Come noto il DL 91/2014 ha introdotto numerose

Legnano, 13 Ottobre 2014
Alle imprese assistite
Oggetto: “DECRETO COMPETITIVITA’”- PRINCIPALI NOVITA’ IN AMBITO
SOCIETARIO
Come noto, il DL 91/2014 ha introdotto numerose novità in materia di diritto societario.
Nella proseguo si intende fare il “punto” sui seguenti aspetti:
A. Riduzione del capitale sociale minimo della Spa
B. Controlli nelle srl
C. Cd. “acquisti pericolosi” e trasformazioni di società di persone in Spa
D. Iscrizione degli atti al Registro delle imprese.
RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE MINIMO NELLE SPA
Per effetto della modifica all’art. 2327 c.c., a decorrere dal 25/06/2014:
Il capitale sociale minimo per la costituzione di Spa è ridotto da € 120.000 a € 50.000.
Tale riduzione produce rilevanti conseguenze in relazione:
•
Alla costituzione della società
•
Alla ricapitalizzazione eventualmente necessaria
•
Alla riduzione volontaria del capitale sociale
CONSEGUENZE IN SEDE DI COSTITUZIONE DELLA SPA
In caso di costituzione di Spa con capitale minimo (oggi pari a € 50.000) si osserva che ai fini del conferimento
in denaro, i versamenti da effettuare in tale sede (pari ad almeno il 25% del capitale minimo) passano ora, per
le Spa pluripersonali, a € 12.500 (in luogo a € 30.000).
Diversamente, per la Spa unipersonale, resta fermo il versamento integrale ora di € 50.000.
CONSEGUENZE IN CASO DI PERDITE RILEVANTI
Riguardo ai riflessi delle novità in caso di perdite rilevanti si osserva che (art. 2447 c.c.):
Se, per la perdita di oltre 1/3 del capitale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito dall’art. 2327
c.c. (ovvero- dal 25/06/2014 - € 50.000)
Gli amministratori devono senza indugio convocare l’assemblea per deliberare:
•
La riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale ad una cifra non inferiore al minimo
•
Ovvero, la trasformazione della società in srl o società di persone (o, in ultima ipotesi, lo
scioglimento e la liquidazione della società)
Rispetto a tali circostanze non rileva l’eventualità che il precedente limite minimo, pari a € 120.000, sia
riportato anche nell’atto costitutivo; conseguenza della nuova disciplina è che le Spa hanno maggiore
possibilità di affrontare perdite senza ricorrere ad una ricapitalizzazione.
CONSEGUENZE DELLA RIDUZIONE VOLONTARIA DEL CAPITALE
La riduzione del capitale sociale minimo ad € 50.000 impatta anche su un’eventuale decisione di riduzione
volontaria; in particolare, ai sensi dell’art. 2445 co. 1 c.c, detta riduzione (volontaria) del capitale sociale può
aver luogo mediante:
•
Liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti
•
Rimborso del capitale ai soci entro la nuova soglia minima di € 50.000
CONTROLLI NELLE SRL
Per effetto dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 2477 c.c.
•
L’obbligo di nomina del Collegio sindacale/revisore delle Srl non è più collegato all’entità del
capitale sociale.
Nomina dell’organo di controllo o del revisore: permane solo se la società:
1. Per due esercizi consecutivi supera 2 dei 3 limiti di cui all’art. 2435-bis (cioè le soglie che obbligano alla
redazione del bilancio in forma “ordinaria”): totale attivo Stato patrimoniale ≥ € 4.400.000, ricavi delle
vendite/prestazioni ≥ € 8.800.000; dipendenti occupati in media durante l’esercizio ≥ 50 unità).
2. È tenuta alla redazione del bilancio consolidato
3. Controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti (art. 2477 co. 3 c.c.).
Nelle Srl tenute alla redazione del bilancio ordinario, quindi, a prescindere dall’entità del capitale sociale, resta
fermo l’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore. La modifica in esame si riflette anche
sull’obbligo di nomina dell’organo di controllo delle cooperative.
INDICAZIONI OPERATIVE
Il nuovo art. 20 comma 8 ha stabilito che la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di nomina (dell’organo di
controllo o del revisore legale) correlato all’entità minima del capitale sociale “costituisce giusta causa di
revoca”.
INDICAZIONI STATUTARIE
A fronte del venire meno dell’obbligo di nomina di un organo di controllo/revisione in relazione all’entità del
capitale sociale, si pone la necessità di valutare i riflessi della novità sugli statuti di srl che rechino una
qualche indicazione relativa a tale presupposto.
Sul punto, la recente massima del Consiglio Notarile di Roma, ha ritenuto che, a seguito delle modifiche
dell’art. 2477 c.c., anche nelle srl iscritte al 25/06/2014, la presenza dell’organo di controllo:
E’ obbligatoria se:
L’atto costitutivo/statuto prevede la nomina dell’organo di controllo quando:
Il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa
La società presenta un capitale sociale ≥ € 50.000
Non è obbligatoria se:
l’atto costitutivo/statuto si limita:
Ad un rinvio generico all’art. 2477 c.c. o alle ipotesi di legge
E la società espone un capitale pari o superiore a quello minimo delle Spa.
La prima precisazione è destinata a ripercuotersi su tutte le srl che avevano mantenuto il capitale sociale poco
al di sotto di quello minimo stabilito per le Spa (€ 120.000), prevedendo, in via statutaria, la nomina dell’organo
di controllo in caso di capitale pari o superiore a quello minimo. Queste società dovranno ora nominare “ex
novo” l’organo di controllo, salvo procedere ad una modifica dell’atto costitutivo.
