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IL GEOMETRA
BRESCIANO
Rivista bimestrale
d'informazione
del Collegio Geometri
della provincia di Brescia
Il quadro della pittrice
prof. Livia Cavicchi, esposto nella sede del Collegio
Geometri di Brescia, sintetizza con efficacia la
multiforme attività del geometra nei secoli.
Direttore responsabile
Bruno Bossini
Sommario
Segretaria di redazione
Carla Comincini
EDITORIALE - Sulla laurea triennale di geometra
2
Redazione
Raffaella Annovazzi, Lara Baghino,
Stefano Benedini, Nadia Bettari, Laura Cinelli
Alessandro Colonna, Mario Comincini,
Stefania Confeggi, Alfredo Dellaglio,
Giovanni Fasser, Piero Fiaccavento,
Stefano Fracascio, Francesco Ganda,
Francesco Lonati, Franco Manfredini,
Giuseppe Mori, Fulvio Negri, Matteo Negri,
Lorenzo Negrini, Patrizia Pinciroli, Giovanni Platto,
Andrea Raccagni, Valeria Sonvico,
Marco Tognolatti, Simonetta Vescovi,
Giuseppe Zipponi
INTERVISTA - Grazie al Comitato paritetico
la sicurezza di cantiere diventa materia
scolastica
4
Hanno collaborato a questo numero
Beppe Battaglia, Cristian Belleri,
Andrea Botti, Aleandro Bottichio,
Renato Greci, Maycol Lanzilotto,
Andrea Maestri, Silvio Maruffi,
Franco Robecchi, Isidoro Trovato
Direzione, redazione e amministrazione
25128 Brescia - P.le Cesare Battisti 12
Tel. 030/3706411
www.collegio.geometri.bs.it
Editing, grafica e impaginazione
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Fotografie
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Stampa
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Di questa rivista sono state stampate ????? copie,
che vengono inviate a tutti gli iscritti dei Collegi di Brescia,
Cremona, Lodi, Mantova, Sondrio.
N. 4 - 2014 luglio - agosto
Pubblicazione iscritta al n. 9/75 del registro Giornali
e periodici del Tribunale di Brescia il 14-10-1975
Poste Italiane Spa - Spedizione in Abbonamento Postale
D.L. 353/2003 (conv. L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Brescia
Associato alI’USPI
Gli articoli firmati o siglati rispecchiano soltanto il pensiero dell'Autore e
non impegnano né la rivista né il Collegio Geometri. È concessa la facoltà
di riproduzione degli articoli e delle illustrazioni citando la fonte. Gli articoli
e le fotografie, anche se non pubblicati, non si restituiscono.
DAL CONSIGLIO NAZIONALE - Le nuove
“linee guida” per i procedimenti disciplinari (parte seconda)
8
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo
Regolamento per la formazione professionale
16
DALLA CASSA - Con il “Portale dei pagamenti” più tolleranza nel saldo delle rate per
morosità
22
Unico 2014: scaduto l’ultimo termine per i
versamenti Cipag con penale dello
0,40%
23
URBANISTICA - Le deroghe in materia di barriere architettoniche
24
CATASTO - Riforma del Catasto: i consigli dei
professionisti bresciani
30
Danno strutturale dell’immobile: si può ricorrere entro dieci anni
31
SICUREZZA CANTIERI - Gestione delle
terre da scavo, da rifiuti a sottoprodotti 32
ESTIMO - Il più probabile valore complementare
38
DAL COLLEGIO DI BRESCIA - Edolo: interventi di micro-specializzazione con il corso
sul Catasto
44
Dalla scuola al lavoro: esperienze di stage di
due giovani geometri
46
Pos (quasi) obbligatorio per i professionisti:
la norma è in vigore dal 30 giugno
48
Il Pos negli studi professionali. Come abbaterne i costi
49
Compravendite immobiliari, i volumi sono in
aumento
50
zione dei Geometri Mantovani, 9 maggio
2014
52
Elezioni del Consiglio Direttivo del Collegio
Geometri di Mantova
54
DAL COLLEGIO DI LODI - CTU, periti e privacy
56
TECNICA - Riqualificare con la pietra, materia a chilometro zero
58
AGRICOLTURA E FORESTE - Nuove regole
per l’acquisto e l’utilizzo in agricoltura dei
prodotti fitosanitari
62
MEDIAZIONE - L’importanza di far conoscere il ruolo del geometra nella risoluzione delle liti
64
CONDOMINIO - Casi di condominio. Il decoro è di tutti. Spese condominiali …ed
altro ancora
66
GEOLOGIA - Le prove penetrometriche
nelle indagini geotecniche dei terreni 74
CULTURA - Pieter Bruegel, il narratore edilizio
80
TEMPO LIBERO - Torneo nazionale di
tennis per geometri: Arezzo dodici anni
dopo
88
Trap al “Conca Verde”
92
Novità di legge
La parola agli esperti
Aggiornamento Albo
94
96
100
CTU - Ctu bresciani: obbligatorio l’invio telematico delle consulenze al Tribunale
51
DAL COLLEGIO DI MANTOVA - La premiaIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
2013/2 - 1
EDITORIALE
Bruno Bossini
N
el dibattito sulla
necessità di una
formazione professionale della nostra categoria più adeguata alle moderne esigenze si sta facendo strada l’idea di una
laurea triennale di geometra.
Siamo ancora nel campo dell’ipotesi, ma a Brescia, dove
l’idea è nata, il progetto non
è affatto “in sonno”: colloqui
e incontri tra il Collegio e il
Dipartimento di ingegneria
dell’università cittadina sono
ben vivi e un approdo appare
possibile.
Dell’iniziativa sono stati investiti anche il Consiglio Nazionale e la Cassa di previdenza
che hanno promesso il loro favore e il sostegno presso i ministeri competenti per l’approvazione finale.
Quello della formazione
professionale è un argomento di grande complessità, finora irrisolto, che continua a “pagare” i condizionamenti di una serie di provvedimenti che hanno sempre più impoverito di conoscenze professionalizzanti i
programmi della scuola tecnica superiore. Conoscenze
e insegnamenti che fino alla
metà degli anni Sessanta, invece, avevano garantito ai
vecchi diplomati una buona,
seppur solo teorica, base
professionale. È poi sotto gli
occhi di tutti il palese fallimento delle lauree brevi di
ingegneria e architettura (le
famose lauree B), che pure
erano state pensate come il
naturale raccordo tra la
scuola superiore tecnica e il
mondo del lavoro. Di questo
fallimento dà testimonianza
l’irrisorio numero di “lau2 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Sulla laurea triennale
di geometra
reati B” iscritti al nostro Albo
professionale; chiara indicazione che qualcosa non ha
funzionato è che la gran
parte di essi o prosegue gli
studi verso la laurea quinquennale o abbandona il
sogno della laurea ma anche
quello della professione.
Il quadro si fa poi ancor più
incerto se si pensa che
anche l’esperienza del praticantato obbligatorio per
l’accesso all’esame di Stato,
pur portato avanti con grande sforzo organizzativo dai
Collegi, continua a non dare
i risultati sperati.
Gli oneri della formazione
professionale restano, di
fatto e per ora, sulle spalle
dei neo-iscritti all’esame di
Stato e all’Albo che, per accrescere il loro livello professionale devono far conto
esclusivamente sulla propria capacità di apprendimento, sulle proprie attitudini e sulla personale passione per la libera professione, dovendo contare
sulle limitate conoscenze ricevute dalla scuola e confidando nella fortuna di imbattersi in un tutor professionalmente corretto che li
accompagni nel difficile e
delicato cammino del praticantato.
È l’ora di cambiare le cose!
Per cambiarle, ben vengano
strade nuove e alternative
come quella, appunto, della
laurea breve di geometra,
peraltro rispondente in
pieno alle direttive comunitarie, che individuano in un
programma professionalizzante di studi triennali il
mezzo più adeguato per la
preparazione al lavoro.
Ma, affinché il progetto ipotizzato a Brescia non risulti
vano e non si risolva nell’ennesimo inutile esercizio di
buone intenzioni e risponda
alle effettive esigenze dei
futuri professionisti, è necessario che si articoli nei seguenti contenuti:
• Riavere come inequivoca
denominazione professionale, quella tradizionale di
“geometra”. È questa la condizione necessaria per porre
rimedio a una assurda recente disposizione che ha
disorientato i ragazzi (e i loro
genitori) che alla fine delle
scuole medie intendono accedere al diploma di geometra. Il titolo di:“tecnico
delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio”, prolissa e inspiegabile denominazione ristretta nell’acronimo C.A.T. (che, almeno in
Lombardia, ricorda un intercalare della parlata cremonese, sinonimo contratto – si
dice – del bolognese ca’t
vegna un culp: non proprio un
complimento) non va bene!
Fa pensare che i geometri
siano stati aboliti, non ci
siano più!
I nuovi laureati dovranno essere geometri, punto e
basta!
• I piani di studio, insieme a
tutti gli approfondimenti di
carattere generale, si dovranno basare sullo studio
della matematica superiore.
Ma dovranno comprendere
anche tutte le conoscenze
specifiche, e anche pratiche,
della nostra professione. In
particolare: nella materia
delle costruzioni, lo studio
del cemento armato, della
tecnologia dei materiali,
prestando grande attenzione alla gestione-contabilità e sicurezza del cantiere;
in topografia, lo studio della
trigonometria e delle metodiche di utilizzo dei moderni
dispositivi di rilevamento,
ma anche la tecnica e le procedure per svolgere correttamente le attività catastali
di tenuta e aggiornamento
delle mappe (NCTR-NCEU);
in estimo, il più avanzato sistema di stima comparativa
e pluriparametrica per immobili ma anche per i diritti
reali; in diritto, i temi del codice civile riguardanti l’urbanistica, la proprietà privata, il condominio e la
legge fallimentare.
Non potranno infine mancare specifiche conoscenze
di chimica e fisica, le attività
professionali quali la sicurezza, la certificazione energetica, l’attività antincendio
e l’acustica.
• L’insegnamento, sia teorico, sia pratico dovrà essere
tenuto da professori universitari con esperienze professionali, affiancati da esperti
geometri e da specialisti
presi dal mondo del lavoro e
della formazione. Le ore di
lezione saranno suddivise al
50% tra teoria e attività “sul
campo” con accordi di collaborazione con aziende ed
enti sponsorizzanti. Accordi
che potranno anche riguardare studi e progetti di ricerca da espletare in concorso con l’università e usufruendo dei suoi laboratori.
Solo con questi fondamenti
la nuova laurea triennale di
geometra riuscirà a rispondere alle reali esigenze della
EDITORIALE
La nota del Presidente
Incontri professionali
n occasione delle premiazioni dei nostri colleghi
iscritti all’Albo da quarant’anni ed oltre, abbiamo avuto
la gradita partecipazione dei nostri due Presidenti di C.N.G.
e Cassa, ossia Maurizio Savoncelli e Fausto Amadasi.
La loro presenza ha dato la possibilità di un incontro anche
con i presidenti dei Collegi lombardi per una disamina delle
situazioni a livello nazionale.
Sinteticamente riporto quanto esposto dal Presidente di
C.N.G. relativamente allo stato in essere nonché le azioni
svolte in questi ultimi tempi e quanto programmato per la nostra categoria.
In modo assai schematico:
– Consigli di disciplina, regolamento ed incontri, praticantato
e competenza dialogando col Sottosegretario della Giustizia;
– Cassa e C.N.G. in grande sinergia fra loro;
– Dialogo col territorio.
All’albo nazionale sono iscritti circa 109.800 geometri di cui
96.000 iscritti alla Cassa ed altri 600.000 geometri occupati
nelle aree tecniche.
– Convegno lavori pubblici; appalti aperti ai geometri anche
oltre l’importo di euro 100.000.
– In Sicilia è stato raggiunto un accordo sulle competenze
con le categorie di ingegneri ed architetti.
– Rapporto con il Ministero competente per la formazione ed
il nuovo regolamento in stesura.
– Regolamento sulle Assemblee dei Presidenti che verrà portato all’approvazione il giorno 8 luglio in occasione della prossima assemblea.
– Direttive sul praticantato, con giusto compenso per i praticanti e relativa fiscalità.
– P.O.S. per la tracciabilità dei pagamenti ritenuto un peso
inutile.
– Convegno a Milano il 19.06 sui Consigli di disciplina;
– Incontro alla Cassa per Pregeo 10 con la presenza della
dott.ssa Alemanno e dell’ing. Maggio.
Software solo in via telematica per l’approvazione.
Incontro con l’Agenzia delle Entrate.
Riforma del Catasto, convenzione con i geometri.
Oltre 62.000.000 di unità immobiliari urbane da verificare;
oltre 1.800.000 da accatastare; circa 1.000.000 u.i.u. speciali; 4/5.000.000 di u.i.u. senza planimetria.
Commissioni censuarie aperte ai geometri.
Il 9 luglio si terrà a Roma un convegno sul Consulente Tecnico; standard internazionali.
I
nostra categoria che dovrà
essere pronta a sostenere
tutti gli impegni economici
necessari (anche di aiuto e
stimolo ai neo-laureandi)
pur in un momento di crisi economico perdurante.
Sarà l’occasione per invertire
la tendenza al ribasso delle iscrizioni negli Istituti per geometri, accentuatasi anche a
causa della crisi edilizia.
I Collegi provinciali saranno
chiamati ad un compito oneroso. Riusciranno a mettere
in campo le loro capacità organizzative e finanziarie?
Sapranno tradurre un così
cospicuo impegno formativo in patrimonio professionale e di esperienza del
quale sono stati portatori
nelle attività tecniche di recente acquisizione?
Negli scorsi mesi il Collegio
ha inviato ai suoi iscritti e
Accordo con i Notai per le aste giudiziarie notarili.
– Atti di compravendite immobiliari con perizia tecnica sottoscritta da tecnico abilitato anche per conformità urbanistiche: proposte.
ANCI/CASSA: rapporti privilegiati anche per il progetto di recupero delle scuole.
Mediazione che arranca a partire.
Progetto nuova figura del geometra: 7.800 candidati agli
esami di abilitazione professionale. Senza diploma di geometra non si può partecipare all’esame.
Laurea triennale: preferibilmente da tenersi presso gli istituti
tecnici istituendo una laurea specialistica per geometri con
norme transitorie per i geometri già iscritti all’Albo.
Aruba: accordo per marche temporali e convenzione specifica.
Geometri in rete: a luglio partirà un nuovo sito web comune
a C.N.G. - Cassa e Fondazione geometri.
Fausto Amadasi:
ha ricordato la previdenza complementare specie per i giovani che possono iscriversi anche senza versamento iniziale;
i versamenti possono essere dilazionati e programmati a seconda delle necessità dell’iscritto.
È stata riscontrata una fortissima elusione e sono in atto controlli e riscontri su lavori eseguiti Docfa, Pregeo, ecc…
Morosità conclamate anche per redditi elevati che però non
versano i dovuti contributi alla Cassa: proposte per recupero
mancati versamenti.
Bozza per convenzioni con i Comuni per prestazioni professionali di geometri con anticipo pagamento fatture da parte
della Cassa e rimborso dai Comuni nell’arco di tre anni.
Dalle deduzioni di quanto sopra riportato si evidenzia il grande
impegno da parte del C.N.G. e della Cassa, in perfetta sinergia fra loro, che meritano una totale condivisione ed un
sostanziale appoggio da parte di tutta la categoria.
Fiducioso che quanto programmato non serva solo alla sopravvivenza della nostra categoria, ma ad un migliore avvenire per il prossimo futuro.
Un grazie ai nostri due Presidenti di C.N.G. e Cassa su quanto
illustratoci ed a quanti con loro collaborano a qualsiasi livello ed un cordiale saluto a tutta la nostra apprezzata categoria.
Il Presidente
Giovanni Platto
praticanti una comunicazione per sondare il loro interesse sull’ipotesi sopra
descritta.
A tutt’oggi i dati di tale indagine sembrano confortanti,
visto che una trentina di ipotetiche adesioni sono state
nel giro di pochi giorni recapitate in segreteria. I numeri
informalmente richiesti dall’Università per procedere
in un progetto di questo tipo
sono di almeno 50 partecipanti ogni anno. Si può
perciò ragionevolmente
pensare che lo “spazio mancante” potrà essere agevolmente colmato. In attesa del
formarsi del dibattito sia a livello provinciale che nazionale su un tema di così vasta
portata non resta che essere
fiduciosi.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 3
INTERVISTA
Grazie al Comitato paritetico
la sicurezza di cantiere
diventa materia scolastica
S
iamo talmente abituati alle cattive
notizie, alle iniziative malamente
incagliate, agli enti inefficienti che quando
incrociamo un mondo che funziona, una
buona idea che marcia spedita rischiamo di
non notarla, di non apprezzarne pienamente il
valore. Così anche noi che curiamo da tempo
questa rivista, pur sapendo da sempre cos’è e
cosa fa il Comitato paritetico territoriale di
Brescia per la sicurezza sui cantieri, non ci
siamo mai realmente occupati di
quest’istituzione voluta da lavoratori ed
imprese edili che, tra l’altro, collabora
assiduamente con la Commissione sicurezza
del nostro Collegio. Ma è bastata una visita
alla sede di via Garzetta ed un incontro con il
dottor Nicolò Depellegrin, il direttore della
struttura bresciana, per scoprire un mondo
D
irettore, noi siamo interessati a conoscere in
particolare la vostra attività formativa nelle scuole superiori
bresciane, con particolare riferimento a quella svolta negli istituti
per geometri, ma forse val la pena inquadrare prima la questione nell’attività complessiva del Comitato. Infatti, anche se, con ogni probabilità,
per i lettore della nostra rivista questi
sono argomenti noti, ricapitolarli
non può che essere utile. Allora: cos’è
e di cosa si occupa il Comitato paritetico territoriale di Brescia?
«Il Cpt, come lo chiamano
tutti, è un ente bilaterale voluto dall’Ance di Brescia e
dai rappresentanti dei lavoratori edili, ovvero i sindacati di categoria di Cgil, Cisl
e Uil, nasce nel 1974 proprio
a seguito d’un apposito accordo tra i fondatori ed ha lo
scopo ben definito già nella
4 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
sua definizione completa,
che è Comitato paritetico
territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e
l’ambiente di lavoro in edilizia».
E concretamente di cosa vi occupate?
«Il nostro compito è diffondere la cultura della sicurezza in cantiere, ovvero
dare consulenza, informare
e formare, tutti i partecipanti
alla filiera dell’edilizia, in
particolare aziende e lavoratori, proprio sui temi della
sicurezza e della prevenzione degli infortuni in un
ambiente per sua stessa natura pieno di rischi qual è il
cantiere. Per far questo, recandoci quotidianamente
nei cantieri presenti nella
provincia di Brescia, cer-
positivo, un ente che non solo funziona
offrendo consulenza tecnica, informazione e
formazione, ma pure diffondendo la cultura
della sicurezza in ogni ambito. A cominciare
dalle scuole, e proprio dai nostri istituti per
geometri (oggi Cat, ovvero istituti per i tecnici
di costruzioni, ambiente e territorio), dove
ormai da qualche anno i professionisti del
Comitato paritetico tengono regolari lezioni ai
ragazzi del quinto anno, concludendo il pur
breve ciclo informativo e formativo con una
prova che garantisce importanti crediti agli
studenti in vista della maturità, premiando i
migliori con borse di studio da 300 euro.
Un’esperienza che val la pena di conoscere e
che abbiamo approfondito in quest’intervista
proprio al direttore del Cpt dottor Nicolò
Depellegrin.
chiamo in ogni modo di contribuire capillarmente ad orientare ed assistere imprese e lavoratori che operano ogni giorno in edilizia».
Vediamo un po’ più precisamente in
cosa consiste la vostra attività.
«Lo spettro è abbastanza
ampio, ma è riconducibile
nella sostanza ad una serie
di capitoli, il maggiore dei
quali riguarda proprio le iniziative di consulenza all’interno dei cantieri e le attività
formative, o meglio di informazione, formazione e addestramento dei soggetti
che operano in cantiere
principalmente attraverso
corsi, che svolgiamo qui
nella nostra sede di via Garzetta o sul territorio e nelle
aziende. E val la pena di ricordare che si tratta di corsi
assolutamente gratuiti per i
lavoratori e le imprese iscritte alla Cassa edile di
Brescia. Un secondo capitolo che curiamo particolarmente è poi la consulenza
ed il chiarimento che i nostri
uffici (aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle
13 alle 17) ed i nostri tecnici
offrono non solo sulle novità
legislative, ma pure su
quelle tecniche, sul possibile utilizzo di presidi diversi e magari più aggiornati
per prevenire il rischio. Collegato a questi primi due capitoli c’è poi la pubblicazione di materiale informativo multilingue sulla sicurezza in cantiere, così da
poter parlare non solo ai
bresciani, ma anche agli immigrati da altri Paesi non
solo europei che in questi
INTERVISTA
Il dott. Nicolò Depellegrin
intervistato dal direttore della rivista
geom. Bruno Bossini.
ultimi anni sono entrati in
gran numero nei cantieri
della nostra provincia. E qui
parliamo non solo di manuali, ma soprattutto di dispense tecniche, di illustrazioni il più possibile piane e
facilmente comprensibili
sui necessari presidi antinfortunistici che debbono
essere utilizzati in ogni cantiere. Un lavoro che portiamo avanti anche attraverso il nostro periodico “Il
cantiere sicuro”, che rappresenta uno dei canali privilegiati che il Cpt utilizza proprio per dare continuità e sistematicità alla diffusione di
una avvertita cultura della
sicurezza».
Un quadro d’interventi ed un impegno davvero consistenti…
«E non finisce qui: ci occupiamo ad esempio dell’asseverazione dei sistemi aziendali di gestione di salute e sicurezza. Inoltre val la
pena di ricordare che fanno
riferimento a noi, chiedendo
di utilizzare gratuitamente
tutti i nostri servizi circa 2.500
aziende edili bresciane associate alla Cape».
E con tutto questo carico di lavoro
trovate pure il tempo per organizzare
corsi e lezioni sulla sicurezza in cantiere ai ragazzi delle scuole superiori
di città e provincia?
«Sì, anche perché non consideriamo ne marginale ne secondario il progetto di diffusione della cultura della sicurezza agli studenti delle
superiori. Anzi, proprio
questi progetti rientrano
pienamente nel nostro scopo istituzionale, fanno parte
del nostro Dna e ci tengono
in particolar modo, oltre a
tutto il Consiglio d’amministrazione dell’ente, anche il
Presidente, geom. Primo
Ider, ed il Vice-Presidente,
sig. Enrico Dalè. Infatti si
tratta di far passare tra i ragazzi concetti e attenzioni
specifiche, elementi tecnici
e preoccupazioni professionali riguardo alla sicurezza,
nella convinzione che questi
stessi ragazzi, in particolare
quelli degli istituti per geometri, saranno in massima
parte i tecnici, gli imprenditori ed i lavoratori che di qui
a pochissimi anni saranno
occupati proprio in edilizia.
Facciamo insomma una se-
mina concreta e precoce,
certi che in questo modo avremo domani professionisti più sensibili a determinati discorsi perché li avranno metabolizzati nel
loro bagaglio tecnico di
base».
E come entrate nelle scuole?
«Lo facciamo con la proposta di un corso per gli studenti delle classi quinte,
della durata complessiva di
9 ore suddiviso in quattro incontri, durante i quali i nostri
docenti – geometri, ingegneri e architetti – trattano
una serie di argomenti molto
concreti sul tema generale
della sicurezza in cantiere».
Proviamo a vedere nello specifico
com’è articolato un corso.
«Gli incontri sono quattro.
Nel primo prendiamo contatto con la classe e diamo
una panoramica generale
sul problema sicurezza in
cantiere; nel secondo ci concentriamo sulle lavorazioni
in quota, sempre fonte di alti
rischi, guardando ai principali presidi antinfortunistici
che si adottano in questi
casi; nel terzo ci occupiamo
invece degli impianti elettrici, altra fonte sovente di
infortuni in cantiere, mentre
nel quarto portiamo ai raIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 5
INTERVISTA
Il dott. Nicolò Depellegrin, direttore
del Comitato Paritetico di Brescia
gazzi i due principali dispositivi di sicurezza, ovvero i
caschi, le imbragature, le
corde, le scarpe….. Questo
è lo schema generale, ma si
può adattare in mille modi,
si può partire dalla situazione contingente d’un cantiere specifico vicino alla
scuola, si possono modificare gli argomenti seguendo
le sensibilità dei ragazzi,
partire dalla cronaca di quei
giorni, da novità tecniche o
legislative entrate in vigore
da poco. Ripeto quello che
ho illustrato prima è lo
schema ma molto dipende
anche dal dialogo con i ragazzi».
Ecco: i ragazzi solitamente mostrano
interesse oppure guardano l’orologio
sperando che il corso finisca alla
svelta?
«Generalmente c’è un interesse tangibile da parte
degli studenti, che si riscontra poi nell’esito positivo della prova finale, ed io
credo che quest’attenzione
sia frutto certo d’una sensibilità avvertita dei ragazzi,
ma pure del nostro sforzo di
essere assolutamente concreti, di non perdere neppure un minuto nella citazione di articoli di legge,
commi di regolamenti o altra
parte normativa, ma di andare il più rapidamente possibile al sodo, ovvero all’individuazione del rischio ed
alla concreta contromisura
che impresa e lavoratore
debbono adottare. E lo facciamo non solo a parole, ma
mostrando fotografie di cantieri recentissimi, magari vicini alla scuola cosicché i ragazzi anche solo passando
6 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
possano rendersene conto.
Di più facciamo toccare loro
con mano, quando è possibile, la concretezza dei presidi, facciamo indossare il
casco, facciamo maneggiare
le imbragature, mostriamo
concretamente cos’è ad esempio una linea vita. Certo
non mancano in ogni classe i
ragazzi disinteressati, lontani dal problema, persi nei
loro pensieri, ma la maggioranza segue, mostra interesse, tocca con mano ed interviene nelle discussioni».
Lei diceva prima dell’esito della
prova finale: c’è dunque un esame
alla fine del corso?
«Sì, il corso si chiude proprio
con un test di 40 domande
che riguardano proprio gli
argomenti che sono stati
trattati durante il corso, che
si svolge, lo ricordo, durante
le ore delle materie tecniche
e dunque trova anche immediata corrispondenza in altri
argomenti curricolari».
E com’è andata quest’anno?
«Direi proprio bene, anche
se sostanzialmente nella
norma con un discreto numero di sufficienze e di lavori più che discreti all’esame».
Ma ci sono istituti di eccellenza ed
altri scarsi, quanto almeno all’accoglienza dei vostri corsi o all’esito degli
esami?
«No. Non ci sono istituti eccellenti ed altri scarsi, può
invece capitare che ci siano
classi ottime qua e là ed altrettante meno attente e
dialoganti anche in questo
caso qua e là».
Ma nel complesso quanti corsi fate
ogni anno negli istituti superiori?
«Nell’anno scolastico appena trascorso, il 2013/2014,
abbiamo organizzato da novembre a marzo la bellezza
di 25 corsi nelle classi quinte
dei Cat, talvolta unendo due
classi in un solo corso, ma
spesso anche realizzando
corsi per singole classi. Abbiamo coinvolto, e portato
all’esamino finale, circa 500
ragazzi, senza contare i corsi
spot che abbiamo fatto sia in
qualche classe quarta sia
alle quinte delle serali. Ebbene dopo l’esame ab-
INTERVISTA
La sede del Comitato Paritetico
Territoriale di Via Garzetta.
biamo rilasciato l’attestato,
ovvero la prova d’aver seguito il corso e risposto bene
al test, a 250 ragazzi che
hanno avuto così un credito
formativo da conteggiare
nella maturità. Inoltre a 47
ragazzi particolarmente meritevoli, ovvero circa due per
ogni classe abbiamo assegnato una borsa di studio
del valore di 300 euro, per
premiarne, impegno, dedizione e risultato. E già sappiamo che i ragazzi con
questo attestato sono ricercati dalle aziende del settore e dunque avranno una
occasione in più per trovare
occupazione. Le imprese edili infatti hanno tutto l’interesse ad assumere personale che, almeno sulle tecniche di base della sicurezza, è già parzialmente formato e dunque non debbono sobbarcarsi i corsi di
una formazione di base successiva, ma possono già
pensare ad un corso più specialistico e tecnico».
cinare i ragazzi alle tematiche del cantiere fin dalla
classe terza e, dunque, anche i nostri corsi per le quinte troveranno un terreno più
fertile e più preparato. Per
questa ragione non escludiamo di pensare a qualcosa
di più strutturato anche per
le classi quarte. Inoltre potremo parlare ai ragazzi di
soluzioni tecnicamente più
complesse, di guardare concretamente al ponteggio o
alla logistica di cantiere,
tutto ovviamente in funzione di una maggiore sicurezza».
Vorrei chiudere allargando il nostro
sguardo oltre la scuola, all’insieme
dei cantieri ed alla situazione della sicurezza in questi luoghi di lavoro. A
che punto siamo?
«Noi non facciamo solo
corsi, ma offriamo anche
consulenza alle imprese e
mi pare di poter dire che le
imprese migliorano i loro interventi nel campo della sicurezza praticamente ogni
anno. Certo la crisi non aiuta,
ma mi pare che, nonostante
la crisi, la cultura della sicurezza stia prendendo piede
sempre di più. Ed è tutta la
filiera ad avere acquisito una
maggiore consapevolezza in
materia, nel senso che vuole
essere sicuro e lavorare in sicurezza tanto il manovale,
come l’imprenditore o il
committente. Per tutti inoltre la sicurezza sta diventando sempre di più un investimento e sempre meno
un semplice costo, anche
perché la sicurezza alla fine
paga. E non ci vuol molto per
chi ha dimestichezza con il
cantiere per capire questa
legge elementare. Ed è in
questo nuovo ambito che
fare formazione per la sicurezza è diventato anche più
gratificante: fino a ieri spesso dovevamo convincere i
nostri interlocutori dell’importanza della sicurezza,
oggi sono già pienamente
convinti e dunque possiamo
parlare di tecnica, di approccio al rischio, di sistemi
alternativi per ridurre il rischio. È davvero un bel
passo avanti».
❑
Proprio un bel bilancio che impone
pure una riflessione: non varrebbe la
pena di inserire la sicurezza tra le
materie curricolari della scuola per
geometri?
«Debbo dire che in questi
anni in verità abbiamo sempre trovato nelle scuole, soprattutto da parte dei dirigenti e dei professori una
straordinaria disponibilità
alla collaborazione. E questo anche se fino all’anno
scorso concretamente il cantiere non entrava di fatto nel
piano di studi della scuola
superiore. Per il prossimo
anno, 2014/2015 il Ministero
raccomanda invece di avviIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 7
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
Le nuove “linee guida”
per i procedimenti disciplinari
(Seconda parte)
1. L’azione disciplinare
2.1 Atti d’impulso
L’azione disciplinare prende avvio su istanza di parte (che
vi abbia interesse, e che può configurarsi anche in capo al
Consiglio direttivo del Collegio territoriale), su richiesta del
Pubblico Ministero, ovvero (d’ufficio:) su iniziativa di uno o
più membri del Consiglio di disciplina – giusta apposita deliberazione di quest’ultimo – in seguito a notizie di abusi e
mancanze, avute anche in via occasionale10 (art. 12, comma
1, r.d. n. 274/29). Perché possa legittimamente avviarsi l’iter
di un’azione disciplinare occorre dunque sempre un atto
d’impulso, sia pure soltanto in termini di semplice “notitia
criminis”, dovendosi – per converso – escludere un autonomo potere d’attivazione e(o) di (conseguente) accertamento (del Presidente del Consiglio di disciplina).
La segnalazione (“esposto”) da parte di un soggetto terzo –
che, si ripete, potrebbe coincidere con il Consiglio direttivo
dello stesso Collegio territoriale – in merito ad un presunto
illecito deontologico di un iscritto, che perviene agli uffici
del Collegio territoriale, va trasmessa, senza indugio, al Presidente del (competente) Consiglio di disciplina, per gli adempimenti di competenza.
2.2 Rinvio a giudizio disciplinare
All’atto d’impulso segue un’attività istruttoria disciplinata
dalla norma di cui al comma 2 dell’articolo 12 R.d. n. 274/29,
a termini della quale il Presidente del Consiglio di disciplina, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo aver inteso l’indagato (ed eventualmente anche esponente e testimoni), riferisce al Consiglio di disciplina, il quale decide se dare luogo all’azione disciplinare.
L’esercizio della funzione istruttoria da parte del Presidente11, il quale può essere coadiuvato da uno o più Consiglieri con espressa decisione del Consiglio di disciplina,
deve essere volta all’accertamento obiettivo dei fatti che
costituiscono violazione alle norme deontologiche. A tal
fine il Presidente assume tutte le informazioni opportune
per lo svolgimento delle indagini stesse e, se necessario, ha
facoltà di accedere ad uffici pubblici per estrarre della documentazione utile.
all’uopo, il Presidente può ricorrere, se del caso, agli organi
di polizia giudiziaria, inoltrando apposita istanza al Procuratore della Repubblica.
Si è già precisato che l’attività istruttoria sopradescritta è anteriore all’apertura del procedimento disciplinare e che, in
quanto tale, non soggiace a particolari regole procedimentali. Tuttavia, ciò non significa che tale attività debba ritenersi svincolata dal rispetto dei principi di imparzialità e di
buon andamento propri di ogni azione amministrativa ma e8 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
sclude unicamente la possibilità che l’indagato possa invocare l’applicazione di norme poste a tutela del diritto di difesa dell’incolpato (soprattutto quelle dettate con riferimento all’attività giurisdizionale propriamente intesa) e (o)
di rilevare la violazione delle relative norme procedimentali12.
2.3. Rinvio a giudizio disciplinare
Della seduta del Consiglio di disciplina deve essere redatto
apposito verbale contenente le dichiarazioni rese dal Presidente, con eventuale allegazione del rapporto scritto
nonché degli atti e documenti prodotti.
Nel caso in cui il Consiglio di disciplina ravvisi l’inesistenza
di fatti e circostanze disciplinarmente rilevanti, decreta il
non luogo a procedere13.
Laddove, invece, il Consiglio di Disciplina deliberi il rinvio
a giudizio disciplinare, nomina (Contestualmente) il collegio (tripersonale) cui assegnare l’affare. Il Presidente del
collegio (di disciplina) competente, a sua volta, nomina, a
norma del comma 3, dell’Art. 12 del R.d. n. 274/29, il relatore,
cui vengono trasmessi gli atti relativi alla fase preliminare,
e fissa la seduta di collegio per la relativa discussione (fase
dell’istruttoria formale e fase decisoria) informando l’incolpato almeno dieci prima (a mezzo di raccomandata a.r.14), affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia a mezzo di documenti.
2.4. Procedimento disciplinare e processo penale
Una fattispecie deontologica può anche essere prevista
come reato, rilevando così, sia in sede disciplinare, sia in
sede penale15: nell’ipotesi in cui un addebito disciplinare
abbia ad oggetto i medesimi fatti sottoposti ad accertamento penale, il procedimento disciplinare deve essere sospeso in attesa della definizione del giudizio penale16. Detta
sospensione si esaurisce con il passaggio in giudicato della
sentenza che definisce il procedimento penale, senza che
la ripresa del procedimento disciplinare innanzi al collegio
di disciplina sia soggetta a termine di decadenza17. Invero,
la prescrizione dell’illecito deontologico è sospesa fino al
passaggio in giudicato della sentenza penale.
In caso di sospensione del procedimento disciplinare, disposta dal Consiglio di disciplina contestualmente all’adozione della delibera di rinvio a giudizio dell’incolpato, oppure in seguito (ove la notizia circa la pendenza del processo penale sopraggiunta a tale momento) del Collegio di
disciplina, il Presidente del Collegio di disciplina ne
informa l’autorità giudiziaria (Procura della Repubblica)
competente, invitandola a comunicare ogni atto relativo al
procedimento penale.
A seguito del passaggio in giudicato della sentenza penale,
il Collegio di disciplina delibera la ripresa del procedi-
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
mento disciplinare.
La pregiudizialità tra procedimento disciplinare e processo
penale non deve indurre a ritenere che – in virtù di un’ipotetica prevalenza (sopravvenuta) del secondo sul primo –
no sia consentita, ai fini dell’irrogazione della sanzione disciplinare, una nuova valutazione dei fatti materiali accertati con sentenza penale di condanna (passata in giudicato).
Infatti, il giudizio in ordine all’esistenza e configurabilità
dell’illecito disciplinare, costituente il necessario presupposto dell’applicazione della relativa sanzione (amministativa), è sempre devoluto alla valutazione autonoma del collegio di disciplina18.
3. Trattazione e decisione collegiale
dell’affare disciplinare
3.1. Il contraddittorio nel procedimento disciplinare
Si è già detto che, a seguito del rinvio a giudizio dell’indagato (da parte del Consiglio di disciplina, con contestuale
designazione del collegio competente e, quindi, rimessione dell’affare disciplinare a quest’ultimo), il presidente
del collegio di disciplina fissa la seduta di trattazione, informandone l’incolpato almeno 10 giorni prima19, invitandolo a
comparire avanti al collegio di disciplina per essere sentito
e (o) presentare eventuali documenti a sua discolpa20.
La tutela del contraddittorio nei confronti del professionista
sottoposto a procedimento disciplinare richiede che la canvocazione suddetta contenga una contestazione dell’addebito. Tuttavia, la contestazione degli addebiti non esige una
completa e particolareggiata esposizione dei fatti che integrano l’illecito 21, essendo invece sufficiente che l’incolpato,
attraverso la lettura dell’incolpazione, sia posto in grado di
approntare la propria difesa in modo efficace22.
3.2. Accesso ai documenti
L’azione disciplinare è caratterizzata dalla trasparenza: l’incolpato e il suo difensore23 possono accedere a tutti gli atti
del relativo procedimento. Nondimeno, la circostanza che
l’art. 12 del R.d. 274/29, apra (sostanzialmente) la procedura
dell’accesso dell’interessato soltanto dopo l’avvenuta incolpazione non significa affatto che la fase antecedente
possa ritenersi impermeabile rispetto a qualunque istanza
informativa del predetto. E ciò in quanto vige il principio che
chiunque subisca un procedimento di controllo o ispettivo
ha un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati nell’esercizio del potere di vigilanza, a cominciare
dagli atti di iniziativa (quali le domande e le richieste da cui
scaturisca un obbligo di provvedere) e di preiniziativa
(come gli esposti o le denunce che attivino procedimenti officiosi dell’amministrazione)24.
Ad ogni buon conto, il diritto di accesso (ovvero di prendere
visione dei documenti e di estrarne copia) non è un’azione
popolare spettante a chiunque, ma soltanto a chi abbia interesse “diretto concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata o collegata al documento al quale è richiesto accesso”
(Legge n. 241/1990 art. 22, comma 1, lettera b).
A fronte di questa prospettazione (di tale interesse giuridicamente rilevante), il Presidente del Consiglio di disciplina
o il Presidente del Collegio di disciplina, a seconda dei casi,
non avrà alcun sindacato sulla veridicità o meno di quanto
affermato dal soggetto richiedente, che dovrà esternare le
ragioni per cui intende accedere agli atti e, soprattutto, gli
scopi alla cui realizzazione il diritto di accesso è preordinato.
3.3.Discussione del procedimento
Ai sensi del comma 4 dell’art; 12 del R.d. n. 274/29, nel giorno
satbilito e indicato nella convocazione dell’incolpato si
svolge la discussione in ordine ai fatti oggetto del procedimento. Nel corso della seduta (del collegio di disciplina) di
discussione del procedimento disciplinare ha luogo l’istruttoria formale: vengono sentiti il relatore, l’incolpato
(e/o il suo difensore25) ed eventuali testimoni e(o) l’esponente.
“Ove l’incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza”
(art. 12, comma 5, R.d. n. 274/29).
In caso di rinvio (anche per l’esigenza sopravvenuta di nuovi
accertamenti) della seduta (di discussione) del collegio occorre procedere ad una nuova convocazione dell’incolpato.
3.4. La decisione (Delibera collegiale)
Terminata la discussione, il collegio di disciplina adotta immediatamente, oppure in un secondo tempo , l’eventuale
decisione sul merito.
La seduta del collegio di disciplina non è pubblica e le decisioni sono adottate senza la presenza degli interessati.
Tuttavia, della seduta medesima deve essere assicurata una
puntuale verbalizzazione.
La decisione collegiale può essere di archiviazione (o “assoluzione”) oppure di adozione della sanzione. In caso di
pronuncia di pene disciplinari, la deliberazione va presa su
fatti sicuramente accertati e non sulla base di meri convincimenti o sospetti. Occorre tuttavia precisare che nel procedimento disciplinare l’apprezzamento della rilevanza dei
fatti accertati rispetto alle incolpazioni formulate e la scelta
della sanzione (che, si badi, dovrebbe comunque ispirarsi
alla graduale crescita della “pena” a fronte di addebiti progressivamente più gravi) appartengono alla esclusiva competenza del collegio di disciplina.
Invero, la mancata tipizzazione degli illeciti comporta che le
sanzioni (tassativamente previste) non sono collegate a
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 9
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
specifiche fattispecie deontologiche, con la conseguenza
che il collegio di disciplina, nell’irrogare la sanzione, non è
tenuto a seguire l’ordine previsto dall’art. 11 R.d. n. 274/29 e
che ad una medesima mancanza può corrispondere l’applicazione alternativa di sanzioni di diversa gravità, secondo la
discrezionale valutazione del collegio medesimo, il quale
deve tuttavia dar conto della sua scelta con adeguata motivazione.
Le sanzioni comminabili sono solo quelle tipicamente previste dall’articolo 11 del R.d. n. 274/29.
4. Il provvedimento finale: la sanzione
4.1. Il contenuto
Il provvedimento sanzionatorio contiene l’intestazione del
collegio di disciplina (del Consiglio di disciplina) del Collegio territoriale con l’indicazione dei consiglieri che hanno
partecipato alla trattazione del procedimento e alla sua definizione (decisione finale), dell’incolpato, dell’addebito
(contestato) con le norme e(o) principi deontologici violati,
oltre che della data in cui è stato adottato.
Il provvedimento reca infine il “dispositivo” (ossia la sanzione), con la sottoscrizione del Presidente del collegio di
disciplina, e l’indicazione dell’autorità cui ricorrere (ai fini
della sua impugnazione) e dei relativi termini (vale a dire,
che avverso lo stesso provvedimento “è dato ricorso al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati ai sensi dell’articolo 15 del R.d. n. 274/1929 entro trenta giorni dalla notificazione2).
4.2. La motivazione
Come è stato anticipato nei paragrafi precedenti, è necessario che la decisione del collegio di disciplina sia adeguatamente motivata. Tuttavia, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di motivazione, il collegio di disciplina non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall’incolpato, essendo sufficiente che lo stesso
giustifichi l’uso del potere discrezionale attribuitogli dalla
legge co l’indicazione delle ragioni ritenute di preponderante rilievo.
