Repertorio n. 125.298 Raccolta n. 28.109 CONVENZIONE TRA IL COMUNE DELL’AQUILA E IL CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE PER I SOCI DELLE COOOPERATIVE EDILIZIE 201 L'AQUILA. Repubblica Italiana L'anno Duemilaquattordici, il giorno ventiquattro del mese di settembre, 24 settembre 2014 A L'Aquila in Via Avezzano presso la sede del Comune di L'Aquila. Innanzi a me, Vincenzo Galeota, Notaio in L'Aquila, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di L'Aquila, Sulmona ed Avezzano, sono comparsi: - SANTORO Chiara, nata a L'Aquila il 27 settembre 1967, domiciliata per la carica ove appresso, nella sua qualità di Dirigente del Settore Pianificazione del COMUNE DI L'AQUILA, con sede in L'Aquila, cod. fisc. 80002270660, in rappresentanza del Comune medesimo, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi e Regolamento della Dirigenza approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 558 del 5 agosto 1999 come successivamente modificato, nonché ai sensi dell'art. 107 comma 3 lettera c) del T.U.E.L. approvato con D.lgs n.267 del 18.8.2000, nonché del Regolamento per la Disciplina dei Contratti attualmente vigente, ed in forza di Verbali di deliberazione della Giunta Comunale n. 288 del 15 luglio 2014 e n. 344 dell'8 agosto 2014, che in copia conforme all'originale, rispettivamente sotto le si allegano al presente atto lettere "A" e "B"; - NATRELLA Giulio, nato a L'Aquila il 29 marzo 1940, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene al presente atto nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del "CONSORZIO PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE PER I SOCI DELLA COOP.EDILIZIE DELL'AQUILA - SOC. COOP. EDILIZIA a r.l.", con sede a L'Aquila in Via Belgio - C/O Container Sn, codice fiscale n. 00158680660, corrispondente al numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di L'Aquila, numero REA 48114, e iscrizione all'Albo Cooperativa al n. A 133321, autorizzato in forza delibera del Consiglio di Amministrazione in data 22 settembre 2014, che in copia conforme all'originale, si allega al presente atto sotto la lettera "C". Detti comparenti, aventi i requisiti di legge e della cui identità, personalmente sono certo: P R E M E S S O C H E - l'area oggetto della presente convenzione, collocata nel pieno centro del tessuto edificato del quartiere di Pettino, nell'arco ovest della città, è parte di un complesso edilizio per 201 alloggi nei sub-comprensori PEEP 2/B e 2/C del Comune dell'Aquila, interessato da un intervento di demolizione e ricostruzione di edifici gravemente danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009, contraddistinta in Catasto del Comune censuario di L'Aquila come segue: DITTE PROPRIETARIE FOGLIO PARTICELLA COMUNE DELL'AQUILA 63 1481 COMUNE DELL'AQUILA 63 1483 CONSORZIO 201 63 COMUNE DELL'AQUILA CONSORZIO 201 63 63 675 SUPERFICIE 41 60 365 1498 676 14 1.314 COMUNE DELL'AQUILA 63 1482 COMUNE DELL'AQUILA 63 1487 193 COMUNE DELL'AQUILA 63 1486 600 COMUNE DELL'AQUILA 63 1485 415 COMUNE DELL'AQUILA 63 1480 393 COMUNE DELL'AQUILA 63 1484 15 CONSORZIO 201 COMUNE DELL'AQUILA 63 63 677 1479 48 1.136 978 CONSORZIO 201 63 678 1.453 COMUNE DELL'AQUILA 63 1488 284 COMUNE DELL'AQUILA 63 1478 4.233 COMUNE DELL'AQUILA 63 1477 1.146 COMUNE DELL'AQUILA 67 3565 3.954 COMUNE DELL'AQUILA 67 3566 1.150 3480 1.292 CONSORZIO 201 67 COMUNE DELL'AQUILA 67 3556 27 COMUNE DELL'AQUILA 67 3557 49 COMUNE DELL'AQUILA 67 3558 168 COMUNE DELL'AQUILA 67 3559 72 COMUNE DELL'AQUILA 67 3564 7.126 COMUNE DELL'AQUILA 67 3560 35 3486 1.768 3561 1.850 3483 1.907 3562 29 CONSORZIO 201 67 COMUNE DELL'AQUILA CONSORZIO 201 COMUNE DELL'AQUILA 67 67 67 COMUNE DELL'AQUILA 67 3563 25 COMUNE DELL'AQUILA 67 567 2.655 COMUNE DELL'AQUILA 67 3555 67 3482 1.240 3554 158 CONSORZIO 201 COMUNE DELL'AQUILA 67 67 CONSORZIO 201 67 3487 1.099 CONSORZIO 201 67 3485 1.490 COMUNE DELL'AQUILA 67 3553 3.978 TOTALE 42.827 mq - Che detto intervento, ai sensi e per gli effetti del D.L. n°39/2009, convertito con modificazioni dalla Legge n°77/2009, è stato ammesso a finanziamento secondo le procedure attuative di cui all'OPCM n°3790/2009, così come stabilito dai provvedimenti del Comune dell'Aquila, ex art.2 Decreto CDR n°27/2010, rispettivamente AQ-BCE 17066/A n°402865 