CAPITOLATO_A.S.C. 14 - Comune di Santa Teresa di Gallura

COMUNE DI SANTA TERESA GALLURA
Provincia Olbia – Tempio
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
DELL’ARCHIVIO STORICO COMUNALE. C.I.G. 5751596F27.
GESTIONE
Approvato con determinazione del Responsabile del Settore n. 106 DEL 08.05.2014
INDICE
PARTE I
Art. 1
DISPOSIZIONI GENERALI
OGGETTO DELL’ APPALTO
Pag. 3
Pag. 3
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
Art. 6
PARTE II
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 13
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
LUOGO DÌ ESECUZIONE DEL SERVIZIO
MODALITÀ DÌ ESECUZIONE
DURATA DEL CONTRATTO
IMPORTO
OBBLIGO A CARICO DELLE PARTI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI
PERSONALE
COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI
CAUZIONE DEFINITIVA
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE
MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 3
Pag. 4
Pag. 4
Pag. 4
Pag. 4
Pag. 5
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 7
Pag. 8
Pag. 8
Art. 14
Art. 15
Art. 16
Art. 17
PARTE III
Art. 18
Art. 19
PARTE IV
Art. 20
Art. 21
ART. 22
Art. 23
Art. 24
Art. 25
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010, ART. 3)
ESECUZIONE DEL CONTRATTO
DIVIETO DI SUB APPALTO
VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
CLAUSOLE PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO
CLAUSOLE PENALI
RISOLUZIONE E RECESSO
DISPOSIZIONI FINALI
DOMICILIO
FORO COMPETENTE
PRIVACY
SPESE CONTRATTUALI
RESPONSABILE DEL CONTRATTO e DIRETTORE DELL’ESECUZUONE
RINVIO AD ALTRE NORME
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 9
Pag. 10
Pag. 10
Pag. 11
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12
Pag. 12
COORDINATORE DEL SERVIZIO
2
PARTE I: DISPOSIZIONI GENERALI
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto di cui al presente capitolato ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione
dell’archivio storico del Comune di Santa Teresa Gallura, in esecuzione del “Progetto di
ordinamento ed inventariazione dell’archivio storico comunale: la storia continua…i
documenti d’archivio testimoni della cultura locale”, approvato con deliberazione della G.C.
n. 29 del 26.02.2014.
ART. 2 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Si sintetizzano qui di seguito le principali attività da svolgere:
a) Apertura, chiusura e custodia dell’archivio storico, con un servizio al pubblico per un
minimo di 18 ore settimanali
b) Utilizzo e manutenzione ordinaria del software di catalogazione fornito dall’impresa
c) Riordino documenti storici a seguito di versamento dall’archivio di deposito, secondo
quanto previsto dalla normativa e dalla prassi vigente.
d) Schedatura informatizzata con sistema ISAD (G) dei nuovi inserimenti storici relativi
agli anni 1974 – 1976.
e) Schedatura informatizzata con sistema ISAD(G) di tutti i documenti storici rinvenuti
tramite le ricerche documentarie effettuate presso altri Enti.
f) Trascrizione e digitalizzazione dei testi più importanti dell’archivio storico
g) Laboratori didattici per le scuole locali, attività di ricerca storica e valorizzazione del
patrimonio documentario
h) Attività di ricerca storico istituzionale su richiesta del Comune
i) Organizzazione di mostre e giornate di studio, con l’integrazione di materiale
bibliotecario su percorsi didattici di storia, anche con la collaborazione attiva delle
scolaresche
j) Selezione dei principali documenti dell’ottocento e del novecento per un eventuale
pubblicazione cartacea e multimediale
k) Aggiornamenti dell’inventario
l) Prosecuzione delle procedure di scarto secondo quanto previsto dalla normativa e dalla
prassi vigente
ART. 3 - LUOGO DÌ ESECUZIONE
Le attività oggetto del presente capitolato saranno svolte, prevalentemente, presso i locali
dell’archivio storico e di deposito, che si trovano nella sede del municipio in Piazza
Villamarina. Alcune iniziative del servizio (consulenza al pubblico, mostre ed attività
culturali), invece, saranno espletate presso la sede della Biblioteca comunale in via del Porto
n° 45/47 e della Mediateca, in Piazza Vittorio Emanuele I. Al personale dell’ impresa
aggiudicataria potrà essere richiesto, inoltre, di effettuare attività specifiche (ad esempio
ricerche) che comportino spostamenti, nel territorio comunale ed extra-urbano, in locali
diversi da quelli summenzionati.
