Il catasto che verrà Convegno Collegio dei Geometri di Padova Impianti fotovoltaici Applicazione circolare AdE n. 36/E del 19/12/2013 Relatore: Mauro Imbimbo Ingegnere dell’Ufficio Provinciale di Padova - Territorio Padova, 5 giugno 2014 Circolare AdE n. 36/E del 19/12/2013 La Circolare tratta la problematica relativa agli impianti fotovoltaici sia per quanto riguarda i profili catastali che gli aspetti fiscali Scopo della Circolare AdE n. 36/E del 19/12/2013 Armonizzare le precisazioni già rese in relazione agli impianti fotovoltaici, con particolare attenzione alla questione della qualificazione mobiliare o immobiliare degli impianti fotovoltaici e alle conseguenze che ne derivano in materia catastale e tributaria. Orientamento dell’AGE: profili fiscali Sotto il profilo fiscale, in più occasioni alcuni impianti fotovoltaici sono stati qualificati come beni mobili, in quanto caratterizzati dal requisito dell’amovibilità. - circolare del 19 luglio 2007, n. 46/E - circolare dell’11 aprile 2008, n. 38/E - circolare del 23 giugno 2010 n. 38/E Orientamento dell’ AGE: profili fiscali In altri termini, sulla base dei chiarimenti resi ai fini fiscali dall’Agenzia delle Entrate, gli impianti fotovoltaici sono qualificabili come beni mobili quando: • possono essere asportati da un punto per essere installati in un altro senza perdere le loro caratteristiche; • l’operazione di spostamento non si presenti antieconomica, vale a dire non comporti oneri gravosi. Orientamento dell’AGE: profili fiscali Tale inquadramento prendeva come punto di riferimento impianti di dimensioni tali da consentire una facile amovibilità senza implicare il sostenimento di costi rilevanti. Questa impostazione ha suscitato incertezze operative. Orientamento dall’AGT: profili catastali Ai fini del censimento in catasto: • Risoluzione n. 3T del 6/11/2008 • Lettera n. 31892 del 22/06/2012 non rileva esclusivamente la facile amovibilità delle componenti degli impianti fotovoltaici, né la circostanza che tali impianti possano essere posizionate in altro luogo mantenendo inalterata la loro originale funzionalità e senza antieconomici interventi di adattamento, quanto, piuttosto, il rapporto che tali componenti hanno con la capacità ordinaria dell’unità immobiliare a cui appartengono di produrre un reddito temporalmente rilevante. Orientamento dall’ AGT: profili catastali Gli Uffici Provinciali – Territorio dell’Agenzia accertano gli immobili che ospitano gli impianti, indagando, ai fini della determinazione della relativa rendita catastale, sulla correlazione che sussiste tra l’immobile e, in generale, quelle componenti impiantistiche rilevanti ai fini della sua funzionalità e capacità reddituale, a prescindere dal mezzo di unione utilizzato. Orientamento dall’ AGT: profili catastali questo orientamento deriva: 1) dalle numerose pronunce della Corte di Cassazione per le turbine: si vedano le sentenze della Corte di Cassazione, n. 21730/2004, n. 13319/2006, n.16824/2006, n. 20367/2006. In particolare, la sentenza della Corte di Cassazione n. 16824 del 21 luglio 2006, dice: “… non rileva il mezzo di "unione" tra "mobile" ed "immobile" per considerare il primo incorporato al secondo, sia perché quel che davvero conta è l'impossibilità di separare l' uno dall' altro senza la sostanziale alterazione del bene complesso (che non sarebbe più, nel caso di specie, una centrale elettrica), sia perché "mezzo di unione" idoneo a determinare l'incorporazione non può essere qualificato solo quello che tale poteva considerarsi al tempo dell'approvazione del codice civile, dovendosi tener conto del progresso tecnologico e dell'ineludibile condizionamento dei mezzi utilizzati a specifiche esigenze tecniche.” Orientamento dall’ AGT: profili catastali 2) nella sentenza della Corte Costituzionale n. 162 del 20 maggio 2008, ove si stabilisce che “(…) tutte quelle componenti […] che contribuiscono in via ordinaria ad assicurare, ad una unità immobiliare, una specifica autonomia funzionale e reddituale stabile nel tempo, sono da considerare elementi idonei a descrivere l'unità stessa ed influenti rispetto alla quantificazione della relativa rendita catastale.” Orientamento dall’ AGT: profili catastali 3) nozione di unità immobiliare: art. 2 del decreto del Ministro delle finanze 2 gennaio 1998, n. 