CONS-COM.AQ Convenzione

Repertorio n. 125.298
Raccolta n. 28.109
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DELL’AQUILA E IL CONSORZIO PER LA
COSTRUZIONE DI CASE PER I SOCI DELLE COOOPERATIVE EDILIZIE 201
L'AQUILA.
Repubblica Italiana
L'anno Duemilaquattordici,
il giorno ventiquattro del mese di settembre,
24 settembre 2014
A L'Aquila in Via Avezzano presso la sede del Comune di L'Aquila.
Innanzi a me, Vincenzo Galeota, Notaio in L'Aquila, iscritto nel
ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed
Avezzano,
sono comparsi:
- SANTORO Chiara, nata a L'Aquila il 27 settembre 1967, domiciliata
per la carica ove appresso, nella sua qualità di Dirigente del
Settore Pianificazione del COMUNE DI L'AQUILA, con sede in
L'Aquila, cod. fisc. 80002270660, in rappresentanza del Comune
medesimo,
ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli
Uffici e Servizi
e Regolamento della Dirigenza approvato con
deliberazione di Giunta comunale n. 558 del 5 agosto 1999 come
successivamente modificato, nonché ai sensi dell'art. 107 comma
3 lettera c) del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267
del 18.8.2000,
nonché del Regolamento per la Disciplina dei Contratti attualmente
vigente,
ed in forza di Verbali di deliberazione della Giunta Comunale
n.
288 del 15 luglio 2014 e n. 344 dell'8 agosto 2014, che in copia
conforme
all'originale,
rispettivamente sotto le
si
allegano
al
presente
atto
lettere "A" e "B";
- NATRELLA Giulio, nato a L'Aquila il 29 marzo 1940, domiciliato
per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto
nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del
"CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLA
COOP.EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA a r.l.", con sede
a L'Aquila in Via Belgio - C/O Container Sn, codice fiscale n.
00158680660, corrispondente al numero di iscrizione nel Registro
delle Imprese di L'Aquila, numero REA 48114, e iscrizione all'Albo
Cooperativa al n. A 133321, autorizzato in forza delibera del
Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2014, che in
copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la
lettera "C".
Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità,
personalmente sono certo:
P R E M E S S O
C H E
- l'area oggetto della presente convenzione, collocata nel pieno
centro del tessuto edificato del quartiere di Pettino, nell'arco
ovest della città, è parte di un complesso edilizio per 201 alloggi
nei sub-comprensori PEEP 2/B e 2/C del Comune dell'Aquila,
interessato da un intervento di demolizione e ricostruzione di
edifici gravemente danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009,
contraddistinta in Catasto del Comune censuario di L'Aquila come
segue:
DITTE PROPRIETARIE
FOGLIO
PARTICELLA
COMUNE DELL'AQUILA
63
1481
COMUNE DELL'AQUILA
63
1483
CONSORZIO 201
63
COMUNE DELL'AQUILA
CONSORZIO 201
63
63
675
SUPERFICIE
41
60
365
1498
676
14
1.314
COMUNE DELL'AQUILA
63
1482
COMUNE DELL'AQUILA
63
1487
193
COMUNE DELL'AQUILA
63
1486
600
COMUNE DELL'AQUILA
63
1485
415
COMUNE DELL'AQUILA
63
1480
393
COMUNE DELL'AQUILA
63
1484
15
CONSORZIO 201
COMUNE DELL'AQUILA
63
63
677
1479
48
1.136
978
CONSORZIO 201
63
678
1.453
COMUNE DELL'AQUILA
63
1488
284
COMUNE DELL'AQUILA
63
1478
4.233
COMUNE DELL'AQUILA
63
1477
1.146
COMUNE DELL'AQUILA
67
3565
3.954
COMUNE DELL'AQUILA
67
3566
1.150
3480
1.292
CONSORZIO 201
67
COMUNE DELL'AQUILA
67
3556
27
COMUNE DELL'AQUILA
67
3557
49
COMUNE DELL'AQUILA
67
3558
168
COMUNE DELL'AQUILA
67
3559
72
COMUNE DELL'AQUILA
67
3564
7.126
COMUNE DELL'AQUILA
67
3560
35
3486
1.768
3561
1.850
3483
1.907
3562
29
CONSORZIO 201
67
COMUNE DELL'AQUILA
CONSORZIO 201
COMUNE DELL'AQUILA
67
67
67
COMUNE DELL'AQUILA
67
3563
25
COMUNE DELL'AQUILA
67
567
2.655
COMUNE DELL'AQUILA
67
3555
67
3482
1.240
3554
158
CONSORZIO 201
COMUNE DELL'AQUILA
67
67
CONSORZIO 201
67
3487
1.099
CONSORZIO 201
67
3485
1.490
COMUNE DELL'AQUILA
67
3553
3.978
TOTALE
42.827 mq
