Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca Direzione Generale per l’Università, lo studente e il diritto allo studio universitario Ufficio VIII Norme per l’accesso degli studenti stranieri ai corsi universitari del 24 marzo 2014 (prot. 7802) presso: • le Università italiane statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale • le Istituzioni italiane statali per l’alta formazione artistica e musicale e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale e le Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica. Norme per l’anno accademico 2014 - 2015 concordate con i Ministeri degli Affari Esteri e dell'Interno 1 AVVERTENZE valide per tutte le tipologie di studenti In caso di doppia cittadinanza, una delle quali sia quella italiana, prevale quest'ultima (legge 31 maggio 1995, n.218 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, art.19 paragrafo 2). Età minima di accesso ai corsi Nei casi in cui l’Ordinamento scolastico di provenienza permetta allo studente l’ammissione alla frequenza scolastica in età precoce, con la conseguente acquisizione del titolo di studio finale in età antecedente al compimento del diciottesimo anno di età, è consentito l’accesso ai corsi universitari purché il candidato, al momento del rilascio del visto di ingresso per studio “Immatricolazione Università”, abbia compiuto almeno 17 anni, e qualora l’Ufficio Visti ritenga soddisfatto il possesso dei requisiti come prescritti nelle presenti disposizioni e dalla normativa vigente in materia. Sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea: (parte I - capitolo II): 1. i cittadini di NORVEGIA, ISLANDA e LIECHTENSTEIN, (Regolamenti CEE nn. 1408/71, 1612/68 e 574/72, nonché Regolamento n. 307/1999 che dispone l’estensione agli studenti delle norme contenute negli stessi Regolamenti 1408/71 e 574/72); 2. i cittadini della SVIZZERA (Accordo bilaterale sottoscritto in data 21.6.1999 e ratificato in data 17.04.2002, che recepisce i Regolamenti 1408/71 e 307/99 sopra menzionati); 3. i cittadini della Repubblica di SAN MARINO (Trattato di Amicizia e Buon Vicinato del 31 marzo 1939, ratificato con legge 6 giugno 1939, n.132). 4. i rifugiati e i titolari di protezione sussidiaria; 2 5. il personale in servizio nelle Rappresentanze diplomatiche estere e negli Organismi internazionali aventi sede in Italia – accreditato presso lo Stato italiano o la Santa Sede - e relativi familiari a carico, limitatamente a coniugi e figli; Le norme non si applicano – salvo che per quanto concerne i titoli di studio necessari per l’accesso ed i relativi atti consolari : 1. agli studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate per l’intera durata dei corsi medesimi, dal Governo del Paese di provenienza, nell’ambito di Accordi tra le Università italiane e quelle dei Paesi interessati. 2. ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di programmi di cooperazione allo sviluppo, le cui iscrizioni sono regolate dai competenti Uffici della D.G.C.S. del Ministero degli Affari Esteri. Le categorie di studenti di cui ai punti 1 e 2 accedono ai corsi universitari in soprannumero ( art.46, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394 e successive modifiche). 3. agli studenti beneficiari di borse di studio nell’ambito di programmi dell’Unione Europea di istruzione, formazione e ricerca, ai quali si applicano, in analogia, le istruzioni impartite per il programma “Erasmus Mundus” estese al programma “Erasmus Plus”, nonché eventuali, ulteriori istruzioni in materia di visti di ingresso fornite dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri. Le norme si applicano: • ai candidati beneficiari di borse di studio del Governo Italiano, per effetto di protocolli esecutivi di Accordi culturali le cui iscrizioni sono regolate dalla D.G.S.P. Ufficio VII del Ministero degli Affari Esteri; Tale categoria di studenti accede ai corsi universitari in soprannumero ( art.46, del D.P.R. 31.08.1999, n. 394 e successive modifiche). • secondo la rispettiva tipologia dello studente (dell’Unione Europea, non dell’Unione Europea residente all’estero), ai candidati beneficiari di borse di studio assegnate dai Governi dei Paesi di provenienza autonomamente e al di fuori di condizioni pattizie. 3 I termini previsti per le procedure relative ai corsi di laurea e di laurea magistrale il cui inizio è fissato dagli Atenei nel secondo semestre dell’anno, sono definiti nel calendario che viene annualmente pubblicato dal MIUR. Le procedure relative alle iscrizioni ai corsi di Master, di Dottorato e delle scuole di specializzazione non mediche, non seguono le scadenze previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale, ma si svolgono in ragione dei termini autonomamente decisi dalle singole Università, in relazione all’inizio dei corsi stessi (Vedi Parte Quinta). Il permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel d.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell’articolo 46, per l’accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master), purché siano funzionali a tali corsi. La formale domanda di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale degli studenti stranieri non dell’Unione Europea, residenti all’estero, dovrà aver luogo attraverso una preventiva procedura di preiscrizione universitaria, che precede le successive fasi di immatricolazione. La preiscrizione potrà aver luogo soltanto con l’espletamento delle procedure prescritte presso le competenti sedi Diplomatico-consolari anche nel caso in cui abbiano avuto corso contatti preliminari tra lo studente e l’Ateneo prescelto. In relazione a detti contatti, lo studente accerterà nel sito dello stesso Ateneo se debba svolgere adempimenti aggiuntivi, correlati ad eventuali, autonome esigenze locali. Dettagliate informazioni circa i servizi e gli interventi a favore degli studenti meritevoli e privi di mezzi possono essere reperite nel sito dell’ateneo prescelto. 4 PARTE PRIMA Gli studenti 5 Immatricolazioni ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale presso le Università Il corso di laurea ha durata triennale Il corso di laurea magistrale si distingue in: - laurea magistrale a ciclo unico di durata quinquennale; - laurea magistrale della durata di un biennio successivo al corso di laurea CAPITOLO PRIMO Studenti stranieri residenti all'estero PREMESSA I documenti redatti in lingua straniera da presentare, salvo i casi espressamente previsti, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana (gli interessati possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione). Fermo l’obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare presso l’ateneo se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare. La Rappresentanza restituirà i titoli di studio originali muniti di legalizzazione consolare - salvo il caso di esonero da tale atto in virtù di Accordi e convenzioni internazionali e corredati di dichiarazione di valore in loco. 6 Detti documenti non dovranno essere inviati alle Università dalle Rappresentanze, ma dovranno essere consegnati direttamente dallo studente all'Ateneo in sede di perfezionamento delle procedure di immatricolazione, secondo le modalità e la tempistica stabilite dallo stesso. Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni). I.1 Domanda di preiscrizione A) Gli studenti interessati ai corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico: producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda in originale, secondo il Modello A/Form A (versione in lingua inglese), in duplice copia. - se sono in possesso di uno dei titoli di studio di cui all’allegato 1 indicano uno solo dei corsi di studio presenti nell’elenco dei posti disponibili (inserire link). Per i corsi di studio che prevedono un test di accesso unico nazionale (Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi dentaria, Medicina Veterinaria e corsi finalizzati alla formazione di Architetto), la domanda di preiscrizione è da considerarsi presentata anche per tutte le altre Università indicate al momento dell’iscrizione al test; - se sono in possesso di un titolo di cui all’allegato n.2 scelgono il corso indipendentemente dal numero dei posti riservati. In entrambi i casi, la domanda è accettata dalle Rappresentanze diplomaticoconsolari con riserva se lo studente frequenta l'ultimo anno di scuola secondaria ed è in procinto di sostenere sia l’esame finale sia gli speciali esami di idoneità accademica laddove previsti. Documenti da allegare obbligatoriamente alla domanda: 7 a) titolo finale in originale degli studi secondari, conseguito con almeno 12 anni di scolarità, oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, corredato da Dichiarazione di valore; b) certificato attestante il superamento dell’eventuale prova di idoneità accademica eventualmente prevista per l’accesso all’Università del Paese di provenienza (Selectividad in Spagna, Prova de Aferiçao o Prova Geral de Acesso ao Ensino Superior in Portogallo, ecc..). c) due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio). Non è richiesto il superamento di esami in loco qualora essi siano previsti per l’accesso a corsi a numero programmato. Qualora il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo inferiore a 12 anni di scolarità, (v. all. 1), va allegato: - il certificato attestante gli studi accademici parziali già compiuti. In caso di richiesta di abbreviazione di corso il predetto certificato dovrà specificare gli esami superati e contenere la documentazione ufficiale circa i programmi degli esami stessi. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. - o il titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario. B) Gli studenti interessati ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico: - in possesso di titolo di studio conseguito all'estero presso una Università o presso Istituti di Istruzione superiore post-secondaria, producono alla Rappresentanza italiana nel Paese di provenienza la domanda di preiscrizione in originale, secondo il Modello A/FormA (versione in lingua inglese). L'elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato da ogni Ateneo sono consultabili sul sito web del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ . 8 L’elenco è pubblicizzato anche dalle Università e dalle Rappresentanze italiane all’estero. Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo. Documenti da allegare obbligatoriamente alle domande titolo di studio conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto Superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo (solo se il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità), corredato da Dichiarazione di valore; certificato rilasciato dalla competente Università - debitamente confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati, nonché per ogni disciplina, i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli predetti. Lo studente può verificare al momento della pubblicazione dei posti che ciascun Ateneo riserva per i singoli corsi di laurea, se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre tale certificato. Gli studi post secondari (esami e crediti) già compiuti possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato; due fotografie (di cui una autenticata dalla Rappresentanza italiana competente per territorio). In ogni caso, i candidati devono esibire alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che li ha rilasciati ove previsto dalle norme locali. Per i Paesi che hanno aderito alla convenzione dell’Aja del 05.10.1961, i documenti devono essere muniti di timbro “Apostille” previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall’Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania, in virtù della Convenzione italo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n. 176. 9 I.2 Casi particolari I candidati possono presentare domanda presso la Rappresentanza italiana sita in un Paese terzo. Il Capo di tale Rappresentanza deciderà l’accettazione o meno della stessa, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse. Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all’ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra). Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato. 1.3 Valutazione preventiva delle candidature Gli studenti possono, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, in attesa dell’avvio delle procedure di competenza delle Rappresentanze, contattare l’Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi e fornendo copia della documentazione di studio in modo da consentire una preventiva valutazione delle singole candidature. L’Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l’ammissione alle eventuali prove attitudinali ove definite dall’Ateneo o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo. L’accettazione preventiva delle Università non sostituisce la effettiva preiscrizione al corso, che ha luogo comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure, per il tramite delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte III). 10 I.4 Immatricolazioni a condizioni agevolate (esonero dalla prova di lingua italiana ed esonero dal contingentamento) per gli studenti interessati ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico e non: Lo studente deve allegare alla domanda uno dei seguenti documenti: a) Diplomi di lingua e cultura italiana conseguiti presso le Università per Stranieri di Perugia e di Siena al termine di un corso di studi. b) Certificati di competenza in lingua italiana rilasciati nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (certificazione di lingua italiana di qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri. Tutti i predetti documenti, in base a decisioni dei singoli Atenei, possono costituire titolo utile per l'attribuzione di punteggio supplementare ai fini dell'inserimento nelle graduatorie degli idonei (nel caso di certificazioni corrispondenti ai livelli di competenza più elevati). I.5 Visto di ingresso per motivi di STUDIO “Immatricolazione Università”. Costituisce unico titolo valido per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione il visto di ingresso tipo “D”, di lunga durata, rilasciato per motivi di STUDIO “Immatricolazione Università” (per le fasi connesse all'accettazione delle domande e alla verifica dei requisiti utili per la concessione del visto di ingresso, vedere la voce "Rappresentanze Diplomatico-Consolari”, Parte III, Par. 4). Si ricorda che il rilascio del visto per STUDIO per “immatricolazione università” può essere concesso solo per l’immatricolazione ad un corso di laurea e di laurea magistrale ed in nessun caso è previsto il rilascio di tale visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione. I.6 Adempimenti al momento dell'arrivo in Italia Entro otto giorni dall'arrivo in Italia con un visto tipo D “nazionale” per STUDIO (Immatricolazione Università) i candidati devono inoltrare la richiesta di permesso di 11 soggiorno per STUDIO (Università) alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora. L’istanza potrà essere presentata tramite gli Uffici postali, avvalendosi dello sportello istituito eventualmente presso gli Atenei, utilizzando l’apposito kit a disposizione presso gli stessi Uffici. All’atto della presentazione della richiesta di permesso di soggiorno lo straniero sarà identificato e dovrà provvedere al pagamento dei seguenti importi: ° euro 27,50 per il permesso di soggiorno in formato elettronico; ° euro 80,00 quale contributo economico per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno di durata superiore a tre mesi ed inferiore o pari ad un anno (stabilito ai sensi del decreto 6 ottobre 2011, del Ministro dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell’Interno, adottato ai sensi dell’articolo 5, comma 2 ter del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni); ° euro 30,00 da versare all’operatore dell’Ufficio postale per il costo del Servizio; ° la prevista imposta di bollo. Si evidenzia che l’importo del contributo economico (euro 80,00) e del permesso di soggiorno in formato elettronico (euro 27,50) deve essere versato in una unica soluzione, tramite apposito bollettino postale. Al momento della presentazione della pratica allo sportello postale, lo studente straniero riceverà una comunicazione di convocazione nella quale sarà indicato il giorno in cui dovrà presentarsi in Questura, munito di fotografie, per essere sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici. Qualora l’istanza debba essere integrata con ulteriore documentazione, lo studente sarà informato tramite sms o lettera raccomandata. Nella predisposizione delle richieste di permesso di soggiorno lo straniero può avvalersi dell’assistenza gratuita e qualificata dei Patronati e dei Comuni che abbiano attivato tale servizio. L’Ufficio postale rilascia la ricevuta di presentazione della richiesta di permesso di soggiorno che equivale alla ricevuta di presentazione delle istanze rilasciata dalla Questura e che, tra l’altro, consentirà di attestare la regolare presenza in Italia; l’operatore dell’Ufficio Postale rilascia anche una lettera contenente tutte le informazioni relative all’appuntamento fissato presso la Questura di competenza; sono indicate la data, l’ora ed il luogo in cui presentarsi per le successive attività di istruttoria della domanda. • Informazioni sulla procedura possono essere acquisite tramite: • il sito www.poliziadistato.it al fine di poter verificare lo stato della pratica in trattazione presso la Questura competente; 12 • • il sito www.portaleimmigrazione.it, per le informazioni di carattere generale sulle procedure, per conoscere gli indirizzi dei Comuni e dei Patronati abilitati, per conoscere gli indirizzi degli Uffici postali abilitati all’accettazione delle istanze di richiesta del permesso di soggiorno, per conoscere lo stato di avanzamento della pratica entrando in un’area riservata inserendo userid e password riportati sulla ricevuta; il numero verde 803.160 per conoscere l’indirizzo degli Uffici postali abilitati. I cittadini stranieri regolarmente residenti nella Repubblica di San Marino sono esonerati dall'obbligo di richiedere il permesso di soggiorno perché l’immatricolazione avviene attraverso l’esibizione del solo visto di ingresso (eventualmente ad ingressi multipli). Gli studenti che fanno ingresso con un visto di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) assolvono alle prescritte procedure di soggiorno ai sensi della Legge n. 68 del 28/5/2007 secondo le modalità stabilite con circolare del Ministro dell’Interno del 26.07.2007, recante “Modalità di presentazione della Dichiarazione di Presenza resa dagli stranieri per soggiorni di breve durata”. I.7 Documentazione utile per partecipare alle prove di ammissione Consegna documenti di studio I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono prima del conseguimento del diploma di maturità o del perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l’Università prescelta con un visto di breve durata (tipo Schengen) ovvero senza visto se candidati con cittadinanza non soggetta a visto breve ai fini dell’attraversamento delle frontiere. Solo successivamente dovranno munirsi dello specifico visto tipo D nazionale per STUDIO (immatricolazione università). La lista dei cittadini