intervenuta riabilitazione o revoca della condanna In caso di fusione , incorporazione , cessione di società ,tali dichiarazioni devono essere rese anche dagli amministratori , dai direttori tecnici che hanno operato presso la società cedente , incorporata o fusesi nell’ultimo anno o che sono cessati dalla carica in questo periodo . Le dichiarazione in ordine ai seguenti requisiti devono essere rese dai due soci si società di capitali ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria: -dichiarazioni sui requisiti indicati all’art. 38 co. 1 lett.b ) ( nei casi di pendenza di un procedimento per applicazione di misure di prevenzioni personali di competenza dell’A.G. ex art. 6 d.lgs. n. 159/2011sorveglianza speciale di p.s. o nei casi di procedimento pendente per l’applicazione di una delle cause di divieto di cui all’art. 67 d.lgs n. 159/2011 ), ai requisiti di cui sopra ex art. 38 co. 1 c) ; -sui requisiti di cui alla lett. m ter ( nei casi di pendenza di uno dei procedimenti di cui alla lett. b ) che pur essendo stati vittime dei reati di concussione ( art. 317 c.p.) ed estorsione ( art. 629 c.p.) aggravati dall’essere stati commessi da associazioni di stampo mafioso ( ex art. 416 bis c.p.) , non risultino aver denunciato i fatti all’AG , fatti salvi i casi di esclusione di responsabilità di cui all’art. 4 della legge n. 689/81 , le dichiarazione in ordine ai suddetti requisiti devono essere rese dai due soci si società di capitali ciascuno in possesso del 50% della partecipazione azionaria Nello specifico rispetto al requisito ex art. 38 co. 1 a) –fallimento e procedure concorsuali cui sono sottoposte le imprese concorrenti , l’esclusione dalla partecipazione non si pone in essere in caso di concordato preventivo con continuità aziendale , se il concorrente produca la documentazione prevista dall’art. 186 bis - r.d. 16.marzo 1942, n. 267 ( legge fallimentare) elencati nel modello .Il concorrente deve dichiarare in sede di offerta l’impresa ausiliaria che abbia tutti i requisiti per poter partecipare alla gara che assuma in solido la responsabilità dell’esecuzione del contratto .L’impresa ausiliria non deve essere a sua volta sottoposta a procedura di concordato preventivo E’ prevista la possibilità di partecipazione a gara degli operatori gia ammessi a concordato preventivo con continuità aziendale e anche quelli che hanno depositato ricorso per essere ammessi alla procedura previa autorizzazione del giudice Per le dichiarazioni sui requisiti generali di procuratori speciali : l’amministrazione appaltante può richiederle, fermo restando che il concorrente dovrà indicare tra i soggetti sottoposti a verifica dei requisiti generali anche gli instotori e i procuratori speciali con poteri di rappresentanza e con poteri gestori e continuativi( pgf 15.3 b) modello Nel paragrafo 17 sono oltre ai requisiti generali da rendersi nelle modalità su descritte sono specificate le ulteriori dichiarazioni relative al possesso di attestazione di qualificazione di SOA in corso di validità , dichiarazioni ex art. 106 co. 2 DPR n. 207/2010, accettazione di eventuali condizioni di esecuzione del contratto ex art. 69 d.lgs n. 163 , protocolli di legalità e obblighi ex codice di comportamento sulla base delle indicazioni ANAC in delib. n. 72/2013 Contenuto busta B -Offerta economica-par. 18 Nel caso di appalti di sola esecuzione il prezzo si riferisce solo al corrispettivo offerto per lo svolgimento dei lavori (art. 53, comma 2, lett. a), del Codice). In caso di aggiudicazione dell'offerta con il sistema dei prezzi unitari , si applica l’art. 119 e l’art. 118 DPR n. 207 Offerte anomale-par. 20 Si applica l’art. 122 co. 9 – d.lgs. n. 163/2006 per lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di € . 19 E’ specificato che per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione € con l’applicazione del criterio del prezzo più basso , si escludono automaticamente dalle gare le offerte che presentano una % di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia ex art. 86 - d.lgs. n. 163 ,senza procedere alla verifica in contraddittorio con il concorrente ai sensi dell’art. 87 co. 1 e senza che l’amministrazione appaltante possa comunque esercitare l’esclusione automatica se il numero delle offerte sia inferiore a 10 Fino al 31.12.2015 , è possibile applicare le disposizioni su riportate agli appalti di importo anche superiore a 1 milione di € ma inferiore alla soglia comunitaria pari a 5.186.000€ , mentre dal 1 gennaio 2016 le disposizioni descritte ritorneranno ad applicarsi solo per gli appalti di lavoro inferiori a 1 milione € . In caso di richieste giustificazioni sull’offerta senza esclusione automatica , è stata predisposta una scheda ( n. 1) allegata al modello del disciplinare, con un elenco dei dati da richiedere e gli elementi rispetto ai quali poter richiedere giustificazioni ( indicati al paragrafo 20 del provvedimento), paragrafo che evidenzia la procedura da seguìre in caso di attivazione del procedimento di verifica delle offerte anomale ex art. 88 APPALTI 2.A.N.A.C.- COMUNICATO 22.10.2014 - Decorrenza obblighi dei requisiti di partecipazione a gara tramite AVCPASS –Sito A.N.A.C. Ai sensi dell’art. 6 bis del d.lgs. n. 163/2006, dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’AVCP La verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG sia stato richiesto a partite dal 1° luglio 2014. Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Si ricorda che in base alla deliberazione n. 111/2012 dell’AVCP , l’AVCPass è il servizio realizzato dall’AVCP per la verifica del possesso dei requisiti degli operatori economici Il sistema AVCPASS consente: a. alle amministrazioni appaltanti , attraverso un’interfaccia web con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici; b. agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo . Per l’utilizzo del sistema : a)l’amministrazione appaltante, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti; b)l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica 20 dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. Oneri della amministrazioni appaltanti Le amministrazioni appaltanti indicano nei documenti di gara che: a. la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economicofinanziario avviene, ex art. 6-bis – d.lgs. n. 163/2006 e della delibera attuativa n. 111/2012 AVCP , attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’AVCP , fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis; b. tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Documentazione verificabile tramite AVCPASS La documentazione verificabile attraverso il sistema AVCPASS , a comprova: A) dei requisiti generali (art. 38 d.lgs. n. 163/2006) e di idoneità professionale (art. 39 – d.lgs. n. 163/2006) è la seguente : a. Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere; b. Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia; c. Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia; d. Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa); e. Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera; f. Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail); g. Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno B) dei requisiti economico-finanziari : a. Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere; b. Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia; c. Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate; d. Dati relativi alla consistenza e al costo del personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS). C) dei requisiti di carattere tecnico organizzativo : a)le Attestazioni SOA; b)i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010; c)certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici; d)le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti. 21 Sul sito A.N.C.I. è pubblicato un Comunicato Stampa dal cui contenuto risulta un prossimo incontro tra il Presidente dell’A.N.A.C. e il Presidente dell’A.N.C.I. per verificare l’effettiva efficacia del meccanismo per gli appalti – AVCPASS e le criticità che ne potrebbero derivare . 3. A.N.A.C. COMUNICATO Manuale sulla qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro- in GU n.251 del 28-10-2014 E’ stato pubblicato sul sito AVCP-ANAC ,il Manuale in rubrica. Il Manuale consta di 7 parti distinte in : Parte I Organismi di attestazione Parte II Princìpi geenrali nell’attività di attestazione Parte III Casellario informatico ParteIV Certificazioni di qualità Parte V Certificati di esecuzione lavori Parte VI Sistema Sanzionatorio nei confronti delle SOA Parte VII Vigilanza sulle attestazioni Le disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 29 ottobre 2014 RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE – TUTTI I SETTORI 4. ANAC- COMUNICATO 22.10.2014- Modalità di tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)- sito ANAC In attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 1 co. 51- l. n. 190/2012 e 19 co. 5 –l. n. 114/2014 ,l’ANAC fa conoscere che è stato reso attivo un canale privilegiato a favore dei dipendenti che intendano segnalare illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro direttamente all’A.N.A.C. , senza attivare procedure interne .Il canale privilegiato consiste nella predisposizione di un protocollo riservato che assicuri la riservatezza sull’identità del segnalante e lo svolgimento di un’attività di vigilanza ,per contribuire all’accertamento delle circostanze di fatto e all’individuazione degli autori della condotta illecita. A breve è prevista l’emanazione di un provvedimento attuativo di dettaglio PERSONALE – SEGRETERIA -TUTTI I SETTORI 5.MEF- CONSIP- 23.10.2014 Pubblicazione comunicato sull’avvenuta aggiudicazione della gara aperta per la sottoscrizione di Accordo quadro del servizio di gestione integrata delle trasferte di lavoro di personale delle PP.AA. Sito MEF – sez Documenti e Pubblicazione e Consip s.p.a. Risultano pubblicati sul sito M.E.F. gli affidatari della procedura aperta per la conclusione di accordo Quadro per la prestazione dei Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro del personale delle Pubbliche Amministrazioni . Gli Aggiudicatari sono : 1. Cisalpina Tours S.p.A. 2. Carlson Wagonlit Italia S.r.l. 3. Uvet American Express Corporate Travel S.p.A. 4. Seneca S.p.A.. 22 FINANZIARIO 6.