PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e
della realizzazione dei lavori “di ricostruzione delle infrastrutture
nell’ambito urbano del “centro storico” della città di L’Aquila” – Secondo
Stralcio
art. 53, comma 2, lettera c) del d.lgs. n. 163/2006
LOTTO N. 1
“Zona A – Quarto San Pietro”
LOTTO N. 2
“Zona B – Quarto S. Giovanni - S. Marciano”
LOTTO N. 3
“Zona C - Quarto S. Giorgio – Villa
Comunale”
LOTTO N. 4
“Asse viario Via Strinella”
LOTTO N. 5
“Asse viario Viale Croce Rossa”
CIG: 561380419D – CUP: B16H14000000001
CIG: 56138664C6 – CUP: B16H14000010001
CIG: 561390769B – CUP: B16H14000020001
CIG: 561399600F – CUP: B16H14000030001
CIG: 5614023655 – CUP: B16H14000040001
PUBBLICAZIONE CHIARIMENTI
Chiarimenti pubblicati in data 17.03.2014
Quesito n. 1
“Un’impresa X partecipa ai soli lotti 1-2-3 indicando un progettista il quale partecipa altresì anche con altra
impresa Y ma per i lotti 4-5 (ovviamente l’impresa X parteciperà solo per i lotti 1-2-3 e l’impresa Y solo per i
lotti 4-5). Si ritiene possibile l’indicazione dello stesso progettista da parte delle due imprese ma per lotti differenti
ritenendo così soddisfatto quanto previsto all’art. 9.5 ultimo capoverso del disciplinare di gara?”
Chiarimento n. 1
Si, è possibile l’indicazione dello stesso progettista da parte di due imprese che presentino offerta
per lotti differenti, in quanto il divieto di cui all’ultimo capoverso dell’art. 9.5 del disciplinare di
gara è riferito a due “Concorrenti” che, in quanto tali, partecipino al medesimo lotto.
Resta, comunque, fermo quanto previsto nel “Nota bene” a pag. 17 del disciplinare in ordine al
divieto di risultare aggiudicatario di più lotti. Pertanto, come indicato all’art. 10 ultimo capoverso
1
del disciplinare, è opportuno “che ciascun soggetto interessato a prendere parte alla procedura valuti
preventivamente, a fini della scelta dei soggetti con cui eventualmente partecipare in forma raggruppata, consorziata,
ecc.., se ed eventualmente con che forma giuridica gli stessi partecipino ad altri lotti.”
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Quesito n. 2
“La ns. Impresa è in possesso delle seguenti categorie:
-
OG 6 classifica V
-
OG 10 classifica VII
-
OG 3 classifica I
Possiamo partecipare senza costituire ATI per le categorie scorporabili/subappaltabili
Inoltre, vorremmo sapere le date per intervenire al sopralluogo dei lavori”.
Chiarimento n. 2
La partecipazione alla procedura potrà avvenire secondo quanto indicato all’art. 13.1 del
disciplinare di gara che, nel rispetto della normativa vigente, indica le possibili modalità di
partecipazione.
Come indicato all’art. 27, comma 4, del disciplinare, la data di effettuazione del sopralluogo sarà
comunicata con almeno quattro giorni di anticipo a ciascun operatore economico che abbia
presentato apposita richiesta scritta.
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Quesito n. 3
“In riferimento alla gara in oggetto e relativamente al lotto n. 1, chiediamo se la scrivente impresa qualificata con
SOA in categoria OG6 classifica V e OG3 classifica III, può partecipare in RTI con altra impresa qualificata
con SOA in categoria OG6 classifica V e OG3 classifica III.
Le imprese citate intendono partecipare in RTI dichiarando il subappalto del 30% della categoria OG3 e del
100% delle categorie scorporabili OG10 e OS19, in tal caso gli importi delle categorie subappaltate sarebbero
coperti dalla qualifica nella categoria prevalente OG6?”
Chiarimento n. 3
La partecipazione alla procedura potrà avvenire secondo quanto indicato all’art. 13.1 del
disciplinare di gara che, nel rispetto della normativa vigente, indica le possibili modalità di
partecipazione.
Con riguardo alla seconda parte del quesito, si rinvia al contenuto del terzo trattino dell’art. 13.1
del disciplinare di gara.
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Quesito n. 4
2
“L’impresa possiede le categorie OG6 IV ed OG3 V, in base ai requisiti richiesti al punto 13.1 pag. 14 del
disciplinare, che prescrive “i concorrenti devono essere qualificati nella categoria prevalente e solo in una o più delle
categorie scorporabili relative al lotto per il quale intende presentare offerta. In tale ipotesi, i requisiti relativi alle
categorie scorporabili non posseduti dal concorrente devono essere da questo posseduti con riferimento alla categoria
prevalente”, potrebbe partecipare la sola ai lotti n. 4 e 5?”
Chiarimento n. 4
La partecipazione alla procedura potrà avvenire secondo quanto indicato all’art. 13.1 del
disciplinare di gara che, nel rispetto della normativa vigente, indica le possibili modalità di
partecipazione.
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Quesito n. 5
“La scrivente …, in riferimento alla procedura di affidamento specificata in oggetto, chiede il seguente chiarimento:
nel disciplinare di gara (pag. 14) è specificato che possono partecipare “i concorrenti in possesso della categoria
prevalente OG6 per la classifica corrispondente dell’ammontare complessivo dei lavori di cui al lotto che si intende
presentare offerta.
Essendo questa società in possesso dell’attestazione SOA per la categoria prevalente OG6 classifica VI e categoria
OG3 classifica VI si intende che può partecipare ai lotti n. 2-3-4-5.
Per quanto riguarda il lotto n. 1 ammontare complessivo dei lavori pari a euro 11.263.369,20 avvalendosi
dell’art. 61 comma II del dpr 207 (incremento di un quinto) può partecipare?”
Chiarimento n. 5
Si veda chiarimento n. 4.
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Quesito n. 6
“Il bando richiede categoria prevalente OG 6 e categorie OG 3 – OG 10 – OS 19 (scorporabili –
subappaltabili).
Vorremmo sapere se la nostra società classificata con la categoria OG 6 classifica VIII può partecipare alla gara
come impresa singola e subappaltare le altre categorie per l’intero importo”
Chiarimento n. 6
Si rinvia al contenuto del primo trattino dell’art. 13.1 del disciplinare di gara.
