Le Newsletter de Il Sole 24 ORE Percorsi di informazione ed approfondimento per professionisti, aziende e Pubblica Amministrazione Mensile di aggiornamento e approfondimento in materia di ambiente, appalti, edilizia e urbanistica, immobili, sicurezza Chiuso in redazione il 6 febbraio 2015 © 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a. 2 I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. Sede legale e Amministrazione: via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano a cura della Redazione Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE e-mail: [email protected] www.tecnici24.ilsole24ore.com La Fondazione Dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Asti offre servizi di formazione in materia di: Prevenzione incendi Mediazione C.t.u./ c.t.p. Protezione civile Sicurezza Catasto Geometra fiscalista Urbanistica Casaclima Recupero e arredo urbano Certificazione energetica Ambiente Topografia Amministratore di condominio Edilizia biosostenibile n. 2 – febbraio 2015 Sommario 2 Pagina NEWS Ambiente, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, immobili, professione, Pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro 4 RASSEGNA DI NORMATIVA Leggi, decreti, circolari: sintesi e classificazione 17 RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA Ambiente, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, immobili, professione, Pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro 24 APPROFONDIMENTI Sicurezza LE FUNZIONI DEL COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI Compiti e funzioni del Cse - L'attività di coordinamento e controllo - I poteri del CSE in caso di difformità dei lavori (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 5 febbraio 2015) 27 Antincendio POSA IN OPERA E MANUTENZIONE DELLE PORTE ANTINCENDIO: LA NORMA UNI 11473 Uno degli aspetti più problematici e controversi della sicurezza antincendio riguarda la posa in opera delle porte tagliafuoco, il mantenimento in esercizio ed in particolare l'accertamento delle condizioni di affidabilità in caso di mancanza di documentazione tecnica. (Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 5 febbraio 2015) 37 L’ESPERTO RISPONDE Ambiente, appalti, economia e finanza, edilizia e urbanistica, immobili, professione, Pubblica amministrazione, sicurezza sul lavoro 45 3 Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A. Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano Redazione: Edilizia e PA de Il Sole 24 ORE e-mail: [email protected] © 2015 Il Sole 24 ORE S.p.a. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento. I testi e l’elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze. www.tecnici24.ilsole24ore.com Ambiente Sanzionato chi omette l'iscrizione al Sistri Da domenica 1° febbraio costerà caro non essere iscritti al sistema informatico e/o non aver pagato il relativo contributo annuale per il Sistri. Infatti per gli operatori obbligati domani scade la moratoria per le sanzioni relative all’omessa iscrizione e all’omesso pagamento del contributo 4 annuale nei termini previsti. Pertanto, da domenica 1° febbraio, gli agenti accertatori potranno verificare queste violazioni e irrogare le pesanti sanzioni amministrative pecuniarie previste: da 15.500 a 93.000 euro, poichè il Sistri è fondamentalmente riservato ai rifiuti pericolosi. Per le situazioni relative ai rifiuti non pericolosi, gli importi oscillano da 2.600 a 15.500 euro. La sanzione è identica per entrambe le violazioni ed è prevista dall’articolo 260-bis del Dlgs 152/2006, commi 1 e 2. Tutte le altre sanzioni previste dai commi da 3 a 9 di tale articolo e dal 260-ter, invece, si applicheranno dal 1° gennaio 2016. Il calendario che ha previsto questa partenza differita delle sanzioni è stato stilato dal decreto legge milleproroghe (192/2014) che con il suo articolo 9 è intervenuto sull’articolo 11, comma 3bis, del Dl 101/2013. Tuttavia sulla definitività dello sdoppiamento della partenza delle sanzioni non è ancora detta l’ultima parola. Infatti il Parlamento sta lavorando sulla conversione in legge del milleproroghe e molti degli emendamenti proposti il 22 gennaio, in sede di discussione alla Camera, mirano a unificare l’applicazione di tutte le sanzioni a decorrere dal 1° gennaio 2016. I termini per la conversione in legge del Dl 192/2014 scadranno il prossimo 1° marzo. In ogni caso, sotto il profilo operativo, fino alla fine del 2015 continueranno ad applicarsi le regole e le sanzioni relative al registro di carico e scarico e al formulario come previste dal Dlgs 152/2006 nella versione vigente prima della riforma intervenuta con il Dlgs 205/2010. Per tutto il 2015, dunque, le imprese obbligate al Sistri dovranno seguire il regime del “doppio binario”: compilare e conservare le scritture tradizionali (registri, formulari e Mud) e assolvere gli obblighi imposti dal Sistri. La platea dei produttori di rifiuti obbligati al Sistri è stata ridisegnata dal Dm 24 aprile 2014 nei seguenti termini: -enti e imprese produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività agricole e agroindustriali, di pesca professionale e di acquacoltura, con più di 10 dipendenti, che non conferiscano i rifiuti a circuiti organizzati di raccolta; -enti e imprese, con più di 10 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi da attività di demolizione e costruzione, da lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio e attività sanitarie; -enti ed imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e che svolgono attività di stoccaggio (deposito preliminare D15 e messa in riserva R13). Nel portale www.sistri.it si legge che da ieri è stata rilasciata in ambiente di pre-esercizio (simulatore) la nuova versione dell’applicazione di movimentazione. La versione in ambiente di esercizio, sempre stando a quanto si legge nel portale, sarà disponibile dal 12 febbraio 2015. (Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 30 gennaio 2015) L'obbligo di bonifica non costituisce "servizio pubblico" Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 27 Ottobre 2014 n. 5305 Con una recente sentenza, il Consiglio di Stato è tornato nuovamente a delineare i confini della nozione di servizio pubblico, partendo dalla definizione che individua la prestazione resa alla generalità dei cittadini o utenti da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato. Il caso di specie deciso dal Consiglio di Stato, Sez. V, del 27 Ottobre 2014 n. 5305, originava dal ricorso avverso l'ordinanza di un Sindaco per la messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale 5 di una località nei confronti del responsabile dell'inquinamento. La definizione consolidata dalla giurisprudenza amministrativa e civile prevede, infatti, che possa configurare un pubblico servizio la prestazione resa, non soltanto da un soggetto pubblico, ma anche da un privato che si sostituisca a quello pubblico, e diretta a una generalità di utenti. Meglio, la prestazione resa alla generalità, da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato e che sia sottoposto a un regime giuridico derogatorio dal diritto comune. Tale contesto, ricordano ancora i giudici di Palazzo Spada, deriva dalla necessità di definire oggettivamente la nozione di servizio pubblico nell'ordinamento nazionale orientata secondo i dettami del diritto dell'Unione Europea, sottolineando quindi il requisito della prestazione necessaria a favore della generalità, così attraendo al novero dei servizi di interesse generale tutte le attività di servizio, anche non a carattere commerciale, che siano sottoposte a obblighi specifici di servizio pubblico, perché considerate d'interesse generale dalle pubbliche autorità. Sulla scorta della nozione così delineata, i giudici amministrativi sono andati via via attraendo specifiche attività al novero di servizi pubblici di interesse generale, specie in campo ambientale, compresa l'attività di messa in sicurezza e di bonifica di un sito di interesse nazionale. Con due importanti pronunce, infatti, il Consiglio di Stato ha chiaramente statuito come anche la bonifica e messa in sicurezza di siti di interesse nazionale configurano una attività obbligatoria ex lege, ricorrendo determinati presupposti di fatto, contemplata da fonti di rango primario, diretta a favore di una collettività indeterminata di beneficiari, che persegue un chiaro interesse pubblico alla salubrità ambientale e al ripristino del bene ambiente compromesso dagli inquinamenti e che consiste in una attività economica, quindi certamente qualificabile come servizio pubblico. In particolare, secondo i giudici amministrativi, non è indispensabile la natura pubblica del soggetto incaricato, per qualificare giuridicamente una attività come servizio pubblico, essendo invece essenziale che via sia una norma legislativa a sanzionarne l’obbligatorietà, prevedendone la relativa disciplina ovvero rimandando al provvedimento della Pubblica Amministrazione per l'istituzione e la gestione. Da un punto di vista oggettivo, si sottolinea, quindi, che tale attività debba avere contenuto economico e produttivo, non prevalentemente esercizio di potestà amministrativa, diretta a una collettività di cittadini o utenti. Così inquadrando la nozione di servizio pubblico in materia ambientale, rileviamo, la giustizia amministrativa ne ha fortemente ampliato i contorni, statuendo anche come non sia nemmeno indispensabile la previsione di un corrispettivo o un profitto, potendo, da un punto di vista strettamente economico, l’utilità dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati essere rappresentata dal vantaggio conseguito in precedenza con un non corretto processo di smaltimento delle sostanze inquinanti, addossandone cioè i costi alla collettività, nella forma di inquinamento. Secondo i giudici, in applicazione del principio ambientale “chi inquina paga”, i soggetto obbligati sostanzialmente vedrebbero addossarsi nuovamente parte di tali costi attraverso le procedure di bonifica e messa in sicurezza compensando, seppure parzialmente, gli inevitabili danni all'ambiente e alla salute pubblica. Sulla scorta di tale ricostruzione, infatti, nelle pronunce citate, i giudici hanno esplicitamente considerato le attività di bonifica e di messa in sicurezza dei siti inquinati di interesse nazionale, di cui al D.Lgs. 3 Aprile 2006 n.152, cosiddetto Codice dell'Ambiente, quali servizio pubblico, essendo obbligatorie ex lege, al ricorrere di determinati presupposti di fatto, disciplinate da fonti di rango primario, svolte a favore di una collettività, più o meno ampia, di beneficiari, perseguendo un interesse pubblico e connotate da rilievo economico e produttivo. Con la più recente pronuncia del 27 Ottobre 2014, n.5305, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato, tende forse a porre una doverosa limitazione alla portata espansiva della nozione di servizio pubblico fin qui delineata, in materia ambientale, in presenza di attività di bonifica e messa in 6 sicurezza imposte dalla autorità amministrativa. Invero, ci dice la Corte, pur confermando i requisiti della nozione di pubblico servizio che individua la prestazione resa alla generalità da parte di un soggetto, anche privato, che sia inserito nel sistema dei pubblici poteri o sia a questi collegato e che sia sottoposto ad un regime giuridico derogatorio dal diritto comune, nel caso specifico il carattere temporaneo e contingente dell’attività a rilevanza ambientale da parte del soggetto privato, unità alla circostanza che la stessa sia dovuta quale conseguenza di una condotta vietata dall’ordinamento, non consente ragionevolmente di ricondurre l’oggetto del provvedimento amministrativo di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale nell’ambito del servizio pubblico. Il fine pubblico perseguito dall'ordinanza impugnata del Sindaco mira certamente al ripristino dello stato ambientale da parte del responsabile dell’inquinamento, ma, sottolineano stavolta i giudici amministrativi, in base alla vigente legislazione, non può essere qualificata come servizio pubblico l’attività di un privato, dovuta per legge a seguito della commissione di un suo illecito: in tal caso, l’attività doverosa non è rivolta a una collettività di beneficiari o utenti, seppure astrattamente individuabile una cerchia di cittadini interessati alla salubrità della specifica area inquinata, né può essere qualificata come attività a rilevanza economico-produttiva. Infatti, sottolinea ancora la pronuncia della Quinta Sezione, nel caso in esame l'obbligatorietà della prestazione sorge immediatamente in capo al soggetto privato, quale conseguenza della propria condotta illecita, prevedendo che solo in via sussidiaria e sostitutiva, di fronte all'inerzia del responsabile, spetti alla Pubblica Amministrazione attivarsi per porre in essere le attività di rilevanza ambientale. (Mauro Calabrese, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 21 gennaio 2015) Catasto Casa, pronta la revisione delle rendite catastali Superficie ricostruita a tavolino per le abitazioni senza planimetria. Possibilità per i proprietari di trasmettere i dati degli immobili alle Entrate. Intese da definire con i professionisti per le stime dirette e, se necessario, per il rilievo delle caratteristiche delle unità ordinarie. Valori patrimoniali e rendite ridotte del 30% per le unità ordinarie – per neutralizzare l'alea delle stime – e del 20% per quelle a destinazione speciale. Specifiche riduzioni dei valori fiscali proporzionate alla consistenza per gli immobili storico-artistici. Possibilità di adeguamento degli estimi già dopo cinque anni – in attesa della revisione generale decennale – partendo dai valori Omi. Mentre la riforma del catasto si avvicina al primo passaggio in Consiglio dei ministri – per il momento ipotizzato al 20 febbraio – Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare alcuni dei contenuti dello schema di decreto delegato sui criteri estimativi. Viene confermato l'impianto generale che i dirigenti delle Entrate hanno presentato nei giorni scorsi alla proprietà edilizia, alle categorie produttive e ai professionisti. Ma vengono anche svelati alcuni dettagli in più. Partiamo dagli elementi inediti. Una delle questioni pratiche più complicate da risolvere è la raccolta delle informazioni con cui alimentare le funzioni statistiche che saranno usate per calcolare i valori fiscali di case, uffici, negozi e pertinenze (immobili destinazione ordinaria). Per le unità senza planimetria, sarà determinata una superficie catastale convenzionale moltiplicando il numero dei vani per un parametro di conversione variabile in base alla categoria: ad esempio, 21 