ART. 4 - MODALITA’ DÌ ESECUZIONE
Ai fini di una corretta esecuzione il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la propria attività
con la presenza del proprio personale in servizio complessivamente per n. 144 ore settimanali.
Nell'arco della settimana deve essere garantita la contestuale presenza di n° 4 (quattro)
3
archivisti. L'attività sarà espletata nei giorni feriali dal lunedì al venerdì e suddivisa tra la
fascia antimeridiana e pomeridiana (fascia oraria massima compresa dalle ore 8,00 alle 20,00).
Occasionalmente e per specifiche iniziative culturali potranno essere richieste prestazioni al di
fuori dai giorni e dagli orari suindicati.
La definizione degli orari dell’archivio storico e la presenza del personale dell’ impresa
nell'arco degli stessi orari verrà determinata in base alle esigenze del servizio individuate dal
responsabile dei servizi culturali.
Le eventuali modifiche, anche occasionali o stagionali, dell'orario di servizio saranno
comunicate all’ impresa con un preavviso di almeno cinque giorni.
Tutto il personale dell’ impresa aggiudicataria dovrà collaborare con il personale (interno ed
esterno) che opera presso i servizi oggetto dell'appalto: dipendenti del comune, tirocinanti,
operatori del servizio mediateca, personale di altri archivi storici, personale del servizio
civico, e con tutti coloro che collaborano a vario titolo con i servizi culturali.
Le ore di servizio al pubblico, dovranno essere espletate nei giorni feriali dal lunedì al venerdì
e suddivise tra la fascia antimeridiana e pomeridiana, da un minimo di 18 ore settimanali a un
massimo di 35, in contemporanea in almeno due sedi (archivio storico e biblioteca). Gli orari al
pubblico dovranno essere inoltre effettuati in funzione dell'organizzazione complessiva del
servizio.
ART 5 - DURATA DEL CONTRATTO
L’ appalto decorrerà dal mese di agosto 2014, e avrà la durata di diciassette mesi di servizio.
ART 6 - IMPORTO
L’importo complessivo posto a base di gara è di 176.000,00 (Euro Centosettantaseimila/00),
di cui € 165.000,00 (Euro centosessantacinquemila/00), spese del personale non soggette a
ribasso, ed esenti IVA ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, art. 10, c. 20 e c. 22 (spese del personale);
€ 10.000,00 (Euro Diecimila/00), al netto dell’IVA, spese generali soggette a ribasso; € 1.000,00
(Euro Mille/00) al netto dell’IVA, quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
PARTE II: OBBLIGO A CARICO DELLE PARTI – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
ART. 7 - OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI
Sono posti a carico dell’appaltatore i seguenti obblighi:
o dare avvio al servizio nei termini e secondo le modalità previste;
o garantire la continuità e il regolare svolgimento delle attività previste dal precedente art. 2 e
dal “Progetto di ordinamento ed inventariazione dell’archivio storico comunale: la storia
continua…i documenti d’archivio testimoni della cultura locale”, attivandosi per l’immediata
risoluzione di eventuali problemi che dovessero ostacolarne la normale funzionalità e
formulando proposte organizzative per la risoluzione di specifiche difficoltà o di intervenute
esigenze;
o collaborare con il Comune per tutte le necessità collegate al servizio e alle operazioni di
verifica di conformità;
o attivare procedure di controllo interno e di customer satisfaction;
o attenersi, nel trattamento dei dati personali acquisiti, al rigoroso rispetto delle disposizioni
di cui al D. Lgs. 196/2003;
o rispettare la vigente normativa in materia di sicurezza, igiene e salute nei luoghi di lavoro
4
o garantire l’integrità dei luoghi e non consentire l’introduzione, nei locali dell’archivio
storico, di oggetti che possano in qualsiasi modo recare pregiudizio;
o rispettare e far rispettare ai propri dipendenti le vigenti norme applicabili all’attività svolta;
tutti i dipendenti dell’impresa aggiudicataria dovranno mantenere il riserbo sulle circostanze
