Video Fisco 21 maggio 2014 Dichiarazioni dei redditi (pt. 3ª): Casi operativi, esempi di compilazione, quesiti, ultimi chiarimenti e novità a cura di Sandro Cerato e Cristiano Corghi 1 La rivalutazione dei beni d'impresa a cura di Sandro Cerato 2 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA LEGGE DI STABILITÀ 2014 (ART. 1 C. 140-146) Bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2012 Legge di stabilità 2014 (art. 1 c. 140-146) RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA E DELLE PARTECIPAZIONI ▪ ▪ Anche in deroga all’art. 2426 c.c. e ad ogni altra disposizione di legge in materia ▪ Imposta sostitutiva indeducibile 16%12% Eventuale affrancamento con imp. sost. ind.le del 10% del saldo rivalutazione Effetti fiscali 2016 3 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA SOGGETTI AMMESSI Soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b) TUIR: • Spa • Sapa • Srl • Società cooperative • Società di mutua assicurazione • Enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali ART. 15 L. 342/2000 richiamato nel comma 146 della legge di stabilità 2014: ▪ Imprese individuali ▪ Società di persone ▪ Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che esercitano attività commerciali 4 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA BENI RIVALUTABILI ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Beni materiali ed immateriali Partecipazioni di controllo e collegamento NO Immobili merce NO Costi pluriennali ex art. 108 TUIR NO Beni in leasing Devono risultare dal bilancio al 31.12.2012 Deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea (DM 162/2001) Deve avere necessariamente valenza fiscale (imposta sostitutiva) 5 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA BENI MATERIALI ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ Terreni e fabbricati Impianti e macchinari Attrezzature Altri beni (Automezzi; autovetture; mobili e macchine d’ufficio; ecc.) Immobilizzazioni in corso CATEGORIE OMOGENEE 6 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA CATEGORIE OMOGENEE ▪ ▪ ▪ Per avere efficacia la rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti ad una medesima categoria omogenea. La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di un unico criterio per tutti i beni appartenenti ad essa. Le regole per l’individuazione delle categorie omogenee sono specificate dall’art. 4 del DM 13.4.2001, n. 162 7 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DM 162/2001 Occorre distinguere: • Beni materiali ammortizzabili non iscritti in pubblici registri; • Beni immobili iscritti in pubblici registri; • Beni immateriali • Azioni e quote 8 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DM 162/2001 Beni materiali ammortizzabili non iscritti in pubblici registri Vanno suddivisi in categorie omogenee tenendo conto: • • dell’anno di acquisizione; del coefficiente di ammortamento stabilito in relazione alle singole voci ordinate in “Specie” e “Gruppi” ed indicate nella tabella di cui al DM 31.12.1988. Lo stesso criterio vale per gli impianti e macchinari ancorché infissi al suolo. 9 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DM 162/2001 BENI IMMOBILI Vanno suddivisi nelle seguenti categorie omogenee: • Aree non fabbricabili; • Aree fabbricabili; • Fabbricati non strumentali (patrimonio); • Fabbricati strumentali per destinazione; • Fabbricati strumentali per natura. 10 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA AREE SOTTOSTANTI IL FABBRICATO IL «REBUS» • Il terreno sottostante un fabbricato non è ammortizzabile né dal punto di vista civilistico né dal punto di vista fiscale La rivalutazione riguarda entrambi i beni(di cui uno ammortizzabile con imposta sostitutiva 16% e uno non ammortizzabile con imposta sostitutiva 12%)? 11 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA AREE SOTTOSTANTI IL FABBRICATO IL «REBUS» ▪ L’attuale legge di rivalutazione prevede che la rivalutazione vada fatta per categorie omogenee. ▪ Circ. Ag. Entrate n. 11/E del 19.3.2009: lo scorporo va effettuato anche ai fini della rivalutazione, con la conseguenza che il valore delle aree occupate dalla costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza va compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili. 12 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DM 162/2001 BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI Vanno suddivisi nelle seguenti categorie omogenee: • Aeromobili; • veicoli; • Navi ed imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; • Navi ed imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale. 13 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DM 162/2001 • I beni a deducibilità limitata nonché quelli ad uso promiscuo possono essere esclusi dalla pertinente categoria omogenea (Es. cellulari, autovetture). 14 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DM 162/2001 AZIONI O QUOTE IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE Vanno suddivise sulla base di: • • ciascun emittente delle caratteristiche specifiche (azioni ordinarie, di risparmio, privilegiate, ecc.) Non è necessario tener conto né del valore delle partecipazioni né dell’anno di acquisizione 15 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA DM 162/2001 BENI IMMATERIALI La rivalutazione può essere eseguita distintamente per ciascuno di essi 16 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA BENI IMMATERIALI TIPOLOGIA DI BENE NOTE Marchi Concessioni Brevetti, diritti utiliz. opere ingegno Beni giuridicamente tutelati Licenze Know-how CONDIZIONI: ▪ Iscrizione nel bilancio 2012 ▪ Mantenimento nel bilancio 2013 ▪ No perdite durevoli ▪ Perizia ??? VANTAGGI: Molto vantaggioso per le società che non hanno acquistato di recenti i beni sul mercato. Importi spesso irrisori o completamente ammortizzati ma che hanno ancora un valore rilevante non esplicitato e sono ancora giuridicamente tutelati 17 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI Sono iscrivibili nella voce B.I.4 esclusivamente le concessioni di beni e servizi pubblici il cui oggetto può riferirsi a diritti su beni degli enti concedenti o a diritti di esercizio di attività proprie di enti concedenti. Non sono iscrivibili le concessioni amministrative. Concessioni Se il pagamento consiste in un canone annuo solo l’eventuale una tantum è capitalizzabile ed ammortizzabile in base alla durata. Sono