dei Paesi soggetti a Visto di breve durata (tipo C Schengen) è consultabile alla pagina: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/IngressoSoggiornoInItalia/ Visto_ingresso/Paesi soggetti visto.htm La lista dei cittadini di Paesi esenti da Visto di breve durata (tipo C Schengen) è consultabile alla pagina: http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/IngressoSoggiornoInItalia/ Visto_ingresso/Paesi_esenti_visto.htm 13 I partecipanti ai test di ammissione, compresa la prova di lingua italiana, che si svolgono successivamente al conseguimento del diploma di maturità o al perfezionamento della preiscrizione, si presentano presso l'Università prescelta muniti del passaporto con lo specifico visto d’ingresso per motivi di STUDIO (Immatricolazione Università) o dell'eventuale permesso di soggiorno, ovvero della ricevuta rilasciata dall’Ufficio postale attestante l’avvenuto deposito della richiesta di permesso. Ricevono dall’Università prescelta le indicazioni per la consegna della domanda di preiscrizione, autenticata della firma e della fotografia e dei documenti di studio, muniti dei prescritti atti consolari, ritirati presso la Rappresentanza diplomatico consolare italiana. I.8 Ammissione all’Università “con riserva”alle prove e iscrizione “con riserva” I candidati, nelle more della verifica del possesso di tutti i requisiti prescritti. sono ammessi alle prove con riserva, in ogni caso1. I.9 Prova di conoscenza della lingua italiana Si svolge presso la sede universitaria scelta da ciascun candidato ed è obbligatoria per tutti i corsi universitari, ad eccezione dei casi di esonero indicati nel paragrafo successivo. La prova di conoscenza della lingua italiana non è richiesta nel caso in cui i corsi di laurea si svolgano esclusivamente in lingua straniera. In quest’ultimo caso i singoli atenei possono prevedere, nell’ambito dell’autonomia universitaria, il possesso di specifica certificazione. Non può essere ammesso alle ulteriori prove di concorso o attitudinali –quando previste- chi non abbia superato la prova di lingua italiana. 1 qualora i tempi di rilascio del permesso di soggiorno si prolunghino a causa degli adempimenti connessi con la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici, anche la successiva iscrizione all'Università è effettuata con riserva, fino all'esibizione di copia del titolo di soggiorno, ovvero su richiesta dell' Ateneo interessato, all'eventuale comunicazione della competente Questura, riguardante l'adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza (nell'ipotesi in cui siano emerse condizioni ostative non riconosciute in sede di rilascio del visto di ingresso). 14 Per quanto attiene ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, autonome decisioni degli Atenei possono prevedere il superamento della prova di conoscenza della lingua italiana. I.10 Esonero dalla prova di conoscenza della lingua italiana Sono esonerati dall'esame preliminare indipendentemente dal numero dei posti riservati: di lingua italiana e sono iscritti per le immatricolazioni ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico a) gli studenti in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale solo se conseguito presso le scuole italiane statali e paritarie all'estero; b) gli studenti in possesso di uno dei titoli finali di Scuola secondaria di cui all’allegato 2; c) i possessori di certificati complementari al titolo finale di Scuola Media conseguito in Argentina, che attestano la frequenza di un corso di studi comprensivo dell’insegnamento, per almeno 5 anni, della lingua italiana, ai sensi della Legge n. 210 del 7.6.1999 (G.U. n. 152 dell’1.7.1999) che ratifica l’Accordo con l’Argentina del 3.12.1997, entrato in vigore il 28.12.1999; d) gli studenti che abbiano conseguito il Diploma di lingua e cultura italiana Università per Stranieri di Perugia e di Siena; presso le e) gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza di lingua italiana, nel grado corrispondente ai livelli C1 e C2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società Dante Alighieri), anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti; 15 per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico sono esonerati (nel caso la prova sia prevista autonomamente dall’Ateneo): - gli studenti in possesso dei titoli indicati alle precedenti lettere d) e) . Per tutti i corsi di studio (a ciclo unico e non) sono esonerati dalla prova di lingua italiana, ma sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero: - gli studenti che abbiano ottenuto le certificazioni di competenza in lingua italiana nei gradi non inferiori al livello B2 del Consiglio d'Europa, emesse nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori (Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società “Dante Alighieri”, anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti; Possono essere esonerati sulla base delle autonome decisioni dei singoli Atenei ma, comunque, sottoposti al limite dello specifico contingente di posti riservato ai cittadini stranieri residenti all’estero - i candidati in possesso di certificazione di una adeguata conoscenza della lingua italiana, obbligatoriamente conseguita in loco ai fini del rilascio del visto di ingresso, emessa nell’ambito del sistema di qualità CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità), che riunisce in associazione gli attuali enti certificatori ((Università per stranieri di Perugia, Università per stranieri di Siena, Università Roma Tre e Società “Dante Alighieri”); I.11 Prove di ammissione E’ obbligatorio sostenere una prova di ammissione per accedere ai corsi universitari a numero programmato nazionale: • • • • Corsi di laurea e di laurea magistrale direttamente finalizzati alla formazione di Architetto; Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia; Corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria; Corso di laurea magistrale in Medicina Veterinaria; 16 • • Corsi di laurea e di laurea magistrale delle Professioni Sanitarie ; Corso di laurea magistrale in Scienze della Formazione Primaria; Sono altresì obbligatori gli esami di ammissione ai corsi individuati dalle Università, secondo la normativa vigente, le cui date di svolgimento vengono fissate nei bandi predisposti e affissi agli albi dai singoli Atenei (i siti dei vari Atenei possono risultare utili per specifiche informazioni). L’iscrizione alle prove di accesso ai corsi di laurea magistrale in: medicina e chirurgia, medicina e chirurgia in lingua inglese ove attivati dagli atenei, odontoiatria e protesi dentaria, medicina veterinaria, e per i corsi finalizzati alla formazione di architetto, avviene secondo le procedure attive nel portale http://www.universitaly.it/ . L'iscrizione alla prova è effettuata online a cura dello studente e non è subordinata all’avvio preliminare delle procedure di preiscrizione universitaria presso le rappresentanze diplomatico-consolari, che devono, invece, essere avviate e formalizzate, nei modi previsti, entro e non oltre le scadenze stabilite dai calendari. Per i relativi visti di ingresso si rimanda alla Parte Terza: “Le Rappresentanze” (punto 4) Le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’area sanitaria, previste dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, comma 1, sono obbligatorie anche per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. I.12 Esiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale programmati e formazione delle graduatorie A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato o di altre eventuali prove autonomamente disposte dalle singole Università, ciascun Ateneo definisce e pubblica secondo le modalità dettate dal rispettivo bando la graduatoria di merito relativa al contingente riservato per l’anno di riferimento. I.13 Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti Gli studenti che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto al numero dei posti loro riservati, entro i termini fissati nei calendari, possono, a seguito della pubblicizzazione di quelli ancora disponibili, presentare una sola domanda di: 17 a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso); b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede ( a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente). Le domande di cui alla lettera b) devono essere presentate dai candidati al Rettore dell’Università prescelta, nonché al Rettore dell’Università dove si è sostenuto l’esame di ammissione. I.14 Immatricolazione Le informazioni relative alle immatricolazioni vanno acquisite presso ciascuna sede universitaria. Qualora anche in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulti in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea o di laurea magistrale è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, entro e non oltre lo stesso mese di giugno, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza. I.15 Restituzione dei documenti Ai candidati che non superano le prove di ammissione viene restituita immediatamente la documentazione presentata, secondo modalità definite da ogni singolo Ateneo. I candidati esclusi per altri motivi ottengono direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, la documentazione a suo tempo presentata, dagli Atenei che informano la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza. Entro il termine massimo del mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, gli interessati potranno ritirare presso le Rappresentanze le 18 domande che non siano risultate conformi alle presenti disposizioni ed i documenti allegati, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi. I candidati