L’Aquila, 17 marzo 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 31 marzo 2014
Quesito n. 7
“In riferimento al punto 13.2 del disciplinare di gara per la progettazione dei lotti nn. 4 e 5, si chiede di esplicitare
i requisiti che debbono possedere i progettisti esterni indicati o associati”
Chiarimento n. 7
Per la partecipazione ai lotti nn. 4 e 5 non sono previsti particolari “requisiti speciali per la
progettazione”, in quanto per tali lotti l’importo posto a base di gara per l’attività di progettazione è
inferiore a 100.000,00 (centomila) euro.
Pertanto, come previsto dal disciplinare di gara, ai fini della partecipazione ai lotti nn. 4 e 5, i
concorrenti devono, alternativamente:
- essere in possesso di attestazione SOA anche per le attività di progettazione;
- indicare o associare quale progettista uno dei soggetti elencati all’art. 90, comma 1, lettere d),
e), f), f-bis), g) e h) del d.lgs. n. 163/2006.
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Quesito n. 8
“Nell’avviso di gara viene esplicato che l’appalto ha per oggetto:
- la predisposizione da parte dell’aggiudicatario della progettazione esecutiva previa acquisizione di tutti i pareri di
legge sulla base del progetto definitivo predisposto ai fini della partecipazione alla gara.
Quindi si intende che il progetto definitivo non ha acquisito ad oggi i pareri in una conferenza di servizi?
Ma è onere dei progettisti acquisire tali autorizzazioni o si tratta solo di attendere che vengano acquisiti i pareri?
Quali sono le autorizzazioni in questione?”
Chiarimento n. 8
Come indicato nel disciplinare, il progetto definitivo dovrà essere predisposto dai concorrenti ai
fini della partecipazione alla gara e, pertanto, con riferimento allo stesso non possono ancora
essere stati acquisiti pareri o autorizzazioni.
Per il resto, si rinvia a quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente.
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Quesito n. 9
“Nell’ATI l’impresa capogruppo deve avere oltre la categoria prevalente anche le scorporabili? Può subappaltare le
scorporabili o no?”
Chiarimento n. 9
4
Ai sensi dell’art. 13.1, primo trattino, del disciplinare, non è necessario che la capogruppo
possieda anche le categorie scorporabili, fermo restando il rispetto di quanto previsto dal
disciplinare di gara e dalla disciplina vigente in tema di raggruppamenti temporanei di imprese.
Come indicato nelle tabelle di cui all’art. 6 del disciplinare di gara, le categorie scorporabili sono
subappaltabili.
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Quesito n. 10
“Nell’ATI se l’impresa capogruppo possiede la qualità possono le altre associate non possederla?”
Chiarimento n. 10
Premesso che il possesso della certificazione di qualità è legato all’attestazione SOA richiesta ai
fini della partecipazione alla gara, si segnala che, ai sensi dell’art. 92, comma 8, del d.P.R. n.
207/2010 “le imprese qualificate nella I e nella II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1,
della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti
per i quali sia richiesta al concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori”.
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Quesito n. 11
“Ai fini della partecipazione ai lotti n. 4 e 5 quali sono i requisiti minimi che devono possedere i progettisti”
Chiarimento n. 11
Si veda chiarimento n. 7.
L’Aquila, 31 marzo 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
Chiarimenti pubblicati in data 10 aprile 2014
Quesito n. 12
“Con riferimento ai requisiti del progettista indicato, così come previsto dal disciplinare di gara, si richiede quanto
segue:
Tra le opere oggetto di progettazione di gara, ricadono i cunicoli intelligenti atti a ospitare i sottoservizi. Nella
fattispecie per i progettisti è previsto il possesso di cui alla Classe/categoria IXc. L’AVLP, con riferimento alla
tabella n. 2, allegata alla propria determinazione n. 5 del 27 luglio 2010 annovera le gallerie artificiali nella
Classe/categoria Ig. Si chiede di confermare che il requisito IXc può essere soddisfatto, in alternativa, con il
possesso del requisito Ig, come del resto richiesto nell’attuazione del 1° Stralcio dei lavori”.
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Chiarimento n. 12
Ai sensi del disciplinare di gara, è richiesto il possesso del requisito per la classe/categoria IX c
(cfr. art. 13.2) che, dunque, non può essere sostituito con il possesso del requisito in altre
classi/categorie di progettazione.
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Quesito n. 13
“Con riferimento al paragrafo 13.2 del disciplinare di gara <Requisiti speciali di progettazione>, si chiede se le
prestazioni relative ad attività di collaudo (tecnico-amministrativo, statico o di altra natura) sono annoverabili tra i
servizi di cui all’art. 252 del d.P.R. n. 207/2010 e, quindi, concorrenti al raggiungimento dei requisiti minimi
indicati in detto paragrafo”.
Chiarimento n. 13
L’art. 13.2 del disciplinare di gara si riferisce ai “requisiti speciali di progettazione” e, pertanto, le
prestazioni relative alle attività di collaudo non possono concorrere al raggiungimento dei
requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara.
L’Aquila, 10 aprile 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 14 aprile 2014
Quesito n. 14
Il progetto preliminare a base di gara indica, nelle relazioni illustrative generali, come norma di riferimento e
criterio progettuale, la norma UNI CEI 70029:1998 del 30/09/1998. Tale norma, al capitolo 1 (Scopo e
Campo di Applicazione), vieta espressamente la presenza delle fognature all'interno delle strutture sotterranee
polifunzionali (SSP) se non in casi eccezionali, prescrivendo addirittura l'adozione di sistemi di protezione nei casi
di prossima vicinanza tra SSP e collettori fognari. Testualmente: "La presente Norma non considera la possibile
presenza di reti di fognatura all'interno delle SSP. Le caratteristiche tecniche di tali impianti sono tali da non
consentire, se non in casi particolari, la loro collocazione all'interno delle SSP. Nella progettazione delle strutture
sotterranee polifunzionali, tuttavia, si deve tener conto che la presenza delle fognature nelle vicinanze delle SSP può
richiedere l'adozione di barriere atte ad evitare che perdite di liquami o acque luride possano determinare danni alle
strutture progettate (allagamenti, corrosioni, muffe, ecc.)". Peraltro la stessa Norma viene richiamata anche nelle
6
relazioni tecniche Specifiche aventi per oggetto le reti fognarie. Tuttavia, in totale contraddizione con quanto sopra,
il progetto preliminare prevede le condotte fognarie all'interno delle gallerie (SSP), si vedano le sezioni tipologiche
del progetto preliminare. Si chiedono pertanto delucidazioni in merito a quale criterio seguire al fine di redigere una
progettazione definitiva che sia rispettosa delle aspettative della Stazione Appaltante, delle norme tecniche in
materia di strutture sotterranee polifunzionali e delle più generali norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Chiarimento n. 14
Premesso che:
- il progetto preliminare è la prima rappresentazione dell’idea progettuale e costituisce il primo dei
tre livelli di definizione nella stesura di un progetto;
- esso definisce, tra le altre cose, le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle
esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, i profili e le caratteristiche più
significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni
economiche e della tipologia e categoria dell’intervento senza entrare in dettagli che
caratterizzano le fasi progettuali successive;
- il progetto preliminare posto a base di gara prevede il rispetto della citata norma UNI CEI
70029:1998.