28: Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale. (GU n.45 del 24-2-1998 ) DM 2/01/1998, n. 28 art. 2, al comma 1, ha previsto che: “L'unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un'area, che, nello stato in cui si trova e secondo l' uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale” DM 2/01/1998, n. 28 art. 2, al comma 3, si considerano unità immobiliari: “anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale.” Orientamento dall’ AGT: profili catastali L’AGT ha quindi definito anche i criteri in applicazione dei quali è stata affermata l’irrilevanza catastale delle installazioni fotovoltaiche non con esclusivo riferimento all’amovibilità delle stesse, ma in relazione: – all’alea propria delle stime catastali; – alla loro modesta entità in termini dimensionali e di potenza, in coerenza con i criteri, concettualmente analoghi, di cui all’art. 3, comma 3, del DM n. 28 del 1998, che indica, in linea generale, le costruzioni prive di rilevanza catastale, suscettibilità reddituale. Conclusioni: uniformità di valutazione Atteso che la definizione di bene mobile o immobile non si presta ad una interpretazione univoca ai fini fiscali , per ragioni di semplificazione, si ritiene opportuno qualificare gli impianti fotovoltaici sulla base della loro rilevanza catastale. Conclusioni: uniformità di valutazione profilo catastale non sussiste alcun obbligo di dichiarazione al catasto (in considerazione della limitata incidenza reddituale dell’impianto) qualora sia soddisfatto almeno uno dei seguenti requisiti: • la potenza nominale dell’impianto fotovoltaico non è superiore a 3 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; • la potenza nominale complessiva, espressa in chilowatt, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; • per le installazioni ubicate al suolo, il volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3, in coerenza con il limite volumetrico stabilito dall’art. 3, comma 3, lettera e) del decreto ministeriale 2 gennaio 1998, n. 28. profilo fiscale sono da considerarsi beni mobili profilo catastale sussiste l’obbligo di dichiarazione al catasto (risoluzione n. 3/T del 6/11/2008) per: • gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che sono accertati nella categoria "D/1 - opifici", e nella determinazione della relativa rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici, in quanto ne determinano il carattere sostanziale di centrale elettrica e, quindi, di “opificio”,oppure nella categoria D/10; • le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e/o realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censiti al catasto edilizio urbano, con dichiarazione di variazione da parte del soggetto interessato, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare a cui risulta integrato, allorquando l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, in accordo alla prassi estimativa adottata all’amministrazione catastale. In tal senso, erano state fornite istruzioni con circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 profilo fiscale sono da considerarsi beni immobili Circolare AdE n. 36/E del 19/12/2013: profili fiscali Seguono le indicazioni sotto il profilo fiscale per gli impianti fotovoltaici, distinte per bene mobile e bene immobile, in materia di imposte dirette, IVA, Imposte di registro e ipocatastali, anche nelle ipotesi che gli impianti siano stati realizzati su beni di terzi, in diritto di superficie, acquistati in leasing, etc. Circolare AdE n. 36/E del 9/12/2013 allegato tecnico 1. 2. Esempi di rappresentazione in mappa. Rappresentazione planimetrica delle installazioni fotovoltaiche realizzate sulla copertura dei fabbricati. 1. Esempi di rappresentazione in mappa Per la rappresentazione in mappa degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici, occorre distinguere se la tipologia costruttiva dell’impianto: a). consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole, quali, ad esempio, il pascolo. b). non consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole sull’area interessata dall’intervento, sottraendola, di fatto, alla produzione agricola; 1. Esempi di rappresentazione in mappa: a) consente il contemporaneo svolgimento di attività agricole, quali, il pascolo o in serra su suolo naturale. Il perimetro dell’impianto fotovoltaico è indicato con linea tratteggiata e il numero della particella, che individua l’impianto al catasto edilizio urbano, è riportato tra parentesi tonde. Le eventuali costruzioni strumentali all’impianto sono indicate secondo le disposizioni di prassi. Il numero riportato tra parentesi è iscritto solo negli atti censuari del catasto edilizio urbano e nella partita speciale enti urbani e promiscui, con superficie zero. esempi di serre censibili al catasto terreni art. 3, comma 3, DM 28/1998: “non costituiscono oggetto di inventariazione le serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante su suolo naturale”. 