Conferimento incarichi di docenza al personale t.a.b. interrogazione

Lett. Prot. 033/14/igm
A tutto il Personale TAB dell’Università
degli Studi di Palermo
E p.c.
Al Magnifico Rettore dell’Università degli
Studi di Studi di Palermo
Ai Senatori Accademici dell’Università
degli Studi di Palermo
Al Delegato del Rettore per le Relazioni
Sindacali
Al Direttore Generale dell’Università
degli Studi di Studi di Palermo
Al Responsabile del Settore Relazioni
Sindacali
Oggetto: Conferimento incarichi di docenza al personale t.a.b.
L’Articolo 3 della Costituzione Italiana recita testualmente : “Tutti i cittadini hanno pari dignità
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di
opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…….” Noi aggiungiamo “senza distinzione di
amministrazione di appartenenza”.
All’Università di Palermo infatti si continuano a formulare bandi per il conferimento degli incarichi
di insegnamento, discriminando il Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario e
disconoscendo in primis una sentenza della Corte Costituzionale, nonché l’alto valore professionale
raggiunto negli anni dal personale amministrativo qualificato che opera presso le Università Italiane.
Cosicché chiunque, abbia requisiti scientifici e/o professionali, può venire ad insegnare
all’Università, tranne il Personale Universitario T.a.b.
Veniamo ai fatti.
Già il 30 aprile 2013 la scrivente O.S. segnalava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2013
(http://www.unipa.it/~cislpa/webmanager/comunicati/2013-4-30_13-04-04.pdf) aveva dichiarato
incostituzionale il comma 10 dell’art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. La suddetta
disposizione prevedeva che “……le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti
o retribuiti, anche pluriennali, …. , a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico
amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a
soggetti incaricati ….. “. Nella sostanza vietava al Personale Tecnico Amministrativo delle Università
di avere conferiti incarichi di insegnamento, siano essi gratuiti che retribuiti, discriminando di fatto
il personale operante presso le Università.
Nel Settembre del 2013 il rappresentante in Senato Accademico del personale TAB, eletto nella lista
della scrivente O.S., insieme agli altri rappresentanti, facendo seguito alle interrogazioni formulate
nel mese di Luglio dello stesso anno, aveva chiesto la modifica del Regolamento
(http://www.unipa.it/~cislpa/webmanager/normative/2013-11-21_09-11-35.pdf)
universitario
vigente in materia di attribuzione degli incarichi di insegnamento, in maniera da renderlo conforme
alla sentenza della corte Costituzionale sopracitata.
CISL Università di Palermo Trapani– via Villa Heloise, 10 90143 Palermo tel. 091346112 fax 091342754 Cell.+393922688711
http://www.unipa.it/~cislpa/ E-mail: [email protected] Follow Me Twitter @maurizippo
Quanto appena accennato, al fine di evitare la pubblicazione di bandi per la copertura di
insegnamenti da conferire per l’a.a. 2014/2015, che continuassero a escludere, il personale Tecnico
Amministrativo e Bibliotecario delle Università, in palese contrasto con la sentenza in parola.
Nulla di quanto sopra è avvenuto e l’Università continua ad emanare bandi che di fatto escludono
la partecipazione del personale ta.b.; il mancato adeguamento del Regolamento alla citata Sentenza
rende
a
parere
di
questa
O.S.
i
Bandi
emanati
(http://portale.unipa.it/facolta/sc.mat.fis.natur./.content/documenti_attachments_bandiins/band
o-n4-insegnamenti-aa-2013-14.pdf) nei mesi scorsi illegittimi.
Per quanto appena accennato, nella seduta odierna del Senato Accademico il rappresentante del
Personale TAB, eletto nella lista della CISL Università, insieme ai colleghi rappresentanti del
personale, ha ribadito la richiesta di modifica del regolamento già presentato nei mesi scorsi ed una
interrogazione sul tema, che si allega al presente comunicato.
Con le note successive, verrà reso noto il riscontro che fornirà l’Amministrazione Universitaria.
