ASL di Brescia – Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 – 25124 Brescia Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - [email protected] Posta certificata: [email protected] Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175 DECRETO n. 269 del 24/04/2014 Cl.: 1.1.02 OGGETTO: Unità di Offerta Sociosanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze: presa d’atto sottoscrizione schede finanziarie per l’assegnazione del budget di produzione definitivo anno 2014 e nuovi contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’A.S.L. di Brescia e gli enti erogatori del territorio relativamente a: Assistenza Domiciliare Integrata, ampliamenti e/o nuovi posti/posti letto in applicazione della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013. Definizione acconti mensili con decorrenza dal mese di aprile 2014. Il DIRETTORE GENERALE - Dr. Carmelo Scarcella nominato con D.G.R. IX/001088 del 23.12.2010 Acquisito il parere di competenza del DIRETTORE SOCIALE F.F. Dott.ssa Fausta Podavitte Acquisito il parere di legittimità del DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pier Mario Azzoni _________________________________________________________________ IL DIRETTORE GENERALE Richiamata la D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, ad oggetto: “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l’esercizio 2014” ed in particolare l’allegato 4 recante le regole di sistema 2014 per l’ambito socio-sanitario; Considerato che l’allegato 4 della citata D.G.R. n. X/1185/2013 al paragrafo 3.3 “Il contratto e la scheda di budget”, testualmente recita: “I contratti definitivi sottoscritti con gli enti gestori per l’esercizio 2013 sono prorogati a tutto il 31/01/2014, definendo un budget provvisorio pari a un dodicesimo del budget definitivo 2013. Entro il 31/01/2014 le ASL sottoscrivono con gli enti gestori il contratto per l’anno 2014 utilizzando lo schema tipo allegato al presente provvedimento, definendo un budget provvisorio per il primo trimestre 2014, pari ai tre dodicesimi del budget definitivo 2013, ivi compreso il valore di un dodicesimo di cui al punto precedente”; Richiamato in merito il Decreto D.G. n. 667 del 30.12.2013, ad oggetto: “Unità di Offerta Sociosanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze: attuazione D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013. Assegnazione budget di produzione provvisorio e definizione acconti mensili per il mese di gennaio 2014”, con il quale sono stati prorogati fino al 31.01.2014 i contratti definitivi 2013 e definiti i budget provvisori di importo pari a un dodicesimo dei budget definitivi 2013; Richiamati altresì i seguenti Decreti D.G.: n. 115 del 20.02.2014; n. 138 del 27.02.2014; n. 139 del 27.02.2014; n. 156 del 06.03.2014; n. 207 del 27.03.2014; con i quali si è preso atto della sottoscrizione con gli Enti gestori delle Unità di Offerta afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze dei contratti per la definizione dei rapporti giuridici ed economici per l’anno 2014 e delle relative schede finanziarie per l’assegnazione del budget provvisorio per il periodo 01.01.2014 – 31.03.2014 e approvata la definizione degli acconti mensili da riconoscere per i mesi di febbraio e marzo 2014; Accertato che l’allegato 4 della citata D.G.R. n. X/1185/2013 al paragrafo 3.3 “Il contratto e la scheda di budget” testualmente recita: “Entro il 31.03.2014, verranno negoziati e sottoscritti tra ASL e soggetti gestori i budget definitivi che dovranno valere per l’intero anno 2014. A tal fine le Asl e i soggetti gestori dovranno sottoscrivere la scheda di budget annuale. Il budget definitivo comprende il volume assegnato a titolo di budget provvisorio”; Visti i Decreti della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato: n. 2671 del 28.03.2014, ad oggetto: “Determinazione dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2014”; n. 2769 del 31.03.2014, ad oggetto: “Determinazioni dei budget aziendali ASSI delle Aziende Sanitarie Locali per l’anno 2014. 2° provvedimento”; con i quali sono stati definiti i budget di produzione e di consumo definitivi per l’anno 2014 da riconoscere alle Unità di Offerta Sociosanitarie del territorio; Considerato che i budget di produzione assegnati a questa A.S.L. comprendono le risorse per il riconoscimento: degli effetti derivanti dal trascinamento di posti contrattualizzati nel corso dell’anno 2013; delle giornate di programmazione nei C.D.D. previste dalla D.G.R. n. 1185/2013; _________________________________________________________________ dei nuovi contratti conclusi in attuazione dell’allegato 4, paragrafo 3.4 “Regole 2014 per l’accesso al contratto” della D.G.R. n. 1185/2013, calcolate su base annua, per le Unità d’Offerta nell’area Disabili, gli Hospice S.S., le Unità d’Offerta realizzate mediante finanziamenti pubblici, statali o regionali, le Unità d’Offerta derivanti da conclusione di Piano Programma; Precisato che il budget di produzione definitivo 2014 è stato calcolato pari alla produzione riconosciuta nell’anno 2013 con riferimento al budget negoziato e contrattualizzato il 30 novembre 2013; Precisato ulteriormente che il budget di produzione 2014 per la contrattualizzazione, con decorrenza dal 1 aprile 2014, di nuovi posti letto derivanti dall’ampliamento delle Unità d’Offerta già a contratto, è stato calcolato applicando la tariffa media e la saturazione media riconosciuta nel 2013; Dato atto che in data 31 marzo 2014 sono stati sottoscritti con gli enti erogatori del territorio le schede finanziarie per l’assegnazione del budget di produzione definitivo per l’anno 2014 secondo gli importi dettagliati nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: - All. “A” (composto da n. 2 pagine) riferito alle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.) per un importo complessivo di € 91.768.437,00; - All. “B” (composto da n. 2 pagine) riferito ai Centri Diurni Integrati per anziani (C.D.I.) per un importo complessivo di € 5.580.631,80; - All. “C” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Hospice S.S. per un importo complessivo di € 3.055.398,57; - All. “D” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Residenze Sanitario Assistenziali per disabili (R.S.D.) per un importo complessivo di € 13.226.648,50; - All. “E” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Centri Diurni per Disabili (C.D.D.) per un importo complessivo di € 7.624.042,30; - All. “F” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) per un importo complessivo di € 1.226.131,99; - All. “G” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Istituti di Riabilitazione (RIA) per un importo complessivo di € 11.375.553,00; - All. “H” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Consultori Familiari privati per un importo complessivo di € 3.728.000,00; - All. “I” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Servizi Multidisciplinari Integrati (S.M.I.) per un importo complessivo di € 2.634.000,00; - All. “J” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità per Tossicodipendenti (T.O.X.) per un importo complessivo di € 6.553.736,20; e definiti gli acconti mensili a decorrere dal mese di aprile 2014, calcolati come previsto dall’art. 5 dei contratti vigenti; Preso atto dei nuovi contratti stipulati in data 31.03.2014, con decorrenza dal 1 aprile 2014, con gli Enti gestori del territorio aventi titolo alla contrattualizzazione di nuovi posti: - Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di Roncadelle (BS) per n. 7 posti letto di R.S.A. aggiuntivi ai n. 36 già contrattualizzati (Allegato “K”, composto da n. 8 pagine); - Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di Roncadelle (BS) per n. 15 posti del nuovo C.D.I. “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” (Allegato “L”, composto da n. 8 pagine); - Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s” con sede legale nel Comune di Lonato del Garda (BS) per n. 2 posti letto di Hospice S.S. aggiuntivi ai n. 6 già contrattualizzati (Allegato “M”, composto da n. 7 pagine); - _________________________________________________________________ “Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus” con sede legale nel Comune di Brescia per n. 2 posti letto di R.S.D. aggiuntivi ai n. 58 già contrattualizzati (Allegato “N”, composto da n. 7 pagine); - Fondazione Ospedale Casa di Riposo “Nobile Paolo Richiedei” con sede legale nel Comune di Gussago (BS) per la riconversione di n. 2 posti di Day Hospital in n. 992 trattamenti ambulatoriali e n. 500 prestazioni domiciliari presso il “Centro Medico Richiedei” di Palazzolo s/Oglio (Allegato “O”, composto da n. 9 pagine); - “C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale nel Comune di Lumezzane (BS) per n. 3 posti aggiuntivi ai n. 20 già contrattualizzati per il C.D.D. “Il Cammino” di Lumezzane (Allegato “P”, composto da n. 8 pagine); - “Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale nel Comune di Leno (BS) per n. 2 posti letto aggiuntivi agli 8 già contrattualizzati per la C.S.S. “Monica Crescini” di Leno (Allegato “Q”, composto da n. 7 pagine); “Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus” con sede legale nel Comune di Brescia per n. 10 posti letto della nuova C.S.S. “Comunità Trobiolo” di Roè Volciano (Allegato “R”, composto da n. 7 pagine); - “Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale onlus” con sede legale nel Comune di Barghe (BS) per n. 10 posti letto della nuova “C.S.S. di Idro” di Idro (Allegato “S”, composto da n. 7 pagine); Preso atto altresì del finanziamento aggiuntivo riconosciuto con Decreto n. 2769/2014 nell’ambito del budget aziendale per l’Assistenza Domiciliare Integrata ai fini della stipula dei contratti con i seguenti Enti gestori per l’erogazione delle prestazioni di A.D.I. tramite voucher: - “SaluService S.C.S. onlus” con sede legale nel Comune di Brescia, con decorrenza dal 1 aprile 2014 (Allegato “T”, composto da n. 4 pagine); - Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di Roncadelle (BS), con decorrenza dal 1 aprile 2014 (Allegato “U”, composto da n. 4 pagine); - “Fondazione Guerini – Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale” con sede legale nel Comune di Orzinuovi (BS), con decorrenza dal 3 marzo 2014 (Allegato “V”, composto da n. 4 pagine); Assicurato che le schede per la negoziazione e formalizzazione del budget di produzione definitivo 2014 sono state redatte in conformità allo schema-tipo contenuto nella citata D.G.R. n. X/1185/2013 (Allegato “W”, composto da n. 1 pagina); Accertato che i suddetti contratti e le schede budget 2014 sono stati trasmessi all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia con le seguenti note: prot. n. 0046779/14, n. 0046431/14, n. 0046458/14 del 03.04.2014, prot. n. 0047074/14 del 04.04.2014, prot. n. 0047929/14 del 07.04.2014, in conformità alle modalità indicate nella nota regionale inviata in data 08.01.2014 dalla U.O. Accreditamento, Controllo e Sviluppo dell’Offerta; Dato atto che i contratti e le schede budget 2014, più sopra citate, sono state acquisite agli atti dell’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Socio-Sanitarie, in staff alla Direzione Sociale; Ritenuto di conferire mandato al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie per il pagamento degli acconti mensili con decorrenza dal mese di aprile 2014 agli aventi titolo secondo gli importi indicati in dettaglio negli allegati sopra richiamati; - _________________________________________________________________ Vista la proposta della Responsabile dell’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Socio-Sanitarie, Dr.ssa Anna Brotto, che attesta altresì la conformità del presente provvedimento al disposto dell’art. 13, comma 17, della L.R. 30.12.2009 n. 33; Dato atto che la Responsabile dell’Ufficio Acquisto Prestazioni Socio-Sanitarie e Bilancio Sociale, Dott.ssa Maria Fibreni, in qualità di Responsabile del procedimento, attesta la regolarità tecnica del presente provvedimento; Vista l’attestazione della Responsabile dell’U.O. Programmazione e Bilancio, Dott.ssa Lara Corini, in merito alla regolarità contabile; Acquisito il parere di competenza del Direttore Sociale f.f., Dr.ssa Fausta Podavitte; Acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, Dott. Pier Mario Azzoni; DECRETA a) b) in attuazione del disposto della D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013, allegato 4, e del Decreto regionale n. 2769 del 31.03.2014, come in premessa descritto, di dare atto che in data 31 marzo 2014 sono stati sottoscritti con gli Enti gestori delle Unità d’Offerta Socio Sanitarie afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze le schede finanziarie per l’assegnazione del budget di produzione definitivo per l’anno 2014 come riportato nei seguenti allegati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento: - All. “A” (composto da n. 2 pagine) riferito alle Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (R.S.A.) per un importo complessivo di € 91.768.437,00; - All. “B” (composto da n. 2 pagine) riferito ai Centri Diurni Integrati per anziani (C.D.I.) per un importo complessivo di € 5.580.631,80; - All. “C” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Hospice S.S. per un importo complessivo di € 3.055.398,57; - All. “D” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Residenze Sanitario Assistenziali per disabili (R.S.D.) per un importo complessivo di € 13.226.648,50; - All. “E” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Centri Diurni per Disabili (C.D.D.) per un importo complessivo di € 7.624.042,30; - All. “F” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità Socio Sanitarie per Disabili (C.S.S.) per un importo complessivo di € 1.226.131,99; - All. “G” (composto da n. 1 pagina) riferito agli Istituti di Riabilitazione (RIA) per un importo complessivo di € 11.375.553,00; - All. “H” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Consultori Familiari privati per un importo complessivo di € 3.728.000,00; - All. “I” (composto da n. 1 pagina) riferito ai Servizi Multidisciplinari Integrati (S.M.I.) per un importo complessivo di € 2.634.000,00; - All. “J” (composto da n. 1 pagina) riferito alle Comunità per Tossicodipendenti (T.O.X.) per un importo complessivo di € 6.553.736,20; e definiti gli acconti mensili a decorrere dal mese di aprile 2014, calcolati come previsto dall’art. 5 dei contratti vigenti; di prendere atto dei nuovi contratti stipulati in data 31.03.2014, con decorrenza dal 1 aprile 2014, con gli Enti gestori del territorio aventi titolo alla contrattualizzazione di nuovi posti in attuazione dell’allegato 4, paragrafo 3.4 “Regole 2014 per l’accesso al contratto” della D.G.R. n. 1185/2013,: _________________________________________________________________ Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di Roncadelle (BS) per n. 7 posti letto di R.S.A. aggiuntivi ai n. 36 già contrattualizzati (Allegato “K”, composto da n. 8 pagine); - Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di Roncadelle (BS) per n. 15 posti del nuovo C.D.I. “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” (Allegato “L”, composto da n. 8 pagine); - Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s” con sede legale nel Comune di Lonato del Garda (BS) per n. 2 posti letto di Hospice S.S. aggiuntivi ai n. 6 già contrattualizzati (Allegato “M”, composto da n. 7 pagine); - “Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus” con sede legale nel Comune di Brescia per n. 2 posti letto di R.S.D. aggiuntivi ai n. 58 già contrattualizzati (Allegato “N”, composto da n. 7 pagine); - Fondazione Ospedale Casa di Riposo “Nobile Paolo Richiedei” con sede legale nel Comune di Gussago (BS) per la riconversione di n. 2 posti di Day Hospital in n. 992 trattamenti ambulatoriali e n. 500 prestazioni domiciliari presso il “Centro Medico Richiedei” di Palazzolo s/Oglio (Allegato “O”, composto da n. 9 pagine); - “C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale nel Comune di Lumezzane (BS) per n. 3 posti aggiuntivi ai n. 20 già contrattualizzati per il C.D.D. “Il Cammino” di Lumezzane (Allegato “P”, composto da n. 8 pagine); - “Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus” con sede legale nel Comune di Leno (BS) per n. 2 posti letto aggiuntivi agli 8 già contrattualizzati per la C.S.S. “Monica Crescini” di Leno (Allegato “Q”, composto da n. 7 pagine); - “Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus” con sede legale nel Comune di Brescia per n. 10 posti letto della nuova C.S.S. “Comunità Trobiolo” di Roè Volciano (Allegato “R”, composto da n. 7 pagine); - “Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale onlus” con sede legale nel Comune di Barghe (BS) per n. 10 posti letto della nuova “C.S.S. di Idro” di Idro (Allegato “S”, composto da n. 7 pagine); di dare atto altresì della stipula dei contratti con i seguenti Enti gestori per l’erogazione di prestazioni di A.D.I. tramite voucher per le quali è stato previsto dal Decreto 2769/2014 un finanziamento aggiuntivo nell’ambito del budget aziendale per l’Assistenza Domiciliare Integrata: - “SaluService S.C.S. onlus” con sede legale nel Comune di Brescia, con decorrenza dal 1 aprile 2014 (Allegato “T”, composto da n. 4 pagine); - Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel Comune di Roncadelle (BS), con decorrenza dal 1 aprile 2014 (Allegato “U”, composto da n. 4 pagine); - “Fondazione Guerini – Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale” con sede legale nel Comune di Orzinuovi (BS), con decorrenza dal 3 marzo 2014 (Allegato “V”, composto da n. 4 pagine); di dare atto che le schede budget di negoziazione e formalizzazione del budget di produzione definitivo 2014 sono state redatte in conformità allo schema-tipo contenuto nella citata D.G.R. n. X/1185/2013 (Allegato “W”, composto da n. 1 pagina); di dare atto che i suddetti contratti e le schede budget 2014 sono stati trasmessi all’indirizzo di posta elettronica: [email protected] della - c) d) e) _________________________________________________________________ f) g) h) Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia con le seguenti note: prot. n. 0046779/14, n. 0046431/14, n. 0046458/14 del 03.04.2014, prot. n. 0047074/14 del 04.04.2014, prot. n. 0047929/14 del 07.04.2014, in conformità alle modalità indicate nella nota regionale inviata in data 08.01.2014 dalla U.O. Accreditamento, Controllo e Sviluppo dell’Offerta; di dare altresì atto che i suddetti contratti e schede budget sono stati acquisiti agli atti dell’U.O. Acquisto e Remunerazione prestazioni Socio-Sanitarie, in staff alla Direzione Sociale; di dare atto che il maggior onere derivante dal presente provvedimento, relativo al budget di produzione definitivo per l’anno 2014 assegnato agli Enti gestori delle Unità di Offerta afferenti ai Dipartimenti A.S.S.I. e Dipendenze, risulta pari ad € 109.345.459,51 e trova riferimento nella contabilità Aziendale – Gestione A.S.S.I. anno 2014 – come di seguito specificato: - Residenze Sanitario Assistenziali per Anziani (RR.S.AA.): € 68.734.726,00 di cui € 4.236.477,00 al conto “R.S.A. da pubblico” codice 43 1 700, ed € 64.498.249,00 al conto “R.S.A. da privato” codice 43 3 910, programmi di spesa dal n. 20600 al n. 20683 anno 2014; - Centri Diurni Integrati per Anziani (CC.DD.II.): € 4.191.319,80 di cui € 608.943,00 al conto “C.D.I. da pubblico” codice 43 1 993, ed € 3.582.376,80 al conto “C.D.I. da privato” codice 43 3 993, programmi di spesa dal n. 20100 al n. 20150 anno 2014; - Hospice Socio Sanitari: € 2.307.379,57 al conto “Hospice da privato” codice 43 3 990, programmi di spesa dal n. 20700 al n. 20703 anno 2014; - Residenze Sanitario Assistenziali per Disabili (RR.S.DD.): € 9.929.892,00 al conto “Assistenza R.S.D.” (servizi privati) codice 43.3.927 gestito con i programmi di spesa dal n. 20410/2014 al n. 20414/2014; - Comunità Socio sanitarie per Disabili (C.S.SS.): € 940.909,24 al conto “Assistenza C.S.SS.” (servizi privati) codice 43.3.928 gestito con i programmi di spesa dal n. 20420/2014 al n. 20440/2014; - Centri Diurni per Disabili (CC.DD.DD.): € 5.743.082,30 di cui € 5.272.248,30 al conto “Assistenza C.D.D. da privato” codice 43.3.929 ed € 470.834,00 al conto “Assistenza C.D.D. da pubblico” codice 43.1.929, gestiti con i programmi di spesa dal n. 20300/2014 al n. 20328/2013; - Istituti di Riabilitazione (R.I.A.): € 8.531.664,73 al conto “Strutture riabilitative riclassificate” codice 43.3.501 gestito con i programmi di spesa dal n. 20400 al n. 20403 anno 2014; - Consultori Familiari privati: € 2.795.999,00 al conto “Consultori privati accreditati” codice 43.3.370, gestiti con i programmi di spesa dal n. 20720 al n. 20735 anno 2014; - Comunità per le Tossicodipendenze: € 4.961.732,20 al conto “Assistenza Tossicodipendenti” codice 43 3 560 gestito con i programmi di spesa dal n. 20200 al n. 20218 anno 2014; - Servizi Multidisciplinari Integrati: € 1.975.499,00 al conto “Servizi Multidisciplinari Integrati” codice 43 3 562, gestito con i programmi di spesa dal n. 20230 al n. 20233 anno 2014; di prendere atto che l’onere derivante dal presente provvedimento riferito ai nuovi contratti per l’erogazione tramite voucher dell’Assistenza Domiciliare Integrata di cui al precedente punto c), da quantificare con successivi _________________________________________________________________ provvedimenti, trova riferimento nella contabilità Aziendale – Gestione A.S.S.I. 2014 – al conto “Voucher Socio Sanitario da privato”, codice 43 3 992; i) di conferire mandato al competente Servizio Risorse Economico Finanziarie per il pagamento degli acconti mensili con decorrenza dal mese di aprile 2014 agli aventi titolo secondo gli importi indicati in dettaglio negli allegati sopra richiamati; j) di dare altresì atto che la copertura economica del presente provvedimento è garantita dal Decreto della Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato n. 2769 del 31.03.2014; k) di stabilire che l’U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Socio Sanitarie procederà al monitoraggio dei costi derivanti dal presente provvedimento affinchè vengano rispettate le disposizioni di cui alla D.G.R. n. X/1185/2013 ed al Decreto regionale n. 2769/2014; l) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura della U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni Socio-Sanitarie: - alla Regione Lombardia, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:[email protected], [email protected]; - agli Enti gestori delle Unità di Offerta afferenti all’Area Anziani – Cure Domiciliari; - alle Direzioni Gestionali Distrettuali dell’A.S.L. di Brescia; m) di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale in conformità ai contenuti dell’art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dell’art. 12, comma 12, della L.R. 33/2009; n) di disporre, a cura della U.O. Affari Generali, la pubblicazione all’Albo on-line ai sensi dell’art. 18 della L.R. 33/2009 e dell’art. 32 della L. n. 69/2009. Firmato digitalmente dal Direttore Generale Dr. Carmelo Scarcella Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi ONLUS Fondazione Lucini-Cantù onlus Centro Comunale per i Servizi Sociali Fondazione Bandera Vezzoli ONLUS RSA - Casa di Riposo Don F. Cremona onlus RSA - Fondazione Villa Serena ONLUS RSA - Fondazione Martinelli - Granata - Piantoni ONLUS RSA - Fondazione Casa di Riposo di Capriolo Don Gaudenzio Martinazzoli RSA - "O.P. Delbarba Maselli-Dandolo" RSA - Lorenzo e Gianna Zirotti RSA - Fondazione "Villa Fiori" RSA ONLUS RSA - "Casa di Riposo San Giovanni ONLUS" RSA - "Le Rondini" RSA - Fondazione Colturi Villa Dei Pini onlus RSA - Casa di Riposo Azienda Speciale "RSA di Concesio" RSA - "Madre Teresa di Calcutta" 302000503 302000703 302001001 302001104 302001301 302001501 302001903 302002003 302002303 302003302 302006403 302006501 302006604 302006703 302006802 302007002 7 7 7 7 7 6 6 6 5 4 4 4 4 RSA - Fondazione Dante Cusi onlus RSA - Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus RSA - Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini onlus RSA - Casa di Riposo G.B. Valotti - Onlus 302018103 302018104 302018106 9 9 9 9 RSA di Via Santa Giulia n. 1 RSA - Fondazione Giroldi Forcella Ugoni RSA - Fondazione Onlus "Longini Morelli" RSA - Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani onlus RSA - Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via Onlus" RSA - Fondazione Gambara Tavelli Onlus RSA - Istituto Bassano Cremonesini per Disabili psichiche Onlus RSA - Fondazione Madonna del Corlo Onlus RSA - Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus RSA - Casa di Riposo Cenacolo Elisa Baldo RSA - Fondazione Ricovero La Memoria Onlus RSA - Soggiorno Sereno Emilia e Egidio Pasini RSA - Fondazione Casa di Riposo di Roe' Volciano onlus 302018109 302018110 302018111 302018112 302018113 302018114 302023701 302023801 302023901 302024001 302024101 302024201 9 9 8 9 9 11 12 12 12 12 12 9 8 302018120 RSA - Fondazione Casa di Riposo di Manerbio ONLUS RSA di Via Veronica Gambara n. 20 302018108 8 302018107 9 302018105 RSA - Fondazione Casa di Riposo R.S.A. Paolo VI O.N.L.U.S. RSA - Fondazione Uccelli - Bonetti onlus 9 302018102 302007401 302018101 RSA - Pietro Beretta RSA - Fondazione Istituto Bregoli onlus 302007102 8 4 4 4 4 6 6 7 302002203 Fondazione Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo Maggi ONLUS Fondazione Casa di Riposo di Roe' Volciano onlus Soggiorno Sereno Emilia e Egidio Pasini Onlus Fondazione Ricovero La Memoria Onlus Casa di Riposo Cenacolo Elisa Baldo Fondazione Beata Lucia Versa Dalumi onlus Fondazione Madonna del Corlo Onlus Fondazione Gambara Tavelli Onlus Istituto Bassano Cremonesini per Disabili psichiche Onlus Fondazione "Nobile Annibale Maggi Via Onlus" Fondazione Casa di Riposo Villa G. Padovani onlus Fondazione Onlus "Longini Morelli" Fondazione Giroldi Forcella Ugoni ONLUS Fondazione Casa di Riposo Manerbio Onlus Fondazione Guerini Frigerio Onlus per la Bassa Bresciana Occidentale Fondazione Guerini Frigerio Onlus per la Bassa Bresciana Occidentale Fondazione Casa di Riposo G.B.Valotti Onlus Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini onlus Fondazione Dante Cusi Onlus Fondazione Uccelli - Bonetti Onlus Fondazione Casa di Riposo R.S.A. Paolo VI O.N.L.U.S. Fondazione Istituto Bregoli Onlus Fondazione di Cura Città di Gardone Val Trompia Onlus Comune di Sarezzo Casa di Riposo Azienda Speciale "RSA di Concesio" Fondazione Colturi Villa Dei Pini onlus Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane Onlus Fondazione Casa di Riposo S.Giovanni Onlus Fondazione "Villa Fiori" RSA ONLUS Comune di Sale Marasino Fondazione Opera Pia Delbarba-Maselli-Dandolo Onlus Fondazione Martinelli - Granata - Piantoni ONLUS Fondazione Casa di Riposo di Capriolo Don Gaudenzio Martinazzoli Fondazione Villa Serena ONLUS Fondazione Casa di Riposo Don F.Cremona Onlus Fondazione Bandera Vezzoli ONLUS Comune di Rudiano Fondazione Lucini-Cantù onlus Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi ONLUS Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus Fondazione di Partecipazione "R.S.A. Spazzini - Fabeni" 7 "R.S.A. Spazzini - Fabeni" ente gestore RSA - Fondazione Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo Maggi ONLUS denominazione struttura 302000203 cod.struttura 302000103 DSSB RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. di Brescia privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato pubblico pubblico privato privato privato privato pubblico privato privato privato privato privato privato pubblico privato privato privato privato privato PUBBLICO PRIVATO Roè Volciano Odolo Gavardo Gavardo Bagolino Lonato Pontevico Verolanuova Seniga Quinzano Pralboino Pontevico Orzivecchi Orzinuovi Manerbio Isorella Gottolengo Ghedi Gambara Barbariga Bagnolo Mella Pezzaze Gardone V.T. Sarezzo Concesio Villa Carcina Lumezzane Bovegno Nave Sale Marasino Adro Capriolo Cologne Pontoglio Palazzolo Urago d'Oglio Rudiano Rovato Coccaglio Chiari Castrezzato Castelcovati Comune sede RSA € 2.522.422,00 € 904.417,00 € 1.674.752,00 € 507.090,00 € 1.139.490,00 € 469.477,00 € 613.091,00 € 538.768,00 € 1.917.896,00 € 1.177.059,00 € 953.486,00 € 633.974,00 € 1.768.721,00 € 1.523.830,00 € 1.159.201,00 € 588.492,00 € 1.212.098,00 € 1.502.661,00 € 564.166,00 € 621.649,00 € 1.485.245,00 € 1.320.893,00 € 666.952,00 € 592.708,00 € 648.311,00 € 1.481.616,00 € 845.459,00 € 1.487.576,00 € 594.375,00 € 1.674.075,00 € 1.119.769,00 € 763.961,00 € 655.715,00 € 2.374.713,00 € 1.115.278,00 € 715.523,00 € 415.235,00 € 403.295,00 € 950.328,00 € 811.961,00 € 739.612,00 € 410.073,00 BUDGET DEFINITIVO 2014 € 178.672,00 € 64.063,00 € 118.628,00 € 35.919,00 € 80.714,00 € 33.255,00 € 43.427,00 € 38.163,00 € 135.851,00 € 83.375,00 € 67.539,00 € 44.906,00 € 125.284,00 € 107.938,00 € 82.110,00 € 41.685,00 € 85.857,00 € 106.438,00 € 39.962,00 € 44.033,00 € 105.205,00 € 93.563,00 € 47.242,00 € 41.983,00 € 45.922,00 € 104.948,00 € 59.887,00 € 105.370,00 € 42.102,00 € 118.580,00 € 79.317,00 € 54.114,00 € 46.446,00 € 168.209,00 € 78.999,00 € 50.683,00 € 29.412,00 € 28.567,00 € 67.315,00 € 57.514,00 € 52.389,00 € 29.047,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 209/2014 213/2014 228/2014 220/2014 226/2014 217/2014 222/2014 204/2014 210/2014 203/2014 201/2014 192/2014 198/2014 205/2014 200/2014 199/2014 202/2014 208/2014 206/2014 196/2014 207/2014 176/2014 173/2014 174/2014 175/2014 189/2014 183/2014 170/2014 172/2014 171/2014 177/2014 190/2014 187/2014 184/2014 178/2014 181/2014 188/2014 179/2014 180/2014 182/2014 191/2014 194/2014 N.REPERTORIO CONTRATTO All. A RSA - Fondazione Irene Rubini Falck onlus RSA - Casa di Soggiorno per Anziani -Onlus RSA - Fondazione S. Angela Merici onlus RSA - Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli Onlus RSA - Fondazione F.lli Beretta - S.Giuseppe per la Valtenesi Onlus RSA - Casa di Riposo "Don Giuseppe Baldo" RSA - Fondazione RSA Casa di Riposo di Salo' Residenza Gli Ulivi RSA - Fondazione G.B. Bianchi onlus RSA - "Casa di Dio" RSA - Fondazione "Casa di Industria" onlus RSA - Fondazione "Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei" RSA - Fondazione Serlini RSA Onlus 302024501 302024601 302024701 302024901 302025101 302025301 302025701 302025901 302026101 12 11 11 11 11 1 1 RSA - Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino Onlus Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino Onlus 302026401 Fondazione Brescia Solidale Onlus Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus RSA - "Arici Sega" RSA - Evaristo Almici RSA - "Pasotti Cottinelli" RSA - "Villa di Salute" RSA - Casa di riposo Bersabea RSA - Paola di Rosa RSA - Residenza Anni Azzurri RSA - Fondazione Casa di Riposo di Calcinato onlus RSA - Fondazione onlus Casa di Riposo Beata Cristina RSA - Fondazione S. Maria Del Castello onlus RSA -"Pio Ricovero Inabili al Lavoro" RSA - Casa Albergo per Anziani RSA "Casa Sorelle Girelli" RSA - "Tilde e Luigi Colosio" RSA - "Casa di Riposo San Giuseppe" RSA - "A.Luzzago" RSA - Casa di Riposo per Anziani di Tignale RSA - "Villa Elisa" - 302026701 302026901 302027001 302027101 302027201 302027301 302027401 302027501 302027601 302027701 302027801 302027901 302028101 302032901 302033001 302034101 302035101 302035201 1 3 1 1 2 3 3 10 10 10 3 10 5 2 1 1 RSA - "Villaggio S.Francesco" RSA - "La Residenza" RSA - "Livia Feroldi" RSA - "Mons.Faustino Pinzoni" 302038401 302046001 302046027 1 1 1 Fondazione Paola di Rosa Onlus Ente Unico Fondazione Casa di Dio Onlus Fondazione Casa di Dio Onlus Residenze Anni Azzurri s.r.l. privato privato privato privato privato privato pubblico privato privato privato privato pubblico privato privato privato privato privato privato privato privato privato pubblico privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato pubblico di cui privato di cui pubblico totale Brescia Brescia Brescia Villanuova S.C. Iseo Brescia Tignale Brescia Brescia Marone Rodengo Saiano Montichiari Castenedolo Carpenedolo Calvisano Calcinato Rezzato Capriano d/c Berlingo Brescia Brescia Rezzato Brescia Mazzano Nuvolera Botticino Roncadelle Travagliato Ospitaletto Gussago Brescia Brescia Toscolano M. Salo' Puegnago Padenghe d/Garda Gargnano Desenzano Bedizzole Vobarno Vestone Sabbio Chiese 1.938.156,00 1.147.098,00 1.890.310,00 2.031.656,00 € 624.422,00 € 972.664,00 € 1.513.530,00 € 1.924.188,00 € 1.345.002,00 € 1.234.477,00 € 962.195,00 € 91.768.437,00 € 5.648.819,00 € 86.119.618,00 € 318.951,00 € 1.093.584,00 € 1.744.136,00 € 859.251,00 € 851.290,00 € 1.604.190,00 € 222.496,00 € 421.348,00 € 2.170.176,00 € 1.158.097,00 € 847.655,00 € 1.765.192,00 € 1.044.758,00 € 1.241.528,00 € 297.722,00 € 1.518.913,00 € 657.142,00 € 1.692.060,00 € 962.172,00 € 1.273.074,00 € 637.387,00 € 1.277.547,00 € 947.733,00 € € € € € 394.454,00 € 458.262,00 € 1.420.770,00 € 647.435,00 € 1.667.906,00 € 2.554.694,00 € 747.498,00 € 421.905,00 N.B.: TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. RSA - Don Ambrogio Cacciamatta 302035301 302038201 5 12 1 11 Fondazione Casa di Dio Onlus Azienda Speciale Casa di Riposo di Tignale "Manlio Bonincontri" Istituto Figlie di S.Camillo Genesi Impresa Sociale Soc.Coop.Sociale Onlus Compagnia di S.Orsola Figlie di S.Angela Montichiari Multiservizi s.r.l. Fondazione Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus Fondazione S. Maria Del Castello onlus Fondazione onlus Casa di Riposo Beata Cristina Fondazione Casa di Riposo di Calcinato onlus Residenze Anni Azzurri s.r.l. Fondazione Paola di Rosa Onlus Ente Unico Del Cenacolo Soc.Coop.Sociale Onlus Fondazione Paola di Rosa Onlus Ente unico Fondazione Pasotti Cottinelli Onlus Azienda Speciale Evaristo Almici Fondazione Brescia Solidale Onlus Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus RSA - C.R. Andrea Fiorini Onlus - 302026601 3 3 RSA - Fondazione Casa di Riposo Francesco e Beniamino Porta Fondazione Casa di Riposo Francesco e Beniamino Porta Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione Onlus RSA -Casa di Riposo Don Angelo Colombo Fondazione Onlus RSA - Fondazione Residenza Berardi Manzoni Onlus 302026301 Fondazione Serlini RSA Onlus Il Gabbiano Soc.Coop.Sociale Onlus (fino al 3/11/2014) Fondazione Casa di Industria Onlus Fondazione Casa di Dio Onlus Fondazione G.B. Bianchi onlus Congregazione Piccole Figlie di S.Giuseppe Fondazione RSA Casa di Riposo di Salo' Residenza Gli Ulivi Fondazione Casa di Riposo Feltrinelli Onlus Fondazione F.lli Beretta S.Giuseppe per la Valtenesi Onlus 302026201 302026001 302025201 302025001 Fondazione S. Angela Merici onlus Fondazione Casa di Riposo per Anziani Onlus Fondazione Irene Rubini Falck onlus Comune di Sabbio Chiese Fondazione A. Passerini - Casa di Riposo Valsabbina Onlus 302026501 3 2 2 2 2 11 11 11 12 302024401 RSA - Casa di Riposo B. Bertella RSA - Fondazione A. Passerini - Casa di Riposo Valsabbina Onlus 12 302024301 A.S.L. di Brescia € 400.125,00 € 6.120.008,00 € 6.520.133,00 € 44.230,00 € 68.897,00 € 107.208,00 € 136.297,00 € 95.271,00 € 87.442,00 € 68.155,00 € 22.592,00 € 77.462,00 € 123.543,00 € 60.864,00 € 60.300,00 € 113.630,00 € 15.760,00 € 29.845,00 € 153.721,00 € 82.032,00 € 60.042,00 € 125.034,00 € 74.004,00 € 87.942,00 € 21.089,00 € 107.590,00 € 46.548,00 € 119.854,00 € 68.154,00 € 90.176,00 € 46.920,00 € 108.591,00 € 67.131,00 € 137.286,00 € 81.253,00 € 133.897,00 € 143.909,00 € 32.460,00 € 27.940,00 € 100.638,00 € 45.860,00 € 118.143,00 € 180.957,00 € 52.948,00 € 29.885,00 215/2014 156/2014 185/2014 223/2014 149/2014 150/2014 154/2014 165/2014 162/2014 157/2014 163/2014 147/2014 153/2014 166/2014 152/2014 423/2014 211/2014 193/2014 195/2014 169/2014 197/2014 186/2014 167/2014 146/2014 151/2014 159/2014 158/2014 609/2014 160/2014 168/2014 216/2014 225/2014 148/2014 155/2014 221/2014 224/2014 227/2014 212/2014 218/2014 229/2014 219/2014 214/2014 All. A 030601 039401 039501 046026 1 1 1 1 034201 034401 046010 046028 026902 034801 041501 046006 006405 006502 006605 006704 007103 030701 033901 044901 028601 028701 045401 033101 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 046048 030001 1 2 CODICE C.D.I. DSSB CDI SAN PANCRAZIO CDI DI PARATICO ONLUS CDI MARIA CAVALLI BENDISCIOLI CDI GERICO CDI SANDRO GIACOMAZZI Fondazione di Cura Città di Gardone Val Trompia Onlus CDI SUOR SCOLASTICA c/o FONDAZIONE DI CURA CITTA' DI GARDONE VALTROMPIA ONLUS CDI C/O LA R.S.A. MADRE TERESA DI CALCUTTA CDI C/O AZIENDA SPECIALE R.S.A. DI CONCESIO Comune di Palazzolo s/Oglio pubblico pubblico privato Fondazione Don Ambrogio Cacciamatta onlus Comune di Paratico privato pubblico pubblico pubblico privato privato € € Palazzolo sull'Oglio € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Paratico Passirano Clusane D'Iseo Bovezzo Concesio Sarezzo Gardone V.T. Villa Carcina Lumezzane Bovegno privato privato Nave Mazzano Botticino Castenedolo Rezzato Travagliato Rodengo Saiano Torbole Casaglia Gussago Roncadelle Brescia Brescia Brescia Brescia Brescia privato privato privato privato pubblico privato privato Associazione Comunità Mamré Onlus Comune di Bovezzo Azienda Speciale "R.S.A. di Concesio" Comune di Sarezzo Fondazione Colturi Villa dei Pini Onlus Fondazione Casa di Riposo S.Giovanni Onlus Fondazione Le Rondini Città di Lumezzane onlus Fondazione "Villa Fiori" RSA - ONLUS CDI VILLA DEI PINI CDI C/O FONDAZIONE VILLA FIORI R.S.A. ONLUS CDI FONDAZIONE CASA DI RIPOSO S.GIOVANNI ONLUS CDI C/O FONDAZIONE LE RONDINI CITTA' DI LUMEZZANE ONLUS Casa di Riposo Andrea Fiorini Onlus F.ne Pio Ricovero Inabili al Lavoro Onlus Castenedolo F.ne Casa di Riposo per Anziani di Botticino Onlus CDI C/O LA R.S.A.PIO RICOVERO INABILI AL LAVORO CDI C/O LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS CDI C/O LA R.S.A. ANDREA FIORINI Azienda Speciale "Evaristo Almici" Fondazione Don Angelo Colombo Onlus CDI GIANCARLO SERIOLI CDI DON ANGELO COLOMBO CDI VILLA DEI GELSI privato CDI RICHIEDEI Genesi Impresa Sociale Società Coop.Onlus Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi Onlus privato Il Gabbiano Società Cooperativa Sociale Onlus (cessazione contratto il 3.11.2014) CDI C/O LA R.S.A.TILDE E LUIGI COLOSIO privato Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus (da 1 aprile 2014) C.D.I. FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS privato privato privato privato privato 87.834,00 76.576,00 124.112,00 113.167,00 87.283,00 79.960,00 70.751,00 80.957,00 121.196,00 132.705,00 65.146,00 72.365,00 138.365,20 94.369,00 106.162,00 104.130,00 76.456,80 80.719,20 78.457,00 116.258,00 74.589,00 62.456,00 153.329,00 154.091,00 149.849,00 130.933,00 pubblico/ Comune sede BUDGET privato C.D.I. DEFINITIVO 2014 Fondazione Casa di Dio Onlus Fondazione Casa di Industria Onlus Fondazione Brescia Solidale onlus Fondazione Brescia Solidale onlus "IRCCS Centro S.Giovanni di Dio FBF" ente gestore CDI CASA DI DIO CDI C/O LA R.S.A.CASA DI INDUSTRIA CDI ACHILLE PAPA CDI PRIMAVERE CDI FRA' PIETRO GHIDINI denominazione struttura CENTRI DIURNI INTEGRATI PER ANZIANI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. DI BRESCIA € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 6.222,00 5.424,00 8.791,00 8.016,00 6.183,00 5.664,00 5.012,00 5.734,00 8.585,00 9.400,00 4.615,00 5.126,00 9.801,00 6.684,00 7.520,00 7.376,00 5.416,00 5.718,00 5.557,00 9.882,00 7.045,00 4.424,00 10.861,00 10.915,00 10.614,00 9.274,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 318/2014 265/2014 253/2014 255/2014 247/2014 249/2014 248/2014 250/2014 243/2014 245/2014 244/2014 251/2014 240/2014 242/2014 237/2014 