autorizzazioni con le quali si consente l’esercizio di attività regolamentate e possono essere di derivazione pubblicistica o privatistica. Queste ultime sono da indicare nella classe che accoglie il diritto principale (es. licenze d’uso di brevetti). Licenze Marchi È uno dei segni distintivi dell’azienda o di un prodotto. Può essere prodotto internamente (caso raro) e va iscritto in base ai costi diretti sostenuti o in caso di acquisto di azienda o ramo d’azienda. Il periodo di ammortamento è collegato al periodo di produzione e comm.le del prodotto e se non prevedibile max entro 20 anni ▪ Diritti simili ▪ ▪ ▪ Ditta, insegna Contratti di know-how Franchising (solo initial fee e non royalties) Licenze d’uso … 18 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA EFFETTI FISCALI RIVALUTAZIONE 2013 Valenza fiscale dal 2016 2017 x cessione, ecc. Saldo attivo di rivalutazione in sospensione di imposta Imposta sostitutiva Imposte anticipate per variazioni temporanee in aumento delle quote di ammortamento civilistiche eccedenti quelle fiscalmente ammesse La riserva di rivalutazione è in sospensione di imposta per cui vanno stanziate le imposte differite Va iscritta a riduzione della riserva di rivalutazione 19 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA INDICAZIONI NEL MODELLO UNICO Il prospetto deve essere compilato per indicare l’importo rivalutato, e la relativa imposta sostitutiva dovuta (anche se versata ratealmente), rispettivamente per: • • • Beni ammortizzabili, con imposta sostitutiva del 16% Beni non ammortizzabili (ad esempio terreni), con imposta sostitutiva del 12% Partecipazioni, con imposta sostitutiva del 12% 20 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10%, da versarsi in tre rate annuali di pari importo a partire dal saldo relativo all’imposta 2013 (giugno o luglio 2014) L’operazione “libera” la riserva di rivalutazione: solo in capo alla società, se trattasi soggetto Ires direttamente in capo ai soci, se trattasi di soggetto Irpef (o di società Ires trasparente) 21 LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO Nel rigo RQ78, casella 1, deve essere indicato l’importo della riserva che si intende affrancare (Nota bene: al loro dell’imposta sostitutiva) Nel rigo RQ78, casella 2, l’importo della relativa imposta (10% di casella 1) Nel rigo RQ79 deve essere indicata la prima rata (pari a 1/3 dell’importo di RQ78, casella 2) 22 Deducibilità IMU Art. 1 co. 715-716 L. 147/2013 a cura di Sandro Cerato 23 Art. 13, DL 201/2011 • A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, – – • • • Deducibilità IMU Art. 1, co. 707, 708, 713-727, L. 147/2013 è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali. Per l’anno 2013, tale misura è elevata al 30%. Non è deducibile l’IMU relativa ad anni precedenti al 2013 (Telefisco 2014). L’IMU sugli immobili strumentali di competenza dell’esercizio 2013 e successivi è deducibile dal reddito d’impresa del periodo d’imposta del pagamento del tributo (art. 99 co. 1 del TUIR). 24 Art. 13, DL 201/2011 • Deducibilità IMU Art. 1, co. 707, 708, 713-727, L. 147/2013 La disposizione si applica con riferimento ai soli immobili strumentali (per natura o per destinazione): sono, quindi, esclusi gli immobili ad uso promiscuo (Telefisco 2014). • Resta pertanto indeducibile l’IMU pagata in relazione agli immobili patrimoniali (art. 90 del TUIR). • Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il medesimo periodo d’imposta – non si tiene conto della disposizione in parola. • Permane la indeducibilità ai fini IRAP. 25 Art. 13, DL 201/2011 Deducibilità IMU Art. 1, co. 707, 708, 713-727, L. 147/2013 CODICE 38: 30% Imu immobili strumentali versata nel 2013 Nota bene: l’intera IMU deve essere anche indicata tra le variazioni in aumento nel rigo RF16 (imposte indeducibili o non pagate) Casistica: • IMU del 2013 versata nel 2013: nel rigo RF55 va inserito il 30% di quanto versato (e nel rigo RF16 variazione in aumento del 100%) • IMU del 2013 versata nel 2014: nel rigo RF55 non va indicato alcun importo (e nel rigo RF16 variazione in aumento del 100%) • IMU del 2012 versata nel 2013: nel rigo RF55 non va indicato alcun importo 26 Leasing finanziario: contabilizzazione, rappresentazione in bilancio e problematiche fiscali a cura di Sandro Cerato 27 Nozioni generali Il leasing è un contratto atipico non disciplinato dal codice civile che consente all’impresa o al lavoratore autonomo (conduttore) di: 1 2 Ottenere la disponibilità di un bene strumentale per l’esercizio della propria professione o attività imprenditoriale, in cambio del pagamento di canoni periodici Esercitare, alla scadenza del contratto, un’opzione di riscatto del bene stesso per una cifra pattuita, o in alternativa di restituire il bene alla società di leasing 28 Nozioni generali Soggetti coinvolti Conduttore (locatario) Concedente (locatore) Impresa conduttrice Questa tipologia di contratto ha per oggetto beni strumentali, mobili ed immobili 29 Nozioni generali Possibili metodi di contabilizzazione Metodo patrimoniale l’utilizzatore iscrive: • a Conto Economico i canoni pagati (voce B8); • nell’attivo dello Stato Patrimoniale il bene all’atto del riscatto; • nei conti d’ordine i canoni futuri da pagare. Metodo finanziario l’utilizzatore iscrive: • il bene nell’attivo dello Stato Patrimoniale minore tra fair value e valore attuale dei pagamenti; • nelle passività dello Stato Patrimoniale il debito verso la società di leasing; • nel Conto Economico le quote di ammortamento del bene e gli oneri finanziari; 30 Metodo patrimoniale Rappresentazione in bilancio: 1 CE Si iscrivono i canoni passivi d leasing tra i costi per il godimento dei beni di terzi 2 Conti d’ordine Impegni relativi agli importi ancora da corrispondere Al termine del contratto, in caso di esercizio del riscatto, il bene viene iscritto nell’attivo dello SP, tra le immobilizzazioni materiali al prezzo corrisposto per il riscatto 31 Metodo finanziario x Aspetto sostanziale Aspetto giuridico Sostanza economica Contratto 1 SP 2 CE Iscrizione del bene oggetto del contratto tra le immobilizzazioni materiali e del debito verso la società di leasing tra le passività Iscrizione dell’ammortamento del costo e degli interessi passivi 32 LEASING: TRATTAMENTO FISCALE Contratti in corso al 29.4.2012 beni mobili solo a condizione che la durata del contratto non fosse non superiore ai due terzi del