La norma UNI-CEI 70029:1998 non vieta esplicitamente l’inserimento della condotta fognaria in
galleria ma, in una nota a pag. 2, chiarisce che la norma stessa non considera la presenza della
fognatura in quanto “le caratteristiche tecniche di tali impianti (dimensioni, pendenze ecc.) sono
tali da non consentire, se non in casi particolari, la loro collocazione all’interno delle SSP”.
E’ da ritenere, pertanto, che se ricorrono casi particolari, quali ad esempio larghezze stradali che
non consentono la collocazione all’esterno di tali condotte o che le dimensioni, le pendenze ecc.
delle stesse siano compatibili con la presenza in galleria, esse possano esse collocate all’interno,
adottando quegli accorgimenti necessari a evitare danni alle strutture progettate (allagamenti,
corrosioni, muffe, ecc.).
L’Aquila, 14 aprile 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
Chiarimenti al 28 aprile 2014
Quesito n. 15
“In relazione alla “Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione di lavori”
di ricostruzione delle Infrastrutture nell'ambito urbano del “Centro storico” della città di L'Aquila” – Secondo
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Stralcio” si chiede conferma che, in merito ai requisiti richiesti all'art. 13.2.B e 13.2.C del disciplinare di gara, in
quanto servizi di cui all'art. 252 d. P. R. 207/2010, siano da considerarsi valide anche le prestazioni di sola
Direzione Lavori o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”.
Chiarimento n. 15
L’art. 13.2 del disciplinare di gara si riferisce ai “requisiti speciali di progettazione” e, pertanto, le
prestazioni relative alle attività di sola direzione lavori o di solo coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione e/o esecuzione non possono concorrere al raggiungimento dei requisiti
minimi richiesti dal disciplinare di gara.
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Quesito n. 16
“A) Versando la somma di euro 100,00 sull'IBAN indicato, si può avere la copia del progetto preliminare, di
tutti e 5 i lotti?
B) Può la nostra società partecipare a tutti e 5 i lotti, qualificandosi per il primo lotto a mezzo avvalimento ed
indicando un progettista qualificato?
C) Il sopralluogo può essere effettuato da un delegato munito di procura notarile? Se si può portare a seguito il
progettista che verrà indicato in sede di gara”.
Chiarimento n. 16
A) Come indicato all’art. 27, c. 7, del disciplinare, “la quota di € 100 si riferisce alla copia del progetto
preliminare di ogni singolo lotto”.
B) Si rimanda al contenuto degli artt. 10, comma 3, 25 e 9, comma 5, del disciplinare di gara.
C) Come indicato all’art. 27, c. 3, del disciplinare, “il sopralluogo deve essere effettuato da un
rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA o da
attestazione SOA; può essere fatto anche da soggetto diverso purché dipendente dell’operatore economico concorrente
e solo se munito di atto di delega scritto”. Fermo quanto sopra, il soggetto che eseguirà il sopralluogo
potrà portarsi a seguito il progettista che verrà indicato in sede di gara. In tal caso, al momento
della richiesta di sopralluogo sarà necessario comunicare i nominativi dei progettisti che vi
prenderanno parte.
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Quesito n. 17
“In merito ai requisiti richiesti all'art. 13.2.B e 13.2.C del disciplinare di gara, in quanto servizi di cui all'art.
252 d. P. R. 207/2010, (si chiede se) siano da considerarsi valide anche le prestazioni di sola Direzione
Lavori o di solo coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”
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Chiarimento n. 17
Si veda il chiarimento n. 15
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Quesito n. 18
“Si chiede la possibilità di partecipare come mandante, nel raggruppamento temporaneo del gruppo di progettazione
indicato, di una società di servizi il cui statuto prevede l'attività di progettazione, visto che l'art. 9 del disciplinare
di gara richiama l'art. 34 del D. lgs 163/2006 e s.m.i. il quale prevede all'art. f bis la possibilità di partecipare
in generale agli “operatori economici”.
Chiarimento n. 18
Ai sensi dell’art. 9, comma 5, del disciplinare di gara, possono far parte del raggruppamento
temporaneo del gruppo di progettazione indicato esclusivamente i soggetti elencati all’art. 90,
comma 1, lettere d), e), f), f-bis) e h) del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. [così come stabilito dall’art. 90,
c. 1, lett. g) d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.].
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Quesito n. 19
“Al punto 13.2 del Disciplinare della gara in oggetto (al primo periodo) è previsto che “ai fini della partecipazione
ai lotti n. 4 e 5 è sufficiente il possesso di attestazione SOA anche per le attività di progettazione. Nel caso in cui
il concorrente non sia munito di attestazione SOA per progettazione ed esecuzione, è possibile ricorrere a un
progettista indicato o associato ai sensi del precedente art. 9, comma 5 del presente disciplinare di gara”.
Considerato che il comma 5 dell'art. 9 dello stesso disciplinare di gara, per i requisiti del progettista ausiliare da
indicare o associare per la progettazione, rinvia allo stesso art. 13; Tenuto conto che nel medesimo art. 13 del
disciplinare sono esplicitati i requisiti speciali richiesti per il progettista solo per i lotti 1,2 e 3; Si chiede quanto
segue: Se per il progettista indicato o associato, di cui all'art. 90 co. 1 lettere d), e), f), fbis) g), h) del D.lgs
163/2006 e s.m.i., non è richiesto altro requisito per la progettazione dei lotti 4 e 5, in conformità a quanto
richiesto, per le imprese qualificate SOA anche per la progettazione, dall'anzidetto punto 13.2”.
