DOSSIER PPA n. 271/9 di iniziativa della Giunta regionale recante

DOSSIER
PPA n. 271/9
di iniziativa della Giunta regionale recante:
"Nuovo schema di convenzione per ''Gestione e erogazione servizi
socio-assistenziali in Gruppo Appartamento''"
relatore: S. PACENZA (Deliberazione di Giunta n. 84 del 28/2/2014);
DATI DELL'ITER
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA
5/3/2014
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE
10/3/2014
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO
17/03/2014
SEDE
PARERE PREVISTO
NUMERO ARTICOLI
ultimo aggiornamento: 27/03/2014
MERITO
Testo del Provvedimento
P.P.A. 271-9^
pag. 3
<>
Normativa citata
L. 23 luglio 1991, n. 223 - artt. 4, 5, 24
pag. 17
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di
disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea,
avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro
D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 - artt. 22 e 28
pag. 24
Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati
minorenni
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 - artt. 22 e 23
pag. 26
Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382
L. R. Calabria 26 novembre 2003, n. 23
pag. 27
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella
Regione Calabria (in attuazione della legge n. 328/2000)
L. R. Calabria 11 agosto 2004, n. 18 - art. 12bis
pag. 54
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario
(collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004 ai
sensi dell’art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)
L. R. Calabria 10 ottobre 2002, n. 39 - art. 10
pag. 55
Disposizioni di carattere generale
L. R. Calabria 8 agosto 1996, n. 21
pag. 56
Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria
Deliberazione Giunta Regionale Calabria 26 aprile 2012, n. 187
pag. 59
L.R. n. 21/96 art. 11. Disciplinare per la gestione e l'erogazione di Servizi
socioassistenziali in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a
provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti
nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/1996 e s.m.i..
Deliberazione Giunta Regionale Calabria 28 settembre 2007, n. 632
pag. 75
Prosecuzione Comunità specialistiche per minori
Codice Civile - art. 403
pag. 82
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori
Documentazione citata
Protocollo d'intesa tra il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria
pag. 83
•
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
PROPOSTA DI PROWEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
ORIGINALE
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REGIONE
CALABRIA GIUNTA REGIONALE Deliberazione n.
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della seduta del
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Oggetto: Approvazione nuovo schema di convenzione per "Gestione e erogazione servizi socio
assistenziali in Gruppo Appartamento"
Presidente o Assessore/i Proponente/i: ..".L.':-J~mU21~~~'::"::"--­
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Dtrlgente/l Generale/l: -_..<:I~~-~~;.IIi-~~QW~ifi!'I'I~i!Rfie-'----------­
Alla trattazione dell'argomenfo in oggetto partecipano:
Giunta
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1 I Giuseppe SCOPELLITI
Presente
Presidente
Assente
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Antonella STASI
3
Alfonso DAITOLO
Componente
4.
Mario CALIGIURI
Componente
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5.
Luigi FEDELE
Componente
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6.
Demetrio ARENA
Componente
7.
Giuseppe GENTILE
Componente
8.
Giacomo MANCINI
Componente
9.
Francesco PUGLIANO
Componente
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10.
Nazzareno SALERNO
Componente
X.
11.
Domenico TALLINI
Componente
12.
Michele TREMATERRA
Componente
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X.
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Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza.
La delibera si compone di n,
pagine compreso il frontespizio e di n.
allegati.
Co!abria
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PROTOCOLLO GE!\ER,-\LE
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
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VISTA la Legge Regionale n. 23 del 05/12/2003 recante
interventi e servizi sociali nella Regione Calabria";
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integrato di
VISTA la Legge Regionale n. 21/96;
VISTO il Protocollo d'Intesa sottoscritto dalla Regione Calabria e dal Dipartimento Giustizia Minorile della
Calabria e della Basilicata in data 11/02/2003 finalizzato ad avviare azioni ed interventi di
programmazione sperimentale comune;
PREMESSO CHE
• il Consiglio Regionale della Calabria con Delibera n. 511 del 08/08/2009 ha approvato il Piano
degli interventi e dei Servizi Sociali della Regione Calabria 2007/2009;
• con D.G.R. n.187 del 26/04/2012 sono state approvate il disciplinare e lo schema di convenzione
relativo alla "gestione e l'erogazione dei servizi socio-assistenziali dei Gruppi Appartamento"(ex
legge 21/96);
• per effetto della Legg~ n. 92/2012, che disciplina la concessione di agevolazioni in presenza di
ammortizzatori sociali, occorre regolamentare un'omogenea applicazione con le agevolazioni
regionali destinate ai lavoratori dei gruppi appartamento, in presenza di sospensione dell'attivita'
lavorativa;
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• si rende necessario procedere alla modifica della conven:z;ione
D.G.R. 187/2012;
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RITENUTO di dover provvedere a definire i criteri per la formalizzazione dei rapporti con le strutture che
erogano servizi alla persona ed alla comunità per la tipologia di Gruppi Appartamento a favore di minori
sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio
calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.L;
CHE:
• attualmente nella Regione Calabria sono in corso attività di tipo socio-assistenziale residenziale
per minori a rischio, differenziati secondo la seguente articolazione e in base alle seguenti
disposizioni normative:
• gruppi appartamento per minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge
regionale 21/96) sono operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e
s.m.i.;
• comunità educative per minori con disagio psichico e disturbi del comportamento sottoposti a
provvedimenti penali e/o amministrativi sono operanti nel territorio calabrese a seguito di
sperimentazione approvata con D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
• centri specialistici per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di
maltrattamento sono operanti nel territorio calabrese a seguito di sperimentazione approvata con
D.G.R. n. 632 del 28/08/2007;
• comunità educative per minori disadattati sociali sottoposti a provvedimenti penali e/o
amministrativi sono operanti sul territorio calabrese;
CONSIDERATO CHE:
• la promozione sul territorio delle attività socio-assistenziali, innovative ed avanzate, resa
possibile dal programma di finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire
elementi di conoscenza indispensabili per la futura e più completa programmazione regionale
dei servizi stessi, di cui alla L.R. N° 23/2003;
• lo schema di convenzione, parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato elaborato
e concertato con gli Enti Gestori dei servizi oggetto della presente deliberazione;
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
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per le strutture ,già convenzionate e. operanti sul territorio calabrese ·La,·copertura .·finanziaria
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Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale,
Cooperazione e Volontariato, Ono Nazareno Salerno, formulata sulla base dell'istruttoria comp.iuta dalle
relativa strutture, il cui Dirigente si è espresso sulla regolarità amministrativa dell'atto, attestandone la
relativa copertura finanziaria;
DELIBERA
Di approvare il nuovo schema di convenzione per la gestione e l'erogazione di Servizi socio assistenziali
in Gruppo-Appartamento a favore di minori sottoposti a prowedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge
regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n° 21/1996 e s.m.i.;
Di notificare il presente provvedimento a cura del Dipartimento proponente ai legali rappresentanti dei
Gruppi Appartamento;
Di trasmettere la presente Delibera al Consiglio Regionale a cura della Segreteria di Giunta;
Di prowedere alla pubblicazione integrale del prowedimento sul BURC a cura del Dipartimento
proponente, ai sensi della L.R n. 11 del 6 aprile 2011, a richiesta del Diorigente Generale del·
Dipartimento Proponente;
Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione Calabrià, a
cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo
2013, n. 33.
ENERALE
NT-« PRESIDENZA
IL PRESIDENTE
f.to Zoccalì
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Consiglio regionale della Calabria
Si . qttes;ti'h
.. ··H'!:l l'1m\;
ctDi- copia
confoune
III Commissione
della
presente
deliberazione è stClt~ .trasmessa in
Reglonale.;tO àlla Corte dei Conti D
~ - -al Dipartimento interessato !!fai Consiglio
L'impiegato addetto
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data
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
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-~_8_~JZ.?:_:_?:91 L.,
CONVENZIONE
Premesso che la Regione Calabria, con propria legge regionale N°18 dell' Il AGOSTO 2004 art 12
bis, comma 2, modificativa della L.R. 21/196, ha individuato nel Dipartimento competente per i
Servizi Sociali la struttura regionale idonea a stipulare, con gli Enti Gestori riconosciuti dalla stessa
Regione Calabria, ai sensi della L.R. 21/96 e successive modificazioni e integrazioni e art. lO L.R.
10/01/2002 nO 39, apposite convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei minori
sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria,
visto il Disciplinare Attuativo approvato con DGR nO 248 del 15/03/2010
L'anno-------- addì--------del mese--------
TRA
Regione Calabria"Dipartimento nOlO -Settore _ " Politiche Sociali" rappresentata dal Dirigente del
Settore
_______________:, domiciliato per la carica presso la sede del Settore sito in Via Lucrezia della
Valle s.n.c. - Catanzaro (d'ora in poi Regione)
--------------~~----------------------------------~---------------
E
La Cooperativa Sociale"
,nato a
" rappresentata dal legale rappresentante sig.
residente a
m Via
C.F
VISTO
1) L'art 23 del D.P.R. N° 616/77;
2) La legge regionale nO 21 dell' 8 agosto 1986 e successive modifiche e integrazioni;
3) La Legge regionale n° 23 del 5 Dicembre 2003;
CONSIDERATO
che la Società
con sede legale in
in via
, P.I. gestisce un Gruppo Appartamento maschile denominato
in Via del
, rilasciata da in possesso dell'autorizzazione al funzionamento nO
Regione Calabria e iscritto all'Albo regionale delle Istituzioni Socio Assistenziali della Regione Calabria, che il Legale Rappresentante dell'Ente Gestore, firmando la presente Convenzione, autocertificat?attesta ai s~nsi del D.P.R. nO 445 del 28 dicembre 200Q: Pagina 7 di 100
'il·
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III Commissione
•
Che l'Ente Gestore e il Legale Rappresentante possiedono il requisiti soggettivi
previsti dalla legge per tale tipo di atto e che la Struttura dove è ubicato il Gruppo
Appartamento - via ..........., mantiene i requisiti strutturali e organizzativi, che hanno dato
luogo alla autorizzazione, nonché i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalla normativa
vigente anche in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
• Che il personale del Gruppo Appartamento e' in possesso di tutti i requisiti previsti
dalla legge e dalla presente convenzione per svolgere il ruoli assegnati e per garantire lo
svolgimento del servizio e che non si trovano in condizioni di incompatibilità.
• Che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi di
infortunio o danni subiti o provocati dai minori,
• Che il rappresentante legale con la sottoscrizione della presente Convenzione
autocertifica che l'Ente Gestore è una Onlus e quindi è esente dal imposta da bollo;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art.I - La Regione Calabria si avvale delle prestazioni della Società (che successivamente sarà
chiamato Ente Gestore) per l'organizzazione e la gestione del Gruppo Appartamento maschile
denominato a favore dei minori in difficoltà, destinatari di provvedimenti civili ed amministrativi
dell'Autorità Giudiziaria Minorile, del Giudice Tutelare o di provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del
codice civile ( intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
Un posto può essere occupato, se disponibile, da minori dell'area penale sottoposti alla misura della
Messa alla Prova (MAP) articolo 28 del D.P.R 448/88 nel cui progetto di intervento sia prevista la
collocazione presso una comunità rieducativa, purché al momento dell'inserimento non abbia
compiuto il diciottesimo anno di età; ulteriori disponibilità di posti, ex articolo 28 del DPR 448/88
possono essere tenuti in considerazione previi accordi che tengono conto di situazioni contingenti al
momento della proposta di inserimento. Accertata e confermata la disponibilità del Responsabile
del G.A ,può essere messo a disposizione un posto di cui all'articolo 22 del D.P.R 448/88-­
Collocamento in comunità.
Art.2 - Il Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzionalmente come struttura
educativa residenziale di tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, devianti,
caratteriali, con carenze educative genitoriali ecc) che abbisognino di un valido sostegno per
rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali e cognitivi. Possono essere accolti fino ad un
massimo di 7 (sette) minori in regime residenziale, salvo i casi già esistenti di autorizzazione al
funzionamento per un numero inferiore, prevalentemente dai 12 ai 18 anni ( o superiore ai 18 anni
nei casi autorizzati), da concordare con le Autorità competenti ogni volta che si ritenga non
conclusa la fase di accompagnamento alla autonomia, o non siano concretizzate le soluzioni
(familiari, abitative, lavorative ecc) operative per la vita fuori dalla comunità. Nel caso in cui il
Tribunale per i Minorenni non conceda il nulla-osta successivo, l'Ente territoriale competente può
autorizzare il prosieguo del progetto educativo assumendosi, con provvedimento ad hoc, l'onere per
le spese inerenti i costi del servizio previsti in convenzione e strettamente riferibili al tempo
programmato che, comunque non può superare i due anni. Solo nel caso in cui il minore si trovi
già iscritto all'ultimo anno di studio, le spese previste potranno continuare a gravare sul bilancio
regionale fino al termine del corso di studio. Nel caso di prosecuzione del progetto educativo oltre il
compimento del 18° anno di età il Gruppo Appartamento dove acquisire la disponibilità scritta del
giovane adulto che manifesta la libera volontà di completare il percorso educativo intrapreso,
nonchè la relazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carico il caso, da cui si possa
evinc~r.e il perdurare. delle condizioni di tipo socio-familiare che hanno determinato
l'alfoniàna.mentoclef' minore del suo ~oìrtesto dI vita e la reale opportùnità dèlla permanenza del
•
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giovane presso il Gruppo. Tale prassi non si applica per i soggetti inseriti con l'ex articolo 28 del
D.P.R 448/88 e il cui percorso individuato con la MAP vada oltre il compimento del 18° anno do età. Il servizio dovrà essere garantito 24 ore su 24 per tutto l'anno, con la possibilità di contattare telefonicamente il referente individuato dall'Ente Gestore. Art.3 - il Gruppo Appartamento deve essere allocato in un appartamento che abbia tutti i requisiti
strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione che deve essere ubicato in
una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitari, educativi, ricreativo­
culturali e , comunque, in luoghi abitati e facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici tali
da permettere la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e per facilitare le visite
familiari.
L'appartamento che ospita il gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 3/4 camere da
letto, un soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente riscaldato secondo la
comune prassi locale.
Al fIne di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve essere
aperta anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di controllo
HACCP. Tuttavia, per garantire la salute dei minori ospiti, la struttura deve dotarsi di tutti gli
accorgimenti atti a garantire la sicurezza alimentare.
L'appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge in materia di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
L'ente gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'interno del Gruppo
Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo ai minori ospiti un contesto
di vita caratterizzato da un clima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione
rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che allivello di maturazione di ciascun
soggetto, prestando particolare attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo sviluppo della sua
personalità.
In particolare deve porsi l'obiettivo di favorire nei giovani:
Art.4
1) Equilibrati rapporti con la famiglia di origine fInalizzati, ove Sia possibile, ad un loro
reinserimento;
2) Un equilibrato sviluppo psico-fIsico, affettivo, relazionale e sociale;
3) L'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalle
leggi vigenti, sostenendo anche il perfezionamento di quelle professionalità che già
eventualmente posseggono;
4) Il collocamento in attività lavorative, o in forme produttive a seconda delle attitudini, delle
capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di
lavoro;
5) Percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basati su decisionalità
responsabile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle fIgure
adulte;
L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopra elencati, all'interno del Gruppo
Appartamento, si awale della professionalità degli operatori i quali, esercitando i poteri e le
responsabilità proprie della potestà genitoriale, devono accompagnare il minore nel percorso
educativo fInalizzato al rientro nel nucleo familiare a all'acquisizione di autonomia sociale e
lavorati va,attivando a tal fIne tutte le azioni e le strategie che ritengono necessarie, in
considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del minore.
L'organizzazione dei tempi e dei ritmi di vita nel Gruppo Appartamento deve favorire in ciascun
ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio, assicurando possibilità di
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-
•
-
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scelta ed adeguato livello di coinvolgimento e partecipazione alle decisioni per 1'organizzazione della vita collettiva. L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e strumentali del Gruppo Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto sociale del luogo in cui e' inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e sanitari, favorendo pef'corsi di socializzazione per una migliore razionalizzazione del tempo libero e di ogni altra risorsa esistente nel territorio. Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figli, salvo che non vi siano diverse prescrizioni dell'autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile la famiglia stessa nella formulazione e nella verifica del progetto educativo individualizzato (P.E.I.) Art. 5 - L'organizzazione della vita quotidiana deve essere il più possibile vicina al modello di vita familiare, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori. Per realizzare tutto ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, in base al vigente Contratto Collettivo Nazionale di Categoria AGIDAE o Contratto Collettivo Cooperative Sociali, o altro equipollente ( purchè ciò non comporti un aggravio di spesa per la Regione Calabria), in ogni Gruppo Appartamento il seguente personale in organico: a) N°5 educatori a tempo pieno in possesso di specifico titolo di studio e precisamente:
• Titolo di educatore di comunità, per gli operatori che hanno frequentato e superato
l'esame fmale del corso di perfezionamento per "Educatori di comunità per strutture
educative residenziali per minori a rischio" organizzato dalla Regione Calabria­
Dipartimento
Obiettivi Strategici- e attuato dall'Università della Calabria­
Dipartimento di Scienze dell'Educazione- tenuto si ad Arcavacata di Rende nell'anno
2004;
• Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o laurea Triennale per Educatore o
Laurea in Scienze dell 'Educazione o Scienze dell 'Educazione e della formazione;
• Corso post diploma ( almeno triennale di educatore professionale, di comunità ecc
legalmente riconosciuto.
a) Gli educatori già dipendenti alla data del 311127 2008 del Gruppo Appartamento con differente
articolazione del rapporto di lavoro (part.time), determinato da documentate esigenze organizzative
della Struttura, sono idonei a permanere nella pianta organica purché con la medesima qualifica e
senza che ciò comporti un' aggravio di spesa per la Regione Calabria.
b) N° l unità in possesso della Laurea in Scienze dei Servizi Sociali, a tempo pieno; il personale
già dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o
psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore socio-assistenziale, è idoneo a
permanere nella pianta organica purché abbia la medesima qualifica e ciò non comporti un
aggravio di spese per la Regione Calabria.
c) N° l unità ausiliaria, a tempo ridotto addetta alla cucina ed alla pulizia della stessa e della sala
pranzo.
d) N° l unità ausiliaria, a tempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e guardaroba.
L'ente Gestore individua un operatore con funzioni di coordinatore fra le figure previste ai punti
a) e b).
In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla Struttura e per non più di un
turno (giorno) l'utilizzo della figura professionale di cui al punto b) in sostituzione della figura
professionale del punto a). Fermo restando che in caso di prolungata assenza dell'educatore
professionale non può essere impiegato personale non in possesso del titolo accademico
corrispondente.
•
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Le figure dei punti c) e d), sono figure complementari interscambiabili nei ruoli in base alle esigenze di servizio. L'Ente Gestore s'impegna a rispettare oltre che il numero, la qualificazione del suddetto personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicato per come sopra indicato. E' possibile utilizzare forme di flessibilità ( riduzione e /0 diverse articolazione dell'orario di lavoro) fermo restando invariata la piena copertura dell'orario e del servizio (H24). E' ammesso l'utilizzo di volontari secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato nonché di volontari del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base a presenze e compiti predefiniti, funzionalmente compatibili con la peculiare organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso. L'Ente gestore dovrà redigere un disciplinare di gestione del Gruppo Appartamento, a cui dovranno attenersi gli operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi esterni e di
vita con i colleghi. In tale disciplinare dovranno essere indicate anche:
le
regole
comunitarie; le prestazioni e i servizi forniti al singolo utente; i programmi di attività ed i protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del Responsabile per la sicurezza sul lavoro; ogni altra buona prassi per erogare il servizio nel migliore dei modi. Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale adempimento gli Enti Gestori che hanno già adottato e presentato il suddetto disciplinare di gestione, purché compatibile con quanto previsto dalla presente Convenzione e dal disciplinare attuativo. L'ente gestore dovrà inoltre adottare la Carta dei Servizi in attuazione a quanto previsto all'art. 21 della legge Regionale N° 23/2003. Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta: 1. Dall' Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative e
penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R. 448/88);
2. Dal Giudice Tutelare;
3. Dalla Pubblica Autorità con provvedimenti ai sensi dell'art. 403 del codice civile
(intervento della pubblica autorità a favore dei minori).
PROCEDURA DI INSERIMENTO:
I soggetti preposti all'inserimento del minore nel Gruppo. Appartamento - in possesso della
necessaria documentazione che dispone il collocamento in struttura, come previsto dall'art. 6 ­
contatteranno direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in merito alla
disponibilità ricettiva e allegando:
• Provvedimento del Tribunale per i Minorenni o del Giudice Tutelare o del CGM, che ha
disposto l'inserimento del minore in adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del
Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale di affidamento dell' Autorità di Pubblica
Sicurezza (nel caso di inserimento di urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c.);
• Relazione Sociale che ha determinato il provvedimento (a cura dell'operatore incaricato
dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c.c. In quest'ultimo
caso, se non immediatamente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a
cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.
Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori del G.A. di valutare
insieme se sussistono le condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo.
Contestualmente o successivamente all'inserimento, in caso di inserimento d'urgenza, l'Ente
inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento
amministrativo) di affidamento del minore al Gruppo Appartamento a cura del Comune di
residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale dell'ASP o altro ente
diversò -daI-Comune di residenza, tale-Cente dovrà provvedere a comunicate-al -Comune -dì
•
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residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tutti i dati necessari per la stesura della
determina.
1. Al momento dell'inserimento, il Responsabile del Gruppo Appartamento provvederà a
predisporre il Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la
documentazione prevista dalla presente Convenzione. Tale Fascicolo dovrà essere
presentato in copia alla Regione, in sede di rendicontazione annuale e va aggiornato
annualmente. La mancanza anche di un solo documento (provvedimento di affidamento,
determina, relazione sociale, ecc) comporterà il mancato riconoscimento della retta. Allo
stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso in cui l'accoglienza sia stata
effettuata in sovrannumero rispetto alla capacità ricettiva o non abbia rispettato quanto
stabilito nella presente Convenzione in tema di dimissione dei minori, con la
conseguente sovrapposizione di due utenti per lo stesso posto.
l Gruppi Appartamento nel dare la disponibilità all'accoglienza dovranno rispettare le seguenti
clausole:
• Avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nel Gruppo e non è presente
perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio Sociale che ha in
carico il minore e, per conoscenza, al competente Tribunale per i Minorenni, comunicando
che se entro i successivi 15 giorni il minore non verrà riaccompagnato in struttura, il posto
sarà considerato libero e, laddove il Servizio Sociale o il Tribunale dovessero in seguito
stabilire il re inserimento in struttura, questo potrà avvenire solo in un Gruppo che ha idonea
disponibilità ricettiva;
• Qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità di posto, collaborerà con il
Servizio Sociale e con gli altri Gruppi Appartamento, lavorando in rete, per garantire una
idonea accoglienza del minore in un Gruppo con disponibilità ricettiva. E' assolutamente
vietata la creazione di liste di attesa.
• Nel caso di inserimento di un minore ai sensi dell'art. 403, purchè avvenuto nel rispetto
della capacità ricettiva, il Responsabile del G.A. si attiverà affinchè gli Enti preposti
integrino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del Comune dove è
stato rintracciato il minore in caso di minore senza fissa dimora; successive disposizioni
dell' Autorità giudiziaria competente che convalida l'inserimento e la permanenza del
minore presso quella struttura oppure che ne disponga il trasferimento o le dimissioni). Si
precisa in merito che solo per i primi 5 giorni potrà essere erogata la diaria giornaliera
producendo una dichiarazione, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 44512000, dal responsabile del
G.A. che argomenta e giustifica la mancanza degli atti di cui sopra. Per lo stesso minore non
può essere ripetuta tale prassi.
• E' fatto assoluto divieto ospitare minori in sovrannumero.
All'ingresso del minore nella struttura viene compilata la scheda sociale di accoglienza e si
provvederà ad avviare tutti gli altri adempimenti previsti della legge e dal Disciplinare di
funzionamento della struttura.
Espletata la fase di osservazione, entro i 30 giorni successivi all'accoglienza, verrà redatto il
progetto educativo individualizzato (P.E.I.) nel quale dovranno essere specificati: gli obiettivi, i
contenuti, le modalità di intervento e il piano delle verifiche contenente i tempi, i modi e gli
indicatori che l'equipe ha definito.
Le dimissioni del minore, valutato il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo
individualizzato (P.E.I.), o l'impossibilità oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate
congiuntamente tra gli operatori dell 'Ente Gestore, gli operatori del servizio sociale titolare e
l'Autorità Giudiziaria Minorile che le deve formalizzare.
Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive) comunicate agli
Enti Coinvolti (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la determina, Servizi Sociali
Territoriali titolari delcél.so) tramite fax.
/I
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Art.7 - L'Ente Gestore deve in ogni caso garantire ai minori l'assistenza sanitaria provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scelta di un medico convenzionato con la ASL del territorio in cui risiede la struttura. Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto dalla famiglia. Eventuali accertamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di norma da effettuare nelle strutture dell' ASP o in quelle con essa convenzionate. Gli stessi utenti potranno usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa sanitaria regionale vigente. Art.8 Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, oltre ad eventuali patologie preesistenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza dell' alimentazione. Art.9 Il vestiario, gli effetti personali, i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del minore e il Gruppo Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia impossibilitata a provvedervi, il Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario. Il vestiario sarà decoroso, moderato, adatto al clima e alle stagioni, e nella scelta si dovrà tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori. Art.IO - L'ente Gestore e tutto il personale del Gruppo Appartamento devono trattare i dati dei minori e del personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 e s.m.i. Nello specifico dovrà essere predisposto un fascicolo personale per ciascun minore nel quale registrare o inserire tutti i dati, le notizie, il progetto educativo individualizzato (p.E.I.), eventuali osservazioni degli educatori e dell" equipe. Tale documentazione dovrà essere aggiornata a cura degli operatori. Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguatamente aggiornati: a- La documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti; b- L'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità; c- I registri delle presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno annotati i movimenti temporanei che comportano pernottamenti esterni alla struttura ( soggiorni in
famiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza ecc.).
d- I fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la documentazione prevista dalla presente
Convenzione, anche ai fini del riconoscimento della retta.
Eventuali richieste di documentazione da parte di soggetti privati e/o pubblici relativi ai minori
ospiti dovranno essere autorizzate dalla Autorità giudiziaria.
L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all' Autorità Giudiziaria Minorile e al
Comune di residenza, informazioni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia, con i
compagni, sul profitto a scuola e sul lavoro, ed in genere sui gradi di adattamento sociale raggiunto.
In caso di cessazione della presente convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli Enti
preposti al trasferimento, sufficienti elementi relativamente ai minori ospiti, affinché si possa
provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell' Autorità giudiziaria e del servizio
sociale di competente, ad un'adeguata sistemazione degli stessi.
Art 11- Per il servizio e le prestazioni che L'ente gestore garantisce in base alla presente
convenzione, si conviene il pagamento delle seguenti somme:
a) € 167.697,20 quota massimale riconoscibile per il costo del personale;
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b) € 25000,00 quale contributo per la copertura spese di gestione, che potrà essere in parte
utilizzata per spese del personale ma necessariamente dovrà garantire l'efficienza gestionale
prevista per il G.A;
c) Una retta diaria di € 8,00 per la copertura dei costi legati all'effettiva presenza dei minori nel
Gruppo Appartamento.
I massimali indicati,per come stabilito dalla presente convenzione,non possono essere superati e
pagati fatto salvo i casi in cui non si integri il capitolo di bilancio dedicato attraverso somme
derivanti da variazioni di bilancio per la specifica annualità.
Art 12- La Regione, a norma dell'art 6 della legge nO 21 dell'8/8/1996 provvede ai pagamenti delle
somme di cui ai punti a) b) c) del precedente articolo 12 emettendo mandato diretto a favore
dell'Ente gestore, in due rate semestrali: la 1° anticipata, il cui importo verrà stabilito dal settore in
base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto di quanto maturato l'anno precedente e di
eventuali conguagli attivi/passivi, la 2° rata di pagamento verrà concessa a rendicontazione
completa della 1° rata a suo tempo erogata.
A consuntivo, l'Ente gestore dovrà esibire una documentata contabilità, per come da precedenti
circolari, da dove si desuma il costo effettivo del personale e si dimostri l'effettiva applicazione
della legge regionale n021/96 e s.m.i. e della normativa vigente, consentendo così ai competenti
Uffici Regionali di procedere alle necessarie verifiche amministrativo-contabili.
Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
sottoscritta da Rappresentante Legale dell'Ente gestore ( con allegato documento d'identità e nelle
forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autocertifica:
• L'elenco del personale che ha operato nel Gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione
del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
• Il dettaglio analitico del costo riconoscibile ed effettivamente sostenuto per i personale
operante nel Gruppo appartamento e previsto dalla Convenzione. Tale costo dovrà
corrispondere a quello asseverato ( con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge)
dal Consulente del Lavoro e/o dal Commercialista che cura la contabilità e tale
asseverazione dovrà essere allegata alla documentazione inviata;
• Di avere effettivamente ottemperato a tutti gli adempimenti relativi ai pagamenti e ai
versamenti previdenziali ed assistenziali relativi al personale del Gruppo.
• L'elenco dei minori accolti durante l'anno con i prospetti presenza mensili e le fotocopie del
rgistro presenze vidimato dalla Regione ( i Gruppi appartamento adotteranno un format
unico di registro presenze).
• I fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno di riferimento contenente tutta la
documentazione indispensabile prevista dalla presente Convenzione per ottenere il
riconoscimento della retta Si fa presente al riguardo che verranno riconosciuti solo i giorni
di effettiva presenza dei minori nel Gruppo Appartamento.. Qualunque altro tipo di
situazione non può essere contemplata come presenza. Laddove il Gruppo in tutte le sue
componenti dovesse organizzare un campo estivo, variando solo sede di prestazione del
servizio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno a considerarsi come presenza
normale. Pertanto le annotazioni sui fogli di presenza dovranno rispettare la seguente
legenda:
• P - presente
• A- assente
Le motivazioni delle assenze verranno riportate nel registro attività quotidiane, tale registro, a
richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti preposti.
Nel cas!:u:lLmino.r:i :t:esidenti fuori r~giol1e, la spesa dovrà esser sostenuta dal comune di re.§idenza
~der minore. La retta 'giornaliera fl1 tal caso dòvràessere calcolata tenendo contò delle v-od a) b) c)
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dell'articolo 12. Mensilmente l'Ente Gestore fatturerà direttamente al comune di residenza, inviandone contestualmente copia al Settore Politiche Sociali. L'importo delle fatture emesse ai comuni di alte Regioni, a prescindere dal fatto che siano state regolarmente saldate, dovrà essere decurtato dalla rendicontazione annuale presentata alla Regione. La distribuzione del pagamento delle somme previste delle lettere a) b) c) del precedente articolo 12 potrà variare nel corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti situazioni: Nel caso in cui in sede di riscontro amministrativo-contabile vengano rilevate delle
incongruenze tali da dover rendere necessaria l'acquisizione di ulteriore documentazione;
Durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure amministrative, potrà essere
diminuito il numero delle liquidazioni, fermo restando gli importi delle erogazioni dovute.
Per procedure contabili inerenti gli equilibri di bilancio dovuti a "patto di stabilità".
I corrispettivi stabiliti, saranno pagate per come dalle specifiche competenze indicate all'art. 12. Art 13 - La presente convenzione ha durata di anni uno, previa verifica della copertura finanziaria nonché del mantenimento dei requisiti strutturali e organizzativi. Nelle more del rinnovo gli ospiti permangono finché l'autorità giudiziaria non avrà diversamente disposto. Art 14- I Servizi territoriali competenti (Enti locali e ASP) in ogni momento potranno procedere a visite ispettive elo sopralluoghi, senza obbligo di preavviso alla struttura, eventualmente anche con la presenza di funzionari del Settore Politiche Sociali della Regione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si riserva, inoltre, la possibilità di chiedere ogni possibile documentazione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requisiti strutturali e funzionali. La reiterata impossibilità di accedere alla struttura e ai documenti amministrativi determina l'immediata revoca della convenzione. Qualora nel corso di ispezioni elo sopralluoghi dovessero emergere violazioni di legge, le stesse dovranno essere segnalate all' Autorità Amministrativa e all' Autorità Giudiziaria per le rispettive competenze. Violazioni elo inadempienze a quanto previsto dalla presente convenzione potranno comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa. Eventuali inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno reciprocamente contestati per iscritto e con fissazione del termine per la loro rimozione. Trascorso inutilmente detto termine le parti hanno la facoltà di sospensione o di recesso, ferma ed impregiudicata l'attivazione di procedimenti giudiziari al fine di tutelare i rispettivi diritti. Il Settore Politiche Sociali, previa contestazione scritta all'Ente Gestore con lettere raccomandata AIR, potrà revocare con effetto immediato la presente convenzione nelle seguenti ipotesi: a) Quando esiste recidività per le violazioni della presente convenzione, frode o grave
negligenza;
b) Quando sono messi in discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti dalla
presente convenzione e dalla normativa vigente;
c) Quando vi è sentenza passata in giudicato, di condanna per reati contro la Pubblica
Amministrazione elo reati contro il Patrimonio, nei confronti del Legale Rappresentante o
dell'Ente gestore.
Art 15 - Eventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti al giudizio di
un collegio arbitrale composto dal Presidente del Tribunale per i Minorenni competente o da un
magistrato da lui designato, con funzioni di Presidente, da un rappresentante della Regione
.. _
. --Calabria l~cda untappresentante-dell'Ente Gestore. Pagina 15 di 100
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Art 16 - Tutte le imposte, le tasse, e le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono
a carico dell 'Ente Gestore, comprese quelle di registrazione.
Art 17 - Al fine di garantire un'omogenea applicazione delle agevolazioni relative al ~osto del
personale di cui all' art. l l del presente disciplinare e del ricorso degli ammortizzatori sociali ivi
compresi quelli in deroga, si definiscono i seguenti principi:
-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all' art. II non spettano quando il Gruppo
Appartamento ha in atto (per periodi analoghi e per gli stessi lavoratori) sospensioni dal lavoro
connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale;
-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.Il non spettano quando il Gruppo
Appartamento effettua licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione di personale;
-Le agevolazioni relative al costo del personale di cui all'art.Il non spettano quando i Gruppi
Appartamento effettuano nuove assunzioni in sostituzione di lavoratori licenziati per giustificato
motivo oggettivo (licenziamento economico) o per riduzione del personale (ad esempio
licenziamenti collettivi ex legge 223/1991) o sospesi (es.Cig).
-I Gruppi Appartamento dovranno esibire una documentata contabilità da dove si evince, nel caso di
ricorso a sospensioni, i periodi, i lavoratori e le somme coperte dai trattamenti di cassa integrazione,
consentendo agli uffici competenti di procedere alle necessarie verifiche.
La documentazione contabile dovrà essere asseverata (nelle forme di legge)da un consulente del
lavoro e/o commercialista.
Art 18 - Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente normativa
nazionale e regionale e al relativo disciplinare attuativo approvato dalla giunta regionale.
PER L'ENTE GESTORE
PER LA REGIONE
IL RAPPRESENTANTE LEGALE
IL DIRIGENTE DI SETTORE
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L. 23 luglio 1991, n. 223 (1) (2)
Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di
mercato del lavoro
(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 luglio 1991, n. 175, S.O.
(2) Aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge 28 giugno 2012, n.92
Art. 4
Procedura per la dichiarazione di mobilità
1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel
corso di attuazione del programma di cui all'articolo 1 ritenga di non essere in grado di garantire il
reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di
avviare la procedura di licenziamento collettivo ai sensi del presente articolo. (3)
2. Le imprese che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1 sono tenute a darne
comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma
dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria.
In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni
di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La
comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione
dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la
situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non
poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il
licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del
personale eccedente, nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del
programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di
tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla
contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento
all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'articolo 5, comma 4, di una somma pari al
trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori
ritenuti eccedenti. (1)
4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3
devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione.
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5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta
delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame
congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare
l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua
parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di
gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è
esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a
facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei
lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.
6. La procedura di cui al comma 5 deve essere esaurita entro quarantacinque giorni dalla data del
ricevimento della comunicazione dell'impresa. Quest'ultima dà all'Ufficio provinciale del lavoro e
della massima occupazione comunicazione scritta sul risultato della consultazione e sui motivi del
suo eventuale esito negativo. Analoga comunicazione scritta può essere inviata dalle associazioni
sindacali dei lavoratori.
7. Qualora non sia stato raggiunto l'accordo, il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie di cui al comma 5,
anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi
entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione della comunicazione dell'impresa prevista al comma 6.
8. Qualora il numero dei lavoratori interessati dalle procedure di licenziamento collettivo sia
inferiore a dieci, i termini di cui ai commi 6 e 7 sono ridotti alla metà. (4)
9. Raggiunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura di cui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha
facoltà di licenziare gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a
ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Entro sette giorni dalla
comunicazione dei recessi, l'elenco dei lavoratori licenziati, con l'indicazione per ciascun soggetto
del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell'età, del
carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i
criteri di scelta di cui all'articolo 5, comma 1, deve essere comunicato per iscritto all'Ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per
l'impiego e alle associazioni di categoria di cui al comma 2.
