Dichiarazione dei redditi III parte - Ordine dei dottori commercialisti e

Video Fisco
21 maggio 2014
Dichiarazioni dei redditi (pt. 3ª):
Casi operativi, esempi di compilazione,
quesiti, ultimi chiarimenti e novità
a cura di
Sandro Cerato e Cristiano Corghi
1
La rivalutazione dei beni
d'impresa
a cura di Sandro Cerato
2
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
LEGGE DI STABILITÀ 2014 (ART. 1 C. 140-146)
Bilancio successivo a
quello in corso al
31.12.2012
Legge di stabilità 2014
(art. 1 c. 140-146)
RIVALUTAZIONE DEI BENI
DI IMPRESA
E DELLE PARTECIPAZIONI
▪
▪
Anche in deroga all’art.
2426 c.c. e ad ogni altra
disposizione di legge in
materia
▪
Imposta sostitutiva
indeducibile 16%12%
Eventuale
affrancamento con
imp. sost. ind.le del
10% del saldo
rivalutazione
Effetti fiscali 2016
3
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
SOGGETTI AMMESSI
Soggetti di cui all’art. 73, c. 1, lett. a) e b) TUIR:
•
Spa
•
Sapa
•
Srl
•
Società cooperative
•
Società di mutua assicurazione
•
Enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che hanno per
oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
ART. 15 L. 342/2000 richiamato nel comma 146 della legge di stabilità 2014:
▪
Imprese individuali
▪
Società di persone
▪
Stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti che esercitano attività
commerciali
4
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
BENI RIVALUTABILI
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
Beni materiali ed immateriali
Partecipazioni di controllo e collegamento
NO Immobili merce
NO Costi pluriennali ex art. 108 TUIR
NO Beni in leasing
Devono risultare dal bilancio al 31.12.2012
Deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria
omogenea (DM 162/2001)
Deve avere necessariamente valenza fiscale (imposta sostitutiva)
5
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
BENI MATERIALI
▪
▪
▪
▪
▪
Terreni e fabbricati
Impianti e macchinari
Attrezzature
Altri beni (Automezzi; autovetture; mobili e macchine
d’ufficio; ecc.)
Immobilizzazioni in corso
CATEGORIE OMOGENEE
6
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
CATEGORIE OMOGENEE
▪
▪
▪
Per avere efficacia la rivalutazione deve riguardare tutti i
beni appartenenti ad una medesima categoria
omogenea.
La rivalutazione dei beni facenti parte di ciascuna
categoria omogenea deve essere eseguita sulla base di
un unico criterio per tutti i beni appartenenti ad essa.
Le regole per l’individuazione delle categorie omogenee
sono specificate dall’art. 4 del DM 13.4.2001, n. 162
7
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DM 162/2001
Occorre distinguere:
•
Beni materiali ammortizzabili non iscritti in
pubblici registri;
•
Beni immobili iscritti in pubblici registri;
•
Beni immateriali
•
Azioni e quote
8
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DM 162/2001
Beni materiali ammortizzabili non iscritti in
pubblici registri
Vanno suddivisi in categorie omogenee tenendo conto:
•
•
dell’anno di acquisizione;
del coefficiente di ammortamento stabilito in
relazione alle singole voci ordinate in “Specie” e
“Gruppi” ed indicate nella tabella di cui al DM
31.12.1988.
Lo stesso criterio vale per gli impianti e macchinari
ancorché infissi al suolo.
9
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DM 162/2001
BENI IMMOBILI
Vanno suddivisi nelle seguenti categorie
omogenee:
•
Aree non fabbricabili;
•
Aree fabbricabili;
•
Fabbricati non strumentali (patrimonio);
•
Fabbricati strumentali per destinazione;
•
Fabbricati strumentali per natura.
10
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
AREE SOTTOSTANTI IL FABBRICATO
IL «REBUS»
•
Il terreno sottostante un fabbricato non è
ammortizzabile né dal punto di vista civilistico né
dal punto di vista fiscale
La rivalutazione riguarda entrambi i beni(di cui uno
ammortizzabile con imposta sostitutiva 16% e uno non
ammortizzabile con imposta sostitutiva 12%)?
11
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
AREE SOTTOSTANTI IL FABBRICATO
IL «REBUS»
▪ L’attuale legge di rivalutazione prevede che la rivalutazione
vada fatta per categorie omogenee.
▪ Circ. Ag. Entrate n. 11/E del 19.3.2009: lo scorporo va
effettuato anche ai fini della rivalutazione, con la
conseguenza che il valore delle aree occupate dalla
costruzione e quelle che ne costituiscono pertinenza va
compreso nella categoria degli immobili non ammortizzabili.
12
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DM 162/2001
BENI MOBILI ISCRITTI IN PUBBLICI REGISTRI
Vanno suddivisi nelle seguenti categorie omogenee:
•
Aeromobili;
•
veicoli;
•
Navi ed imbarcazioni iscritte nel registro
internazionale;
•
Navi ed imbarcazioni non iscritte nel registro
internazionale.
13
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DM 162/2001
• I beni a deducibilità limitata nonché quelli ad uso
promiscuo possono essere esclusi dalla pertinente
categoria omogenea (Es. cellulari, autovetture).
14
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DM 162/2001
AZIONI O QUOTE IN SOCIETÀ CONTROLLATE E COLLEGATE
Vanno suddivise sulla base di:
•
•
ciascun emittente
delle caratteristiche specifiche (azioni ordinarie, di
risparmio, privilegiate, ecc.)
Non è necessario tener conto né del valore delle
partecipazioni né dell’anno di acquisizione
15
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
DM 162/2001
BENI IMMATERIALI
La rivalutazione può essere eseguita distintamente
per ciascuno di essi
16
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
BENI IMMATERIALI
TIPOLOGIA DI BENE
NOTE
Marchi
Concessioni
Brevetti, diritti utiliz. opere ingegno
Beni giuridicamente
tutelati
Licenze
Know-how
CONDIZIONI:
▪
Iscrizione nel bilancio 2012
▪
Mantenimento nel bilancio 2013
▪
No perdite durevoli
▪
Perizia ???
VANTAGGI:
Molto vantaggioso per le società che non hanno acquistato di recenti i beni sul
mercato. Importi spesso irrisori o completamente ammortizzati ma che hanno
ancora un valore rilevante non esplicitato e sono ancora giuridicamente tutelati
17
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI
Sono iscrivibili nella voce B.I.4 esclusivamente le concessioni di
beni e servizi pubblici il cui oggetto può riferirsi a diritti su beni
degli enti concedenti o a diritti di esercizio di attività proprie di
enti concedenti. Non sono iscrivibili le concessioni amministrative.
Concessioni
Se il pagamento consiste in un canone
annuo solo l’eventuale una tantum è
capitalizzabile ed ammortizzabile in base
alla durata.
Sono autorizzazioni con le quali si consente l’esercizio di attività
regolamentate e possono essere di derivazione pubblicistica o
privatistica. Queste ultime sono da indicare nella classe che
accoglie il diritto principale (es. licenze d’uso di brevetti).
Licenze
Marchi
È uno dei segni distintivi dell’azienda o di un prodotto. Può essere
prodotto internamente (caso raro) e va iscritto in base ai costi
diretti sostenuti o in caso di acquisto di azienda o ramo d’azienda.
Il periodo di ammortamento è collegato al periodo di produzione
e comm.le del prodotto e se non prevedibile max entro 20 anni
▪
Diritti simili
▪
▪
▪
Ditta, insegna
Contratti di know-how
Franchising (solo initial fee e non royalties)
Licenze d’uso …
18
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
EFFETTI FISCALI RIVALUTAZIONE 2013
Valenza fiscale dal
2016
2017 x cessione,
ecc.