Chiarimento n. 19
Si veda il chiarimento n. 7
L’Aquila, 28 aprile 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti al 9 maggio 2014
Quesito n. 20
“Si chiede: se il “progettista” è un costituendo RTP, il giovane professionista può essere un Architetto?”.
Chiarimento n. 20
Il giovane professionista deve essere abilitato, secondo la corrispondente disciplina specialistica, a
sottoscrivere gli elaborati progettuali.
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Quesito n. 21
A. “In caso di partecipazione alla gara come raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, in
relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 37, comma 5, del Codice tra i diversi operatori economici, la
presa visione degli elaborati ed il ritiro di copia del progetto preliminare su supporto informatico al costo di 100 € a
lotto può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati e quindi anche solo da parte
dell’impresa mandante?”.
B. “Volendo lo scrivente indicare per la realizzazione del progetto definitivo un costituendo Raggruppamento
Temporaneo di Progettisti che ha come mandante un geologo che firmi la relazione geologica chiede se i requisiti del
mandante geologo riguardano solo l’iscrizione albo geologi + p. iva + laurea in geologia (quindi no fatturato, no
organico medio, no requisiti categorie e classifiche di progettazione).
Chiarimento n. 21
A. Si, può essere effettuato da uno qualsiasi degli operatori economici raggruppati, ferma
restando la necessità di presentare le dichiarazioni richieste dall’art. 21 del disciplinare di gara.
B. Come indicato all’art. 9, comma 9, del disciplinare:
“In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti ….
Fatti salvi i suddetti limiti minimi riguardanti il Progettista Capogruppo, per il resto i requisiti di cui all’art. 13.2
possono essere liberamente ripartiti all'interno del raggruppamento temporaneo di Progettisti, con le seguenti
precisazioni:
- i servizi di cui all’art. 13.2.C (c.d. "servizi di punta") non possono essere frazionati;
- il raggruppamento di Progettisti, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti previsti”.
Pertanto, è possibile, ai fini della predisposizione della relazione geologica, indicare un geologo
quale mandante del raggruppamento temporaneo di progettisti: (i) fatti salvi i requisiti minimi che
devono, in ogni caso, essere posseduti dal progettista Capogruppo; (ii) e fermo restando che “il
raggruppamento di Progettisti, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti previsti”.
L’Aquila, 9 maggio 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti al 19 maggio 2014
Quesito n. 22
“Considerato che una Società ha effettuato il sopralluogo dichiarando la partecipazione come impresa singola; visto
che dopo la data di svolgimento del sopralluogo la suindicata Società ha deciso di partecipare in ATI con la
scrivente associandola in qualità di mandante, si chiede se l’attestato di presa visione è tutt’ora valido oppure
occorre effettuare un nuovo sopralluogo …?”
Chiarimento n. 22
In considerazione di quanto disposto dall’art. 27, comma 5, del disciplinare di gara, secondo il
quale in caso di RTI “il sopralluogo può essere effettuato a cura di uno qualsiasi degli operatori economici
raggruppati”, non è necessario effettuare un nuovo sopralluogo.
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Quesito n. 23
“Con la presente sono a chiedere se ai sensi dell’art. 5 del disciplinare di gara è previsto l’avvalimento dei requisiti
professionali ossia la possibilità di soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti progettuali necessari per
partecipare alla procedura facendo affidamento sulle capacità di altri soggetti e ciò indipendentemente dai legami
sussistenti con questi ultimi”.
Chiarimento n. 23
Come previsto dagli artt. 21.2, let. c.c.), e 25 del disciplinare di gara è ammesso il ricorso
all’istituto dell’avvalimento, ai sensi e nei limiti stabiliti dalla disciplina vigente (v. in particolare,
art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 e art. 88 del d.P.R. n. 207/2010).
L’Aquila, 19 maggio 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
Chiarimenti al 3 giugno 2014
Quesito n. 24
Per la progettazione del lotto 5 Croce Rossa occorrono i seguenti dati:
a. numero utenze rete idrica;
b. numero utenze rete fognante con relativi abitanti serviti, B.U.S. alle varie sezioni dell'ovoidale. Portate
minima massima nera, portate minima massima bianca e rapporto di diluizione per dimensionamento
scolmatore;
11
c.
Portata min- max tubo f 1000 a valle innesto f 600 nere;
d. Portata max scatolare 2000x2000 a valle innesto f 1500 bianche;
e. Rapporto di ripartizione per ripartitore acque nere Ponte Rasarolo;
f.
Quote di scorrimento dei tre collettori esistenti a Ponte Rasarolo;
g. Quota di scorrimento ovoidale a incrocio Viale Alcide De Gasperi.
2. Per ciò che riguarda Viale della Croce Rossa, viene detto che:
•
La rete fognaria esistente funziona correttamente dal punto di vista idraulico,
•
le sezioni riportate in progetto sono da intendersi come “minime”,
•
tale tratto di rete deve essere verificato in sede di progettazione definitiva. Per soddisfare
al meglio quanto richiesto nella relazione tecnica ci devono essere forniti i dati riportati al punto 1.
3. Per quanto riguarda i lotti n. 4 e 5 sono state riscontrate incongruenze dal punto di vista economico, in
particolare tra il preventivo di spesa, il quadro economico riportato sul capitolato e le deduzioni dal progetto:
•
sul preventivo di spesa è riportato un importo relativo alla pubblica illuminazione che non è presente invece
sul quadro economico del capitolato, inoltre dalle tavole progettuali sevince che tali tratti non sono
interessati dai Lavori della pubblica illuminazione.
A cosa si riferiscono tali importi?
4. Per ciò che concerne il lotto n. 4 l‘importo riportato sul capitolato alla voce "fornitura e posa in opera di rete
fognaria” è da intendersi come ripristino della rete fognaria esistente nel caso di interferenza con il cunicolo dei
sottoservizi ?