che non superano le prove o non ottengono né l'ammissione ad altro corso universitario né la riassegnazione ad altra sede, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data. I.16 Rinnovo del permesso di soggiorno Gli studenti, successivamente all’immatricolazione ad un corso universitario, devono richiedere al Questore della Provincia in cui si trovano il rinnovo del permesso di soggiorno per l’intero anno, almeno sessanta giorni prima della scadenza. In occasione del rinnovo, lo studente straniero che ha fatto ingresso in Italia con un visto (tipo “D” nazionale) per motivi di STUDIO immatricolazione università) (deve dimostrare di essere in possesso della medesima copertura economica richiesta per l’ingresso, non inferiore ad euro 447,61 al mese, per ogni mese di durata dell’anno accademico e pari ad euro 5.818,93 annuali (circolare n. 7 diramata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 17 gennaio 2014, con la quale, a pag 5, dell’allegato 2 denominato Rinnovo 2014-tabelle, sono state rese note le percentuali di aumento per variazioni del costo della vita, previste per l’anno 2014), del certificato di iscrizione all'Università e di tutte le condizioni già previste per il rilascio del permesso di soggiorno. I permessi di soggiorno per motivi di STUDIO (Università) sono rinnovati "agli studenti che nel primo anno di corso abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno due verifiche", così come determinate dalle Università in termini di crediti. Lo stesso comma stabilisce che "per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati per più di tre anni oltre la durata del corso di studio" (art. 46, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394). E’ prevista la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio anche ai fini della prosecuzione degli studi con l’iscrizione ad un corso di laurea diverso da quello per il quale lo studente straniero abbia fatto ingresso in Italia, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. b) del D.L.vo 10 Agosto 2007 n. 154. Al riguardo,nel precisare che la possibilità di transitare ad un corso di studio diverso da quello per il quale è stato rilasciato il visto è prevista per i soli corsi universitari, con esclusione, quindi dei passaggi a corsi privati, sono state individuate le 19 relative modalità applicative nella circolare n. 400/C/2008/899/P/12.214.27BI datata 21 febbraio 2008 del Ministero dell’Interno. Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (http:// www.miur.it) secondo i seguenti percorsi: pagina “Università” > logo “Cerca Università”; pagina “Università” > rubrica “Atenei” CAPITOLO SECONDO CITTADINI CITTADINI ITALIA DELL’UNIONE EUROPEA OVUNQUE RESIDENTI e STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN CITTADINI ITALIANI CON TITOLO DI ALL'ESTERO STUDIO CONSEGUITO II.1 Disposizioni generali I candidati dell’Unione Europea ovunque residenti e quelli non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia, di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25.07.98, n. 286, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” accedono senza limitazioni di contingente: - A) ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico: se in possesso di un titolo di studio valido (allegati n.1 e n.2 ) e della documentazione indicata al Capitolo I, lettera A) 20 Per gli studenti provenienti da Paesi in cui è previsto uno speciale esame di idoneità accademica , vedere Capitolo I, paragrafo I.1. Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che frequentino l’ultimo anno di scuola secondaria e di coloro che siano in procinto di sostenere gli speciali esami di idoneità accademica previsti dall’ordinamento scolastico cui il titolo di studio si riferisce. - B) ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico: se in possesso di un titolo di studio rilasciato da una Università o di un titolo post secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta, in loco, il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità (vedere Capitolo I, lettera B) e superino le eventuali prove di ammissione stabilite per il corso di laurea specialistica non a ciclo unico prescelto. Sono accettate “con riserva” le domande di coloro che, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo. Le prove di accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale dell’area sanitaria, previste dalla legge 2 agosto 1999, n. 264, art. 4, comma 1, sono obbligatorie anche per gli studenti che provengono da Università estere e richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo dei predetti corsi. II. 2 Presentazione domande di immatricolazione I candidati presentano la domanda di immatricolazione direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità, i termini e la documentazione che viene richiesto di allegare, stabiliti da ciascun Ateneo e accedono a parità di condizioni dei cittadini italiani. Le necessarie informazioni sono disponibili sul sito web: http://www.studiare-initalia.it/studentistranieri/. I candidati residenti all’estero possono rivolgersi, per informazioni,alle Rappresentanze italiane. II.3 Documenti di studio 21 I titoli di studio, rilasciati da autorità estere, vanno corredati di traduzione ufficiale in lingua italiana, nonché di legalizzazione e di “dichiarazione di valore in loco” (Modelli E ed L) a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio. In alternativa alla predetta dichiarazione di valore, nel rispetto della Convenzione di Lisbona, lo studente ha l’obbligo di produrre la documentazione che l’Università ritenga di acquisire, ai fini della valutazione del titolo di studio. Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, ed i diplomi di laurea possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato. Per la traduzione gli interessati, se all’estero, possono rivolgersi a traduttori locali e devono richiedere alla Rappresentanza italiana competente per territorio la certificazione della conformità della stessa traduzione. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. Fermo l’obbligo di traduzione per il titolo di studio, lo studente può verificare presso l’ateneo se e per quali lingue straniere sia o meno esonerato dal tradurre anche gli altri documenti di studio da allegare. Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da scuola con ordinamento diverso da quello del Paese in cui il candidato risieda (es. studente svizzero che studi in scuola appartenente all’ordinamento britannico in Svizzera) oppure nel quale il candidato studi o abbia studiato (es. studente svizzero che studi in Kenia in una scuola appartenente all’ordinamento britannico), il titolo deve comunque essere munito di legalizzazione e di “dichiarazione di valore” della Rappresentanza italiana nel Paese al cui ordinamento appartiene la scuola che lo ha rilasciato (nei due precedenti esempi trattasi del Consolato Generale d'Italia in Londra). Nei casi in cui il titolo di studio sia stato rilasciato da una Università o da un Istituto superiore non universitario deve, comunque, essere munito di legalizzazione e di dichiarazione di valore della Rappresentanza italiana nel paese al cui ordinamento appartiene l'istituzione che lo ha rilasciato. I candidati, al fine di ottenere i predetti atti consolari, devono inviare alle Rappresentanze italiane i titoli di studio già legalizzati dalle competenti Autorità del Paese che ha rilasciato il titolo, ove previsto dalle norme locali. Per quanto attiene alla apposizione del timbro Apostille di cui alle convenzioni dell’Aja e di Bruxelles, vedere quanto indicato al Capitolo I, paragrafo 1.1 22 I candidati, in caso di richiesta di perfezionamento dei documenti di studio, devono rivolgersi alla Rappresentanza italiana competente per territorio utilizzando il Modello “C” in una delle seguenti forme: 1) se residenti all’estero, presentando e ritirando i documenti originali personalmente o tramite terzi, all’uopo delegati; 2) se residenti in Italia, ed impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, inviando i documenti originali con idoneo mezzo postale (raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata o altro mezzo che fornisca analoghe garanzie). La Rappresentanza italiana provvederà in tal caso - a mezzo assicurata - a restituire agli interessati gli originali perfezionati. I predetti modelli sono disponibili presso le Rappresentanze e le Università, nonché sui rispettivi siti web. II.4 Titolo di soggiorno I cittadini appartenenti ai Paesi dell’Unione richiedono l’iscrizione anagrafica al Comune ove intendono stabilire la propria dimora alle condizioni, modalità e termini fissati dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. II.5 Cittadini di Stati membri dell’Unione Europea in possesso di titolo di studio conseguito all'estero L'iscrizione universitaria di cittadini di Stati membri dell’Unione Europea in possesso di titolo di studio estero, che non sia stato dichiarato equipollente ad un diploma italiano di istruzione secondaria di secondo grado dai competenti Uffici Scolastici Regionali ai sensi delle norme in vigore, è regolata dall'art. 147 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 “Approvazione del Testo Unico delle leggi sull’istruzione superiore”. I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all'Università prescelta attenendosi alle modalità ed ai termini autonomamente stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dallo stesso richiesta. Restano in ogni caso confermate anche per i cittadini italiani - salvo che i medesimi non abbiano già ottenuto la dichiarazione di equipollenza sopra citata - le indicazioni riguardanti i titoli di studio britannici, i titoli di High School statunitense, nonché quelli relativi a sistemi scolastici ordinati su meno di 12 anni complessivi di scolarità e quelli che comportano nei sistemi locali un successivo esame di idoneità accademica (v.all.1). 