nl ib febbraio-marzo 2015 - Studio Legale Ichino Brugnatelli e

STUDIO LEGALE
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febbraio-marzo 2015
Novità legislative
Le novità del processo civile dopo la riforma della giustizia – avv. Manuela Grassi, Socia.
La negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio - l’intervento del pubblico ministero: un profilo
di criticità – avv. Benedetta Guidicini.
Il punto sul contratto a tutele crescenti - avv. Evangelista Basile, Socio.
In evidenza
Strumenti di raccolta del risparmio per le società di capitali - avv. Valentina Compiani.
Prossimi eventi
Presso l’Associazione Industriali di Novara, lunedì 9 marzo: incontro di studio sul Jobs Act. - Relatore: avv.
Franco Tofacchi, Socio.
Presso la sede di Assosim a Milano, martedì 10 marzo, workshop: “Approfondimenti in materia di governo
societario e politiche di remunerazione”. - Relatore: avv. Carlo Fossati, Socio
“Jobs Act – il contratto a tutele crescenti”, convegno promosso dalla Fondazione dei dottori commercialisti e
degli esperti contabili di Firenze martedì 10 marzo - Relatore: avv. Evangelista Basile, Socio.
Con Confapi Varese il 16 marzo: Jobs Act, il punto sullo stato di attuazione della riforma - Relatori: avv. Sergio
Passerini e avv. Evangelista Basile, Soci.
Incontro di studi a Grosseto il 20 marzo in collaborazione con il Consiglio provinciale dell’Ordine dei consulenti
del lavoro - Docente: avv. Evangelista Basile, Socio.
Seminario specialistico di una giornata organizzato da CLS e Confservizi Cispel Lombardia a Milano il 24 marzo
- Relatore: avv. Evangelista Basile, Socio.
Convegno “Jobs Act e legge di stabilità” a Biella il 27 marzo 2015 - Relatore: avv. Evangelista Basile, Socio.
I numeri arretrati della news letter sono scaricabili dalla pagina iniziale del sito www.ichinobrugnatelli.it
Novità legislative
Le novità del processo civile dopo la riforma della giustizia.
Il D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito con modifiche in Legge 10.11.2014 n. 162, ha introdotto alcune
novità sulla giustizia civile. Le nuove disposizioni riguardano, in particolare, il processo di
cognizione, il processo esecutivo e l’introduzione di strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie.
Misure per la funzionalità del processo civile di cognizione
Il nuovo art. 183-bis c.p.c. prevede la possibilità per il tribunale in composizione monocratica, nell’udienza di
trattazione, di disporre d’ufficio la conversione del rito ordinario in rito sommario di cognizione, valutata la
complessità della lite e dell’istruzione probatoria, previo contradditorio (anche scritto).
La riforma ha anche previsto la riduzione della sospensione feriale dei termini dal 1 agosto al 31 agosto anziché dal 1
agosto al 15 settembre di ciascun anno.
L’art. 13 è intervenuto sul secondo comma dell’art. 92 c.p.c. modificando il regime della compensazione delle spese
processuali. In particolare, in seguito alla modifica, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, la compensazione
potrà essere disposta anche nel caso della “assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza
rispetto alle questioni dirimenti” e non già al ricorrere delle più generiche “altre gravi ed eccezionali ragioni,
esplicitamente indicate nella motivazione”, previste dal testo attualmente in vigore.
Altre disposizioni per la tutela del credito nonché per la semplificazione e l’accelerazione del processo di
esecuzione forzata
Al fine di contrastare il ritardo nei pagamenti, la legge di riforma ha modificato anche l’art. 1284 c.c. prevedendo che,
in mancanza di determinazione convenzionale, da quando ha inizio un procedimento di cognizione, il saggio degli
interessi legali sia pari a quello, molto più alto, previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002 n 231.
Per quanto riguarda il processo di esecuzione, le novità più significative riguardano:
1. l’introduzione dell’art. 492-bis c.p.c. in merito alla facoltà del creditore di farsi autorizzare dal giudice alla
ricerca di beni da pignorare con accesso a banche dati pubbliche; si sono già verificati casi di ammissione di
questo strumento, ad esempio si veda l’innovativa ordinanza del Tribunale di Mantova del 3 febbraio 2015,
del giudice dott. Laura De Simone.