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/B n°402866 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/C n°402868 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/D n°402869 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/E n°402870 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/F n°402872 del 19/09/2013, AQ-BCE 17066/G n°402873 del 19/09/2013; - che nelle opere ammesse a finanziamento ricadono anche quelle per il ripristino delle opere di urbanizzazione, con le relative reti di sottoservizi, opere accessorie e di contenimento del terreno, per le quali è stata dimostrata la necessità dell'integrale rifacimento, per l'importo lavori complessivo pari ad Euro 1.790.797,09 (unmilionesettecentonovantamilasettecentonovantasette centesimi) oltre IVA al 10%; e nove - che nel rispetto delle modalità e dei termini contenuti nei provvedimenti succitati, in data 18/12/2013 con nota prot.96319 è stata presentata l'istanza di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi edilizi di demolizione e ricostruzione, con i relativi allegati elaborati grafici e di progetto; - che trattandosi di interventi che interessano anche la realizzazione di opere di urbanizzazione e relative reti di sottoservizi, con nota prot.4406 del 16/01/2014, i competenti uffici comunali hanno subordinato il rilascio del permesso di costruire all'attuazione di un progetto planivolumetrico di coordinamento ed alla stipula di idonea convenzione attuativa, al fine di regolare i rapporti tra l'Amministrazione comunale, i soggetti gestori ed erogatori dei servizi pubblici. Il piano attuativo è stato redatto dall'ing. Giovambattista MASUCCI, con studio in L'Aquila, Via Antica Arischia n°46/B, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di L'Aquila al n°1351, in qualità di mandatario del R.T.P. "MCS 201", costituito con scrittura privata autenticata presso il competente Ufficio Anagrafe del Comune di L'Aquila in data 21 dicembre 2009, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti della L.R. n°49/2013 e dell'art.20 della Legge n°18/1983 vigenti, con la delibera di Giunta Comunale n. 288 del 15 luglio 2014 e successiva Delibera n. 344 dell'8 agosto 2014, sopra allegate, e dai sottoelencati elaborati progettuali: - Tav. PC 01 - Planivolumetrico: Relazione illustrativa e tecnica, (errata Corrige); - Tav. PC 02 - Planimetria delle sistemazioni e Tabella Parametri urbanistici, (Errata Corrige); - Tav. PC 03 - Viabilità e dettagli costruttivi; - Tav. PC 04 - Richiesta Autorizzazione al Taglio Piante - Tav. PC 04/BIS - Richiesta Autorizzazione al Taglio Piante Ricollocazione nuove Essenze; - Tav. PC 04/TER - Planimetria delle sistemazioni Arboree Arbustive - Tav. CE 01 - Computo metrico estimativo viabilità; - Tav. CE 02 - Computo metrico estimativo reti elettriche; - Tav. CE 03 - Computo metrico estimativo reti idrica e fognaria; - Tav. RT 01 - Reti tecnologiche: Acque bianche - Relazione tecnica; - Tav. RT 02 - Reti tecnologiche: Planimetria Acque bianche; - Tav. RT 03 - Reti tecnologiche: Acque Reflue - Relazione tecnica; - Tav. RT_04 - Reti tecnologiche: Planimetria Acque Reflue Domestiche; - Tav. RT 05 - Reti tecnologiche: Particolari Acque Reflue Domestiche; - Tav. RT 06 - Reti tecnologiche: Relazione Tecnica — Rete Gas/Metano; - Tav. RT 07 - Planimetria Rete Gas — Particolari Costruttivi; - Tav. RT 08 - Rete Idrica - Relazione Tecnica; - Tav. RT 09 - Planimetria Rete Idrica — Particolari Costruttivi; - Tav. RT 10 - Pubblica Illuminazione — Relazione Tecnica; - Tav. RT 11/A - Planimetria Rete Elettrica — Particolari Costruttivi; - Tav. RT 11/B - Planimetria Rete Telefonica - Particolari Costruttivi; - Tav. RT 11/C Planimetria Pubblica Illuminazione - Particolari Costruttivi; e che, previa esame e sottoscrizione dei comparenti e di me Notaio, si allegano al presente atto rispettivamente sotto le lettere "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", VISTO: la Legge n°1150/1942 nel testo in vigore; la L.R. n°18/1983 nel testo in vigore; la L.R. n°89/1998 nel testo in vigore; - il D.P.R. n°207/2010 nel testo in vigore che nel prosieguo, per brevità, sarà denominato "Regolamento"; - il D.P.R. n°380/2001 nel testo in vigore, che nel prosieguo, per brevità, sarà denominato "Testo Unico"; - il D.Lgs. n°163/2006 nel testo