23 Per i documenti di studio relativi alla iscrizione a corsi di laurea magistrale non a ciclo unico valgono le norme previste ai precedenti punti II.1 lettera B) e II.3. PARTE SECONDA Immatricolazioni a corsi di formazione presso le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 24 Disposizioni Generali Per l’accesso ai corsi di diploma accademico di primo livello e ai corsi di diploma accademico di secondo livello, attivati dalle Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademia Nazionale di Danza, Accademia Nazionale d’Arte Drammatica, Accademie di Belle Arti Legalmente Riconosciute, Conservatori di Musica, Istituti Musicali Pareggiati, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche, Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta formazione artistica, musicale e coreutica – art. 11 d.P.R. 8.7.2005, n.212) si fa rinvio alle disposizioni che disciplinano l’accesso ai corsi di laurea e di laurea magistrale presso le Istituzioni universitarie, nelle seguenti parti: Parte Prima: “Gli studenti” - Capitolo I “Studenti stranieri residenti all’estero” (I.1 – I.15) - Capitolo II “Cittadini dell’Unione Europea ovunque residenti e cittadini stranieri regolarmente soggiornati in Italia, cittadini italiani con titolo di studio conseguito all’estero “ (II.1 – II.5) Parte Terza: “Le Rappresentanze” (da punto 1 a punto 6) 25 Parte Quarta: “Le Università” (da punto 1 a punto 10) Parte Quinta: Capitolo I “Iscrizione ai MASTER di primo e secondo livello” e Capitolo II “Iscrizione a corsi singoli” • • • • ALLEGATI : Allegato 1 Allegato 2 Modelli A bis- -C bis -E bis- L bis Avvertenze specifiche La prova di conoscenza della lingua italiana (Parte Prima – capitolo I.10) può avvenire anche contestualmente alle prove di ammissione a cura delle singole Istituzioni. L’elenco dei corsi e del corrispondente contingente di posti riservato, da ogni Istituzione Afam, ai cittadini non comunitari residenti all’estero, parte integrante delle disposizioni, è consultabile sul sito web, all’indirizzo: http:// afam.miur.it/studenti stranieri/. L’elenco sarà pubblicizzato anche dalle Istituzioni Afam. Gli indirizzi delle istituzioni statali e non statali autorizzate a rilasciare titoli aventi valore legale nell’ambito dell’alta formazione artistica e musicale sono disponibili sul sito web del Ministero http://www.miur.it , alla rubrica “Istituzioni” del settore Alta Formazione Artistica e Musicale. Ogni comunicazione riguardante il settore Afam va inoltrata al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica – Piazzale Kennedy, 20 – 00144 ROMA. In particolare, dovranno essere inviati, all’Ufficio II della Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica, gli elenchi dei candidati stranieri ammessi ai corsi, nonché gli elenchi dei candidati effettivamente iscritti. 26 Le istituzioni del settore Afam per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all’estero si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze Diplomatico-consolari italiane e competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari (http://www.esteri.it /MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/). PARTE TERZA Le Rappresentanze 27 1. Accettazione delle domande Ciascuna Rappresentanza riceve le domande di preiscrizione dei cittadini stranieri non dell’Unione Europea residenti nella propria circoscrizione, redatte in originale e duplice copia, sul Modello “A”/Form A (versione in lingua inglese) corredate della documentazione prescritta. In casi particolari, il Capo della Rappresentanza può accettare o meno la domanda presentata da candidati provenienti da Paesi terzi e temporaneamente residenti nella Circoscrizione di propria competenza, in base alla valutazione delle singole situazioni e tenendo conto anche del pubblico interesse. Vengono accolte “con riserva” le domande di preiscrizione dei candidati che al momento della presentazione della richiesta di preiscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico, frequentino l’ultimo anno di scolarità e debbano ancora sostenere gli esami finali e - ove previsto dall’ordinamento locale - uno speciale esame di idoneità accademica. La Rappresentanza italiana competente riceverà il titolo finale o l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge, al fine di sciogliere la predetta riserva. Sono accettate “con riserva” le domande dei candidati che al momento della presentazione della domanda di preiscrizione ai corsi di laurea magistrale non a ciclo unico, pur avendo concluso il corso di studi, non siano ancora materialmente in possesso del relativo titolo. Le rappresentanze Diplomatiche hanno competenza esclusiva nella predisposizione e nella finalizzazione delle dichiarazioni di valore, e tale competenza non può essere delegata agli Istituti Italiani di Cultura. 28 2.Inoltro alle Università dell’elenco dei candidati Le Rappresentanze inoltrano alle sedi universitarie prescelte dagli studenti, per posta elettronica, ove possibile certificata, il foglio excel (allegato 3), contenente l’elenco dei candidati, divisi per corso di laurea e di laurea specialistica/magistrale, con l’indicazione di tutte le informazioni necessarie riguardanti i singoli interessati. Restituiscono agli studenti le domande di preiscrizione accolte, autenticate della firma e della fotografia, allegando: per i corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico i titoli di studio in originale, di cui all’allegato 1, legalizzati, nonché i titoli di cui all’allegato 2 per i quali siano previsti atti di legalizzazione; fotocopia autenticata dei titoli di studio stessi, corredata di traduzione e di dichiarazione di valore (Mod. E). per i corsi di laurea magistrale non a ciclo unico a) titolo conseguito presso una Università o titolo post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario che consenta in loco il proseguimento degli studi universitari nel livello successivo, solo nel caso in cui il titolo degli studi secondari sia stato conseguito al termine di un periodo di almeno 12 anni di scolarità; b) certificato rilasciato dalla competente autorità accademica - confermato dalla Rappresentanza diplomatica - attestante gli esami superati nonché per ogni disciplina i programmi dettagliati per il conseguimento dei titoli di cui alle lettere a) e b). Gli studi post secondari (esami e crediti), eventualmente già compiuti, possono essere attestati dal “diploma supplement”, ove adottato. La dichiarazione di valore relativa ai titoli di cui ai punti a) e b) è prodotta Modello L. sul Copia conforme delle domande e di tutta la documentazione deve essere conservata agli atti d’ufficio della Rappresentanza per cinque anni, a disposizione delle Amministrazioni centrali. 29 Qualora risulti che gli Atenei abbiano pubblicizzato, unitamente all'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea, la possibilità di curare nella propria sede, ad eccezione del titolo di studio, la traduzione dell’eventuale, ulteriore documentazione di studio, le Rappresentanze, ove possibile, ne danno informazione ai candidati interessati. Le Rappresentanze forniscono alle Università recapito telefonico, numero di fax e indirizzo di posta elettronica cui rivolgersi, per eventuali contatti. 3. Pubblicizzazione notizie Le Rappresentanze pubblicizzano le seguenti informazioni ricevute da ogni Università: data, orario e indirizzo della sede d’esame, sia per la prova di lingua italiana ove obbligatoria, sia per eventuali ulteriori prove di accesso o attitudinali; scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti delle predette prove; 4. Rilascio dei visti di ingresso Come già anticipato alla Parte I par. I.5, il visto di ingresso per STUDIO “Immatricolazione Università” (visto “nazionale” di tipo “D”, di lunga durata), è indispensabile per lo svolgimento delle procedure relative all'immatricolazione. Il visto per STUDIO “Immatricolazione Università” può essere rilasciato – in una sola circostanza ed esclusivamente nei termini e nei tempi previsti dalle presenti Disposizioni - soltanto per consentire l’immatricolazione in Italia degli studenti stranieri. In nessun caso è previsto il rilascio di tale tipologia di visto in favore di stranieri iscritti ad anni accademici successivi a quello di immatricolazione, né sarà possibile rilasciare visti di reingresso a studenti immatricolati ed in attesa di rilascio di primo permesso di soggiorno in quanto ciò non è previsto dalla normativa vigente. La Rappresentanza, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, può rilasciare il visto d’ingresso di cui trattasi al candidato che risulti regolarmente preiscritto secondo le procedure in vigore, - anche se “con riserva” - al fine di consentire al richiedente di sostenere l’esame di ammissione all’Università ed immatricolarsi. 