avv. Matteo Pollaroli

GLI ELEMENTI ESSENZIALI E NATURALI
DEL CONTRATTO DI AGENZIA
Avv. Matteo Pollaroli
Milano, 21 ottobre 2014
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: NOZIONE E FORMA
Con il contratto di agenzia una parte assume stabilmente l'incarico di
promuovere, per conto dell'altra, verso retribuzione, la conclusione di
contratti in una zona determinata.
Il contratto deve essere provato per iscritto. Ciascuna parte ha diritto di
ottenere dall'altra un documento dalla stessa sottoscritto che riproduca il
contenuto del contratto e delle clausole aggiuntive. Tale diritto è
irrinunciabile (art. 1742 cod. civ.)
à N.B.: A seguito della sentenza della Corte di Giustizia n. 215 del 30
aprile 1998 non costituisce più requisito per la validità del contratto
dell’iscrizione dell’agente in un apposito albo presso la Camera del
commercio
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IL CONTRATTO DI AGENZIA:
GLI ELEMENTI ESSENZIALI
à zona/clienti
à corrispettivo
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: LA ZONA
Come viene individuata la zona?
•  Accordo delle parti
•  Clausola contrattuale sulle concrete modalità di svolgimento del
rapporto
•  In modo indiretto attraverso l’ambito territoriale nel quale le parti
operano al momento della conclusione del contratto
Area geografica
città, regione, provincia
Categoria di potenziale
clientela
Elenco dei clienti
Consumatori, grande
Indicazione nominativa
distribuzione, commercio
al dettaglio
Eventuale possibilità di prevedere combinazioni tra i criteri
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
L’art. 1742 cod. civ. non precisa le concrete modalità di remunerazione
dell’agente ma indica genericamente “retribuzione”
à La remunerazione dell’agente può dunque avvenire attraverso la
previsione di:
ü  compenso fisso
ü  provvigioni
ü  altre modalità
La remunerazione tipica dell’agente è la PROVVIGIONE
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
…Sul compenso fisso
à  Direttiva CE 86/653, art. 6: ammette ogni possibile forma di compenso,
compresa la possibilità di prevedere un fisso minimo predeterminato
(«l'agente commerciale ha diritto a una retribuzione ragionevole che tenga
conto di tutti gli elementi connessi con l'operazione»)
à Giurisprudenza: considera la sola retribuzione fissa incompatibile con il
rapporto di agenzia.
[Cass. 9 ottobre 1991 n. 10588; Cass. 6 marzo 1987 n. 2382; Cass. 24
maggio 1986 n. 3507; contra Cass. 23 luglio 2012 n. 12776]
Percentuale (fissa o variabile)
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
PROVVIGIONE:
•  Percentuale %
•  NO art. 36 Cost.
•  fatturato/incassato
•  diretta/indiretta
•  modifiche
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
La provvigione diretta: Art. 1748 co. 1, cod. civ.
Per tutti gli affari conclusi durante il contratto, l’agente ha diritto
alla provvigione quando l’operazione è stata conclusa per effetto
del suo intervento.
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
La provvigione indiretta: Art. 1748, co. 2, cod.civ.
La provvigione è dovuta anche per gli affari conclusi dal
preponente con terzi che l’agente aveva in precedenza acquisito
come clienti per affari dello stesso tipo o appartenenti alla zona o
alla categoria o gruppo di clienti riservati all’agente, salvo che sia
diversamente pattuito.
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
à La provvigione indiretta sussiste sempre qualora l’agente abbia il
DIRITTO DI ESCLUSIVA (n.b. elemento naturale ma non essenziale del
contratto di agenzia)
…. l’esclusiva in favore del’agente à1743 cod. civ.
Il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti
nella stessa zona e per lo stesso ramo d’attività
ü  Tutela il guadagno dell’agente;
ü  Non si esclude che il preponente possa avvalersi di più agenti purchè dislocati in aree diverse;
ü  Non si esclude che il preponente possa avvalersi di più agenti nella medesima zona se trattano
doversi rami di attività à Il preponente può avvalersi di due medesimi agenti nella stessa zona
senza violare il diritto di esclusiva quando il primo distribuisca un prodotto cartaceo e il
secondo un prodotto elettronico, ritenuti come due prodotti diversi e appartenenti a due diversi
rami di attività. (Cass. 2 dicembre 2000 n. 15410)
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
La liquidazione delle provvigioni: Art. 1749 co. 2, cod. civ.
Il preponente consegna all’agente un estratto conto delle provvigioni
dovute al più tardi l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre nel
corso del quale sono maturate. L’estratto conto indica gli elementi
essenziali in base ai quali è stato effettuato il calcolo delle provvigioni.
Entro il medesimo termine le provvigioni liquidate devono essere
effettivamente pagate all’agente.
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
I presupposti per la liquidazione delle
provvigioni
ü  conclusione del contratto
ü  libera accettazione del preponente
-  espressa
-  tacita:
AEC Industria à 30 gg
AEC Commercioà 60 gg
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
AEC Industria Art. 5
“Nei contratti individuali potrà essere stabilito un termine per l’accettazione o il rifiuto,
totale o parziale, da parte del preponente delle proposte d’ordine trasmesse dall’agente.
In assenza nel contratto individuale di espressa previsione dei termini di cui sopra, le
proposte d’ordine si intenderanno accettate, ai soli fini del diritto alla provvigione, se non
rifiutate dal preponente entro 30 giorni (novità nuovo AEC) dalla data di ricevimento
delle proposte stesse”
AEC Commercio Art. 4
“Ai soli fini del diritto alla provvigione, le proposte d’ordine non confermate per iscritto dal
preponente entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle proposte stesse si intendono
accettate per intero. Salvo diverso accordo tra le parti, in luogo della conferma di cui al
comma precedente, il preponente entro lo stesso termine può comunicare per iscritto
all’agente o rappresentante il rigetto totale o parziale dell’ordine, ovvero la necessità di
una proroga del termine”.
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
Art. 1748, co. 4, cod. civ.
Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all’agente nel momento e nella
misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base
al contratto concluso con il terzo. La provvigione spetta all’agente, al più tardi,
inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto
eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo
carico.
Regola: esecuzione del preponenteà possibilità di deroga
pattizia à esecuzione del terzo (c.d. buon fine).
LIMITE: ipotesi di omessa esecuzione da parte del preponente
(inadempimento del preponente).
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
1748, co. 5, cod. civ.
Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione
al contratto, l’agente ha diritto, per la parte ineseguita, a una provvigione ridotta nella
misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
Contratto concluso ineseguito
Accordo tra preponente e
cliente: provvigione ridotta
Causa non imputabile:
No provvigione
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
Accordo cliente/preponente per non esecuzione
ü  se totale à provvigione ridotta
ü  se parziale:
-  Parte eseguita: normale provvigione
-  Parte ineseguita: provvigione ridotta
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
Adempimento parziale del terzo
Regola generale: no provvigioni ferma restando la possibilità per le parti
di disporre diversamente
Previsione particolare AEC INDUSTRIA:
-  Se perdita subita < provvigione su quota soluta à provvigione sulla
differenza
-  Se perdita subita < al 15% del valore del venduto à provvigione intera
su quota soluta
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IL CONTRATTO DI AGENZIA: IL CORRISPETTIVO
La restituzione della provvigione riscossa
IPOTESI TIPICA àart. 1748 co. 6, cod. civ.: L’agente è tenuto a
restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia
certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per
cause non imputabili al preponente. E’ nullo ogni patto più sfavorevole
all’agente.
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GRAZIE!