in vigore, che nel prosieguo, per brevità, sarà denominato "Codice"; - le 00.P.C.M. emanate per l'attuazione degli interventi volti al ripristino dell'agibilità degli edifici privati gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, omesse in dettaglio per brevità; - i Decreti del Commissario Delegato per la Ricostruzione degli edifici privati gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 6 aprile 2009, omesse in dettaglio per brevità; - le determinazioni e le circolari attuative emanate dal Dirigente del Servizio Emergenza Sisma e Ricostruzione Privata del Comune; TUTTO CIÒ PREMESSO E VISTO, parte integrante e sostanziale del presente atto, le costituenti parti convengono e stipulano quanto segue: TITOLO l° - ALLEGATI ART. 1 — Natura ed oggetto Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione rientra nell'alveo degli accordi stipulati ai sensi e per gli effetti dell'art.11 della Legge n°241/1990, e pertanto, senza pregiudizio dei diritti di terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, è passibile di accordi integrativi e/o sostitutivi tra i comparenti, al fine di rideterminare il contenuto discrezionale del presente atto ovvero in sostituzione dello stesso. L'attuazione del progetto in parola, avverrà in conformità alle norme di cui alla presente convenzione ed agli elaborati grafici come sopra allegati, corrispondenti agli atti a corredo delle citate deliberazioni Giunta Comunale n. 288 del 15 luglio 2012 e n. 344 del 8 agosto 2014, ed in particolare alle Norme Tecniche di Attuazione del planivolumetrico di coordinamento contenute nell'allegato elaborato "Tav. PC 01 - Planivolumetrico: Relazione illustrativa e tecnica" (Errata Corrige). TITOLO II° - OBBLIGHI ART. 2 — Obblighi dell'attuatore L'attuatore si obbliga con la stipula della presente convenzione, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire a propria cura e spese, le seguenti opere di urbanizzazione: a) sistemazione e completamento della viabilità pubblica, come indicato nella planimetria sopra allegata(Tav PC 03) con le osservazioni, le condizioni e le modalità precisate nel successivo art. 6, mq. 11.051; b) realizzazione dei parcheggi pubblici, come indicato nella planimetria allegata, con l'osservanza delle condizioni e delle modalità precisate nel successivo art.6; c) sistemazione delle aree destinate a verde pubblico con l'osservanza delle prescrizioni e delle modalità precisate al successivo art.8 per mq. 13.676. L'attuatore dopo la stipula della presente convenzione dovrà presentare al competente Ufficio Edilizia la richiesta di permesso di costruire allegando tutti gli elaborati grafici delle opere di urbanizzazione da eseguire, il computo metrico delle opere di urbanizzazione, i particolari costruttivi e quant'altro necessario al rilascio del suddetto permesso. Trattandosi di opere finanziate con contributo concesso per la ricostruzione privata post-sisma, di cui al provvedimento definitivo prot.n. 412203 del 13 agosto 2014, Pratica AQ BCE 17066, l'attuatore si obbliga con la stipula della presente convenzione, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire, contestualmente alla costruzione degli edifici di urbanizzazione, secondo l'approvato le seguenti opere planivolumetrico di coordinamento: a) scavi delle aree da urbanizzare — viabilità e parcheggio; b) messa in opera di tessuto non tessuto da porre in opera secondo il tipo di terreno e secondo le indicazioni degli Uffici comunali; c) fornitura a posa in opera di massicciata dello spessore minimo di cm 30 per la successiva costruzione del nastro stradale e dei parcheggi; d) L'attuatore dovrà effettuare contemporaneamente tutti gli scavi e mettere in opera i seguenti servizi di rete idrica, fognante, raccolta acque bianche, pubblica illuminazione, rete, gas, metano ecc., con i tempi e le modalità sotto riportate: e) costruzione di tutte le opere murarie e dei plinti di sostegno dei pali della pubblica illuminazione; f) messa in opera di tessuto non tessuto; g) posa in opera di cm 30 di tout-venant opportunamente cilindrato e rullato; h) messa in opera della cordolatura dei marciapiedi; i) messa in opera di cm. 7 finito di conglomerato bituminoso tipo bynder per strato di collegamento, nella granulometria e miscelazioni riportate nel