periodo di ammortamento determinato sulla base dell’applicazione dei coefficienti di ammortamento stabiliti dal decreto del 31.12.1988 33 LEASING: TRATTAMENTO FISCALE Contratti in corso al 29.4.2012 beni immobili autovetture solo se la durata del contratto non fosse inferiore ai due terzi del periodo ordinario di ammortamento considerando, però, che se l'applicazione di tale regola determinava un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto, la deduzione era ammessa se la durata del contratto non era, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Regola 11-18 anni la durata del contratto doveva essere pari alla durata per periodo d’ammortamento del bene (in linea di massima 4 anni visto che tali beni hanno un’aliquota di ammortamento del 25%). Regola ammortamento intero(art.164, co.1, lett. b) TUIR) 34 LEASING: TRATTAMENTO FISCALE Contratti stipulati dal 29.4.2012 “Per l'impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a … Esempio Se il bene avesse un piano di ammortamento di 6 anni, la durata minima sulla quale computare la deduzione dei canoni sarebbe di 4 anni (2/3 del periodo di ammortamento). L’impresa potrà anche decidere di stipulare un contratto di durata più breve, ad esempio 2 anni: la deduzione sarà comunque assicurata, salvo effettuare variazioni in aumento per limitare la deduzione del canone ad un arco temporale quadriennale. 35 DETERMINAZIONE DEL CANONE DEDUCIBILE C.M. 17/2013 Occorre suddividere l’intero importo del canone, e non solo la quota capitale, per la durata fiscale del contratto Bene € 100.000, interessi € 30.000, contratto di 3 anni, durata fiscale 5 anni, riscatto € 10.000. Costo contrattuale € 120.000/ 3 anni = 40.000 canone. Quota capitale 30.000, quota interessi 10.000. Il costo contrattuale va diviso per 5 anni > 120.000/5= 24.000 Calcolo quota interessi con D.M. 24.4.1998 > 90.000/5= 18.000 che va confrontato non con 40.000 (canone civilistico) ma con 24.000 (canone deducibile) >>>> interessi passivi = 6.000 36 DETERMINAZIONE QUOTA TERRENO PER LEASING IMMOBILIARI C.M. 17/2013 La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del contratto è anche il montante per determinare la quota terreno indeducibile Esempio valore immobile 2.000.000 interessi 900.000 riscatto 200.000 durata contrattuale 15 anni quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000 interessi ▪ Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000 ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ 37 IRAP C.M. 17/2013 Soggetti art. 5 > canone imputato a conto economico è deducibile salvo quota interessi che però, ai fini IRAP, sono desunti dalla durata civilistica del contratto Esempio Una società acquista macchine elettroniche di ufficio. ▪coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento 60 mesi. ▪Il periodo di durata minima fiscale è pari a 40 mesi ( 2/3 di 60). ▪La durata effettiva del contratto di leasing é di 24 mesi. ▪Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno. ▪Costo concedente € 20.000, costo complex € 24.000, interessi passivi € 4.000. 12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000 ai fini IRES la quota interessi é diversa da quella calcolata ai fini IRAP quota interessi IRES 1.200, quota interessi IRAP 2000 38 POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO C.M. 17/2013 1. Riscatto § § Valore riscatto viene ammortizzato La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone 39 POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO C.M. 17/2013 2. Cessazione senza riscatto ▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del canone 3. Cessione contratto ▪ La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in unica soluzione nel periodo d’imposta di cessione del contratto 40 INDICAZIONI IN UNICO Il codice 35 è riferito alla variazione in aumento dovuta alla differenza tra canone di locazione imputato a conto economico e canone deducibile fiscalmente ex art. 102 del TUIR 41 Novità persone fisiche a cura di Sandro Cerato Quadro RA RIVALUTAZIONE DEI TERRENI Per la compilazione del quadro RA si evidenzia: 1. il reddito dominicale (campo 1) ed agrario (campo 3) vanno ora indicati senza operare la prescritta rivalutazione, la quale va effettuata nella fase di determinazione della base imponibile (campi 11, 12 e 13); 2. operatività della rivalutazione del reddito dominicale ed agrario disposta dalla Finanziaria 2013, – – del 15% ovvero del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola. Tale incremento, già considerato per la determinazione dell’acconto 2013, va applicato all’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n. 662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito agrario. 43 Quadro RA IMU NON DOVUTA • La disciplina IMU è stata oggetto nel corso del 2013 di numerosi interventi normativi. In particolare, con riferimento ai terreni agricoli si evidenzia che: – il DL n. 102/2013 ha abolito la prima rata IMU 2013 per la generalità dei terreni agricoli; – il DL n. 133/2013 ha abolito la seconda rata IMU 2013 per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola. Segue Quadro RA IMU NON DOVUTA • Da quanto sopra ne consegue che: – – • per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP la 2^ rata IMU 2013 risultava dovuta; per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, l’IMU 2013 non era dovuta, a meno che il Comune non avesse deliberato un incremento dell’aliquota rispetto a quella base (in tal caso era dovuta la c.d. “Mini IMU”). Di conseguenza, per il 2013, in base all’effetto sostitutivo IMU – IRPEF: – – i soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP, avendo applicato l’IMU, seppur solo sulla seconda rata, non scontano IRPEF; i coltivatori diretti e IAP, qualora il Comune non abbia deliberato incrementi di aliquota rispetto a quella base, scontano IRPEF. 45 Quadro RA IMU NON DOVUTA • Le istruzioni sul punto precisano infatti che “nel caso di terreni non affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale – • Al fine di recepire le predette novità, nel quadro A è stato modificato il campo 9 “IMU non dovuta”, prevedendo l’indicazione di uno dei seguenti codici: – – • (anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cd. «Mini Imu»)”. 1 - Terreni esenti IMU (ad esempio, terreni in aree montane o di collina ex art. 15, L. n. 984/77). 