Chiarimento n. 24
In relazione alle prime due osservazioni si ritiene che tutte le notizie richieste siano configurabili
come dati progettuali riscontrabili sul territorio interessato sulla base di ricerche, analisi, sondaggi,
misurazioni che il progettista è tenuto ad eseguire. Per omogeneità e comparabilità dei risultati la
stazione appaltante ha fornito la “legge di pioggia” sulla base della quale ha effettuato le verifiche
proposte e sulla base della quale il concorrente potrà effettuare le proprie. In relazione
all’osservazione n. 3, premesso che il DPR n. 207/2010 all’art. 17 comma 1 lett. g) prevede per il
progetto preliminare, quale quello posto a base di gara, la presenza di un “calcolo sommario della
spesa” effettuato anche applicando parametri desunti da interventi similari realizzati, le opere da
realizzare sono desumibili dalla documentazione progettuale a base di gara. E’ chiaro che
intervenendo in luoghi già urbanizzati, caratterizzati dalla presenza caotica nel sottosuolo dei vari
12
sottoservizi, è molto probabile che risulti necessario effettuare ripristini di sottoservizi non
danneggiati dal sisma ma particolarmente interferenti con le opere oggetto di intervento. Quanto
appena detto vale anche come chiarimento per il quesito riportato al punto 4.
L’Aquila, 3 giugno 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
Chiarimenti pubblicati in data 16 giugno 2014
Quesito n. 25
A. “Visto il chiarimento n. 23 del 19 maggio 2014, chiediamo un’ulteriore delucidazione per il nostro
particolare caso. La ditta partecipante intende affidare ad un R.T.P. quale progettista indicato la
progettazione dell’opera. Tale R.T.P. può utilizzare la disciplina dell’avvalimento per soddisfare i requisiti di
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo tramite un ulteriore progettista che quindi non rientra
nel R.T.P. stesso come componente?;
B. In caso di R.T.P. quale progettista indicato, composto da almeno 6 unità, viene automaticamente soddisfatto il
requisito dell’organico medio annuo minimo di cui all’art. 13.2.D. del disciplinare di gara?;
C. Considerato che la relazione geologica è un elaborato progettuale, si intende obbligatorio inserire un geologo nel
RTP, anche senza requisiti particolari oltre quelli minimi, o può essere un incarico esterno in
subaffidamento?”
Chiarimento n. 25
A. Il progettista “indicato” ai sensi dell’art. 53, comma 3 del d.lgs. n. 163/2006 non può fare
ricorso all’istituto dell’avvalimento (cfr., tra le più recenti, Consiglio di Stato, sez. III, 7
marzo 2014, n. 1072);
B. Si rimanda al contenuto degli artt. 9, comma 9, e 13.2.D del disciplinare di gara.
C. Si rimanda al contenuto del chiarimento n. 21, precisando che la predisposizione della
relazione geologica non può essere subappaltata a soggetti terzi.
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Quesito n. 26
“Al punto 21.3 lettera c) del disciplinare di gara è richiesto di produrre nell’offerta tecnica, a pena di esclusione,
“rilievi plano-altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico”. Per quanto concerne i “rilievi planoaltimetrici” si ritiene che tale documento dovrebbe essere prodotto dall’ente e non dalle singole imprese partecipanti
alla gara. Sembra inverosimile che ogni impresa debba in autonomia effettuare saggi e rilievi sull’intera estensione
territoriale interessata dai lotti cui si intende partecipare. Tale richiesta sicuramente contrasta con la ratio di
favorire la massima partecipazione degli operatori economici alla procedura.
Discorso analogo può farsi riguardo lo “studio dettagliato di inserimento urbanistico”, essendo tale studio legato ad
elementi di natura non prettamente tecnica, non si ravvede la possibilità da parte delle singole imprese partecipanti
alla gara, di poter effettuare tale studio. In tale studio vanno considerate valutazioni e politiche industrialieconomiche che non sono di competenza delle imprese”.
Chiarimento n. 26
Al punto 21.3 lettera c) del disciplinare di gara è richiesto di produrre nell’offerta tecnica, a pena
di esclusione, quanto esplicitamente previsto nel d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” alla Sezione III (Progetto
definitivo) Art. 24. (Documenti componenti il progetto definitivo) comma 2 lettera c) che si
riporta integralmente:
“ 2. Esso comprende i seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile
del procedimento ai sensi dell’articolo 15, comma 3, anche con riferimento alla loro articolazione
…………………….. c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico.
Pertanto, proprio alla luce della citata normativa i riferiti documenti “rilievi plano-altimetrici e studio
dettagliato di inserimento urbanistico” devono essere prodotti esclusivamente dalle singole imprese
partecipanti alla gara.
L’Aquila, 16 giugno 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 26 giugno 2014
Quesito n. 27
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della
realizzazione dei lavori di “ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città
dell’Aquila- 2° stralcio” si chiedono chiarimenti in merito alle questioni di seguito elencate:
1) Il progetto terzo lotto prevede la fornitura e posa in opera di un tratto di condotta in ghisa sferoidale DN 350
mm lungo le vie Collemaggio, Crispi e XX Settembre. Per i suddetti tratti stradali i rimanenti sottoservizi e le
relative gallerie di alloggiamento fanno parte del primo stralcio già appaltato. Per tali tratti il progetto preliminare
primo stralcio prevedeva la realizzazione di cunicoli doppi. Al fine di progettare il corretto alloggiamento della
condotta in ghisa DN 350 mm prevista nel terzo lotto del secondo stralcio é necessario conoscere la soluzione
definitive adottata per i tratti in questione nell’ambito del primo stralcio: si prevede un cunicolo doppio come nel
preliminare? Si prevede un cunicolo singolo? Con che sezione? E’ possibile ipotizzare la posa del DN 350 mm in
ghisa all’interno del cunicolo previsto nel primo stralcio?
