Lett. Prot. 033/14/igm A tutto il Personale TAB dell’Università degli Studi di Palermo E p.c. Al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Studi di Palermo Ai Senatori Accademici dell’Università degli Studi di Palermo Al Delegato del Rettore per le Relazioni Sindacali Al Direttore Generale dell’Università degli Studi di Studi di Palermo Al Responsabile del Settore Relazioni Sindacali Oggetto: Conferimento incarichi di docenza al personale t.a.b. L’Articolo 3 della Costituzione Italiana recita testualmente : “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali…….” Noi aggiungiamo “senza distinzione di amministrazione di appartenenza”. All’Università di Palermo infatti si continuano a formulare bandi per il conferimento degli incarichi di insegnamento, discriminando il Personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario e disconoscendo in primis una sentenza della Corte Costituzionale, nonché l’alto valore professionale raggiunto negli anni dal personale amministrativo qualificato che opera presso le Università Italiane. Cosicché chiunque, abbia requisiti scientifici e/o professionali, può venire ad insegnare all’Università, tranne il Personale Universitario T.a.b. Veniamo ai fatti. Già il 30 aprile 2013 la scrivente O.S. segnalava che la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2013 (http://www.unipa.it/~cislpa/webmanager/comunicati/2013-4-30_13-04-04.pdf) aveva dichiarato incostituzionale il comma 10 dell’art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. La suddetta disposizione prevedeva che “……le università possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti, anche pluriennali, …. , a soggetti italiani e stranieri, ad esclusione del personale tecnico amministrativo delle università, in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali e a soggetti incaricati ….. “. Nella sostanza vietava al Personale Tecnico Amministrativo delle Università di avere conferiti incarichi di insegnamento, siano essi gratuiti che retribuiti, discriminando di fatto il personale operante presso le Università. Nel Settembre del 2013 il rappresentante in Senato Accademico del personale TAB, eletto nella lista della scrivente O.S., insieme agli altri rappresentanti, facendo seguito alle interrogazioni formulate nel mese di Luglio dello stesso anno, aveva chiesto la modifica del Regolamento (http://www.unipa.it/~cislpa/webmanager/normative/2013-11-21_09-11-35.pdf) universitario vigente in materia di attribuzione degli incarichi di insegnamento, in maniera da renderlo conforme alla sentenza della corte Costituzionale sopracitata. CISL Università di Palermo Trapani– via Villa Heloise, 10 90143 Palermo tel. 091346112 fax 091342754 Cell.+393922688711 http://www.unipa.it/~cislpa/ E-mail: [email protected] Follow Me Twitter @maurizippo Quanto appena accennato, al fine di evitare la pubblicazione di bandi per la copertura di insegnamenti da conferire per l’a.a. 2014/2015, che continuassero a escludere, il personale Tecnico Amministrativo e Bibliotecario delle Università, in palese contrasto con la sentenza in parola. Nulla di quanto sopra è avvenuto e l’Università continua ad emanare bandi che di fatto escludono la partecipazione del personale ta.b.; il mancato adeguamento del Regolamento alla citata Sentenza rende a parere di questa O.S. i Bandi emanati (http://portale.unipa.it/facolta/sc.mat.fis.natur./.content/documenti_attachments_bandiins/band o-n4-insegnamenti-aa-2013-14.pdf) nei mesi scorsi illegittimi. Per quanto appena accennato, nella seduta odierna del Senato Accademico il rappresentante del Personale TAB, eletto nella lista della CISL Università, insieme ai colleghi rappresentanti del personale, ha ribadito la richiesta di modifica del regolamento già presentato nei mesi scorsi ed una interrogazione sul tema, che si allega al presente comunicato. Con le note successive, verrà reso noto il riscontro che fornirà l’Amministrazione Universitaria. Palermo 17 giugno 2014 F.to IL SEGRETARIO GENERALE (Maurizio Ippolito) CISL Università di Palermo Trapani– via Villa Heloise, 10 90143 Palermo tel. 091346112 fax 091342754 Cell.