10. Nel caso in cui l'impresa rinunci a licenziare i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a
quello risultante dalla comunicazione di cui al comma 2, la stessa procede al recupero delle somme
pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta ai sensi dell'articolo 5, comma 4, mediante conguaglio
con i contributi dovuti all'INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data
di determinazione del numero dei lavoratori licenziati. (5)
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11. Gli accordi sindacali stipulati nel corso delle procedure di cui al presente articolo, che
prevedano il riassorbimento totale o parziale dei lavoratori ritenuti eccedenti, possono stabilire,
anche in deroga al secondo comma dell'articolo 2103 del codice civile, la loro assegnazione a
mansioni diverse da quelle svolte .
12. Le comunicazioni di cui al comma 9 sono prive di efficacia ove siano state effettuate senza
l'osservanza della forma scritta e delle procedure previste dal presente articolo. Gli eventuali vizi
della comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo possono essere sanati, ad ogni effetto
di legge, nell'ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento
collettivo. (2)
13. I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento
del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.
14. Il presente articolo non trova applicazione nel caso di eccedenze determinate da fine lavoro
nelle imprese edili e nelle attività stagionali o saltuarie, nonché per i lavoratori assunti con contratto
di lavoro a tempo determinato.
15. Nei casi in cui l'eccedenza riguardi unità produttive ubicate in diverse province della stessa
regione ovvero in più regioni, la competenza a promuovere l'accordo di cui al comma 7 spetta
rispettivamente al direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione ovvero al
Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Agli stessi vanno inviate le comunicazioni previste
dal comma 4.
15-bis Gli obblighi di informazione, consultazione e comunicazione devono essere adempiuti
indipendentemente dal fatto che le decisioni relative all'apertura delle procedure di cui al presente
articolo siano assunte dal datore di lavoro o da un'impresa che lo controlli. Il datore di lavoro che
viola tali obblighi non può eccepire a propria difesa la mancata trasmissione, da parte dell'impresa
che lo controlla, delle informazioni relative alla decisione che ha determinato l'apertura delle
predette procedure.
16. Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, le disposizioni del decretolegge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, dallalegge 26 maggio 1978, n. 215, ad
eccezione dell'articolo 4- bis, nonché il decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con
modificazioni, dallalegge 9 febbraio 1979, n. 36.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 72, lett. b), L. 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 45, L. 28 giugno 2012, n. 92.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 72, lett. a), L. 28 giugno 2012, n. 92.
(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 72, lett. c), L. 28 giugno 2012, n. 92.
(5) Comma così modificato dall'art. 2, comma 72, lett. e), L. 28 giugno 2012, n. 92.
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Art. 5
Criteri di scelta dei lavoratori ed oneri a carico delle imprese
1. L'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnicoproduttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti
collettivi stipulati con i sindacati di cui all'articolo 4, comma 2, ovvero, in mancanza di questi
contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: (4)
a) carichi di famiglia;
b) anzianità;
c) esigenze tecnico-produttive ed organizzative .
2. Nell'operare la scelta dei lavoratori da licenziare, l'impresa è tenuta al rispetto dell'articolo 9,
ultimo comma, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dallalegge
25 marzo 1983, n. 79. L'impresa non può altresì collocare in mobilità una percentuale di
manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata con riguardo
alle mansioni prese in considerazione. (1)
3. Qualora il licenziamento sia intimato senza l'osservanza della forma scritta, si applica il regime
sanzionatorio di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni. In caso di violazione delle procedure richiamate all'articolo 4, comma 12, si applica
il regime di cui al terzo periodo del settimo comma del predetto articolo 18. In caso di violazione
dei criteri di scelta previsti dal comma 1, si applica il regime di cui al quarto comma del medesimo
articolo 18. Ai fini dell'impugnazione del licenziamento si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 6 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni. (3)
4. Per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi
assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, in trenta rate mensili, una somma (44) pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di
mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è ridotta alla metà quando la dichiarazione di
eccedenza del personale di cui all'articolo 4, comma 9, abbia formato oggetto di accordo sindacale.
(5)
5. L'impresa che, secondo le procedure determinate dalla Commissione regionale per l'impiego,
procuri offerte di lavoro a tempo indeterminato aventi le caratteristiche di cui all'articolo 9, comma
1, lettera b), non è tenuta al pagamento delle rimanenti rate relativamente ai lavoratori che perdano
il diritto al trattamento di mobilità in conseguenza del rifiuto di tali offerte ovvero per tutto il
periodo in cui essi, accettando le offerte procurate dalla impresa, abbiano prestato lavoro. Il predetto
beneficio è escluso per le imprese che si trovano, nei confronti dell'impresa disposta ad assumere,
nei rapporti di cui all'articolo 8, comma 4-bis. (2) (5)
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III Commissione
6. Qualora il lavoratore venga messo in mobilità dopo la fine del dodicesimo mese successivo a
quello di emanazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 1, e la fine del dodicesimo mese
successivo a quello del completamento del programma di cui all'articolo 1, comma 2, nell'unità
produttiva in cui il lavoratore era occupato, la somma che l'impresa è tenuta a versare ai sensi del
comma 4 del presente articolo è aumentata di cinque punti percentuali per ogni periodo di trenta
giorni intercorrente tra l'inizio del tredicesimo mese e la data di completamento del programma. Nel
medesimo caso non trova applicazione quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 2 della
legge 8 agosto 1972, n. 464. (5)
(1) Comma così modificato dall'art. 6, comma 5-bis, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
L. 19 luglio 1993, n. 236, con effetto dall'11 maggio 1993 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 dello stesso
decreto-legge e, successivamente, dall'art. 2, comma 73, L. 28 giugno 2012, n. 92.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 2, D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla L.
19 luglio 1994, n. 451.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 46, L. 28 giugno 2012, n. 92.
(4) Alinea così modificato dall'art. 2, comma 73, L. 28 giugno 2012, n. 92.
(5) Per l'abrogazione del presente comma, a decorrere dal 1° gennaio 2017, vedi l'art. 2, comma 71, lett. a), L. 28
giugno 2012, n. 92.
Art. 24
Norme in materia di riduzione del personale
1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi da 2 a 12 e 15-bis, e all'articolo 5, commi da 1 a 5, si
applicano alle imprese che occupino più di quindici dipendenti e che, in conseguenza di una
riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, intendano effettuare almeno cinque licenziamenti,
nell'arco di centoventi giorni, in ciascuna unità produttiva, o in più unità produttive nell'ambito del
territorio di una stessa provincia. Tali disposizioni si applicano per tutti i licenziamenti che, nello
stesso arco di tempo e nello stesso ambito, siano comunque riconducibili alla medesima riduzione o
trasformazione (1) .
1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 3, con esclusione dell'ultimo periodo, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 11, 12, 14, 15 e 15-bis, e all'articolo 5, commi 1, 2 e 3, si applicano ai privati datori di lavoro
non imprenditori alle medesime condizioni di cui al comma 1. I lavoratori licenziati vengono iscritti
nella lista di cui all'articolo 6, comma 1, senza diritto all'indennità di cui all'articolo 7. Ai lavoratori
licenziati ai sensi del presente comma non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2
e 4, e 25, comma 9. (2)
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III Commissione
1-ter. La disposizione di cui all'articolo 5, comma 3, ultimo periodo, non si applica al recesso
intimato da datori di lavoro non imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura
politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto. (2)
1-quater. Nei casi previsti dall'articolo 5, comma 3, al recesso intimato da datori di lavoro non
imprenditori che svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di
istruzione ovvero di religione o di culto, si applicano le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 1966,
n. 604, e successive modificazioni. (2)
2. Le disposizioni richiamate nei commi 1 e 1-bis si applicano anche quando le imprese o i privati
datori di lavoro non imprenditori, di cui ai medesimi commi, intendano cessare l'attività. (3)
3. Quanto previsto all'articolo 4, commi 3, ultimo periodo, e 10, e all'articolo 5, commi 4 e 5, si
applica solo alle imprese di cui all'articolo 16, comma 1. Il contributo previsto dall'articolo 5,
comma 4, è dovuto dalle imprese di cui all'articolo 16, comma 1 nella misura di nove volte il
trattamento iniziale di mobilità spettante al lavoratore ed è ridotto a tre volte nei casi di accordo
sindacale (4) .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di scadenza dei rapporti di
lavoro a termine, di fine lavoro nelle costruzioni edili e nei casi di attività stagionali o saltuarie.
5. La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale di cui al primo comma
dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 6 della legge 11
maggio 1990, n. 108, è disciplinata dal presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica ai licenziamenti intimati prima della data di entrata in vigore
della presente legge.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 4, D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 151.
(2) Comma così aggiunto dall'art.1, comma 1, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110.
(3) Comma così sostituito dall'art. 1, comma 2, D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110.
(4) Comma così sostituito dall'art. 8, comma 1, D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1993, n. 236, con effetto dall'11 maggio 1993 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 1 dello stesso
decreto-legge.
LEGGE 15 luglio 1966, n. 604
Norme sui licenziamenti individuali.
Art. 11.
Le disposizioni della presente legge non si applicano ai datori di lavoro che occupano fino a
trentacinque dipendenti e nei riguardi dei prestatori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di
legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbiano comunque superato il 65 anno
di eta', fatte salve le disposizioni degli articoli 4 e 9.
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III Commissione
La materia dei licenziamenti collettivi per riduzione di personale e' esclusa dalle disposizioni della
presente legge.
LEGGE 11 maggio 1990, n. 108
Disciplina dei licenziamenti individuali.
Art. 6.
Abrogazioni
2. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' abrogato.
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D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448
Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni
Art. 22
Collocamento in comunità
1. Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minorenne
sia affidato a una comunità pubblica o autorizzata, imponendo eventuali specifiche prescrizioni
inerenti alle attività di studio o di lavoro ovvero ad altre attività utili per la sua educazione.
2. Il responsabile della comunità collabora con i servizi previsti dall'articolo 19 comma 3.
3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 21 commi 2 e 4.
4. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento
ingiustificato dalla comunità, il giudice può disporre la misura della custodia cautelare, per un
tempo non superiore a un mese, qualora si proceda per un delitto per il quale è prevista la pena della
reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
Art. 28
Sospensione del processo e messa alla prova
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo quando ritiene
di dover valutare la personalità del minorenne all'esito della prova disposta a norma del comma 2.
2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a tre anni quando si procede per reati per i
quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a dodici anni;
negli altri casi, per un periodo non superiore a un anno.
Durante tale periodo è sospeso il corso della prescrizione .
Con
l'ordinanza
di
sospensione
il
giudice
affida
il
minorenne
ai
servizi
minorili
dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con i servizi locali,
delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno.
Con il medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa dal
reato.
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III Commissione
3. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo
difensore.
4. La sospensione non può essere disposta se l'imputato chiede il giudizio abbreviato o il giudizio
immediato .
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
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III Commissione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1977, n. 616
Attuazione della, delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382.
(GU n.234 del 29-8-1977 - Suppl. Ordinario )
Capo III
BENEFICENZA PUBBLICA
Art. 22.
Beneficenza pubblica
Le funzioni amministrative relative alla materia "beneficenza pubblica" concernono tutte le
attivita' che attengono, nel quadro della sicurezza sociale, alla predisposizione ed erogazione di
servizi, gratuiti o a pagamento, o di prestazioni economiche, sia in denaro che in natura, a favore
dei singoli, o di gruppi, qualunque sia il titolo in base al quale sono individuati i destinatari, anche
quando si tratti di forme di assistenza a categorie determinate, escluse soltanto le funzioni
relative alle prestazioni economiche di natura previdenziale.
Art. 23.
Specificazione
Sono comprese nelle funzioni amministrative di cui all'articolo precedente le attivita' relative:
a) all'assistenza economica in favore delle famiglie bisognose dei detenuti e delle vittime del
delitto;
b) all'assistenza post-penitenziaria;
c) agli interventi in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle autorita' giudiziarie
minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile;
d) agli interventi di protezione sociale di cui agli articoli 8 e seguenti della legge 20 febbraio
1958, n. 75.
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III Commissione
LEGGE REGIONALE 26 novembre 2003, n. 23
Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria (in
attuazione della legge n. 328/2000).
(BUR n. 22 dell’1 dicembre 2003, supplemento straordinario n. 4)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 5 ottobre 2007, n. 22 e 18 luglio
2008, n. 24)
TITOLO I
Principi
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Calabria, in attuazione dei principi di uguaglianza e solidarietà di cui agli artt. 2, 3 e
38 della Costituzione, del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione e nel
rispetto delle Leggi dello Stato, disciplina e riordina gli interventi e il servizio pubblico in materia
sociale e assistenziale, assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e
servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non
discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di
bisogno e di disagio individuale e familiare derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e
condizioni di non autonomia.
2. La presente legge promuove la partecipazione attiva dei cittadini, il contributo delle
Organizzazioni sindacali, delle Associazioni sociali e di tutela degli utenti per il raggiungimento dei
fini istituzionali di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 328/2000, assumendo il confronto e la
concertazione come metodo di relazione con le suddette Organizzazioni e gli altri soggetti di cui
all’art.4, comma 5, della presente legge.
3. La Regione riconosce la centralità delle Comunità locali, intese come sistema di relazioni tra le
Istituzioni, le persone, le famiglie, le Organizzazioni sociali, ognuno per le proprie competenze e
responsabilità, per promuovere il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni tra le
persone.
4. La Regione riconosce e sostiene il ruolo peculiare delle famiglie nella formazione e nella cura
della persona, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale. Al fine di
migliorare la qualità e l’efficienza degli interventi, gli Enti gestori coinvolgono e responsabilizzano
le persone e le famiglie nell’ambito dell’organizzazione dei servizi.
5. La presente legge favorisce la pluralità dell’offerta dei servizi, garantendo al cittadino la scelta, e
consentendo, in via sperimentale e su richiesta, la sostituzione di una prestazione economica con un
servizio, secondo le modalità previste dall’articolo 27 della presente legge.
6. La Regione e gli Enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, riconoscono e agevolano il
ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle
Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle
Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, delle Confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese operanti nel settore della programmazione, nella
organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
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7. Alla gestione ed all’offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti
attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, Organismi non lucrativi di
utilità sociale, Organismi della cooperazione, Organizzazioni di volontariato, Associazioni ed Enti
di promozione sociale, Fondazioni, Enti di patronato e altri soggetti privati. Il sistema integrato di
interventi e servizi sociali ha tra gli scopi anche la promozione della solidarietà sociale, con la
valorizzazione delle iniziative delle persone, dei nuclei familiari, delle forme di auto-aiuto e di
reciprocità e della solidarietà organizzata.
Art. 2
Oggetto
1. La presente legge disciplina lo svolgimento di tutte le funzioni e i compiti amministrativi relativi
alla materia dei servizi sociali nel rispetto dei principi contenuti nel D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112,
che ha conferito alle Regioni e agli Enti locali la generalità delle funzioni e i compiti amministrativi
anche nella materia dei servizi sociali, e nella Legge-quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali 8 novembre 2000, n. 328, che ha dettato i principi per la
realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali.
2. Per le funzioni e i compiti amministrativi concernenti la materia dei servizi sociali si intendono le
attività relative alla predisposizione e all’erogazione dei servizi gratuiti o a pagamento o di
prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che
la persona incontra nel corso della sua vita al fine di concorrere alla realizzazione di un organico
sistema integrato di sicurezza sociale volto a garantire il pieno e libero sviluppo della persona e
delle comunità, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché
quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
Art. 3
Diritto alle prestazioni
1. Hanno diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato, sulla base della
valutazione del bisogno personale e familiare, secondo le norme di cui alla presente legge,
indipendentemente dalle condizioni economiche:
a) i cittadini italiani;
b) i cittadini dell’Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
c) gli apolidi e gli stranieri di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
“Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero”; è fatta salva la disciplina di cui all’articolo 18 dello stesso testo
unico.
2. I soggetti indicati alle lettere a), b) e c) del comma 1, residenti in Comuni di altre Regioni hanno
diritto ad accedere alle prestazioni e ai servizi del sistema integrato di cui alla presente legge sulla
base di specifici protocolli stipulati tra la Regione Calabria e le altre Regioni e Province autonome; i
protocolli adottati definiscono le condizioni e le modalità per la fruizione delle prestazioni e dei
servizi, i criteri per l’identificazione del Comune tenuto all’assistenza, regolando in particolare i
rapporti economici tra i soggetti istituzionali competenti; in attesa della definizione dei protocolli di
cui al presente comma, i Comuni della Calabria definiscono accordi con i Comuni di residenza dei
soggetti che necessitano di assistenza, al fine di definire i rapporti economici.
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3. Al di fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2 e fatti salvi i compiti e le funzioni dello Stato, gli
interventi e le prestazioni si estendono alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente
dimoranti sul territorio regionale, limitatamente a quelli non differibili.
4. I soggetti di cui al presente articolo hanno diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi del
sistema integrato concorrendo al costo delle prestazioni in relazione alle proprie condizioni
economiche, secondo quanto disposto dal successivo articolo 33.
5. Il Comune tenuto all’assistenza dei soggetti di cui al comma 1 del presente articolo è identificato
facendo riferimento al Comune di residenza, fatti salvi i casi di cui al comma 2, per i quali
l’identificazione avviene sulla base dei protocolli ivi previsti. Il Comune tenuto all’assistenza dei
soggetti di cui al comma 3 è identificato facendo riferimento al Comune nel cui territorio si è
manifestata la necessità di intervento.
6. Per i cittadini per i quali si rende necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali e che,
al momento del ricovero, necessitano di integrazione economica connessa all’assistenza, il Comune
nel quale gli stessi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato dai soggetti
gestori delle strutture, assume i relativi obblighi secondo quanto previsto dall’articolo 6, comma 4
della legge n. 328 del 2000.
7. Gli utenti concorrono al costo delle prestazioni sulla base di parametri e criteri fissati dal Decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal Decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130,
sui criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale degli interventi e dei servizi
sociali.
8. Gli erogatori dei servizi e delle prestazioni sono tenuti ad informare i destinatari degli stessi sulle
diverse prestazioni di cui possono usufruire, sui requisiti per l’accesso e sulle modalità di
erogazione per effettuare le scelte più appropriate, ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge 7
agosto 1990, n. 241. A tal fine ciascun Ente erogatore di servizi adotta, in attuazione dell’articolo 13
della Legge 328/2000 e sulla base dello schema generale di riferimento, approvato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
d’intesa con i Ministri interessati, una carta dei servizi sociali ed è tenuto a darne adeguata
pubblicità agli utenti.
9. Nella carta dei servizi sociali, di cui al comma precedente, sono definiti i criteri per l’accesso ai
servizi, le modalità del relativo funzionamento, le condizioni per facilitarne le valutazioni da parte
degli utenti e dei soggetti che rappresentano i loro diritti, nonché le procedure per assicurare la
tutela delle situazioni giuridiche soggettive e degli aventi diritto ai servizi e alle prestazioni sociali.
Al fine di tutelare queste ultime e di rendere immediatamente esigibili i diritti soggettivi
riconosciuti, la carta dei servizi sociali, ferma restando la tutela per via giurisdizionale, prevede per
gli utenti la possibilità di attivare ricorsi nei confronti dei responsabili preposti alla gestione dei
servizi.
10. L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi
sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento di cui all’articolo 25.
11. È garantita priorità di intervento nei confronti dei soggetti che si trovino in situazioni di
maggiore difficoltà di cui all’art. 2, comma 3 della legge 8 novembre 2000, n. 328. I Comuni, sulla
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base dei criteri stabiliti dal Piano nazionale di cui all’art. 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328,
definiscono i parametri per la valutazione delle condizioni di tali soggetti.
TITOLO II
Sistema integrato
Art. 4
Sistema integrato di interventi e servizi sociali
1. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità. La Regione e gli Enti
locali sono tenuti a realizzare il sistema integrato di interventi e servizi sociali che deve garantire i
livelli di prestazioni fissati nella programmazione regionale consentendo il pieno esercizio del
diritto soggettivo riconosciuto dalla legge.
2. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni
coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare
con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia
delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.
3. Gli interventi e i servizi sociali, così come definiti dall’art. 128 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112 e dall’art. 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono rivolti alla promozione, alla valorizzazione e
alla formazione ed educazione alla socialità di tutti i cittadini, sia come singoli sia nelle diverse
aggregazioni sociali e sono inoltre ispirati ai seguenti principi:
a) prevenire, contrastare e rimuovere i fattori che determinano emarginazione e/o
disadattamento;
b) privilegiare la realizzazione dei servizi accessibili alla totalità della popolazione;
c) garantire il diritto dei cittadini a non essere separati dalla propria famiglia e allontanati dalla
propria comunità locale, attuando concrete forme di deistituzionalizzazione e limitando gli
interventi di ricovero ai soli casi in cui ciò si renda necessario;
d) favorire il mantenimento, l’inserimento o il reinserimento dei cittadini disadattati o disabili
nella famiglia o nel normale ambiente sociale, scolastico, lavorativo;
e) rispettare le opzioni individuali dei cittadini utenti in rapporto alle risposte socioassistenziali esistenti;
f) utilizzare le esperienze della società civile nella pluralità delle sue espressioni per il
conseguimento delle finalità di cui alla presente legge;
g) promuovere le più ampie forme di partecipazione dei cittadini utenti alla gestione dei
servizi.
4. La programmazione e l’organizzazione dei servizi sociali è ispirata ai principi di sussidiarietà,
cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e
patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’Amministrazione, autonomia organizzativa e
regolamentare degli Enti locali. A tal fine, la Regione Calabria, riconosce e garantisce, mediante atti
di amministrazione e programmazione, la libertà di costituzione delle persone in aggregazioni
sociali e l’attività di queste ultime nel sistema dei servizi sociali anche allo scopo di favorirne le
possibili forme di collaborazione con gli Enti pubblici e di agevolarne l’assolvimento di funzioni e
compiti di rilevanza sociale in applicazione del principio di sussidiarietà di cui al comma 3, lettera
a), dell’articolo 4 della legge n. 59/1997.
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5. La programmazione, la realizzazione e la verifica degli interventi che costituiscono il sistema
integrato dei servizi sociali si attuano attraverso il metodo della concertazione e cooperazione tra
diversi soggetti istituzionali e tra questi e le Organizzazioni sindacali e gli altri soggetti di cui
dell’art.1, comma 4, della legge 328/2000.
Art. 5
Accesso ai servizi
1. L’accesso ai servizi è organizzato in modo da garantire pari opportunità di fruizione dei servizi e
diritto di scelta tra più soggetti gestori, contrastando le disuguaglianze che penalizzano i soggetti
più deboli.
2. L'accesso ai servizi è garantito anche mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a) unitarietà dell'accesso in ogni ambito territoriale;
b) informazione sistematica ed efficace sull’offerta dei servizi e sui relativi costi;
c) orientamento e accompagnamento, in particolare in favore dei soggetti in condizioni di
fragilità, di non autosufficienza o di dipendenza, all'accesso ai servizi;
d) trasparenza nella gestione dei tempi di attesa;
e) osservazione e monitoraggio dei bisogni, delle risorse e delle risposte.
Art. 6
Valutazione del bisogno
1. L’accesso al sistema integrato di interventi e dei servizi sociali è realizzato a partire da una
valutazione professionale del bisogno che garantisca risposte appropriate e personalizzate.
2. La valutazione del bisogno è effettuata dall’Ente locale attraverso il servizio sociale
professionale. Qualora il bisogno sia socio-sanitario la valutazione verrà effettuata dal servizio
sociale territoriale integrato dalle opportune professionalità messe a disposizione dalla ASL a livello
distrettuale. La valutazione del bisogno è condizione necessaria per accedere ai servizi a titolo
gratuito o con concorso parziale alla spesa da parte dell’utenza, nonché per fruire del titolo per
l’acquisto dei servizi, fatto salvo quanto già previsto dall’art 3, commi 4, 5 e 7.
3. La valutazione del bisogno si conclude con la predisposizione di un progetto personalizzato,
concordato con la persona e la sua famiglia, dove sono indicati la natura del bisogno, la complessità
e l’intensità dell’intervento, la sua durata, nonché i costi sopportati e le responsabilità in ordine alla
attuazione e verifica. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare una omogenea
applicazione nel territorio regionale di quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
Art. 7
Livelli essenziali delle prestazioni sociali
1. I livelli essenziali delle prestazioni sociali sono definiti nel Piano regionale degli interventi e dei
servizi sociali, di cui al successivo articolo 18, che li caratterizza in termini di sistema di prestazioni
e servizi sociali, idonei a garantire cittadinanza sociale e qualità di vita alle persone e alle famiglie,
nonché pari opportunità e tutela ai soggetti più deboli.
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2. Gli interventi e i servizi sociali, rientranti nel sistema integrato di interventi e servizi sociali, che
sul territorio regionale costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili sotto forma di
beni e servizi secondo le caratteristiche e i requisiti fissati dalla pianificazione nazionale, regionale
e zonale, anche in collaborazione con quelli di competenza del Servizio sanitario, della Scuola e di
altre Agenzie pubbliche e private sono in via prioritaria:
a) le misure di contrasto della povertà e di sostegno al reddito familiare e servizi di
accompagnamento, con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
b) le misure economiche per favorire la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone
totalmente dipendenti, o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
c) le misure di sostegno alle responsabilità familiari;
d) le misure per favorire l’armonizzazione del tempo di lavoro e di cura familiare;
e) le misure di sostegno alla donna in difficoltà per assicurare i benefici disposti dal regio
decreto-legge 8 agosto 1927, n. 798, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 2838, e
dalla legge 10 dicembre 1925, n. 2277, e loro successive modificazioni, integrazioni e
norme attuative;
f) gli interventi per la piena integrazione delle persone disabili; realizzazione, per i soggetti di
cui all’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dei Centri socio-riabilitativi e
delle comunità-alloggio di cui all’art. 10 della citata legge n. 104 del 1992, e dei servizi di
comunità di accoglienza per quelli privi di sostegno familiare, nonché erogazione delle
prestazioni di sostituzione temporanea delle famiglie;
g) gli interventi per le persone anziane e disabili per favorirne la permanenza a domicilio,
attivando in ogni Distretto sanitario l’ADI, secondo quanto stabilito dal DPCM 14.02.2001 e
dal DPCM 29.11.2001 (LEA), per l’inserimento presso famiglie, persone e strutture
comunitarie di accoglienza di tipo familiare, nonché per l’accoglienza e la socializzazione
presso strutture residenziali e semiresidenziali per coloro che, in ragione della elevata
fragilità personale o di limitazione dell’autonomia, non siano assistibili a domicilio,
imputando la corretta partecipazione delle quote ai diversi soggetti (Fondo Sanitario
Regionale e Fondo Sociale nella quale trova capienza la partecipazione dell'ospite),
operando la necessaria distinzione tra costi totalmente sanitari (riferibili all'assistenza
sanitaria propriamente detta ed alle funzioni assistenziali), costi totalmente non sanitari
(riferibili a funzioni alberghiere e tutelari), e costi non riconducibili integralmente ad una
delle due categorie precedenti (costi edilizi, di amministrazione e direzione, di animazione,
socializzazione) [secondo i principi ed i criteri esplicitati nel DPCM 14.2.2001, nel DPCM
29.11.2001 e nelle Linee-Guida Ministeriali n. 1/2004], come da schema seguente:
RSA MEDICALIZZATA PER ANZIANI
100% Fondo Sanitario Regionale
RSA PER ANZIANI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
RSA PER DISABILI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
CASA PROTETTA PER ANZIANI
50% Fondo Sanitario Regionale
50% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
CASA PROTETTA PER DISABILI
40% Fondo Sanitario Regionale
60% Fondo Sociale
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RIABILITAZIONE A CICLO DIURNO COMPRESI
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
RIABILITAZIONE RESIDENZIALE
100% Fondo Sanitario Regionale (con partecipazione ospite)
PRESTAZIONI TERAPEUTICHE E SOCIO RIABILITATIVE RESIDENZIALI
- Per Disabili Gravi
70% Fondo Sanitario Regionale
30% Fondo Sociale (con partecipazione ospite)
- Per Disabili privi di sostegno familiare
40% Fondo Sanitario Regionale
60% Fondo Sociale (con partecipazione ospite);
h) le prestazioni integrate di tipo socio-educativo per contrastare le dipendenze da droghe,
alcool e farmaci, favorendo interventi di natura preventiva, di recupero e reinserimento
sociale e lavorativo;
i) l’informazione e la consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione di servizi
e per promuovere iniziative di auto-mutuo aiuto;
j) interventi di sostegno per i minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo
familiare di origine e l’inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di
accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza;
k) servizi di mediazione per l’inserimento lavorativo di persone e fasce socialmente fragili e
vulnerabili;
l) iniziative “di strada” per favorire l’accesso ai servizi di persone in particolari situazioni di
disagio;
m) attività di prevenzione sociale con soggetti a rischio di coinvolgimento in gruppi criminali
o in situazioni di degrado;
n) iniziative di promozione sociale di gruppi sociali, quartieri e comunità locali;
o) progetti sociali connessi con l’economia civile e le imprese sociali;
p) progetti personalizzati finalizzati al recupero e all’inserimento sociale e lavorativo di
soggetti in situazione di handicap.
Art. 8
Il sistema dei servizi
1. La Regione disciplina il sistema integrato di interventi e servizi sociali per le persone e le
famiglie in modo che i servizi siano equamente distribuiti nel territorio e possano garantire i livelli
essenziali di prestazioni sociali in ogni ambito territoriale.
2. I servizi alla persona sono caratterizzati per funzioni di prevenzione, cura, riabilitazione,
contrasto dell’esclusione sociale e capacità di pronto intervento a fronte di emergenze personali,
familiari e sociali.
3. Le tipologie di servizi per le persone e le famiglie si connotano fra l’altro in termini di:
a) segretariato sociale;
b) sostegno economico;
c) accoglienza familiare e comunità famiglie;
d) affido familiare;
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e) aiuto familiare;
f) telesoccorso;
g) aiuto domiciliare;
h) centri diurni;
i) servizi semi residenziali;
l) centri educativi e occupazionali;
m) servizi di animazione e aggregazione sociale;
n) servizi di promozione culturale e per il tempo libero;
o) servizi di accoglienza residenziale e semiresidenziali;
p) alloggi assistiti;
q) comunità alloggio;
r) altri servizi residenziali previsti dalla programmazione regionale;
s) altri servizi di aiuto alla persona;
t) servizi per l’inclusione sociale e contrasto alla povertà.
4. La Regione promuove sperimentazioni finalizzate allo sviluppo di nuove risposte ai bisogni nelle
aree della domiciliarità, della solidarietà tra famiglie, degli interventi diurni e residenziali,
dell’accompagnamento delle persone in difficoltà, degli interventi di comunità.
5. Le tipologie di servizio di cui al comma 3 sono definite dalla Giunta regionale con apposito
regolamento anche al fine del loro accreditamento, sentita la competente Commissione Consiliare.
TITOLO III
I soggetti del sistema integrato
di interventi e servizi sociali
Art. 9
Competenze
1. La Regione programma, coordina e indirizza gli interventi sociali, ne verifica l’attuazione e
disciplina l’integrazione degli interventi con particolare riferimento all’attività sociosanitaria. La
programmazione è effettuata sulla base dei Piani di Zona prodotti dagli ambiti territoriali, di cui al
successivo articolo 17, che coincidono con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie
e dove, in ciascuno di essi, dovranno essere istituite le unità operative servizi sociali che afferiscono
al Dipartimento Area Servizi Sociali, delle rispettive Aziende Sanitarie Territoriali. In ciascun
ambito gli Enti locali devono comunque assicurare le prestazioni di cui all’art. 22 comma 4, della
legge 328/2000. A tale fine la Regione, di concerto con gli Enti locali, determina gli strumenti per la
gestione unitaria del sistema locale integrato degli interventi dei servizi sociali a rete. La Regione
programma gli interventi sociali ricorrendo a strumenti e procedure di programmazione in raccordo
con gli Enti locali, attraverso la Conferenza Regionale permanente di programmazione sociosanitaria e socio-assistenziale, anche al fine di sollecitare e favorire l’esercizio associato o
consorziato delle funzioni sociali. La Regione, congiuntamente alla rappresentanza degli Enti
Locali, provvede alle concertazioni con le Organizzazioni del Terzo settore, dei cittadini, dei
sindacati e degli imprenditori.
2. I Comuni e gli Enti locali programmano, progettano e realizzano il sistema locale dei servizi
sociali a rete, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali, coinvolgendo nella
realizzazione concertata i soggetti previsti dall’articolo1, comma 2, della presente legge.
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3. I Comuni progettano e realizzano la rete o il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali
ed erogano i servizi e le prestazioni sociali, in aderenza con la programmazione socio-sanitaria,
come prevista dal Piano Sanitario regionale, a tutti i soggetti in bisogno, con particolare riferimento
a quelli inseriti nei Progetti Obiettivo sanitari e sociali.
4. I Comuni e le Province, nel quadro delle rispettive competenze, svolgono le funzioni e i compiti
relativi alla promozione, sostegno, sviluppo ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle
strutture che agiscono nell’ambito dei servizi sociali di cui all’art. 1 comma 5 Legge 328/2000.
Art. 10
Integrazione socio sanitaria
1. La Regione, in misura prioritaria, favorisce l’integrazione tra il sistema sanitario e quello sociale,
nel rispetto delle indicazioni contenute nel D.lgs. 229/99, e più specificatamente contenuti nel Piano
sanitario regionale e nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali.
2.Tale integrazione viene garantita attraverso l’applicazione dei livelli di assistenza socio sanitari
più precisamente definiti nelle prestazioni, nelle fonti normative e nei relativi oneri finanziari, come
dall’allegata tabella “A”.
Art. 11
Funzioni della Regione
1. Nell’ambito delle proprie funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento, sono di
competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) l’adozione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali provvedendo, in
particolare, all’integrazione sociosanitaria e al coordinamento con le politiche dell’istruzione,
della formazione professionale e del lavoro;
b) la raccolta e l’elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull’offerta dei servizi socioassistenziali, realizzando l’osservatorio regionale dei servizi sociali e delle condizioni di
povertà e del disagio sociale, organizzato a livello provinciale ed in raccordo con il livello
nazionale, provinciale e locale, attraverso l’utilizzo di una scheda tipo con indicatori
omogenei per la valutazione dello stato sociale uniforme per tutto il territorio regionale;
c) la definizione, di concerto con gli Enti locali interessati, degli ambiti territoriali ottimali per
la gestione dei servizi, nonché gli strumenti e le modalità di intervento per la creazione dei
sistemi locali dei servizi sociali;
d) la definizione, sulla base dei requisiti minimi definiti dallo Stato, dei criteri per
l’autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi sociali a gestione
pubblica, ONLUS e del Terzo settore e/o privata;
e) l’istituzione, sulla base di indicatori di qualità, del registro dei soggetti autorizzati
all’erogazione di interventi e servizi sociali;
f) la definizione dei requisiti di qualità per gli interventi e le prestazioni sociali;
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g) la definizione, sulla base delle indicazioni fornite a livello nazionale, dei criteri per la
concessione dei titoli da parte dei Comuni per l’acquisto dei servizi sociali e per la
determinazione del concorso degli utenti al costo delle prestazioni;
h) la promozione e il coordinamento di azioni di assistenza tecnica per la istituzione e la
gestione degli interventi da parte degli Enti locali, nonché per gli Enti gestori dei servizi
sociali, predisponendo metodi e strumenti di controllo di gestione atti a valutare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi;
i) la gestione di finanziamenti previsti da specifiche leggi regionali di promozione in materia
di servizi sociali, fatta salva quella oggetto di specifico trasferimento o delega;
j) la promozione e la sperimentazione di modelli innovativi di servizi in grado di coordinare le
risorse umane e finanziarie presenti a livello locale e di collegarsi alle esperienze effettuate a
livello europeo;
k) la programmazione, l’indirizzo e il coordinamento delle attività formative per il personale
dei servizi sociali, nonché la vigilanza e il controllo sullo svolgimento di tali attività;
l) la definizione degli standard formativi degli operatori dei servizi sociali, nell’ambito dei
requisiti generali definiti dallo Stato, nonché la predisposizione ed il finanziamento dei piani
per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto alle attività sociali;
m) la definizione dei criteri per la determinazione delle tariffe che i Comuni corrispondono ai
soggetti accreditati;
n) la concessione, in regime di convenzione con l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS), ai sensi della Legge Regionale n° 20 del 19 ottobre 2001;
o) l’esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti rispetto a quanto
stabilito dagli articoli 6, comma 2, lettere a), b) e c), e 19 della Legge 328/2000;
p) Istituzione, tenuta e pubblicazione del registro regionale dei soggetti autorizzati all'esercizio
delle attività disciplinate dalla presente legge;
2. La Regione, altresì:
a) provvede alla concertazione dei soggetti e degli Organismi che operano nel Terzo Settore,
dei cittadini, dei sindacati e delle Associazioni sociali, nonché delle IPAB.
b) prevede incentivi a favore degli Enti locali che si associano, secondo le forme previste dalla
normativa vigente, per l’espletamento dell’esercizio associato delle funzioni sociali negli
ambiti territoriali coincidenti con i distretti sanitari già operanti per le prestazioni sanitarie. A
tal fine viene prevista una quota del Piano regionale
c) provvede alla ripartizione dei finanziamenti assegnati dallo Stato per obiettivi ed interventi
di settore nonché, in forma sussidiaria, a cofinanziare interventi e servizi sociali derivanti dai
provvedimenti regionali di trasferimento e delega agli Enti locali di funzioni amministrative.
d) adotta, al fine di favorire la pluralità di offerta di servizi, sulla base dell’atto di indirizzo e
coordinamento del Governo, specifici indirizzi per regolamentare i rapporti tra Enti locali e
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Terzo settore, privilegiando il sistema dell’appalto concorso per consentire allo stesso di
esprimere la propria progettualità;
e) disciplina sulla base dei principi della legge-quadro sull’assistenza sociale e di atti di
indirizzo, le modalità per valorizzare l'apporto del volontariato;
f) disciplina le procedure amministrative, le modalità per la presentazione dei reclami da parte
degli utenti e l’eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti;
g) promuove e realizza attività di studio e ricerca a sostegno delle attività previste al comma 1,
in particolare per la predisposizione del Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, di
cui all’articolo 18, e per l’avvio e l’attuazione della riforma, di cui alla presente legge.
