Copertina - EmmeV Service

Anno VI | numero 6
novembre | dicembre 2014
ISSN 2283-9356
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Sig. Michele Marengo, Ing. Stefano Dalla Nora, P.I. Andrea Maccari, P.I. Sebastian
Gallmetzer, Geom. Giovanni Buffoli, Sig. Ezio Savojni, Ing. Gaspare Vannicola,
Arch. Patrizio Sirtori
Comitato Tecnico-Formativo ([email protected])
Gaspare Vannicola, Leonardo Bajoni, Marco Bergamaschi, Sebastian Gallmetzer,
Renato Pedrazzini, Raffaele Scorza, Patrizio Sirtori, Rocco Manenti
Sommario
Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014
4
L’editoriale
38
7
Non chiamiamole morti bianche | Renato Pedrazzini
Collaborano con noi
11
Geom. Renato Pedrazzini Ing. Adriano Paolo Bacchetta
RSPP e docente
Coordinatore
corsi di formazione
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Dott. Piergiorgio Frasca
Studio Frasca
Psicologia del lavoro
Avv. Maurizio Cilione
LML Avvocati,
Foro di Milano
Fernando Cordella
Segretario Nazionale UGL
Vigili del Fuoco
Ing. Mario Romeo
Dirigente Salute e
Sicurezza - SIA Srl
Irene Scordamaglia
Corte d’Appello di
L’Aquila - Area Penale
Ufficio Stampa
Associazione AIESIL
Ingg. Massimo Granchi,
Christian Trinastich
MTM Consulting
Ing. Massimo Trolli
Dott.ssa Giovanna Pirana
Ex Dirigente ARPA, Piemonte Resp. Comunicazione interna
Consulente OCERT Srl
Polo Chirurgico Confortini
© Copyright
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2 | Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014
La Parola al Legale | Maurizio Cilione
Psicologia del Lavoro | Piergiorgio Frasca
46
Bastano le sole mani per salvare una vita | Giovanna Pirana
48
15
Antincendio | Fernando Cordella
18
Responsabilità del datore di lavoro sulla sicurezza delle
macchine marcate CE | Massimo Granchi, Christian Trinastich
D.Lgs 81 | AIESIL
22
52
Relazione dell’incontro sul tema: le ultime novità in
materia di sicurezza sul lavoro | Irene Scordamaglia
28
Verifiche Attrezzature di Lavoro | Massimo Trolli
59
Spazio Confinato | Adriano Paolo Bacchetta
Formazione alla Sicurezza | Mario Romeo
Restructura
41
| L’unica manifestazione italiana interamente
dedicata a riqualificazione, recupero
e ristrutturazione edilizia |
O
ggi più che mai, infatti, è importante riuscire a proporre soluzioni di recupero
dell’esistente in grado di garantire il ripristino del patrimonio edilizio secondo logiche
economicamente sostenibili, rispettose dell’ambiente e che permettano un maggior risparmio
energetico...
|3
L’editoriale
Gentili lettrici e gentili lettori,
notiamo che si sta affermando sempre più il con il concetto di “sicurezza funzionale” in relazione alle funzioni di sicurezza delle macchine realizzate con tecnologie elettriche ed elettroniche, a seguito alla pubblicazione di numerose
norme che ne fanno uso (es. IEC 61508, IEC 62061, norme entrate in vigore in Europa e pubblicate come EN).
In sostanza si parte dai principi della norma EN 954-1 e il e dal vecchio “diagramma di rischio” usato per valutare in
modo “soggettivo” la gravità del danno, la frequenza e/o il tempo di esposizione al pericolo e la possibilità di evitarlo,
per poter arrivare alla categoria richiesta per ogni parte del sistema legata alla sicurezza, secondo la teoria che, essendo
i rischi connessi al funzionamento corretto del sistema di controllo elettrico di sicurezza, la loro riduzione è necessariamente legata alla resistenza ai guasti (cortocircuiti, ecc.).
