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TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
dr.
Vincenzo Perozziello
Presidente
dr.ssa Marianna Galioto
Giudice
dr.
Giudice relatore
Guido VANNICELLI
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 88991 / 2012 R.g.,
promosso in data 21/12/2012 dalla
PROGRESSIO SGR S.p.A. (C.F. 01861540225), elettivamente domiciliata in
Milano, largo Augusto 3, presso il procuratore e difensore avv. Matteo RESCIGNO
reclamante
contro
OPERA SGR S.p.A. con unico socio (C.F. 01861540225), elettivamente domiciliata
in Milano, via Barozzi 1, presso i procuratori e difensori avv. Franco e Matteo
BONELLI nonché Laura SALVANESCHI
reclamata
nonché contro
CAPE NATIXIS SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (C.F.
03749830968), elettivamente domiciliata in Milano,
via Larga 19, presso l'avv.
Emilio TRUCCO, ma rappresentata e difesa dall'avv. Enrico SORDI
altra reclamata
Il Collegio,
letti gli atti e i documenti di causa;
sentiti i procuratori delle parti all'udienza camerale del 10/1/2013;
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a scioglimento della riserva assunta all’esito di tale udienza,
PREMESSO
che il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza emessa il 13/12/2012 dal
Presidente designato, con la quale questi
-in parziale accoglimento del ricorso
proposto in via d'urgenza dalla OPERA SGR S.p.A.1 in nome e per conto del Fondo
Cape Natixis Due2 da essa gestito- ha inibito alla PROGRESSIO SGR (anch'essa
agente in nome e per conto di altro Fondo3) "di porre in essere comportamenti che
non tengano conto dei diritti vantati da OPERA SGR spa in nome e per conto del
FONDO CAPE NATIXIS DUE ai sensi del patto parasociale di CHROMAVIS spa"4
concluso fra gli azionisti di quest'ultima il 19/12/2008;
che per l'esposizione dei termini originari in fatto e diritto della controversia nonché
del petitum cautelare e delle eccezioni e deduzioni che vi aveva opposto la
PROGRESSIO, può e deve farsi rimando -attesa anche la loro non contestata
completezza- alle prime due pagine del provvedimento impugnato5, da aversi qui
integralmente ritrascritte;
RILEVATO
A) che come preliminarmente dedotto dalla reclamante, è stato emesso inter partes
dall'arbitro unico prof. Umberto MORERA in data 13/12/2012 lodo rituale che,
accertato il valido esercizio ad opera della PROGRESSIO SGR del diritto di
prelazione previsto dalla clausola 11.1 dello Statuto della CHROMAVIS S.p.A., ha
condannato "(...) OPERA SGR S.P.A. a girare, in favore dell'attrice PROGRESSIO
SGR S.P.A., ed a consegnare a quest'ultima, il certificato azionario n. 1
rappresentativo di n. 3.159.184 azioni CHROMAVIS (...)", contestualmente
condannando l'odierna reclamante a pagarne il prezzo nella misura di €
22.000.000,006;
1
D'innanzi, brevius, OPERA.
In prosieguo, più brevemente, Fondo CN2.
3
Denominato Progressio Investimenti.
4
Prodotto dall'originaria ricorrente al suo documento 12 del fascicolo di prime cure.
5
Che risultano peraltro numerate, essendo unite al verbale dell'udienza cui seguono, come 2 e 3.
6
Cfr. pag. 48 del lodo, prodotto dalla reclamante al suo doc. 7.