Saldo attivo di
rivalutazione in
sospensione di
imposta
Imposta sostitutiva
Imposte anticipate per variazioni
temporanee in aumento delle quote di
ammortamento civilistiche eccedenti
quelle fiscalmente ammesse
La riserva di rivalutazione è in
sospensione di imposta per cui vanno
stanziate le imposte differite
Va iscritta a riduzione della riserva di
rivalutazione
19
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
INDICAZIONI NEL MODELLO UNICO
Il prospetto deve essere compilato per indicare l’importo rivalutato, e
la relativa imposta sostitutiva dovuta (anche se versata ratealmente),
rispettivamente per:
•
•
•
Beni ammortizzabili, con imposta sostitutiva del 16%
Beni non ammortizzabili (ad esempio terreni), con imposta
sostitutiva del 12%
Partecipazioni, con imposta sostitutiva del 12%
20
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO
Il saldo attivo di rivalutazione può essere affrancato, in tutto
o in parte, con il pagamento di un’imposta sostitutiva del
10%, da versarsi in tre rate annuali di pari importo a
partire dal saldo relativo all’imposta 2013 (giugno o luglio
2014)
L’operazione “libera” la riserva di rivalutazione:
solo in capo alla società, se trattasi soggetto Ires
direttamente in capo ai soci, se trattasi di soggetto Irpef (o
di società Ires trasparente)
21
LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA
AFFRANCAMENTO DEL SALDO ATTIVO
Nel rigo RQ78, casella 1, deve essere indicato l’importo
della riserva che si intende affrancare (Nota bene: al loro
dell’imposta sostitutiva)
Nel rigo RQ78, casella 2, l’importo della relativa imposta
(10% di casella 1)
Nel rigo RQ79 deve essere indicata la prima rata (pari a
1/3 dell’importo di RQ78, casella 2)
22
Deducibilità IMU
Art. 1 co. 715-716 L. 147/2013
a cura di Sandro Cerato
23
Art. 13, DL
201/2011
•
A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre
2013,
–
–
•
•
•
Deducibilità IMU
Art. 1, co. 707, 708,
713-727, L. 147/2013
è deducibile dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo
il 20% dell’IMU relativa agli immobili strumentali.
Per l’anno 2013, tale misura è elevata al 30%.
Non è deducibile l’IMU relativa ad anni precedenti al
2013 (Telefisco 2014).
L’IMU sugli immobili strumentali di competenza
dell’esercizio 2013 e successivi è deducibile dal reddito
d’impresa del periodo d’imposta del pagamento del
tributo (art. 99 co. 1 del TUIR).
24
Art. 13, DL
201/2011
•
Deducibilità IMU
Art. 1, co. 707, 708,
713-727, L. 147/2013
La disposizione si applica con riferimento ai soli
immobili strumentali (per natura o per destinazione):
sono, quindi, esclusi gli immobili ad uso promiscuo
(Telefisco 2014).
• Resta pertanto indeducibile l’IMU pagata in relazione
agli immobili patrimoniali (art. 90 del TUIR).
• Ai fini della determinazione dell’acconto delle imposte
sui redditi dovuto per il medesimo periodo d’imposta
–
non si tiene conto della disposizione in parola.
• Permane la indeducibilità ai fini IRAP.
25
Art. 13, DL
201/2011
Deducibilità IMU
Art. 1, co. 707, 708,
713-727, L. 147/2013
CODICE 38: 30% Imu immobili strumentali versata nel 2013
Nota bene: l’intera IMU deve essere anche indicata tra le variazioni in
aumento nel rigo RF16 (imposte indeducibili o non pagate)
Casistica:
• IMU del 2013 versata nel 2013: nel rigo RF55 va inserito il 30% di quanto
versato (e nel rigo RF16 variazione in aumento del 100%)
• IMU del 2013 versata nel 2014: nel rigo RF55 non va indicato alcun importo
(e nel rigo RF16 variazione in aumento del 100%)
• IMU del 2012 versata nel 2013: nel rigo RF55 non va indicato alcun importo
26
Leasing finanziario:
contabilizzazione, rappresentazione in
bilancio e problematiche fiscali
a cura di Sandro Cerato
27
Nozioni generali
Il leasing è un contratto atipico non disciplinato dal
codice civile che consente all’impresa o al
lavoratore autonomo (conduttore) di:
1
2
Ottenere la disponibilità di un bene strumentale
per l’esercizio della propria professione o
attività imprenditoriale, in cambio del
pagamento di canoni periodici
Esercitare, alla scadenza del contratto,
un’opzione di riscatto del bene stesso per una
cifra pattuita, o in alternativa di restituire il
bene alla società di leasing
28
Nozioni generali
Soggetti coinvolti
Conduttore
(locatario)
Concedente
(locatore)
Impresa
conduttrice
Questa tipologia di contratto ha per oggetto beni
strumentali, mobili ed immobili
29
Nozioni generali
Possibili metodi di contabilizzazione
Metodo patrimoniale
l’utilizzatore iscrive:
•
a Conto Economico i canoni pagati
(voce B8);
•
nell’attivo dello Stato Patrimoniale il
bene all’atto del riscatto;
•
nei conti d’ordine i canoni futuri da
pagare.
Metodo finanziario
l’utilizzatore iscrive:
•
il bene nell’attivo dello Stato
Patrimoniale minore tra fair value
e valore attuale dei pagamenti;
•
nelle passività dello Stato
Patrimoniale il debito verso la
società di leasing;
•
nel Conto Economico le quote di
ammortamento del bene e gli
oneri finanziari;
30
Metodo patrimoniale
Rappresentazione in bilancio:
1
CE
Si iscrivono i canoni passivi d leasing
tra i costi per il godimento dei beni di
terzi
2
Conti
d’ordine
Impegni relativi agli importi ancora da
corrispondere
Al termine del contratto, in caso di esercizio del riscatto,
il bene viene iscritto nell’attivo dello SP, tra le
immobilizzazioni materiali al prezzo corrisposto per il
riscatto
31
Metodo finanziario
x
Aspetto
sostanziale
Aspetto
giuridico
Sostanza
economica
Contratto
1
SP
2
CE
Iscrizione del bene oggetto del
contratto tra le immobilizzazioni
materiali e del debito verso la società
di leasing tra le passività
Iscrizione dell’ammortamento del
costo e degli interessi passivi
32
LEASING: TRATTAMENTO FISCALE
Contratti in corso al 29.4.2012
beni
mobili
solo a condizione che la durata del
 contratto non fosse non superiore ai due
terzi del periodo di ammortamento
determinato sulla base dell’applicazione
dei coefficienti di ammortamento stabiliti
dal decreto del 31.12.1988
33
LEASING: TRATTAMENTO FISCALE
Contratti in corso al 29.4.2012
beni
immobili
autovetture
solo se la durata del contratto non fosse inferiore ai
due terzi del periodo ordinario di ammortamento
 considerando, però, che se l'applicazione di tale
regola determinava un risultato inferiore a undici
anni ovvero superiore a diciotto, la deduzione era
ammessa se la durata del contratto non era,
rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari
almeno a diciotto anni.