- Che detto intervento, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n°39/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n°77/2009, è
stato ammesso a finanziamento secondo le procedure attuative di
cui all'OPCM n°3790/2009, così come stabilito dai provvedimenti
del
Comune
dell'Aquila,
ex
art.2
Decreto
CDR
n°27/2010,
rispettivamente AQ-BCE 17066/A n°402865 del 19/09/2013, AQ-BCE
17066/B n°402866 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/C n°402868 del
19/09/2013, AQ-BCE 17066/D n°402869 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/E
n°402870 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/F n°402872 del 19/09/2013,
AQ-BCE 17066/G n°402873 del 19/09/2013;
- che nelle opere ammesse a finanziamento ricadono anche quelle
per il ripristino delle opere di urbanizzazione, con le relative
reti di sottoservizi, opere accessorie e di contenimento del
terreno,
per
le
quali
è
stata
dimostrata
la
necessità
dell'integrale rifacimento, per l'importo lavori complessivo pari
ad
Euro
1.790.797,09
(unmilionesettecentonovantamilasettecentonovantasette
centesimi) oltre IVA al 10%;
e
nove
- che nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nei
provvedimenti succitati, in data 18/12/2013 con nota prot.96319
è stata presentata l'istanza di permesso di costruire per la
realizzazione
degli
interventi
edilizi
di
demolizione
e
ricostruzione, con i relativi allegati elaborati grafici e di
progetto;
-
che
trattandosi
di
interventi
che
interessano
anche
la
realizzazione di opere di urbanizzazione e relative reti di
sottoservizi, con nota prot.4406 del 16/01/2014, i competenti
uffici comunali hanno subordinato il rilascio del permesso di
costruire all'attuazione di un progetto planivolumetrico di
coordinamento ed alla stipula di idonea convenzione attuativa, al
fine di regolare i rapporti tra l'Amministrazione comunale, i
soggetti gestori ed erogatori dei servizi pubblici.
Il piano attuativo è stato redatto dall'ing. Giovambattista
MASUCCI, con studio in L'Aquila, Via Antica Arischia n°46/B,
iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al
n°1351, in qualità di mandatario del R.T.P. "MCS 201", costituito
con scrittura privata autenticata presso il competente Ufficio
Anagrafe del Comune di L'Aquila in data 21 dicembre 2009, è stato
approvato, ai sensi e per gli effetti della L.R. n°49/2013 e
dell'art.20 della Legge n°18/1983 vigenti, con la
delibera di
Giunta Comunale n. 288 del 15 luglio 2014 e successiva Delibera
n. 344 dell'8 agosto 2014, sopra allegate, e dai sottoelencati
elaborati progettuali:
-
Tav. PC 01 - Planivolumetrico: Relazione illustrativa e
tecnica, (errata Corrige);
-
Tav. PC 02 - Planimetria delle sistemazioni e Tabella
Parametri urbanistici, (Errata Corrige);
-
Tav. PC 03 - Viabilità e dettagli costruttivi;
-
Tav. PC 04 - Richiesta Autorizzazione al Taglio Piante
-
Tav. PC 04/BIS - Richiesta Autorizzazione al Taglio Piante
Ricollocazione nuove Essenze;
-
Tav. PC 04/TER - Planimetria delle sistemazioni Arboree
Arbustive
-
Tav. CE 01 - Computo metrico estimativo viabilità;
-
Tav. CE 02 - Computo metrico estimativo reti elettriche;
-
Tav. CE 03 - Computo metrico estimativo reti idrica e
fognaria;
-
Tav. RT 01 - Reti tecnologiche: Acque bianche - Relazione
tecnica;
-
Tav. RT 02 - Reti tecnologiche: Planimetria Acque bianche;
-
Tav. RT 03 - Reti tecnologiche: Acque Reflue - Relazione
tecnica;
-
Tav. RT_04 - Reti tecnologiche: Planimetria Acque Reflue
Domestiche;
-
Tav. RT 05 - Reti tecnologiche: Particolari Acque Reflue
Domestiche;
-
Tav. RT 06 - Reti tecnologiche: Relazione Tecnica — Rete
Gas/Metano;
-
Tav. RT 07 - Planimetria Rete Gas — Particolari Costruttivi;
-
Tav. RT 08 - Rete Idrica - Relazione Tecnica;
-
Tav.
RT
09
-
Planimetria
Rete
Idrica
—
Particolari
Costruttivi;
-
Tav. RT 10 - Pubblica Illuminazione — Relazione Tecnica;
-
Tav. RT 11/A - Planimetria Rete Elettrica — Particolari
Costruttivi;
-
Tav. RT 11/B - Planimetria Rete Telefonica - Particolari
Costruttivi;
-
Tav.