di cui siano venuti a conoscenza nell’esecuzione del servizio;
o trasmettere al Comune una relazione annuale sull’attività svolta, nella quale siano specificati
i servizi attivati, i miglioramenti apportati, le tecniche di rilevazione e misurazione intraprese
per monitorare e misurare la soddisfazione dell’utente, le proposte relative ai processi e alle
modifiche da apportare all’organizzazione nel percorso di ricerca della qualità. Mensilmente,
invece, dovrà trasmettere i dati statistici relativi al servizio, e comunque quanto verrà richiesto
dall’Amministrazione nel corso della gestione;
o comunicare senza ritardo e per iscritto al Comune:
- le eventuali variazioni che possano influire sullo svolgimento dell’appalto, comprese le
modifiche della ragione o della compagine sociale;
- le eventuali sostituzioni del personale per corsi di formazione etc.;
- le eventuali cause di sospensione del servizio dovute a caso fortuito o forza maggiore;
- qualsiasi anomalia o malfunzionamento rilevato nel corso dell’attività, da qualunque causa
derivante;
o assumere ogni onere che sia relativo all’esecuzione dell’appalto
Sono in ogni caso a carico dell’aggiudicatario le spese, di seguito elencate a titolo
esemplificativo e non esaustivo, necessarie per:
- l’acquisto di attrezzature e cancelleria (compresi il materiale occorrente per il trattamento
documentale, carta, ecc.), materiale di consumo, spese necessarie per l’esercizio delle funzioni
di propria competenza in merito alle attrezzature utilizzate;
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza;
- l’adempimento degli obblighi nei confronti del personale dipendente;
- la prestazione della polizza assicurativa di cui al successivo art. 12;
- la verifica di conformità ai sensi dell’art. 320 del DPR 207/2010;
- qualunque altra spesa necessaria per la regolare esecuzione del servizio in base a quanto
previsto dal presente capitolato nonché dall’offerta tecnica presentata in sede di gara;
o svolgere con diligenza, nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione
comunale, tutte le ulteriori prestazioni previste nei documenti contrattuali, garantendo
l’espletamento del servizio in conformità a quanto previsto dal presente capitolato, dall’offerta
tecnica, nonché da tutte le vigenti disposizioni applicabili all’attività svolta;
-Fornitura ed assistenza del software di gestione per la realizzazione delle attività
informatizzate
Rimangono a carico del Comune i seguenti obblighi:
o mettere a disposizione dell’appaltatore i locali e gli strumenti operativi di propria
competenza, necessari per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
o provvedere alla pulizia e alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei locali;
o sostenere i costi relativi: all’erogazione di energia elettrica; all’approvvigionamento idrico;
all’utenza telefonica; alla gestione del servizio internet.
ART. 8 - PERSONALE
Per l’espletamento delle attività è previsto l’impiego di n° 4 unità part time (36 ore), di cui:
-
N° 1 archivista (categoria C1), con titolo di studio Corso di Laurea in Scienze dei Beni
Culturali, con l’incarico, oltre che di sostenere tutte le attività suddette, di coordinatore,
5
di verificare e monitorare le attività ed il suo apprezzamento da parte degli utenti, e
con esperienza minima di mesi dodici.
- N° 3 archivisti (categoria B1), in possesso della professionalità idonea (Corso di Laurea
in Scienze dei Beni Culturali, diploma della scuola di archivistica, paleografia e
diplomatica, o attestato di frequenza a corsi regionali specifici di almeno 900 ore, o titoli
equivalenti ), con l’incarico di sostenere tutte le attività, con esperienza minima di mesi
dodici.
Il contratto di lavoro sarà quello per i dipendenti dei servizi pubblici della cultura, del turismo
e del tempo libero CCNL Federculture.
Tra il personale assegnato al servizio da parte dell’ impresa aggiudicataria e
l'Amministrazione comunale non si instaura alcun rapporto di dipendenza.