Regola 11-18 anni
la durata del contratto doveva essere pari alla durata
 per periodo d’ammortamento del bene (in linea di
massima 4 anni visto che tali beni hanno un’aliquota di
ammortamento del 25%). Regola ammortamento
intero(art.164, co.1, lett. b) TUIR)
34
LEASING: TRATTAMENTO FISCALE
Contratti stipulati dal 29.4.2012
“Per l'impresa utilizzatrice che imputa a Conto economico i canoni di
locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale
prevista, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a …
Esempio Se il bene avesse un piano di ammortamento di 6 anni, la durata
minima sulla quale computare la deduzione dei canoni sarebbe di 4
anni (2/3 del periodo di ammortamento). L’impresa potrà anche
decidere di stipulare un contratto di durata più breve, ad esempio 2
anni: la deduzione sarà comunque assicurata, salvo effettuare
variazioni in aumento per limitare la deduzione del canone ad un
arco temporale quadriennale.
35
DETERMINAZIONE DEL CANONE DEDUCIBILE
C.M. 17/2013
Occorre suddividere l’intero importo del canone, e non solo la quota
capitale, per la durata fiscale del contratto
Bene € 100.000, interessi € 30.000, contratto di 3 anni,
durata fiscale 5 anni, riscatto € 10.000.
Costo contrattuale € 120.000/ 3 anni = 40.000 canone.
Quota capitale 30.000, quota interessi 10.000.
Il costo contrattuale va diviso per 5 anni > 120.000/5=
24.000
Calcolo quota interessi con D.M. 24.4.1998 > 90.000/5=
18.000
che va confrontato non con 40.000 (canone civilistico)
ma con 24.000 (canone deducibile) >>>> interessi
passivi = 6.000
36
DETERMINAZIONE QUOTA TERRENO
PER LEASING IMMOBILIARI
C.M. 17/2013
La quota capitale determinata considerando la durata fiscale del
contratto è anche il montante per determinare la quota terreno
indeducibile
Esempio
valore immobile 2.000.000
interessi 900.000
riscatto 200.000
durata contrattuale 15 anni
quota imputata a c.e. 180.000 di cui 120.000 capitale e 60.000 interessi
quota fiscale deducibile 2.700.000/18 = 150 di cui 100.000 capitale e 50.000
interessi
▪ Il 20% (o 30%) si calcola su 100.000 e non su 120.000
▪
▪
▪
▪
▪
▪
37
IRAP
C.M. 17/2013
Soggetti art. 5 > canone imputato a conto economico è deducibile salvo
quota interessi che però, ai fini IRAP, sono desunti dalla durata civilistica
del contratto
Esempio
Una società acquista macchine elettroniche di ufficio.
▪coefficiente di ammortamento pari al 20%, periodo di ammortamento 60 mesi.
▪Il periodo di durata minima fiscale è pari a 40 mesi ( 2/3 di 60).
▪La durata effettiva del contratto di leasing é di 24 mesi.
▪Quota canone civilistico di competenza € 12.000 all’anno.
▪Costo concedente € 20.000, costo complex € 24.000, interessi passivi € 4.000.
12.000 – (20.000/24 x 12) 10.000 = 2.000
ai fini IRES la quota interessi é diversa da quella calcolata ai fini IRAP
quota interessi IRES 1.200,
quota interessi IRAP 2000
38
POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO
C.M. 17/2013
1. Riscatto
§
§
Valore riscatto viene ammortizzato
La quota non dedotta vigendo il contratto viene
dedotta tramite variazioni diminutive nel limite
della quota annua del canone
39
POSSIBILI CASISTICHE A FINE CONTRATTO
C.M. 17/2013
2. Cessazione senza riscatto
▪
La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta
tramite variazioni diminutive nel limite della quota annua del
canone
3. Cessione contratto
▪
La quota non dedotta vigendo il contratto viene dedotta in
unica soluzione nel periodo d’imposta di cessione del
contratto
40
INDICAZIONI IN UNICO
Il codice 35 è riferito alla variazione in aumento dovuta
alla differenza tra canone di locazione imputato a conto
economico e canone deducibile fiscalmente ex art. 102 del
TUIR
41
Novità persone fisiche
a cura di Sandro Cerato
Quadro RA
RIVALUTAZIONE DEI TERRENI
Per la compilazione del quadro RA si evidenzia:
1. il reddito dominicale (campo 1) ed agrario (campo 3) vanno ora indicati
senza operare la prescritta rivalutazione, la quale va effettuata nella fase
di determinazione della base imponibile (campi 11, 12 e 13);
2. operatività della rivalutazione del reddito dominicale ed agrario disposta
dalla Finanziaria 2013,
–
–
del 15%
ovvero del 5% per i terreni agricoli e per quelli non coltivati, posseduti e
condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti nella previdenza agricola.
Tale incremento, già considerato per la determinazione dell’acconto 2013,
va applicato all’importo risultante dalla rivalutazione ex art. 50, Legge n.
662/96, pari all’80% per il reddito dominicale e al 70% per il reddito
agrario.
43
Quadro RA
IMU NON DOVUTA
•
La disciplina IMU è stata oggetto nel corso del 2013 di
numerosi interventi normativi. In particolare, con
riferimento ai terreni agricoli si evidenzia che:
–
il DL n. 102/2013 ha abolito la prima rata IMU 2013 per la
generalità dei terreni agricoli;
–
il DL n. 133/2013 ha abolito la seconda rata IMU 2013 per
i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti
e IAP iscritti nella previdenza agricola.
Segue
Quadro RA
IMU NON DOVUTA
•
Da quanto sopra ne consegue che:
–
–
•
per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP
la 2^ rata IMU 2013 risultava dovuta;
per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e IAP, l’IMU 2013 non era
dovuta, a meno che il Comune non avesse deliberato un incremento
dell’aliquota rispetto a quella base (in tal caso era dovuta la c.d. “Mini
IMU”).
Di conseguenza, per il 2013, in base all’effetto sostitutivo IMU – IRPEF:
–
–
i soggetti diversi dai coltivatori diretti e IAP, avendo applicato l’IMU, seppur
solo sulla seconda rata, non scontano IRPEF;
i coltivatori diretti e IAP, qualora il Comune non abbia deliberato incrementi
di aliquota rispetto a quella base, scontano IRPEF.
45
Quadro RA
IMU NON DOVUTA
•
Le istruzioni sul punto precisano infatti che “nel caso di terreni non
affittati, l’IMU sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito
dominicale
–
•
Al fine di recepire le predette novità, nel quadro A è stato
modificato il campo 9 “IMU non dovuta”, prevedendo l’indicazione
di uno dei seguenti codici:
–
–
•
(anche se per il 2013 è dovuta solo una rata o la cd. «Mini Imu»)”.
1 - Terreni esenti IMU (ad esempio, terreni in aree montane o di
collina ex art. 15, L. n. 984/77).
2 - Terreni per i quali non è dovuta l’IMU (ad esempio, terreni agricoli
/ non coltivati ex art. 13, co. 5, DL n. 201/2011, posseduti e condotti
da coltivatori diretti e IAP iscritti nella previdenza agricola).
Nei predetti casi, il reddito dominicale del terreno
–
–
sconta l’IRPEF e relative addizionali
ancorché il terreno non sia affittato.
46
Quadro RA
IMU NON DOVUTA
•
Se i dati del singolo terreno sono esposti su più righi:
–
–
•
Le istruzioni precisano inoltre che
–
–
•
il codice da indicare a campo 9 va riportato solo sul 1° dei righi compilati,
riferendosi tale codice all’intero anno.
la nuova casella di campo 10 “Coltivatore diretto o IAP”
va barrata nel caso in cui è possibile beneficiare della rivalutazione del 5%
anziché del 15%.
Nel caso in cui la condizione di coltivatore diretto/IAP
–
–
–
è riferita solo ad una parte dell’anno,
è necessario compilare 2 distinti righi,
barrando la casella solo nel rigo relativo al periodo nel quale si è verificata
tale condizione.