All’uopo si rammenta che, in generale, l’obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo non può ritenersi
violato quando, anche a prescindere dal testo letterale dell’atto finale, i documenti dell’istruttoria offrano elementi
sufficienti ed univoci dai quali possono ricostruirsi le concrete ragioni della determinazione assunta.
Pertanto, in ordine alla “motivazione” occorre distinguere il
provvedimento finale (cioè quello che viene comunicato all’incolpato), al quale la stessa va riferita, dalla deliberazione
10 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
del collegio di disciplina che ne dispone l’irrogazione;
Infatti, poiché il rispetto dell’obbligo di motivazione non va
valutato in astratto (ma con riferimento alla possibilità concreta del professionista di conoscere le ragioni poste a fondamento della sanzione comminatagli), il provvedimento
disciplinare deve considerarsi adeguatamente motivato a
fronte di un rinvio27 (contenuto nel provvedimento medesimo) alla relativa deliberazione ovvero (anche tramite quest’ultima) ai documenti istruttori.
4.3 La esecutività
La natura amministrativa del procedimento disciplinare rileva ai fini dell’immediata esecutività del relativo provvedimento sanzionatorio (come in ogni altro provvedimento
amministrativo). Deve però osservarsi che (in caso di ricorso
al Consiglio Nazionale) sarebbe astrattamente ipotizzabile
l’ammissibilità della domanda (incidentale) di sospensione
dell’efficacia della decisione disciplinare impugnata; e ciò
in applicazione analogica della disciplina (generale) del
processo amministrativo. A questa ricostruzione osta, tuttavia, l’impossibilità di scindere il procedimento giurisdizionale dinnanzi al CNGeGL in due fasi: una camerale all’esito della quale il giudice si pronuncia (con ordinanza) sull’istanza cautelare, l’altra di decisione nel merito (con sentenza) in pubblica udienza. Infatti, l’art. 8 del d.m. 15 febbraio 1949 prevede un’unica sede, recte momento decisorio
del CNGeGL (quale giudice speciale): in camera di consiglio, e con sentenza28!
4.4. La notificazione
L’articolo 15, comma 1, del R.d. n. 274/29 stabilisce che “...[...
i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale ...], sono
notificat[i] agli interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno29 ...”, ferma restando la necessità che la notificazione
delle sanzioni disciplinari di censura, sospensione e cancellazione avvenga tramite ufficiale giudiziario, ai sensi del
precedente articolo 11, comma 3.
Tra gli “interessati” di cui alla disposizione sopra riportata
rientra, indiscutibilmente, anche il Procuratore della Repubblica. Ciò in quanto la norma richiede un coordinamento
sistematico con le statuizioni contenute al comma 2 dello
stesso articolo 15, che dà la possibilità al Pubblico Ministero
di proporre ricorso avverso i provvedimenti disciplinari
entro 15 giorni dalla loro notificazione30.
Le comunicazioni di cui sopra, a firma del Presidente del collegio (di disciplina) giudicante, sono eseguite dagli uffici del
Collegio territoriale.
A riguardo, è opportuno chiarire che, in virtù della recente riforma che ha
portato all’istituzione dei Consigli di disciplina (con la devoluzione ad essi della
funzione disciplinare), s’impone (d’ora in avanti) la necessità di operare il do-
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
vuto distinguo tra “Collegio-Ufficio” e “Collegio-Istituzione”, e quindi evitare
qualsivoglia ingerenza del Consiglio direttivo (del Collegio territoriale-Istituzione) nella funzione disciplinare, anche (e soprattutto) laddove trattasi –
come nel caso delle attività in commento – di semplici adempimenti esecutivi
e(o) meramente attuativi di determinazioni (collegiali) altrui.
4.5. Le sanzioni
4.5.1. Avvertimento. L’avvertimento consiste nella rappresentazione al colpevole delle mancanze commesse, esortandolo a non ricdervi. Esso è dato con lettera (raccomandata) del Presidente del collegio di disciplina su delega dell’organo medesimo.
4.5.2. Censura. La censura è una rappresentazione delle
mancanze commesse accompagnate da una formale nota
di biasimo, ed è notificata all’iscritto per mezzo dell’ufficiale giudiziario.
4.5.3. Sospensione dall’esercizio della professione. La sospensione, che comporta la cessazione dell’attività professionale in corso, non può avere durata maggiore di sei mesi31
(essa invece non è soggetta a limiti di tempo qualora sia
disposta per morosità, ai sensi dell’articolo 2, legge n.
356/49).
In passato, e presso diversi Collegi territoriali, si era inveterata la prassi di fare decorrere gli effetti della sospensione a apartire dal trentunesimo giorno successivo
alla notifica (a mezzo di ufficiale giudiziario) del relativo
provvedimento32. D’uopo giova evidenziare che è assolutamente legittimo (in via generale) differire l’efficacia di
un (qualsiasi) provvedimento amministrativo nel tempo.
Né può escludersi, aprioristicamente, la possibilità che,
in casi eccezionali (adeguatamente documentati e motivati), la decorrenza della sanzione in questione venga ulteriormente posticipata nel tempo33 (e sempre per mezzo
della stessa deliberazione collegiale che ne dispone l’irrogazione; si pensi, a titolo esemplificativo, all’indagato
che sia candidato a delle elezioni).
Da quanto precede discende che, di norma o in mancanza
di diversa e specifica determinazione collegiale (che invece ne disponga un differimento), la deliberazione di irrogazione della sanzione (e, quindi, la sospensione) acquista efficacia (solo) con la comunicazione nei confronti
del professionista destinatario. E ciò in base alla regola
generale secondo cui l’incidenza restrittiva sulla sfera giuridica dei destinatari (per la sottrazione di utilitates, il sorgere di obbligazioni ovvero per le limitazioni di facoltà:
per mezzo, ad esempio, di atti ablatori e/o sanzionatori),
richiede la collaborazione e, quindi, la conoscenza da
parte dei medesimi34.
4.5.4. Cancellazione dall’albo professionale. Così come la
sospensione, anche la cancellazione dall’albo comporta
la cessazione dall’esercizio della libera professione, e
viene notificata all’interessato per mezzo dell’ufficiale
giudiziario.
Tuttavia, è evidente la maggior gravità della sanzione in
questione, poiché essa non è circoscritta a un lasso di
tempo determinato.
Se, infatti, chi è stato cancellato dall’albo può chiedere di
esservi nuovamente ammesso, ciò nondimeno la reiscrizione presuppone che siano cessate le ragioni che avevano determinato la cancellazione e che siano decorsi almeno due anni dall’originario provvedimento sanzionatorio (art. 14, commi 1 e 3, R.d. n. 274/29).
4.6. Adempimenti accessori
I provvedimenti di sospensione dall’esercizio professionale e di cancellazione dall’albo (la quale ultima comporta
– così come la sospensione per morosità – la riconsegna al
Collegio territoriale del timbro professionale e del tesserino di riconoscimento, se ed in quanto rilasciato dal Collegio, da parte dell’interessato) devono essere comunicati
agli uffici ed agli enti cui normalmente viene trasmesso
l’albo del Collegio35.
Tutti, invece, i provvedimenti disciplinari sono annotati
sulla cartella (anagrafe) personale dell’iscritto, contenuta
nell’albo territoriale, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3,
comma 1, del Dpr 7 agosto 2012 n. 137. Ne consegue che (ai
fini di tale adempimento, così come per la succitata riconsegna del tesserino e timbro professionali) il collegio di disciplina deve provvedere, senza indugio, a comunicare –
per mezzo di un apposito servizio di segreteria (istituito
presso il Collegio territoriale-ufficio) – le proprie determinazioni sanzionatorie anche al Consiglio direttivo del (corrispondente) Collegio territoriale (Istituzione).
Gli atti del procedimento disciplinare, depositati presso gli
uffici del Collegio territoriale, sono riservati e come tali
debbono essere conservati.
Deve considerarsi ammesso che, in casi particolari per gravità e(o) clamore presso la pubblica opinione e, comunque,
quando i fatti sono difficilmente oppugnabili, il collegio di
disciplina possa pubblicare la propria decisione prima che
divenga definitiva, precisando che il provvedimento disciplinare può essere oggetto di ricorso al CNGeGL.
5. Il ricorso al CNGeGL avverso
i provvedimenti disciplinari
Il ricorso al CNGeGL avverso il provvedimento (sanzione)
disciplinare introduce un procedimento giurisdizionale diretto al controllo della legittimità (formale e sostanziale)
dell’atto amministrativo impugnato. Pertanto, il Consuglio
Nazionale (in qualità di giudice speciale) è investito del
solo potere di annullare il provvedimento in tutto o in parte
(o di confermarlo), e non può sostituirsi all’organo amminiIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 11
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
strativo titolare del potere disciplinare, imponendo una
sanzione diversa, anche se in virtù di una nuova valutazione
degli stessi fatti, contestati e accertati.
Questo principio, corollario delle considerazioni svolte in riferimento alla natura (amministrativa) del procedimento
promosso dai Consigli di disciplina, è stato enunciato più
volte anche dalla giurisprudenza di legittimità, ponendo a
fondamento del decisum una parabola argomentativa calibrata nei termini che seguono. “I Consigli [di disciplina] dei collegi
provinciali dei geometri e il Consiglio Nazionale assumono nella materia disciplinare diversa qualificazione ed emettono provvedimenti di natura diversa: i primi, preposti alla tutela del decoro della categoria e della deontologia professionale, esercitano un’attività amministrativa di controllo sugli iscritti all’albo, che può dar luogo a provvedimenti sanzionatori di carattere
amministrativo; invece, il Consiglio Nazionale, davanti al quale quei provvedimenti possono essere impugnati, assume la veste di organo giurisdizionale speciale, le cui decisioni sono suscettibili del tipico rimedio del ricorso per
cassazione (art. 15 - ultimo comma - del R.d. 11 febbraio 1929 n. 274), peraltro in conformità alla disposizione dell’art. 111 della Costituzione, onde il
giudizio davanti al Consiglio Nazionale su impugnazione del provvedimento
irrogarivo di sanzione ha ad oggetto, non la rinnovazione di un giudizio svolto
nel grado inferiore, bensì il solo controllo sulla legittimità formale e sostanziale dell’atto amministrativo impugnato” (Cassaz. civ. S.U. n.
13170/91).
Come già si è avuta occasione di evidenziare nell’introduzione, l’art. 15 del R.d. n. 274/29, al comma 2, dispone che
contro i provvedimenti sanzionatori del Consiglio di disciplina territoriale, “... entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso,
tanto all’interessato quanto al Procuratore del[la Repubblica] al [Consiglio
Nazionale Geometri e Geometri Laureati] ...36”.
L’art. 5, comma 1, del D.m. 15 febbraio 1949, recante le
norme di procedura per la trattazione dei ricorsi suddetti, a
sua volta, dispone che il ricorso al Consiglio Nazionale “è presentato o notificato nell’ufficio del [...] Collegio [il cui consiglio di disciplina]
ha emesso la deliberazione che si intende impugnare”.
Ebbene, dal combinato disposto delle norme testé riportate si ricava: a) che le impugazioni contro le deliberazioni
sanzionatorie adottate dai Consigli di disciplina sono rivolte
al Consiglio Nazionale; b) che l’impugnazione è presentata
e notificata al Collegio (ufficio!) provinciale del Consiglio di
disciplina.
Quest’ultima regola, non consente solo l’individuazione
della data della presentazione dell’impugnazione37, ma è
funzionale all’instaurazione del contraddittorio verso il
Consiglio di disciplina, recte il collegio di disciplina, il quale,
ricevuto il gravame, ha il potere d’immediata presentazione
di controdeduzioni e di impugnazione incidentale.
Nel procedimento giurisdizionale relativo ai provvedimenti
disciplinari, infatti, non è contemplata alcuna altra forma di
conoscenza da parte del collegio (inquirente e giudicante)
del Consiglio di disciplina dell’imputazione proposta dal
12 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
professionista sanzionato.
Da quanto precede discende che l’impugnazione al CNGeGL avverso il provvedimento di un collegio (di un Consiglio di) disciplina irrogativo di una sanzione disciplinare
può avvenire esclusivamente attraverso la preventiva presentazione o notificazione del ricorso nell’ufficio del Collegio del Consiglio di disciplina che ha emesso la deliberazione: è pertanto irricevibile il ricorso presentato direttamente al CNGeGL.
Per quanto concerne i profili procedimentali regolati dal
succitato art. 5 D.m. ’49, commi dal terzo al sesto, si rinvia integralmente alla versione di lettura delle disposizioni medesime come prospettata nell’introduzione.
Va tuttavia puntualizzato che, ai sensi del settimo comma
dell’art. 5, l’ufficio del Collegio (territoriale) del Consiglio di
disciplina deve trasmettere al CNGeGL il fascicolo degli atti
del procedimento in busta sigillata, onde garantirne l’opportuna riservatezza. E, unitamente a detta busta sigillata,
lo stesso ufficio dovrà altresì inviare, in fascicolo separato,
copia in carta libera del ricorso e della deliberazione impugnata.
6. Considerazioni finali
I Consigli di disciplina operano in piena autonomia organizzativa e con indipendenza di giudizio.
In mancanza di diversa previsione di legge, le spese di funzionamento dei Consigli di disciplina (e, quindi, dei Collegi
di disciplina) si considerano a carico dei corrispondenti Collegi territoriali, in ossequio ai succitati principi di autonomia
e indipendenza.
Presso gli uffici dei Collegi territoriali sono istituiti degli appositi servizi di segreteria, con protocollo dedicato, per il
necessario supporto all’esercizio alla funzione disciplinare
nei confronti dei propri iscritti.
Note
10)
Come, ad esempio, le informazioni apprese
tramite stampa.
11)
La circostanza che tali atti (istruttori) siano
svolti, anziché dal presidente del Consiglio di
disciplina, da un consigliere delegato dal presidente, non spiega effetti invalidanti, poiché
detta delega non è espressamente vietata e
perché comunque non si determina alcun
pregiudizio del diritto di difesa.
12)
In altri termini, tale fase istruttoria (preliminare) si svolge precipuamente nell’interesse
pubblico a perseguire condotte deontologicamente censurabili (per salvaguardare l’integrità morale e l’onorabilità della Categoria
professionale di appartenenza). È lo stesso
interesse pubblico a imporre, quindi, che l’attività del Presidente sia concepita come
espressione di un suo dovere (piuttosto che
di un potere) di accertare (obiettivamente) i
fatti ascritti al professionista, al fine di poter-
ne riferire compitamente al Consiglio di disciplina, al quale ultimo soltanto compete (sempre il dovere) di deliberare sull’esercizio dell’azione disciplinare. Da quanto precede
discende che le poche norme che disciplinano la fase procedimentale de qua sono poste
esclusivamente a garanzia di tale interesse
pubblico, compresa la disposizione (di cui al
comma 1 dell’art. 12 R.d. n. 274/29) che prevede la delibera del Consiglio di disciplina per
l’avvio delle indagini preliminari in questione,
ove esse siano disposte d’ufficio.
13)
La “archiviazione” del procedimento disciplinare da parte del Consiglio di disciplina, in
quanto atto amministrativo, non è preclusivo
del successivo esercizio (sulla base, per es.,
di ulteriori acquisizioni) del potere disciplinare da parte dello stesso Consiglio per i medesimi fatti. Detta ipotesi non configura, pertanto, una violazione del principio ne bis in idem
(in forza del quale l’incolpato non può essere
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
giudicato due volte per lo stesso illecito disciplinare). il ricorso al CHGeGL presentato dall’esponente contro il provvedimento di archiviazione del Consiglio di disciplina è inammissibile, atteso che (in materia disciplinare)
l’impugnazione è consentita solo avverso le
decisioni che concludono un procedimento
disciplinare, e legittimati a proporla sono solo
l’iscritto contro cui si procede ed il
Procuratore della Repubblica.
14)
oppure, ove possibile, a mezzo posta elettronica certificata, in applicazione dell’art. 48,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
2005 n. 82 e s.m.i.
15)
Non a caso l’articolo 133, comma 1 bis disp.
att. c.p.p., prevede la comunicazione del
decreto penale di condanna anche agli enti di
appartenenza dell’imputato, qualora si tratti di
delitti contro il patrimonio.
16)
La pregiudizialità tra giudizio penale e giudizio
disciplinare è conseguenza della modificazione dell’art. 653 c.p.p. operata dall’art. 1 legge
n. 97 del 2001, che quindi impone la sospensione del procedimento disciplinare in pendenza di quello penale ai sensi dell’art. 295
c.p.c. A riguardo, è opportuno evidenziare che
l’art. 2 della legge n. 97 del 2001, con la
modifica apportata all’art. 445 c.p.p., ha innovato anche alla disciplina relativa all’efficacia
della sentenza di applicazione della pena su
richiesta (ex art. 444 c.p.p.) nel giudizio disciplinare, prevedendo che tale sentenza ha efficacia nei procedimenti disciplinari quando
all’accertamento della sussistenza del fatto,
della sua illiceità penale ed alla affermazione
che l’imputato lo ha commesso (cfr. Corte
costituzionale n. 186 del 2004). Ne consegue
che la decisione emessa ai sensi dell’art. 444
c.p.p., è sussumibile nel contesto di sentenza
irrevocabile, di cui all’art. 653 c.p.p., ed al
pari di quest’ultima ha efficacia nel procedimento disciplinare, ex art. 295 c.p.p.
17)
Cfr. Cassazione civile, sez. un. 25 luglio 2011,
n. 16169.
18)
In questo senso anche l’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, che
aveva efficacemente ribadito la “indipendenza” del collegio (giudicante) anche con riferimento all’ipotesi di cui all’art. 6 della legge 28
febbraio 1985 n. 47 (“Norme in materia di
controllo dell’attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie,
ecologia”; articolo abrogato dall’art. 136,
comma 2, Dpr 6 giugno 2001, n. 380, a
decorrere dal 30 giugno 2003, ai sensi dell’art. 3, d.l. 20 giugno 2002, n. 122, conv.,
con modificazioni, in l. 1 agosto 2002, n.
185): “nel caso in cui il sindaco segnali[...]
che un geometra è incorso in violazione della
disciplina urbanistica, il Co[nsiglio di disciplina] è tenuto ad effettuare una propria autonoma valutazione dell’illecito, ai fini dell’irrogazione di una sanzione disciplinare, ancorché il
professionista abbia già subito una condanna
penale, che rileva solo per l’accertamento del
fatto” (Cassazione S.U. civ. n. 11780/92).
È bene ricordare che l’inosservanza del termine minimo di 10 giorni può essere motivo di
richiesta da parte del ricorrente di annullamento di tutto il procedimento. Nondimeno,
deve però osservarsi che il carattere perentorio di tale termine è escluso in nuce dalla circostanza che la ratio della norma è semplicemente consentire all’incolpato di predisporre
una efficace difesa, finalità che potrebbe non
essere in alcun modo frustrata dall’inosservanza della disposizione medesima. Per stabilire, dunque, se detto inadempimento costituisca un vizio di legittimità del procedimento
occorre verificare se nel caso concreto il ritardo abbia effettivamente impedito al professionista di presenziare alla seduta di collegio di
disciplina spiegando tutte le difese possibili a
propria discolpa;
20)
La spedizione (a mezzo lettera raccomandata
a/r) della comunicazione entro un congruo
termine, idoneo a informare in tempo utile il
destinatario della seduta di collegio (giudicante), esonera quest’ultimo dall’attendere
che gli pervengano le attestazioni di ricevimento della missiva medesima. In altri termini, non occorre la certezza circa la ricezione
della convocazione da parte dell’interessato,
essendo sufficiente la presunzione della
conoscenza della raccomandata spedita tempestivamente all’indirizzo di residenza o
domicilio dello stesso.
19)
“... anche il riferimento a fatti oggetto di un
procedimento penale (nella specie, a carico di
un odontoiatra imputato del reato di concorso in esercizio abusivo della professione per
aver favorito lo svolgimento di prestazioni
odontoiatriche nel proprio studio professionale da parte di soggetto a ciò non abilitato,
del quale era stato prestanome) è sufficiente
ad integrare una valida contestazione dell’addebito disciplinare” (Cassazione civile, sez.
III, n. 2296/04).
22)
“... senza rischio di essere condannato per
fatti diversi da quelli ascrittigli o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta
professionale a fini disciplinari” (Cassazione
S.U. civ. n. 11780/92, Cassazione civile sez.
III, n. 18505/06).
23)
Che può essere tanto un legale (avvocato)
quanto un esperto di fiducia (Cassazione sez.
III, 23 maggio 2006 n. 12122, Cassazione
sez. Unite 18 aprile 1988, n. 3044, Cassazione
sez. III, 16 gennaio 2007 n. 835).
24)
Per contro, in capo al terzo che ha presentato l’esposto - sulla base del quale ha avuto
luogo l’istruttoria preliminare ad un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista - il diritto di accedere agli atti con cui
il Consiglio di disciplina ha valutato i fatti
(narrati nell’esposto) sorge solo in seguito
all’esercizio dell’azione disciplinare o alla deliberazione di non luogo a procedere (cfr;
Consiglio di Stato, sez. IV, n. 7111/06, che
21)
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 13
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
peraltro fa salvo il generale potere-dovere del
[Consiglio di disciplina] di negare l’accesso
agli atti riguardanti un procedimento disciplinare nei confronti di un professionista che
contengano dati sensibili del medesimo). Per
quanto attiene invece alla necessità di bilanciare il diritto di accesso agli atti (amministrativi) del procedimento disciplinare con la tutela dei soggetti i cui dati personali siano contenuti nella documentazione richiesta, deve
ritenersi che la riservatezza delle persone
citate nell’esposto (oltre che del suo firmatrio,
qualora i fatti ivi narrati non siano per forza di
cose riconducibili a quest’ultimo), di cui l’indagato o incolpato chieda l’ostensione, possa
essere garantita mediante la mascheratura
dei nominativi.
25)
L’incolpato ha la facoltà di avvalersi della assistenza di un difensore o di un esperto di fiducia, ma l’affermazione di tale facoltà di difesa
non impone, nel silenzio della legge, alcun
obbligo procedimentale a carico dell’organo
disciplinare, dalla cui violazione possa conseguire l’illegittimità del procedimento. Ne consegue che l’assenza di un difensore tecnico
non è causa di nullità del procedimento (e
non confligge con i principi costituzionali del
diritto di difesa), posto che sia il collegio di
disciplina, sia il professionista discutono di
vicende tecniche che entrambi sono perfettamente in grado di valutare in base alla propria
esperienza e professionalità. Ad ogni buon
conto, che il contraddittorio possa aver luogo
anche a mezzo della (mera) produzione di
documenti o attraverso un’apposita delega
(“ad litem”) a un difensore deve essere
segnalato nell’avviso di convocazione dell’incolpato (Cfr. Cassazione, sez. III, 23 maggio
2006, n. 12122 e ss.uu. 18 aprile 1988 n.
3044).
26)
Infatti, nella normativa che regola il procedimento non è prescritta la continuità della fase
decisoria dopo la conclusione della discussione, né la lettura del dispositivo in seduta di
Consiglio. Anzi, dalla disciplina de qua emerge l’obbligo del Collegio di disciplina di rinviare la seduta ove l’incolpato abbia addotto
un legittimo impedimento a presenziarvi.
27)
«La motivazione “per relationem” del provvedimento disciplinare [ovvero tramite rinvio
della deliberazione conforme del Collegio di
disciplina], non costituisce violazione dell’obbligo di cui all’art. 3, legge 7 agosto 1990 n.
241, atteso che detta modalità di estrinsecazione della volontà dell’Amministrazione è
idonea a soddisfare adeguatamente l’esigenza, tutelata dalla norma, che il soggetto interessato sia posto nella condizione di conoscere i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che sono a fondamento della decisione»
(T.A.R. Cagliari, n. 90/03).
28)
Fanno inoltre propendere per la soluzione
negativa le circostanze che: a) il requisito
(necessario ai fini della concessione della
misura cautelare in questione) del periculum
in mora (ovvero il rischio di subire un pregiudizio grave e irreparabile in attesa della definizione del giudizio dinnanzi al CNGeGL) sarebbe teoricamente ravvisabile solo in ordine a
determinate sanzioni (quali la sospensione e
la cancellazione dall’albo professionale); b)
ove il legislatore avesse inteso ammettere
l’effetto sospensivo (automatico) del ricorso
(avvero tutti i provvedimenti sanzionatori) l’a-
14 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
vrebbe esplicitamente previsto (come ha fatto
con disposizioni espresse di altri ordinamenti
professionali). E circa la possibilità, prospettata da una parte (minoritaria) della dottrina,
di applicare per via di interpretazione analogica (poiché in bonam partem) dette disposizioni deve rilevarsi il loro carattere (non soltanto “speciale”, ma anche) “eccezionale”,
poiché esse derogano (nonostante la possibilità riconosciuta a chi dovesse aver subito un
provvedimento disciplinare ingiusto di spiegare un’azione risarcitoria) alla regola generale dell’immediata esecutività di tutti gli atti
amministrativi. Tale natura “eccezionale”, pertanto, esclude in nuce la possibilità di un’applicazione, per via di interpretazione analogica, delle disposizioni in parola a realtà e soggetti diversi rispetto a quelli per cui risultano
(espressamente) dettate.
29)
Oppure, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata, in applicazione all’art. 48,
comma 2, del decreto legislativo 7 marzo
la committenza, considerando che il professionista non avrebbe la possibilità di prendere contromisure in ordine a un provvedimento di sospensione anche qualora fosse a
conoscenza del procedimento disciplinare a
suo carico; b) per questa ragione, non potrebbe mai trovare applicazione in caso di
sospensione per morosità (giacché è onere
del professionista, consapevole della propria
morosità, prendere tutte le misure necessarie
per evitare danni alla committenza) oppure in
caso di cancellazione (dove è la stessa gravità
della sanzione a non tollerare alcu tipo di dilazione). Ne consegue che cade in errore chi
ritiene che la (eventuale) discrasia temporale
tra il momento della conoscenza del provvedimento di sospensione e quello in cui esso
acquista efficacia trovi la propria giustificazione nella necessità di attendere la sua inoppugnabilità. Se così fosse, infatti, a fronte di un
ricorso presentato prima del momento (ovvero il trentunesimo giorno successivo alla noti-
2005 n. 82 e s.m.i.
Per contro non può considerarsi “interessato” nei termini sopra descritti anche l’eventuale esponente; la comunicazione a quest’ultimo discende tuttavia dal dovere di correttezza gravante sul collegio di disciplina.
31)
Unica ipotesi in cui la sospensione (quale
sanzione) può avere una durata superiore ai
sei mesi, i.e. fino a due anni, è quella contemplata dall’art. 29, comma 2, del Dpr 6 giugno 2001, n. 380.
32)
Con riferimento a tale eventualità deve però
osservarsi, attesa la specificità della materia
disciplinare, che: a) il differimento dell’efficacia della sanzione può trovare giustificazione
unicamente nell’opportunità di salvaguardare
ficazione) fissato per la produzione dell’efficacia, questa dovrebbe essere ulteriormente differita (fino alla definizione dello stesso gravame), mentre si è già detto che il provvedimento in questione è un atto amministrativo,
come tale immediatamente esecutivo (prima
ancora, dunque, del decorso del termine per
impugnarlo).
33)
È evidente, tuttavia, che la posticipazione
degli effetti della sospensione non può costituire la regola, ma deve rappresentare l’eccezione. Altrimenti si finirebbe con l’ammettere
la vigenza nell’ordinamento dei geometri di
una norma “eccezionale” prevista invece
espressamente (dal legislatore) per altri professionisti, della quale, per contro, deve
escludersi – in considerazione proprio della
30)
sua portata derogatoria – un’applicazione per
via di interpretazione analogica. Non è
comunque ammissibile che la sospensione
venga posticipata nel tempo qualora sussista
il pericolo che i comportamenti scorretti, che
hanno dato luogo alla sanzione medesima,
possano nel frattempo ripetersi.
34)
Detto orientamento è stato peraltro fatto proprio dal legislatore con l’introduzione nell’art.
21-bis della legge n. 241/90 (ad opera
dell’Art. 14 della legge n. 15 del 2005), il
quale prevede altresì l’applicabilità, alla fattispecie, della “comunicazione [...] effettuata
anche nelle forme stabilite per la notifica agli
irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile”.
35)
Di regola, al Ministero della Giustizia, al
CNGeGL, alla CIPAGLP, alla Regione (nelle
persone del Presidente e dei componenti la
Giunta), all[Amministrazione provinciale e a
quella comunale, alle Procure, Tribunali
(compresi gli Uffici dei giudici di pace) ed alla
Corte di Appello della Provincia, alla Questura
e Prefettura della Provincia, ai Comandanti
delle Forze dell’Ordine, all’Ufficio prpvinciale
del Lavoro e della Massima Occupazione della
Provincia, all’Agenzia del Territorio della
Provincia, al Provveditorato agli Studi della
Provincia, al Soprintendente per i Beni
Culturali e Ambientali della Provincia,
all’Agenzia delle Entrate provinciale elocale e
ad ogni altro Ente o ufficio cui di norma viene
trasmesso l’albo professionale.
36)
Il Consiglio Nazionale è altresì giudice speciale per le impugnative avverso le decisioni dei
Collegi provinciali riguardanti l’iscrizione e la
cancellazione dall’albo e(o) dal registro dei
praticanti e per i reclami contro i risultati delle
elezioni dei Consigli direttivi degli stessi
Collegi, ai sensi dell’art. 6 del d. lgt. n.
382/44.
37) Ai fini della tempestività dell’impugnazione
al CNGeGL occorre, invero, avere riguardo
alla data di ricezione del ricorso da parte del
Collegio del Consiglio di disciplina che ha
emesso la deliberazione oggetto di impugnazione, non alla data di spedizione dell’atto da
parte dell’interssato a mezzo del servizio
postale. A nulla vale in senso contrario l’intervenuta declaratoria di illegittimità costituzionale parziale del combinato disposto dell’art.
149 c.p.c. e dell’art. 4, comma 3, l. n. 890 del
1982 ad opera della sent. Corte Cost. n. 477
del 2002, giacché il principio stabilito dalla
citata pronuncia del giudice delle leggi – che
ha pubblicato, per il notificante, il perfezionamento della notificazione a mezzo posta alla
data di consegna dell’atto all’ufficial giudiziario (salvo restando, per destinatario, il perfezionamento della notificazione alla data della
ricezione) – è applicabile solo allorché risulti
certa la data di consegna dell’atto a chi dovrà
procedere alla sua spedizione, il che si verifica solo nei casi in cui la parte impugnante si
rivolga all’ufficiale giudiziario (abilitato a utilizzare il servizio postale), e non in quelli di
spedizione diretta da parte dell’interessato a
mezzo del servizio postale, sia pure con la
richiesta del servizio raccomandato.
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
il nuovo Regolamento
per la formazione professionale
È stato recentemente approvato il “Regolamento per la
formazione professionale continua”, che ora è diventato
legge di Stato a partire dal 15 agosto 2014. Riproduciamo
il testo integrale delle nuove norme in attesa di un commento approfondito che rinviamo al prossimo numero
della rivista.
Cogliamo l’occasione per suggerire la lettura specialmente degli articoli 3, 7 e 12, quelli che più specificamente
riguardano l’applicabilità delle nuove disposizioni all’attività degli iscritti.
LIBERE PROFESSIONI
Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati Regolamento per la formazione professionale continua ai
sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7.
(Delibera del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati n. 6 del
22 luglio 2014)
Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (Consiglio Nazionale) considerato quanto segue:
(1) al fine di garantire la qualità e l’efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell’utente e
della collettività, e per conseguire l’obiettivo dello sviluppo
professionale, ogni professionista ha l’obbligo di curare il
continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7,
comma 1);
(2) il codice deontologico, approvato dal Consiglio Nazionalenella seduta del 3 aprile 2007 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2007, n. 121, prevede, all’articolo 23, che l’iscritto deve “svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamen-to è stato incaricato, nel rispetto dello standard di qualità stabilito dal CNGeGL…” e
“mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamen-to…”;
(3) la direttiva Europea n. 2005/36/CE, recepita con Decreto Legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, individua
nella formazione e istruzione permanente lo strumento per
mantenere prestazioni professionali sicure ed efficaci (vedi
considerando 39 e articolo 22);
(4) il Decreto Legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (G.U. n.
39 del 15.2.2013), in particolare artt. 1 (oggetto) e 2 (Definizioni);
(5) la formazione assicura ai professionisti di ogni età e
situazione occupazionale, in un’ottica di pari opportunità,
condizioni che facilitano l’apprendimento permanente, al
fine di evitare rischi di esclusione sociale e professionale;
Vista la delibera n. 8 del 28/4/2014 con cui è stato appro16 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
vato lo schema di regolamento per la formazione continua;
Visto il parere favorevole espresso dal Signor Ministro
della Giustizia il 19 giugno 2014, protocollo
m_dg.GAB.19/06/2014.0021682.U, ai sensi del del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 articolo 7, comma 3;
adotta il seguente regolamento per la formazione professionale continua
Articolo 1
(Definizioni)
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti
definizioni:
Professione: attività, o insieme delle attività, riservate
per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito d’iscrizione in Ordini o
in Collegi, subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all’accertamento delle specifiche professionalità (D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 1, comma 1, lettera
a);
Professionista: soggetto iscritto all’Albo del Collegio;
Conoscenza: risultato dell’assimiliazione di informazioni
attraverso l’apprendimento; le conoscenze sono un insieme
di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di
lavoro o di studio;
Competenza: comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e attitudini personali, sociali e/o metodologiche, per ottenere risultati misurabili;
Abilità: capacità di applicare conoscenze e di utilizzare
know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi;
Professionalità: caratteristica del professionista intesa
come competenza qualificata e riconosciuta quale insieme
di apparati teorici e normativi di riferimento, acquisita attraverso un processo di apprendimento prolungato e sistematico; capacità progettuali e pluralità di esperienze che si
estrinsecano come pratica organizzativa e capacità realizzative distintive;
Modalità propedeutica: procedura che consente la possibilità di accedere al modulo o sezione successiva mediante superamento di un test auto-valutativo.
Articolo 2
(Obbligo formativo)
1. In attuazione delle disposizioni di cui al D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, articolo 7, il presente regolamento disciplina la
for-mazione professionale continua degli iscritti all’Albo dei
Geometri e Geometri Laureati ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale.
2. Sono soggetti all’obbligo formativo tutti gli iscritti all’Albo, salvo quanto disposto all’articolo 13 del presente regolamento.
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
3. La violazione dell’obbligo di formazione continua costituisce illecito disciplinare ai sensi del D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, articolo 7, comma 1.
Articolo 3
(Attività formativa)
1. Gli eventi formativi sono finalizzati a migliorare, aggior-nare e/o trasmettere le conoscenze, le abilità e le competenze degli iscritti all’Albo, per esercitare l’attività con la
professionalità necessaria a garantire i servizi da prestare
alla committenza.
2. Costituiscono eventi formativi le seguenti attività:
a) corsi di formazione e aggiornamento;
b) corsi di formazione previsti da norme specifiche,
nei quali possono essere previsti anche esami finali;
c) corsi o esami universitari (di laurea, di specializzazione, di perfezionamento e di master);
d) seminari, convegni e giornate di studio;
e) visite tecniche e viaggi di studio;
f) partecipazione alle commissioni per gli esami di
Stato per l’esercizio della professione;
g) relazioni o lezioni negli eventi formativi e nell’attività di supporto nell’attività didattica;
h) pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico-professionali, pubblicati su riviste a diffusione almeno provinciale;
i) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai fini
di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca
di cui al Testo Unico, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, articolo 5, (apprendistato);
j) frequenza a corsi di alta formazione post secondaria
compresa Istruzione Tecnica Superiore (ITS) nelle discipline tecnico scientifiche, di cui al successivo comma del
presente articolo;
k) il rivestire il ruolo di professionista affidatario ai
sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 6, comma 3 il
cui tirocinante ha effettuato l’intero tirocinio professionale,
con rilascio del prescritto certificato;
l) attività di docenza.
3. Gli eventi formativi devono comprendere, anche disgiuntamente:
a) le discipline tecnico-scientifiche inerenti l’attività
professionale del geometra e geometra laureato;
b) le norme di deontologia e ordinamento professionale;
c) le altre discipline comunque funzionali all’esercizio
della professione.
4. Per quanto attiene il comma 3, lettera a) del presente
articolo, è possibile fare riferimento allo Standard di Qualità della professione del Geometra e Geometra Laureato
approvato dal Consiglio Nazionale.
5. Il Consiglio Nazionale predispone il Sistema Informativo Nazionale sulla Formazione Continua (SINF) al fine di
garantire uniformità e trasparenza, nonché la più ampia
pubblicità a livello nazionale degli eventi formativi, compresi quelli organizzati da associazioni professionali e soggetti terzi.
6. Il Consiglio Nazionale può organizzare direttamente eventi formativi.
Articolo 4
(Attività formativa a distanza)
1. È ammessa la formazione a distanza (FAD), con modalità approvate dal CNGeGL, per gli eventi di cui all’articolo
3, comma 2, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento,
a condizione che sia verificabile l’effettiva partecipazione
dell’iscritto e l’acquisizione delle nozioni impartite.
2. È previsto uno specifico sistema di “Formazione a Distanza Qualificata” (FAD-Q) nel caso in cui la modalità di erogazione rispetti tutte le seguenti prescrizioni:
a) la piattaforma formativa deve avere i requisiti minimi secondo le linee guida che saranno emanate dal Consiglio Nazionale;
b) i moduli formativi che compongono i corsi devono
es-sere svolti dai discenti in modalità propedeutica, attraverso il superamento di appositi questionari di valutazione
intermedi e finali;
c) ogni attività didattica erogata deve essere conservata su un apposito registro dati. Su richiesta del Consiglio
Nazionale deve essere fornito il dettaglio delle attività formative condotte da ciascun discente.
Articolo 5
(Assolvimento obbligo formativo)
1. L’obbligo della formazione continua decorre dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di iscrizione all’Albo.
2. Ogni iscritto sceglie liberamente gli eventi formativi da
svolgere, in relazione alle preferenze personali nell’ambito
di cui all’articolo 3 del presente regolamento.
3. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo, ogni iscritto
deve conseguire nel triennio almeno 60 (sessanta) CFP.
Articolo 6
(Credito formativo professionale e adempimento obbligo)
1. L’unità di misura della formazione continua è il credito
formativo professionale (CFP).
2. Il CFP è connesso alla tipologia di evento formativo ed
alla durata dello stesso così come previsto nella Tabella 1 di
cui all’articolo 7 del presente regolamento.
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 17
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
Articolo 7
(Valutazione eventi formativi)
1. La valutazione degli eventi formativi di cui all’articolo
3, comma 2, del presente Regolamento è effettuata secondo
i criteri riportati nella tabella che segue:
Tabella 1 Valutazione degli eventi formativi
Evento Formativo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
CFP
Corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lett a) e b)
Corsi di formazione e aggiornamento FAD (articolo 4, comma 1)
Esame nei corsi previsti da norme specifiche (articolo 3, comma 2, lett. b)
Corsi o esami universitari (articolo 3, comma 2, lett.c)
Corsi di formazione post-secondari (articolo 3, comma 2, lett. j)
Corsi di formazione e aggiornamento FAD-Q (articolo 4, comma 2)
Seminari, convegni, giornate di studio (articolo 3, comma 2, lett. d) (max 3 CFP per evento)
Visite tecniche e viaggi di studio (articolo 3, comma 2, lett. e) (max 3 CFP per evento)
Commissioni per gli esami di Stato (articolo 3, comma 2, lett. f)
Relazioni o lezioni in eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. g)
Attività di docenza negli eventi formativi (articolo 3, comma 2, lett. l)
Pubblicazioni, articoli scientifici o tecnico professionali (articolo 3, comma 2, lett. h)
Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. k)
Attività affidatario (articolo 3, comma 2, lett. i)
I criteri di valutazione, di cui alla tabella 1, sono aggiornati
dal Consiglio Nazionale con apposita deliberazione.
2. Ai fini dell’attribuzione dei CFP, tutti gli eventi devono
prevedere una percentuale minima di frequenza obbligatoria.
3. Il riconoscimento dei CFP matura nell’anno solare in
cui si è concluso l’evento formativo.
Articolo 8
(Curriculum Professionale Certificato)
1. È istituito il Curriculum Professionale Certificato (CPC)
sulla formazione professionale, consultabile on line, che
può essere oggetto di divulgazione a terzi, in quanto trattasi
di pubblicità informativa che risponde al solo interesse
della collettività.
2. Il CPC contiene:
a) gli eventi formativi svolti dal singolo iscritto conformemente al presente regolamento;
b) la formazione e le esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
c) le qualifiche professionali acquisite;
d) i titoli professionali acquisiti.
Articolo 9
(Commissione nazionale formazione professionale continua)
1. La Commissione nazionale sulla formazione continua
è nominata dal Consiglio Nazionale ed è composta da sette
18 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
1 CFP ogni ora
1 CFP ogni ora
3 CFP
8 CFP ogni 1 CFU
30 CFP
2 CFP ogni ora
1 CFP ogni due ore
1 CFP ogni due ore
6 CFP
Fino a 3 CFP
2 CFP ogni ora
Fino a 6 CFP
10 CFP ogni Prat.
10 CFP ogni Appr.
Limiti max
triennali (CFP)
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
nessuno
24 CFP
12 CFP
12 CFP
18 CFP
30 CFP
18 CFP
20 CFP
20 CFP
membri, compreso il Presidente del Consiglio Nazionale o
suo delegato, che la presiede.
2. La Commissione dura in carica per la durata del Consiglio Nazionale e rimane in essere fino alla nomina della
nuova Commissione.
3. I compiti della Commissione nazionale formazione
professionale continua, sono i seguenti:
a) supportare il Consiglio Nazionale nelle attività di
promozione, monitoraggio e coordinamento generale;
b) esaminare e istruire le richieste di autorizzazione
da parte delle associazioni professionali e soggetti terzi ed
esprimere motivato parere al Consiglio Nazionale;
c) certificare, su istanza dell’iscritto, la formazione e le
esperienze maturate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento;
d) gestire il CPC attraverso il SINF;
e) svolgere, su mandato del Consiglio Nazionale, attività di vigilanza e di ispezione sugli eventi formativi;
f) predisporre e definire, ai fini dell’uniformità su tutto
il territorio nazionale, un piano annuale dell’offerta formativa, individuando i programmi e le caratteristiche descritte
nello standard di qualità, dei corsi di cui all’articolo 3,
comma 2, lettera a), che saranno successivamente pubblicizzati sul SINF;
g) riconoscere e attribuire, su richiesta dei Collegi territoriali, i CFP per gli eventi formativi non previsti nell’articolo 3 del presente regolamento, comunque ritenuti tali per
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
la professionalità dei contenuti;
h) riconoscere e attribuire, su richiesta del Consiglio
Nazionale, i CFP per particolari e specifici eventi formativi,
ritenuti tali per la professionalità dei contenuti dell’evento
stesso, anche in deroga all’articolo 7, tabella 1, del presente
regolamento;
4. I componenti della Commissione di cui al precedente
comma 1 che, senza giustificato motivo, non partecipano a
tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dalla
carica.
