circolare 20/2014 - Collegio Nazionale dei Periti Agrari » e dei Periti

Autorità Nazionale Anticorruzione
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Presidente
Delibera n. 145/2014: Parere dell’Autorità sull’applicazione della l. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli
ordini e ai collegi professionali
L’AUTORITÀ
RICHIAMATE
la nota del Presidente del Comitato Unitario Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP)
del 13 febbraio 2014 (ns. prot. n. 2645/2014), con la quale è stato sottoposto all’attenzione dell’Autorità
il parere pro veritate del prof. avv. Piero Alberto Capotosti in ordine all’applicabilità della l. n.190/2012 e
del d.lgs. n. 33/2013 agli ordini e ai collegi professionali;
la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione dell’Azienda Ospedaliera “Maggiore della
Carità” di Novara del 17 aprile 2014 (ns. prot. n. 8139/2014) in ordine all’applicabilità della l. n. 190/2012
e dei decreti delegati ai suddetti enti;
la nota del Direttore generale delle professioni sanitarie delle risorse umane del SSN del Ministero della
Salute del 15 ottobre 2014 (ns. prot. n. 17776/2014), con la quale si chiede all’Autorità di esprimere un
parere sulla problematica prospettata;
VISTI
l’articolo 1, comma 59 della l. n. 190/2012, secondo cui le disposizioni di prevenzione della corruzione
di cui ai commi da 1 a 57 del suddetto articolo si applicano a tutte le amministrazioni pubbliche di cui
all’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001;
l’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale “per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le
amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro
consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione
organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI.”;
l’articolo 3, comma 1 del d.p.r. n. 68/1986 che prevede che, all’interno del comparto del personale degli
enti pubblici non economici, rientra il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative
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Autorità Nazionale Anticorruzione
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Presidente
federazioni, consigli e collegi nazionali, confermando quindi l’appartenenza degli ordini alla categoria
degli enti pubblici non economici, come presi in considerazione dall’articolo 1, comma 2 del d.lgs. n.
165/2001;
VISTA
la sentenza della Corte di cassazione n. 21226/2001, riguardante la Federazione degli ordini dei farmacisti
italiani, con la quale, pur escludendo la giurisdizione della Corte dei conti sugli ordini professionali, in
quanto non gravanti sul bilancio dello Stato, si è stabilito, nel contempo, la natura indiscutibile di ente
pubblico nazionale di detta Federazione. In particolare, la suddetta sentenza, richiamando precedenti
pronunce, così recita: “la loro natura è quella di enti pubblici non economici, che operano sotto la vigilanza dello Stato
per scopi di carattere generale, che le prestazioni lavorative subordinate integrano un rapporto di pubblico impiego, che è
indubitabile la qualificazione del patrimonio dell’ente”;
ESAMINATO
il parere del prof. avv. Piero Alberto Capotosti allegato alle richieste di parere di cui sopra;
RITENUTO CHE
pur essendo stata riconosciuta, nel citato parere, la qualificazione di enti pubblici non economici degli
ordini e dei collegi professionali, si sono qualificati gli stessi come enti associativi e, per tali ragioni, li si è
ritenuti esclusi dall’ambito di applicazione delle norme di prevenzione della corruzione di cui alla l. n.
190/2012, soluzione quest’ultima che non appare condivisibile in quanto, allo stato, nell’ordinamento,
non vi sono norme che escludono l’applicazione delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta
qualificazione;
CONSIDERATO CHE
i rapporti di lavoro del personale degli ordini e dei collegi professionali integrano un rapporto di pubblico
impiego e tenuto conto, altresì, che i suddetti organismi rientrano nella categoria degli enti pubblici non
economici, ricompresi nell’ambito di applicazione della pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, co.
2 del d.lgs. n. 165/2001, che operano sotto la vigilanza dello Stato per scopi di carattere generale;
DELIBERA
di ritenere applicabile le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l. n. 190/2012 e decreti
delegati agli ordini e ai collegi professionali.
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Autorità Nazionale Anticorruzione
ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA
Presidente
I suddetti enti, pertanto, dovranno predisporre il Piano triennale di prevenzione della corruzione, il Piano
triennale della trasparenza e il Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il
Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli obblighi in materia di trasparenza di cui
al d.lgs. n. 33/2013 e, infine, attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
di cui al d.lgs. n. 39/2013.
La presente delibera diventa efficace alla data della sua pubblicazione nel sito dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione. Gli ordini e i collegi professionali sono tenuti, ove non vi abbiano già provveduto, a dare
ad essa immediata attuazione.
L’Autorità eserciterà, a far data dai 30 giorni successivi alla pubblicazione della delibera, i propri poteri di
vigilanza sul rispetto dell’obbligo di adozione del Piano triennale della prevenzione della corruzione, del
programma triennale della trasparenza o dei codici di comportamento e della nomina di un Responsabile
della prevenzione della corruzione dell’ente.