47
Quadro RB
RIVALUTAZIONI RENDITA CATASTALE
•
Con riguardo alla compilazione del quadro RB va
evidenziato che la rendita catastale (campo 1) del
fabbricato va indicata senza operare la prescritta
rivalutazione (5%), la quale va effettuata in fase di
determinazione della base imponibile.
48
Quadro RB
IMU
•
Nel 2013 è stata disposta l’abolizione
–
–
•
Di conseguenza,
–
–
–
•
della 1^ e 2^ rata IMU 2013
dovuta sull’abitazione principale non di lusso e relative
pertinenze.
in base all’effetto sostitutivo IMU – IRPEF,
la rendita catastale (rivalutata) dell’abitazione principale e delle
relative pertinenze
concorre a formare il reddito complessivo.
È comunque possibile
–
(ri)usufruire della deduzione di un importo pari alla rendita
catastale dell’unità immobiliare e delle relative pertinenze
•
In tal modo l’abitazione principale e relative pertinenze non scontano
IRPEF.
49
Quadro RB
•
Qualora il Comune abbia deliberato un aumento dell’aliquota IMU
2013 rispetto a quella standard
–
–
•
l’abitazione principale non concorre alla formazione del reddito
complessivo,
applicandosi l’effetto sostitutivo IMU - IRPEF.
Le istruzioni precisano infatti che
–
“… non sono dovute l’Irpef e le addizionali per le abitazioni principali e
pertinenze per le quali è dovuta l’Imu per il 2013
•
•
IMU
ad esempio abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 «abitazioni di lusso» e abitazioni per le quali è dovuta esclusivamente la prima o
la seconda rata dell’Imu oppure la cd. «Mini Imu»”
Inoltre la Finanziaria 2014 ha previsto che
–
–
–
–
–
il reddito degli immobili ad uso abitativo
non locati
situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale,
assoggettati ad IMU,
va tassato ai fini IRPEF nella misura del 50%.
50
Quadro RB
•
In particolare nel quadro RB è stato modificato:
1.
Cod
IMU
il campo 12, ora ridenominato “Casi part. IMU”, nel quale va indicato uno dei
seguenti codici:
Descrizione
1
Fabbricato, diverso dall’abitazione principale e relative pertinenze, esente da
IMU o per il quale l’imposta non è dovuta (né la c.d. “Mini IMU”) per il 2013, ma
assoggettato a IRPEF.
Questo fabbricato va assoggettato a tassazione anche se non concesso in locazione.
2
Abitazione principale e pertinenze per le quali è dovuta l’IMU per il 2013, ossia
unità immobiliari categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e abitazioni per le quali è dovuta
esclusivamente:
• la prima o la seconda rata IMU;
oppure
• la c.d. “Mini IMU”.
In tal caso sul reddito non sono dovute IRPEF e relative addizionali .
Tale codice va utilizzato anche per le pertinenze assoggettate IMU (es., 2^ unità C/6).
3
Immobile ad uso abitativo non locato situato nello stesso Comune nel quale si
trova l’abitazione principale, assoggettato ad IMU.
Il reddito va tassato ai fini IRPEF e relative addizionale nella misura del 50%.
51
Quadro RB
IMU
•
Nel caso in cui i dati del singolo fabbricato siano
esposti su più righi,
–
il campo 12 va compilato in ciascun rigo per il quale si
verifica la situazione relativa al singolo codice.
•
Ad esempio, se un immobile di lusso è utilizzato
–
per parte d’anno come abitazione principale
–
e successivamente è concesso in locazione,
–
il codice “2” va indicato solamente sul 1° rigo;
52
Quadro RB
IMU
Segue ….
•
In particolare nel quadro RB è stato:
ridenominato il campo 16 “Abitazione principale soggetta a
IMU”, nel quale va indicato
2.
•
•
•
il reddito dell’abitazione principale (e relative pertinenze)
assoggettato ad IMU,
che non confluisce nel reddito complessivo;
introdotto il nuovo campo 18 “Abitazione principale non
soggetta a IMU”, nel quale va indicato
3.
•
•
•
il reddito dell’abitazione principale (e relative pertinenze)
non assoggettato ad IMU,
che confluisce nel reddito complessivo e beneficia della relativa
deduzione.
53
Quadro RB
CEDOLARE SECCA
•
Si evidenzia che, a decorrere dal 2013, per i contratti c.d.
“concordati” ex artt. 2, comma 3, 5 e 8, Legge n. 431/98,
relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1,
co. 1, lett. a) e b), DL n. 551/88 e negli altri Comuni ad
alta densità abitativa individuati dalla delibera CIPE
13.11.2003, n. 87, è applicabile l’aliquota del 15% (in
luogo della precedente pari al 19%).
–
Nel quadro RB il campo 15 è stato di conseguenza
ridenominato “Cedolare secca 15%”.
54
Quadro RB
CEDOLARE SECCA
Acconto cedolare secca 2014
•
•
Nel quadro RB è stato inserito il nuovo rigo RB12 “Acconto
cedolare secca 2014” nel quale va riportato, se dovuto (> a €
257,52), l’acconto 2014 relativo alla cedolare secca (calcolato
applicando il metodo storico).
Il nuovo rigo RB12 va così compilato:
Campo Descrizione
1
Va indicato l’importo della 1^ rata dell’acconto cedolare
secca 2014.
2
Va indicato l’importo della 2^ o unica rata dell’acconto
cedolare secca 2014.
55
Quadro RB
DEDUZIONE FORFETTARIA CANONI DI LOCAZIONE
•
A decorrere dal 2013, la deduzione forfettaria applicabile
ai canoni di locazione
–
passa dal 15% al 5%
•
(per la modifica apportata all’art. 37, co. 4-bis, TUIR ad
opera dell’art. 4, co. 74, L. 92/2012)
56
Quadro RM - RT
RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI
•
La Finanziaria 2013, aveva disposto la riapertura della possibilità di
rideterminare il costo di acquisto di:
–
–
terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed
enfiteusi;
partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà e
usufrutto;
alla data dell’1.1.2013, non in regime di impresa, da parte di
persone fisiche, società semplici e associazioni professionali,
nonché di enti non commerciali.
A tal fine entro il 30.6.2013 il soggetto interessato doveva provvedere:
•
alla redazione ed all’asseverazione della perizia di stima;
•
al versamento dell’imposta sostitutiva calcolata applicando al
valore del terreno / partecipazione risultante dalla perizia, le
seguenti aliquote:
–
–
2% per le partecipazioni non qualificate;
4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni.
57
Quadro RM - RT
•
RIVALUTAZIONE TERRENI / PARTECIPAZIONI
In sede di compilazione del mod. UNICO 2014 PF, i dati relativi
alla rivalutazione dei terreni e / o delle partecipazioni vanno
rispettivamente indicati:
–
nella Sezione X del quadro RM denominata “Rivalutazione del valore
dei terreni ai sensi dell’art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive
modificazioni”;
–
nella Sottosezione IV del quadro RT denominata “Partecipazioni
rivalutate art. 2 D.L. n. 282 del 2002 e successive modificazioni”.
