Circolare n. 1/2014 Rho, 20 gennaio 2014 Alla cortese attenzione

Circolare n. 1/2014
Rho, 20 gennaio 2014
Alla cortese attenzione
dei Signori CLIENTI
OGGETTO:
Legge di stabilità 2014.
La Legge n. 147 del 27.12.2013, meglio nota come “Legge di stabilità 2014” recante “Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 302 del 27 dicembre 2013.
Con la presente sintetizziamo le novità di maggior impatto operativo introdotte dalla “Legge di stabilità
2014” in vigore dal 1° gennaio 2014.
IMPOSTE E TASSE
Detrazioni Irpef per lavoro dipendente - Art. 1, c. 127
• La detrazione dall’Irpef per i redditi di lavoro dipendente passa a:
- 1.880 euro (da 1.840) se il reddito complessivo non supera 8.000 euro;
- seguono detrazioni in base al rapporto con il reddito complessivo.
Deduzione Irap per incremento occupazionale - Art. 1, c. 132, lett. a), b), c)
• A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (a regime), per i soggetti Irap, ad esclusione
delle pubbliche amministrazioni, che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a
tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente
occupati nel periodo d’imposta precedente, è deducibile il costo del predetto personale per un importo
annuale non superiore a 15.000 euro per ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell’incremento
complessivo del costo del personale, per il periodo d’imposta in cui è avvenuta l’assunzione con contratto a
tempo indeterminato e per i 2 successivi periodi d’imposta.
• La suddetta deduzione decade se, nei periodi d’imposta successivi a quello in cui è avvenuta l’assunzione,
il numero dei lavoratori dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente
occupati in tale periodo d’imposta; la deduzione spettante compete, in ogni caso, per ciascun periodo
d’imposta a partire da quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di impiego.
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• Nell’ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo
svolgimento di attività che assorbono, anche solo in parte, attività di imprese giuridicamente preesistenti,
• Per ciascun dipendente l’importo delle deduzioni non può comunque eccedere il limite massimo
rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e spese a carico del datore di lavoro.
• La nuova deduzione per incremento occupazione è cumulabile con le altre deduzioni esistenti, incluse
quelle finalizzate alla riduzione del cuneo fiscale.
Aumenta il bonus ACE nel triennio 2014 - 2016
La L. 147/2013 prevede, per il triennio 2014-2016, l’incremento del rendimento del bonus ACE (aiuto alla
crescita economica):
-
4% per il 2014;
-
4,50% per il 2015;
-
4,75% per il 2016.
Bisognerà, però, attendere per riscontrare i benefici: gli acconti d’imposta per il 2014, infatti si dovranno
determinare considerando la “vecchia” misura del 3%. L’effetto sui versamenti sarà percepibile solo nel
2015, quando si dovrà calcolare il saldo 2014.
Detrazione fiscale per interventi di efficienza energetica - Art. 1, c. 139, lett. b)
• La detrazione Irpef dei costi per interventi di efficienza energetica è riconosciuta con aliquota pari al 65%
per le spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2014 e pari al 50% per le spese sostenute nel 2015.
• La detrazioni si applica anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli artt. 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di
cui si compone il singolo condominio nella misura del:
a) 65%, per le spese sostenute dal 6.06.2013 al 30.06.2015;
b) 50%, per le spese sostenute dal 1.07.2015 al 30.06.2016.
Detrazione Irpef spese per ristrutturazioni edilizie - Art. 1, c. 139, lett. c), d), nn. 1 e 2
• Per le spese documentate relative agli interventi di ristrutturazione edilizia spetta una detrazione
dall’imposta lorda fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità
immobiliare.
La detrazione è pari al:
a) 50%, per le spese sostenute dal 26.06.2012 al 31.12.2014;
b) 40%, per le spese sostenute dal 1.01.2015 al 31.12.2015.
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Detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici - Art. 1, c. 139, lett. d), n. 3
• Ai contribuenti che fruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie è altresì riconosciuta una
detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate
sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
• La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del
50% delle spese sostenute dal 6.06.2013 al 31.12.2014 ed è calcolata su un ammontare complessivo non
superiore a 10.000 euro.