3. Nell’ambito degli indirizzi definiti dal Piano nazionale, la Regione disciplina le modalità per il
rilascio, da parte dei Comuni, dell’autorizzazione all’erogazione di servizi sperimentali e innovativi
per un periodo massimo di tre anni, in deroga ai requisiti richiesti per l’accreditamento, e definisce
strumenti per la verifica dei risultati.
Art. 12
Funzioni delle Province
1. Le Province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
per i seguenti compiti, in concordanza con quanto previsto dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
dall’articolo 132 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalla legge 8 novembre 2000, n.
328:
a) raccolta dei dati, elaborazione di conoscenze quantitative e qualitative sui bisogni sociali,
anche su suggerimento e sollecitazione dei Comuni, in vista della programmazione e
dell’attuazione del sistema integrato dei servizi sociali;
b) analisi dell’offerta assistenziale in ambito provinciale fornendo, su richiesta dei Comuni e
degli Enti locali interessati, il supporto necessario per il coordinamento degli interventi
territoriali;
c) promozione, d’intesa con i Comuni, di iniziative di formazione, con particolare riguardo
alla formazione professionale di base e all’aggiornamento, partecipazione alla definizione e
alla attuazione dei Piani di Zona, in collaborazione con i Comuni e gli altri soggetti interessati
alla programmazione del Piano medesimo.
Art. 13
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a
livello locale e concorrono alla programmazione regionale. Tali funzioni sono esercitate adottando
sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini,
secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. Ai Comuni, oltre ai compiti già trasferiti a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e alle funzioni attribuite ai sensi dell’articolo 132, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e L.R. n. 34/2002, attuativa del decreto legislativo 31 marzo 1998
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n. 112, spettano, nell’ambito delle risorse disponibili, secondo la disciplina adottata dalla Regione,
in forma singola, associata o consorziata mediante gestione diretta o delegata, l’esercizio delle
seguenti attività:
a) programmazione, progettazione, realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete,
indicazione delle priorità e dei settori di innovazione attraverso la concertazione delle risorse
umane e finanziarie locali, con il coinvolgimento degli Enti e delle Organizzazioni di cui
all’art. 1, comma 2 della presente legge;
b) erogazione dei servizi, delle prestazioni economiche, nei limiti di cui all’art. 6, comma 2,
lettera b, della L. 328/2000, e dei titoli per l’acquisto di servizi sociali, nonché delle attività
assistenziali già di competenza delle Province, ai sensi dell’art. 8, comma 5, legge 328/2000,
con le modalità stabilite dalla presente legge regionale;
c) autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi sociali e delle strutture a ciclo
residenziale e semiresidenziale e delle Comunità di tipo famigliare con sede nelle civili
abitazioni a gestione pubblica o degli enti di cui all’art. 1, comma 5, della legge 328/2000 ed
ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge;
d) istituzione di uno sportello unico dei servizi sociali presso i Comuni singoli o associati,
anche con personale di cui al successivo art. 37, che abbia funzione di segretariato sociale.
e) partecipazione al procedimento per l’individuazione degli ambiti territoriali;
f) definizione dei parametri di valutazione delle condizioni per l’accesso prioritario alle
prestazioni e ai servizi di cui all’art.2, comma 3, della legge 328/2000.
3. Nell’esercizio delle proprie funzioni i Comuni provvedono a:
a) promuovere, nell’ambito del sistema locale del sistema integrato degli interventi e dei
servizi sociali, risorse delle collettività locali tramite forme innovative di collaborazione per lo
sviluppo di interventi di auto-aiuto e per favorire la reciprocità tra cittadini nell’ambito della
vita comunitaria;
b) coordinare programmi e attività degli Enti che operano nell’ambito territoriale di
competenza, secondo le modalità fissate dalla Regione, tramite collegamenti operativi tra i
servizi che realizzano attività volte all’integrazione sociale ed intese con le Aziende Sanitarie
per le attività socio-sanitarie e per i Piani di Zona;
c) adottare strumenti per la semplificazione amministrativa e per il controllo di gestione atti a
valutare l’efficienza, l’efficacia e i risultati delle prestazioni;
d) effettuare forme di concertazione dei soggetti pubblici e di quelli di cui all’art.11, comma 2.
e) garantire ai cittadini i diritti di partecipazione al controllo di qualità dei servizi, secondo le
modalità previste dagli Statuti comunali;
f) elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i Piani di Zona relativi agli ambiti
territoriali ottimali individuati in sede di programmazione regionale, al fine di garantire
l’integrazione del sistema dei servizi sociali con la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e
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di quelli previsti dall’art. 1, comma 5, della legge 328/2000 che possano concorrere alla
gestione e allo sviluppo;
g) adottare la carta dei servizi di cui all’articolo 13 della Legge 328/2000 e garantire ai
cittadini il diritto di partecipare alla verifica della qualità dei servizi.
Art. 14
Funzioni del terzo settore
1. Ai fini della presente legge, si considerano soggetti del Terzo settore gli Organismi non lucrativi
di utilità sociale, gli Organismi della cooperazione, le Cooperative sociali, le Organizzazioni di
volontariato, le Associazioni e gli Enti di promozione sociale, le Fondazioni, gli Enti di patronato ed
altri soggetti privati non a scopo di lucro.
2. La Regione Calabria riconosce e promuove il ruolo del Terzo settore nella programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali. A tal fine,
per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, la Regione e gli Enti locali, nell'ambito delle
risorse disponibili in base al piano regionale ed ai piani di zona, promuovono azioni per il sostegno
e la qualificazione dei soggetti operanti nel Terzo settore anche attraverso politiche formative ed
interventi per l'accesso agevolato al credito ed ai fondi dell'Unione europea.
3. La Regione Calabria, in attuazione dell’art. 5 della legge 328/2000 ed alla luce del DPCM
recante “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona
previsti dall’art. 5 della legge 328/2000”, provvederà, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della
presente legge, con specifico atto di indirizzo e nei modi previsti dall’articolo 8, comma 2, legge
328/2000, a definire le modalità per:
a) promuovere il miglioramento della qualità dei servizi e degli interventi definendo altresì
requisiti specifici di qualità;
b) favorire la pluralità di servizi e delle prestazioni, nel rispetto dei principi di trasparenza e
semplificazione amministrativa;
c) favorire l’utilizzo di forme di aggiudicazione o negoziali che consentano la piena
espressione della capacità progettuale ed organizzativa dei soggetti del Terzo settore;
d) favorire forme di coprogettazione promosse dalle Amministrazioni pubbliche interessate,
che coinvolgano attivamente i soggetti del Terzo settore per l’individuazione di progetti
sperimentali ed innovativi al fine di affrontare specifiche problematiche sociali;
e) definire adeguati processi di consultazione con i soggetti del terzo settore e con i loro
organismi più rappresentativi riconosciuti a livello nazionale come parte sociale.
4. Con l’atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà,
altresì, le modalità per l’acquisto da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai
soggetti del terzo settore definendo in particolare:
a) le modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in
un determinato arco temporale;
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III Commissione
b) le modalità per l’istituzione dell’elenco dei fornitori di servizi autorizzati ai sensi
dell’articolo 11 della legge 328/2000, che si dichiarano disponibili ad offrire servizi richiesti
secondo tariffe e caratteristiche qualitative concordate;
5. I Comuni, ai fini della preselezione dei soggetti presso cui acquistare o ai quali affidare
l’erogazione dei servizi sociali, fermo restando l’articolo 11 della Legge 328/2000 e procedendo
all’aggiudicazione dei servizi secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ed in
nessun caso adottando il criterio del massimo ribasso, dovranno tenere conto dei seguenti elementi:
a) dell’esperienza maturata nei settori e nei servizi di riferimento;
b) della formazione, della qualificazione e dell’esperienza professionale degli operatori
coinvolti;
c) delle modalità adottate per il “turn over” degli operatori;
d) degli strumenti di qualificazione organizzativa del lavoro;
e) della conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse sociali della
comunità;
f) del rispetto dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in
materia di previdenza e assistenza.
6. Con l’atto di indirizzo di cui al comma 2 del presente articolo, la Regione Calabria disciplinerà,
altresì, le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato nell’erogazione dei servizi sociali.
7. Per l’aggiudicazione si rinvia ai criteri di cui al D.lgs 17.03.1995 n° 157 e Legge 28.12.2001 n°
448, in quanto applicabili. Con delibera di Giunta Regionale saranno indicati i parametri di
valutazione di cui al precedente comma 5.
Art. 15
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB)
1. La Regione Calabria considera la riforma delle IPAB parte essenziale del programma strategico
di un nuovo impianto di welfare che si fondi su una rete effettiva di servizi alla persona. In questo
percorso le IPAB hanno un ruolo di soggetto attivo nella realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali.
2. La Regione Calabria, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della legge n. 328/2000, provvederà
entro 180 giorni dall’approvazione della presente legge, ed in ogni caso prima della approvazione
del Piano Regionale degli interventi e servizi sociali, di cui al successivo art. 18, ad adeguare la
legislazione regionale relativa ai soggetti di cui al precedente comma 1, al decreto legislativo n. 207
del 4/5/2001.
3. Con il provvedimento di cui al comma 2, saranno, altresì, definite:
a) inserimento delle Aziende pubbliche di servizi alla persona nel sistema integrato di
interventi e servizi sociali di cui alla presente legge e partecipazione delle stesse alla
programmazione, secondo quanto previsto negli strumenti di programmazione regionale e
locale;
b) valorizzazione dei patrimoni delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, individuando
strumenti che ne garantiscano la redditività finalizzata alla realizzazione degli interventi
assistenziali;
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III Commissione
c) previsione di procedure semplificate per favorire ed incentivare gli accorpamenti e le
fusioni, al fine della riorganizzazione del settore;
d) previsione di procedure per lo scioglimento delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza inattive
e) le risorse regionali disponibili per potenziare gli interventi e le iniziative delle Istituzioni
nell’ambito della rete dei servizi.
4. In via transitoria e fino alla legge di riordino di cui al comma 2 del presente articolo, alle IPAB
presenti sul territorio della Regione Calabria continueranno ad applicarsi le disposizioni attualmente
vigenti, in quanto non contrastanti con i principi della Legge 328/2000 e del Decreto legislativo n.
207 del 4/5/2001.
TITOLO IV
Programmazione
Art. 16
Programmazione dei servizi sociali
1. Ferme restando le funzioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, nel rispetto del
principio di sussidiarietà di cui all’articolo 4 della legge n. 59/1997, ed ispirandosi alle disposizioni
previste nel “Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003”, di attuazione
dell’articolo 18 della legge n. 328/2000, la Regione Calabria adotta il metodo della
programmazione degli interventi e delle risorse, della operatività per progetti, della verifica
sistematica dei risultati in termini di qualità ed efficacia delle prestazioni, nonché della valutazione
di impatto di genere. La Regione e gli Enti locali provvedono alla programmazione degli interventi
e delle risorse secondo i seguenti principi:
a) coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari e dell’istruzione, nonché con le
politiche attive di formazione, di avviamento e di reinserimento al lavoro;
b) concertazione e cooperazione tra i diversi livelli istituzionali, tra questi e i soggetti del
Terzo settore che partecipano con proprie risorse alla realizzazione della rete, le
Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, così come previsto
nel comma 5 dell’art. 1 della legge n. 328/2000.
Alla gestione e alla offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici coadiuvati nella
progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi dalle Organizzazioni previsti
all’art.1, comma 5, della 328/2000.
2. Nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali, anche ai sensi del decreto legislativo n.
267/2000, saranno indicati i principi della cooperazione di Comuni e Province tra loro, e tra questi
ultimi e la Regione Calabria; gli obiettivi generali della programmazione; le forme e i modi di
partecipazione alla formazione dei piani e programmi regionali, e saranno fissati i criteri e le
procedure per gli atti e gli strumenti per la programmazione dei Comuni e le funzioni delle Province
rilevanti ai fini dei programmi regionali.
3. I Comuni svolgono i propri compiti di progettazione, realizzazione e gestione degli interventi e
dei servizi sociali in recepimento del principio di sussidiarietà e in armonia con la programmazione
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
regionale, promuovono la partecipazione delle Province nella definizione ed attuazione dei Piani di
zona e delle ASL con l’obiettivo di perseguire l’integrazione sociosanitaria nel territorio.
4. I Comuni, in base alla programmazione regionale al fine di predisporre un efficace ed efficiente
Piano di Zona, nonché per soddisfare le loro esigenze territoriali e per rispondere alle esigenze di
omogeneità di erogazione dei servizi e per contenere la frammentazione degli stessi utilizzano
l’ambito territoriale istituito nel precedente art. 9. L’individuazione insiste nel territorio di
competenza di ciascuna ASL in coincidenza con i relativi Distretti sanitari che, di conseguenza,
sono Distretti socio-sanitari e socio-assistenziali, strumenti della programmazione e garanzia di
erogazione dei servizi individuati per i cittadini.
Laddove sussistano specifiche esigenze territoriali o emergenze sociali, la Conferenza dei sindaci,
in armonia con l’articolazione in distretti delle ASL, individua con riferimento al Piano di Zona,
particolari modalità di attuazione degli interventi e dei servizi sociali e di erogazione delle relative
prestazioni.
5. Il Piano di Zona di cui all’articolo 19 della legge n. 328/2000 e al successivo art. 20 della
presente legge, è lo strumento primario di attuazione della rete dei servizi sociali e dell’integrazione
sociosanitaria.
6. Le forme associative e di cooperazione di cui al decreto legislativo n. 267/2000 sono utilizzate
dai soggetti interessati in armonia con la programmazione dei Piani di Zona, al fine di conseguire
un uniforme livello qualitativo dei servizi sociali e di integrazione sociosanitaria e di realizzare un
miglior coordinamento degli interventi nel territorio.
7. Nella formulazione degli atti di programmazione regionale dei servizi sociali, ai sensi del decreto
legislativo 12 febbraio 1993, n. 39 “Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
Amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera m) della legge 23 ottobre
1992, n. 421”, nonché ai sensi dell’articolo 21 della legge 328/2000 assume rilevanza strategica
l’organizzazione e la realizzazione del sistema informativo regionale mediante la gestione
informatica dei dati che consenta l’approfondita analisi delle esigenze sociali, la conoscenza delle
risorse disponibili e l’equa distribuzione delle medesime, nonché la valutazione dei risultati in
termini di rendimento e di verifica dei benefici.
8. Per la finalità di cui al comma 7, la Giunta regionale con successivo atto di indirizzo, formulerà
anche in base ai risultati ed alle indicazioni nazionali, proposte in ordine ai contenuti, al modello ed
agli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi dell’istituendo sistema
informativo dei servizi sociali, da parte della Regione, delle Province e dei Comuni.
Art. 17
Ambiti territoriali ed esercizio associato
1. Gli ambiti territoriali di cui all’art. 8, comma 3, lettera “a” L. 328/2000, coincidono con i distretti
sanitari.
2. I Comuni esercitano le funzioni di cui all’art. 13 in forma associata negli ambiti territoriali di cui
al comma 1 ed in ottemperanza di quanto previsto dalla organizzazione istituzionale del Piano
sanitario e di quello sociale.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
3. I Comuni individuano autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie di esercizio
associato, ai sensi dell’art. 33 del “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Decorso inutilmente il termine di 90 giorni la Regione esercita il potere sostitutivo nei confronti
dei Comuni inadempienti.
Art. 18
Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali
1. La Regione, determina le linee della programmazione nella materia disciplinata dalla presente
legge adottando un apposito Piano.
2. Il Piano regionale adottato dalla Giunta d’intesa con i Comuni, realizzato in concertazione con i
Comuni, con gli Enti e le Associazioni regionali del Terzo settore, delle Associazioni di rilievo
regionali che operano nel settore dei servizi sociali, delle Organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e delle Associazioni di tutela degli utenti, viene approvato dal
Consiglio Regionale, nel rispetto del Piano Nazionale triennale degli interventi e dei servizi sociali,
riportando le seguenti indicazioni:
a) gli obiettivi, le priorità e i criteri per la realizzazione degli interventi e dei servizi sociali che
prevedono impegni economici, nonché le modalità per il loro coordinamento e la loro
integrazione con quelli sanitari, anche tramite specifici progetti-obiettivo, dovranno avere
come presupposto il numero degli assistiti;
b) le attività socio-educative, di formazione al lavoro e socio-economiche che interagiscono
con le attività socio-assistenziali.
c) le caratteristiche ed il fabbisogno da garantire dei servizi e degli interventi compresi nei
livelli essenziali di cui all’articolo 7;
d) i criteri per l’incentivazione dei programmi per la realizzazione degli obiettivi di
promozione sociale;
e) i criteri di cui all’articolo 3, comma 5;
f) i criteri e le procedure di cui all’articolo 27, comma 2;
g) le modalità per il raccordo tra la pianificazione regionale e quella zonale, definendo in
particolare linee di indirizzo e strumenti per la pianificazione di zona;
h) le modalità per il concorso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 2, alla definizione dei
Piani di zona di cui all’articolo 20 e gli indirizzi per assicurare la partecipazione dei
cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei servizi;
i) gli obiettivi e le priorità per la concessione di contributi alle organizzazioni del Terzo
Settore;
j) i criteri generali per la disciplina del concorso al costo dei servizi sociali da parte degli
utenti, tenuto conto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 109 e
successive modificazioni.
3. Al fine di dare piena efficacia alle azioni e agli interventi di cui ai commi precedenti, il Piano
regionale indica altresì gli ambiti di formazione e riqualificazione degli operatori sociali e sociosanitari che concorrono alla definizione degli indirizzi programmatici e del piano poliennale.
4. Il piano è redatto ogni 3 anni e costituisce lo strumento di riferimento per la stesura dei Piani di
Zona; Lo schema è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è inviato a tutti i Comuni,
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
alle Province, ai soggetti di cui all’art.1, comma 5, della legge 328/2000 operanti nella Regione, i
quali possono proporre, entro un mese, osservazioni e proposte.
Il Consiglio Regionale, adotta il piano entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge e lo
approva definitivamente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di
osservazioni e proposte.
5. Il Piano regionale conserva la sua efficacia dopo la scadenza fino all’approvazione di quello
successivo.
Art. 19
Sistema informativo dei servizi sociali
1. La Regione, le Province e i Comuni, istituiscono il Sistema informativo dei servizi sociali, come
previsto dall’articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di assicurare una compiuta
conoscenza dei bisogni sociali e del sistema integrato. Il Sistema informativo fornisce
tempestivamente alla Regione e agli Enti locali i dati e le informazioni necessari alla
programmazione, alla gestione e alla valutazione delle politiche sociali, per la promozione e
l’attivazione di progetti europei, per il coordinamento con le strutture sanitarie, formative, con le
politiche del lavoro e dell’occupazione.
2. Il Sistema informativo è attuato sulla base delle proposte in ordine ai contenuti, al modello ed
agli strumenti, attraverso i quali dare attuazione ai diversi livelli operativi del sistema informativo,
formulate dalla Commissione tecnica di cui all’articolo 21 della legge 8 novembre 2001, n. 328.
3. I soggetti di cui al titolo III della presente legge devono fornire al Sistema informativo dei servizi
sociali i dati richiesti, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.
4. Le Province curano e coordinano la rilevazione dei dati e li trasmettono alla Regione secondo
modalità stabilite dalla Giunta regionale.
5. Nell’ambito del Piano regionale e dei Piani di zona sono definite le risorse destinate alla
realizzazione del sistema informativo dei servizi sociali, entro i limiti di spesa stabiliti in tali piani.
Art. 20
Piani di zona
1. I Piani di Zona di cui all’art. 19 della Legge 328/2000, sono strumenti finalizzati a:
a)favorire la formazione di sistemi locali di intervento fondati su servizi e prestazioni
complementari e flessibili, stimolando le risorse locali di solidarietà e di auto-aiuto, nonché a
responsabilizzare i cittadini nella programmazione e nella verifica dei servizi;
b)qualificare la spesa, attivando risorse di chi partecipa al sistema;
c)definire criteri di ripartizione della spesa stessa a carico di ciascun Comune, delle ASL e
degli altri soggetti compresi nel sistema;
d)prevedere iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori per lo sviluppo dei
servizi.
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2. I Comuni associati, negli ambiti territoriali ottimali definiti dalla Regione, d’intesa con le aziende
sanitarie, provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, secondo le indicazioni del piano
regionale, a definire il Piano di Zona, che individua:
a) gli obiettivi strategici e le priorità di intervento, nonché gli strumenti e i mezzi per la
realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete;
b) le modalità organizzative, le risorse, i requisiti di qualità;
c) le forme di rilevazione dei dati che dovranno confluire nel sistema informativo dei servizi
sociali;
d) le modalità per garantire l’integrazione tra servizi e prestazioni;
e) le modalità per realizzare il coordinamento con altre Amministrazioni, con particolare
riferimento all’Amministrazione penitenziaria e della giustizia;
f) le modalità di collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell’ambito
della solidarietà sociale e con la comunità;
g) forme di concertazione con le ASL e il Terzo settore, che, coinvolto nella programmazione,
progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali, concorre a pieno titolo,
anche con proprie risorse, alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali.
3. I Piani di Zona vengono adottati mediante accordo di programma al quale partecipano i soggetti
pubblici di cui al comma 2 del presente articolo, nonché i soggetti di cui all’art. 1, comma 4 e
all’art. 10 della L. 328/2000, che, attraverso l’accreditamento o specifiche forme di concertazione,
concorrono anche con proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi
sociali previsti nei piani.
4. Le Province partecipano alla definizione ed attuazione dei Piani di zona, assicurano il necessario
supporto informativo e tecnico, anche avvalendosi degli strumenti del Sistema informativo dei
servizi sociali.
5. La Giunta regionale, individua le procedure e fissa i termini per la presentazione agli uffici
regionali del Piano di Zona da parte della Conferenza dei Sindaci ed in caso di mancata
elaborazione, approvazione e presentazione nei termini stabiliti, trascorsi inutilmente i predetti
termini interviene nominando in via sostitutiva un commissario ad acta per la realizzazione di tali
adempimenti.
6. La Giunta regionale individua strumenti, modalità e procedure per accertare, con riferimento al
Piano di Zona, il conseguimento degli obiettivi e il connesso utilizzo delle risorse.
7. Nell’ipotesi di intervento sostitutivo di cui al comma 4, le quote del fondo sociale regionale non
attribuite per la mancata elaborazione del Piano di Zona, sono assegnate ai soggetti istituzionali in
conformità alle iniziative contenute nel Piano di Zona approvato in via sostitutiva.
8. Il Dipartimento competente per le Politiche Sociali dovrà, entro trenta giorni dalla ricezione,
approvare i piani di zona. La Regione, in conseguenza di ciò, eroga cofinanziamenti a valere sul
fondo per le politiche sociali per garantire la realizzazione dei sistemi integrati locali di interventi e
servizi negli stessi previsti. I Comuni, con cadenza semestrale, provvedono alla rendicontazione dei
flussi di spesa.
9. Per ogni ambito territoriale deve essere prevista l’erogazione delle seguenti prestazioni essenziali,
nel rispetto di quanto previsto dall’art. 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328:
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a) un servizio sociale professionale e segretariato sociale per l’informazione e la consulenza al
singolo e ai nuclei familiari;
b) un servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
c) assistenza domiciliare;
d) strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
e) centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
Art. 21
Carta dei servizi sociali
1. Al fine di tutelare gli utenti, assicurare l’informazione e la partecipazione degli stessi e la
trasparenza nell’erogazione dei servizi, i soggetti gestori adottano la carta dei servizi, in conformità
allo schema generale di riferimento previsto dall’articolo 13 della legge n. 328 del 2000.
2. L’adozione della carta dei servizi sociali da parte degli erogatori delle prestazioni e dei servizi
sociali costituisce requisito necessario ai fini dell’autorizzazione e dell'accreditamento e deve
prevedere il diritto di:
a) godere di azioni che promuovano e proteggano la salute della persona, della famiglia e della
comunità;
b) non essere discriminati a ricevere servizi in un contesto di normalità di vita;
c) esprimere le proprie potenzialità e scelte nel progetto personale condiviso;
d) scelta tra una pluralità di prestazioni sociali offerte.
3. La carta dei servizi contiene:
a) le informazione sulle diverse prestazioni offerte e le tariffe praticate;
b) l'indicazione dei soggetti autorizzati e accreditati;
c) i criteri di accesso;
d) le modalità di erogazione e le modalità di funzionamento;
e) l'indicazione dei livelli essenziali di assistenza;
f) le regole da applicare in caso di mancato rispetto delle garanzie previste dalla carta, nonché
le modalità di ricorso da parte degli utenti.
Art. 22
Partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualità e norme per la tutela degli utenti
1. La Regione e gli Enti locali assicurano la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo
della qualità dei servizi, anche favorendo l’attività delle Associazioni di tutela degli utenti e delle
Organizzazioni sindacali.
2. Il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali di cui all’articolo 18 individua gli strumenti
e le modalità per assicurare la partecipazione dei cittadini e degli utenti al controllo della qualità dei
servizi e degli interventi previsti dalla presente legge.
3. Al fine di tutelare i cittadini nel conseguimento delle prestazioni e dei servizi di cui alla presente
legge, la Giunta regionale disciplina le modalità di presentazione dei reclami, tenuto conto della
legge statale 30 marzo 2001, n. 152 in materia di Istituti di patronato e di assistenza sociale.
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Art. 23
Diritti dei cittadini
1. Gli utenti e le loro famiglie hanno diritto:
a) ad avere informazioni sui servizi, sui livelli essenziali di assistenza, sulle modalità di
accesso, sulle tariffe praticate;
b) alla riservatezza sull'utilizzo dei dati personali;
c) alla partecipazione, alla definizione del progetto personalizzato e al relativo contratto
informato;
d) a partecipare a forme di consultazione e di valutazione dei servizi sociali.
2. I soggetti gestori di strutture e servizi assicurano forme di partecipazione degli utenti o loro
rappresentanti al controllo della qualità delle prestazioni con la costituzione di comitati misti di
partecipazione.
TITOLO V
Autorizzazione e accreditamento
Art. 241
(Abrogato)
Art. 25
(Abrogato)
Art. 26
Albo regionale
1. Con la presente legge viene istituto, presso l’Assessorato ai Servizi Sociali un apposito Albo
regionale dove sono iscritti tutti i soggetti previsti dall'art 1, comma 7 della presente legge che
gestiscono strutture e attività socio-assistenziali, i quali siano stati accreditati o autorizzati allo
svolgimento delle rispettive attività. L’albo regionale dovrà essere strutturato per tipologie
specifiche in riferimento alla diversa competenza operativa dei soggetti interessati.
Art. 27
Titoli per l’acquisto dei servizi sociali
1. I Comuni, ai sensi dell’articolo 17 della legge 328/2000, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 2, comma 2, della medesima e su richiesta degli interessati, possono prevedere la
concessione di titoli validi per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati dal sistema
integrato di interventi e servizi sociali ovvero come sostitutivi delle prestazioni economiche diverse
da quelle correlate al minimo vitale previste dall’articolo 24, comma 1, lettera a), numeri 1 e 2,
della legge 328/2000, nonché delle pensioni sociali di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969,
1
Articoli abrogati dall’art. 15, comma 1, sesto trattino, della L.R. 18 luglio 2008, n. 24.
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n. 153, e successive modificazioni, e dagli assegni erogati ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della
legge 8 agosto 1995, n. 335.
2. La Regione attraverso il Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali disciplina i criteri e
le modalità per la concessione dei titoli, individua i servizi e le prestazioni che possono essere fruite
attraverso l’utilizzo degli stessi, nonché le relative procedure, nell'ambito di un percorso
assistenziale attivo per la integrazione o la reintegrazione sociale dei soggetti beneficiari; il Piano
regionale definisce inoltre indirizzi volti a garantire i diritti dei cittadini nell’accesso alle prestazioni
e ai servizi, con particolare riferimento ai casi in cui l’Ente locale eroghi le stesse unicamente
attraverso i titoli di cui al presente articolo.
Art. 28
Affidamento dei servizi alla persona al Terzo settore
1. La Regione Calabria, con successivo regolamento attuativo, disciplina le modalità per l’acquisto
da parte dei Comuni dei servizi ed interventi organizzati dai soggetti del Terzo settore definendo le
modalità per garantire una adeguata pubblicità del presumibile fabbisogno di servizi in un
determinato arco temporale. É istituito presso la Regione il registro dei soggetti del Terzo settore
che siano autorizzati dai Comuni all’esercizio dei servizi a ciclo residenziale e semiresidenziale ai
sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge. In una apposita sezione del registro è inserito
l’elenco dei soggetti di cui al comma 1, che si dichiarino disponibili a fornire servizi secondo tariffe
e caratteristiche previamente concordate ed ivi indicate. I Comuni, in attuazione dei Piani di Zona,
stipulano convenzioni con i fornitori iscritti nell’Albo di cui all’articolo 26 anche acquisendo la
disponibilità del fornitore alla erogazione di servizi e interventi a favore dei soggetti in possesso dei
titoli per l’acquisto dei servizi sociali di cui all’art. 27.
2. Nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza dell’azione della Pubblica Amministrazione e
di libera concorrenza tra privati; i servizi vengono aggiudicati nel rispetto dalle normative vigenti e
in ossequio alle direttive del Piano Sociale Regionale, tenuto conto della qualità che il Comune
intende ottenere dal servizio appaltato. I contratti di affidamento dei servizi prevedono le forme e le
modalità per la verifica degli adempimenti, compreso il mantenimento dei livelli qualitativi
concordati e i provvedimenti da adottare in caso di mancato rispetto.
Art. 29
Conferenza Permanente Regionale:
Consulta delle Autonomie Locali
e Consulta del Terzo settore
1. In ottemperanza alla Legge 328/2000 e per realizzare il coinvolgimento dei Comuni, delle
Province e del Terzo Settore e la loro responsabilizzazione sui temi sociali è istituita la conferenza
permanente per la programmazione socio-assistenziale regionale.
2. La Conferenza Permanente è l’organismo rappresentativo delle autonomie locali e dei soggetti
del Terzo settore con il fine di potenziare il loro ruolo nei procedimenti di programmazione socioassistenziale.
3. La Conferenza permanente è presieduta dall’Assessore alle Politiche Sociali.
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4. Il Presidente della Giunta entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
procede all’insediamento della Conferenza permanente.
5. La Conferenza permanente regionale è composta da:
a) Consulta delle Autonomie locali formata dai Presidenti dei Comitati di Zona di cui all’art.
20 della presente legge, e dai rappresentanti delle cinque Province. Il Presidente è nominato al
suo interno;
b) Consulta del Terzo Settore formata da almeno 25 membri e comunque non superiore a 35,
in rappresentanza dei soggetti di cui all’art. 2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Il Presidente è
nominato al suo interno. La Giunta regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente legge, previo parere vincolante della Commissione competente, delibera e stabilisce i
criteri per l’individuazione dei membri di cui sopra.
6. La Conferenza permanente regionale e le due Consulte, di cui al precedente comma, entro 60
giorni dal loro insediamento, approvano a maggioranza di due terzi, un proprio regolamento di
funzionamento.
7. La Giunta regionale sottopone alla Conferenza permanente regionale, per acquisirne il parere,
tutti gli atti di programmazione socio-assistenziale, prima della loro emanazione e del loro invio al
Consiglio Regionale. Il parere richiesto deve essere espresso entro il termine perentorio di 30 giorni
dal ricevimento della richiesta, trascorso il quale, il parere si considera comunque acquisito. La
Giunta regionale motiva le decisioni adottate in difformità ai pareri espressi dalla Conferenza
permanente.
8. Il Dipartimento della Giunta competente in materia di Politiche Sociali, assicura il supporto
logistico e professionale necessario per il funzionamento della Conferenza permanente e delle due
Consulte di cui al comma 5 del presente articolo. Le funzioni di segretario sono svolte da un
funzionario delle politiche sociali della Regione.
9. Le due Consulte si riuniscono autonomamente almeno due volte all’anno con funzioni consultive
e propositive.
Art. 30
Personale
1. I profili delle figure professionali sociali sono quelli fissati con decreto del Ministro del Lavoro e
delle Politiche sociali di concerto con i Ministri della Salute, dell’Istruzione, dell’Università e della
ricerca, sulla base dei criteri e dei parametri individuati dalla Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi dell’articolo 129, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I profili professionali precedenti all’entrata in vigore della legge-quadro sull’assistenza sociale
sono equiparati ai nuovi profili di cui al comma 1 del presente articolo, secondo i criteri previsti con
il medesimo Regolamento di cui al comma 2 dell’art. 12 della legge 328/2000.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, introdotto dall’articolo 3 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, relative ai
profili professionali dell’area sociosanitaria ad elevata integrazione sanitaria.
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4. Le modalità di accesso alla dirigenza sono individuate ai sensi dell’art. 12, comma 5, della legge
8 novembre 2000, n. 328.
Art. 31
Formazione e aggiornamento del personale
1. La Regione provvede, per l’attuazione della presente legge e sulla base degli indirizzi fissati dal
Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, alla formazione di base e all’aggiornamento
del personale.
2. La Regione programma corsi di formazione per il personale per il quale non è richiesto un corso
di laurea, sulla base dei criteri generali riguardanti i requisiti per l’accesso, la durata e
l’ordinamento didattico disciplinati con Regolamento del Ministro Lavoro e delle Politiche sociali.
3. La Regione, nell’ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, in
raccordo con le Province, promuove la formazione degli operatori sociali e degli operatori dell’area
sociosanitaria, tenendo in considerazione le esigenze di raccordo dei percorsi formativi e di
integrazione delle diverse professionalità.
4. La Regione e le Province promuovono iniziative formative a sostegno della qualificazione delle
attività dei soggetti del Terzo settore.
5. I soggetti pubblici e privati erogatori degli interventi promuovono e agevolano la partecipazione
degli operatori ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento.
Art. 32
Compartecipazione al costo dei servizi
1. La Giunta regionale, tenuto conto del Piano regionale degli interventi e servizi sociali, con
propria direttiva definisce, sentito il parere della competente Commissione consiliare e della
Conferenza Regione-Autonomie Locali, criteri generali per la determinazione del concorso da parte
degli utenti al costo delle prestazioni del sistema integrato, sulla base dei criteri indicati nel Piano
nazionale degli interventi e dei servizi sociali, al fine di assicurare una omogenea applicazione sul
proprio territorio di quanto disposto dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e successive integrazioni
e modifiche.
2. La direttiva di cui al comma 1 definisce in particolare i criteri per:
a) l’individuazione delle prestazioni di cui all’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n.
109 del 1998 e successive integrazioni e modifiche e la conseguente composizione del nucleo
familiare;
b) la definizione delle condizioni economiche richieste per l’accesso alle prestazioni agevolate
e per la differenziazione delle tariffe, stabilite e/o effettuate cosi come previsto dal D.L.
31/3/1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni.
TITOLO VI
Sistema di finanziamento
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Art. 33
Il finanziamento del sistema integrato
1. Il sistema integrato di cui alla presente legge si realizza avvalendosi delle risorse degli Enti
Locali, di quelle provenienti dal Fondo regionale per le politiche sociali di cui al successivo articolo
34, di quelle del Fondo sanitario regionale, nonché di quelle eventualmente dei soggetti del Terzo
Settore, di altri soggetti senza scopo di lucro e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, che
concorrono alla realizzazione dei Piani di zona ai sensi dell’articolo 20.
2. La Regione e gli Enti locali garantiscono la realizzazione del sistema integrato che assicura i
livelli essenziali delle prestazioni sociali di cui all’articolo 7.
