LA CIRCOLARE MENSILE DEL REVISORE LEGALE N. 2 – FEBBRAIO 2014 INDICE NORMATIVA E PRASSI Organi di controllo e normativa antiriciclaggio .........................................................PAG. 2 V. CRISTARELLA ATTESTAZIONI Il ruolo dell’esperto attestatore nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa (documenti IRDCEC e ASSIREVI con Formule).....................................................................PAG.12 V. TOSI, G. GENTILI NORMATIVA E PRASSI Organi di controllo e normativa antiriciclaggio V. CRISTARELLA (Dottore Commercialista – Revisore Contabile in Brescia) Sommario PREMESSA 1. ADEMPIMENTI DEL COLLEGIO SINDACALE RICONDUCIBILI ALLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 2. GLI OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ NON DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 3. GLI OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO DI SOCIETÀ DESTINATARIE DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO 4. GLI OBBLIGHI DEGLI ORGANI DI CONTROLLO INCARICATI DELLA REVISIONE LEGALE 5. VIGILANZA SU ADOZIONE E FUNZIONAMENTO DEI MODELLI DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL DLGS N. 231/2001 Premessa L’art. 648 ter c.p. recita “Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.” Ratio di tale reato è di predisporre un ostacolo all’investimento dei capitali illeciti nei normali circuiti delle attività economiche e finanziarie lecite, ciò sia per i conseguenti gravi turbamenti dell’ordine economico, in quanto da disponibilità di ingenti risorse illecite a costi inferiori rispetto a quelle lecite finisce per intaccare il principio della libera concorrenza, per portare alla progressiva appropriazione del mercato da parte della criminalità organizzata; sia per i possibili turbamenti dell’ordine socio-politico, in quanto l’incontenibile aumento del potere economico della criminalità organizzata rischia, se non contrastato, di portare sul versante della criminalità anche i centri di potere reale, politico e sociale, e di porre in essere aggressioni, senza precedenti, agli equilibri nazionali e internazionali. Il soggetto attivo del reato, e pertanto il soggetto incriminabile per ricettazione o riciclaggio, è identificato nel termine “chiunque” con l’aggravante – speciale - se lo stesso è realizzato da professionisti nello svolgimento della propria attività professionale. La condotta consiste in: Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.2 impiegare denaro, beni o altre utilità, cioè impiego finalisticamente produttivo trasformando detti capitali in nuovi, più consistenti (investimento); in attività economiche o finanziarie, dove economiche sono le attività di produzione o scambio di beni o servizi, e finanziarie sono le attività relative alla circolazione di denaro, titoli, ecc… (praticamente tutte le attività produttive di ricchezza). Il tema dell’antiriciclaggio può condizionare l’attività del Collegio Sindacale quando quest’ultimo svolge anche la funzione di revisore legale. Le norme di riferimento per le norme di riciclaggio sono contenute del D.Lgs 231/07 mentre la prassi operativa è stata fornita grazie ad una serie di best practice e linee guida molto utili quali la circolare 16/IR 2010 Istituto di ricerca CNDCEC, Linee guida CNDCEC (aggiornamento 2011), Documento di ricerca Assirevi n.147/2010 1. Adempimenti del Collegio sindacale riconducibili alla normativa antiriciclaggio Per gli adempimenti conviene rifarsi alla Circolare n. 16/IR del 15 marzo 2010 emanata dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Al riguardo detta circolare rileva che la materia è stata innovata con l’inserimento del comma 3 bis all’art. 12 del D.Lgs. n. 231/2007, il quale dispone l’esonero non già degli organi di controllo, bensì dei loro componenti (sia nelle società destinatarie del D.Lgs. n. 231/2007, sia in tutte le altre) dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III del D.Lgs. n. 231/2007; ovvero degli “obblighi di adeguata verifica della clientela”, “obblighi di registrazione” e degli “obblighi di segnalazione”. E confermata appare pure l’interpretazione ministeriale in base alla quale l’esonero dagli obblighi antiriciclaggio riguarda i componenti degli organi di controllo investiti del solo controllo di legalità e non anche quelli che svolgono il controllo contabile. Lo si evince chiaramente dalla Relazione al D.Lgs. n. 151/2009, ove si precisa che i componenti degli organi di controllo “non svolgono una prestazione professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell’ambito di un rapporto organico con la società”. Nel caso dei sindaci incaricati del controllo legale, la loro attività consiste essenzialmente nella vigilanza sull’osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. Resta inteso che se al collegio sindacale o al sindaco unico è affidato anche il controllo contabile, i suoi componenti, in quanto iscritti nel registro dei revisori legali, sono soggetti agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 231/2007. Delineato il quadro normativo di riferimento, è ora possibile indagare in modo approfondito il contenuto degli obblighi antiriciclaggio - e, di contro, l’ambito di operatività dell’esonero da detti obblighi - in ciascuna delle fattispecie individuate dal legislatore. 2. Gli obblighi degli organi di controllo di società non destinatarie della normativa antiriciclaggio Il decreto correttivo ha chiarito in via definitiva che gli organi di controllo delle società sono Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.3 esonerati dagli adempimenti derivanti dagli obblighi antiriciclaggio di cui al titolo II, capi I, II e III: adeguata verifica della clientela, registrazione e conservazione dei dati, segnalazione delle operazioni sospette. Con particolare riferimento al collegio sindacale - ma tutte le considerazioni che seguono devono essere necessariamente estese al sindaco unico quale organo di controllo interno - dalla Relazione di accompagnamento al decreto correttivo si evince, come poc’anzi detto, che l’esonero riguarda esclusivamente il collegio sindacale che non esercita il controllo contabile. Sul punto, è appena il caso di ricordare che il collegio sindacale non può comunque ritenersi dispensato da qualsivoglia forma di controllo: nell’adempimento dei propri doveri esso è infatti tenuto a vigilare sull’applicazione e sul generale rispetto della normativa antiriciclaggio. Va poi evidenziato che, nel disporre l’esonero dagli adempimenti di cui al Titolo II del D.Lgs. n. 231/2007, il decreto correttivo nulla ha previsto in merito all’obbligo di comunicazione delle violazioni al divieto di trasferimento di contante o di titoli al portatore imposto dall’art. 49. L’obbligo in questione è inserito nel Titolo III del D.Lgs. n. 231/2007, ove l’art. 51 al primo comma dispone che “I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all’articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all’articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Occorre chiedersi, pertanto, se il collegio sindacale sia o meno tenuto ad effettuare detta comunicazione al MEF. A ben vedere, sembra potersi ritenere che agli obblighi in commento siano chiamati esclusivamente i “destinatari del decreto”, intendendosi per tali i soggetti elencati dall’art. 10, nonché dai successivi artt. 11, 12, 13 e 14 del D.Lgs. n. 231/2007, nell’ambito dei quali non rientra né il collegio sindacale né, più in generale, gli organi di controllo (ad eccezione dei revisori contabili). Non solo, le violazioni in oggetto dovrebbero essere rilevate dai destinatari della norma “in relazione ai loro compiti di servizio”. Ora, non sembra che si possano ravvisare “compiti di servizio” in capo al collegio sindacale incaricato del solo controllo di legalità che, come detto, non rientra nemmeno tra i soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio. Né va trascurato che dette violazioni devono essere riscontrate dai soggetti a ciò obbligati “nei limiti delle loro attribuzioni e attività”: sotto il profilo oggettivo il collegio sindacale non incaricato della revisione legale difficilmente può verificare operazioni, quali appunto le transazioni in contanti, delle quali solo una verifica contabile può consentire di accertare il corretto svolgimento. A favore di tale interpretazione depone infine la circostanza che il legislatore all’art. 52, comma 2, lett. c) richiama espressamente l’obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore per gli organi di controllo delle società destinatarie della normativa antiriciclaggio: detto richiamo sarebbe a dir poco pleonastico, ove l’obbligo imposto dall’art. 51 fosse rivolto in generale anche agli organi di controllo. In conclusione, alla luce della normativa attualmente vigente, si esclude che in capo al collegio sindacale sussista, ai sensi dell’art. 51, uno specifico obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.4 alle limitazioni dell’uso del contante e dei titoli al portatore di cui all’art. 49. 