TRIBUNALE DI MILANO Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati dr. Vincenzo Perozziello Presidente dr.ssa Marianna Galioto Giudice dr. Giudice relatore Guido VANNICELLI ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel procedimento ex art. 669 terdecies c.p.c. iscritto al n. 88991 / 2012 R.g., promosso in data 21/12/2012 dalla PROGRESSIO SGR S.p.A. (C.F. 01861540225), elettivamente domiciliata in Milano, largo Augusto 3, presso il procuratore e difensore avv. Matteo RESCIGNO reclamante contro OPERA SGR S.p.A. con unico socio (C.F. 01861540225), elettivamente domiciliata in Milano, via Barozzi 1, presso i procuratori e difensori avv. Franco e Matteo BONELLI nonché Laura SALVANESCHI reclamata nonché contro CAPE NATIXIS SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa (C.F. 03749830968), elettivamente domiciliata in Milano, via Larga 19, presso l'avv. Emilio TRUCCO, ma rappresentata e difesa dall'avv. Enrico SORDI altra reclamata Il Collegio, letti gli atti e i documenti di causa; sentiti i procuratori delle parti all'udienza camerale del 10/1/2013; 1 http://bit.ly/1bNNIy3 a scioglimento della riserva assunta all’esito di tale udienza, PREMESSO che il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza emessa il 13/12/2012 dal Presidente designato, con la quale questi -in parziale accoglimento del ricorso proposto in via d'urgenza dalla OPERA SGR S.p.A.1 in nome e per conto del Fondo Cape Natixis Due2 da essa gestito- ha inibito alla PROGRESSIO SGR (anch'essa agente in nome e per conto di altro Fondo3) "di porre in essere comportamenti che non tengano conto dei diritti vantati da OPERA SGR spa in nome e per conto del FONDO CAPE NATIXIS DUE ai sensi del patto parasociale di CHROMAVIS spa"4 concluso fra gli azionisti di quest'ultima il 19/12/2008; che per l'esposizione dei termini originari in fatto e diritto della controversia nonché del petitum cautelare e delle eccezioni e deduzioni che vi aveva opposto la PROGRESSIO, può e deve farsi rimando -attesa anche la loro non contestata completezza- alle prime due pagine del provvedimento impugnato5, da aversi qui integralmente ritrascritte; RILEVATO A) che come preliminarmente dedotto dalla reclamante, è stato emesso inter partes dall'arbitro unico prof. Umberto MORERA in data 13/12/2012 lodo rituale che, accertato il valido esercizio ad opera della PROGRESSIO SGR del diritto di prelazione previsto dalla clausola 11.1 dello Statuto della CHROMAVIS S.p.A., ha condannato "(...) OPERA SGR S.P.A. a girare, in favore dell'attrice PROGRESSIO SGR S.P.A., ed a consegnare a quest'ultima, il certificato azionario n. 1 rappresentativo di n. 3.159.184 azioni CHROMAVIS (...)", contestualmente condannando l'odierna reclamante a pagarne il prezzo nella misura di € 22.000.000,006; 1 D'innanzi, brevius, OPERA. In prosieguo, più brevemente, Fondo CN2. 3 Denominato Progressio Investimenti. 4 Prodotto dall'originaria ricorrente al suo documento 12 del fascicolo di prime cure. 5 Che risultano peraltro numerate, essendo unite al verbale dell'udienza cui seguono, come 2 e 3. 6 Cfr. pag. 48 del lodo, prodotto dalla reclamante al suo doc. 7. 2 2 http://bit.ly/1bNNIy3 che la PROGRESSIO SGR, facendo valere nella presente sede di reclamo (conformemente al disposto del co. 2° dell'art. 669 decies c.p.c.,7) il suddetto lodo, ne ha desunto in via pregiudiziale che esso: - renderebbe ipso iure inefficaci i provvedimenti cautelari che hanno ordinato l'iscrizione della OPERA SGR nel libro dei soci della CHROMAVIS S.p.A., e - farebbe per l'effetto venir "meno il fumus boni juris di Opera a esercitare qualsiasi tipo di diritto, sociale o parasociale collegato alle azioni Chromavis in questione", avendola per l'appunto condannata a trasferire alla PROGRESSIO SGR le 3.159.184 azioni già di pertinenza del Fondo CN2, - di modo che la resistente non potrebbe "per definizione, vantare tale sua qualità di socia (o di gestore del fondo che sarebbe "socio") di Chromavis per ottenere provvedimenti cautelari volti a tutelare diritti derivanti da un patto parasociale relativo alle azioni Chromavis", onde ha chiesto, su tale assorbente rilievo, la revoca dell'ordinanza reclamata; B) che la OPERA SGR (e, per quanto di suo interesse, la CAPE NATIXIS SGR8), premesso di aver già denunciato di nullità il lodo emesso il 13/12/2012 avanti alla Corte d'appello di Milano9, hanno sul punto replicato: 1. che tale pronuncia avrebbe inciso sulla diversa questione della operatività della prelazione statutaria e del diritto di PROGRESSIO SGR ad esercitarla, e non sul diritto di essa reclamata ad esser parte del patto parasociale, che da quella prima res iudicanda -attesa anche la natura cautelare del presente procedimento, dove un problema di pregiudizialità / dipendenza non era nemmeno predicabile10- non dipenderebbe in alcun modo; 7 Giusta il quale in difetto di inizio del giudizio di merito, mutamenti delle circostanze e fatti anteriori conosciuti posteriormente ad un provvedimento cautelare di accoglimento possono farsi valere avanti al giudice designato solo "esaurita l'eventuale fase del reclamo proposto ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c."; e v. sul punto, per la considerazione del rilievo anche della norma processuale dettata dal co. 4° dell'art. 669 terdecies l'ordinanza emessa fra le odierne parti in data 9/1/2013 dal Presidente adìto in parallelo al reclamo ex art. 669 decies (procedimento n. 775591/12 R.g.). 8 Di seguito, per acronimo, CN. 9 L'atto di appello è prodotto sub doc. 1 di parte OPERA. 10 Così al punto 18 della memoria autorizzata. 3 http://bit.ly/1bNNIy3 2. che inoltre il lodo non era passato in giudicato e doveva anzi considerarsi "un atto allo stato privo di effetti", da un lato in difetto di exequatur ai sensi dell'art. 825 c.p.c. e difettando dall'altro di efficacia ante judicatum (anche) nei suoi capi di accertamento; che per l'ipotesi di riforma dell'ordinanza reclamata, entrambe le resistenti hanno comunque chiesto -sul subordinato presupposto della permanenza in quel caso dell'efficacia del patto parasociale di CHROMAVIS in capo alla CN- che le domande cautelari proposte in primo grado venissero accolte in favore di quest'ultima; RITENUTO PRELIMINARMENTE che, sebbene il lodo emesso dall'arbitro unico fra le parti oggi in causa costituisca il provvedimento di merito del diverso procedimento cautelare11 definito con ordinanza emessa da questo Tribunale il 30/5/2012 e non sia pertanto idoneo a dispiegare alcun rilievo processualmente vincolante in senso proprio e tecnico -nemmeno nel senso di cui agli artt. 295 e 337 co. 2° c.p.c.- sulla decisione del ricorso successivamente proposto dalla OPERA SGR il 13/11/2012, costituisce tuttavia indubbiamente espressa ratio decidendi del provvedimento qui reclamato in merito alla "pretesa della ricorrente OPERA SGR di essere considerata parte del patto parasociale sottoscritto da CAPE NATIXIS SGR, in ragione della intervenuta sostituzione a quest'ultima nella qualità di gestore del Fondo CN2", la circostanza di fatto e di diritto -data in ordinanza per pacifica- secondo cui all' "ambito" di quel Fondo fosse "da ricondurre la partecipazione sociale detenuta in CHROMAVIS"12; che infatti la titolarità almeno formale delle azioni in capo alla società di gestione del Fondo CN2 (nel senso fatto proprio dalla precedente provvedimento del 31/5/2012, non a caso testualmente ed adesivamente ripreso alle pagine 4 e 5 allo scopo di far governo dei criteri interpretativi di fondo ivi enunciati in generale per tutte "le questioni che volta a volta si pongono in relazione a titolarità, intestazione, 11 12 Iscritto al n. 23918/2012 R.g. Così il provvedimento per cui è gravame nell'incipit della sua motivazione in senso stretto (pag. 3). 