236/2014 241/2014 235/2014 238/2014 239/2014 610/2014 232/2014 230/2014 234/2014 233/2014 231/2014 N.REPERTORIO CONTRATTO All. B 042001 038901 039001 039101 041901 046014 030201 034601 038801 018119 029801 029901 030301 031001 037301 039201 046013 034001 039301 039405 043901 024302 024402 024502 6 7 7 7 7 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10 11 11 11 12 12 12 privato privato Fondazione A. Passerini - Casa di Riposo Valsabbina Onlus Fondazione Irene Rubini Falck onlus CDI C/O FOND. ANGELO PASSERINI CASA DI RIPOSO VALSABBINA ONLUS CDI C/O FONDAZIONE IRENE RUBINI FALCK ONLUS pubblico privato privato privato pubblico Comune di Sabbio Chiese Fondazione R.S.A. Casa di Riposo di Salò Residenza gli Ulivi Fondazione Casa di Soggiorno per Anziani Onlus Fondazione S. Angela Merici Onlus Montichiari Multiservizi s.r.l. privato privato privato privato privato CDI C/O LA CASA DI RIPOSO B. BERTELLA CDI C/O LA R.S.A. CASA DI SOGGIORNO PER ANZIANI CDI PIETRO CONTARELLI CDI C/O LA R.S.A. CASA ALBERGO PER ANZIANI CDI C/O CASA DI RIPOSO S. ANGELA MERICI ONLUS Fondazione Casa di Riposo di Ghedi onlus Fondazione Casa di Riposo Manerbio Onlus Fondazione Casa di Riposo G.B.Valotti Onlus CDI. C/O FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI MANERBIO ONLUS CDI C/O FONDAZIONE CASA DI RIPOSO G.B. VALOTTI ONLUS CDI DI GHEDI Fondazione Onlus "Longini Morelli" Fondazione Gambara Tavelli Onlus privato Fondazione Casa di Riposo R.S.A. Paolo VI O.N.L.U.S. CDI. FONDAZIONE ONLUS LONGINI MORELLI CDI FONDAZIONE GAMBARA TAVELLI ONLUS CDI C/O LA R.S.A. PAOLO VI ONLUS privato privato Fondazione Centro Servizi Assistenziali Cami-Alberini onlus CDI C/O FONDAZIONE CENTRO SERVIZI ASSISTENZIALI CAMI-ALBERINI ONLUS CDI C/O FONDAZIONE GIROLDI FORCELLA UGONI privato privato pubblico privato Fondazione Giroldi Forcella Ugoni Associazione Comunità Mamrè Onlus Fondazione Guerini-Frigerio Onlus per la Bassa Bresciana Occidentale CDI DI VIA VERONICA GAMBARA N. 20 ORZINUOVI CDI BETULIA Comune di San Paolo Fondazione Lucini-Cantù onlus CDI DEL COMUNE DI SAN PAOLO CDI C/O FONDAZIONE LUCINI CANTU' ONLUS privato Fondazione Pompeo e Cesare Mazzocchi Onlus privato privato Fondazione Centro di Servizi per Anziani Casa di Riposo Maggi ONLUS CDI C/O FOND.CENTRO SERVIZI PER ANZIANI C. DI R. MAGGI ONLUS CDI C/O FONDAZIONE INSIEME TRENZANO ONLUS CDI C/O FONDAZIONE POMPEO E CESARE MAZZOCCHI ONLUS privato privato privato Fondazione Insieme Trenzano Onlus Fondazione Istituto Pietro Cadeo onlus Fondazione Villa Serena Onlus Fondazione Casa di Riposo di Capriolo Don Gaudenzio Martinazzoli CDI C/O ISTITUTO PIETRO CADEO ONLUS CDI C/O FONDAZIONE VILLA SERENA ONLUS CDI DR. ALBERTO ARCHETTI 294.931,00 5.580.631,80 811.927,00 4.768.704,80 € € € TOTALE di cui pubblico di cui privato 201.990,40 87.167,00 69.915,20 € € € € 123.674,00 117.534,00 106.222,00 78.075,00 67.619,00 40.961,00 193.667,00 101.153,00 126.462,00 161.295,00 61.329,00 78.632,40 198.968,00 112.004,00 93.088,00 82.018,00 178.384,40 50.660,00 126.788,00 105.761,00 90.117,20 Vobarno Nozza di Vestone Sabbio Chiese Bedizzole € € Salò € Montichiari € € € € € € € € € € € € € € € € € € Desenzano d/Garda Ghedi Isorella Manerbio Pralboino Verolanuova Bagnolo Mella Pontevico Gottolengo Lograto Orzinuovi San Paolo Rovato Coccaglio Trenzano Castrezzato Chiari Pontoglio Capriolo TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. 039701 6 A.S.L. DI BRESCIA € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 398.705,00 57.513,00 341.192,00 20.891,00 14.308,00 6.174,00 4.952,00 8.760,00 8.325,00 7.524,00 5.530,00 4.790,00 2.901,00 13.718,00 7.165,00 8.958,00 11.425,00 4.344,00 5.570,00 14.094,00 7.934,00 6.594,00 5.810,00 12.636,00 3.588,00 8.981,00 7.491,00 6.383,00 291/2014 283/2014 287/2014 289/2014 285/2014 293/2014 280/2014 267/2014 278/2013 270/2014 274/2014 281/2014 266/2014 271/2014 276/2014 256/2014 268/2014 273/2014 261/2014 262/2014 252/2014 257/2014 258/2014 260/2014 263/2014 All. B 045501 041801 046019 046042 12 2 9 11 Hospice Fondazione Madonna del Corlo onlus (contrattualizzazione di n. 2 p.l. aggiuntivi dal Fondazione Madonna del Corlo Onlus 1 aprile 2014) Il Gabbiano Cooperativa Sociale onlus Il Gabbiano Soc.Coop.Sociale Onlus privato privato Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile privato Paolo Richiedei Fondazione Ospedale e Casa di Riposo Nobile Paolo Richiedei privato pubblico/ privato Fondazione Angelo Passerini Casa di Riposo Valsabbina Onlus ente gestore Fondazione Angelo Passerini Casa di Riposo Valsabbina Onlus denominazione struttura €€ 3.055.398,57 €€ 219.360,00 € 219.360,00 € 3.055.398,57 totale di cui pubblico di cui privato € 89.702,00 € 45.534,00 € 41.226,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 € 42.898,00 € 1.266.381,00 € 642.829,50 € 582.012,00 BUDGET DEFINITIVO 2014 € 564.176,07 Lonato Pontevico Gussago Nozza di Vestone Comune sede Hospice TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. codice struttura DSSB HOSPICE SOCIOSANITARI -BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. di Brescia 601/2014 320/2014 323/2014 321/2014 N.REPERTORIO CONTRATTO All. C G. Tonini - G. Boninsegna Nikolajewka Firmo Tomaso Istituto Bassano Cremonesini Villa Zanardelli denominazione struttura Comune sede R.S.D. Brescia Brescia Villa Carcina Pontevico Toscolano TOTALE di cui pubblico di cui privato pubblico/ privato COOPERATIVA SOCIALE ONLUS G.TONINI-G.BONINSEGNA privato COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS privato ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS privato FONDAZIONE ISTITUTO BASSANO CREMONESINI PER DISABILI PSICHICHE ON privato FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS privato ente gestore € € € € € € € € 3.062.551,00 2.367.093,00 1.687.496,00 5.001.890,00 1.107.618,50 13.226.648,50 13.226.648,50 BUDGET DEFINITIVO 2014 TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. 302032401 302029701 302035401 302045701 302036501 codice struttura RESIDENZE SANITARIO ASSISTENZIALI PER DISABILI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. DI BRESCIA € € € € € € € € 216.931,00 168.879,00 119.531,00 354.301,00 78.456,00 938.098,00 938.098,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 369/2014 600/2014 396/2014 370/2014 391/2014 N.REPERTORIO CONTRATTO All. D OASI COLLABORIAMO SERGIO LANA IL GABBIANO C.D.D. DI MONTICHIARI C.D.D. DI PONTE S.MARCO C.D.D. "2" C.D.D. "1" C.D.D. DI IDRO C.D.D. DI VILLANUOVA S/CLISI 302038101 302018117 302035701 302018118 302036801 302039601 302023601 302023301 302023402 302036401 (Fondazione (Fondazione (Fondazione (Fondazione Bresciana Bresciana Bresciana Bresciana Assistenza Assistenza Assistenza Assistenza Psicodisabili) Psicodisabili) Psicodisabili) Psicodisabili) ONLUS ONLUS ONLUS ONLUS privato privato privato privato COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA A.N.F.F.A.S. ONLUS DESENZANO L'OASI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS COLLABORIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS SERGIO LANA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA SORGENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS LA NUVOLA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE ONLUS pubblico privato pubblico privato privato privato privato privato privato privato privato privato BRESCIA BRESCIA BRESCIA BRESCIA TOSCOLANO BRESCIA BRESCIA BRESCIA BRESCIA TRAVAGLIATO REZZATO GARDONE V/T LUMEZZANE NAVE MARONE ISEO PARATICO PALAZZOLO S/O RUDIANO QUINZANO D'OGLIO LENO GHEDI PONTEVICO MONTICHIARI CALCINATO DESENZANO DEL GARDA DESENZANO DEL GARDA IDRO VILLANUOVA SUL CLISI TOTALE di cui pubblico di cui privato pubblico Comune sede /privato CDD FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS privato COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS privato COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS privato LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato IL VOMERE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato AZIENDA SPECIALE EVARISTO ALMICI pubblico L'AQUILONE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUSprivato FUTURA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato IL GERMOGLIO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS privato FO.B.A.P. FO.B.A.P. FO.B.A.P. FO.B.A.P. ente gestore € € € € € € € € € € € € 157.996,00 352.966,00 313.173,00 228.345,50 341.609,00 249.547,00 212.786,00 294.443,50 371.506,50 298.452,00 159.067,50 € € € € € € € € € € € € 7.624.042,30 € 624.431,00 € 6.999.611,30 € € € 295.200,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € € 365.737,00 325.511,50 327.982,25 304.284,50 350.991,25 294.548,00 292.621,00 314.370,50 238.466,00 350.218,00 166.911,50 256.994,00 271.615,30 138.153,00 73.214,00 157.800,50 119.532,00 € € € € € € € € € € € € € € € € € BUDGET DEFINITIVO 2014 TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. C.D.D. DI PALAZZOLO S/OGLIO C.D.D. DI RUDIANO 1 2 3 4 302001601 302001102 GNUTTI GNUTTI GNUTTI GNUTTI VILLA DALLA ROSA NIKOLAJEWKA PADRE PIFFERETTI LA MONGOLFIERA LA ZEBRA A POIS IL VOMERE NATALE ELLI VITTORIO LOMBARDI IL CAMMINO FUTURA C.D.D. DI MARONE C.D.D. DI PROVAGLIO D'ISEO C.D.D. DI PARATICO BEATRICE BEATRICE BEATRICE BEATRICE 302023501 302029601 302029501 302029401 302016301 302032601 302028801 302007501 302006606 302006406 302002503 302003402 302003902 E E E E ITALO ITALO ITALO ITALO denominazione struttura 302029001 302029101 302029201 302029301 CODICE STRUTTUR A CENTRI DIURNI PER DISABILI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. DI BRESCIA 540.610,00 44.230,00 496.380,00 11.267,00 21.140,00 26.315,00 20.856,00 22.183,00 16.174,00 24.197,00 17.676,00 15.072,00 25.002,00 11.191,00 20.910,00 25.906,00 23.057,00 23.232,00 21.553,00 24.862,00 20.864,00 20.727,00 22.268,00 16.891,00 24.807,00 11.823,00 18.204,00 19.816,00 9.786,00 5.186,00 11.178,00 8.467,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 365/2014 364/2014 378/2014 379/2014 371/2014 376/2014 356/2014 366/2014 367/2014 368/2014 381/2014 380/2014 386/2014 387/2014 388/2014 389/2014 390/2014 359/2014 358/2014 360/2014 361/2014 363/2014 377/2014 382/2014 603/2014 383/2014 375/2014 373/2014 374/2014 N. REPERTORIO CONTRATTO All. E ANTIGUA ENRICO E LAURA NOLLI MONICA CRESCINI JERUSALEM BETFAGE GALGALA IRENE AVANZINI 302046004 302046005 302046016 302040001 302040101 302041601 302040901 FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS COLLABORIAMO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FONDAZIONE ENRICO NOLLI ONLUS IL GABBIANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS FONDAZIONE BERTINOTTI FORMENTI ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS LA RONDINE CO.GE.S.S. s.c.s. ONLUS FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS ASSOCIAZIONE COMUNITA' MAMRE' ONLUS FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) ONLUS LA MONGOLFIERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ente gestore privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato pubblico /privato 52.372,15 63.576,50 70.462,60 66.035,45 45.547,95 45.547,95 58.551,35 57.321,00 66.613,40 45.192,15 73.642,00 63.273,50 58.473,60 59.745,95 57.775,19 56.025,25 47.038,85 58.291,85 64.309,95 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 1.226.131,99 BRESCIA BRESCIA GUSSAGO GUSSAGO ROE' VOLCIANO IDRO MAZZANO VILLA CARCINA LUMEZZANE LUMEZZANE ISEO CHIARI PONTEVICO ORZINUOVI LENO CALCINATO CALCINATO DESENZANO DEL GARDA TOSCOLANO TOTALE di cui privato € 1.226.131,99 0 52.139,35 € di cui pubblico 64.196,00 € BRESCIA BUDGET DEFINITIVO 2014 BRESCIA Comune sede CSS TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. BERTINOTTI FORMENTI 302041401 ITACA 302046015 SILOE CSS DI IDRO 302046029 302041301 COMUNITA' TROBIOLO 302046030 MEMORIAL DR. FELICE SALERI A CAVALIERE MICHELE SALERNO 302040201 302042401 MARCO E PAOLO DIONI 302040301 "SIN" HEBRON 302040501 MEMORIAL DR. FELICE SALERI B SICHEM 302040801 302042501 CASA FAMIGLIA BONINSEGNA 302042301 LA MONGOLFIERA 302040401 denominazione struttura 302040601 codice struttura COMUNITA' SOCIO-SANITARIE PER DISABILI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. DI BRESCIA € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 89.215,00 0 89.215,00 4.555,00 4.129,00 3.332,00 3.968,00 4.307,00 4.232,00 4.142,00 4.482,00 5.216,00 3.201,00 4.718,00 4.060,00 4.147,00 4.302,00 4.302,00 4.678,00 4.991,00 4.503,00 3.710,00 3.693,00 4.547,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 393/2014 398/2014 397/2014 400/2014 604/2014 354/2014 355/2014 384/2014 402/2014 351/2014 352/2014 403/2014 385/2014 606/2014 605/2014 392/2014 395/2014 399/2014 401/2014 394/2014 362/2014 N. REPERTORIO CONTRATTO ALL. F CENTRO MEDICO RICHIEDEI CENTRO E. SPALENZA 302030342 302030325 PRIVATO 11.375.553,00 11.375.553,00 € € di cui pubblico di cui privato ROVATO € 898.268,50 3.179.833,50 275.828,50 2.904.005,00 4.452.265,50 77.790,50 4.374.475,00 2.845.185,50 TOTALE COMPLESSIVO € € € € € € € € 634.470,50 2.210.715,00 898.268,50 TOTALE amb. Domiciliare TOTALE amb. Domiciliare residenziale TOTALE amb. Domiciliare residenziale TOTALE € € BUDGET DEFINITIVO 2014 € PALAZZOLO S/OGLIO GUSSAGO LONATO diurno continuo e amb. Domiciliare residenziale TIPOLOGIA PRESTAZIONI TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. N.B.: PRIVATO FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI 302030288 FONDAZIONE DON CARLO GNOCCHI ONLUS PRIVATO FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO NOBILE PAOLO RICHIEDEI ISTITUTO DI RIABILITAZIONE NOBILE PAOLO RICHIEDEI PRIVATO FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO ONLUS 302030164 pubblico/ Comune sede RIA privato ente gestore denominazione struttura codice struttura ISTITUTI DI RIABILITAZIONE - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. DI BRESCIA € € € € € € € € € € € € € € 805.768,00 805.768,00 63.627,00 63.627,00 225.238,00 19.538,00 205.700,00 315.369,00 5.510,00 309.859,00 201.534,00 44.942,00 156.592,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 350/2014 602/2014 319/2014 349/2014 N. REPERTORIO CONTRATTO ALL. G 302036901 302046024 302044101 302046008 302046002 302045101 302043501 302046009 302043601 302046023 302043701 302042101 302042201 302046021 302041201 302041101 1 1 2 1 1 1 4 4 4 5 6 8 8 11 12 12 Consultorio Familiare privato di Villanuova sul Clisi Consultorio Familiare privato di Vestone Consultorio Familiare privato di Manerba del Garda Consultorio Familiare privato di Orzinuovi Consultorio Familiare privato di Lograto Consultorio Familiare privato “Il Faro” Consultorio Familiare privato S. Andrea Consultorio Familiare privato Civitas di Sarezzo Consultorio Familiare privato Civitas di Lumezzane Consultorio Familiare privato Civitas di Concesio Consultorio Familiare privato Onlus Consultorio Familiare privato Consultorio Diocesano Consultorio Familiare privato “Crescere Insieme” Consultorio Familiare privato Cidaf Consultorio Familiare privato Cidaf Consultorio Familiare privato Cidaf denominazione struttura Società Cooperativa Sociale Onlus Area Società Cooperativa Sociale Onlus Area Società Cooperativa Sociale Onlus Area Fondazione Comunità della Pianura Bresciana Fondazione Comunità della Pianura Bresciana Società Cooperativa Sociale Onlus “Fraternità Creativa” Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Onlus Sant'Andrea Civitas S.r.l. Civitas S.r.l. Civitas S.r.l. Associazione Consultorio Familiare Onlus Società Cooperativa Sociale Onlus Familiae Auxilium Comune sede CONSULTORIO Travagliato Brescia, via Rodi, 55 Brescia, via della Rocca,16 249.614,00 320.525,00 € € € Villanuova s/Clisi TOTALE Vestone 3.728.000,00 128.411,00 Manerba del Garda Orzinuovi Lograto € 290.977,00 € 268.277,00 411.484,00 € € 163.684,00 € 159.255,00 335.176,00 € € 148.745,00 € 394.210,00 145.368,00 € 243.200,00 € 191.734,00 149.761,00 € € 127.579,00 € BUDGET DEFINITIVO 2014 € Palazzolo s/Oglio Iseo Sarezzo Lumezzane Concesio Brescia Brescia Gruppo Elefanti Volanti Andropolis Consorzio di Cooperative Brescia Sociali S.C.S. Onlus-Impresa Sociale Società Cooperativa Sociale Cidaf Onlus Società Cooperativa Sociale Cidaf Onlus Società Cooperativa Sociale Cidaf Onlus ente gestore TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. codice struttura DSSB CONSULTORI FAMILIARI PRIVATI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. DI BRESCIA € € € € € € € € € € € € € € € € € 246.557,00 22.021,00 17.114,00 8.899,00 17.152,00 10.382,00 26.628,00 18.866,00 27.209,00 10.168,00 21.412,00 10.250,00 10.102,00 13.376,00 14.173,00 10.234,00 8.571,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 264/2014 264/2014 264/2014 246/2014 317/2014 259/2014 304/2014 309/2014 309/2014 309/2014 254/2014 316/2014 314/2014 308/2014 308/2014 308/2014 NUMERO DI REPERTORIO SCHEDA BUDGET All. H 302046018 Il Mago di Oz 302046022 Il Mago di Oz 302046020 Gli Acrobati 3 9 4 Società Cooperativa "Il Mago di Oz" Società Cooperativa "Il Mago di Oz" Società Cooperativa "Il Mago di Oz" Società Cooperativa Acrobati Sociale Gli Sociale Onlus Sociale Onlus Sociale Onlus ente gestore privato privato privato privato pubblico/ privato € € € TOTALE di cui pubblico di cui privato € € Concesio € Rezzato € 2.634.000,00 - 2.634.000,00 480.138,00 535.085,00 648.226,00 970.551,00 BUDGET DEFINITIVO 2014 Bagnolo Mella Ospitaletto Comune sede SMI € € € € € € € 186.575,00 - 186.575,00 34.010,00 37.902,00 45.916,00 68.747,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 347/2014 346/2014 345/2014 344/2014 N. REPERTORIO CONTRATTO TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. NA 302045301 Il Mago di Oz codice enominazione struttur struttura 2 DSSB AREA DIPENDENZE - SERVIZIO MULTIDISCIPLINARI INTEGRATI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 A.S.L. DI BRESCIA ALL. I A.S.L. di Brescia Cooperativa di Bessimo Cooperativa Carebbio Comunità di Orzinuovi Comunità Ergoterapica "Carebbio" Comunità Terapeutica Pinocchio 302015701 2 Cooperativa Pinocchio Cooperativa Il Calabrone Cooperativa Il Calabrone privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato privato 6.553.736,20 € € € € TOTALE di cui pubblico di cui privato 6.553.736,20 - 531.652,80 € 278.800,00 356.938,00 120.945,00 74.888,00 329.400,00 376.046,00 BRESCIA € € € € € 503.880,00 226.248,00 385.281,60 110.067,60 372.152,00 342.206,00 416.273,60 479.700,00 459.344,00 317.710,00 652.617,60 219.586,00 RODENGO SAIANO COLLEBEATO LUMEZZANE LUMEZZANE OSPITALETTO TRAVAGLIATO € € OSPITALETTO € BRESCIA € € € € € € € € € BUDGET DEFINITIVO 2014 LONATO DEL GARDA SALE MARASINO ORZINUOVI PONTEVICO PAITONE MANERBIO GOTTOLENGO ADRO VISANO VOBARNO Comune sede Comunità TOX TUTTE LE SCHEDE FINANZIARIE DI ASSEGNAZIONE DEL BUDGET DI PRODUZIONE DEFINITIVO PER L'ANNO 2014 SONO STATE SOTTOSCRITTE IN DATA 31 MARZO 2014. Comunità Il Calabrone (Brescia) Comunità Il Calabrone (Collebeato) Cooperativa Gaia Comunità Residenziale Cooperativa Comunità Fraternità U.O. La Farnia Cooperativa Gaia Cooperativa Comunità Fraternità U.O. Il Frassino Comunità Semiresidenziale Cooperativa Comunità Fraternità Fondazione Exodus U.O. Il Platano Comunità Psicoergoterapica Centro Bresciano di Solidarietà Cooperativa di Bessimo Comunità di Pontevico Comunità Residenziale Cooperativa di Bessimo Comunità Terapeutica di Paitone privato privato Cooperativa di Bessimo Cooperativa di Bessimo privato privato privato pubblico/ privato Cooperativa di Bessimo Comunità Aperta S. Luigi Cooperativa Ai Rucc e Dintorni ente gestore Comunità di Manerbio 302015101 302044801 302045601 302031901 302046007 302045801 302015801 302043001 302009501 302042901 302044401 302044601 302042801 302044301 302044201 302044501 1 1 4 4 2 2 2 11 1 5 8 9 12 9 9 6 Comunità Aperta S. Luigi 302015901 10 Comunità Terapeutica Femminile di Adro Comunità Terapeutica Villa