3. Gli obblighi degli organi di controllo di società destinatarie della normativa antiriciclaggio Anche gli organi di controllo delle società destinatarie del D.Lgs. n. 231/2007 beneficiano dell’esonero disposto dal comma 3-bis dell’art. 12: gli organi che svolgono i controlli in tali società non sono, pertanto, obbligati ad effettuare l’adeguata verifica della clientela, né a registrare e conservare i dati, né tantomeno a segnalare alla UIF eventuali operazioni sospette di riciclaggio. Il primo comma dell’art. 52 del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che “Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali, il collegio sindacale - ma tutte le considerazioni che seguono devono essere necessariamente estese al sindaco unico -, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione, l’organismo di vigilanza di cui all’articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull’osservanza delle norme in esso contenute”. Il decreto correttivo ha aggiunto all’interno del primo comma l’inciso “ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze” al fine di precisare che l’obbligo riguarda esclusivamente i soggetti che hanno notizia delle violazioni eventualmente commesse. Invero, il riferimento a “tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati” amplia in maniera eccessivamente generica l’ambito di operatività della disposizione in commento, legittimando l’insorgere di più di un dubbio in merito a coloro che ne sono i destinatari effettivi. Ove, infatti, i soggetti incaricati del controllo non dovessero essere gli “organi” della società in senso stretto, bensì tutti quelli che, in generale, vigilano sulla gestione, l’ambito di applicazione della disposizione si estenderebbe oltremodo, dovendosi ritenere che la disciplina riguardi sia funzioni interne alla società sia enti completamente terzi rispetto alla stessa che, per disposizioni di legge, siano competenti ad esercitare attività di vigilanza su alcuni profili gestori. La questione è di rilievo, dal momento che per l’inosservanza dei precetti contenuti nell’art. 52 sono previste sanzioni penali: in particolare, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dal secondo comma è punita con la reclusione fino a un anno e con la multa da € 100 ad € 1.000. La soluzione del problema appare strettamente connessa ad una corretta ricostruzione della nozione di soggetto “incaricato del controllo di gestione”. Ai fini di tale ricostruzione, tuttavia, non forniscono particolare ausilio le fonti normative in materia di antiriciclaggio, nell’ambito delle quali non sono richiamate figure diverse da quelle tradizionali previste dal nostro ordinamento giuridico in materia societaria. Né più semplice appare l’individuazione della nozione di “controllo di gestione” alla quale l’art. 52 intende fare riferimento. Per tali motivi si ritiene preferibile una lettura restrittiva della norma, in virtù della quale destinatari degli obblighi in commento sono esclusivamente gli “organi” di controllo della società destinataria della normativa antiriciclaggio. Ad analoghe conclusioni è pervenuta la Banca d’Italia, la quale ha Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.5 escluso che la funzione internai auditing delle banche possa essere assimilata agli organi di controllo menzionati dall’art. 52, proprio in ragione del fatto che le attività di verifica espletate da tale funzione sono correlate al rapporto di dipendenza con gli organi amministrativi della banca, i quali rispondono della funzionalità del sistema dei controlli interni. Si ritiene altresì che l’adempimento dei doveri di informazione ai fini antiriciclaggio debba essere commisurato ai concreti poteri di vigilanza attribuiti a ciascuno di tali organi di controllo nell’ambito dell’ente di appartenenza. Il legislatore nazionale affida, dunque, specifici e articolati compiti di vigilanza sull’adempimento degli obblighi antiriciclaggio ai soli organi di controllo dei soggetti destinatari della normativa. Sono tali, ai sensi del primo comma dell’art. 10 del D.Lgs. n. 231/ 2007: gli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all’art. 11; gli altri soggetti di cui all’art. 14; - le società di revisione di cui all’art. 13; - gli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al secondo comma dell’art. 10; - i professionisti (art. 12). Il secondo comma dell’art. 52 disciplina espressamente i compiti antiriciclaggio affidati agli organi di controllo interno delle società destinatarie del decreto. In particolare, essi devono: comunicare senza ritardo alle autorità di vigilanza di settore (quali Banca d’Italia, Consob e Isvap) tutti gli atti o i fatti di cui vengono a conoscenza nell’esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle eventuali disposizioni attuative emanate da tali autorità; comunicare senza ritardo al titolare dell’attività, o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno notizia; comunicare entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore di cui hanno notizia; comunicare entro trenta giorni alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle violazioni degli obblighi di registrazione di cui hanno notizia. Per quanto attiene all’obbligo di comunicazione delle infrazioni agli obblighi di registrazione di cui all’art. 36, la formulazione originaria dell’art. 52 ne imponeva erroneamente la comunicazione alla Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF). Il decreto correttivo ha eliminato la distonia, prevedendo più correttamente la comunicazione di dette infrazioni all’Autorità di vigilanza di settore. Ad ogni modo, il coinvolgimento nella attività di prevenzione al riciclaggio dei soli organi di controllo di società sottoposte alla normativa antiriciclaggio (quali, ad esempio, enti creditizi e finanziari) sembra trovare fondamento nella volontà del legislatore di limitare l’intervento unicamente agli enti che svolgono attività particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.6 antiriciclaggio. La norma, tuttavia, accomuna una serie di soggetti con funzioni differenti in base ad un unico criterio, quello dell’esercizio del controllo di gestione: verosimilmente, ciò può determinare l’insorgere di più di una difficoltà in sede applicativa, data la differente compatibilità degli obblighi antiriciclaggio con l’ordinario esercizio delle funzioni istituzionali gravanti su ciascuno degli organi menzionati dal legislatore e il diverso aggravio che ne deriva in termini gestionali. Non solo. Con riferimento agli obblighi elencati devono rilevarsi gli evidenti profili di criticità connessi all’attribuzione indistinta a tutti gli organi di controllo dei medesimi compiti di rilevazione delle violazioni e di comunicazione delle stesse alle autorità competenti, con ciò che ne consegue in termini di sovrapposizione delle competenze e di duplicazione degli adempimenti. Né l’aggiunta del menzionato inciso “ciascuno nell’ambito delle proprie attribuzioni e competenze” all’interno del primo comma dell’art. 52 sembra poter contribuire in modo decisivo a delimitare le mansioni dei soggetti coinvolti. Ulteriore problema emerge dalla Relazione illustrativa del D.Lgs. n. 231/2007, dalla quale si apprende che l’ambito applicativo dell’art. 52 è esteso anche alle persone fisiche, componenti di organi di controllo. Ciò significa che gli elencati adempimenti antiriciclaggio devono essere posti in essere sia dall’organo che esercita il controllo, comunque denominato, sia da ciascun componente dello stesso. Anche in tal caso la norma è foriera di seri problemi in fase applicativa: si pensi al caso in cui il singolo componente ritenga opportuno effettuare una delle comunicazioni prescritte dall’art. 52, mentre l’organo di controllo deliberi a maggioranza di non procedervi (o viceversa). Nell’ipotesi descritta, ove l’organo deliberi collegialmente di non procedere ad effettuare le comunicazioni prescritte dall’art. 52, il singolo componente che intenda evitare di incorrere in specifiche responsabilità omissive dovrà pretendere la verbalizzazione del proprio dissenso rispetto alla delibera ed effettuare ugualmente la comunicazione prevista dalla legge. L’omissione delle comunicazioni previste dal secondo comma dell’art. 52 è infatti penalmente sanzionata: l’art. 55, comma 5, del D.Lgs. n. 231/2007 punisce l’omessa comunicazione con la reclusione fino a un anno e con la multa da € 100 ad € 1.000. Sotto il profilo strettamente operativo ci si deve poi interrogare circa le modalità dei controlli che gli organi coinvolti devono porre in essere al fine di adempiere correttamente agli obblighi imposti dall’art. 52. Nel silenzio della legge, tenuto conto che il controllo sul rispetto della disciplina antiriciclaggio da parte dei soggetti destinatari rientra nell’ambito del più ampio dovere di vigilanza sull’osservanza della legge gravante sugli organi di controllo, si ritiene che la tempistica e la modalità delle verifiche possano essere determinate da questi ultimi secondo il loro prudente apprezzamento, fermo restando l’impegno che indubitabilmente deve essere profuso nell’espletamento di tale specifica vigilanza. Quanto ai contenuti delle verifiche, appare ragionevole ritenere che le stesse debbano avere ad oggetto l’effettiva adozione, da parte della società soggetta al controllo, di procedure di prevenzione al coinvolgimento in episodi di riciclaggio. In tal senso, le verifiche in oggetto sono senz’altro agevolate ove la società sia già dotata di un modello organizzativo ex art. 6, comma 2, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, la cui adozione peraltro è Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.7 fortemente suggerita, essendo il reato di riciclaggio compreso tra quelli che danno luogo ad una responsabilità amministrativa delle società nel cui interesse o vantaggio sono stati commessi. 4. Gli obblighi degli organi di controllo incaricati della revisione legale Resta a questo punto da ribadire che in capo agli organi di controllo permangono tutti gli obblighi di cui al Titolo II, ove tali organi siano incaricati anche del controllo legale,. Ciò in quanto nell’ipotesi descritta i componenti dell’organo di controllo, essendo necessariamente iscritti nel registro dei revisori legali, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b). Resta inteso che nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale sia un organo collegiale, ad esempio il collegio sindacale, l’obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore e non già sull’organo “collegio sindacale”. Non si può tuttavia nondimeno osservare che in tutti i casi in cui lo statuto prevede la nomina del sindaco unico, in presenza di ricavi o patrimonio netto di ammontare inferiore ad un milione di euro, la revisione legale potrebbe essere svolta dal sindaco stesso in veste monocratica. Viceversa, in capo a ciascun sindaco-revisore gravano pertanto gli adempimenti legati all’adeguata verifica della clientela, alla registrazione dei dati e alla segnalazione di operazioni sospette. Con particolare riferimento all’adeguata verifica della clientela, vale la pena di ricordare che il decreto correttivo ha apportato alcune significative modifiche agli obblighi dei revisori contabili. In particolare, l’art. 16, comma 2, stabilisce ora che “i revisori legali di cui all’art. 13 osservano gli obblighi di adeguata verifica del cliente e di controllo dei dati acquisiti nello svolgimento della propria attività professionale in forma individuale, associata o societaria, nei casi indicati alle lettere c), d) ed e) del comma 1”. Nella