58
Modello Unico 2014
Casi Particolari ed Esempi
A cura di Cristiano Corghi
59
Quadro RA e RB
Terreni e Fabbricati
A cura di Cristiano Corghi
60
Quadro RA: Soggetti obbligati
•
Proprietari di terreni situati nel territorio dello stato italiano, che
sono o devono essere iscritti in Catasto come dotati di rendita
•
Titolari di usufrutto o altro diritto reale su terreni situati nel territorio
dello stato italiano, che sono o devono essere iscritti in Catasto
come dotati di rendita
•
Affittuari che esercitano attività agricola nei fondi condotti –
l’affittuario dichiara il reddito in base alla decorrenza del contratto
(solo reddito agrario)
•
Associati, in caso di conduzione associata
•
Soci di società semplici agricole o collaboratori in impresa familiare
o azienda coniugale non gestita in forma societaria
61
Quadro RA: Soggetti obbligati
IMU – Su terreni non affittati
In linea generale, non scontano IRPEF e Addizionali sul reddito
dominicale
Il reddito dovrà essere dichiarato nel Rigo RN 50 (colonna 2) e potrà
assumere rilevanza limitatamente alle prestazioni assistenziali e
previdenziali, ma NON confluirà nel reddito complessivo
62
Modalità di Compilazione
•
Devono essere compilati in modo dettagliato i singoli righi del quadro RA,
indipendentemente dal verificarsi di variazioni rispetto alla precedente
dichiarazione
•
Non è più ammessa la compilazione del solo rigo riepilogativo senza
indicazione dei dettagli
•
Colonna 1 – Reddito dominicale
•
Colonna 2 – Titolo di possesso
•
Colonna 3 – Reddito Agrario
•
Colonna 4 – Possesso – Giorni e Percentuale
•
Colonna 7 – Eventuali casi particolari
•
Colonna 8 – Eventuale continuazione
•
Colonna 9 – IMU non dovuta (selezione)
•
Colonna 10 – Coltivatore Diretto/IAP (esenti IMU 2013=
Il calcolo del reddito imponibile viene trasferito nel RN
63
Casi Particolari
•
SITUAZIONI DIVERSE per STESSO TERRENO
Se nel corso dell’anno si sono verificate situazioni diverse per lo stesso
immobile, occorre compilare un rigo per ogni situazione, specificandone periodo
(colonna 4) e barrando la casella “continuazione “ (colonna 8)
•
VARIAZIONI SITUAZIONI di PROPRIETA’
Nell’ipotesi in cui la percentuale di possesso sia diversa per reddito dominicale
ed agrario (es. affitto di parte del terreno), occorre compilare due righi distinti
per il medesimo immobile, senza barrare la casella “continuazione” (colonna 8)
NOTA: Il dato reddituale è inserito non rivalutato. I coefficienti di legge (1,8 –
redditi dominicali – 1,7 redditi agrari) sono applicati a Colonne 11-12
64
Esempio 1
Più terreni per l’intero anno
•
TERRENO 1 - Soggetto a IMU
RD: € 13,00 – RA: € 10,00
Rivalutazione:
RD x 1,8 x 1,15 = € 27,00 (arrotondato)
RA x 1,7 x 1,15 = € 20,00
•
TERRENO 2 – Soggetto a IMU
RD: € 19,00 – RA: € 15,00
Rivalutazione:
RD x 1,8 x 1,15 = € 39,00 (arrotondato)
RA x 1,7 x 1,15 = € 29,00 (arrotondato)
65
Esempio 1
Più terreni per l’intero anno
RA1
Colonna 1 - € 13,00
Colonna 2 – Titolo 1
Colonna 3 - € 10,00
Colonna 4 – Giorni 365
Colonna 5 – Percentuale 100%
Colonna11 - € 0,00
Colonna 12 - € 20,00
Colonna 13 - € 27,00
RA2
Colonna 1 - € 19,00
Colonna 2 – Titolo 1
Colonna 3 - € 15,00
Colonna 4 – Giorni 365
Colonna 5 – Percentuale 100%
Colonna11 - € 0,00
Colonna 12 - € 29,00
Colonna 13 - € 39,00
66
Esempio 2
Terreno locato regime vincolistico
•
TERRENO 1 – Esente IMU
RD: € 30,00 – RA: € 38,00
Rivalutazione:
RD x 1,8 x 1,15 = € 62,00
RA non rivalutato = € 65,00
Canone € 40,00 – possesso 365 giorni
A1
Colonna 1 - € 30,00
Colonna 2 – Titolo 2
Colonna 3 - € 38,00
Colonna 4 – Giorni 365
Colonna 5 – Percentuale 100%
Colonna 6 – Canone € 40,00
Colonna 11 - € 40,00 (canone minore all’80% del RD rivalutato)
67
Esempio 3 – Terreno condotto
•
TERRENO 1 – Esente IMU
RD: € 30,00 – RA: € 40,00
Rivalutazione:
RA x 1,7 x 1,15 = € 78,00
possesso 365 giorni
RA1
Colonna 2 – Titolo 4
Colonna 3 - € 40,00
Colonna 4 – Giorni 365
Colonna 5 – Percentuale 100%
Colonna 12 - € 68,00 (RA imponibile)
68
Esempio 4 – Acquisto quota terreno
Acquisto del residuo 50% in corso d’anno da parte del proprietario
•
TERRENO 1 - Esente IMU
RD: € 80,00 – RA: € 46,00
Rivalutazione:
RD x 1,8 x 1,15 = € 151,00
RA x 1,7 x 1,15 = € 82,00
possesso 181 giorni 50% - 184 giorni 100%
69
Esempio 4 – Acquisto quota terreno
RA1
Colonna 1 – € 80,00
Colonna 2 – Titolo 1
Colonna 3 - € 46,00
Colonna 4 – Giorni 181
Colonna 5 – Percentuale 50%
Colonna 9 – IMU non dovuta (Codice 2)
Colonna 10 – Coltivatore Diretto/IAP (x)
Colonna 11- € 114,00 (RA imp) – (€151 x 181/365 x 50%) + (€ 151 x 184/365 x 100%)
Colonna 12 - € 62,00 (RD imp) - (€ 82 x 184/365 x 50%) + (€ 82 x 184/365 x 100%)
RA2
Colonna 1 – € 80,00
Colonna 2 – Titolo 1
Colonna 3 - € 46,00
Colonna 4 – Giorni 184
Colonna 5 – Percentuale 100%
Colonna 8 – X continuazione
70
Quadro RB: Soggetti obbligati
•
Proprietari di fabbricati situati nel territorio dello stato italiano, che sono o
devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come dotati di rendita
•
Titolari di usufrutto o altro diritto reale su fabbricati situati nel territorio dello
stato italiano, che sono o devono essere iscritti nel Catasto dei fabbricati come
dotati di rendita
•
Proprietari di fabbricati utilizzati in modo promiscuo
•
Proprietari di immobili privi dei requisiti per essere considerati rurali
71
Modalità di Compilazione
•
Devono essere compilati in modo dettagliato i singoli righi del quadro RB,
indipendentemente dal verificarsi di variazioni
•
Colonna 1 – Rendita catastale (non rivalutata)
•
Colonna 2 – Tipologia di utilizzo
•
Colonna 3/4 – Possesso – Giorni e Percentuale
•
Colonna 5 – Codice Canone di locazione (1 Ord – 2 Ve – 3 Ced – 4 Sto)
•
Colonna 6 – Canone di locazione imponibile
•
Colonna 7 – Eventuali casi particolari
•
Colonna 8 – Eventuale continuazione
•
Colonna 9 – Codice ISTAT Comune
•
Colonna 10 – IMU dovuta 2013
•
Colonna 11 – Cedolare Secca (selezione)
•
Colonna 13/14/15 – Reddito imponibile (Irpef/Cedolare)
•
Colonna 16/17/18 – Redditi non imponibili (immobili non locati soggetti IMU)
72
Imponibile
•
REDDITO IMPONIBILE - IRPEF
E’ rappresentato dal maggiore dei seguenti valori:
- rendita catastale, calcolata secondo le nuove tariffe d’estimo, rivalutata nella
misura del 5%
- 95% del canone di locazione
ELEMENTI DEL CANONE COMPRESI
Quota di competenza, pattuita su base contrattuale
Maggiorazioni ISTAT o per sub-locazione