metri al vano per una casa oggi in A/2. Dopodiché, toccherà al proprietario segnalare eventuali divergenze. Al di là della superficie, per ogni categoria di unità ordinaria sarà rilevato un set di caratteristiche, che potrà anche essere integrato a livello locale. Ad esempio, per i negozi saranno considerati anche la posizione commerciale e il fronte strada. Mentre per le abitazioni monofamiliari saranno presi in esame l'intorno, la tipologia edilizia e l'affaccio. L'ipotesi è affidare ai Comuni il compito di rilevare queste caratteristiche - anche se l'Anci non si è ancora espressa ufficialmente - secondo piani operativi dettagliati. Ma, se si renderà necessario, c'è la possibilità di coinvolgere i professionisti sulla base di convenzioni e dietro rimborso spese. Anche i proprietari degli immobili a destinazione ordinaria, però, potranno trasmettere online alle Entrate e ai Comuni le informazioni sui propri immobili, usando una modulistica che sarà messa a punto dall'Agenzia. E le stesse Entrate potranno inviare dei questionari via internet ai proprietari, ma anche agli amministratori di condominio. Insomma, dopo la possibilità di usare fotografie aeree e Street view, banche dati del fisco e dei Comuni, le nuove tecnologie entrano decisamente in campo nella riforma. Tra le altre novità c'è la riduzione dei valori e delle rendite di una quota fissa (30% per le unità ordinarie, 20% per quelle speciali) per evitare che l'alea insita nelle funzioni statistiche porti alcuni proprietari ad avere valori fiscali superiori a quelli di mercato. E altri abbattimenti specifici sono previsti per gli immobili storico-artistici, ad esempio, del 30% per le unità oltre i 300 metri quadrati. C'è poi la possibilità di adeguare gli estimi prima della revisione generale decennale. Per questo primo riallineamento si potrebbero usare le variazioni Omi su base locale per le unità ordinarie e il coefficiente deflatore del Pil elaborato dall'Istat su base nazionale per gli immobili speciali. Tra le conferme destinate a lasciare più perplessi i proprietari c'è invece l'invarianza di gettito prevista solo su base nazionale (si veda l'articolo a fianco) e la possibilità di definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento anche aggregando più zone Omi, eventualmente di Comuni diversi. (Cristiano Dell’Oste, Saverio Fossati, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 6 febbraio 2015) Condominio Il condominio non è parte lesa nel disastro colposo La Cassazione (sentenza 3320/15) stabilisce che il condominio non può considerarsi “persona offesa” del reato, e quindi non ha legittimazione ad impugnare con ricorso (in cassazione) una sentenza di non luogo a procedere emessa dal giudice dell’udienza preliminare ai sensi dell’articolo 425 del Codice di procedura penale. Il caso Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Milano dichiarava il non doversi procedere per insussistenza dei fatti nei confronti del direttore dei lavori e del legale rappresentante di una ditta committente i lavori di scavo di un parcheggio sito in Milano, lavori che a dire dell’accusa avevano 7 pregiudicato la stabilità dei fabbricati limitrofi all’area dei lavori, determinando una situazione di pericolo per la privata e pubblica incolumità. Contro tale decisione proponeva ricorso uno dei condòmini. La Cassazione, tuttavia, respingeva il ricorso. Persona offesa e parte Rilevava in proposito anzitutto la Corte come ai sensi dell’articolo 428 del Codice di procedura penale la sentenza di non luogo a procedere può essere assoggettata a ricorso per cassazione su impulso di parte civile nel solo caso in cui la stessa sia anche persona offesa e non solo danneggiata del reato. Sul punto, la Cassazione ricorda una propria precedente decisione (16528/2010) con la quale si era ribadito che la persona danneggiata, pur costituita parte civile, «non è legittimata a proporre 8 ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, dal momento che il riconoscimento di tale legittimazione della persona offesa costituita parte civile si giustifica esclusivamente per la tutela di interessi penalistici, ai quali resta estranea la persona danneggiata». In sostanza, seguendo il ragionamento della Corte, il condominio ricorrente avrebbe avuto diritto a proporre il proprio ricorso solo ed esclusivamente se gli fosse stata riconosciuta la qualità di persona offesa e quindi vittima dell’asserito reato criminale commesso dagli imputati. Tale qualifica, tuttavia, secondo la Corte deve essere negata al condominio per quanto riguarda il reato di disastro colposo «attesa la specificità oggettiva giuridica della fattispecie criminosa in esame», caratterizzata da una dimensione diffusa che pertanto non ricorre nel caso di condominio, vista la sua definizione civilista di «centro comune di interessi dei comproprietari dei singoli beni». Il «centro di interessi» Anche con riferimento al reato di abuso d’ufficio, inoltre, osserva la Corte, non può essere riconosciuta al condominio la qualifica di persona offesa (e quindi la legittimazione a proporre il reclamo) poiché tale figura criminosa ha natura monoffensiva, tutelando cioè soltanto «l’interesse al buon andamento, all’imparzialità e alla trasparenza del comportamento dei pubblici ufficiali, con la conseguenza che il privato eventualmente danneggiato non può essere considerato persona offesa del reato». Il condominio, quindi, si vede negata la possibilità di proporre un ricorso che, viceversa, gli stessi individui avrebbero potuto proporre purché non tutti facenti parte dello stesso stabile. (Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 27 gennaio 2015) L’amministratore dura un anno L’amministratore di condominio resta in carica un anno. A seguito della riforma, la disciplina prevede ora che l’incarico «si intende rinnovato per eguale durata» (articolo 1129, comma 10, del Codice civile). La laconica previsione potrebbe indurre a concludere che si sia dinanzi a una generalizzata ipotesi di rinnovo tacito dell’incarico. In realtà, questa conclusione è da scartare. Per un verso, anche in occasione del rinnovo dell’incarico l’amministratore è tenuto a comunicare i dati di cui al secondo comma dell’articolo 1129 del Codice civile (dati anagrafici e professionali, codice fiscale, sede legale e denominazione se si tratta di società, locale in cui sono tenuti i registri condominiali, orari in cui è possibile prenderne visione) e a «specificare analiticamente... l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta» (articolo 1129, comma 14, del Codice civile). Adempimenti, questi, difficilmente conciliabili con un tacito rinnovo. Per altro verso, l’amministratore è pur sempre obbligato a convocare l’assemblea in prossimità della scadenza del suo incarico affinché si determini in merito alla successiva gestione, tanto che «il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea» per la nomina del nuovo amministratore configura un’espressa ipotesi di “grave irregolarità” (articolo 1129, comma 12, n. 1, del Codice civile) che legittima ciascun condomino ad agire per la revoca giudiziale. A questo punto, è possibile ipotizzare quattro possibili esiti: 1) l’assemblea nomina un nuovo amministratore; 2) l’assemblea conferma l’amministratore uscente definendo espressamente – con modifiche, aggiornamenti e integrazioni – le condizioni del rapporto e dell’incarico; 3) l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito al rapporto e all’incarico; 4) l’assemblea, magari riconvocata (per scrupolo del professionista o perché gli sia stato richiesto dai condomini), non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della deliberazione di nomina. È possibile ritenere che solo nelle due ultime ipotesi operi il rinnovo dell’incarico, a giustificare il quale non è il semplice spirare del termine, ma la circostanza che l’assemblea non abbia voluto o potuto determinarsi su condizioni e termini della conferma o sulla nomina di un nuovo amministratore. In altri termini, il rinnovo dell’incarico per eguale durata è ipotizzabile solo nell’ipotesi in cui un passaggio assembleare si sia consumato e si sia accertata la sua infruttuosità o l’assenza di determinazioni di segno diverso rispetto alla conferma del rapporto alle medesime condizioni. Senza questo passaggio procedimentale, la scadenza del termine può determinare solo quella situazione, comunemente indicata, di prorogatio imperii a cui, con la riforma, fa ora espresso riferimento l’articolo 1129, comma 8, del Codice civile: «alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto... ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi». La nuova disciplina, dunque, non tollera manovre dilatorie o evasive da parte dell’amministratore in scadenza, prevedendo, in queste situazioni, precisi effetti: la stringente delimitazione dell’ambito di operatività dei poteri dell’amministratore in regime di prorogatio (solo «attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni») e il mancato riconoscimento di un ulteriore compenso costituiscono chiare indicazioni dirette a dare impulso all’iniziativa dell’amministratore in scadenza, tenuto a convocare l’assemblea per le necessarie determinazioni sulla successiva gestione. La lettura qui proposta consente di trarre due conclusioni: a) delinea con maggiore chiarezza la distinzione tra l’ipotesi del rinnovo dell’incarico (articolo 1129, comma 10, del Codice civile) e quella della prorogatio (articolo 1129, comma 8, del Codice civile), con le diverse e significative conseguenze sul piano dei poteri e del compenso riconosciuti all’amministratore; b) induce a ritenere, anche alla luce del dato letterale della norma, che non vi siano ragioni per confinare la fattispecie del rinnovo solo alla prima scadenza dell’incarico (un anno più un “solo” ulteriore anno), con esclusione di ogni possibilità di rinnovo alle scadenze successive, come pure alcuni commentatori hanno ipotizzato; un tacito rinnovo, dunque, ben può riproporsi, alle condizioni prima richiamate, dopo ogni scadenza, non solo alla prima. IN SINTESI 01 RINNOVO DELL’INCARICO 9 In prossimità della scadenza del suo incarico, l’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea affinché si determini in merito alla successiva gestione. Si possono ipotizzare quattro situazioni: 1) l’assemblea nomina un nuovo amministratore; 2) l’assemblea conferma l’amministratore uscente definendo espressamente le condizioni del nuovo incarico; 3) l’assemblea conferma l’amministratore uscente senza alcuna determinazione in merito alle condizioni del nuovo incarico; 4) l’assemblea non raggiunge i quorum richiesti per la sua costituzione e per l’adozione della deliberazione di nomina. Solo nelle due ultime ipotesi è possibile ritenere che l’incarico si rinnovi per eguale durata 02 PROSECUZIONE In assenza di un passaggio assembleare – quando non si sia accertata la sua infruttuosità o la mancanza di determinazioni di segno diverso rispetto alla conferma del rapporto alle medesime condizioni – la scadenza del termine determina unicamente la prosecuzione dell’incarico (la «prorogatio») cui si riferisce l’articolo 1129, comma 8 del Codice civile. (Vincenzo Colonna, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 20 gennaio 2015) Difetti dell’immobile, denuncia entro 10 anni L'amministratore di condominio, nella gestione delle parti e degli impianti comuni, può accorgersi di «vizi» di questi beni sia in relazione all’incarico conferito per la loro manutenzione straordinaria, sia di gravi difetti conseguenti a una non perfetta esecuzione a regola d’arte della costruzione dell’edificio. In entrambi i casi si tratta di un inadempimento, da parte di un’impresa, agli obblighi derivanti dalla stipula di un contratto d’appalto (come il rifacimento dell’intonaco di una facciata dello stabile o la messa in sicurezza della centrale termica). Le fattispecie che possono riguardare un condominio sono due: a) il contratto di appalto è deliberato dall’assemblea, per esempio, per il restauro dell’edificio; b) il contratto di appalto inerisce alla nuova costruzione o alla ristrutturazione completa di un immobile, venduto successivamente in modo frazionato. Nella prima ipotesi, terminati i lavori, l’amministratore deve effettuare la verifica, eventualmente con il tecnico professionista del condominio e, solo constata la mancanza di difetti, accettare l’opera. Qualora insorgessero vizi occulti, l’amministratore deve denunciarli all’appaltatore, mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno entro sessanta giorni dalla scoperta e, nel caso l’appaltatore non provvedesse alla riparazione, deve agire in giudizio per il risarcimento dei danni entro due anni dalla consegna dell’opera. Nella seconda ipotesi, al riscontrarsi di gravi difetti che minaccino pericoli o, comunque, rendano inservibili le parti comuni del condominio, l’amministratore deve contestarli al costruttore, e non al venditore, a meno che non si tratti della stessa impresa, entro un anno dalla scoperta e deve ricorrere all’autorità giudiziaria entro un successivo anno e sempre che non siano trascorsi oltre dieci anni dalla presentazione in Comune della dichiarazione di ultimazione lavori. Anche se, in questo caso, il condominio non è il committente e, quindi, non è parte contraente dell’appalto, tuttavia per l’inciso «e suoi aventi causa» contenuto nel primo comma dell’articolo 1669 del Codice civile il condominio è eccezionalmente autorizzato a chiamare in causa l’appaltatore. 