Aspetti fiscali della cartolarizzazione

Cartolarizzazioni:
Il regime fiscale
Luigi Merola
25 Marzo 2014
① Introduzione
② I soggetti coinvolti
① Aspetti fiscali afferenti l’Originator
② Aspetti fiscali in capo allo Special
Purpose Vehicle
③ Aspetti fiscali - L’imposta sostitutiva
sui proventi corrisposti ai sottoscrittori
Quadro normativo di riferimento
1. Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge
di Stabilità 2014).
1. Legge 30 aprile 1999, n. 130.
1. D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239.
① Introduzione
1. La
cartolarizzazione
dei
crediti
(securitisation)
è
un’operazione
attraverso cui una o più società cedono i
propri crediti a una società veicolo,
appositamente costituita, che finanzia
l’acquisto
dei
crediti
attraverso
l’emissione di titoli obbligazionari,
garantiti dal patrimonio di destinazione,
rappresentato dal totale dei crediti
ceduti.
1. Il pagamento della quota capitale e degli
interessi ai possessori dei titoli avviene
con fondi derivanti dal progressivo
incasso dei crediti.
3. Uno degli effetti peculiari dell’operazione
di cartolarizzazione è la separazione, a
tutti gli effetti, del patrimonio cartolarizzato
- rappresentato dal totale dei crediti ceduti
dalle restanti attività della società
veicolo.
3. La legge 30 aprile 1999, n. 130 ha per la
prima volta disciplinato in Italia questo tipo
di operazioni.
② I soggetti coinvolti
1. Originator (o Seller): rappresenta l’ente
creditizio (o altra società) che cede i
crediti. L’operazione di cartolarizzazione
può coinvolgere anche una pluralità di
Originators (multi-sellers).
2. Special
Purpose
Vehicle
(SPV):
rappresenta la società che acquista i
crediti ed emette le obbligazioni per
finanziare l’acquisto dei crediti.
3. Debitori ceduti: sono i soggetti nei cui
confronti l’Originator vanta i crediti oggetto
di cessione alla SPV.
3. Investitori: sono i sottoscrittori
obbligazioni emesse dalla SPV.
delle
③ Aspetti fiscali afferenti l’originator
l’originator
La problematica di natura tributaria verte
principalmente
sul
trattamento
da
riservare alle svalutazioni e perdite su
crediti.
Occorre, a tal fine, distinguere tra:
a) la normativa previgente la Legge 27
dicembre 2013, n. 147 (“Legge di
Stabilità 2014”).
b) quella introdotta
Stabilità 2014.
dalla
Legge
di
a) Normativa anteriore alla Legge di
Stabilità 2014
Nella versione antecedente alle modifiche
introdotte dalla L. 27 dicembre 2013, n.
147 (c.d. “Legge di Stabilità 2014”), l’art.
106 co. 3 e ss., del D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917 (“TUIR”) prevedeva una
specifica disciplina per la svalutazione dei
crediti da parte degli enti creditizi e
finanziari.
In particolare la norma prevedeva che gli
enti creditizi e finanziari procedessero alla
deduzione fiscale delle svalutazioni dei
crediti risultanti in bilancio:
che derivavano dalle operazioni
erogazione del credito alla clientela,
di
per l'importo non coperto da garanzia
assicurativa,
in ciascun esercizio, nel limite dello
0,30 per cento del valore dei crediti
risultanti in bilancio,
aumentato
dell'ammontare
delle
svalutazioni
dell'esercizio e al netto delle riprese di
valore;
l'ammontare
complessivo
delle
svalutazioni che superava lo 0,30 per
cento era deducibile in quote costanti
nei diciotto esercizi successivi.
