Il giorno 23.03.2011, presso la Sezione Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, il giudice dott. Paola Di Lorenzo disponeva l'esecuzione dell'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere per le persone e i reati di seguito indicati: BONVISSUTO Rosario, capi 1-7-7ter-8bis; NAPOLITANO Emanuele, capi 1-7bis-11-12-12bis-12ter; NICASTRO Fabio, capi 1, 3, 4, 6bis, 7, 7bis, 7ter, 8, 8bis, 11, 12, 12bis, 12 quater; NICASTRO Dario, capi 1, 7, 7ter, 8bis; VIZZINI Rosario, capi 1, 2, 3, 6, 8bis, 11. n. 20666\10 R.G.N.R. n. 1938\10 R.G. G.I.P. IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ORDINANZA APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE -artt. 272 e seg. c.p.p.nel procedimento penale contro BONVISSUTO Rosario, nato a Busto Arsizio (VA), residente in Samarate (VA); NAPOLITANO Emanuele, nato a Gela, residente a Busto Arsizio (VA); NICASTRO Fabio, nato a Gela, domiciliato a Busto Arsizio (VA), già agli arresti domiciliari; NICASTRO Dario, nato a Gela, residente a Busto Arsizio (VA), già detenuto presso il carcere di Opera (MI); VIZZINI Rosario, nato a Gela, residente a Busto Arsizio (VA), già agli arresti domiciliari. Sulla richiesta del P.M. d'applicazione della misura coercitiva della custodia cautelare in carcere così come modificata e integrata, da ultimo in data 9.3.2011, in relazione ai seguenti reati: Rosario BONVISSUTO, Fabio NICASTRO, Dario NICASTRO, Emanuele NAPOLITANO, Rosario VIZZINI: Capo 1) del delitto p. e p. dall'art. 416 bis commi 1, 3, 4, 5 c.p. per aver fatto tutti parte unitamente a Salvatore D'ALEO (verosimilmente vittima di omicidio ed occultamento di cadavere) ed altri da identificare di una associazione per delinquere di stampo mafioso armata, diretta da Rosario VIZZINI e Fabio NICASTRO, finalizzata alla perpetrazione di una serie indeterminata di estorsioni, attentati incendiari ed azioni intimidatrici ai danni di imprenditori, anche di origini siciliana, operanti per lo più nel settore edile nella zona di Busto Arsizio e di tutta la provincia di Varese, nonché alla acquisizione e controllo anche indiretto di una serie di attività concernenti soprattutto il settore dell'edilizia; in particolare, avvalendosi tutti della forza di intimidazione proveniente a) dalla diffusa conoscenza, in particolare presso gli imprenditori di origine siciliana (che a loro volta ne rendevano edotti anche gli altri imprenditori) delle loro pregresse vicende giudiziarie e dei periodi di detenzione sofferti, nonché del collegamento (in particolare di Fabio NICASTRO e Rosario VIZZINI) a famiglie mafiose (quale quella dei RINZIVILLO) di origine gelese, nonché b) della capacità di incutere timore anche attraverso il ricorso sistematico alle minacce, anche con armi ed agli attentati incendiari, e dalla conoscenza, presso gli ambienti imprenditoriali di Busto Arsizio e della provincia di Varese del ricorso sistematico alla violenza ed alla intimidazione posto in essere dagli indagati c) dalla generale percezione presso la collettività o comunque presso il ceto imprenditoriale della zona di Busto Arsizio della loro efficienza nell'esercizio della coercizione sia come singoli che come gruppo criminale costringevano tutti una serie di imprenditori (individuati e contattati in base alle direttive emanate da Fabio NICASTRO e Rosario VIZZINI): - a corrispondere loro periodicamente somme di denaro (anche sotto forma apparente di prestiti o anticipi di denaro, che non venivano mai restituiti, ovvero di compensi per prestazioni mai svolte dagli indagati), destinate ad aiutare le famiglie in difficoltà dei carcerati, a finanziare le loro attività imprenditoriali, - nonché a mettere a loro disposizione autovetture, buoni pasto, - ovvero a cedere loro rami di azienda, merci ed attrezzature senza che questi ne corrispondessero in tutto o in parte il prezzo, così operandosi tutti per acquisire anche in modo indiretto il controllo di alcune attività economiche, riguardanti soprattutto il settore dell'edilizia. In Busto Arsizio ed altri comuni della provincia di Varese, a partire dal 2003, lungo tutto il 2010, con permanenza. VIZZINI Rosario Capo 2) del delitto p. e p. degli artt. 110, 629 c. 2, con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, convertito con modificazioni nella Legge n. 203 del 