2) Nelle sezioni tipologiche del cunicolo e della polifora sono evidenziati tubi e cavidotti relativi ai vari sottoservizi,
ciascuno con diverso colore (ad esempio reti Enel in viola, Telecom arancione, illuminazione pubblica in verde,
fognature in rosso, acquedotto in azzurro). Sono poi riportati, nelle stesse sezioni, vari tubi in grigio che non
appartengono a nessuno dei sottoservizi sopra indicati. Si chiede: va prevista nel progetto definitivo anche le
fornitura e posa di detti tubi e/o cavidotti o il loro inserimento nella sezione tipo è da intendersi come previsione di
spazi disponibili per tubi/cavidotti che potrebbero essere eventualmente posati in futuro, ossia non inclusi nel
presente appalto? E nella prima ipotesi (tubi/cavidotti segnati in grigio nelle sezioni tipo compresi nell’appalto) di
quali sottoservizi si tratta? Quali materiali sono previsti? Quali diametri? Queste informazioni sono necessarie per
valutare economicamente il costo delle opere;
3) Essendo da prevedere il rifacimento degli allacciamenti per la rete idrica e per quella fognaria, è necessario avere
maggiori informazioni relativamente alle utenze. In particolare sarebbe necessario conoscere il numero complessivo
degli allacciamenti esistenti, sia idrici che fognari, e il numero delle utenze associabili ad ogni allacciamento. A tali
informazioni é possibile risalire disponendo della banca dati relativa alle utenze con relativo indirizzo (via e
numero civico);
4)“Si richiede di sapere se il vincolo per cui, oltre che ciascuna impresa concorrente, anche ciascun progettista
indicato può risultare aggiudicatario di un solo lotto sia da intendersi esteso anche al geologo che produrrà gli
elaborati di tipo geologico da allegare al progetto definitivo”
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Chiarimento n. 27
1) In relazione alla prima osservazione si chiarisce che nelle strade citate è stato previsto, nel
progetto definitivo vincitore dell’appalto del 1° stralcio, un manufatto delle dimensioni uguali
a quelle della “galleria” prevista nel progetto preliminare a base di gara del 2° stralcio;
2) In relazione alla seconda osservazione si chiarisce che deve essere prevista, nel progetto
definitivo anche la fornitura e posa dei cavidotti evidenziati in grigio quale predisposizione per
futuri sottoservizi ad alto contenuto tecnologico, presumibilmente cavi per cablaggio
strutturato. In assenza, allo stato attuale, di precise necessità è auspicabile, quale ipotesi
previsionale, l’installazione di cavidotti di medie dimensioni che permettono l’alloggiamento di
uno o più cavi a seconda del diametro di questi ultimi;
3) In relazione alla terza osservazione si chiarisce che, nonostante la GSA spa possieda una banca
dati relativa alle utenze con relativo indirizzo (via e numero civico), a seguito del sisma del
2009, motivo per il quale è in corso l’appalto in oggetto, le condizioni della città dell’Aquila
sono notevolmente cambiate ed è in corso anche una campagna, da parte di tutte le aziende
che gestiscono sottoservizi, per una razionalizzazione degli allacci di utenza.
E’ pertanto molto difficile esporre numeri precisi e definitivi. Esclusivamente e a puro titolo
orientativo è possibile dichiarare che prima del sisma risultavano attive, in base all’anagrafica
aziendale, all’interno dell’area del lotto n. 3, circa n. 525 utenze per circa 675 concessioni.
4) Si, il divieto è esteso anche al geologo, in quanto soggetto facente parte del RTP indicato.
L’Aquila, 26 giugno 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 30 giugno 2014
Quesito n. 28
A. “In merito ai requisiti richiesti all’art. 13.2.B e 13.2.C del disciplinare di gara, in quanto servizi di cui
all’art. 252 d.P.R. n. 207/2010, si considerano valide le prestazioni di progettazione preliminare e/o
definitiva”.
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B. “In relazione al quesito 25.B e al requisito 13.2.D dell’organico medio annuo (fermo restando quanto richiesto
alla capogruppo della quota minima del 40%) nel conteggio delle 6 unità si possono conteggiare i professionisti
facenti parte del RTP (es. capogruppo composto 3 unità + mandante libero professionista singolo n. 1 unità +
mandante libero professionista singolo n. 1 unità + mandante libero professionista singolo n. 1 unità = 6
unità)”.
Chiarimento n. 28
A. L’art. 13.2 del disciplinare di gara si riferisce ai “requisiti speciali di progettazione” e, pertanto,
le prestazioni di progettazione preliminare e/o definitiva possono concorrere al
raggiungimento dei requisiti.
B. Si, l’interpretazione è corretta.
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Quesito n. 29
“In relazione alla corrispondenza fra quote di qualificazione e quote di partecipazione (per quanto stando anche al
parere dell’AVCP n. 93 del 7 maggio 2014 il principio di corrispondenza tra le quote di qualificazione e le quote
di partecipazione sia stato circoscritto ai soli appalti di lavori) sia possibile inserire nell’RTP mandanti con
esperienza specialistica i cui servizi non concorrono al raggiungimento dei requisiti richiesti agli art. 13.2.A –
13.2.B – 13.2.C, a titolo esemplificativo inserire nell’ATI/RTP in qualità di mandante un progettista con sola
esperienza in coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione”.
Chiarimento n. 29
Come indicato all’art. 9, comma 9, del disciplinare:
“In caso di raggruppamento temporaneo di progettisti ….
Fatti salvi i suddetti limiti minimi riguardanti il Progettista Capogruppo, per il resto i requisiti di cui all’art. 13.2
possono essere liberamente ripartiti all'interno del raggruppamento temporaneo di Progettisti, con le seguenti
precisazioni:
- i servizi di cui all’art. 13.2.C (c.d. "servizi di punta") non possono essere frazionati;
- il raggruppamento di Progettisti, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti previsti”.
Pertanto, è possibile, inserire nel RTP, in qualità di mandante, un progettista con sola esperienza
in coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: (i) fatti salvi i requisiti
minimi che devono, in ogni caso, essere posseduti dal progettista Capogruppo; (ii) e fermo
restando che “il raggruppamento di Progettisti, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti previsti”.
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Quesito n. 30
In relazione all’appalto ln oggetto, alla luce delle integrazioni al progetto preliminare posto a base di gara
pubblicate sul sito della stazione appaltante il 16 cm, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. si chiede se la realizzazione delle pavimentazioni definitive in pietra locale sono escluse dal presente appalto, sia
nelle zone del centro storico evidenziate nell’elaborato allegato alle integrazioni di cui sopra, ovvero per l’intero lotto;
2. ln caso affermativo (esclusione delle pavimentazioni definitive), si chiede la tipologia di materiale dell’ultimo
strato da realizzare, nonché lo spessore e le caratteristiche prestazionali, ovvero la quota di appoggio dell’ultimo
strato rispetto alla pavimentazione futura, sia nelle zone del centro storico che per l’intero lotto;
3. nel caso non siano da prevedere pavimentazioni definitive in riferimento a quanto contenuto al punto B) delle
integrazioni di cui sopra, si chiede in che modo mettere in sicurezza i pozzetti, ecc., ovvero i vuoti privi di coperchi.
