COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Stagione Sportiva 2013-14 COMUNICATO UFFICIALE n.° 08 del 22/ 02 / 2014 Il Comunicato Ufficiale è consultabile in rete e può essere scaricato dal Web collegandosi al sito: www.uisp.it/lombardia Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 1 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 ORGANIGRAMMA LEGA CALCIO REGIONALE LOMBARDIA Consiglio direttivo del 27/10/2012 e sue integrazioni Presidente Valteriano Chiari. Vice Presidente Tommaso Ramundo. Consiglio Regionale Valteriano Chiari, Tommaso Ramundo,Maurizio Casapollo, Martino Cazzaniga, D’Alessandro Pasquale, Pino Pedrazzoli, Alberto Saldi, Lorenzo Scano, Fabio Spaterna, Giuseppe Torriani, Bruno Zanon. Direzione Regionale Valteriano Chiari, Tommaso Ramundo, Maurizio Casapollo, Martino Cazzaniga, Lorenzo Scano. Coordinatore Segreteria Lorenzo Scano. Settore Attività Coordinatore Commissione Attività Valteriano Chiari Tommaso Ramundo, Pasquale D’Alessandro, Fabio Spaterna. Settore Attività Disabilità Coordinatore Commissione Attività Lorenzo Scano Pino Pedrazzoli Responsabile Bilancio e Contabilità Lorenzo Scano. Settore Arbitrale Coordinatore Commissione Arbitrale Maurizio Casapollo. Alberto Saronni, Fausto Baroffio. Settore Formazione Coordinatore Maurizio Casapollo. Settore Disciplina Giudice di I° Istanza Luigi Montalenti. Giudice di II° Grado Coordinatore Commissione giudicante Pino Pedrazzoli Martino Cazzaniga, Baroffio Fausto. Il Presidente Lega Calcio Regionale Lombardia Valteriano Chiari Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 2 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 COMUNICAZIONI ALLE SOCIETÀ Le Società del TORNEO qualificate alle fasi finali a Cesenatico sono: ATLETICO AREA (MB) SANTEUSTORGIO Arcore (MB) PONTERRESE 2004 (CR) Le Società della COPPA qualificate alle fasi finali a Cesenatico sono: CALCIO CARUGATE (MB) STELLA D'ORO (MI) NEW TEAM (VA) GARE 2a fase TORNEO Triangolare SQUADRA OSPITANTE Gara A GRABI CINGIA (CR) SQUADRA OSPITE Campo Data ora ALZALEE GALLARATE (VA) Via Giuseppina, 90 Cingia de Botti CR 16/03/2013 15,00 CICOGNARA (M N) Perdente gara A 30/03/2013 Vincente gara A CICOGNARA (M N) 13/04/2013 GARE 2a fase COPPA Triangolare gara A SQUADRA OSPITANTE SQUADRA OSPITE Campo data ora A.C. PAVONE M ELLA (BS) STELLA ROSSA 1995 (M B) Via Marconi Pavone del Mella 16/03/2013 15,30 U.S. M ONIGA del GARDA (BS) perdente gara A Via Unità d'Italia Moniga del Garda 30/03/2013 15,00 vincente gara A U.S. M ONIGA del GARDA (BS) Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 13/04/2013 3 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Comunicazione LEGA CALCIO UISP NAZIONALE Si riportano alcune modifiche apportate dalla LEGA CALCIO NAZIONALE, riguardanti le manifestazioni Nazionali, già riportate nel Com. Uff. Naz. n.01: Ai Consiglieri Nazionali Lega Calcio Ai Presidenti Regionali Lega Calcio Ai Presidenti Territoriali Lega Calcio Cari Dirigenti, Il consiglio direttivo della Lega calcio, preso atto dell’impossibilità di effettuare la manifestazione nazionale delle Rappresentative e della coppa di Lega nelle date precedentemente comunicate (22/25 maggio) a causa della concomitanza con le elezioni europee, ha deciso di programmare dette manifestazioni nei giorni 30 maggio - 02 giugno 2014 nella Riviera di Rimini. Anche la Coppa Amatori e la Rassegna nazionale giovanile si disputeranno nelle stesse date e stessa località. Si invitano le Leghe calcio regionali e territoriali a divulgare quanto comunicato e provvedere ad inviare nuovamente il modulo con le preiscrizioni entro il 24 febbraio. Con l’occasione si comunica che le finali e rassegne nazionali in svolgimento dal 25-26 fino al 29 giugno 2014 come comunicato sul cu n° 1 saranno disputate anch’esse nella Riviera di Rimini. Lega Nazionale Calcio Uisp Segreteria organizzativa: Sergio Biscarini Via della Viola, 1 06122 PERUGIA tel. 075/5727542 - fax 075/5726684 Lun - Merc - Ven ore 16,00 - 19,00 www.uisp.it/calcio - e-mail: [email protected] Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 4 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 1 – 04/11/2013 - 2013-14 Collegio Giudicante: – Giuseppe Pedrazzoli – Baroffio Fausto Ha emanato la seguente decisione. Ricorrente Soc. A.S. REB - DNP Lega Calcio Monza Brianza SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 29/10/2013, depositato presso la Lega Calcio Comitato di Monza Brianza, e trasmesso alla Lega Calcio Regionale Lombardia il 31/10/2013, il Presidente, della