Articolo 10
(Autorizzazione delle associazioni degli iscritti e altri soggetti)
1. Ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7,
comma 2, i corsi formativi possono essere organizzati da associazioni di iscritti e altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici.
2. La domanda di autorizzazione da parte di associazione
di iscritti o di altri soggetti, ivi compresi Enti Pubblici, è compilata direttamente sul SINF e deve contenere, previa verifica del piano annuale dell’offerta formativa, per ogni corso:
a) caratteristiche, struttura, certificazione, del sog-
getto proponente;
b) titolo;
c) esauriente descrizione dei contenuti, con specifico
riferimento agli obiettivi che si intendono raggiungere in
merito alla conoscenza, qualità e abilità;
d) materiale didattico previsto;
e) durata;
f) modalità di svolgimento;
g) qualifica e curriculum dei docenti;
h) numero massimo dei discenti ammessi;
i) eventuali oneri a carico dei partecipanti;
j) modalità di verifica della rilevazione dei presenti;
k) durata minima di partecipazione ai fini del riconoscimento dei crediti;
l) specifiche tecniche per l’ eventuale erogazione nella
modalità FAD di cui all’articolo 4, comma 1 e FAD-Q di cui all’articolo 4, comma 2;
m) altre informazioni ritenute utili.
3. Il Consiglio Nazionale, acquisito il parere della Commissione nazionale formazione professionale continua, di
cui all’articolo 9 del presente regolamento, esprime motivata proposta di delibera e la trasmette al Ministero vigiIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 19
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
lante, ai sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7,
comma 2.
4. Acquisito il parere vincolante del Ministero vigilante,
il Consiglio Nazionale delibera e comunica al richiedente
l’autorizzazione allo svolgimento del corso, o il diniego.
5. Il Consiglio Nazionale può stipulare con associazioni
di iscritti o Enti pubblici specifiche convenzioni, volte a
semplificare le procedure di autorizzazione e programmare
gli eventi formativi, promossi dai predetti soggetti, in un periodo di tempo prestabilito, nel rispetto diquanto previsto
dall’articolo 7, comma 5, del D.P.R. n. 137 del 2012.
Articolo 11
(Compiti e attribuzioni del Consiglio Nazionale)
1. Il Consiglio Nazionale indirizza e coordina lo svolgimento della formazione continua a livello nazionale, in particolare:
a) nomina la Commissione formazione professionale
continua di cui all’articolo 9 del presente regolamento;
b) definisce lo standard di qualità della categoria professionale;
c) definisce il sistema di qualificazione delle competenze degli iscritti (articolo 8, comma 2, lettera c);
d) istituisce e gestisce il SINF, di cui all’articolo 3,
comma 5 del presente regolamento;
e) autorizza, previo parere vincolante del Ministero
vigi-lante, i soggetti indicati dall’articolo 7, comma 2, del
20 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
D.P.R. n. 137 del 2012;
f) pubblica sull’Albo Unico, di cui al D.P.R. 7 agosto
2012, n. 137, articolo 3, i CPC degli iscritti;
g) definisce e stipula convenzioni con le Università, ai
sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4, ai
fini del riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari;
h) approva regolamenti comuni, previo parere favorevole dei Ministeri vigilanti, per individuare crediti formativi
professionali interdisciplinari, stabilendone il loro valore, ai
sensi del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, articolo 7, comma 4;
i) organizza direttamente eventi formativi, anche in
cooperazione o convenzione con altri soggetti;
j) emana le linee guida in merito ai requisiti minimi per
lo svolgimento dei corsi con modalità FAD-Q, come previsto
dall’articolo 4, comma 2, lett. a) del presente regolamento;
k) emana delibere di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità, contenuti e procedure di
svolgimento delle attività di formazione professionale continua;
l) esamina, ai fini del recepimento, le proposte dei
Collegi territoriali, di cui all’articolo 12, comma 1, lett. b).
Articolo 12
(Compiti e attribuzioni ai Collegi territoriali)
1. I Collegi territoriali, a norma del D.P.R. 7 agosto 2012,
n. 137, articolo 7:
a) organizzano le attività formative di cui all’articolo 3,
comma 2 del presente regolamento, lettere a), b), d), ed e);
b) propongono l’organizzazione, per specifiche e motivate esigenze, al Consiglio Nazionale di corsi di formazione e aggiornamento (articolo 3, comma 2, lettera a e b)
non previsti nel piano annuale di formazione;
c) attribuiscono i CFP sul SINF, per gli eventi previsti
alle lettere a), b), d), e) ed f), dell’articolo 3 del presente regolamento;
d) attribuiscono i CFP sul SINF, a richiesta dell’iscritto,
per gli eventi previsti alle lettere c), g), h), i), j), k), dell’articolo 3 del presente regolamento;
e) valutano, su richiesta dell’interessato, gli eventi formativi non previsti nell’articolo 3 del presente regolamento,
comunque ritenuti tali per la professionalità dei contenuti,
e propongono alla Commissione il riconoscimento ai fini
dell’attribuzione dei CFP;
f) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i CFP per
eventi formativi riguardanti corsi previsti da specifiche normative;
g) verificano e controllano, mediante il SINF, l’assolvimento triennale dell’obbligo formativo dell’iscritto; nell’ipotesi di inadempimento, sentito prima l’iscritto, se del
caso, comunicano l’inosservanza al Consiglio di disciplina;
DAL CONSIGLIO NAZIONALE
h) deliberano in ordine alle richieste di cui al successivo articolo 13;
i) certificano, a domanda, l’assolvimento dell’obbligo
formativo dell’iscritto;
j) rendono note le informazioni essenziali relative all’assolvimento dell’obbligo formativo;
k) possono istituire forme incentivanti o premianti per
gli iscritti che abbiano svolto la formazione professionale
continua oltre i limiti dei crediti formativi professionali stabiliti dal presente regolamento;
l) attribuiscono, su richiesta dell’interessato, i crediti
formativi professionali interdisciplinari ai sensi del D.P.R. 7
agosto 2012 n. 137, articolo 7, comma 4;
m) registrano sul SINF i crediti formativi degli eventi
organizzati sul proprio territorio dai soggetti di cui all’articolo 10 del presente regolamento;
n) svolgono attività di vigilanza e ispezione sugli eventi formativi organizzati da associazioni di iscritti e soggetti terzi.
2. I Collegi territoriali possono istituire commissioni per
lo svolgimento delle attività attribuite agli stessi , previste
dal presente articolo.
3. I Collegi territoriali sono autorizzati ad accedere al
SINF secondo le procedure previste dal Consiglio Nazionale;
4. Gli eventi formativi, organizzati dai Collegi, territorialmente competenti, possono essere realizzati anche in cooperazione o convenzione
con altri soggetti, ai sensi
del D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137, articolo 7, comma 5.
Articolo 13
(Deroghe)
1. Il Consiglio del Collegio territoriale, su domanda dell’interessato, può
esonerare con delibera,
anche parzialmente, l’iscritto dallo svolgimento
dell’attività formativa nei
seguenti casi:
a) maternità/paternità,
sino ad un anno;
b) grave malattia o
infortunio;
c) servizio militare volontario o servizio civile;
d) altri casi di documentato impedimento, derivante da accertate cause oggettive e di forza maggiore;
e) comprovato assolvimento dell’obbligo di formazione continua, svolto regolarmente in quanto iscritto anche
ad altro Ordine/Collegio.
All’esonero temporaneo, di cui ai precedenti punti a),
b), c), d), consegue la riduzione del totale dei crediti formativi da acquisire nel corso del triennio, proporzionalmente
alla durata dell’esonero.
2. Il CNGeGL, su proposta del Collegio territoriale, può
disporre l’esonero temporaneo dell’obbligo formativo per
gli iscritti che ricoprono ruoli di rilevante interesse pubblico
e di comprovata valenza formativa e professionale.
Articolo 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio
2015.
2. Il presente regolamento può essere soggetto a revisione secondo quanto previsto dal D.P.R. 7 agosto 2012, n.
137, articolo 7, comma 3.
3. Con l’entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti quello approvato dal Consiglio Nazionale con delibera in data 10 novembre 2009 e s.m.i.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 21
DALLA CASSA
Con il “Portale dei pagamenti”
più tolleranza nel saldo
delle rate per morosità
D
alla Cassa di previdenza abbiamo
riceviamo la seguente nota:
«Il Consiglio di Amministrazione della Cipag, nella seduta odierna, ha aggiornato i
criteri e le modalità di rateizzazione allo scopo di facilitare in tutti i modi gli associati nell’assolvimento
degli obblighi contributivi,
consentendo di conseguenza di riattivare anche le rateizzazioni a suo tempo revocate per mancato rispetto
dei termini di pagamento.
Le nuove modalità fanno
fronte al perdurare del periodo di crisi che comporta
per molti iscritti l’impossibilità di rispettare i piani di
ammortamento concessi per
il pagamento rateizzato
della contribuzione morosa
tramite il Portale dei Pagamenti.
Ecco le novità:
A) Per le rateizzazione in
corso e in regola con i pagamenti: viene stabilito
che la decadenza dal beneficio della rateizzazione scatterà, d’ora in avanti, al mancato pagamento di 8 rate, ovvero 4
rate consecutive (anziché
le 4 complessive previste
fino ad oggi);
B) Per le rateizzazioni già revocate e debiti non ancora a ruolo esattoriale
sarà nuovamente possibile accedere al Portale
dei Pagamenti per regolarizzare la propria posizione con tale modalità,
purché ciò avvenga improrogabilmente entro il
16 settembre p.v.
In tal caso la nuova rateizzazione, potrà includere anche
ulteriori morosità non precedentemente inserite,
sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. In
pratica sarà consentito aprire un nuovo piano di ammortamento limitatamente
agli anni regolarizzabili sul
Portale dei Pagamenti, con
inclusione anche di eventuali ulteriori morosità non
inserite nella precedente
dilazione, ma sempre nei limiti della prescrizione quinquennale. La richiesta del
nuovo piano d’ammortamento viene però subordinata al rispetto delle seguenti condizioni, entrambe
obbligatorie e non derogabili:
1. La nuova rateizzazione
deve essere attivata sul
Portale dei Pagamenti
entro e non oltre il 16 settembre 2014. Superata
questa data, i geometri
con rateizzazione revocata dovranno pagare sul
Portale i debiti a suo
tempo rateizzati esclusivamente in un'unica soluzione.
2. Il mancato pagamento
della prima rata – con scadenza 27 ottobre 2014 –
sarà causa di revoca definitiva della rateizzazione
con conseguente impossibilità di proseguire nel
versamento delle successive rate, le quali dovranno essere versate in
unica soluzione.
Rimane confermata la possibilità di ottenere il certificato di regolarità contributiva e l’applicazione dell’interesse del 4% calcolato sull’intero dovuto, comprensivo degli oneri accessori.
Ogni ulteriore indicazione al
riguardo è presente nell’area riservata nella sezione
Portale dei Pagamenti.
Roma, 6 agosto 2014
Cipag -Direzione Generale
Link:
https://www.cassageometri.it/adon.
pl?act=doc&doc=6602
22 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
DALLA CASSA
Unico 2014: scaduto l’ultimo
termine per i versamenti Cipag
con penale dello 0,40%
L
a proroga del pagamento delle imposte derivanti da
Unico 2014 di cui beneficiano tutte le persone fisiche a prescindere dall’attività svolta ed i soggetti collettivi (soc. di persone, soc.
di capitali e altri soggetti
Ires) tenuti agli studi di settore, si applica anche alla
contribuzione dovuta alla
Cipag.
Il nuovo termine per il versamento dei contributi – minimi e di autoliquidazioni –
con la sola maggiorazione
dello 0,40%, è stato fissato
pertanto il 20 agosto 2014.
Nell’ipotesi di scelta del
versamento in forma rateale,
il numero massimo di rate è
di 4 (5 solo per i non posses-
Tabella riassuntiva rateazione dal 20 agosto 2014
Versamento
Interessi %
20 agosto
0,00
16 settembre
0,29
16 ottobre
0,62
17 novembre
0,95
Tabella riassuntiva rateazione dal 20 agosto 2014
Contribuenti non titolari di Partita Iva
Versamento
Interessi %
20 agosto
0,00
1 settembre
0,11
30 settembre
0,44
31 ottobre
0,77
1 dicembre
1,11
sori di partita Iva) con le
stesse scadenze e gli interessi previsti dal fisco.
Si rinvia allo speciale Unico
2014 per tutte le istruzioni in
merito alle ulteriori modalità ed ai codici da utilizzare
per i versamenti in questione.
In caso di ritardi od omissioni degli stessi, per il calcolo delle eventuali sanzioni da applicare – comunque sanabili direttamente con “Ravvedimento
Operoso” presso la Cipag,
dal febbraio 2015 tramite il
Portale dei Pagamenti – potranno essere consultate le
regole del “Regime Sanzionatorio” attualmente vigente, presente tra le Guide
alla Contribuzione.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 23
URBANISTICA
Antonio Gnecchi
Le deroghe in materia
di barriere architettoniche
I
nquadramento generale. La legge “quadro” n. 13 del
1989, aveva l’obiettivo di favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche (BBAA)
negli edifici privati, con particolare riguardo agli interventi
citati all’articolo 1, ovvero le nuove edificazioni (compreso
gli ampliamenti), le ristrutturazioni edilizie di interi edifici,
ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica.
La norma, oltre a prevedere gli obblighi di progettazione, rimandava al Regolamento di Attuazione emanato con Dpr n.
236 stesso anno.
Le deroghe alle prescrizioni tecniche previste dall’art. 7,
commi 4 e 5, del Dpr 236/89, riguardavano solo gli edifici o
loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche,
non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto da osservare nella progettazione (accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi per accesso ai
piani superiori, idonei accessi in piano agli alloggi e immobili per più di tre livelli fuori terra), sono ammesse deroghe
alle norme del decreto in caso di dimostrata impossibilità
tecnica connessa agli elementi strutturali e impiantistici.
Le deroghe sono ammesse dal responsabile dello Sue in
sede di provvedimento abilitativo.
La legge n. 13 del 1989, ovviamente, detta le norme a cui è
necessario attenersi nei casi di interventi di nuova edificazione, ristrutturazione edilizia di interi edifici, ivi compresi
quelli di ERP, ma non esclude altre tipologie di intervento o
la realizzazione di opere finalizzate al superamento e all’eliminazione di BB AA in edifici già esistenti.
2. Legge regionale 20 febbraio 1989, n. 6.
La legge regionale n. 6/89 detta norme e dispone interventi
graduali diretti ad assicurare la massima autonomia per lo
svolgimento di ogni attività effettuata nell’ambiente costruito da parte di tutti i cittadini, compresi quelli diversamente abili, sia in condizioni permanenti che temporanee
successivamente intervenute, in funzione delle esigenze individuali.
Nello stesso anno 1989 è stata promulgata la legge regionale
n. 6 il cui articolo 20.1 disponeva che “le concessioni edilizie” per interventi di restauro, risanamento conservativo e
“le autorizzazioni” per interventi di manutenzione straordinaria potevano essere rilasciate in deroga a quanto previsto
dall’Allegato, nel caso di:
a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela di beni ambientali, artistici, archeologici,
storici e culturali, che non consentono interventi edilizi
coerenti con la finalità della legge,
b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed
24 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.
Lo stesso articolo 20.3, nel precisare che l’estensore del progetto è tenuto a motivare, documentare e sottoscrivere
sotto la propria responsabilità quanto ivi previsto, dispone
che il rilascio del titolo abilitativo può essere comunque subordinato all’adozione di soluzioni tecniche alternative alle
prescrizioni dell’Allegato, idonee a garantire l’uso dell’immobile secondo le finalità della legge regionale.
Si tralasciano dal presente commento le deroghe previste
per gli edifici, spazi e servizi pubblici.
3. Deroghe alle norme sulle BB AA previste dal DM 236/89
e dalla legge regionale n. 6 del 1989
La stessa legge regionale n. 6 del 1989 prevede che le prescrizioni dell’Allegato si applicano anche per gli interventi
di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di
costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando l’applicazione delle eventuali deroghe.
Le deroghe previste dalle norme nazionali e regionali che
riguardano le disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle BB AA sono sostanzialmente cinque, diversamente articolate, e più precisamente:
1) la deroga alle norme sulle distanze previste dai Regolamenti Edilizi (e dai Pgt) per le innovazioni da attuare negli
edifici privati, nonché per la realizzazione di percorsi attrezzati e l’installazione di dispositivi di segnalazione a
favore dei ciechi (art. 3, legge n. 13/89), fermo restando
l’obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873
e 907 del codice civile,
2) la deroga alle prescrizioni del DM 236/89 solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza BB AA ovvero
per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli ad-
URBANISTICA
detti specializzati (art. 7, co. 4).
Analoga deroga è prevista dall’art. 20.2 della legge regionale 6/89 per gli ambienti di lavoro destinati alla produzione, escluse le mense e i servizi, con “concessione” o “autorizzazione”, motivatamente rilasciate (permesso di costruire) o assentite (Dia o Scia), in deroga alle prescrizioni
dell’Allegato (art. 20.2), nel caso di:
a) impossibilità di inserimento nella specifica lavorazione di portatori di handicap che possono pregiudicare la sicurezza propria e di colleghi o degli impianti,
b) presenza di sistemi produttivi con utilizzo di macchinari non adattabili alle esigenze di personale portatore
di handicap.
3) la deroga alle prescrizioni del DM n. 236/89 negli interventi di ristrutturazione edilizia, fermo restando il rispetto delle previsioni degli accorgimenti tecnici idonei
all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, gli accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari e l’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore, in caso
di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici (art. 7, co. 5).
Analoga deroga è prevista dall’articolo 20 della legge regionale 6/89 per le “concessioni” riguardanti gli interventi di restauro, risanamento conservativo e per le “autorizzazioni” riguardanti gli interventi di manutenzione straordinaria alle
prescrizioni tecniche dell’Allegato, nel caso di:
a) esistenza di vincoli stabiliti ai sensi della normativa vigente a tutela dei beni ambientali, artistici, archeologici, storici e culturali, che non consentono interventi edilizi coerenti con le finalità della legge,
b) impossibilità tecnica connessa agli elementi statici ed
impiantistici degli edifici oggetto dell’intervento.
4) Altra deroga è quella prevista dall’articolo 19 della legge
regionale n. 6 del 1989 che riguarda le “concessioni” e le
“autorizzazioni” in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.
Secondo tale norma i titoli abilitativi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia,
possono essere rilasciati o assentiti purché motivati e documentati adeguatamente, in deroga agli standard, limiti
o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti.
In questi casi la deroga è concessa, su richiesta motivata
e documentata a firma del progettista, esclusivamente
per garantire la fruibilità e l’accessibilità delle strutture o
degli spazi previsti dall’intervento per i quali non sia possibile intervenire secondo le prescrizioni della legge regionale a causa di vincoli o delle limitazioni imposte dallo
strumento urbanistico vigente, che sono specificate nel
successivo articolo 20.
5) l’ultima particolare deroga riguarda le norme antisismiche prevista dall’art. 6.1 della legge n. 13/89 secondo
la quale l’esecuzione delle opere edilizie di cui all’articolo 2 stessa legge, da realizzare nel rispetto delle norme
antisismiche…non è soggetta “all’autorizzazione “ di cui
all’articolo 18 della legge n. 64 del 1974.
4. Diversa applicazione delle norme tra legge nazionale
(Regolamento di attuazione)
e legge regionale n. 6 del 1989
Deroghe ed interpretazioni sull’applicazione delle leggi.
La concomitanza temporale del varo dei provvedimenti statale e regionale hanno creato, non essendo i due interventi
correlati, né uno integrativo o sostitutivo dell’altro, molte
difficoltà applicative, specialmente dove esistono sovrapposizioni previsionali che non contemplino gli stessi minimi
prestazionali o gli stressi campi di applicazione.
La differenza più vistosa e rilevante dal punto di vista pratico consiste nel fatto che la normativa nazionale è applicabile soltanto alle nuove costruzioni e alle ristrutturazioni di
interi edifici, mentre quella regionale si applica anche ai casi
di ristrutturazione di singole unità immobiliari, di restauro
e risanamento conservativo e perfino di manutenzione
straordinaria, sia pure solo se riguardano specificatamente
le parti della costruzione, gli elementi e le attrezzature oggetto delle prescrizioni stesse.
La regione Lombardia, constatate le difficoltà operative, ha
deliberato una circolare esplicativa di raccordo tra le due
norme, con la quale stabilisce dignità di “principio” alla legge
n. 13 e di prescrizioni tecniche del DM 236/89, specificando
che la legge regionale 6/89 nell’applicare le norme di principio della legge nazionale, emana sue prescrizioni tecniche
che prevalgono su quelle statali ove vi sia concomitanza di
intervento o vuoto da parte della normativa statale.
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 25
URBANISTICA
Si ribadisce però che l’Allegato alla legge regionale 6/89 prevede dei minimi prestazionali e che perciò nulla impedisce
l’utilizzo di soluzioni equipollenti o migliorative dettate
dalla norma nazionale.
Al contrario, sostiene la regione, non si possono applicare
le prescrizioni del decreto ministeriale, ove le prescrizioni
non raggiungono i minimi voluti dall’Allegato alla legge regionale.
Tra i casi controversi ci sono anche le deroghe e l’obbligo
dell’installazione dell’ascensore.
La stessa legge regionale 6/89 prevede che le prescrizioni
dell’Allegato si applicano anche per gli interventi di restauro, risanamento conservativo (art. 13.1) e di manutenzione straordinaria (art. 13.2), limitatamente alle parti di costruzione interessate dagli interventi stessi, fermo restando
l’applicazione delle eventuali deroghe.
A conclusione di quanto sopra esposto, si può affermare che
le deroghe previste dalla legge regionale n. 6 del 1989, applicabili in Lombardia, riguardano:
26 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
– le deroghe per l’applicazione della normativa sull’eliminazione delle BB AA,
– le deroghe dall’applicazione della normativa sul superamento delle BB AA.
5. Volumi tecnici, ascensore e piattaforme elevatrici
A contribuire all’applicazione delle deroghe vi sono i tre seguenti elementi:
Il volume tecnico definito dall’articolo 13, co. 7, del Dpr 24 luglio 1996, n. 503, secondo il quale negli interventi di recupero, gli eventuali volumi aggiuntivi relativi agli impianti
tecnici di sollevamento non sono computabili ai fini della
volumetria utile.
A chiarimento del concetto di “volume tecnico” deve intendersi, al fine dell’esclusione dal calcolo della volumetria
ammissibile, i volumi strettamente necessari a contenere
ed a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine,
di ventilazione, ecc) che non possono per esigenze tecniche
URBANISTICA
di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il
corpo dell’edificio realizzabile nei limiti della norme urbanistiche (parere Consiglio superiore dei Lavori Pubblici,
contenuto nella Circolare 31 gennaio 1993, n. 2474.
La piattaforma elevatrice è prevista dall’art. 8.1.13 del DM n.
236/89 – Regolamento di Attuazione della legge n. 13/89, la
cui installazione è ammessa per superare dislivelli, di
norma, non superiori a 4 metri, con limitata velocità, che devono rispettare, per quanto compatibile, le prescrizioni
tecniche per i servoscala.
Qualora le piattaforme siano installate all’esterno, gli impianti devono risultare protetti dagli agenti atmosferici.
Ascensori. Pur se la legge 13/89 impone l’obbligo di prevedere un ascensore nel caso di immobili con più di tre livelli
fuori terra pèr ogni scala principale raggiungibile mediante
rampe prive di gradini, sono il DM 236/89 e la legge regionale 6/89 che ne determinano:
a) il campo di applicazione: art. 1, dPR 236 e artt. 5, 12 e 13
LR 6/89
b) i criteri generali di progettazione: art. 3 dPR 236 e art.
5.3.3. Allegato LR 6/89
c) le caratteristiche: art. 4.1.12 dPR 236 e art. 5.3.3. Allegato
LR 6/89.
Secondo l’articolo 5.3.3. della legge regionale 6/89, in tutti
gli edifici e locali pubblici e di uso pubblico, quelli destinati
alle attività produttive e commerciali e quelli connessi ai
trasporti e agli impianti di servizio di uso pubblico, deve essere previsto almeno un ascensore, ad esclusione degli edifici di uso residenziale abitativo .
Per questi ultimi lo stesso art. 5.3.3, ultimo periodo, prescrive l’installazione di almeno un ascensore per gli edifici
con più di tre piani (e non livelli) fuori terra, per garantire
l’accesso agli alloggi.
6. Interventi ordinari
in materia di barriere architettoniche
Indipendentemente dall’obbligo legislativo di rispettare le
norme antibarriere per tutti gli interventi edilizi relativi alla
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 27
URBANISTICA
costruzione di nuovi edifici, ovvero alla ristrutturazione di
interi edifici (compresa l’ERP), nonché quelli minori di recupero edilizio previsti dalla LR n. 6/89, chiunque intenda
proporre un intervento finalizzato al superamento e all’abbattimento delle BB AA può farlo, proponendo allo SUE, una
richiesta di permesso di costruire, una Dia o una Scia, ad esclusione degli interventi che non comportano la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, che possono essere
eseguiti senza alcun titolo abilitativo.
Di seguito si riportano i principali interventi che possono interessare e favorire il superamento e l’abbattimento delle
BB AA negli edifici esistenti privati, quali:
a) rampe o ascensori esterni che alterano la sagoma dell’edificio, conformi alla disciplina urbanistica locale, ammessi con Dia o Scia (art. 41, comma 1, L.R. 12/2005);
b) come sopra, non conformi, subordinati al permesso di costruire;
c) installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servo scala, idonei accessi alle parti comuni dell’edificio e alle singole unità immobiliari;
d) opere interne di singole unità immobiliari, quali spostamento di tramezze per adattamento degli spazi interni
dei vani abitabili e di servizio, quali cucina, camere,
bagni, corridoi, che non modificano la sagoma, i prospetti,
28 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
non pregiudicano la statica dell’immobile;
e) opere interne ad un edificio che non modificano la sagoma, non aumentano il numero delle unità immobiliari
e non pregiudicano la statica dell’immobile, per adeguamento alle norme antibarriere;
f) installazione di ascensore o di piattaforma elevatrice per
esigenze intervenute a favore di persone disabili, interne
o esterna agli edifici esistenti, anche in deroga alle norme
antibarriere.
7. Altri aspetti volti al superamento ed eliminazione
delle barriere architettoniche
La legge 13/1989, al fine di provvedere ad incentivare l’abbattimento delle BB AA, dispone l’erogazione di contributi
finanziari pubblici.
Gli interventi ammessi al beneficio, con riferimento alle loro
caratteristiche oggettive, non devono soddisfare altri e particolari requisiti che non siano quelli di essere finalizzati all’abbattimento delle BB AA. Gli interventi che possono accedere ai contributi pubblici previsti dall’articolo 9 della
legge n. 13/89, sono quelli da eseguire in edifici già esistenti.
Possono riguardare una sola opera o un insieme sistematico
di opere funzionalmente connesse intendendosi con
queste ultime, una pluralità
di interventi sullo stesso immobile volti a rimuovere più
barriere, che creano ostacolo alla stessa funzionalità.
Le barriere architettoniche
sono quelle elencate agli articoli 4 e 8 del DM 236/89 che
indicano i criteri da utilizzare per progettare edifici,
spazi e servizi accessibili a
tutti a partire dal 1989 che
principalmente sono:
d) porte,
e) pavimenti,
f) infissi esterni,
g) arredi fissi,
h) terminali degli impianti,
i) servizi igienici,
j) cucina,
k) balconi, terrazze,
l) percorsi orizzontali,
m) scale, rampe,
n) ascensore,
o) servo scala e piattaforme
elevatrici,
p) autorimesse, percorsi,
URBANISTICA
pavimentazioni,
q) parcheggi.
Si considerano interventi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche e/o opere funzionalmente connesse quelle
volte alla rimozione delle barriere che ostacolano la stessa
funzione (ad es. accesso all’immobile, visitabilità dell’alloggio).
Può verificarsi di non poter rispettare completamente le
prescrizioni tecniche di attuazione delle leggi in questa materia a causa dell’esistenza di limiti o vincoli presenti nell’edificio o nell’alloggio in cui si intende intervenire.
In questi casi è necessario motivare adeguatamente la deroga alle norme e ottenere la preventiva “autorizzazione comunale”. Esempio: l’installazione di un ascensore all’interno di un edificio esistente per impossibilità tecnica motivata e documentata.
Le opere funzionalmente connesse alla rimozione delle
barriere architettoniche possono essere verticali (interne o
esterne all’alloggio o all’edificio), ovvero orizzontali.
Le prime sono quelle di cui al punto 4.10 della Circolare ministeriale esplicativa 21 giugno 1989, n. 1669 UL, mentre le
seconde sono quelle elencate al punto 8 del DM n. 236/89,
con eccezione per gli ascensori, i servo scala e le piattaforme
elevatrici.
A fronte di quanto sopra esposto, con particolare riguardo
all’installazione di un ascensore o di una piattaforma elevatrice, è ragionevole sostenere quanto segue:
• l’installazione di un ascensore, anche fuori dalle ipotesi di
interventi manutentivi-integrativi o trasformativi (obbligatorio o meno), da realizzare necessariamente all’esterno di un edifico, può essere ammesso, qualora:
a) assolva alla funzione di rimozione di BB AA a vantaggio
di persone diversamente abili qualora non sia possibile la sua installazione all’interno dell’edificio per impedimenti strutturali o impiantistici, anche in presenza
di vincoli purché si acquisisca la preventiva autorizzazione del competente ente preposto alla sua tutela,
b) si possa comunque qualificare come volume tecnico,
ovvero volume aggiuntivo relativo a impianto tecnico
di sollevamento non computabile ai fini della volumetria utile,
c) rispetti le distanze di cui agli articoli 873 e 907 del codice civile nell’ipotesi in cui tra l’opera da realizzare e
fabbricati alieni non sia interposto alcun spazio o alcuna zona di proprietà o di uso comune.
• L’installazione di una piattaforma elevatrice può essere installata anche all’esterno di un edificio, qualora:
a) assolva alle funzioni di rimozione delle BB AA,
b) la sua installazione non sia possibile all’interno dell’edifico per impedimenti strutturali o impiantistici (con
previa acquisizione di eventuali autorizzazioni per la
presenza di vincoli),
c) si qualifichi come volume tecnico non computabile
nella volumetria o slp utile,
d) risultare protetta dagli agenti atmosferici,
e) rispettare gli articolo 873 e 907 del codice civile.
Fuori, quindi, dalle ipotesi di conformità alla disciplina urbanistica locale, ovvero, alla normativa sull’eliminazione
delle barriere architettoniche, è consigliabile, nel caso di interventi o opere che si pongono in deroga alle norme nazionali o regionali in materia di eliminazione e abbattimento di BB AA, richiedere il permesso di costruire in modo
da consentire al progettista di richiedere l’applicazione
della deroga motivandone adeguatamente le ragioni e consentire, di conseguenza allo SUE, di verificare tali condizioni
e rilasciare il titolo abilitativo, nonché di acquisire, nel caso
di immobili vincolati, anche l’autorizzazione da parte dell’ufficio competente alla tutela del vincolo.
È evidente, quindi, che le opere finalizzate ad eliminare le
BB AA di un edificio o di un condominio, sono tutte quelle
previste dal nostro ordinamento edilizio nazionale e regionale,qualificabili come:
a) Attività edilizia libera (art. 6, comma 1, lettera b), dPR n.
380/2001), da eseguire senza alcun titolo abilitativo,
b) Opere soggette a CIL (o CIA – art. 6, comma 2, lettera a,
Dpr n. 380/2001), quali sono quelle di manutenzione
straordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b),
stesso decreto, ivi compresa l’apertura di porte interne o
lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento delle unità immobiliari e non implichino l’incremento dei parametri urbanistici,
c) Opere soggette a Dia o Scia (manutenzione straordinaria,
restauro e risanamento conservativo, nonché ristrutturazione edilizia,
d) Opere soggette a permesso di costruire, come le nuove
costruzioni, ampliamenti e sopralzi.
Nel caso l’immobile sia sottoposto a vincolo, è necessario
chiedere l’autorizzazione all’ente preposto alla sua tutela.
È oltretutto ovvio che a tutti gli interventi subordinati a titolo
abilitativo (precedenti lettere b), c) e d)), sono applicabili le
deroghe sopra illustrate, qualora ne ricorrano le condizioni
previste dalle norme nazionali e regionali vigenti.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 29
CATASTO
Da “OttopiùCasa” del 23 luglio 2014
È
positivo il processo di revisione
del sistema, se va
nella direzione di una maggiore aderenza delle rendite
catastali ai relai valori di
mercato, ma perché la
riforma non generi squilibri
e complicazioni dovrà essere ben attuata, tenendo
conto di una serie di suggerimenti che fin d’ora arrivano
dai rappresentanti delle categorie coinvolte.
«Nel corso di un’audizione
in Senato nei giorni scorsi –
spiega Giovanni Campana,
che oltre ad essere vicepresidente nazionale dell’Ance
è anche nel consiglio del
Collegio Costruttori di Brescia –, abbiamo chiesto per
esempio che si tenga conto,
per gli immobili più datati,
dei costi di manutenzione
che i proprietari devono sostenere, ma anche che ci
siano meccanismi automa-
Riforma del Catasto:
i consigli
dei professionisti bresciani
tici di adeguamento dei valori catastali nel tempo, che
possano rispecchiare l’effettivo andamento del mercato
immobiliare».
Campana sottolinea inoltre
come sia indispensabile la
presenza di tutte le associazioni di categoria nelle commissioni censuarie locali,
per garantire in particolare il
principio di invarianza del
gettito fiscale, che sarebbe
opportuno la legge indicasse come un vincolo.
«Per evitare che la casa si
trasformi nel bancomat
dello Stato». Parere condiviso in buona parte anche
con Giovanni Platto, presidente del Collegio geometri
della provincia di Brescia,
che legge nella riforma
«poco buon senso e tanta
nuova burocrazia, di cui nessuno sentiva il bisogno». In
particolare, per il rischio
che, oltre che ad un incre-
mento della tassazione, imponga maggiore burocrazia,
generando confusione, per
esempio, in caso di frazionamento o anche di semplice
compravendita, visto che il
nuovo catasto abolirebbe il
numero di mappa unico per
unità immobiliare, ma considererebbe, per esempio,
come singole unità immobiliari le pertinenze di un’abitazione, come il garage o
l’orto. «Sarei favorevole –
continua Platto – alla consultazione di un tecnico prima
di procedere all’atto di compravendita immobiliare, affinché certifichi le caratteristiche urbanistiche dell’immobile. Solo in questo
modo si avrebbe la garanzia
della correttezza degli estimi catastali».
«I casi in cui emergeranno
discrepanze significative tra
la situazione reale e quella
già nota al catasto nella no-
stra città dovrebbero essere
la minoranza» tranquillizza il
segretario dell’Ordine degli
architetti, Gianfranco Camadini parlando del possibile
aumento dell’imposizione
fiscale.
Per le case di recente costruzione poco o nulla dovrebbe
cambiare: a risentire di aumenti sarebbero solo i
vecchi palazzi. «Per il calcolo
delle tasse comunali è auspicabile che la riforma imponga dei meccanismi regolamentati a tutela del cittadino, anche se la vera differenza – continua Camadini –,
potrebbero farla tutte
quelle imposte legate ai rogiti notarili sugli immobili,
che rischiano quindi concretamente di aumentare alla
luce dei nuovi valori catastali».
❑
Servono almeno cinque anni
per una revisione completa
L’obiettivo? Aumentare il valore
delle case, ma non delle tasse
Dovrebbero essere emanati entro il 26 marzo 2015 i decreti attuativi della
legge delega fiscale, approvata dal Parlamento, che introduce la riforma del
Catasto. Ci vorranno però presumibilmente 5 anni perché si possa arrivare
ad una completa revisione dei valori degli immobili italiani, che complessivamente sono più di 63 milioni, dei quali 34 milioni sono abitazioni.
L’obiettivo dichiarato della riforma è quello di garantire maggiore equità sulla
tassazione degli immobili. Il valore di questi ultimi dovrebbe aumentare nel
60% dei casi, ma ad esso non dovrebbe corrispondere anche un incremento del prelievo fiscale. Gli effetti dei nuovi criteri, infatti, dovrebbero essere
attenuati da un sistema di agevolazioni da stabilire a livello comunale.
30 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
LEGALE
Da “OttopiùCasa” del 16 luglio 2014
Danno strutturale
dell’immobile:
si può ricorrere entro dieci anni
P
er i difetti strutturali c’è un margine
di 10 anni per la
contestazione del danno.
Mentre altri tipi di errori devono essere denunciati all’appatatore entro 60 giorni
dalla scoperta.
La Cassazione, con la sentenza 13882 del 18 giugno
2014, è tornata ad interessarsi dei conflitti fra proprietà, appattatori, progettisti e direttore lavori nel
caso in cui da lavori edili privati emergano vizi.
Per la precisione, il primo
caso – ossia quello relativo
ai difetti strutturali – considera come “extracontrattuale” la responsabilità del
progettista (da qui il termine
di 10 anni), a fronte di un termine di decadenza di un
anno dalla scoperta del
vizio. Il che significa che,
qualora il danno venga scoperto poco prima della scadenza del decennale, lo
stesso dovrà essere denunciato entro la data che
chiude i dieci anni, pure nel
caso in cui i detti 12 mesi sforino tale limite.
Per orientarsi meglio all’interno di una questione tecnica nella quale spesso il
privato fatica ad addentrarsi, è opportuno capire di
cosa si parla quando si fa riferimento a danni strutturali.
Stando alla Cassazione, i difetti di costruzione coincidono a «qualsiasi alterazione conseguente a un’insoddisfacente realizzazione
dell’opera, anche se non riguardante parti essenziali
della stessa e pure in assenza di rischio di causarne
la rovina». Si tratta dunque
di “mancanze” che incidono
negativamente sul godimento dell’immobile nel
suo complesso, pregiudicandone in qualsiasi modo il
normale utilizzo.
Quanto al calcolo dei termini
che circoscrivono l’anno utile per far valere le prprie
ragioni, il primo giorno di
decorrenza equivale a
quello in cui il committente
assume la piena consapevolezza della sussistenza dei
vizi medesimi, della loro
portata e della relativa responsabilità di appaltatore,
progettista o direttore dei
lavori. Considerato tuttavia
che nella stragrande maggioranza dei casi il privato
non è, giustamente, in possesso delle conoscenze tec-
niche adeguate per stabilire
tali parametri, la giurisprudenza sancisce che il termine decorra da quando si
abbia la consapevolezza
della portata dei vizi attestata dal deposito di una perizia. Qualora gli errori riscontrati siano di tipo strutturale, perde di rilevanza il
fatto che i lavori eseguiti riguardino rifiniture o interventi su elementi accessori
(per esempio i tramezzi interni): il danno strutturale è
infatti prevalente. Anche
perché, come anticipato, gli
errori nelle rifiniture seguono tutt’altro iter: l’appaltatore deve ricevere la segnalazione del danno entro
due mesi dalla scoperta, con
prescrizione fissata in due
anni dal giorno di consegna
dell’opera.
In ultimo, la Cassazione ha
preso in esame la relazione
tra l’attività svolta dal progettista e il ruolo del direttore dei lavori. Quest’ultimo, in particolare, risulta
correo con il progettista nel
caso di omessa presentazione al committente e all’impresa esecutrice di un adeguato progetto strutturale; in questo caso, la responsabilità attribuita al direttore lavori risiede nella
mancata vigilanza sull’esatta realizzazione del progetto, vigilanza utile ad evitare gli errori poi commessi
nell’esecuzione delle opere.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 31
SICUREZZA CANTIERI
Renato Greci
Gestione delle terre da scavo
da rifiuti a sottoprodotti
(Parte prima - Medi e piccoli cantieri non sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.)
C
on le presenti indicazioni si vuole fornire la prima
parte diun contributo (la seconda parte è rimandata al prossimo numero della rivista) ai vari soggetti interessati (progettisti, imprese edili e Comuni) all’applicazione della normativa riguardante le “Terre e rocce da
scavo” ovvero “Materiale da scavo”, offrendo, fatte salve ovviamente le prerogative interpretative ed applicative di ciascun ufficio pubblico, un quadro riepilogativo della normativa riguardante le opere e gli interventi soggetti a denuncia
di inizio attività (DIA) o a permesso di costruire precisando
in particolare :
– le condizioni alle quali è consentito il riutilizzo delle terre
e rocce da scavo/materiali da scavo, ottenute quali sottoprodotti, per reinterri, riempimenti, modellazioni e rilevati;
– quali sono le procedure amministrative necessarie per il
rilascio dell’autorizzazione ed il controllo ambientale ed i
criteri per l’accertamento della sussistenza dei requisiti
1) Riepilogo Quadro
Normativo
Le direttive che interessano
le “Terre e Rocce da Scavo”,
partono da molto lontano
(17 anni or sono, 1997) sino a
subire un’accelerazione normativa negli ultimi tre - quattro anni.
a) D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio
1997 quale “Attuazione
delle direttive 91/156/Cee
sui rifiuti, 91/689/Cee sui
rifiuti pericolosi e 94/
62/CE sugli imballaggi e
sui rifiuti di imballaggio”.
(Decreto Ronchi) in cui all’articolo:
– Art. 8 - Esclusioni
1. Sono esclusi dal
campo di applicazione
del presente decreto gli
effluenti gassosi emessi
nell'atmosfera, nonché,
in quanto disciplinati da
specifiche disposizioni
di legge:
a) ... omissis …
f-bis) le terre e le rocce
da scavo destinate all'effettivo utilizzo per
reinterri, riempimenti,
32 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
rilevati e macinati, con
esclusione di materiali
provenienti da siti inquinati e da bonifiche
con concentrazione di
inquinanti superiore ai
limiti di accettabilità
stabiliti dalle norme vigenti;
… omissis …
Assoggettando le “Terre
e Rocce da Scavo” al
D.Lgs. n. 389/1997.