L’aggiudicatario si obbliga a garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere, secondo
quanto previsto dal CCNL Federculture vigente, in tema di subentri e continuità dei
rapporti.
L’ impresa ditta aggiudicataria dovrà:
• adibire al servizio persone di assoluta fiducia e comprovata riservatezza. Il personale in
servizio ha l'obbligo di riservatezza sui dati personali e/o sensibili relativi all'utenza e in
modo particolare su tutte le informazioni attinenti lo stato di salute (D.Lgs. n. 196/2003);
• fornire dettagliato elenco degli addetti che impiegherà nel servizio, detto elenco completo
della documentazione relativa ai nominativi e requisiti posseduti dagli operatori dovrà
rispettare quanto previsto nel presente capitolato rispetto ai titoli di studio, professionali ed
anzianità di servizio. La documentazione relativa ai requisiti posseduti dagli operatori dovrà
essere presentata prima dell'avvio del servizio. L'Amministrazione può disporre la non
utilizzazione delle persone prive dei requisiti richiesti o che ritenga sulla base di motivate
ragioni, non idonee, in questo caso l'impresa è tenuta a sostituire immediatamente le risorse
umane con altro personale con caratteristiche professionali ed esperienza idonea a soddisfare
le esigenze dell'Amministrazione;
• impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale. Non
saranno ammessi turnover, se non per causa di forza maggiore debitamente documentate;
• comunicare tempestivamente, per iscritto, al responsabile del servizio cultura, le assenze o
ritardi del personale abitualmente in servizio.
• attestare quotidianamente gli orari di inizio e termine del servizio su proprio registro
cartaceo o su supporto digitale comunque accessibile al responsabile del comune
• munire il personale in servizio, a cura e spese dell’impresa, di un tesserino di
riconoscimento appuntato in maniera visibile, contenente: nome, cognome, fotografia, impresa
di appartenenza e l’indicazione dell’Ente e del servizio presso il quale prestano la propria
attività
• garantire lo svolgimento dei servizi nel rispetto di tutte le norme in materia di prevenzione
infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81 de 9/04/2008;
• provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto in materia di sicurezza e igiene del
lavoro
• in caso di scioperi che potrebbero riguardare anche i propri dipendenti l’impresa è tenuta a
darne, in modo preventivo, comunicazione scritta all'Amministrazione comunale. I servizi e le
ore non effettuate a seguito di scioperi dei dipendenti dell'impresa aggiudicataria verranno
detratti dal corrispettivo pattuito, salvo possibilità di recupero secondo le esigenze di servizio.
6
ART. 9 - COORDINATORE DEL SERVIZIO
E’ fatto obbligo all’ impresa aggiudicataria di proporre un “ Coordinatore del Servizio ” di
comprovata capacità ed esperienza , reperibile quotidianamente negli orari di lavoro.
Il coordinatore curerà i rapporti tra il personale coinvolto nell’appalto, e nei confronti della
Amministrazione Comunale. Il coordinatore riceverà eventuali comunicazioni, avvisi,
richieste , ecc. dall’ufficio cultura connesse alla gestione del servizio.
ART. 10 - COMPORTAMENTO E DOVERI DEGLI OPERATORI
Il personale utilizzato deve essere di assoluta fiducia e di provata riservatezza, attenendosi
scrupolosamente al segreto d’ufficio. L’impresa si impegna a garantire la riservatezza su ogni
e possibile informazione che si possa avere nell’espletamento del servizio.
I rapporti tra il personale dell’impresa aggiudicataria con i dipendenti comunali che potranno
collaborare per la gestione del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto,
esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e
cordiale collaborazione.
L’impresa appaltatrice s’impegna a sostituire i dipendenti che non osservassero siffatto
contegno o fossero trascurati nel servizio.
Il Comune ha la facoltà di chiedere, con specifica motivazione, l’allontanamento di quei
lavoratori che arrechino disservizio.
ART.11 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto, dovrà provvedere a
costituire, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, una cauzione definitiva a garanzia degli
obblighi assunti, pari al 10% dell’importo contrattuale di aggiudicazione, costituita
alternativamente da:
- fidejussione bancaria
- polizza assicurativa
- polizza rilasciata da intermediario finanziario in possesso di titolo per l’esercizio del ramo
cauzioni.
