CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE Deliberazione n. 24/2014/SRCPIE/PRSP La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati: Dott. Mario PISCHEDDA Presidente f.f. Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA Consigliere relatore Dott.ssa Alessandra OLESSINA Primo Referendario Dott. Massimo VALERO Primo Referendario Dott. Adriano GRIBAUDO Primo Referendario Dott. Cristiano BALDI Referendario Nell’adunanza del giorno 29 gennaio 2014; Visto l'art.100, secondo comma, della Costituzione; Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni; Vista la Legge 14 gennaio 1994, n.20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Visto l'art.7, commi 7 e 8, della Legge 5 giugno 2003 n.131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3; Visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n.174 convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di Controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte stessa in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il documento relativo alle “Linee programmatiche per l’attività di controllo della Corte dei conti e programma di lavoro delle Sezioni Riunite in sede di controllo” per l’anno 2013”, approvato con Deliberazione n.31/2012 dalle Sezioni Riunite in sede di controllo; Vista la deliberazione n. 12/2013 con la quale si approvava il programma dei controlli di questa Sezione per l’anno 2013; Viste le Linee guida per il referto semestrale dei Presidenti delle Province e dei Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni ai sensi dell’ art.148 TUEL, approvate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti con deliberazione n. 4, in data 11 febbraio 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.57 dell’8 marzo 2013; Vista la deliberazione n. 64/2013 di questa Sezione, con la quale si invitavano i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a procedere alla compilazione e alla trasmissione alla Sezione del Referto, facente parte integrante della predetta delibera della Sezione per le Autonomie n. 4/2013, afferente al primo semestre 2013 entro il termine del 30 settembre 2013; Udito il Magistrato Istruttore Dott. Giuseppe Maria MEZZAPESA; Premesso L’art. 148 del TUEL, come riformulato dall’art. 3, co. 1, lett. e) del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, dispone che “Le sezioni regionali della Corte dei conti verificano, con cadenza semestrale, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale. A tale fine, il Presidente, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette semestralmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato, sulla base delle linee guida deliberate dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione; il referto è, altresì, inviato al presidente del consiglio comunale o provinciale”. Tale disposizione, inserita nell’ambito della disciplina dei controlli esterni sulla gestione, prevede un nuovo strumento di valutazione, in corso d’esercizio, da parte delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, della legittimità e regolarità delle gestioni, dedicando particolare attenzione, oltre che ai dati strettamente finanziari, al sistema dei controlli interni degli enti locali. Le finalità di fondo della nuova modalità di controllo di cui art. 148 del TUEL sono state individuate dalla Sezione per le Autonomie, nella deliberazione n. 4/2013, nei seguenti punti: verifica dell’adeguatezza funzionale e dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni; valutazione degli strumenti diretti a verificare la coerenza dei risultati 2 gestionali rispetto agli obiettivi programmati; verifica dell’osservanza dei principali vincoli normativi di carattere organizzativo, finanziario e contabile; rilevazione degli eventuali scostamenti dagli obiettivi di finanza pubblica; monitoraggio in corso d'anno degli effetti prodotti in attuazione delle misure di finanza pubblica e dei principali indirizzi programmatici dell’Ente; consolidamento dei risultati con quelli delle gestioni degli organismi partecipati. Il primo schema di relazione elaborato successivamente all’entrata in vigore del novellato art. 148 TUEL, approvato con la predetta deliberazione n. 4/2013, relativo al semestre gennaio-giugno 2013, è dedicato ad