Si segnala che l’articolo 19, co. 5 del d.l. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, in legge n. 114/2014,
prevede una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo
1 euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l’adozione dei Piani triennali di prevenzione
della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza o dei Codici di comportamento.
DISPONE
di comunicare la presente delibera al Ministro della Salute e al Presidente del Comitato Unitario
Permanente degli ordini e dei collegi professionali (CUP).
Roma, 21 ottobre 2014
Raffaele Cantone
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NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014 “PARERE
DELL’AUTORITÀ SULL’APPLICAZIONE DELLA 1. N. 190/2012 E DEI
DECRETI DELEGATI AGLI ORDINI E AI COLLEGI PROFESSIONALI”
ROMA, 29 OTTOBRE 2014
RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL’AREA
TECNICA E SCIENTIFICA
CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI
CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI
CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI
CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI
CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI
CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI
CONSIGLIO DELL’ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI
NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014
Con
delibera n. 145/2014, recante il parere sull’applicazione
della L. n. 190/2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi
professionali, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto
applicabili «le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui alla l.
n. 190/2012 e decreti delegati» anche agli ordini e ai collegi
professionali, sul presupposto della piena riconducibilità di detti enti
alla nozione di amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2
del d.lgs. n. 165/2001, e considerando, per converso, irrilevante la
qualificazione dei medesimi come enti associativi, posto che,
«nell’ordinamento non vi sono norme che escludono l’applicazione
delle suddette disposizioni agli enti che rivestono detta
qualificazione».
Per l’effetto, l’Autorità ha richiesto agli ordini destinatari di
attivarsi immediatamente al fine di «predisporre il Piano triennale di
prevenzione della corruzione, il Piano triennale della trasparenza e il
Codice di comportamento del dipendente pubblico, nominare il
Responsabile della prevenzione della corruzione, adempiere agli
obblighi in materia di trasparenza di cui al d.lgs. n. 33/2013 e, infine,
attenersi ai divieti in tema di inconferibilità e incompatibilità degli
incarichi di cui al d.lgs. n. 39/2013». Trascorsi 30 giorni dalla
pubblicazione della delibera, l’Autorità sarà legittimata a esercitare i
propri poteri di vigilanza sul rispetto degli obblighi ivi contenuti.
Sul punto, è necessario osservare che, se è certamente vero
che la legge n. 190/2012, all’art. 1, comma 34 stabilisce che le
disposizioni di cui ai precedenti commi da 15 a 36 debbano applicarsi
a tutte le amministrazioni pubbliche individuate dall’articolo 1,
comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche
(tra le quali – com’è noto – figurano anche gli ordini professionali
nella loro qualità di enti pubblici non economici), è altrettanto vero
che, rispetto a tale indicazione di carattere generale, occorre tener
conto delle possibili restrizioni dell’ambito soggettivo di applicazione
della normativa in parola, desumibili sia dall’osservanza di altre
disposizioni di legge e del Diritto dell’Unione europea, sia dei principi
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NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014
affermati in materia dalla pertinente giurisprudenza italiana ed
europea, interpretabili sulla base di una ratio generale comune.
In particolare, si tratta della previsione di cui all’articolo 2-bis
del D.L. n. 101/2013, convertito, con modificazioni, nella legge n.
125/2013; delle disposizioni del Regolamento UE 549/2013, della
sentenza del 12 settembre 2013 della Corte di giustizia dell’Unione
europea nella causa C-526/11, della sentenza della Corte di
Cassazione n. 21226/2011, nonché delle sentenze n. 199 del 12
giugno 2013 e 326 del 19 settembre 2013 della Sezione
Giurisdizionale del Veneto della Corte dei Conti.
Estremamente significativo è il disposto dell’articolo 2-bis del
decreto legge n. 101/2013, introdotto dalla legge di conversione n.
125/2013, che obbliga «Gli ordini, i collegi professionali, i relativi
organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri
regolamenti» ad adeguarsi, «tenendo conto delle relative peculiarità,
ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione
dell’articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad
eccezione dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III,
e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa,
in quanto non gravanti sulla finanza pubblica».
Tale previsione – di cui la delibera dell’ANAC non fa alcuna
menzione – introduce un principio di distinzione tra le pubbliche
amministrazioni formalmente obbligate all’osservanza del Decreto e
gli Ordini professionali. Questi ultimi, per effetto di tale precisazione
(successiva all’entrata in vigore degli obblighi di cui alla legge n.