Se in un esercizio l'ammontare
complessivo delle svalutazioni era
inferiore al limite dello 0,30 per cento,
erano ammesse in deduzione, fino al
predetto
limite,
(anche)
accantonamenti per rischi su crediti.
b) Normativa introdotta dalla Legge di
Stabilità 2014
La regola generale previgente, di
deducibilità immediata delle svalutazioni
dell’esercizio, fino a concorrenza dello
0,30 per cento del “monte crediti” e
ripartizione dell’eccedenza in quote
costanti nei diciotto periodi di imposta
successivi, viene sostituita da un nuovo
criterio
che,
indipendentemente
dall’ammontare dei crediti risultanti in
bilancio, prevede una modifica del criterio
di deduzione delle svalutazioni e delle
perdite su crediti.
• Infatti, la deduzione deve essere
effettuata in quote costanti nel periodo
di imposta in cui sono state
contabilizzate le svalutazioni e le
perdite e nei quattro periodi di imposta
successivi.
• Tale disciplina si applica a tutte le
svalutazioni e, limitatamente alle
perdite, a quelle non derivanti dalla
cessione di crediti a titolo oneroso
(quest’ultime deducibili per intero
nell’esercizio in cui vengono iscritte).
Come cambia la disciplina con la Legge di
Stabilità 2014
A seguito delle modifiche introdotte dalla
Legge di Stabilità 2014, per gli enti creditizi
la disciplina delle perdite (sia da valutazione
sia da realizzo) e delle svalutazioni, è
dal
regolamentata,
esclusivamente,
novellato articolo 106, comma 3, del TUIR.
Tanto si evince dal comma 160, lettera b),
della Legge di Stabilità 2014, che ha
introdotto, nel primo periodo dell’articolo
101, comma 5 del TUIR, una clausola di
esclusione dalla relativa disciplina delle
perdite su crediti deducibili in base
all’articolo 106, comma 3, del TUIR.
Quest’ultima
disposizione
è
stata
totalmente
riscritta
e,
attualmente,
prevede che per gli enti creditizi sia le
perdite sia le svalutazioni afferenti ai
crediti verso la clientela siano deducibili
nell’esercizio nel quale sono rilevate in
bilancio e nei quattro successivi.
Le perdite da cessioni a titolo oneroso
sono
deducibili
integralmente
nell’esercizio nel quale vengono rilevate.
In sostanza, per il settore bancario, opera
una derivazione dal bilancio delle
perdite/svalutazioni su crediti, deducibili in
quote costanti in cinque esercizi.
• Pertanto,
rispetto
alla
disposizione
previgente, la principale novità è costituita
dall’equiparazione del trattamento delle
perdite su crediti non scaturenti da cessioni
a titolo oneroso a quello delle svalutazioni,
con la conseguenza che le predette perdite
potranno essere dedotte nel presupposto
della mera iscrizione in bilancio (senza
necessità, quindi, di dimostrare i requisiti di
certezza e precisione stabiliti dall’art. 101,
co. 5 del TUIR). Perciò, risulta or irrilevante
l’incerta distinzione tra “perdite” (di natura
valutativa) e “svalutazioni” relative a crediti.
Per i soggetti IAS, la cartolarizzazione è
contabilizzata secondo il principio di
prevalenza della sostanza sulla forma. Il
principio
impone
il
mantenimento
dell’iscrizione dei crediti nel bilancio
d’esercizio della banca cedente, nel caso in
cui tutti i rischi e benefici economici non
siano
trasferiti
alla
SPV
–
indipendentemente dalla rilevanza giuridica
della cessione. I crediti quindi assumeranno
rilevanza fiscale secondo le previsioni
recate dall’art. 106, co. 3 del TUIR (cfr.
Circolare ABI 21 febbraio 2006 n. 3).
④ Aspetti fiscali in capo alla
SPV
• La Legge n. 130/1999 non prende in
considerazione la disciplina fiscale
concernente il patrimonio separato
costituito in capo alla SPV.
• La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 6
febbraio 2003, n. 8/E ha tuttavia
chiarificato la disciplina fiscale afferente
all’operazione di cartolarizzazione con
riferimento alla SPV.
• Nella cartolarizzazione si assiste al
trasferimento
agli
investitori
che
acquistano i titoli sul mercato dei rischi
connessi ai crediti ceduti alla SPV,
nonostante
quest’ultima
continui
a
mantenerne la titolarità.