1. Esempi di rappresentazione in mappa: b. non consente lo svolgimento di attività agricole sull’area interessata dall’intervento Si procede secondo la prassi comunemente adottata, con l’eventuale frazionamento della particella catastale, individuando con linea continua l’area interessata dall’intervento ossia il perimetro esterno dell’impianto fotovoltaico con l’eventuale corte. Sono da inserire in mappa anche le costruzioni strumentali al funzionamento dell’impianto. 2. Rappresentazione planimetrica. Le installazioni fotovoltaiche integrate o parzialmente integrate realizzate sulla copertura si indicano con linea tratteggiata esempi di serre da censire al catasto edilizio urbano Seguono queste indicazioni anche le serre che per le loro caratteristiche sono da censire al catasto edilizio urbano. in quanto costruzioni assimilabili, di fatto, a veri e propri fabbricati. Circolare AdE n. 36/E del 9/12/2013 allegato tecnico Particolari casi di intestazione di immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici. Impianto fotovoltaico realizzato su terreno di proprietà di terzi: diritto di superficie. la dichiarazione di accatastamento prevede che: • la ditta proprietaria dell'area va indicata con il codice del titolo “1T – Proprietà per l’area” e le quote, espresse in millesimi, vengano in via transitoria, specificate nel campo "Eventuale specificazione del diritto" (non è possibile, infatti, indicare le quote di possesso nel campo specifico "Quote", riservato ai diritti gravanti sul fabbricato), con la dicitura "CONCEDENTE" racchiusa tra parentesi. • la ditta proprietaria del fabbricato va indicata con il codice del titolo “1S – Proprietà Superficiaria” e le relative quote indicate nel campo "Quota". Nel campo "Eventuale specificazione del diritto" va inserita la dicitura "PER IL FABBRICATO". Diritto di superficie: come si compila il Docfa Diritto di superficie: come si compila il Docfa Impianto fotovoltaico realizzato su terreno di proprietà di terzi in forza di specifico contratto di locazione. 1. 2. l'intestazione segue la medesima prassi , riguardante la cessione del diritto di superficie; poiché il contratto di locazione non costituisce un diritto reale di superficie, in relazione ai soggetti che vantano diritti sull’impianto fotovoltaico (a cui è attribuito il codice titolo “01S – Proprietà Superficiaria”), deve essere apposta, nel campo “Eventuale specificazione del diritto” la dicitura “RIS 1 – DITTA PRIVA DI TITOLO LEGALE RESO PUBBLICO”. Impianto fotovoltaico realizzato su terreno di proprietà di terzi in forza di specifico contratto di locazione. Impianto fotovoltaico realizzato su terreno di proprietà di terzi in forza di specifico contratto di locazione. L'Ufficio in questi casi provvede: 1. ad inserire l’annotazione “Ris 1: ATTI PASS. INTERM. NON ESIST. 2. alla notifica della Ris. 1, al domicilio fiscale dei soggetti risultanti iscritti negli atti catastali, ai sensi dell’art. 8 del DPR n.650 del 26/10/1972. Impianto fotovoltaico realizzato su terreno di proprietà di terzi in forza di specifico contratto di locazione. Se, per obbligo fra le parti, è fatto carico all’affittuario di provvedere agli obblighi catastali, è necessario che il contratto di locazione, regolarmente registrato, preveda espressamente l’autorizzazione da parte del proprietario del terreno, alla presentazione dei documenti necessari per gli adempimenti in materia catastale. Copia del contratto deve essere allegata alla documentazione presentata, ovvero devono essere resi disponibili gli estremi di registrazione dello stesso. In tali circostanze, la dichiarazione al catasto edilizio urbano viene inserita agli atti dopo aver acquisito la copia del contratto registrato presso il competente Ufficio delle Entrate. Docfa per la richiesta della categoria D/10 • Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e strumentali alle attività agricole per connessione alle stesse, nel caso in cui ricorra l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano, è attribuita la categoria D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”. • Al Docfa deve essere unita l’autocertificazione redatta su modello conforme all’allegato C al DM dell’economia e delle finanze 26/07/2012, oltre ad una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici l’art. 