una puntuale rilevazione di una serie di aspetti attinenti all’organizzazione dell’Ente, ai sistemi informativi, al sistema dei controlli interni, dati tutti che restano acquisiti alla Sezione regionale di controllo come base informativa sulle caratteristiche di ciascun ente locale esaminato, utile alle future rilevazioni semestrali. Lo schema di relazione in esame si compone di due sezioni. La prima sezione, dedicata alla regolarità della gestione amministrativa e contabile, è volta ad acquisire notizie sul rispetto dei parametri della regolarità amministrativa e contabile, evidenziando eventuali lacune gestionali in grado di alterare i profili di una sana e corretta gestione finanziaria. La seconda sezione, dedicata all’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni, intende rilevare, mediante la rappresentazione puntuale dello stato di attuazione degli stessi negli enti scrutinati, le eventuali criticità di fondo nel sistema organizzativo-contabile. Per dare compiuta attuazione al disposto legislativo e nel recepire i contenuti del predetto schema di relazione, questa Sezione ha adottato la deliberazione n. 64/2013, con la quale invitava i Presidenti delle Province ed i Sindaci dei comuni con oltre 15.000 abitanti a compilare e trasmettere il Referto, sotto forma di questionario, entro il termine del 30 settembre 2013. In ottemperanza a tali prescrizioni, con nota del 30 settembre 2013 prot. n. 162616/2013, la Provincia di Torino ha trasmesso a questa Sezione il Referto del Presidente sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni dell’Ente, relativo al primo semestre 2013. Con nota del 15 novembre 2013 prot. n. 8607 il Magistrato Istruttore ha comunicato all’Ente locale una serie di osservazioni, contenute in una scheda di sintesi, in merito al suddetto documento, invitando l’Ente a fornire eventuali osservazioni e deduzioni in merito. 3 Con lettera pervenuta il 19 dicembre 2013, prot. n. 212642 il Presidente della Provincia di Torino ha replicato ai predetti rilievi. Il Magistrato Istruttore, valutate le complessive risultanze dell’attività istruttoria, ha quindi deferito all’esame collegiale le risultanze del Referto, chiedendo al Presidente della Sezione di fissare, a tal fine, apposita adunanza. Considerato Il referto semestrale (1° gennaio – 30 giugno 2013) del Presidente della Provincia di Torino sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni adottato dall’Ente, redatto ai sensi dell’art. 148 TUEL, ha fornito le informazioni concernenti le caratteristiche generali della popolazione, del territorio e dell’economia insediata, nonché l’indicazione dei dati di carattere generale relativi alle risorse umane, strumentali, tecnologiche utilizzate per la gestione dei servizi resi e dei sistemi informativi impiegati. Ha inoltre fornito gli elementi d’informazione richiesti dalle due sezioni dello schema di referto, in ordine, rispettivamente, alla regolarità della gestione amministrativa e contabile del Provincia, e all’adeguatezza ed efficacia del sistema dei controlli interni esistenti nell’Ente. La richiesta di chiarimenti sulle criticità emerse dall’esame del suddetto referto ha avuto riscontro secondo quanto di seguito esposto. 1) Con delibera n. 4/2013 della Sezione delle Autonomie si è precisato che “per garantire una maggiore ponderazione dei contenuti delle relazioni esse devono essere (…) accompagnate dal parere del collegio dei revisori”. Tale parere non è stato allegato né alla nota n. 162616/2013 del 30/9/2013, di trasmissione a questa Sezione del referto semestrale, né alla successiva nota 212642/2013 di risposta alla scheda di sintesi. La Sezione invita pertanto l’Ente a procedere in tal senso. 