3. Per il 2004 le risorse del fondo sociale regionale sono così individuate:
a) Fondi statali;
b) Fondo sociale regionale;
c) Fondo sociale locale.
Art. 34
Fondo regionale per le politiche sociali
1. Gli interventi e i servizi sociali sono finanziati a valere sui rispettivi bilanci della Regione e degli
Enti locali e sul fondo nazionale comprendente le annualità 2002 e 2003 per le politiche sociali il
cui stanziamento complessivo, ai sensi della legge 328/2000, è determinato annualmente, con legge
finanziaria.
a) nel bilancio regionale, in sostituzione del fondo di cui alla legge n. 5/1987 della Regione
Calabria UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103), è istituito il “Fondo Regionale per le Politiche
Sociali”, di seguito chiamato Fondo Regionale Sociale, per il conseguimento delle finalità
della presente legge e, in particolare degli obiettivi in materia di servizi sociali e di educazione
alla socialità. Tale Fondo viene costituito dalla confluenza delle somme già destinate per la
Legge 5/87 e dalle risorse finanziarie accreditate alla Regione Calabria in seguito al riparto del
Fondo Nazionale, così come previsto dalla legge 328/2000, nonché dalle somme messe a
disposizione dagli Enti locali.
2. Il Fondo Regionale Sociale è ripartito annualmente dalla Giunta regionale secondo i seguenti
criteri:
90% ai Comuni per cofinanziare la realizzazione dei Piani di zona, in ragione del numero degli
abitanti, dell’estensione territoriale;
10% al Settore Politiche Sociali della Regione per realizzare progetti innovativi e sperimentali, e
per finanziare l’aggiornamento e la formazione degli operatori pubblici e privati.
Art. 35
Abrogazione
1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge e successive norme di
attuazione ed esecuzione, di cui alla L.R. 26.01.1987 n. 5 e successive integrazioni e modificazioni.
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Art. 36
Norme transitorie
1. A decorrere dall’esercizio finanziario 2004 ed a valere sullo stanziamento previsto annualmente
in bilancio la Regione è autorizzata a istituire apposito capitolo di spesa su cui imputare la somma
destinata ai Gruppi Appartamento, di cui alla Legge regionale 21/96 e successive modificazioni ed
integrazioni, il cui numero non dovrà essere aumentato rispetto a quello esistente all’entrata in
vigore della presente legge. Tale risorsa non potrà comunque essere detratta dal Fondo Sociale
Regionale.
2. In via transitoria e fino all’adozione dei Piani di Zona di cui all’art. 20 della presente legge, la
Regione provvederà alla gestione diretta del Fondo regionale Sociale di cui all’art. 33 e 34 della
presente legge per il funzionamento delle strutture residenziali socio-assistenziali già operanti
all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 37
Personale delle equipes socio psico pedagogiche 2
1. Il personale di cui alla L.R. 57/90 e L.R. 2/97, previa ricognizione delle categorie e dei profili
professionali di appartenenza, è destinato presso le strutture di cui agli articoli 9 e 13 della presente
legge ed inserito nei ruoli degli Enti presso cui presta servizio in sede di determinazione delle
dotazioni organiche.
2. La Regione assicura il trasferimento delle risorse annualmente impegnate per il pagamento delle
competenze.
Art. 38
Disposizioni finanziarie
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte nell’ambito dei capitoli
afferenti le unità previsionali di base, autorizzati dalla legge annuale di approvazione del bilancio
della Regione e dalla legge finanziaria che l’accompagna.
Art. 39
Norme finali
1. La Giunta regionale entro 120 gg. dall’entrata in vigore della presente legge provvederà ad
emettere tutti gli atti ed i provvedimenti di indirizzo e di attuazione necessari alla sua piena
attuazione.
2. Le disposizioni di cui all’art. 10 della presente legge si applicano successivamente alla entrata in
vigore del piano sanitario regionale.
2
V. art. 28, comma 1, della L.R. 11 maggio 2007, n. 9
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3. E’ fatta salva comunque l’applicazione delle richiamate disposizioni se con reperimento delle
risorse necessarie a carico del bilancio regionale.
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Legge Regionale 11 agosto 2004, n. 18
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla
manovra di assestamento di bilancio per l’anno 2004 ai sensi dell’art. 3, comma 4, della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8)
(BUR n. 15 del 16 agosto 2004, supplemento straordinario n. 1)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 13 ottobre 2004, n. 24, 29 dicembre 2004, n. 34,
16 febbraio 2005, n. 2, 17 agosto 2005, n. 13, 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18
luglio 2008, n. 24 e L.R. 31 marzo 2009, n. 8)
(Legge parzialmente abrogata dall’allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell’art. 1, commi 1, 3, 4 e
5; art. 2, comma 5; art. 3, comma 3; art. 4, comma 6; art. 5, comma 4; art. 8, commi 8 e 10; art. 10; art. 1obis; art.
10ter; art. 11, commi 3, 4, 5, 7 e 8; art. 12; art. 12bis; art. 17; art. 18; art. 19)
Art. 12 bis
2. All’articolo 4, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1996, n. 21 le parole “…ai Comuni sedi
di strutture…” sono sostituite dalle parole “…al Dipartimento Regionale competente per i Servizi
Sociali…”
e dopo le parole “…riconosciuti …” sono inserite le parole “…in base all’articolo 2
della presente legge. Il comma 2 dell’art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato1
….”
1
La L.R. 13 ottobre 2004, n. 24 ha modificato il presente comma 2 aggiungendo la seguente frase: “Il comma 2
dell’art. 8 della legge regionale 21 agosto 1996, n. 21 è abrogato”.
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III Commissione
LEGGE REGIONALE 10 ottobre 2002, n. 39
Disposizioni di carattere generale
(BUR n. 18 dell’1 ottobre 2002, supplemento straordinario n. 4)
(Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. 29 dicembre 2010, n. 34)
Art. 10
1. Al fine di attuare le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 699 del 2 agosto
2001 e nell’art. 4, punto 5) della legge regionale 10/12/2001, n. 36 (Legge Finanziaria) all’art. 8,
comma 1 della legge regionale 8/8/1996, n. 21 infine si aggiunge: «nonché le due strutture Casa
Serena di Celico e A. Velonà di Botricello. Con collocazione della relativa spesa di Euro
361.958,22 (lire 700.848.842) al capitolo 4331103 giusto impegno di spesa 12228 del 28/12/2001».
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III Commissione
LEGGE REGIONALE 8 agosto 1996, n. 21
Servizi socio-assistenziali a favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità
Giudiziaria.
(BUR n. 85 del 16 agosto 1996)
(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 24 maggio 1999, n. 14,
13 settembre 1999, n. 27, 10 ottobre 2002, n. 39 e 11 agosto 2004, n. 18)
Art. 1
(Oggetto)
1. La presente legge disciplina l'organizzazione e la gestione dei servizi socio-assistenziali a
favore dei minori sottoposti a provvedimenti della Autorità Giudiziaria ad integrazione e
specificazione di quanto previsto dagli articoli 14 e 16 della legge regionale n. 5 del 26
gennaio 1987.1
Art. 2
(Riconoscimento soggetti abilitati)
1. Spetta alla Regione riconoscere i soggetti abilitati alla gestione dei servizi di cui al
precedente articolo 1.
2. Il servizio è organizzato per gruppi. Ciascun gruppo deve essere ubicato in edifici diversi ed
è riferito ad un numero da quattro a sette di minori da ospitare.
3. Per tale riconoscimento, i soggetti devono dimostrare di possedere, per ciascun modulo
organizzativo, i seguenti requisiti:
1) capacità di:
- predisporre ed attuare progetti mirati all'equilibrio psico-fisico del minore;
- garantire l'assolvimento dello obbligo scolastico ai minori;
- instaurare corretti rapporti del minore con la famiglia di origine;
- ricercare opportune condizioni per l'inserimento del minore in attività produttive sino al
raggiungimento dell'età lavorativa;
2) disporre di una struttura residenziale per civile abitazione avente le seguenti caratteristiche:
- ubicazione in zona centrale;
- un numero di camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità
ad un numero massimo di sette minori;
- impianti igienici e di riscaldamento;
3) disporre di un organico di personale (educatori, assistenti sociali, pedagogisti, psicologici e
titoli equipollenti nel settore socio assistenziale, personale ausiliario) tale da consentire
l'organizzazione della vita quotidiana del minore il più vicino possibile al modello familiare.2
Note
1
comma così modificato dall'art. 17, comma 8, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
2
comma così modificato dall'art. 17, comma 9, della L.R. 24 maggio 1999, n. 14
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III Commissione
Art. 3
(Obblighi dei gestori)
1. I soggetti gestori sono responsabili della tenuta e dell'aggiornamento della documentazione
relativa ai minori ospitati dal servizio.
2. La natura e la consistenza di tale documentazione, sono specificate nella convenzione di cui
al successivo articolo 4.
3. I soggetti gestori, inoltre, sono obbligati ad assicurare i minori ospitati contro infortuni o
danni provocati a terzi, stipulando apposita polizza assicurativa.
Art. 4
(Convenzioni)
1. Spetta al Dipartimento Regionale competente per i Servizi Sociali stipulare con i soggetti
riconosciuti, in base all’articolo 2 della presente legge, alla Regione apposite convenzioni per
l'espletamento del servizio.3
2. Lo schema-tipo di convenzione è adottato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta
da presentare entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge e dovrà prevedere,
oltre alla specificazione dei requisiti di cui al precedente articolo 2, la durata del rapporto
convenzionale, i rapporti economici, le modalità di erogazione dei finanziamenti, le norme
sullo esercizio dei controlli della gestione e ogni altro elemento necessario per il migliore
funzionamento del servizio.
Art. 5
(Costi del servizio)
1. La Regione garantisce la copertura dei costi per l'espletamento del servizio, erogando
annualmente:
a) la somma necessaria per il pagamento delle competenze contrattuali al personale;
b) la quota delle spese fisse di gestione;
c) le rette legate alla effettiva presenza dei minori nel servizio.
2. In sede di prima applicazione della presente legge, l'entità della spesa di cui alle lettere b) e
c) del comma precedente è determinata dalla Giunta regionale, sulla base dei parametri
oggettivi e tenendo conto dell'effettiva spesa media unitaria sostenuta nell'ultimo triennio.
3. Per le competenze ed il complesso dei rapporti di lavoro del personale, si fa riferimento al
contratto collettivo di categoria e se ne segue l'andamento.
3
Comma così modificato dalla L.R. 11 agosto 2004, n. 18, art. 12 bis, comma 2.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
4. Le quote di cui ai punti b) e c) vengono aggiornate annualmente con riferimento all'indice di
inflazione programmata.
Art. 6
(Erogazione dei contributi)
1. I finanziamenti di cui al precedente articolo 5 vengono erogati mediante pagamento diretto
dalla Regione ai soggetti gestori convenzionati.
2. Limitatamente alle rette di cui al punto c) comma 1 del precedente articolo 5 la liquidazione
viene effettuata con cadenza trimestrale, sempre mediante pagamento diretto ai soggetti gestori
del servizio.
3. A tal fine, ciascun soggetto gestore presenta contestualmente alla Regione ed al Comune di
residenza del minore la contabilità documentata.
4. Il Comune provvede entro 15 giorni dal ricevimento a vistarla e trasmetterla alla Regione la
quale, comunque, scaduto infruttuosamente il termine sopra fissato, emette il mandato di
pagamento.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire cinque miliardi, si fa fronte con lo
stanziamento previsto al capitolo 4331103 dello stato di previsione della spesa di bilancio per
l'esercizio finanziario 1996, ed entro i limiti della somma allo scopo destinata dallo articolo 17,
comma 5, della legge finanziaria di accompagnamento al bilancio.
Art. 8
(Norma transitoria)
1. In deroga al precedente articolo 2, sono soggetti riconosciuti per la gestione del servizio, gli
enti che in atto gestiscono i dodici Gruppi Appartamento operanti nella regione ed istituti con
delibera della Giunta regionale n. 769 del 27 febbraio 1978 nonché altri gruppi appartamento
operanti nella regione ed istituiti con atti formali adottati dalla Giunta regionale alla data di
entrata in vigore della presente legge nonché le due strutture Casa Serena di Celico e A.
Velonà di Botricello. Con collocazione della relativa spesa di Euro 361.958,22 (lire
700.848.842) al capitolo 4331103 giusto impegno di spesa 12228 del 2871272001.4
2. 5
3. La Regione assicura ai soggetti di cui al 1° comma del presente articolo le somme necessarie
per l'espletamento del servizio, sulla base della spesa storica consolidata e salvo gli
aggiornamenti previsti dal precedente articolo 4.
4
comma così modificato dall'art. 4 bis della L.R. 13 settembre 1999, n. 27 e dall’art. 10 della L.R. 10 ottobre
2002, n. 39.
5
Comma abrogato dall’art. 12 bis, comma 2, della L.R. 11 agosto 2004, n. 18, modificato dall’art. 1 della L.R. n.
18/2004
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Consiglio regionale della Calabria
I75S6
III Commissione
l-()-20l2 - BOLI.rriTINO UFFICIALL DELLA KLGIONh CALABRIA - Pain 1 c II - n. iCl
DbLIBhRA/JONR DI-LLA G I L M A REGIONALR
20 aprile 2012, n. 187
L . R , il. 21/96 art. i l . Disciplinare por !a ijestione c l'erogazione dt Servi/È socio assistenziali in (Sruppo-Appartamcnto
a Tavore dì niitìori sottoposti a p r o w e d i n i e n t ì d e i r a i i t o r i t à
giudizìariii ( e \e rcj^ionale 21/96) operanti nel territorio
calabrese in base alia legge regionale n. 21/1996 e s.m.i..
CON.SlDLRAiOClIR:
— la promozione sul territorio delie attività socio-assistenziaii, innovative ed avanzate, resa possibile dal programma di
finanziamento di cui alla presente Deliberazione, potrà fornire
clcnìcnti di conoscenza indispensabili per ia futura c più completa programmazione regionali,' dei servizi stessi, di cui alla
L.R. n. 23/2003;
LAG!liN"i"ARhG10NAI,L
VISTA la l-c^i;gc regionale n. 23 dei _>/l2/2003 recante <vRealizzazionc del sistema ifii.(?iir;iio di iiiscrvcnti e servizi sociali
nelia Regione Calatiria-.
VISTA ia Legge regionale n. 21/96.
VISTO ii Proiocoìlo dTniesa soUoscritlo dalla Regione Calabria e dal Dipariimento GinsOzia Minorile delia Calabria e delia
BasilicaUi in data 11/2/2003 finaliz/aio ad avviare azioni ed inicrvenii di programma/ione sperimentale comune.
PRBMLS.SO CHL il Consiglio Regionale della Calabria con
Delibera n. 5! ! de!r8/8/20()9 ha approvato il Piaiio degli intervenii e dei Servizi Sociali delia Regione Calabria 2007/2009,
CONSIDERATO CHE a seguito deirappro\azionc del Piano
diventa necessario a\\iare il conipieianiento delia riforma del
sistema io atto. procedend<* alia delhiizione dei regolamenti attuativi ili cui all'articolo 11 comma d della L.R. n. 23/03.
RITENUTO di dover pro\'\edere a definire i criteri per la ìbrmalizzazionc dei rapporti con le strutture che erogano servizi
alla persona ed alla comunitii per ia lipologta di Gruppi Appartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti deìPauloriià giudiziaria l e \e regionale 21/96) operanti nel territorio
calabrese in base aita legge regionale n. 2 i/1996 e s.m.i..
Atiualmcnle nella Regione Calabria sono in corso attività di
tipo socio-assistcnziale residenziale per minori a rischio, diilercnziali secondo la seguente anicolazione e in base alle seguenti
disposizioni noiniative:
— giujìpt appaitainento per minori sotkiposii a provvedimenti dell'autorità giudiziaria (ex legge regionale 21/96) operanti nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/
1996 c s.m.i.:
— cnnìunilà cducaii\ per nìinori con disagio psichico c disturbi del comportamcnio sottoposti a provvedimenti penali e/o
amministialni operanti nel territorio calabrese a segnilo di sperimenlaziiiue appri*\ala con D.(}.R. n. 632 ilei 28/8/2007;
— centri specialislici per la cura e ia protezione di bambini c
adolescenti in situazioni di makraTtaniento operami nel territorio
calabrese a seguito di sperimentazione approvata con D.G.R. n.
632 dei 28/8/2007;
— comunità eJucati\ per minori disadattati sociali sottoposti a prowedimenti penali c/o amministrativi operanti sul territorio caiabicse.
Pagina 59 di 100
— le linee di disciplinare e lo schema di convenzione, parte
integrante c sostanziale del presenle allo, sono state elaborale e
concertate con gli Enti GcsSì>ri dei servizi oggetto della presente
deiiberaz.ione;
—- per le sirutìure già convenzionate e operanti sul territorio
calabrese la copertura finanziaria trova la necessaria disponibili! à nei capitoli 62010203 dei bilancio correulc (per i gruppi apparlamentiìi.
CONSIDERATO CHE la convenzione allegata alla presente
D.G.R, si intende rinnovala a partire dall'l/i,/20] 2 al 31/12/
2012.
, .
SU C-ONFORME PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche
dei Lavoro, Politiche della Famiglia, Formazione Professionale.
Coopcrazione e Volontariato, On. Francescantonio Stillitani. formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalle strutture interessate, nonché dall'espressa dichiarazione di regolarità dell'atto
resa dal Dirigente dei Seitore Polìtiche Siìciali.
DFLlBE-iRA
1. di approvare il disciplinare e lo schema di convenzione
per la gestione c l'erogazione di Servizi socio assistenziali in
Gruppo-.'^ppartamento a favore di minori sottoposti a provvedimenti ticIPauioriià giudiziaria {ex legge regionale 21/96) operami nel territorio calabrese in base alla legge regionale n. 21/
1996 e s.m.i.;
2. di dare mandato ai Seitore Politiche Sociali del Dipartimento Regionale «Lavoro. Politiche della Famiglia, Formazione
Professionale, Cooperazione c Volontariato» per l'attuazione
degli atti conseguenti e la relativa stipula delle Convenzioni per
le strutiLirc già operanti, con decorrenza dalla data di scadenza
delle con\enzioni in essere e sino alla concorrenza della copertura rinanziaria prevista su! capitolo 62010203 dello slato di previsione della spesa del bilancio 2012:
3. dì disporre ia pubblicazione della presente deliberazione
e relativo allegato sul BL'R Calabria e sul sito iiilernc! della Regione.
// Dirij-eme ^•enerale
(lei Dipariinieutd Presideiizn
K t o ; Zoccali
II PresiiìenuK.So: Scopeliìti
iscgue allegalo)
DISIPLIN/U^E
AITIIATIVO
Rl'iQUlSrn M I N I M I PHR L ' A U T O R I Z Z / y O N E A L F U N Z I O N A M E N T O E
PROCEDUIUì P E R L ' A C C R E D 1 T A M B ; H T 0
TJPOLOGIA DI SERVIZIO MSIDLNZIALF. PER MINORI
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GRUPPI APIV\RTAM!-:NTO PER MT^<ORI
SOTTOPOSTI A PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ'
(L.R.
2ìm)
GIUDIZIARIA
1 Preniessn
2 Denominfizioiie
- •
3 Tipologia
4 Delìiu/.ione
•
•
5 Finalil'à
(i Utenza
7 MoLÌalÌl<ulÌ accesso
8 Aulorizrazione all'esercizio: requisiti minimi specifici:
8.Ì Requisiti sinitlurali
Ubica.zJonc
.Articolazione di ambienti e spazi
Capacità ricettiva
8.2 Requisiti impianiisiici
(3.3 Requisiti organizzativi
Apertela
Programma delle azioni degli interventi
Personale impegnato c funzione
Disciplinare interno ecai-ta dei servizi
Prognuntna delle azioni e degli Interventi
8.4 Requisiti aoggettivi
9 Autorizzazione, accreditamento ed adeguamento delle strutture già esistenti
10 Vigilanza
••
11 Risorse
finanziarie
;
12 DÌspoai;:ioiii Finali
Consiglio regionale della Calabria
INDICE
III Commissione
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
I (i-:ni:
17588
B O L L E T T I N O U F F I C I A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A - Parti I c il - n. IO
1 Premessa
11 preseiìte documeitlo defuiisoe
i req\usiti minimi stnitlurali c organizzativi fissati dallo Slato
per
l'autorizzazione ai l'esercizio e le procedui'C per l'accreditai sento dei Gruppi Appartrnnento.
T a l i standard nascono dall'esperienza maturala In questi anni in Calabria c o a s e g u e n l e n ì e n l e all'approvazione
della Legge Regionale i i . 2 1 / 1 9 9 6 e successive modifiche od iiitegrazioni.
A seguito d i tale esperienza- grazie alia verifica sul campo degli iiandiU'd ipotizzati e alT analisi dei relativi
risultati da parte d i tavoli tecnici istituiti a i i v c l l o regionale con paitecipazione d i operatori pubblici e privati,
Cuordiiiaii dal SéUorc r o l i i i c h s Sociaii della Regione Calabria, si è acidivcntiti alia definizione dei presenti
standard.
t i-equisiti .sono siati distinti i n : struinirali. organizzativi s funzionali, soggettivi.
2 0 elioni in azione
G r u p p i ApparLarnento per m i n o r i sottoposti a provvedimenti deìi'anlorità giudiziaria (ex legge regionale
21/96).
3 Tipologia
Foi-ma comunitaria d i accoglienza famiiiai'e di tipo residenziale^ con dlrnensioin e caratteristi eli e funzionali
ed organizzative d i tipo familiare.
4 DctiuìzgQne
Il
Gruppo
Ajjpartamenlo è
caratterizzato
ed
organizzalo
funzionalmente
come
struttura
educativa
residenziale d i tipo familiare, per accogliere minori a rischio sociale (disadattati, d e v i a n t i x a r a i t e r ì a l i . con
carenze educative genitoriaii ecc.) che abbisognino di un valido sostegno per rispondere ai bisogni sociali,
alLeitivi: relazionali e cognitivi.
5 Finaiiti^
Jl Gruppo Appartamento l i a t r a le proprie
finalità;
gai-antire ai minori un contesto di vita caratterizzato da modelli relazionali riconducibili a
quelli della faiTìigìia;
agevolare nel minore relazioni alfettive, organizzative, educative e reiazioiiali anche con
rambieiiie esieriio;
consentire a! minore un 'evoluzione compieta e positiva della p e r s o n a l i t à ;
predisporre progetti educativi m i r a l i , garantendo ai minori ospiti un conter-ìo d i vita
caratterizzalo da un ciima affettivo, da modelli relazionali e modalità di conduzione
rispondenti alle esigenze dei m i n o r i sia in relazione all'età che al l i vello di maiur;^iune d i
ciascun soggetto, prestando paiticoJai'e attenzione al rispetto dei diritti del minore e allo
sviluppo delta sua personalità.
In particolare deve porsi l'obiettivo d i favorire nei giovani:
equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzali, ove sia possibile, ad tm loro
reinserimento;
un equilibrato sviluppo psico-fisico affettivo, relazionale e sociale;
ì'assolviiìicnto dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come previsto dalie
leggi
vigenti,
sostenendo anche il perfezionamento
di quelle
professionalità
che
già
cvsnlualmente
posseggono;
Il cQÌiocamento in attività lavorative, in apprendistato o in forme procultive a seconda delle
attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di
lavoro;
-
Percorsi educativi che i i aiutano a perseguire progetti di vita basati su decisionaliià responsabile
nelle prospettÌ\ delLacquisizione di autonomia ed indìpei^denza dalle figure aduUs
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
l-fi-:(li: - [ J O L L F i TINO U F F I C I A L E D E L L A KHGIONL C A L A B R I A - Pani i e II - a. MI
6
Utenza
Possono essere oapitat' nelle sti-ullure:
M i n o r i in difficoltà, destinatari di provvedimenti c i v i l i e amministrativi d e l P A u t o r i t à Giudiziaria
M i n o r i l e , del G i u d i c e Tutelare o d i provvedimenti a i sensi dell'art.403 del codice c i v i l e (intervento
d e l l a pubblica a u t o r i t à a favore dei m i n o r i ) ;
M i n o r i delParea penale sottoposti alla misura della Messa alla Prova ( M A ? ex ari. 28 del D.P.R.
448/88 per un posto, nel cui progetto d'inserimento non abbiajio compiuto i l diciottesimo anno di
età, ulteriori d i s p o n i b i l i t à di posti ex arL 2f> D.P.R.
possono essere tenuti ir. considerazione
tenendo presente Io specifiche situazioni;
-
M i n o r i dell'area pci^alc e>: Eirt. 22 del D.P.R. 448/88 per un posto.
7
TvTofìnìttà d i accesso
L ' a m m i s s i o n e dei n i i n u r i nel G n t p p o Appailamento p u ò essere disposta:
D a l l ' A u t o r i t à G i u d i z i a r i a M i n o r i l e nelPambito delle competenze c i v i l i , amministrative penali,
relativamente a l l ' a r t . 28 dei D.P.R. 448/88 e all'art. 22 del succitato dei D.P.R. 448/88.
Dal Giudice Tutelare;
D a l l a Pubblica A u t o r i t à con provvedimenti ai sen.si dcli'ait. 403 del codice c i v i l e ( i n t e n e n t i della
pubblica a u t o r i t à a favore dei m i n o r i ) ;
I
soggetti preposti airinsei-iniento del minore nel Gruppo Appartamento
documeniaziuiìe
che
dispone
i l colloctiinenlo i n sU'ultura. devono
i n possesso della necessaria
contattare
direttamente
i Gruppi
Appartamento, inviando apposita richiesta scritta i a merito alla d i s p o n i b i l i t à ricettiva allegando:
1,
Provvedinieiito de! Tribunale per i M i n o r e n n i o del Giudice Tutelare o del CGM,, che ha disposto
l'inserimento d e l m i n o r e i n adeguata struttura comunitaria oppure ordinanza del sindaco ( a cura
d e l p E n t e inviante) o verbale d i affidamento d e l l ' a u t o r i t à di Pubblica Sicurezza ( ne! caso di
inserimento d i urgenza ai sensi delPai-t 403 del c e ) ;
2.
Relazione .sociale che ha determinato i l provvedimento ( a cura dell'operatore in carica dell'Ente
inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dell'art. 403 del c e . I n quest'ultimo caso, se non
innnediataniente disponibile, tale relazione verrà inviata successivamente a cura del Servizio
Sociale che a v r à in. carico i l minore, nei termini previsti dalla legge,
Tale documentazione c o n s e m i i ' à agli operatori sociali e agli operatori del G.A. d i valutare insieme se
sussistono le c o n d i z i o n i per l'inserimento del minore i n qtiel Gruppo.
Contestualnienie
o successivamente a i r inseri mento, in caso d i inserimento d'urgenza, l'Ente
inviante d o v r à inviare al Gruppo Appartamento la detcnnina (o altro provvedimento amministrativo)
d i affidamento del minore al gruppo Appai-tamento a cura del Comune di residenza del minore, "Nel
caso i n cui Tonte invinme sia i l Sei"VÌzio Sociale deiry\SP o altro Ente diverso o Comune di
residenza, tale Ente d o w à provvedere a comunicare al Comune d i residenza dei minore l'inserimento
effeauato, fornendo t u t t i i dati necessari per la stesura della detei-mìna.
Al
momento
dell'inserimento, i l responsabile
del G.A. provA'ederà a predispoire i l fascicolo
personale del m i n o r e zhu d o v r à contenere la documentazione, cosi come indicato nelia convenzione.
T a l e fascicolo d o v r à essei^- pi'esentato ìn copia alla Regione in sede dì rendiconiazione annuale e
comuaque va c o n t ì n u a m e n t e aggiornato.
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
I-Ó-2012 - B O L L E T T I N O U F F I C I A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A
175W)
All'ingresso
l'ani i c H n. IO
Jel mir.ore nella struttura viene compilata ia scheda sociidc d i accoglienza e si
provvedere, ad
avviare tntti g l i altri adempimenti previsti dalla legge
t: dai Disciplinare ai
funzionamento della slTuttura,
Espletalaia fase d i osservazione, enU^o i U-cnta giorni successivi ali'a-:;cQglien/a. verrà redatto il
pragetto educativo individualizzato ( P . E l . ) nel quale dovrauno essere specificati: g l i obieUivì, i
contenuti, le m o d a l i t à d i inteivento e il piario delle verifiche contenente i tempi, Ì modi e gii
indicatori che l'equipe ha defuìilo.
L e d i m i s s i o n i del minore, valutato il raggimigimento degli obiettivi stabiliti dal progetto educativo
Individualizzato (P.E.I.), o l ' i m p o s s i b i l i t à oggettiva al perseguimento degli stessi, vanno concordate
congiuntamente tra g l i operatori dell' Ente Gestoie, gli operatori del sei-vìzio sociale titolare, e
l ' A u t o r i t à G i u d i z i a r i a n i i n o i r l c che le deve formalizzare.
L a formaii/:za7;ione d e l l e avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive)
comimicate agli Enti C o i n v o l t i (Tribunale per i m i n o r i . Comune che ha emesso la tictermina. Servizi Sociali
T e r r i t o r i a l i titolari del caso).
8 Autortx/.Dzione a l l ' e s e r c i z i o : r e q u i s i t i m i n i m i e s p e g n e i
8. i Requisiti stnitrm ali
I requisiti strutturali per Ì! G r u p p o Appaitajnento sono quelli previsti per g l i alloggi destinati alla
c i v i l e abitazione.
- un ULimero d i camere da letto, soggiorno, cucina e servizi sufficienti per garantire l'ospitalità ad un
n i n n e r ò massimo d i sette m i n o r i ;
- i m p i a n t i igienici e d i riscaldamento;
Ubicazione
I I G r u p p o Appai-iamento deve essere allocato:
nel centro abitato o i n zone d i facile accesso mediante ricorso ai mezzi d i trasporto pubblico;
i n zone ben coilegate con le sedi scolastiche ed sevizi essenziati (servizi sociali, sanitari);
in zone ben co!legate con i seivizi generali (ciiiema. luoghi d i aggregazione, cejìtri sportivi,
luoghi d i coito ecc.).
Articolazione
di ambiitnti e spazi
N e l Gruppo Appartamento g l i spazi devono risultare adegnati al numero dei m i n o r i ospitati ed
articolati in base alle a t t i v i t à funzionali relative alla normale convivenza, anche e soprattutto i n
considerazione delie caratteristiche dei m i n o r i stessi.
Nell'articolazione e nell'organizzazione degli spazi deve essere seguito 11 criterio d i assicurare ai
m i n o r i u n ' o s p i t a l i t à d i t i p o famiJiai'c c d i rispondere, nel contemiDo, alle n e c e s s i t à (ludiche, di studio,
d i p r i v a c y ) dei m i n o r i ospiti.
I n particolare:
devono consentire spazi e momenti individuali e di privacv;
devono consentire a t t i v i t à c o m u n i ;
devono essere p i c s e n t ì arredi, attj-ez22ture ed ausili idonei alla t i p o l o g i a ed al numero degli
utenti.
D e v e essere prevista una zona pranzo; una zona soggiorno; una zona cucina e dispensa.
L e camere da letto devono avere una capienza d i 2/3 posti letto.
L a struttura deve disporre d i una cucina attrezzata per la jjreparazione dei ijosti. .Al fine d i fornire al
m i n o r e un contesto d i vita r e l a z i o n a l e d i tipo familiare, la cucina deve essere aperta anche alla
partecipazione dei raga:?;zi e non deve quindi dotarsi del sistema d i controllo L I A C C P . Tuttavia, per
g a r a i ì t i i e la saiufe dei m i n o r i ospiti, ia struttura deve dotarsi d i tutti g l i accorgimenti a d ì a garaatii-e
la sicurezza alimentare.
T seiTizi i g i e n i c i , rispondenti agli standard di c i v i l e abitazione, devono essere in numero adeguato
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
I-(1-201 : - B O L L F I T I N O U F F I C I A L E D E L L A
REGIONE CALABRIA - Pani I c
II
ii.
IO
a'Ie esigenze degjì ospiti presenti e nel aorncro minimo di un scp^'izio igienico o g n i 4 m i n o r i .
Capacitiì ricettiva
M a s s i m o 7 m i n o r i prevalentemente
dai 12 a i i S anni. Restano i n vigore eventuali autoiizzazioni a!
funzionamento già emesse per un m i m e r ò inferiore di utenti.
8. 2 K e q i i i s i t i ì n i p i a n t i s t i c i
G l i i m p i a n t i devono essere muniti di certificazione di esecuzione lavori a regola d'aite coinè previ.slo dalle
norrnative vigenti per r o t t e n i m e n t o del ccrtiricaro di agibilità per gli alloggi d i civile abitazione.
L a struttura, in materia d i tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavni-o, deve attenersi a quanto
stabilito dal Decreto Legislativo 9 aprile 200S, n. 81 e s.m.i., fermo restatsdo che li-attasi di civile abitazione.
8. 3 R e q u i s i t i or^a11iy.zativi
Apeitura
I l servizio è erogato 24h su 24h.
Programma delle azioni e degli uiterventi
*
l i s c i v i z i o dove dotai'si d i :
registro degli ospiti
i n cui vengono
individuati
i nominativi
dei m i n o r i
che
dovrà essere
sistematicamente aggiornato;
programma generale delle attività;
P E I progetto educativo individualizzato. Tale Progetto deve contenere le metodologie e g l i obicttivi
d i carattere educativo e fonnativo finalizzati all'acquisizione d i uno stato d i maggiore maturità del
m i n o r e e d i una maggiore responsabilizzazione
in un progetto di v i t a che coinvolga Ìl nucleo
faniiliare d'origine ove possibile, i n una prospettiva che vede i l ritorno dei minore nello stesso. Deve
inoIti"e prevedere,
la m o d a l i t à di frequenza
dei rapporii con la famiglia d i origine, eventuali
prescrizioni d e l l ' A u t o r i t à giudiziaria, l'esecuzione
di eventuali terapie mediche e psicologiche
prescritte per i i minore dai servìzi socio-sanitari.
Personale i m p e g n a t o e f u n z i o n i :
Coordinatore responsabile della struttura
Deve essere garantita la funzione d i coordinamento delle attività del servizio.
I I Coordinntore responsabile preposto alla struttura, individuato t r a i l personale previsto in pianta organica,
olU;; iiììe funzioni pieviste dal proprio ruolo, a v r à ti compho d i :
Tenere rapporti con g l i Enti invianti;
Coordinare l'attività degli operatori impegnad in struttura;
Collaborale alla fonnulazione e realizzazione di progetti di formazione e aggiornamento dei
personale;
-
Trasmenere semestralmente ai Giudico Tiuclaro o\'c ha ssde la slruttura. l'elenco di tutti i unnori da
ospitare ai sensi dell'art. 9, legge i 84/8.3;
M o n i t o r a r e e ducumentare le esperienze;
Assicurare la regolale tenuta del registro delle presenze e ìl corretto aggioniamento della cartella
personale e sanitaria del ir.inore;
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
175M2
I 6O0I2
B O L L E T r J N O U F F I C I A L E D E L L A R E G I O N E C A L A B R I A - Pani U H
n. Hi
Raccor(L=ire tj":ì loro i servizi educativi, sociali c sanitari;
Coilaboi-are con le famiglie d i origine, ove possibile e con la c o m u r i t à l o c a ì e , anche ai fine di
promuovere percorsi di integrazione con i l tcrritono;
Comunicare le ammissioni e dimissioni;
Persona ìe
I n ogni Gi-uppo Appatlamento è utilizzato i l seguente personale in organico:
d)
n'^ 5 educatori a tempo pieno i n possesso dello specifico titolo di snidio c precisamcnic:
t i t o l o d i educatore d i c o m u n i t à , per g l i operatori che hanno frequentato e superato l'esame fmaìe del corso dì
perfezionamento
per '"Educatori di c o m u n i t à per sU'utture educative i"esldeu;iiai( per m i n o r i a r ì s c h i o "
organizzato dalla Regione Calabria — Dipartimento Obiettivi Sti'^tegici — e attuato dalla Università della
Calabria - D i p a i t a n e n i o d i Scienze delLEducazione ~ tenutosi ad Ai-cavacata d i F^ende neil'aimo 2 0 0 4 ;
Laurea ù i e m i a l e classe IS ora denominata L 19 o Laurea Trienuale per Educatore o Laurea i n Scienze
d e i r E d u c a z i o u e o Scienze dell'Educazione e della Formazione ;
Corso post d i p l o m a (ahiieno triennale) dì educatore professionale, dì c o m u n i t à ecc. legalmente riconosciuto.
