ANALISI SULLA DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEGLI ARCHITETTI GRUPPO DI STUDIO Arch,Fulvio FRATERNALI Arch.Mariuccia CENA Arch.Lucio TELLARINI Arch,Lisa BORINATO Arch.Goia GATTAMORTA Aggiunti: Gruppo CNAPPC Arch. Raffaello FRASCA Arch.Glauco PROVANI Arch.Alberto DITTA RELAZIONE 1, COORDINAMENTO –COLLEGAMENTO E ABROGAZIONI DI LEGGI VIGENTI 6.RIORDINO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI SNELLIMENTO E REGOLAMENTO ROMA, MAGGIO 2012 A cura dell’arch.Glauco PROVANI PROBLEMI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ED ALL’ISTITUZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LEGGI ATTUALI E DA MODIFICARE Punti 1 e 6 A cura dell’arch.Glauco PROVANI Maggio 2012 INCONTRO DEL 26 APRILE A ROMA PRESSO IL CNAPPC Gruppo: Arch,Fulvio FRATERNALI Arch.Mariuccia CENA Arch.Lucio TELLARINI Arch,Lisa BORINATO Arch.Goia GATTAMORTA Membri aggiunti Arch. Raffaello FRASCA Arch.Glauco PROVANI Arch.Alberto DITTA Nella riunione del 26 aprile 2012 sono stati enunciati gli argomenti da trattare sul tema della “DEONTOLOGIA” delineando i seguenti punti . Sono questi: 1, COORDINAMENTO –COLLEGAMENTO E ABROGAZIONI DI LEGGI VIGENTI 2. PRINCIPI GENERALI-CRITERI EUROPEI-ARTICOLATO 3-INDIVIDUAZIONE DELLE VIOLAZIONI 4.QUADRO SANZIONATORIO 5.NOMINA E REGOLAMENTO DEL”COMITATO DI DISCIPLINA” 6.RIORDINO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI SNELLIMENTO E REGOLAMENTO 1 1.-PROBLEMI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ED ALL’ISTITUZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LEGGI ATTUALI E DA MODIFICARE L’individuazione di un nuovo” ORGANO GIUDICANTE, di cui al punto f) dell’art.3 del Decreto è così introdotto: “gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l'istituzione d’organi a livello provinciale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidati l'istruzione e la decisione delle questioni disciplinari e di un organo nazionale di disciplina” L’argomento pone senza alcun dubbio concrete riflessioni sull’attuale procedura per molti aspetti in palese contrasto con la nuova disciplina di giudizio e con le varie fasi procedurali . Il procedimento deontologico attualmente si caratterizza in una fase preliminare: con inizio di una prima istruttoria “riservata” da parte del Presidente Infatti acquisita l'informazione o ricevuto l'esposto o la richiesta, il Consiglio dell'Ordine non è ancora nelle condizioni di formalizzare l’apertura del procedimento disciplinare, perché si rendono opportuni alcuni elementari accertamenti preliminari. E’ l'art. 44 del R.D. n. 2537/1925 che prevede che il Presidente del Consiglio dell'Ordine assuma le informazioni che riterrà opportune e verificare i fatti che formano oggetto dell'imputazione. La norma non ha inteso investire immediatamente il Consiglio dell'Ordine della trattazione di un presunto caso d’infrazione disciplinare sull'unica base di un esposto o di una richiesta o sulla prima emergenza di presupposti di fatti o circostanze ed è per questa ragione che il legislatore ha affidato al Presidente del Consiglio dell'Ordine la delicata funzione di svolgere una specie d’istruttoria preliminare per verificare la fondatezza dei fatti e porre in seguito il Consiglio dell’Ordine nella condizione di adottare decisioni ponderate. C'è da notare che l'individuazione del Presidente, quale soggetto deputato allo svolgimento dell'istruttoria preliminare, discende dall'intento di affidare ad 2 una sola persona il delicato compito dei primi accertamenti e solo poi il Consiglio è investito ad assumere le prime decisioni riguardo al caso. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria, e soltanto lui deve tendere all'accertamento dei fatti e delle circostanze che costituiscono violazione alle norme deontologiche. Avvisa il Pubblico Ministero dell'avvio delle indagini assumerà tutte le informazioni che reputerà opportune per lo svolgimento delle indagini stesse e se necessario potrà accedere ad uffici pubblici per estrazione della documentazione utile e se del caso ricorrendo, attraverso l'intervento del Procuratore della Repubblica, agli organi di polizia giudiziaria. In questa fase può sentire anche il professionista indagato al fine di trarre utili elementi. E’ fuor di dubbio che ancora non può investirsi il nuovo Organo giudicante anche per ’impossibilità della preventiva conoscenza del fatto e pertanto per tale operazione delicata si ritiene non possa investirsi una pluralità di soggetti. Altro passo successivo è quella che va sotto il nome della Conclusione della Fase Preliminare Nell’attuale procedura , una volta acquisite le informazioni necessarie e opportune verifiche dei fatti, il Presidente inserirà l’argomento nell'ordine del giorno di una seduta del Consiglio alla quale, inviterà l’accusato a partecipare, ovviamente informandolo dei motivi di tale invito affinché egli possa esporre al Consiglio le proprie ragioni. NOTA Viene spontaneo chiederci quale può essere il legame con nuovo ORGANO GIUDICANTE o se, dopo la fase d’accertamento del Presidente, va investito l’Organo giudicante di 1 grado. Credo che manchi un anello di congiunzione con la fase dell’indagine con quella del vero”processo” deontologico che è pur sempre un atto amministrativo e sorretto prevalentemente dalla legge 241/1990. 