RT
11/C
Planimetria
Pubblica
Illuminazione
-
Particolari Costruttivi;
e che, previa esame e sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio,
si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "D",
"E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q",
"R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y",
VISTO:
la Legge n°1150/1942 nel testo in vigore;
la L.R. n°18/1983 nel testo in vigore;
la L.R. n°89/1998 nel testo in vigore;
-
il D.P.R. n°207/2010 nel testo in vigore che nel prosieguo,
per brevità, sarà denominato "Regolamento";
- il D.P.R. n°380/2001 nel testo in vigore, che nel prosieguo, per
brevità, sarà denominato "Testo Unico";
- il D.Lgs. n°163/2006 nel testo in vigore, che nel prosieguo, per
brevità, sarà denominato "Codice";
- le 00.P.C.M. emanate per l'attuazione degli interventi volti al
ripristino
dell'agibilità
degli
edifici
privati
gravemente
danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, omesse in
dettaglio per brevità;
-
i Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione
degli edifici privati gravemente danneggiati o distrutti dal sisma
del 6 aprile 2009, omesse in dettaglio per brevità;
-
le determinazioni e le circolari attuative emanate dal
Dirigente del Servizio Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del
Comune;
TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO, parte integrante e sostanziale del
presente atto, le costituenti parti convengono e stipulano quanto
segue:
TITOLO l° - ALLEGATI
ART. 1 — Natura ed oggetto
Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione
rientra nell'alveo degli accordi stipulati ai sensi e per gli
effetti dell'art.11 della Legge n°241/1990, e pertanto, senza
pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento
del pubblico interesse, è passibile di accordi integrativi e/o
sostitutivi tra i comparenti, al fine di rideterminare il contenuto
discrezionale del presente atto ovvero in sostituzione dello
stesso.
L'attuazione del progetto in parola, avverrà in conformità alle
norme di cui alla presente convenzione ed agli elaborati grafici
come sopra allegati, corrispondenti agli atti a corredo delle
citate deliberazioni Giunta Comunale n. 288 del 15 luglio 2012 e
n. 344 del 8 agosto 2014, ed in particolare alle Norme Tecniche
di Attuazione del planivolumetrico di coordinamento contenute
nell'allegato elaborato "Tav. PC 01 - Planivolumetrico: Relazione
illustrativa e tecnica" (Errata Corrige).
TITOLO II° - OBBLIGHI
ART. 2 — Obblighi dell'attuatore
L'attuatore si obbliga con la stipula della presente convenzione,
per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire a propria
cura e spese, le seguenti opere di urbanizzazione:
a) sistemazione e completamento della viabilità pubblica, come
indicato nella planimetria sopra
allegata(Tav PC 03) con le
osservazioni, le condizioni e le modalità precisate nel successivo
art. 6, mq. 11.051;
b)
realizzazione dei parcheggi pubblici, come indicato nella
planimetria allegata, con l'osservanza delle condizioni e delle
modalità precisate nel successivo art.6;
c)
sistemazione delle aree destinate a verde pubblico con
l'osservanza delle prescrizioni e delle modalità precisate al
successivo art.8 per mq. 13.676.
L'attuatore dopo la stipula della presente convenzione dovrà
presentare al competente Ufficio Edilizia la richiesta di permesso
di costruire allegando tutti gli elaborati grafici delle opere di
urbanizzazione da eseguire, il computo metrico delle opere di
urbanizzazione,
i
particolari
costruttivi
e
quant'altro
necessario al rilascio del suddetto permesso.