Invece la “sicurezza funzionale” viene definita come “parte della sicurezza della macchina e del suo sistema di controllo
che dipende dal funzionamento corretto dello SRECS (Sistema Elettrico di Controllo Relativo alla Sicurezza - il sistema
elettrico di controllo di una macchina il cui guasto può produrre un immediato aumento del rischio), di altri sistemi con
tecnologia relativa alla sicurezza e ad impianti esterni per la riduzione del rischio”.
Se in passato si tendeva a scegliere sempre componenti con una categoria superiore specificata dalla norma EN 954-1,
le norme relative alla sicurezza funzionale hanno come scopo incoraggiare i progettisti a focalizzarsi maggiormente
sulle funzioni concretamente necessarie a ridurre ogni singolo rischio, oltre che sui livelli prestazionali richiesti a ciascuna funzione, piuttosto che fare semplicemente affidamento su componenti specifici.
Poiché allo stato dei fatti la norma EN 954-1 può considerarsi superata, le valide alternative disponibili cui fare riferimento sono la norma EN/IEC 62061 e EN/ISO 13849-1. Entrambe le norme permettono una valutazione precisa delle
prestazioni di ogni singola funzione e degli elementi di rischio, anche se in modo diverso: in base alla norma EN/IEC
62061 si determina il livello di integrità della sicurezza richiesto (SIL); mentre sulla base della EN/ISO 13849-1 si calcola
il Performance Level (PL). Il progettista è libero di utilizzare indifferentemente le specifiche della norma EN/IEC 62061 o
della norma EN/ISO 13849-1, o anche di altre normative. Sia la norma EN/IEC 62061 che la EN/ISO 13849- 1 sono norme
armonizzate che assicurano un’automatica presunzione di conformità ai requisiti Essenziali della Direttiva Macchine.
Ciò nonostante occorre ricordare che qualsiasi norma venga scelta questa dovrà essere utilizzata integralmente e che
non è possibile mischiare i requisiti di più norme in un unico sistema.
Attualmente è in corso uno studio che vuole realizzare un’integrazione degli standard IEC e ISO per la redazione di un Allegato comune ad entrambi gli standard, con l’obiettivo finale di produrre eventualmente un’unica norma di riferimento.
Segnaliamo a tutti coloro che volessero approfondire l’argomento della sicurezza dei sistemi di controllo delle macchine
che l’Inail ha pubblicato nel 2014 un documento dal titolo: “ Sicurezza funzionale dei sistemi di controllo delle macchine:
requisiti ed evoluzione della normativa”.
Vorremmo concludere questa ultima pubblicazione del 2014 con qualche anticipazione sul 2015: il Notiziario è in continua crescita ed innovazione, per questo, oltre a implementare le collaborazioni degli esperti, vuole raggiungere il
maggior numero di utenti per tenerli aggiornati sulla sicurezza, e per questo dal 2015 sarà possibile visionare gratuitamente i numeri in uscita direttamente online su pc e dispositivi portatili.
Continuate a seguirci!
Gaspare Vannicola
4 | Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014
La nostra missione:
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L’Associazione Linea Vita è un’Associazione
No-Profit che si prefigge lo scopo di divulgare
informazioni corrette e fornire formazione
adeguata in rispetto alle norme tecniche preposte
in materia di sicurezza sul lavoro, ed in particolar
modo in difesa degli operatori sottoposti al
pericolo di cadute dall’alto durante la loro attività
Associazione LineaVita
Sede legale: via Doberdò 22,
20126 Milano
Tel. +39 02.89055936
Fax +39 02.89056197
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Socio Ordinario: quota € 75,00 - (Settancinque Euro)
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1) Ricezione tessera socio ALV personale con Username e Password per l’accesso alla parte riservata ai soci
2) Ricezione della rivista tecnico scientifica “Il Notiziario sulla Sicurezza” rivista bimestrale con parte riservata all’Associazione Linea Vita
3) Partecipazione ai convegni gratuiti organizzati da ALV
4) Partecipazione a due seminari tecnici con sconto del 10%
Socio Sostenitore: quota € 250,00 - (Duecentocinquanta Euro)
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4) Partecipazione a tutti i seminari tecnici e corsi di formazione con uno sconto del 10%
5) Pubblicazione dell’indirizzo della società nella pagina soci con indirizzo web
6) Presenza del proprio logo su newsletter mensile dell’Associazione Linea Vita
Socio Fondatore
Coloro che vorranno iscriversi come Soci Fondatori dovranno fare una domanda scritta che verrà posta al vaglio del consiglio direttivo.