12.07.1991, perché agendo con persona non identificata, avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1, tramite violenza e minaccia, avvalendosi in particolare della intimidazione diffusa, derivante dai suoi collegamenti con famiglie mafiose di gela (in particolare quella dei RINZIVILLO) e dai suoi noti precedenti penali, dopo che la ditta di F. L. entrava a far parte di un'Associazione temporanea di imprese composta anche dell'impresa G. di Busto Arsizio ed apriva un cantiere edile per la costruzione di un complesso residenziale nel comune di Busto Arsizio, avvalendosi del timore ingenerato dalla perpetrazione di alcuni attentati incendiari ai danni di alcune ditte (tra cui quella del fratello E. L., presso la quale venivano dati alle fiamme un autocarro cassonato ed una autovettura) e di quella di F. L., presso la quale veniva dato alle fiamme un compressore, costringeva F. L., tra l'altro consapevole del passato criminale del VIZZINI, prospettandogli che gli attentati incendiari sarebbero continuati in caso di mancato pagamento, a corrispondergli la somma di 15.000 euro. In Busto Arsizio (VA) in data immediatamente successiva al 4.6.2003 Capo 2 bis) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p., 424 c.p., 7 l. 203/1991 per avere in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1, tramite violenza e minaccia, avvalendosi in particolare, al fine di perpetrare il delitto di cui al capo che precede, danneggiato, dando alle fiamme un autocarro cassonato ed una autovettura, nonché un compressore, appartenenti rispettivamente alle ditte di E. L. e F. L. In Busto Arsizio (VA) in data 23.5.2003 e 4.6.2003. Rosario VIZZINI, Fabio NICASTRO: Capo 3) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 c.p.v. 629 comma 2 c.p., 7 l. 152/1991 perché, agendo in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tramite violenza e minaccia, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1, avvalendosi in particolare dello stato di intimidazione cagionato dalla conoscenza diffusa del loro passato criminale e del collegamento con famiglie mafiose di Gela (in particolare quella dei RINZIVILLO), dagli attentati incendiari che a partire dal 2002 vari imprenditori a Busto Arsizio avevano subito, presentandosi separatamente davanti a E. M., imprenditore edile [..], anche presso il cantiere di questi e facendo presente ad E. M. che il VIZZINI ed altre persone di origine gelese si trovavano agli arresti domiciliari e bisognava aiutare le loro famiglie , in quanto queste si trovavano in difficoltà, chiedendogli inizialmente la corresponsione di 100.000 euro, bruciando, alcune settimane dopo aver avanzato detta richiesta ed a fronte del rifiuto da parte di E. M., una ruspa telescopica situata all'interno del cantiere di E. M. e reiterando la richiesta di denaro dopo tale incendio, costringevano E. M. a corrispondere a Rosario VIZZINI 10.000 euro. In Busto Arsizio e Dairago sino al novembre 2003 e comunque sino a data successiva al 24.5.2003 Capo 3 bis) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 c.p., 7 d.l. 152/1991 612 n. 2 c.p. Per avere, in concorso tra loro, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis, ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1) allo scopo di danneggiarla, appiccato il fuoco ad una ruspa telescopica situata all'interno del cantiere di E.M., al fine di costringendolo a corrispondere loro 100.000 euro, facendo sorgere il pericolo di un incendio. In Busto Arsizio il 24.5.2003 Fabio NICASTRO Capo 4) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 56-629 comma 2 c.p., 7 l. 152/1991, perché agendo in concorso con Salvatore D'ALEO (verosimilmente vittima di omicidio ed occultamento di cadavere), in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tramite violenza e minaccia, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), tramite violenza e minacce, avvalendosi della notorietà del loro passato criminale e del loro legame con famiglie mafiose di Gela (in particolare quella dei RINZIVILLO), nonché della circostanza che all'epoca era notorio negli ambienti imprenditoriali di Busto Arsizio che componenti della famiglia NICASTRO perpetravano attentati incendiari, facendo presente a O. D. D., che a Gela era in corso un processo con imputati detenuti, chiedendogli di contribuire