2. il pignoramento presso terzi, con particolare riferimento alle conseguenze del comportamento del terzo
manifestatosi nel silenzio o nell’assenza alla nuova udienza fissata ex art. 548, primo comma, c.p.c. In tal caso,
laddove nell’atto di pignoramento il creditore abbia identificato il credito che intende pignorare e il relativo
importo, la mancata comparizione del terzo alla nuova udienza comporterà la non contestazione di quanto
affermato dal creditore procedente circa le somme di cui il terzo è debitore;
3. l’introduzione della chiusura anticipata del processo esecutivo ove risulti impossibile conseguire un
ragionevole soddisfacimento delle pretese creditorie.
“Negoziazione assistita”
Il Capo II (artt. 2-11) ha introdotto la procedura della “negoziazione assistita”, utilizzabile in materia di diritti
disponibili, come, ad esempio, in tema di separazione personale dei coniugi e di divorzio, con procedimenti differenti
a seconda che vi siano o meno figli non autosufficienti. L’esperimento del procedimento di negoziazione assistita è
condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie (i) in materia di risarcimento del danno da
circolazione di veicoli e natanti, ovvero (ii) aventi ad oggetto una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme
non eccedenti € 50.000. L’improcedibilità non si applica in alcuni riti speciali, anche laddove la lite abbia ad oggetto
una delle materie sopra indicate, in particolare: (i) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione; (ii) nei
procedimenti di CTU preventiva ex art. 696-bis c.p.c.; (iii) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all’esecuzione forzata; (iv) nei procedimenti in camera di consiglio; e (v) nell’azione civile esercitata nel
processo penale. Tale procedura non trova applicazione in “materia di lavoro” e nei casi di mediazione obbligatoria,
mentre concorre con la mediazione facoltativa.
Novità legislative - segue
Si tratta di un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere, in
via amichevole, una controversia, tramite l’assistenza dei propri avvocati. Tale accordo dà fondamento ad un
successivo procedimento di negoziazione che dovrebbe concludersi con un accordo di componimento della lite.
Quest’ultimo ha efficacia di titolo esecutivo e costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.
Translatio iudicii
L’art. 1 ha previsto la possibilità – su istanza congiunta delle parti – di trasferire il contenzioso civile in sede arbitrale a
norma delle disposizioni contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile. L’istituto è utilizzabile nelle
cause civili relative a diritti disponibili pendenti dinanzi al tribunale o in grado di appello che non siano state assunte
in decisione. Non trova applicazione in “materia di lavoro”, previdenza e assistenza sociale ad eccezione delle cause
vertenti su diritti che abbiano la propria fonte esclusiva nel contratto collettivo di lavoro, quando il contratto stesso
abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale.
In seguito all’istanza congiunta delle parti il giudice, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti, trasmette il
fascicolo al presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati del circondario in cui ha sede il tribunale o la corte
d’appello per la nomina di (i) un collegio arbitrale per le controversie di valore superiore ad € 100.000, ovvero (ii) un
arbitro unico per le controversie di valore inferiore ad € 100.000, ove le parti lo decidano concordemente. Il
procedimento prosegue davanti agli arbitri, fermi gli effetti processuali e sostanziali della domanda inziale. La durata
massima del procedimento è di 120 giorni dall’accettazione del collegio/arbitro unico, prorogabile di ulteriori 30
giorni. Il lodo produce gli stessi effetti della sentenza. La translatio non preclude la possibilità di riassumere la causa di
fronte al giudice originariamente competente nei casi previsti dall’art. 1, comma 4.
La negoziazione assistita nelle cause di separazione e divorzio - l’intervento del pubblico
ministero: un profilo di criticità.
Nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014, è stata pubblicata la Legge n. 162 del 10
novembre 2014, recante le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione. Il provvedimento contiene
varie disposizioni volte alla definizione dell’arretrato in materia di processo civile e, in generale, a
decongestionare il carico di lavoro dei tribunali, introducendo strumenti alternativi alla definizione
contenziosa delle controversie.
Tra le varie novità, particolare rilievo assumono, in materia di famiglia, la procedura di negoziazione assistita dagli
avvocati e quella innanzi all’Ufficiale di Stato Civile. In tale ambito, la coppia che intende separarsi o divorziare
consensualmente, avrà la possibilità di scegliere se rivolgersi al tribunale oppure, in presenza dei necessari
presupposti declinati dalla Legge, scegliere le nuove procedure.
Già il Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132, aveva istituito la negoziazione assistita tra le misure volte alla
deflazione del carico giudiziario pendente, consentendo, però, il ricorso a tale strumento, solo in assenza di prole
minorenne o maggiorenne non autosufficiente. La Legge di conversione, che ha introdotto rilevanti modifiche
rispetto al contenuto del D.L., ha invece rivoluzionato i confini dell’autonomia privata nell’ambito del diritto di
famiglia, introducendo modifiche di grande impatto, prevedendo la possibilità di accordi di negoziazione assistita per
raggiungere soluzioni consensuali di separazione, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione e divorzio,
anche in presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti.
I benefici di tali nuovi istituti dovrebbero rinvenirsi nella contrazione dei tempi e dei costi rispetto alle procedure
ordinarie davanti il tribunale, tuttavia, al momento, sono evidenti i dubbi e le criticità. Il testo originario prevedeva,
tra l’altro, che l’accordo sottoscritto dovesse essere semplicemente inviato all’Ufficiale di Stato Civile del Comune
dove il matrimonio era stato trascritto. La Legge di conversione ha introdotto, invece, il passaggio obbligatorio
dell’accordo delle parti al Pubblico Ministero.
Novità legislative - segue
In sostanza, mentre nel testo originario la negoziazione assistita - prevista solo per le soluzioni consensuali di
separazione personale, divorzio e modifica delle condizioni di separazione e divorzio in assenza di figli minorenni o
maggiorenni non autosufficienti - era davvero rimessa alla libera volontà negoziale delle parti e non sottoposta a
vincoli e controlli, proprio nell’ottica della finalità deflattiva, le modifiche apportate nella Legge di conversione,
limitano, giocoforza, detta libertà con l’evidente rischio di compromettere l’intento deflattivo. Infatti, in assenza di
figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti il controllo del P.M. si limita alla regolarità formale dell’accordo.
Quando il P.M. non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta, quando, invece, rileva delle irregolarità
non concede il nullaosta. Le parti, quindi, o provvedono a rinegoziare l’accordo e ripetono l’iter, oppure procedono in
via giudiziale. In questi due casi la durata del procedimento diventa lungo, i costi aumentano e viene totalmente
meno l’effetto deflattivo. In presenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, il P.M. entra nel merito
della vicenda verificando che l’accordo risponda agli interessi dei figli e, dunque, può autorizzare o meno l’accordo
stesso, con poteri, del tutto nuovi, non solo formali ma autorizzativi.
La riforma non fornisce alcuna indicazione nel caso in cui il P.M. dovesse non autorizzare l’accordo limitandosi ad
indicare la trasmissione degli atti al Presidente del tribunale dando ingresso, inevitabilmente, ad una nuova fase
giudiziale. Anche in tal caso, viene meno l’auspicato effetto deflattivo, principio cardine della riforma.
Il punto sul contratto a tutele crescenti (*).
Da diversi mesi si attende che venga approvata la Legge delega sul lavoro e che il
Governo dimostri dunque il necessario coraggio per cambiare davvero il sistema. La
delega all'esecutivo - da esercitare entro sei mesi dalla sua definitiva emanazione – ne
indicava gli obiettivi principali: riordino della normativa in materia di ammortizzatori
sociali; revisione dei servizi per l'impiego; stesura di un codice semplificato del lavoro e
previsione, per le nuove assunzioni, del contratto di lavoro a tutele crescenti.