Condizione necessaria per poter inviare la richiesta d’iscrizione è avere 2 requisiti base:
• essere produttore di linee vita;
• essere Socio Sostenitore ALV;
Servizi offerti:
Un socio fondatore ha diritto a tutti i punti indicati nella voce socio sostenitore; in più avrà la possibilità di:
• essere pubblicato nel sito nella home page con il proprio link di rimando;
• poter usufruire del logo ALV e avrà diritto al bollino blu di riconoscimento atto a certificare che i sistemi linee vita prodotti dall’azienda rispettino
le indicazioni contenute nel “Documento di buone prassi”.
(dopo aver sottoposto la domanda d’iscrizione al coordinatore del comitato).
• partecipare ai lavori del comitato tecnico
• diventare centro di formazione regionale accreditato ALV
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6 | Il Notiziario sulla Sicurezza | novembre - dicembre 2014
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I dati personali contenuti nella scheda verranno trattati in forma elettronica e cartacea. L’interessato può esercitare tutti i diritti previsti ai sensi della Legge 675/96
od anche cancellare i dati.
e D.Lgs. n. 196/2003, quali il diritto di aggiornare,
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Modulo di iscrizione per l’anno 2015
Non chiamiamole
morti bianche
Valorizzazione e tutela del lavoratore
a cura di
Renato Giovanni Pedrazzini
Nonostante la diminuzione dei decessi sul lavoro, ci si ostina a considerare queste morti come una cosa normale, a discapito del valore della vita stessa.
“Ogni lavoratore deve
contribuire non
solo ai doveri produttivi
aziendali, ma
allineare a questi anche
i doveri atti a
salvaguardare la propria
salute e sicurezza
oltre a quella dei suoi
colleghi....”
S
i moltiplicano le iniziative a sostegno della cultura e per la sensibilizzazione rivolta alla tutela della
salute e sicurezza sul lavoro.
Ben vengano campagne con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare la vita umana, nel compimento di
un valore fondamentale dell’esistenza che si realizza
nell’attività lavorativa dell’individuo come essere umano inserito nel contesto sociale.
In questo processo di valorizzazione e di tutela si deve,
com’è giusto che sia, proseguire l’attività di “formazione” lavorativa che interagisce e completa la componente professionale, umana, morale e civile di ogni lavoratore; il tutto sulla base della propria responsabilità
nel contesto aziendale.
Ogni lavoratore dunque, nella sua posizione nel processo di tutela, deve contribuire non solo ai doveri produttivi aziendali...
Continua
La matrice
pericolo/rischio-sicurezza
AIESiL presenta il cvdellasicurezzasullavoro.it
La relazione uomo-compito
a cura di
AIESiL
a cura di
Piergiorgio Frasca
Innovazione, semplicità, efficienza: questo il mantra che ha portato l’AIESiL - Associazione Italiana Imprese Esperte in Sicurezza sul Lavoro e Ambiente all’ideazione e allo sviluppo di un
progetto – inedito e, pertanto, depositato presso la SIAE - che rivoluzionerà il modo di gestire
gli obblighi relativi alla sicurezza sul lavoro.
P
resentato in occasione di Ambiente Lavoro - 15° Salone della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro, tenutosi a Bologna dal 22 al 24 ottobre, il cvdellasicurezzasullavoro.it è
un software web-based che consente ai soggetti protagonisti della sicurezza e alle aziende di registrare, archiviare e monitorare il percorso formativo dei propri discenti e dipendenti
e, al contempo, permette a questi ultimi di poter avere il proprio curriculum contenuto in un
pratico badge. L’obiettivo? Semplificare e migliorare le procedure relative alla gestione della
sicurezza sul lavoro.