3 Sempre con riferimento all’attuale procedura , sin dalla fase di prima audizione dell’incolpato, perché prevista ai fini di una delibera del Consiglio dell'Ordine sull'esistenza o meno dei presupposti per il formale avvio del procedimento disciplinare, è da ritenersi ammissibile la presenza di un difensore, non potendo essere respinta dal Consiglio dell'Ordine la domanda dell'incolpato a tale riguardo. E’ noto che in questa fase le formalità sono ridotte al minimo: non v'è necessità alcuna di formazione di fascicoli, né redazioni di verbali di dichiarazione di terzi, di convocazioni con avviso di ricevimento, d’acquisizione di documenti autenticati e di quant'altro sia riferibile alla testificazione di veri e propri atti di procedimento. Soltanto in occasione della seduta consigliare fissata per l'audizione dell'incolpato - o presunto tale - si darà vita al primo atto formale, in altre parole ad un verbale separato e distinto, in via provvisoria, da quello ordinariamente tenuto per la trascrizione degli atti deliberativi del Consiglio dell'Ordine e riguardanti argomenti estranei al caso specifico. NOTA Anche per questa fase deve essere investito l’organo giudicante ? Nel verbale si darà atto della presenza (o della mancata presenza) dell'incolpato o presunto tale - o delle sue dichiarazioni in relazione ai fatti che in tale sede gli saranno esposti, ma ancora non contestati, riassumendo i contenuti della relazione, che a tale proposito svolgerà il Presidente e le decisioni che a conclusione il Consiglio riterrà di adottare. NOTA Quando entra in gioco il nuovo Organo Giudicante? Sempre in riferimento all’attuale procedura possono verificarsi tre ipotesi: PRIMA IPOTESI In prima ipotesi il Consiglio dell'Ordine, sentito l'incolpato e udita la relazione del Presidente, può immediatamente decidere che il caso proposto non prospetti la sussistenza di motivi sufficienti o indicativi, comunque tali da dare ingresso a formale «giudizio» disciplinare. 4 In questo l caso e cioè il Consiglio dell'Ordine adotti una delibera che dichiari non sussistere validi motivi per promuovere formale procedimento disciplinare, tale delibera sarà inserita nel verbale ordinario del Consiglio, il relativo fascicolo sarà conservato a cura del Consigliere Segretario e la vicenda avrà ulteriore corso a seguito dell'eventuale sopravvenienza d'elementi nuovi che indurranno il Consiglio a proporla per propria iniziativa d'ufficio. NOTA Il nuovo Organo Giudicante in che fase sarà investito? SECONDA IPOTESI In seconda ipotesi, sempre sulla scorta di quanto udito e valutato, il Consiglio dell'Ordine può invece immediatamente deliberare di dare avvio a tale «giudizio». In tale caso, e cioè che il Consiglio dell'Ordine deliberi che i risultati evidenziano validi motivi per promuovere la formale procedura prevista dallo stesso art. e R.D. n. 2537/1925, il Presidente provvederà immediatamente alla nomina di un relatore al quale affiderà la formazione di un fascicolo «riservato» relativo al caso di cui si tratta e contenente, come primo documento, il verbale della riunione consigliare che riporta la sintesi della relazione dello stesso Presidente e le dichiarazioni rese dall'incolpato, l’eventuale allegazione degli atti e dei documenti prodotti nonché il testo della delibera con cui il Consiglio dell'Ordine dispone la formale apertura del procedimento disciplinare. NOTA Anche qui, chi sarà il relatore? Un membro dell’Organo giudicante? TERZA IPOTESI In terza ipotesi - peraltro non prevista dall'art. 44 che qui si sta esaminando, ma ragionevolmente accettabile e di difficile contestazione sul piano della sua legittimità - il Consiglio dell'Ordine può rinviare l'adozione di una delibera definitiva, invitando il Presidente ad integrare l'acquisizione dei dati informativi posti a fondamento della sua relazione. 5 In altre parole facendo carico all'incolpato di colmare eventuali lacune delle ragioni e argomentazioni svolte in corso di seduta. In ogni caso il Consiglio dell'Ordine dovrà comunque, prima o poi, adottare una formale delibera in termini alternativi alle due ipotesi sopra formulate. Si è prima accennato a verbali «provvisori» e «riservati» cui nessuna norma dell'ordinamento - è doveroso dichiararlo - fa esplicito accenno. L'opportunità e forse addirittura la necessità che gli atti istruttori e deliberativi del Consiglio dell'Ordine in materia disciplinare abbia carattere riservato - in deroga al principio generale secondo cui tutti gli atti, di un ente pubblico devono o dovrebbero essere di pubblico dominio ed accesso - deriva dal fatto che, indipendentemente dal fatto che un architetto sia ritenuto o meno responsabile di un comportamento incompatibile con i principi di deontologia e indipendentemente dalla maggiore o minore intensità della sanzione che il Consiglio dell'Ordine ritenga di pronunciare a suo carico, la pubblicità degli atti relativi al procedimento finirebbe comunque per tradursi o in ingiusto danno (per persistente dubbio) in caso di suo proscioglimento o in un indiretto aggravio di conseguenze in caso di sua accertata responsabilità. NOTA: Come si svilupperà con l’organo giudicante tale terza Ipotesi? Come fa un nuovo organo giudicante estraneo alla vita del CONSIGLIO ad avere: Informazioni preliminari? Indagini riservate? Fase di audizioni e sviluppo nelle tre fasi? Informativa al PM,da parte di chi? Presso quale sede? E’ la sede dell’Ordine provinciale? Disbrigo della corrispondenza :invio e ricevimento? Quali rapporti dovrà poi avere con il Consiglio dell’Ordine amministrativo e con il Presidente dell’Ordine? 