2 - Terreni per i quali non è dovuta l’IMU (ad esempio, terreni agricoli / non coltivati ex art. 13, co. 5, DL n. 201/2011, posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola). Nei predetti casi, il reddito dominicale del terreno – – sconta l’IRPEF e relative addizionali ancorché il terreno non sia affittato. 46 Quadro RA IMU NON DOVUTA • Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi: – – • Le istruzioni precisano inoltre che – – • il codice da indicare a campo 9 va riportato solo sul 1° dei righi compilati, riferendosi tale codice all’intero anno. la nuova casella di campo 10 “Coltivatore diretto o IAP” va barrata nel caso in cui è possibile beneficiare della rivalutazione del 5% anziché del 15%. Nel caso in cui la condizione di coltivatore diretto/IAP – – – è riferita solo ad una parte dell’anno, è necessario compilare 2 distinti righi, barrando la casella solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata tale condizione. 47 Quadro RB RIVALUTAZIONI RENDITA CATASTALE • Con riguardo alla compilazione del quadro RB va evidenziato che la rendita catastale (campo 1) del fabbricato va indicata senza operare la prescritta rivalutazione (5%), la quale va effettuata in fase di determinazione della base imponibile. 48 Quadro RB IMU • Nel 2013 è stata disposta l’abolizione – – • Di conseguenza, – – – • della 1^ e 2^ rata IMU 2013 dovuta sull’abitazione principale non di lusso e relative pertinenze. in base all’effetto sostitutivo IMU – IRPEF, la rendita catastale (rivalutata) dell’abitazione principale e delle relative pertinenze concorre a formare il reddito complessivo. È comunque possibile – (ri)usufruire della deduzione di un importo pari alla rendita catastale dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze • In tal modo l’abitazione principale e relative pertinenze non scontano IRPEF. 49 Quadro RB • Qualora il Comune abbia deliberato un aumento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella standard – – • l’abitazione principale non concorre alla formazione del reddito complessivo, applicandosi l’effetto sostitutivo IMU - IRPEF. Le istruzioni precisano infatti che – “… non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2013 • • IMU ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 «abitazioni di lusso» e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o la seconda rata dell’Imu oppure la cd. «Mini Imu»” Inoltre la Finanziaria 2014 ha previsto che – – – – – il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, va tassato ai fini IRPEF nella misura del 50%. 50 Quadro RB • In particolare nel quadro RB è stato modificato: 1. Cod IMU il campo 12, ora ridenominato “Casi part. IMU”, nel quale va indicato uno dei seguenti codici: Descrizione 1 Fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente da IMU o per il quale l’imposta non è dovuta (né la c.d. “Mini IMU”) per il 2013, ma assoggettato a IRPEF. Questo fabbricato va assoggettato a tassazione anche se non concesso in locazione. 2 Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 2013, ossia unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente: • la prima o la seconda rata IMU; oppure • la c.d. “Mini IMU”. In tal caso sul reddito non sono dovute IRPEF e relative addizionali . Tale codice va utilizzato anche per le pertinenze assoggettate IMU (es., 2^ unità C/6). 3 Immobile ad uso abitativo non locato situato nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettato ad IMU. Il reddito va tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%. 51 Quadro RB IMU • Nel caso in cui i dati del singolo fabbricato siano esposti su più righi, – il campo 12 va compilato in ciascun rigo per il quale si verifica la situazione relativa al singolo codice. • Ad esempio, se un immobile di lusso è utilizzato – per parte d’anno come abitazione principale – e successivamente è concesso in locazione, – il codice “2” va indicato solamente sul 1° rigo; 52 Quadro RB IMU Segue …. • In particolare nel quadro RB è stato: ridenominato il campo 16 “Abitazione principale soggetta a IMU”, nel quale va indicato 2. • • • il reddito dell’abitazione principale (e relative pertinenze) assoggettato ad IMU, che non confluisce nel reddito complessivo; introdotto il nuovo campo 18 “Abitazione principale non soggetta a IMU”, nel quale va indicato 3. • • • il reddito dell’abitazione principale (e relative pertinenze) non assoggettato ad IMU, che confluisce nel reddito complessivo e beneficia della relativa deduzione. 53 Quadro RB CEDOLARE SECCA • Si evidenzia che, a decorrere dal 2013, per i contratti c.d. “concordati” ex artt. 2, comma 3, 5 e 8, Legge n. 431/98, relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, co. 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta densità abitativa individuati dalla delibera CIPE 13.11.2003, n. 87, è applicabile l’aliquota del 15% (in luogo della precedente pari al 19%). – Nel quadro RB il campo 15 è stato di conseguenza ridenominato “Cedolare secca 15%”. 54 Quadro RB CEDOLARE SECCA Acconto cedolare secca 2014 • • Nel quadro RB è stato inserito il nuovo rigo RB12 “Acconto cedolare secca 2014” nel quale va riportato, se dovuto (> a € 257,52), l’acconto 2014 relativo alla cedolare secca (calcolato applicando il metodo storico). Il nuovo rigo RB12 va così compilato: Campo Descrizione 1 Va indicato l’importo della 1^ rata dell’acconto cedolare secca 2014. 2 Va indicato l’importo della 2^ o unica rata dell’acconto cedolare secca 2014. 55 Quadro RB DEDUZIONE FORFETTARIA CANONI DI LOCAZIONE • A decorrere dal 2013, la deduzione forfettaria applicabile ai canoni di locazione – passa dal 15% al 5% • (per la modifica apportata all’art. 37, co. 4-bis, TUIR ad opera dell’art. 4, co. 74, L. 92/2012) 56 Quadro RM - RT RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI • La Finanziaria 2013, aveva disposto la riapertura della possibilità di rideterminare il costo di acquisto di: – – terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi; partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e usufrutto; alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. A tal fine entro il 30.6.2013 il soggetto interessato doveva provvedere: • alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima; • al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le seguenti aliquote: – – 2% per le partecipazioni non qualificate; 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni. 57 Quadro RM - RT • RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI In sede di compilazione del mod. UNICO 2014 PF, i dati relativi alla rivalutazione dei terreni e / o delle partecipazioni vanno rispettivamente indicati: – nella Sezione X del quadro RM denominata “Rivalutazione del valore dei terreni ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”; – nella Sottosezione IV del quadro RT denominata “Partecipazioni rivalutate art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”. 