SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO PER I PIANI ESECUTIVI CONVENZIONATI TRA IL COMUNE DI CARMAGNOLA ED I PROPRIETARI DELLE AREE SITE NELLA ZONA 52.1 a/b – ZONA B SUB COMPARTO M1.1 M1.2 L’anno duemila ………………… addì ……………………….. del mese di …………………. in Carmagnola, avanti a me ………………………………. Notaio in …………………………….., iscritto al Collegio Notarile di ………………………………………, alla presenza dei testimoni Sigg. ……………………………… (oppure senza testimoni avendovi i comparenti rinunciato) TRA ................................... nato a ................................il ..............., residente a ...................................... in .............................. per la carica domiciliato presso la sede del Comune di Carmagnola infra indicata, il quale interviene al presente atto in qualità di .............................................. del Comune di Carmagnola, in nome e per conto del Comune medesimo, avente sede in............................. , C.F..............., in forza del Decreto del Sindaco di Carmagnola n. .......................... del ...................................., nonché ai sensi dell’art.109 del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267. E la società “KARMA Sviluppo s.r.l.” con sede in Carmagnola (TO), Via De Gasperi numero 44, iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino, P. IVA 08665280015, in persona dei legali rappresentanti il Signor CORALLO geom. Vittorio, nato a Carmagnola il 14/05/1955, e il Signor SANDRONE geom. Antonio nato a Carmagnola il 06/10/1946; domiciliati per carica presso la sede della società, di seguito denominata soggetto attuatore. PREMESSO che il soggetto attuatore è proprietario dell’area censita al Catasto Terreni come segue: Fg. 114 n. 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586, per una superficie totale pari a 25.380 mq; che l’area identificata al F. 114 mappale 569 di mq 31, di proprietà del soggetto attuatore, è stata trasferita all’Enel con relativa cabina elettrica per servizio pubblico; che l’area identificata al F. 114 mappale 579 di mq 332, è di proprietà della Provincia di Torino, detta area è stata acquisita dal Comune di Carmagnola con verbale di consistenza e presa di possesso del 20.12.1999 prot.19990529480 dalla provincia ed è destinata a viabilità, pertanto nella disponibilità del comune di Carmagnola; che l'area di 562 mq di proprietà del Comune di Carmagnola ricade lungo la viabilità esistente di via Sommariva ed è un area di risulta acquisita in sede di realizzazione della viiabilità ma non frazionata ; che il Comune di Carmagnola è dotato di P.R.G.C. approvato con D.G.R. n° 26-7781 in data 17/12/2007, pubblicata sul B.U.R. n° 52 del 27 dicembre 2007; in base alla scheda di Piano relativa al comparto M1 la percentuale di possesso delle proprietà è così ripartita: soggetto attuatore (Karma sviluppo s.r.l.) (25.380+31)/26.305*100 = 96,61 % e il Comune di Carmagnola e Provincia di Torino: (332+562)/26.305 * 100 = 3,39 %; che nel presente PPE la S.F. risulta essere pari a 6.118 mq; che la S.F. complessiva del Comune di Carmagnola e della Provincia di Torino è data da: 6.118*3,39/100 = 207,4 mq verrà individuata nel F.114 n. 582 e trasferita al comune di Carmagnola con la firma della presente Convenzione; che la S.F. del soggetto attuatore è data da: 6.118*96,61/100 = 5.910,6 mq; che nel presente Piano la capacità insediativa S.U.L. risulta essere pari a 6.760 mq; che la capacità insediativa S.U.L. del Comune di Carmagnola e Provincia di Torino è data da: 6.760*3,39/100 = 229,2 mq a destinazione commerciale, direzionale che la capacità insediativa S.U.L. del soggetto attuatore è data da: 6.760*96,61/100 = 6.530,8 mq a destinazione commerciale, direzionale, ricettivo e residenziale; che l’area oggetto di intervento ricade in zona urbanistica “Area 5.2.1 a/b – Zona B, in cui si prevedono, in attuazione di uno Strumento Urbanistico Esecutivo “Piano Particolareggiato Esecutivo” in aderenza al PRG vigente, interventi edilizi nel rispetto dell’indice territoriale di PRG pari a 0,2664 mq/mq comprensivo delle superfici edificabili pubbliche e dell’indice fondiario pari a 1,25 mq/mq; che l’Amministrazione Comunale ha ritenuto utile suddividere anche proceduralmente il PPE precedente in tre ambiti d’intervento: a) uno per l’artigianato e la piccola industria a completamento del PIP esistente, con presenza di residenziale (zona A, area AD1a) b) uno a carattere prevalentemente commerciale (zona B, area 5.2.1 a/b – 190.838 mq con una SUL privata di competenza pari mq 49.600). c) uno a carattere terziario direzionale commerciale da realizzarsi tramite un PECO di iniziativa privata (zona C, area 5.2.1 a/b – 36.400 mq con una SUL privata di competenza pari mq 12.000). - Gli ambiti del PPE – zona B e del PECO – zona C, saranno approvati con procedure autonome. I due interventi sono tra loro coordinati poiché l’area S1 ceduta dagli attuatori del PECO costituisce l’area di atterraggio della capacità edificatoria a servizi pubblici generata dal PPE. che lo Studio Liveriero su incarico del Comune di Carmagnola ha presentato proposta di Piano Particolareggiato al protocollo generale del Comune in data 06.07.2010 prot. 25213, che detta proposta di Piano Particolareggiato è stata esaminata con parere favorevole alla presentazione in Consiglio Comunale dalla Commissione Urbanistica Consiliare in data 12.07.2010; che sono state esperite tutte le procedure previste dalla legislazione vigente sia in merito al deposito sia alla pubblicazione, avvenuta per un periodo di 30 giorni dal 03.08.2010 al 02.09.2010, sia alla possibilità di presentazione, da parte dei cittadini, di osservazioni e proposte scritte, nel periodo dal 03.09.2010 al 03.10.2010; che con deliberazione del Consiglio Comunale n°85 in data 27.07.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Particolareggiato della zona denominata area 5.2.1 a/b – Zona B; che con deliberazione del Consiglio Comunale n°120 in data 29.10.2010, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato in via definitiva il Piano Particolareggiato Esecutivo della zona urbanistica denominata “Area 5.2.1 a/b – Zona B; che il citato Piano Particolareggiato prevede: 1. Un complesso integrato commerciale – direzionale - artigianale di servizio – ricettivo; 2. La realizzazione di una piccola area mercatale a sostegno del ruolo di servizio alle attività agricole del più vasto comparto territoriale cui Carmagnola appartiene; 3. L’insediamento di attività terziarie di sostegno e integrazione del complesso commerciale; 4. Alcune attività produttivo terziarie ed artigianali; 5. Un’area di interscambio ferro – gomma a servizio del previsto potenziamento della rete metropolitano – ferroviaria, in attuazione del progetto di fattibilità per la trasformazione e riqualificazione urbanistica dell’ambito RFI approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n° 318 del 25/09/2009; che il soggetto attuatore degli interventi previsti dal Piano Particolareggiato nel Comparto M1 (subcomparti M1.1 e M1.2) presenteranno dei Permessi di Costruire per gli edifici privati e un unico Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione per le opere di infrastrutturazione pubblica afferente ai comparti M1.1 e M1.2. che il piano esecutivo convenzionato è stato pubblicato ai sensi del DLGS 33/13 nel sito del comune a far data dal che il piano esecutivo convenzionato