Trattandosi di opere finanziate con contributo concesso per la
ricostruzione
privata
post-sisma,
di
cui
al
provvedimento
definitivo prot.n. 412203 del 13 agosto 2014, Pratica AQ BCE 17066,
l'attuatore si obbliga con la stipula della presente convenzione,
per
sé
ed
aventi
causa
a
qualsiasi
titolo,
ad
eseguire,
contestualmente alla costruzione degli edifici
di
urbanizzazione,
secondo
l'approvato
le seguenti opere
planivolumetrico
di
coordinamento:
a)
scavi delle aree da urbanizzare — viabilità e parcheggio;
b)
messa in opera di tessuto non tessuto da porre in opera
secondo il tipo di terreno e secondo le indicazioni degli Uffici
comunali;
c)
fornitura a posa in opera di massicciata dello spessore
minimo di cm 30 per la successiva costruzione del nastro stradale
e dei parcheggi;
d)
L'attuatore dovrà effettuare contemporaneamente tutti gli
scavi e mettere in opera i seguenti servizi di rete idrica,
fognante, raccolta acque bianche, pubblica illuminazione, rete,
gas, metano ecc., con i tempi e le modalità sotto riportate:
e)
costruzione di tutte le opere murarie e dei plinti di
sostegno dei pali della pubblica illuminazione;
f)
messa in opera di tessuto non tessuto;
g)
posa in opera di cm 30 di tout-venant opportunamente
cilindrato e rullato;
h)
messa in opera della cordolatura dei marciapiedi;
i)
messa in opera di cm. 7 finito di conglomerato bituminoso
tipo bynder per strato di collegamento, nella granulometria e
miscelazioni riportate nel prezzario DEI approvato dalla Regione
Abruzzo;
j)
messa in opera di terreno vegetale per la aree destinate a
verde pubblico;
h) realizzazione di pozzo artesiano,o di vasca di raccolta delle
acque piovane, dotata di idonea pompa idraulica e del relativo
impianto elettrico, contatore, timer, rete tubazione di scarico,
e quanto altro necessario a dare eseguito a perfetta regola d'arte
i lavori di cui sopra;
i)
messa in opera di attrezzature da giardino (panchine,
giochi,
e
quanto
altro
prescritto
dall'Ufficio
Ambiente
nell'allegato parere prot.n. 60967 del 4 luglio 2014);
l)
semina dell'area destinata a verde pubblico.
m)
Successivamente alla ultimazione degli edifici l'attuatore
dovrà realizzare i seguenti lavori con le modalità e i tempi sotto
riportati:
n)
messa in opera dello strato di usura in conglomerato
bituminoso
ottenuto
con
l'impiego
di
pietrisco
e
graniglia
trattenute al crivello da 5 mm , esclusivamente di natura
basaltica, della prima categoria prevista dalle norme del C.N.R.
sabbie e additivi, confezionato a caldo con i dosaggi e le modalità
indicati
nel
Capitolato
speciale,
con
bitume
di
prescritta
penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume
ed inerti, la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul
piano di posa, steso in opera con macchine vibro finitrici con rulli
statici e vibranti, dello spessore reso finito di cm. 3;
o)
messa in opera della segnaletica orizzontale del tipo
plastificato da stendere in opera in fase di rullatura dello strato
di usura;
p)
messa in opera della segnaletica verticale.
ART. 3 — Obblighi del Comune
Il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, a
fronte degli obblighi assunti dall'attuatore, a sua volta si
obbliga a rilasciare nei termini di legge, tutti i permessi e le
autorizzazioni
di
competenza,
di
cui
il
medesimo
attuatore
necessita, per l'adempimento degli accordi ad essa implicitamente
ed esplicitamente connessi.
Il Comune inoltre, a fronte degli obblighi assunti dall'attuatore,
con la presente convenzione lo esonera dal pagamento della quota
di contributo di cui al terzo com¬ma dell'art.16 del D.P.R. n.380
del 6 giugno 2001 e/o di eventuali oneri concessori afferenti, fino
alla
concorrenza
dell'intero
importo
urbanizzazione.
ART. 4
per
le
opere
di
Prima di dare corso all'attuazione di ogni singola opera di
urbanizzazione
di
cui
all'art.
2,
l'attuatore,
al
fine
di
consentire ai competenti organi comunali la sorveglianza tecnica
sulla loro esecuzione, dovrà comunicare la data di inizio dei
lavori, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni.
ART. 5
L'attuatore si obbliga, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo,
ad osservare, per le destinazioni d'uso previste nel progetto,
tutte le norme vigenti in materia di scarichi e' le relative
prescrizioni
contenute
nelle
autorizzazioni
allo
scopo
rilasciate, nonchè ad assumersi ogni responsabilità in ordine alla
idoneità delle opere progetta¬te ed alla conformità ad esse di
quelle approvate ed eseguite.
Di
assumersi,
altresì,
ogni
responsabilità
in
ordine
alla
conduzione e sicurezza dei cantieri ed al rispetto di tutte le norme
vigenti in materia di prevenzione infortuni.
TITOLO III° - MODAL1TA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE
ART. 6 - VIABILITA' E PARCHEGGI
Le opere di cui alla lettera a) e b)
dell'art. 2, costruzione della
viabilità e degli spazi di parcheggio, saranno realizzate in
conformità del progetto esecutivo, a perfetta regola d'arte ed in
modo da garantire scorrevolezza di traffico e rapido deflusso delle
acque piovane.
La qualità e la provenienza dei materiali dovranno essere tali da
garantire i migliori risultati tecnici; in qualsiasi momento ne
può essere chiesto, se motivato, il cambiamento da parte del
competente Ufficio Tecnico Comunale.