30 Si precisa che, a coloro che risultino ammessi “con riserva” ai corsi di laurea e ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, il relativo visto d’ingresso per STUDIO “Immatricolazione Università” (tipo D “nazionale”) può essere concesso solo dopo che i medesimi abbiano presentato il diploma di maturità e/o l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l’attestato di idoneità accademica. Detto visto, rilasciato secondo le procedure indicate dalla Direzione Generale per gli Italiani all’estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri ed in presenza dei requisiti economici ed assicurativi appresso specificati, dovrà essere di tipo “D” (nazionale) con ingressi multipli e validità sempre superiore a 90 giorni (onde consentire agevolmente l’eventuale proroga del relativo permesso di soggiorno in caso di successiva immatricolazione ad un corso universitario). Il visto d’ingresso è rilasciato, se soddisfatti tutti i requisiti e condizioni della normativa vigente, entro le date stabilite dagli appositi calendari MIUR per consentire in tempi utili l’arrivo dello studente per le prove. I periodi di validità e durata del visto sono correlati al tipo di corso di laurea per il quale è stata richiesta la prescrizione e ai predetti calendari. Apposite e specifiche istruzioni operative in materia di visti (validità/durata o altro), sono stabilite e diramate alle Rappresentanze diplomaticoconsolari dal Centro Visti della D.G.I.E.P.M. del Ministero degli Affari Esteri. Per consentire al candidato di partecipare alle prove di ammissione ed esami di lingua, se queste si svolgono in tempi anticipati rispetto ai tempi di conseguimento del diploma di maturità del Paese di provenienza del candidato e/o in tempi che non consentono il perfezionamento della preiscrizione, le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme - VSU), accertata la sussistenza delle condizioni e requisiti previsti per tale tipologia di visto. In tale evenienza, la Rappresentanza rilascerà solo successivamente, al candidato rientrato nel proprio Paese dopo aver sostenuto e superato le prove, il visto di ingresso “nazionale” per STUDIO “Immatricolazione Università” in coerenza per l’inizio del corso di laurea. Il visto stesso potrà essere rilasciato solo dopo il perfezionamento della domanda di preiscrizione e l’avvenuta dimostrazione del possesso/conseguimento dell’idoneo diploma di maturità e/o l’attestato sostitutivo a tutti gli effetti di legge e, se necessario, l’attestato di idoneità accademica. Lo studente che dovrà sostenere prove di ammissione a qualsiasi corso di laurea universitario, anticipate rispetto agli stessi calendari delle preiscrizioni, da disposizioni dei singoli atenei o dal MIUR, o comunque laddove la prescrizione non potrà essere ritenuta perfezionata per l’ottenimento della tipologia di visto di cui sopra (tipo “D” Nazionale 31 STUDIO “Immatricolazione Università”) lo studente richiederà un visto di ingresso di breve durata rapportato alle specifiche esigenze, presentando a sostegno della domanda di visto la ricevuta di iscrizione alle prove, oltre alla dimostrazione del possesso dei requisiti e condizioni previste dalla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata, sia esso se richiesto per studio che per turismo. REQUISITI PREVISTI Ai fini dell’ottenimento del suddetto visto d’ingresso per motivi di STUDIO “Immatricolazione Università” (tipo D “nazionale”) e, successivamente, del permesso di soggiorno, lo studente straniero deve dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti: A) I mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 447,61 al mese, pari ad euro 5.818,93 annuali, per ogni mese di durata dell’anno accademico (circolare n.7, avente per oggetto “rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014, diramata dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, il 7 gennaio 2014, con la quale, a pag. 5, dell’allegato 4 denominato Rinnovo 2014-tabelle, sono state rese note le percentuali di aumento per variazioni del costo di vita, previste per l’anno 2014). La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana; non può essere dimostrata attraverso l’esibizione di una fidejussione bancaria o di una polizza fideiussoria. La semplice candidatura ad una borsa di studio del Governo italiano non costituisce documento di copertura economica. Gli studenti che, avendo chiesto ma non ancora ottenuto una borsa di studio del Governo italiano, intendano presentare domanda di iscrizione anche ai sensi delle presenti norme devono produrre un documento di copertura economica come gli altri candidati. 32 B) La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno. C) Un idoneo alloggio nel territorio nazionale; D) Un’adeguata copertura assicurativa, per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all’atto della richiesta del permesso di soggiorno. Sono ammesse le seguenti formule: 1. dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza; 2. polizza assicurativa straniera, accompagnata da dichiarazione consolare sulla sua validità in Italia, sulla sua durata e sulle forme di assistenza previste, che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata; 3. polizza assicurativa con Enti o società nazionali, quali ad esempio l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, I.N.A. che offre in Convenzione con il Ministero della Salute una apposita polizza per la copertura di tali rischi; in caso di altri Enti o società diversi dall’I.N.A. la polizza dovrà essere accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata; Ai fini dell’iscrizione a corsi di laurea tenuti in lingua italiana, è necessaria una adeguata conoscenza dell’italiano che dovrà essere provata dallo studente e/o accertata dalla Rappresentanza. A tale scopo, lo straniero ai fini del rilascio del visto di ingresso per studi universitari, potrà dimostrare l’adeguata conoscenza della lingua italiana attraverso l’esibizione di certificazioni delle Università per Stranieri di Siena e di Perugia, della Terza Università degli studi di Roma, dell’Università per Stranieri non statale legalmente riconosciuta “Dante Alighieri” di Reggio Calabria, della Società Dante Alighieri anche in convenzione con gli Istituti italiani di Cultura all’estero o altri soggetti, o di attestati di frequenza rilasciati da altre Università che abbiano istituito corsi, ovvero di altre certificazioni/diplomi riconosciuti ai fini dell’esonero dalle prova di conoscenza della lingua italiana indicati nel capitolo primo, paragrafo I.10. Qualora non sia possibile il conseguimento in loco della suddetta certificazione, le Rappresentanze potranno richiedere analoga certificazione rilasciata da altri soggetti operanti in loco. Nell’ipotesi in cui lo studente straniero non sia in grado di produrre tale documentazione, la sua conoscenza della lingua italiana potrà essere verificata dalle Rappresentanze diplomatico-consolari anche in collaborazione con gli Istituti Italiani di Cultura – ove presenti – attraverso un colloquio o nei modi ritenuti più opportuni. 33 Le Rappresentanze diplomatico-consolari forniscono adeguate informazioni sulle certificazioni o sulle verifiche, di cui al comma precedente, alle università di destinazione dei candidati, affinché le medesime possano valutarle, nella loro autonomia, ai fini dell’eventuale esonero dall’esame di competenza linguistica previsto in sede. La Rappresentanza rilascia ai candidati una propria dichiarazione con la quale certifica in base a quale dei requisiti ed alla relativa documentazione probatoria, sia stato rilasciato lo specifico visto per motivi di studio “Immatricolazione Università”. . 5. Scioglimento della riserva Le Rappresentanze restituiscono agli studenti interessati all'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale i documenti di studio muniti dei prescritti atti consolari, entro il termine di rilascio del visto di ingresso “nazionale” per STUDIO “Immatricolazione Università”, unitamente alle domande di preiscrizione”. Qualora non sia possibile - per limiti di tempo - provvedere in tal senso, i candidati interessati sono ammessi alle prove stesse “con riserva”. Le Rappresentanze, in questo specifico caso, devono comunque confermare alle Università, via mail, l’elenco (in formato excel) dei nominativi di coloro che abbiano conseguito il titolo finale (indicando la votazione ottenuta) e/o di coloro che siano risultati idonei negli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali. Devono essere precisati i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle Università anche di tale elemento, ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo. In tale ipotesi, la documentazione è inviata dalle Rappresentanze agli studenti interessati tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe garanzie, entro i termini stabiliti nel calendario annuale di riferimento. 6. Restituzione documenti Entro la scadenza fissata nel calendario annuale, le Rappresentanze restituiscono agli interessati le domande che non siano risultate conformi alle presenti norme con i documenti allegati, con lettera motivata e tramite assicurata, o con altro mezzo che fornisca analoghe 34 garanzie, salvo che i medesimi non chiedano prima la restituzione presentandosi personalmente o dando delega a terzi. Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (http:// www.miur.it) secondo i seguenti percorsi: pagina “Università” > logo “Cerca Università”; pagina “Università” > rubrica “Atenei”. PARTE QUARTA Le Università 35 1. Elenco dei posti disponibili Ciascuna Università pubblicizza l'elenco dei posti riservati per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri, al fine di consentire agli interessati di presentare la domanda di preiscrizione. Nell’elenco deve risultare anche se gli studenti devono o meno provvedere alla traduzione della documentazione da allegare alla domanda – ad eccezione del titolo di studio da tradurre obbligatoriamente. L’elenco dei posti riservati da tutte le Università per ogni singolo corso di laurea agli studenti stranieri così come i posti riservati dalle Istituzioni AFAM, sono pubblicati sul sito http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/ . 