S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO PUNTUALIZZAZIONI E FOCUS FINALE SU MODELLI UNICO 2014 Analisi di alcune criticità dei modelli Unico 2014 PF e SP GIANLUCA DAN Studio Boscolo & Partners Milano, 23 settembre 2014 - Auditorium San Fedele Termini di presentazione Termine di presentazione del modello Unico PF/2014: • entro il 30 settembre 2014 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero se viene trasmessa da un intermediario abilitato alla trasmissione dei dati o a cura di un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate; • 30 giugno 2014 se la presentazione è stata effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale. Termine di presentazione del modello 730/2014: • 16 giugno (scadenza originaria 31 maggio); • 730 Integrativo entro il 25 ottobre 27/10/2014 perché il 25/10 è sabato). 2 2014 (prorogato al Dichiarazione telematica/cartacea Dichiarazione telematica VS cartacea. Da segnalare la Sentenza n. 27712 dell' 11 dicembre 2013 della Cassazione che in un caso complesso di discordanza tra dichiarazione IVA telematica inviata e dato cartaceo in possesso del contribuente ha affermato che prevale quella telematica. La dichiarazione telematica costituisce un unico, complesso atto, che viene ad esistenza giuridica soltanto con l'invio da parte del contribuente, il quale, quindi, non può addurre dati diversi desunti da una propria dichiarazione cartacea (salvo il caso di errore da lui compiuto nel formare ed inviare la dichiarazione, eventualmente emendabile secondo le regole generali), attesa la irrilevanza di quest'ultima, poiché non costituente copia della dichiarazione presentata all'Ufficio, in quanto l'elaborazione telematica attribuisce certezza … della conformità del "file" (contenente la dichiarazione) giunto all'amministrazione a quello inviato dal contribuente. 3 Termini conservazione cartacea La copia cartacea va comunque conservata debitamente firmata perché l’art. 3, comma 9 del D.P.R. 322/1998 prevede che 9. I contribuenti e i sostituti di imposta che presentano la dichiarazione in via telematica, direttamente o tramite i soggetti di cui ai commi 2-bis e 3, conservano, per il periodo previsto dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, la dichiarazione debitamente sottoscritta e redatta su modello conforme a quello approvato con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 1, nonché i documenti rilasciati dal soggetto incaricato di predisporre la dichiarazione. L'Amministrazione finanziaria può chiedere l'esibizione della dichiarazione e dei suddetti documenti. 4 Termini 730 integrativo 730 Integrativo entro il 27 ottobre 2014 ricordando che può essere presentato solo per correggere: 1) Errori a favore che comportano un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata (indicando il codice 1 nella casella «730 integrativo») 2) Per integrare e/o correggere i dati del sostituto di imposta forniti (indicando il codice 2 nella casella «730 integrativo») 3) Entrambi gli errori di cui ai punti 1) e 2) (indicando il codice 3 nella casella «730 integrativo») 5 Termini integrazione 730 a debito Integrazione del 730/2014 che comporta un minor credito o un maggior debito deve utilizzare il modello UNICO PF 2014. Il modello UNICO Persone fisiche 2014 può essere presentato: entro il 30 settembre 2014 (correttiva nei termini) con pagamento del tributo, degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e della sanzione in misura ridotta secondo quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 472 del 1997 (ravvedimento operoso); entro il termine previsto per la presentazione del modello UNICO relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa) con ravvedimento operoso per il maggior debito; entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, salva l’applicazione delle sanzioni da parte dell’Amministrazione finanziaria (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del D.P.R. 322 del 1998). 6 730/2014 730/2014 che poteva essere presentato anche dai contribuenti senza sostituto di imposta. Se dalle dichiarazioni 730 senza sostituto presentate è emerso un credito, i rimborsi sono eseguiti dall’amministrazione finanziaria, sulla base del risultato finale delle dichiarazioni. 1. 2. 