Le modalità di costruzione delle singole opere sono tutte quelle
riportate nei Capitolati Speciali d'Appalto per opere stradali.
La viabilità ed i parcheggi pubblici sono stati previsti nella
quantità totale rispettivamente di mq. 11051 e mq. 5.800,00.
Le aree destinate a viabilità e parcheggio dovranno essere
adeguatamente provviste di segnaletica verticale ed orizzontale:
quella verticale sarà costituita dai segnali relativi ai vari
divieti, obblighi ed indicazioni necessarie; quella orizzontale
dovrà individuare i posti macchina nelle aree di parcheggio,
separare le corsie, delimitare gli incroci, individuare i passaggi
pedonali
e
circolazione
quanto
e
altro
sosta.
indispensabile
Verranno
altresì
per
una
individuati
corretta
i
posti
macchina nelle aree di parcheggio per le persone diversamente
abili, e quindi tutti i camminamenti e passaggi dovranno essere
privi di barriere architettoniche.
La costruzione di tali opere dovrà essere effettuata sotto la
sorveglianza tecnica degli Uffici comunali che avranno, pertanto,
libero accesso al cantiere.
Le opere saranno soggette a collaudo da eseguirsi a cura e spese
dei competenti uffici tecnici comunali (strade e W.UU. per quanto
di rispettiva competenza).
Fino al momento della consegna al Comune, le aree destinate a
viabilità e parcheggi pubblici saranno soggette al regime delle
strade private gravate da servitù di transito pubblico, nel
rispetto di quanto previsto dalla disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia.
L'eventuale cessione di aree all'uopo destinate e delle opere su
di esse realizzate, saranno regolate dalle disposizioni contenute
nei successivi artt. 13 e 14.
La
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
rimarrà
a
carico
dell'attuatore fino al termine di anni due a decorrere dalla data
di ultimazione delle opere.
ART. 7 - Rete fognaria.
Nelle zone destinate a parcheggio e verde pubblico, ove necessario,
dovranno
essere
realizzate,
per
lo
smaltimento
delle
acque
meteoriche, caditoie collegate alla fognatura principale con tubo
di idonea sezione e materiale.
Per quanto riguarda gli impianti fognari, l'attuatore si impegna
a provvedere a sua cura e spese all'allontanamento e smaltimento
delle acque di rifiuto e meteoriche, del che, a tal riguardo, si
da atto che le stesse verranno convogliate in apposite vasche di
raccolta, per essere utilizzate ai fini irrigui del verde pubblico
e per l'alimentazione della rete antincendio.
La rete fognante potrà comunque essere di tipo misto o separato,
e dovrà essere estesa a tutta l'area oggetto di cessione ed essere
collegata a quella comunale nel punto indicato dal competente
Ufficio Tecnico della Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A., anche se tal
punto dovesse risultare esterno al lotto di proprietà.
In corrispondenza di punti singolari come allacci e curve, dovranno
essere realizzati pozzetti ispezionabili: gli stessi dovranno
essere realizzati anche nei tratti rettilinei con interasse
massimo di m 40. I pozzetti potranno essere realizzati in getto
di calcestruzzo con soletta in cemento armato o in elementi
prefabbricati, e saranno dotati di pedarole e chiusini in ghisa,
completi di telaio, a passo d'uomo delle dimensioni di cm 50X70
e peso minimo di Kg. 180.
La
sorveglianza
tecnica
sulla
esecuzione
dei
lavori
sarà
effettuata dal competente ufficio tecnico della Soc. Gran Sasso
Acqua., che avrà, pertanto, libero accesso al cantiere e provvederà
al successivo collaudo in corso d'opera, che dovrà essere allegato
alla
richiesta
di
collaudo
finale
di
tutte
le
opere
di
urbanizzazione.
La
cessione
di
tutte
le
opere
eseguite,
internamente
ed
esternamente all'area di intervento dell'attuatore, è regolata
dalle disposizioni contenute nei successivi artt. 13 e 14; la
manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere cedute al
Comune, sarà a carico dell'attuatore fino al termine di due anni
dalla ultimazione delle stesse.
ART. 8 - Verde pubblico.
L'attuatore dovrà procedere alla sistemazione delle aree destinate
a verde pubblico per un totale di 13.676 mq. La sistemazione, oltre
alla realizzazione della rete di pubblica illuminazione e di
smaltimento delle acque meteoriche, prevederà movimenti di terra,
con apporti, ove necessario, di terreno vegetale, l'inerbimento
e la messa a dimora di alberature.