La cauzione sarà valida ed operante fino alla data in cui l’Amministrazione appaltante
rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico dell’ impresa garantita.
La cauzione sarà dichiarata svincolata con la compilazione del “Certificato del regolare
svolgimento del servizio”, da parte dell’Ufficio competente, a termine dell’appalto, che dovrà
prendere atto della complessiva regolarità del servizio svolto, del non avvenuto intervento di
danno alle cose e dell’avvenuta osservanza da parte della ditta appaltatrice di tutti gli obblighi
del capitolato e contrattuali.
In caso di contestazione la restituzione della cauzione avverrà soltanto una volta ultimata e
dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia.
Il Comune di Santa Teresa Gallura è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di
cui divenisse creditrice nei riguardi dell’appaltatore per inadempienze contrattuali o danni od
altro allo stesso imputabili.
Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra detto, l’appaltatore è
obbligato nel termine di trenta (30) giorni a reintegrare la cauzione stessa. In caso di
inadempienza la cauzione verrà integrata d’ufficio, prelevandola dal canone di appalto e
l’appaltatore sarà considerato inadempiente nei confronti della norma contrattuale.
7
ART. 12 - RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E POLIZZE ASSICURATIVE
L’aggiudicatario è responsabile verso il Comune e verso i terzi per il regolare espletamento dei
servizi e per l’esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, in conformità agli
obblighi assunti, nonché a tutte le vigenti disposizioni applicabili all’attività svolta.
Nell’esecuzione delle prestazioni l’appaltatore dovrà adottare tutte le misure e cautele utili ed
opportune al fine di garantire il regolare funzionamento e la qualità dei servizi resi e ad
evitare danni a persone e cose, ed è costituito custode dei locali e dei beni ivi contenuti.
L’appaltatore esonera espressamente il Comune di Santa Teresa Gallura da ogni obbligo di
custodia e da ogni responsabilità, a qualsiasi titolo, per eventuali infortuni, per l’eventuale
inosservanza di disposizioni normative di carattere civile, penale, amministrativo e per
qualsiasi danno a persone o cose prodotto durante l’esecuzione del servizio, da qualunque
causa derivante.
Nell’effettuazione del servizio, l’impresa aggiudicataria dovrà ritenersi direttamente ed
esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a beni mobili ed
immobili dell’Amministrazione Comunale, o comunque da quest’ultima detenuti o posseduti
a titolo diverso.
L’impresa aggiudicataria dovrà altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile
di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti, a vario titolo, negli ambienti
dell’archivio storico e/o di deposito, e risponde nei confronti della stazione appaltante di tutti
i danni alla stessa causati da furti o atti vandalici che si verifichino in conseguenza di incuria,
negligenza o inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa.
A tal fine, dovrà essere prestata apposita polizza assicurativa a copertura dei danni subiti
dalla stazione appaltante per danneggiamento o distruzione totale o parziale verificatesi nel
corso dell’esecuzione del servizio, con massimali per sinistro non inferiori a Euro 1.000.000,00.
Dovrà inoltre essere presentata polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni
causati a terzi e RCO nel corso dell’esecuzione dell’appalto, con massimale non inferiore a
Euro 1.000.000,00 per sinistro.
Una copia della polizza dovrà essere consegnata al Comune prima dell’attivazione del
servizio.
La copertura assicurativa dovrà essere mantenuta per tutta la durata dell’appalto, incluse
eventuali proroghe del contratto stesso, ferma la garanzia eventualmente richiesta per i danni
accaduti successivamente all’esecuzione dell’appalto in conseguenza del medesimo.
L’impresa appaltatrice terrà indenne il Comune per i danni eventualmente non ricompresi in
tutto o in parte nelle coperture assicurative.
L’impresa aggiudicataria si impegna a fare inserire nella polizza assicurativa una speciale
clausola di rinuncia dell’Assicuratore al diritto di surroga (salvo solo il caso di dolo) nei
confronti del Comune di Santa Teresa Gallura e dei suoi dipendenti o collaboratori.
