Avviso pubblico per l`adozione del Codice

Tipo Protocollo. Partenza
0007777 ciei 15-05-2014
15.05-20 M i ^
- 3:26 18
C^l 7 • Ciasse 10
COMUNE DI MACOMER
Settore tecnico/ Ambiente
Ordinanzan. 55
del \5-Qg-fetyProtocollo
Oggetto: Disciplina del pascolo di greggi e armenti all'interno del territorio comunale.
IL SINDACO
PREMESSO che la circolazione di armenti e greggi nei centri abitati crea:
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ostacoli e pericoli alla circolazione;
danni alle proprietà private con frequenti lamentele da parte di privati cittadini;
rischi di natura igienico-sanitaria;
imbrattamento delle strade;
RILEVATO che la presenza di animali al pascolo può essere causa di malattie infettive sia perché
per natura attirano insetti di ogni genere quali mosche, zanzare e zecche, sia perché i loro
escrementi creano inconvenienti igienici e di decoro ambientale non trascurabili sul territorio;
RAVVISATA la necessità di tutelare la salute pubblica mediante l'emanazione di disposizioni
organiche di intervento, prevenzione, profilassi e lotta agli insetti e alle zecche, al fine di eliminare
sul territorio tutte le condizioni favorevoli allo sviluppo e diffusione dei parassiti;
DATO ATTO che il transito di greggi ed armenti nelle strade caratterizzate da traffico intenso,
costituisce pericolo in quanto può creare ingorghi e rallentamenti e che il pascolo abusivo è
considerato secondo l'art.636 del codice penale "Delitto contro il patrimonio";
RITENUTO necessario determinare gli itinerari e gli intervalli di tempo per il transito di greggi ed
armenti nel centro abitato di Macomer, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e la
circolazione stradale;
CONSIDERATO che ai sensi degli artt.6 comma 2 e 7 comma 1 del D.Lgs.30.04.1992 n.285
(Nuovo codice della Strada) il Sindaco ha la facoltà di disporre le opportune prescrizioni per il
transito periodico di armenti e greggi;
VISTO l'art.636 Codice Penale;
VISTI gli articoli 41, 42, 43 del D.P.R. 08.02.1954 n.320 Regolamento di Polizia Veterinaria;
VISTO l'art.358 Testo Unico Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto del 27.07.1934 n.1265
VISTI gli artt.50 e 54 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267 Testo Unico Enti Locali;
VISTO l'art.16 della Legge 24.11.1981 n.689;
VISTI gli artt. 6, 7, 15, 160 e 184 del D.Lgs.30.04.1992 n.285 Nuovo codice della Strada
ORDINA
il divieto di pascolo, di transito e sosta del bestiame nel centro abitato di Macomer.
1. Il transito del bestiame sarà consentito previa richiesta da inoltrare al Sindaco almeno 15
giorni prima della data prevista per il transito; a tale richiesta dovrà essere allegato il libretto
per il pascolo vagante, rilasciato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria di
competenza, attestante la situazione sanitaria del gregge.
Nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge
dovrà attenersi.
2. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente
provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata dagli escrementi.
3. E' consentita la sosta e il pascolo solo su terreni comunali o su terreni privati, previa
autorizzazione del proprietario del fondo da esibire agli organi di vigilanza. Dovranno essere
rispettate tutte le disposizioni previste dall'arti84 del D.Lgs.30.04.1992 n.285 (Nuovo
codice della Strada) inerenti la circolazione degli animali, armenti e greggi. Il conduttore
deve avere costantemente il controllo degli animali e condurli in modo da evitare intralcio e
pericolo alla circolazione
DISPONE
Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste da leggi e
regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della una sanzione
pecuniaria prevista dall'art. 7-bis del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 compresa fra un minimo di €.25,00
e un massimo di €.500,00. (Sanzione in misura ridotta €.50,00)
La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune
di Macomer sul sito internet www.comune.macomcr.nu.it
La polizia municipale e la forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della predetta ordinanza.
AVVERTE
A norma dell'art.3, comma 4 della Legge n.241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi
abbia interesse, potrà presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, per
incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ai sensi della legge n. 1034/1971, entro
60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 1199/1971, entro 120 giorni.
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