• La legge di Stabilità 2014 prevede che le spese non possano essere superiori a quelle sostenute per i
lavori di ristrutturazione; tuttavia l’art. 1, c. 2, lett. a) D.L. 30.12.2013, n. 151 ha soppresso tale
limitazione.
Rivalutazione beni d’impresa e partecipazioni - Art. 1, cc. 140-146
• I soggetti Ires che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono
rivalutare i beni d’impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2012.
• La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio successivo a quello in corso
al 31.12.2012, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 1.01.2014, deve riguardare
tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e
nella nota integrativa.
• Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l’applicazione in capo alla società di
un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.
• Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto, ai fini delle imposte
sui redditi e dell’Irap, a decorrere dal 3° esercizio successivo (01.01.2016) a quello con riferimento al quale
la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e
dell’Irap e di eventuali addizionali nella misura del:
- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.
• Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee
all’esercizio dell’impresa ovvero al consumo personale o familiare dell’imprenditore dei beni rivalutati in
data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene
prima della rivalutazione (01.01.2017).
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• Le imposte sostitutive sono versate in 3 rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le altre con scadenza entro il termine
rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta
successivi. Gli importi da versare possono essere compensati.
In forza del richiamo all’art. 15 della L. 342/2000 la rivalutazione è estesa alle imprese individuali e
società di persone, anche in contabilità semplificata.
Rivalutazione terreni e partecipazioni - Art. 1, c. 156
• Le persone fisiche non imprenditori possono adeguare il costo fiscale delle partecipazioni in società non
quotate e dei terreni edificabili e agricoli posseduti al 1.01.2014 sulla base di una perizia giurata, da
redigersi entro il 30.06.2014.
• L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 30.06.2014 ed è pari al 4% per terreni e partecipazioni
qualificate (quote superiori al 20% dei diritti di voto o del 25% del capitale) e del 2% per partecipazioni
non qualificate.
Deducibilità canoni di leasing - Art. 1, cc. 162, 163
• La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni mobili strumentali (escluse le autovetture) per
l’esercizio di arti e professioni è ammessa per un periodo non inferiore alla metà del periodo di
ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito con decreto; in caso di beni immobili, la deduzione
è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
• Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere
dalla durata contrattuale prevista, la deduzione (per i beni mobili, escluse le autovetture) è ammessa per un
periodo non inferiore alla metà (anziché 2/3) del periodo di ammortamento corrispondente al
coefficiente stabilito con decreto, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni
immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a 12 anni.
• Le disposizioni si applicano ai contratti di locazione finanziaria stipulati dal 1.01.2014.
Deducibilità dei canoni leasing
• Imprese
L’art. 1, c. 162 della L. 147/2013 ha riportato la deducibilità dei canoni di leasing relativi ai beni mobili delle
imprese a una periodicità pari alla metà del periodo di ammortamento. Deve essere considerato, tuttavia,
che la situazione è differente rispetto al 2007, dal momento che, per i contratti stipulati dal 29.04.2012, la
durata minima fiscale non vincola quella effettiva, che può essere liberamente pattuita, anche in misura
inferiore.
• Professionisti
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Per i professionisti, in relazione ai contratti di leasing immobiliare stipulati dal 1.01.2014, la deducibilità
fiscale passa a 12 anni e risulta svincolata dal periodo di ammortamento. Resta ferma la necessità di rendere
indeducibile, ai fini delle imposte dirette, la parte della quota capitale del canone relativa all’area di sedime
e pertinenziale del fabbricato.
• Autoveicoli
In merito agli autoveicoli, le regole sono comuni per imprese e professionisti e sono differenziate a seconda
dell’utilizzo del mezzo:
per gli autocarri, le auto strettamente strumentali (delle scuole guida o degli autonoleggi) e quelle
concesse in uso promiscuo ai dipendenti, la deducibilità è pari a quella dei beni mobili;
per i veicoli a uso esclusivamente aziendale, ancorché non strettamente strumentali, la deducibilità
resta pari a quella dell’ammortamento ordinario, pur se con durata contrattuale liberamente definibile
dalle parti.