Bina Gottolengo Comunità Terapeutica Ai Rucc denominazione struttura 302042601 codice struttura 12 DSSB AREA DIPENDENZE - COMUNITA' PER TOSSICODIPENDENTI - BUDGET DI PRODUZIONE 2014 € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € 464.225,00 - 464.225,00 37.659,00 19.748,00 25.283,00 8.567,00 5.305,00 23.333,00 26.637,00 35.692,00 16.026,00 27.291,00 7.796,00 26.361,00 24.240,00 29.486,00 33.979,00 32.537,00 22.504,00 46.227,00 15.554,00 ACCONTI MENSILI DA APRILE 2014 335/2014 340/2014 341/2014 325/2014 324/2014 334/2014 333/2014 332/2014 342/2014 336/2014 338/2014 327/2014 328/2014 330/2014 326/2014 331/2014 329/2014 339/2014 337/2014 N. REPERTORIO CONTRATTO ALL. J Allegato “K” Rep. n. 609/14 CL.: 2.7.07 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA (ASL) E LA FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS, ENTE GESTORE DELLA RSA OMONIMA CON SEDE A RONCADELLE CON VALIDITA’ PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata omissis il omissis, C.F.: omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014 e l’ente gestore “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” con sede legale nel comune di Roncadelle (BS) in Via S. Bernardino n. 63/B, codice fiscale 80011870179, partita I.V.A. 01427710171, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Pelegrinelli, nato a omissis il omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 97/2014 del 31.03.2014 dal Legale Rappresentante pro-tempore Mons. Aldo Delaidelli, per l’Unità d’Offerta sociosanitaria R.S.A. denominata “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus”, con sede nel Comune di Roncadelle in Via S. Bernardino n. 63/B, codice di struttura n. 026301; premesso che: - - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi dell’Ente Gestore “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” di seguito denominato Ente Gestore, che gestisce l’Unità d’Offerta sociosanitaria R.S.A. denominata “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” ubicata nel Comune di Roncadelle (BS) in Via S. Bernardino n. 63/B, per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di persone anziane non autosufficienti; l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente atto n. T/119 del 26.02.2014 protocollo n. 0027796, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 43 posti letto; con Decreto regionale n. 2715 del 31.03.2014 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 43 posti letto ordinari di R.S.A., e che pertanto l’Unità di Offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 43 posti letto autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: € 55,00 per ospiti residenti ed € 59,00 per ospiti non residenti, e si impegna a comunicare all’A.S.L. tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità d’Offerta R.S.A. denominata “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus ” con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; l’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti; l’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’Ente Gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nella D.G.R. n. 3540 del 30.05.2012, nella D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 e nelle DD.G.R. n. 7435 del 14.12.2001 e n. 12618 del 07.04.2003 e nota regionale prot. n. G1.2014. 0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli Enti Gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della LR 3/2008, stabilite dalla Regione; 2 d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) r) verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito; assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso alla Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella Unità d’Offerta; informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto; il gestore provvede alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell’ingresso o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo alla data di ingresso. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. 2. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque 3 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la dimissione per altra causa interviene nello stesso giorno dell’ammissione al servizio, la giornata è riconosciuta a carico del F.S.R. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Nel caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero, la tariffa sanitaria è riconosciuta a condizione che l’ente gestore assicuri, all’ospite ricoverato, prestazioni di carattere assistenziali/integrative e/o sostitutive dei famigliari. Di tali attività deve essere data evidenza nel FASAS e nelle registrazioni delle attività giornaliere. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta sociosanitaria, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura sociosanitaria di provenienza dell’ospite. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità di Offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato negli allegato 1, parte integrante del presente contratto. 4 L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato negli allegato 1, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata negli allegato 1, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: 5 a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che 6 l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale). (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di Euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. 7 ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Data e luogo: 31 marzo 2014, Brescia PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI BRESCIA f.to Dr.ssa Anna Calvi PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS f.to Dott. Pietro Pelegrinelli 8 Allegato “L” Rep. n. 610/14 CL.: 2.7.07 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA (ASL) E LA FONDAZIONE “RESIDENZA BERARDI MANZONI” ONLUS, ENTE GESTORE DEL C.D.I. OMONIMO CON SEDE A RONCADELLE CON VALIDITA’ PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F.: omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014, e l’ente gestore Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con sede legale nel comune di Roncadelle (BS) in Via San Bernardino n. 63/B, codice fiscale 80011870179, partita I.V.A. 01427710171, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Pelegrinelli, nato a omissis il omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 91/2014 del 24.03.2014 dal Legale Rappresentante pro-tempore Mons. Aldo Delaidelli, per l’Unità d’Offerta sociosanitaria C.D.I. denominata Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus, con sede nel Comune di Roncadelle in Via San Bernardino n. 63/B, codice di struttura n. 046048; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus di seguito denominata Ente Gestore, che gestisce l’Unità d’Offerta sociosanitaria C.D.I. denominata Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus ubicata nel Comune di Roncadelle (BS) in Via San Bernardino n. 63/b, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semiresidenziale sociosanitaria integrata a favore di persone anziane non autosufficienti; l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente atto (S.C.I.A.) del 02.12.2013 prot. n. 0180578/13, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 15 posti; con Decreto regionale n. 1911 del 06.03.2014 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 15 posti di C.D.I., e che pertanto l’Unità di Offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 15 posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: € 28,00 (intera giornata), € 15,00 (mezza giornata – sc. 10% residenti) e si impegna a comunicare all’A.S.L. tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse 1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità d’Offerta C.D.I. denominata Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; l’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semiresidenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti; l’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. Il Centro è aperto sei giorni alla settimana, dal lunedì al sabato, ed osserva il seguente orario di funzionamento: lunedì – venerdì dalle ore 8.00 alle ore 18.00, sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. Non è prevista una chiusura per le vacanze. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’Ente Gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nella D.G.R. n. 8494 del 22.03.2002, nella D.G.R. n. IX/3540 del 30.05.2012 e nella D.G.R. n. X/1185 del 20.12.2013 e nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli Enti Gestori; 2 c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della LR 3/2008, stabilite dalla Regione; verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito; assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso alla Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella Unità d’Offerta; informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. 2. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque 3 coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. 3. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. 4. L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. 5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. 6. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la dimissione per altra causa interviene nello stesso giorno dell’ammissione al servizio, la giornata è riconosciuta a carico del F.S.R. 7. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. 8. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che: - il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita; - sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall’accreditamento; non venga superato il budget annuale; 9. Con riferimento alle prestazioni rese da Centri Diurni Integrati per anziani (CDI), la remunerazione corrisposta è legata alla frequenza effettiva degli utenti anziché agli orari di apertura delle strutture. Nelle more dell’applicazione di un sistema di remunerazione legato alla classificazione degli utenti, vige la seguente modalità di remunerazione: le prestazioni erogate a utenti che frequentano i CDI almeno per otto ore al giorno sono remunerate con la tariffa di € 29,60. Per gli utenti frequentanti il CDI part-time la tariffa giornaliera è abbattuta del 50% (euro 14,80). 10. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta sociosanitaria, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in CDI, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura sociosanitaria di provenienza dell’ospite. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di assistenza semiresidenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti anziani non autosufficienti per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità di Offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in 4 Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato negli allegato 1, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato negli allegato 1, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata negli allegato 1, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite 5 dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. 6 ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale). (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di Euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi 7 Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Data e luogo: 31 marzo 2014, Brescia PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI BRESCIA f.to Dr.ssa Anna Calvi PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS f.to Dott. Pietro Pelegrinelli 8 Allegato “M” Rep. N. 601/14 CL.: 2.7.07 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA (ASL) E LA FONDAZIONE “MADONNA DEL CORLO – O.N.L.U.S.”, ENTE GESTORE DELL’HOSPICE SOCIOSANITARIO OMONIMO CON SEDE A LONATO DEL GARDA (BS) CON VALIDITA’ PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F.: omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014 e l’ente gestore Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” con sede legale nel comune di Lonato del Garda (BS) in Corso Garibaldi n. 3, codice fiscale 02964900175, partita I.V.A. 00712050988, nella persona del Direttore Amministrativo Dott.ssa Micaela Miserotti, nata a omissis il omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegata con nota prot. n. 540 del 27.03.2014 dal rappresentante legale pro-tempore Dott. Adriano Robazzi, per l’Unità d’Offerta sociosanitaria Hospice denominata Hospice Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.”, con sede nel Comune di Lonato del Garda, in Corso Garibaldi n. 3, codice di struttura n. 046042; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi dell’Ente Gestore Fondazione “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” di seguito denominato Ente Gestore, che gestisce l’Unità d’Offerta sociosanitaria Hospice S.S. denominata “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” ubicata nel Comune di Lonato del Garda (BS) in Corso Garibaldi n. 3, per l’erogazione di prestazioni di assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di pazienti terminali; l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente atto S.C.I.A. del 29.11.2012, protocollo n. 0159107, positivamente verificata con Verbale dell’A.S.L. di Brescia n. 1/H/2013 del 21.01.2013, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 8 posti letto; con Decreto regionale n. 1944 del 06.03.2013 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 8 posti letto ordinari di Hospice S.S., e che pertanto l’Unità di Offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 8 posti letto autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: ===, e si impegna a comunicare all’A.S.L. tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: 1 ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità d’Offerta Hospice S.S. denominata “Madonna del Corlo – O.n.l.u.s.” con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; l’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di pazienti terminali; l’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’Ente Gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 12619 del 07.04.2003, n. 3540 del 30.05.2012 e n. X/1185 del 20.12.2013 e nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella l.r. 3/2008 a carico degli Enti Gestori; 2 c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) n) o) p) q) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della LR 3/2008, stabilite dalla Regione; verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito; assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso alla Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella Unità d’Offerta; informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. 2. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque 3 3. 4. 5. 6. coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Se tuttavia il decesso o la dimissione per altra causa interviene nello stesso giorno dell’ammissione al servizio, la giornata è riconosciuta a carico del F.S.R. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di assistenza residenziale sociosanitaria integrata a favore di pazienti terminali per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità di Offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato negli allegato 1, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato negli allegato 1, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata negli allegato 1, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget 4 (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: 5 - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale). (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie 6 Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di Euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Data e luogo: 31 marzo 2014, Brescia PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI BRESCIA f.to Dr.ssa Anna Calvi PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE FONDAZIONE MADONNA DEL CORLO – O.N.L.U.S. f.to Dott.ssa Micaela Miserotti 7 Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07 Allegato “N” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA COOPERATIVA SOCIALE NIKOLAJEWKA ONLUS ENTE GESTORE DELLA RESIDENZA SANITARIO ASSISTENZIALE PER DISABILI (R.S.D.) “NIKOLAJEWKA” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014; e l’ente gestore Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus, con sede legale nel comune di Brescia in Via Nikolajewka n. 15, codice fiscale e partita iva 01046690176, nella persona del Direttore Generale Dott. Giuliano Sormani nato a omissis il omissis residente nel comune di omissis codice fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 117 del 19.03.2014, dal legale rappresentante pro-tempore, Dott. Alberto Anelli, per l’unità d’offerta sociosanitaria RSD denominata “Nikolajewka”, con sede nel comune di Brescia in Via Nikolajewka n. 15, codice di struttura n. 029701; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria RSD denominata “Nikolajewka” ubicata nel comune di Brescia in Via Nikolajewka n. 15, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al funzionamento con validità definitiva rilasciata dall’Amministrazione Provinciale di Brescia con provvedimento n. 3220/2003 del 19.12.2003, integrata dalla DIA, per ampliamento dei posti, prot. n. 0148534 del 30.10.2007 e successiva presa d’atto da parte del Servizio Acquisto e Controllo delle Prestazioni socio-sanitarie del 23/11/2007 prot. n. 159815, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 60 posti; con Deliberazione della Giunta Regionale n. 3735 del 11.07.2012 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 60 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 60 posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € 57,00 (iva compresa) decurtata di € 10,40 per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07 Allegato “N” Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta RSD denominata “Nikolajewka”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07 Allegato “N” f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto; r) provvedere alla cancellazione degli ospiti dagli elenchi dei rispettivi medici di medicina generale a partire dal giorno dell’ingresso o comunque dalla data di sottoscrizione del contratto se successivo alla data di ingresso. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. 3. 4. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07 5. 6. 7. 8. 9. Allegato “N” classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Nel caso di assenza temporanea per ricovero ospedaliero la tariffa sanitaria è riconosciuta a condizione che l’ente gestore assicuri, all’ospite ricoverato, prestazioni di carattere assistenziali integrative e/o sostitutive dei famigliari. Di tali attività deve essere data evidenza nel FASAS e nelle registrazioni delle attività giornaliere. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria di provenienza dell’ospite. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07 Allegato “N” Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07 Allegato “N” d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Rep. n. 600/2014 - CL. : 2.7.07 Allegato “N” Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, 31 marzo 2014 PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia Cooperativa Sociale Nikolajewka Onlus f.to Dott.ssa Anna Calvi f.to Dott. Giuliano Sormani REP. N. 602/14 CL. N. 2.7.07 Allegato “O” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE (ASL) E LA FONDAZIONE OSPEDALE E CASA DI RIPOSO “NOBILE PAOLO RICHIEDEI” ENTE GESTORE DELLA STRUTTURA DI RIABILITAZIONE CENTRO MEDICO RICHIEDEI CON SEDE IN PALAZZOLO CON VALIDITA’ PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2014 AL 31 DICEMBRE 2014 Tra L’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice l’Azienda fiscale e partita IVA 03436310175 nella persona del Direttore Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliato per la carica presso la sede dell’ASL, delegato dal direttore generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014 e l’ente gestore Fondazione Ospedale Casa di Riposo "Nobile Paolo Richiedei", con sede legale nel comune di Gussago in Via Richiedei n. 16, codice fiscale 80013210176, partita IVA 00813110178, nella persona del Sig. Fausto Gardoni nato a omissis il omissis residente nel omissis, codice fiscale omissis in qualità di legale rappresentante pro-tempore/ amministratore, per l’unità d’offerta socio-sanitaria Struttura di Riabilitazione denominata Centro Medico Richiedei, con sede nel Comune di Palazzolo s/Oglio in Via Sgrazzutti n. 1, codice di struttura n. 030342; premesso che: - - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Fondazione Ospedale Casa di Riposo "Nobile Paolo Richiedei” di seguito denominato Ente Gestore, che gestisce l’Unità d’Offerta sociosanitaria Struttura di riabilitazione denominata Centro Medico Richiedei, ubicata nel Comune di Palazzolo s/Oglio in Via Sgrazzutti n. 1, per l’erogazione di prestazioni/servizi in regime di ricovero, ambulatoriali e domiciliari a favore di utenti disabili, anziani e non anziani; l’Ente Gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base al seguente atto/comunicazione (estremi SCIA // ) nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. // posti letto; con Delibera regionale n. VIII/2887 del 06/07/2006 è stato riconosciuto l’accreditamento per: Area Generale e Geriatrica: n. 53 posti ricovero ordinario, 2 posti Day Hospital n. 3.553 trattamenti ambulatoriali, n. 2.000 prestazioni domiciliari; con d.d.g. n. 2209 del 17.03.2014 è stata riconosciuta la riconversione dei n. 2 posti di Day Hospital in n. 992 trattamenti ambulatoriali e n. 500 prestazioni domiciliari, con decorrenza dal 17.03.2014; l’Unità di Offerta risulta pertanto iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia per n. 53 posti ricovero ordinario - Area Generale e Geriatrica – n. 4.545 trattamenti ambulatoriali e n. 2.500 prestazioni domiciliari; 1 - - l’Ente Gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL: Area cure intermedie ex generale e geriatrica n. 53 posti ricovero ordinario, n. 4.545 trattamenti ambulatoriali, n. 2.500 prestazioni domiciliari autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’Ente Gestore ha comunicato che le rette giornaliere praticate agli ospiti della Unità d’Offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: // , e si impegna a comunicare all’A.S.L. tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dalla erogazione di prestazioni sociosanitarie da parte dell’Ente Gestore, in relazione all’esercizio dell’Unità d’Offerta Struttura di riabilitazione denominata Centro Medico Richiedei con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’A.S.L. si avvale pertanto dell’ente gestore per cure intermedie ex generale e geriatrica a favore di utenti disabili, anziani e non anziani. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’Ente Gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella Unità d’Offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’Ente Gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della Unità d’Offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della Unità d’Offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’Unità d’Offerta, per verificare quanto dichiarato dall’Ente Gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’A.S.L. redige il verbale, almeno in duplice copia, in contradditorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’A.S.L. e dal legale rappresentante dell’ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. 2 Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle Unità di Offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’Ente Gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle Unità d’Offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DGR 19883 del 16.12.2004, DGR 20774 del 16/02/2005, DGR 3540 del 30/05/2012, DGR 1185 del 20/12/2013 e nelle note prot. n. G1.2014.0001102 del 27/01/2014 e prot. n. G1.2014.0001187 del 28/01/2014; b) concorrere al rispetto ed alla attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella L.R. 3/2008 a carico degli Enti Gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative, di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. 3/2008, stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso, gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di Unità d’Offerta gestito; e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) (con esclusione delle unità di offerta ambulatoriali e delle prestazioni a totale carico del Fondo Sanitario regionale) informare il Comune di residenza degli assistiti dell’accesso alla Unità di Offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del Fondo Sanitario della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso alla Unità d’Offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nella Unità d’Offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; 3 n) partecipare ad iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. L’ASL è tenuta ad erogare all’Ente Gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti, pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di Unità d’Offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti, e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della Unità d’Offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’Ente Gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti, e ad emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla Unità d’Offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, se intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI e riabilitazione erogate ad utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria di provenienza dell’ospite. 4 9. Il legale rappresentante dell’Ente Gestore, già accreditato e a contratto per riabilitazione in regime residenziale generale e geriatrica, aderisce al percorso di riordino di cui alla DGR n. X/1185 del 20/12/2013: “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l’esercizio 2014” e si impegna a garantire il mantenimento dei requisiti di accreditamento di cui alla DGR n. 19883/2004. E' possibile utilizzare i posti letto a maggiore intensità riabilitativa per accogliere persone che necessitino di prestazioni di minore complessità, fermo restando che le tariffe riconoscibili sono quelle delle prestazioni effettivamente erogate. 10. Per quanto riguarda le visite di presa in carico (prima visita/visita generale), è prevista la remunerazione della prima visita, sia nel caso in cui non ne scaturisca alcuna presa in carico riabilitativa, sia qualora ne esiti una presa in carico anche in altro regime o presso altra struttura. 11. Come stabilito dalla DGR 10804/2009, le prestazioni ambulatoriali cosiddette “indirette” (colloquio con i familiari, riunioni con operatori di altri enti, stesura di relazioni), potranno essere remunerate, nell’ambito del budget assegnato, fino ad un massimo del 20% di quanto rendicontato per tutte le prestazioni ambulatoriali. All’interno di questo tetto di budget, vanno inclusi gli oneri a carico del FSR per la remunerazione delle visite di presa in carico. 12. Con riguardo alle prestazioni in regime ambulatoriale e domiciliare, potrà essere erogato e remunerato un numero massimo di prestazioni fino ad un massimo del 130% del contrattualizzato, riferito alla singola tipologia, purché venga garantito il rispetto dei requisiti di accreditamento per queste prestazioni aggiuntive e compatibilmente con il budget assegnato. 13. Con riferimento alla durata della seduta per riabilitazione ambulatoriale, per pazienti in età evolutiva (con età inferiore ai 18 anni), si riconferma quanto riportato nella DGR n. 4438/2007 che ha stabilito in 45 minuti la durata convenzionale di una singola seduta, con la possibilità di un massimo di 2 sedute (o trattamenti) per giornata a prescindere dalla tipologia di prestazione ricevuta. 14. Con riguardo invece ai trattamenti ambulatoriali rivolti a pazienti adulti, potrà essere erogato e rendicontato solamente un trattamento per giornata. 15. La tariffazione definita nei provvedimenti regionali, con riguardo alle prestazioni ambulatoriali, è riferita ad una seduta per cui possono essere previste più prestazioni. Al fine del conteggio delle sedute/trattamenti erogati, una seduta di gruppo viene considerata una sola prestazione a prescindere dal numero di partecipanti al gruppo (da un minimo di tre ad un massimo di cinque persone). 16. Vengono remunerate le prestazioni di riabilitazione in regime diurno continuo solo effettivamente rese (remunerazione a presenza). 17. In caso di ricovero di paziente minore: per il genitore accompagnatore è previsto il posto letto e questo, in analogia con quanto già previsto per ricovero ospedaliero di paziente minore disabile con genitore accompagnatore, è remunerato ai sensi della DGR n. 29480/1997, riconfermata con DGR n. 35597/1998”; gli eventuali rientri in famiglia devono essere previsti dal piano e dal programma riabilitativo individuale, concordati con la famiglia e, se necessario, sostenuti con la messa a disposizione di un operatore da parte del gestore della struttura. 18. I budget assegnati alle singole unità di offerta comprendono le entrate derivanti dall’incasso dei ticket vigenti nonché delle quote fisse aggiuntive previste dalla legge n. 111 del 15/7/2011 e definite con provvedimenti regionali. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di cure intermedie ex generale e geriatrica per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità di Offerta. 5 Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti dei pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni ed ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l’erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l’appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla Unità di Offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell'allegato 1, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra la ASL e l’Ente Gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell'allegato 1, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo art. 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014, le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (Stati Vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici della D.G.R. 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell'ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’Ente Gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’Ente Gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’équipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema 6 aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk management), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’Ente Gestore L’Ente Gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per dell’accreditamento sono condizioni indispensabili affinchè il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo - strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo - previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’Ente Gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge Regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’Ente Gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. 7 L’ente gestore uscente, si obbliga a proseguire la gestione dell’Unità di Offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità di offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’Ente Gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto, e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo alla Unità d’Offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’Ente Gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale). (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 al 31 dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di Euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati 8 Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’Ente Gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contratto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al Codice Civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Data e luogo, 31 marzo 2014, Brescia PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE A.S.L. di Brescia f.to Dr.ssa Anna Calvi IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE Fondazione Ospedale Casa di Riposo “Nobile Paolo Richiedei” f.to Sig. Fausto Gardoni 9 Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E C.V.L. (CALDERA VIRGINIO LUMEZZANE) SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ENTE GESTORE DEL CENTRO DIURNO PER DISABILI (C.D.D.) “IL CAMMINO” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014; e l’ente gestore C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale nel comune di Lumezzane fraz. Pieve (BS) in Via Padre Bolognini n. 50/C, codice fiscale 01920880174, partita iva 00664940988, nella persona del Vice presidente Sig. Sandro Bicelli nato a omissis il omissis residente nel omissis codice fiscale omissis, delegato con nota prot. n. CVL-01/14 del 21.03.2014, dal legale rappresentante pro-tempore Sig. Giulio Mauro Pellegrini, per l’unità d’offerta sociosanitaria CDD denominata “Il Cammino”, con sede nel comune di Lumezzane (BS) in Via San Filippo Neri n. 158, codice di struttura n. 006606; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della C.V.L. (Caldera Virginio Lumezzane) Società Cooperativa Sociale Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CDD denominata “Il Cammino” ubicata nel comune di Lumezzane (BS) in Via San Filippo Neri n. 158, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base alla DIA per trasferimento sede e ampliamento della capacità recettiva prot. n. 002814 del 11.01.2011, verificata positivamente il 02.02.2011 dall’A.S.L. con successiva presa d’atto prot. n. 018112 del 08.02.2011, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 30 posti; con Deliberazione della Giunta Regionale n. 2119 del 04.08.2011 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 30 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 23 posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che le rette giornaliere differenziate praticate agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, sono le seguenti: retta per il servizio a tempo pieno € 35,36 (iva compresa) e retta per il servizio a part-time € 18,72 (iva compresa) decurtate di € 5,50 per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta CDD denominata “Il Cammino”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. Il Centro è aperto n. 5 giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì, ed osserva il seguente orario di funzionamento: dalle ore 9:00 alle ore 16:00. Per le giornate di apertura, eccedenti i cinque giorni nella settimana, il gestore si impegna ad un aumento proporzionale dello standard minimo di personale previsto dalla normativa di accreditamento. E’ prevista una chiusura per le vacanze, di n. 3 settimane nell’anno. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18334 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. 3. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” 4. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. 5. Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. 6. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. 7. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. 8. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che: - il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita; - sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall’accreditamento; - non venga superato il budget annuale. 9. Per i minori disabili, per i quali il programma personalizzato preveda un raccordo con la scuola, dove sono inseriti, e si renda necessario un intervento degli educatori del centro presso la scuola stessa, è possibile rendicontare la frequenza scolastica ai fini delle presenze e provvedere alla conseguente remunerazione. 10. Considerando l’obbligatorietà della progettazione educativa individuale e la collegialità della stesura dei progetti di intervento che caratterizza i CDD è prevista, la remunerazione per un massimo di quattro giornate annue, per le attività di programmazione delle attività educative personalizzate e per la verifica delle attività programmate che possono essere effettuate nei giorni di chiusura della struttura. Tale remunerazione corrisponde alla media delle classi sidi degli ospiti moltiplicata per le giornate di programmazione e verifica delle attività come sopra definite. Tale remunerazione comporta che l’attività risulti chiaramente evidenziata nelle schede personali riportanti i PEI di ogni singolo ospite per i quali viene richiesta la remunerazione. 11. Non possono essere pagate prestazioni per la fruizione contemporanea di più unità di offerta socio sanitarie, con esclusione di quelle di ADI, riabilitazione e CDD erogate ad utenti di CSS. Fa eccezione il caso in cui la persona assistita in RSA, RSD, CDI o CDD, a causa di un repentino deterioramento delle condizioni di salute, necessiti di prestazioni riabilitative, escluse quelle di mantenimento. In tal caso è necessario che vi sia un piano riabilitativo predisposto dal fisiatra e condiviso tra la struttura riabilitativa e la struttura socio sanitaria di provenienza dell’ospite. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà di soggetto diverso dall’ente gestore: Le parti convengono che l’alienazione a terzi della proprietà o di diritti reali sul bene immobile relativo all’unità d’offerta accreditata ovvero la modifica della sua destinazione d’uso, che dovesse intervenire nel corso dell’esecuzione del presente contratto, per fatti anche non imputabili all’ente gestore, comporta la risoluzione di diritto del contratto medesimo, ai sensi dell’articolo 1456 c.c.). ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Rep. N. 603/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “P” Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, 31 marzo 2014 PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia C.V.L. Società Cooperativa Sociale Onlus f.to Dott.ssa Anna Calvi f.to Sig. Sandro Bicelli Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “Q” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA COLLABORIAMO SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ENTE GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI (C.S.S.) “MONICA CRESCINI” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014; e l’ente gestore Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale nel comune di Leno (BS) in Via Calvisano n. 17, codice fiscale 01265470177, partita IVA 00615640984, nella persona del Sig. Paolo Bonometti nato a omissis il omissis residente nel omissis codice fiscale omissis, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “Monica Crescini”, con sede nel comune di Leno (BS) in Via Cotichetta n. 7, codice di struttura n. 046016; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Collaboriamo Società Cooperativa Sociale Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “Monica Crescini” ubicata nel comune di Leno (BS) in Via Cotichetta n. 7, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al funzionamento con validità definitiva rilasciata dal comune di Leno (BS) con provvedimento n. 5399/VII.12.39/07 del 09.04.2009, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 8 posti, e successiva S.C.I.A. prot. n. 2679 del 27.02.2013 per n. 10 posti; con Decreto regionale n. 4793 del 05.06.2013 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 10 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 10 posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € 57,00 (iva compresa) per utenti che frequentano un servizio diurno decurtata di € 7,00 in caso di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “Q” Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta CSS denominata “Monica Crescini”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “Q” f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. 