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2
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che la PROGRESSIO SGR, facendo valere nella presente sede di reclamo
(conformemente al disposto del co. 2° dell'art. 669 decies c.p.c.,7) il suddetto lodo, ne
ha desunto in via pregiudiziale che esso:
- renderebbe ipso iure inefficaci i provvedimenti cautelari che hanno ordinato
l'iscrizione della OPERA SGR nel libro dei soci della CHROMAVIS S.p.A., e
- farebbe per l'effetto venir "meno il fumus boni juris di Opera a esercitare qualsiasi
tipo di diritto, sociale o parasociale collegato alle azioni Chromavis in questione",
avendola per l'appunto condannata a trasferire alla PROGRESSIO SGR le 3.159.184
azioni già di pertinenza del Fondo CN2,
- di modo che la resistente non potrebbe "per definizione, vantare tale sua qualità di
socia (o di gestore del fondo che sarebbe "socio") di Chromavis per ottenere
provvedimenti cautelari volti a tutelare diritti derivanti da un patto parasociale
relativo alle azioni Chromavis",
onde ha chiesto, su tale assorbente rilievo, la revoca dell'ordinanza reclamata;
B) che la OPERA SGR (e, per quanto di suo interesse, la CAPE NATIXIS SGR8),
premesso di aver già denunciato di nullità il lodo emesso il 13/12/2012 avanti alla
Corte d'appello di Milano9, hanno sul punto replicato:
1. che tale pronuncia avrebbe inciso sulla diversa questione della operatività della
prelazione statutaria e del diritto di PROGRESSIO SGR ad esercitarla, e non
sul diritto di essa reclamata ad esser parte del patto parasociale, che da quella
prima res iudicanda -attesa anche la natura cautelare del presente
procedimento, dove un problema di pregiudizialità / dipendenza non era
nemmeno predicabile10- non dipenderebbe in alcun modo; 7
Giusta il quale in difetto di inizio del giudizio di merito, mutamenti delle circostanze e fatti anteriori conosciuti
posteriormente ad un provvedimento cautelare di accoglimento possono farsi valere avanti al giudice designato solo
"esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c."; e v. sul punto, per la
considerazione del rilievo anche della norma processuale dettata dal co. 4° dell'art. 669 terdecies l'ordinanza emessa fra
le odierne parti in data 9/1/2013 dal Presidente adìto in parallelo al reclamo ex art. 669 decies (procedimento n. 775591/12 R.g.).
8
Di seguito, per acronimo, CN.
9
L'atto di appello è prodotto sub doc. 1 di parte OPERA.
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Così al punto 18 della memoria autorizzata.
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2. che inoltre il lodo non era passato in giudicato e doveva anzi considerarsi "un
atto allo stato privo di effetti", da un lato in difetto di exequatur ai sensi
dell'art. 825 c.p.c. e difettando dall'altro di efficacia ante judicatum (anche) nei
suoi capi di accertamento; che per l'ipotesi di riforma dell'ordinanza reclamata, entrambe le resistenti hanno
comunque chiesto -sul subordinato presupposto della permanenza in quel caso
dell'efficacia del patto parasociale di CHROMAVIS in capo alla CN- che le domande
cautelari proposte in primo grado venissero accolte in favore di quest'ultima;
RITENUTO PRELIMINARMENTE
che, sebbene il lodo emesso dall'arbitro unico fra le parti oggi in causa costituisca il
provvedimento di merito del diverso procedimento cautelare11 definito con ordinanza
emessa da questo Tribunale il 30/5/2012 e non sia pertanto idoneo a dispiegare alcun
rilievo processualmente vincolante in senso proprio e tecnico -nemmeno nel senso di
cui agli artt. 295 e 337 co. 2° c.p.c.- sulla decisione del ricorso successivamente
proposto dalla OPERA SGR il 13/11/2012,
costituisce tuttavia indubbiamente
espressa ratio decidendi del provvedimento qui reclamato in merito alla "pretesa
della ricorrente OPERA SGR di essere considerata parte del patto parasociale
sottoscritto da CAPE NATIXIS SGR, in ragione della intervenuta sostituzione a
quest'ultima nella qualità di gestore del Fondo CN2",
la circostanza di fatto e di
diritto -data in ordinanza per pacifica- secondo cui all' "ambito" di quel Fondo fosse
"da ricondurre la partecipazione sociale detenuta in CHROMAVIS"12;
che infatti la titolarità almeno formale delle azioni in capo alla società di gestione
del Fondo CN2 (nel senso fatto proprio dalla precedente provvedimento del
31/5/2012, non a caso testualmente ed adesivamente ripreso alle pagine 4 e 5 allo
scopo di far governo dei criteri interpretativi di fondo ivi enunciati in generale per
tutte "le questioni che volta a volta si pongono in relazione a titolarità, intestazione,
11
12
Iscritto al n. 23918/2012 R.g.