L’idea è nata dal presidente AIESiL, Antonio Malvestuto, il quale - confrontandosi con gli operatori del settore e con le realtà aziendali a livello nazionale – ha colto le difficoltà che, sempre
più spesso, questi ultimi lamentano di riscontrare nella pianificazione e nel monitoraggio dei
percorsi formativi dei propri discenti o dipendenti, nonché nell’archiviazione cartacea degli attestati di frequenza. Per essi diventa quindi indispensabile poter disporre di una panoramica
dettagliata dei curricula di tutti i discenti.
Continua
Il modo di rapportarsi dell’uomo verso un compito od una situazione, un rischio, un pericolo, è sempre il risultato della rappresentazione mentale che egli si è fatta degli stessi mediante le sue percezioni, le sue conoscenze, i suoi atteggiamenti, le sue aspirazione, le sue
paure, i suoi affetti e le sue emozioni. Tali determinanti assumono particolare importanza
con riferimento alla percezione di un rischio ed alla tendenza ad affrontarlo.
I
ndipendentemente dalla sua reale presenza un rischio può venire percepito e valutato solo
se un soggetto è in grado di rappresentarselo mentalmente e, quindi, di riconoscerne la presenza nella specifica situazione. Con riferimento alla presenza o assenza di un pericolo o di un
rischio (fattore oggettivo) si prospettano due possibilità:
• il pericolo/rischio è oggettivamente presente (situazione reale di pericolo);
• il pericolo/rischio non è oggettivamente presente (situazione reale non pericolosa).
Sotto l’aspetto psicologico (fattore soggettivo) ci sono due modi con cui un soggetto si può
rapportare alla medesima situazione:
• il pericolo/rischio viene percepito dal soggetto;
• il pericolo/rischio non viene percepito dal soggetto.
Dalla combinazione tra queste possibilità emerge che, con riferimento al rischio, ogni relazione
tra uomo e situazione può essere rappresentata da una matrice dalla quale emergono quattro
possibili modalità con cui il soggetto può rapportarsi alla situazione.
Continua
Psicologia del Lavoro
D.Lgs 81 - Analisi - Approfondimenti - News
Quando un’idea diventa
una virtuosa realtà
La relazione dell’incontro
sul tema: le ultime novità in
materia di sicurezza sul lavoro
23 giugno 2014, Palazzo di giustizia, Pescara (II parte)
a cura di
Irene Scordamaglia , Area Penale della Corte d’Appello di L’Aquila
Al datore di lavoro si affiancano – almeno nelle organizzazioni di lavoro complesse - il dirigente ed il preposto, che nell’organigramma aziendale, sono figure responsabili della sicurezza dei lavoratori in quanto diretti destinatari delle norme finalizzate alla tutela di tale bene giuridico. Perciò essi assumono la qualità di
garanti dell’obbligo di assicurare la sicurezza del lavoro, in quanto sovraintendono ad una certa porzione
dell’attività d’impresa, impartendo istruzioni, dirigendo gli operai, attuando le direttive ricevute e controllandone l’esecuzione. Sicchè rispondono iure proprio della morte o delle lesioni occorse ai dipendenti, a condizione che vi siano comportamenti ricorrenti, costanti e specifici dai quali desumersi l’effettivo esercizio di
tali funzioni dirigenziali, come tali riconosciute in ambito aziendale, anche nel campo della sicurezza del lavoro con poteri decisionali al riguardo.
Q
“Gli obblighi di vigilanza
e di controllo gravanti
sul datore di lavoro
non vengono meno con
la nomina del responsabile
del servizio di prevenzione
e protezione...”
uesta articolazione dei doveri di sicurezza implica,
tuttavia, che, nell’ipotesi in cui vi siano più titolari
della posizione di garanzia, ciascun garante risulta per intero destinatario dell’obbligo di impedire l’evento, fino a che non si esaurisca il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia.