10 Ma quando decorrono i termini sopra indicati dalla scoperta del vizio o del difetto da quando decorrono? Le sentenza hanno ha sempre affermato che devono essere calcolati a partire dalla reale consapevolezza dell’esistenza dei medesimi e non dalla mera loro prospettazione. Con la recente sentenza 9966/2014 la Cassazione ha confermato il principio stabilendo che: «(...) in tema di garanzia per gravi difetti dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle generiche a carattere esplorativo (Cass. civ. Sez. II, 23 gennaio 2008, n. 1463, tra le altre). L’inizio della decorrenza del termine di decadenza può essere però legittimamente spostato in avanti nel tempo solo quando gli accertamenti tecnici si rendano effettivamente necessari per comprendere appieno la gravità dei difetti e stabilire il corretto collegamento causale, allo scopo di indirizzare verso la giusta parte una eventuale azione del danneggiato. Non necessariamente né automaticamente il decorso del 11 termine è postergato all’esito degli approfondimenti tecnici qualora, come nella specie, si tratti di problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili cause fin dal suo primo manifestarsi (...)». L’amministratore, nell’ipotesi peculiare di pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione, deve quindi tempestivamente convocare una prima assemblea per nominare un tecnico che valuti i vizi e possa riferire gli esiti della sua perizia in una seconda assemblea, che può indire, in base al n uovo articolo 66 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile, direttamente con un’unica raccomandata iniziale. Si rammenta che i vizi di lieve entità, viceversa, devono essere contestati personalmente dai condomini al venditore ai sensi degli articoli 1490 e 1491 del Codice civile. TEMPI E PROCEDURE 01 MANUTENZIONE Quando il contratto di appalto è deliberato dall’assemblea, per esempio, per il restauro dell’edificio, terminati i lavori, l’amministratore deve effettuare la verifica Se insorgessero vizi occulti, deve denunciarli all’appaltatore entro 60 giorni 02 NUOVA COSTRUZIONE Se il contratto di appalto è per la costruzione di un nuovo edificio o la ristrutturazione completa, al riscontrarsi di gravi difetti che minaccino pericoli o, comunque, rendano inservibili le parti comuni del condominio, l’amministratore deve contestarli al costruttore, e non al venditore, a meno che non si tratti della stessa impresa, entro un entro un anno dalla scoperta e deve ricorrere all’autorità giudiziaria entro un successivo anno (Gian Vincenzo Tortorici, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 13 gennaio 2015) Energia Infissi, l'ANFIT lancia l'etichetta energetica su base volontaria La direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente “L’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti”, istituisce un quadro normativo relativo appunto all’etichettatura e all’informazione dei consumatori sul consumo energetico dei prodotti connessi all’energia. Precedentemente obbligatoria solo per gli elettrodomestici, il campo di applicazione si è dunque allargato anche a quei prodotti con impatto significativo, diretto o indiretto, sul consumo di energia. Lo scopo primario è quello di fornire informazioni corrette e pertinenti sul consumo specifico di energia dei prodotti, consentendo agli utilizzatori una scelta mirata verso prodotti che garantiscano il minor consumo di energia durante l’uso, e inducendo gli stessi produttori nella ricerca di migliorie atte a ridurne i consumi. In linea con quanto previsto dalla direttiva, ma anche con la direttiva europea Ecodesign1 emanata dalla Commissione Europea nell’ambito delle misure da attuare per il conseguimento del risparmio energetico, che ne prevede l’obbligatorietà nel 2017, l’ANFIT (Associazione nazionale per la tutela della finestra Made in Italy) ha previsto, su base volontaria, sin dal 2014 l’adozione di una etichetta energetica (o Label Energetico) per i serramenti, che potesse garantire le migliori prestazioni energetiche, sia nel periodo estivo sia in quello invernale degli infissi, e la certezza della provenienza del prodotto. La direttiva 2009/125/UE (ErP) del 21 Ottobre 2009 (GUCE 31/10/2009) ha modificato la direttiva 2005/32/CE EuP, estendendone il campo di applicazione anche agli Energy Related Products, ovvero quei prodotti, come per esempio i serramenti, i materiali isolanti o i rubinetti per l’acqua, 12 che, sebbene non consumino direttamente energia, hanno una diretta relazione con il consumo energetico degli EuP. Il D.Lgs. 15 del 16 febbraio 2011 "Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia” è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 55 del 8 marzo 2011 (fonte www.assil.it). Questa Direttiva fissa un quadro di norme e indica precisi requisiti tecnici ai quali i produttori dovranno attenersi sin dalla fase progettuale per incrementare l’efficienza energetica e ridurre l’impatto ambientale dei prodotti nel loro tempo di esercizio. A questa etichetta, infatti, è abbinato un certificato di origine nel quale sono riportati tutti i riferimenti della commessa di produzione e che funge anche da garanzia per eventuali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Questa etichetta, lanciata in Italia da ANFIT, è attualmente l’unica in vigore nel nostro Paese, in attesa di un label energetico nazionale e di uno europeo. Insieme ad Enea e ad altre associazioni del settore serramentistico, infatti, ANFIT partecipa a un gruppo di lavoro che possa finalmente definirne uno schema nazionale che venga approvato ed adottato dal Ministero competente. L’attuale etichetta energetica è adottabile solo dalle ditte associate ad ANFIT e in possesso di un marchio Quality, rilasciato dalla stessa associazione dopo attenta analisi degli standard di qualità, di realizzazione e di affidabilità nell’uso dei serramenti nel pieno rispetto delle normative nazionali. Ricordiamo che l’etichetta classifica porte e finestre secondo una scala decrescente che va dalla classe A++ alla classe G, variabili in base alle prestazioni energetiche (sia estive che invernali) del serramento, a seconda della zona climatica in cui viene installato; il territorio nazionale, infatti, è stato suddiviso in 6 zone climatiche, così come indicato dal D.P.R. 412/1993 (poi integrato dal D.P.R. 551/19999). I dati riportati consentono al consumatore di identificare immediatamente lo standard qualitativo del serramento e di conoscere il livello di isolamento termico e della prestazione estiva (a garanzia di un risparmio sulle spese di riscaldamento/condizionamento). Il caso della Svizzera Sulla scia dell’iniziativa lanciata da ANFIT, anche la Svizzera ha ufficialmente approvato un’etichetta nazionale (in vigore dal 1° gennaio 2015) che, tuttavia, resta di uso facoltativo da parte dei produttori di serramenti. Come per quella italiana, anche questa etichetta riporta informazioni sull’efficienza energetica degli infissi, classificandoli in sette classi (dalla A – finestre di qualità ottima che consente di guadagnare energia, fino alla G – finestre scadenti che andrebbero sostituite o migliorate), ma in maniera molto più dettagliata: la ripartizione tiene conto anche del coefficiente energetico Uw,eq, che si regola anche sulla differenza fra perdite e guadagni di energia. Inoltre riporta tutta una serie di informazioni sulla qualità dell’infisso, agevolando il consumatore nella scelta finale; in particolare si indicano i coefficienti di trasmissione termica del telaio, del vetro, del distanziatore, il potere isolante del sistema finestra (telaio/vetro), il fattore solare del vetro (cioè il grado di irraggiamento che lo trapassa) e la permeabilità all’aria e all’acqua. (Angelo Pesce, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 febbraio 2014) Legge di stabilità 2015: le novità in energetico materia di agevolazioni fiscali per il risparmio L’articolo 1 comma 47 della legge di stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) ha prorogato, con alcune modifiche, l’attuale sistema di incentivazione fiscale in materia di risparmio energetico. Il recente intervento normativo ha previsto che le agevolazioni fiscali stabilite dall’articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, si applicano, nella misura del 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015. In particolare si tratta delle spese sostenute per eseguire interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti così come meglio individuati dall’articolo 1 commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La medesima detrazione si applica, nella misura del 65 per cento, anche alle spese documentate e 13 rimaste a carico del contribuente: a) per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015; b) per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari di cui all'allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro. Il recente intervento normativo ha esteso questa agevolazione fiscale anche alle spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31 dicembre 2015, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale del 36% prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie. La detrazione del 65% è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Infine, è opportuno ricordare che l’art. 12 del decreto sulle semplificazioni fiscali (decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175), ha eliminato l’obbligo di inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori che proseguono per più periodi d’imposta. (Fausto Indelicato, Il Sole 24 ORE – Tecnici24, 4 febbraio 2014) Professione Arpinge, al via gli investimenti Decolla lo “sblocca-cantieri privato”. Arpinge, la società di investimenti in infrastrutture costituita dalle tre casse previdenziali di architetti-ingegneri (Inarcassa), geometri (Cipag) e periti industriali (Eppi), tiene fede alle promesse e vara i primi cinque progetti in altrettanti settori strategici per un impegno diretto di 22 milioni di euro che ne attiva 68 comprendendo gli apporti di partners e credito bancario. I cinque settori di intervento sono parcheggi, residenze sanitarie e per anziani, efficienza energetica, generazione elettrica da fonti rinnovabili e riqualificazione di immobili a uso ricettivo e culturale: si tratta di progetti di media dimensione, fra i 10 e i 45 milioni ciascuno, localizzati in sette regioni, per il 41% al nord, per il 40% al centro e per il 19% al sud. Coerentemente alla missione che si è data la società, tutti gli interventi puntano a sbloccare cantieri fermi per carenza di finanza per lo sviluppo o per crisi finanziaria dei promotori. «Abbiamo individuato - dice Giuseppe Santoro, presidente di Arpinge e vicepresidente di Inarcassa - i primi cinque mercati di intervento e selezionato le migliori opportunità tra quelle di ciascun ambito. Siamo orgogliosi di avere potuto dare, come effetto derivato ma non secondario, un primo contributo alla ripresa del lavoro per le professioni tecniche». I due progetti più innovativi del portafoglio sono «Free Conad», un piano di efficientamento energetico dei punti vendita Conad (di cui riferiamo nell'articolo qui a fianco), e «Rsa Gran Torino» che costituisce il primo intervento di un piano nel settore delle strutture residenziali per anziani autosufficienti e non, con la realizzazione nella periferia torinese di una struttura con 190 posti letto. Partner di Arpinge, che avrà il 70% del capitale della «Immobiliare sociale Torino», sarà Anteo, cooperativa sociale con larga esperienza nella costruzione e gestione di Rsa. Il progetto Il piano di Arpinge in questo settore prevede lo sviluppo di altri progetti, ma anche la messa a punto di modelli innovativi per il financing del settore socio-sanitario, che potrebbe contemplare l’emissione di titoli quotati su mercati regolamentati e/o la promozione di Sicaf o fondi di 14 investimento specializzati. «Stiamo studiando - dice l’amministratore delegato di Arpinge, Federico Merola - forme virtuose di possibile sostegno finanziario alle infrastrutture sociali di questo tipo da proporre anche alle autorità politiche per conciliare, con specifiche garanzie e fondi rotativi di credito agevolato, le esigenze delle infrastrutture sociali con quelle di investitori di natura previdenziali». Arpinge, che ha una dotazione iniziale di 100 milioni e un obiettivo di 500 milioni, guarda al modello dei fondi pensione nord-americani e anglosassoni. Un approccio diverso da investitori puramente finanziari come fondi pensioni o fondi infrastrutturali. «Il nostro progetto - sottolinea Merola - nasce dalla consapevolezza delle opportunità date dall’impiego di risparmio previdenziale in capitale fisso produttivo. La logica è da promotore industriale, analoga a quella di esempi esteri di successo che hanno dimostrato i significativi benefici di questa impostazione per investitori ed economia reale». In questa chiave innovativa anche le proposte che Arpinge intende avanzare a Demanio e Cdp. Sul primo fronte si proporrà la riqualificazione di immobili mediante lo strumento della «concessione di valorizzazione» che mette in relazione stretta la capacità del bene di generare flussi di cassa con il prezzo da pagare alla Pa. Anche a Cdp Investimenti sgr Arpinge vuole proporre «formule di stampo privatistico per possibili operazioni su immobili». (Giorgio Santilli, Il Sole 24 ORE – Impresa&Territori, 4 febbraio 2015) Gestione studio, il bonus sui nuovi assunti vale anche per i professionisti Circolare dell'Inps per spiegare e rendere con ciò operativa la misura di cui all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015), che ha introdotto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La durata dell'esonero è stabilita dalla legge in un triennio a decorrere dalla data di assunzione del lavoratore, che deve intervenire nell'arco di tempo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015. Il beneficio si applica a tutti i datori di lavoro privati (anche nel settore agricolo, con misure, condizioni e modalità di finanziamento specifiche), sia che abbiano natura imprenditoriale (art. 2082 codice civile) sia che non l'abbiano (ad esempio associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc...). Dunque anche gli studi professionali che assumono a tempo indeterminato un lavoratore che non ha avuto un contratto fisso nei sei mesi precedenti potranno avere l'esenzione contributiva totale per tre anni. Restano esclusi dal beneficio i contratti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. L'esonero contributivo in oggetto spetta a condizione che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, il lavoratore non sia stato occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, con contratto a tempo indeterminato. «Inoltre - spiega l'Inps - allo scopo di ridurre il rischio di precostituzione artificiosa dei presupposti per l'applicazione del beneficio non conformi all'obiettivo della norma, il Legislatore ha escluso l'applicazione dell'esonero medesimo laddove, nell'arco dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2015, il lavoratore assunto abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l'incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell'art. 