5 novembre 2014 54 Giurisprudenza La scala della pianificazione territoriale Chiara Benamati Tra tutela del territorio e autonomia pianificatoria. Una recente sentenza del Tar Lombardia. Con delibera del Consiglio provinciale della Provincia di Monza e Brianza 10 luglio 2013, n. 16, è stato approvato il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). L’approvazione è intervenuta a conclusione dell’iter di verifica ai sensi dell’art. 17 della legge di Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), avviato con delibera della Giunta regionale della Lombardia 9 maggio 2012, n. IX/3398. Il nuovo piano approvato ha previsto ampliamenti sia delle aree agricole sia dei corridoi ecologici presenti sul territorio, al fine di tutelare l’ambiente e il territorio i quali, negli ultimi decenni, hanno subito un incessante incremento del carico insediativo e della mobilità, soprattutto nella parte sud-est, che ha determinato una profonda tensione fra le spinte alla crescita – che continuano a essere vivaci – e le istanze di congelamento, di conservazione integrale degli spazi aperti residui. La delibera di approvazione unitamente agli atti del PTCP sono stati oggetto di numerosissimi ricorsi (circa 130), promossi principalmente dai Comuni del territorio che, per le più svariate ragioni, non hanno ritenuto il piano urbanistico adeguato e coerente, sia con le diverse previsioni comunali sia con le esigenze territoriali nonché con la disciplina regionale. Lo scorso settembre sono intervenute le prime decisioni del Tar Lombardia-Milano, relative a questi, con le quali il Tar ha riconosciuto la piena legittimità del PTCP di Monza e Brianza. Fra i comuni che hanno lamentato l’illegittimità del PTCP, il Comune di Cornate d’Adda ha ritenuto che questo sarebbe pregiudizievole per il suo territorio in ragione dei contrasti con le previsioni contenute nel proprio piano di governo del territorio (PGT), approva- to con delibera di Consiglio Comunale 29 marzo 2012, n. 3. Secondo l’Ente, i contrasti riguarderebbero soprattutto la classificazione di alcune aree, che il PGT ha inserito negli ambiti di trasformazione mentre il PTCP fra le aree agricole strategiche (AAS), ossia nella “rete verde di ricomposizione paesaggistica”. La doglianza risulta essere tuttavia contrastante con i principi di tutela e conservazione del territorio da cui le amministrazioni hanno tratto ispirazione per la pianificazione territoriale (o quantomeno avrebbero dovuto). Inoltre, il Comune ricorrente ha dedotto la violazione della delibera della Giunta regionale della Lombardia 19 settembre 2008, n. VIII/8059, con la quale sono stati dettati i criteri cui le Province si debbono attenere per l’individuazione delle AAS, stabilendo che si considerano ambiti agricoli strategici quelle parti di territorio provinciale connotate da uno specifico e peculiare rilievo, sotto il profilo congiunto dell’esercizio dell’attività agricola, dell’estensione e delle caratteristiche agronomiche del territorio. Secondo la delibera gli elementi che debbono essere valutati affinché un sito possa essere incluso fra le AAS, sono: • il riconoscimento della particolare rilevanza dell’attività agricola; • l’estensione e la continuità territoriale di scala sovracomunale, anche in rapporto alla continuità e all’economia di scala produttiva e alla qualificazione di particolari filiere e di produzioni tipiche; • la condizione di specifica produttività dei suoli; puntualizzando che non tutte le aree destinate all’attività agricola vanno classificate come AAS, ma solo quelle caratterizzate dalla presenza degli elementi di particolare rilievo sopra indicati. 1 5 novembre 2014 54 118, comma primo, della Costituzione – alla Regione e alle Province. Questi interessi sono dunque presi in considerazione dagli strumenti di pianificazione territoriale approvati da questi enti (PTR e PTCP) e si sovrappongono agli interessi di carattere urbanistico la cui tutela è principalmente affidata ai Comuni. Secondo il Tar è pertanto del tutto fisiologico che i poteri in materia urbanistica attribuiti ai Comuni, trovino limite nelle prescrizioni dettate dagli atti di pianificazione emessi dagli enti infraregionali a tutela dei primari valori dell’ambiente e del paesaggio, così come, se ne ricorrono i presupposti, ampie porzioni del territorio di un comune siano prese in considerazione dalle suddette prescrizioni. In conclusione, il Tar ha obliterato la decisione della Provincia di Monza e Brianza di inserire una grossa fetta del territorio del Comune di Cornate d’Adda nelle AAS e nella rete verde di ricomposizione paesaggistica, che non costituisce di per sé atto di arbitraria compressione dei poteri e delle funzioni costituzionalmente attribuite al Comune stesso, il quale potrà comunque esercitare la propria potestà pianificatoria assecondando le direttive e le prescrizioni dettate dal PTCP a tutela dei suindicati valori, ma rappresenta una tutela adeguata e necessaria del territorio agricolo e del patrimonio ambientale già ampiamente compromesso. Al riguardo, il Comune ha rilevato che la Provincia avrebbe classificato come AAS quasi tutte le aree agricole del suo territorio, violando così le direttive regionali, le quali escluderebbero che possano essere classificate tali tutte le aree agricole ricadenti nel territorio di un solo comune. La disciplina, tuttavia, non esclude che tutte le aree agricole ricadenti nel territorio di un Comune o, comunque, gran parte di queste possano essere classificate fra le AAS. Questa, invero, si limita ad affermare che le aree agricole, per essere classificate come AAS, devono essere caratterizzate da elementi di particolare rilievo. Alla luce di questo, il Tar non ha ritenuto illegittima la decisione di includere fra le AAS la maggior parte delle aree agricole ricadenti nel territorio del Comune di Cornate d’Adda, anche considerando che, come ogni altra scelta pianificatoria, queste decisioni sono espressione dell'ampia discrezionalità tecnica di cui l’amministrazione dispone in materia, dalla quale discende la loro sindacabilità solo nei ristretti limiti costituiti dalla manifesta illogicità ed evidente travisamento dei fatti. Questa scelta, ha chiarito il Tar (anche in altre occasioni), è data dalla la necessità di porre rimedio all’eccessivo consumo di suolo ormai posto in essere in una parte del territorio provinciale, tutelando maggiormente le aree agricole di maggiore valore situate nella porzione orientale della Provincia (cfr. Tar Lombardia Milano, sez. II, 27 maggio 2014, n. 1355). Sotto diverso profilo, il Comune ha ritenuto che le scelte riguardanti le AAS e la rete verde di ricomposizione paesaggistica avrebbero compresso eccessivamente la sfera decisionale a questa riservata in materia di pianificazione urbanistica, violando in questo modo gli artt. 5, 117 e 118 Cost. e che le modifiche introdotte con le quali sono state aumentate le aree classificate come AAS – e quelle inserite nella rete verde di ricomposizione paesaggistica – avrebbero ulteriormente compresso la sua sfera di autonomia. Al riguardo, il Tar ha rilevato che con il proprio PTCP la Provincia di Monza e Brianza non ha arbitrariamente compresso il potere di pianificazione urbanistica spettante al Comune di Cornate d’Adda. L’individuazione delle AAS e delle aree da inserire nella rete verde di ricomposizione paesaggistica costituisce scelta che involge interessi di carattere sovracomunale, ambientali e paesaggistici, la cui tutela è stata affidata dalla l.r. n. 12/2005 − in ossequio ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sanciti dall’art. Chiara Benamati, avvocato, è specializzata in diritto dell’ambiente e si occupa di diritto penale e amministrativo. www.intersezioni.eu 2
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