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 28 ottobre 2014 –Somme spettanti ai Comuni spettanti ai comuni per la partecipazione al contrasto all’evasione fiscale e contributiva per l’anno 2013 (ex D.M. 23 marzo 2011).Sito Ministero Interno Il Ministero fa conoscere che con provvedimento del 22.10.2014 è stata disposta l’erogazione del contributo - anno 2013- spettante ai Comuni per la partecipazionr al contrasto alla evasione fiscale e contributiva e si è proceduto alla erogazione del saldo relativo al saldo anno 2012 a favore dei Comuni che nel 2013 avevano ricevuto un acconto pari al 98, 52% delle risorse ad essi spettanti L’elenco con i relativi importi è nell’elenco allegato 7.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 23 ottobre 2014 –Mancata acquisizione delle certificazioni del rendiconto di bilancio anno 2012 –Pubblicazione Comuni ancora non adempienti Sabaudia adempiente 8.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 22 ottobre 2014-Pagamento Fondo Sviluppo per Investimenti 2014 Enti beneficiari : A titolo di saldo in favore di n. 6.838 comuni per complessivi € 154.379.565,04 e a favore di n. 77 province per complessivi euro 15.738.108,03 Per verificare l’importo pagato si accede dal link in Comunicati Ministero dell’Interno Non sono stati erogati , in quanto sospesi , i pagamenti agli enti locali che non abbiano trasmesso il certificato del rendiconto 2012 , ai sensi dell’art. 43 co. 3 – d.l. n. 66/2014 . 9.COMUNICATO MINISTERO INTERNO 23 ottobre 2014 – Contributi straordinari per fusione di Comuni –sito Ministero Interno Per favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi della regione, lo Stato eroga, per i 10 anni decorrenti dalla fusione stessa, appositi contributi straordinari commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono Il Comunicato in “rubrica” fa seguito al Comunicato 13 giugno 2014 che ha provveduto al riparto delle somme a seguito di documentazione trasmessa dalle Regioni , come indicato nel prospetto allegato 10 DECRETO MINISTERO DELL’INTERNO 14 OTTOBRE 2014-Concessione anticipazione in favore degli enti locali in dissesto finanziario, a valere sul Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali in GU Serie Generale n.247 del 23-10-2014 E’ stato pubblicato l’elenco dei Comuni (all'allegato «A»), per la concessione di anticipazione, fino all'importo massimo di 300 milioni di euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo di rotazione, denominato «Fondo di rotazione per assicurare la stabilita' finanziaria degli enti locali», di cui all'art. 243-ter, TUEL da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalita' di cui all'art. 258 TUEL . 23 11.DECRETO 13 OTTOBRE 2014 -M.E.F. Riparto degli spazi finanziari tra gli enti territoriali per sostenere pagamenti di debiti in conto capitale, in attuazione dell’art. 4 co. 6 del decretolegge n. 133 del 2014. In GU n.250 del 27-10-2014 L’art. 4 co. 5 del d.l. n. 133/2014 ha stabilito l’esclusione dal calcolo di stabilità degli importi per pagamenti sostenuti dopo il 13 settembre 2014 ,per debiti in conto capitale degli enti territoriali per il 2014 e 2015. I pagamenti devono riferirsi a debiti in conto capitale: a)certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013; b) per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2013; c) riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data. Il riparto dell’importo tra i Comuni ,pari a € 524 milioni per il 2014 , è stato effettuato esclusivamente tra quei Comuni che hanno trasmesso richiesta di concessione di spazi finanziari entro il 30.09.2014 e all’indirizzo di posta elettronica della RGS .Gli importi sono quantificati nelle tabelle allegate al decreto in “rubrica” SCADENZE PER FORNITORI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI :COMUNICATO M.E.F. 27.10.2014 – sito M.E.F. Il M.E.F. fa conoscere che i titolari di crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni possono chiederne la certificazione all’amministrazione debitrice usando la piattaforma informatica del Governo .Se il credito è maturato entro il 31 dicembre 2013, il creditore può cedere il proprio credito a intermediari finanziari con l'assistenza della garanzia dello Stato, purché l'istanza venga presentata entro il prossimo 31 ottobre. Grazie alla garanzia dello Stato,- si legge nel Comunicato- la cessione del credito può avvenire a condizioni particolarmente vantaggiose. Il costo dell'operazione di cessione è pari all'1,6% del valore del credito per importi superiori a 50mila euro e all'1,9% per importi fino a 50mila euro. SERVIZI SOCIALI E SANITA’ 12 DECRETO 28 luglio 2014 -MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI -Ripartizione delle risorse finanziarie afferenti al Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi nei comuni riservatari, di cui alla ex lege 285/1997, per l'anno 2014- in G.U. 24.10.2014, N. 248 Per l'attuazione delle misure «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza» di cui alla legge n. 285/97 e' autorizzato il finanziamento, a favore dei 15 comuni della somma complessiva di euro 30.688.000,00, di cui allo stanziamento disposto per il 2014,secondo il riparto stabilito dal Ministero . I Comuni assegnatari sono : Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. 