Qualora, invece, le Srl presentavano, al 25/06/2014, capitale sociale superiore al minimo stabilito per le Spa (€
120.000), permane l’obbligo dell’organo di controllo o del revisore fino a quando il capitale sociale
risulti pari o superiore a € 50.000.
In tal caso, per liberarsi dell’organo di controllo è necessario modificare lo statuto, eliminando la clausola che
impone i controlli quando il capitale non è inferiore a quello minimo stabilito per le Spa; tuttavia, tale
adempimento, potrebbe anche non portare ad una decisione di revoca per giusta causa.
PROCEDURE SEMPLIFICATE PER ACQUISTI PERICOLOSI E TRASFORMAZIONI
Ulteriori novità riguardano la possibilità di utilizzare metodi di valutazione alternativi alla perizia giurata
redatta da un esperto nominato dal Tribunale.
La procedura “semplificata” di cui all’art. 2343- ter c.c. viene infatti estesa anche:
In relazione ai cd “acquisti pericolosi” di cui all’art. 2343-bis
Alle trasformazioni di società di persone in Spa.
SEMPLIFICAZIONI NEGLI ACQUISTI PERICOLOSI
In relazione ai cd. “acquisti pericolosi” (acquisti da soci e amministratori per un corrispettivo ≥ 1/10 del capitale
sociale di beni/crediti nei 2 anni dalla iscrizione alla CCIAA) non è richiesta la relazione giurata di stima (art.
2343 c.1 c.c) per l’acquisto di:
Valori mobiliari: se il valore ad essi attribuito è pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale
sono stati negoziati su mercati regolamentati nei sei mesi precedenti.
Altri beni in natura o crediti, se il valore attribuito risulta:
•
Pari o inferiore al fair value iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è
effettuato l’acquisto a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del
revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto dell’acquisto
•
Da una valutazione riferita ad una data precedente di non oltre sei mesi l’acquisto e conforme ai
principi riconosciuti per la valutazione dei beni oggetto dell’acquisto, a condizione che essa provenga
da un esperto indipendente, dotato di adeguata e comprovata professionalità.
in tali casi, entro 30 giorni dall’autorizzazione, il verbale dell’assemblea, deve essere depositato a cura degli
amministratori al Registro delle imprese.
TRASFORMAZIONE DA SOCIETA’ DI PERSONE IN SPA
Analoga possibilità di utilizzo dei sistemi semplificati di valutazione riconosciuti dall’art. 2343- ter c.c. è
riconosciuta nell’ambito della trasformazione di società di persone in Spa.
Infatti, per effetto della modifica del comma 2 dell’art. 2500-ter del c.c. viene stabilito che:
In caso di trasformazione progressiva
Il capitale della società risultante dalla trasformazione:
•
Che continua ad essere determinato sulla base dei “valori attuali” degli elementi dell’attivo e del
passivo
•
Va determinato con, alternativamente:
Relazione di stima redatta da un esperto nominato dal Tribunale
Con la documentazione prevista in caso di conferimento di beni in natura o crediti quindi
l’intervento dell’esperto del Tribunale.
ISCRIZIONE IMMEDIATA DEGLI ATTI AL REGISTRO DELLE IMPRESE
A decorrere dal 01/09/2014, al fine di accelerare le procedure finalizzate all’avvio delle attività economiche
nonché le procedure di iscrizione al Registro delle imprese:
Quando l’iscrizione è richiesta in via telematica
Sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata
Il conservatore del registro procede all’iscrizione immediata dell’atto.
Attualmente l’ufficio camerale ha cinque giorni dal ricevimento della pratica per effettuare l’iscrizione.
Eccezioni. Sono escluse delle novità e, quindi, assoggettate alla disciplina previgente:
1. Le richieste di iscrizioni riguardanti le Spa
2. Le altre richieste presentate dalle società
3. Le iscrizioni delle imprese individuali.
CESSIONI QUOTE DI SRL
Incertezze riguardano, invece, i riflessi della nuova disciplina sul trasferimento delle quote di srl.
Si deve in primo luogo notare che in relazione alla cessione di quote, l’art. 2470 c.1 c.c. dispone che l’efficacia
dell’atto:
Nei confronti della società (es. per esercitare il diritto al voto in Assemblea): nasce col deposito (e
non dall’iscrizione) dell’atto presso il registro delle imprese
Nei confronti di terzi (inclusa l’Agenzia delle Entrate; si pensi al caso in cui si effettua una cessione
di quote di Srl trasparente a fine anno): sorge con l’iscrizione.
Inoltre, ai fini dell’efficacia dell’atto, al deposito deve seguire l’iscrizione al Registro delle imprese.
DISALLINEAMENTO TRA DEPOSITO ED ISCRIZIONE
Come noto, una volta depositato, l’atto, non è ancora conoscibile dai terzi; al momento del deposito, infatti,
i funzionari del Registro delle imprese:
Rilasciano una ricevuto di protocollazione della pratica
Per poi svolgere le attività di controllo e, in caso di esito positivo, provvedono all’iscrizione dell’atto,
momento dal quale si realizza la vera e propria pubblicità opponibile ai terzi.
Pertanto, con l’applicazione della nuova disposizione:
Si risolverà il problema del disallineamento su indicato
Anche se, riguardando la novità il solo atto di trasferimento con sottoscrizione autenticata, si
privilegerebbero i notai, rispetto ai commercialisti, negli atti di cessione delle quote si srl.
La nostra struttura è a disposizione per qualsiasi chiarimento a riguardo di quanto sopra, evidenziando che i
partner di riferimento per il caso di specie è
:
tel. 0331/402988 e-mail [email protected]
E’ gradita l’occasione per porgere i nostri più Cordiali Saluti.
SBC Consulting
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5)
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