2) Relativamente alle entrate, in sede istruttoria si è evidenziata una modesta capacità di riscossione delle entrate extra tributarie (residui: riscossioni euro 6.889.737,30, accertamenti euro 11.059.212,96 - competenza: riscossioni euro 13.974.277,78, accertamenti euro 30.928.171,02), come risultante dall'esame del rendiconto effettuato attraverso il sistema SIRTEL. Nella nota di risposta l’Ente ha fornito i dati aggiornati al 7 dicembre 2013, in merito alle riscossioni dei residui del titolo III dell’entrata dell’anno 2012 (che nel rendiconto 2012 sono pari a complessivi euro 21.123.368, di cui euro 16.953.893 di competenza 2012, ed euro 4.169.475 relativi ai residui di anni precedenti), rilevando un 4 miglioramento nel corso del 2013 “grazie al fatto che i relativi crediti, oltre ad essere certi, sono divenuti anche esigibili”. Riscossioni dei residui del titolo III al 7-12-2013 Riscossioni 12.274.255 58,11% di cui: competenza 2012 11.232.482 66,25% 1.041.772 24,99% di cui: residui ( anni anteriori al 2012) L’Ente ha inoltre precisato che “l’attivazione di azioni finalizzate all’accelerazione delle tempistiche di riscossione dei residui attivi” è stata individuata quale finalità da conseguire in sede di Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015 nonché come obiettivo gestionale in sede di Piano Esecutivo di Gestione. Con riferimento alla riscossione dei canoni di locazione, in sede istruttoria si è evidenziato nel rendiconto 2012 un andamento delle riscossioni della categoria 302proventi da beni dell’Ente, pari a circa il 52% degli accertamenti, e si richiesto di fornire dati aggiornati. L’Ente ha precisato come in prevalenza si tratti di rapporti di locazione con l’Amministrazione statale, ed ha dettagliatamente illustrato le procedure di recupero crediti adottate in caso di ritardi nei pagamenti. E’ stata inoltre fornita la seguente situazione aggiornata al 7 dicembre 2013, con riferimento alle riscossioni dei residui attivi 2012 relativi alle locazioni (che nel rendiconto 2012 sono pari a complessivi euro 2.118.827, di cui euro 1.398.159 di competenza 2012, ed euro 720.668 relativi ai residui di anni precedenti). Riscossioni dei residui attivi relativi alle locazioni al 7-12-2013 Riscossioni 1.588.375 74,96% di cui competenza 2012 973.444 69,62% di cui: residui ( anni anteriori al 2012) 614.930 85,33% La Sezione, nel prendere atto di quanto riferito dall’Ente, rileva il permanere di una modesta capacità di riscossione in conto residui delle entrate extra-tributarie (24,99%) e si riserva di effettuare ulteriori verifiche in sede di esame del rendiconto 2012 e nei controlli sui futuri esercizi. 3) In tema di controlli sugli organismi partecipati, si osserva quanto segue. 5 Con riferimento alla individuazione degli obiettivi gestionali, in riferimento a precisi standard qualitativi e quantitativi, al fine di consentire il controllo sulle società partecipate non quotate ex art. 147-qauater del TUEL, l'Ente nel referto ha fornito risposta positiva, precisando tuttavia che, nel rispetto della deliberazione 25/2013/INPR della Corte dei Conti-Sezione Regionale di controllo per il Lazio, "lo stesso Collegio dei Revisori dei Conti, in sede di relazione sul rendiconto 2012, ha evidenziato quanto espresso in sede di proposta di Deliberazione di approvazione del Rendiconto medesimo rilevando che "considerata la percentuale di capitale societario detenuto dalla Provincia di Torino e la conseguente impossibilità di incidere sulle scelte gestionali delle società partecipate, non possono essere individuati parametri di efficacia e di efficienza applicabili quantitativamente a detti Organismi". In sede istruttoria si è evidenziato come quanto affermato non valga per tutte le realtà partecipate dall'Ente; come peraltro precisato nella stessa delibera della Corte dei Conti richiamata dallo stesso Ente, "in ogni caso l'effettività dei controlli dipende dal sistema complessivo di governance, alla realizzazione del quale sembrano essere preordinate le norme analizzate e le cui caratteristiche dipendono in larga parte dalla misura di partecipazione dell'Ente alla società, riducendosi al minimo nel caso di partecipazione polverizzata ed espandendosi fino all'estremo nel caso del controllo analogo sulle società in house." Nella nota di risposta l’Ente ha ribadito che “gli obiettivi gestionali per gli organismi partecipati, come determinati dal Consiglio Provinciale nella Relazione Previsionale e Programmatica 2013 - 2015, sono stati assegnati a cura del Servizio Partecipazioni a ciascun organismo partecipato nei termini definiti con nota prot. n. 136727 del 5.8.2013 (… ).Per quanto concerne il riferimento a standard qualitativi e quantitativi si richiamano i contenuti della deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale del Lazio mancando le condizioni