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo». La parte più interessante della circolare è quella sulle condizioni per l'accesso all'agevolazione. In sostanza l'Inps spiega che l'obiettivo della norma è favorire l'occupazione stabile, le assunzioni a 15 tempo indeterminato. «Le risorse che finanziano la misura di cui si tratta sono preordinate, infatti, a "promuovere forme di occupazione stabile" attraverso lo strumento delle nuove assunzioni a tempo indeterminato. Tant'è che, con una visione decisamente innovativa rispetto alle norme che nel tempo si sono succedute in materia di incentivi all'occupazione, la condizione soggettiva del lavoratore che integra il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo viene individuata nell'assenza, nei sei mesi precedenti l'assunzione, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La finalità ultima perseguita con l'introduzione del beneficio contributivo in oggetto è quindi quella di promuovere la massima espansione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato. In questa prospettiva, la specifica regolamentazione introdotta con la Legge di stabilità 2015 reca disposizioni speciali che prevalgono sui principi generali del citato art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012, con specifico riferimento alle condizioni ostative previste dalla lettera a), della citata norma». Di conseguenza, prosegue l'Inps, le assunzioni a tempo indeterminato, con l'unico vincolo dei sei mesi, fruiscono dell'esenzione contributiva triennale anche se sono state fatte in adempimento ad obblighi di legge. «E' da ritenere che le assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge illustrate nell'ambito della presente circolare, fruiscano dell'esonero contributivo di cui all'articolo unico, commi 118 e seguenti della Legge di stabilità 2015 a prescindere dalla circostanza che costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro. A titolo meramente esemplificativo, può fruire dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 5, comma 4-quater, del d.lgs. n. 368/2001, assuma a tempo indeterminato il lavoratore con il quale, nel corso dei dodici mesi precedenti, ha avuto uno o più rapporti di lavoro a termine per un periodo complessivo di attività lavorativa superiore a sei mesi. Ovviamente lo stesso vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato. Allo stesso modo, ha diritto all'esonero contributivo introdotto dalla Legge di stabilità 2015 il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, in attuazione dell'obbligo previsto dall'art. 47, comma 6, della legge n. 428/1990, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale, assuma a tempo indeterminato lavoratori a termine che non siano passati alla sue dipendenze». (Alessandro Arona, Il Sole 24 ORE – Edilizia e Territorio on line, 3 febbraio 2015) Sicurezza sul lavoro Registro infortuni ancora da abolire A sette anni di distanza dal Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) si attende ancora l’emanazione dei decreti per l’attuazione di alcune disposizioni che potrebbero semplificare i vari e numerosi adempimenti a carico del datore di lavoro. Questo è un esempio del fatto che la materia della sicurezza sul lavoro non sempre suscita la necessaria attenzione del legislatore. Per quanto riguarda il Testo unico, alcuni decreti sono stati emanati nel 2014, ma numerosi altri restano nel limbo delle competenze tra Stato e Regioni. Alcuni di questi sono infatti legati all’attuazione del decreto che il ministro del Lavoro avrebbe dovuto adottare, d’intesa con quello per le riforme e delle innovazioni nella Pubblica amministrazione, entro 180 giorni dalla entrata in vigore del Tu. Il decreto, in base all’articolo 8, comma 4 del Testo unico avrebbe dovuto definire le regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del Sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione infortuni nei luoghi di lavoro (Sinp). Proprio alla realizzazione del Sinp sono state legate le modalità di partecipazione delle Forze armate e di polizia, nonché alcuni adempimenti formali e documentali tra i quali la soppressione del registro infortuni e degli esposti agli agenti 16 cancerogeni e biologici che, nel frattempo, in relazione alle procedure informatiche autonomamente introdotte, non trovano più alcuna utilità, anche formale, per la sicurezza. A tale ritardo si aggiunge la mancata operatività dei comitati regionali di coordinamento che, istituiti inizialmente dall’articolo 27 del Dlgs 626/1994 e richiamati dal Dpcm del 21 dicembre 2007 e per ultimo dall’articolo 7 del Testo unico, non hanno trovato pratica attuazione con la conseguente mancata programmazione e uniformità di interventi in ambito regionale, che alcune volte vengono duplicati. Un possibile intervento risolutore era riposto nel Jobs act ma non sembra che l’attuale formulazione risolva il problema. Infatti, pur essendo prevista l’Agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, essa dovrebbe essere istituita solo in seconda battuta, in alternativa, cioè, alle misure di “coordinamento” dell’attività ispettiva nei luoghi di lavoro. Si tratta, in verità, di una norma già esistente nel nostro ordinamento. Infatti l’articolo 5 della legge 628/1961, ribadito poi dall’articolo 3 del Dl 463/1983 conferisce all’ispettorato del lavoro i compiti di coordinamento dell’attività ispettiva con quella svolta in materia contributiva dall’Inps e dall’Inail. Iniziativa che, malgrado i numerosi successivi interventi ministeriali, non è stata mai realizzata: gli stessi istituti vi si sono sempre sottratti. Non ha avuto maggior fortuna il coordinamento in materia di sicurezza sul lavoro, benché previsto dalle norme sopra richiamate. L’ultima speranza è riposta nella riforma costituzionale dell’articolo 197, con particolare riferimento al Titolo V, con un eventuale ritorno della materia sulla sicurezza del lavoro alle competenze esclusive dello Stato. In tal caso scomparirà la Commissione permanente Stato-Regioni, che finora ha costituito un forte rallentamento all’emanazione delle disposizioni normative di secondo livello, e sarà ricondotta all’unitarietà dell’ispezione del lavoro la complessiva attività di vigilanza in tutti i suoi aspetti, anche quelli della sicurezza, nell’ambito della costituenda Agenzia. (Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Norme e Tributi, 4 febbraio 2015) Legge e prassi (G.U. 5 febbraio 2015, n. 29) Ambiente AUTORITA' DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO 17 COMUNICATO Avvio della partecipazione sul «Progetto di Piano di gestione delle acque del Distretto idrografico del fiume Serchio - Primo aggiornamento». (G.U. 14 gennaio 2015, n. 10) AUTORITA' DI BACINO PILOTA DEL FIUME SERCHIO COMUNICATO Avvio della partecipazione sul «Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto idrografico del fiume Serchio». (G.U. 14 gennaio 2015, n. 10) MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 ottobre 2014 Istituzione del Centro di referenza nazionale per le indagini diagnostiche sui mammiferi marini spiaggiati (C.Re.Di.Ma), presso la sede di Genova dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. (G.U. 16 gennaio 2015, n. 12) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 dicembre 2014 Cofinanziamento nazionale del progetto Life + «Coastal lagoon long term management» n. LIFE13 NAT/IT/000115, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 55/2014. (G.U. 19 gennaio 2015, n. 14) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 dicembre 2014 Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «RESTO con LIFE - Island conservation in Tuscany, restoring habitat not only for bird» - LIFE13 NAT/IT/000471, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 60/2014). (G.U. 19 gennaio 2015, n. 14) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 12 gennaio 2015 Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni 20, 21 e 24 ottobre 2013 nel territorio della regione Toscana. (Ordinanza n. 218). (G.U. 19 gennaio 2015, n. 14) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 dicembre 2014 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Grosseto. (G.U. 20 gennaio 2015, n. 15) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 dicembre 2014 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ferrara. (G.U. 20 gennaio 2015, n. 15) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 29 dicembre 2014 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Forli-Cesena. (G.U. 20 gennaio 2015, n. 15) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 18 DECRETO 29 dicembre 2014 Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Mantova e Pavia. (G.U. 20 gennaio 2015, n. 15) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Proroga della validita' del decreto di pronuncia di compatibilita' ambientale relativo al progetto della Centrale termoelettrica di Presenzano. (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ORDINANZA 15 gennaio 2015 Ulteriori disposizioni di protezione civile relative agli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011. (Ordinanza n. 219). (G.U. 24 gennaio 2015, n. 19) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE COMUNICATO Avviso relativo al bando pubblico per l'attribuzione di contributi economici a soggetti pubblici e privati per azioni aggiuntive e funzionali a progetti e programmi in materia di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti, già finanziati in quota parte dall'unione europea. (G.U. 27 gennaio 2015, n. 21) AUTORITA' DI B ACINO DEI FI UMI I SONZO, TAGLIAMENTO, LIV ENZA, PIAV E, BRENTABACCHIGLIONE COMUNICATO Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali.) (G.U. 28 gennaio 2015, n. 22) AUTORITA' DI BACINO DEI FIUMI LIRI-GARIGLIANO E VOLTURNO COMUNICATO Adozione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico-rischio frana-Bacini Liri Garigliano e Volturno - regione Lazio relativamente al comune di Minturno. (G.U. 28 gennaio 2015, n. 22) AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE COMUNICATO Aggiornamento del Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico del bacino dell'Adige regione Veneto. (G.U. 29 gennaio 2015, n. 23) AUTORITA' DI B ACINO DEI FI UMI I SONZO, TAGLIAMENTO, LIV ENZA, PIAV E, BRENTABACCHIGLIONE E AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME ADIGE COMUNICATO Consultazione della procedura di valutazione ambientale strategica, relativa al Piano di gestione del rischio alluvioni del distretto idrografico delle Alpi Orientali. (15A00686) (G.U. 30 gennaio 2015, n. 24) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 dicembre 2014 Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + SMART4Action «Sustainable monitoring And Reporting To Inform Forest - and Environmental Awareness and Protection» - LIFE13 ENV/IT/000813, di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 66/2014). (G.U. 04 febbraio 2015, n. 28) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 dicembre 2014 Cofinanziamento nazionale del progetto Life + SelPiBioLife n. LIFE13 BIO/IT/000282 «Selvicoltura innovativa per accrescere la biodiversità dei suoli in popolamenti artificiali di pino nero», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (Decreto n. 67/2014). (G.U. 04 febbraio 2015, n. 28) AUTORITA' DI B ACINO DEI FI UMI I SONZO, TAGLIAMENTO, LIV ENZA, PIAV E, BRENTABACCHIGLIONE COMUNICATO Aggiornamento di alcune tavole del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Tagliamento. (G.U. 04 febbraio 2015, n. 28) Economia e Fisco MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 24 dicembre 2014 Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. (G.U. 14 gennaio 2015, n. 10) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 15 gennaio 2015 Norme per la trasparenza nel collocamento dei titoli di Stato. (G.U. 17 gennaio 2015, n. 13) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 dicembre 2014 Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Regionale (POR) Campania FSE dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, per le annualità dal 2007 al 2013, al netto del prefinanziamento del 7,5 per cento. (Decreto n. 56/2014). (G.U. 19 gennaio 2015, n. 14) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 dicembre 2014 Integrazione del finanziamento a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di azione coesione della regione Campania. (Decreto n. 57/2014). (G.U. 19 gennaio 2015, n. 14) 19 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 ottobre 2014 Individuazioni di mutui e prestiti obbligazionari ad attivazione differita ovvero attivati con ritardo rispetto alla decorrenza dell'autorizzazione legislativa di spesa da parte delle Regioni, province ed enti locali, autorizzati da specifiche disposizioni normative a seguito di calamita' naturali. (G.U. 21 gennaio 2015, n. 16, S.O. n. 5) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 29 dicembre 2014 Garanzia dello Stato sull'esposizione di Cassa depositi e prestiti S.p.a. per i finanziamenti bancari a favore dei beneficiari della tariffa incentivante di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. (G.U. 22 gennaio 2015, n. 17) DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2015, n. 3 Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti. (G.U. 24 gennaio 2015, n. 19) Energia MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 15 gennaio 2015 Riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014 dei comuni, in attuazione dell'articolo 1, comma 122, della legge 13 dicembre 2010, n. 220. (G.U. 28 gennaio 2015, n. 22) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 9 dicembre 2014 Adeguamento alle nuove norme in materia di aiuti di Stato previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 dello strumento dei contratti di sviluppo, di cui all'art. 43 del decreto-legge n. 112/2008. (G.U. 29 gennaio 2015, n. 23) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 13 novembre 2014 Determinazione del contributo per l'anno 2014 all'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) e relative modalità di versamento per l'effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249. (15A00577) (G.U. 30 gennaio 2015, n. 24) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Adozione del decreto 16 gennaio 2015 recante modalità e criteri per le importazioni e le esportazioni di energia elettrica per l'anno 2015. (15A00595) (G.U. 02 febbraio 2015, n. 26) Immobili MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 5 dicembre 2014 Incremento della dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli. (G.U. 20 gennaio 2015, n. 15) 20 Pubblica Amministrazione MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 24 dicembre 2014 Aggiornamento del tasso da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese. (G.U. 14 gennaio 2015, n. 10) AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA DECRETO 15 dicembre 2014 Approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2015. (G.U. 14 gennaio 2015, n. 10) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 dicembre 2014 Approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2015 e per il triennio 2015-2017. (G.U. 15 gennaio 2015, n. 11, SO. n. 3) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 gennaio 2015 Determinazione delle quote unitarie di spesa delle Amministrazioni