GLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI DEL CONTRATTO DI AGENZIA Avv. Matteo Pollaroli Milano, 21 ottobre 2014 1 IL CONTRATTO DI AGENZIA: NOZIONE E FORMA Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata. Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è irrinunciabile (art. 1742 cod. civ.) à N.B.: A seguito della sentenza della Corte di Giustizia n. 215 del 30 aprile 1998 non costituisce più requisito per la validità del contratto dell’iscrizione dell’agente in un apposito albo presso la Camera del commercio 2 IL CONTRATTO DI AGENZIA: GLI ELEMENTI ESSENZIALI à zona/clienti à corrispettivo 3 IL CONTRATTO DI AGENZIA: LA ZONA Come viene individuata la zona? • Accordo delle parti • Clausola contrattuale sulle concrete modalità di svolgimento del rapporto • In modo indiretto attraverso l’ambito territoriale nel quale le parti operano al momento della conclusione del contratto Area geografica città, regione, provincia Categoria di potenziale clientela Elenco dei clienti Consumatori, grande Indicazione nominativa distribuzione, commercio al dettaglio Eventuale possibilità di prevedere combinazioni tra i criteri 4 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO L’art. 1742 cod. civ. non precisa le concrete modalità di remunerazione dell’agente ma indica genericamente “retribuzione” à La remunerazione dell’agente può dunque avvenire attraverso la previsione di: ü compenso fisso ü provvigioni ü altre modalità La remunerazione tipica dell’agente è la PROVVIGIONE 5 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO …Sul compenso fisso à Direttiva CE 86/653, art. 6: ammette ogni possibile forma di compenso, compresa la possibilità di prevedere un fisso minimo predeterminato («l'agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga conto di tutti gli elementi connessi con l'operazione») à Giurisprudenza: considera la sola retribuzione fissa incompatibile con il rapporto di agenzia. [Cass. 9 ottobre 1991 n. 10588; Cass. 6 marzo 1987 n. 2382; Cass. 24 maggio 1986 n. 3507; contra Cass. 23 luglio 2012 n. 12776] Percentuale (fissa o variabile) 6 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO PROVVIGIONE: • Percentuale % • NO art. 36 Cost. • fatturato/incassato • diretta/indiretta • modifiche 7 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO La provvigione diretta: Art. 1748 co. 1, cod. civ. Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento. 8 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO La provvigione indiretta: Art. 1748, co. 2, cod.civ. La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia diversamente pattuito. 9 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO à La provvigione indiretta sussiste sempre qualora l’agente abbia il DIRITTO DI ESCLUSIVA (n.b. elemento naturale ma non essenziale del contratto di agenzia) …. l’esclusiva in favore del’agente à1743 cod. civ. Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo d’attività ü Tutela il guadagno dell’agente; ü Non si esclude che il preponente possa avvalersi di più agenti purchè dislocati in aree diverse; ü Non si esclude che il preponente possa avvalersi di più agenti nella medesima zona se trattano doversi rami di attività à Il preponente può avvalersi di due medesimi agenti nella stessa zona senza violare il diritto di esclusiva quando il primo distribuisca un prodotto cartaceo e il secondo un prodotto elettronico, ritenuti come due prodotti diversi e appartenenti a due diversi rami di attività. (Cass. 2 dicembre 2000 n. 15410) 10 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO La liquidazione delle provvigioni: Art. 1749 co. 2, cod. civ. Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel corso del quale sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni. Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere effettivamente pagate all’agente. 11 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO I presupposti per la liquidazione delle provvigioni ü conclusione del contratto ü libera accettazione del preponente - espressa - tacita: AEC Industria à 30 gg AEC Commercioà 60 gg 12 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO AEC Industria Art. 5 “Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l’accettazione o il rifiuto, totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d’ordine trasmesse dall’agente. In assenza nel contratto individuale di espressa previsione dei termini di cui sopra, le proposte d’ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non rifiutate dal preponente entro 30 giorni (novità nuovo AEC) dalla data di ricevimento delle proposte stesse” AEC Commercio Art. 4 “Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono accettate per intero. Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di una proroga del termine”. 13 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO Art. 1748, co. 4, cod. civ. Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente nel momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico. Regola: esecuzione del preponenteà possibilità di deroga pattizia à esecuzione del terzo (c.d. buon fine). LIMITE: ipotesi di omessa esecuzione da parte del preponente (inadempimento del preponente). 14 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO 1748, co. 5, cod. civ. Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, a una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità. Contratto concluso ineseguito Accordo tra preponente e cliente: provvigione ridotta Causa non imputabile: No provvigione 15 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO Accordo cliente/preponente per non esecuzione ü se totale à provvigione ridotta ü se parziale: - Parte eseguita: normale provvigione - Parte ineseguita: provvigione ridotta 16 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO Adempimento parziale del terzo Regola generale: no provvigioni ferma restando la possibilità per le parti di disporre diversamente Previsione particolare AEC INDUSTRIA: - Se perdita subita < provvigione su quota soluta à provvigione sulla differenza - Se perdita subita < al 15% del valore del venduto à provvigione intera su quota soluta 17 IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO La restituzione della provvigione riscossa IPOTESI TIPICA àart. 1748 co. 6, cod. civ.: L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. 18 GRAZIE!
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