6 Si potrebbe prefigurare che gli Ordini provinciali assumano la veste di “procuratori o organi d’indagine ed accusatori,”per poi passare la pratica al nuovo Organo giudicante? Si ritiene tuttavia a procedura alquanto macchinosa anche per il rispetto dei tempi di giudizio trattandosi pur sempre di atti amministrativi sostenuti dalla legge in materia (vedi art,2 legge 241/1990) NOTA Può ammettersi tale ruolo al Consiglio dell’Ordine? Ha l’esercizio di promuovere l'instaurazione di un procedimento deontologico innanzi al giudice,(organo giudicante) qualora abbia raccolto elementi di prova del compimento di una manchevolezza deontologica? Se sì non può essere esclusa la presenza del Presidente dell’Ordine in Giudizio per appesantire la pena e/o proporre all’Organo Giudicante le proprie richieste. Sappiamo che la vigente procedura è sostenuta da varie sentenze di cassazione che agevolano il non sempre facile sviluppo dei procedimenti e che con le nuove andrebbero perdute oppure reinterpretate alla luce appunto di nuove norme . Non va trascurato il problema rappresentato, oltre che la redazione di una chiara disciplina ,dal legame tra le vecchie e le nuove norme, il loro rodaggio e la loro messa a regime , come pure l’introduzione di norme transitorie per i procedimenti in corso ai vari livelli . C’è da chiedersi,ma questa è una personale esternazione, “Cui prodest, tutto ciò’? Quale è la vera finalità della nuova procedura ?” A mio avviso non credo che con la sola istituzione di un organo Giudicante diverso dall’attuale si risolvono i problemi della deontologia che purtroppo è relegata ad un aspetto opzionale per tutti i professionisti ,poi difficilmente perseguiti dagli Ordini provinciali per varie ragioni e non ultimo la diversissima natura interpretativa e labile 7 dei comportamenti da sanzionare e forse più sensibile ai casi clamorosi di natura penale e giornalistica. Manca a mio avviso una “cultura deontologica” da tempo assopita . Per comprendere l’iter dei procedimenti s’indicano quelle vigenti con riferimento alle leggi esistenti. 2.-ATTUALE QUADRO RIEPILOGATIVO SULLE PROCEDURE E DELLE PENE 8 RIFERIMENTI PROCEDURE DELL'ORDINE Solo PRESIDENTE TERMINI E VARIE CONSEGUENZE Indagini varie 1°comma Art.44 PRIMA FASE Audizione A) Archiviazione R.D. AVVIO DEL incolpato da parte per non luogo a n.2537/1925 PROCEDIMENTO del consiglio procedere dell'Ordine B) Continuazione competente. del Comunicazione al procedimento e Pubblico Ministero nomina consigliere relatore 2°comma Art.44 SECONDA FASE Facoltà Audizione del R.D. PROCEDIMENTO dell'incolpato ad relatore n.2537/1925 DISCIPLINARE intervenire Audizione Artt.55-57-58-59 Facoltà dell'incolpato e/o del CapoVII dell'incolpato ad difensore. N.Dentol. essere assistito Delibera della da un difensore o sanzione da un esperto di fiducia Art.44 TERZA FASE Redazione e Avvertimento R.D. REDAZIONE notifica del giudizio Censura n.2537/1925 DELIBERAZIONE preferibilmente Sospensione dalla CapoVII E GIUDIZIO entro 30 gg dalla professione N.Dentol. NOTIFICHE data del Cancellazione pronunciamento dall'Albo della sentenza. D.M. 10.11.1948 QUARTA FASE Il ricorso va Art.3 EVENTUALE prodotto entro 30 Su richiesta DPR.1179/71 RICORSO AL CNA gg. dalla data del dell'interessato la ricevimento del sanzione può essere sospesa giudizio. Invio del ricorso presso l'Ordine competente D.M. 10.11.1948 QUINTA FASE DEPOSITO RICORSO PRESSO L'ORDINE D.M. 10.11.1948 SESTA FASE TRASMISSIONE DEL RICORSO SETTIMA FASE PUBBLICITA' PROVVEDIMENTI ALLEGATI E VARIE Relazione presidente Verbalizzazione Convocazione dei membri del consiglio Citazione dell'incolpato Segnalazione al Pubblico Ministero Verbalizzazione Notifica sentenza all'incolpato Segnalazione sentenza al P.M- Ricevuta versamento Ufficio Registro Ricorso in bollo più due copie Copia autentica della delibera impugnata Eventuali documenti Comunicazione al Pubblico ministero Annotazione data del ricevimento del ricorso. Invio copia del ricorso al Pubblico Ministero. Deposito ricorso per gg.30 dalla ricezione. Dopo la fase del Inizio della fase del Originale del deposito invio al ricorso presso il ricorso C.N..A.P.P.C. CNAPPC Prova avvenuto invio del Ricorso al P.MFascicolo atti:Verbalirelazione del relatore Fascicolo: copie ricorso, delibera impugnata Sono definite le I provvedimenti Corte di Appellosanzioni per le definitivi vanno Tribunalequali non sia trasmessi agli Uffici Prefettura-Camera stato presentato ed Enti cui viene di Commercioricorso al inviato Ministero Grazia e CNAPPC o se il obbligatoriamente Giustizia-Ministero 9 ricorso sia stato l'Albo dell'Ordine respinto dal CNAPPC degli InterniMinistero LL.PP.Ministero Lavoro e Previdenza Sociale-Ministero P.I-CNAPPC-Vari Ordini Si delinea una ipotesi di UN NUOVO QUADRO OPERATIVO CON L’INTRODUZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE ESTRANEO AL CONSIGLIO DELL’ORDINE PROVINCIALE NEL PIENO RISPETTO DELLA LEGGE 241/1990 , legge questa che disciplina il procedimento amministrativo qual è appunto quello deontologico. 