è stato accolto dal sindaco in data che il piano esecutivo convenzionato di attuazione al PPE è stato approvato con delibera di giunta comunale n del che appare necessario quindi da parte del Comune disciplinare con la presente Convenzione tipo i rapporti con il soggetto attuatore del Comparto M1 (sub Comparti M1.1 e M1.2) in ordine alla legislazione vigente; che la superficie territoriale complessiva del comparto M1 come da scheda normativa è indicata in mq. 26.305; che i terreni di proprietà del soggetto attuatore già destinati a viabilità locale ed in seguito a delibera del. C.C n.5 del 28.01.2010 con la quale si interrompeva la procedura di esproprio, ritornati nella disponibilità del soggetto attuatore sono ceduti gratuitamente con la firma della presente convenzione. SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Articolo 1 – generalità La premessa forma parte sostanziale ed integrante della presente convenzione. La presente convenzione disciplina l’attuazione del Piano Particolareggiato e dei futuri Permessi di Costruire richiesti dai soggetti attuatori per il periodo in cui è in vigore e produce gli effetti di cui all’articolo 43 e seguenti della Legge Regionale 05/12/1977 n. 56 e s.m.i. Articolo 2 – elaborati del Piano Particolareggiato e del Piano Esecutivo Convenzionato L’attuazione degli interventi previsti nel Comune di Carmagnola e come identificati nella premessa, per ogni Comparto o Sub-Comparto, avverrà in conformità a quanto previsto dagli elaborati del progetto di Piano Particolareggiato redatto dallo Studio dell’architetto Liveriero, approvato con delibera del Consiglio Comunale n°120 del 29.10.2010. Il progetto di Piano Particolareggiato è costituito dai seguenti elaborati: - Relazione illustrativa e finanziaria - Norme tecniche di Attuazione e schede normative di comparto - Particellare di esproprio - Tav. 01B Estratto P.R.G.C. vigente Estratto di carta tecnica regionale – Estratto del P.R.U.S.S.T. - Tav. 02B Perimetro AREA PECO, AREA P.P.E e comparti su base catastale - Tav. 03B Planimetria generale di progetto – comparto B - Tav. 04B Comparti di intervento e destinazioni urbanistiche in progetto - Tav. 05B Regole urbanistico-edilizie in progetto - Tav. 06B Viabilità, verde e sistemazioni generali - Tav. 07B Inserimento planivolumetrico - Tav. 08B.1 Infrastrutture a rete – fognature, acquedotto - Tav. 08B.2 Infrastrutture a rete – reti elettriche, telefono, gas - Tav. 08B.3 Opere di urbanizzazione: viabilità – aree verdi - segnaletica - Tav. 09B Profili e prospetti indicativi e sezioni principali esemplificative - Tav. 10B Progetto di P.P.E. su mappa catastale – Inserimento del P.P.E. su P.R.G. - Tav. 11B Planimetria generale di progetto – localizzazioni e addensamenti commerciali L’attuazione del PPE avverrà, come previsto in premessa, attraverso dei Permessi di Costruire Convenzionati che saranno presentati dai soggetti attuatori dei Comparti o Sub-Comparti, detti progetti dovranno soddisfare le indicazioni e prescrizioni indicate nelle Tavole e nelle norme di attuazione del P.P. La realizzazione dei Permessi di Costruire Convenzionati, sia degli immobili che delle Opere di Urbanizzazione , siti nel Comune di Carmagnola , così come indicati in premessa, avverrà anche in conformità a quanto previsto dagli elaborati dei Permessi di Costruire Convenzionati ed approvati dal settore Tecnico del Comune di Carmagnola. Come previsto nella convenzione tipo del PPE l’attuazione del comparto M1 e relativo sub-comparto M1.1 e M1.2 avverrà attraverso un Piano Esecutivo Convenzionato come segue: - Opere di urbanizzazione primaria - Progetto Preliminare - Piano Esecutivo Convenzionato Comparto M1.1-M1.2 (Fabbricati C1,C2, C3 ) Detti progetti sono allegati alla presente convenzione per farne parte integrante e sono costituiti dai seguenti elaborati: PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO AREA 5.2.1. a/b - COMPARTO M1: - Tav. 1 Inquadramento urbanistico: Rilievo, estratti, planimetrie e calcoli - Tav. 2 Tipologia edilizia BLOCCO C1: piante, prospetti, sezione e calcoli - Tav. 3 Tipologia edilizia BLOCCO C2: piante, prospetti e sezione e calcoli - Tav. 4 Tipologia edilizia BLOCCO C3: piante, prospetti e sezione e calcoli - Tav. 5 Tipologia edilizia BLOCCO C4: piante, prospetti e sezione e calcoli PROGETTO PRELIMINARE OPERE DI URBANIZZAZIONE: - Tav. 1 Inquadramento generale: estratti e planimetrie - Tav. 2 Fognatura nera e bianca e illuminazione pubblica: planimetrie e sezioni fognarie - Tav. 3 Sezioni stradali e particolari costruttivi Allegato 1 relazione illustrativa Allegato 2 relazione finanziaria Allegato 3 norme tecniche di attuazione Allegato 4 computo opere urbanizzazione primaria interne alle aree assoggettate ad uso pubblico Allegato 5 computo opere urbanizzazione primaria interne al comparto S1 Allegato 6 computo opere urbanizzazione primaria lungo la viabilità di collegamento dell’area S1 con il comparto M1 Allegato 7 relazione idrogeologica Allegato 8 relazione tecnico - illustrativa OO.UU. Resta inteso che ad ognuno dei Permessi di Costruire riguardanti gli interventi privati dei Sub-Comparti costituenti il Comparto M1 sarà strettamente connessa la realizzazione di quelle Opere di Urbanizzazione interne al PPE afferenti al Comparto M1 e/o esterne ad esso, indispensabili per assicurarne autonomia ed indipendenza di attuazione di ciascun singolo Sub- Comparto come meglio indicato tavole del progetto preliminare delle opere di urbanizzazione nonché le aree in dismissioni competenti il Comparto M1, a completamento della dotazione di servizi identificata quale area S1 di PPE (vedi art. 5). Articolo 3 – attuazione del progetto del Piano Esecutivo Convenzionato Il Piano Esecutivo Convenzionato prevede la realizzazione dei seguenti interventi: - Comparto M1 comprendente i sub. comparti M1.1 e M1.2 e S1: 26.305 mq - Destinazione d’uso TC (1.500 mq) – TD (3.270 mq) – TR (1.025,8 mq) – R (735 mq) - * % commercio come da scheda: 0 35 % 15% 0 - S.U.L. commercio 1.144,5 mq 153,8 mq - Destinazione d’uso definitive TC (2.798,3 mq) – TD (2.125,5 mq) – TR (872 mq) – R (735 mq) - Superficie fondiaria sub-comparto M1.1 3.280,6 mq sub-comparto M1.2 2.630 mq - SUL max (come da scheda) 6.760 mq - SUL spettante al soggetto attuatore 6.530,8 mq L’utilizzazione urbanistica delle aree comprese nel Piano Esecutivo Convenzionato sarà attuata secondo le destinazioni indicate nel Piano Particolareggiato e dalla scheda urbanistica del Comparto e potrà essere modificata in base alle richieste di Permesso di costruire dei singoli blocchi. Utilizzazione edilizia dei singoli edifici: * TD com + TC com + TR com = S.U.L. commercio - Blocco C1: * TD com + TC com + TR com = 800 mq TD = 1.450 mq R = 735 mq TOTALE 2.985 mq - Blocco C2: * TD com + TC com + TR com = 185 mq TD = 675 mq TC = 313,3 mq TOTALE 1.173,3 mq - Blocco C3: * TD com + TC com + TR com = 258 mq TC = 1.242 mq TR = 872 mq TOTALE 2.372 mq - Blocco C4: * TD com + TC com + TR com = 229 mq - Blocco di proprietà del comune di Carmagnola e Provincia di Torino: TD = 229,2 mq TOTALE 229.2 mq TOTALE GENERALE 6759.50 Aree dismesse Sono dismesse: - l’area a servizi pubblici S1 di 6.153 mq e la viabilità di mq 4.124 identificate al F. 114 n. 580 per un totale di mq 10.210; - l'area destinata a viabilità di mq 67 identificata al F. 114 n. 586; - l’area di 1150 mq identificata al F. 114 n. 584 - 