24 13 COMUNICATO MINISTERO INTERNO 27 ottobre 2014 – Numero verde contro droga e bullismo E’ stato attivato il numero verde 43002 contro droga e bullismo per segnalare via sms episodi di bullismo o legati alla droga. Il servizio è in corso di attivazione in tutte le questure italiane, con il coordinamento delle prefetture CULTURA –TURISMO-ORGANI ISTITUZIONALI 14. NOTA LETTERA SEGRETARIO GENERALE ANCI 23.10.2014 –Proposte per la concretizzazione delle erogazioni liberali culturali –Art bonus Con una lettera pubblicata sul sito A.N.C.I. il Segretario generale ANCI , ha evidenziato l’opportunità , per rendere attuative le disposizioni del d.l. n. 83/2014 in materia di “Art Bonus” per la cultura , incentivante le donazioni private da parte di imprese o cittadini , con la fruizione di un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato , di effettuare campagne di sensibilizzazione delle disposizioni sui siti internet , con la creazione di una specifica sezione contenente le procedure per effettuare i lavori oltre a riferimenti nominativi , telefonici, mails degli uffici competenti in materia .In nota la Scrivente fa rilevare che il metodo probabilmente più semplice per effettuare le donazioni sarebbe l’utilizzo del bonifico bancario .Il donante conservando la ricevuta di pagamento in sede di dichiarazione dei redditi potrebbe registrare il credito di imposta che vale dal periodo di imposta 2014 DEMOGRAFICI 15. COMUNICATO 20 OTTOBRE 2014-MINISTERO INTERNO -Indirizzi per istanze di naturalizzazione –sito Ministero Interno Il Ministero dell’Interno fa conoscere che da novembre saranno operative nuove modalità per comunicare con gli uffici del Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione che si occupano di cittadinanza con tre indirizzi di pec . per la trasmissione di istanze di naturalizzazione R.S.U. –ORGANI ISTITUZIONALI – PERSONALE 16. COMUNICATO A.R.A.N. 28 ottobre 2014 – Calendario elezioni RSU In data 28 ottobre 2014 l’Aran e le Confederazioni sindacali hanno sottoscritto il Protocollo per la definizione del calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU del personale dei comparti. In tale protocollo è prevista la tempistica relativa a tutti gli adempimenti necessari per il rinnovo delle RSU in scadenza nel prossimo anno. Le elezioni si terranno nei giorni 3, 4 e 5 marzo 2015 interesseranno tutto il personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni. I nuovi organismi di rappresentanza del personale, una volta eletti, resteranno in carica per un triennio. Sul sito ARAN sono pubblicizzati gli adempimenti con le relative scadenze –art. 2 protocollo 25 PATRIMONIO17 COMUNICATI AGENZIA DEL DEMANIO 23./27 10.2014 Pubblicazione bandi di vendita di immobili di proprietà dello Stato –Sito Agenzia Demanio BANDO TERREVIVE sul sito www.agenziademanio.it sono stati pubblicati i primi bandi di gara per la vendita di terreni agricoli o a vocazione agricola di proprietà dello Stato prevista dal decreto TERREVIVE (art.66 del D.L. n° 1/2012), l’iniziativa promossa dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per favorire il cambio generazionale e rilanciare l’imprenditoria in campo agricolo Oggetto della vendita sono complessivamente 12 lotti situati in 7 regioni: 1 in Lombardia, 2 in Emilia-Romagna, 1 in Toscana, 1 nelle Marche, 2 in Basilicata, 3 in Puglia e 2 in Sicilia, per un totale di 500 ettari circa. I terreni in vendita hanno una base d’asta superiore a 100 mila euro, per un valore complessivo di circa 2 milioni e 890 mila euro.I soggetti interessati potranno inviare la propria offerta economica agli uffici delle Direzioni Regionali dell’Agenzia del Demanio competenti per ciascun lotto, entro le date di scadenza dei bandi previste tra gennaio e febbraio 2015. I lotti verranno aggiudicati all’offerta più alta rispetto alla base di partenza, tenendo conto che i giovani imprenditori agricoli con meno di 40 anni avranno il diritto di prelazione per i terreni liberi. Nel caso i terreni fossero già utilizzati saranno assegnati prioritariamente ai conduttori. BANDO VENDITA IMMOBILI DELLO STATO sul sito www.agenziademanio.it è stato pubblicato il terzo bando unico del 2014 che propone al mercato, mediante asta pubblica, 16 beni di proprietà dello Stato situati su tutto il territorio nazionale . Il portafoglio comprende terreni, edifici, palazzi storici, ex caserme, ex carceri, ex forti in 10 regioni italiane, prevalentemente in centri urbani medio-piccoli. Si tratta quindi di opportunità di mercato rivolte a diverse tipologie di investitori, in particolar modo all’imprenditoria locale.I beni a base d’asta differenziata sono localizzati nelle Regioni: Calabria, Piemonte ,Lombardia, Friuli Venezia Giulia ,Emilia Romagna Puglia , Toscana.I dettagli sono pubblicati sul sito Agenzia del Demanio -sezione Gare, Aste e Avvisi – Vendita beni immobili UFFICIO LEGALE-AVVOCATURA 18. COMUNICATO CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA –Codice deontologico forense – in G.U. Serie Gen 16.10.2014, N. 241 Il codice entra in vigore decorsi 60 giorni dalla pubblicazione nella G.U. In evidenza : -le disposizioni per pubblicizzare gli studi professionali e dovere di corretta informazione ( art. 35) -le disposizioni sul divieto di accaparramento della clientela con agenzie e procacciatori (art. 37) -le disposizioni contenute nel Tit.III sulla correttezza di rapporti tra colleghi -le disposizioni