oggettive per l'assegnazione dei predetti standard”. Dall’esame della risposta inviata dall’Ente e dall’allegato stralcio di Relazione Previsionale e Programmatica 2013/2015, risulta che l’Ente ha effettuato un puntuale monitoraggio periodico solo con riferimento a tre Società (CIC scrl, RSA srl, TNE spa, ricadenti nel perimetro di applicazione dell’art. 4, comma 10, del DL 95/2012, ora abrogato dalla legge di stabilità 147/2013), a cui è stato inviato un questionario con domande inerenti il rispetto delle norme di finanza pubblica, dei vincoli inerenti il consiglio di amministrazione, il personale, il conferimento degli incarichi, l’acquisto di beni e servizi e l’esecuzione dei lavori, gli obblighi di pubblicità e trasparenza, la tutela della concorrenza; lo stesso Ente ha precisato che “Attualmente, la Provincia di Torino partecipa a ventinove società di capitali. Di queste, quattordici sono società per azioni, 6 cinque sono società a responsabilità limitata, nove sono società consortili a responsabilità limitata o per azioni ed una è qualificata società cooperativa per azioni. In relazione ai criteri dettati dal codice civile e tenuto conto della quota di partecipazione, di dette società solo tre sono soggette a controllo”. L’Ente ha inoltre precisato nella nota di risposta, in merito al quesito inerente il monitoraggio sui rapporti finanziari, sulla situazione contabile, gestionale ed organizzativa, sui contratti di servizio, sulla qualità dei servizi erogati, sugli effetti prodotti dai risultati di gestione sul bilancio finanziario dell'Ente degli organismi partecipati, che è “in corso la definizione di un modello di controllo suscettibile di applicazione a tutte le società partecipate … Definito il modello, è stato chiesto a tutte le società partecipate di individuare la normativa ad esse applicabili … onde poter procedere ad un confronto tra quanto stabilito dalle norme di legge e quanto oggetto di concreta applicazione da parte di ogni singola realtà. Si tratta di un'attività di controllo e monitoraggio che il Servizio Partecipazioni ha avviato nel corrente anno 2013, che si sta dimostrando particolarmente difficoltosa stante la complessità e la "volatilità" della materia e considerata l'esigua risposta da parte degli organismi partecipati destinatari delle richieste di monitoraggio”. La Sezione, preso atto di tutto quanto riferito dall’Ente, invita lo stesso ad effettuare un rigoroso e puntuale rispetto della normativa in materia vigente, anche con particolare riferimento all’art. 147 quinques, comma 3, del TUEL (“Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell’Ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni”) ed all’art. 147 quater comma 3 del TUEL, (“l'Ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economicofinanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente”). Si riserva di effettuare ulteriori verifiche nei semestri successivi e ritiene opportuno ricordare quanto già segnalato con la delibera n. 300/2013, ovvero l’invito “a tener pienamente conto degli effetti sul bilancio finanziario dell'Ente, dell'andamento economico-finanziario degli organismi partecipati e ad assicurare una verifica puntuale e costante dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate; ad adottare criteri gestionali degli organismi partecipati che siano conseguenza di una efficace azione di controllo e di vigilanza da parte dell'Ente, nell'esercizio delle sue attribuzioni istituzionali”. 7 4) In tema di programmi di dismissioni di beni immobili, con riferimento all’esercizio 2012, nel referto sono state indicate previsioni di entrate superiori ad euro 57,6 milioni, a fronte delle quali sono stati effettuati accertamenti e riscossioni per euro 120.000. In sede istruttoria, si è pertanto richiesto di precisare come abbia inciso il mancato accertamento di tali poste sugli equilibri dell'esercizio interessato, tenuto anche conto della previsione di destinazione delle plusvalenze al rimborso delle quote capitale dei mutui, come indicato nel questionario relativo al bilancio preventivo 2012 (euro 20.048.108,00) già trasmesso a questa Sezione. Analogamente, anche con riferimento alle previsioni di dismissione delle partecipazioni, si sono rilevate per gli anni 2010 e 