Cdi educatori già diper.denti alla data del 3 1 / 1 2 / 2 0 0 8 dei Gruppo Appaitamento con differente articolazione
dei rapporto d i lavoro (part-time), determinato da documentate esigenze organizzative della Struttura, sono
idonei a permanere nella pianta organica p u r c h é con la medesima qualifica e senza che c i ò c o i r p o r t i un
aggravio d i spesa per la Regione Calabria.
b ) n " 1 unità hi possesso della Laurea in Scienze dei S e n d z ì Sociali, a t e n ì p o pieno; i l pedonale già
dipendente del Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente sociale o pedagogista o psicologo o aiy"a
figura con t i t o l o equipollente nei settore s o c ì o - a s s i s t e n z ì a l e , è idoneo a permanere nella pianta organica con
la, medesima qualifica.
c ) 11° ì u n i t à ausiliaria, a icrnpo ridotto, addetta alla cucina ed alla p u l i z ì a della stessa e della sala pranzo;
d ) u " ì unità ausiliaria, a lempo ridotto, addetta alle pulizie, l a v a n d e r ì a , stireria e guardaroba;
E ' possibile utilizzare forme di tìessibìlltà, riduzione e/o diversa articolazione d e l l ' o r a r i o di l a v o i o , fermo
restando invariata la piena copertura del servizio e l'attività i n merito alle fnEizionì previste;
Possono esscie impiegati volontari, secondo le norme nazionali e regionali sul Volontariato, n o n c h é di
v o l o n t n r i del ser^'i2io c i v i l e e o r g a n Ì 2 z a z i o n i regolannente riconosciute secondo le norme vigenti e mediante
apposite p u r c h é c i ò a'.-yenga in base a presenze e c o m p i l i predcfìniti, funzionalmente compatibili con ìa
peculiare t)j-ganizzazione del Gruppo Appartamento c le finaitìà educative dello stesso. G l i stessi devono
essere provvisti di adeguata formazione
e devono essere- assicurati contro gii infortuni e le malattie connessi
a l l o svolgimento delle attività, n o n c h é ìa r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e verso terzi; I n caso d i particolari n e c e s s i ^ il
G.A.
p u ò avvalersi d e l supporto
d i professionisti del campo
psicologico, neuropsichiairico-infantile,
pedagogico e dei serviz: socio-sanitari gai-antiti dalle sU-ntture del sisiema sanitario nazionale o dalle strutture
convenzionate;
J D i s d p h n a r c i n l c r n u c c n r l n dei SCITÌZÌ:
Deve essere adottato un disciplinare interno della struttura;
D e v o n o essere pianificate le procedure per la pulizia quotìdiai^a degli ambienti e delle attrezzature presentì
ne! Gruppo Appartiunento.
N c l P a i u b i t o dei servizi erogati, l'equipe operatori deve derinire g l i obiettivi e sti'ategie gestionali d i carattere
generale che interessano l ' a t t i v i t à complessivamente svolta e gai-antu'e la definizione degli obiettivi specifici
per ogni intervento.
Pagina 65 di 100
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
17593
h i tutte le fasi di erogazione
del servizio devono essere messe in atto azioni finalizzine ad attuare
r i o t e g r a z i o n e con a l t i i servizi socìo-sairltari e sociafi del terrlioiio.
D e v e inoltre essere attivato un rapporto d i collaborazione speciiìco con V A S F che permetfe di usufruire di
risorse Specialistiche.
liì tutte le fasi d i erogazione del servizio, rorganiz^^Jone del G.A. deve contribuire alla i-ealizzazione di reti
che facilitano l'integrazione sociale dell'utente attraverso Futiiizzo dì risorse del tciTÌtorio quali ì centri dì
aggregazione, cinema, laboratori teatrali, associazioni di volontariato ecc.
I dati dei niiuori e del personale devono essere trattati secondo quanto previsto dai Decreto Legislativo 30
g i u g n o 2003, lì. 196 e ss, m m . i i .
•
. ,
D o v r à essere predisposto un lascicolo personale per ciascun minore nei quale registrare o inserire tuUi i dati,
l e notizie, i l progetto educativo individualizzato (F.E.I), eventuali o s s e n ' a z i o n ì degli educatori e dell'Equipe
e informaziioni sajiitarie. Tale documentazione dovrà essere aggioraata a cura degli opej-atori.
Presso la struUura dovv<mno essere conscivati adeguatamente aggiornati;
a-
1/elenco aggiornato del peraonaìe con le relative mansioni e responsabilità:
b-
1 registri delle presenze per i l personale e per i minori. Per quali u l t i m i saranno annotati i movimenti
temporajiei che comportano pernottamenti esterni alla struttura ( soggiorni in famiglia,
ricoveri
ospedalieri,, soggiorni vacanza, ecc.).
c-
L'Ente Gestore dovrà inoiti-e adottare la Caita dei Servizi ìn attuazione a qnanto previsto dall'art. 13
della Legge 328/2000.
F r o g r a m m a delie n'iimiì e degìi i n t e r v e n t i :
D e v o n o essere d e i m i t i i tempi ìn cui vcrificai'a randamento del progetto individuale. Tale verifica deve
coinvolgere tutti g l i operatori che seguono i l minore ed i l referente dei servizi sociali sul territorio.
L'organizzazione. della giomala e delle attività deve tenere ìn considerazione le esigenze ed i ritmi di vita di
ciascun minore (es. possibilità dì riposo, possibilità d i avere dei m o m e n t i individuali, possibilità di
partecipare alle attività organizzative ecc.)
I l G . A . deve assicnrare un ambiente accagliente e familiare ai minori ed incoraggiare io sviluppo arraooicQ
della personaliià, sìa all'interno che nei rapporti con Pestemo.
D e v e essere garantita airospite la possibilità di personailzzare g l i spazi ed i riiiìu. Tale possibilità deve
essere assicurata a tmtì g l i ospiti i n cgual modo, nel rispetto comunque degli spì)ZÌ, ritmi ed arredi destinati
agli ospiti.
Devono essere organizzati momenti d i verifica con riunioni pE^i'iodiche con la partecipazione congiunta di
tutti gli operatori e i m i n o r i .
Devono essere presenti regole d i vita chiai'amente deilnite e ccndivise con Ìl gruppo di osjitÈti.
11 Risorse FìMatiziarìe
L e risorse i m p e g n a t e su tale p r o c e d u r a r i s u l t a n o d i s p o n i b i ì i s u i c a p i t o l o 6 2 0 1 0 2 0 3 del b i l a n c i o
C o r r e n t e e o u l t e r i o r i s o m m e messe a d i s p o s i z i o n e da a l t r i E n t i per le s p e c i f i c h e a t t i v i t à .
1 rapiporti r e g o l a m e n t a r i per i s e r v i z i d a prestare saranno più deitagliatarnente d e T n i t i n e l l e
p r o c e d u r e c o i i apposita c o n v e n z i o n e , i l c u i schema t i p o è parte integrante e soslanziaie d e l presente
disciplinare.
12 D i s p o s i z i o n i F i n i t i ì
L e d i s p o s i z i o n i fissate ne! presente d i s c i p l i n a j c rispettano q u a n t o s t a b i l i t o d a l l ' A r t . 36 c o a n n a 1
d e l l a L . R . n^ 2 3 / 2 0 0 3 -
Pagina 66 di 100
Premesso che \n Regione Calabria, con propria Legge Regionale n" 18 d e l l ' I ! ygosto
che la
{Eììfe Gestore)
Via ,
2004, «it. 12 bis, coninm 2, modificativa della L.R. 21/1996, lia individuato nel
ì Ti' VI \\ì
,
con sede legale in
,
Consiglio regionale della Calabria
CONSIDERATO
CONVEMZIONE
CT
gestisce un Gruppo Appartamento denominato
Diparliincnto competente per i Servizi Sociali la .struttura regionale idonea a .stipulare, con
gli Enti gestori ri;;oDoscinti dalla stessa Regione Calabria, ai seosi della L.R, 2ìj'% e
ubicalo
in
Via
n
in possesso
successive modiflcazionì e integrazioni e art. 10 L.R. 10/01/2002 n'' 39, apposite
dcirautorizzazione al ruiizionamento \f
convenzioni per l'espletamento del servizio a favore dei niinon sottoposti a provvedimenti
Regione Calabria e iscritto all'Albo Regionale delle Istituzioni Socio assistenziali della
dell'Autorità Giudiziaria,
Regione Calabria,
del
riìasciaia da
che i l Legale Rappresenlaots dslPEiit© Gestore, firmando la presente convenzione,
Pagina 67 di 100
autocertifica e attesta, ai sensi del D.P.R. n° 44,5 del 2% dicembre 2000;
Visto ii Disciplinare Atiuativo approvalo con POR if 248 del 15/03/21)10
» che l'Ente Gestore e i ! Legale Rappresentante possiedono i requisiti soggettivi
L'anno
addi
dei mese di
previsti dalla legge per tale tipo di mto e che la Stmttura dove è ubicato il
Giuppo
Regione Calabria "Dipartiniento n" 10
Appartamento
Via
,
,
n
TRA
c.ai>
Settore - '''' Polluchc Sociali " rappresentata dal
che hanno dato luogo ali'autorimzlone, noiK-hé i requisiti strutturali e
Dirigente del Settore Doti
nato a
C.F
il
domiciliato per la carica presso k sede del
ciuà
-
•• niiuitiene i rcqiuaiti strutturali e organizziitivi,
orgaitizzativi previsti elodia normativa vigente anche in materia di tutela della
salute e della sicures^ nei luoghi dì lavoro;
e che il piiionale dei Gruppo Appartamento è in possesso di tutii i requisiti
Seitore sito in Via Lucrezia della Valle s.n.c- Catanzaro
previsti dalla legge e ddla presente coovrazioae per svolgere i ruoli assegnati e
%
per garantire io svolgimento dei servizio e che non si trovano in condizioni di
la
rappresentata dal legale ii;ppresentaiUc Sig.
., nato a
, inVia
il
.n
residente
CT.
a
e che ha stipulato apposita assicurazione per un'adeguata copertura dei rischi dì
infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari ria
VISTO
1) L'ari. 23 d d D . R R . n " 6 ì ó / 7 7 ;
entro tre mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione al Settore Politiche
Sociali.
2) La legge regionale n" 2! deli'8 agosto 19S6 s successive modificaEiooi e integi'EiziouÉ;
che l i Rappresentante Legale con la sottoscrizione della presente convenzione
3} La Legge Regionale n*^ 23 del 5 Dicembre 2003;
autoceilibcii che l'Ente Gestore
e quindi
;
III Commissione
all'interno che alLesiemo delia Comunità e che copia della stessa verni trasmessa
convenzione e strettamente nieribili al tempo programmato che, comunque non può
SEGXm
superare 1 due anni. Solo nel caso in cui il minore si trovi già iscritto all'ultimo anno di
A r t 1 - La Kcgioiic Calabria si avvale delle prestazioni della
,
-
studio, le spese previste potranno continuare a gravare sul bilancio regionale fino al termine
(che successivamente sarà chiirsr.ato Hnte Ceslore) per l'organteazione t la gestione del
de! corso di studio. Nel caso di prosxuzione de! progetto educativo oltre i l compimento del
Groppo AppartamOTto
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a favore dei minori in dlilicoitò; destinatari
lìV anno di età ii Gruppo Appariamcnto dovrà acquisire la disponibili^ scritta del/la
di provvedinìenii cìvii; ed amministrativi delFAutorìtè Giudiziaria Minorile, de! Giudice
giovane adulto/a che manifesEs la libera volontà di completare il percorso educativo
Tutelare o di prowediraentì ai sensi dell'art, 403 de! codice civile (hiiervcnlo deila
intrapreso, nonché la lelazione sociale del Servizio Territoriale, che ha in carica il caso, da
pubblica autorità a favore dei minori).
cui si possa evincere i l perdurare delle condizioni di tipo socinTàmiIlare che hanno
Un posto può essere occupato, se disponìbile, da minori dell'area penale sottoposti alla
detcmìinjtìo l'allonranamento del minore dal suo contesto di vita E la reale opportunità della
misura della Mcs.sa alla Prova (MAP) art, 2S del D,P.R. 448/88 nel cui progetto di
pei-inaneii?.a del la giovane presso i l Gruppo. Tale prassi non si applica per i soggetti Inseriti
intervento sia prti^'ista ìa collocazione presso ma comunità rleduc^tiva, purché a! momento
con Pcx art. 28 del D.P.R.
dell'inserimento non abbia compiuto il diciottesimo anno dì ctà^ ulteriori disponibilità di
compimento del
posti, ex art. 2S dal D.P.R. 'l4B-''88 possono essere tenuti in considerazione previi accordi
!1 servizio
che tengono conto dì situazioni contingenti al momento della proposta di inserimento.
contattare teiefonicameate i l referente individuato dall'Ente Gestore,
Consiglio regionale della Calabria
Si C O N V I E N E E SI STIPULA Q U A N T O
e il cui percorso individuato con la JvlAP vada olti-e il
anno d'età.
dovrà essere garantito 24 ore
24 per tutto fanno, con la possibilità di
Accertata e confermata la disponibilità del responsabile del G.A, può' essere OÌESSO -a
disposizione un posto di cui all'art, 22 dd D.P.R. 'Uo/SS - CcUocamento in cornujiità-.
A r t . 3 - I l Grappo Appartamento deve essere allocato in m appartamento che abbia tutti i
rcquisiii strutturali di abitabilità richiesti ad un appartamento di civile abitazione che deve
A r t . 2 - 1! Gruppo Appartamento è caratterizzato ed organizzato funzlonaimcnte come
essere ubicato in una zona dotata di una rete accessibile di servizi generali, sociali, sanitan,
struttura educativa residenziale di tipo familiari;, per accogliere niioori a risclilo sociale
educativi, ri creativo-culturali e, comunque, iii luoghi abitati facihuente raggiungibili con
(disadattati, deviami, cai'aueilali, con carenze educative genitoriaii ecc.) che abbisognino di
fuso di me7.zi pubblici tali da permettere la partecip^lone degli utenti alla vita sodale del
un valido .sostegno per rispondere ai bisogni sociali, affettivi, relazionali c cognitivi.
territorio e per facilitare le vìsite dei faniiliari.
Possono essere accolti fino ad un massìm.o di 7 (setie) miiiori in regime rcildenzialc, salvo i
!./appailamento che ospita ii Gruppo deve avere i seguenti requisiti minimi strutturali: 2IA
casi
camere da letto, an soggiorno, una cucina, doppi servizi e dovrà essere adeguatamente
già esistenti
di aotorirzazionE al funzionamento
per
im numero
inferiore,
riscaldato secondo la comune prassi locale.
coìicordare con le .Anlarità competenti ogni volta che si ritenga non conclusa la fase dì
A l fine di fornire agli utenti un contesto di vita relazionale di tipo familiare la cucina deve
accompagiiamento all'autonomia, o non siajio concretizzate le soluzioni (familiari,
essere apcita anche alla partecipazione dei ragazzi e non deve quindi dotarsi del sistema di
abitative, lavorative, ecc.) operative per la vita fuori dalla comtmità. Nei ceso in cui il
coimollù flACCP. Tuttavìa, per garantire la salute dei minofì ospiti, la stotiara deve
Tribunale per i M'norenni non conceda il niilk-osta
dotarsi di tutti gli accorgimenti aiti a garantire !a sicurezza aliinentare.
osta successivo, LLote territoriale
competente può autorizzare i l prosieguo dei progetto educaisvo assumendosi,
con
prowedimentD ad h;>c, l'onere per le spese ìnereriti i costi dei seivizio previsti ìri
L^appartamento deve anche possedere i requisiti previsti dalla legge ìn materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
III Commissione
prevalentemeiìtc dai 12 ni 18 amii (o superiore al 18 anni nei casi autorizzati), da
decisioni per l'organizzazione della vita collettiva.
Appartamento, dovrà predisporre progetti educativi mirati, garantendo si minori ospiti un
L'Ente Gestore deve, sempre attraverso le risorse umane e str-umentalì del Grvippo
comesto di vita cumtLerimto da im clima affettivo, da modelli relazionali e modalìtii di
Appartamento, favorire e sviluppare i rapporti del Gruppo Appartamento con il contesto
conduzione rispondenti alle esigenze dei minori sia in relazione all'età che al livello di
bociale dei luogo in cui è Inserito, utilizzando l'integrazione con i servizi scolastici, sociali e
maturazione di ciascun soggeUo, prestando particolare atten/:ioiic al rispetto dei diritti dei
saoimri, favorendo percorsi di socializzazione per una migliore razionali?^.azìone de! icmpo
minore e allo sviluppo della suaparsonaìitB.
libero e di ogni altra ri.sorsa e.sisteme nei territorio.
.
In particolare deve porsi l'obicttivo di lavorircnci giovani:
1) equilibrati rapporti con la famiglia d'origine finalizzati, ove sia possibile, ad un loro
reinserimento;
Consiglio regionale della Calabria
A r i . A - L'Ente Gestore, attraverso il personale idoneo che opera all'intarno del Gruppo
Deve altresì agevolare i rapporti tra genitori e figii, salvo che non vi siano diverse
prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, coinvolgendo, ove sia possibile, la famiglia stessa
nella forinulaziom; e nella vcrlOca JeJ progetto educativo individualizzato (P.E.l,).
2 ) un equilibrato sviluppo psJco-flsico, aSetdvo, relazionale e sodale;
Pagina 69 di 100
3) l'assolvimento dell'obbligo scolastico, la formazione professionale, per come
previsto dalle leggi vigenti, sostenendo anche il perfezioimmenlo di ciuelle
professionalità che già eventualmente posseggono;
Art. 5 - L'organizzazione della vita quotidiana deve e.sseve i l più possibile vicina al
modello di vita fainlliarc, rispettosa dei ritmi, delle abitudini e delle esigenze dei minori.
Per realizzare ciò, l'Ente Gestore si impegna ad utilizzare, ìn base al vigerne Contratto
4} i l collocamento in attività lavorative, In apprendistato o in forme produttive a
seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo
continui contatti con aziende c datori di kvoro;
Collettivo Nazionale di Categoria AGfDAE, contralto collettivo cooperative sociali, o altro
equipollente (purcisé ciò non comporti un aggravio dì spesa per la Regione Calabria), in
ogni Gruppo Appa;-tamento il seguente personale io organico:
5) percorsi educativi che li aiutino a perseguire progetti di vita basali su decisionalità
a) n'' 5 educatori a lempo pieno in possesso dello specifico titolo di studio e
respons^ile nelle prospettive dell'acquisizione di autonomia ed indipendenza dalle
preci ssmenie:
figure adulte.
o
L'Ente Gestore, per la realizzazione degli obiettivi sopre elencati, all'interno del Gisippo
titolo i\i educatore di comunità, per gli operatori che hamio frequentato c
superato Pesame finale dei ccrso di perfezionamento
|ìer "Lducotori di
Appatliimento, si avvale della professionalità degli operatori Ì quali, esercitando i poteri e le
comunità per stnnturc educarivc residenziali per minori a rischio" organizzato
responsabilità prozie della potestà genitorìale, devono accompagnare il minore xml
dalia Regione Calabria - Dlpailìmento Obiettivi Strategici - e attuato dalla
percorso educativo finalizzato al rientro nel suo nucleo familiare e all'acquisizione di
Università della Calabria
un'autonomia sociale e lavorativa, attivando a tal fine tutte le azioni e le strategie che
ad Ai-'cavacata di Rende nell'anno 2004;
minore.
«
:
Educatore o Laurea in Scienze dell'Ediicazione o Scienze dell'Educatone s
L'organizzazione dei tempi e del ritmi di vita nel Gruppo AppariameìUo deve favorire in
cia-scun ospite una gestione personalizzata del proprio tempo e del proprio spazio,
assicurando pos.sÌbiìità dì scelta ctl adegualo livello di coinvolgimento e partecipazione alle
Laurea triennale classe 18 ora denominata L 19 o Laurea TrienoEtìe per
delia Formazione ;
3
Corso post diploma (almeno triennale) dì educatore professionale, di comunità
ecc. legalmente riconosciuto.
III Commissione
ritengono necessarie, in considerazione delle inclinazioni e del grado di maturazione del
Dipartimento di Scienze deirEducazioue - tenutosi
nonché di volontai-i del servizio civile secondo le norme vigenti, purché ciò avvenga in base
differente
a
articolazione
del rapporto dì lavoro (part-time), detcrminato
da
presenze
e
compiti
predefiiùtl,
fimzionaimcnte compatibili
con
la
peculiare
documentate esigenze organiz7,atÌvc della Struttura, sono idonei a perinanerc nella
organizzazione del Gruppo Appartamento e le finalità educative dello stesso.
piauta organica purché con la medesinia qualìfica e senza che ciò comporti un
L'Ente Gestore dovrà redigere un disciplinare di gestioue del Gruppo Apparlamenio, a cui
aggravio di spesa per la Regione Calabria.
dovranno atlenersì gii operatori nei rapporti con i minori, con le famiglie, con i servizi
b) n" 1 urntà in possesso della Laurea in Scienze dei Servi/i Sociali, a tempo pieno; 1!
csierni e cor; i colleghi. In tale disciplinare dovramio essere indicate anche: le regole di vita
personale già dipendente dfl Gruppo Appartamento con la qualifica di assistente
comunitaria; le pre.'iiazioni e i ;iervizi forniti ai singolo utente; i programmi di attivila ed i
sociale 0 pedagogista o psicologo o altra figura con titolo equipollente nel settore
protocolli assistenziali; l'indicazione nominativa del Responsabile del Gruppo e del
socio-assìsteiiziale,
Responsabile per la sicurezza su! lavoro: ogni altra buona prassi per erogare il seivizio nel
Pagina 70 di 100
c)
è idoneo a permanere nella pianta orgajiicn purché abbia la
medesima qaaldica e ciò non comporti un aggi-avio di spesa per la Regione
migliore dei modi.
Calabria.
Una copia dovrà essere inviata al Settore Politiche Sociali. Restano esonerati da tale
n" 1 unità ausilijrrìa, a tempo ridotto, addetta alia cucina ed alla pulizia della stessa
adempimento gli Enti Gestori che hanr;o già adottato e iresentato i l suddetto disciplinare di
e della sala pranzo.
gestione, purché compatibile con quarto previsto dalla preseme Ccnvenzlone e dal
d) n" ! unità ausiliaria, a lempo ridotto, addetta alle pulizie, lavanderia, stireria e
disciplinare attuativo,
guai'daroba;
L'Ente Gestore dovrà Inoltre adoUare la Carta dei Servizi In atmazione a quanto previsto
L'Ente Gestore indivìdua un operatore con fu!:zioni di coordinatore fra le figure previste ai
Consiglio regionale della Calabria
Gii cducntoii già dipcndenll iilla data del 3I/12'200S de! Gruppo Appalta mento con
dall'art. 21 della Legge Regionale n° 23/2003.
punti a) e b).
In caso di assoluta necessità, non altrimenti sanabile, è consentito alla struttura e jier non
Art. 6 - L'ammissione dei minori nel Gruppo Appartamento è disposta:
più di un turno (giorno) i'utihzzo della figura professionale di cui al punto b) in
1, dall'Autorità Giudiziaria Minorile nell'ambito delle competenze civili, amministrative c
sostituzione della figura professionale del punto aj. Fenno restando che In casi di
penali (relativamente all'art. 28 del D.P.R, 448/8S);
prolungata assenza deiLeducatorc professionale non può essere impiegate personale non in
2, dal Giudice Tuleìare;
possesso del titolo accademico corrispondente.
3, dalia Pubblica .•\ulorità con nrowedimenti ai ,sensl dell'art. 403 del codice civile
Le lìgm-e dei punti c) e d), sono figure complementari ed interscambiabili nei ruoli in ba-se
(iutei-\TjUo della pubhhca autorità a favore dei minori).
alle esigenze di servizio.
PRQCHPL'RA D I INSERIMENTO:
personale, che sarà retribuito in base ai parametri del contratto applicalo per come sopra
i scggetti preposti all'inserimento dei minore nel Gruppo Appartamento -- in possesso della
indicato,
necessaria docutnemazione che dispone il collocamento In siruUura, come previ.sto daiPort.
E' possibile utilizzare forme di Oessibilità (riduzione e/o diversa articolazione dell'orario
6 ~ coniatteriuino direttamente i Gruppi Appartamento, inviando apposita richiesta scritta in
di lavoro fermo restando Invariaua la piena copenura dell'orario a del servizio (H24).
rneriLo alla disponitPÌIÌtà riceiiiva e aiiegandc:
E' ammesso l'utilizzo di volontari, sccoudo le norme nazionali e regionali sul Volontariato,
-
Provvedimento del Tribunale i)er i Minorenni o del Giudice 'futdare o del CGM,
III Commissione
L'Ente Gestore si impegna a rispettare oltre che i l numero, la quaìificazione del suddeUo
-
n
avere reale capacità ricettiva. Se un minore risulta inserito nei Gruppo e non è
ordinanza del Sindaco (a cura dell'Ente inviante) o verbale; di affidamento
presente perché in fuga o a casa, dopo 15 giorni l'Ente Gestore scriverà al Servizio
deirAutorità di Pubblica Sicurezza (nel caso di inserimento di argsnzii ai sensi
Sociale che ha in carico iì minore e per conoscenza al competente Tribunale per i
dell'art. 403 del c.c.ìi
Minorenni, eomunicando che se entro i successivi 15 giorni il minore non vcirà
Relazione sociale che lia dclenninaio il pravvedimento (a cura dclPoperaloic
l'i accompagnato in slrudura, il posto sarà considerato libero e, laddove il Seivizio
incaricato dell'Ente inviante), tranne per i casi d'urgenza ai sensi dciPart- 403 del
Sociaie 0 il Prìbunale dovessero in seguito stabilire il reinserimento In struttura,
ce. hi quest'ultimo caso, se non immediatEunente disponibile, tale relazione vorrà
questo potrà avvenire solo in un Gruppo ciie ha idonea disponibilità viceUiva;
inviata successivamente a cura del Servizio Sociale che avrà in carico il minore.
«
qualora il Gruppo Appartamento non dovesse avere disponibilità dì posto,
Pagina 71 di 100
Tale documentazione consentirà agli operatori sociali e agli operatori dei G.A. di valuuire
collaborerà con il Servizio Sociale e con gli altri Grujìpi Appartamento, lavorando
insieme .se sussistono ie condizioni per l'inserimento del minore in quel gruppo-
in rete, per garantire una idonea accoglienza del minore in un Gruppo con
Contestualmente o successivamente alPinserinienlo, in caso di inserimento d'urgem:a,
disponibilità ricettiva. E' assolutamente vietata la creazione di Uste di attesa.
l'I-.nlc inviante dovrà inviare al Gruppo Appartamento la determina (o altro provvedimento
<>
• nel caso di inserimento di un minore ai sensi delI'ait. 403, purché avvenuto nel
amministrativo) di affidamento del minore ai Gruppo Appartamento a cura del Comune di
rispetto delia capacità ricettiva, i l Responsabile del G.A. sì attiverà affinché gli Enti
residenza del minore. Nel caso in cui l'ente inviante sia il Servizio Sociale delPASP o altro
preposti integi-ino la documentazione (determina del Comune di Residenza o del
Ente diverso dal Connine di Residenza, tale Ente dovrà provvedere a comunicare al
Comune dove è stato rintracciato il minore in caso di minore senza fìssa dimora;
Comime di residenza del minore l'inserimento effettuato, fornendo tatti ; dati necessan per
successive
la stesura della determina,
l'inserimento e la permanenza del minore presso quella stmttura oppure che ne
disposizioni dell'Autorità
giudiziaria competente
che
convalida
1, A l momento dell'inserimento, il Responsabile del gruppo Appartamento provvcderà
disponga i l trasferimento o le dimissioni), si precisa ìn merito che solo per i primi 5
a predispore i l Fascicolo personale del minore che dovrà contenere tutta la
giorni potrà essere erogata la diaria giornaliera producendo una dichiarazione, ai
documentazione prevista dalla presente CJonvenzione, Tale Fascieoin dovrà essere
.sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, dal responsabile del G.A. che Eirgomenla e
presentato in copia alia Regione, in sede di rcudiconta/ione annuale e va aggiornato
giusiìficii la mancanza degli atti di cui sopra. Per lo stesso minore non può essere
annualmente.
La nrar.eanza anche di un solo documento (iJrovvedimento di
ripctuia tale pi-assi.
affidamento,
deierniiua,
relazione
sociale,
ecc.)
comporterà
il
inaucato
«
Consiglio regionale della Calabria
che ha disposto l'inserimento de! minore in adeguata struttura cc>rnunìtaria oppure
E' fatto assoluto divieto ospitare minori in sovrannumero.
in cui l'aceogliaiza sia stata effettuata in sovrannimicro risj^erto alla capacità
si jMOWederà ad a w i a r e tutti gli aUri adempimenti previsti dalia legge e dal Disciplinare di
ricettiva o non abbia rispeUato quanto stabilito nella presente Convenzione hi icma
funzionamento delia struttura.
di dÌmis,sio:ie dei minori, con ìa conseguente sovrapposizione di due utenti per lo
Espletala la fase di osservazione, smro i trenta giorni successivi all'accoglienza, verrà
stesso posto.
redatto il progetto educativo iudivìdualizziito (P.E.L) nel quale dovranno essere specificati:
1 Gruppi Appailamento nel dare la disponibilità aiPaccogimiza dovranno rispeuare le
gb obiettivi, ! concennti, le modalità di intervento c il piano delle veril*,eh£ cor,tcnenle i
seguenti clausole:
tempi, t modi e gli indicatori che l'eciuipc lia cìcfnito.
III Commissione
riconoscimento della retta. .Allo stesso modo, la retta non verrà riconosciuta nel caso
All'ingresso de! minore nella struttura viene conipiìala la scheda sociale di accoglienzji e
giugno 2U03, n. 196 e s.m.i.
educativo individualizzato (P.E.Ì.)Ì O l'impossibilità oggettiva a! perseguimento degli stessi,
Nello specifico dovrà essere predispo.sto un fascicolo personale per ciascun minore nel
vanno concordate congiuntamente tra gli operatori dell'Ente Gestore, gli operatori del
quale reglsuarc o inserire tutti i dati, le notizie, ii progetto cdticalivo individualizzato
scrvizici sociak; litoun'ei e l'Autorità Giudiziaria minorile che le deve formaU/j^are.
(P.L.L), evenlaali osservazioni degli educatori e dell'equipe. Tale docume!it!i;:ione dovrà
Le avvenute dimissioni devono essere tempestivamente (entro le 24 ore successive)
essere aggiornata a cura degli operatori.
comunicate agli Enti Coìnvohi (Tribunale dei Minori, Comune che ha emesso la dciermina.
Presso la struttura dovranno essere conservati e adeguataniente aggiornati:
Servizi Sociali Territoriali titolari del Caso) triimile fa.'i.
Consiglio regionale della Calabria
Le dimissioni de! ntinore, valiitatn il raggi LI linimento degli obietLivi stal?iliii dal progelio
a - la documentazione sanitaria di legge sia per il personale che per gli ospiti;
b - l'elenco aggiornato del personale con le relative mansioni e responsabilità;
deve in ogni caso garantire ai minori Passisicnza sanitaria
c - 1 registri delie presenze per il personale e per i minori. Per questi ultimi saranno
provvedendo, sulla base della tessera sanitaria personale, alla scella di un medico
annotati i movimenti temporanei che comportano pernoltamenti esterni alla struttura
convenzionato con l'ASL del territorio in cui ilsiede la struttura.
(soggiorni in fairiiglia, ricoveri ospedalieri, soggiorni di vacanza, ecc.).
Va valutata l'opportunità di mantenere, ove possibile, il rapporto con il medico già scelto
d
dalla famiglia.
presente Convenzione, anche ai fmi del riconoscimento della retta.
Art. 7 - L'Ente GesLore
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i fascicoli personali di ogni utente, contenenti tutta la doeumentazioue prevista dalla
Eventuali acceilamenti diagnostici, interventi specialistici, terapeutici e riabilitativi sono di
Eventuali richieste di da cu mentazione da parte di soggetti privati c^o pubblici relativi ai
norma da effettuare nelle stratture deil'ASP o in quelle con essa convenzionate.
minori ospiti dovnìuno essere autorizzate dalla Autorità Giudiziaria.
Gii stessi utenti poirouno usufruire delle agevolazioni i^rcvistc dalia normativa sanitaria
L'Ente Gestore dovrà inoltre trasmettere periodicamente all'Autorità Giudiziaria Minorile e
regionale vigente.
al Comune di residenza, lnfonTiazloni sul comportamento, sulle relazioni con la famiglia,
con i compagni, sul profitto a scuola e su! lavoro, ed in genere sui gradi di adaUamento
A r L S - Nel trattamento alimentare dei minori si dovrà tener conto, cure ad eventuali
sociale raggiunto.
patologie presenti, delle tabelle esistenti, in campo nazionale, che si rifanno alla scienza
!n caso di cessazione dellaprescnte convenzione, l'Ente gestore si impegnerà a fornire, agli
deiralimentazione.
Enti preposti al trasferimento, suìTlcienti elementi relativamente ai minori ospiti, afTinclié si
possa provvedere in tempo utile, in base anche alle indicazioni dell'Autorità Giudi/Jaila e
Art, 9 -• Il vestiario, gli effetti personali e i libri scolastici sono forniti dalla famiglia del
dei Servizio Sociale competente, ad una adeguata sLstemazlone degli stessi.
minore e il Gruppo .Appartamento dovrà curarne la tenuta. Qualora la famiglia sia
A r i . !J - L'Ente Gestore è obbligalo ad assicurare con adeguata copertura assicurativa i
Il vestiario sarà decoroso, moderno, adatto al clima ed alle stagioni, e nella scelta si dovrà
rischi di infortunio o danni subiti o provocati dai minori, dal personale e dai volontari sia
tenere conto, ove possibile, delle preferenze dei minori.
all'interno che air esterno del Gruppo Appartamento.
iVi'l. 10 - L'Ente Gestore e rutto il personale de! Grappo Appartamento devono trattare i
Art. 12 - Per il servizio e le prestazioni che l'Ente gestore garantisce in base alla presente
dati dei minori e do! personale stesso secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 30
convenzione, si conviene i l pagamento delle seguenti somme:
III Commissione
impossibilitata a provvedervi, i l Gruppo Appartamento fornirà quanto necessario.
quota massimale ncoiioscJbile per il costo ilei personale;
corrispondere a quello asscveiaio (con dichiarazione resa nelle forme previste dalla legge)
b) e
quale contributo per la copertura delle spese di gestione, che
dal Consulente del Lavoro do
c)
dal Commereialisla che cura la contabilità e tale
potrà essere in parte utilizzJ-Ua per spese del personale ma necessariamente dovrà
asseverazione dovrà essere allegata alla doeunìcniazione inviala;
garantire relTicieiJza gestionale prevìstaper il G.A, ;
- di avere efreitivarnerite ous;rr,peraiu a
l.Jua leLia diaria di €
versamenti previdenziali ed asKÌsìenziaii relativi al ijcisonale del Gruppo.
per la copertura dei costi legati ull'crretiiva
presenza dei minori nei Gruppo App;a'tamerUo.
I massimali indicati, per come dcrivi-,nti dalla disponibilità annuale di bilancio, non
tuLli
gli adempimend relativi ai pagamenti e ai
- l'eieiico dei minori accolti ne! corso dell'anno con i pro.spetti presenza mensili e le
fotocopie de! regi.vtro presenze vidimato dalla Regione fi Gruppi .Appartantento adotteranno
possono in alcun caso essere superati e pagati. Oltre i massiniall, possono essere messi a
un format unico di registro presenze).
disposizione
- i fascicoli personali dei minori accolti durante l'anno dì riferimento contenente tutta In
somme derivanti da variazione di bilancio per la specillca annualità e/o
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rispai'mi o economie, nonclic di risorse nic^se a disposizione da altri tìnti die saranno
documentazione
messi a disposizione per i l servizio prestato e Tmo alla concoiTcaza delle spese annue
rieonoscimento della retta. Sì fa presente ai riguardo che ven-anno riconosciuti solo i giorni
cfTettuate e pagate in base al contralto collettivo applicato.
di eEettiva presenza dei minori nel gruppo appartamento. Qualunque ailro tipo di
Art. 13 - La Regione, a noniki dell'articolo ti della legge if 21 tle!i'8,S.!996 provvetle ai
pagamenti delle somme di cui ai pimti a) b) c) del precederne articolo 12 emettendo
mandato diretto a favore dell'Ente gestore. In due rate semestrali; la 1" niitìeipata, il cui
importo verrà stabilito dal Settore in base ai tempi di esercizio del bilancio, tenendo conto
indispensabile prevista dalla presenle Convenzione per ottenere il
situazione non può essere contemplata come presenzia. Laddove il gruppo in tutte le sue
componenti dovesse organizzare un campo estivo, vi,u'iando solo la sede di prestazione del
sendzio ma non il servizio stesso, i relativi giorni andranno considerati come presenza
nomiale. Pertanto le aunolnzìorii sui fogli presenza dovranno rispeuare la seguente legenda:
di quanto maturato l'anno precedente e di eventuali conguagli attivL'passivi, la 2° rata di
«•
P - presente
pagamento verrà concessa a rendi coniazione coniplcta della 1° rata a su tempo erogata.
o
A - assente
i
A consuntivo. LEnte Gestore dovrà esibire una documentata contabilità e per conre da
Le motivazioni deile assenze ven-aimo riportate nel registro attività quotidiane, tale regisU-o,
precedenti circotari, da dove si desuma il costo effeuivo de! personale e si dimostri
a richiesta, dovrà essere sempre disponibile per eventuali controlli da parte degli Enti
l'effettiva applicazione della Legge Regionale n" 2Ì/96 e s.nt.i, e della normativa vigente,
preposti.
consentendo cosi ai competenti Uffici Regionali di procedere alle necessarie veilficbe
Nel caso di minori residenti fuori Regione, la spesa dovrà essere sostenuta dal Comune di
amministrati vo~contabili.
residenza del minore. La retta giornaliera in tal caso dovrà essere calcolata tenendo conto
Tale documentazione dovrà essere composta da dichiarazione sostitutiva dell'alto di
delle voci a), b) e e) dell'articolo i 2 . Mensilmente l'Ente Gestore fatturerà direttamente a!
notorietà sottoscritta dal Rappresentante Legale dell'Elite Gestore (con allegato documento
- l'elenco de! personale che baoperato nel gruppo nell'anno in questione, con l'indicazione
del titolo di studio, del ruolo svolto, del livello e degli scatti di anzianità;
- ti dettaglio analitico dei eosto riconoscibile ed effettivamente sostenuto per il personale
operante nel Crujipo .'\ parca mento e previsto dalla Convenzione, 'l'ale costo dovrà
Comune di residenza, inviandone corUestualmente copia al Seitore PoUtìche Sociali.