alle relative spese e di consegnare 1500 euro [..] nonché, a fronte delle resistenze della p.o., di consegnare la somma di denaro richiesta, dando alle fiamme la sua autovettura [..] esattamente la sera stessa in cui Emanuele ITALIANO e Salvatore D'ALEO avevano insistito perché O. D. D. consegnasse le somme richiestegli, compivano atti idonei univocamente diretti a costringere [..] a consegnare detta somma. In Busto Arsizio sino a data successiva al giorno 8.10.2005 Capo 4bis) delitto p. e p. dagli artt. 110, 424 c.p., 7 d.l. 152/1991 61 n. 2 c.p. per avere in concorso con Salvatore D'ALEO (verosimilmente vittima di omicidio ed occultamento di cadavere), avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 vis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), nonché, al fine di costringere O. D. D. a corrispondere loro 1.500 euro, allo scopo di danneggiarla, appiccato il fuoco all'autovettura [..] di O. D. D. (utilizzando liquidi infiammabile contenuto in una bottiglia che abbandonavano sul cofano dell'autovettura) e fatto scaturire il pericolo di un incendio. In Busto Arsizio (VA) in data 8/10/2005 Salvatore D'ALEO (verosimilmente vittima di omicidio ed occultamento di cadavere) Capo 5) delitto p. e p. dagli artt. 81, 110, 56 e 629 c. 2 c.p.. con l'aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/91, convertito con modificazioni nella Legge n. 203 del 12.07.1991, perché commettendo il fatto al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), nonché avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., tramite minacce, chiedendo a B. M. di corrispondere due-tre volte ogni anno la somma di 1000 euro, destinata alle famiglie dei carcerati e dopo un iniziale rifiuto del M., intimandogli di non lamentarsi se avesse subito incendi di veivoli o altri danneggiamenti compiva atti idonei univocamente diretti a costringere l'imprenditore a consegnare le somme richieste, ingenerando nella parte offesa il timore di future ritorsioni. In Busto Arsizio (VA) in data prossima e successiva agli anni 2005-2006. Rosario VIZZINI Capo 6) delitto p. e p. dagli artt. 629 c.p., 7 d.l. 152/1991 per avere, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), approfittando dello stato di intimidazione derivante dalle sue vicissitudini giudiziarie e dal notorio collegamento a gruppi mafiosi siciliani (quale quello dei RINZIVILLO di Gela), tramite minacce, facendo presente di avere necessità di denaro, essendo stato appena scarcerato e che Antonio RINZIVILLO era in carcere, costringeva A. T., imprenditore edile di Busto Arsizio, a consegnarli 3.500 euro, che venivano affidati da questi al cugino omonimo, il quale decideva di corrispondere al VIZZINI 1500 euro. In Busto Arsizio, nell'estate 2005 Fabio NICASTRO Capo 6 bis) delitto p. e .p. dagli artt. 110 c.p., 56-629 comma 2 c.p., 7 l. 203/1991, perché, agendo in concorso con Salvatore D'ALEO (verosimilmente vittima di omicidio ed occultamento di cadavere), avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), approfittando in particolare dello stato di intimidazione derivante dalle loro vicissitudini giudiziarie e dal notorio collegamento a gruppi mafiosi siciliani (in particolare a quello dei RINZIVILLO di Gela) del timore diffuso e della conoscenza diffusa tra gli imprenditori che tutti dovevano corrispondere loro del denaro, facendo presente ad A. T., imprenditore edile di Busto Arsizio, di essere in ristrettezze economiche, e spargendo la voce negli imprenditori che laddove il T. non avesse pagato avrebbe subito ritorsioni, in quanto tutti gli imprenditori di Busto Arsizio non potevano sottrarsi al pagamento delle somme pretese, compivano atti idonei univocamente diretti a costringere A. T. a consegnare indebitamente del denaro. In Busto Arsizio (VA) tra il 2005 ed il 2006 Fabio NICASTRO, Dario NICASTRO, Rosario BONVISSUTO capo 7) delitto p. e p. dagli artt. 81 c.pv. c.p., 110 c.p., 629 comma 2 c.p., 7 l. 203/1991, perché, in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tramite violenza e minaccia, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contesta al capo 1), ponendo in essere comportamenti arroganti (ad esempio scaraventando per terra quanto un computer e quanto si trovava sulla scrivania utilizzata da E. P. nel magazzino dove questa ed il marito