Palermo 17 giugno 2014
F.to IL SEGRETARIO GENERALE
(Maurizio Ippolito)
CISL Università di Palermo Trapani– via Villa Heloise, 10 90143 Palermo tel. 091346112 fax 091342754 Cell.+393922688711
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Al Presidente del Senato Accademico
Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo
Interrogazione su modifica Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento
gratuiti e retribuiti, nella parte che esclude il conferimento di tali incarichi al personale TAB in
servizio presso le Università, a seguito dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1,
comma 10, della Legge 4 novembre 2005 n. 230, giusta la Sentenza della Corte Costituzionale
n. 78/2013. – Senato Accademico, seduta del 17.06.2014
Premesso
-
che con Sentenza n. 78/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 10, della L. n. 230/2005 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i
ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori
universitari) che prevedeva, espressamente, l’esclusione del personale tecnico amministrativo
delle università dagli incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti;
-
che la suddetta norma, tra l’altro, è pure abrogata dall’art. 29, comma 11 lettera c), della L.
240/2010 (cosiddetta “Legge Gelmini”) che, peraltro, con l’art. 23 della medesima ha
introdotto una nuova disciplina in materia di contratti per attività di insegnamento con la
concreta conseguenza dell’illegittimo divieto per il personale TAB universitario di assumere
incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti presso le Università italiane;
-
che alcuni Atenei, in considerazione di quanto sopra, hanno già adeguato i propri regolamenti
per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti,
rimuovendo ogni possibile forma di discriminazione e penalizzazione del personale TAB
universitario che, pertanto, alla pari di tutti i componenti della comunità accademica e dei
dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, può essere destinatario di incarichi di
insegnamento;
-
che, il vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento,
gratuiti e retribuiti, emanato con DR. N. 3801/2011, prevede ancora l’esclusione della predetta
possibilità per il personale universitario TAB, non conforme alla vigente L. 240/2010 ed in
palese contrasto con la Costituzione italiana e, in particolare, con i principi dalla stessa posti
agli artt. 3, 33, 35 e 97;
-
che il summenzionato Regolamento, comunque, non dovrebbe trovare applicazione per la
parte relativa al divieto del conferimento degli incarichi di insegnamento al personale
universitario TAB, per il solo effetto abrogativo dell’art. 1, comma 10, della L. n. 230/2005
in forza dell’art. 29, comma 11 lettera c), della L. 240/2010 oltre che di detta intervenuta
Sentenza della Corte Costituzionale le cui motivazioni, tuttavia, rilevano, in maniera
pregnante, sia ai fini della riformulazione del Regolamento de quo sia ai fini di ogni eventuale
azione interpretativa della disciplina sul conferimento degli incarichi di insegnamento;
-
che, nonostante quanto sopra evidenziato, la norma regolamentare, ispirata dall’abrogato art.
1, comma 10, della L. n. 230/2005, pare continui a trovare applicazione presso questo Ateneo,
ogni qual volta vengono emanati bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento;
-
che già, in precedenti sedute di quest’Organo, è stata richiamata l’attenzione sulla questione
con l’invito a rivisitare il vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi
di insegnamento, gratuiti e retribuiti, provvedendo ad abrogare, espressamente, ogni
previsione che comporti l’esclusione del personale universitario TAB dalla possibilità di
concorrere al conferimento degli incarichi di insegnamento;
Tutto ciò premesso,
si chiede
-
di conoscere:
1) quali provvedimenti sono stati assunti o si intendono assumere per adeguare, in ragione di
quanto qui rappresentato, il Regolamento per il conferimento degli incarichi di
insegnamento, gratuiti e retribuiti;
2) se, nelle more della rivisitazione del citato Regolamento, si è provveduto ad impartire
indicazioni perché, nell’emanazione dei bandi per la copertura degli incarichi di
insegnamento, si consideri l’inapplicabilità delle censurate norme al fine di consentire la
partecipazione del personale universitario TAB senza che questi, ai fini del
riconoscimento dei propri diritti, debba necessariamente ricorrere al competente giudice.
Palermo, 17 giugno 2014
I SENATORI
Antonino POLLARA, Fulvio ORNATO, Mario PIAZZESE