precedente formulazione il secondo comma dell’art. 16 poneva in capo ai revisori contabili obblighi di “identificazione” e non già di “adeguata verifica”. La Relazione di accompagnamento al decreto correttivo precisa che la norma faceva erroneamente riferimento ai meri obblighi di identificazione: dunque, anche i revisori legali sono tenuti ad osservare gli adempimenti inerenti all’adeguata verifica e al controllo costante. Altrettanto necessario era l’intervento del correttivo in relazione alle fattispecie che danno luogo all’insorgere dei suddetti obblighi in capo ai revisori legali: in particolare è stato eliminato, in quanto palesemente inappropriato, il richiamo alla lettera a) dell’art. 16, relativa alle circostanze in cui la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni od utilità di valore pari o superiore ad € 1.000,00. Tale ipotesi era infatti scarsamente compatibile con l’oggetto stesso dell’attività di revisione legale, consistente essenzialmente nella verifica della regolare tenuta della contabilità e nella corrispondenza del bilancio (ed eventualmente del bilancio consolidato) alle risultanze delle scritture contabili. Al suo posto, è stato inserito il richiamo alla lettera c) dell’art. 16, riferita alle operazioni di valore Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.8 indeterminato o indeterminabile, che appare molto più corretto, dal momento che la prestazione del revisore legale, non avendo ad oggetto mezzi di pagamento, rientra sicuramente in tale fattispecie. I revisori dovranno, pertanto, adempiere agli obblighi di adeguata verifica secondo le stesse modalità previste per i professionisti di cui al comma 1 dell’art. 12: tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (art. 16, comma 1, lett. c); quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16, comma 1, lett. d); quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente (art. 16, comma 1, lett. e). Infine, per ciò che concerne l’obbligo di comunicazione al Ministero dell’economia e delle finanze delle infrazioni alle disposizioni in materia di limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore, deve ricordarsi che i revisori contabili rientrano tra i destinatari della disciplina: dunque, i sindaci incaricati del controllo contabile devono senza dubbio ritenersi assoggettati all’obbligo di cui all’art. 51 del D.Lgs. n. 231/2007. La violazione di tale obbligo espone i sindaci-revisori all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, comma 7). 5. Vigilanza su adozione e funzionamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo del Dlgs n. 231/2001 Come è noto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la “Disciplina della responsabilità giuridica delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”, ha introdotto una responsabilità dell’ente formalmente definita come amministrativa, ma che presenta schemi tipicamente penalistici nella disciplina di alcuni suoi caratteri fondamentali superando la ben nota massima giuridica in forza del quale “societas delinquere non podest”, principio che costituisce una specificazione dell’altrettanto fondamentale principio, sancito dall’art. 27, I° comma, Cost, relativo al carattere personale della responsabilità penale. La ratio della disposizione si deve alla difficoltà di individuare il soggetto che ha effettivamente voluto la/e operazione/i illecita/e in quanto negli enti si genera, soventemente, un effetto di spersonalizzazione del processo di formazione della volontà. Le fattispecie criminose di cui è responsabile l’ente sono tassativamente indicate dal D.Lgs. n. 231/2001 (artt. 24 e segg.) e presentano le caratteristiche di: essere generate all’interno dell’ente; nel suo interesse o a suo vantaggio (art. 5). L’art. 6 della disposizione in commento prevede delle “esimenti” dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati tassativamente indicati se l’organo dirigente - prima della Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.9 commissione del reato ha, fra l’altro: a) adottato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati; b) affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un “organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”. L’affidamento di detti compiti all’Organismo ed, ovviamente, il corretto ed efficace svolgimento degli stessi sono, dunque, presupposti indispensabili per l’esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” (art. 6), che dai soggetti sottoposti alla direzione dei soggetti apicali (art. 7). Su tale tessuto normativo è intervenuta la legge 12 novembre 2011 n. 183 che all’art. 14, dispone l’inserimento di un comma 4-bis nell’art 6 del D.Lgs. 231/2001, con decorrenza 1° gennaio 2012, che recita: “4-bis. Nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell’organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b) ”. L’attribuzione al collegio sindacale, al consiglio di sorveglianza o al comitato per il controllo della gestione delle funzioni dell’organismo di vigilanza sembra il naturale completamento delle funzione alle quali l’organo di controllo era già chiamato ai sensi dell’art. 2403 c.c. sulla vigilanza in ordine “all'adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Del resto non può nondimeno non osservarsi che l’attribuzione ad un organismo di vigilanza esterno delle attività di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 potrebbe ingenerare una sorta di deresponsabilizzazione dei sindaci riguardo a tutta la materia delle irregolarità che configurano illeciti manageriali a rilevanza penale, potendo i sindaci validamente opporre l’argomento che siffatto tipo di vigilanza esulerebbe dagli obblighi della loro carica, in quanto risulterebbe affidata ad un organismo apposito dotato di appropriati poteri, anche reattivi, e capacità informative sufficienti. Occorre tuttavia non sottacere che la revisione del sindaco o del collegio è pur sempre limitata ai soli profili di legalità, sia formale che sostanziale, dell’attività degli amministratori da intendersi nel senso di osservanza da parte di questi ultimi : delle norme di legge; dei principi di corretta amministrazione. In sintesi, la valutazione dei sindaci non può superare l’ambito della discrezionalità amministrativa, che fa da limite anche al sindacato dei giudici: essa deve considerare la legalità delle scelte organizzative, la loro ragionevolezza, logicità, congruità, eventuale dannosità rispetto all’obiettivo di mantenere l’integrità del patrimonio della società; non anche la loro opportunità. Non deve, insomma, incidere sul merito. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.10 L’attribuzione del modello organizzativo al collegio ad opera dell’art. 14 della legge 183/2011 rischia di rivelarsi un pericoloso ingresso dell’organo di controllo nell’ambito dell’opportunità delle scelte adottate in tali modelli provocando una impropria ingerenza in aspetti propriamente “gestionali”, quali quelli riguardanti il “merito delle scelte organizzative” ambito in cui il collegio per definizione non deve avere accesso. Per quanto sopra l’estensione al collegio o al sindaco unico di detta attività deve comunque evitare che possa essere stravolto il ruolo dell’organo di controllo “tutore” della legalità dell’azione dell’ente e non arbitro delle scelte gestionali dello stesso. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.11 ATTESTAZIONI Il ruolo dell’esperto attestatore nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa VIRGINIA TOSI* E GIORGIO GENTILI** (*Dottore commercialista in Fermo - ** Dottore commercialista e revisore dei conti in Ancona) Sommario PREMESSA 1. INDIPENDENZA, RELAZIONE E RESPONSABILITÀ DELL’ATTESTATORE: LA CIRCOLARE N. 30/2013 DELL’IRDCEC 2. IL RUOLO DELL’ATTESTATORE E DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE: L’ANALISI DELL’ASSIREVI 2.1 LE NOVITÀ DEL D. L. N. 83/2012. 2.1.1. L’ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI CONTABILI 2.2 I REQUISITI DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE 2.2.1 LE FATTISPECIE IN CUI È RICHIESTA LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE 2.2.2 IL RUOLO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE 2.3. FORMULA COMMENTATA DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE INVIATA DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE ALLA SOCIETÀ CLIENTE IN RELAZIONE ALL’INCONTRO PREVISTO CON L’ATTESTATORE 2.4 FORMULA COMMENTATA DELLA LETTERA DI MANLEVA DELL’ATTESTATORE 2.5 LE AGREED-UPON PROCEDURES: IL RUOLO E I COMPITI E DEL REVISORE Premessa La crisi d’impresa appare, nell’attuale scenario economico in cui le aziende si trovano ad operare, una tematica oggetto di particolare analisi e approfondimento da parte di autori esperti in procedure concorsuali, di enti di ricerca ed associazioni professionali. Non si dimentichi che il D. L. n 83/2012, convertito nella L. n.134/2012 è intervenuto nella disciplina delle procedure concorsuali, definendo requisiti e responsabilità del soggetto chiamato a: attestare il piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d ; redigere la relazione sulla fattibilità e veridicità dei dati aziendali del piano presentato per l’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 l.f.; redigere la relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art 182 bis l.f. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.12 Già lo scorso Febbraio, l’Irdcec (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili), con la circolare n.30/2013, ha inteso analizzare il ruolo del professionista attestatore nella composizione negoziale della crisi, individuando i requisiti di professionalità e indipendenza allo stesso richiesti ed il contenuto della relazione che egli deve redigere. La circolare analizzava, appunto, le novità apportate in tale materia dall’art 33 del D.lgs. n. 83/2012, il quale ha determinato una rivisitazione degli istituti di composizione negoziale della crisi, dando maggiore rilievo alla figura del professionista attestatore e prevedendo la responsabilità penale per quest’ultimo. Anche l’ASSIREVI (Associazioni Italiana Revisori Contabili) ha recentemente redatto un documento di ricerca, il n. 180 del Gennaio 2014, nel quale ha analizzato il ruolo della società di revisione, in particolare con riferimento allo svolgimento delle attività di attestazione nelle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento. Il presente articolo intende, in prima istanza, mettere in luce, anche attraverso l’analisi delle circolari dell’Irdcec e dell’Assirevi, le principali novità in tema di requisiti e responsabilità dell’attestatore, nonché di relazione di attestazione. Infine, attraverso l’analisi del recente documento Assirevi n. 180, si analizza il ruolo della società di revisione che, non di rado, è chiamata a supportare l’attestatore, fornendogli una serie di informazioni necessarie per l’emissione dell’attestazione. 