Imposta di registro cessione contratti di locazione di immobili strumentali - Art. 1, cc. 164, 166
• Alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria di immobili strumentali, anche
da costruire, ancorché assoggettati a Iva, si applica l'imposta di registro nella misura del 4%.
• La base imponibile è pari al corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa
nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto.
• La disposizione si applica dal 1.01.2014.
Iva somministrazione bevande e alimenti mediante distributori automatici - Art. 1, c. 173
• Le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici scontano l'Iva del
10% dal 1.01.2014. I prezzi di tali operazioni stipulate entro il 4.08.2013 possono aumentare solo in misura
corrispondete all'adeguamento dell'aliquota Iva.
Reddito imponibile lavoratori transfrontalieri con franchigia - Art. 1, c. 175
• A decorrere dal 1.01.2014 (a regime), il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera
o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da
soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo
eccedente 6.700 euro.
Transfer pricing applicabile ai fini Irap - Art. 1, c. 281
• La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni con società
controllate non residenti nel territorio dello Stato (di cui all'art. 110, c. 7 Tuir) deve intendersi applicabile
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alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap anche per i periodi d'imposta successivi
a quello in corso alla data del 31.12.2007.
Visto di conformità per compensazione crediti oltre 15.000 euro - Art. 1, c. 574
(imposte dirette e Irap)
• A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31.12.2013, i contribuenti che utilizzano in compensazione
i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte
sostitutive delle imposte sul reddito e all'Irap per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di
richiedere l'apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole dichiarazioni dalle quali emerge
il credito.
• In alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il controllo contabile di cui
all'art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione è sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai
soggetti che esercitano il controllo contabile, attestante l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 2, c. 2 D.M.
31.05.1999, n. 164.
• L'infedele attestazione dei crediti comporta l'applicazione della sanzione da 258 a 2.582 euro [art. 39, c. 1,
lett. a), primo periodo D. Lgs. 241/1997]. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente
gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.
Riduzione aliquota oneri detraibili - Art. 1, cc. 575, 576
• Entro il 31.01.2014 sono adottati provvedimenti normativi di razionalizzazione delle detrazioni per oneri
di cui all'art. 15 Tuir, tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili o non autosufficienti.
• Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti, la misura della detrazione per oneri
prevista dall'art. 15, c. 1 Tuir pari al 19% (per interessi passivi prima casa, spese mediche, ecc.) è ridotta al:
- 18% per il periodo d'imposta in corso al 31.12.2013;
- 17% a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2014.
Imposta di bollo comunicazioni prodotti finanziari - Art. 1, c. 581
• Dal 2014 l’imposta di bollo prevista dall’art. 13 Dpr 642/1972 sulle comunicazioni periodiche relative ai
prodotti finanziari aumenta dal 1,5 al 2 per mille.
• Limitatamente all'anno 2012, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e nella misura massima
di euro 1.200.
• Per l'anno 2013, l'imposta è dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il cliente è soggetto diverso da
persona fisica, nella misura massima di euro 4.500.
• A decorrere dall'anno 2014, se il cliente è soggetto diverso da persona fisica, l'imposta è dovuta nella
misura massima di euro 14.000 (non è più prevista la misura minima).
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IVAFE - Art. 1, c. 582
• Dal 2014 l’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero è aumentata dal 1,5 per mille
al 2 per mille.
Controlli preventivi su mod. 730 con rimborso superiore a € 4.000 - Art. 1, cc. 586-589
• Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da
parte dei sostituti d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale (modello 730), entro 6 mesi dalla scadenza dei
termini previsti per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, ove questa sia
successiva alla scadenza di detti termini, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli preventivi, anche
documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente
superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
• Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia
delle Entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi.
• Le disposizioni si applicano alle dichiarazioni presentate a partire dal 2014.