prezzario DEI approvato dalla Regione Abruzzo; j) messa in opera di terreno vegetale per la aree destinate a verde pubblico; h) realizzazione di pozzo artesiano,o di vasca di raccolta delle acque piovane, dotata di idonea pompa idraulica e del relativo impianto elettrico, contatore, timer, rete tubazione di scarico, e quanto altro necessario a dare eseguito a perfetta regola d'arte i lavori di cui sopra; i) messa in opera di attrezzature da giardino (panchine, giochi, e quanto altro prescritto dall'Ufficio Ambiente nell'allegato parere prot.n. 60967 del 4 luglio 2014); l) semina dell'area destinata a verde pubblico. m) Successivamente alla ultimazione degli edifici l'attuatore dovrà realizzare i seguenti lavori con le modalità e i tempi sotto riportati: n) messa in opera dello strato di usura in conglomerato bituminoso ottenuto con l'impiego di pietrisco e graniglia trattenute al crivello da 5 mm , esclusivamente di natura basaltica, della prima categoria prevista dalle norme del C.N.R. sabbie e additivi, confezionato a caldo con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed inerti, la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, steso in opera con macchine vibro finitrici con rulli statici e vibranti, dello spessore reso finito di cm. 3; o) messa in opera della segnaletica orizzontale del tipo plastificato da stendere in opera in fase di rullatura dello strato di usura; p) messa in opera della segnaletica verticale. ART. 3 — Obblighi del Comune Il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, a fronte degli obblighi assunti dall'attuatore, a sua volta si obbliga a rilasciare nei termini di legge, tutti i permessi e le autorizzazioni di competenza, di cui il medesimo attuatore necessita, per l'adempimento degli accordi ad essa implicitamente ed esplicitamente connessi. Il Comune inoltre, a fronte degli obblighi assunti dall'attuatore, con la presente convenzione lo esonera dal pagamento della quota di contributo di cui al terzo com¬ma dell'art.16 del D.P.R. n.380 del 6 giugno 2001 e/o di eventuali oneri concessori afferenti, fino alla concorrenza dell'intero importo urbanizzazione. ART. 4 per le opere di Prima di dare corso all'attuazione di ogni singola opera di urbanizzazione di cui all'art. 2, l'attuatore, al fine di consentire ai competenti organi comunali la sorveglianza tecnica sulla loro esecuzione, dovrà comunicare la data di inizio dei lavori, con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni. ART. 5 L'attuatore si obbliga, per sé ed aventi causa a qualsiasi titolo, ad osservare, per le destinazioni d'uso previste nel progetto, tutte le norme vigenti in materia di scarichi e' le relative prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scopo rilasciate, nonchè ad assumersi ogni responsabilità in ordine alla idoneità delle opere progetta¬te ed alla conformità ad esse di quelle approvate ed eseguite. Di assumersi, altresì, ogni responsabilità in ordine alla conduzione e sicurezza dei cantieri ed al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni. TITOLO III° - MODAL1TA' DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE ART. 6 - VIABILITA' E PARCHEGGI Le opere di cui alla lettera a) e b) dell'art. 2, costruzione della viabilità e degli spazi di parcheggio, saranno realizzate in conformità del progetto esecutivo, a perfetta regola d'arte ed in modo da garantire scorrevolezza di traffico e rapido deflusso delle acque piovane. La qualità e la provenienza dei materiali dovranno essere tali da garantire i migliori risultati tecnici; in qualsiasi momento ne può essere chiesto, se motivato, il cambiamento da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale. Le modalità di costruzione delle singole opere sono tutte quelle riportate nei Capitolati Speciali d'Appalto per opere stradali. La viabilità ed i parcheggi pubblici sono stati previsti nella quantità totale rispettivamente di mq. 11051 e mq. 5.800,00. Le aree destinate a viabilità e parcheggio dovranno essere adeguatamente provviste di segnaletica verticale ed orizzontale: quella verticale sarà costituita dai segnali relativi ai vari divieti, obblighi ed indicazioni necessarie; quella orizzontale dovrà individuare i posti macchina nelle aree di parcheggio, separare le corsie, delimitare gli incroci, individuare