statali interessate alla gestione per conto dello Stato presso l'INAIL, per l'esercizio 2012. (G.U. 27 gennaio 2015, n. 21) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° dicembre 2014 Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2014. (G.U. 27 gennaio 2015, n. 21) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DETERMINA 8 gennaio 2015 Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell'art. 38, comma 2-bis e dell'art. 46, comma 1-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di codice degli appalti. (Determina n. 1). (G.U. 28 gennaio 2015, n. 22) MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 21 gennaio 2015 Nuove modalità e termini per il riparto e l'attribuzione a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione o fusione per incorporazione. (G.U. 29 gennaio 2015, n. 23) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 26 gennaio 2015 Criteri e modalità per il deposito telematico dei titoli della proprietà industriale. (15A00607) (G.U. 30 gennaio 2015, n. 24) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 23 gennaio 2015 Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni. (G.U. 03 febbraio 2015, n. 27) COMMISSIONE DI GARANZ IA PER L'ATTUAZ IONE DELLA LE GGE SULL O SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI DELIBERA 19 gennaio 2015 Interpretazione dell'articolo 13, comma 1, lettera h), della legge 146 del 1990, e successive 21 modificazioni. (Delibera n. 15/12). (G.U. 04 febbraio 2015, n. 28) AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE DELIBERA 21 gennaio 2015 Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del decreto legislativo 33/2013). (Delibera n. 10). (G.U. 04 febbraio 2015, n. 29) Sicurezza 22 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 24 novembre 2014 Recepimento della direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli. (G.U. 15 gennaio 2015, n. 11) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 29 dicembre 2014 Recepimento della direttiva 2014/38/UE della Commissione, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'inquinamento acustico. (G.U. 15 gennaio 2015, n. 11) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 novembre 2014, n. 201 Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. (G.U. 20 gennaio 2015, n. 15) MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI COMUNICATO Decimo elenco, di cui al punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'articolo 71, comma 11, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106. (G.U. 24 gennaio 2015, n. 19) AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI COMUNICATO Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus, del 21 gennaio 2015. (G.U. 27 gennaio 2015, n. 21) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all'organismo «Kiwa Cermet Italia spa», in Granarolo dell'Emilia. (G.U. 02 febbraio 2015, n. 26) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici all'organismo «Italiana Ispezioni srl», in Benevento. (G.U. 02 febbraio 2015, n. 26) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO COMUNICATO Rinuncia dell'organismo «Kiwa Italia spa», in San Vendemiano all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/01. (G.U. 02 febbraio 2015, n. 26) 23 Giurisprudenza Condominio Tribunale di Milano - Sezione XIII - Sentenza 22 luglio 2014 n. 9629 NOTA Sopraelevazione, condòmini da indennizzare anche se l'altezza del fabbricato non cambia Il diritto dei condòmini a percepire l'indennizzo per le sopraelevazioni fatte dal proprietario dell'attico (articolo 1127 ultimo comma c.c.), non presuppone necessariamente il superamento dell'altezza originaria dell'edificio. Infatti, «l'indennità è dovuta non solo nel caso di realizzazione di nuovi piani ma anche nel caso di trasformazione di locali preesistenti, mediante l'incremento delle superfici e delle volumetrie a prescindere dall'aumento dell'altezza del fabbricato». Lo ha stabilito il Tribunale di Milano, sentenza 22 luglio 2014 n. 9629, rifacendosi all'indirizzo stabilito dalle Sezioni unite della Cassazione con la sentenza 16794/2007. La vicenda riguardava il recupero di un sottotetto a fini abitativi per una superficie complessiva di 80 mq realizzato mediante l'innalzamento della falda di copertura di 30/40 cm. Parti comuni - Secondo un altro precedente di Legittimità, sempre citato dalla sentenza, «l'indennità trae fondamento dell'aumento proporzionale del diritto del proprietario che realizza la sopraelevazione sulle parti comuni». In altri termini, «per effetto della sopraelevazione il proprietario dell'ultimo piano aumenta a scapito, degli altri condomini, il suo diritto sulle parti comuni dell'edificio, sicché l'obbligo di corrispondere l'indennità deriva dalla maggiore utilizzazione da parte del primo del suolo comune sul quale sorge l'edificio (Cassazione n. 12880/2005). Mentre è del tutto irrilevante il fatto che parte dello spazio ricavato sia stato riempito da un «pacchetto di isolamento», risultando accertato che il convenuto alzando la falda del tetto, si è appropriato di un spazio che prima era comune, escludendone gli altri condomini. «Sicché prosegue il testo - l'indennità è dovuta per l'intera volumetria realizzata, senza distinzione tra area destinata a particolari materiali di nuova costruzione ed isolamento e spazi interni non occupati da detti materiali». Determinazione dell'indennità - Nel caso di sopraelevazione di un solo piano, la determinazione dell'indennità, a norma dell'articolo 1127 ultimo comma c.c., «deve essere effettuata assumendo come elemento base del calcolo il valore del suolo sul quale insiste l'edificio o la parte di esso che viene sopraelevata, dividendo, poi, il relativo importo per il numero dei piani, compreso quello di nuova costruzione, e detraendo, infine, dal quoziente così ottenuto, la quota che spetterebbe al condomino che ha eseguito la sopraelevazione». La sentenza ricorda poi che tale indennità è oggetto di un «debito di valore» per cui è dovuta anche la rivalutazione monetaria del credito con decorrenza dal giorno dell'ultimazione dei lavori di sopraelevazione. È stata respinta invece la domanda di riduzione in pristino in quanto la Ctu ha escluso che l'innalzamento della falda del tetto abbia comportato un danno al decoro architettonico, «trattandosi di un innalzamento percentualmente irrilevante sulla dimensione della facciata e non avendo il resistente innalzato la quota esterna dell'estradosso del colmo». (Francesco Machina Grifeo, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 13 gennaio 2015) 24 Edilizia e Urbanistica Corte di cassazione - Sezione II - Sentenza 5 febbraio 2015 n.2109 NOTA Va demolita la veranda sull'attico che lede il decoro dell'edificio La veranda in alluminio e lamiera adibita a camera da letto ed edificata abusivamente sulla terrazza di un palazzo a due passi da San Pietro reca un'offesa al decoro che può essere sanata solo dalla demolizione. La Cassazione, con la sentenza 2109, conferma l'ordine di demolizione di una veranda che la proprietaria era decisa a mantenere, negando la disarmonia con l'edificio e giocandosi anche la carta della prescrizione: la stanza era stata costruita, nell'86 da un precedente proprietario. Per i giudici però l'unica soluzione è il “piccone”. Una scelta quasi “dettata” dalla 25 perizia. Secondo il consulente il corpo di fabbrica nulla aveva a che fare con la composizione prevista dal progettista, era posto in maniera occasionale e incombeva sulla facciata principale. La grave lesione, desumibile già dalla tecnica di costruzione, risparmiava al giudice l'obbligo di trovare un accomodamento meno radicale della demolizione, come chiesto dalla proprietaria della camera “con vista”. L'opera, spiegano i giudici, rientra nella nozione di intervento sulla porzione di piano di proprietà personale, perché riguarda un bene esclusivo, come quelli menzionati nell'articolo 1122 del Codice civile, che non può essere modificato in danno della cosa comune. E il danno va individuato in base all'articolo 1120 che indica gli interessi dei condomini che non possono essere lesi neppure con le innovazioni votate dalla maggioranza dell'assemblea: tra queste ci sono quelle che pregiudicano stabilità e decoro architettonico dell'edificio. Un'indicazione recepita anche dal legislatore che, con la riforma del condominio, ha completato l'articolo 1122 recependo l'insegnamento espresso anche in questa occasione dalla giurisprudenza. (Patrizia Macciocchi, Il Sole 24 ORE – Quotidiano del Diritto, 6 febbraio 2015) Sicurezza Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 3 febbraio 2015 n. 1917 NOTA Niente responsabilità del datore se il dipendente si fa male per colpa propria Non sempre è il datore a doversi assumere la responsabilità per l'incidente avvenuto sul luogo di lavoro. Ci sono dei casi in cui la colpa deve essere ricondotta esclusivamente al lavoratore senza possibilità di equivoci. Lo precisa la Cassazione con la sentenza n. 1917/15. I fatti. - Alla base una vicenda che ha visto protagonista un lavoratore che - smontando una gru aveva avuto la peggio. Nel caso concreto la Corte territoriale aveva sottolineato come la condotta del dipendente fosse sfornita di ogni movente razionale e probabilmente riconducibile «a un puro istinto ludico dell'interessato e pertanto in presenza di un fattore causale imprevedibile e inevitabile da solo sufficiente a cagionare l'evento e a escludere ogni responsabilità della società datrice». Contro la decisione aveva proposto ricorso l'Inail evidenziando l'erronetà della pronuncia nel non aver debitamente considerato la categoria del rischio elettivo ed escludere il nesso di causalità tra la prestazione lavorativa e il danno determinatosi finendo per esonerare la società datrice dalla prova della stessa culpa in vigilando. Un co mportamento abnorme - La Cassazione ha precisato come nella fase di merito i giudici avessero già evidenziato l'abnormità del comportamento del lavoratore facendo così corretta applicazione della nozione di rischio elettivo «dal momento che fondava tale giudizio sulla esclusione della funzionalità del comportamento medesimo dall'esecuzione dell'operazione di smontaggio della gru cui era addetto». L'Inail, invece, erroneamente a giudizio dei Supremi giudici, si era mosso sul fronte opposto eccependo come quel comportamento - per quanto imprudente fosse giustificabile e potesse rientrare nel nesso causale tra prestazione e danno e integrare, quindi, gli estremi del rischio elettivo. La Cassazione ha accolto la tesi dei giudici di merito secondo cui non poteva essere riconosciuta nel caso di specie l'inadempimento dell'obbligo di sicurezza anche sub specie della culpa in vigilando per essere desumibile appunto dalle pacifiche modalità di svolgimento dell'evento l'imprevedibilità e inevitabilità dello stesso. Alcune riflessioni - Una decisione questa in controtendenza rispetto al riconoscimento pressochè unanime della responsabilità del datore anche in casi molto dubbi. Si pensi, infatti, che i giudici del Palazzaccio hanno recentemente riconosciuto la responsabilità del datore anche nel caso in cui l'infortunio era capitato di notte a cantiere chiuso per non aver adoperato tutta la diligenza nel creare un'adeguata barriera contro l'intrusione dei lavoratori stessi o di terzi che per l'appunto entrando nell'area si erano infortunati (Cassazione penale n. 43168/2014). (Giampaolo Piagnerelli, Il Sole 24 ORE – Guida al Diritto, 3 febbraio 2015) 26 Sicurezza Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori (Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Cantieri24, 5 febbraio 2015) 1. Compiti e funzioni del Cse Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, anche detto coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell'opera, è la figura professionale definita dal punto f) del comma 1 dell'Articolo 89 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del decreto, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice Il ruolo del Coordinatore per l'esecuzione è, quindi, un ruolo assolutamente operativo, che prende forma e sostanza al momento dell'inaugurazione delle opere. È un professionista esecutivo quindi, che segue punto per punto, passo dopo passo il corretto andamento dei lavori. Questi i suoi compiti: a. Verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (PSC ndr) ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b. verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS, redatto dai datori di lavoro, dai dirigenti o dai preposti delle ditte esecutrici), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c. organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione. d. Oltre ad avere funzioni estremamente mirate e destinate alla costruzione, alla pratica del lavoro in senso stretto, ricopre anche ruoli per quanto riguarda le parti sociali, in raccordo con il RLS. In particolare, durante i lavori: verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. 27 2. L'attività di coordinamento e controllo L'articolo 92 del D.Lgs. 81/2008 prevede, al comma 1, lettera a), che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provveda a verificare “con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento”. Quanto prescritto dall'articolo implica alcune specifiche mansioni che devono essere assolte dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori e delle conseguenti responsabilità; si tratta, in questo senso di dare corso ad una serie di azioni che prevedono: - la completa e continua conoscenza di quello che avviene in cantiere in materia di sicurezza, tutela della salute e provvedimenti conseguenti; - la verifica della rispondenza di quanto realmente in corso nel cantiere rispetto alle misure previste 28 dal piano di sicurezza e coordinamento; - svolgimento di periodiche riunioni di coordinamento (delle quali redigere dettagliati verbali) con i soggetti preposti all'organizzazione dei lavori e con specifiche responsabilità in merito alla prevenzione della salute e della sicurezza; - una continua attività di sorveglianza sulla effettiva attuazione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento o impartite direttamente dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori; - una attività di costante monitoraggio sulla effettiva efficacia delle misure previste includendo anche la valutazione e l'eventuale integrazione con misure aggiuntive ritenute necessarie in relazione a specifiche lavorazioni o situazioni operative. Tutto questo porta ad alcuni elementi di sintesi che devono essere ben presenti nello svolgimento dell'attività di coordinatore per l'esecuzione dei lavori: - analisi approfondita del piano di sicurezza e coordinamento prima dell'inizio dei lavori - verifica del piano operativo della sicurezza presentato dall'impresa esecutrice; - efficacia delle misure adottate e del controllo sulla loro applicazione; - chiarezza e tempestività delle istruzioni fornite. Lo strumento che risponde e attua soprattutto questo ultimo punto è costituito dalle riunioni di coordinamento che periodicamente il coordinatore per l'esecuzione dei lavori svolge con i soggetti destinatari della responsabilità sulla sicurezza e i cui contenuti sono riportati nel verbale di coordinamento. Si tenga infatti presente che sono previste a carico del coordinatore per l'esecuzione dei lavori sanzioni di particolare gravità in caso di mancato rispetto degli propri obblighi. In proposito l'art. 158, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 prevede che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sia punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.740 a 7.014,40 euro qualora non verifichi, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento. Si deve aggiungere, per completezza che, in ogni caso, la mancata verifica della corretta applicazione delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento non esonera da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori. Provincia di ................. Comune di ................ Lavori di ................ VERBALE DI COORDINAMENTO art. 92, D.Lgs. 81/2008 Data ...................... N. ordine ............... LAVORI DI ................................................................................................................. LOCALITA' ................................................................................................................. CONTRATTO N. .......................................................................................................... IMPORTO LAVORI IN APPALTO ................................................................................... IMPRESA AGGIUDICATATRIA ..................................................................................... DIRETTORE DEI LAVORI ........................................................................................... COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI ..................................................... L'anno duemila ............... il giorno ............... (...) del mese di ...................................... Il sottoscritto ............... in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, previo adeguato preavviso trasmesso a mezzo .................. con la convocazione per la data odierna, presenti: ....................... per l'Esecutore dei lavori in qualità di ......................... ........................per la Stazione appaltante in qualità di ...................... ........................per .............................. in qualità di ...................... VISTI - gli articoli 92 e 100 del d.lgs. 81/2008 smi; - il piano di sicurezza e coordinamento redatto da ........................................ - il piano operativo per la sicurezza redatto da ............................................ - quanto emerso dalla riunione di coordinamento tenuta in data .......... ore ..................... con i soggetti indicati in premessa, CONSIDERATI I seguenti elementi emersi nella visita svolta in data ......................... e relativi a: - mancato completamento di ............................... - non adeguata protezione di ..................... - presenza in cantiere di manodopera sprovvista dei dispositivi di protezione individuale 29 relativamente a caschi, cinture di sicurezza ............... - effettuazione delle lavorazioni di ....................... senza applicazioni delle richieste precauzioni indicate dal piano di sicurezza e coordinamento riportate al capitolo ............ punto ................ - posizionamento non adeguato di materiale infiammabile nei pressi di ................ anziché, come previsto, nel deposito ..................... SONO STATE ESAMINATE nel corso della riunione le problematiche relative ai vari punti emersi dalla richiamata visita in cantiere effettuata in data ..................... e sono state concordate le seguenti azioni: - ...................................................................................................................... - ...................................................................................................................... - ...................................................................................................................... che verranno poste in essere istantaneamente oltre alle seguenti misure: - ...................................................................................................................... - ...................................................................................................................... - ...................................................................................................................... che verranno poste in essere nel termine di ......... giorni dal presente verbale da parte di .................................................................................................................................. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha poi fornito ogni chiarimento in merito alle problematiche riguardanti i rischi che le fasi lavorative indicate possono comportare con particolare riferimento alle eventuali interferenze tra attività e lavorazioni che potranno svolgersi contemporaneamente. Per le successive lavorazioni previste dal cronoprogramma delle opere e che dovranno essere eseguite nei prossimi giorni, il coordinatore dell'esecuzione dei lavori ha disposto che: - ...................................................................................................................... - ...................................................................................................................... - ...................................................................................................................... I lavori indicati dovranno essere svolti con particolare attenzione specialmente nelle aree ............. dove sono possibili delle sovrapposizioni e interferenze che potrebbero costituire elementi di pericolosità a seguito della presenza di .................................................. Qualora, nel procedere dei lavori, dovessero modificarsi le condizioni di lavoro o le sequenze di attività, sarà cura di ciascuna ditta contattare il coordinatore in fase di esecuzione mettendolo al corrente delle nuove problematiche rispetto alle quali il coordinatore provvederà ad 30 aggiornare adeguatamente il piano di sicurezza e ripromuovere il coordinamento al fine dell'eliminazione dei rischi che tale nuove situazioni potrebbero comportare. La riunione di coordinamento si conclude alle ore ............................. Con la firma riportata in calce ciascuno degli intervenuti attesta: - di aver preso atto delle dettagliate informazioni ricevute sui rischi specifici esistenti nelle aree di cantiere in cui l'impresa che rappresentano è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottarsi in relazione all'attività di cantiere; - l'avvenuto coordinamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del cantiere; - che rimane a carico di ogni impresa la valutazione e l'adozione di idonee misure di prevenzione inerenti i rischi propri dell'attività, della formazione dei lavoratori e del rispetto delle norme di sicurezza da parte degli stessi; - di provvedere, nei tempi indicati dal presente verbale, ad effettuare tutti gli adeguamenti e interventi richiesti dal coordinatore. Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene sottoscritto come appresso. Un esemplare del presente atto viene consegnato a ............................ e dovrà essere depositato in cantiere e custodito unitamente a tutti i documenti relativi alle misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute prescritte per i lavori in corso di esecuzione. ..... li ..... visto Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori ________________________ Il Responsabile dei lavori _______________________ Impresa ________________________ Impresa ________________________ Come emerge con chiarezza nell'ambito dell'attività che deve essere svolta dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le riunioni di coordinamento rivestono un'importanza centrale, non soltanto riguardo l'attribuzione di responsabilità per eventuali difformità normative (possibili sanzioni) o non auspicabili incidenti, ma diventano il momento di verifica effettiva e controllo della situazione di cantiere che può essere accertata solo con una presenza continua ed efficace (fare verbali e impartire istruzioni scritte) e una continua interlocuzione delle parti. 3. I poteri del CSE in caso di difformità dei lavori In caso di non corretta applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento o di non corretta applicazione delle relative procedure di lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 31 a) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) e 97 comma 1 (Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria), e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; b) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. In buona sostanza, quindi, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: 1) Verifica il rispetto degli obblighi di sicurezza e salute dei lavoratori autonomi (idoneità tecnico professionale, attrezzature di lavoro, DPI, tesserino riconoscimento, cooperazione in caso di interferenza, rispetto delle indicazioni del coordinatore, rispetto PSC e POS). In caso di rilievo di inadempienze, situazioni contrattuali e /o organizzative anomale segnala al committente e alle imprese la difformità. 2) In base al programma dell'attività esecutiva, o se ne ravvisa la necessità, effettua sopralluoghi sul cantiere, anche accompagnato dal capo cantiere, per verificare la corretta applicazione operativa del PSC (e delle procedure complementari e di dettaglio qualora previste) da parte delle imprese o dei lavoratori autonomi. In caso di inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, delle procedure complementari e di dettaglio o alle normative antinfortunistiche, contesta immediatamente quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti, riportando il tutto sul verbale di sopralluogo. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, sospende la fase di lavoro, impartisce le prescrizioni d'adeguamento necessarie, e verifica l'attuazione di quanto impartito, in caso di esito positivo svincola le attività sospese. 3) In caso di inosservanze alle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, o a quanto previsto alle disposizioni degli articoli 94 (Obblighi dei lavoratori autonomi), 95 (Misure generali di tutela), 96 (Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti) del D.Lgs. 81, contesta immediatamente quanto riscontrato e prescrive immediati adeguamenti, riportando il tutto sul verbale di sopralluogo. 4) Segnala al committente le inosservanze riscontrate, e notificate alle imprese o ai lavoratori autonomi attraverso i verbali di sopralluogo. 5) A seconda della gravità della situazione propone al committente o al responsabile dei lavori le seguenti azioni: - La sospensione dei lavori; - L'allontanamento dal cantiere dell'impresa o del lavoratore autonomo inadempiente; - La risoluzione del contratto (nella comunicazione deve essere indicato un congruo termine affinché il committente si attivi). 6) Nel caso in cui il committente o al responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il CSE provvede a dare comunicazione dell'inadempienza dell'impresa o del lavoratore autonomo agli organismi di vigilanza territorialmente competenti 32 COMUNICAZIONE AL COMMITTENTE Luogo e data, ... Modalità di trasmissione: [_] a mano [_] fax [_] racc. [_] e-mail (per questa modalità accertarsi del ricevimento) Spett.le Committente o Responsabile dei Lavori ........................................... Recapito ............................................................................................................... Oggetto: Cantiere di ............................................................................................ Comunicazione d'inosservanza al piano di sicurezza e coordinamento o alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 D.Lgs. 81/2008 Il sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008, avendo accertato che, [_] l'impresa esecutrice .................... [_] il lavoratore autonomo ............... non si è attenuto a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento o negli artt. artt. 94, 95 e 96 D.Lgs. 81/2008 e precisamente .............................................................................. .......................................................................................................................................... ................. .......................................................................................................................................... ................. Nel rispetto dei contenuti della norma è stata eseguita contestazione scritta agli interessati relativamente alle inadempienze commesse, pertanto si PROPONE [_] la sospensione dei lavori; [_] l'allontanamento dell'impresa/lavoratore autonomo inadempiente; [_] la risoluzione del contratto. Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro, per giorni ................ Distinti saluti 33 COMUNICAZIONE AL RESPONSABILE DEI LAVORI Luogo e data, ......... Modalità di trasmissione: [_] a mano [_] fax [_] racc. [_] e-mail (per questa modalità accertarsi del ricevimento) Spett.le Responsabile dei Lavori ......................................................................... Recapito .................................................................................................................. Oggetto: Cantiere di ............................................................................................... Comunicazione d'inosservanza al piano di sicurezza e coordinamento o alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 D.Lgs. 81/2008 Il sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008, avendo accertato che, [_] l'impresa esecutrice .................... [_] il lavoratore autonomo ............... non si è attenuto a quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento o negli artt. 94, 95 e 96 D.Lgs. 81/2008 e precisamente: ......................................................................................... .......................................................................................................................................... ................. .......................................................................................................................................... ................. Nel rispetto dei contenuti della norma è stata eseguita contestazione scritta agli interessati relativamente alle inadempienze commesse, pertanto si PROPONE [_] la sospensione dei lavori; [_] l'allontanamento dell'impresa/lavoratore autonomo inadempiente; [_] la risoluzione del contratto. Rimaniamo in attesa di un vostro riscontro, per giorni ....................... Distinti saluti ................................. 