+393922688711 http://www.unipa.it/~cislpa/ E-mail: [email protected] Follow Me Twitter @maurizippo Al Presidente del Senato Accademico Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Palermo Interrogazione su modifica Regolamento per il conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti, nella parte che esclude il conferimento di tali incarichi al personale TAB in servizio presso le Università, a seguito dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della Legge 4 novembre 2005 n. 230, giusta la Sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2013. – Senato Accademico, seduta del 17.06.2014 Premesso - che con Sentenza n. 78/2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 10, della L. n. 230/2005 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari) che prevedeva, espressamente, l’esclusione del personale tecnico amministrativo delle università dagli incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti; - che la suddetta norma, tra l’altro, è pure abrogata dall’art. 29, comma 11 lettera c), della L. 240/2010 (cosiddetta “Legge Gelmini”) che, peraltro, con l’art. 23 della medesima ha introdotto una nuova disciplina in materia di contratti per attività di insegnamento con la concreta conseguenza dell’illegittimo divieto per il personale TAB universitario di assumere incarichi di insegnamento gratuiti o retribuiti presso le Università italiane; - che alcuni Atenei, in considerazione di quanto sopra, hanno già adeguato i propri regolamenti per la disciplina del conferimento di incarichi di insegnamento gratuiti e retribuiti, rimuovendo ogni possibile forma di discriminazione e penalizzazione del personale TAB universitario che, pertanto, alla pari di tutti i componenti della comunità accademica e dei dipendenti di altre amministrazioni, enti o imprese, può essere destinatario di incarichi di insegnamento; - che, il vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti e retribuiti, emanato con DR. N. 3801/2011, prevede ancora l’esclusione della predetta possibilità per il personale universitario TAB, non conforme alla vigente L. 240/2010 ed in palese contrasto con la Costituzione italiana e, in particolare, con i principi dalla stessa posti agli artt. 3, 33, 35 e 97; - che il summenzionato Regolamento, comunque, non dovrebbe trovare applicazione per la parte relativa al divieto del conferimento degli incarichi di insegnamento al personale universitario TAB, per il solo effetto abrogativo dell’art. 1, comma 10, della L. n. 230/2005 in forza dell’art. 29, comma 11 lettera c), della L. 240/2010 oltre che di detta intervenuta Sentenza della Corte Costituzionale le cui motivazioni, tuttavia, rilevano, in maniera pregnante, sia ai fini della riformulazione del Regolamento de quo sia ai fini di ogni eventuale azione interpretativa della disciplina sul conferimento degli incarichi di insegnamento; - che, nonostante quanto sopra evidenziato, la norma regolamentare, ispirata dall’abrogato art. 1, comma 10, della L. n. 230/2005, pare continui a trovare applicazione presso questo Ateneo, ogni qual volta vengono emanati bandi per il conferimento di incarichi di insegnamento; - che già, in precedenti sedute di quest’Organo, è stata richiamata l’attenzione sulla questione con l’invito a rivisitare il vigente Regolamento d’Ateneo per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti e retribuiti, provvedendo ad abrogare, espressamente, ogni previsione che comporti l’esclusione del personale universitario TAB dalla possibilità di concorrere al conferimento degli incarichi di insegnamento; Tutto ciò premesso, si chiede - di conoscere: 1) quali provvedimenti sono stati assunti o si intendono assumere per adeguare, in ragione di quanto qui rappresentato, il Regolamento per il conferimento degli incarichi di insegnamento, gratuiti e retribuiti; 2) se, nelle more della rivisitazione del citato Regolamento, si è provveduto ad impartire indicazioni perché, nell’emanazione dei bandi per la copertura degli incarichi di insegnamento, si consideri l’inapplicabilità delle censurate norme al fine di consentire la partecipazione del personale universitario TAB senza che questi, ai fini del riconoscimento dei propri diritti, debba necessariamente ricorrere al competente giudice. Palermo, 17 giugno 2014 I SENATORI Antonino POLLARA, Fulvio ORNATO, Mario PIAZZESE
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