ART.13 - MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
L’Amministrazione Comunale si impegna al pagamento dei corrispettivi dovuti all’ impresa
dopo la stipula del contratto per il regolare svolgimento del servizio secondo le disposizioni di
legge in materia di contabilità degli Enti Locali. In base alle modalità organizzative dell’ Ente,
le fatture verranno liquidate dal responsabile del settore, previo Nulla/Osta del direttore dell’
esecuzione, (e in assenza dal RCC), che predisporrà la liquidazione dei compensi decurtati del
0,50% (art. 4 del D.P.R. 207/2010).
Il corrispettivo dell’appalto sarà liquidato alla Ditta entro 30 (trenta) giorni dalla data di
presentazione della fattura al protocollo, previa verifica di regolarità contributiva (mediante
8
acquisizione D.U.R.C. da parte della Stazione Appaltante), e salvo insorgano fondate
contestazioni sulla gestione del servizio.
Con il suddetto corrispettivo, l’impresa si intende compensata di qualsiasi suo onere.
In allegato alla fattura va allegata la seguente documentazione:
- Schede mensili con l’orario giornaliero effettuato dagli operatori, e dagli stessi
sottoscritte, nonché controfirmate dal Responsabile dell’ impresa aggiudicataria;
rendicontazione delle spese effettuate relative ai costi di gestione, delle spese
generali e di sicurezza
ART. 14 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. 136/2010, ART.3)
L’impresa aggiudicatrice è impegnata ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla legge 12/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii..
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla stazione appaltante
gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non
esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle
generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.
Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire, salvo le
deroghe previste dalla normativa sopra citata, tramite bonifico bancario o postale e riportare,
relativamente a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) o, qualora previsto,
il Codice Unico di Progetto comunicati dalla stazione appaltante.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto
costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del
contratto.
L'Amministrazione Comunale verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con
ulteriori interventi di controllo l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari.
ART. 15-ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Per tutto quanto attiene all’esecuzione del contratto, troveranno integrale applicazione le
disposizioni della parte IV, titoli III e IV, del DPR 05.10.2010, n. 207 (artt. 297 ss.).
E’ fatta salva in ogni caso la facoltà dell’amministrazione comunale di attivare, anche al di
fuori di quanto previsto dalle norme sopra citate, ulteriori forme di controllo, anche a
campione, volte a verificare l’esatto adempimento degli obblighi assunti dall’appaltatore,
senza necessità di preavviso.
ART. 16-DIVIETO DI SUBAPPALTO
E’ fatto espresso ed assoluto divieto di subappalto per tutta la durata del contratto. In caso di
violazione, il contratto si intenderà senz’altro risolto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., salvo il
diritto dell’amministrazione comunale al risarcimento di tutti i danni derivanti
dall’inadempimento.
ART. 17-VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE
Si applicano, per quanto attiene alle vicende soggettive dell’aggiudicatario, le disposizioni di
cui all’art. 116 del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163.
In caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo dello
stesso, si applica la disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
Si applicano inoltre le disposizioni di cui all’art. 37, co. 18 e 19, del D. Lgs. 163/2006.
9
PARTE III: CLAUSOLE PENALI, RISOLUZIONE E RECESSO
ART. 18 - CLAUSOLE PENALI.
Fatto salvo quanto previsto dalla disposizione che segue, nel caso in cui gli obblighi posti a
carico dell’appaltatore non vengano adempiuti secondo le modalità stabilite per cause
imputabili a quest’ultimo, verranno applicate, ai sensi dell’art. 1382 cod. civ., le seguenti
penali:
per la negligenza rilevata nell’utilizzo di locali, arredi, attrezzature e impianti: € 100,00 per
ogni violazione riscontrata;
per la mancata segnalazione di guasti o anomalie di funzionamento: € 100,00 per ogni
violazione riscontrata;
per il mancato rispetto degli orari di apertura al pubblico: € 500,00 per ogni violazione
riscontrata;
per la mancata assistenza al pubblico: € 200,00 per ogni violazione riscontrata;
per comportamenti scorretti nei confronti dell’utenza: € 500,00 per ogni violazione riscontrata;
per altri inadempimenti ricollegabili al dovere di collaborazione con il Comune e alla gestione
dei flussi informativi: € 500,00 per ogni violazione riscontrata;
per inosservanza delle norme contrattuali relative alla dotazione del personale di cui all’art. 8
del presente capitolato: € 500,00 per ogni violazione riscontrata;
per la mancata realizzazione del programma di formazione del personale: € 200,00 per ogni
violazione riscontrata
per inadempimento degli altri obblighi relativi al personale dipendente come specificati
dall’art. 8 del presente capitolato: € 500,00 per ogni violazione riscontrata;
per inadempimenti nello svolgimento delle ulteriori attività previste nell’offerta tecnica
presentata in sede di gara: € 500,00, per ogni violazione riscontrata.