Il D.Lgs. n. 22 del 05 febbraio 1997 è stato abrogato dall'art. 264, c. 1,
lett. i) del D.Lgs. n. 152
del 3 aprile 2006, Parte
quarta.
b) D.Lgs. n. 152 del 3 aprile
2006 “Norme in materia
ambientale” (“Testo Unico Ambientale”); Parte
quarta “Norme in materia
di gestione dei rifiuti e di
bonifica dei siti inquinati”
e s.m.i.; Titolo primo “Gestione Rifiuti”; Capo
primo “Disposizioni Generali” da art. 177 ad art.
194; (NB.: utilizzare per
consultazione la versione
col testo coordinato al
D.Lgs. 205/2010)
c) D.Lgs. n. 205 del 3 dicembre 2010 “Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune
direttive”. Questo D.Lgs.
interviene in modo sostanziale sugli articoli inseriti nella Parte IV del
D.Lgs. 152/2006. Pertanto
chi volesse consultare
quest’ultimo D.Lgs. conviene utilizzi la versione
col testo già coordinato al
D.Lgs. 205/2010.
Decreto del Ministero
dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del
Mare n. 161 del 10 agosto
2012 (D.M. 161/12) “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione
delle terre e rocce da
scavo”;
d) Legge 9 agosto 2013 n. 98
“Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”
(conversione in Legge del
“Decreto del fare D.L.
69/2013”) per i soli articoli
41 comma 2 e l’art. 41-bis.
Nel seguito della trattazione si analizzerà l’effettiva portata di quest’ultima normativa.
2) Definizioni
I termini utilizzati nel complesso quadro normativo e
nella presente trattazione
sono desunti dall’art. 183
“Definizioni” del D.Lgs. n.
152 del 3 aprile 20/06 e s.m.i.
(articolo sostituito dall'art.
10 del d.lgs. n. 205 del 2010)
e dalle ulteriori descrizioni
individuate nell’art. 1 “Definizioni” del D.M. 161/2012
che precisano e completano
il quadro terminologico presente nella legislazione.
Occorre preventivamente
definire il concetto di “sottoprodotto” riferito alle Terre e
rocce da scavo, richiamando
quanto enunciato nel D.Lgs.
n. 152 del 3 aprile 20/06 e
s.m.i.
– Art. 183 “definizioni”
Omissis …
qq) “sottoprodotto”:
qualsiasi sostanza od
oggetto che soddisfa le
condizioni di cui all’articolo 184-bis, comma 1, o
che rispetta i criteri stabiliti in base all’articolo
184-bis, comma 2.
– Art 184-bis. “Sottoprodotto”
(articolo introdotto dall'art. 12 del d.lgs. n. 205
del 2010)
1. È un sottoprodotto e
non un rifiuto ai sensi
dell’articolo 183, comma
1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che
soddisfa tutte le seguenti condizioni:
a) la sostanza o l’oggetto
è originato da un processo di produzione, di
cui costituisce parte integrante, e il cui scopo
primario non è la produzione di tale sostanza od
oggetto;
b) è certo che la sostanza
o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello
SICUREZZA CANTIERI
stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione,
da parte del produttore
o di terzi;
c) la sostanza o l’oggetto
può essere utilizzato direttamente senza alcun
ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
d) l’ulteriore utilizzo è
legale, ossia la sostanza
o l’oggetto soddisfa, per
l’utilizzo specifico, tutti i
requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la
protezione della salute
e dell’ambiente e non
porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.
si deve riferire all’Allegato 3
al D.M. n. 161/2012:
Allegato 3 – Normale Pratica
Industriale
Costituiscono un trattamento di normale pratica industriale quelle operazioni,
anche condotte non singolarmente, alle quali può essere sottoposto il materiale
da scavo, finalizzate al miglioramento delle sue caratteristiche merceologiche
per renderne l'utilizzo maggiormente produttivo e tecnicamente efficace.
Tali operazioni in ogni caso
devono fare salvo il rispetto
dei requisiti previsti per i
sottoprodotti, dei requisiti
di qualità ambientale e garantire l'utilizzo del mate-
riale da scavo conformemente ai criteri tecnici stabiliti dal progetto.
Fermo restando quanto
sopra, si richiamano le operazioni più comunemente
effettuate, che rientrano tra
le operazioni di normale
pratica industriale:
– la selezione granulometrica del materiale da
scavo;
– la riduzione volumetrica
mediante macinazione;
– la stabilizzazione a calce, a
cemento o altra forma idoneamente sperimentata
per conferire ai materiali
da scavo le caratteristiche
geotecniche necessarie
per il loro utilizzo, anche in
termini di umidità, concordando preventivamente
le modalità di utilizzo con
l'ARPA o APPA competente in fase di redazione
del Piano di utilizzo;
– la stesa al suolo per consentire l'asciugatura e la
maturazione del materiale
da scavo al fine di conferire allo stesso migliori caratteristiche di movimentazione, l'umidità ottimale
e favorire l'eventuale biodegradazione naturale
degli additivi utilizzati per
consentire le operazioni
di scavo;
– la riduzione della presenza
nel materiale da scavo
degli elementi/materiali
antropici (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, frammenti di vetroresina, cementiti, bentoniti), eseguita sia a mano che con
mezzi meccanici, qualora
2. Sulla base delle condizioni previste al
comma 1, possono essere adottate misure per
stabilire criteri qualitativi o quantitativi da
soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano
considerati sottoprodotti e non rifiuti. All’adozione di tali criteri si
provvede con uno o più
decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare,
ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, in
conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria.
Per precisare il termine di
“normale pratica industriale” individuato all’art.
184-bis comma 1 lettera c) ci
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 33
SICUREZZA CANTIERI
questi siano riferibili alle
necessarie operazioni per
esecuzione dell'escavo.
Mantiene la caratteristica di
sottoprodotto quel materiale di scavo anche qualora
contenga la presenza di pezzature eterogenee di natura
antropica non inquinante,
purché rispondente ai requisiti tecnici/prestazionali
per l'utilizzo delle terre
nelle costruzioni, se tecnicamente fattibile ed economicamente sostenibile.
A) Introduzione:
Sul supplemento ordinario
n. 63 alla Gazzetta Ufficiale n.
194, del 20 agosto 2013, è
stata pubblicata la legge 9 agosto 2013, n. 98, di conversione del Decreto legge 21
giugno 2013, n. 69 recante
34 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
“Disposizioni urgenti per il
rilancio dell’economia”, cosiddetto “Decreto del Fare”.
La legge di cui sopra è entrata in vigore lo scorso 21 agosto 2013 e, con l’art. 41 (Disposizioni in materia ambientale) comma 2; e l’art.
41-bis (Ulteriori disposizioni in materia di terre e
rocce da scavo), ha introdotto un nuovo procedimento per la gestione delle
terre e rocce da scavo (ormai
è più corretto riferirsi ai “materiali da scavo”).
Queste nuove procedure,
sono state di gran lunga
semplificate rispetto a
quanto previsto dal D.M. n.
161/2012, e si applicano alle
terre e rocce da scavo che
provengono da attività od opere non soggette a Valuta-
zione di Impatto Ambientale (V.I.A.) o ad Autorizzazione Integrata Ambientale
(A.I.A.), indipendentemente
dai volumi escavati.
1) “Terre e Rocce da Scavo”
/ ”Materiale da Scavo”
prodotto in cantieri non
sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.
a) Riutilizzo del materiale di scavo
come “sottoprodotto”
Come affermato nell’”introduzione” con l’entrata in vigore il 21 agosto 2013 della
Legge 98/2013 di conversione del c.d. “Decreto del
Fare” (D.L. 69/2013) si sono
introdotte le nuove disposizioni per la gestione dei materiali da scavo che non provengono da attività o opere
soggette a Valutazione d'Impatto Ambientale o ad Autorizzazione Integrata Ambientale (per i quali, come si
è visto al punto 1) invece
continua a valere quanto
previsto dal Decreto 10 agosto 2012 n. 161).
Come richiamato dall’art 41bis, comma 1, per chiarire
quali sono i “materiali da
scavo” ci si deve rifare alla
definizione prevista nel
D.M. 161/2012 art. 1 comma 1
lettera b) ed in particolare:
b) “materiali da scavo” :
– il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera
quale, a titolo esemplificativo:
• scavi in genere (sbancamento,
fondazioni,
trincee, ecc.);
• perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.;
• opere infrastrutturali in
generale (galleria, diga,
strada, ecc.);
• rimozione e livellamento di opere in terra;
– materiali litoidi in genere e comunque tutte le
altre plausibili frazioni
granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei
corpi idrici superficiali
che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei
corsi d'acqua, spiagge,
fondali lacustri e marini;
– residui di lavorazione di
materiali lapidei (marmi,
graniti, pietre, ecc.) anche
non connessi alla realizzazione di un'opera e non
contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio
SICUREZZA CANTIERI
flocculanti con acrilamide
o poliacrilamide).
I materiali da scavo possono
contenere, sempreché la
composizione media dell'intera massa non presenti
concentrazioni di inquinanti
superiori ai limiti massimi
previsti dal presente Regolamento, anche i seguenti
materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro
(PVC), vetroresina, miscele
cementizie e additivi per
scavo meccanizzato;
Questa definizione (art. 41bis comma 7) integra a tutti
gli effetti (cioè sostituisce) le
corrispondenti definizioni
del D.Lgs. 152/2006.
Quindi anziché “terre e
rocce da scavo” è più corretto riferirsi ai “materiali da
scavo”
In particolare l'articolo 41bis (Ulteriori disposizioni in
materia di terre e rocce da
scavo) del citato decreto
legge definisce gli adempimenti per la gestione dei
materiali da scavo in deroga
alla disciplina dei rifiuti.
Essi prevedono l’utilizzo dei
citati materiali come “sottoprodotti”, indipendentemente dal volume di scavo
da riutilizzare, qualora soddisfino precise condizioni
che il produttore deve dimostrare e dichiarare con
autocertificazione ed in particolare:
– che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più
siti o cicli produttivi
determinati;
– che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini,
rimodellamenti, riempi-
menti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono
superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1
dell'allegato 5 alla parte
IV del decreto legislativo
n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche
delle matrici ambientali e
alla destinazione d'uso
urbanistica del sito di destinazione e i materiali
non costituiscono fonte di
contaminazione diretta o
indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori
di fondo naturale;
– che, in caso di destinazione ad un successivo
ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi
per la salute né variazioni
qualitative o quantitative
delle emissioni rispetto al
normale utilizzo
delle materie prime;
– che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun reventivo trattamento, fatte
salve le normali pratiche
industriali e di cantiere.
Il proponente o il produttore, ai sensi del comma 2
dell’art. 41-bis, attesta il rispetto delle suddette condizioni tramite dichiarazione resa all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa competente
per territorio), ai sensi e per
gli effetti del Testo unico di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, precisando le quantità destinate
all'utilizzo, il sito di depo-
sito e i tempi previsti per l'utilizzo, che non possono comunque superare un anno
dalla data di produzione,
salvo il caso in cui l'opera
nella quale il materiale é destinato ad essere utilizzato
preveda un termine di esecuzione superiore.
Pertanto la dichiarazione
dovrà essere compilata e
trasmessa, completa del la
documentazione richiesta
agli uffici di competenza antecedentemente l’Inizio dei
Lavori, allo scopo di completare le dovute verifiche e
deve contenere quelle indicazioni necessarie che consentano di qualificare il materiale da scavo nell’ambito
della disciplina di “sottoprodotto” e quindi:
– Quantità e qualità dei
materiali che verranno
riutilizzati;
– Cantiere (sito) di produzione, sito di deposito
temporaneo e quindi sito
di utilizzo;
– Autorizzazioni o titoli
concessori che il Destinatario dei sottoprodotti
deve possedere;
– Tempi previsti sia per il
deposito temporaneo che
per l’utilizzo.
E di seguito, sempre l’art. 41bis, al comma 2, recita che
«le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate in conformità alla vigente disciplina urbanistica
e igienico-sanitaria» e quindi ogni attività di scavo deve
possedere titoli autorizzativi o provvedimenti, da citarsi nella dichiarazione di
autocertificazione, rilasciati
dalle autorità in cui il sito di
produzione o di stoccaggio
provvisorio e di utilizzo ricadono.
Se dovessero intervenire
variazioni nei requisiti o
nelle vincoli indicati nella
suddetta dichiarazione,
queste devono essere comunicate (entro trenta
giorni) sia al Comune che all’arpa competenti per territorio al sito di produzione.
I
l comma 3 del predetto art. 41-bis afferma che «Il produttore deve, in ogni caso, confermare alle ARPA territorialmente competenti, con riferimento al luogo di produzione e di utilizzo, che i materiali da scavo sono stati
completamente utilizzati
secondo le previsioni comunicate».
A riutilizzo avvenuto, che
dovrà essere completato
entro un anno salvo il caso in
cui l’opera di riutilizzo preveda tempi superiori, il produttore (non il Proponente)
dovrà comunicare ad ARPA
(sia del luogo di produzione
che di quello di utilizzo)
nonché al Comune dl luogo
di produzione, che i materiali di scavo sono stati completamente riutilizzati secondo le previsioni ed indicazioni a suo tempo comunicate.
In termini generali, si precisa che è sempre opportuno (parere dell’Arpa Lombardia), per continuità e
completezza di documentazione, segnalare anche ai
Comuni interessati dalla
produzione, dal deposito
(seppur temporaneo) e dall’utilizzo.
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 35
SICUREZZA CANTIERI
Sempre l’art. 41-bis al 4°
comma stabilisce che «l'utilizzo dei materiali da scavo
come sottoprodotto resta
assoggettato al regime proprio dei beni e dei prodotti.
A tal fine il trasporto di tali
materiali è accompagnato,
qualora previsto, dal documento di trasporto o da
copia del contratto di trasporto redatto in forma
scritta o dalla scheda di trasporto di cui agli articoli 6 e
7-bis del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, e
s.m.i.».
I
l trasporto dei materiali di scavo in qualità di sottoprodotto
dovrà essere accompagnato
dal documento di trasporto
o da copia del contratto di
trasporto in forma scritta o
dalla scheda di trasporto secondo D.Lgs. 286/2005 e
s.m.i..
b) Dichiarazione Sostitutiva di Atto
di Notorietà da inviare all’Arpa
Lombardia competente territorialmente
(Dichiarazione relativa al rispetto delle disposizioni
previste dall’art. 41-bis del
Decreto Legge 69/2013 convertito con modifiche nella
Legge 98/2013 in tema di Utilizzo di materiali da scavo
In relazione alla dichiarazione che il proponente o il
produttore rende all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, l'art. 48
comma 2 del Dpr 445/2000
prevede che le singole Agenzie predispongono i mo-
duli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati
hanno facoltà di utilizzare.
Nel rispetto di quanto detto
e al fine di uniformare le modalità ed i contenuti, l’ARPA
Lombardia ha predisposto
un modello di Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà (Autocertificazione)
che si allega, scaricabile dal
sito. Questo modello, messo
a disposizione dei soggetti
interessati, dovrà essere accompagnato dalla documentazione necessaria ed
ivi richiesta e permette, al
tempo stesso, di rendere
più efficace la gestione da
parte dell'Agenzia della documentazione trasmessa.
Questo stampato potrebbe
essere sostituito da altri mo-
duli purché rispettino i contenuti dell’art. 41-bis della
legge 98/2013 e del Dpr
445/2000
Si precisa che volendo utilizzare i materiali di scavo provenienti da cantieri situati in
Provincia di Brescia, il proponente e il produttore
deve presentare la dichiarazione sostitutiva per attestare i requisiti di sottoprodotto, sottoscrivendola in
presenza del personale addetto al seguente indirizzo:
ARPA Lombardia,
Dipartimento di Brescia
via Cantore, n° 20
25128 - Brescia
oppure l’invio della comunicazione potrà avvenire
anche mediante l’utilizzo
della posta elettronica certificata (Pec), allegando in
questo caso una copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità valido del sottoscrittore, al seguente indirizzo e-mail :
dipartimentobrescia.arpa@
pec.regione.lombardia.it
Trattandosi di una attestazione del rispetto delle condizioni previste la Dichiarazione trasmessa non prevede espressione di parere
od un atto di approvazione
da parte di Arpa Lombardia
competente per territorio.
Sulla base dell'art. 71 c. 1 del
Dpr 445/2000 Arps Lombardia è tenuta ad effettuare
«… idonei controlli, anche a
campione, e in tutti i casi in
cui sorgono fondati dubbi,
sulla veridicità delle dichiarazioni …».
Inoltre, secondo quanto ri-
36 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
SICUREZZA CANTIERI
portato all'art. 71 c. 3 del Dpr
445/2000 «Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti
falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità.
Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione;
in mancanza il procedimento non ha seguito». Pertanto in mancanza di regolarizzazione o completamento
della dichiarazione i materiali da scavo devono essere
gestiti nell'ambito della disciplina dei rifiuti. Di quanto
sopra Arpa Lazio metterà a
conoscenza le Autorità competenti.
Nel caso in cui Arpa Lombardia, durante le attività di
controllo, accerti il mancato
rispetto delle condizioni
previste dalla L. 9 agosto
2013 n. 98 per la gestione dei
materiali da scavo come sottoprodotti, ne darà comunicazione alle Autorità competenti, valutando le eventuali
ipotesi di reato connesse
alla citata gestione.
c) Letture, contributi e Link Utili
Numerosi sono le pubblicazioni che si sono occupate
dell’argomento “Terre e
Rocce da Scavo” ovvero
“Materiali da Scavo” ma il
susseguirsi e l’aggiornamento delle normative le
rendono quasi del tutto obsolete e in buona parte inutilizzabili.
Si consiglia la lettura dei numerosi articoli pubblicati
dal nostro Collegio sulla pro-
pria rivista “Il Geometra Bresciano” e dal Collegio Costruttori Edili di Brescia e
Provincia (che si ringrazia)
sempre in prima fila su argomenti riguardanti le imprese
edili e stradali, i produttori
del settore estrattivo, i Comuni ed i tecnici/progettisti
della nostra Provincia.
Da tenere in evidenza alcuni
seminari e pubblicazioni
conseguenti, alla cui redazione e stesura, oltre al suddetti due Collegi, hanno collaborato l’Ance Brescia, l’Unitel.
D
ell’Arpa Lombardia si consiglia la lettura
della Circolare del 06-122013 per la “Gestione dei
Materiali di Scavo alla luce
della L. 9 agosto 2013 n. 98 di
conversione, con modifiche,
del D.L. 21 giugno 2013 n. 69
(cd Decreto Fare)” (scaricabile dal sito Arpa Lombardia).
d) I Link utili da proporre sono:
1) Ministero dell’Ambiente
e della tutela del Territorio e
del Mare - Albo Nazionale
Gestori Ambientali
http://www.albogestoririfiuti.it/ElenchiIscritti.aspx#
2) Arpa Lombardia – Terre e
rocce da scavo
http://ita.arpalombardia.it/I
TA/index.asp
Scavo” e il Modulo della “Dichiarazione … Utilizzo di
Materiali da Scavo”
http://ita.arpalombardia.it/I
TA/News.asp?Id=843
http://www2.arpalombardia.it/siti/arpalomb a r d i a / Tr a s p a r e n z a / P a gine/trasparenza_pubblicato.aspx?l1=14&l2=48
3) Arpa Lombardia – Dipartimento di Brescia, via Cantore, 20 -25128 Brescia
http://ita.arpalombardia.it/it
a/dipartimenti/brescia/inde
x_bs.asp
(Fine della prima parte)
e per scaricare la Circolare
del 6 dicembre 2013 sulla
“Gestione dei materiali da
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 37
ESTIMO
Aleandro Bottichio
Il più probabile
valore complementare
(Complementary Value Appraisal)
I
nquesto articolo sono affrontati i sistemi di stima del
più probabile Valore Complementare, metodo di valutazione immobiliare specifico ancora piuttosto sconosciuto, considerato che trova poca familiarità anche tra i
valutatori, persino nei casi in cui sia l’unico criterio applicabile nell’eventualità, ad esempio, della stima dell’indennità di esproprio parziale, nella stima delle servitù prediali
e dei danni, dei deprezzamenti, e così via.
Sarà tentato l’approccio in base agli International Valuation Standard quindi, in ambito italiano, secondo gli indirizzi dettati
dal Codice delle Valutazioni Immobiliari promosso da Tecnoborsa con la collaborazione di vari enti, organismi del settore immobiliare, o Ordini e Collegi professionali, tra i quali
il Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati.
Premesse
Tale procedimento assume importanza e necessità quando
si deve valutare il più probabile valore di mercato della
parte di un bene legato a tutto il complesso da un rapporto
di complementarietà. Esso si ottiene per differenza tra il più
probabile valore di stima dell’interno bene economico e il
valore che avrebbe la parte residua (o complementare) assunta staccata dal bene considerato e separatamente alienabile.
Questo aspetto economico trova motivazione nella constatazione che, quando un bene costituisce un insieme economico produttivo omogeneo, oppure, un’entità economica
e/o produttiva indipendente, la sua divisione in due o più
parti origina più entità, il cui valore sommato non coincide
con quello del bene originario, ovvero, che le due o più
parti, unite, assumono valore superiore alla somma delle
più parti separate.
Si tende pertanto a valutare il danno (per così dire) derivante dalla divisione, distruzione e/o distaccamento, dell’intero bene sinergico in due o più parti, il cui conseguente
deterioramento è calcolato per differenza tra il valore dell’intero immobile da quello della parte residua.
A titolo di esempio si deduce che può esistere complementarietà tra l’intero fondo agricolo e la parte residua, tra
un fabbricato rurale e la parte di terreno coltivato, tra la sala
da pranzo e la cucina di un ristorante, tra una villa storica e
il suo giardino, tra il panorama che sta a una villa al mare o
al lago, tra l’area edificata ed il suo fabbricato e cosi via.
Riferimenti normativi
Il metodo trova applicazione già dal 1865, in virtù dell’allora
Legge 2359/1865, inerente all’espropriazione per causa di
pubblica utilità, all’art. 40 che fedelmente recitava: nei casi
di occupazione parziale, l’indennità di esproprio consisterà
nella differenza tra il giusto prezzo che avrebbe avuto l’immobile avanti l’occupazione, e il giusto prezzo che potrà a38 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
vere la residua parte di esso dopo l’occupazione.
Ai giorni nostri è contemplato dal Codice di Tecnoborsa, IV
edizione del 2011, al Capitolo 3° riguardante principi di valutazione, in particolare il paragrafo 2.5.6. che fedelmente
recita: il valore complementare di una parte di un immobile
complesso, che presenta un legame di complementarietà
con le altre parti, è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’intero immobile complesso, comprensivo della
parte considerata, e il valore di mercato dell’immobile costituito dalle altre parti con esclusione della parte considerata.
Con esso il paragrafo 2.5.6.1, che fedelmente recita: che il
principio di complementarietà asserisce che il valore di una
parte componente di un immobile complesso si misura in
base al suo contributo al valore dell’immobile.
Al Capitolo 4° riguardante il Valore di Mercato, il paragrafo
2.20 fedelmente recita: il valore complementare ad una
parte appartenente a un insieme costituente un immobile
complesso, è pari alla differenza tra il valore di mercato dell’immobile complesso e il valore di mercato della parte o
delle parti dell’insieme che residua, una volta considerata
separata la parte oggetto di stima.
Altresì il paragrafo 2.20.1 recita: si dice rapporto di complementarietà economica di una parte rispetto all’immobile
complesso, il rapporto tra il valore complementare della
parte e il valore totale dell’immobile complesso.
Infine il paragrafo 2.20.1 recita: uno tra i più importanti legami di complementarietà del sistema urbano ed edilizio e
il rapporto tra il valore del terreno edificato e il valore dell’immobile, comprensivo del fabbricato e del terreno (incidenza dell’area edificata).
Il contrario del Valore Complementare è il Valore di Fusione,
(sinergistic value), contemplato al punto 2.9, sempre cap. 4° del
codice, che definisce tale valore composto una componente
addizionale generata dalla combinazione di due o più interessi insistenti sull’immobile, quando il valore degli interessi combinati vale più della somma degli interessi singoli.
Condizioni
Le condizioni per l’applicazione del valore complementare
sono :
– l’esistenza della complementarietà tra il tutto e la parte residua, pertanto l’assunto che l’utilizzazione congiunta
debba fornire un’utilità maggiore rispetto all’utilizzazione
separata;
– la parte scissa non sia facilmente reintegrabile o sostituibile, ovvero, che il bene o la sua porzione non sia intercambiabile con analogo, corrispondente per caratteristiche e valore;
– la parte residua non sia vendibile per se stessa, ovvero,
non possa avere una propria autonomia economica, un
ESTIMO
proprio valore di mercato;
– non sia accorpabile a un altro bene che con lo stesso rigeneri un nuovo bene che raggiunga il valore di quello in origine scisso.
Non esisterà pertanto complementarietà nei casi in cui :
– la parte distolta appartenga a un insieme di beni tra loro
indipendenti, ad esempio un terreno agricolo o edificabile talmente grande da poter essere scisso in due o più
unità alla fine comunque autonome. Situazione contraria
rispetto a piccolo lotto edificabile attraversato a metà da
una servitù che renda non più di fatto costruibile il mappale, in tal caso si ravviserà soprattutto la perdita della capacità edificatoria;
– la parte distolta sia facilmente sostituibile, surrogabile o
reintegrabile, quindi sostituibile, ad esempio la copertura
di un’abitazione e/o gli impianti colturali di un terreno agricolo specializzato, danneggiati da eventi atmosferici
e/o calamitosi;
– per ultimo quando la parte residua non è valutabile sotto
l’aspetto del valore di mercato, economico, ecc.
Aspetti economici
Il valore complementare è dunque un criterio di stima che
associa due valori di mercato, uno riferito all’immobile nel
suo complesso e l’altro riferito alla/e parte/parti residua/e.
Dal punto di vista matematico, il valore complementare Vj
di una, o più parti generiche, j si calcola attraverso la seguente formula :
Vj = Vi – Vi–j
Dove Vi è il valore di mercato complessivo, nella sua totalità originaria, mentre Vi-j è il valore della parte residua, ovvero, delle parti residue.
Dal punto di vista economico la relazione di complementarietà può essere determinata facendo riferimento alla parte,
o alle parti, che costituiscono l’immobile complessivo, e
pertanto al tipo di legame che intercorre tra l’immobile originario e la parte, o le parti, che lo compongono.
Dunque un legame che cresce, o decresce, al crescere, o al
decrescere della connessione tra il tutto e la parte, o le parti
residue.
Detto legame economico si definisce attraverso il rapporto
di complementarietà dalla formula
Cj = Vj
Vi
Dove Cj definisce il rapporto di complementarietà econo-
mica della parte, delle parti j, Vi il valore complessivo dell’immobile e Vj quello della parte, come sopra determinato.
In alternativa può essere anche rappresentato nel seguente
modo:
Cj = 1 – Vi – j
Vi
Rimane inteso che i valori Vi, oppure Vi-j saranno da determinare con i più appropriati procedimenti di stima dettati
dagli Standard Internazionali, ovvero, assumendo talune
delle procedure maggiormente dettagliate negli articoli redatti dai colleghi Matteo Negri e Giuliano Vacchi, né “ Il Geometra Bresciano “ bollettini n. 1/13, 3/13 – 4/13 e 2/14, sezione
Estimo.
Casi di applicazione (estimo classico)
Di seguito vengono illustrate alcune eventualità di applicazione del Valore complementare, che per economia del presente articolo, sono semplicemente enunciate, con la riserva di esporre più complicati case study, in altri futuri articoli che tratteranno l’argomento con i più intriganti procedimenti dettati dagli International Valuation Standards.
Ho voluto definire gli esempi a seguire dell’Estimo classico
solo perché appartenenti a quanto abbiamo letto nei libri
di estimo scolastico, in un periodo antecedente agli standard internazionali, casi comunque tutt’ora validi, purché
aggiornati al linguaggio definito dalla moderna ed europeista disciplina dell’estimo internazionale.
Una fra le tante possibilità di applicazione del Valore complementare è il caso delle espropriazioni parziali a stima dell’indennità di esproprio, con il classico esempio sancito dal
premenzionato art. 40 dell’originale legge inerente l’espropriazione per causa di pubblica utilità. Capita a volte che togliendo una porzione dall’intero, la parte residua sia danneggiata a tal punto che i valori unitari dell’originale non
siano sufficienti a determinare l’indennità in ragione del deprezzamento della parte superstite. In tal caso trova quindi
applicazione la formula del valore complementare in differenza tra il valore dell’immobile complessivo e quello della
parte, o delle parti residue. A titolo di esempio potrebbe
bastare il caso limite secondo il quale l’esproprio renda del
tutto inedificabile un piccolo appezzamento lottizzato; in tal
caso la valutazione dovrà tener conto della perdita della capacità edificatoria di tutto il lotto e non di certo del valore
della sola porzione occupata dall’esproprio.
Il valore complementare si applica anche nel caso degli asservimenti coattivi a stima dell’indennità derivante da perdita
di utilizzo conseguente a occupazione di parte del fondo o
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 39
ESTIMO
dell’immobile in genere, per causa di servitù di passaggio
pedonale, viario, reti impiantistiche di sottosuolo o soprasuolo, di infrastrutture in genere, eccetera. In tal caso il valore complementare, corrispondente al risarcimento, consisterà nella differenza tra il valore dell’immobile senza servitù e di quello con servitù.
Si applica ancora nella stima dei danni, qualora non sia possibile la ricostruzione, la messa in pristino, la reintegrazione, la trasformazione, la surrogazione e cosi via. Anche in
tal caso è dato dalla differenza tra il valore ante danno e
quello post danno.
Si applica anche nella stima per danni derivanti ad immobili
per violazione delle norme urbanistiche e/o civilistiche, connesse alla realizzazione di un fabbricato finitimo. Infatti accade che nell’edificazione a confine, ovvero, tra fondi finitimi, chi costruisce arrechi danno sia ai lotti liberi sia ai fabbricati esistenti limitrofi. Ciò per violazione delle norme
circa la distanza dal confine, la distanza tra fabbricati, tra pareti finestrate e non, rispetto ai fabbricati antistanti, in tema
di altezze massime degli edifici, allineamenti, strade e spazi
pubblici, prospetti, vendute e quant’altro contemplato dal
codice civile e dagli strumenti urbanistici di varia natura.
In taluni casi potrebbe trovare applicazione l’art. 872 del Codice civile, in tema di violazione della norma urbanistica, il
quale sancisce che colui che per effetto della violazione ha
subito danno deve esserne risarcito, salva la facoltà di chiedere la riduzione in pristino ovvero, la demolizione delle opere eseguite in difformità alle citate norme edilizie.
Di conseguenza, nel caso in cui il confinante volesse procedere all’indennizzo in luogo della messa in pristino, si dovrà
procedere alla stima per valore complementare.
Il valore complementare trova altresì ragione nella stima
delle opere abusive pregiudicanti art. 34 D.P.R. 380/01. L’art.
34 del Dpr 380/01, Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, al 2° comma, aggiornamento dall’art. 12 della Legge 47/85, stabilisce che nel caso
d’interventi edilizi eseguiti a parziale difformità del Permesso di costruire, qualora la demolizione della parte abusiva non possa avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, nel caso d’immobili diversi da quelli residenziali, potrà essere mantenuta la parte, seppur
difforme, ciò conseguendo una sanzione pari al doppio del
valore venale, che in tal caso dovrà essere determinata dall’Agenzia dei Territorio (ora servizio O.M.I.), ma che comunque noi, in quanto tecnici, potremmo essere chiamati
ad analizzare, a volte con il metodo del valore complementare.
Valga, a dimostrazione, la questione che in un esercizio
commerciale a volte pochi metri quadrati possono fare la
differenza, ad esempio cinque o sei mq. possono consen40 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
tire il cambio d’uso di una pizza e vai in una pizzeria da somministrazione, ciò con un notevole incremento di valore dell’esercizio medesimo, di gran lunga superiore al valore dei
metri quadrati ampliati in un mercato normale.
In tal caso il valore, che in entità doppia corrisponderà alla
sanzione concernente l’abuso pregiudicante l’intero, dovrà
essere determinato per differenza tra il Valore successivo all’abuso edilizio e il Valore ad origine.
Il metodo del Valore complementare può essere dunque utilizzato anche nella stima dei deprezzamenti e/o inquinamento, argomenti piuttosto complessi che meriterebbero
di essere trattati con interi manuali, ci si riservano pertanto
future argomentazioni in merito.
Casi di applicazione
(metodo dagli Standard Internazionali)
Uno dei casi di Rapporto Complementare più importante
del settore edilizio moderno e al quale gli standard internazionali pongono particolare attenzione è il Rapporto tra il
Terreno edificato e il Valore dell’immobile.
Ciò partendo dal concetto che un’area edificabile libera non
può di certo essere comparata con un area già edificata; ed
anche dal presupposto che un’area edificabile ha solo una
potenzialità economica astratta; al contrario; l’area edificata
ha già una sua potenzialità economica espressa e ben determinata, quindi valutabile con elementi economici tangibili, ossia con quella concretezza pretesa dagli standard internazionali.
Questo rapporto può essere improntato, per esempio, nella
localizzazione degli immobili in riferimento ad una zona periferica rispetto ad una zona centrale; ciò considerando che
per due immobili perfettamente uguali, di uguale costo di
costruzione, il valore di mercato di quello centrale può essere maggiore di quello periferico; ciò se lo stiamo, ad esempio, valutando da un punto di vista dei servizi, delle infrastrutture, del commercio e così via.
Al contrario, potrebbe essere maggiore il valore di quello
periferico, magari in aperta campagna, qualora la nostra
stima fosse meramente dedicata a valutare l’immobile da
un punto di vista naturalistico e ambientale.
Ecco perché a volte tale rapporto rientra nella valutazione
dell’highest and best use (HBU), ovvero, nella definizione del
più conveniente miglior uso, quindi nell’uso che presenta il
massimo valore di trasformazione tra quelli prospettati per
l’immobile in valutazione.
Tale concetto è altresì richiamato nel testo unico delle espropriazioni aggiornato dal Dpr 08/06/2001 n. 327, ovvero,
nella normale evoluzione della legge fondamentale sulle espropriazioni, la citata Legge 2359/1965. Il nuovo testo all’art. 37 definisce la determinazione dell’indennità in caso
di esproprio di un area edificabile, all’art. 38 la determina-
ESTIMO
zione delle indennità di esproprio di un’area legittimamente edificata, sancendo di conseguenza una netta divisione tra il valore dell’area edificabile e quello dell’area già
edificata.
La stima di un area edificata può essere condotta in primo
ordine con il procedimento del market oriented che prevede
il confronto diretto tra l’immobile in oggetto e i suoi similari
ricadenti nello stesso segmento di mercato, oppure, il confronto diretto tra il fabbricato in esame e fabbricati similari,
all’interno lo stesso mercato, considerando il prezzo corrisposto per acquistare un edificio già esistente, separatamente da quello del suolo, in tal caso il valore di mercato
dell’aera edificata sarà pari alla differenza tra valore di mercato dell’immobile da stimare e il valore di mercato dell’edificio che insiste sull’area edificata da stimare, ciò in attinenza al Valore complementare.
Non potendo attuare il market oriented, ad esempio per mancanza di immobili comparabili, si potrà adottare il procedimento per valore di trasformazione, od anche extraction
method, che prevede la determinazione del valore dell’area,
considerata libera dalla costruzione esistente in relazione
al costo di demolizione. Pertanto indicando con Cd il costo
di demolizione e con Va il valore dell’area edificabile, il valore del terreno edificato Vt, sarà pari a :
Vt = Va – Cd
Banalmente se in un segmento di mercato i terreni edificabili liberi di mq. 1.000, valgono euro 200.000, l’area edificata,
sempre di mq. 1.000, che sul suo suolo ha edificato un fabbricato in stato di crollo, non avrà un valore pari a euro
200.000, come i comparabili liberi, bensì da tale entità dovrà
essere decurtato il costo di demolizione, concetto che all’atto economico consiste nel trasformare, od anche trasmutare l’area edificata in area libera.
In alternativa può essere adottato anche il procedimento :
Ct = Vt
Vi
Sempre con Vt che rappresenta Valore dell’Area edificata e
Vi il Valore dell’immobile.
Il Valore dell’Area edificata è dunque pari al Valore dell’immobile per l’incidenza, nel prodotto :
Vt = Vi x Ct
In mancanza dei prezzi delle aree edificate Vt, soprattutto
perché processo laborioso e complicato se assunto per
comparabili, si può valutare in termini di valore di mercato
del fabbricato Vf o del costo di ricostruzione deprezzato
Crd, ciò con le seguenti formule :
Ct = 1 – Vf = 1 – Crd
Vi
Vi
Essendo che in un segmento di mercato centrale spesso e
volentieri manca l’offerta di aree edificabili, in tal caso il rapporto complementare dell’area edificata potrà essere dedotto da un mercato delle zone periferiche, all’interno delle
quali sono più facilmente riscontrabili i prezzi delle aree e i
costi degli immobili.
In tal caso si determina il rapporto complementare con la citata formula Ct = Vt / Vi utilizzando i valori delle aree periferiche, poi si determinerà il valore dell’area edificata del
centro con la formula Vt = Vi x Ct, naturalmente con Vi proveniente dal centro e Ct proveniente dalla periferia.
Il Valore dell’Area edificata può anche essere conseguito
per capitalizzazione diretta del reddito dell’area edificata
in rapporto al saggio di capitalizzazione del terreno, i cui
dati possono essere dedotti con i procedimenti di market oriented, ciò comparando i valori ed i canoni provenienti dal
segmento delle aree sottoposte a diritto di superficie; in tal
caso valga la normale formula di capitalizzazione:
Vt = Ve – Cc – Cd
Dove Ve rappresenta il Valore dell’immobile da realizzare,
Cc il costo di costruzione e Cd nuovamente il costo di demolizione.
Naturalmente sia i costi di costruzione sia quelli di demolizione devono contenere anche i costi indiretti rappresentati dal profitto dell’impresa, del suo sistema organizzativo,
pertanto il plusvalore normalmente conseguito dell’imprenditore che promuove l’intervento.
Quando non è possibile applicare i sopra esposti sistemi, si
ricorre al procedimento del rapporto complementare dell’are edificata, ovvero, all’incidenza del terreno edificato, infatti il rapporto dell’area edificata Ct è pari a :
Vt =
Canone annuo
Saggio terreno
Si conclude infine l’argomento della Stima delle aree edificate con il metodo delle tecniche residuali, ovvero, delle Residual Techniques Apprisal, come indicato dagli standard internazionali, ovvero del Residual Methodos.
Nella formula precedente della capitalizzazione Vt = Canone Annuo / Saggio Terreno si deduce che l’It (saggio del
terreno) è pari a:
It = Rt
Vt
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 41
ESTIMO
Ovvero, al rapporto tra il reddito del terreno Rt ed il valore
del terreno Vt.
Allo stesso modo si definisce (saggio del fabbricato) If, il
rapporto tra il reddito del fabbricato Rf ed il valore del fabbricato Vf, nella corrispondente formula :
If = Rf
Vf
Sommariamente le tecniche residuali sono artifici che mirano a determinare il Valore del terreno edificato a seguito
delle stime preliminari dei rispettivi redditi e saggi di capitalizzazione, dell’una parte conosciuta, rispetto all’atra
parte incognita, ciò attraverso le formule di seguito esposte.
Essendo che Vi = Vt + Vf e Ri = Rt + Rf, svolgendo tutti i
passaggi che si omettono per economicità del presente, si
deduce che :
Vt = Ri – Rf
It
42 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Oppure
Vt = Ri – Rt
If
Con il citato articolo si è voluto sintetizzare al massimo un
metodo di Stima complesso e con numerosi risvolti e peculiarità nella pratica applicativa.
Ci si riserva comunque in seguito, anche con la collaborazioni dei colleghi della Commissione Estimo e Valutatori Immobiliari del Collegio Geometri e Geometri Laureati della
Provincia di Brescia, di proporre alcuni case study di applicazione del metodo del Valore Complementare, aggiornati
alle metodologie dettate dagli International Valuation Standards
DAL COLLEGIO DI BRESCIA
Stefano Benedini
Edolo: interventi
di micro-specializzazione
con il corso sul catasto
M
artedì 20 maggio presso l’Istituto Meneghini di
Edolo è avvenuto l’incontro con i ragazzi della
classe V G che nel corso dell’anno scolastico
hanno seguito il corso di approfondimento sul catasto della
durata di sedici ore, di cui sei dedicate alle esercitazioni
pratiche, con test di valutazione finale. Il corso, organizzato
in collaborazione con il Collegio geometri di Brescia e con
l’Associazione geometri di Valle Camonica, è stato gestito
dai colleghi Giacomo Damioli, Matteo Furloni, Fabio Rivadossi, Diego Salvetti ed ha riguardato la trattazione del seguente programma:
U.D. 1 – Il catasto italiano
– Funzioni del catasto
– Storia del catasto
– Caratteristiche del catasto
– Organizzazione e amministrazione del catasto
U.D. 2 – Il catasto terreni
– Formazione del catasto
– Struttura delle informazioni
– Pubblicazione e attivazione del catasto
– I documenti catastali
– La conservazione del catasto terreni : variazioni soggettive, variazioni oggettive, procedure informatiche di aggiornamento, procedure di trattamento dei documenti
tecnici di aggiornamento
U.D. 3 – Il catasto fabbricati
– Formazione del catasto fabbricati
– Conservazione
– Dichiarazione delle nuove unità immobiliari
– Variazioni soggettive
– La consultazione degli atti catastali ed il rilascio dei certificati
U.D. 4 – Documenti e procedure operative
– Visure per soggetto
– Predisposizione e compilazione modelli (DI – INB)
– Predisposizione e compilazione elaborati grafici (elaborato planimetrico, schede catastali…)
U.D. 5 – Dalla teoria alla pratica
– Dal rilevo all’avvenuto accatastamento
Queste le competenze attestate alla frequenza del corso ed
al superamento del test finale:
– Rilevare il Territorio, le aree libere ed i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più adeguate
ed elaborare i dati ottenuti;
– Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica
dei rilievi;
44 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
– Compiere le operazioni di conservazione del catasto terreni e del catasto fabbricati;
– Redigere un atto di aggiornamento del catasto terreni utilizzando procedimenti informatici.
Tutti ampiamente positivi sono risultati gli esiti dei test sostenuti dai ragazzi, dei quali riportiamo i nominativi con la
valutazione, in centesimi, ottenuta al test finale:
Bresadola Elio (cento), Bernardi Alberto (novantasei), Damiolini Cesare (novantaquattro), Bianchi Denis (novantaquattro), Taddei Francesca (novantaquattro), Cattane Davide (novantadue), Lippi Raffaele (novantadue), Gaudiosi
Matteo (novantuno), Moia Luca (novanta), Moreschi Pietro
(ottantanove), Moranda Claudio (ottantanove), Calufetti
Manuel (ottantotto), Miorada Mattia (ottantaquattro), Pogna
Ivan (ottantuno), Ferrari Andrea (settantasette), Touil Aziz
(settantasei), Barneri Veronica (settantacinque), Ferrari
Diego (settantacinque).