10 3.- NUOVO QUADRO OPERATIVO SULLE PROCEDURE E DELLE PENE Ipotesi RIFERIMENTI COMPETENZE PROCEDURE TERMINI E CONSEGUENZE VARIE Presidente del Audizione Istruttoria informale da parte del Consiglio Presidente del dell’ORDINE Consiglio a seguito della notizia criminis pervenuta all’Ordine ART.2 comma 1 L.241/90 1°comma Art.44 R.D. n.2537/1925 Art.7 L.241/90 Già 2°comma Art.44 R.D. n.2537/1925 D.M. 10.11.1948 (?) O NUOVO REGOLAMENTO Art.3 DPR.1179/71 Relazione del Presidente dell’Ordine A) Archiviazione Verbalizzazione Audizione per non Segnalazioni incolpato da parte luogo a varie del consiglio all’architetto e procedere dell'Ordine al PM competente. Comunicazione al Pubblico Ministero B) Continuazione Convocazione SECONDA FASE Facoltà da parte della PROCEDIMENTO dell'incolpato ad del intervenire e procedimento e segreteria DISCIPLINARE nomina di un dell’Ordine dei Presso la sede produzione del RELATORE da membri memorie dell’Ordine un membro L’ORGANO Facoltà dell'incolpato ad DELL’ORGANO GIUDICANTE essere assistito GIUDICANTE di Citazione dell'incolpato da un difensore o 1 GRADO Segnalazione da un esperto di C) Audizione al Pubblico del relatore fiducia Ministero Audizione dell'incolpato e/o Verbalizzazione del difensore. Delibera della sanzione Consiglio PRIMA FASE dell’Ordine di AVVIO DEL appartenenza PROCEDIMENTO dell’incolpato DA REGOLAMENTO Organo ART.2 comma2 e 7 L.241/90 Responsabile procedimento dall’art.4 a 6 ed Art.10 ed art.22 della legge 241/90 ALLEGATI E VARIE Giudicante di 1°Grado Organo Giudicante di 1°Grado TERZA FASE REDAZIONE DELIBERAZIONE E GIUDIZIO NOTIFICHE QUARTA FASE EVENTUALE RICORSO AL CNA che provvederà ad inviarlo all’ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO Redazione e notifica del giudizio preferibilmente entro 30 gg dalla data del pronunciamento della sentenza . Avvertimento Censura Sospensione dalla professione Cancellazione dall'Albo Notifica sentenza all'incolpato Segnalazione sentenza al P.M ed ai vari uffici - a cura degli uffici della segreteria dell’Ordine Ricevuta Il ricorso va richiesta versamento prodotto entro 30 Su gg. dalla data del dell'interessato la Ufficio Registro può Ricorso in bollo ricevimento del sanzione più due copie essere sospesa giudizio. Copia autentica Invio del ricorso della delibera all’’ORGANO impugnata GIUDICANTE di Eventuali 1 grado tramite documenti e presso l'Ordine competente 11 D.M. 10.11.1948O O NUOVO REGOLAMENTO QUINTA FASE DEPOSITO RICORSO PRESSO L'ORDINE per invio interno al L’ORGANO GIUDICANTE DI 2 GRADO D.M. 10.11.1948° O NUOVO REGOLAMENTO SESTA FASE TRASMISSIONE DEL RICORSO Annotazione data del ricevimento del ricorso. Invio copia del ricorso al Pubblico Ministero tramite segreteria dell’Ordine. Deposito ricorso per gg.30 dalla ricezione. Dopo la fase del deposito invio al C.N..A.P.P.C. con deposito presso l’ORGANO GIUDICANTE DI 2 GRADO Sono definite le SETTIMA FASE sanzioni per le PUBBLICITA' non sia PROVVEDIMENTI quali stato presentato ricorso al CNAPPC o se il ricorso sia stato respinto dall’ORGANO GIUDICANTE di 2 GRADO Comunicazione al Pubblico ministero Inizio della fase del ricorso dell’ORGANO GIUDICANTE DI 2 GRAD presso la sede del CNAPPC I provvedimenti definitivi se trattato dall’Organo giudicante di 2 Grado vanno trasmessi per mezzo dalla segreteria del CNAPPC agli Uffici ed Enti cui viene inviato obbligatoriamente l'Albo dell'Ordine oppure da quello del Consiglio oppure se non prodotto ricorso dalla segreteria dell’Ordine provinciale Originale del ricorso Prova avvenuto invio del Ricorso al P.MFascicolo atti:Verbalirelazione del relatore Fascicolo: copie ricorso, delibera impugnata Corte di AppelloTribunalePrefetturaCamera di CommercioMinistero Grazia e GiustiziaMinistero degli InterniMinistero LL.PP.Ministero Lavoro e Previdenza SocialeMinistero P.I- Vari Ordini e CNAPPC NOTA In relazione al ricevimento di segnalazioni, delle denunce, della corrispondenza , ancora dell’invio di notifiche, inviti e quant’altro i due ORGANI GIUDICANTI devono necessariamente essere ospitati dagli ORDINI PROVINCIALI ( 1 Grado) e CNAPPC (2 Grado) Dovranno servirsi delle segreterie degli Ordini Provinciale e Nazionale, forse servirsi di un medesimo protocollo di entrata e di uscita della corrispondenza per la tracciabilità nel tempo degli atti emessi , come pure per l’allegazione dei dispositivi nella cartelle personali degli iscritti conservate per legge dagli Consigli Provinciali tenutari degli Albi professionali . Per economia,anche in ragione del periodo congiunturale non è da prevedere assunzioni di nuovi dipendenti a servizio degli Organi giudicanti né tanto meno l’individuazioni di sedi operative fisicamente separate . 12 4.