A.S. REB - DNP. soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D. propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera del giudice di I° grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8 del 26/10/2013 del Comitato Territoriale UISP di Monza Brianza, avverso la decisione della ripetizione della gara fra le Soc. Sant’Eustorgio Leoni Arcore e A.S. REB –DNP. MOTIVAZIONI accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia; accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Bergamo è stata regolarmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 8 dell’ 26/10/2013 accertato il versamento della tassa reclamo di € 75,00; preso atto dell’istanza del reclamo visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere ulteriori accertamenti; analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto dell’Osservatore, presente. Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste, P. Q. M. DISPONE Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera n° 8 del 26/10/2013, nella ripetizione della gara fra le Soc. Sant’ Eustorgio Leoni Arcore e A.S. REB –DNP, in data ed orario da destinarsi. MOTIVAZIONE Premesso che un direttore di gara può essere invaso da malessere personale, al punto da non essere in grado di portare a termine la gara per cui è stato designato, ha fatto bene a non rientrare in campo per il secondo tempo, sospendendo di fatto la gara. Così come ha fatto bene il Sig. Saronni a supportare tale comportamento, per la salvaguardia della salute del Direttore di Gara. Quindi visto che la gara in questione non e' mai stata portata a termine è corretto la decisione della ripetizione della stessa. Si dispone l’incameramento della relativa tassa. Si dispone inoltre che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio Uisp di Monza Brianza. Comm. Disciplinare d’Appello Lega Calcio Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Fausto Baroffio Milano 04/11/2013 Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 19/11/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Monza Brianza Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 5 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 02 – 30/11/2013 - 2013-14 Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli – Baroffio Fausto Ha emanato la seguente decisione Ricorrente Soc. TREVISO CALCIO 8 Lega Calcio Mantova SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 18/11/2013, depositato presso la Lega Calcio Comitato di Mantova, e trasmesso alla Lega Calcio Regionale Lombardia il 19/11/2013, il Presidente, della Soc. TREVISO CALCIO 8, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D. propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera del giudice di I° grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013 del Comitato Territoriale UISP di Mantova, avverso la decisione del giudice di I° Grado, chiedendone l’annullamento delle sanzioni di squalifica in quanto parte lesa. MOTIVAZIONI accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia; accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Mantova è stata regolarmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013 accertato il versamento della tassa reclamo di € 75,00; preso atto dell’istanza del reclamo visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere ulteriori accertamenti; analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto; letto il rapporto del Presidente della Lega Calcio di Mantova, presente in campo; letto il rapporto del dirigente Giudice sportivo di Mantova, presente in campo; Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste, P. Q. M. DISPONE Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera n° 9 bis del 14/11/2013, di lasciare invariate le sanzioni disciplinari assunte nella stessa delibera. MOTIVAZIONE Verificati gli atti avvenuti in campo, così come riportato, sono da considerarsi sempre atti di violenza in essere a titolo di colpa anche se provocati, di cui si è tenuto conto in sede di giudizio in I° Grado. Si dispone inoltre che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio Uisp di MANTOVA. Si dispone l’incameramento della relativa tassa. Comm. Disciplinare d’Appello Lega Calcio Reg. Lombardia Cazzaniga Martino Giuseppe Pedrazzoli Fausto Baroffio Milano 30/11/2013 Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 06/12/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Mantova. Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 6 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 03- 30/11/2013 - 2013-14 Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli – Baroffio Fausto Ha emanato la seguente decisione Ricorrente Soc. ASD CALCIO NAPOLI 2007 Lega Calcio Mantova SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 18/11/2013, depositato presso la Lega Calcio Comitato di Mantova, e trasmesso alla Lega Calcio Regionale Lombardia il 19/11/2013, il Presidente, della Soc. ASD CALCIO NAPOLI 2007, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D. propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera del giudice di I° grado, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013 del Comitato Territoriale UISP di Mantova, avverso la decisione del giudice di I° Grado, pur condannando gli atti di violenza posti in essere da chiunque, chiedendone clemenza nelle sanzioni disciplinari, in quanto ritenute eccessive. MOTIVAZIONI accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia; accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Mantova è stata regolarmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 9 Bis del 14/11/2013 accertato il versamento della tassa reclamo di € 75,00; preso atto dell’istanza del reclamo, visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere ulteriori accertamenti; analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto; letto il rapporto del Presidente della Lega Calcio di Mantova, presente in campo; letto il rapporto del dirigente Giudice sportivo di Mantova, presente in campo; Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste, P. Q. M. DISPONE Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera del Comunicato Uff. n° 9 Bis, del comitato di Mantova, del 14/11/2013, di lasciare invariate le sanzioni disciplinari assunte nella stessa delibera. MOTIVAZIONE Verificati gli atti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti in nostro possesso, sono da considerarsi sempre atti di violenza in essere a titolo di colpa o meno, con le attenuanti prese in considerazione in sede di giudizio di I° grado.. Si dispone inoltre che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio Uisp di MANTOVA. Si dispone l’incameramento della relativa tassa. Comm. Disciplinare d’Appello Lega Calcio Reg. Lombardia Milano 30/11/2013 Cazzaniga Martino Giuseppe Pedrazzoli Fausto Baroffio Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 06/12/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Mantova Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 7 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 04 – 27/01/2014 - 2013-14 Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli – Ha emanato la seguente decisione Ricorrente Soc. ASD ATLETICO 2013 Lega Calcio Varese SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 11/01/2014, trasmesso alla Lega Calcio Regionale Lombardia il 11/01/2014, il Presidente della Soc. ASD ATLETICO 2013, Sig. Fabrizio Vialetto, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D. propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso avverso la delibera del giudice di I° grado di Varese, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14, del 07/01/2014, del Comitato Territoriale UISP di Varese, chiedendo la revoca delle sanzioni di squalifica o riduzione della stessa, in quanto ritenute eccessive, per i propi tesserati Alessandro Mattioli e Pineiro Filipe, espulsi durante la gara di campionato provinciale di Varese disputata il giorno 22/12/2013 fra le Società Asd Atletico 2013 e la Società Azalee, MOTIVAZIONI accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia; accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Varese è stata regolarmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 14 del 07/01/2014 accertato il versamento della tassa reclamo; preso atto dell’istanza del reclamo, visionando la documentazione del reclamante, ha ritenuto doveroso richiedere ulteriori accertamenti; analizzato il referto arbitrale, preso in considerazione il supplemento di referto; Preso atto e analizzate tutte le dichiarazioni, presentate e richieste, Verificati gli atti avvenuti in campo, così come riportato dagli atti in nostro possesso, non essendoci nessuna ragione per dubitare sulla veridicità del rapporto di gara, il supplemento al rapporto, e ascoltato personalmente l’Arbitro, Sig. Ferrante, non ritenendo valido i rapporti epistolari tra le società interessate, allegati al ricorso, considerati atti di violenza in essere a titolo di colpa con aggravante perché verso il direttore di gara; P. Q. M. DISPONE