2.Ricezione degli elenchi con l’indicazione delle richieste di preiscrizione. Le Università ricevono dalle Rappresentanze per posta elettronica il foglio excel contenente i nominativi dei candidati non comunitari residenti all’estero e le relative notizie necessarie per la preiscrizione, di cui all’allegato 3). 3. Contatti preliminari con gli Atenei in vista della prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico Nel caso di richiesta di prescrizione ai corsi di laurea specialistica non a ciclo unico, per la quale è previsto che gli studenti possano, attraverso mezzi informatici o di comunicazione, contattare l’Ateneo prescelto per segnalare a quale corso di laurea intenderebbero iscriversi, le Università valutano la documentazione di studio acquisita informalmente, in modo da effettuare una preventiva valutazione delle singole candidature. L’Università potrà in tale modo comunicare agli interessati la possibile ammissione all’immatricolazione con eventuali obblighi formativi da recuperare, ovvero l’ammissione alle 36 eventuali prove attitudinali ove definite dall’Ateneo o consigliare l’iscrizione ad altro corso di studio ritenuto idoneo. La effettiva prescrizione al corso avviene comunque solo ed esclusivamente secondo le previste procedure da parte delle Rappresentanze diplomatico-consolari (Parte III). I contatti preliminari diretti tra lo studente e l’Ateneo prescelto e le eventuali comunicazioni di accettazione che ne derivino non sono sostitutivi delle predette procedure. La circostanza dovrà essere evidenziata nel sito web dell’Ateneo, in particolare nel caso di procedura di iscrizione on-line. 4. Invio notizie alle Rappresentanze Le Università provvedono a: • • inviare alle Rappresentanze e a pubblicizzare l’indirizzo della sede di esame, la data e l’orario per: la prova di lingua italiana; le specifiche prove di accesso a ciascuno dei corsi universitari programmati sia a livello nazionale, sia dalle Università; eventuali ulteriori prove di ammissione o attitudinali, anche con riferimento ai candidati provenienti dai Paesi nei quali l’iscrizione universitaria sia effettuata col sistema del numero chiuso; inviare alle Rappresentanze una scheda informativa sulle modalità, sui criteri e sui contenuti degli esami di ammissione, per opportuna informazione degli studenti interessati. Tale scheda è contestualmente pubblicizzata nella stessa data con l’esposizione all’albo di ciascuna Università. 5. Prove di ammissione Fatte salve specifiche procedure previste nella parte prima, capitolo primo I.11, le Università ammettono alle prove i candidati “con riserva” e ricevono direttamente dallo studente, anziché dalle Rappresentanze, la domanda di preiscrizione autenticata della firma e della fotografia nonché i documenti di studio, muniti dei prescritti atti. Forniscono, inoltre, agli interessati istruzioni su modalità e tempistica per la consegna di detti documenti. Entro i termini stabiliti nel calendario annuale, le Università ricevono dalle Rappresentanze, via mail, le comunicazioni relative ai titoli di studio che per limiti di tempo non siano stati ancora restituiti ai candidati, con l'indicazione della votazione ottenuta e/o le informazioni riferite a coloro che abbiano superato gli speciali esami di idoneità accademica previsti per l'accesso alle Università locali, precisando i voti ottenuti per l'eventuale autonoma valutazione da parte delle stesse Università anche di tale elemento ai fini della determinazione del punteggio complessivo per la formazione delle graduatorie. Laddove non 37 sia previsto un voto finale la Rappresentanza ne darà specifica precisazione, per evitare che in alcune sedi universitarie venga assegnato d'ufficio il voto minimo. La prova di conoscenza della lingua italiana si svolge presso la sede universitaria richiesta da ciascun candidato ed è obbligatoria, ad eccezione dei casi di esonero previsti. 6. Esiti delle prove di ammissione e formazione delle graduatorie A seguito delle prove di ammissione ai corsi a numero programmato a livello nazionale, ciascuna Università elabora ed espone la graduatoria di merito entro il numero dei posti disponibili nel contingente riservato, come dettato dal decreto ministeriale che regola i contenuti e le modalità di accesso ai corsi stessi per l’anno di riferimento. Nelle prove di accesso ai corsi a numero programmato locale o in altre eventuali prove disposte dalle Università, sulla base degli esiti delle stesse e/o della valutazione dei certificati di competenza in lingua italiana, ciascun Ateneo elabora ed espone una specifica graduatoria comprendente i vincitori dei posti disponibili nel contingente riservato, entro quindici giorni dallo svolgimento delle prove di ammissione. Nei casi in cui sia prevista la valutazione anche del titolo finale di Scuola Secondaria, la traduzione in centesimi del voto o del giudizio del titolo di studio estero sarà effettuata dall'Università nei seguenti modi: a) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi dell’Unione Europea, secondo i criteri matematici indicati nella tabella di corrispondenza elaborata a suo tempo da parte del M.I.U.R. b) qualora si tratti di titoli conseguiti presso istituzioni di Paesi non dell’Unione Europea, in base alle informazioni fornite dalla competente Rappresentanza italiana nella "Dichiarazione di valore" sul sistema di valutazione locale e sulla scala di valori cui si riferisce il voto o il giudizio del titolo stesso. A tal fine, le Università possono utilmente riferirsi alle disposizioni emanate a suo tempo dal M.P.I. per la conversione in 100.mi nei procedimenti di equipollenza di titoli di studio conseguiti all'estero da cittadini italiani D.M. 20.7.78; Circ. M.P.I. n. 280 del 14.11.1978 e n. 172 (punto 6.) del 13.6.80). 7. Posti rimasti disponibili nell'ambito dei singoli contingenti 38 La determinazione dei posti residui dei corsi programmati a livello nazionale, le cui prove di ammissione si svolgono nel mese di aprile ha luogo secondo i termini stabiliti nel rispettivo calendario annuale. Per tutti gli altri corsi, compresi quelli le cui prove si svolgono nel mese di settembre, ogni sede universitaria fornisce, secondo i tempi e le modalità stabiliti nel rispettivo calendario annuale, i dati relativi al numero dei posti rimasti eventualmente disponibili. Ogni Università provvede alla pubblicizzazione dei medesimi posti, al fine di permettere a coloro che non si siano classificati in graduatoria in posizione utile rispetto ai posti disponibili, di presentare domanda di: a) ammissione ad altro corso universitario presso la stessa sede (a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto è valido anche per tale corso); b) riassegnazione, per lo stesso corso universitario o per altro, ad altra sede ( a condizione che dalla dichiarazione di valore in loco risulti che il titolo di studio posseduto sia valido anche per tale corso, unitamente all'attestazione del superamento delle prove sostenute dall'Università presso la sede prescelta originariamente). Ogni Ateneo stabilisce autonomamente i criteri per l'accoglimento delle domande (comprese eventuali altre prove attitudinali) e provvede ad acquisire la documentazione relativa ai candidati ammessi, richiedendola all'Ateneo che ha trasmesso le domande stesse. Le comunicazioni relative all'assegnazione degli studenti ad altra sede e/o ad altro corso universitario e alla trasmissione dei relativi documenti, devono essere indirizzate per conoscenza alle Rappresentanze italiane nonché alle Questure interessate, con l’indicazione della cittadinanza di ciascun candidato. 8. Immatricolazione degli studenti privi del titolo di soggiorno Se in fase di immatricolazione lo studente straniero non risulta in possesso del prescritto titolo di soggiorno, l'iscrizione al richiesto corso di laurea è effettuata con riserva fino al mese di giugno dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda. In dette circostanze, su richiesta del competente Ateneo, la Questura invierà una comunicazione in ordine all'effettivo rilascio del permesso di soggiorno, ovvero all'eventuale adozione di un provvedimento di rigetto dell'istanza entro e non oltre lo stesso mese di giugno. 39 9. Restituzione dei documenti La documentazione dei candidati definitivamente esclusi può essere restituita dagli Atenei agli interessati, direttamente o, su loro richiesta, a mezzo posta, informandone la Rappresentanza italiana competente nel Paese di provenienza. 10. Notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione Per la notifica degli esiti finali della procedura di iscrizione - che non deve essere trasmessa ai Ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno e dell’Istruzione - gli Atenei: • restituiscono per posta elettronica, il foglio excel alle Rappresentanze, con l’indicazione degli studenti che si sono effettivamente iscritti, che sono risultati assenti alle prove di ammissione, o non idonei, o idonei riassegnati ad altra sede e/o ad altro corso, o idonei non ammessi; • inviano le stesse informazioni alle competenti Questure; • aggiornano l’Anagrafe degli studenti consultabile dal sito web del MIUR, all’indirizzo http://anagrafe.miur.it/index.php Per qualsiasi comunicazione riguardante i candidati stranieri non comunitari residenti all’estero gli Atenei si rivolgeranno direttamente alle Rappresentanze diplomatico - consolari italiane competenti, i cui indirizzi sono disponibili sul sito internet del Ministero degli Affari Esteri (http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/LaReteDiplomatica/). 