Gli obblighi di vigilanza e di controllo gravanti sul datore di lavoro non vengono meno neppure con la nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il quale ha una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nell’individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta
delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Ne consegue che,
pur restando il datore di lavoro il titolare della posizione
di garanzia per quanto attiene alla valutazione dei rischi ed all’elaborazione del documento contenente le
misure di prevenzione e protezione in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, non può escludersi il profilarsi di una concorrente responsabilità per il verificarsi di un infortunio a
carico del responsabile il quale, ancorché privo di poteri
decisionali e di spesa tali da consentire un diretto intervento per rimuovere le situazioni di rischio, abbia contribuito a cagionare l’evento, omettendo di segnalare al
datore di lavoro la situazione pericolosa da cui lo stesso
è scaturito e che egli avrebbe avuto...
Continua
Bastano le sole mani
per poter salvare una vita
L’arresto cardiaco inatteso
a cura di
Giovanna Pirana, Polo Chirurgico Confortini
L’arresto cardiaco inatteso è un evento di notevole impatto sanitario che colpisce in Europa 400.000 persone
all’anno, circa 60000 casi all’anno in Italia, con un’incidenza europea giornaliera di 1000 arresti cardiaci.
D
alle statistiche risulta che nel 70%, questo evento, avviene alla presenza di qualcuno ma solo
nel 15% dei casi i presenti iniziano le manovre di
rianimazione cardiopolmonare (RCP). Questo fa sì che le
possibilità di recupero con una funzionalità cerebrale e
relazionale valida siano veramente molto basse e quindi con altissimi costi personali, per la perdita di funzione
cerebrale, oltre che sociali.
La RCP ha lo scopo di portare sangue ossigenato al
cervello per permetterne la sopravvivenza nei soggetti
colpiti da arresto cardiaco evitando così l’instaurarsi del
danno anossico cerebrale che, altrimenti, porterebbe a
danni irreversibili già dopo dieci minuti di arresto in as-
“La RCP ha lo scopo
di portare
sangue ossigenato
al cervello
per permetterne la
sopravvivenza nei soggetti
colpiti da
arresto cardiaco...”
senza di manovre rianimatorie. Inoltre l’esecuzione del
massaggio cardiaco mantiene la capacità del cuore di
rispondere a un’eventuale defibrillazione elettrica.
Il soggetto colpito da arresto cardiaco è facilmente riconoscibile in quanto non risponde alla stimolazione verbale e tattile (assenza di coscienza fig1) ed una volta che
sono state aperte le vie aeree non respira normalmente
ne produce tosse...
Continua
In ambienti sospetti di inquinamento o confinati
a cura di
Adriano Paolo Bacchetta
Tra le diverse fasi che sono previste nell’operatività in ambienti sospetti d’inquinamento o confinati, l’analisi della corretta procedura di salvataggio è particolarmente importante. Premesso
che l’attenzione di chi si deve occupare di pianificare le operazioni, una volta verificato che
non vi sono alternative all’ingresso, deve tendenzialmente orientarsi verso la corretta progettazione dell’intervento (individuazione dei pericoli, valutazione dei rischi, scelta di dispositivi
di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei
rischi propri delle attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, adozione ed efficace attuazione di procedure di lavoro specificamente dirette a eliminare o ridurre al
minimo i rischi propri delle attività in ambienti confinati, ecc.), resta il fatto che lo sviluppo di
un’adeguata procedura per gestire l’eventuale fase di soccorso, che comprenda anche il coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio sanitario nazionale e dei Vigili del Fuoco, è
certamente una misura basilare per garantire un intervento in sicurezza.
La Parola al Legale
Spazio Confinato
La progettazione delle attività
di salvataggio
Un caso generico per ricordarci
di non generalizzare
Tirando le somme di questo 2014.
a cura di
Maurizio Cilione, LML Avvocati Associati
Si vuole chiudere un anno della presente rubrica ricapitolando un po’ tutte le argomentazioni trattate con una generica riflessione sulle condizioni in cui i lavoratori vanno a svolgere il proprio lavoro sulle coperture partendo da un esempio esplicativo, ma non molto lontano dalla realtà: un lavoratore che, operando su una copertura resa viscida dalla pioggia,
rovina al suolo riportando lesioni gravissime.