B. effettuavano attività di commercio all'ingrosso di attrezzature e materiali edili), avvalendosi del timore proveniente dai precedenti pensali, dal loro inserimento in gruppi criminali e dal collegamento con la famiglia mafiosa dei RINZIVILLO di Gela, dopo aver concordato con V. B. [..] la cessione ad Antonio TORRETTA (che agiva quale prestanome di Fabio NICASTRO, Dario NICASTRO e Rosario BONVISSUTO) di un ramo di attività della citata azienda (commercio all'ingrosso di attrezzature e materiali edili in genere, riparazione e montaggio degli stessi), costringevano V. B. ed E. P., a tollerare che i tre indagati, prima della stipula del rogito, prelevassero dal magazzino e si appropriassero di merci ed attrezzature per un valore di circa 20.000 euro, senza corrispondere il relativo prezzo, costringevano V. B. a stipulare il rogito, nonostante questi avesse tentato di recedere dalle trattative e da un preliminare accordo per la cessione del ramo di impresa (essendosi reso conto che i reali contraenti e futuri titolari di quel ramo di azienda erano tre pericolosi pregiudicati), nonché a tollerare che, dopo la stipula del rogito, questi non corrispondessero il prezzo delle attrezzature acquistate, costringevano altresì E. P., dopo il rogito, a prestare attività lavorativa presso il magazzino del ramo di azienda ceduto, senza essere retribuita, a consegnare loro somme di denaro per rifornire di carburante le autovetture che questi utilizzavano ovvero per pranzare, senza che le relative somme fossero restituite. In Castelseprio sino a data immediatamente successiva al 6.3.2007 Fabio NICASTRO, Emanuele NAPOLITANO Capo 7 bis) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 424 c.p., 7 l. 203/1991 perché, in concorso tra loro, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. ed in particolare del diffuso clima di intimidazione creato attraverso una sistematica attività di estorsione e danneggiamento e tramite i notori contatti con famiglie mafiose, ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), allo scopo di danneggiarlo, appiccava il fuoco al locale BRAZZ CAFFE' di V. B. ed E. P., utilizzando una bottiglia contenente liquido infiammabile, in quanto V. B. non aveva fornito informazioni utili a Fabio NICASTRO a rintracciare A. B. B., nei cui confronti il NICASTRO voleva porre in essere azioni violente, per non avere il B. accettato di consegnare denaro ed autovetture Fabio NICASTRO, facendo sorgere il pericolo di un incendio. In Castelseprio tra il 17 e il 18.2.2010 Fabio NICASTRO Capo 8) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 629 comma 2 c.p., perché, agendo in concorso con Salvatore D'ALEO (verosimilmente vittima di omicidio e occultamento di cadavere), tramite minaccia, dopo che Salvatore D'Aleo si era impossessato della moto di D. M. con il pretesto di provarla, senza mai restituirgliela, profferendo minacce di ritorsioni nei confronti del M., costringeva quest'ultimo a non sporgere denuncia contro Salvatore D'ALEO e a non insistere per ottenere la restituzione del mezzo. In Busto Arsizio, negli ultimi giorni di luglio 2008 Fabio NICASTRO, Dario NICASTRO, Rosario VIZZINI, Rosario BONVISSUTO Capo 8 bis) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 81 c.p.v. 629 comma 2 c.p., 7 l. 152/1991, 56-629 c.p., l. 203/1991, perché, avvalendosi dalle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. Ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1, tramite violenza e minaccia, avvalendosi in particolare della conoscenza diffusa del loro passato criminale e del collegamento con famiglie mafiose di Gela (in particolare quella dei RINZIVILLO), dopo aver prospettato (Fabio NICASTRO) a C. L. e D. M. l'acquisto della società immobiliare E. delle sorelle S. di uno stabile da ristrutturare precedentemente adibito a fabbrica ubicato a Jerago con Orago al fine di destinarlo a palazzina residenziale, dopo l'acquisto dell'immobile da parte del L. e del M. (che invece avevano condotto le trattative per l'acquisto senza l'ausilio di Fabio NICASTRO), pretendendo la corresponsione di 50.000, poi ridotte a 30.000 euro a titolo di pagamento per una attività di intermediazione mai effettuata, tramite minacce di morte, costringevano C. L. e D. M. (che conoscevano tra l'altro il passato criminale di Fabio NICASTRO) a