3. Rimborso accreditato sul c/c bancario o postale purché siano state comunicate le relative coordinate (apposito link sul sito dell’agenzia delle entrate per la comunicazione dell’IBAN) Rimborso riscosso in contanti presso gli uffici postali (fino a € 999,99) o tramite vaglia della Banca d’Italia (importi da € 1.000 a € 51.645,59) Rimborsi oltre € 51,645,99 solo su c/c bancario o postale (per ragioni di sicurezza) 7 730/2014 Da quest’anno l’Agenzia delle Entrate, entro il mese di dicembre (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione dello stesso modello, se questa è successiva alla scadenza del 30 giugno), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da eccedenze d’imposta derivanti da precedenti dichiarazioni. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta). 8 730/2014 I rimborsi complessivamente superiori ai 4.000 euro derivanti da dichiarazioni che non presentano richiesta di riconoscimento di: - detrazioni per carichi di famiglia ovvero con i corrispondenti righi non valorizzati e, - eccedenze da precedente dichiarazione sono stati rimborsati con le retribuzioni nei tempi ordinari dal sostituto d’imposta; • le somme identificate come eccedenza della precedente dichiarazione rilevano ai fini del controllo anche se derivanti esclusivamente da fattori diversi dalla richiesta di detrazioni per carichi di famiglia nella precedente dichiarazione; 9 Termini • qualora l’imposta a credito risultante da precedente dichiarazione sia stata interamente utilizzata per versamenti con il modello F24 non risulterà come eccedenza nel quadro F del modello 730/2014 e pertanto non concorrerà al raggiungimento dei 4.000 euro; • le somme risultanti dal quadro “I Imposte da compensare” del modello 730/2014, destinate alla compensazione di imposte da versare autonomamente con il modello F24 non facendo parte dell’importo risultante a rimborso non concorrono al raggiungimento dei 4.000 euro. 10 730 a credito oltre 4.000 euro Risoluzione della Commissione Finanze della Camera (primo firmatario Francesco Ribaudo) la quale impegna il Governo a valutare l’opportunità di assumere le necessarie iniziative normative per sopprimere, o quantomeno rivedere, la formulazione del comma 586 della legge di stabilità 2014. In particolare per i contribuenti che siano già stati sottoposti a controllo ai sensi di tale disposizione, nonché ad assumere le necessarie iniziative normative per stabilire un termine certo di sei mesi entro cui l’Agenzia delle entrate potrà comunicare al sostituto d’imposta di non procedere al rimborso, prevedendo che, in assenza della suddetta comunicazione da parte della stessa Agenzia, i sostituti d’imposta sono autorizzati a procedere al rimborso. La stessa Risoluzione sottolinea il rischio di incostituzionalità della norma in particolare per contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, il quale stabilisce, tra l'altro, che tutti i cittadini sono uguali di fronte alle legge, senza distinzione di condizioni personali e sociali. 11 UPF per RM, RT e RW I contribuenti che hanno presentato il 730/2014 potrebbero dover presentare, entro il 30 settembre 2014, il: il quadro RM del Mod. UNICO PF2014 se hanno percepito nel 2013: – redditi di capitale di fonte estera sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d’imposta nei casi previsti dalla normativa italiana; – interessi, premi e altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l’imposta sostitutiva prevista dal D. Lgs. 1° aprile 1996, n. 239; – indennità di fine rapporto da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta; 12 UPF per RM, RT e RW I contribuenti che hanno presentato il 730/2014 potrebbero dover presentare, entro il 30 settembre 2014, il: il quadro RM del Mod. UNICO PF2014 se hanno percepito nel 2013: – proventi derivanti da depositi a garanzia per i quali è dovuta un’imposta sostitutiva pari al 20%; – redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati a imposta sostitutiva del 20%. Il quadro RM deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore dei terreni operata nel 2013. 13 UPF per RM, RT e RW I contribuenti che hanno presentato il 730/2014 potrebbero dover presentare, entro il 30 settembre 2014, il: il quadro RT del Mod. UNICO PF 2014, se nel 2013 hanno realizzato plusvalenze derivanti da partecipazioni non qualificate, ... Inoltre, possono presentare, in aggiunta al Mod. 730, il quadro RT i contribuenti che nel 2013 hanno realizzato solo minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate e/o non qualificate e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi. Il quadro RT deve inoltre essere presentato per indicare i dati relativi alla rivalutazione del valore delle partecipazioni operata nel 2013. 