Il Dirigente dell’Istituto, prof. Silvio Moratti, ha ringraziato i
geometri cha hanno prestato il loro tempo e la loro professionalità per questo progetto e i ragazzi che hanno risposto
con entusiasmo alla proposta dell’Istituto. Il geom. Giovanni
Platto, presidente del Collegio di Brescia, ha ringraziato i docenti dell’Istituto per la passione con la quale svolgono la
loro attività, assicurando la sempre pronta collaborazione
del Collegio. Il Presidente, nell’occasione, ha evidenziato ai
ragazzi l’importanza dello studio, ricordando che è dalla
scuola che si comincia a combattere la crisi economica e
quella comportamentale, allenando i ragazzi alle prime difficoltà ed alla possibilità di lavorare in team per contrastarle.
I geometri Damioli e Furloni nel consegnare gli attestati ai
ragazzi, avendo curato personalmente anche la correzione
del test finale, hanno evidenziato come i ragazzi abbiano
particolarmente recepito quanto spiegato loro in riferimento all’attività di corretta classificazione delle unità immobiliari.
Di seguito proponiamo il test che i ragazzi hanno superato
(a seguito della domanda erano proposte alcune possibili risposte, delle quali
una sola era quella esatta da barrare):
1- Il candidato descriva tre caratteristiche che differenziano
la mappa a perimetro chiuso da quella a perimetro aperto.
2- Il candidato elenchi almeno tre elementi descrittivi di una
visura al C.T.
3- Il candidato descriva sinteticamente, gli elementi che caratterizzano una monografia di un qualsiasi punto fiduciale,
ovvero come essa risulta essere strutturata.
4- Qual è la Circolare che sancisce le modalità operative per
DAL COLLEGIO DI BRESCIA
l’ esecuzione delle pratiche di accatastamento?
5- Quale procedura consente di inserire nuove dividenti su
una o su più particelle ?
22- Sulla scorta di quanto sviluppato nel corso di cui al seguente test. Le visure catastali risultano probatorie per definire i diritti di proprietà sulle particelle in essa identificate?
23- Principali funzioni del catasto fabbricati
6- Quale procedura consente di inserire nuovi fabbricati su
una o su più particelle ?
24- Cos’è un’unità immobiliare e com’è identificata nella
banca dati del catasto fabbricati
7- È possibile inserire un fabbricato con superficie inferiore
ai 20 mq senza rilievo strumentale, ovvero senza l’ utilizzo
dei punti fiduciali ?
25- Elenca le categorie catastali e danne una descrizione sintetica
8- Esiste un atto di aggiornamento al C.T. in cui non si definiscono misure ?
26- L’attuale ente gestore del catasto fabbricati è l’Agenzia
de Territorio
V/F
9- Cosa identifica il simbolo “coda di rondine” e/o “osso di
morte”?
27- La principale finalità del catasto fabbricati è fiscale
V/F
10- Cosa simboleggia la linea puntinata in cartografia ?
28- Un’unità immobiliare è presente in banca dati con sezione, foglio, particella e subalterno
V/F
11-È possibile inserire in mappa un fabbricato interrato
senza eseguire un rilievo strumentale con i punti fiduciali ?
12- In quale caso, cartograficamente, si parla di Foglio Logico ?
29- Le visure catastali possono essere solo per soggetto
V/F
30- La planimetria catastale di un’unità immobiliare è “ordinariamente” rappresentata in scala 1:500
V/F
13- Il mappale STRADE risulta intestato in visura catastale ?
14- Il mappale ACQUE risulta intestato in visura catastale ?
31- L’elaborato planimetrico schematizza la divisione in subalterni di un fabbricato V/F
15- A quale distanza , approssimativamente , sono posizionati i punti fiduciali in mappa ?
32- La consistenza di un’unità immobiliare in categoria A è
espressa in m2 V/F
16- Quale è il nome tecnico dell’ estratto di mappa rilasciato
per predisporre un atto di aggiornamento?
33- Una stanza uso abitativo (esempio: cucina, camera da
letto, ecc.) con area fino a 20 m2 è un vano catastale
V/F
17- È possibile eseguire un tipo mappale /tipo frazionamento utilizzando solo 2 PF ?
18- Quando è consentito l' utilizzo del Punto Ausiliario ?
19- È vero che la nuova versione di PREGEO permette l' approvazione automatica delle pratiche?
34- Fabbricato di civile abitazione (categoria A2), con rendita unitaria di 40 euro/vano, consistenza 5,5 vani, rendita
catastale dell’unità immobiliare = 200,00 euro
V/F
35- Una categoria C2 classe 3 di 20 m2 ha una rendita inferiore di una categoria C2 classe 1 con pari consistenza
V/F
20- Se eseguo un rilievo con strumentazione GPS posso avvalermi del punto ausiliario per la chiusura del triangolo di
inserimento ?
36- Un bene comune non censibile non ha renditaV/F
21- In un Comune con mappa a perimetro chiuso quante particelle identificate con il numero 10 posso trovare ?
37- La superficie catastale di un’unità immobiliare ordinaria
categoria A è necessaria per la determinazione della tassa
sullo smaltimento rifiuti (ex Tarsu)
V/F
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 45
DAL COLLEGIO DI BRESCIA
Maycol Lanzilotto
Cristian Belleri
Dalla scuola al lavoro:
esperienze di stage
di due giovani geometri
Ci hanno scritto due giovani
diplomati che hanno frequentato il corso IFTS per
esprimerci le loro impressioni su l’esperienza vissuta
in uno studio professionale
come stagisti-praticanti.
Eccole.
contatto con i molti ambiti
nei quali la professione del
geometra opera. Ben sup-
“D
iplomati a
giugno 2013,
abbiamo deciso di intraprendere, a ottobre, l’esperienza del corso
IFTS che si è tenuto presso
l’Istituto d’istruzione superiore “Tartaglia Olivieri” di
Brescia durante l’anno scolastico appena concluso.
Il percorso scolastico, finalizzato al raggiungimento
del titolo di “Tecnico superiore per la conduzione del
cantiere”, è consistito in 700
ore di corsi formativi tenuti
all’Istituto Tartaglia e alla
Scuola Edile Bresciana, e in
altre 300 ore di stage da svolgersi presso un luogo di lavoro connesso con il mondo
dell’edilizia.
Le lezioni sono state tenute
da professori e professionisti del settore che, grazie
alla loro esperienza nei vari
campi del costruire, hanno
ampliato le nostre conoscenze, per lo più riguardanti le nuove tecnologie edili per il risparmio energetico a basso impatto ambientale.
Da aprile abbiamo poi intrapreso il previsto periodo di
stage nello Studio tecnico Associato Piotti di Tavernole
sul Mella del geom. Dario
Piotti e dell’ing. Carlo Piotti.
Ci siamo così trovati per la
prima volta immersi nel
mondo del lavoro, a diretto
46 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
portati, dobbiamo dirlo,
dalla presenza della figlia
del titolare, arch. Elisabetta,
dall’ing. Carlo, da due geometri collaboratori di studio,
Franco e Luigi, e da tre segretarie. Ci sono stati affidati
lavori adatti alla nostra preparazione, di complessità e
tipologia diversa, sempre
comunque assistiti e aiutati
dal personale di studio, la
cui disponibilità nel rispondere ai nostri numerosi quesiti ci è stata utilissima. Ci ha
consentito di partecipare in
modo completo alla stesura
di alcuni progetti tecnico-architettonici, dalla progettazione all’acquisizione del
certificato di agibilità.
In estrema sintesi, i compiti
che abbiamo svolto durante
la nostra esperienza lavorativa hanno riguardato:
– la progettazione e le relative pratiche burocratiche
realizzate tramite il nuovo
sportello telematico della
DAL COLLEGIO DI BRESCIA
I due estensori dell’articolo,
Maycol Lanzilotto e Cristian
Belleri, neo diplomati e
frequentatori del corso IFTS,
impegnati nell’attività stagistica
nello studio Piotti di Tavernole
sul Mella.
Valle Trompia;
– la stesura di pratiche catastali con il software Docfa;
– rilievi topografici con l’utilizzo di teodolite e prisma;
– sopralluoghi in cantiere
per redigere la contabilità e
visionare i lavori;
– approfondimento dei temi
riguardanti le detrazioni del
50% e 65% riferite al piano
casa con stesura di una brochure completa dei vari interventi ammessi.
Tutti argomenti rappresentativi di situazioni quotidiane del geometra professionista, che nella scuola avevamo toccato solo dal loro
profilo teorico e che, per la
prima volta, abbiamo toccati
nella pratica.
Alla luce dell’esperienza
fatta, possiamo affermare che
affrontare nella realtà argomenti studiati solo a tavolino
è compito molto più complicato e impegnativo di quanto
potessimo immaginare.
I lavori trattati sono stati i più
vari, alcuni veramente entu-
Manifestazione di interesse
per corso di
“Laurea del geometra”
siasmanti, altri impegnativi,
altri ancora veramente ostici, ma tutti molto utili per
farsi un’idea concreta dei
problemi della professione.
Abbiamo capito che è proprio la varietà dei settori lavorativi affrontati che ci ha
reso attraente questa professione che esige costante
applicazione e continuo aggiornamento tecnico.
L’approccio al mondo della
professione che quest’esperienza ci ha offerto e che
abbiamo molto apprezzato,
ci ha fatto capire con chiarezza l’importanza del ruolo
del geometra nella società:
quello cioè di un tecnico
molto impegnato, tenace,
ben disposto ai contatti umani e allo studio per la realizzazione dei più svariati
compiti che giorno dopo
giorno ti si presentano e che
richiedono idee e soluzioni
efficaci per soddisfare la
clientela e migliorare il territorio in cui operiamo.
❑
Egr. geometra,
Ti rendo noto che recenti incontri, personalmente promossi con
rappresentanti dell’Università Statale degli Studi di Brescia – particolarmente attenta nello svolgere anche la propria funzione
sociale di risposta alle effettive esigenze del mercato del lavoro –,
hanno condotto alla concreta possibilità di poter organizzare un
corso di “Laurea triennale per Geometra” a partire dal prossimo
anno.
Tengo a precisarti che il corso di laurea triennale che ci proponiamo di realizzare, con l’indispensabile collaborazione dell’Università, non è né una laurea in "Ingegneria junior" né una Laurea
in "Architettura junior", ma è una laurea concepita e finalizzata per
la continuità della figura professionale di geometra con le caratteristiche della polivalenza e della applicazione operativa nei vari
settori professionali.
Le discipline assegnate al corso di laurea, pur confermando il
rispetto delle materie di base, vorrebbero costituire un percorso
formativo finalizzato nei settori con maggior attinenza all’attività
del geometra – la topografia, la cartografia e catasto, le stime e le
consulenze peritali, la riqualificazione del costruito e l’edilizia
sostenibile con efficienza energetica e comfort acustico, la sicurezza cantieri temporanei e mobili e nei luoghi di lavoro, le infrastrutture e l’impiantistica, con riferimento a quant’altro previsto
dalla polivalenza del geometra – affiancando alla formazione accademica quella pratica offerta da professionisti adeguatamente
valutati nelle competenze e nella predisposizione alla gestione
delle docenze.
Con questo ambizioso progetto il Collegio geometri e geometri
Laureati della provincia di Brescia intende così completare la proposizione di un ampio spettro di offerte formative post-secondarie, accostando, alle possibilità fornite dai percorsi IFTS ed ITS e
dal praticantato svolto presso il professionista, anche la formazione Universitaria e riconoscendo a tutti questi percorsi la validità ai fini dell’iscrizione all’esame di Stato per la libera professione di geometra.
E’ necessario, prima di intraprendere questo impegnativo percorso, condividere tale iniziativa innanzitutto con gli iscritti al
Registro praticanti; è per questo motivo che ti chiedo di segnalare, senza alcun impegno, alla segreteria del Collegio – email
[email protected] – il tuo nominativo qualora volessi
comunicare un primo interesse ad iscriverti al corso di laurea
triennale ipotizzato.
L’iniziativa, a cui crediamo con particolare convinzione, è sostenuta dalla prospettiva delle disposizione applicate nell’Unione
Europea che richiederà, in tempi non lontani, la laurea per l’esercizio della libera professione.
La raccolta dei nominativi è per una pura indagine conoscitiva iniziale per la valutazione della fattibilità del progetto.
Cordiali saluti
IL PRESIDENTE
(Geom. Giovanni Platto)
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 47
DAL COLLEGIO DI BRESCIA
Isidoro Trovato
D
al 30 giugno se andate a pagare l’onorario di un professionista ricordatevi di
portare il libretto d’assegni,
il bancomat o la carta di credito. Questo vale naturalmente per le cifre superiori
ai mille euro, la soglia massima indicata dalla legge antiriciclaggio. Ma andiamo
con ordine. Nel decreto
legge 179 del 2012 è contenuta una norma (all’art. 15)
che chiede che il pagamento
degli onorari dei professionisti sia tracciabile, quindi
con assegno, bonifico bancario o moneta elettronica.
La ratio che sta alle spalle di
questa norma è evidente: si
cerca di rendere il più possibile tracciabile, a fini fiscali,
i pagamenti verso i liberi
professionisti.
La disposizione è stata subito tradotta come l’entrata
in vigore dell’obbligatorietà
del Pos negli studi professionali. Ma il Pos, quella
macchinetta che permette il
pagamento tramite bancomat e carta di credito, ha
un costo (che si abbatte solo
quando le operazioni abbiano raggiunto importanti
flussi di denaro) e questo ha
scatenato immediate e vibranti proteste da parte di
tutto il mondo professionale
che ha interpretato la mossa
come un ennesimo balzello,
un costo per i professionisti
nel momento di crisi più
profonda mai vissuta nel dopoguerra.
«Sarebbe stato un ulteriore
regalo alle banche – ricorda
Leopoldo Freyrie, presidente del Consiglio nazionale degli architetti – oltre
48 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Pos (quasi) obbligatorio
per i professionisti: la norma
è in vigore dal 30 giugno
che un’inutile vessazione
che avrebbe costretto i professionisti a sostenere i costi
di attivazione, installazione
e di utilizzo. Senza tener
conto inoltre che vi è la possobilità di ricorrere – per la
tracciabilità del pagamento
– ad altri strumenti come il
bonifico bancario, le carte di
debito o di credito virtuali
che, invece, non implicano
nuovi oneri per il professionista».
Proprio qui sta la chiave
della “vittoria” ottenuta
dalle professioni: perché
concentrarsi proprio sul “costoso Pos” se l’obiettivo è
soprattutto quello della
tracciabilità ai fini fiscali? A
schierarsi a favore della moneta elettronica è l’Antitrust
che sottolinea come «le
norme che obbligano ad usare il Pagobancomat non
sono una restrizione della
concorrenza e che risultano
in linea con quanto più volte
sostenuto dall’Autorità in
merito alle necessità di favorire la diffusione di un numero più ampio possibile di
sistemi di pagamento». Nell’occasione l’Authority ha
anche ricordato, inoltre, gli
interventi del medesimo
Antitrust per far scendere i
costi delle commissioni
bancarie.
Anche il Consiglio nazionale
forense si è fatto portavoce
dei “mal di pancia” degli avvocati arrivando fino a un’interrogazione parlamentare
per avere una risposta diretta da parte del governo. E
la risposta non si è fatta attendere da parte di Enrico
Zanetti, sottosegretario al
ministero dell’economia:
«Per quanto riguarda la circolare interpretativa del
Consiglio nazionale forense,
ugualmente citata nell’interrogazione, essa interpretebbe la normativa nel
senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il cui campo
di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i clienti a richiedere
al professionista la forma di
pagamento tramite carta di
debito. In tal senso, sembra
in effetti deporre il fatto che
non risulta associata alcuna
sanzione a carico dei professionisti che non dovessero
predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettro-
nica».
In parole povere, tutto dipenderà dal contratto che
verrà stipulato tra professionista e cliente: se quest’ultimo vorrà pagare con carta
di credito, la sua richiesta
dovrà essere scritta in calce
nel contratto. Altrimenti si
potrà pagare con assegno o
bonifico bancario, a meno
che la cifra non sia inferiore
ai mille euro, in quel caso
verranno “sdoganati” anche
i contanti. Scommettiamo
che a risultare “vincenti” saranno ancora una volta i contanti?
❑
Da “Corriere della Sera”, 23 giugno
2014
Pagamenti:
Il Pos può attendere
Pericolo scampato (per ora) per i professionisti. Dopo le tante pressioni ricevute da tutti gli Ordini professionali, il ministero dell’Economia ha
confermato che i pagamenti andranno fatti in modo tracciabile. Ma con
qualche distinguo.
Tutte le categorie avevano protestato con l’obbligo di avere in studio un
pos per il pagamento tramite Bancomat o carta di credito. Adesso però
il ministero ha fatto sapere che il Pos non sarebbe obbligatorio: «Per
quanto riguarda la circolare interpretativa emessa dal Consiglio nazionale forense – dicono al ministero – essa interpreterebbe la normativa
nel senso di introdurre un onere, piuttosto che un obbligo giuridico, il
cui campo di applicazione sarebbe limitato ai casi nei quali sarebbero i
clienti a richiedere al professionista la forma di pagamento tramite carta
di debito. In tal senso sembra, in effetti, deporre il fatto che non risulta
associata alcuna sanzione a carico dei professionisti che non dovessere predisporre della necessaria strumentazione a garanzia dei pagamenti effettuabili con moneta elettronica». Dunque nessun obbligo di
Pos purché il pagamento lasci traccia di sé.
Da “Giornale di Brescia”
DAL COLLEGIO DI BRESCIA
Andrea Maestri
Il Pos negli studi professionali
Come abbatterne i costi
Nell’ambito della politica di collaborazione tra il Collegio
di Brescia e quello di Lodi, pubblichiamo volentieri l’articolo del giovane e intraprendente collega lodigiano Andrea Maestri, perché ci pare possa costituire un utile suggerimento riguardo all’obbligo del Pos nell’attività di vendita di servizi negli studi professionali.
S
i è molto discusso,
e probabilmente
ancora per molto si
discuterà, del D.Lgs. 179 del
2012, precisamente del suo
Art. 15, il quale obbliga tutti
i professionisti a dotarsi di
Pos a partire dal 30 giugno
2014.
Quando nacque la polemica
nazionale sostenuta da tutte
le categorie professionali,
tra cui i geometri, ci fu un
gran scalpore in funzione
delle motivazioni che hanno
portato all’introduzione di
questo nuovo servizio.
Innanzi tutto corre l’obbligo
dire che è già stato preso l’indirizzo politico da parte
dello Stato centrale di stabilire una soglia massima per i
pagamenti in contanti (attualmente sotto i mille euro);
il fine ultimo indiscusso di
questa operazione già in atto
da diverso tempo è quello di
aumentare la trasparenza e
la tracciabilità delle transazioni finanziarie cercando
così di ridurre il fenomeno
dell’evasione fiscale.
Apparentemente questa operazione potrebbe rivelarsi di per sé condivisibile,
sicuramente allineata con
una filosofia anti-evasione,
ma indubbiamente i professionisti, già schiacciati dalla
crisi, e soprattutto dalle
tasse spropositate, rischiano di dover sostenere un’ulteriore costo (di circa trecento-trecentocinquanta
euro annui) per adempiere
ai nuovi obblighi di legge e
poter quindi accettare la “famosa” moneta elettronica.
Tutto ciò premesso, per capire più a fondo l’intera situazione è quindi necessario fare due considerazioni:
• considerazione giuridica:
l’art. 15, precisamente il
comma 4, recita: «A decorrere dal 1° gennaio 2014 i
soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e
di prestazione di servizi,
anche professionali, sono
tenuti ad accettare anche
pagamenti effettuati attraverso le carte di debito».
Indubbiamente si comprende che corre l’obbligo di
accettazione delle carte di
debito anche per tutti noi
professionisti. Approfondendo ulteriormente però
l’analisi, si evince che il D.Lgs
179/2012 non identifica quale
debba essere il metodo di
accettazione; comunemente
si può pensare di dover andare presso la filiale dove
l’attività è “appoggiata” e richiedere il famoso Pos.
• considerazione tecnica: il legislatore si è soffermato
sulle carte di debito, le quali
non possono essere accettate da un sistema e-commerce
(classici pagamenti on-line)
che risulta comunque alla
base di tutta l’attività di acquisto e vendita (inserendo
i dati della carta ) on-line nel
mondo.
Risulta quindi inevitabile
dotarsi del classico Device
che permette l’inserimento
fisico della card, qualunque
essa sia; questo meccanismo risulta davvero molto
vantaggioso per le banche
stesse, le quali dovranno aprire migliaia di nuovi contratti per la fornitura del Device e del servizio, oltre che i
regolari costi delle comuni
carte di credito.
Prendendo atto di questa situazione, da qui nasce l’innovativa idea, giunta da
oltre-confine, di far interagire il nostro smartphone con
un dispositivo supplementare che permette di leggere
tutte le tipologie di carte di
pagamento, oltretutto in
piena mobilità, escludendo
completamente le banche
già in attesa di stipulare fior
di contratti con i professionisti già in difficoltà.
Questo dispositivo ultra-innovativo, tramite una connessione bluetooth, si collega
al telefono mobile e, grazie
ad un’applicazione installata sullo stesso, trasformerà
uno smathphone in uno smarthphone-Pos.
Infatti, dopo aver configurato la nostra applicazione
(disponibile per tutti gli
smarphone degli ultimi
anni) con i dati bancari dell’attività, sarà possibile far eseguire tutte le operazioni,
anche in piena mobilità,
come, ad esempio, quando
si fissa un incontro con il
cliente per far firmare la documentazione prima di depositarla presso la P.A.
Ecco che una situazione, che
sembrava essere di com-
pleto svantaggio, viene trasformata in un possibile vantaggio; la promessa di un bonifico (che comunque rispetta i requisiti di tracciabilità) è ben diversa da una
transazione effettuata all’istante, direttamente con la
carta del cliente, il quale non
potrà più nascondersi dietro
scuse per dilazionare o comunque ritardare il pagamento.
Questa soluzione peraltro risulta estremamente più
vantaggiosa delle soluzioni
Pos offerte dalla banche, infatti con circa euro 80,00 (iva
inclusa) è possibile acquistare definitivamente il dispositivo (con relativa applicazione), offrendo una soluzione “pay per use” basando
quindi la spesa sul reale utilizzo.
Personalmente ho potuto
sviluppare così approfonditamente tale argomento in
quanto ho aperto un’attività
complementare e parallela
a quella di geometra, fondando una società che si occupa di videosorveglianza,
allarmi, controllo accessi tramite dispositivi anche biometrici, ed entro breve, saremo pienamente operativi
sulla formazione di impianti
domotici per abitazioni e
strutture produttive, finalmente a costi accessibili.
Poiché, comunque, da sempre legato alla mia attività
principale di geometra, ho
voluto dedicare un ramo d’azienda proprio al sostegno
della mia categoria; sviluppando sistemi tecnologici e
modus operandi moderni e altamente efficienti per tutti noi
professionisti.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 49
DAL COLLEGIO DI BRESCIA
Da “Giornale di Brescia” 15 giugno 2014
L’
Ufficio studi del
Gruppo Tecnocasa sulla base dei
dati forniti dall’Agenzia
delle Entrate, ha analizzato
l’andamento delle compravendite edili nelle grandi
città italiane nel primo trimestre 2014.
Tra le principali città della
Penisola hanno mostrato volumi in aumento, ad eccezione di Napoli e Palermo.
La città partenopea vede
una contrazione del 25% ma,
come riportato nella nota trimestrale OMI, nel dato del
primo trimestre 2013 incideva la dismissione di parte
del suo patrimonio immobiliare pubblico.
Il capoluogo siciliano, invece, ha subito una diminuzione contenuta, perdendo
l’1 per cento rispetto allo
50 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Compravendite immobiliari
i volumi sono in aumento
stesso periodo dell’anno
scorso.
Con un aumento delle transazioni pari a +3,4%, Milano
conferma il suo buon andamento che prosegue ormai
da tre trimestri; note positive emergono anche da Firenze e Torino, dove è stato
compravenduto quasi il 10%
e l’11% in più.
Sono stati registrati exploit a
Roma, Genova e Bologna,
con aumenti superiori al 20%
rispettoai primi tre mesi del
2013. Roma, che con 6.500
transazioni è la città in cui si
è compravenduto di più,
chiude il trimestre con
+21,4%; la città della Lanterna segna +25,3% e il capoluogo emiliano quasi il 30%
in più (+29,2%).
«Sul versante dei prezzi non
ci aspettiamo, almeno per il
2014, un rialzo delle quotazioni – spiegano a Tecnocasa
– quanto piuttosto delle leggere limature verso il basso
per tendere poi alla stabilizzazione nel 2015».
Per quanto concerne l’analisi dei rendimenti delle abitazioni nelle principali città
italiane, nel secondo semestre 2013, è confermata la
stabilità del trend degli anni
precedenti. Il rendimento
annuo lordo nelle grandi
città italiane si è attestato infatti intorno al 4,2%. Tra le
grandi città quelle che
hanno il rendimento annuo
lordo da locazione più elevato sono Verona (5,2%) e
Palermo (5,0%).
❑
Casa, il mercato rialza la testa
dopo nove mesi
Rialza la testa il mercato immobiliare italiano: nel primo trimestre di quest’anno il numero delle
transazioni ha messo a segno
una crescita dell’1,6% pari a
215.674 compravendite. Il dato,
diffuso dall’Osservatorio del
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, arriva dopo
nove trimestri a segno meno e
un 2013 sprofondato sotto i livelli del 1985. Inutile dire che
siamo ancora molto lontani dal
primo trimestre 2006, quando
l’indice elaborato dall’Omi segnò
il picco positivo di 115,1 punti.
Ora, complessivamente la perdita accumulata dal mercato immobiliare dal 2006 è del 51%. Il
moderato rialzo di quest’anno –
osserva l’Omi – è comunque
stato influenzato anche dallo slittamento al 2014 di una parte dei
rogiti per sfruttre la più conveniente imposta di registro introdotta dal decreto sul federalismo
fiscale e scattata proprio dal
primo gennaio 2014. A favorire
la “ripresina” concorrono anche
altri elementi, evidenziati già a
metà maggio dal Rapporto Immobiliare di Agenzia delle Entrate
e Abi. Innanzitutto l’Associazione
bancaria italiana ha registrato
proprio nel primo trimestre del
2014 un incremento dei mutui
delle famiglie del 20% a questo
si è affiancata una maggiore capacità delle famiglie di accedere
all’acquisto di una casa grazie a
un calo dei prezzi degli immobili
accanto a un calo dei tassi dei
mutui mai così bassi.
Entrando nel dettaglio delle transazioni immobiliari del primo trimestre 2014, l’Omi evidenzia una
disomogeneità dei diversi comparti: residenziale (cioè le abitazioni), commerciale, produttivo
(capannoni, industrie), terziario
(uffici e istituti di credito). L’incremento dell’1,6% è dovuto essenzialmente ai comparti residenziale e commerciale, entrambi hanno registrato una crescita superiore al 4% (+4,1% il
residenziale, +4,7% il commerciale) mentre il produttivo ha
perso lo 0,8% e il terziario il
10,2%.
❑
Da “OttopiùCasa”, 11 giugno 2014
CTU
Stefano Fracascio
C
on il primo luglio
diventa obbligatorio anche per i
CTU di Brescia inviare le
consulenze tramite via telematica al Tribunale.
L’obbligo attualmente è valido solo per le consulenze
ove l’incarico ed il giuramento avvenga dopo il
primo luglio.
Le procedure per inviare le
consulenze su via telematica si suddivide in due fasi:
nella prima si deve predisporre la “Busta elettronica”
(un file in formato xml) che
contiene i dati relativi alla
CTU, alle parti in causa, etc.
Nella seconda si procede all’invio tramite Punto di Accesso abilitato o tramite
posta certificata (se registrata presso il “ReGIndE” Registro Generale degli Indirizzi Elettronici).
A Brescia vi è un software denominato EASY Telematico
prodotto dalla Team System
e distribuito da Progetto
Studio che permette di generare la “busta” e di inviarla
direttamente in un unico
pacchetto agli uffici dei tribunali abilitati.
EASY Telematico consente
di predisporre gli atti elettronici secondo la normativa
del PCT, di firmarli digitalmente e di confezionarli, con
gli allegati all’interno della
busta telematica che in tal
modo risulta già pronta per
essere inviata in Cancelleria.
Il programma, in commercio
presso il Gruppo Progetto
Studio di Viale Piave a Brescia, è in grado anche di gestire tutti i dispositivi di
firma attualmente in commercio.
CTU bresciani:
obbligatorio l’invio telematico
delle consulenze al Tribunale
Anche altri programmi sono
però disponibili, sul sito
“WWW.giustizia.it- strumenti per la redazione degli
atti da depositare telematicamente”
Oppure al link http://pst.giustizia.it/PST/it/pst28.wp-.
Vi sono anche alcuni software gratuiti per la redazione della cosiddetta
“busta telematica” per il deposito degli atti del procedimento civile da parte di
soggetti esterni che risulterebbero per ora gratuiti
(proposti da Il Momento Legislativo srl). Altri programmai invece sono momentaneamente gratuiti o
con funzioni limitate.
Segnaliamo anche ol
sofware proposto da GEOCTU di GEOWEB che, tra-
mite il collegamento agli Uffici Giudiziari Italiani offerto
dalla Lextel SPA certificata
dal Ministero della Giustizia, mette a disposizione
dei propri utenti il punto di
accesso (Pda) al Processo Civile Telematico.
Altra considerazione da
tener presente è quella
della istituzione di un registro dei consulenti tecnici, al
quale possono essere iscritti tutti i professionisti, la
cui guida è reperibile al seguente URL:
http://pst.giustizia.it/PST/it/
pst_1_0.wp?previousPage=pst_1_17&contentId=SPR355
❑
«I prezzi delle aste sono il valore reale degli immobili»
I prezzi delle case nelle aste giudiziarie sono l’unico riferimento certo. È quanto afferma il presidente di Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, che
ribatte ai dati diffusi da Italfondiario.
«I nostri dati – spiega – non confermano quelle
conclusioni. La situazione è oltremodo variegata
da zona a zona ed addirittura da unità immobiliare
ad unità immobiliare. E in un mercato dalle attuali
condizioni è difficile stabilire quale possa essere il
prezzo di libero mercato e quindi fare confronti
con esso. Un riferimento univoco e trasparente
non può che essere ai prezzi OMI e uno studio da
noi compiuto dimostra che il divario arriva a un
quinto. Nelle aste, poi, la vendita è addirittura agevolata ed anche nei Tribunali nei quali il sistema in
atto funziona alla perfezione e non c’è alcunché da
modificare, come invece si propone, lo scostamento non è diverso da quelli nei quali il meccansmo può non funzionare al meglio. La conclusione è che quello delle aste giudiziarie è l’unico riferimento certo per stabilire il valore attuale degli
immobili».
Un concetto che va sicuramente accostato al fatto
che più di otto aste giudiziarie su dieci destinate
alla vendita di immobili vanno deserte. È quanto
sottolinea il direttore operativo della società di
gestione di asset immobiliari Italfondiario Re,
Gabriele Mazzetta.
In otto anni è più che raddoppiato lo scarto dei
prezzi medi al metro quadrato tra le aste e le vendite immobiliari a libero mercato: dal -14,6% del
2006 siamo passati al -38,6% del 2014. Ci sono
così quasi mille euro di differenza al metro quadrato tra libero mercato e le aste. Per rilanciare il
settore e fermare la svalutazione progressiva di
questi immobili Italfondiario Re avanza alcune
proposte: sostituire i custodi giudiziari che non
consentono le visite alle proprietà, velocizzare le
procedure di rilascio dell’immobile se il debitore
non è collaborativo e favorire la finanziabilità degli
immobili.
Da “OttopiùCasa” del 23 luglio 2014
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 51
DAL COLLEGIO DI MANTOVA
La premiazione
dei Geometri Mantovani
9 maggio 2014
S
i è svolta lo scorso 9
maggio la consueta
e tradizionale cerimonia di premiazione dei
geometri mantovani.
La cerimonia, apertasi con
gli interventi dei Rappresentanti di Categoria e delle
Autorità locali, è poi proseguita con il momento delle
premiazioni, momento che
ha fatto percepire subito un
clima di forti emozioni da
parte dei presenti.
Ecco l’elenco
dei geometri premiati
I neo-iscritti premiati
Edoardo Ancelotti
Luca Azzali
Moreno Boseggia
Matteo Bovi
Marco Destefani
Raffaele Gaetano
52 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Cinzia Gollini
Andrea Meloni
Francesca Mondin
Matteo Santoni
Josè Andres Tarifa Pardo
Sono stati premiati con un attestato
d’iscrizione.
Geometri con 40 anni
di iscrizione all’Albo
Danilo Bonoldi
Paride Sergio Bulgarelli
Erio Cini
Arnaldo Comini
Guido Grandi
Enzo Merighi
Michele Parazzi
Lando Piadena
Tonino Portioli
Roberto Torresani
Sono stati premiati con una targa
d’argento.
Geometri con 50 anni
di iscrizione all’Albo
Gian Paolo Bazzani
Mario Bini
Piergiorgio Camozzi
Enzo Cortesi
Ivo Dal Borgo
Amleto Gerola
Alberto Gollini
Arnaldo Grandi
Ugo Molinari
Mauro Panzani
Vittorio Salvaterra
Attilio Voltini
Agostino Zambelli
Sono stati premiati con una medaglia d’oro e un attestato.
Geometra con 60 anni
di iscrizione all’Albo
Battista Gatti
È stato consegnato un timbro d’oro e
un attestato.
Piacevole è stato l’ascolto
dei profili dei geometri letti
al momento delle singole
premiazioni.
A conclusione della cerimonia sono stati inoltre consegnate le borse di studio ai
geometri neoiscritti che
hanno ottenuto la votazione
più alta nella scorsa sessione degli esami di abilitazione.
Le borse di studio quest’anno sono state elargite
dalla sig.ra Maria Bottoli in
memoria del marito geom.
Antonio Scaravelli e dalla famiglia Ernesto Sabbadini in
memoria della figlia Geom.
Federica Sabbadini.
Al termine è seguita la cena
conviviale all’interno delle
sale di “Villa Schiarino
Lena”.
❑
DAL COLLEGIO DI MANTOVA
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 53
DAL COLLEGIO DI MANTOVA
Elezioni del Consiglio Direttivo
del Collegio Geometri
di Mantova
I
l Collegio geometri di Mantova ha un nuovo Presidente e un nuovo Consiglio Direttivo.
Martedì 1° luglio il neo Consiglio si è presentato in una conferenza stampa, che si è svolta nella sede di viale Risorgimento 29, durante la quale sono state illustrate anche alcune delle attività che il Collegio mantovano intende mettere in campo.
I componenti del nuovo Consiglio Direttivo sono:
Davide Cortesi
presidente di nuova nomina e già consigliere nello
scorso mandato;
Stefano Andreoli
segretario di nuova nomina e neoconsigliere;
Luigi Raffanini
tesoriere e vice presidente, già tesoriere nello scorso
mandato;
Arturo Cantini
già consigliere nello scorso mandato;
Gabriele Molinari già consigliere nello scorso mandato;
Giovanni Negrisoli già consigliere nello scorso mandato e presidente
della Consulta Tecnica degli Ordini e Collegi della
provincia di Mantova;
Chiara Patuzzo
consigliere di nuova nomina;
Cesare Stuani
già segretario nello scorso mandato;
Massimo Terzi
consigliere di nuova nomina.
È
stato il neo Presidente e rappresentante del
nuovo Consiglio direttivo, il geometra Davide Cortesi, a delineare il lavoro che il Collegio geometri
intende perseguire nei prossimi quattro anni di mandato.
«Innanzitutto, desidero ringraziare il mio predecessore
geometra Annalisa Lorenzi – ha detto Cortesi – che ha saputo dare lustro alla Categoria, durante i suoi dieci anni di
presidenza. Per questo l'attività intrapresa dallo scorso
Consiglio sarà perseguita ed implementata».
Poi, ha presentato alcuni dei diversi obiettivi che il nuovo
Consiglio direttivo, frutto del risultato delle elezioni avvenute nel mese di giugno, si propone di raggiungere. «Di particolare importanza sarà il ruolo e il lavoro di tutti i consiglieri – ha sottolineato Cortesi –, perché il momento storico
che affrontiamo richiede visioni più moderne ed innovative.
Un primo innovativo passo è stato quello di aprire la pagina
Facebook del Collegio geometri di Mantova, in modo di raggiungere, soprattutto, le nuove generazioni».
Inoltre, è intenzione del nuovo Consiglio di operare con
maggiore presenza sul territorio e con maggiore coinvolgimento delle istituzioni mantovane. «In un momento di forte
crisi economica come quella che stiamo attraversando – ha
detto il Presidente –, riteniamo fondamentale mettere in
rete tutte le professionalità e le istituzioni presenti sul territorio».
L’appartenenza al Collegio dei geometri, categoria storicamente vicina alle famiglie, è di fondamentale importanza
54 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
per lo sviluppo del tessuto urbanistico e civile della cittadina gonzaghesca. «Noi tutti ricordiamo il periodo in cui il
medico, il farmacista il geometra ed il parroco costituivano
la struttura portante della società di ogni paese – ha continuato Cortesi –. Lo slogan sarà: “Il geometra è di famiglia,
parlane con lui!”».
L
e attività più significative che verranno perseguite
sono: le necessità progettuali dell’abitazione
della famiglia, la gestione della sicurezza della
casa anche in fase di costruzione, la salubrità degli ambienti, la certificazione e l’ottenimento del risparmio energetico con conseguente miglioramento economico ed ambientale, la gestione di tutte le pratiche fiscali e catastali
connesse all’uso ed alla realizzazione dell’immobile, la
consulenza delle problematiche giudiziarie che possono
derivare dall’appalto delle opere, le verifiche delle compatibilità ambientali ed il rispetto delle persone non auto-
DAL COLLEGIO DI MANTOVA
sufficienti e/o non autonome con l’eliminazione di
tutte le barriere architettoniche, il rispetto dei nostri
meravigliosi parchi e territori, l’assistenza e la collaborazione allo sviluppo del
tessuto agrario e zootecnico
locale, l’amministrazione
del patrimonio edilizio esistente.
«Il nuovo Consiglio vorrà essere di supporto, di aiuto ed
a disposizione delle pubbliche amministrazioni – ha
detto il neo Presidente –,
specialmente nel momento
delle nomine e delle scelte
delle commissioni edilizie,
urbanistiche e di tutela del
paesaggio, fornendo quelle
professionalità che sicuramente la nostra categoria è
in grado di esprimere. Professionalità riconosciute dai
maggiori Enti territoriali e
lombardi».
I
l coinvolgimento delle “nuove leve” sarà
fondamentale per
tutta la categoria: «l’allontanamento delle facoltà tecniche universitarie dalla nostra città lascerà un 'vuoto'
professionale non diversa-
mente colmabile – ha evidenziato Cortesi –. Il sostegno ai giovani professionisti, che, con le nuove regole, potranno entrare nel
mondo del lavoro già l’anno
dopo il diploma, rappresenta un’opportunità che la
nostra categoria intende cogliere, contribuendo al rilancio economico della città
e di tutto il tessuto sociale».
In questa direzione, il
nuovo Consiglio cercherà
anche di promuovere le
scuole per “geometri” di
Mantova e provincia,
seppur nel rispetto delle
proprie indipendenze, peculiarità ed indirizzi scolastici.
Infine, ha concluso il Presidente Cortesi: «L’augurio
che faccio al Consiglio che
rappresento, confidando
nella collaborazione degli iscritti e delle istituzioni, è
quello di poter affrontare un
quadriennio ricco di risultati
e gratificazioni per tutta la
Categoria».
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 55
DAL COLLEGIO DI LODI
Lorenzo Negrini
L
e disposizioni che
regolano la materia
risalgono ormai a
sei anni fa: cfr. Delibera del
Garante per la protezione
dei dati personali n. 46 del
25 giugno 2008 (di seguito
più semplicemente “Delibera”).
Dubbi e perplessità sollevati all’epoca dell’uscita del
provvedimento sono a
tutt’oggi rimasti irrisolti. Si
ritiene pertanto opportuno
rifare il punto della situazione.
A norma dell’art. 1, le norme
in essa contenute si applicano ai CTU ed i periti che operano nell’ambito giudiziario ex art.61 c.p.c. secondo il quale «Quando è
necessario, il Giudice può
farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per
tutto il processo, da uno o
più consulenti di particolare
competenza tecnica». L’articolo richiamato è quello che
si riferisce all’attività svolta
dal CTU e dal perito nell’ambito del processo di cognizione ed a tal proposito lo si
ritiene applicabile – per analogia – anche al processo
amministrativo. Ne rimarrebbero pertanto esclusi, a
stretta interpretazione, gli
ausiliari del Giudice nel processo dell’esecuzione – sia
questa nella forma generica
dell’esecuzione immobiliare che in quella specifica
degli obblighi di fare o non
fare – essendo invece regolamentati dall’art.68 c.p.c.:
«Nei casi previsti dalla legge
o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere
o l’ufficiale giudiziario si può
fare assistere da esperti in
56 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
CTU, periti e privacy
una determinata arte o professione e, in generale, da
persona idonea al compimento di atti che egli non è
in grado di compiere da sé
solo».
Il testo della Delibera
sembra non lasciar spazio ad
interpretazioni estensive da
un lato (il richiamo è fatto al
solo art.61 c.p.c.), ma dall’altro sembra quanto meno
strano che il Garante abbia
voluto escludere un settore
così particolarmente delicato, come quello delle esecuzioni immobiliari. Più probabilmente, con l’espressione CTU e periti si è voluto
comprendere anche quest’ultima categoria non richiamata.
Non vi sono invece dubbi
sulla applicabilità delle disposizioni anche ai Consulenti tecnici di parte (CTP)
essendo questi, invece, espressamente citati (art.6
della Delibera).
La normativa in esame fornisce le istruzioni di natura
generale per garantire il rispetto dei principi in materia dei dati personali regolati dal Codice promulgato
con D.lgs 30 giugno 2003
n.196 (di seguito più semplicemente chiamato “Codice”).
Le indicazioni non incidono
sulla procedura che gli Ausiliari devono rispettare nello
svolgimento del loro incarico secondo le istruzioni ricevute dal Giudice. Per tale
motivo, a norma dell’art.2
della Delibera, viene riconfermata la disposizione dell’art.47 del Codice, secondo
il quale non sono applicabili
alla fattispecie le disposi-
zioni che riguardano:
1. Modalità di esercizio dei
diritti da parte dell’interessato (art.9)
2. Riscontro da fornire al medesimo (art.10)
3. Codici di deontologia e di
buona condotta (art.12)
4. Informativa agli interessati (art.13)
5. Cessazione del trattamento (art.16)
6. Trattamento svolto da
soggetti pubblici (art1822)
7. Notificazione al Garante
(art.37 e 38)
8. Obblighi di comunicazione all’Autorità, autorizzazioni e trasferimento
dei dati all’estero (art.3945)
9. Ricorsi al Garante (art.145151)
Restano invece applicabili
le restanti disposizione in
materia di trattamento dei
dati personali, intendendosi con tale espressione
«qualunque operazione o
complesso di operazioni, effettuate anche senza l’ausilio di strumenti elettronici,
concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione, e
la distruzione di dati, anche
se non registrati in una
banca dati» (art.4 - comma 1
- lett. a del Codice).