- MODIFICHE E REVISIONE DELLE LEGGI, DECRETI ESISTENTI NON COGRUENTI CON LA RIFORMA E L’ISTUZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE Legge 24 giugno 1923 n.1395 Art.5 comma 4 4) vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di cui agli artt. 26,27,28 e 30 della L. 28 giugno 1874, n. 1938, in quanto siano applicabili. RD 23 ottobre 1925 n.2537 Artt.19-20-21 Art. 19 - Il consiglio nazionale stabilirà con proprio regolamento interno le norme per il procedimento relativo ai ricorsi proposti dinanzi ad essa e per quanto occorra al suo funzionamento amministrativo contabile. Art. 20 - La cancellazione dall'albo, oltre che a seguito di giudizio disciplinare, a norma dell'art. 37, n. 2, del presente regolamento, è pronunciata dal consiglio dell'ordine, di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, nel caso di perdita della cittadinanza italiana o del godimento dei diritti civili da qualunque titolo derivata, ovvero di condanna che costituisce impedimento alla iscrizione. Art. 21 - Nel caso di cancellazione, sarà data comunicazione del provvedimento all'interessato, il quale ha facoltà di reclamare all'assemblea generale dell'ordine ed al consiglio nazionale, in conformità dei precedenti artt. 10, 13 e 16. Cessate le cause che hanno motivata la cancellazione dall'albo, l'interessato può fare domanda per esservi riammesso. Ove questa non sia accolta, egli potrà presentare ricorso in conformità dei suindicati artt. 10, 13 e 16. Art.37 comma 2 Art. 37 - Il consiglio dell'ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari: 2.-.prende i provvedimenti disciplinari; CAPO III art.43 art.44 – Art. 43 - Il consiglio dell'ordine è chiamato a reprimere, d'ufficio o su ricorso delle parti, ovvero su richiesta del pubblico ministero, gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della loro professione. Art. 44 - Il presidente assumendo le informazioni che stimerà opportune, verifica i fatti che formano oggetto dell'imputazione. Udito l'incolpato, su rapporto del presidente, il consiglio decide se vi sia motivo a giudizio disciplinare. In caso affermativo, il presidente nomina il relatore, e, a mezzo di ufficiale giudiziario, fa citare l'incolpato a comparire dinanzi al consiglio dell'ordine, in un termine non minore di giorni quindici per essere sentito e per presentare eventualmente documenti a suo discarico. Nel giorno indicato ha luogo la discussione, in seguito alla quale, uditi il relatore e l'incolpato, il consiglio prende le sue deliberazioni. Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi un legittimo impedimento, si procederà in sua assenza. CAPO III art.46 art.49 art.50 13 Art. 46 - Nel caso di condanna alla reclusione o alla detenzione, il consiglio, a seconda delle circostanze, può eseguire la cancellazione dall'albo o pronunciare la sospensione; quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca. Qualora si tratti di condanna che impedirebbe la iscrizione nell'albo giusta l'art. 7 del presente regolamento in relazione all'art. 28, parte prima, della L. 8 giugno 1874, n. 1938, è sempre ordinata la cancellazione dall'albo, a norma del precedente art. 20. Art. 49 - L'incolpato, che sia membro del consiglio dell'ordine, è soggetto alla giurisdizione disciplinare del consiglio dell'ordine viciniore, da determinarsi, in caso di contestazione, dal primo presidente della Corte di appello. Le impugnative contro le deliberazioni del detto consiglio sono presentate all'assemblea generale dell'ordine cui appartiene lo stesso consiglio. Contro la deliberazione del consiglio è ammesso ricorso al consiglio nazionale in conformità degli artt. 13 e 16 del presente regolamento. Art. 50 - Il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 ed, eventualmente, all'art. 18, dà luogo a giudizio disciplinare. Decreto ministeriale 1 ottobre1948 Procedura contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli architetti Da vedere in modo integrale D.M. 1° OTTOBRE 1948 Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Architetti ART. 1 Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli architetti si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata da lire 15.000 (quindicimila). Se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata. ART. 2 Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato: a) della copia autenticata della deliberazione impugnata; b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento; c) quando non sia proposto dal Pubblico Ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma di lire 3.000 (tremila) stabilita dall’art. 1 del D.Lgs. 13 settembre 1946, n. 261. ART. 3 Il ricorrente, che non sia il Pubblico Ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tali indicazioni la segreteria non procede ad alcuna comunicazione. ART. 4 E’ irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni della comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato dalla ricevuta del versamento di cui all’art. 2. ART. 5 Il ricorso al Consiglio Nazionale è presentato o notificato nell’ufficio del Consiglio dell’Ordine che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare. Se ricorrente è il professionista deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso. L’ufficio del Consiglio dell’Ordine annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata , copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica nella cui giurisdizione ha sede il Consiglio, se ricorrente è il professionista, o al professionista , se ricorrente è il Procuratore della Repubblica. Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell’ufficio del Consiglio dell’Ordine per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere. Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l’interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti. 14 Il ricorso con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell’Ordine al Consiglio Nazionale. Il Consiglio dell’Ordine, oltre al fascicolo degli atti del ricorso trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato. ART. 6 Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore. ART. 7 Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso. Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall’art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatto richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente. ART. 8 Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l’interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all’interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunge entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale. Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo. Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. ART. 9 La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l’oggetto dell’impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l’indicazione del giorno, del mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario. ART. 10 La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria. La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio. ART. 11 Il Segretario redige processo verbale delle sedute. Il processo verbale deve contenere: a) il giorno, il mese e l’anno in cui ha luogo la seduta; b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti; c) l’indicazione dei ricorsi esaminati; d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso; e) le firme del Presidente e del Segretario. ART. 12 In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente né affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età. ART. 13 E’ in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse. ART. 14 I ricorsi trasmessi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini le cui deliberazioni sono impugnate, perché provvedano alle formalità di cui all’art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente. Esame della Legge 2 marzo 1949 n.143 Tariffa Professionale 15 Decreto P.R.8 luglio 2005 n.169 Art.9 ART. 9 (Procedimenti disciplinari) 1. Fatto salvo quanto previsto dai singoli ordinamenti professionali per l’istruttoria, il consiglio, ove competente in materia disciplinare ai sensi degli ordinamenti medesimi, giudica gli iscritti. Nell’esercizio di tale funzione esso è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione del professionista assoggettato al procedimento. 2. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo non sia tale da costituire un collegio, il consiglio giudica in composizione monocratica. 3. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione. 4. In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell’albo, giudica il consiglio dell’ordine territorialmente più vicino, che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell’albo. Nei consigli nazionali e per quelli territoriali ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B degli albi giudica il consiglio nazionale o territoriale al quale appartiene l’incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A. 16 5.-Legge 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme sul procedimento amministrativo Come già richiamato nello schema delle nuove procedure per la stesura di un regolamento è importante attenersi alle disposizioni della LEGGE n. 241/1990 che disciplina iI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI che sinteticamente si richiamano quelli articoli più significativi. ADOZIONE PROVVEDIMENTO Art.2 comma primo N:B: Ogni procedimento amministrativo,ivi compresi quelli disciplinari è soggetto al rispetto dell’art.2 primo comma , a mente del quale “Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso” Archiviazione o condanna TERMINE PROCEDIMENTO e REGOLAMENTO Commi 2 e 7 2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni. 7. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 17, i termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell’articolo 14, comma 2. Si rende opportuna l’adozione di uno specifico regolamento contenente tutti i termini delle singole fasi (ispettiva-istruttoria-disciplinare) mancando sussisterebbe il termine perentorio di giorni 30 17 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Art.3. 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria. N.B. L’atto deve essere sorretto dall’allegazione di obiettivi elementi di riscontro-logici ed affini all’istruttoria eseguita al fine di reggere il sindacato giurisdizionale della decisione assunta. (Cons,Stato sez.IV ,9 nov. 2005 n. 6262) Quindi puntuale ,rigorosa,pena la l’illegittimità della stessa per violazione dell’art.3 comma 1 L.241/90 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORIA ART.da 4 a 6 1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l’unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale. 2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti. Art. 5 (Responsabile del procedimento) 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale. 2. Fino a quando non sia effettuata l’assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell’articolo 4. 