GIORNATA DI FORMAZIONE PER L’ODCEC DI TORINO LE NOVITA’ DEL JOBS ACT 25/03/2015 Relatore: Alessandro Dott. TODESCHELLI – Dott. Comm.sta – materia «Lavoro» OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Servizio: Nome servizio Pag. 1 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Torino, 25/03/2015 PROGRAMMA Contratto a tutele crescenti “Jobs Act”: nuova assicurazione sociale per l’impiego - NASPI Misure di sostegno al reddito: assegno di disoccupazione - ASDI Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 2 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili IL CONTRATTO A TUTELE CRESCENTI Lo scopo della riforma: un regime fondato su di una liability rule … responsabilità limitata a un indennizzo di entità predeterminata crescente con il crescere dell’affidamento reciproco tra le parti che consenta al contratto a tempo indeterminato di tornare a essere la forma normale di assunzione con un sostegno efficace nel mercato applicabile in tutta l’area del lavoro dipendente Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 3 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 1 – Campo di applicazione 1. Per i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il regime di tutela nel caso di licenziamento illegittimo è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 4 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili 3. Nel caso in cui il datore di lavoro, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della L. n. 300 del 20 maggio 1970, il licenziamento dei lavoratori, anche se assunti precedentemente a tale data, è disciplinato dalle disposizioni del presente decreto n. 6. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 5 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 9 – Piccole imprese Ove il datore di lavoro non raggiunga i requisiti dimensionali di cui all’art. 18, ottavo e nono comma, della L. n. 300/1970, non si applica l’art. 3, comma 2 [reintegrazione], e l’ammontare delle indennità e dell’importo previsti dall’art. 3, comma 1, dall’art. 4, comma 1 e dall’art. 6, comma 1, è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 6 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La questione delle imprese < 16 Viene introdotta una marginale riduzione del costo di separazione rispetto alla disciplina vigente: da n. 2 a n. 6 mensilità limite indennizzo in sede giudiziale da n. 1 a n. 6 mensilità limite indennizzo in sede di conciliazione standard ma la disposizione più importante è quella (art. 1 comma 3) che consente di superare la soglia dei 15 dipendenti senza irrigidimento dei rapporti vecchi Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 7 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 3 – Licenziamento per giustificato motivo e giusta causa Salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, nei casi in cui risulta accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa, il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di: un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 8 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La sanzione per il difetto del motivo (in sé lecito) del licenziamento: La regola generale definisce la responsabilità del datore in termini esclusivamente indennitari in caso di difetto del motivo, il giudice condanna a 2 mensilità per anno di anzianità, min. 4 e max. 24 puntando su di una soluzione conciliativa standard fortemente incentivata, secondo il modello tedesco: il datore offre 1 mensilità per anno, min. 2 e max. 18; se il lavoratore accetta, il caso è chiuso Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 9 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 6 – Offerta di conciliazione Il datore di lavoro può offrire al lavoratore, entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, in una delle sedi di cui all’art. 2113, comma 4, Cod. Civile, e all’art. 82, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003: un importo che non costituisce reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettata a contribuzione previdenziale, di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a diciotto mensilità, mediante consegna al lavoratore di un assegno circolare Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 10 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione. Le eventuali ulteriori somme pattuite nella stessa sede conciliativa a chiusura di ogni altra pendenza derivante dal rapporto di lavoro sono soggette al regime fiscale ordinario. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 11 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La conciliazione standard Il modello: legge Hartz 4 in RFT, del 2004 L’importo dell’indennizzo concordato (n. 1 mensilità per anno, min. 2) è esente da imposizione fiscale e contributiva Eventuali ulteriori somme dedotte nella transazione sono soggette all’imposizione L’accordo deve essere stipulato in forma di negoziazione assistita Obiettivo: un drastico decongestionamento del contenzioso giudiziale sui licenziamenti Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 12 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il solo caso di difetto del motivo in cui è prevista la reintegrazione Art. 3, comma 2 Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento disciplinare in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 13 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Che cosa significa “direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto” Nel licenziamento disciplinare è frequente l’assoluzione del lavoratore per insufficienza di prove: in questo caso il lavoratore ha diritto all’indennizzo, ma non alla reintegrazione qui occorre invece che sia direttamente dimostrata l’insussistenza del fatto materiale “Fatto Materiale”: non c’è reintegrazione se l’assoluzione del lavoratore è solo per difetto dell’elemento psicologico Esempio: il lavoratore era malato, era momentaneamente incapace di intendere, ecc. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 14 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Possibili motivi oggettivi di licenziamento: Soppressione del posto di lavoro specifico Sostituzione di persona dotata di competenza A con persona dotata di competenza B Necessità di trasferimento, per il quale la persona interessata non è disponibile Necessità di spostamento dell’orario giornaliero di lavoro, per il quale la persona non è disponibile Inaffidabilità della persona, in relazione a eventi esterni rispetto al rapporto di lavoro ma rilevanti per il suo svolgimento Lo scarso rendimento, quando non sia effetto di disabilità Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 15 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il licenziamento per superamento del periodo di comporto Durante il periodo di comporto il licenziamento (secondo dottrina e giurisprudenza prevalenti) non è nullo, ma soltanto temporaneamente inefficace: se la persona interessata resta assente fino alla scadenza, a quel momento il licenziamento produce il suo effetto, senza indennizzo se essa si ripresenta al lavoro prima della scadenza, il licenziamento va considerato viziato da insussistenza del motivo (oggettivo) Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 16 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Questioni che restano aperte su prova e limiti età Il «mancato superamento della prova», quando il periodo di prova sia già scaduto o il patto di prova sia invalido, e il difetto di req. anagrafici/contributivi nel licenziamento per limiti di età secondo il nuovo principio generale devono, secondo logica, essere trattati come insufficienza/insussistenza del g.m.o. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 17 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale Il giudice, con la pronuncia con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ovvero riconducibile agli altri casi di nullità espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto. A seguito dell’ordine di reintegrazione, il rapporto di lavoro si intende risolto quando il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, salvo il caso in cui abbia richiesto l’indennità di cui al 3° comma del presente articolo. Il regime di cui al presente articolo si applica anche al licenziamento dichiarato inefficace perché intimato in forma orale. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 18 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 2 – Licenziamento discriminatorio, nullo e intimato in forma orale La disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice accerta il difetto di giustificazione per motivo consistente nella disabilità fisica o psichica del lavoratore, anche ai sensi degli art. 4, comma 4, e 10, comma 3, della L. n. 68 del 12 marzo 1999. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 19 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La reintegrazione a seguito di licenziamento nullo Resta invariata la regola vigente, che commina la reintegrazione per tutti i casi di nullità del licenziamento: discriminazione o rappresaglia matrimonio della lavoratrice (dalle pubblicazioni, a un anno dal matrimonio) maternità (dal concepimento, a un anno dalla nascita) altro motivo illecito determinante resta anche la clausola di opting out per il lavoratore Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 20 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Le discriminazioni vietate Opinioni politiche o religiose Orientamento sessuale Attività sindacale Genere, razza, nazionalità, etnia, lingua, provenienza reg. Disabilità Età Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 21 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 4 – Vizi formali e procedurali Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione di cui all’art. 2, comma 2, della L. n. 604/1966 o della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 300/1970. Il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità, a meno che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele di cui agli art. 2 e 3 del presente decreto. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 22 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Sanzione leggera per il licenziamento affetto da irregolarità procedurale Nel caso di omissione della motivazione, oppure di licenziamento disciplinare con irregolarità del relativo procedimento, incluso il difetto di immediatezza, indennizzo di 1 mensilità per anno di anzianità, min. 2 e max. 12 a meno che il giudice ritenga che ci siano i presupposti (discriminazione oppure difetto del giustificato motivo) per applicare una sanzione più grave Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 23 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Revoca del licenziamento Art. 5 entro 15 giorni dall’impugnazione, il datore di lavoro può revocare il licenziamento pagando le retribuzioni maturate medio tempore, senza incorrere in ulteriori costi (la disposizione è identica a quella già in vigore). Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 24 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Art. 10 – Licenziamento collettivo In caso di licenziamento collettivo ai sensi degli art. 4 e 24 della L. n. 223 del 23 luglio 1991, intimato senza l’osservanza della forma scritta, si applica il regime sanzionatorio di cui all’art. 2 del presente decreto [reintegrazione]. In caso di violazione delle procedure richiamate all’art. 4, comma 12, o dei criteri di scelta di cui all’art. 5, comma 1, della L. n. 233 dell’anno 1991, si applica il regime di cui all’art. 3, comma 1 (indennizzo, come per licenziamento per giustificato motivo oggettivo). Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 25 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il licenziamento collettivo Viene correttamente inquadrato come «licenziamento economico», per il quale la leggedelega esclude la reintegrazione. La disciplina sostanziale per ora rimane la stessa per vecchi e nuovi rapporti, ma i nuovi assunti non vengono reintegrati in caso di violazione. Effetto: transitoria intensificazione del last in first out (ma è più apparente che reale). Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 26 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili NUOVA PRESTAZIONE DI ASSICURAZIONE SOCIALE: NASPI L’art. 1, commi 1 e 2 della L. n. 183/2014, c.d. “Jobs Act” ha delegato il Governo al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali e ASpI. Il Consiglio dei Ministri, lo scorso 20 febbraio 2015, ha approvato definitivamente il D.Lgs. che disciplina la Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI) che persegue la finalità di: omogeneizzare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi (ASpI e Mini-ASpI) rapportare la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore introdurre dei massimali di contribuzione figurativa La nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI), in sostituzione delle prestazioni di ASpI e Mini-ASpI, avrà come riferimento gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° maggio 2015. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 27 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili L’indennità NASpI fornisce, quindi, una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente il posto di lavoro a decorrere dal 1° maggio 2015, con esclusione: dei dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato (per i quali continuano a trovare applicazione le disposizioni sulla disoccupazione agricola) Per i soci lavoratori delle cooperative DPR n. 602/1970 e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, ai quali l’assicurazione contro la disoccupazione è stata estesa dal 1° gennaio 2013 e per i quali è in corso un versamento contributivo ridotto, a decorrere dal 1° maggio 2015 la misura della NASpI è allineata a quella della generalità dei lavoratori. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 28 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Requisiti: Il primo requisito richiesto al lavoratore per accedere all’indennità NASpI è lo stato di disoccupazione di cui all’art. 1, comma 2, lett. c del D.Lgs. n. 181/2000, stato che deve essere mantenuto per tutto il periodo di godimento dell’indennità. I nuovi requisiti di accesso all’indennità prevedono che il lavoratore possa far valere: nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 29 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Ai fini dell’accesso all’indennità lo stato di disoccupazione deve essere involontario, non ne hanno diritto, pertanto, i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito: di dimissioni o di risoluzione consensuale. Tuttavia, l’indennità NASpI (come accade per l’ASpI), viene concessa in caso di: dimissioni per giusta causa risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966, come modificato dal comma 40 dell’art. 1 della L. n. 92/2012 Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 30 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Misura La base di calcolo è determinata dalla retribuzione media mensile degli ultimi 4 anni, rispetto all’ASpI il periodo passa dunque da 2 a 4 anni. L’importo della prestazione è pari al 75% della retribuzione media mensile nel caso in cui la retribuzione mensile di riferimento sia pari o inferiore, per l’anno 2015, a € 1.195,00. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 31 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Qualora la retribuzione media di riferimento sia superiore all’importo di € 1.195,00 mensili, la misura dell’indennità NASpI è pari al 75% del predetto importo incrementato di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo di € 1.195,00. L’indennità mensile non può comunque superare, nel 2015, l’importo massimo mensile di € 1.300,00. Sull’indennità non si applica la riduzione pari alla contribuzione a percentuale prevista per il lavoratore apprendista (5,84%), la stessa però, si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del 4° mese di fruizione. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 32 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Durata ed inizio La durata del trattamento non è più stabilita in misura fissa in base all’età anagrafica del lavoratore ma è proporzionata all’anzianità contributiva dello stesso. La NASpI è infatti corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. Tuttavia, per gli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2017 la durata di fruizione della prestazione è limitata a un massimo di 78 settimane. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 33 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Ne consegue che fino al 31 dicembre 2016 la durata massima è di 24 mesi che scende a 18 mesi (78 settimane) per gli eventi di disoccupazione che insorgono dal 1° gennaio 2017. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione. Per quanto riguarda la decorrenza della NASpI essa avrà inizio dall‘ 8° giorno successivo a quello della cessazione di lavoro, se la domanda viene presentata entro lo stesso termine oppure dal giorno successivo alla presentazione della domanda nel caso in cui sia presentata successivamente all’ 8° giorno. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 34 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La domanda di NASpI dovrà sempre essere presentata telematicamente all’INPS ed entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. L’erogazione della NASpI è condizionata, a pena di decadenza dalla prestazione, oltre che alla permanenza dello stato di disoccupazione, alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. G del D.Lgs. n. 181/2000. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 35 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Richiesta di anticipazione dell’indennità Il lavoratore disoccupato che percepisce l’indennità NASpI può richiedere la liquidazione anticipata in una unica soluzione per: avviare un’attività di lavoro autonomo avviare un’attività in forma di impresa individuale sottoscrivere una quota del capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 36 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Compatibilità con il Lavoro Subordinato Nel caso in cui il percettore instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione (€ 8.000,00 se subordinato o parasubordinato e € 4.800,00 se autonomo) decade dalla prestazione, a meno che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tal caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro (fino a un massimo di 6 mesi). La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile sia ai fini del calcolo dei requisiti che della durata in caso di erogazione di una nuova prestazione NASpI. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 37 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Nel caso in cui il reddito annuale sia inferiore ai predetti limiti il lavoratore (dipendente) conserva il diritto a percepire la NASpI, tuttavia ridotta di un rapporto pari all’ 80% del reddito previsto, a condizione che: comunichi all’INPS entro 30 giorni dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto il datore di lavoro (o utilizzatore in caso di contratto di somministrazione) sia diverso dal datore di lavoro o dall’utilizzatore, per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha generato il diritto alla NASpI (non devono sussistere nemmeno rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti). La contribuzione versata è utile sia ai fini del calcolo dei requisiti che della durata in caso di erogazione di una nuova prestazione NASpI. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 38 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Rapporti part-time Il diritto a percepire il trattamento di NASpI, ancorché ridotto, sussiste (in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti) anche nel caso in cui il lavoratore sia titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale: il cui reddito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione e che cessi da uno dei predetti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della L. n. 604/1966. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 39 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il lavoratore è tenuto a comunicare all’INPS, entro 30 giorni dalla domanda di prestazione, il reddito annuo previsto. La contribuzione relativa all'assicurazione generale IVS versata in relazione all'attività di lavoro subordinato non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 40 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili COMPATIBILITÀ CON IL LAVORO AUTONOMO Il lavoratore beneficiario dell’indennità NASpI che intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne. In tal caso il soggetto mantiene il diritto al trattamento NASpI, ma la relativa indennità è ridotta di un importo pari: all’ 80% del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 41 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi Nel caso in cui il lavoratore fosse esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi lo stesso è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione (entro il 31 marzo dell’anno successivo), concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o d’impresa. In mancanza, il lavoratore è tenuto a restituire l’indennità NASpI percepita dall’inizio dell’attività Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 42 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Decadenza Il beneficiario decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi: perdita dello stato di disoccupazione inizio di un’attività lavorativa subordinata o in forma autonoma o d’impresa senza provvedere alla relativa comunicazione raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità NASpI La decadenza si realizza dal momento in cui si verifica l’evento che la determina, con obbligo di restituzione dell’indennità che eventualmente si sia continuata a percepire. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 43 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Assegno di Disoccupazione – ASDI In attuazione della delega contenuta nella L. n. 183 del 10 dicembre 2014 (c.d. “Jobs Act”), il Governo ha approvato in via definitiva lo schema di Decreto Legislativo che riordina la normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria. Tra le misure di tutela di sostegno al reddito, è prevista l’introduzione, in via sperimentale a partire dal 1° maggio 2015, dell’assegno di disoccupazione (ASDI), a favore dei lavoratori che abbiano già fruito della NASpI, ancora privi di occupazione ed in condizione economica di bisogno. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 44 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Secondo l’art. 16 con decorrenza 1° maggio 2015, è prevista l’istituzione, in via sperimentale per l’anno 2015, dell’assegno di disoccupazione (ASDI), destinato a garantire ai lavoratori un’ulteriore tutela di sostegno al reddito. L’assegno di disoccupazione è riconosciuto ai lavoratori destinatari della NASpI, una volta che gli stessi abbiano fruito della stessa per l’intera sua durata entro il 31 dicembre 2015 e senza avere ancora trovato occupazione e versando in una condizione economica di necessità. La situazione economica di bisogno del nucleo familiare, considerata in applicazione dell’ISEE, verrà definita dal successivo decreto ministeriale, e non si dovrà computare l’ammontare dei trattamenti NASpI percepiti dal richiedente la prestazione. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 45 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Nel primo anno di applicazione di tale misura (nei limiti delle risorse stanziate), nell’ambito dei beneficiari è stabilita: una preferenza per i lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni prossimi al pensionamento Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 46 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili L’erogazione mensile dell’ASDI è ammessa: per una durata massima di 6 mesi nella misura del 75% dell’ultima indennità percepita ai fini della NASpI e, comunque, in misura non superiore all’entità dell’assegno sociale, di cui all’art. 3, comma 6 della L. n. 335/1995 Viene stabilito un incremento di tale importo in base ad eventuali carichi familiari, per l’ammontare e secondo le modalità individuate dal suddetto Decreto Ministeriale, al quale è demandata anche l’individuazione dell’ammontare massimo complessivo della prestazione. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 47 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Per incentivare la ricerca attiva del lavoro, sussiste la possibilità di cumulo parziale dei redditi derivanti da nuova occupazione nel periodo di fruizione dell’ASDI, nei limiti e secondo i criteri definiti dallo stesso Decreto. Quale condizione all’erogazione dell’assegno di disoccupazione (mediante l’utilizzo di uno strumento di pagamento elettronico, nelle modalità individuate dall’apposito Decreto): è prevista l’adesione da parte del destinatario ad un progetto personalizzato predisposto dai competenti servizi per l’impiego, che comporta specifici impegni riguardanti la ricerca attiva di lavoro, la disponibilità alla partecipazione ad iniziative di orientamento e formazione, in ultimo l’accettazione di adeguate proposte di lavoro Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 48 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La mancata partecipazione alle iniziative di attivazione proposte, considerata obbligatoria, comporta la perdita del beneficio. Al Decreto Ministeriale compete la definizione delle caratteristiche del progetto personalizzato, nonché del relativo sistema degli obblighi e delle sanzioni. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 49 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili DISOCCUPPAZIONE PER I CO.CO.CO E CO.CO.PRO In data 20 febbraio 2015, il Consiglio dei Ministri ha approvato la versione definitiva del Decreto Legislativo attuativo della delega contenuta nell’art. 1, comma 2 della L. n. 183/2014 in tema di riordino degli ammortizzatori sociali nell’ipotesi di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati. Tale decreto disciplina oltre alla NASpi e ASDI anche: l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS‐COLL) Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 50 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE PER I CO.CO.CO. E CO.CO.PRO. (DIS‐COLL) L’indennità di disoccupazione denominata DIS‐COLL è operativa, in via