I lavori dovranno essere condotti nel rispetto del progetto di
sistemazione approvato dai competenti uffici comunali (Settore
Ambiente ed Ecologia) che detteranno, inoltre, le prescrizioni
relative al tipo di pavimentazione da utilizzare per i percorsi
pedonali, tipo e numero di panchine e giochi, le essenze e quantità
delle alberature da porre a dimora. L'impianto di irrigazione verrà
collegato alla rete idrica comunale con un contatore messo in opera
a cura e spese dell'attuatore e successivamente volturato a favore
dell'amministrazione. La sorveglianza tecnica sulla esecuzione di
detti lavori sarà effettuata dal predetto ufficio comunale che,
pertanto, avrà libero ac¬cesso al cantiere e provvederà al
successivo collaudo in corso d'opera.
La cessione di tutte le opere eseguite all'interno delle aree
destinate a verde pubblico è regolata dalle disposizioni di cui
ai successivi artt. 13 e 14.
La
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
rimarrà
a
carico
dell'attuatore fino al ter¬mine di anni due a decorrere dalla data
di cessione delle opere.
ART. 9 - Pubblica illuminazione.
L'attuatore dovrà realizzare, a propria cura e spese, l'impianto
di pubblica illuminazione mediante la messa in opera di punti
luminosi sulle aree destinate a parcheggio e verde pubblico, come
stabilito nella presente convenzione.
L'impianto dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto
esecutivo e delle prescrizioni allo scopo dettate dal competente
ufficio comunale P.I., con cavi di idonea sezione interrati, posti
entro tubazioni in pvc. di cm 10, minimo, di diametro.
Per ogni punto luminoso, dovrà essere realizzato un pozzetto di
ispezione con chiusino carrabile; sulle aree destinate a parcheggi
di superficie, i punti luminosi verranno realizzati con pali in
acciaio di adeguata sezione, aventi un'altezza di almeno 9,00 m,
sormontati da una armatura e tipo di lampada da concordare con il
predetto ufficio comunale.
Nelle zone destinate a verde pubblico i punti luminosi verranno
realizzati con pali in acciaio di idonea sezione ed altezza di m
3,50: la relativa armatura e tipo di lampada dovranno essere
concordate preventivamente con i competenti uffici comunali.
L'attuatore dovrà realizzare, nel punto indicato dall'E.N.E.L. un
quadro elettrico dove saranno posti in opera i collegamenti ed i
contatori per la fornitura di corrente necessaria al funzionamento
di detto impianto; esso dovrà essere indipendente dagli impianti
elettrici a servizio dei realizzandi edifici e da quelli per
l'illuminazione degli spazi esterni privati.
Il contatore, se necessario, verrà installato a cura e spese
dell'attuatore e poi volturato a favore dell'amministrazione.
I lavori dovranno essere eseguiti sotto il controllo del predetto
ufficio comunale competente che, pertanto, avrà libero accesso al
cantiere e provvederà al collaudo in corso d'opera.
La cessione della rete di pubblica illuminazione è regolata dalle
disposizioni contenute nei successivi artt. 13 e 14; l'attuatore
provvederà inoltre, d'intesa con l'E.N.E.L. alla realizzazione
delle linee di adduzione dell'energia elettrica per uso privato:
tali
linee
dovranno
essere
separate
da
quelle
dell'energia
elettrica per uso pubblico, così come dovranno essere separati i
contatori.
La
manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
rimarrà
a
carico
dell'attuatore fino al termine di anni due a decorrere dalla data
di cessione delle opere.
TITOLO IV° - DURATA DELLA CONVENZIONE.
ART. 10
La presente convenzione avrà la durata di anni tre, salvo eventuali
proroghe del titolo abilitativo decorrenti dalla data di inizio
lavori del relativo titolo abilitativo.
L'attuatore assume l'impegno di completare e rendere agibili,
entro
il
termine
di
validità
della
presente
convenzione
e
consegnare al Comune, le opere di urbanizzazione elencate agli
artt.6 - 7 - 8 - 9 e le opere di viabilità.
Nel caso di un minor tempo nella realizzazione dei lavori, dette
opere dovranno essere realizzate e collaudate prima del rilascio
del
certificato
di
abitabilità
e/o
agibilità
degli
edifici
residenziali: nell'arco di tale tempo la realizzazione delle opere
di urbanizzazione potrà avvenire, fermo restando quanto stabilito
nell'art.2, anche per stadi successivi.
ART. 11
Il termine di cui al precedente articolo potrà essere prorogato,
una sola volta, per un ulteriore anno e solo in caso di comprovate
esigenze legate a cause di forza maggiore. A tal fine l'attuatore,
pena la non applicazione del presente articolo, dovrà produrre
prima della scadenza della convenzione, apposita istanza corredata
della necessaria documentazione comprovante le cause di forza
maggiore.