3. L’unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all’articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse. Art. 6 (Compiti del responsabile del procedimento) 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l’emanazione di provvedimento; b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all’uopo necessari, e adotta ogni misura per l’adeguato e sollecito svolgimento dell’istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la 18 rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all’articolo 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all’organo competente per l’adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale Tali compiti sono rimessi alla discrezione dell’Ente che svolge l’istruttoria disciplinare che è di solito monocratica. Presidente. Conclusa questa fase l’esito dell’istruttoria è riferita al Consiglio per la decisione. COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Annullabilità? ART.7 Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l’avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall’articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l’amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell’inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell’amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari. N:B: Non annullabilità dell’atto se l’Ordine dimostra in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. GARANZIE DELL’INCOLPATO ART.10 Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento) 19 1. I soggetti di cui all’articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell’articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall’articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento. NB: Si realizza una amministrativa,in quanto reale trasparenza e democratizzazione dell’azione l’intervento del privato che “può presentare memorie scritte e documenti” consente una istruttoria partecipata. ACCESSO AGLI ATTI ART.22 Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per "diritto di accesso", il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso; c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario. 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono. 5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo 20 unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale. 6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere N:B:Sono esclusi quelli esplicitamente indicati dalla legge. Trattasi di diritto di accesso conoscitivo. Elenca i soggetti e cioè portatori d’interessi pubblici o diffusi,che abbiano un interesse diretto,concreto ed attuale,corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento richiesto. Va visto se il soggetto richiedente possa subire pregiudizio dal provvedimento disciplinare a carico di un iscritto.(Tar Lazio sez. III 13 giugno 2000 n.4878) ART.24 Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. 4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento. 5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni 21 categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso. 6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi: a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione; b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria; c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono; e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale Si delineano i confini e che l’accesso debba essere necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici (7° comma) ART.25 Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) 1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L’esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura. 22 2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente. 3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati. 4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l’amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione. 5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo. 23 NB: Nella richiesta delle essere palesato l’interesse qualificato che sorregge l’accesso all’atto e che deve concludersi entro 30 giorni In conclusione la redazione di un regolamento non è di facile stesura e deve essere attentamente ponderato sia per la disciplina vigente e soprattutto per chiarire i rapporti che nascono dal Consiglio dell’Ordine “organo amministrativo” con l’Organo giudicante di 1 e 2 grado che sono pur sempre organi AMMINISTRATIVI per la natura del giudizio deontologico. Maggio 2012 Arch.Glauco Provani Si riporta qui di seguito quanto espresso dalla commissione istituita dal CNAPCC nel dicembre 2011 in merito agli ORGANI GIUDICANTI di 1 e 2 GRADO. Commissione costruita da dagli architetti: Raffaello FRASCA del CNAPPC Simone Cola del CNAPPC Daniela DEDOMENICO dell’Ordine di Messina Alberto DITTA : dell’Ordine di Trapani Andrea MARCHISIO dell’Ordine di Aosta Isidoro MENDOLA dell’Ordine di Palermo Glauco PROVANi dell’Ordine di Terni 24 Estratto dalla relazione del dicembre 2011 6.