Proroga contributo di solidarietà redditi oltre € 300.000 - Art. 1, cc. 590 e 486
• Prorogata per iI periodo dal 1.01.214 al 31.12.2016 l’applicazione del contributo di solidarietà pari al 3%
sulla parte eccedente il reddito complessivo di 300.000 euro.
• Ai fini della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici,
superiori a 14 volte il trattamento minimo Inps, fermo restando che su questi trattamenti tale contributo di
solidarietà non è dovuto.
• Dal 1.01.2014 e per un periodo di 3 anni è previsto un contributo di solidarietà per le pensioni superiori a
14 volte il trattamento minimo Inps che va dal 6% al 18% della parte eccedente.
Imposta di registro trasferimento di terreni - Art. 1, cc. 608, 609
• Nonostante l’abrogazione di tutte le agevolazioni ed esenzioni tributarie delle imposte indirette applicabili
ai trasferimenti immobiliari, è fatta salva l’agevolazione riservata alla piccola proprietà contadina (art. 2,
comma 4-bis D.L. 194/2009), con applicazione dell’imposta di registro e ipotecaria fisse e dell’imposta
catastale dell’1%.
• Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale e
assistenziale, si applica l’imposta di registro nella nuova misura del 12%.
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Definizione agevolata somme iscritte a ruolo (senza interessi) - Art. 1, cc. 618-624
• Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni,
affidati in riscossione fino al 31.10.2013, i debitori possono estinguere il debito con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo, con
esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, nonché degli interessi di mora;
b) delle somme dovute a titolo di aggio a favore degli agenti della riscossione.
• Entro il 28.02.2014, i debitori che intendono aderire alla definizione versano, in un'unica soluzione,
le somme dovute.
Nuova imposta unica comunale (IUC) - Art. 1, cc. 639-640, 682-683
• È istituita l'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal
possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore; l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di
servizi comunali.
• La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore
di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola:
- nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti,
a carico dell'utilizzatore.
• L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU.
TARI - Art. 1, cc. 641-668
• Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
• Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le
aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via
esclusiva.
• La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti
in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
• Fino all'attuazione delle procedure di interscambio, la superficie delle unità immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella
calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
• Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti
prelievi sui rifiuti.
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• Relativamente all'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel
Catasto Edilizio Urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80% della
superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Dpr 138/1998.
• Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio
urbano la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
TASI - Art. 1, cc. 669- 679, 681
• Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte
nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.
• Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imponibili, non operative, e le
aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
• La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari. In caso di pluralità
di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
• La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
• L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
• Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
• L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30%
dell'ammontare complessivo della TASI. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità
immobiliare.
Proroga conguaglio IMU 2013 e Tares - Art. 1, c. 680
• È differito al 24.01.2014 il versamento del conguaglio IMU 2013 in relazione agli immobili per i quali il
comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base.
• Alla stessa data del 24.01.2014 è comunque effettuato il versamento della maggiorazione standard della
TARES, ove non eseguito entro la data del 16.12.2013.
• I comuni inviano il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il versamento della
maggiorazione.
Dichiarazione IUC - Art. 1, cc. 684-687
• I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30.06
dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili
al tributo.
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Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da
uno solo degli occupanti.
• La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni
successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso
ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30.06 dell'anno successivo
a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
Versamento TASI e TARI - Art. 1, cc. 688, 689
• Il versamento della TASI e della TARI è effettuato mediante modello F24, nonché tramite apposito
bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di
pagamento del tributo, consentendo di norma almeno 2 rate a scadenza semestrale e in modo anche
differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica
soluzione entro il 16.06 di ciascun anno.
IMU - Art. 1, cc. 703, 707
• L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
• L’IMU è applicata a regime dal 2014, anziché dal 2015.
• Dal 2014 l’IMU non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad
eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
• Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e
classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a
concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione
spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
• È stato eliminato il riferimento alla maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26
anni residente e dimorante nell’abitazione principale.
Esenzione IMU fabbricati rurali strumentali - Art. 1, c. 708
• A decorrere dall'anno 2014 non è dovuta l'imposta municipale relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui all’art. 13, c. 8 D.L. 201/2011.