Di non accogliere il ricorso, e di avvalorare la delibera del giudice di I° grado così come riportato nel Comunicato Uff. n° 14, del comitato di Varese, del 07/01/2014, lasciando invariate le sanzioni disciplinari assunte nella stessa delibera. Si dispone che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio Uisp di VARESE, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D. Si dispone l’incameramento della cauzione reclamo versata, per effetto del rigetto del ricorso Comm. Disciplinare d’Appello Lega Calcio Reg. Lombardia Cazzaniga Martino Giuseppe Pedrazzoli Milano 27/01/2014 Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 31/01/2013, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Varese Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 8 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 05 - 10/02/2014 - 2013-14 Collegio Giudicante: Cazzaniga Martino – Giuseppe Pedrazzoli – Fausto Baroffio Ha emanato la seguente decisione Ricorrente Soc. ASD La Previdente Lega Calcio Cremona SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 20/01/2014, trasmesso alla segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia il 20/01/2014, tramite e-mail, il Responsabile dirigente della Soc. ASD La Previdente, Sig. Alberto Mancini, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D. propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado, Regionale Lombardia, ricorso per doppio tesseramento dell’atleta Brici Gheorghe , attualmente tesserato sia per la società Grabi Cingia con il numero di tessera 140168706 iscritta al campionato 2013/14 calcio a 11 UISP di Cremona , sia per la società ASD Amatori Mazzola con il numero di tessera AT-02602894 iscritta al campionato CSI 2013/14 calcio a 11 di Cremona, chiedendo quindi che vengano presi i provvedimenti del caso. MOTIVAZIONI accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia; preso atto dell’istanza del reclamo, visionando la documentazione del reclamante; accertato che il versamento della cauzione per il reclamo, come da art. 77 RD, non è stato a tutt’oggi versato, e non è stata prodotta nessuna documentazione in merito; P. Q. M. DISPONE Di non poter accogliere il ricorso, senza emettere nessun giudizio al riguardo, in quanto mancante di una delle componenti per il l’esposto di reclamo, versamento della cauzione, in base all’art. 77 RD. Si dispone che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio Uisp di Cremona, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D. Così deciso in Milano, il 10/02/2014 Comm. Disciplinare d’Appello Lega Calcio Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Cazzaniga Martino Fausto Baroffio Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 10/02/2014, alla Soc. ricorrente e alla Lega Calcio di Cremona Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 9 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 06 - 15/02/2014 - 2013-14 Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli – Fausto Baroffio Ha emanato la seguente decisione Ricorrente Soc. ARCI UISP L. BERNAREGGI Lega Calcio Uisp Monza Brianza SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 06/02/2014, trasmesso alla segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia il 07/02/2014, tramite e-mail, il Presidente della Soc. ARCI UISP L. BERNAREGGI, Sig. Michele Dargenio, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D., propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione del Giudice di primo grado, per il provvedimento disciplinare assunto nel comunicato ufficiale N. 19 del 04/02/2014, per la gara del 01/02/2014 fra le Soc. Arci Uisp L. Bernareggi e la Soc. Real Pelle d’Oca, nel quale si delibera la perdita di 0 – 3, della Società ospitante e un’ammenda di € 50,00, chiedendo l’annullamento del provvedimento assunto. MOTIVAZIONI accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria della Lega Calcio Uisp Regionale Lombardia; preso atto dell’istanza del reclamo, visionando attentamente la documentazione del reclamante; accertato che la Delibera del Giudice di Primo Grado della Lega Calcio UISP di Monza e Brianza, è stata regolarmente pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 04/02/2014; constatato il versamento della cauzione per il ricorso; sentito l’Arbitro; prendendo in esame solo l’oggetto del ricorso, “ annullamento del provvedimento disciplinare relativa alla gara del 01/02/2014 “ P. Q. M. DISPONE Di non accogliere il ricorso, e di confermare la delibera assunta dal giudice di primo