Così il provvedimento per cui è gravame nell'incipit della sua motivazione in senso stretto (pag. 3).
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circolazione dei beni del fondo"13 anche sulla questione del subentro o meno della
OPERA SGR S.p.A.
nel patto parasociale siglato dagli originari azionisti di
CHROMAVIS S.p.A. il 19/12/2008), integra uno, ed anzi il principale, dei fatti
costitutivi del diritto del quale le odierne resistenti hanno chiesto tutela in via
cautelare in prime cure, e necessita pertanto di essere incidentalmente accertata
anche nell'arco logico della decisione -pur evidentemente sommaria- qui commessa al
Collegio sulla verosimiglianza di quel diritto;
RITENUTO ANCORA IN VIA PRELIMINARE
quanto poi ai profili processuali dibattuti anche in udienza della definitività da un
lato e alla efficacia ed esecutività dall'altro del lodo, di doversi rilevare in questa
sede:
- che, ferma la non vincolatività della pronuncia per il Collegio, sta però di fatto che
la valutazione prognostica del buon diritto della odierna resistente principale, anche
all'esito di una altrettanto sommaria delibazione della non manifesta e
incontrovertibile fondatezza in rito e nel merito delle cause di nullità agitate dalla
OPERA SGR (tanto più alla luce di una clausola compromissoria stipulata nella
vigenza dell'attuale art. 829 co. 3° c.p.c. che non consente l'impugnazione per
violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia), non può che
essere effettuata prendendo atto allo stato dell'intervenuta emissione di un lodo da
considerarsi attualmente (senza con ciò volersi esprimere alcuna adesione al suo
contenuto decisorio) valido ed efficace;
- che tale lodo, avente "gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria"
sin dalla sua sottoscrizione (art. 824 bis c.p.c.), contiene certamente un accertamento
negativo del fatto costitutivo di quel diritto sub specie di negazione della legittima
formale titolarità in capo alla OPERA SGR delle azioni CHROMAVIS detenute dal
Fondo CN2;
13
Si noti peraltro che tale ordinanza, pur muovendo da quegli stessi presupposti ed inferendone l'inoperatività invocata
a proprio favore dalla PROGRESSIO S.G.R. S.p.A. della clausola di prelazione portata dalla clausola 11.1 dello Statuto
di Chromavis S.p.A., aveva invece negato il subingresso di OPERA SGR S.p.A. a CAPE NATIXIS SGR S.p.A. nel
patto parasociale CHROMAVIS.
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- che è pertanto erronea l'affermazione delle resistenti secondo cui tale pronuncia
sarebbe priva di effetto alcuno, poiché esse non pare distinguere adeguatamente fra
l'efficacia della pronuncia, che certamente vincola sin d'ora le parti
• dichiarando il diritto nel concreto rapporto fra loro controverso
• travolgendo i provvedimenti provvisori ed anticipatori anteriori con essa
incompatibili
• e dettando pertanto in quel rapporto una regola fra loro vincolante cui esse
dovranno, sino a sospensione ex art. 830 ult. co. c.p.c.14 o declaratoria di nullità
del lodo stesso, certamente attenersi,
e l'esecutività / eseguibilità della stessa che andrà chiesta, discussa ed eventualmente
avversata in altra sede15;
RITENUTO
che se, giusta quanto statuito dal lodo prodotto dalla reclamante, titolare di quelle
azioni il Fondo CN2 (e, in suo nome e nel suo interesse, la "titolare formale" OPERA
SGR) non poteva -o comunque non può più- legittimamente ritenersi perché,
sostituita alla CN l'altra odierna resistente,
• si sarebbe verificato un trasferimento delle azioni dalla prima alla seconda
rilevante ai fini dell'art. 11 dello statuto della CHROMAVIS S.p.A.,
• ed in virtù di tale clausola limitativa della circolazione delle azioni stesse da un
lato i 'quotisti' del Fondo CN2 non avrebbero potuto sostituire alla CN la
OPERA SGR e dall'altro questa è ora tenuta a girarle alla PROGRESSIO SGR
che ha ben esercitato la prelazione statutariamente concessale,
ne consegue necessariamente :
¾ che OPERA SGR non può vantare alcun diritto che possa rivenirle dalla qualità
(in capo ad essa o al Fondo CN2 che ora gestisce) di socia della
CHROMAVIS, qualità che -secondo la legge del rapporto ora vigente fra le
14
Che significativamente, infatti, si esprime in termini di sospensione dell'efficacia, e non dell'esecuzione, del lodo,
senza presupporre l'intervenuto exequatur ai sensi dell'art. 825 c.p.c.