Parziale deducibilità IMU immobili strumentali - Art. 1, cc. 715, 716
• L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione
del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, nella misura del 20%.
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• L’imposta è deducibile a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013. Per l’anno d'imposta
2013 l'aliquota è elevata al 30%.
• La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'Irap.
Tassazione IMU immobili abitativi non locati - Art. 1, cc. 717, 718
• Il reddito degli immobili a uso abitativo non locati situati nello stesso comune nel quale si trova
l'immobile adibito ad abitazione principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre alla
formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali
nella misura del 50%.
• Le disposizioni hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2013.
Versamenti IMU erronei - Art. 1, cc. 722, 724-728
• A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un versamento
relativo all'imposta municipale propria a un comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il comune
che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure più idonee per il riversamento al comune competente delle somme indebitamente
percepite. Nella comunicazione il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati
catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il comune destinatario delle somme e quello che ha
ricevuto erroneamente il versamento.
Limite accertamento e riscossione tributi locali - Art. 1, c. 736
• Dal 2014 è soppresso il limite di 30 euro previsto per l’accertamento, l’iscrizione a ruolo e la riscossione
dei tributi locali. Tale limite continua ad applicarsi ai tributi erariali e regionali.
VARIE
Aumento aliquota Gestione Separata Inps - Art. 1, cc. 491, 744
• L’aliquota contributiva della Gestione Separata Inps relative a soggetti già iscritti ad altre forme
previdenziali e pensionati aumenta a:
- 22% (da 21%) per l’anno 2014;
- 23,50% per l’anno 2015.
• Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'Iva, iscritti alla
Gestione Separata Inps che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati,
l'aliquota contributiva è confermata pari al 27,72%.
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• Per i soggetti iscritti in via esclusiva alla suddetta Gestione Separata e non titolari di posizione IVA la
contribuzione aumenta al 28,72%
Divieto di uso del contante per pagamento canoni di locazione abitativa - Art. 1, c. 50
• I pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di
edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e
modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei
patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del
conduttore.
Prezzo delle compravendite versato al notaio - Art. 1, cc. 63-67
• Il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a versare su apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di
tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d’imposta, in relazione agli atti dallo stesso
ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le
quali lo stesso sia delegato dall’autorità giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di annotazione nel registro delle somme e dei valori di
cui alla L. 64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di
successione;
c) l’intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme
destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in occasione del
ricevimento o dell’autenticazione, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento,
costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
• La disposizione non si applica per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in
relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza. Sono esclusi i maggiori
oneri notarili.
Attestato di prestazione energetica (APE) - Art. 1, c. 139, lett. a)
• L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato ad alcuni contratti immobiliari e ai nuovi contratti
di locazione, pena la nullità degli stessi contratti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
adeguamento. La sanzione della nullità è stata già cancellata dal D.L. 23.12.2013, n. 145.
Nuove regole per le locazioni immobiliari
I contribuenti che affittano abitazioni possono valutare l’inserimento dell’importo incassato nel regime di
tassazione ordinario (secondo le regole Irpef e le addizionali comunali e regionali) o optare per il regime
della cedolare secca.
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Tale regime ha visto calare, in base a quanto stabilito dal D.L. 102/2013, l’aliquota dal 19% al 15% per i
contratti a canone concordato.
Dal 1.01.2014 i canoni di affitto non potranno essere più versati in contanti; dovranno essere utilizzate
esclusivamente modalità tracciabili.
Dal 24.12.2013 non è più necessario allegare l’attestato di prestazione energetica (Ape) al nuovo
contratto di locazione di singole unità immobiliari; permane l'obbligo del locatore di informare il conduttore
sulla prestazione energetica del bene immobile oggetto della locazione, così come risulta dal relativo
attestato che, comunque, deve essere messo a disposizione dell'inquilino sin dall'inizio delle trattative.
Occorre inserire nel contratto un'apposita clausola con cui il conduttore dà atto di avere ricevuto le
informazioni e la documentazione circa la prestazione energetica del bene locato.
Ricordiamo altre novità che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014.