585. - l’area di 207.4 mq identificata al F. 114 n. 582 per ricomposizione fondiaria per le aree di proprietà comunale e provincia Aree e servizi privati assoggettati a uso pubblico: Le aree di 7.835 mq (3.347 mq + 4.488 mq) sono servizi privati assoggettati ad uso pubblico come indicato nel P.P.E (TAV1) sulle quali verranno realizzate le opere di urbanizzazione primaria. Le destinazioni d’uso così come indicate nel presente piano convenzionato hanno valore puramente indicativo e potranno essere variate, sostituite e/o rilocalizzate all’interno dei blocchi e ove costituiscano modifica al Piano Particolareggiato, potranno essere modificate solo nei limiti e con le modalità previste dalle Norme di Legge Statali e Regionali e ai Regolamenti Comunali che disciplinano la materia. Alle medesime fonti Normative si fa rinvio per le sanzioni e per le violazioni alla disciplina del Piano Particolareggiato. Le modalità di attuazione e di utilizzazione e delle aree oggetto della presente convenzione sono definite negli elaborati e nelle norme specifiche del Piano Particolareggiato Esecutivo e del progetto del comparto M1. In fase di progetto per la richiesta dei Permessi di Costruire (D.P.R. 380/2001) sono consentite variazioni ed articolazioni del manufatto edilizio entro la sagoma limite, nel rispetto delle superfici a servizi, delle destinazioni d’uso e della Sul prevista dal Piano Particolareggiato Esecutivo e dal progetto del Comparto M1, oltre che delle confrontanze e delle distanze dai confini. Nel caso che vengano individuati i posizionamenti degli edifici nelle tavole tipologiche, eventuali modifiche sono soggette alla valutazione in merito alla uniformità compositiva e dovranno essere sottoposte all’ approvazione dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione Comunale potrà richiedere o consentire, su istanza del soggetto attuatore nell’ambito della legislazione vigente ed a proprio insindacabile giudizio, modeste modifiche ai Permessi di Costruire, che non ne alterino il contenuto e le caratteristiche generali, ma che siano migliorative sia della composizione urbanistica sia dell’utilizzo delle infrastrutture in progetto. Le aree verdi e a parcheggio di pertinenza dovranno comunque essere determinate nel rispetto delle quantità definite dal Piano Particolareggiato e dal vigente Piano Regolatore Comunale e dal progetto del Comparto M1. Nella realizzazione degli interventi oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti previsti dall’articolo 36 della legge 20 maggio 1970 n. 300, il soggetto attuatore è tenuto ad applicare o far applicare nei confronti dei lavoratori addetti all’esecuzione delle opere condizioni economiche e normative non inferiori a quelle definite nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese industriali edili e affini e dagli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono gli interventi. Il soggetto attuatore è responsabile in solido nei confronti del Comune dell’osservanza delle norme anzidette. Il soggetto attuatore si impegna a trasferire gli oneri derivanti dalla presente convenzione ad eventuali successivi aventi causa, richiamando integralmente gli impegni assunti con la presente. Il soggetto attuatore resterà comunque solidalmente responsabile con gli aventi causa relativamente a tutti gli obblighi derivanti dalla presente convenzione sino a quando non interverrà espressa liberatoria da parte dell’Amministrazione Comunale a seguito dell’accertato adempimento ai suddetti obblighi. Il Piano Particolareggiato ha una validità di 10 (dieci) anni dalla data di definitiva approvazione dello stesso da parte del Consiglio Comunale e potrà essere attuato anche per stralci funzionali, in modo indipendente ed autonomo per ogni Comparto o Sub-Comparto. Qualora entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del Piano Particolareggiato cui sopra non si addivenga alla stipula della convenzione afferente al singolo Comparto o Sub-Comparto, che sarà allegata alla richiesta del Piano Esecutivo Convenzionato del singolo Comparto, i computi metrici estimativi relativi alle opere di urbanizzazione potranno essere rivisti rapportandone altresì le garanzie fideiussorie alla data di effettiva stipula della convenzione stessa. Tale revisione non comporterà la modifica della convenzione sottoscritta. Gli importi previsti dai computi metrici estimativi allegati al Piano Esecutivo Convenzionato saranno comunque da intendersi come minimi inderogabili. Entro 10 (dieci) anni dalla data di definitiva approvazione del Piano Particolareggiato da parte del Consiglio Comunale dovranno essere realizzati - in ogni caso - tutti gli interventi previsti dalla presente convenzione. Relativamente alle aree da cedere al Comune o da asservire ad uso pubblico, a seguito di opere di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore, senza oneri per l’occupazione del suolo pubblico, queste dovranno essere realizzate con uniformità ed in conformità al progetto esecutivo delle opere stesse da presentarsi prima dell'inizio dei lavori nella richiesta dei Permessi di Costruire. In caso di non corretta esecuzione o di diversa realizzazione rispetto al progetto presentato le opere dovranno essere rifatte a cura e spese dell'impresa esecutrice sotto la responsabilità oggettiva del Direttore dei lavori, nominato dal soggetto attuatore. Articolo 4 – indagini ambientali ed eventuali bonifiche (da inserire eventuale nel caso di edifici o manufatti da demolire esistenti sull’area) Non pertinente al Comparto M1 TITOLO II ONERI E OPERE DI URBANIZZAZIONE Articolo 5 - aree pubbliche - cessione di aree a favore del Comune Il soggetto attuatore del Comparto M1, secondo quanto disposto nelle norme di attuazione del Piano Particolareggiato e quanto previsto nel Piano Esecutivo Convenzionato richiesto, alla sottoscrizione della presente convenzione attuativa, trasferisce al Comune la proprietà delle aree di seguito specificato: - Area in cessione al Comune denominata S1 per una superficie complessiva pari a 6.153 mq e viabilità locale per una superficie complessiva pari a mq 4.124 catastalmente così identificate : Foglio di mappa n° 114, particella n° 580; - Viabilità locale per una superficie complessiva pari a mq 67 catastalmente così identificate : Foglio di mappa n° 114, particella n° 586; - Area di mq 1.150 catastalmente così identificata: Foglio di mappa n° 114, particella n° 584-585. Le aree sono cedute senza corrispettivo, con tutte le garanzie sulla libertà da pesi, vincoli, ipoteche, liti, pendenze, trascrizioni di pregiudizio, affittanza e con le più ampie garanzie dall’evizione. Il soggetto attuatore con la cessione rinuncia ad ogni diritto di restituzione, anche qualora, per qualsiasi ragione, non utilizzasse in tutto o in parte l’area destinata alla realizzazione del Piano Particolareggiato e del Piano Esecutivo Convenzionato richiesto. Le aree sono trasferite nelle loro consistenze catastali secondo i tipi di frazionamento approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale, che è stato richiesto e predisposto a cura e spese del soggetto attuatore, in conformità alle prescrizioni del Piano Particolareggiato e del Piano Esecutivo Convenzionato richiesto. Tutte le aree in dismissione sono cedute all’atto della stipula della Convenzione attuativa; le aree da cedere su cui saranno realizzate le opere di urbanizzazione a carico del