4 http://bit.ly/1bNNIy3 circolazione dei beni del fondo"13 anche sulla questione del subentro o meno della OPERA SGR S.p.A. nel patto parasociale siglato dagli originari azionisti di CHROMAVIS S.p.A. il 19/12/2008), integra uno, ed anzi il principale, dei fatti costitutivi del diritto del quale le odierne resistenti hanno chiesto tutela in via cautelare in prime cure, e necessita pertanto di essere incidentalmente accertata anche nell'arco logico della decisione -pur evidentemente sommaria- qui commessa al Collegio sulla verosimiglianza di quel diritto; RITENUTO ANCORA IN VIA PRELIMINARE quanto poi ai profili processuali dibattuti anche in udienza della definitività da un lato e alla efficacia ed esecutività dall'altro del lodo, di doversi rilevare in questa sede: - che, ferma la non vincolatività della pronuncia per il Collegio, sta però di fatto che la valutazione prognostica del buon diritto della odierna resistente principale, anche all'esito di una altrettanto sommaria delibazione della non manifesta e incontrovertibile fondatezza in rito e nel merito delle cause di nullità agitate dalla OPERA SGR (tanto più alla luce di una clausola compromissoria stipulata nella vigenza dell'attuale art. 829 co. 3° c.p.c. che non consente l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia), non può che essere effettuata prendendo atto allo stato dell'intervenuta emissione di un lodo da considerarsi attualmente (senza con ciò volersi esprimere alcuna adesione al suo contenuto decisorio) valido ed efficace; - che tale lodo, avente "gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria" sin dalla sua sottoscrizione (art. 824 bis c.p.c.), contiene certamente un accertamento negativo del fatto costitutivo di quel diritto sub specie di negazione della legittima formale titolarità in capo alla OPERA SGR delle azioni CHROMAVIS detenute dal Fondo CN2; 13 Si noti peraltro che tale ordinanza, pur muovendo da quegli stessi presupposti ed inferendone l'inoperatività invocata a proprio favore dalla PROGRESSIO S.G.R. S.p.A. della clausola di prelazione portata dalla clausola 11.1 dello Statuto di Chromavis S.p.A., aveva invece negato il subingresso di OPERA SGR S.p.A. a CAPE NATIXIS SGR S.p.A. nel patto parasociale CHROMAVIS. 5 http://bit.ly/1bNNIy3 - che è pertanto erronea l'affermazione delle resistenti secondo cui tale pronuncia sarebbe priva di effetto alcuno, poiché esse non pare distinguere adeguatamente fra l'efficacia della pronuncia, che certamente vincola sin d'ora le parti • dichiarando il diritto nel concreto rapporto fra loro controverso • travolgendo i provvedimenti provvisori ed anticipatori anteriori con essa incompatibili • e dettando pertanto in quel rapporto una regola fra loro vincolante cui esse dovranno, sino a sospensione ex art. 830 ult. co. c.p.c.14 o declaratoria di nullità del lodo stesso, certamente attenersi, e l'esecutività / eseguibilità della stessa che andrà chiesta, discussa ed eventualmente avversata in altra sede15; RITENUTO che se, giusta quanto statuito dal lodo prodotto dalla reclamante, titolare di quelle azioni il Fondo CN2 (e, in suo nome e nel suo interesse, la "titolare formale" OPERA SGR) non poteva -o comunque non può più- legittimamente ritenersi perché, sostituita alla CN l'altra odierna resistente, • si sarebbe verificato un trasferimento delle azioni dalla prima alla seconda rilevante ai fini dell'art. 11 dello statuto della CHROMAVIS S.p.A., • ed in virtù di tale clausola limitativa della circolazione delle azioni stesse da un lato i 'quotisti' del Fondo CN2 non avrebbero potuto sostituire alla CN la OPERA SGR e dall'altro questa è ora tenuta a girarle alla PROGRESSIO SGR che ha ben esercitato la prelazione statutariamente concessale, ne consegue necessariamente : ¾ che OPERA SGR non può vantare alcun diritto che possa rivenirle dalla qualità (in capo ad essa o al Fondo CN2 che ora gestisce) di socia della CHROMAVIS, qualità che -secondo la legge del rapporto ora vigente fra le 14 Che significativamente, infatti, si esprime in termini di sospensione dell'efficacia, e non dell'esecuzione, del lodo, senza presupporre l'intervenuto exequatur ai sensi dell'art. 825 c.p.c. 15 Come ribadito, sia pur ad altri fini, dalla Corte di cassazione nella sua sentenza 21894 del 21/10/2011. 