Per il caso di ritardo nell’attivazione del servizio, o nella realizzazione delle attività previste
nel presente capitolato o nell’offerta tecnica presentata in sede di gara, fatte salve le ipotesi di
caso fortuito e forza maggiore, è prevista, in conformità a quanto disposto dall’art. 298 del
DPR 207/2010, l’applicazione di una penale giornaliera di importo ricompreso tra 0,3 per
mille e 1 per mille dell’importo netto contrattuale, in rapporto alla tipologia, entità,
complessità e livello qualitativo della prestazione, nonché all’entità delle conseguenze
derivanti dal ritardo. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo
della penale superiore al 10% dell’importo netto contrattuale, si applicherà la disposizione di
cui all’art. 298, co. 2, del DPR 207/2010.
Per le ulteriori inadempienze e/o irregolarità che dovessero manifestarsi relativamente a tutti
i servizi di cui al presente capitolato ed alle modalità di espletamento dei medesimi come
desumibili dal progetto-offerta presentato dall’aggiudicatario, sarà applicata una penale la cui
entità verrà stabilita dal Responsabile del Settore competente del Comune secondo le modalità
di seguito previste.
La violazione che comporta l’applicazione delle penali previste dal presente articolo verrà
contestata all’appaltatore a cura del Responsabile del competente Settore della stazione
appaltante, entro 5 (cinque) giorni dal momento della conoscenza, a mezzo di raccomandata
a.r., nella quale verranno specificate altresì le direttive e i termini per l’eliminazione del
pregiudizio derivante dall’inadempimento e il ripristino del normale funzionamento del
servizio. Verrà altresì assegnato all’appaltatore il termine di 10 (dieci) giorni per eventuali
controdeduzioni, decorsi i quali il Responsabile del competente Settore della stazione
10
appaltante, valutate le osservazioni dell’appaltatore e del direttore dell’esecuzione, qualora
ritenga sussistente l’inadempimento, applicherà la penale prevista con proprio
provvedimento espresso e motivato. L’importo concreto della penale verrà determinato in
base alla gravità della condotta e del danno arrecato al normale funzionamento del servizio,
all’Amministrazione comunale, al suo patrimonio o a terzi. La stazione appaltante potrà
procedere alla riscossione della penale mediante detrazione del relativo importo dalle somme
dovute all’appaltatore a titolo di corrispettivo per i servizi resi e/o escussione della cauzione
prestata ai sensi dell’art. 11.
L’applicazione delle suddette penali non esclude la risarcibilità dell’eventuale danno ulteriore,
né l’obbligo dell’appaltatore di porre in essere gli adempimenti necessari ad eliminare il
pregiudizio derivante dalla condotta e a ripristinare la normale funzionalità del servizio.
ART. 19 -RISOLUZIONE E RECESSO
Si applicano, in conformità al disposto di cui all’art. 297 del DPR 05.10.2010, n. 207, le norme
di cui agli artt. 135 ss. del D. Lgs. 12.04.2006, n. 163, nonché, in quanto compatibili, le
disposizioni del codice civile.
La risoluzione del contratto potrà avvenire nei casi previsti dall’art. 136 del D. Lgs. 163/2006.