L'importo deltc fauure emesse ai Comuni di alti-e Regioni, a prescindere dal fatto che siano
state regolarmente saldale, dovrà essere decurtato dalla i-endicontazìone annuale presentata
alla Regione.
III Commissione
d'identità e nelle forme previste dalla legge), nella quale lo stesso autoceriifica:
Consiglio regionale della Calabria
a) G
Violazioni e/o inadempienza a quanto picvisio nella presente convenzione jwtranno
articolo 12 potrà variare nel' corso dell'anno se si dovessero verificare le seguenti
comportare, previa contestazione, la risoluzione della stessa.
situazioni:
EveuUiaii inadempienze in merito ai contenuti della convenzione vanno recìprocameme
- usi caso in cui in sede di riscontro amministiTitivcj-coiita'oile vengano rilevale delle
incongruenze tal; da dover rendere necessaria i'ftcquisizione <li liUcriorc documentazione;
- durante il periodo di interdizione dell'accesso alle procedure tccnico-inrormatlche di
liquidazione imposto dal competente Ijrfìcio di Ragioneria Regionale;
- nei caso in cui, per realizzare una semplificazione delie procedure amministrative, poU'à
conteslatt per iscritto e con flssazloue de! ternilisc per la loro rirnozioiie.
Consiglio regionale della Calabria
La distribuzioìie del paga^nento delle somme previste dalie leuere a), b) e e) del precederne
Trascorso imu'ilmenie detto termine le parti hanno facoltà di sospensione o di veces,so,
ferma ed impregiudicata l'attivcizione di prccedim^^nti giudiziari al fino dì intelare i
rispettivi diritti.
Il SetU)re Politiche Sociali, previa coutestazlonc scritta
alPLnte Gestore con letieifa
raecoraandata AfR, pottà revocare con effetto ijnmediato la presente Co,nvenzioi-ìe nelle
essere diminuito il numero delie liquidazioni, termo restando gli importi delle erogazioni
seguenti iporcsi:
dovute.
a.
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- per procedure coinabili ìnercnd i equilibri di bilancio dovuti a " patto di stabilità",
I coiTÌspettivi stabiliti, saranno pagate per come dalle specifiche competenze indicate
quando esiste recidività per le violadoni della presente convenzione, fi-ode o gl'ave
negligenza;
b. quando sono messi In discussione i requisiti strutturali, organizzativi ecc. previsti
all'art. 12.
dalla presente convenzione e dalla normativa vìgente;
c. quando v i è ssoten'za passata m giudicato, dì condanna per reati ccsiU-o la Pubblica
Art. 14 - La predente convenzione ha durala di anni uno, previa verifica della copertrira
Ammiaisuazione
finanziaria nonché del mantenimento del requisiti strutturali a orgaiiÌ2zativi.
e/o
reati
contro ii P:iirin!onio, nei confroniì
del
Legale
Rappresentante o dell'Ente Gestore.
Nelle more del rinnovo gli ospiti pennangono finché i'.Autórità Giudiziaria non avrà
.•\r£. 16 - flventuali controversie sui contenuti della convenzione verranno sottoposti a!
djversamaite disposto.
giudizio di un collegio arbitrala composto dal Presidente del Tribunale per 1 Minorenni
conipetente o da un magistrato da luì designato, con funzioni di presidente, da un
Articolo Ì 5 - I Servizi territoriali competenti (Bnti Locali e .ASF) m ogni momento
rappresentante della Regione Calabria e da un rappresentante dell'Ente Gestore.
potranno procedere a visite ispettive e,''o sopralluoghi, senza obbiigo di preavviso alia
A r t 17 - Tutte le imposte, le tasse e le spese inerenti e conseguenti ìa stipula de! pre.sentc
.stmttora, eventualmente anche con !a presenza di Fun:/ionari del Settore Politiche Sociali
aUo sono a carico dell'Ente Gestore, con'iprese quelle di registi-azione.
della PvCgione Calabria. Il Settore Politiche Sociali si rìsen-a, inoltre, la possibilità di
Ari
chiedere ogni possibile documenuizione, atto, provvedimento, ecc. comprovante i requi?;iti
normativa nazionale e regionale e a! relativo disciplinare atinailva approvato dalla Giunta
strutturali e funzìanalì.
Regionale.
La reiterata impossibilità di accedere alia struttura e ai documcnu anuiiinlsu'ativi determina
POR L ' E N T E GESTORE
Pinunediata i-evoca della convenzione.
I L RAPPRESENTANTE LEGALE
le stesse dovranno essere segssalate all'Autorità Ammlnisu-aciva e all'Autorità Giudiziaria
per le ilspettive competenza.
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rinvia alla vigente
PER LA REGIONE •
I L DIRIGENTE Dì SETTORE
III Commissione
Qualora nel corso delle ispezioni e/o sopralluoglii dovessero emergere violazioni di legge,
ÌS
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
2SS66
3 i 10-2007
B O i . L h r r i N O U m C I A L E D t L I . A RF.GiONÌ-: ( ' A L A B R ! A - !':[rii U- li
!)!•.! ,!Hi-.RA7.[ONH D H i .I..A G i l J V i A R h ( i ! ( ) N A i . H
28 sctiemba- 2007. n. 632
Prosecuzione Coiniinilà s|)ecialistiche per m i n o r i .
LA ( i l U N f A
RKCiKìNAl.B
P R E M E S S O che:
— Con proiocolio d'ìnicsa soiloscriHu i n data ! l Icbbraifì
200.Ì ira la Regione Calabria ed ii D i p a r t i m e n t o delia Giustì/.ia
M i n o r i l e - Centro fier la ( liusti/.ia M i n o r i l e per la Calabria e la
Rasilicata - si è stabilito di atti\e una collabora/ione operativa
c partecipata sul territorio regionale al fine di consentire la presa
in carico congiunta dei m i n o r i in slato di disagio sociale e/o devianza ed ii ioixì percoi'so di reiiìserimenio e recupero sociale;
— <\-sn jirotocoHo d'intesa sotlvìscriUi) in data 26/6/2003 ira
la Regione Calabria ed il M i n i s t e r o della Giustizia si è stabilito
di ehiborare e monitorare strategie c o m u n i di intervento nei c o i i ironlì d e l f u t e n / a penale mìnoriSe,
PRESO atto Cile
— per dare esecuzione al Protocollo d'hilesa, tra le parti si c
citmenutt» di autorizzare i progetti sperimcniaii presentati da:
1. ( 'ooperali\ sociale C h i r o n c ;
2. Provincia Italiana Congregazione i-ig!i delThriniacolata
( 'onee/ione Comunità 1 .uigi M o n t i - Centro Sfablum;
3- Cooperativa sociale Coris^s:
4. Società Cooperati\ Sociale Kvo^ei;
— la C(.>operat!\ sociale C l i i r o n e . ia Comunità L u i g i M o n t i
e la C'otìperalix a sociale C'oriss, di concerto coiì le A m m i n i s t r a zioni Comunali de! territorio, con il D i p a r t i m e n t o delia Giustizia
M i n o r i l e - Centro |x;r la Giustizia M i n o r i l e per la Calabria e hi
Basilicata e sotto ia supervisione e il coordinamento del Settore
!*oJittche Sociali della Regione {'aiabria. hanno attivato un sers'izio innovati\. mediante la crea/ione di n. 3 conumità residenziali denominate, rispettivamente: « C h i r o n c »
«Stabi um« «hurianti» \j servìzio di accoglienza e recupero
di niiiìori e gio\i adulti, di sesso ma.schiie, di età compresa tra
i 14 ed 21 anni, anche sottoposti a pro\'vedi mento penale da
parie deiTAulorità G i u d i z i a r i a , affetti da «disturbi psichici» e/o
con problematiche eomporlainenlali rile\"anti;
— per ilìiziati^•a della Si:icieiàCooperati\'a Sociale Kytssei, di
concerto con I "Amministrazione t lomunaic di (."atanzaro. con il
D i p a r t i m e n l o della Giustizia M i n o r i l e - Centro per la Giustizia
Viinorile per la Calabria e la Basilicata e sotto la supervisione e i l
c x w d i n a m e n l o dei Settore Politiche Sociali della Regione Calabria, è stalo crealo un Centro Regionale Sperimentale; unico nelr i t a l i a Meridionale, tieni)minato «i.,a Casa di Nilla», altamente
innovativo e specialistico \o alEaccogiicnza ed a! trattamento
di m i n o r i \e di abusi e/o maltrattamenti, di età compresa tra
i 6 ed i 14 anni, che ha oltenuto per il suo aito valore innos ali vo
il Patrocinio dei M i n i s t e r o della Solidarietà Sociale;
— la Regione Calabria. Di[>arL!inci5to n. 10, Settore Polìtiche
Sociali, con D.D.G. ha appro\o tali progetti, in conformità alla
ì,. 328/2000 e alia Legge Regionale n. 23/2003.
riconoscendo
tali progetti sperimentali come altamente qualificanti di una strategia di intervento volta alla prevenzione, tutela, assistenza e
recupero di m i n o r i con particolari situazioni problematiche;
Pagina 75 di 100
n 20
— il !>ipanin!cnto della (ìiuslizia M i n o r i l e - Centro per la
Giustizia M i n o r i l e per la Calabria e ia Basilicata et^n nota n.
0006601 del 6/7/2007. acquisita agli atti in data 12/7/2007 Prot.
n. 8114. sotto!Ì!iea che: «l'analisi del monÌU)raggio realizzato
dal Ser\o Tecnico sugli inserimenti dei m i n o r i nelle di\erse
C\)mtmità specializzate e^ iiicnzia s(is!anziainicnte una risposta
posiiiva,
— L'accoglienza risponde ai bisogni specirici dei minori e i !
trattamento segiie indirizzi specifici, portati avanti con tecniche
ind!\idualizzate, su progranniii a d hoc. c o i ordinati d a equipe tecniche di lavoro.
— il la\oro di sensibilizzazione portato avanti da! Centro
suiresigcnza d i avere risposte adeguate ai problemi dei m i n o r i
con piohlemaiiehc. si trova attualmente arricchito da un grande
i n i pegno di rete c sinergia con i l territorio, con la Regione, con il
Pri\o sociale.
— I ! raggiungimento di obiettivi comuni iacitita la ptissibilità di offrire nuo\ e articolate risposte a questa nuova utenza
minorile.
—
delle
\oro
della
11 numero degli inserimenti dei m i n o r i e il coimoigiiììcnto
di\erse comunità specializzate comprova la qualità dei iaportato avanti e promuove l ' i m p e g n o di seguire ia strada
collaborazione>^-
C "ONSIDLRA'R.) che io stesso tipo di servizio, reso da strulItire situate al di fuori della Regione C'aiabria. e m o l t o distanti da
essa, comporta per la stessa Regione il paganienlo di rette particolarmente onerose, nonché nole\oli disagi per i soggetti e le
i a i n i g i i c iiitcressatc.
V I S T A !a Legge Kegioiialc n. 23 del .5; ! 2/2003 recante «Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
nella Regione Calabria», che ai!'art. 1. c o m m i 6 e 7, richiamando
ì p r i n c i p i della Lxgge quadro 328/2000. fissa il principio di sussidiarietà, mediante il c o i n v o i g i m c n t o deile organizzazioni del
privato sociale n e i r e s e r c i z i o delle altiv ila socio-assistenzialiV l S i O l ' A r t . 17 bis. c o m m a 1". deiia Legge Regionale n. 7
dei 2'5l2(ì{)i. che prevede, nelle nioi'c d c i r a l l u a z i o n e della
I ,egge regionale di ri<irdino della normativa in materia di servizi
sociali, l'autorizzazione da parte delia Regione di attivila e progrannni sperimentali per assicurare tm adegtiato sistema di inter\enti e ser\izi sociali nel quadro delie norme di cui alla richiamata Legge 328/2000.
CON'SIDHRAIO
( T ! L . in relazione alla scadenza dei snddeitt progelii sperimentali, il competente Settore alle Ptilitiche Sociali si è attivato
al fine di pervenire ad una \e compiessi va dei progetti
che trattasi, richiedendo agli Enti gestori delle strutture suddette,
rendiconti e relazioni complete sull'alfiv ila svolta.
C H E , dalEcsarne delia documenlaztone prodotta, dai risultati
emersi nei corso di apposite riunioni tecniche presso il Settore
l'olitiche Si.x;iali, si può sei!z"altro rilevare una valutazione posiu\ delle iniziative sperimentali a\e in Calabria in relazione ai risultati raggiunti dai progetti e ai giudizi espressi dal
C '.(ì.M. nonché per gli apprezzamenti manifestati da m o k i enti e
amminislrazionì locali di altre Regioni dTtalia che hanno ricoveniio dei m i n o r i , inxerlendo così la tendenza: m i n o r i di fiiori
regione trovano adeguati ser\izi nella nostra Regione.
!. ' H E tale valutazione positiva è slata confermata dai rappresentónti della Regione, del C . G . M . e degli Enti gestori, ne! corso
delle riiMiìonì tecniche svoltesi presso il Settore alle Politiche
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
31 10-2(107
BOI LETTINO LiEhKTALh D E L L A REXilONE C A L A B R I A - l'nr;i f o il - n. 20
Sociali, ncile quuli si c coucoaialo sulla ncccssiliì di superare
l'atiuale fase sperimenlale del programma di assislenza e d i c o l locare i servizi in ìiianiera stabile nella rete dei servi/i sociosaiiilari e socioassisicn/iaìi viella Regioiìe.
R l T E N i r i T ) necessario, al fine di garantire la continuità assistenziale ai soggetti di cui in premessa e per consentire la prosecuzione del l'esperienza in cors(\, a partire d a l l ' I
agosto 2007, g l i attuali servizi oiTerii dalle comunità residenziali
«C'hirone». «Stabium». «Eurfanti» e dal Centro Specialistico
Regionale «La Casa di Nilla».
R I T E N U T O necessario, al fine di garantire Eemersione dì
eventuale lavoro non regolare ed e\e la precarietà degli operatori, riconoscere come quota l'issa le spese reali sostenute per il
personale, regolarmente assunto a tempo indeterminato, secondo le normative vigenti e in attuazione dei CC!NL attualmente applicato dai singoli Enti ( i e s t o r i . dietro presentazit>ne
della relaliv a rendicfìnlazione e delle d(x:umeniazioni attestanti ì
versamenti di fulti Ì contribuii e oneri iìscali previsti dalie normative v i g e n t i , (la spesa massima non potrà superare i eosti pre\i ccxne da tabella analisi dei costi i.
\ ' i S i A la L.R. 34'2002 e s.m.i- e ritenuta la propria competenza.
SV proposta dell'Assessore Regionale alle Politiche Sociali,
formulata alla stregua d e l l ' i s t r u t t o r i a c o m p i u t a dai D i r i g e n t i
delle strutture preposte, nonché dall'espressa dichiarazione di
regolarità i l c l l ' a i l o resa dal D i r i g e n t e Cjcncrate del D i p a i i i mento:
DI;EIBERA
LAI premessa è [)arte integrante del piesenlc prov vcdinìcnttì.
Di autorizzare, al fine di cvitiirc irilerruzioni assistenziali, la
prosecuzione degli attuali ser\i offerti dalle comunità residenziali «Chirone» «Slablurn-" «Eurfaiiti» di cui in premessa, {preposti all'aceogiicnza e recupero di m i n o r i e giovani adulti, di età
ecimpresa tra i 14 ed 2 I anni, anche sottoposti a provvedimento
penale da pane dell'Autorità Cìiudiziaria M i n o r i l e , affetti da d i sturbi psichici e/o con problematiche comportamentali rilevanti)
e dal Centro speciidistico regionale « L a Casa di NÌiÌa*>. volto
•5.
Pagina 76 di 100
all'accoglienza ed al trattamento di minori v i t t i m e di abusi e
maltrattamenti, di età ci^mpresa tra ì 6 ed i 14 anni.
DJ ap[)ro\are E A l i c g a l o « A » contenente la scheda descrittiva
delie strutture con ia relativa analisi dei costi, che costituì.sce
parie integrale e sostanziale del presente prov v cdimento.
Dì speciiìcare che ia spesa necessaria per i servizi di cui in
premessa, quantificabile i n € 1.650,0-14,55 annifi (oltre e\entuali
adeguamenti Istat e aumenti previsti dai rinnovi contrattuali di
riferimento), graverà sul capitolo di spesa 4331105, e per il periodo I agosto 2007-31 dicembre 2007 graverà sul 4331105 del
bilancio 2007. giusta impegno di spesa n, 372 del 14/3/2007
assunto c(»n D.D,G, 2858 del 21/3/2007 che presenta la necessaria disponibilità, per un im]>orto massimo conìplessivo di €
69L662.5!.
J,Ì! autoiiz/are la f r i L l z i o n c dei ser\i <')fferti dalle 4 Comunità
anche ad utenti prov enienti da allre Regioni, in tal caso i C o m u n i
di Residenza degli utenti dovranno farsi carico della retta prc\a {vedi schede analisi dei costì delle sìngole strutttire alla
voce Costo minore.'giorno). liquidando direttauìente E i m p o r l o
do\o a i r Ente gestore dietro presentazione di regolare fattura e
rendiconto presenze, senza con ciò gravai'c [lei gli slessi minori
sul caj>itolo di spesa Regionale.
Di autorizzare, fino all'entrata in \e del Piano di 7.ona. il
compclcnte Settore Regionale alle Politiche Siìcialì del Dipartimento n, IO a sii palare apposita conv enzìone con g l i Enti gestori
delle ( 'omunità.
Di aLilorizzare i ! competente Settore alle Politiche Sociali del
D i p a n i menti,) ÌÌ. 10 a stipulare apposito Protocollo dTntesa con
le .Aziende Sanitarie competenti territorialmente, al l i n e dì garantire riiìtcgrazione socio-sanitaria mediante Eutìlizzo dei necessari servizi sanitari agli utenti ìnseriii presso le suddette Comunità,
Di autorizzare i l competente Settore alle r\"ìlitiche Sociali del
Di parli mento n. 10 adare attuazione alia presente Deliberazione,
y/ S('_<ir('!i<ri()
V.UK
(N,
DtH-ante
L356
a V.
Presidente
F.to: A d a m o
•- gratuito)
(segue allegalo)
Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
28868
31.10-2)1117 R(H T R T r i N O C K H C I A L E DELLA RF.CilONK C A L A B R I A - Parli I e li - n. 20
AììegMi* "A"
Si'KXow Palitidlìi SiHrtàli
C K N I HO SPEClAl
ISTirO
h M A ITRAI
1
RICGION Ai E P F HM i N O U l VI Ì U M I IA M K M
I H AM Sì
I " L A i ViSA D i M l . i A '
1 M'OI 0 ( . I A
Ccntr":)! s p o s i t i i s N c o r^gsortaìc per iiiMiori v i t a m e d i a t e i e malftrattamrati " L A C A S A D I ^-fflULA""
1.2
I W r i n i ^ i i u u K' fnvAUtà
t u n a s t n i t t u r a c h e a c c o g l i e m i n o r i Vìttime d i p ^ v i i n a l i r a t t a m c n H Of'o a b u s i . aUftnianatf d a l isuclco f a m i l i a r e
c o n p r w v v e d t f t » c n L o d e l V A u i o o t à CjmiJizjana c p c f i •qimtà si rcrtdc necessaria ima p r c . ^ m c a r i c o rc*idcrì*Eìsìc
m (mie vaìa^m tcmpcmic^
Eo c dcìle
riiwsc
e riptaraiiva e d un tcw^esliv© e appro-fonilìto la V O T O l i v a l u t a n o r ^ e d e l d a n e » sufcà*
prt:se?«i n e l nisvlcx) f a m i l i a r e , i l C e n t r o , aJlrcsì. p r e d i s p o n e
t i srdllamcnio terapeutico d i m i -
n o r i vitturiC d i abubt e R'^iISraEtanMrnti, la c o n s u l e n z a tsìsiism-cà^ g l i i n J e t v v n t i Sf>cciaIt!s.t(Ci [KiECOKÌiagnosncs,
te a u d i z i o n i protette. È smporìante soisolmcarc i i carsitlere insiovauvo d c l P i n i z i a t i v a , n v ^ ^ t a a g a i a ^ u r e U J Ì
a p p r o c c i o j i s u l E i d i s c ^ p b ^ r e { c l i n i c o , Siociak. giiijidicc») a^i<m3Stcs e d t i i linea ccei ìe più a a T c d t t a l c I c t m c
s c i e n t i f i c h e e c o n le psù Attuali I c a y r c cps.-iicFnologÉchc, Cijs^litucndosi c o m e punto d i n f e i m e i i i o m t e c « ^ o r i a 'e nella c o ; n p k 5 A 2 gestione d e l fenorrjeno dcÉì'abuso c del nutUtaìiaiiwnto a l l ' i t i f a n / i a .
L a smrttUTu, per :] suo a i t o valore e d i l carmUcre ìrtrìovalivo, ììa aUcRUlo i l p a t r o c i m o d e l MEinislero d e l l a $o~
Jidaristà StK^bie.
13
2
l'lenza
SKRV|?J O F F E R I I
Strultura s i pone I ' o b i e t t i v o d i c y i l i m t i r e i l f c f K i n i c r H j d e l tnaltrattaitwrnlo e d e l i ' a b u ^ Ség^iìialc m tsifi:^t-
ni c ^àcAc^mtì c s i i m p e g n a ad a t t i v a r e m m o d e l l o dì m t a v c n t o omogcncaj e c o n d i v i s o d a i S e r v i z i I c n i t o r t a h , Mohcpìict
^ r K » i servi;s,i oITctis che i r t t e r v c n g i f n o m i c i n q u e ^lacno twee { e l t n i c s , siK'mi^, s d i i e a l i m giù-
n d k a c d c i b foriiia/,5oac), in interazione I n i laro:
14
S e r v i z i o d i a c c o g l i c n / j residem/ìitlc
L a Casa d i N i l l a p y è a t x < i g l k r e s m rcginsc risid«;nsaak. rHive m m o d c h e
0 d a i S e r v i c i S o c i a l pcrcH
n u c l e i fanìllmrc daB'Autodtà
( m i Etratta m e n t o psico-fi^ictJ o sHmì sessuale
s t a t i aUentìmau d a l i w o p r i o
h&nsio s i i b n o ^ku^mm
l-a presa m éainci> i i c l b struttura
di abtedcmo.
u n a (ortc v^Semza Ecìftpcuii-
c a C n p a t a t i v a L'inserirtìi^nio tn C < i « i U 3 i i t à è p a r t i c o k r r t K r n t c iridtCàio p e r mir>on v i H i m c d i gx^vì ir^ìtralta'
menù dù nbu&ì. d i età c o m p r e s i t r a 1 6 e d ì H a s m , i l l o n l a t w i i é^ì n u c l e o &miÌ!Ìafc orni p r o w c d s m c n t o
^ H ' A u t o r i t A g i u d j x ^ ^ t i a , pct i q y ^ l i S Ì Ttnàt- n e e e s ^ r a u n a presa m ^ l i c o i ^ a d e s i x i a l e a forte va]cii:£a lerap e u l i c a c ripìinativa, e d u n t e m p e s t i v o c » p j ^ o f o « d U o l a v o r o d i valutazione d e l dantìo s u b i t o e dcHe risorse
presenti n e ! n u c l e o lafniìiare. I *.tiddctit l i m i t i d i e t à som d a i n t e n d e r s i iti t c m i i i i J iSurTicKnlemeiHe tlessibiU c
a p n o n s t i c i i r n e n i c rigida, l a d d o v e .11 v a l u t i , caso p f ' ca&o. roffwm^inità o m e n o éi u n m s c n m c s t o d o p o
«n'atuenta v i ^ l m a z j O M c i m i c a . O b i e t t i v e fella pressa m c a r i c o è q u e l l o d i attivare U i ^ u c e ^ ^ d i ricìabo?t2aW£
d e l t r a u m a s u b i t o da parte d e l b a m b i n o
paratìeiiìmcnie, arrnviire i n t e m p i brevt a ^ a d c l i n i z i o n e d i u n p r o -
g e t t o d i v i t a j j c r i l r n m o r c f m a h z z a l o a l n c n t r o n e ) p r o p i i o s i u c k o famaiiarc o, *|ualora q u c s l o n o n
pcss^ibi-
le. d i a f f ì d ^ P K n t o c t c r ^ f s n i i l i a r c s iidoxiot*e.
2.Z
S t r v i / i o d i diagritHÌ e i r ; i i i y i m * 0 ( o
^
11 s e r v i z i o d i dìagmMi c trattatiK-nm opera valutnsiiiMìi di:apìo^tscHc c i m c r v e n i i d i t r a t t a m e n t o per casi d i a b u so c n i a l t o t t a n i e n t o a l F i n f a n z i a , ìntTafawiiliarc o c x t r s f a m j b s r c , aaraverso w i ' e q u i p e d i esperti (iiéiarop^ie h i a t r a , p a t o l o g o , m^hmms
scciiie).
t i p a l d g i a d e l l e o c h i c s i c d i p r t s a in e ^ c o è ttUtìm, a
CMÌ
and5«ìt*
t o r i a t i o v v e ^ i n v i a l i d i r a s a m c n f c d a i Scrvi-d icrritoriaìi 0 dai T t i b ^ t m l i per t w i n o n .
n m o d e l l o dì intcfvc35l0 c l i n i c o ulih/-^ìlo p r e v e d e una S-treìli» c o r r c l a r i o n c tra i i monìcnto d i a g n o s t i c o e q u e l l o traitaiiiKrstalc: m t j ^ s t o n i o d o è fxjss.tbtle a c q u i s i r e ì d a t i c s s ^ z t a l i per dctìmrc u n ir-Utamcnu» j i d c g u a t o e
p e r w w i a l i z a t o . L a nKi.£id<ilogi« i l i a p o s l ^ c a m i h z z a t a , mi-ò,ii\, commOs 6t mqmsits
1 d a t i ^Vmici
suìla péfsoftaìità d e i s o g g e t t i c o m v o U i n e l l a valuEaziOfie, che cC'Stitui^^xtno ù f « u s s « c u t d e f i n i r e c oriCTitare
iì trattamcìilo
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
ì ) - ti).2(107 - B O L L h n i N O r K H C I A I . R DKI.i.A KKCilONh ( ' A I A H R ! A - Paiii I e l i - IL 20
2KS<)'>
N c i l o ^ K C i f i c o . il w v i 7 i o d ! {iìugmjsi e ( r a t o r i x m o i n t m t c n e mrt scgSittiM a m b i t i p s i c o d i a g i i o s i c terapia d e i m ; n m c v i m m a d i abisso;
v a ^ u i s i i ^ c d i rccupcimbìlità é « ì g e m t o t c m a l i f a i u i i l c ;
^•BiutgzkMJc e loapEa ét^ì
abusanti, o o p partkaslarc a i i e n z i ^ e m tv&mtysrcméi
c<5iinsciing Sit presunte §ituisgii>n; d i tmìU'^'t^m:n\<:>^'^Wun
l?nippi d i !:ft-:tcgno |>cr g e n i t o r i d t m^nort v i H i m c ( a n c i i c ' i é o ì l i v i c alTidatan)
S e r v m o dì Spaxito n e u t r o
1.^
lì <^x\-mù Spa/-t0 N c i i f r o s k l l a Casa ^\ %% ^^^Mtnim
p e r essere u n t o n i c h e d i intervento c i m k o per
m w a n vìitinic d i abuso i ^ s s u a k » ' o d i M l l r a l ^ r w r n t o . ì\o si wnr^HMa
di tiiicla ^.t l ' a s c o l t a d s i imuiore ^ìpmiltóio a f m i gìi>di?i3n. I l §ervr/i<^
luogo p m i c i t o , ^ r a n t i t o e
c^miìfwra c o m e m " h ) o g o " i l t r o e
tcn^o. Sia rt&pctto a l l e i s t i t t m o n t , i n paffttcoìarc q u e l l e g i u d i z i a r i e , %VÒ, rispetto a d i n a m i c h e e r c l i i x i o n j p r e m a l i c o n disfofi^ziont
l'iù s f K X i f i c a ' a n K n l c s i tratta d i u n a m b i l o d o v e , «Ha p r e s e n e d i of»etiaton adcguatarrimte f o r m a l i , é pes&ilMÌc
a&swmete l a f«n-?30tic d : §^tegn<» c m o i i v t * p e r j j b a m b i n o e r a d o l c s c c n l e e facilitare tì cojscrett^xarsì delie
coEidìTionj per una sua ^tóèla sia rispetto
10 i l
ririrr^tto
coas l<? p^-o^edure giudi7J«i^v
^
v c t ^ n : snl^igwìirdli-
legaine geiìiioiHate.
U $crvi7jo Spa/ja N e u i r o , q u i n d i , s i c o l m a l a cónfcc c o n t e s o ^sc^iàlìstico i n cwi si garantisce .n mErion Vittime
d i a b i s i o'o maltratlaitK-nii u n ,iscoli;o neusro c competente a Tmi g i o d i x i a r t ÌJÌ c i K r c a z a c o n t a l i premesse, le attività s i arucolarvo c o n ^ scgEsc:
a^ìxli2ioni protette p s l a racctìisa d e ! k s o r a i i m i e infcraiazìtMii icstìfiioniali CSITK
-
audt230ì!i p f ntene i n
d i wicJdcnfe ( T O l e w t o , a i sensi del l a legge n . 6 ^ ^ $ ;
mCóntn propelli 1x3 m i n o r i e a d u l t i c o n funzicnìc gcnitorsalì ^osservazione,
v ^ l y t i m o n c , irati a m e n t o e ve-
r n i e r i d i futt-.bilttà),
VÈlidazionc d i casi d i presunto abuso sessuale ( l a coé.!ddcttis \alidatJon>.
2.4
Strvii'io d i C o i r v u k « / a It^ale
t u m e r - i H i d o g i a d i l a v t w ^ ytdiz,«àta airì-Rlcm'O detta Casa d i ìiìììm n o n può p t ^ s r i n i t e : dalla p r i j s e n » d i m t
consulente k g u l c a U ' i m e i t w della stnjiiMra.s3essi. Q t i i j n d o s i I r r i t a n o m;d?rìittófr!en1i e -^hni-^i mi c:<mfr©nli dei.
rtìtnori» tale presenza d i v e n t a e s s e n z i a l e p e r sv&Ègerc l u l k k p r o c c d u i c nel i*K>ds più c o r r e l l o p e r i m m o r i oVrre c h e ma risp<:t!o d e l i a I c i j ^ t ' T r a i compiti» H consulente k ^ a k e cbanìatt? a Jbmire ri^sp^^ste i n m c f j t o
alTappìiCazirtnc d e l i e procedure nei C O S S ^ I I C K S Ì c a « i d i nhuitì c im!tràtlanìttit« tt^lVàv- a l Ct«£to
2.5
Numer© verde
11 ^ u n w r o verone- k m, « r v i ^ j o d i c«g«*ilenzì6 teieftH3ìC3 cfer o p w a
a i r i n f a t ó a . Risix^ndc a l n u m e r o ^-ciìdc M
c^oiìtie^ iì pffiJti^ltaimnt^i <i Tabutó
9 i 2 .^tìO ed -è ^n\m t«fti t g i w ì ifi a f a s i a d^ «tTicso,
Destinatari privslcgiatt d e l serviiùo son» i rniMH. ma s* nvol|p: anche a tutu c o l o r o cbc, vi'w'ctwio a c o n t a n o
c o ^ b a m b m i e d adokscciti*» possono trovarsi crwi ta difficoHà, i l E i n w e o sì d^ubbio d i ricooo^ccic segnali d i
u n possibile inalirartamcsito o abuso s i d a n n i i k i minore,
p m M a r c CI fiferiasìm a:
Baiiìblnt e a d o l e s c ^ t l i i « sitsiazioni d i p ^ o a l o snwscdiatò - ^ r la I w o tncolasi^ità:
P r i v a l i c i t i a d m t che
¥O^!IOE>O
scanalare i m raso di p^'e^^Mtila e m e r g e n ? j ì ;
Servìi'j e d I s t i t u z i o n i d e l t c i r i i o r i o cornvo|!e nella luleìa d i tembint e iid*s1escen!ì l o p e r a i a n ì;oc.^a!t c Siim t a n . ìr-vcjrnanii, r j ^ i c i d i base, ecc-)
^
t a o n s i 11
oR<;ANfy.ZATivi
K e l Ccnm» O p t r a t i scgiseptc i>crM>nale c o n ccmfraUo ci; l a v o r a C C K L per fé l a v o m M c i e i bvotmtóri deHc
cooperative deS sctto«e ^ o c a v s a n i t a n o assistenziaie-educiitivo ^
m s e n n i c m o l a v o r a t i v o ^y^ire
con y p a d e l l e
t i p o l o g i a d i conlnstto prevasto dàlia L e ^ e 142^3001. nspc«afid¥> t u t t a v i a i massi^nali p r e v i i ^ u dulia Tabella 4 :
n- I d » r e l i o T C dì mìtiutai'sei.poìisabtk delta s^cstione delle' nsor^e umane
ti: l p s i c o l o g a
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
28870
3l-)fJ-2n07- B ( ì L l J ; r r i N X ) r m ( iAIJ:!:)l-,IJ,ARt(;ì()Nlz(ALABR! \ l'an l e II - n, 2U
Sg^lSoTf ViAHickv
Sgl'uilì
AlU'gJtc.
t a s ^ i i t a n c socialcj'coordìnatncc
n- ? cduoatcm profetiìoftàli
Ti. 1 ausììiarta
ÌJA Comumtà d e v e p r e d i j ^ m : - e m j m l c i i c r e ^ttsvo u n " p r o ^ c U o " c o m e ni<ez/.o p e r assicurane ciie i l servizio
f o n u t o sia adeguato a iixWìsfafc \c e s i g e n t e d e i muiorì. lì p r c ^ e l i o . l a c u i a p p l i c a i i o n c c v^afu^;* ^ t t a
a i r é q u i p e m^dHdictpiinarc. d e v e conìprendcic i p u n t i oppres-'*oefencali:
a.