sperimentale per il 2015 in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 Soggetti interessati e requisiti La DIS‐COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi e a progetto (esclusi gli amministratori e i sindaci): iscritti in via esclusiva alla Gestione separata non pensionati e privi di partita IVA che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 51 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Per avere diritto alla DIS‐COLL i suddetti soggetti devono, congiuntamente: essere in stato di disoccupazione (ex art. 1, comma 2, lettera c), D.Lgs. n. 181/2000) al momento della domanda di prestazione far valere almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 (anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro) al giorno di disoccupazione far valere, nell’anno solare in cui si verifica l’evento di cessazione dal lavoro un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione (co.co.co/co.co.pro) di almeno un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà dell’importo che dà diritto all’accredito di un mese di contribuzione (circa € 650,00, se si considera che nel 2015 il minimale per l’accredito contributivo è pari a € 15.548,00 annui) Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 52 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Misura Per quantificare l’indennità di disoccupazione mensile (DIS‐COLL) è necessario effettuare, innanzitutto, il rapporto tra: il reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati, in relazione ai rapporti di collaborazione in oggetto, riferito all’anno in cui si è verificata la cessazione dal lavoro e all’anno solare precedente il numero di mesi di contribuzione, o frazione di essi Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 53 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili La misura di tale indennità, rapportata al reddito medio mensile è pari: al 75% dello stesso reddito, se il reddito medio mensile è pari o inferiore, nel 2015, a € 1.195,00 mensili (annualmente rivalutati) al 75% del predetto importo, incrementata di una somma pari al 25% della differenza tra il reddito medio mensile e € 1.195,00, se il reddito medio mensile è superiore a € 1.195,00 In ogni caso, l’indennità mensile non può superare l’importo massimo di € 1.300,00 nel 2015, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intercorsa nell’anno precedente. L’importo dell’indennità, inoltre, sarà progressivamente ridotto del 3% a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 54 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Durata La DIS‐COLL è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio 2014 al giorno di cessazione del lavoro. A tal fine, non vanno computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS‐COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 6 mesi. Per i periodi di utilizzo della DIS‐COLL non sono riconosciuti i contributi figurativi. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 55 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Presentazione dell’istanza La richiesta di DIS‐COLL deve essere presentata all’INPS in via telematica, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro. L’indennità spetta a partire dall’ 8° giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o, se la domanda viene presentata dopo la cessazione, dal giorno successivo alla data di presentazione dell’istanza. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 56 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili L’erogazione della DIS‐COLL è condizionata: alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti In caso di nuova occupazione del lavoratore con contratto di lavoro subordinato di durata: superiore a 5 giorni, il lavoratore decade dal diritto alla DIS‐COLL non superiore a 5 giorni, la DIS‐COLL è sospesa d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie (sistema CO); al termine del periodo di sospensione l’indennità riprende a decorrere dal momento in cui era rimasta sospesa Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 57 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Il beneficiario di DIS‐COLL che intraprende un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne, pena la decadenza dal diritto all’indennità dalla data di inizio dell’attività di lavoro autonomo/impresa individuale. La DIS‐COLL è ridotta di un importo pari all’ 80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività di lavoro autonomo/impresa individuale e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 58 OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Tale riduzione è ricalcolata d’ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Il lavoratore esentato dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi è tenuto a presentare all’INPS un’apposita autodichiarazione concernente il reddito ricavato dall’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo. Servizio: Paghe on-line giovedì 26 marzo 2015 59 GRAZIE PER L’ATTENZIONE • Per informazioni di carattere generale: [email protected] • Per quesiti relativi al servizio Paghe on-line: [email protected] • Sito: www.opendotcom.it OPEN Dot Com Società di servizi dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Servizio: Nome servizio Pag. 60
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