soggetto attuatore entreranno in possesso del Comune dopo il collaudo favorevole, secondo quanto prescritto dalla presente convenzione. Le aree oggetto di cessione potranno essere, su richiesta del Comune, messe a disposizione dello stesso anche in anticipo sui tempi di realizzazione delle opere di urbanizzazione relative e della loro cessione formale. A tale scopo il Comune farà esplicita richiesta scritta al soggetto attuatore che s’impegna a mettere a disposizione le aree entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La presa in carico da parte del Comune sarà formalizzata con apposito verbale tra le parti, a decorrere dalla cui data il soggetto attuatore è sollevato da qualsiasi obbligo di manutenzione e dalla responsabilità civile e penale verso terzi. Articolo 6 - aree private assoggettate ad uso pubblico Le aree private assoggettate ad uso pubblico (come già specificato nell’articolo 3), così come identificate nel Piano Particolareggiato e nel Piano Esecutivo Convenzionato richiesto, resteranno in proprietà del soggetto attuatore o aventi causa e saranno assoggettate ad uso pubblico e concorrono al soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi pubblici secondo l’art. 21 della L.R. 56/1977 individuate nel P.P.E. e nel Piano Esecutivo Convenzionato. A tale scopo, ad ultimazione avvenuta delle opere di urbanizzazione relative, sarà stipulato di comune accordo tra il Comune e il soggetto attuatore un atto di costituzione di servitù di uso pubblico regolante l’utilizzo, la manutenzione e la gestione di dette aree, fatte salve le destinazioni d’uso previste dal PPE e dal progetto del comparto M1, nonché dai Permessi di Costruire richiesti. Ad ultimazione avvenuta, e collaudo definitivo delle opere di urbanizzazione, la manutenzione e la gestione di dette aree, rimarrà a carico del soggetto attuatore per la durata di trenta anni. Si precisa inoltre che la manutenzione ordinaria (aree verdi, pulizia piazzali e l’eventuale sgombero della neve) e la manutenzione straordinaria saranno a carico del soggetto attuatore o aventi causa anche dopo la presa in consegna delle aree da parte del Comune con la sola esclusione della viabilità principale. L'illuminazione delle aree private assogettate ad uso pubblico rimarranno sempre a carico del Comune di Carmagnola. Articolo 7 - manutenzione durante l’esecuzione delle OO.UU. Durante l’attuazione delle opere di urbanizzazione, gli oneri di manutenzione delle opere eseguite, gli oneri relativi alla sicurezza e ogni responsabilità civile e penale inerente alla realizzazione e all’uso delle opere saranno a totale ed esclusivo carico del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore per sè e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, si impegna inoltre a curare la manutenzione ordinaria e straordinaria sulle suddette aree, intendendo con ciò qualsiasi opera di riparazione o rifacimento necessaria per il pieno utilizzo pubblico, nonché la pulizia, la sostituzione delle essenze arboree ecc. Si precisa che la manutenzione ordinaria (aree verdi, pulizia dei piazzali e l’eventuale sgombero della neve) e la manutenzione straordinaria saranno a carico del soggetto attuatore o dei suoi aventi causa anche dopo la presa in consegna delle aree da parte del Comune con la sola esclusione della viabilità principale, dell'area S1 e dell'area a Sud oltre la via Sommariva già di disponibilità del comune di Carmagnola ed in affido alla Provincia di Torino. Articolo 8 – oneri e opere di urbanizzazione interne al perimetro del Piano Esecutivo Convenzionato, calcolo costo vasca di laminazione, calcolo spese di manutenzione aree private assoggettate ad uso pubblico, compensazioni dovute per cessione di area i in quantità inferiore agli standards Gli importi degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria sono stabiliti dalle Delibere relative vigenti all’atto dell’approvazione del Piano Esecutivo Convenzionato o eventuali proroghe. L’eventuale rinnovo del Piano Esecutivo Convenzionato dà al Comune il diritto di revisione dell’importo degli oneri, che dovranno essere aggiornati alla quota in vigore al momento del rinnovo stesso. L’importo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria in relazione alla edificabilità possibile SUL determinata nelle schede urbanistiche, è stato così individuato in via provvisoria in quanto saranno determinati in modo puntuale al momento del rilascio dei Permessi di costruire degli edifici in funzione della SUL richiesta e degli oneri tabellari comunali aggiornati al momento del rilascio degli stessi e quindi in via provvisoria è pari a: Oneri a carico della Karma Sviluppo s.r.l.: rif. Commerciale: 1) Oneri di Urbanizzazione primaria mq. 2.798,3 x €/mq. 80,22 + 38% = € 309.781,9 2) Oneri di Urbanizzazione secondaria mq. 2.798,3 x €/mq. 17,90 + 38% = € 69.123,6 rif.Direzionale: 3) Oneri di Urbanizzazione primaria mq. 2.125,5 x €/mq. 100,27 + 38% = € 294.111 4) Oneri di Urbanizzazione secondaria mq. 2.125,5 x €/mq. 17,90 + 38% = € 52.504,1 rif.Ricettiva: 5) Oneri di Urbanizzazione primaria mq. 872 x €/mq. 20,05 + 38% = € 24.127,4 6) Oneri di Urbanizzazione secondaria mq. 872 x €/mq. 21,49 + 38%= € 25.860,2 rif. Residenziale: 7) Oneri di Urbanizzazione primaria mq. 735 x €/mq. 13,03 + 36% = € 13.024,8 8) Oneri di Urbanizzazione secondaria mq. 735 x €/mq. 11,20 + 36% = € 11.195,5 Totale Oneri di Urbanizzazione primaria 641.045,1 € Totale Oneri di Urbanizzazione secondaria 158.683,4 € Oneri a carico del comune di Carmagnola: rif.Direzionale: 1) Oneri di Urbanizzazione primaria mq. 229,2 x €/mq. 100,27 + 38% = € 31.715,00 2) Oneri di Urbanizzazione secondaria mq. 229,2 x €/mq. 17,90 + 38% = € 5.661,69 Il soggetto attuatore si impegna a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria interne alle aree private assoggettate ad uso pubblico senza scomputo e di ultimarle contemporaneamente al fine lavori del permesso di costruire del primo blocco. 1) Opere urbanizzazione primaria nelle aree private a uso pubblico: - Scavi e sbancamenti € 10.577,18 - Opere stradali € 419.896,35 - Fognature € 27.440,76 - Illuminazione € 35.723,40 - Totale € 483.060,51 - A dedurre ribasso del 15 % -€ 72.459,08 - Totale importo opere di urbanizzazione € 410.601,43 - Progettazione e direzione lavori OO.UU. € 22.377,78 - Collaudo OO.UU. € 5.000,00 Totale opere di urbanizzazione primaria € 437.979,21 arrotondato per eccesso € 450.000,00 Il soggetto attuatore, inoltre, si rende disponibile e si impegna a realizzare direttamente parte delle opere di urbanizzazione nell’area S1 in dismissione al Comune di Carmagnola con lo scomputo totale (100%) dell’importo dell’intervento sugli oneri di urbanizzazione secondaria per un importo massimo di € 153.000,000 per la realizzazione della pista ciclabile lungo la via Sommariva , realizzazione di una porzione di viabilità, parcheggio e sistemazione di area verde con arbusti lungo il rio Ceresole su una superficie di mq 2620 (43% di S1) . Per tali opere dovrà essere presentato specifico progetto preliminare entro il temine di un anno dalla firma della convenzione . Il completamento delle opere relative all’area S1 sulla restante superficie di mq 3533 mq (57%) rimangono a carico del Comune di Carmagnola. Di seguito vengono elencate le opere di urbanizzazione primaria esterne individuate nell’area S1: 2)Opere urbanizzazione nell’area S1: - Scavi e