190/2012), non sono più da considerare quali destinatari diretti delle
disposizioni del D.Lgs. n. 165/2001, ma sono gravati da un mero
obbligo di adeguamento, la cui osservanza consente agli Ordini
medesimi di tener conto delle loro peculiarità.
In buona sostanza, la previsione in commento riconosce piena
autonomia funzionale agli Ordini professionali, in considerazione
delle loro specifiche caratteristiche, con la conseguenza che gli
obblighi generalmente gravanti sulle pubbliche amministrazioni in
forza del suddetto decreto, sono riferibili agli Ordini professionali solo
in quanto compatibili con le peculiari caratteristiche di detti enti.
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NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014
Non è, pertanto, la natura associativa – caratteristica che la
delibera dell’ANAC ritiene ex se irrilevante in assenza di esplicite
deroghe legislative – bensì l’espressa limitazione contenuta nel
sopracitato articolo 2-bis del decreto legge n. 101/2013 a giustificare
una diversa applicazione della normativa in commento nei confronti
degli Ordini professionali.
Tale impostazione, del resto, recepisce principi sostanzialmente
già affermati in materia dalla richiamata giurisprudenza europea e da
quella nazionale. Così, la sentenza della Corte di Giustizia nella causa
C-526/11 ha escluso la possibilità di applicare la direttiva europea
2004/18/CE (sugli appalti pubblici) alla categoria degli Ordini
professionali italiani, proprio in considerazione delle loro
caratteristiche. Si legge, infatti, nella sentenza che: «l’articolo 1,
paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18 deve
essere interpretato nel senso che un organismo, come un ordine
professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al
finanziamento maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando
tale organismo è finanziato in modo maggioritario dai contributi
versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla
legge dallo stesso organismo, nel caso in cui tale legislazione non
stabilisca la portata e le forme delle attività che tale organismo deve
svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che
tali contributi sono destinati a finanziare, né il criterio relativo al
controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica, per il solo
fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei
suddetti contributi deve essere approvata da un’autorità di
controllo».
L’ovvia conseguenza della conformazione a tale orientamento è
l’inapplicabilità del codice degli appalti (Decreto Legislativo 163/2006)
agli Ordini professionali, nonché l’esclusione degli Ordini medesimi
dall’assoggettamento al controllo da parte dell’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici.
Anche la Corte di Cassazione italiana, nella sentenza n.
21266/2011, ha chiarito come la riconducibilità degli Ordini
Professionali alla nozione generale di pubblica amministrazione, non
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NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014
sia di per sé sufficiente a determinare l’automatica applicazione di
ogni disciplina normativa ad essa indirizzata. Sul punto, la Suprema
Corte ha affermato che: «considerato che è incontestata la
circostanza che gli ordini professionali non beneficiano di alcun
contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere
l'interesse dello Stato (che giustificherebbe poi le eventuali iniziative
conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della
gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la
rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti».
Alle medesime conclusioni è pervenuta la Sezione Giurisdizionale del
Veneto della Corte dei Conti nelle precitate decisioni n. 199 e 326 del
2013, mentre appare ulteriormente significativo osservare come il
richiamato Regolamento UE n. 549/2013 inserisca le «organizzazioni
professionali o di categoria» non nel comparto delle pubbliche
amministrazioni, ma nel in quello ben diverso delle «Istituzioni senza
scopo di lucro al servizio delle famiglie» (S 15, par. 2.129 e 2.130).
In considerazione di quanto sinora evidenziato, si può pertanto
affermare che:
- gli Ordini professionali sono obbligati ad adeguarsi ai principi
della legislazione in materia di trasparenza e anticorruzione
nella misura in cui gli obblighi da essa derivanti siano
compatibili con le specifiche caratteristiche di tali enti;
- parimenti, per quanto attiene alla specifica fonte normativa da
cui detti obblighi scaturiscono, questa andrà individuata non
già nelle pertinenti previsioni di legge generalmente applicabili
a tutte le pubbliche amministrazioni, in osservanza del criterio
generale di cui all’art. 1, comma 34 della legge n. 190/2012,
bensì nei «propri regolamenti» che gli Ordini sono tenuti ad
adottare proprio ai fini dell’adeguamento dei rispettivi
ordinamenti professionali alle previsioni in parola.
Può, pertanto, ritenersi sussistente in capo agli Ordini, una
duplice riserva di competenza attinente all’individuazione sia del
contenuto degli obblighi di legge ritenuti applicabili in conformità alle
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NOTA SULLA DELIBERA ANAC N. 145/2014
caratteristiche peculiari di tale categoria di enti pubblici non
economici, sia della fonte normativa prescelta, in ossequio al
principio di autoregolamentazione, per dare attuazione ai predetti
obblighi, fatto salvo, in ogni caso, l’assoggettamento al potere di
vigilanza del Ministero della Giustizia.
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