14 UPF per RM, RT e RW I contribuenti che hanno presentato il 730/2014 potrebbero dover presentare, entro il 30 settembre 2014, il: il modulo RW, se nel 2013 hanno detenuto investimenti all’estero o attività estere di natura finanziaria. Inoltre, il modulo RW deve essere presentato dai contribuenti proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all’estero o che possiedono attività finanziarie all’estero per il calcolo delle relative imposte dovute (IVIE e IVAFE). 15 Dichiarazioni tardive Mancato invio del modello Unico entro il 30/09 La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni (entro il 29/12/2014), è valida, ma per il ritardo è applicabile la sanzione da € 258 ad € 1.032, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, ferma restando l’applicazione della sanzione pari al 30% delle somme eventualmente non versate o versate oltre le prescritte scadenze. Sanzione ravvedibile mediante versamento di € 25 (pari a 1/10 della sanzione minima) per ogni dichiarazione tardiva (redditi, IVA, IRAP) da versare con mod. F24 codice tributo 8911 (altre violazioni relative alle imposte sui redditi, IRAP, IVA…). 16 Dichiarazioni tardive Mancato invio del modello Unico entro il 30/09 Alle dichiarazioni omesse o presentate con ritardo superiore ai 90 giorni (dopo il 29/12/2014) viene applicata la sanzione dal 120 al 240% dell’ammontare delle imposte dovute, con un minimo di € 258. ATTENZIONE: se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da € 258 ad € 1.032 aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili. Si può presentare un modello vuoto per usufruire del ravvedimento successivamente? 17 Dichiarazioni tardive Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 17-04-2014, n. 8935 In un caso di tardiva presentazione delle dichiarazioni fiscali e ritardato versamento ha affermato che non sono dovute sanzioni se l’errore è stato indotto da comunicati stampa confusi e contraddittori circa le proroghe concesse per le dichiarazioni ed i versamenti concernenti il predetto anno di imposta (1983) - ha argomentato nel senso che dai predetti elementi risultava ampiamente verificata la ipotesi prevista dalla legge in ordine alla obiettiva incertezza normativa, con il conseguente effetto di annullamento delle sanzioni irrogate, "anche per verificate e comprovate cause di forza maggiore". 18 Ravvedimento RW/2013 Il 30/09 scade anche il termine per ravvedere le omissioni in tema di modulo RW/2013. L’AdE ha chiarito con CM 9/2002 e 38/2013 che Alle sanzioni previste per le violazioni riguardanti gli obblighi di compilazione del quadro RW, in quanto aventi natura tributaria, si rendono applicabili i principi generali e gli istituti previsti dal decreto legislativo n. 472 del 1997. Tra i quali quelli del ravvedimento operoso che con la rivisitazione del modello e delle sanzioni può essere così riepilogato (favor rei): • No sanzione per omissione/errata indicazione delle sez. I e III del modulo RW/2013; • Sanzione pari a 1/8 del 3% (6% per i Paesi black list) e quindi sanzione dello 0,375% elevata allo 0,75% per i Paesi black list. Attenzione al raddoppio dei termini di accertamento e alla presunzione capitale = reddito ex D.L. 78/2009 per i Paesi black list (aspettando la voluntary disclosure…). 19 Integrativa a favore Il 30/09 scade anche il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore dei redditi 2012 (modello UPF/2013): per correggere errori od omissioni che hanno determinato un maggior reddito, un maggior debito o un minor credito d’imposta, il contribuente può integrare a proprio favore la dichiarazione, presentando un altro Unico/2013 entro la scadenza prevista per la dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. Sul frontespizio del modello deve essere barrata la casella “Dichiarazione integrativa a favore”. L’eventuale credito d’imposta può essere richiesto a rimborso o utilizzato in compensazione. 