Intendendosi per dato personale «qualunque informazione relativa alla persona fisica, persona giuridica, ente
o associazione, identificati o
identificabili, anche indirettamente, mediate riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il numero di riferimento personale» (art.4 - comma 1 - lett.b
del Codice). In sostanza si
tratta dei dati comuni, sensibili e giudiziari di persone fisiche e giuridiche. Più nel
dettaglio:
1. Dati comuni o identificativi: consentono l’identificazione diretta dell’interessato (ad esempio,
nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, targa
automobilistica ...)
2. Dati sensibili: si riferiscono a dati strettamente
legati alla vita dell’individuo (ad esempio razza,
etnia, stato di salute, preferenze sessuali, religione, politica...)
3. Dati giudiziari: qualità
d’imputato, sentenze,
provvedimento di amnistia ...).
I
l trattamento deve avvenire nel rispetto
delle indicazioni fornite dall’art 11 del Codice,
improntate sui principi di liceità, esattezza, correttezza,
pertinenza e finalità. In sostanza i dati personali:
• possono essere utilizzati
solo nei limiti e nell’ambito dell’incarico;
• le modalità di trattamento
devono essere proporzionate alo scopo perseguito;
• l’incrocio dei dati deve restare in questo ambito;
• le informazioni personali
acquisite utilizzate o
poste a fondamento delle
valutazioni devono essere
corrette, complete e corri-
DAL COLLEGIO DI LODI
spondenti ai dati di fatto
anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato (sia questa persona fisica o giuridica);
• le informazioni si devono
limitare a quelle strettamente necessarie o indispensabili per lo svolgimento dell’incarico.
U
n particolare problema è poi
quello della conservazione e cancellazione
dei dati.
Richiamato l’art.11 del Codice, le Linee guida ricordano che i dati non possono
essere conservati per un periodo di tempo superiore a
quello necessario al perse-
guimento degli scopi per i
quali essi sono stati raccolti
e trattati. Ne consegue che,
terminato l’incarico, l’Ausiliario deve depositare in
Cancelleria non solo la propria relazione ed i fascicoli
di parte ritirati in seguito al
giuramento, ma anche quella acquisita nel corso dell’attività svolta se non è stato
diversamente autorizzato
dal Magistrato o da specifiche disposizioni normative. E la disposizione va applicata a tutta la documentazione in senso lato, ovvero
anche agli appunti, note,
schemi di calcolo, rilievi.
Senza autorizzazione del
Giudice, il CTU ed il Perito
non possono conservare
presso il proprio studio la
predetta documentazione
sia quella in forma cartacea
che in forma elettronica.
La fattispecie ha non pochi
riflessi critici per il CTU ed il
Perito in generale: si pensi al
caso in cui venisse convocato per chiarimenti o per un
supplemento di consulenza.
Non avendo conservato
nulla presso il proprio
studio, non potrebbe che ricorrere al fascicolo di causa a
suo tempo depositato per ricostruire l’iter logico che lo
ha portato a determinate
conclusioni. Diventa allora
importante che oggetto di
deposito siano tutti i documenti acquisiti nel corso
della causa, ovvero diventa
importante il deposito anche di tutti quegli appunti,
schizzi, memorandum, bozze che comunemente corredano il fascicolo di studio e
che permettono, a distanza
di tempo (magari di anni,
come capita oggi per le esecuzioni immobiliari) di ricostruire il percorso logico che
ha portato l’Ausiliario a determinate conclusioni ed affermazioni. Senza di queste,
molto spesso, la ricostruzione è quasi impossibile.
Ciò considerato, la raccomandazione sul punto per il
CTU e l’Ausiliario, rimane
quella di chiedere ed ottenere dal Magistrato l’autorizzazione alla Conservazione dei dati presso il proprio studio.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 57
TECNICA
Andrea Botti
S
econdo le “Linee
guida per l’applicazione dei crediti
Leed per le pietre ornamentali autenticamente naturali
per le nuove costruzioni e le
ristrutturazioni”1, i manufatti
lapidei, se adeguatamente
impiegati, possono contribuire a migliorare le capacità energetiche dell’edificio. È dimostrato che la
pietra, grazie alla sua massa
termica, concorra alla riduzione dell’energia necessaria al riscaldamento/raffrescamento; che i manufatti
litici in opera, se correttamente sollecitati, possano
collaborare alle funzioni
strutturali e, quando rimossi, vengano sempre più
spesso reimpiegati; che gli
scarti, ottenuti in fase di demolizione/costruzione,
siano destinati alla produzione di sabbie e ghiaie originando materie prime/seconde in base alle norme
d’impiego. Infine, non va dimenticata la specificità geografica: la presenza di una
cava caratterizza l’architettura locale e, nella maggior
parte dei casi, la pietra estratta e impiegata ne garantisce un ciclo di vita con durata senza pari.
Nel confronto con l’esistente, quando l’elevato livello di degrado circoscrive
le scelte del progettista al
solo recupero tipologico, il
materiale lapideo diviene
strumento per ricucire l’antico legame interrotto fra
paesaggio e architettura. Un
esempio indicativo, a tal
proposito, è rappresentato
dalla cosiddetta House in Brito,
un’abitazione unifamiliare
58 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Riqualificare con la pietra
materia a chilometro zero
conclusa nel 2005, situata
nei pressi della omonima
cittadina portoghese, in una
valle risparmiata dalla cementificazione. Su una delle
pre-esistenze si è concentrato il progetto di recupero
tipologico firmato dallo
studio portoghese Topos Ate-
bienti attorno allo spazio
centrale aperto (dove si trovava il pozzo), ha dato
spunto alla parziale ricostruzione di un organismo che
segue le irregolarità altimetriche del terreno ed è costituito da due livelli: al piano
terra cucina, sala, biblio-
lier.
L’originario schema a patio
del ’rudere’, che prevedeva
una distribuzione degli am-
teca-studio, camera, bagno
e ambienti di servizio quali
lavanderia e autorimessa; al
primo piano le camere per
gli ospiti e i servizi annessi.
Le murature perimetrali
pre-esistenti e i rivestimenti
dei nuovi volumi cubici a
doppia altezza sono stati
realizzati utilizzando, almeno in parte, i grossi conci
originari, posati con malta.
La continuità del paramento
esterno, contrariamente al
carattere tipicamente introverso della tipologia, è interrotta da una serie di affacci (grandi finestre a tutta
altezza al piano terra) verso
il paesaggio che contribuiscono a facilitare il rapporto
con la natura circostante.
I parziali rivestimenti in
corten del perimetro esterno
testimoniano le aggiunte e
garantiscono l’integrazione
con il contesto (facilitato dal
processo di ossidazione del
materiale e dal conseguente
aspetto cromatico); le forme
rigorose incastonate nel
muro pre-esistente sembrano generate dai conci
stessi: naturale e artificiale,
entrambi denunciano il
tempo che passa. Nella casa
di Brito la materia litica domina: entra negli spazi del
quotidiano dove convive
con le superfici lisce e
bianche e ne esce in forma di
rivestimento delle pavimentazioni e bordure dello
specchio d’acqua nel patio,
alimentato dalla sorgente
che garantisce la vita alla vegetazione del luogo2.
Quando l’intervento è collocato nel tessuto storico e il
confronto con il linguaggio
architettonico delle pre-esistenze vincola le scelte del
progetto, la pietra può agevolare il raggiungimento di
un equilibrio fra nuovo e an-
TECNICA
Nella pagina di sinistra: House in
Brito, Portogallo (photo by Xavier
Antunes).
In questa pagina a sinistra: House
in Brito, vista dell’interno (photo by
Xavier Antunes).
tico. Del resto, valorizzare
l’aspetto tipologico e formale originario, dialogare
con l’architettura della tradizione sono i principali contenuti del progetto di Casa
UP, una stalla con fienile trasformata in un’abitazione unifamiliare 3 . La realizzazione, conclusa circa tre anni
fa e firmata dall’architetto
Enrico Scaramellini, è localizzata a Soglio, un minuscolo villaggio nel Canton
dei Grigioni. La soluzione
prevedeva una definizione
volumetrica ispirata alle
forme e proporzioni originarie, articolata su due piani
sovrapposti: al piano terra,
un ampio locale diviso in tre
navate rimanda alla presenza dell’antica stalla; al
primo piano, l’ex- fienile ospita uno spazio di notevole
altezza in parte soppalcato.
Il progetto si concretizza attraverso alcune scelte specifiche: la copertura a capanna
rivestita con lastre di Rhein
Quarzit 4 ; l’ingresso originario trasformato in un’unica
grande “finestra” in legno
In questa pagina, a destra (sopra e
sotto): Casa UP, Soglio, Canton dei
Grigioni, Svizzera (Photo by
Marcello Mariana).
fonte di luce per l’intero
spazio; il rivestimento dei
prospetti in tranciato da fiume
della Valchiavenna posato a
vista; le grandi cornici esterne, dipinte di bianco,
che coprono indifferentemente intonaco e pietra,
dando origine a una diversa
percezione della finitura. Il
materiale lapideo è quello
maggiormente diffuso nei
fabbricati rurali della zona,
presenta forme irregolari
derivanti dalla lavorazione a
spacco e variazioni cromatiche nella gamma dei grigi,
la posa (a malta) rimanda ai
tradizionali muri a secco locali e ad una funzione strutturale ormai abbandonata.
Scelte progettuali simili,
anche se l’intervento si presenta di maggior estensione, si rilevano anche nel
recupero di un complesso agricolo di antica formazione5
nel comune di Radda in
Chianti, in provincia di
Siena, del 2003.
La soluzione dell’architetto
parmense Pierluigi Bontempi comprendeva re-
stauro e ristrutturazione dei
corpi di fabbrica esistenti, la
sistemazione degli esterni,
delle aree di pertinenza e la
costruzione della piscina in
un pianoro panoramico. An-
cora una volta ha prevalso il
rispetto delle tipologie e dei
materiali pre-esistenti: la
struttura muraria è stata ricostruita con pietra locale e
mattoni pieni; i serramenti
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 59
TECNICA
Podere Spanda, Radda in Chianti,
Siena (Photo by Pier Luigi
Bontempi.
realizzati in legno di rovere
(essenze locali); la copertura
in embrici e coppi; pavimentazioni, cornici e architravi in
Pietra Serena. Le sistemazioni esterne sono state
pensate nel rispetto della
tradizione mediante lastricati lavorati a mano e muretti
a secco in materiale di recupero.
Tuttavia sarebbe fuorviante
confinare l’impiego dei materiali lapidei al solo ambito
delle attività di recupero/ristrutturazione; il contributo
60 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
al tema della sostenibilità è
ampiamente documentato
da numerosi esempi, uno
dei più recenti è noto come
Ecovillaggio a 3 Zero, un complesso residenziale realizzato un anno fa circa nella
Valle della Mosella a pochi
chilometri da Trier in Germania.
Il progetto, firmato dall’architetto tedesco Matteo
Thun, rispondeva alle richieste della famiglia
Longen che puntava all’ampliamento della propria a-
zienda agricolo-vinicola mediante la costruzione di un
villaggio turistico (destinato
a chi è interessato alla locale
produzione di vino e frutta)
dotato di 20 piccole abitazione autonome e isolate. La
scelta del progettista si è orientata verso forme semplici e rigorose che sembrano liberamente re-interpretare i linguaggi della tradizione locale senza alcuna
sottomissione: volumi a
pianta quadrata, copertura a
capanna e un numero di a-
perture verso l’esterno ridotto al minimo indispensabile. Il materiale lapideo è
tutt’uno con l’architettura: il
rivestimento è in pietra a
spacco, posata a secco e la
copertura interamente rivestita da lastre di ardesia a
correre. Il paramento esterno s’interrompe solo per
ospitare una grande portafinestra di legno a due battenti, ingresso e fonte di luce
principale per l’interno.
Tutte le abitazioni sono collegate da percorsi che con-
TECNICA
Ecovillaggio a 3 Zero, Trier,
Germania (Photo by Matteo Thun).
missioni CO 2 tendenti a
zero; Zero rifiuti, un intento
nato da considerazioni sull’intero ciclo di vita degli edifici e sull’ottimizzazione
del bilancio degli scarti.
❑
ducono anche a
terrazze
in
legno e ad una
serie di giardini
a tema con siepi
di lampone e alberi da frutto.
S e c o n d o
Matteo Thun la
filosofia del
progetto è racchiusa nell’acronimo
“3
Zero” che indica: Zero chilometri, poiché la
scelta dei materiali da costruzione ha tenuto
conto della provenienza da siti
locali; Zero CO2,
poiché l’obiettivo è stato
quello di applicare tecniche
costruttive a e-
Note
1
Documento predisposto dal Gruppo di
Lavoro Settoriale: TASK FORCE IETRAP SOSTENIBILE, promosso e partecipato da:
Confindustria Marmomacchine, Marmomacc – Veronafiere, Assomarmisti Lombardia, Centro Servizi Lapideo Vco,
Centro Servizi Marmo – Videomarmoteca, Cet Servizi, Consorzio Marmisti Bresciani, Consorzio Marmisti di Chiampo,
Distretto del Marmo e delle Pietre del
Veneto, Distretto delle Pietre e del Porfido Trentino, POLITeca – Politecnico Di
Milano, in collaborazione con: Habitech
e Trentino Sviluppo. Per approfondimenti vedi: A. Botti, Linee guida Leed… ora
anche per le pietre naturali, Il geometra bresciano n. 1/2012.
2
Chiara Nicora, Il recupero di pietra e tradizione locale nella House in Brito, architettura
ecosostenibile.it – Foto di Xavier Antunes.
3
A. Botti P. Resbelli a cura di,
ARCH&STONE13 – catalogo delle opere, Ed.
Magalini Due, Rezzato (Bs), 2013
4
È uno paragneiss quarzitico proveniente da Hinterrhein, nel Cantone dei
Grigioni (Svizzera).La roccia si presenta a
grana fine ed a tessitura scistosa. Il suo
colore va dal grigio al verde chiaro e le
sue caratteristiche fisico-meccaniche lo
rendono un materiale utilizzabile in tutte
le applicazioni interne ed esterne. N.d.R.
5
A. Botti P. Resbelli a cura di,
ARCH&STONE13 – catalogo delle opere, Ed.
Magalini Due, Rezzato (Bs), 2013
Immagini casa brito
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 61
AGRICOLTURA E FORESTE
Valeria Sonvico
I
l Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei fitosanitari (Pan), entrato in vigore il
12 febbraio 2014, è il recepimento della direttiva europea 128/2009 e del decreto legislativo n. 150 dell’agosto 2012. Ha durata 5
anni e comprende alcune
novità anche per le Imprese
Agricole rispetto al passato.
Gli obbiettivi principali del
Programma Nazionale sono
di garantire la sicurezza e la
sostenibilità dell’ambiente,
ridurre i rischi e gli impatti
sulla salute di coloro che utilizzano i prodotti fitosanitari, tutelare maggiormente
la popolazione, conservare
la biodiversità e promuovere l’applicazione della difesa integrata, dell’agricol-
62 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Nuove regole per l’acquisto
e l’utilizzo in agricoltura
dei prodotti fitosanitari
tura biologica e di altri approcci alternativi. In questa
logica, infatti, per la prima
volta viene disciplinato con
attenzione l’utilizzo di prodotti fitosanitari anche in
aree extra-agricole e si parla
per la prima volta di utilizzatore professionale e non
professionale in relazione ai
quali seguirà una nuova classificazione dei prodotti fitosanitari.
La razionalizzazione dei
prodotti fitosanitari viene
coordinata dal Pan attraverso i seguenti contenuti:
– formazione e informazione
per gli utilizzatori, distributori e consulenti;
– controllo funzionale delle
attrezzature;
– misure di tutela per aree
specifiche;
– gestione in azienda dei
prodotti: manipolazione,
stoccaggio e trattamento
dei relativi imballaggi e
delle rimanenze;
– strategie fitosanitarie applicabili: difesa integrata
obbligatoria;
– monitoraggio, sperimentazione e ricerca.
I destinatari a cui sono rivolti
gli impegni sono: gli utilizzatori professionali (quali gli operatori e i tecnici, gli imprenditori e i lavoratori autonomi, sia nel settore agricolo sia in altri settori); i distributori (coloro che immettono sul mercato un prodotto fitosanitario); i consulenti (coloro che forniscono
prestazioni di consulenza in
materia di uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari e sui
metodi di difesa alternativi).
Una panoramica sintetica
dei prossimi adempimenti
per le imprese agricole.
Formazione e informazione
per gli utilizzatori,
distributori e consulenti
Al fine di poter acquistare e
utilizzare i prodotti fitosanitari gli imprenditori, maggiori di 18 anni, sono tenuti a
frequentare un corso di formazione base di 20 ore, e sostenere un esame finale con
esito positivo per ricevere il
certificato di abilitazione. Esentati dall’obbligo di frequenza del corso di formazione, ma non dall’esame di
abilitazione, coloro che
hanno un diploma di scuola
superiore di durata 5 anni o
di laurea, anche triennale,
AGRICOLTURA E FORESTE
nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali,
ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie.
Fino al 26 novembre 2014
sarà possibile procedere
con i rinnovi e il rilascio delle
abilitazioni secondo le vecchie modalità.
Il certificato ha validità
cinque anni ed è riconosciuto a livello nazionale. È
possibile procedere al rinnovo presentando contestualmente gli attesti comprovanti l’aggiornamento
per un totale del 12 ore cumulati nei 5 anni di abilitazione.
Controllo funzionale
delle attrezzature
È obbligatorio il controllo
funzionale delle attrezzature al fine di garantire la
maggior efficienza nella distribuzione del prodotto e
sicurezza dell’ambiente e
della salute.
Entro il 26 novembre 2016
devono essere sottoposte a
controllo funzionale le seguenti tipologie:
– macchine irroratrici per la
distribuzione su un piano
verticale;
– macchine irroratrici per la
distribuzione su un piano
orizzontale;
– macchine irroratrici e attrezzature impiegate per
trattamenti alle colture
protette;
I controlli fino al 31 dicembre
2020 avranno frequenza ogni
5 anni, successivamente
ogni 3 anni.
Laddove successivamente
al 26 novembre 2011 sia già
stato effettuato un controllo
presso un centro riconosciuto dalla Regione è da ritenersi valido.
Le attrezzature acquistate
dopo il 26 novembre 2011
sono sottoposte al primo
controllo entro 5 anni dalla
data di acquisto.
Gestione in azienda
dei prodotti:
manipolazione, stoccaggio
e trattamento dei relativi
imballaggi
e delle rimanenze
Dal 1 gennaio 2015 dovranno
essere rispettate le indicazioni contenute nell’allegato VI a cui si rimanda la lettura e che coinvolgono:
– lo stoccaggio dei prodotti
fitosanitari e la loro manipolazione;
– la diluizione e la miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell’applicazione;
– la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze
di prodotti fitosanitari;
– il recupero o il riutilizzo
della miscela fitoiatrica residua nell’irroratrice al termine del trattamento.
Difesa integrata
obbligatoria
Dal primo gennaio 2014 si
applicano i principi generali
della difesa integrata obbligatoria.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 63
MEDIAZIONE
Lara Baghino
I
l 10 e 11 luglio si è
svolto a Roma il Secondo Convegno Nazionale Geo-Cam (Associazione Nazionale Geometri
Consulenti tecnici Arbitri e
Mediatori), dal titolo “Dal
sogno alla speranza”, durante il quale si è svolta la
prima competizione di mediazione nazionale tra le sezioni distaccate Geo-Cam.
La sezione di Brescia, purtroppo, non è riuscita ad iscriversi, ma all’evento
hanno assistito la scrivente
in qualità di referente GeoCam per la provincia di Brescia, il geom. Dei Tos, vice
responsabile della sezione
distaccata di Brescia del-
64 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
L’importanza di far conoscere
il ruolo del geometra
nella risoluzione delle liti
l’ODM e la geom. Abbiatici
in rappresentanza del Collegio geometri di Brescia.
La competizione ha evidenziato il ruolo del geometra
mediatore nella risoluzione
delle controversie. Sono
stati simulati dei casi di mediazione e la gara ha visto
coinvolti i colleghi, preparati
per l’occasione, che hanno
svolto il ruolo delle parti istante e convenuta, il ruolo
dei legali che affiancavano le
parti, e naturalmente il ruolo
del mediatore.
Vorrei ricordare che il geometra mediatore ha specifiche competenze in materia
tecnica, ha la capacità professionale di dirimere que-
stioni quali: divisioni ereditarie, successioni, suddivisioni di proprietà, usucapione, condominio, confini
di proprietà, controversie
legate ai contratti.
Il mediatore Geo-Cam viene
preparato costantemente,
per migliorare la comunicazione e i metodi di approccio con le parti che si rivolgono al mediatore per dirimere la loro controversia, e
per garantire che il metodo e
la procedura vengano eseguite nello stesso modo.
I vincitori del premio GeoCam Awards sono stati i colleghi Giovanni Corsini e Alberto Campagna, rispettivamente parte e Consulente di
parte della sezione di Pesaro.
Il secondo premio è stato assegnato a Giuseppe Iamiglio, coach della sezione di
Parma e il terzo premio assegnato a Lorenzo Cipriani,
coach della sezione di Firenze.
Alla conclusione della giornata è stato assegnato un
premio alla sezione distaccata Odm di Udine per aver
attivato il maggior numero di
procedure di mediazione, e
un premio è andato al collega Cristiano Gramillano,
responsabile della sezione
Odm di Roma, per aver
svolto il maggior numero di
ore di formazione, oltre
quelle annuali obbligatorie.
MEDIAZIONE
Nella pagina di sinistra: da destra si
notano il dott. Nicola Gratteri,
magistrato; il geom. Paolo Frediani,
vice presidente Geo-Cam; il geom.
Filippo Vircillo, presidente di GeoCam.
Qui sotto, i geometri Lara Baghino,
referente Geo-Cam per la provincia
di Brescia, e Daniel Dei Tos, vice
responsabile Odm, sezione distaccata
di Brescia.
Alla prima competizione nazionale Geo-Cam, hanno
preso parte geometri associati e provenienti da ogni
parte d’Italia, con l’intento
di migliorare le capacità dei
colleghi mediatori, di generare soluzioni alternative finalizzate al raggiungimento
dell’accordo.
Sono state valutate le diverse squadre in base al linguaggio del corpo, alla comunicazione adottata, alla
creatività e alla capacità espositiva, che si basa sul modello facilitativo.
Nel pomeriggio della prima
giornata ho avuto la fortuna
di partecipare alla lectio magistralis tenuta dal dott. Nicola
Gratteri , magistrato e Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale
di Reggio Calabria: una lezione di vita e un esempio
da seguire.
Il presidente Geo-Cam, geo-
metra Vircillo, al
termine dell’oratoria ha consegnato al Magistrato
il Primo premio
“Geocam…miniamo: passi nella
giusta direzione
(esempi da seguire)”. Durante la
riunione di aggiornamento dei referenti ci è stata rivelata una novità:
Geo-Cam ha l’obiettivo di creare
le “Camere arbitrali” presso le sezioni distaccate
nazionali, ma di
questo argomento
parleremo più avanti.
I colleghi mediatori e associati bresciani dovranno
prepararsi per i prossimi
Campionati Nazionali di Mediazione che si terranno a
Milano, probabilmente a
febbraio 2015, con la speranza che alla prossima gara
riusciremo a preparare una
squadra vincente.
❑
Si informano i lettori che è stato attivato lo sportello di informazione
sulla “mediazione” messo a disposizione di tutti coloro, geometri e cittadini privati, che hanno necessità di ottenere chiarimenti e delucidazioni in merito.
Il proposito è quello di offrire, anche attraverso questa iniziativa, una
“informazione culturale” sulle tematiche che riguardano la mediazione
quale strumento alternativo alla risoluzione delle controversie civili e
commerciali, attraverso la disponibilità di esperti in materia iscritti
all’Organismo Mediazione Nazionale Interprofessionale GEO.C.A.M.
Sez. di Brescia che – previa richiesta di appuntamento da inviare tramite email all’indirizzo [email protected] – si sono resi
disponibili a gestire gli appuntamenti presso i locali della sede
dell’Organismo di Mediazione, adiacenti alla sede del Collegio in P.za C.
Battisti 12.
Con l’occasione si suggerisce ai professionisti di fare riferimento, nella
stesura delle scritture private per il conferimento d’incarico, al documento proposto dal CNGeGL – prot. 8897 del 31 agosto 2012 –, che
all’art.14, in relazione alle possibili controversie e con specifico rimando al tentativo di conciliazione, riporta la seguente indicazione:
“Le parti espressamente pattuiscono che ogni controversia nascente
da/o collegata al presente contratto, derivante dalla sua applicazione e/o
interpretazione, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di
conciliazione. La sede della mediazione sarà presso la Sezione
Distaccata dell’Organismo di Mediazione Interprofessionale Nazionale
GEO.C.A.M. – cod. iscriz. n. 922 del Registro degli organismi abilitati a
svolgere la mediazione si cui all’art. 3 del D.L. 18 ottobre 2010 – presso il Collegio Geometri e Geometri Laureati della provincia di Brescia,
P.za C. Battisti 12 Brescia - [email protected].”
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 65
CONDOMINIO
Francesco Ganda
È
interessante la
sentenza depositata giorni fa dalla
Cassazione. Il caso in esame
aveva per oggetto una situazione di condominio parziale. Vi era un condominio
complessivo costituito da
due diverse palazzine, i cui
condòmini si sono messi a
discutere in ordine ai criteri
di ripartizione di alcune
spese. Da una parte, un
gruppo di condòmini affermava che determinate spese dovevano essere sostenute solo dai proprietari
della singola palazzina, dall’altra, altri condòmini affermavano invece che determinate spese dovevano essere
suddivise tra tutti i condòmini del condominio, ivi
compresi i proprietari della
palazzina vicina. La sentenza contiene alcune questioni del tutto specifiche
che esulano dall’interesse
dei nostri lettori che non
consentono neppure di essere adeguatamente generalizzate. Tuttavia ciò che è
importante sottolineare è
che la Corte di Cassazione
segnala che i fatti rilevanti ai
fini del decoro architettonico dello stabile eccedono
il contesto del semplice condominio parziale e devono
riferirsi a tutti i condomini,
anche relativamente alle
spese. Questa sentenza è
molto importante e riafferma la rilevanza del decoro architettonico come
bene giuridico che eccede la
considerazione pura e semplice del singolo bene materiale che lo caratterizza o lo
limita. Il decoro architettonico, dice la Cassazione, è un
66 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Casi di condominio
Il decoro è di tutti
Spese condominiali... ed altro
bene comune a tutti, sia nel
caso in cui coinvolga beni
oggettivamente di proprietà
di tutti i condòmini, sia nel
caso – altre sentenze in passato lo hanno affermato –
che coinvolga beni individuali.
Corte di Cassazione, sez,II Civile,
sentenza n. 17875/13; depositata il
23 luglio
A tale convincimento il giudice del gravame è pervenuto sulla base di argomentazioni congrue ed esaurienti, con le quali, all’esito
di una dettagliata descrizione della situazione dei
luoghi fondata sull’esame
dei rilievi fotografici e planimetrici acquisiti, ha posto in
evidenza che, per effetto
della strutturazione del
complesso condominiale in
oggetto, le due palazzine
poste sul fondo del cortile
interno, in una delle quali
(quella che prosegue sul
lato destro) sono allocate le
unità immobiliari di proprietà dell’appellante devono considerarsi del tutto
separate e autonome, sia
strutturalmente che funzionalmente, dal corpo di fabbrica principale. Di qui l’affermazione secondo cui,
mentre poteva ritenersi che
una parte delle spese in
questione, quali quelle riguardanti il decoro architettonico (fregi ornamentali,
targhette citofoniche, lampade a braccio) della facciata o dello stabile princi-
pale, fossero di carattere comune a tutto il complesso
condominiale, doveva escludersi il carattere comune per le spese concernenti la conservazione di
muri e coperture, la posa dei
portoni, il rifacimento dei
pluviali riguardanti l’edificio
principale, non aventi alcun
riflesso diretto sulla porzione autonoma costituita
dalle due palazzine poste
sul fondo del cortile interno,
costituenti per la loro struttura e funzione un condominio parziale ex art. 1123
comma 3 C.c.
La proprietà degli impianti
secondo il nuovo art. 1117
C.c. in vigore dal 18 giugno
Parti comuni dell’edificio.
[162 att.] 1.
[1]. Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unita immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:
(…) 3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne,
gli impianti idrici e fognari, i
sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione del gas, per l’energia
elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento
dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso
a qualunque altro genere di
flusso informativo, anche da
satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al
punto di diramazione ai locali di proprietà individuale
dei singoli condomini, ov-
CONDOMINIO
vero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza,
salvo quanto disposto dalle
normative di settore in materia di reti pubbliche.
Di chi è la responsabilità
In un angolo di una stanza del mio
appartamento si è verificata una
grave infiltrazione acqua. L’amministratore tuttavia mi dice che deve
verificare quale conduttura sia responsabile dell’infiltrazione prima di
provvedere al risarcimento dei
danni. Volevo sapere se la sua asserzione deve considerarsi corretta.
Secondo il codice civile gli
impianti all’interno del condominio devono considerarsi comuni fino al punto di
diramazione con le parti di
proprietà esclusiva. Pertanto l’impianto idrico nel
suo complesso non è tutto di
proprietà del condominio
ma è di proprietà in parte
del condominio e in parte di
singoli condomini. Quindi
l’affermazione dell’amministratore secondo il quale si
deve verificare preliminarmente dove si è verificata la
rottura, anche al fine di stabile chi è il responsabile al
risarcimento del danno,
deve considerarsi corretta.
pagare la sola parte scaturente da sua responsabilità
diretta.
Spese condominiali e “Condominio”
Lo scorso 30 maggio la Corte
di Cassazione ha depositato
una sentenza che ha deciso,
per l’ennesima volta, in ordine ad una vicenda di pagamento di spese condominiali. Era accaduto che un
condomino si era visto recapitare dal condominio un
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per il pagamento delle spese condominiali. Va ricordato che il
condominio è tra i pochi privilegiati nel sistema del diritto civile ad avere di diritto
la possibilità di ottenere un
decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (che
deve essere pagato anche
nel caso in cui il condomino
faccia opposizione). Uno dei
condomini, per l’appunto,
ha fatto opposizione rilevando di vantare un credito
verso il condominio anteriore al decreto ingiuntivo e
che pertanto la somma non
sarebbe da considerarsi dovuta in virtù della compensazione. La vicenda nei suoi
aspetti più concreti non era
molto chiara. Dalla lettura
della sentenza si intende
che dei denari erano stati
consegnati dal condòmino
all’Amministratore senza
una precisa motivazione di
spesa. La Cassazione ha
colto l’occasione per preci-
sare in linea generale che il
debito di spese condominiali non è suscettibile di
compensazione con altri
crediti che il Condomino
possa vantare in relazione ai
rapporti contrattuali condominiali o ai rapporti con gli
altri condomini. Una volta
approvato il bilancio il condominio deve in ogni caso
essere pagato. Ammettendo
diversamente, spiega la
Cassazione, gli oneri correnti del condominio dovrebbero essere necessariamente sopportati dagli altri
condomini.
Corte di Cassazione, sez. II Civile,
sentenza n. 13627/13; depositata il
30 maggio
La delibera di spesa adot-
Cassazione civile sez. III – 16 maggio
2013 – n. 11968
Il condominio deve risarcire
i danni subiti dalla singola unità immobiliare se scaturiti
dalla rotture di una condotta
idrica comune. Ove i danni
patiti dalla singola unità abitativa scaturiscano in parte
da cattiva manutenzione del
cespite e in altra parte derivino dalla proprietà comune, la compagine condominiale sarà condannata a
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 67
CONDOMINIO
tata dal condominio, divenuta inoppugnabile, fa sorgere l’obbligo del condomino di pagare al condominio la somma dovuta.
L’obbligazione del condomino verso il condominio e
vicende delle partite debi-
torie del condominio verso i
suoi fornitori o creditori
sono indipendenti. Il condomino non può ritardare il pagamento delle rate di spesa
in attesa dell’evolvere delle
relazioni contrattuali tra
condominio e oggetti creditori di quest’ultimo. Scaricherebbe altrimenti sugli
altri condomini gli oneri del
proprio ritardo nell’adempimento. Deve invece adempiere all’obbligazione verso
il condominio e, qualora
dalla gestione condominale
residuino avanzi di cassa,
vuoi per mancate spese,
vuoi per la risoluzione di
68 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
contratti in precedenza stipulati e conseguenti restituzioni, sorgerà eventualmente un credito nei confronti del condominio, tenuto a restituire, con il bilancio consuntivo di fine
anno, l’esubero di cassa
spettante secondo i rendiconti e le provenienze dei
vari fondi residui”.
Tutti d’accordo
Nel contesto di un’ampia ristrutturazione dell’immobile, uno dei condomini ha
proposto al condominio un
intervento sicuramente migliorativo dell’estetica complessiva del fabbricato. Si
farebbe carico infatti pure
del rifacimento di una facciata a sue esclusive spese.
In cambio costui offre e
chiede di costruire terrazza
al servizio dell’appartamento dell’ultimo piano, to-
gliendo una parte del tetto.
Uno dei condomini non accetta questa soluzione
anche se a noi tutti pare
molto ragionevole. Come si
può fare? L’apprezzamento
di ragionevolezza della
maggioranza dei condomini
è importante quando si intende deliberare a maggioranza su materie che permettano decisioni a maggioranza. Quando invece si
deve decidere in ordine a
materie riservate al diritto
dei condomini è indispensabile trovare l’accordo con
tutti, ivi compreso il dissidente. La mia opinione è
pertanto che, in difetto di accordo dell’ultimo condomino, l’operazione non può
essere compiuta.
Cassazione civile sez. II – 28 febbraio
2013- n. 5039
Qualora il proprietario del-
l’ultimo piano di un edificio
condominiale provveda a
modificare una parte del
tetto condominiale trasformandola in terrazza (od occupandola con altra struttura equivalente od omologa) a proprio uso esclusivo, tale modifica è da ritenersi illecita, non potendo
essere invocato l’art. 1102
c.c., poiché non si è in presenza di una modifica finalizzata al migliore godimento della cosa comune,
bensì all’appropriazione di
una parte di questa che
viene definitivamente sottratta ad ogni possibilità di
futuro godimento da parte
degli altri; non assume alcun
rilievo il fatto che la parte di
tetto sostituita od occupata
permanentemente continui
a svolgere una funzione di
coperture dell’immobile.
In breve
Le innovazioni di cui al
nuovo testo dell’art. 1120
C.c. che entrerà in vigore il 18
giugno 2013 i condomini,
con la maggioranza indicata
dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che,
nel rispetto della normativa
di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi
volti a migliorare la sicurezza
e la salubrità degli edifici e
degli impianti;
2) le opere e gli interventi
previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il
contenimento del consumo
energetico degli edifici e per
realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio e
per la produzione di energia
CONDOMINIO
mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione,
fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi
che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del solare
o di altra idonea superficie
comune.
3) L’installazione di impianti
centralizzati per la ricezione
radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo,
anche da satellite o via cavo,
e i relativi collegamenti fino
alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione
degli impianti che non comportano modifiche in grado
di alterare la destinazione
della cosa comune e di impedire agli altri condomini
di farne uso secondo il loro
diritto.
Il nuovo articolo
1117-Quater in vigore
dal 18 giugno 2013
Tutela
delle destinazioni d’uso
In caso di attività che incidono negativamente e in
modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti
comuni, l’amministratore o i
condomini, anche singolarmente, possono diffidare
l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare
la violazione, anche mediante azioni giudiziarie.
L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza
prevista dall’articolo 1136,
secondo comma.
Uso dei beni comuni
In un condominio di Bergamo all’inizio degli anni
Duemila vi era un locale che
a suo tempo era stato adibito dal condominio per collocarvi i motori e i quadri elettrici dei due ascensori che
servivano l’edificio.
chiedere la condanna del
condomino a togliere l’armadio di proprietà esclusiva
e a restituire l’intero locale
all’uso comune. Il tribunale
faceva eseguire una consulenza tecnica. Il consulente
tecnico accertava che in ef-
Corte d’Appello. La Cassazione ha tuttavia rovesciato
la decisione iniziale dei giudici di merito affermando
che l’utilizzo fatto da quel
condomino era conforme
alla destinazione data dai
condomini stessi al bene e
A seguito di una ristrutturazione, questi motori e
quadri elettrici condominiali sono stati collocati in
altra parte dell’edificio.
Il locale è rimasto quindi inutilizzato fino al momento
in cui uno dei condomini,
realizzando un ascensore di
utilizzo suo esclusivo, collocava all’interno di questo locale un piccolo armadio
chiuso contenete i contatori
e i quadri di controllo dell’ascensore di sua proprietà esclusiva. Uno degli altri condomini, evidentemente non
felice di questa iniziativa, si
rivolgeva al tribunale per
fetti in origine e la funzione
del locale era quella di accogliere i quadri elettrici e motori dell’ascensore e che
successivamente tali quadri
elettrici e motori comuni erano stati spostati. Ancora in
un secondo tempo – stabiliva il consulente tecnico
d’ufficio – questi quadri elettrici venivano collocati
dal condomino chiamato in
causa ad uso suo esclusivo.
A fronte di questa ricostruzione il tribunale accolse la
domanda e condannò il condomino a togliere tutto, con
una decisione successivamente confermata dalla
rappresentava unicamente
un utilizzo più intenso, lecito e non impediva, tra
l’altro, il pari uso degli altri
condomini. La Corte di Cassazione con questa sentenza, depositata lo scorso
25 febbraio, ha quindi rimesso nuovamente la causa
ad una diversa sezione della
corte d’appello.
Questa dovrà definitivamente decidere sulla base
di tale principio: quanto
fatto dal condomino non era
un uso illecito del bene comune, ma semplicemente
un uso più intenso conforme
alla destinazione e quindi
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 69
CONDOMINIO
da considerarsi consentito.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile,
sentenza n. 4499/14; depositata il
25 febbraio)
È possibile al singolo condomino apportare delle modificazioni o innovazioni alla
cosa comune, se queste non
alterano la destinazione del
bene.
tempestività, deve farsi riferimento alla data di deposito in cancelleria del ricorso
stesso, e non alla data della
sua notifica (la Suprema
corte attribuisce, peraltro,
rilievo al fatto che nella
specie anche il giudizio di
primo grado era stato introdotto con ricorso).
Come impugnare?
È vero che l’impugnazione
della delibera di condominio deve essere fatta secondo una certa forma? Oppure basta una comunicazione all’amministratore?
Il codice conosce solo un
modo di impugnare la delibera: alla luce delle norme
in vigore, quello di ricorrere
al giudice, previa proposizione di un’istanza di mediazione.
Ma, fatta questa precisazione, l’unico modo di impugnare è ricorrere al giudice.
Si discute invece su quale
atto debba essere fatto: se
un atto di citazione o un ricorso.
Ma tale aspetto appartiene
ai tecnicismi che non possono interessare il nostro
lettore competendo esclusivamente alla perizia del legale al quale ci si rivolge.
Quel che è certo è che non si
può impugnare la delibera
semplicemente con una lettera all’amministratore.
(Cassazione civile – sez. II 26/07/2013 n.18117)
Qualora l’appello avverso
una sentenza relativa alla
validità di una delibera condominiale sia stato proposto con ricorso, anziché
con atto di citazione, ai fini
della valutazione della sua
La delibera
per provare il credito
Secondo l’articolo 2697 del
Codice civile chi vuol far valere un diritto in giudizio e
provare i fatti costituiscono
il fondamento. È quello che
in gergo tecnico si chiama
l’onere della prova. In linguaggio più semplice ciò significa che se voglio vedere
riconosciuto un mio diritto in
giudizio, sono io a doverne
provare gli elementi che lo
sostengono, mente la parte
che resiste (avversa) non è
tenuta a dimostrare l’inesistenza del diritto. Questo
principio è ciò che ha cercato
di far valere un condomino
proponente opposizione
contro un decreto ingiuntivo
per il pagamento di spese
condominiali. Dopo aver
perso sia il primo sia il secondo grado di giudizio,
questo condomino ha fatto
ricorso in Cassazione affermando che non bastava, a
certificare la bontà del diritto del condominio al pagamento delle spese condominiali, l’esistenza di una
delibera condominiale sul
riparto delle spese: era indispensabile invece che nel
corso di precedenti giudizi
l’amministratore provasse
che il credito effettivamente
sussisteva. Posto che nelle
70 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
cause iniziate con decreto
ingiuntivo è il soggetto che
richiede i soldi che normalmente deve dimostrare l’esistenza del suo credito, il
condomino ha chiesto di accertare l’inesistenza del diritto del condominio, dato
che l’amministratore si era
limitato a dire che c’era una
assemblea, una delibera, un
riparto delle spese, ma non
aveva dimostrato le spese
fatte dal condominio e che il
condominio le avesse effettivamente sostenute. Il condomino ha dovuto tuttavia
arrendersi alla sentenza
della Cassazione che ha dichiarato che il condominio
ben può agire sulla base
della semplice delibera di
ripartizione delle spese e
che, anzi, la stessa deve considerarsi prova dell’esistenza del credito. Non v’è
dubbio che questa giurisprudenza, così come la disposizione di legge che prevede che i decreti ingiuntivi
materia condominiale debbano essere rilasciati in formula esecutiva nonostante
opposizione, è espressiva
sicuramente di un favore per
la posizione del condominio
che proceda al recupero
delle spese condominiali
non pagate dal condomini.
Rimane quindi ferma questa
regola capitale: se i condomini hanno perplessità in ordine alle spese condominiali, non possono attendere l’emanazione del decreto ingiuntivo per fare opposizione, ma devono, prima, impugnare la delibera
assembleare che ha ripartito
quei costi per farne accertare la nullità o l’invalidità e,
quindi, ottenere lo sgravio
di spese eventualmente
non dovute.
(Coret di Cassazione, sez. VI Civile,
sentenza n. 7265/2014; depositata
il 27 marzo).
La deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spese, finalizzata alla riscossione dei
conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce
titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non
solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la
condanna del singolo a pagare le somma all’esito del
giudizio di opposizione che
quest’ultimo proponga
contro tale decreto, il cui
ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della
deliberazione assembleare
medesima relativa all’approvazione della spesa e
alla ripartizione degli inerenti oneri.