2012, considerevoli previsioni di entrate a fronte di mancati accertamenti per gare andate deserte, e si è pertanto richiesto di precisare come abbia inciso il mancato accertamento sugli equilibri e sulla realizzazione dei programmi di spesa, in particolare dell'esercizio 2012. E’ stato inoltre richiesto all’Ente di fornire chiarimenti (oltre a quelli già forniti nel referto per la mancata dismissione della Società SAGAT spa ed alla determinazione di procedere al recesso dalla medesima) in ordine alle determinazioni assunte in merito alle seguenti Società per le quali non sono sussistenti i presupposti di cui all'art. 3, comma 27, della legge finanziaria 2008 (S.I.TRA.CI S.P.A., VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A., AGENZIA DELLA PIETRA S.R.L., INTECH CONSORZIO A R.L., C.A.A.T. S.C.P.A., CANAVESE SVILUPPO S.P.A., CHIND CHIVASSO INDUSTRIA S.P.A., ICARUS S.C.P.A., R.T.M. S.P.A., TECHFAB S.R.L). Si è infine chiesto di indicare gli oneri sostenuti annualmente dall'Ente, dal 2009 ad oggi, a fronte del mantenimento delle sopracitate partecipazioni. Nella nota di risposta è stato precisato che “l'assenza di accertamenti in entrata non ha comportato assunzioni dei corrispondenti impegni sul versante della spesa e pertanto non ha avuto influenza alcuna sugli equilibri finanziari ed economici. Per la parte dell'entrata destinata alla riduzione/estinzione anticipata dei mutui, è necessario precisare che gli stanziamenti di bilancio occorrenti al pagamento della quota capitale dei mutui in corso non tengono conto delle sopravvenienze connesse alla vendita dei predetti cespiti patrimoniali, anche in relazione al fatto che l'estinzione anticipata dei mutui si riflette sulla quota capitale dei mutui estinti solo a far data dal semestre/anno successivo”. In merito agli organismi partecipati, nella nota di risposta è stato specificato quanto segue: 8 -Società in liquidazione: la Società VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK S.P.A. è stata sciolta anticipatamente e messa in liquidazione in data 30 ottobre 2013; la Società AGENZIA DELLA PIETRA S.R.L. è stata messa in liquidazione nel corso dell'anno 2010 e risulta cancellata dal Registro delle Imprese di Torino a far data dal 20 aprile 2011; la Società CANAVESE SVILUPPO S.P.A. è stata trasformata in S.R.L. e successivamente, nel corso dell'anno 2011, è stata sciolta e messa in liquidazione (la procedura liquidatoria sta volgendo al termine); per la Società CHIND CHIVASSO INDUSTRIA S.P.A. è stata convocata per il giorno 16 dicembre 2013 l'Assemblea dei soci con all'ordine del giorno la messa in liquidazione della Società e la nomina del liquidatore; la società TECHFAB S.R.L. è stata sciolta e messa in liquidazione nel mese di giugno 2010. Nel mese di settembre 2013 l'Assemblea dei soci ha preso atto del bilancio finale di liquidazione; il Liquidatore sta operando per addivenire alla cancellazione della Società dal Registro delle Imprese. - Società per le quali è stato esercitato il diritto di recesso: nel corso dell'anno 2010 è stato esercitato il diritto di recesso da S.I.TRA.CI. S.p.A.; con riferimento alla Società R.T.M. S.P.A. nel corso dell'anno 2010 è stato esercitato il diritto di recesso a seguito del quale si è instaurato un giudizio arbitrale (non avendo la Società riconosciuto il diritto del socio Provincia a recedere). Tale procedimento si è concluso nel 2013 con esito negativo per la Provincia di Torino, che sta predisponendo gli atti necessari per avviare la procedura di vendita della partecipazione con pubblico incanto; per quanto concerne INTECH CONSORZIO A R.L. la Provincia di Torino è uscita dalla Società ottenendo la restituzione delle somme versate a suo tempo a titolo di capitale; - Società che permangono in possesso dell’Ente: C.A.A.T. S.C.P.A. e ICARUS S.C.P.A.: L’Ente ha precisato per entrambe che “la partecipazione societaria permane in possesso dell'Ente in quanto la procedura di vendita ha avuto esito negativo. Attualmente non ci sono condizioni di mercato favorevoli ad un'ulteriore procedura di cessione delle azioni la quale, se avviata, potrebbe comprimere ulteriormente il valore della quota societaria con il rischio di conseguenti danni patrimoniali per la Provincia”. In merito agli oneri annuali sostenuti