Mi soffermerò a dare il mio punto di vista sulle novità introdotte dal contratto a tutele crescenti,
mentre rispetto al decreto attuativo sulla disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per
l'Impiego (NASpl) mi limito a osservare che si tratta di un ulteriore passo avanti (non definitivo) nella
direzione dell'universalità dell'assistenza alla disoccupazione.
Lo schema di Decreto Legislativo sul contratto a tutele crescenti prevede una nuova disciplina
sanzionatoria dei licenziamenti invalidi, applicata ai soli contratti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato - con esclusione dei dirigenti - che verranno sottoscritti dopo l'entrata in vigore del
decreto stesso. C'è da scommettere che nella fase iniziale i nuovi contratti saranno molti, perché almeno per il 2015 - la loro conclusione è assistita dal forte esonero contributivo introdotto dalla Legge
di Stabilità. In prospettiva, per un bel numero di anni, ci troveremo con due diverse discipline dei
licenziamenti a seconda della data di assunzione, fino a che il contratto a tutele crescenti non avrà
definitivamente soppiantato il vecchio regime ( per effetto delle nuove assunzione e del fisiologico turn
over delle aziende).
Per incentivare la crescita - anche dimensionale - delle nostre aziende è stato intelligentemente previsto
che l’applicazione della nuova disciplina dei licenziamenti sarà estesa ai dipendenti delle imprese che
supereranno in futuro il limite dei 15 dipendenti, a prescindere dalla loro data di assunzione: ciò
dovrebbe evitare che gli imprenditori evitino nuove assunzioni a tempo indeterminato in tutti i casi in
cui si trovino in prossimità della predetta soglia dimensionale. Se è vero, infatti, che il ridisegnato
regime sanzionatorio ha mantenuto il diverso trattamento tra imprese che superano o meno il tetto dei
15 dipendenti, è altrettanto vero che il nuovo regime sanzionatorio dei licenziamenti invalidi è meno
Novità legislative - segue
costoso e più certo nelle sue conseguenze economiche (dunque meno temuto dai datori di lavoro)
anche sopra la soglia.
Infatti, e qui è la maggiore novità, le tutele crescenti prevedono che per i licenziamenti illegittimi la
regola divenga ormai la sanzione risarcitoria, modulata in base all'anzianità di servizio, mentre nei soli
casi di licenziamento discriminatorio (o comunque viziato da motivo illecito) venga mantenuta la tutela
reintegratoria, oppure per il licenziamento disciplinare, ma in quest'ultimo caso limitatamente all'ipotesi
in cui il lavoratore dimostri che l'addebito che gli è contestato non sussiste.
Ordinando le sanzioni in base al criterio di gravità, possiamo dire che - per i nuovi assunti a tempo
indeterminato - il licenziamento discriminatorio o comunque nullo continua ad essere sanzionato come
oggi, ossia con la reintegra in servizio e il diritto a percepire tutte le retribuzioni e i contributi fino
all'effettiva riammissione in servizio.
Un gradino più in basso si pone il licenziamento disciplinare illegittimo, quando il lavoratore dimostra in
giudizio che il fatto materiale addebitatogli non è sussistente: in questo caso il lavoratore ha diritto alla
reintegra e a un risarcimento economico con un tetto massimo di 12 mensilità.
Al terzo posto si colloca il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo (o per giusta
causa) illegittimo, per il quale il Legislatore prevede un indennizzo economico crescente in proporzione
all'anzianità, pari a due mensilità della retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, con un
minimo di 4 e un massimo di 24. Infine, il licenziamento illegittimo per vizi di forma o procedura, che
verrà sanzionato con un indennizzo economico nella misura di una mensilità di retribuzione per ogni
anno di anzianità, con un minimo di 2 e un massimo di 12.