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Come ribadito, sia pur ad altri fini, dalla Corte di cassazione nella sua sentenza 21894 del 21/10/2011.
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parti quale dichiarata dall'arbitro- essa deve obbligatoriamente dismettere, e
non avrebbe comunque legittimamente assunto16;
¾ e non possa quindi pretendere, su quel necessario presupposto, di esser
subentrata e comunque di aver diritto a permanere con effetto vincolante
(anche) per PROGRESSIO SGR nel patto parasociale fra gli originari soci di
CHROMAVIS S.p.A., attesa anche la contraddittorietà (alla luce dei principi in
materia di SGR cui del resto la stessa ordinanza reclamata s'è attenuta) di poter
rivendicare diritti parasociali in difetto della titolarità almeno formale dei diritti
sociali presupposti;
che la conseguenza di ciò neppure potrebbe essere, del resto, il ritorno di CN nella
titolarità formale delle posizioni giuridiche soggettive tutte che originariamente le
spettavano per atto costitutivo o per patto parasociale, poiché
¾ da un lato la mutazione / sostituzione del soggetto titolare formale delle azioni
CHROMAVIS comprese nel Fondo CN2 ad opera dei sottoscrittori di questo
pare chiaramente intesa ad indicare il soggetto che avrebbe gestito sotto ogni
profilo detto asset,
¾ e dall'altro essa -seguendo l'impostazione del lodo emesso anche nei confronti
di CN- ha fatto contestualmente sorgere il diritto della PROGRESSIO SGR,
che lo ha esercitato, al rilievo del pacchetto azionario, il quale in nessun modo
potrebbe quindi considerarsi retrocesso alla SGR sostituita ed in liquidazione
coatta;
RITENUTO PERTANTO CONCLUSIVAMENTE
che i dirimenti rilievi che precedono impongono allo stato di ribaltare in senso
negativo per le resistenti la valutazione del fumus dei diritti soggettivi da esse
invocati in via principale e subordinata, e pertanto -con assorbimento di ogni altra
questione- la revoca dell'ordinanza impugnata;
16
Posto che, come recita l'art. 11.5 dello statuto della CHROMAVIS S.p.A., in caso di mancata osservanza delle
precedenti clausole contrattuali dettate dal medesimo articolo "l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro
dei soci (...) e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi" (cfr. doc. 9 fasc. 1° grado
OPERA & CN.
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che la soccombenza delle resistenti nella presente fase di gravame e di converso la
sopravvenienza della circostanza nuova che ha fondato la presente decisione
impongono:
- la compensazione fra le parti delle spese del primo grado, e
- la condanna delle resistenti, in via fra loro solidale, alla refusione alla
PROGRESSIO SGR delle spese del procedimento di reclamo, congruamente
liquidabili (alla luce del valore della controversia e della qualità delle difese scritte ed
orali) in complessivi € 8.000,00 per onorario di avvocato oltre € 283,00 per
anticipazioni esenti,
P. T. M.
visto l'art. 669 terdecies c.p.c.
in accoglimento del reclamo,
1) revoca l'ordinanza emessa dal Presidente designato il 13/12/2012:
2) rigetta le domande cautelari proposte dalla OPERA SGR S.p.A. con unico socio e
dalla CAPE NATIXIS SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa in via
subordinata;
3) compensa fra le parti le spese del primo grado cautelare;
4) condanna la OPERA SGR S.p.A. con unico socio e la CAPE NATIXIS SGR
S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa a rifondere alla PROGHRESSIO SGR
S.p.A. le spese del procedimento di reclamo, che liquida in complessivi € 8.283,00,
oltre alla rivalsa del contributo previdenziale e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di
legge su € 8.000,00;
5) manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, per
via telematica.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2013
il Presidente
(Vincenzo Perozziello )
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