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, modificato ed integrato da disposizioni successive, stabilisce che: “… la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma,del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario, …”. La ruralità degli immobili ospitanti gli impianti fotovoltaici Con circolare n. 32/E del 6 luglio 2009, sono stati individuati specifici criteri di connessione con l’attività agricola svolta sul fondo, in modo da concretizzare, come per le altre attività connesse, un significativo rapporto con l’attività agricola principale: “(…) l’attività agricola “connessa” presuppone, un collegamento con l’attività agricola tipica, caratterizzata dalla presenza di un’azienda con terreni coltivati (…). In particolare, i terreni, di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque nella sua disponibilità, devono essere condotti dall’imprenditore medesimo (…)”. Circolare n. 32/E del 6/07/2009: requisiti oggettivi per il riconoscimento della ruralità Si deve accertare che: A. esista l’azienda agricola. Ossia che si riscontri la presenza di terreni e fabbricati che congiuntamente siano, di fatto, correlati alla produzione agricola. L’esistenza dell’azienda agricola, sulla base di quanto stabilito dall’art. 9, comma 3, lettera c) del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557(4), presuppone che il fondo deve avere superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati (fatta eccezione per alcune fattispecie, in relazione alle quali tale limite è ridotto a 3.000 metri quadrati), fermo restando che le particelle interessate debbono essere iscritte al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario; B. sia soddisfatto uno dei requisiti oggettivi richiamati ai punti 1 e 2 del citato paragrafo 4 della circolare n. 32/E del 2009. punti 1 e 2 del § 4 della circolare n. 32/E del 2009. 1. "la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 KW di potenza nominale complessiva, si considera in ogni caso connessa all'attività agricola; 2. la produzione di energia fotovoltaica eccedente i primi 200 KW di potenza nominale complessiva, può essere considerata connessa all'attività agricola nel caso sussista uno dei seguenti requisiti: a) la produzione di energia fotovoltaica derivi da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, come definiti dall'articolo 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti. b) il volume d'affari derivante dell'attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) deve essere superiore al volume d'affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 200 KW. Detto volume deve essere calcolato senza tenere conto degli incentivi erogati per la produzione di energia fotovoltaica; c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 KW di potenza installata eccedente il limite dei 200 KW, l'imprenditore deve dimostrare di detenere almeno 1 ettaro di terreno utilizzato per l'attività agricola. Docfa per la richiesta della categoria D/10 • Agli immobili ospitanti le installazioni fotovoltaiche, censiti autonomamente e strumentali alle attività agricole per connessione alle stesse, nel caso in cui ricorra l’obbligo di dichiarazione al catasto edilizio urbano, è attribuita la categoria D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”. • Al Docfa deve essere unita l’autocertificazione redatta su modello conforme all’allegato C al DM dell’economia e delle finanze 26/07/2012, oltre ad una specifica relazione contenente le informazioni utili alla verifica dei requisiti di ruralità. Criteri generali per l’attribuzione della categoria e della rendita. risoluzione n. 3/T del 2008: • Le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici devono essere accertati nella categoria "D/1 - opifici“ (o D/10 se rurali) e nella determinazione della rendita catastale devono essere inclusi i pannelli fotovoltaici; • Per le installazioni fotovoltaiche poste su edifici e quelle realizzate su aree di pertinenza, comuni o esclusive, di fabbricati o unità immobiliari censite al catasto edilizio urbano, non sussiste l’obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, in quanto possono assimilarsi agli impianti di pertinenza degli immobili. Individuazione autonoma dell’installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura di un fabbricato • Nel caso in cui sorga la necessità, per eventuali finalità civilistiche, di individuare separatamente il fabbricato e l’installazione fotovoltaica realizzata sulla copertura, si procede preliminarmente al frazionamento del fabbricato, individuando con i rispettivi subalterni le porzioni che costituiscono l’unità immobiliare, in accordo alle indicazioni richiamate nella circolare n. 4 del 29 ottobre 2009. • In particolare, deve essere preliminarmente individuato il lastrico solare (F/5), oggetto di trasferimento di diritti reali e successivamente, ultimata la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, si deve procedere alla presentazione della dichiarazione di variazione in categoria D/1, ovvero in D/10, qualora in possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere di ruralità. Riepilogo Andiamo sul pratico con qualche premessa metodologica Determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari a destinazione speciale e particolare Le fasi della valutazione: 1. individuazione delle componenti che concorrono a formare l’investimento di natura immobiliare, ed in particolare gli impianti fissi; 2. determinazione del costo a nuovo di ogni componente; 3. determinazione della vetustà e del coefficiente di deprezzamento; 4. applicazione del saggio di fruttuosità. Circ. 6/2012: approccio di costo nel procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale Il valore del costo (V) è costituito da due elementi, il costo puro del bene (K) ed il profitto normale (P) del promotore immobiliare : V=K+P La rendita catastale si determina applicando al valore di costo (V) il saggio di fruttuosità r: RC = V x r = (K + P) x r Circ. 6/2012: approccio di costo nel procedimento indiretto di determinazione della rendita catastale Il costo di produzione (K) di un immobile è, in linea generale, costituito dalla somma: C1. valore del lotto (area coperta e scoperte, accessorie e pertinenziali); C2. costo di realizzazione a nuovo delle strutture; C3. costo a nuovo degli impianti fissi; C4. spese tecniche relative alla progettazione, direzione lavori ed al collaudo; C5. oneri concessori e di urbanizzazione; C6. oneri finanziari; Considerazione sul Valore di costo • Il Valore di costo non è detto che coincida con il Costo sostenuto; • Il Valore di costo come indicato deve essere quello riferibile all’imprenditore ordinario e prevede quelle aggiunte indicate nella Circ. 6/2012 e sopraindicate; • Nel caso in esame può essere fatto riferimento al cosidetto costo “chiavi in mano”; • L’Ufficio, in sede di contenzioso tributario, alla richiesta di determinazione della rendita catastale sulla sola scorta di effettivi costi sostenuti, per opere realizzate in parte in forma diretta, ha eccepito che il Costo documentato andava incrementato almeno del 30% per tener conto delle altre componenti incidenti sul Valore di costo. il saggio di fruttuosità Corte di Cassazione, Sezione V tributaria, sentenza n.2975 del 16/02/2004 « Il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, al quale fa riferimento l'art. 29 D.P.R. 1142/1949, per la determinazione del capitale fondiario, non può che essere rappresentato, a seconda dei diversi gruppi, dall'1%, dal 2% e dal 3% e la determinazione uniforme ed autoritativa degli stessi per ciascun gruppo non permette di riconoscere all'U.T. E. alcuna discrezionalità nell'individuazione di un diverso tasso di redditività degli immobili.» Circ. 6/2012: Allegato III – determinazione del coefficiente di deprezzamento (D) In linea generale il coefficiente di deprezzamento (D) risulta funzione: • della vita effettiva (VTe): tempo trascorso fra l’epoca di realizzazione o ristrutturazione del bene e l’epoca censuaria ( 1988/89); • della vita utile (VTu): arco temporale oltre