L’art. 1131 del C.c. è uno dei
pochi rimasti inalterati dopo
l’entrata in vigore della
riforma.
Rappresentanza
Nei limiti delle attribuzioni
stabilite dall’articolo 1130 o
dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea,
l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia
contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione
CONDOMINIO
concernente le parti comuni
dell’edificio; a lui sono notificati provvedimenti dell’autorità amministrativa che
si riferiscono allo stesso oggetto. Qualora la citazione o
il provvedimento abbia un
contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a
darne senza indugio notizia
all’assemblea dei condomini. L’amministratore che
non adempie a quest’obbligo può essere revocato
ed è tenuto al risarcimento
del danni.
Notifica all’amministratore
Il condominio vicino tiene a distanza
di soli 2 metri dal muro di confine un
alto albero che sta creando tanti
danni. Gli altri condomini si disinteressano, ma io intendo tutelare l’in-
tegrità della nostra proprietà rivolgendomi all’altro condominio. Mi fa
paura dover chiamare in causa tutti
condomini della casa vicina che sono
quattordici. Esiste una soluzione alternativa?
La soluzione alternativa esiste ed è individuata dall’articolo 1131 del Codice civile. Il secondo comma infatti stabilisce che l’amministratore di condominio può
essere convenuto in giudizio per qualunque azione
concernente le parti comuni
dell’edificio e a lui sono notificati provvedimenti dell’autorità amministrativa che
si riferiscono allo stesso oggetto. Il nostro lettore potrà
quindi chiamare in causa
solo l’amministratore che
avrà l’onere di comunicare
agli altri condomini l’esi-
stenza di un’azione contro il
bene comune.
(Cassazione civile sez. II
28/02/2014 n. 4871)
In tema di azioni negatorie
confessorie (servitutis) la legittimazione passiva dell’amministratore del condominio sussiste tutte le volte
in cui sorga controversia sull’esistenza e sulla estensione di servitù costituite a
favore o a carico dello stabile condominiale nel suo
complesso o di una parte di
esso; invero, le servitù a vantaggio dell’intero edificio in
condominio, contraddistinte dal fatto che l’utilitas da
esse procurate accede all’intero stabile e non ai singoli
appartamenti individualmente considerati, vengono
esercitate indistintamente
da tutti i condomini nel loro
comune interesse e, pertanto, pur appartenendo a
costoro e non al condominio
in quanto tale, posto che
questo è privo di personalità giuridica, integrano un
bene comune inerente alla
sfera della rappresentanza
processuale del suddetto
amministratore, a norma del
secondo comma dell’art.
1131 C.c.
Nomina nulla?
La vicenda giudiziaria che
racconteremo oggi prende
avvio davanti al tribunale di
Bologna nel 1996. Un gruppo
di condomini ha iniziato una
causa che aveva per oggetto
una delibera assembleare
condominiale. I condomini
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 71
CONDOMINIO
sostenevano davanti al tribunale che questa delibera
fosse invalida e quindi da
annullare per una serie di ragioni che andavano dalle irregolare costituzione dell’assemblea, all’omessa
convocazione di alcuni condomini; al mancato raggiungimento del quorum necessario. Tuttavia oltre a questi
motivi i condomini hanno
anche rilevato un ulteriore
vizio della delibera impugnata: la stessa era stata infatti convocata dall’amministratore, la cui nomina in
tempi successivi all’assemblea stessa, sarebbe poi
stata dichiarata nulla dal tribunale. In considerazione di
questa circostanza i condomini hanno chiesto ai giudici
di dichiarare la nullità dell’assemblea in quanto con72 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
vocata da un amministratore
la cui nomina era stata (successivamente) considerata
nulla da un altro giudice. La
questione è stata affrontata
nei vari gradi di giudizio e infine proposta alla Corte di
Cassazione. Questa ha respinto la domanda di annullamento della delibera per
tale preteso vizio, rilevando
che la successiva dichiarazione di nullità della nomina
dell’amministratore non ha
inficiato la validità degli atti
dallo stesso compiuti dopo
la nomina stessa. Ciò in base
al principio della necessità e
della perennità dell’ufficio
di amministratore che non
ammette soluzioni di continuità. La Corte di Cassazione ha osservato che, secondo la sua precedente
giurisprudenza, l’ammini-
stratore del condominio
conserva i poteri conferitigli
dalla legge, dall’assemblea
o dal regolamento di condominio anche se la delibera di
nomina, o quella di conferma, sia stata oggetto di
impugnativa davanti l’autorità giudiziaria per i vizi comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera stessa,
e conserva i poteri anche nel
caso in cui sia decaduto
dalla carica per scadenza del
termine. Ciò fino a quando
non venga sostituito da un
nuovo amministratore nominato o dal giudice o dall’assemblea. La Cassazione
ha quindi concluso che l’impugnazione dei condomini
sotto tale profilo andava respinta affermando che l’amministratore, la cui nomina
successivamente sarebbe
stata dichiarata nulla, aveva
pienamente il potere di procedere alla convocazione di
una valida assemblea condominiale.
L’amministratore di condominio conserva i poteri conferitigli dalla legge, dall’assemblea o dal regolamento
di condominio, anche se la
delibera di nomina, o di conferma, sia stata oggetto di
impugnativa davanti all’autorità giudiziaria per vizi
comportanti la nullità o l’annullabilità della delibera
stessa, oppure sia decaduto
dalla carica per scadenza del
mandato, fino a quando non
venga sostituito con provvedimento del giudice o con
nuova deliberazione dell’assemblea dei condomini.
(Corte di Cassazione, sez. II Civile,
sentenza n. 10607/14 depositata il
CONDOMINIO
14 maggio)
Il nuovo art. 1129 C.c. prevede che l’assemblea possa
subordinare la nomina dell’amministratore alla titolarità di una polizza assicurativa.
“L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione
ai condomini di una polizza
individuale di responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato. L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i
massimali della polizza se
nel periodo del suo incarico
l’assemblea deliberi lavori
straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa
deliberato e deve essere effettuato contestualmente
all’inizio dei lavori. Nel caso
in cui l’amministratore sia
coperto da una polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale
generale per l’intera attività
da lui svolta, tale polizza
deve essere integrata con
una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che
garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio”.
Tutti i requisiti necessari
per procedere
L’articolo 1127 del Codice civile stabilisce che il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi
piani o nuove fabbriche
salvo che risulti altrimenti
dal titolo e la stessa facoltà
spetta a chi è proprietario e-
sclusivo del lastrico solare.
Il codice quindi afferma che
il diritto di sopraelevazione
sussiste salvo che esista un
titolo contrario ovvero un
contratto tra i condomini che
escluda o limiti tale diritto.
Il testo della legge risponde
quindi alla seconda domanda proposta dal lettore:
la delibera assembleare a
maggioranza non può impedire ad un condomino di effettuare una sopraelevazione. Questa è tuttavia assoggettata ai limiti di legge:
non si può eseguire la sopraelevazione infatti quando la stessa pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio o diminuisca in modo
notevole l’aria e la luce dei
piani sottostanti oppure
quando pregiudichi la staticità dell’edificio.
(Cassazione civile sez. VI:
1571172013 n. 25766)
Il divieto di sopraelevazione
sussiste anche nel caso che
le strutture dell’edificio
siano tali che, una volta elevata la nuova fabbrica, non
consentano di sopportare
l’urto di forze in movimento
quali le sollecitazioni di origine sismica. Pertanto, se le
leggi antisismiche prescrivono particolari cautele tecniche da adottarsi nella sopraelevazione di edifici, di
esse si deve tenere conto al
fine di accertare o escludere
il diritto del proprietario.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 73
GEOLOGIA
Giovanni Fasser
Le prove penetrometriche
nelle indagini geotecniche
dei terreni
(Parte prima)
N
ella progettazione di un’opera di ingegneria civile non operano in tal senso.
le indagini geognostiche rivestono un ruolo es- È inutile utilizzare nella modellazione geotecnica e nella
senziale per l'acprogettazione codici di calcolo estremacertamento della natura e
mente sofisticati se i dati di input sono poco
delle caratteristiche geotecaffidabili o non rappresentativi (Garbage in =
niche dei terreni o delle
garbage out). E' preferibile utilizzare prove e
rocce, anche se spesso sono
mezzi di indagine semplici, ma sicuri e stansottovalutate. Esse hanno lo
dard, piuttosto che cercare prove molto sofiscopo di verificare la fattibisticate non applicabili alle condizioni sul terlità dell'opera in progetto
reno.
(ad.es. rispetto all'impatto
sull'ambiente, il territorio o
Normativa
sui fabbricati esisteti) e alla
Gli aspetti geologici e geotecnici per la prodefinizione del modello
gettazione di opere di ingegneria civile, In Igeologico e geotecnico del
talia sono regolati dal :
UNI ENV 1997-1-2-3 (2002):Eurocodice 7: “Progettazione
sottosuolo, quindi ad indiviGeotecnica”. La norma tratta i requisiti di resistenza, stabilità e
duare le principali probledurabilità delle strutture geotecniche. Fornisce i criteri e gli aspetti
matiche costruttive, sia in
esecutivi per il calcolo delle azioni originate dal terreno; indica la quafase di progettazione, che in
lità dei materiali da utilizzare per soddisfare le prescrizioni di progetto.
fase esecutiva. Infatti l'inciD.M. 14.01.2008: “Approvazione delle nuove Norme Tecdenza di una indagine accuniche sulle Costruzioni”, raccoglie in forma unitaria le norme
rata sulla spesa complessiva
che disciplinano la progettazione, l'esecuzione ed il collaudo delle codell'opera sarà in ogni caso
struzioni al fine di garantire, per stabiliti livelli di sicurezza, la pubinferiore rispetto ai vantaggi
blica incolumità.
“... e si potrebbero risparmiare 900 lire evitando
Circolare M.I.T. n. 617 del 2 febbraio 2009: “Istruzioni per
che ne derivano, in termini
le indagini sui terreni”
l'applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni di cui al
di sicurezza ed economici,
Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008”. Circolare esplicativa
evitando una progettazione
che tratta gli argomenti più innovativi e più complessi delle Nuove NTC. Il testo non motroppo conservativa e minimizzando il rischio di insuccessi difica gli argomenti trattati dalle NTC, ne' aggiunge nuovi argomenti, ma solo informadovuti a valutazioni erronee. L'ing. G. Scarpelli (Rivista Ita- zioni, chiarimenti, integrazioni ed istruzioni applicative.
liana di Geotecnica - 2000) ha enfatizzato in modo chiaro Circolare M.I.T. del 5 agosto 2009: Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme
l'importanza delle indagini geotecniche nella progetta- tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14 gennaio 2008. “Cessazione
del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007,
zione “Troppo spesso ci si trova davanti alla necessità di ri- n. 248”.
vedere importanti scelte progettuali e di introdurre modi- Circolare M.I.T. del 11 dicembre 2009: Istruzioni per l'applicazione delle nuove
fiche sostanziali alle opere, perché la carenza delle indagini, norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto Ministeriale del 14 Gennaio 2008”.
e probabilmente anche di conoscenza dei più elementari Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative.
concetti della ingegneria geotecnica, non hanno eviden- Secondo le NTC/08 “le indagini e le prove geotecniche deziato all'origine i costi reali e le difficoltà costruttive della so- vono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all’art.59 del DPR 6.6.2001, n.380. I laboratori su indicati fanno
luzione progettuale prescelta”.
parte dell’elenco depositato presso il Servizio Tecnico CenI notevoli progressi raggiunti negli ultimi 30 anni nella stru- trale del Ministero delle Infrastrutture”. A causa delle grosse
mentazione e nelle modalità di esecuzione delle principali difficoltà ad applicare tale norma, legate soprattutto alla
prove geotecniche in sito e laboratorio permette di pianifi- certificazione dei laboratori e delle imprese presso il Minicare le indagini con costi e tempi sostenibili, con vantaggi stero dele Infrastrutture e dei Trasporti, sono pochissime le
notevoli nella progettazione e quindi nella realizzazione imprese accreditate, quindi sono stati numerosi i ricorsi
contro assegnazioni di lavori in appalti pubblici, con esiti
delle opere.
Di fondamentale importanza è inoltre l'utilizzo di attrezza- spesso oggetto di dispute legali. Il Consiglio Superiore dei
ture e modalità di esecuzione standardizzate, facendo rife- Lavori Pubblici ha quindi decretato che, in assenza di nuove
rimento alle norme nazionali (A.G.I., UNI, NTC/08, ecc.) e in- disposizioni, tale norma non è più cogente.
ternazionali (Eurocodici, ISRM, ASTM, BS, DIN, ecc.), in cui
venga garantita il più possibile la qualità e la ripetitività dei I tipi di indagine geologica e geotecnica più utlizzati, sia in
dati ed evitando l'assegnazione dei lavori ad imprese che Italia che all'estero, nella progettazine delle opere di inge74 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
GEOLOGIA
In basso: principali prove
geotecniche in sito (da P. Mayne,
2009)
gneria civile, sono :
• Indagini in sito :
- sondaggi a rotazione (trivellazione), mediante
perforatrici idrauliche,
possono essere eseguiti
a distruzione di nucleo,
oppure a carotaggio continuo, durante la perforazione si possono :
- prelevare campioni per
prove di laboratorio;
- eseguire prove geotecniche in avanzamento
(SPT, scissometriche,
pressiometriche, dilatometriche, Lefranc, Lugeon);
- trincee mediante escavatore (profondità limitata) per rlievo stratigrafia e prelievo campioni.
- prove geotecniche in sito
(vedi schema)
- prospezioni geofisiche
sismica a rifrazione, riflessione,
MASW,
HVSR);
• prove geotecniche di laboratorio su campioni prelevati in sito.
Si riporta qui sopra uno
Finalità
Mezzo di indagine
Terreni
coesivi
Terreni
non coesivi
Profilo stratigrafico
Sondaggi a rotazione
CPT(U), SPT (DPT)
Dilatometro
D
IN
IN
D
IN
IN
Rilievo falda
Piezometri
Sondaggi a rotazione
Pozzi
D
D
D
D
D
D
Caratteristiche
di permeabilità
Misure piezometriche
Prove in foro di sondaggio
Prove di pompaggio (pozzi, piezometri)
D
-
D, R
D
Pressiometro Menard
Pressiometro autoperforante
CPT(U)
SPT (DPT)
Dilatometro (DMT)
Prove di carico su piastra
Prova Cross-Hole, Down-Hole
D, R
D
NR
NR
E
D
D
D, R
D
E
E
E
D
D
Parametri di
resistenza al taglio
Pressiometro
CPT(U)
SPT (DPT)
Dilatometro (DMT)
Scissometro
Prove di carico su piastra
D
E
NR
E
D, E
D
D
E
E
E
-
Pressione
orizzontale
a riposo
Pressiometro autoperforante
Fratturazione idraulica
Dilatometro
D, R
D, R
E,R
D, R
E, R
Parametri
di deformabilità
D = determinazione diretta IN = determinazione indiretta
R = con riserva NR = non affidabile
E = determinazione empirica
schema tratto da Lancellotta R. (1987) sulla potenzialità
delle principali indagini in sito.
Tra le prove geotecniche in sito le prove penetrometriche
sono le più diffuse al mondo per la semplicità esecutiva, la
versatilità ed economicità e, qualora siano rispettate le procedure standard, anche per l’affidabilità. Tali prove, per le
modalità esecutive, si possono suddividere in due gruppi:
a) prove penetrometriche dinamiche:
1. SPT (Standard Penetration Test) con campionatore Raymond;
2. SCPT (Standard Cone Penetration Test, AGI, 77) con punta
conica;
3. DP/DPT prova penetrometrica dinamica continua (Dynamic probing);
B) prove penetrometriche statiche:
4. CPT (Cone Penetration Test) prova penetrometrica statica
con punta meccanica (Begemann o cono “olandese”);
5. CPTE (Electric Cone Penetration Test) prova penetromeIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 75
GEOLOGIA
Esecuzione di prova SPT
trica statica con punta elettrica;
6. CPTU (Piezo-cone penetration Test) prova penetrometrica statica con piezocono, con U perché nel corso della
prova si misurano le pressioni interstiziali; SCPTU (seismic cone penetration Test) con possibilità di effettuare
prospezione sismica in avanzamento.
Prove penetrometriche dinamiche
La prova si esegue lasciando cadere una massa battente ripetutamente da un’altezza prefissata, sempre uguale, sulla
testa di battuta in sommità al gruppo di aste di penetrazione. Durante la prova si misura il numero di colpi necessari per la penetrazione della punta (o di un campionatore
standard, cavo) per uno spessore prefissato di terreno.
Attualmente si hanno due tipologie principali di prove penetrometriche dinamiche:
1) S.P.T. (Standard Penetration Test), si esegue durante un
sondaggio a rotazione, con un campionatore standard,
cavo (campionatore Raymond), oppure con punta conica
(in presenza di ghiaie grossolane);
2) Prova S.C.P.T. (Standard Cone Penetration Test, MeardiAGI, 1977) e prove penetrometriche dinamiche con punta
conica (D.P./D.P.T.), come da EC7, che si distinguono in
D.P.L., D.P.M., D.P.H. e D.P.S.H.; si eseguono dal piano
campagna fino alla profondità richiesta, oppure fino al rifiuto all’avanzamento.
tervalli di 15 centimetri cadauno (N1-N2-N3), per un totale
di 45 cm di infissione. Se la somma N2+N3 = 100 e non si raggiunge l’avanzamento di 30 cm, l’infissione è sospesa (rifiuto
= 100 colpi/30 cm) e la prova viene interrotta annotando la
relativa penetrazione.
Molto spesso, in terreni ghiaiosi grossolani, nella prova SPT
si sostituisce il campionatore standard (Raymond) con la
punta chiusa; con essa non si preleva alcun campione, ma
nei terreni contenenti ghiaia grossolana e ciottoli si rovina il
tagliente della scarpa del campionatore ed il campione prelevato non è quasi mai rappresentativo per l’esigua dimensione interna del campionatore (35 mm). L’uso della punta
conica, considerato dall’Eurocodice 7 una “deviazione”,
deve essere autorizzato dal Direttore dei lavori; in tal caso
è raccomandabile protrarre la prova oltre i 45 cm canonici,
assimilandola alla prova DPT. D’altro canto si ritiene inaccettabile utilizzare le aste di perforazione pesanti (diametro
> 50 mm) per l’esecuzione della prova SPT in avanzamento
a foro libero, anche se ammesso dall’EC7.
Come già detto, nella prova SPT si annota il numero di colpi
necessari per la penetrazione di ciascuno dei tre tratti di 15
cm; il primo (N1) è considerato “per la messa in posto” e non
viene utilizzato nelle correlazioni. La somma dei colpi necessari per la penetrazione del 2° (N2) e del 3° (N3) tratto
costituisce il dato che rappresenta il risultato della prova:
N2 + N3 = Nspt
S.P.T. (Standard Penetration Test)
La prova SPT è nata negli USA negli anni Venti e si è poi diffusa in tutto il mondo, essendo ancor oggi una delle
più utilizzate. È ancora quasi
sconosciuta in Russia e nei
Paesi ex URSS (tranne quelli
europei), oltre che in Cina.
In Italia è stata introdotta nel
secondo dopoguerra dal
prof. G. Meardi del Plitecnico di Milano ed è ancor
oggi largamente utilizzata.
Consiste nel far cadere ripetutamente un maglio, del
peso di 63,5 kgf, da un’altezza di 76 cm, su una testina
di battuta posta alla sommità di una batteria di aste
che alla base hanno avvitato
un campionatore standard.
Si registrano il numero di
colpi di maglio necessari a
produrre l’infissione di 3 in-
Per le successive elaborazioni dei dati di valore NSPT deve
esserer “normalizzato” N1 (60) rapportandolo al rendimento standard, stabilito a livello internazionale, pari al 60% e tenendo conto della lunghezza delle aste, del diametro del foro e
della pressione geostatica. Pertanto il valore
di NSPT da utilizzre dovrà essere corretto secondo la seguente equazione generale:
N1(60)SPT = NSPT *(Er/60)*Cr*Cd*C
Da questo dato si potranno ricavare i principali parametri geotecnici per terreni a grana
grossa e, in parte, anche per i terreni coesivi
mediante numerose correlazioni empiriche,
basate su numerosissimi casi di studio ed esperienze in tutto il mondo. Il primo autore è
stato il prof. K. Terzaghi, a cui sono seguiti alcuni suoi allievi (R. B. Peck) e molti altri
(Gibbs&Holtz, Meyerholf, Hanson, Bazaara,
Schmertmann, Skempton) delle principali
scuole americane ed europee. Più recentemente sono state elaborate anche correlazioni tra N1(60)SPT e alcuni parametri sismici
significativi, come Vs (velocità di propagazione delle onde di taglio) e G0 (modulo di-
76 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
N
GEOLOGIA
Campione da prova STP
namico a piccole deformazioni), oltre alla suscettibilità alla
liquefazione dei terreni sabbiosi sotto falda, soprattutto ad
opera di autori giapponesi e americani.
Al termine della prova viene estratto il campionatore. Il
campione prelevato deve essere descritto con eventuali
note circa la rappresentatività (caso di lunghezza parziale in
terreno ghiaioso-sabbioso). Viene poi posto in recipienti ermetici, suddividendolo in più contenitori se include un passaggio di strato o di litologia (doppio contenitore e pennarello indelebile), per portarlo eventualmente in laboratorio.
La prova SPT è molto utilizzata in terreni a grana grossa
Penetrometro dinamico super
pesante (DPSH)
anni ‘60 dal prof. G. Meardi (POLIMI) con il prof. K. Terzaghi, per analogia con la prova SPT, per questo molto diffusa nel nord Italia, ma non necessariamente in Europa; fa
parte delle Raccomandazioni AGI, 1977.
2. D.P. o D.P.T. (Dinamic Penetration Test), segue gli standard
internazionali (ISSMFE) ed europei (EC7) prevede diversi tipi di prova, in funzione dell’energia impressa dalla
massa battente. In Italia si usano essenzialmente due tipi
di attrezzatura:
1) super pesante (DPSH- tipo Emilia), utilizzato in Italia
ed Europa, ha una strumentazione leggermente diversa dalla prova precedente.
2) medio-leggero (DPM - DL30), molto diffuso in Italia, a
volte in modo eccessivo per le sue potenzialità, perché
molto versatile per la maneggevolezza della strumentazione.
S.C.P.T. - (Standard Cone Penetration Test)
La prova consiste nell’infiggere una punta conica (diametro
51 mm, angolo 60°) nel terreno, misurando il numero di colpi
(NSCPT) necessari all’avanzamento di 30 cm. Il dispositivo di
infissione della punta è costituito da un maglio avente
massa pari a 73,5 kgf, che cade liberamente da un’altezza di
75 cm. All’infissione della batteria di aste (diametro 34 mm)
si associa, secondo le Raccomandazioni A.G.I. (1977), l’infissione di una batteria di tubi di rivestimento (diametro 48
mm), utilizzati per ridurre l’attrito laterale sulla batteria
principale. L’uso dei rivestimenti, in funzione della litologia,
deve essere prescritto dalla Direzione lavori, non a discre-
(sabbie e ghiaie), dove non si possono prelevare campioni
indisturbati e dove non si possono effettuare altri tipi di
prova (penetrometrica statica, scissometrica, dilatometrica). Si può utilizzare anche nei terreni a grana fine, coesivi,
ma con risultati meno attendibili.
S.C.P.T. - D.P.T.
Nella prova penetrometrica dinamica con punta conica, che
è una prova continua a partire dal piano campagna, si ha un
maglio che batte su una testa, con una caduta da altezza
standard, per infiggere nel terreno delle aste, all’estremità
delle quali è avvitata una punta conica standard. Si misura
il numero di colpi necessari per infiggere la punta conica di
20 o 30 centimetri.
Esistono tantissimi strumenti per eseguire questa prova,
con caratteristiche anche molto diverse tra loro, presenti in
tutto il mondo (EU, Asia, Oceania, Sudamerica, ecc.), pertanto per questa prova non esiste uno standard internazionale, come per la prova SPT. In Italia si usano essenzialmente due tipi di prova:
1. S.C.P.T. (Standard Cone Penetration Test), ideata negli
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 77
GEOLOGIA
Diagrammi di prove SCPT in terreni
granulari e coesivi.
Tabella dei tipi di prove DPSH.
con penetrometro super
pesante
La prova viene eseguita infiggendo a percussione una
batteria di aste dotate di
una punta di diametro 50,8
mm ed angolo di apertura
60°. Il dispositivo di infissione della punta è costituito da un maglio avente
massa pari a 63,5 Kgf (prove
DPSH/ISSMFE-tipo Emilia),
che cade liberamente da
un’altezza di 75 cm. In
questo caso non è richiesta
dalle normative l’infissione
di una batteria di tubi di rivestimento, utilizzati per ridurre l’attrito laterale sulla
batteria principale. In ogni
caso la scelta dell’uso dei rivestimenti deve essere
zione dell’impresa.
Il numero di colpi necessario per avanzare di 30 centimetri (NSCPT) permette di
determiare la resistenza dinamica del
terreno, dalla quale è possibile poi risalire ai parametri geotecnici significativi attraverso elaborazioni successive.
Su questa prova esistono molte sperimentazioni nell’Italia settentrionale,
soprattutto Lombardia e Piemonte, a
partire dagli anni Sessanta. Pertanto i risultati di tali prove hanno un valore
strettamente locale, oppure devono
essere messi in relazione con altri tipi
di prova per poter utilizzare correlazioni valide in altri ambiti.
La prova SCPT si adatta ai terreni a
grana grossa (sabbie e ghiaie), addensati, dove non si possono prelevare
campioni indisturbati e non si possono
effettuare altri tipi di prova in sito.
Viene utilizzata anche in terreni a grana
fine, ma, soprattutto nei terreni coesivi
sovraconsolidati può dare risultati
poco attendibili, pertanto è sconsigliabile.
DPSH - tipo Emilia - D.P./D.P.T.
78 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
GEOLOGIA
Prova DPM in area di frana.
sempre della Direzione lavori (vedi sotto).
Si misura il numero di colpi necessario per avanzare di 20
(ISSMFE, EC7) o di 30 cm (DPSH- tipo Emilia, per analogia
con la prova SCPT). Dal valore di NDPT si può determiare la
resistenza dinamica del terreno, dalla quale è possibile poi
risalire ai parmetri geotecnici significativi attraverso elaborazioni successive. Su questa prova esistono numerose sperimentazioni a livello europeo (soprattutto Germania e
paesi nordici), quindi i risultati di tali prove hanno un valore
più ampio rispetto alle precedenti.
Anche la prova DPT con penetrometro super pesante si adatta bene ai terreni a grana grossa (sabbie e ghiaie), addensati, e non è consigliabile l’utilizzo in terreni a grana fine,
soprattutto nei terreni coesivi sovraconsolidati, dove può
dare risultati poco significativi.
DPM/exDL30 tipo Emilia – D.P./D.P.T.
con penetrometro medio-leggero
Le dimensioni e il peso ridotti (può essere trasportato nel
bagagliaio di una automobile) e la sua versatilità hanno permesso la diffusione di tale strumentazione, anche oltre il
suo corretto utilizzo. In tante situazioni, come su versanti
molto acclivi, all’interno di un fabbricato, in aree inaccessibili ai mezzi di trasporto, rappresenta l’unica possibilità di
eseguire una prova penetrometrica. D’altra parte l’energia
di infissione è ridotta e la profondità che si può raggiungere
sarà sempre limitata.
Anche in questo caso la prova viene eseguita infiggendo a
percussione una batteria di aste dotate di punta di diametro
37,50 mm ed un angolo di apertura 60°. La punta può essere
a perdere o riutilizzabile. Il dispositivo di infissione della
punta è costituito da un maglio avente massa pari a 30 Kgf,
che cade liberamente da un’altezza di 20 cm. Il numero di
colpi necessario per avanzare di 10 cm permette di determinare la resistenza dinamica del terreno, dalla quale è possibile poi risalire ai parametri geotecnici significativi attraverso elaborazioni successive. Anche per questa prova esiste la possibilità di infiggere i rivestimenti.
La prova DPT con penetrometro medio-leggero si adatta a
tutti i tipi di terreni poco compatti, è consigliabile l’utilizzo
in terreni non coesivi, dove può dare risultati significativi.
I dati rilevati nella prova D.P./D.P.T. (Dinamic Penetration
Test) con i vari penetrometri standard (EC7) permettono di
ricavare indicazioni sulla stratigrafia dei terreni attraversati,
tenendo conto del contesto geologico e di altre indagini, e
su alcuni parametri geotecnici caratteristici di tali terreni.
Il metodo più in uso prevede di correlare il valore di NDTP
con il numero di colpi/piede della prova SPT. Esistono numerose correlazioni che permettono di ricavare N160SPT
della prova SPT dai valori rilevati nei diversi tipi di prova penetrometrica dinamica,
anche se va tenuto conto
che tali correlazioni hanno
valore strettamente locale.
Da questo dato si potranno
ricavare i principali parametri geotecnici per terreni
a grana grossa e, in parte
anche per terreni coesivi,
mediante numerose correlazioni empiriche basate su
numerosissimi casi di studio
ed esperienze in tutto il
mondo, come per la prova
SPT.
Alcuni autori suggeriscono
invece di correlare i dati
della prova D.P./D.P.T. con
quelli della prova penetrometrica statica per poi utilizzare i valori ottenuti con i
metodi di interpretazione di
quest’ultima.
❑
(Continua al prossimo numero)
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 79
CULTURA
Pieter Bruegel
il narratore edilizio
Franco Robecchi
L
e straordinarie risorse della rete internet consentono oggi livelli di conoscenza inimmaginabili sino
a pochi anni fa. Sono risorse che sprovincializzano
e innalzano il livello delle informazioni, consentendo studi,
analisi, approfondimenti, confronti, che illuminano anche
realtà che si davano per note, ma prima costrette al perimetro della propria biblioteca, delle biblioteche pubbliche
della propria città e della libreria di fiducia. Anche per chi si
interessa di edilizia e della sua storia, come i geometri, è
un’occasione sinora inedita poter godere, appunto grazie
ad internet, i particolari di un quadro che si trova a Vienna,
come neppure una visita nel museo in cui il dipinto è conservato potrebbe consentire. Si tratta di un’opera di Pieter
Bruegel il Vecchio, noto pittore fiammingo del XVI secolo,
geniale e visionario così come abilissimo nella resa visiva
dei suoi infiniti oggetti. Qui voglio riferirmi al quadro che raffigura la costruzione della Torre di Babele, creato nel 1563,
con colori a olio su una tavola di legno di 155 centimetri per
80 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
114. L’antico soggetto biblico, per inciso, di non facile spiegazione concettuale e religiosa, fu un’interessantissima occasione nella storia dell’arte per raffigurazioni tecniche, sin
dal Medioevo, del mondo dei cantieri edili. Si ebbe modo
di accennarvi su questa rivista, dieci anni fa, in occasione
della pubblicazione della strenna natalizia “Cantieri in miniatura”.
Il quadro di Bruegel raffigura una Torre di Babele in costruzione, in forma di tronco conico, che ebbe innumerevoli imitazioni. In tutte le opere del genere ci si profuse nella raffigurazione di innumerevoli particolari costruttivi, che sono
fonte di credibili e dettagliate informazioni sul mondo delle
costruzioni.
Il dipinto di Bruegel resta tuttavia il più sincero, documentato e particolareggiato, frutto senz’altro di un’attenta osservazione del lavoro edile. Immaginiamo il grande pittore
per giorni intento a prendere appunti grafici, seduto su uno
sgabello, sotto il sole, fra muratori, carpentieri, scalpellini,
CULTURA
A sinistra: il quadro di Bruegel nella
sua veduta completa.
In questa pagina, sopra: gli
scalpellini al lavoro, in parte sospeso,
per la visita del re.
In basso: alcuni operai si riposano
sdraiati. Si nota, a destra, l’uomo
che si concede la liberazione dai suoi
bisogni corporali.
polvere, vociare, scalpiccii di cavalli e muli, grida di comando e di comunicazione, odori di calce, di pece e di fumo,
fra argani e gru, funi e picconi. Il lavoro edile è raramente raffigurato nell’arte antica e, per la verità, anche in quella moderna. La vicenda della costruzione della Torre di Babele fu
una fortunata occasione per la nascita di un interesse specifico nei confronti delle tecniche edilizie da parte dei miniaturisti e dei pittori.
Il quadro di Bruegel, fra le molte particolarità, mostra, ad e-
sempio, la meticolosa immagine del doppio sistema di murature: in mattoni all’interno e in pietra all’esterno dell’edificio. L’artista non raffigura la pratica romana, che spesso
prevedeva il solo rivestimento con lastre di marmo. Qui l’impianto è più strutturale, con la pietra che costituisce, in
forma massiccia, non solo il volto estetico esterno della
torre, ma una sorta di possente guscio di contenimento, basato in gran parte su poderosi contrafforti di qualità architettonica. È una modalità che si riscontra nella formazione
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 81
CULTURA
82 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
CULTURA
A sinistra: Alcuni piani della torre in
visione ravvicinata, con i mille
particolari che contengono.
A destra: Forte veduta del complesso
panorama del cantiere fra rocce e
murature.
In basso: un grande apparecchio di
sollevamento, a ruota, con, accanto,
una minore forca a carrucola.
di chiese, soprattutto delle loro facciate. Alcune, rimaste incomplete, mostrano ancora la facciata rustica in cotto. Si
pensi solo alla settecentesca chiesa bresciana di S. Maria
della Pace, nell’omonima via. Nel dipinto di Bruegel sono
annotate con minuzia anche le centine in legno per la costruzione di volte e archi, così come è ampiamente descritta,
sempre in legno, la rete delle impalcature, delle scale, delle
assi inclinate e anche tipicamente imbarcate, stese come
ponti di attraversamento per muratori necessariamente equilibristi. Fra le impalcature sono raffigurate anche quelle,
molto particolari, che si vedono anche in dipinti di due-tre
secoli prima. Si tratta di assi per camminamenti degli operai,
parallele a murature già parzialmente erette, che poggiano
su mensole incastrate nella stessa muratura. Le mensole
cono costituite da semplici
travi. La soluzione, adatta a
porzioni terminali e anche
piuttosto alte sul terreno circostante, semplificavano il
sistema dei ponteggi incastellati a partire dal suolo.
Spesso servivano per la costruzione della stessa muratura in cui si incastravano. Le
mensole, una volta estratte,
perché da sostituirsi con una
fila più alta di travi, lasciavano file di fori nel muro, che
talora erano conservati, costellando la parete con un
reticolo di piccole cavità,
che avevano anche un effetto decorativo. Erano i
“fori pontai”.
N
el dipinto appaiono accuratissime, e certamente molto realistiche,
rappresentazioni di argani
per il sollevamento di forti
carichi, prevalentemente lapidei. In uno di questi è visibile la doppia ruota, alle estremità del cilindro di avvolgimento della fune, forIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 83
CULTURA
In un secondo dipinto del Bruegel,
avente come oggetto ancora la
costruzione della Torre di Babele, del
1565, si descrive un’allucinata
visione dell’esasperata e disperata
utopia edificatoria dell’uomo. La
sommità della torre è costituita da
creste dolomitiche di mattoni, fitte di
ponteggi e gru, in un’immensa,
filosofica follia, che si illude di poter
non più porre confini al titanico
sforzo di sfondare ogni limite della
condizione umana.
84 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
CULTURA
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 85
CULTURA
Particolare con la gru, argani e
scale.
86 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
CULTURA
Particolare con le riserve di mattoni
impilati.
mata da grandi raggi, che, spinti come
leve, esercitavano la forza capace di
sollevare i massi di marmo. Qualcosa
di simile è anche nelle ruote di governo di timoni delle navi o nelle
ruote che provocano la pressione nei
torchi da stampa. A uno di questi argani sono impegnati, contemporaneamente, due operai. In una porzione alla base della torre Bruegel
annota l’affiorare della falda acquifera, variamente controllata e anche
utilizzata dai lavoratori. A proposito
di questi ultimi, è molto particolare
l’attenzione dell’artista che li raffigura anche in momenti di riposo,
sdraiati in una piccola area erbosa, al
limite della quale un uomo è ritratto,
nel realissimo e rarissimo (in pittura)
momento in cui, accovacciato, sta defecando.
Molto interessante è la gru posta ad una certa quota dell’immensa torre in costruzione: la macchina che, nelle sue
forme primitive, qui appunto rappresentate, è all’origine
del suo nome attuale. Una doppia ruota verticale, di circa 4
metri di diametro, contiene, al suo interno, 3-4 uomini che,
camminando, come gli scoiattoli nelle gabbiette, provocano
la rotazione dell’asse, sul quale si avvolge la fune che solleva i pesantissimi carichi, appesi alla testa del macchinario,
eretta alla fine di un braccio sporgente che assomiglia,
anche nell’inclinazione, al collo di un uccello con becco finale, da che il nome. Già gli antichi Romani costruivano simili ordigni meccanici per l’edilizia, anch’essi azionati da
uomini inseriti in ruote a gabbia.
L
a preparazione della calce, impastata nel suo letto
umido, è un particolare ricorrente anche in rappresentazioni pittoriche più sommarie dell’antico lavoro edilizio. Si vedono zone in cui sono impilati pacchi di
mattoni, che formano grandi parallelepipedi, cui attingono
carretti a due ruote, trainati da cavalli. Alcuni barconi spostano pesanti volumi di migliaia di mattoni, come da altri si
scaricano sacchi di sabbia. Nel vasto panorama Bruegel descrive anche realtà collaterali, come la taverna che si trova
non distante dal cantiere, probabilmente sorta per approfittare di qualche cliente fra le maestranze, che poteva sborsare un soldo, dei pochi percepiti, dopo i pesanti lavori, per
bere un bicchiere di birra, vista l’ambientazione fiamminga
del quadro. In un’altra capanna si vede l’officina del fabbro,
anch’essa al servizio del cantiere, delle cazzuole rotte e
degli scalpelli spuntati. A qualche piano, fra i terrazzamenti
della torre, si notano anche alcune botteghe, qualche sorta
di orticello e un fuoco acceso, perché il cantiere era una sorta
di cittadella.
Pieter Bruegel riprese il tema della costruzione della Torre
di Babele in un altro quadro, del 1565, che è conservato
presso il Museum Boijmans Van Beuningen, di Rotterdam.
La raffigurazione, molto simile a quella del dipinto di due
anni prima, ha in sé, però, un che di cupo e tragico che non
appartiene all’altra opera, molto più solare. Un senso di tragica consapevolezza domina la visione, che descrive la costruzione come patetica e disperata follia, anche sinistra
nella sua cocciuta, ma sempre meno convinta pretesa di rivendicare una potenza umana libera da costrizioni e da limiti, libera dal male. Proprio l’orgoglio edificatorio, portato
alla sua massima potenza, si configura come disperato scenario senza futuro, dalle tinte apocalittiche fra le nubi nerastre della sconfitta definitiva. Alcune zone del cantiere in
forma di montagna hanno l’aspetto di antri oscuri, certamente reali nelle molte anse cupe di un paesaggio non edulcorato e un po’ barbaro, mentre, sugli sfondi più alti e
lontani, Bruegel ha tracciato creste di archi in mattoni, come
cuspidi dolomitiche, irte non di abeti ma di impalcature,
verricelli, gru, centinature, scale e pennoni. Il profilo sembra
però un fronte di guerra con forche per impiccati che si stagliano su un cielo irridente. È l’ultimo orizzonte di un mondo
impazzito, dove un universo umano brulicante è ubriaco di
follia disperata e di operosità impotente, nell’impresa più
audace e velleitaria dell’homo faber.
❑
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 87
TEMPO LIBERO
Silvio Maruffi
Torneo nazionale di tennis
per geometri:
Arezzo dodici anni dopo
N
on succede tutti
gli anni che il nostro torneo nazionale di tennis abbia il privilegio di una completa e
ben documentata recensione corredata da immagini
fotografiche sulla qualificata
stampa locale; è successo
l’anno scorso, ma quest'anno la cronaca dell’avvenimento, affidata ad un partecipante del torneo e non ad
un affermato giornalista,
avrà un taglio ben diverso.
Il titolo stesso dell’articolo
ha un significato ben preciso
in quanto l’avvenimento di
quest’anno è messo in relazione con quello svoltosi
dodici anni fa nella stessa
città, quando la competizione compiva i primi passi
(eravamo al terzo anno), il
ché si presta ad alcune considerazioni che sono maturate in chi ha avuto modo di
partecipare, a vario titolo, a
tutti i campionati nazionali
che si sono svolti finora.
Arezzo, come già rilevato,
non è stata la prima sede del
campionato nazionale, ma il
Collegio di codesta città da
quando ha iniziato a partecipare al torneo, è l’unico che
non ha mai mancato l’appuntamento e si è sempre
prodigato per prendere
parte al torneo con almeno
due formazioni il ché lo accumuna al Collegio di Brescia che può vantare le stesse credenziali.
Il regolamento del torneo di
quell’anno, parlo del 2002,
prevedeva che i geometri
non classificati formassero la
squadra del collegio, mentre i geometri classificati avrebbero dovuto disputare
88 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
un torneo tra di loro; in sostanza i geometri non classificati avrebbero dovuto gareggiare per designare il migliore Collegio provinciale,
mentre l’altro torneo avrebbe designato il più
bravo geometra tennista d’Italia; a completamento
della manifestazione era
previsto un torneo di
doppio giallo per i componenti delle squadre anticipatamente eliminate che si
svolse con notevole gradimento da parte di chi ne
prese parte, mentre la competizione tra i geometri classificati non ebbe luogo per
mancanza di partecipanti.
Da allora s’instaurò una forte
rivalità tra il nostro collegio e
quello di Arezzo con incontri
equilibrati che premiarono
negli anni or l’uno or l’altro
Collegio.
Dopo alcuni anni in quel di
Forlì, preso atto che la federazione nazionale tennis a-
veva deciso di ampliare a dismisura la massa dei classificati articolando la quarta categoria (l’ultima della serie)
in ben sei sottoclassi dando
in tal modo una classifica a
tutti coloro che partecipavano anche con risultati non
particolarmente significativi
ai tornei locali, constatato
che alla luce del nuovo indi-
rizzo quasi tutti i Collegi, pur
schierando gli stessi atleti
degli anni passati, avevano
tra i loro componenti classificati di quarta categoria, Arezzo presentò nella propria
compagine un collega, titolare di una scuola di tennis,
classificato in terza categoria
che in quell’anno e negli
anni successivi non ha mai
TEMPO LIBERO
Le immagini che illustrano l’articolo
si riferiscono a momenti del terneo
che hanno visto protagonisti gli atleti
del nostro Collegio
perso un incontro di singolare contribuendo in maniera determinante alle vittorie del proprio collegio.