Chiarimento n. 30
1. In relazione alla prima osservazione si chiarisce che le pavimentazioni in pietra locale
riguardano esclusivamente le aree evidenziate, campite con un retino a quadratini, nella tavola
INT-01 precedentemente pubblicata. Le pavimentazioni in pietra locale sono escluse dall’appalto
in quanto oggetto di altro e successivo intervento di iniziativa del Comune dell’Aquila e della
Soprintendenza ai Beni Architettonici. Non sono escluse pavimentazioni provvisorie, nell’intero
lotto, che rendano fruibile la città fino all’ultimazione dei lavori di recupero/ricostruzione degli
edifici danneggiati dal sisma;
2. In relazione alla seconda osservazione si chiarisce che le pavimentazioni definitive dovranno
rispettare le quote estradossali attuali con la sola eccezione, nelle strade la cui pavimentazione sarà
in pietra locale, della quota dell’asse stradale definito dalla pendenza dovuta alla concavità della
superficie stradale. Per quanto riguarda tipologia del materiale e spessore dell’ultimo strato da
realizzare si rinvia alle scelte progettuali.
3. In relazione alla terza osservazione si chiarisce che le superfici stradali, indipendentemente
dalle proposte progettuali di cui al punto precedente, dovranno permettere il transito veicolare e
pedonale come già chiarito al punto 1.
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Quesito n. 31
Per una corretta valutazione economica e tecnica del lavoro, si richiede che venga fornita alle imprese partecipanti
alla gara una sezione tipo esplicativa nella quale siano definiti la tipologia dei rinterri da effettuare sia nel caso
delle polifore che dei cunicoli, nelle quali sono evidenziati in modo chiaro i materiali e gli spessori di ogni strato che
si andrà a realizzare, con l’indicazione di cosa è escluso o incluso nell’appalto.
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Chiarimento n. 31
Lo svolgimento della gara è effettuato, ai sensi dell’art. 53 comma 2 lett. c del D. Lgs. n.
163/2006, sulla base di un progetto preliminare……. previa acquisizione del progetto definitivo
in sede di offerta ….Il progetto preliminare ha la sola funzione di stabilire i profili e le caratteristiche
più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione in funzione del tipo di intervento. Il
progetto preliminare posto a base di gara contiene la documentazione e quegli elementi
significativi che permettono una valutazione, anche economica, della soluzione che il progetto
propone. La predisposizione del progetto definitivo nella sua completezza, con tutti i dettagli ad
esso afferenti, è compito del concorrente.
L’Aquila, 30 giugno 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 5 agosto 2014
Quesito n. 32
“La scrivente Società, interessata a partecipare alla gara in oggetto in qualità di Impresa “COOPTATA B”, ai
sensi dell’art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010;
-
VISTO che l’Impresa “singola A” possiede tutti i requisiti indicati dal Bando ai fini della partecipazione
all’appalto/i;
-
CONSIDERATO che l’Impresa “singola A” intende associare l’Impresa “COOPTATA B” qualificata
per categorie ed importi diversi da quelli richiesti dal Bando;
-
CONSTATATO che numerose Stazioni Appaltanti danno interpretazioni differenti sulla costituzione o
meno di A.T.I., anche costituende, in presenza di Imprese “COOPTATE” con soggetto singolo qualificato;
FORMULA a codesta Stazione Appaltante i seguenti CHIARIMENTI:
1.
1° ipotesi: Occorre, ai fini della partecipazione nella su citata fattispecie, costituirsi in Associazione
Temporanea di Imprese rivestendo l’associata il ruolo di Mandante/Cooptata?
Oppure
2.
2° ipotesi: L’Impresa “A” partecipa singolarmente dichiarando di associare l’Impresa “COOPTATA
B”?
… in questa 2° ipotesi:
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o L’Impresa “COOPTATA B” deve anch’essa sottoscrivere l’Offerta e tutti i documenti dell’Offerta
Tecnica?
o Ovvero: … quali documenti comuni deve firmare con l’Impresa “SINGOLA A”
o La Cauzione Provvisoria presentata dall’Impresa “SINGOLA A” deve riportare anche la
Ragione Sociale dell’Impresa “COOPTATA B”?”
Chiarimento n. 32
In caso di ricorso all’istituto della cooptazione ex art. 92, comma 5, del d.P.R. n. 207/2010, è
richiesta la costituzione di un’associazione temporanea di imprese tra la società
mandataria/concorrente (“Impresa A”) e la società mandante/cooptata (“Impresa B”). E’
comunque necessario che la società mandataria/concorrente (“Impresa A”) renda espressa ed
inequivoca dichiarazione di cooptazione.
L’impresa cooptata deve rendere apposita dichiarazione ex d.P.R. n. 445/2000 attestante il
possesso dei requisiti di ordine generale e recante l’indicazione dei dati (classi e categorie) riportati
nel certificato SOA.
L’impresa cooptata deve, inoltre, firmare l’offerta tecnica ed economica congiuntamente alla
società mandataria/concorrente (“Impresa A”) [cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 14 novembre
2012, n. 5749). E’ infine necessario che la cauzione provvisoria sia intestata anche alla impresa
che riveste il ruolo di mandante/cooptata.
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Quesito n. 33
“Nel caso di partecipazione di un’impresa concorrente che indica per la progettazione di gara una società di
ingegneria in possesso dei requisiti richiesti, può incaricare direttamente il geologo che redigerà la relazione geologica
e quindi dichiarare tale figura professionale in sede di gara producendo la dichiarazione di iscrizione all’albo e dei
requisiti morali?”
Chiarimento n. 33
Si rimanda al contenuto dei chiarimenti n. 21 e 25.
L’Aquila, 05.08.2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 7 agosto 2014
Quesito n. 34
Si chiedono chiarimenti in merito alle questioni di seguito elencate:
- considerato che nel Disciplinare di gara si fa espresso divieto di modificare in negativo i diametri dei tubi previsti
nel Progetto di gara in quanto ritenuti minimi;
- si chiede se, nell’ambito di uno stesso lotto, previa verifica della portata di acqua bianca del singolo bacino di
competenza, sia possibile modificare lo schema idraulico spostando una quota di portata da un collettore ad un
altro, ridimensionando adeguatamente il diametro del nuovo collettore, fermo restando lo stesso recapito finale;
- in caso di risposta affermativa, si richiede altresì se, nell’ambito di una razionalizzazione della presenza di tubi
citata a pag. 22 punto V del Disciplinare di gara, venendo meno la necessita dell’intero diametro previsto nel
progetto di gara a causa della diminuzione della portata di progetto, sia possibile ridurre il diametro del tubo alla
nuova portata che si rende necessaria, in modo da alloggiare gli altri sottoservizi negli spazi che si presenterebbero
così disponibili.