20 Integrativa a favore – correzione errori contabili Nel Quadro RS del mod. Unico/2014 nuovo prospetto intitolato «Errori contabili» che non deve essere utilizzato nel mod. Unico in scadenza al 30/09/2014 ma potrà essere utilizzato quando il mod. Unico/2014 sarà utilizzato come dichiarazione integrativa (a favore o a sfavore). La C.M. 24 settembre 2013, n. 31 introduce la possibilità di correggere gli errori contabili dando rilevanza fiscale agli stessi per evitare una doppia tassazione rispettando la competenza economica. Soggetti interessati: imprese in contabilità ordinaria a prescindere dalla forma giuridica (anche soggetti IAS/IFRS). Ai sensi del principio contabile OIC 29: per correggere l’errore occorre rettificare la voce patrimoniale a suo tempo interessata dall’errore, imputando in contropartita la voce: ▪E 20 Proventi straordinari ▪E 21 Oneri straordinari utilizzando per chiarezza la sottovoce: Componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti 21 Integrativa a favore – correzione errori contabili Le componenti di reddito rilevate a seguito della correzione degli errori non possono assumere alcun immediato rilievo fiscale in quanto non vi sono i presupposti legittimanti: • la deduzione delle sopravvenienze passive ex art. 101 TUIR; • l’assoggettamento a tassazione delle sopravvenienze attive ex art. 88 TUIR. Ovvero quando il componente negativo (positivo) non è stato imputato nel corretto esercizio ma in un periodo di imposta successivo e in questo periodo di imposta si deve rilevare una variazione in aumento (diminuzione) per sterilizzare la componente transitata a CE (se passa a PN non si deve effettuare alcuna variazione). 22 Integrativa a favore – correzione errori contabili Esempio di sopravvenienza passiva (errore contabile rilevato nel 2013 relativo a mancata imputazione di costi nel 2011 con sterilizzazione della sopravvenienza nel modello Unico 2014): Esercizio 2011 Dichiarazione Risultato CE Riquidazione 20.000 Correzione errore - 20.000 - 10.000 Reddito corretto 20.000 10.000 Reddito imponibile 20.000 10.000 5.500 2.750 - 2.750 Ires (27,5%) Maggior versamento 23 Integrativa a favore – correzione errori contabili Integrativa a favore (Unico/2013 relativa all’esercizio 2012): Esercizio 2012 Dichiarazione Reddito imponibile 30.000 30.000 8.250 8.250 Ires (27,5%) Eccedenza di imposta es. precedente Riliquidazione - 2.750 Imposta dovuta 8.250 5.500 Imposta versata 8.250 8.250 - 2.750 Credito riportabile 24 Integrativa a favore – correzione errori contabili Procedura per la correzione a favore: 1. Iscrizione contabile della sopravvenienza passiva nell’esercizio in cui si rileva l’errore (es. esercizio 2013) 2. Neutralizzazione della sopravvenienza passiva del p.to 1. mediante variazione in aumento (unico/2014) Nel rigo RF31 indicare con il codice 37, l’ammontare dei componenti negativi non imputati nel corretto esercizio di competenza e contabilizzati, per dare evidenza dell’errore, nel conto economico relativo al periodo d’imposta oggetto della presente dichiarazione (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 31/E del 2013). 25 Integrativa a favore – correzione errori contabili Procedura per la correzione a favore: 3. Imputazione del componente negativo nel corretto periodo di imposta (di competenza) 4. Riliquidazione del periodo di imposta di cui al p.to 3. e dei successivi fino all’ultima dichiarazione emendabile 5. Presentazione della dichiarazione correttiva emendabile L’ultima annualità emendabile è quella relativa all’esercizio 2009 (salvo omissione della dichiarazione o reati). In caso di errori rilevati nel bilancio 2013 andrà emendata la dichiarazione Unico/2013 e non Unico/2014. 26 Compensazioni / Visto di conformità L’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, consente la compensazione nei confronti dei diversi enti impositori (Stato, Inps, Regioni, Inail) tra i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive, compilando il modello di pagamento unificato F24 (che cambia dal 01/10). I crediti risultanti dal modello UNICO 2014 possono essere utilizzati in compensazione dal giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta per il quale deve essere presentata la dichiarazione nella quale sono indicati i predetti crediti (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare dall’1/1/2014). 27 Compensazioni / Visto di conformità I contribuenti che, ai sensi dell’art. 1, comma 574, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, intendono utilizzare in compensazione orizzontale, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e alle ritenute alla fonte per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l’obbligo di richiedere l’apposizione del visto di conformità di cui all’art. 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa, la dichiarazione può essere sottoscritta dal revisore legale il quale attesta di aver eseguito i controlli individuato dall’art. 2, comma 2, del regolamento del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164 (regolare tenuta e conservazione scritture contabili/corrispondenza dati contabilità con la dichiarazione). 