1. Indipendenza, relazione e responsabilità dell’attestatore: la circolare n. 30/2013 dell’Irdcec La circolare n. 30/2013 dell’Irdcec, nel sintetizzare la disciplina delle attestazioni nell’ambito delle procedure concorsuali, pone l’accento sulle principali novità, apportate dal D. L. n 83/2012, convertito nella L. n.134/2012, in tema di requisito d’indipendenza demandato al professionista attestatore, di responsabilità penale di quest’ultimo e di contenuto della relazione di attestazione. Quanto al primo elemento di novità, la circolare precisa che se, da un lato, il citato decreto ha lasciato immutati i requisiti di professionalità richiesti all’esperto attestatore (previsti dall’art. 67, comma 3, lettera d)), dall’altro, ha aggiunto agli stessi quello di indipendenza la cui verifica è, pertanto, divenuta obbligatoria. La legge fallimentare ante riforma non conteneva, infatti, esplicite indicazioni circa la necessità di garantire l’indipendenza del professionista attestatore. L’esperto può considerarsi indipendente quando: non sia legato all’impresa committente o a coloro che abbiamo interesse nell’operazione da rapporti di tipo personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza e l’obbiettività del giudizio; sia in possesso dei requisiti di cui all’art 2399 c.c. e dunque non incorra in una delle cause di ineleggibilità e decadenza prevista per i sindaci, vale a dire: Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.13 essere coniuge, parente, affine entro il quarto grado degli amministratori della società, amministratore, coniuge, parente, affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; essere legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza non abbia prestato, neanche per il tramite di soggetti con il quali è unito in un’associazione professionale, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro dipendente o autonomo a favore dell’imprenditore, degli amministratori o dei sindaci. Il requisito dell’indipendenza va interpretato in maniera ampia, secondo quanto affermato dalle Norme di comportamento del collegio sindacale: esso deve concretizzarsi, da un lato, nella capacità di assumere un corretto atteggiamento professionale che consenta di espletare il proprio incarico tenendo conto solo degli elementi rilevanti ai fini dell’esercizio della sua funzione escludendo ogni fattore ad esso estraneo, dall’altro nell’accortezza a non essere associato o incappare in circostanze tali da far trarre ad un terzo informato, obiettivo e ragionevole, la conclusione che egli non sia in grado di adempiere all’incarico in maniera obiettiva. Quanto alle competenze professionali rimaste invariate esse sono le seguenti: iscrizione al registro dei revisori; avvocato o dottore commercialista o ragioniere; appartenente ad uno studio professionale associato o ad una società tra professionisti, i cui soci abbiano i requisiti professionali di cui al punto precedente. Per quanto concerne la possibilità di assegnare l’incarico di attestazione ad una società tra professionisti, appare opportuno precisare che ciò è possibile anche in presenza di stp (scietà tra professionisti) a compagine mista costituite secondo le regole dell’art. 10 della L. n. 183/2011, purchè: la stp abbia ad oggetto l’esercizio in via esclusiva delle attività di una professione regolamentata; i soci professionisti siano iscritti ad uno degli albi professionali sopra indicati e individuati dall’art. 28, lett, a) della legge fallimentare; il socio designato per l’attestazione del piano sia iscritto anche nel registro dei revisori. La circolare fornisce precisazioni anche in merito alla nomina dell’esperto, affermando che senza dubbio egli debba essere designato dal debitore. Riguardo al secondo aspetto di riforma ravvisabile nel decreto, l’IRDCEC, con la circolare in questione, ha puntualizzato che il D.lgs. n. 83/2012 ha imposto l’attestazione della veridicità dei dati aziendali quale contenuto obbligatorio per tutte le tipologie di attestazioni e relazioni relative agli istituti di composizione della crisi: Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.14 l’attestazione al piano di risanamento ai sensi dell’art. 67, comma 3, lett. d ; la relazione sulla fattibilità e veridicità dei dati aziendali del piano presentato per l’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 161 l.f.; la relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art 182 bis l.f.. L’attestazione della veridicità dei dati contabili impone di non considerarli a priori attendibili senza effettuare alcun controllo e costituisce, pertanto, un presupposto indefettibile del giudizio di fattibilità. Quanto al terzo punto di novità, vale a dire la responsabilità penale dell’attestatore, la circolare precisa che sussiste una responsabilità penale del professionista ai sensi dell’art 481 c.p.c. Tale articolo afferma che “chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 51 euro a 515 euro”. Il professionista che attesta il piano sembra potersi infatti qualificare come soggetto che eroga un servizio di pubblica necessità nella cui definizione rientra, secondo la dottrina, ogni attività privata svolta da soggetto privato in nome e per contro proprio contraddistinta da un rilievo pubblico e come tale sottoposta al controllo dello Stato. Dunque il professionista in questione incorre nella responsabilità di cui all’art 481 c.p.c nel caso in cui attesti falsamente la ragionevolezza del piano, vale a dire si renda colpevole di una comunicazione fraudolenta tesa al raggiro dei terzi e dei creditori. Non si applica invece al professionista in questione la responsabilità penale imputabile al perito dall’art. 64 c.p.c. ai sensi del quale l’esperto che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino a 20.329 €. Ciò in quanto il richiamo dell’art 67 della legge fallimentare all’articolo 2501-sexies sembra operare solo in relazione alle caratteristiche della relazione del professionista e non anche al regime di responsabilità cui quest’ultimo è sottoposto (non interessa pertanto il professionista in questione il rinvio dell’art.2501-sexies all’art. 64 c.p.c. in tema di responsabilità dell’esperto). A supporto della non applicazione della responsabilità penale di cui all’art. 64 c.p.c. si deve altresì sostenere che il professionista che attesta la fattibilità del piano agisce in un contesto in cui opera la libertà negoziale della parte creditoria e di quella debitoria e non è nominato direttamente dal giudice. Rimane fermo che l’esperto possa incorrere in una responsabilità contrattuale nei confronti dell’imprenditore qualora non abbia operato con la dovuta diligenza, prudenza e perizia e non abbia rispettato i principi di revisione che regolano il giudizio sulla ragionevolezza del piano. Il professionista può anche essere tenuto al risarcimento del danno ai terzi (sia i creditori anteriori, sia i creditori successivi alla formazione del piano) e ai soci in corrispondenza di una responsabilità extra-contrattuale nei loro confronti laddove sia dimostrabile che egli abbia ingenerato in essi un ingiustificato affidamento sulla capacità dell’impresa di portare a buon fine il piano di risanamento. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.15 Tavola 1: la riforma del D. L. n 83/2012 in materia di esperto attestatore e relazione di attestazione 2. Il ruolo dell’attestatore e della società di revisione: l’analisi dell’Assirevi Il recente documento Assirevi n. 180/2014 si pone un triplice obiettivo: 1) approfondire le novità apportate dal D. L. n 83/2012 (trattato anche, come sopra visto, dalla circolare Irdcec), vale a dire, rispettivamente le previsioni normative alla luce delle quali: tutte le relazioni o attestazioni da redigere in procedure di risoluzione di crisi d'impresa hanno come oggetto obbligatorio la veridicità dei dati aziendali; l’esperto (che attesta il piano di risanamento o redige la relazione sulla fattibilità e veridicità dei dati aziendali del piano presentato per l’ammissione al concordato preventivo o la relazione sull’attuabilità dell’accordo di ristrutturazione) deve avere il requisito di indipendenza, oltre alle competenze professionali già impostegli dalla legge; esiste un elenco di fattispecie in cui si rende necessaria l’attestazione del professionista; 2) precisare il ruolo e gli oneri della società di revisione in termini di supporto all’esecuzione delle attività svolte dall’esperto attestatore; 3) illustrare il contenuto del principio internazionale ISRS 4400 in tema di “agreed upon procedures”. 2.1. LE NOVITÀ DEL D. L. N 83/2012 Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.16 2.1.1 L’ATTESTAZIONE DI VERIDICITÀ DEI DATI CONTABILI Comune alle ipotesi di concordato preventivo, accordo ristrutturazione dei debiti e piano di risanamento, è la figura del professionista attestatore. A seguito della riforma contenuta nel D. L. n 83/2012 viene uniformato il contenuto della relazione di attestazione richiesta in caso di piano di risanamento e accordo di ristrutturazione dei debiti, rendendolo analogo a quello che la stessa deve avere in caso di concordato preventivo. Nelle tre fattispecie il professionista deve ora attestare la veridicità dei dati aziendali contenuti nel piano presentato dall’imprenditore. Infatti, con riferimento al piano di risanamento, il decreto sviluppo ha previsto che l’esperto deve fornire un giudizio, come quello già previsto per il concordato preventivo, sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano aggiunto, in luogo della valutazione della “ragionevolezza” che gli era richiesta ante riforma. Anche con riferimento all’accordo di ristrutturazione dei debiti, è stato statuito, tramite l’intervento del decreto in esame, che il professionista debba attestare la veridicità dei dati aziendali e l’attuabilità dell’accordo stesso. Tavola 2 Contenuto della relazione di attestazione nelle varie procedura di risoluzione della crisi post D.L. n 83/2012 2.2 I REQUISITI DEL PROFESSIONISTA ATTESTATORE Come già evidenziato dalla circolare Irdcec, nell’ambito di tutte e tre le procedure di risoluzione negoziale della crisi d’impresa sopra evidenziate, il professionista attestatore deve possedere, non soltanto più le competenze professionali indicate dall’art. 67, comma 3, lett. d), Legge Fallimentare, ma anche il requisito d’indipendenza. Ciò significa che egli non deve essere “legato all’impresa e a coloro che hanno interesse all’operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio; in ogni caso, il professionista deve esser in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.17 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”. Alla luce di ciò, appare ovvio che la società di revisione o il revisore della società non possano assumere il compito di attestare il piano presentato dall’imprenditore. 