dall’Ente dal 2009 al 2013 l’Ente ha precisato di aver sostenuto gli oneri (impegni) per la realizzazione dei procedimenti di vendita, recesso e liquidazione, riepilogati nel seguente prospetto: 2009 Oneri sostenuti per l'esercizio del diritto di 0 recesso da SITRACI SPA e RTM SPA 2010 2011 2012 2013 10.966 14.247 95.693 270 9 Oneri sostenuti per la liquidazione di AGENZIA DELLA PIETRA SRL , CANAVESE SVILUPPO SRL, TECHFAB SRL 0 Oneri sostenuti per le cessioni di CAAT SCPA, CHIND SPA, ICARUS SCPA, 15.185 VIRTUAL REALITY & MULTI MEDIA PARK SPA, INTECH, TECHFAB SRL totale 15.185 403.680 37.241 0 0 0 9.985 4.116 6 414.646 61.473 99.809 276 Non è stata peraltro fornita indicazione in merito alla mancata realizzazione dei programmi di spesa a seguito dei mancati accertamenti per gare andate deserte, come richiesto in sede istruttoria. La Sezione prende atto di quanto riferito dall’Ente, riservandosi di effettuare un’analisi più approfondita sul mantenimento degli equilibri complessivi in sede di successivi controlli, richiamando sin d’ora l’importanza di effettuare previsioni di bilancio attendibili, anche in considerazione dell’entità degli importi in questione. 5) Con riferimento all’andamento dei pagamenti delle spese in conto capitale, ed al rispetto del Patto di Stabilità, nello schema di referto l’Ente ha indicato le percentuali di realizzazione del Piano triennale delle opere del 54,16% per il 2010, del 21,96% per il 2011 e 30,62% per il 2012. In fase istruttoria si è rilevato un modesto andamento dei pagamenti delle opere previste dal piano triennale, anche tenuto conto dei dati SIRTEL relativi al rendiconto 2012 per le spese in conto capitale (pagamenti in conto competenza pari a circa 1,71% ed in conto residui di circa il 14,6% dell’impegnato). Pertanto si è richiesto di dare atto del rispetto della normativa in termini di tempestività dei pagamenti (art. 9, comma 1 lettera a) d.l. 78/2009 e art. 1 d.lgs. 192/2012 che modifica l’art. 4 del d.lgs. 231/2002, recependo la direttiva 2011/7/UE), anche in considerazione che trattasi di una criticità già più volte evidenziata dalla Sezione (cfr. delibera 255/2012, delibera 144/2013). In particolare, da ultimo, nella delibera 300/2013 al punto 2 "Disallineamento tra residui attivi e passivi", la Sezione si riservava di “verificare l'andamento dei residui passivi in conto capitale in sede di successivo esame del rendiconto 2012 e del bilancio preventivo 2013, ai sensi dell'art. 1, co. 166, della I. 23 dicembre 2005, n. 266, ed invitava l'Ente a porre particolare attenzione alla formazione dei residui passivi, adottando misure dirette ad assicurare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità”. 10 Nella nota di risposta, è stato precisato che la riduzione dei residui passivi è stata individuata quale finalità da conseguire in sede di Relazione Previsionale Programmatica 2013/2015, nonché come obiettivo gestionale in sede di Piano Esecutivo di Gestione. L’Ente ha fornito i seguenti dati aggiornati al 7/12/2013 relativi ai pagamenti dei residui passivi del titolo II (che nel rendiconto 2012 sono pari a complessivi euro 289.702.481, di cui euro 20.972.690 di competenza 2012, ed euro 268.729.790 relativi ai residui di anni precedenti): Pagamenti residui passivi del titolo II Mandati titolo II pagati al 7/12/2013 di cui: competenza 2012 di cui: residui anni anteriori al 2012 70.935.861,08 24,49% 7.647.994,44 36,47% 63.287.866,64 23,55% L’Ente inoltre ha precisato che “la situazione dei pagamenti in corso di esercizio, grazie anche al d.l. 35/2013 ed agli spazi finanziari concessi in termini di patto verticale regionale incentivato/non incentivato, hanno consentito di rispettare generalmente la programmazione in tema di pagamenti, salve le criticità correlate all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva, i cui tempi sovente non sono conciliabili con le tempistiche imposte dalla legge”. Con riferimento al monitoraggio del patto di stabilità, l’Ente ha dichiarato che ”a seguito del perfezionamento in corso delle procedure di alienazione di cespiti immobiliari, alla luce della più recente normativa in materia di alienazione di beni patrimoniali e della definizione del recupero di entrate in conto capitale a credito nei riguardi della Regione Piemonte, si fa riserva di trasmettere il prospetto alla luce dei dati indicati, allo scopo di fornire una rappresentazione aggiornata della realtà in corso di evoluzione”. In merito la Sezione rileva, analogamente a quanto già indicato nella delibera 300/2013, che l’andamento dei pagamenti delle opere pubbliche appare comunque modesto, riservandosi successivi controlli, si evidenzia sin d’ora la necessità di una gestione tempestiva e più economica delle risorse finanziarie destinate a spese in conto capitale. 