Residenza governativa telefono 091 814 43 20 e-mail url [email protected] www.ti.ch Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato 6501 Bellinzona Comunicato stampa Nuovi finanziamenti per le attività in ambito energetico grazie al Fondo per le energie rinnovabili Bellinzona, 29 aprile 2014 Il Consiglio di Stato ha approvato il regolamento concernente la destinazione dei finanziamenti del Fondo per le energie rinnovabili (FER). Lo scopo del Fondo è di incentivare la realizzazione in Ticino di nuovi impianti che producono energia elettrica da fonti rinnovabili – in particolare il fotovoltaico –, progetti di ricerca, studi, consulenze e attività comunali nell’ambito dell’efficienza energetica. Il regolamento entrerà in vigore con la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, con effetto dal 1. aprile 2014. Si tratta di uno degli importanti provvedimenti indicati nel Piano d’azione 2013 del Piano energetico cantonale (www.ti.ch/pec), oggetto di un messaggio approvato dal Gran Consiglio lo scorso mese di dicembre, allo scopo di creare e adeguare il Fondo per le energie rinnovabili, votato dal popolo nel 2011. Per il finanziamento di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, il regolamento prevede due distinte modalità: a) b) un contributo unico alla costruzione: - per impianti pubblici con la partecipazione di AET: il 20% dei costi di investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale, fino a un massimo di 250'000 franchi. - per tutti gli impianti fotovoltaici con potenza inferiore ai 10 kW: il 10% dei costi di investimento riconosciuti secondo i criteri stabiliti a livello federale, fino a un massimo di 5'000 franchi (cumulabile con il contributo unico federale) la Rimunerazione dell’immissione in rete dell’energia elettrica prodotta (RIC-TI) - per impianti pubblici con la partecipazione di AET; - per impianti pubblici di potenza superiore ai 10 kW senza la partecipazione di AET; - per impianti privati di potenza tra i 10 e i 50 kW Comunicato stampa Nuovi finanziamenti per le attività in ambito energetico grazie al Fondo per le energie rinnovabili 2/2 Bellinzona, 29 aprile 2014 L’importo e la durata della RIC-TI corrispondono a quelli stabiliti a livello federale dall’Ordinanza sull’energia per la RIC federale. Fa eccezione la RIC-TI per il fotovoltaico, la cui durata è fissata in 16 anni. RIC federale e RIC cantonale non sono cumulabili. Il regolamento del FER ed i moduli per la richiesta di versamento dell’incentivo potranno essere visionati e scaricati all’indirizzo www.ti.ch/fer. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Dipartimento del territorio Giovanni Bernasconi, capo della Sezione della protezione dell’aria, dell’acqua e del suolo, [email protected], tel. 091 / 814 28 95 Mirco Moser, capo dell’Ufficio dell’aria, del clima e delle energie rinnovabili, [email protected], tel. 091 / 814 29 28 Dipartimento delle finanze e dell’economia Sandro Pitozzi, capo dell’Ufficio dell’energia, [email protected], tel. 091 / 814 39 89 Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato
© Copyright 2024 Paperzz