34 COMUNICAZIONE AGLI ORGANI DI VIGILANZA Luogo e data, ... Modalità di trasmissione: [_] fax [_] racc. Spett.le Azienda Sanitaria Locale: ............ Recapito: ................................................................................................................ Spett.le Dipartimento Provinciale del Lavoro: ................................................... Recapito: ................................................................................................................ p.c. Spett.li Committente: ....................................................... Impresa esecutrice: ............................................ Lavoratore Autonomo: ... Recapito: ... ................................................................................................................. Oggetto: Cantiere di ........................ Comunicazione ex art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008. Il sottoscritto coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in conformità a quanto previsto dall'art. 92 comma 1 lett. e) D.Lgs. 81/2008, COMUNICA che il Committente e/o il Responsabile dei lavori del cantiere in oggetto, pur essendo stato/i informato/i non ha/hanno adottato alcun provvedimento nei riguardi, dell'impresa esecutrice (denominazione e indirizzo) ....................................................................................... del lavoratore autonomo ......................................................................................... inosservanti delle disposizioni degli art. 94, 95 e 96 nonché di quanto di loro pertinenza contenuto nel PSC, in particolare: .......................................................................................................................................... .................. .......................................................................................................................................... .................. .......................................................................................................................................... 35 .................. (eventualmente allegare fotografie) Per il corretto proseguimento dell'attività di coordinamento in cantiere, rimango in attesa di un vostro cenno di riscontro, e della convocazione per la visita di sopralluogo. Distinti saluti ................ 36 Antincendio Posa in opera e manutenzione delle 11473 porte antincendio: la norma UNI Dario Zanut, Il Sole 24 ORE – Antincendio24, 5 febbraio 2015 Uno degli aspetti più problematici e controversi della sicurezza antincendio riguarda la posa in opera delle porte tagliafuoco, il mantenimento in esercizio ed in particolare l'accertamento delle 37 condizioni di affidabilità in caso di mancanza di documentazione tecnica. La materia è regolamentata dalla norma UNI 11473, che definisce le modalità di esecuzione e del mercato dei servizi di posa in opera e manutenzione delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo, tenuto conto degli orientamenti europei e nazionali per la normazione delle "professioni non regolamentate", che descrive nella normativa volontaria le modalità di effettuazione delle attività svolte da queste professioni. La norma UNI 11473 viene suddivisa in tre parti: UNI 11473-1: 2013 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 1: Requisiti per l'erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione Data entrata in vigore: 17 gennaio 2013 La norma descrive i requisiti per la erogazione del servizio di posa in opera e manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di 38 fumo, la cui prestazione è stata provata inizialmente secondo la UNI EN 1634 (varie parti), oppure la UNI 9723 oppure la Circolare 91/1961. Si applica alle porte resistenti al fuoco purché identificate come tali tramite targhetta o tramite documenti esistenti, primariamente il "progetto di prevenzione incendi approvato da VVF". Si applica alle porte resistenti al fuoco poste sulle vie di fuga. UNI 11473-2: 2014 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 2: Requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e manutenzione Data entrata in vigore: 11 settembre 2014 La norma descrive i requisiti dell'organizzazione che eroga il servizio di posa in opera e/o manutenzione periodica delle porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo. UNI 11473-3: 2014 Porte e finestre apribili resistenti al fuoco e/o per il controllo della dispersione di fumo - Parte 3: Requisiti di conoscenza, abilità e competenza dell'installatore e del manutentore Data entrata in vigore: 18 dicembre 2014 La norma definisce i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi all'attività professionale dell'installatore e del manutentore di porte resistenti al fuoco e/o a controllo della dispersione del fumo. A regime, la normativa regolerà il come deve essere eseguita l'attività di posa in opera, che organizzazione devono avere e quali conoscenze e competenze di coloro che effettuano tale attività. La norma guida è la UNI 11473-1 riguarda le modalità con cui si svolgono le attività di installazione e manutenzione di porte resistenti al fuoco purché identificate come tali tramite targhetta o tramite documenti esistenti, primariamente il "progetto di prevenzione incendi approvato da VVF". I principali aspetti trattati sono: Termini e definizioni Accessori per serramenti (building hardware): Prodotti e componenti quali cerniere, maniglie, serrature, dispositivi di apertura, rosette per serrature, placche coprifessura per cassette lettere, lastre paracolpi (kick plates), meccanismi di scorrimento, dispositivi di chiusura, componenti elettrici, cablaggi, ecc. che sono, o possono essere, utilizzati nella porta o nella finestra apribile. Componenti: Elementi costruttivi della porta che influiscono sul suo comportamento di resistenza all'incendio. Nella serie UNI EN 15269, i componenti sono elencati nell'appendice A, colonna "parametro costruttivo". I componenti significativi ai fini della presente norma sono le guarnizioni, le verniciature, gli elementi decorativi, la segnaletica applicata, e in generale gli accessori. Controllo periodico: Misura di prevenzione atta a verificare con frequenza almeno semestrale l'efficienza delle porte, dei loro componenti, ed accessori. Finestra apribile: Finestra con una o più ante mobili complete di ogni pannello laterale o superiore, telaio al perimetro ed ogni accessorio. Le finestre fisse senza elementi apribili non sono sottoposte 39 alle prove di resistenza al fuoco delle porte, ma alle prove delle pareti non portanti secondo la UNI EN 1364-1. Installatore: Persona fisica o giuridica che provvede all'installazione della porta con i relativi componenti, in modo da realizzarne il funzionamento previsto. Manutentore: Persona fisica o giuridica incaricata della manutenzione della porta installata, comprendente tutte le operazioni necessarie per mantenere il funzionamento previsto del sistema costituito dalla porta e dai relativi componenti per l'intero ciclo di vita della porta resistente al fuoco. Manutenzione ordinaria: Operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli (che comportano l'impiego) unicamente di minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione di parti di modesto valore espressamente previste. Si evidenzia che la sostituzione di componenti è riferita a quelli previsti come manutenzione ordinaria riportati nel libretto di installazione uso e manutenzione fornito dal produttore della chiusura tagliafuoco. Manutenzione straordinaria: Intervento che non può essere eseguito in loco o che, pur essendo eseguito in loco richieda mezzi di particolare importanza oppure attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia possibile o conveniente la riparazione. Si evidenzia che la sostituzione di componenti è riferita a quelli considerati come manutenzione straordinaria nel libretto di installazione uso e manutenzione fornito dal produttore della chiusura tagliafuoco (o comunque non a scadenza prefissata). Definizione coerente con il Decreto 10 marzo 1998 e che tiene conto della UNI 11063. Porta o sistema di chiusura: Porta o sistema di chiusura completa di ogni tipo di telaio o guida, anta(e), manto avvolgibile pieghevole, ecc. destinate a fornire resistenza al fuoco quando impiegata per la chiusura di aperture permanenti in elementi di separazione resistenti al fuoco. Queste includono nell'assemblaggio i pannelli laterali, finestrature, pannelli sopraluce con o senza traversa intermedia, unitamente agli accessori costruttivi, guarnizioni qualora inserite ai fini della resistenza al fuoco o controllo della dispersione del fumo - o per altre prestazioni quali la tenuta all'aria o l'isolamento acustico. Porte che hanno perso la prestazione di resistenza al fuoco: Porte che non soddisfano le caratteristiche di funzionalità iniziali. Presa in carico: Verifica preliminare eseguita da un tecnico competente e qualificato dell'azienda di manutenzione incaricata. La verifica può essere effettuata in occasione della stipula del contratto o successivamente in occasione della 1° visita di controllo periodico. Sorveglianza: Controllo visivo atto a verificare lo stato delle attrezzature e riferire alla persona responsabile. La definizione degli operatori e del loro ruolo Compiti del produttore delle porte Il produttore delle porte ha il compito primario di progettare e produrre porte resistenti al fuoco, sottoporle a prova per determinare la loro prestazione e fornirle con allegati i documenti previsti 40 dalla regolamentazione. Compiti del titolare della attività Il titolare dell'attività è la figura responsabile degli ambienti nei quali si svolge una qualsiasi attività soggetta alla regolamentazione sulla prevenzione incendi. Il suo compito è quello di fare posare correttamente la porta (secondo le istruzioni del produttore allineate alle indicazioni regolamentari e norme tecniche ove esistenti) e verificare l'efficienza della porta mediante un piano di sorveglianza (da parte di personale interno addestrato) e piano di manutenzione ordinaria periodica (da parte di personale qualificato), seguendo le indicazioni di regolamenti, norme tecniche, ed istruzioni di posa, uso e manutenzione presenti nel libretto redatto dal produttore. Compiti dell'installatore (posatore) L'installatore deve: - effettuare la posa in opera come previsto dalla normativa - fornire la dichiarazione di corretta posa in opera Il manutentore deve: - eseguire il servizio di manutenzione come indicato nella normativa; - fornire la documentazione di registrazione del servizio effettuato. Deve inoltre avere capacità organizzative adeguate come da UNI 11473-2 e UNI 11473-3 Le caratteristiche delle porte e loro componenti Elenco dei componenti costituenti le porte che influiscono sulla resistenza al fuoco (serie UNI 15269) 1 Anta della porta (e suoi sub componenti quali telaio dell'anta, panello dell'anta, coprigiunto, materiale di riempimento, fogli o reti di armatura, adesivi, viti di fissaggio, elementi irrigidenti, spioncini, battute dell'anta, verniciature, elementi decorativi, ...) 2 Telaio e sua conformazione (battute, soglie alla base, ...) 3 Elementi di fissaggio al supporto murario (zanche, tasselli) 4 Materiali di riempimento del giunto tra telaio e muratura di supporto (paste sintetiche o di gesso, schiume, malte, materiali fibrosi) 5 Vetrazione dell'anta, dei pannelli superiore e/o laterale e suoi elementi di fissaggio (viti, profilati, ecc.) 6 Pannelli laterali o sovrapporta (e loro sub componenti quali telaio, panello di riempimento, vetrazione, fissaggi, ecc.) 7 Accessori (cerniere, maniglie, serrature, scrocchi, chiudi porta, fermo in apertura, maniglioni, barra a spinta, coordinatore della sequenza di chiusura, ecc.) 8 Finiture decorative e rivestimenti protettivi (cornici, pitture, laminati di legno, di plastica, lastre metalliche, ecc.) 9 Guarnizioni (intumescenti, a tenuta di fumo, a tenuta all'aria od acustiche, ecc.) 10 Struttura di supporto muraria (di tipo rigido a base di mattoni; di tipo flessibile a base di cartongesso, pannelli metallici; di tipo associato per porte da posare con una struttura di supporto appositamente configurata) 11 Condotti e cavi di comando elettrico (per serrature, dispositivi di fermo in apertura, segnalazioni, ecc.) 12 Segnaletica (di vario tipo e pittogrammi) 13 Carrelli, rotaie di scorrimento, fermi in apertura, guide, rulli di avvolgimento, ecc. (per porte scorrevoli, avvolgibili, e similari) 41 Caratteristiche specifiche degli accessori - Norme/progetti applicabili agli accessori UNI EN 179 Accessori per serramenti - Dispositivi per uscite di emergenza azionati mediante maniglia a leva o piastra a spinta per l'utilizzo sulle vie di fuga - Requisiti e metodi di prova UNI EN 1303 Accessori per serramenti - Cilindri per serrature - Requisiti e metodi di prova UNI EN 1125 Accessori per serramenti - Dispositivi per le uscite antipanico azionati mediante una barra orizzontale per l'utilizzo sulle vie di esodo Requisiti e metodi di prova UNI EN 1935 Accessori per serramenti - Cerniere ad asse singolo - Requisiti e metodi di prova UNI EN 1154 Accessori per serramenti - Dispositivi di chiusura controllata delle porte - Requisiti e metodi di prova UNI EN 1155 Accessori per serramenti - Dispositivi elettromagnetici fermoporta per porte girevoli - Requisiti e metodi di prova UNI EN 1158 Accessori per serramenti - Dispositivi per il coordinamento della sequenza di chiusura delle porte - Requisiti e metodi di prova UNI EN 1906 Accessori per serramenti - Maniglie e pomoli - Requisiti e metodi di prova UNI EN 12209 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate meccanicamente, chiavistelli e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova UNI EN 14637 Accessori per serramenti - Sistemi di uscita controllati elettricamente per assemblaggi di porte tagliafumo - Requisiti, metodi di prova, applicazione e manutenzione UNI EN 14846 Accessori per serramenti - Serrature e chiavistelli - Serrature azionate elettromeccanicamente e piastre di bloccaggio - Requisiti e metodi di prova FprEN 15685:2012 Building hardware - Requirements and test methods - Multipoint locks, latches and lockingplates FprEN 15887:2012 Building hardware - Uncontrolled Door ClosingDevices for single actiondoors - Requirements and test methods FprEN 13637:2012 Building hardware - Electricallycontrolled exit systems for use on escaperoutes - Requirements and test methods La posa in opera 42 Ai fini dello svolgimento dell'attività di posa in opera, il posatore deve considerare diversi elementi contenuti nella lista di controllo riassuntiva Lista di controllo per le verifiche Piano per la posa in opera di porte resistenti a fuoco Committente Luogo di posa in opera Posatore Periodo di posa in opera Persona di riferimento in cantiere Verifiche da effettuare - verificare la esistenza della documentazione di progetto per la collocazione delle porte e relativa alla sicurezza (PSC) - verificare la adeguatezza del supporto murario (rigido, flessibile) rispetto alle indicazioni date nel libretto - verificare la adeguatezza dello stato di esecuzione dei lavori che interagiscono con la funzionalità della porta, quale per esempio la quota del pavimento, ecc. - verificare la rispondenza del tipo di porta (compresi i suoi componenti) a quanto previsto nel contratto - progetto - verificare la posa del falso telaio e/o del telaio: materiali, fissaggi; riempimento dei vuoti tra telaio e muratura (rispetto a libretto/progetto) - verificare la posa delle ante: posizione e valori dei giochi, verifica di eventuali parti assemblate in cantiere (rispetto al libretto) - effettuare verifiche funzionali, quali le forze di apertura, le forze di chiusura, eventuali sganci elettrici, ecc. rispetto al libretto - ... altro - consegna della documentazione della porta e di quella Data effettuazione ed eventuali note relativa alla posa in opera (redatta su propria carta intestata o sul modello Dich. Posa in opera previsto dalla normativa antincendio) La attività di manutenzione Il controllo periodico e la necessaria manutenzione deve essere eseguito da persona competente e qualificata incaricata dall'azienda di manutenzione. Il controllo periodico può dare luogo ad interventi di manutenzione ordinaria, se necessari e secondo quanto previsto dal contratto; diversamente il controllo origina la segnalazione della necessità di intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria. Le verifiche da effettuare durante le operazioni di controllo periodico sono descritte nei punti seguenti. -Verifica presenza del marchio di conformità (targhetta) apposto dal produttore -Verificare la presenza della targhetta sulle porte (ove esistente). -Verifica esistenza di ritegni impropri -Verifica guarnizioni -Verifica fissaggio e giochi -Verifica integrità costruttiva Tabella riguardante attività di manutenzione Attività Frequenza Circostanza Documenti Operazioni PRESA IN CARICO N.A. Alla firma del contratto o come operazione preliminare alla 1° visita di controllo periodico SORVERGLIANZA In relazione al Documento Valutazione Rischi dell'attività Secondo il piano di manutenzione redatto dal responsabile dell'attività CONTROLLO PERIODICO Almeno 2 volte l'anno con cadenza semestrale Compilazione Durante le uscite del del rapporto di manutentore, come da intervento ed programmazione aggiornamento del cartellino Interventi tecnici MANUTENZIONE ORDINARIA Occasionale in caso di lievi anomalie riscontrate Secondo esigenza per riparazioni definite manutenzione ordinaria) Compilazione del rapporto di intervento Interventi tecnici MANUTENZIONE Occasionale in caso Secondo esigenza per Compilazione Interventi Verbale di registrazione della presa in carico Verifiche Registrazione di avvenuta sorveglianza e delle eventuali anomalie riscontrate Controllo visivo 43 STRAORDINARIA di non conformità rilevate riparazioni definite manutenzione straordinaria) del rapporto di intervento tecnici 44 Casi pratici Catasto ONERI CATASTALI, PRIMA DELLA RENDITA PRESUNTA D. Ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legge n. 78 del 2010, Fabbricati fantasma, 45 pubblicati nell'elenco del 15/12/2009. Il catasto ha chiesto il pagamento degli oneri per spese generali e di predisposizione dell'istruttoria per gli accatastamenti di fabbricati effettuati oltre il termine del 30/aprile/2011 però prima che emettesse gli elenchi per l'attribuzione della rendita presunta, oneri calcolati con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 19 Aprile 2011. Secondo il Catasto avevano avviato la procedura per l'attribuzione della rendita presunta, appunto avviato ma non conclusa, infatti negli elenchi delle rendite presunte non vi sono; bisogna pagare oppure no? ---R. Si richiede se sia legittima la richiesta del pagamento degli oneri per le spese generali e per quelle inerenti la predisposizione dell'istruttoria per gli accatastamenti dei fabbricati in oggetto. INQUADRAMENTO NORMATIVO L'art. 19, comma 8, del d.l. n. 78/2010 ha disposto per i titolari di diritti reali sugli immobili non dichiarati in catasto l'obbligo di presentare le dichiarazioni per l'aggiornamento del Catasto Terreni e del Catasto Edilizio Urbano entro il termine del 31 dicembre 2010. Detto ultimo termine è stato successivamente prorogato al 30 aprile 2011 ad opera dell'art. 2, comma 5 bis, del d.l. n. 225/2010. Con l'art. 19, comma 10, del d.l. n. 78/2010 è stato disposto altresì che nel caso di inadempienza l'Agenzia del Territorio, nelle more dell'iscrizione in catasto, procede all'attribuzione, con oneri a carico dell'interessato da determinare con apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio, di una rendita presunta da iscrivere transitoriamente in catasto, anche sulla base degli elementi tecnici forniti dai Comuni. I criteri per l'attribuzione della rendita presunta, nonché per la determinazione degli oneri da porre a carico dei soggetti in caso di mancato o tardivo adempimento, sono stati stabiliti con provvedimento del 19 aprile 2011, emanato dal Direttore dell'Agenzia del Territorio. Occorre precisare che l'attribuzione della rendita catastale ai fabbricati mai dichiarati si articola in due fasi ben distinte, ovvero la prima, relativa all'attribuzione della rendita presunta che si conclude con la registrazione in atti degli esiti degli accertamenti eseguiti, cui consegue la notifica dell'avviso di accertamento all'intestatario catastale e la seconda, finalizzata invece all'attribuzione della rendita definitiva. Tale ultima fase si attiva con la presentazione di un atto di aggiornamento da parte del soggetto interessato o, in mancanza, attraverso la predisposizione d'ufficio delle apposite dichiarazioni redatte in conformità al D.M. 19 aprile 1994 n. 701. Tale ultimo procedimento si conclude con l'accatastamento dell'immobile e l'attribuzione della rendita definitiva, ovvero con la sua completa regolarizzazione catastale, salva ogni valutazione in merito alla regolarità urbanistica del fabbricato, rimessa al Comune competente per territorio. Secondo quanto stabilito dalla Circolare n. 7/2011 dell'Agenzia del Territorio, in ragione della peculiare natura del procedimento di attribuzione della rendita presunta, nonché del carattere presuntivo e transitorio della stessa, le richieste di riesame in autotutela degli avvisi di accertamento per la sua attribuzione possono essere presentate in relazione alle seguenti ipotesi: (i) errata intestazione della particella su cui è stato edificato il fabbricato non dichiarato; (ii) verifica dell'obbligo di accatastamento dell'immobile (ovvero dell'accatastabilità o meno del fabbricato); (iii) avvenuta presentazione di una dichiarazione di aggiornamento catastale; (iv) quantificazione delle sanzioni, dei tributi e degli oneri connessi all'attribuzione della rendita presunta. Per quanto invece riguarda eventuali errori o inesattezze di elementi, dati o parametri utilizzati per la determinazione della rendita presunta, i soggetti destinatari dell'avviso di accertamento sono tenuti alla presentazione delle dichiarazioni di aggiornamento in catasto, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, utilizzando le procedure disponibili (Pregeo e Docfa). In ogni caso, resta ferma la facoltà di proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento innanzi alla competente Commissione tributaria provinciale. CONCLUSIONI Posto che l'attribuzione della rendita presunta risulta essere stata, comunque, notificata al soggetto interessato si ritiene che, data l'avvenuta formale conoscenza, sussista l'onere per il destinatario della notificazione di effettuare il pagamento degli oneri addebitati, salvo la facoltà di contestare eventuali errori commessi dall'amministrazione. (Raffaele Cusmai, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 26 gennaio 2015) 46 Sicurezza CALDAIE SITE AL PIANO SEMINTERRATO D. Un Condominio formato da 3 scale, 24 appartamenti e 6 locali a piano seminterrato. I 24 appartamenti hanno gli scarichi delle caldaie con canne fumarie comuni sul lastrico condominiale, mentre alcuni dei locali al piano seminterrato hanno lo scarico a parete sotto i balconi degli appartamenti del piano rialzato. Gli abitanti dei piani superiori (in particolare quelli del piano rialzato) hanno denunciato immissioni di odori da combustione provenienti dalle caldaie dei locali del piano seminterrato. Lo "scarico a parete" in quali casi è consentito? ai fini della sicurezza, sono legittime le installazione di caldaie a gas metano al piano seminterrato? ----R. Non ci sono particolari divieti per l'installazione di caldaie, di qualsiasi potenza, al piano semi interrato, se alimentate con gas metano. Sussistono limitazioni nel caso di GPL o gas più pesante dell'aria (in generale in questo caso sono proibiti). Quanto all'emissione dei fumi i regolamenti di igiene prescrivono che debbano sfociare in copertura, oltre il colmo dei tetti (con piccole variazioni di disposizioni locali). La norma UNI 7129 consente l'uscita dei fumi in facciata, con prescrizioni piuttosto stringenti in merito alle distanze dalle finestre. Fra le due sorgenti normative è senz'altro prevalente il regolamento di Igiene, che nella fattispecie ha forza di legge; quindi gli scarichi devono essere portati alla copertura. Nel caso che ci prospetta (con la debita premessa che se le caldaie sono a metano o GPL i prodotti della combustione sono esclusivamente vapore acqueo, anidride carbonica e, speriamo di no, monossido di carbonio in caso di cattiva combustione. Composti, questi completamente inodori: non è quindi possibile che siano percepibili puzze di combustione) tutto lascia pensare che le caldaie con scarico sotto i balconi non siano ammissibili. (Giovanni Moschioni, Il Sole 24 ORE – Tecnici24 Risponde, 14 gennaio 2015) Condominio IL CONDOMINO SI DISTACCA MA RESTANO ALCUNI ONERI D. In un condominio di cinque proprietari, con il riscaldamento a gasolio centralizzato, tre condomini si sono distaccati da circa 15 anni, ma per la vecchia normativa pagavano il 30% del gasolio. Ora, anche un quarto condomino si vuole staccare, ma con la nuova normativa i distaccati non vogliono più contribuire al pagamento del gasolio: è regolare? ----R. La nuova norma introdotta dalla riforma del condominio all’articolo 1118, quarto comma del Codice civile, stabilisce che: «Il condomino può rinunciare all'utilizzo dell'impianto centralizzato di riscaldamento o di condizionamento se dal suo distacco non derivano notevoli squilibri di funzionamento o aggravi di spesa per gli altri condomini. In tal caso, il rinunziante resta tenuto a concorrere al pagamento delle sole spese per la manutenzione straordinaria dell'impianto e per la sua conservazione e messa a norma». La giurisprudenza formatasi prima della legge n. 220/2012 riteneva che il condomino potesse legittimamente distaccarsi dall’impianto di riscaldamento centralizzato senza necessità di autorizzazione od approvazione degli altri condomini; gli rimaneva però l’obbligo di pagamento delle spese per la conservazione dell'impianto, e di quelle di gestione, se e nei limiti in cui il suo distacco non si risolvesse in una diminuzione degli oneri del servizio di cui continuavano a godere gli altri condomini (Cassazione 30 marzo 2006, n. 7518; 25 marzo 2004, n. 5974; 2 luglio 2001, n, 8924). Una sentenza di legittimità abbastanza recente (Cassazione civile, sezione II, 30 aprile 2014 n.9526) ritiene che il nuovo articolo 1118 del Codice 47 civile, comma 4, abbia recepito il precedente orientamento sopra riportato. In sintesi, oggi, il condomino, anche dopo aver distaccato la propria unità abitativa dall'impianto di riscaldamento centralizzato, rimane comproprietario dell'impianto centrale e quindi obbligato a sostenere gli oneri relativi alla manutenzione del bene stesso e a partecipare alle spese di consumo del carburante o di esercizio, se e nella misura in cui il distacco non ha comportato una diminuzione degli oneri del servizio a carico degli altri condomini. Ciò potrebbe valere anche nel caso di specie, comunque da attestarsi da parte di una perizia tecnica. (Cesarina Vittoria Vegni, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 26 gennaio 2015). SE MANCA L'AMMINISTRATORE «CONVOCA» IL CONDOMINO D. Abito all'ultimo piano di un palazzo con proprietari, che si sono sempre rifiutati di costituirsi in condominio. Giorni fa ho notato nel mio appartamento infiltrazioni d'acqua piovana dal soffitto. Ho informato alcuni condomini che si sono mostrati decisamente "freddini". Ho interpellato il mio geometra di fiducia, il quale ha detto che il tetto è completamente da rifare. Vorrei sapere come muovermi. Convoco un'assemblea? ----R. Il condominio è costituito automaticamente a seguito del primo frazionamento della proprietà unica in una pluralità di unità. In tale contesto, poiché il tetto è una parte comune condominiale, il lettore può convocare l’assemblea a norma dell’articolo 66, secondo comma, disposizioni attuative del Codice civile, per il quale «in mancanza dell’amministratore, l’assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata a iniziativa di ciascun condomino», con all’ordine del giorno la questione degli interventi sul tetto e del risarcimento danni. Se nell’assemblea «non si prendono i provvedimenti necessari per l’amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun partecipante può ricorrere all’autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può anche nominare un amministratore» (articolo 1105, quarto comma, Codice civile). (Silvio Rezzonico, Il Sole 24 ORE – Esperto Risponde, 26 gennaio 2015).
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