REGOLAMENTO TARI - Comune di Bardi

Comune di Bardi
PROVINCIA DI PARMA
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA
TASSA SUI RIFIUTI
TARI
SOMMARIO
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO
ART. 2 ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
ART. 3 GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
ART. 4. IFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
ART. 5 SOGGETTO ATTIVO
ART. 6 PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
ART. 7 SOGGETTI PASSIVI
ART. 8 LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA
ART. 9 SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
ART.10 ESCLUSIONI DAL TRIBUTO
ART.11 AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI
ART.12 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
ART.13 CATEGORIE DI UTENZA
ART.14 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
ART.15 TRIBUTO PROVINCIALE
ART.16 TARIFFE
ART.17 OCCUPANTI LE UTENE DOMESTICHE
ART.18 TRIBUTO GIORNALIERO
ART.19 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMETICHE
ART.20 RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE
ATTIVE
ART.21 RIDUZIONI PER INFERIORI LIVIELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
ART.22 CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART.23 DICHIARAZIONE
ART.24 RISCOSSIONE
ART.25 VERIFICHE E ACCERTAMENTO
ART.26 SANZIONI E INTERESSI
ART.27 RIMBORSI
ART.28 ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI
ART.29 ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
ART.30 CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
Articolo 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1) Il presente Regolamento, adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del D.Lgs
del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina nel comune di BARDI l’imposta unica comunale (IUC)
limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui alla Legge 27 dicembre
2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni;
2) L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento
attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013;
2) Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e
regolamentari vigenti;
Articolo 2
ISTITUZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI
A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale il tributo comunale sui
rifiuti, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni.
Articolo 3
GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI
1) La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei
rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa
sull’intero territorio comunale;
2) Si definisce “rifiuto”, ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett. A), del D:L.Lgs 3 aprile 2006, n. 152,
qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di
disfarsi;
3) Sono rifiuti urbani ai sensi dell’art. 184, comma 2, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione;
b)i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla
lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
c) i rifiuti provenienti dallo spezzamento delle strade;
d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strada
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d’acqua;
e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività
cimiteriale diversi da quelli di cui alle lette b),c) ed e) del presente comma;
6) Sono rifiuti speciali ai sensi dell’art. 184, comma 3, del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152:
a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2135 c.c.;
b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle
attività di scavo;
c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
d) i rifiuti da lavorazioni artigianali,
e) i rifiuti da attività commerciali;
f) i rifiuti da attività di servizio;
g) i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acquee dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento di fumi;
h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie
Articolo 4
RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI
1) Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio,
le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi
dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali,artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.
2) I rifiuti speciali non assimilati agli urbani non possono essere conferiti al pubblico servizio; la
responsabilità della raccolta, dell’avvio a recupero, riciclo o smaltimento rimane in capo al
produttore;
3) Sono in ogni caso esclusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali la cui formazione
avvenga all’esterno dei perimetri entro cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani;
4) Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza gravi scompensi organizzativi e
funzionali di questo, avvengo elusi dall’assimilazione ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che
presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate, come da
esempio rifiuti non palabili, fortemente maleodoranti, sotto forma di polvere fine e leggera, o casi
simili.
5) I rifiuti speciali di cui al comma 1, sono assimilati agli urbani sino ad un quantitativo non
superiore, in rapporto alla misura delle superfici di origine, a non oltre il doppio del coefficiente di
produttività specifica KD (espresso in KG/mq*anno) relativo alla categoria di contribuenza di cui
all’allegato B del presente regolamento:
Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO
Il comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunali, Ai fini della prevalenza si considera
l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
Articolo 6
PRESUPPOSTO PER L’APPLICAZIONE DEL TRIBUTO
1) Presupposto del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o
aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2) La detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l’attivazione di almeno
uno dei servizi di erogazione dell’acqua, del gas o dell’energia elettrica , per le utenze domestiche,
anche in assenza delle condizioni suddette, l’occupazione si presume avvenuta dalla data di
acquisizione della residenza anagrafica.
Articolo. 7
SOGGETTI PASSIVI
1) Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a
qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2) sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessori a civili e le aree comuni
condominali di cui all’art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva ove in tal
caso il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime
3) In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno
solare il tributo o dovuto soltanto dal possessore di locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto,
uso, abitazione o superficie.
4) Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i
servizi comune è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso
comune e per i locali ed aree scoperte in uso elusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando
nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i
locali e e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla
presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei
locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
6) L’Amministratore del condominio o il proprietario dell’immobile sono tenuti a presentare, su
richiesta del Comune, l’elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le
aree scoperte.
Articolo 8
LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA
1) Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
a) tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa
al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili su tre lati verso l’esterno, qualunque sia la loro destinazione
o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico
edilizio e catastale
b) le aree scoperte , intendendo per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli
spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, dancing, cinema
all’aperto e parcheggi;
c) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere,
mostre ad attività similari.
Articolo 9
SUPERFICIE DEGLI IMMOBILI
1) Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B e C,
per le quali non è possibile addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
pari all’80% di quella catastale, in base alle procedure di interscambio tra il Comune e l’Agenzia
delle Entrate, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e
delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione
speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D e E, la superficie assoggettabile alla Tari è
quella calpestabile.
2) per le unità immobiliari assoggettabili in base alla superficie calpestabile, la superficie, per i
fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle
medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti, la superficie complessiva arrotondata per
eccesso se la frazione è superiore o uguale me mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è
inferiore al mezzo metro quadrato.
3) alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un’attività economica
o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all’attività da quella dedicata
all’uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
4) Per i fabbricati che hanno perso l’originaria strumentalità ad attività produttive, agricole o
industriali (laboratori, ex stalle, fienili, capannoni industriali) che vengono utilizzati esclusivamente
quali depositi di materiale alla rinfusa o ricoveri di automezzi e che mantengono l’allaccio alle
utenze (luce, acqua ecc) subiscono il seguente abbattimento di metratura:
- da 50 a 150 mq riduzione del 20%;
- da 150 mq a 300 mq riduzione del 60%;
- da 300 mq a 1000 mq riduzione del 70%;
oltre 1000 mq riduzione dell’80%.
5) Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di
eventuali costruzioni in esse comprese. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella
risultante dall’atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata,
ovvero dall’atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.
6) In fase di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o
iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo
quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento
di cui al D.P.R. n. 138/1998.
7). La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è
maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
8) Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l’area della
proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per
colonnina di erogazione.
9) In sede di prima applicazione del tributo sono utilizzati i dati e gli elementi provenienti dalle
denunce presentate ai fini Tassa Smaltimento Rifiuti di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993
n. 507 e dal Tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) di aui all’art. 14 comma 22 del D.L 201/2011
convertito in Legge 214/2011. Il Comune può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni
necessarie per una corretta applicazione del tributo stesso.
10). Ai fini dell’applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini
dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto slavo quanto previsto al precedente comma 2. In ogni caso il
soggetto passivo o il responsabile dell’obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione,
ci cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso
prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.
Articolo 10
ESCLUSIONI DAL TRIBUTO
1) Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o
assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino
in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
Presentano le caratteristiche di cui al comma 1:
a) unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di contratti attivi di fornitura di acqua, luce;
b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche,vani ascensori,
celle frigorifere, locali di essicazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si
abbia, di regola, presenza umana;
c) locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al
periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di
fine lavori;
d) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza
inferiore o uguale a m. 1,50;
e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l’imponibilità delle
superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di
ristoro, gradinate e simili;
f) fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale circostanza sia confermata da
idonea documentazione e da verifica dell’ufficio comunale competente;
g) gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si
svolgono le funzioni religiose;
h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili
perché impraticabili o escluse dall’uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l’impianto di
lavaggio degli automezzi le aree visibilmente adibite in via esclusiva all’accesso e all’uscita dei
veicoli dall’area di servizio e dal lavaggio;
Le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente
rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.
2) Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:
a) sono esclusi dal tributo: sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di
analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di
degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
b) sono assoggetti al tributo: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali
di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali
abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende
applicabile l'esclusione del tributo.
3) Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree
comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in
via esclusiva.
4) Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso,
manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai
sensi dell’articolo 14, comma 3 del D.L. 6 dicembre 2011.
5) Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte
di essa ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il
produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
A tal fine, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al Comune copia del modello
unico di dichiarazione ambientale (MUD) entro il termine stabilito da norme statali per la
presentazione dello stesso.
6) Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di
utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per
l’intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni
per infedele dichiarazione.