i passaggi pedonali e circolazione quanto e altro sosta. indispensabile Verranno altresì per una individuati corretta i posti macchina nelle aree di parcheggio per le persone diversamente abili, e quindi tutti i camminamenti e passaggi dovranno essere privi di barriere architettoniche. La costruzione di tali opere dovrà essere effettuata sotto la sorveglianza tecnica degli Uffici comunali che avranno, pertanto, libero accesso al cantiere. Le opere saranno soggette a collaudo da eseguirsi a cura e spese dei competenti uffici tecnici comunali (strade e W.UU. per quanto di rispettiva competenza). Fino al momento della consegna al Comune, le aree destinate a viabilità e parcheggi pubblici saranno soggette al regime delle strade private gravate da servitù di transito pubblico, nel rispetto di quanto previsto dalla disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. L'eventuale cessione di aree all'uopo destinate e delle opere su di esse realizzate, saranno regolate dalle disposizioni contenute nei successivi artt. 13 e 14. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico dell'attuatore fino al termine di anni due a decorrere dalla data di ultimazione delle opere. ART. 7 - Rete fognaria. Nelle zone destinate a parcheggio e verde pubblico, ove necessario, dovranno essere realizzate, per lo smaltimento delle acque meteoriche, caditoie collegate alla fognatura principale con tubo di idonea sezione e materiale. Per quanto riguarda gli impianti fognari, l'attuatore si impegna a provvedere a sua cura e spese all'allontanamento e smaltimento delle acque di rifiuto e meteoriche, del che, a tal riguardo, si da atto che le stesse verranno convogliate in apposite vasche di raccolta, per essere utilizzate ai fini irrigui del verde pubblico e per l'alimentazione della rete antincendio. La rete fognante potrà comunque essere di tipo misto o separato, e dovrà essere estesa a tutta l'area oggetto di cessione ed essere collegata a quella comunale nel punto indicato dal competente Ufficio Tecnico della Soc. Gran Sasso Acqua S.p.A., anche se tal punto dovesse risultare esterno al lotto di proprietà. In corrispondenza di punti singolari come allacci e curve, dovranno essere realizzati pozzetti ispezionabili: gli stessi dovranno essere realizzati anche nei tratti rettilinei con interasse massimo di m 40. I pozzetti potranno essere realizzati in getto di calcestruzzo con soletta in cemento armato o in elementi prefabbricati, e saranno dotati di pedarole e chiusini in ghisa, completi di telaio, a passo d'uomo delle dimensioni di cm 50X70 e peso minimo di Kg. 180. La sorveglianza tecnica sulla esecuzione dei lavori sarà effettuata dal competente ufficio tecnico della Soc. Gran Sasso Acqua., che avrà, pertanto, libero accesso al cantiere e provvederà al successivo collaudo in corso d'opera, che dovrà essere allegato alla richiesta di collaudo finale di tutte le opere di urbanizzazione. La cessione di tutte le opere eseguite, internamente ed esternamente all'area di intervento dell'attuatore, è regolata dalle disposizioni contenute nei successivi artt. 13 e 14; la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere cedute al Comune, sarà a carico dell'attuatore fino al termine di due anni dalla ultimazione delle stesse. ART. 8 - Verde pubblico. L'attuatore dovrà procedere alla sistemazione delle aree destinate a verde pubblico per un totale di 13.676 mq. La sistemazione, oltre alla realizzazione della rete di pubblica illuminazione e di smaltimento delle acque meteoriche, prevederà movimenti di terra, con apporti, ove necessario, di terreno vegetale, l'inerbimento e la messa a dimora di alberature. I lavori dovranno essere condotti nel rispetto del progetto di sistemazione approvato dai competenti uffici comunali (Settore Ambiente ed Ecologia) che detteranno, inoltre, le prescrizioni relative al tipo di pavimentazione da utilizzare per i percorsi pedonali, tipo e numero di panchine e giochi, le essenze e quantità delle alberature da porre a dimora. L'impianto di irrigazione verrà collegato alla rete idrica comunale con un contatore messo in opera a cura e spese dell'attuatore e successivamente volturato a favore dell'amministrazione. La sorveglianza tecnica sulla esecuzione di detti lavori sarà effettuata dal predetto ufficio comunale che, pertanto, avrà libero ac¬cesso al cantiere e provvederà al successivo collaudo in corso d'opera. La cessione di tutte le opere eseguite all'interno delle aree destinate a verde pubblico è regolata dalle disposizioni di cui ai successivi artt. 13 e 14. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico dell'attuatore fino al ter¬mine di anni due a decorrere dalla data di cessione delle opere. ART. 9 - Pubblica illuminazione. L'attuatore dovrà realizzare, a propria cura e spese, l'impianto di pubblica illuminazione mediante la messa in opera di punti luminosi sulle aree destinate a parcheggio e verde pubblico, come stabilito nella presente convenzione. L'impianto dovrà essere realizzato nel rispetto del progetto esecutivo e delle prescrizioni allo scopo dettate dal competente ufficio comunale P.I., con cavi di idonea sezione interrati, posti entro tubazioni in pvc. di cm 10, minimo, di diametro. Per ogni punto luminoso, dovrà essere realizzato un pozzetto di ispezione con chiusino carrabile; sulle aree destinate a parcheggi di superficie, i punti luminosi verranno realizzati con pali in acciaio di adeguata sezione, aventi un'altezza di almeno 9,00 m, sormontati da una armatura e tipo di lampada da concordare con il predetto ufficio comunale. Nelle zone destinate a verde pubblico i punti luminosi verranno realizzati con pali in acciaio di idonea sezione ed altezza di m 3,50: la relativa armatura e tipo di lampada dovranno essere concordate preventivamente con i competenti uffici comunali. L'attuatore dovrà realizzare, nel punto indicato dall'E.N.E.L. un quadro elettrico dove saranno posti in opera i collegamenti ed i contatori per la fornitura di corrente necessaria al funzionamento di detto impianto; esso dovrà essere indipendente dagli impianti elettrici a servizio dei realizzandi edifici e da quelli per l'illuminazione degli spazi esterni privati. Il contatore, se necessario, verrà installato a cura e spese dell'attuatore e poi volturato a favore dell'amministrazione. I lavori dovranno essere eseguiti sotto il controllo del predetto ufficio comunale competente che, pertanto, avrà libero accesso al cantiere e provvederà al collaudo in corso d'opera. La cessione della rete di pubblica illuminazione è regolata dalle disposizioni contenute nei successivi artt. 13 e 14; l'attuatore provvederà inoltre, d'intesa con l'E.N.E.L. alla realizzazione delle linee di adduzione dell'energia elettrica per uso privato: tali linee dovranno essere separate da quelle dell'energia elettrica per uso pubblico, così come dovranno essere separati i contatori. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimarrà a carico dell'attuatore fino al termine di anni due a decorrere dalla data di cessione delle opere. TITOLO IV° - DURATA DELLA CONVENZIONE. ART. 10 La presente convenzione avrà la durata di anni tre, salvo eventuali proroghe del titolo abilitativo decorrenti dalla data di inizio lavori del relativo titolo abilitativo. L'attuatore assume l'impegno di completare e rendere agibili, entro il termine di validità della presente convenzione e consegnare al Comune, le opere di urbanizzazione elencate agli artt.6 - 7 - 8 - 9 e le opere di viabilità. Nel caso di un minor tempo nella realizzazione dei lavori, dette opere dovranno essere realizzate e collaudate prima del rilascio del certificato di abitabilità e/o agibilità degli edifici residenziali: nell'arco di tale tempo la realizzazione delle opere di urbanizzazione potrà avvenire, fermo restando quanto stabilito nell'art.2, anche per stadi successivi. ART. 11 Il termine di cui al precedente articolo potrà essere prorogato, una sola volta, per un ulteriore anno e solo in caso di comprovate esigenze legate a cause di forza maggiore. A tal fine l'attuatore, pena la non applicazione del presente articolo, dovrà produrre prima della scadenza della convenzione, apposita istanza corredata della necessaria documentazione comprovante le cause di forza maggiore. L'Amministrazione comunale, esaminata detta documentazione, deciderà sul¬la base di proprie insindacabili motivazioni, se concedere o meno detta proroga. TITOLO V° - COLLAUDO DELLE OPERE ART. 12 Il collaudo finale delle opere di urbanizzazione oggetto della presente convenzione, con la conseguente presa in consegna