6) In merito ai nuovi giudizi promossi contro l’Ente nel semestre di riferimento (112 nuovi giudizi), in sede istruttoria si è richiesto di precisarne sinteticamente l’oggetto. 11 Nel prendere atto di quanto dichiarato dall’Ente, si rileva la presenza di 37 decreti ingiuntivi. Si invita l’Ente a considerare tale circostanza in relazione a quanto affermato dallo stesso in tema di tempestività dei pagamenti (cfr. precedente punto 4). 7) In sede istruttoria si è richiesto precisare le percentuali di beni e servizi acquistati dall'Ente mediante ricorso a centrali di committenza rispetto al totale degli impegni e di fornire dettagli in merito alle altre modalità d'acquisto. Nella nota di risposta l’Ente si è limitato ad indicare la percentuale del 6,10 % (a fronte di acquisti di beni e servizi mediante il ricorso a centrali di committenza pari ad euro 4.831.298,65 ed acquisti in totale pari ad euro 79.192.538,37), non fornendo ulteriori indicazioni in merito alle altre modalità d' acquisto. Si invita a darne atto nelle successive relazioni. 8) Dal referto si evince che l’Ente ha fatto ricorso all'istituto dell'estensione contrattuale (sette casi) e, pertanto, in fase istruttoria è stato chiesto di dare atto del rispetto della normativa prevista in materia di rinnovi e proroghe, fornendo l’avviso positivo dell'Organo di Revisione. Nella nota di risposta l’Ente ha dato atto che la suddetta estensione contrattuale è stata effettuata nell’ambito di quanto previsto dal Codice dei contratti e dal Regolamento interno per l’acquisizione in economia di forniture e servizi. Non è stato in ogni caso fornito specifico avviso dell’Organo di revisione al riguardo, richiamandosi pertanto la necessità di un controllo interno su questi aspetti, ove non già posto in essere, anche ai sensi di quanto previsto dall’art. 239, comma 1, lettera c) del TUEL. 9) Si prende atto infine di quanto precisato dall’Ente in sede istruttoria, riservandosi in ogni caso ulteriori verifiche, in merito: -all’esternalizzazione dei servizi strumentali e del servizio di trasporto pubblico locale; -alle società in house ed ai servizi svolti (servizi informativi svolti dal CSI); - alla valutazione di convenienza economica rispetto alle gestioni dirette; -all’oggetto e agli oneri relativi all’affidamento diretto di incarichi a legali esterni; -ai processi di riorganizzazione e/o rideterminazione della dotazione organica ai sensi degli artt. 6 e 6-bis del d.lgs. 165/2001; -al sistema di controllo strategico ex art. 147–ter del TUEL; -all’utilizzo delle analisi degli organi di controllo interno ai fini della quantificazione degli stanziamenti di competenza; -alla qualità dei servizi erogati ed alla misurazione della soddisfazione degli utenti. 12 Ritenuto L'esame del referto del Presidente del Provincia di Torino ha evidenziato alcune criticità, come sopra individuate. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, in relazione alle criticità emerse dall'esame del referto semestrale sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sulla adeguatezza ed efficacia dei controlli interni, redatto ai sensi dell’ art.148 TUEL dal Presidente della Provincia di Torino, si pronuncia nei termini sopra esposti. Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio provinciale nella persona del suo Presidente, al Presidente, ed all’Organo di Revisione dei conti del Provincia di Torino. Si rammenta, infine, l’obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Così deliberato in Torino nell’adunanza del 29 gennaio 2014. Il Relatore Il Presidente f.f. F.to Giuseppe Maria Mezzapesa F.to Mario Pischedda Depositata in Segreteria 31/01/2014 Il Funzionario preposto F.to Federico Sola 13
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