in materia di formazione continua ( art. 15) 26 REGIONE LAZIO Comunicato 25 ottobre 2014 – Contributi per i Comuni del litorale – sito Regione Lazio La Regione fa conoscere che per sostenere e rilanciare l’economia del mare del Lazio e creare nuove occasioni d’impresa e di lavoro, sono stati stanziati fondi da erogare a 24 Comuni del litorale laziale Sono stati messi a disposizione 3 milioni di euro tra il 2015 e il 2016. Per avere accesso alle risorse i Comuni interessati dovranno presentare progetti specifici secondo le modalità e criteri fissati dalla Regione. In particolare i progetti dovranno riguardare attività di assistenza, accoglienza, sicurezza delle spiagge, promozione del territorio, riqualificazione urbana e ambientale Il contributo massimo sarà di 200mila euro, con diverse modalità di cofinanziamento a seconda della percentuale di partecipazione finanziaria dei Comuni e degli altri Enti pubblici. Non potranno partecipare i Comuni che non hanno adottato il provvedimento di classificazione delle aree demaniali marittime con finalità turistico-ricreative o che risulteranno inadempienti in relazione alla normativa vigente in materia di imposte regionali sulle concessioni statali del demanio marittimo Accordo quadro triennale 2015- 2017 per la gestione della mobilità sanitaria tra il Lazio e l’Umbria ( art. 9 Patto della Salute 2014- 2016)- B.U.R.L. 23.10.2014, n. 85 DELIBERAZIONE 14 OTTOBRE 2014, n. 661 Approvazione schema di Accordo quadro triennale 2015-2017 per la gestione della mobilità sanitaria tra le Regioni Umbria e Lazio Con il protocollo sono individuati tali obiettivi principali : -garantire la regolazione e la facilitazione di accesso alle prestazioni dei pazienti dell’altra Regione, attraverso adeguati sistemi di informazione e la semplificazione delle procedure amministrative; -definire i criteri di appropriatezza comuni per l’accesso alle prestazioni sanitarie nei diversi regimi assistenziali; -prevedere la mobilità di equipe di professionisti di una regione nelle strutture dell’altra; -rivalutare la rete dell’emergenza nelle zone di confine al fine di far afferire le urgenze/emergenze alla struttura ospedaliera più accessibile -eliminare progressivamente eventuali differenze tariffarie, prevedendo aggiornamenti puntuali Gli ambiti di attività oggetto dell’accordo sono: -Prestazioni di ricovero ospedaliero, sia in regime di degenza ordinaria che dayhospital, -Prestazioni di specialistica ambulatoriale - Prestazioni di riabilitazione -Prestazioni di emergenza Per la definizione dei piani di attività si dà mandato alle rispettive Direzioni Regionali di valutare e proporre la definizione di accordi finalizzati a garantire la miglior qualità e continuità assistenziale DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE - Approvazione schema di regolamento contabile della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni dell’Ambito territoriale individuati ai sensi dell’art. 47, co 1, lett c), L.R. n. 38/1996.- in B.U.R.L. 28.10.2014 , n. 86- Rif.to deliberazione G.R.L.n. 395/2014 E’ stato approvato lo schema tipo di regolamento contabile della convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dei Comuni di ambito territoriale , che entra in vigore dal 1 gennaio 2015 previa adozione da parte degli enti degli ambiti territoriali individuati ex art. 47 co. 1 c) L.R. n. 38/96 del documento redatto sulla base dello schema allegato . 27 In particolare l’art. 6 dello schema regolamentare stabilisce che i Comuni associati si impegnano così come stabilito dalla Convenzione a stanziare, nei rispettivi bilanci di previsione, ed erogare le quote di compartecipazione obbligatorie per far fronte agli oneri derivanti dalla Convenzione stessa INFORMATIVA ESTERNA Sono state pubblicate sul B.U.R.L. 28 ottobre 2014, n. 86 8 determinazioni del 17 ottobre 2014 di concessione e proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale per le aziende del Lazio , ai sensi dell’art. 2 co. 64, 65, 66 della legge n. 92/2012 Ai sensi dell’art. 2 co. 64 , si tratta della concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di integrazione salariale e di mobilita', anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, nei limiti delle risorse finanziarie a tal fine destinate nell'ambito del Fondo sociale per occupazione e formazione 28 SCADENZE EXTRAORDINARIE ENTRO 31.10 Le parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" effettuano il versamento dell'imposta di registro e degli altri tributi dovuti sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/10/2014 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/10/2014. I tributi devono essere autoliquidati e versati entro 30 giorni dalla stipula, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all 'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione Risoluzione Ag.Entr. n. 14/E del 24 gennaio 2014 Per tutte le scadenze fiscali è consultabile il sito AgenziaEntrate –sez. Strumenti- Scadenziario 29 AGGIORNAMENTI GIURISPRUDENZIALI POLIZIA LOCALE- RESPONSABILE TRASPARENZA 1.Esercizio del diritto di accesso Tar Reggio Calabria- sez.I- sentenza breve 22 ottobre 2014 , n. 584-E’ illegittimo il diniego di accesso ad una denuncia che ha dato luogo ad un procedimento di controllo