sbancamenti € 9.189,07 - Opere stradali € 339.263,56 - Fognature € 32.854,81 - Illuminazione € 18.966,18 - Totale € 391.084,55 - A dedurre ribasso del 15 % -€ 58.662,68 - Totale importo opere di urbanizzazione € 332.421,86 - Progettazione e direzione lavori OO.UU. € 18.116,99 - Collaudo OO.UU. € 5.000,00 Totale opere di urbanizzazione € 355.538,86 arrotondato per eccesso € 360.000,00 Al soggetto attuatore competerà un costo di 360.000*43/100 = € 153.000,00 Al Comune di Carmagnola competerà un costo di 360.000*57/100 = € 207.000,00 Il soggetto attuatore, inoltre, si impegna a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione primaria interne lungo la viabilità di collegamento dell’area S1 con il comparto M1 in dismissione al Comune di Carmagnola con lo scomputo del 30% dell’importo dell’intervento sugli oneri di urbanizzazione primaria: 3) Opere urbanizzazione primaria lungo la viabilità di collegamento area S1 e comparto M1: - Scavi e sbancamenti € 1.606,08 - Opere stradali € 56.230,48 - Fognature € 14.257,88 - Estensione reti e altri servizi € 39.000,00 - Totale € 109.488,36 - A dedurre ribasso del 15 % -€ 16.423,25 - Totale importo opere di urbanizzazione € 93.065,10 - Progettazione e direzione lavori OO.UU. € 5.072,05 - Collaudo OO.UU. € 500,00 Totale opere di urbanizzazione primaria € 98.637,15 arrotondato per eccesso € 100.000,00 Il soggetto attuatore si rende disponibile altresì a realizzare la parte di opere di urbanizzazione spettante al Comune di Carmagnola e Provincia di Torino. Il costo di tale intervento in proporzione al 3,39 % verrà scomputato dagli oneri di urbanizzazione primaria dovuti del soggetto attuatore. Costo opere di urbanizzazione: 450.000,00 + 100.000,00 = 550.000,00 € L'importo delle opere di urbanizzazione primaria spettante al Comune di Carmagnola corrisponde a: 550.000,00*3,39/100 =18.645,00 € e verranno eseguite direttamente dal soggetto attuatore prevedendo uno scomputo di detta somma dall’importo sugli oneri di urbanizzazione primaria da versare da parte del soggetto attuatore . Si precisa che gli oneri di urbanizzazione e le opere da eseguire a scomputo sono determinati e determinabili rispettivamente sulla base secondo le modalità individuate dalla delibera comunale n. 130 del 30/11/2010: - del progetto edilizio oggetto di Permesso di Costruire del fabbricato, così come sarà presentato dagli aventi causa ; - del Permesso di Costruire relativo al Progetto esecutivo delle Opere di Urbanizzazione ad esso conseguente. Vasca di laminazione: In riferimento all’art V.9 delle Norme tecniche di Attuazione del PPE tutti i soggetti attuatori del presente PPE, area 5.2.1 a/b – zona B e del PPE area Ad1a – zona A, e del PECO si impegnano a versare il contributo per la realizzazione della vasca di laminazione. I costi della vasca di laminazione saranno ripartiti tra i soggetti attuatori del presente PPE, secondo la tabella allegata al Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 29.10.2010; il quindi il costo per il COMPARTO M1 complessivamente è di 50.056,02 €. La quota di competenza del soggetto attuatore da versare è di 48.359,1 €,( 50.056,02 € x 96.61%) La quota di competenza del Comune di Carmagnola 1696,9 ( 50.056,02 € x 3,39 %) in proporzione alla sua S.U.L., tale somma verrà versata al Comune di Carmagnola al ritiro del permesso di costruire del primo blocco. Il soggetto attuatore, a garanzia dell’esatta e piena esecuzione per i versamenti dei contributo a suo carico si impegna– per la quota spettante - a prestare alla stipula delle Convenzioni Edilizie garanzie fidejussorie (bancaria o assicurativa) irrevocabili ed escutibili a prima richiesta, per la durata di 2 anni rinnovabile tacitamente fino allo svincolo da parte del Comune di Carmagnola a collaudo dell’opere avvenute. Compensazioni dovute in relazione alla Delibera della giunta Comunale n. 341 del01/12/2011. Nel caso del Comparto M1, la cessione di area in quantità inferiore a quella richiesta dallo standard prevede una compensazione di 4.286 mq * 26,70 € = 114.356,1 € da versare al momento del rilascio del Permesso di Costruire in relazione al prospetto riepilogante le cessioni afferenti ciascun Comparto del PPE e PECO, redatto dal Comune, a seguito della stipulazione delle convenzioni attuative presentate da ciascun proponente. Il soggetto attuatore dovrà versare 110.479,4 € ( 114.356,1 x 96.61%) € in proporzione alla sua S.U.L. La quota di competenza del Comune di Carmagnola 3876,7 € (114.356,1 x 3,39 % ). Riassunto somme da corrispondere dal soggetto attuatore Per effetto di quanto ai punti precedenti si riassumono gli importi dovuti per oneri di urbanizzazione, al netto dell’importo per esecuzione diretta delle opere stesse, la monetizzazione delle aree e le deduzioni per la manutenzione delle aree. Competenze Soggetto attuatore 1. Per oneri di urbanizzazione primaria 641.045,1 € 2. Per oneri di urbanizzazione secondaria 158.683,4 € 3. Per la vasca di laminazione 48.359,1 € 4. Compensazioni dovute 110.479,4 € Totale 958.567 € Competenze Comune di Carmagnola 1. Per oneri di urbanizzazione primaria 31.715,00 € 2. Per oneri di urbanizzazione secondaria 5.661,69 € 3. Per la vasca di laminazione 1696,9 € 4. Compensazioni dovute 3876,7 € Totale 42.950,29 € A dedurre: 5. Per esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione in area S1 scomputo totale 100% dell’importo dovuto per oneri urbanizzazione secondaria 153.000,00 € 6. Per esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione lungo la viabilità di collegamento dell’area S1 con il comparto M1 scomputo del 30% dell’importo dovuto per oneri urbanizzazione primaria 185.794.1 € 7. Importo opere di urbanizzazione primaria eseguite per conto del Comune di Carmagnola per il lotto C4 18.645,00 € - Totale 357.439,1 Importo netto dovuto da versare 601.127,90 Articolo 9 – contributo relativo al costo di costruzione Il soggetto attuatore, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, viste le disposizioni dell’articolo 16 del D.P.R. 380/2001, si obbliga ad assumere gli oneri relativi al costo di costruzione. Tali oneri saranno contabilizzati secondo le modalità in vigore al momento del rilascio del Permesso di costruire, e saranno versati al Comune, in conformità a quanto disposto dalle Delibere relative. Articolo 10 – progettazione opere a scomputo di oneri di urbanizzazione Il titolare del permesso di costruire, si assume gli oneri relativi all’affidamento della progettazione, dei lavori, della direzione, del coordinamento della sicurezza, i costi per la sicurezza. Progettazione La progettazione, di norma, si articola secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare la qualità dell’opera e la rispondenza alle finalità relative. Il progetto definitivo potrà, in relazione alle caratteristiche e all’importanza delle opere da realizzare, coincidere con l’esecutivo. I verbali di validazione dovranno essere consegnati con i relativi progetti all’Ufficio Tecnico Comunale. La ripartizione OO.PP., prima dell’approvazione degli stessi da parte dell’organo comunale, esprimerà il proprio parere di competenza. Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Particolareggiato e la bozza di convenzione tipo per ogni singolo Comparto o Sub Comparto in modo autonomo ed indipendente nonché lo studio di fattibilità allegato al Piano Particolareggiato relativo ai lavori da realizzare per ogni singolo Comparto o Sub Comparto da portare a scomputo degli oneri di urbanizzazione. Con delibera del Consiglio Comunale n° ……… del …………, è stato approvato il progetto preliminare delle opere direttamente funzionali costituito dagli elaborati descrittivi e grafici previsti dall’art. 93, comma 3, del D.Lgs. 163/2006, in relazione alle caratteristiche e all’importanza delle opere da realizzare. Gli elaborati di base sono: relazione tecnico illustrativa; computo metrico estimativo (redatto sulla base del preziario adottato dal Comune di Carmagnola con specifico provvedimento e relativo anche ai lavori ed agli oneri per la sicurezza), quadro economico, cronoprogramma che sarà redatto con i Permessi di Costruire approvati, tavole grafico-progettuali. piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti che sarà redatto con i Permessi di Costruire approvati. I progetti definitivo e/o esecutivo dovranno essere corredati dalle autorizzazioni, pareri e nulla osta secondo le disposizioni vigenti al momento dell’approvazione. I progetti delle opere di urbanizzazione e le richieste di Permesso di Costruire Convenzionato ad essi relative dovranno essere presentati prima delle richieste dei permessi di costruire degli interventi privati. Il rilascio del primo permesso di costruire richiesto per interventi privati per ogni Comparto o SubComparto avverrà contemporaneamente al rilascio del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione del PP afferenti al singolo Comparto o Sub Comparto. Il progetto preliminare per la realizzazione della pista ciclabile lungo la via sommaria , realizzazione di una porzione di viabilità sull’area S1 e sistemazione di percorso pedonale e ciclabile lungo il rio Ceresole dovrà essere presentato specifico progetto preliminare entro il temine di un anno dalla firma della convenzione . Il completamento delle opere relative all’area S1 sono a carico del Comune di Carmagnola Articolo 11 – affidamento ed esecuzione delle opere a scomputo di oneri di urbanizzazione La realizzazione di opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, e' a carico del titolare del permesso di costruire nonchè del soggetto attuatore in questione e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Articolo 12 – tempi di esecuzione Il soggetto attuatore in relazione al disposto dell’art. 45 punto 4 della L.R. 56/77 si obbliga, così pure per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di urbanizzazione definite dal progetto nei tempi e modalità previste dal cronoprogramma di attuazione dei singoli Permessi di Costruire delle Opere di Urbanizzazione interne ed esterne al P.P.E. La completa realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dovrà essere realizzata entro 5 anni dalla stipula della presente convenzione. Si precisa che la realizzazione delle opere di urbanizzazione così come previsto dal P.P.E. stesso, è stata suddivisa in più Comparti e Sub-Comparti al fine di assicurarne autonomia ed indipendenza d'attuazione. Dette opere potranno essere effettuate gradualmente in funzione dei cronoprogrammi allegati ai progetti delle opere pubbliche e ai Permessi di costruire che man mano saranno presentati per ogni singolo Comparto o Sub- Comparto. La graduale esecuzione delle opere deve comunque avvenire previa autorizzazione del Comune. Il rilascio dell'ultimo Permesso di Costruire riguardante gli interventi privati dovrà essere richiesto entro 3 anni precedenti il termine temporale di validità del P.P.E. Resta inteso che la data di inizio delle opere di urbanizzazione, comprensiva delle comunicazioni del Direttore dei Lavori e delle imprese costruttrici, entrambi con firme di accettazione degli incarichi, dovrà essere comunicata al Comune con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere di urbanizzazione dovranno essere conformi, per dimensione e caratteristiche, a quanto previsto dal progetto di P.P.E. approvato, nonché dagli specifici progetti esecutivi, computi metrici estimativi e particolari costruttivi approvati ed autorizzati dal Comune con specifico permesso di costruire, prima del rilascio dei Permessi di Costruire relativi all'intervento privato. In tutti i casi, prima dell'inizio dei lavori di qualsiasi permesso di costruire relativo agli edifici, dovranno anche essere iniziati i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria interessanti i comparti stessi e ritenute essenziali dal Comune, quali viabilità ed infrastrutture tecnologiche nell'entità, tempi ed ordine di esecuzione stabiliti ed in accordo con i competenti uffici tecnici, e comunque nel rispetto delle seguenti priorità: - Tracciamento delle strade; - Predisposizione delle aree mediante movimentazione terre e riporti (questi dovranno essere composti da materiale inerte privi di rifiuti ed impurità di qualsiasi tipo); - Costruzione della condotta fognaria, realizzazione canalizzazioni acque bianche e relative caditoie stradali; - Costruzione delle condotte dell'acquedotto; - Posa di tutti i cordoli e sistemazione a raso delle aree pubbliche a parcheggio; - Predisposizione delle canalizzazioni per servizi tecnologici e posa dei pali di illuminazione. - Realizzazione dei collegamenti dei servizi tecnologici; - Pavimentazione bituminosa di base delle strade. In fase esecutiva delle opere di urbanizzazione, il soggetto attuatore dovrà realizzare le fondazioni delle recinzioni dei lotti edificabili (confinanti con le aree pubbliche circostanti), sino alla quota finita delle oo.uu. stesse e predisporre gli allacciamenti fognari privati, coordinando tali operazioni con il Direttore dei lavori e la ditta appaltatrice delle opere pubbliche. Sia le recinzioni che gli allacciamenti fognari di cui sopra dovranno essere autorizzati dallo Sportello Unico dell’Edilizia. Articolo 13 – determinazione contributi per opere di urbanizzazione primaria e secondaria Il soggetto attuatore in relazione al disposto dell’articolo 45 – comma 2° della legge regionale 56/77 si obbliga per sé e per gli aventi diritto a qualsiasi titolo, ad assumersi l’onere della realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nei termini di legge a parziale scomputo degli oneri, secondo quanto specificato dalle Tavola 6, 7 e 8 e dal computo metrico estimativo. Ai fini della determinazione e della destinazione del contributo di cui all’articolo 16 del D.P.R. 380/2001, le opere sono così individuate: opere di urbanizzazione primaria: - realizzazione della viabilità interna avente sezione di 5,5 m, 6 m e 7,5 m a un senso di marcia o a doppio senso. - Lungo la viabilità sono previsti marciapiedi e parcheggi in blocchetti di cls e verde. In particolare nel sub comparto M1.2. sono previste vaste aree di parcheggio con accesso dalla viabilità esistente; - fognatura bianca e nera in tubolari in PVC con diametri opportuni, dotata dei necessari pozzi di ispezione ed allacciamenti, posta all’interno dell’area di intervento con recapito finale nei collettori esistenti della strada esistente dipartentesi da via Sommariva; - impianto di illuminazione pubblica costituita da un determinato numero di apparecchi stradali posizionati lungo la nuova viabilità in modo da garantire una luminosità adeguata. L’impianto sarà realizzato con la posa dei corpi illuminanti su pali in acciaio di altezza pari a 8 m, connessi alla rete di alimentazione in tubolare interrato; - realizzazione dei marciapiedi aventi cordoli