News Lavoro STUDIO MEGGIORINI CONSULENZA DEL LAVORO 17 Febbraio 2015 LEGGE DI STABILITÀ 2015 – ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO A seguito dei chiarimenti forniti dall’Inps con circolare n. 17 del 29/01/2015, risulta ora possibile fornire una più specifica informativa in merito ai requisiti, alle condizioni ed alla misura dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2015 (l. n. 190/2014). L’esonero si rivolge a tutti i datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dal 01/01/2015 e fino al 31/12/2015, lavoratori che: - nei sei mesi precedenti l’assunzione non sono stati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; - nei tre mesi precedenti l’entrata in vigore della legge non sono stati occupati a tempo indeterminato presso quel datore di lavoro o società controllate e/o collegate allo stesso; - non hanno già usufruito del medesimo esonero presso lo stesso datore di lavoro. Tali requisiti devono essere prodotti dal lavoratore al momento dell’assunzione tramite consegna dello stato di servizio rilasciato dal Centro per l’Impiego competente o di un’autocertificazione ai sensi dell’art. art. 47 D.P.R. n. 445/2000. Conformemente alle finalità della normativa ed a seguito dei chiarimenti dell’Inps, sono ammesse all’esonero anche le trasformazioni di rapporti di lavoro a tempo determinato. Sono esclusi dall’esonero i rapporti: - di apprendistato; - intermittenti o a chiamata; - di lavoro domestico. La misura dell’esonero è pari all’ammontare dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (esclusi i premi INAIL), entro il limite di € 8060,00 all’anno (considerati mensilmente € 671,66 al mese) per 36 mesi.
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