o ispettivo da parte della Polizia locale .Può essere disposto in alcuni casi soltanto il differimento ( rispetto alla comunicazione del nominativo del denunciante) , ma non il diniego assoluto A seguito di un esposto denuncia anonimo nei confronti del titolare di un’azienda motivato da sosta irregolare di un autocarro di proprietà dell’azienda , il titolare ha presentato richiesta di accesso alla denuncia e alla documentazione fotografica , da cui derivava l’accertamento da parte della Polizia .Il comando ha negato l’accesso alla documentazione richiesta per esigenze istruttorie e l’interessato richiedente ha presentato ricorso al TAR, , ricorso accolto Nella parte motivazionale della sentenza ,il giudice di I grado ha evidenziato che colui che subisce un procedimento di controllo o ispettivo ha un interesse qualificato a conoscere integralmente tutti i documenti amministrativi utilizzati nell'esercizio del potere di vigilanza, a cominciare dagli atti d'iniziativa e di preiniziativa, quali, appunto, denunce o esposti . Sebbene non si possa escludere che l'immediata comunicazione del nominativo del denunciante potrebbe incidere negativamente sullo sviluppo dell'istruttoria , tale esigenza da salvaguardare può giustificare un breve differimento del diritto di accesso. Non consente, invece, il diniego del diritto alla conoscenza degli atti quando ormai ,come nel caso di specie , il procedimento ispettivo - disciplinare si è definitivamente concluso. POLIZIA LOCALE –COMMERCIO 2 Competenza ad adottare licenze di p.s. per installazione apparecchi di giochi leciti – Consiglio di Stato – sez.V—sentenza 23 ottobre 2014, n. 5269 .La competenza può essere riconosciuta in capo agli organi gestionali apicali con compiti di sovrintendenza e coordinamento da parte del Sindaco Sebbene sia da ritenere legittima la interpretazione in base alla quale , l’art. 86 – co. 3 -del RD n. 773/1931, che stabilisce che la materia del rilascio di licenza di pubblica sicurezza per gli apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’art. 110, commi 6 e 7, e“per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88, o per l’installazione in altre aree aperte al pubblico”, rientri nella materia di pubblica sicurezza , il passaggio delle competenze nel rilascio della licenza dalle Questure ai Comuni . non implica necessariamente il passaggio e la competenza al rilascio dai questori ai sindaci Seppure la materia rientra nell’“ordine pubblico” e nell’ambito delle competenze e funzioni di polizia amministrativa (ex art. 19 DPR n. 616/1977), il richiamo all’art. 54 TUEL che dispone che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto”. non significa che su tale organo incomba l’obbligo di emanare atti di polizia amministrativa.E’ invece da garantire a livello comunale che siano le amministrazioni stesse ad adottare modelli organizzativi nei quali anche i provvedimenti di polizia amministrativa locale contemplati dal T.U. 773 del 1931 siano ricondotti alle competenze gestionali dei dirigenti oppure dei soggetti investiti di funzioni apicali a’ sensi dell’art. 107 – TUEL , salvo restando il diretto controllo del Sindaco sul loro operato 30 LEGALE 3. Decreto ingiuntivo Tar Reggio Calabria – sez.I- sentenza 22 ottobre 2014 ,n.578 –Il decreto ingiuntivo non opposto equivale a una sentenza passata in giudicato Il decreto ingiuntivo non opposto definisce la lite al pari della sentenza passata in giudicato, dimodochè nessun dubbio può porsi sulla proponibilità del ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo per la sua esecuzione. Nella specie i decreti ingiuntivi di cui la ricorrente chiede l'adempimento non sono stati opposti come da attestazione della competente cancelleria agli atti del giudizio) e sono divenuti esecutivi La definitività dei decreti su indicati comporta l’obbligo, per l’Amministrazione resistente, di adottare i provvedimenti necessari per adempiere esattamente al loro disposto. Con la sentenza , il giudice amministrativo ha ordinato all’Amministrazione resistente di adempiere ai provvedimenti divenuti definitivi e di effettuare il pagamento del dovuto nel termine di giorni 120 dalla comunicazione in via amministrativa, o notificazione di parte se antecedente, della pronuncia di I grado, con nomina in caso di ulteriore inadempienza di un commissario ad acta nella persona del Prefetto o delegato del Prefetto, affinchè provveda, entro giorni 90 dalla scadenza del predetto termine concesso all’Amministrazione resistente, a dare esatta esecuzione ai decreti, con spese a carico dell’Amministrazione resistente. 