2.2.1 LE FATTISPECIE IN CUI È RICHIESTA LA RELAZIONE DI ATTESTAZIONE L’art. 33 Decreto Sviluppo ha incrementato il numero delle disposizioni in cui si rende necessaria l’attestazione di un professionista. In particolare, occorre presentarla: 4) se l’imprenditore presenti “modifiche sostanziali” della proposta o del piano di concordato preventivo; 5) se l’imprenditore in crisi intenda ottenere l’autorizzazione del tribunale a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell’articolo 111, subordinatamente alla presentazione di una attestazione da parte del professionista circa il fatto che “tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori” (cfr. art. 182-quinquies, comma 1, Legge Fallimentare); 6) se l’imprenditore in crisi intenda ottenere l’autorizzazione a pagare crediti per prestazioni di beni o servizi sorti anteriormente alla presentazione della proposta o della domanda di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nonché della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo: in tal caso il professionista deve attestare che “tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori”. 2.2 IL RUOLO DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE La società di revisione, pur in assenza di normativa o di principi professionali che glielo impongano, deve risultare collaborativa nei confronti del professionista attestatore, mettendogli a disposizione le informazioni di cui ha bisogno nell’esercizio delle sue funzioni, anche attraverso il ricorso a colloqui e incontri. La società di revisione non deve invece mettere a disposizione dell’attestatore le proprie carte di lavoro, anche laddove lo stesso ne faccia richiesta. In concreto, si può verificare anzitutto che la società di revisione riceva richieste di informazioni aventi specificamente ad oggetto l’audit, svolto in esecuzione del proprio incarico, sui bilanci della società in crisi. Tali richieste sono normalmente motivate dall’esigenza di raccogliere informazioni utili per l’espletamento di attività connesse alle procedure di risoluzione della crisi d’impresa alternative al fallimento. Al fine di tutelare la società cliente, è, tuttavia, necessario che il trasferimento delle informazioni da parte dell’organo di revisione a favore dell’attestatore riguardi unicamente quelle che possano Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.18 essere realmente utili per l’espletamento di attività connesse all’emissione dell’attestazione. Ovviamente, la società di revisione può fornire unicamente le informazioni che ha a disposizione, nell’ambito dello svolgimento del proprio incarico. Le richieste di informazioni possono provenire dalla società medesima, la quale ha nominato l’Attestatore o direttamente dall’Attestatore. In tale ultimo caso, è ovviamente necessario anche il rilascio da parte della società cliente del proprio consenso espresso affinché l’organo di revisione possa fornire le informazioni richiestegli. Nel caso in cui alla società di revisione siano richiesti colloqui, la stessa deve far firmare sia lettere di autorizzazione e manleva alla società cliente, sia lettere di manleva all’Attestatore. In tali lettere devono essere individuate: le responsabilità delle parti; le materie oggetto di scambio di informazioni; le modalità di utilizzo delle informazioni scambiate; i meccanismi di manleva, specificando, in particolare, i meccanismi di indennizzo. Risulta, inoltre, opportuno che al colloquio sia presente un rappresentate della direzione della società cliente, il quale potrebbe essere in grado di rispondere a domande o fornire informazioni non in possesso dell’organo di revisione, nonché verificare il regolare svolgimento del colloquio. Nel corso del colloquio la società di revisione deve fare attenzione a: rispondere, senza far emergere alcun tipo di giudizio o valutazione; non trattare argomenti che non siano di sua competenza; chiedere, in caso di domande eccessivamente generiche, di renderle più specifiche adducendo a motivazione di tale richiesta il fatto che a domande troppo ampie non si è legittimati a dare una risposta; fornire informazioni, oggetto di un obbligo di comunicazione alla direzione della società cliente, al quale non si è ancora adempiuto; Quanto sia emerso dal colloquio deve risultare da un apposito verbale, il cui contenuto sia accettato dalle parti. A tutela della società di revisione, l’Attestatore deve impegnarsi a non citare nella sua relazione i contenuti e le informazioni scambiate durante i colloqui, fatta salva soltanto la possibilità di menzionare l’incontro avuto con la società di revisione, precisando, però, che ciò è avvenuto al solo obiettivo di disporre delle informazioni ritenute utili ai fini delle sue autonome determinazioni e conclusioni, rispetto alle quali nessun ruolo è attribuibile alla società di revisione Le informazioni date dalla società di revisione non possono, in alcun modo, essere utilizzate per sostituire le analisi che l’Attestatore deve fare, né possono essere divulgate. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.19 2.3. FORMULA COMMENTATA DELLA LETTERA DI AUTORIZZAZIONE DALLA SOCIETÀ DI REVISIONE AL CLIENTE IN RELAZIONE ALL’INCONTRO PREVISTO CON L’ATTESTATORE Di seguito si propone un modello commentato di lettera di autorizzazione dalla società di revisione alla società cliente in relazione all’incontro, presentata nel documento n. 180 dell’Assirevi 1. Tale lettera viene inviata dalla società di revisione alla società cliente che deve restituirla firmata, prestando, in tal modo, la propria autorizzazione, con riferimento al contenuto della stessa. Lettera di autorizzazione Commenti Data La prima sezione della lettera deve indicare: Spettabile la data della stessa; ABC S.p.A. l’intestazione, che Alla cortese attenzione del Dott. … cambia a seconda che la richiesta Oggetto: Richiesta di incontro pervenuta alla nostra società di dell’incontro sia revisione stata mossa direttamente dall’attestatore o dalla società cliente; l’oggetto della lettera di autorizzazione, vale a dire la risposta alla richiesta dell’incontro. Infatti la lettera deriva dall’esigenza di rispondere alla richiesta di incontro e di raccogliere, conseguentemente, le apposite autorizzazioni. 1 Si prende in esame l’allegato 1del documento 180 Assirevi (Gennaio 2014), fornendo opportuni commenti. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.20 Lettera di autorizzazione Commenti Se la richiesta proviene dalla società: Tale parte cambia a seconda che la richiesta sia pervenuta dall’attestatore o Egregi Signori, facciamo riferimento alla Vostra richiesta di partecipare a un dalla società di revisione. incontro con il Dott. XXX, ed i suoi collaboratori, sig. [....] e sig. [....] , in qualità di soggetto da Voi incaricato di redigere la relazione di Si contestualizza la lettera, cui all’articolo 161, comma 3, del R.D. n. 267/1942 e successive ovvero si evidenzia il fatto che essa deriva dalla modifiche (di seguito “Legge Fallimentare”). pervenuta, Sulla base delle informazioni che ci avete rese disponibili, il Dott. richiesta, XXX, coadiuvato dai sig. [....] e sig. [....], suoi collaboratori, all’organo di revisione, accetti di intenderebbe incontrarci per richiederci informazioni in merito alle affinché attività rientranti nell’incarico di revisione legale del bilancio incontrare l’attestatore ed i suoi eventuali collaboratori. d’esercizio di ABC S.p.A. (la “Società”) al 31 dicembre 201X, attualmente in corso di svolgimento da parte della nostra società di revisione. Ciò al fine di agevolare il Dott. XXX nella raccolta di informazioni che potrebbero essere di utilità nell’ambito delle analisi che sta effettuando. Se la richiesta proviene dall’attestatore: Egregi Signori, facciamo riferimento alla richiesta pervenutaci dal Dott. XXX, in qualità di soggetto da Voi incaricato di redigere la relazione di cui all’articolo 161, comma 3, del R.D. n. 267/1942 e successive modifiche (di seguito “Legge Fallimentare”), di partecipare ad un incontro con quest’ultimo unitamente ai suoi collaboratori, sig. [....] e sig. [....]”]