Cambiatesi di fatto le norme
regolamentari, già lo scorso
anno ci fu la partecipazione
di altri atleti di terza categoria che furono altrettanto
determinanti per portare il
proprio Collegio alla vittoria
assoluta; la partecipazione di
pochi elementi nettamente
superiori agli altri ha indotto
parecchi Collegi che avevano
partecipato negli anni alla
manifestazione con spirito
puramente sportivo e per
trarre un sano divertimento
nell’incontro con colleghi di
pari capacità, a disertare la
manifestazione non trovando alcun divertimento in
incontri del tutto squilibrati.
Se da un lato Arezzo, approfittando legittimamente di
una modifica del regolamento non codificata ma tacitamente accettata, ha introdotto e stimolato la partecipazione di atleti qualificati che hanno snaturato lo
spirito iniziale della manifestazione, d’altro canto ha
dato luogo a manifestazioni
di contorno all’avvenimento
sportivo che sono divenute
il parametro di confronto e
di emulazione per i tornei
svoltisi negli anni successivi,
Chi vi scrive ricorda con
grande piacere le manifestazioni di Arezzo di dodici anni
fa: la visita guidata al ciclo
degli affreschi di Pietro della
Francesca e l’indimenticabile cena con cibi cucinati
secondo ricette originali del
tempo passato, preceduta
dall’esibizione degli sbandieratori la cui fama e bra-
vura travalica i confini nazionali, nel suggestivo Castello
di Calenzano nel Casentino.
Nell’edizione di quest’anno
alla consueta visita culturale
che comprendeva nuovamente gli affreschi di Pietro
della Francesca, la Croce di
Cimabue e la Casa del Vasari, come eventi di contorno si è potuto assistere alla
“provaccia” della Sagra del
Saracino, evento di fama
mondiale che caratterizza
manifestazioni tradizionali
delle città toscane (vedi
Siena ed il suo Palio) e alla
cena in piazza della contrada
di cui il capo è il collega Felici, animatore di tutte le manifestazioni spor-tive di Arezzo ed apprezzato primo
presidente della Geosport.
Come ultima annotazione di
questo ampio ragionamento di carattere generale,
si auspica che dal prossimo
anno il regolamento ritorni
allo spirito originario della
manifestazione, che pur
dando un riconoscimento significativo a tutti quegli atleti di categoria “superiore”
che concorreranno per il titolo assoluto di migliore
geometra tennista d’Italia,
lasci spazio, soddisfazioni,
diverti-mento e gloria a tutti
gli altri geometri “normali”
che concorreranno per la vittoria del proprio Collegio.
Alla fine di questo lungo excursus sportivo-regolamentare è doveroso tornare alla
cronaca della manifestazione: il nostro Collegio ha
mantenuto la stessa posizione dello scorso anno: un
podio come terzo classificato che soddisfa le nostre
attese, che non potevano ra-
gionevolmente essere più
grandi, date le assenze a
vario titolo di alcuni dei nostri migliori tennisti; anche
vento da sottolineare: il nostro atleta di punta, il bravo
Federico Alberti, ha avuto
modo finalmente di incro-
l’esclusione dalla competizione per il primo posto ad
opera di Roma è la ripetizione di quanto avvenuto lo
scorso anno, come pure l’esclusione dal podio del collegio di Arezzo ad opera dei
nostri alfieri della prima
squadra è la ripetizione di
quanto avvenuto l’anno
scorso, un particolare e-
ciare la propria racchetta con
quella del capitano animatore di Arezzo, l’amico Ricciarini, e lo ha battuto al termine di un bell’incontro.
Onore e merito anche agli
altri titolari della prima
squadra per il podio conquistato: il forte singolarista Giacomo Giribuola e i componenti dell’inedito doppio forIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 89
TEMPO LIBERO
mato dal redivivo, s’intende
in senso agonistico sportivo,
Giuliano Pagani e dall’esordiente Marco Massetti.
La seconda squadra composta dai singolaristi Cesare
accedere al turno decisivo
per competere per il podio;
in compenso, come d’altronde si verifica e si è verificato in tutti questi anni,
non si è mancato di fare e ce-
l’incontro di doppio i più accreditati colleghi di Livorno,
dopo che i singolari si erano
conclusi in parità; da rilevare
che il Collegio di Livorno era
nettamente favorito per il ti-
ziale non scritta che imponeva al Collegio titolare del
trofeo di organizzare la manifestazione dell’anno successivo si faccia avanti per
tempo e dia la propria di-
Traininini e Ezio Bosio, dai
doppisti Andrea Campanelli
e dal sottoscritto, la cui partecipazione, non prevista, si
è resa necessaria, suo malgrado, per completare l’organico della squadra, ha lottato nei limiti delle proprie
forze, ma non è riuscita ad
mentare solide amicizie che
restano e si consolideranno
negli anni futuri.
Ultima, ma la più importante
notizia del torneo: il titolo è
andato al Collegio di Roma,
che nella battaglia finale ha
inaspettatamente, ma con
pieno merito, sconfitto nel-
tolo assoluto dopo che in semifinale aveva sconfitto l’“odiato” Collegio di Pisa.
Questo in sintesi per quanto
riguarda quest’anno; per il
prossimo torneo è auspicabile che Roma, forte del titolo appena conquistato,
rinverdendo una regola ini-
sponibilità a organizzare il
torneo; Roma ha tutte le credenziali sia per ribadire i
fasti sportivi appena conquistati, ma anche per organizzare manifestazioni di
contorno degne della città eterna.
❑
90 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
TEMPO LIBERO
Franco Manfredini
S
abato 7 giugno
2014. Sullo splendido campo di tiro
di Lonato del Garda, una
leggera brezza primaverile
mista al classico profumo di
polvere da sparo scalda gli
animi dei tiratori in attesa
dell’inizio della ormai tradizionale sfida tra geometri,
ingegneri e architetti, egregiamente coordinata dal collega Pietro Miglioli.
Quest’anno sono cinquanta i
bersagli da colpire suddivisi
in due specialità: la più titolata disciplina olimpica
“fossa olimpica” (o “trap”) e
il “compak sporting” (o “percorso di caccia in pedana”),
più confacente, quest’ul-
92 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Trap al “Conca Verde”
timo, ad esperti cacciatori.
Ecco dunque, dalla voce del
direttore di tiro il momento
tanto atteso: «Tiratori a
posto?! Giuria attenta?!
Pronti alla uno!». La sfida ha
inizio. Colpo su colpo si susseguono le batterie dei tiratori, la tensione iniziale diminuisce ad ogni bersaglio e
lascia trasparire la reale essenza di questa competizione: un momento di condivisione e svago tra colleghi
appartenenti ai vari ordini
professionali. Lo sport torna
ad essere protagonista, non
solo come semplice passatempo, ma come un punto
d’incontro, una sfida leale.
Il tutto è stato reso ancor più
avvincente dalla gradita
presenza dell’amico Dario
Anguissola, pluricampione
del mondo di tiro, specialità
elica, e medaglia d’oro al valore atletico che, in qualità
d’ospite d’onore, ha partecipato al fianco del padre, l’architetto Giuseppe Anguissola.
Ore 12.30, la sfida è terminata. In attesa della lettura
delle due classifiche, quella
generale e quella riservata
alla categoria dei geometri,
qualcuno ancora lamenta di
non aver messo a “livello” in
modo adeguato il proprio
“strumento”, ma è già pronto
a lanciare una nuova sfida.
Ecco quindi il responso:
svetta sopra tutti di una sola
lunghezza, l’ingegner Roberto Venni, seguito dal
geometra Marco Ferretti e
dal geometra Castagna. A
premiare, non solo i più meritevoli, ma tutti i partecipanti, il presidente del Collegio geometri della provincia di Brescia, Giovanni
Platto che, tra una stretta di
mano ed un sorriso di sincera amicizia, rinnova l’appuntamento per il prossimo
anno, con l’augurio di avere
un numero sempre maggiore di colleghi tiratori e di
graditissimi ospiti.
❑
TEMPO LIBERO
Classifica generale
1° classificato
ing. Venni
17+20
2° classificato
geom. Ferretti
21+15
3° classificato
geom. Castagna
15+15
4° classificato
arch. Anguissola
20+11
1° classificato
geom. Ferretti
21+15
2° classificato
geom. Castagna
21+11
3° classificato
geom. Piai
15+15
4° classificato
geom. Miglioli
14+11
Classifica geometri
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 93
Novità di Legge
a cura del geom. Alfredo Dellaglio
Finalità della rubrica è di contribuire all’informazione sull’emanazione di leggi, decreti e circolari pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
I lettori della rivista che sono interessati ad approfondire i contenuti delle norme sopra elencate potranno consultare gli organi ufficiali (GU e BURL) presso il Collegio dei Geometri.
Decreto Ministero Sviluppo Economico 10 febbraio 2014
(Gazzetta Ufficiale n.55 del 7 marzo 2014)
Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al Dpr 74/2013.
Il Decreto reca nuove modalità del “Libretto di impianto” per tutti
gli impianti termici di climatizzazione e produzione di acqua calda
sanitaria e di “Rapporto di efficienza energetica” applicabili entrambi a partire dal 15 ottobre 2014 (termine prorogato dal D.M.
20 giugno 2014). Il nuovo Libretto di impianto si applica a tutti gli
impianti per la climatizzazione, anche estiva, e per la produzione
di acqua calda sanitaria. Inoltre il nuovo Rapporto di efficienza energetica andrà compilato in occasione degli interventi di controllo e manutenzione (in vigore dall’8 marzo 2014).
Decreto Ministero interno 28 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale
n. 61 del 14 marzo 2014).
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in
aria aperta, campeggi, villaggi turistici, ecc. con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Il decreto definisce termini e modalità per l’adeguamento delle attività nuove e di quelle esistenti alla nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi
turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, contenuta nel D.M. 28 febbraio 2014. Il provvedimento ha disciplinato
una delle nuove attività contemplate dal Dpr 151/2011 (punto 66),
in precedenza non soggette al regime di applicazione dei controlli
di prevenzione incendi (in vigore dal 13 aprile 2014).
Decreto Ministero Interno 3 marzo 2014 (Gazzetta Ufficiale n.
62 del 15 marzo 2014).
Modifica del Titolo IV del Decreto 9 aprile 1994, in materia di
regole tecniche di prevenzione incendi per i rifugi alpini.
Il decreto aggiorna le disposizioni di prevenzione incendi per i rifugi alpini esistenti con capienza superiore a 25 posti letto, detti
rifugi devono essere adeguati alla regola tecnica entro il 7 ottobre
2016 (in vigore dal 14 aprile 2014).
Decreto Ministero Ambiente e Tutela Territorio e Mare 13 febbraio 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 58 del 11 marzo 2014)
Isituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali
interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nel94 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/1
l’ambiente.
Il decreto prevede l’istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con il D.
Min. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare previa analisi schematica e breve esplicazione sulle origini, le finalità, le funzionalità
e gli obiettivi del nuovo strumento.
Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 24 aprile 2013
(Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2014)
Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono
l’esecuzione da parte di operatori economici in possesso di
specifica qualificazione ai sensi dell’art 12 del D.L. 28 marzo
2014 n. 47.
Il decreto provvede a disciplinare durante il periodo trasnsitorio
successivo all’annullamento di alcune disposizioni contenute nel
dpr 207/2010 ed in attesa del riordino della materia previsto dal dl
47/2014 (in vigore dal 27 aprile 2014).
Decreto Ministeriale Infrastrutture e Trasporti 4 aprile 2014 Norme tecniche per attraversamenti e parallelismi di condutture di liquidi e gas con ferrovie e linee di trasporto (Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 28 aprile 2014);
L’articolo esamina in forma schematica e tabellare il campo di applicazione e le principali disposizioni del D.M. 4 aprile 2014, recante “Norme Tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di
condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre
linee di trasporto”, che ha abrogato dal 13 maggio 2014 il precedente DM 2245/19671 e successive modifiche e regola i progetti
di attraversamenti e parallelismi presentati a far data dal 14
maggio 2014 (in vigore dal 13 maggio 2014).
Decreto Ministero Ambiente e Tutela territorio e Mare 24 aprile 2014 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 1 maggio 2014).
Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del
trasporto intermodale, nonché specificazione delle categorie di
soggetti obbligati ad aderire, ex art 188-ter, comma 1 e 3 del decreto leg.vo n. 0152 del 2006 (in vigore dal 1 maggio 2014).
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture
Indicazioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del
Dpr n. 207/2010, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (Gazzetta Ufficiale n.115 del 20 maggio 2014).
A decorrere dal 5 maggio 2014 le imprese sono tenute ad effettuare le comunicazioni delle variazioni dei requisiti di ordine generale e variazione tecnica, esclusivamente attraverso la compilazione e l’invio del modulo telematico.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture 23 aprile 2014, n. 3. (Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19
maggio 2014)
Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute nell’art.
38, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con continuità aziendale).
venzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio
degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi”- Indicazioni applicative.
L’impianto interno di adduzione del gas come definito alla lett. h
dell’allegato al DM 12 aprile ’96, è soggetto alle procedure del DM
37/2008 e deve essere progettato e realizzato secondo le norme
di prodotto e di installazione adottate sia a livello comunitario
(norme Uni En) che a livello nazionale dell’Ente di Unificazione Italiano (norme Uni).
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture 29 aprile 2014, n. 4
Valore del coefficiente R per l’anno 2014 - Allegato C al Dpr n.
207/2010. Con riferimento all’aggiornamento delle tariffe applicate dalle SOA il valore del coefficiente è pari a 1,276.
Deliberazione Autorità Energia e Gas 8 maggio 2014, n.
205/2014/R/eel
Sperimentazione tariffaria su scala nazionale rivolta ai clienti domestici in bassa tensione che utilizzano pompe di calore elettriche
come unico sistema di riscaldamento delle proprie abitazioni di
residenza.
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi
e forniture 23 aprile 2014, n. 4
(Gazzetta Ufficiale n.114 del 19 maggio 2014)
Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di Attestazione) per l’esercizio della loro attività di attestazione (art. 68,
comma 2, lettera f) Dpr5 ottobre 2010 n. 207).
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Comitato di
coordinamento per l’alta sorveglianza delle grandi opere
Terza edizione delle Linee-guida per i controlli antimafia di cui all’articolo 3 - quinquies del decreto-legge 25 settembre 2009, n.
135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, inerente la
realizzazione delle opere e degli interventi connessi allo svolgimento dell’EXPO Milano 2015.
(Deliberazione del 14 aprile 2014).
Legge 23 maggio 2014, n. 80
(Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015.
Risoluzione Agenzia Entrate 20 maggio 2014, n. 53/E
Indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo nel caso di pagamenti rinviati ad un momento successivo rispetto al perfezionamento degli atti di cessione immobiliare – articolo 35, comma 22, del DL 4 luglio 2006, n. 223.
Legge 16/05/2014, n. 78
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 19 maggio 2014)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
Determinazione Autorità Energia e Gas 20 maggio 2014, n. 9
Modulistica e disposizioni procedurali di dettaglio per la sperimentazione tariffaria rivolta ai clienti domestici che utilizzano
pompe di calore come unico sistema di riscaldamento della propria abitazione di residenza.
Decreto Ministero dello Sviluppo economico 22 maggio 2014
(Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2014)
Approvazione del documento “Linee Guida su criteri e modalità
applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti
di distribuzione del gas naturale”.
Decreto-Legge 9 giugno 2014, n. 88
(Gazzetta Ufficiale n. 132 del 10 giugno 2014)
Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI
per l’anno 2014.
Decreto Ministero Sviluppo ed Economia 20 giugno 2014
Proroga dei termini di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto
ministeriale 10 febbraio 2014 recante i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e i modelli di rapporto di efficienza
energetica.
Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91
(Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014)
Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e
l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria,
il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata
di adempimenti derivanti dalla normativa europea.
Circolare Ministero Interno 8 maggio 2014, n. 6181
D.M. 12 aprile 1996 “Approvazione della regola tecnica di preIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 95
a cura del geom. Alfredo Dellaglio
Contributo di costruzione per cambio
di destinazione d’uso di immobile
L’UTC di […], nella persone del Dirigente Area Tecnica, dopo diversi
tentennamenti, mi impone di pagare gli oneri commerciali per il
cambio d’uso di un laboratorio artigianale (officina meccanica) a
spazio esposizione autoveicoli di tipo commerciale, il cambio d’uso è
compatibile con la norma di PGT, la zona dove è insediato l’edificio è
prevista come B2 Residenziale prevalente a densità media.
Il presupposto su cui si basa la richiesta di pagamento, è perché all’interno del laboratorio è stato realizzato nel 1997 un nuovo servizio
igienico con atrio/wc, di detto vano abbiamo avuto la sanatoria e pagato la sanzione amministrativa di euro 516,00; alla luce di questi precedenti il tecnico comunale dopo aver assentito verbalmente per il
cambio d’uso a titolo gratuito, considera il tutto in presenza di opere
come se fossero state oggi eseguite e quindi richiede il pagamento
degli oneri.
Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto.
geom. G.B.T.
L’argomento del mutamento di destinazione d’uso è stato affrontato
più volte negli ultimi anni ed ha assunto una definizione sufficientemente chiara sotto il profilo urbanistico, ma soprattutto per legittimazione giuridica prevalente e consolidata.
Ho più volte chiarito che i mutamenti di destinazione d’uso possono
avvenire con o senza opere.
Quelli con opere, come dice lo stesso art. 52, comma 2, della legge
regionale n. 12 del 2005, non mutano la qualificazione dell’intervento.
Questo significa che possono avvenire mediante l’esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo oppure con ristrutturazione edilizia.
Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia è ovvio che il titolo abilitativo è oneroso, come prescrive l’articolo 43 della legge regionale
e pagano l’intero costo di costruzione (oneri e costo di costruzione),
oltre all’eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova
destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione
precedente per quanto attiene all’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.
Si tenga inoltre conto di quanto dispone lo stesso articolo 52, comma
3, LR 12/2005 a proposito della modifica della destinazione della destinazione d’uso nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori.
Nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo la cosa
si complica in quanto, mentre in misura prevalente tali interventi sono
a titolo gratuito, qualora determinino un maggior carico urbanistico
derivante dalla nuova destinazione rispetto a quella precedente, possono considerarsi onerosi.
Mentre per quanto riguarda i mutamenti di destinazione d’uso comportanti l’esecuzione di opere edilizie vale quanto sopra esposto in
base alla tipologia di intervento eseguito, lo stesso non si può dire nei
casi in cui i mutamenti avvengano senza l’esecuzione di opere edilizie.
96 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
A questo proposito è bene ricordare che, dal punto di vista urbanistico, è necessario che il cambio d’uso sia compatibile con la disciplina edilizia e urbanistica locale, ma non gratuito qualora tali mutamenti determinino un incremento del peso insediativo rispetto alla situazione preesistente.
Sebbene la normativa urbanistica edilizia non avesse previsto espressamente tale presupposto, la giurisprudenza, a vario livello, ha
sancito un principio generale in base al quale, anche in assenza di opere edilizie, e sempre in condizioni di conformità urbanistica, i mutamenti di destinazione d’uso, qualora determinino un incremento del
peso insediativo, comportano il pagamento degli oneri di urbanizzazione determinato dalla differenza tra la nuova destinazione e quella
precedente, con applicazione delle tariffe comunali stabilite per le ristrutturazioni edilizie, come si dirà più avanti.
Non è dovuta invece la quota del costo di costruzione proprio perché
il mutamento di destinazione d’uso non comporta l’esecuzione di opere edilizie.
A questo proposito, ricordo, tra le altre, solo alcune delle sentenze
giurisprudenziali emanate in tal senso:
- TAR Lombardia Brescia 13 giugno 2002, n. 957
- TAR Lombardia Brescia 10 marzo 2005, n. 145
- Consiglio di Stato, sezione VI, 12 giugno 2002, n. 3268
- TAR Campania, Salerno, sez. I, 24 settembre 1683
- TAR Emilia Romagna, Bologna. Sez. I, 7 settembre 2012, n. 537
- Corte di Cassazione, sez. III penale, 29 agosto 2012, n. 33353.
Ne deriva che il comune, a fronte del mutamento di destinazione d’uso
di un immobile, anche parziale, sempre conforme al PGT, anche al di
fuori delle ipotesi di cui all’art. 52, co. 3, LR 12/05, potrebbe richiedere il pagamento della quota del contributo afferente la sola quota
degli oneri di urbanizzazione, corrispondente alla differenza tra la
nuova e la precedente destinazione d’uso.
Cosa del tutto diversa è quella che riguarda le opere realizzate all’interno del laboratorio nel 1977 che, sebbene irregolari, sono state sanzionate e sanate. Il pagamento della sanzione pecuniaria determina
l’estinzione del reato edilizio e determina, nel contempo, una sorta di
conformità che consente all’interessato di poter intervenire successivamente sugli stessi immobili, nel rispetto della disciplina edilizia e
urbanistica vigente al momento dell’intervento proposto.
È ovvio che il nuovo intervento edilizio debba essere conforme alle
previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e a quello
eventualmente in salvaguardia e debba essere valutato e trattato sia
dal proponente che dallo SUE allo stesso modo e cioè:
1- come mutamento di destinazione d’uso con opere in funzione alla
qualificazione tecnico giuridica dell’intervento edilizio proposto
(manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo
oppure ristrutturazione edilizia),
2- come mutamento di destinazione d’uso senza opere e, in tal caso,
da considerare oneroso qualora tale mutamento determini un incremento del carico urbanistico dovuto alla nuova destinazione rispetto a quella preesistente, ma limitata alla sola quota degli oneri
di urbanizzazione (primari e secondari), data dalla differenza degli
importi corrispondenti alle due diverse destinazioni d’uso, calcolate al momento della richiesta edilizia ovvero di presentazione della
LA PAROLA AGLI ESPERTI
Dia (art. 44, co. 13, LR 12/05), applicando le tariffe comunali relative agli interventi di ristrutturazione edilizia. Tale equiparazione
viene per altro confermata dalla giurisprudenza che abbiamo citato,
secondo la quale quando il mutamento di destinazione d’uso di un
immobile, o parte di questo, porta ad un organismo in parte diverso
dal precedente e contribuisce ad aumentare il carico urbanistico,
deve ritenersi rientrante nell’ambito della categoria della “ristrutturazione edilizia”, come si evince, del resto, dall’esplicito riferimento
a tale tipologia di intervento presente nell’art. 10 comma 1° lettera
c) d.p.r. n. 380/2001 (in termini, TAR Lazio Roma, sez. I, 20.09.2011,
n. 7432, TAR Sardegna, sez. II, 06.10.2008, n. 1822.
Nulla rileva invece la sanatoria edilizia che definisce e congela la violazione edilizia commessa, e che non può interloquire con il mutamento della destinazione d’uso che comunque avrebbe potuto verificarsi anche senza l’esecuzione di tali opere.
Va da sé, come non appare invece dalla sommaria esposizione del
contributo, che l’eventuale somma dovuta deve far riferimento alla effettiva Slp oggetto del cambio d’uso e all’applicazione delle tariffe comunali vigenti alla data di presentazione della richiesta edilizia o della
Dia, relative agli interventi di ristrutturazione edilizia, sia per il calcolo
della destinazione commerciale che per quella artigianale.
L’obbligo di corrispondere gli oneri di urbanizzazione potrebbe derivare da precisi aspetti interpretativi e applicativi degli oneri di urbanizzazione contenuti nella deliberazione comunale (o loro adeguamento) che approva le tariffe ai sensi della legge n. 10 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni.
Più verosimilmente, lo SUE potrebbe aver inteso prendere atto dal
mutato orientamento giurisprudenziale che si è consolidato dopo che
lo Stato ha delegato alle regioni la disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso, dando loro la facoltà di poter applicare una disciplina
uniforme, tanto per quelli di carattere strutturale, introducendo la facoltà di sottoporre a permesso di costruire i mutamenti di destinazione d’uso maggiormente significativi, ovvero quelli comportanti un
maggior impatto sull’assetto urbanistico-territoriale.
Da ultimo l’art. 10 del Dpr 380/2001 ha previsto, al comma 2, che le
Regioni stabiliscano con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a trasformazioni fisiche, dell’uso di immobili o di loro parti, sono
subordinati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività (TAR
Campania-Salerno, Sez. I, sentenza 24.09.2012 n. 1683).
Mi pare che il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile, oggetto di una richiesta di permesso di costruire, ovvero della presentazione di una Dia, sia da ritenersi oneroso perché non avviene tra due
categorie funzionalmente omogenee sotto il profilo urbanistico e tali
da determinare un maggior carico urbanistico, come sostiene la giurisprudenza prevalente e consolidata, nulla rilevando le opere interne
già eseguite e sanate, anche se funzionali alla nuova attività commerciale che si vuole insediare negli stessi immobili.
Nel confermare quanto sopra esposto sulla legittimità di richiedere al
privato il pagamento della quota degli oneri di urbanizzazione (non legati all’esecuzione di opere), dovuta dal maggior carico urbanistico
tra la nuova e la precedente destinazione d’uso, escludo che le opere
realizzate e sanate nel 1977, possano in alcun modo incidere nel calcolo del contributo che, per altro, potrebbero interferire anche sulla
quota del costo di costruzione.
Come accennato all’inizio del parere, e solo a titolo di semplice approfondimento della questione, se tali opere fossero state eseguite
nel contesto del mutamento della destinazione d’uso e costituissero,
sotto il profilo tecnico giuridico, a parere del TC, un intervento di ristrutturazione edilizia, il contributo sarebbe dovuto calcolando gli oneri di urbanizzazione in base alla superficie virtuale e il costo di costruzione in base al costo delle opere al quale applicare la percentuale
corrispondente all’attività commerciale.
A questo si sarebbe dovuto aggiungere, come nel caso in esame, per
interventi su edifici esistenti che prevedono modifiche della destinazione d’uso, per quanto attiene all’incidenza degli oneri, anche la
maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente
(art. 44, co. 12, LR n. 12/2005).
Non si capisce invero come siano stati determinati gli importi degli oneri primari e secondari riportati nella comunicazione del comune,
posto che il dirigente dell’Area Tecnica escluda la gratuità del cambio
d’uso solo perché legata all’esecuzione delle opere eseguite nel 1977,
e non si sia attenuto, invece, ad eventuali aspetti interpretativi e applicativi degli oneri di urbanizzazione contenuti nella deliberazione comunale (o loro adeguamento), o meglio, più ragionevolmente alle
norme regionali in materia, supportate dalla relativa giurisprudenza
amministrativa prevalente e consolidata in tal senso.
Il problema che si pone, in ultima analisi, non è tanto che sia gratuito
il mutamento di destinazione d’uso, ma come debba essere quantificato l’importo da pagare. Il conteggio del dirigente deve essere chiaro
e preciso mettendo in evidenza sia le superfici che le tariffe prese a riferimento in modo che si possa, nell’interesse del cliente, controllare
il giusto e corretto importo da versare, secondo le modalità e condizioni stabilite dalla deliberazione comunale (compreso le eventuali rateizzazioni).
geom. Antonio Gnecchi
Ristrutturazione ed ampliamento, mediante demolizione e ricostruzione, di edificio con ipotesi di “edificio unifamiliare”
per gratuità dell’intervento
È stata presentata una superdia per ristrutturazione con demolizione
e ricostruzione con modifica della sagoma e piccolo portico in ampliamento (non slp perche inferiore al 30% slp complessiva).
Il tema è l’onerosità, in quanto la demolizione e ricostruzione veniva
considerata come ristrutturazione "pesante" e come nuova costruzione ai fini degli oneri specificato anche nelle delibere comunali.
Ora dopo il decreto del fare che pare considerare la ristrutturazione
con demolizione e ricostruzione come ristrutturazione la stessa paga
come ristrutturazione oppure è gratuita.(edificio è unifamiliare l’oggetto è ristrutturazione tramite demolizione e ricostruzione con auIL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 97
LA PAROLA AGLI ESPERTI
mento dell’altezza (ma non della slp) modifica della sagoma e limitato
ampliamento per portico).
Grazie per l’attenzione
geom. V.M.
La risposta è alquanto articolata, sebbene abbastanza semplice.
1)- La ristrutturazione edilizia, dopo l’intervenuta modifica della definizione ad opera dell’articolo 30 del decreto del Fare, comprende,
oltre alla demolizione e ricostruzione dell’edificio o parte di esso
(come prima), anche la modifica della sagoma, nel rispetto della
sola volumetria preesistente.
È ovvio che, pur mediante la presentazione della superdia (da verificare entro 30 giorni) bisogna controllare se la volumetria dell’edificio, prima e dopo gli interventi da eseguire mediante la modifica della sagoma, mantiene la stessa volumetria in base ai parametri del PGT (Slp o Sc, h);
2)- la definizione della ristrutturazione edilizia, anche se modificata dal
decreto del Fare, e pur se prevalente sulle norme locali, non interferisce sulle eventuali disposizioni urbanistiche prescrittive qualora queste prevedano che non si possa demolire o ricostruire un
edificio (es. in centro storico). Nel silenzio delle norme è ovvio invece, che la demolizione e ricostruzione di un edificio, con modifica della sagoma, può essere autorizzata o assentita;
3)- dopo l’entrata in vigore della LR 12/05 non esistono più le due diverse tipologie di ristrutturazione edilizia introdotte dal Dpr
380/2001 (art.3, co. 1, lett. d) e art. 10, co. 1, lett. c), ma una sola
ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 27, comma 1, lettera d),
per la quale, ai sensi del successivo art. 43, comma 1, il relativo titolo abilitativo (Pdc o Dia) è oneroso (oneri + costo), a meno che il
contributo di costruzione non sia dovuto nei casi espressamente
previsti dalla legge;
4)- la gratuità del Pdc o della Dia per gli interventi di ristrutturazione
edilizia è prevista dall’art. 17, comma 3, Dpr 380/01 per i soli edifici unifamiliari, anche comportanti ampliamenti, purché in misura
non superiore al 20 per cento.
È necessario quindi, in primo luogo, stabilire se l’edificio in questione è unifamiliare (vedi commento a parte) e se l’ampliamento
è inferiore al 20%, calcolato in funzione delle norme locali e, quindi,
in genere, in termini di volume urbanisticamente rilevante, ovvero
alla slp o della superficie coperta. Mi sembra di capire che l’ampliamento, fermo restando la verifica della slp dell’edificio ed il rispetto dell’altezza del fabbricato all’interno di quella massima di
zona, sia costituito dal portico.
Se questo, pur escluso dal computo della slp in base ai parametri
urbanistici ed edilizi del PGT perché inferiore al 30% della slp complessiva, è comunque superiore al 20% della stessa slp e non può
rientrare nei casi di esenzione previsto dall’art. 17, comma 3, lettera b) del Dpr 380/2001;
5)- il contributo di costruzione (oneri e costo), in base alla LR 12/05
(art. 44 e art. 48), deve essere calcolato al momento della presentazione della Dia e va riferito:
- per gli oneri di urbanizzazione:
98 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
a) al volume o slp reale se richiesto dall’interessato,
b) al volume o slp virtuale se accompagnata da CME
c) le tariffe sono comunque quelle stabilite dalle delibere comunali, per le ristrutturazioni edilizie
- per il costo di costruzione:
a) deve determinarsi la classe dell’edificio;
b) deve determinarsi il costo di costruzione dell’edificio prendendo a riferimento la Sc (Su+Snr al 60%) alla quale applicare
il costo base regionale (non maggiorato) per il 2014 (euro
403,77);
c) deve applicarsi la percentuale riferita alla classe dell’edificio
per interventi di ristrutturazione edilizia.
geom. Antonio Gnecchi
Terreno agricolo e fabbricati inclusi in area
Naf (nucleo di antica formazione), soggetto
a Piano di recupero parzialmente attuato,
con residuo di cubatura ancora da edificare
Si chiede se tutta l’area agricola inclusa nel Naf debba essere considerata edificabile ai fini Imu o in quale diversa misura.
geom. N.R.
Nell’incontro con i tecnici comunali del (…) si è dibattuto sull’argomento convenendo sostanzialmente con quanto di seguito esposto.
Vero è che spesso i Comuni individuano all’interno dei propri strumenti urbanistici i nuclei di antica formazione anche per immobili (terreni e fabbricati), diversi e staccati dai classici centri storici, dal valore
storico, architettonico, culturale e tipologico, sottoponendo gli stessi
ambiti a preventivo strumento attuativo convenzionato.
Vero è che questi piani di recupero servono per una trasformazione
oculata di questi immobili in base a ciascuna categoria di appartenenza, distinte per la loro diversa specificità edilizia e conseguenti tipologie di intervento ammesse, finalizzati alla conservazione e al recupero delle caratteristiche architettoniche e ambientali, dei materiali
e delle tecniche tradizionali.
Come spesso accade lo strumento attuativo di recupero edilizio prevede la possibilità di un incremento volumetrico aggiuntivo alla cubatura preesistente, anche se l’ambito delimitato dal Naf comprende
anche zone diversamente classificate, come nel caso in esame (area
agricola).
Ne risulta che, ai fini fiscali, questa area, sia ai fini Imu che ai fini dell’eventuale rivalutazione dei terreni ammessa dalla legislatura nazionale, fino al 30 giugno 2014, acquista un maggior valore economico.
Nel caso in esame, dopo la parziale attuazione del Pr, sono ancora disponibili i volumi non utilizzati e il 10% della volumetria utilizzata dal
Pr, per un totale di mc. 679.
A fronte dell’intenzione dell’interessato di voler cedere ai propri figli
una quota della proprietà si rende necessario dividere gli immobili
LA PAROLA AGLI ESPERTI
(fabbricati e terreno agricolo, non pertinenziale), inclusi in questo Naf,
mediante frazionamento e successivi atti di compravendita.
L’area inclusa nel Pgt ha una superficie di mq. 1850 e risulta dal Cdu
“edificabile” in funzione della maggior volumetria attribuita al piano di
recupero che non specifica l’esatta ubicazione dei volumi ancora da
utilizzare.
Ne deriva ahe ai fini dell’Imu e della rivalutazione del valore fiscale dei
terreni (e relativa imposta), ammessa fino al 30 giugno 2014, si rende
indispensabile attribuire a questi terreni un valore attraverso una asseverata perizia di stima del valore del bene oggetto della rivalutazione.
È ovvio che l’intera superficie del terreno incluso nel Naf, di mq. 1850
non concorre ad attribuire al piano di recupero una maggior volumetria di mc. 679, senza peraltro avere un indice di densità fondiaria
come per le altre zone omogenee del Pgt.
È parere di presenti che la cosa migliore da fare sarebbe quella di procedere ad una soluzione attraverso una variante del Pgt che vada a
definire questi specifici casi ed altri a cui eventualmente vengano attribuiti Slp o volumi predeterminati senza precisi parametri urbanistici.
Ai fini fiscali ed in particolare ai fini Imu i comuni approvano, ogni anno
con delibera di giunta comunale, i valori delle aree fabbricabili in base
alle classificazioni delle zone urbanistiche del Pgt.
Nel caso in esame però il comune non ha previsto un valore comparativo per questo ed altri casi in cui non è stabilito un parametro urbanistico che consenta di definire, con precisione, la superficie corrispondente alla Slp o al volume edificabile predefiniti.
Il comune, quindi, dovendo approvare la tabella dei valori delle aree
fabbricabili ai fini Imu per l’anno 2014, potrebbe prevedere la soluzione di seguito prospettata.
Si tenga conto che i valori della delibera di comune non sono gli effettivi valori di mercato applicati sul territorio e che sono presi a riferimento nei soli casi di verifica e accertamento, fermo restando l’applicazione di diversi valori più alti risultanti da atti di compravendita o
atti equivalenti a disposizione del comune.
La Secoval (società dei servizi della Valle Sabbia) è stata chiamata a
definire alcune situazioni analoghe e in particolare ricordo due casi:
1. “Comparto soggetto a normativa particolareggiata” e precisamente CSNT 04: ammessa la realizzazione di una Slp predeterminata
pari a 150 mq, con permesso di costruire convenzionato. L’area della
proprietà sulla quale era possibile realizzare tale Slp era di mq 1600 a
cui era spropositato attribuire un valore di euro 85 al mq per una così
limitata edificabilità. Si è concordato, anche con l’Ufficio Tributi del
Comune di attribuire a questo terreno una corrispondente superficie
edificabile di mq 300 sulla quale è stato determinato il valore dell’area
edificabile e la relativa Imu del 7,6 per mille.
2; Area inclusa nel Centro Storico, di mq 790, e regolamentata dall’art; 22/B delle NTA del piano delle regole con particolare disciplina
per singoli comparti interni ai tessuti dei nuclei di antica formazione
individuati dal PdR come “comparti soggetti a normativa particolareggiata”, in base alla quale è stato individuato un comparto con apposito contrassegno con cod. CSNP 06, al quale è stata attribuita una
Slp di mq 100.
Anche in questo caso, la delibera della giunta municipale con la quale
si stabilivano i valori delle aree fabbricabili per il 2013, non prevedeva
il relativo valore di riferimento per cui, in accordo con l’ufficio tributi
del comune e la Secoval di Valle Sabbia, si è concordato di attribuire
alla Slp predefinita del piano delle regole del Pgt, il valore corrispondente alla zona B2 dello strumento urbanistico, quale ambito adiacente al centro storico e servito da tutte le OO.UU, impianti e servizi
pubblici.
È evidente che l’amministrazione comunale, per ovviare a queste situazioni dovrebbe, se non vuole cambiare l’impostazione urbanistica
data dal proprio strumento urbanistico modificando i parametri urbanistici a cui fare riferimento, prevedere una comparazione, ovvero, l’equiparazione tra la superficie edificabile e l’effettiva potenzialità edificatoria ammessa, all’interno della deliberazione annuale con la
quale stabilisce i valori delle aree fabbricabili ai fini Imu, in modo da
consentire agli utenti di avere un punto fermo di riferimento per il calcolo dell’imposta.
Diversamente da quanto sopra prospettato, che sarebbe una soluzione pratica ed attuale per definire la controversia tra una virtuale superficie edificabile e l’effettivo utilizzo della stessa, si potrebbe, in via
alternativa, aderire alla seguente soluzione.
Chiedere un accertamento all’UTC per una valutazione tecnica che
tenga conto della reale volumetria non ancora utilizzata rapportata
alla rispettiva superficie teorica corrispondente agli indici equivalenti
della zona di completamento limitrofa.
Si precisa che una delibera che preveda quest’ultima ipotesi non è
stata approntata dai comuni rappresentati dai tecnici presenti all’incontro, né delibere che prevedano soluzioni alternative, ma si ritiene
che, stante il ripetersi di casi analoghi a quelli descritti nel presente
parere e in quello in esame, le amministrazioni comunali abbiano il dovere di affrontare il problema ed adottare adeguate soluzioni.
Per altro è appena il caso di accennare come la richiesta di un accertamento tecnico da parte del comune non si discosta molto dalla
comparazione o equiparazione da inserire nella delibera della giunta
comunale che fisserà il valore delle aree fabbricabili, ai fini Imu, per il
2014, e che potrà dirimere, una volta per tutte, la questione sollevata
e quella di altri casi analoghi.
geom. Antonio Gnecchi
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 99
Aggiornamento Albo
Iscrizioni dall’Albo con decorrenza 16 giugno 2014
N. Albo Nominativo
Luogo e data di nascita
Residenza
6385
Curti Paolo
Rovato (Bs) 17/09/1953
25038 Rovato (Bs) Via San Donato 2
6386
Rongaroli Fabio
Brescia 06/12/1987
25020 Dello (Bs) Via Vivaldi 45
6387
Parola Michela
Gardone V.T. (Bs) 18/10/1991
25060 Marcheno (Bs) Via Madonnina 36
Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 16 giugno 2014
N. Albo Nominativo
Luogo e data di nascita
Residenza
Motivo
5585
Lubian Simone
Varese 14/07/1977
21020 Buguggiate (Va) Via Garibaldi 20
Domissioni
4206
Nicolini Rosanna
Brescia 12/02/1972
25070 Caino (Bs) Via Villa Mattina 44/G/1
Dimissioni
1745
Nocivelli Bruno
Brescia 07/08/1946
25123 Brescia Via San Rocchino 62
Dimissioni
3172
Pelucchi Franco
Brescia 01/11/1954
25050 Provaglio d’Iseo (Bs) Via Regina Elena 40
Dimissioni
4547
Regalini Daniele
Brescia 25/05/1964
25064 Gussago (Bs) Via Stretta 18
Dimissioni
3342
Tonelli Claudio
Chiari (Bs) 19/08/1961
25032 Chiari (Bs) Via Maffoni 8
Dimissioni
Il mondo di B. Bat.
100 - IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3
Iscrizioni dall’Albo con decorrenza 28 luglio 2014
N. Albo Nominativo
Luogo e data di nascita
Residenza
6388
Gritti Matteo
Treviglio (Bg) 30/11/1979
25030 Castelcovati (Bs) Via Giotto 21
6389
Barbera Giulia
Brescia 08/11/1992
25080 Nuvolera (Bs) Via Scaiola 1
Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 12 luglio 2014
N. Albo Nominativo
Luogo e data di nascita
Residenza
Motivo
5900
Berzo Inferiore (Bs) 28/12/1956
25044 Capo di Ponte (Bs) Via Aldo Moro 5/A
Decesso
Monchieri Armando
Cancellazioni dall’Albo con decorrenza 28 luglio 2014
N. Albo Nominativo
Luogo e data di nascita
Residenza
Motivo
3930
Abeni Agostino
Gussago (Bs) 02/03/1936
25070 Caino (Bs) Via Villa Sera 39/Z
Dimissioni
6046
Benenati Luca
Gardone V.T. 09/05/1979
25038 Rovato (Bs) Via Padre L. Corsini 35
Dimissioni
2475
Bonardelli Gianluigi
Anfo (Bs) 06/11/1948
25070 Anfo (Bs) Via Castello 10
Dimissioni
6126
Bozzoni Chiara
Orzinuovi (Bs) 02/02/1988
25027 Quinzano d’Oglio (Bs) Via Adamello 8
Dimissioni
1404
Gorlani Costantino
Dello (Bs) 27/03/1942
25020 Dello (Bs) Via X Giornate 3
Dimissioni
4529
Iora Federico
Orzinuovi (Bs) 02/12/1972
25047 Darfo (Bs) Via Caruso 7
Dimissioni
5481
Leoni Giorgio
Milano 06/04/1958
25080 Padenghe sul Garda (Bs) Via Rovadella 23
Dimissioni
4063
Monferrato Elio
Rondissone (To) 28/02/1941
25030 Villachiara (Bs) Loc. Bompensiero 11
Dimissioni
2373
Pe Renato
Pian D’Artogne 21/04/1949
25050 Pian Camuno (Bs) Via S. Giulia 63
Dimissioni
IL GEOMETRA BRESCIANO 2014/3 - 101