28 Compensazioni / Visto di conformità Compensazioni/asseverazione dichiarazione: Qualora venga rilasciato da un professionista abilitato va indicato il codice fiscale e va firmato il riquadro VISTO DI CONFORMITA’ presente nel Frontespizio 29 Compensazioni / Visto di conformità Professionisti abilitati che possono rilasciare il visto di conformità: iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria. che hanno predisposto le dichiarazioni e tenuto le relative scritture contabili. L’art. 23 del DM 164/1999 chiarisce che Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. 30 Compensazioni / Visto di conformità Il professionista deve inoltre aver stipulato apposita polizza assicurativa con massimale non inferiore a Euro 1.032.913,80. In merito al visto si segnala che ad oggi non ci sono stati interventi dell’AdE se non con la RM 82 del 2 settembre 2014 con la quale viene concessa la possibilità di apporre il visto di conformità sulla propria dichiarazione. E’ intervenuta invece Assirevi (documento di ricerca n. 182) e l’ODCEC di Milano per fornire delle check list di ausilio nei controlli. Ad oggi sono ancora dubbi: i) si tratta di un controllo formale o sostanziale; ii) quale dichiarazione deve essere asseverata negli studi professionali o nelle associazioni/soc. di persone in cui gli associati/soci ritrasferiscono l’eccesso di ritenute subite? 31 Compensazioni / Visto di conformità Sanzioni per infedele/irregolare rilascio del visto Ai professionisti che rilasciano un visto di conformità infedele viene applicata una sanzione amministrativa da euro 258,00 a euro 2.582,00 (art. 39 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241). Ravvedibile con riduzione della sanzione ad 1/8 (CM 52/2007). Nel caso di violazioni ripetute o particolarmente gravi è prevista la sospensione della facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo da 1 a 3 anni. Inoltre il professionista è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata. Sanzioni per il contribuente? 32 Compensazioni / Visto di conformità Compensazioni/asseverazione dichiarazione: Il limite massimo dei crediti di imposta rimborsabili in conto fiscale e/o compensabili orizzontalmente ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997, a decorrere dall’anno 2014, è aumentato a 700.000 euro per ciascun anno solare, come previsto dall’art. 9, comma 2, del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 (limite in vigore fino al 31.12.2013: 516.546,90). Il limite è di 1.000.000 di euro per i subappaltatori edili, se il volume d’affari registrato nell’anno precedente è costituito per almeno l’80% da prestazioni rese in subappalto (art. 35, co. 6–ter D.L. 223/2006). 33 Compensazioni tassazione separata Attenzione alle compensazioni dei contributi previdenziali. L’importo dei crediti contributivi del 2012 (rigo RR12 campo 4 del Mod. Unico/2013), compensati nel 2013 devono essere indicati nel rigo RM9 (Somme conseguite a titolo di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo). 34 Compensazioni tassazione separata Attenzione alle compensazioni dei contributi previdenziali. Sono assoggettati a tassazione separata ai sensi della lett. n-bis) dell’art. 17 del TUIR salvo opzione per la tassazione ordinaria esercitabile barrando la casella 2 del rigo RM9. Ipotesi che si possono realizzare: Rimborso nel 2013 del CSSN dedotto in un esercizio precedente Credito per contributi INPS-IVS utilizzati in compensazione orizzontale Su tale reddito assoggettato a tax separata (non essendo soggetto a ritenuta alla fonte) è dovuto l’acconto del 20% previsto dal D.L. 669/1996 da versare entro i termini per il versamento del saldo/1° rata acconto delle imposte dirette. 35 Nuovo CU – dichiarazione precompilata Nell’ambito delle attività volte al reperimento dei dati per la predisposizione della dichiarazione precompilata da parte dell’Agenzia delle entrate è in corso di definizione il nuovo modello CU (ex CUD) che comprenderà anche i dati relativi ai professionisti, consulenti e collaboratori relativi a: Compensi lordi corrisposti; Somme non soggette a ritenuta; Contributi previdenziali a carico del committente; Spese rimborsate (non soggette a ritenuta). Quindi viene predisposto un prospetto ufficiale; le certificazioni non potranno più essere rese su un prospetto semplice e informale. Prospetto CU che dovrà essere trasmesso all’AdE entro il 7 marzo (la Commissione Finanze del 7 agosto 2014 ha chiesto lo spostamento dal 7 marzo al 15 marzo). 