il quale, per effetto della vetustà e dell’obsolescenza, il bene non è più in grado di assolvere la funzione per la quale è stato realizzato; • dall’eventuale valore residuo (Vr): valore del bene al termine della sua vita utile. Circ. 6/2012: Allegato III – determinazione del coefficiente di deprezzamento (D) Per una maggiore perequazione va inoltre valutata la circostanza che possano essere presenti componenti (gli impianti) caratterizzati da una vita utile molto più breve del fabbricato. Circ. 6/2012: Allegato III – determinazione del coefficiente di deprezzamento (D) Che per le componenti realizzate dopo l’epoca censuaria ( 1988-89) si riassume nella tabella: Valutazione degli impianti pannelli fotovoltaici Assunto: V il valore di costo noto; VTe vita effettiva = 0 anni – impianto realizzato successivamente all’epoca censuaria VTu vita utile = 20 anni; Vr valore residuo = 0 in ragione del rapido processo di evoluzione della tecnologia; Dalla tabella avremo un correttivo pari al 75% Considerato che il “Vc deprezzato” è da riferire con i coefficienti Istat all’epoca censuaria 1988/89, assunto il coefficiente pari a 0,50 - avremo: Vc (1988-89) = Vc x 0,5 x 0,75 Non si accatastano perché di scarsa rilevanza • Gli impianti fotovoltaici di potenza nominale non superiore a 3 Kwp per ogni unità immobiliare servita dall’impianto stesso; • Gli impianti fotovoltaici la cui potenza nominale complessiva, espressa in Kwp, non è superiore a tre volte il numero delle unità immobiliari le cui parti comuni sono servite dall’impianto, indipendentemente dalla circostanza che sia installato al suolo oppure sia architettonicamente o parzialmente integrato ad immobili già censiti al catasto edilizio urbano; • le installazioni ubicate al suolo, il cui volume individuato dall’intera area destinata all’intervento (comprensiva, quindi, degli spazi liberi che dividono i pannelli fotovoltaici) e dall’altezza relativa all’asse orizzontale mediano dei pannelli stessi, è inferiore a 150 m3. Si accatastano: • Censiti autonomamente, gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che sono accertati nella categoria "D/1 – opifici” ; • Censiti autonomamente, gli immobili ospitanti le centrali elettriche a pannelli fotovoltaici che sono accertati nella categoria "D/10 “fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole”. • Censiti non autonomamente perché integrato ad unità immobiliari già censiti al catasto edilizio urbano, per la rideterminazione della rendita dell’unità immobiliare, se l’impianto fotovoltaico ne incrementa il valore capitale (o la relativa redditività ordinaria) di una percentuale pari al 15% o superiore, ( vedasi la circolare n. 10/T del 4 agosto 2005, emanata nell’ambito dell’applicazione dell’art. 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2004, n. 311). la Circolare n. 10/T del 4/08/2005 La Circ. è stata integrata dalla Circ. 1/T del 3/01/2006 che nell’allegato tecnico B, dice: “è stato individuato, quale indicatore sintetico e parametro di riferimento, una soglia incrementale del valore (e quindi anche della redditività) dell’unità immobiliare, eventualmente derivante dall’intervenuta variazione, in misura non inferiore al 15%: soglia – com’è noto corrispondente alla variazione di una classe catastale.” Se ne deduce che parliamo delle unità iscritte nelle categorie ordinarie: A, B, C. esempi - premessa Nella verifica che viene richiesta per valutare se è necessario l’aggiornamento della classamento, consiglio di riferirsi “al valore capitale” ed all’epoca censuaria 1988-89, per non rischiare di incorrere in errori di confronto fra rendite che derivano dall’applicazione ai valori V con saggi differenti: – 1% cat. A con esclusione della A/10, B, C con l’esclusione della C/1, moltiplicatore della RC pari a 100; – 2% cat. A/10, D, moltiplicatore della RC pari a 50; – 3% cat. C/1 ed E, moltiplicatore della RC pari a 34. Sconsiglio anche il criterio di riferirsi al valore ai fini IMU, perché l’aggiornamento della rendita è frutto di coefficienti stabiliti per legge, non aderenti ad un andamento legato all’economia. Esempio di calcolo Categorie ordinarie – analisi della situazione del Comune di Padova Categorie ordinarie – analisi aggregata dei Comuni della Provincia escluso il Comune di Padova
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