4. Inammissibilità di un ricorso se non vi è tutela giuridica della situazione che il ricorrente intende far valere Consiglio di Stato – sez.V- sentenza 23 ottobre 2014 – n. 5269 -Non è giuridicamente qualificabile la pretesa del commerciante che intenda estendere la propria attività all’esterno del negozio , senza il rispetto delle prescrizioni emanate dall’amministrazione locale e pertanto il ricorso è da dichiararsi inammissibile E’ necessario per attivare un giudizio dinanzi al giudice amministrativo , effettuare la distinzione tra la titolarità di una posizione sostanziale differenziata che abilita un determinato soggetto all’esercizio di un’azione in giudizio -legittimazione al ricorso- da un lato, e l’utilità ricavabile dall’accoglimento della domanda di annullamento -interesse al ricorso-, dall’altro . La titolarità di una posizione sostanziale differenziata presuppone, “il riconoscimento della esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento, riferita ad un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’amministrazione o da un soggetto ad essa equiparato” Nel caso di specie la ricorrente non è stata in grado di vantare la titolarità di alcuna posizione giuridicamente protetta in ordine all’estensione della propria attività commerciale sullo spazio in discussione, estensione da essa attuata soltanto di fatto. Non vale a giustificare tale situazione di fatto , la circostanza che per lungo tempo il Comune non abbia disposto la rimozione di strutture movibili poste dalla ricorrente all’esterno dell’esercizio commerciale oltre i limiti di superfici occupabili e stabiliti con ordinanza sindacale AREA TECNICA –PERSONALE- RESPONSABILE TRASPARENZA –RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE 5. Incentivi per la progettazione Corte dei Conti - sez.contr. Piemonte – deliberazione 2 ottobre 2014, n. 197 - Spetta ai dipendenti che hanno partecipato alla redazione del progetto spettano gli incentivi .Se l’attività è svolta all’esterno non vi è diritto al percepimento dell’incentivo .La normativa ex codice degli appalti è stata modificata dalla legge n. 114/2014 31 Quesito formulato : E’ possibile riconoscere l’incentivo alla progettazione ex art. 23 –d.lgs. n. 163/2006 ? E’ possibile riconoscere l’incentivo alla progettazione in caso di: a)progettazione esterna, direzione lavori interna e collaudo esterno; b)progettazione, direzione lavori e collaudo esterni.? Con l’entrata in vigore della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 , in vigore dal 19 agosto 2014 , e in particolare con l’entrata in vigenza dell’art. 13 e 13 bis , è stato innovato il sistema dell’erogazione degli incentivi per la progettazione L’art. 13 della legge n. 114 , ha , con l’abrogazione dei co. 5 e 6 del d.lgs. n. 163/2006 , stabilito che in ragione della onnicomprensività del relativo trattamento economico, al personale con qualifica dirigenziale non possono più essere corrisposte somme previste al co. 5 ( importo massimo del 2% dell’importo posto a base di gara di un ‘opera o lavoro ) e al co. 6( riparto del 30% della tariffa professionale per la redazione di atto pianificatorio ) e le risorse destinate, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro”, vengono fatte confluire in un apposito “Fondo per la progettazione e l’innovazione”. Le modalità e i criteri di ripartizione, nello specifico, sono demandati ad un apposito regolamento dell’amministrazione Al di là delle modifiche normative afferenti le modalità di riparto , la sez. consultata afferma che la corresponsione dell’incentivo al RUP è effettuata soltanto nel caso in cui l’attività di progettazione (= redazione del progetto) sia stata svolta all’interno dell’amministrazione e non sia stata affidata all’esterno . Inoltre , la corresponsione avviene non tenendo conto del ruolo “ soggettivo” di chi ha svolto l’attività , ma dell’attività svolta .Prevale , cioè , l’elemento oggettivo , dimodochè qualsiasi dipendente interno , a prescindere che abbia la qualifica di R.U.P. ha diritto a percepìre il compenso se ha effettivamente svolto attività di progettazione , ad eccezione del personale con qualifica dirigenziale. PERSONALE 6..Come si calcolano gli emolumenti da posizioni organizzative ,nei Comuni di minor consistenza demografica senza dirigenza Corte dei Conti /sez.aut/ delib. 21. Ottobre 2014, n. 26 –Le risorse del bilancio comunale per il pagamento delle pp.oo. nei Comuni senza dirigenza rientrano nel calcolo dei limiti di spesa di cui all’art. 9 co. 2 bis – d.l. n. 78/2010 Questione rimessa : le risorse da sottoporre a contenimento ex art. 9 co. 2 bis – legge n. 122/2010 sono soltanto quelle che confluiscono nei fondi delle risorse decentrate o comprendono anche quelle che gravano sul bilancio dell’amministrazione per coprire il trattamento accessorio spettante a titolo di posizione organizzativa negli enti che non hanno la dirigenza? Parere formulato : il trattamento per le pp.oo. trattandosi di ente privo di figure dirigenziali non grava sul fondo ex art. 15 CCNL 1.04.1999 , ma è finanziato con risorse di bilancio comunale .Vige infatti per gli enti con dirigenza e per quelli senza ,un doppio sistema di imputazione delle risorse I comuni che hanno la dirigenza devono imputare le risorse per le pp.oo. sul fondo per le risorse decentrate , mentre i comuni che non hanno la dirigenza individuano direttamente nel bilancio le risorse e applicano il regime della contrattazione integrativa. In caso poi di assegnazione di p.o. a dipendenti che gia siano titolari di trattamento accessorio , il trattamento accessorio non è più percepìto rientrando , esso, nella p.o. e pertanto si riduce la quota parte del fondo per le risorse decentrate 32 La disposizione di riferimento , oggetto della questione , è contenuta nell’art. 9 co. 2 bis – d.l. n. 78/2010 che dispone che dal 1º gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 ,l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni ( inclusi i Comuni) , non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Si legge nella deliberazione, dal testo , considerata la finalità perseguita dal legislatore, si evince che ci sia la volontà di ricomprendere nella fattispecie normativa ogni genere di risorse funzionalmente destinate ad offrire copertura agli oneri accessori del personale, senza alcuna considerazione per l’origine o la provenienza delle risorse, se non sotto il profilo della presenza di un vincolo di destinazione giuridicamente rilevante. Quindi ,rientrerebbero nei limiti posti dall’art. 9 co. 2 bis su riportato ,sia le risorse che ricadono sui fondi della ccdi ( per le amministrazioni che assegnano pp.oo. negli enti con dirigenza )sia i fondi per le pp.oo. che ricadono direttamente sui bilanci comunali . Pertanto , le risorse del bilancio che i Comuni di minore dimensione demografica destinano, ai sensi dell’art. 11 del CCNL 31 marzo 1999, al finanziamento del trattamento accessorio degli incaricati di posizioni organizzative in strutture prive di qualifiche dirigenziali, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 9, comma 2-bis, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, in legge n. 122/2010 FINANZIARIO –REVISORI CONTABILI 7. Come deve essere iscritto in bilancio il disavanzo di amministrazione Corte dei Conti- sez.reg.contr.Abruzzo- delib.23 ottobre 2014, n. 321 –I metodi di contabilizzazione sono differenti per gli enti locali in gestione ordinaria e quelli che hanno invece fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario Quesito formulato : il Comune che è stato ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis e segg. T.U.E.L. come deve contabilizzare il disavanzo di amministrazione .Cioè: al momento della redazione del bilancio previsionale annuale 2014 deve considerare l’intero disavanzo accumulato sino alla data di approvazione del bilancio di previsione 2014 oppure deve iscriversi nel bilancio annuale 2014 soltanto la quota di disavanzo da riassorbire nel singolo esercizio finanziario secondo le previsioni del piano di riequilibrio ? Risposta : Il Comune ammesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243 bis TUEL , attivabile in presenza di evidenti segni di squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario devono inscrivere nel bilancio annuale da approvare soltanto la quota di disavanzo che deve essere oggetto di recupero nell’esercizio annuale di riferimento.Ciò in quanto è previsto un ripianamento della massa passiva complessiva spalmata nell’arco temporale considerato nel piano di riequilibrio .A favore di tale impostazione , è l’art. 243 bis co. 6 T.U.E.L. che alla lett d) stabilisce che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve tenere conto di tutte le misure necessarie a superare le condizioni di squilibrio rilevate e deve, comunque, contenere , tra le varie misure elencate, l'indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio . Con la deliberazione n. 16 /2012 ,la Corte dei Conti /sez.Aut./ha espresso parere favorevole al fatto che la percentuale del ripiano del disavanzo di amministrazione deve essere più alta nei primi anni del piano e preferibilmente negli anni che restano del quinquennio di consiliatura in modo da realizzare il riequilibri entro e non oltre i 5 anni . La procedura ordinaria di contabilizzazione dell’intero disavanzo come stabilito all’art. 165 co. 11 TUEL secondo cui il disavanzo di amministrazione è iscritto in bilancio, con le modalità di cui all’art. 188 prima di tutte le entrate e prima di tutte le spese invece è da considerarsi applicabile nelle amministrazioni a gestione regolare 33 SEGRETERIA –ORGANI ISTITUZIONALI 8 Nomina e designazione di rappresentanti del Comune presso enti , aziende ,istituzioni Tar Brescia- sez.I- sentenza 15 ottobre 2014, n. 1058 –Le nomine di competenza dei comuni possono essere effettuate legittimamente anche in assenza di indirizzi ex art. 42 comma 2-m del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267 Le nomine di competenza dei comuni possono essere effettuate legittimamente anche in assenza di indirizzi ex art. 42 co 2-m del Dlgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto l’ordinamento generale contiene dei criteri-guida che si impongono anche se non sono recepiti dai singoli enti. Tra questi, i due principali sono la preparazione professionale e l’assenza di conflitti di interesse.Da ciò ne consegue che la contestazione delle nomine deve avere come fondamento la dimostrazione di un deficit curricolare o di una situazione di incompatibilità, elementi che nel ricorso deciso in I grado non sono stati provati Se fosse provata la sussistenza di profili di illegittimità nella nomina di tutti o di una parte dei consiglieri di amministrazione, gli effetti dell’annullamento si producono soltanto dalla data di deposito della sentenza,escludendo caducazioni automatiche dei provvedimenti adottati L’ investitura sebbene non regolare e il principio di continuità degli organi amministrativi garantiscono infatti la validità e la stabilità dei provvedimenti assunti dall’organo illegittimamente costituito, fatta salva la facoltà di revoca al subentro dei nuovi componenti 34
© Copyright 2024 Paperzz