ELEMENTI DEL CANONE ESCLUSI
Quota, compresa nel canone di locazione pattuito su base contrattuale, riferita
a costi accessori (Spese condominiali, utenze, servizi)
73
Canoni non percepiti
•
•
REDDITO IMPONIBILE
E’ costituito, di norma, anche dai canoni di locazione pattuiti su base
contrattuale ed eventualmente non percepiti
ECCEZIONE – C.M. 150/E del 7.7.1999
A partire dal 1998, i canoni derivanti da locazione di immobili ad uso abitativo
non percepiti non devono essere dichiarati, a patto che si sia concluso il
procedimento legale di sfratto per morosità del conduttore
Le eventuali imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti, accertati
nell’ambito del procedimento giudiziario, originano un credito di imposta di pari
valore, evidenziato nel quadro CR
Eventuali canoni per cui si è fruito di un credito di imposta percepiti in seguito
alla conclusione del procedimento costituiscono reddito soggetto a tassazione
separata ex art. 17 del TUIR
CEDOLARE SECCA – Le disposizioni sono applicabili al regime speciale
(Circolare 26 del 1/6/2011)
74
Immobili Inagibili
•
REDDITO IMPONIBILE
E’ costituito, di norma, dalla rendita catastale attribuita in seguito alla
procedura di inagibilità o, in difetto, dalla rendita presunta
•
PROCEDURA
E’ attivabile una procedura catastale da parte del contribuente, da attivare
entro il 31/1 i ogni anno e valida per gli anni successivi, al fine di far
riconoscere la mancanza dei requisiti intrinseci che determinano l’ordinaria
classificazione dell’immobile
Costituiscono requisito:
il degrado fisico (immobili diroccati o fatiscenti)
L’obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica (non superabile con
interventi di manutenzione)
NOTA: In assenza della procedura catastale di inagibilità, l’immobile è tassato
ordinariamente
75
Immobili di Interesse Storico e/o Artistico
•
REDDITO IMPONIBILE
E’ costituito, di norma, dalla rendita catastale ordinaria, rivalutata del 5% e
ridotta forfetariamente del 50%
L 22/2012 – Risoluzione 114/E del 31.12.2012
IMMOBILI LOCATI
E’ imponibile il maggiore tra i seguenti importi:
- Canone di locazione (abbattuto del 35%)
- Rendita catastale specifica
CEDOLARE SECCA
E’ applicabile in caso di immobili di interesse storico.
Il reddito imponibile è attribuito con i criteri ordinari del regime speciale
76
Casi particolari
•
RENDITA NON ATTRIBUITA
Il reddito delle unità immobiliari non ancora iscritte nel catasto fabbricati è
determinato su base presunta, in maniera comparativa con quello delle unità
similari regolarmente accatastate
•
RENDITA INADEGUATA
Il reddito delle unità immobiliari iscritte in catasto con rendita obsoleta è
determinato su base presunta, in maniera comparativa con quello delle unità
similari regolarmente accatastate
•
NUOVI FABBRICATI
Il reddito delle unità immobiliari di nuova costruzione deve essere dichiarato
dal momento in cui l’immobile è divenuto atto all’uso cui è destinato, o è stato
comunque utilizzato dal proprietario
77
Esempio 1 – Abitazione e pertinenza
•
ABITAZIONE - Non ha scontato IMU
Rendita € 800,00
Rivalutazione:
R x 1,05 = € 840,00
possesso 365 giorni – percentuale 100%
Comune: Castel Goffredo
•
PERTINENZA – Non ha scontato IMU
Rendita € 140,00
Rivalutazione:
R x 1,05 = € 147,00
possesso 365 giorni – percentuale 100%
Comune: Castel Goffredo
78
Esempio 1 – Abitazione e pertinenza
RB 1
Colonna 1 - € 800,00
Colonna 2 – Utilizzo 1
Colonna 3 – Giorni 365
Colonna 4 - percentuale 100%
Colonna 9 – Codice Comune C118730/3
Colonna 18 – Ab Principale No IMU € 840,00 (R imponibile)
RB 2
Colonna 1 - € 140,00
Colonna 2 – Utilizzo 5
Colonna 3 – Giorni 365
Colonna 4 - percentuale 100%
Colonna 9 – Codice Comune C118
Colonna 18 – Ab Principale No IMU € 147,00 (R imponibile)
RN 1
Colonna 1 - € 987,00 (per agevolazioni fiscali)
Colonna 5 - € 987,00 (imponibile)
RN 2
Colonna 1 - € 987,00 (deduzione ab principale)
79
Esempio 2 – Immobile Locato
•
ABITAZIONE
Rendita € 600,00
Rivalutazione:
R x 1,05 = € 630,00
possesso 365 giorni – percentuale 100%
Comune: Castel Goffredo
Canone € 10.000,00
RB 1
Colonna 1 - € 600,00
Colonna 2 – Utilizzo 3
Colonna 3 – Giorni 365
Colonna 4 - percentuale 100%
Colonna 5 – Codice 1 (canone libero)
Colonna 6 - Canone imponibile € 9.500,00 (95% annuo)
Colonna 9 – Codice Comune C118
Colonna 10 – IMU dovuta 2013
Colonna 13 - € 9.500,00 (imponibile tassazione ordinaria)
80
Esempio 3 – Immobile Locato
•
ABITAZIONE
Rendita € 600,00
Rivalutazione:
R x 1,05 = € 630,00
possesso 365 giorni – percentuale 100%
Comune: Castel Goffredo
Canone € 10.000,00
RB 1
Colonna 1 - € 600,00
Colonna 2 – Utilizzo 3
Colonna 3 – Giorni 365
Colonna 4 - percentuale 100%
Colonna 5 – Codice 3 (cedolare secca)
Colonna 6 - Canone imponibile € 9.500,00 (95% annuo)
Colonna 9 – Codice Comune C118
Colonna 10 – IMU dovuta 2013
Colonna 14 - € 10.000,00 (imponibile cedolare secca)
81
SPESE SANITARIE
82
Tipologie di oneri per cui è fruibile la detrazione del 19%,
previa diminuzione della franchigia pari a euro 129,11
– spese sanitarie sostenute dal contribuente per conto proprio o di
familiari ex art. 433 C.C. fiscalmente a carico;
– spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla spesa
sanitaria pubblica, sostenute per familiari non fiscalmente a carico;
– spese sanitarie per portatori di handicap;
– spese per veicoli destinati a portatori di handicap;
– spese per acquisto di cani guida per non vedenti.
83
SPESE SANITARIE FAMILIARI NON A CARICO
Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse di familiari non fiscalmente a carico,
spese riferite a patologie esenti dalla partecipazione alla spesa pubblica, per le quali
le relative detrazioni di legge non hanno trovato capienza nell’imposta dovuta da
questi ultimi.
Limite di spesa: € 6.197,48
INDIVIDUAZIONE PATOLOGIE ESENTI:
L’individuazione delle patologie esenti dalla partecipazione alla spesa sanitaria
pubblica è effettuata con riferimento esplicito al DM 329/1999 (modificato dal DM
296/2001), contenente le norme specifiche
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA:
L’appartenenza della patologia alle “patologie esenti” deve essere
documentata da apposita certificazione rilasciata dall’ASL – CM 55/2001
84
Casi Particolari
Spese sostenute per contribuente deceduto: CM 122 E del 1.6.1999 (detraibilità
spese in capo all’erede).