• La SPV potrà ritrarre un utile solo
nell’eventualità in cui residuino eccedenze
dopo aver rimborsato i risparmiatori dei
titoli acquistati sul mercato.
• Nell’ipotesi opposta, in cui non residuino
eccedenze, saranno di pertinenza della
SPV unicamente le commissioni pagate
dai risparmiatori per l’acquisto dei titoli sul
mercato. Come chiarito dalla Circolare n.
8/2001 “una volta pagati tutti i portatori dei
titoli potrebbero residuare … importi
ulteriori, costituiti dalle eccedenze fra
quanto ottenuto dalla società veicolo
nell’attività di incasso dei crediti e quanto
conferito agli investitori a titolo di interessi
e rimborso capitale.
Tali importi
andrebbero
a
formare
un
utile
dell’operazione che … potrebbe essere
acquisito dalla stessa società veicolo”.
• Inoltre
la
circolare
prende
in
considerazione i flussi finanziari generati
dall’operazione di cartolarizzazione che si
distinguono in flussi attivi e passivi.
• I flussi attivi derivano dagli incassi dei
crediti cartolarizzati.
• I flussi passivi sono connessi al
pagamento dei costi dell’operazione di
cartolarizzazione (ad es. compensi per
prestazioni rese da altri soggetti coinvolti
nell’operazione), alle cedole e al rimborso
del capitale.
• La Circolare n. 8/2003 precisa che
l’imponibilità ad IRES avrà luogo solo alla
scadenza
dell’operazione
di
cartolarizzazione.
⑤ Aspetti fiscali – L’imposta sostitutiva sui
proventi corrisposti ai sottoscrittori
• Il regime fiscale applicabile ai sottoscrittori
varia a seconda della natura dei soggetti
coinvolti.
• A tal fine occorre distinguere tra due
tipologie di sottoscrittori:
1) I c.d. “Nettisti”;
2) I c.d. “Lordisti”.
I ““N
Nettisti”
Sono definiti “Nettisti” i soggetti che
percepiscono
i
proventi
al
netto
dell’imposta sostitutiva. Sotto il profilo
fiscale, per espresso rinvio contenuto
nell’art. 6, co. 1, della Legge n. 130/1999,
a tali soggetti si applica la disciplina recata
dal D.lgs. 1° aprile 1996, n. 239 – i.e.
obbligazioni emesse dai Grandi Emittenti
(banche e società per azioni con azioni
negoziate in mercati regolamentati o
sistemi multilaterali di negoziazione).
Pertanto, saranno soggetti all’imposta
sostitutiva in misura pari al 20 per cento i
proventi percepiti dai seguenti soggetti:
1. le persone fisiche;
2. le società semplici, le società di
fatto ad esse equiparate e le
associazioni
senza
personalità
giuridica tra artisti e professionisti;
3. gli enti pubblici e privati, diversi
dalle società, che non hanno per
oggetto esclusivo o principale
l’esercizio di attività commerciali;
4. i soggetti esenti da IRES.
I c.d. “L
“Lordisti”
Sono definiti “Lordisti”, i soggetti che
percepiscono
i
proventi
al
lordo
dell’imposta sostitutiva.
Trattasi di soggetti che assoggetteranno a
tassazione i proventi (lordi) secondo le
regole ordinarie di determinazione del
reddito d’impresa.
Rientrano in tale categoria, i soggetti
diversi dai “Nettisti”, quali:
società per azioni, in accomandita per
azioni,
a
responsabilità
limitata,
cooperative
e
società
di
mutua
assicurazione;
società in nome collettivo, in accomandita
semplice e quelle ad esse equiparate;
enti pubblici e privati, diversi dalle società,
che hanno per oggetto esclusivo o
principale l’esercizio di attività commerciali;
Le stabili organizzazioni in Italia di soggetti
non residenti;
I fondi comuni d’investimento mobiliare, le
SICAV;
I fondi pensione;
i fondi immobiliari.
Dott. Luigi Merola
NCTM
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