in cls a sezione trapezoidale e tappetino in malta bitumosa. Strade e parcheggi. Si prevede: - formazione del rilevato stradale con impiego di materiale ghiaino terroso di buona qualità compattato; - realizzazione degli scavi in trincea a sezione ristretta ed obbligata per la posa di pozzetti, reti fognarie, cavidotti, tubazioni e successivi reinterri; - formazione del rilevato stradale e della fondazione stradale con impiego di misto granulare di cava o fiume steso a strati con annaffiatura e compattazione; - posa dei cordoli a sezione trapezoidale in cls vibrato curvi e rettilinei a separazione dei sedimi stradali; - provvista e posa della pavimentazione costituita da uno strato granulare bitumato (tout venant) dello spessore di 10 cm e da tappeto di usura dello spessore di 4 cm legati con emulsione bitumosa e compattati. - Posti auto con masselli drenanti autobloccanti in cls e verde. Le opere che il soggetto attuatore di ogni Comparto o Sub-Comparto si obbliga ad eseguire direttamente sono specificate nel progetto del Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione presentato ed approvato dal Comune per ogni singolo Comparto così come previsto dal Piano Particolareggiato, e individuate in sintesi al precedente articolo 8. Il progetto deve tenere conto oltre che di tutte le indicazioni contenute nel Piano Particolareggiato ed anche di tutti quei fattori influenti sugli interventi da eseguire in modo che le opere siano complete, compiute e funzionali. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere le opportune varianti al progetto, o di approvare eventuali varianti proposte dal soggetto attuatore. Le eventuali variazioni delle opere di urbanizzazione, purché approvate dall’Amministrazione comunale, non costituiranno variante alla presente convenzione. Articolo 14 – garanzie fidejussorie Il soggetto attuatore di ogni Sub-Comparto, a garanzia dell’esatta e piena esecuzione delle opere di urbanizzazione previste dal Permesso di Costruire delle Opere di Urbanizzazione afferenti il Comparto (come indicato nel P.P.E.) e dagli obblighi derivanti dalla stipula della presente convenzione presenta due polizze di garanzie fidejussorie (bancarie o assicurative) irrevocabili ed escutibili a prima richiesta, per la durata di 5 anni rinnovabile tacitamente fino allo svincolo da parte del Comune di Carmagnola e più precisamente: 1) per le opere da realizzare in area S1 quali opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell'art. 1 delle N.D.A. del P.P.E. fidejussione assicurativa di importo pari a 168.300,00 (153.000,00 + 10%); 2) per le opere di viabilità ai sensi dell'art. 1 delle N.D.A. del P.P.E. fidejussione assicurativa di importo pari a 110.000,00 (100.000,00 + 10%); da realizzare nel comparto M1 maggiorate del 10% per rivalutazioni, imprevisti ed eventuali sanzioni. Il soggetto attuatore autorizza il Comune a valersi delle garanzie fidejussorie, qualora le opere di urbanizzazione non risultassero in tutto o in parte realizzate in conformità al progetto secondo il giudizio del collaudatore alla scadenza dei 5 anni salvo specifica autorizzazione da parte del Comune di Carmagnola. Le garanzie fidejussorie sono presentate al Comune prima della sottoscrizione della presente convenzione. I provvedimenti di svincolo parziale (ove previsti) o finale delle fidejussioni prestate a garanzia saranno adottati dall’Amministrazione Comunale a seguito di parere favorevole dei competenti uffici comunali, non oltre 30 giorni dalla data dell’adozione della delibera della Giunta Comunale che approva il collaudo parziale o finale delle opere di urbanizzazione. Articolo 15 – sanzioni per la mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione In caso di inadempimento degli obblighi e degli impegni assunti, il Comune, con comunicazione a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, inviterà entro congrua scadenza temporale all’espletamento degli impegni assunti in merito alle opere ed ai lavori da eseguire. Il ritardo nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione, secondo i tempi previsti nei Permessi di Costruire delle opere di urbanizzazione rilasciati, oggetto della presente convenzione porterà ad una penale convenzionale a carico dei proponenti, nel caso in cui le opere vengano eseguite con un ritardo di due mesi, pari ad 1/10 del valore delle opere ancora da realizzare, con ulteriori aumenti di un decimo per ogni successivo mese di ritardo. Il Comune di Carmagnola potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale di cui sopra, calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 14, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire direttamente le opere non costruite, in danno dei proponenti e con azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione. In caso di inadempienza del soggetto attuatore ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune - previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 - potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire. Avvenuto l'adempimento, o l'esecuzione in danno previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio dei permessi di costruire. Il Comune potrà inoltre dichiarare, in danno del proponente, la decadenza della presente convenzione nei seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per la parte non eseguita: a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, salvo i casi di forza maggiore; b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione; c) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione; d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all'art.14; e) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione; f) mancato inserimento - da parte del soggetto attuatore - delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui all’ art. 8 e art. 14, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione; g) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione. La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti al soggetto attuatore per effetto della presente convenzione , l'incameramento da parte del Comune della cauzione prestata, l'esecuzione in danno del soggetto attuatore delle Opere di Urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo alla pronuncia di decadenza. Articolo 16 – sanzioni a carico del concessionario per inosservanza delle caratteristiche tipologiche e costruttive previste dal progetto e dalla relazione tecnico-illustrativa a) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dal progetto: – versamento a titolo di penale di una somma non superiore al doppio del contributo di cui all’art. 16, c. 9 e 10 del Testo Unico e non inferiore al 50% (cinquanta per cento) del contributo predetto, nella misura che verrà determinata discrezionalmente dal Sindaco secondo la gravità dell’inosservanza; b) in caso di inosservanza delle caratteristiche tipologiche previste dal progetto, qualora le stesse non siano state preventivamente autorizzate dal Comune: - versamento a titolo di penale di una somma pari al 20% (venti per cento) del contributo di cui al citato art. 16, c. 9 e 10 del Testo Unico, attribuibile alle unità immobiliari interessate dall’inosservanza, in proporzione alla loro superficie utile lorda abitabile; c) in caso di inosservanza delle caratteristiche costruttive previste dalla Relazione tecnico-illustrativa, qualora le stesse non deroghino alle prescrizioni