Rimborso di danni arrecati da terzi: Non spetta alcuna detrazione con
riferimento alle spese rimborsate nell’anno di imposta da parte del danneggiante o
da altri per suo conto.
Spese sanitarie rimborsate: Non è possibile godere di alcuna detrazione con
riferimento a spese (o a parte di esse) rimborsate da enti o casse aventi fini
assistenziali.
Assicurazioni sanitarie: Si considerano comunque come rimaste a carico del
contribuente, anche se rimborsate, le spese sanitarie afferenti a contributi o premi
assicurativi versati dal contribuente per i quali non spetta la detrazione del 19%
oppure a fronte di assicurazioni sanitarie stipulate o pagate dal sostituto di imposta
con o senza trattenuta a carico del contribuente.
Spese mediche sostenute all’estero: Godono del medesimo trattamento fiscale
riservato a quelle sostenute sul territorio nazionale, purché corredate da traduzione
in lingua italiana a cura del contribuente (se redatta da: spagnolo, inglese,
francese, tedesco) o (giurata) di interprete abilitato (se redatta da altre lingue).
85
COMPILAZIONE Righi RP 1 – RP 2 – RP 3
Franchigia:
Sui righi RP1 ed RP2 opera una franchigia pari a € 129,11, da escludere
dall’importo indicato nel quadro RP
1 Riduzione pari a € 129,11 dell’importo da esporre al rigo RP1 colonna 2
2 In caso l’importo da indicare al rigo RP1 colonna 2 sia inferiore alla franchigia,
ridurre l’importo da indicare al rigo RP2 della quota rimanente della stessa
In caso la somma degli importi indicati al rigo RP1 colonna 2 e RP2 sia
3 inferiore alla franchigia, ridurre l’importo di RP1 colonna 1 della quota residua
della stessa
86
ESEMPI DI COMPILAZIONE
1) Spese sanitarie da collocare a RP1 colonna 1 € 90,00, a RP1 colonna 2 €
110,00, RP2 € 180,00, per un totale di € 380,00
Applicazione della franchigia di € 129,11
UNICO:
RP1 colonna 1:
RP2:
€ 90,00
€ 160,89 – arrotondato a € 161,00
2) Spese sanitarie da collocare a RP1 colonna 1 € 190,00, a RP1 colonna 2
€ 55,00, RP2 zero, per un totale di € 245,00
Applicazione della franchigia di € 129,11
UNICO:
RP1 colonna 1:
€ 115,89 – arrotondato a € 116,00
87
ESEMPI DI COMPILAZIONE
1) Spese sanitarie sig. Verdi: € 10.000,00 (RP1) + € 3.000,00 (RP2) + €
2.400,00 (RP3) – Totale €15.400,00 (al netto della franchigia)
Totale Spese al lordo della franchigia: € 15.400,00 + € 129,11 = € 15.529,11
UNICO:
RP1:
€
10.000,00 (10.129,11 – 129,11)
RP2:
€
3.000,00
RP3:
€
2.400,00
Superando il limite di € 15.493,71 al lordo della franchigia, il sig. Verdi
può optare per la rateazione delle spese in 4 rate (€ 15.400,00 / 4 = €
3.850,00)
88
ESEMPI DI COMPILAZIONE
2) Versati contributi FASI per € 6.000,00 (€ 3.615,20 non imponibili, vedi
RM 78/2004), imponibili per € 2.384,80. Spese sanitarie (RP1) pari a €
5.000,00 rimborsate dal FASI per € 3.000,00.
Percentuale contributo tassabile “D”: (FASI imponibile / contributi) x 100
(€ 2.384,80 / € 6.000,00) x 100 = 39,75%
Quota di spesa detraibile:
Spese rimborsate x “D”
€ 3.000,00 x 0,3975 = € 1.192,50
Importo detraibile UNICO:
Spese non rimborsate + Quota detraibile - franchigia
€ 3.063,39 = € 2.000,00 + € 1.192,50 – € 129,11
UNICO:
RP1 Colonna 2: € 3.063,00 (arrotondato)
89
INTERESSI PASSIVI SU MUTUI
90
Oneri per cui è fruibile la detrazione del 19%
– Interessi per Mutui Ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale
– Interessi per Mutui Ipotecari per l’acquisto di altri immobili
– Interessi per Mutui contratti nel 1997 per recupero edilizio
– Interessi per Mutui Ipotecari per la costruzione dell’abitazione principale
– Interessi per prestiti e mutui agrari
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DETERMINAZIONE IMPORTO DETRAIBILE
Percentuale di Detraibilità
Coefficiente di detraibilità “D” dato dal rapporto:
D = Costo acquisto immobile + oneri accessori (acquisto e mutuo)
Capitale preso a mutuo
Interessi passivi detraibili:
D x (Interessi passivi sostenuti + oneri accessori mutuo)
Metodologia:
Il risultato dovrà essere confrontato con i limiti previsti per la singola
tipologia di mutuo
Mutui per ristrutturazione (anno 1997) e per costruzione:
Interessi da commisurare al rapporto tra il capitale preso a mutuo e
le spese effettivamente sostenute a consuntivo.
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DETERMINAZIONE IMPORTO DETRAIBILE
Costo di Acquisto dell’Immobile
Documentazione necessaria:
-Rogito Notarile con evidenza del costo sostenuto per l’acquisto
Oneri Accessori all’acquisto – C 26/2005 e RM 128/2005
Documentazione necessaria:
-Fattura Notaio relativa al costo dell’atto di acquisto
-Imposte indirette
- Fattura relativa ai costi di mediazione immobiliare
Capitale preso a Mutuo
Documentazione necessaria:
-Contratto di Mutuo con evidenza del capitale e della
garanzia ipotecaria
Oneri Accessori al contratto di mutuo – C 15/2005
Documentazione necessaria:
-Fattura Notaio relativa al costo del contratto di mutuo
-Commissioni bancarie, spese di istruttoria e perizia
- Oneri fiscali ed eventuali variazioni di cambio
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ESEMPI
Acquisto abitazione principale.
- Costo Immobile € 200.000,00
Spese Notarili € 2.500,00, Spese Intermediazione € 3.000,00
- Importo Mutuo € 300.000,00
Interessi 2007 € 2.500,00, Imposte € 200,00, Spese Notarili € 1.000,00
Coefficiente di detraibilità “D”:
(Costo Immobile + Oneri Accessori) / Importo Mutuo
(€ 200.000,00 + € 5.500,00) / € 300.000,00 = 0,685
Interessi detraibili:
“D” x (Interessi 2007 + Oneri Accessori)
0,685 x (€ 2.500,00 + € 1.200,00) = € 2.534,50
UNICO:
Poiché l’importo detraibile è inferiore al limite previsto (€ 4.000,00),
l’importo sarà interamente detraibile)
RP7: € 2.535,00 (arrotondato)
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI
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Oneri deducibili dal reddito complessivo
Sono i contributi previdenziali ed assistenziali come definiti dall’art. 10 c. 1
lett. e) del TUIR versati in conto proprio o per conto di familiari fiscalmente a
carico:
-
Obbligatoriamente – in base a disposizioni di legge.
-
Facoltativamente – alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di
appartenenza.
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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI
Il contribuente che ha sostenuto, nell’interesse proprio o di familiari fiscalmente a
carico, spese riferite a contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori o facoltativi
(alla propria forma pensionistica).