Art. 11
AGEVOLAZIONI RIFIUTI SPECIALI
1) Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto
di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente,
rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti al
cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2). Non sono in particolare, soggette a tariffa:
- le superfici adibite all’allevamento di animali;
- le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo
o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali
legnaie, fienili e simili e depositi agricoli;
- Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali
non assimilati e/o pericolosi.
3). Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale
produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque
non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente
difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata
forfettariamente, applicando le seguenti riduzioni esclusivamente alla superficie dello specifico
locale o dell’area su cui si producono contestualmente rifiuti urbani e speciali.
ATTIVITA’
RIDUZIONE DEL
LAVANDERIE A SECCO, TINTORIE NON
INDUSTRIALI
OFFICINE PER RIPARAZIONI VEICOLI, GOMMISTI ED
ELETTRAUTO
CASEIFICI, MATTATOI,
CANTINE SOCIALI E
PRODUZIONE DI ACQUE MINERALI E SIMILI
CARROZZERIE, FALEGNAMERIE, VERNICIATORI IN
GENERE,
GALVANOTECNICI,
FONDERIE,
LAVORAZIONE
CERAMICHE
E
SMALTERIE,
LAVORAZIONE PIETRE E SIMILI
20%
OFFICINE DI CARPENTERIA MECCANICA
50%
TIPOGRAFIE, STAMPERIE, INCISIONI E VETRERIE
50%
PRODUZIONE ALLESTIMENTI PUBBLICITARI,
INSEGNE LUMINOSE, LAVORAZIONE MATERIE
PLASTICHE E VETRORESINE
50%
40%
50%
50%
4) Per eventuali attività non sopra considerate si fa riferimento a criteri di analogia.
L’esenzione e le riduzioni di superficie, di cui ai commi precedenti, viene riconosciuta solo ai
contribuenti che provvedono ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella
dichiarazione di cui al succ. art. 19 ed a fornire su richiesta in sede di verifiche ed accertamenti,
idonea documentazione comprovante l’ordinaria produzione dei predetti rifiuti (ramo di attività e
la sua classificazione - industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc. -, nonché le
superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti distinti per codice CER ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti).
Art.icolo 12
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA
1). Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno, computato in giorni, nel quale
sussiste l’occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2). L’obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione o la
detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l’utilizzazione, purché
debitamente e tempestivamente dichiarata.
3). Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l’utenza sia cessata alla
data di presentazione, salvo che l’utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva
cessazione.
4). Le variazioni intervenute nel corso dell’anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni
d’uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti
dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le
variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta,
sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 19, decorrendo altrimenti dalla data di
presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.
Articolo 13
CATEGORIE DI UTENZA
1) La tassa sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell’utenza
fra domestica e non domestica, intendendosi:
a) per utenza domestica, le superfici adibite a civile abitazione;
b) per utenza non domestica, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e
servizi
2) Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti:
a) Utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza
anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all’Anagrafe del
Comune al 31 dicembre dell’anno precedente o al momento dell’occupazione per nuove utenze.
La variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall’anno successivo;
Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico
e dimoranti nell’utenza come ad es. colf – badanti che dimorano presso la famiglia, fatta eccezione
per quelli la cui permanenza nell’abitazione stessa non supera i 90 giorni.
b) Sono considerati presenti nel nucleo famiglia anche i membri temporaneamente domiciliati
altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all’estero e nel caso di
degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo. Comunità di recupero, centri socio-educativi,
istituti penitenziari, per un periodo non inferiore a sei mesi, la persona assente non viene
considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l’assenza sia adeguatamente
documentata.
L’assenza di cui sopra non viene considerata per le unità abitative possedute da un nucleo familiare
composto da un unico occupante.
c) Le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nell’immobile. gli alloggi dei cittadini
residenti all’estero (iscritti AIRE), gli alloggi tenuti a disposizione e gli alloggi a disposizione di
enti diversi dalle persone fisiche, si considerano condotte dal numero degli occupanti indicati
dall’utente o in mancanza da numero DUE UNITA’.
Resta ferma la possibilità per il Comune di applicare in sede di accertamento, il dato superiore
emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.
d) Le cantine, le autorimesse o altri simili luoghi di deposito non configurabili come pertinenza
dell’abitazione principale o condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative si
considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica.