Il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., in caso di applicazione
di n. 3 (tre) delle penali previste nell’articolo che precede, ovvero qualora risulti inadempiuta
o non esattamente adempiuta una delle obbligazioni poste a carico dell’appaltatore ai sensi
del presente capitolato, in particolare, fatte salve le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore,
qualora si verifichino:
· interruzione del servizio o grave violazione degli orari di servizio;
· mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza;
· comportamenti offensivi nei confronti dell’utenza;
· violazione del dovere di riservatezza;
· violazione del divieto di subappalto;
· impiego di personale privo delle qualifiche richieste o altra grave inosservanza delle norme
previste dall’art. 8 del presente capitolato;
· mancata reintegrazione della cauzione secondo le prescrizioni impartite in merito
dall’amministrazione comunale, nel caso in cui si renda necessaria l’escussione;
· accertata distrazione delle attrezzature e dei beni in dotazione all’appaltatore e destinate
all’appalto.
In tali casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora il Responsabile del competente
Settore del Comune, previa adozione di apposita determinazione, dichiari all’appaltatore di
volersi avvalere della clausola risolutiva.
Si applica, in caso di risoluzione, la disposizione di cui all’art. 140 del D. Lgs. 12.04.2006, n.
163.
Qualora l'esecutore sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, la stazione appaltante,
esperita infruttuosamente la procedura prevista dall’art. 136, co. 4 e 5, del D. Lgs. 163/2006,
potrà procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.
Il recesso unilaterale dal contratto è ammesso nei casi previsti dalla legge. In caso di recesso
dal contratto a sensi dell’art. 11, co. 3, del DPR 03.06.1998, n. 252, si applica la disposizione di
cui all’art. 140 del D. Lgs. 163/2006.
Si applicano inoltre, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 37, co. 18, e 134 del D.
Lgs. 163/2006.
11
PARTE IV: DISPOSIZIONI FINALI.
ART. 20 - DOMICILIO
L’impresa aggiudicataria dovrà eleggere e dichiarare il luogo del proprio domicilio, al quale
resta inteso che il Comune potrà indirizzargli per tutta la durata del contratto avvisi, richieste,
atti giudiziari ed ogni altra comunicazione di qualsiasi natura potesse occorrere.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia inerente l’interpretazione e l’esecuzione del contratto è competente il
Foro di Tempio Pausania.
ART. 22 - PRIVACY
Tutti i dati dei quali l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
procedimento di aggiudicazione del presente appalto, verranno trattati nel rispetto del D. Lgs.
196/03.
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
l’aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno
raccolti in relazione all’espletamento del servizio e si obbliga a trattare i dati esclusivamente al
fine dell’espletamento del servizio stesso.
Il soggetto aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a
carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull’operato
degli incaricati del trattamento.
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI
Il contratto verrà stipulato ai sensi di quanto previsto dall’art. 6 comma 3 del D. L. 18/10/2012
n. 179 che modifica l’art. 11, comma 13 del D. Lgs. 163/2006.
Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto,
compresi imposte di bollo e altri tributi di ogni genere, sono a carico dell’appaltatore, che
dovrà provvedere al versamento dei relativi importi nella misura, modalità e termini indicati
preventivamente dall’amministrazione comunale.
ART. 24 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO e DIRETTORE DELL’ ESECUZUONE
Verrà nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP), o come di seguito indicato
Responsabile Comunale del Contratto (RCC) il Responsabile del settore Cultura.
In relazione all’ importo contrattuale e alla particolare complessità delle prestazioni da
effettuare, le verifiche e i controlli e tutti gli altri compiti previsti dal D.P.R. n. 207/10
sull’esecuzione del contratto sono attribuiti all’istruttore amministrativo del settore cultura,
che sarà il direttore dell’ esecuzione del contratto. Le sanzioni, nonché le altre misure e
provvedimenti inerenti il servizio di archivio storico, sono di norma assunti dal RCC e/o dal
Direttore dell’ esecuzione del contratto.
ART. 25 - RINVIO AD ALTRE NORME
Per quanto non previsto e disciplinato dal presente capitolato si rinvia alle disposizioni
normative vigenti in materia
ALLEGATI
E’ allegato al presente Capitolato d’Appalto, divenendone parte integrante e sostanziale:
ALLEGATO I), “Progetto di ordinamento ed inventariazione dell’archivio storico comunale: la storia
continua…i documenti d’archivio testimoni della cultura locale”.
Responsabile del Procedimento/Responsabile del Settore
Dott.ssa Occhioni Giovanna Carla
12