versare 5.000 euro, che M. prelevava dai suoi conti correnti, nonché (tutti), con minacce, anche di morte, profferite nei confronti di D. M., compivano atti idonei univocamente diretti a costringere M., che aveva segnalato difficoltà economiche ad assecondare la richiesta di 30.000 euro formulata da Fabio NICASTRO, a versare ulteriori 25.000 euro. In Busto Arsizio (VA) fino a data successiva ad aprile 2008. VIZZINI Rosario e NICASTRO Fabio Capo 9) delitto p. e p. dagli artt. 81 110 c.p., 629 c. 2, all'art 7 D.L. 152/91, convertito con modificazione nella Legge n. 203 del 12.07.1991, perché, agendo in corso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo1), tramite violenza e minaccia, approfittando della conoscenza diffusa tra gli imprenditori di Busto Arsizio, dei loro precedenti penali, del loro collegamento con famiglie mafiose di Gela (in particolare quella dei RINZIVILLO) e della conoscenza dei loro trascorsi criminali richiedendo, dando alle fiamme dell'esercizio pubblico denominato “Bar da Giovanni” e richiedendo dopo poco tempo da tale incendio (VIZZINI) un prestito di 1000 euro ed il cambio di un assegno di 1000 euro, poi risultato scoperto (Fabio NICASTRO), costringevano D. M. M. a consegnare rispettivamente a Rosario VIZZINI e Fabio NICASTRO la somma di 1000 euro e a non pretenderne la restituzione. In Busto Arsizio (VA) a partire da data successiva al 18.6.2008 fino all'estate 2009. VIZZINI Rosario e NICASTRO Fabio Capo 9 bis) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 61 n. 2 c.p. 424 c.p., 7 l. 203/1991, perché, in concorso tra loro, avvalendosi delle modalità di cui all'art. 416 bis c.p. Ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), al fine di perpetrare il delitto di cui al capo che precede, al fine di danneggiarlo, davano fuoco all'esercizio commerciale bar DA GIOVANNI di D. M. M., utilizzando una tanica di plastica contenente liquido infiammabile, facendo sorgere il pericolo di un incendio. In Busto Arsizio in data 18.6.2008 Rosario VIZZINI, Fabio NICASTRO, Emanuele NAPOLITANO Capo 11) delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 629 comma 2 c.p., 110-629 comma 2 c.p., 7 l. 203/1991, perché, agendo in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), tramite violenza e minaccia, approfittando del timore ingenerato dai loro precedenti penali e dalla notorietà dei loro legami con gruppi mafiosi siciliani (quale quello dei RINZIVILLO di Gela), dopo aver pattuito (Rosario VIZZINI), con contratto preliminare, con K. S. l'acquisto di una villa in ristrutturazione da questa acquistata ed a lei intestata (da cedere a B. N., convivente di VIZZINI), per il prezzo di 250.000 euro, consegnando, per il pagamento dell'immobile, assegni dell'importo di 5.000 euro da incassare ogni mese, ma successivamente intimando a G. S., marito della S., di non mettere all'incasso i titoli perché privi di copertura, costringeva (Rosario VIZZINI) K. S. e G. S. a non pretendere il pagamento del valore corrispondente agli assegni scoperti; presentandosi reiteratamente presso il ristorante [..] gestito da G. G., madre di K. S., e pranzandovi anche in compagnia di molte persone, costringevano (tutti) G. S. e K. S. a consegnare somme di denaro (all'incirca 1.000 euro per volta, quale prezzo per garantire protezione alle loro attività economiche); dopo aver chiesto (Fabio NICASTRO) in prestito a G. S. e K. S. l'autovettura [..] della S., omettendo di restituirla, inculcando timori di rappresaglie in G. S. e K. S., costringeva questi a non pretendere la restituzione del mezzo; dopo aver chiesto in prestito (Emanuele NAPOLITANO) a G. S. e K. S. dapprima l'autovettura [..] e promettendo di pagarne le rate di mutuo, non adempiendo a tale promessa e successivamente una [..], omettendo di restituire i due mezzi, inculcando timori di rappresaglie in G. S. e K. S., costringeva questi a non pretendere la restituzione del mezzo, nonché, chiedendo per quattro volte in prestito somme di denaro per un ammontare pari a 500 euro, approfittando del timore ingenerato dai suoi precedenti penali, costringeva (Emanuele NAPOLITANO) K. S. e G. S. a non chiederne la restituzione; chiedendo (Fabio NICASTRO e Emanuele NAPOLITANO) a K. S. e G. S. buoni pasto per sostenere economicamente la famiglia di Rosario VIZZINI dopo