58 Modello Unico 2014 Casi Particolari ed Esempi A cura di Cristiano Corghi 59 Quadro RA e RB Terreni e Fabbricati A cura di Cristiano Corghi 60 Quadro RA: Soggetti obbligati • Proprietari di terreni situati nel territorio dello stato italiano, che sono o devono essere iscritti in Catasto come dotati di rendita • Titolari di usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio dello stato italiano, che sono o devono essere iscritti in Catasto come dotati di rendita • Affittuari che esercitano attività agricola nei fondi condotti – l’affittuario dichiara il reddito in base alla decorrenza del contratto (solo reddito agrario) • Associati, in caso di conduzione associata • Soci di società semplici agricole o collaboratori in impresa familiare o azienda coniugale non gestita in forma societaria 61 Quadro RA: Soggetti obbligati IMU – Su terreni non affittati In linea generale, non scontano IRPEF e Addizionali sul reddito dominicale Il reddito dovrà essere dichiarato nel Rigo RN 50 (colonna 2) e potrà assumere rilevanza limitatamente alle prestazioni assistenziali e previdenziali, ma NON confluirà nel reddito complessivo 62 Modalità di Compilazione • Devono essere compilati in modo dettagliato i singoli righi del quadro RA, indipendentemente dal verificarsi di variazioni rispetto alla precedente dichiarazione • Non è più ammessa la compilazione del solo rigo riepilogativo senza indicazione dei dettagli • Colonna 1 – Reddito dominicale • Colonna 2 – Titolo di possesso • Colonna 3 – Reddito Agrario • Colonna 4 – Possesso – Giorni e Percentuale • Colonna 7 – Eventuali casi particolari • Colonna 8 – Eventuale continuazione • Colonna 9 – IMU non dovuta (selezione) • Colonna 10 – Coltivatore Diretto/IAP (esenti IMU 2013= Il calcolo del reddito imponibile viene trasferito nel RN 63 Casi Particolari • SITUAZIONI DIVERSE per STESSO TERRENO Se nel corso dell’anno si sono verificate situazioni diverse per lo stesso immobile, occorre compilare un rigo per ogni situazione, specificandone periodo (colonna 4) e barrando la casella “continuazione “ (colonna 8) • VARIAZIONI SITUAZIONI di PROPRIETA’ Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso sia diversa per reddito dominicale ed agrario (es. affitto di parte del terreno), occorre compilare due righi distinti per il medesimo immobile, senza barrare la casella “continuazione” (colonna 8) NOTA: Il dato reddituale è inserito non rivalutato. I coefficienti di legge (1,8 – redditi dominicali – 1,7 redditi agrari) sono applicati a Colonne 11-12 64 Esempio 1 Più terreni per l’intero anno • TERRENO 1 - Soggetto a IMU RD: € 13,00 – RA: € 10,00 Rivalutazione: RD x 1,8 x 1,15 = € 27,00 (arrotondato) RA x 1,7 x 1,15 = € 20,00 • TERRENO 2 – Soggetto a IMU RD: € 19,00 – RA: € 15,00 Rivalutazione: RD x 1,8 x 1,15 = € 39,00 (arrotondato) RA x 1,7 x 1,15 = € 29,00 (arrotondato) 65 Esempio 1 Più terreni per l’intero anno RA1 Colonna 1 - € 13,00 Colonna 2 – Titolo 1 Colonna 3 - € 10,00 Colonna 4 – Giorni 365 Colonna 5 – Percentuale 100% Colonna11 - € 0,00 Colonna 12 - € 20,00 Colonna 13 - € 27,00 RA2 Colonna 1 - € 19,00 Colonna 2 – Titolo 1 Colonna 3 - € 15,00 Colonna 4 – Giorni 365 Colonna 5 – Percentuale 100% Colonna11 - € 0,00 Colonna 12 - € 29,00 Colonna 13 - € 39,00 66 Esempio 2 Terreno locato regime vincolistico • TERRENO 1 – Esente IMU RD: € 30,00 – RA: € 38,00 Rivalutazione: RD x 1,8 x 1,15 = € 62,00 RA non rivalutato = € 65,00 Canone € 40,00 – possesso 365 giorni A1 Colonna 1 - € 30,00 Colonna 2 – Titolo 2 Colonna 3 - € 38,00 Colonna 4 – Giorni 365 Colonna 5 – Percentuale 100% Colonna 6 – Canone € 40,00 Colonna 11 - € 40,00 (canone minore all’80% del RD rivalutato) 67 Esempio 3 – Terreno condotto • TERRENO 1 – Esente IMU RD: € 30,00 – RA: € 40,00 Rivalutazione: RA x 1,7 x 1,15 = € 78,00 possesso 365 giorni RA1 Colonna 2 – Titolo 4 Colonna 3 - € 40,00 Colonna 4 – Giorni 365 Colonna 5 – Percentuale 100% Colonna 12 - € 68,00 (RA imponibile) 68 Esempio 4 – Acquisto quota terreno Acquisto del residuo 50% in corso d’anno da parte del proprietario • TERRENO 1 - Esente IMU RD: € 80,00 – RA: € 46,00 Rivalutazione: RD x 1,8 x 1,15 = € 151,00 RA x 1,7 x 1,15 = € 82,00 possesso 181 giorni 50% - 184 giorni 100% 69 Esempio 4 – Acquisto quota terreno RA1 Colonna 1 – € 80,00 Colonna 2 – Titolo 1 Colonna 3 - € 46,00 Colonna 4 – Giorni 181 Colonna 5 – Percentuale 50% Colonna 9 – IMU non dovuta (Codice 2) Colonna 10 – Coltivatore Diretto/IAP (x) Colonna 11- € 114,00 (RA imp) – (€151 x 181/365 x 50%) + (€ 151 x 184/365 x 100%) Colonna 12 - € 62,00 (RD imp) - (€ 82 x 184/365 x 50%) + (€ 82 x 184/365 x 100%) RA2 Colonna 1 – € 80,00 Colonna 2 – Titolo 1 Colonna 3 - € 46,00 Colonna 4 – Giorni 184 Colonna 5 – Percentuale 100% Colonna 8 – X continuazione 70 Quadro RB: Soggetti obbligati • Proprietari di fabbricati situati nel territorio dello stato italiano, che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita • Titolari di usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello stato italiano, che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita • Proprietari di fabbricati utilizzati in modo promiscuo • Proprietari di immobili privi dei requisiti per essere considerati rurali 71 Modalità di Compilazione • Devono essere compilati in modo dettagliato i singoli righi del quadro RB, indipendentemente dal verificarsi di variazioni • Colonna 1 – Rendita catastale (non rivalutata) • Colonna 2 – Tipologia di utilizzo • Colonna 3/4 – Possesso – Giorni e Percentuale • Colonna 5 – Codice Canone di locazione (1 Ord – 2 Ve – 3 Ced – 4 Sto) • Colonna 6 – Canone di locazione imponibile • Colonna 7 – Eventuali casi particolari • Colonna 8 – Eventuale continuazione • Colonna 9 – Codice ISTAT Comune • Colonna 10 – IMU dovuta 2013 • Colonna 11 – Cedolare Secca (selezione) • Colonna 13/14/15 – Reddito imponibile (Irpef/Cedolare) • Colonna 16/17/18 – Redditi non imponibili (immobili non locati soggetti IMU) 72 Imponibile • REDDITO