Le imprese di piccole dimensioni - quelle cioè che si collocano entro la soglia delle 15 unità manterranno il loro trattamento privilegiato, per cui non troverà applicazione la reintegra (salvo il caso
del licenziamento discriminatorio) e l'ammontare delle indennità "crescenti" è dimezzata e comunque
non potrà superare le 6 mensilità di retribuzione. Non manterranno invece il privilegio le organizzazioni
di tendenza (ossia i datori di lavoro non imprenditori, che svolgono attività di natura politica, sindacale,
religiosa etc.), alle quali si applica in toto il nuovo decreto; il che significa - se ho ben inteso - che
laddove superino i 15 dipendenti potranno trovarsi a pagare indennizzi fino a 24 mensilità in caso di
licenziamenti illegittimi. In questo caso, è curioso - e credo voluto dal Legislatore - che i lavoratori
neoassunti dalle organizzazioni di tendenza avranno, con il crescere della loro anzianità, tutele superiori
rispetto ai colleghi assunti prima della riforma.
Scomparirà invece il c.d. rito Fornero, almeno per le impugnazioni dei licenziamenti ricadenti sotto la
nuova disciplina; ma nessuno ne sentirà la mancanza, atteso che la procedura ha generato più problemi
che benefici. E scomparirà anche la procedura del tentativo obbligatorio di conciliazione ex art.7, L.
n.604/66, che invece aveva dato buoni risultati. In questo caso, però, la procedura viene sostituita da
una nuova forma di conciliazione "veloce" - mutuata dall'esperienza tedesca - da concludersi in sede
protetta ex art.2113 cod. civ. entro il termine di impugnazione stragiudiziale, in base alla quale le parti,
al fine di evitare il contenzioso, possono accordarsi con il pagamento a favore del lavoratore di una
somma pari a una mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura
comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18. L'offerta di pagamento dovrà avvenire con consegna
al lavoratore di assegno circolare e la sua accettazione comporta la definitiva rinuncia all'impugnazione
del recesso. Oltretutto, per incentivare ancor più la conciliazione, l'importo offerto - nei limiti di quanto
previsto dalla norma - non è assoggettabile a imponibile fiscale e contributivo, con la conseguenza che
l'importo lordo offerto diventerà per il lavoratore netto.
Mi attendo una drastica riduzione delle impugnazioni di licenziamento in sede giudiziaria, anche se la
somma stanziata dal Legislatore per finanziare questa conciliazione mi sembra un po' troppo contenuta
Novità legislative - segue
e non vorrei che le imprese si trovassero brutte sorprese. Se poi le parti - con l'occasione - volessero
trovare l'accordo anche su altri aspetti controversi del rapporto di lavoro, potranno farlo a mio avviso
anche nell'ambito della medesima conciliazione, ma le somme eventualmente erogate al lavoratore per
titoli diversi dalla rinuncia all'impugnazione del recesso non godranno delle medesime esenzioni.
Infine due aspetti critici, sui quali - come è noto - il Governo sta ancora discutendo al proprio interno,
per cui è necessario attendere l'approvazione finale del testo prima di esprimersi. Mi limito per il
momento a segnalarli. Il primo riguarda l'applicabilità delle nuove norme al pubblico impiego, che il
Legislatore parrebbe intenzionato ad escludere (ma dovrà specificarlo nel testo).
Il secondo aspetto concerne i licenziamenti collettivi, in relazione ai quali lo schema di decreto mantiene
la sanzione reintegratoria per la sola ipotesi del recesso orale (caso assai improbabile), estendendo
invece la sanzione risarcitoria crescente per anzianità - la stessa, per capirci, dei licenziamenti
individuali illegittimi - al caso in cui il datore di lavoro violi la procedura di legge o i criteri di scelta. La
scelta del Legislatore mi sembra coerente con l'impianto complessivo del nuovo regime (ridurre gli spazi
della sanzione reintegratoria e introdurre un indennizzo economico crescente con la seniority), ma in
molti sollevano dubbi in ordine a un possibile eccesso di delega da parte del Legislatore delegato. Se è
vero che la Legge delega n.183/14 non menzionava espressamente i licenziamenti collettivi, è
altrettanto vero che la stessa delegava il Governo a introdurre "tutele crescenti in relazione all'anzianità
di servizio, escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel
posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l'anzianità di servizio".