L'Amministrazione
comunale,
esaminata
detta
documentazione,
deciderà sul¬la base di proprie insindacabili motivazioni, se
concedere o meno detta proroga.
TITOLO V° - COLLAUDO DELLE OPERE
ART. 12
Il collaudo finale delle opere di urbanizzazione oggetto della
presente convenzione, con la conseguente presa in consegna da parte
del Comune e/o degli enti gestori ed erogatori dei servizi, dovrà
essere effettuato entro un mese dalla data di ultimazione dei
lavori che l'attuatore dovrà aver cura di comunicare al Comune.
Unitamente a tale comunicazione, l'attuatore dovrà consegnare, in
triplice copia, le tavole esecutive dello stato di fatto delle
opere realizzate: tali esecutivi dovranno essere allegati al
verbale di collaudo.
TITOLO VI° - CESSIONE DELLE OPERE
ART. 13 — Aree pubbliche
Le
parti
si
danno
reciprocamente
atto
che,
trattandosi
di
interventi da realizzarsi su aree di proprietà comunale in virtù
dell'atto di cessione ricevuto dal Notaio Roberto Ciancarelli in
data 28 giugno 2005, rep.n. 112113/33853, registrato a L'Aquila
il 7 luglio 2005 al n. 1940, ivi trascritto il 8 luglio 2005 al
n. 18082, art. 10977,
l'attuazione
del
planivolumetrico
avviene
senza
obbligo
di
cessione di aree a standard per urbanizzazioni primaria e/o
secondaria.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli interventi
edilizi, le aree di proprietà pubblica vengono messe nella piena
disponibilità dell'Attuatore per tutto il tempo necessario ad
eseguire dette opere, ivi comprese le opere di urbanizzazione in
premessa, il quale provvederà alla riconsegna al Comune ad avvenuto
collaudo delle stesse.
Tutti gli oneri conseguenti al picchettamento, frazionamento e
dell'eventuale trasferimento di dette aree al Comune, saranno a
totale carico dell'attuatore.
La regolarizzazione geometrica delle aree di proprietà privata
conseguente alla eventuale modifica delle aree di sedime dei
fabbricati
inseriti
all'interno
del
comparto,
potrà
rideterminare, incrementandole, le quantità di standards previsti
nel
planivolumetrico allegato alla presente convenzione.
ART. 14 — Cessione delle opere
La
cessione
delle
opere
e
degli
impianti
relativi
alle
urbanizzazioni, avverrà dopo che queste saranno state ultimate in
conformità alle indicazioni e prescrizioni progettuali e degli
Uffici/Enti competenti, e sarà stato eseguito con esito favorevole
il collaudo delle stesse, secondo le modalità ed i termini previsti
negli specifici articoli di riferimento.
TITOLO VII° - INADEMPIENZE
ART. 15
Salvo, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione dei successivi
articoli 16 e 17, qualora non sia stato possibile addivenire, nei
termini e nei modi previsti, alla cessione delle opere, queste
ultime, per la parte realizzata, saranno di diritto nella piena
proprietà e disponibilità del Comune alla scadenza della presente
convenzione, senza l'obbligo, da parte del Comune medesimo, a
compensi o rimborsi di qual¬siasi natura a favore dell'attuatore.
ART. 16
In caso di inadempienza da parte dell'attuatore di una qualsiasi
delle clausole della presente convenzione, il Comune previa messa
in mora, potrà sospendere la esecuzione dei lavori che, a suo
avviso, riterrà interessati dalle inadempienze, nonchè procedere
d'ufficio in danno della parte inadempiente, previo formale
preavviso di giorni quindici.
I provvedimenti di sospensione adottati saranno revocati dopo
l'avvenuto
adempimento,
da
parte
dell'attuatore,
alle
prescrizioni dettate dai competenti uffici comunali interessati
alla sorveglianza dei lavori, ovvero l'esecuzione in danno previo
rimborso delle spese sostenute dal Comune.
ART. 17
Il Comune potrà inoltre dichiarare in danno dell'attuatore, la
decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita,
nei seguenti casi:
a)
ritardo di oltre un anno rispetto ai termini fissati per
l'attuazione di quanto previsto, salvo i casi di forza maggiore;
b)
l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale
difformità dai progetti approvati, o per mancata ottemperanza a
quanto richiesto dal Comune, per il rispetto della convenzione;
La dichiarazione di decadenza totale o parziale, comporterà per
l'attuatore, la perdita di tutti i diritti derivanti dalla
convenzione e determinerà, altresì, l'acquisizione di diritto, da
parte del Comune, della piena disponibilità e proprietà delle
opere, manufatti ed impianti di cui all'art.2, senza l'obbligo da
parte del Comune medesimo, a compensi o rimborsi di qualsiasi
natura a favore dell'attuatore e fatto salvo, in ogni caso, per
lo stesso Comune, il risarcimento dei danni.