36 RL o RM? Per gli immobili da demolire Tra le criticità che sono emerse nel corso del 2014 vi è quella della qualificazione della cessione degli immobili da demolire. In particolare l’AdE estendendo le conclusioni fornite con la RM 395/2008 (relativa alla cessione di fabbricati con annessi terreni di pertinenza oggetto di un piano di recupero approvato dal Comune che ne prevede l'abbattimento e l'ampliamento della cubatura, equiparati a terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria) considera da assoggettare ad imposta le plusvalenze conseguite a seguito di cessione di immobili da demolire indipendentemente dalla presenza di un piano di recupero. 37 RL o RM? Per gli immobili da demolire L’equazione è: cessione rudere (o fabbricato poi demolito dall’acquirente) = cessione area edificabile Plusvalenza da cessione area edificabile sempre tassabile con obbligo di indicazione nel quadro RM (tassazione separata con facoltà di opzione per la tassazione ordinaria). Plusvalenza da cessione immobile tassabile se avvenuta entro 5 anni dall’acquisto o costruzione con indicazione nel quadro RL (il possesso ultraquinquennale o la provenienza successoria escludono l'intento speculativo, quindi non è tassabile). 38 RL o RM? Per gli immobili da demolire Si segnala che la Cassazione ha dato diverse volte ragione al contribuente, si veda Sent. N. 15.631 del 9 luglio 2014 • l'oggetto dell'atto pubblico di compravendita, avente un suo intrinseco valore economico, è una "casa di civile abitazione con annessa corte interna ed esterna", e, quindi, (riprendendo Cass. n. 4150/14), un "terreno già edificato" e tale entità sostanziale non può essere mutata (con conseguente incongruenza di ogni diversa riqualificazione) in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, sulla base di presunzioni derivate da elementi soggettivi, interni alla sfera dei contraenti, e, soprattutto, la cui realizzazione (nel caso in specie attraverso la demolizione del fabbricato) è futura (rispetto all'atto oggetto di tassazione), eventuale e rimessa alla potestà di soggetto diverso (l'acquirente) da quello interessato dall'imposizione fiscale. Contra: interrogazione parlamentare n. 5-03220 del 31 luglio 2014 39 Credito imposte redditi esteri Vengono segnalati vari casi di controlli automatizzati con i quali vengono disconosciuti i crediti d’imposta per i redditi prodotti all’estero ex art. 165 del TUIR, regolarmente spettanti. Il caso più particolare è quello dei dipendenti ai quali vengono applicate le retribuzioni convenzionali ex art. 51, comma 8-bis del TUIR ovvero di quei dipendenti che prestato attività lavorativa all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto e che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni. In questi casi il reddito da lavoro dipendente è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con apposito decreto... 40 Credito imposte redditi esteri In questa fattispecie l'art. 165, comma 10, del TUIR prevede che: 10. Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente. In altri termini per il calcolo del credito di imposta da indicare nel quadro CE e al rigo RN30 si devono considerare 2 limiti: 1) art. 165/1 del TUIR = RE/R Complessivo * Imposta lorda IT 2) art. 165/10 del TUIR = RE convenzionale/RE totale * Imposta Estera 41 Credito imposte redditi esteri La R.M. 8 luglio 2013, n. 48 ha fornito la sua interpretazione del caso (poco tempestiva anche perché la modifica dell’art. 165/10 è stata fatta ad opera del D.L. 223/2006) affermando che: l'imposta estera deve essere riproporzionata per il rapporto tra reddito convenzionale e reddito estero così come risulta a seguito della rideterminazione effettuata secondo le regole fissate dall'articolo 51 del Tuir. Deve quindi essere rideterminato il reddito estero secondo le regole italiane. Così per ogni dipendente dovrà essere valutata la concorrenza alla formazione del reddito secondo i criteri stabiliti dall’art. 51 del TUIR dei vari fringe benefit (autovetture concesse in uso promiscuo, immobili al valore catastale salvo la mancanza di questo riferimento nel paese estero (?), le spese per l’educazione dei figli, i contributi prev. dovuti allo stato estero ecc). 42 Deducibilità IMU La Legge di Stabilità 2014 (art. 1, commi 715/716) ha reso deducibile, dal reddito di impresa e dal reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni, l’IMU relativa agli immobili strumentali nella misura del: 30% per il periodo di imposta in corso al 31.12.2013 20% per gli esercizi successivi Mentre, per espressa previsione normativa, l’IMU resta indeducibile ai fini dell’IRAP. 43 Deducibilità IMU Istituzione del nuovo codice 38 nel rigo RF55 dove indicare il 30 per cento dell’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali, versata nel periodo d’imposta (rigo RF16), rigo RG22 e RE19 Attenzione: deducibilità dell’IMU relativa ai soli immobili strumentali. 