In difetto di tale condizione, i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche classificate
nella categoria 4.
e) Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti
già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la
residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o
comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta
documentata, in una unità.
f) per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o piu’ nuclei familiari la tariffa è
calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l’alloggio;
Articolo 14.
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE
1) Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con
o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2) La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla
corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
3) In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente
regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine
quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4) L’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da
effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed
aree pubbliche ovvero per l’imposta municipale secondaria di cui all’art. 11, del Decreto
Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa..
5) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni del tributo annuale compresa l’eventuale maggiorazione.
6) L’ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l’occupazione del suolo pubblico e
quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all’ufficio tributi tutte le concessioni
rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
Articolo 15
TRIBUTO PROVINCIALE
1) Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a
versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni di
tutela, protezione ed igiene dell’ambiente di cui all’art. 19, del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 504.
2) Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al
tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull’importo
del tributo comunale, esclusa la maggiorazione prevista da Leggi statali per i servizi indivisibili.
Articolo 16
TARIFFE
1) La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma
obbligazione tributaria, ed è liquidato su base giornaliera.
2) La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con DPR 27/4/1999 n.
158, come integrato dal presente regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed
articolata in utenze domestiche e non domestiche.
3) La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo
del servizio di gestione rifiuti riferite in particolare agli investimenti per le opere ad ai realtivi
ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferito, al servizio fornito e alle
entità dei costi di gestione, in modo che si a assicurata la copertura integrale di costi di investimento
di esercizio.
4) La tariffa è deliberata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di
gestione dei rifiuti urbani, approvato dall’autorità competente, a valere per l’anno di riferimento. In
caso di mancata deliberazione si intende prorogata la tariffa precedentemente deliberata ed in
vigore.
5) Con la stessa deliberazione di cui al punto 4 il Consiglio Comunale può altresì deliberare,
l’azzeramento dell’aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività
e tipologia e destinazione degli immobili;
Articolo17
OCCUPANTI LE UTENE DOMESTICHE
1). Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell’allegato A.
2). L’inserimento di un’utenza in una delle categorie di attività previste dall’allegato A viene di
regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata
dall’ISTAT, relative all’attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la
prevalenza dell’attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria
sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della
destinazione d’uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
3) La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte il medesimo
compendio.
Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica categoria d’uso alle superfici con un
autonoma e distinta utilizzazione purchè singolarmente non inferiore a mq 50.
4). Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un’attività economico
professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa per la specifica attività
esercitata.
5). In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l’una o
l’altra attività, si fa riferimento all’attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri
Articolo 18
TRIBUTO GIORNALIERO
1) Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono
temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche od i uso pubblico o aree
gravate da servitu’ di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2) L’occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del
tributo.
3) La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno,
maggiorata di un importo percentuale del 100%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun
metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione.
4) l’obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa da effettuarsi
con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche;
5) Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della
tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere
corrisposto in modo autonomo.
6) Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con
l’accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
7) La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento
alla sommatoria dei giorni di occupazione nell’anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a
€ 12,00;
8) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni della tassa rifiuti annuale
Articolo 19
RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMETICHE
1). La tariffa si applica in misura ridotta nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze
domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
- abitazione tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo,
non superiore a 183 gg nell’anno solare: riduzione del 15%;
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi
all’anno all’estero: riduzione del 15%;
- fabbricati ad uso rurale abitativo nel caso di presenza di concimaia attiva: riduzione del
10%
2). Le riduzioni di cui al comma precedente, non sono cumulabili e si applicano dalla data di
effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei
termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di
presentazione della relativa dichiarazione.
3). L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni , con
obbligo per il soggetto passivo di comunicare all’Ufficio Tributi la cessazione dello svolgimento
dell’attività di agricoltore.
4). Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Articolo 20
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE NON STABILMENTE ATTIVE
1). La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20% ai locali,
diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma
ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell’anno solare.
2). La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o
atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l’esercizio dell’attività o da dichiarazione
rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3). Le riduzioni di cui al primo comma si applica dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni
di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della
dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa
dichiarazione. L’istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le
condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare all’Ufficio Tributi ogni variazione.
4). Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono
meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
Articolo 21
RIDUZIONI PER INFERIORI LIVIELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
1). Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall’area
dei raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti solidi urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona il
tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come segue:
- del 60% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri fino a 1.000 metri lineari dal più
vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica rientrante
nella zona perimetrata o di fatto servita;
- del 70% per le utenze poste a una distanza superiore a 1.000 metri fino a 2.000 metri lineari dal
più vicino punto di conferimento, misurato dall’accesso dell’utenza sulla strada pubblica rientrante
nella zona perimetrata o di fatto servita;
- dell’80% per le utenze poste ad una distanza oltre 2.000 metri lineari.
2) Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del
servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della
disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili
impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità
sanitaria di danno o pericolo alle persone o all’ambiente, unicamente nei casi in cui il disservizio
non sia stato recuperato nei giorni successivi.
Articolo 22
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
1). Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera
sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente
considerate.
2). Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 60% dell’intera tariffa.
Articolo 23
DICHIARAZIONE
1). La dichiarazione deve essere presentata dai soggetti passivi del tributo indicati all’art. 7del
presente Regolamento, gli stessi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione
del tributo e in particolare:
- l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni ed esenzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni, riduzioni
ed esenzioni.
2). Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare per le utenze
domestiche sono acquisite direttamente dall’Ufficio Anagrafe .
3). Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l’obbligo di dichiarazione deve
essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.
4 ) La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
5). La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 GIUGNO dell’anno successivo alla data in
cui:
a) ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;
b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
c) si verifica la cessazione del possesso o detenzione dei locali ed aree precedentemente dichiarate
6). La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino
modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario
la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.
7) Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve
riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.
8) La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:
Utenze domestiche
a. Generalità dell’occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza, recapito
telefonico;
b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della
qualifica;
c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d’uso dei
singoli locali; è comunque facoltà dell’Ente richiedere al contribuente copia della
planimetria dei locali nei casi necessari per la corretta definizione della metratura di cui
sopra;
d. Numero degli occupanti i locali;
e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
f. Data in cui ha avuto inizio l’occupazione, detenzione o il possesso dei locali o in cui è
intervenuta la variazione;
g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
Utenze non domestiche
a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o
istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA,
codice ATECO dell’attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l’amministrazione della società;
d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non
soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree
denunciati e loro partizioni interne;
e. Data di inizio dell’occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
f. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell’ipotesi di invio per posta elettronica o
PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
9). Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su appositi
moduli a disposizione degli utenti o su fogli di carta semplice contenenti tutti gli elementi indicati
nei comma precedenti. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con
raccomandata a/r o a mezzo fax, o posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La
denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte dell’ente preposto, nel caso di
consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o
alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
10). La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i
dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata
e accompagnata da copia del documento di identità.
11). I soggetti di cui all’art. 5 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa
smaltimento rifiuti sono esonerati dall’obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo
quanto disposto dal comma 2.
12) Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere
alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al
precedente comma 1.
13). I competenti uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze,
autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel
termine previsto, fermo restando l’obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in
assenza di detto invito.
14). Nel caso di emigrazione di nucleo famigliare non proprietario dell’immobile all’interno o verso
altro comune, si provvede a chiudere la posizione alla data di emigrazione o alla data di cessazione
indicata nella dichiarazione purchè documentata (es. chiusura utenze); da tale data il tributo è
dovuto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione,
superficie.
15) Possono essere cancellati d’ufficio coloro che occupino o conducano locali ed aree per i quali
sia intervenuta una nuova dichiarazione o sia accertata d’ufficio la cessazione dell’utenza con
applicazione delle relative sanzioni.
16). Qualora l’utente non proceda entro i termini previsti, il Comune, per tutte le notizie, le
informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo
sull’applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d’ufficio, al fine
di garantire una banca dati costantemente aggiornata.
Articolo 24
RISCOSSIONE
1) Il tributo comunale Tari è versato secondo le disposizioni di Legge.;
2) Il Comune provvede ad inviare al contribuente un prospetto di liquidazione della tassa dovuta,
calcolata con riferimento all’ultima dichiarazione presentata. Per le utenze non domestiche la
comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta
elettronica certificata;
3) Il numero di rate del pagamento del tributo verrà stabilito annualmente con apposita
deliberazione dell’ente. In caso di mancata deliberazione si considererà prorogata la delibera
precedente. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro, in
base a quanto previsto dal comma 166 art- 1 della Legge 296/2006.