6 http://bit.ly/1bNNIy3 parti quale dichiarata dall'arbitro- essa deve obbligatoriamente dismettere, e non avrebbe comunque legittimamente assunto16; ¾ e non possa quindi pretendere, su quel necessario presupposto, di esser subentrata e comunque di aver diritto a permanere con effetto vincolante (anche) per PROGRESSIO SGR nel patto parasociale fra gli originari soci di CHROMAVIS S.p.A., attesa anche la contraddittorietà (alla luce dei principi in materia di SGR cui del resto la stessa ordinanza reclamata s'è attenuta) di poter rivendicare diritti parasociali in difetto della titolarità almeno formale dei diritti sociali presupposti; che la conseguenza di ciò neppure potrebbe essere, del resto, il ritorno di CN nella titolarità formale delle posizioni giuridiche soggettive tutte che originariamente le spettavano per atto costitutivo o per patto parasociale, poiché ¾ da un lato la mutazione / sostituzione del soggetto titolare formale delle azioni CHROMAVIS comprese nel Fondo CN2 ad opera dei sottoscrittori di questo pare chiaramente intesa ad indicare il soggetto che avrebbe gestito sotto ogni profilo detto asset, ¾ e dall'altro essa -seguendo l'impostazione del lodo emesso anche nei confronti di CN- ha fatto contestualmente sorgere il diritto della PROGRESSIO SGR, che lo ha esercitato, al rilievo del pacchetto azionario, il quale in nessun modo potrebbe quindi considerarsi retrocesso alla SGR sostituita ed in liquidazione coatta; RITENUTO PERTANTO CONCLUSIVAMENTE che i dirimenti rilievi che precedono impongono allo stato di ribaltare in senso negativo per le resistenti la valutazione del fumus dei diritti soggettivi da esse invocati in via principale e subordinata, e pertanto -con assorbimento di ogni altra questione- la revoca dell'ordinanza impugnata; 16 Posto che, come recita l'art. 11.5 dello statuto della CHROMAVIS S.p.A., in caso di mancata osservanza delle precedenti clausole contrattuali dettate dal medesimo articolo "l'acquirente non avrà diritto ad essere iscritto nel libro dei soci (...) e non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi" (cfr. doc. 9 fasc. 1° grado OPERA & CN. 7 http://bit.ly/1bNNIy3 che la soccombenza delle resistenti nella presente fase di gravame e di converso la sopravvenienza della circostanza nuova che ha fondato la presente decisione impongono: - la compensazione fra le parti delle spese del primo grado, e - la condanna delle resistenti, in via fra loro solidale, alla refusione alla PROGRESSIO SGR delle spese del procedimento di reclamo, congruamente liquidabili (alla luce del valore della controversia e della qualità delle difese scritte ed orali) in complessivi € 8.000,00 per onorario di avvocato oltre € 283,00 per anticipazioni esenti, P. T. M. visto l'art. 669 terdecies c.p.c. in accoglimento del reclamo, 1) revoca l'ordinanza emessa dal Presidente designato il 13/12/2012: 2) rigetta le domande cautelari proposte dalla OPERA SGR S.p.A. con unico socio e dalla CAPE NATIXIS SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa in via subordinata; 3) compensa fra le parti le spese del primo grado cautelare; 4) condanna la OPERA SGR S.p.A. con unico socio e la CAPE NATIXIS SGR S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa a rifondere alla PROGHRESSIO SGR S.p.A. le spese del procedimento di reclamo, che liquida in complessivi € 8.283,00, oltre alla rivalsa del contributo previdenziale e dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge su € 8.000,00; 5) manda la Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti, per via telematica. Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 10 gennaio 2013 il Presidente (Vincenzo Perozziello ) 8 http://bit.ly/1bNNIy3
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