44 Deducibilità IMU Quindi non è deducibile l’IMU relativa agli immobili patrimonio e agli immobili merce (questi non sono più soggetti ad IMU dalla 2° rata del 2013 se sono immobili invenduti delle imprese immobiliari di costruzione, fintanto che permanga la destinazione alla vendita e non siano in ogni caso locati). Strumentalità ai sensi dell’art. 43 del TUIR: “per destinazione”, in quanto utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa commerciale da parte del possessore; “per natura”, sono immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni; limitatamente ad un massimo di tre periodi di imposta per gli immobili concessi in uso ai dipendenti che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica (art. 95, c. 2 TUIR). 45 Deducibilità IMU Circolare Ade 14 maggio 2014, n. 10: No deducibilità IMU per gli immobili ad uso promiscuo (es. casa/ufficio del professionista) perché la norma si riferisce agli immobili utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale da parte del possessore IMU 2012 versata tardivamente: no deducibilità IMU 2012 versata nel 2013 (anche se a seguito di ravvedimento operoso). Si deducibilità IMU 2013 versata nel 2014 (con le regole del 2014: deduzione del 20%). 46 Leasing fotovoltaico Circolare Ade 19 dicembre 2013, n. 36 qualifica gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale (mobili/immobili). Immobili con ammortamento al 4% (3% se considerato costo incrementativo) se: • costituiscono una centrale di produzione di energia elettrica autonomamente censibile nella categoria D/1 oppure D/10; • sussiste l’obbligo della dichiarazione di variazione catastale quando l’impianto fotovoltaico integrato a un immobile ne incrementa il valore capitale (o la redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15 % o superiore. 47 Leasing fotovoltaico Mobili con ammortamento al 9% se: • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; • la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto; • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3. 48 Leasing fotovoltaico La Circolare Ade 19 dicembre 2013, n. 36 afferma che sono fatti salvi, ai sensi dell’articolo 10 dello Statuto del Contribuente (“Tutela dell’affidamento e della buona fede”), i comportamenti tenuti dai contribuenti ai fini delle imposte dirette ed indirette, sulla base delle diverse indicazioni rese con precedenti documenti di prassi (cfr. circolari nn. 46/E del 2007, n. 38/E del 2008 e n. 38/E del 2010). Risposta all’interpello 945 – 35 del 26 agosto 2014 di Assilea, ferma restando la deducibilità dei canoni dedotti nel 2012 si deve rideterminare l’importo deducibile del 2013 (Unico/2014). 49 Leasing fotovoltaico Risposta all’interpello 945 – 35 del 26 agosto 2014: Per i contratti ante 29/04/2012 - 2/3 del periodo di ammortamento Coeff. Amm.to Art. 102, c. 7 Tuir durata 9% 100/9 x 2/3 89 mesi 4% 100/4 x 2/3 200 mesi (16,6 anni) Per i contratti post 29/04/2012 – 1/2 del periodo di ammortamento Coeff. Amm.to Art. 102, c. 7 Tuir durata 9% 100/9 x ½ 67 mesi 4% 100/4 x ½ 12 anni (150 mesi) 50 Mancato incasso canoni di locazione Nel quadro RB, composto ora da «solo» 18 caselle vanno indicati, tra l’altro, i canoni di locazione degli immobili (anche se non percepiti) 51 Mancato incasso canoni di locazione I canoni di locazione scontano dal 2013 una deduzione forfetaria del 5% contro la precedente del 15%. Per gli immobili siti a Venezia ed isole 25% e per gli immobili di interesse storico o artistico 35%. Ai sensi dell’art. 26 del TUIR i redditi fondiari concorrono indipendentemente dalla percezione a formare il reddito complessivo… I redditi dei contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare. 52 Mancato incasso canoni di locazione Mentre in caso di mancata percezione di canoni locativi relativi ad immobili non abitativi si deve sempre dichiarare il canone anche se non percepito. Solo a seguito della cessazione del contratto (per scadenza del termine ovvero per il verificarsi di una causa di risoluzione del contratto) il reddito è determinato sulla base della rendita catastale (Circolare 21 maggio 2014, n. 11). 