da parte del Comune e/o degli enti gestori ed erogatori dei servizi, dovrà essere effettuato entro un mese dalla data di ultimazione dei lavori che l'attuatore dovrà aver cura di comunicare al Comune. Unitamente a tale comunicazione, l'attuatore dovrà consegnare, in triplice copia, le tavole esecutive dello stato di fatto delle opere realizzate: tali esecutivi dovranno essere allegati al verbale di collaudo. TITOLO VI° - CESSIONE DELLE OPERE ART. 13 — Aree pubbliche Le parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di interventi da realizzarsi su aree di proprietà comunale in virtù dell'atto di cessione ricevuto dal Notaio Roberto Ciancarelli in data 28 giugno 2005, rep.n. 112113/33853, registrato a L'Aquila il 7 luglio 2005 al n. 1940, ivi trascritto il 8 luglio 2005 al n. 18082, art. 10977, l'attuazione del planivolumetrico avviene senza obbligo di cessione di aree a standard per urbanizzazioni primaria e/o secondaria. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli interventi edilizi, le aree di proprietà pubblica vengono messe nella piena disponibilità dell'Attuatore per tutto il tempo necessario ad eseguire dette opere, ivi comprese le opere di urbanizzazione in premessa, il quale provvederà alla riconsegna al Comune ad avvenuto collaudo delle stesse. Tutti gli oneri conseguenti al picchettamento, frazionamento e dell'eventuale trasferimento di dette aree al Comune, saranno a totale carico dell'attuatore. La regolarizzazione geometrica delle aree di proprietà privata conseguente alla eventuale modifica delle aree di sedime dei fabbricati inseriti all'interno del comparto, potrà rideterminare, incrementandole, le quantità di standards previsti nel planivolumetrico allegato alla presente convenzione. ART. 14 — Cessione delle opere La cessione delle opere e degli impianti relativi alle urbanizzazioni, avverrà dopo che queste saranno state ultimate in conformità alle indicazioni e prescrizioni progettuali e degli Uffici/Enti competenti, e sarà stato eseguito con esito favorevole il collaudo delle stesse, secondo le modalità ed i termini previsti negli specifici articoli di riferimento. TITOLO VII° - INADEMPIENZE ART. 15 Salvo, ove ne ricorrano gli estremi, l'applicazione dei successivi articoli 16 e 17, qualora non sia stato possibile addivenire, nei termini e nei modi previsti, alla cessione delle opere, queste ultime, per la parte realizzata, saranno di diritto nella piena proprietà e disponibilità del Comune alla scadenza della presente convenzione, senza l'obbligo, da parte del Comune medesimo, a compensi o rimborsi di qual¬siasi natura a favore dell'attuatore. ART. 16 In caso di inadempienza da parte dell'attuatore di una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune previa messa in mora, potrà sospendere la esecuzione dei lavori che, a suo avviso, riterrà interessati dalle inadempienze, nonchè procedere d'ufficio in danno della parte inadempiente, previo formale preavviso di giorni quindici. I provvedimenti di sospensione adottati saranno revocati dopo l'avvenuto adempimento, da parte dell'attuatore, alle prescrizioni dettate dai competenti uffici comunali interessati alla sorveglianza dei lavori, ovvero l'esecuzione in danno previo rimborso delle spese sostenute dal Comune. ART. 17 Il Comune potrà inoltre dichiarare in danno dell'attuatore, la decadenza della presente convenzione, per la parte non eseguita, nei seguenti casi: a) ritardo di oltre un anno rispetto ai termini fissati per l'attuazione di quanto previsto, salvo i casi di forza maggiore; b) l'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dai progetti approvati, o per mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune, per il rispetto della convenzione; La dichiarazione di decadenza totale o parziale, comporterà per l'attuatore, la perdita di tutti i diritti derivanti dalla convenzione e determinerà, altresì, l'acquisizione di diritto, da parte del Comune, della piena disponibilità e proprietà delle opere, manufatti ed impianti di cui all'art.2, senza l'obbligo da parte del Comune medesimo, a compensi o rimborsi di qualsiasi natura a favore dell'attuatore e fatto salvo, in ogni caso, per lo stesso Comune, il risarcimento dei danni. TITOLO VIII° - GARANZIE ART. 18 Le parti si danno reciprocamente atto