. Sulla base delle informazioni che ci avete rese disponibili, il Dott. XXX, coadiuvato dai sig. [....] e sig. [....], suoi collaboratori, intenderebbe incontrarci per richiederci informazioni in merito alle attività rientranti nell’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio di ABC S.p.A. (la “Società”) al 31 dicembre 201X, attualmente in corso di svolgimento da parte della nostra società di revisione. Ciò al fine di agevolare il Dott. XXX nella raccolta di informazioni che potrebbero essere di utilità nell’ambito delle analisi che sta effettuando. Al riguardo, Vi segnaliamo quanto segue: · abbiamo pianificato e stiamo svolgendo la revisione legale del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 201X secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob; · in conformità ai predetti principi di revisione la nostra relazione – Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com In tale sezione la società di revisione fa una premessa, necessaria per giustificare la successiva richiesta di autorizzazione alla trasmissione dei dati Pag.21 Lettera di autorizzazione Commenti che verrà emessa al completamento della suddetta attività di all’attestatore. revisione legale – sarà riferita al predetto bilancio d’esercizio nel In particolare si precisa che: suo complesso e non ai singoli conti dello stesso; · si rinvia alla nostra proposta del [....] relativa alla revisione legale si sta svolgendo del predetto bilancio per quanto riguarda le caratteristiche ed i un’attività di limiti propri di qualsiasi revisione legale; revisione; · la predetta attività di revisione legale è ancora in corso di svolgimento alla data odierna. al termine della stessa verrà redatta Nello svolgimento dell’incarico di revisione legale, abbiamo un’apposita acquisito informazioni di varia natura (nel seguito esemplificate relazione; con maggior dettaglio) in ordine alla Vostra Società. nell’ambito dello Tali informazioni sono funzionali allo svolgimento e alla svolgimento documentazione delle procedure di verifica necessarie a dell’incarico sono supportare le conclusioni sulla base delle quali potrà essere state acquisite emessa la nostra relazione di revisione sul bilancio sottoposto a informazioni revisione. contrattuali, Tali informazioni sono, a titolo puramente esemplificativo, di finanziarie, natura contrattuale, finanziaria, commerciale, fiscale, di costi e commerciali, fiscali, prezzi, ecc. e, pertanto, includono anche informazioni operative a carattere che normalmente le aziende considerano riservate nei confronti di riservato. terzi, la cui conoscenza è però indispensabile per lo svolgimento del lavoro di revisione legale. Con riferimento alle informazioni di cui sopra, la società cliente deve fornire l’autorizzazione a trasferirle all’attestatore. Tanto premesso, con la presente lettera, la Vostra Società dichiara quanto segue: 1) di autorizzarci, come in effetti ci autorizza, ad incontrare il Dott. XXX ed i suoi collaboratori, sig. [....] e sig. [....], e a rispondere verbalmente, in tale sede, a specifici quesiti aventi ad oggetto le informazioni in nostro possesso in relazione allo svolgimento dell’incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 201X; 2) di confermare, come in effetti conferma, che a tali incontri parteciperà almeno un rappresentante della Vostra Società e che lo stesso fornirà al Dott. XXX ed ai suoi collaboratori, sig. [....] e sig. [....], tutte le informazioni di competenza della Società che il Dott. XXX o i suoi collaboratori, sig. [....] e sig. [....], dovessero eventualmente richiedere; 3) di confermare, come in effetti conferma, che sarà a nostra sola ed esclusiva discrezione determinare le informazioni da fornire al Dott. XXX e ai suoi collaboratori, sig. [....] e sig. [....], al fine di rispondere ai suddetti specifici quesiti, per quanto a noi noto in Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Si apre la parte contenente le autorizzazioni e le formule attraverso le quali la società di revisione intende tutelarsi, sia nei confronti della società, sia nei confronti dell’attestatore e dei suoi eventuali collaboratori. In particolare, alla società cliente, viene direttamente richiesto di: fornire l’autorizzazione a fornire informazioni all’attestatore, nel rispondere alle sue Pag.22 Lettera di autorizzazione Commenti relazione al nostro incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 201X; 4) di impegnarsi, come in effetti si impegna, ad informare il Dott. XXX e i suoi collaboratori, sig. [....] e s ig. [ ....], che le informazioni ottenute nel corso dell’incontro dovranno essere utilizzate solo al fine di agevolare l’identificazione, da parte del Dott. XXX, delle tematiche di suo eventuale interesse nell’ambito dell’incarico conferitogli dalla Società e non potranno essere utilizzate per altro fine, né divulgate a terzi; 5) tenuto conto delle finalità dell’incontro e dei limiti dell’accesso consentito al Dott. XXX e ai suoi collaboratori, sig. [....] e sig. [....], alle informazioni di cui sopra, di accettare, come in effetti accetta, di non poter richiedere ai medesimi di esprimere commenti, né verbali né per iscritto, circa il lavoro da noi svolto e che gli stessi non potranno fornire assistenza in controversie giudiziarie o extragiudiziarie o assumere incarichi in cui sia richiesto di esprimere valutazioni o commenti sulla qualità del nostro lavoro di revisione, né potranno citare il predetto incontro e/o le informazioni acquisite nel corso del medesimo nella propria relazione ai sensi dell’art. 161 della Legge Fallimentare o in altri documenti. Fermo quanto sopra, resta sin d’ora inteso che il Dott. XXX potrà menzionare nella propria relazione, tra le attività svolte, l’incontro avuto con noi, avendo cura di precisare che detto incontro è avvenuto al solo fine di consentire all’attestatore di disporre delle informazioni dallo stesso ritenute utili per le sue autonome determinazioni e conclusioni, chiarendo, al contempo, la nostra estraneità agli esiti della sua attività. Al riguardo resta inteso che, al fine di verificare il rispetto degli obblighi sopraindicati, ci è riconosciuta sin d’ora la facoltà di richiedere ed ottenere l’esame preventivo della bozza del paragrafo della relazione del Dott. XXX in cui si fa menzione dell’incontro con noi intervenuto, nonché di fare copia della stessa; 6) in relazione a quanto indicato ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5), di impegnarsi, come in effetti si impegna, a non intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, e a non supportare analoghe azioni da parte di terzi, dalle quali possa derivare qualsiasi responsabilità per la nostra società di revisione, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti nei confronti della Società. Ciò anche qualora dall’utilizzo da parte del Dott. XXX e dei suoi collaboratori delle informazioni ottenute in occasione del predetto incontro e/o dalla nostra valutazione in merito alle informazioni da fornire dovessero derivare effetti pregiudizievoli in capo alla Vostra Società. Tutto ciò, anche in relazione all’ipotesi di mancato rilascio Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com domande (punto 1); far sì che, nel corso del colloquio, sia presente un rappresentante della società cliente, per rispondere alle domande per cui sono necessarie informazioni non a disposizione dei revisori (punto 2); di impegnarsi a non intraprendere azioni di responsabilità o a supportare quelle di terzi nei confronti dell’organo di revisione (punto 6); di impegnarsi rifondere la società di revisione, in relazione ad ogni costo, onere, spesa o danno che dovesse derivare da azioni dell’attestore o di terzi, conseguenti al trasferimento dell’informazioni all’attestatore e al mancato rispetto del dovere di riservatezza dell’attestatore (punto 7). La società deve altresì impegnarsi a che l’organo di revisione sia tutelato anche nei confronti dell’attestatore. Pertanto la società deve informare l’attestatore ed i suoi Pag.23 Lettera di autorizzazione Commenti dell’attestazione, restando altresì inteso che le informazioni collaboratori del divieto di: raccolte dal Dott. XXX o dai suoi collaboratori in occasione del impiegare le nostro incontro non potranno in alcun modo sostituire le verifiche informazioni dagli e le procedure attinenti all’incarico di esclusiva competenza dello stessi ricevute (che stesso Dott. XXX. devono essere solo 7) di impegnarsi, come in effetti si impegna a tenere manlevata e quelle che l’organo di indenne e comunque a rifondere la nostra società di revisione, i revisione ritiene suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, in opportuno fornire) relazione ad ogni costo, onere, spesa o danno (incluse le spese unicamente ai fini legali) che dovesse derivare da/relativo a qualsivoglia pretesa di dell’attestazione terzi, ivi incluso il Dott. XXX, comunque connessa o conseguente (punti 3 e 4); all’incarico da Voi conferito a quest’ultimo e/o all’accesso e/o all’utilizzo e/o alla divulgazione sia dei risultati del predetto fornire qualsiasi tipo incarico, sia delle informazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3). di giudizio sul lavoro della società di revisione. Tale ultimo punto comporta, per Rimangono inoltre ferme le responsabilità del Dott. XXX e dei suoi l’attestatore, di non collaboratori circa la riservatezza e gli altri doveri professionali nei poter accettare nostri confronti e a tale riguardo la Vostra Società si impegna a qualsiasi incarico in rifondere tutti i danni e a rimborsare ogni e qualsivoglia onere che cui gli sia richiesto, in la nostra società di revisione, i suoi soci, amministratori, una qualunque dipendenti, collaboratori e consulenti dovessero sopportare a misura e modalità, di causa di un’eventuale inosservanza di tali doveri da parte del Dott. esprimere un giudizio XXX. sul lavoro di controllo che l’organo di revisione sta svolgendo a favore della società cliente in questione. Inoltre, se l’attestatore può menzionare nella propria relazione l’incontro avuto con i revisori, deve, nella stessa chiarire, il fatto che in alcun modo i medesimi revisori hanno avuto la possibilità di prendere decisioni o interferire sul contenuto dell’attestazione (punto 6). Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.24 Lettera di autorizzazione Commenti Resta inteso che le informazioni a noi note in relazione al nostro In tale sezione la società di incarico di revisione legale del bilancio d’esercizio al 31 dicembre revisione fornisce due 201X fanno riferimento ai fatti a noi noti fino alla data del nostro indispensabili precisazioni: incontro con il Dott. XXX ed i suoi collaboratori e alle informazioni e le informazioni date documentazione reseci disponibili, sulla base delle quali stiamo dall’organo di svolgendo le nostre attività di revisione legale. revisione si limitano Resta altresì inteso che, prima di fornire al Dott. XXX ed ai suoi a quelle che gli stessi collaboratori, sig. [....] e sig. [....], le risposte ai quesiti che ci possono conoscere, verranno sottoposti, otterremo dal Dott. XXX una lettera di nell’ambito manleva in relazione a qualsivoglia danno e/o onere che dovesse dell’espletamento gravare sulla nostra società di revisione, i suoi soci, amministratori, del proprio incarico; dipendenti, collaboratori e consulenti per aver fornito al medesimo ed ai suoi collaboratori le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3). la società di Tale lettera di manleva è per noi indispensabile per poter aderire revisione deve alla Vostra richiesta. Pertanto, in caso di mancato ottenimento di ricevere detta lettera di manleva, Vi informeremo tempestivamente dall’attestatore una dell’impossibilità di aderire alla Vostra richiesta. lettera di manleva, prima di fornire qualsiasi tipo di informazione e dare avvio a qualsiasi colloquio. La presente lettera Vi viene inviata in duplice originale. Uno di tali Si tratta della sezione finale, originali ci dovrà essere restituito firmato da Voi, per benestare e nelle quali occorre che accettazione e dal Dott. XXX, per opportuna conoscenza. siano presenti: Con l’occasione le porgiamo i nostri migliori saluti. [Società di revisione] Partner – Nome e Cognome la firma del rappresentate legale della società cliente; ………………………………… l’indicazione della data e del luogo con riferimento a tali firme; Socio …………………………………. Per accettazione: [ABC S.p.A.] Il legale rappresentante – nome e cognome ………………………………... Riproduzione riservata la firma dei rappresentati della socieà di revisione; www.fiscoetasse.com la firma, per presa visione, dell’attestatore che, deve a questo punto, far pervenire firmata la lettera di Pag.25 Lettera di autorizzazione Commenti Luogo e data ………………………………………… manleva, pena il mancato svolgimento di qualsiasi colloquio; Per presa visione: Dott. XXX la data e il luogo relativi alla firma per presa visione dell’attestatore. Luogo e data ………………………………………… 2.4. FORMULA COMMENTATA DELLA LETTERA DI MANLEVA DELL’ATTESTATORE Di seguito si propone un modello commentato di lettera di manleva dell’attestatore, presentata nel documento n. 180 dell’Assirevi2. Tale lettera viene inviata, dalla società di revisione, dall’attestatore che deve restituirla firmata a quest’ultima, affinché la società di revisione gli conceda un incontro strumentale alla raccolta di informazioni utili per l’emissione dell’attestazione. Lettera di manleva Commenti Data La prima sezione della lettera deve indicare: Egregio Sig. la data della stessa; Dott. XXX l’intestazione all A mezzo [....] soggetto attestatore; Oggetto: Richiesta di incontro pervenuta alla nostra società di il mezzo con cui la revisione sia invia; l’oggetto della lettera di autorizzazione, vale a dire la risposta alla richiesta dell’incontro. Infatti la lettera deriva 2 Si prende in esame l’allegato 2 del documento 180 Assirevi (Gennaio 2014), fornendo opportuni commenti. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.26 Lettera di manleva Commenti dall’esigenza di rispondere alla richiesta di incontro e di ottenere la lettera di manleva da parte dell’attestatore. Egregio Dottore, siamo stati informati dal Dott. ZZZ, amministratore delegato di ABC S.p.A. (nel seguito anche la “Società”), che la Società Le ha conferito l’incarico di predisporre la relazione ai sensi dell’art. 161, comma 3, Legge Fallimentare [ o altra norma a seconda della procedura in corso]. In tale ambito, il Dott. ZZZ ha chiesto la nostra disponibilità ad incontrare Lei e i Suoi collaboratori, Sig. [....] e sig. [....], al fine di fornirVi informazioni in merito alle attività di revisione legale del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 201X, di revisione. Al riguardo, ci sembra opportuno premettere che, in linea di principio, secondo quanto previsto dai principi di revisione applicabili, la società di revisione non è tenuta a fornire informazioni a terzi in relazione all’incarico di revisione ricevuto, ad eccezione delle richieste provenienti dall’autorità giudiziaria e/o dalle autorità di vigilanza. Fermo restando quanto sopra, tenuto anche conto che siamo stati a ciò espressamente autorizzati dalla Società, non ravvisiamo ostacoli, nelle circostanze, a confermarLe la nostra disponibilità all’incontro richiesto. Si contestualizza la lettera, ovvero si evidenzia il fatto che essa deriva dalla richiesta, pervenuta, all’organo di revisione, di incontrare l’attestatore ed i suoi eventuali collaboratori i quali devono emettere un’attestazione in corrispondenza dell’incarico conferitogli dalla società. Si individua, pertanto, la tipologia di attestazione da emettere in relazione alla tipologia di procedura concorsuale cui la società cliente è soggetta. La società di revisione precisa che, pur non essendo soggetta ad alcun obbligo di informativa verso l’attestatore, è comunque disposta a fornire le opportune informazioni, tenuto conto che ha ricevuto l’autorizzazione della società cliente in tal senso. Ciò, sul presupposto essenziale di quanto segue. L’organo di revisione La nostra revisione legale sul bilancio d’esercizio della Società al 31 precisa di svolgere attività dicembre 201X è stata pianificata ed è in corso di svolgimento di revisione e, Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.27 Lettera di manleva Commenti secondo i principi di revisione emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e raccomandati dalla Consob. In conformità ai predetti principi, il nostro esame è stato pianificato ed è in corso di svolgimento esclusivamente con l’obiettivo di assoggettare a revisione legale il predetto bilancio nel suo complesso e di emettere, a completamento della nostra attività, la relazione finale. Come noto, i principi di revisione evidenziano, tra l’altro, le caratteristiche e i limiti insiti nell’attività di revisione contabile di un bilancio, tenuto conto che – come anticipato – detta attività è finalizzata all’espressione di un giudizio professionale riferito al bilancio nel suo complesso. In particolare, si ricordano i seguenti limiti: • la necessità di effettuare le verifiche con il metodo del campione; • la determinazione dell’importanza relativa delle voci da verificare in base alla valutazione della loro significatività e del rischio che esse possano essere viziate da errori significativi; • il concetto di significatività dei predetti rischi ed errori riferito al bilancio “nel suo complesso” e non a specifici conti o elementi dello stesso; • i limiti insiti in ogni sistema contabile - amministrativo ed in ogni sistema dei controlli interni. Di conseguenza, sempre secondo quanto statuito dai principi di revisione applicabili, a causa dei limiti predetti, nonostante ogni dovuta diligenza, permane l’inevitabile rischio che errori ed irregolarità, anche significativi, possano non essere rilevati dalla società di revisione. Riteniamo pertanto opportuno far presente che: - in conformità ai principi in precedenza richiamati, la nostra revisione legale non ha per obiettivo quello di esprimere un giudizio professionale o dare alcuna forma di garanzia sulla correttezza dei singoli conti del bilancio, né di dare informazioni di natura finanziaria oltre quelle desumibili dal bilancio; - non abbiamo ad oggi completato la revisione legale del bilancio d’esercizio della Società al 31 dicembre 201X; - la revisione legale non è stata pianificata e condotta in previsione di incontri con Lei ed i suoi collaboratori o con altri soggetti terzi. Conseguentemente, aspetti che per Lei possono rivestire particolare interesse potrebbero non essere stati specificatamente affrontati nel corso della revisione legale ovvero essere stati considerati con un'ottica diversa. Corre pertanto l'obbligo di segnalarLe che le informazioni che potrete ottenere per il tramite nostro potrebbero non essere sufficienti o idonee ai Suoi fini o non rappresentare tutte le informazioni della Società attinenti le questioni di interesse per il Suo incarico. Pertanto, non possiamo conseguentemente, di avere a disposizione unicamente l’informativa strettamente inerente allo svolgimento della propria funzione di controllo. Vengono anche individuati i limiti insiti nell’attività di revisione, a causa dei quali esiste un concreto rischio di errori e irregolarità dei quali il revisore non sia riuscito ad avere conoscenza. Si segnala anche che, essendo l’attività di revisione non ancora completata e mossa da obiettivi diversi da quelli insiti nella procedura di emissione di un’attestazione, l’organo di revisione potrebbero non essere in grado di fornire tutte le informazioni di cui l’attestatore ha realmente bisogno. Si precisa, pertanto, che l’organo di revisione può fornire informazioni che difficilmente potranno rivelarsi esasutive ai fini della verifica da condurre per l’attestazione del piano. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.28 Lettera di manleva Commenti assicurare la completezza delle stesse. Peraltro, nel corso di una revisione legale potrebbero essere riscontrati errori non rilevabili dal lavoro svolto e rappresentabili nel corso dell’incontro, in quanto di ammontare inferiore alle richiamate soglie di significatività adottate dalla società di revisione per le finalità del proprio lavoro. Tali errori, invece, potrebbero essere di interesse ai fini del Suo incarico. Data la diversità degli obiettivi del lavoro di revisione rispetto a quelli dell’incarico a Lei conferito, non potrà essere tratta alcuna assicurazione o garanzia dall’incontro con noi circa il fatto che le informazioni acquisite siano sufficienti e idonee ai Suoi fini. Per le ragioni indicate in precedenza, l’incontro a noi richiesto può rappresentare soltanto uno strumento per fornire elementi informativi in relazione all’attività di verifica della veridicità dei dati esposti nel piano di risanamento/accordo di ristrutturazione, attività che è invece di Sua specifica competenza e responsabilità, restando pertanto ferma la necessità di ogni Sua autonoma attività e verifica per lo svolgimento dell’incarico conferitoLe e per il raggiungimento degli obiettivi di quest’ultimo. Le informazioni delle quali Lei e i suoi collaboratori verrete a Si impone all’attestatore, a conoscenza in occasione del nostro incontro dovranno essere tutela della società cliente e utilizzate unicamente nell’ambito del mandato conferitoLe e non della società di revisione: per scopi diversi. di non utilizzare le Inoltre, le predette informazioni non dovranno essere divulgate a informazioni per terzi, salvo il nostro preventivo consenso scritto e salvo quanto nel scopi diversi a quelli seguito precisato. insiti nel proprio Resta inteso che non assumeremo alcuna