4) Per l’anno 2014, in conseguenza della soppressione della Tares di cui all’art. 14, de Decreto
Legge 201/2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare
l’azione amministrativa, è liquidato il saldo positivo della Tares relativa al 2013, entro il 30
GIUGNO 2014, entro tale termine si procederà ad eventuali rimborsi.
5). La tassa non è dovuta se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito
alla tassa dovuta per l’anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d’importo
inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
6) La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni
particolari.
Articolo 25
VERIFICHE E ACCERTAMENTO
1). Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati
versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi
versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di
ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell’art. 1, commi 161 e 162, della Legge
296/2006.
2). Gli avvisi di accertamento in rettifica e d’ufficio, di cui al comma precedente, devono essere
notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la
dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
3) L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute
per tributo, maggiorazione, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da
versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l’avvertenza che, in caso di
inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli
ulteriori interessi di mora.
4). Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive
all’intervenuta definitività.
Articolo 26
SANZIONI E INTERESSI
1) In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione
alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell’importo omesso o tardivamente
versato, stabilita dall’art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la
definizione agevolata ai sensi dell’art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2). In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo
non versato, con un minimo di € 50,00.
3). In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione del 50% del tributo non versato, con un
minimo di € 50,00;
4). In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all’art. 20, comma 2,
entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500.
5). Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6).Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale
aumentato di un punto percentuale.Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.
7). Si applica per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni
amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre
1997, n. 472.
Articolo 27
RIMBORSI
1). La cessazione dà diritto al rimborso della tassa a decorrere dalla dta nella quale questa è
avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è presentata tardivamente, si prende a riferimento la
data della presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del
presupposto impositivo per i periodi precedenti.
2). Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il
termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitamene accertato il
diritto alla restituzione.
3). Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione
dell’istanza di rimborso. Sulle somme rimborsate è corrisposto l’interesse pari al tasso legale
maggiorato di un punto percentuale.e calcolato con maturazione giorno per giorno, con decorrenza
dalla data di pagamento.
4). Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00:
Articolo 28
ATTIVITA’ DI CONTROLLO E SANZIONI
1). L’attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nella lege n. 147 del 2013 e
nella legge n. 296 del 2006.
2). Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di
sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le
controversie relative al tributo stesso;
3). Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario
responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l’accesso ai
locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso
di almeno sette giorni;
4). In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione,
l’accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all’articolo 2729 del
codice civile.
5). In caso di mancato versamento di una o piu’ rate alle date stabile dal presente regolamento, il
Comune provvede a notificare al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di
ricevimento un sollecito di pagamento, dando un termine non inferiore a 30 giorni per effettuare il
versamento della tassa non versata, degli interessi legali e delle spese di notifica. Decorso
inutilmente tale termine, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per omesso o
insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione parti al 30 per cento
dell’importo non versato o tardivamente versato;
6). Per le utenze non domestiche alle quali sia stato inviato, la comunicazione relativa algi importi
dovuti tramite posta elettronica certificata, il Comune provvede a notificare atto di accertamento per
omesso o insufficiente versamento del tributo, con applicazione della sanzione parti al 30 per cento
dell’importo non versato o tardivamente versato, omettendo l’inivio del sollecito di pagamento di
cui al comma 5 del presente articolo, Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a
quindici giorni la sanzione di cui al periodo precedente è ridotta ad un importo pari ad un
quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.
7). In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultante dalla dichiarazione, si applica
l’art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471;
8) in caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 1oo per cento al
200 per cento del tributo non versato, con un minimo di € 50,00
9) In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 5° per cento al 1oo per cento del
tributo non versato, con un minimo di 50 euro;
10) In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il
termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100 a € 500;
11). le sanzioni di cui ai commi 8,9 e 10 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la
proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se
dovuto, della sanzione e degli interessi.
12). Non si procede all’emissione dell’atto di accertamento qualora l’ammontare dovuto,
comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all’importo di € 12,00, con
riferimento ad ogni periodo d’imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli
obblighi di versamento del tributo;
Articolo 29
ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1° gennaio 2014-03-31
Articolo 30.
CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO
1) Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.
2). I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al
testo vigente delle norme stesse.