3. 4. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07 5. 6. 7. 8. Allegato “Q” Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che: - il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita; - sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall’accreditamento; - non venga superato il budget annuale. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “Q” (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “Q” a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. - ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. Rep. n. 604/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “Q” In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, 31 marzo 2014 PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia Collaboriamo Società Coop. Sociale Onlus f.to Dott.ssa Anna Calvi f.to Sig. Paolo Bonometti Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “R” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA FO.B.A.P (FONDAZIONE BRESCIANA ASSISTENZA PSICODISABILI) ONLUS ENTE GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI (C.S.S.) “COMUNITA’ TROBIOLO” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014; e l’ente gestore Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus, con sede legale nel comune di Brescia in Via Michelangelo n. 405, codice fiscale 98012300178, partita IVA 03475770172, nella persona della Sig.ra Maria Villa Allegri nata a omissis il omissis residente nel omissis codice fiscale omissis, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “Comunità Trobiolo”, con sede nel comune di Roè Volciano (BS) in Via Odorici n. 9, codice di struttura n. 046030; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Fo.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “Comunità Trobiolo” ubicata nel comune di Roé Volciano (BS) in Via Odorici n. 9, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al funzionamento con validità definitiva a seguito della CPE del 17.12.2010 verificata con esito positivo della Commissione di Vigilanza dell’A.S.L. il 22.12.2010 con verbale di visita ispettiva n. 46/CAR/10, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 10 posti; con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/3231 del 04.04.2012 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 10 posti, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 10 posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: € 85,00 (esente IVA) decurtata di € 7,00 per le giornate di assenza e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “R” Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta CSS denominata “Comunità Trobiolo”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “R” f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. 3. 4. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07 5. 6. 7. 8. Allegato “R” Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che: - il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita; - sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall’accreditamento; - non venga superato il budget annuale. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “R” (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: - le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “R” a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. - ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. Rep. N. 605/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “R” In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, 31 marzo 2014 PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia FO.B.A.P. (Fondazione Bresciana Assistenza Psicodisabili) onlus f.to Sig.ra Maria Villa Allegri f.to Dott.ssa Anna Calvi Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “S” CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA CO.GE.S.S. SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS ENTE GESTORE DELLA COMUNITA’ SOCIO SANITARIA PER DISABILI (C.S.S.) “CSS DI IDRO” Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel comune di Brescia in Viale Duca degli Abruzzi n. 15 codice fiscale e partita iva 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dott.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis codice fiscale omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante protempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014; e l’ente gestore Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede legale nel comune di Barghe (BS) in Via Stoppini n. 26, codice fiscale 02817830173, partita IVA 01684660986, nella persona del Sig. Luca Perna nato a omissis il omissis residente nel omissis, codice fiscale omissis, in qualità di legale rappresentante pro-tempore, per l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “CSS di Idro”, con sede nel comune di Idro (BS) in Via San Michele n. 60, codice di struttura n. 046029; premesso che: - - - - l’ASL di Brescia, di seguito denominata ASL, intende avvalersi della Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus, di seguito denominato ente gestore, che gestisce l’unità d’offerta sociosanitaria CSS denominata “CSS di Idro” ubicata nel comune di Idro (BS) in Via San Michele n. 60, per l’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale socio sanitaria integrata a favore di persone disabili gravi; l’ente gestore è abilitato all’esercizio della unità d’offerta in base all’autorizzazione al funzionamento con validità definitiva a seguito di CPE del 09.09.2010 verificata con esito positivo della Commissione di Vigilanza dell’ASL il 16.09.2010 con verbale di visita ispettiva n. 40/CAR/10, nel rispetto delle disposizioni regionali e della vigente normativa, relativamente a n. 10 posti; con Deliberazione della Giunta Regionale n. IX/2116 del 04.08.2011 è stato riconosciuto l’accreditamento per n. 10 posti letto, e che pertanto l’unità d’offerta risulta iscritta nel registro regionale istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ente gestore, pertanto, intende mettere a disposizione dell’ASL n. 10 posti autorizzati e accreditati che verranno remunerati nei limiti e nei termini fissati dal presente contratto; l’ente gestore ha comunicato che la retta giornaliera unica praticata agli ospiti dell’unità d’offerta, alla data di stipulazione del presente atto, è la seguente: retta minima € 65,18 (IVA compresa) e retta massima € 86,17 (IVA compresa) e si impegna a comunicare alla ASL tutte le variazioni della retta. Per i periodi di chiusura dell’attività stabiliti dal gestore, non potranno essere richiesti pagamenti all’utenza; tutto ciò premesso, si stipula quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2. Oggetto Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “S” Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici derivanti dall’erogazione di prestazioni socio sanitarie da parte dell’ente gestore, in relazione all’esercizio dell’unità d’offerta CSS denominata “CSS di Idro”, con oneri a carico dell’ASL, nei limiti stabiliti dalla Regione Lombardia e fatta salva la partecipazione ai costi da parte dell’utente, ai sensi della vigente normativa; L’ASL si avvale pertanto dell’ente gestore per l’assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a favore di utenti disabili gravi. L’ente gestore garantisce le prestazioni di assistenza utilizzando le strutture, le attrezzature, i servizi, il personale secondo i criteri e gli standard definiti dalla Regione Lombardia. ARTICOLO 3. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli di appropriatezza L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni o servizi certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato nella unità d’offerta ed ogni altro requisito di accreditamento. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse intervenire, così rilevante da incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e autocertifica annualmente il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento della unità d’offerta, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. L’ASL, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, può accedere, senza preavviso, a tutti i locali della unità d’offerta ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari; può accedere alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’unità d’offerta, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di ogni sopralluogo, l’ASL redige il verbale, almeno in duplice copia, in contraddittorio con il gestore o persona incaricata dall’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi del sopralluogo, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL ed è rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Tale verbale è congiuntamente sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ ente gestore o da un suo incaricato, che potranno richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Al termine del sopralluogo una copia del verbale dovrà essere rilasciata alla persona presente incaricata dall’ente gestore. Il verbale non può essere modificato né integrato successivamente alla sua sottoscrizione. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le parti danno atto che l’esito dell’accertamento determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 4. Obblighi di carattere generale L’ente gestore si impegna a: a) rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento delle unità d’offerta socio sanitarie indicati e richiamati nelle DD.G.R. n. 18333 del 23.07.04, n. 3540 del 30.05.2012, n. 1185 del 20.12.2013 e nella nota regionale prot. n. G1.2014.0001187 del 28.01.2014; b) concorrere al rispetto ed all’attuazione dei principi, delle indicazioni e degli adempimenti previsti nella LR 3/2008 a carico degli enti gestori; c) rispettare i criteri di accesso prioritario alle prestazioni definiti a livello locale, in attesa delle disposizioni applicative di cui all’articolo 6, comma 3, della LR 3/2008 stabilite dalla Regione; d) verificare che all’atto dell’accesso gli assistiti abbiano le caratteristiche e manifestino le condizioni di bisogno previste per il tipo di unità d’offerta gestito; e) assicurare che la presa in carico delle persone assistite avvenga secondo criteri di appropriatezza e favorendo la continuità assistenziale, segnalando eventuali situazioni complesse all’ASL ed al Comune; Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “S” f) informare le persone e le famiglie sulle prestazioni offerte, sulle condizioni per accedervi, sulla possibilità di accedere ad altre unità d’offerta accreditate in ragione dei bisogni personali di assistenza espressi e nei limiti delle informazioni ricavabili dal sistema informativo regionale, sulle modalità per esprimere il consenso informato, sulle rette praticate e sulle modalità per accedere a forme di integrazione economica o ad altri benefici; g) prendere in carico gli assistiti in maniera personalizzata e continuativa e coinvolgerli nella formulazione dei relativi progetti di assistenza, nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione o dall’ASL; h) fornire agli assistiti una valutazione globale, scritta, del proprio stato di bisogno; i) informare il comune di residenza degli assistiti dell’accesso all’unità d’offerta o, nei casi in cui l’accesso sia disposto d’urgenza, dell’accettazione del ricovero. In caso di presa in carico di cittadini non lombardi, con oneri a carico del FSR della Regione di origine, dovrà essere richiesto il preventivo assenso da parte di quest’ultima; j) informare il competente ufficio dell’ASL sulle condizioni psico-fisiche degli assistiti qualora si rinvenga la necessità della nomina di un tutore o di un amministratore di sostegno; k) assicurare la presenza dei familiari o delle persone di fiducia da loro delegate e assicurare la costante informazione sulla condizione degli assistiti e sulla assistenza praticata nel rispetto delle norme in materia di tutela della privacy; l) assicurare l’accesso all’unità d’offerta dei ministri di culto, dei volontari e delle altre persone la cui presenza sia richiesta dagli utenti, nel rispetto dei protocolli vigenti nell’unità d’offerta; m) informare l’assistito, il suo legale rappresentante e i suoi familiari, in modo chiaro e fin dal momento della richiesta di accesso, circa la possibilità di chiedere l’intervento del difensore civico territoriale, in tutti i casi in cui sia negata o limitata la fruibilità delle prestazioni nonché per ogni eventuale necessità, informarlo della possibilità di accedere all’Ufficio di Relazioni con il Pubblico e all’Ufficio di Pubblica Tutela dell’ASL competente; n) partecipare a iniziative promosse dall’ASL o previste nei piani di zona, rivolte ad attuare l’integrazione tra la programmazione della rete di offerta sociale e la rete di offerta sociosanitaria e tese al miglioramento della qualità del servizio; o) dotarsi di un codice etico secondo quanto indicato nei provvedimenti regionali e di darne atto nella carta dei servizi. La violazione del codice etico contestata per iscritto e in assenza di giustificazioni ritenute valide, a insindacabile e motivato giudizio dell’ASL, costituisce causa di risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile; p) non richiedere alcun corrispettivo per lo svolgimento di tutte le pratiche e le procedure preliminari alla presa in carico dell’utente; q) collocare gli ospiti per i quali si ricevono tariffe a carico del FSR su posti accreditati e messi a contratto. ARTICOLO 5. Sistema tariffario e pagamenti 1. 2. 3. 4. L’ASL è tenuta ad erogare all’ente gestore, nel rispetto delle disposizione regionali vigenti, le tariffe previste dalla Regione Lombardia, nei termini fissati dai successivi articoli 6 e 7. L’ASL anticipa mensilmente acconti pari all’85% di un dodicesimo del fatturato dell’anno precedente oppure, in caso di unità d’offerta nuova, del fatturato teorico comunque coerente con il piano di inserimento degli ospiti e garantisce inoltre l’erogazione del saldo trimestrale spettante, entro i successivi 60 giorni dall’avvenuto ricevimento della fattura. L’avvenuto pagamento del saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli effettuati nei confronti della unità d’offerta, risultassero non dovute o dovute solo in parte. L’ente gestore si impegna ad emettere mensilmente fatture, o altra documentazione contabile idonea, al fine del pagamento degli acconti e a emettere, entro il mese successivo alla scadenza di ogni trimestre, le fatture relative ai saldi trimestrali, recanti le classificazioni dei singoli ospiti desunte dal sistema informativo in vigore, secondo la modulistica regionale. Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07 5. 6. 7. 8. Allegato “S” Ferma restando la possibilità di decurtare, recuperare o ridurre le somme previste a titolo di tariffa, sulla base di provvedimenti assunti dall’ASL al termine di accertamenti condotti sulla unità d’offerta, è fatta salva la facoltà della stessa ASL di sospendere l’erogazione parziale o totale dei pagamenti effettuati a qualsiasi titolo, in tutti i casi in cui siano in corso controlli per l’accertamento di gravi violazioni della normativa vigente, dei requisiti per l’esercizio e per l’accreditamento, delle clausole del presente contratto. Per i servizi residenziali e semi-residenziali dovrà essere pagata solo la giornata di accettazione e non quella di dimissione. Analogamente, per i periodi di assenza, dovrà essere pagata solo la giornata di rientro e non quella di uscita. Non sarà quindi remunerata la giornata di dimissione, neanche in caso di decesso in struttura. Si prevede il riconoscimento a carico del FSR della giornata di decesso o di dimissione per altra causa, intervenuti nello stesso giorno di ammissione al servizio. Le assenze temporanee di tutti gli ospiti, dovute a rientri in famiglia per festività, vacanze, malattie e ricoveri ospedalieri, possono essere esposte come giornate di presenza entro il limite massimo di dieci giorni consecutivi, per un massimo di venti giorni annui per ospite, a condizione che venga garantito all’ospite il mantenimento dello stesso posto, che non deve essere occupato da altro utente durante il periodo di assenza. Possono essere retribuite prestazioni erogate con la modalità del soggiorno climatico, indipendentemente dal periodo nel quale viene svolto, a condizione che: - il soggiorno sia organizzato direttamente dal gestore e sia previsto nel P.A.I. della persona assistita; - sia garantito anche presso la destinazione climatica lo standard di personale previsto dall’accreditamento; - non venga superato il budget annuale. ARTICOLO 6. Budget Le presenti disposizioni si applicano relativamente all’erogazione di prestazioni di assistenza semi residenziale sociosanitaria integrata a beneficio delle persone disabili per tutti i cittadini residenti in Regione Lombardia e non solo alla quota relativa ai consumi dei residenti nella ASL di ubicazione della unità d’offerta. Per quanto riguarda le prestazioni erogate nei confronti di pazienti provenienti da altre Regioni, queste verranno remunerate a produzione effettiva, secondo le tariffe vigenti in Lombardia. Le prestazioni relative ai pazienti provenienti da altre Regioni non sono definite nel loro valore, in quanto la funzione di tutela dei cittadini spetta alle relative regioni e ASL di residenza che provvedono a regolamentare l’accesso ai servizi nonché al pagamento della tariffa a carico del FSR. Le prestazioni a favore di cittadini non lombardi devono essere prestate secondo gli stessi criteri di appropriatezza e di reale necessità che guidano l'erogazione dei servizi per i residenti lombardi. Le attività di controllo svolte dalle ASL sui propri erogatori riguardano anche l'appropriatezza e la correttezza delle prestazioni garantite a cittadini non residenti in Regione Lombardia. Alla unità d’offerta è destinato, per l’anno 2014, il budget di risorse indicato nell’allegato “1”, parte integrante del presente contratto. L’eventuale modifica del budget di risorse, indicato nell’allegato “1”, sarà concordata per iscritto, non oltre il 30 novembre dell’anno in corso, tra l’ASL e l’ente gestore, compatibilmente con il budget di ASL e sentita la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato. Al raggiungimento della soglia di budget indicata nell’allegato “1”, in assenza di previo accordo, non sarà riconosciuta la remunerazione delle prestazioni erogate a carico del bilancio della Regione Lombardia, fatte salve le prestazioni che saranno remunerate extra-budget in relazione a quanto previsto dai provvedimenti regionali di cui al successivo articolo 7. Le parti concordano che il raggiungimento del valore negoziato sarà valutato applicando ai volumi delle prestazioni erogate nel corso del 2014 le tariffe definite con deliberazione della Giunta Regionale. In nessun caso l’esaurimento del budget può motivare l’incremento delle rette a carico dell’utenza. Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “S” ARTICOLO 7. Prestazioni extra budget (da compilare per le unità d’offerta che accolgono anche utenza non tipica) Con riguardo all’utenza non tipica (stati vegetativi, SLA, soggetti provenienti da ex ospedali psichiatrici e disabili a cui sono stati riconosciuti i benefici di cui alla DGR 5000/2007) sarà remunerata extra-budget la differenza tra la tariffa di tale utenza e quella relativa all’utenza tipica dell’unità d’offerta di cui al presente contratto con maggiore livello di fragilità. Per ogni presa in carico di utenza non tipica, il gestore dovrà preventivamente informare i competenti uffici dell’ASL. ARTICOLO 8. Modalità di registrazione e codifica delle prestazioni Il debito informativo analitico costituisce lo strumento fondamentale per le rendicontazioni economiche. Non si procederà pertanto alla remunerazione di quelle prestazioni il cui debito informativo analitico non è stato correttamente assolto. L’ente gestore si impegna ad adempiere al debito informativo nei confronti dell’ASL e della Regione Lombardia, che costituisce condizione per l’accesso alle risorse regionali, nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Regione e dall’ASL. L’ASL, nell’ambito dell’attività di vigilanza, compie i controlli sulla appropriatezza delle prestazioni e l’aderenza delle caratteristiche degli assistiti a quanto riportato nella documentazione relativa ai fascicoli sociale e sanitario, in conformità alle disposizioni vigenti. I controlli previsti dal presente articolo sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con la persona incaricata dall’ente gestore, con l’eventuale assistenza dei membri dell’equipe sociosanitaria responsabile della tenuta della documentazione. ARTICOLO 9. Sistema aziendale per il miglioramento della qualità Le parti identificano il miglioramento della qualità, quale obiettivo primario, da perseguire secondo criteri di piena collaborazione. L’ente gestore si impegna a sviluppare un sistema aziendale di miglioramento della qualità, ivi compreso quello relativo alla gestione integrata del rischio (risk managment), in coerenza con la normativa vigente, secondo le direttive definite dalla Regione Lombardia ed in relazione alla programmazione territoriale. Tale miglioramento deve essere finalizzato ad una progressiva personalizzazione dell’assistenza e sviluppo dei livelli di corresponsabilità nel controllo dell’appropriatezza delle prestazioni erogate. ARTICOLO 10. Eventi modificativi dell’ente gestore L’ente gestore si impegna al rispetto delle linee guida regionali in materia di esercizio, accreditamento e vigilanza sociosanitaria, dando atto di conoscerne il contenuto, ed in particolare che: a) l’accreditamento, alla pari dell’abilitazione all’esercizio, non è cedibile a terzi, in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento; b) i requisiti per l’abilitazione all’esercizio e per l’accreditamento sono condizioni indispensabili affinché il presente contratto produca effetti tra le parti; c) la perdita di un requisito soggettivo od oggettivo – strutturale, gestionale, tecnologico ed organizzativo – previamente accertato dall’ASL, determina la revoca del provvedimento di accreditamento, previa diffida da parte dell’ASL ad adempiere entro un congruo termine. La revoca è disposta con Decreto del Direttore Generale della Direzione Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato e comporta la risoluzione di diritto del contratto. Nel corso del procedimento per la revoca dell’accreditamento, il contratto è sospeso; d) con la sola eccezione della modificazione della persona del legale rappresentante o dell’amministratore dell’ente gestore e della trasformazione di una società, ogni evento che dovesse comportare lo scioglimento, la fusione o il cambio dell’ente gestore comporta la necessità di una voltura dell’accreditamento. In particolare: Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “S” le parti dovranno procedere a richiedere alla Regione il parere preventivo alla voltura e successivamente a richiedere un nuovo accreditamento, secondo quanto previsto dal Cap. 3, punto 3.2) dell’Allegato A della DGR 3540/2012; - a seguito di voltura dell’accreditamento, l’ASL provvede alla modifica del presente contratto con l’iscrizione del nuovo soggetto gestore dalla data di adozione del Decreto di voltura dell’accreditamento o da altra data specificata nel Decreto stesso; e) la cessione di crediti derivanti dal presente contratto è soggetta alla disciplina vigente in materia di contratti pubblici. La stipula dei contratti e degli atti sopra indicati in assenza di voltura costituisce grave inadempimento che comporta a carico dell’ente gestore il pagamento di una penale di importo pari a quanto stabilito dalla Legge regionale 24 febbraio 2012 n. 2 per la mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, salvo il risarcimento del maggior danno, con diritto dell’ASL di compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con le somme eventualmente dovute all’ente gestore in virtù del contratto. In presenza dell’inadempimento sopra indicato, il presente contratto può essere risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice civile e può essere disposta la revoca dell’accreditamento. Nel caso in cui la voltura venga negata, l’ente gestore non può perfezionare gli atti sopra indicati e l’eventuale stipula degli stessi costituirà grave inadempimento del presente contratto, con applicazione delle conseguenze previste ai precedenti commi 2 e 3. Nel caso in cui, decorsi i 30 giorni dalla richiesta alla Regione di parere preventivo alla voltura, non sia stata concessa ma neanche negata, salvi i casi in cui il termine sia stato interrotto dalla richiesta di chiarimenti o di integrazioni della documentazione prodotta, l’ente gestore può perfezionare l’attività negoziale con il soggetto gestore subentrante, senza che la stipula degli stessi costituisca inadempimento al presente contratto. Tuttavia tali atti restano inefficaci ai fini del rapporto con la ASL fino a quando non venga accreditato il nuovo soggetto gestore. Il presente contratto resta efficace sino al giorno in cui l’accreditamento viene volturato a favore del soggetto subentrante e l’ASL ha provveduto alla modifica del presente contratto. L’ente gestore uscente si obbliga a proseguire la gestione dell’unità di offerta agli stessi patti e condizioni previsti nel provvedimento di accreditamento e nel presente contratto fino a quando l’accreditamento non sia volturato a favore del nuovo gestore e l’ASL non abbia sottoscritto con lo stesso le modifiche al presente contratto. - ARTICOLO 11. Strutture realizzate con finanziamenti pubblici (Per le sole unità di offerta realizzate con finanziamenti pubblici, statali o regionali, nell’ipotesi di unità d’offerta di proprietà dell’ente gestore accreditato: L’ente gestore si impegna, sino alla scadenza del presente contratto e comunque entro i termini fissati dal finanziamento, a non alienare a terzi la proprietà e i diritti reali sull’immobile relativo all’unità d’offerta accreditata e che ha costituito oggetto di finanziamento pubblico. L’ente gestore si impegna, inoltre, a non modificare la destinazione d’uso del medesimo bene finanziato. Le parti convengono che l’alienazione della proprietà o di diritti reali sul bene finanziato o la modifica della destinazione d’uso del bene medesimo comportano la risoluzione di diritto del contratto di accreditamento, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo eventuali eccezioni previste dalla normativa regionale.) ARTICOLO 12. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sulla interpretazione e sulla applicazione del presente contratto è competente il Foro di Brescia. ARTICOLO 13. Durata Il presente contratto ha validità dal 1 Aprile 2014 sino al 31 Dicembre 2014. Novanta giorni prima della scadenza, ricorrendone i presupposti, in relazione alla permanenza dei requisiti ed Rep. N. 606/14 – CL.: 2.7.07 Allegato “S” agli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le parti si impegnano a negoziare i contenuti del nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per il gestore di darne preventiva comunicazione all’ASL con preavviso di almeno novanta giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo. ARTICOLO 14. Clausola penale Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del gestore delle obbligazioni di cui all’articolo 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro tremila. ARTICOLO 15. Allegati Il contratto è redatto duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. L’allegato relativo al budget (provvisorio o annuale) costituisce parte integrante del presente contratto. ARTICOLO 16. Recepimento di disposizioni regionali e accordi applicativi Le parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. In tutti i casi in cui si rinvenga la necessità di apportare modifiche o integrazioni al presente contatto, per mezzo di clausole integrative, queste dovranno preventivamente essere sottoposte all’autorizzazione della Regione. ARTICOLO 17. Norma di rinvio Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Brescia, 31 marzo 2014 PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE IL LEGALE RAPPRESENTANTE A.S.L. di Brescia Co.Ge.S.S. Società Cooperativa Sociale Onlus f.to Dott.ssa Anna Calvi f.to Sig. Luca Perna Allegato “T” Rep. n. 607/2014 CL.: 2.7.07 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E L’ENTE SALUSERVICE S.C.S. ONLUS ACCREDITATO PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F. omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014, e l’ente gestore “SaluService S.C.S. onlus” con sede legale nel Comune di Brescia in Via della Volta n. 183, codice fiscale n. 02264170982, partita I.V.A. n. 02264170982, nella persona del Sig. Diego Serughetti nato a omissis il omissis residente nel omissis, codice fiscale omissis, in qualità di Legale Rappresentante pro tempore; di seguito congiuntamente denominate Parti premesso che: x x x x Regione Lombardia ha approvato un modello di domiciliarità, con l’introduzione di linee guida sul funzionamento e sull’organizzazione dell’assistenza domiciliare integrata, sul sistema di voucherizzazione, sulla definizione dei profili, tariffe di remunerazione; l’ente gestore è abilitato all’esercizio dell’assistenza domiciliare integrata, e accreditato con Decreto n. 2479 del 24.03.2014 e iscritto nel registro regionale delle strutture accreditate istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ASL, per l’attuazione del modello di assistenza domiciliare integrata, riconosce il ruolo svolto dagli erogatori accreditati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti regionali; l’ente gestore è disponibile e interessato a prestare i propri servizi a fronte della scelta/richiesta da parte dei soggetti beneficiari ai fini della attuazione del modello di domiciliarità approvato da Regione Lombardia; Le Parti convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici per l’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, secondo i termini e le modalità di cui all’articolato che segue. In particolare l’ASL si impegna a remunerare l’ente gestore per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore dei soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3, con le modalità ed i tempi di cui al successivo articolo 5. 1 L’Ente Gestore garantisce le prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari mediante l’impiego del proprio personale e proprie attrezzature secondo le modalità meglio specificate nel successivo articolo 4. ARTICOLO 3. Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle prestazioni ADI erogate dall’ente gestore sono da individuarsi in persone in situazione di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher da parte dell’ASL. ARTICOLO 4. Obblighi dell’Ente gestore L’Ente Gestore, nello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 si impegna in particolare a: x rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012; x prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da parte dei soggetti beneficiari, precisando che, come previsto dalle norme sopra richiamate, non può prendere in carico persone con un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) definito da un fisiatra di struttura riabilitativa ex articolo 26, accreditata ex DGR 19883/2004, poiché le prestazioni domiciliari previste dal PRI devono essere erogate dalla struttura riabilitativa; x redigere il Piano di Assistenza Individuale (PAI), coerente con le risultanze delle valutazioni del bisogno effettuate dall’ASL, e mantenerlo costantemente aggiornato; x redigere e tenere aggiornato il Diario delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni di cui alle disposizioni regionali; x trasmettere mensilmente (entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento) all’ASL la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, utilizzando gli strumenti di rendicontazione messi a disposizione; x garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto ed applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle leggi in materia ed in particolare dal d.lgs.196/2003 e s.m.i.. L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, può costituire motivo di sospensione del pagamento corrispettivo da parte dell’ASL. ARTICOLO 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento A fronte dell’effettiva erogazione delle prestazioni ADI, l’ASL provvede al pagamento in favore dell’ente gestore di un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe vigenti e delle rendicontazioni mensili ricevute. Le Parti danno atto che il corrispettivo è determinabile e previsto in misura variabile a seconda delle richieste di erogazione di prestazioni ADI che perverranno ai sensi dell’articolo 4 e che non vi è diritto al corrispettivo se non vi sono state richieste/scelte da parte dei soggetti beneficiari né effettive prestazioni erogate. Le Parti danno altresì atto che l’invio della rendicontazione mensile costituisce condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo. In particolare, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile dell’attività svolta dall’ente gestore, l’ASL provvede a liquidare il corrispettivo. Entro il termine di 30 giorni l’ASL può chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato dall’ente gestore, il quale deve fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta dall’ASL entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta. In ogni caso l’Ente gestore non può interrompere l’erogazione delle prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari. 2 ARTICOLO 6. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni ADI certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato a tal fine. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e ad autocertificare il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. Le ASL, sia quella della sede operativa accreditata che quelle degli eventuali ulteriori territori in cui opera l’ente gestore, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, possono assumere informazioni dirette dal personale dell’ente gestore, dai soggetti beneficiari e dai familiari di questi; possono accedere anche presso la sede dell’ente gestore alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività di erogazione delle prestazioni ADI, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di tali accessi, le ASL redigono un verbale in contradditorio con l’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi dell’accesso, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL e rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Il verbale viene sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ente gestore o persona da lui incaricata, che può richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale deve essere rilasciata all’ente gestore. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le Parti danno atto che l’esito dell’accertamento di cui sopra determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 7. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale sede dell’ASL che sottoscrive il contratto. ARTICOLO 8. Durata, rinnovo, recesso Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 sino al 31 dicembre 2014. Prima della scadenza ed in ogni caso valutata la permanenza dei requisiti in capo all’ente gestore e le modalità di svolgimento dell’erogazione delle prestazioni ADI, e considerati gli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le Parti valutano l’opportunità di negoziare i contenuti di un nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per l’ente gestore di darne comunicazione all’ASL con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per il periodo necessario per ricollocare gli assistiti, comunque non inferiore a 30 giorni. Il presente contratto può essere risolto nelle seguenti fattispecie: x gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto; x violazione degli obblighi previsti dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo articolo 10. ARTICOLO 9. Clausola penale Le Parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell’ente gestore delle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, 3 previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro 3.000 (tremila). ARTICOLO 10. Comunicazioni Ai fini del presente contratto, le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: - se dirette ad ASL di Brescia: A.S.L. di Brescia – Direzione Sociale - U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni SocioSanitarie, Viale Duca degli Abruzzi 15, 25124 - BRESCIA Tel. 030/3839209-3838261 – Fax 030/383.8263 e-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] - se dirette ad Ente gestore: SaluService S.C.S. onlus, Via della Volta n. 183, 25124 - BRESCIA Tel. 030/2428907 – Fax 030/2425204 e-mail: [email protected] posta certificata: [email protected] ARTICOLO 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio Le Parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data: Brescia, lì 31 marzo 2014 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE SALUSERVICE S.C.S. ONLUS f.to Sig. Diego Serughetti PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI BRESCIA f.to Dr. ssa Anna Calvi 4 Allegato “U” Rep. n. 608/14 CL.: 2.7.07 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA FONDAZIONE “RESIDENZA BERARDI MANZONI” ONLUS ACCREDITATA PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore Sociale, Dr.ssa Anna Calvi, nata a omissis il omissis, C.F. omissis, domiciliata per la carica presso la sede dell’ASL, delegata dal Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, con nota prot. n. 0041405 del 25.03.2014, e l’ente gestore “Fondazione Residenza Berardi Manzoni onlus” con sede legale nel Comune di Roncadelle (BS) in Via San Bernardino n. 63/b, codice fiscale n. 80011870179, partita I.V.A. n. 01427710171, nella persona del Direttore Generale, Dott. Pietro Pelegrinelli, nato a omissis il omissis, residente a omissis, Codice Fiscale omissis, delegato con nota prot. n. 92/2014 del 24.03.2014 dal Legale Rappresentante pro-tempore Mons. Aldo Delaidelli; di seguito congiuntamente denominate Parti premesso che: x x x x Regione Lombardia ha approvato un modello di domiciliarità, con l’introduzione di linee guida sul funzionamento e sull’organizzazione dell’assistenza domiciliare integrata, sul sistema di voucherizzazione, sulla definizione dei profili, tariffe di remunerazione; l’ente gestore è abilitato all’esercizio dell’assistenza domiciliare integrata, e accreditato con Decreto n. 1909 del 06.03.2014 e iscritto nel registro regionale delle strutture accreditate istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ASL, per l’attuazione del modello di assistenza domiciliare integrata, riconosce il ruolo svolto dagli erogatori accreditati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti regionali; l’ente gestore è disponibile e interessato a prestare i propri servizi a fronte della scelta/richiesta da parte dei soggetti beneficiari ai fini della attuazione del modello di domiciliarità approvato da Regione Lombardia; Le Parti convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici per l’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, secondo i termini e le modalità di cui all’articolato che segue. 