Ammissìmi:
l e rtchie&te d i a m m i s s i o n e i n ConiwnUà. che d o v r a n n o essere Iffi^is^Kin&abiìnrarte
da u n D r e r e l o 4t m Itibi^Alc
jxrr i MiiioroÈni che ne àispmtpi
ccs^daie
TaccogUeilza ( i r a a n c per ì
prcvisu
d i a i r a i t , '^CJ C.C.), dcvOTo essere v a l y l a t e tm g l i (vj>ec*itOFi d r t &crvi2.i icn-ìlpnalt che femi» m e a r K o if
m i n o r e e l ' e q u i p e d e l l a struttura 11 servi/.IÙ inVtante dovrà accompagnare b n e h i « « t a d i ariunissìone c o n
u n a relazione gggiorrjitag la scheda sanitaria e r c \ - e n l u a k v a l u t a z u m c pMC0ÌOg;ca.
b
Progemdì
inwrvettio
indìvìduxiUzzato (PJJ):
i l F*mgetto d i I n i c f v e n t o ì r ^ ^ v i d L i a l i z z a t o preii'cdc un m -
sienw: d i attività alt ineriti diverse aree: v i t a d i r e t a t o n e , f ^ n c c i p a z i o n e a t b gestione della comunità, a o i viià di svago e 80ciai3Ja53a2ionc» i n i c r v m t i tarapcuóci f i a b i U l i U v i » attività ^ i r w i t s m i l * . e e c . Per ognuno d i
cueste id^e dovranrvo essere defi^mli g l i afeie^llivi A bt^ve c n w d t o t e r m i n e ;
e.
la Comiinilà deve p t ^ i s p o r r e c mantem-re procedure dtK-iimentiiìc p e r
Doi-ummtaziofìe:
sotto
c o n t r o H o t dati e i doeurtientt, e ci»>c: Progetto del servizio, 0 % r t c t k personale d e i mtzum ( l > o c u « K n t a 2i<mc ainnuntsi:rativv>giud!i^iaria, l > t c y m e n t a ^ o n e s^ìnilana, D o c u n ^ t a j q o i i e scolas.nca. Osservazioni c
Relazi«iii educative, Progetto d i I n t e r v e n t o ìisdìvidualiy^^ic?, R c k z i o m Fsic^o-Soci;^!». V^lutmmt
l^co-
diagnostìche c NeHfOpsiehialnchc), O o o m ì o i l o P w ^ n a ^ n m i l i c o mìh S i c y r e ^ , Proecdsir^ r e l a l i v ^ a l S i stema d i Qualità
La C a m s m i i i deve diirtatsi, o l t r e che àci cfoeumcnli p r e v i s t i d a l l a mmmiim
vigenut, d i
r c g o l a i w n t i . c o n v e n z i o n i d i s t m r n c n l i d o e t t i n c n t a l i adeguati per g a r a n t i r e a l m e n o : la comunicazione fra
gii o p e r a t o r i ; i pa^'^aggi d i consegne; (a c o n s c r v a m i E K d f l l a m e m o r i a d e g l i a v ^ ' c n J J n c n I i ; l a d c K u m e n t a -
zjanc r k l l c r i u n i o n i d i à|Uipc. A l l a . a d d e t t a documentaziORc do%Tà cfi-vere g a r a n t i t o l'aceesfe, m qualsiasi n w m e n t o , aa Reterer^U i ^ g i o n a h trtó^cati n e l rÌ5.f"!e!!io d i quasito prcvtsiUs d a l l a n o m i a t i v ; i vigente m
maseri^ ét trana^ìììcnio d i d a t i |>erso!lsM.
d
Oànmimi:
k di3nis*.H>ni d e l iiumorr s o n s ^•aiutate e concmtlate fra i <<Tvm s(Ku\t
terrstortali chef hanno
m c a r i c o lì lìinuffe e ré<^uipc dcUa s t n i t l u r a , t|Mandt> rofeiìettìv*> d e i Progetto d i Intervento I n d i v i d u a l e è
staili r a g g i a m o , o q u a n d o ìa permanenza d e l mjrfcoic m striaHyra possa recare p r c g j u d u ' i o a! miiic«Te slesso
d a g l i ètri m m o r i p r c ^ n t r
]| C o l t r o SI allscm; ^ l l a t ^ r e » t i v a vigente^ i n m a l e r a a ed a qmnUy ptevasto d a l l e ì.irtce gutàà p « T e a m c d e l
m i R O r e i n caso d i abuso s e g u a l e ( 1 ^ C a r t a dì K o t o ) , d&ttc
LÌSMX
g u i d a deontologacbe pei l o p«k<^ogo f o r c n *
fC, d a l C o d i c e t . i v i l c . d a i Codice; d i Procedura C i v i l e , dal C o d i t i F c n a k e d a l Ci>dtee d i Procedura Penale.
La C o m m i i i h s predisposto e r i i e n de^-r.-.
con i c faì^glie, con s
SCIVIB
csEcnii e
>;•••. ; c u i ^1i iìpcratcri d c v o m > a t t i ^ ^ s i n«ì rap5>oiti tm ì m i n o r i f
i c%Atcghì. ìì codice d < » « t o l o g i c o è MUo fuotmHctìmda
tóli
$ìi o-
p c r a t o r i della s t m i m r a .
^
iu-:Qbisrns i RinTt;R.vLi
Il C c n i r o ha ic aG-dllcniUchc
dcUa casa d i c i v i l e a b i u x i o u c . ? ^ *i«atìto àMtea^e, i n v e c e . Io
$|KIZIO
Heulro i l
C e n t r o dss|M>ne dei s c g i ^ l ì iMrquisiu siiutJsirab
n. l si»ti!A adibitaall*si^oltò d e l m i n a r e ;
n
[ stanza d i osàcrvs^!or,e aitiguia alla p r ^ c d e n l c ;
n . ! stanca d i accoglioì?^;
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
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III Commissione
31
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Legge 15 tcbbriiko 1996, n. 6 6 - N o r m e contna !u violenza sessuale;
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
Codice Civile
Libro Primo
Delle persone e della famiglia
Titolo XI
Dell'affiliazione e dell'affidamento
Art. 403.
Intervento della pubblica autorità a favore dei minori.
Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o
pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di
provvedere, all'educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione
dell'infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla
sua protezione.
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III Commissione
Protocollo d'intesa tra
il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria
Catanzaro, 26 giugno 2003
Articolo 1
Articolo 2 Assistenza Sanitaria e Salute in Carcere
Articolo 2 a
Articolo 3 Interventi Trattamentali
Articolo 3 a
Articolo 3 b
Articolo 3 c
Articolo 3 d
Articolo 3 e
Articolo 4
Articolo 4 a
Articolo 4.b Sex-offenders
Articolo 4 d
Articolo 6
Articolo 7
Articolo 8
Articolo 9
Articolo 10
Articolo 11
Articolo 12
Articolo 13
Il Presidente della Regione e il Ministro della Giustizia
Premesso:
che la collaborazione tra il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria consente la
realizzazione di programmi d'intervento congiunto in ambito regionale, che tengano conto
delle caratteristiche della realtà locale, in particolare delle esigenze delle comunità nelle
quali insistono gli Istituti di pena e gli altri Servizi del Ministero della Giustizia, Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, nel comune obiettivo del
recupero delle persone in esecuzione di pena considerate nella loro unitarietà e della
prevenzione e contenimento del fenomeno criminalità;
che le collaborazioni già in essere tra gli organi periferici del Ministero della Giustizia e la
Regione Calabria possono estendersi, consentendo idonee interazioni su tutte quelle materie
in ordine alle quali, sia per ruolo che per competenza, vi sia responsabilità da parte delle due
Amministrazioni, integrandosi su di un piano di pari dignità, nel rispetto delle reciproche
finalità istituzionali e con particolare riferimento agli strumenti operativi e partecipativi che
rendano possibile l'attuazione e la verifica in maniera puntuale, decentrata e periodica dei
vari aspetti contenuti nel presente protocollo;
che la L. 354/1975, e il DPR 230/2000 recante "norme sull'ordinamento penitenziario e
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Consiglio regionale della Calabria
III Commissione
sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà” e successive modificazioni ed
integrazioni, i D.P.R. 447/88 e 448/88 e successive modificazioni e integrazioni disposizioni
sul processo penale a carico di imputati minorenni, il D. Lgs 272/89 norme di attuazione di
coordinamento e transitorie del DPR 448/88, nonché la L. 66/96 e la L. 269/98, il D.P.R.
616/1977, il D. Lgs. 112/1998 e successive modificazioni ed integrazioni che disciplinano il
trasferimento e le deleghe alle Regioni delle funzioni amministrative dello Stato, il D. Lgs
267/2000 sulle autonomie locali, la legge 59/1997, individuano, nel rispetto delle diverse
competenze e della normativa nazionale e regionale di riferimento, i settori di intervento
congiunto sui quali il Ministero della Giustizia e la Regione devono collaborare per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal legislatore, secondo anche le indicazioni della
legge 328/00 sul sistema integrato di interventi e servizi sociali, la L. 285/97 recante
disposizioni per la promozione di diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e la L.
451/97 relativa all'istituzione della Conferenza Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza e
l'Osservatorio Nazionale sull'Infanzia e l'Adolescenza. Tale collaborazione corrisponde inoltre
al nuovo ruolo attribuito alle Regioni dalle recenti innovazioni legislative legge costituzionale
n. 3 del 18.1.01, nel rispetto dei basilari principi (sanciti in via principale dalla L. 59/1997)
della sussidiarietà e della leale cooperazione tra Stato e Regioni, nell'ambito di un sistema
basato sulla integrazione delle relazioni e delle competenze tra Stato e Enti Locali, finalizzato
a migliorare il funzionamento dell'attività giudiziaria e della esecuzione delle pene;
che il D. Lgs. 112/98 delega alle Regioni la programmazione dell'offerta formativa integrata
tra istruzione e formazione professionale e che quindi è necessario realizzare in modo
congiunto Stato – Regioni la pianificazione e la programmazione dell'offerta formativa
integrata rivolta alle persone adulte e minori sottoposte ai provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, secondo gli orientamenti espressi dall'Accordo sottoscritto il 2 marzo 2000 dalla
Conferenza unificata Stato-Regioni (ex- art. 18 del D.Lgs. n.281/97) su “La riorganizzazione
e il potenziamento dell'educazione permanente degli adulti” e in applicazione della Direttiva
per il Sistema di Istruzione, approvata in sede di conferenza unificata in data 6 febbraio
2001;
che gli interventi rivolti alle persone che entrano nel circuito penale sono da intendersi
attuativi dei principi sanciti dall'art. 27 della Costituzione, secondo cui “le pene non possono
consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del
condannato” e che rieducare il condannato significa aiutarlo a reinserirsi positivamente nella
società, come peraltro ribadito dagli artt. 81 e seguenti delle Regole minime dell'ONU del
1955 e del Consiglio d'Europa del 1973, nonché dalla Raccomandazione R .(87) del Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 1987 (artt. 26, 32, 48, 65, 70, 88, 89),
delle Regole minime per l'Amministrazione della Giustizia Minorile dell'ONU del 1985, della
Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo L. 176/91;
che al fine di garantire e rendere esigibili, durante tutto il percorso penale i diritti sociali
delle persone sottoposte a procedimenti giudiziari, occorre favorire politiche unitarie e
coordinate, che pongano in essere strategie globali di promozione degli stessi, attraverso
interventi e servizi specifici e differenziati, così come previsto dalla L. 328/00 e dal
redigendo Piano Sociale Regionale per le varie fasce di utenza (minori, giovani, adulti,
uomini, donne);
che le parti intendono imprimere un adeguato sviluppo alle complessive relazioni oggi
esistenti nei rapporti Stato-Regioni, in ordine alla migliore predisposizione delle condizioni
strutturali ed organizzative per la gestione delle risorse umane e finanziarie, in relazione ai
bisogni della popolazione in esecuzione penale, in attuazione di quanto previsto dall'art. 19
L. 328/00.
Ritenuto:
che, per la realizzazione di detti programmi, deve essere assicurata la più ampia
collaborazione tra le singole Direzioni degli Istituti per adulti e per minorenni, dei Centri di
Servizio Sociale per adulti e degli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni, dei Centri di Prima
Accoglienza, delle Comunità Ministeriali e dei Centri Diurni, degli Enti Locali, delle Aziende
Sanitarie Locali del territorio, nel rispetto delle reciproche competenze, attraverso la
sottoscrizione di accordi convenzionali che contengano tutti gli elementi di conoscenza
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III Commissione
necessaria per la formulazione dei programmi di intervento e dei progetti
educativi/riabilitativi, individuando modalità di attuazione e oneri a carico delle parti;
che le parti condividono l'assunto secondo il quale si debba attuare quella aspirazione
politica e amministrativa che vuole superare la separazione tra il sistema della Giustizia e il
sistema territoriale, per cui appare opportuno definire ambiti di collaborazione
interistituzionale entro i quali agire;
che le parti stesse prendono atto altresì che il clima e la qualità delle relazioni sociali e
istituzionali instauratesi tra l'Amministrazione della Giustizia e la Regione Calabria si
debbano poter riconoscere nella presente intesa in quanto utile testo di riferimento al
servizio dei cittadini della Regione. Ciò nell'ottica che il contesto penale contempla finalità,
esigenze, interessi legittimi, vincoli in ragione dei quali il confronto con il tessuto sociale
afferente e il coinvolgimento delle risorse ambientali sono strategici ai fini del
raggiungimento degli obiettivi della presente intesa;
Considerato:
che le prerogative sociali, economiche e amministrative del territorio regionale possono
incidere in maniera determinante sulla qualità delle garanzie del contratto sociale e sulla
conseguente qualità dei servizi resi al cittadino, sia esso libero che sottoposto a vincoli
penali, nella fase in cui si intende determinare e quindi concordare adeguati orientamenti
per la migliore pianificazione degli interventi;
Le parti si impegnano:
A disegnare e a realizzare progetti di interventi congiunti relativi al circuito penale sul piano:
1. della comunicazione e degli strumenti informatici e telematici;
2. della tutela della salute dei cittadini in esecuzione penale secondo i principi di cui agli artt. 1
e 2 del decreto legislativo 22 giugno 1999 n. 230 ,così come modificato dal D.Lgs. 433/00, in
attuazione dell'art. 5 della legge 419/1998 e secondo quanto è indicato dal Progetto obiettivo
di cui all'art. 5 dello stesso decreto legislativo ed approvato con Decreto del Ministro della
Sanità del 21 aprile 2000;
2.a) della cura e riabilitazione dei soggetti sottoposti a misure penali che abbiano fatto uso non
terapeutico di sostanze stupefacenti e psicotrope; dei soggetti alcooldipendenti o affetti da
forme morbose diffuse (AIDS, ecc) e dei soggetti con disagio psichico;
3. dell'organizzazione, all'interno delle strutture penitenziarie per adulti e per minorenni, anche
con il coinvolgimento delle associazioni di volontariato e del privato sociale (da qui in poi Terzo
Settore), di interventi volti al trattamento delle persone ristrette ed i cui contenuti sono
individuati dall'ordinamento penitenziario;
4. d'interventi specifici: stranieri, autori di reati sessuali, donne;
5. della educazione alla legalità, della prevenzione della criminalità minorile e del trattamento
dei minorenni sottoposti a misure penali con il coinvolgimento del terzo settore;
6. dell'esecuzione penale esterna;
7. dei rapporti con la comunità esterna e della integrazione dei servizi territoriali con i servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile, in raccordo con le forze del
volontariato e del Terzo Settore, per gli interventi nei confronti dei soggetti in esecuzione
penale interna ed esterna, dei dimessi dal carcere, delle famiglie dei detenuti e degli ex
detenuti;
8. dell'edilizia penitenziaria;
9. della promozione di modalità diverse di composizione del conflitto autonome rispetto al
processo penale, di riparazione delle conseguenze del reato, di assistenza alle vittime del
delitto, di mediazione penale;
10. della formazione congiunta degli operatori dell'Amministrazione della Giustizia per adulti e
per minori, degli operatori degli enti locali e delle organizzazioni di volontariato e del Terzo
Settore in tutti gli ambiti di collaborazione;
11. della promozione del benessere del personale dell'Amministrazione della Giustizia per
adulti e per minori, in tutti gli ambiti in cui si esprime la professionalità e la vita di relazione;
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III Commissione
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria
Convengono su quanto segue:
Articolo 1
Comunicazione e strumenti informatici e telematici
Le parti concordano sulla importanza della comunicazione e sullo scambio di conoscenze per la
migliore realizzazione degli impegni assunti con il presente Protocollo.
A tale fine esse si impegnano a sostenere lo sviluppo dei mezzi informatici e telematici.
La Regione Calabria fornirà ai Servizi dell'Amministrazione della Giustizia, sulla propria rete i
servizi di connettività e di interoperabilità, qualora necessari, alle interazioni con il dominio
giustizia nell'ambito della RUPA e nell'ottica della rete nazionale.
Articolo 2
Assistenza Sanitaria e Salute in Carcere
La salute – intesa come benessere psico-fisico – è strettamente legata alla qualità delle
condizioni di vita quotidiana all'interno degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dei
Centri di Prima Accoglienza e delle Comunità Ministeriali e all'assistenza sanitaria ivi prestata.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria orientano i propri interventi nel rispetto delle
indicazioni contenute nel decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230 avente per oggetto
“riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30.11.98 n. 419” e degli
ulteriori successivi atti normativi (D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230, D. Lgs. 22.12.2000 n. 433),
in relazione ai quali sono transitate a far data 1.1.2000 dai Dipartimenti dell'Amministrazione
Penitenziaria e della Giustizia Minorile al Servizio Sanitario Nazionale le funzioni relative alla
tossicodipendenza ed alla prevenzione ed è stata riconosciuta ai detenuti ed agli internati adulti
e minorenni la persistenza dell'iscrizione al S.S.N. per ogni forma di assistenza e l'esenzione
dalla compartecipazione alla spesa sanitaria.
Fino a quando non verrà data definitiva chiarezza normativa in merito all'attuazione del D.Lgs
230/99, nell'ottica attuale di un'assistenza sanitaria integrata con regime di tipo misto fra le
due amministrazioni, la Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia si impegnano a
garantire la più ampia collaborazione reciproca, nel rispetto delle proprie competenze, al fine
sia di governare la delicata fase di avvio del trasferimento delle segnalate funzioni senza
arrecare pregiudizio alcuno ai soggetti detenuti ed internati adulti e minorenni, nel favorire
ogni altro utile meccanismo di assistenza sanitaria del S.S.N. agli stessi soggetti.
A tale scopo, stante il numero e la importanza degli Istituti Penitenziari per adulti e per
minorenni della Regione, nonché l'afferenza di popolazione detenuta tossicodipendente, le parti
si impegnano a costituire una commissione mista per affrontare le tematiche della prevenzione
e della tossicodipendenza, nonché per esaminare congiuntamente ulteriori problematiche
relative all'assistenza sanitaria ai detenuti.
Inoltre la Regione Calabria interverrà affinché le ASL e le Aziende Ospedaliere Regionali:
1. verifichino, nell'ambito delle attività di prevenzione, lo stato igienico sanitario degli Istituti
Penitenziari, compresi gli uffici e gli alloggiamenti del personale penitenziario;
2. controllino le condizioni igieniche degli ambienti detentivi;
3. assicurino l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive e l'educazione
alla salute;
4. garantiscano negli istituti penitenziari gli interventi in urgenza tramite i D.E.A. e le altre
strutture all'uopo deputate soprattutto nelle fasce orarie non coperte dai Medici
dell'Amministrazione Penitenziaria;
5. intervengano ai sensi della normativa citata nella dispensazione alla popolazione detenuta
dei farmaci in fascia A ed in fascia H, nonché degli accertamenti specialistici ambulatoriali e dei
ricoveri ospedalieri sia in regime ordinario che di day hospital e day surgery:
6. agevolino l'attività professionale a convenzione con l'Amministrazione Penitenziaria dei
propri dipendenti, medici, infermieri e tecnici sanitari, nel rispetto della vigente normativa
sull'attività libero professionale dei dipendenti dal servizio sanitario nazionale, comunque
secondo le previsioni della L. 740/70.
7. assicurino l'accesso dei detenuti alle prestazioni ospedaliere ampliando la disponibilità di
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posti letto riservati ai detenuti ex art. 7 D.L. 14 giugno 1993 n. 187 L. 296/93, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza, al fine di garantire la riduzione al minimo dell'attesa e della durata
dei ricoveri all'esterno, nonchè i tempi di accesso ai servizi sanitari esterni;
8. sottoscrivono apposite convenzioni con il Centro per la Giustizia Minorile al fine di includere
le direttive di cui sopra anche a favore dei minori ristretti nei Centri di Prima Accoglienza e
nelle Comunità Ministeriali.
Il Ministero della Giustizia si impegna affinché:
1. l'attività sanitaria propria dell'Amministrazione e quella specialistica attivata negli Istituti
Penitenziari per adulti e per minorenni della Regione si uniformino nelle metodologie operative
e nei protocolli diagnostici e terapeutici alla normativa nazionale e regionale orientandosi
anch'essa ad individuare sistemi in grado di assicurare Livelli Essenziali di Assistenza (L.E.A. –
DPCM 29.11.2001) in particolare per quanto riguarda la gestione sanitaria ed il trattamento
medico delle patologie acute e croniche di più frequente riscontro in ambiente penitenziario;
2. le modalità prescrittive e di utilizzo dei farmaci dispensati ai detenuti negli Istituti
Penitenziari per adulti e per minorenni, siano rigorosamente aderenti alla vigente normativa
del SSN;
3. sia applicata all'interno degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni la normativa
regionale in materia sanitaria, in quanto concretamente applicabile e coerentemente con le
disposizioni adottate sull'argomento dall'Amministrazione Penitenziaria.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di
competenza, si impegnano a:
a. realizzare un'attenta ed efficace educazione sanitaria rivolta anche agli operatori penitenziari
per adulti e per minori nonché nei confronti degli operatori dei Centri di Prima Accoglienza e
delle Comunità Ministeriali;
b. potenziare i meccanismi di rilevamento delle patologie infettive come catalogate con D.M.
Sanità 15.12.1990 approntando intese ed accordi tra il Servizio Sanitario Regionale e gli Istituti
Penitenziari per adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza e le Comunità Ministeriali,
per il tempestivo rilevamento e trasmissione dei dati sui soggetti interessati da patologie;
c. organizzare strategie per il rilevamento di situazioni di disagio mentale, preesistenti o
sopravvenute, al fine di consentire una risposta sanitaria pronta ed efficace, anche
programmandone la continuità dopo la dimissione dagli Istituti Penitenziari per adulti e per
minorenni, dagli O.P.G., dai Centri di Prima Accoglienza e dalle Comunità Ministeriali e a
predisporre uno schema tipo di convenzione tra i Servizi dell'Amministrazione della Giustizia e i
DSM, che tenga anche conto di quelli già esistenti;
d. riservare particolare attenzione ai problemi psicologici e psicopatologici dei soggetti in
esecuzione penale, in vista di interventi mirati che, tenendo conto delle priorità ed urgenze,
coinvolgano segnatamente il contesto familiare, il gruppo di appartenenza, il contesto sociale
di provenienza; consentano inoltre la registrazione dell'evoluzione dei processi allo scopo di un
tempestivo adeguamento degli interventi.
Articolo 2 a
Trattamento tossico e alcool dipendenti
La Regione Calabria, premesso il passaggio funzionale delle competenze in merito al
trattamento della tossico ed alcooldipendenza dal Ministero della Giustizia ai propri
Dipartimenti ASL delle Dipendenze, come da D. Lgs. 230/99, preso atto dell'ormai prossimo
trasferimento delle risorse finanziarie, a partire dal 1 luglio 2003, dal Ministero della Giustizia
al Ministero della Salute per le spese relative alle convenzioni con il personale sanitario:
medici, infermieri, psicologi, attualmente operanti a convenzione con l'Amministrazione
Penitenziaria negli Istituti della Regione, quale “Presidio per detenuti tossicodipendenti”, si
impegna a predisporre tutti gli atti necessari per completare l'effettivo transito di detto
personale alle ASL territorialmente competenti.
La Regione Calabria si impegna ad emanare le più opportune disposizioni alle Asl, affinché
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queste, nei programmi di assistenza sanitaria, riabilitazione e reinserimento sociale, previsti
per i tossicodipendenti e alcool-dipendenti inseriscano a pieno titolo i soggetti predetti presenti
negli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, nei Centri di Prima Accoglienza e nelle
Comunità Ministeriali, compresi i soggetti affetti da A.I.D.S e H.I.V, detenuti o sottoposti a
misure alternative e limitative della libertà personale, o altre misure previste dal Codice di
Procedura Penale a carico di imputati minorenni.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia concordano di definire protocolli operativi
unici per tutta la Regione, circa le modalità di collaborazione tra gli Istituti Penitenziari per
adulti e per minorenni, i Centri di Prima Accoglienza, gli Uffici di Servizio Sociale per Minorenni,
le Comunità Ministeriali, i CSSA ed gli Enti Ausiliari ed i competenti SERT.
Tramite tali protocolli operativi saranno assicurati per i soggetti tossicodipendenti ed alcooldipendenti, sottoposti a custodia cautelare e in esecuzione di pena detentiva e fermo e/o
arresto in CPA, interventi terapeutici tempestivi, subito dopo l'ingresso nella struttura,
compatibilmente con le esigenze cautelari.
Nel corso della presa in carico verrà effettuata la diagnosi multidisciplinare dei bisogni, in
particolare per quanto riguarda i trattamenti farmacologici anche di mantenimento, in relazione
alla predisposizione di un programma terapeutico che assicuri la continuità terapeutica nel caso
in cui il detenuto proveniente dalla libertà fosse già in programma terapeutico e prosegua
comunque dopo l'uscita dal carcere e dal CPA.
A tal fine i SERT competenti per istituti per adulti e per minorenni, e per i CPA, si
coordineranno con quelli competenti per residenza, per assicurare una continuità di
trattamento terapeutico.
Gli organici dei SERT dovranno prevedere differenti professionalità per svolgere interventi
adeguati secondo l'età, l'area di provenienza e le specifiche condizioni soggettive.
La Regione Calabria si impegna altresì a predisporre programmi che garantiscano la salute dei
tossico- alcool dipendenti e contemperino strategie più strettamente terapeutiche con quelle
preventive e di riduzione del danno, anche in collegamento con le comunità terapeutiche locali.
La Regione Calabria si impegna, come già avviene per i soggetti adulti sottoposti a
provvedimenti penali, a farsi carico delle spese di mantenimento dei minori inseriti dal Centro
per la Giustizia Minorile nelle Comunità Terapeutiche locali, su disposizione dell'Autorità
Giudiziaria Minorile ai sensi del decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri del 14.02.2002.
Le Direzioni degli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni, dei CPA e delle Comunità
Ministeriali e convenzionate da parte loro si impegnano ad assicurare adeguati spazi
strutturali,temporali e funzionali per lo svolgimento delle attività dei Sert.
Le parti concordano infine sulla necessità di attivare nella Regione Istituti o sezioni d'Istituti a
custodia attenuata, previa verifica della loro fattibilità.
Articolo 3
Interventi Trattamentali
Il sostegno degli interessi umani, culturali, professionali, l'azione rieducativa, i progetti
educativi/riabilitativi e il rispetto della dignità delle persone sottoposte a misure limitative della
libertà personale negli Istituti Penitenziari, nei servizi della Giustizia minorile, o in misura
penali alternative a quelle detentive sul territorio della Calabria, rientra nelle competenze
istituzionali dei Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia minorile e
comporta il coinvolgimento, in termini coordinati e integrati, delle competenze e delle relative
funzioni della Regione e degli Enti Locali, nonché della loro congiunta eventuale presa in carico.
Per il perseguimento degli obiettivi posti a fondamento del trattamento penale, la Regione
Calabria, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali si impegna a far confluire le risorse
previste dalle vigenti leggi in materia al complesso delle azioni prioritarie previste nel presente
accordo.
Gli interventi ad integrazione e supporto del trattamento dei soggetti sottoposti a
provvedimenti e/o misure penali resi dai presidi, dai servizi e dalla comunità locale gravano
finanziariamente sul bilancio degli Enti locali coinvolti, integrato da cofinanziamento regionale e
statale.
L'istruzione, la formazione professionale e il lavoro sono tra gli strumenti principali del
trattamento, sia per il valore intrinseco di diritto-dovere in essi contenuto, sia come mezzo di
espressione e realizzazione delle singole capacità e potenzialità.
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Articolo 3 a
Istruzione
La Regione Calabria, nell'ambito delle competenze proprie e delegate dallo Stato, riconosce
all'istruzione di ogni ordine e grado tutte le priorità e potenzialità di intervento sul campo
formale (istruzione e formazione professionale) e dell'istruzione non formale (percorsi di
educazione multi-culturale, culturale, sanitaria, fisica), nel rispetto del diritto all'educazione ed
all'istruzione per l'intero arco della vita.
La Regione, nell'esercizio delle sue funzioni di programmazione e di indirizzo nelle politiche rieducative e formative regionali, in raccordo con le Province, i Comuni e il Sistema delle
Autonomie Scolastiche si impegna a:
1. promuovere e sostenere la costituzione di Comitati locali per l'Educazione dei minori e degli
adulti finalizzati a realizzare la programmazione locale degli interventi di educazione formale e
non formale, richiesti dal territorio, concertati con tutti gli agenti formativi, ivi compresi i Centri
territoriali Permanenti;
2. agevolare l'istituzione di corsi scolastici di ogni ordine e grado all'interno delle strutture
penitenziarie per adulti e per minorenni presenti sul territorio regionale, nonché l'istituzione di
corsi integrati di istruzione e formazione professionale, strutturati su base modulare e mirati ai
bisogni del singolo utente, in accordo con le direttive europee sull'apprendimento permanente;
3. stimolare, nell'ambito delle attività dei CTP, la realizzazione di progetti formativi, educativi e
culturali, destinati ai minori dell'area penale esterna;
4. monitorare l'attività svolta nei singoli Istituti Penitenziari per adulti e per minorenni della
Calabria da parte dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età
adulta, di cui alla O.M. (Pubblica Istruzione) n. 455/97, competenti per territorio;
5. sostenere ed ampliare l'offerta formativa dei CTP, anche mediante il ricorso a finanziamenti
Comunitari, in particolare per quanto concerne le competenze trasversali, relazionali,
comunicative e le competenze di base quali l'alfabetizzazione linguistica (italiano come seconda
lingua per immigrati e altre lingue comunitarie) e l'alfabetizzazione informatica, riconosciute
come competenze chiave per il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza;
6. promuovere in collaborazione con le agenzie educative e formative accreditate e con il
Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria e con il Centro per la Giustizia
Minorile, la formazione di formatori, tramite corsi di formazione congiunta per operatori delle
diverse realtà istituzionali;
7. realizzare conferenze di servizio annuali che, sulla base delle verifiche del lavoro svolto,
indichino le linee progettuali ed operative per le attività future, nonché le priorità di eccellenza
e di qualità formativa attribuite ai percorsi integrati di istruzione e formazione;
8. favorire la stipula di protocolli e convenzioni fra il Provveditorato Regionale
dell'Amministrazione Penitenziaria ed il Centro di Giustizia Minorile, le Direzioni di Istituti per
adulti e per minorenni, i Centri di Servizio Sociale per adulti e gli Uffici di Servizio Sociale per
Minorenni, da un lato, ed i Centri Territoriali, le autorità scolastiche regionali, dall'altro, per
garantire la realizzazione dei programmi annuali e pluriennali delle attività didattiche, di cui al
comma 6 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, la loro continuità nel tempo e per quanto possibile ,la
riconferma, a richiesta dei docenti impegnati nei corsi a garanzia della specificità professionale
esercitata;
9. sostenere progetti che prevedano la compresenza di mediatori culturali opportunamente
formati, sotto la responsabilità didattica del personale scolastico, nei corsi e/o nei percorsi
modulari scolastici in cui siano presenti corsisti stranieri;
10. incentivare la realizzazione di progetti volti a stimolare la comunicazione e la produzione
culturale ed artistica delle persone detenute in garanzia del rispetto delle potenzialità
dell'individuo e del suo diritto all'espressione;
11. definire le risorse economiche a copertura dei costi relativi al materiale di cancelleria di
facile consumo utilizzato dai corsisti, nonché l'adozione di libri di testo o di sussidi didattici
sostitutivi, in particolare quelli multimediali attivabili per la FAD e l'auto-formazione assistita.
Il Ministero della Giustizia si impegna a:
a. comunicare alla Regione, per il tramite del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione
Penitenziaria e del Centro per la Giustizia Minorile i risultati della concertazione di cui al comma
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2 dell'art. 41 del D.P.R. 230/00, in merito alla dislocazione ed al tipo di corsi di scuola
dell'obbligo e percorsi modulari personalizzati, istituiti territorialmente negli Istituti di pena per
adulti e per minorenni, anche in considerazione dell'innalzamento dell'obbligo scolastico a 18
anni, nonché per consentire l'assolvimento dell'obbligo formativo per i soggetti di età compresa
tra i 15/18 anni; comunica altresì la dislocazione dei corsi di scuola media secondaria superiore
di cui al comma 1 dell'art. 43 del D.P.R. 230/00;
b. ad adeguare, alle esigenze didattiche, le strutture, i locali, le attrezzature e gli arredi dei
singoli Istituti per adulti e per minorenni;
c. ad attuare nei predetti Istituti un'ottimizzazione organizzativa interna che eviti la
sovrapposizione oraria fra lo svolgimento di attività lavorativa e la frequenza a corsi scolastici e
professionali, così come indicato dagli articoli 41 comma 4, 42 comma 4 e 45 comma 5 del
D.P.R. 230/00;
d. ad individuare uno o più Istituti in ambito regionale da strutturare con funzione di poli
didattici e universitari.
Articolo 3 b
Formazione Professionale e Lavoro
Gli interventi relativi alla formazione professionale ed al lavoro coinvolgono in eguale misura
sia i Dipartimenti dell'Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile che gli Enti
Locali, le parti orientano i propri servizi e le proprie risorse nel quadro di una collaborazione
intersettoriale e interistituzionale, così come definita dalla normativa vigente.
All'interno di tale collaborazione particolare rilievo assume l'attivazione ed il funzionamento
della Commissione Regionale per il Lavoro Penitenziario di cui all'art. 25 bis della L. 354/75,
introdotto dalla L. 296/93.
Relativamente alle attività di formazione professionale, la Regione Calabria, per il tramite delle
Province, ai sensi della LR. 5 del 2001, si impegna ad assicurare uno stretto raccordo tra i
percorsi di formazione professionale, promossi a favore dei detenuti adulti e minorenni, degli
ammessi a misure alternative e/o provvedimenti diversi da quelli detentivi e delle persone
dimesse, e le reali esigenze occupazionali del mercato del lavoro regionale.
A tal fine, la Regione Calabria si impegna a mettere a disposizione i dati qualitativi e
quantitativi relativi alla domanda di professionalità espressa dalle realtà produttive presenti sul
territorio regionale, attraverso il collegamento tra gli organi competenti, pubblici e privati,
presenti nella Regione.
In particolare le parti si impegnano a:
1. attivare un servizio permanente di orientamento, consulenza e motivazione al lavoro a
favore dei detenuti adulti e minorenni, degli ammessi a misure alternative e/o a provvedimenti
diversi da quelli della restrizione in carcere e delle persone dimesse, mediante l'apertura di
"Sportelli Lavoro" gestiti anche in collaborazione con Enti Locali, Patronati e privato sociale, o
mediante la facilitazione all'accesso a servizi analoghi presenti sul territorio, nell'ottica di
quanto proposto nell'ambito del Progetto 'Polaris' del Ministero della Giustizia, per informare i
soggetti sottoposti a misura penale (attraverso gli "Sportelli Lavoro"), le imprese e la
cooperazione sociale su opportunità, servizi e agevolazioni per l'inserimento lavorativo e la
nascita di attività imprenditoriali;
2. promuovere e sostenere le iniziative di formazione professionale che presentano una forte
connessione con la domanda, al fine di assicurare al detenuto adulto e minorenne, al soggetto
sottoposto a misura penale e/o a provvedimenti diversi da quelli detentivi, e alla persona
dimessa una reale opportunità di inserimento lavorativo;
3. favorire la partecipazione di detenuti adulti e minorenni ammessi al lavoro all' esterno ex
art. 21 legge 354/75, a misure alternative e/o diverse da quella della restrizione in carcere o di
persone dimesse a corsi professionali esterni, anche non espressamente indirizzati ad
appartenenti a fasce sociali deboli.
4. garantire un servizio permanente di tutoring a favore degli ammessi al lavoro all'esterno,
alle misure alternative e/o diverse da quella della restrizione in carcere e alle persone dimesse.
Per la realizzazione di questo servizio le parti promuovono e realizzano di concerto un percorso
di formazione, con attestato finale rilasciato dalla Regione Calabria, per operatori esterni,
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soprattutto dipendenti o soci di cooperative sociali e volontari, che, in stretta collaborazione
con le direzioni dei servizi penitenziari per adulti e minori, supportino concretamente le
persone in fase di trattamento e/o reinserimento.
5. coordinare ed incrementare le forme di incentivazione (borse lavoro, tirocini, abbattimento
degli oneri previdenziali) a favore delle imprese che assumono detenuti adulti e minorenni
ammessi al lavoro all'esterno, a misure alternative e/o provvedimenti diversi da quelli della
restrizione in carcere e persone dimesse;
6. monitorare l'attuazione a livello regionale della legge 22 giugno 2000, n° 193,
promuovendone la diffusione, la conoscenza e l'applicazione presso aziende pubbliche, private
e cooperative sociali;
7. promuovere e sostenere specifici progetti, anche sperimentali, finalizzati all'apertura di
lavorazioni interne agli istituti per adulti e per minorenni.
8. promuovere e sostenere progetti specifici, anche sperimentali, nell'ambito del POR Calabria
– Misura 3.4 per l'avviamento al lavoro di adulti e minorenni sottoposti a misure penali e
nell'ambito di altre misure del POR che si rendano accessibili.
In particolare le Parti promuoveranno e sosterranno progetti pilota per realizzazione di
lavorazioni industriali, colonie agricole, laboratori artigianali e di tutte quelle altre iniziative che
possono essere utili alla migliore occupazione lavorativa della popolazione detenuta e dei
soggetti sottoposti a misure penali diverse da quelle detentive.
Al fine di incentivare i progetti di formazione al lavoro e di occupazione, l'Amministrazione
Regionale facilita le modalità di accesso ai finanziamenti Comunitari, assicurandone adeguata
informazione presso gli operatori pubblici e privati interessati.
L'Ente Regione si impegna a produrre una normativa per favorire l'inserimento dei condannati
adulti e minorenni destinando specifiche risorse finanziarie, nonché a riservare e assegnare
una quota parte delle proprie commesse alle iniziative produttive, intra ed extramurarie,
gestite dalle imprese, dalla cooperazione sociale e dai consorzi che coinvolgono, in tutto o in
parte, detenuti, soggetti ammessi a misure alternative e/o provvedimenti e misure diverse da
quella restrittive e persone dimesse, anche a ciò indirizzando gli Enti locali.