IMPONIBILE - IRPEF E’ rappresentato dal maggiore dei seguenti valori: - rendita catastale, calcolata secondo le nuove tariffe d’estimo, rivalutata nella misura del 5% - 95% del canone di locazione ELEMENTI DEL CANONE COMPRESI Quota di competenza, pattuita su base contrattuale Maggiorazioni ISTAT o per sub-locazione ELEMENTI DEL CANONE ESCLUSI Quota, compresa nel canone di locazione pattuito su base contrattuale, riferita a costi accessori (Spese condominiali, utenze, servizi) 73 Canoni non percepiti • • REDDITO IMPONIBILE E’ costituito, di norma, anche dai canoni di locazione pattuiti su base contrattuale ed eventualmente non percepiti ECCEZIONE – C.M. 150/E del 7.7.1999 A partire dal 1998, i canoni derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non devono essere dichiarati, a patto che si sia concluso il procedimento legale di sfratto per morosità del conduttore Le eventuali imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, accertati nell’ambito del procedimento giudiziario, originano un credito di imposta di pari valore, evidenziato nel quadro CR Eventuali canoni per cui si è fruito di un credito di imposta percepiti in seguito alla conclusione del procedimento costituiscono reddito soggetto a tassazione separata ex art. 17 del TUIR CEDOLARE SECCA – Le disposizioni sono applicabili al regime speciale (Circolare 26 del 1/6/2011) 74 Immobili Inagibili • REDDITO IMPONIBILE E’ costituito, di norma, dalla rendita catastale attribuita in seguito alla procedura di inagibilità o, in difetto, dalla rendita presunta • PROCEDURA E’ attivabile una procedura catastale da parte del contribuente, da attivare entro il 31/1 i ogni anno e valida per gli anni successivi, al fine di far riconoscere la mancanza dei requisiti intrinseci che determinano l’ordinaria classificazione dell’immobile Costituiscono requisito: il degrado fisico (immobili diroccati o fatiscenti) L’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con interventi di manutenzione) NOTA: In assenza della procedura catastale di inagibilità, l’immobile è tassato ordinariamente 75 Immobili di Interesse Storico e/o Artistico • REDDITO IMPONIBILE E’ costituito, di norma, dalla rendita catastale ordinaria, rivalutata del 5% e ridotta forfetariamente del 50% L 22/2012 – Risoluzione 114/E del 31.12.2012 IMMOBILI LOCATI E’ imponibile il maggiore tra i seguenti importi: - Canone di locazione (abbattuto del 35%) - Rendita catastale specifica CEDOLARE SECCA E’ applicabile in caso di immobili di interesse storico. Il reddito imponibile è attribuito con i criteri ordinari del regime speciale 76 Casi particolari • RENDITA NON ATTRIBUITA Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte nel catasto fabbricati è determinato su base presunta, in maniera comparativa con quello delle unità similari regolarmente accatastate • RENDITA INADEGUATA Il reddito delle unità immobiliari iscritte in catasto con rendita obsoleta è determinato su base presunta, in maniera comparativa con quello delle unità similari regolarmente accatastate • NUOVI FABBRICATI Il reddito delle unità immobiliari di nuova costruzione deve essere dichiarato dal momento in cui l’immobile è divenuto atto all’uso cui è destinato, o è stato comunque utilizzato dal proprietario 77 Esempio 1 – Abitazione e pertinenza • ABITAZIONE - Non ha scontato IMU Rendita € 800,00 Rivalutazione: R x 1,05 = € 840,00 possesso 365 giorni – percentuale 100% Comune: Castel Goffredo • PERTINENZA – Non ha scontato IMU Rendita € 140,00 Rivalutazione: R x 1,05 = € 147,00 possesso 365 giorni – percentuale 100% Comune: Castel Goffredo 78 Esempio 1 – Abitazione e pertinenza RB 1 Colonna 1 - € 800,00 Colonna 2 – Utilizzo 1 Colonna 3 – Giorni 365 Colonna 4 - percentuale 100% Colonna 9 – Codice Comune C118730/3 Colonna 18 – Ab Principale No IMU € 840,00 (R imponibile) RB 2 Colonna 1 - € 140,00 Colonna 2 – Utilizzo 5 Colonna 3 – Giorni 365 Colonna 4 - percentuale 100% Colonna 9 – Codice Comune C118 Colonna 18 – Ab Principale No IMU € 147,00 (R imponibile) RN 1 Colonna 1 - € 987,00 (per agevolazioni fiscali) Colonna 5 - € 987,00 (imponibile) RN 2 Colonna 1 - € 987,00 (deduzione ab principale) 79 Esempio 2 – Immobile Locato • ABITAZIONE Rendita € 600,00 Rivalutazione: R x 1,05 = € 630,00 possesso 365 giorni – percentuale 100% Comune: Castel Goffredo Canone € 10.000,00 RB 1 Colonna 1 - € 600,00 Colonna 2 – Utilizzo 3 Colonna 3 – Giorni 365 Colonna 4 - percentuale 100% Colonna 5 – Codice 1 (canone libero) Colonna 6 - Canone imponibile € 9.500,00 (95% annuo) Colonna 9 – Codice Comune C118 Colonna 10 – IMU dovuta 2013 Colonna 13 - € 9.500,00 (imponibile tassazione ordinaria) 80 Esempio 3 – Immobile Locato • ABITAZIONE Rendita € 600,00 Rivalutazione: R x 1,05 = € 630,00 possesso 365 giorni – percentuale 100% Comune: Castel Goffredo Canone € 10.000,00 RB 1 Colonna 1 - € 600,00 Colonna 2 – Utilizzo 3 Colonna 3 – Giorni 365 Colonna 4 - percentuale 100% Colonna 5 – Codice 3 (cedolare secca) Colonna 6 - Canone imponibile € 9.500,00 (95% annuo) Colonna 9 – Codice Comune C118 Colonna 10 – IMU dovuta 2013 Colonna 14 - € 10.000,00 (imponibile cedolare secca) 81 SPESE SANITARIE 82 Tipologie di oneri per cui è fruibile la detrazione del 19%, previa diminuzione della franchigia pari a euro 129,11 – spese sanitarie sostenute dal contribuente per conto proprio o di familiari ex art. 433 C.C. fiscalmente a carico; – spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica, sostenute per familiari non fiscalmente a carico; – spese sanitarie per portatori di handicap; – spese per veicoli destinati a portatori di handicap; – spese per acquisto di cani guida per non vedenti. 