l'arresto di questi, costringevano K. S. e G. S. a consegnare loro buoni pasto per un valore di 800 euro. In Busto Arsizio (VA) tra il giugno 2009 e l'ottobre 2010. Fabio NICASTRO, Emanuele NAPOLITANO Capo 12) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 629 comma 2 c.p., 7 l. 152/1991, perché, agendo in concorso tra loro, in tempi diversi ed in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, tramite violenza e minaccia, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), altresì approfittando delle circostanza che alle persone offese fossero noti il loro collegamento con gruppi criminali mafiosi (quale quello dei RINZIVILLO di Gela), nonché i loro precedenti penali, chiedendo reiteratamente 10.000 euro a M. T., per coinvolgerlo in un investimento, per il quale NICASTRO e NAPOLITANO si erano impegnati con due persone, indicate come particolarmente pericolose, profferendo, allorquando questi faceva loro presente di non avere la disponibilità della somma pretesa le seguenti frasi: «Non prenderci in giro … devi stare attento anche perché tu hai una ditta … noi conosciamo anche gente di qui …», prospettando al T. che gli avrebbero garantito protezione, ma che in caso di mancato accoglimento delle loro richieste lo avrebbero picchiato, formulando ulteriori per telefono minacce di T., intimandogli di non prenderli in giro, che gli avrebbero azzannato un orecchio nonché facendo presente a S. S. che laddove T. non avesse consegnato loro la somma che si era impegnato a dare l'avrebbero portato direttamente dai due creditori (indicati come “due selvaggi” di T. Costringevano il T, facendo affidamento sull'impegno preso dalla convivente di questi S. S. a far si che T. adempisse a quanto preteso dai due indagati, a prelevare dal suo conto corrente 8.800 euro ed a consegnarli loro; a chiedere presso il Banco Posta di Albavilla in provincia di Como un finanziamento di circa 16.000 euro, a seguito del quale si T. impegnava a corrispondere per tre anni una rata di circa 326,00 euro mensili, a consegnare loro altri 9.200. In Busto Arsizio ed Albavilla sino al 31.7.2010 Fabio NICASTRO, Emanuele NAPOLITANO Capo 12 bis) delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 56-629 comma 2 c.p., 7 l. 152/1991, perché, agendo in concorso tra loro, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., ed al fine di agevolare le finalità dell'associazione per delinquere contestata al capo 1), approfittando delle circostanza che alle persone offese fossero noti il loro collegamento con gruppi criminali mafiosi (quale quello dei RINZIVILLO di Gela), nonché i loro precedenti penali, dopo avere chiesto a M. T. di reperire a Fabio NICASTRO una casa al mare a Pedaso, tramite violenza e minaccia, consistiti tra l'altro nel chiedere a NICASTRO di pagargli gli ingressi presso uno stabilimento balneare e promettendogli protezione, nell'effettuare una ricerca su internet, digitando il nome “Fabio NICASTRO”, alla presenza di S. S., convivente del T. e nel mostrarle che Fabio NICASTRO aveva avuto problemi con la giustizia, nel proferire (Fabio NICASTRO) le seguenti frasi, allorquando T. per evitare di dover pagare l'affitto della casa affittata da NICASTRO, si era allontanato da Pedaso: «se non ritornate immediatamente vi inseguo in autostrada», compivano atti idonei univocamente diretti a costringere M. T. a provvedere al pagamento di una casa al mare a Pedaso, che NICASTRO aveva preso in affitto tramite TODESCHINI, località Marina d'Altidona, nonché provvedere il pagamento dei servizi usufruiti da Fabio NICASTRO presso uno stabilimento balneare ovvero in alternativa a mettere a disposizione di Fabio NICASTRO, tramite vaglia postale, 1000 euro. In Busto Arsizio tra il 31.7.2010 e il 14.8.2010 Fabio NICASTRO Capo 12 quater) delitto p. e p. da 73 d.p.r 309/1990, per avere illecitamente ceduto a M. T. e S. S. due dosi di cocaina. In Pedaso agosto 2010. Recidiva specifica reiterata infraquinquennale per Dario NICASTRO e Emanuele NAPOLITANO Recidiva specifica reiterata per Fabio NICASTRO Recidiva specifica infraquinquennale per VIZZINI Emanuele NAPOLITANO Capo 12 ter) delitto p. e p. da 73 d.p.r 309/1990, per avere illecitamente ceduto a M. T. e S. S. due dosi di cocaina. In Albavilla nel luglio 2010.
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