Il Ministero della Giustizia assicurerà, inoltre:
1. gli ambienti idonei per l'attività di formazione professionale e di lavoro in ambito
intramurario;
2. l'accesso degli operatori territoriali preposti all'orientamento, al tutoring, alla formazione
professionale, alle attività produttive;
3. la stabilità per quanto possibile della popolazione penitenziaria adulta e minorenne
impegnata in corsi di istruzione e di formazione professionale, così come previsto dai comma 4
degli artt. 41 e 42 del D.P.R. 230/00.
Articolo 3 c
Religione
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria tutelano il diritto alla libertà di espressione
religiosa, spirituale e morale dei detenuti presenti negli Istituti penitenziari per adulti e per
minorenni, nei CPA e nelle Comunità Ministeriali, anche mediante:
a. la facilitazione all'ingresso nelle strutture di ministri di culto per l'istruzione o le celebrazioni
di riti per detenuti e soggetti appartenenti a confessioni religiose anche diverse dalla cattolica
che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. n. 230/00;
b. la facilitazione della professione religiosa diversa da quella cattolica, anche relativamente a
cibo e preghiera.
c. l'organizzazione e la promozione di riunioni, funzioni ed incontri, anche di tipo divulgativo e
culturale, a carattere interreligioso;
d. la disponibilità di libri e pubblicazioni a carattere religioso e di traduzioni in varie lingue dei
testi sacri delle principali confessioni religiose.
Articolo 3 d
Attività culturali, ricreative e sportive
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III Commissione
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria promuovono, all'interno delle strutture,
opportune iniziative culturali, ricreative e sportive, sia nell'ambito del trattamento
personalizzato di cui all'articolo 1 della L. 354/75 e per quanto previsto dal D.P.R. 448/88, che
nell'ambito di un possibile trattamento comune in relazione a bisogni specifici collettivi di
determinate fasce di soggetti, così come previsto dall' art. 14 della stessa legge, creando così
le condizioni che consentano la partecipazione degli Enti locali e il coinvolgimento degli
organismi pubblici e privati e del Terzo Settore all'interno degli II.PP. per adulti e per minori,
degli altri Servizi della Giustizia Minorile.
Per tali iniziative saranno inoltre favoriti il coinvolgimento diretto degli stessi interessati, sia
nella fase programmatoria che gestionale, e, in quanto possibile, la partecipazione congiunta
dei soggetti su progetti specifici di intervento.
La Regione Calabria, nell'ambito della definizione del Piano Regionale per le attività culturali, di
cui alla L.R. 16/85, promuoverà e sosterrà progetti predisposti da Enti locali o da soggetti
pubblici e privati che abbiano le finalità di favorire la fruizione e la produzione culturale da
parte dei soggetti adulti e minori ristretti negli Istituti Penali o nelle altre strutture della
Giustizia Minorile, come pure inserirà le strutture penali tra i soggetti del territorio cui
destinare le iniziative culturali annuali (stagioni teatrali, cine o video-forum, promozione lettura
del libro,conferenze, concerti e spettacoli, biblioteche pubbliche e private, altro).
Articolo 3 e
Rapporti con la famiglia
Migliorare ed agevolare i rapporti con i familiari rientra tra i compiti previsti dall'Ordinamento
Penitenziario ad integrazione degli interventi trattamentali. A tal fine l'Amministrazione della
Giustizia, per quanto possibile e sempre che non sussistano indicazioni contrarie di tipo
giudiziario o di ordine pubblico, in attuazione anche del principio generale di territorializzazione
dell'esecuzione penale, favorirà l'assegnazione delle persone calabresi, sottoposte a
provvedimenti limitativi della libertà, nell'ambito delle strutture della regione tenendo conto
pure della residenza del nucleo familiare, onde facilitare o ricostruire il rapporto diretto con la
famiglia e con il tessuto sociale di appartenenza; nonché si impegna ad agevolare il rientro
delle stesse da strutture penitenziarie di altre regioni.
Si impegna, altresì, di concerto con gli Enti Locali e le altre risorse del territorio a progettare,
realizzare ed attrezzare all'interno delle strutture penali gli spazi aperti per i colloqui con i
familiari, di cui al comma 5 dell'art. 37 del D.P.R. 230/00, tenendo presenti in modo particolare
le esigenze dei figli minori delle persone ristrette.
La Regione Calabria, d'intesa con le Direzioni delle singole strutture dei due Dipartimenti,
sensibilizzerà gli Enti locali e sosterrà loro progetti, gestiti anche in collaborazione con
organismi del Terzo Settore, tesi ad istituire appositi servizi di informazione ed
orientamento(come gli sportelli spin) e di ospitalità per familiari in visita a congiunti sottoposti
a provvedimenti penali, in particolare per quelli provenienti da zone non vicine alle strutture
che li ospitano.
Articolo 4
Interventi specifici
Fermo restando l'impegno di attuare pienamente quanto previsto dal presente protocollo per
tutti i soggetti sottoposti a provvedimenti penali, senza distinzione di sesso, nazionalità e
religione si ritiene necessario evidenziare le particolari problematiche di cui sono portatori
alcune fasce di soggetti, come stranieri, autori di reati sessuali donne e minori nei cui confronti
è doveroso prevedere azioni specifiche aggiuntive ed integrative.
Articolo 4 a
Stranieri
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano nel porre in atto iniziative che
rendano concreto il principio della parità di trattamento tra cittadini italiani e stranieri, nomadi
ed apolidi, adulti e minorenni.
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III Commissione
Le Parti:
1. si impegnano a rendere effettivamente accessibili e fruibili a tutti, i diritti e i benefici previsti
dall'O.P., i servizi interni offerti dai due Dipartimenti, dalle Aziende Sanitarie Locali o da altri
soggetti;
2. concordano pertanto di agevolare e cofinanziare i progetti di mediazione culturale, di
interpretariato e di supporto giuridico per gli stranieri, così come previsto dal comma 2 dell'art.
35 del D.P.R. 230/00, attraverso anche la creazione nei singoli Istituti per adulti e per minori di
"Sportelli per stranieri", con le finalità di svolgere un'azione di consulenza e informazione per i
detenuti in relazione ai diritti di tutela giuridica e di fruizione di percorsi alternativi alla
detenzione, nonché di supporto nella ricerca di condizioni idonee (lavoro, riferimento
domiciliare, documenti, etc.) per l'accesso al lavoro all'esterno e alle misure alternative,
attraverso il contatto con la rete di risorse pubbliche e private del territorio;
3. si impegnano a progettare una formazione adeguata e legalmente riconosciuta rivolta a
persone di madre lingua, finalizzata alla “creazione” della figura di interprete/mediatore
culturale in ambito penale per adulti e per minori avvalendosi anche della rete del Volontariato
e del Terzo Settore;
4. concordano sulla necessità di realizzare e diffondere i Regolamenti interni degli Istituti di
pena della regione, tradotti nelle lingue maggiormente parlate. Il Ministero della Giustizia si
impegna a promuovere la traduzione, nelle lingue sopra indicate e la diffusione di estratti
significativi del Codice penale, del Codice di Procedura penale, del D.Lgs. n. 286/98, del D.P.R.
n° 309/90, del D.P.R 448/88, dell'Ordinamento Penitenziario e del relativo Regolamento di
Esecuzione e di ogni altra normativa vigente;
5. per quanto concerne il diritto allo studio il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si
impegnano – nell'ambito delle rispettive competenze e in collaborazione con il Ministero
dell'Università e della Ricerca – a renderlo effettivo, individuando modalità idonee a superare le
eventuali difficoltà di inserimento nei corsi scolastici di ogni ordine e grado, attraverso
l'attivazione di corsi di alfabetizzazione e di lingue negli II.PP, con maggior presenza di
detenuti stranieri, ciò al fine di rendere attuabile anche per l'utenza extracomunitaria il diritto
alla “long-life learning” secondo gli orientamenti espressi dall'accordo sottoscritto in data 2
marzo 2000 dalla Conferenza unificata Stato-Regioni sulla riorganizzazione ed il potenziamento
dell'educazione permanente degli adulti;
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano a favorire una offerta formativa
integrata tra istruzione e formazione professionale (art. 138 D.lg.vo 112/98) mirata alle
esigenze del particolare tipo di utenza.
Tale offerta formativa integrata dovrà, possibilmente, tenere conto del rientro nei paesi
d'origine e dovrà essere realizzata attraverso percorsi formativi costruiti “ad hoc”, mediante la
stipula di contratti formativi individuali, finalizzati all'acquisizione di una professionalità che sia
spendibile nel mercato del lavoro del Paese d'origine del detenuto.
Per l'attuazione di tale progetto il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria collaborano al
fine di costruire una rete di rapporti tra i soggetti a vario titolo coinvolti nello specifico settore.
Tale rete dovrà necessariamente avere carattere transnazionale al fine di agevolare la
conoscenza del tessuto economico dei Paesi terzi a favorire la creazione di canali di accesso al
lavoro.
6. si impegnano a realizzare e cofinanziare progetti di mediazione culturale nell'ambito dei
Servizi della Giustizia Minorile
Articolo 4.b
Sex-Offenders
Gli autori di reati a sfondo sessuale, siano essi adulti o minori, sono spesso soggetti portatori di
gravi problematiche a volte riconducibili a veri e propri stati patologici, che comportano la
necessità di urgenti interventi trattamentali e/o terapeutici. Le condizioni descritte, se non
adeguatamente riconosciute, potrebbero aggravarsi, con rischi sia relativi alla sfera personale
che alla reiterazione del reato. E' necessario quindi avviare dei progetti socio-terapeutici mirati
a tale particolare fascia di utenza che negli ultimi anni è aumentata numericamente in modo
rilevante.
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III Commissione
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria si impegnano a collaborare al trattamento ed
al recupero degli autori di reati sessuali, anche attraverso la programmazione di iniziative
comuni a livello di formazione congiunta tra gli operatori della Giustizia e quelli degli enti
territoriali e a livello di servizi, sia all'interno delle strutture che accolgono i soggetti con tale
tipologia di reati sessuali, sia sul territorio con adeguato sostegno alle famiglie d'origine dei
soggetti interessati.
I Servizi della Giustizia Minorile sono individuati dalla normativa di riferimento tra quelli
preposti al trattamento dei minori non solo autori ma anche vittime di reati sessuali.
Pertanto le parti concordano progetti di intervento congiunti anche per questa ultima tipologia
di utenza e relative famiglie di appartenenza prevedendo anche strutture di accoglienza mirate
all'uopo.
Articolo 4 c
Donne
La condizione delle donne adulte e minori detenute e\o sottoposte a provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, richiede una particolare attenzione sia in riferimento a problemi legati alla
specificità dell'essere donna (casi di maternità e cura del figlio in situazione di detenzione, sia
in riferimento alla condizione psico-fisica (in prevalenza si tratta di reati collegati alla
tossicodipendenza), sia in riferimento al peso irrilevante della presenza femminile all'interno
degli istituti penitenziari che rischia di lasciare queste persone in un'area di ulteriore
marginalità rispetto alla programmazione complessiva degli interventi per i detenuti.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria assicurano pari opportunità di trattamento alle
donne detenute adulte e minorenni e\o sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria,
garantendo:
1. la consulenza materno-infantile e le iniziative formative-educative realizzate dai consultori
familiari delle unità sanitarie locali;
2. la formazione professionale con la predisposizione di appositi corsi formativi;
3. l'attivazione delle possibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 50 della L. 354/75
modificata dalla L. 663/86, nei casi di semilibertà o affidamento all'esterno;
4. la salvaguardia, per quanto possibile, del principio della territorializzazione della pena,
attraverso la previsione di un adeguato numero di sezioni detentive femminili.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria convengono sulla necessità di dare una
risposta adeguata alle esigenze poste dai minori sino a 3 anni, figli di donne detenute, che, ai
sensi dell'art. 11 della L. 354/75 possono essere accolti negli istituti penitenziari.
L'Amministrazione Regionale si impegna a promuovere i necessari atti di indirizzo e
coordinamento affinché a tali minori venga garantito l'accesso ai servizi sanitari e socioeducativi (in particolare agli Asili Nido) previsti per la comunità esterna, assicurando il servizio
di trasporto anche attraverso il ricorso alle organizzazioni di volontariato.
Articolo 4 d
Interventi a favore dei Minorenni
La protezione e la tutela dell'infanzia e dell'adolescenza sono un interesse- dovere dello Stato
in tutte le sue articolazioni ed il preminente interesse del minore e la salvaguardia dei suoi
diritti sono criteri guida per l'impostazione di politiche sociali efficaci a sostenere e favorire i
processi di crescita e sviluppo della persona.
Le parti affermano che , specie per l'individuo in età evolutiva, sono necessarie l'unitarietà e la
globalità dell'intervento, ricomponendo sull'individuo la possibile frammentazione delle funzioni
delle competenze e delle risorse attivabili dai singoli Enti.
Il D.P.R. 448/88 ed il D.Lgs. 272/89 sanciscono il principio che la misura detentiva rappresenta
nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale una scelta residuale, a fronte della
quale vengono introdotte misure volte a rimuovere le cause che hanno determinato la condotta
deviante,anche attraverso azioni concrete nel territorio dove esse sono state prodotte,
attivando quelle risorse territoriali che possono fornire al minore e al suo nucleo familiare il
necessario sostegno al processo evolutivo della sua personalità e a quello di
responsabilizzazione rispetto al reato.
L'utenza penale minorile della Regione Calabria, quantitativamente sempre dal numero elevato
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e qualitativamente contraddistinta dalla commissione di gravi reati, motivo di significativo
allarme sociale, richiede un impegno, oltre che per quanto già evidenziato nell'articolazione del
presente atto, per attivare la collaborazione tra i servizi minorili e quelli degli Enti Locali,
promuovendo, alla luce del D.P.R. 488/88, interventi che garantiscano il rispetto della
personalità e delle esigenze rieducative del minore sottoposto a procedimento penale e la
presa in carico congiunta.
Le parti si impegnano pertanto a rilevare, monitorare ed elaborare strategie comuni di
intervento nei confronti dell'utenza penale minorile, per come già individuato dall'apposito
protocollo tra Dipartimento Giustizia Minorile e Regione Calabria di cui alla Delibera Giunta
Regionale n.151 del 25.02.2003.
Particolare attenzione sarà rivolta alla predisposizione di programmi di interventi congiunti in
collaborazione con le istituzioni scolastiche, gli enti locali, associazioni artigiani, camere di
commercio ed altro, per aumentare il grado di scolarizzazione e di formazione professionale dei
minori dell'area penale, con i seguenti obiettivi:
1. contenere il fenomeno della dispersione scolastica, secondo le indicazioni e lo spirito
dell'Ordinanza del Ministero della P.I. n. 455/97, istitutiva dei Centri Territoriali di Educazione
Permanente;
2. aumentare le possibilità di accesso dei minori dell'area penale nel mondo del lavoro;
3. individuare concrete opportunità lavorative, tenuto conto dei benefici normativi previsti per
le imprese secondo la Legge 22 giugno 2000, n. 193 e il Decreto Interministeriale 25 febbraio
2002, n. 87.
Inoltre, preso atto dell'insufficienza sul territorio regionale dell'attuale disponibilità di strutture
residenziali giovanili – iscritte all'Albo Regionale e/o in rapporto con il Centro Giustizia Minorile
di Catanzaro – che accolgono minori sottoposti, con provvedimento giudiziario, al collocamento
in comunità in misura cautelare, in misura di sicurezza e in applicazione ex art. 28 C.P.P.M., la
Regione Calabria si impegna a destinare fondi annuali reperiti dal proprio bilancio regionale
per:
1. cofinanziare le rette di mantenimento dei minori collocati dal Centro Giustizia Minorile su
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile nelle comunità insistenti sul territorio regionale,
ciò in adempimento delle normative vigenti in materia minorile e per una maggiore
qualificazione degli interventi sui bisogni dell'area specifica;
2. promuovere anche l'organizzazione di comunita' in gestione mista con il Dipartimento
Giustizia Minorile, come previsto dall' art. 10 Dgls. 272/89; l'organizzazione e la gestione delle
Comunità deve rispondere ai seguenti criteri:
a. organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti
a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche
attraverso progetti personalizzati, una conduzione ed un clima educativamente significativi;
b. utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
c. collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.
All'interno di una struttura, caratterizzata e autorizzata al funzionamento per specifiche
tipologie di intervento comunitario di tipo terapeutico-riabilitativo, possono realizzarsi due
moduli di accoglienza e trattamento comunque ciascuno non superiore alle dieci unità con le
caratteristiche di cui al punto (a), purché dotati di percorsi differenziati e di relativo personale
con standard quali-quantitativo adeguato.
3. attivare con il Centro Giustizia Minorile, gli enti locali e sub-regionali, ai sensi dell'art. 12
Dgls 272/89 programmi educativi di studio e formazione al lavoro, di tempo libero e di
animazione anche per l'attuazione delle misure cautelari , alternative e sostitutive attraverso
servizi polifunzionali diurni ai quali è ammessa la partecipazione di minori non sottoposti a
procedimenti penali. Tali servizi sono organizzati e gestiti in collaborazione con tutte le
Istituzioni interessate e con la partecipazione di operatori professionali delle diverse discipline.
4. stimolare le strutture residenziali che accolgono minori, in particolare quelli in età
adolescenziale, presenti nel territorio regionale, a rispondere anche alle esigenze di
trattamento e di collocamento in comunità delle varie tipologie di minori sottoposti a
provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, individuando mirati standard quali-quantitativi
per la relativa autorizzazione al funzionamento per detta attività specialistica, e stabilendo la
quantificazione della relativa retta di mantenimento;
5. organizzare percorsi di formazione e aggiornamento congiunto tra gli operatori dei Servizi
della Giustizia Minorile e quelli delle strutture residenziali che accolgono minori dell'area
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penale.
6. promuovere ed istituire di intesa con il Centro Giustizia Minorile strutture di accoglienza per
minori abusati e loro madri.
La Regione Calabria favorirà in tal senso un'azione di ulteriore qualificazione della rete, delle
offerte residenziali e semiresidenziali per i minori e della loro diversificazione rispetto ai
progetti educativi, in particolare per i minorenni affetti da patologie psico-psichiatriche e di
tossicofilia. Nella fattispecie, le rette di mantenimento di detti minori sono a totale carico del
Servizio Sanitario Regionale ai sensi del decreto presidenziale del Consiglio dei Ministri del
14.02.2003, anche nel caso in cui detti minori, per carenze di strutture regionali, dovessero
essere allocati in regioni diverse da quella calabrese.
Un ulteriore ambito di intervento è quello previsto dalla Legge n. 66/96 e successive
integrazioni, recante “norme contro la violenza sessuale”, nella quale i minori rivestono il
duplice ruolo di abusati e abusanti.
Pertanto, oltre a prevedere la predisposizione di progetti educativi mirati e integrati,
formalizzati congiuntamente tra gli operatori della Giustizia Minorile e quelli degli EE.LL., la
Regione Calabria si impegna a promuovere la formazione congiunta dei medesimi operatori che
a vario titolo operano su tale delicata problematica.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, ciascuno per quanto di competenza, si
impegnano a consolidare ed a sviluppare i servizi di mediazione penale minorile nei termini
individuati nell'accordo di programma tra la Regione ed il Centro della Giustizia Minorile per la
Calabria e la Basilicata con sede in Catanzaro, allegato alla delibera regionale n. 565
dell'08.07.02 istitutiva del servizio di mediazione familiare e penale minorile.
Le parti si impegnano inoltre ad avviare in via sperimentale un servizio di mediazione penale
minorile anche nel Distretto di Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Articolo 6
Esecuzione penale esterna
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria:
1. recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n° R(92)16 del 19 ottobre 1992;
2. attribuiscono all'esecuzione penale all'esterno un ruolo fondamentale nel reinserimento
sociale dei condannati adulti e minorenni, e dei soggetti sottoposti comunque a provvedimenti
penali, recepiscono la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n° R(92)16 del 19 ottobre
1992;
3. si impegnano in tutti i settori in cui hanno comune o autonomo potere d'impulso, a
predisporre iniziative e programmi d'intervento finalizzati ad agevolare i processi di
reinserimento sociale;
4. si attivano a promuovere e a valorizzare iniziative pubbliche e private di sostegno in favore
di soggetti sottoposti a misure alternative alla detenzione e alle misure previste dal D.P.R.
448/88, permettendo così una più ampia fruizione delle anzidette misure ed assicurando che
tali iniziative si raccordino con l'attività dei Centri di Servizio Sociale per Adulti e con gli Uffici
di Servizio Sociale per i Minorenni;
5. si impegnano a realizzare la presa in carico congiunta dei minorenni sottoposti a
provvedimenti penali, così come previsto dalla normativa di riferimento.
In particolare, oltre a quanto già definito in tema di formazione professionale, di inserimento
lavorativo e di contatti con il mondo esterno, si impegnano a sostenere:
a. l'intervento degli Enti locali, anche attraverso l'indicazione di indirizzi operativi che
garantiscano maggiore omogeneità sul territorio, nella promozione di iniziative intese a
supportare lo sforzo riabilitativo e di reinserimento sociale dei soggetti sottoposti a misura
penale esterna;
b. l'azione degli organismi del Terzo Settore volta al trattamento degli ammessi alle misure
alternative e all'informazione a favore dei condannati in sospensione pena (art. 656 c.p.p.,
modificato dalla L. n. 165/98);
c. la promozione di progetti che prevedano la prestazione di attività socialmente utili da parte
di soggetti sottoposti ad esecuzione penale esterna in favore di associazioni di Volontariato e/o
del Terzo Settore;
Si impegnano altresì a:
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d. sensibilizzare gli Enti locali perché contribuiscano alla individuazione di strutture idonee per
le attuali sedi dei C.S.S.A. e strutture minorili, qualora non siano più adeguate, e per le sedi di
prossima apertura in ambito provinciale, nell'ottica della territorializzazione della pena;
e. attuare programmi di informazione e progetti di coinvolgimento della comunità esterna,
mirati a sostenere l'applicazione delle misure alternative alla detenzione e/o diverse da quelle
restrittive in carcere.
La Regione Calabria promuove e sostiene i progetti degli Enti locali, gestiti anche in
convenzione con soggetti privati, che prevedano servizi di accoglienza ed ospitalità per i
soggetti, adulti e minorenni, in permesso premio, in misura alternativa, dimessi, sottoposti a
misure penali o cautelari e per donne con figli minori, privi di validi punti di riferimento
familiare e sociale, in particolare per stranieri.
Articolo 7
Rapporti con la Comunità esterna
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano nell'affermare e nel riconoscere la
corresponsabilità rieducativa nei confronti dei soggetti adulti e minori ristretti in carcere e nel
considerare come elemento fondamentale del trattamento la partecipazione della comunità
esterna, intesa come istituzione e come società di base.
In riferimento a quegli organismi che sono espressione di partecipazione volontaria e di
solidarietà, nel recepire le "Linee di indirizzo in materia di volontariato" approvate dalla,
Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i rapporti con le Regioni e gli Enti
Locali il l0 marzo 1994, nonché il Protocollo d'intesa sottoscritto 1'8 giugno 1999 dal Ministero
della Giustizia con la Conferenza Nazionale del Volontariato Giustizia, si riconosce, in
particolare, l'importante ruolo che il volontariato e, più in generale, il Terzo Settore, possono
esercitare nelle attività di prevenzione generale, nonché nel corso del trattamento e del
reinserimento sociale delle persone entrate nel circuito penale sia esso adulto che minorile.
Tale ruolo si realizza sia attraverso i contatti personali tra il singolo volontario ed il soggetto in
trattamento, sia attraverso le connessioni di carattere generale che il Terzo Settore può
realizzare tra le strutture e i servizi del Ministero della Giustizia, i servizi territoriali, le risorse
comunitarie.
Al fine di potenziare l'attività svolta dal Terzo Settore, il Ministero della Giustizia e la Regione
Calabria si impegnano:
1. a promuovere e stimolare la presenza di volontari all'interno dei Servizi della Giustizia o sul
territorio, in forma singola o associata, mediante una programmazione in grado di coinvolgere
tutti i cittadini in una maggiore conoscenza e disponibilità nei confronti delle problematiche
riguardanti gli Istituti penitenziari per adulti e minorenni, gli altri Servizi della Giustizia
Minorile, e tramite l'organizzazione di appositi corsi di formazione a livello locale, soprattutto
nei Comuni in cui sono ubicati gli Istituti di pena e le altre strutture e/o servizi della Giustizia
Minorile, progettati anche in partnership con organismi del Terzo Settore;
2. ad offrire strumenti di informazione e di supporto tecnico finalizzati alla creazione di un
coordinamento a livello locale e regionale delle varie esperienze poste in essere da organismi
del Terzo Settore anche in collegamento con i Centri di Servizio al Volontariato previsti dalla
Legge 266/97;
3. ad instaurare forme di collaborazione stabili ed organiche, mirate all'aggiornamento, alla
progettazione e all'esecuzione di interventi coordinati con gli organismi del Terzo Settore, sia
con quelle attive specificamente nel penitenziario (ex artt. 17 e 78 della L. 354/75), sia con
quelle operanti sul territorio;
La Regione Calabria inoltre si impegna a promuovere, attraverso opportune iniziative, il
massimo coinvolgimento degli Enti locali negli scopi della presente intesa, favorendo e
sostenendo:
a. la nascita e lo sviluppo di Comitati o Consulte locali, quale ambito privilegiato di analisi,
programmazione e verifica degli interventi di reinserimento sociale a favore della popolazione
detenuta adulta e minorenne;
b. la formulazione di orientamenti operativi omogenei tra gli Enti locali per quanto riguarda gli
aspetti di loro competenza e in particolare l'assistenza penitenziaria degli adulti e dei minori.
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Articolo 8
Edilizia Penitenziaria
Considerata l'importanza che l'edilizia penitenziaria riveste per l'attuazione del principio di
territorializzazione dell'esecuzione della pena, per la realizzazione del trattamento dei detenuti,
nonché per assicurare condizioni di vita decorose anche agli operatori penitenziari, le Parti si
impegnano nell'ambito di uno sviluppo equilibrato del territorio della Regione Calabria, a
ridefinire congiuntamente il piano di edilizia penitenziaria.
Il Ministero della Giustizia assicurerà in base alle disponibilità finanziarie, interventi di
ammodernamento e di adeguamento funzionale degli Istituti Penitenziari della Regione
Calabria anche in relazione al nuovo regolamento di esecuzione.
Tra le priorità da realizzarsi secondo il piano triennale in fase di esecuzione vi è l'ultimazione
della Casa di Reclusione sita in località Arghillà di Reggio Calabria e dell'Istituto Penale per i
Minorenni di Catanzaro nella cui area demaniale, nei lavori del II° lotto, è anche prevista
l'edificazione della nuova Comunità Ministeriale per minori.
Anche le strutture minorili di Reggio Calabria necessitano di interventi di edilizia considerata la
loro attuale carenza strutturale. La Regione Calabria si impegna a sensibilizzare i Comuni sul
cui territorio sono ubicate le strutture penali, affinché attuino tutte le opere di urbanizzazione
civile quali: fogne, acqua, viabilità, mezzi di trasporto e quant'altro possa essere utile per
inserire dette strutture nel tessuto cittadino e per agevolare lo svolgimento dell'attività
lavorativa di tutti gli operatori.
La Regione Calabria si impegna, altresi', nell'ambito degli interventi di edilizia sovvenzionata,
ad introdurre ed aumentare le risorse finanziarie in favore dei Comuni sedi di strutture
penitenziarie in genere, per adulti e per minori, al fine di facilitare i processi di integrazione
nelle realtà locali del personale del Ministero della Giustizia.
Articolo 9
Giustizia riparativa e assistenza alle vittime del delitto
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria che in tal senso si è già espressa con la
delibera dell'8.7.02 sopra citata, recependo la Raccomandazione n. (99)19, del Consiglio
d'Europa e la Dichiarazione delle Nazioni Unite di Vienna aprile 2000, sull'importanza dello
sviluppo di metodi non giudiziari di intervento penale, s'impegnano, ciascuna per quanto di
competenza, a favorire in accordo con gli Enti Locali, l'istituzione di uffici per l'attività di
mediazione, non solo nell'ambito penale minorile, ma anche per gli adulti.
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria concordano, altresì, sulla necessità di porre
attenzione alle problematiche delle vittime del reato.
Si impegnano pertanto a promuovere ciascuno per quanto di competenza, la crescita di una
cultura che favorisca la ricomposizione del rapporto tra vittima e autore del reato
La Regione si impegna, con la partecipazione degli Enti Locali, a promuovere e realizzare in
collaborazione con la Magistratura minorile e di sorveglianza, i Giudici di Pace, i Centri di
Servizio Sociale adulti, gli uffici di servizio Sociale per minori, azioni di riconciliazione tra autori
e vittime del reato, di riparazione del danno, avvalendosi del Volontariato, del Privato Sociale,
del Terzo Settore anche attraverso attività gratuite a favore della collettività, enti o
associazioni di volontariato, da parte di condannati in particolare in affidamento in prova al
servizio sociale.
La Regione Calabria si impegna a promuovere e sostenere, anche finanziariamente, adeguate
iniziative, in particolare sportelli di sostegno, alle vittime del reato, in collaborazione con altri
organismi pubblici e privati.
Articolo 10
Formazione congiunta degli operatori
Il Ministero della Giustizia e la Regione Calabria riaffermano il comune impegno nell'
organizzazione di iniziative di formazione congiunta rivolta al personale del Dipartimento
dell'Amministrazione Penitenziaria, del Dipartimento Giustizia Minorile, degli Enti locali, delle
Aziende Sanitarie Locali, negli ambiti in cui si realizza il rapporto collaborativo, secondo le
indicazioni contenute nelle linee di indirizzo sulla formazione congiunta approvate dalla
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Commissione Nazionale Consultiva e di Coordinamento per i Rapporti con le Regioni e gli Enti
locali il 10 marzo 1994.
Il personale partecipante alle iniziative che saranno concordate verrà considerato, a tutti gli
effetti, in servizio. Gli oneri relativi saranno assunti dalle rispettive Amministrazioni.
A tali iniziative potranno partecipare gli operatori del volontariato e del Terzo Settore che
prestino la loro opera nell'ambito penale.
La Regione e i due Dipartimenti individueranno un gruppo misto, formato da loro delegati e da
rappresentanti del Terzo Settore, che avrà l'incarico di elaborare proposte di formazione
congiunta, tenendo conto:
1. delle esigenze formative, informative e professionali del personale impegnato nel campo
delle attività di risocializzazione;
2. delle tipologie di utenza, del loro modificarsi, delle caratteristiche socio-culturali del
territorio.
Esse si impegnano, inoltre, ad informarsi reciprocamente e a favorire la partecipazione del
personale ad iniziative che possano rivestire interesse comune.
Articolo 11
Operatori Penitenziari
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia, nel ribadire l'importanza del ruolo degli
operatori del penitenziario ai fini del trattamento dei detenuti e della sicurezza delle comunità
locali, si impegnano a promuoverne e migliorare i processi di integrazione e partecipazione
sociale (alloggi, asili nido, trasporti, accesso a centri sportivi e culturali ed alle offerte
formative dei Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in età adulta),
analogamente a quanto accade anche per gli appartenenti al comparto Sicurezza, fermi
restando gli impegni assunti in tema di edilizia e formazione degli operatori.
Articolo 12
Scambi informativi
Il Ministero della Giustizia, al fine di consentire alla Regione Calabria di programmare gli
interventi di competenza secondo gli impegni assunti con il presente protocollo, si impegna a
fornire semestralmente i dati aggiornati e riferiti al territorio della regione relativi a:
1. numero dei ristretti presenti negli Istituti di pena per adulti e per minori della regione,
suddivisi per posizione giuridica, per nazionalità e per area di provenienza (detenuti italiani);
2. indicazione delle presenze di detenuti adulti e minorenni residenti nella regione Calabria e
ristretti in altri Istituti del territorio nazionale;
3. numero di occupati nelle differenti attività lavorative all'interno degli Istituti per adulti e per
minori;
4. numero dei frequentanti i corsi di formazione professionale e di istruzione;
5. numero dei casi di autolesionismo, suicidio e tentato suicidio;
6. numero dei tossicodipendenti presenti in ciascun Istituto per adulti e per minori ed in
esecuzione penale esterna;
7. numero degli affetti da infezione da HIV e dei malati di AIDS presenti negli Istituti per adulti
e per minori ed in esecuzione penale esterna;
8. dati relativi alla concessione di misure alternative da parte del Tribunale di Sorveglianza
adulti e minori di Catanzaro e Reggio Calabria , con indicazione della provenienza intra od
extramuraria.
9. delle istanze, nonché di permessi premio da parte dei Magistrati di Sorveglianza adulti e
minori operanti in ambito regionale, e loro percentuale in rapporto alle istanze esaminate;
10. numero delle persone in esecuzione penale esterna, suddivisi per tipologia di misura
alternativa, per Comune di fruizione della misura e per condizioni socio- lavorative;
11. numero dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, da fornire a
cura del Centro per la Giustizia Minorile.
La Regione Calabria, attraverso i suoi organismi competenti, si impegna a:
• raccogliere ed elaborare i dati quantitativi e qualitativi relativi ai fenomeni di conflittualità
sociale localizzati sul territorio, al fine di predisporre interventi più mirati , di prevenzione e di
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contenimento;
• attivare una rete che metta in relazione strutture regionali e locali, strutture del Ministero
della Giustizia e del Terzo Settore, con funzione di banca dati, per poter fornire informazioni e
rendere conoscibili documentazione e progetti in atto sul territorio, necessari per la
formulazione di orientamenti operativi organici e mirati.
La Regione Calabria ed il Ministero della Giustizia si impegnano a promuovere studi e ricerche
sul territorio, anche su suggerimento dell'Osservatorio Regionale sull'esecuzione penale interna
ed esterna di cui all'art. 13, per la razionale ed utile programmazione di interventi di
prevenzione e di contrasto della devianza e del fenomeno della recidiva.
Articolo 13
Osservatorio Regionale sulla esecuzione penale interna ed esterna
Al fine di rendere concretamente operativa la presente “intesa” le Parti convengono di istituire
un organismo denominato Osservatorio regionale sulla esecuzione penale interna ed esterna.
Di tale organismo dovranno fare parte, quali membri effettivi, per la Regione Calabria: Il
Presidente della Giunta Regionale o un suo delegato, che convoca e presiede l'Osservatorio;
per il Ministero della Giustizia: Il Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria o
un suo delegato; Il Direttore del Centro di Giustizia minorile o un suo delegato; per gli Enti
Locali Il presidente dell'ANCI o un suo delegato; per il Terzo Settore: Il presidente o un suo
delegato; per il Volontariato: Il presidente della Conferenza volontario Giustizia o un suo
delegato.
Le funzioni di segretario saranno espletate da un funzionario del Dipartimento Servizi Sociali
della Regione.
Le funzioni dell'Osservatorio sono quelle di:
a) promuovere la concreta attuazione degli impegni assunti dalle parti con il presente
protocollo anche attraverso la stipula di appositi Protocolli operativi;
b) definire, promuovere, attivare “progetti” per gli interventi su specifiche aree come previsto
dal presente atto;
c) procedere alla verifica periodica dello stato di attuazione degli obiettivi individuati;
d) programmare studi, ricerche, incontri nella forma di convegni o seminari al fine di
sensibilizzare l'opinione pubblica e coinvolgere i settori interessati e gli Enti Locali nell'azione
congiunta delle parti;
e) redigere una relazione annuale sullo stato di attuazione del Protocollo di Intesa,
comprensiva di un bilancio sui risultati conseguiti nonché di osservazioni e proposte allo scopo
di integrazioni o modifiche eventuali dell'intesa.
La relazione, accompagnata da un programma d'intervento congiunto, sarà inviata al Sig.
Ministro della Giustizia, al Sig. Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e al
Sig. Capo Dipartimento Giustizia Minorile e al Sig. Presidente della Regione Calabria per le
opportune valutazioni e alla Commissione Regionale per la devianza e la criminalità.
L'Osservatorio Regionale, nell'ambito delle aree d'intervento oggetto dell'intesa individuerà
inoltre i settori per i quali si renda necessaria la costituzione di gruppi di lavoro integrati con
funzioni specifiche.
Le parti s'impegnano a dare al presente Protocollo la più ampia diffusione emanando direttive
generali per la sua realizzazione;
Il Ministero della Giustizia nella persona del Sig. Ministro della Giustizia, Sen. Roberto Castelli,
la Regione Calabria, nella persona del suo Presidente On. Giuseppe Chiaravalloti, sottoscrivono
il presente protocollo d'intesa con il quale si impegnano all'esecuzione di tutti gli atti
consequenziali a quanto in premessa dichiarato.
Il presente atto è firmato in doppio originale.
Per il Ministro della Giustizia
F.to On. Jole Santelli
Il Presidente della Regione
F.to On. Giuseppe Chiaravalloti
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