Limite di spesa: Nessun Limite
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Contributi Compresi ed Esclusi
COMPRESI
Contributi Versati al “fondo casalinghe”
Contributi versati al SSN con il premio di assicurazione relativo a polizze RC
veicoli, per la parte che eccede euro 40,00
Contributi versati a titolo di assicurazione obbligatoria INAIL per gli infortuni
domestici: Circolare n. 48 del 7.6.2002
Contributi agricoli unificati alla gestione ex SCAU: E’ esclusa la quota riferita ai
lavoratori dipendenti – CM n. 137/E del 15.5.1997
Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni dell’imprenditore agricolo:
Circolare n. 15/2005 (punto 9)
ESCLUSI
Contributi previdenziali obbligatori o facoltativi ex art. 44 Finanziaria 2003:
Sono esclusi a causa della loro natura, volta ad abolire il divieto di cumulo tra
pensione di anzianità ed attività di lavoro – Circolare 24 (punto 7) del 10.6.2004
98
ESEMPI DI COMPILAZIONE
1) Versamento contributi volontari INPS € 2.012,33. Versamento
Contributi previdenziali facoltativi INPS ex art. 44 Finanziaria 2003 €
1.500,00
Importi detraibili:
Contributi volontari -
€ 2.012,33
Contributi Art. 44 -
€
TOTALE
€ 2.012,33
0,00
Poiché i contributi volontari INPS risultano interamente deducibili senza
limite di spesa, la somma da riportare al Rigo RP21, colonna 2, sarà pari
all’arrotondamento di quella versata
UNICO:
RP21, colonna 2:
€ 2.012,00
99
INTERVENTI DI
RISTRUTTURAZIONE E
RISPARMIO ENERGETICO
100
ESEMPI DI COMPILAZIONE
Spese di ristrutturazione di una abitazione sostenute nel mese di settembre 2012
per euro 65.400,00, detrazione spettante al 50% (limite massimo di spesa euro
96.000,00).
UNICO:
Quadro RP41 - sezione III A
colonna 1: anno sostenimento 2012
colonna 2: codice 3 (spese sostenute dal 26/06/2012)
colonna 8: 2, numero rata
colonna 9: euro 3.270,00 (1/10 di euro 32.700,00)
colonna 10: 1, numero progressivo dell’immobile oggetto di intervento
Quadro RP51 – sezione III B
Colonna 1: 1, numero progressivo immobile oggetto di intervento
Colonna 3: C118, codice catastale comune
Colonna 4: U, catasto edilizio urbano
Colonna 5: 1, sezione urbana
Colonna 6: 55, foglio
Colonna 7: 301, particella
Colonna 8: 1, subalterno
101
ESEMPI DI COMPILAZIONE
Spese per sostituzione finestre (inclusi infissi), rientranti negli interventi per il
risparmio energetico (intervento sull’involucro degli edifici c. 345), di una
abitazione sostenute nel mese di maggio 2012 per euro 16.500,00,
detrazione spettante al 55% (limite massimo di spesa euro 109.091,00).
UNICO:
Quadro RP61 - sezione IV
colonna 1: codice 2, intervento sull’involucro di edifici
colonna 2: anno sostenimento 2012
colonna 3: nessuna compilazione (intervento precedente, concluso)
colonna 4: nessuna compilazione
colonna 5: nessuna compilazione
colonna 6: 10, numero rate della rateizzazione
colonna 7: 2, numero rata
colonna 8: euro 16.500, spesa totale
colonna 9: euro 1.650,00, importo rata (1/10 di euro 16.500,00)
102
ALCUNI CASI PARTICOLARI
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Redditi da Eredi e Legatari
PRINCIPI GENERALI
•
Sono da indicare i redditi imponibili percepiti da eredi e legatari,
compresi i dividendi da società estera (D.Lgs 247/2005) in seguito al
decesso dell’avente diritto, fata esclusione per i ratei di pensione e
stipendio, i TFR, gli emolumenti arretrati
DATI RILEVANTI – Redditi/Ritenute
COMPILAZIONE: RM Sez IV – Righi RM 10 – RM 11
Colonna 1 – Apertura successione (Anno) – per calcolo aliquota
Colonna 2 – Reddito imponibile (al lordo dell’imposta di successione)
Colonna 3 - Imposta successioni
Colonna 4 – Ritenute inerenti
Colonna 5 - Eventuale opzione per tassazione ordinaria (Art. 17 TUIR)
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Esempi di Compilazione
•
Utili da partecipazione qualificata SRL italiana, di spettanza di socio
deceduto – Utile 2012 € 10.000,00 – Dichiarante Rossi (Erede)
Dati Quadro “RM”
RM 10 col 1 - 2012 (anno apertura successione)
RM 10 col 2 – 4.972,00 imponibile (49,72% reddito lordo)
RM 10 col 3 – 0,00 Imposta successione
RM 10 col 4 – 0,00 Nessuna ritenuta
RM 10 col 5 – Nessuna opzione (Non è possibile tassazione ordinaria)
RN
Non concorre alla liquidazione complessiva – ex art. 17 TUIR
105
1) Quesito: A seguito della morte di mia madre, sono ora proprietaria al 100% di un
appartamento mia abitazione principale che è stato ristrutturato nel 2005. Sia io che
mia madre abbiamo presentato la pratica per il 36%. Entrambe abbiamo beneficiato
ciascuna del 36%, per 8 anni sull'importo massimo concesso di 77.468.53 euro. Dal
2013, avendo io unica figlia, ereditato il 50% dell'immobile caduto in successione,
posso detrarre le restanti quote del 36% di 77.468,53 per la parte di mia madre? La
normativa concedeva un importo massimo di 77.468,53 per ciascun immobile. Io
recupero già il 36% di 77.468,53 sul mio 50%, posso recuperare il 36% di 77.468,53
sul 50% di mia madre, considerando che si tratta dello stesso immobile?
I benefici fiscali di cui alla L 449/1997 sono trasferibili "mortis causa" limitatamente alle
quote dell0'avente diritto deceduto, a partire dall'anno di imposta in cui si è aperta la
successione. Ciò a patto che l'erede che intende fruire del trasferimento del beneficio
risulti detentore dell'immobile ed indipendentemente dal fatto che il de cuius abbia o no
goduto del beneficio per le rate pregresse (Circolari interpretative n. 24/2004 e n.
95/2000).
I limiti di detraibilità riferiti al tetto massimo per immobile, vigenti nel periodo di imposta in
cui si è goduto della 1 rata, rimangono fissi.
Quindi nel caso proposto è possibile godere da parte dell'erede detentore dell'immobile
del beneficio relativo al 50% della madre, nel limite massimo di € 77.469 dato che si tratta
del medesimo immobile.
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2) Ci si presenta questo caso: Successione Ereditaria 25/5/2012. Il 30/4/2013
alcuni eredi rinunciano all'eredità art. 519 c.c. con atto notarile non essendo in
possesso dei beni immobili ereditati. No dichiarazione o si per il periodo sino al
31/12/2012?
Nessun 730 per il periodo intercorso tra l'apertura della successione e la rinuncia
all'eredità ex art. 519 CC. Infatti, ai sensi dell'art. 521 CC, chi rinuncia all'eredità è
considerato "come se non vi fosse mai stato chiamato".La rinuncia ha quindi effetti
retroattivi, salvo gli eventuali casi di impugnazione dei creditori (Art. 524 CC)
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Arrivederci ai prossimi incontri:
Special operativo di VideoFisco – 2 luglio 2014
Pratiche societarie e camerali
VideoFisco – 18 settembre 2014
Le principali novità fiscali dell'estate;
Responsabilità amministrativa ed antiriciclaggio
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