Esenzione IMU fabbricati destinati alla vendita
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 11.12.2013, n. 11/DF, in vigore dal 1.01.2014, ha disposto che
l’esenzione dall’Imu per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita.
L’esenzione si applica anche al fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede a
effettuare interventi di incisivo recupero.
Tasso di interesse legale
Il D.M. Economia 12.12.2013 ha previsto la riduzione dal 1.01.2014 del tasso di interesse legale dal 2,5%
all’1%. (uno per cento).
Pertanto, il ravvedimento operoso e i versamenti nell’ambito delle procedure deflattive del contenzioso
saranno meno costose.
Monitoraggio fiscale e modulo RW
• Legge Europea 2013
Il nuovo monitoraggio fiscale mira a semplificare gli adempimenti dei contribuenti con attività estere
detenute in Paesi collaborativi e a rafforzare il contrasto alle frodi internazionali, attingendo ad alcuni
principi della normativa antiriciclaggio.
La circolare dà una definizione a maglie larghe di Stati o territori collaborativi, includendo tra questi non
solo i Paesi appartenenti alla “white list” ma anche quelli che, pur non rientrando nella lista, prevedono un
opportuno scambio di informazioni con il Fisco italiano (tramite una convenzione contro le doppie
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imposizioni, uno specifico accordo internazionale, oppure perché con essi si attuano disposizioni
comunitarie sull’assistenza amministrativa).
• Aspetti soggettivi
Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate residenti in Italia devono
indicare nel quadro RW di Unico gli investimenti e le attività estere di natura finanziaria. Sono tenuti,
inoltre, a compilare il quadro RW di Unico non soltanto i possessori “formali” delle attività estere, ma anche
coloro che possono esserne considerati i “titolari effettivi”. La normativa antiriciclaggio definisce “titolare
effettivo”:
- per la società, la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, la possiedono o controllano;
- in caso di entità giuridiche (fondazioni, trust, ecc.), la persona fisica o le persone fisiche che esercitano un
controllo sul 25% o più del patrimonio.
Soppresso il limite di 10.000 euro oltre il quale scattava l’obbligo dichiarativo. Il monitoraggio riguarda
tutte le attività e gli investimenti detenuti all’estero.
Esonerate le persone fisiche che prestano lavoro all’estero per lo Stato italiano, le organizzazioni
internazionali cui aderisce l’Italia e i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in
via continuativa all’estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi.
Per quanto riguarda diplomatici e frontalieri, l’esonero vale solo se l’attività lavorativa all’estero è stata
svolta in via continuativa per la maggior parte del periodo d’imposta e a condizione che il lavoratore al
rientro in Italia vi abbia trasferito le attività detenute all’estero. In genere, coloro che affidano le attività
finanziarie e patrimoniali in gestione o in amministrazione agli intermediari finanziari italiani sono esonerati
da qualsiasi obbligo di monitoraggio.
• Sanzioni
La sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita tra il 3% e il 15% dell’ammontare degli importi dichiarati
(in precedenza: tra il 10% e il 50%). La sanzione è compresa invece tra il 6% e il 30% se la violazione è
riferita a investimenti o attività estere di natura finanziaria detenuti in Stati o territori a regime fiscale
privilegiato. Una specifica sanzione di 258 euro è prevista se la dichiarazione relativa a investimenti o
attività all’estero, che possono produrre redditi imponibili in Italia, è presentata entro i 90 giorni dalla
scadenza del termine. Le sanzioni possono essere ridotte fino alla metà del minimo se vi sono eccezionali
circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo cui la violazione si riferisce e la
sanzione.
• Tassazione investimenti esteri
I redditi derivanti dagli investimenti detenuti all’estero e dalle attività estere di natura finanziaria sono
soggetti a ritenuta o imposta sostitutiva da parte degli intermediari residenti che intervengono a riscuotere i
relativi flussi finanziari e i redditi.
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Alcune tipologie di redditi di capitale e diversi che derivano da questi investimenti o attività estere sono
tassate alla fonte a titolo di acconto nella misura del 20%.