grado, nel comunicato N. 19 del 04/02/2014, in quanto si evidenzia una responsabilità da parte della Soc. Ospitante a non mettere a disposizione il campo di calcio per svolgere una regolare gara, In quell’occasione l’arbitro non è stato messo in grado di dirigere la gara, perché il campo di gioco risultava senza tracciatura evidente per l’inizio gara. La Soc. Arci Uisp L. Bernareggi non è stata in grado di dimostrare all’arbitro che il materiale che avrebbero dovuto usare per la tracciatura del campo non risultava idonea perché ad acqua. Si dispone che detta delibera sia pubblicata nel comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio Uisp di Monza e Brianza, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D. Si dispone l’incameramento della cauzione reclamo versata, per effetto del rigetto del ricorso Così deciso in Milano, il 15/02/2014 Comm. Disciplinare d’Appello Lega Calcio Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Fausto Baroffio Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 16/02/2014, alla Soc. ricorrente e alla Lega Monza Brianza Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 10 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Commissione Disciplinare D’Appello della Regione Lombardia DECISIONE N. 07 - 17/02/2014 - 2013-14 Collegio Giudicante: Giuseppe Pedrazzoli – Fausto Baroffio – Cazzaniga Martino Ha emanato la seguente decisione Ricorrente Soc. ASD VIRTUS FOOTBAL CLUB Lega Calcio Uisp Milano SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO Con atto datato 11/02/2014, trasmesso alla segreteria della Lega Calcio Regionale Lombardia il 11/02/2014, tramite racc. mano, il Presidente della Soc. ASD VIRTUS FOOTBAL CLUB, Sig. Domenico Antonini, soggetto legittimato ai sensi dell’Art. 67 R.D., propone a questa Commissione Disciplinare di II° Grado della Regione Lombardia, ricorso avverso la decisione assunta per il provvedimento disciplinare cosi come riportato nel comunicato ufficiale N. 17 del 04/02/2014, riferito alla gara del 26/01/2014 fra le Soc. G.S. DON BOSCO e la Soc. ASD VIRTUS F.C., chiedendo l’annullamento del provvedimento assunto. MOTIVAZIONI accertato che il ricorso è stato depositato nei tempi previsti dalla Normativa Generale Uisp, presso la segreteria della Lega Calcio Uisp Regionale Lombardia; preso atto dell’istanza del reclamo, visionando attentamente la documentazione del reclamante; visionato il comunicato ufficiale della Lega Calcio UISP di Milano, N. 17 del 04/02/2014; richiesto e visionato il comunicato ufficiale N. 16 del 28/01/2014; visionato tutti gli atti prodotti dal ricorrente; constatato il versamento della cauzione per il ricorso; prendendo in esame solo l’oggetto del ricorso, “ annullamento dei provvedimenti disciplinari “ P. Q. M. DISPONE • • • • Di accogliere il reclamo della Soc. ASD VIRTUS FOOTBAL CLUB, in quanto nella delibera riferita alla gara del 26/01/2014, fra le Soc. G.S. DON BOSCO e la Soc. ASD VIRTUS F.C del comunicato n.17 del 04/02/2014, si è riscontrato un vizio di forma; Di annullare tutti i provvedimenti disciplinari e amministrativi riferiti alla suddetta gara, come descritto nel comunicato N. 17 del 04/02/2014.; Si dispone la restituzione della cauzione reclamo versata, per effetto dell’accoglimento del ricorso. Si dispone che detta delibera sia pubblicata sul comunicato ufficiale della Lega Calcio Uisp Regionale e della Lega Calcio Uisp di Milano, per gli adempimenti di cui all’Art. 95 lettera a) comma 3 R.D. Così deciso in Milano, il 17/02/2014 Comm. Disciplinare d’Appello Lega Calcio Reg. Lombardia Giuseppe Pedrazzoli Martino Cazzaniga Fausto Baroffio Debitamente comunicato con trasmissione via e-mail, il 17/02/2014, alla Soc. ricorrente e alla Lega Monza Brianza Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 11 COMITATO REGIONALE LOMBARDIA Lega Calcio Comunicato N. 08- del 22-02-2014 Comunicazione UISP REGIONALE Si comunica che a partire dal 01/03/2013, il codice IBAN da utilizzare per qualsiasi tipo di versamento alla Lega Calcio Uisp Lombardia è: IT 50 W 033590 1600100000077965 Banca Prossima Deve riportare l’intestazione: Comitato Regionale Uisp Lega Calcio ---___---___--- Il presente comunicato n.08 del 22/02/2014 è composto da 12 pagine Giudice Disciplinare di 1° grado Lega Calcio Regionale Lombardia Uisp - Unione Italiana Sport Per tutti - Lega Calcio Lombardia Sede Legale – 20135 Milano (MI) – Via Adige, 11 – Tel. 02.55017990 – Fax 02.55181126 sito: www.uisp.it/ombardia mail [email protected] 12
© Copyright 2024 Paperzz