Sentenza n. 158/2015 - Tar Calabria

N. 00158/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00719/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex
art.
60
cod.
proc.
amm.;
sul ricorso numero di registro generale 719 del 2014, proposto da:
Domenico Nucera, titolare dell'omonima impresa individuale all'insegna "Pegaso",
rappresentato e difeso dagli avv.ti Cino Benelli, Alessandro Domenicali, Generoso
Bloise e Rocco Mazza, con domicilio eletto in Reggio Calabria, Via Castello N. 5;
contro
Comune di Reggio Calabria, rappresentato e difeso per legge dall'avv. Damiana
Falcone, domiciliata in Reggio Calabria, Via S. Anna II Tr. - Palazzo Cedir;
Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, Azienda Sanitaria N. 5
di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno; Questura di Reggio Calabria, Prefettura
di Reggio Calabria, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentati e difesi
per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria,
Via del Plebiscito, 15;
nei confronti di
Associazione Culturale "Antigone - Osservatorio Sulla ‘Ndrangheta";
per l'annullamento, previa sospensione,
- del provvedimento 12 settembre 2014 n.53 a firma della Commissione
Straordinaria del Comune di Reggio Calabria con la quale si ordina che "l'orario di
apertura delle sale giochi, autorizzate ai sensi dell'art.86 del T.U.L.P.S. è fissato su
tutto il territorio comunale dalle ore 9.00 alle ore 24,00 di tutti i giorni, festivi
compresi; gli apparecchi e congegni automatici e da gioco di cui all'art.110, comma
6, del TULPS, presenti all'interno delle stesse, dovranno osservare l'orario di
funzionamento dalle ore 10,00 alle ore 22,00, di tutti i giorni, festivi compresi;
l'orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art.110, comma 6 del
TULPS collocati nelle tipologie di esercizi commerciali , pubblici esercizi o altri
punti di vendita del gioco autorizzati ai sensi degli art. 86 e 88 del TULPS, è fissato
dalle ore 10,00 alle ore 22,00 di tutti i giorni, festivi compresi;
- di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto e conseguente, ivi
espressamente compresi : la deliberazione 25 febbraio 2014, n.15 della
Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria richiamata per
relationem dall'ordinanza n.53 del 12.09.2014; la nota predisposta dell'Osservatorio
sulla Ndrangheta con la quale sono stati resi i risultati di ricerca condotta nel mese
di maggio dell'anno 2014 sul "fenomeno del gioco e del gioco d'azzardo", allo stato
incognita ma richiamata per relationem dall'ordinanza n.53 del 12.09.2014; della nota
predisposta dall'Azienda Sanitaria Provinciale n.5 di Reggio Calabria con la quale
sono stati resi noti i risultati dell'analisi sul "fenomeno di dipendenza da gioco" e "
i dati in possesso del Ser. T. di Reggio Calabria" dai quali sarebbe emerso che
"negli ultimi anni, la percentuale di dipendenza da gioco si è raddoppiata ed è in
continuo aumento, al quale si riferisce l'ordinanza n.53 del 12.09.2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Reggio Calabria e di Questura
di Reggio Calabria e di Prefettura di Reggio Calabria e di Agenzia delle Dogane e
dei Monopoli;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2015 il dott. Filippo
Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Visto il ricorso con cui parte ricorrente impugna gli atti menzionati in epigrafe
deducendone l’illegittimità in forza di articolati motivi di gravame;
Considerato che la vicenda de qua afferisce alla disposta regolamentazione, operata
dall’ente intimato, degli orari di apertura e di esercizio delle sale giochi nonché di
utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, come
meglio descritto in atti;
Rilevato che il provvedimento impugnato appare immune dai vizi lamentati e
appare perfettamente legittimo;
Considerato invero che: - il Comune ha fatto buon uso del potere, non
ravvisandosi alcuno sviamento nell’esercizio delle attribuzioni conferite dall’art. 50
co.7 T.U.E.L.; - non è dato ravvisare la carenza di istruttoria come lamentato in
ricorso, avendo l’ente esaustivamente valutato i presupposti di fatto e di diritto alla
base dell’atto gravato; - la finalità perseguita dal provvedimento rientra appieno
nella causa del potere esercitato; - le censure che lamentano l’irragionevolezza e la
sproporzione dell’azione amministrativa sono inammissibili nella parte in cui
esigono dal Giudice Amministrativo un sindacato sulle scelte ampiamente
discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative dell’organo
politico che non appaiono connotate da abnormità; - la liberalizzazione delle
attività commerciali e, più in generale, la libertà d’impresa, invocate in ricorso, non
sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali
preminenti, quali la dignità e la salute della persona umana, l’ambiente, il paesaggio;
Ritenuto che le conclusioni di cui sopra hanno già trovato il solido conforto della
giurisprudenza amministrativa nonché di quella della Corte Costituzionale stessa
(cfr. Corte Cost. sent. n. 220/2014; CdS sez. V sent. 3271/2014, ord. nn.
3845/2014, 5826/2014, 610/2014 ) alle cui argomentazioni si rinvia integralmente
anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 74 cpa seconda parte;
Ritenuto, dunque, per quanto sopra esposto, che il ricorso non può trovare
accoglimento, attesa l’infondatezza di tutti i motivi di impugnativa;
Ritenuto, infine, che la regolamentazione delle spese segue la soccombenza, come
da liquidazione in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio
Calabria,
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore delle parti intimate
costituite, che si liquidano, in favore di ciascuna di esse, in complessivi €. 1.500,00
(mille e cinquecento/00) oltre IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio
2015 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente
Filippo Maria Tropiano, Referendario, Estensore
Donatella Testini, Referendario
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)