A
prescindere dalle prescrizioni dell’art.3 c.3 del DPR 177/2011, già in diverse parti del D.Lgs.
81/08 si specifica, in capo al Datore di lavoro, l’obbligo di adottare le misure necessarie ai
fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di
pericolo grave e immediato (art. 18 c1 lettera “t” e Sezione VI del Titolo I art. 43).
Inoltre, in particolare, si ha che:
• l’art. 66 prevede che quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera...
Continua
“...l’attenzione di chi
si deve occupare di
pianificare le
operazioni deve
tendenzialmente
orientarsi verso
la corretta
progettazione
dell’intervento...”
E
mergono, in linea generale, alcuni elementi riferibili alle norme di prevenzione in vigore e precisamente:
• il lavoratore poteva non essere ancorato ad alcun dispositivo di protezione contro le cadute perché la copertura probabilmente ne era sprovvista;
• la posa di materiali eseguita con urgenza, senza possibilità di attendere migliori condizioni ambientali;
• l’attività di manutenzione straordinaria dell’edificio
senza preventiva nomina di un coordinatore della sicurezza;
• la parte sottostante la copertura probabilmente non
messa in sicurezza (l’aver lasciato, per esempio, materiale contundente)
• probabile carenze nella valutazione dei rischi e nelle
procedure di prevenzione;
• plausibile carenza nella formazione del lavoratore. Con l’abrogazione dei decreti legislativi 626/1994 e
494/1996 e di tutti i provvedimenti normativi correlati,
non sono venuti meno tutti quegli obblighi del datore
di lavoro, connessi alla valutazione dei rischi, all’adozione delle relative prevenzioni, né è venuto meno l’obbligo di proteggere i posti di lavoro in quota...
Continua
Antincendio
Nuove norme di
prevenzione incendio
Massima attenzione agli asili nido.
a cura di
Fernando Cordella, Segretario Nazionale UGL Vigili del Fuoco
Il 28.08.2014 è entrato in vigore il DM 16.07.2014 inerente la “regola tecnica di prevenzione
incendi per la progettazione, costruzioni ed esercizio degli asili nido”, asilo nido intesa come
struttura educativa destinata ai bambini di età compresa tra i 3 mesi ed i 3 anni.
S
copo del DM è quello di intervenire su gli asili nido di nuova realizzazione con oltre 30 persone presenti, gli asili nido esistenti con oltre 30 persone presenti, gli asili nido con meno
di trenta persone presenti.
Ai fini della prevenzione incendi, allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi
alla salvaguardia delle persone e alla tutela dei beni contro i rischi di incendio, la progettazione,
la costruzione e l’esercizio degli asili nido devono essere realizzate e gestite in modo da:
• minimizzare le cause di incendio;
• garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
• limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali o edifici;
• limitare la propagazione di un incendio ad edifici o locali contigui;
• assicurare la possibilità che gli occupanti lascino i locali e gli edifici indenni o che gli stessi
siano soccorsi in altro modo;
• garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
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Responsabilità del datore
di lavoro sulla sicurezza delle
macchine marcate CE
D.Lgs 81/08 e s.m.i
a cura di
Massimo Granchi e Christian Trinastich
Tra gli obblighi del Datore di Lavoro, in merito alle attrezzature di lavoro utilizzate in azienda, vi è quello di
mettere a disposizione dei propri lavoratori attrezzature che siano sicure conformemente al loro uso previsto.
Resta opinione diffusa che tale obbligo valga esclusivamente per le macchine non marcate CE in quanto per
quelle che presentano idonea marcatura CE è sufficiente quest’ultima a garantire la sicurezza del prodotto e
dunque a esimere il Datore di Lavoro da qualunque tipo di responsabilità in merito al suo utilizzo in sicurezza.
La realtà è ben diversa ed è chiaramente indicata all’interno del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
In questo articolo analizziamo gli obblighi di legge e le responsabilità del Datore di Lavoro anche alla luce di
una linea guida realizzata per gli organi di vigilanza.