Il prelievo alla fonte deve essere comunque effettuato, indipendentemente da un incarico a un intermediario
per la riscossione, a meno che il contribuente non attesti, con un’autocertificazione, che i flussi finanziari
non costituiscono redditi di capitale o redditi diversi di fonte estera.
Nuova tassazione contratti di compravendita immobiliare
• Privati
Dal 1.01.2014 è stata modificata la tassazione dei contratti di trasferimenti di beni immobili a titolo oneroso.
In particolare, l’imposta di registro dovuta per l’acquisto della “prima casa” è ora al 2% (con un versamento
minimo di 1.000 euro), in luogo del 3% precedentemente applicato.
Ai fini della fruizione dell’agevolazione “prima casa”, dal 1.01.2014 risultano escluse dal beneficio le unità
immobiliari classificate in Catasto nella categorie A/1, A/8 e A/9, indipendentemente dalle loro specifiche
caratteristiche.
Se il trasferimento è soggetto a Iva, invece, l’aliquota Iva è del 4% per la “prima casa”, identificata ancora
secondo i parametri del D.M. 2.08.1969.
• Imprese
E' introdotta, sempre dal 1.01.2014, la nuova imposta di registro per i trasferimenti immobiliari relativi a
fabbricati strumentali, nella misura del 9%. Tale imposizione passa al 12% per i terreni agricoli acquistati
da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nell’apposita
gestione previdenziale.
Nuovo modello “RLI” per i contratti di locazione
L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 970/14, ha stabilito che i modelli 69, Siria, Iris e RR per le
registrazioni (e tutti gli alti casi) dei contratti di locazione, dal 3.02.2014 saranno sostituiti dal modello RLI
(Registrazione locazioni immobili). Il modello deve essere usato anche per l’opzione della cedolare secca e
per comunicare i dati catastali dell’immobile locato.
Per non disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, dal 3.02 al
31.03.2014 sarà possibile utilizzare alternativamente i vecchi modelli o il nuovo modello “RLI”.
“Mod. F24 Elide” per registrazione locazioni e affitti beni immobili
Dal 1.02.2014 sarà possibile versare con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24
Elide) l’imposta di registro, i tributi speciali e compensi, l’imposta di bollo, le sanzioni e gli interessi relativi
alla registrazione dei contratti di locazione e affitto di beni immobili.
Stabilito, inoltre, un periodo di convivenza con il modello F23 finora utilizzato per il pagamento.
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Per versare le imposte relative alla registrazione dei contratti di locazione o affitto di beni immobili, i
contribuenti che non sono titolari di partita Iva potranno presentare l’F24 Elide sia online, direttamente o
tramite intermediari abilitati, sia presso banche, Poste Italiane e agenti della riscossione.
I titolari di partita Iva, invece, dovranno versare gli importi con l’F24 Elide esclusivamente online,
direttamente o tramite intermediari abilitati.
Per non disorientare i contribuenti e per consentire agli intermediari di adeguare le procedure, dal 1.02 al
31.12.2014 sarà possibile utilizzare alternativamente l’F23 o l’F24 Elide.
Dal 1.01.2015, invece, i versamenti dovranno essere eseguiti solo con il modello F24 Elide.
Il modello è disponibile nella sezione Strumenti > Modelli del sito www.agenziaentrate.it e, dal 1.04.2014,
anche presso gli sportelli di banche, poste e agenti della riscossione.
Nessuna imposta di bollo sui ticket ambulatoriali
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 9/E/2014, ha precisato che i ticket sanitari e le ricevute che
attestano il pagamento di più ticket per prestazioni ambulatoriali sono esenti da imposta di bollo.
Ciò vale indipendentemente dal fatto che il documento sia di importo superiore a 77,47 euro.
Costi chilometrici per auto e moto
Pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 300, supplemento ordinario 86 del 23.12.2013, le Tabelle ACI dei
costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli per la determinazione del fringe-benefit.
Lo Studio è a disposizione per chiarimenti e delucidazioni.
Cordiali saluti.
Studio Associato Bonfiglio
(firmato)
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