(*)
Pubblicato sul numero di gennaio de “Il giurista del lavoro” n. 1/15, edito da edita da Euroconference Editoria.
In evidenza
Strumenti di raccolta del risparmio per le società di capitali (**).
È noto che in Italia più del 50% dei finanziamenti alle imprese ha origine bancaria. La dipendenza
dal canale bancario ha creato qualche difficoltà alle società, specie negli anni successivi al credit
crunch, quando il peggioramento della qualità del credito e l’irrigidimento dei parametri di
patrimonializzazione imposti dalle autorità europee, hanno ristretto l’offerta da parte delle banche.
Il Decreto Sviluppo, il Decreto Sviluppo bis e il Decreto Destinazione Italia (rispettivamente, D.L. 22.6.2012 n. 83
convertito in Legge 7.8.2012 n. 134, D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in Legge 17.12.2012 n. 221 e D.L. 23.12.2013 n.
145 convertito in Legge 21.2.2014 n. 9) hanno riformato alcuni strumenti finanziari preesistenti per incentivare le
imprese, in particolare le PMI, a finanziarsi direttamente sul mercato, per mitigare l’elevata dipendenza finanziaria dal
canale bancario. Tali strumenti finanziari sono le cambiali finanziarie, le obbligazioni partecipative e/o subordinate e i
mini-bond.
Le cambiali finanziarie sono titoli di credito all’ordine, con taglio minimo non inferiore ad € 50.000, emessi in serie ed
aventi scadenza non inferiore a 1 mese e non superiore a 36 mesi dalla data di emissione; sono equiparate alle
cambiali ordinarie ma, a differenza di queste ultime, sono girabili esclusivamente con la clausola “senza garanzia” o
equivalenti, esimendo il girante del titolo dalla responsabilità per l’eventuale inadempimento del debitore principale.
Le cambiali finanziarie possono essere emesse da società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse
dalle banche e dalle “micro-imprese”. Le società che non hanno titoli rappresentativi del capitale negoziati in mercati
regolamentati o non regolamentati possono emettere cambiali finanziarie solo in presenza di determinati requisiti,
specificati dall’art. 2-bis della Legge 43/1994 (introdotto dal Decreto Sviluppo).
Le obbligazioni partecipative e/o subordinate sono titoli di debito con scadenza non inferiore a 36 mesi dalla data di
emissione e con clausole di partecipazione agli utili di impresa e/o di postergazione del portatore rispetto ai diritti
In evidenza - segue
degli altri creditori sociali. Le clausole di partecipazione stabiliscono la parte del corrispettivo spettante
all’obbligazionista, commisurandola agli utili della società emittente con una parte fissa, calcolata applicando un tasso
di interesse non inferiore a quello di riferimento pro tempore vigente. Le clausole di subordinazione non possono
spingersi fino a subordinare i diritti del portatore rispetto a quelli dei soci sottoscrittori del capitale sociale. Le
obbligazioni partecipative e/o subordinate possono essere emesse da enti, diversi dalle banche e dalle “microimprese”, che non abbiano strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di
negoziazione.
I mini-bond sono obbligazioni, anche di piccolo taglio, con scadenza medio-lunga. L’art. 32 del Decreto Sviluppo ha
eliminato i limiti previsti dall’art. 2412 c.c., estendendo la possibilità di emissione in misura superiore al doppio del
patrimonio netto a tutte le società non quotate che emettano “obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati
regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione”, diverse dalle banche e dalle “micro-imprese”. Il Decreto
Sviluppo e il Decreto Sviluppo bis hanno altresì previsto una serie di agevolazioni fiscali per gli emittenti.
(**) L’argomento è stato trattato più diffusamente dagli avv.ti Grassi e Compiani nel numero di febbraio de “La rivista
delle operazioni straordinarie” edita da Euroconference Editoria.
Prossimi eventi
Presso l’Associazione Industriali di Novara, lunedì 9 marzo: incontro di studio sul Jobs Act. - Relatore:
Franco Tofacchi, Socio.