responsabilità, neppure mandato; parziale o indiretta, derivante dalle informazioni da noi fornite a di non divulgare le Lei e ai Suoi collaboratori e dal successivo utilizzo di tali informazioni in informazioni da parte Vostra o di terzi che ne siano venuti a questione, senza il conoscenza. Pertanto, tutti i rischi ed oneri derivanti dall’utilizzo preventivo consenso delle predette informazioni da parte Vostra o di terzi che ne siano scritto della società venuti a conoscenza rimarranno interamente a Vostro esclusivo di revisione; carico. di non citare, In considerazione di quanto sopra, con la presente Lei dichiara di riprodurre o rendere impegnarsi, come in effetti si impegna, anche in nome e per conto pubblici i colloqui; di Suoi eventuali collaboratori (ivi inclusi soggetti diversi dai Suoi di precisare nella collaboratori da Lei eventualmente coinvolti nello svolgimento relazione finale che dell’incarico), ai sensi e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., in il colloquio è particolare a: avvenuto per le sole - utilizzare le informazioni assunte durante l’incontro per i soli fini finalità connesse connessi all’espletamento dell’incarico a Lei conferito dalla all’incarico di Società; emissione - non citare, riprodurre o comunque a non rendere pubblici i dell’attestazione; predetti colloqui e/o le informazioni acquisite nel corso dei di non utilizzare le Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.29 Lettera di manleva Commenti medesimi nell’attestazione che Lei renderà ai sensi dell’art. 161 della Legge Fallimentare [da adattare in base alla fattispecie applicabile], né in altri documenti o contesti. Fermo restando quanto sopra, resta inteso che la Sua relazione potrà menzionare, tra le attività svolte, l’incontro avuto con noi. Al riguardo, la Sua relazione dovrà precisare espressamente che tale incontro è avvenuto al solo fine di disporre delle informazioni da Lei ritenute utili per le Sue autonome determinazioni e conclusioni e dovrà altresì chiarire la nostra estraneità agli esiti del Suo lavoro. Al riguardo resta inteso che, al fine di verificare il rispetto degli obblighi sopraindicati, ci è riconosciuta sin d’ora la facoltà di richiedere ed ottenere in via anticipata l’esame della bozza del paragrafo della Sua relazione in cui si fa menzione dell’incontro con noi intervenuto, nonché di fare copia della stessa; - non utilizzare le informazioni assunte durante i colloqui per effettuare commenti e/o analisi di qualsiasi genere in relazione all’attività di revisione legale in corso di espletamento da parte della nostra società di revisione; - non utilizzare le informazioni assunte durante i colloqui per intraprendere azioni di qualsiasi natura nei confronti della nostra società di revisione, dei suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti, né per supportare analoghe azioni da parte di terzi, dalle quali possa derivare alcuna responsabilità per la nostra società di revisione, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti nei confronti Suoi e/o dei Suoi collaboratori; - tenere manlevata e indenne e comunque a rifondere la nostra società di revisione, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti in relazione ad ogni costo, onere, spesa o danno (incluse le spese legali) che dovesse derivare da o essere relativo a pretese di terzi comunque connesse o conseguenti all’incarico a Lei conferito, e/o all’accesso e/o all’utilizzo e/o alla divulgazione sia dei risultati del predetto incarico, sia delle informazioni assunte durante il nostro incontro; - ferme le Vostre responsabilità circa la riservatezza e gli altri doveri professionali nei nostri confronti, rifondere i danni e rimborsare ogni e qualsivoglia onere che la nostra società di revisione, i suoi soci, amministratori, dipendenti, collaboratori e consulenti dovessero sopportare a causa di un’eventuale inosservanza di tali doveri. informazioni per fornire giudizi sull’attività di revisione; di non utilizzare le informazioni per intraprendere o supportare azioni legali contro la società di revisione; di tenere manlevata e indenne e comunque a rifondere la società di revisione in relazione ad ogni costo, onere, spesa o danno che dovesse derivare dal trasferimento dell’informativa a favore dell’attestatore e dall’inosservanza dei propri doveri di riservatezza da parte di quest’ultimo. La società di revisione, in tal modo, si tutela e si libera da ogni responsabilità connessa al trasferimento delle suddette informazioni. La presente lettera Vi viene inviata in duplice originale. Uno di tali Si tratta della sezione finale, originali ci dovrà essere restituito firmato da Voi, per benestare e nelle quali occorre che accettazione. siano presenti: la firma dei Con l’occasione le porgiamo i nostri migliori saluti. rappresentati della Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.30 Lettera di manleva Commenti socieà di revisione; [Società di revisione] Partner – Nome e Cognome la firma dell’attestatore; ………………………………… l’indicazione della data e del luogo con riferimento a tali firme. Socio …………………………………. Per accettazione: Dott. XXX Luogo e data ………………………………………… 2.5 LE AGREED-UPON PROCEDURES: RUOLO E COMPITI DEL REVISORE Lo svolgimento dell’incarico di “agreed-upon procedures” richiede alla società di revisione che deve porle in essere di fare riferimento ai principi professionali internazionali in materia e, in particolare, all’International Standard on Related Services (ISRS) 4400 “Engagements to Perform Agreed-Upon Procedures Regarding Financial Information”, emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board (“IAASB”). Secondo quanto statuito dall’ISRS 4000, nell’ambito di un incarico di “agreed-upon procedures”, la società di revisione incaricata ha il compito di eseguire le procedure richieste dal soggetto che ha conferito il predetto incarico e di riportare i relativi risultati (“factual findings”) in un’apposita relazione. Di quest’ultima, il principio statuisce anche la forma e il contenuto. Dunque, l’incarico deve culminare con la relazione finale nella quale, se devono essere contenuti i rilievi evidenziati da tali procedure, non va invece espresso un giudizio professionale del revisore. La relazione del revisore non può essere divulgata, ma risulta destinata unicamente alle parti che hanno conferito l’incarico e richiesto le procedure i cui esiti vengono in essa descritti: la non diffusione della relazione nasce dall’esigenza di volere evitare che eventuali soggetti terzi, estranei al contesto, alle finalità e alle ragioni che hanno spinto a porre in essere tali procedure possano interpretarne erroneamente i risultati. Al momento della definizione dell’incarico, deve essere individuata con precisione la natura e i termini dell’incarico, precisandone: gli obiettivi; le informazioni con riferimento alle quali le procedure richieste saranno svolte; la natura, la tempistica e l’estensione delle specifiche procedure da svolgere; Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.31 l’impostazione della relazione. Anche alla luce di quanto afferma l’ISRS 4400, le procedure da svolgere possono includere: colloqui, interviste ed analisi (ISRS 4400); riscontri documentali, ricalcoli, riesecuzioni di controlli, comparazioni di informazioni finanziarie, altre verifiche di accuratezza matematica; osservazione, ispezioni, ottenimento di conferme. Lo svolgimento di tali procedure richiede una preventiva attività di pianificazione delle stesse da parte del revisore, al fine di svolgere il suo compito nella migliore maniera possibile. Le evidenze acquisite alla luce di tali verifiche ed i relativi commenti devono quindi essere resi conoscibili, tramite la relazione finale, alla società. Nell'esecuzione di un incarico di agreed-upon procedures, se è necessario il rispetto dei principi di integrità, obiettività, competenza, riservatezza , comportamento e standard tecnici da parte del revisore, non è, invece, obbligatorio che il revisore rispetti i requisiti di indipendenza richiesti per una revisione contabile completa o limitata; tuttavia, il requisito d’indipendenza può essere richiesto dall’accordo relativo ad uno specifico incarico o da norme o principi nazionali. In ogni caso, qualora il revisore non sia indipendente, la relazione dovrebbe contenere l’esplicitazione di questo fatto. La relazione finale del revisore, con riferimento alle procedure concordate, deve contenere l’indicazione esaustiva: degli obiettivi dell’incarico; delle procedure richieste; degli esiti delle procedure. Come anche sopra evidenziato, la relazione deve limitarsi ad individuare i risultati emersi nello svolgimento delle procedure, senza riportare conclusioni o considerazioni soggettive. La relazione deve includere, secondo quanto stabilito dall’ISRS 4400: il titolo; il o i destinatari; gli obiettivi delle procedure di verifica; l’identificazione delle specifiche informazioni (finanziarie o non) oggetto di verifica; una dichiarazione di conferma che le procedure effettuate sono quelle concordate; una dichiarazione che l’incarico è stato svolto in accordo con l’ISRS 4400 o con norme o regolamenti eventualmente applicabili; se si verifica tale circostanza, una dichiarazione sul fatto che il revisore non è indipendente dall’impresa; una lista delle specifiche procedure svolte una descrizione dei rilievi evidenziati dal revisore, con sufficiente dettaglio degli errori e delle eccezioni rilevati; una dichiarazione attestante che le procedure svolte non costuiscono un audit o una review Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.32 e pertanto nessuna assurance viene fornita; una dichiarazione attestante che sarebbero potute emergere altre materie di rilievo se il revisore avesse effettuato procedure addizionali; le limitazioni alla distribuzione della relazione alle sole parti che abbiano concordato le procedure da svolgere; una dichiarazione (ove applicabile) attestante che la relazione fa riferimento solo agli elementi, ai conti o alle informazioni specificate e che non si estende al bilancio dell’impresa visto nel suo insieme; la data della relazione seguita dall’indirizzo del revisore e dalla firma di quest’ultimo. Riproduzione riservata www.fiscoetasse.com Pag.33
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