-ORGANI GIUDICANTI 6.1 ORGANO GIUDICANTE DI 1 GRADO soluzione A: dimensione provinciale sede giudicante: l'ordine provinciale di appartenenza del collega inquisito; componenti collegio giudicante di 1° grado: n° 5 oppure 7 componenti, sorteggiati dall’ elenco provinciale redatto e tenuto da ciascun ordine provinciale,poi un cancelliere con funzione di segretario senza diritto di voto e facente parte del Consiglio dell'Ordine; soluzione B: dimensione regionale sede giudicante: l'ordine provinciale di appartenenza del collega inquisito; componenti collegio giudicante di 1° grado: n° 5 oppure 7 componenti, sorteggiati da elenco regionale comprensivo di tutti gli elenchi provinciali redatto e tenuto da un cancelliere con funzione di segretario senza diritto di voto e facente parte del Consiglio dell'Ordine sede giudicante; In questa ultima soluzione i componenti non potranno essere sorteggiati tra quelli appartenenti all'Ordine provinciale di appartenenza dell'inquisito; Le sedute sono pubbliche per tutti gli iscritti che ne facciano richiesta 6.2.FORMAZIONE DEGLI ELENCHI La presenza di membri esterni sarebbe certamente garanzia di terzietà, ma non si ravvisano figure istituzionali che abbiano i requisiti adatti a giudicare nel merito, in quanto, se figure esterne al mondo specifico della professione, non avrebbero competenze tali da esprimere giudizi in un ambito specifico. Per quanto concerne la possibilità della presenza di un magistrato, si ritiene che, essendo inscindibile la valutazione della possibile violazione delle norme deontologiche dalla conoscenza delle peculiarità della professione, il rischio è che il magistrato debba poi avvalersi di consulenti tecnici esterni. I componenti dei suddetti elenchi dovranno possedere specifiche caratteristiche, quali ad esempio: - minimo 10 anni di iscrizione all'Albo professionale; - non aver subito e/o non avere in corso procedimenti disciplinari; - non essersi candidato all'ultima elezione per il rinnovo del Consiglio direttivo. -essere in regola con i pagamenti di iscrizione. - perfetta conoscenza delle normative che riguardano l’ordinamento professionale . 25 L’ammissione nell’elenco avviene per domanda dell’iscritto accompagnata da un breve curriculum e previa verifica insindacabile del Consiglio. La formazione dell’elenco avviene su iniziativa del Consiglio e non è aggiornato nel periodo del mandato del Consiglio salvo particolari eccezioni. I membri rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio e potranno eventualmente essere cancellati nel caso dell’insorgenza di un procedimento disciplinare nel corso del mandato o perdita dei requisiti. Non potranno far parte contemporaneamente a più Organi Giudicanti. Ciascun membro presterà la propria opera in forma gratuita con il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute a carico dell’Ordine d’appartenenza; 6.3. ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO Presso il CNAPPC è istituito l’organo giudicante di 2° Grado nel caso d’impugnazione del provvedimento disciplinare (ora disciplinato dal DM 1 ottobre 1948). Tale organo sarà costituito da 5 oppure 7 membri sorteggiati da un elenco nazionale, comprensivo di tutti quelli provinciali o regionali. L’elenco nazionale è formato dall’indicazione di un soggetto o al massimo due segnalati dai rispettivi Consigli provinciali. Anche in tale caso il sorteggio avverrà con esclusione di membri provenienti dall'ordine provinciale d’appartenenza dell'inquisito. Potrà farne parte, senza diritto di voto, un consigliere provinciale d’appartenenza dell’inquisito. Non potranno far parte contemporaneamente a più Organi Giudicanti. Tali elenchi sarebbero aggiornati in occasione dell'insediamento del Consiglio del CNAPPC La presenza nei due gradi di giudizio di un rappresentante dell’Ordine provinciale d’appartenenza dell’inquisito, ma senza diritto di voto, si ritiene opportuna per un corretto collegamento con l’Ordine provinciale stesso per l’assolvimento dei compiti all'Ordine stesso spettanti. Roma dicembre 2011 26 INDICE 1.-PROBLEMI RELATIVI AL FUNZIONAMENTO ED ALL’ISTITUZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE NEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E LEGGI ATTUALI E DA MODIFICARE pag. 2 2.-ATTUALI PROCEDURE E DELLE PENE QUADRO RIEPILOGATIVO pag. 8 3.- NUOVO QUADRO OPERATIVO SULLE PROCEDURE E DELLE PENE IPOTESI pag. 11 4.- MODIFICHE E REVISIONE DELLE LEGGI, DECRETI ESISTENTI NON COGRUENTI CON LA RIFORMA E L’ISTUZIONE DELL’ORGANO GIUDICANTE 5.-LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241 Nuove norme sul procedimento Amministrativo ADOZIONE PROVVEDIMENTO Art.2 comma primo pag. 12 pag.17 pag 17 TERMINE PROCEDIMENTO e REGOLAMENTO Commi 2 e 7 pag.17 OBBLIGO DI MOTIVAZIONE Art.3. pag.18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED ISTRUTTORIA ART.da 4 a 6 pag.18 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO Art. 7 (Comunicazione di avvio del procedimento) pag.19 GARANZIE DELL’INCOLPATO Art. 10 (Diritti dei partecipanti al procedimento) pag.19 ACCESSO AGLI ATTI Art. 22 (Definizioni e princípi in materia di accesso) Art. 24 (Esclusione dal diritto di accesso) Art. 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) pag.20 pag.20 pag.21 pag.21 Estratto dalla relazione del dicembre 2011 6.-ORGANI GIUDICANTI 6.1 ORGANO GIUDICANTE DI 1 GRADO 6.2 FORMAZIONE DEGLI ELENCHI 6.3 ORGANO GIUDICANTE DI 2° GRADO pag. 25 pag. 25 pag. 25 pag. 26 27
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