83 SPESE SANITARIE FAMILIARI NON A CARICO Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico, spese riferite a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica, per le quali le relative detrazioni di legge non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta da questi ultimi. Limite di spesa: € 6.197,48 INDIVIDUAZIONE PATOLOGIE ESENTI: L’individuazione delle patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica è effettuata con riferimento esplicito al DM 329/1999 (modificato dal DM 296/2001), contenente le norme specifiche DOCUMENTAZIONE NECESSARIA: L’appartenenza della patologia alle “patologie esenti” deve essere documentata da apposita certificazione rilasciata dall’ASL – CM 55/2001 84 Casi Particolari Spese sostenute per contribuente deceduto: CM 122 E del 1.6.1999 (detraibilità spese in capo all’erede). Rimborso di danni arrecati da terzi: Non spetta alcuna detrazione con riferimento alle spese rimborsate nell’anno di imposta da parte del danneggiante o da altri per suo conto. Spese sanitarie rimborsate: Non è possibile godere di alcuna detrazione con riferimento a spese (o a parte di esse) rimborsate da enti o casse aventi fini assistenziali. Assicurazioni sanitarie: Si considerano comunque come rimaste a carico del contribuente, anche se rimborsate, le spese sanitarie afferenti a contributi o premi assicurativi versati dal contribuente per i quali non spetta la detrazione del 19% oppure a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate o pagate dal sostituto di imposta con o senza trattenuta a carico del contribuente. Spese mediche sostenute all’estero: Godono del medesimo trattamento fiscale riservato a quelle sostenute sul territorio nazionale, purché corredate da traduzione in lingua italiana a cura del contribuente (se redatta da: spagnolo, inglese, francese, tedesco) o (giurata) di interprete abilitato (se redatta da altre lingue). 85 COMPILAZIONE Righi RP 1 – RP 2 – RP 3 Franchigia: Sui righi RP1 ed RP2 opera una franchigia pari a € 129,11, da escludere dall’importo indicato nel quadro RP 1 Riduzione pari a € 129,11 dell’importo da esporre al rigo RP1 colonna 2 2 In caso l’importo da indicare al rigo RP1 colonna 2 sia inferiore alla franchigia, ridurre l’importo da indicare al rigo RP2 della quota rimanente della stessa In caso la somma degli importi indicati al rigo RP1 colonna 2 e RP2 sia 3 inferiore alla franchigia, ridurre l’importo di RP1 colonna 1 della quota residua della stessa 86 ESEMPI DI COMPILAZIONE 1) Spese sanitarie da collocare a RP1 colonna 1 € 90,00, a RP1 colonna 2 € 110,00, RP2 € 180,00, per un totale di € 380,00 Applicazione della franchigia di € 129,11 UNICO: RP1 colonna 1: RP2: € 90,00 € 160,89 – arrotondato a € 161,00 2) Spese sanitarie da collocare a RP1 colonna 1 € 190,00, a RP1 colonna 2 € 55,00, RP2 zero, per un totale di € 245,00 Applicazione della franchigia di € 129,11 UNICO: RP1 colonna 1: € 115,89 – arrotondato a € 116,00 87 ESEMPI DI COMPILAZIONE 1) Spese sanitarie sig. Verdi: € 10.000,00 (RP1) + € 3.000,00 (RP2) + € 2.400,00 (RP3) – Totale €15.400,00 (al netto della franchigia) Totale Spese al lordo della franchigia: € 15.400,00 + € 129,11 = € 15.529,11 UNICO: RP1: € 10.000,00 (10.129,11 – 129,11) RP2: € 3.000,00 RP3: € 2.400,00 Superando il limite di € 15.493,71 al lordo della franchigia, il sig. Verdi può optare per la rateazione delle spese in 4 rate (€ 15.400,00 / 4 = € 3.850,00) 88 ESEMPI DI COMPILAZIONE 2) Versati contributi FASI per € 6.000,00 (€ 3.615,20 non imponibili, vedi RM 78/2004), imponibili per € 2.384,80. Spese sanitarie (RP1) pari a € 5.000,00 rimborsate dal FASI per € 3.000,00. Percentuale contributo tassabile “D”: (FASI imponibile / contributi) x 100 (€ 2.384,80 / € 6.000,00) x 100 = 39,75% Quota di spesa detraibile: Spese rimborsate x “D” € 3.000,00 x 0,3975 = € 1.192,50 Importo detraibile UNICO: Spese non rimborsate + Quota detraibile - franchigia € 3.063,39 = € 2.000,00 + € 1.192,50 – € 129,11 UNICO: RP1 Colonna 2: € 3.063,00 (arrotondato) 89 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI 90 Oneri per cui è fruibile la detrazione del 19% – Interessi per Mutui Ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale – Interessi per Mutui Ipotecari per l’acquisto di altri immobili – Interessi per Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio – Interessi per Mutui Ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale – Interessi per prestiti e mutui agrari 91 DETERMINAZIONE IMPORTO DETRAIBILE Percentuale di Detraibilità Coefficiente di detraibilità “D” dato dal rapporto: D = Costo acquisto immobile + oneri accessori (acquisto e mutuo) Capitale preso a mutuo Interessi passivi detraibili: D x (Interessi passivi sostenuti + oneri accessori mutuo) Metodologia: Il risultato dovrà essere confrontato con i limiti previsti per la singola tipologia di mutuo Mutui per ristrutturazione (anno 1997) e per costruzione: Interessi da commisurare al rapporto tra il capitale preso a mutuo e le spese effettivamente sostenute a consuntivo. 92 DETERMINAZIONE IMPORTO DETRAIBILE Costo di Acquisto dell’Immobile Documentazione necessaria: -Rogito Notarile con evidenza del costo sostenuto per l’acquisto Oneri Accessori all’acquisto – C 26/2005 e RM 128/2005 Documentazione necessaria: -Fattura Notaio relativa al costo dell’atto di acquisto -Imposte indirette - Fattura relativa ai costi di mediazione immobiliare Capitale preso a Mutuo Documentazione necessaria: -Contratto di Mutuo con evidenza del capitale e della garanzia ipotecaria Oneri Accessori al contratto di mutuo – C 15/2005 Documentazione necessaria: -Fattura Notaio relativa al costo del contratto di mutuo -Commissioni bancarie, spese di istruttoria e perizia - Oneri fiscali ed eventuali variazioni di cambio 93 ESEMPI Acquisto abitazione principale. - Costo Immobile € 200.000,00 Spese Notarili € 2.500,00, Spese Intermediazione € 3.000,00 - Importo Mutuo € 300.000,00 Interessi 2007 € 2.500,00, Imposte € 200,00, Spese Notarili € 1.000,00 Coefficiente di detraibilità “D”: (Costo Immobile + Oneri Accessori) / Importo Mutuo (€ 200.000,00 + € 5.500,00) / € 300.000,00 = 0,685 Interessi detraibili: “D” x (Interessi 2007 + Oneri Accessori) 0,685 x (€ 2.500,00 + € 1.200,00) = € 2.534,50 UNICO: Poiché l’importo detraibile è inferiore al limite previsto (€ 4.000,00), l’importo sarà interamente detraibile) RP7: € 2.535,00 (arrotondato) 94 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI 95 Oneri deducibili dal reddito complessivo Sono i contributi previdenziali ed assistenziali come definiti dall’art. 10 c. 1 lett. e) del TUIR versati in conto proprio o per conto di familiari fiscalmente a carico: - Obbligatoriamente – in base a disposizioni di legge. - Facoltativamente – alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza. 96 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio o di familiari fiscalmente a carico, spese riferite a contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi (alla propria forma pensionistica). Limite di spesa: Nessun Limite 97 Contributi Compresi ed Esclusi COMPRESI Contributi Versati al “fondo casalinghe” Contributi versati al SSN con