“...si richiede
che le attrezzature
a disposizione dei lavoratori
siano rispondenti
alle disposizioni delle Direttive
comunitarie di prodotto...”
Obblighi del Datore di Lavoro
L’art. 71 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. riporta gli obblighi
del datore di lavoro in merito alle attrezzature di lavoro
utilizzate in azienda. In particolare, queste attrezzature
dovranno rispondere a quanto richiesto dal precedente
articolo 70...
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Riflessi sul D.M. 11/4/2011 ad esso collegato.
a cura di
Massimo Trolli, consulente Ocert Srl
Le modifiche del Decreto 81/08, conseguenti alle semplificazioni correlate al Decreto del fare
hanno avuto, a distanza di più di un anno dalla loro promulgazione, ampio riscontro con la
promozione di numerosi seminari e convegni intesi a diffondere la conoscenza dei cambiamenti, a far riflettere sui loro contenuti ed a comprenderne la portata per poterli comunicare.
Tuttavia, almeno in merito all’art. 71 del Decreto 81/08 che, come è noto, si occupa degli “Obblighi del datore di lavoro” in merito all’uso delle apparecchiature di lavoro, non è stato tanto facile divulgare le novità che lo riguardano. In effetti le variazioni che hanno interessato in
particolare il comma 11 di quell’articolo, dedicato alle verifiche periodiche delle attrezzature
di lavoro, sono di una caratura tale da implicare non solo una lettura del comma stesso completamente diversa rispetto alla versione originale, ma una vera e propria reazione a catena
che coinvolge articoli e commi del D.M. 11/4/2011 il quale disciplina fra l’altro le verifiche delle
apparecchiature dell’Allegato VII del D.lgs. 81/08.
Ma ho l’impressione che l’innesco insito nelle modifiche del comma in questione, almeno per
il momento, non abbia ancora prodotto un botto significativo sugli addetti ai lavori (datori di
lavoro, consulenti, rspp, coordinatori, verificatori, funzionari pubblici e via dicendo) forse perché
coloro i quali frequentano i testi di legge per lavoro sono stati abituati a vedere nel tempo tante
e tali modifiche...
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Stress lavoro-correlato
Potenzialità e limiti nei risultati del monitoraggio Uil
sulle modalità applicative dell’obbligo di valutazione.
a cura di
Mario Romeo, UIL Dipartimento Salute e Sicurezza
L’organizzazione sindacale UIL ha istituito dal 2010 un Osservatorio confederale sul monitoraggio della valutazione dello stress lavoro-correlato, che ha predisposto il questionario
utilizzato per una prima indagine condotta nel 2010, e che in questa fase ha realizzato un
ulteriore intervento per verificare lo stato dell’arte nella valutazione dello stress lavoro correlato a tre anni dall’entrata in vigore dell’obbligo di legge.
C
on il Piano di monitoraggio si è inteso raccogliere informazioni sulle modalità concrete
di coinvolgimento dei lavoratori e dei loro rappresentanti e acquisire indicazioni sulle soluzioni pratiche adottate, verificare l’efficacia dei percorsi formativi realizzati dalla Uil nei
confronti di Rls/Rlst, nel 2010, attraverso le risposte dei/delle Rls relative alla loro partecipazione
nell’ambito della rilevazione del rischio stress lavoro correlato, individuare infine elementi utili
alla valutazione dell’efficacia dell’attuale fase di integrazione dello stress lavoro correlato nel
processo di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici.
La struttura propria di una organizzazione sindacale, in particolare la sua capillarità territoriale e di
settore, ha reso possibile l’indagine consentendo anche di approfondire ed apprezzare l’attività dei
suoi rappresentanti per la sicurezza, in relazione al Slc, quale “valore aggiunto” dell’indagine stessa.
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Formazione alla Sicurezza
Verifiche Attrezzature di Lavoro
Le modifiche sul comma 11
dell’art. 71 del D.lgs. 81/08
Gli inserzionisti
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Sede legale: Via Torino, 51 - 20123 Milano / Sede operativa: Via delle Industrie, 64/66 - 20041 Agrate Brianza (MI)
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