TITOLO VIII° - GARANZIE
ART. 18
Le parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di opere
finanziate con il contributo concesso per la ricostruzione privata
post-sisma di cui al provvedimento definitivo prot.n. 412203 del
13 agosto 2014, Pratica AQ BCE 17066, in luogo della stipula della
rituale
polizza fideiussoria a titolo di cauzione,
le parti
provvederanno concordemente all'erogazione del contributo di
ricostruzione per le opere di urbanizzazione indicate nella
presente convenzione solo al momento del collaudo delle stesse.
Nell'ipotesi
di
inadempienza
alle
obbligazioni
di
cui
alla
presente convenzione, l'attuatore autorizza il Comune di L'Aquila
a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio possibile, con
espressa
rinuncia
ad
ogni
opposizione
legale
giudiziaria
o
stragiudiziaria, a qualunque titolo, per i prelievi che il Comune
ritenesse di dover fa¬re. Copia della presente convenzione verrà
trasmessa
completa
di
tutti
gli
allegati
a
garanzia
dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione a totale cura dello
studio Notarile per quanto di competenza ai seguenti Uffici
Comunali ed Enti interessati:
Comune
L'Aquila
Convenzioni;
Settore
Comune
Pianificazione
L'Aquila
Settore
Ufficio
Ricostruzione
Controllo
Pubblica
Ufficio Strade; Comune L'Aquila Settore Ambiente;
Società Gran Sasso Acqua relativamente al collaudo delle opere
idriche e fognarie, Società o Agenzia garante della polizza
fideiussoria.
La consegna della copia della convenzione dovrà essere certificata
con ricevuta dagli Uffici sopraelencati e copie delle ricevute
dovranno essere consegnate all'Ufficio Convenzioni.
TITOLO IX° - DISPOSIZIONI VARIE
ART. 19
Qualora l'attuatore proceda ad alienare, in toto o in parte, l'area
e gli immobili oggetto di intervento, lo stesso dovrà trasmettere
agli aventi causa, totalmente o parzialmente, gli impegni e gli
oneri di cui alla presente convenzione.
Nel caso di trasferimento anche parziale degli oneri suddetti,
l'attuatore ed aventi causa resteranno solidalmente responsabili
verso il Comune di tutte le obbligazioni dovute.
Della avvenuta alienazione e del trasferimento degli impegni dovrà
essere data notizia all'Amministrazione comunale entro 10 (dieci)
giorni dalla data di stipula degli atti stessi. Copia di tali atti,
ad
avvenuta
registrazione,
dovrà
essere
consegna¬ta
all'Amministrazione, unitamente alle complete generalità dei
subentranti.
ART. 20
Il Comune si riserva di apportare modifiche al progetto ove
intervengano
particolari
e
comprovati
motivi
di
pubblico
interesse.
ART. 21
Tutte
le
spese
inerenti
e
conseguenti
la
formazione,
registrazione, stipula del presente atto, nonchè ogni altro onere
di
frazionamento
dell'attuatore
che
e
trascrizione,
chiede,
a
tal
sono
fine,
a
di
totale
usufruire
carico
delle
agevolazioni fiscali previste dalla L. 10/77, dal D.P.R. 601/73,
oltre alla applicazione di altri eventuali successivi benefici
fiscali più favorevoli.
L'attuatore dichiara di rinunciare espressamente ad ogni eventuale
diritto di ipoteca legale che possa competere in dipendenza della
presente convenzione e ne autorizza la trascrizione presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila affinchè siano
note ai terzi le obbligazioni assunte, sollevando espressamente
il Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila, da ogni
responsabilità al riguardo.
ART. 22
L'attuatore, per i rapporti da intrattenere con l'Amministrazione
comunale nomina suo rappresentante, il Signor NATRELLA Giulio, il
cui recapito è a L'Aquila in Via Belgio n. 10.
ART. 23
In caso di controversie i comparenti riconoscono come competente,
per la loro risoluzione, il Tribunale di L'Aquila.
ART. 24
Per quanto non contenuto nel presente atto si fà riferimento alla
legislazione statale e regionale vigente, sia in materia di
urbanistica che di lavori pubblici.
Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati.
Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte
dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in
parte scritto di mio pugno e da me letto ai comparenti, i quali,
a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo
sottoscrivono con me Notaio alle ore 16,50 (sedici e minuti
cinquanta).
Occupa ventotto pagine oltre la presente di otto fogli
Firmato: SANTORO Chiara
NATRELLA Giulio
Vincenzo Galeota Notaio