53 Mancato incasso canoni di locazione Canoni di locazione immobili abitativi: Mancato o ritardato pagamento senza procedimento di sfratto per morosità, obbligo dichiarazione: SI Procedimento di sfratto in corso ma non concluso, obbligo di dichiarazione: SI Procedimento concluso entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi: NO (si vedano le istruzioni ad Unico PF: «Non devono essere dichiarati i canoni (derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo) non percepiti per morosità dell’inquilino se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. In tal caso deve essere comunque dichiarata la rendita catastale»). 54 Mancato incasso canoni di locazione Credito di imposta per i canoni non percepiti e assoggettati ad imposizione negli esercizi precedenti. Per determinare il credito d’imposta che spetta, da indicare nel rigo CR8, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto di canoni di locazione non riscossi. Il credito d’imposta può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi utile successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto, e comunque non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. 55 Mancato incasso canoni di locazione Qualora il contribuente non intenda (non possa) avvalersi del credito d’imposta nella dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare, entro i termini di prescrizione decennale, apposita istanza di rimborso. L’eventuale percezione dei canoni non riscossi e non dichiarati o per i quali ha fruito del credito di imposta determina un reddito da assoggettare a tassazione separata con facoltà di optare per la tassazione ordinaria. I proprietari degli immobili locati a persone per le quali opera la sospensione della procedura di sfratto (legge n. 9 del 2007) devono indicare nel quadro RB il canone di locazione e nella colonna 7 “Casi particolari” il codice “6”. Il canone di locazione non concorre alla formazione del reddito imponibile. 56 Acconto Irpef La percentuale dell’acconto, per il 2014, è pari al 100%. Se rigo RN33 < 52€ acconto non dovuto, se > o = a 52€ acconto dovuto. L’acconto così determinato deve essere versato: in unica soluzione entro il 30 novembre 2014 se l’importo dovuto è inferiore ad 257,52€; in due rate, se l’importo dovuto è pari o superiore ad 257,52€, di cui: la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2014. 57 Acconto Irap Stesse regole dell’acconto Irpef: la percentuale dell’acconto, per l’anno 2014, è pari al 100%. Art. 2 del Decreto Irpef (D.L. 66/2014) riduzione dell’aliquota Irap dal 3,9% al 3,5%, con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31/12/2013 con possibilità di versare gli acconti previsionali con l’aliquota intermedia del 3,75%. Riduzione dell’aliquota di base dello 0,40%, applicabile a tutte le imprese industriali e commerciali e ai lavoratori autonomi. Imprese agricole: dallo 1,9% al 1,70% (con acconto all’1,80%) 58 Acconto in Unico PF/2014 da quest’anno nel modello Unico va riportato, se dovuto, l’ammontare dell’acconto Irpef per l’anno 2014 indicando al rigo RN61 Se il contribuente prevede (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2014 o di minori redditi percepiti nello stesso anno) una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione, può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta (metodo previsionale). In tal caso gli importi da indicare nel rigo RN61 devono essere comunque quelli determinati utilizzando il metodo storico e non i minori importi versati o che si intendono versare. 59 Acconto: casi particolari Novità UPF/2014 Acconto Irpef: al Rigo RN62 vanno indicati i Casi particolari In presenza di redditi di lavoro dipendente prestato all’estero, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, l’acconto per l’anno 2014 deve essere calcolato senza tener conto della franchigia di esenzione di 6.700€ prevista per l’anno 2013. I soggetti non residenti devono calcolare l’acconto per l’anno 2014 senza tener conto della detrazione per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR). In presenza di redditi derivanti dall’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto assoggettati ad imposta sostitutiva del 20% (Quadro RM). L’acconto Irpef per l’anno 2014 deve essere calcolato tenendo conto anche di tali redditi (art. 59-ter, comma 5, del D.L. n. 1/2012). In presenza di redditi d’impresa l’acconto va calcolato tenendo conto dell’art. 34, comma 2, della L. 12 novembre 2011, n. 183 (deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante). 60
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