1 In particolare l’ASL si impegna a remunerare l’ente gestore per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore dei soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3, con le modalità ed i tempi di cui al successivo articolo 5. L’Ente Gestore garantisce le prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari mediante l’impiego del proprio personale e proprie attrezzature secondo le modalità meglio specificate nel successivo articolo 4. ARTICOLO 3. Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle prestazioni ADI erogate dall’ente gestore sono da individuarsi in persone in situazione di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher da parte dell’ASL. ARTICOLO 4. Obblighi dell’Ente gestore L’Ente Gestore, nello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 si impegna in particolare a: x rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012; x prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da parte dei soggetti beneficiari, precisando che, come previsto dalle norme sopra richiamate, non può prendere in carico persone con un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) definito da un fisiatra di struttura riabilitativa ex articolo 26, accreditata ex DGR 19883/2004, poiché le prestazioni domiciliari previste dal PRI devono essere erogate dalla struttura riabilitativa; x redigere il Piano di Assistenza Individuale (PAI), coerente con le risultanze delle valutazioni del bisogno effettuate dall’ASL, e mantenerlo costantemente aggiornato; x redigere e tenere aggiornato il Diario delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni di cui alle disposizioni regionali; x trasmettere mensilmente (entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento) all’ASL la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, utilizzando gli strumenti di rendicontazione messi a disposizione; x garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto ed applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle leggi in materia ed in particolare dal d.lgs.196/2003 e s.m.i.. L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, può costituire motivo di sospensione del pagamento corrispettivo da parte dell’ASL. ARTICOLO 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento A fronte dell’effettiva erogazione delle prestazioni ADI, l’ASL provvede al pagamento in favore dell’ente gestore di un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe vigenti e delle rendicontazioni mensili ricevute. Le Parti danno atto che il corrispettivo è determinabile e previsto in misura variabile a seconda delle richieste di erogazione di prestazioni ADI che perverranno ai sensi dell’articolo 4 e che non vi è diritto al corrispettivo se non vi sono state richieste/scelte da parte dei soggetti beneficiari né effettive prestazioni erogate. Le Parti danno altresì atto che l’invio della rendicontazione mensile costituisce condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo. In particolare, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile dell’attività svolta dall’ente gestore, l’ASL provvede a liquidare il corrispettivo. Entro il termine di 30 giorni l’ASL può chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato dall’ente gestore, il quale deve fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta dall’ASL entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta. In ogni caso l’Ente gestore non può interrompere l’erogazione delle prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari. 2 ARTICOLO 6. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni ADI certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato a tal fine. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e ad autocertificare il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. Le ASL, sia quella della sede operativa accreditata che quelle degli eventuali ulteriori territori in cui opera l’ente gestore, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, possono assumere informazioni dirette dal personale dell’ente gestore, dai soggetti beneficiari e dai familiari di questi; possono accedere anche presso la sede dell’ente gestore alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività di erogazione delle prestazioni ADI, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di tali accessi, le ASL redigono un verbale in contradditorio con l’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi dell’accesso, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL e rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Il verbale viene sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ente gestore o persona da lui incaricata, che può richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale deve essere rilasciata all’ente gestore. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le Parti danno atto che l’esito dell’accertamento di cui sopra determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 7. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale sede dell’ASL che sottoscrive il contratto. ARTICOLO 8. Durata, rinnovo, recesso Il presente contratto ha validità dal 1 aprile 2014 sino al 31 dicembre 2014. Prima della scadenza ed in ogni caso valutata la permanenza dei requisiti in capo all’ente gestore e le modalità di svolgimento dell’erogazione delle prestazioni ADI, e considerati gli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le Parti valutano l’opportunità di negoziare i contenuti di un nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per l’ente gestore di darne comunicazione all’ASL con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per il periodo necessario per ricollocare gli assistiti, comunque non inferiore a 30 giorni. Il presente contratto può essere risolto nelle seguenti fattispecie: x gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto; x violazione degli obblighi previsti dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo articolo 10. ARTICOLO 9. Clausola penale 3 Le Parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell’ente gestore delle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro 3.000 (tremila). ARTICOLO 10. Comunicazioni Ai fini del presente contratto, le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: - se dirette ad ASL di Brescia: A.S.L. di Brescia – Direzione Sociale - U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni SocioSanitarie, Viale Duca degli Abruzzi 15, 25124 - BRESCIA Tel. 030/3839209-3838261 – Fax 030/383.8263 e-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] - se dirette ad Ente gestore: Fondazione “Residenza Berardi Manzoni” onlus, Via San Bernardino n. 63/b, 25030 RONCADELLE (BS) Tel. 030/2780503 – Fax 030/2585822 e-mail: [email protected] posta certificata: [email protected] ARTICOLO 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio Le Parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data: Brescia, lì 31 marzo 2014 PER DELEGA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE FONDAZIONE RESIDENZA BERARDI MANZONI ONLUS f.to Dott. Pietro Pelegrinelli PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI BRESCIA f.to Dr.ssa Anna Calvi 4 Allegato “V” Rep. n. 492/2014 CL.: 2.7.07 CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRESCIA E LA “FONDAZIONE GUERINI-FRIGERIO ONLUS PER LA BASSA BERSCIANA OCCIDENTALE” ACCREDITATA PER L’EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA Tra l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Brescia con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita I.V.A.: 03436310175, nella persona del Direttore Generale, Legale Rappresentante pro-tempore, Dr. Carmelo Scarcella, nato a omissis il omissis, Codice Fiscale omissis, domiciliato per la carica presso la sede dell’A.S.L., e l’ente gestore “Fondazione Guerini-Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale” con sede legale nel Comune di Orzinuovi (BS) in Via Veronica Gambara n. 20, codice fiscale n. 86000210178, partita I.V.A. n. 00726090988, nella persona del Sig. Andrea Merigo nato a omissis il omissis, residente nel omissis, Codice fiscale omissis, in qualità di legale rappresentante pro-tempore; di seguito congiuntamente denominate Parti premesso che: x x x x Regione Lombardia ha approvato un modello di domiciliarità, con l’introduzione di linee guida sul funzionamento e sull’organizzazione dell’assistenza domiciliare integrata, sul sistema di voucherizzazione, sulla definizione dei profili, tariffe di remunerazione; l’ente gestore è abilitato all’esercizio dell’assistenza domiciliare integrata, e accreditato con Decreto n. 521 del 29.01.2014 e iscritto nel registro regionale delle strutture accreditate istituito presso la Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia; l’ASL, per l’attuazione del modello di assistenza domiciliare integrata, riconosce il ruolo svolto dagli erogatori accreditati secondo le indicazioni di cui ai provvedimenti regionali; l’ente gestore è disponibile e interessato a prestare i propri servizi a fronte della scelta/richiesta da parte dei soggetti beneficiari ai fini della attuazione del modello di domiciliarità approvato da Regione Lombardia; Le Parti convengono e stipulano quanto segue: ARTICOLO 1. Premesse Le premesse al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. ARTICOLO 2. Oggetto Il presente contratto definisce i rapporti giuridici ed economici per l’erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare integrata, secondo i termini e le modalità di cui all’articolato che segue. 1 In particolare l’ASL si impegna a remunerare l’ente gestore per le prestazioni di Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) in favore dei soggetti beneficiari individuati al successivo articolo 3, con le modalità ed i tempi di cui al successivo articolo 5. L’Ente Gestore garantisce le prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari mediante l’impiego del proprio personale e proprie attrezzature secondo le modalità meglio specificate nel successivo articolo 4. ARTICOLO 3. Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari delle prestazioni ADI erogate dall’ente gestore sono da individuarsi in persone in situazione di fragilità, nei confronti delle quali è stato emesso il relativo voucher da parte dell’ASL. ARTICOLO 4. Obblighi dell’Ente gestore L’Ente Gestore, nello svolgimento dell’attività di cui all’articolo 2 si impegna in particolare a: x rispettare tutti gli adempimenti previsti come requisiti per l’esercizio e l’accreditamento dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012; x prestare la propria attività solo ed esclusivamente a fronte della richiesta/scelta da parte dei soggetti beneficiari, precisando che, come previsto dalle norme sopra richiamate, non può prendere in carico persone con un Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) definito da un fisiatra di struttura riabilitativa ex articolo 26, accreditata ex DGR 19883/2004, poiché le prestazioni domiciliari previste dal PRI devono essere erogate dalla struttura riabilitativa; x redigere il Piano di Assistenza Individuale (PAI), coerente con le risultanze delle valutazioni del bisogno effettuate dall’ASL, e mantenerlo costantemente aggiornato; x redigere e tenere aggiornato il Diario delle prestazioni in osservanza delle prescrizioni di cui alle disposizioni regionali; x trasmettere mensilmente (entro il 10 del mese successivo al mese di riferimento) all’ASL la rendicontazione delle prestazioni effettuate e la relativa fattura, utilizzando gli strumenti di rendicontazione messi a disposizione; x garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del contratto ed applicare al trattamento dei dati le misure previste dalle leggi in materia ed in particolare dal d.lgs.196/2003 e s.m.i.. L’inosservanza degli obblighi di cui sopra, può costituire motivo di sospensione del pagamento corrispettivo da parte dell’ASL. ARTICOLO 5. Corrispettivo, modalità e termini di pagamento A fronte dell’effettiva erogazione delle prestazioni ADI, l’ASL provvede al pagamento in favore dell’ente gestore di un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe vigenti e delle rendicontazioni mensili ricevute. Le Parti danno atto che il corrispettivo è determinabile e previsto in misura variabile a seconda delle richieste di erogazione di prestazioni ADI che perverranno ai sensi dell’articolo 4 e che non vi è diritto al corrispettivo se non vi sono state richieste/scelte da parte dei soggetti beneficiari né effettive prestazioni erogate. Le Parti danno altresì atto che l’invio della rendicontazione mensile costituisce condizione necessaria per la liquidazione ed il pagamento del corrispettivo. In particolare, entro 60 giorni dal ricevimento del rendiconto mensile dell’attività svolta dall’ente gestore, l’ASL provvede a liquidare il corrispettivo. Entro il termine di 30 giorni l’ASL può chiedere chiarimenti in merito al rendiconto inviato dall’ente gestore, il quale deve fornire chiarimenti ed eventuale documentazione richiesta dall’ASL entro i 15 giorni successivi al ricevimento della richiesta. In ogni caso l’Ente gestore non può interrompere l’erogazione delle prestazioni ADI in favore dei soggetti beneficiari. 2 ARTICOLO 6. Mantenimento dei requisiti, vigilanza e controlli L’ente gestore si impegna a garantire l’erogazione delle prestazioni ADI certificando il numero, la professionalità ed il rapporto di lavoro del personale impiegato a tal fine. L’ente gestore si impegna a comunicare tempestivamente all’ASL ogni eventuale variazione che dovesse incidere sul possesso dei requisiti o sull’organizzazione, e ad autocertificare il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di esercizio e di accreditamento, mediante l’assolvimento del debito informativo previsto dalla normativa regionale. Le ASL, sia quella della sede operativa accreditata che quelle degli eventuali ulteriori territori in cui opera l’ente gestore, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, possono assumere informazioni dirette dal personale dell’ente gestore, dai soggetti beneficiari e dai familiari di questi; possono accedere anche presso la sede dell’ente gestore alla documentazione relativa al rapporto di accreditamento o, comunque, rilevante ai fini dell’esercizio dell’attività di erogazione delle prestazioni ADI, per verificare quanto dichiarato dall’ente gestore. Al termine di tali accessi, le ASL redigono un verbale in contradditorio con l’ente gestore, nel quale sono indicati i motivi dell’accesso, i requisiti valutati, la documentazione acquisita dall’ASL e rappresentato sinteticamente quanto emerso dalla visita ispettiva. Il verbale viene sottoscritto dall’ASL e dal legale rappresentante dell’ente gestore o persona da lui incaricata, che può richiedere l’inserimento nel verbale di eventuali dichiarazioni. Una copia del verbale deve essere rilasciata all’ente gestore. Eventuali atti conseguenti, a carattere prescrittivo o sanzionatorio, dovranno essere adottati con provvedimenti distinti dal verbale. Le Parti danno atto che l’esito dell’accertamento di cui sopra determina l’adozione dei provvedimenti previsti dalle linee guida regionali in materia di vigilanza e controllo sulle unità d’offerta sociosanitarie, con gli eventuali conseguenti effetti nei confronti del presente contratto. ARTICOLO 7. Controversie Per ogni controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, applicazione, esecuzione, validità e/o efficacia del presente contratto è competente il Foro provinciale sede dell’ASL che sottoscrive il contratto. ARTICOLO 8. Durata, rinnovo, recesso Il presente contratto ha validità dal 3 marzo 2014 sino al 31 dicembre 2014. Prima della scadenza ed in ogni caso valutata la permanenza dei requisiti in capo all’ente gestore e le modalità di svolgimento dell’erogazione delle prestazioni ADI, e considerati gli obiettivi della programmazione sociosanitaria regionale e locale, le Parti valutano l’opportunità di negoziare i contenuti di un nuovo contratto. In caso di cessazione dell’attività, corre l’obbligo per l’ente gestore di darne comunicazione all’ASL con preavviso di almeno 30 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per il periodo necessario per ricollocare gli assistiti, comunque non inferiore a 30 giorni. Il presente contratto può essere risolto nelle seguenti fattispecie: x gravi violazioni degli obblighi previsti dal presente contratto; x violazione degli obblighi previsti dalla DGR 3541/2012, come modificata dalla DGR 3584/2012 e dal DDG 6032/2012. Le cause di risoluzione hanno efficacia a seguito di formale diffida, inviata con raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata agli indirizzi indicati al successivo articolo 10. ARTICOLO 9. Clausola penale 3 Le Parti convengono che, in caso di inadempimento da parte dell’ente gestore delle obbligazioni di cui all’art. 4 del presente contratto, che non costituisca causa di risoluzione, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, la parte inadempiente è tenuta a pagare all’ASL a titolo di penale la somma di euro 3.000 (tremila). ARTICOLO 10. Comunicazioni Ai fini del presente contratto, le Parti convengono che le comunicazioni fra le stesse debbano avvenire per iscritto, a mezzo raccomandata a/r ovvero a mezzo fax o posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi: - se dirette ad ASL di Brescia: A.S.L. di Brescia – Direzione Sociale - U.O. Acquisto e Remunerazione Prestazioni SocioSanitarie, Viale Duca degli Abruzzi 15, 25124 - BRESCIA Tel. 030/3839209-3838261 – Fax 030/383.8263 e-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] - se dirette ad Ente gestore: “Fondazione Guerini-Frigerio onlus per la Bassa Bresciana Occidentale”, Via Veronica Gambara n. 20, 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030/9949706 – Fax 030/9949740 e-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] - se dirette alla Unità di Offerta: “ADI e CURE PALLIATIVE - Fondazione Guerini-Frigerio onlus”, Via Veronica Gambara n. 20, 25034 - ORZINUOVI (BS) Tel. 030/9949706 – Fax 030/9949702 e-mail: [email protected] Posta certificata: [email protected] ARTICOLO 11. Recepimento di disposizioni regionali e norme di rinvio Le Parti danno atto che il presente contratto si intende automaticamente modificato o integrato per effetto di sopravvenute disposizioni regionali il cui contenuto comunque deve essere formalmente reso noto dall’ASL all’ente gestore, con indicazione dei termini relativi alle diverse obbligazioni. Il contratto è redatto in duplice originale. L’ASL ne trasmette copia digitalizzata alla Direzione Generale Famiglia, Solidarietà Sociale e Volontariato della Regione Lombardia. Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio al codice civile e alla disciplina normativa di settore. Letto, confermato e sottoscritto. Luogo e data: Brescia, lì 3 marzo 2014 IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’ENTE GESTORE FONDAZIONE GUERINI-FRIGERIO ONLUS PER LA BASSA BRESCIANA OCCIDENTALE f.to Sig. Andrea Merigo IL DIRETTORE GENERALE A.S.L. DI BRESCIA f.to Dr. Carmelo Scarcella 4 Allegato "W" SCHEDA DI NEGOZIAZIONE E FORMALIZZAZIONE DEL BUDGET Parte integrante e sostanziale del contratto sottoscritto in data Validità dal al Riferimenti STRUTTURA Tipologia Denominazione Indirizzo Comune Codice struttura ENTE GESTORE Ragione sociale Comune sede legale Legale rappresentante Codice fiscale Partita IVA POSTI / TRATTAMENTI Autorizzati Accreditati A contratto BUDGET DI PRODUZIONE in regime residenziale o di ricovero in regime semiresidenziale in regime diurno complessivo Letto e sottoscritto Luogo e data DENOMINAZIONE DELL'ASL ENTE GESTORE Il Direttore Generale (o suo delegato) Il Legale Rappresentante (o suo delegato)
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