il premio di assicurazione relativo a polizze RC veicoli, per la parte che eccede euro 40,00 Contributi versati a titolo di assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni domestici: Circolare n. 48 del 7.6.2002 Contributi agricoli unificati alla gestione ex SCAU: E’ esclusa la quota riferita ai lavoratori dipendenti – CM n. 137/E del 15.5.1997 Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell’imprenditore agricolo: Circolare n. 15/2005 (punto 9) ESCLUSI Contributi previdenziali obbligatori o facoltativi ex art. 44 Finanziaria 2003: Sono esclusi a causa della loro natura, volta ad abolire il divieto di cumulo tra pensione di anzianità ed attività di lavoro – Circolare 24 (punto 7) del 10.6.2004 98 ESEMPI DI COMPILAZIONE 1) Versamento contributi volontari INPS € 2.012,33. Versamento Contributi previdenziali facoltativi INPS ex art. 44 Finanziaria 2003 € 1.500,00 Importi detraibili: Contributi volontari - € 2.012,33 Contributi Art. 44 - € TOTALE € 2.012,33 0,00 Poiché i contributi volontari INPS risultano interamente deducibili senza limite di spesa, la somma da riportare al Rigo RP21, colonna 2, sarà pari all’arrotondamento di quella versata UNICO: RP21, colonna 2: € 2.012,00 99 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E RISPARMIO ENERGETICO 100 ESEMPI DI COMPILAZIONE Spese di ristrutturazione di una abitazione sostenute nel mese di settembre 2012 per euro 65.400,00, detrazione spettante al 50% (limite massimo di spesa euro 96.000,00). UNICO: Quadro RP41 - sezione III A colonna 1: anno sostenimento 2012 colonna 2: codice 3 (spese sostenute dal 26/06/2012) colonna 8: 2, numero rata colonna 9: euro 3.270,00 (1/10 di euro 32.700,00) colonna 10: 1, numero progressivo dell’immobile oggetto di intervento Quadro RP51 – sezione III B Colonna 1: 1, numero progressivo immobile oggetto di intervento Colonna 3: C118, codice catastale comune Colonna 4: U, catasto edilizio urbano Colonna 5: 1, sezione urbana Colonna 6: 55, foglio Colonna 7: 301, particella Colonna 8: 1, subalterno 101 ESEMPI DI COMPILAZIONE Spese per sostituzione finestre (inclusi infissi), rientranti negli interventi per il risparmio energetico (intervento sull’involucro degli edifici c. 345), di una abitazione sostenute nel mese di maggio 2012 per euro 16.500,00, detrazione spettante al 55% (limite massimo di spesa euro 109.091,00). UNICO: Quadro RP61 - sezione IV colonna 1: codice 2, intervento sull’involucro di edifici colonna 2: anno sostenimento 2012 colonna 3: nessuna compilazione (intervento precedente, concluso) colonna 4: nessuna compilazione colonna 5: nessuna compilazione colonna 6: 10, numero rate della rateizzazione colonna 7: 2, numero rata colonna 8: euro 16.500, spesa totale colonna 9: euro 1.650,00, importo rata (1/10 di euro 16.500,00) 102 ALCUNI CASI PARTICOLARI 103 Redditi da Eredi e Legatari PRINCIPI GENERALI • Sono da indicare i redditi imponibili percepiti da eredi e legatari, compresi i dividendi da società estera (D.Lgs 247/2005) in seguito al decesso dell’avente diritto, fata esclusione per i ratei di pensione e stipendio, i TFR, gli emolumenti arretrati DATI RILEVANTI – Redditi/Ritenute COMPILAZIONE: RM Sez IV – Righi RM 10 – RM 11 Colonna 1 – Apertura successione (Anno) – per calcolo aliquota Colonna 2 – Reddito imponibile (al lordo dell’imposta di successione) Colonna 3 - Imposta successioni Colonna 4 – Ritenute inerenti Colonna 5 - Eventuale opzione per tassazione ordinaria (Art. 17 TUIR) 104 Esempi di Compilazione • Utili da partecipazione qualificata SRL italiana, di spettanza di socio deceduto – Utile 2012 € 10.000,00 – Dichiarante Rossi (Erede) Dati Quadro “RM” RM 10 col 1 - 2012 (anno apertura successione) RM 10 col 2 – 4.972,00 imponibile (49,72% reddito lordo) RM 10 col 3 – 0,00 Imposta successione RM 10 col 4 – 0,00 Nessuna ritenuta RM 10 col 5 – Nessuna opzione (Non è possibile tassazione ordinaria) RN Non concorre alla liquidazione complessiva – ex art. 17 TUIR 105 1) Quesito: A seguito della morte di mia madre, sono ora proprietaria al 100% di un appartamento mia abitazione principale che è stato ristrutturato nel 2005. Sia io che mia madre abbiamo presentato la pratica per il 36%. Entrambe abbiamo beneficiato ciascuna del 36%, per 8 anni sull'importo massimo concesso di 77.468.53 euro. Dal 2013, avendo io unica figlia, ereditato il 50% dell'immobile caduto in successione, posso detrarre le restanti quote del 36% di 77.468,53 per la parte di mia madre? La normativa concedeva un importo massimo di 77.468,53 per ciascun immobile. Io recupero già il 36% di 77.468,53 sul mio 50%, posso recuperare il 36% di 77.468,53 sul 50% di mia madre, considerando che si tratta dello stesso immobile? I benefici fiscali di cui alla L 449/1997 sono trasferibili "mortis causa" limitatamente alle quote dell0'avente diritto deceduto, a partire dall'anno di imposta in cui si è aperta la successione. Ciò a patto che l'erede che intende fruire del trasferimento del beneficio risulti detentore dell'immobile ed indipendentemente dal fatto che il de cuius abbia o no goduto del beneficio per le rate pregresse (Circolari interpretative n. 24/2004 e n. 95/2000). I limiti di detraibilità riferiti al tetto massimo per immobile, vigenti nel periodo di imposta in cui si è goduto della 1 rata, rimangono fissi. Quindi nel caso proposto è possibile godere da parte dell'erede detentore dell'immobile del beneficio relativo al 50% della madre, nel limite massimo di € 77.469 dato che si tratta del medesimo immobile. 106 2) Ci si presenta questo caso: Successione Ereditaria 25/5/2012. Il 30/4/2013 alcuni eredi rinunciano all'eredità art. 519 c.c. con atto notarile non essendo in possesso dei beni immobili ereditati. No dichiarazione o si per il periodo sino al 31/12/2012? Nessun 730 per il periodo intercorso tra l'apertura della successione e la rinuncia all'eredità ex art. 519 CC. Infatti, ai sensi dell'art. 521 CC, chi rinuncia all'eredità è considerato "come se non vi fosse mai stato chiamato".La rinuncia ha quindi effetti retroattivi, salvo gli eventuali casi di impugnazione dei creditori (Art. 524 CC) 107 Arrivederci ai prossimi incontri: Special operativo di VideoFisco – 2 luglio 2014 Pratiche societarie e camerali VideoFisco – 18 settembre 2014 Le principali novità fiscali dell'estate; Responsabilità amministrativa ed antiriciclaggio 108
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