che, trattandosi di opere finanziate con il contributo concesso per la ricostruzione privata post-sisma di cui al provvedimento definitivo prot.n. 412203 del 13 agosto 2014, Pratica AQ BCE 17066, in luogo della stipula della rituale polizza fideiussoria a titolo di cauzione, le parti provvederanno concordemente all'erogazione del contributo di ricostruzione per le opere di urbanizzazione indicate nella presente convenzione solo al momento del collaudo delle stesse. Nell'ipotesi di inadempienza alle obbligazioni di cui alla presente convenzione, l'attuatore autorizza il Comune di L'Aquila a disporre della cauzione stessa nel modo più ampio possibile, con espressa rinuncia ad ogni opposizione legale giudiziaria o stragiudiziaria, a qualunque titolo, per i prelievi che il Comune ritenesse di dover fa¬re. Copia della presente convenzione verrà trasmessa completa di tutti gli allegati a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione a totale cura dello studio Notarile per quanto di competenza ai seguenti Uffici Comunali ed Enti interessati: Comune L'Aquila Convenzioni; Settore Comune Pianificazione L'Aquila Settore Ufficio Ricostruzione Controllo Pubblica Ufficio Strade; Comune L'Aquila Settore Ambiente; Società Gran Sasso Acqua relativamente al collaudo delle opere idriche e fognarie, Società o Agenzia garante della polizza fideiussoria. La consegna della copia della convenzione dovrà essere certificata con ricevuta dagli Uffici sopraelencati e copie delle ricevute dovranno essere consegnate all'Ufficio Convenzioni. TITOLO IX° - DISPOSIZIONI VARIE ART. 19 Qualora l'attuatore proceda ad alienare, in toto o in parte, l'area e gli immobili oggetto di intervento, lo stesso dovrà trasmettere agli aventi causa, totalmente o parzialmente, gli impegni e gli oneri di cui alla presente convenzione. Nel caso di trasferimento anche parziale degli oneri suddetti, l'attuatore ed aventi causa resteranno solidalmente responsabili verso il Comune di tutte le obbligazioni dovute. Della avvenuta alienazione e del trasferimento degli impegni dovrà essere data notizia all'Amministrazione comunale entro 10 (dieci) giorni dalla data di stipula degli atti stessi. Copia di tali atti, ad avvenuta registrazione, dovrà essere consegna¬ta all'Amministrazione, unitamente alle complete generalità dei subentranti. ART. 20 Il Comune si riserva di apportare modifiche al progetto ove intervengano particolari e comprovati motivi di pubblico interesse. ART. 21 Tutte le spese inerenti e conseguenti la formazione, registrazione, stipula del presente atto, nonchè ogni altro onere di frazionamento dell'attuatore che e trascrizione, chiede, a tal sono fine, a di totale usufruire carico delle agevolazioni fiscali previste dalla L. 10/77, dal D.P.R. 601/73, oltre alla applicazione di altri eventuali successivi benefici fiscali più favorevoli. L'attuatore dichiara di rinunciare espressamente ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale che possa competere in dipendenza della presente convenzione e ne autorizza la trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di L'Aquila affinchè siano note ai terzi le obbligazioni assunte, sollevando espressamente il Conservatore dei Registri Immobiliari di L'Aquila, da ogni responsabilità al riguardo. ART. 22 L'attuatore, per i rapporti da intrattenere con l'Amministrazione comunale nomina suo rappresentante, il Signor NATRELLA Giulio, il cui recapito è a L'Aquila in Via Belgio n. 10. ART. 23 In caso di controversie i comparenti riconoscono come competente, per la loro risoluzione, il Tribunale di L'Aquila. ART. 24 Per quanto non contenuto nel presente atto si fà riferimento alla legislazione statale e regionale vigente, sia in materia di urbanistica che di lavori pubblici. Le parti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati. Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte dattiloscritto ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mio pugno e da me letto ai comparenti, i quali, a mia domanda lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono con me Notaio alle ore 16,50 (sedici e minuti cinquanta). Occupa ventotto pagine oltre la presente di otto fogli Firmato: SANTORO Chiara NATRELLA Giulio Vincenzo Galeota Notaio
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