Chiarimento n. 34
Come prescritto all’art. 16 del Disciplinare di gara, che richiama il capitolato speciale, in fase di
redazione del progetto preliminare sono state effettuate alcune scelte che risultano vincolanti per
la realizzazione dell’opera e che, pertanto, non sono modificabili e che, dunque, non possono
essere oggetto di variante migliorativa in sede di offerta. Una di queste riguarda i diametri delle
tubazioni delle reti idriche e fognarie che discendono dalle verifiche idrauliche relative effettuate
dalla Committente e sono da intendersi minimi. Soltanto eventuali diversi maggiori
dimensionamenti debbono essere giustificati rispettando gli stessi dati di ingresso alla base delle
verifiche effettuate dalla Committente mentre risulta chiaro che non sono ammissibili né
giustificabili dimensionamenti minori di quelli previsti in progetto.
L’Aquila, 07.08.2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 11 agosto 2014
Quesito n. 35
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
di “ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città dell’Aquila- 2° stralcio” -
LOTTO N. 3 si chiedono chiarimenti in merito alle questioni di seguito elencate:
Come riportato nella Relazione illustrativa generale L3 A nel paragrafo sulla Rete di illuminazione pubblica
sull’elenco degli interventi da realizzare (pag. 14) non risulta oggetto di questo appalto il dimensionamento e la
posa dei cavidotti dell’illuminazione pubblica. Nella pagina successiva (pag. 15) nella parte relativa alla
finalizzazione degli interventi, appare un altro elenco degli interventi proposti dove sono riportate attività ulteriori a
quelle indicate a pag. 14 (es. il rifacimento dell’intera linea di alimentazione di adeguata sezione, posta nelle
tubazioni suddette). Si chiede pertanto di fare chiarezza sugli interventi futuri.
Chiarimento n. 35
In relazione a quanto richiesto si conferma che è prevista la realizzazione completa della rete di
pubblica illuminazione ad eccezione della fornitura dei corpi illuminanti come specificato oltre
che nella citata pag. 15 della Relazione illustrativa a pag. 11 del Capitolato d’Appalto e a pag. 96
dell’elaborato L3-D. La rete di pubblica illuminazione di progetto è rappresentata nella
planimetria di cui alla Tav. 09 (L3).
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Quesito n. 36
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
di “ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città dell’Aquila- 2° stralcio” Asse Viario Via Strinella - LOTTO N. 4 si chiedono chiarimenti in merito alle questioni di seguito elencate:
In merito al tracciato della galleria si chiede se è prevista la realizzazione anche nel tratto di Via Caldora cioè
sulla diramazione che da Via Strinella sale verso Porta Bazzano; si chiede altresì se suddetto tratto è prevista una
diramazione della tubazione principale DN350 ovvero di altro diametro visto che nella tavola L4-12 viene
indicata solo una saracinesca di linea”.
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Chiarimento n. 36
In relazione a quanto richiesto si conferma che è prevista la realizzazione della galleria nel tratto
di Via Caldora da Via Strinella verso Porta Bazzano come si evince dalla Tav. 03 (L 4); nel
suddetto tratto non è prevista una diramazione della tubazione principale DN 350 né di altre
tubazioni idriche come evidenziato nella Tav. n. 12 (L 4).
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Quesito n. 37
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
di “ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città dell’Aquila- 2° stralcio” -
LOTTO N. 5 si chiedono chiarimenti in merito alle questioni di seguito elencate:
Da un esame del progetto preliminare relativo all’appalto in oggetto si evidenzia che l’intervento di realizzazione
della condotta fognaria sull’Asse Viario della Croce Rossa ( che negli elaborati tecnici di cui sopra si evince che
comprende il tratto di Via Vicentini e Viale della Croce Rossa) si chiede di confermare che a fronte di quanto
sopra esposto il tratto di fognatura di Via XXV Aprile è da intendersi escluso dalla progettazione definitiva della
gara in oggetto.
Chiarimento n. 37
In relazione a quanto richiesto si conferma che il tratto di fognatura di Via XXV Aprile è escluso
dalla progettazione definitiva della gara in oggetto come evidenziato nella Tav. n. 14 (L 5) in cui
lo stesso tratto è indicato come esistente.
L’Aquila, 11 agosto 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 18 agosto 2014
Quesito n. 38
In riferimento alla procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori
di “ricostruzione delle infrastrutture nell’ambito urbano del “centro storico” della città dell’Aquila- 2° stralcio” si
chiede un chiarimento in merito alle questioni di seguito elencate:
in relazione ai materiali da porre in opera, alla luce delle integrazioni al progetto preliminare posto a base di gara
pubblicate il 16 giugno 2014, nelle quali si afferma che è possibile sostituire le condotte in ghisa presenti all’interno
della galleria con condotte in acciaio di caratteristiche adeguate, richiede se è possibile sostituire allo stesso modo le
condotte i polietilene presenti all’interno della galleria con condotte in acciaio di caratteristiche adeguate.
Chiarimento n. 38
In considerazione del fatto che le integrazioni al progetto preliminare posto a base di gara
pubblicate il 16 giugno 2014 erano dettate da precise motivazioni tecniche e/o da prescrizioni di
Enti per quanto riguarda il quesito in oggetto si ribadisce quanto prescritto all’art. 16 del
Disciplinare di gara, che richiama il capitolato speciale (art. 4.3 Criteri di scelta generali) “in fase di
redazione del progetto preliminare sono state effettuate alcune scelte che risultano vincolanti per la realizzazione
dell’opera e che, pertanto, non sono modificabili :
…………..

non sono modificabili i materiali per la realizzazione delle condotte idriche e fognarie la cui scelta deriva
da esigenze tecniche ed operative della Committente;”
L’Aquila, 18 agosto 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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Chiarimenti pubblicati in data 19 agosto 2014
Quesito n. 39
“Per il lotto n. 4, per poter partecipare è necessaria una categoria OG6 IV bis, oppure è sufficiente un’ATI
composta da un’impresa qualificata OG6 III, una OG 10 II e una S 19 I? Oppure due imprese in OG 6 III?”
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Chiarimento n. 39
La partecipazione alla procedura potrà avvenire secondo quanto indicato all’art. 13.1 del
disciplinare di gara che, nel rispetto della normativa vigente, indica le possibili modalità di
partecipazione.
L’Aquila, 19 agosto 2014
Il Responsabile del Procedimento
f.to Ing. Aurelio Melaragni
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