40 PARTE QUINTA SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE NON MEDICHE CORSI DI DOTTORATO E DI PERFEZIONAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI “MASTER” DI PRIMO E DI SECONDO LIVELLO CORSI SINGOLI CORSI DI LINGUA E CULTURA ITALIANA PRESSO LE UNIVERSITA’ STRANIERI DI PERUGIA, DI SIENA E DI REGGIO CALABRIA “Dante Alighieri” PER Avvertenza: Per l’accesso ai diversi corsi di formazione post lauream (scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master), può essere rinnovato, alla luce della previsione contenuta nel d.P.R. n. 394/1999, ultima parte del comma 4 dell’articolo 46, il permesso di soggiorno per motivi di STUDIO, rilasciato per la frequenza di corsi singoli, purché gli stessi siano necessari per la frequenza dei corsi postlauream (tale necessità deve essere certificata dall’Ateneo prescelto). 41 CAPITOLO PRIMO Cittadini dell’Unione Europea non italiani ovunque residenti e cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, come modificato dall’art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 “Modifica alla normativa in materia di immigrazione ed asilo”. I.1 Iscrizione alle scuole di specializzazione non mediche Iscrizione ai Master” universitari di primo e di secondo livello Possono richiedere l’iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L’iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneità del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. I candidati presentano la domanda di iscrizione direttamente all’Università prescelta, secondo le modalità ed i termini stabiliti da ciascun Ateneo ed allegando la documentazione dagli stessi prescritta, debitamente corredata di traduzione ufficiale in lingua italiana e munita di legalizzazione e di dichiarazione di valore in loco a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio nel paese al cui ordinamento appartiene l’istituzione che ha rilasciato il titolo. Gli interessati, possono rivolgersi a traduttori locali e far confermare dalla Rappresentanza italiana competente per territorio. Se in Italia, possono rivolgersi al Tribunale di zona ovvero a traduttori ufficiali. I candidati che non abbiano ancora ottenuto il perfezionamento dei documenti con gli atti consolari sopra descritti, e che siano impossibilitati a provvedere di persona o tramite terzi, devono prendere diretto contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare competente per concordare un idoneo mezzo che fornisca garanzie e procedere quindi agli atti consolari richiesti. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito in Italia debbono soddisfare il requisito dell’abilitazione professionale, laddove richiesto. 42 Cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero I.2 Iscrizioni ai corsi di Dottorato e di Master Per le iscrizioni ai master universitari non si applicano le disposizioni previste per le immatricolazioni ai corsi di laurea e laurea magistrale, atteso che le procedure di ingresso ai master non seguono un calendario definito a livello di disposizioni generali. A) Presentazione della domanda Possono presentare domanda di iscrizione i candidati stranieri in possesso di un titolo accademico equiparabile per durata e contenuto al titolo accademico italiano richiesto per l’accesso al corso prescelto. I candidati presentano la domanda di partecipazione ad un corso di Dottorato o di un Master unitamente ad una copia del titolo di studio, direttamente alle Università seguendo le procedure ed entro i termini previsti dal bando delle relative sedi. Tale procedura deve applicarsi anche nel caso di Master istituiti da Università in collaborazione con enti pubblici o privati. A seguito della conferma di accettazione da parte dell’ Ateneo, presentano il titolo di studio alla Rappresentanza Diplomatica, per i prescritti atti consolari. In funzione dell’inizio dei corsi, richiedono alla Rappresentanza il rilascio del visto di ingresso per motivi di STUDIO di validità correlata a quella del corso, ovvero il visto di ingresso di breve durata, in conformità di quanto specificato alla successiva lettera B). Al momento dell’accesso all’Ateneo, presentano il titolo di studio, debitamente corredato dei predetti atti consolari. B) Ruolo delle Rappresentanze Le Rappresentanze diplomatico-consolari, tenuto conto della tempistica prevista per l’inizio dei corsi di Master, dell’accettazione dell’Università che dovrà specificare se il corso richiesto sia un master di primo o di secondo livello ed effettuati gli atti consolari di 43 competenza relativamente ai titoli di studio, concedono un visto d’ingresso per motivi di STUDIO di validità correlata a quella del corso che lo studente intende seguire, nei seguenti casi: - laddove non siano previste prove di ammissione; - nel caso in cui le predette prove si svolgano con modalità non richiedenti la presenza fisica in Italia (per esempio on-line o mediante intervista telefonica), dietro presentazione di documentazione rilasciata dalle Università, attestante il superamento delle stesse. Le Rappresentanze concedono un visto di ingresso di breve durata (Visto Schengen Uniforme –VSU) laddove il candidato debba partecipare a prove di ammissione in presenza, che hanno luogo con molto anticipo rispetto all’inizio dei corsi. In tale evenienza, successivamente la Rappresentanza rilascerà al candidato, rientrato nel Proprio Paese dopo aver sostenuto le prove con esito favorevole, un nuovo visto di ingresso per STUDIO, in coerenza con l’inizio e durata del corso. Per i visti di breve durata si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen che disciplina il rilascio dei visti di breve durata (visto Schengen uniforme -VSU), sia esso se richiesto per studio che per turismo. C) Ruolo delle Università’ Le Università che ricevono la richiesta di ammissione ai Master comunicano l’accettazione dello studente e l’esito delle prove di accesso, ove previste, alle Rappresentanze competenti, sia per il successivo perfezionamento della documentazione necessaria, che sarà effettuato solo nel caso in cui i candidati superino le citate procedure concorsuali sia per il rilascio del relativo visto. Le università acquisiscono la dichiarazione di valore obbligatoriamente al momento dell’iscrizione. La valutazione dei titoli, ai fini della partecipazione ai master universitari, è di esclusiva competenza degli Organi accademici. Informazioni specifiche sui corsi attivati possono essere assunte direttamente presso le singole sedi. 44 Gli indirizzi aggiornati delle Università italiane sono disponibili sul sito web del MIUR (http:// www.miur.it) secondo i seguenti percorsi: - studenti e diritto allo studio>cerca università; - università>atenei CAPITOLO SECONDO II.1 Iscrizione ai corsi singoli I cittadini dell’Unione Europea ovunque residenti ed i cittadini non dell’Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia di cui all’art.39, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998 e successive modifiche che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” possono iscriversi, nei termini previsti dalle singole Università: - presentando il libretto universitario o altro documento dell’Ateneo estero tradotto e legalizzato; - seguendo le modalità autonomamente stabilite dall’Università, se non immatricolati presso Atenei esteri, ma comunque interessati alla frequenza dei corsi. I cittadini non dell’Unione Europea residenti all’estero che intendono frequentare uno o più corsi singoli o “stage” presso Atenei, possono iscriversi presentando la domanda alle Rappresentanze Diplomatiche italiane nei termini fissati nel calendario allegato, parte integrante delle disposizioni. Conseguentemente, le medesime Rappresentanze inviano alle istituzioni universitarie, entro i termini previsti nel predetto calendario, il foglio excel con l’indicazione dei nominativi dei richiedenti e degli estremi dei rispettivi libretti universitari o altri documenti dell’Ateneo estero tradotti e legalizzati, ovvero di altra eventuale documentazione atta a dimostrare l’interesse alla frequenza del corso singolo da parte di candidati non iscritti presso Atenei esteri. I documenti verranno consegnati dallo studente direttamente all’Ateneo prescelto. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio. Il candidato straniero non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo, diverso da quello che ha reso possibile l’ingresso dello studente in Italia, (la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi con iscrizione ad 45 un “corso di laurea” – Recepita Direttiva 2004/114/CE all’art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998). Il candidato straniero può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per l’iscrizione ad un corso di laurea attinente o conseguente al corso singolo concluso (attinenza o consequenzialità debbono essere certificate dall’Ateneo interessato). In nessun caso i corsi singoli o “stage” possono essere valutati ai fini dell’iscrizione ai corsi di laurea e di laurea magistrale. II.2 Iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana presso le Università per stranieri di Perugia, di Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri” Nei confronti di cittadini stranieri non comunitari residenti all’estero, in possesso di regolare iscrizione ai corsi di lingua e cultura italiana istituiti dalle Università per Stranieri di Perugia,di Siena e di Reggio Calabria “Dante Alighieri”, possono essere rilasciati visti per studio con validità commisurata alla durata dei corsi stessi. Per il rilascio dei visti di ingresso relativi ai corsi summenzionati, si applicano le disposizioni generali di cui alla normativa Schengen ed alla legge nazionale in materia di immigrazione, in particolare per quanto riguarda la valutazione del rischio migratorio. 46
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