L’avv. Franco Tofacchi, socio dello Studio, sarà il relatore dell’incontro di studio "Jobs Act - La
riforma del lavoro - Il contratto a tutele crescenti e le nuove misure di sostegno al reddito ai
lavoratori" che si terrà lunedì 9 marzo alle 14:30 presso l’Associazione Industriali Novara in C.so F.
Cavallotti, 25. L’incontro è finalizzato ad approfondire le importanti novità legislative in materia
giuslavoristica, fornendo i primi chiarimenti interpretativi in merito.
Presso la sede di Assosim a Milano, martedì 10 marzo, workshop: “Approfondimenti in materia di
governo societario e politiche di remunerazione”. - Relatore: avv. Carlo Fossati, Socio.
L’avv. Carlo Fossati, socio dello Studio, interverrà in prima giornata al seminario del 10 e 11 marzo
organizzato da Assosim in materia di governo societario. Nella sua relazione dal titolo: “Le politiche
di remunerazione e incentivazione da un punto di vista giuslavoristico”, farà particolare riferimento
alle recenti disposizioni della Circolare banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi
aggiornamenti.
“Jobs Act – il contratto a tutele crescenti”, convegno promosso dalla Fondazione dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di Firenze - Relatore: avv. Evangelista Basile, Socio.
L’avv. Evangelista Basile, Socio, interverrà sul tema del contratto a tutele crescenti all’evento organizzato dal
Comitato Scientifico regionale Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Lucca e Firenze in
collaborazione con ODCEC Area Lavoro, martedì 10 marzo a Villa Bertelli, Forte dei Marmi.
Con Confapi Varese, convegno: Jobs Act, il punto sullo stato di attuazione della riforma - Relatori: avv.
Sergio Passerini e avv. Evangelista Basile, Soci.
Il 16 marzo p.v. alle ore 14.00 presso il Borgo di Mustonate – Via Salvini 31 a Varese (località Mustonate), Confapi
Varese organizza il convegno “Jobs Act: il punto sullo stato di attuazione della riforma. Legge Delega n. 186 del
10.12.20214: principi e obiettivi”. Relatori, gli avv.ti Sergio Passerini ed Evangelista Basile, soci dello Studio.
Prossimi eventi - segue
Incontro di studi a Grosseto il 20 marzo in collaborazione con il Consiglio provinciale dell’Ordine dei
consulenti del lavoro - Docente: avv. Evangelista Basile, Socio.
L’incontro sarà focalizzato sul Jobs Act e sul nuovo contratto a tutele crescenti che ridisegna la disciplina dei
licenziamenti individuali e collettivi. Verrà proposta anche una lettura anticipata delle modifiche all'art. 2103 c.c.
contenute nello schema di D.Lgs. per la razionalizzazione dei contratti di lavoro.
Seminario specialistico di una giornata organizzato da CLS e Confservizi Cispel Lombardia - Relatore:
avv. Evangelista Basile, Socio.
Il 24 marzo a Milano, nella sede di via Brembo 27 degli enti organizzatori, l’avv. Evangelista Basile
presenterà il campo di applicazione del contratto a tutele crescenti e le differenze di tutela riservate
dal legislatore alle ipotesi di nullità e illegittimità dei licenziamenti, con particolare attenzione alla
casistica. L’esposizione della disciplina consentirà alle imprese di individuare gli aspetti di maggiore
interesse della riforma. La Naspi e il tema degli ammortizzatori sociali verranno brevemente
affrontati nell’ottica di comprenderne il legame con l’efficienza dell’outplacement e con la ristrutturazione, tramite le
tutele crescenti, del sistema di flessibilità del mercato del lavoro.
Convegno “Jobs Act e legge di stabilità” a Biella il 27 marzo 2015 - Relatore: avv. Evangelista Basile,
Socio.
A Biella, il 27 marzo, l’avv. Evangelista Basile terrà la relazione dal titolo “Jobs Act e legge di stabilità” al convegno sul
Jobs Act organizzato dalla collaborazione tra UIB (Unione Industriale Biellese) ed ODCEC di Biella ed accreditato
dall’Ordine degli avvocati di Biella.