richiamate nella presente convenzione e non siano state preventivamente autorizzate dal Comune: - versamento a titolo di penale di una somma pari al 10% (dieci per cento) del contributo, più volte citato, attribuibile alle unità immobiliari interessate dall’inosservanza, in proporzione alla superficie utile abitabile; d) in caso di mancanza o ritardo da parte dei concessionari delle comunicazioni di cui all’articolo 15 del D.P.R. 6.06.2001 n. 380 e in caso di inosservanza dei termini di inizio dei lavori relativi sia alle abitazioni, qualora ciò non comporti decadenza del permesso di costruire: - versamento dell’1% (uno per cento) del contributo di cui all’art. 16, c. 9 e 10 del Testo Unico, per ogni mese o frazione di mese di ritardo; e) in caso di ritardato versamento delle somme per le sanzioni di cui al presente articolo 16: - versamento dell’interesse calcolato sull’importo d’integrazione o della sanzione ad un tasso uguale a quello ufficiale di sconto, per il periodo di ritardo, decorsi i trenta giorni dalla richiesta del Comune. Articolo 17 - servitù Fino a quando le aree destinate ad opere di urbanizzazione e le reti degli impianti previsti per urbanizzare la zona di intervento non entreranno in possesso al Comune di Carmagnola, si considereranno assoggettate a servitù pubblica, e dovrà inoltre essere consentito l’eventuale allacciamento e collegamento sia delle strade sia delle reti infrastrutturali delle aree confinanti, quando ciò sia reso necessario ed opportuno dall’impianto delle reti esistenti. L’eventuale apposizione di targhe con denominazioni stradali, o numeri civici, non mutano le condizioni giuridiche della strada stessa. Analogamente le reti di fognatura, acqua, gas, telefono ed eventuali altri servizi pubblici dell’area oggetto di Piano Esecutivo Convenzionato dovranno essere dimensionate per l’eventuale allacciamento di reti analoghe ivi esistenti o gravitanti. TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI Articolo 18 – allacciamenti alle infrastrutture e alle reti esistenti Il soggetto attuatore, si obbliga per sé, successori o aventi causa a qualsiasi titolo, nel rispetto delle leggi di settore e dei Regolamenti vigenti nel Comune di Carmagnola di allacciare, a propria cura e spese, le infrastrutture primarie previste nel Piano Particolareggiato alle relative reti comunali esistenti e/o in progetto. Articolo 19 – rinuncia alla retrocessione delle aree La cessione delle aree di cui ai precedenti articoli è accompagnata da formale rinuncia ad ogni diritto di retrocessione, anche nel caso in cui per qualsiasi ragione, le aree destinate all’edificazione, non siano totalmente o parzialmente utilizzate dal soggetto attuatore, successori o aventi causa. Articolo 20 – obbligo di Permesso di Costruire. Il soggetto attuatore dichiara di avere piena conoscenza dell’obbligo di ottenere regolare Permesso di Costruire anche per le opere di urbanizzazione da realizzare nell’ambito del Piano Particolareggiato. Il permesso di costruire dovrà in ogni caso rispettare quanto previsto nel Piano Particolareggiato, e quanto contenuto nel D.P.R. 380/2001. Il permesso di costruire relativo alle edificazioni degli interventi privati, dovranno essere presentate nei termini di cui all’art. 12 precedente. Articolo 21 - agibilità degli edifici. Il certificato di agibilità degli edifici previsti nel presente Piano Particolareggiato sarà rilasciato solo dopo l’ultimazione e il collaudo delle opere di urbanizzazione e solo dopo che il soggetto attuatore abbia ottemperato a tutti gli obblighi previsti nella presente convenzione. Nel caso in cui l’attuazione delle previsioni del Piano Particolareggiato avvenga attraverso più concessioni edilizie si dovrà garantire che alla graduale realizzazione degli edifici si accompagni una coordinata realizzazione delle urbanizzazioni necessarie a soddisfare, in ogni momento del processo di attuazione, la piena funzionalità e fruibilità dei singoli edifici. Le opere di urbanizzazione saranno eseguite nell’ambito di ogni lotto di intervento secondo le modalità indicate negli art. 11 e 12. La loro esecuzione e il collaudo, assieme al completamento degli edifici, sarà condizione per il rilascio del certificato di agibilità ai sensi del D.P.R. 380/2001. L’agibilità dei fabbricati dell’area di PPE, sarà subordinata alla realizzazione e al collaudo, da parte del Comune di Carmagnola della vasca di laminazione da realizzarsi nel PPE Ad1a–zona A-Comparto 2a. Articolo 22 – frazionamenti e tracciamenti Il frazionamento delle aree destinate ad uso pubblico e quelle ad uso privato è predisposto a cura e spese del soggetto attuatore ed è allegato alla presente convenzione. Il soggetto attuatore si obbliga a tracciare, a propria cura e spese, le strade, le delimitazioni dei lotti e quanto altro attiene al piano stesso riferenti alle aree di urbanizzazione primaria e secondaria, con l’apposizione di picchetti inamovibili, la cui posizione dovrà essere riportata sulla planimetria di insieme del Piano Particolareggiato con gli opportuni riferimenti, ed approvata dal Comune. Schema di convenzione 2013 18 Prima dell’inizio dei lavori il soggetto attuatore con il Direttore dei Lavori e l’Ufficio Tecnico Comunale dovrà definire e sottoscrivere un apposito verbale di tracciamento delle opere in progetto. In caso si riscontrino eventuali discordanze tra gli elaborati grafici di progetto e quanto effettivamente realizzato nell’area oggetto d’intervento, il soggetto attuatore sarà ritenuto responsabile e dovrà provvedere a sua cura e spese alla rettifica degli atti e/o al ripristino delle opere che si rendessero necessarie. Articolo 23 – sanzioni In qualsiasi ipotesi di inadempimento degli obblighi previsti nella presente convenzione saranno applicate, a carico del soggetto attuatore, le sanzioni penali ed amministrative previste dalle norme vigenti in materia ed in particolare del D.P.R. 380/2001 e dalla Legge Urbanistica Regionale. Articolo 24 – ottemperanza alle prescrizioni regionali - ottemperanza alla determinazione della Conferenza dei servizi regionale per le Autorizzazioni commerciali, per la Legge 40/98 e per l’autorizzazione urbanistica regionale. Il soggetto attuatore si impegna a recepire ogni prescrizione da parte degli enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi regionale in merito al provvedimento della determina della Regione Piemonte n° 338 del 02.09.2011 per la Fase di Verifica Ambientale (ai sensi degli artt. 4 e 10 della L.R. 40/98 s.m.i.). Articolo 25 – foro competente Qualsiasi controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione della presente convenzione è devoluta all’Autorità Giudiziaria territorialmente competente (Tribunale di Asti). Articolo 26 – spese Le spese della presente convenzione, con ogni altra e consequenziale, compresa la nota di trascrizione, sono a carico del soggetto attuatore. Le spese di registrazione e trascrizione degli atti di trasferimento senza corrispettivo in denaro delle aree saranno assunte dal soggetto attuatore. Agli effetti della trascrizione della presente convenzione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari si precisa che i beni interessati sono identificati al catasto del Comune Censuario di Carmagnola, come da elenco catastale delle proprietà. Carmagnola, li letto sottoscritto e confermato
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